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Autore: dalla Redazione 15 luglio 2026
[nota tratta dai casi decisi dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con sentenza del 15 gennaio 2026 (ricorso n. 32707/19) e sentenza del 2 luglio 2026 (ricorso n. 9993/24)] Unitamente all' articolo 3 , l' articolo 2 della Convenzione dei diritti dell’Uomo sancisce alcuni valori fondamentali delle società democratiche che compongono il Consiglio d’Europa. L'oggetto e il fine della Convenzione, quale strumento per la protezione di singoli esseri umani, esigono che le sue disposizioni siano interpretate e applicate in modo da rendere le sue garanzie pratiche ed effettive. La Corte EDU si è dovuta occupare, nel presente anno, di due casi molto particolari di disfunzioni dell’apparato repressivo e di “tutela” italiano. Quanto alla prima vicenda – seguendo l’ordine cronologico di deposito delle sentenze – la Corte ha dovuto stabilire se vi fosse stata violazione dell’art. 2 sopra richiamato nel comportamento tenuto dagli operatori di polizia di pubblica sicurezza nel corso di un loro intervento di routine . Il Giudice europeo è partito dalla constatazione che, con sentenza del 13 luglio 2016, il Tribunale di Firenze ha dichiarato tre carabinieri colpevoli dei reati di cui agli articoli 113 e 589 del codice penale per avere, in concorso tra loro, causato la morte di una persona per arresto cardiorespiratorio, provocato da intossicazione acuta da cocaina associata ad asfissia. In particolare, dopo aver immobilizzato e ammanettato il soggetto poi deceduto, lo avevano tenuto a terra dall’1.30 all’1.45 del mattino in una posizione idonea a ridurne la dinamica respiratoria. Rispetto a tali circostanze, la Corte EDU, dato per presupposto, per come accertato nel processo penale interno , l’evidente nesso causale tra uso della forza e morte del congiunto dei ricorrenti, ha innanzitutto individuato, nel fine di contenere l’agitazione e la pericolosità del malcapitato – in quanto la sua agitazione avrebbe rappresentato un rischio per la sua sicurezza e per quella di altri -, uno tra i fini legittimi di cui alla lettera a) del paragrafo 2 dell’articolo 2 della Convenzione . Tanto premesso, il Giudice adito ha dovuto valutare se l’uso della forza in questione avrebbe potuto essere considerato “assolutamente necessario” e proporzionato allo scopo di conseguire il sopra citato obiettivo. La conclusione di tale verifica è stata tuttavia negativa, in quanto l’iniziale immobilizzazione forzata del soggetto poi deceduto, preceduta da tentativi di ridurre la tensione, poteva dirsi come “assolutamente necessaria” soltanto nella sua fase inziale, mentre il mantenimento in posizione prona per circa venti minuti dopo l’uso delle manette è stato considerato “particolarmente sorprendente” e sicuramente sproporzionato, anche in considerazione del numero congruo di operatori di pubblica sicurezza presenti sulla scena. Non è stato pertanto individuato alcun argomento o prova convincente a sostegno dell’asserita assoluta necessità – nell’interesse della sicurezza – di tale prolungamento del contenimento del soggetto tenuto a terra in posizione prona, circostanza che è stato poi stabilita come una delle cause dirette che hanno contribuito alla morte dell’arrestato. La Corte ha inoltre dubitato che, all’epoca dei fatti, le autorità statali avessero adempiuto adeguatamente al loro obbligo positivo di formare i propri agenti delle forze dell’ordine in modo da garantire che essi possedessero il livello di competenza richiesto nell’impiego di tecniche di immobilizzazione in grado di rappresentare un pericolo per la vita. Accertata dunque la violazione dell’ aspetto sostanziale dell’articolo 2 della CEDU , il Giudice europeo si è soffermato sull’aspetto procedurale del citato art. 2, per verificare se fosse da considerarsi corretta la lamentela dei ricorrenti secondo cui alcuni carabinieri direttamente implicati nell’incidente avrebbero svolto attività investigative subito dopo i fatti, così viziando le indagini per compromissione del principio di indipendenza delle indagini stesse. Anche con riferimento a tale contestazione, la Corte ha risposto in modo sfavorevole allo Stato italiano, rimarcando che, con riferimento al citato requisito di indipendenza, in un'indagine su un decesso di cui sono presumibilmente responsabili agenti o autorità statali, è necessario che le persone responsabili dell'indagine siano indipendenti da quelle implicate negli eventi. Ciò significa non solo l'assenza di legami gerarchici o istituzionali, bensì anche un'indipendenza pratica, dal momento che “ciò che è in gioco in tale contesto non è altro che la fiducia del pubblico nel monopolio dello Stato sull’uso della forza”. Invero, gli elementi enucleati dal procedimento principale hanno condotto il Giudice europeo, in questo caso, a ravvisare carenze in termini di conformità dell'indagine al requisito di indipendenza (specie per la gestione del primo intervento, fino all’entrata in scena del Pubblico ministero), che hanno condotto a concludere che vi sia stata violazione anche dell’ aspetto procedurale dell’articolo 2 della Convenzione . Nella seconda pronuncia in commento, la Corte EDU si è interrogata sul rispetto degli artt. 3 e 8 della Convenzione in una vicenda in cui una madre e i suoi due figli hanno cercato di sottrarsi alle violenze fisiche e psicologiche del rispettivo compagno e padre, trovando rifugio in una struttura protetta. Nella sentenza resa dalla Corte, la stessa ha dichiarato, all'unanimità, che vi è stata violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti e del diritto al rispetto della