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Dopo anni di calo dell'affluenza elettorale, dopo un paio di decenni di congelamento delle anime e della passione civile, dopo il covid , ecco piombare sulle nostre teste il referendum sulla giustizia . Si tratta di una consultazione popolare confermativa, senza quorum minimo, di una volontà espressa dal Parlamento su una radicale modifica dell'impianto istituzionale pensato dai Costituenti con riguardo alla magistratura ordinaria . Come tale, questo cambiamento epocale avrebbe meritato un'ampia e articolata discussione tra gli eletti del popolo , e invece sarà, nella sostanza, una proposta del Governo - e della sua maggioranza politica - sulla quale si esprimeranno direttamente e senza appello gli elettori. Con lo svantaggio, da un lato - al netto della torsione ordinamentale che ha subito il processo di revisione costituzionale - di trovarsi di fronte a un testo "pilotato" e non arricchito da contributi esterni rispetto a chi in questo momento governa il Paese, e il vantaggio, dall'altro, di lasciare di fatto le mani libere ai cittadini. Ma chi sono oggi gli elettori? E quanti sono? Con riferimento al secondo quesito, la risposta, se raffrontata a ciò che è accaduto nel recente passato, non è affatto incoraggiante. Ci si riferisce in particolare al drammatico calo dei votanti delle consultazioni elettorali degli ultimi anni, come confermato anche dalle recenti elezioni regionali. Tuttavia, la sfida lanciata dal Governo su un tema di grande impatto sociale e culturale potrebbe avere un peso determinante sul risveglio delle pulsioni di chi, da un lato, vede finalmente aprirsi una breccia in quella che considera, a torto o a ragione, una casta intoccabile, e di chi, dall'altro, avverte la necessità di porre un argine a elaborate e unilaterali operazioni di ortopedia costituzionale , un po'come fu con il referendum renziano. Quanto alla composizione e all'orientamento dell'odierna base elettorale , invece, i dubbi che generalmente si addensano sulla libertà e consapevolezza del voto sono in questo caso aggravati da scelte politiche che non rendono giustizia - è proprio il caso di dirlo, seppure con un banale gioco di parole -, a un argomento così importante e impattante sulla vita delle Istituzioni. Facendo un passo indietro, l'inusuale velocità del Parlamento nell'approvare in doppia seduta il testo presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministeri e dal Ministro della Giustizia è stata seguita dalla immediata richiesta di consultazione referendaria da parte dei parlamentari, con inevitabile strozzamento dei tempi ordinariamente concessi, per organizzarsi e sensibilizzare gli elettori, ai comitati referendari , i quali hanno dovuto rincorrere il Governo tramite uno strascico giudiziario che non fa onore alla serietà e solennità che dovrebbe avere un processo di revisione costituzionale così importante ( * ). C'è poi l'annosa questione del voto dei più giovani, e tra loro, in particolare, dei c.d. fuori sede . Con il suo sempre lucido osservatorio sui fatti della politica, Ferruccio De Bortoli ci ha segnalato che è stata nel frattempo bocciata in Parlamento la proposta di concedere il voto a distanza . Secondo l'opinione di De Bortoli, a fronte della possibilità di introdurre sistemi di voto a distanza "del tutto normali altrove", hanno prevalso la cautela e "il calcolo politico della maggioranza". Ed ecco che, in assenza di un adeguato dibattito, e in presenza dell'ennesimo schiaffo alla modernità, il referendum sulla giustizia rischia di trasformarsi fino alla fine, all’interno dei discorsi quotidiani di chi voterà o di chi sta pensando di votare, nella sfida tra chi vuole bocciare i magistrati e chi invece non vorrebbe retrocederli in un campionato minore. All'interno di questa sfida, si celano ampie zone grigie in cui si contrappongono eccessi ideologici e pragmatismo zelante, al crocevia di una domanda fondamentale: cosa ci guadagna il cittadino da questa riforma? Per gli addetti al settore, è un certo modo di fare giustizia sotto tiro, qualcuno direbbe "politicizzato', qualche altro lo definirebbe troppo orientato eticamente. Questione di punti di vista. Tuttavia, l' affare riforma si è lentamente trasformato in un processo alle intenzioni o ai fatti, anche qui a seconda dei punti di