Diritto civile


Autore: a cura di Paolo Nasini 10 agosto 2026
Tribunale Cagliari sez. II, 13/04/2026, n. 970, est. G. Latti IL CASO E LA DECISIONE P1 ha convenuto in giudizio P2 al fine di ottenere l’integrale risarcimento dei danni conseguenti alla violazione dei propri dati personali . A sostegno della domanda, l’attrice ha esposto: - di essere stabilmente residente in un determinato paese ed in cura presso il relativo Centro di Salute Mentale (CSM); - che, in data 16 gennaio 2020, una propria compaesana, Y, anch’ella in cura presso il medesimo Centro, ivi si è recata per ritirare le copie della propria cartella clinica; - che, all’interno della cartella, Y ha rinvenuto tre fogli appartenenti alla cartella clinica dell’attrice, riportanti la dicitura “Diari clinici/cliente. (…) Diari medico/psichiatrico”, nei quali sono annotati i colloqui avuti da quest’ultima dal 2016 al 2019 con gli psichiatri-psicoterapeuti del CSM, nonché le terapie farmacologiche somministrate e la diagnosi; - che Y ha avvisato immediatamente l’attrice, consegnandole i fogli erroneamente inseriti nella propria cartella; - che, a sua volta, l’attrice ha segnalato il giorno stesso l’accaduto a P2 manifestando il proprio disappunto; - che l’avvenuta divulgazione a terze persone di dati sensibilissimi relativi alle proprie condizioni di salute ha cagionato all’attrice una grave crisi ansiosa ed una grave sofferenza psico-fisica, riconducibile alla diffusione di notizie inerenti alle proprie condizioni di salute presso la piccola comunità in cui vive e risiede; - che, pertanto, l’attrice ha inviato in data 20 gennaio 2020 una diffida a P2 e, in data 30 aprile 2020, ha richiesto inoltre l’intervento del Garante per la protezione dei dati personali, il quale ha svolto un’accurata istruttoria diretta ad accertare la sussistenza del presupposto giuridico che ha permesso la diffusione dei dati sensibili riguardanti l’attrice; - che a seguito di detta istruttoria, con provvedimento n. 370 del 14 ottobre 2021 , il Garante ha rilevato la violazione da parte di P2 degli artt. 5-9 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, irrogando a quest’ultima sanzione pecuniaria pari ad € 8.000,00; - che nonostante detto provvedimento, P2 non ha riconosciuto in sede stragiudiziale alcun risarcimento per il danno patito dall’attrice; - che il medico neurologo, ha accertato un pesante stato ansioso in capo all’attrice, quantificando il danno biologico in punti 5% di invalidità, una ITT di giorni 30, una ITP al 75% di giorni 30 ed una ITP al 50% di giorni 40, con conseguente determinazione del quantum risarcitorio in misura pari ad € 17.142,50; - di aver sostenuto spese mediche pari ad € 700,00 per compenso corrisposto al medico nonché spese legali per l’assistenza stragiudiziale pari ad € 1.086,75 oltre c.p.a. ed IVA. L’attrice ha pertanto domandato accertarsi la responsabilità dell’ente convenuto per i fatti descritti nella propria espositiva, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nella misura richiesta, oltre interessi e rivalutazione monetaria. P2 ha domandato l’integrale rigetto delle domande attoree, ritenendole infondate in fatto e diritto. In particolare, l’ente convenuto ha eccepito che: - sotto il profilo dell’ an della pretesa risarcitoria, non sarebbe stato dimostrato che i documenti riconducibili all’attrice e reperiti da Y, nonché il loro contenuto, siano stati divulgati ad ulteriori terze parti; - ai fini del risarcimento dell’eventuale danno derivante dall’illecito trattamento dei dati sensibili dell’attrice, sarebbe necessaria la verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno”; - l’istruttoria svolta dal Garante per la protezione dei dati personali, pur essendosi conclusa con l’irrogazione di sanzione pecuniaria, ha rilevato che la violazione realizzata dall’amministrazione ha coinvolto unicamente due persone ed ha riguardato un arco temporale estremamente ridotto, ed inoltre che l’amministrazione ha fatto tutto il possibile per ridurre al minimo il danno cagionato dall’evento dannoso; - sotto il profilo del quantum della pretesa risarcitoria, non vi sarebbe stata prova del fatto che il disagio psicologico dell’attrice sia riconducibile ai fatti descritti in citazione; - considerata la già preesistente condizione patologica per la quale l’attrice è in cura presso il CSM di Assemini, non vi sarebbe stata prova del fatto che quest’ultima abbia subito un aggravamento delle proprie condizioni in conseguenza dell’evento