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Autore: a cura di Federico Smerchinich 27 agosto 2026
Tar Basilicata, sentenza n. 254 del 2 luglio 2026 IL CASO E LA DECISIONE In linea generale, nell’ambito dei procedimenti edilizi , esiste un substrato di situazioni conflittuali che spesso porta alla contrapposizione di interessi egoistici e spinge i privati a presentare segnalazioni all’Amministrazione pubblica per spingerla a esercitare il proprio potere sanzionatorio e di controllo come previsto dal Testo Unico sull’edilizia. Alcune di queste segnalazioni sono pretestuose o strumentali, mentre altre sono attendibili e fondate. Nella prassi accade che l’attività conseguente alle segnalazioni crea effetti sulla sfera giuridica di altri privati e fa nascere un interesse a difendersi e, di derivazione, a conoscere il contenuto della segnalazione e l’identità del soggetto che l’ha avanzata. Ebbene, in queste situazioni le pubbliche amministrazioni non sempre hanno chiaro come devono agire, strette tra l’ interesse alla riservatezza del segnalante e l’interesse difensivo del richiedente. Nel caso concreto, oggetto del presente commento, la vicenda conflittuale ha preso avvio dal diniego all’istanza di accesso agli atti relativi alla segnalazione di un presunto abuso edilizio nell’ambito di alcune opere strutturali realizzate presso un'azienda agricola. In particolare, un certo soggetto aveva segnalato delle possibili difformità tra la normativa di settore e quanto era stato realizzato da altro soggetto. A questo riguardo, uno dei temi centrali della questione da dirimere è consistito nello stabilire se gli atti relativi alla segnalazione dell’abuso possano essere ritenuti passibili di essere trasmessi in sede di accesso agli atti. La sentenza del TAR ha rilevato che la ricorrente, nella sua qualità di destinataria di una comunicazione di avvio di procedimento di verifica della conformità edilizia di opere edilizie (oltreché di un connesso accertamento di natura penale), avrebbe vantato una posizione differenziata e qualificata, rispetto alla generalità dei consociati, tale da legittimarla all'acquisizione degli atti oggetto della richiesta ostensiva, poiché afferenti a detto procedimento amministrativo. Dall’altro lato, secondo il Tar, sussisterebbe comunque un interesse diretto, concreto ed attuale (corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti dei quali è stato chiesto l'accesso) all'acquisizione degli atti oggetto di richiesta, stante l'obiettiva esigenza della ricorrente di esercitare pienamente le proprie prerogative difensive nelle sedi di controllo attivate. In conclusione, il TAR ha ritenuto illegittimo il diniego all’ostensione, data la prevalenza degli interessi di colui che avrebbe dovuto difendersi nel relativo procedimento. Proprio la necessità di esercitare il diritto difensivo viene ritenuto rilevante ai fini di far pendere la bilancia a favore dell’interesse a ottenere l’accesso alla segnalazione. SEGNALAZIONI E ACCESSO DIFENSIVO La decisione in commento è solo un esempio di ipotesi dell’esito di un accesso agli atti in materia di segnalazioni di presunti abusi o illegittimità. Tuttavia, il principio stabilito dal TAR Basilicata non deve essere considerato come assoluto, stante il fatto che, spesso e volentieri, l’accesso agli atti rivolto alle segnalazioni è meramente strumentale a conoscere l’identità del segnalante, e non certo ad esercitare un diritto difensivo. Non a caso, la giurisprudenza nel corso del tempo ha consolidato un orientamento che è così riassumibile: “ l'esposto del privato ha il solo effetto di sollecitare il promovimento d'ufficio del procedimento, senza acquisire efficacia probatoria, con la conseguenza che in tali evenienze, di regola, per il destinatario del provvedimento finale non sussiste la necessità di conoscere gli esposti al fine di difendere i propri interessi giuridici, a meno che non siano rappresentate particolari esigenze; ciò, del resto, corrisponde al fatto che, di fronte al diritto alla riservatezza del terzo, la pretesa di conoscenza dell'esposto da parte del richiedente, se svincolata dalla preordinazione all'esercizio del diritto di difesa, acquista un obiettivo connotato ritorsivo che l'ordinamento non può tutelare ” (così, Cons. St., III, 1° marzo 2021, n. 1717 ). Il Consiglio di Stato, nella stessa pronuncia, ha ancor meglio precisato che: “ Nel caso di specie, come ha condivisibilmente rilevato l’appellante dopo aver richiamato alcune pronunce di primo e secondo grado (cfr. Tar Veneto Venezia, n. 321/2015 e Cons. St. n. 5779/14), l’esposto presentato alla pubblica amministrazione, da cui trae origine una verifica, un’ispezione o un procedimento di accertamento di illecito, non può essere oggetto di «accesso agli atti», poiché non è dalla conoscenza del nome del denunciante che dipende la difesa del denunciato: la conoscenza dei fatti e delle allegazioni contestati risulta, infatti, già assicurata dal verbale di accertamento e, dunque, non è necessario risalire al precedente esposto. ” (in termini, anche Cons. Stato, Sez. III, 13.09.2024, n. 7549). In altre parole, l’interesse all’accesso agli atti non è da considerare come prevalente in assoluto rispetto all’ esigenza di segretezza delle segnalazioni , bensì deve essere relativizzato alle singole situazioni e, soprattutto, agli interessi concreti del richiedente. In particolare, il giudice amministrativo – così come prima la pubblica amministrazione – deve verificare se effettivamente la richiesta di accesso non sia strumentale o se il diritto di difesa possa essere comunque esercitato, indipendentemente dall’accesso alla segnalazione, o se non sia già stato esercitato. Infatti, nella prassi è usuale che la comunicazione di avvio del procedimento derivante dalla segnalazione contenga già gli elementi essenziali che consentirebbero l’esercizio del diritto difensivo, senza alcun bisogno dell’accesso agli atti; oppure, capita che il diritto difensivo venga esercitato prima ancora della scadenza del periodo per concedere l’accesso agli atti (30 giorni più 10 per l’opposizione del controinteressato), con l’interessato che ha già proposto delle controdeduzioni o memorie difensive nel procedimento de quo , prima ancora che l’amministrazione abbia deciso sull’accesso agli atti. Questa situazione svuota di interesse l’accesso sic et simpliciter alla segnalazione e dovrebbe comportare una improcedibilità dell’istanza di accesso agli atti , al pari di quanto accade nel processo per i ricorsi, stante il fatto che l’interesse difensivo che dovrebbe giustificare l’accesso è venuto meno con la presentazione degli atti difensivi o con la conoscenza degli argomenti su cui difendersi. In queste ipotesi, si ritiene che non vi sia ragione per consentire comunque l’accessibilità delle segnalazioni, poiché l'ostensione, a quel punto, diverebbe meramente strumentale. Vale in materia edilizia, ma anche in ogni altro settore del diritto amministrativo. In conclusione, l’interesse all’accesso agli atti in caso di segnalazioni è strettamente correlato all’ interesse difensivo : senza il secondo, potrebbe non ritenersi garantito il primo.
