Diritto amministrativo

Diritto amministrativo


Autore: a cura di Nicola Fenicia 25 marzo 2025
Cons. Stato, VII sez. 29 gennaio 2025, n. 711; Tar Emilia Romagna, sez. II, 14 ottobre 2020, n. 628 IL CASO E LE DUE SENTENZE A CONFRONTO Il caso che è stato esaminato in primo e in secondo grado, con visioni opposte, è relativo all’insediamento di scultori e performers denominato “Mutoid Waste Company” in Sant’Arcangelo di Romagna, dove, sin dall’inizio degli anni ’90, un gruppo di artisti noti a livello internazionale - specializzati nella scultura e nella trasformazione dei rottami e degli scarti - si è stabilito in area demaniale già destinata ad attività estrattiva e lavorazione ghiaie e poi dismessa, creando un parco con esposizione di sculture a cielo aperto; il tutto però in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e senza alcun titolo. Su sollecitazione di un vicino, venivano dunque emesse dal Comune delle ordinanze di demolizione , fra l’altro, di camper, roulottes, pullman, furgoni, container, tettoie, cassoni, abusivamente realizzati. In un secondo momento, il Comune di Sant’Arcangelo di Romagna ha tuttavia riflettuto sul valore artistico del parco e sulla valorizzazione che esso era in grado di offrire ad una zona altrimenti abbandonata. Dunque, per legittimare i manufatti abusivi, acquisiti i pareri favorevoli della Soprintendenza, ha adottato uno specifico Piano Operativo Comunale Tematico (il Parco Artistico Mutonia, “Luogo del contemporaneo”) ed ha revocato le ordinanze di demolizione, vista l’incompatibilità della demolizione e rimessa in pristino con le nuove scelte politico-amministrative. In particolare, con il provvedimento di revoca il Comune, per un verso, dà atto di “ aver emanato legittimamente provvedimenti di demolizione e sgombero, in presenza di un accertamento di violazioni urbanistiche/edilizie ”; per altro verso motiva la revoca in relazione “ ad una volontà politica evolutasi nel tempo e oggi sfociata nell’adozione di uno specifico POC che recupera e ripropone la permanenza in loco della compagnia Mutoid Waste Company; di conseguenza i provvedimenti di demolizione e rimessa in pristino, di per sé incontestabili dal punto di vista giuridico/amministrativo al momento della loro emissione, sono diventati incoerenti od incompatibili con le nuove scelte amministrativo-politiche dell’Amministrazione, dettate da una sopravvenuta valutazione del prevalente interesse pubblico ”. La revoca viene quindi motivata sia come esercizio di jus poenitendi , sia in relazione a scelte politiche nel senso della inopportunità delle demolizioni per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. In primo grado, il Tar Emilia Romagna, sez. II, 14 ottobre 2020, n. 628, ha rigettato il ricorso proposto dal vicino avverso i suddetti atti di “sanatoria” degli abusi, affermando fra l’altro che: “ Nel caso di specie, la disposta revoca non si dirige nei confronti di un provvedimento ad effetti continuativi, ma investe un ordine che non ha ancora esaurito gli effetti tipici che lo connotano, non essendosi ancora realizzati il concreto ripristino dello stato dei luoghi, l’esecuzione d’ufficio ovvero l’acquisizione coattiva al patrimonio comunale. L’ammissibilità della revoca nel peculiare caso esaminato consente di riportarsi alle condizioni previste dal legislatore, e in particolare ai “sopravvenuti motivi di pubblico interesse” e alla “nuova valutazione dell'interesse pubblico originario”, non rinvenendosi un’attribuzione di vantaggi economici (cfr. art. 21-quinques comma 1). Come hanno sostenuto le difese delle parti resistenti, nella fattispecie la scelta di mantenere l’insediamento trae sostegno dalla riconosciuta preminenza dell’interesse pubblico culturale, artistico e paesaggistico, che ha stimolato l’avvio del procedimento di adozione di un POC specifico. E’ assodato che alcun ripensamento dell’amministrazione è ordinariamente ammesso a fronte di un illecito edilizio acclarato, che legittima un’attività repressiva totalmente