Diritto civile


Autore: dalla Redazione 11 maggio 2026
Ordinanza del Tribunale ordinario di Milano del 26 gennaio 2026, Prima Sezione Civile (R.G. n. 1544/2026) IL CASO E LA DECISIONE Un importante e famoso conduttore televisivo propone istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. avverso la condotta, da lui ritenuta pregiudizievole della propria dignità e reputazione, tenuta da altro noto opinionista. Tale condotta si sarebbe sostanziata nell'accusa nei confronti del ricorrente di essersi reso responsabile di un sistema basato su ricatti sessuali per favorire l’ingresso di giovani nel mondo dello spettacolo. Tuttavia, avere "esposto" l'immagine del conduttore al pubblico ludibrio - tramite alcune puntate di un podcast pubblicato sul canale youtube del resistente -, al di là dei limiti consentiti dalla privacy, e con la diffusione di foto intime e conversazione private accompagnate da allusioni volgari, avrebbe determinato un pregiudizio da risarcire, cui si sarebbe correlata strumentalmente la tutela urgente in sede cautelare, onde prevenire e comunque sterilizzare ulteriori conseguenze dannose Secondo la difesa del ricorrente, si era al cospetto di una vera e propria campagna diffamatoria, perpetrata tramite pubblicazione di materiale privato e intimo (tra cui la foto del ricorrente nudo e di spalle) ottenuto senza il consenso del ricorrente stesso, al solo fine di creare scandalo e massimizzare il proprio profitto economico, tramite il numero di visualizzazioni ottenibili sul canale del divulgatore delle notizie (visualizzazione arrivate in effetti a a15 milioni solo su YouTube, oltre all'ulteriore propagazione incontrollata delle notizie su altre piattaforme informatiche). Peraltro, nelle more della condotta contestata, da un lato, il conduttore televisivo aveva denunciato il noto opinionista per il reato di cui all' art. 612-ter del codice penale , dall'altro, si era preso atto dell’esistenza di una querela nei confronti del ricorrente da parte di terzo soggetto, che sarebbe stato coinvolto in prima persona nell'acquisizione e diffusione di immagini intime dell'interessato. Detto ciò, la tesi della difesa dell'importante conduttore televisivo era nel senso che la diffusione di fotografie private e sensibili, in un contesto denigratorio della persona, non avrebbe potuto essere giustificato dalla notorietà della persona stessa, nel momento in cui tale diffusione arrechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro dell'individuo ritratto. Non si sarebbe trattato, per altro verso, di informazione su fatti di una qualche utilità sociale, come tale suscettibile di escludere il consenso dell'interessato. Non era inoltre da considerarsi vera la notizia fornita dal resistente, trattandosi, secondo la tesi del ricorrente, di ricostruzioni prive di riscontro oggettivo, con estrapolazione di elementi decontestualizzati e omissione sistematica di circostanze rilevanti, in modo tale da alterare il quadro complessivo dei fatti. Parimenti, non era possibile individuare, secondo il ricorrente, nei fatti portati in risalto dall’opinionista, quell' interesse pubblico necessario per la pubblicazione di immagini e notizie senza consenso, non potendosi tale interesse identificare con la morbosa curiosità che parte della collettività ha per le vicende piccanti o scandalose della persona assurta a notorietà. Alle allegazioni difensive del soggetto che ha introdotto il ricorso cautelare ante causam , il resistente ha replicato, tra l’altro, con le seguenti affermazioni: - il conduttore televisivo avrebbe dovuto imputare a se stesso il fatto d’essere stato così incauto da mandare messaggi compromettenti e immagini scabrose ai suoi interlocutori, circostanza che gli avrebbe impedito adesso di invocare la privacy per pretendere un’inibitoria della pubblicazione, privacy che a dire del resistente non sussisterebbe più una volta che il messaggio era uscito dalla personale sfera di riservatezza; - gli elementi addotti nelle puntate “incriminate” del podcast costituirebbero fatti oggettivi (quali testimonianze e chat) di supporto alla divulgazione operata dall’opinionista; in particolare, sarebbe sufficiente, ai fini di testimoniare la verità dei fatti diffusi, l’esistenza della denuncia-querela da parte del giovane che avrebbe avuto rapporti intimi con il conduttore, in relazione alla sua partecipazione ad una trasmissione televisiva molto seguita. Il Giudice ha peraltro integralmente accolto il ricorso, ordinando al resistente di rimuovere immediatamente da ogni hosting provider e da ogni social media a lui direttamente o indirettamente riconducibile, tutti i video nonché tutti i contenuti (testuali, audio e video) precisati nel ricorso e comunque aventi a oggetto il ricorrente. Ha altresì inibito al resistente di pubblicare, di diffondere o di condividere, con qualsiasi mezzo o strumento e su qualsiasi