Guida al diritto (30/2026)
sulla
riforma forense:
- Marcello Clarich*, Riforma forense: la partita della delega apre la “stagione” del cambiamento (Guida al diritto 30/2026, 12-14, editoriale). Il 22 luglio scorso il Senato ha approvato, a larga maggioranza, la delega per la riforma dell’ordinamento forense. [*professore ordinario di diritto amministrativo presso La Sapienza Università di Roma]
sulla c.d.
legge anti-pandorogate:
L 19.6.2026 n. 120 [GU 6.7.26 n. 154, in vigore dal 21 luglio 2026], Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti.
- testo della legge (Guida al diritto 30/2026, 15-15)
- guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 30/2026, 17-18)
in tema di professione forense (società tra avvocati - soci di solo capitale):
- Corte cost. 21.7.26, n. 138, pres. Amoroso, red. Patroni Griffi (Guida al diritto 30/2026, 24-25): Il Cnf dubitava della legittimità costituzionale dell’art. 4-bis dell’ordinamento forense (L 247/2012) ritenendo che l’ammissione del socio di puro capitale (guidato dalla logica del profitto) in società esercenti la professione forense, per un verso, contrasti con gli artt. 24 e 111 Cost., perché indebolirebbe l’indipendenza dei soci avvocati, essenziale per l’esercizio del diritto di difesa e per il giusto processo, e, per altro verso, vulneri l’art. 41 Cost., determinando la distorsione della concorrenza tra professionisti, perché attenuerebbe i doveri deontologici per quelli operanti nelle “Sta”. La Corte ha giudicato insufficiente la motivazione del rimettente a sostegno della non manifesta infondatezza delle censure, perché il Cnf non ha preso in considerazione, ritenendole in ogni caso irrilevanti, le norme dettate dai commi da 3 a 6 dell’art. 4-bis L 247/2012, che prevedono una serie di cautele (relative all’assetto societario e all’esercizio della professione da parte delle Sta) volte a prevenire i rischi connessi all’ingresso del socio non professionista nella Sta e, anzitutto, i condizionamenti dell’indipendenza del professionista e i conflitti di interesse. Una volta consentito dal Legislatore l’ingresso di soci finanziatori/ imprenditori nelle società esercenti le attività professionali regolamentate, in considerazione dei benefici che dal loro apporto derivano ai servizi resi, ciò che è imprescindibile è proprio una congrua normativa che limiti e regoli tale partecipazione per controbilanciare i rischi che da tale ingresso possono derivare nello svolgimento della professione. La sentenza rimarca che la necessità di apposite garanzie legislative si impone, a maggior ragione, per la professione forense per il rilievo costituzionale dell’attività dell’avvocato, la quale è necessario strumento per l’esercizio effettivo del diritto di difesa nonché elemento essenziale per lo svolgimento della funzione giurisdizionale. L’ordinanza avrebbe dovuto esaminare le condizioni attualmente previste dal censurato art. 4-bis L 247/2012 e spiegare perché esse siano, e in che misura, non adeguate a risolvere le problematiche che la presenza del socio non professionista porta con sé e, dunque, inidonee a superare i prospettati dubbi di costituzionalità.
in tema di vincolo idrogeologico (competenza):
- Corte cost. 23.7.26 n. 142, pres. Amoroso, red. D’Alberti (Guida al diritto 30/2026, 27): Sono incostituzionali le norme della LR Toscana 49/2025 - che disciplina il vincolo idrogeologico, i tagli e gli incendi boschivi - laddove, con riguardo ai parchi e alle riserve naturali regionali, attribuiscono la competenza a rilasciare le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico alle Unioni di Comuni subentrate alle Comunità montane, alla Città metropolitana di Firenze e ad altre Unioni di Comuni individuate dalla normativa regionale sulle autonomie locali.
sulla concessione di beni pubblici (azione risarcitoria):
- Tar Lazio 5^-ter, 15.6.26 n. 10964, pres. di Nezza, rel. Sbarra (Antica Madia Srl c/ Agenzia del Demanio) (Guida al diritto 30/2026, 77 T): 1. In materia di concessioni di beni pubblici, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda risarcitoria con cui il concessionario deduca la violazione delle clausole della concessione concernenti l'oggetto del rapporto e le modalità di utilizzazione del bene, atteso che la decisione postula l'interpretazione del titolo concessorio e l'accertamento dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto, non riducendosi la controversia ad una mera questione patrimoniale. 2. In materia di concessioni di beni pubblici, la do- manda risarcitoria basata sull'asserita inidoneità dell'immobile assegnato in concessione è infondata nei confronti dell'Agenzia del demanio, in ragione dell'estraneità della medesima amministrazione al rapporto concessorio in atti.