vita privata e familiare della Convenzione europea dei diritti dell'uomo con riferimento alle esposte denunce di violenza domestica . In particolare, il Giudice europeo ha ritenuto che il procedimento nei confronti del presunto autore delle violenze non abbia soddisfatto i requisiti, derivanti dalla Convenzione, di un'indagine tempestiva, approfondita ed effettiva. Inoltre, osservazioni sessiste e stereotipate formulate dal pubblico ministero avrebbero esposto la mamma dei bambini a una nuova vittimizzazione. Nel merito, era stato incongruamente ridimensionato a “scherzo” un episodio in cui il compagno aveva appoggiato un coltello alla gola della donna, e impropriamente inquadrati come normale superamento di un “minimo di resistenza” dei veri e propri episodi di atti sessuali compiuti senza il consenso della partner. Mantenendo poi i ricorrenti in una struttura di accoglienza per oltre tre anni, le autorità sono venute meno, a dire del Giudice europeo, all'obbligo di adottare misure proporzionate e di verificare periodicamente l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure adottate. La violazione dell'articolo 8 è stata inoltre ravvisata in relazione all'inerzia del Tribunale per i minorenni che si è occupato del caso, quanto alla questione dell'affidamento dei figli e al protratto collocamento della famiglia nella struttura di accoglienza. La Corte ha in particolare osservato che le autorità italiane, pur reagendo tempestivamente alle denunce di violenza domestica (il procedimento penale è stato avviato immediatamente e madre e figli sono state stata collocate fin da subito in una struttura protetta), e così consentendo di evitare una possibile escalation della violenza, ha imposto ai ricorrenti un onere ben più gravoso di quello sopportato dal presunto autore delle violenze, il quale non è stato invece sottoposto ad alcuna misura. D’altra parte, come detto, le autorità statali preposte non avrebbero verificato periodicamente la proporzionalità della misura, né preso in considerazione la possibilità di adottare misure alternative, quali, ad esempio, l'assegnazione della casa familiare a madre e figli oppure l'autorizzazione al loro trasferimento in Francia. La mancata risposta proporzionata alla gravità dei fatti denunciati dalla ricorrente nel procedimento interno avrebbe dunque comportato violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione, violazione aggravata altresì dalla circostanza che erano stati necessari oltre tre anni affinché il Tribunale per i minorenni adottasse una decisione definitiva che disponesse la decadenza del padre denunciato dalla responsabilità genitoriale , periodo nel corso del quale sarebbero state ignorate completamente le allegazioni di violenza domestica e le dichiarazioni della madre e dei due figli riguardo ai comportamenti violenti di cui affermavano di essere stati vittime. Infine – e sempre con riferimento alla ravvisata violazione dell’art. 8 -, il Giudice europeo ha evidenziato che la permanenza prolungata nella struttura di accoglienza aveva avuto altresì conseguenze rilevanti sul benessere psicologico e fisico dei bambini, i quali sarebbero stati “ sottoposti a una grave limitazione dei loro diritti e delle loro libertà fondamentali, poiché sono stati costretti a vivere per quasi tre anni nella struttura, confinati in una stanza di appena 15 metri quadrati, e soggetti a limitazioni significative e ingiustificate della vita quotidiana derivanti dal regolamento interno della struttura stessa ”.
Autore: a cura di Roberto Lombardi 10 luglio 2026
Recentissimamente, un efficace titolo giornalistico ha anticipato un significativo affresco della storia giudiziaria moderna. Tutti assolti . L'assoluzione penale costituisce infatti, secondo taluni - taluni che sono ormai diventati molti, in realtà - la prova provata di un sistema malato o, nella migliore delle ipotesi, da riformare. Si dice che le assoluzioni pronunciate dai giudici costituiscano la pietra tombale di fantasiosi teoremi giudiziari portati avanti dai pubblici ministeri, oltre che, spesso e volentieri, da Gip compiacenti o addirittura "sottomessi". Un esempio sarebbe costituito proprio dalla vicenda oggetto del recente titolo giornalistico sopra richiamato: la Procura della Repubblica indaga e porta a processo tutti i responsabili di una cementificazione senza precedenti nel cuore di Milano conseguita con titoli edilizi "leggeri", e i Giudici restituiscono dignità al diritto negando radicalmente la bontà dell'assunto accusatorio. Non è ovviamente così. Già dalla formula utilizzata dal Tribunale di Milano per assolvere (" il fatto non costituisce reato ") abbiamo la controprova di fatti ritenuti oggettivamente illeciti, ma commessi da parte dei responsabili in una situazione di sostanziale buona fede, o meglio in una situazione di assenza di regole chiare o addirittura di rispetto di una prassi amministrativa errata. In altri termini: non sarebbe stato provato l'elemento soggettivo del reato, di modo che, seppure gli imputati ci avessero maliziosamente "marciato", sfruttando le pieghe interpretative delle norme, ciò non ha acquistato evidenza processuale all'esterno, per il diritto penale. Concorrentemente, e coerentemente con la sfiducia di fondo nel sistema giudiziario ereditato dal passato, il Ministro della Giustizia ha annunciato l'aumento entro fine anno dell’organico della magistratura ordinaria in servizio, con 1500 nuovi MOT, evidenziando che tale circostanza renderà sostenibile la collegialità del GIP anche nei tribunali più piccoli. Si tratta in altri termini di dare finalmente piena attuazione alla legge di riforma del codice di