hosting provider , qualunque ulteriore video o contenuto di carattere diffamatorio o che comunque avesse danneggiato, direttamente o indirettamente, il diritto del ricorrente alla reputazione, all’immagine e alla riservatezza. DIRITTO DI CRONACA, GIORNALISMO E LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO Primo profilo di interesse della pronuncia in commento sta nella valutazione di ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. , sotto il profilo del rispetto dei suoi caratteri di residualità . Il Tribunale ha respinto la relativa eccezione del resistente, sostenendo che dei materiali contenenti le affermazioni allusive e offensive contestate non era stato chiesto soltanto il sequestro in quanto prove di illeciti, ma in primo luogo l’ inibizione della loro diffusione in ragione della natura diffamatoria e lesiva di diritti (alla reputazione, all’immagine e alla riservatezza). Nel merito, il Giudice adito ha innanzitutto negato che l’attività svolta dall’opinionista fosse tutelata costituzionalmente nella misura da lui indicata. Invero, non avrebbe potuto essere invocato a sostegno della tesi del resistente l’ art. 21 della Costituzione , secondo cui “la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”, in quanto era risultato che lo stesso resistente non fosse iscritto all’albo professionale dei giornalisti né fosse soggetto a controlli editoriali, deontologici o di responsabilità interna. Di conseguenza, i contenuti controversi non avrebbero potuto essere assimilati a quelli di una testata giornalistica, posto che secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, a seguito della pronuncia della Cassazione Civile, Sez. Unite, sentenza n. 23469 del 18/11/2016 , la tutela costituzionale assicurata dall’ art. 21, comma 3 della Costituzione alla stampa si applica effettivamente anche ai giornali e ai periodici pubblicati con mezzo telematico, purché però tali giornali o periodici possiedano i medesimi tratti che caratterizzano i giornali e i periodici tradizionali su supporto cartaceo. La sussistenza di tali requisiti non era tuttavia rinvenibile nel mezzo divulgativo “editoriale” utilizzato dal resistente. Quanto poi alla sussistenza dei tre requisiti tradizionalmente richiesti per ritenere scriminanti rispetto a condotte diffamatorie l’esercizio del diritto di cronaca e di critica, secondo il Giudice della tutela cautelare non ne sarebbe sussistito, prima facie , nessuno. Non la verità , in quanto le “notizie” diffuse attraverso i canali dell’opinionista sarebbero state connotate da incertezza, e lo stesso ricorrente risulterebbe potenziale vittima del delitto di “revenge porn” perpetrato dalla medesima persona che aveva consegnato all’opinionista la corrispondenza intercorsa con il ricorrente. Inoltre, ha precisato il Tribunale, con riferimento al requisito della verità della notizia, non sarebbero accettabili valori sostitutivi della verità, di modo che per soddisfare tale requisito non potrebbe essere possibile invocare la verosimiglianza, “atteso che il sacrificio della presunzione di innocenza esige che non si esorbiti da ciò che appare strettamente necessario ai fini informativi”. Non la pertinenza , in quanto non era ravvisabile, nonostante l’estrema notorietà del conduttore televisivo, nessun interesse pubblico a conoscere le preferenze e le abitudini sessuali del ricorrente. Tali preferenze e abitudini, di fatto, a parere del Tribunale, avrebbero costituito l’unico oggetto delle informazioni diffuse dal resistente, mentre nei vari messaggi telematici istantanei da lui prodotti non sarebbe stato rintracciabile nessun indizio del “sistema basato su ricatti sessuali per favorire l’ingresso di giovani nel mondo dello spettacolo” del quale sarebbe stato responsabile il ricorrente. In altri termini, l’eventuale interesse pubblico a conoscere le condotte narrate dal resistente nei controversi video potrebbe sussistere soltanto se dalle conversazioni diffuse dal resistente fosse emerso univocamente una gestione impropria e illecita delle prerogative del ricorrente in collegamento alla sua funzione di selezione dei candidati a partecipare a trasmissioni televisive. Non la continenza , infine, in quanto la forma non solo lessicale con cui il resistente si era espresso nei controversi materiali video aveva travalicato sia la correttezza dell’esposizione sia il rispetto dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse. Da ultimo, il Tribunale si è interrogato sulla sussistenza nel caso di specie di una condotta costituente espressione del legittimo diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, ricordando, al riguardo, che “ secondo il costante orientamento del giudice penale anche in questo caso per potersi invocare l’esimente del diritto di critica è necessaria la ricorrenza dei medesimi requisiti richiesti per la stampa, sicché il legittimo esercizio