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TAR Lazio, Roma, Sez. II, 23.07.2025, n. 14631 IL CASO E LA DECISIONE Una società operatrice del mercato della produzione di armi ha impugnato gli atti della gara per l’affidamento della fornitura di pistole semiautomatiche (in numero di 3.800) complete di caricatore, oltre un caricatore di riserva per arma e di fondine, per il Corpo di Polizia Roma Capitale. In particolare, sono stati impugnati il bando, il capitolato e i provvedimenti che hanno avviato la suddetta procedura. La società ricorrente ha contestato, principalmente, che la fornitura potesse riguardare unicamente pistole prodotte dalla casa Heckler & Koch (di seguito anche “H.K.”) mod. SFP9 cal. 9x19 Luger, senza clausole di equivalenza, e la violazione dell’art. 79 del Codice dei contratti pubblici, e con esso della parte 2.A dell’all. II.5 del Codice citato, che pone il divieto di introdurre specifiche tecniche con l’effetto di limitare in modo ingiustificato la concorrenza nel sistema degli appalti pubblici. Da parte sua, la stazione appaltante si è difesa, rilevando come la gara di cui sono stati impugnati gli atti avrebbe fatto seguito ad una precedente procedura ristretta, conclusa nel 2023, che ha condotto l’Amministrazione a definire delle modalità di equipaggiamento del tutto confacenti alle esigenze degli agenti di polizia (allorché fu prescelta la pistola H.K. e invece il modello Beretta APX A1 fu ritenuto non idoneo). In altre parole, la scelta sarebbe frutto di precedenti analisi di mercato e della necessità di offrire continuità agli agenti dal punto di vista dell’attività manutentiva e di addestramento rispetto ai prodotti forniti in passato. Nella tesi dell’amministrazione le qualità della pistola H.K. sono individuate nella sicurezza dell’arma, nelle esigenze di addestramento degli agenti e nella facilità manutentiva, mentre sul tema dell’infungibilità viene opposto che la stazione appaltante avrebbe ampia discrezionalità nella scelta del prodotto. All’esito dell’udienza cautelare, il TAR adito ha deciso di trattenere la causa in vista di una sentenza semplificata, con la quale è stato accolto il ricorso. Nel dettaglio, il ragionamento del Giudice amministrativo è partito dalla relazione tecnica che la stazione appaltante ha posto alla base della gara. Nella stessa è riportato che la pistola HECKLER & KOCH mod. SFP9 cal. 9x19 Luger rappresenterebbe l’unica soluzione possibile, attese le caratteristiche uniche ed intrinseche del prodotto stesso, in grado di garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze rilevate. Dalla stessa relazione si evincerebbe che non vi sarebbero alternative di prodotti adeguati alle esigenze della stazione appaltante. Tuttavia, ad avviso del TAR, le motivazioni esternate dall’Amministrazione nella lex specialis non avrebbero giustificato la scelta di mettere a gara un prodotto a marchio specifico , senza peraltro l’ammissione di prodotti con soluzioni equipollenti (cd. clausola di equivalenza ). Evidenzia il TAR che per sostenere l’infungibilità di un prodotto, la pubblica amministrazione dovrebbe fornire una motivazione rigorosa , stante la deroga al principio di concorrenzialità. Quindi, in assenza di detta motivazione e in presenza di richiesta di prodotti specifici, è risultata limitata la concorrenza. Il Giudice di primo grado cita, poi, il dato normativo dell’allegato II.5 del Codice, richiamato dall’art. 79, che prevede, alla parte II A n. 4, che “l e specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici e non devono comportare ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza ” e, al n. 6, che “S alvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il punto 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione < > ”. Quindi, l’unicità del prodotto richiesta nella lex specialis di gara è possibile solo ove non esistano altre soluzioni sul mercato. Anche l’ Anac, nelle Linee Guida n. 8/2017 , ha confermato gli assunti che precedono, chiarendo, fra l’altro, anche in applicazione della giurisprudenza comunitaria (C. Giust. UE 8 aprile 2008, causa C-337/05), che “ la stazione appaltante non può accontentarsi al riguardo delle dichiarazioni presentate dal fornitore, ma deve verificare l’impossibilità a ricorrere a fornitori o soluzioni alternative attraverso consultazioni di mercato, rivolte anche ad analizzare i mercati comunitari e/o, se del caso, extraeuropei. Neppure un presunto più alto livello qualitativo del servizio ovvero la sua rispondenza a parametri di maggior efficienza può considerarsi sufficiente a giustificare l’infungibilità ”. Alla luce di questi riferimenti normativi e della prassi ANAC, il TAR conclude che la stazione appaltante non ha dimostrato l’unicità del prodotto pistola H.K. sul mercato, né che solo questo soddisfacesse l’interesse della stazione appaltante o che prodotti di altri marchi non avrebbero consentito di soddisfare l’interesse pubblico o sarebbero costati molto di più. Secondo il Tribunale adito, la stazione appaltante avrebbe dovuto usare altre tecniche di elaborazione della lex specialis , ad esempio utilizzando sistemi premiali, o criteri di valutazione per le caratteristiche tecniche dei prodotti, o fornendo indagini di mercato che potessero dimostrare l’univocità del prodotto da scegliere o l’impossibilità di altri marchi (Beretta, Colt, ecc.) di raggiungere il medesimo risultato. Alla luce di quanto ricostruito, secondo il TAR, se la stazione appaltante avesse correttamente istruito la procedura di gara e creato atti di gara specifici, il prodotto migliore sarebbe comunque risultato all’esito delle valutazioni delle offerte. In ragione di tutte queste motivazioni, il ricorso è stato dunque accolto e la procedura annullata. PRODOTTI SPECIFICI, CONCORRENZA ED ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE Il mercato è per sua natura composto da prodotti diversi che servono per soddisfare esigenze similari. Quale sia il migliore prodotto dipende dal mercato stesso e da come lo stesso viene recepito dall’utenza: buoni prodotti vengono acquistati da più soggetti, con un costo che si incrementa nel tempo. Prodotti nuovi o meno specifici, solitamente, hanno costi meno elevati per trovare una posizione di mercato sfruttando la concorrenzialità del prezzo offerto. Questo principio si riflette anche nel mondo delle commesse pubbliche, dove le amministrazioni individuano l’esigenza e l’interesse pubblico che possono essere soddisfatti sia tramite prodotti specifici, che tramite i loro equivalenti. In merito al concetto di “equivalenza” la giurisprudenza ha dato varie interpretazioni. Quanto poi alla discrezionalità nella scelta della stazione appaltante di indicare un prodotto specifico, senza offrire la possibilità di proporre prodotti equivalenti, l a soluzione operata dal TAR nella sentenza in commento pare oltremodo condivisibile, soprattutto alla luce dei principi fondamentali del nuovo codice dei contratti pubblici: risultato, fiducia, accesso al mercato. Difatti, la scelta del d.lgs. n. 36/2023 di porre la concorrenza non come fine, ma come mezzo per raggiungere l’interesse pubblico, dovrebbe imporre alle pubbliche amministrazioni di far sì che sia il mercato a decidere quale è il prodotto migliore per ogni esigenza, di modo che la discrezionalità amministrativa volta a individuare i prodotti migliori tra diverse soluzioni offerte, si correli infine proprio alla scelta già operata dal mercato. D'altra parte, solo attraverso il confronto concorrenziale può essere garantito il risultato finale auspicato nel caso concreto, ovvero di fornire agli agenti prodotti utili, funzionanti, facili da manutenere e coerenti con le attività da svolgere. Tanto più che, a differenza di altre situazioni, la stazione appaltante poteva contare su precedenti indagini di mercato e gare che avevano restituito degli output in grado di individuare quel “risultato” che tante volte rimane evanescente e astratto nelle scelte amministrative, risultando anche difficilmente sindacabile dai giudici amministrativi. Leggendo la sentenza, invero, pare chiaro l’obiettivo che la stazione appaltante voleva raggiungere, così come gli strumenti che aveva a