priva di discrezionalità; tuttavia, il vincolo all’azione amministrativa risulta (eccezionalmente) depotenziato a seguito della concorde valutazione degli Enti preposti alla tutela di interessi pubblici costituzionalmente tutelati". I due pareri favorevoli della Soprintendenza " sono stati espressi dalle amministrazioni istituzionalmente competenti alla protezione dell’ambiente, del paesaggio e dei beni storici e artistici. Le ampie e univoche riflessioni sviluppate – recepite nel POC adottato – hanno reso l’ordinanza di demolizione e remissione in pristino non più in linea con la volontà del competente soggetto pianificatore: quest’ultima è in altri termini divenuta incompatibile con gli effetti tipici del provvedimento repressivo assunto in precedenza. L’evoluzione successiva del processo di programmazione dell’assetto dell’area coinvolta è stata poi coerente con l’input proveniente dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici e dalla Soprintendenza per i Beni Storici e Artistici. In ogni caso, per quanto attiene all’oggetto del gravame, i significativi elementi di cui si è dato conto (pareri e POC adottato) hanno avallato e legittimato il revirement contestato in questa sede: la revoca risulta in buona sostanza supportata da sufficienti ragioni giustificatrici… ”. In grado di appello, il Consiglio di Stato, VII sez., 29 gennaio 2025, n. 711, ha riformato la sentenza di primo grado. Secondo il Consiglio di Stato: “ È illegittimo il provvedimento di revoca di ordinanze di demolizione di opere abusive che sia motivato con la sopravvenuta valutazione del prevalente interesse pubblico al mantenimento dei manufatti (nella specie, sfociata nella adozione di un piano operativo comunale che consente il recupero) poiché l’ampia discrezionalità del potere di revoca presuppone la natura a sua volta discrezionale del provvedimento di primo grado che, nel caso di ordinanza di demolizione di opere abusive, va esclusa trattandosi di potere vincolato. L’ampia discrezionalità propria dello jus poenitendi non può surrogare l’assenza di discrezionalità del provvedimento repressivo degli abusi edilizi e l’accertata abusività degli interventi edilizi impedisce di dare rilevanza agli elementi sopravvenuti". È dunque “ illegittima la delibera di approvazione del piano operativo comunale tematico (POC) che tenda non tanto alla riqualificazione di fabbricati esistenti, quanto alla sanatoria di opere abusive. Difatti, gli obiettivi del recupero, della rinaturalizzazione e della valorizzazione dell’area, oltre a dover risultare coerenti con la pianificazione sovraordinata (nella specie, con il piano strutturale comunale - PSC e con il piano territoriale di coordinamento provinciale - PTCP), non possono avere ad oggetto insediamenti da demolire in forza di provvedimenti comunali repressivi degli abusi accertati (...) In argomento va anzitutto osservato che la “nuova” valutazione dell’interesse pubblico presuppone un originario, analogo potere valutativo: laddove gli interessi pubblici implicati nella vicenda dedotta sono sottratti ex se alla valutazione discrezionale dell’amministrazione circa la rimessione in pristino già in sede di originaria decisione circa la sorte dei manufatti (trattasi di area demaniale soggetta a vincolo paesaggistico), e dunque a fortiori lo sono in caso di revoca. Proprio l’ampia discrezionalità della revoca invocata dalle parti appellate presuppone la natura a sua volta discrezionale del provvedimento revocando: nel caso di specie quest’ultimo è un’ordinanza che, accertata la natura abusiva delle opere (non smentita neppure in sede di esercizio dell’autotutela), risulta vincolato nel senso della loro eliminazione e della rimessione in pristino del sito (la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in argomento è pacifica e consolidata: ex multis e da ultimo, sez. VI, sentenza n. 6734/2024). Non può dunque essere recuperato in sede di esercizio dell’autotutela il carattere discrezionale inesistente ab origine con riguardo alla