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Ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova in data 11 aprile 2025/ Ordinanza del Tribunale di Brescia in funzione di riesame in data 22 maggio 2025 IL CASO E LA DECISIONE Due soggetti vengono indagati per avere, in concorso materiale e morale tra di loro, e al fine di trarre profitto, abusato delle condizioni di inferiorità o comunque di deficienza psichica di altro soggetto, un anziano ultraottantenne. In particolare, secondo l'accusa, i due indagati avrebbero indotto la vittima a compiere atti giuridici aventi effetti giuridici e patrimoniali per lui dannosi tramite la condotta di seguito descritta. Dopo avere avvicinato l'anziano con atti subdoli e insidiosi, lo riducevano in una patologica condizione di asservimento e isolamento, monitorando i suoi contatti e i suoi movimenti, nonché acquisendo la sua fiducia con atti di induzione sessuale. Così facendo, si procuravano la disponibilità delle carte e dei conti correnti della presunta persona offesa, beneficiando di numerosi prelievi, pagamenti e versamenti di denaro in loro favore, nonché si facevano intestare quali beneficiari di polizze e si procuravano monili e regali, per importi più che rilevanti. Secondo l'ordinanza del GIP di Mantova, tuttavia, il quadro indiziario avrebbe dovuto considerarsi grave soltanto con riferimento al delitto di circonvenzione di incapace e non anche con riferimento al delitto di violenza sessuale , in quanto lo stato di incapacità della vittima sarebbe emerso dalla disposta perizia sull'anziano esclusivamente con riferimento alla possibilità per la persona offesa di effettuare coscientemente, liberamente e lucidamente atti di disposizione patrimoniale, mentre non era stato approfondito l'aspetto della capacità della vittima di autodeterminarsi sul piano sessuale, ciò che non avrebbe di fatto consentito di stabilire se la condizione mentale dell'anziano avesse determinato un'ipotesi di vizio al consenso prestato nei rapporti intimi con i due indagati. Al contrario, tuttavia, il Tribunale del Riesame ha ritenuto di non dovere tenere conto di tale circostanza processuale, osservando innanzitutto che il GIP aveva parcellizzato (sulla base del solo quesito) un accertamento peritale le cui conclusioni si sarebbero prestate invece a delineare un quadro complessivo di deficit intellettivo e volitivo della vittima, come tale non limitato all'aspetto squisitamente patrimoniale. Sotto altro, concorrente profilo, il Tribunale del riesame ha ricordato che la condizione di inferiorità presa a riferimento dalla norma di cui all' art. 609-bis, comma 2 n. 1 c.p. (induzione a subire atti sessuali, con abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della persona offesa al momenti del fatto), prescinde da fenomeni di patologia mentale, " essendo sufficiente che il soggetto passivo versi in condizioni intellettive e spirituali di minore resistenza dall'altrui opera di coazione psicologica o di suggestioni, con esclusione di ogni causa propriamente morbosa ". Il Giudice adito in appello ha pertanto confermato la già disposta misura cautelare, ritenendo però sussistenti i gravi indizi di reato per entrambi i fatti contestati. CIRCONVENZIONE, VIOLENZA SESSUALE ED ELEMENTO SOGGETTIVO La circonvenzione di incapace e l'induzione sessuale per abuso condividono la parte subdola della condotta di erosione della volontà del soggetto "aggredito" ma si differenziano sia quanto a struttura sia con riferimento al bene-interesse aggredito . Da un lato, c'è una generica difesa del patrimonio dell'interessato e della sua autonomia decisionale, dall'altro c'è la tutela specifica dell' autodeterminazione sessuale . La linea di confine tra le due fattispecie è dunque teoricamente molto chiara, fatta salva la possibilità di attribuire al deficit cognitivo della persona offesa un valore che vada ben al di là della carenza di sorveglianza attiva sul proprio patrimonio giuridico, che non incida cioè soltanto sui propri atti di disposizione di beni materiali e di disposizione di diritti in generale. D'altra parte, è stata ritenuta sufficiente, ai fini dell’integrazione del reato di circonvenzione di incapace, anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione e pressione. Ci si trova dunque dinanzi a un’infermità psichica o deficienza psichica anche meno grave dell'incapacità, purché idonea in ogni caso a porre la persona offesa in una condizione tale da affievolirne le capacità critiche. La domanda che dunque occorre porsi è se sia compatibile di per sé la possibilità che un soggetto compia un'attività complessiva di circonvenzione dell'incapace, tale da ricomprendere al suo interno anche la violenza sessuale quale strumento di ulteriore controllo della vittima. Invero, in linea puramente teorica, soddisfare le pulsioni di natura sessuale della vittima per renderla completamente soggiogata e disposta ad arricchire patrimonialmente il "carnefice" dovrebbe escludere la volontà di abuso sessuale da parte dell'autore della condotta, tuttavia, sotto il profilo dell' elemento soggettivo del reato di induzione di cui all'art. 609-bis, comma 2, n. 1 c.p. , la giurisprudenza è graniticamente orientata nel ritenere sufficiente il dolo generico , non richiedendosi che l'atto sessuale sia finalizzato al soddisfacimento del piacere erotico. Così anche il Tribunale del Riesame, che, nel caso sottoposto al suo giudizio - seppure in fase di valutazione dei gravi indizi di reato -, oltre a valorizzare la condizione di fragilità psichica dell'anziano, tale da renderne il consenso agli atti sessuali viziato, ha evidenziato che per integrare la condotta di induzione, anche sotto il profilo soggettivo, era sufficiente che l'autore fosse consapevole della natura oggettivamente sessuale dell'atto posto in essere volontariamente, mentre eventuali finalità concorrenti - nella specie di tipo patrimoniale - non avrebbero escluso la connotazione sessuale dell'azione. Resta tuttavia da stabilire in primo luogo se la assoluta controvolontà di soddisfare un piacere erotico personale (laddove in effetti le finalità degli indagati, nel caso esaminato dal Giudice adito, sembrano essere esclusivamente di altra natura) non può avere qualche incidenza sull'elemento soggettivo del reato in questione, e inoltre, forse ancora prima, e in punto di fatto, se l'avere messo a disposizione la propria sfera sessuale non sia stato uno dei modi per fiaccare definitivamente una personalità che fino a quel momento non era classificabile come portatrice di uno stato di deficienza psichica con condizione di inferiorità accertata, di modo che, almeno all'epoca dei rapporti sessuali, il consenso non avrebbe potuto considerarsi viziato. D'altra parte, il concetto di abuso forse indica una maggiore intensità del dolo, così come le prestazioni sessuali successive o condizionate ad atti di disposizione patrimoniale della "parte debole" del rapporto rievocano fattispecie di condotta probabilmente lontane dal concetto penalistico anche ampio di violenza sessuale.