disposizione. Semplicemente, è stata scelta una via errata – o meglio “prudenziale” nell’ottica dell’amministrazione, che voleva contare su un prodotto “sicuro”, perché già usato –, ovvero quella di scegliere a priori il marchio specifico da utilizzare per le esigenze da soddisfare. Nonostante quanto detto, si può comunque osservare che la scelta della stazione appaltante non era totalmente da stigmatizzare almeno nelle sue finalità (la sicurezza), dato che riflette una volontà di cautela verso il prodotto specifico e, forse, di poca fiducia per i marchi differenti. Ma, proprio su questo occorre ragionare. La fiducia, principio cardine del nuovo sistema di rapporti tra pubblica amministrazione e privati, avrebbe dovuto guidare la stazione appaltante ad affidarsi al mercato (e ai suoi operatori economici) e attendere che fosse lo stesso a portare alla soluzione più confacente alle esigenze ravvisabili nel caso di specie. In conclusione, questo è uno dei tanti casi da cui risulta evidente che è necessario un cambio culturale delle stesse pubbliche amministrazioni, che porti a riempire di significato e funzione i principi alla base del codice dei contratti pubblici, che dovrebbero essere usati dalle stesse durante il procedimento amministrativo, invece che astrattamente richiamati solamente nelle difese in giudizio, quasi a formare orpelli alle scelte ormai già fatte secondo canoni non più codificati e legati alla sola prassi.
Cass. civ., sez. V, 12.11.2025, n. 29900 L ’art. 32, comma 1, n. 2), del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che “i dati e gli elementi” attinenti a rapporti e a operazioni acquisiti e rilevati presso banche , Poste italiane s.p.a., per le attività finanziarie e creditizie, società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie, e per qualsiasi rapporto intrattenuto o operazione effettuata, “ sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili ”. In senso conforme dispone l’ art. 51, comma 2, n. 2), del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA. Tali disposizioni comportano – per tutti i contribuenti (come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, il quale rinvia all’art. 32, comma 1, n. 2) – che i versamenti su di un conto corrente si presumono ricavi che rilevano ai fini delle imposte dirette, e anche eventualmente dell’IVA, a meno che il contribuente dimostri che di quei versamenti ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a imposta o che essi non hanno rilevanza allo stesso fine (e che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni IVA o che non si riferiscono a operazioni imponibili). Per i prelevamenti , la presunzione si applica solo ai titolari di reddito d’impresa e non ai lavoratori autonomi o ai professionisti intellettuali, in quanto la Corte costituzionale (con la sentenza n. 228 del 2014) ha stabilito che tale presunzione per questi secondi soggetti era illegittima perché “ lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati a un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito ”. Tanto, sull’assunto che il fondamento economico-contabile della presunzione legale è congruente con il fisiologico andamento dell’attività imprenditoriale, il quale è caratterizzato dalla necessità di continui investimenti in beni e servizi in vista di futuri ricavi. All’opposto, “ l’attività svolta dai lavoratori autonomi si caratterizza per la preminenza dell’apporto del lavoro proprio e la marginalità dell’apparato organizzativo … marginalità che assume differenti gradazioni a seconda della tipologia di lavoratori autonomi, sino a divenire quasi assenza nei casi in cui è più accentuata la natura intellettuale dell’attività svolta, come per le professioni liberali ”. L’art. 32 e l’art. 51 qui in esame introducono, in favore del Fisco, una presunzione legale che muove dall’utilizzazione di dati ed elementi acquisiti a seguito di indagini finanziarie - essenzialmente quelle bancarie - per fondare (anche) su di essi (salve le disciplinate eccezioni per gli importi massimi giornalieri e mensili) le rettifiche delle dichiarazioni dei redditi. È una presunzione a carattere relativo (quindi iuris tantum ), e non già assoluto, perché opera solo se il contribuente non offre la prova contraria dimostrando, alternativamente: a) che di tali dati ed elementi ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a imposta; b) o che essi non hanno rilevanza allo stesso fine; c) oppure che i prelevamenti e gli importi riscossi risultano dalle scritture contabili; d) o, infine, che gli stessi hanno un determinato soggetto beneficiario indicato puntualmente dallo stesso contribuente. È una presunzione che si iscrive nel più ampio contesto della normativa sulla tracciabilità dei movimenti finanziari e sulla regolamentazione limitativa della circolazione del danaro contante al fine di contrastare l’evasione o l’elusione fiscale. L’art. 32 e l’art. 51 trovano regolare applicazione nelle indagini finanziarie e quindi, sono sovente oggetto di lettura dalla giurisprudenza tributaria. Con la sentenza segnalata la Corte di legittimità ha posto l’attenzione sulla ratio delle due norme, osservando che la presunzione relativa ivi disciplinata “ è conforme all’id quod plerumque accidit, per la quale i versamenti sul conto corrente, salvo prova contraria del contribuente, ove non dichiarati o risultanti dalle scritture contabili, costituiscono ‘ricavi occulti’ sottratti alla tassazione ”, mentre “ i prelevamenti, se non risultanti dalle scritture contabili e salvo che non sia indicato il beneficiario, costituiscono, per un pari importo, ricavi ”. La Corte ha quindi affermato (richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n. 10 del 2023 ) che “ il legislatore nell’intento di contrastare più efficacemente gravi fenomeni di evasione, ha introdotto una sorta di duplice meccanismo inferenziale in forza del quale se un imprenditore effettua un prelievo non risultante dalla contabilità lo stesso deve ritenersi compiuto per sostenere ‘costi occulti’ che a propria volta hanno prodotto pari ‘ricavi occulti’, salvo che il contribuente indichi il beneficiario del prelievo ”. Ha così confermato (anche con copiosi richiami a propri precedenti) che l’art. 32 e l’art. 51 prevedono una presunzione legale che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (richiesti invece dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici), e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica contraria basata sulla specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono a operazioni imponibili. La prova deve dunque dimostrare che ciascuna delle singole operazioni effettuate era estranea a fatti imponibili. Nondimeno, una “ così marcata accentuazione del favor per il Fisco ” richiede il bilanciamento con il regime della prova contraria da parte del contribuente, che è estesa a ogni presunzione semplice e integrata dalla deducibilità del fatto notorio. Ne deriva che il contribuente imprenditore può eccepire, non solo in caso di accertamento induttivo puro ma anche in caso di accertamento analitico-induttivo, la “ incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati ” affinché la presunzione in esame risulti compatibile anche con il principio di capacità contributiva di cui all’ art. 53 della Costituzione (Corte cost. n. 10 del 2023), senza che al contribuente competa l’onere di indicare specificamente detti costi o di provarne l’effettivo sostenimento. A tutto ciò consegue l’obbligo del giudice di merito, a fronte di movimentazioni bancarie risultate irregolari e ingiustificate, di fare applicazione della presunzione legale (relativa) di disponibilità di maggior reddito di cui agli artt. 32 e 51 citati; di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione accertata e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze; se i costi non sono stati riconosciuti dall’Amministrazione finanziaria, di accertare il quantum dei costi sostenuti per la produzione del reddito, quantificandoli in via presuntiva anche con riferimento alle medie elaborate dall’Amministrazione finanziaria per il settore di riferimento, o, se del caso, anche a mezzo di CTU (Cassazione, sez. V, 25.6.2025, n. 17016).