specifica tipologica provvedimentale che viene in considerazione: l’ampia discrezionalità propria dello jus poenitendi non può evidentemente surrogare l’assenza di discrezionalità del provvedimento repressivo degli abusi edilizi. Le sopravvenienze allegate dall’amministrazione in sede di motivazione della revoca – in disparte quanto si dirà in relazione alle censure relative al POC - non sono dunque tali da supportarne legittimamente l’adozione: proprio l’aver ribadito la perdurante sussistenza in fatto e in diritto dell’accertata abusività degli interventi edilizi in questione impedisce di dare rilevanza agli elementi sopravvenuti, che peraltro hanno riguardo a scelte politico-amministrative che, a loro volta, devono comunque potersi attuare in un contesto (anche fisico) di piena legittimità (non potendo evidentemente tali scelte legittimare la permanenza sul territorio di insediamenti la cui abusività è stata accertata ed anzi ribadita in sede di esercizio dell’autotutela)… ”. REVOCA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI, LIMITI E NATURA DEL POTERE ESERCITATO La potestà di revoca degli atti amministrativi è una particolare manifestazione delle potestà generali che l’amministrazione possiede al fine di adeguare permanentemente e congruamente situazioni giuridiche originate da precedenti atti alle sopravvenienze e a quello che è l’interesse pubblico attuale, mediante l’eliminazione con efficacia ex nunc della precedente determinazione. L’amministrazione è infatti chiamata a monitorare (di regola nei rapporti regolati da provvedimenti amministrativi discrezionali con efficacia protratta nel tempo) la costante opportunità dei propri atti e a verificare l’eventuale esistenza di interessi pubblici sopravvenuti che richiedono la privazione di effetti del provvedimento in precedenza adottato, tutto ciò a prescindere dalla presenza di profili patologici dell’atto. Così come l’amministrazione, nei rapporti di durata, è tenuta a verificare costantemente l’incidenza dei fatti sopravvenuti sulle condizioni di appagamento dell’interesse pubblico. Si tratta dunque di un potere – di adeguare costantemente il contenuto dell’atto rispetto all’interesse pubblico perseguito (il quale può variare esso stesso o richiedere un adeguamento dei mezzi in conseguenza di una modificazione della situazione fattuale originaria) – che nel contesto storico attuale, caratterizzato da repentini e imprevedibili sconvolgimenti, si sta rivelando particolarmente efficace e di grande utilità per le pubbliche amministrazioni. E’ un potere di adeguamento dell’assetto giuridico posto in essere dal primo provvedimento alla luce di fatti sopravvenuti che garantisce flessibilità all’azione amministrativa e che non trova rispondenza in omologhi istituti del diritto privato, dove mancano rimedi e strumenti atti a ricalibrare gli accordi contrattuali in presenza di sopravvenienze tali da alterarne l’equilibrio originario (senza che si configuri l’eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all’ art. 1467 c.c. ). Il potere di revoca non deve però sembrare un privilegio della pubblica amministrazione, in quanto si tratta di una prerogativa consustanziale all’azione amministrativa, la quale deve essere sempre orientata al perseguimento dell’interesse pubblico del momento e deve essere espletata con i mezzi che in un determinato e mutevole contesto si rivelano di volta in volta i più adeguati. Presupposti della revoca in base all’ art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990 , sono: a) sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero mutamento della situazione di fatto non prevedibile; b) nuova valutazione dell’interesse pubblico originario : esercizio dello ius poenitendi che incide fortemente sull’affidamento ingenerato nel privato e che però, in base alla modifica apportata nel 2014, non è ammesso laddove vengano in rilievo provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici; tali provvedimenti non sono dunque più soggetti al mero