TAR Lazio, Sez. I, 16.02.2026, n. 3018 IL CASO E LA DECISIONE Vari aspiranti si sono proposti per essere designati come membro laico del CGARS (Tribunale di secondo grado della giustizia amministrativa nella Regione Sicilia). La conseguente scelta di un avvocato per tale incarico ha posto le basi per l’impugnazione oggetto della sentenza in commento, dove il TAR Lazio si è trovato a decidere sulla contestazione del Decreto del Presidente della Repubblica di nomina. Il ricorso è stato proposto da un soggetto che aveva ricoperto il ruolo di magistrato presso il CGAR Sicilia dal 2016 al 2022, il quale ha contestato l’assenza di ogni comparazione nella nomina tra il ricorrente e il controinteressato effettivamente nominato. Inoltre, è stata censurata l’assenza di qualsivoglia legame tra l’avvocato nominato al CGAR Sicilia e il contesto siciliano dove dovrebbe prestare servizio. Il controinteressato e l’Amministrazione costituita hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di competenza, a favore del TAR Sicilia Palermo, e la carenza di interesse del ricorrente, oltre che la violazione del ne bis in idem, essendo già presente una decisione del CGA Sicilia proprio sul parere favorevole alla designazione del controinteressato. Il TAR Lazio ha scrutinato, innanzitutto, la questione dell’ incompetenza territoriale facendo alcune interessanti precisazioni che hanno confermato la competenza del TAR capitolino. Infatti, il procedimento di nomina del membro laico presso il CGAR Sicilia si compone di vari atti a diversi livelli disciplinati dal d.lgs. n. 373/2003 : il Presidente della Regione Sicilia designa il membro laico e lo propone; i componenti del Consiglio di giustizia amministrativa sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, cui partecipa il Presidente delle Regione siciliana ai sensi dell'articolo 21, terzo comma, dello Statuto. Quindi, bisogna distinguere tra una fase di designazione che avviene a livello regionale e una, successiva, di nomina a livello statale. Ne consegue che l’atto di designazione del Presidente della Regione Sicilia è sindacabile dinanzi al TAR Sicilia, Palermo nel rispetto del criterio territoriale, mentre quelli del Presidente della Repubblica e del Presidente Consiglio dei Ministri di nomina sono scrutinabili presso il TAR Lazio secondo il criterio funzionale dell’ art. 135 comma 1 lett. a c.p.a.. Prosegue il TAR, verificando l’ eccezione di inammissibilità relativa alla violazione del ne bis in idem e ritenendola fondata, quanto agli atti presupposti impugnati . Infatti, il ricorrente aveva proposto ricorso al TAR Sicilia avverso i due provvedimenti che avevano designato il controinteressato e il Giudice adito aveva già deciso in senso sfavorevole al ricorrente con pronuncia, confermata poi dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana con sentenza n. 1051 del 29 dicembre 2025. Particolarmente interessante l’argomento usato dal TAR per decidere sulle condizioni dell’azione. Il TAR Lazio, infatti, ha accolto anche l’eccezione di carenza di legittimazione del ricorrente, facendo richiamo al CGARS n. 1051/2025 che ha statuito che “ dal quadro normativo, come sopra descritto, concernente la nomina dei componenti laici del C.G.A.R.S. non si rinviene la necessità di alcuna valutazione comparativa tra i profili professionali degli aspiranti alla nomina ”. Invero, il candidato nominato deve possedere – quale unica condizione, necessaria e sufficiente, per essere dapprima designato e quindi nominato componente di una delle sezioni del CGARS – i requisiti soggettivi di cui agli artt. 106, terzo comma, della Costituzione, o 19, comma 1, n. 2), della legge n. 186 del 1982 . Si tratterebbe di una situazione di merito assoluto , dove non si potrebbe, tecnicamente, neanche parlare di “candidati” in concorso tra loro. In tal senso, a parere del CGARS - parere che il TAR capitolino condivide - si potrebbe, perciò, solo censurare la mancanza della qualità di “idoneità in senso assoluto” del soggetto nominato. Il TAR Lazio, perciò, partendo anche da quanto affermato nella s entenza del Consiglio di Stato n. 4404/2015 – secondo cui lo stesso ricorrente non ha alcuna posizione giuridicamente differenziata, e come tale tutelabile, per opporsi all’avvio di distinti iter di nomina riguardanti gli altri due candidati, vista la natura autonoma e non concorsuale dei diversi iter e l’inesistenza di un anomalo vincolo di prenotazione sull’incarico a seguito della originaria designazione poi (quand’anche illegittimamente) revocata –, ha ritenuto la non sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta lesiva e la ragionevole probabilità del conseguimento del vantaggio alternativo perduto dal ricorrente, nonché della prova in concreto dei presupposti e delle condizioni del raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illegittima. In altre parole, mentre la candidatura a membro laico sarebbe da inquadrare in una “ dichiarazione di desiderio ”, la designazione dello stesso ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 373/2003 rimane una prerogativa del Presidente della Giunta regionale, liberamente esercitabile, sebbene nel rispetto della puntuale condizione prevista dall’ art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. 