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TAR Bologna sez. II, 20 febbraio 2026 n. 325 - TAR Napoli sez. IV, 30 ottobre 2025 n.7073 INQUADRAMENTO SISTEMATICO (Tutele salariali nell’art. 11 codice contratti) La norma, rubricata “ Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti ” tratta dell’ applicazione dei contratti collettivi ai lavoratori impiegati negli appalti e nelle concessioni , fissando alcuni importanti obblighi a carico sia dell’operatore economico che della stessa stazione appaltante. Anche a seguito delle modifiche apportate dall’ art. 2 del d. Lgs. 31.12.2024 n. 209 , si prevede al secondo comma che nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità anche al disposto dell’All. I.01. In sintesi, la Stazione Appaltante deve verificare che il CCNL : a) sia stato stipulato dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale; b) riguardi il settore e la zona in cui verrà eseguito l’appalto; e infine c) sia «strettamente connesso» con l’attività oggetto dell’appalto . In tale ottica, lo scopo primario del rinvio alla contrattazione collettiva è quello di evitare inammissibili forme di competizione al ribasso tra le imprese, cd. dumping , sul trattamento economico dei lavoratori impiegati nell’appalto. Lo stesso principio era già contemplato dal Codice previgente all’articolo 30, comma 4 (secondo cui “ Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente .”). In tale previsione, la prevalenza era già da allora riferita non all’attività esercitata dall’impresa, ma alle prestazioni oggetto dell’appalto da eseguire. Inoltre la disposizione conteneva già il riferimento ai cd. contratti leader - stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sull’applicazione di tale norma si era già consolidato un indirizzo giurisprudenziale volto a garantire un equilibrio tra tutela dei lavoratori e libertà di impresa : a tutela di quest’ultima, si era ritenuto che il bando non potesse imporre l’applicazione di un determinato CCNL quale requisito di partecipazione, a pena di esclusione. Ciò, considerando anche la possibilità di astratta e concorrente applicabilità, alle prestazioni oggetto dell’appalto, di due o più contratti (cfr. TAR Piemonte, sez. I, 20 dicembre 2023, n. 1021; nonché Cons. Stato, V, 23 luglio 2018, n. 4443, Cons. Stato, sez. V, 10 dicembre 2020, n.7909). L’attuale normativa (art. 11 del D.lgs. 36/2023) compie un ulteriore passaggio a tutela della parte debole- i lavoratori- in quanto, a differenza della precedente disciplina, chiede espressamente alle Stazioni Appaltanti di indicare il contratto applicabile negli atti di gara , ribadendo l’applicazione del CCNL più rappresentativo nonché strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. La corretta applicazione del contatto collettivo è tesa a garantire, da un lato, che il personale impiegato venga adeguatamente tutelato per la parte giuridica ed economica; dall’altro lato, che le prestazioni oggetto della commessa siano correttamente eseguite, impiegando lavoratori aventi profili professionali più appropriati alle prestazioni da eseguire (TAR Campania, Napoli, sez. III, 7 marzo 2023, n.1488). Peraltro, a tutela della libertà di iniziativa economica, il comma 3 della citata disposizione prevede la possibilità per l’operatore economico di applicare un diverso CCNL , a patto che garantisca tutele equivalenti. Ciò implica che il contratto collettivo indicato dalla Stazione Appaltante rappresenta il nucleo di tutele minimo da garantire, consentendosi l’applicazione di un diverso contratto a condizione che offra la cd. equivalenza delle tutele , rispetto a quelle previste dal CCNL indicato nella lex specialis . In tal modo si bilancia la tutela del lavoratore, che non deve essere inferiore a quella prevista per la categoria di lavoratori a cui è riconducibile, con la tutela della libertà di iniziativa economica e di organizzazione di impresa. Tale prescrizione, come ritenuto dalla giurisprudenza, non confligge con i principi dell’ art. 39 Costituzione , secondo cui gli accordi stipulati dalle associazioni sindacali e datoriali non producono effetti nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria per la quale l’accordo è stipulato, ma solo di coloro che abbiano dato il consenso. Invero, anche se il datore di lavoro non sia iscritto alla associazione di categoria, l’applicazione del contratto collettivo stipulato inter alios viene indotta indirettamente: l’art. 11 del codice contratti si limita a indicare le condizioni contrattuali che l’aggiudicatario deve applicare al personale impiegato, qualora, sulla base di una propria e autonoma scelta imprenditoriale, intenda conseguire l’appalto pubblico, rimanendo libero, nello svolgimento della propria diversa attività d’impresa, di applicare condizioni contrattuali diverse. (La verifica dell’equivalenza delle tutele) La possibilità per il concorrente di indicare l’applicazione di un diverso CCNL accordata dal comma 3 dell’art. 11 è tuttavia subordinata alla condizione che lo stesso garantisca ai dipendenti tutele equivalenti, condizione che va dichiarata dal concorrente in sede di presentazione della domanda di partecipazione, e successivamente verificata dalla stazione appaltante ai sensi dell’ art. 11 co. 4 , ossia “ con le modalità di cui all’articolo 110, in conformità all’allegato I.01.6 ”. Con il correttivo sono stati indicati dei parametri oggettivi e uniformi cui ancorare il giudizio di verifica dell’equivalenza, che va compiuto dalla stazione appaltante prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione; sulla base dell' art. 5 dell'Allegato I.01 , l’operatore economico trasmette la dichiarazione di equivalenza delle tutele in sede di presentazione dell’offerta, e la stazione appaltante procederà alla verifica della dichiarazione dell’operatore economico individuato, con modalità che richiamano la verifica di anomalia dell’offerta. Al tal proposito, ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato I.01, quando l’operatore indica nell’offerta un diverso CCNL, si considerano, ai fini della valutazione di equivalenza, le tutele economiche e le tutele normative. La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua , costituite dalle voci indicate dall'art. 4, comma 2, dell'Allegato I.01; mentre la valutazione di equivalenza delle tutele normative è effettuata sulla base dei parametri indicati dall' art. 4, comma 3 dell'Allegato I.01 . Si può ritenere sussistente l'equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell'invito -equivalenza economica-, e quando gli scostamenti rispetto ai parametri per la valutazione di equivalenza delle tutele normative sono marginali. La valutazione di equivalenza e le sue modalità costituiscono il nodo più complesso della disposizione, e la maggior fonte di contenzioso, sebbene le modifiche apportate dal Correttivo al Codice, come sopra riportate, abbiano introdotto qualche elemento di dettaglio. IL CASO E LA