Autore: a cura di Paolo Nasini
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1 aprile 2025
Trib. Potenza, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 30 settembre 2024, n. 1546, Pres. est. Rosa Maria Verrastro IL CASO E LA DECISIONE La decisione del Tribunale lucano consegue all’azione esperita da una società per azioni nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera, con la quale è stato chiesto l'accertamento, previa interpretazione degli atti costituenti fonte del rapporto contrattuale tra le parti, dell' inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte in forza della convenzione stipulata tra le parti, con condanna della stessa all'esatto adempimento, ovvero al risarcimento del danno in forma specifica. La società, quindi, ha chiesto che fossero accertati e dichiarati i danni subiti e subendi a causa dell'inadempimento dell'Azienda; in subordine, che fosse accertato e dichiarato, l'arricchimento senza causa a favore della convenuta Azienda, con conseguente condanna della stessa al pagamento del giusto indennizzo per ingiustificato arricchimento. Secondo l’attrice, l'Azienda convenuta, in contrasto con gli atti di gara e con il tenore letterale della stessa convenzione sottoscritta dalle parti nel 2015, avrebbe imposto alla prima di sostenere costi per prestazioni estranee rispetto a quelle a suo carico, come contemplate nelle fonti del rapporto contrattuale; in particolare, l'Amministrazione, in base ad una erronea lettura degli atti di gara, avrebbe ritenuto che alcune prestazioni, e segnatamente il servizio di lavanolo, la pulizia e sanificazione dei locali, lo smaltimento dei rifiuti speciali e la ristorazione per merende in corso di trattamento fossero ricomprese nelle obbligazioni di essa concessionaria e, pertanto, che si trattasse di voci di costo integralmente a suo carico; che essa, pure manifestando formalmente il proprio dissenso, aveva sostenuto dette spese, in modo da consentire l'inizio delle attività, riservando di adire l'autorità giudiziaria a tutela delle proprie ragioni. La società, poi, ha specificato di avere sostenuto ingenti costi, non solo per la materiale erogazione dei predetti servizi, lievitati di anno in anno, ma anche per l'organizzazione di essi all'interno della struttura affidatale in gestione. Si è costituita in giudizio l'Azienda convenuta chiedendo il rigetto della domanda. In particolare, valorizzando l' art. 2 del disciplinare di gara e l' art. 10 della convenzione stipulata tra le parti , nonché la voce " gestione utenze", inserita nello studio di fattibilità costituente parte integrante degli atti di gara, e fonte ulteriore del contenuto del contratto, l’Amministrazione ha eccepito che tali servizi e connessi costi, nei quali rientravano le prestazioni indicate dalla concessionaria come ulteriori e non previste, dovevano intendersi, invece e come da contratto, a carico del concessionario. Il Tribunale con sentenza non definitiva ha accertato l’inadempimento dell’Amministrazione rimettendo la causa sul ruolo per l’accertamento dei danni subiti dalla ricorrente. In via preliminare, il Tribunale ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario , avendo la controversia ad oggetto la fase attuativa del rapporto tra le parti, con conseguente assenza di profili di discrezionalità amministrativa, e la competenza della Sezione Specializzata in Materia di Impresa, giusta art. 3 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 168/2003 , stante la rilevanza comunitaria della procedura di evidenza pubblica prodromica alla stipula della convenzione di affidamento. Nel merito, la questione fondamentale oggetto della controversia concerneva l'interpretazione del contratto in essere tra le parti e le fonti della sua disciplina. All'art. 2 della convenzione si legge che il contratto ha ad oggetto " la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione del Presidio Ospedaliero di Tinchi nei modi e nei termini definiti dal bando di gara ulteriormente integrato secondo la proposta offerta in fase di gara ed approvato con deliberazione aziendale ". Al successivo art. 17, le parti hanno individuato quale fonte di disciplina del rapporto: lo studio di fattibilità, il bando di gara, la relazione sulle caratteristiche dei servizi e della gestione, il progetto preliminare, l'offerta economica comprensiva del piano economico finanziario, l'atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese. In ordine alle obbligazioni a carico del concessionario, ricollegate alla "fase di gestione", il contratto, all'art. 10, ha previsto che il primo fosse tenuto ad eseguire tutte le prestazioni ed i servizi di cui al disciplinare di gara, allegato alla convenzione, tutte richiamate testualmente ed indicate in: a) erogazione di prestazioni dialitiche ed eventuali prestazioni affini non contemplate nella tabella inserita nel corpo dell'articolo 