descritto nell’atto di citazione, né potrebbe ritenersi sufficiente a tal fine la valutazione del consulente di parte, rendendosi invece necessario l’espletamento di una CTU. La convenuta ha concluso domandando il rigetto delle domande attoree, ovvero in via subordinata, la rideterminazione del quantum del risarcimento eventualmente dovuto in via equitativa. Il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda di parte attrice, respingendola. LA SOLUZIONE IN DIRITTO La vicenda giudiziaria in commento ha ad oggetto una responsabilità da fatto illecito , consistente nella violazione della vigente normativa disciplinante il trattamento di dati personali sensibili dell’attrice, di cui l’ente convenuto era in possesso per ragioni inerenti al proprio ufficio. In applicazione degli ordinari criteri di ripartizione dell’onere di prova ex art. 2043 c.c., applicabili anche in tema di risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., il danneggiato è tenuto a dimostrare non solo il fatto lesivo e la sua riconducibilità al dolo o alla colpa dell’agente, ma anche natura ed entità delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal suddetto fatto, dovendosi nettamente distinguere il danno-evento dal danno-conseguenza, nonché il relativo nesso di causalità. In punto di fatto, il Tribunale ha rilevato che: - nel caso in esame, l’attrice ha rappresentato il fatto lesivo (l’avvenuto inserimento, all’interno della cartella clinica consegnata a Y, di documenti contenenti dati sensibili attinenti alle proprie condizioni di salute) ed ha allegato, quale conseguenza pregiudizievole, l’aggravamento della propria condizione patologica; - riguardo a tale allegazione, se da un lato è pacificamente emerso l’effettivo verificarsi del fatto lesivo (attestato dalle risultanze dell’attività istruttoria svolta dal Garante per la protezione dei dati personali culminato con l’irrogazione di sanzione pecuniaria all’ente convenuto, il quale peraltro non ha negato l’accadimento del fatto storico, né la propria responsabilità a titolo di colpa), non altrettanto può dirsi in merito alle conseguenze pregiudizievoli che l’attrice ha inteso ricondurre a tale evento. Il Tribunale ha osservato che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. in particolare, Cass., n. 26992 del 17.10.2024; Cass. n. 16402 del 10.6.2021), il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 82 del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.4.2016 (c.d. Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o GDPR), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della “ gravità della lesione ” e della “ serietà del danno ” quali criteri oggetto di accertamento ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost. , di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato; sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dal GDPR e dal c.d. Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003, come modificato e integrato dal successivo D.Lgs. n. 101/2018), ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito (v. Cass., 20 agosto 2020, n. 17383). È stato altresì affermato che il danno alla privacy, come ogni danno non patrimoniale, non sussiste “in re ipsa”, non identificandosi il danno risarcibile con la mera lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, seppur può essere provato anche attraverso presunzioni (v. Cass. n. 19434/2019 ; Cass. n. 29206/2019 ). Il Tribunale ha ricordato che, ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale, è necessario: a) che l’interesse leso, attinente a diritti inviolabili della persona, sia di rango costituzionale; b) che sussista una lesione grave, con offesa che superi la soglia minima di tollerabilità; c) che si tratti di danno non futile, cioè non consistente in meri disagi o fastidi; d) che vi sia una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio, non potendosi mai ritenere il danno “in re ipsa”. Con riguardo al caso in esame, il Giudice ha rilevato come l’attore, pur avendo allegato le circostanze che avrebbero determinato l’illecito trattamento dei propri dati personali sensibili da parte dell’ente convenuto, abbia però omesso di produrre proprio i documenti che sarebbero stati erroneamente inseriti nella cartella clinica di Y e da quest’ultima ritirati in assenza di delega da parte dell’attrice. Seppur incontestato l’avvenuto erroneo inserimento di detti fogli all’interno dell’altrui cartella clinica, l’assenza di tali documenti (il cui contenuto