vista, nella misura in cui una serie di accadimenti non così frequenti - all'interno di una categoria molto numerosa e che nella stragrande maggioranza dei casi ha lavorato senza guardare in faccia a nessuno - sono stati tradotti da una certa visione politica, sociale e professionale del Paese, in una premeditata, arrogante e persistente voglia di prevalere financo sulla legge. Quel che è certo, è che l'unico onere valutativo che sicuramente e preliminarmente compete al "cittadino comune" che va a votare è chiedersi, nel mare delle contrapposte e a volte contraddittorie valutazioni giuridiche e ordinamentali sugli effetti della riforma - rispetto alle quali anche l'addetto al settore rischia di naufragare -, se i rilevanti costi della nuova giustizia (con due organi plenari in più, a cui si associano ulteriori ricche indennità, e le conseguenze anche logistiche della separazione definitiva delle due magistrature: ad es.: nuovi palazzi di giustizia e raddoppio dei concorsi di accesso) sono giustificati dal risultato finale che si intende raggiungere, e se questo denaro pubblico non avrebbe potuto essere invece impiegato per qualcosa di veramente e direttamente utile al contribuente. Il Ministro della Giustizia ha recentemente detto che nessuno controlla i magistrati, allo stato. Dietro questa affermazione c'è tutto il senso della partita che si sta giocando. I padri costituenti, reduci dalla deriva fascista, volevano che fossero gli stessi magistrati a controllare i magistrati, unitamente a un pezzettino di buona politica “tecnica”, con scelta tra gli accademici e gli avvocati, così come i parlamentari controllano i parlamentari; gli attuali inquilini di Palazzo Chigi, invece, con un giudizio tranchant della bontà dell'attuale sistema, ritengono che il controllore "interno" sia fazioso e non controlli veramente. Una specie di giudizio universale , che però trova elementi di supporto quanto meno contrastanti nei fatti. Con il piccolo particolare che mentre i parlamentari sono liberi di riformare le modalità di controllo su loro stessi, i magistrati certe decisioni, giuste o sbagliate che siano, le subiscono e basta. Tutto un altro discorso capire quali effetti positivi possano derivare dall'uno e dall'altro sistema alle persone "normali", quelle cioè che vivono fuori dalle aule di giustizia e che in tribunale sono costretti ad andarci loro malgrado. Chiediamocelo un attimo: se fossimo coinvolti in una causa civile o penale e avessimo ragione, quale sarebbe il nostro interesse fondamentale? Probabilmente, vorremmo una giustizia equa e celere . Questa riforma appagherà i nostri desideri? Ci verrà maggiore voglia di entrare in un'aula di tribunale? Ai posteri l'ardua sentenza, con la certezza che non si tocca, con questa riforma, nessuno dei meccanismi giudiziari destinati a velocizzare il lavoro dei giudici. Resta soltanto da fare un'ultima, amara considerazione. Al momento del voto, una buona fetta di elettorato voterà principalmente sulla base di luoghi comuni , o su consiglio di giuristi amici, o per fede di partito, e su un testo rispetto al quale l'organo costituzionale competente, il Parlamento, non ha modificato neanche una virgola. Qualunque sarà l'esito referendario, il sistema ne esce comunque male. Quando il modo per risolvere diatribe politiche complesse e di lungo periodo è affidato ad una monetina lanciata in fretta e furia, sulla base di una consultazione popolare che assomiglia tanto a un "giudizio universale", le future fondamenta della Casa comune rischiano di essere più fragili e instabili di quelle precedenti. D'altronde, che la magistratura disegnata dal Costituente sia anche oggi un presidio di legalità sostanziale e non esclusivamente formale, oltre che un bene prezioso da salvaguardare, lo dimostrano proprio i recenti fatti di cronaca sulla morte dello spacciatore di Rogoredo, rispetto ai quali soltanto il rigoroso vaglio dei fatti e la virtuosa alleanza tra forze dell'ordine e magistratura tutta (pubblici ministeri e giudici) ha consentito la rapida scoperta di un deprecabile tentativo di occultamento della verità. Una parabola istruttiva, come ha suggerito qualcuno, di come la serietà e l'unitarietà complessiva di un articolato e fondamentale pezzo delle Istituzioni non dovrebbero mai essere messe in dubbio sulla base di semplici slogan politici .