ripensamento dell’amministrazione. Con riferimento all’oggetto, rimangono fuori dalla revoca gli atti non ancora efficaci, soggetti invece a ritiro , e gli atti con effetti istantanei , cioè quelli non in grado di produrre ancora i propri effetti nel momento in cui la P.A. ne valuta la perdurante operatività, nonché, di regola e salvo quanto si dirà in relazione al caso esaminato (ovvero alle ordinanze di demolizione non ancora eseguite), i provvedimenti vincolati . Con riferimento al tempo, il legislatore non dà elementi in ordine al momento entro il quale, a differenza dell’annullamento, può essere adottato il provvedimento di revoca. Pertanto la revoca in linea di principio è praticabile in ogni tempo. Quanto all’ affidamento del destinatario , a differenza che nell’annullamento d’ufficio, ove si richiede di tener “conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati”, esso non costituisce un ostacolo all’adozione della revoca: invero, qualsiasi affidamento privato è destinato a soccombere rispetto alle sopravvenienze di pubblico interesse. L’interesse del privato è tutelato unicamente sul piano patrimoniale attraverso l’ indennizzo . La previsione dell’indennizzo si atteggia infatti a contrappeso dell’ampio potere di revoca ed è sorretto da ragioni di giustizia distributiva e di attenuazione del pregiudizio sofferto dal privato, il quale otterrà un ristoro parziale di natura pecuniaria conseguente ad un atto lecito. Nondimeno, specie nel caso di esercizio dello ius poenitendi , l’esercizio del potere di revoca deve essere adeguatamente motivato in considerazione delle posizioni consolidate in capo al destinatario dell’atto revocando e dell’affidamento ingenerato. Quanto alla natura del potere esercitato , secondo una certa dottrina (v. da ultimo, Clara Napolitano “La revoca: profili di un potere di amministrazione attiva” in www.giustizia-amministrativa.it), il potere di revoca non sarebbe inquadrabile pienamente nell’ambito dell’autotutela, bensì nell’ambito dell’amministrazione attiva, riconoscendovi l’immanenza della funzione di tutela dell’interesse pubblico della quale la p.a. è istituzionalmente investita. Infatti, mentre l’annullamento d’ufficio nella sua veste di presidio della legalità starebbe perdendo i tratti dello strumento d’amministrazione attiva e si starebbe progressivamente avvicinando alla giustizialità (basti pensare, per esempio, ai termini d’operatività sempre più rigorosi – oggi, 12 mesi dall’adozione del provvedimento contra legem – con successivo consolidamento dell’atto illegittimo in caso di mancato esercizio di quel potere); la revoca, viceversa, assumerebbe sempre più i tratti di un provvedimento espressivo della buona amministrazione e dell’attenta capacità valutativa di una p.a. che contempera interessi anche dopo l’adozione di un provvedimento ed esercita il suo potere funzionalizzato per adeguarne il contenuto in occorrenza di sopravvenienze. “ Dunque più che il profilo d’atto di autotutela, nella revoca pare emergerne un altro. Che nulla ha a che vedere con l’attività giustiziale: bensì con una valutazione sorvegliata circa l’opportunità dei propri atti, tale da consentire alla stessa p.a. – stante l’unilateralità del suo potere – d’intervenire ed eliminarne gli effetti, alla ricorrenza di determinati presupposti. Come a dire che con la revoca la p.a. non si “autotutela” in senso tecnico: semplicemente si limita a gestire l’interesse di cui è portatrice, né più né meno di come aveva fatto con il provvedimento originario, veglia sugli interessi pubblici perseguiti in origine e, se questi mutano o richiedono un diverso intervento, interrompe gli effetti del provvedimento che li amministra ” (così la dottrina citata). Non v’è dubbio che queste due differenti letture (giustizialità/amministrazione attiva) comportino altrettanti precipitati: ove si aderisse all’idea che la revoca si identifichi sostanzialmente con un potere modificativo di una prima decisione amministrativa , e dunque che si tratti dell’esercizio