373/2003 . In conclusione, solo se anche il ricorrente fosse stato designato ai sensi dell’art. 6, comma 2 del predetto d.lgs. n. 373/2003 si sarebbe potuto concretare un interesse legittimo e una legittimazione a contestare. In assenza della designazione, si tratta, secondo il TAR Lazio, di un interesse di mero fatto non scrutinabile. NOMINA DEI MEMBRI LAICI NELLE CORTI E VINCOLI NELLA SCELTA La nomina dei membri laici nelle Corti nazionali è prevista in Costituzione all’art. 106 comma 3 , dove è ammessa, per meriti insigni, la nomina a consigliere di Cassazione di Professori Ordinari e Avvocati con almeno 15 anni di esperienza, nonché iscritti presso le giurisdizioni superiori. Stesso discorso può farsi per la Corte Costituzionale, alla luce dell’ art. 135 comma 2 Cost. , che richiede, per gli avvocati, almeno 20 anni di esercizio. Con il d.lgs. n. 373/2003 è stata consentita anche la nomina di membri laici presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia. Queste nomine, che alimentano il dibattito sulla natura giuridica dell’atto di “alta amministrazione”, possono essere oggetto di diatribe e, in alcuni casi, sono state oggetto di impugnazione, come nell’ipotesi che si commenta nel presente scritto. Le interessanti argomentazioni usate dalla decisione in commento per dichiarare inammissibile il ricorso stimolano alcune riflessioni. In particolare, soffermandosi sul tema della carenza di legittimazione e seguendo le previsioni normative, si ravvisa come il giudice non potesse far altro che concludere per l’assenza della condizione dell’azione. D’altronde, il dato letterale del d.lgs. n. 373/2003, come interpretato dalla giurisprudenza, disegna un procedimento bifasico : una prima fase di designazione a livello regionale; una seconda fase di nomina a livello statale. Sostanzialmente, solo il superamento della prima fase – con conseguente designazione da parte del Presidente della Regione Sicilia – potrebbe comportare il sorgere di un interesse legittimo con la possibilità di contestazione della seconda fase. Questo meccanismo crea una preclusione sostanziale evidente a cui si accompagna un’altra chiusura processuale. Leggendo la sentenza, risalta l’interessante argomento sul giudizio di idoneità in senso “assoluto” e il suo rapporto con la “dichiarazione di desiderio”. Secondo la giurisprudenza, infatti, le nomine di cui all’art. 106 Cost. sfuggirebbero al normale sindacato del giudice amministrativo – in coerenza con la loro natura di atti di alta amministrazione – limitandosi le valutazioni a vizi strettamente collegati all'assenza dei presupposti previsti dalla legge per accedere all'incarico. Nel caso di specie, si tratta del vizio di mancanza di idoneità in senso assoluto, cioè di assenza dei requisiti previsti per legge per accedere alla carica. Il corollario del ragionamento risiede nel fatto che la manifestazione di interesse a essere designati dal Presidente della Regione Sicilia, in realtà, altro non sarebbe che una "speranza" che non crea un rapporto, potremmo dire, paraconcorsuale . Trattasi, invece, di interesse di fatto che non assurge a interesse legittimo con una posizione differenziata e qualificata. La conseguenza è che colui che manifesta l’interesse non potrebbe aspirare né a che venga posta in essere una procedura comparativa, né a che possa esserci alcun sindacato del giudice amministrativo sull’eventuale eccesso di potere nella mancanza di considerazione della propria candidatura. Il ragionamento condiviso dal TAR Lazio, di per sé, parrebbe lineare e non opinabile. D’altronde, il giudice è soggetto soltanto alla legge, che, se interpretata secondo la giurisprudenza costante, non può che dare il risultato esplicitato nella sentenza in commento, impedendo a colui che ha semplicemente manifestato interesse a essere designato la possibilità di agire in giudizio per rivendicare la propria "preferibilità". Il tema, semmai, è un altro. Ci si dovrebbe, cioè, chiedere se, in astratto, sia ammissibile nel nostro ordinamento un sistema normativo che ammette designazioni e nomine non sindacabili dal giudice amministrativo e se, effettivamente, possano esistere “dichiarazioni di desiderio” improduttive di qualsiasi effetto. Difatti, sottrarre questo tipo di nomine dal sindacato intrinseco del giudice amministrativo, rischia di creare zone franche di diritto, in cui, pur a fronte della creazione di una situazione differenziata – la presentazione della dichiarazione di interesse alla carica – non si esplica una situazione di effettività della tutela processuale corrispondente. In uno scenario del diritto amministrativo in cui risultato, buona fede, fiducia e leale collaborazione permeano l’azione degli Enti pubblici, forse sarebbe da ripensare anche la normativa in materia di designazione e nomine dei membri laici delle Corti giudiziarie, in modo da creare a livello legislativo la possibilità di un vero e proprio confronto tra i candidati, così da premiare la trasparenza e imparzialità delle nomine. Una modifica legislativa che parrebbe necessaria, dato che pare difficile immaginare un cambio di orientamento pretorio, se la giurisprudenza rimane imbrigliata in norme di legge (troppo) stringenti e, probabilmente, anacronistiche, se consideriamo l’importanza ed eccezionalità delle nomine di componenti laici nelle giurisdizioni superiori. Come ha tutto sommato correttamente argomentato il ricorrente nel caso esaminato, la natura fiduciaria delle scelte non dovrebbe sottrarre il provvedimento di designazione, così come quello di nomina " dal dar conto delle ragioni che hanno indotto a privilegiare un tale aspirante piuttosto che un altro, ovverosia, nella specie, il soggetto nominato al posto del ricorrente, che ha manifestato l’intento di conseguire la nomina, e prima ancora, a tal scopo, di essere designato in relazione alle qualità ed ai requisiti professionali dichiarati ". Forse il minimo esigibile, in tale contesto, sarebbe che l'Amministrazione motivi quanto meno la scelta tra gli aspiranti, dando così forza giuridica effettiva alle loro manifestazioni di interesse, " in considerazione della peculiarità dell'incarico giudiziale da conferirsi ".