non è possibile evincere con chiarezza neppure dall’esame del provvedimento sanzionatorio emesso dal Garante, il quale, pur dando atto della loro acquisizione durante la sua istruttoria, si limita a riportarne una breve descrizione) non ha consentito di avere contezza del loro contenuto e di poter dunque valutare adeguatamente l’effettiva sussistenza di una seria compromissione del diritto di cui l’attrice ha domandato tutela. Secondo il Tribunale, non rileva il solo fatto che l’illecito trattamento dei dati sensibili riferibili all’attrice sia stato sanzionato dal Garante per la protezione dei dati personali, in quanto il relativo provvedimento sanzionatorio non può avere alcun effetto preclusivo o vincolante nel giudizio civile promosso dall’interessato per il risarcimento dei danni, svolgendosi i due giudizi su piani diversi e dovendo il danno civile essere sempre allegato e dimostrato (v. ancora Cass., ord. n. 26992 del 17.10.2024 ). Inoltre, dalle risultanze dell’attività istruttoria già compiuta dal Garante, come descritta nel provvedimento sanzionatorio in atti, la divulgazione dei dati personali sensibili contenuti nei documenti riferibili all’attrice risulta essere stata circoscritta ad un brevissimo lasso di tempo , nonché limitata alla sola Y, non essendo emerso che quest’ultima li abbia a sua volta divulgati a terzi, ma essendo anzi pacifico che ella abbia avvisato l’attrice il giorno stesso del ritiro, nonché consegnato immediatamente a quest’ultima i fogli erroneamente inseriti nella sua cartella clinica. Secondo il Giudice, quindi, non si può ritenere accertata, neppure in via presuntiva, la sussistenza di un pregiudizio connotato da serietà e gravità, ed in particolare, il concreto verificarsi del pregiudizio al quale l’attrice riconduce lo stato di particolare sofferenza psichica da lei lamentato (e cioè il fatto che i propri dati sensibili attinenti alla propria condizione patologica sarebbero stati resi noti e diffusi indiscriminatamente nella comunità di Siliqua in cui vive ed abita). In ordine al danno non patrimoniale, peraltro, secondo il Tribunale: - la mera allegazione da parte dell’attrice che l’illecito trattamento dei propri dati personali sensibili le avrebbe procurato una sofferenza costituisce un’asserzione generica, inidonea a far comprendere i reali motivi di tale turbamento; - non può ritenersi a tal fine sufficiente la valutazione offerta dal consulente di parte attrice, il quale, nel riportare un aggravamento della già preesistente condizione di “Depressione Maggiore Ricorrente ad andamento cronico” sofferta dall’attrice sin dall’anno 2002, non è stato in grado di ricostruire, sulla base di valutazioni scientifiche ed accertamenti tecnici, le circostanze che avrebbero dato origine a tale aggravamento, limitandosi a riportare quanto evidentemente riferito dalla stessa paziente riguardo al fatto che la sindrome ansiosa e gli attacchi di panico si sarebbero manifestati “…dopo essere venuta a conoscenza del fatto che i suoi documenti erano stati inseriti nella cartella della di Y". - tra l’altro, nella relazione datata 28 settembre 2020 non è neppure riportato in quale momento il consulente di parte avrebbe sottoposto l’attrice a visita e se cioè le relative valutazioni siano state espletate a più o meno breve distanza dall’accadimento cui viene ricondotto il peggioramento dello stato psichico dell’attrice, avvenuto a gennaio dello stesso anno. - gli elementi sopra esposti inducono pertanto a ritenere non riconoscibile in capo all’attrice il richiesto risarcimento di un danno non patrimoniale. - di conseguenza, anche il danno patrimoniale inerente alle spese per la consulenza tecnica di parte (di cui peraltro non è documentato neppure l’effettivo esborso) non può essere riconosciuto, posto che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali soggette all’applicazione del principio di soccombenza (v. Cass., n. 26729 del 15.10.2024). - allo stesso modo, nulla è riconoscibile a titolo di danno patrimoniale inerente alle spese per l’ attività stragiudiziale svolta dal difensore di parte attrice , le quali costituiscono, per consolidato orientamento giurisprudenziale (v. da ultimo, Cass., n. 9849/2025), voce di danno emergente, soggetto agli ordinari oneri di allegazione e prova, mentre l’attrice si è limitata a produrre una parcella pro-forma, alla quale non ha fatto seguito la produzione di documentazione attestante l’avvenuto esborso e l’emissione della relativa fattura.