- (commento di) Costanza Ponte, Asserita inidoneità dell’immobile, indennizzo non va chiesto al Demanio (Guida al diritto 30/2026, 83-85)
in tema di privacy:
- Corte giust. Ue 5^, 9.7.26, - Causa C-199/24 (Guida al diritto 30/2026, 88 solo massima): L’art. 85, par. 1, del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, osta a che gli Stati membri adottino, sulla base di tale disposizione, misure legislative che vadano oltre quanto previsto dall’art. 85, par. 2, di tale regolamento, introducendo deroghe a taluni capi di detto regolamento per i trattamenti di dati personali che perseguono scopi diversi da quelli giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, per il motivo che tali misure sono necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali con il diritto alla libertà di espressione e di informazione. Inoltre, la norma in esame osta a che le misure adottate dagli Stati membri sul suo fondamento prevedano, in quanto concretizzazione della conciliazione alla quale essi devono procedere tra il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla libertà di espressione e di informazione, che i soli mezzi di ricorso a disposizione di una persona che è stata oggetto di condanne penali, qua- lora dati personali relativi a tali condanne siano messi a disposizione del pubblico su Internet, a pagamento, siano la possibilità di avviare un procedimento penale per diffamazione o un’azione di risarcimento del danno subito a causa della diffamazione. In base all’art. 85, par. 2, la messa a disposizione del pubblico su Internet, a pagamento, di documenti pubblici consistenti in condanne penali può essere considerata un trattamento di dati personali effettuato a «scopi giornalistici», ai sensi di tale disposizione, solo nei limiti in cui abbia come scopo la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche della professione di giornalista, in seguito a un lavoro di redazione o di adattamento, o quanto meno conformemente a una linea editoriale, e ciò previa verifica delle affermazioni fattuali di cui trattasi.
- (commento di) Marina Castellaneta, Pubblicare online sentenze di condanna non è trattamento di dati personali “a fini giornalistici” (Guida al diritto 30/2026, 88-90)
in tema di privacy (utilizzi giudiziali di dati acquisiti in violazione della privacy):
- Corte giust. Ue 5^, 18.6.26, causa C-484/24 (Guida al diritto 30/2026, 28): Le prove acquisite in violazione della normativa privacy sono comunque utilizzabili dal giudice. Come confermato dal Considerando 4 RGPD, il diritto alla protezione dei dati personali non è un diritto assoluto, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità, come il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE. Gli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali, l’art. 5, par. 1, e l’art. 6, par. 1, lett. c), GDPR, in combinato disposto con l’art. 6, par. 3, del GDPR, e il principio della minimizzazione dei dati (ex art. 5, par. 1, lett. c), GDPR), non ostano a che un giudice nazionale utilizzi elementi di prova contenenti dati personali ottenuti dalla parte che li ha trasmessi in violazione del diritto alla tutela della vita privata e del diritto alla protezione dei dati personali, qualora tale parte non abbia un legittimo interesse a tale trattamento che sia superiore a quello di comprovare semplicemente gli elementi di fatto da essa dedotti. Per contro, prima di procedere alla divulgazione di tali dati alle altre parti o a terzi, detto giudice deve verificare che tali dati siano limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali avviene tale divulgazione e, se del caso, adottare determinate misure per minimizzare la lesione del diritto alla protezione dei dati personali che una siffatta divulgazione può comportare.
in tema di prestazioni sociali (assegno sociale a cittadini extra Ue):
- Corte cost. 21.7.26 n. 141, pres. Amoroso, red. San Giorgio (Guida al diritto 30/2026, 27): Non contrasta con i principi Ue il requisito del soggiorno lungo per la fruizione dell’assegno sociale da parte di cittadini extra Ue. Sono pertanto infondate le questioni di costituzionalità dell’art. 80, comma 19, L 388/2000, sollevate dalla Corte di cassazione in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 34, par.1 e 2, della CDFUE (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), che prevede il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale, e all’art. 12, par. 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE, sulla parità di trattamento tra cittadini extra UE e cittadini degli Stati membri nell’accesso alle predette prestazioni. [La decisione fa seguito alla sentenza 5.3. 26, C-151/24, Luevi, della Corte giust. UE, che ha risposto ai quesiti posti dalla Corte costituzionale con l’ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 29/2024. La Corte di Lussemburgo, confermando l’ipotesi avanzata dalla Consulta, ha, infatti, affermato che il principio di parità di trattamento nella sicurezza sociale non opera in relazione all’assegno sociale. Per poter beneficiare della garanzia sancita dall’art. 12, par. 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE, secondo la sentenza Luevi, è anzitutto necessario che la provvidenza rientri in uno dei settori della sicurezza sociale elencati all’art. 3, par. 1, del regolamento CE n. 883/2004. Deve, inoltre, trattarsi di una prestazione il cui riconoscimento prescinda da ogni valutazione discrezionale delle esigenze individuali del beneficiario. Il principio di parità di trattamento non opera, invece, per le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo disciplinate dagli artt. 3, paragrafo 3, e 70, par. 2, del citato regolamento CE n. 883/2004].