procedura penale varata due anni fa [1] , volta, tra l'altro, a ridimensionare la monocraticità delle delicate funzioni svolte dal Giudice per le indagini preliminari, e finalizzata, secondo l'intendimento di chi l'ha sostenuta e approvata, a "enfatizzare" il principio di innocenza, evitando contestualmente il fenomeno delle "porte girevoli" (cioè di persone prima incarcerate e subito dopo scarcerate, una volta che l'ordinanza del gip sia passata sotto la lente di ingrandimento del Tribunale del Riesame ). La tesi di fondo è che un organo collegiale sia più attrezzato e "resistente" alle pressioni di un organo monocratico. Forse è vero, ma è ancora più vero che le riforme che aumentano il numero dei magistrati necessario a far funzionare il sistema giustizia si scontrano con la dura realtà dei fatti, ovvero con l'endemica e strutturale carenza di organico anche amministrativo nelle aule dei Tribunali. E, d'altra parte, drenare le poche risorse disponibili a favore della magistratura e in danno dell'amministrazione significa indebolire ancora di più una macchina burocratica già fragile ed esposta, per la sua debolezza, a diventare essa stessa vittima delle indagini della magistratura requirente. A meno che non si voglia reagire a questo ulteriore squilibrio creando un vuoto di tutela penale, come accaduto con l' abrogazione del reato di abuso di ufficio . Orbene, a questo proposito è stato detto tutto e il contrario di tutto, ma più di ogni altra cosa i soliti due fattori di interferenza fastidiosa sulle scelte del legislatore nostrano si sono incaricati di darci alcune indicazioni precise in ordine alle conseguenze di tale scelta: l'Unione europea e la realtà dei fatti. Quanto all'UE, ci è stato evidenziato che manca al nostro “arsenale penale” un reato molto simile al vecchio abuso di ufficio. In effetti, la recente direttiva UE 2026/1021 , pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’11 maggio 2026 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla lotta alla corruzione, obbliga gli Stati membri ad introdurre nel proprio ordinamento, entro il primo giugno 2028, alcune fattispecie incriminatrici, tra cui l' esercizio illecito di funzioni pubbliche . Si tratta senz'altro di una particolare forma di abuso di ufficio che va a colmare un'attuale grave carenza del nostro ordinamento; magari stavolta saremo capaci, seppure sotto dettatura, di trovare l'accordo sul fatto che un pubblico funzionario che intenzionalmente incide su un procedimento amministrativo per favorire qualcuno merita qualcosa di più di un buffetto amichevole . Quanto alla realtà dei fatti, la quotidianità e la cronaca sono piene di storie che portano il cittadino onesto a guardare con malinconica amarezza ad una realtà, quella attuale, in cui l'arma della denuncia penale ha ormai scarso effetto "correttivo" sulla gestione della cosa pubblica, mentre la politica continua a difendersi con le unghie e con i denti per preservare le proprie prerogative costituzionali [2] . Certo, resta la denuncia pubblica, giornalistica, scandalistica o altro, ed anzi il fenomeno dei social tende a rendere la gogna derivante da accuse infarcite di “like” ancora più terribile e definitiva, eppure sarebbe forse preferibile che certe vicende subiscano il vaglio di un Giudice professionale, piuttosto che del tribunalino del popolo social . E se da un lato ripugna alla coscienza collettiva e privata che l'abuso di ufficio già realizzato sia tolto dal campo di gioco su cui si sono affannati per anni investigatori, magistrati e avvocati, con un colpo di spugna del legislatore [3] , dall'altro risulta forse ancora più riprovevole vedere derubricate vicende di chiaro eccesso di potere sistematico - come nel caso di incarichi "reciproci", spesso in favore di amici e familiari - e doverle commentare soltanto come comportamenti eticamente discutibili. Ma in un Paese - e più in generale in un mondo - in cui le sperequazioni sociali ed economiche tendono sempre più a dilatarsi, non deve probabilmente sembrare strano a nessuno che anche il diritto tenda a creare figli e figliastri . [1] L'art. 2, comma 1 lett. m) della Legge 9 agosto n. 114 del 2024 ha aggiunto all' articolo 328 del codice di procedura penale il comma 1-quinquies , secondo cui " Il giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere ". L'entrata in vigore di tale norma è stata peraltro contestualmente posticipata di due anni, e successivamente rimandata al 28 febbraio 2027. [2] Nell'ambito della vicenda penale per truffa aggravata che vede come imputata una ex ministra "di peso" dell'attuale Governo, il Senato della Repubblica ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, con ricorso depositato il 30 gennaio 2026, in relazione all’acquisizione, nell’ambito del relativo procedimento penale, di «contenuti di posta elettronica» scambiata dalla senatrice ex ministra in questione e di «audio-registrazioni occulte», effettuate da un soggetto privato, di colloqui cui aveva partecipato la medesima senatrice, oltre che in relazione alla loro utilizzazione ai fini della successiva richiesta di rinvio a giudizio. Secondo il Senato, tali acquisizioni e utilizzazioni, in assenza della necessaria richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza, avrebbero menomato le attribuzioni a esso garantite dall’ art. 68, terzo comma, della Costituzione ; la Corte costituzionale ha allo stato ritenuto ammissibile il conflitto sollevato, con l' ordinanza n. 94 del 2026 . [3] Emblematica, al riguardo - tra le tante -, è stata la vicenda chiusa con proscioglimento dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 29184 del 15 luglio 2025 .
