“Se talvolta inclinassi la bilancia della giustizia,
fa' che ciò avvenga non sotto il peso dei doni,
ma per un impulso di misericordia”
(Miguel de Cervantes)
"LA TUTELA AMMINISTRATIVA: DAL SINDACATO INCIDENTALE DEL GIUDICE PENALE ALLA POSSIBILE ESTENSIONE DEL SINDACATO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO"
Convegno in presenza a Bergamo:
Venerdì 15 novembre 2024 ore 15.00
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L’angolo dell’attualità

Recentissimamente, un efficace titolo giornalistico ha anticipato un significativo affresco della storia giudiziaria moderna. Tutti assolti . L'assoluzione penale costituisce infatti, secondo taluni - taluni che sono ormai diventati molti, in realtà - la prova provata di un sistema malato o, nella migliore delle ipotesi, da riformare. Si dice che le assoluzioni pronunciate dai giudici costituiscano la pietra tombale di fantasiosi teoremi giudiziari portati avanti dai pubblici ministeri, oltre che, spesso e volentieri, da Gip compiacenti o addirittura "sottomessi". Un esempio sarebbe costituito proprio dalla vicenda oggetto del recente titolo giornalistico sopra richiamato: la Procura della Repubblica indaga e porta a processo tutti i responsabili di una cementificazione senza precedenti nel cuore di Milano conseguita con titoli edilizi "leggeri", e i Giudici restituiscono dignità al diritto negando radicalmente la bontà dell'assunto accusatorio. Non è ovviamente così. Già dalla formula utilizzata dal Tribunale di Milano per assolvere (" il fatto non costituisce reato ") abbiamo la controprova di fatti ritenuti oggettivamente illeciti, ma commessi da parte dei responsabili in una situazione di sostanziale buona fede, o meglio in una situazione di assenza di regole chiare o addirittura di rispetto di una prassi amministrativa errata. In altri termini: non sarebbe stato provato l'elemento soggettivo del reato, di modo che, seppure gli imputati ci avessero maliziosamente "marciato", sfruttando le pieghe interpretative delle norme, ciò non ha acquistato evidenza processuale all'esterno, per il diritto penale. Concorrentemente, e coerentemente con la sfiducia di fondo nel sistema giudiziario ereditato dal passato, il Ministro della Giustizia ha annunciato l'aumento entro fine anno dell’organico della magistratura ordinaria in servizio, con 1500 nuovi MOT, evidenziando che tale circostanza renderà sostenibile la collegialità del GIP anche nei tribunali più piccoli. Si tratta in altri termini di dare finalmente piena attuazione alla legge di riforma del codice di procedura penale varata due anni fa [1] , volta, tra l'altro, a ridimensionare la monocraticità delle delicate funzioni svolte dal Giudice per le indagini preliminari, e finalizzata, secondo l'intendimento di chi l'ha sostenuta e approvata, a "enfatizzare" il principio di innocenza, evitando contestualmente il fenomeno delle "porte girevoli" (cioè di persone prima incarcerate e subito dopo scarcerate, una volta che l'ordinanza del gip sia passata sotto la lente di ingrandimento del Tribunale del Riesame ). La tesi di fondo è che un organo collegiale sia più attrezzato e "resistente" alle pressioni di un organo monocratico. Forse è vero, ma è ancora più vero che le riforme che aumentano il numero dei magistrati necessario a far funzionare il sistema giustizia si scontrano con la dura realtà dei fatti, ovvero con l'endemica e strutturale carenza di organico anche amministrativo nelle aule dei Tribunali. E, d'altra parte, drenare le poche risorse disponibili a favore della magistratura e in danno dell'amministrazione significa indebolire ancora di più una macchina burocratica già fragile ed esposta, per la sua debolezza, a diventare essa stessa vittima delle indagini della magistratura requirente. A meno che non si voglia reagire a questo ulteriore squilibrio creando un vuoto di tutela penale, come accaduto con l' abrogazione del reato di abuso di ufficio . Orbene, a questo proposito è stato detto tutto e il contrario di tutto, ma più di ogni altra cosa i soliti due fattori di interferenza fastidiosa sulle scelte del legislatore nostrano si sono incaricati di darci alcune indicazioni precise in ordine alle conseguenze di tale scelta: l'Unione europea e la realtà dei fatti. Quanto all'UE, ci è stato evidenziato che manca al nostro “arsenale penale” un reato molto simile al vecchio abuso di ufficio. In effetti, la recente direttiva UE 2026/1021 , pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’11 maggio 2026 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla lotta alla corruzione, obbliga gli Stati membri ad introdurre nel proprio ordinamento, entro il primo giugno 2028, alcune fattispecie incriminatrici, tra cui l' esercizio illecito di funzioni pubbliche . Si tratta senz'altro di una particolare forma di abuso di ufficio che va a colmare un'attuale grave carenza del nostro ordinamento; magari stavolta saremo capaci, seppure sotto dettatura, di trovare l'accordo sul fatto che un pubblico funzionario che intenzionalmente incide su un procedimento amministrativo per favorire qualcuno merita qualcosa di più di un buffetto amichevole . Quanto alla realtà dei fatti, la quotidianità e la cronaca sono piene di storie che portano il cittadino onesto a guardare con malinconica amarezza ad una realtà, quella attuale, in cui l'arma della denuncia penale ha ormai scarso effetto "correttivo" sulla gestione della cosa pubblica, mentre la politica continua a difendersi con le unghie e con i denti per preservare le proprie prerogative costituzionali [2] . Certo, resta la denuncia pubblica, giornalistica, scandalistica o altro, ed anzi il fenomeno dei social tende a rendere la gogna derivante da accuse infarcite di “like” ancora più terribile e definitiva, eppure sarebbe forse preferibile che certe vicende subiscano il vaglio di un Giudice professionale, piuttosto che del tribunalino del popolo social . E se da un lato ripugna alla coscienza collettiva e privata che l'abuso di ufficio già realizzato sia tolto dal campo di gioco su cui si sono affannati per anni investigatori, magistrati e avvocati, con un colpo di spugna del legislatore [3] , dall'altro risulta forse ancora più riprovevole vedere derubricate vicende di chiaro eccesso di potere sistematico - come nel caso di incarichi "reciproci", spesso in favore di amici e familiari - e doverle commentare soltanto come comportamenti eticamente discutibili. Ma in un Paese - e più in generale in un mondo - in cui le sperequazioni sociali ed economiche tendono sempre più a dilatarsi, non deve probabilmente sembrare strano a nessuno che anche il diritto tenda a creare figli e figliastri . [1] L'art. 2, comma 1 lett. m) della Legge 9 agosto n. 114 del 2024 ha aggiunto all' articolo 328 del codice di procedura penale il comma 1-quinquies , secondo cui " Il giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere ". L'entrata in vigore di tale norma è stata peraltro contestualmente posticipata di due anni, e successivamente rimandata al 28 febbraio 2027. [2] Nell'ambito della vicenda penale per truffa aggravata che vede come imputata una ex ministra "di peso" dell'attuale Governo, il Senato della Repubblica ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, con ricorso depositato il 30 gennaio 2026, in relazione all’acquisizione, nell’ambito del relativo procedimento penale, di «contenuti di posta elettronica» scambiata dalla senatrice ex ministra in questione e di «audio-registrazioni occulte», effettuate da un soggetto privato, di colloqui cui aveva partecipato la medesima senatrice, oltre che in relazione alla loro utilizzazione ai fini della successiva richiesta di rinvio a giudizio. Secondo il Senato, tali acquisizioni e utilizzazioni, in assenza della necessaria richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza, avrebbero menomato le attribuzioni a esso garantite dall’ art. 68, terzo comma, della Costituzione ; la Corte costituzionale ha allo stato ritenuto ammissibile il conflitto sollevato, con l' ordinanza n. 94 del 2026 . [3] Emblematica, al riguardo - tra le tante -, è stata la vicenda chiusa con proscioglimento dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 29184 del 15 luglio 2025 .