Autore: dalla Redazione 13 agosto 2026
Tribunale di Asti, Corte di Assise, sentenza depositata il 28 febbraio 2024 – Corte di Appello di Torino, sentenza n. 19 del 3 dicembre 2025, confermata dalla Corte di Cassazione in data 15 luglio 2026 IL CASO E LA DECISIONE Un soggetto viene imputato, tra l'altro, del reato continuato di cui all' art. 575 del c.p. , per avere cagionato volontariamente la morte di altri due soggetti. In particolare, l'uomo, nell'impostazione accusatoria, dopo avere subito una rapina nella gioielleria da lui posseduta, inseguiva i rapinatori con la pistola in pugno e sparava loro contro mentre provavano a scappare, rispettivamente, uno in auto e l'altro a piedi. Secondo i Giudici di primo e secondo grado che si sono occupati del caso, la tesi secondo cui i fatti sarebbero stati commessi in presenza della scriminante della legittima difesa , e nel luogo del domicilio della vittima, non era stata provata dall'imputato. In particolare, era al contrario emerso, nel corso del dibattimento, che la condotta prima di inseguimento dei rapinatori e poi di esplosione dei colpi da distanza ravvicinata fosse stata tenuta dal reo " in un momento in cui l'aggressione (...) era totalmente conclusa ", e, dunque, " in una situazione in cui difettavano completamente i requisiti del pericolo attuale di un'offesa ingiusta a un diritto proprio o altrui e della necessità di reagire a scopo difensivo ". La Corte di Appello, con statuizioni poi integralmente confermate anche in cassazione, ha inoltre ritenuto provata, a carico dell'imputato, anche la contestazione del reato di porto illegale di armi fuori dalla propria abitazione, sul presupposto che la pistola adoperata nel caso di specie dal reo, pur essendo legalmente detenuta a fini di difesa "interna" al domicilio, non avrebbe potuto in alcun modo essere portata fuori da esso, come accaduto nel corso dell'inseguimento ai rapinatori. Tale inseguimento era infatti pacificamente avvenuto su strada pubblica, con modalità - non necessità e interruzione definitiva della condotta aggressiva altrui – che, come detto, non erano idonee ad essere ricomprese nel concetto di legittima difesa. Soltanto sotto il profilo sanzionatorio, invece, la Corte di appello si è discostata dalle statuizioni di primo grado, in quanto, pur ritenendosi corretta la riduzione della pena in conseguenza del riconoscimento in favore dell’imputato dell' attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche , si è deciso di incidere al massimo ribasso sull'aumento di pena dovuto all'applicazione dell'istituto della continuazione tra i reati, per una sanzione finale di 14 anni e 9 mesi di reclusione. IL CONFINE TRA LEGITTIMA DIFESA E GIUSTIZIA PRIVATA Secondo la difesa del gioielliere, quando erano stati esplosi i colpi di pistola che hanno portato al decesso dei due rapinatori, la rapina sarebbe stata ancora in corso. Tuttavia, la ricostruzione dei fatti ha escluso tale evenienza, e anzi ha evidenziato una situazione di fuga da parte dei rapinatori, al momento degli spari. La controversia giuridica sulla corretta interpretazione delle norme penali applicabili alla concreta fattispecie si è dunque spostata sulla necessità o meno, ai fini di configurazione della scriminante della legittima difesa – ciò che avrebbe comportato la piena assoluzione dell’imputato -, dell’ attualità del pericolo , laddove vi sia intrusione non autorizzata nei luoghi di privata dimora. In linea generale, il vigente art. 52 del codice penale si divide in tre tronconi . Il primo comma esclude la punibilità dell’autore di un reato qualora lo stesso sia stato costretto a compierlo dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, e sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Il secondo e il terzo comma sanciscono che “sussiste sempre il rapporto di proporzione” (tra difesa e offesa), nel caso di difesa armata all'interno dell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora o comunque in ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale, qualora vi sia introduzione o trattenimento in tali luoghi da parte di terzi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Ciò, sempre che la difesa riguardi la propria o la altrui incolumità, o i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. Il quarto comma , infine, stabilisce che nei casi di cui al secondo e al terzo comma (ovvero quando vi è violazione di domicilio in senso lato) “agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”. Da rimarcare, al riguardo, che tale ultima disposizione richiama, da un lato, soltanto i casi di cui al secondo e al terzo comma, ma si riferisce, dall’altro, ad azione “in stato di legittima difesa” tout court . Da qui il dubbio se il “respingere” sia pur sempre legato ad un “pericolo attuale”. Quanto all’ eccesso colposo (rispetto ai limiti stabiliti dalla legge) della legittima difesa, l’ art. 55 c.p. stabilisce che si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo, ma che nei casi “ di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto ”. Nello specifico, le sentenze in commento hanno ribadito, seguendo sul punto consolidata giurisprudenza, i seguenti concetti: - è stata introdotta una presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa quando sia configurabile la violazione di domicilio da parte dell’aggressore, ferma restando però la necessaria ricorrenza anche dei presupposti dell’ attualità dell’offesa e della necessità o inevitabilità dell’uso delle armi come mezzo di difesa della propria o altrui incolumità; - il nuovo quarto comma dell’art. 52 del codice penale non ha modificato la struttura della legittima difesa, che continua ad essere imperniata sulla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta secondo quanto indicato dal primo comma dell’art 52 c.p., anche quando vi sia l’intrusione in luoghi di privata dimora realizzata con violenza o con minaccia di uso di mezzi di coazione fisica; - la legittima difesa putativa ricorre nei casi in cui la situazione di pericolo non ricorre oggettivamente, ma è supposta dall’agente sulla base di un errore nell’apprezzamento dei fatti, determinata da una situazione obiettivamente idonea a far nascere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza di un pericolo attuale di un’offesa ingiusta, essendo al riguardo insufficiente il solo timore e il solo stato d’animo; - l’eccesso colposo nella legittima difesa presuppone la sussistenza dei requisiti della scriminante e si realizza con il superamento dei limiti a quest’ultima collegati; - secondo le ultime modifiche normative, infine, viene esclusa, senza per