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Riviste, diritto e aggiornamento

a cura di Carmine Spadavecchia


*Il riferimento alle riviste ha il solo scopo di segnalazione dei contenuti, e il lavoro dell'autore carattere meramente compilativo


Autore: Carmine Spadavecchia 18 novembre 2024
sulla professione forense (specializzazione): - Franco Scarpelli*, Avvocati specialisti, dalle nuove scuole qualità professionale con valore legale (Guida al diritto 41/2024, 13-15): editoriale a margine del convegno annuale dell’AGI - Associazione giuslavoristi italiani tenutosi a Roma il 3 ottobre 2024 [*ordinario di Diritto del lavoro nell’Università do Milano Bicocca, avvocato] sul Dlgs crisi d’impresa (terzo correttivo - commenti - testo e mappa pubblicati in Guida al diritto n. 40/2024): DLg 13.9.2024 n. 136 (GU 27.9.24 n. 227, in vigore dal 28 settembre 2024), Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 - Laura Biarella (a cura di), Linee di credito bancarie, con il terzo correttivo introdotti nuovi paletti per la revoca dei fidi (Guida al diritto 41/2024, 17) - Tommaso Nigro, Prededuzione, resta il tetto del 25% ma i professionisti ampliano i crediti (Guida al diritto 41/2024, 18-22) [ambito di applicazione] - Nicola Graziano, Composizione: porte aperte per legge anche alle imprese insolventi (Guida al diritto 41/2024, 23-27) [composizione negoziata: l’accesso] - Nicola Graziano, Per l’esperto scatta l’obbligo di documentare l’attività svolta (Guida al diritto 41/2024, 28-30) [composizione negoziata: gli attori] - Nicola Graziano, Per la sistemazione dei crediti fiscali la chance dell’accordo con le Entrate (Guida al diritto 41/2024, 31-34) [composizione negoziata: il tribunale] - Livia De Gennaro, Competenza tribunale specializzato per società con requisiti dimensionali (Guida al diritto 41/2024, 35-40) [disciplina processuale] - Tommaso Nigro, “Cram-down”, omologazione accordi con dissenso del creditore pubblico (Guida al diritto 41/2024, 41-) [transazione fiscale] (Guida al diritto 41/2024, 41-45) - Nicola Graziano, Revoca sentenza di omologazione, l’Occ è legittimato a richiederla (Guida al diritto 41/2024, 46-52) [la crisi da sovraindebitamento] - Tommaso Nigro, L’intervento punta ad armonizzare la struttura dei diversi concordati (Guida al diritto 41/2024, 53-61) [il concordato preventivo] - Livia De Gennaro, Crisi d’impresa: solo l’amministratore può gestire pienamente lo “stato” (Guida al diritto 41/2024, 62-64) [la procedura] - Tommaso Nigro, Novità per la figura del curatore: debutta l’idoneità professionale (Guida al diritto 41/2024, 65-73) [il curatore] - Livia De Gennaro, Requisiti rigidi per avere il beneficio, la disciplina può essere migliorata (Guida al diritto 41/2024, 74-78) [l’istituto dell’esdebitazione: l’esdebitazione ordinaria (che fa seguito a una procedura concorsuale di tipo liquidatorio) e l’esdebitazione del debitore incapiente (in cui tale caratteristica è assente)] - Livia De Gennaro, Imprese appartenenti a un gruppo “unite” nella transazione con l’erario (Guida al diritto 41/2024, 79-82) [gruppi di imprese: il concordato di gruppo] - Nicola Graziano, Soggetti con funzione di controllo nominati dall’autorità giudiziaria (Guida al diritto 41/2024, 83-84) [altri istituti: curatore, commissario giudiziale, liquidatore] in tema di sicurezza sul lavoro : - Cons. Stato I, 24.6.24 n. 814 (parere su ricorso straordinario), pres. Poli, est. Vaccaro (Guida al diritto 41/2024, 88): In tema di sicurezza lavoro, nella PA la delega è valida solo se è rigorosamente rispettata la disciplina speciale Va pertanto accolto il ricorso con cui l’ufficiale contesta la violazione del TU sulla salute e sicurezza sul lavoro (che prevede condizioni precise per il conferimento della delega in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dal datore di lavoro ai soli soggetti portatori delle qualità stabilite dalla speciale normativa), stante l’assenza, in capo all’ufficiale medesimo, di qualsivoglia delega, men che meno di quella inerente l’obbligo di verifica del green pass tramite l’apposita applicazione “Verifica C19” e correlati adempimenti connessi all’acquisizione delle informazioni necessarie tramite il sistema “Green pass 50+” reso disponibile dall’INPS secondo le previste procedure di accreditamento. in tema di appalti : - Cons. Stato III, 11.10.24 n. 8171, pres. est. (Guida al diritto 41/2024, 88): Nelle gare pubbliche, l’annullamento di un lotto travolge l’intero bando: non si deve condurre una valutazione caso per caso della natura unitaria o non della procedura di gara, in quanto, per un verso, il bando ha natura di atto amministrativo generale e il suo annullamento produce effetti erga omnes; per l’altro, la suddivisione in lotti non esclude la natura unitaria della gara, avendo tale suddivisione solo una funzione pro-concorrenziale, estranea - quando non in conflitto - con l’interesse al risultato che l’Amministrazione si propone di soddisfare attraverso il contratto, la cui causa negoziale si coglie solo avendo riguardo all’intera operazione amministrativa e contrattuale. in tema di class action : - Cons. Stato III 20.9.24 n. 7704, pres. Corradino, est. Fedullo (Guida al diritto 41/2024, 89): Di fronte a gravi inefficienze della PA e per ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, gli utenti possono rivolgersi al giudice amministrativo se dalle lentezze e pastoie burocratiche derivi una lesione diretta, concreta e attuale dei propri interessi, per violazione di termini e per mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori. La class action non è preordinata alla tutela dell’interesse del singolo promotore del procedimento alla definizione tempestiva dello stesso, ma dell’interesse, comune a tutti i soggetti coinvolti in analoghe procedure amministrative e, per questo, diffuso nel relativo ambito comunitario o categoriale, alla correzione di una distorsione propria della “funzione” che si estrinseca nel singolo procedimento ma che in esso non si esaurisce. Interesse che, proprio perché assume carattere omogeneo, indipendentemente dal numero e dalla specifica posizione procedimentale dei soggetti che ne sono portatori, è legittimamente azionato dalle relative associazioni rappresentative. (Fattispecie in tema di procedure per emersione dal lavoro irregolare) in tema di circolazione stradale : - Cass. 1^, 23.7.24 n. 20293 (Guida al diritto 41/2024, 86): Le delibere comunali sulle aree di sosta richiedono una analitica motivazione: gli enti locali devono specificamente motivare le esigenze particolari che possono legittimare limiti alla proporzione tra aree a sosta gratuita e aree a pagamento. In caso di contestazioni giudiziarie, il Comune ha l’onere di fornire la prova delle valutazioni effettuate, senza limitarsi a richiamare la generica previsione di legge sulla proporzione tra aree. sui medici specializzandi : - Cass. SSUU 14.10.24 n. 26603 (Guida al diritto 41/2024, 86): Non hanno diritto a ottenere dallo Stato italiano il risarcimento del danno, per tardiva attuazione delle direttive comunitarie, i medici che hanno iniziato prima del 1991 una specializzazione non contemplata dalle norme comunitarie non recepite nei tempi dovuti. Inoltre, non scatta il diritto al ristoro della mancata retribuzione se non si trattava di specializzazioni contemplate dalle direttive o di specializzazioni di cui non era stata dimostrata l’“equipollenza di fatto”. Si tratta infatti di specifica allegazione che non può mancare nella domanda attorea di risarcimento del danno. Quindi non ha alcuna rilevanza che la specializzazione conseguita sia stata, in seguito, inclusa tra quelle qualificate “conformi alle norme delle Comunità economiche europee” dal DM 31.10.1991 adottato per conformare in ritardo l’ordinamento italiano nella specifica materia. sui diritti del consumatore (rimborso anticipato del mutuo - spese da restituire): - Corte giust. Ue 3^, 17.10.24, causa C-76/22 (Guida al diritto 41/2024, 89): Il creditore di un credito immobiliare deve fornire al consumatore informazioni precontrattuali sulla ripartizione dei costi, in funzione del loro carattere ricorrente o meno. E in assenza di informazioni che consentano di stabilire se i costi dipendano o meno dalla durata del contratto, essi devono essere considerati come tali e devono poter formare oggetto, in caso di rimborso anticipato, di una riduzione. Nel caso specifico non risulta che la banca abbia fornito alla consumatrice questo genere di informazioni per quanto riguarda la commissione. E allora, il giudice nazionale deve ritenere che anche tale commissione sia coperta dal diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito. Il consumatore non può essere penalizzato dalla mancanza di informazioni che il creditore è obbligato a fornirgli. Inoltre, il fatto che un costo sia stato pagato dal consumatore una tantum al momento della conclusione del contratto non significa necessariamente che tale costo sia indipendente dalla durata del contratto e che, pertanto, non possa essere restituito parzialmente. Il diritto UE non impone un metodo di calcolo specifico per determinare l’importo della riduzione del costo totale del credito; spetta al giudice nazionale pronunciarsi su questo punto utilizzando un metodo che garantisca un’elevata protezione dei consumatori. sul diritto d’autore (tutela giuridica dei programmi per elaboratore): - Corte giust. Ue 1^, 17.10.24, causa C-159/23 (Guida al diritto 41/2024, 89-90): Non viola la proprietà intellettuale il software che sfrutta la memoria Ram di un programma. [Sony, che commercializza PlayStation e i giochi per tali consolle, aveva agito in giudizio contro un’altra società tedesca che distribuisce software e un dispositivo compatibili con la PlayStation offrendo all’utilizzatore la possibilità di impiegare opzioni di gioco non previste da parte di Sony. Questa riteneva che i prodotti informatici commercializzati dalla società tedesca avessero l’effetto di modificare i propri software su cui è basato il videogioco, da cui la lamentata violazione del suo diritto esclusivo di autorizzare siffatte modifiche e la richiesta di risarcimento del danno. Il giudice tedesco ha chiesto alla Corte di giustizia la corretta e uniforme interpretazione della direttiva relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, facendo rilevare - in sede di rinvio pregiudiziale - che il software “modificativo” viene installato direttamente dall’utilizzatore sulla propria consolle e che esso va in esecuzione contemporaneamente al software di gioco. Quindi non vengono modificati o riprodotti il codice oggetto, il codice sorgente, la struttura interna e neanche l’organizzazione del software originale oggetto di tutela. Il programma “incriminato” si limita a modificare il contenuto delle variabili temporaneamente inserite dai videogiochi nella memoria Ram della consolle e che vengono utilizzate durante l’esecuzione: pertanto, il videogioco viene eseguito sulla base di tali variabili dal contenuto modificato. Per la Corte UE non rientra nell’ambito della tutela conferita dalla direttiva il contenuto di tali dati variabili inseriti da un programma per elaboratore nella memoria Ram di un elaboratore e utilizzati da detto programma durante la sua esecuzione. Ciò vale nei limiti in cui questo contenuto immesso non consenta la riproduzione o la realizzazione del programma in una fase successiva. La direttiva tutela solo la creazione intellettuale quale si riflette nel testo del codice sorgente e del codice oggetto del programma per elaboratore; non tutela invece le funzionalità del programma né gli elementi mediante i quali gli utilizzatori sfruttano tali funzionalità, sempre che questi ultimi non consentano una riproduzione o una realizzazione di detto programma in una fase successiva] in materia tributaria (agevolazioni prima casa - esenzione Ici - dimora abituale dei “familiari”): - Cass. SSUU 15.10.24 n. 26744 e 26776 (ord.ze) (Guida al diritto 41/2024, 87): È rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 8, comma 2, DLg 30.12.1992 n. 504, come modificato dall’art. 1 comma 173, lett. b) L 27.12.2006 n. 296, per contrasto con gli articoli 3, 29, 31 e 53, primo comma Cost., nella parte in cui, nel subordinare il godimento da parte del soggetto passivo dell’agevolazione all’essere l’immobile adibito ad abitazione principale «intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica», stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente». in tema di successioni (interpretazione del testamento): - Cass. 2^, 17.10.24 n. 26951 (Guida al diritto 41/2024, 87): Le norme sull’interpretazione del testamento, improntate alla necessità di rispettare massimamente la volontà del testatore, richiedono di non affidarsi a una lettura troppo “tecnica” del testamento, ma di andare oltre il significato letterale delle espressioni adoperate e di valorizzare, riconoscendo all’interprete ampia libertà d’indagine, una valutazione globale della volontà del de cuius, tenendo conto di elementi di carattere sia testuale che extratestuale, come la cultura, la mentalità e l’ambiente di vita del testatore medesimo. [Nella specie, il Tribunale aveva escluso dalla ripartizione testamentaria la sorte capitale, e l’aveva assoggettata alle regole della successione legittima, giudicando che fosse più aderente alla volontà della defunta che la divisione dei soli interessi avvenisse secondo i dettami di cui all’atto di ultima volontà, mentre il capitale dovesse dividersi in base alle regole della successione legittima: ciò perché “in nessuna parte del testamento si fa(ceva) espressa menzione delle modalità mediante le quali procedere alla divisione tra i coeredi della sorte capitale, si parla sempre e soltanto degli interessi”. L’appellante, viceversa, rappresentava l’esigenza di una diversa lettura delle schede testamentarie che tenesse conto, per un verso, del particolare rapporto, anche lavorativo, che lo legava alla de cuius, come emergente dagli stessi lasciti in suo favore, e, per altro verso, della modesta cultura di quest’ultima, che avrebbe imposto di tener conto delle espressioni usate non secondo il loro significato tecnico, ma secondo quello che l’autrice aveva voluto ad esse attribuire. Per la SC una siffatta censura rispetta i principi affermati dalle Sezioni unite (n. 27199/2017) dal momento che l’appellante ha enucleato “le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e con essi le relative doglianze, tutte incentrate sulla erroneità della lettura delle schede testamentarie effettuata alla stregua del solo dato letterale, senza alcuna ricerca altresì della volontà della testatrice per il tramite dei dati extratestuali, tratti dai suoi rapporti col nipote, come evincibili dalle stesse disposizioni di ultima volontà, e dal suo livello culturale”. Pertanto, ritenuto il quantum appellatum “esaurientemente circoscritto”, la SC ha accolto il ricorso con rinvio alla Corte d’appello]. in tema di processo digitale (firma elettronica): - Corte giust. Ue 10^, 17.10.24, causa C-302/23 (Guida al diritto 41/2024, 112 s.m.): L'art. 2, par. 1 e 3, nonché l'art. 25, par. 1, del regolamento n. 910/2014 non ostano a una normativa nazionale in forza della quale un atto processuale può essere depositato presso un organo giurisdizionale, per via elettronica, e firmato elettronicamente, solo qualora tale organo giurisdizionale disponga di un sistema informatico adeguato e il deposito sia effettuato per mezzo di tale sistema. - (commento di) Marina Castellaneta, Atti processuali, sì alla firma elettronica se il tribunale ha un sistema informatico adeguato (Guida al diritto 41/2024, 112-114) c.s. Ora so che la perfezione è essere imperfetto (Jannik Sinner, tennista)
Autore: Carmine Spadavecchia 14 novembre 2024
sul decreto legislativo crisi d’impresa (terzo correttivo): DLg 13.9.2024 n. 136 (GU 27.9.24 n. 227, in vigore dal 28 settembre 2024), Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 - testo del decreto legislativo n. 136/2024 (Guida al diritto 40/2024, 9-42) - testo modificato del decreto legislativo n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) (Guida al diritto 40/2024,43-107) - mappa del correttivo e guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 40/2024, 108-119) in tema di appalti (direttiva servizi): - Corte cost. 7.10.24 n. 161 (ord.za), pres. Barbera, red. Navarretta (Guida al diritto 40/2024, 122): Va rimessa alla Corte di giustizia Ue la questione relativa all’applicabilità della c.d. direttiva servizi (direttiva 2006/123/CE) al settore delle concessioni per piccole derivazioni idroelettriche. (In attesa della decisione, la Corte costituzionale ha sospeso il giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso l’art. 3 LR Emilia-Romagna 28.12.2023 n. 17).  in tema di accesso (segreto professionale): - Cons. Stato VII 19.9.24 n. 7658, pres. Lipari, est. Zeuli (Guida al diritto 40/2024, 122): AI fini dell’accesso non può omettersi di considerare un tratto fondamentale della funzione e delle attività professionali dello psicologo: il quale interviene terapeuticamente, non solo con riferimento ad un singolo assistito, ma anche nei confronti di gruppi ristretti di individui (nella specie, si trattava di terapie somministrate ad adolescenti). In questa dimensione, il segreto professionale riacquista tutta la sua significatività: esso non è posto solo a tutela degli assistiti, ma anche della libertà di scienza, che, nell’esercizio dell’attività professionale, deve essere garantita ai prestatori d’opera intellettuale (art. 2239 c.c. e art. 33 comma 1 Cost.). È evidente, infatti, che se non si garantisse la riservatezza delle valutazioni, dei giudizi e delle opinioni espresse dallo psicologo nel corso dell’attività professionale, quella libertà potrebbe essere seriamente compromessa. (Nella specie, a tutela del segreto professionale è stato negato l’accesso alla relazione della psicologa relativa ad episodi di bullismo in classe) sulla concessione di beni pubblici : - Cons. Stato II 19.9.24 n. 7687, pres. Caputo, est. Basilico (Guida al diritto 40/2024, 122): La concessione di spazi pubblici è espressione di una potestà ampiamente discrezionale, sia nelle scelte sia nella definizione di tempi, modi e condizioni dell’occupazione. La circostanza che il Comune possa approvare o abbia emanato un regolamento in materia non esclude l’adozione di atti d’indirizzo, col solo limite che questi siano rispettosi del primo e delle altre fonti sovraordinate: emerge infatti dalla disciplina una generale competenza della Giunta all’adozione di atti d’indirizzo rispetto alla concreta gestione amministrativa, finanziaria e tecnica demandata ai dirigenti. Pertanto, non si può dubitare né del potere del Comune di stabilire criteri per l’occupazione di spazi pubblici, né della competenza della Giunta a emanare atti d’indirizzo in merito. Nella concessione di aree pubbliche, è legittima la delibera che obbliga a dichiarare il ripudio del fascismo. sulla responsabilità della PA : - Cons. Stato V 13.9.24 n. 7574, pres. Lotti, est. Fantini (Guida al diritto 40/2024, 122): La PA deve rispettare non solo le regole di diritto pubblico ma anche quelle di lealtà e correttezza. Nei rapporti di diritto amministrativo è infatti configurabile un affidamento del privato sul legittimo esercizio del potere e sull’operato della PA conforme ai principi di correttezza e buona fede, fonte per quest’ultima di responsabilità non solo in relazione a comportamenti contrari ai canoni di origine civilistica, ma anche per il caso di provvedimento favorevole annullato su ricorso di terzi. in tema di separazione giudiziale (accordi patrimoniali lesivi dei terzi): - Cass. 3^, 7.10.24 n. 26127 (Guida al diritto 40/2024, 121): L’accordo di separazione costituisce un atto di natura negoziale rispetto al quale il provvedimento di omologazione si atteggia a mera condizione sospensiva di efficacia: avendo la funzione circoscritta di verificare che la convenzione sia compatibile con le norme cogenti e i principi di ordine pubblico. Considerato che pattuizioni relative tra le altre cose a beni immobili possono rivelarsi lesive dell’interesse dei creditori, nessun ostacolo testuale o logico-giuridico si frappone alla loro impugnazione tramite revocatoria, tanto ordinaria che fallimentare. in materia tributaria (agevolazioni prima casa): - Cass. trib. 11.9.24 n.24387 (Guida al diritto 40/2024, 121): Il contribuente che abbia acquistato un’abitazione con l’agevolazione “prima casa”, l’abbia poi apportata in un trust e acquisti un’altra abitazione non è “impossidente” e, pertanto, non può di nuovo avvalersi dell’agevolazione “prima casa” stipulando quest’ultima compravendita. sulla riforma del processo penale : - Francesco Petrelli*, Congresso Ucpi, riformare il processo partendo dalla separazione delle carriere (Guida al diritto 40/2024, 6-7, editoriale). Il Congresso straordinario dell’UCPI tenutosi a Reggio Calabria il 4-6 ottobre 2024, “Separare e riformare - La forza delle nostre idee per una giustizia nuova": non è possibile riformare il processo e recuperare il modello accusatorio senza toccare l'organizzazione costituzionale della magistratura separando le carriere dei magistrati. Dopo la riforma del 1999, che ha inserito la terzietà del giudice all’interno dell’art. 111 Cost., il giudice deve essere non soltanto imparziale rispetto all'oggetto del giudizio, ma anche terzo rispetto alle parti. [*presidente dell'Unione delle camere penali italiane] c.s. Verità - Il contrario di una verità è un’altra verità (pensiero pascaliano) - Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable [la verità qualche volta può non essere verosimile] (Nicolas Boileau, poeta parnassiano) - Una verità parziale è un errore, bisogna cercare una verità complessa (Edgar Morin, inventore del "pensiero complesso", da "La mia Parigi, i miei ricordi") - La verità a volte fa orrore, ma è sempre preferibile alla menzogna (Vittorio Feltri, su una confessione choc in un caso di cronaca nera) - Coscienza è capacità di verità e obbedienza nei confronti della verità, che si mostra all'uomo che cerca col cuore aperto (Papa Benedetto XVI) - Dire solo e sempre la verità a volte può essere egoista [Amélie Nothomb, scrittrice belga]
Autore: Carmine Spadavecchia 14 novembre 2024
sulla dirigenza pubblica : - Sabino Cassese, Vent’anni dopo: i dirigenti pubblici sono ancora sull’isola che non c’è (Giornale dir. amm. 5/2024, 581-583) sulle società pubbliche : - Sveva Del Gatto, Le società pubbliche tra obiettivi di razionalizzazione e prospettive di rilancio (Giornale dir. amm. 5/2024, 584-593). Analisi del “Rapporto sulle partecipazioni delle pubbliche amministrazioni” pubblicato dal MEF (si tratta del rapporto sull’assetto complessivo delle società in cui le Amministrazioni detengono partecipazioni, dirette o indirette, ai sensi dell’art. 20 del TSUPP - Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica) sulla governance economica Ue : - Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2024 relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio - in G.U.U.E., serie L, 30 aprile 2024 - Regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio del 29 aprile 2024 recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi - in G.U.U.E., serie L, 30 aprile 2024 - Direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio del 29 aprile 2024 recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri - in G.U.U.E., serie L, 30 aprile 2024 - (commento di) Rita Perez, Il Patto di stabilità e crescita e le nuove regole fiscali dell’Unione (Giornale dir. amm. 5/2024, 594-). Dopo la pandemia e la conseguente crisi finanziaria, che hanno determinato la sospensione del rispetto, da parte degli Stati, dei parametri finanziari europei, la Commissione europea ha proposto una riforma del Patto di stabilità e crescita (PSC) adottato nel 1997 con il Trattato di Amsterdam, alla quale l’Ecofin, nel maggio 2024, ha apportato alcune correzioni. Nella riforma, che attribuisce particolare attenzione alle nuove regole fiscali dell’Unione, sono carenti gli interventi per la crescita. - (commento di) Alessandro Villa, Il regolamento sul “braccio preventivo”: questioni antiche e recenti aperture (Giornale dir. amm. 5/2024, 600-606). Durante la negoziazione che ha portato al nuovo Patto di stabilità e crescita, i c.d. Paesi frugali, fermamente a favore dei criteri e delle regole del libero mercato e delle politiche di austerity, si sono dimostrati poco propensi a ridisegnare in modo strutturale le regole che hanno contraddistinto, negli anni, il governo dell’eurozona. - (commento di) Giustino Lo Conte, Il regolamento sul “braccio correttivo”, tra conferme e innovazioni (Giornale dir. amm. 5/2024, 606-611). Per quanto riguarda il braccio correttivo, la riforma non modifica la procedura per disavanzi eccessivi (PDE) basata sul disavanzo, mentre rafforza quella basata sul criterio del debito pubblico. - (commento di) Giustino Lo Conte, La Direttiva sui requisiti per i Quadri di bilancio: analisi e prospettive di riforma nell’Unione europea (Giornale dir. amm. 5/2024, 611-621). La Direttiva UE 1265/2024, che modifica la Dir. 2011/85/UE e i quadri di bilancio degli Stati membri, delinea un’architettura integrata per l’esercizio di una sorveglianza macro fiscale basata su tre pilastri chiave: la sostenibilità del debito, la promozione di una crescita sostenibile attraverso nuovi parametri di rendicontazione, e il rafforzamento delle istituzioni finanziarie indipendenti. sulla (attuazione della) direttiva appalti : - Corte giustizia UE, Grande Sezione, 21.12.23, causa C-66/22, Infraestruturas de Portugal c. Toscca (Giornale dir. amm. 5/2024, 623, solo massime): L’art. 57, par. 4, comma 1, Dir. 2014/24/UE obbliga gli Stati membri a recepire nel proprio diritto nazionale tutti i motivi di esclusione facoltativi elencati in tale disposizione, pur potendo gli Stati membri alternativamente prevedere la facoltà o l’obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare tali motivi. L’art. 80, par. 1, comma 1, Dir. 2014/25/UE comporta l’obbligo per gli Stati membri di prevedere, nelle procedure rientranti nell’ambito di applicazione di tale direttiva, la possibilità per gli enti aggiudicatori di includere i motivi di esclusione elencati all’art. 57, par. 4, Dir. 2014/24/UE tra i criteri oggettivi di esclusione, ovvero di stabilire, a norma del terzo comma, l’obbligo degli enti aggiudicatori di includere detti motivi. È incompatibile con l’art. 57, par. 4, comma 1, lett. d), Dir. 2014/24/UE una normativa nazionale che impedisca all’amministrazione aggiudicatrice, in assenza di una decisione dell’autorità nazionale garante per la concorrenza, di escludere l’operatore economico, laddove disponga di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che, anteriormente alla procedura di aggiudicazione, ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza. L’art. 57, par. 4, comma 1, lett. d), Dir. 2014/24/UE va interpretato, alla luce del principio di proporzionalità, nel senso che esso osta a una normativa nazionale che vincoli l’amministrazione aggiudicatrice a conformare la valutazione dell’integrità e dell’affidabilità di un offerente alle conclusioni di una decisione dell’autorità nazionale garante della concorrenza che ne dispone l’interdizione dalle procedure di aggiudicazione di appalti, pregiudicando il potere discrezionale di cui deve godere l’amministrazione aggiudicatrice e, in sostanza, affidando alla sola autorità garante il potere di decidere circa l’esclusione di operatori economici dalle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici a causa di violazioni delle norme in materia di concorrenza. - (commento di) Luca Alessandria, La discrezionalità del legislatore e dell’amministrazione nell’attuazione della direttiva appalti (Giornale dir. amm. 5/2024, 623-638). Revirement sui motivi di esclusione facoltativa: nel non facile intento di individuare un punto di equilibrio soddisfacente tra obblighi di fonte sovranazionale e prerogative degli Stati membri nella disciplina eurounitaria dei contratti pubblici, la sentenza ribadisce la piena discrezionalità dell’Amministrazione aggiudicatrice nell’applicare la causa di esclusione relativa alla commissione di illeciti anticoncorrenziali da parte dell’operatore economico, in tema di privacy (data protection e competenza legislativa): - Corte cost. 23.4.24 n. 69, pres. Barbera, red. Navarretta (Giornale dir. amm. 5/2024, 639 s.m.): L’art. 3 LR Puglia 15.6.2023 n. 13 - che rendeva obbligatoria, per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture private di carattere sanitario, sociosanitario e socioassistenziale, l’installazione di sistemi di videosorveglianza, introducendo, correlativamente, regole in materia di protezione dei dati personali - è incostituzionale per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 2, Cost. Nell’esercizio della competenza fissata nell’art. 16 Tfue (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), l’UE detta una complessa disciplina in materia di trattamento dei dati personali, che trova completamento e integrazione nelle fonti nazionali. A fronte della complessità e ampiezza dei profili implicati nel trattamento dei dati personali, che richiedono delicati bilanciamenti fra diritti spesso di rango inviolabile, l’intervento della Regione vìola i vincoli derivanti dall’UE e invade la competenza legislativa esclusiva spettante allo Stato, in quanto si sovrappone con proprie previsioni autonome e con un rinvio selettivo al delicato intreccio di fonti dettate dall’Unione europea e dallo Stato. Infatti, non spetta alla Regione operare una selezione di fonti e di regole chiamate a disciplinare questa complessa e delicata materia perché, in questo modo, essa non solo si sovrappone alle normative eurounitaria e statale, travalicando le proprie competenze, ma effettua un’arbitraria scelta normativa che equivale a qualificare come vincolanti le sole regole individuate dal legislatore regionale e non anche le altre. - (commento di) Francesco Midiri, Il ruolo delle regioni nella disciplina della protezione dei dati personali (Giornale dir. amm. 5/2024, 639-647) in tema di trasporto pubblico locale non di linea, servizi innovativi e sharing economy: - Corte cost., 7.3.24 n. 36 - Pres. Barbera (Giornale dir. amm. 5/2024, 649 s.m.): Non è fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo, in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. e), Cost., di un articolo di legge regionale (nella specie, Calabria) che consente ai Comuni di autorizzare - in via sperimentale - forme innovative di servizio all’utenza su richiesta dei titolari di licenza taxi. La disposizione impugnata non annovera tra i suoi destinatari coloro che esercitano il servizio di NCC ricalcando così, nelle sue linee essenziali, la normativa statale, e si colloca dunque nell’alveo della competenza regionale residuale nella materia del trasporto pubblico locale. Il ricorso non risulta fondato neppure con riferimento al supposto divieto di svolgere servizi innovativi in capo alle imprese autorizzate al servizio di NCC. Tali vincoli, per essere legittimi, dovrebbero infatti essere funzionali alla tutela di uno specifico interesse pubblico, adeguati e proporzionati rispetto allo scopo da perseguire. Non è il caso di previsioni che impediscano agli NCC di erogare servizi innovativi. Di tali normative va assicurata una corretta interpretazione, in quanto un divieto generalizzato mancherebbe di qualsiasi giustificazione razionale e configurerebbe una misura protezionistica a favore di una determinata categoria di imprese, pregiudicando la libertà di iniziativa economica privata e il benessere dei cittadini. In un contesto in cui si rilevano notevoli difficoltà nel soddisfare in modo efficiente la domanda di trasporto locale non di linea e in cui l’incontro tra la domanda e l’offerta si avvale anche delle applicazioni su internet, i cittadini tendono a rivolgersi in maniera indifferenziata a taxi e NCC i cui servizi confluiscono in un unico mercato. - (commento di) Nicoletta Rangone, Servizi innovativi e benessere dei cittadini nel trasporto non di linea (Giornale dir. amm. 5/2024, 649-656). La sentenza riporta l’attenzione sull’inadeguato inquadramento regolamentare del trasporto non di linea, a fronte delle innumerevoli possibilità derivanti dall’innovazione tecnologica e dalla ricchezza dei dati a disposizione. La Corte apre ad una tutela dei cittadini che porta la domanda di mobilità a confluire in un unico mercato e riconosce un ruolo centrale all’innovazione. Tale lettura risulta in contrasto con il processo di riforma in atto, che resiste all’innovazione nella mobilità e ignora la domanda dei cittadini. in tema di autorizzazione paesaggistica : - Cons. Stato III 26.4.24 n. 3780, pres. Caputo, est. Sestini (Giornale dir. amm. 5/2024, 657 s.m.): 1. La realizzazione di un’importante opera architettonica di complessiva riqualificazione di un centro urbano precedentemente degradato, anche se ascrivibile in primo luogo all’interesse economico che ha motivato il finanziamento privato delle nuove opere edilizie e diversamente valutabile quanto al soggettivo apprezzamento estetico, non rappresenta una violazione dei vincoli di tutela e non apporta una effettiva degradazione del contesto paesaggistico. 2. È da ritenersi legittima, sotto il profilo della ponderazione e comparazione dei diversi profili d’interesse pubblico coinvolti, la valutazione dell’Ente democraticamente esponenziale della Comunità locale che, non irragionevolmente, ha ritenuto prevalenti le esigenze di sistemazione e modernizzazione dell’habitat urbano rispetto alla preservazione di contesti tradizionali oramai compromessi. - (commento di) Anna Pirri Valentini, La disciplina dell’autorizzazione paesaggistica all’insorgere di nuovi interessi pubblici (Giornale dir. amm. 5/2024, 657-668). La sentenza dichiara in parte inammissibile, in parte improcedibile e in parte infondato il ricorso proposto da Italia Nostra Onlus per la riforma della sentenza TAR Salerno n. 1420/ 2019 in ordine alla realizzazione del compendio immobiliare “Crescent” sito nel Comune di Salerno. sul principio del risultato : Cons. Stato III 26.3.24 n. 2866, pres. Corradino, est. Tulumello (Giornale dir. amm. 5/2024, 669 s.m.): Il profilo “causale” del singolo provvedimento deve essere interpretato in coerenza con la complessiva vicenda amministrativa (la c.d. “operazione”) da cui origina e nell’ottica del “risultato” della stessa. In particolare, il risultato non va inteso quale valore antagonista rispetto alla legalità amministrativa, concorrendo a integrare il paradigma normativo e, di riflesso, ad ampliare il sindacato giurisdizionale: il che fa transitare nell’area della legittimità, e quindi della giustiziabilità, opzioni e scelte sinora ritenute insindacabili in quanto attinenti al “merito amministrativo”. - (commento di) Stefano Vaccari, Principio del risultato e legalità amministrativa (Giornale dir. amm. 5/2024, 669-680). La “positivizzazione” del principio del risultato: mera formula linguistica o precetto giuridicamente innovativo? sul trasferimento di sedi farmaceutiche : - Cons. Stato VI 13.3.24 n. 2450, pres. Greco, est. Tomaiuoli (Giornale dir. amm. 5/2024, 681 s.m.): La libertà di trasferimento del farmacista all’interno della propria zona di competenza non è incondizionata, perché il suo esercizio è soggetto all’autorizzazione dell’autorità competente: la quale è chiamata a verificare che il locale indicato per il trasferimento della farmacia sia situato in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona, vantando un significativo grado di discrezionalità nella decisione. - (commento di) Gabriele Torelli, L’autorizzazione del Comune al trasferimento della farmacia nella medesima zona di competenza (Giornale dir. amm. 5/2024, 681-688) in tema di asilo : - Cass. SS.UU. 29.4.24 n. 11399 (Giornale dir. amm. 5/2024, 689 s.m.): 1. Il rinvio pregiudiziale di cui all’art. 163 c.p.c., in presenza di tutte le condizioni previste dalla disposizione, può riguardare questioni di diritto che sorgono anche nei procedimenti cautelari ante o in corso di causa. 2. In caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza, emesso dalla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nei confronti di un soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo qualora la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra un’ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In caso contrario, ossia laddove la procedura accelerata non sia stata osservata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della commissione territoriale. - (commento di) Edoardo Giardino, Protezione internazionale, rinvio pregiudiziale e legalità procedimentale (Giornale dir. amm. 5/2024, 689-697) in tema di co-progettazione (partenariato collaborativo): - TAR Liguria 1^, 3.5.24 n. 310, pres. Caruso, est. Felleti (Giornale dir. amm. 5/2024, 699 s.m.): 1. L’attivazione di una procedura di partenariato collaborativo in forma di co-progettazione, ai sensi dell’art. 55 DLg 117/2017, non esime l’Amministrazione procedente dall’obbligo di un’adeguata motivazione circa il ricorso ad uno schema organizzativo che si pone come alternativo a quello fondato sulla concorrenza. Siffatta motivazione deve evidenziare, con riguardo a ciascuna singola vicenda oggetto di considerazione, i profili di preferenza di tale procedura rispetto ad un’ordinaria gara d’appalto. 2. L’affidamento dei servizi sociali ricade nel perimetro applicativo delle disposizioni in tema di contratti pubblici nella misura in cui l’Amministrazione corrisponda al prestatore dell’attività di interesse generale un corrispettivo o, comunque, una qualsivoglia forma di remunerazione. Le procedure di cui al codice del Terzo settore (DLg 117/2017) non rientrano nel campo di applicazione del codice dei contratti pubblici quando l’organismo del Terzo settore svolga il servizio in forma gratuita, trattandosi di un fenomeno non economico che è strutturalmente fuori dalle logiche del mercato. - (commento di) Emiliano Frediani, Il buon governo della co-progettazione (Giornale dir. amm. 5/2024, 699-709) in tema di istruzione (dottorato di ricerca e abilitazione all’insegnamento: - TAR Roma 3^-bis, 11.12.23 n. 18571, pres. Sapone, est. Tuccillo (Giornale dir. amm. 5/2024, 711 s.m.): Il requisito dell’abilitazione all’insegnamento, in ragione della sua elevata specificità e dell’importanza che riveste, non è in alcun modo surrogabile, quale requisito di accesso ai concorsi per le scuole secondarie, di primo e secondo grado. In assenza di una chiara ed espressa disposizione di legge in senso contrario il titolo di dottore di ricerca non è ad esso equiparabile. - (commento di) Monica Cocconi, La differenza ontologica fra i percorsi formativi del dottorato di ricerca e quelli abilitanti all’insegnamento nella scuola (Giornale dir. amm. 5/2024, 711-719) c.s. I nternet, Google, e-mail, tutto comunica, e tuttavia non ci si riesce a comprendere di più. Tutto è cambiato e nulla è cambiato (Edgar Morin, da “La mia Parigi, i miei ricordi", 2013, pag. 206)
Autore: Carmine Spadavecchia 8 novembre 2024
sul DL sicurezza operatori sanitari : DL 1.10.2024 n. 137 (GU 1.10.24 n. 230, in vigore dal 2 ottobre 2024), Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. - testo del decreto (Guida al diritto 39/2024, 16-18) - commenti: - Aldo Natalini, Spunta il danneggiamento aggravato per chi compromette le strutture (Guida al diritto 39/2024, 19-24) [modifiche al codice penale: ennesimo intervento di stampo penalistico - il quarto in quattro anni - a tutela del settore sanitario, che conferma l’illusorietà della vocazione general-preventiva, dimostrata dalla stessa sequenza storica degli interventi repressivi, che non hanno impedito la recrudescenza di atti di violenza verso medici e paramedici; - Aldo Natalini, Utilizzabili i video anche da cellulare per l’adozione della misura personale (Guida al diritto 39/2024, 25-30) [modifiche al codice di procedura penale: arresto in flagranza e arresto differito (genesi temporanea e stabilizzazione dell’arresto ritardato)] sul Dlg sostanze tossiche : DLg 4.9.2024 n. 135 (GU 26.9.24 n. 226, in vigore dall’11 ottobre 2024), Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. - testo del decreto (Guida al diritto 39/2024, 32-50) - mappa e guida alla lettura a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 39/2024, 51-55) in tema di abusi edilizi (ipoteca su immobile abusivo): - Corte cost. 3.10.24 n. 160, pres. Barbera, red. (Guida al diritto 39/2024, 59-): È incostituzionale l’art. 7, comma 3, L 47/1985, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire. In via conseguenziale, va dichiarato incostituzionale anche l’art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, DPR 380/2001, norma subentrata alla precedente con identico contenuto precettivo. (Le citate disposizioni erano state interpretate dalla Corte di cassazione e dal Consiglio di Stato nel senso di attribuire alla confisca edilizia la qualifica di acquisto a titolo originario, cui consegue, in mancanza di una diversa previsione di legge, l’estinzione di «eventuali ipoteche, pesi e vincoli preesistenti». La Corte costituzionale, preso atto di tale interpretazione, ha ritenuto irragionevole e sproporzionato che non sia fatto salvo il diritto di ipoteca, ove il creditore titolare di tale garanzia reale non sia responsabile dell’abuso edilizio. In tal caso, infatti, il creditore non è tenuto a rispondere della mancata demolizione dell’immobile abusivo, vale a dire dell’illecito al quale consegue la sanzione della confisca. Pertanto, l’estinzione del diritto di ipoteca finisce per far subire al creditore ipotecario l’effetto sanzionatorio di un illecito commesso da altri. La Corte rileva che la tutela del credito ipotecario non sacrifica l’interesse al rispetto della normativa urbanistico-edilizia. Tale tutela si realizza tramite l’espropriazione forzata e, se l’immobile oggetto della vendita forzata è abusivo, l’aggiudicatario deve comunque o sanare l’abuso o demolirlo. Infine, la Corte reputa sproporzionato il sacrificio imposto al creditore, non responsabile dell’abuso, attraverso l’estinzione del diritto di ipoteca, in quanto al creditore residuerebbero in tal caso rimedi inesigibili o inadeguati a compensare il pregiudizio ingiustificatamente comminato) in tema di vincoli (vincolo archeologico): - Cass. 1^, 9.9.24 n. 24122 (Guida al diritto 39/2024, 69 solo massima, annotata da Mario Piselli): Il vincolo di inedificabilità di un'area archeologica non può ritenersi sempre assoluto in astratto, potendosi ipotizzare un'attività edificatoria che non pregiudichi la conservazione dei reperti archeologici esistenti sull'area, fermo restando che il giudice di merito, con apprezzamento in fatto incensurabile in cassazione, può ritenere il vincolo assoluto in concreto, quando l'interesse archeologico non rimanga circoscritto ad alcuni dei ritrovamenti, ma si correli al luogo nel suo complesso integrando un parco archeologico, inteso quale sede di una pluralità di reperti testimonianti uno specifico assetto storico di insediamento. sul vizio di incompetenza (in tema di condoni e sanatorie): - Cons. giust. amm. Sicilia, 20.9.24 n. 715, pres. de Francisco, est. La Ganga (Guida al diritto 39/2024, 61): Il vizio di incompetenza, quanto meno relativa, non è passibile di dequotazione e di conseguente sanatoria; e ciò a prescindere dal fatto che si verta in ambito di interessi forti o meno. All’opposto, detto vizio non è ascrivibile a quelli cui si possa riferire la previsione dell’art. 21-octies della legge 241/1990. Inaccettabile corollario della tesi dell’automatica sanabilità ex art. 21-octies del vizio di incompetenza sarebbe l’assunto per cui, un provvedimento, purché sostanzialmente “giusto”, possa essere adottato da qualsiasi organo, relegandosi ad assoluta irrilevanza il riparto legale delle competenze tra gli organi amministrativi. Se così fosse, l’art. 21-octies diverrebbe strumento di palese e assoluta inciviltà giuridica. (Nella fattispecie, era stato impugnato il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico avverso la nota con la quale il Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana aveva rigettato l’istanza di rilascio del nulla osta in sanatoria riguardante le opere realizzate. Il Tar aveva accolto il ricorso annullando il provvedimento della Soprintendenza sul rilievo che il Comune era l’unico ente legittimato a decidere sulla sanatoria edilizia. La sentenza era stata motivata sulla necessità di garantire la coerenza procedurale e il rispetto delle competenze attribuite agli Enti dalla normativa regionale: solo il Comune aveva il potere di decidere sull’istanza di condono senza che la Soprintendenza potesse autonomamente esercitare poteri di autotutela esecutiva, potendo essa, tutt’al più, sollecitare il Comune a esercitare il potere di autotutela in caso di parere omesso o travisato. Il CGA ha confermato la sentenza condividendo la tesi secondo cui la Soprintendenza non poteva legittimamente esercitare - e men che mai in sede di autotutela - poteri non suoi, bensì attribuiti dalla legge al Comune competente). in tema di sanzioni amministrative : - Cass. 2^, 11.9.24 n. 24370 (Guida al diritto 39/2024, 69 s.m., annotata da Mario Piselli): In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione ovvero nel confermare la determinazione già operata dall’Autorità irrogante, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta. in tema di danno erariale : - Corte cost. 16.7.24 n. 132 (Guida al diritto 39/2024, 94 T): Sono in parte inammissibili, in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 2, DL 16.7.2020 n. 76 - L 11.9.2020 n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), che in tema di responsabilità amministrativa e contabile detta una disciplina provvisoria dell’azione di responsabilità, connessa all'emergenza COVID-19, prorogata fino al 31 dicembre 2024, limitando la responsabilità ai casi di condotte commissive dolose. - (commento di) Marcello Clarich, Varie le misure da mettere in campo contro il rischio dell’“overdeterrence” (Guida al diritto 39/2024, 109-110) [I risarcimenti ai quali sono condannati i funzionari pubblici sono talvolta di importi elevatissimi, del tutto sproporzionati rispetto ai redditi e al patrimonio personale. Nell’intento di ripristinare la regola ordinaria della colpa grave la sezione giurisdizionale della Regione Campania ha sollevato questione di costituzionalità del Dl 76/2020] sul danno non patrimoniale : - Cons. Stato III 17.9.24 n. 7604 (Guida al diritto 39/2024, 60-61): Il danno non patrimoniale è risarcibile: a) quando derivi da un fatto illecito integrante gli estremi di un reato; b) nelle ipotesi espressamente previste dalla legge; c) quando sia stato leso un diritto della persona costituzionalmente garantito. Sul versante giurisprudenziale il danno non patrimoniale è stato definito come quello determinato dalla lesione di quegli interessi inerenti alla persona non connotati da una rilevanza economica. Per la disciplina di diritto civile e comune il danno non patrimoniale deve essere risarcito esclusivamente nei casi determinati dalla legge. Si afferma, al riguardo, che il danno non patrimoniale è “tipico”. E ciò sta a significare che sono per l’appunto tipiche le condizioni richieste dalla legge per poter accogliere la pretesa risarcitoria. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha avuto modo di spiegare che la categoria del danno non patrimoniale attiene alle ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da una rilevanza economica o da valore scambio ed aventi natura composita, articolandosi in una serie di aspetti o voci con funzione meramente descrittiva: danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno biologico. Pertanto, laddove essi ricorrano cumulativamente occorre tenerne conto in sede di liquidazione del danno, in modo unitario, per evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando l’obbligo per il giudice di considerare tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso tramite la personalizzazione della liquidazione. sul diritto di difesa : - Trib. Ue, Grande Sezione, 2.10.24, causa T-797/22 (Guida al diritto 39/2024, 61 e 112 solo massima): Il diritto fondamentale di avere accesso a un avvocato e di beneficiare della sua consulenza, sancito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, che assicura il diritto a un ricorso effettivo, deve essere riconosciuto solo se esiste un collegamento con un procedimento giurisdizionale, indipendentemente dal fatto che tale procedimento sia già stato avviato o che possa essere prevenuto o anticipato, sulla base di elementi tangibili, nella fase di valutazione, da parte dell'avvocato, della situazione giuridica del suo cliente. Pertanto, sono compatibili con la Carta e con le regole sullo Stato di diritto misure proporzionali che vietano servizi di consulenza giuridica nei confronti di determinati enti stabiliti in Russia. (Alcuni ordini professionali sostenevano che il divieto di fornire servizi di consulenza giuridica violasse l’art. 47 della Carta, in quanto avrebbe compromesso il diritto di difesa e di agire in giudizio che deve essere garantito a ogni persona fisica e giuridica. Il Tribunale Ue ha respinto il ricorso affermando una nozione più ristretta del diritto di accesso a un avvocato e di beneficiare della sua consulenza. L’attività di consulenza, in materia non contenziosa, nei casi in cui si sia in un “contesto privo di un collegamento con un procedimento giurisdizionale”, è al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto a un ricorso effettivo). - (commento di) Marina Castellaneta, In linea con le regole sullo stato di diritto le misure che vietano la consulenza giuridica verso alcuni enti russi (Guida al diritto 39/2024, 112-114) [Il divieto di consulenza giuridica è previsto solo nel caso di servizi forniti al governo russo o a persone giuridiche non verso persone fisiche] in tema di privacy : - Corte giust. Ue 4^, 4.10.24, causa C-446/21 (Guida al diritto 39/2024, 62): Il principio della «minimizzazione dei dati», stabilito dal RGPD (Regolamento generale protezione dati), osta a che l’insieme dei dati personali che un responsabile del trattamento, come il gestore di una piattaforma di social network online, abbia ottenuto dall’interessato o da terzi e che siano stati raccolti sia su tale piattaforma che al di fuori di essa, siano aggregati, analizzati ed elaborati ai fini di pubblicità mirata, senza limitazione temporale e senza distinzione basata sulla natura di tali dati. Il fatto che una persona abbia reso manifestamente pubblico un dato riguardante il suo orientamento sessuale comporta che possa essere oggetto di trattamento, nel rispetto delle disposizioni del RGPD. Tuttavia, tale circostanza non autorizza, di per sé, il trattamento di altri dati personali relativi all’orientamento sessuale di tale persona. Pertanto, non autorizza il gestore di una piattaforma social a trattare altri dati relativi all’orientamento sessuale ottenuti a partire da applicazioni e siti Internet di partner terzi, per proporre pubblicità personalizzata. (In sintesi: Facebook non può usare dati personali per pubblicità mirata senza limiti) in tema di sport (vincoli di ingaggio): - Corte giust. Ue 2^, 4.10.24, causa C-650/22 (Guida al diritto 39/2024, 62): Sono contrarie, nel loro insieme, al diritto dell’Unione, in quanto ostacolano la libera circolazione dei calciatori professionisti e anticoncorrenziali, le norme della FIFA sui trasferimenti internazionali, contenute nel «Regolamento sullo status e i trasferimenti dei calciatori», applicabili, tra l’altro, nel caso in cui un club ritenga che uno dei suoi giocatori abbia risolto il suo contratto di lavoro senza «giusta causa» prima del termine. In casi del genere, il calciatore e qualsiasi club che intenda ingaggiarlo sono responsabili in solido. Inoltre, il nuovo club è passibile di una sanzione sportiva consistente nel divieto di ingaggiare nuovi giocatori. Infine, la federazione nazionale da cui dipende il club di provenienza del giocatore deve negare il rilascio di un certificato internazionale di trasferimento alla federazione presso la quale è iscritto il nuovo club finché tra il club di provenienza e il giocatore è pendente una controversia in merito alla risoluzione del contratto. (Nella specie, un ex calciatore professionista stabilito in Francia contestava dinanzi ai giudici belgi alcune delle norme adottate dalla FIFA, sostenendo che avevano ostacolato il suo ingaggio da parte di un club di calcio belga. La Corte Ue ha dichiarato che l’insieme di tali norme è contrario al diritto dell’Unione. Da un lato, infatti, esse sono tali da ostacolare la libera circolazione dei calciatori professionisti che vogliano far evolvere la loro attività andando a lavorare per un nuovo club, stabilito nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione. Anche se è vero che restrizioni possono essere giustificate dall’obiettivo di garantire la regolarità delle competizioni tra club, mantenendo un certo grado di stabilità nell’organico, tuttavia, nel caso di specie, le norme, fatta salva la verifica da parte della Cour d’appel de Mons, sembrano spingersi, sotto molti aspetti, oltre quanto necessario per il perseguimento di tale obiettivo. D’altro canto, circa il diritto della concorrenza, le norme controverse hanno, secondo la Corte, lo scopo di restringere, se non addirittura di impedire, la concorrenza transfrontaliera che potrebbero farsi tutti i club di calcio professionistici stabiliti nell’UE ingaggiando unilateralmente giocatori contrattualmente legati a un altro club o giocatori il cui contratto sia stato asseritamente risolto senza giusta causa. La Corte ricorda che le norme che restringono in modo generalizzato la concorrenza sono assimilabili a un accordo di non sollecitazione). in tema di mediazione civile : - Marco Marinaro, Mediazione civile, si va verso l’approvazione dei “correttivi”, (Guida al diritto 39/2024, 12-14) [*docente di Giustizia sostenibile e Adr presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università Luiss-Guido Carli di Roma] sulla magistratura onoraria (divieto di partecipazione a giudizi): - Cass. pen. 6^, 10-25.9.24 n. 35857 (Guida al diritto 39/2024, 80 T): Il divieto di destinazione del giudice onorario di pace a comporre collegi che giudicano i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p., introdotto dall'art. 407 DLg 116/2017, determina una limitazione alla capacità del giudice ai sensi dell'art. 33, comma 1, c.p.p., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., in relazione all'art. 178, comma 1, lettera a), c.p.p., insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. In definitiva, l'art. 12 Dlgs 116/2017, come risulta dalla formulazione letterale e dalla sua valenza sistematica, non preclude al giudice onorario la sola pronuncia di provvedimenti definitori in relazione ai procedimenti per i reati indicati dall'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p., ma anche la stessa partecipazione ai collegi del tribunale di tali processi. - (commento di) Alberto Cisterna, La Cassazione estende la nullità ad atti non decisori e reati connessi (Guida al diritto 39/2024, 83-86) c.s. Vincoli e svincoli - Sviluppo significa liberazione dai "viluppi", cioè dai lacci fisici e culturali che incatenano l'uomo alla sua condizione (Federico Caffè, economista, sul tema liberismo versus statalismo)
Autore: Carmine Spadavecchia 7 novembre 2024
sul c.d. decreto “criptoattività” : DLg 5.9.2024 n. 129 (GU 13.9.24 n. 215, in vigore dal 14 settembre 2024), Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 - testo del decreto (Guida al diritto 38/2024, 16-37) sotto il titolo: “Cripto-attività, il nostro legislatore adegua il diritto nazionale al regolamento MiCAR” - mappa del decreto e guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 38/2024, 38-47) - commento di Francesco Mazzini, Innovazione e stabilità finanziaria tutelano gli investitori dai rischi (Guida al diritto 38/2024, 48-54) sul primato del diritto eurounitario : - Corte giust. UE Ue 1^, 26.9.24, causa C-792/22 (Guida al diritto 38/2024, 59): Il giudice nazionale può disapplicare un verdetto della Consulta contrario al diritto Ue. (La Corte d’appello romena aveva chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla compatibilità tra una legge nazionale, come interpretata dalla Corte costituzionale, e il diritto UE in materia di sicurezza dei lavoratori. La Corte di giustizia statuisce che il diritto UE osta alla legge di uno Stato membro che, secondo la sua Corte costituzionale, rende la sentenza di un tribunale amministrativo su un «infortunio sul lavoro» definitiva per il tribunale penale, quando tale legge impedisca ai familiari della vittima di essere ascoltati. Il diritto dell’Unione, infatti, mira a proteggere la sicurezza dei lavoratori e obbliga il datore di lavoro a garantire un ambiente di lavoro sicuro. Rientra nella competenza nazionale determinare le procedure per far valere la responsabilità del datore di lavoro in caso di inadempimento, ma tali procedure non possono ostacolare l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto UE. Nei procedimenti giudiziari il diritto a un ricorso effettivo include il diritto di essere ascoltato. Tale diritto è violato se un organo giurisdizionale adotta una decisione sulla responsabilità civile senza consentire alle parti interessate di presentare i propri argomenti, I giudici nazionali devono potersi astenere dal seguire una decisione della loro Corte costituzionale se tale decisione collide col diritto UE. In tal caso, essi non possono essere oggetto di sanzioni disciplinari) in tema di condictio indebiti : - Cons. Stato VII 23.9.24 n. 7712, pres. Contessa, est. Noccelli (Guida al diritto 38/2024, 58): Al di fuori del raggio di disposizioni speciali che, nel campo delle prestazioni retributive, previdenziali e assistenziali, prevedono, nell’ordinamento italiano, l’irripetibilità dell’attribuzione erogata, la Corte costituzionale ha statuito che opera la disciplina generale dell’indebito oggettivo, di cui all’articolo 2033 c.c., secondo la quale chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato e ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. Per le pubbliche amministrazioni la restituzione delle somme indebite erogate al dipendente costituisce operazione doverosa, oggetto, dunque, di attività vincolata: va quindi affermata la natura doverosa della ripetizione. Ciò in quanto la percezione di emolumenti non dovuti impone alla PA l’esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione dell’art. 2033 c.c. anche nei rapporti di lavoro non privatizzati. Ne consegue che, in base alle coordinate ermeneutiche tracciate anche da altri plessi giurisdizionali - dalla Suprema Corte di cassazione fino alla Corte di Conti - l’azione di recupero della PA datrice di lavoro è dovuta a prescindere dalla buona fede del dipendente percettore. in tema di impiego (licenziamento dei dirigenti): - Cass. lav. 22.8.24 n. 23031 (Guida al diritto 38/2024, 56): La comprovata “inadeguatezza” del dirigente rispetto al ruolo, ai compiti e alle responsabilità affidategli, non rileva quale mancato raggiungimento di dati obiettivi o risultati aziendali, ma unicamente quale violazione dei doveri legati all’esecuzione della prestazione lavorativa. Tanto costituisce una giusta causa di recesso che legittima il licenziamento. in tema di danno (da perdita di chance): - Cass. lav. 23.9.24 n. 25442 (Guida al diritto 38/2024, 56): Il risarcimento del danno da c.d. perdita di chance non segue automaticamente a una procedura concorsuale illegittima (nella specie, selezione di dirigenti PA), ma va individuato nella sussistenza di elevate probabilità di esito vittorioso della selezione, la cui prova, anche presuntiva, non può essere integrata dall’esistenza di probabilità tutte pari tra i vari concorrenti alla selezione di conseguire il risultato atteso, occorrendo che si dimostri il nesso di causalità tra l’inadempimento datoriale e il suddetto danno in termini prossimi alla certezza. in tema di status (sesso: cambiamento di sesso e terzo genere): - Corte cost. 27.7.24 n. 143, pres. Barbera, red. Petitti (Guida al diritto 38/2024, 62 T, sotto il titolo: “No della Consulta al terzo genere, la materia va regolamentata dal legislatore”): Poiché va escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, DLg 150/2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. - (commento di) Giuseppe Finocchiaro*, Rettifica del sesso tra diritto e realtà in un necessario rapporto di scambio (Guida al diritto 38/2024, 12-14, editoriale) [*professore di Diritto processuale civile presso l’Università di Brescia] - (commento di) Valeria Cianciolo, È irragionevole imporre l’obbligo di autorizzare l’intervento chirurgico (Guida al diritto 38/2024, 71-75): la sentenza affronta un tema nuovo: l’identità di genere non binaria. in tema di segreto professionale (consulenza legale): - Corte giust. Ue 2^, 26.9.24, causa C-432/23 (Guida al diritto 38/2024, 59): Una corretta interpretazione del rapporto tra direttiva 15.2.2011 n. 16 del Consiglio (direttiva 2011/16, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale) e diritto alla confidenzialità delle informazioni impone di leggere l’art. 7 della Carta alla luce dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che riconosce una tutela rafforzata alle comunicazioni tra avvocati e clienti. La tutela della confidenzialità delle informazioni comprende non solo l’attività di difesa, ma anche la consulenza legale, inclusa quella in materia fiscale e societaria. Gli avvocati hanno un ruolo fondamentale in una società democratica, ossia l’assistenza ai propri clienti che non devono temere l’ingerenza nelle comunicazioni con l’avvocato. Questo vale per ogni settore, e anche quando il legale agisce tramite una società, fornendo servizi professionali. È vero che non si tratta di prerogative assolute e che in passato la stessa Corte ha ammesso che talune richieste non pregiudicano il contenuto essenziale del diritto al rispetto della segretezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti, ma un eventuale limite a questo diritto è ammissibile solo se l’incidenza è limitata e solo a seguito dell’autorizzazione del cliente. Per l’effetto, se l’Amministrazione tributaria ordina la trasmissione di informazioni detenute dal legale, relative alla costituzione di strutture societarie di investimento, si verifica, anche nei casi di esigenze di natura fiscale, una violazione dell’art. 7 della Carta incompatibile con la tutela rafforzata di cui gode il legale anche nell’attività di consulenza. (La vicenda aveva al centro l’Ordine degli avvocati di Lussemburgo e l’Amministrazione tributaria, che aveva trasmesso un’ingiunzione a una società di consulenza su richiesta dell’autorità spagnola, relativa ai servizi forniti a una società di diritto spagnolo). in tema di privacy (violazioni): - Corte giust. Ue 1^, 26.9.24, causa C-768/21 (Guida al diritto 38/2024, ) In caso di accertamento di una violazione di dati personali, l’autorità di controllo non è tenuta ad adottare una misura correttiva, in particolare l’irrogazione di una sanzione amministrativa, qualora ciò non sia necessario al fine di porre rimedio alla carenza rilevata e garantire il pieno rispetto del RGPD. Ciò potrebbe verificarsi, in particolare, se il titolare del trattamento, non appena ne sia venuto a conoscenza, abbia adottato le misure necessarie affinché detta violazione cessi e non si ripeta. Il RGPD lascia all’autorità di controllo un margine di discrezionalità quanto al modo in cui essa deve porre rimedio all’inadeguatezza constatata. Tale margine è limitato dalla necessità di garantire un livello coerente ed elevato di protezione dei dati personali mediante un’applicazione rigorosa del RGPD. (Nella fattispecie, spetta al giudice tedesco verificare se il commissario per la protezione dei dati abbia rispettato tali limiti). in tema di turismo (contratti di viaggio - giudice competente): - Corte giust. Ue 2^, 29.7.24, causa C-774/22 (Guida al diritto 38/2024, 104 s.m.): L'art. 18 del regolamento n. 1215/2012 va interpretato nel senso che stabilisce la competenza sia internazionale sia territoriale del giudice dello Stato membro nella cui circoscrizione è domiciliato il consumatore, qualora tale giudice sia investito da detto consumatore di una controversia tra quest'ultimo e un organizzatore di viaggi a seguito della conclusione di un contratto di pacchetto turistico, e qualora tali due contraenti siano entrambi domiciliati in detto Stato membro, ma la destinazione del viaggio sia all'estero. - (commento di) Marina Castellaneta, Contratti di viaggi, competenza territoriale e internazionale anche se le parti sono dello stesso Stato (Guida al diritto 38/2024, 104-106) c.s. Quelli che più mi piacerebbe frequentare sono tutti morti prima della nascita di Cristo (Alessandro Giuli, Ministro della cultura)

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Autore: Carmine Spadavecchia 18 novembre 2024
sulla professione forense (specializzazione): - Franco Scarpelli*, Avvocati specialisti, dalle nuove scuole qualità professionale con valore legale (Guida al diritto 41/2024, 13-15): editoriale a margine del convegno annuale dell’AGI - Associazione giuslavoristi italiani tenutosi a Roma il 3 ottobre 2024 [*ordinario di Diritto del lavoro nell’Università do Milano Bicocca, avvocato] sul Dlgs crisi d’impresa (terzo correttivo - commenti - testo e mappa pubblicati in Guida al diritto n. 40/2024): DLg 13.9.2024 n. 136 (GU 27.9.24 n. 227, in vigore dal 28 settembre 2024), Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 - Laura Biarella (a cura di), Linee di credito bancarie, con il terzo correttivo introdotti nuovi paletti per la revoca dei fidi (Guida al diritto 41/2024, 17) - Tommaso Nigro, Prededuzione, resta il tetto del 25% ma i professionisti ampliano i crediti (Guida al diritto 41/2024, 18-22) [ambito di applicazione] - Nicola Graziano, Composizione: porte aperte per legge anche alle imprese insolventi (Guida al diritto 41/2024, 23-27) [composizione negoziata: l’accesso] - Nicola Graziano, Per l’esperto scatta l’obbligo di documentare l’attività svolta (Guida al diritto 41/2024, 28-30) [composizione negoziata: gli attori] - Nicola Graziano, Per la sistemazione dei crediti fiscali la chance dell’accordo con le Entrate (Guida al diritto 41/2024, 31-34) [composizione negoziata: il tribunale] - Livia De Gennaro, Competenza tribunale specializzato per società con requisiti dimensionali (Guida al diritto 41/2024, 35-40) [disciplina processuale] - Tommaso Nigro, “Cram-down”, omologazione accordi con dissenso del creditore pubblico (Guida al diritto 41/2024, 41-) [transazione fiscale] (Guida al diritto 41/2024, 41-45) - Nicola Graziano, Revoca sentenza di omologazione, l’Occ è legittimato a richiederla (Guida al diritto 41/2024, 46-52) [la crisi da sovraindebitamento] - Tommaso Nigro, L’intervento punta ad armonizzare la struttura dei diversi concordati (Guida al diritto 41/2024, 53-61) [il concordato preventivo] - Livia De Gennaro, Crisi d’impresa: solo l’amministratore può gestire pienamente lo “stato” (Guida al diritto 41/2024, 62-64) [la procedura] - Tommaso Nigro, Novità per la figura del curatore: debutta l’idoneità professionale (Guida al diritto 41/2024, 65-73) [il curatore] - Livia De Gennaro, Requisiti rigidi per avere il beneficio, la disciplina può essere migliorata (Guida al diritto 41/2024, 74-78) [l’istituto dell’esdebitazione: l’esdebitazione ordinaria (che fa seguito a una procedura concorsuale di tipo liquidatorio) e l’esdebitazione del debitore incapiente (in cui tale caratteristica è assente)] - Livia De Gennaro, Imprese appartenenti a un gruppo “unite” nella transazione con l’erario (Guida al diritto 41/2024, 79-82) [gruppi di imprese: il concordato di gruppo] - Nicola Graziano, Soggetti con funzione di controllo nominati dall’autorità giudiziaria (Guida al diritto 41/2024, 83-84) [altri istituti: curatore, commissario giudiziale, liquidatore] in tema di sicurezza sul lavoro : - Cons. Stato I, 24.6.24 n. 814 (parere su ricorso straordinario), pres. Poli, est. Vaccaro (Guida al diritto 41/2024, 88): In tema di sicurezza lavoro, nella PA la delega è valida solo se è rigorosamente rispettata la disciplina speciale Va pertanto accolto il ricorso con cui l’ufficiale contesta la violazione del TU sulla salute e sicurezza sul lavoro (che prevede condizioni precise per il conferimento della delega in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dal datore di lavoro ai soli soggetti portatori delle qualità stabilite dalla speciale normativa), stante l’assenza, in capo all’ufficiale medesimo, di qualsivoglia delega, men che meno di quella inerente l’obbligo di verifica del green pass tramite l’apposita applicazione “Verifica C19” e correlati adempimenti connessi all’acquisizione delle informazioni necessarie tramite il sistema “Green pass 50+” reso disponibile dall’INPS secondo le previste procedure di accreditamento. in tema di appalti : - Cons. Stato III, 11.10.24 n. 8171, pres. est. (Guida al diritto 41/2024, 88): Nelle gare pubbliche, l’annullamento di un lotto travolge l’intero bando: non si deve condurre una valutazione caso per caso della natura unitaria o non della procedura di gara, in quanto, per un verso, il bando ha natura di atto amministrativo generale e il suo annullamento produce effetti erga omnes; per l’altro, la suddivisione in lotti non esclude la natura unitaria della gara, avendo tale suddivisione solo una funzione pro-concorrenziale, estranea - quando non in conflitto - con l’interesse al risultato che l’Amministrazione si propone di soddisfare attraverso il contratto, la cui causa negoziale si coglie solo avendo riguardo all’intera operazione amministrativa e contrattuale. in tema di class action : - Cons. Stato III 20.9.24 n. 7704, pres. Corradino, est. Fedullo (Guida al diritto 41/2024, 89): Di fronte a gravi inefficienze della PA e per ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, gli utenti possono rivolgersi al giudice amministrativo se dalle lentezze e pastoie burocratiche derivi una lesione diretta, concreta e attuale dei propri interessi, per violazione di termini e per mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori. La class action non è preordinata alla tutela dell’interesse del singolo promotore del procedimento alla definizione tempestiva dello stesso, ma dell’interesse, comune a tutti i soggetti coinvolti in analoghe procedure amministrative e, per questo, diffuso nel relativo ambito comunitario o categoriale, alla correzione di una distorsione propria della “funzione” che si estrinseca nel singolo procedimento ma che in esso non si esaurisce. Interesse che, proprio perché assume carattere omogeneo, indipendentemente dal numero e dalla specifica posizione procedimentale dei soggetti che ne sono portatori, è legittimamente azionato dalle relative associazioni rappresentative. (Fattispecie in tema di procedure per emersione dal lavoro irregolare) in tema di circolazione stradale : - Cass. 1^, 23.7.24 n. 20293 (Guida al diritto 41/2024, 86): Le delibere comunali sulle aree di sosta richiedono una analitica motivazione: gli enti locali devono specificamente motivare le esigenze particolari che possono legittimare limiti alla proporzione tra aree a sosta gratuita e aree a pagamento. In caso di contestazioni giudiziarie, il Comune ha l’onere di fornire la prova delle valutazioni effettuate, senza limitarsi a richiamare la generica previsione di legge sulla proporzione tra aree. sui medici specializzandi : - Cass. SSUU 14.10.24 n. 26603 (Guida al diritto 41/2024, 86): Non hanno diritto a ottenere dallo Stato italiano il risarcimento del danno, per tardiva attuazione delle direttive comunitarie, i medici che hanno iniziato prima del 1991 una specializzazione non contemplata dalle norme comunitarie non recepite nei tempi dovuti. Inoltre, non scatta il diritto al ristoro della mancata retribuzione se non si trattava di specializzazioni contemplate dalle direttive o di specializzazioni di cui non era stata dimostrata l’“equipollenza di fatto”. Si tratta infatti di specifica allegazione che non può mancare nella domanda attorea di risarcimento del danno. Quindi non ha alcuna rilevanza che la specializzazione conseguita sia stata, in seguito, inclusa tra quelle qualificate “conformi alle norme delle Comunità economiche europee” dal DM 31.10.1991 adottato per conformare in ritardo l’ordinamento italiano nella specifica materia. sui diritti del consumatore (rimborso anticipato del mutuo - spese da restituire): - Corte giust. Ue 3^, 17.10.24, causa C-76/22 (Guida al diritto 41/2024, 89): Il creditore di un credito immobiliare deve fornire al consumatore informazioni precontrattuali sulla ripartizione dei costi, in funzione del loro carattere ricorrente o meno. E in assenza di informazioni che consentano di stabilire se i costi dipendano o meno dalla durata del contratto, essi devono essere considerati come tali e devono poter formare oggetto, in caso di rimborso anticipato, di una riduzione. Nel caso specifico non risulta che la banca abbia fornito alla consumatrice questo genere di informazioni per quanto riguarda la commissione. E allora, il giudice nazionale deve ritenere che anche tale commissione sia coperta dal diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito. Il consumatore non può essere penalizzato dalla mancanza di informazioni che il creditore è obbligato a fornirgli. Inoltre, il fatto che un costo sia stato pagato dal consumatore una tantum al momento della conclusione del contratto non significa necessariamente che tale costo sia indipendente dalla durata del contratto e che, pertanto, non possa essere restituito parzialmente. Il diritto UE non impone un metodo di calcolo specifico per determinare l’importo della riduzione del costo totale del credito; spetta al giudice nazionale pronunciarsi su questo punto utilizzando un metodo che garantisca un’elevata protezione dei consumatori. sul diritto d’autore (tutela giuridica dei programmi per elaboratore): - Corte giust. Ue 1^, 17.10.24, causa C-159/23 (Guida al diritto 41/2024, 89-90): Non viola la proprietà intellettuale il software che sfrutta la memoria Ram di un programma. [Sony, che commercializza PlayStation e i giochi per tali consolle, aveva agito in giudizio contro un’altra società tedesca che distribuisce software e un dispositivo compatibili con la PlayStation offrendo all’utilizzatore la possibilità di impiegare opzioni di gioco non previste da parte di Sony. Questa riteneva che i prodotti informatici commercializzati dalla società tedesca avessero l’effetto di modificare i propri software su cui è basato il videogioco, da cui la lamentata violazione del suo diritto esclusivo di autorizzare siffatte modifiche e la richiesta di risarcimento del danno. Il giudice tedesco ha chiesto alla Corte di giustizia la corretta e uniforme interpretazione della direttiva relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, facendo rilevare - in sede di rinvio pregiudiziale - che il software “modificativo” viene installato direttamente dall’utilizzatore sulla propria consolle e che esso va in esecuzione contemporaneamente al software di gioco. Quindi non vengono modificati o riprodotti il codice oggetto, il codice sorgente, la struttura interna e neanche l’organizzazione del software originale oggetto di tutela. Il programma “incriminato” si limita a modificare il contenuto delle variabili temporaneamente inserite dai videogiochi nella memoria Ram della consolle e che vengono utilizzate durante l’esecuzione: pertanto, il videogioco viene eseguito sulla base di tali variabili dal contenuto modificato. Per la Corte UE non rientra nell’ambito della tutela conferita dalla direttiva il contenuto di tali dati variabili inseriti da un programma per elaboratore nella memoria Ram di un elaboratore e utilizzati da detto programma durante la sua esecuzione. Ciò vale nei limiti in cui questo contenuto immesso non consenta la riproduzione o la realizzazione del programma in una fase successiva. La direttiva tutela solo la creazione intellettuale quale si riflette nel testo del codice sorgente e del codice oggetto del programma per elaboratore; non tutela invece le funzionalità del programma né gli elementi mediante i quali gli utilizzatori sfruttano tali funzionalità, sempre che questi ultimi non consentano una riproduzione o una realizzazione di detto programma in una fase successiva] in materia tributaria (agevolazioni prima casa - esenzione Ici - dimora abituale dei “familiari”): - Cass. SSUU 15.10.24 n. 26744 e 26776 (ord.ze) (Guida al diritto 41/2024, 87): È rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 8, comma 2, DLg 30.12.1992 n. 504, come modificato dall’art. 1 comma 173, lett. b) L 27.12.2006 n. 296, per contrasto con gli articoli 3, 29, 31 e 53, primo comma Cost., nella parte in cui, nel subordinare il godimento da parte del soggetto passivo dell’agevolazione all’essere l’immobile adibito ad abitazione principale «intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica», stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente». in tema di successioni (interpretazione del testamento): - Cass. 2^, 17.10.24 n. 26951 (Guida al diritto 41/2024, 87): Le norme sull’interpretazione del testamento, improntate alla necessità di rispettare massimamente la volontà del testatore, richiedono di non affidarsi a una lettura troppo “tecnica” del testamento, ma di andare oltre il significato letterale delle espressioni adoperate e di valorizzare, riconoscendo all’interprete ampia libertà d’indagine, una valutazione globale della volontà del de cuius, tenendo conto di elementi di carattere sia testuale che extratestuale, come la cultura, la mentalità e l’ambiente di vita del testatore medesimo. [Nella specie, il Tribunale aveva escluso dalla ripartizione testamentaria la sorte capitale, e l’aveva assoggettata alle regole della successione legittima, giudicando che fosse più aderente alla volontà della defunta che la divisione dei soli interessi avvenisse secondo i dettami di cui all’atto di ultima volontà, mentre il capitale dovesse dividersi in base alle regole della successione legittima: ciò perché “in nessuna parte del testamento si fa(ceva) espressa menzione delle modalità mediante le quali procedere alla divisione tra i coeredi della sorte capitale, si parla sempre e soltanto degli interessi”. L’appellante, viceversa, rappresentava l’esigenza di una diversa lettura delle schede testamentarie che tenesse conto, per un verso, del particolare rapporto, anche lavorativo, che lo legava alla de cuius, come emergente dagli stessi lasciti in suo favore, e, per altro verso, della modesta cultura di quest’ultima, che avrebbe imposto di tener conto delle espressioni usate non secondo il loro significato tecnico, ma secondo quello che l’autrice aveva voluto ad esse attribuire. Per la SC una siffatta censura rispetta i principi affermati dalle Sezioni unite (n. 27199/2017) dal momento che l’appellante ha enucleato “le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e con essi le relative doglianze, tutte incentrate sulla erroneità della lettura delle schede testamentarie effettuata alla stregua del solo dato letterale, senza alcuna ricerca altresì della volontà della testatrice per il tramite dei dati extratestuali, tratti dai suoi rapporti col nipote, come evincibili dalle stesse disposizioni di ultima volontà, e dal suo livello culturale”. Pertanto, ritenuto il quantum appellatum “esaurientemente circoscritto”, la SC ha accolto il ricorso con rinvio alla Corte d’appello]. in tema di processo digitale (firma elettronica): - Corte giust. Ue 10^, 17.10.24, causa C-302/23 (Guida al diritto 41/2024, 112 s.m.): L'art. 2, par. 1 e 3, nonché l'art. 25, par. 1, del regolamento n. 910/2014 non ostano a una normativa nazionale in forza della quale un atto processuale può essere depositato presso un organo giurisdizionale, per via elettronica, e firmato elettronicamente, solo qualora tale organo giurisdizionale disponga di un sistema informatico adeguato e il deposito sia effettuato per mezzo di tale sistema. - (commento di) Marina Castellaneta, Atti processuali, sì alla firma elettronica se il tribunale ha un sistema informatico adeguato (Guida al diritto 41/2024, 112-114) c.s. Ora so che la perfezione è essere imperfetto (Jannik Sinner, tennista)
Autore: Carmine Spadavecchia 14 novembre 2024
sul decreto legislativo crisi d’impresa (terzo correttivo): DLg 13.9.2024 n. 136 (GU 27.9.24 n. 227, in vigore dal 28 settembre 2024), Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 - testo del decreto legislativo n. 136/2024 (Guida al diritto 40/2024, 9-42) - testo modificato del decreto legislativo n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) (Guida al diritto 40/2024,43-107) - mappa del correttivo e guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 40/2024, 108-119) in tema di appalti (direttiva servizi): - Corte cost. 7.10.24 n. 161 (ord.za), pres. Barbera, red. Navarretta (Guida al diritto 40/2024, 122): Va rimessa alla Corte di giustizia Ue la questione relativa all’applicabilità della c.d. direttiva servizi (direttiva 2006/123/CE) al settore delle concessioni per piccole derivazioni idroelettriche. (In attesa della decisione, la Corte costituzionale ha sospeso il giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso l’art. 3 LR Emilia-Romagna 28.12.2023 n. 17).  in tema di accesso (segreto professionale): - Cons. Stato VII 19.9.24 n. 7658, pres. Lipari, est. Zeuli (Guida al diritto 40/2024, 122): AI fini dell’accesso non può omettersi di considerare un tratto fondamentale della funzione e delle attività professionali dello psicologo: il quale interviene terapeuticamente, non solo con riferimento ad un singolo assistito, ma anche nei confronti di gruppi ristretti di individui (nella specie, si trattava di terapie somministrate ad adolescenti). In questa dimensione, il segreto professionale riacquista tutta la sua significatività: esso non è posto solo a tutela degli assistiti, ma anche della libertà di scienza, che, nell’esercizio dell’attività professionale, deve essere garantita ai prestatori d’opera intellettuale (art. 2239 c.c. e art. 33 comma 1 Cost.). È evidente, infatti, che se non si garantisse la riservatezza delle valutazioni, dei giudizi e delle opinioni espresse dallo psicologo nel corso dell’attività professionale, quella libertà potrebbe essere seriamente compromessa. (Nella specie, a tutela del segreto professionale è stato negato l’accesso alla relazione della psicologa relativa ad episodi di bullismo in classe) sulla concessione di beni pubblici : - Cons. Stato II 19.9.24 n. 7687, pres. Caputo, est. Basilico (Guida al diritto 40/2024, 122): La concessione di spazi pubblici è espressione di una potestà ampiamente discrezionale, sia nelle scelte sia nella definizione di tempi, modi e condizioni dell’occupazione. La circostanza che il Comune possa approvare o abbia emanato un regolamento in materia non esclude l’adozione di atti d’indirizzo, col solo limite che questi siano rispettosi del primo e delle altre fonti sovraordinate: emerge infatti dalla disciplina una generale competenza della Giunta all’adozione di atti d’indirizzo rispetto alla concreta gestione amministrativa, finanziaria e tecnica demandata ai dirigenti. Pertanto, non si può dubitare né del potere del Comune di stabilire criteri per l’occupazione di spazi pubblici, né della competenza della Giunta a emanare atti d’indirizzo in merito. Nella concessione di aree pubbliche, è legittima la delibera che obbliga a dichiarare il ripudio del fascismo. sulla responsabilità della PA : - Cons. Stato V 13.9.24 n. 7574, pres. Lotti, est. Fantini (Guida al diritto 40/2024, 122): La PA deve rispettare non solo le regole di diritto pubblico ma anche quelle di lealtà e correttezza. Nei rapporti di diritto amministrativo è infatti configurabile un affidamento del privato sul legittimo esercizio del potere e sull’operato della PA conforme ai principi di correttezza e buona fede, fonte per quest’ultima di responsabilità non solo in relazione a comportamenti contrari ai canoni di origine civilistica, ma anche per il caso di provvedimento favorevole annullato su ricorso di terzi. in tema di separazione giudiziale (accordi patrimoniali lesivi dei terzi): - Cass. 3^, 7.10.24 n. 26127 (Guida al diritto 40/2024, 121): L’accordo di separazione costituisce un atto di natura negoziale rispetto al quale il provvedimento di omologazione si atteggia a mera condizione sospensiva di efficacia: avendo la funzione circoscritta di verificare che la convenzione sia compatibile con le norme cogenti e i principi di ordine pubblico. Considerato che pattuizioni relative tra le altre cose a beni immobili possono rivelarsi lesive dell’interesse dei creditori, nessun ostacolo testuale o logico-giuridico si frappone alla loro impugnazione tramite revocatoria, tanto ordinaria che fallimentare. in materia tributaria (agevolazioni prima casa): - Cass. trib. 11.9.24 n.24387 (Guida al diritto 40/2024, 121): Il contribuente che abbia acquistato un’abitazione con l’agevolazione “prima casa”, l’abbia poi apportata in un trust e acquisti un’altra abitazione non è “impossidente” e, pertanto, non può di nuovo avvalersi dell’agevolazione “prima casa” stipulando quest’ultima compravendita. sulla riforma del processo penale : - Francesco Petrelli*, Congresso Ucpi, riformare il processo partendo dalla separazione delle carriere (Guida al diritto 40/2024, 6-7, editoriale). Il Congresso straordinario dell’UCPI tenutosi a Reggio Calabria il 4-6 ottobre 2024, “Separare e riformare - La forza delle nostre idee per una giustizia nuova": non è possibile riformare il processo e recuperare il modello accusatorio senza toccare l'organizzazione costituzionale della magistratura separando le carriere dei magistrati. Dopo la riforma del 1999, che ha inserito la terzietà del giudice all’interno dell’art. 111 Cost., il giudice deve essere non soltanto imparziale rispetto all'oggetto del giudizio, ma anche terzo rispetto alle parti. [*presidente dell'Unione delle camere penali italiane] c.s. Verità - Il contrario di una verità è un’altra verità (pensiero pascaliano) - Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable [la verità qualche volta può non essere verosimile] (Nicolas Boileau, poeta parnassiano) - Una verità parziale è un errore, bisogna cercare una verità complessa (Edgar Morin, inventore del "pensiero complesso", da "La mia Parigi, i miei ricordi") - La verità a volte fa orrore, ma è sempre preferibile alla menzogna (Vittorio Feltri, su una confessione choc in un caso di cronaca nera) - Coscienza è capacità di verità e obbedienza nei confronti della verità, che si mostra all'uomo che cerca col cuore aperto (Papa Benedetto XVI) - Dire solo e sempre la verità a volte può essere egoista [Amélie Nothomb, scrittrice belga]
Autore: Carmine Spadavecchia 14 novembre 2024
sulla dirigenza pubblica : - Sabino Cassese, Vent’anni dopo: i dirigenti pubblici sono ancora sull’isola che non c’è (Giornale dir. amm. 5/2024, 581-583) sulle società pubbliche : - Sveva Del Gatto, Le società pubbliche tra obiettivi di razionalizzazione e prospettive di rilancio (Giornale dir. amm. 5/2024, 584-593). Analisi del “Rapporto sulle partecipazioni delle pubbliche amministrazioni” pubblicato dal MEF (si tratta del rapporto sull’assetto complessivo delle società in cui le Amministrazioni detengono partecipazioni, dirette o indirette, ai sensi dell’art. 20 del TSUPP - Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica) sulla governance economica Ue : - Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2024 relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio - in G.U.U.E., serie L, 30 aprile 2024 - Regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio del 29 aprile 2024 recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi - in G.U.U.E., serie L, 30 aprile 2024 - Direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio del 29 aprile 2024 recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri - in G.U.U.E., serie L, 30 aprile 2024 - (commento di) Rita Perez, Il Patto di stabilità e crescita e le nuove regole fiscali dell’Unione (Giornale dir. amm. 5/2024, 594-). Dopo la pandemia e la conseguente crisi finanziaria, che hanno determinato la sospensione del rispetto, da parte degli Stati, dei parametri finanziari europei, la Commissione europea ha proposto una riforma del Patto di stabilità e crescita (PSC) adottato nel 1997 con il Trattato di Amsterdam, alla quale l’Ecofin, nel maggio 2024, ha apportato alcune correzioni. Nella riforma, che attribuisce particolare attenzione alle nuove regole fiscali dell’Unione, sono carenti gli interventi per la crescita. - (commento di) Alessandro Villa, Il regolamento sul “braccio preventivo”: questioni antiche e recenti aperture (Giornale dir. amm. 5/2024, 600-606). Durante la negoziazione che ha portato al nuovo Patto di stabilità e crescita, i c.d. Paesi frugali, fermamente a favore dei criteri e delle regole del libero mercato e delle politiche di austerity, si sono dimostrati poco propensi a ridisegnare in modo strutturale le regole che hanno contraddistinto, negli anni, il governo dell’eurozona. - (commento di) Giustino Lo Conte, Il regolamento sul “braccio correttivo”, tra conferme e innovazioni (Giornale dir. amm. 5/2024, 606-611). Per quanto riguarda il braccio correttivo, la riforma non modifica la procedura per disavanzi eccessivi (PDE) basata sul disavanzo, mentre rafforza quella basata sul criterio del debito pubblico. - (commento di) Giustino Lo Conte, La Direttiva sui requisiti per i Quadri di bilancio: analisi e prospettive di riforma nell’Unione europea (Giornale dir. amm. 5/2024, 611-621). La Direttiva UE 1265/2024, che modifica la Dir. 2011/85/UE e i quadri di bilancio degli Stati membri, delinea un’architettura integrata per l’esercizio di una sorveglianza macro fiscale basata su tre pilastri chiave: la sostenibilità del debito, la promozione di una crescita sostenibile attraverso nuovi parametri di rendicontazione, e il rafforzamento delle istituzioni finanziarie indipendenti. sulla (attuazione della) direttiva appalti : - Corte giustizia UE, Grande Sezione, 21.12.23, causa C-66/22, Infraestruturas de Portugal c. Toscca (Giornale dir. amm. 5/2024, 623, solo massime): L’art. 57, par. 4, comma 1, Dir. 2014/24/UE obbliga gli Stati membri a recepire nel proprio diritto nazionale tutti i motivi di esclusione facoltativi elencati in tale disposizione, pur potendo gli Stati membri alternativamente prevedere la facoltà o l’obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare tali motivi. L’art. 80, par. 1, comma 1, Dir. 2014/25/UE comporta l’obbligo per gli Stati membri di prevedere, nelle procedure rientranti nell’ambito di applicazione di tale direttiva, la possibilità per gli enti aggiudicatori di includere i motivi di esclusione elencati all’art. 57, par. 4, Dir. 2014/24/UE tra i criteri oggettivi di esclusione, ovvero di stabilire, a norma del terzo comma, l’obbligo degli enti aggiudicatori di includere detti motivi. È incompatibile con l’art. 57, par. 4, comma 1, lett. d), Dir. 2014/24/UE una normativa nazionale che impedisca all’amministrazione aggiudicatrice, in assenza di una decisione dell’autorità nazionale garante per la concorrenza, di escludere l’operatore economico, laddove disponga di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che, anteriormente alla procedura di aggiudicazione, ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza. L’art. 57, par. 4, comma 1, lett. d), Dir. 2014/24/UE va interpretato, alla luce del principio di proporzionalità, nel senso che esso osta a una normativa nazionale che vincoli l’amministrazione aggiudicatrice a conformare la valutazione dell’integrità e dell’affidabilità di un offerente alle conclusioni di una decisione dell’autorità nazionale garante della concorrenza che ne dispone l’interdizione dalle procedure di aggiudicazione di appalti, pregiudicando il potere discrezionale di cui deve godere l’amministrazione aggiudicatrice e, in sostanza, affidando alla sola autorità garante il potere di decidere circa l’esclusione di operatori economici dalle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici a causa di violazioni delle norme in materia di concorrenza. - (commento di) Luca Alessandria, La discrezionalità del legislatore e dell’amministrazione nell’attuazione della direttiva appalti (Giornale dir. amm. 5/2024, 623-638). Revirement sui motivi di esclusione facoltativa: nel non facile intento di individuare un punto di equilibrio soddisfacente tra obblighi di fonte sovranazionale e prerogative degli Stati membri nella disciplina eurounitaria dei contratti pubblici, la sentenza ribadisce la piena discrezionalità dell’Amministrazione aggiudicatrice nell’applicare la causa di esclusione relativa alla commissione di illeciti anticoncorrenziali da parte dell’operatore economico, in tema di privacy (data protection e competenza legislativa): - Corte cost. 23.4.24 n. 69, pres. Barbera, red. Navarretta (Giornale dir. amm. 5/2024, 639 s.m.): L’art. 3 LR Puglia 15.6.2023 n. 13 - che rendeva obbligatoria, per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture private di carattere sanitario, sociosanitario e socioassistenziale, l’installazione di sistemi di videosorveglianza, introducendo, correlativamente, regole in materia di protezione dei dati personali - è incostituzionale per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 2, Cost. Nell’esercizio della competenza fissata nell’art. 16 Tfue (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), l’UE detta una complessa disciplina in materia di trattamento dei dati personali, che trova completamento e integrazione nelle fonti nazionali. A fronte della complessità e ampiezza dei profili implicati nel trattamento dei dati personali, che richiedono delicati bilanciamenti fra diritti spesso di rango inviolabile, l’intervento della Regione vìola i vincoli derivanti dall’UE e invade la competenza legislativa esclusiva spettante allo Stato, in quanto si sovrappone con proprie previsioni autonome e con un rinvio selettivo al delicato intreccio di fonti dettate dall’Unione europea e dallo Stato. Infatti, non spetta alla Regione operare una selezione di fonti e di regole chiamate a disciplinare questa complessa e delicata materia perché, in questo modo, essa non solo si sovrappone alle normative eurounitaria e statale, travalicando le proprie competenze, ma effettua un’arbitraria scelta normativa che equivale a qualificare come vincolanti le sole regole individuate dal legislatore regionale e non anche le altre. - (commento di) Francesco Midiri, Il ruolo delle regioni nella disciplina della protezione dei dati personali (Giornale dir. amm. 5/2024, 639-647) in tema di trasporto pubblico locale non di linea, servizi innovativi e sharing economy: - Corte cost., 7.3.24 n. 36 - Pres. Barbera (Giornale dir. amm. 5/2024, 649 s.m.): Non è fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo, in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. e), Cost., di un articolo di legge regionale (nella specie, Calabria) che consente ai Comuni di autorizzare - in via sperimentale - forme innovative di servizio all’utenza su richiesta dei titolari di licenza taxi. La disposizione impugnata non annovera tra i suoi destinatari coloro che esercitano il servizio di NCC ricalcando così, nelle sue linee essenziali, la normativa statale, e si colloca dunque nell’alveo della competenza regionale residuale nella materia del trasporto pubblico locale. Il ricorso non risulta fondato neppure con riferimento al supposto divieto di svolgere servizi innovativi in capo alle imprese autorizzate al servizio di NCC. Tali vincoli, per essere legittimi, dovrebbero infatti essere funzionali alla tutela di uno specifico interesse pubblico, adeguati e proporzionati rispetto allo scopo da perseguire. Non è il caso di previsioni che impediscano agli NCC di erogare servizi innovativi. Di tali normative va assicurata una corretta interpretazione, in quanto un divieto generalizzato mancherebbe di qualsiasi giustificazione razionale e configurerebbe una misura protezionistica a favore di una determinata categoria di imprese, pregiudicando la libertà di iniziativa economica privata e il benessere dei cittadini. In un contesto in cui si rilevano notevoli difficoltà nel soddisfare in modo efficiente la domanda di trasporto locale non di linea e in cui l’incontro tra la domanda e l’offerta si avvale anche delle applicazioni su internet, i cittadini tendono a rivolgersi in maniera indifferenziata a taxi e NCC i cui servizi confluiscono in un unico mercato. - (commento di) Nicoletta Rangone, Servizi innovativi e benessere dei cittadini nel trasporto non di linea (Giornale dir. amm. 5/2024, 649-656). La sentenza riporta l’attenzione sull’inadeguato inquadramento regolamentare del trasporto non di linea, a fronte delle innumerevoli possibilità derivanti dall’innovazione tecnologica e dalla ricchezza dei dati a disposizione. La Corte apre ad una tutela dei cittadini che porta la domanda di mobilità a confluire in un unico mercato e riconosce un ruolo centrale all’innovazione. Tale lettura risulta in contrasto con il processo di riforma in atto, che resiste all’innovazione nella mobilità e ignora la domanda dei cittadini. in tema di autorizzazione paesaggistica : - Cons. Stato III 26.4.24 n. 3780, pres. Caputo, est. Sestini (Giornale dir. amm. 5/2024, 657 s.m.): 1. La realizzazione di un’importante opera architettonica di complessiva riqualificazione di un centro urbano precedentemente degradato, anche se ascrivibile in primo luogo all’interesse economico che ha motivato il finanziamento privato delle nuove opere edilizie e diversamente valutabile quanto al soggettivo apprezzamento estetico, non rappresenta una violazione dei vincoli di tutela e non apporta una effettiva degradazione del contesto paesaggistico. 2. È da ritenersi legittima, sotto il profilo della ponderazione e comparazione dei diversi profili d’interesse pubblico coinvolti, la valutazione dell’Ente democraticamente esponenziale della Comunità locale che, non irragionevolmente, ha ritenuto prevalenti le esigenze di sistemazione e modernizzazione dell’habitat urbano rispetto alla preservazione di contesti tradizionali oramai compromessi. - (commento di) Anna Pirri Valentini, La disciplina dell’autorizzazione paesaggistica all’insorgere di nuovi interessi pubblici (Giornale dir. amm. 5/2024, 657-668). La sentenza dichiara in parte inammissibile, in parte improcedibile e in parte infondato il ricorso proposto da Italia Nostra Onlus per la riforma della sentenza TAR Salerno n. 1420/ 2019 in ordine alla realizzazione del compendio immobiliare “Crescent” sito nel Comune di Salerno. sul principio del risultato : Cons. Stato III 26.3.24 n. 2866, pres. Corradino, est. Tulumello (Giornale dir. amm. 5/2024, 669 s.m.): Il profilo “causale” del singolo provvedimento deve essere interpretato in coerenza con la complessiva vicenda amministrativa (la c.d. “operazione”) da cui origina e nell’ottica del “risultato” della stessa. In particolare, il risultato non va inteso quale valore antagonista rispetto alla legalità amministrativa, concorrendo a integrare il paradigma normativo e, di riflesso, ad ampliare il sindacato giurisdizionale: il che fa transitare nell’area della legittimità, e quindi della giustiziabilità, opzioni e scelte sinora ritenute insindacabili in quanto attinenti al “merito amministrativo”. - (commento di) Stefano Vaccari, Principio del risultato e legalità amministrativa (Giornale dir. amm. 5/2024, 669-680). La “positivizzazione” del principio del risultato: mera formula linguistica o precetto giuridicamente innovativo? sul trasferimento di sedi farmaceutiche : - Cons. Stato VI 13.3.24 n. 2450, pres. Greco, est. Tomaiuoli (Giornale dir. amm. 5/2024, 681 s.m.): La libertà di trasferimento del farmacista all’interno della propria zona di competenza non è incondizionata, perché il suo esercizio è soggetto all’autorizzazione dell’autorità competente: la quale è chiamata a verificare che il locale indicato per il trasferimento della farmacia sia situato in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona, vantando un significativo grado di discrezionalità nella decisione. - (commento di) Gabriele Torelli, L’autorizzazione del Comune al trasferimento della farmacia nella medesima zona di competenza (Giornale dir. amm. 5/2024, 681-688) in tema di asilo : - Cass. SS.UU. 29.4.24 n. 11399 (Giornale dir. amm. 5/2024, 689 s.m.): 1. Il rinvio pregiudiziale di cui all’art. 163 c.p.c., in presenza di tutte le condizioni previste dalla disposizione, può riguardare questioni di diritto che sorgono anche nei procedimenti cautelari ante o in corso di causa. 2. In caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza, emesso dalla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nei confronti di un soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo qualora la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra un’ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In caso contrario, ossia laddove la procedura accelerata non sia stata osservata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della commissione territoriale. - (commento di) Edoardo Giardino, Protezione internazionale, rinvio pregiudiziale e legalità procedimentale (Giornale dir. amm. 5/2024, 689-697) in tema di co-progettazione (partenariato collaborativo): - TAR Liguria 1^, 3.5.24 n. 310, pres. Caruso, est. Felleti (Giornale dir. amm. 5/2024, 699 s.m.): 1. L’attivazione di una procedura di partenariato collaborativo in forma di co-progettazione, ai sensi dell’art. 55 DLg 117/2017, non esime l’Amministrazione procedente dall’obbligo di un’adeguata motivazione circa il ricorso ad uno schema organizzativo che si pone come alternativo a quello fondato sulla concorrenza. Siffatta motivazione deve evidenziare, con riguardo a ciascuna singola vicenda oggetto di considerazione, i profili di preferenza di tale procedura rispetto ad un’ordinaria gara d’appalto. 2. L’affidamento dei servizi sociali ricade nel perimetro applicativo delle disposizioni in tema di contratti pubblici nella misura in cui l’Amministrazione corrisponda al prestatore dell’attività di interesse generale un corrispettivo o, comunque, una qualsivoglia forma di remunerazione. Le procedure di cui al codice del Terzo settore (DLg 117/2017) non rientrano nel campo di applicazione del codice dei contratti pubblici quando l’organismo del Terzo settore svolga il servizio in forma gratuita, trattandosi di un fenomeno non economico che è strutturalmente fuori dalle logiche del mercato. - (commento di) Emiliano Frediani, Il buon governo della co-progettazione (Giornale dir. amm. 5/2024, 699-709) in tema di istruzione (dottorato di ricerca e abilitazione all’insegnamento: - TAR Roma 3^-bis, 11.12.23 n. 18571, pres. Sapone, est. Tuccillo (Giornale dir. amm. 5/2024, 711 s.m.): Il requisito dell’abilitazione all’insegnamento, in ragione della sua elevata specificità e dell’importanza che riveste, non è in alcun modo surrogabile, quale requisito di accesso ai concorsi per le scuole secondarie, di primo e secondo grado. In assenza di una chiara ed espressa disposizione di legge in senso contrario il titolo di dottore di ricerca non è ad esso equiparabile. - (commento di) Monica Cocconi, La differenza ontologica fra i percorsi formativi del dottorato di ricerca e quelli abilitanti all’insegnamento nella scuola (Giornale dir. amm. 5/2024, 711-719) c.s. I nternet, Google, e-mail, tutto comunica, e tuttavia non ci si riesce a comprendere di più. Tutto è cambiato e nulla è cambiato (Edgar Morin, da “La mia Parigi, i miei ricordi", 2013, pag. 206)
Autore: Carmine Spadavecchia 8 novembre 2024
sul DL sicurezza operatori sanitari : DL 1.10.2024 n. 137 (GU 1.10.24 n. 230, in vigore dal 2 ottobre 2024), Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. - testo del decreto (Guida al diritto 39/2024, 16-18) - commenti: - Aldo Natalini, Spunta il danneggiamento aggravato per chi compromette le strutture (Guida al diritto 39/2024, 19-24) [modifiche al codice penale: ennesimo intervento di stampo penalistico - il quarto in quattro anni - a tutela del settore sanitario, che conferma l’illusorietà della vocazione general-preventiva, dimostrata dalla stessa sequenza storica degli interventi repressivi, che non hanno impedito la recrudescenza di atti di violenza verso medici e paramedici; - Aldo Natalini, Utilizzabili i video anche da cellulare per l’adozione della misura personale (Guida al diritto 39/2024, 25-30) [modifiche al codice di procedura penale: arresto in flagranza e arresto differito (genesi temporanea e stabilizzazione dell’arresto ritardato)] sul Dlg sostanze tossiche : DLg 4.9.2024 n. 135 (GU 26.9.24 n. 226, in vigore dall’11 ottobre 2024), Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. - testo del decreto (Guida al diritto 39/2024, 32-50) - mappa e guida alla lettura a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 39/2024, 51-55) in tema di abusi edilizi (ipoteca su immobile abusivo): - Corte cost. 3.10.24 n. 160, pres. Barbera, red. (Guida al diritto 39/2024, 59-): È incostituzionale l’art. 7, comma 3, L 47/1985, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire. In via conseguenziale, va dichiarato incostituzionale anche l’art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, DPR 380/2001, norma subentrata alla precedente con identico contenuto precettivo. (Le citate disposizioni erano state interpretate dalla Corte di cassazione e dal Consiglio di Stato nel senso di attribuire alla confisca edilizia la qualifica di acquisto a titolo originario, cui consegue, in mancanza di una diversa previsione di legge, l’estinzione di «eventuali ipoteche, pesi e vincoli preesistenti». La Corte costituzionale, preso atto di tale interpretazione, ha ritenuto irragionevole e sproporzionato che non sia fatto salvo il diritto di ipoteca, ove il creditore titolare di tale garanzia reale non sia responsabile dell’abuso edilizio. In tal caso, infatti, il creditore non è tenuto a rispondere della mancata demolizione dell’immobile abusivo, vale a dire dell’illecito al quale consegue la sanzione della confisca. Pertanto, l’estinzione del diritto di ipoteca finisce per far subire al creditore ipotecario l’effetto sanzionatorio di un illecito commesso da altri. La Corte rileva che la tutela del credito ipotecario non sacrifica l’interesse al rispetto della normativa urbanistico-edilizia. Tale tutela si realizza tramite l’espropriazione forzata e, se l’immobile oggetto della vendita forzata è abusivo, l’aggiudicatario deve comunque o sanare l’abuso o demolirlo. Infine, la Corte reputa sproporzionato il sacrificio imposto al creditore, non responsabile dell’abuso, attraverso l’estinzione del diritto di ipoteca, in quanto al creditore residuerebbero in tal caso rimedi inesigibili o inadeguati a compensare il pregiudizio ingiustificatamente comminato) in tema di vincoli (vincolo archeologico): - Cass. 1^, 9.9.24 n. 24122 (Guida al diritto 39/2024, 69 solo massima, annotata da Mario Piselli): Il vincolo di inedificabilità di un'area archeologica non può ritenersi sempre assoluto in astratto, potendosi ipotizzare un'attività edificatoria che non pregiudichi la conservazione dei reperti archeologici esistenti sull'area, fermo restando che il giudice di merito, con apprezzamento in fatto incensurabile in cassazione, può ritenere il vincolo assoluto in concreto, quando l'interesse archeologico non rimanga circoscritto ad alcuni dei ritrovamenti, ma si correli al luogo nel suo complesso integrando un parco archeologico, inteso quale sede di una pluralità di reperti testimonianti uno specifico assetto storico di insediamento. sul vizio di incompetenza (in tema di condoni e sanatorie): - Cons. giust. amm. Sicilia, 20.9.24 n. 715, pres. de Francisco, est. La Ganga (Guida al diritto 39/2024, 61): Il vizio di incompetenza, quanto meno relativa, non è passibile di dequotazione e di conseguente sanatoria; e ciò a prescindere dal fatto che si verta in ambito di interessi forti o meno. All’opposto, detto vizio non è ascrivibile a quelli cui si possa riferire la previsione dell’art. 21-octies della legge 241/1990. Inaccettabile corollario della tesi dell’automatica sanabilità ex art. 21-octies del vizio di incompetenza sarebbe l’assunto per cui, un provvedimento, purché sostanzialmente “giusto”, possa essere adottato da qualsiasi organo, relegandosi ad assoluta irrilevanza il riparto legale delle competenze tra gli organi amministrativi. Se così fosse, l’art. 21-octies diverrebbe strumento di palese e assoluta inciviltà giuridica. (Nella fattispecie, era stato impugnato il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico avverso la nota con la quale il Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana aveva rigettato l’istanza di rilascio del nulla osta in sanatoria riguardante le opere realizzate. Il Tar aveva accolto il ricorso annullando il provvedimento della Soprintendenza sul rilievo che il Comune era l’unico ente legittimato a decidere sulla sanatoria edilizia. La sentenza era stata motivata sulla necessità di garantire la coerenza procedurale e il rispetto delle competenze attribuite agli Enti dalla normativa regionale: solo il Comune aveva il potere di decidere sull’istanza di condono senza che la Soprintendenza potesse autonomamente esercitare poteri di autotutela esecutiva, potendo essa, tutt’al più, sollecitare il Comune a esercitare il potere di autotutela in caso di parere omesso o travisato. Il CGA ha confermato la sentenza condividendo la tesi secondo cui la Soprintendenza non poteva legittimamente esercitare - e men che mai in sede di autotutela - poteri non suoi, bensì attribuiti dalla legge al Comune competente). in tema di sanzioni amministrative : - Cass. 2^, 11.9.24 n. 24370 (Guida al diritto 39/2024, 69 s.m., annotata da Mario Piselli): In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione ovvero nel confermare la determinazione già operata dall’Autorità irrogante, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta. in tema di danno erariale : - Corte cost. 16.7.24 n. 132 (Guida al diritto 39/2024, 94 T): Sono in parte inammissibili, in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 2, DL 16.7.2020 n. 76 - L 11.9.2020 n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), che in tema di responsabilità amministrativa e contabile detta una disciplina provvisoria dell’azione di responsabilità, connessa all'emergenza COVID-19, prorogata fino al 31 dicembre 2024, limitando la responsabilità ai casi di condotte commissive dolose. - (commento di) Marcello Clarich, Varie le misure da mettere in campo contro il rischio dell’“overdeterrence” (Guida al diritto 39/2024, 109-110) [I risarcimenti ai quali sono condannati i funzionari pubblici sono talvolta di importi elevatissimi, del tutto sproporzionati rispetto ai redditi e al patrimonio personale. Nell’intento di ripristinare la regola ordinaria della colpa grave la sezione giurisdizionale della Regione Campania ha sollevato questione di costituzionalità del Dl 76/2020] sul danno non patrimoniale : - Cons. Stato III 17.9.24 n. 7604 (Guida al diritto 39/2024, 60-61): Il danno non patrimoniale è risarcibile: a) quando derivi da un fatto illecito integrante gli estremi di un reato; b) nelle ipotesi espressamente previste dalla legge; c) quando sia stato leso un diritto della persona costituzionalmente garantito. Sul versante giurisprudenziale il danno non patrimoniale è stato definito come quello determinato dalla lesione di quegli interessi inerenti alla persona non connotati da una rilevanza economica. Per la disciplina di diritto civile e comune il danno non patrimoniale deve essere risarcito esclusivamente nei casi determinati dalla legge. Si afferma, al riguardo, che il danno non patrimoniale è “tipico”. E ciò sta a significare che sono per l’appunto tipiche le condizioni richieste dalla legge per poter accogliere la pretesa risarcitoria. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha avuto modo di spiegare che la categoria del danno non patrimoniale attiene alle ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da una rilevanza economica o da valore scambio ed aventi natura composita, articolandosi in una serie di aspetti o voci con funzione meramente descrittiva: danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno biologico. Pertanto, laddove essi ricorrano cumulativamente occorre tenerne conto in sede di liquidazione del danno, in modo unitario, per evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando l’obbligo per il giudice di considerare tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso tramite la personalizzazione della liquidazione. sul diritto di difesa : - Trib. Ue, Grande Sezione, 2.10.24, causa T-797/22 (Guida al diritto 39/2024, 61 e 112 solo massima): Il diritto fondamentale di avere accesso a un avvocato e di beneficiare della sua consulenza, sancito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, che assicura il diritto a un ricorso effettivo, deve essere riconosciuto solo se esiste un collegamento con un procedimento giurisdizionale, indipendentemente dal fatto che tale procedimento sia già stato avviato o che possa essere prevenuto o anticipato, sulla base di elementi tangibili, nella fase di valutazione, da parte dell'avvocato, della situazione giuridica del suo cliente. Pertanto, sono compatibili con la Carta e con le regole sullo Stato di diritto misure proporzionali che vietano servizi di consulenza giuridica nei confronti di determinati enti stabiliti in Russia. (Alcuni ordini professionali sostenevano che il divieto di fornire servizi di consulenza giuridica violasse l’art. 47 della Carta, in quanto avrebbe compromesso il diritto di difesa e di agire in giudizio che deve essere garantito a ogni persona fisica e giuridica. Il Tribunale Ue ha respinto il ricorso affermando una nozione più ristretta del diritto di accesso a un avvocato e di beneficiare della sua consulenza. L’attività di consulenza, in materia non contenziosa, nei casi in cui si sia in un “contesto privo di un collegamento con un procedimento giurisdizionale”, è al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto a un ricorso effettivo). - (commento di) Marina Castellaneta, In linea con le regole sullo stato di diritto le misure che vietano la consulenza giuridica verso alcuni enti russi (Guida al diritto 39/2024, 112-114) [Il divieto di consulenza giuridica è previsto solo nel caso di servizi forniti al governo russo o a persone giuridiche non verso persone fisiche] in tema di privacy : - Corte giust. Ue 4^, 4.10.24, causa C-446/21 (Guida al diritto 39/2024, 62): Il principio della «minimizzazione dei dati», stabilito dal RGPD (Regolamento generale protezione dati), osta a che l’insieme dei dati personali che un responsabile del trattamento, come il gestore di una piattaforma di social network online, abbia ottenuto dall’interessato o da terzi e che siano stati raccolti sia su tale piattaforma che al di fuori di essa, siano aggregati, analizzati ed elaborati ai fini di pubblicità mirata, senza limitazione temporale e senza distinzione basata sulla natura di tali dati. Il fatto che una persona abbia reso manifestamente pubblico un dato riguardante il suo orientamento sessuale comporta che possa essere oggetto di trattamento, nel rispetto delle disposizioni del RGPD. Tuttavia, tale circostanza non autorizza, di per sé, il trattamento di altri dati personali relativi all’orientamento sessuale di tale persona. Pertanto, non autorizza il gestore di una piattaforma social a trattare altri dati relativi all’orientamento sessuale ottenuti a partire da applicazioni e siti Internet di partner terzi, per proporre pubblicità personalizzata. (In sintesi: Facebook non può usare dati personali per pubblicità mirata senza limiti) in tema di sport (vincoli di ingaggio): - Corte giust. Ue 2^, 4.10.24, causa C-650/22 (Guida al diritto 39/2024, 62): Sono contrarie, nel loro insieme, al diritto dell’Unione, in quanto ostacolano la libera circolazione dei calciatori professionisti e anticoncorrenziali, le norme della FIFA sui trasferimenti internazionali, contenute nel «Regolamento sullo status e i trasferimenti dei calciatori», applicabili, tra l’altro, nel caso in cui un club ritenga che uno dei suoi giocatori abbia risolto il suo contratto di lavoro senza «giusta causa» prima del termine. In casi del genere, il calciatore e qualsiasi club che intenda ingaggiarlo sono responsabili in solido. Inoltre, il nuovo club è passibile di una sanzione sportiva consistente nel divieto di ingaggiare nuovi giocatori. Infine, la federazione nazionale da cui dipende il club di provenienza del giocatore deve negare il rilascio di un certificato internazionale di trasferimento alla federazione presso la quale è iscritto il nuovo club finché tra il club di provenienza e il giocatore è pendente una controversia in merito alla risoluzione del contratto. (Nella specie, un ex calciatore professionista stabilito in Francia contestava dinanzi ai giudici belgi alcune delle norme adottate dalla FIFA, sostenendo che avevano ostacolato il suo ingaggio da parte di un club di calcio belga. La Corte Ue ha dichiarato che l’insieme di tali norme è contrario al diritto dell’Unione. Da un lato, infatti, esse sono tali da ostacolare la libera circolazione dei calciatori professionisti che vogliano far evolvere la loro attività andando a lavorare per un nuovo club, stabilito nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione. Anche se è vero che restrizioni possono essere giustificate dall’obiettivo di garantire la regolarità delle competizioni tra club, mantenendo un certo grado di stabilità nell’organico, tuttavia, nel caso di specie, le norme, fatta salva la verifica da parte della Cour d’appel de Mons, sembrano spingersi, sotto molti aspetti, oltre quanto necessario per il perseguimento di tale obiettivo. D’altro canto, circa il diritto della concorrenza, le norme controverse hanno, secondo la Corte, lo scopo di restringere, se non addirittura di impedire, la concorrenza transfrontaliera che potrebbero farsi tutti i club di calcio professionistici stabiliti nell’UE ingaggiando unilateralmente giocatori contrattualmente legati a un altro club o giocatori il cui contratto sia stato asseritamente risolto senza giusta causa. La Corte ricorda che le norme che restringono in modo generalizzato la concorrenza sono assimilabili a un accordo di non sollecitazione). in tema di mediazione civile : - Marco Marinaro, Mediazione civile, si va verso l’approvazione dei “correttivi”, (Guida al diritto 39/2024, 12-14) [*docente di Giustizia sostenibile e Adr presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università Luiss-Guido Carli di Roma] sulla magistratura onoraria (divieto di partecipazione a giudizi): - Cass. pen. 6^, 10-25.9.24 n. 35857 (Guida al diritto 39/2024, 80 T): Il divieto di destinazione del giudice onorario di pace a comporre collegi che giudicano i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p., introdotto dall'art. 407 DLg 116/2017, determina una limitazione alla capacità del giudice ai sensi dell'art. 33, comma 1, c.p.p., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., in relazione all'art. 178, comma 1, lettera a), c.p.p., insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. In definitiva, l'art. 12 Dlgs 116/2017, come risulta dalla formulazione letterale e dalla sua valenza sistematica, non preclude al giudice onorario la sola pronuncia di provvedimenti definitori in relazione ai procedimenti per i reati indicati dall'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p., ma anche la stessa partecipazione ai collegi del tribunale di tali processi. - (commento di) Alberto Cisterna, La Cassazione estende la nullità ad atti non decisori e reati connessi (Guida al diritto 39/2024, 83-86) c.s. Vincoli e svincoli - Sviluppo significa liberazione dai "viluppi", cioè dai lacci fisici e culturali che incatenano l'uomo alla sua condizione (Federico Caffè, economista, sul tema liberismo versus statalismo)
Autore: Carmine Spadavecchia 7 novembre 2024