Dopo il risultato referendario sulla separazione delle carriere dei magistrati , ad esito di un dibattito che ha molto spesso sostituito la serietà delle argomentazioni di sistema con la faziosità delle grida da tifosi, restano sullo sfondo alcune questioni irrisolte. Si tratta di nodi problematici che non hanno nulla a che vedere con i temi oggetto della consultazione referendaria, ma che sono stati probabilmente il terreno di coltura delle rivendicazioni provenienti da una certa parte della società civile, e forse il punto di partenza di tutto il (fallito) processo riformatore. È inutile dire che separare significa indebolire, e che se si mira a indebolire qualcosa vuol dire che quella "cosa" è ritenuta, a torto o a ragione, troppo forte, o comunque troppo "interferente" rispetto ad altri interessi parimenti importanti, o almeno ritenuti tali. Mi ha personalmente colpito l'affermazione di una persona comune, ben istruita, produttiva e benestante, ma lontana dal mondo dei tribunali, secondo cui era opportuno votare sì per rafforzare il potere esecutivo. Se il punto è questo, se in gioco c'era per davvero lo "sbilanciamento" tra i poteri dello Stato (o il riequilibrio, secondo una certa impostazione ideologica, che però è stata definitivamente seppellita dal voto popolare), allora forse bisognerebbe limitarsi a tirare un sospiro di sollievo, perché rompere gli equilibri preesistenti è sempre pericoloso, in mancanza di un comune sentire delle Istituzioni. Ma se il punto è un altro, e attiene più specificamente al rapporto tra avvocatura e magistratura, agli effetti che tale rapporto produce sulla tutela dei diritti dei cittadini e più in generale delle persone e delle organizzazioni imprenditoriali e non in cui si aggregano gli individui, un supplemento di riflessione va fatto. Come spesso si dice, gli avvocati e i magistrati sono due facce della stessa medaglia. La giustizia e i tribunali sono nati e continuano ad esistere per assicurare a chiunque la chance di provare a rivendicare o difendere le proprie ragioni, nel momento in cui i meccanismi fisiologici di composizione delle relazioni intersoggettive vengono meno o in virtù di regole ambigue o in conseguenza di comportamenti maliziosi o comunque non rispondenti a canoni di lealtà e correttezza. La prima àncora di salvataggio, una volta che si siano rotti i suddetti argini fisiologici, è l' avvocato . Si tratta di una professione nobile e delicata, che richiede competenza e lealtà al massimo livello. L'utente del servizio giustizia comincia così una navigazione che ha il suo porto finale nella decisione del giudice , e nella sua capacità, non inficiata da pregiudizi e incompetenza, di "sistemare le cose", di adeguare la situazione di fatto alla situazione di diritto. Quali poi debbano essere i rapporti tra avvocati e giudici, nel corso di questa traversata - e quale il loro ruolo nella delicata partita che si gioca tra i due contendenti in campo - ce lo ha spiegato, in un recente arresto giurisprudenziale, il Consiglio nazionale forense , con la sentenza 24 ottobre 2025, n. 296 . Si discuteva di un caso in cui una liaison amorosa tra avvocata e magistrato operanti nello stesso circondario giudiziario aveva portato con sé scandalo e una pesante accusa di corruzione. Amore e sesso in cambio di favori processuali, aveva sostenuto l'accusa nel relativo procedimento penale, con un quadro indiziario la cui gravità è stata però fatta a pezzi dalla Corte di cassazione (a proposito di separazione tra p.m. e giudici…). Eppure, secondo il CNF - che in questo caso fa da giudice speciale "dentologico" degli avvocati -, la condotta dell'avvocata era stata di per sè irrispettosa del principio di indipendenza della funzione difensiva , integrando così grave illecito disciplinare, al di là dei risvolti penali della vicenda. Ma come, direte voi, gli avvocati che si "inchinano" e si richiamano allo stesso principio che è stato difeso con le unghie e con i denti da una certa parte della magistratura in vista del referendum? Ebbene sì. Secondo il CNF, l'avvocato che interagisce professionalmente con un magistrato si trova dinanzi al seguente bivio, se prova attrazione ricambiata: o evita di instaurare un rapporto personale "profondo" con quel giudice o rinuncia ai mandati in corso e si astiene dai processi incardinati presso l'Ufficio giudiziario dove svolge le sue funzioni il giudice in questione. Se invece i due protagonisti intraprendono una relazione mantenendo in piedi anche lo stretto rapporto professionale, ecco che allora la sovrapposizione dei due profili genera di per sè un attentato anche solo potenziale alla libertà di esercizio della loro funzione. Mentre però per il magistrato la comprensione della violazione deontologica pare intuitiva (il giudice non deve in alcun modo essere "fazioso") per quanto riguarda la posizione dell'avvocata il CNF è costretto a sviluppare un ulteriore passaggio logico. L'indipendenza, infatti, nel caso del libero professionista, è radicata nella necessità di operare in condizioni di assenza di conflitto di interessi , e in tale contesto di riferimento " l’apparire indipendenti è tanto importante quanto l’esserlo effettivamente, dovendosi proteggere (...) non solo la dignità dell’esercizio professionale, ma anche l’affidamento della collettività̀ sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone, a tutela dell’immagine complessiva della categoria forense (...) ". Questo è un passaggio che porta, forse impropriamente, gli avvocati sullo stesso crinale deontologico dei magistrati, ma che è contemporaneamente la spia dell'assoluto valore che il giudice speciale degli avvocati attribuisce alla dignità della professione forense . Di certo, l'avvocata, nel caso di specie, non ha subito pressioni tali da inficiare la