Autore: Alma Chiettini 9 luglio 2026
Cass. civ., Sez. Unite, 28 giugno 2026, n. 22202/ Cass. civ., Sez. Unite, 23 gennaio 2026, n. 1527 Il gettito dell’ imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno di strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La relativa disciplina, di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011 nel testo successivo alle modifiche introdotte dall’art. 180 del d.l. n. 34 del 2020, prevede che “i gestori delle strutture ricettive sono responsabili d’imposta” con diritto di rivalsa dell’imposta di soggiorno nei confronti del turista; che i gestori sono obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l’ammontare corrispondente; che in caso di omesso versamento del tributo, il Comune può rivolgersi direttamente al gestore pretendendo il pagamento dell’imposta e della sanzione del 30%, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997. Prima della modifica del 2020 la giurisprudenza sosteneva che l’accertamento della responsabilità dei gestori delle strutture ricettive per mancato, o parziale, versamento dell’imposta di soggiorno ai Comuni ricadeva nell’alveo della giurisdizione contabile , sul presupposto della qualificazione degli albergatori quali agenti contabili ai sensi dell ’art. 178 del r.d. n. 827 del 1924 . Pertanto, il rapporto tributario intercorreva esclusivamente tra il Comune (soggetto attivo) e colui che alloggiava nella struttura ricettiva (soggetto passivo); il Comune si rapportava con il gestore non come soggetto del rapporto tributario, bensì quale destinatario giuridico delle somme incassate dal gestore a titolo di imposta di soggiorno, nell’ambito di una relazione completamente avulsa dal rapporto tributario, sebbene a esso funzionalmente orientata e correlata. Dopo la riforma del 2020, quindi dopo l’attribuzione di gestori della qualifica di “responsabili d’imposta”, una parte della giurisprudenza contabile e della dottrina ha continuato a sostenere che permaneva la giurisdizione contabile ritenendo che le attività svolte dai gestore e gli obblighi su di essi gravanti avessero natura pubblicistica. Il Giudice della giurisdizione, nel gennaio di quest’anno, con la pronuncia n. 1527/2026 , ha invece affermato che “a seguito della novella del 2020, l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria e ciò determina il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con conseguente attrazione delle liti tra Ente impositore e responsabile d’imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria”. Sono interessanti le considerazioni che hanno portato a tale importante chiarimento, fra le quali: - l’espressa qualificazione normativa dell’albergatore quale “responsabile d’imposta”, definizione che rinvia al ruolo definito dall’art. 64, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, a mente del quale “chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso”; - l’affiancamento della responsabilità del responsabile d’imposta a quella del contribuente effettivo genera in capo al primo una forma di solidarietà passiva con una relazione secondaria, o dipendente, rispetto a quella del turista, idonea a legittimare, nei confronti di quest’ultimo, del diritto di rivalsa per l’intero ammontare di quanto pagato; - l’obbligazione che grava sul responsabile d’imposta, in quanto solidale "dipendente", “partecipa della stessa natura tributaria dell’obbligo che fa carico al soggetto passivo dell’imposta, nel caso di specie gli ospiti della struttura ricettiva; la responsabilità dell’albergatore non è limitata, come invece quella dell’agente contabile, alle somme versate dai clienti e da riversare al Comune, ma è calibrata sull’imposta dovuta dai clienti, a prescindere dall’effettivo pagamento da essi eseguito;- inoltre, il legislatore del 2020 ha procedimentalizzato l’attuazione in autotassazione del tributo, ponendo a carico del gestore l’obbligo di presentare una dichiarazione periodica; ha anche previsto specifiche sanzioni per il caso di dichiarazione infedele o omessa, secondo i meccanismi di quantificazione propri della normativa tributaria, e per la condotta di omesso, ritardato o carente versamento dell’imposta ha rinviato alle sanzioni di cui al d.lgs. n. 471 del 1997, che disciplina, per l’appunto, le sanzioni amministrative tributarie. Per il vero, la Sezione tributaria della Corte di legittimità aveva già affermato che, “ a seguito del riconoscimento come responsabili d’imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del turista, i gestori delle strutture ricettive sono obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l’ammontare corrispondente. Per tale motivo, in caso di omesso versamento del tributo, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, pretendendo il pagamento dell’imposta e della sanzione. Il responsabile della struttura ricettiva, nella veste di responsabile d’imposta, incassa e riversa l’imposta pagata dal turista, in quanto risulta essere in ogni caso incluso nel novero dei soggetti passivi dell’obbligazione tributaria (ovverosia il soggetto tenuto all’adempimento), destinatario di precisi obblighi dichiarativi e di versamento dell’imposta, riconducibile a un rapporto trilatero gestore-cliente-ente locale, di natura esclusivamente tributaria ” ( pronuncia n. 6187 del 2024 ). Da ultimo, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 22202/2026 , la Corte ha ribadito che “l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria e che ciò determina il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con conseguente esclusione di siffatte controversie dalla sfera della giurisdizione contabile”. Tale pronuncia è particolarmente interessante perché ha confutato la tesi che sosteneva la concorrenza della giurisdizione tributaria (sulla lite tra la struttura ricettiva responsabile di