questo che vi sia stata l’introduzione di una nuova scriminante, la colpevolezza delle reazioni difensive eccessive , quando l’agente ha agito in una condizione di minorata difesa o in condizione di stress psicologico tale da non consentire un’adeguata valutazione della situazione e, conseguentemente, delle azioni da svolgere per difendersi. In altri termini, il gioielliere, per essere scriminato nella sua condotta, anche solo putativamente e anche solo in termini di eccesso colposo, avrebbe dovuto sparare ai rapinatori nel corso della rapina e non a rapina finita, quando ormai il pericolo attuale di un’offesa grave alla persona era cessato e non più dunque da respingere. Il passaggio dalla situazione di condotta attiva dei rapinatori nei confronti dei soggetti legalmente presenti nel luogo di privata dimora a condotta non più attiva verso costoro segna dunque anche il passaggio dalla possibile situazione di offesa scriminata da parte del gioielliere ad una situazione di ritorsione e “vendetta” non più protetta dall’ordinamento, se non nello stretto margine di un intervento volto a riappropriarsi dei beni sottratti, con tutti i limiti, tuttavia, della necessaria protezione – nel fare ciò - del bene incolumità individuale, il quale prevale sempre, nell’ordinario, sulla tutela dei beni di natura patrimoniale. Ulteriormente argomentando, se il rapinato si fosse messo a dare la caccia nei giorni e settimane successive ai suoi rapinatori, anche al solo fine comprensibile di recuperare i suoi beni, non vi sarebbe stato dubbio che lo stesso si sarebbe “macchiato” di duplice omicidio nello sparare agli stessi senza essere stato costretto dalla necessità di difendersi da loro; e tuttavia, il rapinato resta nell’ambito della giustizia privata - vietata dall'ordinamento - anche se pone in essere la stessa condotta immediatamente dopo avere subito l’offesa (e non per difendersi dalla stessa), nel tumulto e nella rabbia del momento. La differenza in termini sanzionatori tra le due azioni (omicidio “a freddo” e omicidio in rapida successione rispetto alla rapina subita) trova la sua proporzione nell’uso accorto delle attenuanti – ovvero le c.d. giustificazioni che comportano riduzione di pena - che l’ordinamento riserva a chi commette un reato in particolari situazioni di turbamento.
Autore: dalla Redazione 10 agosto 2026
Una recente ordinanza della Corte costituzionale [1] , resa sulla sussistenza dei presupposti del conflitto di attribuzione sollevato dal Senato della Repubblica, ci consegna in dono un interessante distinguo tra imparzialità e giurisdizionalità dell'Ufficio del pubblico ministero. La Corte, nel vagliare l'esistenza o meno del requisito soggettivo in capo ai due organi dello Stato in conflitto, ha rilevato la legittimazione attiva sia del Senato della Repubblica, in quanto competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che esso impersona, in relazione all’applicabilità delle prerogative di cui all’ art. 68, terzo comma, Cost. , sia la legittimazione passiva della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, dal momento che al pubblico ministero - con particolare riferimento alla figura semigerarchica del Procuratore della Repubblica - è attribuito dall' art. 112 della Costituzione il potere dell'esercizio obbligatorio dell’azione penale (art. 112 Cost.), " cui si connette la titolarità diretta ed esclusiva delle indagini ad esso finalizzate ". In altri termini, ci dice la Corte, se si togliessero al pubblico ministero tali prerogative ( obbligatorietà dell'azione penale ed esclusiva titolarità di indagine ), mancherebbero gli estremi per configurare la Procura della Repubblica come un potere dello Stato. D'altra parte, prosegue la Corte, il necessario esercizio delle funzioni sopra menzionate (indagini e imputazione) rende il pubblico ministero, che pure è indicato, nell'occasione, quale " organo non giurisdizionale ", competente a dichiarare definitivamente, in posizione di piena indipendenza, la volontà del potere giudiziario cui appartiene. La questione, seppure incidentalmente trattata dalla Corte all'interno di un procedimento avviato dal Senato per far dichiarare nulli atti assunti ( in primis , il rinvio a giudizio per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) nei confronti di una sua componente - sulla base di asserite violazioni di prerogative costituzionalmente tutelate -, deve essere più adeguatamente sviscerata. Imparzialità e non giurisdizionalità di una fetta importante della magistratura possono dunque coesistere? La Corte risponde affermativamente, non volendo peraltro con questo porre il p.m. fuori dagli organi di giustizia , latamente intesi. Semplicemente, si tratta di un potere che, seppure costruito dalla complessiva trama costituzionale come indipendente e imparziale, resta pur sempre anche proprio di una delle parti del processo , come tale non idoneo a dare una qualificazione giuridica definitiva e incontrovertibile ai fatti portati all'attenzione del Giudice. Quest'ultimo resta dunque l' unico organo giurisdizionale del nostro ordinamento, per quanto assimilato e assimilabile, per comune provenienza di accesso e sottoposizione allo stesso statuto dei magistrati nel loro insieme, al pubblico ministero. Eppure la stessa Corte costituzionale, in più risalenti arresti [2] , ha definito il pubblico ministero non tanto come parte processuale quanto come organo giurisdizionale vero e proprio. In particolare, la Corte ha evidenziato che Il pubblico ministero - anche se non è investito del potere decisorio, onde non può qualificarsi giudice in senso stretto - è, comunque, anch'egli un magistrato, come dimostra la collocazione degli articoli della Costituzione che lo riguardano (in particolare da 104 a 107 ) nel titolo VI de "La Magistratura" e nella sezione de "L'ordinamento giurisdizionale". L'esattezza dell'inquadramento del p.m. fra gli "organi della giurisdizione" in senso lato trova ulteriore conferma nella sua posizione di magistrato appartenente all'ordine giudiziario collocato in posizione di istituzionale indipendenza rispetto ad ogni altro potere, che " non fa valere interessi particolari ma agisce esclusivamente a tutela dell'interesse generale all'osservanza della legge, perseguendo fini di giustizia ". Da ciò deriva che nel concetto di "giurisdizione" - quale contemplato nell'art. 102 della Costituzione - deve intendersi compresa non solo l'attività decisoria, che è peculiare e propria del giudice, ma anche l'attività di esercizio dell'azione penale, che con la prima si coordina in un rapporto di compenetrazione organica a fine