sua autonomia professionale, ma al massimo ha beneficiato di un rapporto privilegiato con un importante magistrato dell'Ufficio presso il quale esercitava la professione, in danno delle altre parti e in chiaro e scorretto potenziamento delle proprie ordinarie prerogative; nello stesso tempo, peraltro, e paradossalmente, ha offerto il massimo della "tutela" possibile ai propri clienti. Piace in ogni caso l'equiparazione dei profili del dovere apparire indipendenti tra magistrati e avvocati perché questo induce a pensare, ad una più approfondita riflessione, che tutta la tematica del riequilibrio tra accusa e difesa nel processo penale - punto di partenza della asserita necessità di separare le carriere di p.m. e giudici - si fonda in realtà su un equivoco di fondo. Se infatti magistrati e avvocati sono avvinti da una comune deontologia, se il rispetto e la distanza dalle altre parti processuali deve essere il medesimo, non si vede davvero come possa l'unicità di accesso e di carriera di p.m. e giudici scardinare o mettere in pericolo l'effettiva tutela degli utenti del servizio giustizia. È solo la selezione e il percorso iniziale che cambiano, quanto al resto le strade devono restare, da un lato, parallele e ben distanziate - pena la violazione di un rigoroso argine deontologico -, dall’altro, unite dal comune sentire dei valori di assoluta dignità e non coercibilità delle funzioni svolte in nome della Giustizia, come peraltro rivendicato recentemente sia dall’Avvocatura tutta che dall’ANM nel caso del compenso che il Governo voleva istituire in favore dei patrocinanti dello straniero che portino a compimento il rimpatrio volontario del proprio assistito. [1] Un avvocato rispettoso del suo ruolo e del ruolo altrui non avrà mai nulla di meno di un p.m., davanti al giudice. Un p.m. scarso o sciatto non potrà al contrario che far vergognare lo stesso giudice della comune provenienza, un po'come quando si emigra dalla stessa città, ma uno rispetta le regole e l'altro insozza il marciapiede. Il Consiglio nazionale forense va tuttavia ancora oltre, ergendosi in un punto della motivazione a difensore della sacralità delle aule giudiziarie, quasi fossero per davvero delle chiese: "(...) appare gravemente lesivo della dignità e del decoro che deve ispirare la condotta, tanto professionale quanto personale, dell’avvocato, l’intrattenersi in incontri sessuali o “effusioni amorose” all’interno di un luogo di giustizia, destinato alla tutela dei diritti e non alla soddisfazione del proprio piacere personale ". Un po’ come dire che sul comune campo da gioco si entra soltanto con le scarpette giuste. [1] La relativa disposizione è stata prima introdotta e poi modificata con un curioso procedimento normativo che è ben spiegato al seguente link: https://unipd-centrodirittiumani.it/it/notizie/un-decreto-legge-corregge-il-decreto-legge-sicurezza-sul-compenso-agli-avvocati-per-il-rimpatrio-assistito-dei-migranti-ma-la-misura-non-convince

Dopo anni di calo dell'affluenza elettorale, dopo un paio di decenni di congelamento delle anime e della passione civile, dopo il covid , ecco piombare sulle nostre teste il referendum sulla giustizia . Si tratta di una consultazione popolare confermativa, senza quorum minimo, di una volontà espressa dal Parlamento su una radicale modifica dell'impianto istituzionale pensato dai Costituenti con riguardo alla magistratura ordinaria . Come tale, questo cambiamento epocale avrebbe meritato un'ampia e articolata discussione tra gli eletti del popolo , e invece sarà, nella sostanza, una proposta del Governo - e della sua maggioranza politica - sulla quale si esprimeranno direttamente e senza appello gli elettori. Con lo svantaggio, da un lato - al netto della torsione ordinamentale che ha subito il processo di revisione costituzionale - di trovarsi di fronte a un testo "pilotato" e non arricchito da contributi esterni rispetto a chi in questo momento governa il Paese, e il vantaggio, dall'altro, di lasciare di fatto le mani libere ai cittadini. Ma chi sono oggi gli elettori? E quanti sono? Con riferimento al secondo quesito, la risposta, se raffrontata a ciò che è accaduto nel recente passato, non è affatto incoraggiante. Ci si riferisce in particolare al drammatico calo dei votanti delle consultazioni elettorali degli ultimi anni, come confermato anche dalle recenti elezioni regionali. Tuttavia, la sfida lanciata dal Governo su un tema di grande impatto sociale e culturale potrebbe avere un peso determinante sul risveglio delle pulsioni di chi, da un lato, vede finalmente aprirsi una breccia in quella che considera, a torto o a ragione, una casta intoccabile, e di chi, dall'altro, avverte la necessità di porre un argine a elaborate e unilaterali operazioni di ortopedia costituzionale , un po'come fu con il referendum renziano. Quanto alla composizione e all'orientamento dell'odierna base elettorale , invece, i dubbi che generalmente si addensano sulla libertà e consapevolezza del voto sono in questo caso aggravati da scelte politiche che non rendono giustizia - è proprio il caso di dirlo, seppure con un banale gioco di parole -, a un argomento così importante e impattante sulla vita delle Istituzioni. Facendo un passo indietro, l'inusuale velocità del Parlamento nell'approvare in doppia seduta il testo presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministeri e dal Ministro della Giustizia è stata seguita dalla immediata richiesta di consultazione referendaria da parte dei parlamentari, con inevitabile strozzamento dei tempi ordinariamente concessi, per organizzarsi e sensibilizzare gli elettori, ai comitati referendari , i quali hanno dovuto rincorrere il Governo tramite uno strascico giudiziario che non fa onore alla serietà e solennità che dovrebbe avere un processo di