Il pubblico ministero e i suoi poteri, tra parzialità, imparzialità e giustizia

dalla Redazione • 10 agosto 2026

Una recente ordinanza della Corte costituzionale [1], resa sulla sussistenza dei presupposti del conflitto di attribuzione sollevato dal Senato della Repubblica, ci consegna in dono un interessante distinguo tra imparzialità e giurisdizionalità dell'Ufficio del pubblico ministero.

La Corte, nel vagliare l'esistenza o meno del requisito soggettivo in capo ai due organi dello Stato in conflitto, ha rilevato la legittimazione attiva sia del Senato della Repubblica, in quanto competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che esso impersona, in relazione all’applicabilità delle prerogative di cui all’art. 68, terzo comma, Cost., sia la legittimazione passiva della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, dal momento che al pubblico ministero - con particolare riferimento alla figura semigerarchica del Procuratore della Repubblica - è attribuito dall'art. 112 della Costituzione il potere dell'esercizio obbligatorio dell’azione penale (art. 112 Cost.), "cui si connette la titolarità diretta ed esclusiva delle indagini ad esso finalizzate".

In altri termini, ci dice la Corte, se si togliessero al pubblico ministero tali prerogative (obbligatorietà dell'azione penale ed esclusiva titolarità di indagine), mancherebbero gli estremi per configurare la Procura della Repubblica come un potere dello Stato.

D'altra parte, prosegue la Corte, il necessario esercizio delle funzioni sopra menzionate (indagini e imputazione) rende il pubblico ministero, che pure è indicato, nell'occasione, quale "organo non giurisdizionale", competente a dichiarare definitivamente, in posizione di piena indipendenza, la volontà del potere giudiziario cui appartiene.

La questione, seppure incidentalmente trattata dalla Corte all'interno di un procedimento avviato dal Senato per far dichiarare nulli atti assunti (in primis, il rinvio a giudizio per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) nei confronti di una sua componente - sulla base di asserite violazioni di prerogative costituzionalmente tutelate -, deve essere più adeguatamente sviscerata.

Imparzialità e non giurisdizionalità di una fetta importante della magistratura possono dunque coesistere?

La Corte risponde affermativamente, non volendo peraltro con questo porre il p.m. fuori dagli organi di giustizia, latamente intesi.

Semplicemente, si tratta di un potere che, seppure costruito dalla complessiva trama costituzionale come indipendente e imparziale, resta pur sempre anche proprio di una delle parti del processo, come tale non idoneo a dare una qualificazione giuridica definitiva e incontrovertibile ai fatti portati all'attenzione del Giudice.

Quest'ultimo resta dunque l'unico organo giurisdizionale del nostro ordinamento, per quanto assimilato e assimilabile, per comune provenienza di accesso e sottoposizione allo stesso statuto dei magistrati nel loro insieme, al pubblico ministero.

Eppure la stessa Corte costituzionale, in più risalenti arresti [2], ha definito il pubblico ministero non tanto come parte processuale quanto come organo giurisdizionale vero e proprio.

In particolare, la Corte ha evidenziato che Il pubblico ministero - anche se non è investito del potere decisorio, onde non può qualificarsi giudice in senso stretto - è, comunque, anch'egli un magistrato, come dimostra la collocazione degli articoli della Costituzione che lo riguardano (in particolare da 104 a 107) nel titolo VI de "La Magistratura" e nella sezione de "L'ordinamento giurisdizionale".

L'esattezza dell'inquadramento del p.m. fra gli "organi della giurisdizione" in senso lato trova ulteriore conferma nella sua posizione di magistrato appartenente all'ordine giudiziario collocato in posizione di istituzionale indipendenza rispetto ad ogni altro potere, che "non fa valere interessi particolari ma agisce esclusivamente a tutela dell'interesse generale all'osservanza della legge, perseguendo fini di giustizia".

Da ciò deriva che nel concetto di "giurisdizione" - quale contemplato nell'art. 102 della Costituzione - deve intendersi compresa non solo l'attività decisoria, che è peculiare e propria del giudice, ma anche l'attività di esercizio dell'azione penale, che con la prima si coordina in un rapporto di compenetrazione organica a fine di giustizia e che l'art. 112 della Costituzione attribuisce proprio al pubblico ministero.

Certo, si potrebbe dire che queste ultime pronunce sono state emesse in una fase in cui non era stato introdotto il rito accusatorio con il nuovo codice di procedura penale e non era stato ancora riformato l'art. 111 della Costituzione.

Ma la verità è che la cosiddetta parità delle armi non è mai esistita e mai esisterà, se non nel dibattimento, fin quando il pubblico ministero resterà nell'alveo della giurisdizione.

Invero, l'obbligatorietà dell'azione penale e la direzione delle indagini dotano il pubblico ministero, ancora oggi, di poteri incredibilmente vasti e tutti riconducibili alla misura e al controllo tipici del potere giurisdizionale: si pensi anche alla possibilità di disporre fermi, perquisizioni e sequestri.

Di questo ne è certamente consapevole la Corte delle leggi, e di questo risente soprattutto il valore dell'imparzialità, che riveste un ruolo ancora più decisivo per il cittadino quando si parla dell'organo dell'accusa.

Avere infatti un potere tanto grande nella fase iniziale delle indagini, quando prendere una direzione piuttosto che un'altra è determinante per il futuro indagato, comporta correlativamente una grande responsabilità, e richiede uno sforzo di equidistanza e oggettività enorme.

Sotto altro profilo, agire sotto la pressione della polizia giudiziaria e non farsi condizionare da essa implica una padronanza e una scaltrezza nella gestione e direzione delle indagini che spesso solo l'esperienza può dare.

Sembra dunque questo il campo elettivo e più adatto a riforme giudiziarie che vogliano chiamarsi tali, e che non si limitino a indebolire le iniziative dei pubblici ministeri - ampliando di converso il raggio di azione delle forze di polizia -, anche perché far rientrare i Procuratori della Repubblica tra gli organi giurisdizionali li assimila di più, sotto tutti i profili positivi che ciò comporta, alla figura certamente terza e imparziale del giudice.
D'altra parte, è altresì vero che se da un lato un magistrato “dipendente” (ad es. da direttive politiche o da esigenze di opportunità) non potrebbe per definizione essere pienamente imparziale, in quanto veicolo di quelle direttive e di quelle esigenze, è tuttavia possibile che un magistrato indipendente possa, in concreto, essere parziale, cioè mosso nell’agire da ragioni soggettive, o comunque risultare tale, anche in ragione di precedenti attività svolte nella giurisdizione.

E questo resta un punto dolente ma probabilmente irrisolvibile, posto che le uniche regole che possono oggettivamente fare da argine a un pericolo siffatto sono quelle processuali, per loro natura rigide e ancorate alla buona fede degli interessati, afferenti agli istituti dell’incompatibilità e dell’astensione.





[1] Ordinanza n. 94 del 2026.

[2] Sentenze n. 96 del 1975 e n. 190 del 1970