DECISIONE DEL TAR NAPOLI (MASSIMA) In una gara per un appalto pubblico ovvero per la concessione di un pubblico servizio la Stazione appaltante deve indicare nel bando il CCNL applicabile al personale impiegato nell’appalto, avendo riguardo all’oggetto dello stesso. Pertanto le imprese concorrenti , pur potendo indicare il diverso CCNL applicato in virtù dell’organizzazione aziendale, non possono utilizzare come fattore competitivo il trattamento economico e normativo destinato ai lavoratori , dovendo lo stesso essere complessivamente equivalente al minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro individuato dalla stazione appaltante come limite inderogabile. In tal caso, nei confronti del concorrente che abbia dichiarato di applicare un diverso CCNL la Stazione appaltante deve compiere il giudizio di equivalenza previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 mediante il raffronto tra il regime economico e normativo previsto dal contratto collettivo proposto dall’operatore e quello indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara. Tale verifica ha l’obiettivo di valutare , pur nelle loro differenze, la sostanziale assimilabilità delle tutele , secondo una ratio tesa ad evitare che la scelta dell’imprenditore concorrente , nell’esercizio della propria libertà di impresa, possa tradursi in un pregiudizio per il personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto. Si prendono le mosse dalla decisione del TAR partenopeo, in quanto ha una portata sistematica sulla natura e sulla ratio del principio di equivalenze delle tutele, di cui all’art 11 codice dei contratti pubblico. (Obbligo di verifica di equivalenza delle tutele e relativo contenuto) La pronuncia riguarda l’impugnativa dell’aggiudicazione di una gara effettuata in favore di altra concorrente, la quale aveva dichiarato l’applicazione di un CCNL diverso da quello indicato negli atti di gara, ma con la clausola di equivalenza. La ricorrente lamentava che l’equivalenza delle tutele non potesse ravvisarsi, in ragione della maggiore garanzia offerta ai lavoratori dal CCNL dei metalmeccanici -richiesto dalla lex specialis – rispetto a quello Pulizie Multiservizi applicato dal concorrente risultato aggiudicatario: in particolare quest’ultimo prevedeva costi della manodopera nettamente inferiori rispetto a quelli del CCNL metalmeccanici. La Stazione appaltante aveva invitato la concorrente alla puntuale dimostrazione dell’equivalenza delle tutele, concludendo con una positiva valutazione del requisito. La pronuncia in esame parte dall’analisi della ratio che ispira l’art. 11, affermando come “ Le imprese che partecipano ad una gara per un appalto pubblico ovvero per la concessione di un pubblico servizio non possono utilizzare come fattore competitivo il trattamento economico e normativo destinato ai lavoratori che deve essere complessivamente equivalente al minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro individuato dalla stazione appaltante e che, pertanto, rappresenta un limite inderogabile nell'elaborazione delle strategie competitive .” Si tratta di una riforma innovativa rispetto alla disciplina previgente e agli orientamenti giurisprudenziali precedenti, secondo i quali l’applicazione di un determinato contratto collettivo non poteva essere imposta dalla lex specialis , rientrando tale scelta nella libertà negoziale, mentre la mancata applicazione del contratto collettivo individuato dall'amministrazione poteva costituire, al più, indice d’inaffidabilità della futura corretta esecuzione del contratto, circostanza eventualmente idonea a determinare un’ipotesi di anomalia dell’offerta. Oggi l’impegno a rispettare, in fase esecutiva, il complesso delle condizioni contrattuali minime, economiche e normative, stabilite dal CCNL necessariamente indicato dalla Stazione appaltante nel bando, diviene requisito necessario dell’offerta: dello stesso il singolo operatore economico dovrà tenere conto già nella fase di redazione della propria proposta contrattuale. E’ pertanto possibile che la stazione appaltante escluda l’operatore economico che abbia indicato nella propria offerta un contratto collettivo diverso da quello prescritto dalla lex specialis , laddove l’equipollenza affermata non sia effettivamente riscontrabile. Pertanto, con la scelta di far riferimento ad un diverso CCNL, l’impresa si assoggetta ad una verifica più puntuale e alla possibile esclusione dalla procedura (cfr. T.A.R. Toscana Firenze, Sez. IV, Sent., 06/10/2025, n. 1584). Ciò, in quanto la dichiarazione di equivalenza di cui all’articolo 11, comma 4, resa in sede di offerta deve essere sottoposta alla pertinente verifica prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione: la stazione appaltante è tenuta a svolgere un subprocedimento, sulla falsariga di quello di verifica della congruità dell’offerta di cui all’art. 110 del Dlgs 36/2023 e tale fase di verifica della dichiarazione è un preciso obbligo dell’amministrazione, in quanto le tutele contrattuali e salariali dei lavoratori non sono materia di contrattazione e nemmeno di possibile giustificazione per le offerte anormalmente basse (come dispone l’art. 110, c. 4 del codice). Quanto al contenuto della verifica, la disposizione fa riferimento all’equivalenza economica e normativa delle tutele, dovendosi valutare il complessivo trattamento risultante dall’applicazione dei due CCNL comparativamente vagliati. Il punto di partenza è la valutazione dell’ equivalenza economica dei contratti , che si compie prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua (ossia retribuzione tabellare annuale; indennità di contingenza; Elemento Distinto della Retribuzione – EDR – a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive quali tredicesima e quattordicesima, nonché ulteriori indennità previste.) Per le tutele normative, come ora previsto anche dal correttivo, occorre prendere a riferimento i parametri relativi ad una serie di tutele, tra cui la disciplina relativa al lavoro supplementare e le clausole elastiche nel part-time; al lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi (con l’avvertenza che solo il CCNL leader può individuare ore annuali di straordinario superiori alle 250); la disciplina compensativa delle ex festività soppresse; alla la durata del periodo di prova, del periodo di preavviso e di comporto, con particolare riferimento al riconoscimento di un’eventuale integrazione delle relative indennità; la maternità; monte ore di permessi retribuiti; bilateralità; previdenza integrativa e sanità integrativa. La sentenza in commento, applicando tali coordinate, afferma che tale raffronto deve consentire di verificare non la sovrapponibilità, ma una sostanziale assimilabilità delle tutele, “ secondo una ratio tesa ad evitare che la scelta, da parte dell’operatore economico, di uno strumento contrattuale diverso da quello indicato dalla parte pubblica possa tradursi in un pregiudizio