Autore: a cusa di Paolo Nasini 27 luglio 2026
Tribunale Monza, sez. II, 21 aprile 2026, n. 851 IL CASO E LA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 12 giugno 2023, il Condominio Y, ha evocato in giudizio la società X al fine di sentire accertare e dichiarare che le immissioni da essa prodotte superano la soglia di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. e, per l’effetto, di vederla condannare all’immediata cessazione delle immissioni odorose e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti ai sensi dell’art. 2043 c.c., con contestuale applicazione di quanto disposto dall’art. 614 c.p.c.. A fondamento di tali pretese l’attore ha esposto in fatto che: - la società convenuta svolge attività di pescheria, gastronomia e friggitoria in un locale sito al piano terra del Condominio, di cui è conduttrice in virtù di un contratto di locazione ad uso commerciale; - tale attività avrebbe provocato, sin dall’insediamento, esalazioni odorose intollerabili che avrebbero gravemente pregiudicato la vivibilità delle zone comuni del condominio (cortile e vano scale), nonché l’abitabilità delle singole unità immobiliari, i cui inquilini sarebbero costretti a tenere chiusi i serramenti così da evitare il propagarsi delle esalazioni odorose; - il Condominio ha affrontato la questione nelle assemblee del 20 novembre 2020 e del 7 maggio 2021, nel corso delle quali è stato concordato di concedere un termine perentorio per fornire chiarimenti in ordine alla regolarità del sistema di abduzione e per la cessazione delle immissioni olfattive, termine che spirava inutilmente, motivo per cui seguiva ulteriore diffida; - è stato dato corso, senza esito, a tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia dinnanzi all’organismo di conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Monza; - il Condominio ha agito con ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. nei confronti di Z quale proprietaria dell’immobile, e di X quale conduttrice; - in tale sede, è stato nominato il CTU, il quale, all’esito del sopralluogo, ha rilevato che le apparecchiature presenti nel locale cucina risultavano conformi alle prescrizioni di legge e alle norme tecniche ma, cionondimeno, inidonee ad impedire la propagazione degli odori. A tal proposito, ha evidenziato l’assenza di qualsivoglia sistema di filtrazione o abbattimento, con conseguente propagazione degli odori variabile, per stazionamento ed intensità, a seconda di fattori imprevedibili, quali, ad esempio, le condizioni metereologiche. In virtù di quanto riscontrato, il consulente ha individuato tre diversi interventi potenzialmente risolutivi: l’aumento della portata di aspirazione della cappa, con contestuale sostituzione del motore, per un totale stimato di euro 402,60; la fornitura e la posa in opera di un filtro a carbone attivo, per un totale stimato di euro 6.478,8; in via residuale, l’applicazione di un sistema di lampada UV, per un totale stimato di euro 1.793,00. In virtù di tali elementi fattuali l’attore ha chiesto l’ inibitoria della convenuta alla prosecuzione dell’attività di impresa come attualmente esercitata, stante la prosecuzione delle immissioni odorose, la condanna all’esecuzione di tutte le opere necessarie alla cessazione delle immissioni, secondo quanto accertato dal c.t.u. nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e con applicazione di sanzione per l’inadempimento, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ai sensi dell’art. 2043 c.c. e la condanna della convenuta ai sensi dell’ art. 614-bis c.p.c.. Si è costituita in giudizio la società X la quale ha esposto in fatto che: - le parti comuni del Condominio in cui si propagherebbero gli odori hanno una consistenza del tutto residuale, in virtù dell’articolazione orizzontale dell’edificio, in cui peraltro è esclusa la comproprietà relativamente ai porticati e allo spazio cortilizio antistante le attività commerciali; - la società X ha iniziato la propria attività solo nel marzo 2021, motivo per cui il fatto che già all’assemblea del 20.11.2020 si discutesse delle emanazioni odorose sarebbe sintomo di una preventiva e stigmatizzata qualificazione della convenuta come