10; b) "servizi accessori", questi individuati in: gestione e manutenzione dell'opera ivi comprese le pertinenze esterne, gestione e manutenzione degli impianti; manutenzione di apparecchi di dialisi; servizio di gestione utenze, servizi amministrativi. Nel medesimo articolo, era specificato che gli obblighi dell'Azienda erano individuati esclusivamente negli atti di gara, incluso il piano finanziario, oltre che nel contratto ed ancora che " il concessionario non potrà in nessun caso sollevare eccezione alcuna in merito all'inadempimento, da parte dell'azienda, di obbligazioni non esplicitamente individuate negli atti innanzi citati ". Il corrispettivo in capo al cessionario è stato individuato, all'art. 4, nella remunerazione delle prestazioni di dialisi rese all'utenza e remunerate a mezzo del sistema di DRG, prevedendosi, inoltre, un canone di concessione determinato in complessivi Euro 7.442.885,10 con durata convenuta in anni 9, a decorrere dalla data di effettiva operatività del Centro Dialisi. La proprietà delle opere è risultata in capo all'Amministrazione (il centro è situato all'interno di un Ospedale) che, con la procedura di evidenza pubblica descritta, ne ha affidato la progettazione e realizzazione, oltre che la gestione economica, al concessionario. Ancora, è risultato che l'Amministrazione convenuta all'art. 2 del bando di Project Financing , indetto ex art. 153 e segg. del D.Lgs. 163/2006 , ha manifestato la propria volontà di affidare ad un concessionario " la progettazione, costruzione e gestione del centro dialisi presso l'Ospedale di Tinchi mediante finanzia di progetto ". Al medesimo art. 2 del bando di gara è stato specificato che si intendevano incluse nella concessione tutte le prestazioni inerenti a "lavori, servizi e forniture come in dettaglio riportate nello studio di fattibilità", con la esclusione del personale tecnico sanitario ed infermieristico. Le prestazioni erano elencate in dettaglio nel medesimo art. 2, trattandosi di prestazioni legate al servizio di emodialisi, ovvero prestazioni di tipo sanitario. L'art. 3 del bando ha esplicitato le condizioni economiche dell'intervento, come tratto dallo studio di fattibilità (anch'esso parte dei documenti di gara e fonte della disciplina convenzionale) e ragguagliato "alla remunerazione decennale del 50 per cento sui ricavi dell'anno 2013 realizzati da ASM per prestazioni di dialisi", calcolati come da tariffario regionale per le varie prestazioni. Alla fine dell'art. 3 è stato specificato che per tutta la durata della concessione il concessionario sarebbe stato remunerato in base alle prestazioni effettivamente rese, applicando i DGR, decurtati dello sconto offerto in fase di gara; gli importi erano indicati nella colonna F inserita nel corpo dell'art. 3. L'offerta economica ed il "piano economico finanziario" presentati dal candidato dovevano indicare, tra l'altro, i "valori della gestione operativa" ovvero i ricavi, i costi operativi, le utenze, le tariffe. Un documento fondamentale, costituente allegato al bando di gara e fonte contrattuale, è lo " studio di fattibilità " commissionato a soggetto esterno dall'Azienda, i cui costi sono stati posti a carico del concessionario, in quanto in esso sono indicati i termini esatti dell'investimento. Il bando di gara richiamava, quanto al contenuto prestazionale, sia nella fase di progettazione e realizzazione delle opere, sia nella fase di gestione dell'attività, lo studio di fattibilità; in questo, le prestazioni a carico del concessionario erano dettagliatamente esplicitate e si riferivano, relativamente alla fase di gestione, alla fornitura e posa in opera di arredi, impianti e materiale di consumo funzionale alla erogazione delle prestazioni di dialisi. Nell'analisi dei costi e ricavi dell'intervento erano indicati, senza alcuna specificazione, quali voci di costo: la "manutenzione impiantistica, il service apparecchiature, il materiale sanitario, le "utenze", il personale tecnico amministrativo il personale sanitario (questo relativamente ad eventuali sostituzioni) altri " costi", questi non specificamente individuati (allegato E ed analisi dei costi). Al paragrafo “C” lo studio descriveva in dettaglio le attrezzature e l'impiantistica che avrebbe dovuto essere fornita e tenuta in esercizio nel corso della gestione, ed elencava " il materiale di consumo", qualificando la fornitura come ulteriore voce di costo. Lo studio di fattibilità conteneva gli elementi essenziali sulla scorta dei quali l'imprenditore avrebbe potuto - e dovuto - valutare il proprio piano di investimento, stimando cioè i ricavi ed i costi della concessione, sia quanto alla costruzione, sia quanto alla successiva gestione dell'opera realizzata (nel conto economico compaiono tra l'altro quali voci di costo le utenze e altre spese non meglio specificate nel corpo del documento). All'ultima pagina, sulla scorta dei dati in