della libertà di opinione postula la necessità di una forma espositiva corretta, che sia strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi comunque nella gratuita e immotivata aggressione dell’altrui reputazione, e l’utilizzo di termini oggettivamente offensivi è ammessa solo quando essi non siano sostituibili con adeguati equivalenti ”. Di contro non sono ammessi attacchi personali che abbiano la finalità di aggredire la sfera morale altrui, come può essere considerato, nel caso di specie, l’aver attribuito al ricorrente, fra gli altri, l’epiteto di “porco lurido”. In altri termini, e in conclusione – con affermazione che non può che essere astrattamente condivisibile –, il Giudice adito ha ritenuto che l’asserita manifestazione del pensiero del ricorrente perda ogni legittimità quando si traduce, come nel caso di specie, nella deliberata alimentazione del pruriginoso interesse del pubblico, con accuse al ricorrente di aver “perpetrato condotte immorali, deplorevoli e penalmente rilevanti” senza neppure il conforto di prove univoche e al solo scopo di offendere la dignità dell'interessato per poter da ciò ricavare profitto economico. Va detto in ogni caso che con successiva ordinanza, in parziale riforma di quella in commento, il Tribunale di Milano, in sede di reclamo, ha circoscritto la disposta misura cautelare ai soli messaggi/post/podcast sufficientemente individuati nella domanda, vale a dire quelli contenenti espressioni non rispettosi del requisito della continenza verbale, e a quelli in cui il resistente dà per assodato che il ricorrente sia responsabile di avere estorto prestazioni sessuali in cambio della promessa di una sua intercessione diretta a ottenere la partecipazione delle vittime a trasmissioni televisive. Inoltre, è stata confermato l'ordine rivolto al resistente di rimuovere dagli hosting provider e dai social media la fotografia (pacificamente) ritraente il conduttore nudo, di spalle, per la cui pubblicazione non era stato dedotto né dimostrato l'ottenimento del consenso dell’interessato.
Autore: a cura di Paolo Nasini 2 marzo 2026
Tribunale Nola, sez. I, 01 ottobre 2025, n. 2574, est. V. Rossi IL CASO E LA DECISIONE La società Sicily By Car Spa, società esercente attività di autonoleggio, ha agito in giudizio nei confronti del convenuto chiedendone la condanna al risarcimento dei danni dallo stesso arrecati al veicolo concesso in noleggio dalla predetta società, sia per violazione degli obblighi di custodia sullo stesso incombenti a norma degli artt. 1587 e 1588 c.c. , sia a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell' art. 2051 c.c. . A sostegno della propria azione la società ha dedotto: - di aver concesso in noleggio, a breve termine, al convenuto, il veicolo Peugeot 308 SW, da riconsegnarsi il 15 maggio 2018; - che, in data 11 maggio 2018, il convenuto, in maniera del tutto autonoma e senza coinvolgimento di altri veicoli, ha perso il controllo del mezzo cagionando allo stesso notevoli danni, stimati in Euro 5.989,99 (IVA compresa); - che, ottenuto l'incasso della somma di Euro 1.150,00, ha poi comunicato al convenuto che, ai sensi dell'art. 2.4 delle condizioni generali del contratto di noleggio ed in forza della concessa pre-autorizzazione di addebito, avrebbe provveduto ad addebitargli la restante somma di Euro 4.965,62 + IVA, comprensiva dell'importo di gestione della pratica e, quindi, l'importo totale di Euro 6.058,05; - il mancato pagamento della predetta somma. Il convenuto è rimasto contumace. A seguito della trattazione e dell’istruttoria di causa, il Tribunale adito ha accolto la domanda della società attrice, condannando il convenuto al risarcimento del danno in favore di quest’ultima, per il complessivo importo di Euro 4.532,53, oltre interessi. LA SOLUZIONE IN DIRITTO In primo luogo, il Tribunale ha ritenuto documentalmente provato il contratto di noleggio intercorso tra le parti e l'operatività delle condizioni generali di contratto espressamente richiamate nel modulo sottoscritto dal cliente. A tal proposito, il rapporto contrattuale è stato qualificato in termini di noleggio: poiché non è emersa alcuna ingerenza del noleggiatore nel godimento del bene da parte del noleggiante, quest'ultimo è stato assimilato al conduttore, con conseguente applicabilità delle norme sulla locazione . In particolare, sono applicabili tanto l' art. 1587 c.c. , che fa obbligo al conduttore di prendere in consegna la cosa e di osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene, quanto l' art. 1588 c.c. , ai sensi del quale " Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile ". In forza di tale ultima disposizione, a carico del conduttore viene posta una presunzione di colpa per i danni subiti dal bene locato, presunzione che è superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo [1] . L' art. 1588 c.c. , del resto, è risultato espressamente