per il personale impiegato nella commessa pubblic a”. Si tratta pertanto di un giudizio complesso , che non implica una perfetta identità o sovrapponibilità della disciplina prevista dai diversi contratti collettivi a confronto, ma una compiuta verifica che le “tutele” garantite ai lavoratori siano sostanzialmente le stesse, evitando che venga applicato un contratto foriero di plurimi trattamenti deteriori a detrimento della posizione complessiva dei lavoratori, valutando globalmente l’incidenza delle differenze sulla tutela dei lavoratori. Nel delicato crinale tra le opposte esigenze dell’autonomia aziendale e della tutela del lavoro dipendente, la norma impone di evitare che la massimizzazione del profitto determini l’ingiusta riduzione delle tutele economiche e normative del personale oggetto di riassorbimento nell’ambito della procedura di cambio appalto, in conseguenza del diverso contratto collettivo applicato dall’aggiudicatario. Nel metodo, la pronuncia riferendosi ad una valutazione globale dell’equivalenza , conferma che le modalità di verifica dell’equivalenza devono ricalcare i principi che la giurisprudenza amministrativa ha formulato con riferimento all'attività di verifica di anomalia dell’offerta ex art. 110 D.lgs. 36/2023 (comma 4, ultimo periodo). Ne deriva anche una delimitazione dell’ampiezza del sindacato del Giudice in ordine alle risultanze di tale verifica, ritenendosi che il giudizio di equivalenza, al pari di quello di verifica di anomalia, è “ espressione della discrezionalità tecnica di cui la stazione appaltante è titolare nella cura del pubblico interesse affidatole dalla legge e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente affetta da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti ” (T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 18/04/2025, n. 689) potendo essere sindacato solo per manifesta irragionevolezza, illogicità o da travisamento dei fatti” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II bis, Sent., (data ud. 07/05/2025) 18/06/2025, n. 12007. LA DECISIONE DEL TAR BOLOGNA (MASSIMA) Nei confronti del concorrente che abbia dichiarato di applicare un CCNL diverso da quello previsto nel bando di gara, la Stazione appaltante deve compiere il giudizio di equivalenza previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ,mediante il raffronto tra il regime economico e normativo previsto dal contratto collettivo proposto dall’operatore e quello indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara. Il divario tra le RAL ( retribuzione globale annua) previste dai due diversi CCNL non può essere colmato mediante l’applicazione del superminimo che il datore di lavoro si sia pur formalmente impegnato a garantire al personale impiegato per l’esecuzione dell’appalto per tutta la sua durata, neppure nella vigenza del testo dell’art. 11 antecedente al correttivo del 2024. Invero, il “superminimo” è una voce retributiva di origine individuale, non prevista dal contratto collettivo come elemento obbligatorio e tipizzato, mentre la parità delle tutele retributive (e normative) in favore dei lavoratori dell’impresa appaltatrice deve trovare il proprio riferimento unicamente nel CCNL e non anche in elementi esterni ovvero in componenti individuali della retribuzio ne applicati per volontà dell’appaltatore e non etero imposti dalla contrattazione. In una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile, il TAR felsineo, pur prendendo le mosse dall’affermazione di identici principi, conclude negativamente il giudizio di verifica dell’equivalenza delle tutele. Si ribadisce che, posto tra i principi generali del Codice, l’art. 11 contempera le esigenze di tutela dei lavoratori con quelle di salvaguardia della libertà imprenditoriale e sindacale, non potendosi all’operatore economico imporre l’applicazione del CCNL individuato dalla stazione appaltante, pena una indebita compressione delle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e la libertà negoziale delle parti, come ritenuto ben prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 36/2023 ( ex multis Consiglio di Stato sez. V, 1 marzo 2017, n. 932; Id. 6 agosto 2019, n. 5574). Il Collegio prende le mosse dalla considerazione che il comma 3 dell’art.11 richiede testualmente l’identità delle tutele (“stesse tutele”) tra il CCNL indicato in sede di offerta e quello individuato dalla stazione appaltante negli atti di gara, esplicitando come l’oggetto della comparazione sia dato dal contratto collettivo e non da ulteriori fonti. Con il decreto Correttivo n. 209/2024 è stato modificato il secondo comma dell’ art. 11 codice dei contratti pubblici, inserendo -per quel che interessa- l’Allegato I.01, il quale ha introdotto (all’art.4. co 4) specifici criteri per la verifica di equivalenza sia in riferimento alla tutela normativa che a quella retributiva, operando per quest’ultima il chiaro riferimento alla retribuzione globale annua costituita dalle seguenti voci: a) retribuzione tabellare annuale; b) indennità di contingenza; c) elemento distinto della Retribuzione (EDR) d) eventuali mensilità aggiuntive e) ulteriori indennità previste. Tale specificazione ha dettagliato come, pur nella comprensibile esigenza di flessibilità nella valutazione di equivalenza, dal momento che le tutele previste dai vari CCNL di norma non sono identiche, ai fini della equiparabilità, solamente per la tutela normativa sono ammessi marginali scostamenti, assolutamente non contemplati per la tutela retributiva (art. 4 co.4 All.I.01), in quanto il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 deve risultare “almeno pari” a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando. Nello sforzo ermeneutico di stabilire se tra le “ulteriori indennità previste” possa rientrare o meno l’elemento retributivo del superminimo non assorbibile e se l’identità o “equiparabilità” delle tutele retributive possa trarre la propria fonte oltre che dalla contrattazione collettiva anche da atti ulteriori, il TAR Bologna, previa attenta analisi della natura giuridica dell’istituto del superminimo individuale, conclude che la parità delle tutele retributive (e normative) in favore dei lavoratori dell’impresa appaltatrice deve trovare il proprio riferimento unicamente nel CCNL e non anche in elementi esterni ovvero in componenti individuali della retribuzione applicati per volontà dell’appaltatore e non etero imposti dalla contrattazione. IL RILIEVO DEL SUPERMINIMO Attraverso l’impiego degli indicati parametri, il Collegio partenopeo giunge a ritenere che l’equivalenza economica possa essere garantita, nonostante un rilevante scostamento al ribasso per la retribuzione oraria prevista dal CCNL cd. equivalente, in ragione della dichiarazione del concorrente di elidere tale delta mediante un superminimo retributivo, riconosciuto in misura fissa e continuativa per tutta la durata dell’appalto. Il Collegio felsineo giunge invece a conclusioni