della stessa funzione affidata all’autorità amministrativa emanante il primo provvedimento, solamente esercitata in senso inverso, allora l’interesse pubblico che si intende soddisfare con il provvedimento di revoca deve appartenere all’area di interessi propri al settore nel quale è preordinato ad operare l’atto da revocare. Dunque, ad esempio, vi dovrebbe essere corrispondenza fra decisione di far cessare gli effetti di un provvedimento ampliativo e possibilità di denegare quel provvedimento ove venisse richiesto in quello stesso momento. Cioè l’ambito di operatività della potestà di revocare e l’ambito della potestà di adottare/denegare quel medesimo provvedimento ampliativo dovrebbero coincidere. Perciò, venendo al caso esaminato, se il provvedimento originario è di tipo repressivo ed è vincolato (come nel caso di un’ordinanza di demolizione) non v’è spazio per la revoca. Ove invece si optasse per la seconda opzione interpretativa, svincolando il potere di revoca da quello di amministrazione attiva per farlo rientrare nel più generale potere di autotutela , allora la discrezionalità potrebbe allargarsi e lo spettro d’interessi oggetto di valutazione potrebbe essere più ampio e generale, potendo anche non riguardare direttamente la sfera di competenza dell’amministrazione emanante ed attingere a esigenze avvertite da altre amministrazioni, con la prima tuttavia in fatto coordinate. Anche rispetto a provvedimenti di tipo repressivo-ripristinatorio come le ordinanze di demolizione (i cui effetti tipici non si sono ancora completamente realizzati, perché non ancora eseguite, come nel particolare caso in esame) vi potrebbe essere spazio per l’esercizio del potere di revoca, involgendosi un livello d’interessi diverso e superiore. Ebbene, sembra che le due differenti soluzioni date al caso in esame rispettivamente dagli organi di giustizia amministrativa di primo e secondo grado, riflettano tali due differenti concezioni della revoca. Infatti, il T.a.r. Emilia Romagna sembra essersi mosso sulla base della concezione della revoca come autotutela, non ravvisando preclusioni all’esercizio di tale potere discrezionale pur in presenza di un provvedimento in origine vincolato, proprio perché si tratterebbe di due poteri diversi, dei quali, quello di autotutela è più esteso e nella fattispecie non limitato dalla considerazione di interessi di natura strettamente edilizia ma aperto alla considerazione di interessi di natura politico-amministrativa di ampio spettro. Invece, il Consiglio di Stato, si è mosso sulla base della considerazione della revoca come esercizio del medesimo potere di amministrazione attiva espletato con il provvedimento originario, con la conseguenza che se quel potere è in origine vincolato non potrà non esserlo anche in sede di revoca.  A parere di chi scrive l’impostazione inizialmente adottata dal T.a.r. sembra garantire una certa flessibilità all’azione amministrativa in modo maggiormente rispondente alla ratio del potere di revoca, permettendo di giungere alla soluzione, più opportuna e giuridicamente accettabile, di consentire il mantenimento del parco artistico una volta che le ordinanze di demolizione (nel frattempo non attuate) non erano più in linea con il nuovo strumento pianificatorio, quest’ultimo adottato dal Comune sulla base di un propria ragionevole scelta di natura politico-amministrativa e sulla base dei pareri positivi della Soprintendenza. Viceversa, la soluzione adottata dal Consiglio di Stato appare frutto di un astratto e soffocante sillogismo avulso dalle circostanze concrete: la revoca non si applica ai provvedimenti vincolati/ le ordinanze di demolizione sono provvedimenti vincolati = la revoca non si applica alle ordinanze di demolizione. Con la conseguenza, invero troppo rigida, per cui il previo esercizio del potere repressivo non sarebbe in alcun modo superabile da una sopravvenuta valutazione del prevalente interesse pubblico culturale, artistico e paesaggistico effettuata dagli organi politici del Comune.
