Diritto europeo

Diritto europeo


Autore: dalla Redazione ("pillole" di diritto europeo) 29 marzo 2025
Corte giust. Ue 2^, 30.1.25, sentenze emesse nelle cause C-510/23 e C-511/23 / Corte giust. Ue, Sezione Grande, 28.1.25, causa C-253/23 La Corte di Giustizia ha risolto, con differenti pronunce emesse in pari data, una questione di massima che ha collegato due diverse vicende, in materia di sanzioni antitrust . In un primo procedimento, una società che fornisce servizi di traghettamento nello stretto di Messina ha subito un provvedimento sanzionatorio dall'AGCM, a seguito di segnalazione di un consumatore che lamentava i prezzi eccessivamente esosi di tali servizi e chiedeva l'avvio di un'indagine. In particolare, l'Autorità Antistrust italiana ha constatato, sulla base dell'articolo 3 della legge n. 287/90, l'esistenza di un abuso di posizione dominante da parte di tale società a causa dell'imposizione di prezzi eccessivi per il servizio di traghettamento di veicoli nello stretto di Messina, intimandole di cessare tale pratica in futuro e, tenuto conto della gravità dell'infrazione, irrogandole una sanzione pecuniaria pari a quasi quattro milioni di euro. La società sanzionata ha contestato il provvedimento dell'AGCM dell'11 aprile 2022 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, giudice del rinvio, invocando, in particolare, la tardività dell'avvio della fase istruttoria in contraddittorio del procedimento che ha dato luogo a tale provvedimento. In un secondo procedimento, secondo la contestazione formulata dall’Autorità, la società Trenitalia (operando quale professionista ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b), cod. cons.), nell’offerta del servizio di trasporto passeggeri, avrebbe omesso di rendere evidenti ai consumatori alcune opzioni di viaggio. In particolare, l’utente, procedendo ad una ricerca per l’acquisto dei biglietti ferroviari sul sito internet aziendale, sull’ app dedicata oppure presso le biglietterie automatiche presenti nelle stazioni, non otterrebbe tutte le possibilità di viaggio: nel dettaglio, il sistema di ricerca restituirebbe principalmente le soluzioni con treni a mercato , omettendo le coincidenti soluzioni orarie con treni regionali, maggiormente economiche. Anche in questo caso, a fronte dell'irrogazione di una rilevante sanzione pecuniaria (pari a 5 milioni di euro) per pratica commerciale scorretta , il provvedimento lesivo è stato impugnato dinanzi al Tar per il Lazio, con deduzione, tra le altre doglianze, della violazione dell’ art. 14, legge 24 novembre 1981, n. 689 , avendo l’Autorità avviato il procedimento per l’accertamento dell’illecito consumeristico oltre il termine (perentorio) di novanta giorni previsto dalla citata disposizione, con la conseguente decadenza dal potere di accertare la violazione. Secondo il Giudice eurounitario, investito della questione pregiudiziale dal Tribunale amministrativo italiano, in entrambi i casi, la normativa sovranazionale in materia (in particolare, l’ articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, oltre che gli articoli 11 e 13 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno) ostano a una normativa nazionale che, nell’ambito di un procedimento diretto all’accertamento di una pratica anticoncorrenziale condotto da un’autorità nazionale garante della concorrenza, o comunque nell'ambito di un procedimento diretto all’accertamento di una pratica commerciale sleale: - da un lato, impone di avviare la fase istruttoria in contraddittorio del procedimento entro un termine di 90 giorni dalla conoscenza degli elementi essenziali della violazione (potendo peraltro questi ultimi esaurirsi nella prima segnalazione dell'illecito), mediante la comunicazione degli addebiti all’impresa interessata; - dall’altro, ne sanziona l’inosservanza con l’annullamento integrale del provvedimento finale, nonché con la decadenza dal potere di avviare una nuova procedura d’infrazione riguardante la stessa pratica. La normativa eurounitaria sopra citata deve infatti essere letta alla luce del principio di effettività, mentre l'interpretazione sostenuta dal Consiglio