TAR Lazio, Sez. II bis, 28.01.2026, n. 1694 IL CASO E LA DECISIONE i promotori di una richiesta di consultazione referendaria a sostegno della quale era ancora in corso la raccolta delle firme presso gli elettori hanno proposto ricorso avverso la delibera del CdM di fissare per il 22 e 23 marzo 2026 la data di svolgimento del c.d. referendum sulla giustizia . I ricorrenti sostenevano la natura di atto amministrativo e non politico della deliberazione impugnata, rappresentando di avere interesse a che la propria richiesta referendaria fosse esaminata dall’Ufficio centrale per il referendum al fine di dedurre la non correttezza del quesito esaminato ed ammesso dalla Corte di Cassazione e, di contro, la maggiore aderenza al testo normativo del testo del proprio quesito. In particolare, essi ritenevano che si sarebbe dovuto attendere la chiusura dell’iter della loro iniziativa di raccolta firme prima di poter fissare le date della consultazione. Il TAR Lazio, chiamato a decidere la domanda di sospensione degli atti impugnati, ha optato per una sentenza in forma semplificata. Innanzitutto, ribadendo un precedente orientamento dello stesso giudice, il TAR ha affermato l’esistenza di un interesse legittimo al corretto e ragionevole esercizio del potere di fissazione delle date del referendum, dato che il relativo atto ha natura amministrativa e non di atto politico, essendo applicativo della legislazione primaria. Proprio quest’ultimo aspetto era stato evidenziato nel passato dalla Corte di Cassazione (v. SS.UU. 15601/2023) sulla base dell'argomentazione che questi atti fossero soggetti a normazione e vincolati da un fine desumibile dal sistema. Tali atti, perciò, vanno ascritti nel novero degli atti di alta amministrazione , ossia di quelle determinazioni che costituiscono espressione di un’attività amministrativa non del tutto libera nel fine, ancorché connotata da intensa discrezionalità, e pertanto soggetti a sindacato giurisdizionale di legittimità ai sensi dell’ art. 113 Cost. Questa classificazione comporta l’assoggettabilità della materia al sindacato della giustizia amministrativa, sebbene nella misura del rilievo di eventuali manifeste illogicità formali e sostanziali. Diversa sorte avrebbe avuto, invece, l'impugnazione del solo dPR di indizione del referendum popolare di cui all’art. 138 Cost., rispetto al quale vi è difetto assoluto di giurisdizione, nella misura in cui il ricorso concerna l’annullamento della parte in cui detto d.P.R. recepisce la formulazione del quesito referendario individuato dall’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione con propria ordinanza. (v. TAR Lazio n. 10445/2016). Conseguentemente, non è soggetto a sindacato in quanto atto politico il dPR nella parte in cui richiama il contenuto delle ordinanze dell’Ufficio centrale della Corte di Cassazione, mentre costituisce atto amministrativo soggetto a sindacato lo stesso dPR nella parte in cui decide le date di svolgimento della consultazione. Il TAR, poi, si è soffermato sull’interpretazione da dare all’ art. 15 della L. n. 352/1970 che attribuisce i poteri al Presidente della Repubblica di indire il referendum e all’ art. 12 dello stesso testo, sul ruolo della Cassazione nell’approvare i quesiti, facendo percepire la possibile incompatibilità temporale tra la fissazione del referendum da parte del Governo e la valutazione dell’Ufficio centrale per il Referendum presso la Cassazione di pronunciarsi su quesiti nella stessa materia. Nel decidere il merito del ricorso, il TAR ha poi ricordato come in materia referendaria ex art. 138 Cost. vi siano diverse posizioni. Da una parte, vi è chi sostiene che il referendum in questione ha una qualificazione oppositiva, mentre, dall’altra, vi è chi ritiene che abbia una funzione confermativa o approvativa (anche allo scopo di legittimare la parte politica che ha proposto il quesito). Secondo il TAR, le due posizioni potrebbero trovare una sintesi in un terzo orientamento, per cui il referendum costituzionale sarebbe un istituto di garanzia che consente di verificare la rispondenza tra la volontà parlamentare e la volontà popolare, garantendo l’esercizio dell’eventuale dissenso del corpo elettorale rispetto alla revisione della Costituzione. Non a caso, l’art. 138 Cost. prevede che il referendum possa essere proposto da minoranze parlamentari (1/5 dei membri di una Camera), territoriali (5 Consigli Regionali) e popolari (500.000 elettori). Si tratta della cosiddetta provocatio ad populum , funzionale a sottoporre al giudizio degli elettori la volontà parlamentare espressa dalla legge di revisione costituzionale. Quindi, l’art. 138 Cost. intende garantire che la legge di revisione costituzionale adottata dalle Camere a maggioranza qualificata sia sottoposta alla consultazione referendaria, onde verificarne la corrispondenza con la volontà espressa dalla maggioranza del corpo elettorale. Ciò considerato, il TAR ha ritenuto non fondata la pretesa vantata dai ricorrenti. Infatti, se la finalità ultima della legittimazione attribuita dall’art. 138 Cost. comma 2 è nell’effettiva attivazione del procedimento referendario, deve ritenersi che il termine di 60 giorni attribuito dall’art. 15 comma 1 l. n. 352/1970 al Consiglio dei Ministri per l’indizione referendaria risponda all’interesse pubblico alla certezza delle scansioni procedimentali. Proprio questa certezza è volta a risolvere la situazione di precarietà in cui si trova la legge costituzionale o di revisione costituzionale approvata senza la maggioranza dei due terzi e in attesa del