E’ stato in via definitiva approvato al Senato il disegno di legge costituzionale, a firma del(la) Presidente del Consiglio e del ministro della Giustizia, riguardante “ Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte Disciplinare… ” che prevede: 1) la c.d. “separazione delle carriere” tra magistrati giudicanti e requirenti; 2) l’istituzione di due CSM (rispettivamente per i magistrati requirenti e i giudicanti) ; 3) un’ Alta Corte Disciplinare. Poiché la legge non è stata approvata a maggioranza dei due terzi del Parlamento, occorrerà attendere tre mesi per l’eventuale (molto probabile) referendum “confermativo” o “oppositivo” (se ne dà opposta definizione a seconda che a qualificarlo sia la maggioranza parlamentare che ha scritto la riforma o la minoranza che l’ha contrastata), privo comunque di quorum (la circostanza avrà effetti sul risultato referendario). Separazione delle carriere. L’ art 104 della Costituzione , che stabiliva che “la magistratura costituisce un (unico) ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere” è stato integrato con la dicitura “ ed è composto dalla carriera giudicante e da quella requirente ”. Non è azzardato sostenere che, più che la separazione delle carriere, è stata di fatto introdotta la separazione della magistratura, considerato che al posto dell’unico CSM vengono previsti due CSM: uno relativo ai magistrati giudicanti e l’altro ai magistrati requirenti, che avranno concorsi di accesso diversi, carriere diverse e in nessun modo intercambiabili, valutazione professionali diverse. Insomma, la Magistratura è stata di fatto scissa in due: Magistratura giudicante, con un proprio CSM e Magistratura requirente, con un proprio CSM. Rimane da chiedersi le ragioni che hanno portato a questa modifica costituzionale la quale sempre, e di sicuro questa volta, come è stato autorevolmente scritto, ha l’obiettivo di mutare gli equilibri istituzionali in favore di un potere a scapito di un altro. La Corte Costituzionale , nel giudizio di ammissibilità della richiesta di referendum popolare sull’abrogazione di alcune disposizioni o parti di disposizioni dell’Ordinamento giudiziario in tema di passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o da queste a quelle, con la sentenza n. 37 del 2000 (in senso conforme la sentenza n. 58 del 2022) si esprimeva nei termini dell’ammissibilità giacché “ la Costituzione, pur considerando la Magistratura un unico Ordine, soggetto ai poteri dell’unico CSM, non contiene alcun principio che imponga o al contrario precluda la configurazione di un’unica carriera o di carriere separate fra i magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti o requirenti, o che impedisca limitare o di condizionare più o meno severamente il passaggio dello stesso magistrato, nel corso della sua carriera, dall’una all’altra funzione ”. Secondo i supremi giudici, dunque, nulla impediva che si potesse limitare o condizionare il passaggio dei magistrati da una funzione all’altra oppure dare luogo a carriere separate, purché all’interno dell’unità della Magistratura governata da un unico CSM. Coerentemente al sopradescritto dictum , con la legge Cartabia del 2022 (che ha portato a estreme conseguenze la legge Castelli del 2006) si sceglieva così di dettagliare le forme e i tempi del mutamento delle funzioni, e cioè del passaggio dei magistrati dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti o da quest’ultime alle prime. Si è così previsto che il magistrato che esercita la funzione requirente oppure quella giudicante può cambiarla in quella diversa una sola volta nel corso dei primi dieci anni della sua carriera ma alla condizione tassativa di traslocare in altra sede territoriale (ad es. dalla Lombardia al Piemonte o alla Liguria o ad altra regione; v ’è da dire incidentalmente come i passaggi di funzione interessino attualmente in via residuale meno del 4% dei magistrati e cioè 30/40 su un organico di circa 10.000). Magistrati distinti solo per funzione, giudicante e requirente, dunque, tutti e due governati dall’unico CSM. Senonché tale indicazione del supremo giudice si è voluta abbandonare in favore di una modifica della normativa costituzionale, il cui punto nevralgico è l’istituzione di un ulteriore, distinto (da quello dei magistrati giudicanti) CSM, chiamato a governare la diversa posizione e carriera dei PM. Nella lettura propagandistica che se ne fa, tale revisione costituzionale avrebbe la finalità di evitare la confusione e commistione dei ruoli tra magistrati requirenti e giudicanti, a garanzia - si dice - del diritto dell’imputato a essere giudicato da un magistrato organicamente diverso da quello che lo ha investigato ed accusato. Tale asserita preoccupazione in realtà non ha motivo di essere solo che si ponga mente al fatto che a legislazione vigente nell’ambito del processo l’imputato non corre in nessun momento il rischio di vedere il suo inquisitore (magistrato inquirente) sedere nel banco di chi successivamente sia chiamato ad esprimersi nei suoi confronti in termini di colpevolezza o innocenza (magistrato giudicante). Ma, si obietta da parte dei nuovi legislatori, la separazione delle carriere ( rectius : della Magistratura ) è imposta o comunque deriva o comunque è una conseguenza del riformato (con Legge costituzionale 23.11.1999, n. 2) art 111 della Costituzione che, come è noto, stabilisce che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo , nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. Il giudice terzo, secondo tale lettura della norma costituzionale, non può che essere un giudice separato anche da un punto di vista per così dire ordinamentale dal PM, un giudice che dunque sia inquadrato in un CSM diverso dall’altro, destinato a governare la carriera del magistrato inquirente, giacché solo con tale separazione si evita il rischio (o addirittura l’evenienza) che la collocazione comune nella stessa struttura giurisdizionale produca risultati decisori condizionati (a favore dell’accusa, si dice maliziosamente, sebbene solo a fior di labbra ). Orbene, non c’è dubbio che esistano ordinamenti giuridici in cui il magistrato giudicante anche sul piano della sua collocazione ordinamentale è distinto da quello requirente (e forse dovrebbe meglio dirsi inquirente). Ma non esiste un modello unico di PM e contano le tradizioni giuridiche diverse dei vari paesi. La nostra costituzione, caduto il fascismo e nata la Repubblica, ha deliberatamente scelto l’ unità della magistratura , formata da giudicanti ed inquirenti, con un unico CSM che ne tutela indistintamente l’indipendenza esterna da altri poteri. E dunque, a legislazione vigente, la terzietà del giudicante rispetto al requirente (il primo distinto dal secondo in ragione delle diverse funzioni in quel momento esercitate), indica solamente quella che è stata definita in maniera pertinente