di giustizia e che l' art. 112 della Costituzione attribuisce proprio al pubblico ministero. Certo, si potrebbe dire che queste ultime pronunce sono state emesse in una fase in cui non era stato introdotto il rito accusatorio con il nuovo codice di procedura penale e non era stato ancora riformato l' art. 111 della Costituzione . Ma la verità è che la cosiddetta parità delle armi non è mai esistita e mai esisterà, se non nel dibattimento, fin quando il pubblico ministero resterà nell'alveo della giurisdizione. Invero, l'obbligatorietà dell'azione penale e la direzione delle indagini dotano il pubblico ministero, ancora oggi, di poteri incredibilmente vasti e tutti riconducibili alla misura e al controllo tipici del potere giurisdizionale: si pensi anche alla possibilità di disporre fermi, perquisizioni e sequestri. Di questo ne è certamente consapevole la Corte delle leggi, e di questo risente soprattutto il valore dell' imparzialità , che riveste un ruolo ancora più decisivo per il cittadino quando si parla dell'organo dell'accusa. Avere infatti un potere tanto grande nella fase iniziale delle indagini, quando prendere una direzione piuttosto che un'altra è determinante per il futuro indagato, comporta correlativamente una grande responsabilità, e richiede uno sforzo di equidistanza e oggettività enorme. Sotto altro profilo, agire sotto la pressione della polizia giudiziaria e non farsi condizionare da essa implica una padronanza e una scaltrezza nella gestione e direzione delle indagini che spesso solo l'esperienza può dare. Sembra dunque questo il campo elettivo e più adatto a riforme giudiziarie che vogliano chiamarsi tali, e che non si limitino a indebolire le iniziative dei pubblici ministeri - ampliando di converso il raggio di azione delle forze di polizia -, anche perché far rientrare i Procuratori della Repubblica tra gli organi giurisdizionali li assimila di più, sotto tutti i profili positivi che ciò comporta, alla figura certamente terza e imparziale del giudice. D'altra parte, è altresì vero che se da un lato un magistrato “dipendente” (ad es. da direttive politiche o da esigenze di opportunità) non potrebbe per definizione essere pienamente imparziale, in quanto veicolo di quelle direttive e di quelle esigenze, è tuttavia possibile che un magistrato indipendente possa, in concreto, essere parziale , cioè mosso nell’agire da ragioni soggettive, o comunque risultare tale, anche in ragione di precedenti attività svolte nella giurisdizione. E questo resta un punto dolente ma probabilmente irrisolvibile, posto che le uniche regole che possono oggettivamente fare da argine a un pericolo siffatto sono quelle processuali, per loro natura rigide e ancorate alla buona fede degli interessati, afferenti agli istituti dell’incompatibilità e dell’astensione . [1] Ordinanza n. 94 del 2026. [2] Sentenze n. 96 del 1975 e n. 190 del 1970
Autore: a cura di Paolo Nasini 10 agosto 2026
Tribunale Cagliari sez. II, 13/04/2026, n. 970, est. G. Latti IL CASO E LA DECISIONE P1 ha convenuto in giudizio P2 al fine di ottenere l’integrale risarcimento dei danni conseguenti alla violazione dei propri dati personali . A sostegno della domanda, l’attrice ha esposto: - di essere stabilmente residente in un determinato paese ed in cura presso il relativo Centro di Salute Mentale (CSM); - che, in data 16 gennaio 2020, una propria compaesana, Y, anch’ella in cura presso il medesimo Centro, ivi si è recata per ritirare le copie della propria cartella clinica; - che, all’interno della cartella, Y ha rinvenuto tre fogli appartenenti alla cartella clinica dell’attrice, riportanti la dicitura “Diari clinici/cliente. (…) Diari medico/psichiatrico”, nei quali sono annotati i colloqui avuti da quest’ultima dal 2016 al 2019 con gli psichiatri-psicoterapeuti del CSM, nonché le terapie farmacologiche somministrate e la diagnosi; - che Y ha avvisato immediatamente l’attrice, consegnandole i fogli erroneamente inseriti nella propria cartella; - che, a sua volta, l’attrice ha segnalato il giorno stesso l’accaduto a P2 manifestando il proprio disappunto; - che l’avvenuta divulgazione a terze persone di dati sensibilissimi relativi alle proprie condizioni di salute ha cagionato all’attrice una grave crisi ansiosa ed una grave sofferenza psico-fisica, riconducibile alla diffusione di notizie inerenti alle proprie condizioni di salute presso la piccola comunità in cui vive e risiede; - che, pertanto, l’attrice ha inviato in data 20 gennaio 2020 una diffida a P2 e, in data 30 aprile 2020, ha richiesto inoltre l’intervento del Garante per la protezione dei dati personali, il quale ha svolto un’accurata istruttoria diretta ad accertare la sussistenza del presupposto giuridico che ha permesso la diffusione dei dati sensibili riguardanti l’attrice; - che a seguito di detta istruttoria, con provvedimento n. 370 del 14 ottobre 2021 , il Garante ha rilevato la violazione da parte di P2 degli artt. 5-9 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, irrogando a quest’ultima sanzione pecuniaria pari ad € 8.000,00; - che nonostante detto provvedimento, P2 non ha riconosciuto in sede stragiudiziale alcun risarcimento per il danno patito dall’attrice; - che il medico neurologo, ha accertato un pesante stato ansioso in capo all’attrice, quantificando il danno biologico in punti 5% di invalidità, una ITT di giorni 30, una ITP al 75% di giorni 30 ed una ITP al 50% di giorni 40, con conseguente determinazione del quantum risarcitorio in misura pari ad € 17.142,50; - di aver sostenuto spese mediche pari ad € 700,00 per compenso corrisposto al medico nonché spese legali per l’assistenza stragiudiziale pari ad € 1.086,75 oltre c.p.a. ed IVA. L’attrice ha pertanto domandato accertarsi la responsabilità dell’ente convenuto per i fatti descritti nella propria espositiva, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nella misura richiesta, oltre interessi e rivalutazione monetaria. P2 ha domandato l’integrale rigetto delle domande attoree, ritenendole infondate in fatto e diritto. In particolare, l’ente convenuto ha eccepito che: - sotto il profilo dell’ an della pretesa risarcitoria, non sarebbe stato dimostrato che i documenti riconducibili all’attrice e reperiti da Y, nonché il loro contenuto, siano stati divulgati ad ulteriori terze parti; - ai fini del risarcimento dell’eventuale danno derivante dall’illecito trattamento dei dati sensibili dell’attrice, sarebbe necessaria la verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno”; - l’istruttoria svolta dal Garante per la protezione dei dati personali, pur essendosi conclusa con