imposta e l’ente impositore) con la giurisdizione della Corte dei conti (per il danno erariale conseguente all’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno, sul presupposto che le attività svolte dal gestore e gli obblighi su questo incombenti avessero mantenuto natura pubblicistica). A tale proposito ha evidenziato che detta tesi “concretizzerebbe il rischio di una proliferazione della risposta sanzionatoria per le stesse violazioni in materia di imposta di soggiorno (sul piano contabile, tributario e amministrativo, quest’ultimo derivante dalla violazione dei regolamenti comunali), in contrasto con il principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione ampiamente predicato dalla giurisprudenza costituzionale e unionale” (vedasi le pronunce ivi richiamate). E ha contraddetto la giurisprudenza della Corte di conti che aveva visto nell’attribuzione legislativa della qualifica di responsabile di imposta al gestore della struttura ricettiva un’equiparazione alla figura del notaio, anch’egli responsabile di imposta e riscossore ex lege delle somme sottoposte a tassazione ovvero delle imposte dovute in conseguenza degli atti rogati. Su questo punto la pronuncia ha precisato che “ l’interpretazione della Corte dei Conti, che individua nella responsabilità contabile del notaio la ragione per assimilare a detta figura anche quella dell’albergatore, non considera che il notaio risponde a titolo di sostituto d’imposta in relazione ad atti rogati, dove il suo comportamento costituisce un inadempimento non a un proprio debito pecuniario, ma all’obbligo di consegnare il denaro al legittimo proprietario entro il termine stabilito, con la conseguenza che il predetto, sottraendo la res alla disponibilità dell’ente pubblico per un lasso temporale ragionevolmente apprezzabile, realizza un’inversione del titolo del possesso uti dominu ”. La pronuncia ha quindi ricordato quali sono gli elementi essenziali ai fini del riconoscimento della qualifica di agente contabile: il carattere pubblico dell’ente per il quale il soggetto agisce nonché del denaro o del bene oggetto della sua gestione. Mentre non è rilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto o in parte. In altri termini, la formale estraneità alla pubblica amministrazione non è evenienza sufficiente ai fini di escludere la giurisdizione contabile per danno erariale ogni qual volta sussistano concrete circostanze attestanti l’instaurazione - variamente titolata - di un rapporto di servizio tra il privato e l’ente pubblico. Da ciò la conseguenza osservazione che “il ruolo dell’albergatore non è funzionale all’attività dell’ente pubblico o ad essa compartecipe”, in quanto “egli non riscuote per conto del Comune denaro (che diventa pubblico fin dal suo incasso e) che è poi obbligato a versare nelle casse dell’ente locale”, perché egli “deve pagare al Comune, quale obbligato in solido, l’importo dell’imposta di soggiorno; il denaro che deve versare non è dell’ente pubblico ma proviene dall’ospite o, nel caso in cui questi non l’abbia corrisposto, dal proprio patrimonio potendo essere costretto ad anticiparlo per il soggetto passivo (nei cui confronti ha un diritto di rivalsa di natura privatistica ): non può, dunque, ravvisarsi un rapporto di servizio pubblico tra il Comune e il gestore, ovvero un ‘maneggio di denaro pubblico' da parte di quest’ultimo, tale da giustificarne la qualità di agente contabile. In definitiva, ciò che osta all’affermazione della giurisdizione contabile - che accerta l’illecito comportamento dell’agente contabile - è, appunto, l’ insussistenza di un rapporto di servizio comportante un inserimento organico o para-organico dell’extraneus nella struttura amministrativa ”. Invece (diversamente dall’agente contabile), il ruolo del responsabile di imposta si pone a monte della fase riscossiva, quale coobbligato al pagamento dell’imposta, responsabilità che, per un verso, trova fondamento e ragione pratica nel ruolo di garanzia a lui assegnato dalla legge, così da giustificare che egli intervenga nella sua qualità di responsabile d’imposta (come definita in via generale dall’ art. 64, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 ). E “ l’affermazione della responsabilità concorrente dell’albergatore non toglie che questi, ancorché obbligato all’onere dichiarativo e solidalmente responsabile con il debitore di imposta, rimanga, tuttavia, estraneo al presupposto impositivo, che concerne unicamente gli ospiti della struttura, al quale l’ordinamento riconduce un’espressione di capacità contributiva ”.
Autore: dalla Redazione 8 giugno 2026
Corte giust. Ue, Grande sezione, 24.3.26, causa C-521/21 IL CASO E LA DECISIONE Nell'ambito di una causa in Polonia tra due imprenditori, in relazione a un credito derivante da un contratto di prestazione di servizi, il convenuto nel procedimento principale ha chiesto la ricusazione della giudice che era stata incaricata dell'esame di tale causa, sostenendo che la nomina di costei era da considerarsi invalida, in quanto conseguente a delibera adottata dal Consiglio nazionale della magistratura polacco nella sua nuova composizione, la cui conformità con la Costituzione era peraltro stata messa in dubbio, nel frattempo, tra l’altro, dalla Corte suprema amministrativa di quello stesso Paese. Il Giudice dinanzi al quale è stato sottoposto l'esame dell’istanza di ricusazione ha condiviso i dubbi espressi sulla nomina della Collega e ha deciso di sospendere il procedimento per interpellare la Corte di Giustizia dell’Unione europea sulla compatibilità con il diritto dell'Unione della procedura di nomina contestata, anche alla luce dell’interpretazione delle disposizioni nazionali applicabili, così come offerta sul punto dalla Corte costituzionale polacca. Il giudice del rinvio ha esposto, in particolare, che