sul c.d. decreto “criptoattività” : DLg 5.9.2024 n. 129 (GU 13.9.24 n. 215, in vigore dal 14 settembre 2024), Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 - testo del decreto (Guida al diritto 38/2024, 16-37) sotto il titolo: “Cripto-attività, il nostro legislatore adegua il diritto nazionale al regolamento MiCAR” - mappa del decreto e guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 38/2024, 38-47) - commento di Francesco Mazzini, Innovazione e stabilità finanziaria tutelano gli investitori dai rischi (Guida al diritto 38/2024, 48-54) sul primato del diritto eurounitario : - Corte giust. UE Ue 1^, 26.9.24, causa C-792/22 (Guida al diritto 38/2024, 59): Il giudice nazionale può disapplicare un verdetto della Consulta contrario al diritto Ue. (La Corte d’appello romena aveva chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla compatibilità tra una legge nazionale, come interpretata dalla Corte costituzionale, e il diritto UE in materia di sicurezza dei lavoratori. La Corte di giustizia statuisce che il diritto UE osta alla legge di uno Stato membro che, secondo la sua Corte costituzionale, rende la sentenza di un tribunale amministrativo su un «infortunio sul lavoro» definitiva per il tribunale penale, quando tale legge impedisca ai familiari della vittima di essere ascoltati. Il diritto dell’Unione, infatti, mira a proteggere la sicurezza dei lavoratori e obbliga il datore di lavoro a garantire un ambiente di lavoro sicuro. Rientra nella competenza nazionale determinare le procedure per far valere la responsabilità del datore di lavoro in caso di inadempimento, ma tali procedure non possono ostacolare l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto UE. Nei procedimenti giudiziari il diritto a un ricorso effettivo include il diritto di essere ascoltato. Tale diritto è violato se un organo giurisdizionale adotta una decisione sulla responsabilità civile senza consentire alle parti interessate di presentare i propri argomenti, I giudici nazionali devono potersi astenere dal seguire una decisione della loro Corte costituzionale se tale decisione collide col diritto UE. In tal caso, essi non possono essere oggetto di sanzioni disciplinari) in tema di condictio indebiti : - Cons. Stato VII 23.9.24 n. 7712, pres. Contessa, est. Noccelli (Guida al diritto 38/2024, 58): Al di fuori del raggio di disposizioni speciali che, nel campo delle prestazioni retributive, previdenziali e assistenziali, prevedono, nell’ordinamento italiano, l’irripetibilità dell’attribuzione erogata, la Corte costituzionale ha statuito che opera la disciplina generale dell’indebito oggettivo, di cui all’articolo 2033 c.c., secondo la quale chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato e ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. Per le pubbliche amministrazioni la restituzione delle somme indebite erogate al dipendente costituisce operazione doverosa, oggetto, dunque, di attività vincolata: va quindi affermata la natura doverosa della ripetizione. Ciò in quanto la percezione di emolumenti non dovuti impone alla PA l’esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione dell’art. 2033 c.c. anche nei rapporti di lavoro non privatizzati. Ne consegue che, in base alle coordinate ermeneutiche tracciate anche da altri plessi giurisdizionali - dalla Suprema Corte di cassazione fino alla Corte di Conti - l’azione di recupero della PA datrice di lavoro è dovuta a prescindere dalla buona fede del dipendente percettore. in tema di impiego (licenziamento dei dirigenti): - Cass. lav. 22.8.24 n. 23031 (Guida al diritto 38/2024, 56): La comprovata “inadeguatezza” del dirigente rispetto al ruolo, ai compiti e alle responsabilità affidategli, non rileva quale mancato raggiungimento di dati obiettivi o risultati aziendali, ma unicamente quale violazione dei doveri legati all’esecuzione della prestazione lavorativa. Tanto costituisce una giusta causa di recesso che legittima il licenziamento. in tema di danno (da perdita di chance): - Cass. lav. 23.9.24 n. 25442 (Guida al diritto 38/2024, 56): Il risarcimento del danno da c.d. perdita di chance non segue automaticamente a una procedura concorsuale illegittima (nella specie, selezione di dirigenti PA), ma va individuato nella sussistenza di elevate probabilità di esito vittorioso della selezione, la cui prova, anche presuntiva, non può essere integrata dall’esistenza di probabilità tutte pari tra i vari concorrenti alla selezione di conseguire il risultato atteso, occorrendo che si dimostri il nesso di causalità tra l’inadempimento datoriale e il suddetto danno in termini prossimi alla certezza. in tema di status (sesso: cambiamento di sesso e terzo genere): - Corte cost. 27.7.24 n. 143, pres. Barbera, red. Petitti (Guida al diritto 38/2024, 62 T, sotto il titolo: “No della Consulta al terzo genere, la materia va regolamentata dal legislatore”): Poiché va escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, DLg 150/2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. - (commento di) Giuseppe Finocchiaro*, Rettifica del sesso tra diritto e realtà in un necessario rapporto di scambio (Guida al diritto 38/2024, 12-14, editoriale) [*professore di Diritto processuale civile presso l’Università di Brescia] - (commento di) Valeria Cianciolo, È irragionevole imporre l’obbligo di autorizzare l’intervento chirurgico (Guida al diritto 38/2024, 71-75): la sentenza affronta un tema nuovo: l’identità di genere non binaria. in tema di segreto professionale (consulenza legale): - Corte giust. Ue 2^, 26.9.24, causa C-432/23 (Guida al diritto 38/2024, 59): Una corretta interpretazione del rapporto tra direttiva 15.2.2011 n. 16 del Consiglio (direttiva 2011/16, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale) e diritto alla confidenzialità delle informazioni impone di leggere l’art. 7 della Carta alla luce dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che riconosce una tutela rafforzata alle comunicazioni tra avvocati e clienti. La tutela della confidenzialità delle informazioni comprende non solo l’attività di difesa, ma anche la consulenza legale, inclusa quella in materia fiscale e societaria. Gli avvocati hanno un ruolo fondamentale in una società democratica, ossia l’assistenza ai propri clienti che non devono temere l’ingerenza nelle comunicazioni con l’avvocato. Questo vale per ogni settore, e anche quando il legale agisce tramite una società, fornendo servizi professionali. È vero che non si tratta di prerogative assolute e che in passato la stessa Corte ha ammesso che talune richieste non pregiudicano il contenuto essenziale del diritto al rispetto della segretezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti, ma un eventuale limite a questo diritto è ammissibile solo se l’incidenza è limitata e solo a seguito dell’autorizzazione del cliente. Per l’effetto, se l’Amministrazione tributaria ordina la trasmissione di informazioni detenute dal legale, relative alla costituzione di strutture societarie di investimento, si verifica, anche nei casi di esigenze di natura fiscale, una violazione dell’art. 7 della Carta incompatibile con la tutela rafforzata di cui gode il legale anche nell’attività di consulenza. (La vicenda aveva al centro l’Ordine degli avvocati di Lussemburgo e l’Amministrazione tributaria, che aveva trasmesso un’ingiunzione a una società di consulenza su richiesta dell’autorità spagnola, relativa ai servizi forniti a una società di diritto spagnolo). in tema di privacy (violazioni): - Corte giust. Ue 1^, 26.9.24, causa C-768/21 (Guida al diritto 38/2024, ) In caso di accertamento di una violazione di dati personali, l’autorità di controllo non è tenuta ad adottare una misura correttiva, in particolare l’irrogazione di una sanzione amministrativa, qualora ciò non sia necessario al fine di porre rimedio alla carenza rilevata e garantire il pieno rispetto del RGPD. Ciò potrebbe verificarsi, in particolare, se il titolare del trattamento, non appena ne sia venuto a conoscenza, abbia adottato le misure necessarie affinché detta violazione cessi e non si ripeta. Il RGPD lascia all’autorità di controllo un margine di discrezionalità quanto al modo in cui essa deve porre rimedio all’inadeguatezza constatata. Tale margine è limitato dalla necessità di garantire un livello coerente ed elevato di protezione dei dati personali mediante un’applicazione rigorosa del RGPD. (Nella fattispecie, spetta al giudice tedesco verificare se il commissario per la protezione dei dati abbia rispettato tali limiti). in tema di turismo (contratti di viaggio - giudice competente): - Corte giust. Ue 2^, 29.7.24, causa C-774/22 (Guida al diritto 38/2024, 104 s.m.): L'art. 18 del regolamento n. 1215/2012 va interpretato nel senso che stabilisce la competenza sia internazionale sia territoriale del giudice dello Stato membro nella cui circoscrizione è domiciliato il consumatore, qualora tale giudice sia investito da detto consumatore di una controversia tra quest'ultimo e un organizzatore di viaggi a seguito della conclusione di un contratto di pacchetto turistico, e qualora tali due contraenti siano entrambi domiciliati in detto Stato membro, ma la destinazione del viaggio sia all'estero. - (commento di) Marina Castellaneta, Contratti di viaggi, competenza territoriale e internazionale anche se le parti sono dello stesso Stato (Guida al diritto 38/2024, 104-106) c.s. Quelli che più mi piacerebbe frequentare sono tutti morti prima della nascita di Cristo (Alessandro Giuli, Ministro della cultura)
Autore: Carmine Spadavecchia 30 ottobre 2024
in materia edilizia : - Ad. plen. 8.3.24 n. 4, pres. Maruotti, est. Tarantino (Giurispr. it. 8-9/2024, 1929 s.m.): 1. Nella quantificazione della sanzione pecuniaria applicabile secondo l’art. 33, 2° comma, DPR 6.6.2001, n. 380 in caso di ristrutturazione abusiva non suscettibile di demolizione, si deve procedere all’individuazione della superficie convenzionale ai sensi dell’art. 13 L 392/1978 e alla successiva determinazione del costo unitario di produzione, sulla base del decreto ministeriale più vicino alla data di esecuzione dell’abuso. Il valore complessivo di produzione, derivante dalla moltiplicazione della superficie convenzionale per il costo unitario di produzione, va quindi attualizzato secondo l’indice ISTAT del costo di costruzione sino al momento della comminatoria della misura pecuniaria. Tale valore attualizzato va poi raddoppiato. 2. L’espressione “data di esecuzione dell’abuso” contenuta nell’art. 33, 2° comma, DPR 380/2001 è riferita al momento di realizzazione delle opere abusive e il valore riferito a tale data è poi sottoposto a rivalutazione, secondo il metodo indicato dall’Adunanza plenaria. - (commento di) Emanuele Boscolo, Misure pecuniarie alternative alla demolizione: natura giuridica e obbligo di attualizzazione (Giurispr. it. 8-9/2024, 1930-1934) in tema di confisca urbanistica (bene ipotecato): - Cass. SSUU 8.1.24 n. 583 (Giurispr. it. 8-9/2024, 1826 T): E` rilevante e non manifestamente infondata – in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 117, 1° comma, Cost., nonché all’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 della CEDU – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, 3° comma, L 47/1985 e dell’art. 31, 3° comma, DPR 380/2001, nella parte in cui non prevedono – in caso di iscrizione di ipoteca giudiziale sul terreno sul quale sia stato costruito un immobile abusivo, successivamente acquisito gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune – la permanenza dell’ipoteca sul terreno a garanzia del creditore ipotecario. - (commento di) Samuele Tomasi, Sull’acquisizione gratuita del bene abusivo realizzato su terreno gia` ipotecato (Giurispr. it. 8-9/2024, 1829-1838) sulla responsabilità dell’hosting provider : - Cons. Stato VI 11.6.24 n. 5235 (ord.za), pres. Montedoro, est. Vitale (Giurispr. it. 8-9/2024, 1796-7): Vanno rimessi alla Corte di giustizia dell’UE due quesiti in tema di responsabilità dell’hosting provider per gli illeciti commessi da un soggetto qualificabile come content creator: in primo luogo occorre stabilire se all’attività dell’hosting provider trovi applicazione il regime “agevolato” di responsabilità di cui all’art. 14 della Direttiva e-commerce (Dir. 2000/31/CE); in secondo luogo occorre stabilire se a un fornitore di servizi informativi quale YouTube (Google) possa essere riconosciuto il regime di sostanziale esenzione riservato agli hosting providers di carattere meramente “passivo”. in tema di concessioni c.d. balneari : - Cons. Stato VII 20.5.24 n. 4480, pres. Chieppa, rel. Noccelli (Giurispr. it. 8-9/2024, 1799-1800): Le conclusioni cui era già pervenuta nel 2021 l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in punto di disapplicazione delle disposizioni di legge nazionale che dispongono una proroga generalizzata della durata delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo restano valide nonostante la sopravvenienza (nel periodo 2022-2023) di alcune ulteriori leggi, peraltro di contenuto analogo. Le medesime conclusioni non mutano neppure a seguito dell’intervenuto annullamento ad opera delle Sezioni unite della Cassazione di una delle richiamate decisioni dell’Adunanza plenaria. sulla responsabilità extracontrattuale delle istituzioni UE : - Trib. UE 10^, 5.6.24, causa T-134/21, Malacalza Investimenti Srl e Malacalza c. Banca Centrale Europea (Giurispr. it. 8/2024,1802-5, annotata da Francesco Marino): Premesso che solo una violazione grave e manifesta del proprio potere discrezionale da parte di un’istituzione può far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, una responsabilità della BCE a tale titolo esige la prova che essa abbia violato, in modo grave e manifesto, abusando del potere discrezionale riconosciutole, una norma di diritto dell’Unione che conferisce diritti agli individui. Inoltre, al fine di preservare l’azione della BCE, consentendole di agire nell’interesse generale, senza il timore che le proprie azioni siano poste in discussione anche in caso di colpa lieve o di mera irregolarità, la responsabilità extracontrattuale della BCE nell’ambito della vigilanza prudenziale va limitata ai soli casi di violazioni commesse con dolo o colpa grave. (Nella fattispecie, il Tribunale era chiamato a pronunciarsi su una richiesta di condanna della Banca Centrale Europea al risarcimento dei danni per presunti comportamenti illeciti tenuti nell’esercizio della sua funzione di vigilanza prudenziale su Banca Carige S.p.A., tra il 2014 e il 2019). in tema di ricorso straordinario : - Ad. plen. 7.5.24 n. 11, pres. Torsello, est. Simeoli (Giurispr. it. 8-9/2024, 1800-1802): La natura giuridica del ricorso straordinario al Capo dello Stato è quella di rimedio “giustiziale”, alternativo a quello giurisdizionale, del quale condivide soltanto alcuni tratti strutturali e funzionali. Alla figura in esame, tuttavia, non può essere riconosciuta natura pleno iure giurisdizionale. Da ciò consegue che il vizio che caratterizza il decreto decisorio il quale sia stato adottato nonostante l’intervenuta trasposizione in sede giurisdizionale sia quello (di carattere amministrativo) della nullità, poiché si tratta di una decisione adottata in astratta e totale carenza di potere per violazione del principio di alternatività dei rimedi. in tema di allineamento stipendiale : - Ad. plen. 24.5.24 n. 12, pres. Torsello, est. Simeoli (Giurispr. it. 8-9/2024, 1797-9): Una pronuncia di carattere processuale resa dalla Consulta (la quale abbia dichiarato inammissibile una q.l.c. in ragione della ritenuta, radicale inammissibilità del giudizio a quo) non vincola in assoluto il Giudice rimettente, il quale potrà comunque decidere la causa senza essere vincolato dal fumus di inammissibilità del ricorso individuato dalla Corte. Resta però fermo che, in tal caso, il giudice a quo sarà costretto a fare applicazione della norma di legge della cui legittimità costituzionale aveva dubitato (nel caso di specie, la L 388/2000). E, nel caso in esame, l’applicazione di quella disposizione di legge (che, oltretutto, ha già superato per due volte nel corso del tempo - 2005, 2018 - il vaglio di costituzionalità) rende impossibile l’accoglimento del proposto ricorso per ottemperanza. [Fattispecie in tema di allineamento stipendiale dei magistrati disciplinato dalla L 425/1984: la Plenaria dichiara infondati i ricorsi per ottemperanza proposti dai magistrati amministrativi interessati alla pretesa esecuzione dei (favorevoli) decreti presidenziali decisori del settembre del 1999] in tema di processo amministrativo (correzione di errori materiali): - Ad. plen. 17.6.23 n. 13 (decreto), pres. Torsello, est. Simeoli (Giurispr. it. 8-9/2024, 1795): Ai sensi del combinato disposto dell’art. 391-bisc.p.c. e dell’art. 39, primo comma, c.p.a., è possibile procedere ex officio alla correzione di un errore materiale contenuto in una decisione dello stesso Consiglio di Stato, nonostante l’assenza di una richiesta di parte in tal senso, ovvero di una disposizione nell’ambito del Codice del rito amministrativo che tale possibilità di correzione ex officio espressamente ammetta. in tema di donazione : Cass. 3^, 19.2.24 n. 4357 (Giurispr. it. 8-9/2024, 1813 T): Nonostante la trascrizione della donazione con la relativa clausola, è inopponibile all’aggiudicatario il modo o onere, che attribuisce ai donanti il diritto personale di godere di una parte dell’immobile donato per tutta la loro vita naturale. - (commento di) Alessandro Ciatti Calmi, L’inopponibilità ai terzi del diritto dei donanti a godere per tutta la loro vita del bene donato (Giurispr. it. 8-9/2024, 1815-8) in tema di collegamento negoziale : - Cass. 2^, 10.10.23 n. 28324 (Giurispr. it. 8-9/2024, 1838 solo massima): Al fine di accertare il collegamento negoziale tra più contratti l’interpretazione deve considerare la volontà delle parti in relazione agli interessi manifestati nell’ambito dell’attività contrattuale nella sua complessità, non potendo prescindere dal legame funzionale tra i singoli atti negoziali nella prospettiva più generale dell’operazione economica perseguita. La interdipendenza funzionale di diversi atti negoziali causalmente collegati in vista della realizzazione di una finalità pratica comune determina una reciproca interdipendenza anche nella loro regolamentazione cosicché le vicende di ciascuno dei singoli contratti si ripercuotono sugli altri condizionandone la validità e l’efficacia. - (commento di) Francesca Cristiani, Collegamento contrattuale e operazione economica unitaria: interpretazione ed effetti (Giurispr. it. 8-9/2024, 1838-1844) in tema di intermediazione immobiliare : - Vito Amendolagine (a cura di), Responsabilità dell’agente immobiliare nella compravendita (Giurispr. it. 8-9/2024, 1966-1973) [rassegna di giurisprudenza] in tema di giusto processo (diritto di accesso a un tribunale): - Cedu 1^, 23.5.24, ricorsi riuniti n. 37943/17, 54009/18 e 20655/19, P. e altri c/ Italia (Giurispr. it. 8/2024,1807-1810, annotata da Valeria Garau): La dichiarazione di improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito, entro i termini previsti dalla legge, della relazione di notificazione della sentenza impugnata, in quanto misura adeguata ai fini perseguiti dalla Corte di cassazione, non viola il diritto di accesso a un tribunale ex art. 6, 1° comma, Cedu (convenzione). Invece, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito, entro i termini previsti dalla legge, dell’attestazione di conformità della copia cartacea della relazione di notificazione della sentenza impugnata, in considerazione della specifica fase di transizione dal procedimento cartaceo al procedimento telematico, eccedendo il fine di garantire la certezza del diritto e la buona amministrazione della giustizia, viola il diritto di accesso a un tribunale ex art. 6, 1° comma, Cedu. in tema di suicidio assistito : - Cedu 1^, 13.6.24, ric. 32312/23, D. K. c/ Ungheria (Giurispr. it. 8-9/2024, 1805-7, annotate da Alessandra Pisu): La legislazione ungherese che criminalizza il suicidio medicalmente assistito non viola la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Invero, nell’ambito delle questioni etico-giuridiche sollevate dal ricorrente gli Stati dispongono di un ampio margine di apprezzamento e l’equilibrio tra gli interessi in conflitto realizzato dalle autorità e dalla legislazione ungherese – che criminalizza ogni forma di aiuto al suicidio e l’eutanasia – non ha comportato nel caso di specie alcuna violazione né del diritto al rispetto della vita privata (art. 8), nella declinazione dell’autodeterminazione individuale nelle scelte di fine vita, né del divieto di discriminazione (art. 14) sanciti dalla Convenzione. Irricevibili poi, in quanto manifestamente infondate, le doglianze mosse ex artt. 3 (proibizione della tortura) e 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione) della Convenzione. [La legislazione ungherese – pur ammettendo, in base al principio del consenso informato in ambito medico, il diritto al rifiuto e all’interruzione di trattamenti di sostegno vitale (Refusal or Withdrawal of life-sustaining Interventions, RWI) – non riconosce il diritto dei pazienti affetti da gravi patologie ad esito infausto di decidere quando e come porre fine alla propria esistenza avvalendosi dell’assistenza medica alla morte volontaria nelle forme, integranti fattispecie di reato, dell’aiuto al suicidio e dell’eutanasia (Physician-Assisted Dying, PAD)]. sulla riforma Cartabia (penale): - Gian Marco Baccar (a cura di), Riforma penale “Cartabia”: le novità del Decreto correttivo n. 31/2024 (Giurispr. it. 8-9/2024, 1974-2014) --- Uno sguardo d’insieme al decreto “correttivo” 19 marzo 2024, n. 31, di Dario Guidi (1974) --- Correttivi in materia di pene sostitutive ai sensi del D.Lgs. n. 31/2024, di Susanna Schiavone (1983) --- Un nuovo sistema bifasico?, di Antonella Marandola (1988) --- Le modifiche alla disciplina del processo in assenza, di Matilde Perruccio (1990) --- Le novità sui procedimenti speciali: punti fermi e questioni aperte, di Floriana Antonella De Giovanni (1994) --- Pene sostitutive e rinnovato meccanismo di sentencing, di Lorenzo Bigazzi (2001) --- La disciplina transitoria in materia di presentazione dell’atto di impugnazione, di Sonia Tognazzi (2007) --- Primi correttivi in tema di giustizia riparativa, di Valentina Bonini (2009) --- La sanificazione di alcuni difetti formali e di coordinamento, di Gian Marco Baccari (2012) in tema di giornalismo (diffamazione a mezzo stampa): - Cass. 3^, 5.6.24 n. 15755 (Giurispr. it. 8-9/2024, 1811 T): In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel c.d. giornalismo d’inchiesta – in cui i fatti, esposti nel rispetto del criterio della verità, possono essere analizzati, interpretati e posti in correlazione tra loro, col contributo di originalità proprio dell’approfondimento giornalistico – il giornalista è scriminato allorché rimanga chiaro, all’interno dell’articolo, quali sono i fatti obiettivi e quale la loro lettura e valutazione, cosicché non sia alterata la percezione del lettore. - (nota di) Francesco Antonio Genovese, I fatti distinti dalle opinioni: giornalismo anglosassone e scriminate d’inchiesta (Giurispr. it. 8-9/2024, 1812-3) c.s. Giornalismo - C'è da avere più paura di tre giornali ostili che di mille baionette (Napoleone) - Non avere un pensiero e saperlo esprimere. È questo che fa di qualcuno un giornalista (Karl Kraus, 1874-1936) - Un vero giornalista spiega benissimo quello che non sa (Leo Longanesi, 1905-1957) - Non ci sono soggetti minori nel giornalismo, ci sono solo cattivi giornalisti (Jean Cau, 1925-1983, giornalista fuoriclasse, che scriveva di tutto e di tutti) - Non ho mai lavorato, perché ho sempre fatto ciò che amavo (Tiziano Terzani, 1938-2004, giornalista) - A volte avere poche idee ma possedere il linguaggio per esprimerle è molto meglio che averne molte e non essere in grado di esporle (Luca Goldoni, da un’intervista del 2009 sull’arte del giornalismo)
Autore: Carmine Spadavecchia 18 ottobre 2024
sul c.d. DL infrazioni (procedure di infrazione europee): DL 16.9.2024 n. 131 (GU 16.9.24 n. 217, in vigore dal settembre 2024), Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano - testo del decreto (Guida al diritto 37/2024, 24-33) sotto il titolo: Procedure d’infrazione, con un decreto legge si superano le inadempienze - modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 37/2024, 34-38) - guida alla lettura (mappa del testo) a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 37/2024, 39-44) sotto il titolo: “L’obiettivo è quello di chiudere 16 violazioni di norme Ue” (tra cui quelle relative alle concessioni c.d. balneari, al trattamento previdenziale dei magistrati onorari, alle garanzie difensive per i minori sotto procedimento penale, ai controlli su strada, all’abuso di contratti a tempo determinato, ecc.) - commenti: --- Marina Castellaneta, Legge comunitaria insufficiente per rispettare gli obblighi europei (Guida al diritto 37/2024, 45-48) [le novità] --- Marcello Clarich e Andrea Nardi, Concessioni prorogate al 2027, una vicenda forse al capolinea (Guida al diritto 37/2024, 49-53) [Le norme sul demanio marittimo mirano a tutelare i piccoli operatori del settore (cioè probabilmente quasi tutti, considerata la dimensione media degli stabilimenti balneari). Non è chiaro perché il canone non costituisca un elemento di valutazione delle offerte, secondo quanto accade di regola nelle procedure di gara] --- Carmelo Minnella, Eccezione avere notizie dall’indagato anche senza la presenza del difensore (Guida al diritto 37/2024, 54-59) [Le novità sul codice di rito. La decretazione d’urgenza (l’anno scorso il DL 69/2023) sta diventando lo strumento abituale per “stoppare” le procedure euro-unitarie. Solo in circostanze eccezionali e nella fase che precede il processo, gli Stati possono derogare temporaneamente all’applicazione dei diritti verso l’indagato. Non sono utilizzabili nella fase procedimentale, le dichiarazioni spontanee che l'indagato in stato di libertà abbia reso alla polizia giudiziaria] --- Aldo Natalini, Valutazione sanitaria immediata per i minorenni arrestati (Guida al diritto 37/2024, 60-66) [processo penale minorile: i diritti fondamentali dei minori; le garanzie procedurali; il diritto a un esame medico per il minore privato della libertà] sul processo telematico (specifiche tecniche): Provvedimento 7.8.2024, prot. 4292, del Ministero della giustizia – Dipartimento per l’innovazione tecnologica – Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (in vigore dal 30 settembre 2024), avente ad oggetto: “Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24” - testo del provvedimento (Guida al diritto 37/2024, 67-82) [gestore della PEC del Ministero della giustizia; infrastrutture informatiche; identificazione informatica; portale dei servizi telematici; registro degli indirizzi elettronici; indirizzi PEC di privati e PPAA; trattamento dati personali; fascicolo informatico; formato di atti e documenti informatici; trasmissione di atti tramite portale informatico; comunicazioni e notificazioni telematiche; rilascio di copie di atti e documenti; sicurezza del sistema; pagamenti telematici) [art. 31, comma 2: Dalla data di entrata in vigore del provvedimento (30 settembre 2024) cessano di trovare applicazione le specifiche tecniche adottate con provvedimento 16 aprile 2014, e successive modifiche, del Direttore generale DGSIA] - commento di Aldo Natalini, Deposito degli allegati nel fascicolo, producibili i file in qualunque formato (Guida al diritto 37/2024, 83-89) [L’adozione delle nuove specifiche tecniche si è resa necessaria dopo la revisione dei codici di rito varata dalla riforma Cartabia; prevista per la prima volta la possibilità di iscrizione nel Re.G.Ind.E. dei domicili digitali anche degli enti privati; il deposito di atti ed allegati in “busta telematica”, ossia un file in formato MIME che riporta tutti i dati per l’elaborazione da parte del sistema ricevente; le funzionalità del sistema “PagoPA” messe a disposizione nel “Pst” (art. 30 del decreto)] sulla responsabilità della PA (danni da provvedimento illegittimo - colpa della PA): - Cons. Stato IV-quater, 11.9.24 n. 7528, pres. Lopilato, est. Carrno (Guida al diritto 37/2024, 94): Ai fini dell’accertamento della responsabilità, perché si configuri la colpa dell’amministrazione occorre avere riguardo al carattere e al contenuto della regola di azione violata: se la stessa è chiara, univoca, cogente, in caso di sua violazione si dovrà riconoscere la sussistenza dell’elemento psicologico; se invece il canone della condotta amministrativa è ambiguo, equivoco o, comunque, costruito in modo tale da affidare all’autorità pubblica un elevato grado di discrezionalità, la colpa potrà sussistere solo nelle ipotesi in cui il potere sia stato esercitato in palese spregio delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, proporzionalità e ragionevolezza, con la conseguenza che ogni altra violazione del diritto oggettivo resta assorbita nel perimetro dell’errore scusabile, ai sensi dell’art. 5 c.p. in tema di silenzio assenso : - TAR Palermo 4^, 6.9.24 n. 2506, pres. Bruno, est. La Malfa (Guida al diritto 37/2024, 94): A seguito della riforma Madia del 2015, il “silenzio assenso” (art. 17-bis L. 241/1990) è applicabile anche quando nel processo decisionale pubblico è coinvolta un’Amministrazione preposta alla cura di interessi sensibili, come la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali. E ciò anche nel caso in cui la richiesta di parere sia arrivata tramite una semplice e-mail, e non utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata. Non vi è alcuno obbligo di utilizzo della Pec tra le PA, come desumibile dagli artt. 47 e 48 DLg 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale). in tema di soccorso istruttorio (selezioni pubbliche): - TAR Lazio 2^, 30.7.24 n. 15436, pres. Monica, est. Vigliotti (Guida al diritto 37/2024, 93): Considerato che la corretta selezione dei dipendenti pubblici ha importanza cruciale per il buon andamento della pubblica amministrazione, il soccorso istruttorio va attivato ogniqualvolta sia possibile, diversamente il danno è all’interesse pubblico. In quest’ottica, il limite all’attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione, ovvero di un titolo valutabile, poiché consentire a un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri in violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza richiesta, il soccorso istruttorio va attivato se dalla documentazione presentata dal concorrente residuino margini di incertezza facilmente superabili, rispondendo tale scelta amministrativa a un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirato a buona fede e correttezza. (Nella fattispecie, la ricorrente aveva omesso di dichiarare, nella domanda di partecipazione, i periodi di servizio resi alle dipendenze di altre amministrazioni, ma aveva dichiarato quale data della prima nomina nella pubblica amministrazione il 6 settembre 1999, anteriore alla sua assunzione presso il Ministero. Questo dato presupponeva il possesso di una pregressa esperienza professionale presso altre amministrazioni; circostanza, peraltro, ben nota all’Amministrazione, come deducibile dal fatto che tale elemento era già stato inserito dal sistema nel relativo format poi utilizzato dalla candidata in sede di compilazione e invio della domanda. In tali circostanze ricorre non una carenza totale di allegazione del requisito, ma soltanto parziale, per cui sussistono i presupposti per attivare il potere-dovere di soccorso istruttorio). in materia edilizia (distanze): - Cass. 2^, 5.8.24 n. 21991 (Guida al diritto 37/2024, 98, solo massima, annotata da Mario Piselli): Le norme dei regolamenti edilizi che stabiliscono le distanze tra le costruzioni, e di esse dal confine, sono volte non solo ad evitare la formazione di intercapedini nocive tra edifici frontistanti, ma anche a tutelare l'assetto urbanistico di una data zona e la densità edificatoria in relazione all'ambiente, sicché, ai fini del rispetto di tali norme, rileva la distanza in sé, a prescindere dal fatto che le costruzioni si fronteggino e dall'esistenza di un dislivello tra i fondi su cui esse insistono. in tema di unioni civili (assegno): - Cass. 1^, 179.24 n. 24930 (Guida al diritto 37/2024, 91 solo massima): In caso di unioni civili si applica l’art. 5, comma 6, L 898/1970, richiamato dall’art. 25 della L. 76/2016. per cui il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore dell’ex partner - cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa - richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex partner istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto. in tema di concorrenza (Booking.com, prenotazione alberghiera): - Corte giust. Ue 2^, 19.9.24, causa C-264/23 (Guida al diritto 37/2024, 94-95 s.m.): La fornitura di servizi di prenotazione alberghiera online da parte di piattaforme come Booking.com ha prodotto un effetto neutro se non addirittura positivo, sulla concorrenza. In tal modo infatti, per un verso, si consente ai consumatori di accedere a un’ampia gamma di offerte e di confrontarle in modo semplice e rapido; per l’altro, si permette agli alberghi di acquisire una maggiore visibilità. Non è invece dimostrato che le clausole di parità, sia ampia che ristretta, della tariffa siano, da una parte, oggettivamente necessarie e, dall’altra, proporzionate rispetto all’obiettivo. Infatti, le clausole di parità ampia, oltre a ridurre la concorrenza tra le varie piattaforme di prenotazione alberghiera, comportano rischi di espulsione delle piccole piattaforme e delle nuove piattaforme dal mercato. Lo stesso vale per le clausole di parità ristretta. Per quanto esse generino, prima facie, un effetto restrittivo della concorrenza inferiore e mirino a scongiurare il rischio di parassitismo, non risulta che siano oggettivamente necessarie per garantire la redditività della piattaforma di prenotazione alberghiera. (I vincoli ai prezzi degli hotel potrebbero minare la concorrenza) in tema di concorrenza (clausole abusive - caso Google “AdSense for Search”: - Trib. Ue 8.9.24, causa T-334/19 (Guida al diritto 37/2024, 94): Il Tribunale Ue annulla la “multa” da 1,5mld inflitta della Commissione a Google per “AdSense for Search” [*]. Pur confermando la maggior parte delle conclusioni della Commissione, il Tribunale conclude che vi sono stati errori nella valutazione della durata delle clausole in questione, nonché del mercato coperto dalle stesse nel 2016, e di conseguenza annulla integralmente la decisione della Commissione stessa. Secondo il Tribunale, la Commissione non ha dimostrato che le tre clausole costituissero ciascuna un abuso di posizione dominante e nel loro insieme una violazione unica e continuata dell’articolo 102 Tfue. Non ha dimostrato che le clausole in questione fossero idonee a dissuadere gli editori dall’approvvigionarsi presso i concorrenti di Google o che fossero idonee a impedire ai concorrenti di accedere a una parte significativa del mercato dell’intermediazione pubblicitaria nello Spazio economico europeo (SEE). Per il Tribunale, la Commissione non ha preso in considerazione tutte le circostanze rilevanti. Molti dei GSA cui erano stati soggetti gli editori avevano una durata di soli pochi anni, anche se poi erano stati rinnovati. La Commissione si è limitata a tenere conto della durata cumulativa dei GSA, senza verificare se gli editori avessero avuto la possibilità di rifornirsi presso i concorrenti di Google. Inoltre, non ha dimostrato che tali clausole avrebbero potuto produrre un effetto di preclusione, in ragione della loro copertura, nel 2016, in assenza di dati specificamente attinenti a tale anno. Né ha dimostrato che le clausole avessero, da un lato, scoraggiato l’innovazione, dall’altro aiutato Google a rafforzare la sua posizione dominante; né infine che avessero danneggiato i consumatori. [*AdSense for Search (AFS) is a Google product that lets you enhance your site with Google Search and Shopping ads and earn additional revenue. AdSense for Search is part of the AdSense family of products. You can use AdSense for Search in addition to AdSense for Content and monetize both your search results pages and your site's content] in materia penitenziaria : - Vittorio Manes*, Carceri e umanità delle pene, oggi un principio disabitato (Guida al diritto 37/2024, 22-23, editoriale) [*ordinario di Diritto penale nell'Università di Bologna e Direttore di "Diritto di difesa" - rivista dell'Unione delle Camere penali italiane] c.s. Un ecologismo senza l'uomo è una partita persa, oltre che innaturale (Guido Castelli., senatore e commissario straordinario per la ricostruzione dell'Italia centrale, contro la Nature Restauration Law votata dal Consiglio Ue a Lussemburgo: la legge impone agli Stati membri di adottare misure per restituire alla natura almeno il 20% delle aree terrestri della Ue entro il 2030. Il senatore si batte. contro la biomassa non gestita, cioè il nuovo bosco "selvaggio" visto come fattore moltiplicatore di effetti disastrosi)
Autore: Carmine Spadavecchia 14 ottobre 2024
in tema di concessioni balneari : - Alberigo Martino, Le concessioni balneari: tra (in)certezza del diritto e arte del procrastinare (Urban. e appalti 4/2024, 441-455) in tema di finanza di progetto : - Giuseppe Manfredi, Note su finanza di progetto, concessioni, partenariato (Urban. e appalti 4/2024, 457-464) Il problema dei confini tra finanza di progetto e concessioni è sorto perché il legislatore, con una serie di disposizioni equivoche, ha voluto enfatizzare il ruolo del partenariato pubblico-privato, e soprattutto quello della finanza di progetto, ritenuta uno strumento particolarmente attrattivo per gli investitori privati. In realtà il ricorso alla collaborazione volontaria dei privati per realizzare interventi di pubblico interesse non è una novità, dato che in passato collaborazioni di questo genere erano molto diffuse, e anch’esse non scevre di inconvenienti. Il Codice dei contratti pubblici del 2023 ha dettato una disciplina del partenariato pubblico-privato più precisa di quelle precedenti, e dunque ha definitivamente risolto la questione del rapporto tra le figure in discorso. sul contratto di sponsorizzazione pubblica : - Azzurra Deodato, Il contratto di sponsorizzazione pubblica: natura giuridica e garanzia della concorrenza nella scelta dello sponsor privato (Urban. e appalti 4/2024, 465-472) Il contratto di sponsorizzazione pubblica è un contratto atipico n forza del quale uno sponsor privato si obbliga a finanziare ovvero a progettare e realizzare, a proprie cure e spese, un intervento pubblico a fronte di obbligazioni di natura promozionale assunte dalla PA. È dubbio che tale contratto possa essere qualificato, sul piano contabile, come contratto “attivo” legittimamente sottratto all’obbligo della gara nella scelta dello sponsor. Lo sponsor, infatti, può conseguire dalla sponsorizzazione cospicui vantaggi economici, anche indiretti. Sebbene la normativa europea in materia di affidamento di contratti pubblici non tenga in considerazione la figura contrattuale de qua, gli interpreti si chiedono se la scarna disciplina dell’istituto posta dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31.3. 2023 n. 36) rappresenti un vulnus alla tutela della concorrenza. in tema di responsabilità precontrattuale : - Vincenzo Neri, La tutela dell’affidamento (Urban. e appalti 4/2024, 473-479). Natura giuridica e forme dell’affidamento; riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo; distinzione tra lesione dell’affidamento nel settore contrattuale della PA e lesione dell’affidamento nell’attività procedimentale e provvedimentale della PA. in tema di appalti (aggiudicazione - termine di impugnativa) : - Cons. Stato V 2.4.24 n. 3008, pres. Sabatino, est. Fantini (Urban. e appalti 4/2024, 481 T): Nel caso di comportamenti ostruzionistici o non collaborativi sull’istanza di accesso ex art. 76, comma 2, DLg 50/2016 (come quando ad esempio la stazione appaltante evade l’istanza successivamente al termine di quindici giorni dalla ricezione, e sempre che la stessa sia stata presentata tempestivamente), il termine per impugnare non inizia a decorrere se non dal momento dell’ostensione della documentazione richiesta, trattandosi di vizi conoscibili solo in esito all’accesso, e non si applica il meccanismo della dilazione temporale di complessivi quarantacinque giorni dalla pubblicazione degli atti di gara, ma si rinnova, piuttosto, il termine di trenta giorni decorrente dall’effettiva ostensione dei documenti di gara richiesti. - (commento di) Roberto Musone, Il termine di impugnazione dell’aggiudicazione in presenza di condotte ostruzionistiche della stazione appaltante nell’evasione dell’istanza di accesso agli atti di gara (Urban. e appalti 4/2024, 483-502) in tema di appalti (RTI - raggruppamento temporaneo di imprese) : - TAR Parma 1^, 17.4.24 n. 88, pres. Caso, est. Luperto (Urban. e appalti 4/2024, 537 T): 1. L’art. 30, comma 2, dell’allegato II.12 al DLg 31.3.2023 n. 36 va interpretato secondo le coordinate ermeneutiche tracciate dalla sentenza n. 6/2019 dell’Adunanza Plenaria con riferimento all’art. 92 DPR 5 ottobre 2010, n. 207. Tale norma ribadisce, in primis, la piena disponibilità in capo alle imprese aggregate in RTI di stabilire la quota di partecipazione al raggruppamento, fermo restando il limite della conciliabilità della quota di partecipazione con i requisiti di qualificazione posseduti dal singolo operatore economico, nonché la facoltà di modifica della quota di esecuzione dei lavori indicata in sede di offerta ma con l’autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. 2. La facoltà di individuare liberamente la quota di partecipazione a un raggruppamento temporaneo e quella di disporre la modifica interna della quota di esecuzione dei lavori trovano quale limite invalicabile la necessaria concordia tra le quote di partecipazione e di esecuzione e i requisiti di qualificazione posseduti dal singolo operatore, non potendo il singolo consorziato assumere una quota di esecuzione dei lavori in misura superiore alla qualificazione posseduta. La ratio legis è quella di garantire la coerenza della partecipazione del singolo operatore economico che, ancorché consorziato, potrà operare all’interno del raggruppamento in base e nei limiti dei requisiti di qualificazione posseduti. - (commento di) Roberto Cippitani e Alessandro Formica, Quote di partecipazione al raggruppamento e il “limite invalicabile” dei requisiti di qualificazione (Urban. e appalti 4/2024, 544-556). Nella specie era in questione la legittimità dell’esclusione dalla gara di un raggruppamento temporaneo, dovuta alla circostanza che la mandataria aveva indicato nell’offerta, per la categoria prevalente, una quota di partecipazione al raggruppamento e una quota di esecuzione superiore alla qualificazione dalla medesima posseduta. in tema di appalti (CCNL applicabili – equivalenza) : - TAR Brescia 2^, 12.3.24 n. 89, pres. Massari, est. Pedron (Urban. e appalti 4/2024, 557 T): L’art. 11 DLg 36/2023 determina una limitazione della libertà di organizzazione aziendale e non può essere interpretato in senso eccessivamente restrittivo, dovendosi evitare di introdurre freni non necessari alla concorrenza ed al principio di massima partecipazione. In presenza di più CCNL applicabili ed oggetto di dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell’art. 11 DLg 36/2023, la stazione appaltante deve svolgere le opportune valutazioni in modo separato, per ciascuno di questi contratti collettivi, con la precisazione che non è necessaria la sola parità di retribuzione, in quanto tale condizione sarebbe equivalente all’imposizione di un CCNL unico. – (commento di) Antonio Giacalone, Equivalenza delle tutele nei CCNL (Urban. e appalti 4/2024, 559-565) L’art. 11 DLg 36/2023 ha riaperto una questione già oggetto di ampi dibattiti per via di alcune criticità applicative, prima fra tutte la necessaria applicazione del CCNL di riferimento al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, lasciando agli operatori economici la possibilità di indicare un CCNL differente da quello previsto dagli atti di gara, dichiarandone l’equivalenza. La questione implica l’esigenza di individuare i parametri che possano permettere l’equiparazione tra il CCNL indicato dagli atti di gara e quello eventualmente indicato dall’operatore economico. in tema di inquinamento (bonifica) - Cons. Stato IV 2.2.24 n. 1110, pres. Neri, est. Furno (Urban. e appalti 4/2024, 503 T): Il proprietario non responsabile dell’inquinamento, qualora abbia spontaneamente adottato misure di prevenzione e di messa in sicurezza è tenuto a portare a compimento gli interventi avviati o comunque a proseguirli finché l’Amministrazione non sia in grado di far subentrare l’autore dell’inquinamento. In questo caso, infatti, la fonte dell’obbligazione del proprietario incolpevole va rinvenuta nell’istituto della gestione di affari non rappresentativa. - (commento di) Rosario Carrano, Gli obblighi del proprietario non responsabile dell’inquinamento: il caso della gestione di affari altrui (Urban. e appalti 4/2024, 506-515) in tema di servitù (ad uso pubblico): - TAR Milano 4^, 19.4.24 n. 1183, pres. Nunziata, est. Cattaneo (Urban. e appalti 4/2024, 527 T): Affinché possa ritenersi valida la costituzione di una servitù di passaggio ad uso pubblico, vuoi mediante il ricorso alla dicatio ad patriam, vuoi mediante usucapione, devono essere forniti e comprovati i presupposti per la loro configurabilità. Per la dicatio ad patriam, i presupposti consistono nel comportamento tenuto dal proprietario del fondo di porre volontariamente, in modo univoco e con carattere di continuità, un proprio bene a favore della collettività uti cives. Per l’usucapione, i presupposti consistono nella prova del termine ventennale dell’interversio possessionis, decurtato dell’eventuale periodo di occupazione illegittima maturato. - (commento di) Silvia Ingegnatti, Dicatio ad patriam, usucapione e occupazione illegittima sono compatibili? (Urban. e appalti 4/2024, 528-536). Nella specie la PA, dopo aver occupato d’urgenza un’area privata per la realizzazione di una strada comunale, si era rifiutata di adottare un provvedimento di acquisizione sanante, ex art. 42-bis DPR 327/2001, ritenendo che, sulla scorta del possesso prolungato e ininterrotto per oltre quarant’anni, vi fossero gli estremi per ritenere che si fosse costituita una servitù ad uso pubblico in virtù dell’istituto della dicatio ad patriam o, in subordine, in virtù di usucapione. La sentenza affronta anche la questione del riparto di giurisdizione, ove oggetto della domanda non sia la rivendica della proprietà dell’area, ma la sussistenza dei presupposti per l’acquisizione sanante. in materia edilizia (compatibilità paesaggistica - accertamento postumo) : - Cons. Stato VII 31.12.23 n. 11390, pres. est. Contessa (Urban. e appalti 4/2024, 517 T): La modifica e ridistribuzione funzionale dei volumi esistenti, non configurandosi né come manutenzione straordinaria, né come restauro conservativo, ma rientrando nell’ambito della ristrutturazione edilizia non possono essere ricondotti nell’alveo dell’art. 167, comma 4, lett. a) e c), DLg 22.1.2004 n. 42, qualora, pur rimanendo invariato il volume, sia stata creata una superficie utile, con ciò precludendo la possibilità dell’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica. - (commento di) Calogero Commandatore, La percepibilità dell’intervento edilizio e la sua (ir-)rilevanza paesaggistica (Urban. e appalti 4/2024, 519-526) in materia edilizia (opere precarie) : - Cass. pen. 3^, 18.4.24 n. 16175 (Urban. e appalti 4/2024, 567): In materia edilizia, per definire un immobile precario, tanto da non richiedere il rilascio di un titolo abilitativo, è necessario ravvisare l’obiettiva ed intrinseca destinazione a un uso temporaneo per specifiche esigenze contingenti, non rilevando che esso sia realizzato con materiali non abitualmente utilizzati per costruzioni stabili. Ne consegue che non può essere qualificata come precaria un’opera che si presenti di notevole consistenza, anche alla luce della funzione commerciale da essa assolta. - Cass. pen. 3^, 28.5.24 n. 20844 (Urban. e appalti 4/2024, 567-8): In materia edilizia, la mera collocazione di un’opera su ruote non la sottrae di per sé al regime penalistico e non esclude la configurabilità del reato di abusivismo edilizio, atteso che ciò che rileva per escludere la precarietà di un’opera non è la sua apposizione su ruote ma la sua stabile collocazione, che ben può derivare dalla forza di gravità che impone l’inserimento dell’opera sul terreno. in materia edilizia (ordine di demolizione) : - Cass. pen. 3^, 7.5.24 n. 17809 (Urban. e appalti 4/2024,571-2): In tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione ha come destinatario non solo il condannato responsabile dell’abuso, ma anche l’attuale proprietario del bene rimasto estraneo al processo penale, salva la facoltà del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa; la prospettazione che la demolizione potrà essere eseguita d’ufficio a spese e a carico dell’attuale proprietario del bene non costituisce causa di nullità dell’ingiunzione. in materia edilizia (mutamento di destinazione) : - Cass. pen. 3^, 18.4.24 n. 16167 (Urban. e appalti 4/2024, 572): In tema di reati edilizi, la modifica della destinazione d’uso integrante un’ipotesi di reato edilizio si realizza in tutti i suoi elementi nel momento in cui viene data all’immobile una destinazione diversa da quella consentita, sebbene gli effetti perdurino nel tempo con il permanere della condotta illecita; ne segue che il momento consumativo del reato di mutamento della destinazione di uso di un immobile coincide o con la data di stipula dell’atto negoziale, qualora la trasformazione della destinazione dell’immobile avvenga mediante un atto negoziale o con il compimento di lavori necessari ad attuare il mutamento stesso. c.s. La libertà è meglio dell'uguaglianza: se la libertà va perduta, tra i non liberi non c'è nemmeno uguaglianza (Karl Popper, "La società aperta e i suoi nemici")
Autore: Carmine Spadavecchia 14 ottobre 2024
sul c.d. decreto riscossione : DLg 29.7.2024 n. 110 [GU 7.8.24 n. 184, in vigore dall’8 agosto 2024], Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione - testo del decreto (Guida al diritto 36/2024, 16-30) - commenti: --- Nicola Graziano, Discarico automatico: al “mittente” le cartelle non riscosse dopo 5 anni (Guida al diritto 36/2024, 31-36) [le novità] --- Nicola Graziano, Impugnazione dell’estratto di ruolo, ampliate le ipotesi di legittimazione (Guida al diritto 36/2024, 37-39) [gli atti impugnabili] --- Nicola Graziano, Tasse non pagate: per il debitore scattano le rate fino a dieci anni (Guida al diritto 36/2024, 40-43) [le altre disposizioni] in tema di professione forense (praticanti): - Cass. SSUU 17.7.24 n. 19726 (Guida al diritto 36/2024, 50 T): La richiesta d’iscrizione al registro dei praticanti avvocati non può essere rigettata per carenza del requisito della condotta irreprensibile di cui alla lett. h) dell’art. 17 L 31.12.2012 n. 247, ove nei confronti del richiedente risultino elevate imputazioni non ancora definite, dovendosi invece verificare se l’accertamento penale abbia raggiunto un certo stadio di affidabilità, corrispondente almeno a quanto derivante da una condanna non definitiva. - (commento di) Eugenio Sacchettini, Va provato se l’accertamento penale ha acquisito una certa affidabilità (Guida al diritto 36/2024, 57-60) [Il requisito della “irreprensibilità” sostituisce quello, che suonerebbe ormai risibile, di “condotta specchiatissima e illibata" recato dalla precedente legge professionale n. 36/1934; ma lo stesso requisito dell’irreprensibilità diviene evanescente nel bilanciamento dei vicendevoli interessi e diritti tutelati dall’ordinamento] in tema di silenzio della PA : - TAR Palermo 1^, 3.9.24 n. 2499, pres. Veneziano, est. Mulieri (Guida al diritto 36/2024, 92 T): L'obbligo di provvedere sull'istanza di un privato sussiste, in capo alla PA, non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e, ai sensi dell'art. 2 legge 241/1990, allorché ragioni di giustizia e di equità ovvero rapporti esistenti tra amministrazioni e amministrati impongano l'adozione di un provvedimento e, quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione, soprattutto al fine di consentire all'interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni. Inoltre, in presenza di una formale istanza, l'Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte; il Legislatore, infatti, ha imposto alla PA di rispondere in ogni caso alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici; ne consegue che, anche in assenza di un formale procedimento e di una norma che espressamente lo preveda, l'Amministrazione ha l'obbligo (quale che sia il contenuto della relativa decisione) di provvedere sull'istanza non pretestuosa né abnorme del privato. - (commento di) Davide Ponte, La generalizzazione dell’obbligo di chiudere il procedimento (Guida al diritto 36/2024, 94-97) in materia scolastica (bocciature): - TAR Puglia, Sezioni unite, 5.9.24 n. 965, pres. est. Ciliberti (Guida al diritto 36/2024, 48): Il mancato preavviso in ordine all’esito infausto dell’anno scolastico, la mancata attivazione dei corsi di recupero, alcuni errori procedurali insieme all’incongruenza tra i voti rilevabili dal registro elettronico e il giudizio espresso nello scrutinio finale determinano, complessivamente, l’illegittimità della bocciatura. (Quanto poi al numero di assenze, secondo il TAR la scuola non avrebbe tenuto conto dei motivi di salute, adeguatamente certificati dai genitori, e in particolare del fatto che la ragazza era rimasta incinta ed era affetta da una “iperemesi gravidica” che le aveva imposto l’astensione dalle attività ginnico-sportive e alcuni giorni di riposo). in tema di circolazione stradale (videosorveglianza e privacy): - TAR Brescia 2^, 29.7.24 n. 671, pres. Pedron, est. Rossetti (Guida al diritto 36/2024, 47): In caso di sinistro stradale, le immagini registrate e conservate in sistemi di videosorveglianza urbana rientrano nella nozione di documento amministrativo. Le immagini consentono di ricostruire la dinamica del sinistro, incidendo, per tale via, nel giudizio azionabile per l’accertamento della relativa responsabilità. Sussiste il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta dall’interessato alla verità dei fatti e la situazione finale che l’istante intende tutelare. Tuttavia, dalle registrazioni tramite il sistema di videosorveglianza possono venire in rilievo anche dati sensibili e comunque dati di soggetti “terzi” estranei alla vicenda. La fattispecie va disciplinata alla luce del principio di temporaneità della conservazione dei dati sensibili: la pretesa all’acquisizione delle immagini pubbliche di videosorveglianza è legittima e possibile quando avviene coordinando le esigenze difensive, poste a base di chi ne invochi l’ostensione, con la necessità di salvaguardare il vincolo di temporaneità che deve connotare la conservazione dei dati personali. (Nella fattispecie, la ricorrente, alla guida dell’auto, veniva urtata all’incrocio da un’autovettura condotta dal controinteressato, il quale, secondo la ricorrente, era passato con semaforo rosso. Le parti coinvolte sottoscrivevano il modulo di constatazione amichevole di sinistro dal quale non risultava però che il controinteressato avesse attraversato col semaforo rosso. Il giorno seguente, la ricorrente chiedeva alla Polizia Locale del Comune di accertare la dinamica dei fatti, anche visionando le immagini della videosorveglianza dell’incrocio, per accertare la responsabilità della controparte. La richiesta veniva verbalizzata, ma la compagnia assicurativa del proprietario dell’autovettura prestata alla ricorrente, in ragione della sottoscritta constatazione amichevole e della mancanza di altri elementi, liquidava al proprio assicurato solo parte del danno subito all’autoveicolo. La ricorrente presentava istanza di accesso ai filmati della videosorveglianza. Il TAR ha respinto il ricorso in quanto l’istanza di accesso risultava proposta ad oltre quattro mesi di distanza dal sinistro, benché le divergenti ricostruzioni in merito alla dinamica di quest’ultimo fossero evidenti già nell’immediatezza dell’evento). in materia antitrust : - Corte giust. Ue, Grande sezione, 10.9.24, causa C-48/22 P (Guida al diritto 36/2024, 48): Il diritto dell’Unione sanziona non l’esistenza stessa di una posizione dominante, bensì soltanto lo sfruttamento abusivo di quest’ultima. Non si può ritenere, in generale, che un’impresa dominante che applichi ai propri prodotti o ai propri servizi un trattamento più favorevole di quello che essa accorda a quelli dei suoi concorrenti tenga, indipendentemente dalle circostanze del caso di specie, un comportamento che si discosta dalla concorrenza basata sui meriti. [Nel caso di specie, tuttavia, avendo il Tribunale Ue constatato che effettivamente, alla luce delle caratteristiche del mercato e delle circostanze specifiche del caso in esame, il comportamento di Google era discriminatorio e non rientrava nell’ambito della concorrenza basata sui meriti, la Corte ha respinto l’impugnazione, confermando la multa di 2,4 mld a Google (parzialmente in solido con Alphabet) per abuso posizione dominante] sulla responsabilità delle istituzioni della UE (competenza giurisdizionale): - Corte giust. Ue, Grande sezione, 10.9.24, cause riunite C-29/22 e C-44/22 P (Guida al diritto 36/2024, 48): La Corte di giustizia chiarisce l’ambito della competenza giurisdizionale dei giudici Ue su atti od omissioni delle istituzioni, e in particolare degli organismi che realizzano la politica estera e di sicurezza comune dell’UE (Pesc). In tale ambito il Tribunale UE è competente a giudicare in materia di ricorsi e domande di risarcimento per responsabilità extracontrattuale in caso di violazioni dei diritti umani come garantiti dalla Carta fondamentale e dalla Cedu: ciò quando si tratti di giudicare non scelte squisitamente politiche o strategiche, ma la legittimità o l’interpretazione di atti od omissioni che non si ricolleghino direttamente a tale politica. (In ambedue le cause decise i ricorrenti contestavano alcune scelte “amministrative” operate dai vertici Eulex, la missione europea varata per garantire l’instaurazione dello Stato di diritto in Kosovo che aveva intrapreso la strada dell’indipendenza e del suo riconoscimento internazionale inizialmente sotto l’egida Onu). in tema di usucapione : - Cass. 2^, 5.8.24 n. 22032 (Guida al diritto 36/2024, 61 s.m., annotata da Mario Piselli): Fermo il principio secondo il quale, in tema di possesso ad usucapionem, con il rinvio fatto dall'art. 1165 c.c. all'art. 2943 c.c. la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi, sicché non è consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti, tali atti, aventi natura ricuperatoria o demolitoria, possono consistere anche in domande giudiziali accessorie rispetto ad altre, rivolte ad autorità giudiziaria anche diversa dal giudice civile, purché dotata della necessaria potestas. [In nota: Premesso il principio pacifico secondo il quale è ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem, la Corte statuisce che la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti. Pertanto, il titolare del diritto reale offeso dall'esercizio del possesso altrui, per procurarsi l'effetto interruttivo, deve esercitare un'azione giudiziaria, pur frammista ad altre, diretta a far cessare il dominio di fatto esercitato dal terzo] in tema di peculato (notaio): - Cass. pen. 6^, 23.5-5.9.24 n. 33856 (Guida al diritto 36/2024, 74 T): 1. La qualifica di pubblico ufficiale spetta al notaio non solo nell'esercizio del suo potere certificativo in senso stretto, ma in tutta la sua complessa attività, disciplinata da norme di diritto pubblico (legge notarile) e diretta alla formazione di atti pubblici (negozi giuridici notarili), ivi compresa l'attività di adempimento dell'obbligazione tributaria, come il versamento da parte del notaio di somme affidate da clienti, destinate al pagamento dell'imposta di registro in relazione agli atti rogati. (Nella fattispecie è stato ravvisato il peculato a carico del notaio che risultava essersi appropriato delle somme versategli dai clienti a titolo di imposte). 2. In tema di peculato per ritardato versamento, il reato non si perfeziona allo spirare del termine per adempiere del pubblico ufficiale, ma allorquando emerga senza dubbio, dalle caratteristiche del fatto, che si è realizzata l'interversione del titolo del possesso, ovvero che il concessionario ha agito uti dominus (nella specie, è stato rigettato il ricorso avverso una sentenza di condanna pronunciata a carico di un notaio che aveva omesso di versare le somme versategli dai clienti a titolo di imposte di registro, evidenziandosi come la corte di appello avesse non incongruamente ritenuto integrata l'interversio possessionis delle somme affidate all'imputato dai clienti non già per effetto della mera scadenza del termine di legge di trenta giorni dal rogito per corrispondere l'imposta di registro, ma in ragione della consapevole appropriazione delle stesse da parte del ricorrente, valorizzando in proposito il fatto che il conto corrente del notaio dedicato a tale incombente per legge era risultato sistematicamente incapiente e l'ulteriore dimostrata circostanza dell'utilizzo delle somme versate sul conto dedicato per finalità diverse da quelle per le quali erano state ricevute). - (commento di) Giuseppe Amato, Sussiste il delitto quando si realizza l’interversione del titolo del possesso (Guida al diritto 36/2024, 81-83) sul tema carceri : - Alberto Cisterna*, Il “monopolio mediatico” della pena travolge i principi costituzionali (Guida al diritto 36/2024, 12-15, editoriale) [*presidente di sezione presso il Tribunale di Roma] [Uno dei pilastri della politica sanzionatoria è che la commisurazione delle pene si deve riferire alla gravità del reato e al divario tra lo stato di libertà del soggetto e la sua carcerazione. Ma il nostro legislatore negli ultimi due decenni ha percorso la sola via dell'inasprimento punitivo, dell'upgrading sanzionatorio, delle nuove incriminazioni. La convinzione che la vendetta e la punizione possano competere al singolo cittadino, alla vittima, ha guadagnato spazi impensabili. L’intollerabilità della situazione nelle celle di molti carcerari è sopportata e supportata dalla latente convinzione che, in fondo, “se la sono cercata”. Sanzioni di per sé gravose diventano intollerabili nel sovraffollamento e nell’assenza di adeguati servizi]  c.s. Gli ostacoli non bloccano la strada, a volte indicano la strada (massima zen)
Autore: Carmine Spadavecchia 4 ottobre 2024
sul c.d. decreto carceri : DL 4.7.2024 n. 92 - L 8.8.2024 n. 112, Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia. - Francesco Petrelli*, Quella falsa percezione del carcere che blocca ogni vera progettualità (Guida al diritto 35/2024, 12-14, editoriale) [*presidente dell’Unione camere penali italiane] sul danno biologico (lesioni micropermanenti): DM 16.7.2024 Ministero delle imprese e del made in Italy (GU 25.7.24 n. 173), Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - Anno 2024. - testo del decreto (Guida al diritto 35/2024, 16-17) - tabelle (Guida al diritto 35/2024, 18-20) - commento di Marco Ridolfi, Con l’aumento delle differenze Milano scalza la Tabella nazionale (Guida al diritto 35/2024, 21-23) sul c.d. decreto crediti deteriorati : DLg 30.7.2024 n. 116 (GU 13.8.24 n. 189, in vigore dal 14 agosto 2024), Recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE. - testo del decreto (Guida al diritto 35/2024, 24-35) sotto il titolo: “Recepita la direttiva Smd, passa la liberalizzazione per la cessione nella Ue di crediti non performing” - commento di Francesco Mazzini, Con l’aumento della competizione favorito l’ingresso di nuovi player (Guida al diritto 35/2024, 36-44) sulla responsabilità della PA (risarcimento danni): - Cons. Stato IV 20.6.24 n. 55154 (Guida al diritto 35/2024, 90 T): Va condannata al risarcimento dei danni per violazione dei principi di buona fede e correttezza, nei limiti dell'interesse negativo commisurato alle spese effettivamente sostenute (compensi professionali, oneri per la bonifica dell'area, per la presentazione di istanze amministrative e per la redazione di elaborati tecnici), l'amministrazione comunale che, essendo addivenuta alla stipula di apposito accordo con il privato, imponendo obblighi ben precisi, anche di natura economica, abbia ingenerato un legittimo affidamento in ordine alla possibilità di realizzare un impianto di trattamento dei rifiuti che la successiva e prevedibile attività di pianificazione urbanistica territoriale, sebbene legittima, ha reso irrealizzabile. (Nella fattispecie, intervenuto l’accordo tra un comune e una società per la realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti all'interno di un complesso immobiliare ex industriale, era stata successivamente approvata, ad opera dell’unione di comuni, una variante normativa da recepirsi all'interno dei singoli strumenti urbanistici degli enti locali interessati, che, con riferimento alle aree a destinazione industriale, vietava la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti in prossimità di siti Unesco e di altri elementi naturali di pregio, con ciò precludendo la realizzazione del progetto imprenditoriale). - (commento di) Davide Ponte, Riconosciuta la responsabilità il giudice “limita” la quantificazione (Guida al diritto 35/2024, 98-102) in tema di vaccinazioni obbligatorie : - Cedu 1^, 29.8.24, ric. 24622/2024 (Guida al diritto 35/2024, 49): L’obbligo o il dovere di vaccinarsi imposto dallo Stato con misure dirette o indirette per assicurarne il rispetto può costituire un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata (art. 8 della Convenzione europea), ma gli Stati hanno ampio margine di apprezzamento nel disporre misure necessarie per spingere la popolazione alla vaccinazione. (Nel Paese in causa, la normativa interna indicava il vaccino come volontario e non obbligatorio. La Cedu condivide tale qualificazione tenendo conto che la norma non prevedeva sanzioni o multe, né stabiliva conseguenze automatiche nel caso di scelta di non vaccinarsi, ma prevedeva solo che la mancata vaccinazione potesse avere conseguenze per tutelare i più vulnerabili. Le misure erano proporzionali e di varia natura per evitare contatti col pubblico e causare la diffusione del virus. Solo in caso di impossibilità dal punto di vista dell’organizzazione lavorativa circa lo svolgimento di altre funzioni, era prevista la riassegnazione ad altri servizi. In caso di mancata accettazione di questi incarichi si poteva arrivare alla sospensione dallo stipendio, come nel caso esaminato. Secondo la Corte tali misure non sono sanzioni “mascherate”, ma misure proporzionali e temporanee, necessarie tenendo conto che gli Stati hanno l’obbligo di salvaguardare vite umane e tutelare la salute delle persone. Nessuna prova, poi, di conseguenze sul benessere emotivo ed economico dei ricorrenti. Pertanto, la Corte ha escluso la violazione dell’articolo 8) in tema di concentrazione tra imprese : - Corte giust. Ue, Grande sezione, 3.9.24, cause riunite C- 611/22 P e C-625/22 P (Guida al diritto 35/2024, 49): La Commissione europea non è competente a esaminare i progetti di concentrazione tra imprese, su sollecitazione delle Autorità antitrust nazionali, anche quando queste operazioni riguardino operatori economici stranieri i cui fatturati europei non superano le soglie rilevanti ai fini dell’applicazione del regolamento Ue sulle concentrazioni e quando tali Authority non abbiano in base alla loro legislazione nazionale alcuna competenza sulla questione. La Commissione non è autorizzata a incoraggiare o accettare il rinvio a essa di progetti di concentrazione - non aventi dimensione europea - da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza, ove quest’ultime non siano competenti a esaminare tali progetti ai sensi della propria legislazione nazionale. (La Corte definisce il perimetro di competenza della Commissione europea in materia di concentrazioni. Nel caso della concentrazione tra Illumina e Grail la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale e le decisioni della Commissione che aveva accolto alcune domande di autorità nazionali garanti della concorrenza mirate a sottoporre al suo esame il progetto di concentrazione). in tema di contratto : - Cass. 1^, 19.6.24 n. 16856 (Guida al diritto 35/2024, 59-60 s.m., annotata da Mario Piselli): La sentenza di accertamento della risoluzione di un contratto ad esecuzione continuata per recesso unilaterale di una parte, ai sensi dell'art. 1373 c.c., non preclude la pronuncia, in un successivo e distinto giudizio, di una sentenza di accoglimento della domanda, avente contenuto e presupposti diversi, di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento anteriormente verificatosi: tale pronuncia, avendo carattere costitutivo ma efficacia retroattiva al momento dell'inadempimento, prevale, infatti, rispetto alle altre cause di risoluzione del medesimo rapporto contrattuale per la priorità nel tempo dell'operatività dei suoi effetti. in tema di ricorso per cassazione : - Cass. 1^, 8.4.24 n. 9211 (Guida al diritto 35/2024, 52 T): In tema di ricorso per cassazione, il mancato esame di un documento (nella specie, la ricevuta di notificazione della domanda introduttiva) può essere denunciato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., quando il documento non esaminato offra la prova di fatti, primari o secondari, che siano stati oggetto della controversia, come decisa dal giudice, e che si rivelino decisivi, essendo il loro esame in grado di determinare un diverso esito della vertenza. (Principio di diritto enunciato ex art. 384, comma 1) - (commento critico di) Giuseppe Finocchiaro, Un’ordinanza che solleva molti dubbi sull’attribuzione del motivo di appello (Guida al diritto 35/2024, 55-58) in tema di terrorismo : - Cass. pen. 6^, 11.7-20.8.24 n. 32712 (Guida al diritto 35/2024, 70 T): 1. In tema di atti di terrorismo rivolti contro uno Stato estero, la fattispecie di cui all'art. 270-bis, comma 3, c.p. comprende anche le condotte violente, finalizzate a intimidire la popolazione civile realizzate in territori illegittimamente occupati e al di fuori dei confini nazionali riconosciuti dall'ordinamento internazionale. (Fattispecie relativa al gruppo "Brigata Tulkarem", associazione aderente alla cellula madre delle "Brigate dei Martiri di Al Aqsa"). 2. In tema di associazioni con finalità di terrorismo internazionale, la natura di associazione terroristica si ricava non solo dall'inclusione dell'organizzazione negli elenchi (cosiddette black list) di associazioni terroristiche stilati dagli organismi sovranazionali, ma anche dalla disamina del concreto manifestarsi dell'organizzazione stessa alla stregua degli indici descrittivi fattuali indicati dall'art. 270-sexies c.p., con la conseguenza che il dato dell'inserimento, isolatamente considerato, non è autosufficiente per fondarvi la gravità indiziaria, salvo restando che lo stesso ben può essere valorizzato, unitamente ad ulteriori e diverse emergenze processuali, per accertare la finalità di terrorismo. - (commento di) Aldo Natalini, Criterio guida per configurare il reato è la finalità della condotta imputata (Guida al diritto 35/2024, 76-81) [La SC boccia il ricorso di un cittadino palestinese in custodia in carcere indiziato di essere un esponente del “Gruppo di Risposta rapida” denominato “Brigata Tulkarem”. Le condotte ascritte all’indagato possono ritenersi compiute ai danni dello Stato israeliano, pur se destinate a essere commesse al di fuori del suo territorio. A pag. 78 la giurisprudenza di riferimento sui reati di terrorismo.] in tema di processo penale (videoconferenza): - Corte giust. Ue 1^, 4.7.24, causa C-760/22 (Guida al diritto 35/2024, 104 s.m.): L'art. 8, par. 1, della direttiva 2016/343 non osta a che un imputato possa, su sua espressa richiesta, partecipare alle udienze del proprio processo mediante videoconferenza, dovendo peraltro essere garantito il diritto a un equo processo. Nell'ammettere tale possibilità, l'imputato ha diritto a comunicare con il proprio avvocato senza che sia messa a repentaglio la confidenzialità delle comunicazioni. - (commento di) Marina Castellaneta, Videoconferenza ed equo processo sono compatibili, ma i colloqui con i legali devono restare riservati (Guida al diritto 35/2024, 104-106) sulla difesa dei minori (nel processo): - Corte giust. Ue 3^, 5.9.24, causa C-603/22 (Guida al diritto 35/2024, 49): I minori indagati o imputati devono avere la possibilità di essere assistiti da un difensore, se del caso, nominato d’ufficio. A tale obbligo deve ottemperarsi prima del primo interrogatorio da parte della polizia o di qualsiasi altra autorità di contrasto o giudiziaria e, al più tardi, nel corso di quest’ultimo. Se compiono 18 anni durante il procedimento, i diritti conferiti ai minori devono perdurare “allorché ciò è appropriato alla luce di tutte le circostanze della fattispecie, compresa la maturità e la vulnerabilità delle persone di cui trattasi”. I minori devono essere informati dei loro diritti processuali il più rapidamente possibile, al più tardi, prima del primo interrogatorio. Tali informazioni devono essere comunicate in modo semplice e accessibile, adeguato alle loro necessità specifiche. Un documento standard, destinato agli adulti, non soddisfa detti requisiti. Per quanto riguarda le prove incriminanti tratte da dichiarazioni rese in violazione di tali diritti, la normativa UE non impone di prevedere la possibilità per il giudice nazionale di dichiarare inammissibili prove del genere; tuttavia, il giudice deve poter verificare il rispetto di tali diritti e trarre tutte le conseguenze derivanti dalla loro violazione, in particolare relativamente al valore probatorio delle prove in questione. c.s. Carceri Il carcere è quella detestabile soluzione di cui, tuttavia, non si saprebbe fare a meno (Michel Foucault, «Sorvegliare e punire. Nascita della prigione», Einaudi, Torino 1976, p. 252, citato nell’editoriale di Francesco Petrelli)
Autore: Carmine Spadavecchia 30 settembre 2024
sul c.d. DL infrastrutture : DL 29.6.2024 n. 89 - L 8.8.2024 n. 120, Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport - testo del decreto (Guida al diritto 34/2024, 14-16) - guida alla lettura e mappa delle principali novità a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 34/2024, 17-23) sotto il titolo: “Giudizio di cassazione: per la trattazione orale e motivi aggiunti termini più ridotti” [le principali novità: concessioni autostradali, commissari straordinari, modifiche al codice di procedura penale, abolizione del vincolo sportivo degli atleti] in tema di mediazione civile : DM 9.8.2024 (GU 10.8.24 n. 187) del Ministero della giustizia, Modifica dei termini previsti dagli articoli 42, comma 1, e 43, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia del 24 ottobre 2023, n. 150. [I termini di cui all'articolo 42, comma 1, ultima parte, e all'articolo 43, comma 1, del DM giustizia 24 ottobre 2023 n. 150, per l'adeguamento ai requisiti di iscrizione, sono differiti al 31 gennaio 2025] - testo del decreto (Guida al diritto 34/2024, 24) - commento di Marco Marinaro, Uno slittamento necessario in attesa della stabilizzazione (Guida al diritto 34/2024, 25-26) in tema di autonoleggio con conducente (NCC): - Corte cost. 19.7.24 n. 137, pres. Barbera, red. Antonini (Guida al diritto 34/2024, 98 T): È incostituzionale l'art. 10-bis, comma 6, DL 14.12.2018 n. 135 - L 11.2.2019 n. 12 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), nella parte in cui prevede che «fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante», in quanto la previsione configura una barriera irragionevole e non proporzionale all'ingresso dei nuovi operatori nel mercato, che si pone in contrasto con l'art. 3 Cost. Detto divieto non configura un bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti, tale da giustificare la limitazione all'iniziativa economica privata di cui all'art. 41, commi 1 e 2, Cost. La previsione osta anche alla configurazione di un mercato libero e concorrenziale, interesse primario perseguito dall'ordinamento europeo così violando l'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 49 Tfue. - (commento di) Giulia Pernice, Una sospensione sine die contraria alla concorrenza e al libero mercato (Guida al diritto 34/2024, 103-106) in tema di pubblico impiego (giurisdizione sulle procedure di stabilizzazione): - TAR Marche 2^, 3.8.24 n. 714 pres. Ianigro, est. Ruiu (Guida al diritto 34/2024, 32): Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro espressamente elencati nel TU del pubblico impiego, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro. Tale assunto trova conferma nel medesimo TU anche nella parte in cui stabilisce che restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure selettive per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Questa disciplina va interpretata in modo restrittivo, secondo un orientamento che nei più attuali filoni giurisprudenziali attribuisce alla giurisdizione del GA le controversie strettamente collegate allo svolgimento della procedura concorsuale. Pertanto, conclusasi la fase selettiva vera e propria, le controversie non riguardanti direttamente lo svolgimento della predetta valutazione sono da considerare come specificamente mirate all’ottenimento del posto di lavoro, il cosiddetto diritto all’assunzione, che il TU sul pubblico impiego attribuisce alla cognizione del giudice ordinario. In questa fase, infatti, muta il rapporto tra candidato e Amministrazione procedente, sicché il primo, anche se pretenda dall’A. un certo comportamento e ne vada a censurare l’operato, com’è accaduto nella vicenda, di fatto non sta più agendo a tutela di un interesse legittimo, ma di un diritto soggettivo maturato all’esito dell’espletamento della prova di concorso. in tema di contratto preliminare : - Cass. 8.7.24 n. 18545 (Guida al diritto 34/2024, 29): La sostanziale identità del bene oggetto del trasferimento costituisce elemento indispensabile di collegamento tra contratto preliminare e contratto definitivo, con la conseguenza che, in tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, ai sensi dell’art. 2932 c.cc, la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso - dovendo necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche – non può avere a oggetto un appartamento o più appartamenti scelti dal promissario acquirente diversi da quelli contemplati nel preliminare come oggetto del futuro trasferimento e posti su un piano diverso dell’erigendo edificio. in tema di responsabilità medica : - Cass. 3^, 30.7.24 n. 21362 (Guida al diritto 34/2024, 28): Il paziente che rifiuta il ricovero libera da responsabilità il medico solo se è informato. (Ferma restando la necessità di verificare se, e in che termini, un ricovero tempestivo avrebbe o meno consentito un diverso esito della patologia, nella fattispecie la SC ha ritenuto che a fronte dell’errore di diagnosi inizialmente commesso, la paziente non fosse in grado di comprendere se il mancato ricovero potesse o meno esporla al rischio di ulteriori e gravi peggioramenti di salute. Oltre che la tempestività, secondo la SC, conta il modo dell’informazione: nel senso che una comunicazione ben gestita corrobora quell’alleanza terapeutica che lega il medico al paziente e spesso consente di superare – anche con la forza di una vicinanza umana prima che professionale – le eventuali criticità che un percorso sanitario può talvolta riservare) in tema di suicidio assistito : - Corte cost. 18.7.24 n.135, pres. Barbera, red. Modugno, Viganò (Guida al diritto 34/2024, 59 T): In tema di suicidio assistito, sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., come modificato dalla sentenza costituzionale n. 242/2019, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione agli art. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal GIP del Tribunale ordinario di Firenze, nella parte in cui subordina la non punibilità di chi agevola l'altrui suicidio alla condizione che l'aiuto sia prestato a una persona «tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale». (In motivazione, la Corte ha precisato che la sud- detta nozione include anche procedure - quali, ad esempio, l'evacuazione manuale, l'inserimento di cateteri o l'aspirazione del muco dalle vie bronchiali - normalmente compiute da personale sanitario, ma che possono essere apprese anche da familiari o "caregiver" che assistono il paziente, sempre che la loro interruzione determini prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo). In tema di giudizio incidentale di legittimità costituzionale, la partecipazione di soggetti estranei è ammissibile soltanto quando si tratti di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio a quo, tale dovendosi ritenere, nella sede giudiziaria in cui si discute della legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., quello coinvolgente la vita stessa degli intervenienti, nei cui confronti occorre assicurare piena tutela al diritto di difesa nella sua essenziale dimensione di effettività, consentendo di far valere i loro argomenti a sostegno dell'illegittimità della norma censurata. (Fattispecie relativa ad atto di intervento di due soggetti nei confronti dei quali le competenti Aziende sanitarie hanno respinto la richiesta di verifica delle condizioni di accesso al suicidio assistito). - (commento di) Aldo Natalini, Una decisione che di fatto “allarga” il trattamento di sostegno vitale (Guida al diritto 34/2024, 81-88) in tema di abuso d’ufficio : - Alberto Cisterna*, Abuso d’ufficio: “gioie e dolori” di una abrogazione avventata (Guida al diritto 34/2024, 10-13, editoriale) [*presidente di sezione presso il Tribunale di Roma] c.s. L'ideologia è la veste che si mette sulla realtà per falsificarla a proprio vantaggio (Marx)
Autore: Carmine Spadavecchia 22 settembre 2024
sul c.d. DL carceri : - DL 4.7.2024 n. 92 - L 8.8.2024 n. 112, Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia. - testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 32-33/2024, 8-22) sotto il titolo: “Per il sovraffollamento penitenziario liberazione anticipata e più personale”  - modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 32-33/2024, 23-31)  - modifiche al codice penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 32-33/2024, 32-34) - guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 32-33/2024, 35-44) (personale degli istituti penitenziari; sanità penitenziaria; liberazione anticipata; giustizia riparativa; reinserimento sociale dei detenuti; ecc.) - commenti: --- Fabio Fiorentin, Conversione “blindata” che non incide sul necessario aumento degli organici (Guida al diritto 32-33/2024, 45-46) [le novità]  --- Fabio Fiorentin, Per ammodernare le strutture, “scende in campo il Commissario” (Guida al diritto 32-33/2024, 47-48) [edilizia penitenziaria: la fotografia del sovraffollamento] --- Fabio Fiorentin, Domiciliari a ultrasettantenni: necessari protocolli operativi (Guida al diritto 32-33/2024, 49-52) [procedure di esecuzione] -- Fabio Fiorentin, Applicazione liberazione anticipata: rompicapo senza norma transitoria (Guida al diritto 32-33/2024, 53-54) [procedure di esecuzione] -- Fabio Fiorentin, Misure alternative: spazio a housing e volontariato per uscire dal carcere (Guida al diritto 32-33/2024, 55-56) [procedure di esecuzione] -- Fabio Fiorentin, Liste di attesa per ingresso in Rems, le modifiche lasciano nodi irrisolti (Guida al diritto 32-33/2024, 57-58) [procedure di esecuzione] --- Giuseppe Amato, Dubbi sulla portata applicativa del nuovo peculato per distrazione (Guida al diritto 32-33/2024, 59-63) [i reati contro la PA: il nuovo art. 314-bis c.p., che ha introdotto una nuova fattispecie di peculato, rubricato: «indebita destinazione di denaro o cose mobili»]  sulla c.d. “legge Nordio” : L 9.8.2024 n. 114 [GU 10.8.24 n. 187, in vigore dal 25 agosto 2024], Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare - testo della legge (Guida al diritto 32-33/2024, 64-70) sotto il titolo: “Legge Nordio: sparisce l’abuso d’ufficio, rivista la disciplina sulle intercettazioni” - modifiche al codice penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 32-33/2024, 71-74) - modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 32-33/2024, 75-90) - guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 32-33/2024, 91-97) [abuso d’ufficio; traffico di influenze illecite; modifiche all’ordinamento giudiziario; modifiche al codice dell’ordinamento militare; ecc.] - commenti: --- Giuseppe Amato, Abolito il reato, tutela in bilico contro l’azione illecita intenzionale (Guida al diritto 32-33/2024, 98-107) [abuso d’ufficio: scopo dell’abrogazione; il nuovo peculato per distrazione] - Giuseppe Amato, Il rafforzamento della “protezione” delle comunicazioni del difensore (Guida al diritto 32-33/2024, 108-109) [attività difensiva: si estende il divieto all’acquisizione di ogni forma di comunicazione intercorsa tra l’imputato e il proprio difensore; la conversazione inutilizzabile non solo va interrotta subito, giusta la norma introdotta, ma non va in ogni caso verbalizzata] - Giuseppe Amato, Intercettazioni: aumenta la privacy dei soggetti diversi dalle parti (Guida al diritto 32-33/2024, 110-113) [indagini preliminari: per ridurre ulteriormente il rischio di indebite propalazioni, delle intercettazioni non rilevanti non si fa alcuna menzione nei verbali; la verbalizzazione delle intercettazioni non deve riguardare espressioni che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti]  in materia di sanità (attività libero-professionale intramoenia): - Corte cost. 29.7.24 n. 153, pres. Barbera, red. Sciarrone Alibrandi (Guida al diritto 32-33/2024, 117-118): In materia di tutela della salute è vincolante per tutte le Regioni il principio che vieta ai medici che abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo con il SSN, e ai quali è dunque consentito svolgere attività libero professionale solo intramoenia, di svolgere l’ALPI presso strutture sanitarie private accreditate. Infatti, anche allorquando è stata transitoriamente introdotta, in considerazione della carenza degli spazi disponibili, la possibilità di un’ALPI “allargata” e si è consentito al direttore generale di assumere specifiche iniziative per reperire fuori dall’azienda spazi sostitutivi, includendovi anche gli studi professionali privati, è stata sempre ribadita l’espressa esclusione delle strutture sanitarie private accreditate.  in materia edilizia (mancata ultimazione lavori): - Ad. plen. 30.7.24 n. 14, pres. Maruotti, est. Santoleri (Guida al diritto 32-33/2024, 118): In ipotesi di realizzazione, prima della decadenza del permesso di costruire, di opere non completate, occorre distinguere a seconda se le opere incomplete siano autonome e funzionali oppure no:  › nel caso di costruzioni prive dei suddetti requisiti di autonomia e funzionalità, il Comune deve disporne la demolizione e la riduzione in pristino ai sensi dell’art. 31 DPR 380/2001, in quanto eseguite in totale difformità rispetto al permesso di costruire; › qualora il permesso di costruire abbia previsto la realizzazione di una pluralità di costruzioni funzionalmente autonome (ad esempio villette) che siano rispondenti al permesso di costruire considerando il titolo edificatorio in modo frazionato, gli immobili edificati - ferma restando l’esigenza di verificare se siano state realizzate le opere di urbanizzazione e ferma restando la necessità che esse siano comunque realizzate - devono intendersi supportati da un titolo idoneo, anche se i manufatti realizzati non siano totalmente completati, ma - in quanto caratterizzati da tutti gli elementi costitutivi ed essenziali - necessitino solo di opere minori che non richiedono il rilascio di un nuovo permesso di costruire; › qualora invece, le opere incomplete, ma funzionalmente autonome, presentino difformità non qualificabili come gravi, l’Amministrazione potrà adottare la sanzione recata dall’art. 34 del TU; › è fatta salva la possibilità per la parte interessata, ove ne sussistano tutti i presupposti, di ottenere un titolo che consenta di conservare l’esistente e di chiedere l’accertamento di conformità ex art. 36 TU nel caso di opere “minori” (quanto a perimetro, volumi, altezze) rispetto a quelle assentite, in modo da dotare il manufatto - di per sé funzionale e fruibile - di un titolo idoneo, quanto alla sua regolarità urbanistica.  in tema di appalti : - Cons. Stato VII 1.7.24 n. 5789, pres. Contessa, est. Marzano (Guida al diritto 32-33/2024, 118): L’invio dell’offerta tecnica attraverso WeTransfer non legittima l’esclusione del concorrente dalla gara per violazione del principio di segretezza delle offerte. Militano in tal senso l’art. 1 (principio del risultato) e l’art. 2 (principio della fiducia) DLg 36/2023 secondo cui le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto con la massima tempestività e il rapporto tra la PA e gli operatori economici si fonda sul principio della reciproca fiducia. (Il CdS riforma la pronuncia con cui il Tar aveva respinto il ricorso contro il provvedimento con cui un’Università aveva escluso un operatore economico da una gara d’appalto per aver tramesso l’offerta tecnica utilizzando il servizio WeTransfer).  in tema di concessioni balneari (proroga automatica): - TAR Catania 3^, 30.7.24 n. 2767, pres. Lento, est. Fichera (Guida al diritto 32-33/2024, 121): Da quanto statuito con sentenze nn. 17 e 18 del 2021 dell’Adunanza plenaria – secondo cui «Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 Tfue e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/Ce, con la conseguenza che tali norme non devono essere applicate né dai giudici né dalla PA» - discende che devono essere disapplicate le “norme legislative nazionali” che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime e che le concessioni demaniali marittime incise da tale statuizione sono quelle che hanno “finalità turistico-ricreative” (cfr. anche Tar Calabria n. 862/2022). Tale principio dell’Adunanza plenaria non può essere richiamato a giustificazione della tesi della nullità di una clausola di rinnovo automatico racchiusa in un accordo quadro, non essendo quest’ultimo una “norma legislativa” che regolamenta il rinnovo delle concessioni ed essendo un accordo bilaterale, tra un soggetto pubblico e un soggetto privato, che si colloca all’esterno del perimetro delle concessioni demaniali.  in tema di cittadinanza : - TAR Roma 5^-bis, 11.7.24 n. 14125, pres. Rizzetto, est. Giudice (Guida al diritto 32-33/2024, 118): Il legame familiare, per la sua natura ed intensità, induce a ritenere, secondo la logica del “più probabile che non”, che l’interessato possa agevolare comportamenti scorretti di alcuni componenti del proprio nucleo familiare. Quando il diniego opposto dall’Amministrazione trova fondamento in motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, si giustifica la “anticipazione” della soglia di prevenzione e di tutela dell’interesse alla sicurezza dello Stato, al fine di assicurare una tutela efficace nel campo del contrasto di attività che possano minare l’integrità della Repubblica. (Fattispecie concernente il diniego di cittadinanza a un soggetto legato affettivamente a un terrorista)  in tema di immigrazione (ingressi per studio): - Corte giust. Ue 5^, 29.7.24, causa C-14/23 (Guida al diritto 32-33/2024, 122): Anche quando non abbia correttamente trasposto nel proprio ordinamento la direttiva 2016/801/Ue (sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari), che prevede la facoltà dello Stato membro di respingere una domanda di autorizzazione abusiva, lo Stato membro può rifiutare l’autorizzazione di soggiorno sul territorio dell’Unione europea per motivi di studio se la domanda dello straniero costituisce di fatto un abuso del diritto da lui astrattamente invocabile: ciò in quanto il divieto di pratiche abusive costituisce un principio generale del diritto UE, sicché la sua applicazione non è subordinata a un’esigenza di trasposizione.   in tema di caccia : - Corte giust. Ue 1^, 29.7.24, causa C-436/22 (Guida al diritto 32-33/2024, 122): Il lupo non può essere designato come una specie di cui è autorizzata la caccia in una parte del territorio di uno Stato membro quando il suo stato di conservazione a livello nazionale è insoddisfacente. Il fatto che una specie animale possa formare oggetto di misure di gestione non implica che il suo stato di conservazione sia soddisfacente. Lo scopo di tali misure deve essere quello di mantenere o ripristinare la specie interessata in uno stato di conservazione soddisfacente. Pertanto, se tali misure includano norme riguardanti la caccia, esse sono destinate a limitarla e non ad estenderla. Ove risulti necessario, la caccia può quindi anche essere vietata. Inoltre, una decisione che autorizza la caccia di una specie deve essere giustificata e fondata sui dati di sorveglianza dello stato di conservazione di tale specie. Per di più, tale sorveglianza deve essere oggetto di un’attenzione specifica se la specie sia considerata, in generale, una specie di interesse comunitario. Le valutazioni dello stato di conservazione di una specie e dell’opportunità di adottare misure di gestione devono essere effettuate tenendo conto della relazione elaborata dagli Stati membri ogni sei anni ai sensi della direttiva nonché dei più recenti dati scientifici, ottenuti grazie alla sorveglianza da essi svolta. Tali valutazioni devono essere effettuate non solo a livello locale, ma anche a livello della regione biogeografica, o ancora a livello transfrontaliero. Quando una specie animale si trova in uno stato di conservazione insoddisfacente, le autorità competenti devono adottare misure al fine di migliorare lo stato di conservazione della specie interessata, in modo tale che le popolazioni di quest’ultima raggiungano in futuro uno stato di conservazione soddisfacente duraturo. In tale contesto, provvedimenti di protezione, quali la restrizione o il divieto della caccia, possono essere necessari se sussista un’incertezza quanto ai rischi esistenti per il mantenimento di una specie in uno stato di conservazione soddisfacente (principio di precauzione).   (In sintesi, una regione non può autorizzare la caccia del lupo se la specie è a rischio nella nazione)   in tema di condominio (il decreto c.d. “Salva-casa”): - Antonio Scarpa*, Decreto “Salva casa”: quelle ricadute poco scontate sui rapporti condominiali (Guida al diritto 32-33/2024, 6-7, editoriale)  c.s.  Paesaggio  Il vero fascismo è il Potere della civiltà dei costumi che sta distruggendo l'Italia (Pier Paolo Pasolini, sullo sfregio al paesaggio italiano martoriato da costruzioni distruttive, oggi pale eoliche e campi fotovoltaici)        
Autore: Carmine Spadavecchia 9 settembre 2024
sul c.d. DL salvacasa : DL 29.5.2024 n. 69 - L 24.7.2024 n. 105 [testo coordinato in GU 27.7.24 n. 175], Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica - testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 31/2024, 16-28) - guida alla lettura (e mappa delle novità), a cura di Aldo Natalini (Guida al diritto 31/2024, 29-34) sotto il titolo: Nuova sanatoria su abusi paesaggistici, superato il requisito della “doppia conformità”. Sempre consentito il recupero abitativo dei sottotetti - commenti: --- Aldo Natalini, Vepa escluse se vi è uso pubblico Liberalizzate le tende bioclimatiche (Guida al diritto 31/2024, 35-37). [norme sull’edilizia libera] [Vepa =vetrate panoramiche scorrevoli] --- Aldo Natalini, Stato legittimo “differenziato” per parti comuni e singole case (Guida al diritto 31/2024, 38-42) [norme di semplificazione] --- Aldo Natalini, Sì al recupero abitativo dei sottotetti con le leggi regionali più favorevoli (Guida al diritto 31/2024, 43-46) [norme di sanatoria] --- Aldo Natalini, I cambi d’uso saranno più facilitati anche se realizzati con o senza opere (Guida al diritto 31/2024, 47-50) [norme sulle lievi difformità] --- Aldo Natalini, Tolleranze costruttive fino al 6% per lavori entro il 24 maggio 2024 (Guida al diritto 31/2024, 51-56) [norme sulle lievi difformità] --- Aldo Natalini, Per l’abitabilità dei monolocali bastano 20mq per una persona (Guida al diritto 31/2024, 57-61) [norme igienico-sanitarie] --- Aldo Natalini, Varianti in corso d’opera ante 1977: basta la Scia per regolarizzare l’abuso (Guida al diritto 31/2024, 62-66) [norme di sanatoria] --- Aldo Natalini, Doppia conformità “disgiunta” anche per le variazioni essenziali (Guida al diritto 31/2024, 67-74) [norme di sanatoria] --- Aldo Natalini, Più tempo per l’ordine a demolire: fino a 240 giorni per motivi di salute (Guida al diritto 31/2024, 75-77) [altre modifiche al Tue] in tema di giurisdizione (contenzioso sanitario): - TAR Latina 2^, 21.6.24 n. 451, pres. est Soricelli (Guida al diritto 31/2024, 82): Il GA difetta di giurisdizione sul ricorso di una ASL contro la nota di un Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Lazio che comunicato a una casa di cura accreditata l’avvio del procedimento di recupero di somme relative a “prestazioni di assistenza ospedaliera non concordate”, invitando la stessa ad “emettere una nota di credito corrispondente agli importi da recuperare”. in tema di appalti (equo compenso): - TAR Salerno 2^, 16.7.24 n. 1494, pres. Durante, est Di Popolo (Guida al diritto 31/2024, 82): Il sistema dei contratti pubblici risponde a una logica proconcorrenziale, che appare incompatibile con la fissazione di minimi tariffari rigidi e immodificabili, pertanto, la normativa sull’equo compenso non è applicabile a tali contratti in maniera automatica, potendo tuttalpiù costituire un riferimento per le stazioni appaltanti ai fini di verificare la congruità dei corrispettivi in sede di eventuale verifica di anomalia dell’offerta. La conseguenza è che la normativa sull’equo compenso non può eterointegrare il disciplinare di gara che non ne preveda l’applicazione, considerato che il meccanismo dell’eterointegrazione è ammesso in casi eccezionali a fronte di norme di natura chiaramente imperativa. In definitiva, il sistema dei contratti pubblici è ontologicamente incompatibile con la normativa sull’equo compenso che vorrebbe imporre in maniera astratta e generalizzata tariffe minime e inderogabili per le prestazioni professionali affidate con contratti di appalto. in materia di scuola (voto con lode): - TAR Milano 5^, 4.6.24 n. 1694, pres. Dongiovanni, est. Bini (Guida al diritto 31/2024, 82): La decisione di non assegnare la lode non deve essere motivata, e per altro verso, la determinazione della Commissione è caratterizzata da ampia discrezionalità e non è suscettibile di sindacato intrinseco da parte del giudice; può quindi essere censurata solo nei limiti della possibile emersione di una manifesta illogicità o di un travisamento dei fatti posti a base della determinazione in contestazione. Ottenere il massimo dei voti, anche riconoscendo che il candidato ha dimostrato capacità critica, ha saputo rielaborare i contenuti acquisiti, ha svolto una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita, non implica per ciò stesso il riconoscimento della brillantezza culturale richiesta per la lode. in tema di stato civile (rettificazione di sesso): - Corte cost. 23.7.24 n. 143, pres. Barbera, red. Petitti (Guida al diritto 31/2024, 80): Pur dovendosi riconoscere l’esistenza di un tema di “dignità sociale” e di “tutela della salute” vanno dichiarate inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Bolzano sulla possibilità di prevedere, con un intervento della Corte, un “terzo genere”, oltre a quello maschile e femminile, in quanto materia che per “l’impatto generale” sul sistema normativo non può che essere oggetto di un intervento del Legislatore. Peraltro, è irragionevole la necessità di una autorizzazione da parte del tribunale all’intervento chirurgico quando la transizione è già compiuta, per esempio attraverso un trattamento ormonale e un percorso psicologico. in tema di impresa familiare : - Corte cost. 25.7.24 n. 148, pres. Barbera, red. Amoroso (Guida al diritto 31/2024, 81): L’art. 230-bis, terzo comma, c.c. è incostituzionale nella parte in cui non prevede come familiare - oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo - anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto». In via consequenziale, va dichiarato incostituzionale l’art. 230-ter c.c., che, introdotto dalla L 76/2016 (cosiddetta legge Cirinnà), riconosceva al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta. in tema di separazione consensuale (accordi essenziali e accordio collaterali): - Cass. 1^, 22.7.24 n. 20034 (Guida al diritto 31/2024, 80-81): In tema di separazione consensuale, per distinguere i patti che integrano il contenuto eventuale degli accordi da quelli che costituiscono il contenuto essenziale - i quali non sono suscettibili di modifica o revoca ex art. 710 c.p.c. né possono essere sostituiti dalle condizioni conseguenti al divorzio, ma sono negozi autonomi, che regolano i reciproci rapporti dei coniugi ai sensi dell’articolo 1372 c.c. - l’interprete è chiamato a indagare la comune intenzione delle parti, accertando se si tratti di patti che hanno nella separazione una mera occasione, e non la loro causa concreta, facendo uso dei canoni interpretativi forniti dall’articolo 1362 e ss. c.c., secondo i quali il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate. in tema di condominio : - Antonio Scarpa*, Parti comuni e “proprietà esclusive”, una distinzione forse anacronistica (Guida al diritto 31/2024, 12-14, editoriale). La distinzione fra parti comuni e unità immobiliari di proprietà esclusiva alla luce degli interventi di riqualificazione edilizia e di riclassificazione energetica. [*magistrato presso la Corte di cassazione] in tema di gratuito patrocinio : - Cass. pen. 4^, 23.7.24 n. 30047 (Guida al diritto 31/2024, 81): L’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal cittadino straniero comunitario, non residente in Italia, non necessita dell’allegazione del codice fiscale italiano. (La SC accoglie con rinvio il ricorso di un cittadino rumeno contro l’ordinanza del Tribunale di Roma che aveva confermato il diniego del patrocinio a spese dello Stato, in quanto il richiedente aveva indicato unicamente il codice fiscale della Romania e la residenza all’estero) c.s. Scuola Se pensate che l'istruzione sia costosa, provate con l'ignoranza (Roberto Ignazio Ippolito, insegnante)
Autore: Carmine Spadavecchia 4 settembre 2024
in tema di giurisdizione (liquidazione compensi agli ausiliari del giudice): - Ad. plen., 6.5.24 n. 10, pres. Maruotti, est. Noccelli, Autoritò di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) / Aimag S.p.a. (Giurispr. it. 7/2024, 1519-1520): La giurisdizione sui giudizi di impugnazione avverso gli atti con cui il GA liquida i compensi degli ausiliari (in particolare: CTU e verificatori) spetta al GO, secondo la previsione dell’art. 170 TU sulle spese di giustizia (DPR 115/2002). Non può, al contrario, affermarsi la sussistenza di una sorta di “ontologica e immanente” competenza a conoscere dei giudizi di opposizione in capo al medesimo plesso giurisdizionale che ha conosciuto del merito della controversia. in tema di ricorso straordinario (trasposizione in s.g.): - Cons. Stato VII 2.5.24 n. 3987, pres. Contessa, est. Sestini (Giurispr. it. 7/2024, 1520-1): La facoltà processuale di richiedere la trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario (DPR 1199/1971, art. 10) va riconosciuta non solo al soggetto qualificabile come “controinteressato” in senso tecnico, bensì anche al soggetto qualificabile come “co-interessato”. In tali casi, tuttavia (al fine di evitare possibili forme di abuso del processo connesse all’esercizio del potere di opposizione) la possibilità di chiedere la trasposizione può essere chiesta soltanto entro il medesimo termine entro il quale sarebbe proponibile l’azione in via ordinaria dinanzi al Giudice amministrativo. in materia di edilizia (impugnazione di titoli edilizi): - Cons. Stato VII, 14.12.23 n. 10845, pres. Di Carlo, est. Bruno (Giurispr. it. 7/2024, 1634 solo massima): In tema di impugnazione dei titoli edilizi le esigenze di tutela vanno contemperate con l’esigenza di assicurare stabilità e certezza agli atti amministrativi, non potendo gli stessi rimanere sine die soggetti a impugnativa, né consentire che il privato confinante, attraverso l’utilizzo ad libitum dello strumento dell’accesso, possa decidere di impugnare i relativi atti in qualsiasi momento. Il principio della certezza delle situazioni giuridiche, particolarmente avvertito in relazione al rilascio dei titoli edilizi, comporta che non si possa lasciare il soggetto titolare nell’incertezza circa la sorte del proprio titolo oltre una ragionevole misura, considerato che l’annullamento a distanza di molto tempo finirebbe per rendere ancor più grave il pregiudizio patito, rispetto ad opere edilizie da tempo edificate e che si confidava di poter continuare a mantenere. Come chiarito dalla giurisprudenza di questo Consiglio, il vicino che intenda avversare un intervento edilizio ha il preciso onere di attivarsi tempestivamente secondo i canoni di buona fede in senso oggettivo, senza differire, in assenza di una valida ragione, l’impugnativa del relativo titolo alla fine dei lavori, quando ciò non sia oggettivamente necessario ai fini impugnatori. Deve aggiungersi che in tema di impugnazione dei titoli edilizi rilasciati in favore di terzi, il principio di trasparenza sostanzia e rende effettiva la tutela del terzo attraverso il diritto alla piena conoscenza della documentazione amministrativa, ma tale diritto rimane uno strumento che il terzo ha l’onere di attivare non appena abbia contezza od anche il ragionevole sospetto che l’attività materiale pregiudizievole, che si compie sotto i suoi occhi, sia sorretta da un titolo amministrativo abilitante, non conosciuto o non conosciuto sufficientemente. Ne deriva che il dies a quo per il computo del termine di impugnazione del permesso di costruire in sanatoria non può ragionevolmente decorrere dall’accesso agli atti amministrativi, ponendosi la prospettazione della parte appellante in stridente contrasto con i doveri di correttezza e buona fede, con esposizione del titolo edilizio alla possibilità di impugnazione per un tempo indefinito o, comunque, ingiustificatamente dilatato. - (commento di) Giuseppe Franchina, L’impugnazione di un permesso di costruire in sanatoria, è sottoposta al canone della buona fede, essendo onere del ricorrente agire tempestivamente (dies a quo) rispetto alla percezione della lesione della propria posizione giuridica (Giurispr. it. 7/2024, 1634-1639) in tema di appalti (requisiti): - Ad. plen. 24.4.24 n. 7, pres. Maruotti, est. Maggio (Giurispr. it. 7/2024, 1522-3): Ai fini della partecipazione alle pubbliche gare di appalto il principio della continuità nel possesso dei requisiti cc.dd. di ordine soggettivo comporta che tali requisiti (come quelli di regolarità fiscale e contributiva) debbano essere posseduti da ciascun concorrente nel corso dell’intera procedura di gara (i.e.: a partire dalla presentazione dell’offerta e fino alla stipula del contratto). Spetta pertanto alla stazione appaltante il potere di verificare in qualunque momento la persistente sussistenza di tali requisiti e grava, correlativamente, in capo al concorrente l’onere di rappresentare in modo leale e veritiero all’Amministrazione qualunque circostanza potenzialmente idonea ad incidere sulla continuità nel possesso di tali requisiti. in tema di appalti (Pnrr): - TAR Roma 2^-bis, 3.1.24 n. 134, pres. Morabito, rel. Francavilla (Giurispr. it. 7/2024, 1640 s.m.): 1. Il DLg 31.3.2023 n. 36, si applica alle procedure di affidamento di contratti finanziati in tutto o in parte attraverso il PNRR o il PNC il cui bando è stato pubblicato dopo il 1 luglio 2023 (data in cui le disposizioni del nuovo Codice acquistano efficacia). Dunque le norme emergenziali in materia di affidamenti PNRR (in modo particolare il DL 16.7.2020 n. 76), nonostante prevedano deroghe al DLg 18.4.2016 n. 50, vanno applicate al nuovo Codice. È invece da escludere l’ultrattività degli istituti del vecchio Codice così come derogato dalla stessa normativa emergenziale. 2. Nelle ipotesi di appalto integrato, la sostituzione del progettista “indicato” da parte dell’operatore economico è in astratto ammissibile esclusivamente nella fase del soccorso istruttorio e non in quelle successive. La sostituzione è comunque vietata nei casi in cui determina una modifica sostanziale dell’offerta. - (nota di) Andrea Ferrante, Tra risultato e certezza: agli appalti PNRR si applica il nuovo Codice dei contratti (Giurispr. it. 7/2024, 1640-3) in tema di accesso : - Tar Veneto 3^, 18.12.23 n. 1903, pres. Farina, est. Nasini (Giurispr. it. 7/2024, 1643 s.m.): 1. In ambito di accesso documentale non sussiste diritto all’ostensione di documenti formati dallo stesso soggetto istante o di documenti indicati in maniera generica e/o di cui non venga data prova della loro esistenza, essendo la P.A. tenuta a consentire l’accesso con riguardo ai soli documenti specifici, in presenza di legittimo interesse del richiedente, già formati o esistenti, senza che ciò comporti per la PA l’obbligo di compiere attività di ricerca e di elaborazione per risalire al documento di cui viene chiesta l’ostensione. 2. L’istanza di ostensione presentata con riferimento a tutti i dati e le informazioni detenute dalla PA in relazione ad un fatto specifico non può essere accolta. Non sono accessibili, infatti, le informazioni detenute dalla PA, che non rivestano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto in materia di accesso ai dai personali, ex art. 15 GPDR, da parte della persona a cui i dati stessi si riferiscono. 3. È legittimo il diritto di accesso concernente i file digitali (nello specifico fotografie e messaggi di posta elettronica certificata) rientrando gli stessi nella nozione di documento amministrativo, di cui la PA è tenuta all’ostensione, in presenza di legittimo interesse vantato dal richiedente, specie laddove tali documenti digitali siano stati espressamente richiamati nonché posti alla base del provvedimento amministrativo e siano già stati forniti, in copia analogica, al richiedente. - (commento di) Silvia Ingegnatti, Diritto di accesso a documento nativo digitale è soddisfatto dall’ostensione della mera copia analogica? (Giurispr. it. 7/2024, 1643-1651) in tema di beni culturali : - Cedu 1^, 2.5.24, ric. 35271/19, J. Paul Getty Trust e aa. c/ Italia (Giurispr. it. 7/2024, 1527-9, annotata da Alessandro Chechi): Il provvedimento di confisca emesso dalle autorità italiane al fine di recuperare l’“Atleta vittorioso” (scultura acquistata dal J.P. Getty Trust nel 1977, in seguito alla sua illecita esportazione dal territorio italiano), non viola il diritto del Trust al godimento dei suoi beni, come garantito dall’art. 1, Protocollo n. 1, della Cedu (convenzione) in tema di servitù (parcheggio): - Cass. SSUU 13.2.24 n. 3925 (Giurispr. it. 7/2024, 1530 T): In tema di servitù, lo schema previsto dall’art. 1027 c.c. non preclude la costituzione, mediante convenzione, di servitù avente ad oggetto il parcheggio di un veicolo sul fondo altrui purché, in base all’esame del titolo e ad una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti essere stata attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione e sempre che sussistano i requisiti del diritto reale e in particolare la localizzazione. - (Francesco Mezzanotte), L’utilità prediale della facoltà di parcheggio (Giurispr. it. 7/2024, 1531-6). La servitù, quale diritto reale tipico nella struttura, ma ampiamente conformabile sotto il profilo contenutistico. in tema di simulazione : - Cass. 2^, 24.11.23 n. 32724 (Giurispr. it. 7/2024, 1536 T): In tema di contratto, l’affermazione per cui l’accertamento della simulazione costituisce oggetto dell’indagine di fatto riservata al giudice di merito, e come tale non è censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, presuppone che si dia atto della riconduzione del programma negoziale concreto allo schema legale astratto prefigurato dall’art. 1414 c.c. - (commento di) Carlo Rimini, I patti in vista del divorzio e l’odore di zolfo che anticipa l’arrivo del demonio (Giurispr. it. 7/2024, 1539-1547). La SC esclude che sia ravvisabile la simulazione in una fattispecie in cui il giudice di merito aveva viceversa ritenuto nulla una cessione di quote sociali sul presupposto che essa dissimulasse un patto in vista di una futura separazione e di un futuro divorzio fra la cedente e l’amministratore della società cessionaria. in materia di lavoro (c.d. decreto trasparenza*): - Paola Ferrari (a cura di), Trasparenza e rapporti di lavoro dopo il D.Lgs. n. 104 del 2022 (Giurispr. it. 7/2024, 1693-1776) --- Decreto trasparenza e rapporti di lavoro: uno sguardo d’insieme, Paola Ferrari (1693) --- Il campo di applicazione del D.Lgs. n. 104/2022, Alessandro Boscati (1700) --- Le informazioni sul rapporto di lavoro e le modalità di comunicazione, Anna Zilli (1712) --- Trasparenza e sistemi decisionali o di monitoraggio (integralmente) automatizzati, Marco Biasi (1725) --- Condizioni di lavoro e prescrizioni minime, Carmela Garofalo (1732) --- Misure di tutela e sistema sanzionatorio nel D.Lgs. n. 104/2022, Emanuela Fiata (1751) --- Decreto trasparenza e conoscibilità delle “fonti” collettive, Giovanni Piglialarmi (1759) --- Trasparenza nei rapporti di lavoro e contrattazione collettiva, Michele Tiraboschi (1770) * Il DLg 27.6.2022 n. 104, attuativo della L 22.4.2021 n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020) recepisce nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili. Tale Direttiva, nell’abrogare la precedente 91/533/CEE attuata nell’ordinamento interno dal DLg 152/1997, prevede il rafforzamento (qualitativo e quantitativo) dei diritti di informazione e l’introduzione di prescrizioni volte a garantire diritti minimi per un ampio numero di prestatori. in materia di lavoro (ferie non godute): - Corte giust. Ue 1^, 18.1.24, causa C-218/22 (Giurispr. it. 7/2024, 1621 s.m. ): L’art. 7 della Direttiva 4.11.2003 n. 88 (2003/88/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà. (Principio enunciato dalla sentenza annotata) - (commento di) Federico D’Addio, Viola il diritto UE il divieto di monetizzazione delle ferie in caso di dimissioni (Giurispr. it. 7/2024, 1621-5) in tema di arbitrato estero: - Marcello Stella (a cura di), Opposizione al riconoscimento di lodi esteri (Giurispr. it. 7/2024, 1682-1692) Dottrina e giurisprudenza sulla opposizione al riconoscimento di lodi stranieri nel nostro ordinamento (artt. 839-840 c.p.c.), tenuto conto anche della giurisprudenza straniera, stante la matrice internazionale della disciplina di trasposizione della Convenzione. New York e l’esigenza di omogeneità a tutela dello ius litigatoris dei compromittenti internazionali. in tema di consulenza tecnica (preventiva): - Corte cost. 10.11.23 n. 202, pres. Barbera, red. Amoroso (Giurispr. it. 7/2024, 1570 s.m.): Sono incostituzionali gli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c. nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall’art. 669-terdecies, avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all’art. 696-bis del medesimo codice. - (commento di) Lucilla Galanti, Una nuova estensione del reclamo cautelare: il rigetto del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. (Giurispr. it. 7/2024, 1570-1578) N.B. – Sentenza già segnalata con il commento di Eugenio Sacchettini, Un divieto illegittimo sotto i profili di ragionevolezza ed eguaglianza (Guida al diritto 48/2023, 41-43) in tema di mediazione obbligatoria (domanda riconvenzionale): - Cass. SSUU 7.2.24 n. 3452 (Giurispr. it. 7/2024, 1581 s.m.): La condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 DLg 28/2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile. - (commento di) Mauro Bove, Mediazione obbligatoria e domanda riconvenzionale (Giurispr. it. 7/2024, 1582-7) N.B. – Sentenza già segnalata con il commento di Mario Piselli, Un chiarimento delle Sezioni Unite che preserva le finalità dell’istituto (Guida al diritto 10/2024, 52-54) in materia penale (concorso nel reato: caso Cerciello Rega): - Cass. pen. 1^, 15.3-22.11.23 n. 46921 (Giurispr. it. 7/2024, 1664 s.m.): 1. In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non esime il giudice di merito dall’obbligo di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall’art. 110 c.p., con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà. 2. In tema di concorso anomalo ex art. 116 c.p., ai fini dell’affermazione della responsabilità per il reato diverso commesso dal compartecipe, è necessaria la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l’evento diverso, nel senso che quest’ultimo deve essere oggetto di possibile rappresentazione in quanto logico sviluppo, secondo l’ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, fermo restando che la prognosi postuma sulla prevedibilità del diverso reato commesso dal concorrente va effettuata in concreto, valutando la personalità dell’imputato e le circostanze ambientali nelle quali l’azione si è svolta. - (commento di) Vincenzo Mongillo, Condotte di partecipazione atipica e concorso anomalo. Il caso Cerciello Rega (Giurispr. it. 7/2024, 1664-1671) [il caso del vicebrigadiere accoltellato da due statunitensi] in tema di privacy (data retention): - Corte di giust. Ue, Grande Sezione, 30.4.24, causa C-178/22 (Giurispr. it. 7/2024, 1523-5, annotata da Francesco Marino): L’art. 15, par. 1, Dir. 2002/58/CE (relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), letto alla luce degli artt. 7, 8 e 11 nonché dell’art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non osta a una normativa nazionale (nella specie, art. 132, 3° comma, DLg 30.6.2023 n. 196, Codice della privacy) che impone al giudice nazionale di autorizzare l’accesso di un’autorità inquirente in ambito penale ai dati conservati dai fornitori di servizi di comunicazione, qualora i reati per cui si procede siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni. Tuttavia, tale normativa deve prevedere che l’accesso sia concesso dal giudice allorché sussistano sufficienti indizi di tali reati, i dati richiesti siano rilevanti per l’accertamento dei fatti e lo stesso giudice disponga della possibilità di negare tale accesso, laddove sia richiesto nell’ambito di un’indagine vertente su un reato manifestamente non grave, alla luce delle condizioni esistenti nello Stato membro interessato. in tema di intercettazioni telefoniche (controllo giurisdizionale): - Cedu 1^, 23.5.24, causa 2507/19 (Giurispr. it. 7/2024, 1525-7, annotata da Tobia Collà Ruvolo): L’ordinamento italiano non prevede garanzie adeguate ed efficaci per proteggere dal rischio di abusi le persone sottoposte a misure d’intercettazione che, non essendo sospettate di essere coinvolte nella commissione di un delitto, rimangono estranee al procedimento. Stante tale vulnus legislativo, le decisioni assunte dall’autorità giudiziaria in tema d’intercettazioni non soddisfano il requisito di “necessarietà [della misura] in una società democratica”. in materia penitenziaria (detenzione domiciliare): - Corte cost. 8.11.23 n. 219, pres. Barbera, red. Viganò (Giurispr. it. 7/2024, 1672 solo massima): L’art. 47-ter, 1° comma, lett. b), ord. pen., introdotto nel nostro ordinamento al fine di meglio tutelare il rapporto madre-figlio, risulta costituzionalmente legittimo nella misura in cui non lede il superiore interesse del minore e il principio della bigenitorialità, posto che la disciplina della detenzione domiciliare ordinaria garantisce al minore il rapporto con almeno uno dei genitori. (La Corte, definito il concetto di bigenitorialità e il suo fondamento costituzionale e internazionale, chiarisce che il best interest of the child può - rectius deve - essere oggetto di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente tutelati rilevanti nel caso concreto). - (commento critico di) Andrea Conti, La lettura costituzionale della detenzione domiciliare ordinaria (Giurispr. it. 7/2024, -1672-1681) c.s.  Dubbi - Il dubbio è la vita della mente e dello spirito (Eric-Emmanuel Schmitt) - Il dubbio è la madre della verità…. Davanti al dubbio, meglio esitare (David Lagercrantz, scrittore svedese, da "Memoria", spy story) - Non stancarsi mai di rimettere in questione tutto (Benjamin Fondane, da D. Gascoyne, "Incontri con Benjamin Fondane", Aragno 1921) - Ogni problema ha tre soluzioni: la mia, la tua e quella giusta (proverbio orientale)
Autore: Carmine Spadavecchia 30 agosto 2024