in tema di filiazione (l’azione di riconoscimento della paternità è imprescrittibile):
- Cass. 1^, 23 luglio 2026 n. 23921 (Guida al diritto 30/2026, 25): L’azione per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità è stata resa dal legislatore imprescrittibile proprio perché riguarda un diritto della personalità: conoscere la propria identità biologica e familiare. Va escluso che possa configurarsi un abuso del diritto nel caso in cui il figlio chieda il riconoscimento della propria origine anche dopo molti anni. Eventuali conseguenze economiche o successorie collegate allo status di figlio sono un effetto ulteriore rispetto alla finalità principale dell’azione, che resta quella di accertare la verità del rapporto di filiazione. Il trascorrere del tempo non cancella la responsabilità nella procreazione. La tutela dell’identità personale e biologica del figlio prevale dunque sulle obiezioni fondate sul ritardo nella richiesta di accertamento. [Nella specie, un soggetto, ormai cinquantenne, scopre di non essere figlio biologico del padre indicato nei documenti anagrafici, ossia il marito della madre. Ottenuta una sentenza che esclude quella paternità, avvia il procedimento per ottenere l’accertamento giudiziale della vera origine paterna nei confronti del presunto padre biologico. Durante il giudizio viene disposta una consulenza genetica per verificare il rapporto biologico tra i due, ma l’esame non viene effettuato perché l’uomo rifiuta di sottoporsi agli accertamenti. I giudici di merito valutano tale comportamento secondo l’art. 116 c.p.c., ritenendolo un elemento idoneo a rafforzare la fondatezza della domanda del figlio. In Cassazione, l’uomo sostiene che l’azione sarebbe stata esercitata troppo tardi e che il lungo tempo trascorso avrebbe dovuto impedire la richiesta di riconoscimento della paternità. A sostegno della propria tesi richiama la cosiddetta “Verwirkung”, cioè il principio secondo cui un diritto esercitato tardivamente, dopo aver creato un affidamento nella controparte, potrebbe risultare contrario alla buona fede. La SC respinto l’argomentazione].
in tema di trust (liquidazione anticipata):
- Cass. 1^, 4.5.26 n. 12518 (Guida al diritto 30/2026, 30 T): L'art. 43 (3) del Jersey Trust Law 1984 secondo il quale «Fatti salvi i poteri del tribunale ai sensi del paragrafo (4) e indipendentemente da quanto previsto nell'atto di trust, se tutti i beneficiari sono in essere e sono stati accertati... essi possono richiedere al trustee di porre fine al trust e di distribuire i beni del trust tra di loro», laddove fa coincidere la distribuzione delle quote con la cessazione del trust, non può che essere interpretato in senso ostativo alla possibilità di uno scioglimento solo parziale dello stesso, e quindi evoca una concorde quanto totalitaria volontà dei beneficiari di porre fine al trust che nella fattispecie in esame deve pacificamente escludersi. (Nel caso di specie, l'atto costitutivo stabiliva che nel contrasto tra norme non inderogabili contenute nella legge regolatrice e il disposto dell'atto istitutivo prevale sempre quest'ultimo e i ricorrenti non hanno individuato alcuna norma inderogabile confliggente con quanto stabilito dall'atto costitutivo, che non prevedeva il "diritto incondizionato" alla liquidazione della quota da parte del singolo beneficiario, ma solo la possibilità di conseguire delle anticipazioni).
- (commento di) Fabio Valenza, Il potere in capo al beneficiario non può essere incondizionato (Guida al diritto 30/2026, 34-40)
in materia penale (concussione):
- Cass. pen. 6^, 3 giugno 2026 n. 20345 (Guida al diritto 30/2026, 50 T): Integra la fattispecie di cui all’art. 317 c.p. la condotta del dirigente medico in posizione apicale di un reparto ospedaliero pubblico e, al contempo, amministratore e socio di una clinica privata, che abbia prospettato ai pazienti sottoposti alle sue cure e bisognosi di interventi chirurgici di urgenza la necessità di attendere tempi lunghi in ragione delle liste di attesa e la sussistenza di difficoltà logistiche nell'effettuazione dell'intervento presso l’ospedale pubblico, adducendo elementi ostativi capziosi o falsi, al fine di indurli a trasferirsi presso la clinica privata per essere operati privatamente dietro pagamento di danaro nelle mani dello stesso.
- (commento di) Giuseppe Amato, Punto della Cassazione sul discrimine tra i delitti di costrizione e induzione (Guida al diritto 30/2026, 63-67). La sentenza, ponendosi nel solco di SSUU penali 24 ottobre 2013, Maldera e altri, aiuta a cogliere l’esatto discrimine tra le due fattispecie incriminatrici della concussione (art. 317 c.p.) e dell’induzione indebita [art. 319-quater c.p.)
c.s.
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Una società senza metafisica è una società morta: lavora, consuma, si muove, ma non sa più né perché né per chi.
- Una civiltà incapace di amare qualcosa di più grande di sé non diventa più mite. Diventa più sola, e gli uomini soli, prima o poi, si consegnano a chiunque prometta loro un dio. [Russell Ronald Reno III (Baltimore, 1959), teologo, filosofo politico, "Il ritorno degli dei forti", 2026]