Corte. Cost., 15 aprile 2026, n. 50 Come è oramai noto, la riforma del sistema sanzionatorio tributario di cui al d.lgs. n. 87 del 2024 ha introdotto l ’art. 21 bis nel d.lgs. n. 74 del 2000 che al comma 1 prevede: “l a sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi ”. Ed è altresì noto che tale nuova disciplina è stata oggetto di numerose decisioni della Corte di cassazione (qui già segnalate) e che della sua legittimità nel sistema costituzionale hanno dubitato la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte e la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma. Si è così espressa la Corte costituzionale con la pronuncia qui segnalata, che ha dichiarato inammissibili tutte le questioni sollevate ma che, al contempo, ha dato un’ interpretazione costituzionalmente orientata della nuova normativa. La Corte ha innanzitutto ricostruito, in quattro pagine, l’evoluzione storica del regime con cui il legislatore ha, nel tempo, inteso regolare i rapporti tra il processo penale e processo tributario: dalla pregiudizialità tributaria alla pregiudizialità penale del doppio binario, dal doppio binario pieno alla novella pregiudizialità penale dell’art. 21 bis condizionata alla fattispecie della “sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso”, disposizione che persegue “un obiettivo di garanzia e di semplificazione nell’ambito del complesso rapporto tra il processo penale e quello tributario, rendendo in tal modo concreta, anche a livello processuale, l’esigenza di tutela della posizione soggettiva del contribuente”. È questo – afferma la Corte – un “ punto di approdo che riflette la visione secondo cui il dovere tributario, nella concezione costituzionale, attiene al pactum unionis piuttosto che a quello subiectionis, in quanto funzionale al finanziamento dei diritti civili e sociali che la Costituzione riconosce ”. La Corte ha poi affermato: a) che non vi è lesione del diritto di difesa dell’Agenzia delle Entrate (posto che essa, in forza di quanto affermato dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 29862 del 2022, non può intervenire nel processo penale per tutelare l’interesse fiscale), perché è previsto “un forte raccordo istituzionale tra il pubblico ministero e l’Agenzia delle entrate”: il primo, “quando esercita l’azione penale per i delitti tributari, informa la competente direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate dando notizia della imputazione” (art. 1, comma 2, d.lgs. n. 87 del 2024); la seconda, “quando riceve comunicazione da parte del pubblico ministero dell’esercizio dell’azione penale, risponde senza ritardo trasmettendo, anche al competente Comando della Guardia di finanza, l’attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria” (art. 1, commi 3 e 4, d.lgs. n. 87 del 2024); così questo “scambio reciproco di informazioni può contribuire a costruire il quadro istruttorio del procedimento penale, in modo da sostenere e supportare il pubblico ministero nella individuazione delle fonti di prova e, quindi, da consentire l’accertamento processuale dei fatti su cui si basa la sua pretesa impositiva”; b) che non vi è violazione del principio di eguaglianza, perché trattasi di “disposizione di natura processuale”, materia nella quale “al legislatore è riconosciuta un’ampia discrezionalità poiché la configurazione degli istituti processuali è censurabile soltanto nei limiti della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte operate”; c) che non vi è alterazione del principio della parità delle parti nel processo tributario, in quanto l’art. 21 bis limita “alla sola sentenza di assoluzione la deroga al principio del doppio binario, che per lungo tempo ha caratterizzato i rapporti tra il processo penale e quello tributario”, per cui “non appare oltrepassare la soglia della manifesta irragionevolezza, secondo il parametro con cui questa Corte è solita giudicare la scelta discrezionale del legislatore in materia di norme processuali”. Quanto alla contestata lesione della funzione giurisdizionale esercitata dal giudice tributario, cui sarebbe impedito di esercitare il suo potere di valutare autonomamente gli effetti della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario, la Corte ha specificato che: d) nessuna criticità è ipotizzabile quando il giudice penale esclude l’esistenza del fatto facendo ricorso a presunzioni semplici, perché in questo caso sussiste nei due processi un’identità di strumenti probatori; difatti, la possibilità di ricorrere a questo particolare regime di prova è riconosciuta sia nell’ambito penalistico (art. 192 c.p.p.) sia in quello tributario (per esempio, art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973; e) nessun disallineamento tra i due processi si verifica poi con riferimento alle presunzioni semplicissime, previste dagli artt. 39, comma 2, e 41, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, che consentono al solo giudice tributario, in determinate condizioni, accertamenti fondati anche su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; f) che – ed è bene che ciò sia stato chiarito – non vi è identità di fatti materiali in caso di assoluzione perché non è stata raggiunta “la soglia di punibilità, la quale configura un elemento costitutivo del fatto di reato, con la conseguenza che la sua mancata integrazione comporta che i fatti accertati ai fini penali sono diversi da quelli rilevanti in sede tributari"; g) che, tuttavia, “una seria criticità si verifica quando oggetto dell’accertamento penale sono determinate fattispecie tipiche, in relazione alle quali il diritto tributario fa entrare in gioco il regime probatorio delle presunzioni legali, in presenza delle quali ricade sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria, dimostrando l’insussistenza