sull’ autonomia regionale differenziata : L 26.6.2024 n. 86 [GU 28.6.24 n. 150, in vigore dal luglio 2024], Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione  - testo della legge (Guida al diritto 30/2024, 15-20)  - guida alla lettura a mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 30/2024, 21-28)  - commento di Marcello Clarich* e Giuliano Fonderico**, Prima del regionalismo differenziato un piano sui rapporti centro-periferia (Guida al diritto 30/2024, 12-14, editoriale) [*ordinario di Diritto amministrativo all’Università di Roma La Sapienza; **associato di diritto amministrativo all’Università Ca’ Foscari di Venezia]  in materia edilizia (abusi: doppia conformità): - Corte cost. 15.7.24 n. 125, pres. Barbera, red. D’Alberti (Guida al diritto 30/2024, 116): Il requisito della “doppia conformità” riveste un’importanza cruciale nell’ordinamento italiano, mirando ad assicurare, sull’intero territorio nazionale, l’uniformità delle condizioni per ricondurre a legittimità gli abusi edilizi: ciò a tutela dell’effettività della disciplina urbanistica ed edilizia e, quindi, indipendentemente dalla concreta estensione del fenomeno dell’abusivismo nei singoli contesti territoriali. Tale requisito deve trovare applicazione sia in relazione alle regioni a statuto ordinario, sia in relazione alle regioni a statuto speciale. Anche alla luce delle recenti modifiche di semplificazione della disciplina statale apportate dal DL 69/2024 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), va ribadito che spetta allo Stato il compito di stabilire, a tutela dell’effettività della disciplina urbanistica ed edilizia su tutto il territorio nazionale, i casi ove il requisito della “doppia conformità” debba trovare necessaria applicazione ai fini del rilascio del permesso in sanatoria, e i casi in cui possano ammettersi circoscritte limitazioni alla sua concreta operatività.    in materia di avvocature pubbliche (obbligo di “strisciare” il badge): - Cons. Stato VII, 3.t.24 n. 5878, pres. Franconiero, est. De Carlo (Guida al diritto 30/2024, 33): La circolare del coordinatore degli affari generali e del personale della Giunta regionale che estende il meccanismo della rilevazione automatica delle presenze indistintamente a tutto il personale dipendente, compresi gli avvocati, non realizza un’ingerenza gerarchica nell’esercizio intrinseco della prestazione d’opera intellettuale propria della professione forense, e cioè nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente, ma sottopone l’attività a forme di controllo estrinseco, doverose e coerenti con la partecipazione dell’ufficio dell’avvocato dell’ente pubblico all’organizzazione amministrativa dell’ente stesso. (Gli avvocati regionali avevano impugnato la circolare ritenendo l’obbligo di utilizzo del badge incompatibile con l’indipendenza e l’autonomia professionale proprie della qualifica dell’avvocato. Per il giudice di primo grado gli avvocati pubblici sono tenuti ad attestare in proprio, attraverso l’autocertificazione e sotto personale responsabilità, lo svolgimento della propria attività lavorativa, non solo per garantire l’autonomia professionale ma anche per tener conto che assai spesso la loro attività si svolge fuori delle sedi dell’ente. Di diverso avviso il CdS, che non ravvisa alcuna incompatibilità con le caratteristiche di autonomia nella conduzione professionale dell’ufficio di avvocatura).  in tema di incarichi pubblici : - Cass. 1^, 18.7.24 n. 19823 (Guida al diritto 30/2024, 32): I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza, e in caso d’inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’ente erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’Amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato a incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi; salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento.  in tema di responsabilità amministrativa : - Corte cost. 16.7.24 n. 132, pres. Barbera, red. Pitruzzella (Guida al diritto 30/2024, 33-34): Sono in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Campania, nei confronti dell’art. 21, comma 2, DL 76/2020 - L 120/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), che per le sole condotte commissive esclude fino al 31 dicembre 2024 la responsabilità amministrativa per colpa grave dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti Nel valutare la proporzionalità dell’intervento legislativo, non si può prescindere invero dal rilievo che la disposizione censurata ha origine da un contesto eccezionale (pandemia da Covid-19), ha natura temporanea e ha comunque un oggetto delimitato, riguardando solo le condotte commissive e non quelle “inerti” ed “omissive”. Il regime ordinario non potrà invece limitare al solo dolo la responsabilità amministrativa. (In vista dell’imminente scadenza temporale dell’ultima proroga della disposizione censurata, la Corte sollecita il legislatore al varo di una complessiva riforma della responsabilità amministrativa, al fine di ristabilire una coerenza tra la sua disciplina e le strutturali trasformazioni del modello di amministrazione e del contesto istituzionale, giuridico e sociale in cui essa opera)  in tema di autotrasporto (blocco licenze NCC): - Corte cost. 19.7.24 n. 137, pres. Barbera, red. Antonini (Guida al diritto 30/2024, ): L’art. 10-bis, comma 6, DL 135/2018, che congelava la possibilità di rilasciare licenze fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale di taxi e noleggi con conducente, è incostituzionale: il blocco generale ai nuovi candidati al servizio di noleggio con conducente, in un Paese contraddistinto da una grave carenza di tutti i servizi pubblici di trasporto non di linea a partire dai taxi, si è tradotta un’ulteriore posizione di privilegio degli operatori già presenti - che agiscono in una situazione in cui la domanda è ampiamente superiore all’offerta - e che ha causato, in modo sproporzionato, un grave pregiudizio all’interesse della cittadinanza e dell’intera collettività. [Il decreto sul registro - che i vari Governi succedutisi in questi anni hanno omesso di realizzare - è stato adottato in pendenza del giudizio costituzionale: ma prima di entrare in campo ha bisogno di 180 giorni in cui completare il confronto cogli enti territoriali, in una procedura che non esclude ulteriori ritardi]  in tema di vaccini anti-Covid 19 : - Trib. Ue 5^, 17.7.24, cause T-689/21 e T-761/21 (Guida al diritto 30/2024, 34): Circa le clausole dei contratti di acquisto di vaccini anti Covid-19 relative all’indennizzo delle imprese farmaceutiche da parte degli Stati membri per eventuali risarcimenti che esse dovrebbero pagare in caso di difetto dei loro vaccini, va chiarito che il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto e la responsabilità non può essere soppressa o limitata, verso il danneggiato, da una clausola esonerativa o limitativa di responsabilità ai sensi della direttiva 85/374 (ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi). Ma nessuna disposizione della direttiva 85/374 vieta a un terzo di rimborsare gli importi pagati a titolo di risarcimento da un produttore a causa della difettosità del suo prodotto. Nel caso concreto della pandemia, la previsione di clausole sull’indennizzo dei produttori mira a compensare i rischi corsi dalle imprese farmaceutiche connessi all’emergenza, cioè l’abbreviazione del termine di messa a punto dei vaccini perorata dagli stessi Stati UE: circostanza, questa, che era di dominio pubblico. [Accogliendo parzialmente due ricorsi, il Tribunale Ue boccia la Commissione sui contratti di acquisto di vaccini anti Covid-19, precisando che l’errore della Commissione è stato di non aver dimostrato che un accesso più ampio a tali clausole avrebbe effettivamente arrecato pregiudizio agli interessi commerciali delle imprese coinvolte]  in tema di suicidio assistito : - Corte cost. 18.7.24 n. 135, pres. Barbera, red. Modugno - Viganò (Guida al diritto 30/2024,33): Nella perdurante assenza di una legge che regoli la materia, i requisiti per l’accesso al suicidio assistito restano quelli stabiliti dalla sentenza n. 242/2019, compresa la dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, il cui significato deve però essere correttamente interpretato in conformità alla ratio sottostante a quella sentenza. Tutti i requisiti: › irreversibilità della patologia, › presenza di sofferenze fisiche o psicologiche, che il paziente reputa intollerabili, › dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, › capacità del paziente di prendere decisioni libere e consapevoli, devono essere accertati dal SSN con le modalità procedurali stabilite in quella sentenza. (Sono pertanto infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP di Firenze sull’articolo 580 c.p., miranti a estendere l’area della non punibità del suicidio assistito oltre i confini stabiliti dalla Corte con la precedente sentenza del 2019).  in materia di lavoro (Jobs Act: reintegra attenuata):  - Corte cost. 16.7.24 n. 128, pres. Barbera, red. Amoroso (Guida al diritto 30/2024, 31-32 e 36 T): L’art. 3, comma 2, Dlgs 4.3.2015 n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), noto come Jobs Act, è incostituzionale laddove non prevede la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo annullato per insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro (ossia nel caso in cui risulti falsa, cioè non vera, la decisione organizzativa che comporta la soppressione del posto di lavoro), restando esclusa la reintegrazione quando invece sia violato l’obbligo di repêchage (obbligo di ricollocamento).  - Corte cost. 16.7.24 n. 129, pres. Barbera, red. Amoroso (Guida al diritto 30/2024, 48 T): Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, Dlgs 4.3.2015 n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), dovendosi la norma leggere alla luce di una interpretazione adeguatrice, nel senso che in caso di licenziamento disciplinare illegittimo la reintegra può essere disposta solo per le infrazioni “tipizzate” dal codice disciplinare che ad esse (e solo ad esse) ricolleghi la sanzione conservativa, mentre non opera in tutti gli altri casi di sanzioni correlate a infrazioni disciplinari identificate in base a espressioni generali.  - (commento di) Francesco Maria Ciampi, Obiettivo delle sentenze è equiparare le ammende per esoneri ingiustificati (Guida al diritto 30/2024, 59-62)   c.s.  Elogio dell’ozio  - Un giorno felice è un giorno in cui posso restare pigro (Roland Barthes)   
Autore: Carmine Spadavecchia 30 agosto 2024
sul codice dei contratti : - Luigi Carbone, Il Codice dei contratti pubblici: un anno di applicazione (Giornale dir. amm. 4/2024, 441-447)  in tema di ambiente (cambiamento climatico, transizione ecologica, tutela consumatori, disciplina antitrust): - Dario Bevilacqua, Il greenwashing e la tutela dei consumatori (Giornale dir. amm. 4/2024, 448-456). L’articolo trae spunto da una recente sentenza della Corte di Amsterdam che, adita da un’associazione di cittadini olandesi, ha statuito che la compagnia aerea KLM-Air France ha dato vita a una pratica ingannevole per avere utilizzato una campagna pubblicitaria, denominata “Fly Responsibly” o “Fly Sustainable”, volta a dare l’impressione che i propri voli fossero climaticamente sostenibili.  sulla transizione energetica : - Sandra Antoniazzi, La transizione energetica all’idrogeno da fonti rinnovabili (Giornale dir. amm. 4/2024, 457-470)  in tema di concorsi pubblici : - Nicola Niglio, Le novità in materia di composizione delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici (Giornale dir. amm. 4/2024, 471-478). L’obbligo di comporre le commissioni di concorso esclusivamente con esperti di comprovata competenza (art. 8, comma 1, DLg 29/ 1993; art. 3, comma 21, L 537/1993). Le recenti sentenze Cons. Stato VII 25.1.24 n. 777 e TAR Lecce 2^, 6.2.24 n. 181.  sulla responsabilità delle istituzioni Ue : - Corte giust. UE, Grande Sezione, 5.3.24, cause C-755/21 P (Giornale dir. amm. 4/2024, 479 solo massima): Per far sorgere la responsabilità solidale di Europol o dello Stato membro interessato, e al fine di permettere alla persona fisica interessata di ottenere il risarcimento integrale del danno subito o dinanzi al giudice dell’Unione o dinanzi al giudice nazionale, a titolo dell’art. 50, par. 1, Reg. 2016/794, è sufficiente che tale persona dimostri che, in occasione di una cooperazione tra Europol e lo Stato membro interessato a titolo di tale regolamento, è stato effettuato un trattamento illecito di informazioni che le ha causato un danno, senza che sia necessario che tale persona dimostri in aggiunta a quale delle due entità in questione tale trattamento illecito è imputabile. - (commento di) Roberto Caranta, La responsabilità “solidale” di Europol per la divulgazione di dati sensibili (Giornale dir. amm. 4/2024, 479-484). La Corte ribalta la sentenza del Tribunale, ritenendo che Europol sia solidalmente responsabile con l’autorità nazionale che abbia illegittimamente divulgato informazioni sensibili trasmessele da Europol, indipendentemente dal fatto che Europol stessa abbia messo in atto le misure tecniche ed organizzative appropriate per proteggere i dati personali contro qualsiasi forma di trattamento non autorizzato. Tale responsabilità copre il danno morale che si dimostri causalmente collegato con la divulgazione.  sulla conferenza di servizi : - Consiglio di Giustizia amministrativa Sicilia, Sez. giur., 4 marzo 2024, n. 172, pres. Giovagnoli, est. Francola, Min. difesa c. Comune di Niscemi (Giornale dir. amm. 4/2024, 499 s.m.): 1. Deve ritenersi operante nell’ambito della conferenza di servizi simultanea o “sincrona” il medesimo limite già previsto nell’ambito della conferenza di servizi semplificata o “a-sincrona”, con conseguente estensione in via ermeneutica in coda all’ultimo periodo dell’art. 14-ter, comma 7, legge 241/1990 della clausola di esclusione (“Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimento espressi”) prevista dall’art. 14-bis, comma 4, legge 241/1990, a siffatto esito pervenendosi mediante la disapplicazione dell’art. 14 disp. prel. c.c. per rilevato contrasto con l’art. 4 TUE. 2. Non può, però, ritenersi che la condotta omissiva dell’autorità preposta all’adozione di un provvedimento che il diritto dell’Unione Europea vuole sia formalizzato in modo espresso possa, di per sé, determinare l’arresto della conferenza di cervizi decisoria simultanea, dovendosi anche salvaguardare il principio di buon andamento della PA di cui all’art. 97 Cost. al quale sono ispirati tutti gli istituti di semplificazione amministrativa. Pertanto, sia nel caso di silenzio sia nel caso di astensione dalla partecipazione ai lavori si impone l’esigenza di ascrivere un significato alla condotta omissiva serbata dalle Autorità amministrative interpellate, interpretando in senso costituzionalmente orientato, l’art. 14-ter, comma 7, legge 241/1990 onde pervenire alla conclusione che il suddetto comportamento, se non può valere quale atto di assenso, debba assumere nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni la diversa valenza di un dissenso, ossia di un diniego totale alla conclusione positiva dei lavori della conferenza di servizi decisoria simultanea o “sincrona”. - (commento di) Valentina Falco, Il silenzio delle amministrazioni nell’ambito della Conferenza di Servizi (Giornale dir. amm. 4/2024, 499-510)  in materia demaniale (valli da pesca): - Cons. Stato VII, 9.1.24 n. 320, pres. Lipari, est. De Bernardinis (Giornale dir. amm. 4/2024, 511 s.m.): Quanto alla natura demaniale o meno delle valli da pesca della Laguna di Venezia, è il legislatore a essersi fatto carico, a monte, dei relativi dubbi e ad aver deciso di scioglierli attraverso un procedimento di ricognizione ad hoc, imponendo alla PA di portarlo a compimento.  - (commento di) Fulvio Cortese, Valli da pesca alla riscossa: ultimi fuochi o nuovi orizzonti? (Giornale dir. amm. 4/2024, 511-515)  in tema di università (concorsi): - Cons. Stato VII 2.1.24 n. 41, pres. Contessa, est. Noccelli (Giornale dir. amm. 4/2024, 517 s.m.): Gli atti delle pubbliche amministrazioni tutte, incluse le Università, devono essere redatti in lingua italiana e ciò non può non valere, specularmente, anche per gli atti e i documenti presentati dai candidati per la partecipazione alla procedura selettiva dell’Università, eccezion fatta per le pubblicazioni.  - (commento di) Mirian Carani, La redazione in inglese degli allegati alla domanda può determinare l’esclusione dal concorso? (Giornale dir. amm. 4/2024, 517-526)  in tema di università (reclutamento di ricercatori): - TAR Toscana 4^, 2.1.24 n. 10, pres. Giani, est. Ricchiuto (Giornale dir. amm. 4/2024, 537 s.m.): Deve essere qualificata come compatibile con gli obblighi derivanti dalla Dir. 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato e con la Costituzione la disciplina del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari (con particolare riferimento ai ricercatori di tipo “A”). È altresì esclusa per i ricercatori universitari l’applicazione dell’art. 20, D.Lgs. n. 75/2017 in forza del quale sono stabilite procedure transitorie di stabilizzazione a tempo indeterminato del personale delle pubbliche ammini- strazioni con contratti a tempo determinato di durata complessiva di almeno un triennio. - (commento di) Salvatore Milazzo, Le procedure di stabilizzazione dei dipendenti pubblici non si applicano ai ricercatori universitari a tempo determinato (Giornale dir. amm. 4/2024, 537-548)  in tema di provvedimento amministrativo (canone di buona fede): - Cons. Stato VI, 22.11.23 n. 9986, pres. Simonetti, est. La Greca (Giornale dir. amm. 4/2024, 527 s.m.): Il canone di buona fede - previsto dall’art. 1, comma 2-bis, legge 241/1990 - impone alla PA di tutelare gli interessi della controparte nei limiti della normale esigibilità. Il mancato rispetto di detto principio incide sulla legittimità del provvedimento amministrativo elevandosi a regola di validità oltre che di responsabilità. (Fattispecie in tema di concessione di contributi pubblici). - (commento d) Antonio Mandara, La buona fede come parametro di validità del provvedimento amministrativo (Giornale dir. amm. 4/2024, 527-536)  in tema di appalti (società miste): - TAR Roma 2^-bis, 28.11.23 n. 17846, pres. Morabito, est. Francavilla (Giornale dir. amm. 4/2024, 549 s.m.): Le società a capitale misto pubblico e privato disciplinate dall’art. 17 DLg 19.8.2016 n. 175 debbono espletare in via esclusiva il servizio per il cui affidamento sono state costituite e, pertanto, non possono partecipare alle gare indette da altre Amministrazioni anche se relative a servizi similari. - (commento critico di) Jacopo Bercelli, Il divieto di partecipare a gare imposto alle società miste (Giornale dir. amm. 4/2024, 549-560)  in tema di energia (fonti rinnovabili): Gestore dei servizi energetici - Regolamento per la classificazione delle violazioni e per la definizione delle percentuali di decurtazione applicabili nell’ambito dell’attività di controllo su impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in esercizio (pubblicato dal Gestore dei servizi energetici sul proprio sito istituzionale il 22 dicembre 2023) - (commento di Aldo Pardi, Il Gestore dei servizi energetici e la decurtazione degli incentivi (Giornale dir. amm. 4/2024, 561-570). L’atto individua le fattispecie in cui il Gse dispone la decadenza dagli incentivi e tipizza le fattispecie che danno invece luogo a decurtazione dell’incentivo economico, definendo la relativa percentuale. Il commento esamina: la cornice normativa e la natura giuridica dell’atto; le coordinate interpretative elaborate dalla giurisprudenza amministrativa relative all’applicazione della decurtazione; le ipotesi di decadenza e di decurtazione previste, a confronto con la precedente prassi del Gse e con alcune soluzioni giurisprudenziali.  in tema di sport (federazioni sportive internazionali - caso Superleague): - Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 2112.23, causa C-333/21, European Superleague Company (Giornale dir. amm. 4/2024, 485 s.m.): 1. L’adozione e l’applicazione da parte di associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo, che esercitano in parallelo diverse attività economiche legate all’organizzazione di competizioni, di norme che subordinano alla loro previa autorizzazione l’istituzione da parte di un’impresa terza di una nuova competizione tra club professionistici sul territorio dell’Unione e che controllano, a pena di sanzioni, la partecipazione dei club e dei giocatori a tale competizione, senza che predetti poteri siano disciplinati da criteri sostanziali e da modalità procedurali atti a garantirne il carattere trasparente, oggettivo, non discriminatorio e proporzionato, costituiscono una decisione di associazioni di imprese che ha per oggetto di impedire la concorrenza ai sensi dell’art. 101(1) Tfue e un abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 102 Tfue - salvo sia dimostrato, mediante argomenti ed elementi di prova convincenti, che sono soddisfatti tutti i requisiti richiesti affinché tali norme possano beneficiare di un’esenzione ai sensi dell’art. 101(3) TFUE ed essere considerate giustificate alla luce dell’art. 102 Tfue - nonché una restrizione alla libera prestazione dei servizi di cui all’art. 56 TFUE. 2. Gli artt. 101 e 102 Tfue vanno interpretati nel senso che: (a) non ostano all’adozione da parte di associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo, le quali esercitano in parallelo diverse attività economiche legate all’organizzazione di competizioni, di norme che attribuiscano a tali associazioni la titolarità originaria di tutti i diritti derivanti dalle competizioni rientranti nella loro “giurisdizione”, purché tali norme si riferiscano unicamente alle competizioni organizzate dalle suddette associazioni e non anche a quelle che potrebbero essere organizzate da soggetti terzi; (b) ostano a siffatte norme laddove queste attribuiscano alle predette associazioni una competenza esclusiva in materia di modalità di sfruttamento dei diritti relativi alle competizioni da esse organizzate, salvo sia dimostrato, mediante argomenti ed elementi di prova convincenti, che sono soddisfatti tutti i requisiti richiesti affinché tali norme possano beneficiare di un’esenzione ai sensi dell’art. 101(3) Tfue ed essere considerate giustificate alla luce dell’art. 102 Tfue. - (commento di) Tommaso Mazzetti di Pietralata, Lo sport e la concorrenza: il caso Superlega (Giornale dir. amm. 4/2024, 486-497)  c.s.  Football  - Il calcio non è una questione di vita o di morte. È qualcosa di molto più importante (Bill Shankly, citato dall'Avvocato Generale della Corte di giustizia Ue nella causa tra Arsenal FC e Matthew Reed, venditore di merchandising non ufficiale nei paraggi dello stadio di Highsbury)     
Autore: Carmine Spadavecchia 19 agosto 2024
in tema di ricorso straordinario al Capo dello Stato : - Cons. Stato I 22.1.24 n. 50, pres. Poli, est. Ciuffetti (parere) (Urban. e appalti 3/2024, 359 T): 1. Il dovere di sinteticità degli atti di parte, disciplinato dagli art. 3, comma 2, c.p.a. e 13-ter disp. att. c.p.a. risulta applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e pertanto risulta inammissibile un ricorso che non rispetti il limite dimensionale previsto dal DPCS 22.12.2016 n. 167 ed in cui la formulazione dei motivi risulti essere contenuta nelle pagine del gravame eccedenti il suddetto limite dimensionale. 2. Il superamento dei limiti dimensionali degli atti di parte è una questione di rito afferente all’ordine pubblico processuale, stabilito in funzione dell’interesse pubblico all’ordinato, efficiente e celere svolgimento dei giudizi ed è rilevabile d’ufficio a prescindere da eccezioni di parte.in - (commento di) Alessandra Dapas e Luigi Viola, Il principio di sinteticità conquista anche il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica? (Urban. e appalti 3/2024, 360-367) in tema di contratti pubblici (commissioni giudicatrici): - Federico Muzzati, Un breve sguardo al ruolo delle Commissioni giudicatrici nel rinnovato sistema codicistico (Urban. e appalti 3/2024, 293-301). Il nuovo ruolo del RUP in tema di sport (affidamento diretto di impianti sportivi): - Axel Conte, L’affidamento diretto degli impianti sportivi: un bilanciamento complesso (Urban. e appalti 3/2024, 302-306). Il cambio di paradigma operato dal DLg 28.2.2021 n. 38. in tema di partenariato pubblico-privato : - Massimo Ricchi, Struttura e semantica del PPP: le concessioni e la finanza di progetto nel nuovo Codice, il D.Lgs. n. 36/2023 (Urban. e appalti 3/2024, 307-326) sulle concessioni c.d. balneari : - Cass. SSUU 23.11.23 n. 32559 (Urban. e appalti 3/2024, 327 T): 1. L’interventore adesivo nel giudizio ammnistrativo celebrato dinanzi al Consiglio di Stato non ha autonoma legittimazione ad impugnare, mediante ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost. per motivi inerenti alla giurisdizione, la sentenza resa ad esito di esso laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole, salvo che l’impugnazione proposta dall’interventore sia limitata alle questioni specificamente attinenti all’ammissibilità e alla qualificazione dell’intervento medesimo. 2. È ammissibile la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost. per motivi inerenti alla giurisdizione anche avverso una sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che non abbia definito il merito del giudizio ma si sia limitata, ai sensi dell’art. 99, comma 4, c.p.a., ad enunciare il principio di diritto ed a restituire per il resto il giudizio alla sezione deferente, in quanto sussiste un’incondizionata ricorribilità per cassazione dei provvedimenti giurisdizionali aventi forma di sentenza, senza necessità di ulteriore scrutinio sulla loro portata decisoria. 3. Costituisce motivo inerente alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., deducibile a mezzo di ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato sotto forma di diniego ovvero rifiuto della tutela giurisdizionale (e non mero error in procedendo), quello con cui si denuncia che il giudice amministrativo ha dichiarato, in via pregiudiziale, l’inammissibilità dell’intervento spiegato dinanzi a sé da parte di un ente portatore di un interesse collettivo o di un ente territoriale, senza esaminare in concreto il contenuto dei loro statuti o valutare la loro concreta capacità di farsi portatori degli interessi della collettività di riferimento, in quanto trattasi di questione connessa al rango dell’interesse legittimo sostanziale fatto valere dagli interventori e siffatta pronuncia del giudice amministrativo ha l’effetto di degradare tale posizione giuridica subiettiva a interesse di mero fatto non giustiziabile. tem - (commento di) Roberto Musone, La ricorribilità per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione delle pronunce nomofilattiche dell’Adunanza Plenaria (Urban. e appalti 3/2024, 335-357) N.B. - Sentenza già segnalata con i commenti di: - Francesca Saveria Pellegrino Le Sezioni Unite riaccendono il conflitto sui limiti del sindacato ex art. 111, comma 8, Cost.? (Giornale dir. amm. 1/2024, 77-87) - Roberta Tiscini, Cass. civ., Sez. un., 23 novembre 2023, n. 32559 e i motivi inerenti alla giurisdizione (Giurispr. it. 4/2024, 830-6) - Claudio Consolo, Il ritorno del vento maestrale di Randstad in foggia estivale (Giurispr. it. 4/2024, 837-840) - Paolo Patrito, Tra error in procedendo ed eccesso di potere giurisdizionale: vecchi e nuovi orientamenti Paolo Patrito (Giurispr. it. 6/2024, 1404-1412) in tema di inquinamento (bonifica): - Cons. Stato IV 18.12.23 n. 10962, pres. Lopilato, est. Martino (Urban. e appalti 3/2024, 368 T): L’Amministrazione non può imporre al proprietario di un’area inquinata, che non sia l’autore dell’inquinamento, l’obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica, di cui all’art. 240, comma 1, lett. m) e p), DLg 152/2006, in quanto gli effetti a carico del proprietario “incolpevole” restano limitati a quanto espressamente previsto dall’art. 253 del medesimo decreto legislativo in tema di oneri reali e privilegi speciali immobiliari. - (commento di) Massimiliano Mangano, Messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati: il revirement del Consiglio di Stato sulla distinzione tra misure di messa in sicurezza e misure di prevenzione (Urban. e appalti 3/2024, 370-382) in tema di risarcimento danni : - Cons. Stato III, 6.9.23 n. 8188, pres. R. Greco, rel. S. Santoleri (Urban. e appalti 3/2024, 383 T): 1. Fino alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale non sussiste alcuna colpa in capo all’apparato amministrativo regionale, ricorrendo palesemente un’ipotesi di “errore scusabile”, ai sensi della costante giurisprudenza in materia, secondo cui non sussiste la colpa della PA in caso di applicazione di una norma successivamente dichiarata incostituzionale. 2. La giurisprudenza ha evidenziato dei principi in relazione all’insussistenza di responsabilità derivante dall’attività legislativa, ricordando che la Corte di cassazione ha costantemente ribadito che “a fronte della libertà della funzione politica legislativa, ex art. 68 Cost., comma 1, art. 122 Cost., comma 4, non è ravvisabile un’ingiustizia che possa qualificare il danno allegato in termini di illecito, e arrivare a fondare il diritto al suo risarcimento”.a - (commento di) Cecilia De Luca, Sulla responsabilità della P.A. a seguito di norma dichiarata incostituzionale (Urban. e appalti 3/2024, 387-401). Rapporti tra ordinamento interno e ordinamento Ue. La responsabilità dello Stato per violazione del diritto Ue. in tema di soccorso istruttorio (appalti PNRR): - TAR Perugia 1^, 23.12.23 n. 758, pres. Ungari, est. De Grazia (Urban. e appalti 3/2024, 403 T): Posto che nei c.d. appalti PNRR, per le parti non espressamente regolamentate dalla normativa derogatoria, si applica il DLg 36/2023, la stazione appaltante, rilevata l’insufficienza dei servizi dichiarati a soddisfare il requisito di qualificazione professionale, prima di disporre l’esclusione dell’operatore economico, deve attivare il soccorso istruttorio, trattandosi di profilo riguardante la qualificazione tecnica e professionale, e non il contenuto dell’offerta tecnica o di quella economica. - (commento di) Antonio Giacalone, Normativa applicabile agli appalti PNRR e l’effetto utile dell’offerta come limite al soccorso istruttorio (Urban. e appalti 3/2024, 407-411) in tema di giurisdizione (sulla rinegoziazione delle concessioni di servizi pubblici): - TAR Milano 4^, 18.12.24 n. 3068, pres. Nunziata, est. Caccamo, Chef Express S.p.a. c. Azienda Socio-Sanitaria dei Sette Laghi (Urban. e appalti 3/2024, 413 T): Sussiste in capo all’Amministrazione l’obbligo di provvedere in ordine all’istanza avanzata dalla società concessionaria del servizio bar, minimarket e rivendita di giornali nell’area di un Ospedale, volta ad ottenere la rinegoziazione della convenzione/contratto e, in particolare, la revisione in diminuzione del canone concessorio, ove a fondamento dell’istanza la medesima società abbia evidenziato che l’attività svolta ha subito una significativa riduzione dei flussi di clientela a causa delle misure di contenimento per contrastare la diffusione del virus Covid-19. In presenza di una formale domanda di parte l’A. è tenuta a concludere il procedimento, anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile. In caso di inerzia, sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo. - (commento di) Gabriele Agati, Il silenzio-inadempimento in materia di rinegoziazione delle concessioni di pubblici servizi e riparto di giurisdizione (Urban. e appalti 3/2024, 416-421). Il TAR Milano torna a pronunciarsi sul tema del riparto di giurisdizione nel caso di controversie inerenti alla rinegoziazione delle concessioni di servizi pubblici, confermando la sussistenza della giurisdizione del GA secondo l’orientamento prevalente nella giurisprudenza amministrativa, laddove alcune pronunce delle Sezioni Unite, altrettanto recenti, hanno raggiunto, in casi analoghi, conclusioni diametralmente opposte. in materia edilizia (fiscalizzazione degli abusi): - Cass. pen. 3^, 9.4.24 n. 14645 (Urban. e appalti 3/2024, 423): In tema di reati edilizi, la possibilità di non eseguire la demolizione qualora possa derivarne pregiudizio per la porzione di fabbricato non abusiva, secondo la procedura di c.d. fiscalizzazione di cui all’art. 34 DPR 380/2001, riguarda le sole ipotesi di parziale difformità (al netto del limite di tolleranza individuato dall’ultimo comma dell’articolo citato, abrogato dall’art. 10, comma 1, lett. o), DL 16.7.2020 n. 76 - L. 11.9.2020 n. 120) fra quanto oggetto del permesso a costruire e quanto invece realizzato, rimanendo invece esclusa nel caso in cui le opere eseguite siano del tutto sprovviste del necessario assenso amministrativo. in materia edilizia (permesso di costruire in deroga): - Cass. pen. 3^, 9.4.24 n. 14644 (Urban. e appalti 3/2024, 423-4): In tema di reati edilizi, la realizzazione di un edificio per civile abitazione ed attività commerciali, pur se inserito in un complessivo intervento programmato di project financing, non è assentibile con permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 14 DPR 6.6.2001 n. 380, posto che tale procedura ha natura eccezionale ed è consentita per il solo perseguimento di interessi pubblici, donde l’illegittimità di tale provvedimento abilitativo. i in materia edilizia (lottizzazione abusiva): - Cass. pen. 6^, 5.4.24 n. 14013 (Urban. e appalti 3/2024, 427-8): Integra il reato di lottizzazione abusiva l’artificioso frazionamento di un parco fotovoltaico, di potenza complessiva di 3 MW, in tre distinti impianti tra loro contigui, ciascuno di potenza elettrica nominale di poco inferiore ad 1 MW, con modalità elusive dei limiti di potenza nominali consentiti, e della finalizzazione di tale operazione di spacchettamento a far conseguire alle società titolari degli impianti, attraverso la procedura semplificata della denuncia di inizio attività ex artt. 22 e 23, DPR 380/2001, il titolo abilitativo necessario ai fini dell’erogazione degli incentivi del c.d. Conto Energia. in materia edilizia (permesso di costruire): - Cass. pen. 3^, 21.2.24 n. 7538 (Urban. e appalti 3/2024, 425): In tema di reati edilizi, è soggetta a permesso di costruire l’esecuzione di interventi finalizzati a realizzare un piazzale in calcestruzzo, in quanto tale attività determina una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio. ri in materia penale (buona fede): - Cass. pen. 4^, 8.4.24 n. 14077 (Urban. e appalti 3/2024, 426-7): La buona fede, che esclude nei reati contravvenzionali l’elemento soggettivo, ben può essere determinata da un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento dell’autorità amministrativa deputata alla tutela dell’interesse protetto dalla norma, idoneo a determinare nel soggetto agente uno scusabile convincimento della liceità della condotta. Tuttavia, tale principio va valutato alla luce della gerarchia delle fonti di normazione e della conoscenza delle stesse che può derivare dal ruolo ricoperto dai soggetti interessati. c.s. Sport - “Sport?” “No, no, io sono per l'atrofia” (Woody Allen) - "Come ha fatto a restare in salute fino a novant'anni, grasso, bevendo e fumando sigari?" "No sport" (Winston Churchill)
Autore: Carmine Spadavecchia 11 agosto 2024
in materia informatica (cybersicurezza e reati informatici): L 28.6.2024 n. 90 [GU 2.7.24 n. 153, in vigore dal 17 luglio 2024], Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici. - testo della legge (Guida al diritto 29/2024, 10-30) - modifiche al codice penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 29/2024, 31-39) - modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 29/2024, 40-43) - guida alla lettura e mappa delle novità principali, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 29/2024, 44-53) - commenti: --- Alberto Cisterna, Sulla “qualità” delle segnalazioni si gioca l’efficacia del contrasto (Guida al diritto 29/2024, 54-55) [le novità] --- Alberto Cisterna, Il Centro nazionale di crittografia sarà un presidio della riservatezza (Guida al diritto 29/2024, 56-63) [la rete e gli attori del sistema] --- Alberto Cisterna, Per l’accesso abusivo ai sistemi il carcere raddoppia a dieci anni (Guida al diritto 29/2024, 64-67) [modifiche al codice penale] --- Alberto Cisterna, Su circostanze attenuanti e aggravanti rebus nella selva delle figure di reato (Guida al diritto 29/2024, 68-71) [modifiche al codice penale] --- Alberto Cisterna, Dalle intercettazioni alle banche dati, tutti i nodi del rapporto Pnaa-Agenzia (Guida al diritto 29/2024, 72-75) [norme di coordinamento] sul decreto carceri : DL 4.7.2024 n. 92 [GU 4.7.24 n. 155, in vigore dal 5 luglio 2024], Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia. - testo del decreto (Guida al diritto 29/2024, 76-83) - modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 29/2024, 84-91) - commenti: - Fabio Fiorentin, Un impianto inadeguato agli obiettivi da rafforzare in sede di conversione (Guida al diritto 29/2024, 92-94) - Fabio Fiorentin, Liberazione anticipata: iter contorto che può rallentare gli uffici giudiziari (Guida al diritto 29/2024, 95-100) [procedure di esecuzione: a pag. 97, specchietto sull’affollamento delle strutture penitenziarie] - Fabio Fiorentin, Strutture residenziali di accoglienza, necessaria una calibratura regionale (Guida al diritto 29/2024, 101-103) [misure anti-affollamento] - Fabio Fiorentin, Rito semplificato per i “liberi sospesi”, un’idea valida che però va migliorata (Guida al diritto 29/2024, 104-107) [modifiche procedurali: a pag. 105, specchietto con la posizione giuridica dei detenuti regione per regione] - Giuseppe Amato, Con la nuova fattispecie di peculato dubbi su sistematicità e utilità (Guida al diritto 29/2024, 108-111) [modifiche al codice penale] - Luca Villa, Rinvio del Tribunale per la famiglia, una scelta necessaria “anti paralisi” (Guida al diritto 29/2024, 112-118) [giustizia minorile] in tema di concessioni demaniali : - Corte giust. Ue 3^, 11.7.24, causa C-598/22 (Guida al diritto 29/2024, 122): L’art. 49 Tfue non osta a una legge nazionale che preveda, alla scadenza di una concessione per l’occupazione del demanio pubblico, salva diversa pattuizione nell’atto concluso tra Stato e privato, che il concessionario sia tenuto a cedere, immediatamente, gratuitamente e senza indennizzo, le opere non amovibili da questi realizzate sull’area concessa, pure in caso di rinnovo della concessione. L’acquisizione gratuita delle opere inamovibili dall’area demaniale, che scatta alla scadenza del rapporto persino nel caso che la concessione venga rinnovata con lo stesso concessionario, non contrasta con la libertà di stabilimento. in tema di stato civile (cognome): - Cons. Stato III 8.7.24 n. 6000, pres. D’Angelo, est. Di Raimondo (Guida al diritto 29/2024, 122): La “ragazza madre” che decide di cambiare il cognome del figlio minore depennando il cognome del padre naturale sostituendolo col proprio deve necessariamente rivolgersi al Tribunale per i minorenni, non al Prefetto. L’interesse di un minore a vedere accolta la domanda di cambiamento del cognome impone di ritenere che l’istanza debba presentarsi al Tribunale nel contesto di un procedimento che garantisca la piena tutela degli effettivi interessi del minore. in materia di commercio (attività liberalizzate e non): - TAR Roma 2^ Stralcio, 10.6.24 n. 11786, pres. est. Riccio (Guida al diritto 29/2024, 121-122): Ai fini della distinzione fra attività liberalizzata e non liberalizzata, l’art. 3, comma I, lett. F-bis) del Decreto Bersani 2, nel liberalizzare il consumo sul posto negli esercizi di vicinato, si incentra sulla ricorrenza del “servizio assistito”, e fa riferimento all’utilizzo dei locali e delle dotazioni strutturali aziendali. Nel confronto tra interpretazione letterale (criterio oggettivo) e interpretazione funzionale (criterio soggettivo) di “servizio assistito”, va preferita quest’ultima, più rispondente alle mutevoli esigenze del mercato e del consumatore. Il criterio funzionale impone una valutazione globale delle risorse umane e materiali messe a disposizione della clientela, rilevanti sotto il profilo disciplinare, commerciale e urbanistico. In applicazione di tale criterio, posto che la società ricorrente ha i titoli richiesti per l’esercizio dell’attività (liberalizzata) di consumo sul posto, che non include il servizio assistito, il provvedimento impugnato va annullato per eccesso di potere in quanto lesivo della libertà di concorrenza in condizioni di parità e del corretto funzionamento del mercato. in tema di affitti brevi (turistici): - TAR Firenze 1^, 10.7.24 n. 858, pres. est. Pupilella (Guida al diritto 29/2024, 122): Il divieto del Comune di Firenze di iscrivere nuovi affitti turistici brevi nell’area Unesco del centro storico della città non è più valido. Il Comune ha inserito il divieto di affitti brevi nella variante al regolamento urbanistico, poi l’ha abbandonato quando si è trattato di mettere a punto il nuovo piano operativo, e al contempo ha sostenuto che quella misura era valida fino all’entrata in vigore definitiva del piano: nel quale la disciplina sarebbe stata comunque re-inserita in un secondo tempo. La pianificazione urbanistica richiede scelte univoche e non tollera la coesistenza di regole contraddittorie, la cui composizione finirebbe per restare affidata a criteri arbitrari e incerti “riallineamenti” futuri. Va quindi applicato il consueto criterio della successione nel tempo: l’approvazione del piano operativo, che non contiene lo stop alle locazioni turistiche, fa decadere la norma prima adottata con la variante al regolamento urbanistico. Ne consegue l’improcedibilità dei ricorsi. in tema di divorzio (accordi “a latere” e revisione dell’assegno divorzile): - Cass. 1^, 10 luglio 2024 n. 18843 (Guida al diritto 29/2024, 121): Per accordi «a latere» si intendono le pattuizioni che i coniugi stipulano a causa della separazione o del divorzio, senza che il loro contenuto venga trasfuso nell’omologa o nella sentenza. È possibile che le parti, oltre agli accordi di divorzio congiunto, concludano accordi estranei all’oggetto del procedimento, come trasferimenti di beni immobiliari o transazioni. Trattandosi di veri e propri contratti, si sottraggono alla valutazione del giudice nel giudizio di revisione (art. 9 L 898/1970), salvo che per la loro considerazione ai fini della determinazione delle condizioni economiche delle parti. Sono contratti estranei all’oggetto del giudizio di divorzio (status, assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli, casa coniugale), seppure aventi causa nella crisi coniugale, e dunque sono impugnabili secondo le regole ordinarie, ma certamente non rivedibili in sé, ai sensi dell’art. 9 L 898/1970. Altre considerazioni vanno fatte per le pattuizioni che sebbene contenute in un patto aggiunto e contestuale all’accordo di divorzio congiunto, siano, tuttavia, strettamente connesse a questo, per volontà delle parti, e non abbiano ad oggetto diritti indisponibili, o in contrasto con norme inderogabili. La permanenza del diritto all’assegno divorzile, in relazione alla componente perequativo-compensativa, deve essere verificata e quantificata, pure tenendo conto della pattuizione a latere. in tema di immissioni (spettacoli estivi - decibel eccessivi) - Cass. 3^, 9.7. 24 n. 18676 (Guida al diritto 29/2024, 120): Anche un ente pubblico è soggetto all’obbligo di non provocare immissioni rumorose ed è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati (nella specie, proprietari di seconde case), cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannato al risarcimento del danno, così come al facere necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono - di per sé - atti autoritativi e discrezionali, bensì un’attività materiale soggetta al principio del neminem laedere (Cass. 14209/ 2023). Non rileva il fatto che il regolamento comunale abbia innalzato la soglia per le manifestazioni a 70 decibel: i limiti posti dai singoli regolamenti sono puramente indicativi in quanto anche immissioni che rientrano in quei limiti possono considerarsi intollerabili nella situazione concreta, posto che la tollerabilità è, per l’appunto, da valutarsi tenendo conto dei luoghi, degli orari, delle caratteristiche della zona e delle abitudini degli abitanti (Cass. 28201/2018), cosa che il consulente ha fatto. Né si può sostenere che non sia stato preso in alcuna considerazione l’interesse pubblico allo svolgimento di tali manifestazioni, dal momento che la Corte d’appello ha tenuto conto dell’interesse pubblico ed ha correttamente osservato che non può giustificare il sacrificio del diritto del privato oltre la normale tollerabilità. in tema di lavoro (licenziamento ritorsivo): - Cass. lav. 8.7.24 n. 18547 (Guida al diritto 29/2024, 120): Il licenziamento motivato dall’esigenza di trasformazione del part time in full time o viceversa va ritenuto ingiustificato alla luce dell’art. 8, 1 comma, DLg 81/2015; mentre il licenziamento intimato a seguito del rifiuto del part time va considerato ritorsivo in quanto mosso dall’esclusivo e determinante fine di eludere il divieto di cui all’art. 8 DLg 81/2015 attraverso una ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore, che attribuisce al licenziamento il connotato della vendetta. Al licenziamento ritorsivo, in quanto riconducibile ad un caso di nullità del recesso previsto dell’art. 1345 c.c., si applica la tutela reintegratoria stabilita dall’art. 2 DLg 23/2015 dichiarato incostituzionale (Cost. 22/2024) limitatamente alla parola «espressamente». sul danno non patrimoniale (tabelle): - Giovanni Comandè*, Tabelle Milano, quegli aggiornamenti che rischiano di creare altre storture (Guida al diritto 29/2024, 8-9, editoriale) [*professore ordinario di diritto pubblico comparato presso la Scuola superiore Sant'Anna] in materia penale : - Cass. pen. 4^, 8.7.24 n. 26798 (Guida al diritto 29/2024, 121): Il parcometro non è espressamente indicato come bene destinato a pubblico servizio. [La SC assolve dopo 9 anni un soggetto che aveva tentato di rubare 1,10 euro: reato che la CdA aveva considerato aggravato sul presupposto che il “colpo”, tra l’altro non riuscito, fosse stato messo in atto su un bene destinato a servizio di pubblica utilità. Vero è che l’aggravante, dopo l’entrata in vigore del DLg 150/2022, è tra le eccezioni che consentono di procedere d’ufficio, ma la pubblica accusa non l’aveva mai contestata. Per la Corte territoriale, ciò non era necessario, essendo l’aggravante “insita” nel fatto, ma la SC ha smontato la tesi] c.s. La cosiddetta cultura progressista è in realtà la peggior forma di oscurantismo contemporaneo [Brendan O’Neill, da "Il manifesto di un eretico. Storia dell'indicibile" (2023): l'attacco al linguaggio e alla libertà di esprimersi come si crede è uno dei più tremendi attacchi mai portati alla libertà]
Autore: Carmine Spadavecchia 11 agosto 2024
sul ne bis in idem (in materia antitrust): - Cons. Stato VI 22.3.24 n. 2791, pres. Simonetti, est. Cordì (Giurispr. it. 6/2024, 1274-1275): Pur dovendosi aderire alle statuizioni in materia della Corte di giustizia (la quale ha chiarito che, in talune ipotesi, i provvedimenti dell’AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette possono integrare sanzioni di carattere sostanzialmente penale, con conseguente applicazione del divieto di bis in idem), tale divieto è destinato ad operare a determinate condizioni restrittive (coincidenza delle violazioni contestate, coincidenza dei fatti materiali, ecc.), che non ricorrono nel caso di specie. (Il CdS respinge l’appello di Volkswagen Group Italia s.p.a. e conferma pertanto l’efficacia della sanzione pecuniaria irrogata al gruppo per violazione della disciplina unionale e nazionale in materia di pratiche commerciali scorrette) in tema di appalti : - TAR Bari 3^, 1.2.24 n. 123, pres. Adamo, est. Dibello (Giurispr. it. 6/2024, 1414 s.m.): 1. Negli appalti pubblici è ammissibile il ricorso al meccanismo del c.d. cumulo alla rinfusa, e cioè alla possibilità normativamente sancita, in caso di consorzio stabile, di cumulare i requisiti di partecipazione così come posseduti dal consorzio e dalle singole imprese consorziate, in chiave pro-concorrenziale. 2. Nelle gare d’appalto, il principio di tassatività delle cause di esclusione, di cui all’art. 83, 8° comma, DLg 50/2016, importa che le prescrizioni a pena di esclusione ulteriori rispetto a quelle previste dal codice e da altre disposizioni di legge vigenti sono comunque nulle; e detto stigma di nullità è tale per cui la clausola in tal senso viziata è da intendersi come “non apposta” a tutti gli effetti di legge, quindi inefficace e tamquam non esset, senza alcun onere di doverla impugnare, dovendosi semmai impugnare gli atti conseguenti che ne facciano applicazione. 3. La Stazione appaltante ha l’obbligo di motivare in concreto e analiticamente il giudizio di inaffidabilità dell’operatore economico. Il mero richiamo a precedenti risoluzioni contrattuali non sorretto da autonome valutazioni della stazione appaltante sulla rilevanza dell’illecito professionale in punto di integrità dell’operatore economico non è idoneo a sancire la carenza di affidabilità e professionalità. - (nota di) Marco Briccarello, Esclusione dalla gara: quanti problemi in una sola fattispecie (Giurispr. it. 6/2024, 14141416) in tema di pubblico impiego (comando e distacco): - Cass. 4^, 151.24 n. 1471 (Giurispr. it. 6/2024, 1389 T): 1. In tema di pubblico impiego privatizzato, ricorre l’istituto, di natura straordinaria, del comando quando il pubblico impiegato, titolare di un posto di ruolo presso una PA, viene temporaneamente destinato a prestare servizio presso differente A. o diverso ente pubblico per esigenze esclusive di detta A. o di tale ente, determinandosi una dissociazione fra titolarità del rapporto d’ufficio, che resta immutata, ed esercizio dei poteri di gestione, cui consegue una modifica del c.d. rapporto di servizio, atteso che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell’A. di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera. 2. In tema di pubblico impiego privatizzato, nelle ipotesi, di cui all’art. 70, 12° comma, DLg 165/2001, di personale comandato, fuori ruolo o in altra analoga posizione, gli oneri economici conseguenti alle prestazioni rese da tale personale gravano sull’A. di appartenenza, che è il soggetto passivamente legittimato nei giudizi concernenti detti oneri, anche se correlati allo svolgimento di mansioni superiori o a casi di demansionamento. 3. In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora, come nel caso previsto dall’art. 23-bis, 7° comma, DLg 165/2001, le Amministrazioni di cui all’art. 1, 2° comma, DLg 165/2001, dispongano, per singoli progetti di interesse specifico dell’A. e con il consenso dell’interessato, l’assegnazione temporanea di loro personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private sulla base di intese tra le parti, ricorre un’ipotesi di comando caratterizzata, rispetto alla figura generale, dal fatto di essere finalizzata a realizzare quantomeno un interesse della PA comandante (Nella specie, la SC ha affermato che l’assegnazione di un dipendente da parte della datrice Enea alla Sogin S.p.A. - sulla base di una convenzione fra i due enti, stipulata per la messa in sicurezza, lo smantellamento e la bonifica degli impianti di produzione del combustibile nucleare di proprietà della medesima Enea - integra un’ipotesi di comando, caratterizzata, diversamente dalla regola generale, dall’esecuzione nell’interesse dell’A. di appartenenza). - (commento di) Giulio Quadri, Comando, distacco e assegnazione temporanea nella P.A.: un puzzle da ricomporre (Giurispr. it. 6/2024, 1394-1399). Il comando classico; il c.d. “distacco di diritto pubblico” e differenze con il distacco privatistico; Le ipotesi di assegnazione temporanea nei più recenti interventi legislativi. sull’annullamento delle sentenze del CdS per motivi di giurisdizione : - Cass. SSUU 23.11.23 n. 32559 (Giurispr. it. 6/2024, 1403 T): Costituisce motivo inerente alla giurisdizione, deducibile avverso una sentenza del Consiglio di Stato sub specie di diniego ovvero rifiuto della tutela giurisdizionale, quello con cui si denuncia che il giudice amministrativo ha dichiarato inammissibile l’intervento da parte di enti portatori di un interesse collettivo e di enti territoriali in astratto, ossia senza esaminare in concreto il contenuto dei loro statuti ovvero senza valutare la loro concreta capacità di farsi portatori degli interessi della collettività di riferimento. - (commento di) Paolo Patrito, Tra error in procedendo ed eccesso di potere giurisdizionale: vecchi e nuovi orientamenti Paolo Patrito (Giurispr. it. 6/2024, 1404-1412) N.B.- La SC annulla la sentenza n. 18/2021 dell’Adunanza Plenaria in tema di concessioni demaniali marittime. Preliminarmente, si sofferma sulla legittimazione a proporre ricorso dell’interventore ad adiuvandum quando la parte adiuvata non abbia impugnato la sentenza sfavorevole. In seguito, superando un suo precedente orientamento, sancisce la ricorribilità per cassazione delle pronunce dell’Adunanza Plenaria anche quando queste si limitino ad enunciare i principi di diritto, senza presentare dunque carattere decisorio. Infine, accoglie il primo motivo di ricorso, con cui si censurava la statuizione di inammissibilità degli interventi, qualificandolo quale questione di giurisdizione e non quale error in procedendo, pertanto sindacabile ex art. 111, ult. comma, Cost. Sentenza già segnalata con i commenti di: - Francesca Saveria Pellegrino Le Sezioni Unite riaccendono il conflitto sui limiti del sindacato ex art. 111, comma 8, Cost.? (Giornale dir. amm. 1/2024, 77-87). - Roberta Tiscini, Cass. civ., Sez. un., 23 novembre 2023, n. 32559 e i motivi inerenti alla giurisdizione (Giurispr. it. 4/2024, 830-6) - Claudio Consolo, Il ritorno del vento maestrale di Randstad in foggia estivale (Giurispr. it. 4/2024, 837-840) sulle concessioni c.d. balneari : - Cons. Stato VII 19.3.24 n. 2679, pres. Lipari, rel. Bruno (Giurispr. it. 6/2024, 1277-1279): Vanno confermati i principi di diritto espressi con le sentenze dell’Ad. plen. nn. 17/2022 e 18/2022 e, quindi, l’illegittimità de iure communitario (per violazione del principio della libera circolazione di cui all’art. 49 Tfue) dell’indistinta proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo. Non osta in alcun modo a tale conferma l’annullamento, da parte della Cassazione, della (sola) sentenza n. 18/2022 dell’Ad. plen. (annullamento disposto, peraltro, per ragioni di fatto processuali, che in alcun modo incidono sulla correttezza dei principi di diritto espressi). in tema di processo amministrativo (sospensione impropria del processo): - Ad. plen. 22.3.24 n. 4, pres. Maruotti, est. De Nictolis (Giurispr. it. 6/2024, 1275-1277): L’Adunanza plenaria chiarisce i presupposti sistematici e applicativi dell’istituto della c.d. sospensione impropria del giudizio amministrativo distinguendo, in particolare, le ipotesi di sospensione impropria in senso lato (disposta in un giudizio diverso da quello in cui la questione pregiudiziale è stata posta principaliter) e di sospensione impropria in senso stretto (disposta nel medesimo giudizio nel quale è stata sollevata la questione di costituzionalità o di diritto UE); chiarisce inoltre quali siano i termini e le modalità per la riassunzione del giudizio una volta che la questione pregiudiziale sia stata risolta nel (diverso) giudizio in cui è stata proposta. in tema di processo amministrativo (accesso al fascicolo informatico): - Ad. plen. 12.4.24 n. 5, pres. Maruotti, est. Simeoli (Giurispr. it. 6/2024, 1272-1274): L’art. 17 del decreto 28.7.2021 del Presidente del Consiglio di Stato è legittimo per la parte in cui consente di autorizzare l’accesso al fascicolo informatico della causa da parte di un soggetto non costituito ma che intende intervenirvi: tale previsione non risulta in contrasto con il principio della riserva di legge che opera nella materia processuale. in tema di processo amministrativo (specificità dei motivi): - Cons. giust. amm. 22.1.24 n. 52, pres. Giovagnoli, est. Mazzamuto (Giurispr. it. 6/2024, 1412 solo massima): Ai fini della valutazione dell’ammissibilità dei motivi di ricorso, con particolare riferimento ai motivi e/o censure cc.dd. al buio, rileva la “specificità” della doglianza in quanto l’art. 40 c.p.a. impone, a pena di inammissibilità, l’indicazione dei “motivi specifici su cui si fonda il ricorso”. Soltanto qualora la doglianza originaria, oltre che ipotetica, risulti generica, lo strumento dei motivi aggiunti è imprescindibile, mentre la doglianza è ammissibile nel caso in cui, invece, la censura sia ipotetica ma specifica, restando questione riservata al merito, che l’ipotesi trovi o meno successivo riscontro. - (nota di) Luca Pavia, Contenuto dei motivi del ricorso (Giurispr. it. 6/2024, 1413-4) in tema di usi civici : - Corte cost. 15.6.23 n. 119, pres. Sciarra, red. Navarretta (Giurispr. it. 6/2024, 1289 s.m.): L’art. 3, 3° comma, L 168/2017, è incostituzionale, per violazione degli artt. 3 e 42, 2° comma, Cost., nella parte in cui, riferendosi ai beni indicati dall’art. 3, 1° comma, non esclude dal regime della inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati. Tale disciplina, volta a definire il modo di essere della proprietà terriera nella sua relazione con interessi generali, risulta invero affetta da illogicità e intrinseca irragionevolezza, oltre che da sproporzione, rispetto all’obiettivo prefissato, in quanto, nella fase antecedente alla liquidazione degli usi civici, le ragioni di salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, attratte nella funzione sociale, si realizzano semplicemente preservando la piena tutela degli usi civici, istanza che non è minimamente intaccata dalla circolazione della proprietà privata gravata da quelli non ancora liquidati. - (commento di) Rocco Alessio Albanese, Lo statuto costituzionale dei beni collettivi tra usi civici e circolazione della proprietà (Giurispr. it. 6/2024, 1289-1295) N.B. – Sentenza già segnalata con i commenti di: - Eugenio Sacchettini, Un’assai approfondita esegesi spazza via gli ostacoli al mercato (Guida al diritto 28/2023, 66-68) Giuseppe Werther Romagno, L’incostituzionalità dell’art. 3, 3° comma, L 168/2017 e i riflessi sul regime giuridico delle terre di proprietà privata gravate da usi civici (Giurispr. it. 2/2024, 275-280) in tema di immissioni : - Cass. 3^, 23.5.23 n. 14209 (Giurispr. it. 6/2024, 1316 T): La PA, in quanto tenuta ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni – e, quindi, il principio del neminem laedere – è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al facere necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono, di per sé, atti autoritativi e discrezionali, bensì un’attività materiale soggetta al richiamato principio del neminem laedere. - (commento di) Andrea Pisani Tedesco, Immissioni da movida selvaggia: l’argine della Cassazione, niente favor per la P.A. (Giurispr. it. 6/2024, 1318-1331) in tema di lavoro (retribuzione): - Giulia Colombo (a cura di), Adeguata e sufficiente: la retribuzione “giusta” nella giurisprudenza (Giurispr. it. 6/2024, 1450-1459). I più recenti orientamenti in materia di retribuzione, con particolare riferimento al contratto collettivo, “parametro” utilizzabile dal giudice per individuare il c.d. “salario minimo costituzionale”. In particolare: il trattamento economico del socio lavoratore di cooperativa; l’individuazione del minimale contributivo; gli appalti pubblici in cui è la legge stessa a rinviare al CCNL di categoria, stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, per la determinazione della “giusta” retribuzione. in tema di arricchimento senza causa : - Cass. SSUU 5.12.23 n. 33954 (Giurispr. it. 6/2024, 1332 T): Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, sulla legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l’esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall’illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico. - (commento critico di) Alberto Ronco, Sulla residualità dell’azione di arricchimento senza causa (o meglio, del sotteso diritto soggettivo) (Giurispr. it. 3/2024, 1334- N.B. – Sentenza già segnalata con il commento di Paolo Gallo, La sussidiarietà dell’azione di arricchimento: il punto delle Sezioni unite (Giurispr. it. 3/2024, 530-537) in tema di mediazione civile : - Trib. Verona 24.11.23, GU Vaccari (Giurispr. it. 6/2024, 1360 T): L’obbligatorietà della mediazione di cui all’art. 5 DLg 4.3.2010 n. 28 genera costi ingenti e va pertanto disapplicata in quanto in contrasto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. - (commento di) Matteo Lupano, La disciplina della mediazione obbligatoria va disapplicata? (Giurispr. it. 6/2024, 1361-1365). Analisi critica del provvedimento che disapplica la disciplina dell’obbligatorietà della mediazione, ritenuta in contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea in quanto fonte di costi significativi per le parti. Vengono individuati i parametri utilizzabili per determinare se i costi della mediazione sono o meno ingenti e si mettono in luce le differenze esistenti tra i costi della mediazione vera e propria e quelli per l’assistenza obbligatoria del difensore, sottolineando l’inopportunità della disposizione introdotta a quest’ultimo riguardo nel 2013, confermata dalla riforma Cartabia. in tema di sport : - Mariano Protto (a cura di), Un nuovo diritto per lo sport (Giurispr. it. 6/2024, 1460-1498) --- Dalla Costituzione alla Superlega: l’irresistibile ascesa giuridica dello sport, Mariano Protto (1460) --- L’autonomia disciplinare del diritto sportivo, Mariano Protto (1461) --- La riforma dello sport: l’impatto sulle persone fisiche, Daniele Perrucca (1468) --- La riforma dello sport: impatto sulle persone giuridiche, Domenico Filosa (1473) --- Il rapporto tra norme sportive speciali e generali, Paco D’Onofrio (1480) --- Lo sport sotto la lente del diritto unionale: dalla Superlega all’arbitrato sportivo, Aniello Merone (1485) c.s. Il nostro mondo ha sempre più diritti, sempre meno principi e ancor meno doveri (Carlo Tartarolo, sull'inflazione o ipertrofia dei diritti)
Autore: Carmine Spadavecchia 26 luglio 2024
sui Ddl giustizia : - Francesco Petrelli e Rinaldo Romanelli*, Ddl costituzionali, inutili gli “anatemi” il tema è quale futuro per la Giustizia (Guida al diritto 28/2024, 12-14, editoriale). Ciò che il Csm NON è: non è organo di autogoverno, non è organo politico, non fa parte dell’ordine giudiziario, non lo rappresenta. [*presidente e segretario dell'Unione camere penali italiane] sul DLg sanzioni tributarie : DLg 14.6.2024 n. 87 [GU 28.6.24 n. 150, in vigore dal 29 giugno 2024], Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111. - testo del decreto (Guida al diritto 28/2024, 16-47) - commenti: --- Nicola Graziano, Maggiori certezze sulla definizione di crediti non spettanti o inesistenti (Guida al diritto 28/2024, 48-53) [le novità: per crediti inesistenti si intendono quelli per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi indicati nella disciplina normativa di riferimento] --- Nicola Graziano, Per le violazioni delle società l’imputazione diventa diretta (Guida al diritto 28/2024, 54-57) [i “cardini” della revisione] sul DL infrastrutture : DL 29.6.2024 n. 89 [GU 29.6.24 n. 151, in vigore dal 30 giugno 2024], Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport - testo del decreto (Guida al diritto 28/2024, 58-64) - appendice con le modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 28/2024, 65-67) - guida alla lettura e mappa delle novità principali a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 28/2024, 66-73) sotto il titolo “L’intervento del legislatore sul ricorso in Cassazione, la trattazione cartolare diventerà la regola” - commento di Carmelo Minnella, Una semplificazione necessaria per evitare incertezze applicative (Guida al diritto 28/2024, 74-80) sui benefici alle vittime del terrorismo e della criminalità : - Corte cost. 4.7.24 n. 122, pres. Barbera, red. Pitruzzella (Guida al diritto 28/2024, 84): L’art. 2-quinquies, comma 1, lettera a), DL 2.10.2008 n. 151 (Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all’immigrazione clandestina), inserito dalla legge di conversione 28.11.2008 n. 186, e successivamente modificato dall’art. 2, comma 21, L 15.7.2009 n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), è incostituzionale limitatamente alle parole «parente o affine entro il quarto grado». (In tale disciplina erano esclusi dai benefici «coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l’applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale) in tema di concorsi (valutazione delle prove): - TAR Roma 1^-quater, 24.6.24 n. 12753, pres. Anastasi, est. Caminiti (Guida al diritto 28/2024, 85): Il giudizio della Commissione in materia di prove concorsuali comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attenendo alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile sul piano della legittimità per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, e tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione. Pertanto, il sindacato nei confronti degli atti di correzione delle prove è limitato al riscontro di palesi errori di fatto e di giudizio da parte della Commissione, che lascino intravedere il lampante travisamento dei fatti sui quali il giudizio è stato svolto, oppure la manifesta illogicità o irragionevolezza del compimento di questa attività. Consegue che il giudice non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell’organo valutatore e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione d’esame, se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della abnormità logica, vizio la cui sostanza non può comunque essere confusa con l’adeguatezza della motivazione. Il giudizio di legittimità non può trasmodare in un rifacimento, a opera dell’adito organo di giustizia amministrativa, del giudizio espresso dalla Commissione di valutazione concorsuale, con conseguente sostituzione alla stessa; per cui deve ritenersi infondata una censura che miri unicamente a proporre una diversa valutazione dell’elaborato, atteso che, in tal modo, verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimità dell’operato della Commissione medesima una - preclusa - cognizione del merito della questione. (Il Tar osserva che la ricorrente con le proprie argomentazioni aveva fissato il proprio giudizio valutativo - positivo - “sovrapponendolo” a quello della Commissione concorsuale, espressione di discrezionalità tecnica nella valutazione della prova scritta). in tema di accesso (segretezza): - TAR Palermo 4^, 14.6.24 n. 1616, pres. Bruno, est. La Malfa (Guida al diritto 28/2024, 85): La legge 241/90 ha sottratto all’accesso determinati documenti, rispetto ai quali la ponderazione tra contrapposti interessi è compiuta in astratto dal legislatore, a beneficio del superiore interesse pubblico alla segretezza. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall’ordinamento. Il TU in materia di ordinamento militare riconduce nell’ambito dei segreti sottratti all’accesso i documenti relativi alla struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento, e munizionamento tecnico dei reparti dell’Arma dei carabinieri. Deve escludersi che l’interesse difensivo sia in grado di prevalere su ogni ipotesi di esclusione dall’accesso, comprese le fattispecie connesse alla riservatezza delle informazioni pubbliche. Va proposta un’interpretazione della disciplina che si compone di peculiari aspetti che sanciscono la prevalenza dell’accesso difensivo, ma che vanno interpretati sulla base della disciplina che, occupandosi di attenuarne la portata con riferimento ad alcune categorie di dati personali - i dati sensibili, i dati giudiziari e i dati sensibilissimi - non circoscrive l’applicazione dell’esclusione solo a tali categorie d’informazioni. Per altro verso, nella prospettiva storico-teleologica, deve osservarsi che il carattere incondizionato della prevalenza dell’accesso difensivo darebbe luogo a conclusioni irragionevoli, finendo per tutelare la riservatezza delle informazioni private e personali in misura maggiore rispetto alla riservatezza delle informazioni pubbliche, che sarebbero cedevoli rispetto all’accesso difensivo indipendentemente da ogni concreto bilanciamento tra opposti interessi e senza tener conto del dominante rilievo e della portata dell’interesse pubblico sotteso alle ipotesi legislativamente prevista di esclusione. Su tali presupposti, l’interesse del ricorrente a contestare il trasferimento non può che essere recessivo rispetto al prevalente interesse dello Stato alla tutela dell’ordine pubblico e alla repressione della criminalità alla base del segreto. E neppure rileva che l’Amministrazione abbia consentito la visione dei documenti, negandone solamente il rilascio di copia, considerato che oggetto del giudizio sull’accesso non è la valutazione della legittimità del diniego, ma la verifica della sussistenza dei requisiti di legittimazione all’ostensione. in tema di strade (proprietà pubblica o privata): - Cass. SSUU 20.6.24 n. 17104 (Guida al diritto 28/2024, 89 solo massima, annotata da Mario Piselli): L'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un'azione negatoria di servitù; ne consegue che la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada, o riguardante l'esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, dei privati o della PA, e ciò anche ove la domanda abbia formalmente ad oggetto l'annullamento dei provvedimenti di classificazione della strada, atteso che il petitum sostanziale, non essendo diretto a sindacare un provvedimento autoritativo della Pa, ha, in realtà, natura di accertamento petitorio. sulla class action (in tema di mutui ipotecari): - Corte giust. Ue 4^, 4.7.24, causa C-450/22 (Guida al diritto 28/2024, 86): In merito all’ammissibilità di una class action sulla trasparenza del “tasso minimo” nei mutui ipotecari, nulla nella direttiva di settore indica che il controllo giurisdizionale di trasparenza sia escluso nell’ambito di un’azione collettiva, esso deve semplicemente essere adattato alle peculiarità delle azioni collettive e concentrarsi sulle pratiche contrattuali e precontrattuali standard del professionista. Nel caso di specie, la prima delle due condizioni è soddisfatta: l’azione è diretta contro professionisti di uno stesso settore economico, gli enti creditizi. Ma anche la seconda condizione pare soddisfatta considerato che le clausole «di tasso minimo» sembrano simili. Mentre il solo fatto che i contratti siano stati conclusi in momenti diversi o in vigenza di normative diverse non esclude tale somiglianza. (La Corte suprema spagnola – cui gli enti creditizi avevano presentato ricorso - dubitava sulla possibilità di procedere, nell’ambito di un procedimento collettivo, a un controllo della trasparenza delle clausole «di tasso minimo», evidenziando al contempo la difficoltà di utilizzare il criterio del consumatore medio per procedere al controllo, considerate le diverse categorie di consumatori coinvolti. La Corte di giustizia ha risposto nei termini di cui sopra, evidenziando come sia proprio l’eterogeneità del pubblico a rendere necessario il ricorso alla figura del consumatore medio, la cui percezione globale è rilevante ai fini del controllo di trasparenza. Poiché tuttavia tale percezione può essersi modificata, la Corte suprema spagnola dovrà verificare se il crollo dei tassi di interesse caratteristico degli anni 2000 o la pronuncia della sua sentenza del 9 maggio 2013, che constata l’assenza di trasparenza delle clausole «di tasso minimo», abbiano potuto determinare un cambiamento, nel corso del tempo, del livello di attenzione e di informazione del consumatore medio al momento della conclusione di un contratto di mutuo ipotecario) c.s. Uomo libero, sempre amerai il mare (titolo di un libro del navigatore bretone Olivier de Kersauson de Pennendreff , tratto da un verso di Baudelaire, Le fleurs du mal, Paris 1857)
Autore: Carmine Spadavecchia 25 luglio 2024
in tema di concessioni “balneari” (in Sicilia): - Corte cost. 24.6.24 n. 109 (Guida al diritto 27/2024, 38): Le norme della Regione Sicilia impugnate dal Governo perpetuano, limitatamente al territorio siciliano, il sistema delle proroghe automatiche delle concessioni, più volte giudicato illegittimo dalla Corte di giustizia dell’UE e oggetto di disapplicazione da parte della giurisprudenza amministrativa. Le norme contrastano con l’art. 12 della direttiva Bolkestein, e quindi con l’art. 117, comma 1, della Carta costituzionale. Il differimento dei termini previsto nelle norme impugnate non si riferisce alla vera e propria proroga delle concessioni demaniali fino al 2033, che trova origine nella legge regionale n. 24/2019, ma solo alla presentazione delle domande di rinnovo: la rinnovazione pure della possibilità di presentazione delle domande finisce con l’incidere sul regime di durata dei rapporti in corso, perpetuandone il mantenimento, e quindi rafforza, in contrasto con i principi del diritto Ue sulla concorrenza, la barriera in entrata per nuovi operatori economici potenzialmente interessati alla utilizzazione, a fini imprenditoriali, delle aree del demanio marittimo.  in tema di ambiente (Ilva: produzione da sospendere se genera rischi per la salute): - Corte giust. Ue, Grande sezione, 25.6.24, causa C-626/22 (Guida al diritto 27/2024, 39): Sussiste uno stretto collegamento tra protezione dell’ambiente e protezione della salute umana, che costituiscono obiettivi chiave del diritto UE, garantiti nella Carta dei diritti fondamentali UE; la direttiva “emissioni” contribuisce al conseguimento di tali obiettivi e alla salvaguardia del diritto di vivere in un ambiente atto a garantire la salute e il benessere. (Il Tribunale di Milano ha chiesto alla Corte di giustizia se la normativa italiana e le norme derogatorie speciali applicabili all’acciaieria Ilva, al fine di garantirne la continuità, siano in contrasto con la direttiva. Il Governo italiano ha fatto rilevare che la direttiva non contiene alcun riferimento alla valutazione del danno sanitario. La Corte Ue ha bocciato tale lettura affermando che la nozione di «inquinamento» ai sensi della direttiva “emissioni” include sia i danni all’ambiente sia quelli alla salute umana. Pertanto, la valutazione dell’impatto dell’attività di un’installazione come l’acciaieria Ilva su tali due aspetti deve costituire atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame dell’autorizzazione all’esercizio. Contrariamente a quanto sostenuto dall’Ilva e dal Governo italiano, il procedimento di riesame non può limitarsi a fissare valori limite per le sostanze inquinanti la cui emissione era prevedibile. Occorre tener conto anche delle emissioni effettivamente generate dall’installazione nel corso del suo esercizio e relative ad altre sostanze inquinanti. In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione all’esercizio dell’installazione, il gestore deve adottare immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità della sua installazione a tali condizioni nel più breve tempo possibile. In caso di pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana, il termine per applicare le misure di protezione previste dall’autorizzazione all’esercizio non può essere prorogato ripetutamente e l’esercizio dell’installazione deve essere sospeso).  in tema di accesso (a pareri legali): - TAR Lazio 1^-ter, 5.6.24 n. 11472, pres. Arzillo, est. Vergine (Guida al diritto 27/2024, 39): Con riferimento all’ostensibilità dei pareri legali resi dall’Avvocatura dello Stato in favore dell’Amministrazione, va applicato il principio generale di salvaguardia della strategia processuale della parte, che sia essa un privato o una amministrazione pubblica; e che, per certo, non è tenuta a rivelare ad alcun soggetto e, tanto meno, al proprio contraddittore, attuale o potenziale gli argomenti in base ai quali intende confutare le pretese avversarie. I pareri resi dall’Avvocatura dello Stato costituiscono esplicazione di attività di consulenza legale sia in fase precontenziosa che contenziosa, per cui i pareri resi all’Amministrazione richiedente, ogniqualvolta siano espressi in riferimento a problematiche inerenti a una questione suscettibile di esitare in un giudizio o comunque in un procedimento di tipo contenzioso, individuano una sfera di esercizio di funzioni di consulenza giuridico-legale propria e esclusiva dell’Avvocatura dello Stato, nel quadro di un rapporto che è connotato, non diversamente da quello tra cliente e professionista del libero foro, da aspetti di riservatezza e di segreto professionale. La giustificazione del diniego sta quindi nella naturale riservatezza che deve essere assicurata alle strategie sostanziali e processuali dell’Amministrazione che abbia sollecitato il parere in questione. in tema di appalti (certificazioni di qualità di organismi stranieri): - TAR Catania 4.6.24 n. 2096, pre. Lento, rel. Fichera (Guida al diritto 27/2024, 72 T): La certificazione rilasciata da un organismo straniero accreditato dall'ente unico nazionale di accreditamento di un altro Stato europeo, firmatario dell'accordo EA MLA, qual è l'ente britannico UKAS, equivale alle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati dagli enti nazionali degli Stati membri. Presupposto per la legittimità di tali atti risiede nella positiva valutazione inter pares prevista dall'art. 10 del Regolamento (CE) 9.7.2008 n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, la quale comporta l'accettazione dagli altri firmatari come equivalente al proprio sistema di accreditamento. Resta fermo che i requisiti di partecipazione vanno letti alla luce del principio del favor partecipationis. Sul piano valutativo, le scelte dell'Amministrazione aggiudicatrice devono ispirarsi ai principi immanenti nel sistema, tra i quali rilevano il principio della fiducia e il principio del risultato. Il primo si fonda sulla funzionalizzazione della gara pubblica, la quale deve realizzare lo scopo sotteso nel modo più rispondente agli interessi della collettività. Il secondo invece tende a garantire la disciplina di settore da una assoluta tutela della concorrenza e del mercato che non guardi all'oggetto principale.  - (commento di) Giulia Pernice, La posizione del Tar Sicilia è coerente con il criterio del favor partecipationis (Guida al diritto 27/2024, 91-93)  in tema di trasporto aereo : - Corte giust. Ue 8^, 13.6.24, causa C-411/23 (Guida al diritto 27/2024, 96 solo massima): 1. L'art. 5, par. 3, del regolamento 261/2004 va interpretato nel senso che l'individuazione di un vizio occulto di progettazione del motore dell'aeromobile che deve effettuare un volo rientra nella nozione di "circostanze eccezionali", ai sensi di tale disposizione, anche qualora il vettore aereo fosse stato informato dell'esistenza di un vizio del genere dal produttore del motore vari mesi prima del volo di cui trattasi. 2. Un vettore aereo può, a titolo di "tutte le misure del caso" che è tenuto ad attuare al fine di evitare il verificarsi e le conseguenze di una "circostanza eccezionale", ai sensi di tale disposizione, come l'individuazione di un vizio occulto di progettazione del motore di uno dei suoi aeromobili, adottare una misura preventiva consistente nel mantenere in riserva una flotta di aeromobili sostitutivi, a condizione che tale misura resti tecnicamente ed economicamente realizzabile in considerazione delle capacità del vettore nel momento rilevante. - (commento di) Marina Castellaneta, Vizio occulto di progettazione è evento eccezionale, il vettore non compensa il ritardo prolungato (Guida al diritto 27/2024, 96-98) in tema di condominio : - Antonio Scarpa*, Il regolamento di condominio e la sua ragione determinante (Guida al diritto 27/2024, 12-14, editoriale) [*magistrato presso la Corte di cassazione] - Cass. 14.6.24 n. 16654 (Guida al diritto 27/2024, 42 T): L'azione di annullamento delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, disciplinata dall'art. 1137 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di condomino dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, determinando, di regola, la perdita di tale status il conseguente venir meno dell'interesse ad agire dell'istante a ottenere giudizialmente una caducazione o una modifica della portata organizzativa della delibera impugnata; la perdita della qualità di condomino può lasciar sopravvivere l'interesse ad agire solo quando l'attore vanti un diritto in relazione alla sua passata partecipazione al condominio e tale diritto dipenda dall'accertamento della legittimità della delibera presa allorché egli era ancora condomino, ovvero quando tale delibera incida tuttora in via derivata sul suo patrimonio. - (commento di) Mario Piselli, Nessuna restituzione delle somme se il soggetto rimane “senza titoli” (Guida al diritto 26/2024, 45-46)  in procedura civile (nuovo processo di cognizione - verifiche preliminari): - Corte cost. 3.6.24 n. 96, pres. Modugno, red. Amoroso (Guida al diritto 26/2024, 16 stralcio): 1. I confini del potere legislativo delegato risultano complessivamente dalla determinazione dell'oggetto e dei principi e criteri direttivi, unitariamente considerati: in particolare, la norma espressa dall'art. 171-bis c.p.c. è riconducibile al criterio di delega di cui all'art. 1, comma 5, lettera i), L 206/2021, che demanda al Governo l'introduzione di norme funzionali ad «adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai principi di cui alle lettere da c) a g)», costituendone un naturale sviluppo in quanto coessenziale alla realizzazione del meccanismo del deposito delle memorie prima dell'udienza ed essendo volta a realizzare il generale canone della concentrazione processuale sancito dalla lettera a) del medesimo art. 1, comma 5, della legge delega, perché orientata a ridurre le ipotesi di regressione del giudizio dopo il deposito delle memorie integrative.  2. Non è fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di costituzionalità dell'art. 171-bis, comma 1, c.p.c. nella parte in cui stabilisce un differente trattamento per le questioni, pur tutte rilevabili d'ufficio, che possono esitare in provvedimenti ordinatori del giudice emanati con il decreto di fissazione dell'udienza e tutte le altre, che devono solo essere indicate alle parti (e non sono anche decise) nel medesimo decreto: tale diversa regola processuale è giustificata, da un lato, dalle differenti conseguenze che l'assunzione dei provvedimenti volti alla corretta instaurazione del contraddittorio (nei confronti delle parti in causa o di altre cui è necessario estendere lo stesso) ovvero alla sanatoria di vizi degli atti introduttivi e il rilievo d'ufficio di altre questioni ad opera dell'autorità giudiziaria, hanno sui tempi di svolgimento del giudizio, sui quali sono suscettibili di incidere, dilatandoli, solo i primi, comportando, di regola, un differimento dell'udienza di trattazione, dall'altro lato, dalla circostanza che le verifiche preliminari relative alla regolarità delle notifiche e alla rappresentanza in giudizio si correlano a questioni "liquide" (con un basso tasso di controvertibilità) mentre le altre questioni rilevabili d'ufficio non sono tipizzate e sono maggiormente controvertibili tra le parti. 3. Non è fondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di costituzionalità dell'articolo 171-bis c.p.c., nella parte in cui prevede l'emanazione, con decreto, di provvedimenti di carattere interlocutorio fuori udienza e senza alcun contraddittorio preventivo con le parti: l'art. 171-bis, infatti, nonostante imponga che il giudice, sin dal decreto di fissazione dell'udienza, indichi alle parti le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, in modo che le parti siano sollecitate a sviluppare la propria posizione su di esse già nelle memorie di cui al successivo art. 171-ter, non esclude che il giudice - vuoi prima, vuoi dopo l'emanazione del decreto, vuoi d'ufficio, vuoi su richiesta di parte - abbia il potere discrezionale di fissare (eventualmente nelle più agili forme consentite dai collegamenti audiovisivi) un'udienza ad hoc, con eventuale differimento o fissazione di una nuova udienza di comparizione, che non comporta né preclusioni né decadenze per le parti, determinando i punti su cui essa deve svolgersi, fermo restando che, in difetto della fissazione di questa nuova udienza, nell'udienza di trattazione il giudice è tenuto in ogni caso a discutere con le parti circa la legittimità dei provvedimenti ordinatori emessi con il decreto di fissazione dell'udienza, i quali sono, pertanto, suscettibili di essere confermati, modificati o revocati. Ove una parte solleciti il giudice a fissare un'udienza anticipata al fine di realizzare il contraddittorio su una questione di rito, rilevata d'ufficio dal giudice stesso e decisa con decreto, l'ordinanza di conferma adottata nell'udienza di prima comparizione non comporta preclusioni o decadenze per la parte stessa ove quest'ultima non abbia posto in essere l'attività processuale prescritta con decreto. - (commento di) Giuseppe Finocchiaro, La Consulta precede il correttivo, sue indicazioni saranno rilevanti (Guida al diritto 27/2024, 25-29) - (commento di) Giuseppe Finocchiaro, Al giudice istruttore il potere-dovere della “direzione del procedimento” (Guida al diritto 27/2024, 30-33)  N.B. – Questione sollevata dal Tribunale di Verona 1^, 22.9.23 (Giurispr. it. 5/2024, 1080 T), con ordinanza commentata da Diego Volpino, Il nuovo art. 171-bis c.p.c. censurato di incostituzionalità (Giurispr. it. 5/2024, 1084-1087)  in materia penale (perquisizione – riforma Cartabia): - Cass. pen. 1^, 12.3-21.6.24 n. 24786 (Guida al diritto 27/2024, 58 T): Nell'esercizio del potere di controllo sulla perquisizione non seguita da sequestro (cfr. art. 252-bis e 352, comma 4-bis, c.p.p., rispettivamente in caso di decreto di perquisizione emesso dal PM e di perquisizione eseguita d'iniziativa dalla polizia giudiziaria), il giudice deve valutare se la perquisizione fosse o meno legittima, e quindi, ove si tratti di perquisizione ad iniziativa della polizia giudiziaria, deve avere riguardo ai presupposti dell'attività consacrati nel verbale di perquisizione, piuttosto che al tenore, in sé e per sé, del decreto del PM che l'abbia convalidata, che è atto ex post, avente preliminare funzione di verifica e garanzia, inidoneo tuttavia a svolgere una funzione vicaria di presupposti ab origine mancanti e a sanare l'eventuale relativa patologia processuale. - (commento di) Giuseppe Amato, Un puntale vademecum della Corte sul contenuto del controllo giudiziale (Guida al diritto 27/2024, 61-64). Con la previsione dell’istituto dell’opposizione, si è corrisposto alla sentenza Cedu del 2018 che ha condannato l'Italia per violazione dell'articolo 8 della Convenzione   c.s.   Nella stagione del silenzio, pianta i semi dell'urlo. (Jasmin Mirage, blogger e scrittrice iraniana, resistente al regime degli ayatollah, scomparsa)
Autore: Carmine Spadavecchia 18 luglio 2024
in tema di elettorato passivo : - Corte cost. 18.6.24 n. 107 (Guida al diritto 26/2024, 36-37): L’art. 64, comma 4, DLg 267/2000 (TU delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) è incostituzionale nella parte in cui prevede l’incompatibilità per gli affini entro il terzo grado del sindaco, o del presidente della Giunta provinciale, a far parte della relativa Giunta, e a essere nominati rappresentanti del comune o della provincia, ove il rapporto di coniugio dal quale il vincolo di affinità è stato determinato sia cessato. Poiché nelle varie situazioni previste dall’ordinamento lo status di affine può, di volta in volta, produrre effetti di attribuzione o di limitazione di un diritto, cui corrisponde di volta in volta un bilanciamento operato dal legislatore, le censure sulla legittimità delle norme in contestazione devono essere portate direttamente alla disciplina specialistica di settore. Ciò posto, la norma in questione contrasta con l’art. 51 Cost. che disciplina il diritto di elettorato passivo, da ricondurre alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall’art. 2 Cost., e in relazione al quale le cause di incompatibilità sono conformi a Costituzione solo nella misura in cui non introducano differenze di trattamento tra categorie omogenee di soggetti che non siano manifestamente irragionevoli e sproporzionate. in tema di appalti (cooptazione): - TAR Salerno 11.6.24 n. 1267, pres. Mezzacapo, est. Esposito (Guida al diritto 26/2024, 96 T): In sede di gara d'appalto, l'istituto della cooptazione consente al concorrente, in via eccezionale e derogatoria, di indicare come esecutrice dei lavori, nel limite del 20 per cento dell'importo complessivo dell'affidamento, un'impresa priva dei requisiti di qualificazione prescritti dalla lex specialis ma in possesso di una qualificazione corrispondente, se non alla categoria, all'importo dei lavori a essa riservati; l'impresa cooptata non è quindi tenuta a dimostrare il possesso degli specifici requisiti di qualificazione richiesti dal bando o dalla lettera di invito (che devono essere invece posseduti dall'impresa o dalle imprese concorrenti), purché qualificata in altra o altre categorie per un ammontare complessivo almeno pari alla propria quota di lavori. Si tratta di una forma speciale di cooperazione nell'esecuzione dell'appalto, che ha l'obiettivo di offrire a imprese non totalmente prive di qualificazione, in quanto già qualificate in relazione a categorie diverse e per importi complessivamente utili, l'opportunità di maturare i requisiti necessari a conseguire l'attestazione SOA per ulteriori categorie di lavori. Stante la ratio sottesa, va ammesso il ricorso alla cooptazione anche da parte dei consorzi stabili e da parte di ogni concorrente, quale che sia la forma di partecipazione prescelta. - (commento di) Davide Ponte, In linea con la visione codicistica valorizzato l’accesso al mercato (Guida al diritto 26/2024, 99-102) sulle circolari amministrative : - TAR Lazio 3^-bis, 6.6.24 n. 11520, pres. Raganella, est Tuccillo (Guida al diritto 26/2024, 38-39): Alle circolari amministrative va attribuita natura di atti meramente interni della PA, i quali, contenendo istruzioni, ordini di servizio, direttive impartite dalle autorità amministrative centrali o gerarchicamente superiori agli enti o organi periferici o subordinati, esauriscono la loro portata ed efficacia giuridica nei rapporti tra i suddetti organismi e i loro funzionari. Le circolari amministrative non possono spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all’Amministrazione, né acquistare efficacia vincolante per quest’ultima, essendo destinate solo a esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti. La circolare non vincola gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla, senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall’ufficio possa essere ritenuto illegittimo “per violazione della circolare”. In tali circostanze, se la (interpretazione contenuta nella) circolare è errata, l’atto emanato sarà legittimo perché conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare è corretta, l’atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge. La circolare non vincola persino l’autorità che l’ha emanata, che resta libera di modificare, correggere o anche disattendere l’interpretazione già adottata. (Il Tar rileva che le norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze d’istruzione prevedono che i “maturandi” esterni debbano presentare domanda di ammissione agli esami presso l’USR territorialmente competente, che provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio. Una circolare del Ministero dell’istruzione del 2021 precisa che i candidati esterni possono indicare nell’istanza di partecipazione al massimo 3 opzioni riferite alle istituzioni scolastiche presso cui chiedono di sostenere le prove, aggiungendo che tali opzioni non solo vincolanti per gli Uffici scolastici regionali, che verificano l’omogeneità della distribuzione territoriale. Nel caso di specie, la discrezionalità dell’USR nell’assegnare la sede di esame alla candidata privatista presso una sede diversa da quelle opzionate non poggia su adeguata motivazione, non fornendo alcuna giustificazione in merito a tale decisione, che è dunque illegittima per non aver fornito la necessaria dimostrazione che l’assegnazione in uno degli istituti prescelti dal candidato avrebbe determinato la violazione del criterio dell’omogeneità della distribuzione territoriale). in tema di soccorso istruttorio nelle procedure concorsuali (autoresponsabilità del candidato): - TAR Lazio 5^-bis, 3.6.24 n. 11268, pres. Rizzetto, est. Verico (Guida al diritto 26/2024, 38-39): L’istituto del soccorso istruttorio non è attivabile quando il privato abbia commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione. Ciò in base a un generale principio di diligenza che, soprattutto nei concorsi di massa, assume un significato ancor più importante, dovendosi assicurare parità di opportunità, nonché massima accelerazione possibile nelle procedure. Nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio, previsto dall’art. 6, comma 1, lettera b), legge 241/1990, non può essere invocato come parametro di legittimità dell’azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono a quest’ultimo di assolvere gli oneri minimi di cooperazione: quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti. In presenza di una previsione rigorosa del bando e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente, l’invito all’integrazione costituirebbe una palese violazione dell’equità procedurale, che verrebbe vulnerato da una sostanziale e illegittima rimessione in termini. in tema di asilo : - Corte giust. Ue, Grande sezione, 18.6.24, causa C-352/22 (Guida al diritto 26/2024, 39): Il riconoscimento dello status di rifugiato in Italia osta all’estradizione dell’interessato verso il Paese d’origine da cui è fuggito; e, non avendo le autorità italiane revocato tale status, l’estradizione va rifiutata. Una tale estradizione equivarrebbe, in realtà, a porre fine a detto status. (Nello sciogliere il dubbio del giudice tedesco, la Corte UE ha chiarito che l’autorità competente in Germania deve, conformemente al principio di “leale cooperazione”, mettersi in contatto con l’autorità italiana che ha riconosciuto lo status di rifugiato. E se, a seguito di tale contatto, l’autorità italiana revoca lo status di rifugiato, l’autorità tedesca deve poi giungere essa stessa alla conclusione che l’interessato non ha, o non ha più, la qualità di rifugiato. Inoltre, deve assicurarsi che non esista alcun serio rischio che, in caso di estradizione, l’interessato sia sottoposto in Turchia alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti). in tema di asilo : - Corte giust. Ue, Grande sezione, 18.6.24, causa C-753/22 (Guida al diritto 26/2024, 40): Gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere automaticamente le decisioni di riconoscimento dello status di rifugiato adottate da un altro Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia farlo. La Germania non si è avvalsa di tale facoltà. In tali circostanze, se l’autorità competente non può respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale di un richiedente al quale un altro Stato membro abbia già concesso tale protezione, a causa di un serio rischio per il richiedente di essere sottoposto, in quest’altro Stato membro, a un trattamento inumano o degradante, essa deve procedere a un nuovo esame individuale, completo e aggiornato delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato. Nell’ambito di tale esame, l’autorità deve comunque tenere pienamente conto della decisione dell’altro Stato membro di concedere la protezione internazionale al richiedente e degli elementi a sostegno di tale decisione. A tal fine, essa deve avviare, nel più breve tempo possibile, uno scambio di informazioni con l’autorità che l’ha adottata. Se il richiedente soddisfa le condizioni per essere considerato rifugiato, l’autorità deve riconoscergli tale status senza disporre di un potere discrezionale. in tema di stato civile (rettifica per cambio sesso): - Corte cost. 22.4.24 n. n. 66, pres. Barbera, est. San Giorgio (Guida al diritto 26/2024, 16 T): 1. Fondati sugli articoli, rispettivamente, 29 e 2 della Costituzione, il matrimonio e l'unione civile tra persone dello stesso sesso sono istituti distinti, caratterizzati da significative differenze in tema di: - costituzione del vincolo (per la quale solo il matrimonio e non l'unione civile, deve, in generale, essere preceduto dalle pubblicazioni, cui segue la possibilità di opposizione preventiva); - accesso al vincolo (laddove per il matrimonio sono richiesti 16 anni in presenza di autorizzazione del tribunale per i minorenni, per l'unione civile è necessaria la maggiore età); - scioglimento del vincolo (lo scioglimento dell'unione civile contempla forme più agili e di attenuato formalismo rispetto al matrimonio ed accentuata accelerazione dei relativi effetti, senza prevedere una situazione intermedia quale la separazione personale). 2. L'art. 1, comma 26, L 20.5.2016 n. 76, è incostituzionale nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell'unione civile senza prevedere, laddove l'attore e l'altra parte dell'unione rappresentino personalmente e congiuntamente al giudice, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, l'intenzione di contrarre matrimonio, che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione. 3. L’art. 70-octies, comma 5, DPR 3.11.2000 n. 396 è incostituzionale nella parte in cui non prevede che l'ufficiale dello stato civile competente, ricevuta la comunicazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, proceda ad annotare, se disposta dal giudice, la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento dell'unione civile fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione. - (commento di) Giuseppe Finocchiaro, Altro passo verso l’uguaglianza tra famiglie eterosessuali e omo (Guida al diritto 26/2024, 22-28) - (commento di) Giuseppe Finocchiaro, Subito una integrazione normativa per evitare le incertezze applicative (Guida al diritto 26/2024, 29-34) in tema di filiazione : - Corte cost. 4.6.24 n. 99, pres. Barbera, red. D’Alberti (Guida al diritto 26/2024, 42 T): L'articolo 42-bis, comma 1, Dlgs 26.3.2001 n. 151, nel consentire l'assegnazione temporanea del dipendente pubblico solo a una sede che si trova nella provincia o regione in cui lavora l'altro genitore, non assicura una tutela adeguata in favore di quei nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano in regioni diverse da quelle in cui è stata fissata la residenza familiare: situazione che, nella realtà, è divenuta sempre meno rara. Va pertanto dichiarato incostituzionale l'art. 42-bis, comma 1, Dlgs 151/2001, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto "ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa", anziché "ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa". - (commento di) Valeria Cianciolo, Con il via libera al riavvicinamento più tutele a unità del nucleo e minori (Guida al diritto 26/2024, 46-50) in tema di contratti on line : - Corte giust. Ue 5^, 30.5.24, causa C-400/22 (Guida al diritto 26/2024, 104 solo massima): L'art. 8, par. 2, secondo comma, della direttiva 2011/83 va interpretato nel senso che, nel caso dei contratti a distanza conclusi mediante siti Internet, l'obbligo gravante sul professionista di garantire che il consumatore, quando inoltra il suo ordine, accetti espressamente l'obbligo di pagamento, si applica anche quando il consumatore è tenuto a pagare a tale professionista il corrispettivo a titolo oneroso solo dopo la realizzazione di un'ulteriore condizione. - (commento di) Marina Castellaneta, Contratti via Internet: consenso con un clic sempre trasparente, devono essere evidenti i pagamenti previsti (Guida al diritto 26/2024, 104-106) sulla magistratura penale (separazione delle carriere): - Salvatore Casciaro*, Separazione carriere: quella riforma che mortifica i diritti dei cittadini (Guida al diritto 26/2024, 12-14, editoriale) [*segretario generale dell’ANM - Associazione nazionale magistrati] in materia penale ( reati contro la PA ): - Cass. SSUU 29.2-15.5.24 n. 19357 (Guida al diritto 26/2024, 70 T): In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, non sussiste continuità normativa tra il reato di traffico di influenze illecite di cui all'articolo 346-bis c.p., come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera t), L 9.1.2019 n. 3, e il reato di millantato credito "corruttivo" di cui all'art. 346, comma 2, c.p., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge n. 3 citata, le cui condotte potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa, in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito "corruttivo", purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice. - (commento di) Aldo Natalini, L’assenza della specialità unilaterale esclude la continuità normativa (Guida al diritto 26/2024, 82-88) in materia penale ( reati edilizi - ordine penale di demolizione): - Cass. pen. 3^, 18.6.24 n. 24084 (Guida al diritto 26/2024, 38): Ogni questione concernente la demolizione del manufatto abusivo va trattata nelle forme ex art. 666 c.p.p. che, contro la decisione del giudice dell’esecuzione, non prevede l’opposizione con integrazione del contraddittorio, ma direttamente la ricorribilità per cassazione. (Il PM ricorrente aveva emanato un’ingiunzione a demolire e, contro la decisione contraria adottata dal giudice dell’esecuzione a conferma della precedente decisione di merito, riteneva di fare opposizione dinanzi al medesimo giudice e non di doverne impugnare la decisione direttamente con ricorso per cassazione. La SC ha respinto il ricorso della Procura, escludendo la sanzione accessoria della demolizione dai casi previsti dall’art. 676 c.p.p., considerati tassativi. Tutte le questioni relative alla sanzione accessoria in esame sono da leggersi come attinenti al titolo esecutivo che promana dalla decisione di merito, e vanno trattate col regime procedurale ex articolo 666 c.p.p., che esclude l’opposizione davanti al giudice dell’esecuzione prevedendo la diretta ricorribilità per cassazione). in materia penale ( reati edilizi ): - Cass. pen. 3^, 18.6.24 n. 24066 (Guida al diritto 26/2024, 38): Va confermato l’ordine di demolizione totale del manufatto abusivo inizialmente contestato, comprensivo anche di tutte le opere successive a esso annesse e sulle quali si riverbera l’iniziale illegalità dell’opera originaria a cui accedono, ove il Comune non deliberi l’acquisizione gratuita del manufatto abusivo (Il ricorrente contestava la legittimità dell’ingiunzione a demolire poiché il GA aveva condannato l’ente comunale a definire i criteri di assegnazione degli immobili abusivi il che, secondo il ricorrente, faceva presupporre la futura decisione dell’ente di non procedere alla demolizione del manufatto che gli veniva contestato in quanto abusivo. La SC rileva che la determinazione del Tar rivolta al Comune riguardava la fissazione di criteri generali, con la successiva predisposizione di un bando per l’assegnazione, e non lo specifico manufatto oggetto del ricorso. Rimaneva impregiudicata quindi la possibilità dell’ente di procedere alla demolizione, in quanto non si era creata quell’incompatibilità dell’ordine di demolizione che si verifica quando l’ente territoriale delibera di procedere all’acquisizione gratuita del manufatto abusivo). c.s. Non muovere causa a un giudice, perché giudicheranno in suo favore secondo il suo parere (dal Libro del Siracide, 8, 14)
Autore: Carmine Spadavecchia 18 luglio 2024
sulla legge contro il bullismo : L 17.5.2024 n. 70 [GU 30.5.24 n. 125, in vigore dal 14 giugno 2024], Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. - testo della legge (Guida al diritto 25/2024, 24-32) - commenti: - Paolo Russo e Gianmarco Torrigiani, Un testo bipartisan improntato su prevenzione e rieducazione (Guida al diritto 25/2024, 33-36) [novità] - Paolo Russo e Gianmarco Torrigiani, Misure in tema di disagio giovanile: circolari, linee guida e “Dl Caivano” (Guida al diritto 25/2024, 37-40) [evoluzione normativa] - Paolo Russo e Gianmarco Più forte l’impegno in tutte le scuole, i dirigenti devono supervisionare (Guida al diritto 25/2024, 41-44) [principi generali: la legge 70/2024 e le sue ricadute sugli istituti scolastici] - Paolo Russo e Gianmarco Torrigiani, Nuove regole coercitive non penali senza età minima né specifica dei casi (Guida al diritto 25/2024, 45-48) [la prevenzione] sul c.d. decreto Priolo (impianti strategici): - Corte cost. 13.6.24 n. 105, pres. Barbera, red. Viganò (Guida al diritto 25/2024, 52): L’art. 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo, delle Norme di attuazione del c.p.p., come introdotto dal cd. “decreto Priolo” (art. 6, DL 2/2023, Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale, convertito, con modificazioni, nella legge n. 17/2023) è incostituzionale nella parte in cui non prevede che le misure ivi indicate si applichino per un periodo di tempo non superiore a 36 mesi. (La questione concerneva una norma contenuta nel DL 2/2023, che autorizza il Governo, in caso di sequestro di impianti necessari ad assicurare la continuità produttiva di stabilimenti di interesse strategico nazionale, ad adottare “misure di bilanciamento” che consentano di salvaguardare la salute e l’ambiente senza sacrificare gli interessi economici nazionale e la salvaguardia dell’occupazione. La Corte costituzionale ha osservato che una lettura della normativa sottoposta al suo esame conferma che, una volta adottate le misure in questione, il giudice che ha disposto il sequestro è tenuto ad autorizzare la prosecuzione dell’attività degli impianti, senza poter rimettere in discussione le scelte del Governo. Nel vagliare la legittimità costituzionale di questo meccanismo, la Corte ha ricordato che la riforma costituzionale del 2022 ha attribuito espresso e autonomo rilievo, nel nuovo testo dell’art. 9, alla tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Tenendo conto di queste indicazioni del legislatore costituzionale, da un lato la Corte ha ritenuto non incompatibile con la Costituzione la previsione della possibilità per il Governo di dettare direttamente, in una situazione di crisi e in via provvisoria, misure conformi alla legislazione vigente, che consentano di assicurare continuità produttiva a uno stabilimento di interesse strategico nazionale, contenendo il più possibile i rischi per l’ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori). in tema di insindacabilità parlamentare (opinioni insindacabili anche se espresse sui social): - Corte cost. 10.6.24 n. 104, pres. Barbera, red. Patroni Griffi (Guida al diritto 25/2024, 50): L’insindacabilità delle opinioni ex art. 68, comma 1, Cost., intende garantire alle Camere che i parlamentari possano svolgere nel modo più libero la rappresentanza della Nazione delineata dall’art. 67 Cost. Escludendo ogni forma di responsabilità giuridica, la Costituzione pone una deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione, tanto più delicata poiché l’opinione espressa dal parlamentare può collidere con beni della persona (onore, reputazione, dignità) qualificati come inviolabili. In ragione del necessario contemperamento degli interessi in gioco, la Costituzione non protegge qualsivoglia opinione, ma soltanto quella resa nell’esercizio della funzione parlamentare, indipendentemente dal luogo in cui essa venga espressa. Anche a opinioni non connesse ad atti parlamentari può essere applicato l’art. 68, comma 1, Cost., quando sia evidente e qualificato il nesso con l’esercizio della funzione parlamentare. Deve trattarsi non di opinioni politiche che può esprimere ogni cittadino nei limiti di cui all’art. 21 Cost., ma funzionali all’esercizio del mandato parlamentare e della rappresentanza della Nazione. (La Corte ha ritenuto che la Camera dei deputati abbia correttamente valutato che le dichiarazioni del deputato fossero espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Esse erano funzionali a rappresentare, nella prospettiva del deputato, interessi generali, come d’altronde testimoniato dalla contestuale presentazione dell’interrogazione parlamentare, del tutto corrispondente nel suo significato, al di là della fisiologica diversità delle modalità espressive, alle affermazioni rese nel video pubblicato su Facebook). in tema di asilo (donne che vogliono la parità): - Corte giust. Ue, Grande sezione, 11.6.24, causa C-646/21 (Guida al diritto 25/2024, 54): Le donne, di qualsiasi età, che si identificano nel valore della parità con gli uomini, a seguito di un soggiorno in uno Stato membro, possono essere considerate come facenti parte di un «determinato gruppo sociale» passibile di «persecuzione» e dunque idonee al riconoscimento dello status di rifugiato. Se il richiedente protezione internazionale è un minore, le autorità nazionali devono tenere conto del suo interesse superiore nell’ambito di un esame individuale relativo alla fondatezza della sua domanda di protezione internazionale. Inoltre, per valutare una domanda di protezione internazionale fondata su un motivo di persecuzione quale «l’appartenenza a un determinato gruppo sociale», può essere preso in considerazione un soggiorno di lunga durata in uno Stato membro, soprattutto quando coincide con un periodo nel corso del quale il minore richiedente ha forgiato la propria identità. in tema di asilo (fuga da Gaza): - Corte giust. Ue 4^, 13.6.24, causa C-563/22 (Guida al diritto 25/2024, 54): Nell’ipotesi in cui il giudice bulgaro dovesse concludere che, in considerazione delle condizioni generali di vita esistenti nella Striscia di Gaza al momento in cui esso statuisce, la protezione o l’assistenza dell’UNRWA in tale settore della sua zona operativa dev’essere considerata come cessata nei confronti delle due richiedenti di cui trattasi, a esse dovrebbe essere riconosciuto in via automatica lo status di rifugiato. Tuttavia, tale status dev’essere loro negato se rientrino nell’ambito di applicazione di uno degli altri motivi di esclusione previsti dalla direttiva qualifiche. L’assistenza o la protezione dell’UNRWA deve essere considerata come cessata nei confronti del richiedente quando, per qualsiasi motivo, tale agenzia non è più in grado di garantire ad alcun apolide di origine palestinese, che soggiorni nel settore della zona operativa di tale agenzia in cui tale richiedente aveva la dimora abituale, condizioni di vita degne o condizioni di sicurezza minime. (La Corte rileva che tanto le condizioni di vita nella Striscia di Gaza quanto la capacità dell’UNRWA di adempiere la missione a essa affidata hanno subito un deterioramento senza precedenti a causa delle conseguenze degli eventi del 7 ottobre 2023). in tema di avvocature pubbliche (compensi oltre il tetto): - Cons. Stato V 21.5.24 n. 4489, pres. Lotti, rel. Urso (Guida al diritto 25/2024, 92 T): La norma regolamentare con cui il comune dispone, in materia di compensi agli avvocati del comune stesso, che "i compensi maturati che eccedono il tetto annuale non possono essere liquidati nell'annualità successiva" va interpretata nel senso che essa esclude la possibilità di differire a tutti gli anni successivi la corresponsione dei compensi non erogabili nell'anno di pertinenza per il superamento dei limiti annuali, e non nel senso letterale della esclusione della liquidazione nella sola annualità ‘successiva' a quella di maturazione del relativo credito. Infatti, la norma regolamentare va letta alla luce della norma primaria di cui all'articolo 9 DL 90/2014, la cui ratio è quella di contenere la spesa pubblica; finalità che resterebbe frustrata se le erogazioni eccedenti il tetto fossero semplicemente differite ad annualità successive. - (commento di) Davide Ponte, Contenimento della spesa pubblica e non il suo differimento temporale (Guida al diritto 25/2024, 95-98) in tema di accesso (agli atti dei procedimenti disciplinari di magistrati): - Cons. Stato IV 2.5.24 n. 4014, pres. Neri, est. Monteferrante (Guida al diritto 25/2024, 53): In base alla disciplina sui procedimenti disciplinari dei magistrati, può essere data notizia dell’esercizio dell’azione disciplinare solo al Ministro della Giustizia, al CSM e all’incolpato, ma non al denunciante. Analogamente, il provvedimento di archiviazione, con cui può essere definitiva la fase pre-disciplinare, è comunicato al solo Ministro della Giustizia che, se dissente, può esercitare l’azione disciplinare. Discende che il terzo denunciante, poiché non menzionato tra i legittimati ad avere notizia dell’avvio del procedimento o copia del provvedimento di conclusione della fase pre-disciplinare, non ha titolo neppure per avere copia degli atti istruttori relativi a tale fase di verifica preliminare. Ciò in quanto il legislatore, nel bilanciamento degli interessi, ha ritenuto la sua posizione recessiva rispetto alle esigenze di riservatezza previste a tutela della indipendenza degli appartenenti all’ordine giudiziario, per i quali il doveroso rispetto delle regole di deontologia e correttezza professionale è assicurato, nell’ambito del rapporto di servizio, da parte degli organi a ciò preposti dalla legge, sebbene con modalità tali da garantirne il massimo riserbo, anche a fronte di esigenze di carattere difensivo opposte motivatamente da soggetti terzi. Il legislatore è stato indotto a configurare tale procedimento secondo paradigmi di carattere giurisdizionale per la specifica esigenza di tutelare, in forme più adeguate, interessi e situazioni connessi allo statuto di indipendenza della magistratura. Anche sotto altra prospettiva è dirimente, nel senso della natura giurisdizionale anziché amministrativa anche degli atti di indagine, quanto previsto dalla disciplina sugli illeciti disciplinari dei magistrati, sulle relative sanzioni e sulla procedura per la loro applicabilità. Secondo tale disciplina, per le attività di indagine si osservano, in quanto compatibili, le norme del c.p.p. Rinvio che nella sua portata onnicomprensiva ricomprende indiscutibilmente anche le sommarie indagini preliminari prodromiche alla decisione sull’avvio dell’azione disciplinare, oltre al provvedimento di archiviazione che ne segna la conclusione. Peraltro, non può logicamente ammettersi una cesura tra la fase necessaria, ante incolpazione, e la successiva fase eventuale, post incolpazione, tale da determinare una differente applicabilità della disciplina in materia di accesso. in materia scolastica (esami di maturità – assegnazione dei punti “premio”): - Cons. Stato VII 31.5.24 n. 4921, pres. Taormina, est. Morgantini (Guida al diritto 25/2024, 53-54): La regola generale è la mancata spettanza del punteggio integrativo, mentre il suo riconoscimento costituisce un’eccezionale facoltà attribuita alla commissione in relazione a speciali qualità dimostrate dal candidato durante il corso di studi o all’esame final. La disciplina di riferimento, recante le “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, è contenuta nel DLg 62/2017. La norma di apertura individua l’oggetto e le finalità della valutazione, la quale, in generale, si incentra sull’andamento e sui risultati formativi e mira al miglioramento delle capacità dello studente e allo sviluppo della sua identità. Il comma seguente sottolinea la necessaria coerenza della valutazione con l’offerta formativa e lascia agli insegnanti ampia autonomia, la quale però deve essere esercitata secondo i parametri e i metodi stabiliti dal collegio docenti e riportati nel piano triennale. Stante il valore premiale, eccezionale ed eventuale del punteggio integrativo, diversamente dalla decisione di assegnare tali punti ulteriori, la non assegnazione non necessita di alcuna motivazione. Quanto ai criteri indicati nell’ordinanza ministeriale, essi costituiscono, per la commissione che intende attribuire allo studente il punteggio integrativo, “principi ispiratori” dai quali essa non può discostarsi. In altre parole, non sussiste alcun automatismo, restando la commissione libera di decidere se applicare o meno l’integrazione della votazione, tuttavia, una volta deciso in senso affermativo, essa dovrà applicare detti parametri. La lettura testuale delle norme interessate, che evidenzia la stretta correlazione fra il punteggio integrativo e le singole qualità del candidato, porta altresì a escludere la natura comparativa dell’esame di Stato e a eliminare ogni dubbio in merito ad una possibile disparità di trattamento fra i maturandi. sull’ amministrazione di sostegno : - Cass. 1^. 10.6.24 n. 16052 (Guida al diritto 25/2024, 51): Se la persona poi sottoposta all’amministrazione di sostegno, anteriormente all’apertura di tale procedura, abbia rilasciato una procura generale o speciale, con questo atto, fondato sulla capacità di liberamente disporre dei propri diritti, essa ha bensì espresso la volontà di affidare la gestione dei suoi interessi, in tutto o in parte, al procuratore. Ma se poi sia nominato un amministratore di sostegno e gli siano conferiti poteri di rappresentanza, la procura di data anteriore si estingue se riguarda tutti quegli atti per cui sono estese al beneficiario dell’amministrazione di sostegno le stesse limitazioni imposte alla persona interdetta o inabilitata, dato che viene meno il presupposto sul quale la procura si fonda e, cioè, la piena capacità di esercitare quei diritti e di disporne. Risulta evidente che nessuna procura volontaria può continuare ad avere effetto nel momento in cui si limita la capacità di agire del soggetto che l’ha rilasciata. sull’ assegno di divorzio (sospensione dei termini nel giudizio di revisione): - Cass. SSUU 13.5.24 n. 12946 (Guida al diritto 25/2024, 56 T): Ai giudizi e ai procedimenti di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio nei quali si discuta del contributo di mantenimento o dell'assegno divorzile nelle varie forme resta applicabile la disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo che non sia stato emesso il decreto di riconoscimento dell'urgenza della controversia sul presupposto che la sua ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti. Ciò in ragione della diversità tra cause di separazione e divorzio nelle quali si discuta dell'assegno di mantenimento e quelle relative ad alimenti rientranti nell'elenco tassativo dei casi in cui l'urgenza viene considerata implicita, data la necessità dello stato di indigenza o bisogno di cui all'articolo 438 c.c. - (commento di) Valeria Cianciolo, Niente “stop” se c’è il decreto che riconosce l’urgenza della lite (Guida al diritto 25/2024, 61-65) in tema di contratti (nullità parziale): - Cass. 2^, 26.4.24 n. 11188 (Guida al diritto 25/2024, 66 solo massima, annotata da Mario Piselli): In tema di contratti, agli effetti della disposizione contenuta nell'articolo 1419 c.c. sulla nullità parziale, la prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte affetta da nullità, con conseguente estensione della invalidità all'intero contratto, deve essere fornita all'interessato ed è necessario, al riguardo, un apprezzamento in ordine alla volontà delle parti quale obiettivamente ricostruibile sulla base del concreto regolamento di interessi, rimesso al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente e razionalmente motivato. sul danno biologico (restyling delle tabelle di Milano 2024): - Marco Rodolfi, Danno biologico: crescita a Milano del 16% per i ristori alla persona (Guida al diritto 25/2024, 16-23). Commento sulle «Tabelle milanesi relative alla liquidazione del danno non patrimoniale» e sulla «Tabella per la capitalizzazione anticipata di una rendita» rivalutate secondo gli indici Istat costo-vita alla data del 1° gennaio 2024, secondo quanto deciso all’unanimità, in data 21 maggio 2024 dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, su proposta del “Gruppo danno alla persona”. Rivalutati del 17,9 % i parametri di liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa. Raffronto tra le tabelle meneghine e quelle della capitale (pagg. 20-23). in tema di mediazione civile : - Marco Marinaro*, Mediazione civile: esiti in crescita dopo il restyling della “Cartabia” (Guida al diritto 25/2024, 12-15, editoriale). Riflessione sui dati relativi alle procedure di mediazione civile [*docente di Giustizia sostenibile e Adr presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università «Luiss-Guido Carli» di Roma] in tema di intercettazioni (caso Contrada): - Cedu 1^, 23.5.24, ric. 2507/19 (Guida al diritto 25/2024, 100 s.m.): La mancata possibilità, per un individuo non indagato e non imputato, sottoposto a intercettazioni telefoniche in un procedimento penale in cui non è coinvolto, di agire in sede giurisdizionale e far verificare la legittimità del provvedimento è una violazione dell'art. 8 della Convenzione europea che assicura il diritto al rispetto della vita privata. Un sistema che non prevede per i soggetti non coinvolti nel procedimento penale una notificazione del deposito delle registrazioni è incompatibile con la Convenzione poiché non è sufficiente consentire che la persona non direttamente coinvolta nel procedimento possa chiedere a un tribunale di distruggere i dati se non necessari per il proseguimento del procedimento. È richiesto, infatti, ai fini della conformità alla Convenzione, che il giudice sia tenuto a controllare la legittimità e la necessità della decisione con la quale è ordinata l'intercettazione. (Secondo la Corte di Strasburgo l’Italia non ha un quadro legislativo adeguato ai diritti convenzionali verso individui intercettati a loro insaputa senza peraltro essere indagati o imputati: la legge italiana deve dunque prevedere il diritto di accesso agli atti e un controllo giurisdizionale sui provvedimenti di intercettazione che colpiscono le persone che non sono parti dei procedimenti penali) - (commento di) Marina Castellaneta, Caso Contrada, Italia condannata per mancanza di tutele verso gli intercettati non indagati o imputati (Guida al diritto 25/2024, 100-103) - (commento di) Giorgio Spangher, Servono modifiche al codice di rito per dare le corrette informazioni (Guida al diritto 25/2024, 104-105) [le ricadute: dopo la sentenza Cedu si tratterà di intervenire sull’art. 268, comma 6, c.p.p. e prevedere un meccanismo di cancellazione degli atti] in materia penale (arresto): - Cass. pen. 6^, 14.3-3.5.24 n. 17667 (Guida al diritto 25/2024, 80 T): In sede di convalida dell'arresto, il giudice, verificata l'osservanza dei termini stabiliti agli articoli 386, comma 3, e 390, comma 1, c.p.p., deve valutare l'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli articoli 380 e 381 Cpp, in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell'indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento. - (commento di) Giuseppe Amato, Controllo incentrato su elementi noti e non verso gli indizi di colpevolezza (Guida al diritto 25/2024, 82-) c.s. La parola ai lettori Scrive Riccardo Maino (che ringraziamo per la segnalazione) : “ In calce alla rassegna relativa a Guida al diritto, n. 24/2024 viene citata una frase di Pirandello, indicandola come tratta da “Il fu Mattia Pascal”, come erroneamente riportato in vari siti internet. La frase in oggetto in realtà è contenuta in una lettera del 10 ottobre 1921 all’amico Ugo Ojetti: “La vita, o si vive o si scrive. Io non l’ho mai vissuta, se non scrivendola. Altri pensano a darmi alimento e cura. Ora non ho più nessuno. I miei due ragazzi sono, purtroppo, come me: hanno anch’essi il baco nostro, con la disgrazia di voler fare proprio sul serio: e l’uno, il maggiore, scrive, e l’altro è avviato alla pittura. […] Del primo avrai forse letto sulla Tribuna e sull’Idea Nazionale qualche articolo. Si firma Stefano Landi per non mettere nella letteratura il guajo d’un altro Pirandello. Ma ha un suo modo parti[co]lare di vedere e rappresentare la vita, che non ha niente da vedere col mio ”. [1] [1] Luigi Pirandello, Carteggi inediti con Ojetti, Albertini, Orvieto, Novaro, De Gubernatis, De Filippo, a cura di Sarah Zappulla Muscarà, Roma, Bulzoni, 1980, p. 82 (così in www.pirandelloweb.com).