precedenza analizzati, erano indicati i flussi finanziari ed i tempi di recupero dell'investimento. Il Tribunale, quindi, ha sottolineato la centralità del documento in questione nella redazione del piano dell'investimento redatto dall'aggiudicatario, presentato in sede di partecipazione. Inoltre, il Giudice ha dato conto del fatto che parte attrice ha anche depositato le FAQ a mezzo delle quali la Stazione Appaltante chiariva i termini del servizio, le fonti della disciplina del rapporto, precisando che " viene richiesta al concorrente la realizzazione dell'immobile, la fornitura delle apparecchiature e degli arredi, gli specifici servizi di manutenzione, la fornitura di materiali di consumo e la gestione amministrativa delle attività sanitarie, necessari per le prestazioni sanitarie nella enucleazione minima di cui all'art. 2 del disciplinare che saranno svolte da personale medico, tecnico sanitario ed infermieristico il quale continuerà ad essere a carico di questa Azienda Sanitaria ". Ciò posto in punto di fatto, il Tribunale ha rammentato, in diritto, che, la norma applicata dall'Amministrazione nella indizione della gara, ovvero l' art. 153 del D.Lgs. 163/2006 , nel testo applicabile ratione temporis (la procedura è stata indetta prima della entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 ) prevede testualmente e nelle parti di interesse che: " 1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità...inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi dell'articolo 143, affidare una concessione, ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. 2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice. 2-bis. Lo studio di fattibilità da porre a base di gara È redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio dello studio di fattibilità. 3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'articolo 144, specifica: a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto preliminare, da questi presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto. 4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83. 5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso delle concessioni, l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. 6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. 7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei. 9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all' articolo 2578 del codice civile . 11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario ". L' art. 143 richiamato, a sua volta, prevede che: " 1. Le stazioni appaltanti affidano le concessioni di lavori pubblici con procedura aperta o ristretta, utilizzando il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 2. Quale che sia la procedura prescelta, le stazioni appaltanti pubblicano un bando in cui rendono nota l'intenzione di affidare la concessione. 3. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX B e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18 ". L'allegato, quanto ai requisiti specifici dei bandi in materia di concessioni, prevede l'obbligatoria indicazione, tra l'altro, di "b) Oggetto della concessione; natura ed entità delle prestazioni". Secondo il Tribunale, dalla formulazione delle norme esaminate emerge chiaramente come nella procedura di project financing sia assolutamente centrale l' assunzione del rischio che l'operatore economico assume, e che permea la causa stessa del contratto. Fondamentale, pertanto, è la conoscibilità di tutti i costi connessi con l'investimento , conoscibilità che si realizza attraverso l'obbligo, in capo alla Stazione Appaltante di indicare, in atti e nello studio di fattibilità, il costo dell'investimento ed i criteri - trasparenti - sui quali l'impresa redigerà il piano economico finanziario. Il Tribunale, quindi, ha rammentato che: " Non basta, allora, che le clausole contrattuali in cui si traduce l'operazione economica congegnata dall'amministrazione comportino il trasferimento del rischio economico al gestore del servizio (nel caso di specie, il rischio di disponibilità), di modo che egli non abbia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi, ma è necessario pure che siano specificati tutti gli oneri economici che concorrono a definire il rischio che l'operatore economico è chiamato ad assumere. In mancanza, non potrà dirsi attendibile l'elaborazione Piano economico finanziario - nel quale l'amministrazione è tenuta a riportare i costi preveduti e i ricavi possibili di modo da prefigurare l'utile conseguibile ovvero, in sintesi, le condizioni di equilibrio economico - finanziario dei servizi. D'altronde, se l'operatore non è posto a conoscenza di tutti gli oneri del servizio che dovrà svolgere, non sarà in condizione di valutare se, per la sua organizzazione di impresa, sia in grado di sostenere il rischio senza incorrere in perdite di attività e la sua offerta risulterà inevitabilmente non