revisione costituzionale così importante ( * ). C'è poi l'annosa questione del voto dei più giovani, e tra loro, in particolare, dei c.d. fuori sede . Con il suo sempre lucido osservatorio sui fatti della politica, Ferruccio De Bortoli ci ha segnalato che è stata nel frattempo bocciata in Parlamento la proposta di concedere il voto a distanza . Secondo l'opinione di De Bortoli, a fronte della possibilità di introdurre sistemi di voto a distanza "del tutto normali altrove", hanno prevalso la cautela e "il calcolo politico della maggioranza". Ed ecco che, in assenza di un adeguato dibattito, e in presenza dell'ennesimo schiaffo alla modernità, il referendum sulla giustizia rischia di trasformarsi fino alla fine, all’interno dei discorsi quotidiani di chi voterà o di chi sta pensando di votare, nella sfida tra chi vuole bocciare i magistrati e chi invece non vorrebbe retrocederli in un campionato minore. All'interno di questa sfida, si celano ampie zone grigie in cui si contrappongono eccessi ideologici e pragmatismo zelante, al crocevia di una domanda fondamentale: cosa ci guadagna il cittadino da questa riforma? Per gli addetti al settore, è un certo modo di fare giustizia sotto tiro, qualcuno direbbe "politicizzato', qualche altro lo definirebbe troppo orientato eticamente. Questione di punti di vista. Tuttavia, l' affare riforma si è lentamente trasformato in un processo alle intenzioni o ai fatti, anche qui a seconda dei punti di vista, nella misura in cui una serie di accadimenti non così frequenti - all'interno di una categoria molto numerosa e che nella stragrande maggioranza dei casi ha lavorato senza guardare in faccia a nessuno - sono stati tradotti da una certa visione politica, sociale e professionale del Paese, in una premeditata, arrogante e persistente voglia di prevalere financo sulla legge. Quel che è certo, è che l'unico onere valutativo che sicuramente e preliminarmente compete al "cittadino comune" che va a votare è chiedersi, nel mare delle contrapposte e a volte contraddittorie valutazioni giuridiche e ordinamentali sugli effetti della riforma - rispetto alle quali anche l'addetto al settore rischia di naufragare -, se i rilevanti costi della nuova giustizia (con due organi plenari in più, a cui si associano ulteriori ricche indennità, e le conseguenze anche logistiche della separazione definitiva delle due magistrature: ad es.: nuovi palazzi di giustizia e raddoppio dei concorsi di accesso) sono giustificati dal risultato finale che si intende raggiungere, e se questo denaro pubblico non avrebbe potuto essere invece impiegato per qualcosa di veramente e direttamente utile al contribuente. Il Ministro della Giustizia ha recentemente detto che nessuno controlla i magistrati, allo stato. Dietro questa affermazione c'è tutto il senso della partita che si sta giocando. I padri costituenti, reduci dalla deriva fascista, volevano che fossero gli stessi magistrati a controllare i magistrati, unitamente a un pezzettino di buona politica “tecnica”, con scelta tra gli accademici e gli avvocati, così come i parlamentari controllano i parlamentari; gli attuali inquilini di Palazzo Chigi, invece, con un giudizio tranchant della bontà dell'attuale sistema, ritengono che il controllore "interno" sia fazioso e non controlli veramente. Una specie di giudizio universale , che però trova elementi di supporto quanto meno contrastanti nei fatti. Con il piccolo particolare che mentre i parlamentari sono liberi di riformare le modalità di controllo su loro stessi, i magistrati certe decisioni, giuste o sbagliate che siano, le subiscono e basta. Tutto un altro discorso capire quali effetti positivi possano derivare dall'uno e dall'altro sistema alle persone "normali", quelle cioè che vivono fuori dalle aule di giustizia e che in tribunale sono costretti ad andarci loro malgrado. Chiediamocelo un attimo: se fossimo coinvolti in una causa civile o penale e avessimo ragione, quale sarebbe il nostro interesse fondamentale? Probabilmente, vorremmo una giustizia equa e celere . Questa riforma appagherà i nostri desideri? Ci verrà maggiore voglia di entrare in un'aula di tribunale? Ai posteri l'ardua sentenza, con la certezza che non si tocca, con questa riforma, nessuno dei meccanismi giudiziari destinati a velocizzare il lavoro dei giudici. Resta soltanto da fare un'ultima, amara considerazione. Al momento del voto, una buona fetta di elettorato voterà principalmente sulla base di luoghi comuni , o su consiglio di giuristi amici, o per fede di partito, e su un testo rispetto al quale l'organo costituzionale competente, il Parlamento, non ha modificato neanche una virgola. Qualunque sarà l'esito referendario, il sistema ne esce comunque male. Quando il modo per risolvere diatribe politiche complesse e di lungo periodo è affidato ad una monetina lanciata in fretta e furia, sulla base di una consultazione popolare che assomiglia tanto a un "giudizio universale", le future fondamenta della Casa comune rischiano di essere più fragili e instabili di quelle precedenti. D'altronde, che la magistratura disegnata dal Costituente sia anche oggi un presidio di legalità sostanziale e non esclusivamente formale, oltre che un bene prezioso da salvaguardare, lo dimostrano proprio i recenti fatti di cronaca sulla morte dello spacciatore di Rogoredo, rispetto ai quali soltanto il rigoroso vaglio dei fatti e la virtuosa alleanza tra forze dell'ordine e magistratura tutta (pubblici ministeri e giudici) ha consentito la rapida scoperta di un deprecabile tentativo di occultamento della verità. Una parabola istruttiva, come ha suggerito qualcuno, di come la serietà e l'unitarietà complessiva di un articolato e fondamentale pezzo delle Istituzioni non dovrebbero mai essere messe in dubbio sulla base di semplici slogan politici .