del fatto”. L’art. 21 è dunque “al riparo dai vizi di illegittimità costituzionale denunciati” se interpretato, doverosamente, precludendone l’applicabilità solo quando, da un lato, vengono in considerazione fattispecie riconducibili a presunzioni legali tipiche , e dall’altro, la sentenza penale di assoluzione non consegue a un accertamento positivo della non esistenza del fatto. In definitiva, “l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 21 bis impone di ritenere che la sentenza penale di assoluzione cui si riferisce tale disposizione abbia sempre efficacia di giudicato nel processo tributario, salve le ipotesi in cui: a) vengano in considerazione fattispecie riconducibili a presunzioni legali tipiche, essendo necessario, in questi casi, che la suddetta sentenza consegua a un accertamento positivo della non esistenza del fatto; b) l’assoluzione sia stata pronunciata esclusivamente in conseguenza dell ’inutilizzabilità delle prove nel giudizio penale , le quali siano suscettibili però di esserlo, in quanto formate nel rispetto delle regole fiscali, in quello tributario”. Quest’interpretazione “si fonda sul principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e su quello di eguaglianza tributaria di cui agli artt. 3 e 53 Cost., e non reca pregiudizio al principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e agli artt. 102, primo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost. Essa appare anche funzionale a un equilibrato raccordo tra il processo penale e quello tributario, dal momento che si deve ritenere difficilmente ipotizzabile che il contribuente non sia spinto, al fine di evitare la prosecuzione o l’avvio del processo tributario, a fornire, se esiste, la prova contraria già all’interno del processo penale, risultando salvaguardate in tale modo le esigenze fisiologiche di semplificazione cui l’art. 21 bis è rivolto. Last but non least , la Corte ha precisato che l’art. 21 bis (a differenza dell’art. 652 c.p.p. valido in generale ai fini della disciplina del rapporto tra processo penale e i giudizi civili e amministrativi) “non differenzia a seconda che la pronuncia di assoluzione sia resa a seguito di un accertamento positivo della insussistenza del fatto ovvero di un accertamento negativo basato sulla insufficienza di prove”, perché se il legislatore avesse voluto escludere l’ipotesi del comma 2 dell’art. 530 c.p.p. “lo avrebbe fatto espressamente”. Per questo profilo l’art. 21 bis è “in linea con il comma 5 bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 che ha previsto l’obbligo del giudice tributario di annullare l’atto impositivo in caso di insufficienza di prove”.

Ordinanza del Tribunale ordinario di Milano del 26 gennaio 2026, Prima Sezione Civile (R.G. n. 1544/2026) IL CASO E LA DECISIONE Un importante e famoso conduttore televisivo propone istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. avverso la condotta, da lui ritenuta pregiudizievole della propria dignità e reputazione, tenuta da altro noto opinionista. Tale condotta si sarebbe sostanziata nell'accusa nei confronti del ricorrente di essersi reso responsabile di un sistema basato su ricatti sessuali per favorire l’ingresso di giovani nel mondo dello spettacolo. Tuttavia, avere "esposto" l'immagine del conduttore al pubblico ludibrio - tramite alcune puntate di un podcast pubblicato sul canale youtube del resistente -, al di là dei limiti consentiti dalla privacy, e con la diffusione di foto intime e conversazione private accompagnate da allusioni volgari, avrebbe determinato un pregiudizio da risarcire, cui si sarebbe correlata strumentalmente la tutela urgente in sede cautelare, onde prevenire e comunque sterilizzare ulteriori conseguenze dannose Secondo la difesa del ricorrente, si era al cospetto di una vera e propria campagna diffamatoria, perpetrata tramite pubblicazione di materiale privato e intimo (tra cui la foto del ricorrente nudo e di spalle) ottenuto senza il consenso del ricorrente stesso, al solo fine di creare scandalo e massimizzare il proprio profitto economico, tramite il numero di visualizzazioni ottenibili sul canale del divulgatore delle notizie (visualizzazione arrivate in effetti a a15 milioni solo su YouTube, oltre all'ulteriore propagazione incontrollata delle notizie su altre piattaforme informatiche). Peraltro, nelle more della condotta contestata, da un lato, il conduttore televisivo aveva denunciato il noto opinionista per il reato di cui all' art. 612-ter del codice penale , dall'altro, si era preso atto dell’esistenza di una querela nei confronti del ricorrente da parte di terzo soggetto, che sarebbe stato coinvolto in prima persona nell'acquisizione e diffusione di immagini intime dell'interessato. Detto ciò, la tesi della difesa dell'importante conduttore televisivo era nel senso che la diffusione di fotografie private e sensibili, in un contesto denigratorio della persona, non avrebbe potuto essere giustificato dalla notorietà della persona stessa, nel momento in cui tale diffusione arrechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro dell'individuo ritratto. Non si sarebbe trattato, per altro verso, di informazione su fatti di una qualche utilità sociale, come tale suscettibile di escludere il consenso dell'interessato. Non era inoltre da considerarsi vera la notizia fornita dal resistente, trattandosi, secondo la tesi del ricorrente, di ricostruzioni prive di riscontro oggettivo, con estrapolazione di elementi decontestualizzati e omissione sistematica di circostanze rilevanti, in modo tale da alterare il quadro complessivo dei fatti. Parimenti, non era possibile individuare, secondo il ricorrente, nei fatti portati in risalto dall’opinionista, quell' interesse pubblico necessario per la pubblicazione di immagini e notizie senza