vaglio referendario del popolo. In conclusione, visto che la finalità della disciplina è nell’effettiva indizione del referendum, sarebbe da escludere che i soggetti di cui all’art. 138 comma 2 Cost. abbiano la disponibilità del quesito. Infatti, non si può derogare, secondo il Giudice adito, a un precetto normativo chiaro che impone una tempistica certa e stringente per svolgere il referendum, sulla base di un evento futuro e incerto come l’ammissione del quesito proposto dai ricorrenti promotori. AMMISSIBILITA' dELLE RICHIESTE REFERENDARIe: LA POSIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La discussione in merito alla natura giuridica degli atti di fissazione del referendum è un tipico caso di scuola, dove si distingue tra i cosiddetti atti di alta amministrazione e gli atti politici ai fini di capire quale sia il giudice deputato a decidere al riguardo. Ebbene, con l’approssimarsi del referendum sulla giustizia, il dibattito si è riacceso inevitabilmente e il giudice amministrativo è stato interpellato nuovamente per comprendere la legittimità della deliberazione del Consiglio di Ministri (CdM) sulla data di celebrazione del referendum, di cui all’art. 138 Cost.. La sentenza in commento è interessante perché pone l’attenzione sullo scopo del referendum c.d. "confermativo" e sull’obiettivo dello stesso: consentire in tempi certi di verificare la corrispondenza tra la volontà parlamentare e la volontà popolare. Uno scopo referendario che, a volte, viene perso nelle maglie di un confronto politico che rischia di spostare la questione su piani distanti dal diritto. In tal senso, la lettura data dal TAR Lazio, secondo cui non sarebbe disponibile l’interesse alla fissazione della data di consultazione, né derogabile la relativa disciplina, fa comprendere in maniera ancora maggiore l’importanza del referendum stesso e la peculiarità di questo strumento, che si potrebbe definire di “legislazione eccezionale”. Spostandosi sul piano strettamente giuridico, si segnala la continuità dell’orientamento giurisprudenziale sulla natura di atto di alta amministrazione dell’atto di indizione referendaria nella parte di scelta delle date, ammettendolo al sindacato del giudice amministrativo e rendendolo, così, più vicino ai cittadini. Passaggio fondamentale della motivazione del TAR è poi quello secondo cui “ l’interesse avuto di mira dal legislatore costituzionale non attiene alle modalità con cui si giunga alla richiesta di consultazione elettorale, ma al sostanziarsi della volontà di una minoranza (qualificata) di soggetti di attivare il procedimento referendario. Una volta conseguito lo scopo dell’articolo 138 Cost., che è quello di permettere la promulgazione e l’entrata in vigore della legge solo all’esito della consultazione elettorale, viene meno ogni interesse, quantomeno a livello costituzionale, a tutelare eventuali ulteriori proposte referendarie, le quali non potrebbero che avere il medesimo contenuto giuridico (l’approvazione o non approvazione della legge costituzionale approvata in via definitiva dal Parlamento), i cui effetti devono ritenersi assorbiti da quelli già conseguiti dall’ammissione del referendum ". Ancora, la sentenza in commento evidenzia che " deve escludersi che i soggetti a cui l’art. 138 comma 2 Cost. attribuisce l’iniziativa abbiano la disponibilità del quesito ". Tuttavia, la Corte suprema di Cassazione, in funzione di Ufficio centrale per il Referendum – pronunciatasi il 6 febbraio 2026 sulla legittimità della richiesta di referendum presentata proprio dai ricorrenti al TAR Lazio – si è soffermata sul valore da dare alla sentenza qui in commento emessa dal Giudice amministrativo, ritenendo in definitiva che non sia condivisibile l’affermazione in essa contenuta secondo cui, una volta approvato un quesito referendario, non ne sarebbero ammissibili altri in materia. In particolare, i Giudici di Cassazione hanno stabilito esattamente l'opposto, modificando conseguenzialmente il quesito originariamente proposto dai parlamentari in quello, più dettagliato, proposto dai cittadini, rimarcando che il TAR, sul punto, ha esercitato un potere giurisdizionale che non gli competeva, trattandosi di questione di ammissibilità di richiesta referendaria, secondo la "categoria della legittimità". Ancora, e sempre per assenza di potere giurisdizionale sul punto da parte del Giudice amministrativo, l'Ufficio per il Referendum ha ritenuto di nessun rilievo o influenza ai fini del suo decidere la circostanza che il TAR abbia individuato nella sentenza in commento quali sarebbero " i limiti della valutazione della legittimità della nuova richiesta referendaria ". Un’affermazione netta che fa comprendere la diversa visione in materia delle differenti giurisdizioni e che rischia di creare ancora più confusione nella cittadinanza che recepisce tali decisioni. D'altra parte, il Governo, a fronte dell'ultima ordinanza modificativa del quesito emessa dalla Corte suprema di Cassazione [1] , non ha rinviato la data del referendum, sostenendo che si tratti di una «precisazione» e non di una riformulazione tout court; né risulta che il c.d. comitato dei 15 si sia rivolto al TAR per opporsi al nuovo dPR, o abbia impugnato la decisione del Tar in commento, o ancora abbia presentato un conflitto di attribuzione contro il governo dinanzi alla Corte Costituzionale. [1] Il nuovo e definitivo quesito referendario in votazione il 22 e il 23 marzo 2026 così recita: « Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo ”Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”? ».