*Il riferimento alle riviste ha il solo scopo di segnalazione dei contenuti, e il lavoro dell'autore carattere meramente compilativo
Il Codice del Processo Amministrativo
Giustizia Amministrativa
Diritto e società

[nota tratta dai casi decisi dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con sentenza del 15 gennaio 2026 (ricorso n. 32707/19) e sentenza del 2 luglio 2026 (ricorso n. 9993/24)] Unitamente all' articolo 3 , l' articolo 2 della Convenzione dei diritti dell’Uomo sancisce alcuni valori fondamentali delle società democratiche che compongono il Consiglio d’Europa. L'oggetto e il fine della Convenzione, quale strumento per la protezione di singoli esseri umani, esigono che le sue disposizioni siano interpretate e applicate in modo da rendere le sue garanzie pratiche ed effettive. La Corte EDU si è dovuta occupare, nel presente anno, di due casi molto particolari di disfunzioni dell’apparato repressivo e di “tutela” italiano. Quanto alla prima vicenda – seguendo l’ordine cronologico di deposito delle sentenze – la Corte ha dovuto stabilire se vi fosse stata violazione dell’art. 2 sopra richiamato nel comportamento tenuto dagli operatori di polizia di pubblica sicurezza nel corso di un loro intervento di routine . Il Giudice europeo è partito dalla constatazione che, con sentenza del 13 luglio 2016, il Tribunale di Firenze ha dichiarato tre carabinieri colpevoli dei reati di cui agli articoli 113 e 589 del codice penale per avere, in concorso tra loro, causato la morte di una persona per arresto cardiorespiratorio, provocato da intossicazione acuta da cocaina associata ad asfissia. In particolare, dopo aver immobilizzato e ammanettato il soggetto poi deceduto, lo avevano tenuto a terra dall’1.30 all’1.45 del mattino in una posizione idonea a ridurne la dinamica respiratoria. Rispetto a tali circostanze, la Corte EDU, dato per presupposto, per come accertato nel processo penale interno , l’evidente nesso causale tra uso della forza e morte del congiunto dei ricorrenti, ha innanzitutto individuato, nel fine di contenere l’agitazione e la pericolosità del malcapitato – in quanto la sua agitazione avrebbe rappresentato un rischio per la sua sicurezza e per quella di altri -, uno tra i fini legittimi di cui alla lettera a) del paragrafo 2 dell’articolo 2 della Convenzione . Tanto premesso, il Giudice adito ha dovuto valutare se l’uso della forza in questione avrebbe potuto essere considerato “assolutamente necessario” e proporzionato allo scopo di conseguire il sopra citato obiettivo. La conclusione di tale verifica è stata tuttavia negativa, in quanto l’iniziale immobilizzazione forzata del soggetto poi deceduto, preceduta da tentativi di ridurre la tensione, poteva dirsi come “assolutamente necessaria” soltanto nella sua fase inziale, mentre il mantenimento in posizione prona per circa venti minuti dopo l’uso delle manette è stato considerato “particolarmente sorprendente” e sicuramente sproporzionato, anche in considerazione del numero congruo di operatori di pubblica sicurezza presenti sulla scena. Non è stato pertanto individuato alcun argomento o prova convincente a sostegno dell’asserita assoluta necessità – nell’interesse della sicurezza – di tale prolungamento del contenimento del soggetto tenuto a terra in posizione prona, circostanza che è stato poi stabilita come una delle cause dirette che hanno contribuito alla morte dell’arrestato. La Corte ha inoltre dubitato che, all’epoca dei fatti, le autorità statali avessero adempiuto adeguatamente al loro obbligo positivo di formare i propri agenti delle forze dell’ordine in modo da garantire che essi possedessero il livello di competenza richiesto nell’impiego di tecniche di immobilizzazione in grado di rappresentare un pericolo per la vita. Accertata dunque la violazione dell’ aspetto sostanziale dell’articolo 2 della CEDU , il Giudice europeo si è soffermato sull’aspetto procedurale del citato art. 2, per verificare se fosse da considerarsi corretta la lamentela dei ricorrenti secondo cui alcuni carabinieri direttamente implicati nell’incidente avrebbero svolto attività investigative subito dopo i fatti, così viziando le indagini per compromissione del principio di indipendenza delle indagini stesse. Anche con riferimento a tale contestazione, la Corte ha risposto in modo sfavorevole allo Stato italiano, rimarcando che, con riferimento al citato requisito di indipendenza, in un'indagine su un decesso di cui sono presumibilmente responsabili agenti o autorità statali, è necessario che le persone responsabili dell'indagine siano indipendenti da quelle implicate negli eventi. Ciò significa non solo l'assenza di legami gerarchici o istituzionali, bensì anche un'indipendenza pratica, dal momento che “ciò che è in gioco in tale contesto non è altro che la fiducia del pubblico nel monopolio dello Stato sull’uso della forza”. Invero, gli elementi enucleati dal procedimento principale hanno condotto il Giudice europeo, in questo caso, a ravvisare carenze in termini di conformità dell'indagine al requisito di indipendenza (specie per la gestione del primo intervento, fino all’entrata in scena del Pubblico ministero), che hanno condotto a concludere che vi sia stata violazione anche dell’ aspetto procedurale dell’articolo 2 della Convenzione . Nella seconda pronuncia in commento, la Corte EDU si è interrogata sul rispetto degli artt. 3 e 8 della Convenzione in una vicenda in cui una madre e i suoi due figli hanno cercato di sottrarsi alle violenze fisiche e psicologiche del rispettivo compagno e padre, trovando rifugio in una struttura protetta. Nella sentenza resa dalla Corte, la stessa ha dichiarato, all'unanimità, che vi è stata violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti e del diritto al rispetto della vita privata e familiare della Convenzione europea dei diritti dell'uomo con riferimento alle esposte denunce di violenza domestica . In particolare, il Giudice europeo ha ritenuto che il procedimento nei confronti del presunto autore delle violenze non abbia soddisfatto i requisiti, derivanti dalla Convenzione, di un'indagine tempestiva, approfondita ed effettiva. Inoltre, osservazioni sessiste e stereotipate formulate dal pubblico ministero avrebbero esposto la mamma dei bambini a una nuova vittimizzazione. Nel merito, era stato incongruamente ridimensionato a “scherzo” un episodio in cui il compagno aveva appoggiato un coltello alla gola della donna, e impropriamente inquadrati come normale superamento di un “minimo di resistenza” dei veri e propri episodi di atti sessuali compiuti senza il consenso della partner. Mantenendo poi i ricorrenti in una struttura di accoglienza per oltre tre anni, le autorità sono venute meno, a dire del Giudice europeo, all'obbligo di adottare misure proporzionate e di verificare periodicamente l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure adottate. La violazione dell'articolo 8 è stata inoltre ravvisata in relazione all'inerzia del Tribunale per i minorenni che si è occupato del caso, quanto alla questione dell'affidamento dei figli e al protratto collocamento della famiglia nella struttura di accoglienza. La Corte ha in particolare osservato che le autorità italiane, pur reagendo tempestivamente alle denunce di violenza domestica (il procedimento penale è stato avviato immediatamente e madre e figli sono state stata collocate fin da subito in una struttura protetta), e così consentendo di evitare una possibile escalation della violenza, ha imposto ai ricorrenti un onere ben più gravoso di quello sopportato dal presunto autore delle violenze, il quale non è stato invece sottoposto ad alcuna misura. D’altra parte, come detto, le autorità statali preposte non avrebbero verificato periodicamente la proporzionalità della misura, né preso in considerazione la possibilità di adottare misure alternative, quali, ad esempio, l'assegnazione della casa familiare a madre e figli oppure l'autorizzazione al loro trasferimento in Francia. La mancata risposta proporzionata alla gravità dei fatti denunciati dalla ricorrente nel procedimento interno avrebbe dunque comportato violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione, violazione aggravata altresì dalla circostanza che erano stati necessari oltre tre anni affinché il Tribunale per i minorenni adottasse una decisione definitiva che disponesse la decadenza del padre denunciato dalla responsabilità genitoriale , periodo nel corso del quale sarebbero state ignorate completamente le allegazioni di violenza domestica e le dichiarazioni della madre e dei due figli riguardo ai comportamenti violenti di cui affermavano di essere stati vittime. Infine – e sempre con riferimento alla ravvisata violazione dell’art. 8 -, il Giudice europeo ha evidenziato che la permanenza prolungata nella struttura di accoglienza aveva avuto altresì conseguenze rilevanti sul benessere psicologico e fisico dei bambini, i quali sarebbero stati “ sottoposti a una grave limitazione dei loro diritti e delle loro libertà fondamentali, poiché sono stati costretti a vivere per quasi tre anni nella struttura, confinati in una stanza di appena 15 metri quadrati, e soggetti a limitazioni significative e ingiustificate della vita quotidiana derivanti dal regolamento interno della struttura stessa ”.