il Consiglio nazionale della magistratura polacco costituisce, in forza della Costituzione, un organo essenziale per l’autonomia del potere giudiziario, incaricato di assicurare la garanzia dell’indipendenza dei giudici e degli organi giurisdizionali. Tuttavia, l’attuale composizione e funzionamento di tale organo non soddisferebbero i requisiti previsti dalla Costituzione al fine di garantire che le proposte di nomina a un posto di giudice, che detto organo indirizza al presidente della Repubblica, provengano da un organo indipendente e rappresentativo della magistratura, dl momento che, secondo l’ultima modifica normativa, l’elezione dei quindici membri del Consiglio aventi la qualità di giudici ad opera della Camera bassa del Parlamento polacco, e non dei giudici stessi, avrebbe comportato una perdita di autonomia del potere giudiziario e una manifesta dipendenza di tale organo dai poteri legislativo ed esecutivo. Inoltre, il giudice del rinvio ha rilevato che l’esame dei ricorsi diretti contro delibere del Consiglio relative alle proposte di nomina a un posto di giudice è affidato alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche , composta esclusivamente da persone designate a seguito di un processo di nomina condotto dallo stesso Consiglio nella sua nuova composizione, di modo che non sarebbe possibile ritenere, secondo il Giudice del rinvio, che la citata Sezione di controllo presenti le garanzie di indipendenza richieste a un « giudice precostituito per legge ». In altri termini, non sussisterebbe alcuna possibilità reale di rimettere in discussione la regolarità del processo di nomina, e l’assenza di un ricorso effettivo “ sarebbe tale da suscitare, in modo sistemico, dubbi legittimi quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici nominati in esito a detto processo ”. La Corte di Giustizia ha preliminarmente rammentato che il principio della tutela giurisdizionale effettiva cui fa riferimento l’ articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE costituisce un principio generale del diritto dell’Unione derivante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, sancito agli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali , firmata a Roma il 4 novembre 1950, ed ora affermato all’ articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea . Ha altresì ricordato, sempre preliminarmente, che ogni Stato membro, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, deve assicurare che gli organi che sono chiamati, in quanto «organi giurisdizionali» ai sensi del diritto dell’Unione, a statuire su questioni connesse all’applicazione o all’interpretazione di tale diritto e che rientrano quindi nel sistema nazionale di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, " soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, tra cui quello dell’indipendenza ”. Nel merito, il Giudice europeo ha innanzitutto dichiarato che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l’articolo 47 della Carta nonché il principio del primato del diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro e alla giurisprudenza della Corte costituzionale di quest’ultimo, interpretativa di tale normativa, che conferiscono una competenza esclusiva a un organo a statuire su un’istanza di ricusazione di un giudice fondata sulle condizioni di nomina del medesimo, privando al contempo tale organo della facoltà di esaminare una siffatta istanza qualora essa metta in discussione la legittimità della procedura di nomina di detto giudice. Spetta dunque all’organo giurisdizionale nazionale investito di una tale istanza di ricusazione da un lato di disapplicare la normativa in parola, come interpretata in tale giurisprudenza, e dall’altro di esaminare la legittimità della nomina di detto giudice, in particolare verificando che quest’ultimo soddisfi il requisito di un «giudice precostituito per legge» , e, se del caso, pronunciando la ricusazione del medesimo giudice, qualora le eventuali irregolarità che inficiano tale nomina implichino una violazione di tale requisito. Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea, infatti, le garanzie d’accesso a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, e in particolare quelle che ne stabiliscono la nozione e la composizione, rappresentano la pietra angolare del diritto all’equo processo . La verifica della questione afferente alla corretta costituzione dell’organo giurisdizionale “ è necessaria per la fiducia che i giudici in una società democratica devono ispirare al cittadino ”. D’altra parte, il requisito di un «giudice precostituito per legge», ai sensi del diritto dell’Unione, “ mira ad evitare che l’organizzazione del sistema giudiziario sia lasciata alla discrezione del potere esecutivo e a far sì che tale materia sia disciplinata da una legge, adottata dal potere legislativo in modo conforme alle norme che disciplinano l’esercizio della sua competenza ”. Per ciò che concerne più specificamente il processo di nomina dei giudici , il Giudice adito, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, aveva già in passato dichiarato che tale processo costituisse un elemento inerente alla nozione di «giudice precostituito per legge», ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, con inevitabili riflessi sulla reale indipendenza di un organo giurisdizionale, e valutazione complessiva da effettuare, ai fini di verificare se vi è stata violazione sotto tale profilo dell’indipendenza, “ di un certo numero di elementi che, considerati nel loro insieme, contribuiscono a suscitare, nella mente dei cittadini, legittimi dubbi quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici ”. Siffatta ultima valutazione complessiva spetta al giudice del rinvio, e tuttavia la Corte adita, nel quadro della cooperazione giudiziaria istituita