l’irrogazione di sanzione pecuniaria, ha rilevato che la violazione realizzata dall’amministrazione ha coinvolto unicamente due persone ed ha riguardato un arco temporale estremamente ridotto, ed inoltre che l’amministrazione ha fatto tutto il possibile per ridurre al minimo il danno cagionato dall’evento dannoso; - sotto il profilo del quantum della pretesa risarcitoria, non vi sarebbe stata prova del fatto che il disagio psicologico dell’attrice sia riconducibile ai fatti descritti in citazione; - considerata la già preesistente condizione patologica per la quale l’attrice è in cura presso il CSM di Assemini, non vi sarebbe stata prova del fatto che quest’ultima abbia subito un aggravamento delle proprie condizioni in conseguenza dell’evento descritto nell’atto di citazione, né potrebbe ritenersi sufficiente a tal fine la valutazione del consulente di parte, rendendosi invece necessario l’espletamento di una CTU. La convenuta ha concluso domandando il rigetto delle domande attoree, ovvero in via subordinata, la rideterminazione del quantum del risarcimento eventualmente dovuto in via equitativa. Il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda di parte attrice, respingendola. LA SOLUZIONE IN DIRITTO La vicenda giudiziaria in commento ha ad oggetto una responsabilità da fatto illecito , consistente nella violazione della vigente normativa disciplinante il trattamento di dati personali sensibili dell’attrice, di cui l’ente convenuto era in possesso per ragioni inerenti al proprio ufficio. In applicazione degli ordinari criteri di ripartizione dell’onere di prova ex art. 2043 c.c., applicabili anche in tema di risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., il danneggiato è tenuto a dimostrare non solo il fatto lesivo e la sua riconducibilità al dolo o alla colpa dell’agente, ma anche natura ed entità delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal suddetto fatto, dovendosi nettamente distinguere il danno-evento dal danno-conseguenza, nonché il relativo nesso di causalità. In punto di fatto, il Tribunale ha rilevato che: - nel caso in esame, l’attrice ha rappresentato il fatto lesivo (l’avvenuto inserimento, all’interno della cartella clinica consegnata a Y, di documenti contenenti dati sensibili attinenti alle proprie condizioni di salute) ed ha allegato, quale conseguenza pregiudizievole, l’aggravamento della propria condizione patologica; - riguardo a tale allegazione, se da un lato è pacificamente emerso l’effettivo verificarsi del fatto lesivo (attestato dalle risultanze dell’attività istruttoria svolta dal Garante per la protezione dei dati personali culminato con l’irrogazione di sanzione pecuniaria all’ente convenuto, il quale peraltro non ha negato l’accadimento del fatto storico, né la propria responsabilità a titolo di colpa), non altrettanto può dirsi in merito alle conseguenze pregiudizievoli che l’attrice ha inteso ricondurre a tale evento. Il Tribunale ha osservato che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. in particolare, Cass., n. 26992 del 17.10.2024; Cass. n. 16402 del 10.6.2021), il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 82 del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.4.2016 (c.d. Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o GDPR), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della “ gravità della lesione ” e della “ serietà del danno ” quali criteri oggetto di accertamento ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost. , di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato; sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dal GDPR e dal c.d. Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003, come modificato e integrato dal successivo D.Lgs. n. 101/2018), ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito (v. Cass., 20 agosto 2020, n. 17383). È stato altresì affermato che il danno alla privacy, come ogni danno non patrimoniale, non sussiste “in re ipsa”, non identificandosi il danno risarcibile con la mera lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, seppur può essere provato anche attraverso presunzioni (v. Cass. n. 19434/2019 ; Cass. n. 29206/2019 ). Il Tribunale ha ricordato che, ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale, è necessario: a) che l’interesse leso, attinente a diritti inviolabili della persona, sia di rango costituzionale; b) che sussista una lesione grave, con offesa che superi la soglia minima di tollerabilità; c) che si tratti di danno non futile, cioè non consistente in meri disagi o fastidi; d) che vi sia una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio, non potendosi mai ritenere il danno “in re ipsa”. Con riguardo al caso in esame, il Giudice ha rilevato come l’attore, pur avendo allegato le circostanze che avrebbero determinato l’illecito trattamento dei propri dati personali sensibili da parte dell’ente convenuto, abbia però omesso di produrre proprio i documenti che sarebbero stati erroneamente inseriti nella cartella clinica di Y e da quest’ultima ritirati in assenza di delega da parte dell’attrice. Seppur incontestato l’avvenuto erroneo inserimento di detti fogli all’interno dell’altrui cartella clinica, l’assenza di tali documenti (il cui contenuto non è possibile evincere con chiarezza neppure dall’esame del provvedimento sanzionatorio emesso dal Garante, il quale, pur dando atto della loro acquisizione durante la sua istruttoria, si limita a riportarne una breve descrizione) non ha consentito di avere contezza del loro contenuto e di poter dunque valutare adeguatamente l’effettiva sussistenza di una seria compromissione del diritto di cui l’attrice ha domandato tutela. Secondo il Tribunale, non rileva il solo fatto che l’illecito trattamento dei dati sensibili riferibili all’attrice sia stato sanzionato dal Garante per la protezione dei dati personali, in quanto il relativo provvedimento sanzionatorio non può avere alcun effetto preclusivo o vincolante nel giudizio civile promosso dall’interessato per il risarcimento dei danni, svolgendosi i due giudizi su piani diversi e dovendo il danno civile essere sempre allegato e dimostrato (v. ancora Cass., ord. n. 26992 del 17.10.2024 ). Inoltre, dalle risultanze dell’attività istruttoria già compiuta dal Garante, come descritta nel provvedimento sanzionatorio in atti, la divulgazione dei dati personali sensibili contenuti nei documenti riferibili all’attrice risulta essere stata circoscritta ad un brevissimo lasso di tempo , nonché limitata alla sola Y, non essendo emerso che quest’ultima li abbia a sua volta divulgati a terzi, ma essendo anzi pacifico