la sua neutralità processuale (meglio: neutralità nel processo ). Sulla indipendenza e neutralità del giudice, Carlo Mezzanotte in un libro a più voci (“ Magistratura, CSM e principi costituzionali ”) non a caso scriveva “..il giudice deve essere indipendente proprio nella misura in cui la funzione a cui è chiamato deve essere oggettiva e neutrale, e viceversa se la funzione del giudice perde oggettività e neutralità…..resta incerto il fondamento giustificativo" (della indipendenza). Tale neutralità indica quindi esclusivamente la necessità che il giudicante, nel decidere una questione sottoposta per la prima volta alla sua attenzione, con una postura neutrale (cioè indifferente agli interessi in causa e non pregiudicata – in applicazione del regime tassativo ed insuperabile delle incompatibilità - da precedenti sue prese di posizioni sulla medesima res judicanda ), deve scrupolosamente osservare le regole che presidiano il processo in modo da indirizzarlo verso l’esito di una corretta (ma, ove non accada, contrastabile attraverso i mezzi ordinari di impugnazione) ed imparziale (in modo assoluto) applicazione del diritto al caso in oggetto. La neutralità di cui qui si discute si può definire nei termini di un vero e proprio percorso processuale che si snoda attraverso le varie stazioni che via via presidiano l’ effettivo contraddittorio paritario tra le parti , la cui violazione comporta la nullità dell’atto e/o la inutilizzabilità della prova. Tale percorso approda da ultimo a una decisione che, sulla base del materiale probatorio legittimamente raccolto, motivi esplicitamente, tramite argomentazioni convincenti e soprattutto aderenti alla realtà dei fatti emersi in causa, le ragioni poste alla base del giudizio di colpevolezza o di innocenza. Questo è ciò che ci si aspetta dal giudizio, che sia l’esito di una verifica imparziale delle ragioni delle parti, non altro, certamente non che il giudicante sia necessariamente terzo in sede ordinamentale, materia indifferente alle aspettative del giudicando. Insomma, non è l’appartenenza alla stessa carriera dei magistrati requirenti e giudicanti ciò che è in discussione, non il (pre)giudizio che deriverebbe all’imputato dall’appartenenza (vicinanza: secondo gli interessati detrattori) del suo giudice allo stessa carriera di chi lo ha inquisito. Questa sospettata vicinanza è meno che un’opinione, è solo un’ inutile ed infondata maldicenza, smentita, oltre che da ragioni deontologiche afferenti al dovere di integrità e lealtà di chi è preposto alla funzione giudicante, dalla realtà dei fatti, che vedono percentuali pressoché equivalenti del numero delle sentenze di condanna (semplificando: che vedono accolte le richieste dei PM) e di quelle di assoluzione (con la stessa semplificazione: che rigettano le richieste di condanna dei PM). Per non dire che, a seguire tale logica, si imporrebbe che i giudici di primo grado appartengano ad una struttura ordinamentale diversa da quelli dei giudici dell’impugnazione e quest’ultimi ad un’altra diversa dai giudici di legittimità; tutti, anche nella riforma in oggetto, invece inalterabilmente stretti in una immodificata (almeno fino ad ora) colleganza. Istituzione di due CSM. Ma se l’attuale quadro normativo già prevede la distinzione dei magistrati per funzione e non vi sono elementi sistematici per ritenere obbligata la strada della separazione anche ordinamentale delle carriere, perché mai è stato istituito un secondo CSM riguardante quella, che sarà del tutto diversa, dei magistrati inquirenti? E, soprattutto, quali le conseguenze di tale modifica costituzionale? Intanto il magistrato inquirente, voluto e configurato dal costituente con le stesse garanzie di indipendenza dei giudici, viene sottratto alla comune cultura della giurisdizione , che non è una “vuota astrazione”, ma una delle ragioni (di certo la principale, data la natura di parte pubblica imparziale vincolata solamente alla legge, all’osservanza della quale egli “veglia” come “alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello stato, delle persone giuridiche e degli incapaci”) che gli impongono, nell’investigare, di “svolge(re) altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta ad indagini” (è l’ art 358 c.p.p. che, nel disciplinare l’attività di indagine del PM, gli impone anche quest’obbligo investigativo) e, all’esito del processo, ove verifichi l’assenza di prove a carico dell’imputato, di chiederne l’assoluzione. Il sopracitato art 358 c.p.p. in effetti non è stato modificato o abrogato, ma è facile prevedere che chi ne lamenta oggi la sostanziale disapplicazione (ingiustamente, occorre dire, ove si considerino tutte le numerosissime volte in cui il PM chiede l’archiviazione della posizione dell’indagato) si troverà nella condizione di vedere realizzato, a riforma costituzionale eventualmente confermata dal referendum, per davvero il tono marcatamente e unidirezionalmente inquisitorio delle investigazioni. Insomma l’eterogenesi dei fini: un Pm oggi accusato di avere troppi poteri declinati in senso accusatorio che ne assommerebbe, nella sua solitudine ordinamentale, tutti gli altri derivanti da una funzione inevitabilmente destinata ad essere esercitata con l’obiettivo prevalente della condanna dell’imputato (l’abito fa sempre il monaco e quello che vestirà il nuovo PM sarà del tutto diverso da quello finora indossato). Ma l’esondare di un tale potere solitario, sottratto alla contaminazione derivante dalla comune cultura giurisdizionale che fino ad oggi lo caratterizzava, non è sostenibile da quella parte del potere politico già oggi incline a contestarne l’eccedenza, cosicché è inevitabile che esso sia destinato ad essere fortemente imbrigliato (non a caso l’attuale Ministro della Giustizia così si è espresso: “la riforma fa recuperare alla politica il suo primato costituzionale”). E la strada che si riesce ad intravvedere in favore di tale reclamato recupero della primazia della politica (che vi sono fondati timori che possa essere percorsa in modo squilibrato) è quella che porta al drastico ridimensionamento dei poteri del PM attraverso la sua sottoposizione al potere esecutivo. Il ministro della Giustizia non per caso ha detto: “ Il PM deve essere garante della legalità delle indagini della polizia giudiziaria, come accade in Gran Bretagna, dove è nata la democrazia ”. La conseguenza logica (comunque lasciata intravvedere come direzione di marcia) di tale asserzione è quella sopra paventata, giacché le indagini in tale prospettiva non le dirigerebbe più il PM (secondo quanto attualmente recita l’ art 327 c.p.p. , che può però essere modificato con legge solo ordinaria) ma la polizia, con il risultato che alla stessa potranno essere dati ordini esecutivi di muoversi in una direzione investigativa piuttosto che nell’altra, come pure di astenersi da indagini che si vuole