Contratto di noleggio a breve termine e responsabilità del locatario per i danni arrecati al veicolo
Tribunale Nola, sez. I, 01 ottobre 2025, n. 2574, est. V. Rossi IL CASO E LA DECISIONE La società Sicily By Car Spa, società esercente attività di autonoleggio, ha agito in giudizio nei confronti del convenuto chiedendone la condanna al risarcimento dei danni dallo stesso arrecati al veicolo concesso in noleggio dalla predetta società, sia per violazione degli obblighi di custodia sullo stesso incombenti a norma degli artt. 1587 e 1588 c.c. , sia a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell' art. 2051 c.c. . A sostegno della propria azione la società ha dedotto: - di aver concesso in noleggio, a breve termine, al convenuto, il veicolo Peugeot 308 SW, da riconsegnarsi il 15 maggio 2018; - che, in data 11 maggio 2018, il convenuto, in maniera del tutto autonoma e senza coinvolgimento di altri veicoli, ha perso il controllo del mezzo cagionando allo stesso notevoli danni, stimati in Euro 5.989,99 (IVA compresa); - che, ottenuto l'incasso della somma di Euro 1.150,00, ha poi comunicato al convenuto che, ai sensi dell'art. 2.4 delle condizioni generali del contratto di noleggio ed in forza della concessa pre-autorizzazione di addebito, avrebbe provveduto ad addebitargli la restante somma di Euro 4.965,62 + IVA, comprensiva dell'importo di gestione della pratica e, quindi, l'importo totale di Euro 6.058,05; - il mancato pagamento della predetta somma. Il convenuto è rimasto contumace. A seguito della trattazione e dell’istruttoria di causa, il Tribunale adito ha accolto la domanda della società attrice, condannando il convenuto al risarcimento del danno in favore di quest’ultima, per il complessivo importo di Euro 4.532,53, oltre interessi. LA SOLUZIONE IN DIRITTO In primo luogo, il Tribunale ha ritenuto documentalmente provato il contratto di noleggio intercorso tra le parti e l'operatività delle condizioni generali di contratto espressamente richiamate nel modulo sottoscritto dal cliente. A tal proposito, il rapporto contrattuale è stato qualificato in termini di noleggio: poiché non è emersa alcuna ingerenza del noleggiatore nel godimento del bene da parte del noleggiante, quest'ultimo è stato assimilato al conduttore, con conseguente applicabilità delle norme sulla locazione . In particolare, sono applicabili tanto l' art. 1587 c.c. , che fa obbligo al conduttore di prendere in consegna la cosa e di osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene, quanto l' art. 1588 c.c. , ai sensi del quale " Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile ". In forza di tale ultima disposizione, a carico del conduttore viene posta una presunzione di colpa per i danni subiti dal bene locato, presunzione che è superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo [1] . L' art. 1588 c.c. , del resto, è risultato espressamente richiamato anche nell'art. 2.4 delle condizioni generali di noleggio, espressamente accettate dal convenuto, ai sensi del quale: " 2.4 In conformità a quanto previsto dall' art. 1588 cod. civ , il Cliente si obbliga a risarcire il Locatore di qualsiasi danno, per qualsiasi ragione occorso all'autoveicolo, qualora non provi che il danno sia accaduto per causa non imputabile al Cliente medesimo. I danni verranno rilevati e quantificati applicando la "Tabella Danni" SBC ed i criteri indicati nel relativo Foglio illustrativo. Esclusivamente per i danni non contemplati dalla citata "Tabella Danni" SBC si procederà alla stima attraverso apposita perizia tecnica, sulla base dei Listini Prezzi delle Case Costruttrici, tenendo conto, altresì, di costi di manodopera, materiali di consumo, smaltimento rifiuti e fermo tecnico del veicolo. Per qualsiasi danno al veicolo e/o furto parziale/totale imputabile al cliente sarà a questo addebitata anche un corrispettivo di Euro 50,00 + IVA per il relativo servizio aggiuntivo. All'atto della sottoscrizione del contratto, il Cliente è obbligato a versare, mediante carta di credito, un deposito cauzionale, il cui importo - in conformità alle tabelle pubblicate sul sito internet (Omissis) - è indicato nel contratto individuale di noleggio e sottoposto alla lettura del Cliente prima della sottoscrizione. La somma sarà restituita al Cliente qualora, all'estinzione del rapporto contrattuale, il veicolo verrà riconsegnato integro e completo di tutte le parti ed accessori. Per qualsivoglia danno relativo al veicolo, a sue parti o accessori, ascrivibili a qualsivoglia fattispecie, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e senza esclusione di altri eventi, le ipotesi di sinistro - con o senza collisione con altri veicoli -, nonché, di furto o incendio, sia totale che parziale, il Locatore è autorizzato ad addebitare in via definitiva sulla carta di credito del Cliente una somma di denaro commisurata all'entità del pregiudizio sofferto ". A fronte della suddetta presunzione - iuris tantum - di responsabilità posta a carico del cliente/conduttore, quest’ultimo, non costituendosi in giudizio, non ha assolto l’onere di fornire la c.d. prova liberatoria richiesta ai fini del superamento della stessa. Accertata la responsabilità del convenuto, quindi, il Tribunale ha esaminato la questione del danno subito da parte ricorrente. In particolare, il Tribunale, condividendo quanto accertato dal CTU, ha ritenuto dimostrata la seguente dinamica del sinistro: verso le 11.40 del giorno 11/05/2018, il veicolo Peugeot 308 SW condotto dal convenuto, per cause sconosciute, ha perso il controllo ed è andato prima a sfiorare un passante che si trovava in zona dopodiché si è ribaltato sul fondo strada. Pertanto, si è ritenuto che i danni accertati hanno avuto un rapporto causale diretto con la dinamica del sinistro stimata ed essi riguardano precisamente tutta la fiancata destra, entrambi i parafanghi (cioè sia anteriore che posteriore), le due portiere (anteriore e posteriore) del lato destro, danni al fanalino, allo sportello carburante, cerniera porte, modanature porte. Alcuni interventi di ripristino vanno eseguiti sostituendo le parti, mentre altri vanno effettuati tramite interventi di riparazione. Il costo di ripristino dei suddetti danni è stimato in Euro 5.482,53. Mentre il fermo tecnico è di 4 giorni, per un valore di altri Euro 200,00 (equivalente al costo del noleggio di un automezzo similare), per un totale danno subito, già comprensivo di IVA, di Euro 5.682,53. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che alla società attrice spettasse a titolo di risarcimento del danno subito dal veicolo noleggiato al convenuto, il complessivo importo di Euro 5.682,53, da cui è stata però detratta la somma di Euro 1.150,00, già incassata dalla carta di credito del cliente e, quindi, l'importo totale dovuto è risultato pari ad Euro 4.532,53. Il Tribunale, infine, ha rammentato che l’obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito non di valuta, ma di valore , sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa [2] . Nella liquidazione del danno, dunque, in caso di ritardo nell'adempimento, il Tribunale ha rammentato come debba tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio [3] . Dal momento della pronunzia della sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, devono essere corrisposti, sulla somma totale liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale ex art. 1282 c.c. [4] . [1] In tal senso, Cass. n. 15721 del 2015; Cass., ord., n. 22823 del 2018 e n. 22289 del 2023. [2] In tal senso, Cass. civ. n. 1627 del 2022 . [3] Ex multis, Cass., S.U., 17 febbraio 1995 n. 1712 , nonché Cass., 10 marzo 2000, n. 2796 . [4] In tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998, n. 4030.

La clausola sociale è uno degli strumenti previsti dalle direttive comunitarie per utilizzare strategicamente la leva economica degli appalti pubblici al fine perseguire, fra gli altri, obiettivi sociali quali quelli di creare occupazione, condizioni di lavoro dignitose, integrazione sociale e professionale e condizioni migliori per le persone con disabilità o in situazione svantaggiata. Mentre il nuovo Codice dei contratti non ne dà una definizione puntuale, il vecchio Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, all’art. 3, lett. qqq) , definiva le clausole sociali come quelle “ disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie ”. Alla nozione di clausola sociale possono esser ricondotte tutte quelle previsioni della legge di gara (eventualmente più a monte contenute in previsioni normative o nei contratti collettivi), e poi inserite nei contratti di concessione o di appalto, tese a promuovere l’occupazione (dei giovani, delle donne, dei disoccupati, delle persone appartenenti a gruppi svantaggiati, dei disabili, etc.), ovvero volte a garantire condizioni di lavoro dignitose, sotto i profili della salute, della sicurezza, della formazione e della retribuzione, ovvero tese a tese a garantire la stabilità occupazionale di lavoratori già impiegati nell’esecuzione di un appalto o di un servizio pubblici. Si tratta dunque di previsioni che condizionano o limitano il gioco concorrenziale all’interno del settore degli affidamenti pubblici con il fine, non solo di tutelare i lavoratori impiegati nell’esecuzione del contratto, ma anche di sviluppare politiche sociali più ampie 1 . Questa circostanza però implica un conflitto di valori di rango costituzionale, che vanno tra loro bilanciati: da una parte la tutela del diritto al lavoro , dall’altra la libertà di iniziativa economica privata . Le clausole sociali possono interessare fasi diverse o più fasi della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto di appalto, e possono in taluni casi atteggiarsi quali cause di esclusione previste dalla legge, o misure premiali dell’offerta o condizioni esecutive del contratto che devono essere espressamente accettate dal concorrente. Le risorse economiche destinate alle commesse pubbliche vengono così ad essere orientate, attraverso scelte di politica economica e sociale, verso il perseguimento di obiettivi sociali comuni, come previsto dal Considerando n. 2 della direttiva 2014/24 . Con l’inserimento obbligatorio delle clausole sociali si mira in particolare al perseguimento di due finalità fondamentali: una di tipo protettivo delle condizioni di lavoro e di difesa dei livelli occupazionali, l’altra di sviluppo di standard di occupazione socialmente avanzati. Anche le tutele sociali inserite nel Codice dei contratti si sviluppano su tali due direttrici fondamentali: quella prettamente giuslavoristica ispirata alla tutela delle condizioni di lavoro e alla salvaguardia dei livelli occupazionali, e quella più moderna di natura economico-sociale volta a raggiungere obiettivi di più ampia portata. Un primo modello di clausola sociale è presente nell’ art. 36 dello Statuto dei lavoratori . 