inquinante; - la convenuta si è dotata di apposita canna fumaria di espulsione dei fumi che, come richiesto dal Condominio, è rivolta in senso opposto a quello delle abitazioni e, in ottica collaborativa, ha fatto aumentare la portata di aspirazione della cappa; - tutti gli impianti installati risultano essere regolari, come accertato dall’ispezione ATS del 25 maggio 2022; - gli scarti della pescheria vengono tenuti in cella frigorifera sino al momento del ritiro dalla società di nettezza urbana; - la CTU non ha accertato il superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c. in merito alle esalazioni, limitandosi a rilevare un impianto non ottimale in termini di riduzione degli odori; - le immissioni connesse all’espletamento di attività produttive consentirebbero di innalzare la soglia di normale tollerabilità (Cass. civ., sez. II, n. 8420/2006; 5564/10; 939/2011), soprattutto considerando che nel caso in questione sono oggetto di bilanciamento interessi all’utilizzo di zone di passaggio dei condomini e interessi inerenti l’esercizio di un’attività commerciale. Nella propria memoria integrativa ex art. 171-ter. n.2 c.p.c. del 31.10.2023 la società convenuta, dopo aver integralmente contestato le deduzioni avversarie, ha sostenuto che parte attrice incorrerebbe in errore nel richiamare un preteso bilanciamento tra l’interesse abitativo dei condomini e quello allo svolgimento dell’attività produttiva, atteso che il giudizio avrebbe ad oggetto esclusivamente le parti comuni dell’edificio e non le singole unità abitative, rispetto alle quali l’amministratore difetta di legittimazione ad agire. È stato infine precisato che l’attività svolta non contrasterebbe né con eventuali patti speciali contenuti nel rogito, né con il regolamento condominiale, che peraltro non risulterebbe adottato. Nella propria memoria integrativa ex art. 171-ter, n.3, c.p.c. del 13.11.2023 l’attore, contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dal convenuto, ha specificato che successivamente all’acquisto dell’immobile da parte della locatrice dell’odierna convenuta sono state approvate regole di uso delle parti comuni riportate nei patti speciali in tutti gli atti di acquisto delle singole unità immobiliari successivi al 2006. Disposta l’integrazione della c.t.u. già svolta, il consulente, a seguito di un sopralluogo, ha rilevato che gli interventi effettuati dalla convenuta, diversi da quelli da lui suggeriti in precedenza, non sono comunque tali da neutralizzazione gli odori. Il c.t.u. ha dato altresì atto dell’impossibilità di avvalersi di appositi laboratori di verifica olfattiva circa la tollerabilità degli odori, poiché gli stessi si sono dichiarati non disponibili. LA SOLUZIONE IN DIRITTO La presente vicenda si inscrive nell’alveo dell’art. 844 c.c., disposizione preordinata alla risoluzione dei conflitti derivanti da forme di utilizzazione, reciprocamente incompatibili, di proprietà vicine. Il criterio dirimente individuato dal legislatore è quello della normale tollerabilità delle immissioni che si propagano sul fondo altrui, dunque esso ha natura relativa e deve valutarsi in concreto, avendo a riguardo al parametro della sensibilità dell’uomo medio e alle condizioni dei luoghi (fra le molte Cass. civ. n. 19767/2025; Cass. civ. n. 28201/2018). Alla luce del dettato normativo, per quanto di rilievo, è opportuno distinguere tra diverse tipologie di immissioni. In primo luogo vi sono le immissioni lecite , ossia quelle che non superano la soglia di normale tollerabilità, e pertanto non sono idonee a fondare né azioni inibitorie, né tantomeno pretese risarcitorie o indennitarie. In secondo luogo vi sono le immissioni intollerabili , ma giustificate da esigenze di produzione, che, secondo la giurisprudenza cui si aderisce, incidono sul contenuto della tutela accordabile al proprietario che le subisce, il quale ha diritto ad un equo indennizzo (Cass. civ. n. 1226/1993). In particolare, queste ultime vanno distinte dalle immissioni intollerabili ed illecite , ossia non sorrette da esigenze di produzione, da cui origina un danno ingiusto ai sensi dell’ art. 2043 c.c. , con conseguente possibilità di esperire la relativa azione