all’articolo 267 TFUE e in base agli elementi del fascicolo di cui disponeva, si è incaricata di fornire al giudice nazionale una serie di elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione che possano essergli utili per la valutazione degli effetti delle varie disposizioni di quest’ultimo, ricordando preliminarmente che il fatto che, sulla base della giurisprudenza della stessa Corte, non risulti che il Consiglio superiore della magistratura polacca presenti garanzie di indipendenza sufficienti per fugare qualsiasi legittimo dubbio sulla regolarità delle procedure di nomina dei giudici nelle quali essa interviene “ non è sufficiente, di per sé, per concludere nel senso di una violazione dei requisiti inerenti all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e all’articolo 47 della Carta ”. [1] D’altra parte, nel caso esaminato dalla Corte di Giustizia, la circostanza dell’assenza di un ricorso effettivo avverso la nomina della magistrata ricusata alla funzione di giudice non è stata considerata condizione sufficiente, da sola, per pronunciare la ricusazione stessa. Infatti, al fine di valutare se i giudici soddisfino i requisiti di indipendenza e imparzialità e costituiscano un «giudice precostituito per legge», è stato detto che occorre esaminare, congiuntamente agli elementi relativi alla loro procedura di nomina, anche “ altri elementi contestuali rilevanti, effettuando una valutazione globale di tutti gli elementi che accompagnano la loro nomina ”. La Corte di Giustizia ha dunque valutato alcuni dati (tra i quali, il fatto che la giudice ricusata esercitava le funzioni di assistente principale di un giudice presso il Tribunale regionale di Poznań, aveva ricevuto un parere favorevole da tale Tribunale e dall’assemblea dei rappresentanti dei magistrati dei Tribunali circondariali di detto Tribunale regionale alla sua candidatura, e infine la non contestazione della nomina) che, unitamente alla mancata menzione di altri elementi rilevanti, non contribuirebbero “ a far sorgere dubbi legittimi nella mente dei cittadini quanto all’impermeabilità di detta giudice nei confronti di elementi esterni ”. In definitiva, pertanto, il Giudice europeo, pur lasciando a quello di rinvio l’onere di effettuare ulteriori verifiche sul punto, non ha direttamente constatato un’ulteriore circostanza di fatto e di diritto, oltre a quelle già evidenziate – che di per sé non sono state ritenute evidentemente sufficienti - tale da mettere in discussione l’indipendenza o l’imparzialità di tale giudice. [1] Successivamente alla presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale la Corte ha dichiarato, in sostanza, ai punti 201 e 386 della sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442), che la Repubblica di Polonia, avendo adottato e mantenuto in vigore norme nazionali che vietano, a pena di sanzioni disciplinari, agli organi giurisdizionali nazionali di verificare se essi stessi o i giudici che li compongono o altri giudici o organi giurisdizionali soddisfino i requisiti derivanti dal diritto dell’Unione riguardanti l’indipendenza, l’imparzialità e la precostituzione per legge degli organi giurisdizionali e dei giudici di cui trattasi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, nonché in forza del principio del primato del diritto dell’Unione. Infatti, nella causa che ha dato luogo a tale sentenza la Corte ha accolto la prima e la seconda censura dedotte dalla Commissione europea che vertevano, in particolare, sulla compatibilità con il combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, dell’articolo 42a, paragrafi 1 e 2, dell’ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari), del 27 luglio 2001 (Dz. U. n. 98, posizione 1070), che impedisce a tutti gli organi giurisdizionali nazionali di verificare il rispetto dei requisiti derivanti dal diritto dell’Unione relativi alla garanzia di un «giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge», nonché dell’articolo 107, paragrafo 1, punti 2 e 3, di tale legge, che consentono di qualificare come illecito disciplinare un siffatto esame (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, punto 60). A tale riguardo occorre ricordare che la Corte è giunta a questa conclusione dopo aver sottolineato, in particolare, che l’articolo 26, paragrafo 3, della legge sulla Corte suprema esclude che la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche possa, a seguito della trasmissione a tale Sezione, da parte di un altro organo giurisdizionale, di un’istanza relativa alla ricusazione di un giudice, esaminare tale istanza qualora quest’ultima riguardi l’accertamento e la valutazione della legittimità della nomina di un giudice o la sua legittimazione ad esercitare le funzioni giurisdizionali [sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 198]. La Corte ha poi dichiarato, nella sentenza del 18 dicembre 2025, Commissione/Polonia (Controllo ultra vires della giurisprudenza della Corte – Primato del diritto dell’Unione) (C‑448/23, EU:C:2025:975, punto 196), che, alla luce dell’interpretazione della Costituzione effettuata dal Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) nella sua sentenza del 14 luglio 2021 la Repubblica di Polonia era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dei principi di autonomia, del primato, di effettività e di applicazione uniforme del diritto dell’Unione, con la conseguenza che un giudice polacco è tenuto a disapplicare le valutazioni derivanti dalla sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) del 14 luglio 2021 nella parte in cui conferma il divieto, per qualsiasi organo giurisdizionale nazionale, di verificare se un altro organo rispetti i requisiti derivanti dal diritto dell’Unione per quanto riguarda la garanzia di un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge.