che non si compiano. Il PM mero garante della legalità delle indagini di polizia diverrebbe una figura evanescente, direttamente condizionata da un organo sulla cui autonoma individuazione della “notitia criminis” come pure sulle successive investigazioni egli non ha potere o quantomeno poteri residui. Insomma, lo scenario alternativo che si prospetta è: a) un PM autoreferenziale dotato di fortissimi poteri e sempre più curvato, in ragione della sua solitaria collocazione e della dismessa comune cultura giurisdizionale, verso investigazioni finalizzate alla condanna dell’indagato/imputato; b) un PM esautorato dei suoi poteri di iniziativa investigativa e disciplinante solamente il traffico della polizia giudiziaria, di cui è facile prevedere l’eterodirezione. Comunque li si consideri, esiti non solo assai insoddisfacenti ma allarmanti per lo squilibrio dei poteri che la Costituzione repubblicana volle invece assolutamente equilibrati. Si può, in definitiva, dire che la magistratura nel suo complesso ne esce assai indebolita quanto a autonomia e indipendenza. Ed infatti, oltre al vulnus prodotto in sé e per sé dalla creazione di un CSM dei PM separato da quello dei Giudici, si è scelta, ad aggravare irreparabilmente il quadro, la strada di sorteggiare i magistrati che di tali organi di autogoverno faranno parte nella quota prevista. Si è insomma sottratto ai magistrati inquirenti e giudicanti il potere di scegliere i propri rappresentanti presso l’organo di autogoverno (qualcosa di inaudito: un organo costituzionale in cui l’elettorato attivo non può scegliere l’elettorato passivo! ), con la conseguenza che sarà il caso (parola terribile ) a determinarne la composizione. E ciò, peraltro, mentre i laici che faranno parte dei due CSM, espressi dal mondo politico, saranno sì anch’essi sorteggiati ma all’interno di elenchi preventivamente compilati (senza potersi escludere che siano aggiustati) dal Parlamento stesso (teoricamente nel numero esattamente corrispondente a quanti - e quali - dovranno essere eletti). La giustificazione per il sorteggio “puro” previsto, come si è detto, per i magistrati sarebbe la necessità di debellare le “correnti” che attraversano il CSM. Le stesse, contro una vulgata corrente che ne ha sottolineato solamente le pratiche lottizzatorie - che ci sono state e che vanno decisamente condannate -, hanno contribuito nel corso dei decennio ad un ampio dibattito sull’organizzazione (più o meno verticistica; più o meno aderente al principio del giudice naturale precostituito secondo criteri oggettivi non manipolabili dai vertici dell’ufficio; più o meno intransigente nella difesa dell’indipendenza esterna dell’istituzione e di quella interna dei singoli magistrati, ecc.) degli uffici giudiziari e su tutti i complessi temi della giurisdizione. Il sorteggio in ogni caso, a tutto concedere, non eliminerà che interessi opachi della stessa natura di quelli oggi giustamente stigmatizzati - in primis le nomine talora spartitorie alle cariche dirigenziali degli uffici giudiziari - possono coagularsi intorno ai nuovi centri di potere, e questa volta in modo che si può temere addirittura ancor meno trasparente perché fondati esclusivamente su prossimità strettamente personali, al di fuori di qualsiasi dibattito ideale, quale è quello che ha animato ed attraversato nobilmente il CSM fin dal suo insediamento. ALTA CORTE DISCIPLINARE. I due CSM sono spogliati dell’attribuzione disciplinare che viene, ex novo , assegnata all’Alta Corte Disciplinare, un organo estraneo all’organizzazione, composta da 15 giudici: a) sei magistrati giudicanti e tre requirenti estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettiva categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità; b) tre professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati di indicazione parlamentare estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso di tali requisiti ; c) tre nominati dal Presidente della Repubblica tra quelli aventi i requisiti sub b). Il presidente di tale Alta Corte Disciplinare viene eletto tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento. Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione soltanto dinanzi alla stessa Corte senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata. E dunque, la materia disciplinare viene attribuita a un organo estraneo all’organizzazione giudiziaria, come se quest’ultima non fosse in grado di esercitarla, come avviene nelle altre magistrature (amministrativa, contabile, militare) così come nella PA e in tutti gli ordinamenti professionali. E ciò nonostante la Corte Costituzione con la sent. n. 100 del 1981 , pur respingendo l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 18 del r.d.l 31.5.1946, n. 511 (responsabilità disciplinare dei magistrati) avanzata con ordinanze dalla sezione disciplinare del CSM, abbia avuto a precisare che l’applicazione delle sanzioni disciplinari, volte ad assicurare il regolare svolgimento della funzione giudiziaria, non va ricercata, come per gli impiegati pubblici, nel rapporto di supremazia speciale della pubblica amministrazione verso i propri dipendenti, essendo fondata direttamente sulla legge E dunque l’istituzione della nuova autorità disciplinare fuori del perimetro giurisdizionale finisce oggettivamente per snaturarne la natura. L’obiettivo non è chiaro, un indizio potendo ricavarsi dalla circostanza che i magistrati che ne faranno parte dovranno essere sorteggiati a sorte da quelli che svolgano o abbiano svolto funzione di legittimità (“cassazionisti”), quasi a ribaltare il principio secondo cui i magistrati si distinguono solo per funzioni e non per collocazione gerarchica. Ma la norma che lascia addirittura basiti è quella relativa alla circostanza che contro le sentenze emesse dalla Corte Disciplinare in prima istanza si potrà fare appello solo alla stessa Corte, pur senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a deliberare la decisione impugnata. Si sarebbe così inteso escludere il ricorso alla Corte di Cassazione, che invece deve potere essere percorribile giacché non è stato modificato l’ art 111 della Cost. nella parte in cui assume che contro le sentenze (e quelle dell’Alta Corte sono sentenze) è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Altri sostengono che il ricorso potrà svolgersi solo nei limiti e con i limiti inerenti alla giurisdizione, come per le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti. Insomma, come è stato scritto, anche la riforma disciplinare, espressione, in uno con le altre modifiche sopra descritte, di una ingiustificata (ma che si comprende benissimo, solo che si considerino i ripetuti attacchi proveniente da una precisa parte politica) volontà punitiva nei confronti” della magistratura, produrrà “ più incertezze di quanti nodi problematici, veri o presunti, saprà sciogliere ”.