risarcitoria. Ai fini della delibazione delle domande attoree, è altresì necessario precisare che in materia di condominio eventuali previsioni negoziali contenute nel regolamento condominiale “possono imporre limitazioni al godimento della proprietà esclusiva anche maggiori di quelle stabilite dalla indicata norma generale sulla proprietà fondiaria. Ne consegue che, quando si invoca a sostegno dell’obbligazione di non fare il r ispetto di una clausola del regolamento contrattuale che restringa poteri e facoltà dei singoli condomini sui piani e sulle porzioni di piano in proprietà esclusiva, il giudice è chiamato a valutare la legittimità o meno dell’immissione, non sotto la lente dell’art. 844 c.c., ma esclusivamente in base al tenore delle previsioni negoziali di quel regolamento, costitutive di un vincolo di natura reale assimilabile ad una servitù reciproca” (cfr. Trib. Milano n.12316/2018). Tanto premesso, il Tribunale adito ha sottolineato che, nel caso di specie, difettava la prova circa la sussistenza di specifici divieti di fonte negoziale o condominiale relativi alla produzione di immissioni odorose, rilevando la mancata produzione in giudizio del regolamento di condominio, la cui prova non può essere desunta dalla produzione di patti speciali riferibili ai rogiti di alcuni condomini. Inoltre, il Giudice ha precisato che i patti speciali invocati da parte attrice hanno valenza di accordi contrattuali e pertanto, in virtù del generale principio di relatività degli effetti del contratto, non sono in grado di incidere in senso limitativo sulla sfera giuridica di soggetti terzi. Peraltro, parte convenuta risulta aver allegato e documentato che nel rogito relativo all’immobile alla stessa locato non figurano patti di tale tenore, circostanza non contestata dalla controparte, la quale si è limitata a dedurre che ciò è dipeso dall’acquisto dell’immobile direttamente dal costruttore e prima della convenzione del regolamento condominiale. Esaminando, poi, se, alla luce delle risultanze istruttorie, possa ritenersi che le esalazioni odorose emesse dalla convenuta superassero la soglia della normale tollerabilità, il Tribunale ha ritenuto che la parte attrice non avesse fornito la prova, essendone onerata, dell’intollerabilità delle immissioni olfattive. Il c.t.u. ha rilevato che, anche a seguito delle modifiche effettuate (diverse da quelle indicate nella precedente relazione –“non ha eseguito nessun intervento indicato in ATP 5209/22 per la limitazione/eliminazione degli odori in ambiente”-), l’impianto di aspirazione, pur regolare, è inidoneo ad impedire la propagazione degli odori perché il problema del sottodimensionamento persiste e "l’elemento eliminato non determina il soddisfacimento della portata minima richiesta". Tuttavia, secondo il Tribunale, ciò non assume valore dirimente. Infatti occorre considerare che se tale valutazione consente di ritenere ragionevolmente sussistente una qualche forma di propagazione di esalazioni odorose, essa per la sua genericità non è tale, in assenza di ulteriori elementi probatori a sostegno, da dimostrare il superamento della soglia della normale tollerabilità. A dire del Giudice, la circostanza per cui l’odore sia percepibile non significa automaticamente che esso sia intollerabile. Ai fini della valutazione del superamento della soglia di tollerabilità, assume, invece, rilevanza l’accertamento effettuato dal c.t.u. secondo cui le immissioni nelle parti comuni del condominio non sono stabili, poiché il loro stazionamento e la loro intensità dipendono da fattori esterni, quali le condizioni metereologiche. Inoltre, trattandosi di immissioni odorose ricollegate allo svolgimento di un’attività di pescheria e gastronomia è ragionevole ritenersi che il lamentato odore di fritto sia concentrato per lo più nelle ore prossime ai pasti. Dunque, in virtù delle circostanze anzidette- ossia la variabilità quanto ad intensità e stazionamento accertata dal c.t.u. e la fascia oraria notoriamente di punta delle attività di somministrazione di alimenti- il Tribunale ha ritenuto che la propagazione degli odori difetti di continuità . Inoltre, il Giudice ha sottolineato che il condominio attore