Autore: Carmine Spadavecchia 17 luglio 2024
sulle società partecipate : - Giulio Vesperini, Le società partecipate dai poteri pubblici (Giornale dir. amm. 3/2024, 301-307) in tema di organizzazione della PA (incarichi dirigenziali): - Benedetto Cimino, Il riordino dei ministeri “per finalità di spoils system” (Giornale dir. amm. 3/2024, 308-319). Lo spoils system si attua oggi principalmente tramite processi di riorganizzazione degli uffici, a cui consegue la decadenza degli incarichi dirigenziali: ne emerge un modello di patronato politico diffuso sulle nomine che, rispetto al passato, è più pervasivo e più difficile da individuare e da contrastare. in tema di ambiente (cambiamento climatico): - Stefano Nespor, PNACC: come l’Italia affronta il cambiamento climatico (Giornale dir. amm. 3/2024, 320-325). Il Piano Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, approvato a distanza di nove anni dalla Strategia nazionale del 2015, avrebbe dovuto indicare le misure da realizzare per contenere gli effetti del cambiamento climatico e quelle già in corso di realizzazione, specificandone costi e finanziamenti. L’articolo descrive il procedimento che ha condotto all’approvazione del Piano, i suoi contenuti e i suoi limiti. in tema di energia (agrivoltaica): - Francesca Romana D’Amico, L’energia rinnovabile da impianti agrivoltaici (Giornale dir. amm. 3/2024, 326-338). Riflessione sul rapporto fra ambiente e paesaggio nelle procedure di insediamento degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili. sulle tecnologie strategiche in Europa: Regolamento UE 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 [GUCE 29.2.24, serie L], Regolamento che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP) e modifica la Dir. 2003/87/ CE e i Reg. 2021/1058/UE, 2021/1056/UE, 2021/1057/UE, 1303/2013/UE, 223/2014/UE, 2021/1060/UE, 2021/523/UE, 2021/695/UE, 2021/697/UE e 2021/241/UE - Gianluca Sgueo, Il Regolamento UE 2024/795 e la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (Giornale dir. amm. 3/2024, 339-345) Le tre criticità del tessuto imprenditoriale europeo. Gli obiettivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP): mobilitare risorse per gli investimenti critici in tecnologie strategiche, preservando condizioni di parità nel mercato interno e promuovendo la coesione e una distribuzione geografica equilibrata dei progetti finanziati; sostenere la competitività del sistema industriale, supportare lo sviluppo del mercato interno e imprimere un cambio di rotta rispetto all’approvvigionamento delle tecnologie critiche. Le quattro tecnologie critiche del Regolamento STEP. Il marchio di sovranità. Le incognite, di natura politica e tecnica che attendono l’attuazione del Regolamento e, in generale, la capacità dell’Unione di crescere e innovare. sull’ impiego nella PA (forme di flessibilità): DM 21.12.2023 del Ministro per la Pubblica amministrazione e del Ministro dell’Università [GU 22.1.24 n. 17], Determinazione dei criteri e delle procedure per il reclutamento, con contratto a tempo determinato di apprendistato, di giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati sul portale InPA - (commento di) Claudia Ciccodicola, I contratti di apprendistato e di formazione e lavoro nella P.A. (Giornale dir. amm. 3/2024, 346-350) In base al decreto – attuativo dell’art. 3-ter DL 44/2023 – le PPAA potranno, fino al 31 dicembre 2026, assumere giovani con contratto a tempo determinato di apprendistato (CA) o di formazione lavoro (CFL), da inquadrare nell’area funzionari ed eventualmente da stabilizzare al termine dell’esperienza. La misura suscita qualche dubbio: il termine apprendistato evoca una disciplina privatistica ben precisa, dichiarata espressamente inapplicabile e non sostituita da una disciplina speciale altrettanto puntuale; preoccupa, inoltre, la prospettiva di una successiva stabilizzazione del rapporto di impiego sulla base di una mera valutazione del servizio prestato, e dunque in assenza di un solido ancoraggio normativo. D’altro canto, il richiamo alla normativa generale sui concorsi pubblici e la previsione di un processo di selezione a monte piuttosto articolato - prova scritta, valutazione dei titoli e prova orale - sembrano rassicurare sul carattere meritocratico di questa porta (temporanea) di accesso al lavoro pubblico. in tema di privacy (dati personali, titolare del trattamento, poteri sanzionatori): Corte giust. UE, Grande Sezione, 5.12.23, causa C-683/21 (Giornale dir. amm. 3/2024, 351 solo massima): 1. Un ente che conferisce a un’impresa l’incarico di sviluppare un’applicazione informatica e che, in tale contesto, ha partecipato alla determinazione delle finalità e dei mezzi del trattamento dei dati personali svolto tramite tale applicazione può essere qualificato come titolare del trattamento, anche se non ha compiuto direttamente operazioni di trattamento di tali dati, a meno che l’ente si sia espressamente opposto al trattamento. 2. Una sanzione amministrativa pecuniaria può essere irrogata al titolare del trattamento solo se ha commesso, con dolo o colpa, una violazione. Tale sanzione può essere inflitta in relazione a operazioni su dati personali effettuate per suo conto da un responsabile del trattamento, a meno che, nell’ambito di tali operazioni, il responsabile abbia agito in modo tale da non poter ragionevolmente ritenere che il titolare abbia a ciò acconsentito. - (commento di) Simone Franca, Il regime del trattamento di dati personali: persistenti incertezze e nuovi capisaldi (Giornale dir. amm. 3/2024, 351-360) in tema di trasporto aereo (prezzi dei biglietti e poteri dell’Antitrust): - Cons. Stato I 291.1.24 n. 61, parere (Giornale dir. amm. 3/2024, 361 s.m.): L’art. 1, commi 5 e 6, DL 10.8.2023 n. 104 convertito in L 9.10.2023 n. 136 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), va interpretato nel senso che i poteri, ivi previsti, operino senza restrizioni di ordine settoriale o merceologico, per tutti i settori per i quali l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia inteso attivare, ricorrendone presupposti e condizioni, i propri poteri di indagine conoscitiva. - (commento di) Mario Libertini, L’introduzione in Italia del “New Competition Tool” (all’insaputa del legislatore) (Giornale dir. amm. 3/2024, 361-370) Il Consiglio di Stato si esprime sul contestato DL 104/2023, pensato per arginare aumenti ingiustificati dei prezzi dei voli, e, in base a una interpretazione sistematica, fondata su un bilanciamento tra valori costituzionali e non sull’intenzione del legislatore storico, ne interpreta il comma 5 dell’art. 1 nel senso di consentire all’Autorità antitrust di adottare strumenti correttivi di mercati inefficienti, anche in assenza di specifici illeciti quali cartelli o abusi di posizione dominante (i c.d. “New Competition Tool” già presenti in altri Paesi europei). in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica (noleggio monopattini): - Cons. Stato V 3.11.23 n. 9541, pres. Lotti, est. Manca (Giornale dir. amm. 3/2024, 371 s.m.): In materia di servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating, di cui all’art. 1, comma 75-ter, L 160/2019, la natura autorizzatoria del titolo necessario ai fini del loro esercizio ne esclude la qualificazione in termini di servizio pubblico locale in senso soggettivo rendendo inapplicabile alle relative procedure di selezione dei soggetti abilitati ad operare sul mercato la disciplina sui contratti pubblici. - (commento di) Eugenio Fidelbo, L’istituzione di servizio pubblico locale in una recente pronuncia del Consiglio di Stato (Giornale dir. amm. 3/2024, 371-381) Il CdS nega l’applicazione della disciplina sui contratti pubblici alle procedure di selezione indette da un comune per l’esercizio dell’attività di noleggio in condivisione di dispositivi per la micromobilità elettrica, sulla base della sua non configurabilità quale servizio pubblico. Chiarita la compatibilità tra regimi autorizzatori e servizio pubblico, il contributo si sofferma sulla disciplina dell’istituzione del servizio, come da ultimo delineata dal DLg 201/2022, tentando di distinguerla dalla più risalente categoria dell’assunzione. in tema di contratti pubblici (giurisdizione - organismo di diritto pubblico - impresa pubblica): - Cons. Stato V 2710.23 n. 9279, pres. De Nictolis, est. Fasano (Giornale dir. amm. 3/2024, 382 s.m.): Va devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia in materia di affidamento del servizio di realizzazione di campagne pubblicitarie per le società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, a seguito di procedura di selezione del contraente indetta da Ferservizi S.p.a. Lo svolgimento di una gara per l’affidamento di tale servizio non è difatti imposto, in via eteronoma, dal Codice dei contratti pubblici, non potendo essere ricondotta la società affidante tra gli organismi di diritto pubblico; né l’appalto de quo rientra tra quelli strumentali al core business del “settore speciale” dei trasporti ferroviari, benché la predetta società possa essere annoverata tra le imprese pubbliche. - (commento di) Andrea Nardone, L’ applicazione del Codice dei contratti pubblici nei settori speciali (Giornale dir. amm. 3/2024, 382-393) in materia edilizia (inottemperanza all’ordine di demolizione): - Ad. plen. 11.10.23 n. 16, pres. Maruotti, est. Tarantino (Giornale dir. amm. 3/2024, 395 solo massime): (a) la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine da esso fissato comporta la perduranza di una situazione contra ius e costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dal precedente ‘primo’ illecito (avente anche rilevanza penale) commesso con la realizzazione delle opere abusive; (b) la mancata ottemperanza - anche da parte del nudo proprietario - all’ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall’art. 31, 3° comma, DPR 380/2001, impone l’emanazione dell’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata formulata l’istanza prevista dall’art. 36 del medesimo DPR o sia stata dedotta e comprovata la non imputabilità dell’inottemperanza; (c) l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, 3° comma, DPR 380/2001, ha natura dichiarativa e comporta, in base alle regole dell’obbligo propter rem, l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione. Qualora per la prima volta sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima (comportando una fattispecie a formazione progressiva); (d)l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione comporta la novazione oggettiva dell’obbligo del responsabile o del suo avente causa di ripristinare la legalità violata, poiché, a seguito dell’acquisto del bene da parte dell’Amministrazione, egli non può più demolire il manufatto abusivo e deve rimborsare all’Amministrazione le spese da essa sostenute per effettuare la demolizione d’ufficio, salva la possibilità che essa consenta anche in seguito che la demolizione venga posta in essere dal privato; (e) la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, DPR 380/2001 non può essere irrogata nei confronti di chi – prima dell’entrata in vigore della L 164/2014 – abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all’ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore. - (commento di) Edoardo Giardino, L’inottemperanza all’ordinanza di demolizione e i suoi effetti (Giornale dir. amm. 3/2024, 395-403) in tema di professione forense (specializzazioni forensi): - TAR Roma 1^, 3.1.24 n. 189, pres. Amodio, est. Tropiano (Giornale dir. amm. 3/2024, 404 s.m.): È viziato da eccesso di potere il decreto ministeriale che modifica la disciplina (secondaria) relativa al conseguimento e mantenimento del titolo di avvocato specialista nella parte in cui esclude che il diritto commerciale sia qualificabile quale settore primario di specializzazione. L’inclusione tra i c.d. indirizzi rinnega infatti la risalente tradizione scientifica di tale partizione del diritto, nonché il suo carattere “generalista”, contenendo quest’ultima finanche alcune delle materie inserite tra i settori di specializzazione. - (commento di) Vincenzo Donativi e Davide De Filippis, La specializzazione forense in diritto commerciale (Giornale dir. amm. 3/2024, 404-409) sull’ interesse a ricorrere (avverso provvedimenti Agcom): - T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 28 novembre 2023, n. 17781, pres. Amodio, est. Ugo (Giornale dir. amm. 3/2024, 410 s.m.): L’impugnazione del provvedimento di chiusura dell’istruttoria con impegni, adottato dall’AGCM ai sensi dell’art. 14-ter, comma 1, L 10.10.1990 n. 287, è inammissibile per carenza di interesse ove l’eventuale accoglimento del ricorso comporti per la ricorrente una utilità meramente indiretta e ipotetica, in quanto non direttamente derivante dall’annullamento dell’atto e dipendente da circostanze che fuoriescono dalla sua sfera di controllo, richiedendosi piuttosto una utilità concreta e diretta. - (commento di) Elena Vittoria Pizzetti, L’interesse a ricorrere avverso i provvedimenti di impegni adottati dall’AGCM (Giornale dir. amm. 3/2024, 410-417) sull’ Autorità di Vigilanza finanziaria : JC 2023 17, 25 October 2023, Joint European Supervisory Authorities’(ESAs) criteria on supervisory independence - (commento di) Andrea Magliari, L’indipendenza delle autorità di vigilanza finanziaria: le esigenze di uniformazione e l'uso (improprio) della soft law (Giornale dir. amm. 3/2024, 419-431) Analisi critica del documento non vincolante, adottato dal Comitato congiunto delle tre Autorità europee di vigilanza finanziaria (ESAs), contenente una serie di criteri e requisiti di indipendenza cui le autorità di vigilanza nazionali devono conformarsi. Lo status di indipendenza delle agenzie europee e delle amministrazioni nazionali facenti parte del sistema, come dispositivo funzionale ad assicurare piena e coerente applicazione del diritto dell’Unione e massima uniformazione delle prassi di vigilanza nel mercato unico dei servizi finanziari. Perplessità sul fatto che il vincolo dell’indipendenza “a tutto tondo” posto in capo alle autorità nazionali scaturisce non già da una disposizione di diritto derivato, bensì da un atto di soft law, adottato dalle stesse Agenzie europee. In tal modo, il vincolo conformativo sugli assetti organizzativi e istituzionali interni agli ordinamenti nazionali viene a discendere da un atto praeter legem che, anticipando i possibili esiti di un processo legislativo in corso, finisce per bypassare le forme e le procedure tipiche di un ordinamento ispirato ai principi democratici e della rule of law. c.s. Non dimenticate la vostra stirpe, il vostro passato, studiate quanto riguarda i vostri nonni e antenati, adoperatevi a rafforzarne la memoria [Pavel Florenskij (1882-1937), "Vi penso sempre …", lettere dal gulag]
Autore: Carmine Spadavecchia 9 luglio 2024
in tema di diritti dell’uomo : - Cedu 2^, 26.3.24, ric. 38963/18 (Giurispr. it. 5/2024, 1026-1028, annotata da Filippo Pusceddu): Integra una violazione dell’art. 3 della Convenzione la sottoposizione a trattamenti psichiatrici forzati dell’individuo affetto da disabilità intellettive qualora non vi siano evidenti necessità di natura medica in tal senso. sulla libertà di informazione (accesso ai documenti interni della Corte costituzionale polacca): - Cedu 1^, 21.3.24, ric. 10103/20 (Giurispr. it. 5/2024, 1028-1029, annotata da Francesco Marino): Viola la libertà di informazione ex art. 10 Cedu (Convenzione) lo Stato che nega ad una ONG l’accesso ai diari delle riunioni dei giudici della Corte costituzionale. Non viola, invece, tale libertà lo Stato che nega l’accesso ai registri di ingresso e di uscita dal palazzo della Corte, nella misura in cui la legislazione interna non prevedeva l’obbligo di tenere e conservare detti registri. in materia edilizia (fiscalizzazione dell’abuso): - Ad. plen. 8.3.24 n. 3, pres. Maruotti, est. Tarantino (Giurispr. it. 5/2024, 1019-1021): (a) Con l’espressione “data di esecuzione dell’abuso”, di cui all’art. 33, comma 2, DPR 380/2001, deve intendersi il momento di realizzazione delle opere abusive; (b) Ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria da determinare ex art. 33, 2° comma, DPR 380/2001, deve procedersi alla determinazione della superficie convenzionale ai sensi dell’art. 13 L 392/1978 e alla determinazione del costo unitario di produzione, sulla base del decreto aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso. Il costo complessivo di produzione, dato dalla moltiplicazione della superficie convenzionale con il costo unitario di produzione, va attualizzato secondo l’indice ISTAT del costo di costruzione. in materia edilizia (inottemperanza all’ordine di demolizione): - Ad. plen. 11.10.23 n. 16, pres. Maruotti, est. Tarantino: (Giurispr. it. 5/2024, 1133 solo massima): (a) la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine da esso fissato comporta la perduranza di una situazione contra ius e costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dal precedente ‘primo’ illecito (avente anche rilevanza penale) commesso con la realizzazione delle opere abusive; (b) la mancata ottemperanza - anche da parte del nudo proprietario - all’ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall’art. 31, 3° comma, DPR 380/2001, impone l’emanazione dell’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata formulata l’istanza prevista dall’art. 36 del medesimo DPR o sia stata dedotta e comprovata la non imputabilità dell’inottemperanza; (c) l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, 3° comma, DPR 380/2001, ha natura dichiarativa e comporta, in base alle regole dell’obbligo propter rem, l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione. Qualora per la prima volta sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima (comportando una fattispecie a formazione progressiva); (d)l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione comporta la novazione oggettiva dell’obbligo del responsabile o del suo avente causa di ripristinare la legalità violata, poiché, a seguito dell’acquisto del bene da parte dell’Amministrazione, egli non può più demolire il manufatto abusivo e deve rimborsare all’Amministrazione le spese da essa sostenute per effettuare la demolizione d’ufficio, salva la possibilità che essa consenta anche in seguito che la demolizione venga posta in essere dal privato; (e) la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, DPR 380/2001 non può essere irrogata nei confronti di chi – prima dell’entrata in vigore della L 164/2014 – abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all’ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore. [L’Adunanza plenaria, sotto questo profilo, ha chiarito che rilevano i seguenti tre principi: 1) il principio di irretroattività, desumibile nella materia sanzionatoria dall’art. 1 L 689/1981, oltre che dall’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile; 2) il principio di certezza dei rapporti giuridici, perché chi non ha ottemperato all’ordine di demolizione, facendo decorrere il termine di 90 giorni prima dell’entrata in vigore della L 164/2014, ha compiuto una omissione in un quadro normativo che prevedeva ‘unicamente’ la conseguenza della perdita della proprietà e non anche quella della irrogazione della sanzione pecuniaria; 3) il principio di tipicità ed il principio di coerenza, poiché col decorso del termine di 90 giorni il responsabile non può più demolire il manufatto abusivo, poiché non è più suo, sicché non è più perdurante l’illecito omissivo (in quanto si è ‘consumata’ la fattispecie acquisitiva), e dunque l’applicazione dell’art. 31, comma 4-bis, anche alle ipotesi in cui il termine di 90 giorni era già decorso prima della sua entrata in vigore, comporterebbe l’applicazione di una sanzione per una omissione giuridicamente non più sussistente, essendo preclusa ogni modifica del bene in assenza di ulteriori determinazioni del Comune sulla gestione del bene divenuto ormai suo. - (commento di) Giovanni F. Nicodemo, Abusi edilizi e potere conformativo della P.A.: nessuno spazio per la conservazione? (Giurispr. it. 5/2024, 1134-1138) in tema di ricorso straordinario (legittimazione alla trasposizione in s.g.): - Cons. Stato III 13.3.24 n. 2454, pres. Greco, est. D’Angelo (Giurispr. it. 5/2024, 1018-1019): Stante il principio di prevalenza del rimedio giurisdizionale su quelli giustiziali, la facoltà di chiedere la trasposizione è demandata a tutte le parti coinvolte (ivi comprese le parti pubbliche). La prevalenza riconosciuta dal legislatore al rimedio giurisdizionale non viola i canoni costituzionali di pienezza ed effettività del rimedio giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.). in tema di Authority (potere di regolazione e principio di legalità): - Cons. Stato II 7.3.24 n. 2255, pres. est. Simeoli (Giurispr. it. 5/2024, 1021-1022): Sul tema dei rapporti (sempre delicati) fra salvaguardia del principio di legalità in materia amministrativa (anche per quanto riguarda l’esercizio dell’attività di regolazione da parte delle AAI) e riconoscimento in favore delle Authorities di adeguati margini di autonomia decisionale e regolatoria, va sottoposto a revisione critica l’orientamento (affermatosi in anni recenti) secondo cui l’esercizio del potere di regolazione demandato alle Autorità Amministrative Indipendenti, laddove si traduca in un’attenuazione del principio di legalità in senso formale, potrebbe in qualche modo essere giustificato attraverso forme di rafforzamento del principio di legalità in senso procedimentale, in particolare, attraverso forme di consultazione pubblica. [Su tale base Il CdS annulla la Delibera ARERA 363/2021 che ha approvato il modello tariffario rifiuti (“MTR2”) per il periodo regolatorio 2022-2025] in tema di soccorso istruttorio : - Cons. Stato V 12.2.24 n. 1372, pres. Sabatino, est. Quadri (Giurispr. it. 5/2024, 1022-1024): Il beneficio del c.d. soccorso istruttorio (da ultimo disciplinato dal DLg 36/2023, art. 101, 1° comma), mirando ad individuare un adeguato punto di equilibrio fra il principio del favor partecipationis e quello della par condicio competitorum, può essere utilizzato al solo fine di integrare e chiarire una dichiarazione resa ai fini della partecipazione alla gara di appalto e non già al diverso fine di rettificare o sostituire tale dichiarazione. in tema di contratti della PA (revisione condizioni contrattuali): - TAR Milano 4^, 18.12.23 n. 3068, pres. Nunziata, est. Caccamo (Giurispr. it. 5/2024, 1138 s.m.): 1. Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, 1° comma, lett. c), c.p.a., in quanto afferente alla materia dei pubblici servizi e relativa a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, la controversia avente ad oggetto il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di revisione delle condizioni contrattuali formulata dal concessionario a causa della riduzione di fatturato conseguente alle misure restrittive imposte per fronteggiare il Covid-19. 2. Sussiste in capo ad una ASL l’obbligo di provvedere su un’istanza di revisione delle condizioni contrattuali formulata dal concessionario a causa della riduzione di fatturato conseguente alle misure restrittive imposte per fronteggiare il Covid-19. In presenza di una formale domanda di parte l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento, anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, qualora l’istanza sia formulata in relazione ad una situazione soggettiva protetta. - (nota di) Filippo Bucchi, Istanza di revisione contrattuale per Covid-19 e obbligo della P.A. di provvedere (Giurispr. it. 5/2024, 1139-1141) in tema di stato civile (modifica del cognome): - Cons. Stato III 19.9.23 n. 8422, pres. Corradino, est. Santoleri (Giurispr. it. 5/2024, 1046 s.m.): È carente di motivazione il provvedimento con cui il prefetto, senza addurre specifiche esigenze di interesse pubblico, respinge la richiesta di modifica del cognome avanzata da una figlia che, volendo recidere ogni rapporto formale con un padre da sempre assente e inadempiente ai propri doveri, chieda di portare il solo cognome della madre. - (commento di) Luciano Olivero, Il Consiglio di Stato e la modifica del cognome tra interesse legittimo e diritto soggettivo (Giurispr. it. 5/2024, 1046-1049) sull’ assegno di divorzio (convivenza prematrimoniale): - Cass. SSUU 18.12.23 n. 35385 (Giurispr. it. 5/2024, 1030 T): In tema di divorzio, ai fini dell’attribuzione e della quantificazione, ai sensi dell’art. 5, comma 6, L 898/1970), dell’assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale avente i caratteri della stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase “di fatto” di quella medesima unione e la fase “giuridica” del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale; per verificare il contributo fornito, dal richiedente l’assegno, alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorre vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato dopo il divorzio. (Nella specie, la SC ha cassato la sentenza di merito disponendo che nella rivalutazione delle condizioni per l’attribuzione dell’assegno divorzile debba essere computato anche il periodo di sette anni di convivenza prematrimoniale, durante il quale alla coppia era nato un figlio e uno dei due futuri coniugi aveva maturato un reddito da lavoro di importo economico assai rilevante). - Cass. SSUU 27.12.23 n. 35969 (Giurispr. it. 5/2024, 1031 T): In caso di scioglimento dell’unione civile, la durata del rapporto, prevista dall’art. 5, sesto comma, L 898/1970, richiamato dall’art. 1, 25° comma, L 76/2016, quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all’assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli, si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell’unione, ancorché lo stesso si sia svolto in tutto o in parte in epoca anteriore all’entrata in vigore della L 76 cit.. - commento di Claudia Irti, “Convivenza prematrimoniale’’ (e preunionale): una nuova fattispecie di convivenza? (Giurispr. it. 5/2024, 1033-1038) in tema di contratto preliminare (preliminare del preliminare): - Trib. Venezia, Sez. Imprese, 6.6.23 n. 996 (Giurispr. it. 5/2024, 1049 T): La lettera di intenti con la quale le parti individuano un termine per la sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita di partecipazioni sociali, nonché del successivo definitivo, va qualificata come contratto preliminare di preliminare. La validità di tale contratto va accertata, alla luce dell’insegnamento delle Sezioni unite, avuto riguardo alla meritevolezza dell’interesse delle parti di procedimentalizzare l’operazione. La violazione di tale accordo è idonea a fondare una responsabilità contrattuale della parte cui è imputabile. (Nella fattispecie il Tribunale ha riconosciuto il diritto della parte di trattenere la somma versata dall’altra a garanzia degli impegni contrattuali rivenienti dalla lettera di intenti, poi non onorati). - (commento di) Luca Trabacca, Lettera di intenti e preliminare “aperto” di cessione di partecipazioni sociali (Giurispr. it. 5/2024, 1051-1057) in tema di contratto preliminare : - Cass. 2^, 5.3.24 n. 5961 (Giurispr. it. 5/2024, 1003-4): In tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto ai sensi dell’art. 2932 c.c., la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso deve necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche. [La SC conferma la sentenza di merito che ha respinto la domanda ex art 2932 c.c. in ragione dell’insufficiente indicazione nel preliminare degli estremi del contratto di mutuo (piano di ammortamento contenente i ratei con le relative scadenze e i pagamenti eseguiti) nel quale il promissario acquirente avrebbe dovuto subentrare] in tema di condominio (controllo giudiziale delle delibere assembleari): - Cass. 2^, 16.5.23 n. 7615 (Giurispr. it. 5/2024, 1042 T): Il giudice del merito – avanti al quale si lamenti l’eccessività, la sproporzione e l’irragionevolezza della determinazione assembleare sul compenso dovuto all’amministratore – deve verificare, sulla base delle allegazioni e dei mezzi di prova offerti dalle parti, se la delibera persegua effettivamente l’interesse della compagine condominiale o se viceversa miri a realizzare finalità a questa estranee, essendo ispirata dall’intento di produrre vantaggi per l’amministratore in carica, arrecando pregiudizio ai condomini stessi. - (commento di) Alessandro Ciatti Caimi, L’ambito del sindacato giudiziario sulle delibere condominiali (Giurispr. it. 5/2024, 1043-1045) in tema di lavoro (ferie e indennità sostitutiva): - Corte giust. Ue 1^, 18.1.24, causa C-218/22 (Giurispr. it. 5/2024, 1024-1026, annotata da Francesco Marino): L’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’orario di lavoro, e l’art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ostano a una normativa nazionale che vieta di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite non godute, qualora tale lavoratore ponga fine volontariamente al rapporto di lavoro e non dimostri di non aver goduto delle ferie nel corso del rapporto di lavoro per cause indipendenti dalla sua volontà. in tema di avvocature pubbliche : - Cass. 2^, 10.10.23 n. 28349 (Giurispr. it. 5/2024, T): L’avvocato dipendente di ente pubblico, il quale intenda ottenere il pagamento di compensi riferiti all’attività di difesa in giudizio svolta a favore di quest’ultimo in esecuzione del contratto di lavoro, chiede il riconoscimento di voce retributiva e non agisce nei confronti del proprio cliente, con conseguente competenza per materia del giudice del lavoro. - (commento di) Dino Buoncriostiani, Contestazione del profilo giuridico del credito azionato e competenza (Giurispr. it. 5/2024, 1059-1063) in materia penale (dolo eventuale): - Simona Raffaele (a cura di), La permanente inafferrabilità del dolo eventuale (Giurispr. it. 5/2024, 1180-1189). La sentenza Thyssen, il caso del naufragio della Costa Concordia, i fatti di Brandizzo e altra casistica varia. in tema di sostenibilità (fattori ESG*): - Paolo Montalenti (a cura di), Impresa e sostenibilità (Giurispr. it. 5/2024, 1190-1252) --- Impresa, sostenibilità e fattori ESG: profili generali, di Paolo Montalenti (1190) --- Fattori ESG: profili costituzionali e riflessi applicativi diretti, di Stefano A. Cerrato e Claudia Sartoretti (1201) --- Sostenibilità, supply chain e intelligenza artificiale, di Mia Callegari (1211) --- Sostenibilità ed equilibrio di genere, di Eva Desana (1219) --- Sostenibilità socio ambientale e sostenibilità finanziaria nella prospettiva delle P.M.I., di Oreste Cagnasso (1229) --- Sostenibilità e responsabilità degli amministratori, di Luca Boggio e Maurizio Pinto (1235) *ESG sta per Environmental, Social and Governance e indica un rating e specificamente il rating di sostenibilità che esprime l'impatto ambientale, sociale e di governance di una impresa o di una organizzazione che opera sul mercato. c.s. Conoscere per deliberare (Luigi Einaudi)
Autore: Carmine Spadavecchia 1 luglio 2024
sulle regioni : - Sabino Cassese, Regioni e professioni artigiane. Per un bilancio dell’esperienza regionale (Giornale dir. amm. 2/2024, 153-155, editoriale) sulla identità di genere (in ambito universitario): - Alessandra Pioggia, La carriera alias: identità accademica e genere (Giornale dir. amm. 2/2024, 156-167). La possibilità - per chi affronta un percorso di transizione di genere o comunque non si riconosce nel genere assegnato - di svolgere il percorso di studi identificandosi con un nome diverso da quello anagrafico. sulla legge di bilancio : L 30.12.2023 n. 213 [GU 30.12.23 n. 303, s.o. 40, ripubblicata in GU 18.1.24 n. 14, in vigore dal 1 gennaio 2024], Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 - Rita Perez, Il bilancio per il 2024: i limitati contenuti della manovra (Giornale dir. amm. 2/2024, 169-174) - Giustino Lo Conte, Organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni (Giornale dir. amm. 2/2024, 175-180) - Federica Marconi, Politiche sociali, incentivi e sostegno alle attività aziendali (Giornale dir. amm. 2/2024, 180-185) - Massimo Macrì, Gli investimenti infrastrutturali (Giornale dir. amm. 2/2024, 185-194) - Alessandra Villa, La riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (Giornale dir. amm. 2/2024, 194-198) - Alessandra Villa, L’istruzione (Giornale dir. amm. 2/2024, 198-200) sul c.d. decreto Mezzogiorno (e coesione): DL 19.9.2023 n. 124 - L 13.11.2023 n. 162, Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione - Gian Paolo Manzella, Vantaggi e rischi della ZES Unica (Giornale dir. amm. 2/2024, 201-211). Il passaggio dalle otto “Zone Economiche Speciali” esistenti nel Mezzogiorno alla “ZES Unica”, comprendente l’intero territorio meridionale. in tema di diritto dell’uomo (processo): - Cedu 5^, 9.11.23, ric. 72173/17, Legros e altri c/ Francia (Giornale dir. amm. 2/2024, 229 s.m.): Non confligge con il diritto a un processo equo, sub specie di diritto di accesso al giudice, l’introduzione in via pretoria, da parte del Consiglio di Stato francese, del termine di un anno, in luogo di quello ordinario di due mesi, per l’impugnazione delle decisioni amministrative sprovviste di indicazioni circa i mezzi e i termini di ricorso, per le quali la legge prevede, invece, espressamente l’impugnabilità sine die. Confligge, invece, con tale diritto, nonché con il diritto al rispetto dei propri beni, l’applicazione retroattiva di tale termine ai giudizi in corso introdotti con ricorsi antecedenti al revirement giurisprudenziale che ha introdotto il termine. - (commento di) Marco Pacini, Cedu e giurisprudenza creativa del Consiglio di Stato francese (Giornale dir. amm. 2/2024, 229-234) sull’ accesso all’impiego pubblico : DPR 13.6.2023 n. 82 [GU 29.6.23 n. 150, in vigore dal 14 luglio 2023], Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. - Marco Magri, Il nuovo regolamento sull’accesso agli impieghi pubblici (Giornale dir. amm. 2/2024, 212-228). Il DPR 82/2023 ha aggiornato il DPR 487/1994 sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, con lo scopo di completare la riforma della disciplina delle assunzioni prevista dal PNRR e di riordinare (trattandosi di regolamento di delegificazione) l’intera normativa di fonte primaria in materia di concorsi pubblici. in tema di rifiuti (legge regionale e competenze amministrative): - Corte cost. 4.1.24 n. 2, pres. Barbera, red. San Giorgio (Giornale dir. amm. 2/2024, 235 s.m.): È illegittima - per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. s), Cost. - la delega di funzioni amministrative attribuita dalla Regione Lazio alle Province in una materia di competenza legislativa esclusivamente statale. (La decisione, che persegue le finalità di mantenere unitaria la disciplina amministrativa su un settore di rilevanza nazionale, si rifà al criterio di sussidiarietà e adeguatezza di cui all’art. 118 Cost. e mira a garantire il rispetto del principio di legalità, rimarcando i limiti che la Costituzione impone alle amministrazioni, siano esse centrali o del territorio). - (commento di) Dario Bevilacqua, Le competenze amministrative sul territorio (Giornale dir. amm. 2/2024, 235-242) in materia di sanità (principio di precauzione e canone di proporzionalità in tema di sicurezza alimentare): - Cons. Stato III, 26.10.23 n. 9265, pres. Greco, est. Pescatore (Giornale dir. amm. 2/2024, ): Nelle ipotesi in cui non sia possibile raggiungere un adeguato livello di certezza scientifica, soprattutto per mancanza di conoscenze nella specifica materia, resta fermo l’approccio precauzionale che nella sicurezza sanitaria assume un peculiare spessore, nel bilanciamento con gli interessi economici, per la natura fondamentale del diritto in gioco. - (commento di) Monica Cocconi, I presupposti e il perimetro del principio di precauzione e la tutela della salute (Giornale dir. amm. 2/2024, 243-251) (La fattispecie riguardava l’uso improprio di pesticidi nel processo di stagionatura di prosciutti) in tema di contratti pubblici (finanza di progetto): - Cons. Stato V, 24.10.23 n. 9210, pres. De Nictolis, est. Rovelli (Giornale dir. amm. 2/2024, 253 s.m.): 1. Il meccanismo della prelazione, da sempre, ha costituito il tentativo del legislatore di trovare un equilibrio fra due valori in contrasto: da un lato, quello di incentivare la massima partecipazione dei privati sin dalla prima fase di individuazione della proposta da porre a base della successiva gara per l’aggiudicazione della concessione, riconoscendo un vantaggio competitivo al promotore, e dall’altro, quello di garantire il rispetto dei principi della massima concorrenza e della parità di trattamento. La soluzione individuata con la previsione del riconoscimento di un diritto di prelazione non era, né può essere oggi, la previsione di un’indebita posizione di vantaggio anticoncorrenziale, ma quella di prevedere un beneficio premiale conseguente all’esito di una procedura competitiva. 2. L’art. 183 comma 15 DLg 50/2016 risponde alle esigenze sopra illustrate. Tanto è vero che il promotore può divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle “medesime condizioni” offerte dall’aggiudicatario. “Medesime” non significa “equivalenti”. “Medesime” significa “stesse condizioni”. L’espressione normativa richiama un concetto di assoluta identità, e non il ben diverso concetto di “equivalenza” di derivazione eurounitaria, utilizzato in altre disposizioni del codice dei contratti pubblici. - (commento di) Livia Lorenzoni, L’esercizio del diritto di prelazione da parte del promotore nella finanza di progetto (Giornale dir. amm. 2/2024, 253-263) in tema di università (abilitazione scientifica nazionale): - TAR Roma 3^-bis, 14.11.23 n. 17050, pres. Raganella, est. Tuccillo (Giornale dir. amm. 2/2024, 264 s.m.): Lo svolgimento del referaggio e l’inserimento degli articoli in rivista risponde a obiettivi differenti rispetto a quelli oggetto dell’abilitazione scientifica nazionale, con la conseguenza che, in presenza di adeguata motivazione, il giudizio della Commissione sulle pubblicazioni non può essere condizionato dall’esito positivo del referaggio ai fini dell’edizione di un lavoro all’interno di una rivista, pur se la collocazione editoriale può svolgere un ruolo per scopi diversi. - (commento di) Melania D’Angelosante, Valutazione della ricerca scientifica in sede concorsuale o abilitativa e potere decisionale (Giornale dir. amm. 2/2024, 264-271) in tema di università (carica di rettore ed elettorato passivo): - T.A.R. Marche, Sez. I, 5 ottobre 2023, n. 604, pres. Daniele, est. Capitanio (Giornale dir. amm. 2/2024, 272 s.m.): 1. L’art. 2, comma 1, lett. d), L 240/2010 stabilisce che la carica di rettore di durata pari a sei anni, oltre a non essere rinnovabile, è unica, significando così che è precluso a un ex rettore candidarsi nuovamente per il medesimo ufficio presso lo stesso ateneo anche nel caso si tratti di secondo mandato non consecutivo. 2. Il decano non è un organo universitario e, pertanto, può esclusivamente esercitare le competenze attribuite dalla legge, eventualmente dettagliate dagli statuti universitari. Le funzioni amministrative di carattere generale sono esercitate dal direttore generale. - (commento di) Fabio Giglioni, La (non) rinnovabilità della carica di rettore (Giornale dir. amm. 2/2024, 272-277) in tema di soccorso istruttorio : - Raffaele Fragale, L’evoluzione del soccorso istruttorio: la disciplina del nuovo Codice Appalti (Giornale dir. amm. 2/2024, 278-284) Le tappe dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale del soccorso istruttorio, fino alla recente disciplina contenuta nell’art. 101 del nuovo Codice dei contratti pubblici (DLg 36/2023). Ratio dell’istituto e fondamento europeo. Il quadro normativo di diritto UE e i conformi principi espressi dalla Corte di Giustizia. L’evoluzione giurisprudenziale. Il soccorso processuale, la rettifica d’ufficio e il soccorso procedimentale. in tema di servizi pubblici locali (Roma Capitale): Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale - Relazione annuale 2022-2023, Volume I, L’attività dell’Agenzia e l’indagine sulla qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, Roma, 2023 - (commento di) Luca Megale, I servizi pubblici locali di Roma: qualità e controllo (Giornale dir. amm. 2/2024, 285-290) c.s. Vero pensatore è colui la cui opera vieta di pensare come prima si pensava (Dominique Venner, saggista, storico e militare francese, 1935-2013
Autore: Carmine Spadavecchia 1 luglio 2024
in tema di AI (intelligenza artificiale): - Andrea Sirotti Gaudenzi*, Consiglio Unione e Comitato ministri Ue, derby per il primo testo mondiale sull’AI (Guida al diritto 24/2024, 12-18, editoriale). Il “derby “tra istituzioni europee per definire il primo testo mondiale sull’intelligenza artificiale: la Convenzione quadro approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e il “semaforo verde” del Consiglio dell’Unione al regolamento “AI Act”. [*avvocato Forlì-Cesena e Membro del Senato accademico dell'Accademia Universitaria di Studi Giuridici Europei - Roma] sul c.d. decreto “salva casa” : - DL 29.5.2024 n. 69 (GU 29.5.24 n. 124, in vigore dal 30 maggio 2024), Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica - testo del decreto (Guida al diritto 24/2024, 19-28) - guida alla lettura e mappa delle novità a cura di Aldo Natalini (Guida al diritto 24/2024, 29-31) - commenti: --- Aldo Natalini, Provvedimento già in vigore in attesa degli emendamenti (Guida al diritto 24/2024, 32-38) [le misure di semplificazione] --- Aldo Natalini, Nessun titolo per pergotende e vetrate panoramiche nei portici (Guida al diritto 24/2024, 39-45) [le norme sull’edilizia libera] --- Aldo Natalini, Per lo stato legittimo dell’immobile basta l’ultimo titolo anche a sanatoria (Guida al diritto 24/2024, 46-51) [le norme di semplificazione] --- Aldo Natalini, Cambi di destinazione d’uso snelliti, consentiti purché siano senza opere (Guida al diritto 24/2024, 52-55) [le norme sulle lievi difformità] --- Aldo Natalini, Tolleranze più “generose”: fino al 5% ma solo per il passato (Guida al diritto 24/2024, 56-61) [le norme sulle lievi difformità] --- Aldo Natalini, Sanatoria light per gli abusi minori con doppia conformità “disgiunta” (Guida al diritto 24/2024, 62-70) [le difformità parziali: una rivoluzione che “attacca” direttamente l’istituto generale della sanatoria edilizia; il superamento del principio di “doppia conformità”] --- Antonio Scarpa, Sulla commerciabilità degli immobili conseguenze effettive poco probabili (Guida al diritto 24/2024, 71-74) [i profili civilistici] in tema di appalti (risarcimento danni da illegittima esclusione): - Corte giust. Ue 5^, 6.6.24, causa C-574/22 (Guida al diritto 24/2024, 79-80): La direttiva impone agli Stati membri di accordare un risarcimento ai soggetti lesi da una violazione del diritto UE in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Dunque, in mancanza di indicazioni che distinguano differenti categorie di danno, la direttiva riguarda qualsiasi tipo di danno subìto, compreso quello derivante dalla perdita dell’opportunità di partecipare alla aggiudicazione di un appalto. Se è vero che un danno può risultare dal mancato ottenimento di un appalto pubblico e concretizzarsi in un lucro cessante, è altresì possibile che l’offerente che sia stato illegittimamente escluso subisca un danno distinto, corrispondente all’opportunità perduta di partecipare alla procedura di aggiudicazione di cui trattasi ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto. Per l’effetto, la direttiva osta a una normativa o a una prassi nazionale che non ammette per principio la possibilità di indennizzare un offerente illegittimamente escluso da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per il danno subito a causa della perdita dell’opportunità di partecipare a tale procedura ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto. in tema di danno ambientale : - Cons. Stato VI 14.5.24 n. 4298, pres. Simonetti, est. Mathà (Guida al diritto 24/2024, 78-79): Il principio generale di diritto europeo che regola la materia della responsabilità per danno ambientale è il principio “chi inquina paga”, espresso dal primo considerando della direttiva n. 2008/98/CE ed applicato, da ultimo, anche alla materia fallimentare. Le coordinate disegnate dal legislatore europeo e recepite dal legislatore interno si basano su criteri estremamente precisi, chiari e rigorosi nell’attribuzione della responsabilità per danno ambientale. Innanzitutto, il quadro giuridico europeo, risultante dai principi generali del Trattato e dal diritto derivato, non esige lo stretto accertamento dell’elemento psicologico e del nesso di causalità fra la condotta di detenzione del rifiuto in ragione della disponibilità dell’area e il rischio ambientale dell’inquinamento. La normativa nazionale va interpretata in chiave europea e in maniera compatibile con canoni di assoluto rigore a tutela dell’ambiente. La tutela dell’ambiente va incentrata intorno al fondamentale cardine della responsabilità del proprietario in chiave dinamica, nel senso cioè di ritenere responsabile degli oneri di bonifica e di riduzione in pristino anche il soggetto non direttamente responsabile della produzione del rifiuto, il quale sia tuttavia divenuto proprietario e detentore dell’area o del sito in cui è presente, per esservi stato in precedenza depositato, stoccato o anche semplicemente abbandonato, il rifiuto in questione. in tema di impiego pubblico : - Corte cost. 4.6.24 n. 99, pres. Barbera, red. D’Alberti (Guida al diritto 24/2024, 77): L’art. 42-bis, comma 1, DLg 151/2001 (TU tutela e sostegno della maternità e della paternità) è incostituzionale nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a 3 anni di età, possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa», anziché «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa». Il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici che siano genitori di figli minori di 3 anni, proponendosi di favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primissimi anni di vita dei figli nel caso in cui i genitori si trovino a vivere separati per esigenze lavorative, è preordinato alla realizzazione dell’obiettivo costituzionale di sostegno e promozione della famiglia, dell’infanzia e della parità dei genitori nell’accudire i figli. Alla luce di una simile ratio dell’istituto, non risulta ragionevole, e quindi in contrasto con l’art. 3 Cost., consentire il trasferimento temporaneo solo nella provincia o regione in cui lavora l’altro genitore: una simile limitazione non assicura una tutela adeguata in favore di quei nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano in regioni diverse da quelle in cui è stata fissata la residenza familiare. in tema di incompatibilità (divieto di incarichi consecutivi per gli amministratori di partecipate): - Corte cost. 4.6.24 n. 98, pres. Barbera, red. San Giorgio (Guida al diritto 24/2024, 78): Il DLg 39/2013 è incostituzionale per eccesso di delega (rispetto alla L 190/2012), in quanto la delega ha circoscritto la non conferibilità degli incarichi amministrativi di vertice solo alle ipotesi di provenienza politica del nominato, cioè solo ai casi in cui costui abbia svolto, nell’anno precedente, incarichi di natura politica. Tali non sono gli incarichi di amministratore di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, che la legge di delega non ha incluso tra le posizioni di provenienza ostative. Le disposizioni del DLg 39/2013 avrebbero dovuto prediligere un’interpretazione restrittiva delle cause di inconferibilità che si mantenesse entro i binari indicati dalla legge di delega. Esse invece hanno incluso, tra le ragioni di inconferibilità di nuovi incarichi, l’esercizio di pregresse esperienze di natura non politica, anche mediante l’introduzione della definizione di «componenti di organi di indirizzo politico» (art. 1, comma 2, lett. f, DLg 39/2013), che, in modo improprio, si riferisce anche alle persone che abbiano preso parte a organi privi di rilevanza politica, quali, per quanto in questa sede interessa, quelli di indirizzo «di enti di diritto privato in controllo pubblico». In tal modo si è operata una commistione tra incarichi politici e incarichi di mera gestione amministrativo-aziendale, che devono invece essere tenuti distinti. in tema di accesso : - TAR Milano 5^, 26.4.24 n. 1262, pres. Dongiovanni, est. Nicastro (Guida al diritto 24/2024, 78): In riferimento ai principi applicabili al provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio, per ottenere l’accesso a un documento in possesso dell’Amministrazione occorre che il richiedente sia titolare di una situazione giuridicamente tutelata e a questo collegata, che, nel caso di pratiche edilizie di altro soggetto, ben può identificarsi con la proprietà di un immobile confinante con quello interessato dall’intervento, dunque con la vicinitas, e che sussista un interesse all’ostensione, nei termini della strumentalità alla tutela della situazione soggettiva che fonda la legittimazione. (Nella fattispecie, il Tar ha ravvisato i presupposti per l’accesso stante l’evidenza della situazione giuridica fatta valere dalla parte ricorrente, titolare di un concreto e attuale interesse sostanziale, strumentale, peraltro, al diritto di difesa costituzionalmente rilevante, in relazione ai documenti richiesti, alla luce della vicinitas tra la proprietà del condominio e il dehors cui i documenti oggetto d’accesso si riferivano, tutti i documenti oggetto di istanza di ostensione essendo rilevanti ai fini della tutela giuridica degli interessi del Condominio, cui il dehors è adiacente) in tema di giurisdizione (prestazioni d’opera intellettuale: la competenza è individuata dal domicilio del cliente “comunitario”): - Cass. SSUU 3.6.24 n. 15364 (Guida al diritto 24/2024, 76): Qualora un consumatore, convenuto in giudizio da un professionista, si sia costituito in giudizio ed abbia eccepito tempestivamente la carenza di giurisdizione del giudice adito invocando la sua qualità di consumatore ed il suo domicilio in altro Stato membro, non è necessario che egli deduca espressamente ed immediatamente nelle sue difese l’eccezione relativa al fatto “che le attività del professionista siano dirette, con qualsiasi mezzo, presso lo Stato del suo domicilio” di cui all’art. 17, comma 1, lett. c), Regolamento. UE 1215/2012, dovendo il giudice esaminare la propria competenza internazionale in base agli elementi di prova risultanti oggettivamente dal fascicolo, ivi incluse le prove costituende, che devono essere ammesse, onde assicurare una verifica circa la ricorrenza degli elementi che fondano la competenza in favore della giurisdizione del luogo di domicilio del consumatore. (In questo senso, osserva la Corte, dalla missiva in data 7/2/2011, indirizzata alla ricorrente dai professionisti, si ricava che il loro numero di telefono risulta sempre preceduto dal prefisso internazionale, e che la sigla ‘I’ precede il codice di avviamento postale”. Quanto al contenuto della missiva, poi, “nella stessa si riferisce che i mittenti rappresentano “.... alcune migliaia di clienti in Italia, quasi tutti provenienti dalla Germania”. Pertanto, “il solo contenuto della citata missiva del 7/2/2011, con il riferimento all’elevato numero di clienti provenienti dalla Germania, offre la prova tranquillante dell’indirizzamento all’estero dell’attività dei professionisti, e consente, unitamente agli altri elementi indiziari, di affermare la giurisdizione del giudice tedesco). c.s. Il segreto della vita è non provare mai emozioni sconvenienti (Oscar Wilde) La vita o si vive o si scrive, io non l'ho mai vissuta, se non scrivendola (Luigi Pirandello, "Il fu Mattia Pascal") Vivete la vita, tenetevi a distanza di sicurezza dagli stagni della disperazione (Thomas Kemeny)
Autore: Carmine Spadavecchia 21 giugno 2024
sulle riforme in corso ( magistratura e premierato ): - Giulio M. Salerno*, Carriere magistrati e “premierato”, due riforme con un destino collegato (Guida al diritto 23/2024, 12-14, editoriale). Difficile ritenere che il modello per come al momento prospettato sia "anti-democratico" o lesivo dei canoni fondamentalissimi dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura. La separazione tra i magistrati è applicata in quasi tutti gli Stati europei ed è coerente con l’impianto accusatorio del sistema processuale penale. [*ordinario di Diritto processuale e pubblico presso l’Università di Macerata] sul decreto autovelox : DM 11.4.2024 Min. infrastrutture e trasporti [GU 28.5.2024 n. 123], Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto-legge 285 del 1992. - testo del decreto (Guida al diritto 23/2024, 15-23) - commenti: --- Domenico Carola, Sull’uso dei misuratori di velocità resta aperta l’incognita delle multe (Guida al diritto 23/2024, 24-28) [le novità] --- Domenico Carola, Solo per “rilevamenti a distanza”, no alla contestazione immediata (Guida al diritto 23/2024, 29-31) [applicazione e definizioni generali] --- Domenico Carola, Dalla collocazione all’impiego delle postazioni fisse e mobili (Guida al diritto 23/2024, 32-37) [modalità di utilizzo degli strumenti] sul superbonus : DL 29.3.2024 n. 39 - L 23.5.2024 n. 67, Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria - Laura Biarella, Superbonus, spese sostenute nel 2024 spalmate in dieci anni e non più in quattro (Guida al diritto 23/2024, 39-46). [guida alla lettura e mappa delle novità principali] sulle avvocature pubbliche (tetto annuale ai compensi professionali): - Cons. Stato V 21.5.24 n. 4489, pres. Lotti, est. Urso (Guida al diritto 23/2024, 51): L’art. 9, comma 6, DL 24.6.2014 n. 90 – L 11.8.2014 n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) prevede che, in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ai dipendenti sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti di uno stanziamento che non può superare quello relativo all’anno 2013. Dispone il comma 7 che tali compensi possono essere corrisposti in modo da attribuire a ogni avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. Questa disciplina ha la specifica finalità di contenere la spesa pubblica in relazione all’ammontare dei compensi professionali corrisposti dalle PA agli avvocati loro dipendenti in correlazione alle attività professionali rese nel difenderle in giudizio. In tale prospettiva, la regola del tetto è di ordine non solo temporale, cioè inerente al quando del pagamento, ma si riferisce alla stessa “corresponsione” come possibilità di ricevere l’erogazione delle somme, proprio perché la ratio risiede nel contenimento della spesa pubblica, non già nel suo differimento. Talché le previsioni impugnate escludono la possibilità di differire a tutti gli anni successivi la corresponsione dei compensi non erogabili nell’anno di pertinenza per il superamento dei limiti annuali. (Il CdS riforma la sentenza del TAR secondo cui la previsione impugnata consentirebbe di corrispondere le somme nelle annualità successive) in tema di ambiente (degrado di un sito di importanza comunitaria) - Cons. Stato IV 30.4.24 n. 3945, pres. Carbone, est. Martino (Guida al diritto 23/2024, 90 T): Nel caso di accertato stato di degrado di un sito di interesse comunitario/zona speciale di conservazione, a seguito di un'istanza-diffida da parte degli enti esponenziali di interessi legittimi collettivi relativi alla tutela dell'ambiente per l'adozione di misure volte ad evitare tale degrado, le Amministrazioni competenti hanno l'obbligo di provvedere, anche ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2 della direttiva habitat, con autonome e ulteriori "opportune misure". Pertanto, esse non possono limitarsi a documentare l'adozione di provvedimenti contenenti misure di conservazione, ma debbono dimostrare di aver adottato atti contenenti misure "proattive" e "opportune", ovvero "non formali" e, dunque, "effettive" "efficaci" e "adeguate", con effetti misurabili, tali da invertire efficacemente il trend attuale, e quindi specificamente indirizzate a prevenire e contrastare il progressivo deterioramento del sito, ovvero ad assicurare il ripristino delle caratteristiche ecologiche esistenti al momento della sua designazione quale sito di importanza comunitaria. Nel caso di mancata risposta nei sopra indicati termini è ammessa ed è fondata l'azione avverso il silenzio inadempimento ex art. 117 c.p.a. Il contenuto delle misure di prevenzione e di contrasto al degrado degli habitat protetti è di natura tecnico-discrezionale, ma la previsione contenuta nell'art. 6, paragrafo 2, della direttiva habitat, circa la necessità che le misure siano "opportune", ovvero efficaci e adeguate, riduce il margine discrezionale degli Stati membri e limita le eventuali facoltà regolamentari o decisionali delle autorità nazionali relativamente alla individuazione dei mezzi da impiegare e alle scelte tecniche da operare nell'ambito delle dette "opportune misure". L'adeguatezza delle misure e, quindi, l'efficacia dell'adempimento, dovranno essere misurate in concreto, ex post, in termini di effettiva riduzione dei fenomeni indicatori del degrado. Nel caso in esame, l'istanza di che trattasi, con la quale le Associazioni Clientearth Aisbl e Lega Italiana Protezione Uccelli - Lipu Odv chiedevano l'adempimento dell'obbligo di adozione delle opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali presenti nel bacino del lago di Vico, si inserisce in un quadro di articolate iniziative, procedimentali e giurisdizionali, avanzate dalle medesime associazioni appellanti, a seguito delle quali sono già intervenute la sentenze del Cons. Stato IV 12.10.2023 n. 8897 (che ha accertato l'obbligo della Regione Lazio di esercitare i propri poteri sostituivi, ai sensi dell'art. 152 DLg. 152/2006, al fine di assicurare l'avvio delle azioni preventive e correttive per contrastare il fenomeno della proliferazione delle alghe nel lago di Vico), nonché la sentenza del TAR Lazio 5^, 3.2.23 n. 1926 (che ha accertato l'obbligo di provvedere della Regione Lazio in ordine alla designazione di una zona vulnerabile ai nitrati, corrispondente all'intero bacino idrografico del lago di Vico, ai sensi della direttiva 91/676/CEE). - (commento di) Alfredo Moliterni, Giudici amministrativi a presidio dell’effettiva protezione ambientale (Guida al diritto 23/2024, 97-101) sulla decadenza dalla carica di consigliere comunale (per assenza ingiustificata): - TAR Napoli 1^, 9.5.24 n. 3021, pres. Salamone, est. De Falco (Guida al diritto 23/2024, 50-51): 1. L’astensionismo non preventivamente comunicato e addotto solo in seguito costituisce legittima causa di decadenza in quanto genera difficoltà di funzionamento dell’organo collegiale e viola “l’impegno assunto con il corpo elettorale. 2. Affinché l’assenza dalle sedute possa assumere la connotazione di protesta politica occorre che il comportamento e il significato di protesta che il consigliere comunale intende annettervi siano in qualche modo esternati al Consiglio o resi pubblici in concomitanza alla estrema manifestazione di dissenso, di cui la diserzione delle sedute costituisce espressione, fermo restando che le circostanze da cui consegue la decadenza vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore al fine di evitare un uso distorto dell’istituto come strumento di discriminazione delle minoranze. 3. La decadenza dalla carica di consigliere comunale per assenza ingiustificata è legittima, se la giustificazione addotta dall’interessato sia relegata alla sfera mentale soggettiva di colui che la adduce, così da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza del motivo. (La ricorrente sosteneva che le assenze erano dovute sia a motivi di lavoro che “per marcare politicamente il proprio disappunto e dissenso rispetto a una gestione della cosa pubblica considerata errata ed impropria”, evidenziando altresì che la formale contestazione degli addebiti sarebbe avvenuta a distanza di oltre un anno dall’ultima assenza. L’Ente locale aveva ribattuto che la motivazione politica delle assenze quale lotta politico-amministrativa non è contemplata quale causa di giustificazione dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e che le giustificazioni della ricorrente erano state manifestate in maniera pubblica solo dopo tre assenze consecutive dal Consiglio e dunque dopo la maturazione della decadenza, senza considerare, poi, che anche sotto il profilo delle esigenze lavorative, parte ricorrente poteva fruire di permessi lavorativi per prendere parte alle sedute del Consiglio). in tema di contratto preliminare (sorte del preliminare in caso di sopravvenuto esproprio): - Cass. 2^, 15.5.24 n. 13435 (Guida al diritto 23/2024, 54 T):Una modifica urbanistica con la previsione di un vincolo preordinato all'esproprio intervenuta successivamente alla stipula del contratto preliminare abilita la parte acquirente a chiedere la risoluzione del contratto per il venir meno della causa in concreto ovvero dell'istituto della presupposizione qualora si accerti che l'acquisto del terreno si fondava sull'attuale assetto urbanistico del bene promesso in vendita che ne consentiva una potenziale modifica da destinazione agricola ad area edificabile in quanto, successivamente alla stipula del contratto si è determinato oggettivamente un ulteriore e imprevedibile limite alla potenziale sua edificabilità, col rischio di una futura perdita dello stesso diritto di proprietà su parte del terreno promesso in vendita. - (commento di) Mario Piselli, Effettuata una specifica applicazione dell’istituto della “presupposizione” (Guida al diritto 23/2024, 62-64) in tema di indebito arricchimento : - Cass. 3^, 27.5.24 n. 14735 (Guida al diritto 23/2024, 48): In caso di esercizio dell’azione ex art. 2041 c.c. nei confronti della PA, l’attore è tenuto a provare unicamente il proprio depauperamento e, con esso, il contestuale arricchimento dell’A., avendo quest’ultima l’onere di eccepire e provare il rifiuto dell’arricchimento o l’impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza”. [La SC accoglie il ricorso di due professionisti contro la sentenza del giudice d’appello che aveva erroneamente addossato ai ricorrenti l’onere della prova dell’indebito arricchimento sotto il profilo del rifiuto o dell’inconsapevolezza della Regione convenuta] in tema di e-commerce : - Corte giust. Ue 2^, 30.5.24, cause riunite C-662/22 e C-667/22, causa C- 663/22, cause riunite C- 664/22 e C-666/22, causa C-665/22 (Guida al diritto 23/2024, 52): Per la direttiva sul commercio elettronico spetta allo Stato membro di origine del fornitore di servizi della società dell’informazione disciplinare l’erogazione di tali prestazioni. Gli Stati membri di destinazione sono tenuti al rispetto del principio di reciproco riconoscimento, e non devono, salvo eccezioni, limitare la libera prestazione di tali servizi. Il diritto UE vieta misure come quelle previste dall’Italia: la quale non può imporre a fornitori di tali servizi stabiliti in altri Stati membri obblighi supplementari che, pur essendo richiesti per l’esercizio di detti servizi nel territorio nazionale, non sono previsti nello Stato membro in cui gli operatori sono stabiliti. Tali obblighi non rientrano tra le eccezioni consentite dalla direttiva sul commercio elettronico. sull’ acquisto di servizi on line : - Corte giust. Ue 5^, 30.5.24, causa C-400/22 (Guida al diritto 23/2024, 51-52): Il consumatore deve specificatamente essere informato del fatto che, se inoltra on line un ordine per ricevere un servizio, col click scatta anche l’obbligo di pagamento. Sussiste lo stesso diritto a essere edotti dell’impegno assunto verso il prestatore anche quando il pagamento sia dovuto solo al verificarsi di una data condizione. È quindi necessario che il prestatore di servizi specifichi quando l’inoltro dell’ordine fa scattare l’impegno contrattuale al pagamento. In mancanza di specifica il consumatore non è vincolato all’adempimento che può comunque successivamente confermare. In dettaglio, circa la questione se il requisito di apporre sul pulsante da cliccare una dicitura espressa relativa al conseguente obbligo di pagare il prestatore sia applicabile anche quando l’obbligo viene in essere solo al verificarsi di una data condizione e non con il semplice inoltro, va precisato che il professionista è ugualmente vincolato e deve perciò informare, in conformità ai requisiti previsti dalla direttiva, il consumatore, prima dell’inoltro dell’ordine su Internet, del fatto che egli si sottopone con tale ordine a un obbligo di pagamento. Tale obbligo del professionista vige quindi “indipendentemente” dalla questione se l’obbligo di pagamento sia incondizionato oppure se quest’ultimo sia tenuto a pagare il professionista solo dopo l’ulteriore realizzazione di una condizione come il raggiungimento dei propri diritti affidati alla realizzazione di un’attività professionale - andata a buon fine - da parte del prestatore. Per cui se il professionista non ha adempiuto all’obbligo d’informazione il consumatore non è vincolato dall’ordine inoltrato. Nulla impedisce, tuttavia, al consumatore di dare successiva conferma al proprio ordine. in procedura civile (rinvio pregiudiziale in cassazione): - Cass. SSUU 29.5.24 n. 15130 (Guida al diritto 23/2024, 49): In tema di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., l’ordinanza di rinvio emessa dal giudice di merito senza avere sentito le parti sul proposito di investire la Corte di cassazione, in violazione del primo comma dell’art. 363-bis (il giudice «sentite le parti costituite» può disporre il rinvio), non è automaticamente nulla né rende di per sé inammissibile il rinvio, potendo il contraddittorio preventivo essere recuperato nella fase dinanzi alla Corte di cassazione con le memorie in vista della pubblica udienza e con la discussione orale dinanzi alla Corte; all’esito di tali attività l’ammissibilità del rinvio, già valutata dal Primo Presidente prima facie, potrà avere conferma se il Collegio riterrà che sussistono le condizioni oggettive previste dalla medesima disposizione (natura esclusivamente di diritto della questione, novità e necessità della stessa ai fini della definizione del giudizio, gravi difficoltà interpretative, ripetibilità della questione in numerosi giudizi) o smentita, nel qual caso il rinvio sarà dichiarato inammissibile. Questa soluzione è anche in sintonia con la norma di chiusura del sistema delle nullità (l’art. 162, comma 1, c.p.c: «Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti») che lungi dal correlare la nullità all’impossibilità giuridica di produzione di effetti dell’atto nullo, ammette al contrario la correlazione della prima con la possibilità giuridica dell’atto (nullo), al fine di favorirne il raggiungimento dello scopo, ove possibile, mediante una regola di autorettificazione del processo orientata a favorire la statuizione di merito. in tema di intercettazion i : - Corte giust. Ue 30.4.24, causa C-670/22 (Guida al diritto 23/2024, 104 s.m.): In tema di telecomunicazioni cifrate l'art. 31 della direttiva 2014/41 (direttiva Ue 3.4.2014 n. 41 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’ordine europeo di indagine penale) va interpretato nel senso che una misura connessa all'infiltrazione in apparecchi terminali, diretta a estrarre dati relativi al traffico, all'ubicazione e alle comunicazioni di un servizio di comunicazione basato su Internet, costituisce un'"intercettazione di telecomunicazioni", ai sensi di tale articolo, che deve essere notificata all'autorità a tal fine designata dallo Stato membro sul cui territorio si trova la persona sottoposta all'intercettazione. Nel caso in cui lo Stato membro di intercettazione non sia in grado di identificare l'autorità competente dello Stato membro notificato, tale notifica può essere inviata a qualsiasi autorità dello Stato membro notificato che lo Stato membro di intercettazione ritenga idonea a tal fine. - (commento di) Alberto Cisterna, Caso EncroChat, la Corte di giustizia si pronuncia sull’utilizzo di prove nei procedimenti penali (Guida al diritto 23/2024, 104-109). Della questione pregiudiziale la Corte è stata investita in un procedimento innescato da due denunce per reati di furto di cellulare. Gli indagati usavano “criptofonini anti-intercettazione” da intendersi come smartphone che impiegano un hardware standard. in procedura penale : - Corte cost. 23.5.24 n. 93, pres. Barbera, red. Modugno (Guida al diritto 23/2024, 76 T): L'art. 34, comma 2, c.p.p., è incostituzionale, per violazione dell'art. 111 comma 2 Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a decidere sull'opposizione all'archiviazione per particolare tenuità del fatto del giudice persona fisica che, nel rigettare la richiesta di decreto penale di condanna, abbia già espresso il proprio convincimento in ordine alla sussistenza della suddetta causa di esclusione della punibilità, - (commento di) Aldo Natalini, Un nuovo intervento della Consulta che amplia le situazioni di garanzia (Guida al diritto 23/2024, 80-82) c.s.
Autore: Carmine Spadavecchia 21 giugno 2024
in tema di opere pubbliche (localizzazione): - Sandro Amorosino, La localizzazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico nel Codice dei contratti (Urban. e appalti 2/2024, 153-159) Per la localizzazione delle opere pubbliche - spesso problematica perché in contrasto con le previsioni dei piani urbanistici vigenti - il Codice dei contratti ha previsto una nuova procedura, estesa anche alle opere private di interesse pubblico (ad esempio: un approdo turistico). Il “luogo giuridico” della decisione è la conferenza di servizi: le Amministrazioni dissenzienti - anche quelle preposte alla tutela di interessi costituzionalizzati come l’ambiente, la sanità o il paesaggio - hanno il dovere di esprimere un “dissenso costruttivo”, indicando le modifiche ragionevoli e indispensabili del progetto. in tema di appalti : - Chiara Falvo e Leila Kentache, L’estensione soggettiva del vincolo di aggiudicazione dei lotti negli appalti pubblici: evoluzione giurisprudenziale e legislativa (Urban. e appalti 2/2024, 160-170) Il vincolo di aggiudicazione nell’ambito della suddivisione in lotti degli appalti pubblici; la ratio e la contestualizzazione dell’istituto nel diritto europeo, la sua estensione soggettiva in presenza di rapporti societari, le sue modalità operative, il complesso bilanciamento di interessi che richiede, oggetto di giurisprudenza non sempre omogenea. I principali orientamenti del Consiglio di Stato sul tema e la disciplina prevista dal nuovo Codice degli appalti (DLg 36/2023). in tema di appalti ( intervento sostitutivo della stazione appaltante ): - Nunzio-Attilio Toscano, Intervento sostitutivo della stazione appaltante e ordine di soddisfazione dei creditori (Urban. e appalti 2/2024, 171-175) in tema di appalti ( esternalizzazione ): - Giovanni Balocco e Giovanna Scaccheri, L’obbligo di esternalizzazione per le concessioni originariamente affidate senza gara (Urban. e appalti 2/2024, 176-185) Ratio, genesi ed evoluzione della misura, imposta dal previgente codice degli appalti (art. 177 DLg 50/2016) agli affidatari di concessioni originariamente sottratte a procedure concorrenziali e riproposto dalla nuova norma del DLg 36/2023. La dichiarazione di incostituzionalità dell’obbligo (Corte cost. 23.11.21 n. 218), i suoi effetti in riferimento all’arco temporale di vigenza del DLg 50/2016 e del precedente DLg 163/2006 e le conseguenze sulla rimodulazione del vincolo ad opera del nuovo legislatore. sul PNRR : - Marco Lunardelli, Dal PNRR come “corpus normativo” speciale al nuovo codice dei contratti pubblici: continuità e innovazioni (Urban. e appalti 2/2024, 186-201) La valenza non solo procedurale ma anche sostanziale, del PNRR italiano; il carattere speciale, rispetto al nuovo codice dei contratti pubblici, della legislazione nazionale sui procedimenti per la realizzazione delle opere finanziate dal PNRR e di quelle a esse assimilate. in tema di appalti ( il RUP ): - Marcello Bolognesi, Il responsabile unico del progetto nel Codice dei contratti pubblici n. 36/2023 (Urban. e appalti 2/2024, 202-208) L’evoluzione del RUP da Responsabile Unico del Procedimento a Responsabile Unico del Progetto: il RUP come Project Manager, regista delle varie fasi dell’intervento pubblico, dalla programmazione all’esecuzione. sugli appalti di servizi pubblici : - Cons. Stato IV 11.12.23 n. 10675, pres. Neri, est Lopilato (Urban. e appalti 2/2024, 209 T): Le prestazioni svolte dall’intermediario terzo costituiscono attività di subappalto quando esse avrebbero dovuto essere realizzate dall’appaltatore e devono ritenersi parte dell’esecuzione delle prestazioni oggetto delle obbligazioni assunte con la stipulazione del contratto d’appalto. Comunque tali prestazioni costituiscono subappalto se superano i limiti quantitativi posti dall’art. 105, comma 2, DLg 50/2016. Il provvedimento amministrativo ex art. 21-octies, L. n. 241/1990 non è annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, qualora l’Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. In ogni modo l’Amministrazione è gravata dell’onere di tale dimostrazione solo quando la parte abbia adempiuto all’onere di indicare gli elementi che avrebbe introdotto nel procedimento se avesse ricevuto la comunicazione omessa. Le censure rivolte all’atto di revoca della prima aggiudicazione non incidono sul successivo atto di aggiudicazione disposto dalla stazione appaltante, in quanto tale aggiudicazione non può essere illegittima per vizi derivati e non sono stati fatti valere vizi propri, né si è dedotto l’interesse a proporli. - (commento di) Mauro Giovannelli, Subappalto e subcontratto per prestazioni accessorie (Urban. e appalti 2/2024, 212-220) in tema di contratti pubblici ( varianti contrattuali - giurisdizione ): - Cons. Stato III 11.7.23 n. 6707, pres. Greco, est. Santoleri (Urban. e appalti 2/2024, 233 T): La contestazione sulla sussistenza dei presupposti per la modifica del contratto ricade nel contenzioso sulle procedure di affidamento, di spettanza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto, laddove non sussistano i requisiti per la modifica del contratto ex art. 106 DLg 18.4.2016, n. 50, l’Amministrazione ha illegittimamente proceduto ad un affidamento diretto. Qualora si faccia valere (da parte di soggetto titolare di una posizione differenziata) la illegittimità del ricorso alla trattativa privata nella scelta del contraente, per contrarietà a norme che avrebbero richiesto il ricorso a procedimenti di evidenza pubblica, trattandosi della legittimità dell’esercizio del potere pubblico, la posizione del privato è di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. Quando la scelta dell’Amministrazione è stata assunta nella fase precedente alla stipulazione del contratto, nella quale opera la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la controversia relativa alla legittimità di tale decisione non può ricadere nella giurisdizione del giudice ordinario. Quando il secondo classificato (ma anche qualsiasi altra impresa del settore) impugna una modifica contrattuale assumendone l’insussistenza delle condizioni di legge, fa valere nella sostanza il proprio interesse “concorrenziale” di operatore economico del settore a partecipare alla gara che l’Amministrazione avrebbe dovuto indire a causa dell’insussistenza delle condizioni della modifica. Benché l’art. 106 DLg 50/2016 si riferisca alle modifiche concordate “in corso di esecuzione” del contratto di appalto, principi di economicità ed efficienza al di là della lettera della norma, impongono di interpretarla come applicabile anche allorché le condizioni da essa prevista si verifichino nel lasso di tempo intercorrente tra l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto di appalto. Sussiste variante sostanziale quando vi sia “la variazione della natura generale dell’appalto, sostituendo i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell’appalto con qualcosa di diverso”, oppure quando vi sia “un cambiamento sostanziale del tipo di appalto poiché, in una situazione di questo genere, è possibile presumere un’influenza ipotetica sul risultato”. A mente dell’art. 106 DLg 50/2016 e della giurisprudenza amministrativa consolidata, le circostanze sopravvenute addotte a fondamento del provvedimento di variazione contrattuale non devono essere imprevedibili al momento della stipula del contratto, ma al momento dell’indizione della gara di appalto originaria. - (commento di) Alberto Di Mario, Le modifiche dei contratti pubblici prima della loro stipulazione nell’ottica eurounitaria (Urban. e appalti 2/2024, 240-246) Le modifiche ammesse dalla giurisprudenza nel caso in cui tra aggiudicazione e stipulazione del contratto intervengano sopravvenienze che alterano in misura significativa l’equilibrio contrattuale, sia che si tratti di varianti unilaterali in corso d’opera che di rinegoziazione dell’aggiudicazione a favore dell’aggiudicatario, con il limite del divieto di varianti “sostanziali”. I termini della questione alla luce della giurisprudenza e della Direttiva n. 2014/24/UE in materia di appalti, con uno sguardo anche al nuovo codice dei contratti pubblici. in tema di appalti ( requisiti di capacità tecnica e professionale – “avvalimento esperienziale”): - TAR Firenze 1^,15.11.23 n. 1048, pres. Pupilella, est. Grauso (Urban. e appalti 2/2024, 255 stralcio): Il modello della società di progetto non è confinato al solo impiego nelle procedure di project financing, ma, avendo carattere generale, ben può essere utilizzato in ogni procedura ad evidenza pubblica. È, pertanto, legittimo da parte di un concorrente, ai fini della partecipazione ad una gara, rivendicare il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, avvalendosi anche dell’esperienza professionale maturata mediante la costituzione di una società di progetto, stante l’affidamento diretto e la diretta imputazione ai soci dell’attività da quest’ultima espletata. - (commento di) Silvia Ingegnatti, Requisiti di capacità tecnico-professionale e società di progetto (Urban. e appalti 2/2024, 256-264). L’avvalimento “esperienziale” acquisito tramite la società di progetto (oggi, società di scopo). in tema di concessioni (revisione prezzi: giurisdizione): - TAR Milano 1^, 23.10.23 n. 2407, pres. Vinciguerra, est. Gatti (Urban. e appalti 2/2024, 265 T): La ratio insita nell’art. 27 DL 17.5.2022 n.50, emanato per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi sopportati dai concessionari, esclude che la sua applicazione sia subordinata alle modalità operative di esecuzione dei lavori, discriminando tra coloro che li realizzano in proprio o per il tramite dei propri soci se costituiti in società di progetto, rispetto a chi decida invece di affidarli a terzi. Tale interpretazione è coerente con la disciplina dettata dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al DLg 36/2023, che per quanto non applicabile ratione temporis, all’art. 9, introduce il “principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale”, stabilendo che “se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali”. [Per questa fattispecie di revisione prezzi, affidata alla discrezionalità della PA, Il TAR afferma la giurisdizione del GA, e non del GO] - (commento di) Claudio Guccione, L’aggiornamento dei prezzi delle concessioni (Urban. e appalti 2/2024, 267-274). in tema di risarcimento danni (da ritiro di un provvedimento: giurisdizione): - TAR Catania 1^, 21.12.23 n. 3879, pres. Savasta, est. Barone (Urban. e appalti 2/2024, 247 T): L’azione risarcitoria qualificata quale domanda di risarcimento danni da ritiro di un provvedimento favorevole rientra nella giurisdizione del GO e non in quella del GA, sottendendo una situazione giuridica soggettiva di diritto soggettivo rinvenibile nell’affidamento destato nella complessiva attività serbata dalla Stazione appaltante, che, in un primo momento, aveva disposto, sebbene illegittimamente, il bene della vita richiesto per poi legittimamente rivedere le proprie determinazioni, provvedendo in autotutela al ritiro dell’aggiudicazione. - (commento di) Margherita Amitrano Zingale, Risarcimento per danno da ritiro del provvedimento favorevole: un contrasto da risolvere nell’ottica del principio di effettività della tutela (Urban. e appalti 2/2024, 248-254) La sentenza è espressione di un orientamento interno alla giustizia amministrativa che si pone in aperto contrasto con le statuizioni dell’Adunanza Plenaria n. 20/2021 ed in adesione a quanto sancito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione in punto di giurisdizione. in materia edilizia ( abusi ): - Cons. Stato VI, 30.11.23, n. 10335, pres. Tarantino, est. Ravasio (Urban. e appalti 2/2024, 221 T): Un Comune non può soprassedere a sanzionare degli abusi edilizi addivenendo ad accordi stipulati ai sensi dell’art. 11 legge 241/1990, trattandosi di materia della quale i Comuni non hanno la disponibilità. - (commento di) Stefano Calvetti, Abusi edilizi, legittimo affidamento e accordi ex art. 11, L. n. 241/1990 (Urban. e appalti 2/2024, 224-231) [Fattispecie relativa a chiosco e dehors realizzati nell’ambito di una autorizzazione / concessione per il commercio su area pubblica] in materia edilizia (piscina mobile) : - Cass. pen. 3^, 20.12.23 n. 50773 (Urban. e appalti 2/2024, 276-7): In tema di edilizia, l’installazione di una piscina mobile e non interrata sul terreno di pertinenza di un’abitazione richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire nel caso in cui difetti il requisito della soddisfazione di esigenze meramente temporanee, atteso che la precarietà di un manufatto non dipende dai materiali utilizzati o dal suo sistema di ancoraggio al suolo, bensì dall’uso al quale il manufatto stesso è destinato, né potendo ritenersi la stessa intrinsecamente destinata ad uso precario e temporaneo per la sua destinazione funzionale. in materia edilizia ( sanatoria ): - Cass. pen. 3^, 1.12.23 n. 47909 (Urban. e appalti 2/2024, 279): La sanatoria prevista dall’art. 37 DPR 6.6.2001 n. 380 può essere richiesta unicamente per gli interventi edilizi, realizzati in assenza o in difformità della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), previsti dall’art. 22, commi 1 e 2, DPR cit. Ne consegue che detta sanatoria non è estensibile agli interventi edilizi, di cui al comma 01 dell’art. 23 d.P.R. citato, per i quali la SCIA si pone quale titolo abilitativo alternativo al permesso di costruire (c.d. Super Scia), applicandosi in tale ultima ipotesi la sanatoria mediante procedura di accertamento di conformità di cui all’art. 36 del medesimo DPR, come espressamente previsto dal comma 1 della predetta disposizione; ciò sia a regime e sia per i fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore del DLg 222/2016 in ordine ai quali, per la realizzazione dell’intervento edilizio, era richiesto il permesso di costruire o la Super Dia, in alternativa a detto permesso, vuoi per la continuità normativa tra i predetti istituti e vuoi per la continuità normativa quanto alle procedure sananti di cui agli artt. 36 e 37 DPR 380/2001. c.s. Il vero mistero del mondo è il visibile, non l’invisibile (Oscar Wilde)
Autore: Carmine Spadavecchia 16 giugno 2024
sulla libertà di espressione (diritto alla reputazione e diffamazione): - cfr. Cedu 1^, 16.5.24, ric. 15076/71 (Guida al diritto 22/2024, 102 s.m.): Nel caso di limiti al diritto alla libertà di espressione, necessari per tutelare il diritto alla reputazione, va effettuata una diversa valutazione a seconda dei casi in cui sia lesa la reputazione della persona fisica rispetto a quella giuridica. Inoltre, salvo in casi limitati, l'azione di un ente comunale, che esercita un potere pubblico, avviata in sede giudiziaria nei confronti di un cittadino che manifesta il diritto alla libertà di espressione costituisce una restrizione incompatibile con i diritti convenzionali tenendo conto che non persegue un fine legittimo. (Nella specie, un cittadino ungherese era stato condannato per diffamazione per avere duramente criticato su Facebook la vendita di un edificio decisa dal Comune di Tata a un prezzo ritenuto eccessivo). - (commento di) Marina Castellaneta, Critiche su Facebook verso un ente pubblico, stop alla diffamazione a tutela della libertà di espressione (Guida al diritto 22/2024, 102-104)   in tema di demanio marittimo (occupazione abusiva): - Corte cost. 23.4.24 n. 70, pres. Barbera, red. Sciarrone Alibrandi (Guida al diritto 22/2024, 24 T): La norma innovativa recata dall'art. 1, comma 257 secondo periodo, L 27.12.2006 n. 296, nel parametrare l'indennizzo per una cabina residenziale inamovibile nel demanio marittimo ai valori di mercato, non contrasta con le disposizioni recate dalla Costituzione.  - (commento di) Eugenio Sacchettini, Respinti i profili di incostituzionalità anche sull’irretroattività della novella (Guida al diritto 22/2024, 29-32)  in tema di demanio marittimo (concessioni balneari): - Cons. Stato VII 20.5.24 n. 4480 e 4481, pres. Chieppa, est. Noccelli (Guida al diritto 22/2024, 20-21): Vanno ribaditi due principi, vincolanti non solo per ogni giudice nazionale ma anche per tutte le autorità amministrative, comprese quelle comunali: a) le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assegnare le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, devono applicare l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, costituendo la procedura competitiva, in questa materia, la regola, salvo che non risulti, sulla base di una adeguata istruttoria e alla luce di una esaustiva motivazione, che la risorsa naturale della costa destinabile a tale di tipo di concessioni non sia scarsa; b) anche quando non ritengano applicabile l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, esse devono comunque applicare l’art. 49 del Tfue e procedere all’indizione della gara, laddove la concessione presenti un interesse transfrontaliero certo, da presumersi finché non venga accertato che la concessione difetti di tale interesse, sulla scorta di una valutazione completa della singola concessione. Pertanto, l’obbligo di applicare l’art. 12 della Direttiva. 2006/123/CE o l’art. 49 del Tfue potrebbe ritenersi insussistente soltanto in assenza di entrambe tali imprescindibili condizioni: la scarsità della risorsa e l’interesse transfrontaliero della concessione. Esito piuttosto improbabile tenuto anche conto dell’importanza e della potenzialità economica del patrimonio costiero nazionale. Va inoltre ribadito che non vi è una legittima aspettativa al rinnovo e dunque il precedente concessionario va posto sullo stesso piano di qualsiasi altro soggetto richiedente. In conclusione, anche nelle eccezionali ipotesi di risorsa non scarsa e di contestuale assenza dell’interesse transfrontaliero certo, da provarsi in modo rigoroso, il diritto nazionale impone in ogni caso di procedere con procedura selettiva comparativa ispirata ai fondamentali principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza e preclude l’affidamento o la proroga della concessione in via diretta ai concessionari uscenti.  in tema di gioco d’azzardo (differenza tra servizi informativi e pubblicità): - Cons. Stato VI 14.5.24 n. 4297, pres. Simonetti, est. Caponigro (Guida al diritto 22/2024, 21-22): Le Linee Guida sulle modalità attuative del Decreto Dignità, predisposte dall’Agcom, intervengono sulle definizioni di “pubblicità” e di “pubblicità indiretta”. Per la delibera 132/2019 la pubblicità consiste in una comunicazione divulgata dietro corrispettivo, per promuovere la fornitura a pagamento di beni o servizi, con l’obiettivo di persuadere il destinatario all’acquisto. Quanto ai mezzi di realizzazione dei messaggi pubblicitari vietati, l’art. 9 indica eventi sportivi o culturali, trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa, ogni forma di pubblicazione, affissioni, strumenti informatici, inclusi i social network. La preoccupazione del legislatore nei confronti di questi ultimi particolari strumenti di divulgazione è più che comprensibile, essendo ben nota la loro capacità, spesso incontrollabile, di raggiungere un enorme numero di destinatari. (Nella fattispecie, si trattava di attività di informazione comparativa, svolta dalla società appellante su diverse piattaforme virtuali mediante collegamenti ipertestuali, fra le quali una pagina internet, a sua volta priva di messaggi promozionali, ma contenente semplici informative inerenti altre applicazioni di gioco on line. La società appellante aveva denunciato l’automaticità e la mancata commisurazione della sanzione alla condotta per violazione dei principi di proporzionalità e di personalità. Pur non pronunciandosi espressamente su quest’ultimo punto, il CdS ha annullato il provvedimento impugnato ritenendo lecita la condotta della società appellante. Dopo avere preso in esame le caratteristiche dei messaggi diffusi dalla S.r.l., comparandole con le definizioni di “pubblicità” e di “pubblicità indiretta” contenute nella delibera Agcom n. 132/2019, il CdS ha concluso per la loro riconducibilità nell’ambito dei “servizi informativi” comparativi di cui al punto 5 delle Linee guida, non qualificabili come messaggi pubblicitari vietati, se non ingannevoli e rispettosi dei limiti della continenza e della trasparenza)  in tema di accesso : - TAR Salerno 1^, 22.4.24 n. 876, pres. Mezzacapo, est. Esposito (Guida al diritto 22/2024, 21): È inammissibile il ricorso in materia di accesso agli atti nella parte in cui il ricorrente pretende l’accesso a documentazione ulteriore rispetto a quella richiesta con l’istanza di accesso amministrativa originaria. Infatti, il giudizio in materia di accesso, pur attenendo al complessivo rapporto tra l’istante e l’Amministrazione, è circoscritto nel suo oggetto dalla richiesta ostensiva già formulata, in quanto espressione dell’esercizio del diritto alla conoscenza degli atti pubblici e presupposto necessario per l’instaurazione del rapporto. Pertanto, il soggetto che fa valere il diritto alla visione o alla copia, non può pretendere in sede giurisdizionale documenti ulteriori rispetto a quelli già richiesti in sede amministrativa, ma deve indicare in maniera precisa, sin dal primo contatto con l’A., i documenti di cui chiede ostensione, in modo di consentire a quest’ultima di valutare la pretesa e di assumere le determinazioni conseguenti; e poi al giudice di sindacarne la legittimità. Ne consegue che il vaglio da compiere in sede giurisdizionale incontra il limite dei documenti domandati, in quanto, già astrattamente, la configurabilità del diritto di accesso si correla proprio al singolo e specifico documento.  in materia edilizia (impianti radio e legittimazione all’impugnativa):  - TAR Firenze 1^, 14.5.24 n. 555, pres. Pupilella, est. Viola (Guida al diritto 22/2024, 94 T): In materia di controversie in ordine al rilascio di titoli abilitativi per l'installazione di stazioni radio base di cui al Dlgs 259/2003, il criterio della c.d. vicinitas non può automaticamente radicare le condizioni dell'azione. In questo senso, ai fini della legittimazione e dell'interesse ad agire o a resistere non è sufficiente la mera circostanza della prossimità dell'opera infrastrutturale all'area interessata, dovendo essere per contro fornita la prova concreta del pregiudizio derivante dagli atti impugnati alla sfera giuridica dei soggetti residenti o proprietari degli immobili insistenti in detta zona.  - (commento di) Giulia Pernice, Per l’interesse a ricorrere serve un pregiudizio concreto (Guida al diritto 22/2024, 98-100)  in tema di pubblico impiego (ferie): - Cass. lav. 21.5.24 n. 14083 (Guida al diritto 22/2024, 19): Nel pubblico impiego privatizzato, il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo che il lavoratore godesse effettivamente del periodo di congedo e, quindi, di averlo inutilmente invitato a usufruirne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle dette ferie e alla indennità sostitutiva; pertanto, non è idonea a fare ritenere assolto tale onere la comunicazione con la quale la PA chieda al dipendente di consumare siffatte ferie genericamente prima della cessazione del rapporto di impiego e non entro una data specificamente indicata, senza riportare l’avviso menzionato e subordinando, comunque, l’utilizzo del congedo in questione alle sue esigenze organizzative.  in tema di condominio : - Antonio Scarpa*, Amministrazione condominiale senza adeguato controllo giudiziale (Guida al diritto 22/2024, 12-16, editoriale). I “mali” del condominio, le aporie della riforma del 2012, gli strumenti anacronistici di controllo esterno sulla mala gestio dell’amministratore, la comparazione con i più evoluti istituti di diritto societario [*magistrato presso la Corte di cassazione]  sulla pensione di riversibilità (intrasmissibilità agli eredi): - Cass. lav. 22.5.24 n. 14287 (Guida al diritto 22/2024, 19): La pensione di reversibilità spettante a un genitore non può essere ulteriormente attribuita ai superstiti di quest’ultimo. Se così non fosse, si innescherebbe una catena potenzialmente infinita, poiché il diritto dei superstiti alla reversibilità è un diritto che spetta a ciascuno di essi, in ragione dei propri rapporti col defunto titolare di pensione diretta ed in relazione alle condizioni in cui si trovano alla morte di questi, senza che sia in alcun modo prevista l’ulteriore trasmissibilità di tale diritto. In tema di pensione ai superstiti, a norma dell’art. 22 L 903/1965, il diritto alla pensione di riversibilità spetta, alla morte del pensionato o dell’assicurato, iure proprio, a ciascuno dei soggetti individuati dalla citata norma, in ragione dei rapporti con il defunto e in relazione alla situazione in cui si trova al momento del decesso di questo; deve pertanto escludersi che sia prevista la trasmissibilità del diritto a pensione di reversibilità e, in particolare, deve escludersi che, alla morte del titolare di pensione di reversibilità, detta pensione venga ulteriormente attribuita ai superstiti di questo.  in tema di proprietà intellettuale (privativa per ritrovati vegetali): - Cass. 1^, 9.4.24 n. 9429 (Guida al diritto 22/2024, 33 T): In tema di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, è nulla, per contrarietà all'ordine pubblico, stante la violazione dell'art. 13, punti 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, nell'interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia, la clausola contrattuale che attribuisca al titolare dei diritti di proprietà intellettuale sui cultivar brevettati anche il potere di individuare i soggetti ai quali soltanto spetterà la distribuzione dei frutti ottenuti dal produttore precedentemente autorizzato all'utilizzo dei costituenti varietali della varietà protetta da cui quei frutti siano stati prodotti, ove questi ultimi siano inutilizzabili come materiale di moltiplicazione (principio enunciato in motivazione, ex 384 c.p.c., in una controversia che opponeva un’impresa pugliese alla Sun World International LLC, leader mondiale nel creare nuove varietà di uva senza semi). - (commento di) Gualtiero Roveda e Andrea Sirotti Gaudenzi, Per i giudici il produttore è libero di scegliere i canali distributivi (Guida al diritto 22/2024, 48-54). La licenza d’uso del vitigno non prevede il passaggio di proprietà della pianta che rimane di proprietà del breeder per tutto il periodo del contratto; Il selezionatore non può impedire la coltivazione di piantoni prima della concessione della privativa e neppure vietare la commercializzazione dei frutti; una volta autorizzato l’uso dei costituenti varietali, il titolare del brevetto perde ogni potere dispositivo sul “materiale del raccolto”)  in tema di ingiunzioni (a carico di un debitore domiciliato in altro Paese Ue): - Corte giust. Ue 4^, 16.5.24, causa C-22/23 (Guida al diritto 22/2024, 22): La nozione di domicilio presente nel regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I bis), è essenziale, poiché tale criterio opera come titolo di giurisdizione generale per stabilire la competenza internazionale e va interpretata in linea con l’art. 4, che vieta discriminazioni sulla base della cittadinanza. Per determinare il domicilio di una persona, ogni Stato membro deve fare riferimento al proprio ordinamento, secondo l’art. 62 che rinvia alla legge nazionale dello Stato membro, le cui autorità giurisdizionali siano state adite per determinare se una parte abbia il domicilio nel territorio di tale Stato membro. A patto, però, che tale rinvio non pregiudichi l’effetto utile dell’atto dell’UE portando a una sostituzione del criterio del domicilio. Pertanto, se uno Stato membro dispone che ogni cittadino dello Stato si considera domiciliato in quel Paese, dando in sostanza rilievo a un primo domicilio, per quanto fittizio, è evidente una violazione del diritto UE. Il cittadino dello Stato, infatti, deve poter registrare l’indirizzo completo acquisito in un altro Paese Ue senza che lo Stato della cittadinanza colleghi direttamente il primo indirizzo registrato, che potrebbe essere anche superato da uno successivo, alla determinazione del domicilio. In caso contrario si avrebbe l’effetto di sostituire il criterio del domicilio a quello della cittadinanza. Pertanto, il giudice nazionale non può essere ritenuto competente a emettere l’ingiunzione di pagamento se il convenuto/debitore ha il domicilio in un altro Stato Ue. Ciò pure nei casi in cui l’ordinamento nazionale dia rilievo all’indirizzo permanente nello Stato della cittadinanza. [Una società aveva chiesto al Tribunale di Sofia un’ingiunzione di pagamento a carico di un cittadino bulgaro, per mancato versamento dell’importo per il consumo di energia termica in un appartamento. Il giudice nazionale, dubitando della possibilità di emettere l’ingiunzione, dal momento che il debitore aveva già comunicato la sua residenza in altro Stato Ue, ha sollevato una questione pregiudiziale sulla quale la Corte, chiarita l’applicazione del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I bis), ha deciso come sopra]  in materia penale (rapina di lieve entità): - Corte cost. 13.5.24 n. 86, pres. Barbera, red. Petitti (Guida al diritto 22/2024, 66 T): L'articolo 628, secondo comma, c.p., è incostituzionale nella parte in cui non prevede che la pena comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. In via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 L 11.3.1953 n. 87, l'incostituzionalità va estesa all'art. 628, primo comma, c.p., nella parte in cui non prevede che la pena comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. - (commento di) Carmelo Minnella, Introdotta la “valvola di sicurezza” anche per questo tipo di delitti (Guida al diritto 22/2024, 71-76)  in materia penitenziaria (illegittimità di regimi carcerari più severi per detenuti non pericolosi): - Corte cost. 13.5.24 n. 86, pres. Barbera, red. Viganò (Guida al diritto 22/2024, 77 T): L'art. 2-quinquies, comma 1, DL 30.4.2020 n. 28 - L 25.6.2020 n. 70 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19) è incostituzionale nella parte in cui non prevede, al terzo periodo, dopo le parole «Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,», le parole «per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto,». - (commento di) Fabio Fiorentin, Ampliata la possibilità di effettuare colloqui telefonici con i propri affetti (Guida al diritto 22/2024, 82-86)   c.s.   Indifferenza  - Non c'è sulla terra nulla di più terrificante dell'indifferenza verso un essere umano (Vasilij Grossman, Berdiçev, Ucraina 1905 - Mosca 1964, da "Il popolo è immortale", ed. Adelphi) - L'opposto dell'amore non è l'odio, è l'indifferenza (The opposite of life isn't hate, but apathy) (Amanda Nguyen, Founder and CEO of “Rise”, a civil rights non profit organization) - Il peccato mortale è l'indifferenza (Marisa Sfondrini) - L’indifferenza è assoluta nel regno minerale, possibile in quello animale, e preoccupante tra gli uomini (Mogol)    
Autore: Carmine Spadavecchia 10 giugno 2024
sulla magistratura : - Alberto Cisterna*, Magistrati: la necessaria via del dialogo per evitare i contraccolpi della riforma (Guida al diritto 21/2024, 12-15, editoriale, a margine del 36° Congresso Nazionale dell’ANM - Associazione nazionale magistrati) [*presidente di sezione presso il Tribunale di Roma] sul c.d. decreto coesione : DL 7.5.2024 n. 60 (GU 7.5.24 n. 105, in vigore dall’8 maggio 2024), Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione - testo del decreto (Guida al diritto 21/2024, 17-39) - mappa del decreto e guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 21/2024, 40-49) - commento di Alessandro Sacrestano, Studi legali in crescita dimensionale grazie all’aiuto di agevolazioni mirate (Guida al diritto 21/2024, 50-53) sull’ avvocatura del parastato (quote onorari e Tfr): - Corte cost. 26.4.24 n. 73, pres. Barbera, red. San Giorgio (Guida al diritto 21/2024, 62 T): Non contrasta con gli art. 3 e 36 Cost. il diritto vivente sorto dall'interpretazione dell'art. 13 L 20.3.1975 n. 70 che esclude dal computo dell'indennità di fine servizio degli avvocati dipendenti degli enti pubblici non economici le indennità percepite dalle parti soccombenti (cosiddette "propine") trattandosi di accessori aleatori non facenti parte della retribuzione tabellare. - (commento di) Eugenio Sacchettini, Una ricostruzione poco convincente che dimentica questa figura di legali (Guida al diritto 21/2024, 72-76) in tema di immigrazione (mancata depenalizzazione dell’ingresso illegale): - Corte cost. 14.5.24 n. 88, pres. Barbera, red. Antonini (Guida al diritto 21/2024, 59): L’art. 1, comma 4, DLg 15.1.2016 n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), nella parte in cui stabilisce che il precedente comma 1 non si applichi ai reati di cui al DLg 25.7.1998 n. 286 (TU sull’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), non viola l’art. 76 Cost. laddove include tra i reati non depenalizzati quello di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (punito con la sola pena pecuniaria dell’ammenda). Infatti la legge n. 67/2014, che ha delegato il Governo a depenalizzare i reati puniti con la sola pena pecuniaria, al fine di selezionare i reati che avrebbero dovuto essere depenalizzati ha utilizzato due criteri: quello della depenalizzazione “cieca”, che prevede la trasformazione in illeciti amministrativi dei reati puniti con la pena pecuniaria, a eccezione di quelli riconducibili ad alcune materie, e quello della depenalizzazione nominativa, che prevede la medesima trasformazione per taluni reati specificamente individuati. Il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato è compreso tra questi ultimi, con la conseguenza che, il censurato art. 1, comma 4, DLg. 8/2016, laddove stabilisce che la «disposizione del comma 1 non si applica ai reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», non si pone in contrasto con il principio direttivo attinente alla depenalizzazione “cieca”, evocato dal rimettente come norma interposta. in tema di appalti (cauzione provvisoria): - Cons. Stato V 18.4.24 n. 3530, pres. De Nictolis, rel. Fantini (Guida al diritto 21/2024, 104 T): È rimessa alla Corte di giustizia Ue, ex art. 267 Tfue, la seguente questione pregiudiziale: «se gli artt. 16, 49, 50 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'art. 4, Protocollo 7, della Cedua (Convenzione europea dei diritti dell'uomo), l'art. 6 Tue, i principi di proporzionalità, concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi di cui agli artt. 49, 50, 54 e 56 Tfue, ostino a norme interne (artt. 38, comma 1, lett. i, 48 e 75 DLg 163/2006) che prevedono l'applicazione dell'incameramento della cauzione provvisoria, quale conseguenza automatica dell'esclusione di un operatore economico da una procedura di affidamento di un contratto pubblico di lavori, altresì a prescindere dalla circostanza che lo stesso sia o meno risultato aggiudicatario della gara». - (commento di) Giulia Pernice, Riconoscere un prelievo anticipato rischia di intaccare i principi di equità (Guida al diritto 21/2024, 107-109) in tema di concorso (scorrimento della graduatoria): - Cons. Stato VII 29.4.24 n. 3855, pres. Taormina, est. Castorina (Guida al diritto 21/2024, ): Il cosiddetto “idoneo non vincitore” in un concorso pubblico vanta una posizione non di “diritto al posto”, ma di “mera aspettativa” all’assunzione, atteso che l’Amministrazione conserva un’ampia discrezionalità e ha la semplice facoltà, non l’obbligo, di procedere allo scorrimento della graduatoria, potendo ritenere non prioritaria la copertura del posto, ovvero, del pari, ravvisare ragioni nel senso dell’espletamento di un nuovo concorso, o ancora, persino, della soppressione del posto. L’opzione fra scorrimento della graduatoria valida e nuova procedura concorsuale suppone la determinazione della modalità di copertura dei posti che meglio persegua gli interessi pubblici presidiati dall’art. 97 Cost. La preferenza della procedura di scorrimento delle graduatorie concorsuali rispetto all’indizione di un nuovo concorso recede, infatti, in presenza di valide e motivate ragioni di pubblico interesse che depongono in senso contrario. in tema di filiazione (minori - scelta della scuola): - Cass. 1^, 16.6.24 n. 13570 (Guida al diritto 21/2024, 58): Il contrasto sulla scuola dei figli, tra genitori legalmente separati, entrambi esercenti la responsabilità genitoriale, va risolto tutelando il preminente interesse dei minori a una crescita sana ed equilibrata, che può ben essere fondata sull’esigenza, in una fase esistenziale già caratterizzata dalle difficoltà conseguenti alla separazione dei genitori, di non introdurre fratture e discontinuità ulteriori, come facilmente conseguenti alla frequentazione di una nuova scuola, assicurando ai figli minori la continuità ambientale nel campo in cui si svolge propriamente la loro sfera sociale ed educativa. In caso di contrasto su scelte rilevanti, il giudice è chiamato, in via del tutto eccezionale, a ingerirsi nella vita privata della famiglia tenendo conto esclusivamente del superiore interesse, morale e materiale, del minore a una crescita sana ed equilibrata. Con la conseguenza che il conflitto sulla scuola primaria e dell’infanzia, pubblica o privata, presso cui iscrivere il figlio, va risolto verificando non solo la potenziale offerta formativa, l’adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l’assolvimento dell’onere di spesa da parte del genitore che propugna la scelta onerosa ma, innanzitutto, la rispondenza al concreto interesse del minore, in considerazione dell’età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell’istituto scolastico rispetto all’abitazione del bambino, onde consentirgli di avviare e/o incrementare rapporti sociali e amicali di frequentazione extrascolastica, creando una sua sfera sociale, e di garantirgli congrui tempi di percorrenza e di mezzi per l’accesso a scuola e il rientro alla propria abitazione. in tema di contratto preliminare (e sopraggiunto esproprio): - Cass. 2^, 15.5.24 n. 13435 (Guida al diritto 21/2024, 58): Il contratto preliminare ha la funzione di impegnare i contraenti alla futura stipula del contratto definitivo, alle condizioni e nei termini convenuti nel contratto preliminare: tuttavia, non si tratta solo dell’obbligo di stipulare un contratto definitivo corrispondente a quanto pattuito nel preliminare ma anche di trasferire all’acquirente un bene avente caratteristiche coincidenti con quelle pattuite, in modo espresso o implicito, nel preliminare. Se nella giurisprudenza di legittimità il principio di presupposizione è stato affermato in relazione a preliminari che prefiguravano il trasferimento di aree edificabili poi divenute inedificabili in conseguenza di variazioni degli strumenti urbanistici comunali, a maggior ragione il principio è riferibile a un caso ancor più rilevante», e cioè in relazione alla sopravvenienza di un vincolo di esproprio, il quale può addirittura comportare, in tutto o in parte, la perdita della proprietà del terreno oggetto del contratto preliminare. in materia di atti inter vivos (regolarità edilizia): - Cass. 2^, 8.3.24 n. 6377 (Guida al diritto 21/2024, 77 s.m., annotata da Mario Piselli): Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall’art. 46, comma 1, DPR 380/2001 (già art. 17 L 47/1985) e dall’art. 40, comma 2, L 47/1985, per gli atti tra vivi aventi a oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria. in tema di trasporto (aereo): - Corte giust Ue 9^, 16.5.24, causa C-405/23 (Guida al diritto 21/2024, 60 e 112 solo massima): L'art. 5, par. 3, regolamento Ue 11.2.2004 n. 261 (261/2004) del Consiglio va interpretato nel senso che il fatto che il personale del gestore aeroportuale addetto alle operazioni di carico dei bagagli negli aerei è in numero insufficiente può configurare una "circostanza eccezionale" ai sensi di tale disposizione. Tuttavia, per poter essere esonerato dal proprio obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri previsto all'art. 7 di detto regolamento, il vettore aereo il cui volo abbia subito un ritardo prolungato (ossia oltre tre ore) a causa di una siffatta circostanza eccezionale è tenuto a dimostrare che tale circostanza non si sarebbe comunque potuta evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso e che ha attuato misure adeguate alla situazione in grado di ovviare alle conseguenze di questa. (Si è in presenza di una “circostanza eccezionale” quando l’evento, in primo luogo, non è, né per sua natura né per la sua origine, inerente al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea, e, in secondo luogo, sfugge all’effettivo controllo di questa). - (commento di) Marina Castellaneta, Compagnie aeree “giustificate” se hanno dei ritardi per carenza di personale dedicato ai bagagli (Guida al diritto 21/2024, 112-114) in tema di lavoro transfrontaliero : - Corte giust. Ue 3^, 16.5.24, causa C-27/23 (Guida al diritto 21/2024, 60): Scatta un’illegittima discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza se una normativa nazionale prevede che i lavoratori non residenti non possano, a differenza di quelli residenti, percepire un vantaggio sociale per i minori collocati in affidamento giudiziario presso il proprio nucleo familiare con domicilio legale e residenza effettiva e continuativa. La circostanza che la decisione di collocamento in affidamento provenga da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro diverso da quello ospitante del lavoratore interessato non ha alcuna incidenza sulla questione. in procedura civile (assegno di divorzio: sospensione feriale per il giudizio di revisione): - Cass. SSUU 13.5.24 n. 12946 (Guida al diritto 21/2024, 56-57): 1. Come statuito con ordinanza n. 18044/2023, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali (artt. 1 e 3, L 742/1969). Tali cause sono ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie. 2. Poiché l’assegno divorzile non si può equiparare all’assegno alimentare, diverse essendo natura e finalità dei due tipi di assegno, in nessuna delle controversie concernenti l’assegno divorzile può trovare applicazione l’esclusione dalla sospensione dei termini durante il periodo feriale prevista dall’art. 3 L 742/1969, in relazione all’art. 92, comma 1, dell’ordinamento giudiziario, riguardo alle cause relative agli alimenti. 3. Non cambiano il quadro in tema di obbligazioni alimentari né il Regolamento CE 18.12.2008 n. 4/2009 del Consiglio, né il DL 18/2020 - L 27/2020, adottato in periodo Covid. Il regolamento (CE) n. 4/2009 ha come fine quello di istituire specifiche norme procedurali comuni per semplificare e accelerare la composizione delle cause transfrontaliere riguardanti in particolare i crediti alimentari. Ne deriva che le relative previsioni non incidono affatto sulle modalità con le quali le legislazioni dei singoli Stati (e tra queste la legislazione nazionale italiana) abbiano ritenuto - e ritengano - di disciplinare gli istituti di riferimento sul piano dei presupposti, degli effetti e delle modalità di tutela. Il regolamento viene in considerazione solo ove si discuta del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni o della competenza in materia di obbligazioni alimentari; ed è quindi ininfluente rispetto alla disciplina della sospensione dei termini feriali quanto ai giudizi di diritto interno, per i quali l’art. 92 ord. giud. permette comunque di dichiarare urgente, e dunque sottratta alla sospensione feriale, la singola causa a fronte di un grave pregiudizio. 4. Quanto alla norma sull’emergenza Covid-19, va respinta la lettura secondo cui essa sottrarrebbe entrambe le fattispecie alla sospensione dei termini processuali stabilendo per le due tipologie di accertamento (concernenti l’alimentare puro e l’alimentare da mantenimento da valere nell’ambito familiare) una trattazione in sede giurisdizionale destinata a operare anche durante la sospensione feriale e pur in un periodo segnato dalla necessità di contenimento del rischio pandemico. Questa tesi va bocciata perché il testo dell’art. 92, parlando di cause “relative ad alimenti”, sottende un rinvio alla prestazione alimentare strettamente intesa, quella di cui agli artt. 433 e seg. cod. civ., sicché un simile rinvio può ritenersi refrattario a qualunque fraintendimento. Mentre la normativa emergenziale che effettivamente ha sostituito l’originaria formulazione, contemplante le “cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti”, con la frase “cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all’assegno di mantenimento, agli alimenti e all’assegno divorzile”, ha natura transitoria: essa era indirizzata a stabilire quali fossero, in relazione all’andamento dei contagi, le eccezioni alla regola di sospensione generalizzata dell’attività giudiziaria. Si è trattato dunque di una normativa specifica e a termine, la cui specialità certifica che essa non ha avuto alcun effetto per ciò che riguarda l’esegesi degli artt. 3 L 742/1967 e 92 ord. giud. in procedura penale (appello cautelare – prove nuove): - Cass. SSUU 12.4.24 n. 15403 (Guida al diritto 21/2024, 96 T): Nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 c.p.p., possono essere prodotti dalle parti elementi probatori "nuovi" nel rispetto del principio del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto di appello. - (commento di) Aldo Natalini, Facoltà concessa all’imputato e anche al pubblico ministero (Guida al diritto 21/2024, 91-95) c.s. Se nel riassetto mondiale in corso l'alternativa è il modello zarista o quello che opprime le donne dietro al velo, allora io sono molto filo-occidentale e dico: teniamoci stretto l'Occidente che è l’unico sistema capace di autocriticarsi, da dentro (Brunello Mantelli, storico, docente universitario)
Autore: Carmine Spadavecchia 4 giugno 2024
decreto PNRR : DL 2.3.2024 n. 19 - L 29.4.2024 n. 56, Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 20/2024, 10-66) - appendice con le modifiche al codice di procedura civile (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 20/2024, 67-69) appendice con le modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 20/2024, 70) - guida alla lettura e mappa delle principali novità a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 20/2024, 71-81)  - commenti: --- Nicola Graziano, Reclutamento al dicastero Giustizia, domande presentabili per più uffici (Guida al diritto 20/2024, 82-84) [giustizia e personale]  --- Nicola Graziano, Premi e incarichi extradistretto per abbattere i ritardi nel civile (Guida al diritto 20/2024, 85-87) [arretrato e applicazione magistrati] --- Nicola Graziano, Rito tributario, taglio dei tempi e giudici più professionalizzati (Guida al diritto 20/2024, 88-90) [norme sulla giustizia tributaria]  --- Nicola Graziano, Il casellario giudiziale si trasforma in una “base dati” di livello nazionale (Guida al diritto 20/2024, 91-92) [modifiche al TU sul casellario] --- Nicola Graziano, Lavoro sommerso: sanzioni severe, ma anche ricompense per i regolari (Guida al diritto 20/2024, 93-95) [norme sul lavoro] --- Francesco Maria Ciampi, Cantieri, obbligo dal 1° ottobre 2024 di una patente con 30 crediti iniziali (Guida al diritto 20/2024, 96-100) [norme contro il lavoro irregolare] --- Giuseppe Finocchiaro, Una nuova notificazione “ibrida” esercitabile da avvocati autorizzati (Guida al diritto 20/2024, 101-105) [novità in materia processuale: una nuova forma ibrida di notificazione, metà cartacea e metà digitale  in tema di parcheggi pubblici (parcheggi pubblici temporanei e v.i.a.):  - Corte cost. 10.5.24 n. 82, pres. red. (Guida al diritto 20/2024, 110): Non spetta alle regioni (nella specie, la Puglia) decidere quali siano i presupposti e le condizioni che determinano l’esclusione dalle verifiche di impatto ambientale. Simili interventi, infatti, alterano il punto di equilibrio fissato dallo Stato tra l’esigenza di semplificazione e di accelerazione del procedimento amministrativo, da un lato, e la speciale tutela che deve essere riservata al bene ambiente, d’altro lato. Punto di equilibrio che corrisponde anche a uno standard di tutela dell’ambiente, in quanto tale non derogabile da parte delle legislazioni regionali. [Secondo la Corte il legislatore regionale, introducendo una deroga all’art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, che prevede la necessità dell’autorizzazione paesaggistica. si è sostituito al legislatore statale, cui spetta, per giurisprudenza costituzionale, determinare presupposti e caratteristiche di tale autorizzazione, delle eventuali esenzioni e delle semplificazioni della procedura, in ragione della diversa incidenza delle opere sul valore intangibile dell’ambiente. Anche l’esclusione dalle procedure di valutazione ambientale viola l’art. 117, comma 2, lettera s), Cost., giacché, non prevedendo alcun limite alla capienza dei parcheggi, la disposizione regionale ne consentirebbe la realizzazione per più di 500 posti auto, in contrasto con il punto 7, lettera b), dell’Allegato IV alla Parte II del codice dell’ambiente, che assoggetta i parcheggi di tali dimensioni, a prescindere dalla loro natura temporanea o stabile, alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale].  in tema di farmaci (medicinali e superamento del prezzo medio europeo): - Corte cost. 6.5.24 n. 77 pres. Barbera, red. Patroni Griffi (Guida al diritto 20/2024, 109-110): Sono incostituzionali i commi 1 e 2 dell’art. 36 L 449/1997 in quanto asseritamente tesi a fornire l’interpretazione autentica dell’art. 8 comma 12 L 537/1993, che ha introdotto un regime di sorveglianza dei prezzi dei medicinali, ma in realtà volti a incidere su giudizi di cui era parte la PA al fine di condizionarne l’esito, anche con riferimento ai collegati profili risarcitori. [Col citato comma 12 si prevedeva un intervento da parte dell’autorità preposta in caso di superamento della cosiddetta «media europea» dei prezzi dei medicinali, assumendo come parametro di riferimento il concetto del «prezzo medio europeo», la cui determinazione era rimessa al CIPE. Quest’ultimo, con deliberazione 25 febbraio 1994, disponeva che il prezzo medio europeo venisse determinato prendendo a riferimento i prezzi praticati da soli 4 paesi europei e che la media fosse calcolata utilizzando i tassi di conversione basati sulla parità del potere di acquisto delle varie monete, come determinati annualmente dallo stesso CIPE. Tale deliberazione veniva poi annullata dal Consiglio di Stato (sent. 118/1997) ritenendo illegittimo il criterio di determinazione del prezzo sulla base dei prezzi praticati in soli quattro paesi e con riferimento a un tasso di conversione diverso dal tasso di cambio ufficiale],  sulla previdenza forense : - Marcello Clarich*, Cassa Forense, dal bilancio consuntivo uno stimolo al dibattito sull’avvocatura (Guida al diritto 20/2024, 7-9, editoriale). A margine del Rapporto Censis-Cassa forense: flessione degli iscritti alla Cassa, disomogeneità territoriale, femminilizzazione della professione, sostanziale stabilità dei redditi medi annui [*ordinario di diritto amministrativo presso l’Università di Roma La Sapienza]  sul processo comunitario : - Corte giust. Ue, Grande sezione,7.5.24, causa C-115/22 (Guida al diritto 20/2024, 112 solo massima): Per formulare un quesito pregiudiziale d'interpretazione, l'organo nazionale deve essere qualificato come giurisdizione in base ai parametri stabiliti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. In particolare, va accertata l'origine legale dell'organismo giurisdizionale, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, l'instaurazione del contraddittorio nel suo procedimento, l'applicazione di norme giuridiche e l'indispensabile carattere dell'indipendenza. Una commissione arbitrale i cui membri sono nominati dal Governo e alla quale non è garantita l'inamovibilità non può essere qualificata come organo giurisdizionale e non può, quindi, effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.  - (commento di) Marina Castellaneta, Commissione arbitrale competente in materia di lotta contro il doping non è un organo di giurisdizione nazionale (Guida al diritto 20/2024, 112-114)   in materia penale (pene sostitutive: detenzione domiciliare): - Corte cost. 10.5.24 n. 84, pres. Barbera, red. Viganò (Guida al diritto 20/2024, 109): La riforma del 2022 (riforma Cartabia) mira a rivitalizzare le pene sostitutive delle detenzioni di breve durata, i cui effetti desocializzanti sono da tempo noti, specie nel contesto di significativo sovraffollamento in cui versano le carceri italiane. Le pene sostitutive sono ispirate al principio secondo cui il sacrificio della libertà personale va contenuto entro il minimo necessario, oltre che alla necessaria finalità rieducativa della pena sancita dall’art. 27 Cost. Inoltre, la loro previsione incentiva l’imputato a definire il processo con un rito semplificato, e in particolare col patteggiamento: il che contribuisce ad alleggerire i carichi del sistema penale, in funzione dell’obiettivo di assicurare a tutti tempi più contenuti di definizione dei processi. Le pene sostitutive garantiscono risposte certe, rapide ed effettive al reato, ancorché alternative al carcere, dal momento che sono immediatamente esecutive non appena la sentenza di condanna passa in giudicato. E ciò a differenza di quanto accade rispetto alle pene detentive di durata non superiore a 4 anni, che restano di regola sospese anche per vari anni, sino a che il tribunale di sorveglianza non decida sulla richiesta del condannato di essere ammesso a una misura alternativa alla detenzione. Con la conseguenza che circa 90.000 persone in Italia sono oggi “liberi sospesi”: e cioè condannati in via definitiva, che però non sono sottoposti allo stato ad alcuna misura restrittiva, in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza. La disciplina della pena sostitutiva della detenzione domiciliare risponde a questi obiettivi generali della legge delega, che prescriveva al Governo di mutuare la disciplina prevista, in fase esecutiva, per l’omonima misura alternativa della detenzione domiciliare, ma soltanto “in quanto compatibile” con tali obiettivi. La previsione, da parte del legislatore della riforma, di un più favorevole regime del limite minimo di permanenza nel domicilio (almeno 12 ore al giorno), così come di un’ampia possibilità di uscire dal domicilio stesso in relazione a “comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale di lavoro o di salute”, è coerente con la spiccata funzionalità rieducativa di questa pena sostitutiva, che prevede uno specifico programma di trattamento elaborato dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, che prende in carico il condannato. Ciò appare conforme all’idea, alla base della riforma, di una “pena-programma” caratterizzata da elasticità nei contenuti, funzionale all’individualizzazione del trattamento sanzionatorio, in modo da garantire la risocializzazione del condannato e, assieme, una più efficace tutela della collettività.   c.s.  Non è sempre facile essere un testimone, senza poter fare nulla se non registrare la sofferenza intorno a sé (Robert Capa, L'opera 1932-.1954, mostra al Museo Diocesano)   