Con pronuncia depositata il 20 giugno 2025 [1] , la Corte di Cassazione ha chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale, se risulti coerente con la disciplina eurounitaria la norma nazionale che consente di condurre nei centri in Albania cittadini stranieri destinatari di provvedimenti convalidati o prorogati, in assenza di qualunque predeterminata e individuabile prospettiva di rimpatrio. Dopo poco tempo, il 4 settembre 2025, la medesima Corte ha dichiarato non manifestamente infondata, così rimettendo gli atti alla Corte costituzionale, la questione di legittimità della norma che permette, nei casi di trattenimento dello straniero nei centri istituiti in Albania, la permanenza in tali centri del richiedente asilo fino alla decisione sulla convalida del provvedimento del Questore che rinnova il trattenimento dopo la mancata convalida del primo atto di trattenimento [2] . Nel primo caso, sono state affrontate insieme, presentando profili di analogia, due vicende emblematiche della incapacità del nostro Paese di rimpatriare stranieri entrati nel territorio nazionale in condizioni di “clandestinità” maturate successivamente al loro ingresso da frontiere aeree. Due cittadini tunisini arrivati con visto turistico in Italia tra il 2020 e il 2021 avevano sostanzialmente eluso per anni la normativa in materia di immigrazione fino ad essere rintracciati ed espulsi “formalmente” nel 2025. L’espulsione non veniva tuttavia eseguita dalle autorità procedenti in quanto non vi era un aereo disponibile e gli interessati non avevano fornito un documento necessario a rimpatriarli; ne era conseguito il trasferimento e successivo trattenimento presso il Centro per i rimpatri di Bari. A quel punto, il Ministero dell'Interno aveva trasferito i cittadini tunisini al Centro per i rimpatri di Gjader, situato nel territorio della Repubblica di Albania e istituito in esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria . Avendo in tale luogo i due stranieri formulato richiesta di protezione internazionale per timore di persecuzione nel loro Paese di origine, il Questore di Roma aveva a sua volta disposto il trattenimento dei due cittadini tunisini presso il Centro di permanenza albanese, ai sensi dell' articolo 6, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 , secondo cui lo straniero deve rimanere nel Centro “anche” quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione. La Corte d'appello di Roma non ha però convalidato tale ultimo provvedimento, ritenendo che in pendenza dei termini ad impugnare l’eventuale diniego della Commissione territoriale deputata a decidere sull’istanza di protezione internazionale, e comunque in pendenza del relativo procedimento giurisdizionale, lo status di richiedente asilo è compatibile con quello di trattenuto , alle condizioni di legge, ma non con l'allontanamento dal territorio dello Stato , presso il quale egli ha il diritto di attendere la definizione del procedimento. In altri termini, secondo la Corte di Appello di Roma, lo straniero richiedente asilo avrebbe un diritto “perfetto” di restare sul territorio italiano, nell’attesa della definizione del procedimento amministrativo e giurisdizionale inerente alla protezione internazionale richiesta, e, conseguentemente, non potrebbe essere destinatario, nel frattempo, di un obbligo di trattenimento presso il Centro di Gjader, di per sé esterno ai confini nazionali. La Corte di Cassazione è stata a quel punto investita dell’affare dall’impugnazione da parte del Ministero dell’Interno del provvedimento di non convalida del trattenimento, e non ha potuto non notare la possibile incompatibilità tra le norme eurounitarie in materia e la disciplina interna che consente il trasferimento nel territorio di uno Stato non membro di migranti irregolari. Nel secondo caso (ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale), un cittadino senegalese, anch’egli trasferito nel Centro in Albania e anch’egli richiedente protezione internazionale, si era visto respingere dalla Commissione territoriale tale domanda, ed era stato contestualmente trattenuto al di fuori dal territorio nazionale tramite un provvedimento adottato dalla Questura di Roma ai sensi del già richiamato articolo 6, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142. A quel punto, non avendo la Corte di Appello convalidato il provvedimento questorile, il cittadino senegalese è stato di fatto trattenuto per un intero giorno – prima dell’intervento di un nuovo provvedimento di trattenimento adottato per profili di pericolosità sociale dall’autorità amministrativa competente – in assenza di un atto, di carattere provvisorio amministrativo, o di natura giurisdizionale, che fosse costitutivo di "titolo legittimante il trattenimento”. Ne risulterebbe così violato, secondo la Cassazione, l’ art. 13 della Costituzione , in base al quale, da un lato, è necessaria l’immediata liberazione di una persona non trattenuta legalmente, ovvero nel rispetto della procedura contenuta nello stesso art. 13 (provvedimento del giudice, o in via diretta o in sede di convalida di provvedimento amministrativo), dall'altro, la privazione della libertà personale non potrebbe essere disposta direttamente dalla legge. In entrambe le fattispecie, i Giudici di legittimità intravedono l'introduzione di un sistema di tutela dei diritti della persona quanto meno distonico rispetto all'architrave costituzionale e sovranazionale in cui tali diritti si inseriscono. Nel frattempo, e cambiando completamente prospettiva, mentre questi abitanti non particolarmente fortunati del nostro pianeta lottano con le unghie e con i denti per migliorare un po' la loro condizione personale di partenza, contando anche sulle civilissime regole di accoglienza del vecchio Continente, in Italia continua a trovare terreno fertile il doppio regime tra chi paga e chi non paga le tasse . Qui non vi è tanto materia di assenza di tutele, quanto di eccesso di tutele, seppure soltanto in una direzione. Secondo qualcuno, l’evasione fiscale non è più vissuta come un’emergenza nel nostro Paese, e forse non lo è mai stata, tanto che un dato di valore assoluto, rappresentato dal fatto che solo il 17,7 per cento dell’evasione scoperta è alla fine incassata, non suscita alcun dibattito. D’altra parte, secondo il comma 13 dell’art. 12-ter del d.l. n. 84 del 2025, convertito con modificazioni il 30 luglio ultimo scorso, il rinnovo, per gli anni 2025 e 2026, dell’ adesione al concordato preventivo biennale (ovvero l’accordo tra l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano determinati indici sintetici di affidabilità, per definire in anticipo il reddito