richiamato anche nell'art. 2.4 delle condizioni generali di noleggio, espressamente accettate dal convenuto, ai sensi del quale: " 2.4 In conformità a quanto previsto dall' art. 1588 cod. civ , il Cliente si obbliga a risarcire il Locatore di qualsiasi danno, per qualsiasi ragione occorso all'autoveicolo, qualora non provi che il danno sia accaduto per causa non imputabile al Cliente medesimo. I danni verranno rilevati e quantificati applicando la "Tabella Danni" SBC ed i criteri indicati nel relativo Foglio illustrativo. Esclusivamente per i danni non contemplati dalla citata "Tabella Danni" SBC si procederà alla stima attraverso apposita perizia tecnica, sulla base dei Listini Prezzi delle Case Costruttrici, tenendo conto, altresì, di costi di manodopera, materiali di consumo, smaltimento rifiuti e fermo tecnico del veicolo. Per qualsiasi danno al veicolo e/o furto parziale/totale imputabile al cliente sarà a questo addebitata anche un corrispettivo di Euro 50,00 + IVA per il relativo servizio aggiuntivo. All'atto della sottoscrizione del contratto, il Cliente è obbligato a versare, mediante carta di credito, un deposito cauzionale, il cui importo - in conformità alle tabelle pubblicate sul sito internet (Omissis) - è indicato nel contratto individuale di noleggio e sottoposto alla lettura del Cliente prima della sottoscrizione. La somma sarà restituita al Cliente qualora, all'estinzione del rapporto contrattuale, il veicolo verrà riconsegnato integro e completo di tutte le parti ed accessori. Per qualsivoglia danno relativo al veicolo, a sue parti o accessori, ascrivibili a qualsivoglia fattispecie, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e senza esclusione di altri eventi, le ipotesi di sinistro - con o senza collisione con altri veicoli -, nonché, di furto o incendio, sia totale che parziale, il Locatore è autorizzato ad addebitare in via definitiva sulla carta di credito del Cliente una somma di denaro commisurata all'entità del pregiudizio sofferto ". A fronte della suddetta presunzione - iuris tantum - di responsabilità posta a carico del cliente/conduttore, quest’ultimo, non costituendosi in giudizio, non ha assolto l’onere di fornire la c.d. prova liberatoria richiesta ai fini del superamento della stessa. Accertata la responsabilità del convenuto, quindi, il Tribunale ha esaminato la questione del danno subito da parte ricorrente. In particolare, il Tribunale, condividendo quanto accertato dal CTU, ha ritenuto dimostrata la seguente dinamica del sinistro: verso le 11.40 del giorno 11/05/2018, il veicolo Peugeot 308 SW condotto dal convenuto, per cause sconosciute, ha perso il controllo ed è andato prima a sfiorare un passante che si trovava in zona dopodiché si è ribaltato sul fondo strada. Pertanto, si è ritenuto che i danni accertati hanno avuto un rapporto causale diretto con la dinamica del sinistro stimata ed essi riguardano precisamente tutta la fiancata destra, entrambi i parafanghi (cioè sia anteriore che posteriore), le due portiere (anteriore e posteriore) del lato destro, danni al fanalino, allo sportello carburante, cerniera porte, modanature porte. Alcuni interventi di ripristino vanno eseguiti sostituendo le parti, mentre altri vanno effettuati tramite interventi di riparazione. Il costo di ripristino dei suddetti danni è stimato in Euro 5.482,53. Mentre il fermo tecnico è di 4 giorni, per un valore di altri Euro 200,00 (equivalente al costo del noleggio di un automezzo similare), per un totale danno subito, già comprensivo di IVA, di Euro 5.682,53. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che alla società attrice spettasse a titolo di risarcimento del danno subito dal veicolo noleggiato al convenuto, il complessivo importo di Euro 5.682,53, da cui è stata però detratta la somma di Euro 1.150,00, già incassata dalla carta di credito del cliente e, quindi, l'importo totale dovuto è risultato pari ad Euro 4.532,53. Il Tribunale, infine, ha rammentato che l’obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito non di valuta, ma di valore , sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa [2] . Nella liquidazione del danno, dunque, in caso di ritardo nell'adempimento, il Tribunale ha rammentato come debba tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio [3] . Dal momento della pronunzia della sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, devono essere corrisposti, sulla somma totale liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale ex art. 1282 c.c. [4] . [1] In tal senso, Cass. n. 15721 del 2015; Cass., ord., n. 22823 del 2018 e n. 22289 del 2023. [2] In tal senso, Cass. civ. n. 1627 del 2022 . [3] Ex multis, Cass., S.U., 17 febbraio 1995 n. 1712 , nonché Cass., 10 marzo 2000, n. 2796 . [4] In tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998, n. 4030.
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