consenso, non potendosi tale interesse identificare con la morbosa curiosità che parte della collettività ha per le vicende piccanti o scandalose della persona assurta a notorietà. Alle allegazioni difensive del soggetto che ha introdotto il ricorso cautelare ante causam , il resistente ha replicato, tra l’altro, con le seguenti affermazioni: - il conduttore televisivo avrebbe dovuto imputare a se stesso il fatto d’essere stato così incauto da mandare messaggi compromettenti e immagini scabrose ai suoi interlocutori, circostanza che gli avrebbe impedito adesso di invocare la privacy per pretendere un’inibitoria della pubblicazione, privacy che a dire del resistente non sussisterebbe più una volta che il messaggio era uscito dalla personale sfera di riservatezza; - gli elementi addotti nelle puntate “incriminate” del podcast costituirebbero fatti oggettivi (quali testimonianze e chat) di supporto alla divulgazione operata dall’opinionista; in particolare, sarebbe sufficiente, ai fini di testimoniare la verità dei fatti diffusi, l’esistenza della denuncia-querela da parte del giovane che avrebbe avuto rapporti intimi con il conduttore, in relazione alla sua partecipazione ad una trasmissione televisiva molto seguita. Il Giudice ha peraltro integralmente accolto il ricorso, ordinando al resistente di rimuovere immediatamente da ogni hosting provider e da ogni social media a lui direttamente o indirettamente riconducibile, tutti i video nonché tutti i contenuti (testuali, audio e video) precisati nel ricorso e comunque aventi a oggetto il ricorrente. Ha altresì inibito al resistente di pubblicare, di diffondere o di condividere, con qualsiasi mezzo o strumento e su qualsiasi hosting provider , qualunque ulteriore video o contenuto di carattere diffamatorio o che comunque avesse danneggiato, direttamente o indirettamente, il diritto del ricorrente alla reputazione, all’immagine e alla riservatezza. DIRITTO DI CRONACA, GIORNALISMO E LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO Primo profilo di interesse della pronuncia in commento sta nella valutazione di ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. , sotto il profilo del rispetto dei suoi caratteri di residualità . Il Tribunale ha respinto la relativa eccezione del resistente, sostenendo che dei materiali contenenti le affermazioni allusive e offensive contestate non era stato chiesto soltanto il sequestro in quanto prove di illeciti, ma in primo luogo l’ inibizione della loro diffusione in ragione della natura diffamatoria e lesiva di diritti (alla reputazione, all’immagine e alla riservatezza). Nel merito, il Giudice adito ha innanzitutto negato che l’attività svolta dall’opinionista fosse tutelata costituzionalmente nella misura da lui indicata. Invero, non avrebbe potuto essere invocato a sostegno della tesi del resistente l’ art. 21 della Costituzione , secondo cui “la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”, in quanto era risultato che lo stesso resistente non fosse iscritto all’albo professionale dei giornalisti né fosse soggetto a controlli editoriali, deontologici o di responsabilità interna. Di conseguenza, i contenuti controversi non avrebbero potuto essere assimilati a quelli di una testata giornalistica, posto che secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, a seguito della pronuncia della Cassazione Civile, Sez. Unite, sentenza n. 23469 del 18/11/2016 , la tutela costituzionale assicurata dall’ art. 21, comma 3 della Costituzione alla stampa si applica effettivamente anche ai giornali e ai periodici pubblicati con mezzo telematico, purché però tali giornali o periodici possiedano i medesimi tratti che caratterizzano i giornali e i periodici tradizionali su supporto cartaceo. La sussistenza di tali requisiti non era tuttavia rinvenibile nel mezzo divulgativo “editoriale” utilizzato dal resistente. Quanto poi alla sussistenza dei tre requisiti tradizionalmente richiesti per ritenere scriminanti rispetto a condotte diffamatorie l’esercizio del diritto di cronaca e di critica, secondo il Giudice della tutela cautelare non ne sarebbe sussistito, prima facie , nessuno. Non la verità , in quanto le “notizie” diffuse attraverso i canali dell’opinionista sarebbero state connotate da incertezza, e lo stesso ricorrente risulterebbe potenziale vittima del delitto di “revenge porn” perpetrato dalla medesima persona che aveva consegnato all’opinionista la corrispondenza intercorsa con il ricorrente. Inoltre, ha precisato il Tribunale, con riferimento al requisito della verità della notizia, non sarebbero accettabili valori sostitutivi della verità, di modo che per soddisfare tale requisito non potrebbe essere possibile invocare la verosimiglianza, “atteso che il sacrificio della presunzione di innocenza esige che non si esorbiti da ciò che appare strettamente necessario ai fini informativi”. Non la pertinenza , in quanto non era ravvisabile, nonostante l’estrema notorietà del conduttore televisivo, nessun interesse pubblico a conoscere le preferenze e le abitudini sessuali del ricorrente. Tali preferenze e abitudini, di fatto, a parere del Tribunale, avrebbero costituito l’unico oggetto delle informazioni diffuse dal resistente, mentre nei vari messaggi telematici istantanei da lui prodotti non sarebbe stato rintracciabile nessun indizio del “sistema basato su ricatti sessuali per favorire l’ingresso di giovani nel mondo dello spettacolo” del quale sarebbe stato responsabile il ricorrente. In altri termini, l’eventuale interesse pubblico a conoscere le condotte narrate dal resistente nei controversi video potrebbe sussistere soltanto se dalle conversazioni diffuse dal resistente fosse emerso univocamente una gestione impropria e illecita delle prerogative del ricorrente in collegamento alla sua funzione di