di Stato, secondo cui i procedimenti condotti dall’Agcm in materia di tutela dei consumatori sono soggetti al rispetto del citato art. 14 della L n. 689/81 - in forza del quale l’Autorità, a pena di decadenza dal suo potere sanzionatorio, è tenuta ad avviare la fase istruttoria entro tre mesi -, comporta l'applicazione di un termine che implica un rischio sistemico di impunità e di lesione all’indipendenza dell’autorità garante. Il 31 marzo 2020 una società operante in Germania ha proposto dinanzi al Tribunale del Land di Dortmund, giudice del rinvio, un’ azione collettiva per il risarcimento dei danni contro il Land sulla base dei diritti al risarcimento che le erano stati ceduti da 32 segherie stabilite in Germania, in Belgio e in Lussemburgo. Al Land è stato contestato di avere uniformato, quantomeno nel periodo compreso tra il 28 giugno 2005 e il 30 giugno 2019, i prezzi dei tronchi di conifere per sé stesso nonché per altri silvicoltori stabiliti in detto Land, in violazione dell’ articolo 101 TFUE ( decisione/intesa restrittiva della concorrenza ). L'Autorità federale garante della concorrenza tedesca ha peraltro indagato su tale prassi e ha adottato, nel 2009, una decisione non definitiva sulla questione . Le segherie interessate hanno conseguentemente provato ad ottenere dal Land, attraverso la società a cui hanno ceduto il proprio diritto ritenuto leso, il risarcimento del danno che ritengono di aver subito per tutta la durata dell’intesa restrittiva a causa del prezzo, asseritamente eccessivo, al quale esse hanno acquistato il legname tondo proveniente da tale Land. Dinanzi al giudice del rinvio, il Land ha contestato sia la fondatezza del ricorso sia la legittimazione ad agire della società acquirente dei crediti risarcitori, anche perché le cessioni dei titoli sarebbero state nulle, ai sensi del diritto nazionale, in quanto l'autorizzazione posseduta dalla società acquirente non le consentirebbe di perseguire il recupero di crediti risultanti da danni causati da una presunta violazione del diritto della concorrenza. Non offrendo dunque il diritto tedesco alcun mezzo di ricorso giurisdizionale equivalente all’azione di recupero collettiva che consentirebbe di garantire l’effettiva attuazione del diritto al risarcimento nelle cause in materia di intese, l’effettività del diritto al risarcimento del danno causato da un’intesa restrittiva non sarebbe garantita, in particolare, per quanto attiene ai danni di lieve entità riguardanti un numero elevato di soggetti danneggiati. Infatti, in una simile ipotesi, l’importo individuale del danno sarebbe talmente lieve da indurre i singoli a rinunciare a far valere il diritto al risarcimento conferito loro dal diritto dell’Unione. La Corte di Giustizia si è pronunciata nel senso che, in caso di diritto al risarcimento del danno causato da un’intesa anticoncorrenziale, può costituire violazione del diritto Ue una normativa nazionale che impedisca un’azione di recupero collettiva. La violazione si realizza sicuramente quando la mancata previsione in un dato settore di un’altra azione collettiva che raggruppi le pretese individuali dei soggetti danneggiati si accompagni alla circostanza che l’esercizio di un’ azione individuale per il risarcimento del danno si riveli impossibile o eccessivamente difficile , con violazione, di conseguenza, del principio di effettività dei rimedi giurisdizionali . D'altra parte, il diritto UE conferisce a tutti i soggetti danneggiati da una violazione del diritto della concorrenza il diritto di chiedere il pieno risarcimento del danno. Un’azione per il risarcimento del danno può essere proposta sia direttamente dalla persona che beneficia di tale diritto, sia da un terzo al quale tale diritto è stato ceduto. Tuttavia, il diritto dell’Unione non definisce le modalità di esercizio: spetta, quindi, a ciascuno Stato membro stabilirle nel rispetto del principio di effettività e il giudice nazionale è tenuto a verificare se l’interpretazione del diritto interno che vieta il risarcimento dei danni causati da un’intesa attraverso un’azione collettiva soddisfi il requisito di effettività.