opposte, in linea con la prevalente giurisprudenza amministrativa, incentrando il ragionamento sull’analisi di natura e funzione del cd. “superminimo”, definito quale trattamento di miglior favore (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 5 giugno 2020 n. 10779) . Va premesso che, in ambito lavoristico, il superminimo costituisce l’inserimento un elemento aggiuntivo ai minimi tabellari contrattuali per raggiungere un certo valore della retribuzione, che può essere assorbibile o non assorbibile in caso di futuri rinnovi delle tabelle salariali previste dal corrispondente CCNL, e può essere previsto a livello individuale o collettivo. Si tratta di “ una voce retributiva di origine individuale, non prevista dal contratto collettivo come elemento obbligatorio e tipizzato, tanto è vero che essa è concessa unilateralmente dal datore di lavoro per riconoscere particolari meriti, competenze, oneri o responsabilità del lavoratore .” È tuttavia critico il riferimento a voci eventuali, quali appunto il superminimo, ai fini della loro positiva valutazione nel giudizio di equivalenza delle tutele. Al riguardo la giurisprudenza è divisa circa la soluzione da dare alla rilevanza della dichiarazione d’impegno , peraltro usualmente formalizzata nei confronti della stazione appaltante e non anche dei lavoratori interessati, con cui il concorrente si obbliga a riconoscere un superminimo individuale che neutralizzi il “delta” esistente tra i minimi tabellari dei due CCNL. In proposito, la giurisprudenza maggioritaria, in cui si inscrive la recentissima pronuncia del TAR Bologna , ritiene che il ricorso allo strumento del “superminimo” ai fini di garantire l’armonizzazione del trattamento retributivo non sia idoneo a garantire l’equivalenza economica dei due contratti in comparazione né la piena tutela ex ante ai lavoratori da riassorbire( T.A.R. Lazio (Roma), Sez. V quater, 11 dicembre 2025, n. 22443; T.A.R. Lombardia (Milano), Sez. IV, 26 novembre 2025, n. 3845, T.A.R. Toscana, sez. IV, 6 ottobre 2025 n. 1584; T.A.R. Piemonte, sez. II, 18 aprile 2025, n. 689; T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 5 novembre 2025 n. 1461 ). Si osserva infatti che la valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata “in relazione alle componenti fisse della retribuzione”, tra cui non rientra il “superminimo” (ossia l’eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari pattuita individualmente ed erogata a favore del lavoratore a fronte di particolari specializzazioni o qualità professionali, ovvero nel caso di mansioni specialmente onerose). Tale voce non è ricompresa tra le componenti fisse della retribuzione-in base anche a quanto prevede il citato allegato- e non può rientrare tra gli elementi oggetto di confronto. Si tratta in altri termini, di una parte accessoria della retribuzione, che va ad aggiungersi ai minimi tabellari, rendendo “incerta la reale portata della retribuzione fissa e continuativa garantita ai lavoratori”. Inoltre neppure vi è effettiva certezza in ordine alla sua contrattualizzazione, essendo il superminimo stato prospettato come criterio di riallineamento delle retribuzioni inferiori del contratto applicato soltanto con dichiarazione resa nei confronti della stazione appaltante e non direttamente impegnativa nei rapporti con i lavoratori. Per essere azionabile dai dipendenti dovrebbe verificarsi un evento futuro e contingente – ossia l’accordo bilaterale datore e rappresentanze sindacali– che renderebbe incerta l’equivalenza dei trattamenti retributivi. Il mero impegno bilaterale, senza una coincidente contrattazione sindacale, non è idoneo a colmare stabilmente le lacune retributive accertate dalla Stazione appaltante. Tale voce non è dunque configurabile come elemento collettivo e obbligatorio della retribuzione, dipendendo da un accordo individuale: è un trattamento ad personam, privo di forza espansiva verso la generalità dei lavoratori In definitiva, secondo la tesi prevalente, la comparazione tra il CCNL della lex specialis e quello prescelto dall’operatore economico si conduce in astratto e non in concreto, per cui il trattamento normativo ed economico del contratto collettivo indicato dal bando non andrebbe posto a confronto con il trattamento economico individualmente erogato dalla singola impresa ai propri dipendenti (mediante ad esempio l’elargizione di somme una tantum o individuali – come i superminimi assorbibili o i rimborsi spese forfettari, volti ad integrare l’insoddisfacente trattamento salariale del contratto applicato). Occorre invece operare il raffronto sulla base del trattamento normativo ed economico contemplato dal diverso CCNL scelto dall’operatore economico (cfr T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 5 novembre 2025, n. 1461, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 18 giugno 2025, n. 12007). Invero solo una comparazione astratta tra CCNL può assicurare un raffronto oggettivo che si misura su previsioni certe, preventivamente conoscibili, valevoli per tutti i lavoratori e alle quali il datore è vincolato in forza di apposita contrattazione collettiva, con le correlate garanzie sia sul piano negoziale che sindacale” (T.A.R. Lombardia, sez. IV, 26 novembre 2025 n. 3845). La pronuncia del TAR Campania, Napoli , aderisce invece al diverso orientamento che ritiene possibile effettuare il giudizio di equivalenza tra il CCNL indicato dal bando e quello prescelto dall’operatore economico attraverso la valorizzazione dell’impegno dell’operatore economico a colmare, su base individuale con l’erogazione di superminimi negozialmente pattuiti, le differenze economiche esistenti tra i minimi tabellari del primo contratto collettivo e i minimi tabellari del secondo CCNL (oltre a T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 30 ottobre 2025, n. 7073; T.A.R. Toscana, Sez. IV, 6 ottobre 2025, n. 1584). CONSIDERAZIONI FINALI Pur animata dalla intenzione del rispetto della libertà di organizzazione imprenditoriale, sembra tuttavia doversi obiettare che l’ opzione ermeneutica minoritaria non si confronti adeguatamente con l’obiezione per cui la ratio di tutela dei lavoratori sottesa alle disposizioni del codice appalti si fonda sul confronto tra sistemi retributivi collettivi, aventi carattere generale e astratto, non su trattamenti economici “fattuali”, cioè effettivamente applicati ai singoli lavoratori. Appare pertanto più convincente, nonché fondata su argomenti condivisi con la giurisprudenza lavoristica, la tesi che richiede come la verifica dell’equivalenza delle tutele economiche debba compiersi secondo il percorso rigoroso, esplicitato da ultimo nel correttivo, ma già insito nel contesto della normativa, dal quale non può deviarsi neppure in nome del principio del risultato di cui all’ art. 1 d.lgs. 36/23 , principio che, anche secondo la sua latitudine più estesa, non può spingersi sino ad autorizzare deroghe “in peius” in danno dei lavoratori.