2 Si tratta di una previsione normativa che si rivolge sia alla stazione appaltante, che deve inserire nel bando disposizioni che garantiscono ai lavoratori il rispetto di condizioni di lavoro non inferiori a quelle che risultano dai CCNL, sia agli affidatari che devono garantire quelle condizioni. Detta tutela è oggi ribadita dall’ art. 11 del d.lgs. 36/2023 3 . Come si è prima visto, si tratta di una previsione non contrastante con l’ art. 39 della Costituzione perché non estende erga omnes l’efficacia di un contratto collettivo, ma si limita ad indicare le condizioni contrattuali che l’aggiudicatario deve applicare al suo personale impiegato. L’impresa resta libera di applicare condizioni contrattuali diverse nello svolgimento della sua attività imprenditoriale purché equivalenti e resta anche libera di non adottare quel CCNL [4] . La clausola sociale era disciplinata nel vecchio Codice dei contratti all’ art. 50 , che prevedeva, a parte la suddetta tutela delle condizioni retributive, un unico modello di clausola sociale a garanzia della continuità lavorativa dei dipendenti del precedente contratto (il c.d. “ imponibile di manodopera ”) [ 5 ]. Si tratta di una clausola che opera solo nell’ipotesi di cessazione di un contratto e subentro di altre imprese per eseguire la stessa opera o servizio e risponde all’esigenza di assicurare la continuità dell’occupazione nel caso di discontinuità dell’affidatario . Il Consiglio di Stato ha sottolineato che tale tipo di clausola va applicata in maniera non rigida ma elastica, dovendosi contemperare l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto con la libertà d’impresa e la facoltà di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, per realizzare economie di costi da valorizzare ai fini competitivi nella procedura di affidamento dell’appalto [6] . Oggi, in materia, oltre al citato art. 11, la norma cardine del Codice dei contratti pubblici è l’ art 57 , che prevede un’espansione dell’utilizzo delle clausole sociali per finalità di promozione di standard sociali elevati, in modo da garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per persone con disabilità o svantaggiate e la stabilità occupazionale del personale impiegato. Dunque, le stazioni appaltanti possono utilizzare le clausole sociali per conseguire, attraverso i contratti pubblici, obiettivi ad ampio spettro : tutela della stabilità occupazionale del personale già impiegato nell’esecuzione della stessa opera o servizio, ma anche crescita inclusiva e promozione dell’occupazione di persone con particolari difficoltà di inserimento. Secondo la costante giurisprudenza la clausola sociale va interpretata in conformità ai principi nazionali in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti lesiva della concorrenza, nonché idonea a ledere la libertà di impresa garantita dall’art. 41 Cost. [7] . Tuttavia, è bene ricordare che tutele specifiche dei lavoratori e alcuni standard inviolabili nelle condizioni di lavoro sono stabiliti in altre norme del codice. L’ art. 41, cc. 1 e 2, del Codice prevede ad esempio lo scorporo dei costi della manodopera e della sicurezza dall’importo assoggettato al ribasso . Per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera sulla base di tabelle ministeriali apposite, elaborate sui valori economici della contrattazione collettiva. L’ art 61 del d.lgs. 36/2023 disciplina gli appalti riservati agli operatori economici che siano stati costituti o che operino per favorire l ’inclusione lavorativa dei soggetti disabili o svantaggiati. L’ art. 94, c. 5 lett. b) del Codice prevede la clausola di esclusione automatica dalle gare per quelle imprese che non sono in regola con la disciplina a tutela dei disabili. L’ art. 102 impone alle stazioni appaltanti di richiedere agli operatori economici l’impegno di garantire le pari opportunità generazionali e di genere e l’inclusione lavorativa dei soggetti disabili o svantaggiati. Nella stessa direzione è anche l’ art. 108, c. 7 , in base al quale, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, deve essere previsto il maggiore punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere. Infine, si veda l’ art. 119 sempre del Codice dei contratti, in tema di subappalto , secondo il quale il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconoscendo ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore deve applicare gli stessi CCNL del contraente principale nel momento in cui le attività oggetto di subappalto coincidono con quelle che caratterizzano l’oggetto principale o riguardano lavorazioni relative alla categoria prevalente. L’affidatario deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera alle imprese subappaltatrici senza ribasso. L’affidatario è inoltre solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti e degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente [8] . Concludendo, è possibile sostenere che in una visione europea ma anche nazionale dell’appalto pubblico come strumento di implementazione, la clausola sociale non è più ad oggetto vincolato e limitata all’ “imponibile di manodopera”, ma diviene espressione di discrezionalità amministrativa secondo la logica del risultato che permea l’intero Codice dei contratti pubblici. 1 N. Fenicia, La clausola sociale, in Diritto dei Contratti Pubblici, di Danilo Pappano, Riccardo Giani, Andrea Grazzini, Pacini Giuridica, Pisa, 2024, pp. 536 ss. 2 Art. 36 L. 300/1970: Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dello Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un’attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all’esecuzioni di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l’obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o far applicare nei confronto dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona”. 3 Art 11 d.lgs. 36/2023: “Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”. 4 L. Carbone, Il focus sul Codice dei contratti pubblici- la tutela delle persone e dei lavoratori, Ravello, 27-28 ottobre 2023. 5 M. Lariccia, La clausola sociale, in Nuovo diritto degli appalti e Linee guida ANAC, Nel diritto, 2016. 6 Consiglio di Stato, sez. V, 1° agosto 2023, n. 7444. 7 N. Fenicia, La clausola sociale, in Diritto dei Contratti Pubblici, di Danilo Pappano, Riccardo Giani, Andrea Grazzini, Pacini Giuridica, Pisa, 2024, pp 549 ss. 8 L. Carbone, Il focus sul Codice dei contratti pubblici- la tutela delle persone e dei lavoratori, Ravello, 27-28 ottobre 2023.