selezione dei candidati a partecipare a trasmissioni televisive. Non la continenza , infine, in quanto la forma non solo lessicale con cui il resistente si era espresso nei controversi materiali video aveva travalicato sia la correttezza dell’esposizione sia il rispetto dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse. Da ultimo, il Tribunale si è interrogato sulla sussistenza nel caso di specie di una condotta costituente espressione del legittimo diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, ricordando, al riguardo, che “ secondo il costante orientamento del giudice penale anche in questo caso per potersi invocare l’esimente del diritto di critica è necessaria la ricorrenza dei medesimi requisiti richiesti per la stampa, sicché il legittimo esercizio della libertà di opinione postula la necessità di una forma espositiva corretta, che sia strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi comunque nella gratuita e immotivata aggressione dell’altrui reputazione, e l’utilizzo di termini oggettivamente offensivi è ammessa solo quando essi non siano sostituibili con adeguati equivalenti ”. Di contro non sono ammessi attacchi personali che abbiano la finalità di aggredire la sfera morale altrui, come può essere considerato, nel caso di specie, l’aver attribuito al ricorrente, fra gli altri, l’epiteto di “porco lurido”. In altri termini, e in conclusione – con affermazione che non può che essere astrattamente condivisibile –, il Giudice adito ha ritenuto che l’asserita manifestazione del pensiero del ricorrente perda ogni legittimità quando si traduce, come nel caso di specie, nella deliberata alimentazione del pruriginoso interesse del pubblico, con accuse al ricorrente di aver “perpetrato condotte immorali, deplorevoli e penalmente rilevanti” senza neppure il conforto di prove univoche e al solo scopo di offendere la dignità dell'interessato per poter da ciò ricavare profitto economico. Va detto in ogni caso che con successiva ordinanza, in parziale riforma di quella in commento, il Tribunale di Milano, in sede di reclamo, ha circoscritto la disposta misura cautelare ai soli messaggi/post/podcast sufficientemente individuati nella domanda, vale a dire quelli contenenti espressioni non rispettosi del requisito della continenza verbale, e a quelli in cui il resistente dà per assodato che il ricorrente sia responsabile di avere estorto prestazioni sessuali in cambio della promessa di una sua intercessione diretta a ottenere la partecipazione delle vittime a trasmissioni televisive. Inoltre, è stata confermato l'ordine rivolto al resistente di rimuovere dagli hosting provider e dai social media la fotografia (pacificamente) ritraente il conduttore nudo, di spalle, per la cui pubblicazione non era stato dedotto né dimostrato l'ottenimento del consenso dell’interessato.

Dopo il risultato referendario sulla separazione delle carriere dei magistrati , ad esito di un dibattito che ha molto spesso sostituito la serietà delle argomentazioni di sistema con la faziosità delle grida da tifosi, restano sullo sfondo alcune questioni irrisolte. Si tratta di nodi problematici che non hanno nulla a che vedere con i temi oggetto della consultazione referendaria, ma che sono stati probabilmente il terreno di coltura delle rivendicazioni provenienti da una certa parte della società civile, e forse il punto di partenza di tutto il (fallito) processo riformatore. È inutile dire che separare significa indebolire, e che se si mira a indebolire qualcosa vuol dire che quella "cosa" è ritenuta, a torto o a ragione, troppo forte, o comunque troppo "interferente" rispetto ad altri interessi parimenti importanti, o almeno ritenuti tali. Mi ha personalmente colpito l'affermazione di una persona comune, ben istruita, produttiva e benestante, ma lontana dal mondo dei tribunali, secondo cui era opportuno votare sì per rafforzare il potere esecutivo. Se il punto è questo, se in gioco c'era per davvero lo "sbilanciamento" tra i poteri dello Stato (o il riequilibrio, secondo una certa impostazione ideologica, che però è stata definitivamente seppellita dal voto popolare), allora forse bisognerebbe limitarsi a tirare un sospiro di sollievo, perché rompere gli equilibri preesistenti è sempre pericoloso, in mancanza di un comune sentire delle Istituzioni. Ma se il punto è un altro, e attiene più specificamente al rapporto tra avvocatura e magistratura, agli effetti che tale rapporto produce sulla tutela dei diritti dei cittadini e più in generale delle persone e delle organizzazioni imprenditoriali e non in cui si aggregano gli individui, un supplemento di riflessione va fatto. Come spesso si dice, gli avvocati e i magistrati sono due facce della stessa medaglia. La giustizia e i tribunali sono nati e continuano ad esistere per assicurare a chiunque la chance di provare a rivendicare o difendere le proprie ragioni, nel momento in cui i meccanismi fisiologici di composizione delle relazioni intersoggettive vengono meno o in virtù di regole ambigue o in conseguenza di comportamenti maliziosi o comunque non rispondenti a canoni di lealtà e correttezza. La prima àncora di salvataggio, una volta che si siano rotti i suddetti argini fisiologici, è l' avvocato . Si tratta di una professione nobile e delicata, che richiede competenza e lealtà al massimo livello. L'utente del servizio giustizia comincia così una navigazione che ha il suo porto finale nella decisione del giudice , e nella sua capacità, non inficiata da pregiudizi e incompetenza, di "sistemare le cose", di adeguare la situazione di fatto alla situazione di diritto. Quali poi debbano essere i rapporti tra avvocati e giudici, nel corso di questa traversata - e quale il loro ruolo nella delicata partita che si gioca tra i due contendenti in campo - ce lo ha