Cass. Civile, Sezioni Unite, 15 marzo 2026, n. 5889 La pronuncia che si segnala chiarisce alcune incertezze interpretative sulle conseguenze processuali , ma anche alcuni aspetti sostanziali, a seguito dell’ adesione dei contribuenti alla procedura c.d. di rottamazione . A) Con una prima questione, sorta dalla lettura dell’ art. 1, comma 236, della l. n. 197 del 2022 , la dottrina e la giurisprudenza sia merito sia legittimità si erano chieste: - se l’adesione imponesse la sospensione dei giudizi tributari pendenti fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato (posto che il tenore letterale del dettato normativo prevede il solo impegno alla rinuncia dei giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi per i quali era stata presentata la richiesta di definizione agevolata); - oppure se fosse consentita la definizione immediata dei giudizi tributari mediante una dichiarazione di estinzione (conclusione questa che valorizza il principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.); - oppure, ancora, se fosse consentita la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse (dato che l’adesione alla procedura comporta comunque il venir meno dell’interesse ex art. 100 c.p.c.). Sul punto è intervenuto il legislatore in sede di conversione del d.l. n. 84 del 2025 , che con l’ art. 12 bis , disposizione dichiaratamente di interpretazione autentica, ha posto fine a tali dubbi applicativi stabilendo: « Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata. 1. Il secondo periodo del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall’articolo 3-bis, comma 2, lett. c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. 2. L’estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili ». La Corte di legittimità ha quindi osservato che “l’esplicitazione autentica del significato della norma in esame è stata dal legislatore attuata non mediante l’introduzione nell’ordinamento di previsioni o istituti nuovi (come tali idonei ad interferire sull’esito di decisioni in itinere e quindi a surrogarsi, in pratica, nella sovranità della giurisdizione), e nemmeno attraverso l’adozione di soluzioni interpretative originali, bensì tramite il recepimento quasi testuale di una delle tre opzioni ermeneutiche che … si erano già ben delineate nella giurisprudenza di legittimità con abbondanza di argomenti e di precedenti”. Inoltre, la scelta per l’estinzione immediata dei processi in corso non appare né imprevedibile né avulsa dal sistema, perché riproduce con riguardo alla rottamazione quater un meccanismo di chiusura anticipata delle liti in realtà già ben noto e riscontrabile vuoi nella giurisprudenza di legittimità con riguardo alla c.d. prima rottamazione di cui all’art. 6 del d.l. n. n. 193 del 2016, vuoi nella medesima legge n.197 del 2022 con riferimento al diverso istituto della definizione agevolata delle liti pendenti (ascrivibile anch’esso al sistema latu sensu condonistico). Pertanto, “l’autoqualificazione della norma come di interpretazione autentica appare genuina, perché finalizzata all’enucleazione di una variante di senso (estinzione immediata del processo con il pagamento della prima rata) già pacificamente insita nella norma interpretata e, per ciò solo, suscettibile di essere considerata e prevista dalle parti aderenti al beneficio quale soluzione processuale certo non scontata, ma quantomeno realisticamente plausibile, e così anche quanto a valutazione delle conseguenze di un eventuale inadempimento successivo (rilevante sul piano sostanziale ai fini della ripresa della riscossione ex art.1, comma 244, ma ininfluente sul processo ormai estinto)”. La Corte si è anche interrogata sulla legittimità costituzionale dell’intervento legislativo retroattivo , questione che il Giudice delle leggi ha più volte affrontato affermando che “ dinanzi a leggi aventi efficacia retroattiva la Corte Costituzionale è chiamata ad esercitare uno scrutinio particolarmente rigoroso: ciò in ragione della centralità che assume il principio di non retroattività della legge, inteso quale fondamentale valore di civiltà giuridica, non solo nella materia penale, ma anche in altri settori dell’ordinamento”, e che “qualora l’intervento legislativo retroattivo condizioni giudizi ancora in corso, il controllo di costituzionalità diviene ancor più stringente ”. E ha concluso analizzando le ragioni di interesse generale sottese all’intervento interpretativo , e osservando che “nei casi in cui la riscossione sia associata alla pendenza di una controversia giurisdizionale, muov[ono] da finalità deflattive del contenzioso parimenti riconducibili agli impegni PNRR; ed anzi a maggior ragione queste finalità possono nella specie ritenersi pressanti, se solo si consideri che si verte di un contenzioso che non ha ad oggetto, almeno di regola, l’accertamento della pretesa impositiva quanto - a valle - la sua realizzazione satisfattiva terminale, per giunta sovente all’esito di un iter processuale già alquanto risalente”. La Corte ha così pronunciato il seguente principio di diritto : “ in forza della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 12 bis d.l. n. 84 del 2025, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo art. 1 della l. n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell’art. 3 bis del d.l. n. 202 del 2024, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso art. 1, comma 235, della l. n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall’art. 1, comma 241, della medesima l. n. 197 del 2022 o dall’articolo 3-bis, comma 2, lett. c), del citato d.l. n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata ”. B) La seconda questione esaminata riguarda l’ estensione, o meno, della disciplina definitoria in esame ai crediti non tributari , e in particolare a quelli aventi per oggetto il recupero di indebiti . La Corte ha innanzitutto precisato che il credito a quo , pur scaturendo da un ordinario rapporto bancario di finanziamento tra soggetti privati, aveva assunto carattere pubblicistico a seguito dell’inadempimento, il quale aveva determinato l’ attivazione del fondo di garanzia PMI (ex art. 2, comma 100, della l. n. 662 del 1996 , ed ex art. 8 bis del d.l. n. 3 del 2015 ) istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico e gestito da Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale s.p.a., con conseguente surroga di quest’ultimo all’Istituto bancario e affidamento della riscossione a Equitalia che vi ha provveduto notificando ai fideiussori la cartelle di pagamento. E ha poi rimarcato che in materia “di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica”, aveva già precisato che “in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati , ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999 , anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell’art. 8 bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell’entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente” (Cass. 10.4.2024, n. 9657). Pe cui non ha potuto che concludere che tale tipologia di credito, “pur non avendo natura tributaria ma puramente restitutoria in surroga della garanzia pubblica escussa”, rientra nella procedura di rottamazione di cui alla l. n. 197 del 2022. E ciò anche perché una serie di disposizioni della stessa legge – ossia i commi 231 (che individua “i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, dunque anche quelli costitutivi di un’entrata pubblica di matrice diversa da quella strettamente impositiva), 246 (che prevede ipotesi di esclusione dalla definizione specifiche e