che ella abbia avvisato l’attrice il giorno stesso del ritiro, nonché consegnato immediatamente a quest’ultima i fogli erroneamente inseriti nella sua cartella clinica. Secondo il Giudice, quindi, non si può ritenere accertata, neppure in via presuntiva, la sussistenza di un pregiudizio connotato da serietà e gravità, ed in particolare, il concreto verificarsi del pregiudizio al quale l’attrice riconduce lo stato di particolare sofferenza psichica da lei lamentato (e cioè il fatto che i propri dati sensibili attinenti alla propria condizione patologica sarebbero stati resi noti e diffusi indiscriminatamente nella comunità di Siliqua in cui vive ed abita). In ordine al danno non patrimoniale, peraltro, secondo il Tribunale: - la mera allegazione da parte dell’attrice che l’illecito trattamento dei propri dati personali sensibili le avrebbe procurato una sofferenza costituisce un’asserzione generica, inidonea a far comprendere i reali motivi di tale turbamento; - non può ritenersi a tal fine sufficiente la valutazione offerta dal consulente di parte attrice, il quale, nel riportare un aggravamento della già preesistente condizione di “Depressione Maggiore Ricorrente ad andamento cronico” sofferta dall’attrice sin dall’anno 2002, non è stato in grado di ricostruire, sulla base di valutazioni scientifiche ed accertamenti tecnici, le circostanze che avrebbero dato origine a tale aggravamento, limitandosi a riportare quanto evidentemente riferito dalla stessa paziente riguardo al fatto che la sindrome ansiosa e gli attacchi di panico si sarebbero manifestati “…dopo essere venuta a conoscenza del fatto che i suoi documenti erano stati inseriti nella cartella della di Y". - tra l’altro, nella relazione datata 28 settembre 2020 non è neppure riportato in quale momento il consulente di parte avrebbe sottoposto l’attrice a visita e se cioè le relative valutazioni siano state espletate a più o meno breve distanza dall’accadimento cui viene ricondotto il peggioramento dello stato psichico dell’attrice, avvenuto a gennaio dello stesso anno. - gli elementi sopra esposti inducono pertanto a ritenere non riconoscibile in capo all’attrice il richiesto risarcimento di un danno non patrimoniale. - di conseguenza, anche il danno patrimoniale inerente alle spese per la consulenza tecnica di parte (di cui peraltro non è documentato neppure l’effettivo esborso) non può essere riconosciuto, posto che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali soggette all’applicazione del principio di soccombenza (v. Cass., n. 26729 del 15.10.2024). - allo stesso modo, nulla è riconoscibile a titolo di danno patrimoniale inerente alle spese per l’ attività stragiudiziale svolta dal difensore di parte attrice , le quali costituiscono, per consolidato orientamento giurisprudenziale (v. da ultimo, Cass., n. 9849/2025), voce di danno emergente, soggetto agli ordinari oneri di allegazione e prova, mentre l’attrice si è limitata a produrre una parcella pro-forma, alla quale non ha fatto seguito la produzione di documentazione attestante l’avvenuto esborso e l’emissione della relativa fattura.
Autore: a cusa di Paolo Nasini 27 luglio 2026
Tribunale Monza, sez. II, 21 aprile 2026, n. 851 IL CASO E LA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 12 giugno 2023, il Condominio Y, ha evocato in giudizio la società X al fine di sentire accertare e dichiarare che le immissioni da essa prodotte superano la soglia di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. e, per l’effetto, di vederla condannare all’immediata cessazione delle immissioni odorose e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti ai sensi dell’art. 2043 c.c., con contestuale applicazione di quanto disposto dall’art. 614 c.p.c.. A fondamento di tali pretese l’attore ha esposto in fatto che: - la società convenuta svolge attività di pescheria, gastronomia e friggitoria in un locale sito al piano terra del Condominio, di cui è conduttrice in virtù di un contratto di locazione ad uso commerciale; - tale attività avrebbe provocato, sin dall’insediamento, esalazioni odorose intollerabili che avrebbero gravemente pregiudicato la vivibilità delle zone comuni del condominio (cortile e vano scale), nonché l’abitabilità delle singole unità immobiliari, i cui inquilini sarebbero costretti a tenere chiusi i serramenti così da evitare il propagarsi delle esalazioni odorose; - il Condominio ha affrontato la questione nelle assemblee del 20 novembre 2020 e del 7 maggio 2021, nel corso delle quali è stato concordato di concedere un termine perentorio per fornire chiarimenti in ordine alla regolarità del sistema di abduzione e per la cessazione delle immissioni olfattive, termine che spirava inutilmente, motivo per cui seguiva ulteriore diffida; - è stato dato corso, senza esito, a tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia dinnanzi all’organismo di conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Monza; - il Condominio ha agito con ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. nei confronti di Z quale proprietaria dell’immobile, e di X quale conduttrice; - in tale sede, è stato nominato il CTU, il quale, all’esito del sopralluogo, ha rilevato che le apparecchiature presenti nel locale cucina risultavano conformi alle prescrizioni di legge e alle norme tecniche ma, cionondimeno, inidonee ad impedire la propagazione degli odori. A tal proposito, ha evidenziato l’assenza di qualsivoglia sistema di filtrazione o abbattimento, con conseguente propagazione degli odori variabile, per stazionamento ed intensità, a seconda di fattori imprevedibili, quali, ad esempio, le condizioni metereologiche. In virtù di quanto riscontrato, il consulente ha individuato tre diversi interventi potenzialmente risolutivi: l’aumento della portata di aspirazione della cappa, con contestuale sostituzione del motore, per un totale stimato di euro 402,60; la fornitura e la posa in opera di un filtro a carbone attivo, per un totale stimato di euro 6.478,8; in via residuale, l’applicazione di un sistema di lampada UV, per un totale stimato di euro 1.793,00. In virtù di tali elementi fattuali l’attore ha chiesto l’ inibitoria della convenuta alla prosecuzione dell’attività di impresa come attualmente esercitata, stante la prosecuzione delle immissioni odorose, la condanna all’esecuzione di tutte le opere necessarie alla cessazione delle immissioni, secondo quanto accertato dal c.t.u. nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e con applicazione di sanzione per l’inadempimento, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ai sensi dell’art. 2043 