imponibile su cui pagare le tasse per i successivi due anni) produce in favore di chi vi aderisce un condono tombale per le imposte sui redditi e l’Irap evasi negli anni tra il 2019 e il 2023. Cinque anni al prezzo di un unico versamento, si potrebbe dire. Se poi si pensa che la Corte dei Conti ha nelle scorse settimane stigmatizzato la nuova misura di rottamazione delle cartelle (siamo ormai alla “rottamazione quinquies”) – che secondo i Giudici contabili ridurrebbe la compliance fiscale e genererebbe il rischio che l’Erario diventi un finanziatore dei contribuenti morosi - si comprende il senso di ingiustizia che può diffondersi tra chi paga sempre e puntualmente - magari perché in parte costretto, come i dipendenti e i pensionati, che sono tassati alla fonte - ogni suo debito con lo Stato. Di certo, in giro per l’ordinamento italiano, esistono da un lato diritti un po’meno “perfetti” e tutelati di altri, qualora l’abuso di tali diritti non sia ontologicamente possibile, e dall’altro diritti rinforzati , qualora le regole possano essere più facilmente eluse. Il che è senz’altro un nostro peculiare paradosso. Quasi sempre può essere peraltro messa in discussione, con le più varie argomentazioni - tra cui le più risibili, sotto un profilo tecnico, sono quelle "da tifoso", o ideologiche che dir si voglia -, la correttezza delle informazioni su cui si basa l'analisi in questione. Si pensi alle diverse posizioni esistenti sulla magistratura . C'è una discreta fetta dell'opinione pubblica, oggi rinvigorita dal progetto costituzionale di separazione delle carriere, che dipinge i magistrati come categoria di soggetti privilegiati e intoccabil i, al di là dei demeriti e dei meriti dei singoli. Un esempio di ciò, secondo una parte della stampa, sarebbe la circostanza della "conservazione del posto" dei due pubblici ministeri di Milano De Pasquale e Spadaro, condannati in due gradi di giudizio a otto mesi per il reato di "rifiuto di ufficio". Secondo i Giudici che si sono finora occupati del caso, De Pasquale e Spadaro non hanno depositato, nel febbraio-marzo 2021, atti favorevoli, a loro segnalati dal Collega di Procura Paolo Storari, agli avvocati difensori nel c.d. processo Eni-Nigeria , processo per corruzione internazionale che, a sua volta, si è poi concluso con un'assoluzione piena e "corale" di tutti gli imputati. Questi magistrati godono dunque di una posizione privilegiata rispetto ai comuni mortali o invece le procedure di verifica in sede disciplinare di fatti gravi ma basati su ricostruzioni processuali e procedimentali complesse devono fare il loro corso senza pregiudizi aprioristici? È peraltro notizia certa che il CSM - ovvero il tribunalino dei Giudici - non è stato finora a guardare, avendo precluso nel frattempo a De Pasquale, proprio a seguito della vicenda del contestato rifiuto di ufficio, la possibilità di ottenere ulteriori incarichi direttivi. Occorre dunque sempre analizzare bene i fatti, prima di giungere a conclusioni, in merito all'eccesso di tutele, che potrebbero alla fine dei conti risultare affrettate. Sbirciando sotto altra prospettiva tra le pieghe della Giustizia nostrana, bisognerebbe anche capire se le vittime di favoritismi personali da parte dell'amministrazione pubblica - e ce ne sono tante, in giro per l'Italia - non abbiano ormai più alcuna tutela effettiva contro gli abusi che li hanno direttamente o indirettamente danneggiati, semplicemente perché con l' abrogazione del reato di abuso di ufficio sarà impossibile per i pubblici ministeri indagare sulle condotte illecite di favoritismo. Il campanello di allarme si è d'altra parte recentemente trasformato in una triste realtà nelle aule di giustizia, con riferimento alle accuse rivolte ai professori universitari accusati di avere "pilotato" le nomine agli ospedali fiorentini Careggi e Meyer. Tuttavia, la Corte costituzionale, sollecitata sul punto, ci ha spiegato che l’abrogazione del reato di abuso di ufficio da parte del legislatore italiano non contrasta con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, e che nessuno, neanche la stessa Corte, può sindacare la complessiva efficacia del sistema di prevenzione e contrasto alle condotte abusive dei pubblici agenti risultante da tale abrogazione, sovrapponendo la propria valutazione a quella del legislatore [3] . In altri termini, l'estensione della tutela, in questo caso, si amplia o si restringe a seconda di chi decidiamo di mandare in Parlamento. E se le persone soffrono e continueranno sempre a soffrire di scelte legislative e applicative che spesso introducono doppie velocità nell'ambito di un percorso - quello dei diritti assoluti - che dovrebbe essere teoricamente unitario e uguale per tutti, non se la passano meglio i nostri amici a quattro zampe , i quali, nonostante gli enormi progressi fatti negli ultimi anni per garantire loro maggiore tutela, continuano ad essere valutati alla stregua di una valigia, quando vengono smarriti in giro per gli aeroporti [4] . D'altra parte, nel nostro peculiare universo attuale, quando si misura il valore di qualcuno - uomo o animale che sia -, l'unica risposta che sembra avere vero peso è quella che fa riferimento alla sua importanza in termini economici, di potere o di influenza sui comportamenti sociali della massa. E solo qualche sparuto coraggioso individuo che ancora crede nella libertà di pensiero e nel dissenso ragionato, facendone derivare condotte coerenti nella vita di tutti i giorni, avrà l’ardire di rispondere, a fronte della tentata monetizzazione del suo impegno, che “ il punto non è questo ”. [1] Corte di Cassazione, Prima sezione penale, ordinanza del 19 maggio 2025, pubblicata il 20/6/2025, R.G.N. 14054/2025 [2] Corte di Cassazione, Prima sezione penale, ordinanza del 4 settembre 2025, pubblicata in pari data, R.G.N. 23258/2025 [3] Corte costituzionale, sentenza n. 95, depositata il 3 luglio 2025 [4] Corte di giustizia dell'Unione Europea, sentenza del 16 ottobre 2025 nella causa C-218/24, reperibile al seguente link: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=305206&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6931604