non aveva fornito prova sufficiente a dimostrare che gli odori siano di intensità tale da renderli intollerabili, nonostante la loro discontinuità. In tal senso non sono rilevanti le lamentale riportate dai condomini nelle assemblee condominiali del 20.11.2020 e del 7.05.2021, giacché trattasi di soggetti aventi un interesse diretto nella causa, in qualità di parte attrice, le cui doglianze e percezioni, pertanto, sono prive di apprezzabile valore probatorio. Non è rilevante il fatto che il CTU abbia rilevato, dopo aver interpellato diversi laboratori specializzati, che “non è stato possibile perseguire la validazione scientifica del livello olfattivo presente in zona” poiché “ai fini giuridici il campionamento degli odori, essendo di tipo soggettivo, cioè legato alla percezione olfattiva di persone comuni e quindi non di tipo oggettivo-strumentale, non garantisce una risposta certa”. L’impossibilità tecnica di ottenere una certificazione “scientifica” dell’intensità degli odori, in ragione della specifica tipologia degli stessi, non esonera la parte attrice dal fornire la prova della propria prospettazione, anche avvalendosi di una campionatura “umana” dell’intensità dell’odore. Sotto questo profilo, le istanze di prova orale articolate dalla difesa attorea, non ammesse dal precedente istruttore, anche ove espletate, non avrebbero consentito la formazione di un campione umano sufficiente per ritenere la intollerabilità delle emissioni. Infatti era stata richiesta l’escussione di solamente due testimoni; evidentemente trattasi di numero insufficiente per la formazione di una valutazione che punti ad accostarsi alla soglia dell’intollerabilità. Di conseguenza, in assenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, e in ossequio al principio generale di cui all’art. 2697, 1 co., c.c. secondo cui l’onere della prova grava su colui che aziona la pretesa in giudizio, il quale si espone al rischio di soccombenza nel caso in cui non sia grado di provare i fatti costituivi posti a fondamento della domanda, il Tribunale ha ritenuto non accertata la sussistenza di immissioni intollerabili ai sensi dell’art. 844 c.c. come paventato da parte attrice. Da ultimo il Giudice ha rilevato che ai sensi dell’art. 1131 c.c. e, in difetto di specifico mandato, l’amministratore del condominio non è legittimato ad agire per la tutela dei diritti esclusivi dei condomini, relativi al godimento delle singole unità immobiliari, e dunque le relative doglianze sono in questo giudizio inammissibili (Cass. civ. 27700/2025). In tal senso non risultano pertinenti le risalenti pronunce della giurisprudenza di legittimità richiamate dall’attore, le quali, nel vagliare il bilanciamento dei contrapposti interessi abitativi e commerciali, hanno chiarito che il criterio dell’utilità sociale , cui è informato l’art. 844 c.c., non è tale da elidere la valenza delle istanze di natura personale connesse all’abitazione, che debbono essere privilegiate rispetto alle utilità meramente economiche inerenti l’esercizio di attività commerciali (cfr. Cass. civ., sez. II, 5697/2001; Cass. civ., sez. II, 3090/1993). Infatti trattasi di pronunce in cui si è chiarito che “la tutela dell’abitazione riassume una serie di istanze fondamentali, alle quali la convivenza deve adeguarsi. Pertanto, le esigenze personali connesse all’abitazione -riparo, sicurezza, il lavoro domestico, il riposo, l’intimità familiare, la riservatezza, lo svago, le relazioni sociali etc.- dall’ordinamento vengono di certo privilegiate rispetto alle utilità meramente economiche, provenienti da un esercizio commerciale, di per sé lecite e meritevoli di tutela, ma subordinate alle istanze ricordate sopra. […]” (cfr. Cass. civ., sez. II, 3090/1993). Secondo il Giudice, le istanze fondamentali che la Suprema Corte ricollega al diritto di abitazione -e che sono tali da prevalere rispetto alle esigenze commerciali- sono di natura strettamente personale, per lo più riferibili alla vivibilità e al godimento delle singole unità abitative, motivo per cui l’amministratore di condominio, in base all’art. 1131 c.c., non è legittimato alla relativa tutela.
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