c.c. e la condanna della convenuta ai sensi dell’ art. 614-bis c.p.c.. Si è costituita in giudizio la società X la quale ha esposto in fatto che: - le parti comuni del Condominio in cui si propagherebbero gli odori hanno una consistenza del tutto residuale, in virtù dell’articolazione orizzontale dell’edificio, in cui peraltro è esclusa la comproprietà relativamente ai porticati e allo spazio cortilizio antistante le attività commerciali; - la società X ha iniziato la propria attività solo nel marzo 2021, motivo per cui il fatto che già all’assemblea del 20.11.2020 si discutesse delle emanazioni odorose sarebbe sintomo di una preventiva e stigmatizzata qualificazione della convenuta come inquinante; - la convenuta si è dotata di apposita canna fumaria di espulsione dei fumi che, come richiesto dal Condominio, è rivolta in senso opposto a quello delle abitazioni e, in ottica collaborativa, ha fatto aumentare la portata di aspirazione della cappa; - tutti gli impianti installati risultano essere regolari, come accertato dall’ispezione ATS del 25 maggio 2022; - gli scarti della pescheria vengono tenuti in cella frigorifera sino al momento del ritiro dalla società di nettezza urbana; - la CTU non ha accertato il superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c. in merito alle esalazioni, limitandosi a rilevare un impianto non ottimale in termini di riduzione degli odori; - le immissioni connesse all’espletamento di attività produttive consentirebbero di innalzare la soglia di normale tollerabilità (Cass. civ., sez. II, n. 8420/2006; 5564/10; 939/2011), soprattutto considerando che nel caso in questione sono oggetto di bilanciamento interessi all’utilizzo di zone di passaggio dei condomini e interessi inerenti l’esercizio di un’attività commerciale. Nella propria memoria integrativa ex art. 171-ter. n.2 c.p.c. del 31.10.2023 la società convenuta, dopo aver integralmente contestato le deduzioni avversarie, ha sostenuto che parte attrice incorrerebbe in errore nel richiamare un preteso bilanciamento tra l’interesse abitativo dei condomini e quello allo svolgimento dell’attività produttiva, atteso che il giudizio avrebbe ad oggetto esclusivamente le parti comuni dell’edificio e non le singole unità abitative, rispetto alle quali l’amministratore difetta di legittimazione ad agire. È stato infine precisato che l’attività svolta non contrasterebbe né con eventuali patti speciali contenuti nel rogito, né con il regolamento condominiale, che peraltro non risulterebbe adottato. Nella propria memoria integrativa ex art. 171-ter, n.3, c.p.c. del 13.11.2023 l’attore, contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dal convenuto, ha specificato che successivamente all’acquisto dell’immobile da parte della locatrice dell’odierna convenuta sono state approvate regole di uso delle parti comuni riportate nei patti speciali in tutti gli atti di acquisto delle singole unità immobiliari successivi al 2006. Disposta l’integrazione della c.t.u. già svolta, il consulente, a seguito di un sopralluogo, ha rilevato che gli interventi effettuati dalla convenuta, diversi da quelli da lui suggeriti in precedenza, non sono comunque tali da neutralizzazione gli odori. Il c.t.u. ha dato altresì atto dell’impossibilità di avvalersi di appositi laboratori di verifica olfattiva circa la tollerabilità degli odori, poiché gli stessi si sono dichiarati non disponibili. LA SOLUZIONE IN DIRITTO La presente vicenda si inscrive nell’alveo dell’art. 844 c.c., disposizione preordinata alla risoluzione dei conflitti derivanti da forme di utilizzazione, reciprocamente incompatibili, di proprietà vicine. Il criterio dirimente individuato dal legislatore è quello della normale tollerabilità delle immissioni che si propagano sul fondo altrui, dunque esso ha natura relativa e deve valutarsi in concreto, avendo a riguardo al parametro della sensibilità dell’uomo medio e alle condizioni dei luoghi (fra le molte Cass. civ. n. 19767/2025; Cass. civ. n. 28201/2018). Alla luce del dettato normativo, per quanto di rilievo, è opportuno distinguere tra diverse tipologie di immissioni. In primo luogo vi sono le immissioni lecite , ossia quelle che non superano la soglia di normale tollerabilità, e pertanto non sono idonee a fondare né azioni inibitorie, né tantomeno pretese risarcitorie o indennitarie. In secondo luogo vi sono le immissioni intollerabili , ma giustificate da esigenze di produzione, che, secondo la giurisprudenza cui si aderisce, incidono sul contenuto della tutela accordabile al proprietario che le subisce, il quale ha diritto ad un equo indennizzo (Cass. civ. n. 1226/1993). In particolare, queste ultime vanno distinte dalle immissioni intollerabili ed illecite , ossia non sorrette da esigenze di produzione, da cui origina un danno ingiusto ai sensi dell’ art. 2043 c.c. , con conseguente possibilità di esperire la relativa azione risarcitoria. Ai fini della delibazione delle domande attoree, è altresì necessario precisare che in materia di condominio eventuali previsioni negoziali contenute nel regolamento condominiale “possono imporre limitazioni al godimento della proprietà esclusiva anche maggiori di quelle stabilite dalla indicata norma generale sulla proprietà fondiaria. Ne consegue che, quando si invoca a sostegno dell’obbligazione di non fare il r ispetto di una clausola del regolamento contrattuale che restringa poteri e facoltà dei singoli condomini sui piani e sulle porzioni di piano in proprietà esclusiva, il giudice è chiamato a valutare la legittimità o meno dell’immissione, non sotto la lente dell’art. 844 c.c., ma esclusivamente in base al tenore delle previsioni negoziali di quel regolamento, costitutive di un vincolo di natura reale assimilabile ad una servitù reciproca” (cfr. Trib. Milano n.12316/2018). Tanto premesso, il Tribunale adito ha sottolineato che, nel caso di specie, difettava la prova circa la sussistenza di specifici divieti di fonte negoziale o condominiale relativi alla produzione di immissioni odorose, rilevando la mancata produzione in giudizio del regolamento di condominio, la cui prova non può essere desunta dalla produzione di patti speciali riferibili ai rogiti di alcuni condomini. Inoltre, il Giudice ha precisato che i patti speciali invocati da parte attrice hanno valenza di accordi contrattuali e pertanto, in virtù del generale principio di relatività degli effetti del contratto, non sono in grado di incidere in senso limitativo sulla sfera giuridica di soggetti terzi. Peraltro, parte convenuta risulta aver allegato e documentato che nel rogito relativo all’immobile alla stessa