tassative e non incentrate sulla discriminazione, tributaria o meno, del credito posto in riscossione), 245 (che ammette alla definizione agevolata anche debiti di natura non tributaria quali quelli rinvenienti da istanze in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), 247 (che ammette alla definizione agevolata anche debiti per sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada) – dimostrano che al dato letterale e sistemico si associa la già ricordata ratio della procedura definitoria, volta sia ad agevolare, mediante lo stralcio di interessi e sanzioni, il recupero delle somme, sia ad estinguere, nel caso di processi pendenti, il relativo contenzioso. E non vi è dubbio che si tratti di esigenze entrambi ravvisabili in ragione del solo elemento oggettivo rappresentato dall’affidamento del carico all’Agente della riscossione nel tempo considerato, risultando per contro non selettiva (sebbene si discuta di una procedura indubitabilmente introdotta avendo a mente la speciale emergenza del recupero del carico tributario) la natura del credito posto in riscossione. La Corte ha così pronunciato il seguente principio di diritto : “ la procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 231 e segg., della l. n. 197 del 2022 (c.d. ‘rottamazione quater’) può essere esperita anche per debiti di natura non tributaria, purché risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 ”. C) La terza questione verte sull’ estensione, o meno, della disciplina definitoria alla posizione del coobbligato in via solidale col debitore principale - nella specie, quale fideiussore - che non ha aderito alla definizione agevolata. La Corte ha rilevato che le norme in esame sulla definizione agevolata nulla hanno previsto su questo punto specifico. E quindi ha affermato che tale “lacuna può essere interpretativamente colmata nel coordinamento dei principi che regolano in via generale l’obbligazione solidale, valevoli anche in ambito tributario, con le regole che presiedono alle procedure pubblicistiche di definizione”. Ebbene, è principio generale in tema di co-responsabilità solidale passiva, ex art. 1922 c.c. , che “la pluralità soggettiva del vincolo si correla a un identico fatto generatore dell’obbligazione e a un’identica prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri”. E alla stessa maniera, la fattispecie di solidarietà passiva si riscontra in ambito tributario allorquando, per legge, il presupposto impositivo si produce unitariamente nei confronti di più contribuenti tenuti al pagamento. Da ciò discende dunque che l’avvenuta definizione, da parte di un co-obbligato in solido, della posizione debitoria verso il Fisco in forza di una procedura a ciò finalizzata produce effetto liberatorio anche nei confronti del co-obbligato che a tale procedura non ha aderito. E la conclusione non cambierebbe se alla procedura condonistica in generale, ovvero specificamente a quella di rottamazione quater , si attribuisse sostanzialmente un contenuto remissorio parziale, posto che anche questo sarebbe comunque efficace, ex art. 1301 c.c. , nei confronti dei co-debitori che non siano stati parte dell’accordo. Quanto alle regole proprie della definizione, soccorre la già richiamata finalità legislativa volta a chiudere i rapporti pendenti e le azioni di recupero, finalità che verrebbe chiaramente frustrata - e, con essa, gli interessi pubblicistici che la sottendono - qualora la definizione del debito da parte di un co-obbligato (da ritenersi irrevocabile e irretrattabile) lasciasse intatto e ancora contendibile il rapporto impositivo (basato, si ripete, sugli stessi presupposti di quello definito) nei confronti di altri soggetti pur tenuti in solido con il primo. Attesi questi presupposti di sistema, appare congruente il solido indirizzo della giurisprudenza della Sezione Tributaria in materia di definizione agevolata , secondo cui il pagamento da parte del coobbligato solidale, incidendo sulla prestazione d’imposta, libera anche gli altri condebitori, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente. Sennonché, una volta stabilito dal legislatore che - nella rottamazione - la definizione si ha con il perfezionamento delle modalità di accesso alla procedura e il versamento della prima o unica rata, e che dalla definizione così intesa deriva l’estinzione del processo per il venir meno della res litigiosa , è giocoforza dedurre che quest’ultima si produca anche nei riguardi del co-obbligato non aderente, la cui tutela (nell’ipotesi di contestazione della opportunità e convenienza dell’adesione) si sposta all’interno del rapporto di regresso ex art. 1299 c.c. , senza più poter impegnare l’Amministrazione. La Corte ha così pronunciato il seguente principio di diritto : “ nel caso di solidarietà passiva per il debito posto in riscossione, la definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 231 e segg., della l. n. 197 del 2022 produce i suoi effetti sostanziali e processuali, tra i quali l’estinzione del giudizio, anche nei confronti del co-obbligato non aderente ”.

Ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 30 luglio 2025/ Ordinanza del Tribunale di Milano in funzione di riesame in data 20 agosto 2025/ Cassazione penale sez. VI - 12/11/2025, n. 40725 IL CASO E LA DECISIONE L'amministratore delegato di una importante società di architettura, componente altresì della Commissione paesaggio del Comune di Milano, viene indagato per "corruzione propria" ( corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ex art. 319 c.p. ) dinanzi al Tribunale di Milano. L'accusa contesta che l'imputato avrebbe favorito, ai fini di competenza della suddetta Commissione, una società dalla quale, contestualmente, lo stesso soggetto avrebbe ricevuto il pagamento per due distinti incarichi professionali. Il GIP investito della richiesta di misura cautelare aveva ritenuto riscontrata, seppure in sede di valutazione dei gravi indizi, la fattispecie corruttiva, avvalorando la tesi della corruzione sistemica , desumibile, tra l'altro, dalla palese violazione dell'obbligo di astensione che sarebbe derivato al componente della Commissione paesaggio dal fatto di intrattenere rapporti professionali e di grande confidenza con il beneficiario degli atti favorevoli della suddetta Commissione. Tuttavia, prima secondo il Tribunale del riesame e poi secondo la Corte di Cassazione, gli indizi raccolti per il reato di corruzione avrebbero dovuto considerarsi non gravi, in relazione all'assenza di elementi di fatto posti a sostegno del patto corruttivo , non potendo la dimostrazione di tale patto rinvenirsi nella mera violazione dell'obbligo di astensione. L'originaria misura applicativa degli arresti domiciliari è dunque definitivamente venuta meno a seguito della pronuncia cautelare del Giudice di legittimità. PATTO CORRUTTIVO, CONFLITTO DI INTERESSI E NOZIONE DI UTILITÀ La fattispecie di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che "vende", a fronte della corresponsione di una utilità illecita, l'esercizio della funzione o del servizio pubblico. In concreto, non è sanzionata penalmente la mera violazione del dovere di astensione del pubblico ufficiale in costanza di un conflitto di interessi , seppure, sotto diverso profilo, l'esercizio di attività pubblica in conflitto di interessi ricorre in plurime fattispecie di delitti contro la pubblica amministrazione, quali ad esempio, la concussione e l'induzione indebita. L'ipotesi di conflitto di interessi aveva inoltre rilevanza nella controversa fattispecie dell' abuso di ufficio , reato