Autore: a cura di Federico Smerchinich 15 marzo 2025
TAR Lazio, Roma, Sez. I, 23.10.2023 n. 15735/ Consiglio di Stato, Sez. VII, 20.12.2024, n. 20158 La sentenza di primo grado e la conferma in appello Il concorso in magistratura ordinaria , rispetto al quale rivolgono il loro interesse la maggior parte degli studenti della facoltà di giurisprudenza, oltre a presentare delle innegabili difficoltà pratiche nelle prove scritte e orali, ha anche un limite di possibilità di partecipazione: tre consegne dei compiti svolti , divenute quattro grazie al d.l. n. 44/2024 . In altre parole, se si consegnano tre volte (ora quattro) tutti e tre i compiti scritti, senza risultare idonei, non ci si può più iscrivere al medesimo concorso. Unica possibilità della ulteriore consegna si può verificare quando ci sono due sessioni concorsuali ravvicinate e al momento della partecipazione al concorso successivo non si ha ancora contezza dell’esito delle prove della sessione antecedente. In altri termini, pur perfezionandosi la “consegna” quando il terzo compito (ora quarto) viene materialmente dato alla Commissione, la preclusione si realizza soltanto se prima dello scadere dei termini per l'adesione al nuovo bando vi è stata anche una dichiarazione di inidoneità. Ebbene, nel caso qui in commento la questione affrontata ha riguardato proprio la legittimità di tale limite partecipativo, nell’ambito di un concorso svolto ancora sotto il regime della normativa sulle tre consegne (ante 2024). Per poter contestare il criterio legislativo del limite delle tre consegne, peraltro, era necessario che qualcuno impugnasse l’esclusione dal concorso e il rigetto della domanda partecipativa. Questo è avvenuto nel giudizio deciso dal TAR Lazio. In particolare, un soggetto ha impugnato la sua esclusione al concorso bandito con DM 29 ottobre 2019, cioè il concorso che, causa Covid, si è poi tenuto nel 2021 con modalità particolari (due prove con tempistiche ridotte, suddivise in varie parti d’Italia). Il ricorrente, nonostante avesse riportato tre inidoneità, aveva comunque presentato la propria domanda. Ma il Ministero aveva respinto la sua domanda di partecipazione. Nell’ambito del ricorso è stata contestata la legittimità costituzionale ed europea della previsione del limite delle tre consegne inidonee, nonché il fatto che l’Amministrazione potesse escludere il concorrente senza alcuna motivazione. Il TAR Lazio inizia il proprio ragionamento in diritto, facendo riferimento all' art. 2, comma 2, lett. b-ter del d.lgs. n. 160 del 2006 che prevede proprio che: " Sono ammessi al concorso per esami i candidati che soddisfino le seguenti condizioni: (omissis) b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda ". Questa norma, secondo il TAR, non ammetterebbe alcuno spazio di discrezionalità per l’Amministrazione, che altro non potrebbe fare che ritenersi vincolata alla disposizione di legge. Ciò detto, il TAR richiama l’ art. 4 Cost. , che, pur riconoscendo un diritto inviolabile del cittadino, non costituisce un diritto perfetto azionabile in giudizio da parte del singolo lavoratore, ma è una norma di indirizzo per orientare il legislatore nel predisporre le norme e le previsioni volte a consentire la realizzazione del predetto diritto al lavoro. Inoltre, nell’ambito del concorso da magistrato, viene in rilievo l’ art. 97 Cost. , che prevede che alle carriere del pubblico impiego si accede tramite concorso. Secondo il TAR, le procedure di selezione devono essere finalizzate ad individuare i soggetti che meglio possono ricoprire i ruoli in organico, proprio al fine di garantire la buona amministrazione e, in tal senso, il limite delle tre partecipazioni al concorso per l'accesso alla magistratura non si pone in contrasto con le disposizioni di rango costituzionale, essendo finalizzato proprio ad attuare una selezione che garantisca una procedura celere e la nomina dei soggetti più idonei a svolgere tali funzioni . Quindi, il legislatore avrebbe un ampio margine di discrezionalità nell’individuare le modalità che meglio garantiscano ciò, come, appunto, il limite delle tre inidoneità. La disciplina che ha introdotto il limite delle tre consegne inidonee andrebbe proprio nella direzione appena espressa. Difatti, il rischio è che nel corso del tempo si moltiplichino i soggetti che partecipano ai concorsi, con grande rallentamento delle procedure di selezione stesse. Nella parte conclusiva della sentenza, il TAR