Autore: dalla Redazione ("pillole" di diritto europeo) 5 febbraio 2025
Cedu 5^, 9.11.23, ric. 72173/17/ Corte giust. Ue 1^, 4.7.24, causa C-760/22 / Corte giust. Ue 3^, 5.9.24, causa C-603/22/ Trib. Ue, Grande Sezione, 2.10.24, causa T-797/22 Non confligge con il diritto a un processo equo, sub specie di diritto di accesso al giudice, l’introduzione in via pretoria, da parte del Consiglio di Stato francese, del termine di un anno, in luogo di quello ordinario di due mesi, per l’impugnazione delle decisioni amministrative sprovviste di indicazioni circa i mezzi e i termini di ricorso, per le quali la legge prevede, invece, espressamente l’impugnabilità sine die . Confligge, invece, con tale diritto, nonché con il diritto al rispetto dei propri beni, l’applicazione retroattiva di tale termine ai giudizi in corso introdotti con ricorsi antecedenti al revirement giurisprudenziale che ha introdotto il termine. L'Autorità giudiziaria bulgara, con il deposito di una richiesta di rinvio a giudizio, ha avviato dinanzi al competente Tribunale penale specializzato un procedimento penale a carico di varie persone accusate di aver fatto parte di un’organizzazione criminale creata a fini di arricchimento e al fine di perpetrare reati tributari. Uno degli imputati ha partecipato a molte udienze mediante videoconferenza dichiarando che, in mancanza di obiezioni delle altre parti del processo, desiderava partecipare al processo online poiché viveva e lavorava nel Regno Unito; contestualmente, il suo avvocato, che era fisicamente presente in aula di udienza, ha indicato che il suo cliente era a conoscenza di tutti i documenti della causa e che qualsiasi nuovo documento poteva essere trasmesso all'assistito per via elettronica per la tempestiva consultazione. Analogamente, era stato attestato che le consultazioni tra imputato e avvocato avrebbero potuto essere organizzate in modo riservato mediante una connessione separata. A seguito di una modifica normativa sopravvenuta nel corso del processo, che ha trasferito la competenza del caso dal Tribunale penale specializzato al Tribunale penale ordinario di primo grado, il nuovo Giudice ha peraltro chiesto pregiudizialmente alla Corte di Giustizia europea se, in assenza di un fondamento giuridico nel diritto nazionale che consentisse espressamente il ricorso alla videoconferenza, il diritto dell’imputato di presenziare al processo, ai sensi dell’articolo 8, [paragrafo] 1, in combinato disposto con i considerando 33 e 44 della direttiva 2016/343, risulti violato, qualora l’imputato stesso partecipi alle udienze relative al procedimento penale, su sua espressa richiesta, tramite una connessione on-line, e sia difeso da un avvocato cui abbia conferito mandato e presente in aula, e laddove la connessione gli consenta di seguire lo svolgimento del procedimento, di indicare mezzi di prova e di prendere conoscenza delle prove, di poter essere sentito senza ostacoli tecnici, e laddove gli sia altresì garantita una comunicazione efficace e riservata con l’avvocato. La Corte di Giustizia ha premesso che l'art. 8, par. 1, della direttiva 2016/343 dispone che gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo, nell'ambito di una disciplina che difende i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta e dalla CEDU, compresi il diritto a un processo equo, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa. Come risulta dal considerando 33 di detta direttiva, il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo si fonda sul diritto a un equo processo, sancito dall’articolo 6 della CEDU, al quale corrispondono, come precisato nelle spiegazioni relative alla Carta, gli articoli 47, secondo e terzo comma, e 48 di tale Carta. E' d'altra parte necessario che l’interpretazione e l'applicazione di tali ultime norme assicuri un livello di protezione che non conculchi quello garantito dall’articolo 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che la comparizione di un imputato riveste un’importanza fondamentale