tuttavia oggi depenalizzato con inevitabili ricadute in termini di vulnus rispetto alla possibilità di repressione penale di condotte astrattamente gravi come quella oggetto di esame da parte della Corte di Cassazione, e prima ancora, del GIP e del Tribunale del Riesame. Resta dunque centrale, attualmente, ai fini di contestazione del reato di corruzione di cui all'art. 319 c.p., la dimostrazione della sussistenza di un accordo corruttivo tra le parti . In altri termini, secondo i Giudici che hanno riformato l'originaria ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti del funzionario asseritamente infedele, la condotta del pubblico agente che eserciti la propria funzione in conflitto di interessi, non dimostra di per sé la corruzione, " in quanto non è ravvisabile nel sistema penale una corruzione "senza accordo" e, dunque, senza prova del patto corruttivo ". Deve sussistere, secondo il richiamo operato a giurisprudenza consolidata, un rapporto sinallagmatico tra il compimento dell'atto d'ufficio e la promessa o ricezione di un'utilità, la cui dazione rappresenti a sua volta l'adempimento del patto corruttivo. Secondo i Giudici di legittimità che si sono occupati del caso in commento, dal punto di vista probatorio, è necessario " procedere alla rigorosa determinazione del contenuto delle obbligazioni assunte dal pubblico funzionario alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, avuto riguardo in particolare al movente e alle specifiche aspettative del privato, alla condotta serbata dall'agente pubblico e alle modalità di corresponsione a questi del prezzo della corruttela ". D'altra parte, qualora la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale risulti contabilizzata e documentata, come in occasione dei fatti contestati al funzionario del Comune di Milano (parcelle pagate per rapporti privati e paralleli di consulenza), è necessaria, secondo la Cassazione, la prova della circostanza che il compimento dell'atto, contrario ai doveri di ufficio, sia stata la causa determinante della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale. Resta poi la questione della corruzione c.d. sistemica o ambientale , che potrebbe in tesi configurare la condotta del pubblico agente anche quale corruzione per l'esercizio della funzione ai sensi dell' art. 318 cod. pen .; il rilievo del carattere sistematico della commissione di una tipologia di reato, tuttavia, postulerebbe di per sé la dimostrazione della reiterazione costante di reati, pur sempre integrati in tutti i loro elementi oggettivi e soggettivi. Un cenno merita infine la posizione assunta dai Giudici di legittimità sulla nozione di "altra utilità" , quale oggetto della dazione o promessa. Tale nozione ricomprende notoriamente qualsiasi vantaggio patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente o per un terzo, "ivi compresi i benefici leciti". Tuttavia, affinché un " beneficio lecito" possa costituire la retribuzione della vendita dell'atto contrario ai doveri di ufficio, risulta necessario che l'erogazione dell'utilità si inserisca in una relazione sinallagmatica di tipo corruttivo, come ad esempio nel caso, già oggetto di precedente pronuncia, in cui il referente di talune società di servizi assicuri a un consigliere comunale i mezzi economici atti ad affrontare la campagna elettorale ed essere rieletto, assuma contestualmente una persona dallo stesso segnalata e contribuisca anche al salvataggio di una cooperativa riconducibile all'area politica del consigliere comunale in questione. La domanda allora resta una e una soltanto (ed è una domanda la cui risposta avrà un peso fondamentale sugli esiti del procedimento penale avviato nei confronti del funzionario del Comune): la situazione di conflitto di interessi non dichiarata in cui sicuramente versava il pubblico agente rendeva o meno di per sé corruttiva la percezione della remunerazione per incarichi professionali dagli stessi beneficiari degli effetti favorevoli dell'attività pubblica dell'indagato, pur avendo tale remunerazione causa autonoma, non fittizia e non sovradimensionata? La risposta, al momento, seppure in sede di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza del reato contestato, è stata negativa. Ma risulta davvero molto sottile la differenza tra cointeressenza con il privato e “ cattura del regolatore ”, una volta che tutte le fattispecie di confine rispetto a queste due situazioni "conflittuali" siano state espunte dall'area dell'illecito penale facente capo al vecchio e (in)glorioso abuso di ufficio.

(Il presente contributo e le opinioni di merito ivi espresse, pur provenendo da un componente della Redazione, rappresentano esclusivamente il pensiero del loro autore) Lo scrivente reputa opportuno svolgere alcune brevissime osservazioni sul referendum che si terrà i prossimi 22 e 23 marzo, ritenendo di esprimere una indicazione di voto per il SI. Astenendomi dalle posizioni - quasi sempre strumentali e di basso livello - del dibattito “generalistico” (politici e giornalisti, con contorno di attori, comici e cantanti), richiamo alcuni fra i tanti commenti, opera di giuristi di altissimo livello, che si sono espressi, argomentando a favore del SI al referendum costituzionale confermativo: a) la riforma, da sempre cavallo di battaglia di giuristi garantisti, costituisce il conseguente e necessario seguito del passaggio dal processo inquisitorio a quello accusatorio (al riguardo sono molto chiare le considerazioni svolte dall'Accademico dei Lincei prof. Tullio Padovani in un video rinvenibile su youtube: https://www.radioradicale.it/scheda/783535/referendum-giustizia-le-ragioni-del-si-e-del-no-confronto-in-contraddittorio?i=5025269 ) e della riforma costituzionale del 1999 delll' art. 111 che ha statuito che il giudice deve essere non solo imparziale, ma TERZO; su questo punto si veda l'intervista al costituzionalista prof. Augusto Barbera, già presidente della Corte costituzionale ( https://www.libertaeguale.it/barbera-si-alla-separazione-delle-carriere-e-una-riforma-liberale-e-inevitabile/ ); b) le piaghe del correntismo e della difesa corporativa che secondo molti sarebbe sta posta in essere da oltre cinquantanni dall'ANM in tema di conferimento incarichi (semi direttivi e direttivi) e di giudizi disciplinari sono ben conosciute e documentate; al riguardo, si veda l'intervista al Prof. Pietro Perlingieri ( https://www.ilfoglio.it/giustizia/2026/03/05/news/-al-referendum-voto-si-e-una-scelta-storica-per-avere-una-giustizia-piu-equa-dice-pietro-perlingieri-8745045/ ); c) più in generale su CSM e sulla sua attività espansiva ultra Costitutionem segnalo lo scritto del prof. Di Federico ( https://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2024/07/Di-Federico_LP.pdf ). Infine, dopo avere r ichiamato alcune illustri e condivise considerazioni a favore della riforma in sé, ritengo di dovere aggiungere che sia stato un grave errore volere comunque riformare la Costituzione, senza raggiungere il quorum qualificato previsto dall' art. 138 Cost. , così esponendosi al rischio del referendum su questioni che sono estremamente tecniche, come tali non comprensibili da parte di coloro che non sono giuristi (cioè alla quasi totalità dei cittadini votanti). In questo peculiare contesto - più che il merito della questione - conterà probabilmente l'appartenenza politica dei votanti e soprattutto diverranno alla fine determinanti le “indicazioni” di personaggi noti (ma spesso e volentieri del tutto incompetenti in materia, come giornalisti, attori, cantanti, ecc. ecc.).