Autore: Carmine Spadavecchia 29 maggio 2024
in tema di diritti umani (discriminazione per motivi razziali): - Cedu 3^, 20.2.24, ric. 43868/18 e 25883/21, Wa Baile c. Svizzera (Giurispr. it. 4/2024, 781-2, annotata da Francesco Marino): Viola il divieto di discriminazione ex art. 14 Cedu (convenzione) in combinato disposto con l’art. 8, lo Stato che ometta di indagare se motivi discriminatori, basati sulla profilazione razziale, abbiano avuto un ruolo nel controllo di identità disposto nei confronti di un individuo dalla pelle scura e non adduca prove idonee a dimostrare la natura non discriminatoria dello stesso. Viola inoltre il diritto ad un ricorso effettivo ex art 13 Cedu lo Stato che non preveda rimedi effettivi mediante i quali un individuo possa far valere la pretesa di aver subito un trattamento discriminatorio a motivo del colore della propria pelle. sulla libertà di espressione (magistrati): - Cedu 4^, 20.2.24, ric. 16915/21, Danilet c/ Romania (Giurispr. it. 4/2024, 782-4, annotata da Filippo Pusceddu): È illegittima la limitazione del diritto alla libertà di espressione dei magistrati, ex art. 10, 2° comma, Cedu (convenzione), qualora essa avvenga nei confronti di dibattiti aventi ad oggetto questioni di interesse generale; in particolare, è necessario effettuare un corretto bilanciamento degli interessi tra la necessità di tutelare l’imparzialità e il prestigio della magistratura e il diritto dei magistrati a contribuire nel dibattito pubblico su questioni di interesse generale. in tema di privacy : - Corte giust Ue 3^, 4.5.23, causa C-300/21 (Giurispr. it. 4/2024, 809 s.m.): L’art. 82, par. 1, Reg. (UE) 2016/679 va interpretato nel senso che: la mera violazione delle disposizioni di tale regolamento non è sufficiente per conferire un diritto al risarcimento del danno; osta a una norma o una prassi nazionale che subordina il risarcimento di un danno immateriale, ai sensi di tale disposizione, alla condizione che il danno subito dall’interessato abbia raggiunto un certo grado di gravità; ai fini della determinazione dell’importo del risarcimento dovuto in base al diritto al risarcimento sancito da tale articolo, i giudici nazionali devono applicare le norme interne di ciascuno Stato membro relative all’entità del risarcimento pecuniario, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività del diritto dell’Unione. - (commento di) Vincenzo Rossi, Violazione dell’art. 82 GDPR: risarcimento del danno da illecito trattamento di dati (Giurispr. it. 4/2024, 809-15) sul diritto all’oblio : - Cass. 3^, 1.3.23 n. 6116 (Giurispr. it. 4/2024, 815 T): La persistenza nel sito web di una testata giornalistica della risalente notizia del coinvolgimento di un soggetto in un procedimento penale - pubblicata nell’esercizio legittimo del diritto di cronaca, ma non aggiornata con i dati relativi all’esito di tale procedimento - non integra, di per sé, un illecito idoneo a generare una pretesa risarcitoria. Tuttavia, il soggetto cui la notizia si riferisce ha diritto di attivarsi per chiederne l’aggiornamento o la rimozione, con la conseguenza che l’ingiustificato rifiuto o ritardo da parte del titolare del sito è idoneo a comportare il risarcimento del danno patito successivamente alla richiesta (fermo l’onere di allegazione e prova del pregiudizio da parte dell’interessato). - (commento di) Alessandra Spangaro, Il mosaico oblio va completandosi con gli aspetti risarcitori (Giurispr. it. 4/2024, 817-822) in tema di concessioni demaniali marittime (c.d. balneari): - Corte giust. Ue 3^, 20.4.23, causa C-348/22, AGCM / Comune di Ginosa e aa. (Giurispr. it. 4/2024, 684 solo massime) [questioni pregiudiziali sollevate da TAR Lecce 11.5.22 n. 743 in contrapposizione alla prevalente giurisprudenza amministrativa ed europea (sent. Promoimpresa)]: 1. L’abrogazione delle disposizioni nazionali di proroga automatica delle concessioni non può sovvertire la presunzione di rilevanza che si riconnette alle questioni pregiudiziali sottoposte dal giudice del rinvio alla Corte, non apparendo in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta sia priva di rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale o che il problema sia di natura ipotetica. Ne consegue la ricevibilità della questione. 2. L’art. 12, par. 1 e 2, Dir. 12.12.2006 n. 123 (2006/123/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva Bolkestein), relativa ai servizi nel mercato interno, va interpretato nel senso che non si applica unicamente alle concessioni di occupazione del demanio marittimo che presentano un interesse transfrontaliero certo. 3. L’art. 12, par. 1, Dir. 2006/123 va interpretato nel senso che non osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, sulla base di un’analisi del territorio costiero del comune in questione. 4. La Dir. 2006/123 è stata validamente approvata in applicazione degli artt. 47, par. 2, prima e terza frase, e 55 TCE. 5. L’art. 12, par. 1 e 2, Dir. 2006/123 va interpretato nel senso che l’obbligo, per gli Stati membri, di applicare un procedimento di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere considerati disposizioni produttive di effetti diretti. 6. L’art. 288, 3° comma, Tfue va interpretato nel senso che: la valutazione dell’effetto diretto connesso all’obbligo e al divieto previsti dall’art. 12, par. 1 e 2, Dir. 2006/123 e l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie incombono sui giudici nazionali e sulle autorità amministrative, comprese quelle comunali. 7. Atteso che la controversia di cui trattasi nel procedimento principale riguarda la proroga delle concessioni e non già la questione del diritto, in capo a un concessionario, di ottenere, alla scadenza della concessione, un qualsivoglia compenso per le opere inamovibili che esso abbia costruito sul terreno affidatogli in concessione e non avendo quindi il giudice del rinvio esposto gli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la situazione di cui trattasi nel procedimento principale, la Corte si trova nell’impossibilità di fornire una risposta utile alla relativa questione, che deve quindi essere dichiarata irricevibile-inammissibile. - (commento di) Daniele Granara, Le concessioni balneari al vaglio della Corte di giustizia dell’Unione Europea (Giurispr. it. 4/2024, 885-890). Irrisolto il problema della disciplina relativa alle opere inamovibili. N.B. – Sentenza già segnalata con il commento di commento di Marcello Clarich e Giuliano Fonderico, Concessioni balneari: no rinnovo automatico per le spiagge italiane e spazio a gare imparziali e trasparenti (Guida al diritto 17/2023, 96-98) in tema di leggi interpretative : - Cons. Stato VI 8.2.24 n. 1280 (ord), pres. Montedoro, est. Vitale (Giurispr. it. 4/2024, 772-3): È dubbia la costituzionalità di due disposizioni di legge, adottate fra il 2018 e il 2023, che mirando a “legificare” alcune previsioni regolamentari già fatte oggetto di annullamento da parte del Giudice amministrativo, non paiono conformi ai limiti posti dalla giurisprudenza costituzionale al (legittimo) esercizio del potere di adottare disposizioni con valenza interpretativa o, più in generale, retroattiva. in tema di accesso : - Cons. Stato IV 2.2.24 n. 1117, pres. De Neri, est. Furno (Giurispr. it. 4/2024, 774-5): Va ribadita la profonda diversità (normativa e di ratio) che distingue la generale figura dell’accesso agli atti amministrativi (artt. 22 segg. legge 241/1990) e la peculiare figura dell’accesso civico generalizzato di cui al DLg 33/2013. Conseguentemente, il fatto che sia inutilmente decorso il termine per impugnare in giudizio il diniego di accesso ai sensi della citata legge 241 non preclude di per sé la proposizione di un’autonoma richiesta di accesso civico generalizzato. Inoltre, anche i vincoli e limiti legali all’esperimento delle due tipologie di accesso documentale sono diversi e rispondono a logiche differenziate. in tema di silenzio-assenso : - Cons. Stato VII 2.2.24 n. 1093, pres. Lipari, est. Di Carlo (Giurispr. it. 4/2024, 775-6): L’istituto del c.d. silenzio-assenso orizzontale di cui all’art. 17-bis della legge 241/1990 trova applicazione anche a fronte di procedimenti nell’ambito dei quali venga in rilievo l’espressione di giudizio da parte di Amministrazioni alle quali (come nel caso delle Soprintendenze) è demandata la cura di valori costituzionali cc.dd. “sensibili” quale il paesaggio. in tema di appalti (discrezionalità tecnica): - TAR Catania 3^, 7.2.24 n. 478, pres. Lento, est. Fichera (Giurispr. it. 4/2024, 890 s.m.): L’ampliamento dei poteri valutativi in capo alla Stazione appaltante non implica che la medesima possa compiere scelte manifestamente illogiche o irragionevoli, ove queste ultime, come accaduto nella gara in oggetto, determinino il rischio di non ottenere il miglior risultato possibile, e, quindi, di ledere l’interesse pubblico sotteso all’indizione di una procedura di affidamento. (Nella specie: la stazione appaltante, decidendo di aggiudicare l’appalto in favore delle due società controinteressate sulla base di una valutazione fondata sul maggior ribasso praticato dalla stessa, ha disatteso ogni potenziale verifica in ordine ai presidi di qualità ed efficienza del servizio che quest’ultima è chiamata a svolgere). - (nota di) Antonino Ripepi, Principio della fiducia ed estensione del sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo (Giurispr. it. 4/2024, 890-893) sulla responsabilità da contatto sociale : - Cass. 1^, 862.24 n. 3350 (Giurispr. it. 4/2024, 754-6): La responsabilità contrattuale da contatto sociale, che, alla stregua dell’art. 1173 c.c., è ascrivibile all’operato delle autorità di vigilanza per il fatto commesso dal proprio dipendente o dal proprio funzionario allorché, per la posizione di protezione rispettivamente rivestita, siano in condizione di adottare le misure preventive necessarie ad evitare la consumazione dell’illecito, postula che il danno sia derivato da una precisa regola di condotta che, quantunque avente portata generale, sia indirizzata verso quei soli soggetti che, in relazione al contesto sociale di riferimento e al contatto determinato in quel contesto, siano individuabili come portatori di uno specifico interesse meritevole di tutela. (La SC ha escluso che gli organi di controllo di un istituto di mutualità in dissesto, quali il Mise o Confcooperative, la Banca d’Italia e il Ministero per lo sviluppo economico, siano venuti meno ad un obbligo di protezione specifica nei confronti dei titolari di libretti e certificati di deposito emessi dal medesimo istituto, in quanto gli scopi da ciascuno di essi perseguiti mirano a tutelare interessi riguardanti la generalità dei consociati e non quelli specifici dei reclamanti, tutelabili, in difetto del presupposto del contatto sociale, solo nell’ambito del neminem laedere ex art. 2043 c.c.). in tema di usi civici : - Cass. SSUU 10.5.23 n. 12570 (Giurispr. it. 4/2024, 800 T): I diritti di uso civico gravanti su beni collettivi non possono essere posti nel nulla (ovvero considerati implicitamente estinti) per effetto di un decreto di espropriazione per pubblica utilità, poiché la loro natura giuridica assimilabile a quella demaniale lo impedisce, essendo perciò necessario, per l’attuazione di una siffatta forma di espropriazione, un formale provvedimento di sdemanializzazione, la cui mancanza rende invalido il decreto espropriativo che implichi l’estinzione di eventuali usi civici di questo tipo ed il correlato trasferimento dei relativi diritti sull’indennità di espropriazione. - (commento di) Luigi Alfonso Vitolo, Gli usi civici e il decreto di esproprio: un’occasione per ripensare ad un antico istituto guardando al futuro (Giurispr. it. 4/2024, 801-9) in tema di processo amministrativo : - Cons. Stato V 9.2.24 n. 1337, pres. De Nictolis, est. Rotondano (Giurispr. it. 4/2024, 771-2): Circa la portata applicativa dell’art. 8 c.p.a. (secondo cui il G.A., nelle materie diverse da quelle di giurisdizione esclusiva, conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali, relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale), va confermato il carattere eccezionale della cognitio incidentale in materia di diritti, che non può essere effettuata laddove - come nel caso in esame (riguardante una eccezione processuale avente ad oggetto l’intervenuta usucapione di un bene immobile) - la stessa non risulti determinante ai fini del decidere. in tema di giurisdizione (sentenze del Consiglio di Stato): - Cass. SSUU 23.11.23 n. 32559 (Giurispr. it. 4/2024, 827T): È ammissibile, ai sensi dell’art. 111, 8° comma, Cost., il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Consiglio di Stato, estromettendo dal giudizio dinanzi a sé gli enti esponenziali titolari di interessi legittimi collettivi incisi dal provvedimento amministrativo impugnato in prime cure, preclude ad essi la tutela giurisdizionale di loro posizioni giuridiche sostanziali qualificate. - (commento di) Roberta Tiscini, Cass. civ., Sez. un., 23 novembre 2023, n. 32559 e i motivi inerenti alla giurisdizione (Giurispr. it. 4/2024, 830-6) - (commento di) Claudio Consolo, Il ritorno del vento maestrale di Randstad in foggia estivale (Giurispr. it. 4/2024, 837-840) N.B. – Sentenza già segnalata con il commento di Francesca Saveria Pellegrino Le Sezioni Unite riaccendono il conflitto sui limiti del sindacato ex art. 111, comma 8, Cost.? (Giornale dir. amm. 1/2024, 77-87). La SC annulla la sentenza n. 18/2021 dell’Adunanza Plenaria in tema di concessioni demaniali marittime. Preliminarmente, si sofferma sulla legittimazione a proporre ricorso dell’interventore ad adiuvandum quando la parte adiuvata non abbia impugnato la sentenza sfavorevole. In seguito, superando un suo precedente orientamento, sancisce la ricorribilità per cassazione delle pronunce dell’Adunanza Plenaria anche quando queste si limitino ad enunciare i principi di diritto, senza presentare dunque carattere decisorio. Infine, accoglie il primo motivo di ricorso, con cui si censurava la statuizione di inammissibilità degli interventi, qualificandolo quale questione di giurisdizione e non quale error in procedendo, pertanto sindacabile ex art. 111, ult. comma, Cost. in tema di società : - Tilde Cavaliere (a cura di), L’amministrazione della S.R.L. (Giurispr. it. 4/2024, 943-958): rassegna di giurisprudenza. in tema di c.t.u. : - Corte cost. 10.11.23 n. 202, pres. Barbera, red. Amoroso (Giurispr. it. 4/2024, 823 s.m.): Sono incostituzionali gli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c., nella parte in cui non consentono di utilizzare lo strumento del reclamo, previsto dall’art. 669-terdecies c.p.c., avverso il provvedimento che rigetta (anche per ragioni di inammissibilità) il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite di cui all’art. 696-bis del medesimo codice. - (commento di) Alberto A. Romano, Reclamabile l’ordinanza di rigetto del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. (Giurispr. it. 4/2024,823-7) sul c.d. codice rosso : L 24.11.2023 n. 168 [GU 24.11.23 n. 275, in vigore dal 9 dicembre 2023], Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. (art. 2: modifiche al codice delle leggi antimafia antimafia e delle misure di prevenzione, DLg 6.9.2011 n. 159): - Antonella Marandola e Lucia Risicato (a cura di), Le recenti modifiche al “Codice rosso”: un autentico rafforzamento della tutela delle vittime? (Giurispr. it. 4/2024, 959-998) --- Pregi e limiti del “Codice Rosso”, di Antonella Marandola e Lucia Risicato (959) --- Il potenziamento delle misure di prevenzione applicate dall’autorità giudiziaria, Marco Cocco (961) --- Novità in materia precautelare e cautelare e nuovi obblighi informativi, di Natalia Rombi (967) --- L’accelerazione delle richieste cautelari e specializzazione dei magistrati, di Antonella Marandola (973) --- È populismo penale? Il contrasto alla violenza di genere nelle società punitive, di Roberto Cornelli (980) --- Il rafforzamento della tutela delle persone vulnerabili e l’eterogenesi dei fini, di Marco Pierdonati (989) in materia penale (processo in assenza - caso Regeni): - Corte cost. 26.10.23 n. 192, pres. Sciarra, red. Petitti (Giurispr. it. 4/2024, 922 s.m.): L’art. 420-bis, 3° comma, c.p.p. – così come modificato dal DLg 10.10.22 n. 150 – è incostituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall’art. 1, 1° comma, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con L 3.11.1988 n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell’imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa. - (commento di) Andrea Conti, I disequilibri sistematici della Corte costituzionale: il “caso Regeni” (Giurispr. it. 4/2024, 922-935) in materia penale (circostanze del reato - modalità di computo): - Cass. pen. 2^, 3.10-16.11.2023 n. 46211 (Giurispr. it. 4/2024, 894 T): L’attenuante di cui all’art. 648-bis, 4° comma, c.p. [attenuante speciale del riciclaggio] in considerazione della littera e della ratio legis, è applicabile nel solo caso in cui la pena prevista in astratto per il reato presupposto – comprensiva delle circostanze aggravanti che siano state riconosciute sussistenti, indipendentemente da un eventuale bilanciamento, all’esito di un giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato ovvero all’esito di un giudizio incidentale compiuto dal giudice del riciclaggio – sia inferiore nel massimo a cinque anni di reclusione. - (commento di) Lorenzo Pellegrini, Le variabili geometrie della disciplina del computo delle circostanze per l’individuazione dei limiti edittali di pena (Giurispr. it. 4/2024, 896-905) in materia penale (cumulo di pene): - Cass. SSUU pen. 15.12.22-14.7.23 n. 20 (Giurispr. it. 4/2024,913 T): In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, che abbia richiesto l’applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 c.p. per il superamento della soglia massima di anni trenta di reclusione e che ricomprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, lo scioglimento del cumulo a detti fini va effettuato avendo riguardo alla pena relativa al reato ostativo nella sua entità originaria. - (commento di) Roberto Borgogno, Criteri di scioglimento del cumulo di pene temperato riferibile in parte a reati ostativi (Giurispr. it. 4/2024, 915-921) c.s. Non mi interessano le dissacrazioni: questa è una moda che odio. Io voglio riconsacrare le cose (Pier Paolo Pasolini)
Autore: Carmine Spadavecchia 23 maggio 2024
in tema di AI (Intelligenza Artificiale): - Andrea Sirotti Gaudenzi*, Intelligenza artificiale: le regole giuste per evitare utilizzazioni distorte (Guida al diritto 19/2024, 12-16, editoriale) [*avvocato del Foro Forlì-Cesena; membro del Senato accademico dell’Accademia Universitaria degli Studi Giuridici Europei, Roma] sulle concessioni “balneari” : - Cons. Stato VII 30.4.24 n. 3940, pres. Lipari, est. Noccella (Guida al diritto 19/2024, 18 T): È improcedibile per carenza di interesse alla decisione il ricorso per l'annullamento degli atti relativi all'estensione temporale delle concessioni demaniali marittime, adottati sulla base di una normativa successivamente superata da nuove disposizioni nazionali e rispettose del diritto europeo. In particolare, l'intervento di una legge che disciplina il regime di proroga, nel rispetto dei principi in materia di concorrenza, consente di ricondurre la nuova normativa nell'alveo delle "leggi provvedimento". Nel caso di specie tale natura è stata riconosciuta alla legge 5.8.2022 n. 118 che ha individuato quale termine ultimo di estensione temporale delle concessioni in essere al 31 dicembre 2023, così derivando un effetto regolatore automatico e indipendente rispetto a qualsiasi comportamento attuativo dell'Amministrazione. - (commento di) Giulia Pernice, Sì alla natura di legge provvedimento ed estensione del termine a fine 2023 (Guida al diritto 19/2024, 22-25) in tema di stato civile (nome): - TAR Venezia 1^, 8.4.24 n. 661, pres. Pasanisi, est. Bardino (Guida al diritto 19/2024, 31): La mancata previsione della possibilità per la madre di attribuire al figlio anche il proprio cognome, nonché per il figlio di essere identificato anche col cognome della madre, pregiudica il diritto all’individualità e, nel contempo, dà luogo a una irragionevole disparità di trattamento tra i genitori, che si pone in insanabile contrasto coi corollari desumibili dall’art. 2 Cost., oltre che dall’art. 8 della Cedu (convenzione). Alla stregua della valutazione della normativa e dei principi espressi dalla Cedu (corte) e dalla Corte costituzionale, risulta erroneo l’assunto prefettizio circa l’indispensabilità dell’assenso di entrambi i genitori. in tema di edilizia residenziale pubblica (alloggi): - Cass. 27.3.24 n. 9675 (Guida al diritto 19/2024, 44 T): Il contratto di compravendita avente a oggetto alloggio di edilizia economica e popolare deve osservare l’intera disciplina della vigente convenzione comunale Peep, e in particolare il prezzo massimo garantito di vendita, con conseguente sostituzione automatica della clausola difforme. - (commento di) Eugenio Sacchettini, La clausola con prezzo maggiorato va sostituita da quella convenzionale (Guida al diritto 19/2024, 51-56). L’ordinanza affronta anche il tema dell’autosufficienza del ricorso (per il che dichiara inammissibili due motivi); l’articolo si sofferma anche “sull’altro corno del dilemma”, ossia il principio di sinteticità (la cui violazione, realizzabile anche mediante la tecnica dell’assemblaggio, ossia del copia-incolla, ha reso inammissibili ricorsi sovrabbondanti, sia nel processo civile sia nel processo amministrativo). in materia di diritto societario (comunitario): - Corte giust. Ue 3^, 25.4.24, causa C-276/22 (Guida al diritto 19/2024, 104 s.m.) (questione proposta dalla Corte di cassazione italiana): Gli artt. 49 e 54 del Tfue ostano alla normativa di uno Stato membro che prevede, in via generale, l'applicazione del suo diritto nazionale agli atti di gestione di una società stabilita in un altro Stato membro ma che svolge la parte principale delle sue attività nel primo Stato membro. Malgrado la libertà degli Stati di individuare il criterio di collegamento proprio delle norme di diritto internazionale privato, le regole interne non devono portare a un'applicazione di una legge che restringe la libertà di stabilimento per il solo fatto che l'attività principale è svolta nello stesso Stato. - (commento di) Marina Castellaneta, Se la società è stabilita in uno Stato membro ma opera in Italia non è vincolata dalla legge italiana (Guida al diritto 19/2024, 104-106) in tema di privacy (indirizzi IP): - Corte giust. Ue, Grande sezione, 30.4.24, causa C-470/21 (Guida al diritto 19/2024, 31-32): La conservazione generalizzata e indifferenziata di indirizzi IP non costituisce necessariamente una grave ingerenza nei diritti fondamentali. Una conservazione di questo tipo è autorizzata allorché la normativa nazionale impone modalità di conservazione che garantiscano una separazione effettivamente stagna delle diverse categorie di dati personali, escludendo così che possano essere tratte conclusioni precise sulla vita privata dell’interessato. Il diritto Ue non vieta che una normativa nazionale autorizzi l’autorità pubblica competente, al solo scopo di identificare la persona sospettata di aver commesso un reato, ad accedere ai dati relativi all’identità civile corrispondenti a un indirizzo IP, a patto che siano conservati separatamente e in maniera effettivamente stagna dai fornitori di accesso a Internet. Gli Stati UE devono tuttavia garantire che tale accesso non consenta di trarre conclusioni precise sulla vita privata dei titolari degli indirizzi IP. Ciò implica che la normativa nazionale deve vietare agli agenti che dispongono di tale accesso: - di divulgare informazioni sul contenuto degli archivi consultati, - di effettuare un tracciamento del percorso di navigazione a partire dagli indirizzi IP - di utilizzare tali indirizzi a fini diversi dall’identificazione dei loro titolari per l’adozione di eventuali misure repressive.  in tema di privacy (furto del cellulare e accesso ai tabulati telefonici): - Corte giust. Ue, Grande sezione, 30.4.24, causa C-178/22 (Guida al diritto 19/2024, 31): L’ingerenza nei diritti fondamentali causata dall’accesso ai tabulati telefonici può essere qualificata come grave e dunque può essere concessa soltanto per i dati di persone sospettate di essere implicate in reati gravi. Mentre è irrilevante che i dati «non siano quelli dei proprietari dei telefoni cellulari in questione, bensì quelli delle persone che hanno comunicato tra loro utilizzando tali telefoni dopo i presunti furti. Infatti, la direttiva 2002/58 tutela tutte le comunicazioni effettuate dagli utenti della rete e l’«utente» è «qualsiasi persona fisica che utilizzi un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata». Di conseguenza, poiché simili ingerenze possono essere considerate gravi, esse possono essere giustificate solo dagli obiettivi di lotta contro le forme gravi di criminalità o di prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica. Anche se spetta agli Stati membri definire i «reati gravi», essi non possono snaturarne la nozione e, per estensione, quella di «grave criminalità», includendovi reati che manifestamente non sono gravi. Invece, non appare eccessivamente bassa la soglia fissata con riferimento alla pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni. Né la fissazione di una soglia è necessariamente contraria al principio di proporzionalità. Tuttavia, per un verso, è necessario che per autorizzare l’accesso ci sia un controllo preventivo del giudice; per altro verso, il giudice deve poter rifiutare o limitare l’accesso se constati che l’ingerenza nei diritti fondamentali è grave, mentre “manifestamente” non lo è il reato da perseguire che, alla luce delle condizioni sociali esistenti nello Stato membro interessato, non rientra nella grave criminalità. Il giudice deve garantire un giusto equilibrio tra, da un lato, gli interessi legittimi connessi alle esigenze dell’indagine nell’ambito della lotta alla criminalità e, dall’altro, i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali delle persone i cui dati sono interessati dall’accesso. in tema di confisca : - Cass. SSUU pen. 26.10.23-23.2.24 n. 8052 (Guida al diritto 19/2024, 70 T): Il divieto probatorio previsto dall’articolo 240-bis, comma 1, c.p. - introdotto dall’art. 31 L 17.10.2017 n. 161 - di giustificare la legittima provenienza dei beni oggetto della confisca cosiddetta “allargata” (o del sequestro ad essa finalizzato), sul presupposto che il danaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, vale anche per i beni acquistati prima della sua entrata in vigore, ad eccezione di quelli acquisiti nel periodo compreso tra il 29 maggio 2014 (data della pronunzia delle Sezioni unite n. 33451/2014, Repaci) e il 19 novembre 2017 (data di entrata in vigore della legge n. 161/2017). - (commento di) Aldo Natalini, Il tempus regit actum viene mitigato per esigenze di affidamento del reo (Guida al diritto 19/2024, 82-89). La questione affrontata dalla Suprema corte è essenzialmente quella di diritto intertemporale relativa alla misura patrimoniale della confisca “allargata” (o “estesa”, o “per sproporzione”), che si risolve in una misura di sicurezza sia pure “atipica” avente una funzione anche dissuasiva, collocandosi su una “linea di confine” con la funzione repressiva propria della misura di sicurezza patrimoniale. La sentenza ha il pregio di contemperare la retroattività incondizionata del divieto probatorio con il diritto di difesa. in tema di “ codice rosso ” (arresto in flagranza differita): - Cass. pen. 6^, 20.3-19.4.24 n. 16668 (Guida al diritto 19/2024, 30 e 90 T): In sede di convalida dell'arresto in flagranza differita [nello specifico, per il reato di maltrattamenti in famiglia], il giudice, verificata l'osservanza del termine di cui all'articolo 382-bis c.p.p., deve valutare l'operato della polizia giudiziaria, secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi conosciuti e della documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga la ipotizzabilità del reato di cui all'art. 572 c.p. e il fatto documentato, attribuibile alla persona arrestata, risulti non isolato ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti o in altro modo lesivi. - (commento di) Giuseppe Amato, Un istituto dall’applicazione definita, così la vittima di abusi è più tutelata (Guida al diritto 19/2024, 94-97) c.s. La semplicità è la più grande forma di sofisticazione (Steve Jobs)
Autore: Carmine Spadavecchia 17 maggio 2024
sul CCE ( codice delle comunicazioni elettroniche ): DLg 24.3.2024 n. 48 [GU 13.4.24 n. 87, in vigore dal 28 aprile 2024], Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche - mappa e guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 18/2024, 15-21) sotto il titolo: “Telefonate ripetute e moleste al consumatore: sanzione da 50mila a 1 milione di euro” in tema di servizi audiovisivi : DLg 25.3.2024 n. 50 [GU 17.4.24 n. 90, in vigore dal 2 maggio 2024], Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE - mappa e guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 18/2024, 22-28) sotto il titolo: “Testo unico servizi di media audiovisivi, interventi per allinearsi al mercato europeo” sul ne bis in idem : - Cons. Stato VI 22.3.24 n. 2791, pres. Simonetti, est. Cordì (Guida al diritto 18/2024, 78 T, sotto il titolo: Sanzioni amministrative, una rilettura del “ne bis in idem” in ambito europeo): È vietato un cumulo tanto di procedimenti quanto di sanzioni aventi natura penale ai sensi dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea per gli stessi fatti e nei confronti di una stessa persona. Quando vengono in rilievo provvedimenti penali stranieri, assume importanza dirimente la natura definitiva assunta da un provvedimento dell'Autorità straniera anche se acquisita dopo l'irrogazione della sanzione amministrativa da parte dell'Autorità nazionale o una volta già iniziato il procedimento amministrativo. In punto di caducazione dei provvedimenti amministrativi di natura sostanzialmente penale, rimangono estranei dall'ambito di applicazione del principio del ne bis in idem europeo le parti dei provvedimenti amministrativi conseguenti all'esercizio di poteri diversi da quello sanzionatorio da parte dell'Autorità. Così, anche qualora la decisione di un'Autorità giurisdizionale straniera divenga definitiva prima del provvedimento già adottato dall'Agcm, ma non ancora definitivo in quanto sub iudice, l'applicazione del principio del ne bis in idem non potrà, comunque, invalidare le parti di tale provvedimento che costituiscono esercizio di un potere diverso da quello sanzionatorio. Allo stesso modo, qualora una decisione definitiva di un'Autorità giurisdizionale straniera intervenga prima dell'avvio o della conclusione del procedimento dell'Agcm, all'Autorità non dovrebbe essere, comunque, precluso né l'avvio o né la conclusione di tale procedimento per l'esercizio di un potere diverso da quello sanzionatorio. - (commento di) Giulia Pernice, Estranei al principio i provvedimenti derivanti da azioni non sanzionatorie (Guida al diritto 18/2024, 92-97). La sanzione irrogata riguardava l’installazione di un sistema di ricircolo dei gas di scarico contrario alla normativa comunitaria sulle omologazioni dei veicoli. La sanzione irrogata dall’Agcm ha finalità punitiva e repressiva, e dunque presenta natura sostanzialmente penale. sul danno da ritardo : - Cons. Stato IV 12.4.24 n. 3375, pres. Neri, est. Rotondo (Guida al diritto 18/2024, 33): Il mero superamento del termine per la conclusione del procedimento non integra piena prova del danno da ritardo. Al fine di affermare la responsabilità della PA per il ritardo e, più in generale, per la cattiva gestione del procedimento, occorre che il danneggiato provi: la violazione dei termini procedimentali; il dolo o la colpa dell’Amministrazione procedente; il danno ingiusto, inteso come lesione dell’interesse legittimo al rispetto dei termini; il nesso di causalità materiale o strutturale; sul piano delle conseguenze, poi, il fatto lesivo deve essere collegato da un nesso causa/effetto ai pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati dal ricorrente. in tema di asilo : - TAR Milano 3^, 5.3.24 n. 625 (ord), pres. Bignami, est. Fornataro (Guida al diritto 18/2024, 33-34): Va sollevata la seguente questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea: se l’art. 20 della direttiva UE 2013 n. 33, nonché i principi enucleati dalla Corte di Giustizia con le sentenze 12.11.19 (causa C-233/2018) e 1.8.22 (causa C- 422/2021), nella parte in cui escludono che l’Amministrazione dello Stato membro possa disporre la revoca sanzionatoria delle misure di accoglienza qualora tale determinazione abbia l’effetto di esporre a pregiudizio le esigenze elementari di vita del cittadino straniero richiedente la protezione internazionale e della sua famiglia, ostino a una normativa nazionale che permette, a seguito di motivato giudizio individuale, relativo anche alla necessità e proporzionalità della misura, la revoca della accoglienza per ragioni non sanzionatorie, ma a causa della sopravvenuta carenza dei presupposti di ammissione alla stessa e, in particolare, in ragione del rifiuto da parte del cittadino straniero, sulla base di motivi che non attengono alla soddisfazione dei bisogni fondamentali di vita e alla tutela della dignità umana, di aderire al trasferimento presso un altro Centro di accoglienza, individuato dall’A. per oggettive esigenze organizzative e tale da garantire, sotto la responsabilità dell’A. stessa, la conservazione di condizioni materiali di accoglienza equivalenti a quelle fruite nel Centro di provenienza, qualora il rifiuto al trasferimento e il conseguente provvedimento di revoca pongano lo straniero nella situazione di non potere fronteggiare esigenze elementari di vita personali e familiari. in tema di privacy : - Corte cost. 23.4.24 n. 69, pres. Barbera, red. Navarretta (Guida al diritto 18/2024, 31): L’art. 3 3 LR Puglia n. 13/2023 è incostituzionale, per contrasto con l’art. 117, comma 1 e 2, Costituzione. L’Ue, nell’esercizio della competenza fissata nell’art. 16 del Tfue (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), detta una complessa disciplina in materia di trattamento dei dati personali, che trova completamento e integrazione nelle fonti nazionali. La Regione non può regolare autonomamente la materia, né operare una selezione di fonti e di previsioni, «che, all’interno dell’articolato plesso normativo contemplato sia dall’Unione europea sia dal legislatore statale, sono chiamate a disciplinare questa complessa e delicata materia», poiché in tal modo non solo si sovrappone alle normative eurounitaria e statale, travalicando le proprie competenze, ma oltretutto effettua una scelta arbitraria, il cui contenuto precettivo equivale a ritenere vincolanti le sole regole individuate dal legislatore regionale e non anche le altre, dettate dall’Ue e dal legislatore statale. in tema di avvocature pubbliche (avvocati del parastato) - Corte cost. 26.4.24 n. 73, pres. Barbera, red. San Giorgio (Guida al diritto 18/2024, 32): Nel rapporto di lavoro non contrattualizzato, in cui spetta alla discrezionalità del legislatore individuare, nel rispetto delle garanzie sancite dalla Costituzione, la base retributiva delle singole indennità di fine servizio e la relativa misura, la conformità ai principi espressi dall’articolo 36 Cost. deve ritenersi osservata ove tali indennità esprimano, in proporzione, il trattamento economico fondamentale, che include componenti spettanti in modo fisso e continuativo (stipendio tabellare, incrementi dipendenti dall’anzianità di servizio, assegno per il nucleo familiare, oggi assegno unico). La “quota onorari” costituisce un’attribuzione di carattere non fisso, ma accessorio e variabile, che non può essere ricompresa nel trattamento economico fondamentale, aggiungendosi alla retribuzione riconosciuta ai legali del parastato, in ragione del loro status di pubblici dipendenti. in tema di permesso di soggiorno : - Corte giust. Ue 1^, 25.4.24, cause riunite C-420/22 e C-528/22 (Guida al diritto 18/2024, 34): Le autorità di uno Stato membro non possono revocare un permesso di soggiorno o negarne il rilascio a un familiare di un cittadino Ue senza valutare preliminarmente se esiste un rapporto di dipendenza tra tale familiare e il cittadino dell’Unione, che obbligherebbe quest’ultimo a lasciare il territorio Ue per accompagnare il suo familiare in un paese terzo. Inoltre, il diritto Ue è contrario a una normativa che impone alle autorità nazionali di revocare un permesso di soggiorno o di negarne il rilascio a un familiare di un cittadino Ue per motivi di sicurezza nazionale fondati su un parere non motivato di un organo speciale, senza peraltro che tali autorità possano esaminare attentamente le circostanze individuali pertinenti e la proporzionalità della loro decisione. È illegittima una legge nazionale che impedisce di comunicare al familiare di un cittadino Ue, al quale, sulla base di informazioni riservate, sia stato ritirato un permesso di soggiorno o ne sia stato negato il rilascio, almeno il contenuto essenziale dei motivi su cui si basano tali decisioni e, in ogni caso, che impedisce di utilizzare simili informazioni ai fini dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali. sul cambio di sesso : - Corte cost. 22.4.24 n. 66, pres. Barbera, red. San Giorgio (Guida al diritto 18/2024, 30): L’art. 1, comma 26, L 76/2016 (sulle unioni civili) è incostituzionale nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell’unione civile senza prevedere, laddove il richiedente la rettificazione e l’altra parte dell’unione rappresentino personalmente e congiuntamente al giudice, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, l’intenzione di contrarre matrimonio, che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione. Avuto riguardo alle differenze già evidenziate tra unione civile e matrimonio, il rimedio a tale situazione non può essere quello di omologare le due situazioni, estendendo al caso di scioglimento della prima l’effetto di automatica trasformazione in matrimonio che l’art. 1, comma 27, L 76/2016 prevede nel caso di passaggio dal secondo alla prima. Il rimedio deve, invece, consistere nella sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo per il tempo necessario affinché le parti celebrino il matrimonio, sempre che esse abbiano manifestato tale volontà davanti al giudice durante il giudizio di rettificazione del sesso, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, analogamente a quanto prevede per i coniugi nell’ipotesi inversa, l’art. 31, comma 4-bis, Dlgs 150/2011. La durata di tale sospensione va individuata in 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione, termine mutuato dall’art. 99, che prevede lo stesso termine per la celebrazione del matrimonio, con decorrenza dalle pubblicazioni. Consegue che l’ufficiale dello stato civile, ricevuta la comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione del sesso con la dichiarazione del giudice relativa alla sospensione degli effetti dello scioglimento del vincolo, deve procedere alla relativa annotazione. Va altresì dichiarato incostituzionale l’art. 70-octies, comma 5, DPR 396/2000 sull’ordinamento dello stato civile, per la mancata previsione di tale incombenza. in tema di adozione : - Cass. 1^, 16.4.24 n. 10278 (Guida al diritto 18/2024, 31-32): Nell’ordinamento coesistono anche modelli di filiazione adottiva caratterizzati dalla partecipazione dei genitori biologici, poiché, in applicazione dell’art. 27, comma 3, L 184/1983, vengono a essere recisi, nel caso di adozione, esclusivamente i legami giuridici, e non necessariamente anche quelli di natura socio affettiva con la famiglia di origine. In materia di adozione legittimante, la sussistenza dell’interesse del minore a conservare il legame affettivo con la famiglia di origine non necessariamente comporta l’esclusione dello stato di adottabilità, dovendo ugualmente adottarsi la statuizione ai sensi dell’art. 18 L 184/1983 in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, fermo restando che, in applicazione dell’art. 19 della legge sull’adozione, il giudice, chiamato ad adottare tutti i provvedimenti nell’interesse del minore, in questo caso, può, e anzi deve, prevedere tempi e modi che consentano a quest’ultimo di mantenere il rapporto affettivo coi familiari biologici. sul falsus procurator : - Cass. 10.4.24 n. 9679 (Guida al diritto 18/2024, 36 T): L'azione che un contraente, il quale abbia confidato senza colpa nell'efficacia del contratto, può esperire contro il rappresentante senza poteri della controparte, a norma dell'art. 1398 cc., al fine di essere risarcito del danno sofferto (spese, dispendio di attività etc.) non coincide con l'azione che il medesimo contraente può eventualmente proporre, indipendentemente dal suo atteggiamento psicologico nella conclusione del contratto, per il recupero di beni o somme che il falsus procurator o altri abbiano senza titolo acquisito, in forza del negozio inefficace. L'esperimento di una delle suddette azioni non è di ostacolo alla proposizione dell'altra. - (commento di) Mario Piselli, Un’azione illegittima che determina inefficacia del contratto e indennizzo (Guida al diritto 18/2024, 41-42) in materia di condominio : - Antonio Scarpa*, Assemblee condominio, anacronistico il dogma della partecipazione personale (Guida al diritto 18/2024, 12-14, editoriale) [*magistrato presso la Corte di cassazione] in tema di condominio : - Trib. Firenze 2^, 20.11.23 n. 3395, giudice Bonacchi (Guida al diritto 18/2024, 43 T): L'obbligo di consegnare i documenti richiesti dai singoli condòmini sussiste soltanto con riferimento alla attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 9, c.c. Al contrario, nessun analogo obbligo di consegna è previsto dalla legge relativamente alla documentazione contabile e tantomeno con riferimento ad altro tipo di carteggio (nella specie, polizza assicurativa dell'edificio) quanto piuttosto quello di renderla disponibile informando il condomino che ne faccia richiesta del luogo e tempo di accesso ai fini della estrazione delle copie a cura e spese del richiedente. - (commento di) Fulvio Pironti, Per il giudice la polizza dell’edificio va solamente “resa disponibile” (Guida al diritto 18/2024, 45-49) in tema di diritti d’autore (gestione): - Corte giust. Ue 5^, 21.3.24 n., causa C-10/22 (Guida al diritto 18/2024, 100 s.m.) (questione pregiudiziale proposta dal Tribunale di Roma): L'art. 56 Tfue non permette alla normativa di uno Stato membro di escludere in modo generale e assoluto la possibilità per le entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare i loro servizi di gestione dei diritti d'autore. Anche se la direttiva 26.2.2014 n. 26 (2014/26/Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio prevede un quadro che favorisce gli organismi di gestione collettiva, non è ragionevole né proporzionato escludere l'attività degli enti di gestione indipendenti operanti in Paesi membri dall'attività di intermediazione dei diritti d'autore in Italia. - (commento di) Andrea Sirotti Gaudenzi, Diritto d’autore, illegittimo vietare a un soggetto straniero l’attività d’intermediazione (Guida al diritto 18/2024, 100-106) in materia penale : - Corte cost. 22.3.24 n. 46, pres. Barbera, red. Viganò (Guida al diritto 18/2024, 66 T, sotto il titolo “Illogico aumentare la pena detentiva minima per l’appropriazione indebita”): L'art. 646, comma 1, c.p., come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera u), L 9.1.19 n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), è incostituzionale nella parte in cui prevede la pena della reclusione "da due a cinque anni" anziché "fino a cinque anni". - (commento di) Giuseppe Amato, Sanzioni irragionevoli, no della Corte sulle scelte legislative del Parlamento (Guida al diritto 18/2024, 70-72) c.s. Occorre vaccinarsi contro le idee pericolose, soprattutto una, quella che è stata la religione rovinosa del Novecento: cambiare il mondo, cambiare l'umanità. (Diego Gabutti, “Evasioni”)
Autore: Carmine Spadavecchia 11 maggio 2024
in tema di intelligenza artificiale : - Francesco Greco*, Giustizia: con l’intelligenza artificiale necessario governare il cambiamento (Guida al diritto 17/2024, 10-12, editoriale). Intervento a margine del primo appuntamento del “G7 delle Avvocature” svoltosi a Roma, nell’Aula Magna della Pontifica Università della Santa Croce, sul tema “L'Intelligenza Artificiale e valori democratici: etica, innovazione tecnologica e tutela dei diritti della persona” [*presidente del Consiglio nazionale forense] in merito al fuori ruolo dei magistrati : DLg 28.3.2024 n. 45 [GU 6.4.24 n. 81, in vigore dal 21 aprile 2024], Disposizioni per il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71 - testo del decreto (Guida al diritto 17/2024, 13-18) - commento di Nicola Graziano, Obbligo di relazione sull’incarico da parte dell’amministrazione (Guida al diritto 17/2024, 19-27)  in tema di asilo : - Corte giust. Ue 2^,18.4.24, causa C-359/22 (Guida al diritto 17/2024, 96 solo massima): L'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (che assicura il diritto a un ricorso effettivo) non è applicabile a una situazione in cui un richiedente protezione internazionale, che sia oggetto di una decisione di trasferimento, abbia chiesto allo Stato membro che ha adottato la suddetta decisione di esercitare il suo potere discrezionale ai sensi dell'art. 17, par. 1, del regolamento Dublino III o abbia proposto un ricorso giurisdizionale avverso la risposta fornita a tale domanda. La disposizione della Carta non osta, a maggior ragione, a che uno Stato membro dia esecuzione, in tali circostanze, a una decisione di trasferimento prima che si sia statuito su detta domanda o su un ricorso avverso la risposta fornita a detta domanda. L'art. 29, par. 1, primo comma, del regolamento Dublino III va interpretato nel senso che il termine di sei mesi per procedere al trasferimento del richiedente protezione internazionale, previsto da tale disposizione, decorre dall'accettazione, da parte di un altro Stato membro, della richiesta di presa o di ripresa in carico della persona interessata, o dalla decisione definitiva sul ricorso o sulla revisione avverso una decisione di trasferimento, quando l'effetto sospensivo è concesso in conformità all'art. 27, par. 3, di tale regolamento, e non dalla data della decisione definitiva relativa a un ricorso proposto avverso la decisione dello Stato membro richiedente, presa successivamente all'adozione della decisione di trasferimento, di non avvalersi della clausola discrezionale di cui all'art. 17, par. 1, per esaminare la domanda di protezione internazionale.  - (commento di) Marina Castellaneta, Domanda di asilo, uno Stato membro non competente ha facoltà e non obbligo di decidere sull’istanza (Guida al diritto 17/2024, 96-98)  in tema di processo amministrativo (accesso del terzo non costituito al fascicolo digitale): - Ad. plen. 12.4.24 n. 5, pres. Maruotti, rel. Simeoli (Guida al diritto 17/2024, 86 T): L'art. 17, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021, che consente l'accesso al fascicolo digitale, previa autorizzazione del giudice, a coloro che intendano intervenire volontariamente nel processo, non si pone in contrasto con la disciplina primaria, non alterando i presupposti e le condizioni dell'istituto processuale dell'intervento, i quali restano disciplinati dagli artt. 28, 50, 51, 97, 102, comma 2, 109, comma 2, c.p.a.; la facoltà di accesso al fascicolo, infatti, è funzionale al diritto di difesa, perché consentire al terzo unicamente la possibilità di intervenire «al buio» - oltre che non rispondere a canoni deflattivi e di ordinato svolgimento del contenzioso - si tradurrebbe in una ingiustificata ed eccessiva restrizione del diritto di difesa di chi aspira a conoscere gli atti di un processo in cui non è stato evocato. Inoltre, la norma in questione non viola la disciplina in materia di protezione dei dati personali, atteso che, in base al diritto dell'Unione europea, il divieto di trattamento non opera se «è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali».  - (commento di) Davide Ponte, Valutazione ragionevole e coerente a ogni trasparenza imposta alla Pa (Guida al diritto 17/2024, 90-93)  in tema di processo amministrativo (legittimazione all’impugnativa): - Cons. Stato V 18.3.24 n. 2606, pres. De Nictolis, est. Quadri (Guida al diritto 17/2024, 31): Ove l’appellante sia soggetto giuridico diverso da quello direttamente leso - nell’eventualità di fondatezza dell’azione - dal provvedimento amministrativo impugnato, l’appello è inammissibile per carenza di legittimazione attiva, in quanto l’azione si tradurrebbe in una sorta di “azione surrogatoria” non ammissibile nell’ambito del giudizio amministrativo. (Nel caso di specie la banca ricorrente era priva di qualsiasi diritto o interesse legittimo nei confronti del Comune, essendo titolare di una mera aspettativa all’erogazione del contributo a favore della società fallita. L’appellante avrebbe dovuto agire in sede civile nei confronti del fallimento della società, dal momento che il credito della banca era solo nei confronti della società poi fallita e non del Comune. L’unica azione spettante alla banca era quindi l’insinuazione al passivo fallimentare mediante proposizione della domanda per l’accertamento del credito vantato, anche in considerazione del divieto, posto dall’art. 51 LF, in base al quale, dal giorno della dichiarazione di fallimento, nessuna azione individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento. Il diritto di credito nei confronti del fallimento non equivale a diritto di credito nei confronti del Comune, in quanto la sola causa impeditiva pagamento era proprio l’intervenuto fallimento della società e non, come dedotto dalla banca, la revoca dei provvedimenti amministrativi)  in tema di condominio : - Cass. 19.3.24 n. 7258 (Guida al diritto 17/2024, 34 T): Ove sia domandato l'annullamento di una delibera condominiale per inosservanza dei criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge, costituisce domanda nuova quella con cui si richieda (nella specie, in grado d'appello) l'annullamento della medesima delibera per altra ragione attinente alla violazione di una convenzione di deroga a tali criteri, come quella approvata con regolamento condominiale contrattuale. - (commento di) Mario Finocchiaro, Domanda nuova e inammissibile se nullità è chiesta per altre ragioni (Guida al diritto 17/2024, 37-42)   in tema di danno non patrimoniale : - TAR Torino 3^, 9.4.24 n. 353, pres. Perna, est. Lico (Guida al diritto 17/2024, 32): La circostanza di essere stato sottoposto ad accertamenti psichiatrici finalizzati a valutare l’idoneità al servizio in ragione della presunta omosessualità del ricorrente è idonea a cagionare un danno non patrimoniale, sotto forma di sofferenza morale, per essere stata messa in dubbio l’idoneità del dipendente allo svolgimento delle proprie mansioni in ragione di quello che si presumeva fosse il suo orientamento sessuale, veicolando l’idea per cui l’omosessualità potesse essere ritenuta un disturbo della personalità. Ciò a cui si ricollega l’esistenza del danno è la condotta consistita nell’aver attribuito al dipendente uno stato di salute tale da rendere necessario un accertamento psichiatrico, notoriamente connotato da un grado di “invasività” non trascurabile, in particolar modo nei casi in cui tale accertamento attenga a una sfera strettamente personale quale quella dell’orientamento sessuale.  in tema di circolazione stradale (autovelox): - Cass. 2^, 18.4.24 n. 9749 e 10505 (Guida al diritto 17/2024, 30): Vanno distinti i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al ministero per lo sviluppo economico, mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa, ha anche natura necessariamente tecnica proprio per garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico. L’art. 45, comma 6, cod. str. non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione, al contrario, distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale.  in materia tributaria (IMU): - Corte cost. 18.4.24 n. 60 (Guida al diritto 17/2024, 30): L’art. 9, comma 1, Dlgs 23/2011, nel testo applicabile ratione temporis, è incostituzionale nella parte in cui non prevede che non siano soggetti all’imposta municipale propria, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, comma 2, o 633 c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.   in tema di fallimento : - Cass. 1^, 4.1.24 n. 204 (Guida al diritto 17/2024, 43 T, sotto il titolo “Per dichiarare il fallimento di una supersocietà, serve riscontrare un’autonoma insolvenza”): sul fallimento di una supersocietà, ossia di una società di fatto tra una o più persone fisiche e una o più società di persone o di capitali - (commento di) Nicola Graziano, Divisione patrimonio soci e società, un tema ancora con molte incertezze (Guida al diritto 17/2024, 52-55)  in materia penale (saluto romano): - Cass. SSUU pen. 17.4.24 n.16153 (Guida al diritto 17/2024, 31): La condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione consistente nella risposta alla “chiamata del presente” e nel cosiddetto “saluto romano”, rituali entrambi evocativi della gestualità propria del disciolto partito fascista, integra il delitto previsto dall’art. 5 L 20.6.1952 n. 645, ove, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idonea a integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. Tale condotta può integrare anche il delitto, di pericolo presunto, previsto dall’art. 2, comma 1, DL 122/1993 – L 205/1993, ove tenuto conto del significativo contesto fattuale complessivo, la stessa sia espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 604-bis, comma 2, c.p. Si tratta infatti di due reati distinti, disciplinati da norme diverse, e che tutelano beni diversi ma che si compiono entrambi attraverso la partecipazione a pubbliche riunioni: le prime nei modi usuali del disciolto partito fascista; le seconde in quelli propri di movimenti, gruppi o associazioni aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza. Sicché a un nucleo comune si affianca un elemento di sicura differenziazione». Tra i due delitti non sussiste rapporto di specialità ed essi possono concorrere sia materialmente che formalmente in presenza dei presupposti di legge.  in tema di estradizione : - Cons. Stato III, 4.4.24 n. 3095 (Guida al diritto 17/2024, 32): Il decreto di estradizione non ha, a differenza degli atti di stipula e adesione a Trattati o Convenzioni in materia, natura di atto politico, trattandosi di una determinazione, sia pure latamente discrezionale, che non coinvolge immediatamente interessi superiori dello Stato, ma provvede su un oggetto specifico e circoscritto, disponendo in modo diretto e immediato di interessi essenzialmente individuali. Pertanto, trattandosi di atto di alta amministrazione esso è sindacabile da parte del giudice amministrativo, ma all’interno di due limiti, potendo detto sindacato riguardare i soli aspetti del provvedimento che siano discrezionali e quindi lesivi di interessi legittimi, non sussistendo in materia alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva, ma non potendo comunque investire direttamente il merito di una scelta che l’ordinamento configura come latamente discrezionale. Rimane quindi doverosamente precluso al GA ogni tipo di accertamento che si traduca nel riesame di provvedimenti giurisdizionali adottati dal Giudice penale trattandosi di questioni concernenti lo status libertatis e comunque posizioni di diritto soggettivo coinvolte e vulnerate dalla procedura di estradizione.  in procedura penale (giudice di pace, condotte riparatorie ed estinzione del reato): - Corte cost. 21.3.24 n. 45, pres. Barbera, red. Amoroso (Guida al diritto 17/2024, 70 T): L'art. 35, comma 1, DLg 28.8.2000 n. 274 è incostituzionale nella parte in cui stabilisce che, al fine dell'estinzione del reato, le condotte riparatorie debbano essere realizzate «prima dell'udienza di comparizione», anziché «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento». - (commento di) Carmelo Minnella, Un riallineamento necessario per ampliare gli orizzonti deflattivi (Guida al diritto 17/2024, 76-80)  c.s.  Autovelox  - La Germania ha la metà degli autovelox che ha l'Italia, ma sulle strade tedesche muoiono 31 persone su un milione, in Italia 48   
Autore: Carmine Spadavecchia 3 maggio 2024
sulla professione forense : - Marcello Clarich*, Apertura anno giudiziario, dal Cnf tutto il disagio di un’intera categoria (Guida al diritto 16/2024, 12-14, editoriale). Commento sulla relazione presentata dal Presidente del CNF in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario 2024 [*ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università La Sapienza di Roma] - Cass. SSUU 11.4.24 nn. 9749 e 9755(Guida al diritto 16/2024, 58 s.m): Con riguardo al divieto di terzo mandato consecutivo previsto per le elezioni dei Consigli degli ordini forensi, si deve tener conto anche della consiliatura non terminata per le dimissioni, motivate da ragioni personali, del consigliere. Seguendo la medesima ratio, se la consiliatura successiva è durata meno di due anni, il non avervi partecipato non vale come interruzione (sent. 9755). In merito all’elezione del Consiglio di disciplina, hanno chiarito che il limite dei 2/3 delle preferenze è una regola derogabile ove sussista la necessità di destinare le preferenze ai due generi (sent. 9749) sul DLg carriere magistrati : DLg 28.3.2024 n. 44 [GU 6.4.24 n. 81, in vigore dal 21 aprile 2024], Attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. - testo del decreto (Guida al diritto 16/2024, 16-39) - commenti: ---Alberto Cisterna, Il potere di autogoverno del Csm e la futura riforma del premierato (Guida al diritto 16/2024, 40-41) [gli scenari] --- Alberto Cisterna, Valutazione psico-attitudinale e il nodo dell’eccesso di delega (Guida al diritto 16/2024, 42-44) [il concorso in magistratura] --- Alberto Cisterna, Nasce il nuovo fascicolo della toga: quel rebus sulla tenuta della pagella (Guida al diritto 16/2024, 45-50) [la valutazione del magistrato] --- Alberto Cisterna, Dirigenza giudiziaria e Cassazione, margini di discrezionalità più rigidi (Guida al diritto 16/2024, 51-55) [le carriere direttive e semidirettive] in tema di accesso : - Cons. Stato II 8.2.24 n. 1295, pres. Saltelli, est. De Carlo (Guida al diritto 16/2024, 60): Il carattere collettivo e sindacale della richiesta di accesso non è sufficiente da solo a radicare un interesse valido e giuridicamente rilevante in capo al sindacato richiedente, se la richiesta configura una forma di controllo generalizzato sulla PA, quest’ultima costituendo un insuperabile limite all’accesso. L’accesso a determinati documenti richiede che sussista un interesse diretto a tutelare specifici interessi che devono essere indicati preventivamente. Se è vero che la PA detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel relativo giudizio di accesso non possono svolgere ex ante alcuna valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività dei documenti richiesti su un eventuale giudizio instaurato o instaurando, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive; è altrettanto vero che le finalità dell’accesso devono essere dedotte e rappresentate dalla parte istante in modo puntuale e specifico nell’istanza di ostensione e suffragate con idonea documentazione. E ciò pure allo scopo di consentire all’A. detentrice del documento il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta di astratta pertinenza con la situazione finale controversa, dovendosi escludere la sufficienza di un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente o ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento passa attraverso uno scrupoloso vaglio circa il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione controversa. Ai fini dell’accesso agli atti difensivi è necessario che sussista una strumentalità fra accessibilità dei documenti amministrativi ed esigenze di tutela, che si traduce in un onere aggravato sul piano probatorio, poiché spetta alla parte interessata l’onere di dimostrare che il documento al quale intende accedere è necessario per la cura o la difesa dei propri interessi. in tema di autotutela possessoria (su beni pubblici indisponibili): - Cons. Stato VII 30.3.24 n. 2980, pres. Chieppa, est. Marzano (Guida al diritto 16/2024, 60): In caso di occupazione abusiva di un bene appartenente al patrimonio indisponibile, l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 823 c.c., può esercitare il potere di autotutela possessoria, emanando un’ordinanza di rilascio. Milita in tal senso l’art. 828, comma 2, stesso codice (“I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano”) nonché l’orientamento secondo cui il mancato esercizio del potere di autotutela potrebbe ingenerare un affidamento ‘legittimo’ in presenza di una situazione connotata da evidente abusività in tema di servitù militari : - TAR Puglia 3^, 1.3.24 n. 253, pres. Adamo, est. Dibello (Guida al diritto 16/2024, 60): Anche dopo la scadenza dei vincoli derivanti da una servitù militare permane in capo all’Amministrazione militare la facoltà di imporre nuovamente limitazioni al diritto di proprietà su aree vicine ad opere ed installazioni militari in presenza di una perdurante necessità delle stesse. (La sentenza sottolinea anche un aspetto procedurale, evidenziando l’applicabilità alla fattispecie concreta del comma II dell’art. 21-octies della legge 241/1990, che esclude l’annullabilità di un atto amministrativo il cui contenuto non sarebbe stato diverso da quello effettivamente emanato) in tema di diritti umani (cambiamenti climatici): - Cedu, Grande camera, 9.4.24, ric. 53600/20 (Guida al diritto 16/2024, 108 s.m.): La mancata adozione di misure idonee a impedire il surriscaldamento globale e gli effetti negativi dei cambiamenti climatici costituisce una violazione dell'art. 8 della Convenzione che assicura il diritto al rispetto della vita privata in quanto compromette il benessere degli individui. Un'associazione ambientalista ha diritto ad agire dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo se dimostra, con specifico riguardo ai cambiamenti climatici, di agire per conto dei suoi membri perché il criterio dello status di vittima non deve essere applicato in modo rigido, meccanico e inflessibile, ma considerato in modo evolutivo, alla luce delle condizioni della società contemporanea. (Alla luce della relazione causale tra le azioni e/o le omissioni dello Stato sul cambiamento climatico e i danni, o il rischio di danni, che colpiscono gli individui, la Corte ha accertato la violazione dell'art. 8 che comprende il diritto degli individui a una protezione efficace da parte delle autorità statali dai gravi effetti negativi del cambiamento climatico sulla loro vita, salute, benessere e qualità della vita, nonché dell'art. 6, a causa dell'impossibilità di accedere ai tribunali nazionali) - (commento di) Marina Castellaneta, I cambiamenti climatici e il loro impatto sui diritti umani, si apre la strada ai ricorsi davanti a Strasburgo (Guida al diritto 16/2024, 108-113). Una sentenza storica che ha al centro questioni senza precedenti, mai sollevate dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo. in tema di asilo (status di rifugiato e “fluidità” sessuale): - Cass. 1^, 8.4.24 n. 9290 (Guida al diritto 16/2024, 57): Le dichiarazioni del richiedente asilo sul proprio orientamento sessuale devono essere sottoposte al vaglio di verosimiglianza dal giudice secondo i criteri procedimentali di cui all’art. 3 DLg 251/2007, tenendo altresì conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati e devono essere comparate con COI aggiornate e pertinenti, in quanto possono essere da sole sufficienti a dimostrare l’appartenenza ad un gruppo sociale a rischio persecutorio (Cass. n. 20385/2020). Inoltre, il giudice di merito è tenuto a valutare la credibilità delle dichiarazioni in modo complessivo ed unitario sulla scorta di tutti gli elementi probatori acquisiti (Cass. n. 6107/2022). Infine, la valutazione del rischio in caso di rimpatrio può sorgere anche in un momento successivo alla partenza, dando così luogo ad una esigenza di protezione sur place. in materia elettorale (discriminazione di genere): - Cass. 1^, 9.4.24 n. 9428 (Guida al diritto 16/2024, 58): Il diritto di voto è autonomamente regolato, senza alcun vincolo o condizione, dall’art. 57 DPR 361/1957 (il quale stabilisce al primo comma che «Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell’ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d’identità o altro documento d’identificazione … »), in modo che la prospettazione circa la prassi dell’incolonnamento in fila per genere, in attesa dell’accesso alle urne, di cui i ricorrenti si dolgono, appare riconducibile ad una impropria evenienza fattuale, e non già a una disposizione normativa della cui legittimità costituzionale si possa dubitare. Le norme dedotte e la lamentata distinzione per appartenenza di genere concernono esclusivamente l’esecuzione e lo svolgimento delle attività di carattere amministrativo propedeutiche all’esercizio del diritto di voto, realizzate mediante la predisposizione e l’aggiornamento delle liste elettorali, ma non incidono sull’esercizio del diritto di voto che è oggetto della tutela richiesta. In definitiva, non è chiaro in quale modo la suddivisione cartolare degli elettori a seconda del genere potrebbe conculcare tale diritto in capo ai soggetti che non si riconoscano né nel genere maschile, né in quello femminile, posto che nessun pregiudizio sul diritto di voto può ipotizzarsi o è previsto da una qualche norma quale conseguenza della suddetta mancata immedesimazione di genere. Parimenti, il senso di disagio e di imbarazzo lamentato dai ricorrenti nel corso delle operazioni elettorali non si vede a quale previsione normativa sia ricollegabile, visto che lo svolgimento di tali operazioni, che ben potrebbe essere diversamente organizzato, non prevede in alcun modo una ostensione o distinzione, fisica o visibile, degli elettori in base al genere risultante dalle liste elettorali. in tema di fideiussione : - Cass. 3^, 12.3.24 n. 6532 (Guida al diritto 16/2024, 62 T): Nel caso in cui il fideiussore abbia provveduto al saldo o abbia eseguito una prestazione in solutum o abbia opposto in compensazione un proprio credito o abbia ricevuto, grazie ad una donazione indiretta, la remissione del debito a suo esclusivo vantaggio ciò comporta l'estinzione della obbligazione garantita e, venuta meno questa, anche l'estinzione della fideiussione. - (commento di) Mario Piselli, Un principio ribadito dalla Cassazione ma che nel merito resta controverso (Guida al diritto 16/2024, 65-66) in materia fiscale (Ecobonus): - cfr. Cass. trib. 21.3.24 n. 7657 (Guida al diritto 16/2024, 57-58): In tema di Ecobonus, il termine per l’invio dei dati all’Enea non è perentorio. Dal tenore dell’art. 4 DM 19.2.2007 non si può desumere una comminatoria di decadenza in ragione dell’espressione adoperata (secondo cui i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono ‘tenuti’ a trasmettere all’ENEA i dati relativi ai lavori eseguiti). L’espressione non è sufficiente infatti a determinare un’ipotesi di decadenza, che deve tassativamente evincersi quanto meno in via d’interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l’adempimento è prescritto. Se il controllo dell’A. finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione, deve riguardare la dimostrazione che le spese siano state effettivamente sostenute (e nella fattispecie vi è stata tempestiva comunicazione dell’inizio dei lavori), la comunicazione all’ENEA, invece, ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione del risparmio energetico: finalità più puntualmente esplicitata, in sede di normativa di rango primario, dal successivo art. 16, comma 2-bis. (Nella specie, l’Agente per la riscossione aveva emesso una cartella di pagamento con la richiesta di versare oltre 5mila euro stante il disconoscimento della detrazione d’imposta, ai fini Irpef, in relazione a spese concernenti la riqualificazione energetica di un fabbricato sostenute nel 2008, per via della mancata trasmissione all’ENEA, nel termine previsto dalla fine dei lavori, della prescritta comunicazione dei dati descrittivi dell’intervento eseguito). in procedura penale (competenza penale del giudice di pace per le lesioni personali lievi): - Cass. SSUU pen. 14.12.23-28.3.24 n. 12759 (Guida al diritto 16/2024, 82T): Appartiene al giudice di pace, dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'articolo 2, comma 1, DLg 10.10.2022 n. 150, la competenza per materia in ordine al delitto di lesione personale, nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall'ordinamento. - (commento di) Carmelo Minnella, La pena diventa illegale e rilevabile anche se il ricorso è inammissibile (Guida al diritto 16/2024, 95-101). La c.d. riforma Cartabia opera un capovolgimento, quanto al regime di procedibilità, del rapporto regola/eccezione, nel senso che la punibilità a querela diventa la regola. c.s. Etica e tecnologia - Non tutto ciò che è tecnicamente possibile è eticamente lecito (Robert Oppenheimer) - Questi anni in cui viviamo, i più intensamente segnati dallo sviluppo tecnico di tutta la storia umana, sono i più vuoti (1930) (José Ortega y Gasset, Madrid 1883-1955, filosofo e sociologo spagnolo)
Autore: Carmine Spadavecchia 30 aprile 2024
sull’attività della Corte di giustizia Ue : - Marina Castellaneta*, Tra Corte Ue e organi nazionali il dialogo è sempre più continuo (Guida al diritto 15/2024, 10-12) [*professore ordinario Diritto internazionale - Dipartimento di giurisprudenza presso l’Università degli studi di Bari Aldo Moro] sul c.d. decreto ex Ilva : DL 18.1.2024 n. 4 - L 15.3.2024 n. 28, Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico. - testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 15/2024, 14-24) - guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 15/2024, 25-31) - commenti: --- Francesco Mazzini, Dalla presentazione dell’istanza stop avvio composizione negoziata (Guida al diritto 15/2024, 32-37) [le novità --- Francesco Mazzini, Cigs concessa o solo da autorizzare, prosegue senza nessuna interruzione (Guida al diritto 15/2024, 38-40) [le tutele ai lavoratori] --- Francesco Mazzini, Aggregazioni e tutele occupazionali, previsti incentivi e razionalizzazioni (Guida al diritto 15/2024, 41-44) [le misure sull’insolvenza] in materia edilizia : - Cass. pen. 3^, 6-22.3.24 n. 11999 (Guida al diritto 15/2024, 87 s.m., annotata): La realizzazione di un campo di padel costituisce intervento che, per le sue caratteristiche complessive, connotate per l'installazione su apposita superficie, funzionale alla peculiare attività sportiva, di carpenteria e lastre di vetro perimetrali, incide sul territorio in termini di modifica del medesimo, e come tale rientra nel novero degli "interventi di nuova costruzione" necessitanti di permesso di costruire [artt. 3, comma 1, lettera e), e 10, comma 1, lettera a), DPR 6.6.2001 n. 380). in tema di class action : - TAR Milano 5^, 3.4.24 n. 998, pres. Dongiovanni, rel. Nicastro (Guida al diritto 15/2024, 92 T): È inammissibile, per mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 1 DLg 198/2009, la c.d. class action amministrativa tramite un ricorso giurisdizionale tendente a ottenere la condanna della PA al ripristino del corretto svolgimento della funzione amministrativa, nel caso in cui parte ricorrente non abbia dimostrato che, nella fattispecie, ricorra effettivamente una ipotesi di "violazione di standard qualitativi ed economici" ex art. 1, comma 1, DLg. 198/2009 cit., ai fini della esperibilità della c.d. class action pubblica (o azione correttiva) e, in particolare, ove parte ricorrente contesti la sola "violazione dei termini" di legge per la costituzione e il funzionamento dei Consultori Familiari. - (commento di) Giulia Pernice, Mancanza degli standard qualitativi, stop alla richiesta di azione collettiva (Guida al diritto 15/2024, 98-102) sul diritto al nome : - Cass. 1^, 4.4.424 n. 8955 (Guida al diritto 15/2024, 46-47): Il diritto al nome è, per definizione, personalissimo, sicché il singolo può ben chiederne tutela, in via ordinaria, senza che debbano, coevamente, chiedere la medesima tutela i suoi congiunti, portatori del medesimo cognome. Come tale, il diritto alla cognomizzazione e la tutela di questo diritto sono riservati a tutti coloro che discendono dal comune avo, cui è stato riconosciuto il titolo nobiliare e ciascuno di loro può chiaramente agire singolarmente con un giudizio ordinario di cognizione, e dunque, se lo desidera e se ve ne sono i presupposti, previsti dalla XIV disposizione transitoria della Costituzione («I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome»), è libero di agire in giudizio, come, d’altronde, altri, nelle medesime condizioni e con le stesse prerogative, sono liberi di rimanere inerti. Né, questi altri, possono avere alcuna voce in capitolo nel giudizio promosso dal loro congiunto. (Nel riconoscere il diritto dei ricorrenti ad aggiungere il predicato nobiliare «di ...», contestualmente ordinando ai competenti Ufficiali dello Stato civile di procedere alle relative annotazioni a margine dei rispettivi atti di nascita, la SC ha ribadito che i predicati di titoli nobiliari fanno parte del nome, e soltanto come parte (il cognome appunto) di esso valgono (sono cioè validi ed efficaci) nell’ordinamento. Una incorporazione sancita in ossequio al principio di eguaglianza, per cui il predicato medesimo, nell’ordinamento giuridico italiano, non può valere di più, in quanto tale, di quel che valgono le ordinarie parti del nome e, più specificamente, del cognome ordinario (art. 6, comma 2, c.c.). Ciò per non frustrare l’equilibrata ratio emergente dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 14 Cost: da un lato, l’abolizione giuridica - mediante il non riconoscimento dei titoli nobiliari - di privilegi derivanti dalla nascita o dall’appartenenza a una determinata classe sociale; dall’altro, la riaffermazione del valore del nome come fondamentale diritto inerente alla identità della persona in quanto tale, con la conseguente assimilazione, quanto a valore giuridico, del predicato di titolo nobiliare cognomizzato al nome, e, quindi, di entrambi sul piano della tutela giurisdizionale). in tema di responsabilità medica : - Cass. pen. 6^, 17.1-15.3.24 n. 11085 (Guida al diritto 15/2024, 78 T): Integra il delitto di rifiuto di atti di ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che, pur richiesto, decida di non eseguire l'intervento domiciliare urgente per accertarsi delle effettive condizioni di salute del paziente, nonostante gli venga prospettata una sintomatologia grave. - (commento di) Giuseppe Amato, Valutazione sindacabile dal giudice ma dopo un’attenta motivazione (Guida al diritto 15/2024, 81-86) in tema di trasporto aereo (cancellazione volo): - Corte giust. Ue 3^, 21.3.24, causa C-76/23 (Guida al diritto 15/2024, 104 s.m.): L'art. 7, par. 3, del regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con l'art. 8, par. 1, lett. a), di tale regolamento e alla luce del considerando 20, va interpretato nel senso che, in caso di cancellazione di un volo da parte del vettore aereo operativo, si ritiene che il passeggero abbia espresso il proprio "accordo firmato" per il rimborso del biglietto sotto forma di un buono di viaggio quando ha compilato un modulo online sul sito internet di tale vettore aereo, con il quale ha optato per una siffatta modalità di rimborso, con esclusione di un rimborso sotto forma di una somma di denaro. È necessario, però, che il passeggero sia stato in grado di effettuare una scelta efficace e informata e, pertanto, di fornire un consenso informato al rimborso del suo biglietto sotto forma di un buono di viaggio anziché sotto forma di una somma di denaro, il che presuppone che il vettore aereo abbia fornito, in modo leale, un'informazione chiara e completa sulle diverse modalità di rimborso che erano a disposizione del passeggero. - (commento di) Giulia Pernice, Cancellazione volo, il passeggero deve dare il consenso sul rimborso in modalità “buono viaggio” (Guida al diritto 15/2024, 104-106) in tema di fallimento (vendita stipulata dal curatore subentrato al preliminare stipulato dal fallito): - Cass. SSUU 19.3.24 n. 7337 (Guida al diritto 15/2024, 52 T): Nel sistema della legge fallimentare l'art. 108, 2° comma, prevede il potere purgativo del giudice delegato in stretta ed esclusiva consonanza con l'espletamento della liquidazione concorsuale dell'attivo disciplinata nella Sezione II del Capo VI secondo le alternative indicate nell'art. 107, perché in essa il curatore esercita la funzione di legge secondo il parametro di legalità dettato nell'interesse esclusivo del ceto creditorio mediante gli appositi procedimenti destinati al fine; mentre è da escludere che la norma possa essere applicata - e il potere purgativo esercitato dal giudice delegato - nei diversi casi in cui il curatore agisca nell'ambito dell'art. 72, ultimo comma, LF quale semplice sostituto del fallito, nell'adempimento di obblighi contrattuali da questo assunti con un preliminare di vendita. - (commento di) Fabio Valenza, Le Sezioni Unite risolvono il conflitto, si tratta di un’alienazione negoziale (Guida al diritto 15/2024, 62-67) c.s. Il male non cresce mai così bene come quando nasce da un'ideologia (Luigi Mascheroni)
Autore: Carmine Spadavecchia 28 aprile 2024
giustizia costituzionale : - Giulio M. Salerno*, Un ruolo della Corte costituzionale sempre più etico-sociale ed europeo (Guida al diritto 14/2024, 10-12, editoriale). Editoriale a margine della relazione del presidente della Corte costituzionale Augusto Barbera sulla giustizia costituzionale nel 2023 [*professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università di Macerata] in materia scolastica (tutela del personale contro le aggressioni): L 4.3.2024 n. 25 [GU 15.3.24 n. 63, in vigore dal 30 marzo 2024], Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico - testo della legge (Guida al diritto 14/2024, 13-14) - modifiche al codice penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 14/2024, 15-17) - commenti: - Tullio Padovani, Quella “aspirina” delle aggravanti che intossica il diritto penale (Guida al diritto 14/2024, 18-20). Il ruggito del topo: qualche pillola di diritto penale di labile potenza farmacologica. Maggiore severità verso i responsabili dell’educazione del minore e il pessimo esempio che la loro condotta violenta o oltraggiosa comunica al figlio o al pupillo - Aldo Natalini, Inutile “giro di vite” per fatti commessi in danno al personale della scuola (Guida al diritto 14/2024, 21-27). Le nuove circostanze aggravanti: la legge ricalca un vizio cronico, quello dell’(ab)uso simbolico, compulsivo e ipertrofico delle circostanze aggravanti. L’inutilità della novella discende dal fatto che per la giurisprudenza il personale scolastico riveste già la qualifica di pubblico ufficiale. Le novelle all’art. 61 c.p. dal 2008 al 2024. sul c.d. correttivo alla riforma Cartabia (seconda parte*): L 4.3.2024 n. 25 [GU 15.3.24 n. 63, in vigore dal 30 marzo 2024], Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. - mappa delle novità, a cura di Aldo Natalini (Guida al diritto 14/2024, 28-29) - commenti: - Aldo Natalini, Alimenti: iter estintivo limitato ai reati puniti con l’ammenda (Guida al diritto 14/2024, 30-32) [interventi nella legislazione speciale] - Fabio Fiorentin, Necessario l’assenso dell’imputato per la sostituzione della pena (Guida al diritto 14/2024, 33-34) [pene sostitutive] - Aldo Natalini, Accusato assente poi prosciolto, stop prescrizione durante ricerche (Guida al diritto 14/2024, 35-36) [disciplina transitoria] *La prima parte dell’analisi è stata pubblicata sul n. 13/2024 di Guida al diritto in materia disciplinare (magistrati): - Corte cost. 28.3.24 n. 51, pres. Barbera, red. Viganò (Guida al diritto 14/2024, 41): L’art. 12, comma 5, DLg 23.2.2006 n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1, lett. f), della legge 25 luglio 2005, n. 150) è incostituzionale limitatamente alle parole «o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’articolo 168 dello stesso Codice». [la norma dichiarata incostituzionale prevedeva la rimozione automatica del magistrato in caso di pena detentiva] in tema di “ daspo urbano ”: - Cost. 25.3.24 n. 47, pres. Barbera, red. Modugno (Guida al diritto 14/2024, 40): L’art. 10, comma 2, DL 20.2. 2017 n. 14 - L 18.4.2017 n. 48) va interpretata in senso diverso da quello ipotizzato dal giudice a quo e tale da escludere il prospettato contrasto con gli artt. 3, 16 e 117, c. 1, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 2 del Protocollo n. 4 alla Cedu). Infatti la norma in questione, nel subordinare la misura alla sussistenza di un possibile pericolo per la sicurezza, non fa riferimento alla «sicurezza urbana» quale definita dall’articolo 4 del decreto Minniti (concetto più ampio di quello contemplato dall’art. 16 Cost. quale ragione di possibili limitazioni alla libertà di circolazione, in quanto comprensivo anche del mero «decoro urbano»). Il termine «sicurezza» va inteso invece nel senso - coerente con la natura di misura di prevenzione atipica dell’istituto e in linea, altresì, con il dettato costituzionale - di garanzia della libertà dei cittadini di svolgere le loro lecite attività al riparo da condotte criminose. Affinché il divieto di accesso sia legittimamente disposto occorre, quindi, che vi sia un concreto pericolo di commissione di reati: pericolo che, in base alla lettera della norma, deve essere rivelato «dalla condotta tenuta» dal destinatario. Ciò esclude anche l’asserita violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.), nonché quella della garanzia convenzionale della libertà di circolazione (art. 2 Protocollo n. 4 alla Cedu), sotto il profilo della carenza di precisione della norma nell’individuazione dei presupposti della misura: carenza non riscontrabile neanche in rapporto alla descrizione delle condotte alla cui reiterazione quest’ultima è annessa. in tema di circolazione stradale (fermo amministrativo): - Corte cost. 28.3.24 n. 52, pres. Barbera, red. Pitruzzella (Guida al diritto 14/2024, 40): L’art. 214, comma 8, del codice della strada, modificato dal cd. DL Sicurezza Salvini [art. 23-bis, comma 1, lett. b), DL 4.10.2018 n. 113] è incostituzionale nella parte in cui dispone che «si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo», anziché «può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo». (La Corte ribadisce le conclusioni già raggiunte con riferimento all’art. 213, comma 8, codice della strada: anche l’art. 214, comma 8 presenta gli stessi vizi di quella relativa al veicolo sequestrato, imponendo in modo rigido la revoca della patente del custode e impedendo di valutare, da un lato, la gravità della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico e, dall’altro lato, le ripercussioni che la revoca della patente ha sulla vita del custode). in tema di concessione demaniale : - Cass. 2^, 23.2.24 n. 4914 (Guida al diritto 14/2024, 59 T, sotto il titolo “Chiosco in spiaggia: dopo la sanatoria no all’acquisto automatico dell’area interessata”): Qualora, in assenza di qualsiasi concessione, sia realizzato, da un privato, un manufatto su un'area demaniale (nella specie chiosco su area del demanio marittimo) e lo stesso - ai sensi dell'art. 32, comma 5, L 47/1985 - venga regolarizzato, deve escludersi che in applicazione della circolare n. 412 del 1985, del Ministero delle Finanze (e dell'art. 934 c.c.), il privato acquisti la proprietà superficiaria del manufatto. In una tale fattispecie, infatti, è onere del giudice del merito verificare se, tenendo conto della natura dell'area interessata dall'attività edilizia e dalla consistenza di quest'ultima, la stessa possa essere ritenuta rientrante nella normale utilizzazione dello spazio oggetto di causa, o meno. Nel primo caso, la posizione del soggetto che ha realizzato il manufatto, o ne ha comunque la disponibilità, deve essere configurata in termini di diritto personale di godimento, mentre nel secondo caso, per effetto del positivo completamento dell'iter di sanatoria di cui al ricordato art. 32 L 47/1985 cit., la stessa merita di essere apprezzata in termini di proprietà superficiaria. - (commento di) Mario Finocchiaro, Il giudice verifica se l’attività edilizia rientra nella proprietà superficiaria (Guida al diritto 14/2024, 63-65) in tema di giochi e scommesse : - Cons. Stato V 6.3.24, pres. De Nictolis, rel. Caminiti (Guida al diritto 14/2024, 90 T): La concentrazione delle ore in cui è consentito il gioco lecito nella tarda serata e nella notte - con il connesso divieto di gioco dalle 7,00 alle 19,00 - è contrario al principio di proporzionalità, poiché tale decisione non è idonea rispetto all'obiettivo perseguito, di lotta ai fenomeni della ludopatia, e non è adeguata poiché tale divieto finisce con incidere sfavorevolmente sui soli titolari delle tabaccherie non titolari di bar o di sale giochi, tenuti a rispettare un orario diurno di apertura, comportando una drastica limitazione dell'orario di funzionamento, determinando altresì una disparità di trattamento nei confronti di questi ultimi che sono stati legittimamente autorizzati con il rilascio della licenza ex art. 110 Tulps. - (commento di) Davide Ponte, Concentrare le giocate in notturna non è ragionevole né proporzionale (Guida al diritto 14/2024, 98-102) in tema di responsabilità (per colpa) della PA : - Cons. Stato V 2.2.24 n. 1087, pres. De Nictolis, rel. Rotondano (Guida al diritto 14/2024, 41-42): La responsabilità della PA può ritenersi accertata quando, tenuto conto del comportamento complessivo degli organi intervenuti nel procedimento, la violazione risulti grave e commessa in un contesto di condizioni di fatto e in una cornice di riferimento normativo e giuridico tale da dimostrare la disattenzione o l’incapacità dell’organo nell’assunzione del provvedimento viziato. Perché si configuri la colpa dell’A., occorre avere riguardo al carattere ed al contenuto della regola di azione violata: se la stessa è chiara, univoca, cogente, in caso di sua violazione, si dovrà riconoscere la sussistenza dell’elemento psicologico. Al contrario, se il canone della condotta amministrativa è ambiguo, equivoco o, comunque, costruito in modo tale da affidare all’autorità pubblica un elevato grado di discrezionalità, la colpa potrà sussistere solo nelle ipotesi in cui il potere è stato esercitato in palese spregio delle menzionate regole di imparzialità, correttezza e buona fede, proporzionalità e ragionevolezza. Ne consegue che ogni altra violazione del diritto oggettivo resta assorbita nel perimetro dell’errore scusabile, ai sensi dell’art. 5 c.p. Infatti, se è vero che in sede di giudizio per il risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo illegittimo il privato danneggiato può limitarsi a invocare l’illegittimità dell’atto quale indice presuntivo della colpa, restando a carico dell’A. l’onere di dimostrare di essere incorsa in un errore scusabile, è anche vero che la presunzione di colpa dell’A. può operare solo nelle ipotesi di violazioni commesse in un contesto di circostanze e in un panorama di riferimento, giuridico e fattuale, tale da concretizzarne la negligenza, cioè l’aver agito intenzionalmente ovvero in spregio alle regole di correttezza, imparzialità e buona fede nell’assunzione del provvedimento viziato, con ciò violando il paradigma costituzionale. in tema di donazione indiretta : - Cass. trib. 20.3.24 n. 7442 (Guida al diritto 14/2024, 44 T, sotto il titolo: Donazione indiretta, deve essere tassata solo se si “confessa” in un accertamento): In tema di imposta sulle donazioni, l'articolo 56-bis, comma 1, Dlgs 31.10.1990 n. 346, va interpretato nel senso che le liberalità diverse dalle donazioni, ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato a un impoverimento (del donante) senza l'adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall'articolo 769 c.c, e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta (con l’aliquota dell’8%) - pur essendo esenti dall’obbligo della registrazione - in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti (€ 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, € 100.000 per fratelli e sorelle, € 1.500.000 per persone portatrici di handicap). (principio enunciato in motivazione, ex art. 384 c.p.c.) In tema di imposta sulle donazioni, la dichiarazione prevista dall'articolo 56-bis, comma 1, lett. a), DLgs 31.10.1990 n. 346, al fine dell'accertamento e della sottoposizione all'imposta delle liberalità diverse dalle donazioni (nella specie, di una donazione informale avente ad oggetto il trasferimento, mediante bonifico bancario dal conto corrente del donante al conto corrente del donatario, di attività finanziarie detenute all'estero), può provenire, oltre che dal donatario, anche dal donante e può essere rappresentata anche dall'istanza volta ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria ed il rientro dei capitali detenuti all'estero, quando la donazione abbia avuto ad oggetto le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, spontaneamente emerse per volontà dell'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, DL 28.6.1990 n. 167 - L 4.8.1990 n. 227. (principio enunciato in motivazione ex art. 384 c.p.c.) - (commento di) Angelo Busani, Il “semplice” bonifico genitore-figlio non è di per sé sottoposto a prelievo (Guida al diritto 14/2024, 54-58) in tema di condominio : - Trib. Bergamo 4^, 31.10.23 n. 2319 (Guida al diritto 14/2024, 66 T, sotto il titolo “Il Tribunale di Bergamo sconfessa le Sezioni Unite: necessaria l’unanimità per approvare i millesimi): In tema di condominio, la formazione, modifica, rettifica e revisione delle tabelle millesimali non richiede l'approvazione della maggioranza qualificata di cui all'articolo 1136, comma 2, c.cc, ma il consenso unanime dei condòmini espresso in seduta totalitaria come prescritto dall'art. 69 disp. att. c.c. come rinnovellato dalla L 220/2012. Pertanto è annullabile la delibera assembleare che le abbia approvate a maggioranza. - (commento di) Fulvio Pironti, Annullabile la delibera assembleare che le ha votate a maggioranza (Guida al diritto 14/2024, 69-71) in tema di giurisdizione e competenza ( riconoscimento di decisioni di altri Stati ): - Corte giust. Ue 1^, 21.3.24, causa C-90/22 (Guida al diritto 14/2024, 104 solo massima) (questione pregiudiziale proposta dalla Corte suprema della Lituania): L'art. 45, par. 1, lett. a), e lett. e), punto ii), del regolamento (UE) 12.12.2012 n. 1215 (1215/2012) del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, va interpretato nel senso che non consente a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di negare il riconoscimento della decisione di un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con la motivazione che quest'ultima autorità giurisdizionale si è dichiarata competente a statuire su un'azione proposta in forza di un contratto di trasporto internazionale, in violazione di un accordo attributivo di competenza, ai sensi dell'art. 25 di detto regolamento, facente parte di tale contratto. - (commento di) Marina Castellaneta, Anche senza accordo sul Foro competente possibile riconoscere una decisione in un altro Stato (Guida al diritto 14/2024, 104-106) in tema di circolazione stradale : - Cass. pen. 4^, 25.3.24 n. 12178 (Guida al diritto 14/2024, 41): In tema di guida in stato di ebbrezza, la polizia giudiziaria non ha l’obbligo di dare avviso del compimento dell’atto irripetibile al difensore di fiducia dell’interessato (ex art. 356 c.p.p.), né ha l’obbligo incondizionato di attendere l’arrivo sul luogo del difensore di fiducia avvisato dall’interessato per il compimento dell’alcoltest, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile, il cui esito può essere compromesso col passare del tempo. L’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore (ex art. 114 disp. att. c.p.p.) va rivolto al conducente del veicolo solo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test. Tali avvisi, infatti, non devono essere dati al conducente all’atto del compimento di accertamenti preliminari e meramente esplorativi. in materia penale (pena naturale): - Corte cost. 25.3.24 n. 48, pres. Barbera, red. Petitti (Guida al diritto 14/2024, 40): L’istituto della pena naturale, pur noto in alcuni ordinamenti europei, non appartiene alla tradizione normativa italiana (Su una imputazione per omicidio colposo, con violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, a carico di uno zio per la morte del nipote suo dipendente, il Tribunale aveva denunciato la violazione dei principi costituzionali di necessità, proporzionalità e umanità della pena, non prevedendo la norma censurata - art. 529 c.p.p. - che il giudice possa emettere sentenza di non doversi procedere quando l’autore del reato abbia patito, per la morte del familiare da lui stesso causata, una sofferenza, una pena naturale tale da rendere inutile ogni ulteriore sanzione. La Corte ha escluso la sussistenza di un vincolo costituzionale che esiga l’introduzione della pena naturale secondo la richiesta del Tribunale, ritenuta eccessivamente ampia sotto tre distinti aspetti, ognuno dei quali sufficiente ad inficiarne la fondatezza: nel riferimento generico alla colpa, senza alcuna distinzione tra le sue varie declinazioni, che possono viceversa corrispondere a ipotesi molto diverse tra loro sotto il profilo criminologico e della protezione dei beni; per il rimando alla troppo larga nozione di prossimo congiunto che, secondo la definizione ex art. 307 c.p. si estende ben oltre la famiglia nucleare; per l’oggetto stesso dell’addizione, non essendovi ragioni costituzionali in base alle quali la pena naturale da omicidio colposo del prossimo congiunto debba integrare una causa di non procedibilità, anziché, in thesi, un’esimente di carattere sostanziale, ovvero ancora una circostanza attenuante soggettiva). in tema di prescrizione (penale): - Cass. pen. 3^, 12.1-19.2.24 n. 7245 (Guida al diritto 14/2024, 80 T, sotto il titolo: Prescrizione: “favor rei” se c’è incertezza assoluta sulla data in cui è stato commesso il reato): In tema di cause di estinzione del reato, il principio del favor rei, in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale va fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato, opera solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche attraverso deduzioni logiche. (Fattispecie in tema di ricettazione, in cui la Corte ha ritenuto il reato commesso in prossimità dell'epoca di accertamento, basandosi sulla mancanza di convenienza economica dell'agente a detenere a lungo, prima di porli in vendita, oltre 1.200 supporti audiovisivi abusivamente duplicati, nonché sulla rapida obsolescenza commerciale di tal genere di prodotto). - (commento di) Aldo Natalini, Spetta all’imputato fornire indizi sulla retrodatazione del delitto (Guida al diritto 14/2024, 83-84) c.s. La pena di morte è il suicidio della civiltà (Vittorio Feltri, a proposito di Kenneth Smith, giustiziato in Alabama per soffocamento con l'azoto)
Autore: Carmine Spadavecchia 28 aprile 2024
in tema di contratti pubblici (esclusione dalla gara): - Stefano Colombari (a cura di), L’esclusione dalle gare pubbliche: una misura residuale? (Giurispr. it. 3/2024, 742-752) [principio di tassatività; principio di eterointegrazione; cause di esclusione implicite; cause di esclusione automatica e non automatica; mancato pagamento del contributo all’Anac; socio unico persona giuridica; falsa dichiarazione; offerta tecnica priva dei requisiti essenziali; il sopralluogo; l’offerta anomala; nullità delle cause di esclusione atipiche; soccorso istruttorio e soccorso procedimentale; il self clearing (ravvedimento operoso che rimuove una causa di esclusione già verificatasi); i criteri del nuovo codice; principio del risultato; regolarità fiscale, regolarità contributiva; illecito professionale grave; principio di tassatività e requisiti speciali di partecipazione] in tema di appalti (avvalimento): - TAR Salerno 1^, 30.1.24 n. 315 (Giurispr. it. 3/2024, 691 T): L’art. 104, 4° comma, DLg 36/2023, applicabile anche all’avvalimento premiale, prevede che “L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta (...). L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante: (...) b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture”. Tale norma, applicabile agli appalti di servizi, prevede che anche nell’avvalimento premiale l’ausiliaria disponga dei requisiti previsti dall’art. 100 DLg 36/2023, tra i quali vi è l’idoneità professionale. - (nota di) Irene Grossi, Avvalimento premiale: i requisiti dell’ausiliaria alla luce del nuovo CCP (Giurispr. it. 3/2024, 691-694) in tema di autoannullamento (competenza): - Cons. Stato V, 29.12.23 n. 11307, pres. Sestini, est. Manzione (Giurispr. it. 3/2024, 520-1): La competenza all’adozione di un provvedimento di autoannullamento spetta al medesimo plesso amministrativo che ha adottato l’atto illegittimo (principio del c.d. contrarius actus), principio che non trova eccezione neppure nelle ipotesi in cui il vizio di illegittimità che induce ad agire in autotutela sia quello dell’incompetenza. Neppure in tali ipotesi può ritenersi che la competenza all’adozione del provvedimento di ritiro possa essere riconosciuta a un plesso diverso da quello che ha operato in prima battura (e ciò anche nel caso in cui si intenda demandare l’adozione del provvedimento di secondo grado al plesso ordinariamente competente). in tema di concessioni demaniali marittime (c.d. balneari - proroga): - Cons. Stato VI, 27.12.23 n. 11200, pres. Simonetti, est. Cordì (Giurispr. it. 3/2024, 521-2): Le statuizioni rese dalla sentenza Ad. plen n. 17/2021 (in punto di radicale inefficacia delle proroghe di concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo disposte in contrasto con il diritto UE) continuano a trovare piena applicazione, a ciò non ostando l’intervenuto annullamento, ad opera delle Sezioni unite della Cassazione, della coeva decisione dell’Ad. plen n. 18/2021, che aveva enunciato principi del tutto analoghi. A differenza della seconda di tali decisioni, infatti, la sentenza n. 17/2021 non è stata fatta oggetto di impugnativa e le sue statuizioni risultano pienamente valide ed efficaci. in materia urbanistica : - Cons. Stato IV 18.12.23 n. 10976, pres. Neri, st. Conforti (Coima SGR s.p.a. c/ Comune di Milano): Pur ribadendosi l’amplissima discrezionalità di cui i Comuni godono in tema di pianificazione urbanistica delle diverse porzioni del territorio comunale, deve ritenersi che l’esercizio di tale discrezionalità incontri specifici limiti e modulazioni nelle ipotesi in cui il medesimo Ente abbia ingenerato in una controparte privata, con propri atti, un legittimo affidamento in ordine a un determinato - e più favorevole - assetto urbanistico di una determinata area. (Il CdS accoglie l’appello di Coima SGR contro TAR Milano 2^ 22.9.22 n. 2044 e annulla la scelta di Piano inerente l’area del c.d. Pirellino, pur facendo salva ogni altra determinazione dell’Ente in termini pianificatori). in tema di ottemperanza (impugnativa atti Commissario ad acta): - Cons. Stato III 8.1.24 n. 254, pres. Greco, est. Pescatore (Giurispr. it. 3/2024, 518-9): Il termine di sessanta giorni fissato dall’art. 114, 6° comma c.p.a. per l’impugnativa degli atti del Commissario ad acta nei giudizi di esecuzione trova applicazione anche per l’impugnativa avverso gli atti del Commissario nominato ai sensi degli artt. 31 e 117 per l’ipotesi di inadempimento dell’A. Conseguentemente, non trova applicazione, a tali fini, il diverso termine (annuale) per l’impugnativa del silenzio inadempimento in quanto tale, per come fissato dall’art. 31, 2° comma c.p.a. in tema di gare e concorsi pubblici (turbata libertà degli incanti): - Cass. pen. 6^, 24.5-18.9.23 n. 38127 (Giurispr. it. 3/2024, 695 T): La lettera dell’art. 353 c.p., nel fare riferimento alla “gara nei pubblici incanti e nelle licitazioni private”, restringe l’area di tutela e delimita il perimetro operativo della fattispecie alle sole procedure indette per la cessione di un bene ovvero per l’affidamento all’esterno dell’esecuzione di un’opera o della gestione di un servizio. L’attività d’interpretazione trova un limite nel significato letterale delle espressioni utilizzate dal legislatore e, pertanto, l’operatività dell’art. 353 c.p. non può essere estesa alle turbative dei concorsi per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni. - (commento di) Vincenzo Maiello, Turbata libertà degli incanti, concorsi pubblici e divieto di analogia in malam partem (Giurispr. it. 3/2024, 696-700) in materia di sport (Super League): - Corte giust. Ue, Grande Sezione, 21.12.23, causa C-333/21 (Giurispr. it. 3/2024, 524-6, annotata da Irene Stigliano): Il comunicato congiunto della FIFA e della UEFA recante minaccia di sanzioni nei confronti dei club e dei giocatori i quali volessero partecipare alla Super League - nuova competizione calcistica su scala europea, la prima al di fuori della UEFA, per la cui realizzazione è stata istituita, su iniziativa di un gruppo di noti club calcistici professionistici europei siti, in particolare, in Spagna, Italia e Regno Unito, la European Super League Company (ESLC), ente privato spagnolo - integra una violazione degli articoli 101 e 102 del Trattato (abuso di posizione dominante), cosi come le norme approvate, a monte, da FIFA e UEFA che prevedono la previa approvazione da parte di queste, a pena di sanzioni, di competizioni calcistiche. Tali norme costituiscono un ostacolo alla libera prestazione dei servizi garantita dall’art. 56 del Trattato, in quanto tendono non solo ad ostacolare le diverse attività economiche interessate, ma anche ad impedirle del tutto. (La Corte sottolinea la natura di enti privati delle Federazioni calcistiche FIFA e UEFA, chiarendo che le stesse, pur godendo di indubbia posizione dominante sui relativi mercati, non hanno alcun tipo di monopolio sugli stessi) sul diritto all’immagine : - Cass. 3^, 27.12.23 n. 36106 (Giurispr. it. 3/2024, 500-502): Lo scopo culturale – che, ai sensi dell’art. 97, L 633/1941 (legge sul diritto d’autore), legittima l’esposizione dell’immagine altrui anche in mancanza del consenso dell’interessato – consiste in una finalità di puro interesse generale, come tale priva di risvolti lucrativi e personali. [La SC conferma la sentenza di merito che ha ritenuto legittima l’esposizione dell’immagine di un famoso ex calciatore (G.R. detto Gianni), nell’ambito di una mostra allestita all’interno dello stadio di Milano, sul presupposto che essa non aveva finalità lucrative, bensì culturali e didattiche, mirando a celebrare la gloria dei campioni del passato e a farne conoscere le gesta anche ai più giovani] sul diritto all’anonimato della madre : - Cedu 30.1.24, ric. 18843/20, Cherrier c/ Francia (Giurispr. it. 3/2024, 526-7, annotata da Francesco Miriano): Il rifiuto delle autorità francesi nazionali di fornire all’adottato informazioni sull’identità della madre biologica non viola l’art. 8 della Convenzione (diritto alla vita privata e familiare) in materia di successione (testamento - vincolo di destinazione): - Cass. 2^, 2.8.23 n. 23616 (Giurispr. it. 3/2024, 545 T): L’attribuzione patrimoniale testamentaria di un bene con vincolo perpetuo di destinazione imposto dal disponente con clausola modale, è nulla per violazione dell’art. 1379 c.c., risultando eccessivamente compromesso il diritto di proprietà dell’onerato, i cui poteri dispositivi sul bene – destinato a circolare, a pena di inadempimento, con il medesimo vincolo – risultano sostanzialmente sterilizzati sine die. (In applicazione del principio, la SC ha ritenuto valido, perché predeterminato nel tempo, il vincolo di attribuzione testamentaria della proprietà di un immobile in favore di un Comune, alla condizione di mantenimento per almeno sessant’anni della destinazione del complesso immobiliare a uso di piscina e di palestra per la collettività). - (commento di) Roberto Calvo, Il vincolo testamentario di destinazione e il dilemma intorno alla disciplina applicabile (Giurispr. it. 3/2024, 548-553) in materia di successione (rinuncia del legittimario all’eredità): - Cass. 2^, 11.5.23 n. 12813 (Giurispr. it. 3/2024, 557 T): Ai sensi dell’art. 552 il legittimario che rinuncia all’eredità ha diritto di ritenere le donazioni o di conseguire i legati a lui fatti, anche nel caso in cui operi la rappresentazione, senza che i beni oggetto dei legati o delle donazioni si trasmettano ai rappresentanti, fermo restando però l’onere di questi ultimi di dover imputare le stesse disposizioni alla quota di legittima nella quale subentrano iure repraesentationis. - (commento di) Luca Ballerini, Rappresentazione e donazioni in conto ricevute dal legittimario rinunziante all’eredità (Giurispr. it. 3/2024, 558-564) in materia di successione (obbligo di donare): - Cass. 2^, 28.3.23 n. 8733 (Giurispr. it. 3/2024, 564 T): È nulla la condizione testamentaria che prevede l’obbligo per il soggetto istituito di donare un proprio bene, in quanto del tutto incompatibile con il requisito essenziale della donazione che è quello della spontaneità dell’attribuzione. La nullità della clausola che impone all’istituito l’obbligo di donare non si estende all’intero testamento ove non risulti che la volontà di arricchire un terzo mediante la clausola nulla, che deve emergere dal testamento e non anche da elementi estrinseci alla scheda, fosse stato l’unico motivo che aveva indotto il de cuius a testare. - (commento di) Gianluca Sicchiero, Una tesi sulla validità di condizioni testamentarie coartanti (Giurispr. it. 3/2024, 566-571) in tema di donazione (clausola di premorienza del donante): - Cass. 2^, 13.12.23 n. 34858 (Giurispr. it. 3/2024, 511-4): La donazione con clausola sospensiva di premorienza del donante produce effetti immediati e concerne singoli beni valutati dai contraenti nella loro consistenza ed oggettività al momento del perfezionamento, con conseguente attualità dell’attribuzione la cui efficacia è solo differita alla morte; pertanto, la violazione del divieto dei patti successori può derivare solo dalla persistenza di un residuo potere dispositivo del donante, tale da minare l’irrevocabilità della disposizione e la sua immediata efficacia vincolante, e non dalla maggior o minore probabilità del verificarsi dell’evento condizionante. (La SC conferma la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la nullità di una donazione di quote societarie con clausola di premorienza del donante realizzata da un soggetto in fase di malattia terminale al quale restavano solo pochi mesi di vita). in tema di proprietà : - Vito Amendolagine (a cura di), Le azioni a difesa della proprietà e del possesso (Giurispr. it. 3/2024, 733-741) giurisdizione: azioni petitorie e azioni possessorie, giudizio petitorio e possessorio; revindica, legittimazione e regime probatorio; actio negatoria servitutis; regolamento di confini; usucapione; azioni possessorie e procedimenti possessori; azioni nunciatorie e risarcimento del danno) in tema di arricchimento senza causa : - Cass. SSUU 5.12.23 n. 33954 (Giurispr. it. 3/2024, 529 T): Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l’esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall’illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico. - (commento di) Paolo Gallo, La sussidiarietà dell’azione di arricchimento: il punto delle Sezioni unite (Giurispr. it. 3/2024, 530-537) in procedura civile (litispendenza internazionale - caso Agnelli): - Trib. Torino 2^, 12.4.23 (ord), pres. Demaria, est. Aloj, causa M.A.D.P. (avv. Trevisan) – P.D.P., A.D.P., T.D.P., S.D.P. (avv. Trevisan) / J.P.J.E., L.E.E., G.E. (avv.ti Barcellona, Re) / U.v.G. (avv.ti De Nova, Chiesa) (Giurispr. it. 3/2024, 616 T): 1. La nozione di “contestations (...) déjà pendantes devant une juridiction de l’autre Etat” (contestazioni già pendenti davanti un tribunale dell’altro Stato), contenuta nell’art. 8 della Convenzione italo-svizzera 3 gennaio 1933, va interpretata come facente riferimento a cause: intercorrenti tra i medesimi soggetti, eventualmente con posizioni processuali diverse; aventi il medesimo oggetto, ossia volte all’affermazione o alla negazione della spettanza del medesimo bene della vita, pur non essendo necessaria la coincidenza dei petita immediati; aventi il medesimo titolo, ossia fondate sul medesimo rapporto contrattuale o sul medesimo titolo giuridico (sulla base di questa premessa, il Tribunale di Torino ha escluso l’applicazione dell’art. 8 della Convenzione, ritenendo che il processo innanzi a lui proposto non fosse soggettivamente e oggettivamente identico a quelli precedentemente iniziati in Svizzera, nei quali non erano state coinvolte tutte le parti del giudizio italiano, né erano state avanzate tutte le domande cumulate in quest’ultimo). 2. Per disporre la sospensione facoltativa del processo italiano ex art. 7, 3° comma, L 218/1995, il giudice deve anzitutto stabilire la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità con un altro procedimento pendente all’estero, effettuare poi una valutazione prognostica circa la possibilità della sentenza straniera di spiegare effetto in Italia e, infine, verificare l’opportunità della sospensione del giudizio (il Tribunale di Torino ha sospeso il processo innanzi a lui pendente in forza dell’art. 7, 3° comma, L 218/1995, ritenendo sussistenti tutti i presupposti applicativi della norma e, in particolare, il rapporto di pregiudizialità, poiché le cause proposte in Italia erano talune identiche ed altre dipendenti rispetto a quelle dedotte nei processi svizzeri). - (commento critico di) Luca Penasa, Litispendenza e pregiudizialità internazionali in un tormentato caso italo-svizzero di parallel litigation in materia successoria (Giurispr. it. 3/2024, 619-634) c.s. Etica e moralismo Distinguerei le persone morali dai moralisti, perché molti di coloro che parlano di etica, a furia di discuterne, non hanno poi il tempo di praticarla (Giulio Andreotti)
Autore: Carmine Spadavecchia 18 aprile 2024