spiegato, in un recente arresto giurisprudenziale, il Consiglio nazionale forense , con la sentenza 24 ottobre 2025, n. 296 . Si discuteva di un caso in cui una liaison amorosa tra avvocata e magistrato operanti nello stesso circondario giudiziario aveva portato con sé scandalo e una pesante accusa di corruzione. Amore e sesso in cambio di favori processuali, aveva sostenuto l'accusa nel relativo procedimento penale, con un quadro indiziario la cui gravità è stata però fatta a pezzi dalla Corte di cassazione (a proposito di separazione tra p.m. e giudici…). Eppure, secondo il CNF - che in questo caso fa da giudice speciale "dentologico" degli avvocati -, la condotta dell'avvocata era stata di per sè irrispettosa del principio di indipendenza della funzione difensiva , integrando così grave illecito disciplinare, al di là dei risvolti penali della vicenda. Ma come, direte voi, gli avvocati che si "inchinano" e si richiamano allo stesso principio che è stato difeso con le unghie e con i denti da una certa parte della magistratura in vista del referendum? Ebbene sì. Secondo il CNF, l'avvocato che interagisce professionalmente con un magistrato si trova dinanzi al seguente bivio, se prova attrazione ricambiata: o evita di instaurare un rapporto personale "profondo" con quel giudice o rinuncia ai mandati in corso e si astiene dai processi incardinati presso l'Ufficio giudiziario dove svolge le sue funzioni il giudice in questione. Se invece i due protagonisti intraprendono una relazione mantenendo in piedi anche lo stretto rapporto professionale, ecco che allora la sovrapposizione dei due profili genera di per sè un attentato anche solo potenziale alla libertà di esercizio della loro funzione. Mentre però per il magistrato la comprensione della violazione deontologica pare intuitiva (il giudice non deve in alcun modo essere "fazioso") per quanto riguarda la posizione dell'avvocata il CNF è costretto a sviluppare un ulteriore passaggio logico. L'indipendenza, infatti, nel caso del libero professionista, è radicata nella necessità di operare in condizioni di assenza di conflitto di interessi , e in tale contesto di riferimento " l’apparire indipendenti è tanto importante quanto l’esserlo effettivamente, dovendosi proteggere (...) non solo la dignità dell’esercizio professionale, ma anche l’affidamento della collettività̀ sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone, a tutela dell’immagine complessiva della categoria forense (...) ". Questo è un passaggio che porta, forse impropriamente, gli avvocati sullo stesso crinale deontologico dei magistrati, ma che è contemporaneamente la spia dell'assoluto valore che il giudice speciale degli avvocati attribuisce alla dignità della professione forense . Di certo, l'avvocata, nel caso di specie, non ha subito pressioni tali da inficiare la sua autonomia professionale, ma al massimo ha beneficiato di un rapporto privilegiato con un importante magistrato dell'Ufficio presso il quale esercitava la professione, in danno delle altre parti e in chiaro e scorretto potenziamento delle proprie ordinarie prerogative; nello stesso tempo, peraltro, e paradossalmente, ha offerto il massimo della "tutela" possibile ai propri clienti. Piace in ogni caso l'equiparazione dei profili del dovere apparire indipendenti tra magistrati e avvocati perché questo induce a pensare, ad una più approfondita riflessione, che tutta la tematica del riequilibrio tra accusa e difesa nel processo penale - punto di partenza della asserita necessità di separare le carriere di p.m. e giudici - si fonda in realtà su un equivoco di fondo. Se infatti magistrati e avvocati sono avvinti da una comune deontologia, se il rispetto e la distanza dalle altre parti processuali deve essere il medesimo, non si vede davvero come possa l'unicità di accesso e di carriera di p.m. e giudici scardinare o mettere in pericolo l'effettiva tutela degli utenti del servizio giustizia. È solo la selezione e il percorso iniziale che cambiano, quanto al resto le strade devono restare, da un lato, parallele e ben distanziate - pena la violazione di un rigoroso argine deontologico -, dall’altro, unite dal comune sentire dei valori di assoluta dignità e non coercibilità delle funzioni svolte in nome della Giustizia, come peraltro rivendicato recentemente sia dall’Avvocatura tutta che dall’ANM nel caso del compenso che il Governo voleva istituire in favore dei patrocinanti dello straniero che portino a compimento il rimpatrio volontario del proprio assistito. [1] Un avvocato rispettoso del suo ruolo e del ruolo altrui non avrà mai nulla di meno di un p.m., davanti al giudice. Un p.m. scarso o sciatto non potrà al contrario che far vergognare lo stesso giudice della comune provenienza, un po'come quando si emigra dalla stessa città, ma uno rispetta le regole e l'altro insozza il marciapiede. Il Consiglio nazionale forense va tuttavia ancora oltre, ergendosi in un punto della motivazione a difensore della sacralità delle aule giudiziarie, quasi fossero per davvero delle chiese: "(...) appare gravemente lesivo della dignità e del decoro che deve ispirare la condotta, tanto professionale quanto personale, dell’avvocato, l’intrattenersi in incontri sessuali o “effusioni amorose” all’interno di un luogo di giustizia, destinato alla tutela dei diritti e non alla soddisfazione del proprio piacere personale ". Un po’ come dire che sul comune campo da gioco si entra soltanto con le scarpette giuste. [1] La relativa disposizione è stata prima introdotta e poi modificata con un curioso procedimento normativo che è ben spiegato al seguente link: https://unipd-centrodirittiumani.it/it/notizie/un-decreto-legge-corregge-il-decreto-legge-sicurezza-sul-compenso-agli-avvocati-per-il-rimpatrio-assistito-dei-migranti-ma-la-misura-non-convince