locato non figurano patti di tale tenore, circostanza non contestata dalla controparte, la quale si è limitata a dedurre che ciò è dipeso dall’acquisto dell’immobile direttamente dal costruttore e prima della convenzione del regolamento condominiale. Esaminando, poi, se, alla luce delle risultanze istruttorie, possa ritenersi che le esalazioni odorose emesse dalla convenuta superassero la soglia della normale tollerabilità, il Tribunale ha ritenuto che la parte attrice non avesse fornito la prova, essendone onerata, dell’intollerabilità delle immissioni olfattive. Il c.t.u. ha rilevato che, anche a seguito delle modifiche effettuate (diverse da quelle indicate nella precedente relazione –“non ha eseguito nessun intervento indicato in ATP 5209/22 per la limitazione/eliminazione degli odori in ambiente”-), l’impianto di aspirazione, pur regolare, è inidoneo ad impedire la propagazione degli odori perché il problema del sottodimensionamento persiste e "l’elemento eliminato non determina il soddisfacimento della portata minima richiesta". Tuttavia, secondo il Tribunale, ciò non assume valore dirimente. Infatti occorre considerare che se tale valutazione consente di ritenere ragionevolmente sussistente una qualche forma di propagazione di esalazioni odorose, essa per la sua genericità non è tale, in assenza di ulteriori elementi probatori a sostegno, da dimostrare il superamento della soglia della normale tollerabilità. A dire del Giudice, la circostanza per cui l’odore sia percepibile non significa automaticamente che esso sia intollerabile. Ai fini della valutazione del superamento della soglia di tollerabilità, assume, invece, rilevanza l’accertamento effettuato dal c.t.u. secondo cui le immissioni nelle parti comuni del condominio non sono stabili, poiché il loro stazionamento e la loro intensità dipendono da fattori esterni, quali le condizioni metereologiche. Inoltre, trattandosi di immissioni odorose ricollegate allo svolgimento di un’attività di pescheria e gastronomia è ragionevole ritenersi che il lamentato odore di fritto sia concentrato per lo più nelle ore prossime ai pasti. Dunque, in virtù delle circostanze anzidette- ossia la variabilità quanto ad intensità e stazionamento accertata dal c.t.u. e la fascia oraria notoriamente di punta delle attività di somministrazione di alimenti- il Tribunale ha ritenuto che la propagazione degli odori difetti di continuità . Inoltre, il Giudice ha sottolineato che il condominio attore non aveva fornito prova sufficiente a dimostrare che gli odori siano di intensità tale da renderli intollerabili, nonostante la loro discontinuità. In tal senso non sono rilevanti le lamentale riportate dai condomini nelle assemblee condominiali del 20.11.2020 e del 7.05.2021, giacché trattasi di soggetti aventi un interesse diretto nella causa, in qualità di parte attrice, le cui doglianze e percezioni, pertanto, sono prive di apprezzabile valore probatorio. Non è rilevante il fatto che il CTU abbia rilevato, dopo aver interpellato diversi laboratori specializzati, che “non è stato possibile perseguire la validazione scientifica del livello olfattivo presente in zona” poiché “ai fini giuridici il campionamento degli odori, essendo di tipo soggettivo, cioè legato alla percezione olfattiva di persone comuni e quindi non di tipo oggettivo-strumentale, non garantisce una risposta certa”. L’impossibilità tecnica di ottenere una certificazione “scientifica” dell’intensità degli odori, in ragione della specifica tipologia degli stessi, non esonera la parte attrice dal fornire la prova della propria prospettazione, anche avvalendosi di una campionatura “umana” dell’intensità dell’odore. Sotto questo profilo, le istanze di prova orale articolate dalla difesa attorea, non ammesse dal precedente istruttore, anche ove espletate, non avrebbero consentito la formazione di un campione umano sufficiente per ritenere la intollerabilità delle emissioni. Infatti era stata richiesta l’escussione di solamente due testimoni; evidentemente trattasi di numero insufficiente per la formazione di una valutazione che punti ad accostarsi alla soglia dell’intollerabilità. Di conseguenza, in assenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, e in ossequio al principio generale di cui all’art. 2697, 1 co., c.c. secondo cui l’onere della prova grava su colui che aziona la pretesa in giudizio, il quale si espone al rischio di soccombenza nel caso in cui non sia grado di provare i fatti costituivi posti a fondamento della domanda, il Tribunale ha ritenuto non accertata la sussistenza di immissioni intollerabili ai sensi dell’art. 844 c.c. come paventato da parte attrice. Da ultimo il Giudice ha rilevato che ai sensi dell’art. 1131 c.c. e, in difetto di specifico mandato, l’amministratore del condominio non è legittimato ad agire per la tutela dei diritti esclusivi dei condomini, relativi al godimento delle singole unità immobiliari, e dunque le relative doglianze sono in questo giudizio inammissibili (Cass. civ. 27700/2025). In tal senso non risultano pertinenti le risalenti pronunce della giurisprudenza di legittimità richiamate dall’attore, le quali, nel vagliare il bilanciamento dei contrapposti interessi abitativi e commerciali, hanno chiarito che il criterio dell’utilità sociale , cui è informato l’art. 844 c.c., non è tale da elidere la valenza delle istanze di natura personale connesse all’abitazione, che debbono essere privilegiate rispetto alle utilità meramente economiche inerenti l’esercizio di attività commerciali (cfr. Cass. civ., sez. II, 5697/2001; Cass. civ., sez. II, 3090/1993). Infatti trattasi di pronunce in cui si è chiarito che “la tutela dell’abitazione riassume una serie di istanze fondamentali, alle quali la convivenza deve adeguarsi. Pertanto, le esigenze personali connesse all’abitazione -riparo, sicurezza, il lavoro domestico, il riposo, l’intimità familiare, la riservatezza, lo svago, le relazioni sociali etc.- dall’ordinamento vengono di certo privilegiate rispetto alle utilità meramente economiche, provenienti da un esercizio commerciale, di per sé lecite e meritevoli di tutela, ma subordinate alle istanze ricordate sopra. […]” (cfr. Cass. civ., sez. II, 3090/1993). Secondo il Giudice, le istanze fondamentali che la Suprema Corte ricollega al diritto di abitazione -e che sono tali da prevalere rispetto alle esigenze commerciali- sono di natura strettamente personale, per lo più riferibili alla vivibilità e al godimento delle singole unità abitative, motivo per cui l’amministratore di condominio, in base all’art. 1131 c.c., non è legittimato alla relativa tutela.