(Il presente contributo e le opinioni di merito ivi espresse, pur provenendo da un componente della Redazione, rappresentano esclusivamente il pensiero del loro autore) Lo scrivente reputa opportuno svolgere alcune brevissime osservazioni sul referendum che si terrà i prossimi 22 e 23 marzo, ritenendo di esprimere una indicazione di voto per il SI. Astenendomi dalle posizioni - quasi sempre strumentali e di basso livello - del dibattito “generalistico” (politici e giornalisti, con contorno di attori, comici e cantanti), richiamo alcuni fra i tanti commenti, opera di giuristi di altissimo livello, che si sono espressi, argomentando a favore del SI al referendum costituzionale confermativo: a) la riforma, da sempre cavallo di battaglia di giuristi garantisti, costituisce il conseguente e necessario seguito del passaggio dal processo inquisitorio a quello accusatorio (al riguardo sono molto chiare le considerazioni svolte dall'Accademico dei Lincei prof. Tullio Padovani in un video rinvenibile su youtube: https://www.radioradicale.it/scheda/783535/referendum-giustizia-le-ragioni-del-si-e-del-no-confronto-in-contraddittorio?i=5025269 ) e della riforma costituzionale del 1999 delll' art. 111 che ha statuito che il giudice deve essere non solo imparziale, ma TERZO; su questo punto si veda l'intervista al costituzionalista prof. Augusto Barbera, già presidente della Corte costituzionale ( https://www.libertaeguale.it/barbera-si-alla-separazione-delle-carriere-e-una-riforma-liberale-e-inevitabile/ ); b) le piaghe del correntismo e della difesa corporativa che secondo molti sarebbe sta posta in essere da oltre cinquantanni dall'ANM in tema di conferimento incarichi (semi direttivi e direttivi) e di giudizi disciplinari sono ben conosciute e documentate; al riguardo, si veda l'intervista al Prof. Pietro Perlingieri ( https://www.ilfoglio.it/giustizia/2026/03/05/news/-al-referendum-voto-si-e-una-scelta-storica-per-avere-una-giustizia-piu-equa-dice-pietro-perlingieri-8745045/ ); c) più in generale su CSM e sulla sua attività espansiva ultra Costitutionem segnalo lo scritto del prof. Di Federico ( https://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2024/07/Di-Federico_LP.pdf ). Infine, dopo avere r ichiamato alcune illustri e condivise considerazioni a favore della riforma in sé, ritengo di dovere aggiungere che sia stato un grave errore volere comunque riformare la Costituzione, senza raggiungere il quorum qualificato previsto dall' art. 138 Cost. , così esponendosi al rischio del referendum su questioni che sono estremamente tecniche, come tali non comprensibili da parte di coloro che non sono giuristi (cioè alla quasi totalità dei cittadini votanti). In questo peculiare contesto - più che il merito della questione - conterà probabilmente l'appartenenza politica dei votanti e soprattutto diverranno alla fine determinanti le “indicazioni” di personaggi noti (ma spesso e volentieri del tutto incompetenti in materia, come giornalisti, attori, cantanti, ecc. ecc.).