in tema di concessioni balneari : - Giannangelo Marchegiani, Le vicissitudini delle concessioni balneari e la precarietà della loro situazione (Urban. e appalti 1/2024, 5-18) in tema di illeciti professionali (codice appalti e obblighi dichiarativi): - Fausto Gaspari, Cosa resterà dell’art. 80? Prime riflessioni attorno alla tassatività dei gravi illeciti professionali di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023 (Urban. e appalti 1/2024, 19-33) in tema di partenariato pubblico-privato : - Silvia Fasano, Partenariato sociale, cessione di immobili in cambio di opere, servizi globali e contraente generale (Urban. e appalti 1/2024, 35-48) in tema di ottemperanza (all’ordine di demolizione): - Ad. plen. 11.10.23 n. 16, pres. Maruotti, est. Tarantino (Urban. e appalti 1/2024, 49 T): La mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine da esso fissato comporta la perduranza di una situazione contra ius e costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dal precedente illecito - avente anche rilevanza penale - commesso con la realizzazione delle opere abusive. La mancata ottemperanza - anche da parte del nudo proprietario – all’ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall’art. 31, comma 3, DPR 380/2001, impone l’emanazione dell’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata formulata l’istanza prevista dall’art. 36 del medesimo DPR o sia stata dedotta e comprovata la non imputabilità dell’inottemperanza. L’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, DPR 380/2001, ha natura dichiarativa e comporta - in base alle regole dell’obbligo propter rem - l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione. Qualora per la prima volta sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima (comportando una fattispecie a formazione progressiva). L’inottemperanza all’ordinanza di demolizione comporta la novazione oggettiva dell’obbligo del responsabile o del suo avente causa di ripristinare la legalità violata, poiché, a seguito dell’acquisto del bene da parte dell’Amministrazione, egli non può più demolire il manufatto abusivo e deve rimborsare all’Amministrazione le spese da essa sostenute per effettuare la demolizione d’ufficio, salva la possibilità che essa consenta anche in seguito che la demolizione venga posta in essere dal privato. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, DPR 380/2001 non può essere irrogata nei confronti di chi - prima dell’entrata in vigore della L 16/del 2014 - abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all’ordine di demolizione, pur se l’inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore. - (commento di) Calogero Commandatore, Il sistema sanzionatorio dell’illecito edilizio all’esame dell’Adunanza plenaria (Urban. e appalti 1/2024, 61-69). Il sistema di repressione e reazione agli abusi edilizi delineato dalla Plenaria; le sue persistenti criticità, anche alla luce del principio di proporzionalità; i nodi irrisolti dalla Plenaria. in tema di contratti pubblici (organismo di diritto pubblico - Casinò di Venezia): - Cons. Stato V 26.9.23 n. 8542, pres. Sabatino, est. Rovelli (Urban. e appalti 1/2024, 71 T): Tre sono le condizioni perché possa parlarsi di “organismo di diritto pubblico” ai fini dell’applicazione della normativa sui contratti pubblici: deve trattarsi di un soggetto dotato di personalità giuridica; sottoposto ad influenza pubblica dominante; istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale. Si tratta di una tipologia di amministrazione fondata su parametri oggettivi, ossia sulla tipologia delle attività esercitate e sulla natura delle stesse. I requisiti in questione non sono tra loro alternativi, ma devono essere posseduti cumulativamente e sono valutati dal giudice caso per caso. - (commento di) Alessandro Ricci Marini, La nozione di organismo di diritto pubblico, fra giurisprudenza e nuovo Codice dei Contratti Pubblici (Urban. e appalti 1/2024, 77-86) sulla rinuncia al procedimento amministrativo : - Cons. Stato VII, pres. Chieppa, est. Francola (Urban. e appalti 1/2024, 87 T): Sebbene gli interessi legittimi, in quanto ontologicamente collegati all’esercizio del potere pubblico, costituiscano posizioni tendenzialmente indisponibili, è ammissibile la rinuncia ad uno specifico atto che costituisca estrinsecazione ed esercizio dell’interesse legittimo, come l’istanza di avvio di un procedimento amministrativo, in quanto la rinuncia ad una delle molteplici facoltà riconosciute al titolare di un interesse legittimo non costituisce rinuncia all’interesse legittimo stesso. Mentre la rinuncia al diritto autorizzato non consente più all’interessato l’esercizio di quella specifica attività, neanche qualora intendesse chiedere in futuro una nuova autorizzazione, poiché l’effetto dismissivo conseguente coinvolge il diritto stesso considerato nella sua interezza, la rinuncia all’autorizzazione non implica anche la rinuncia al diritto autorizzato, essendo soltanto limitata al provvedimento amministrativo, per cui l’interessato conserva la facoltà di richiedere in futuro una nuova autorizzazione per l’esercizio del suo diritto. Così come è ammissibile la rinuncia ad un’autorizzazione già rilasciata, in quanto provvedimento ampliativo della sfera giuridica dell’interessato, deve simmetricamente ritenersi possibile rinunciare anche ad un procedimento intrapreso su istanza di parte per il rilascio di un’autorizzazione richiesta ma ancora non concessa, rientrando nella facoltà dell’istante rinunciarvi con un atto espresso prima che l’Amministrazione si sia pronunciata sulla stessa. Nei procedimenti ad istanza di parte, la rinuncia all’istanza costituisce un’ipotesi di manifesta improcedibilità della domanda, che obbliga l’A. a concludere il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata ai sensi dell’art. 2, comma 1, secondo periodo, L 241/1990. La decadenza di cui all’art. 75, comma 1, DPR. 445/2000 è un caso precipuo d’autotutela doverosa, senza che tale norma, per la cui applicazione si prescinde dalla condizione soggettiva del dichiarante, lasci alcun margine di discrezionalità all’A. procedente. Posto che la reiterazione di un’istanza procedimentale incontra il limite del precedente diniego non impugnato nei termini, il rigetto dell’istanza originaria legittima l’A. a non intraprendere alcuna attività istruttoria sulla seconda istanza solo se identica alla prima, mentre laddove essa presenti un quid novi l’A. è tenuta a riesaminare la domanda pronunciandosi all’esito di una nuova e rinnovata istruttoria procedimentale. Allorché la rinuncia ad un procedimento in corso sia propedeutica ad evitare l’applicazione del divieto di concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni previste per un periodo di due anni, stabilito dall’art. 75, comma 1-bis, DPR 445/2000, la futura riproposizione dell’istanza è inammissibile, costituendo condotta integrante un abuso procedimentale, violativa, come tale, dei principi di collaborazione, legalmente tipizzati. L’art. 75, comma 1-bis, DPR 445/2000, è applicabile soltanto in ordine ai procedimenti intrapresi o pendenti alla data della sua entrata in vigore e non anche ai procedimenti amministrativi antecedentemente definiti, non essendone possibile un’applicazione retroattiva. - (commento di) Roberto Musone, La rinunciabilità al procedimento amministrativo ad istanza di parte e i limiti alla reiterabilità dell’istanza (Urban. e appalti 1/2024, 94-112). La rinunciabilità all’interesse legittimo (elaborazione dottrinale e giurisprudenziale) e alle singole facoltà dell’interesse legittimo. in tema di accesso : - Cons. Stato III 3.5.23 n. 4465, pres. Ungari, est. D’Angelo (Urban. e appalti 1/2024, 113 T): 1. Ferma restando la particolare natura degli atti posti a base dell’istruttoria relativa alle interdittive antimafia e la loro tendenziale segretezza, l’inibizione all’accesso non può essere fondata solo sul generico richiamo a norme di legge. Il diniego avrebbe dovuto fondarsi su una specifica motivazione in ordine alla prevalenza delle esigenze di sicurezza pubblica derivanti dalle attività e dalle acquisizioni istruttorie poste in essere dall’Amministrazione. 2. In relazione agli atti istruttori “a monte” dell’interdittiva antimafia, l’accesso va effettivamente escluso per tutte le parti della documentazione in possesso dell’A. coperte da segreto istruttorio, in quanto afferente a indagini preliminari o procedimenti penali in corso, oppure se e nella misura in cui coinvolga, a qualunque titolo, terzi soggetti interessati dalle informative di polizia di sicurezza, ovvero, ancora, ove possano essere addotti specifici motivi ostativi riconducibili ad imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti in corso di svolgimento di polizia di sicurezza e di contrasto alla delinquenza organizzata. 3. Il diniego di accesso fondato sull’interesse alla riservatezza ovvero su ragioni di segretezza deve essere congruamente motivato per potersi ritenere prevalente sul diritto alla difesa del richiedente, riconosciuto in sede giurisdizionale o procedimentale dai principi costituzionali (artt. 24, 97,111 e 113 Cost.), nonché dalle disposizioni della Cedu (art. 6) e dalla Cdfue (art. 47), diritto che comunque deve essere garantito. - (commento di= Roberto Cippitani, La sicurezza come motivo di esclusione dal diritto di accesso ai documenti amministrativi (Urban. e appalti 1/2024, 114-123) in materia edilizia (doppia conformità e sanatoria giurisprudenziale impropria): - Cass. pen. 3^, 31.10.23 n. 43823 (Urban. e appalti 1/2024, 141-3): Essendo illegittimi i provvedimenti di sanatoria “atipica” che prescindono dal requisito della doppia conformità, il giudice penale non può attribuire ad essi alcun effetto, non soltanto con riguardo all’estinzione del reato urbanistico, ma pure rispetto alla non irrogazione dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva previsto dall’art. 31, comma 9, T.U.E., ovvero alla revoca dello stesso qualora il provvedimento amministrativo contra legem sia stato eventualmente emanato dopo il passaggio in giudicato della sentenza. in materia edilizia (ordine di demolizione – principio di proporzionalità): - Cass. pen. 4^, 7.11.23 n. 44653 (Urban. e appalti 1/2024, 136): Se è ben vero che il giudice, nel dare attuazione all’ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze della Cedu, è tuttavia altrettanto indubbio che i fatti addotti a sostegno del rispetto del principio di proporzionalità - che non possono dipendere dall’inerzia o dalla volontà del destinatario - devono essere allegati (e accertati) in modo rigoroso, dovendosene far carico (quantomeno sul piano dell’allegazione) chi intende avvalersene per paralizzare il ripristino di un ordine violato, né il tempo trascorso dalla sentenza di condanna può legittimare alcun affidamento nell’inerzia dei pubblici poteri. in materia edilizia ( edilizia libera ): - Cass. pen. 3^, 17.10.23 n. 42243 (Urban. e appalti 1/2024, 137-8): In tema di reati edilizi, non rientra nella categoria degli interventi di edilizia libera, di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), DPR 6.6.2001 n. 380, l’installazione di barriere in cemento del tipo “new jersey”, non avendo le stesse natura di elementi di arredo, sicché tale condotta, se posta in essere in assenza del permesso di costruire, integra la contravvenzione di cui all’art. 44 DPR cit., in quanto comporta una stabile alterazione dell’assetto urbanistico dell’area di riferimento. - Cass. pen. 3^, 17.10.23 n. 42238 (Urban. e appalti 1/2024, 138-9): La gettata di cemento eseguita in area sottoposta a vincolo paesaggistico non può esser qualificata come intervento di edilizia libera, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-ter), DPR 380/2001 (opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati) laddove l’opera non presenti carattere contingente, temporaneo e movibile, ma - per struttura ed estensione - modifichi visibilmente l’assetto urbanistico del territorio. sull’ intervento in giudizio (chiamata in garanzia nel processo amministrativo): -TRGA Trento 3.10.23 n. 147 (ord), pres. Rocco, est. Polidori (Urban. e appalti 1/2024, 125 T): Nel processo amministrativo, quantomeno laddove si tratti di controversie che abbiano a oggetto diritti soggettivi rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, l’istanza di autorizzazione dell’Amministrazione intimata a chiamare in causa il terzo garante è disciplinata, per effetto del rinvio esterno di cui all’art. 39, comma 1, c.p.a., dagli artt. 106, 167 e 269 c.p.c., con la conseguenza che l’istanza stessa dev’essere depositata entro un termine decadenziale coincidente con quello di sessanta giorni previsto dall’art. 46 c.p.a. per la costituzione delle parti intimate, in quanto le esigenze di garanzia del contraddittorio impongono di anticipare il più possibile la sua corretta e integrale costituzione, ai fini di tutela non solo della controparte, ma anche dello stesso chiamato. - (commento di) Alessandra Dapas e Luigi Viola, Difficoltà (ed equivoci) dei trapianti giuridici: il caso della chiamata in garanzia nel processo amministrativo (Urban. e appalti 1/2024, 128-135) c.s. L'uomo è un animale sociale (Aristotele). Quello che litiga sui social, spargendo odio puro, assoluto, disinteressato, inutile, contagioso, è un animale e basta (Luigi Mascheroni)
Autore: Carmine Spadavecchia 15 aprile 2024
sul c.d. correttivo alla riforma Cartabia penale : DLg 19.3.2024 n. 31 [GU 20.3.24 n. 67] [in vigore dal 4 aprile 2024] Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari - testo del decreto (Guida al diritto 13/2024, 12-20) - modifiche al codice penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 13/2024, 20-21) - modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 13/2024, 22-49) - modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 13/2024, 50-51) - mappa con le principali novità del decreto, a cura di Aldo Natalini (Guida al diritto 13/2024, 52-55) - commenti: - Giorgio Spangher*, Il correttivo alla Riforma Cartabia apre la “partita” delle garanzie (Guida al diritto 13/2024, 8-11, editoriale) [*professore emerito di diritto e procedura penale presso l’Università di Roma La Sapienza] - Aldo Natalini, Lesioni personali ai sanitari sono procedibili d’ufficio (Guida al diritto 13/2024, 56-58) [modifiche al codice penale: la procedibilità] - Giuseppe Amato, Archiviazione: per la bontà dell’accusa vale ora la “prognosi di condanna” (Guida al diritto 13/2024, 59-66) [modifiche al c.p.p.: le indagini] - Giuseppe Amato, Stop tempi morti nelle investigazioni, interventi coordinati di giudice e Pg (Guida al diritto 13/2024, 67-78) [modifiche al Cpp: le indagini] - Giuseppe Amato, Avocazione: la difficile “quadra” del controllo del Pg sul Pm (Guida al diritto 13/2024, 79-89) [modifiche al Cpp: le indagini] - Carmelo Minnella, Partecipazione udienza a distanza, tagliato il termine dei tre giorni (Guida al diritto 13/2024, 90-93) [modifiche al c.p.p.: il processo telematico] - Aldo Natalini, Se domicilio eletto è inidoneo atto introduttivo al difensore (Guida al diritto 13/2024, 94-96) [modifiche al c.p.p.: le notifiche]i - Aldo Natalini, Udienza fissa di prosecuzione, da settembre spostata a ottobre (Guida al diritto 13/2024, 97-98) [modifiche al c.p.p.: processo in assenza] - Renato Bricchetti, Abbreviato: sconto anche d’ufficio se la sentenza non viene impugnata (Guida al diritto 13/2024, 99-102) [modifiche al c.p.p.: i riti alternativi] - Aldo Natalini, Le scadenze di fase sono sospese se la predibattimentale è rinviata (Guida al diritto 13/2024, 103-104) [modifiche al c.p.p.: rito monocratico] - Fabio Fiorentin, Consenso imputato, gioie e dolori bypassando la fase di sentencing (Guida al diritto 13/2024, 105-109) [modifiche al c.p.p.: le pene sostitutive] - Fabio Fiorentin, Quella “colpa” della restorative justice bollata dalla visione “reocentrica” (Guida al diritto 13/2024, 110-112) [modifiche al c.p.p.: la giustizia riparativa] - Carmelo Minnella, Citazione in appello: necessario che ci sia l’avviso a comparire (Guida al diritto 13/2024, 113-119) [modifiche al c.p.p.: il giudizio di appello] - Carmelo Minnella, Con il Pg che deposita in appello superato il deficit d’assenza del Pdp (Guida al diritto 13/2024,120-123) [norme transitorie]  in tema di accesso : - Cons. Stato III 12.2.24 n. 1366, pres. Caputo, est. Ponte (Guida al diritto 13/2024, 129): L’esame dei documenti deve essere senza costi. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. Il diritto di accesso consta infatti di due momenti: quello dell’esame e quello dell’estrazione di copia degli atti. L’esame dei documenti deve essere gratuito, mentre l’estrazione di copia è subordinata alla corresponsione dei diritti di segreteria. Dopo aver formulato l’istanza di accesso gli interessati hanno diritto di verificare che gli atti messi a disposizione dall’Amministrazione coincidano con quanto di loro interesse; svolta tale verifica, e circoscritta la documentazione che intendono acquisire, essi devono corrispondere i predetti diritti di segreteria. Gli oneri conseguenti all’esercizio di tale diritto, per la parte che eccede il mero costo di riproduzione, vanno quindi, finanziati attraverso la fiscalità, in tema di bollo e di diritti di segreteria e di visura, al pari di quanto avviene per gli altri diritti correlati al funzionamento del meccanismo democratico. Pertanto va escluso che possa istituirsi una specifica e nuova tassa extra ordinem come avvenuto nel caso di specie, in cui la tariffa di 20 o 35 euro per la visione delle pratiche era asseritamente finalizzata a coprire i costi delle attività di ricerca e messa a disposizione della documentazione agli interessati. La previsione impugnata è illegittima sia laddove prevede un costo per la visione, in diretto contrasto col principio predetto, sia laddove introduce una somma autonoma e distinta, per lo svolgimento di un’attività, in termini di tassa di ricerca, rispetto alle vigenti disposizioni in tema di bollo e di diritti di segreteria e di visura. È evidente che l’incremento delle attività connesse all’attuazione del principio di trasparenza abbia dei costi in termini di tempo e di risorse organizzative, in campo di politica economica; le relative conseguenze non possono però essere individuate con modalità scollegate dalla normativa di principio che regola l’esercizio di un diritto, quale quello di accesso, posto a garanzia del cittadino nei confronti dell’attività autoritativa.  in tema di emersione del lavoro irregolare : - Corte cost. 19.3.24 n. 43, pres. Barbera, red. Navarretta (Guida al diritto 13/2024, 126-7): L’art. 103, comma 10, lettera c), DL19.5.2020 n. 34 – L 17.7.2020 n. 77 è incostituzionale nella parte in cui include fra i reati che comportano l’automatica esclusione dalla procedura di emersione del lavoro irregolare la previa condanna per il cosiddetto “piccolo spaccio”. Quest’ultimo è definito dal legislatore come illecito di ridotta offensività e rientra fra i reati per i quali opera l’arresto facoltativo in flagranza, vale a dire la regola utilizzata dal legislatore (art. 103, comma 10, lettera d), Dl 34/2020) per richiamare reati di minore gravità, ai quali non viene applicato il citato automatismo. La condanna per il reato in questione non costituisce indice univoco di persistente pericolosità tale da giustificare l’esclusione automatica del lavoratore dalla procedura di emersione. Ben può accadere, infatti, che il lavoratore straniero, tenuto conto del tempo trascorso dalla condanna, dell’espiazione della pena, dell’eventuale percorso rieducativo seguito, della condotta tenuta successivamente e di altri possibili indici probatori, non rappresenti più un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza. L’automatismo non è dunque coerente con la stessa finalità della legge introdotta nel corso dell’emergenza pandemica e «ispirata all’istanza di favorire l’integrazione lavorativa e sociale di persone che con il proprio lavoro avevano contribuito, spesso in condizioni di carenza di tutele, [...] ad apportare significativi benefici alla comunità dei consociati nel contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19». Di conseguenza, all’ipotesi del lavoratore che in passato ha riportato una condanna per il reato di piccolo spaccio si applica la previsione che lo esclude dalle procedure di emersione del lavoro irregolare solo se la PA accerta in concreto la sua attuale pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato (art. 103, comma 10, lettera d), DL 34/2020). a d  in tema di documento d’identità (impronte digitali) - Corte giust. Ue, Grande sezione, 21.3.24, causa C-61/22 (Guida al diritto 13/2024, 129): La decisione della Corte UE, nell’avallare come legittima l’imposizione del dato identificativo di due impronte digitali, ha contemporaneamente rilevato l’invalidità del regolamento Ue che prevede tale obbligo, in quanto fondato su una base giuridica errata, vale a dire su un articolo del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea diverso da quello che sarebbe stato corretto. Il Parlamento europeo e il Consiglio lo hanno infatti adottato sul fondamento dell’art. 21, par. 2, Tfue, relativo al diritto dei cittadini europei di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, mentre la corretta base giuridica è la disposizione più specifica dell’art. 77, par. 3, dello stesso Tfue che riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e, più precisamente, le politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione. L’applicazione della disposizione corretta prevede, in effetti, una procedura legislativa speciale e, in particolare, l’unanimità in seno al Consiglio, laddove il regolamento del 2019 è stato applicato con la procedura ordinaria, che non prevede l’unanimità in seno al Consiglio. Per arginare gli effetti immediati dell’annullamento la Corte ha stabilito di mantenere l’efficacia del regolamento invalido fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole e al più tardi il 31 dicembre 2026, di un nuovo regolamento, fondato sulla base giuridica idonea. in tema di diritti d’autore (gestione): - Corte giust. Ue 5^, 21.3.24, causa C-10/22 (Guida al diritto 13/2024, 130): La normativa nazionale costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi nella misura in cui non consente alle entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare in Italia i loro servizi di gestione dei diritti d’autore. Sebbene tale restrizione possa in linea di principio essere giustificata dall’imperativo consistente nel tutelare i diritti di proprietà intellettuale, essa non è proporzionata poiché preclude in modo generale e assoluto a qualsiasi entità di gestione indipendente stabilita in un altro Stato membro di svolgere la sua attività nel mercato di cui trattasi. Misure meno lesive della libera prestazione dei servizi consentirebbero di conseguire l’obiettivo perseguito, ma allo stato attuale rileva che la normativa italiana non è compatibile col diritto UE.  in tema di donazioni indirette : - Cass. trib. 20.3.24 n. 7442 (Guida al diritto 13/2024, 128): Le norme in tema di donazione indiretta contenute nel TU 346/1990 non sono implicitamente abrogate, ma sono pienamente vigenti. Le donazioni indirette non possono che essere tassate nelle ipotesi specificamente previste dalla legge, vale a dire: in caso di loro volontaria registrazione da parte del contribuente oppure in caso di “confessione” (se di valore imponibile superiore a un milione) nell’ambito di un procedimento di accertamento tributario (si pensi al contribuente che sia chiamato a giustificare un tenore di vita non confacente con il suo reddito). Non sussiste l’obbligo di registrazione di una donazione indiretta se essa non risulta da un atto soggetto alla registrazione.  in materia di lavoro : - Corte cost. 19.3.24 n. 44, pres. Barbera, red. Amoroso (Guida al diritto 13/2024, 126): Deve ritenersi in sintonia con la legge di delega la disciplina per i lavoratori che erano sì già in servizio al 7 marzo 2015, ma che a quella data non beneficiavano della tutela reintegratoria perché non era integrato il requisito occupazionale previsto dai commi 8 e 9 dell’art. 18 e quindi a essi trovava applicazione solo la tutela indennitaria di cui alla L 604/1966. Il legislatore delegato, nell’esercizio del suo potere di completamento del quadro della disciplina, poteva regolare anche la posizione dei dipendenti di piccole aziende, per i quali non c’era un regime di tutela reintegratoria ex art. 18 da conservare, e ciò poteva fare tenendo conto dello «scopo» della delega e del bilanciamento voluto dal legislatore delegante (la non regressione della tutela reintegratoria di chi, essendo già in servizio, l’avesse alla data dell’entrata in vigore della nuova disciplina). In tal modo, da una parte non c’è stata una regressione in peius per tali lavoratori in quanto la tutela del decreto legislativo è, comunque, più favorevole del regime della legge n. 604/1966, ad essi applicabile in precedenza, prima del superamento della soglia occupazionale. D’altra parte, è soddisfatto lo «scopo» della delega nel senso che, se invece fosse stata consentita l’acquisizione ex novo del regime di tutela dell’art. 18, ciò avrebbe potuto rappresentare una remora, per il datore di lavoro, a fare nuove assunzioni, proprio quelle assunzioni che invece il legislatore delegante voleva incentivare. Quindi non è violata la legge-delega, sotto questo profilo, e pertanto ai lavoratori di piccole imprese, assunti prima dell’entrata in vigore dello decreto legislativo, non si applica l’art. 18 dello statuto dei lavoratori, bensì il regime di tutela del licenziamento individuale illegittimo, previsto per i contratti a tutela crescente, nel caso in cui il datore di lavoro abbia superato la soglia dimensionale di quindici lavoratori occupati nell’unità produttiva in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del decreto stesso. in t ema di tra sporto aereo ( rimborso biglietti e consenso informato): - Corte giust. Ue 3^, 21.3.24, causa C-76/23 (Guida al diritto 13/2024, 130): Va appurato dal giudice nazionale se nella compilazione del modulo per richiedere il rimborso del biglietto aereo la clausola sottoscritta sia stata offerta al contraente in maniera non “subdola” al punto di mancare la consapevolezza di stare effettuando una scelta rispetto alla modalità di soddisfazione di un proprio diritto. Solo in tal caso la clausola sarà opponibile anche al terzo che vanti il rimborso, dopo averne acquisito il titolo dall’iniziale avente diritto. (Nel caso in esame, il passeggero, che aveva poi ceduto il proprio diritto a un terzo, aveva già accettato il rimborso del biglietto sotto forma di buono di viaggio, avendo compilato un modulo sul sito Internet del vettore aereo con contemporanea rinuncia alla restituzione sotto forma di somma di denaro. Per la Corte tale modalità è legittima se il vettore aereo ha fatto in modo che il passeggero fosse posto nella condizione di essere chiaramente informato delle modalità di rimborso e di stare indicando una propria scelta)  sulla legittimazione a ricorrere ( vicinitas ): - Cass. SSUU 19.3.24 n. 7326 (Guida al diritto 13/2024, 127): La legittimazione dei proprietari d’immobili o dei residenti in un’area interessata da un intervento idraulico a impugnare atti amministrativi incidenti sull’ambiente (in quanto opere relative ad acque pubbliche) può fondarsi anche sul solo requisito della vicinitas, il quale costituisce elemento di differenziazione di interessi qualificati allorché l’attività conformativa dell’A. incida in un determinato ambito geografico, modificandone l’assetto nelle sue caratteristiche non soltanto urbanistiche, ma anche paesaggistiche, ecologiche e di salubrità e venga nel contempo denunziata come foriera di rischi per la salute, senza che occorra la prova puntuale della concreta pericolosità dell’opera, né la ricerca di un soggetto collettivo che assuma la titolarità della corrispondente situazione giuridica. Il pregiudizio può riguardare beni quali la salute, il paesaggio e l’ambiente, quest’ultimo eretto a bene costituzionalmente protetto dalla legge costituzionale n. 1/2022, la quale, aggiungendo un terzo comma all’articolo 9 della Carta, stabilisce che la Repubblica tutela «l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni». Si tratta, come chiarito dalla Consulta, di «valori costituzionali primari» «insuscettibili di subordinazione ad ogni altro valore costituzionalmente tutelato, ivi compresi quelli economici».   c.s.   - Sì, ve l’ho detto, qui a Parigi prima impiccano un uomo e poi gli fanno il processo (Molière, 1622-1673) - La funzione della giustizia non è dimostrare un'innocenza: è, in caso di innocenza, non procedere inutilmente, e dunque fermarsi prima, praticamente subito (Filippo Facci, giornalista, sull’assoluzione di Piero Fassino, ex sindaco di Torino, dopo un processo durato quindici anni)   
Autore: Carmine Spadavecchia 12 aprile 2024
in tema di giustizia amministrativa : - Marcello Clarich*, L’eccessiva centralità del Tar Lazio esige una seria revisione legislativa (Guida al diritto 12/2024, 10-11, editoriale). Commento a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario al TAR del Lazio [*professore ordinario di diritto amministrativo presso l’Università di Roma La Sapienza] sul c.d. decreto legge PNRR : DL 2.3.2024 n. 19 (GU 2.3.24 n. 52, avv. rett. GU 5.3.24 n. 5, in vigore dal 2 marzo 2024), Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - mappa del decreto a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 12/2024, 12-22) sotto il titolo “Decreto legge Pnrr: arriva la stabilizzazione nell’Upp e il concorso in deroga per i magistrati tributari”. - commenti: - Giuseppe Finocchiaro, Nuovi pignoramenti di crediti al via dal 2 marzo 2024 (Guida al diritto 12/2024, 23-29) [esecuzione civile] - Giuseppe Finocchiaro, Maggiore partecipazione del terzo nel procedimento di espropriazione (Guida al diritto 12/2024, 30-33) [esecuzione civile] - Aldo Natalini, Fornitura illecita di manodopera, torna il reato con le sanzioni penali (Guida al diritto 12/2024,34-39) [lavoro e formazione: il dilagante fenomeno della somministrazione abusiva di personale e le nuove sanzioni per interposizione illecita di manodopera] in tema di autotutela : - Cons. Stato VI 27.2.24 n. 1926, pres. Volpe, rel. Caponigro (Guida al diritto 12/2024, 94 T): Ai sensi dell'art. 21-nonies L 7.8.1990 n. 241, l'esercizio del potere di autotutela deve essere subordinato alla presenza delle condizioni di cui al primo comma, meritevoli di un'interpretazione rigida: la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico, l'esercizio entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti e la valorizzazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Con riferimento al regime temporale, occorre avere riguardo sia al succedersi di modifiche legislative nel tempo, che non devono portare all'erronea individuazione del dies a quo nel momento dell'adozione dell'atto di primo grado bensì nel momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, sia alle ipotesi derogatorie di cui al comma 2-bis dell'art. 21-nonies. In particolare, il differimento del termine di cui al primo comma può trovare una valida e compiuta giustificazione soltanto nelle ipotesi di impossibilità dell'Amministrazione di svolgere un accertamento sulle rappresentazioni e dichiarazioni del privato e determinarsi così a favore o meno della spettanza del bene della vita. In assenza di un comportamento diligente dell'Amministrazione, invece, il potere di annullamento d'ufficio non può considerarsi legittimamente esercitato. - (commento di) Giulia Pernice, Senza un’azione diligente della Pa l’annullamento d’ufficio è illegittimo (Guida al diritto 12/2024, 98-101) in tema di spese legali (ricorso straordinario e contributo unificato - giurisdizione): - Cons. Stato I 24.1.24 n. 135 (parere), pres. Poli, est. Menichelli (Guida al diritto 12/2024, 44): In base alla disciplina dettata dagli articoli 8 e segg. DPR 1199/1971, elemento strutturale del ricorso straordinario - per il quale non è imposta l’assistenza mdi un legale - è la sua gratuità in senso bidirezionale, ovvero che nessuna parte è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in caso di soccombenza, né quella pubblica né quella privata (di fatto una situazione di piena parità tra soggetto pubblico e privato coinvolti). Quindi le spese del ricorso straordinario non sono rivendicabili al momento della definizione della causa col riconoscimento dei relativi importi dalla parte soccombente a favore di quella vittoriosa. Quanto al costo sostenuto per il contributo unificato, invece, il concetto di soccombenza assume rilievo ai fini di chi sia tenuto a sopportarne il peso. Per cui il soggetto passivo del contributo unificato va individuato nella parte soccombente nella causa e non in quella che lo abbia anticipato. Il contributo unificato è in realtà un’obbligazione ex lege a importo predeterminato, ossia una prestazione pecuniaria dovuta anche nel silenzio della decisione sul punto. Tanto che deve essere in ogni caso automaticamente rimborsata dal soccombente al vincitore che l’abbia dovuta anticipare. La pretesa di vedersi risarcire i danni a seguito dell’annullamento dell’atto ammnistrativo rimosso con lo strumento straordinario è un’azione autonoma da promuovere entro 120 giorni dall’accoglimento del ricorso, cioè dalla definitività della sentenza. Sussiste la giurisdizione del giudice tributario su tutte le questioni inerenti i presupposti, la base imponibile e le aliquote, risultando impossibile, per il giudice procedente, intervenire su qualsivoglia aspetto liquidatorio di una obbligazione ex lege di natura tributaria, salva la individuazione della parte soccombente (soggetto passivo del tributo) tenuta al rimborso. in tema di privacy : - Corte giust. Ue 5^, 14.3.24, causa C-46/23 (Guida al diritto 12/2024, 44): L’autorità di controllo di uno Stato membro può ordinare la cancellazione di dati trattati illecitamente - se una simile misura è necessaria per adempiere il suo compito consistente nel vigilare sul pieno rispetto del RGPD - anche d’ufficio, vale a dire anche in assenza di una previa richiesta dell’interessato a ciò finalizzata: ciò in quanto esigere la specifica richiesta dell’interessato consentirebbe al responsabile del trattamento di conservare i dati e di continuare a trattarli illecitamente. L’autorità di controllo di uno Stato membro può ordinare la cancellazione di dati personali trattati illecitamente sia se provengono direttamente dall’interessato sia se provengono da altra fonte. in tema di circolazione stradale (RC auto): - Cass. 3^, 10.1.24 n. 1044 (Guida al diritto 12/2024, 46 T, sotto il titolo: “Sinistro stradale con un solo veicolo, per il terzo trasportato si applica l’azione diretta”): In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art. 141 DLg 209/2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo caso fortuito, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione. Ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 DLg 209/2005 che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito. - (commento di Mario Finocchiaro, Il vettore ha l’onere di dimostrare di avere evitato in tutti i modi il danno (Guida al diritto 12/2024, 48-52) [Finalità della norma è impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro; l'art. 141 Dlgs 209/2005, che consente al terzo trasportato di agire verso l'assicurazione, non si applica ai sinistri verificatisi prima della sua entrata in vigore; la norma è applicabile anche nel caso di sinistro che veda coinvolti due veicoli di cui uno rimasto non identificato; la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l’effetto di alcol è idonea a integrare una corresponsabilità del danneggiato] in materia penale (prescrizione e non colpevolezza): - Corte cost. 11.3.24 n. 41, pres. Barbera, est. Viganò (Guida al diritto 12/2024, 74 T, sotto il titolo “Indagini, niente rinuncia alla prescrizione ma servono rimedi contro i giudizi di colpevolezza”): Sono infondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di costituzionalità dell'art. 411, comma 1-bis, c.p.p., sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, commi secondo e terzo, Cost.. - (commento di) Carmelo Minnella, Serve un equilibrio tra sistema penale ed esigenze di tutela dell’indagato (Guida al diritto 12/2024, 82-88). La scelta di avvalersi della prescrizione non può comportare per l’indagato la perdita del diritto a non essere pubblicamente additato come colpevole. Anche la persona sottoposta a indagini è titolare di un diritto, di rango costituzionale, a rinunciare alla prescrizione. Colpisce che non venga indicato, tra i parametri costituzionali di possibile contrasto, l’art. 27, comma 2, sulla presunzione di non colpevolezza. La giurisprudenza ha perso l’occasione per promuovere esegesi che valorizzassero la presunzione di non colpevolezza in uno stadio precedente del processo. in tema di trasporto (risoluzione del contratto di viaggio): - Corte giust. Ue 2^, 29.2.24, causa C-584/22 (Guida al diritto 12/2024, 104 s.m.): L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 va interpretato nel senso che, per determinare se si siano verificate “circostanze inevitabili e straordinarie”, che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, si deve tenere conto unicamente della situazione esistente alla data in cui il viaggiatore ha risolto il suo contratto di viaggio, non rilevando gli accadimenti successivi. La risoluzione del contratto senza spese va assicurata se nel momento della risoluzione vi erano circostanze straordinarie, senza che abbiano incidenza le misure prese da uno Stato per la trasformazione da epidemia a pandemia. - (commento di) Marina Castellaneta, Risoluzione senza spese del contratto di viaggio se al momento della recessione ci sono fatti straordinari (Guida al diritto 12/2024, 104-106) c.s. Oicofobia. Malattia dello spirito, propria dello stadio adolescenziale, oggi patologia intellettuale collettiva, che consiste nella compulsiva esigenza di denigrare i costumi, la cultura, le istituzioni identificabili come nostri (Roger Scruton)
Autore: Carmine Spadavecchia 7 aprile 2024
sul riconoscimento di titoli esteri (per l’abilitazione all’insegnamento): - Ad. plen. 4.12.23 n. 17, pres. Maruotti, est. Franconiero (Giurispr. it. 2/2024, 265): 1. L’ottemperanza di sentenze definitive dell’Adunanza plenaria rimaste ineseguite spetta alla stessa Adunanza plenaria (e non alla sezione semplice che abbia rimesso la questione all’organo nomofilattico). 2. Il massivo contenzioso concernente migliaia di insegnanti che hanno ottenuto titoli di formazione in altri Paesi dell’UE, di cui viene chiesto il riconoscimento in Italia, non pone solo questioni di ordine giuridico, ma richiede l’adozione di misure di carattere organizzativo per una pronta e razionale soluzione. (L’ordinanza dispone che il Capo del Dipartimento ministeriale deputato alla valutazione in concreto dei titoli esteri per cui è causa riferisca sull’adozione delle misure di razionalizzazione e di semplificazione rese necessarie dalla decisione della stessa Ad. plen. n. 18/2022. Solo a valle dei chiarimenti in tal modo forniti il ricorso per ottemperanza potrà essere definito) in materia disciplinare (Polizia di Stato): - Cons. Stato II 28.11.23 n. 10177, pres. Castriota Scanderbeg, est. Frigida (Giurispr. it. 2/2024, 266): In ragione della peculiarità dello status rivestito, gli operatori della Polizia di Stato subiscono necessariamente (sia pure nei limiti della Costituzione) talune limitazioni nell’esercizio dei diritti di libertà, dovendo sempre e comunque conformare la propria condotta - anche nella sfera privata - a canoni di particolare contegno e riservatezza. Non è conforme a tali canoni di continenza e prudenza la condotta dell’operatore il quale - sia pure al di fuori del servizio e nell’ambito della propria vita privata - tenga comportamenti idonei a compromettere il decoro della funzione, oltretutto trascurando le cautele necessarie ad evitare che tali condotte assumano una particolare rilevanza nel contesto di riferimento. [Nella specie, il CdS conferma la sentenza di primo grado e pertanto la legittimità della sanzione (deplorazione) irrogata a un operatore di P.S. incolpato in sede disciplinare di avere diffuso o consentito la diffusione tramite WhatsApp di proprie immagini di nudo ritratte nel corso di una competizione sportiva di corsa notturna nella neve svoltasi all’estero] in tema di commercio on line (divieto di bagarinaggio): - Cons. Stato VI 5.12.23 n. 10510, pres. Montedoro, est. Ponte (Giurispr. it. 2/2024, 263): In tema di vendita di biglietti online per eventi sportivi o di spettacolo, anche in base alle indicazioni fornite nel corso del 2023 dalla Corte di Giustizia, la disciplina in tema di c.d. commercio elettronico (Dir. 2000/31/CE) non risulta applicabile a una società avente sede in un Paese extra UE. Pertanto, la disciplina UE non può costituire parametro di legittimità di disposizioni nazionali (come quelle sul divieto di “bagarinaggio online”, ossia il divieto ex lege di curare o intermediare in forma professionale la rivendita di biglietti: art. 1, comma 545, e ss. L 232/2006) laddove si tratti dell’applicazione di tale disciplina nei confronti di una società extra UE. Di conseguenza, può trovare piena applicazione in tali ipotesi la richiamata disciplina nazionale, senza che rilevi la distinzione (pure rilevante ai sensi del diritto UE) fra hosting provider c.d. attivo e passivo. (Con questa sentenza - emessa a valle di un rinvio pregiudiziale dichiarato irricevibile dalla Corte del Lussemburgo - il CdS respinge il ricorso dell’appellante e conferma la legittimità della sanzione irrogata da AGCom per violazione della normativa nazionale in tema di contrasto del c.d. “bagarinaggio online”) in tema di contratti pubblici (casellario informatico): - TAR Roma 1^-quater 30.11.23 n. 17979, pres. Anastasi, est. Lauro (Giurispr. it. 2/2024, 402 s.m.): È illegittima l’annotazione, nel casellario informatico degli operatori economici dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, della risoluzione contrattuale per gravi inadempimenti ex art. 213, 10° comma, DLg 50/2016 nei confronti di un socio di una società cooperativa laddove l’inadempimento non sia addebitabile al predetto socio, tenuto conto che l’annotazione al Casellario informatico da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione deve avere ad oggetto notizie ritenute “utili”, nonché veritiere e complete, in osservanza ai principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa. - (nota di) Mariano Protto, Plurisoggettività e responsabilità nei contratti pubblici (Giurispr. it. 2/2024, 402-404) in tema di libertà religiosa (limiti): - Cons. Stato III 20.11.23 n. 9897, pres. Torsello, est. Carpentieri (Giurispr. it. 2/2024, 267): Non è illegittimo un decreto ministeriale che disponga l’inclusione di una determinata sostanza (“Ayahuasca”) nell’elenco delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all’Allegato I al DPR 309/1990, non ostando a tale inclusione il fatto che la sostanza in questione venga utilizzata per la preparazione di una bevanda consumata a scopo rituale nell’ambito di una professione di matrice cristiana. La determinazione tecnico-scientifica sottesa a tale inclusione non può considerarsi vietata alla luce dei generali limiti al vaglio in sede giurisdizionale di tale tipologia di determinazioni. Il diritto alla libertà religiosa (art. 8 Cost.) può essere legittimamente modulato laddove il suo esercizio sia idoneo a porsi in contrasto con altri principi di carattere costituzionale (ad es. il diritto alla salute). in tema di libertà religiosa (velo islamico): - Corte giust. Ue, Grande sezione, 28.11.23, causa C-148/22 (Giurispr. it. 2/2024, 270): La volontà di un’amministrazione comunale di istituire un ambiente amministrativo totalmente neutro può giustificare, ai sensi dell’art. 2, par. 2, lett. b), Direttiva 27.11.2000 n. 78 (2000/78/CE ) del Consiglio, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, l’adozione di una norma interna che vieta al personale, in maniera generale e indiscriminata, di indossare sul luogo di lavoro qualsiasi segno che riveli convinzioni personali, in particolare filosofiche o religiose (velo islamico). Tale disposizione deve però essere idonea, necessaria e proporzionata rispetto al contesto dell’amministrazione e deve tenere conto dei diversi diritti e interessi in gioco. sul divieto di sciopero (per i dipendenti pubblici): - Cedu, Grande camera, 14.12.23, ric. 59433/18, 59477/18, 59481/18 e 59494/18 (Giurispr. it. 2/2024, 270 annotata da Simone Auriemma): Non viola la libertà di associazione di cui all’art. 11 CEDU il divieto di sciopero per i pubblici dipendenti (previsto dall’ordinamento tedesco) e il conseguente apparato disciplinare previsto a carico di coloro - compresi gli insegnanti in possesso di tale status - che non lo rispettino, purché siano previste delle contromisure che consentano comunque ai medesimi dipendenti pubblici e ai loro sindacati di difendere efficacemente i loro interessi e di esercitare la libertà sindacale. sul diritto di aborto : - Cedu 1^, 14.12.23, ric. 40119/21 (Giurispr. it. 2/2024, 272, annotata da Ester Ferriello): Viola l’art. 8 Cedu (diritto alla vita privata e familiare), e costituisce un’ingerenza arbitraria e non “prevista dalla legge” ai sensi del suo 2° comma, la sentenza della Corte costituzionale di uno Stato la cui composizione non sia rispettosa dei criteri previsti dal principio dello Stato di diritto, e che, in caso di anomalie genetiche del feto, costringa una donna a recarsi all’estero per abortire. (Nella specie, sentenza 22.10.20 della Corte costituzionale della Polonia) in tema di usi civici : - Corte cost. 15.6.23 n. 119, pres. Sciarra, red. Navarretta (Giurispr. it. 2/2024, 275 solo massima): L’art. 3, comma 3, L 20.11.2017 n. 168 (Norme in materia di domini collettivi) è incostituzionale, per violazione degli artt. 3 e 42 Cost. (irragionevolezza intrinseca e irragionevole compressione del diritto di proprietà privata), laddove non esclude dal regime dell’inalienabilità le terre di proprietà privata sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati. - (commento di) Giuseppe Werther Romagno, L’incostituzionalità dell’art. 3, 3° comma, L 168/2017 e i riflessi sul regime giuridico delle terre di proprietà privata gravate da usi civici (Giurispr. it. 2/2024, 275-280) N.B. - Sentenza già segnalata con il commento di Eugenio Sacchettini, Un’assai approfondita esegesi spazza via gli ostacoli al mercato (Guida al diritto 28/2023, 66-68) in tema di vaccinazioni obbligatorie (indennizzo): - Corte cost. 6.3.23 n. 35, pres. Sciarra, red. San Giorgio (Giurispr. it. 2/2024, 281 s.m.): L’effettività del diritto alla provvidenza dei soggetti danneggiati da vaccinazioni impone di far decorrere il termine perentorio di tre anni per la presentazione della domanda, fissato dall’art. 3, 1° comma, L 210/1992, dal momento in cui l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza dell’indennizzabilità del danno. Prima di tale momento, infatti, non è possibile che il diritto venga fatto valere, ai sensi del principio desumibile dall’art. 2935 c.c. - (commento di) Nicolò Cevolani, La decadenza dall’indennizzo per danno da vaccino nelle nuove fattispecie ammesse (Giurispr. it. 2/2024, 281-287) in tema di contratti (collegamento negoziale): - Cass. 2^, 10.10.23 n. 28324 (Giurispr. it. 2/2024, 287 T): 1. L’esegesi di una pluralità di contratti, al fine di verificarne il loro collegamento, deve considerare la volontà dichiarata dalle parti alla stregua degli interessi dalle stesse perseguiti nella complessiva operazione contrattuale, considerando il legame funzionale delle singole operazioni negoziali e la prospettiva più generale dell’operazione economica perseguita. 2. La fattispecie del collegamento funzionale fra più negozi, fenomeno che incide direttamente sulla causa dell’operazione contrattuale che viene posta in essere, risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria, nei suoi aspetti generali non dà luogo ad un autonomo e nuovo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. 3. Ai fini della qualificazione giuridica di una situazione negoziale, per accertare l’esistenza, l’entità, la natura, le modalità e le conseguenze di un collegamento funzionale tra negozi realizzato dalle parti occorre un accertamento del giudice di merito che passi attraverso l’interpretazione della volontà contrattuale e che, se condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità. - (commento di) Cecilia De Luca, Collegamento funzionale fra negozi e “operazione economica” (Giurispr. it. 2/2024, 290-294) in tema di locazione (stipulata dalla PA): - Cass. 3^, 5.12.23 n. 34010 (Giurispr. it. 2/2024, 248): Ai contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di locatori, è applicabile la disciplina dettata dagli artt. 28 e 29 L 392/1978, in quanto in base a tali norme, a differenza dell’ipotesi regolata dall’art. 1597 c.c., la protrazione del rapporto, anche alle scadenze successive alla prima, non costituisce l’effetto di una tacita manifestazione di volontà – successiva alla stipulazione del contratto e presunta in virtù di un comportamento concludente – ma deriva direttamente dalla legge; ne consegue che il contratto dovrà intendersi automaticamente rinnovato in mancanza di tempestiva disdetta, la quale inoltre, alla prima scadenza, potrà ritenersi idonea a impedire la rinnovazione solo se esercitata per uno dei motivi di cui all’art. 29 con le modalità e i termini ivi previsti. (La SC cassa la sentenza che, in ragione della natura pubblica dell’ente locatore, ha escluso la rinnovazione automatica del contratto di locazione e ha dichiarato nulla per contrasto con norma imperativa la clausola che prevedeva l’obbligo per la parte privata di restituzione dell’immobile alla scadenza dei nove anni). in tema di responsabilità civile (in rapporto all’irresponsabilità penale): - Cass. 3^, 7.3.23 n. 6726 (Giurispr. it. 2/2024, 294 T): Il giudice, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., è tenuto ad accertare l’illecito civile e non a riprendere il percorso di accertamento penale con l’unica differenza dell’applicazione di un rito diverso. - (commento di) Mario Renna, Irrilevanza penale e autonomia dell’illecito civile (Giurispr. it. 2/2024, 296-300) in tema di prove (giuramento decisorio): - Cass. SSUU 29.8.23 n. 25442 (Giurispr. it. 2/2024, 307 T): In tema di accertamento del passivo fallimentare, qualora, in sede di controversia insorta per il rigetto della ammissione di un credito, maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell’art. 2956, comma 1, n. 2, c.c., sia eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento. - (commento di) Sara Barone, Chi eccepisce, giuri. Se non sa o non può sapere, si astenga dall’eccezione (Giurispr. it. 2/2024, 308-312). Se il curatore fallimentare eccepisce la prescrizione presuntiva, per superare la presunzione di estinzione dell’obbligazione il creditore dispone di un unico mezzo di prova contraria, il deferimento al curatore del giuramento decisorio. Premesso che si tratta di un giuramento de scientia, piuttosto che de veritate, la sentenza respinge l’opposto prevalente orientamento che interpretava l’art. 2960 c.c. nel senso di assimilare la dichiarazione di non sapere a giuramento prestato. in materia penale (cooperazione omissiva in omicidio colposo): - Cass. pen. 4^, 3.5-29.8.23 n. 35895 (Giurispr. it. 2/2024, 422 T): In tema di omicidio colposo, allorquando l’obbligo di impedire l’evento ricada su più persone, che debbano intervenire od intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra evento letale e condotta omissiva o commissiva di uno dei soggetti titolari di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento di un altro garante, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell’art. 41, 1° comma, c.p. - (commento di) Lucia Risicato, La cooperazione omissiva dei genitori nell’omicidio colposo commesso dal medico omeopata (Giurispr. it. 2/2024, 424-427). La SC conferma la condanna a titolo di cooperazione mediante omissione in omicidio colposo a carico di due genitori per non aver impedito, in concorso col medico omeopata (giudicato separatamente), il decesso del figlio minore causato da un’imponente otite batterica. I genitori del fanciullo, pur in presenza di un quadro clinico e sintomatologico ingravescente a causa della palese inefficacia delle cure omeopatiche, avevano per negligenza e imprudenza omesso di consultare un pediatra o di rivolgersi a una struttura ospedaliera per la tempestiva somministrazione della terapia antibiotica che avrebbe attendibilmente scongiurato l’evento letale. sulla responsabilità da reato degli ent i: - Cass. pen. 5^, 2.3-19.5.23 n. 21640 (Giurispr. it. 2/2024, 413 s.m.): In tema di responsabilità delle persone giuridiche per i reati commessi dai soggetti apicali, ai fini del giudizio di idoneità del modello di organizzazione e gestione adottato, il giudice è chiamato ad adottare il criterio epistemico-valutativo della cd. “prognosi postuma”, proprio della imputazione della responsabilità per colpa: deve cioé idealmente collocarsi nel momento in cui l’illecito è stato commesso e verificare se il “comportamento alternativo lecito”, ossia l’osservanza del modello organizzativo virtuoso, per come esso è stato attuato in concreto, avrebbe eliminato o ridotto il pericolo di verificazione di illeciti della stessa specie di quello verificatosi, non richiedendosi una valutazione della ‘‘compliance’’ alle regole cautelari di tipo globale. (La SC precisa che il giudice deve operare una verifica in concreto dell’adeguatezza del modello di organizzazione, gestione e controllo e deve quindi verificare se il reato della persona fisica sia la concretizzazione del rischio che la regola cautelare organizzativa violata mirava ad evitare o, quantomeno, tendeva a rendere minimo; ovvero deve accertare che, se il modello “idoneo” fosse stato rispettato, l’evento non si sarebbe verificato). - (commento di) Rossella Sabia, Non c’è responsabilità (corporativa) senza colpa (di organizzazione). La Cassazione ribadisce la metodologia di accertamento delineata nel caso Impregilo bis (Giurispr. it. 2/2024, 413-422) in tema di estradizione : - Cass. pen. 4^, 1.3-17.5.23 n. 21125 (Giurispr. it. 2/2024, 428 T): In tema di estradizione per l’estero, ove la richiesta sia avanzata dalla Repubblica Popolare Cinese, sussiste il rischio concreto, evidenziato dalla Cedu 6.10.22, Liu c. Polonia, di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, in quanto plurime ed affidabili fonti internazionali, danno atto di sistematiche violazioni dei diritti umani e del tollerato ricorso a forme di tortura, nonché della sostanziale impossibilità, da parte di istituzioni ed organizzazioni indipendenti, di verificare le effettive condizioni dei soggetti ristretti nei centri di detenzione. - (commento di) Gianmarco Bondi, L’estradizione verso la Cina non può essere concessa per il rischio di trattamenti inumani e degradanti: l’inizio di una nuova fase? (Giurispr. it. 2/2024, 429-434). La sentenza rappresenta la prima applicazione nell’ordinamento italiano dei principi di diritto affermati nella decisione della Cedu 6.10/22, ricorso n. 37610/18, Liu c/ Polonia, e innova il metodo per l’accertamento del rischio di violazione dell’art. 3 della Convenzione nei procedimenti estradizionali. sui servizi digitali (social media): Enrico Gabrielli e Ugo Ruffolo (a cura di), Piattaforme e content moderation (Giurispr. it. 2/2024, 441-498) - Introduzione, di Enrico Gabrielli e Ugo Ruffolo (441) - Piattaforme e content moderation negoziale, di Ugo Ruffolo (442) - Poteri e diritti nelle piattaforme. Problemi di una prospettiva costituzionale, di Cesare Pinelli (452) - Governance condivisa: la regolazione dei contenuti in rete oltre la separazione tra pubblico e privato, di Antonio Punzi (457) - Il Digital Services Act e la costituzionalizzazione dello spazio digitale europeo, di Federico Casolari (462) - Vecchi e nuovi problemi in tema di motori di ricerca, tra oblio e informazione, di Andrea Amidei (466) - Piattaforme, A.I. generativa e libertà di (formazione e) manifestazione del pensiero. Il caso ChatGPT, di Ugo Ruffolo (472) - Disinformazione online, intelligenza artificiale e ruolo dell’autoregolamentazione, di Marilu Capparelli (480) - La tutela del diritto d’autore online tra responsabilità e libertà di espressione, di Andrea Amidei (483) - Fake news e disinformazione, di Barbara Grazzini (491) c.s. - La curiosità è insubordinazione allo stato più puro (Vladimir Nabokov) (citato da Azar Nafisi, scrittrice iraniana, sui pericoli che la ricerca della verità comporta nei regimi totalitari) - Ogni sistema totalitario si basa sulla menzogna. Invece il romanzo vive di verità ed è per questo che diventa pericoloso per il regime [Azar Nafisi, scrittrice iraniana, da un'intervista sul saggio "Leggere pericolosamente")
Autore: Carmine Spadavecchia 25 marzo 2024
in tema di social media (influencer): - Caterina Malavenda*, Agcom e Governo impegnati a regolare le attività economiche degli influencer (Guida al diritto 11/2024, 10-12, editoriale) .Linee guida dell’Agcom e disegno di legge sulla beneficenza collegata a iniziative commerciali. L’influencer marketing tra i temi prioritari della Commissione europea [avvocato del Foro di Lodi esperta in diritto dell’informazione] sul c.d. dlg accertamento : DLg 12.2.2024 n. 13 [GU 21.2.24 n. 43] [in vigore dal 22 febbraio 2024] Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale - testo del decreto (Guida al diritto 11/2024, 14-41) - commenti: - Nicola Graziano, Maggiore l’ambito di applicazione del principio del contraddittorio (Guida al diritto 11/2024, 42-44) [novità] - Nicola Graziano, Per le verifiche invito a comparire insieme allo schema di procedimento (Guida al diritto 11/2024, 45-48) [concordato preventivo] - Nicola Graziano, Mini riforma delle notificazioni, regola generale è l’invio digitale (Guida al diritto 11/2024, 49-50) [notificazioni] - Nicola Graziano, Per l’adempimento spontaneo aumentano le analisi del rischio (Guida al diritto 11/2024, 51-52) [analisi del rischio] sul DM polizze sanitarie (a copertura del rischio clinico): DM 15.12.2023 n. 232 [GU 1.3.24 n. 51] [in vigore dal 16 marzo 2024] Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. - testo del decreto (Guida al diritto 11/2024, 53-58) - commenti: - Filippo Martini, Sull’adeguamento delle polizze il dubbio dei tempi molto stretti (Guida al diritto 11/2024, 59-61) - Filippo Martini, Doppio binario per aziende sanitarie: scelta tra assicurazione o ritenzione (Guida al diritto 11/2024, 62-63) [la garanzia assicurativa] sul c.d. milleproroghe : - DL 30.12.2023 n. 215 [GU 30.12.23 n. 303] [in vigore dal 31 dicembre 2023] - L 23.2.2024 n. 18 [GU 28.2.24 n. 49] [in vigore dal 29 febbraio 2024] Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. - testo (stralcio) e mappa del provvedimento, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 11/2024, 64-77) [tra l’altro: si differisce di un anno l’entrata in vigore della nuova disciplina dell’esame di Stato per la professione di avvocato; si proroga di un anno la disciplina transitoria dell’iscrizione all’albo per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori] in tema di accesso (chiamata al 118): - TAR Lecce 2^, 5.2.24 n. 171, pres. Mangia, est. Dello Preite (Guida al diritto 11/2024, 82-83): La tutela della pretesa ostensiva azionata dalla società assicuratrice non può, vertendosi in tema di dati sensibili, estendersi indiscriminatamente a ogni elemento contenuto nella richiesta telefonica al 118. In un’ottica di equo contemperamento dei contrapposti interessi e in ossequio al principio di proporzionalità e di minimizzazione, la situazione giuridica cui l’accesso è funzionale è pienamente soddisfatta quando sono esibiti i documenti nella parte in cui contengono la mera ricostruzione dei fatti. La valutazione dell’attività dei privati e degli operatori del 118 è infatti effettuabile dall’interessato sulla base del nucleo fattuale. Tale strumentalità è invece da escludere per quanto attiene a quelle parti del documento in forma di registrazione afferenti a elementi estranei ai fatti ovvero relativi a eventuali dati identificativi di soggetti terzi e, dunque, non ostensibili per ragioni di privacy. In tali circostanze grava in capo all’Azienda sanitaria la puntuale e motivata individuazione delle parti da oscurare.: ciò in quanto l’esigenza di tutelare il diritto di una parte e la pretesa ostensiva che ne è strumento, si arresta ove ha inizio quella di preservare le ragioni di terzi estranei. Per cui la meritevolezza dell’interesse conoscitivo a fini difensivi viene meno quando contrasta una posizione parimenti da garantire. Ne deriva la legittimazione all’accesso da parte della società assicuratrice nei limiti in cui ciò non vada a ledere la riservatezza di soggetti estranei alla vicenda, ovvero contenga dati sensibili o elementi estranei al sinistro. (Su tali premesse il TAR ha condannato l’A. coinvolta all’ostensione del file audio previo oscuramento delle parti della documentazione pretesa estranee all’oggetto della richiesta risarcitoria e contenenti dati identificativi, sensibili e non pertinenti) in tema di carta d’identità (per l’espatrio): - Corte giust. Ue 1^, 22.2.24, causa C-491/21 (Guida al diritto 11/2024, 104 s.m.): L’art. 21 Tfue e l’art. 45, par. 1, della Carta, letto e interpretato in combinato disposto con l’art. 4, par. 3, della direttiva 2004/38, ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale a un cittadino dell’Unione, che abbia la nazionalità di tale Stato membro e che abbia esercitato il proprio diritto di libera circolazione e soggiorno in altro Stato membro, è negato il rilascio di una carta d’identità che possa valere come documento valido per l’espatrio all’interno dell’Unione, per il solo motivo che egli ha stabilito il proprio domicilio nel territorio di tale altro Stato membro. - (commento di) Marina Castellaneta, Sì alla carta d’identità valida per l’espatrio al cittadino che ha il domicilio in altro Paese Ue (Guida al diritto 11/2024, 104-106) in tema di separazione e divorzio : - Cass. 1^, 19.2.24 n. 4328 (Guida al diritto 11/2024, 80): Quando ricorre la precondizione di una rilevante disparità della situazione economico patrimoniale, l’assegno divorzile può essere riconosciuto, a prescindere dalla concordata rinuncia a occasioni professionali, anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare, la quale (salvo prova contraria) esprime una scelta comune, anche se tacita compiuta nei fatti dai coniugi. (Il criterio della “scelta condivisa tacita” segna un passo ulteriore nell’evoluzione interpretativa dei criteri per l’attribuzione dell’assegno all’interno del “nuovo corso” inaugurato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18287/2018, che ha fissato la centralità della valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, tenendo conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto al contributo, attribuendo così all’assegno divorzile una funzione non solo assistenziale ma anche compensativa e perequativa, in attuazione del principio costituzionale di solidarietà) in tema di diffamazione (tramite social): - Cass. 3^, 4.3.24 n. 5701 (Guida al diritto 11/2024, 80): Ove ci siano state più comunicazioni, tutte indirizzate a un singolo destinatario, l’elemento oggettivo della diffamazione, integrato dalla diffusività della condotta denigratoria, potrebbe sussistere solo nell’ipotesi in cui l’agente, pur comunicando direttamente con un’unica persona, esprima la volontà o ponga comunque in essere un comportamento tale da provocare l’ulteriore diffusione del contenuto diffamatorio da parte del destinatario. Il particolare strumento di comunicazione usato (messaggi inviati su canale Facebook privato), pur prestandosi per le sue caratteristiche intrinseche a facilitare la diffusione delle comunicazioni, non fa tuttavia presumere in capo al mittente l’accettazione del rischio di diffusione, perché ciò finirebbe per ribaltare impropriamente sul mittente di un messaggio a destinatario unico la prova di non aver voluto l’ulteriore diffusione del messaggio, addebitandogliene le conseguenze ove essa integri un obiettivo discredito della persona di cui si parla. in tema di privacy : - Corte giust. Ue, Grande sezione, 5.3.24, causa C-755/21 (Guida al diritto 11/2024, 83): Il trattamento illecito di dati, rappresentato dalla divulgazione a persone non autorizzate di dati relativi a conversazioni intime del ricorrente con un’altra persona, rese accessibili alla stampa, viola il diritto al rispetto della vita privata e familiare e alla riservatezza delle comunicazioni, con conseguente danno all’onore e alla reputazione, per il che va riconosciuto il danno morale e il relativo risarcimento (a fronte di una richiesta di 100.000 euro, la Corte ha riconosciuto per il danno morale subito un ristori di 20.000 euro). Per fondare la responsabilità solidale tra le due entità coinvolte, l’interessato (persona fisica) deve soltanto dimostrare che in occasione di una cooperazione tra Europol e Stato membro interessato è stato effettuato un trattamento illecito di dati che gli ha recato danno, non dovendo in tale prima fase dimostrare anche a quale di queste due entità il trattamento asseritamente illecito sia imputabile (la Corte ha annullato la decisione del Tribunale Ue sul caso in esame). in materia fiscale : - Corte giust. Ue 3^, 7.3.24, causa C-341/22 (Guida al diritto 11/2024, 83): La normativa fiscale italiana è illegittima nella parte in cui vieta alle società non operative la compensazione del credito Iva: la deduzione può essere negata solo in caso di frode o di abuso, ma non perché l’azienda non ha raggiunto una determinata soglia di reddito, poiché tale previsione è estranea alla direttiva Ue. La nozione di “soggetto passivo” comprende chiunque eserciti un’attività economica, indipendentemente dagli scopi o dai risultati di tale attività. La nozione di “attività economica” comprende tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, agricole e quelle delle professioni liberali o assimilate. Di conseguenza, il diritto dei soggetti passivi di detrarre l’Iva dovuta o assolta costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’Iva. Non si può privare della qualità di soggetto passivo dell’Iva una persona che, nel corso di un determinato periodo imponibile, effettui operazioni il cui valore non raggiunga una soglia fissata da una legislazione nazionale. Inoltre, nessuna disposizione della direttiva Iva subordina il diritto a detrazione all’esigenza che l’importo delle operazioni assoggettate ad Iva, realizzate a valle da un soggetto passivo nel corso di un determinato periodo, debba raggiungere una determinata soglia. È perciò contraria al diritto Ue una normativa nazionale che privi il soggetto passivo del diritto a detrazione dell’Iva pagata a monte in ragione dell’importo delle operazioni soggette ad Iva realizzate a valle, considerato insufficiente. Eventuali frodi o abusi, idonei a giustificare il diniego di deduzione, devono essere provati dall’A. fiscale, non essendo sufficiente desumerli per presunzioni da una certa soglia di entrata. c.s. I veri secoli bui sono questi ultimi (Massimo Fini)
Autore: Carmine Spadavecchia 22 marzo 2024
in tema di risarcimento danni (schema di Tun = tabella unica nazionale): - Filippo Martini*, Macrolesioni: dopo lo stop del CdS necessarie soluzioni non ideologiche (Guida al diritto 10/2024, 12-16, editoriale). Alt del Consiglio di Stato (adunanza consultiva del 13 febbraio 2024) alla Tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire ad ogni punto di invalidità tra dieci e cento punti [*avvocato del Foro di Milano, esperto in tematiche di responsabilità e risarcimento] in tema di circolazione stradale : DPR 21.12.2023 n. 229 (GU 14.2.24 n. 37, in vigore dal 29 febbraio 2024), Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli. - testo del decreto (Guida al diritto 10/2024, 18-21) - commento di Domenico Carola, Un apprezzabile intervento normativo che pone fine a dispute interpretative (Guida al diritto 10/2024, 22-25) - Cons. Stato III 19.2.24 n. 1592, pres. Greco, est. Marra (Guida al diritto 10/2024, 31-32): La disciplina della circolazione stradale appartiene alla competenza dello Stato in quanto strumentale alla tutela di un interesse, qual è quello alla sicurezza delle persone, che trascende l’ambito strettamente locale e postula una regolamentazione unitaria. Spetta dunque allo Stato anche la disciplina delle sanzioni, mentre la natura degli interessi oggetto di tutela giustifica che, in sede locale, sia stato attribuito al prefetto un ruolo di coordinamento e anche di controllo sull’esercizio della funzione strumentale a garantire la sicurezza della circolazione da parte degli apparati amministrativi degli enti locali, anche se attivato, in via eventuale, su ricorso della parte. Pertanto, sino a quando non sia esaurito il potere del prefetto, in capo all’Amministrazione locale non è configurabile una posizione soggettiva, diritto soggettivo o interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, applicandosi il principio in forza del quale non è ammissibile che un organo di amministrazione attiva insorga avverso le statuizioni degli organi preposti al controllo o alla revisione del suo operato, evocandoli in giudizio e ponendosi in opposizione a esso. - Cons. Stato V 26.2.24 n. 1884, pres. De Nictolis, est. Molinaro (Guida al diritto 10/2024, 31-32): Il Comune ha competenza a conformare la zona a traffico limitato tramite l’imposizione di un divieto di circolazione limitato nel tempo, nello spazio e nel contenuto (quanto ai veicoli coinvolti e alle deroghe previste). (Il CdS riforma la sentenza con cui il TAR Milano aveva annullato i provvedimenti comunali del 2023 che, al fine di prevenire incidenti mortali di pedoni e ciclisti, avevano disposto limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti nell’area urbana della città, consentendo la circolazione senza limiti temporali e spaziali ai mezzi pesanti dotati di dispositivi di rilevamento della presenza di pedoni e ciclisti negli angoli morti e degli adesivi che ne segnalano la presenza. Il Comune aveva adottato tali provvedimenti facendo uso dei poteri conferitigli dall’art. 7, comma 9, DLg 285/1992 e basati sul generale assetto ordinamentale degli enti locali, senza ingerirsi in aspetti che esulano dalla propria competenza: le linee guida approvate dal Comune precisavano che “le apparecchiature di rilevamento della presenza di pedoni e ciclisti dovranno essere omologate e conformi alla normativa vigente, anche europea, applicabile”). in tema di inquinamento : - Cons. Stato IV 2.2.24 n. 1110, pres. Neri, rel. Furno (Guida al diritto 10/2024, 88 T): Il proprietario non responsabile dell’inquinamento è tenuto ad adottare le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza, non anche le misure di messa in sicurezza definitiva, gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale. Laddove il proprietario incolpevole abbia spontaneamente attivato tali interventi, egli deve portarli a compimento, configurandosi in tal caso l’obbligo di provvedere che trova una propria fonte nell’istituto della gestione di affari altrui non rappresentativa. - (commento di) Giulia Pernice, Gestione d’affari non rappresentativa supera il principio “chi inquina paga” (Guida al diritto 10/2024, 95-98) in tema di farmaci : - Corte giust. Ue 2^, 29.2.24, causa C-606/21 (Guida al diritto 10/2024, 32): L’art. 85-quater della direttiva 6.11.2001 n. 83 (2001/83/Ce) del Parlamento europeo e del Consiglio, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, va interpretato nel senso che se il prestatore di servizi non possiede la qualifica di farmacista, procedendo egli stesso alla vendita di medicinali non soggetti a prescrizione, lo Stato membro di stabilimento ha facoltà di vietargli la fornitura di tale servizio. Al contrario, se il prestatore si limiti, mediante una prestazione “propria e distinta dalla vendita”, a mettere in contatto venditori e clienti, gli Stati membri non potranno opporre il divieto in quanto la società che offre il servizio partecipa al commercio elettronico e l’assenza della qualifica di farmacista non rileva. Se è vero che gli Stati membri sono gli unici a determinare le persone autorizzate e legittimate a vendere a distanza al pubblico medicinali non soggetti a prescrizione medica, essi devono anche provvedere affinché essi siano acquistabili mediante i servizi della società dell’informazione e un tale servizio non può essere vietato per i medicinali non soggetti a prescrizione. in tema di immigrazione (asilo): - Corte giust. Ue 3^, 20.2.24, causa C-222/22 (Guida al diritto 10/2024, 32): Qualsiasi domanda reiterata di asilo deve essere valutata individualmente: la c.d. direttiva “qualifiche” non consente di presumere che qualsiasi domanda reiterata basata su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la sua partenza deal Paese d’origine derivi da un’intenzione abusiva e di strumentalizzazione della procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Pertanto, se l’interessato dimostra in modo credibile di essersi convertito “per intima convinzione” e di praticare attivamente la nuova religione, ciò esclude l’esistenza di un’intenzione abusiva e di strumentalizzazione della procedura. Se il richiedente soddisfa le condizioni previste dalla direttiva per essere qualificato come rifugiato, tale status deve essergli riconosciuto. Per contro, se vengono accertate un’intenzione abusiva e una strumentalizzazione della procedura, lo status di rifugiato può essere negato anche quando l’interessato ha ragione di temere persecuzioni nel suo Paese d’origine, come conseguenza delle circostanze che egli stesso ha determinato. Egli conserva tuttavia, in tale ipotesi, la qualità di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra. In tal caso, deve beneficiare della protezione garantita da tale convenzione, che vieta in particolare l’espulsione o il respingimento verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo, segnatamente della sua religione. sul diritto all’oblio : - Cass. 3^, 1.2.24 n. 3013 (Guida al diritto 10/2024, 28): Il diritto fondamentale all’oblio può subire una compressione, a favore del diritto di cronaca, solo in presenza di certi presupposti: interesse pubblico dell’immagine o della notizia; interesse effettivo e attuale alla sua diffusione; notorietà del rappresentato, informazione vera, diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo e scevra da insinuazioni o considerazioni personali; rispetto del diritto di replica dell’interessato. (In base a tali considerazioni la Corte di merito aveva riconosciuto la responsabilità della testata e l’indubbio pregiudizio arrecato, ma aveva negato il ristoro per mancata prova del danno. In ragione di tale discordanza la SC ha accolto il ricorso sollecitando il riesame del caso alla luce di una più attenta applicazione dei principi di cui sopra). in tema di pubblico impiego (assunzione di disabili): - Cass lav. 26.2.24 n. 5048 (Guida al diritto 10/2024, 28): Spetta al lavoratore iscritto nelle liste di avviamento obbligatorio e risultato idoneo al collocamento la tutela costitutiva ex art. 63 DLg 165/2001, dovendosi solo valutare, con accertamento di fatto riservato al giudice di merito, se siano o meno praticabili “ragionevoli accomodamenti”, nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva 2000/78/Ce, per rendere concretamente compatibile l’ambiente lavorativo con le limitazioni funzionali del lavoratore disabile. [La sentenza di appello aveva ritenuto di non poter imporre, ex art. 2932 c.c., l’assunzione del lavoratore disabile da parte dell’azienda ospedaliera in quanto la CTU aveva affermato l’inidoneità del lavoratore al contatto con gli ammalati anche per la sua stessa tutela personale. La SC boccia l’assunto della sentenza annullata secondo cui competerebbe al solo datore di lavoro ogni valutazione circa l’utilità economica e organizzativa di avvalersi di un operatore socio sanitario che non può fare uso di strumentazione e non può avere contatto con gli ammalati, statuendo che il giudice di merito può valutare la misura dell’accomodamento in quanto si tratta dell’interazione tra una persona individuata anche con le sue limitazioni funzionali e lo specifico ambiente di lavoro. Si tratta di un giudizio in concreto che non ammette generalizzazioni: la regola della ragionevolezza ne è il criterio guida in base al principio fondamentale della solidarietà sociale. La SC rinvia la decisione al giudice di merito chiarendo che, data per assodata l’idoneità del ricorrente al lavoro per cui è stato avviato, in base alla L 68/1999, si deve verificare se, in presenza di tutti gli elementi essenziali predeterminati del rapporto (mansioni, retribuzione, qualifica) si possa procedere alla costituzione del rapporto di pubblico impiego tenendo conto degli esiti della CTU] in tema di comodato : - Cass. 2^, 29.2.24 n. 5371 (Guida al diritto 10/2024, 29): Il comodatario, che al fine di utilizzare la cosa debba affrontare spese di manutenzione straordinaria, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può pretenderne il rimborso dal comodante. [Dopo aver richiamato l’art. 1808 c.c. (“Spese per l’uso della cosa e spese straordinarie. Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti”), la SC ha rilevato che nel caso di specie le spese straordinarie non erano rimborsabili perché dettate unicamente dalla volontà del comodatario di apportare particolari migliorie all’immobile] in tema di licenziamento (reintegrazione): - Corte cost. 22.2.24 n. 22, pres. Barbera, red. Amoroso (Guida al diritto 10/2024, 34 solo massima): L’art. 2, comma 1, DLg 4.3.2015 n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) è incostituzionale limitatamente alla parola «espressamente». (Fattispecie: destituzione per motivi disciplinari di un lavoratore autoferrotranviario assunto dopo l’entrata in vigore del DLg 23/2015; dedotta nullità del procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 53.e 54 dell’Allegato A al RD 148 del 1931) Nella legge delega, il criterio direttivo aveva segnato il perimetro della tutela reintegratoria del lavoratore nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, escludendola, in negativo, per i licenziamenti “economici”, e prevedendola in positivo, nei casi di licenziamenti nulli, discriminatori, e di specifiche ipotesi di licenziamento disciplinare. Il testuale riferimento ai “licenziamenti nulli”, contenuto nel criterio direttivo, non prevedeva la distinzione tra nullità espresse e nullità non espresse, ma contemplava una distinzione solo per i licenziamenti disciplinari ingiustificati. Il legislatore delegato, al contrario, ha introdotto una distinzione non solo per questi ultimi, ma anche nell’ambito dei casi di nullità previsti dalla legge, differenziando secondo il carattere espresso (e quindi testuale), o no, della nullità. Inoltre, prevedendo la tutela reintegratoria solo nei casi di nullità espressa, ha lasciato prive di specifica disciplina le fattispecie “escluse”, ossia quelle di licenziamenti nulli sì, per violazione di norme imperative, ma privi della espressa sanzione della nullità, così dettando una disciplina incompleta e incoerente rispetto al disegno del legislatore delegante. Ne consegue che il regime del licenziamento nullo è lo stesso sia che nella disposizione imperativa violata ricorra l’espressa sanzione della nullità, sia che ciò non sia testualmente previsto, sempre che risulti prescritto un divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti. - (commento di) Francesca Maria Ciampi, Jobs Act: sì a reintegra del lavoratore anche in presenza di licenziamenti non espressamente nulli (Guida al diritto 10/2024, 34-43) in tema di mediazione (domanda riconvenzionale): - Cass. SSUU 7.2.24 n. 3452 (Guida al diritto 10/2024, 44 T, sotto il titolo “In presenza di domande riconvenzionali non c’è obbligo di nuova mediazione”): La condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 DLg 28/2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti e al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile (principio enunciato dalle Sezioni Unite su rinvio pregiudiziale operato dal giudice di merito ex art. 363-bis c.p.c.) Data la finalità deflattiva dell’istituto, la mancata sottoposizione della riconvenzionale (non eccentrica) alla condizione della mediazione obbligatoria si spiega col fatto che essa è stata già esperita dall’attore, senza esito positivo, prima del processo o nel termine concesso dal giudice, onde la condizione di procedibilità è soddisfatta e la lite pende ormai davanti a un giudice, che ne resta investito. Una volta infatti che la domanda principale sia stata regolarmente proposta dopo che la mediazione abbia già fallito l’obiettivo, una nuova mediazione obbligatoria relativa alla domanda riconvenzionale non realizzerebbe, in ogni caso, il fine di operare un «filtro» al processo. Nel caso, invece, di una riconvenzionale c.d. eccentrica alla lite, che dunque allarga l’oggetto del giudizio, a escludere la condizione di procedibilità concorrono il principio della certezza del diritto, che si oppone alla causazione di ulteriore contenzioso sul punto, e quello della ragionevole durata del processo. - (commento di) Mario Piselli, Un chiarimento delle Sezioni Unite che preserva le finalità dell’istituto (Guida al diritto 10/2024, 52-54) in tema di esecuzione penale : - Cass. SSUU pen. 28.9.23-16.2.23 n. 7029 (Guida al diritto 10/2024, 66 T, sotto il titolo: “Esecuzione penale: spetta al giudice considerare la pena più grave inflitta in fase di cognizione”): 1. Ai sensi dell’art. 187 disp. att. c.p.p. il giudice dell’esecuzione deve considerare come “pena più grave inflitta”, che identifica la “violazione più grave”, quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione come indicata nel dispositivo si sentenza. 2. Ai sensi degli artt. 671 c.p.p r 187 disp. att. c.p.p., in caso di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, tra cui sia compreso un delitto punito con la pena dell’ergastolo per il quale il giudice della cognizione abbia applicato la pena di anni trenta di reclusione per effetto della diminuente di un terzo ex art. 442, comma 2, terzo periodo, c.p.p. (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019), il giudice dell’esecuzione deve considerare come “pena più grave inflitta che identifica la “violazione più grave” quella conseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato. - (commento di) Carmelo Minnella, Nel computo della continuazione non si può partire dall’ergastolo (Guida al diritto 10/2024, 76-81). c.s. C'è una sola cosa più insidiosa della censura: l'autocensura. Cioè il controllo preventivo che una persona esercita su se stessa per conformarsi al pensiero che pensa dominante (Francesco M. Del Vigo)
Autore: Carmine Spadavecchia 18 marzo 2024
sullo spazio amministrativo europeo : - Edoardo Chiti e Giulio Napolitano, Il rafforzamento dello spazio amministrativo europeo (Giornale dir. amm. 1/2024, 5-10, editoriale) in tema di Recovery and Resilience Facility : - Nicola Lupo, Un “metodo di governo” nuovo e destinato a durare: l’attuazione dei PNRR e il divieto di reversal (Giornale dir. amm. 1/2024, 11-18) Commento al Rapporto pubblicato il 19 settembre 2023 dalla Commissione Europea, sullo “stato di avanzamento” relativo all’attuazione del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza nei 27 Stati membri dell’Unione, in particolare dopo l’adozione del “pacchetto REPowerEU”, con una serie di chiarimenti in merito alla definizione e agli effetti del c.d. divieto di “reversal” di milestone e target già raggiunti. Secondo l’Autore, si sta diffondendo un nuovo e proficuo “metodo di governo”, incentrato su piani nazionali di performance - contenenti riforme e investimenti - progettati, rivisti e attuati attraverso un dialogo continuo tra la Commissione europea, da un lato, e le istituzioni governative di ciascuno Stato membro, dall’altro. in tema di ADR ( Alternative Dispute Resolution = risoluzione amministrativa delle controversie) - Marco Macchia, Alla ricerca di esperti... Rimedi alternativi ed esecuzione dell’appalto (Giornale dir. amm. 1/2024, 19-28). Il CCT La centralità della fase esecutiva nel nuovo codice. Il CCT (Collegio consultivo tecnico) in tema di golden power : - Rosaria Morgante, L’autorità di controllo sugli investimenti esteri diretti: profili organizzativi (Giornale dir. amm. 1/2024, 29-43) Analisi comparata delle strutture amministrative preposte all’attività propedeutica all’esercizio del golden power da parte del Governo. Le novità introdotte dall’esecutivo Draghi col DL 21.3.2022 n. 21 e il Dpcm 1.8.2022. in tema di sport : - Alessandro E: Basilico, Il riconoscimento costituzionale del valore dello sport (Giornale dir. amm. 1/2024, 54-64) La LC 26.9.2023 n. 1 ha modificato l’art. 33 Cost. introducendovi il riconoscimento del valore dello sport. La nuova norma non dovrebbe incidere sull’assetto consolidato dei rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, ma comporta comunque un impegno dei pubblici poteri a sostegno dell’attività sportiva e rafforza i caratteri distintivi della Costituzione italiana, tra cui il principio personalista e quello pluralista. sul lavoro sportivo : - Maria Paola Monaco, Il lavoratore sportivo: definizioni e tipologie contrattuali alla luce della riforma (Giornale dir. amm. 1/2024, 45-53). La riforma introdotta dal DLg 28.2.2021 n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo) mira a sistematizzare il rapporto di lavoro nel settore sportivo in modo organico e paritario, creando crea una disciplina del rapporto di lavoro “variabile” che tiene conto della natura subordinata, autonoma o parasubordinata della prestazione, nonché del contesto in cui si svolge l’attività sportiva (professionistico, dilettantistico, volontario). Il discrimen fra ciò che sta nell’area del lavoro e ciò che ne sta al di fuori non ruota più intorno alla distinzione fra dilettanti e professionisti il cui sinallagma contrattuale è uguale, ma fra lavoratore sportivo e “volontario”, ossia una figura che si pone fuori dal perimetro del diritto del lavoro in ragione della causa solidaristico-sociale che contraddistingue la prestazione. sulla concessione di beni pubblici : DLg 26.7.2023 n. 106 (GU 10.8.23 n. 186, in vigore dal 25 agosto 2023), Attuazione della delega di cui all'articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici. - Andrea Nardone, La mappatura delle concessioni di beni: il Siconbep (Giornale dir. amm. 1/2024, 65-75) Il sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici (Siconbep), costituito in attuazione della delega contenuta nella legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, intende realizzare una migliore consapevolezza degli impieghi del cospicuo patrimonio pubblico, dotando il Ministero dell’economia e delle finanze di una nuova base conoscitiva per l’attuazione di politiche di valorizzazione. Il limite e il rischio di tale indagine è quello di ridursi ad adempimento strumentale alla determinazione del carattere della scarsità delle risorse naturali, col fine di neutralizzare l’applicazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. in tema di sindacato della Cassazione sulle sentenze del. Consiglio di Stato: - Cass. SSUU 23.11.23 n. 32559 (Giornale dir. amm. 1/2024, 77 solo massima): Integra “motivo di giurisdizione” nella forma del rifiuto della tutela giurisdizionale la censura volta a contestare una decisione del giudice amministrativo che abbia dichiarato inammissibile l’intervento di enti esponenziali senza valutare in concreto il contenuto dei loro statuti e la loro concreta capacità di farsi portatori di interessi della collettività di riferimento. Il profilo rientra tra le questioni di giurisdizione, in quanto connesso alla qualificazione quale interesse legittimo o meno della posizione fatta valere dagli interventori. La statuizione di inammissibilità degli interventi assunta dal giudice amministrativo ha l’effetto di degradare la posizione giuridica degli interventori a interesse di mero fatto, negandone la tutelabilità. - (commento di) Francesca Saveria Pellegrino Le Sezioni Unite riaccendono il conflitto sui limiti del sindacato ex art. 111, comma 8, Cost.? (Giornale dir. amm. 1/2024, 77-87). La SC annulla la sentenza n. 18/2021 dell’Adunanza Plenaria in tema di concessioni demaniali marittime. Preliminarmente, si sofferma sulla legittimazione a proporre ricorso dell’interventore ad adiuvandum quando la parte adiuvata non abbia impugnato la sentenza sfavorevole. In seguito, superando un suo precedente orientamento, sancisce la ricorribilità per cassazione delle pronunce dell’Adunanza Plenaria anche quando queste si limitino ad enunciare i principi di diritto, senza presentare dunque carattere decisorio. Infine, accoglie il primo motivo di ricorso, con cui si censurava la statuizione di inammissibilità degli interventi, qualificandolo quale questione di giurisdizione e non quale error in procedendo, pertanto sindacabile ex art. 111, ult. comma, Cost. sui provvedimenti sanzionatori delle Autorità indipendenti : - Cons. Stato V 16.6.23 n. 5969, pres. Lotti, est. Caminiti, XY Organismo di Attestazione S.p.A. c. ANAC (Giornale dir. amm. 1/2024, 88 s.m.): 1. Deve essere garantito il pieno contraddittorio con l’interessato in ogni fase del procedimento amministrativo sanzionatorio curato dall’ANAC, essendo differente la finalità di quello previsto nella fase di avvio del procedimento ex art. 40 del Regolamento da quella cui è invece preordinato il contraddittorio c.d. rafforzato disciplinato dal successivo art. 42, per l’ipotesi in cui l’Authority ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione della sanzione, che non può quindi essere pretermesso pena l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio finale. 2. In materia di sanzioni amministrative il termine fissato per la conclusione del procedimento e l’adozione del provvedimento finale ha natura perentoria a prescindere da una espressa qualificazione in tal senso nella legge o nel regolamento che lo preveda, configurandosi come illegittimo il provvedimento sanzionatorio adottato oltre la sua scadenza. - (commento di) Andrea Camarda, Garanzia del contraddittorio e natura dei termini nei procedimenti sanzionatori dell’ANAC (Giornale dir. amm. 1/2024, 88-95) in tema di appalti (procedure di gara): - Cons. Stato IV, 20.4.23 n. 4014, pres. Neri, est. Furno (Giornale dir. amm. 1/2024, 96 s.m.): Dal principio di proporzionalità deriva (...) il corollario della c.d. strumentalità delle forme ad un interesse sostanziale dell’Amministrazione (...) che di recente è stato codificato, mediante l’icastica formula del principio del risultato, dall’art. 1 del nuovo codice degli appalti di cui al DLg 31.3.2023 n. 36 (...). Ciò non significa (...) disapplicare i principi (o alcuni dei principi) dei trattati eurounitari che regolano i contratti pubblici, ma semplicemente bilanciarli diversamente in fattispecie che, come quella qui in esame, sono annoverabili tra quelle di minore impatto concorrenziale. Siffatti principi vanno ragionevolmente bilanciati e attuati secondo diverse graduazioni, dato che l’attuazione massima di tutti i principi coinvolti è solitamente impedita dal fatto che essi sono spesso incompatibili fra loro. - (commento di) Maurizio Cafagno, Funzioni delle gare e principi nel nuovo Codice dei contratti pubblici. Dalla giustapposizione al bilanciamento (Giornale dir. amm. 1/2024, 96-106) in tema di LEA (livelli essenziali di assistenza): - TAR Brescia 1^, 9.10.23 n. 731, pres. Gabbricci, est. Limongelli (Giornale dir. amm. 1/2024, 107 s.m.): Livelli essenziali delle prestazioni quale strumento di tutela dei diritti dei cittadini contro scelte della dirigenza politica che potrebbe avere più interesse a occupare posti che a garantire servizi, in questo caso sanitari, adeguati. - (commento di) Lorenzi Saltari, Le risorse per i LEA possono servire alla creazione di posti di professore straordinario? (Giornale dir. amm. 1/2024, 107-111). Il TAR lascia mani libere al potere politico nel distogliere risorse finanziarie dalle prestazioni sanitarie essenziali e nel conferire incarichi di vertice nella sanità in modo diretto al di fuori del principio meritocratico. in tema di disabili : - TAR Reggio Calabria 5.10.23 n. (748, pres. Criscenti, est. Mazzulla Giornale dir. amm. 1/2024, 113 s.m.): In caso di inerzia dell’amministrazione comunale nel dare risposta all’istanza di predisposizione del progetto individuale per le persone disabili di cui all’art. 14 L 328/2000, potendosi dimostrare la spettanza del bene della vita con essa richiesto, deve essere accolta l’istanza risarcitoria dei genitori per il danno da ritardo, sub specie di danno non patrimoniale patito tanto dagli stessi quanto dalla minore con disabilità.a - (commento di) Marco Bombardelli, Il progetto individuale per le persone disabili e il danno da ritardo nella sua adozione (Giornale dir. amm. 1/2024, 113-124) in tema di energie rinnovabili e ambiente : - Dario Bevilacqua, La dialettica tra la promozione delle energie rinnovabili e la tutela di altri beni ambientali (Giornale dir. amm. 1/2024, 125-133). Panoramica giurisprudenziale sul conflitto tra le politiche che promuovono la decarbonizzazione e la conversione dell’approvvigionamento energetico alle energie rinnovabili e quelle a protezione di altri interessi concorrenti, ma di natura ambientale, come la tutela del suolo, il paesaggio e l’agricoltura biologica o di qualità. in tema di IA (intelligenza artificiale): October 30, 2023, Executive order 14110, Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence - (commento di) Enrico Carloni, Il sentiero si fa camminando: la strategia statunitense per intelligenze artificiali sicure ed affidabili (Giornale dir. amm. 1/2024, 135-143). La recente regolazione statunitense contenuta nell’Executive order del Presidente Biden risponde all’esigenza di regolare l’intelligenza artificiale, promuovendone l’utilizzo ma al contempo contenendone i rischi. Attraverso un impianto essenzialmente organizzativo, di governance, di processo, che si articola per vie settoriali, il provvedimento prospetta un ampio ventaglio di azioni di governo chiamate a dispiegarsi nel corso dei prossimi mesi. L’accelerazione statunitense appare legata sia alla volontà di anticipare la regolazione europea, sia alla necessità di governare un fenomeno impressionante per potenzialità e per rapidità di evoluzione. c.s. Patologie giudiziarie Un provvedimento di archiviazione per prescrizione del reato, che presenti la persona come colpevole, lede i suoi diritti fondamentali (Corte costituzionale, 24.1.2024 n. 41)
Autore: Carmine Spadavecchia 11 marzo 2024
in tema di patrimonio archeologico : - Cons. Stato VI 5.1.24 n. 207, pres. Montedoro, est. Ravasio (Guida al diritto 9/2024, 46): La ratio delle norme dettate dal TU 42/2004 a tutela dei beni culturali risiede nell’interesse pubblico alla conservazione e trasmissione alle future generazioni del patrimonio culturale italiano, appartenente anche a privati. Il che spiega perché la disciplina dei beni culturali preveda deroghe e limiti alla proprietà privata, mediante l’imposizione di vincoli (diretti e indiretti) che ne limitano modifica e alterazione di prospettiva. Per la stessa ragione, in deroga alla normativa sul ritrovamento di un tesoro (che appartiene al proprietario del fondo ex art. 932 c.c.), la legge attribuisce allo Stato la proprietà dei beni rinvenuti in terreni privati (art. 91 TU 42/2004). In questa prospettiva va interpretata restrittivamente la norma (art. 92 TU cit.) che prevede l’assegnazione di un premio al proprietario del fondo in cui siano stati rinvenuti reperti archeologici o artistici. Il premio non è dovuto a prescindere dal comportamento del proprietario, ma solo quando questi dimostri di avere collaborato fattivamente a reperire i beni, segnalando ad esempio piccoli oggetti ritrovati o la conformazione peculiare del terreno indicativa di emergenze archeologiche e altri elementi rivelatori della presenza di reperti nel sottosuolo. [L’art. 92 cit. prevede che il Ministero della cultura corrisponda un premio, in denaro, o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate o credito di imposta, fino a un quarto del valore delle cose ritrovate, al proprietario dell’immobile in cui è avvenuto il ritrovamento; se poi il proprietario ha anche scoperto materialmente la cosa (altrimenti il premio spetta anche a chi ha eseguito i lavori di scavo), ha diritto a un premio maggiore, fino alla metà del valore delle cose ritrovate. Nella specie, i proprietari del fondo in cui era stato rinvenuto un criptoportico di una città antica avevano chiesto il premio alla Soprintendenza, che l’aveva rifiutato - con un diniego che il CdS ha ritenuto legittimo – sul rilievo che non si trattasse di scoperta fortuita, perché l’area era già nota per l’interesse archeologico, tanto che l’immobile era stato vincolato, e non vi era stato, da parte dei proprietari, alcun apprezzabile comportamento collaborativo utile al ritrovamento] sul diritto all’immagine : - Cass. 3^, 1.2.24 n. 2978 (Guida al diritto 9/2024, 44): Il diritto all’immagine ha un duplice contenuto: positivo (tutela l’interesse della persona ad apparire in pubblico nella misura in cui abbia interesse a farlo, con il correlato sfruttamento dell’immagine dietro corrispettivo) e negativo (tutela l’interesse della persona a che la sua immagine non venga diffusa o esposta in pubblico).In relazione al contenuto negativo, le norme del codice civile e della legge sul diritto d’autore vanno integrate col Codice in materia di protezione dei dati personali (DLg 196/2003), per cui, nel bilanciamento tra tutela dell’immagine della persona e dell’interesse pubblico alla sua diffusione, assume un peso maggiore l’esigenza di protezione della sfera privata, specialmente quando si tratta di minori. Il video diffuso dai media che coinvolga persone riprese di nascosto è legittimo perché espressione del diritto di cronaca quando, oltre a rispettare la legge e il codice deontologico dei giornalisti, sia effettivamente teso a soddisfare l’interesse pubblico a conoscere le fattezze dei protagonisti dell’episodio narrato. Deve trattarsi di una divulgazione essenziale per la completezza e correttezza dell’informazione fornita (Cass. 18006/2018) (Nella specie, la SC ha ritenuto corretta la soluzione del Tribunale perché ricorreva una delle tassative ipotesi in cui la pubblicazione dell’immagine della persona è consentita dalla legge a prescindere dal suo consenso, stante l’interesse pubblico alla notizia dell’arresto di un latitante e tenuto conto che il minorenne era stato ripreso del tutto casualmente senza intento di renderlo identificabile o riconoscibile) in tema di comunicazioni elettroniche (responsabilità di Facebook quale “hosting provider”): - TAR Lazio 4^, 24.1.24 n. 1393, pres. Politi, est. Bianchi (Guida al diritto 9/2024, 86 T): Va esente da responsabilità – in relazione ai contenuti memorizzati da terzi sulla rete – il fornitore di servizi di hosting che non è a conoscenza delle attività illecite che avvengono tramite i propri servizi, sempre che, non appena conosciuti tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso, e ciò anche ove dotato di un sistema di controllo automatizzato; la responsabilità del provider non è infatti ravvisabile per il solo fatto che il software contempli l’astratta possibilità, in un numero limitato di casi, di sottoporre una singola inserzione a revisione umana, dovendo tale circostanza essere, al contrario, allegata e dimostrata in concreto per poter ritenere in giudizio che il provider si sia venuto a trovare in una condizione di effettiva conoscenza dell’inserzione illecita idonea a giustificare un addebito a suo carico a titolo di concorso nella commissione dell’illecito altrui. - (commento di) Davide Ponte, Il mero controllo automatizzato esonera il gestore da responsabilità (Guida al diritto 9/2024, 90-94). La sentenza ha escluso che il sistema di controllo attivato da Facebook sia tale da rendere la piattaforma hosting provider attivo. in tema di pubblicità televisiva (sanzioni Agcom): - TAR Lazio 4^, 6.2.24 n. 2255, pres. Politi, est. Fanizza (Guida al diritto 9/2024, 47): Se per i fornitori di servizi di media audiovisivi il ricorso alla citazione o esibizione visiva dei social network può apparire, oggi, necessario per fidelizzare l’audience tv e offrire forme di interazione verso la televisione, però al contempo la libertà editoriale non può essere strumentalizzata e utilizzata come cortina, dietro la quale celare occulti fini pubblicitari. Nella fattispecie, la valenza pubblicitaria del messaggio è desumibile dal fatto che nel corso della trasmissione del programma televisivo è stato ripetutamente citato un solo social network, con reiterati riferimenti al profilo del conduttore, omettendo ogni accenno alle numerose alternative disponibili sul mercato, vale a dire ogni citazione di altri servizi informatici on line dello stesso genere forniti da imprese concorrenti, e finendo così per stimolare la fruizione del solo social network citato. Il che costituisce elemento presuntivo idoneo a indicare il carattere pubblicitario di quanto messo in onda. in tema di impiego (situazioni “stressogene” e diritto alla salute): - Cass. 16.2.24 n. 4279 (Guida al diritto 9/2024, 50 T): Nell’ambito del pubblico impiego, in una causa avviata dal lavoratore per lamentare un danno da dequalificazione professionale, il lavoratore ha l’onere di allegare le mansioni effettivamente svolte, nonché il comparto di appartenenza e il proprio livello di inquadramento, mentre è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile, per verificare la fondatezza o meno dell’assunto secondo cui l’attività non sarebbe coerente con l’inquadramento formale. In caso di accertata insussistenza dell’ipotesi di mobbing in ambito lavorativo, il giudice del merito deve comunque accertare se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda, sussista un’ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza. e la tecnica, erano possibili e necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore; su quest’ultimo grava l’onere della prova del danno e del nesso causale tra ambiente di lavoro e danno, mentre grava sul datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le misure necessarie. - (commento di) Cristina Petrucci, Il giudice in assenza di mobbing deve valutare i “danni da straining” (Guida al diritto 9/2024, 53-56) in tema di lavoro (licenziamento - Jobs Act): - Corte cost. 22.2.24 n. 22, pres. Barbera, red. Amoroso (Guida al diritto 9/2024, 45): Nella legge delega, il criterio direttivo aveva segnato il perimetro della tutela reintegratoria del lavoratore nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, escludendola, in negativo, per i licenziamenti “economici”, e prevedendola in positivo, nei casi di licenziamenti nulli, discriminatori, e di specifiche ipotesi di licenziamento disciplinare. Il testuale riferimento ai “licenziamenti nulli”, contenuto nel criterio direttivo, non prevedeva la distinzione tra nullità espresse e nullità non espresse, ma contemplava una distinzione solo per i licenziamenti disciplinari ingiustificati. Il legislatore delegato, al contrario, ha introdotto una distinzione non solo per questi ultimi, ma anche nell’ambito dei casi di nullità previsti dalla legge, differenziando secondo il carattere espresso (e quindi testuale), o no, della nullità. Inoltre, prevedendo la tutela reintegratoria solo nei casi di nullità espressa, ha lasciato prive di specifica disciplina le fattispecie “escluse”, ossia quelle di licenziamenti nulli sì, per violazione di norme imperative, ma privi della espressa sanzione della nullità, così dettando una disciplina incompleta e incoerente rispetto al disegno del legislatore delegante. Pertanto l’art. 2, comma 1, DLg 4.3.2015 n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) va dichiarato incostituzionale limitatamente alla parola «espressamente». Ne consegue che il regime del licenziamento nullo è lo stesso sia che nella disposizione imperativa violata ricorra l’espressa sanzione della nullità, sia che ciò non sia testualmente previsto, sempre che risulti prescritto un divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti. in tema di documenti di identità : - Corte di giustizia Ue Grande sezione, 22.2.24, causa C-491/21 (Guida al diritto 9/2024, 48): Il diniego di rilascio di una carta d’identità per il solo motivo che l’interessato non è domiciliato in Romania costituisce una restrizione del diritto di circolare e soggiornare liberamente all’interno dell’Unione nei confronti dei cittadini rumeni domiciliati in altro Stato membro. (Nella normativa rumena è ravvisabile una disparità di trattamento tra cittadini rumeni domiciliati all’estero e quelli domiciliati in Romania: i primi hanno solo il passaporto come documento valido per l’espatrio, mentre i secondi possono avere carta d’identità e passaporto. Non si può imporre come requisito l’indicazione di un domicilio nello Stato che prevede, oltre il passaporto, il rilascio di un documento di identità valido come titolo di viaggio, perché una tale regola non trova giustificazione né nella necessità di dare valore probatorio all’indirizzo del domicilio indicato sulla carta d’identità, né nell’efficacia dell’identificazione e della verifica di tale indirizzo da parte dell’Amministrazione nazionale competente). in tema di competenza giurisdizionale : - Corte giust. Ue 9^, 22.2.24, causa C-81/23 (Guida al diritto 9/2024, 96 solo massima): L’art. 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 va interpretato nel senso che, nel caso in cui un veicolo, asseritamente equipaggiato dal suo costruttore, in un primo Stato membro, con un dispositivo illegale che riduce l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni, abbia costituito oggetto di un contratto di vendita concluso in un secondo Stato membro e sia stato consegnato all’acquirente in un terzo Stato membro, il luogo di concretizzazione del danno si colloca in quest’ultimo Stato membro - (commento di) Marina Castellaneta, La Corte Ue chiarisce quando il luogo in cui si concretizza il danno è quello della consegna (Guida al diritto 9/2024, 96-98) in tema di prova testimoniale : - Cass 1^, 6.2.24 n. 3361 (Guida al diritto 9/2024, 44): L’incapacità a deporre prevista dall’art. 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale attuale e concreto che lo coinvolge nel rapporto controverso alla stregua dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo invece rilevanza l’interesse di fatto a un determinato esito del processo. (Nella specie la SC non ha ravvisato, nel giudizio di un figlio contro il padre, l’interesse personale della madre, perché le istanze risarcitorie del figlio in danno del padre mai avrebbero potuto legittimare la madre a partecipare al giudizio). Diversamente, l’analisi dell’attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (precisione e completezza delle dichiarazioni, possibili contraddizioni) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione anche alla luce dell’eventuale interesse a un determinato esito della lite). sulla legge di delegazione europea 2022-2023: L 21.2.2024 n. 15 (GU 24.2.24 n. 46, in vigore dal 10 marzo 2024), Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023 - testo della legge (Guida al diritto 9/2024, 16-27) sotto il titolo “Presunzione d’innocenza”, non sarà pubblicabile sulla carta stampata l’ordinanza cautelare” - guida alla lettura (e mappa delle principali novità) a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 9/2024, 28-35) - commento di Giuseppe Amato, Alla ricerca di un difficile equilibrio tra informazione e riservatezza (Guida al diritto 9/2024, 36-42) [presunzione d’innocenza e diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali] in materia penale (Ddl Nordio): - Giorgio Spangher*, Il Ddl Nordio diviso tra luci e ombre, dal tema della garanzia all’applicabilità (Guida al diritto 9/2024, 12-14, editoriale) [*professore emerito di diritto e procedura penale presso l’Università di Roma La Sapienza]. Analisi del Ddl recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice di ordinamento militare” c.s. - In ogni utopista si agita un totalitario assetato di sangue (Karl Popper, "La società aperta e i suoi nemici") - Liberalismo non è altro che il rispetto della individualità degli altri (Fernando Pessoa)
Autore: Carmine Spadavecchia 2 marzo 2024
in tema di accesso agli atti : - TAR Emilia-Romagna 2^, 31.1.24 n. 70, pres. Di Benedetto, est. Tagliasacchi (Guida al diritto 8/2024, 90 T): È legittimo il diniego di accesso agli atti volto a conoscere il nominativo del terzo che, con un atto di segnalazione o denuncia comunque denominato, ha sollecitato l’attivazione dei poteri di controllo e di verifica da parte della PA, il cui esito ha condotto all’adozione di un atto sfavorevole al destinatario. La segnalazione, infatti, rimane estranea al procedimento e l’eventuale conoscenza della stessa e del suo autore non risponde a un rapporto di strumentalità con l’atto finale adottato. In tale ipotesi, infatti, la pretesa di conoscere il nominativo del segnalante assume un carattere emulativo che l’ordinamento non tutela. - (commento di) Giulia Pernice, A presidio della corretta trasparenza il vaglio del nesso di strumentalità (Guida al diritto 8/2024, 92-94) sull’ amministrazione di sostegno : - Cass. 1^, 12.2.24 n. 3751 (Guida al diritto 8/2024, 48): L’art. 410 c.c., nella parte in cui impone all’amministratore di sostegno di informare il beneficiario circa gli atti da compiere e, in caso di dissenso, anche il giudice tutelare, dimostra come, in ogni caso, l’opinione del beneficiario debba essere tenuta in considerazione, pur se ne venga limitata la capacità. Limitare la capacità nella minor misura possibile significa pertanto non solo selezionare specificamente gli atti che il beneficiario non può compiere, ma altresì preservare, anche con riferimento a questi atti, il diritto del beneficiario di esprimere la propria opinione e di partecipare, nella misura in cui la sua condizione lo consente, alla formazione delle decisioni che lo riguardano. in tema di filiazione : cfr. Cass. lav. 23.1.24 n. 2259 (Guida al diritto 8/2024, 49): Riguardo al contributo di mantenimento per la figlia maggiorenne, compete al giudice di merito: a) verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di autoresponsabilità che incombono sul figlio; b) modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio di proporzionalità; c) stabilire il contenuto e la durata dell’obbligo di mantenimento. L’età è un parametro importante di riferimento e la valutazione va condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all’età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato col raggiungimento della maggiore età. In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, e verte sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro; di conseguenza, se il figlio è neo maggiorenne e prosegua nell’ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il ‘figlio adulto’, in ragione del principio di autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che giustifichino il mancato conseguimento di un’autonoma collocazione lavorativa (Cass. 26875/2023). in tema di donazione : - Cass. 2^, 10.1.24 n. 982 (Guida al diritto 8/2024, 54 T): Il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario, realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica a esecuzione diretta, soggetta alla forma dell’atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzata non tramite un’operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un’intermediazione gestoria dell’ente creditizio. - (commento di) Mario Piselli, Una decisione della Suprema corte che fa il punto sugli atti di liberalità (Guida al diritto 8/2024, 59-62) - Cass. 2^, 12.2.24 n .3811 (Guida al diritto 8/2024, 49): AI fini della revocazione o meno della donazione, l’“ingiuria grave” è una formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali, che trovino riconoscimento nel succedersi della legislazione; giocoforza, per l’interprete, prendere in considerazione il complesso dei valori giuridici attuali dell’ordinamento, non potendosi semplicemente adeguare a un clima culturale diffuso. Talvolta la SC invoca la lesione dell’“immagine sociale del donante”, laddove l’ingiuria grave e continuata nei suoi confronti venga ravvisata nella divulgazione, nell’ambiente lavorativo, della relazione adulterina intrattenuta dalla moglie (donataria), e fatta oggetto di pettegolezzo divertito, e di scherno per il marito, deriso e compatito per il tradimento. Evidente il richiamo al diritto inviolabile all’identità personale, che, assieme al diritto all’onore e alla reputazione e al diritto alla riservatezza, tratteggiano il poliedrico diritto alla dignità umana, nel sistema delineato dall’art. 2 Cost. e dall’art. 8 Cedu, a salvaguardia della vita privata. Solo in questa prospettiva, la revocazione della donazione diviene un mezzo di tutela di un’obbligazione di riconoscenza gravante sul donatario, a presidio di un diritto assoluto della personalità del donante. in tema di danni da amianto : - Cedu 13.2.24, ric. 4976/20 (Guida al diritto 8/2024, 96 s.m.): Il termine di prescrizione per l’azione di risarcimento dei danni subiti dall’esposizione all’amianto non inizia a decorrere dal momento in cui cessa l’esposizione, perché è necessario considerare il momento in cui il danneggiato ha conoscenza della violazione. Lo scopo della prescrizione persegue un fine legittimo quale la certezza del diritto, ma a condizione che venga seguito il principio di proporzionalità, consentendo l’azione giudiziaria a coloro che subiscono gli effetti dell’esposizione dopo molti anni, a partire dal momento in cui hanno consapevolezza della malattia. - (commento di) Azione di risarcimento danni da amianto, la prescrizione non decorre da quando cessa l’esposizione (Guida al diritto 8/2024, 96-98) sul danno non patrimoniale (Tun =Tabella Unica Nazionale pero il risarcimento del danno non patrimoniale): - Giovanni Comandé*, Tun, l’adozione definitiva è un traguardo nonostante i dubbi sulla scala dei valori (Guida al diritto 8/2024, 12-14) [*ordinario di diritto privato comparato presso l’Università Sant’Anna di Pisa] - Roberto Parziale, Tabella nazionale sulle “macrolesioni”: così gli importi sacrificano i casi gravi (Guida al diritto 8/2024, 15-20) [lo schema di DPR sulle liquidazioni: scelte orientate in prevalenza a contenere i costi] - Roberto Parziale, Sui valori del danno morale i coefficienti vanno in tilt (Guida al diritto 8/2024, 21-24) - Roberto Parziale, Un’operazione sulle nuove cifre che è a rischio incostituzionalità (Guida al diritto 8/2024, 25-27) [senza i criteri medico-legali, ritenuti necessari anche dalla Cassazione, c’è il rischio che i nuovi parametri restino sulla carta] su Eurojust (Agenzia europea): DLg 23.11.2023 n. 182 [GU 9.12.23 n. 287, in vigore dal 24 dicembre 2023), Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (EUROJUST) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio - testo del decreto (Guida al diritto 8/2024, 35-39) - commento di Giuseppe Buffone, Iter per designare i membri nazionali, ora solo incarichi a magistrati in ruolo (Guida al diritto 8/2024, 40-46) [nascita e finalità di Eurojust; la normativa; la struttura italiana; i poteri del membro nazionale] in tema di sequestro (penale) informatico : - Cass. pen. 4.10-15.12.23 n. 50009 (Guida al diritto 8/2024,76 T): In tema di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, l’estrazione di copia integrale dei dati in essi contenuti realizza solo una copia-mezzo, che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede. (La SC precisa che il PM è tenuto a predisporre un’adeguata organizzazione per compiere tale selezione nel più breve tempo possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano sequestrati a persone estranee al reato, e provvedere, all’esito, alla restituzione della copia integrale agli aventi diritto). - (commento di) Alberto Cisterna, Dettato un decalogo che chiarisce tutte le modalità di copia dei device (Guida al diritto 8/2024, 79-83) [la “copia forense integrale”: cos’è, a cosa serve, quali ne sono i limiti di utilizzo] in tema di giustizia riparativa (mediatori): DM 15.12.2023 Ministero della giustizia [GU 15.1.24 n. 11], Modifica dei requisiti soggettivi di inserimento nell'elenco nonché delle cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di mediatore esperto in giustizia riparativa, ed altresì del termine di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco, di cui al decreto 9 giugno 2023, recante: «Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività». - testo del decreto (Guida al diritto 8/2024, 29-30) sotto il titolo “Riforma Cartabia: meno incompatibilità per iscriversi all’elenco dei mediatori penali” - commento di Aldo Natalini, Sì alla presentazione delle domande dopo il varo del modello rettificato (Guida al diritto 8/2024, 31-33) c.s. In Italia la regola che funziona meglio è la deroga. Le eccezioni sono sempre meglio delle norme. L'anarchia vince sull'ordine. (Luigi Mascheroni)
Autore: Carmine Spadavecchia 2 marzo 2024
sulla c.d. legge eco-vandali : L 22.1.2024 n. 6 (GU 24.1.24 n. 19, in vigore dall’8 febbraio 2024), Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale. - testo della legge (Guida al diritto 7/2024, 33-34) sotto il titolo Norma anti-attivisti: nuovo reato per chi imbratta le teche nei musei - commenti: - Aldo Natalini, Il doppio binario sanzionatorio rafforza il contrasto agli illeciti (Guida al diritto 7/2024, 35-39). La depenalizzazione privilegia la sanzione amministrativa, irrogabile tramite le prefetture - Aldo Natalini, Spazio a una fattispecie delittuosa tagliata su casi di cronaca giudiziaria (Guida al diritto 7/2024, 40-44) in materia di professione forense (tariffe minime): - Corte giust. Ue 2^, 25.1.24 n. C-438/22 (Guida al diritto 7/2024, 13 T e 49, su questione pregiudiziale sollevata dalla Bulgaria): La determinazione degli importi degli onorari minimi per gli avvocati, decisa da un’organizzazione di categoria di professionisti, è contraria alle regole Ue di libera concorrenza e non vi sono obiettivi che possano giustificarla perché la predeterminazione obbligatoria determina una grave violazione della libera concorrenza che produce danni ed effetti negativi sui consumatori. Il giudice nazionale è tenuto a disapplicare le norme interne contrarie al diritto Ue in tutti i casi in cui non può procedere all’interpretazione conforme. [Secondo la Corte, l’art. 101 Tfue è applicabile nei casi in cui un’associazione di categoria determina le tariffe senza un intervento statale. L’art. 101 vieta accordi di associazioni di imprese, pure tramite pratiche concordate, che in via generale hanno l’effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno. Sono incompatibili gli accordi che fissano direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita. Ai fini dell’applicazione della norma, è inutile sia richiedere ulteriori prove circa gli effetti concreti sul mercato (perché detti accordi determinano in via generale una riduzione della produzione e aumenti dei prezzi, dando luogo a una cattiva allocazione delle risorse a detrimento dei consumatori), sia invocare il perseguimento di uno o più obiettivi legittimi (perché le indicate misure rivelano un grado sufficiente di dannosità della libera concorrenza a prescindere dal livello a cui è fissato il prezzo minimo)] - (commento di) Marina Castellaneta, Se le cifre riflettono il mercato vanno comunque disapplicate (Guida al diritto 7/2024, 22-24) - (commento di) Eugenio Sacchettini, La decisione dei giudici europei apre la partita sull’equo indennizzo (Guida al diritto 7/2024, 25-32) in tema di concessioni (“balneari”) : - Cons. Stato VI 27.12.23 n. 11200, pres. Simonetti, est. Cordì (Guida al diritto 7/2024, 96 T): I principi enunciati dall’Adunanza plenaria con sentenza 9.11.21 n. 17 sono tutt’ora validi dato che, a differenza della sentenza n. 18/2021, annullata per diniego di giurisdizione da SSUU 23.11.23 n. 32559, quest’ultima non risulta essere stata impugnata. Ne consegue che, alla luce di tali principi, le proroghe delle concessioni disposte dai comuni risultano tamquam non essent. Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 Tfue e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/Ce; tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla PA. Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla PA deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo agli attuali concessionari; non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della PA in quanto l’effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata; la non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non essent, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla PA o l’esistenza di un giudicato. - (commento di) Davide Ponte, Concessioni, le regole sono chiare ma la situazione resta ancora incerta (Guida al diritto 7/2024, 101-105). Incertezza cronica e dialogo tra sordi. La peculiarità reiteratamente invocata contro i principi giuridici europei “non ha mai fatto breccia nei gelidi cuori europei”. “Il corto circuito avviato a tutela dei concessionari è inestricabile, con buona pace delle effettive possibilità di investimento per qualsiasi operatore interessato al settore turistico”. in tema di concessioni (canone): - Cons. Stato VII 5.1.24 n. 204 e n. 215, pres. Contessa, est. Castorina (Guida al diritto 7/2024, 49): Il canone concessorio è una prestazione imposta ai sensi dell’art. 23 Cost. che non ha tuttavia natura tributaria né può essere considerato come mero canone locatizio, poiché alla sua struttura e quantificazione concorre la specifica destinazione all’interesse pubblico impressa al bene demaniale. Tale destinazione impone che la determinazione del canone sia la più idonea al perseguimento dei fini di interesse pubblico che si ritengono meritevoli di soddisfazione. in tema di immigrazione (asilo): - Cass. SSUU (Guida al diritto 7/2024, 49-50): Va rimesso alla Corte di Giustizia Ue il seguente quesito: se gli artt. 8 e 9 della direttiva 26.6.2013 n. 33 (2013/33/Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, tenuto conto altresì dei fini desumibili dai suoi considerando 15 e 20, ostino a una normativa di diritto interno che contempli, quale misura alternativa al trattenimento del richiedente (il quale non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente), la prestazione di una garanzia finanziaria il cui ammontare è stabilito in misura fissa (nell’importo in unica soluzione determinato per l’anno 2023 in € 4.938,00, da versare individualmente, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa) anziché in misura variabile, senza consentire alcun adattamento dell’importo alla situazione individuale del richiedente, né la possibilità di costituire la garanzia stessa mediante intervento di terzi, così imponendo modalità suscettibili di ostacolare la fruizione della misura alternativa da parte di chi non disponga di risorse adeguate, nonché precludendo l’adozione di una decisione motivata che esamini e valuti caso per caso la ragionevolezza e la proporzionalità di una siffatta misura in rapporto alla situazione del richiedente. in tema di aiuti di Stato (caso KLM): - Trib. Ue 7^, 7.2.24, causa T-146/22, promossa da Ryanair (Guida al diritto 7/2024, 49) L’aiuto di Stato olandese alla KLM, approvato dalla Commissione, costituito dalla prestazione di una garanzia su prestito bancario, al fine di garantire temporaneamente sufficienti liquidità alla compagnia aerea, è illegittimo, in quanto KLM e le sue filiali non sono beneficiarie esclusive degli aiuti: la Commissione infatti ha erroneamente omesso di individuare i reali beneficiari del sostegno finanziario, che sono in effetti anche altre società del gruppo Air France-Klm (la holding Air Franc-Klm ed Air France), anch’esse in condizioni di usufruire della garanzia prestata e dei vantaggi che ne derivano. in tema di adozione : - Corte cost. 18.1.24 n. 5, pres. Barbera, rel. San Giorgio (Guida al diritto 7/2024, 52 T): L’art. 291, comma 1, c.c. è incostituzionale nella parte in cui, per l’adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l’intervallo di età di diciotto anni tra adottante e adottando. - (commento di) Mario Finocchiaro, Una decisione della Consulta sulla scia dei giudici ordinati (Guida al diritto 7/2024, 58-65) in tema di donazione : - Cass. 2^, 6.2.24 n. 3352 (Guida al diritto 7/2024, 47): La disposizione del donante secondo la quale la donazione è eseguita in conto di disponibile con dispensa dall’imputazione, seppure contenuta nella donazione, costituisce negozio di ultima volontà, come tale revocabile dal suo autore. La successiva revoca della dispensa da imputazione, così come la dispensa dall’imputazione ex art. 564 comma 2 c.c., deve essere espressa e l’attribuzione per testamento della disponibile ad altro erede non comporta annullamento della precedente dispensa dall’imputazione della donazione ai sensi dell’art. 682 c.c. nel caso in cui le disposizioni siano di fatto compatibili in quanto il valore della donazione con dispensa dall’imputazione sia inferiore a quello della disponibile. in tema di contratto (fattura): - Cass. 2^, 8.2.24 n. 3581 (Guida al diritto 7/2024, 47): La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell’emittente che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulta accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Con la conseguenza che l’annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire prova scritta tra imprenditori dell’esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine a un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria (ex art. 2720 c.c.) in tema di locazione (affitti turistici): - Antonio Scarpa*, Riforma affitti turistici, poca tutela per la convivenza condominiale (Guida al diritto 7/2024, 10-12, editoriale). L’art. 13-terDL 18.10.2023 n. 145 - L 15.12.2023 n. 191 ha introdotto la disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico ricettive e del codice identificativo nazionale, con finalità prevalentemente di contrasto all’evasione fiscale, ma senza alcun cambiamento sotto il profilo civilistico, con il rischio di compromettere, per il moltiplicarsi degli immobili adibiti a tali destinazioni, l’ordinata convivenza condominiale [*consigliere di cassazione] in tema di impugnazioni : - Cass. 3^, 9.1.24 n. 817 (Guida al diritto 7/2024, 46): Ove la copia della sentenza impugnata con ricorso per cassazione sia priva della data di pubblicazione, e non risulti altra copia depositata dal controricorrente o alcuna certificazione circa la data di pubblicazione, non resta che fare riferimento, ai fini della verifica di tempestività dell’impugnazione, alla data di deliberazione della sentenza. (In base a questo principio la SC ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato il 3 dicembre contro una sentenza deliberata il 14 aprile 2021) in materia penitenziaria : - Corte cost. 26.1.24 n. 10, pres. Barbera, red. Petitti (Guida al diritto 7/2024, 76 T): L’art. 18 L 26.7.1975 n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) è incostituzionale nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie. - (commento di) Fabio Fiorentin, L’effettiva applicazione del diritto fa a pugni con le carenze strutturali (Guida al diritto 7/2024, 83-90) c.s. Leggi inutili - Ogni legge che non derivi dall’assoluta necessità è tirannica (Aldo Canovari, parafrasando Montesquieu) - Ogni provvedimento normativo, non solo quando detta regole, divieti, sanzioni, ma anche quando introduce benefici, provvidenze, esenzioni, condoni, amnistie … si risolve sempre nella restrizione di spazi di libertà di molti, e nell’aggressione al loro patrimonio: quindi in una pena. (Aldo Canovari)