conferma che la motivazione delle singole inidoneità possa essere sufficientemente sintetizzata tramite voto numerico, mentre non sarebbe necessario che l’Amministrazione motivi ulteriormente l’esclusione definitiva dalla possibilità di partecipare al concorso per il raggiungimento delle tre consegne inidonee, essendo tale successiva attività amministrativa, di fatto, vincolata dal legislatore. Il ricorrente ha appellato la sentenza del TAR Lazio, non condividendo la decisione. Il Consiglio di Stato ha ritenuto non fondato l’appello per una serie di ragioni. Innanzitutto, laddove viene censurata una contrarietà tra norma nazionale sul limite di tre inidoneità e normativa europea, il giudice d’appello ricorda che l’ art. 267 TFUE consente al giudice nazionale di ultima istanza, sotto la propria responsabilità, di non rimettere la questione alla Corte di Giustizia Europea, qualora sia possibile per lo stesso valutare la compatibilità della norma interna rispetto a quella eurounitaria. In tal senso, il Consiglio di Stato ritiene l’art. 2 comma 2 lett. b-ter l. n. 160 del 2006 compatibile con il diritto europeo, non presentando profili di irragionevolezza o sproporzione. Interessante è l’argomentazione del Consiglio di Stato in merito alla discrezionalità legislativa nel creare le norme per raggiungere il fine costituzionale. In particolare, il giudice di appello sostiene che nel valutare la scelta del legislatore, il giudice può solo verificare il rispetto della ragionevolezza e non arbitrarietà tramite una valutazione esterna. D’altronde, il legislatore nazionale gode di ampia discrezionalità, anche nel privilegiare determinati criteri per la valutazione delle carriere e la selezione nell’ambito del pubblico impiego. Ciò detto, il Consiglio di Stato ricorda che l’insegnamento della Consulta è nel senso che il sindacato del giudice sulle scelte legislative non può spingersi sino a verificare se vi fossero altri modi per regolare la materia. Proprio in questa ampia discrezionalità rientra la possibilità per il legislatore di inserire il requisito di ammissione-esclusione delle tre consegne inidonee, anche considerando che, secondo il Consiglio di Stato, la previsione delle tre consegne inidonee non è irragionevole, essendo in definitiva rimessa alla libera scelta del candidato la possibilità di consegnare il compito o di rinunciare a tale consegna, così sottraendosi ad una eventuale, pregiudizievole anche per il futuro, valutazione di inidoneità. In tal senso, il giudice di appello ritiene che la normativa sia coerente con la finalità di selezionare concorrenti di qualità, che in un numero ragionevole di tentativi siano in grado di dimostrare la propria attitudine e passare il concorso. Anche perché sarebbe la stessa Costituzione, all’art. 98 , a consentire al legislatore di porre delle limitazioni per i pubblici dipendenti, che possono essere estese, quantomeno nel principio, anche alla questione dell’accesso ai ruoli pubblici. D'altra parte, lo stesso art. 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea prevede la possibilità di porre limitazioni ai diritti se necessarie per raggiungere finalità di interesse pubblico e per proteggere diritti e libertà altrui. Sotto tale profilo, il limite non incide sul contenuto essenziale di poter accedere al lavoro pubblico, essendo comunque consentita la partecipazione per almeno tre tornate concorsuali in cui si consegnano tutte e tre le prove concorsuali, divenute quattro alla luce del d.l. n. 44/2024. ASPIRAZIONI LAVORATIVE LEGITTIME E LIMITI DI INTERESSE PUBBLICO Il limite delle tre (ora quattro) consegne al concorso di magistratura è sempre stato un motivo di paura per chi si approccia a tale concorso. Difatti, quando si iniziano gli studi e quando ci si presenta a questo concorso aleggia sempre questa “spada di Damocle” su coloro che si accingono a tentare la sortita concorsuale. E, così, dopo la seconda prova iniziano i confronti con colleghi di studio o insegnanti, i ragionamenti, le valutazioni per capire come approcciare l’ultimo giorno di concorso qualora uscisse una certa tipologia di traccia o si dovesse fare un tema “in bilico” per contenuti. Insomma, allo studio concorsuale si aggiunge anche una componente strategica, volta a far considerare la convenienza o meno della consegna. Tuttavia, quando poi si iniziano a fare vari tentativi concorsuali ci si rende conto della lunghezza del percorso e delle proprie capacità