Sistema giustizia

Il partenariato pubblico privato (PPP) è uno di quegli istituti previsti dal diritto amministrativo italiano per consentire la cooperazione pubblico-privato nella realizzazione di un progetto pubblico. In questo modo, il privato ha possibilità di realizzare o gestire un “qualcosa di interesse pubblico” tramite le proprie idee e risorse ricavandone un vantaggio economico, mentre l’amministrazione ha la possibilità di acquisire conoscenze dal know how privato che vanno a vantaggio del patrimonio pubblico stesso. Una delle forme più utilizzate di PPP è il project financing , che è uno strumento particolare che si suddivide, generalmente, in tre fasi: presentazione di un progetto da parte di un promotore (su iniziativa pubblica o privata); valutazione del progetto da parte dell’amministrazione con possibilità di chiedere modifiche o migliorie; gara per l’affidamento della realizzazione del progetto. Proprio in quest’ultima fase, prima dell’aggiudicazione definitiva, secondo la normativa nazionale vigente, il promotore può esercitare il diritto di prelazione , superando gli altri offerenti e aggiudicandosi la gara stessa. Il tema della prelazione nell’ambito del project financing negli affidamenti di contratti pubblici è sempre stato oggetto di dibattito tra coloro che sostenevano la piena legittimità di questo istituto di matrice civilistica e coloro che lo ritenevano uno strumento di elusione della parità di trattamento e, quindi, della concorrenza. Un dibattito che con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici ha ripreso vigore. La fase critica dell'istituto della prelazione, così come concepito, da tale Codice, si è ufficialmente avviata con il procedimento di infrazione verso lo Stato italiano, la cui fase istruttoria era iniziata nel 2022, ma che è stato formalizzato dalla Commissione europea in data 8 ottobre 2025, con la formulazione di rilievi relativi, tra gli altri, proprio alla disciplina della finanza di progetto. E' accaduto così che anche il Consiglio di Stato ha sollevato dubbi e interrogato la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per comprendere – forse definitivamente – l’ammissibilità della prelazione nella finanza di progetto. La risposta dei Giudici europei è stata una sostanziale bocciatura della disciplina nazionale in materia, dal momento che la corretta interpretazione dell' articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, secondo la Corte di Giistizia, deve intendersi come ostativa al riconoscimento al promotore di una procedura di finanza di progetto, da parte di uno Stato membro, di un diritto di prelazione che gli consenta, nell’ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell’aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l’aggiudicazione di tale contratto. La decisione della Corte di Giustizia , invero molto attesa, pare andare nella direzione che già alcuni – sia in dottrina che in giurisprudenza – avevano paventato. Effettivamente, senza diritto di prelazione la parità di trattamento viene preservata, quindi da questo punto di vista la decisione del giudice europeo risulterebbe in linea con i principi che tutelano il mercato. Tuttavia, qualche dubbio potrebbe sussistere se si considera il diritto di prelazione non in generale, ma calato nel contesto in cui viene utilizzato: il partenariato pubblico privato e, in particolare, il project financing , dove la cooperazione è volta a realizzare l’interesse pubblico tramite il know how e le risorse del privato e si basa sul progetto presentato proprio dal promotore. La decisione della Corte di Giustizia UE pone nell'immediato una serie di interrogativi innanzitutto sulle procedure in corso. Trattandosi di una procedura almeno bifasica (approvazione del progetto presentato dal promotore e gara vera e propria), occorre chiedersi come debbano muoversi le amministrazioni che alla data della pronuncia pregiudiziale abbiano già concluso la prima delle due cennate fasi. Nello specifico, risulta necessario bilanciare correttamente il rispetto del diritto eurounitario, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, con il principio dell'affidamento del soggetto che vanta una posizione soggettiva già acquisita nell'ambito di un procedimento amministrativo o comunque di procedimenti tra di loro collegati. Invero, nel diritto amministrativo interno, l'affidamento non solo è riconosciuto come principio di rilievo ordinamentale ma è stato specificamente disciplinato dall' art. 5 del d.lgs. n. 36/2023 . La tutela di tale principio, qualora sussitano le condizioni di "resistenza" giuridica che giustificano il mantenimento di una posizione soggettiva già acquisita (legittimità e incolpevolezza dell'azione del beneficiario del provvedimento favorevole), può essere intesa come preclusiva di ogni riconsiderazione pubblica? Come si confronta il principio dell'affidamento con i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea? D'altra parte, se è vero, come è vero, che l'operatore che presenta una proposta di project financing non conserva alcuna aspettativa giuridicamente tutelata circa l'ottenimento della gestione dell'opera, a maggior ragione l'obbligo di conformarsi al diritto dell'Unione (anche per evitare sanzioni) pare costituire uno di quesi sopravvenuti motivi di interesse pubblico che consentono all'amministrazione di revocare, fino al momento dell'aggiudicazione definitiva, la precedente dichiarazione di pubblico interesse, salvo l'obbligo di indennizzare il privato per le spese documentate. Al riguardo, la Corte dei Conti, in sede di parere reso su richiesta di un'amministrazione locale, ha ulteriormente precisato che " l'interesse pubblico alla conformazione dell'azione amministrativa ai principi di concorrenza e di parità di trattamento, unitamente all'esigenza di rigorosa osservanza del diritto dell'Unione, prevale senz’altro sull'aspettativa del promotore, il quale, avendo presentato la proposta in un contesto di manifesta incertezza normativa, non può invocare un affidamento inviolabile sulmantenimento di un istituto caducato in sede eurounitaria ". Sarà interessante verificare ora come il legislatore si approccerà a questa decisione della Corte di Giustizia UE e, soprattutto, se saranno escogitati modi per introdurre comunque una preferenza per il promotore, pur in assenza di un vero e proprio diritto di prelazione.

La clausola sociale è uno degli strumenti previsti dalle direttive comunitarie per utilizzare strategicamente la leva economica degli appalti pubblici al fine perseguire, fra gli altri, obiettivi sociali quali quelli di creare occupazione, condizioni di lavoro dignitose, integrazione sociale e professionale e condizioni migliori per le persone con disabilità o in situazione svantaggiata. Mentre il nuovo Codice dei contratti non ne dà una definizione puntuale, il vecchio Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, all’art. 3, lett. qqq) , definiva le clausole sociali come quelle “ disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie ”. Alla nozione di clausola sociale possono esser ricondotte tutte quelle previsioni della legge di gara (eventualmente più a monte contenute in previsioni normative o nei contratti collettivi), e poi inserite nei contratti di concessione o di appalto, tese a promuovere l’occupazione (dei giovani, delle donne, dei disoccupati, delle persone appartenenti a gruppi svantaggiati, dei disabili, etc.), ovvero volte a garantire condizioni di lavoro dignitose, sotto i profili della salute, della sicurezza, della formazione e della retribuzione, ovvero tese a tese a garantire la stabilità occupazionale di lavoratori già impiegati nell’esecuzione di un appalto o di un servizio pubblici. Si tratta dunque di previsioni che condizionano o limitano il gioco concorrenziale all’interno del settore degli affidamenti pubblici con il fine, non solo di tutelare i lavoratori impiegati nell’esecuzione del contratto, ma anche di sviluppare politiche sociali più ampie 1 . Questa circostanza