Autore: Carmine Spadavecchia 24 febbraio 2024
sulla giustizia amministrativa : - Marcello Clarich*, La giustizia amministrativa non sfigura, ma esistono spazi di miglioramento (Guida al diritto 6/2024, 10-13, editoriale). Commento a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario presso il Consiglio di Stato [*ordinario di Diritto amministrativo all’Università di Roma La Sapienza] sul processo tributario : DLg 7.12.2023 n. 220 (GU 3.1.24 n. 2, in vigore dal 4 gennaio 2024), Disposizioni in materia di contenzioso tributario - testo del decreto (Guida al diritto 6/2024, 14-18) sotto il titolo “Processo tributario: con il potenziamento della conciliazione si punta alla deflazione” - appendice con il testo aggiornato (modifiche in neretto) del DLg 31.12.1992 n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) (Guida al diritto 6/2024, 19-38) - commenti: - Nicola Graziano, Spinta sulla semplificazione del rito per superare le attuali criticità (Guida al diritto 6/2024, 39-40) - Nicola Graziano, Non passa la soccombenza se le prove sono sopravvenute (Guida al diritto 6/2024, 41-43). Compensazione delle spese se la parte è vittoriosa in base a documenti decisivi prodotti solo in corso di giudizio. La Regione convenuta può stare in giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari nonché mediante i funzionari - Nicola Graziano, Udienza con il «doppio binario», remoto o in presenza a scelta (Guida al diritto 6/2024, 43-47). Se la scelta delle parti al riguardo è diversa, si privilegia l’udienza in presenza, ferma la possibilità di discutere da remoto per chi lo ha chiesto. Motivazione semplificata in caso di manifesta fondatezza, infondatezza, inammissibilità, improcedibilità. - Nicola Graziano, Definita l’autotutela obbligatoria, sempre impugnabile il diniego (Guida al diritto 6/2024, 48-51). L’art. 10-quater di nuovo conio, sul potere di autotutela obbligatoria, va coordinato con lo Statuto del contribuente. sullo Statuto del contribuente : DLg 7.12.2023 n. 219 (GU 3.1.24 n. 2), Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente - testo del decreto (Guida al diritto 6/2024, 52-61) sotto il titolo: Modificato lo statuto del contribuente, tra le novità l’obbligo del contraddittorio - commenti: - Nicola Graziano, Applicazione generale della novella, enti locali alla sfida della trasparenza (Guida al diritto 6/2024, 62-63). Lo Statuto si applica a tutti i soggetti del rapporto tributario, e dunque anche all’Amministrazione finanziaria, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. Le presunzioni legali non si applicano retroattivamente. - Nicola Graziano, Sì alla prevenzione di giudizi inutili con una piena collaborazione (Guida al diritto 6/2024, 64-67). Il principio della leale collaborazione e del giusto procedimento. La motivazione dell’atto adottato in esito al contraddittorio deve dar conto delle osservazioni del contribuente. Regole temporali certe sull’obbligo di conservazione degli atti. - Nicola Graziano, Annullamento degli atti: binari certi anche senza una istanza di parte (Guida al diritto 6/2024, 68-69). Il potere di autotutela - Nicola Graziano, Niente “patologie” per l’accertamento con regole organiche sull’invalidità (Guida al diritto 6/2024, 70-72). Le ipotesi di invalidità. - Nicola Graziano, Il “restyling” profondo dell’interpello aiuta nell’interpretazione dei casi (Guida al diritto 6/2024, 73-75). Il dialogo con il contribuente: la risposta scritta e motivata vincola ogni organo dell’Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza. - Nicola Graziano, Nasce il Garante nazionale, vanno “in soffitta” 21 authority (Guida al diritto 6/2024, 76). Le garanzie per il contribuente: il garante, organo monocratico, nominato dal Ministro dell’economia tra i soggetti tratti dalle categorie professionali, avrà sede in Roma. in tema di porto d’armi : - Cons. Stato III 22.1.24 n. 651 (Guida al diritto 6/2024, 81): L’Autorità di P.S. ha l’onere di valutare i casi in cui è possibile accordare l’uso delle armi per difesa personale, ancorando tale valutazione alla sussistenza di un effettivo ‘bisogno’ dell’interessato di proteggersi da una situazione di pericolo. A tal fine essa è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo per l’incolumità personale dell’istante che giustifica il dimostrato bisogno dell’arma e che deve essere ricavato da circostanze di fatto specifiche e attuali, non potendo essere desunto tout court né dalla tipologia di attività svolta dal richiedente, né tantomeno dalla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali del richiedente in tema di immigrazione (ricongiungimento): - Corte giust. Ue, Grande sezione, 30.1.24, causa 560/20 (Guida al diritto 6/2024, 82): Un rifugiato minore non accompagnato, diventato maggiorenne durante la procedura relativa alla domanda di ricongiungimento familiare coi suoi genitori, ha comunque diritto al ricongiungimento, trattandosi di un diritto che non può essere subordinato alla maggiore o minore celerità nel trattamento della domanda. (Secondo la Corte, né dal rifugiato minorenne, né dai suoi genitori si può esigere che dispongano per se stessi, e per la sorella gravemente malata, di un alloggio sufficientemente grande, di risorse sufficienti, e di un’assicurazione contro le malattie: è infatti impossibile, a un rifugiato minore non accompagnato, soddisfare tali condizioni; parimenti è difficile per i genitori del minore soddisfare tali condizioni prima di avere raggiunto il figlio. Pertanto, subordinare a tali condizioni la possibilità di ricongiungimento familiare per i rifugiati minori non accompagnati equivarrebbe a privarli del diritto al ricongiungimento) in tema di privacy : - Corte giust. Ue, Grande sezione, 30.1.24, causa 118/22 (Guida al diritto 6/2024, 82): I dati personali conservati nel registro di polizia in Bulgaria sono le impronte digitali, una fotografia, un prelievo a fini di profilazione del DNA; il registro contiene anche informazioni sui reati commessi dall’interessato e le condanne relative. Queste “notizie” sono indispensabili per verificare se l’interessato è coinvolto in reati diversi da quello per cui è stato condannato con decisione definitiva; tuttavia, non tutti i condannati presentano lo stesso grado di rischio di essere coinvolti in altri delitti, che giustifichi un periodo uniforme di conservazione dei dati che li riguardano. Fattori quali la natura e la gravità del reato commesso o l’assenza di recidiva possono infatti denotare che il pericolo rappresentato dal condannato non necessariamente giustifica la conservazione nel registro id polizia, fino al suo decesso, dei dati che la riguardano. Un termine di tal genere è adeguato solo in circostanze particolari, per cui il diritto Ue esige che la normativa nazionale preveda l’obbligo, per il titolare del trattamento, di verificare periodicamente se tale conservazione sia ancora necessaria e riconosce all’interessato il diritto alla cancellazione di tali dati ove tale necessità venga meno. in materia penale (abuso d’ufficio): - Cass. pen. 6^, 3.10.23-18.1.24 n. 2314 (Guida al diritto 6/2024, 94-95 s.m.): In tema di abuso d’ufficio, in seguito alla riforma dell’art. 323 c.p. realizzata con DL 16.7.2020 n. 76 – L 11.9.2020 n. 120, è stata esclusa la rilevanza della violazione di norme contenute in “regolamenti”, giacché il reato può essere integrato solo dalla violazione di “specifiche” regole di condotta “previste dalla legge o da atti aventi forza di legge”, cioè da fonti primarie. Poiché deve quindi trattarsi di norme primarie “specifiche”, cioè formulate in termini completi e puntuali, potrebbe ammettersi la rilevanza anche della violazione di norme regolamentari, attraverso il fenomeno della eterointegrazione o violazione mediata di norme di legge, ma solo laddove questa eterointegrazione della fonte secondaria si risolva solo in una specificazione tecnica di un precetto comportamentale già compiutamente definito nella norma primaria. (Su tali premesse, in una fattispecie in cui erano contestate le modalità di svolgimento di un concorso pubblico per l’assunzione di dirigenti sanitari, la SC ha annullato senza rinvio la condanna per il reato di abuso d’ufficio basata sulla violazione del DPR 10.12.1997 n. 483, contenente il regolamento sulla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, che disciplina compiutamente la materia e, in particolare, le modalità di espletamento della prova scritta, sul rilievo che la normativa primaria di riferimento era costituita invece dal DLg 30.12.1992 n. 502, relativo al riordino della disciplina sanitaria, il cui art. 15, comma 7, prevedeva una disposizione di legge sostanzialmente in bianco, siccome contenente un rinvio integrale alla normativa regolamentare: per l’effetto, secondo la Corte, era da escludere la rilevanza, neppure come norma interposta “integrativa”, della violazione della norma regolamentare posta a base della condanna). c.s. Chi mente all'avvocato è un cretino che dirà la verità al giudice [Alberto Camon, penalista, a proposito del film "I bassifondi di San Francisco" (1949)]
Autore: Carmine Spadavecchia 17 febbraio 2024
in tema di accesso (atti inesistenti o non posseduti): - Cons. Stato V 8.11.23 n. 9622, pres. Lotti, est. Rovelli (Giurispr. it. 1/2024, 25-26): Il diritto di accesso può essere esercitato in relazione ad atti amministrativi specifici e determinati, che siano nell’effettiva disponibilità dell’Amministrazione e che non richiedano, per essere resi disponibili, ulteriori attività di indagine o di elaborazione. Grava sul privato richiedente l’onere della prova in ordine alla sussistenza o alla disponibilità degli atti che la P.A. dichiari, al contrario, essere insussistenti ovvero non nella sua disponibilità. in tema di concessioni (gioco del Bingo): - Cons. Stato VII 16.11.23 n. 9843, pres. Contessa, est. Di Carlo (Giurispr. it. 1/2024, 24-25): Le questioni sottoposte alla Corte del Lussemburgo nel novembre del 2022 in ordine ai canoni di proroga tecnica a carico dei concessionari del gioco del Bingo presentano un interesse transfrontaliero certo sia ai fini dell’applicazione degli artt. 26, 49, 56 e 63 del Trattato di Roma, sia ai fini dell’applicazione della Dir. 2014/23/UE (c.d. Direttiva concessioni). Ciò rende ricevibile la questione per rinvio pregiudiziale già sottoposta al vaglio dei Giudici del Lussemburgo, i quali sono quindi chiamati a risolvere in modo conclusivo il rinvio pregiudiziale relativo alle modalità di determinazione del canone di proroga tecnica da versare obbligatoriamente per le concessioni scadute in attesa dell’attribuzione con gara delle nuove concessioni (L 147/2013, art. 1, 636º comma). in tema di appalti ( project financing ): - Cons. Stato V 27.10.23 n. 9298, pres. Lotti, est. Rovelli (Giurispr. it. 1/2024, 27-28): 1. Lo speciale “rito appalti” (art. 120 c.p.a.), con la sua accentuata accelerazione processuale, non può trovare applicazione nell’ambito delle fasi di una procedura di project financing che precedono la messa a gara del progetto dichiarato come di pubblica utilità. 2. In base alle generali regole in tema di riparto di competenze negli Enti locali, spetta al Consiglio comunale (e non alla Giunta) la competenza ad adottare le varianti agli atti di pianificazione urbanistica locale che si rendono necessarie al fine di realizzare un intervento di finanza di progetto. in tema di appalti (requisiti di partecipazione e di esecuzione): - Cons. Stato III 26.10.23 n. 9255, pres. Greco, est. Ferrari (Giurispr. it. 1/2024, 28-29): Al fine di distinguere fra i requisiti di partecipazione alla gara di cui agli artt. 80 e segg. DLg 50/2016 (la cui carenza impedisce in radice la valutazione dell’offerta) e i requisiti di esecuzione ai sensi dell’art. 100 del medesimo decreto (la cui carenza condiziona la stipula del contratto) occorre fare riferimento alle specifiche previsioni della lex specialis di gara e interpretarle alla luce della pertinente giurisprudenza UE e nazionale. in tema di appalti (soccorso istruttorio): - Cons. Stato V 21.8.23 n. 7870, pres. Sabatino, est. Grasso (Giurispr. it. 1/2024, 163 solo massima): Si possono emendare mediante soccorso istruttorio le carenze o le irregolarità che attengano alla allegazione dei requisiti di ordine generale, mentre non sono soccorribili quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale, in quanto atte a strutturare il contenuto dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara. - (commento di) Andrea Gandino, Il soccorso istruttorio nel D.Lgs. n. 36/2023: verso il definitivo abbandono del formalismo? (Giurispr. it. 1/2024, 163-168) in tema di appalti (“cumulo alla rinfusa”): - Cons. Stato V 21.8.23 n. 7870, pres. Sabatino, est. Grasso (Giurispr. it. 1/2024, 163 solo massima): 1. E` legittima l’aggiudicazione di un appalto a favore di un consorzio stabile che si sia avvalso del c.d. cumulo alla rinfusa per soddisfare i requisiti di partecipazione alla gara, non potendo l’applicazione dell’istituto del c.d. cumulo alla rinfusa essere condizionata dalla scelta del consorzio stabile di servirsi, ai fini della partecipazione alla gara, dei requisiti delle singole imprese consorziate, siano esse state designate o meno all’esecuzione del contratto; con conseguente piena legittimità del consorzio stabile di integrare i requisiti richiesti dalla lex specialis della gara mediante quelli posseduti dalle proprie consorziate non esecutrici. 2. L’art. 225, 13º comma, secondo periodo, DLg 36/2023, consente ai consorzi stabili di poter fare ricorso in modo generalizzato al c.d. cumulo alla rinfusa, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione alla gara. Tale disposizione, avendo natura di norma di interpretazione autentica, è fornita ex se di efficacia retroattiva e, come tale, è sottratta al regime di efficacia differita, riguardante altre disposizioni del Codice dei contratti pubblici, disciplinando la stessa, in via transitoria, l’istituto del c.d. cumulo alla rinfusa. 3. La valutazione circa l’anomalia dell’offerta rientra nell’attività discrezionale della PA, di cui la stessa è titolare per il conseguimento e per la cura dell’interesse pubblico a lei affidato dalla legge e, come tale, questa valutazione sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che la stessa non sia manifestatamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti. - (commento di) Silvia Ingegnatti, Sull’ammissibilità del ricorso al cumulo alla rinfusa negli appalti pubblici (Giurispr. it. 1/2024, 169-175) in tema di beni culturali (vincolo): - Trib. Roma 3^, 4.4.23, rel. Messina, Antico Caffè Greco (Giurispr. it. 1/2024, 85 T): L’eventuale mancata autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali non già al rilascio dei locali (circostanza non prescrivibile, né prevista, da alcuna normativa), bensì alla rimozione, dall’immobile ove sono allocati, di beni di interesse storico, artistico, archeologico o etnografico non comporta l’ineseguibilità e improcedibilità dell’esecuzione per rilascio di cui all’art. 608 c.p.c., ma determina unicamente la consegna dell’immobile con tutto il suo corredo di beni con conseguente infondatezza dell’opposizione all’esecuzione proposta dal conduttore ai sensi dell’art. 615 c.p.c. Soccorrono al riguardo le norme di cui agli artt. 1592 e 1593 c.c. circa le addizioni non separabili, con il solo correttivo che rimarrebbe esclusa la facoltà di scelta del locatore di ritenerle o meno. Trib. Roma 3^, 4.4.23, rel. Messina, Antico Caffè Greco (Giurispr. it. 1/2024, 85 T) - (commento critico di) Diana D’Alberti, Tra Storia e Diritto: il Caffè Greco e il suo (inscindibile) compendio di arredi in cerca di proprietario (Giurispr. it. 1/2024, 87-94) in tema di impiego pubblico (Polizia di Stato): - Ad. plen. 29.3.23 n. 12 (Giurispr. it. 1/2024, 157 s.m.): L’inidoneità attitudinale sopravvenuta non rientra nelle previsioni di cui all’art. 1 DPR 339/1982 e di conseguenza non dà luogo al passaggio del dipendente della Forza di Polizia ad altrui ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato, ma è causa di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 129 TU impiegati civili dello Stato. - (commento di) Sebastiano Castellucci, La cessazione dal servizio del personale della Polizia di Stato per inidoneità attitudinale (Giurispr. it. 1/2024, 157-162). L’accertamento negativo delle qualità attitudinali impedisce che il rapporto di lavoro del personale della Polizia di Stato possa proseguire presso altri ruoli della stessa o di altre amministrazioni pubbliche, a differenza di quanto accade quando viene a mancare l’idoneità psicofisica. in tema di impiego pubblico (trasferimento d’azienda): - Cass. 4^ lav., 8.2.23 n. 3747 (Giurispr. it. 1/2024, 149 T): In tema di trasferimento o conferimento di attività da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici o privati, al personale trasferito è applicabile la tutela prevista dall’art. 2112 c.c., dovendosi escludere, in forza del richiamo di cui all’art. 31 DLg 165/2001, che la stessa richieda una vicenda traslativa di un’azienda in senso tecnico – purché il passaggio dei dipendenti sia effettivo – senza che ciò comporti garanzia di continuità del rapporto di lavoro dall’amministrazione pubblica al nuovo soggetto giuridico. - (commento di) Antonio Federici, Trasferimento di attività pubbliche e tutele giuslavoristiche: il rinvio includente all’art. 2112 c.c. (Giurispr. it. 1/2024, 152-156) in tema di impiego pubblico (mansioni): - Cass. lav 10.3.23 n. 7209 (Giurispr. it. 1/2024, 142 T): Il conferimento di una posizione organizzativa (nella specie, presso l’Agenzia delle entrate) non comporta l’inquadramento in una nuova categoria contrattuale, ma unicamente l’attribuzione di una posizione di responsabilità, con correlato beneficio economico, sicché la revoca di tale posizione non costituisce demansionamento e non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 52 DLg 30.3.2001 n. 165. - (commento di) Emanuela Fiata, La revoca di una posizione organizzativa non configura un demansionamento (Giurispr. it. 1/2024, 14144-148) in tema di circolazione (autonoleggio con conducente): - Cass. 2^, 2.11.23 n. 30372 (Giurispr. it. 1/2024, 4-7): In tema di sanzioni amministrative, nel caso di servizio pubblico non in linea a mezzo natanti in forza di autorizzazioni per noleggio con conducente, le limitazioni al transito nella ZTL del Canal Grande di Venezia, previste esclusivamente per i titolari di licenza NCC rilasciata da Comune diverso da quello di Venezia, sono ammissibili a condizione che non si risolvano in un sostanziale divieto di accesso, rientrando nella legittima discrezionalità amministrativa le riduzioni orarie di circolazione. in tema di diritto d’autore (parodia): - Cass. 1^, 30.12.23 n. 38165 (Giurispr. it. 1/2024, 109 T): In tema di diritto d’autore, la parodia costituisce un atto umoristico o canzonatorio che si caratterizza per evocare un’opera, o anche un personaggio di fantasia, attuata con finalità satiriche, umoristiche, comunque critiche, e non richiede un proprio carattere originale diverso dalla presenza di percettibili differenze rispetto all’opera o al personaggio che sono parodiati. La parodia deve rispettare un giusto equilibrio tra i diritti del soggetto che abbia titolo allo sfruttamento dell’opera, o del personaggio, e la libertà di espressione dell’autore della parodia stessa; in tal senso, la ripresa dei contenuti protetti può giustificarsi nei limiti connaturati al fine parodistico e sempre che la parodia non rechi pregiudizio agli interessi del titolare dell’opera o del personaggio originali. - (commento di) Carlo Eligio Mezzetti, Qui rido io: la parodia tra diritto d’autore e libertà di espressione (Giurispr. it. 1/2024, 112-121). La libertà di parodia costituisce una dimensione non secondaria della libertà di pensiero e d’espressione. Benché non codificata in Italia nella legge sul diritto d’autore, essa è riconosciuta dalla giurisprudenza sin dal caso D’Annunzio/Scarpetta che si risolse in una seminale sentenza del Tribunale di Napoli (fu il primo processo per diritto d’autor in Italia). Là i rispettivi consulenti tecnici di parte furono Cotroneo e Croce, qui non si dibatte di temi così elevati, come il diritto della cultura ‘bassa’ rispetto a quella ‘alta’, ma di una semplice pubblicità televisiva (lo spot di un’acqua minerale gasata); eppure è stata, per la Suprema Corte, l’occasione per compiere interessanti puntualizzazioni, così come per l’autore, commentando la sentenza, di compiere un excursus sulla giurisprudenza europea e nazionale circa le libere utilizzazioni nel campo della proprietà intellettuale. Eduardo Scarpetta ebbe in vita grande successo, tanto da costruirsi una bella villa al Vomero sulla cui facciata campeggiava la scritta: Qui rido io, perché là “andava e stava in grazia ‘e Dio”. Ma nonostante la schiacciante vittoria giudiziaria, all’esito del procedimento penale promosso da D’Annunzio non calcò mai più le scene. in tema di adozione (riconoscimento sentenze straniere): - Cass. SSUU 26.6.23 n.18199 (Giurispr. it. 1/2024, 63 T): In tema di riconoscimento dell’efficacia della sentenza straniera di affidamento dei minori, qualora trovi applicazione la Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 1996 in base all’art. 42 L 31.5.1995 n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), le condizioni sostanziali di riconoscimento delle misure di protezione dei minori disposte dalla giurisdizione straniera risultano fissate dall’art. 23 di detta Convenzione e non dall’art. 64 L 218/1995, mentre il procedimento del riconoscimento innanzi al giudice italiano resta disciplinato, come previsto dall’art. 24 della medesima Convenzione, dalla legge italiana (principio affermato in relazione al riconoscimento in Italia dell’efficacia di una sentenza estera, emessa in uno stato non appartenente all’Unione europea, relativa all’affidamento dei figli minori e pronunciate in un giudizio nel quale la parte convenuta, pur ritualmente costituitasi innanzi al giudice straniero, non aveva in quella sede sollevato alcuna eccezione circa la carenza della competenza giurisdizionale del giudice adito). - (nota di) Luca Penasa, Le Sez. un. omettono di pronunciarsi su una questione circa la competenza internazionale indiretta del giudice straniero (Giurispr. it. 1/2024, 65-69) in tema di testamento : - Cass. 2^, 31.10.23 n. 30237 (Giurispr. it. 1/2024, 7-8): Nel testamento olografo l’omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l’annullabilità; l’apposizione di questa ad opera di terzi, invece, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l’autografia stessa dell’atto, senza che rilevi l’importanza dell’alterazione. Peraltro, l’intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce al negozio mortis causa di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del de cuius. Sì che va confermata la sentenza di merito che ha ritenuto che la data apposta da un terzo integri una nullità di carattere formale, suscettibile di conferma ex art. 590 c.c., tenuto conto che l’erede legittimo aveva dato volontaria e consapevole esecuzione al testamento, consegnando ai legatari i beni immobili che la testatrice gli aveva lasciato. in tema di demanio (patrimonio indisponibile): - Cass. 2^, 25.10.23 n. 29560 (Giurispr. it. 1/2024, 9-10): I beni pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile, la cui destinazione all’uso pubblico deriva da una determinazione legislativa, non perdono il loro carattere per declassificazione tacita dovuta alla semplice circostanza della sospensione dell’uso per lunghissimo tempo. (La SC conferma la sentenza della Corte d’appello che ha qualificato patrimonio indisponibile l’area, inizialmente appartenuta all’ente Opera Nazionale Maternità e Infanzia, vincolata dalla legge, che aveva trasferito il detto patrimonio al comune, allo svolgimento di funzioni relative agli asili nido e ai consultori comunali). in tema di diritti reali (servitù di antenna): - Cass. 2^, 8.11.23 n. 31101 (Giurispr. it. 1/2024, 1-2): In tema di servitù di passaggio di antenna a favore di radioamatore, il diritto all’installazione dell’impianto sulla proprietà esclusiva altrui deriva direttamente dall’art. 21 Cost., di talché, nei casi in cui quest’ultimo non possa utilizzare spazi propri o comuni vi è l’obbligo, da parte dei proprietari di un immobile, di consentire la collocazione di antenne sulle porzioni in loro dominio esclusivo, senza diritto all’indennizzo e senza previa autorizzazione scritta, ma nei limiti del rispetto dei diritti proprietari, ai sensi dell’art. 91, 3º comma, 92, 7º comma, e 209, 2º comma, DLg 259/2003. in tema di diritti reali (livelli): - Cass. 2^, 6.11.23 n. 30823 (Giurispr. it. 1/2024, 2-4): Il c.d. “livello” ha natura di diritto reale di godimento su bene altrui, assimilabile all’enfiteusi, sicché la sua esistenza va accertata mediante il titolo costitutivo del diritto o l’atto di ricognizione, mentre è da escludersi la rilevanza dei dati catastali. in materia di contratti (nullità): - Sibilla Alunni (a cura di), Nullità di protezione e rilievo officioso del giudice (Giurispr. it. 1/2024, 203-210): rassegna di giurisprudenza in diritto civile (rimedi): - Fabrizio Piraino, La categoria del rimedio nel sistema del diritto civile a partire dagli studi di Enrico Gabrielli (Giurispr. it. 1/2024, 211-244) in materia penale : - Cass. SSUU pen. 27.4-27.7.23 n. 32939 (Giurispr. it. 1/2024, 176 T): Il giudice può subordinare, a norma dell’art. 165 c.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, nonché all’obbligo della restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato, solo a condizione che nel giudizio vi sia stata costituzione di parte civile. - (commento di) Marco Venturoli, Sospensione condizionale della pena e obblighi riparatori al vaglio delle Sezioni unite (Giurispr. it. 1/2024, 177-182) in procedura penale : - Corte cost. 27.7.23 n. 170, pres. Sciarra, red. Modugno (Giurispr. it. 1/2024, 195 s.m.): La corrispondenza non scade più in documentazione, neppure una volta che abbia raggiunto il recapito del destinatario. - (commento di) Marco Tullio Morcella, Ed ora, come si può apprendere la corrispondenza archiviata? (Giurispr. it. 1/2024, 195-197). La Corte costituzionale ha stabilito - a proposito delle mail e delle chat whatsapp del parlamentare Renzi - che la corrispondenza archiviata in un dispositivo elettronico può formare oggetto di sequestro, ma nell’ordinamento non vi è traccia di previsioni che corroborino l’assunto. c.s. Minorità - Minorità è l'incapacità di servirsi della propria intelligenza senza la guida di un altro. Sapere Aude! Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza (Immanuel Kant, da Che cos'è l'illuminismo?) - È tipico delle dittature presentare lo stato di minorità come qualcosa di positivo e auspicabile. Perché, in effetti, per il potere lo è. (Eleonora Barbieri)
Autore: Carmine Spadavecchia 14 febbraio 2024
sulla giustizia (a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario svoltasi il 25 gennaio 2024 presso la Corte di cassazione) - Marcello Clarich*, Anno giudiziario: ottimismo nell’aria, ma per la giustizia c’è ancora da fare (Guida al diritto 5/2024, 10-11, editoriale) [*professore ordinario di Diritto amministrativo presso La Sapienza Università di Roma] - Giorgio Spangher*, Per il cronoprogramma Nordio necessaria una spinta propulsiva (Guida al diritto 5/2024, 12-13) [il cantiere delle riforme] [*professore emerito di Diritto e procedura penale presso La Sapienza Università di Roma] - Angelo Ciancarella, I settori civile e penale stanno meglio ma sulle statistiche rischio confusione (Guida al diritto 5/2024, 14-20) [il bilancio: flussi e tempi dei procedimenti giudiziari] in tema di appalti (servizi di trasposto in emergenza): - Cons. Stato III 8.1.24 n. 249, pres. Greco, rel. Pescatore (Guida al diritto 5/2024, 84 T): Il servizio previsto dall’art. 57 DLg 117/2017 (codice del terzo settore) non deve necessariamente limitarsi ai soli infermi, ben potendo porsi la necessità che ad essere trasportato, in situazioni di emergenza. e urgenza, per operare sul luogo di intervento, sia il personale sanitario (medico o infermiere) munito degli adeguati mezzi di soccorso. Le automediche, in quanto funzionali a espletare il servizio di trasporto sanitario in situazioni di emergenza e urgenza, sono mezzi di soccorso sanitario a tutti gli effetti, con funzioni anche di supporto al servizio effettuato tramite ambulanze e in grado di far pervenire prontamente e direttamente, sul luogo dell’evento, l’equipe sanitaria necessaria, con le necessarie specifiche competenze rispetto all’emergenza da fronteggiare e con la relativa attrezzatura medica. La prevista modalità di rimborso non implica che tutte le spese richieste siano perciò solo riconoscibili, dovendosi comunque superare, in maniera congiunta, il vaglio astratto di ammissibilità e il vaglio concreto di effettività. Il relativo modello derogatorio dell’affidamento può essere scelto dalle stazioni appaltanti in via prioritaria, senza che ciò comporti un obbligo effettivo di utilizzo di tale modalità selettiva, potendo anche in alternativa optarsi per il ricorso al mercato. L’onere motivazionale, a carico dell’Amministrazione, sussiste allorché si decida di ricorrere alle ordinarie procedure di affidamento in luogo di quella legalmente definita prioritaria. - (commento di) Davide Ponte, Affidamento del servizio ambulanze, Pa libera di non ricorrere al mercato (Guida al diritto 5/2024, 90-93). Il modulo derogatorio dell’affidamento alle organizzazioni di volontariato può essere scelto dalle stazioni appaltanti “in via prioritaria” in tema di telecomunicazioni : - TAR Lazio 4^, 22.1.24 n. 1227, pres. Politi, est. Grauso (Guida al diritto 5/2024, 25-26): La delibera Agcom n. 390/2021 è valida nella parte in cui, modificando il Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, ha allargato i soggetti abilitati includendovi esclusivamente i dottori commercialisti e gli esperti contabili, ma lasciando fuori gli altri soggetti qualificatisi come esperti di diritto delle telecomunicazioni. I requisiti fissati per i soggetti accreditati non sono irragionevoli, né meramente formalistici, avendo l’Agcom chiarito, nella contestata delibera, le ragioni della scelta di includere anche dottori commercialisti ed esperti contabili, al pari degli avvocati, tra i soggetti accreditati sulla piattaforma ConciliaWeb (ciò in virtù del ruolo professionale svolto e dell’esperienza della categoria in materia di risoluzione alternative delle controversie), escludendo altre categorie, attesa la delicatezza della funzione di intermediazione svolta, in assenza delle garanzie offerte dall’appartenenza a un ordine professionale, indipendentemente dall’eventuale formazione o esperienza maturata in materia. [Il TAR respinge il ricorso di alcuni “giuristi” che lamentavano di essere stati esclusi benché si occupassero da anni di diritto delle telecomunicazioni, e in particolare della risoluzione stragiudiziale delle controversie sorte con gli operatori, quando bastava presentare istanza di conciliazione presso l’Agcom e presso i c.d. Corecom (comitati regionali per le comunicazioni, istituiti presso i consigli regionali) senza necessità di iscrizione ad alcuna associazione, registro o albo professionale] in tema di auto pubbliche : - Corte cost. 23.1.24 n. 8, pres. Barbera, red. Antonini (Guida al diritto 5/2024, 25): La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da allegare alla domanda di ammissione all’esame di idoneità all’esercizio del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente non deve attestare l’assenza di carichi pendenti (su questione sollevata dal CdS, la Corte dichiara incostituzionale una norma regionale - art. 8, comma 3, LR Puglia n. 14/1996 - che lo richiedeva). Ciò in quanto si impedirebbe la partecipazione all’esame in virtù della mera pendenza di un qualsiasi carico penale: ogni ipotesi di reato prevista dalla legislazione, una volta oggetto di imputazione, finirebbe infatti per produrre tale effetto ostativo. Il vulnus al principio di proporzionalità che ne deriva discende da un macroscopico difetto, in concreto, di una connessione razionale tra il mezzo predisposto dal legislatore pugliese e il fine perseguito, perché la disposizione censurata finirebbe per intercettare, con effetto ostativo, una vastissima gamma di possibili violazioni alla normativa penale che nulla hanno a che fare con l’affidabilità dei soggetti che ambiscono a essere ammessi all’esame in questione. Ogni ipotesi di reato, infatti, contrassegnando la persona con un “abnorme stigma sociale”, impedirebbe la possibilità di svolgere un’attività lavorativa come quella in oggetto. La preclusione, inoltre, sorge per effetto della mera pendenza del carico penale, e quindi sin dal momento dell’assunzione della qualità di imputato; mentre il presupposto di operatività per gli effetti extrapenali è che l’accertamento della responsabilità penale sia stato oggetto di un primo vaglio giudiziario, in modo da ravvisare “un nesso affidabile”. in tema di trasporto aereo : - Corte giust. Ue 3^, 25.1.24, causa C-474-22 (Guida al diritto 5/2024, 96 s.m.): L’art. 3, par. 2, lett. a), del regolamento 261/2004 va interpretato nel senso che, per beneficiare della compensazione pecuniaria di cui all’art. 5, par. 1, e all’art. 7, par. 1, di tale regolamento in caso di ritardo prolungato del volo, ossia un ritardo di tre ore o più rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo, un passeggero del trasporto aereo deve essersi presentato in tempo utile all’accettazione o, se si è già registrato online, deve essersi presentato in tempo utile all’aeroporto presso un rappresentante del vettore aereo operativo. Il danno individuale può essere compensato con un “risarcimento supplementare” disciplinato dall’art. 12 del regolamento n. 261/2004, il quale presuppone che la domanda sia fondata sul diritto nazionale o sul diritto internazionale. - (commento di) Marina Castellaneta, Volo in ritardo, tracciato il confine tra indennizzo pecuniario e ristoro supplementare per danni individuali (Guida al diritto 5/2024, 96-98). Solo chi si presenta all’accettazione o in aeroporto subisce i disagi della permanenza con probabile danno. La perdita di tempo non è un danno generato dal ritardo, ma costituisce un disagio, al pari degli altri inerenti alle situazioni di negato imbarco. in tema di famiglia (provvedimenti de potestate): - Cass. SSUU 25.7.23 n. 22423 (Guida al diritto 5/2024, 30 T): I provvedimenti c.d. de potestate adottati dal tribunale ordinario, quando competente ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c. nel corso dei giudizi aventi ad oggetto la separazione o lo scioglimento (o la cessazione degli effetti civili) del matrimonio, nel sistema normativo antecedente il DLg 149/2022 (art. 473-bis.24, commi 2 e 5 c.p.c.), non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimenti temporanei incidenti su diritti soggettivi (in tal senso decisori) ma non definitivi, in quanto privi di attitudine al giudicato seppure rebus sic stantibus, essendo destinati a essere assorbiti nella sentenza conclusiva del grado di giudizio e, comunque, revocabili o modificabili in ogni tempo per una nuova e diversa valutazione delle circostanze di fatto preesistenti o per il sopravvenire di circostanze nuove. - (commento di) Alberto Barbazza, Un orientamento granitico destinato a essere confinato e a cambiare rotta (Guida al diritto 5/2024, 36-40). La pronuncia della SC riguarda i provvedimenti de potestate adottati prima della riforma Cartabia (DLg 149/2022), ossia quelli instaurati prima del 1° marzo 2023. in tema di divisione (transattiva): - Cass. 2^, 22.12.23 n. 35829 (Guida al diritto 5/2024, 41 solo massima, annotata da Mario Piselli): Il discrimen tra divisione transattiva, rescindibile ex art. 464 primo comma c.c., e transazione divisoria, non rescindibile ex art. 764 secondo comma c.c., né annullabile per errore ex art. 1969 c.c., non è costituito dalla natura transattiva di una controversia divisionale, ricorrente in entrambi i negozi, m, bensì dall’esistenza , nella prima e non nella seconda, di proporzionalità tra le attribuzioni patrimoniali e le quote di ciascuno dei partecipanti alla comunione. in tema di lavoro (licenziamenti collettivi): - Corte cost. 22.1.24 n. 7, pres. Barbera, red. Amoroso (Guida al diritto 5/2024, 23): 1. Considerando anche i lavori parlamentari e la finalità complessiva perseguita dal Jobs Act, il riferimento contenuto nella legge delega (L 10.12.2014 n. 183) ai “licenziamenti economici” deve ritenersi riguardare sia quelli individuali per giustificato motivo oggettivo, sia quelli collettivi, per cui va escluso che vi sia, sotto questo profilo, una violazione - da parte del DLg 4.3.2015 n. 23 - dei criteri direttivi della legge delega. [La legge delega aveva escluso, per il “licenziamenti economici” di lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti (dal 7 marzo 2015), la possibilità di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico, e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato]. 2. Neppure sussiste violazione del principio di eguaglianza per il fatto che i lavoratori “anziani” (quelli assunti fino al 7 marzo 2015) conservano la più favorevole disciplina precedente, e quindi la reintegrazione nel posto di lavoro, mentre ai lavoratori “giovani” (assunti dopo tale data) si applica la nuova disciplina, giacché il riferimento temporale alla data di assunzione consente di differenziare le situazioni: la nuova disciplina dei licenziamenti è infatti orientata a incentivare l’occupazione e a superare il precariato, essa è pertanto prevista solo per i “giovani” lavoratori e il legislatore non era tenuto, sul piano costituzionale, a renderla applicabile anche a chi era già in servizio. 3. Infine, non può ritenersi inadeguata la tutela indennitaria: al lavoratore illegittimamente licenziato all’esito di una procedura di riduzione del personale spetta un’indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari al numero di mensilità, dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, determinato dal giudice in base ai criteri indicati dalla Consulta (n. 194/2018) in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità. (La Corte segnala al legislatore che la materia, frutto di interventi normativi stratificati, non può che essere rivista in termini complessivi, che investano sia i criteri distintivi tra i regimi applicabili ai diversi datori di lavoro, sia la funzione dissuasiva dei rimedi previsti per le disparate fattispecie) in tema di lavoro (proroghe contratti a tempo determinato della CRI): - Corte giust. Ue 6^, 25.1.24, causa C-389/22 (Guida al diritto 5/2024, 26): L’accordo quadro del 1999 sul lavoro a tempo determinato si applica al rapporto instaurato tra il personale del corpo militare della Croce rossa italiana in servizio temporaneo e quest’ultima, a condizione che tale rapporto venga qualificato dal giudice nazionale come “contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi”. In tale ipotesi sarebbe illegittima una previsione nazionale che consentisse la proroga o il rinnovo nel corso di più anni e senza soluzione di continuità se tale normativa non prevedesse alcuna misura per evitare e/o sanzionare un utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato successivi. (Al centro della vicenda, trattata dal Consiglio di Stato, la legittimità o meno della mancata stabilizzazione dei rapporti di servizio con conseguente disparità di trattamento degli agenti in servizio temporaneo. Spetterà al giudice italiano valutare la proroga reiterata e continua del personale del Corpo militare della CRI in servizio temporaneo impugnata dagli appartenenti a tale categoria di lavoratori) in materia di marchi (mattoncini Lego): - Trib. Ue 24.1.24, causa T-537/22 (Guida al diritto 5/2024, 26): Alla società danese Lego spetta, all’interno dell’Ue, la protezione del disegno o modello del suo mattoncino da gioco, poiché questo beneficia di una eccezione specifica prevista dal diritto Ue che consente di proteggere i sistemi modulari che presentano caratteri di novità e individualità. [La società danese gode della protezione dal 2010. Nel 2019, su domanda di una società tedesca (Delta Sport Handelskontor) l’Euipo (Ufficio dell’Unione europea per la protezione intellettuale) annullava la protezione ritenendo che tutte le caratteristiche dell’aspetto del mattoncino Lego fossero imposte unicamente dalla sua funzione tecnica, ossia quella di consentire l’assemblaggio con altri mattoncini da gioco e lo smontaggio. Nel 2021 il Tribunale Ue annullava la decisione dell’Euipo che di conseguenza respingeva la domanda della società tedesca. Quest’ultima adiva nuovamente il Tribunale Ue, che respingeva la domanda constatando che un disegno o modello è dichiarato nullo solo nel caso in cui tutte le sue caratteristiche siano escluse dalla protezione: ciò che non poteva dirsi nel caso di specie, dal momento che alcuni argomenti della società attrice riguardavano una sola caratteristica tra le diverse prese in considerazione dall’Euipo e che la società stessa non aveva fornito elementi volti a dimostrare che il disegno o modello del mattoncino da gioco non soddisfa i requisiti della novità e individualità necessari per beneficiare dell’eccezione prevista dal diritto Ue a tutela dei sistemi modulari] in materia penale (prova penale - trattativa Stato-mafia): - Cass. pen. 6^, 27.4-10.11.23 n. 45506 (Guida al diritto 5/2024, 54 T, stralcio, sotto il titolo “Trattativa Stato-mafia, per la Suprema corte le prove vanno ancorate alla valutazione in diritto, con nota in epigrafe di Alberto Cisterna sul pericolo di pre-giudizi creati dai mezzi di comunicazione di massa e condizionanti il verdetto dei giudici): La SC si sofferma sulla valutazione delle prove indiziarie e sul principio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”. - (commento di) Alberto Cisterna, Un passo indietro sul metodo storico che impone rigore giuridico sui fatti (Guida al diritto 5/2024, 67-70). La sentenza va letta come un ritorno alla specificità del metodo giuridico che non conosce scorciatoie valutative. in materia penale (recidiva): - Cass. SSUUU penali, 30.3-25.7.23 n. 32318 (Guida al diritto 5/2024, 71 solo massima): Ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice. - (commento di) Aldo Natalini, Recidiva reiterata anche in assenza di recidiva semplice (Guida al diritto 5/2024, 71-77 c.s. Difficile governare una popolazione intelligente. Ragion per cui la maggior parte dei governi promuove un'educazione alla stupidità [Alberto Manguel (Buenos Aires, 1948), scrittore argentino naturalizzato canadese, autore di “Con Borges” e di “Una storia della lettura”]
Autore: Carmine Spadavecchia 9 febbraio 2024
in tema di appalti (cause di esclusione) : - Alessandra Amore, Il valore ostativo della sentenza di condanna nella procedura di gara d’appalto: “mascheramento” di una pena accessoria? (Urban. e appalti 6/2023, 673-679) I profili oscuri relativi all’efficacia temporale della portata escludente della sentenza di condanna dalla gara di appalto, nelle ipotesi in cui il giudice penale non abbia fissato la pena accessoria dell’incapacità di contrarre con la PA (art. 96, commi 8 e 9, DLg 31.3.2023 n. 36, rubricato “Disciplina dell’esclusione”). Dubbi di (in)costituzionalità. in tema di partenariato pubblico-privato : - Matteo Baldi e Silvia Fasano, Società di scopo, locazione finanziaria, contratto di disponibilità e le altre forme di partenariato (Urban. e appalti 6/2023, 681-706) La finanza di progetto e le forme di partenariato pubblico-privato. La nuova veste della società di progetto evoluta in società di scopo e altre forme di partenariato assimilabili alle figure della concessione di costruzione e gestione e alla finanza di progetto. La locazione finanziaria, il contratto di disponibilità, i contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica. in tema di appalti ( stazioni appaltanti ): - Marcello Bolognesi, Le stazioni appaltanti nel nuovo Codice dei contratti pubblici (Urban. e appalti 6/2023, 707-711). L’ipertrofia delle stazioni appaltanti nel vecchio codice e le misure del nuovo codice finalizzate alla loro riduzione numerica. La centralizzazione delle committenze. in tema di appalti (trasparenza e digitalizzazione) : - Claudia Marchese, I percorsi intrecciati della trasparenza e della digitalizzazione nel Codice dei contratti pubblici (Urban. e appalti 6/2023, 712-718) in tema di appalti (project financing ad iniziativa privata): - Cons. Stato V 24.8.23 n. 7927, pres. Caringella, est. Fasano (Urban. e appalti 6/2023, 727 T): 1. L’errata stima, nel bando, del valore della concessione, inficia la legittimità della gara tale da giustificare l’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione, posto che da un lato, l’art. 167 DLg 50/2016 è chiaro nell’indicare le voci che concorrono ad individuare tale valore e, dall’altro, l’erronea indicazione pregiudica la formulazione di un’offerta corretta, completa, consapevole e ponderata da parte della platea degli operatori economici salvo che per il promotore ex art. 183, comma 15, DLg 50/2016 il quale, in ragione della proposta presentata, si avvantaggia di un’asimmetria informativa in ordine al reale valore della concessione. s 2. È irrilevante ai fini della legittimità dei provvedimenti impugnati la duplice loro qualificazione come di “revoca e annullamento” posto che uno stesso elemento fattuale può contemporaneamente rappresentare motivo di illegittimità del provvedimento e ragione di inopportunità dello stesso. (Nella specie, l’erronea indicazione del valore della concessione, oltre a inficiare la legittimità della gara e giustificare l’esercizio del potere di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies, legge 241/1990 (annullamento d’ufficio), è altresì presupposto idoneo a consentire l’esercizio del potere di revoca di cui all’art. 21-quinquies, legge 241/1990 in particolare sub specie di ius poenitendi - id est, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario - essendo la proposta presentata ai sensi dell’art. 183, comma 15, DLg 50/2016 non più rispondente all’interesse pubblico e quindi da rimuoversi dal piano triennale delle opere pubbliche). - (commento di) Margherita Amitrano Zingale, Un peculiare esercizio del potere di autotutela in materia di project financing ad iniziativa privata (Urban. e appalti 6/2023, 732-738) sulla concessione di servizi (rinegoziazione): - Cons. Stato VII 24.7.23 n. 7200, pres. Giovagnoli, est. Castorina (Urban. e appalti 6/2023, 751 T): Nelle concessioni di servizi, caratterizzate dal trasferimento in capo all’affidatario del “rischio operativo” - che, quando si appunta sul lato della domanda, comporta l’eventualità di non recuperare investimenti e costi sostenuti - la sopravvenienza di eventi imprevedibili e non imputabili al concessionario che alterino l’equilibrio economico-finanziario del rapporto, come la pandemia da Covid-19, non comporta il diritto del gestore di ottenere una revisione delle condizioni, ma implica unicamente l’obbligo per le parti di avviare trattative per una loro rinegoziazione, fermo restando che, in mancanza di tale accordo, ciascuna di esse può recedere dal contratto. - (commento di) Alessandro Enrico Basilico, Rischio operativo e sopravvenienze nei contratti di concessione: quali spazi per riequilibrare il rapporto? (Urban. e appalti 6/2023, 753-760). [Nel ritenere sostanzialmente legittimo il diniego di proroga del rapporto di concessione di un bar interno a un istituto scolastico, chiesto dal concessionario per un periodo pari a quello in cui, pur essendo aperta la scuola, era stato vietato l’accesso al locale quale misura di contenimento della pandemia da Covid-19, il CdS ha argomentato come l’art. 165, DLg 50/2016, pur prevedendo la rinegoziazione del contratto in caso di eventi imprevedibili, non configura un diritto del privato a ottenere una modifica della convenzione che ripristini le originarie condizioni di equilibrio economico-finanziario. Secondo l’Autore, alcuni passaggi argomentativi della pronuncia sembrano sminuire la portata del principio di buona fede quale fondamento della rinegoziazione, il quale impegna le parti a trattare tenendo conto dei reciproci interessi e consente di ritenere illegittimo un irragionevole diniego di riequilibrio del rapporto. Tale prospettiva, già sostenibile sotto la disciplina previgente, è rafforzata dal nuovo codice dei contratti pubblici, che sancisce i principi generali di buona fede e di conservazione dell’equilibrio contrattuale] in tema di appalti (aggiornamento prezzario) : - TAR Cagliari 1^, 16.8.23 n. 624, pres. Buricelli, est. Bonetto (Urban. e appalti 6/2023, 769 T): È illegittima, per carenza di istruttoria, la delibera di approvazione dell’aggiornamento del prezzario regionale dei lavori pubblici, ove l’aggiornamento (nel caso di specie con riguardo al prezzo delle palancole) sia stato disposto sulla base dei soli dati trasmessi dall’ufficio statistica della Presidenza della Regione, senza procedere a verificare la congruità di tali dati sia mediante il confronto diretto con i produttori e fornitori dei beni, il cui prezzo è oggetto di aggiornamento, che mediante il raffronto comparativo con i prezzari in uso presso altre regioni. - (commento di) Silvia Ingegnatti, I criteri per l’aggiornamento dei prezzari nei pubblici appalti (Urban. e appalti 6/2023, 770-777) in tema di appalti (offerta economicamente più vantaggiosa) : - TAR Roma, 5.7.23 n. 12438, pres. Morabito, est. Francavilla (Urban. e appalti 6/2023, 779 T): Premesso che l’individuazione delle modalità di attribuzione del punteggio nell’offerta economicamente più vantaggiosa è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di palesi illogicità o travisamento dei fatti, l’utilizzazione di una formula, quale quella c.d. “proporzionale inversa”, può essere giustificata dall’esigenza della stazione appaltante di valorizzare maggiormente i profili qualitativi dell’offerta ed evitare ribassi eccessivi che possano compromettere la qualità del servizio. - (commento di) Antonio Giacalone, La possibile ragionevolezza della formula proporzionale inversa (Urban. e appalti 6/2023, 783-788) in tema di giurisdizione : - Cons. Stato V 12.7.23 n. 6824, pres. De Nictolis, est. Grasso (Urban. e appalti 6/2023, 761 T): Con riguardo al contratto di locazione di beni immobili è lecito dubitare che le relative controversie (beninteso, relativamente alle “procedure di affidamento” ed agli altri profili riguardanti “attività amministrative”) rientrino nell’ambito dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a., che prefigura una ipotesi, di stretta interpretazione, di giurisdizione esclusiva: ma, in ogni caso, è arduo sottrarre alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo una attività correlata all’operato di soggetti comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo. ta - (commento di) Stefano Calvetti, Controversie in tema di locazione di beni immobili e giurisdizione (Urban. e appalti 6/2023, 763-768) In tema di locazione di immobili per soddisfare esigenze della PA (contratti “passivi”), i giudici di appello riformano la decisione di prime cure - che aveva invece affermato la giurisdizione del giudice ordinario - valorizzando i principi che, in ogni caso, devono essere osservati dalla PA, quindi anche in caso di procedure finalizzate all’individuazione di beni immobili da utilizzare in locazione. in tema di paesaggio (silenzio-assenso) - Cons. Stato VI 16.8.23 n. 7774, pres. De Felice, est. Caponigro (Urban. e appalti 6/2023, 739 T): L’istanza idonea a far decorrere il termine per la formazione del silenzio assenso è solo ed esclusivamente quella corredata dalla dichiarazione di sussistenza dei presupposti e requisiti di legge previsti e, quindi, quella corredata dalla documentazione necessaria al corretto espletamento dell’attività istruttoria da parte dell’Amministrazione. m - (commento di) Calogero Commandatore, Le trappole delle semplificazioni: il silenzio-assenso (Urban. e appalti 6/2023, 742-749) in materia edilizia (dehors) : - Sandro Amorosino, La complicata disciplina dei dehors di ristoranti e bar su strade e piazze pubbliche Urban. e appalti 6/2023, 719-726) Il regime giuridico dei dehors e le interrelazioni multiple tra diverse discipline: concessione dei suoli pubblici, edilizia, urbanistica, tutela dei beni culturali e del paesaggio, regolamentazione del commercio nelle aree urbane più delicate. in materia edilizia (condono) : - Cass. pen. 3^, 4.9.23 n. 36580 (Urban. e appalti 6/2023, 790-1): In tema di condono edilizio, ammettere lavori - sia pur di demolizione - che modifichino il manufatto abusivo, alterandone significativamente la struttura e riducendone la volumetria, al fine di rendere sanabile, dopo la scadenza del termine finale stabilito dalla legge per la condonabilità delle opere, costituisce un indebito aggiramento della disciplina legale, poiché sposta arbitrariamente in avanti nel tempo il termine finale previsto dalla legge per ottenere il condono edilizio, addirittura legittimando ulteriori interventi abusivi. in materia edilizia (condono paesaggistico) : - Cass. pen. 3^, 4.9.23 n. 36580 (Urban. e appalti 6/2023, 791-2): In tema di condono edilizio relativo ad interventi abusivi in zona vincolata, l’art. 146 DLg 42/2004 regola il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica preventiva rispetto ad interventi sui beni oggetto della speciale protezione. L’iter ivi delineato può semmai estendersi al rilascio delle autorizzazioni in sanatoria previste dallo stesso DLg 42/2004 e, in via analogica e soltanto in quanto applicabile, agli altri casi di sanatoria previsti da diverse disposizioni di legge. Tale disciplina, però, certamente non vale in toto laddove esista una disciplina speciale di maggior rigore, quale quella prevista dalla legge sul condono edilizio, ossia la L 23.12.1994 n. 724. Pertanto, il parere della soprintendenza sull’istanza di condono ex lege 724/1994 non ha valore di assenso, ma di rifiuto, impugnabile in sede amministrativa. in materia edilizia (acquisizione alternativa alla demolizione) : - Cass. pen.3^, 4.9.23 n. 36579 (Urban. e appalti 6/2023, 792-3): In materia edilizia, a fronte di una delibera consiliare dell’A. comunale che attesti l’esistenza di prevalenti interessi pubblici rispetto al ripristino dell’assetto urbanistico violato, il giudice dell’esecuzione ha il potere di sindacare la delibera di acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio comunale, e ciò in considerazione della natura eccezionale di una simile situazione rispetto alla demolizione, la quale ordinariamente consegue all’accertamento dell’abuso edilizio, il che impone anche un’interpretazione particolarmente restrittiva circa la sussistenza dei presupposti che legittimano la deliberazione medesima. in materia edilizia (sanatoria giurisprudenziale ): - Cass. pen. 3^, 29.8.23 n. 36026 (Urban. e appalti 6/2023,793-4): È inammissibile in sede penale la c.d. sanatoria giurisprudenziale (o impropria). (La SC esamina la possibile rilevanza “penalistica” della c.d. “sanatoria giurisprudenziale” o “impropria”, che consiste nel riconoscimento della legittimità di opere originariamente abusive che, solo dopo la loro realizzazione, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica. Il Tribunale aveva rigettato l’incidente di esecuzione proposto da una donna, condannata, con sentenza irrevocabile, per abusi edilizi, finalizzato ad ottenere la revoca dell’ingiunzione demolitoria. Avverso il provvedimento l’interessata proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che il manufatto investito dall’ordine di demolizione era stato oggetto di domanda di concessione in sanatoria inoltrata ai sensi della L 724/1994 e non ancora definita dal Comune, e che nessun fondamento aveva la previsione del suo rigetto ad opera del G.E. Evidenziava al riguardo che la delibera della Giunta Comunale prodotta aveva dato un indirizzo specifico in ordine alla variante del piano regolatore in relazione all’area di ubicazione dell’immobile, onde non poteva ritenersene la natura sommaria con cui era stata qualificata dal provvedimento in esame, essendo al contrario logicamente prevedibile che proprio in forza della suddetta delibera la domanda sarebbe stata accolta). in materia edilizia (volumetria locali interrati) : - Cass. pen. 3^, 28.8.23 n. 35850 (Urban. e appalti 6/2023, 794-5): In tema di attività edilizia, pure i locali interrati devono essere computati ai fini volumetrici, perché detto calcolo va effettuato, salvo che non viga un’espressa disposizione contraria, con riferimento all’opera in ogni suo elemento, ivi compresi gli ambienti seminterrati e interrati funzionalmente asserviti, giacché nel concetto di costruzione rientra ogni intervento edilizio che abbia rilevanza urbanistica, in quanto incide sull’assetto del territorio e aumenta il c.d. carico urbanistico e tali sono anche i piani interrati cioè sottostanti al livello stradale. in materia edilizia (box pertinenziali) : - Cass. pen. 3^, 28.8.23 n. 35848 (Urban. e appalti 6/2023, 795-6): In materia edilizia, la realizzazione di un garage a servizio di un edificio preesistente è sottoposta al regime autorizzativo di maggior favore di cui all’art. 9 L 24.3.1989 n. 122 soltanto nel caso in cui ricorrano tutti i presupposti previsti da detta normativa, dovendosi in particolare ritenere che la deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti vigenti riguarda esclusivamente i box pertinenziali realizzati nel sottosuolo ovvero al piano terreno di preesistenti fabbricati. c.s. In Italia la regola che funziona meglio è la deroga (Luigi Mascheroni)
Autore: Carmine Spadavecchia 2 febbraio 2024
sul Ddl stampa : - Caterina Malavenda*, Ddl sulla stampa, senza modifiche l’informazione sarà un po' meno libera (Guida al diritto 4/2024, 10-12, editoriale): commento al Ddl volto a modificare la legge sulla stampa e il codice di procedura penale in materia di diffamazione [*avvocato del Foro di Lodi ed esperta in Diritto dell’informazione] sullo schema di DPR per le liquidazioni del danno non patrimoniale : - Maurizio Hazan, Filippo Martini e Marco Ridolfi, Tabella nazionale sulle “macrolesioni”: riparte il sogno dei risarcimenti unici (Guida al diritto 4/2024, 13-20). Il regolamento sulla Tun (tabella unica nazionale), volto ad arginare la discrezionalità eccessiva nella liquidazione, approda al Consiglio di Stato per il parere, ma mancano all’appello i criteri medico-legali. sulla tutela del made in Italy : L 17.12.2023 n. 206 [GU 27.12.23 n. 300, [ripubblicata GU 15.1.24 n. 11, in vigore dall’11 gennaio 2024), Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. - testo della legge (Guida al diritto 4/2024, 21-35) sotto il titolo «Legge sul Made in Italy: uno “scudo” ampio a difesa delle produzioni e opere del Bel Paese» - guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 4/2024, 36-40sotto il titolo: “Una novella organica diretta alla promozione di eccellenze alimentari e bellezze storiche”). Giornata nazionale del made in Italy (15 aprile) - commenti: - Vincenzo Franceschelli, Nella valorizzazione del prodotto il nodo del contesto internazionale (Guida al diritto 4/2024, 41-46). Incertezze su natura e significato di “made in Italy”: se sia una denominazione d’origine, un marchio o segno di qualità, un marchio “collettivo”, o se rientri in una fattispecie di reato nel quadro della lotta alla contraffazione. Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città identitarie per la valorizzazione delle produzioni agricole di pregio. - Andrea Sirotti Gaudenzi, Se c’è la chiusura dei marchi storici scatta la cessione al Mimit (Guida al diritto 4/2024, 47-50) [proprietà intellettuale] - Andrea Sirotti Gaudenzi, Per startup innovative con i requisiti prevista una sezione speciale ad hocv (Guida al diritto 4/2024, 51-55) [norme per cultura e opere digitali: introdotta la nozione di “imprese culturali e e creative” che possono fregiarsi dell’indicazione ICC] - Gualtiero Raveda, Contrassegno dell’origine italiana presidio contro la falsificazione (Guida al diritto 4/2024, 56-59) [la tutela dei prodotti: il Capo I è dedicato ai prodotti a indicazione geografica protetta non agroalimentari; per i prodotti agroalimentari è sempre valida la normativa recentemente varata da Bruxelles] - Marco Tupponi, Spazio al blockchain e “metaverso” nuove tecnologie in soccorso (Guida al diritto 4/2024, 60-63) [tracciabilità e internet: la tecnologia blockchain permette la tracciabilità, la certificazione e la valorizzazione della filiera dei prodotti e del made in Italy; all’interno della blockchain si possono registrare tutte le transazioni che avvengono tra i diversi partecipanti, da monte a valle della filiera produttiva] - Aldo Natalini, Dop e Igp agroalimentari contraffatti, estese le operazioni sotto copertura (Guida al diritto 4/2024, 64-69) [le modifiche al codice di rito: lotta alla contraffazione] - Aldo Natalini, Beni industriali con segni mendaci, mini restyling per il delitto di vendita (Guida al diritto 4/2024, 70-72) [le norme penali: la formazione specialistica dei magistrati in materia di contraffazione] in materia di concorrenza (notai): - Corte giust. Ue 1^, 18.1.24, causa C-128/21, su questione pregiudiziale posta dalla Corte di Lituania (Guida al diritto 4/2024, 96 s.m.): I notai stabiliti in uno Stato membro devono essere considerati “imprese”, nello svolgimento di attività consistenti nell’approvazione di operazioni ipotecarie, apposizione di formule esecutive, predisposizione di atti notarili, elaborazione di progetti di operazioni, consultazioni, prestazione di servizi tecnici e convalida di atti di permuta, in quanto tali attività non si ricollegano all’esercizio di prerogative dei pubblici poteri. Di conseguenza, alle decisioni di un Consiglio notarile, che va qualificato come associazione di imprese, va applicato l’art. 101 (del Trattato sul funzionamento dell’Ue). Pertanto, le norme che uniformano il modo in cui i notai di uno Stato membro calcolano l’importo degli onorari fatturati per lo svolgimento di talune delle loro attività, adottate da un’organizzazione professionale quale il Consiglio del Notariato di tale Stato membro, costituiscono decisioni di un’associazione di imprese, vietate in quanto restrizioni della concorrenza “per oggetto”. L’infrazione per l’indicata violazione deve essere inflitta (? rectius, imputata, NdR) all’associazione di imprese e non alle imprese componenti dell’organo direttivo di tale associazione, qualora tali imprese non siano coautori di tale infrazione. - (commento di) Marina Castellaneta, Il Consiglio notarile è un’associazione d’imprese e come tale se commette infrazioni risponde della sanzione (Guida al diritto 4/2024, 96-98) in tema di ambiente (accesso alla giustizia): - Corte giust. Ue 4^, 11.1.24, causa C-252/22 (Guida al diritto 4/2024, 78): Gli Stati non sono tenuti a introdurre una categoria di actio popularis nell’ordinamento interno, permettendo a qualsiasi soggetto di impugnare un atto in materia ambientale. Pertanto, nel caso in cui il ricorso sia presentato da una società professionale di avvocati, l’ordinamento interno può prevedere limitazioni al diritto di accesso alla giustizia, circoscrivendolo ai soli casi in cui sia dimostrato un «interesse legittimo privato», ossia quando l’associazione possa subire gli effetti negativi derivanti da tale atto. Tale limitazione è compatibile con la Convenzione di Aarhus, perché non limita l’oggetto dl ricorso, ma solo l’accesso ad alcune categorie di membri del pubblico. (La Corte chiarisce la portata dell’art. 9, par. 3, della Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico nei processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale. in tema di asilo : - Corte giust. Ue, Grande sezione, 16.1.24, causa C-621/21 (Guida al diritto 4/2024, 78): Le donne, nel loro insieme, possono essere considerate come appartenenti a un gruppo sociale in base alla direttiva 2011/95, e beneficiare di conseguenza dello status di rifugiato, qualora siano soddisfatte le condizioni previste: il requisito si verifica quando, nel loro Paese d’origine, sono esposte, a causa del loro sesso, a violenze fisiche o mentali, incluse le violenze sessuali e domestiche. Qualora le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato non siano soddisfatte, esse possono beneficiare dello status di protezione sussidiaria, in particolare se corrono il rischio di essere uccise o di subire violenze. (La Corte fa il punto sulla condizione della donna e gli strumenti di tutela internazionali predisposti a tutela dei diritti fondamentali delle persone). in tema di privacy : - Corte giust. Ue, Grande sezione, 16.1.1.24, causa C-33/22 (Guida al diritto 4/2024, 78): Una commissione d’inchiesta istituita dal Parlamento di uno Stato membro nell’esercizio del suo potere di controllo sul potere esecutivo deve, di regola, rispettare il regolamento generale sulla protezione dei dati. E qualora vi sia, in tale Stato membro, un’unica autorità di controllo, quest’ultima è, in via di principio, competente a controllare l’osservanza del Rgpd da parte della commissione d’inchiesta. Ma nel caso in cui la commissione d’inchiesta eserciti un’attività volta, in quanto tale, a salvaguardare la sicurezza nazionale, essa non è soggetta né al Rgpd né al controllo dell’authority nazionale per la privacy. in materia di energia (extraprofitti): - TAR Lazio 2^-ter, 16.1.24 n. 767, pres. Mezzacapo, est. Mariani (Guida al diritto 4/2024, 77): Va rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità del contributo sugli exraprofitti imposto alle aziende energetiche, che appare in contrasto sia con il Regolamento Ue n. 1854/2022 (in quanto posto a carico anche di soggetti diversi da quelli testualmente indicati a livello europeo, escludendosi per converso le imprese che svolgono attività di estrazione del petrolio invece contemplate a livello sovranazionale), sia con gli artt. 3 e 53 Cost. (in quanto, avendo il contributo natura tributaria, si ravvisano sospette criticità nelle disposizioni che fissano i criteri di calcolo della base imponibile del contributo, in quelle che precisano cosa debba intendersi per ‘effettivi extraprofitti’ come presupposto del contributo e in quelle che prevedono la non deducibilità del contributo, lasciando così intravvedere una ‘doppia tassazione’). [Osserva il TAR che la finalità dell’art. 1, commi 115-119, L 29.12.2022 n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) era quella di introdurre, per l’anno 2023, una misura nazionale equivalente al contributo temporaneo istituito ai sensi del regolamento (Ue) 2022/1854, quale intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia, ossia un contributo di solidarietà volto a contrastare l’inflazione generale nella zona euro e il rallentamento della crescita economica nell’Unione dovuto pure all’aumento netto die prezzi dell’energia. L’Italia ha imposto il contributo a soggetti non previsti a livello europeo, omettendo invece di adottare la misura sovranazionale specifica per il settore estrattivo e di raffineria, nonostante le cogenti previsioni del regolamento europeo e la fissazione di un apposito termine] in tema di impiego pubblico : - Cass. 4^, 15.1.24 n. 1471 (Guida al diritto 4/2024, 76): Nel pubblico impiego, in presenza di un comando ex art. 23-bis, comma 7, DLg 165/2001, l’onere economico per l’esecuzione del rapporto del dipendente comandato va posto a carico dell’ente nell’interesse del quale l’attività è svolta, ossia quello di appartenenza del dipendente (per esempio, nell’eventualità che il lavoratore abbia svolto presso il comandatario mansioni superiori, ma anche qualora sia stato demansionato). A carico della PA di appartenenza permangono il potere direttivo e l’onere di vigilare sull’esecuzione del rapporto. Si tratta della specifica ipotesi di assegnazione temporanea di personale presso altre PA o imprese private, che tuttavia è ancora un comando (visto che il dipendente viene fatto traslare da un’Amministrazione all’altra, quando non presso un soggetto privato) ma si differenzia dal comando classico in quanto: a) occorre un protocollo d’intesa tra le parti (ossia le PA coinvolte e la PA o un’impresa privata); b) richiede l’esistenza di specifici progetti di interesse specifico dell’Amministrazione (comandante ma anche comandataria). in tema di adozione : - Corte cost. 18.1.24 n. 5, pres. Barbera, est. San Giorgio (Guida al diritto 4/2024, 76): L'art. 291, primo comma, c.c. è incostituzionale nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando. Nell’attuale conformazione dell’istituto (adozione del maggiorenne) è infatti palese l’irragionevolezza di una regola sul divario di età priva di un margine di flessibilità, poiché destinata a entrare in frizione, nell’assolutezza della previsione, con il diritto costituzionale inviolabile all’identità personale (art. 2 Cost.). (La Corte individua il punto di equilibrio tra la regola del divario di età fissata dal codice civile e il diritto all’identità della persona, anche nelle formazioni in cui esprime e forma la sua personalità, nell’accertamento rimesso al giudice, che caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, individuati nella nuova funzionalità dell’istituto, provvederà a valutare se esistono motivi meritevoli che consentono di derogare alla previsione del codice nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua; l’intervallo ordinario di 18 anni continua a valere quale regola generale che richiama la necessità di conservare una ragionevole limitazione del divario esistente in natura tra genitore e figlio) in tema di integrazione del contratto (compravendita e posto auto): - Cass. 2^, 15.1.24 n. 1436 (Guida al diritto 4/2024, 75-76): In tema di diritti derivanti dall’integrazione ope legis del contratto di compravendita di immobili ad uso abitativo, il riconoscimento, da parte del giudice, del diritto di assegnazione dei posti auto presenti nell’edificio non esclude quello del venditore a ottenere il pagamento del corrispettivo. A ciò non è di impedimento che la domanda per ottenere l’integrazione del prezzo non sia stata posta nella stessa causa in cui veniva disposta l’integrazione automatica del contratto di compravendita non contemplante il posto auto. La sostituzione automatica della clausola che riservi al venditore la proprietà esclusiva dell’area destinata a parcheggio con la norma imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d’uso a favore dell’acquirente di unità immobiliari comprese nell’edificio attribuisce al venditore, a integrazione dell’originario prezzo della compravendita, il diritto al corrispettivo del diritto d’uso sull’area medesima, che ha la funzione di riequilibrare le posizioni contrattuali. Il diritto dell’alienante al corrispettivo “riequilibrativo” non sorge in via automatica dall’applicazione della norma imperativa, ma è oggetto di autonoma domanda dell’avente diritto. A meno che il giudice del rinvio non accerti la prescrizione del diritto di chiedere l’esecuzione della prestazione, andrà stabilita la misura dell’integrazione relativa al corrispettivo del diritto d’uso sull’area destinata a parcheggio. A tale domanda autonoma non sono di ostacolo la precedente pronuncia di nullità del contratto stipulato e la conseguente integrazione ope legis: si tratta di facoltà pienamente legittima riconosciuta alla parte che non l’abbia esercitata nel medesimo processo avviato dalle controparti. (La SC annulla la pronuncia di merito che tale facoltà aveva disconosciuto). in tema di giudicato : - Cass. 3^, 28.12.23 n. 36258 (Guida al diritto 4/2024, 80 solo massima, annotata da Mario Piselli): Colui che afferma il passaggio in giudicato di una decisione resa in un altro giudizio deve dimostrare l’avvenuta formazione del giudicato. Non è sufficiente a tale scopo la produzione della sentenza, essendo necessario che la sentenza sia corredata di idonea certificazione dalla quale risulti che non è soggetta a impugnazione, non potendosi ritenere né che la mancata contestazione di controparte sull’affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere di quest’ultima dimostrare il secondo elemento dell’unica fattispecie costituente il giudicato (sentenza non impugnabile). in materia penale (atti persecutori): - Cass. pen. 5^, 8.9-13.12.23 n. 49658 (Guida al diritto 4/2024, 90 s.m. annotata): In tema di atti persecutori, ai fini della configurabilità del perdurante e grave stato d’ansia, non è richiesto l’accertamento di uno stato patologico, ma è sufficiente che gli atti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612-bis c.p. non costitisce una duplicazione di quella di cui all’art. 582 c.p., il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica. c.s. Nessun pasto è gratis [Milton Friedman (1912-2006), Nobel 1976 per l'economia]
Autore: Carmine Spadavecchia 29 gennaio 2024
sulla professione forense : - Mario Scialla*, Ocf al “tavolo” unitario dell’Avvocatura per portare ossigeno alla professione (Guida al diritto 3/2024, 10-12, editoriale) [*coordinatore dell’Organismo congressuale forense] sulla RC auto : DLg 22.11.2023 n. 184 (GU 13.12.23 n. 290, in vigore dal 28 dicembre 2023), Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità - testo del decreto (Guida al diritto 3/2024, 13-26) - commento di Marco Ridolfi, Riscrittura della normativa in linea con gli approdi giurisprudenziali (Guida al diritto 3/2024, 27-34) La nuova normativa si applica dal 23 dicembre 2023. sul processo telematico : DM 29.12.2023 n. 217 Ministero della giustizia [GU 30.12.23 n. 303, in vigore dal 14 gennaio 2024] [e.c. GU 10.1.24 n. 7] [avviso di rettifica in GU 15.1.24 n. 11], Regolamento recante: «Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44» - Carmelo Minnella (a cura di), Ripristinate nel civile le notifiche per via telematica eseguire dagli avvocati (Guida al diritto 3/2024, 35-36). Con l’avviso di rettifica gli avvocati possono esperire le notifiche in proprio a mezzo Pec. sul bilancio di previsione 2024: L 30.12.2023 n. 213 (GU 30.12.23 n. 303, s.o. 40, ripubblicato in GU 18.1.24 n. 14, in vigore dal 1 gennaio 2024) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 - guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 3/2024, 37-46) sotto il titolo: Per giustizia riparativa e magistratura onoraria una spinta verso soluzioni ad hoc sul c.d. decreto legge “anticipi” : DL 18.10.2023 n. 145 - L15.12.2023 n. 191 [GU 16.12.23 n. 293], Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. - guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella, sotto il titolo: Locazioni turistiche, sanzioni e banche dati per il nuovo codice anti-sommerso (Guida al diritto 3/2024, 47-53). Costituito all’origine da 24 articoli, dopo la conversione il decreto consta di 55 articoli. Introdotto il Cin (codice identificativo nazionale) per le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a locazioni per finalità turistiche. in materia edilizia (responsabilità della PA): - Cons. Stato VI 17.11.23 n. 9879, pres. Simonetti, est. Maggio (Guida al diritto 3/2024, 58): Ancorché ridotta ai sensi dell’art. 1227 primo comma c.c., sussiste la responsabilità risarcitoria del comune che annulli un permesso di costruire che non poteva essere rilasciato in presenza di vincoli, anche se la parte privata, per mezzo del proprio progettista, ne abbia erroneamente attestata l’inesistenza. (Il CdS riforma parzialmente la pronuncia del TAR secondo cui la corresponsabilità della parte privata osterebbe alla condanna del comune al risarcimento). in tema di giurisdizione (organismo di diritto pubblico): - Cons. Stato V 27.10.23 n. 9279, pres. De Nictolis, est. Fasano (Guida al diritto 3/2024, 58): Ai fini del riparto di giurisdizione, la qualificazione di un soggetto alla stregua dell’ampia nozione (sostanzialistica), di matrice eurounitaria, di organismo di diritto pubblico – nozione che nell’ordinamento domestico ha trovato cittadinanza ex art. 3, comma 1, lett. d) DLg 50/2016 (vigente ratione temporis al momento dello svolgimento della procedura di cui trattasi) – comporta, nel caso in esame, riguardante la Federconsorzi s.p.a., la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto ciò che rileva non è la mera forma societaria rivestita dall’Ente, o il suo nomen identificativo, seppur di stampo apparentemente pubblicistico, bensì la finalità teleologica concretamente perseguita, essendo evidente che, nel caso di specie, non venisse soddisfatto alcun interesse di tipo generale in forma non commerciale o industriale, così com’è altrettanto lapalissiano che non si potesse inquadrare la procedura de qua nell’ambito dei cosiddetti “settori speciali”, poiché essa riguardava attività promozionali e pubblicitarie (e non il trasporto ferroviario stricto sensu considerato). sulla espropriazione per pubblica utilità: - Cass. 1^, 10.1.24 n. 952 (Guida al diritto 3/2024, 56): In tema di espropriazione per pubblica utilità, la c.d. occupazione acquisitiva o accessione invertita, che si verifica quando alla dichiarazione di pubblica utilità non segue il decreto di esproprio, è illegittima al pari della c.d. occupazione usurpativa, in cui invece detta dichiarazione manca del tutto, ravvisandosi in entrambi i casi un illecito a carattere permanente, inidoneo a comportare l’acquisizione autoritativa alla mano pubblica del bene occupato. Tale illecito cessa in caso di rinunzia del proprietario al suo diritto, e tale rinuncia è implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente. Il danno va ristorato con riferimento al valore del bene al momento della domanda, che segna appunto la perdita della proprietà; la somma risultante, trattandosi di debito di valore, è soggetta a rivalutazione monetaria sino alla data della sentenza; resta ferma la possibilità di riconoscere sulla medesima somma rivalutata, quale lucro cessante, gli interessi decorrenti dalla data del fatto illecito, computati con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, per effetto dei prescelti indici di valutazione. in tema di appalti (principio del risultato e principio di fiducia): - Tar Catania 3^, 12.12.23 n. 3738, pres. Lento, est. Fichera (Guida al diritto 3/2024, 100 T): Il principio del risultato, codificato dal DLg n. 36/2023, costituisce “criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale” e comporta che l’Amministrazione debba tendere al miglior risultato possibile, in “difesa” dell’interesse pubblico per il quale viene prevista una procedura di affidamento; tale obiettivo viene raggiunto anche selezionando operatori che dimostrino, fin dalle prime fasi della gara, diligenza e professionalità, quali “sintomi” di una affidabilità che su di essi dovrà essere riposta nel momento in cui, una volta aggiudicatari, eseguiranno il servizio oggetto di affidamento. Il principio della fiducia, codificato dal DLg n. 36/2023, è finalizzato a valorizzare l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici e comporta che ogni stazione appaltante sia tenuta a svolgere le gare non solo rispettando la legalità formale, ma tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare un’opera pubblica (o ad acquisire servizi e forniture) nel modo più rispondente agli interessi della collettività: è un principio che amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della PA ma che non può tradursi nella legittimazione di scelte discrezionali che tradiscono l’interesse pubblico sotteso a una gara, le quali, invece, dovrebbero in ogni caso tendere al suo miglior soddisfacimento. Non si tratta, peraltro, di una fiducia unilaterale e incondizionata: la disposizione precisa infatti che la fiducia è reciproca e investe, quindi, anche gli operatori economici che partecipano alle gare. È legata a doppio filo a legalità, trasparenza e correttezza, rappresentando, sotto questo profilo, una versione evoluta del principio di presunzione di legittimità dell’azione amministrativa. - (commento di) Davide Ponte, Obiettivo e fiducia, i due nuovi criteri valorizzati dai giudici del Tar Sicilia (Guida al diritto 3/2024, 106-110) in tema di privacy : - Corte giust. Ue 3^, 21,12,23, causa C-667/21 (Guida al diritto 3/2024, 112 s.m.): L’eccezione al divieto di trattare dati sanitari opera anche nelle situazioni in cui un organismo di controllo medico tratta dati relativi alla salute di uno dei suoi dipendenti in qualità non di datore di lavoro, bensì di servizio medico. In materia di risarcimento, l’art. 82, par. 1, del regolamento 2016/679 va interpretato nel senso che il diritto al risarcimento previsto da tale disposizione svolge una funzione compensativa, finalizzata a consentire di compensare integralmente il danno concretamente subito a causa della violazione di tale regolamento, e non ina funzione dissuasiva o punitiva. L’art. 82, inoltre, da un lato, determina la responsabilità del titolare del trattamento in presenza della colpa di quest’ultimo, che è presunta a meno che egli dimostri che il fatto che ha causato il danno non gli è in alcun modo imputabile, e, dall’altro, non richiede che il grado di tale colpa sia preso in considerazione nel calcolare l’importo del risarcimento del danno riconosciuto a titolo di danne immateriale in base a tale disposizione. - (commento di) Marina Castellaneta, Per la Corte Ue alcuni dati personali di natura sanitaria possono essere oggetto di trattamento (Guida al diritto 3/2024, 112-114) in tema di impiego pubblico (retribuzioni): - Corte cost. 11.1.24 n. 4, pres. Barbera, red. D’Alberti (Guida al diritto 3/2024, 56): È incostituzionale l’art. 51, comma 3, L 23.12.2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), intervenuto, in via retroattiva, per escludere l’operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993, a fronte di un orientamento giurisprudenziale che stava riconoscendo a tali dipendenti il diritto di ottenere il menzionato beneficio economico dalle Amministrazioni di appartenenza. Nel caso in esame non emerge, né dai lavori preparatori, né dalle relazioni tecnica e illustrativa, alcuna ragione giustificatrice dell’intervento legislativo retroattivo all’infuori dell’esigenza di assicurare un risparmio di spesa pubblica, in considerazione di orientamenti giurisprudenziali che stavano riconoscendo tutela alle pretese economiche dei dipendenti. Di qui l’illegittimità costituzionale della norma per violazione dei principi della certezza del diritto e dell’equo processo di cui agli artt. 3, 111 commi 1 e 2, 117 comma 1 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 Cedu (convenzione). (La sentenza ribadisce e rafforza la costruzione di una “solida sinergia” fra principi costituzionali interni e principi della Cedu e fra Corte costituzionale e Corte di Strasburgo nell’ottica di una “integrazione reciproca”). sulla maternità d’intenzione : - Cass. 1^, 8.1.24 n. 511 (Guida al diritto 3/2024, 55-56): Ove la madre biologica, cittadina americana, abbia partorito il figlio in Italia (nella specie, in Toscana nel 2016) l’atto di nascita viene formato in Italia, e dunque si applica la legge italiana che vieta il ricorso al c.d. utero in affitto (art. 5 L 19.2.2004 n. 40, che viete l’eterologa a coppie omossessuali): ciò osta alla “trascrizione del figlio” nato con tale pratica ancorché la decisione di uno Stato americano (nella specie, il Wisconsin) abbia riconosciuto la genitorialità anche alla compagna della madre naturale. Altro è infatti la trascrizione di un atto di nascita formato all’estero, altro la formazione di un atto di nascita in Italia. [Su ricorso di un Comune e del Viminale, la SC ha cassato il decreto della Corte d’appello che, applicando l’art. 33 L 31.5.1995 n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) aveva aggirato le norme interne che vietano il ricorso all’utero in affitto invocando la sentenza n. 23319 del 2021 della Cassazione, secondo cui è legittima la trascrizione in Italia dell’atto di nascita formato all’estero di un minore figlio di madre intenzionale italiana e di madre biologica straniera non essendo contrario all’ordine pubblico internazionale il riconoscimento di un rapporto di filiazione in assenza di legame biologico quando la madre intenzionale abbia prestato consenso all’impiego da parte della “partner” di tecniche di procreazione medicalmente assistita anche se tali tecniche non sono consentite dal nostro ordinamento] in tema di successioni : - Cass. 2^, 28.11.23 n. 33011 (Guida al diritto 3/2024, 60 T): L’attribuzione da parte del testatore del solo usufrutto – ancorché generale – sul patrimonio relitto non conferisce al beneficiario la qualità di erede, perché egli non succede in tal caso nell’universum ius del de cuius. Al riguardo è irrilevante che accanto all’usufrutto generale sia assegnata la piena proprietà di alcuni beni, ancorché indicati per categorie e non in maniera specifica, atteso che una tale attribuzione non è idonea a determinare una institutio ex re certa ex art. 588 c.c. - (commento di) Mario Finocchiaro, Il beneficiario non succede in “universum ius del de cuius” (Guida al diritto 3/2024, 69-74). Il beneficiario non acquista la qualità di erede e pertanto non sussiste nei suoi confronti litisconsorzio necessario in sede di giudizio di divisione tra coeredi. L’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale se il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni. Per la configurabilità del legato in sostituzione di legittima occorre risulti l’inequivoca volontà del de cuius di tacitare il legittimario con l’attribuzione di determinati beni. Il lascito dell’usufrutto e della nuda proprietà dello stesso bene a persone diverse non integra gli estremi della sostituzione fedecommissoria. sulla transazione (in materia di successione ereditaria): - Cass. 2^, 5.1.24 n. 366 (Guida al diritto 3/2024, 56): La transazione firmata da Tizia, intercorsa a definizione del giudizio di scioglimento della comunione sui beni ereditari del padre, se intesa quale preventiva rinuncia all’esercizio dell’azione di riduzione sull’eredità della madre Caia (ancora in vita al momento della transazione), contrasta con i divieti di legge. La dichiarazione abdicativa contenuta nella transazione va pertanto intesa come riferita unicamente alla successione del padre, posto che, estendendosene gli effetti anche alle questioni afferenti alla successione di Caia, tale accordo sarebbe affetto dalla nullità di cui al combinato disposto degli artt. 458 e 557 c.c. Tizia, infatti, ha acquistato il diritto e l’interesse all’esercizio dell’azione di riduzione solo dopo la morte della genitrice, mentre era del tutto carente di legittimazione ad agire all’epoca della transazione, quando la madre era ancora in vita, e dunque essa (Tizia) non poteva disporre di un diritto che ancora non le competeva. sulla responsabilità per danni dell’Unione europea : - Corte giust. Ue 4^, 11.1.24, causa C-122/22 (Guida al diritto 3/2024, 58): Ai fini del risarcimento danni, la responsabilità extra contrattuale della Ue presuppone una violazione sufficientemente qualificata del diritto europeo. (Nella specie, la Dyson, casa produttrice di aspirapolveri, si è vista respingere la domanda di risarcimento danni fondata sulle lamentate conseguenze anticoncorrenziali discendenti da una norma regolamentare sulla prova energetica delle aspirapolveri adottata dalla Commissione Ue ad integrazione della direttiva 2010/30/Ue relativa al consumo dei prodotti connessi all’energia e relativa etichettatura. In effetti, la norma del regolamento delegato 665/2013/Ue era stata annullata dai giudici europei perché la Commissione non aveva rispettato il perimetro del test cui sottoporre i prodotti, avendo previsto una prova di raffronto sul consumo energetico da effettuare, per gli apparecchi con sacchetto, a contenitore vuoto. Dyson aveva fatto utilmente rilevare come la migliore prestazione energetica del proprio prodotto privo di raccoglitore in carta del materiale raccolto era maggiormente rilevabile confrontando la sua prestazione a fronte di quella di altri tipi quando questi lavoravano col sacchetto già in parte riempito. Nonostante l’annullamento della norma, da cui Dyson faceva discendere il danno che assumeva di avere illegittimamente sofferto, la Corte ha ritenuto di non ravvisare il presupposto di una responsabilità extracontrattuale della Commissione) in tema di intercettazioni : - Cass. pen. 2^, 28.9-28.11.23 n. 47643 (Guida al diritto 3/2024, 84 T, sotto il titolo: Criminalità organizzata, retroattiva la norma “estiva” sulle intercettazioni): L’intervento normativo contenuto nell’art. 1 DL 10.8.2023 n. 105 - L 9.10.23 n. 137, laddove si definisce la nozione normativa di “criminalità organizzata”, nello specifico rilevante per l’applicazione della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni di cui all’art. 13 DL 13.5.1991 n. 152 - L 12.7.1991 n. 203, non ha carattere innovativo rispetto al preesistente dato normativo, trattandosi di disposizione avente contenuto interpretativo, e pertanto di carattere retroattivo. - (commento di) Giuseppe Amato, Una disposizione normativa di natura solo interpretativa (Guida al diritto 3/2024, 90-93) c.s. Economia Curare il disavanzo fiscale aumentando le tasse equivale a curare la bronchite di qualcuno sparandogli (Murray Rothbard, New York 1926-1995, economista USA, ideatore dell'anarco-capitalismo)
Autore: Carmine Spadavecchia 25 gennaio 2024
in tema di impiego pubblico : - Benedetto Cimino, Il pubblico impiego stretto tra le aggressioni sindacali e l’invadenza della politica (Giornale dir. amm. 6/2023, 705-708, editoriale) - Valerio Talamo, La carriera nel lavoro pubblico privatizzato dopo il Decreto Reclutamento (Giornale dir. amm. 6/2023, 709-723) in materia di servizi digitali (Digital Services Act): - Sveva Del Gatto, Il Digital Services Act: un’introduzione (Giornale dir. amm. 6/2023, 724-729): il 17 febbraio 2023 diventano applicabili a tutti gli operatori le norme contenute nel Digital Services Act [DSA - Reg.olamento UE 19.10.2022 n. 2065 (2022/2065)] del Parlamento europeo e del Consiglio], entrato in vigore il 16 novembre 2022. - Giusella Finocchiaro, Responsabilità delle piattaforme e tutela dei consumatori (Giornale dir. amm. 6/2023, 730-736): dalla direttiva 2000/31CE sul commercio elettronico al Digital Services Act - Erik Longo, Libertà di informazione e lotta alla disinformazione nel Digital Services Act (Giornale dir. amm. 6/2023, 737-745) - Gianluca Sgueo, L’architettura istituzionale del Digital Services Act (Giornale dir. amm. 6/2023, 746-752): la governance e il coordinamento tra Commissione (che ha funzioni di supervisione e sanzione delle piattaforme digitali e dei motori di ricerca di grandi dimensioni) e autorità nazionali (con funzioni di assistenza tecnica e controllo delle piattaforme e dei motori di ricerca di minori dimensioni) in merito al ponte sullo Stretto : - Stefano Vaccari, Il “ponte sullo Stretto di Messina”: profili giuridici (Giornale dir. amm. 6/2023, 753-762): l’iter normativo, progettuale e realizzativo dalle origini a oggi sul reclutamento della dirigenza : - Corte cost. 11.5.2023 n. 92, pres. Sciarra, est. D’Alberti (Giornale dir. amm. 6/2023, 763 solo massima): La Regione Siciliana, anche nelle materie in cui è titolare di una potestà legislativa esclusiva - quali quelle concernenti l’“ordinamento degli uffici” o lo “stato giuridico ed economico” del personale (art. 14, comma 1, lett. p e q, dello statuto speciale) - è tenuta ad esercitare le relative competenze “nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato” e, quindi, a maggior ragione, nel rispetto del principio di buon andamento di cui all’art. 97, comma 2, Cost. Il principio di buon andamento - che costituisce il cardine della vita amministrativa e, quindi, la condizione dello svolgimento ordinato della vita sociale - comporta che, con riguardo alla organizzazione degli uffici e al loro funzionamento, la disciplina si debba ispirare ad un criterio di congruenza e di non arbitrarietà rispetto al fine che si vuol perseguire; ne consegue l’obbligo, in relazione alle scelte discrezionali che riguardano l’assunzione del personale, di prendere in esame le necessità concrete dell’amministrazione. Il contenuto dell’art. 97, comma 2, Cost. va collegato con quello successivo, ai sensi del quale nell’ordinamento degli uffici devono essere determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari; tali previsioni sono state considerate dal Costituente come condizioni per assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, ravvisandovi i mezzi per raggiungere una razionale, predeterminata e stabile distribuzione di compiti. Pertanto, il contenuto precettivo dell’art. 97 Cost. esclude che possano istituirsi uffici a cui si assegni un proprio personale senza determinarne, ad un tempo, l’ordinamento e specificarne le attribuzioni. [La Corte dichiara incostituzionale una disposizione della Regione siciliana che prevede l’assunzione di trecento unità di personale dirigenziale da distaccare presso gli enti locali allo scopo di potenziare gli uffici dell’amministrazione locale coinvolti nei processi di spesa relativi al piano nazionale di ripresa e resilienza] - (commento di) Riccardo Ursi, Le scelte legislative in tema di potenziamento della capacità amministrativa (Giornale dir. amm. 6/2023, 763-769). in tema di docenza universitaria (reclutamento): - Cons. Stato VII 5.4.23 n. 3519, pres. Lipari, est. Valentini (Giornale dir. amm. 6/2023, 771 s.m.): La procedura di chiamata dei professori di prima fascia di cui all’art. 24, comma 6, L 240/2010 presuppone quali unici requisiti di ammissione l’appartenenza all’Università che bandisce il concorso e il possesso dell’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale oggetto della selezione. Contrariamente a quanto previsto per la procedura di stabilizzazione dei ricercatori universitari di cui all’art. 24, comma 5, non può essere viceversa richiesta l’afferenza al settore scientifico disciplinare del posto da ricoprire, pena un’irragionevole compressione del principio di pubblicità del concorso. - (commento di) Barbara Gagliardi, Il principio di “massima concorsualità” nel reclutamento dei professori universitari (Giornale dir. amm. 6/2023, 771-778). Salva l’ipotesi di stabilizzazione dei ricercatori a tempo determinato, vi sono due soli modelli di reclutamento dei professori universitari: il concorso (aperto al pubblico o interno), da cui è indissociabile la comparazione tra i candidati, e la chiamata intuitu personae, circoscritta agli studiosi di “chiara fama” e alle altre poche ipotesi individuate dalla legge. in tema di docenza universitaria (ASN=Abilitazione scientifica nazionale): - TAR Roma 3^-bis, 2.5.23 n. 7380, pres. Raganella, est. Profili (Giornale dir. amm. 6/2023, 809 s.m.): L’art. 4, lett. a), DM 120/2016 recante “Criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche” prevede espressamente che la coerenza delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati debba essere vagliata alla luce non soltanto delle tematiche del settore concorsuale di interesse, ma anche di materie interdisciplinari ad esso pertinenti. Di conseguenza, la motivazione contenuta nel giudizio finale per l’ottenimento dell’abilitazione scientifica, ove statuisca in merito alla incoerenza dei lavori presentati rispetto al settore concorsuale di riferimento, deve essere in grado di far comprendere quali siano le ragioni per cui, in concreto, gli argomenti trattati esulino in nuce dal settore concorsuale, non potendo rientrare nell’ambito delle materie interdisciplinari ad esso connesse. - (commento di) Federica Benaroio, Abilitazione scientifica nazionale e pubblicazioni interdisciplinari (Giornale dir. amm. 6/2023, 809-815) - Valerio Bontempi, La recente giurisprudenza sui concorsi universitari e sull’Abilitazione scientifica (Giornale dir. amm. 6/2023, 816-819). Itinerari di giurisprudenza: il rapporto tra Commissione di concorso e Consiglio di Dipartimento nell’ambito di una procedura di chiamata (art. 18, comma 1, L 240/2010); il requisito dell’aver ricoperto, per almeno un triennio, una posizione accademica equipollente presso un ateneo straniero nell’ambito di una chiamata diretta (art. 1, comma 9, L 230/2005); il giudizio su titoli e pubblicazioni scientifiche espresso dalla Commissione ai fini dell’attribuzione dell’ASN. in materia edilizia (autotutela e SCIA): - Cons. Stato II 7.3.23 n. 2371, pres. Lipari, est. Valentini (Giornale dir. amm. 6/2023, 779 s.m.): L’autotutela, ex art. 19, comma 4, L 241/1990, si diversifica per così dire sul piano ontologico dal modello generale declinato dall’art. 21-nonies, cui pure rinvia, innanzitutto per il fatto che non incide su un precedente provvedimento amministrativo, connotandosi pertanto per conseguire a un procedimento di primo e non di secondo grado, tanto da indurre la dottrina a rivederne finanche la qualificazione definitoria. Differentemente dal modello generale, l’Amministrazione ha l’obbligo di rispondere, sicché la discrezionalità risulta relegata alla verifica in concreto della sussistenza o meno dei presupposti di cui all’art. 21-nonies. - (commento di) Alessandra Mattoscio, L’autotutela e la SCIA edilizia (Giornale dir. amm. 6/2023, 779-787) in tema di appalti (revisione prezzi): - Cons. Stato IV 31.10.22 n. 9426, pres. Poli, est. Conforti; Cons. Stato IV 9.1.23 n. 278, pres. Poli, est. Gambato Spisani Conforti (Giornale dir. amm. 6/2023, 779 s.m.): A fronte di un’istanza, formulata dall’appaltatore, di adeguamento del corrispettivo dei servizi da svolgere ed in carenza di un’espressa clausola di revisione dei prezzi, si applica la lett. a), e non la lett. c), dell’art. 106 Codice dei contratti pubblici, il quale, al comma 1, scandisce i casi di modifica dei contratti di appalto, nei settori ordinari e nei settori speciali, senza una nuova procedura di affidamento. La compensazione di cui all’art. 1, DL 162/2008 va calcolata non in base ad una astratta comparazione dei prezzi ma in base agli effettivi maggiori costi sopportati dall’appaltatore, atteso che la norma è intesa non a riconoscere una sorta di finanziamento a fondo perduto, come sarebbe se la compensazione venisse riconosciuta a prescindere da un pregiudizio concreto subito dall’appaltatore, ma a ristorare quest’ultimo da perdite effettivamente subite; pertanto, non spetta al responsabile di procedimento rimediare ad eventuali carenze della domanda e attivarsi per richiedere all’impresa la documentazione necessaria, atteso che è solo l’impresa interessata ad ottenere la compensazione a poter sapere quale sia la documentazione idonea a sostenere la relativa richiesta. - (commento di) Giuseppe Sferrazzo, La revisione prezzi nel sistema dei contratti pubblici (Giornale dir. amm. 6/2023, 788-798) sulla competenza del CGARS : - Ad. plen. 13.9.22 n. 13, pres. Maruotti, est. Veltri (Giornale dir. amm. 6/2023, 799 s.m.): 1. L’art. 10, comma 5, DLg 373/2003 si riferisce ai conflitti di competenza positivi e negativi, reali e virtuali. La mera pendenza di due procedimenti identici, in assenza di provvedimenti che costituiscano invasione della sfera di competenza riservata degli uffici giudiziari, non costituisce, tuttavia, un’ipotesi di conflitto. 2. Se il TAR Sicilia declina la propria competenza indicando la competenza di altro TAR, il relativo regolamento di competenza va proposto dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, come sezione competente del Consiglio di Stato. - (commento di) Lucrezia Magli, Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia: una questione spinosa? (Giornale dir. amm. 6/2023, 799-807) c.s. Lezioni Sto ancora imparando (Michelangelo, a 87 anni) Si ripaga male un maestro se si resta sempre e solo l’allievo (Zarathustra)
Autore: Carmine Spadavecchia 25 gennaio 2024
sul c.d. decreto sequestri e confische : DLg 7.12.2023 n. 203 (GU 22.12.23 n. 298, in vigore dal 6 gennaio 2024), Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. - testo del decreto (Guida al diritto 2/2024, 13-19) sotto il titolo: “L’Italia si adegua alle regole europee sul riconoscimento di sequestro e confisca” - modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 2/2024, 20-22) - commento di Giuseppe Amato, Emissione ed esecuzione degli atti garantite dal certificato standard (Guida al diritto 2/2024, 23-26) [per l’esecuzione vale il principio della doppia punibilità: i fatti devono essere previsti come reato dalla legge italiana] sul DL milleproroghe : - DL 30.12.2023 n. 215 (GU 30.12.23 n. 303, in vigore dal 31 dicembre 2023), Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. - mappa e guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 2/2024, 28-36) sul processo telematico : DM 29.12.2023 n. 217 Ministero della giustizia (GU 30.12.23 n. 303, in vigore dal 14 gennaio 2024), Regolamento recante: «Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44» - Giuseppe Amato, Processo penale telematico limitato alle archiviazioni (Guida al diritto 2/2024, 38-43) [l’obbligo del deposito telematico è previsto, ma da subito temporalmente spostato al 31 dicembre 2024] panoramica della giurisprudenza 2023 , a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 2/2024, 45): per ogni settore le cinque sentenze più significative dell’anno: - giurisprudenza civile (Guida al diritto 2/2024, 46-49) --- incostituzionalità della norma che prevede l'inammissibilità della domanda di equa riparazione in caso di omesso deposito di un'istanza di accelerazione: Corte cost. 13.7.23 n. 142 --- diritto al risarcimento per danno da straining anche in caso di condotta isolata, ma “stressogena”, posta in essere dal datore di lavoro: Cass. lav. 19.10.23 n. 29101 --- computabilità della convivenza prematrimoniale ai fini dell’assegno di divorzio: Cass. SSUU 18.12.23 n. 35385 --- difetto di legittimazione dell’amministrat ore nelle controversie condominiali in cui siano costituiti tutti i condòmini: Cass. 2^, 10.1.23 n. 342 --- presunzione di responsabilità del vettore aereo per i danni da ritardo dei voli: Cass. 3^, 17.4.23 n. 10178 - giurisprudenza penale (Guida al diritto 2/2024, 50-55) --- applicazione della lex mitior durante la vacatio legis: Cass. pen. 2^, 19.1.23 n. 2100 --- applicazione agli enti della regola che impone il proscioglimento della persona fisica in assenza di ragionevole previsione di condanna: GUP Trib. Milano, ord.za 15.1.23 --- necessità di motivare il rinvio pregiudiziale alla Cassazione della questione di competenza per territorio: Cass. pen. 1^, 12.4-15.5.23 n. 20612 --- rilevanza della condotta successiva al reato ai fini della non punibilità per tenuità del fatto: Cass. pen. 3^, 24.5-28.6.23 n. 28031 --- inapplicabilità della pena sostitutiva in caso di differimento di entrata in vigore della lex mitior: Cass. pen. 1^, 6.9.23 n. 36885 - giurisprudenza amministrativa (Guida al diritto 2/2024, 56-61) --- principio di sinteticità in appello: Cons. Stato IV 13.10.23 n. 9828 --- silenzio assenso orizzontale: Cons. Stato IV 2.10.23 n. 8610 --- sindacato giurisdizionale sul vincolo culturale: Cons. Stato VI 9.5.23 n. 4686 --- limiti al risarcimento per perdita di chance: Cons. Stato II 12.5.23 n. 4800 --- giurisdizione amministrativa sul danno all’immagine (se derivante da un atto amministrativo impugnato): Cons. Stato III 18.4.23 n. 3896 - giurisprudenza delle Corti europee (Guida al diritto 2/2024, 62-67) --- diritto di autodeterminazione dell’adulto vulnerabile sottoposto ad amministrazione di sostegno: Cedu 1^, 6.7.23, ric. 46412/21 --- diritto al riconoscimento del legame di filiazione tra padre biologico e figlia nata da maternità surrogata all’estero: Cedu 1^, 31.8.23, ric. 47196/21 --- diritto alla tutela della salute da inquinamento ambientale: Cedu 1^, 19.10.23, ric. 35648/10 (emergenza rifiuti in Campania) --- diritto alla prima copia completa della cartella clinica: Corte giust. Ue 1^, 26.10.23, causa C-307/22 --- concessioni balneari, divieto di rinnovo automatico (direttiva Bolkenstein): Corte giust. Ue 3^, 20.4.23, causa C-348/22 sulla professione forense : - TAR Lazio 1^, 3.1.24 n. 189, pres. Savo Amodio, rel. Tropiano, Associazione “Orizzonti del Diritto Commerciale” e Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale c/ Ministero della giustizia (Guida al diritto 2/2024, 100 T, sotto il titolo: Nuova bocciatura per le specializzazioni, il diritto commerciale va nei “settori primari”): In sede di regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, è illegittima la scelta ministeriale di non includere il diritto commerciale tra i “settori primari” di specializzazione, relegandolo a semplice “indirizzo” del “settore” civile; è altresì illegittima la scelta di non tenere conto dei corsi universitari in giurisprudenza o scienze giuridiche, dai quali già poteva desumersi una scala gerarchica degli insegnamenti, che non poteva non essere considerata in sede di individuazione dei settori primari di specializzazione dell’avvocato. - (editoriale di) Angelo Cianciarella*, Le specializzazioni forensi inciampano su diritto commerciale e concorrenza (Guida al diritto 2/2024, 10-11): le sentenze del TAR Lazio (n. 188/2024 e n. 189/2024) di parziale annullamento del DM Giustizia 163/2020 (correttivo del DM 144/2015) [*giornalista specializzato in materie giuridiche] - (commento di) Davide Ponte, La stroncatura potrebbe allargarsi e rallentare il percorso attuativo (Guida al diritto 2/2024, 105-109) in tema di accesso (a informazioni concernenti beni culturali): - TAR Lazio 2^-quater 28.12.23 n. 19889, pres. Scala, est. Santoro Cayro (Guida al diritto 2/2024, 71): L’accesso civico generalizzato è uno strumento astrattamente azionabile per accertare se e come il Ministero della cultura abbia valutato il pregio artistico di un bene, ad esempio nel momento in cui si richieda per detto bene il rilascio di un attestato di libera esportazione: in tal caso l’accesso rappresenta lo strumento accordato al quisque de populo per verificare il perseguimento della funzione di salvaguardia del patrimonio culturale della nazione. Ma tale istituto non può essere utilizzato per aggirare le condizioni e i limiti che il Codice dei beni culturali pone alla conoscibilità e alla consultazione di dati appartenenti al patrimonio informativo del Ministero, a tutela di interessi preminenti che attengono alla sicurezza del bene e alla riservatezza del soggetto titolare. Nello stesso senso dispone il quadro normativo sovranazionale in materia di protezione dei dati personali. [Il TAR annulla il provvedimento del Ministero dei beni culturali che, su istanza formulata ex DLg 33/2013, accordava a un giornalista RAI, per la trasmissione Report, l’accesso civico generalizzato all’elenco delle opere d’arte appartenute a Gianni Agnelli e pervenute in successione agli eredi (John, Lapo e Ginevra Elkann) che si opponevano all’accesso a tutela della propria sfera di riservatezza; il TAR ha stigmatizzato tra l’altro l’impronta “soggettivistica”, anziché oggettiva della richiesta, non proporzionata allo scopo tipico dell’istituto] in materia edilizia : - CGARS Sezioni riunite, 7.12.23 n. 472 (parere su ricorso straordinario), pres. Carlotti, est. Martines (Guida al diritto 2/2024, 72): L’interesse dell’acquirente in buona fede alla stabilità e alla certezza dei titoli abilitativi è prioritario nel caso in cui l’A. sia rimasta colpevolmente inerte omettendo di esercitare i poteri di verifica e inibitori onde scongiurare la formazione di titoli edilizi. Trascorso infatti il termine fissato dall’art. 21-nonies della legge 241/1990, si consuma il potere di annullamento d’ufficio e i titoli edilizi diventano intangibili, anche in considerazione della colpa grave del comune e dell’affidamento ragionevole dell’acquirente in buona fede. Nel bilanciamento tra interesse pubblico alla rimozione dell’atto illegittimo e tutela dell’affidamento dei destinatari circa la certezza e la stabilità degli effetti giuridici prodotti dal provvedimento la ricerca del giusto equilibrio induce a considerare preminente l’interesse del privato alla stabilità del bene della vita acquisito, tutte le volte in cui vi sia stato un comportamento gravemente colposo della PA. in tema di lavoro pubblico (prescrizione): - Cass. SSUU 28.12.23 n. 36197 (Guida al diritto 2/2024, 69): La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – sia in caso di rapporto a tempo indeterminato, sia di rapporto a tempo determinato, come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento della loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l’inconfigurabilità di un metus. Nelle ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela. in tema di lavoro pubblico (giurisdizione): - TAR Lazio 5^, 27.11.23 n. 17673, pres. Spagnoletti, est. Elefante (Guida al diritto 2/2024, 72): In tema di pubblico impiego privatizzato (lavoro pubblico) la giurisdizione del GO è la regola, quella del GA è l’eccezione. La giurisdizione si determina in base alla domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto di giurisdizione, non alla prospettazione delle parti, bensì al petitum sostanziale, da identificare non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si richiede al giudice, quanto soprattutto in funzione della causa petendi, ossia la natura della posizione giuridica dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati. Occorre valutare se sia contestata la legittimità di un atto di macro-organizzazione. e se l’asserita lesione della posizione giuridica soggettiva sia direttamente riferibile a tale atto. Al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, è devoluta la cognizione di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali, la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti, che, ove rilevanti ai fini della decisione, il giudice disapplica, se illegittimi (fattispecie relativa alla scelta della sede per assistere un disabile). in tema di famiglia (obbligo di fedeltà): - Cass. 1^, 18.12.23 n. 35296 (Guida al diritto 2/2024,69): La violazione dell’obbligo di fedeltà può assumere rilievo anche in assenza della prova specifica di una relazione sessuale extraconiugale intrapresa da un coniuge, essendo sufficiente l’esternazione di comportamenti tali da ledere il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi, ferendo la sensibilità e la dignità di colui o colei che subisce gli effetti di quel comportamento (Cass. 1^, n. 9472/99). [Premesso che l’art. 143, comma 2, c.c. individua tra gli obblighi discendenti dal matrimonio quello alla reciproca fedeltà, assieme ai doveri di assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione, la SC osserva come con la riforma del diritto di famiglia del 1975 l’obbligo di fedeltà sia stato collocato al primo posto, e nondimeno il legislatore non offra una precisa definizione della nozione di fedeltà, affidandosi quindi all’evoluzione interpretativa del concetto. Da un lato, v’è chi resta ancorato a una definizione essenziale per la quale il dovere di fedeltà consiste nell’obbligo per i coniugi di astenersi da relazioni e atti sessuali extraconiugali. Dall’altra, si offre un’interpretazione evolutiva, in considerazione del costume sociale, per la quale la fedeltà coniugale è svincolata dalla sfera meramente sessuale, in un’ottica estensiva volta a includere in modo più comprensivo l’impegno di devozione rispetto a ogni ambito della vita familiare, in una prospettiva che si avvicina all’ambito della lealtà e dell’assistenza morale e materiale. Tale seconda accezione pare confermata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 1^, n. 15557/08), secondo cui l’obbligo di fedeltà è “un impegno globale di devozione che presuppone una comunione spirituale tra i coniugi volta a garantire e consolidare l’armonia interna fra loro: in tale ambito, la fedeltà sessuale è solo un aspetto, anche se assai rilevante”. In altri termini, il concetto di fedeltà è mutato nel tempo, passando da strumento di garanzia e certezza legale sulla paternità dei figli avuti dalla moglie in costanza di matrimonio a elemento che rappresenta la lealtà e il rispetto della persona con cui si è scelto di condividere la vita (Vadalà, “Obbligo di fedeltà, in Il nuovo diritto di famiglia”, a cura di Cagnazzo - Preite - Tagliaferri, I, Milano, 2015, 478). Questo percorso evolutivo del concetto di fedeltà non è stato inserito dal legislatore nella disciplina delle unioni civili (art. 1, comma 1, L 20.5.2016 n. 76), ciò che lo rende quindi una caratteristica esclusiva del matrimonio] in tema di unioni civili : - Cass. SSUU 27.12.23 n. 35969 (Guida al diritto 2/2024,70): In caso di scioglimento dell’unione civile, la durata del rapporto, prevista dall’art. 5, comma 6, L 898/1970 (legge sul divorzio), richiamato dall’art. 1, comma 25, L 20.5.2016 n. 76 (legge su unioni civili e convivenze), quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per riconoscere il diritto all’assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli, si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell’unione, ancorché lo stesso si sia svolto in tutto o in parte in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge del 2016. in tema di compensazione : - Cass. 1^, 3.11.23 n. 30677 (Guida al diritto 2/2024, 74 T): La compensazione legale opera di diritto, su eccezione di parte, e deve avere ad oggetto due contrapposti crediti certi, liquidi, omogenei ed esigibili, quali desumibili dai rispettivi titoli costitutivi. Qualora manchi il requisito della liquidità del controcredito, ma il giudice ritenga l’eccezione di facile e pronta liquidabilità, può essere dichiarata la compensazione fino alla concorrenza della parte del controcredito riconosciuto esistente e può essere sospesa cautelativamente la condanna per il credito principale fino all’accertamento e liquidazione del controcredito. Per la compensazione legale è richiesto che i due crediti contrapposti siano certi, liquidi ed esigibili prima del giudizio, mentre per quella giudiziale il credito opposto in compensazione non è liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo, purché sia di facile e pronta liquidazione. Qualora, infine, manchi del tutto il requisito della certezza l’eccezione di compensazione non è in alcun modo proponibile. - (commento di) Mario Piselli, Ribaditi i principi di diritto validi per “conguaglio” legale e giudiziale (Guida al diritto 2/2024, 78-79) in materia penale (circostanze - stupefacenti) - Corte cost. 9.11.23 n. 201, pres. Barbera, red. Viganò (Guida al diritto 2/2024, s.m.): È incostituzionale l’art. 69, comma 4, c.p., per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 74, comma 7, DPR 309/1990 (collaborazione post delictum) sulla aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma 4, c.p. - (commento di) Aldo Natalini, Narcotraffico: illecito il divieto di prevalenza dell’attenuante della collaborazione sulla recidiva reiterata (Guida al diritto 2/2024, 90-94) [nuova pronuncia demolitoria (la quarta in sei mesi) sul divieto di prevalenza di circostanze attenuanti] in procedura penale (MAE = mandato di arresto europeo): - Corte giust. Ue Grande sezione, 21.12.23, causa C-261/22, questione pregiudiziale posta dalla Corte di cassazione italiana (Guida al diritto 2/2024, 112 s.m.): L’art. 1, par. 2 e 3, della decisione quadro 2002/584, letto alla luce dell’art. 7 e dell’art. 24, par. 2 e 3, della Carta, osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuti la consegna della persona oggetto di un mandato d’arresto europeo per il motivo che tale persona è madre di minori in tenera età con lei conviventi, a meno che, in primo luogo, tale autorità disponga di elementi atti a dimostrare la sussistenza di un rischio concreto di violazione del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare di tale persona, garantito dall’art. 7 della Carta, e dell’interesse superiore di detti minori, quale tutelato dall’art. 24, par. 2 e 3 della Carta, a causa di carenze sistemiche o generalizzate in ordine alle condizioni di detenzione delle madri di minori in tenera età e di cura dei minori nello Stato membro emittente, e che, in secondo luogo, sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che, tenuto conto della loro situazione personale, gli interessati corrano detto rischio a causa di tali condizioni. - (commento di) Marina Castellaneta: Convivenza con figli minori, Mae legittimo se il provvedimento non viola la vita privata (Guida al diritto 2/2024, 112-114 s.m.) c.s. Alla fine sono le idee, quelle giuste, a muovere il mondo (Ludwig von Mises) La dittatura del pensiero giusto è la peggiore (Luigi Mascheroni)