attendibile, potendo accadere che sia indotto a rivedere al ribasso la qualità del servizio offerto in corso di rapporto solo per evitare perdite " [1] . Ed ancora, sempre in materia di project financing e concessione è stato affermato che: " se con la procedura in questione normalmente la controprestazione a carico del cessionario consiste i nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l'opera realizzata, allora egli deve essere in grado di conoscere tutti gli oneri ed i costi legati all'investimento, in base a documenti ed atti che è obbligo dell'Amministrazione di predisporre in maniera chiara e trasparente; da tanto discende che le condizioni, anche di costo, dell'intervento non possono essere modificate a detrimento del concessionario, nel corso del rapporto" [2] . Secondo il Giudice, d'altro canto, la conoscibilità degli elementi di costo diviene più essenziale se si riflette sulla circostanza che il procject financing consiste in una sorta di operazione di finanziamento che vede il coinvolgimento di soggetti privati non solo nella realizzazione e gestione di opere di interesse pubblico, ma anche nel finanziamento dei costi iniziali; costi che sono recuperati a seguito della gestione dell'opera stessa e dello sfruttamento delle attività collegate ad essa. Il vantaggio per le Stazioni appaltanti consiste, per converso, nella possibilità di realizzare opere utili alla collettività, nonostante la notoria carenza di fondi pubblici a tal fine necessari, grazie al coinvolgimento nel progetto di privati che si assumono il rischio dell'iniziativa in forza di una prospettiva di guadagno futuro. Il Tribunale, quindi, nel caso concreto, ha ritenuto che non solo nella documentazione di gara, ma anche nella convenzione non era previsto che gli oneri legati al servizio lavanolo, pulizia e sanificazione locali, smaltimento rifiuti speciali e ristorazione per merende in corso di trattamento fossero a carico del concessionario; non ha ritenuto, per contro, che la voce di costo denominata " gestione utenze " ricomprendesse anche tali voci di costo, normalmente rientrando nella nozione di "utenze" le spese di somministrazioni di energia, gas ed altro collegate con il funzionamento della struttura. Conclusivamente, il Giudice non ha ritenuto fondata l'interpretazione del contratto offerta dall'Amministrazione, sottolineando, comunque, come la stessa, in presenza di un dato testuale che enuclea i costi di gestione (non ricomprendendo le voci aggiuntive), non potesse ritenersi conforme all'accordo formatosi tra le parti in base al bando ed ai suoi allegati ed alla offerta del concessionario corredata dal piano economico finanziario, questo redatto in base allo studio di fattibilità posto a base di gara. Inoltre, l’Amministrazione ha sottolineato che si tratterebbe di una interpretazione contraria al principio di buona fede che costituisce fonte aggiuntiva del rapporto, sia nella fase della conclusione del contratto, che nella fase della sua esecuzione, costituendo canone ermeneutico ex art. 1366 c.c. . A tal proposito, il Tribunale rammenta che, in linea generale, l' art. 1362 c.c. prevede che nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la reale intenzione comune delle parti, valutando il loro comportamento successivo, anche posteriore alla conclusione del contratto. Nella ricerca della comune intenzione delle parti al momento della conclusione del contratto, lo strumento ermeneutico principale non può che essere costituito dalle espressioni utilizzate dalle stesse [3] . Secondo il Giudice di prime cure, il contratto, stante il suo oggetto, deve essere interpretato facendo applicazione dei principi costituzionali e dunque contemperando l' art. 97 Cost. in tema di buon andamento dell'attività amministrativa ma anche di trasparenza, e l' art. 41 in tema di libertà dell'iniziativa economica privata. Alla luce di quanto precede, quindi, il Tribunale ha accertato la violazione da parte dell’Amministrazione dell’art. 7 della convenzione, che, in tema di "obblighi ed oneri a carico del concedente", prevedeva che il primo si impegnasse a " prestare la propria collaborazione a svolgere le attività di propria competenza al fine di consentire il regolare svolgimento del rapporto concessorio ". Ciò in quanto l'Amministrazione ha ingiustificatamente imposto al concessionario (per il quale l'inizio della gestione economica era essenziale per il rientro dell'investimento) l'erogazione di prestazioni ulteriori, in base ad una interpretazione contraria agli atti di gara, alla specificazione degli obblighi a carico del concessionario previsti in convenzione, oltre che al principio di buona fede . [1] Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2022, n. 2809 . [2] Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 2012, n. 3474. [3] Cass. civ., sez. lav., 02 agosto 2002, n.11609; Cass. civ., sez. I, 14 maggio 2002, n. 6953.