Il partenariato pubblico privato (PPP) è uno di quegli istituti previsti dal diritto amministrativo italiano per consentire la cooperazione pubblico-privato nella realizzazione di un progetto pubblico. In questo modo, il privato ha possibilità di realizzare o gestire un “qualcosa di interesse pubblico” tramite le proprie idee e risorse ricavandone un vantaggio economico, mentre l’amministrazione ha la possibilità di acquisire conoscenze dal know how privato che vanno a vantaggio del patrimonio pubblico stesso. Una delle forme più utilizzate di PPP è il project financing , che è uno strumento particolare che si suddivide, generalmente, in tre fasi: presentazione di un progetto da parte di un promotore (su iniziativa pubblica o privata); valutazione del progetto da parte dell’amministrazione con possibilità di chiedere modifiche o migliorie; gara per l’affidamento della realizzazione del progetto. Proprio in quest’ultima fase, prima dell’aggiudicazione definitiva, secondo la normativa nazionale vigente, il promotore può esercitare il diritto di prelazione , superando gli altri offerenti e aggiudicandosi la gara stessa. Il tema della prelazione nell’ambito del project financing negli affidamenti di contratti pubblici è sempre stato oggetto di dibattito tra coloro che sostenevano la piena legittimità di questo istituto di matrice civilistica e coloro che lo ritenevano uno strumento di elusione della parità di trattamento e, quindi, della concorrenza. Un dibattito che con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici ha ripreso vigore. La fase critica dell'istituto della prelazione, così come concepito, da tale Codice, si è ufficialmente avviata con il procedimento di infrazione verso lo Stato italiano, la cui fase istruttoria era iniziata nel 2022, ma che è stato formalizzato dalla Commissione europea in data 8 ottobre 2025, con la formulazione di rilievi relativi, tra gli altri, proprio alla disciplina della finanza di progetto. E' accaduto così che anche il Consiglio di Stato ha sollevato dubbi e interrogato la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per comprendere – forse definitivamente – l’ammissibilità della prelazione nella finanza di progetto. La risposta dei Giudici europei è stata una sostanziale bocciatura della disciplina nazionale in materia, dal momento che la corretta interpretazione dell' articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, secondo la Corte di Giistizia, deve intendersi come ostativa al riconoscimento al promotore di una procedura di finanza di progetto, da parte di uno Stato membro, di un diritto di prelazione che gli consenta, nell’ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell’aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l’aggiudicazione di tale contratto. La decisione della Corte di Giustizia , invero molto attesa, pare andare nella direzione che già alcuni – sia in dottrina che in giurisprudenza – avevano paventato. Effettivamente, senza diritto di prelazione la parità di trattamento viene preservata, quindi da questo punto di vista la decisione del giudice europeo risulterebbe in linea con i principi che tutelano il mercato. Tuttavia, qualche dubbio potrebbe sussistere se si considera il diritto di prelazione non in generale, ma calato nel contesto in cui viene utilizzato: il partenariato pubblico privato e, in particolare, il project financing , dove la cooperazione è volta a realizzare l’interesse pubblico tramite il know how e le risorse del privato e si basa sul progetto presentato proprio dal promotore. La decisione della Corte di Giustizia UE pone nell'immediato una serie di interrogativi innanzitutto sulle procedure in corso. Trattandosi di una procedura almeno bifasica (approvazione del progetto presentato dal promotore e gara vera e propria), occorre chiedersi come debbano muoversi le amministrazioni che alla data della pronuncia pregiudiziale abbiano già concluso la prima delle due cennate fasi. Nello specifico, risulta necessario bilanciare correttamente il rispetto del diritto eurounitario, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, con il principio dell'affidamento del soggetto che vanta una posizione soggettiva già acquisita nell'ambito di un procedimento amministrativo o comunque di procedimenti tra di loro collegati. Invero, nel diritto amministrativo interno, l'affidamento non solo è riconosciuto come principio di rilievo ordinamentale ma è stato specificamente disciplinato dall' art. 5 del d.lgs. n. 36/2023 . La tutela di tale principio, qualora sussitano le condizioni di "resistenza" giuridica che giustificano il mantenimento di una posizione soggettiva già acquisita (legittimità e incolpevolezza dell'azione del beneficiario del provvedimento favorevole), può essere intesa come preclusiva di ogni riconsiderazione pubblica? Come si confronta il principio dell'affidamento con i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea? D'altra parte, se è vero, come è vero, che l'operatore che presenta una proposta di project financing non conserva alcuna aspettativa giuridicamente tutelata circa l'ottenimento della gestione dell'opera, a maggior ragione l'obbligo di conformarsi al diritto dell'Unione (anche per evitare sanzioni) pare costituire uno di quesi sopravvenuti motivi di interesse pubblico che consentono all'amministrazione di revocare, fino al momento dell'aggiudicazione definitiva, la precedente dichiarazione di pubblico interesse, salvo l'obbligo di indennizzare il privato per le spese documentate. Al riguardo, la Corte dei Conti, in sede di parere reso su richiesta di un'amministrazione locale, ha ulteriormente precisato che " l'interesse pubblico alla conformazione dell'azione amministrativa ai principi di concorrenza e di parità di trattamento, unitamente all'esigenza di rigorosa osservanza del diritto dell'Unione, prevale senz’altro sull'aspettativa del promotore, il quale, avendo presentato la proposta in un contesto di manifesta incertezza normativa, non può invocare un affidamento inviolabile sulmantenimento di un istituto caducato in sede eurounitaria ". Sarà interessante verificare ora come il legislatore si approccerà a questa decisione della Corte di Giustizia UE e, soprattutto, se saranno escogitati modi per introdurre comunque una preferenza per il promotore, pur in assenza di un vero e proprio diritto di prelazione.