Autore: dalla Redazione 31 maggio 2026
Ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova in data 11 aprile 2025/ Ordinanza del Tribunale di Brescia in funzione di riesame in data 22 maggio 2025 IL CASO E LA DECISIONE Due soggetti vengono indagati per avere, in concorso materiale e morale tra di loro, e al fine di trarre profitto, abusato delle condizioni di inferiorità o comunque di deficienza psichica di altro soggetto, un anziano ultraottantenne. In particolare, secondo l'accusa, i due indagati avrebbero indotto la vittima a compiere atti giuridici aventi effetti giuridici e patrimoniali per lui dannosi tramite la condotta di seguito descritta. Dopo avere avvicinato l'anziano con atti subdoli e insidiosi, lo riducevano in una patologica condizione di asservimento e isolamento, monitorando i suoi contatti e i suoi movimenti, nonché acquisendo la sua fiducia con atti di induzione sessuale. Così facendo, si procuravano la disponibilità delle carte e dei conti correnti della presunta persona offesa, beneficiando di numerosi prelievi, pagamenti e versamenti di denaro in loro favore, nonché si facevano intestare quali beneficiari di polizze e si procuravano monili e regali, per importi più che rilevanti. Secondo l'ordinanza del GIP di Mantova, tuttavia, il quadro indiziario avrebbe dovuto considerarsi grave soltanto con riferimento al delitto di circonvenzione di incapace e non anche con riferimento al delitto di violenza sessuale , in quanto lo stato di incapacità della vittima sarebbe emerso dalla disposta perizia sull'anziano esclusivamente con riferimento alla possibilità per la persona offesa di effettuare coscientemente, liberamente e lucidamente atti di disposizione patrimoniale, mentre non era stato approfondito l'aspetto della capacità della vittima di autodeterminarsi sul piano sessuale, ciò che non avrebbe di fatto consentito di stabilire se la condizione mentale dell'anziano avesse determinato un'ipotesi di vizio al consenso prestato nei rapporti intimi con i due indagati. Al contrario, tuttavia, il Tribunale del Riesame ha ritenuto di non dovere tenere conto di tale circostanza processuale, osservando innanzitutto che il GIP aveva parcellizzato (sulla base del solo quesito) un accertamento peritale le cui conclusioni si sarebbero prestate invece a delineare un quadro complessivo di deficit intellettivo e volitivo della vittima, come tale non limitato all'aspetto squisitamente patrimoniale. Sotto altro, concorrente profilo, il Tribunale del riesame ha ricordato che la condizione di inferiorità presa a riferimento dalla norma di cui all' art. 609-bis, comma 2 n. 1 c.p. (induzione a subire atti sessuali, con abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della persona offesa al momenti del fatto), prescinde da fenomeni di patologia mentale, " essendo sufficiente che il soggetto passivo versi in condizioni intellettive e spirituali di minore resistenza dall'altrui opera di coazione psicologica o di suggestioni, con esclusione di ogni causa propriamente morbosa ". Il Giudice adito in appello ha pertanto confermato la già disposta misura cautelare, ritenendo però sussistenti i gravi indizi di reato per entrambi i fatti contestati. CIRCONVENZIONE, VIOLENZA SESSUALE ED ELEMENTO SOGGETTIVO La circonvenzione di incapace e l'induzione sessuale per abuso condividono la parte subdola della condotta di erosione della volontà del soggetto "aggredito" ma si differenziano sia quanto a struttura sia con riferimento al bene-interesse aggredito . Da un lato, c'è una generica difesa del patrimonio dell'interessato e della sua autonomia decisionale, dall'altro c'è la tutela specifica dell' autodeterminazione sessuale . La linea di confine tra le due fattispecie è dunque teoricamente molto chiara, fatta salva la possibilità di attribuire al deficit cognitivo della persona offesa un valore che vada ben al di là della carenza di sorveglianza attiva sul proprio patrimonio giuridico, che non incida cioè soltanto sui propri atti di disposizione di beni materiali e di disposizione di diritti in generale. D'altra parte, è stata ritenuta sufficiente, ai fini dell’integrazione del reato di circonvenzione di incapace, anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione e pressione. Ci si trova dunque dinanzi a un’infermità psichica o deficienza psichica anche meno grave dell'incapacità, purché idonea in ogni caso a porre la persona offesa in una condizione tale da affievolirne le capacità critiche. La domanda che dunque occorre porsi è se sia compatibile di per sé la possibilità che un soggetto compia un'attività complessiva di circonvenzione dell'incapace, tale da ricomprendere al suo interno anche la violenza sessuale quale strumento di ulteriore controllo della vittima. Invero, in linea puramente teorica, soddisfare le pulsioni di natura sessuale della vittima per renderla completamente soggiogata e disposta ad arricchire patrimonialmente il "carnefice" dovrebbe escludere la volontà di abuso sessuale da parte dell'autore della condotta, tuttavia, sotto il profilo dell' elemento soggettivo del reato di induzione di cui all'art. 609-bis, comma 2, n. 1 c.p. , la giurisprudenza è graniticamente orientata nel ritenere sufficiente il dolo generico , non richiedendosi che l'atto sessuale sia finalizzato al soddisfacimento del piacere erotico. Così anche il Tribunale del Riesame, che, nel caso sottoposto al suo giudizio - seppure in fase di valutazione dei gravi indizi di reato -, oltre a valorizzare la condizione di fragilità psichica dell'anziano, tale da renderne il consenso agli atti sessuali viziato, ha evidenziato che per integrare la condotta di induzione, anche sotto il profilo soggettivo, era sufficiente che l'autore fosse consapevole della natura oggettivamente sessuale dell'atto posto in essere volontariamente, mentre eventuali finalità concorrenti - nella specie di tipo patrimoniale - non avrebbero escluso la connotazione sessuale dell'azione. Resta tuttavia da stabilire in primo luogo se la assoluta controvolontà di soddisfare un piacere erotico personale (laddove in effetti le finalità degli indagati, nel caso esaminato dal Giudice adito, sembrano essere esclusivamente di altra natura) non può avere qualche incidenza sull'elemento soggettivo del reato in questione, e inoltre, forse ancora prima, e in punto di fatto, se l'avere messo a disposizione la propria sfera sessuale non sia stato uno dei modi per fiaccare definitivamente una personalità che fino a quel momento non era classificabile come portatrice di uno stato di deficienza psichica con condizione di inferiorità accertata, di modo che, almeno all'epoca dei rapporti sessuali, il consenso non avrebbe potuto considerarsi viziato. D'altra parte, il concetto di abuso forse indica una maggiore intensità del dolo, così come le prestazioni sessuali successive o condizionate ad atti di disposizione patrimoniale della "parte debole" del rapporto rievocano fattispecie di condotta probabilmente lontane dal concetto penalistico anche ampio di violenza sessuale.