Cass. Civile, Sez V, 21 gennaio 2026, n. 1284 Sul tema dell’ autotutela tributaria , la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi con la sentenza in epigrafe, che conferma i principi dettati dalle Sezioni Unite con la sentenza 21 novembre 2024, n. 30051 , pronuncia commentata in questa rubrica e di cui, nuovamente, si consiglia la lettura perché è un compendio completo sulla materia, con copiosi richiami giurisprudenziali (anche del Giudice amministrativo) e perché chiarisce i limiti per l’esercizio della autotutela in diritto tributario quanto alla natura dei vizi dell’atto impositivo, l’ammissibilità di provvedimenti di annullamento e di sostituzione dell’atto viziato in malam partem per il contribuente, i rapporti tra autotutela sostitutiva e accertamento integrativo. In quest’occasione la Corte ha esaminato una vicenda che aveva visto un imprenditore individuale impugnare un avviso di accertamento col quale gli era stato contestato un maggior reddito d’impresa. Il punto che qui interessa sono le sanzioni, circa le quali il contribuente ha lamentato che, dopo un primo provvedimento, poi revocato in autotutela, l’Amministrazione finanziaria aveva emesso un nuovo avviso di accertamento per gli stessi fatti senza che fossero intervenuti elementi nuovi. Nello specifico, col primo avviso di accertamento le sanzioni erano state calcolate per un solo anno d’imposta; considerate poi condotte analoghe accertate negli anni precedenti, l’Amministrazione finanziaria ha emesso un nuovo avviso di accertamento calcolando le sanzioni con l’applicazione della regola del cumulo giuridico con riferimento a più anni d’imposta , e prendendo quale base di calcolo la sanzione più grave (ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 497 del 1972 ). Su questo punto è interessante anche rilevare che il contribuente lamentava che l’anno preso a base del calcolo era stato oggetto di accordo conciliativo, in conseguenza del quale la sanzione era stata ridotta, mentre l’Amministrazione finanziaria aveva utilizzato la sanzione indicata nell’originario accertamento. La Corte ha però respinto tale tesi perché “ l’accertamento fiscale relativo all’anno preso in considerazione quale base del calcolo può essere sostituito da un accordo conciliativo, dall’adesione ad un condono, e può anche venire meno per ragioni non di merito, sostanziali o processuali, ad esempio a causa della prescrizione dei crediti tributari o dell’improcedibilità di un ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria, ma non per questo perde la sua natura di accertamento più grave e base di calcolo per l’applicazione della continuazione delle sanzioni tra più anni d’imposta ”. Tornado ora alla questione dell’autotutela, la Corte ha anzitutto accertato che il nuovo avviso di accertamento era stato adottato “nel rispetto dei termini di decadenza fissati dalla legge”. Ha poi affermato che quando l’Amministrazione si rende conto di avere commesso un errore nella redazione di un avviso di accertamento non occorre che alleghi la riscoperta di “fatti nuovi” per annullarlo legittimamente e sostituirlo con un altro, comunque emesso nei termini di legge, “ anche se tanto comporta una modifica della pretesa tributaria in malam partem e l’assoggettamento del contribuente al pagamento di sanzioni maggiori ”. Ha quindi formulato il seguente principio di diritto: “in tema di accertamento fiscale e di irrogazione delle sanzioni tributarie, il potere di autotutela tributaria - le cui forme e modalità sono disciplinate dall’ art. 2 quater, comma 1, del d.l. n. 564 del 1994 , conv. con modif. dalla l. n. 656 del 1994, e dal successivo d.m. n. 37 del 1997, nonché, con decorrenza dal 18 gennaio 2024, dagli artt. 10 quater e 10 quinquies, della l. n. 212 del 2000 - trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati; di conseguenza l’Amministrazione finanziaria, qualora si sia resa conto di aver commesso un errore nell’indicazione delle sanzioni , non sia decorso il termine di decadenza per l’accertamento previsto per il singolo tributo e sull’atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l’atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto riportante una maggiore sanzione, non trovando applicazione il requisito della ‘ sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi ’ per il provvedimento emesso in autotutela sostitutiva, ancorché fonte di una maggiore imposizione.”