di affrontarlo, ma anche del fatto che tre (ora quattro) consegne non sono poche, soprattutto considerando che nel frattempo si potrebbe partecipare ad altre sessioni concorsuali senza consegnare i compiti. Questo è il significato sotteso, ma neanche troppo, alla sentenza del Consiglio di Stato, quando si parla di ragionevolezza del limite alla partecipazione al concorso . Volendo fare delle osservazioni alle decisioni in commento, si ritiene di poter muovere da due prospettive diverse: una astratta, l’altra concreta. In astratto, si può discutere della possibilità costituzionalmente ed eurounitariamente ammessa del legislatore di porre un limite alla partecipazione ai concorsi pubblici. Infatti, la preclusione a iscriversi a un concorso per pubblico dipendente potrebbe essere letta come un ostacolo alla realizzazione della giusta aspirazione alla realizzazione del diritto al lavoro nel campo di elezione. Tuttavia, rispetto ad altri casi decisi in giurisprudenza, questo limite non è legato a ragioni oggettive insuperabili e irragionevoli (come il limite di età alla partecipazione al concorso da notaio ritenuto illegittimo dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza 3.06.2021 C-914/19), bensì a condizioni derivate (almeno in parte) dalla scelta del candidato di consegnare almeno 3 volte compiti non idonei nel loro complesso. Anche per questo, il Consiglio di Stato ritiene ragionevole la normativa in materia. Inoltre, non bisogna dimenticare che nell’ambito del sistema di divisione dei poteri, il legislatore ha una discrezionalità ampia nel decidere come strutturare l'accesso alle carriere pubbliche, che non può essere sindacata nel merito dal potere giudiziario. E, da questo punto di vista, il legislatore può porre dei limiti, qualora nella ponderazione degli interessi i primi si pongano necessari per raggiungere il fine dell ’interesse pubblico . Tuttavia, sotto tale aspetto, si nutrono delle perplessità sul fatto che nel caso in esame si raggiunga effettivamente l’interesse pubblico a una migliore qualità dei dipendenti pubblici, dato che non è sempre detto che il limite delle tre consegne effettivamente “scarti” soggetti non capaci, in un concorso in cui l’alea e la sorte giocano un ruolo importante. Oltretutto, non bisogna dimenticare che il legislatore ha di recente aggiunto una quarta consegna proprio per concedere una possibilità ulteriore ai candidati. Passando ad osservare il tema sotto il profilo concreto, bisogna fare un ragionamento ulteriore che non attiene al sistema dei diritti, ma riguarda più squisitamente una questione sociale. Da anni si assiste a un numero sempre maggiore di soggetti che si iscrivono al concorso in magistratura – anche grazie alla modifica apportata dalla riforma Cartabia , che ha restituito la possibilità ai semplici laureati di iscriversi al concorso in magistratura –, a fronte di un numero limitato di posti da magistrato. Ebbene, il rischio che si registra è che molti studenti reiterino la loro partecipazione ai concorsi in magistratura ordinaria (astrattamente all’infinito, qualora non si integri la condizione delle quattro, prima tre, consegne) rinunciando a strade alternative di professione e opportunità lavorative, pur a fronte di notevoli capacità e conoscenze settoriali. In tal senso, gli studenti crescono di età e, qualora non dovessero riuscire nel concorso in magistratura, si ritrovano a doversi reinventare, avendo da un lato forte esperienza sui libri e un grande bagaglio di conoscenze giuridiche, ma dall’altro una scarsa consuetudine lavorativa. Anche in questa prospettiva, si ritiene che il TAR e il Consiglio di Stato, ma ancora prima il legislatore, abbiano ritenuto ragionevole porre il limite del numero di consegne, oltre le quali il sistema “consiglia” di cambiare strada. Infatti, dovrebbe essere prima di tutto il candidato a rendersi conto che la strada della magistratura, per quanto sia un sogno per la maggior parte degli studenti di giurisprudenza, sia solo una delle possibili strade per realizzarsi nell’ambito del diritto. E il limite delle consegne è una extrema ratio ragionevole per aiutare gli studenti a rendersi conto di ciò e a non rinunciare alle proprie potenzialità focalizzandosi su un unico concorso, seppure indubbiamente prestigioso e compensativo anche sotto il profilo economico e sociale dei sacrifici di studio e di tempo effettuati.
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