TAR Toscana - Sezione IV, sentenza n. 281 del 2025/ Consiglio dii Stato, sentenza n. 7086 del 2025 IL CASO E LA DECISIONE Un aspirante al posto di professore universitario associato impugna il decreto rettorale di approvazione degli atti della selezione che hanno visto prevalere altro candidato. Il nucleo fondamentale delle contestazioni dello “sconfitto” attiene alla presunta erronea valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati, dell'attività didattica pregressa e più in generale di curriculum e titoli acquisiti. In particolare, il punteggio finale attribuito al vincitore del concorso sarebbe risultato sproporzionato o comunque sovradimensionato sia rispetto alla natura e quantità delle sue pubblicazioni che rispetto all'esperienza maturata sul campo, considerato anche che il candidato "perdente" aveva venti anni di più rispetto al suo giovane concorrente. Il Tribunale adito, con impostazione integralmente confermata dal Giudice di appello, ha ritenuto di accogliere il ricorso sulla base delle seguenti, essenziali considerazioni: - le quattro pubblicazioni del vincitore afferenti al commento sullo stesso testo di articoli del codice del processo amministrativo, per la continuità tra gli articoli commentati e l'assenza di autonomia sostanziale, non avrebbero dovuto essere conteggiate singolarmente ma unitariamente; - altra pubblicazione segnalata per asseriti meriti, sarebbe stata in realtà contenente in buona parte i contenuti della monografia e della tesi di dottorato già oggetto di autonoma valutazione; - il punteggio riferito all'esame delle pubblicazioni non sarebbe stato motivato in coerenza con la differenza numerica di tali pubblicazioni, favorevole in realtà al candidato "perdente"; - la valutazione dell'attività didattica avrebbe obliterato il fatto che il ricorrente aveva svolto negli ultimi cinque anni e in tre distinti anni accademici plurime attività di insegnamento, a differenza del vincitore di concorso; - in generale, non sarebbe stato possibile comprendere sulla base di quali elementi la Commissione avesse privilegiato, nel confronto, il candidato “con la produzione scientifica più limitata e più circoscritta anche nel tempo”. Il Giudice di primo grado ha dunque imposto all’Università interessata di ripronunciarsi , ma stavolta tramite una commissione in diversa composizione. Anche con riferimento a questo secondo aspetto – che attiene al potere conformativo dei Giudici amministrativi nei confronti dell’amministrazione ed è tutt’altro che secondario, visto che afferisce all’effettività della nuova valutazione imposta -, il Consiglio di Stato ha confermato la pronuncia del Tribunale di primo grado. In particolare, secondo il ricorrente non vi sarebbe stata necessità di modificare la commissione giudicatrice, in quanto il vizio degli atti impugnati non sarebbe stato connesso alla composizione della commissione stessa. Tuttavia, il Giudice di appello ha ricordato che nella giurisprudenza amministrativa è prevalsa, con riferimento alla questione della sussistenza dell’obbligo di nominare, per la fase di riedizione del potere, una nuova commissione giudicatrice, un orientamento secondo cui in sede di riedizione del potere , dovrebbe essere riservato un margine di discrezionalità in capo all’Amministrazione procedente, con la precisazione, tuttavia, che “ non ogni errore procedimentale comporta la necessità di rinnovare la commissione, in quanto tale scelta costituisce, piuttosto, una sorta di «extrema ratio», alla quale ricorrere solo in caso di dimostrata necessità, anche in termini di rispetto del principio di non aggravamento del procedimento ”. La rimozione della commissione procedente è giustificata, anche al di fuori delle ipotesi in cui il vizio riscontrato in sede giurisdizionale non afferisca alla composizione della commissione procedente, quando il suo operato abbia ingenerato dubbi sulla sua capacità di operare con l’indispensabile trasparenza , come accaduto nel caso in esame, quando la precedente commissione si era già “ pronunciata per ben due volte (id est sia prima che dopo l’invito rivoltole dalla rettrice dell’Università) in entrambi i casi spendendo una motivazione intrinsecamente contraddittoria ”. PROFILI DI SINDACATO E MERITO DELLE VALUTAZIONI Tra le tante questioni “toccate” dal Giudice amministrativo nella sentenza in commento, centrale permane quella sui rapporti tra sindacato giurisdizionale e merito delle valutazioni tecniche sugli aspiranti alla cattedra di professore associato. Tali valutazioni, secondo l’impostazione del candidato “vincitore” – controinteressato nel giudizio di primo grado intentato dall’altro candidato – sarebbero rimesse esclusivamente alla discrezionalità valutativa della commissione di concorso, con impossibilità per il Giudice di sostituirsi alle valutazioni medesime. Tuttavia, è ormai orientamento consolidato in giurisprudenza quello secondo cui l’esercizio di discrezionalità tecnica non implica di per sé sottrazione al sindacato di legittimità della valutazione affidata alle commissioni di concorso, ma può rientrare nella cognizione del Giudice amministrativo qualora sia rilevabile uno sviamento logico del potere , tipica figura sintomatica del vizio di eccesso di potere . La porta di accesso alla verifica della sussistenza o meno di tale vizio è la motivazione del giudizio, in rapporto ai criteri di selezione prestabiliti, qualora dal complessivo compendio giustificativo della decisione amministrativa finale si accertino elementi idonei ad evidenziarne un palese errore di fatto, una contraddittorietà evidente o uno sviluppo razionale disarmonico. Nel caso esaminato prima dal Tar toscano e poi dal Consiglio di Stato non vi è stata la sostituzione del Giudice all’amministrazione , ma il mero rilievo della “ sostanziale contraddittorietà e/o incongruenza tra due dati, e cioè da un lato l’esito valutativo finale (compendiato in un giudizio sintetico) espresso dalla commissione sulle pubblicazioni scientifiche, sull’attività didattica e sui curricula dei due candidati, e dall’altro lato gli elementi raccolti per giungere a tale esito valutativo ”. Non sono stati dunque sindacati dal Giudice amministrativo i contenuti tecnici del giudizio finale, bensì la coerenza logica tra le premesse e le conclusioni di tale giudizio. A fronte di un giudizio dapprima analitico sui singoli titoli fatti valere, la commissione giudicatrice opera infine mediante un giudizio sintetico globale e finale, ed è nel passaggio tra i giudizi analitici e quello sintetico che si inserisce lo spazio valutativo del Tribunale, che va così ad incidere sul merito, una volta rilevata un’incongruenza o aporia logica tra le due polarità dialetticamente correlate, non direttamente ma soltanto indirettamente, attraverso la stigmatizzazione dello sviamento logico del potere. Nulla di nuovo sotto il cielo del diritto, insomma, con la particolarità che in una fattispecie di confronto tra due candidati molto distanti tra loro quanto ad età, le indubbie qualità del concorrente più giovane hanno dovuto arrendersi a fronte di un gap di esperienza professionale inevitabilmente correlato al mero dato anagrafico.