però implica un conflitto di valori di rango costituzionale, che vanno tra loro bilanciati: da una parte la tutela del diritto al lavoro , dall’altra la libertà di iniziativa economica privata . Le clausole sociali possono interessare fasi diverse o più fasi della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto di appalto, e possono in taluni casi atteggiarsi quali cause di esclusione previste dalla legge, o misure premiali dell’offerta o condizioni esecutive del contratto che devono essere espressamente accettate dal concorrente. Le risorse economiche destinate alle commesse pubbliche vengono così ad essere orientate, attraverso scelte di politica economica e sociale, verso il perseguimento di obiettivi sociali comuni, come previsto dal Considerando n. 2 della direttiva 2014/24 . Con l’inserimento obbligatorio delle clausole sociali si mira in particolare al perseguimento di due finalità fondamentali: una di tipo protettivo delle condizioni di lavoro e di difesa dei livelli occupazionali, l’altra di sviluppo di standard di occupazione socialmente avanzati. Anche le tutele sociali inserite nel Codice dei contratti si sviluppano su tali due direttrici fondamentali: quella prettamente giuslavoristica ispirata alla tutela delle condizioni di lavoro e alla salvaguardia dei livelli occupazionali, e quella più moderna di natura economico-sociale volta a raggiungere obiettivi di più ampia portata. Un primo modello di clausola sociale è presente nell’ art. 36 dello Statuto dei lavoratori . 2 Si tratta di una previsione normativa che si rivolge sia alla stazione appaltante, che deve inserire nel bando disposizioni che garantiscono ai lavoratori il rispetto di condizioni di lavoro non inferiori a quelle che risultano dai CCNL, sia agli affidatari che devono garantire quelle condizioni. Detta tutela è oggi ribadita dall’ art. 11 del d.lgs. 36/2023 3 . Come si è prima visto, si tratta di una previsione non contrastante con l’ art. 39 della Costituzione perché non estende erga omnes l’efficacia di un contratto collettivo, ma si limita ad indicare le condizioni contrattuali che l’aggiudicatario deve applicare al suo personale impiegato. L’impresa resta libera di applicare condizioni contrattuali diverse nello svolgimento della sua attività imprenditoriale purché equivalenti e resta anche libera di non adottare quel CCNL [4] . La clausola sociale era disciplinata nel vecchio Codice dei contratti all’ art. 50 , che prevedeva, a parte la suddetta tutela delle condizioni retributive, un unico modello di clausola sociale a garanzia della continuità lavorativa dei dipendenti del precedente contratto (il c.d. “ imponibile di manodopera ”) [ 5 ]. Si tratta di una clausola che opera solo nell’ipotesi di cessazione di un contratto e subentro di altre imprese per eseguire la stessa opera o servizio e risponde all’esigenza di assicurare la continuità dell’occupazione nel caso di discontinuità dell’affidatario . Il Consiglio di Stato ha sottolineato che tale tipo di clausola va applicata in maniera non rigida ma elastica, dovendosi contemperare l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto con la libertà d’impresa e la facoltà di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, per realizzare economie di costi da valorizzare ai fini competitivi nella procedura di affidamento dell’appalto [6] . Oggi, in materia, oltre al citato art. 11, la norma cardine del Codice dei contratti pubblici è l’ art 57 , che prevede un’espansione dell’utilizzo delle clausole sociali per finalità di promozione di standard sociali elevati, in modo da garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per persone con disabilità o svantaggiate e la stabilità occupazionale del personale impiegato. Dunque, le stazioni appaltanti possono utilizzare le clausole sociali per conseguire, attraverso i contratti pubblici, obiettivi ad ampio spettro : tutela della stabilità occupazionale del personale già impiegato nell’esecuzione della stessa opera o servizio, ma anche crescita inclusiva e promozione dell’occupazione di persone con particolari difficoltà di inserimento. Secondo la costante giurisprudenza la clausola sociale va interpretata in conformità ai principi nazionali in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti lesiva della concorrenza, nonché idonea a ledere la libertà di impresa garantita dall’art. 41 Cost. [7] . Tuttavia, è bene ricordare che tutele specifiche dei lavoratori e alcuni standard inviolabili nelle condizioni di lavoro sono stabiliti in altre norme del codice. L’ art. 41, cc. 1 e 2, del Codice prevede ad esempio lo scorporo dei costi della manodopera e della sicurezza dall’importo assoggettato al ribasso . Per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera sulla base di tabelle ministeriali apposite, elaborate sui valori economici della contrattazione collettiva. L’ art 61 del d.lgs. 36/2023 disciplina gli appalti riservati agli operatori economici che siano stati costituti o che operino per favorire l ’inclusione lavorativa dei soggetti disabili o svantaggiati. L’ art. 94, c. 5 lett. b) del Codice prevede la clausola di esclusione automatica dalle gare per quelle imprese che non sono in regola con la disciplina a tutela dei disabili. L’ art. 102 impone alle stazioni appaltanti di richiedere agli operatori economici l’impegno di garantire le pari opportunità generazionali e di genere e l’inclusione lavorativa dei soggetti disabili o svantaggiati. Nella stessa direzione è anche l’ art. 108, c. 7 , in base al quale, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, deve essere previsto il maggiore punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere. Infine, si veda l’ art. 119 sempre del Codice dei contratti, in tema di subappalto , secondo il quale il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconoscendo ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore deve applicare gli stessi CCNL del contraente principale nel momento in cui le attività oggetto di subappalto coincidono con quelle che caratterizzano l’oggetto principale o riguardano lavorazioni relative alla categoria prevalente. L’affidatario deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera alle imprese subappaltatrici senza ribasso. L’affidatario è inoltre solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti e degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente [8] . Concludendo, è possibile sostenere che in una visione europea ma anche nazionale dell’appalto pubblico come strumento di implementazione, la clausola sociale non è più ad oggetto vincolato e limitata all’ “imponibile di manodopera”, ma diviene espressione di discrezionalità amministrativa secondo la logica del risultato che permea l’intero Codice dei contratti pubblici. 1 N. Fenicia, La clausola sociale, in Diritto dei Contratti Pubblici, di Danilo Pappano, Riccardo Giani, Andrea Grazzini, Pacini Giuridica, Pisa, 2024, pp. 536 ss. 2 Art. 36 L. 300/1970: Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dello Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un’attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all’esecuzioni di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l’obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o far applicare nei confronto dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona”. 3 Art 11 d.lgs. 36/2023: “Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”. 4 L. Carbone, Il focus sul Codice dei contratti pubblici- la tutela delle persone e dei lavoratori, Ravello, 27-28 ottobre 2023. 5 M. Lariccia, La clausola sociale, in Nuovo diritto degli appalti e Linee guida ANAC, Nel diritto, 2016. 6 Consiglio di Stato, sez. V, 1° agosto 2023, n. 7444. 7 N. Fenicia, La clausola sociale, in Diritto dei Contratti Pubblici, di Danilo Pappano, Riccardo Giani, Andrea Grazzini, Pacini Giuridica, Pisa, 2024, pp 549 ss. 8 L. Carbone, Il focus sul Codice dei contratti pubblici- la tutela delle persone e dei lavoratori, Ravello, 27-28 ottobre 2023.