nell’interesse di un processo penale equo, e, tuttavia, la portata limitata dell’armonizzazione operata dalla direttiva 2016/343 e la circostanza che l’articolo 8, paragrafo 1, della stessa, non disciplina la questione se gli Stati membri possono prevedere che l’imputato possa, su sua espressa richiesta, partecipare alle udienze del suo processo penale mediante videoconferenza, impongono di considerare la soluzione di detta questione come affidata al diritto nazionale. Ne deriva che, in assenza di una specifica disciplina nella direttiva, l'art. 8 sopra citato non osta a che un imputato possa, su sua espressa richiesta, partecipare alle udienze del proprio processo mediante videoconferenza, dovendo peraltro essere garantito il diritto a un equo processo. Nell'ambito di tale possibilità, in ogni caso, l'imputato ha diritto a comunicare con il proprio avvocato senza che sia messa a repentaglio la confidenzialità delle comunicazioni. I minori indagati o imputati devono avere la possibilità di essere assistiti da un difensore, se del caso nominato d’ufficio. A tale obbligo deve ottemperarsi in un momento antecedente al primo interrogatorio da parte della polizia o di qualsiasi altra autorità di contrasto o giudiziaria e, al più tardi, nel corso di quest’ultimo. Se compiono 18 anni durante il procedimento, i diritti conferiti ai minori devono perdurare “ allorché ciò è appropriato alla luce di tutte le circostanze della fattispecie, compresa la maturità e la vulnerabilità delle persone di cui trattasi ”. I minori devono essere informati dei loro diritti processuali il più rapidamente possibile, al più tardi, prima del primo interrogatorio. Tali informazioni devono essere comunicate in modo semplice e accessibile, adeguato alle loro necessità specifiche. Un documento standard, destinato agli adulti, non soddisfa detti requisiti. Per quanto riguarda le prove incriminanti tratte da dichiarazioni rese in violazione di tali diritti, la normativa UE non impone di prevedere la possibilità per il giudice nazionale di dichiarare inammissibili prove del genere; tuttavia, il giudice deve poter verificare il rispetto di tali diritti e trarre tutte le conseguenze derivanti dalla loro violazione, in particolare relativamente al valore probatorio delle prove in questione. Alcuni ordini professionali e avvocati belgi hanno sostenuto che il divieto di fornire servizi di consulenza giuridica al Governo russo o a persone giuridiche stabilite in Russia, stabilito dall’articolo 1, punto 12, del regolamento 2022/1904 - che ha a sua volta inserito un nuovo articolo 5 quindecies nel regolamento n. 833/2014 -, violasse l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto avrebbe compromesso il diritto di difesa e di agire in giudizio che deve essere garantito a ogni persona fisica e giuridica. Il Tribunale Ue ha respinto il ricorso affermando una nozione più ristretta del diritto di accesso a un avvocato e di beneficiare della sua consulenza. L’attività di consulenza, in materia non contenziosa, nei casi in cui si sia in un “contesto privo di un collegamento con un procedimento giurisdizionale”, è al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto a un ricorso effettivo. Invero, il diritto fondamentale di avere accesso a un avvocato e di beneficiare della sua consulenza, sancito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, che assicura il diritto a un ricorso effettivo, deve essere riconosciuto solo se esiste un collegamento con un procedimento giurisdizionale, indipendentemente dal fatto che tale procedimento sia già stato avviato o che possa essere prevenuto o anticipato, sulla base di elementi tangibili, nella fase di valutazione, da parte dell'avvocato, della situazione giuridica del suo cliente. Pertanto, sono compatibili con la Carta e con le regole sullo Stato di diritto misure proporzionali che vietano servizi di consulenza giuridica nei confronti di determinati enti stabiliti in Russia.
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