Autore: Carmine Spadavecchia 13 gennaio 2024
in materia elettorale : - cfr. Cass. 1^, 13.10.23 n. 28542 (Giurispr. it. 12/2023, 2541): In tema di elettorato passivo, l’art. 69 DLg 267/2000 (c.d. ‘T.U.E.L) prevede un procedimento in più fasi, ciascuna scandita da termini perentori, prima di giungere alla dichiarazione di decadenza del consigliere dell’ente locale in seguito al verificarsi di una causa di incompatibilità con la carica pubblica, con la conseguenza che, scaduti i dieci giorni dall’invito a rimuoverla ed intervenuta la dichiarazione di decadenza, è irrilevante qualsiasi atto o fatto che ponga fine alla situazione di incompatibilità. in materia edilizia : - Ad. plen. 11.10.23 n. 16, pres. Maruotti, est. Tarantino (Giurispr. it. 12/2023, 2563): In caso di inottemperanza alle ordinanze comunali di demolizione di manufatti abusivi: i) l’acquisizione al patrimonio del comune dei manufatti abusivi per effetto dell’infruttuoso decorso del termine di 90 giorni assegnato per la demolizione si verifica in modo automatico; ii) l’inottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine legale, comportando l’automatica perdita del diritto di proprietà, costituisce un illecito ad effetti permanenti e comporta la novazione oggettiva del relativo obbligo (che si trasforma in obbligo di rifondere all’amministrazione le spese sostenute per la demolizione); iii) la sanzione pecuniaria per inottemperanza di cui al DPR 380/2001, art. 31, comma 4º-bis, non può essere irrogata nei confronti di chi, alla data di entrata in vigore di tale disposizione, avesse già fatto decorrere in modo infruttuoso il termine per la rimozione degli abusi. in tema di silenzio-assenso : - Cons. Stato IV 2.10.23 n. 8610, pres. Neri, est. Furno (Giurispr. it. 12/2023, 2565): L’istituto del c.d. silenzio-assenso orizzontale di cui all’art. 17-bis, legge 241/1990 non trova applicazione unicamente nel caso di procedimenti che vedono la sola partecipazione di amministrazioni pubbliche, ma anche nei procedimenti ad iniziativa di soggetti privati che utilizzano il modulo della conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e segg. legge 241/1990. Tale conclusione resta valida anche nel caso in cui debba essere acquisito l’avviso di amministrazioni preposte alla tutela di “valori sensibili” quali l’ambiente o il paesaggio. in tema di energia : - Cons. Stato IV 11.9.23 n., 8258, pres. Lopilato, est. Monteferrante (Giurispr. it. 12/2023, 2701 solo massima): Le valutazioni demandate all’amministrazione nell’istruttoria preordinata alla localizzazione di un impianto agrivoltaico differiscono da quelle relative ad un impianto fotovoltaico. L’agrivoltaico si connota per non determinare consumo di suolo e per la compatibilità con la prosecuzione delle attività agricole. L’insediamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è favorito da norme orientate alla ricerca di un ragionevole bilanciamento tra valori costituzionali in potenziale conflitto quali il paesaggio e l’ambiente, secondo uno schema comunque retto dal principio della massima diffusione degli impianti per garantire il rispetto dei vincoli sovranazionali. - (commento di) Emanuele Boscolo, Agricoltura e produzione di energia: l’agrivoltaico di fronte al Consiglio di Stato (Giurispr. it. 12/2023, 2701-2708) sulle concessioni balneari : - Cons. Stato VI, 1.3.23 n. 2192, pres. De Felice, est. Maggio, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato c. Comune di M. e altri (Giornale dir. amm. 5/2023, 638 s.m.): 1. La facoltà del giudice di procedere alla sospensione impropria del giudizio fa capo ad un potere ampiamente discrezionale che trova la propria giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali e va contemperato col disposto dell’art. 73, comma 1º-bis, c.p.a. il quale stabilisce, espressamente, che il rinvio della trattazione della causa può essere disposto solo per casi eccezionali. Pertanto, quando il giudizio può essere, comunque, definito, indipendentemente dalla decisione della questione pregiudiziale sollevata in una diversa causa, non c’è spazio per la sospensione impropria, la quale, ove accordata, comporterebbe una violazione del principio di ragionevole durata del processo, fissato dall’art. 111, 2º comma, Cost., il quale assume particolare rilievo nel processo amministrativo in cui vengono in gioco interessi pubblici. 2. La legittimazione di AGCM “ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato”, ai sensi dell’art. 21-bis, L 287/1990, delinea un ordinario potere di azione, riconducibile alla giurisdizione di tipo soggettivo, riferito ad un’Autorità pubblica e operante soltanto in ordine agli atti amministrativi che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato. La norma non introduce un generalizzato controllo di legittimità, bensì un potere di iniziativa che, integrando quelli conoscitivi e consultivi già attribuiti all’Autorità garante dagli artt. 21 e segg. L 287/1990, risulta finalizzato a contribuire a una più completa tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato. 3. Non sussiste l’obbligo per i giudici di ultima istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, quando la questione controversa sia stata già oggetto di interpretazione da parte della Corte di giustizia e gli argomenti invocati per superare l’interpretazione già resa dal giudice europeo non appaiano idonei a indurre ragionevoli dubbi. 4. L’art. 12 Direttiva. 2006/123/CE, laddove sancisce il divieto di proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, è norma self executing e quindi immediatamente applicabile nell’ordinamento interno, con la conseguenza che le disposizioni legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle suddette concessioni sono con essa in contrasto e pertanto, non devono essere applicate. 5. Sulla base di quanto affermato dall’Adunanza plenaria (sentenze nn. 17/2021 e 18/2021), non solo i commi 682 e 683 dell’art. 1 L 145/2018, ma anche la nuova norma contenuta nell’art. 10-quater, 3º comma, DL 29.12.2022 n. 198 - L 24.2.2023 n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all’art. 12 Direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato. - (commento di) Daniele Granara, Le concessioni balneari tra le Corti e il Legislatore: dialogo o monologhi? (Giurispr. it. 12/2023, 2710-2715) N.B. - Sentenza già segnalata con il commento di Mauro Renna e Annalaura Giannelli, Concessioni balneari: l’onda lunga della disapplicazione raggiunge anche il milleproroghe (Giornale dir. amm. 5/2023, 638-646) in tema di concessioni : - Cons. Stato VII 19.10.23 n. 9104, pres. Chieppa, est. Franconiero (Giurispr. it. 12/2023, 2561): La c.d. direttiva Bolkestein (n. 123/2006) sui servizi nel mercato interno, laddove pone il generale divieto di prorogare senza alcuna procedura di evidenza pubblica le concessioni di servizi, trova applicazione anche nel settore del commercio ambulante su aree pubbliche (così come ha trovato applicazione nel settore delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico, secondo quanto chiarito dalle sentenze Ad. plen. n. 17/2021 e n. 18/2021). Pertanto, l’operatore pubblico nazionale ha il potere/dovere di disapplicare le disposizioni di diritto interno le quali - in violazione di tale direttiva - abbiano disposto la proroga ex lege di tali concessioni in assenza di procedure squisitamente concorrenziali. sul ricorso straordinario : - Cons. giust. amm. Sicilia 9.10.23 n. 656, pres. Taormina, est. La Ganga (Giurispr. it. 12/2023, 2564): Per effetto della sentenza n. 63/2023 della Corte costituzionale - la quale ha dichiarato incostituzionale (per violazione degli articoli 3 e 24 Cost.) la normativa regionale siciliana che consentiva nel (solo) ambito di quella regione di mantenere il carattere sostanzialmente amministrativo del ricorso straordinario (mentre, all’indomani della novella di cui alla L 69/2009, nel resto del territorio nazionale quel rimedio ha ormai assunto una valenza sostanzialmente giurisdizionale) – va annullato il decreto decisorio del presidente della regione che, applicando la normativa incostituzionale, si era discostato dal parere del CGARS. in tema di successioni (testamento di soggetto fragile): - Cass. 6^, 17.10.22 n. 30424 (Giurispr. it. 12/2023, 2601 T): La disposizione testamentaria può dirsi effetto di dolo, ai sensi dell’art. 624, 1° comma, c.c., allorché vi sia prova dell’uso di mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all’età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito del testatore, siano stati idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale non si sarebbe spontaneamente indirizzata; l’idoneità dei mezzi usati deve essere valutata con criteri di larghezza nei casi in cui il testatore, affetto da malattie senili che causano debolezze decisionali e affievolimenti della “consapevolezza affettiva”, sia più facilmente predisposto a subire l’influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorrono la maggior parte delle sue giornate. - (commento di) Cristiano Cicero, Il testamento della persona vulnerabile (Giurispr. it. 12/2023, 2602-6 sull’assegno di divorzio : - Cass. 1^, 30.1.23 n. 2684 (Giurispr. it. 12/2023, 2593 T): 1. In tema di assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell’attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa. A tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge. 2. Non è di per sé giustificato il contegno del coniuge percepiente l’assegno divorzile di rifiuto di una proposta lavorativa seria ed esigibile, ancorché inidonea a garantire introiti pari a quelli dell’assegno e formulata solo nel corso del procedimento di revisione, purché oggetto di pieno contradditorio fra le parti. - (commento di) Maria Novella Bugetti, Il difficile bilanciamento tra libertà, autoresponsabilità e protezione del coniuge economicamente più debole nella determinazione dell’assegno di divorzio (Giurispr. it. 12/2023, 2596-2601) in tema di responsabilità precontrattuale : - Cass. 2^, 6.2.23 n. 3503 (Giurispr. it. 12/2023, 2583 T): In tema di responsabilità precontrattuale, qualora il danno derivi dalla conclusione di un contratto valido ed efficace ma sconveniente, il risarcimento deve essere ragguagliato al minore vantaggio o al maggiore aggravio economico determinato dal contegno sleale di una delle parti, restando irrilevante che la violazione del dovere di buona fede sia intervenuta cronologicamente a valle e non a monte della conclusione del contratto, salvo la prova di ulteriori danni che risultino collegati a tale comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto. - (commento di) Elisa Colletti, Responsabilità contrattuale da contratto valido: come, quando, perché? (Giurispr. it. 12/2023, 2585-2593) in tema di arricchimento senza causa : - Cass. 3^, 5.5.23 n. 13203 (Giurispr. it. 12/2023, 2578 T): La sentenza che abbia dichiarato l’inesistenza del con- tratto, se in negativo esclude che l’avente diritto possa nuovamente esercitare l’azione contrattuale, in positivo accerta la sussistenza del presupposto della sussidiarietà (cioè dell’indisponibilità di un rimedio alternativo a quello contrattuale), che deve ricorrere per l’esperibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento: in tal caso, l’azione ex art. 2041 c.c. è proponibile proprio in quanto il danneggiato, non esistendo il contratto, ha a disposizione soltanto detta azione per far valere il suo diritto all’indennizzo per il pregiudizio subito. - (commento di) Paolo Gallo, In che senso l’azione di arricchimento può essere ancora considerata sussidiaria? (Giurispr. it. 12/2023, 2579-2584) in tema di prove (screenshot): - Cass. SSUU 27.4.23 n. 11197 (Giurispr. it. 12/2023, 2623 T): In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale ex art. 234 c.p.p. e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all’acquisizione di corrispondenza di cui all’art. 254 c.p.p. - (commento di) Gina Gioia, Il valore probatorio dello screenshot tra processo civile e processo penale (Giurispr. it. 12/2023, 2625-2632) sul principio ne bis in idem : - Corte d’appello di Milano 1^, 25.7.23 n. 2461 (Giurispr. it. 12/2023, 2632 T): Nel caso in cui l’ordinanza di archiviazione sia resa all’esito di un’istruttoria approfondita e possa, quindi, considerarsi un provvedimento definitivo, permanendo, peraltro, l’assenza di nuove prove, si configura un’ipotesi di applicazione del ne bis in idem sostanziale quale diritto umano fondamentale riconosciuto nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia. - (commento di) Bruno Nascimbene ed Erika Colombo, Ne bis in idem: diritto fondamentale operante anche in caso di archiviazione penale (Giurispr. it. 12/2023, 2634-2644) [la Corte d’appello, chiamata a valutare la fondatezza di una sanzione amministrativa irrogata dalla Consob, a fronte di un provvedimento penale (seppur non irrevocabile) favorevole all’indagato, si è occupata di esaminare un’ipotesi di “doppio binario” sanzionatorio alla luce del ne bis in idem; e, valorizzando la “portata sostanziale” di tale principio, alla luce della giurisprudenza della Cedu e della Corte di giustizia, ne ha rimarcato la portata di “diritto umano fondamentale” e ne ha ammesso l’operatività anche in presenza di un provvedimento di archiviazione penale] in tema di energia : Luigi Balestra (a cura di), Le comunità energetiche (Giurispr. it. 12/2023, 2749-2786) - Il nomos delle comunità energetiche: tra Stato, mercato e comune, Loris Di Cerbo (2749) - Le Comunità di Energia Rinnovabile: i diversi modelli organizzativi, Marisa Meli (2761) - Proprietà e soggettività delle comunità energetiche: profili privatistici, Luigi Balestra (2772) - I contratti di godimento per lo sviluppo delle comunità energetiche, Francesca Bartolini (2781) c.s. Chi dice di voler ripulire il linguaggio, in realtà cerca di censurarlo [Ricky Gervais, comico inglese, dallo show Armageddon, uscito su Netflix il 25/12/2023]
Autore: Carmine Spadavecchia 12 gennaio 2024
sul c.d. oblio oncologico : L 7.12.2023 n. 193 (GU 18.12.23 n. 294, in vigore dal 2 gennaio 2024), Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche - testo della legge (Guida al diritto 1/2024, 35-38) sotto il titolo: Diritto oblio oncologico, dopo il “periodo sospetto” nessuna indagine sulla passata patologia - commento di Eugenio Sacchettini, Una legge “working in progress” a cui serve altra regolamentazione (Guida al diritto 1/2024, 39-43) in tema di privacy (trattamento dati): - Cass. 1^, 18.12.23 n. 35256 (Guida al diritto 1/2024, 100): Il trattamento di dati personali effettuato da un soggetto incaricato dal titolare, ma in assenza di formale investitura nel ruolo di responsabile o sub-responsabile, è illecito. L’obbligo di designazione è infatti insormontabile e, se non adempiuto, non consente alcun trattamento di dati personali da parte di un soggetto che non abbia assunto il ruolo formale specificato dal Regolamento privacy, come aggiornato dal nuovo Rgpd comunitario tramite il DLg 101/2018 (in vigore da settembre 2018). L’esistenza di obblighi contrattuali di natura privatistica tra la società sanzionata e la committente non vale a giustificare un trattamento effettuato senza il rispetto delle previsioni regolamentari: nessuna pattuizione contrattuale fra le parti consente infatti di aggirare gli obblighi di legge e avallare condotte contra legem. (La SC ha confermato la sanzione pecuniaria irrogata dal Garante Privacy con decreto ingiuntivo opposto da una Società che gestiva dati personali relativi all’uso di parcometri su committenza di altra Spa, responsabile formale del trattamento. Fino ad aprile 2019 la Società ricorrente non era stata designata come sub-responsabile, figura - questa - prevista anche prima dell’entrata in vigore del Regolamento). Correttamente, inoltre, il Garante ha considerato la targa automobilistica a tutti gli effetti un dato personale, giacché la tutela della privacy si estende a tutti quei dati che, se anche non direttamente identificativi, consentono l’identificazione indiretta di un soggetto (la ricorrente sosteneva l’irrilevanza della nomina del sub-responsabile prevista dall’art. 28 del Regolamento, in quanto la targa consentirebbe solo di individuare il proprietario del veicolo, ma non di identificare l’effettivo conducente o i suoi personali spostamenti, tesi smentita dalla Cassazione). in tema di comunione legale tra coniugi (alloggi e.r.p.): - Cass. 2^ 6.11.23 n. 30825 (Guida al diritto 1/2024, 106 solo massima, annotata da Mario Piselli): In tema di assegnazione di alloggi di cooperative edilizie a contributo statale, il momento determinante dell’acquisto della titolarità dell’immobile da parte del singolo socio, onde stabilire se il bene ricada o meno nella comunione legale tra coniugi, è quello della stipula del contratto di trasferimento del diritto dominicale (contestuale alla convenzione di mutuo individuale), poiché solo con la conclusione di tale negozio il socio acquista, irrevocabilmente, la proprietà dell’alloggio (assumendo, nel contempo, la veste di mutuatario dell’ente erogatore), mentre la semplice qualità di socio, e la correlativa “prenotazione”, in tale veste, dell’alloggio, si pongono come vicende riconducibili soltanto a diritti di credito nei confronti della cooperativa, inidonei, come tali, a formare oggetto della “communio incidens” familiare. sull’ assegno di divorzio (in caso di convivenza prematrimoniale) - Cass. 18.12,23 n. 35385 (Guida al diritto 1/2024, 100): Ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno divorzile (ex art. 5, comma 6, L 898/1970), avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale avente i caratteri della stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase “di fatto” di quella medesima unione e la fase “giuridica” del vincolo matrimoniale, va computata anche la convivenza prematrimoniale; per verificare il contributo fornito, dal richiedente l’assegno, alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi occorre vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato dopo il divorzio. in tema di adozione (estera e internazionale) e di cittadinanza: - Cass. 1^, 19.12.23 n. 35437 (Guida al diritto 1/2024, 101): Ove ricorrano le condizioni per il riconoscimento della sentenza di adozione straniera, ex art. 41, comma 1, L 184/1983 (recte, Legge 218/1985), la mancanza di vincolo coniugale tra gli adottandi non si traduce in una manifesta contrarietà all'ordine pubblico, ostativa al suddetto riconoscimento automatico degli effetti della sentenza straniera nel nostro ordinamento, anche a prescindere e dall'accertamento in concreto della piena rispondenza del provvedimento giudiziale straniero all'interesse della minore. [Nella specie, una coppia di cittadini italiani, munita anche di cittadinanza statunitense, residente in California, non sposata ma convivente da molti anni, aveva adottato una minore negli Stati Uniti. Il provvedimento, emesso dal Distretto giudiziario di una contea del Texas, non era stato trascritto in Italia dall’Ufficiale di stato civile in quanto ritenuto in contrasto con alcune disposizioni della legge n. 218/95. La Corte di appello di Milano aveva respinto il ricorso della coppia sul rilievo che, poiché gli adottanti, oltre che cittadini statunitensi, erano anche italiani, ai sensi dell’articolo 41 L 218/95 andavano applicate le leggi speciali in materia di adozione dei minori, con la conseguenza che l’adozione non poteva essere riconosciuta in quanto compiuta da cittadini italiani e non stranieri. La SC ha annullato la sentenza, ravvisando nella fattispecie un caso di adozione estera, e non di adozione internazionale, sulla base dei seguenti rilievi. L’adozione internazionale è disciplinata dalla legge n. 184/1983 come modificata dalla Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993, ratificata dalla L 31.12.1998 n. 476. Nel caso in esame la minore è cittadina statunitense adottata da cittadini italiani, ma anche statunitensi, residenti negli Stati Uniti. L’adozione ottenuta negli Usa è, quindi, anche ai sensi della Convenzione, un’adozione estera e non un’adozione internazionale, ragion per cui va applicato l’art. 41 della legge n. 218/95 (riconoscimenti di provvedimenti stranieri in materia di adozione). L’’applicazione della Convenzione dell’Aja e della disciplina interna (legge n. 184/1993) va esclusa perché non si è in presenza di un’adozione internazionale, non si è verificato “uno sradicamento del minore dallo Stato di origine” e quell’adozione non può essere equiparata alle adozioni di comodo, ottenute da uno Stato straniero al fine di aggirare la più rigorosa disciplina interna. Inoltre, i genitori avevano ottenuto la cittadinanza statunitense e risiedevano in California. Sul fronte della cittadinanza e dell’applicazione dell’art. 19 - in base al quale nel caso di doppia cittadinanza tra cui quella italiana quest’ultima prevale - la SC ritiene che l’art. 19 non ha la funzione di identificare il tipo di adozione (se interna o straniera o internazionale), ma solo quello di stabilire quale sia la legge applicabile ai soggetti dotati di doppia cittadinanza, fra cui quella italiana. Inoltre, la doppia cittadinanza, tra cui quella italiana, non può essere considerata motivo per una disciplina deteriore dei richiedenti, rispetto a un provvedimento che venisse domandato da una coppia di cittadinanza non italiana. Quanto al profilo dell’ordine pubblico, si potrebbe obiettare che la coppia non era sposata ma convivente e l’art. 6 L 184/1983 stabilisce che solo le coppie sposate possono accedere alle adozioni. Questo profilo per la Suprema Corte è tuttavia “superato” dall’obbligo di garantire il principio del preminente interesse del minore e, quindi, il rispetto del suo diritto all’identità e alla stabilità delle relazioni affettive, relazionali e familiari, nonché del principio della parità di trattamento tra tutti i figli, nati all’estero e fuori del matrimonio o adottivi, che trova la sua fonte costituzionale negli art. 3 e 31 Cost e che è stato inverato dalla recente riforma della filiazione. A ciò si aggiunga che va considerata la genitorialità sociale. Ciò esclude che vi sia contrarietà con i principi di ordine pubblico internazionale] NdR – Riferimenti normativi - L 4 maggio 1983 n. 184, Diritto del minore ad una famiglia (già Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori) - Legge 31.12.1995 n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Art. 41 (Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione) 1. I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66. 2. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori. in tema di sport (Superlega): - Corte giust. Ue 21.12.23, causa C-333/21 (Guida al diritto 1/2024, 104): La FIFA e la UEFA sono associazioni di diritto privato con sede in Svizzera, il cui obiettivo è promuovere e definire il quadro per il calcio a livello mondiale ed europeo. Esse hanno adottato norme che conferiscono loro il potere di approvare le competizioni calcistiche interclub in Europa e di sfruttare i diritti mediatici relativi a tali competizioni. Ma l’organizzazione di competizioni calcistiche e lo sfruttamento di diritti mediatici devono rispettare le regole della concorrenza e le libertà di movimento, mentre i poteri della FIFA e della UEFA non sono trasparenti, oggettivi, proporzionati e non discriminatori. FIFA e UEFA stanno quindi abusando di una posizione dominante, e le loro norme in materia di approvazione, controllo e sanzioni vanno considerate, in quanto arbitrarie, come restrizioni ingiustificate alla libera prestazione di servizi. Ciò non significa che il progetto della Superlega debba essere necessariamente approvato, ma le norme FIFA e UEFA relative allo sfruttamento dei diritti mediatici sono tali da arrecare danno ai club calcistici europei, a tutte le società operanti nei mercati dei media e, in ultima analisi, ai consumatori e ai telespettatori, impedendo loro di godere di nuovi concorsi potenzialmente innovativi e interessanti. (Nel 2021, 12 club europei avevano annunciato il loro accordo per lanciare il progetto Superlega in concorrenza con la Champions League. Di fronte alle proteste e alla minaccia di sanzioni da parte di Uefa e Fifa, 9 club avevano fatto retromarcia immediata, seguiti a distanza dalla Juventus, ultima a rinunciare nel luglio 2022. Restavano solo Real Madrid e Barcellona, unite nella Società di Superlega Europea - ESLC, che portavano il caso davanti al tribunale commerciale di Madrid, il quale ha deferito la questione alla Corte di Lussemburgo). in tema di CTU : - Corte cost. 21.12.23 n. 222, pres. Barbera, red. San Giorgio (Guida al diritto 1/2024, 102): L’art. 696-bis, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile è incostituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui dopo le parole «da fatto illecito» non prevede «o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico». La norma censurata, infatti, ammettendo la consulenza tecnica preventiva per i soli crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obblighi di fonte contrattuale o da fatto illecito, e non anche per tutti i diritti di credito derivanti da ogni altro atto. o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico, secondo l’indicazione fornita dall’art. 1173 c.c., dà luogo a una differenziazione priva di ragionevole giustificazione e alla violazione, in danno dei titolari dei crediti esclusi, della garanzia ex art. 24 Cost., cui non osta l’ampia discrezionalità del legislatore in ambito processuale, pure affermata più volte dalla Corte. sul DM giustizia relativo al processo telematico : DM 29.12.2023 n. 217 Ministero della giustizia (GU 30.12.23 n. 303, in vigore dal 14 gennaio 2024), Regolamento recante: «Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44» - testo del decreto (Guida al diritto 1/2024, 14-26) sotto il titolo: Per le regole tecniche della riforma Cartabia norme operative dal 15 gennaio prossimo - commenti di: - Carmelo Minnella, Fascicolo: inserimento automatico degli atti con aggravio per i giudici (Guida al diritto 1/2024, 27-29) [il perimetro applicativo del Regolamento comprende anche il processo civile telematico] - Carmelo Minnella, Deposito esclusivo con il Pdp attraverso scansioni temporali (Guida al diritto 1/2024, 30-33) [le novità sul Ppt (processo penale telematico); le scansioni temporali per il passaggio all’utilizzo esclusivo del deposito al portale dei servizi telematici penali (PdP), e il conseguente abbandono degli altri canali (cartaceo e Pec) che restano ratione temporis applicabili] sulla riforma Cartabia (penale): - Giorgio Spangher*, Un anno di riforma Cartabia penale, resta il nodo delle impugnazioni (Guida al diritto 1/2024, 10-12, editoriale) [*professore emerito di diritto e procedura penale presso “La Sapienza” Università di Roma] - Aldo Natalini, Tenuità del fatto e Map [NdR: messa alla prova]: applicabili anche ai fatti prima del DLgs n. 150 (Guida al diritto 1/2024, 45-51) [le cause estintive: i principi di diritto più rilevanti nello specchietto a pag. 48 e ss.] - Aldo Natalini, Lesioni lievi procedibili a querela, è competente il giudice di pace (Guida al diritto 1/2024, 52-60) [le condizioni di procedibilità: i principi di diritto più rilevanti nello specchietto a pag. 56 e ss.] - Carmelo Minnella, Impugnazioni: l’annosa “quaestio” delle disposizioni transitorie (Guida al diritto 1/2024, 61-65) [le impugnazioni penali/1] - Carmelo Minnella, Contrasti sull’applicazione degli oneri all’ingresso del giudizio di Cassazione (Guida al diritto 1/2024, 66-78) [le impugnazioni penali/2: i principi di diritto più rilevanti nello specchietto a pag. 71e ss.] - Carmelo Minnella, Pene sostitutive, ridisegnato il loro perimetro applicativo (Guida al diritto 1/2024, 79-84) [le pene sostitutive/1] - Carmelo Minnella, In appello resta incerto il termine per la richiesta di pene sostitutive (Guida al diritto 1/2024, 85-97) [le pene sostitutive/2: la fotografia delle pene sostitutive nello specchietto a pag. 89; i principi di diritto più rilevanti nello specchietto a pag. 91 e ss.] c.s. Pensiero dell’Epifania Il potere teme sempre ciò che non controlla (a proposito di Erode, ansioso di sapere dove fosse il Bambino)
Autore: Carmine Spadavecchia 5 gennaio 2024
sulla professione forense : - Angelo Ciancarella*, Un tavolo per l’avvocatura di domani ma il menù ricorda troppo quello di ieri (Guida al diritto 49-50/2023, 12-14, editoriale): commento a margine della “sessione ulteriore” del Congresso nazionale forense, svoltai a Roma il 15-16 dicembre 2023 [*giornalista specializzato nel settore giuridico] in tema di immigrazione : DL 5.10.2023 n. 133 - L 1.12.2023 n. 176, Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno - testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 49-50/2023, 16-41) sotto il titolo “Stretta sulle regole del gratuito patrocinio, se la domanda è reiterata decide ora il questore. - guida alla lettura (mappa del provvedimento), a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 49-50/2023, 42-49) N.B.: testo del decreto legge e commenti in Guida al diritto 41/2023, 13-37. in tema di immigrazione : DLg 18.10.23 n. 152 (GU 2.11.23 n. 256, in vigore dal 17 novembre 2023), Attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio. - testo del decreto (Guida al diritto 49-50/2023, 50-53) sotto il titolo: Carta europea “Blu Eu”, ampliata la platea degli ingressi in Italia per lavori qualificati - commento di Marco Noci, La riforma modifica il permesso in uno strumento efficace e flessibile (Guida al diritto 49-50/2023, 54-58) in tema di asilo : - Corte giust. Ue 2^, 23.11.23, causa C-614/22 (Guida al diritto 49-50/2023, 64): La direttiva 2011/95 non prevede l’estensione a titolo derivato dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai familiari di una persona che gode di tale status, i quali non soddisfino individualmente le condizioni per il riconoscimento di detto status. Gli artt. 20 e 23 della direttiva vanno interpretati infatti nel senso che non impongono agli Stati membri di riconoscere a un genitore familiare di un minore che gode dello status di rifugiato in uno Stato membro il diritto di beneficiare della protezione internazionale in tale Stato membro. Uno Stato membro potrebbe comunque andare oltre detto limite, concedendo una tutela “a titolo derivato”, ma si tratta pur sempre di una facoltà (che il Belgio, nella fattispecie, non ha esercitato). in materia edilizia : - Cons. Stato VI 17.11.23 n. 9879, pres. Simonetti, rel. Maggio (Guida al diritto 49-50/2023, 102 T): Sussiste la responsabilità risarcitoria del comune che annulla in autotutela un permesso di costruire che non poteva essere rilasciato, ancorché ridotta ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., qualora per un verso il comune con colpevole negligenza non si avveda di un vincolo autostradale che risultava dagli atti; e per altro verso la parte privata, per mezzo del proprio progettista, attesti erroneamente l’inesistenza di vincoli. - (commento di) Davide Ponte, Corresponsabile il privato che attesta la mancanza di vincoli a edificare (Guida al diritto 49-50/2023, 105-109) in tema di appalti : - TAR Lecce 2^, 20.11.23 n. 1296, pres. Mangia, est. Dello Preite (Guida al diritto 49-50/2023, 62): In materia di gare pubbliche, le certificazioni relative alla regolarità contributiva e tributaria delle imprese partecipanti, emanate dagli organi preposti, si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne e valutarne il contenuto, non residuando in capo a loro alcun margine discrezionale di apprezzamento sul contenuto o sui presupposti. Il concordato volto all’estinzione di debiti tributari pregressi alla partecipazione a una procedura a evidenza pubblica, per poter neutralizzare la causa di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, Dlg 50/2016 deve prevedere l’impegno a estinguere per intero la pendenza fiscale, mentre, per converso, in ogni altra circostanza la stazione appaltante dovrà procedere all’esclusione dell’operatore economico. in tema di appalti : - TAR Genova 1^, 15.11.23 n. 935, pres. Caruso, est. Miniussi (Guida al diritto 49-50/2023, 63): Il supporto alla riscossione dei tributi e di tutte le entrate è per legge riservato ad operatori che devono essere preventivamente abilitati all’esercizio di tale attività ai sensi dell’art. 52 DLg 446/1997 e dell’art. 1, comma 806, L 160/2019, il quale stabilisce, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali, l’iscrizione obbligatoria in una sezione separata dell’albo di cui all’art. 53 DLg 446/1997. Tali soggetti, per espressa previsione normativa, devono essere dotati di un capitale sociale definito per legge in misure minime a seconda delle dimensioni demografiche dell’Ente. (Il TAR ha ritenuto illegittima la lex specialis che riservava ai soli avvocati la partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di supporto al recupero coattivo delle sanzioni pecuniarie per verbali di violazione e ordinanze-ingiunzione elevati dal corpo di polizia municipale di un comune). in tema di usucapione : - Cass. 2^, 30.11.23 n. 33453 (Guida al diritto 49-50/2023, 72-73 s.m., annotata da Mario Piselli): Il semplice godimento della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è di per sé idoneo a far ritenere lo stato di fatto funzionale all’esercizio del possesso ad usucapionem, poiché ben potrebbe trattarsi della conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte degli altri compossessori; è dunque necessario, ai fini dell’usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa attraverso un’attività apertamente e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l’onere della relativa prova su chi invoca l’avvenuta usucapione del bene. in tema di privacy : - Corte giust. Ue 3^, 14.12.23, causa C-340/21 (Guida al diritto 49-50/2023, 64): In caso di divulgazione non autorizzata di dati personali, o di accesso non autorizzato a tali dati, i giudici non possono dedurre da questo solo fatto che le misure di sicurezza adottate dal titolare del trattamento non fossero adeguate, ma devono esaminare l’adeguatezza di tali misure in concreto., ed è al titolare del trattamento che incombe di provare tale adeguatezza. Nell’ipotesi in cui la divulgazione non autorizzata di dati personali, o l’accesso non autorizzato a tali dati, siano stati commessi da terzi (criminali informatici), il titolare del trattamento può essere tenuto a risarcire un danno, salvo che riesca a dimostrare che tale danno non gli è in alcun modo imputabile. Il timore di un potenziale utilizzo abusivo dei propri dati personali da parte di terzi, che una persona nutre a seguito di una violazione del Rgpd (Regolamento generale protezione dati) può di per sé costituire un «danno immateriale» risarcibile. in tema di condominio : - Cass. 3^, 7.12.23 n. 34370 (Guida al diritto 49-50/2023, 61): Il ristoro dei danni da infiltrazione d’acqua (dovuti, nella specie, alla realizzazione di opere edilizie illegittime incidenti sul tetto condominiale eseguite nel 1997, ma manifestatisi nel 2005) non spetta a chi era proprietario nel passato, ma al nuovo condomino che ha patito concretamente le conseguenze del danno (e che, nella specie, aveva acquistato l’appartamento nel 2004). in tema di lavoro (ferie): - Corte giust. Ue 1^, 14.12.23, causa C-206/22 (Guida al diritto 49-50/2023, 64): Il diritto dell’Ue non esige che i giorni di ferie annuali retribuite durante i quali il lavoratore non è malato, ma collocato in quarantena a causa di un contatto con una persona infetta da un virus, debbano essere recuperati. Le ferie annuali retribuite mirano infatti a consentire al lavoratore di riposarsi dall’esecuzione delle mansioni attribuitegli secondo il suo contratto di lavoro e di beneficiare di un periodo per rilassarsi e ricrearsi. A differenza di una malattia, un periodo di quarantena non impedisce di per sé la realizzazione di tale finalità. Pertanto il datore di lavoro non è tenuto a compensare gli svantaggi derivanti da un evento imprevedibile come la messa in quarantena, che potrebbe impedire al dipendente di approfittare pienamente e come desidera del suo diritto annuale alle ferie retribuite. in tema di lavoro (sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro sommerso): - Cons. Stato II 19.5.23 n. 4991, pres. Saltelli, est. Sestini (Guida al diritto 49-50/2023, 63-64): Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14 DLg 9.4.2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) è revocabile da parte dell’autorità che lo ha emanato in caso di regolarizzazione dei lavoratori, di accertato ripristino delle condizioni di lavoro o di pagamento di una somma aggiuntiva, salva comunque l’applicazione di sanzioni penali, civili, amministrative. La Circolare ministeriale n. 33/2009 distingue nettamente gli effetti della sospensione ex art. 14 sotto il profilo spaziale e temporale. Sotto il primo profilo, l’art. 14 circoscrive l’efficacia del provvedimento all’unità produttiva in cui si sono verificate le violazioni. Sotto il secondo profilo, si limita a sancire che gli effetti sospensivi decorrono dalle ore 12 del giorno successivo, oppure, qualora il lavoro non possa essere interrotto, dalla cessazione dell’attività in corso, senza nulla prevedere in ordine al termine finale del provvedimento. Ora, poiché obiettivo della norma è impedire nuove e più gravi conseguenze per la salute e la sicurezza dei lavoratori fino alla verifica della completa regolarizzazione della loro situazione lavorativa, la mancata previsione di un termine finale non può integrare violazione del principio di proporzionalità che governa ogni sistema sanzionatorio: i valori della salute e della sicurezza dei lavoratori si pongono infatti al di sopra di ogni requisito/presupposto “tecnico”, sicché assoluta prevalenza va data alla funzione di contrasto la lavoro sommerso, quale possibile fonte di pericolo per l’incolumità dei prestatori d’opera. in materia fiscale (crediti non spettanti e crediti inesistenti): - Cass. SSUU 11.12.23 n. 34419 (Guida al diritto 49-50/2023, 60): Il termine decadenziale lungo riguarda solo i crediti inesistenti, intendendosi per tali quelli che rispondono contemporaneamente a due requisiti: 1) il credito in tutto o in parte è il risultato di un’artificiosa rappresentazione, o è del tutto carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge, o, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; 2) l’inesistenza non è riscontrabile con i controlli ex artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972. Ove sussista il primo di detti requisiti, ma l’inesistenza sia riscontrabile con controllo formale o automatizzato, si applicano i termini ordinari di accertamento, trattandosi di credito non spettante. (Dalla pronuncia emerge quanto sia sfavorevole al contribuente la norma del decreto delegato sulle procedure di accertamento che anche per i crediti non spettanti ha previsto l’applicazione dei termini decadenziali lunghi al pari dei crediti inesistenti. La norma, peraltro, riguarda il futuro, mentre per il passato il contribuente resta tutelato da questa pronuncia). in procedura civile : - Cass. 2^, 7.11.23 n. 30969 (Guida al diritto 49-50/2023, 66 T): Qualora il giudice di secondo grado dichiari la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e deciderla nel merito, in quanto le ipotesi di rimessione del giudizio al primo giudice sono tassative e non estensibili analogicamente; tuttavia, prima di introitare la causa in decisione, è imprescindibile che il giudice d’appello non soltanto disponga la rinnovazione degli atti nulli, ma dovrà consentire alla parte – rimasta senza sua colpa contumace nel giudizio di primo grado – di svolgere tutte quelle attività che, a causa della nullità di detto giudizio, le sono state precluse (pur avendone chiesto l’ammissione), non potendo trovare applicazione il divieto dello jus novorum in tutti i casi in cui il processo di primo grado non si sia legittimamente svolto. (La SC ha accolto il ricorso con rinvio perché il giudice di secondo grado non aveva accordato all’appellante i termini richiesti) - (commento di) Eugenio Sacchettini, Primo grado non lecitamente svolto, nessun divieto allo “jus novorum” (Guida al diritto 49-50/2023, 69-71) in materia penale (abuso d’ufficio): - Cass. pen. 6^, 22.6-4.10.23 n. 40428 (Guida al diritto 49-50/2023, 86 T): L’ingiustizia del vantaggio o del danno assume un ruolo di rilievo all’interno della fattispecie di reato dell’abuso d’ufficio, in quanto rappresenta la nota di disvalore che caratterizza. e differenzia l’ambito degli abusi penalmente rilevanti dal mero illecito amministrativo. Accertata, dunque, la violazione della norma di legge o la mancata astensione, è proprio l’ingiustizia del risultato conseguito ad attribuire rilevanza penale alla condotta dell’agente: l’aggettivo “ingiusto”, espressamente richiesto dalla norma incriminatrice, postula la necessità che alla condotta abusiva si aggiunga un vantaggio perseguito dall’agente ovvero un danno cagionato che sia contra legem, nel senso che il risultato economico dell’azione deve essere tale da violare una norma dell’ordinamento diversa da quella incriminatrice (cosiddetta “doppia ingiustizia”). (La SC precisa che il profilo dell’ingiustizia non può essere desunto implicitamente dall’illegittimità della condotta, in quanto il requisito della doppia ingiustizia presuppone l’autonoma valutazione degli elementi costitutivi del reato) - (commento di) Giuseppe Amato, Indicazioni utili della Suprema corte sulla rilevanza della raccomandazione (Guida al diritto 49-50/2023, 90-93) in procedura penale (equità del processo - intercettazioni): - Cedu 2^, 28.11.23, ric. 2551/18 (Guida al diritto 49-50/2023, 112 solo massima): Non si configura violazione della presunzione di innocenza nei casi in cui il presidente della Corte suprema sia sentito come testimone nel momento in cui non fa parte del collegio giudicante e i magistrati componenti del collegio non si trovano in una posizione di subordinazione rispetto al presidente della corte. La pubblicazione sui media di intercettazioni telefoniche riguardanti il procedimento in corso non costituisce una violazione dell’equità del processo e della presunzione d’innocenza in particolare perché i giudici togati, in quanto professionisti altamente qualificati, non sono certo influenzati da articoli di stampa o rumours. - (commento di) Marina Castellaneta, Rendere pubbliche le intercettazioni su un procedimento in corso non viola sempre il principio di equità (Guida al diritto 49-50/2023, 112-114) c.s. Intelligenza artificiale - Il cervello umano non è una macchina digitale, ma (almeno prevalentemente) analogica. - If a machine is expected to be infallible, it cannot also be intelligent (Alan Turing) [da una macchina ci si aspetta che sia infallibile, non anche che sia intelligente]
Autore: Carmine Spadavecchia 1 gennaio 2024
in tema di diritti umani : - Fausto Pocar*, Dichiarazione dei diritti umani, 75 anni di principi da proiettare verso il futuro (Guida al diritto 48/2023, 12-14, editoriale) [*professore emerito di Diritto internazionale presso l’Università di Milano] sul DL proroghe : DL 29.9.2023 n. 132 - L 27.11.2023 n. 170, Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali - Laura Biarella, guida alla lettura e mappa delle novità (Guida al diritto 48/2023, 16-26) sotto il titolo “Dai crimini di guerra al lavoro agile dei fragili, tutte le proroghe fissate dalla nuova legge” [fra l’altro, modifiche al codice dei contratti pubblici] NB – Per la guida alla lettura del decreto-legge (a cura di Laura Biarella), vedasi Guida al diritto 39/2023, 26-30, sotto il titolo: Prorogati i termini normativi e fiscali: focus su prima casa, cripto-attività e scuola, in tema di sanità (danni da emotrasfusione): - Cons. Stato III 30.10.23 n. 9308, pres. rel. Greco (Guida al diritto 48/2023, 94 T): Nella definizione delle controversie da emotrasfusioni attraverso il modulo transattivo l’Amministrazione deve compiere una valutazione discrezionale con riguardo alla specifica vicenda e alle esigenze del danneggiato da emotrasfusioni, tenendo conto non solo delle sue esigenze patrimoniali, ma anche delle sopravvenienze costituite dalla definizione medio tempore del giudizio civile con condanna generica della stessa Amministrazione, unitamente al suo interesse a chiudere immediatamente il contenzioso. Nell’esitare l’istanza di accesso al modulo transattivo, non risultano ostativi i termini di cui all’art. 5, comma 1, lettere a) e b), del DM 4.5.2012, i quali si limitano a definire un arco temporale entro il quale la domanda di adesione alla procedura transattiva può essere presentata. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno, invece, rileva laddove sia intervenuta una sentenza accertativa della prescrizione. - (commento di) Giulia Pernice, Rapporti con la fonte regolamentare, si va verso un altro intervento plenario (Guida al diritto 48/2023, 98-101) in tema di permesso di soggiorno : - TAR Reggio Calabria 6.11.23 n. 818, pres. Mazzulla, est. De Col (Guida al diritto 48/2023, 30): La scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non osta alla possibilità di ottenere la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Diversamente, si violerebbe l’art. 24, comma 10, Tui (testo unico immigrazione), ai sensi del quale le uniche condizioni per la conversione del permesso di soggiorno sono la capienza delle quote periodicamente fissate con Dpcm, l’avvenuta assunzione del cittadino extracomunitario per almeno 3 mesi in occasione dell’ingresso autorizzato per lavoro stagionale e l’effettività del nuovo rapporto di lavoro. [Il TAR ha annullato il provvedimento con cui la Prefettura aveva revocato il nulla osta alla conversione di un permesso di soggiorno sul rilievo che al momento della domanda di conversione il permesso di soggiorno era scaduto. Secondo il TAR: a) non v’è alcuna indicazione legislativa dalla quale desumere che, ai fini della conversione del titolo di soggiorno, occorra presentare un titolo in corso di validità, di modo che l’interessato deve solo dimostrare di avere i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno, ossia un contratto di lavoro che assicuri mezzi di sostentamento adeguati, l’inequivoca volontà di integrarsi nel territorio e nel tessuto sociale, nonché l’esito favorevole del procedimento per l’attribuzione della quota di conversione del titolo; b) il termine di 60 giorni ex art. 5, comma 4, Tui per il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno non ha natura perentoria ma sollecitatoria, in quanto non contempla sanzione in caso di mancato rispetto del temine medesimo, e d’altronde le disposizioni di natura preclusiva sono di stretta interpretazione e non possono quindi, in mancanza di esplicito richiamo, essere applicate per analogia; 3) l’art. 5, comma 4, Tui esclude il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno quando si tratti di irregolarità amministrativa sanabile, sicché l’A., nel valutare la domanda del lavoratore extracomunitario, deve accoglierla se ricorrono tutti i requisiti sostanziali che assicurano la regolarità del soggiorno, indipendentemente da ogni irregolarità pregressa e da ogni carenza formale. sul ricorso cumulativo (in tema di silenzi su accesso civico): - TAR Trieste 1^, 28.10.23 n. 333, pres. Modica de Mohac, est. Sinigoi (Guida al diritto 48/2023, 31): Il ricorso cumulativo, analogamente a quello collettivo, è un’eccezione, come tale da interpretarsi restrittivamente. La regola generale secondo cui con un ricorso è impugnabile un solo provvedimento può essere derogata nelle sole ipotesi in cui la cognizione, nel medesimo giudizio, della legittimità di più provvedimenti sia imposta dall’esigenza di concentrare in un’unica analisi l’apprezzamento della correttezza dell’azione amministrativa, e solo quando questa viene censurata nella sua complessità per profili che ne inficiano trasversalmente le diverse, ma connesse, sequenze di atti. È pertanto necessario, perché sia ammissibile un ricorso cumulativo avverso distinti provvedimenti, che gli stessi siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo, seppur inteso nella sua più ampia attitudine semantica, e che con il gravame vengano dedotti vizi che colpiscono, nella medesima misura, i diversi atti impugnati, di modo che la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell’attività provvedimentale contestata dal ricorrente e che non residui quindi alcun margine di differenza nell’apprezzamento della legittimità dei singoli provvedimenti congiuntamente gravati. [Nella specie, nonostante l’identità di contenuto delle corrispondenti istanze di accesso civico generalizzato, volte a conoscere la marca dei test in vitro utilizzati per la verifica dei campioni di rilevamento del virus SARS COV-2, il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso cumulativo avverso i susseguenti “silenzi” tenuti da plurimi soggetti pubblici e privati (aziende sanitarie, cliniche sanitarie, laboratori di analisi), evocati in giudizio assieme, al di fuori di qualsiasi connessione procedimentale e funzionale] in tema di equo compenso : - TAR Milano 2^, 29.11.23 n. 2852, pres. Russo, est. Cozzi (Guida al diritto 48/2023, 31): In base alla norma sull’equo compenso, gli Ordini professionali, quali enti esponenziali della categoria, hanno interesse, per verificare la conformità alle norme che presiedono all’attività professionale e alla sua remunerazione nel rispetto della legge n. 49/2023, alla visione di un accordo di litigation funding, dato che esso pone il problema della scelta dei difensori e della loro successiva remunerazione da parte della società benefit cessionaria. [NB - Litigation funding è un contratto atipico aleatorio, di derivazione anglosassone, in cui un soggetto acquisisce dai propri clienti i diritti che questi ultimi intendono far valere in giudizio (c.d. res litigiosa) e assume i costi per la successiva gestione del contenzioso. Questo schema negoziale, finalizzato a favorire l’accesso alla tutela giurisdizionale, è oggetto di una proposta di direttiva nell’ambito dell’Unione Europea. Il caso di specie riguardava appunto un accordo-quadro fra un’Associazione di comuni e una società, riconducibile al suddetto contratto atipico, connotato dalla cessione dei diritti da parte degli enti locali alla società benefit, tenuta alla gestione del contenzioso scegliendo i professionisti all’uopo dedicati] in tema di discriminazione (nell’accesso all’impiego): - Corte cost. 4.12.23 n. 211 (Guida al diritto 48/2023, 28): È incostituzionale la norma che, nel consentire alle vincitrici del concorso a vice-ispettore della polizia penitenziaria, assenti al corso di formazione a causa della maternità, di partecipare al corso immediatamente successivo (attivato, nella specie, a distanza di dodici anni), posticipa l’immissione in ruolo alla conclusione di detto corso successivo, anziché retrodatarla alla stessa data degli altri vincitori del medesimo concorso: ciò comporta infatti una ingiustificata disparità di trattamento per le donne in ragione della maternità, in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 31 e 37 Cost., determinando ritardo nella progressione in carriera e definitiva perdita di chance, con il rischio di compromettere il tempestivo accesso delle donne all’impiego e di disincentivare la partecipazione al concorso e persino la scelta della maternità. in tema di discriminazione (per età): - Corte giust. Ue 7.12.23, causa C-518/22 (Guida al diritto 48/2023, 32): L’imposizione di un requisito di età nella selezione per ottenere l’impiego (nella specie, assistente di disabili) può essere giustificata alla luce del diritto all’autodeterminazione della persona interessata (nella specie, disabile). Nel bilanciamento tra interesse del prestatore di servizi e interesse a una prestazione idonea al proprio caso personale espresso dall’assistito disabile, va considerato infatti che la preferenza per una certa fascia di età espressa dal disabile rispetta il suo diritto di autodeterminazione. La normativa tedesca, tra l’altro, impone espressamente di soddisfare i desideri individuali dei disabili nell’ambito della fornitura dei servizi di assistenza personale: ciò in quanto gli interessati devono essere in grado di scegliere come, dove e con chi vivere, e in tale contesto sembra ragionevole aspettarsi che un assistente personale della stessa fascia di età del disabile si integri più facilmente nell’ambiente personale, sociale e universitario di quest’ultimo. in tema di privacy (violazioni del Rgpd - Regolamento generale protezione dati): - Corte giust. Ue, Grande sezione, 5.12.23, cause C-683/21 e C-807/21 (Guida al diritto 48/2023, 32): Si può infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del Rgpd a un titolare del trattamento dei dati solo se detta violazione sia stata commessa in modo illecito, ossia dolosamente o colposamente. L’illecito si verifica ogni volta che il titolare del trattamento non poteva ignorare l’illiceità del suo comportamento, a prescindere dal fatto che abbia avuto o meno cognizione dell’infrazione. Se il titolare del trattamento è una persona giuridica, non occorre che la violazione sia stata commessa da un suo organo amministratore o che quest’organo ne abbia avuto conoscenza: una persona giuridica è responsabile sia delle violazioni commesse dai suoi rappresentanti, direttori o amministratori, sia da quelle commesse da chiunque agisca nel quadro della sua attività commerciale o per suo conto. La Corte precisa le condizioni in presenza delle quali le autorità nazionali di controllo possono infliggere una sanzione amministrativa per violazione del Rgpd: l’imposizione di una sanzione siffatta presuppone un comportamento illecito, ossia una violazione commessa in modo doloso o colposo; se il destinatario della sanzione pecuniaria è parte di un gruppo di società, il calcolo dell’ammenda deve basarsi sul fatturato dell’intero gruppo; e l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a una persona giuridica nella sua qualità di titolare del trattamento non può essere subordinata alla previa constatazione che detta violazione è stata commessa da una persona fisica identificata. Al titolare del trattamento può essere inflitta una sanzione pecuniaria anche per operazioni effettuate da un subappaltatore, nei limiti in cui tali operazioni possano essere imputate al titolare del trattamento. in tema di privacy (informazioni commerciali, scoring finanziario ed esdebitazione): - Corte giust. Ue 7.12.23, causa C-518/22 (Guida al diritto 48/2023, 32): 1. Lo scoring va considerato come “processo decisionale automatizzato”, vietato in linea di principio dal Rgpd (Regolamento generale protezione dati) se i clienti della società che tratta i dati gli attribuiscono un ruolo determinante nell’ambito della concessione di crediti. Spetta peraltro al tribunale amministrativo valutare se la legge federale tedesca sulla protezione dei dati contenga un’eccezione valida al divieto, conforme al Rgpd; in caso affermativo, dovrà verificare se siano soddisfatte le condizioni generali previste dal Rgpd ((Nella specie, cittadini tedeschi contestavano il rifiuto del Garante per la protezione dei dati di agire contro alcune attività di una società privata fornitrice di informazioni commerciali soprattutto alle banche). 2. Riguardo la concessione di una esdebitazione, è contrario al Rgpd il fatto che agenzie private conservino tali dati più a lungo del registro pubblico dei fallimenti. L’esdebitazione riveste importanza esistenziale per l’interessato, avendo lo scopo di consentirgli di partecipare nuovamente alla vita economica; e tali informazioni sono utilizzate come fattore negativo nelle valutazioni di solvibilità della persona interessata. Dunque, nei limiti in cui la conservazione dei dati è illecita, come è oltre i sei mesi, l’interessato ha diritto a che siano cancellati e l’agenzia è tenuta a cancellarli senza ritardo ingiustificato. 3. Per quanto riguarda la conservazione parallela delle medesime informazioni da parte della società privata durante i sei mesi, spetta al tribunale amministrativo ponderare gli interessi in gioco al fine di valutarne la liceità; e se concludesse che la conservazione dei dati è lecita, l’interessato avrà comunque la possibilità di opporsi al trattamento dei suoi dati e chiederne la cancellazione, a meno che la società non dimostri l’esistenza di legittimi motivi cogenti. 4. Infine, i giudici nazionali devono poter esercitare un controllo completo su ogni decisione giuridicamente vincolante dell’autorità di controllo. sulla compensazione (in sede di esecuzione civile): . Cass. 3^, 8.11.23 n. 31130 (Guida al diritto 48/2023, 44 T): Non è consentito, in nessun caso, eccepire la compensazione, né propria, né cosiddetta “impropria”, quando le reciproche pretese delle parti derivano dal medesimo titolo esecutivo giudiziale, che le ha ritenute distinte emettendo separate condanne reciproche, perché esse sono state comunque ritenute non suscettibili di reciproca elisione in sede di cognizione; è, in tal caso, possibile e necessario impugnare la sentenza costituente titolo esecutivo per ottenere, in sede di cognizione, il riconoscimento della compensazione cosiddetta tecnica ovvero l’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite, in caso di difetto dei presupposti di quest’ultima, con definitiva condanna, quindi, di una sola delle parti al pagamento della differenza dovuta in favore dell’altra. - (commento di) Mario Piselli, Niente azione con più pretese ma serve impugnare la sentenza (Guida al diritto 48/2023, 48-49) in tema di mutuo (credito al consumo garantito da ipoteca sull’abitazione familiare): - Corte giust. Ue 4^, 9.11.23, causa C-598/21 (Guida al diritto 48/2023, 104 s.m.): La direttiva 93/13, letta alla luce degli artt. 7 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, osta a una normativa nazionale in forza della quale il controllo giurisdizionale del carattere abusivo di una clausola di scadenza anticipata contenuta in un contratto di credito al consumo non tiene conto del carattere proporzionato della facoltà lasciata al professionista di esercitare il diritto che gli deriva da tale clausola, alla luce di criteri connessi. In particolare, dovrà considerare l’entità dell’inadempimento del consumatore ai suoi obblighi contrattuali, quali l’importo delle rate che non sono state onorate rispetto all’importo totale del credito e alla durata del contratto, nonché la possibilità che l’applicazione di tale clausola comporti che il professionista possa procedere al recupero delle somme dovute in forza di detta clausola mediante la vendita, al di fuori di qualsiasi procedimento giudiziario, dell’abitazione familiare del consumatore. - (commento di) Marina Castellaneta, Mutuo con garanzia per abitazione familiare, abusiva la clausola su scadenza anticipata che prevede la vendita (Guida al diritto 48/2023, 104-106) in tema di straining : - Cass. lav. 19.10.23 n. 29101 (Guida al diritto 48/2023, 50): Nelle ipotesi in cui il lavoratore chiede il risarcimento del danno all’integrità psico-fisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro di natura asseritamente persecutoria, il giudice è tenuto a valutare se le condotte denunciate, pur non essendo accomunate da un intento “ritorsivo”, possono essere considerate vessatorie e mortificanti per il lavoratore e, come tali, ascrivibili a responsabilità del datore di lavoro. - (commento di) Maria Cristina Compagnoli, Il via al risarcimento per il lavoratore prescinde dall’intento persecutorio (Guida al diritto 48/2023, 53-59) [i confini tra mobbing e straining] in tema di arricchimento senza causa : - Cass. SSUU 5.12.23 n. 33954 (Guida al diritto 48/2023, 29): Per evitare elusioni della norma, è precluso l’esercizio dell’azione di arricchimento ove l’azione suscettibile di proposizione in via principale sia andata persa per un comportamento imputabile all’impoverito, e quindi (nei casi più frequenti) per prescrizione e decadenza. Si deve infatti distinguere tra le ipotesi in cui il rigetto deriva dal riconoscimento della carenza ab origine dei presupposti fondanti la domanda c.d. principale da quelli in cui derivi dall’inerzia dell’impoverito o dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava la difesa di un suo interesse. Ad esempio, se la domanda principale è correlata a una pretesa scaturente da un contratto di cui si lamenta l’esecuzione in maniera difforme da quanto pattuito, chiedendosi il ristoro del pregiudizio subito e si accerta che il contratto era affetto da nullità, lo spostamento contrattuale si palesa privo di una giusta causa e legittima quindi la proposizione, anche in via subordinata nel medesimo giudizio, dell’azione di arricchimento. Se viceversa il rigetto sia derivato dalla mancata prova da parte del contraente del danno derivante dall’altrui condotta inadempiente, la domanda di arricchimento resta preclusa in ragione della clausola di cui all’art. 2042 c.c. Si deve dunque distinguere in merito alle ragioni del rigetto e il giudice al quale è proposta da domanda di arricchimento deve verificare se sia stata riscontrata una carenza originaria del diverso titolo fondante la domanda c.d. principale. in tema di ATP (accertamento tecnico preventivo): - Corte cost. 10.11.23 n. 202, pres. Barbera, red. Amoroso (Guida al diritto 48/2023, 34 T): Sono incostituzionali gli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c. nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo previsto dall’art. 669-terdecies c.p.c. avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all’art. 696-bis del medesimo codice. - (commento di) Eugenio Sacchettini, Un divieto illegittimo sotto i profili di ragionevolezza ed eguaglianza (Guida al diritto 48/2023, 41-43) in materia penale (attenuanti per l’omicidio in ambito familiare): - Corte cost. 31.10.23 n. 197, pres. Sciarra, red. Viganò (Guida al diritto 48/2023, 72 T): In tema di concorso di circostanze è illegittimo l’art. 577, 3° comma, c.p. nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, n. 2) e 62-bis del codice penale. - (commento di) Alberto Cisterna, Il drastico limite di calibrare la pena non è per la Consulta giustificabile (Guida al diritto 48/2023, 81-86) [l’errore del legislatore nell’approccio al tema della violenza domestica con le misure dettate dal c.d. codice rosso, che hanno privato di densità “tecnica” e “umana” l’apprezzamento giurisdizionale] c.s. Cultura woke “ Credo di essere woke, ma credo che la parola sia cambiata. Se significasse ancora quello che significava, ovvero essere consapevoli dei privilegi, cercare di aumentare l’uguaglianza e ridurre l’oppressione o combattere il razzismo, il sessismo, l’omofobia … sì, sono decisamente woke. Ma se ora woke significa essere dei prepotenti puritani e autoritari che fanno licenziare la gente per oneste opinioni o fatti, allora no, non lo sono ” (Ricky Gervais, comico inglese, nello show Armageddon su Netflix, 25/12/2023)
Autore: Carmine Spadavecchia 24 dicembre 2023
sulla professione forense (a margine del Congresso forense, alla sua XXXV sessione, svoltosi a Roma il 15-16 dicembre 2023): - Francesco Greco*, Dal Congresso forense tavolo unitario che ridefinisca l’Avvocatura del futuro (Guida al diritto 47/2023, 12-14, editoriale) [*presidente del Consiglio nazionale forense] - Paolo Nesta*, Una priorità rivedere modalità e forme dell’esercizio della professione legale (Guida al diritto 47/2023, 15) [*presidente dell’Ordine degli avvocati di Roma] - Marisa Annunziata*, A braccetto previdenza e welfare per diradare le nubi sulla categoria (Guida al diritto 47/2023, 16-20) [le fotografie della categoria, degli iscritti alla cassa, dei redditi, del volume d’affari] [*consigliere di amministrazione della Cassa forense] in tema di anagrafe nazionale : DM 6.10.2023 Ministero dell’interno (GU 22.11.23 n. 273), Aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (di seguito ANPR), al fine di consentire agli avvocati iscritti nel relativo albo o elenco di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di richiedere, per finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite l'ANPR - testo del decreto (Guida al diritto 47/2023, 51-56) sotto il titolo: “Anagrafe nazionale, sì alla consultazione dei certificati anche per gli avvocati” - commento di Eugenio Sacchettini, Un ausilio importante per i legali con la realtà delle poche risorse (Guida al diritto 47/2023, 57-61) in tema di magistratura onoraria : - TAR Lazio 1^, 6.11.23 n. 16392, pres. Antonino Savo Amodio, est. F.M. Tropiano (Guida al diritto 47/2023, 65): Ai fini della conferma del magistrato onorario, particolare rilievo va attribuito, da una parte, al giudizio sul merito, dall’altra parte, alla perdurante sussistenza dei prerequisiti dell’indipendenza, dell’imparzialità e dell’equilibrio. I magistrati onorari devono assolvere degnamente e soddisfare con assiduità e impegno le esigenze di servizio, garantendo professionalità, credibilità e indipendenza. (Nella specie, il TAR ha ritenuta corretta la decisione del CSM che ha valorizzato le condotte disciplinarmente rilevanti commesse dall’istante, pur precedenti all’entrata in vigore del DLg 31.5.2016 n. 92, ma decisive ai fini del giudizio) in tema di leggi-provvedimento : - TAR Veneto 4^, 14.11.23 n. 1629, pres. Raiola, est. Mielli (Guida al diritto 47/2023, 65): È inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto dinanzi al TAR contro una legge provvedimento, perché le leggi provvedimento sono sindacabili solo nell’ambito del giudizio di costituzionalità e possono essere oggetto di censura solo attraverso l’interpositio dell’impugnazione degli atti applicativi (cfr. CdS IV 22.3.21 n. 2409). (Nella specie, un Comune aveva proposto ricorso al TAR contro il Piano faunistico regionale approvato con una legge della Regione, deducendone l’incostituzionalità). sulle ordinanze di necessità : - TAR Sicilia 3^, 7.11.23 n. 3239, pres. rel. Passarelli Di Napoli (Guida al diritto 47/2023, 92 T): È illegittima, per difetto dei presupposti di eccezionalità e imprevedibilità del pericolo, un’ordinanza sindacale contingibile e urgente, ex artt. 50 e 54 DLg 267/2000, con la quale il sindaco, sulla base di segnalazioni delle Forze dell’ordine operanti nel territorio comunale, all’asserito fine di fronteggiare situazioni di pericolo e per la tutela della sicurezza pubblica, della quiete pubblica e del pubblico decoro, dispone lo spegnimento immediato dei distributori automatici installati nel centro urbano su pubblica via o all’interno di immobili, dalle 22.00 alle ore 6.00, per un determinato arco di tempo. - (commento di) Davide Ponte, Esempio di necessaria delimitazione dell’azione amministrativa regolatoria (Guida al diritto 47/2023, 94-97) in tema di accesso : - TAR Salerno 3^, 17.10.23 n. 2325, pres. Russo, est. Polimeno (Guida al diritto 47/2023, 67): L’ampia portata della regola di accesso agli atti rappresenta l’applicazione del principio di trasparenza che governa i rapporti tra PA e cittadini. Se il principio di trasparenza cede innanzi all’esigenza di salvaguardare l’interesse protetto dalla normativa speciale sul segreto, il “segreto” che preclude l’accesso ai documenti pubblici non deve costituire la mera riaffermazione del tramontato principio della “ragion di Stato” o, sul piano professionale, dell’inviolabilità del rapporto tra difensore e assistito. Il discrimine tra ostensibilità o meno dei pareri legali va ravvisato in relazione alla finalità che l’A. persegue con la richiesta di parere. Se il parere è stato acquisito in relazione alla fase istruttoria del procedimento amministrativo, il diniego di accesso è illegittimo; se è stato acquisito in relazione a una lite già in atto o a una fase evidentemente precontenziosa o di lite potenziale al fine di definire la futura strategia difensiva dell’A., l’ostensione è legittimamente negata. in tema di libertà religiosa : - Corte giust. Ue, Grande sezione, 28.11.23, causa C-148/22 (Guida al diritto 47/2023, 66): La politica di rigorosa neutralità imposta da una pubblica amministrazione ai suoi dipendenti al fine di creare al suo interno un ambiente amministrativo totalmente neutro può essere ritenuta obiettivamente giustificata da una finalità legittima. Altrettanto giustificata sarebbe la scelta a favore di una politica che consenta, in maniera generale e indiscriminata, di indossare segni visibili di convinzioni, in particolare filosofiche o religiose, anche nei contatti con gli utenti, o l’introduzione di un divieto di indossare siffatti segni limitati alle situazioni che implicano contatti del genere. Ogni Stato membro, e ogni ente parastatale nell’ambito delle sue competenze, dispone di un margine di discrezionalità nella concezione della neutralità del servizio pubblico che intende promuovere sul luogo di lavoro, a seconda del suo proprio contesto. Tale finalità deve essere perseguita in modo coerente e sistematico, e le misure adottate per conseguirla devono essere limitate allo stretto necessario. (Nella specie, la dipendente di un comune belga con funzione di responsabile di un ufficio senza contatto con gli utenti denunciava la violazione della libertà di religione e la discriminazione subita per avere il comune, dapprima, vietato a lei di indossare il velo islamico sul luogo di lavoro, e poco dopo modificato il regolamento di lavoro, nel senso di richiedere ai propri dipendenti, compresi quelli non a contatto con gli utenti, di osservare una rigorosa neutralità, vietando ogni forma di proselitismo e non consentendo di indossare segni vistosi della propria appartenenza ideologica o religiosa) in tema di compravendita (e contestuale costituzione di servitù): - Cass. 2^, 16.10.23 n. 28694 (Guida al diritto 47/2023, 68 T, sotto il titolo: Costituzione di servitù in una compravendita immobiliare, distinte le note di trascrizione): Qualora il contratto di compravendita di un fondo contenga una ulteriore convenzione, costitutiva di un diritto di servitù in favore dell’immobile alienato e a carico di altro fondo di proprietà del venditore, agli effetti dell’art. 17, comma 3, L 52/1985, è necessario presentare distinte note di trascrizione per il negozio di trasferimento della proprietà e per la convenzione di costituzione della servitù, né rileva, ai fini dell’opponibilità della servitù a terzi, la menzione del relativo titolo contrattuale nel “riquadro D” della nota di trascrizione della vendita, trattandosi di inesattezza che introduce incertezza sul rapporto giuridico a sui si riferisce l’atto. (La SC cassa con rinvio la sentenza impugnata) - (commento di) Mario Finocchiaro, Stretta sulle formalità, non basta la sola annotazione nel «quadro D» (Guida al diritto 47/2023, 73-75) [questione nuova sulla quale non risultano precedenti in termini] sul danno non patrimoniale (tabelle romane del danno biologico): Tribunale di Roma – Tabelle per la valutazione del danno biologico – Roma 20 novembre 2023 - Filippo Martini e Maurizio Hazan, Roma adegua gli importi ma tra incoerenze e forum shopping ristori senza uniformità (Guida al diritto 47/2023, 21-25) [le novità: a pag. 23 le differenze tra le sedi giudiziarie di Roma e Milano; il campanilismo tabellare che induce incertezza e disorientamento tra gli operatori] - Marco Rodolfi, Aggiornamento rapido dei valori monetari, cifre capitoline sul podio (Guida al diritto 47/2023, 26-28) [i criteri di liquidazione: le novità sostanziali riguardano il danno morale soggettivo, il danno parentale, il danno catastrofale e il danno da morte per stessa causa; il Tribunale di Roma cerca di attuare quanto statuito da Cass. 27.9.21 n. 26118 sul “rischio latente”] - Gioacchino Cartabellotta e Luca Steffano, Microlesioni, più gap con la tabella nazionale (Guida al diritto 47/2023, 29-32) [tavola di comparazione tra tabelle milanesi, romane e nazionali per le c.d. microlesioni] - Gioacchino Cartabellotta e Luca Steffano, Macrolesioni, Al confronto ristori milanesi in perdita (Guida al diritto 47/2023, 33-39) [tavola di comparazione tra tabelle milanesi, romane e nazionali per le c.d. macrolesioni] - Gioacchino Cartabellotta e Luca Steffano, Macrolesioni, Superstiti, si impennano tutte le compensazioni (Guida al diritto 47/2023, 40-42) [esempi di calcolo in casi di perdita di genitore/figlio/coniuge] - Gioacchino Cartabellotta e Luca Steffano, Sulle lesioni terminali è un “testa a testa” (Guida al diritto 47/2023, 43-45) [esempi di calcolo per il danno non patrimoniale c.d. terminale o catastrofale] - Marco Rodolfi, Poca chiarezza sul fronte degli orientamenti (Guida al diritto 47/2023, 46-50) [la prassi applicativa] in tema di pensione (insegnanti precari): - Corte giust. Ue 1^, 30.11.23, causa C-270/22 (Guida al diritto 47/2023, 66): La ricostruzione dell’anzianità a fini pensionistici degli insegnanti precari stabilizzati con contratto a tempo indeterminato non consente di escludere i giorni effettivamente lavorati nella vita professionale in base a regole che li tengono in considerazione solo parzialmente. (La Corte boccia le regole Inps che limitano il riconoscimento di tutti i giorni effettivamente lavorati ai fini del calcolo del trattamento pensionistico di anzianità, non avendo lo Stato italiano prospettato reali esigenze concrete di tale disciplina) in tema di marchi : - Trib. Ue 2^, 29.11.23, causa T-19/22 (Guida al diritto 47/2023, 66): In generale un marchio Ue registrato non può essere dichiarato nullo se, per l’uso che ne è stato fatto, ha acquisito carattere distintivo dopo la registrazione. (Nella specie, Piaggio ha presentato a Euipo diversi elementi di prova pertinenti, quali sondaggi di opinione, dati relativi al volume di vendite, la presenza della «Vespa» al Moma (Museum of Modern Art) di New York, l’utilizzo dello scooter in film di fama mondiale (come “Vacanze romane”), la presenza di club Vespa in numerosi Stati membri: tutti elementi che, secondo il Tribunale, testimoniano il carattere iconico della «Vespa» e quindi la sua riconoscibilità globale nell’intera Ue; pertanto l’Euipo ha errato nell’annullare la registrazione del marchio, avendo omesso di valutare correttamente tali elementi di prova della sua distintività) c.s. Social media Whatsapp (e simili): il linguaggio minimo genera il pensiero minimo. Peccato, perché tra i geroglifici e gli emoticon molto era stato fatto (Valeria Braghieri, giornalista)
Autore: Carmine Spadavecchia 15 dicembre 2023
sulla responsabilità della PA per danni da illecito (legge incostituzionale): - Cons. Stato III 6.9.23 n. 8188, pres. Greco, est. Santoleri (Giurispr. it. 11/2023, 2292-4): Laddove una disposizione di legge attributiva per taluno di vantaggi (in specie, economici) sia dichiarata incostituzionale, non spetta il ristoro del danno da lesione del legittimo affidamento in favore di colui che sia stato inizialmente avvantaggiato da tale disposizione. Non è configurabile in via generale una forma di responsabilità per fatto illecito del Legislatore, non essendo predicabile il canone dell’ingiustizia a fronte dell’esercizio di un’attività (quella legislativa, appunto) libera per definizione nei fini (mentre sono del tutto eccezionali e residuali le ipotesi di risarcimento del danno per fatto del Legislatore nel caso di norme in contrasto con il diritto UE). sulla responsabilità della PA per danni da illecito (concorso del fatto colposo del danneggiato): - Cons. Stato IV 4.9.23 n 8149, pres. Carbone, est. Marotta (Giurispr. it. 11/2023, 2294-5): Premesso che, in tema di responsabilità della PA per fatto illecito dannoso, opera anche in ambito amministrativo il principio di cui all’art. 1227 c.c. (nella declinazione di cui all’art. 30 c.p.a., secondo cui va escluso il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza), il canone dell’“ordinaria diligenza” va parametrato valutando quale sia in concreto la condotta esigibile in capo a un soggetto mediamente diligente, in particolare per quanto riguarda l’esperimento di uno specifico strumento di tutela in sede giudiziaria. sulla responsabilità della PA per danni da illecito (omissione di atti dovuti): - Cons. Stato IV 3.8.23 n 7503, pres. Carbone, est. Furno (Giurispr. it. 11/2023, 2297-8): Sussiste una responsabilità risarcitoria in capo alla PA che abbia illegittimamente omesso di esercitare un’attività doverosa (il cui esercizio avrebbe evitato a un cittadino di subire un danno patrimoniale). In tal caso, la giurisdizione risarcitoria spetta al GA, posto che, ai sensi dell’art. 7 c.p.a., essa sussiste tanto a fronte di violazioni di interessi legittimi, tanto – nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva – a fronte di violazioni di diritti soggettivi). in tema di soccorso istruttorio (funzione e latitudine): - Cons. Stato V 21.8.23 n 7870, pres. Sabatino, est. G. Grasso (Giurispr. it. 11/2023, 2295-7): 1. Nell’ambito delle pubbliche gare lo strumento del soccorso istruttorio (già disciplinato dall’art. 83, 9° comma, DLg. 50/2016 e da ultimo regolato dall’art. 101 DLg 36/2023), inteso quale “direttiva antiformalistica” per l’azione dei soggetti pubblici ed equiparati, può assolvere diverse tipologie di funzioni. Vi sono infatti: - un soccorso di carattere integrativo e completivo di dichiarazioni già rese ai fini della gara; – un soccorso di tipo sanante (volto anche a rimediare ad omissioni ed inesattezze commesse in fase dichiarativa); – un soccorso istruttorio in senso stretto (volto a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sulle dichiarazioni già rese ai fini della gara); – un soccorso c.d. correttivo (volto a consentire al concorrente di correggere errori nelle dichiarazioni che ne possano inficiare materialmente il contenuto). 2. Il soccorso istruttorio può arrivare a supplire a carenze relative alla formulazione dell’offerta tecnica o di quella economica (nel senso che sono sanabili le carenze - per omissione e/o per irregolarità - della documentazione c.d. amministrativa), ma non può mai modificare il contenuto sostanziale dell’offerta senza entrare in conflitto col superiore principio della parità dei concorrenti. In altri termini, si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla (allegazione) dei requisiti di ordine generale (in quanto riferiti soggettivamente all’operatore economico in quanto tale), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara). in tema di appalti (convenzioni Consip): - Cons. Stato V 15.3.23 n. 2728, pres. De Nictolis, rel. Santini (Giurispr. it. 11/2023, 2447 solo massime): 1. L’aggiudicazione di un appalto Consip è sufficiente a radicare in capo all’operatore economico un interesse diretto ed attuale all’eliminazione di bandi autonomi. Infatti, la semplice pendenza di un procedimento ad evidenza pubblica, avente ad oggetto il medesimo bene della vita conseguito a seguito di aggiudicazione della gara CONSIP, ha effetti direttamente lesivi sulla posizione dell’aggiudicataria, indipendentemente dall’adozione del provvedimento finale di quel procedimento. Ciò considerato che, nel momento in cui indice la gara autonoma, la stazione appaltante ha già valutato la convenienza di tale procedura rispetto alle Convenzioni Consip, effettuando una comparazione dei prezzi. Non è, invece, necessaria alcuna ulteriore valutazione dei costi ex post (ossia all’esito della procedura di gara autonoma), pena la violazione di fondamentali principi di economicità dell’azione amministrativa e di divieto di aggravio del procedimento. Per tali ragioni, l’indizione in sé della gara deve formare oggetto di immediata impugnazione, a pena di irricevibilità del gravame. - (commento di) Federica Baricalla, Appalti Consip e l’onere di immediata impugnazione dei bandi autonomi (Giurispr. it. 11/2023, 2447-2452) in tema di beni culturali (tutela immagine): - Trib. Fi 21.4.23, Giudice Donnarumma (Giurispr. it. 11/2023, 2411 T): 1. L’ordinamento giuridico italiano riconosce il diritto all’immagine dei beni culturali. Pertanto, la riproduzione non autorizzata dell’immagine di un bene culturale, con finalità commerciali, determina la lesione del diritto all’immagine del bene stesso, tutelabile innanzi all’autorità giudiziaria. 2. La riproduzione non autorizzata dell’immagine del bene culturale ed il mancato versamento del relativo corrispettivo comportano il risarcimento sia del danno patrimoniale che non patrimoniale. - (nota di) Marco Venturello, La tutela dell’immagine dei beni culturali (Giurispr. it. 11/2023, 2415-7) N.B. – Sentenza già segnalata con il commento di Andrea Sirotti Gaudenzi, Con la riproduzione vietata si ledono i valori costituzionali (Guida al diritto 39/2023, 59-64) sul processo amministrativo telematico: - Cons. Stato IV 16.2.23 n. 6573, pres. Poli, est. Monteferrante (Giurispr. it. 11/2023, 2452 s.m.): In tema di processo amministrativo telematico e di elezione di domicilio da parte di una PA, è valida la notifica effettuata alla PA presso la Segreteria del TAR competente per territorio, in luogo del domicilio digitale dell’avvocato presso la quale la stessa era domiciliata (circostanza non indicata all’interno dell’atto), con la conseguenza che è tardivo l’atto di impugnazione della sentenza effettuato oltre il termine perentorio di 60 giorni previsto. - (nota di) Domenico Filosa, Il Consiglio di Stato su domicilio digitale e disciplina del processo amministrativo telematico (Giurispr. it. 11/2023, 2452-2455) in tema. di privacy (diritto all’oblio): - Cass. 1^, 24.11.22 n. 34658 (Giurispr. it. 11/2023, 2327 T) In tema di trattamento dei dati personali, la tutela spettante all’interessato, strettamente connessa ai diritti alla riservatezza e all’identità personale e preordinata a garantirne la dignità personale dell’individuo, ai sensi dell’art. 3, 1° comma e dell’art. 2 Cost., che si esprime nel cosiddetto “diritto all’oblio”, consente, in conformità al diritto dell’Unione Europea, alle autorità italiane, ossia al Garante per la protezione dei dati personali e al giudice, di ordinare al gestore di un motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni, anche extra Europee, del suddetto motore, previo bilanciamento tra il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e il diritto alla libertà d’informazione, da operarsi secondo gli standard di protezione dell’ordinamento italiano. - (commento di) Andrea Lestini, La portata del diritto alla deindicizzazione (Giurispr. it. 11/2023, 2328-2334) N.B. Sentenza già segnalata con il commento di Marcello Stella, Caching provider e tutela inibitoria: la Cassazione ammette la deindicizzazione globale (Giurispr. it. 4/2023, 828-833) in tema di cittadinanza : - Cass. SSUU 24.8.22 n. 25317 e 25318 (Giurispr. it. 11/2023, 2358 T): 1. La cittadinanza italiana è uno status di natura permanente, imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo e che si acquista a titolo originario. Chi vuol far valere il proprio diritto alla cittadinanza, deve dare prova unicamente dei fatti costitutivi di tale diritto, mentre grava sulla controparte l’onere di dimostrare l’esistenza di fatti interruttivi alla linea di trasmissione dello status. Ai sensi dell’art. 11, n. 2/1865, c.c., la cittadinanza si perde per rinuncia, purché volontaria ed esplicita, consistente in un atto libero e spontaneo diretto all’acquisto di una cittadinanza straniera. Una rinuncia tacita – desumibile da un’accettazione tacita di una cittadinanza straniera imposta a mezzo di un provvedimento generale di naturalizzazione – non è idonea a determinare la perdita della cittadinanza italiana. 2. Ai sensi dell’art. 11, n. 3/1865, c.c., e dell’art. 8, n. 3, L 555/1912, la cittadinanza si perde qualora un individuo abbia accettato di svolgere un ‘‘impiego da un governo estero’’ strettamente inteso, esercitando pubbliche funzioni all’estero in base ad obblighi di gerarchia e fedeltà nei confronti di uno Stato straniero. - (commento di) Giovanni Bonato, La Grande Naturalizzazione brasiliana non causò la perdita della cittadinanza italiana (Giurispr. it. 11/2023, 2361-2371) - (commento di) Claudio Consolo, Le conclusioni del giudizio e i risvolti dell’onere della prova (Giurispr. it. 11/2023, 2371-4) N.B. – Sentenza già segnalata con il commento di Valeria Cianciolo, Uno Stato con un atto di imperio non può toccare diritti fondamentali (Guida al diritto 37/2022, 56-62) in tema di maternità surrogata : - Cass. SSUU 30.12.22 n. 38162 (Giurispr. it. 11/2023, 2320 solo massima): Poiché la pratica della maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, non è automaticamente trascrivibile il provvedimento giudiziario straniero, e a fortiori l’originario atto di nascita, che indichi quale genitore del bambino il genitore d’intenzione, che insieme al padre biologico ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della lex loci. Nondimeno, anche il bambino nato da maternità surrogata ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale. L’ineludibile esigenza di assicurare al bambino nato da maternità surrogata gli stessi diritti degli altri bambini nati in condizioni diverse è garantita attraverso l’adozione in casi particolari ex art. 44, primo comma, lett. d), L 184/1983. Allo stato dell’evoluzione dell’ordinamento, l’adozione rappresenta lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello status di figlio, al legame di fatto con il partner del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita. - (commento di) Gabriele Salvi, Ancora un no (forse definitivo) delle Sezioni unite alla trascrizione a seguito di gestazione per altri (Giurispr. it. 11/2023, 2320-2326) N.B. - Sentenza già segnalata con i commenti di Valeria Cianciolo: Diritto al riconoscimento del bimbo tramite l’adozione in casi particolari (Guida al diritto 4/2023, 64-68); Una decisione della Cassazione che condanna La Gpa e tutela i minori (Guida al diritto 4/2023, 69-74) sulla vendita di immobili da costruire (fideiussione): - Cass. 2^, 8.2.23 n. 3817 (Giurispr. it. 11/2023, 2305 T): La domanda di nullità del contratto preliminare di vendita di immobili da costruire, per mancato rilascio della garanzia fideiussoria ex art. 2 DLg 122/ 2005, non può essere accolta, per violazione della clausola di buona fede oggettiva e per carenza di interesse ad agire, allorché sia proposta dopo l’ultimazione dei lavori e senza che nelle more si sia manifestata l’insolvenza del promittente venditore ovvero che risulti altrimenti pregiudicato l’interesse del promissario acquirente, alla cui tutela è preposta la nullità di protezione prevista dalla norma in esame. - (commento di) Matteo Ambrosoli, Nullità per mancato rilascio di fideiussione nella vendita di immobili da costruire (Giurispr. it. 11/2023, 2306-2313) [disciplina delle invalidità di protezione; obbligo di buona fede e divieto di abuso del diritto come limiti alla protezione del contraente debole, in caso di violazioni che non pregiudicano in maniera sostanziale l’interesse protetto dalla norma] in tema di (contratti finalizzati alla) elusione fiscale: - Cass. 2^, 2.2.23 n. 3170 (Giurispr. it. 11/2023, 2313 T): Non è qualificabile in termini di nullità civilistica il contratto stipulato al fine di eludere la normativa fiscale, in quanto le conseguenze di un comportamento fiscalmente elusivo trovano di per sé, nel sistema fiscale, un apparato sanzionatorio. - (commento di) Carolina Magli, Riflessi civilistici dell’elusione fiscale (Giurispr. it. 11/2023, 2315-2320). La SC aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo cui gli atti negoziali compiuti dal contribuente a fini antielusivi per beneficiare di un trattamento fiscale più vantaggioso, salvo diversa disposizione di legge, non sono nulli, ma l’Amministrazione finanziaria ha il potere di riqualificarli prescindendo dalla volontà concretamente manifestata dalle stesse per assoggettarli ad un trattamento fiscale meno favorevole di quello altrimenti applicabile. in tema di lavoro : - Valerio Maio e Federico Maria Putaturo Donati (a cura di), Diritto del lavoro e prescrizione (Giurispr. it. 11/2023, 2505-2540) --- La cassazione e la decorrenza delle prescrizioni in materia di lavoro, rilievi sistematici, Valerio Maio (2505) --- La prescrizione dei crediti di lavoro e la corte di cassazione, Francesco Santoni (2509) --- Portata e limiti dell’imprescrittibilità dei diritti retributivi, Emilio Balletti (2512) --- Sulla decorrenza delle prescrizioni presuntive: requiem aeternam dona eis, Federico Maria Putaturo Donati (2517) --- La decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro nel pubblico impiego, Emanuela Fiata (2520) --- Rinnovata forza espansiva della reintegrazione e prescrizione dei crediti di lavoro, Laura Foglia (2526) --- Il cantiere ancora aperto della prescrizione nel rapporto di lavoro: l’estinzione dei diritti maturati tra il 2007 ed il 2012; la stabilità negoziale, Marco Menicucci (2531) in tema di prove (capacità di testimoniare): - Cass. SSUU 6.4.23 n. 9456 (Giurispr. it. 11/2023, 2351 T): 1. L’incapacità a testimoniare di cui all’art. 246 c.p.c. non è rilevabile d’ufficio, sicché la stessa va eccepita dalla parte prima dell’ammissione del mezzo; in difetto, l’eccezione rimane definitivamente preclusa. 2. Ove la testimonianza del teste incapace, nonostante l’eccezione preventiva di parte, sia stata comunque assunta, la stessa è affetta da nullità relativa, che va dunque eccepita nella prima istanza o difesa successiva, ovvero all’esito della medesima udienza in cui avviene l’escussione o, in caso di assenza della parte interessata a far valere la nullità, nell’udienza immediatamente successiva. Ove, tuttavia, l’interessato sia incolpevolmente inconsapevole delle ragioni di incapacità del teste, l’eccezione va svolta nella prima difesa successiva all’acquisita conoscenza della nullità della testimonianza. 3. L’eccezione di nullità della testimonianza assunta nonostante l’incapacità del teste (pur ritualmente eccepita prima dell’escussione e reiterata nella prima istanza o difesa successiva a quella) deve essere ulteriormente ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, in difetto dovendosi ritenere implicitamente rinunciata. - (commento critico di) Valentina Capasso, Le Sezioni unite e la nullità supersanabile della testimonianza resa da teste incapace (Giurispr. it. 11/2023, 2353-8) in tema di consulenza tecnica : - Cass. SSUU 28.2.22 n. 6500 (Giurispr. it. 11/2023, 2385 T): 1. L’accertamento di fatti diversi da quelli principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, o l’acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente tecnico nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio, è fonte di nullità relativa. 2. In materia di esame contabile, il consulente d’ufficio, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio, può acquisire, indipendentemente dall’allegazione di parte, i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti, anche diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. - (commento di) Pasqualina Farina, Le Sezioni unite e i vizi della consulenza tecnica d’ufficio (Giurispr. it. 11/2023, 2386-2393) N.B. – Sentenza già segnalata con commenti di: - Mauro De Filippis, Ctu, il consulente nominato dal giudice può accertare i fatti per rispondere ai quesiti, ma non quelli principali (Guida al diritto 12/2022, 19-24). Con una sentenza di 50 pagine la SC, alla luce dei principi esposti, rigetta il ricorso per acquiescenza della parte. - Mario Finocchiaro, Le sezioni Unite colgono l’occasione per un’ampia ricostruzione dell’istituto (Guida al diritto 12/2022, 25-27). Le SU riscrivono l’istituto prendendo le mosse dal codice di rito del 1865, evidenziandone le differenze rispetto al codice del 1942. - Ferruccio Auletta, L’istruzione probatoria mediante consulente tecnico: la Corte profert de thesauro suo nova et vetera (Giurispr. it. 10/2022, 2138-2141). Parto gemellare delle Sezioni unite sull’ampiezza dei poteri del CTU e sulla natura della patologia che infici il risultato della sua attività. in tema di diffamazione : - Cass. 3^, 18.8.23 n. 24818 (Giurispr. it. 11/2023, 2285-6): In tema di scritti diffamatori pubblicati su un blog, il blogger è responsabile per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell’altrui reputazione e consente l’ulteriore diffusione dei commenti diffamatori. (Fattispecie relativa a frasi diffamatorie pubblicate, da un soggetto terzo, sul blog del ricorrente nel dicembre del 2006, conosciute dal danneggiato nel 2011 e rimosse dal titolare del detto blog solo nel novembre del 2012). c.s. L'autentico pensiero scientifico è impotente di fronte all'universo (Franco Battiato, “23 coppie di cromosomi”)
Autore: Carmine Spadavecchia 10 dicembre 2023
sulla violenza verso le donne [il restyling del c.d. “codice rosso” (L 19.7.2019 n. 69)]: L 24.11.2023 n. 168 [GU 24.11.23 n. 275, in vigore dal 9 dicembre 2023], Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. - testo della legge (Guida al diritto 46/2023, 13-24) - appendice con le modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 46/2023, 25-38): - appendice con le modifiche al codice penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 46/2023, 39-42) - guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 46/2023, 43-52) (mappa delle novità alle pagg. 45-52) - commenti: - Aldo Natalini, Ammonimento per gli autori dei “reati-spia” e denuncia d’ufficio (Guida al diritto 46/2023, 53-58) [novità] - Giuseppe Amato, Una corsia accelerata e preferenziale per le fattispecie più gravi (Guida al diritto 46/2023, 59-62) [criteri di priorità] - Giuseppe Amato, Sul tema delle priorità nelle Procure serve una legge per i criteri generali (Guida al diritto 46/2023, 63-68) [criteri di priorità] - Aldo Natalini, Carcere in caso di manomissione del braccialetto elettronico (Guida al diritto 46/2023, 69-75) [modifiche al Cpp] - Giuseppe Amato, Violazione atti cautelari “attenuati”: rimediata un’incoerenza normativa (Guida al diritto 46/2023, 76-77) [misure cautelari] - Giuseppe Amato, Strumenti cautelari d’urgenza, arresto differito e via dalla casa (Guida al diritto 46/2023, 78-82) [misure precautelari] - Aldo Natalini, Condizionale per il condannato solo con i corsi di recupero (Guida al diritto 46/2023, 83-87) [le norme penali: i percorsi di recupero secondo la Convenzione di Istanbul] sulle c.d. concessioni “balneari” : - Cass. SSUU 23.11.23 n. 32559, pres. Cirillo o D’Ascola, est. Lamorgese (cassa con rinvio Ad. plen. 9.11.21 n. 18) (Guida al diritto 46/2023, 93) [Con sentenza 9.11.21 n. 18 l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato aveva affermato la contrarietà al diritto comunitario delle proroghe delle concessioni demaniali marittime, Le Sezioni unite hanno annullato la sentenza per diniego di giurisdizione affrontando, in limine, alcune questioni in tema di ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, u.c., Cost., ed affermando che costituisce “motivo di giurisdizione”, deducibile avverso una sentenza del Consiglio di Stato sotto forma di diniego ovvero rifiuto della tutela giurisdizionale, quello con cui si denuncia che il giudice amministrativo ha dichiarato, in via pregiudiziale, l’inammissibilità dell’intervento, spiegato dinanzi a sé da parte di un ente portatore di un interesse collettivo o di un ente territoriale, senza esaminare in concreto il contenuto dei loro statuti ovvero senza valutare la loro concreta capacità di farsi portatori degli interessi della collettività di riferimento. La SC ha rimesso al Consiglio di Stato le questioni di merito nella pienezza del contraddittorio, anche alla luce delle novità legislative nel frattempo intervenute. A complicare il quadro normativo, infatti, concorre la norma approvata nell’agosto 2022 che ha tradotto in legge quanto statuito dai giudici amministrativi. La L 5.8.2022 n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) ha infatti abrogato la proroga al 2033 imponendo lo svolgimento delle gare per le concessioni balneari entro il 31 dicembre 2023] 1. Sussiste, un’incondizionata ricorribilità per cassazione dei provvedimenti giurisdizionali aventi forma di sentenza, senza necessità di ulteriore scrutinio sulla loro portata decisoria; non è consentito neppure al legislatore ordinario far dipendere la ricorribilità per cassazione delle «sentenze» del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi dell’articolo 111, comma 8, Cost., con l’effetto di limitarla, a seconda della composizione dell’organo decidente (sezione semplice o A.P.) (SSUU n. 22423/2023). Sicché, è affetta dal vizio di eccesso di potere sotto il profilo dell’arretramento della giurisdizione rispetto ad una materia devoluta alla cognizione giurisdizionale del giudice amministrativo, la sentenza che neghi o rifiuti la tutela giurisdizionale sulla base di valutazioni che, negando in astratto la legittimazione degli enti ricorrenti a intervenire nel processo, conducono a negare anche la giustiziabiltà degli interessi collettivi (legittimi) da essi rappresentati, relegandoli in sostanza al rango di interessi di fatto. 2. Nella giurisprudenza amministrativa, la legittimazione ad agire coincide con la titolarità di una posizione qualificabile come interesse legittimo, anche quando si tratti di interessi (legittimi) collettivi di determinate collettività e categorie, soggettivizzate in enti associativi esponenziali, legittimati ad agire e intervenire in giudizio. E allora, se la posizione soggettiva fatta valere ha consistenza di interesse legittimo, il giudice amministrativo, essendo fornito della giurisdizione, è tenuto ad esercitarla, incorrendo altrimenti in diniego o rifiuto della giurisdizione, vizi censurabili dalle Sezioni Unite, ai sensi dell’articolo 111, comma 8, Cost. Attiene, per contro, al merito della controversia devoluta al giudice amministrativo, cioè alla fondatezza della domanda, ogni questione concernente l’idoneità di una norma di diritto – per come applicata in concreto – a tutelare l’interesse dedotto dalla parte in giudizio. [Nel caso in esame, è stata omessa qualsiasi valutazione degli statuti delle associazioni ricorrenti (SIB e ASSONAT), i cui interventi sono stati globalmente dichiarati inammissibili, con conseguente loro estromissione dal giudizio, al pari degli interventi di altre associazioni ed enti eterogenei, anche istituzionali, come la Regione Abruzzo, non già all’esito di una verifica negativa in concreto delle condizioni di ammissibilità dei loro interventi, ma come effetto di un aprioristico diniego di giustiziabilità dell’interesse collettivo proprio delle stesse associazioni ed enti]. 3. L’interventore adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole, salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell’intervento. La predetta deroga al principio («salvo che…») è stata applicata con riferimento a sentenze del Consiglio di Stato impugnate ex articolo 111, comma 8, Costituzione e giustificata dalle Sezioni Unite (n. 31266/2019) in senso collimante con «la costante giurisprudenza del giudice amministrativo» secondo la quale il soggetto interveniente ad adiuvandum […] non è legittimato a proporre appello in via principale e autonoma «salvo che non abbia un proprio interesse direttamente riferibile alla sua posizione, come nel caso in cui sia stata negata la legittimazione all’intervento o sia stata emessa nei suoi confronti la condanna alle spese giudiziali. Pertanto, per autorizzare l’intervento di un’associazione esponenziale di interessi collettivi occorre un interesse concreto ed attuale (imputabile alla stessa associazione) alla rimozione degli effetti pregiudizievoli prodotti dal provvedimento controverso. Non a caso, in base a un orientamento del tutto consolidato, nel processo amministrativo l’intervento ad adiuvandum o ad opponendum può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale. sui consorzi di sviluppo industriale : - TAR Cagliari 2^, 19.10.23 n. 779 (Guida al diritto 46/2023, 92): I consorzi industriali provinciali hanno chiara matrice pubblicistica, in quanto svolgono prevalentemente funzioni strumentali alla produzione di beni e servizi che si estrinsecano sostanzialmente nell’esercizio di poteri autoritativi di organizzazione e gestione del territorio di riferimento. Pur non potendosi escludere in assoluto per detti consorzi la possibilità di svolgere attività d’impresa, va rilevata la prevalenza dei poteri pubblici loro conferiti, inerenti la pianificazione industriale, e in questo senso “strumentali” al settore imprenditoriale (cfr. Cass. SSUU 781/1999, secondo cui la qualificazione di ente pubblico economico non modifica la struttura e/o i compiti dei consorzi di sviluppo industriali, i quali “continuano a svolgere funzioni pubblicistiche di interesse generale, prevalenti rispetto alle eventuali attività di tipo imprenditoriale”; il TAR ha rigettato il ricorso del Consorzio industriale perché la sua auto-qualificazione come ente pubblico economico non comporta l’automatica qualificazione dello stesso in termini di impresa) in tema di concorso : - TAR Liguria 2^, 27.10.23 n. 885 (Guida al diritto 46/2023, 92-93): Costituisce un irragionevole aggravio del procedimento, ed è perciò illegittima, la clausola del bando di concorso che prevede che la domanda di partecipazione debba essere presentata “tramite procedura telematica” e successivamente consegnata brevi manu oppure inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, pena l’esclusione del candidato. Una clausola siffatta contrasta con l’art. 1 della legge 241/1990, e specificamente sia con il comma 2 (secondo cui la PA non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria), sia con il comma 2-bis (secondo cui i rapporti tra cittadino e PA sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede). (Fattispecie relativa a concorso indetto da un ente ospedaliero per un posto di dirigente medico, disciplina radiodiagnostica) in tema di condominio : - Cass. 2^, 24.10.23 n. 29504 (Guida al diritto 46/2023, 96 solo massima, annotata da Mario Piselli): In ipotesi di deliberazione assembleare volta ad autorizzare l’esercizio di un’azione o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere, di fronte al particolare oggetto della lite, in base ai contrapposti interessi, non sussiste neppure il diritto del singolo condomino a partecipare all’assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandarne l’annullamento, essendo egli portatore unicamente di un interesse in conflitto con quello rimesso alla gestione collegiale. sulla distinzione tra locazione e contratto alberghiero (ai fini della giurisdizione): - Corte giust. Ue 4^, 16.11.23, causa C-497/22 (Guida al diritto 46/2023,93): Non si può ravvisare una locazione laddove nel prezzo globale siano incluse una serie di prestazioni proprie di un complesso alberghiero (nella specie, il contratto concluso tra il privato e il professionista del turismo non prevedeva solo l’utilizzo dell’immobile, ma anche la prestazione di servizi, inclusa l’accoglienza sul posto, la fornitura di biancheria, la pulizia finale). Pur se la pulizia finale non è di per sé elemento determinante (anche se in via generale nei contratti di locazione la pulizia finale spetta al conduttore alla scadenza del contratto), per stabilire se ricorra o no una locazione occorre una valutazione complessiva: tra gli elementi da considerare, il servizio di accoglienza, di prenotazione, la qualità dell’organizzazione del soggiorno, la fornitura di alloggio in un villaggio turistico comprendente strutture ricettive standardizzate che formano un insieme omogeneo. L’esclusione della locazione è determinante ai fini della giurisdizione, perché la competenza non spetterà al giudice del luogo in cui si trova l’immobile, ma, in base al titolo generale di giurisdizione, al giudice dello Stato membro in cui ha domicilio il convenuto. in tema di professione forense : - Carlo Fogliani*, Aiga, inderogabile il compenso minimo per ritrovare l’orgoglio della professione (Guida al diritto 46/2023, 10-11) [*presidente dell’Associazione italiana giovani avvocati, eletto il 18 novembre dall’assemblea del XXVII Congresso dell’Aiga a Bari] in tema di notifica via PEC : - Cass. 3^ 21.11.23 n. 32287 (Guida al diritto 46/2023, 90): Va rimessa alle Sezioni unite la questione se sia valida la notifica via Pec rifiutata dal sistema con la dicitura “casella piena” c.s. Nichilismo non è non credere a nulla, ma credere a tutto (Joseph Ratzinger)
Autore: Carmine Spadavecchia 4 dicembre 2023
sul c.d. DL Caivano : DL 15.9.2023 n. 123 - L 13.11.2023 n. 159 [GU 14.11.23 n. 266], Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. - testo del decreto (Guida al diritto 45/2023, 14-37) - mappa del provvedimento (guida alla lettura) a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 45/2023, 38-45) sotto il titolo “Il restyling parlamentare porta in dote altre norme”: dai 16 articoli del decreto legge ai 25 della conversione - commenti: - Alberto Cisterna, Un nuovo assetto del contrasto che potrebbe incrinare il sistema (Guida al diritto 45/2023, 44-47) [le novità: partecipazione del procuratore dei minorenni nei protocolli di prevenzione; le norme di sostegno al settore scuola] - Giuseppe Amato, Stupefacenti: fino a cinque anni anche per i fatti di lieve entità (Guida al diritto 45/2023, 48-52) [pene per droga e porto d’armi] - Alberto Cisterna, Tribunale minori: sì alla competenza nell’applicazione dell’avviso orale (Guida al diritto 45/2023, 53-54) [modifiche al codice antimafia] - Aldo Natalini, Messa alla prova “anticipata”, ora è diventata facoltativa (Guida al diritto 45/2023, 55-60) [modifiche al c.p.p. minorile] - Aldo Natalini, Ventunenni con “caratura” criminale trasferibili in un carcere per adulti (Guida al diritto 45/2023, 61-62) [gli istituti penali] - Aldo Natalini, Serve l’ammonimento del sindaco prima che scatti il nuovo reato (Guida al diritto 45/2023, 63-67) [le norme penali: l’inosservanza dell’obbligo scolastico] - Riccardo Sciaudone, Per accedere ai siti pornografici va verificata la maggiore età (Guida al diritto 45/2023, 68-69) [il parental control] in tema di appalti pubblici : - Cons. Stato V 9.11.23 n. 9628, pres. Caringella, est. Rotondano (Guida al diritto 45/2023, 73-74): Il sistema di accreditamento gestito dagli organismi firmatari dell’accordo EA MLA (European cooperation Multilateral Agreement), che abbiano positivamente superato la valutazione inter partes (ex art. 10 Regolamento 765/2008), è accettato dagli altri firmatari come equivalente del proprio sistema di accreditamento. Non occorre sottoporre la questione alla Corte Ue, considerato che, dall’esame complessivo della normativa eurounitaria e interna, si può ritenere in maniera adeguatamente chiara che la sottoscrizione degli accordi EA MLA, per lo specifico settore del certificato richiesto ai fini della partecipazione alla gara d’appalto, abiliti l’Ente unico nazionale di un Paese europeo a fornire il servizio di accreditamento degli enti di certificazione in modi equivalente agli organismi nazionali degli Stati membri (la c.d. teoria dell’atto chiaro, di cui alla sentenza 6.10.21, C-561/19, della Corte di giustizia Ue, Grande Sezione, esime dal rinvio pregiudiziale quando la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi). Pertanto, le certificazioni di qualità rilasciate da organismi stranieri accreditati dall’Ente unico nazionale di accreditamento di un altro Stato europeo, firmatario dell’accordo EA MLA, qual è l’ente britannico UKAS, sono equivalenti alle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati degli enti nazionali degli Stati membri. L’opposta conclusione potrebbe contrastare con l’art. 87 del codice, col Regolamento CE 765/2008 e con i principi di concorrenza, non discriminazione e mutuo riconoscimento. in tema di privacy : - Corte giust Ue 5^, 16.11.23, causa C-333/22 (Guida al diritto 45/2023, 76): Il diritto Ue impone agli Stati di prevedere che la persona interessata dal trattamento dei suoi dati possa impugnare la decisione dell’autorità di controllo qualora quest’ultima eserciti i diritti di detta persona con riguardo al trattamento di cui trattasi. Informando l’interessato dell’esito delle verifiche, l’autorità di controllo competente adotta una decisione giuridicamente vincolante che deve poter essere oggetto di ricorso. Solo in questo modo l’interessato può infatti contestare la valutazione compiuta dall’autorità di controllo sulla legittimità del trattamento dei dati e sulla decisione di esercitare o meno i poteri correttivi. (Nella specie, invocando il diritto di accesso ai propri dati, un cittadino belga si era rivolto all’Organo di controllo delle informazioni di polizia, il quale lo aveva informato che egli disponeva soltanto di un accesso indiretto e che l’organo stesso avrebbe verificato la legittimità del trattamento dei suoi dati. Al termine della verifica, come consentito dalla legge belga, l’organo si era limitato a rispondergli di avere eseguito le verifiche necessarie. A questo punto l’interessato proponeva ricorso giurisdizionale al giudice di primo grado, il quale si dichiarava incompetente per materia. Adita dal cittadino e dalla Ligue des droits humaines, la Corte d’appello di Bruxelles aveva chiesto alla Corte di giustizia di esprimersi al riguardo) sulle azioni di nunciazione (giurisdizione): - Cass. 2^, 26.9.23 n. 27387 (Guida al diritto 45/2023, 76 solo massima, annotata da Mario Piselli): In tema di azioni di nunciazione nei confronti della PA, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora l’attore denunci attività materiali dell’A. che possano recare pregiudizio a beni di cui egli si assume proprietario o possessore e, in relazione al petitum sostanziale della sottostante pretesa di merito, la domanda risulti diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo e non si lamenti l’emissione di atti o provvedimenti ricollegabili all’esercizio di poteri discrezionali spettanti alla PA. in tema di locazioni (atto giuridico e interpretazione): - Cass. 3^, 11.7.23 n. 19626 (Guida al diritto 45/2023, 71): A norma dell’art. 1577, comma 2, c.c., quando la cosa locata ha bisogno di riparazioni che non sono a carico del conduttore e queste sono urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente purché ne dia avviso contemporaneamente al locatore. L’avviso, lungi dall’avere natura negoziale, è piuttosto un atto giuridico in senso stretto. Poiché il tratto caratteristico di tali atti consiste nel fatto che i loro effetti si producono indipendentemente dalla volontà del soggetto, essendo stabiliti direttamente dalla legge, si deve concludere che nell’ermeneusi del loro contenuto ciò che rileva non è tanto l’intento dell’autore, quanto la riconoscibilità del medesimo, donde la conseguente inutilizzabilità dei criteri dettati per l’interpretazione dei contratti ex art. 1362 c.c., calibrati essenzialmente sulla volontà dell’agente, e la pertinenza, invece, degli elementi obiettivi di riconoscibilità dell’atto. sulla professione notarile (trasferimento di impresa): - Corte giust. Ue 4^, 16.11.23, cause riunite C-583/21 e C-586/21 (Guida al diritto 45/2023, 74): Il cambiamento del titolare di uno studio notarile va equiparato a un cambiamento di imprenditore, ipotesi in cui la direttiva protegge i lavoratori tramite il mantenimento dei loro diritti; e ciò indipendentemente dal fatto che i notai spagnoli divengano titolari dui uno studio notarile a causa della loro nomina da parte dello Stato. Inoltre, il cambiamento del titolare non comporta necessariamente cambiamento di identità dello studio notarile, e la conservazione di tale identità costituisce appunto il criterio decisivo. L’attività di uno studio notarile si fonda essenzialmente sulla sua mano d’opera, sicché esso può conservare la propria identità al termine del suo trasferimento se una parte essenziale del personale sia rilevata dal nuovo titolare. (il che è quanto alla Corte sembra ravvisabile nel caso di specie, in cui il nuovo notaio esercita la stessa attività del predecessore, ha rilevato una parte essenziale del personale impiegato da quest’ultimo nonché i mezzi materiali e i locali dello studio, diventando depositario dei documenti ivi archiviati; fermo restando che spetta al giudice madrileno stabilire se ciò si è effettivamente verificato) sul processo penale : - Giorgio Spangher*, Processo penale: tentativi di riforma che rischiano di alterare gli equilibri (Guida al diritto 45/2023, 10-12, editoriale) [*professore emerito di diritto e procedura penale presso La Sapienza Università di Roma] in tema di procedura penale : - Cass. pen. 6^, 27-4-10.11.23 n. 45506 (Guida al diritto 45/2023, 88-89 annotata): La regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio (c.d. regola hard: art. 533, comma 1, c.p.p.) impone al giudice di condannare l’imputato alla sola condizione che le prove acquisite nel contraddittorio fra le parti lascino fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili, ma la cui realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze probatorie, ponendosi in ultima analisi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. In questa ottica, è precluso fondare la condanna dell’imputato esclusivamente sulla “consistente verosimiglianza” o sulla “forte possibilità” della ricostruzione adottata, in quanto queste evenienze non confinano nell’ambito dell’irragionevolezza le ipotesi ricostruttive alternative emerse nella dialettica processuale; dall’altro, sempre ai fini della condanna, il giudice è obbligato a sottoporre, nella valutazione delle prove, l’ipotesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ipotesi ricostruttive antagoniste prospettate dalla difesa, accertando l’eventuale esistenza di spiegazioni alternative di un determinato fatto compatibili con le prove assunte ed esplicitando razionalmente i motivi per i quali tali ipotesi ricostruttive del fatto non siano ritenute ragionevoli. - Corte giust. Ue 4^, 9.11.23, causa C-175/22 (Guida al diritto 45/2023, 96 s.m.): L’art. 6, par. 6, della direttiva 2012/13/Ue sul diritto all’informazione nei procedimenti penali va interpretato nel senso che un giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale può adottare una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversa da quella adottata dal pubblico ministero a condizione che l’imputato sia informato tempestivamente della nuova qualificazione prospettata in un momento e in condizioni che gli consentano di predisporre efficacemente la propria difesa. Priva di rilievo è la circostanza che la nuova qualificazione non determini l’applicazione di una pena più severa rispetto al reato per il quale la persona era inizialmente perseguita. Gli artt. 3 e 7 della direttive 2016/342 non ostano a una normativa nazionale che consente a un giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale di adottare, di propria iniziativa o su proposta dell’imputato, una qualificazione giuridica de i fatti contestati diversa da quella adottata inizialmente dal PM, purché tale giudice abbia tempestivamente informato l’imputato della nuova qualificazione prospettata, in un momento e a condizioni che gli hanno consentito di predisporre efficacemente la propria difesa, e abbia quindi offerto a tale persona la possibilità di esercitare i diritto della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione alla nuova qualificazione adottata. - (commento di) Marina Castellaneta, Il giudice può riqualificare i fatti del reato solo se informa presto l’interessato (Guida al diritto 45/2023, 96-98) c.s. I guasti peggiori alla nostra esistenza sono prodotti dalla disinformazione, se non dalla mistificazione della realtà. C'è sempre una massa di gente che tarda troppo ad accorgersi di essere stata volutamente, scientemente, scientificamente manipolata. Ieri, come oggi, come domani.
Autore: Carmine Spadavecchia 4 dicembre 2023
sul danno biologico : - Giovanni Comandé*, Quando è l’inflazione a “legiferare sui modelli di responsabilità civile (Guida al diritto 44/2023, 10-12 editoriale) [*professore di diritto pubblico comparato presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa] in tema di mediazione civile (regolamento): DM 24.10.2023 n. 150 Ministero della giustizia [GU 31.10.23 n. 255, in vigore dal 15 novembre 2023], Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. - testo del decreto (Guida al diritto 44/2023, 13-42) - commenti: - Marco Marinaro, Requisiti rafforzati e più formazione: “operazione qualità” per gli organismi (Guida al diritto 44/2023, 43-44) [le novità] - Marco Marinaro, Sospensione da sei a dodici mesi se si usano nomi ed emblemi pubblici (Guida al diritto 44/2023, 45-49) [requisiti ed obblighi] - Marco Marinaro, Laurea magistrale e formazione: i nuovi requisiti per i mediatori (Guida al diritto 44/2023, 50-51) [la preparazione degli operatori] - Marco Marinaro, Sezione speciale per gli organismi deputati alle liti dei consumatori (Guida al diritto 44/2023, 52-53) [organismi ed enti] - Marco Marinaro, Se il primo incontro va a buon fine spese ridotte per i contendenti (Guida al diritto 44/2023, 54-56) [costi della procedura] - Marco Marinaro, Scatta con il regime transitorio la corsa alla regolarizzazione (Guida al diritto 44/2023, 57-59) [iscrizioni e diritto intertemporale] in tema di mediazione familiare : DM 27.10.2023 n. 151 Ministero della giustizia [GU 31.10.23 n. 255, in vigore dal 15 novembre 2023], Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare. - testo del decreto (Guida al diritto 44/2023, 60-69) - commento di Alberto Barbazza, Più formazione e costi determinati: la nuova figura in cerca di soluzioni (Guida al diritto 44/2023, 70-75) [le novità] in tema di appalti e concessioni (impugnazione immediata del bando): - Cons. Stato III 6.10.23 n. 8718, pres. Greco, est. Carpentieri (Guida al diritto 44/2023, 81): È ammissibile l’impugnazione immediata del bando volta a contestare l’errata configurazione economico-giuridica del rapporto (concessione di servizi anziché appalto di servizi, nella forma del leasing operativo) e l’assoluta insostenibilità economica della base d’asta proposta (laddove le condizioni di non sostenibilità economica siano oggettivamente impeditive della partecipazione, e tali dunque da integrare “clausole escludenti”), poiché incidenti direttamente, con assoluta e soggettiva certezza, sull’interesse delle imprese di settore, in quanto preclusive, per ragioni oggettive e non di normale alea contrattuale, di un’utile partecipazione alla gara. in tema di immigrazione (silenzio inadempimento della PA): - TAR Milano 3^, 6.10.23 n. 2224, pres. Bignami, est. Corrado (Guida al diritto 44/2023, 81): La Prefettura deve provvedere sulla domanda di accesso alle misure di accoglienza entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione/notificazione della sentenza; in caso di inottemperanza viene nominato un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva, salva l’applicazione dell’art. 2, comma 8, legge 241/90, a mente del quale «le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione sono trasmesse in via telematica alla Corte dei conti», ai fini del procedimento di responsabilità erariale. sulla clausola penale (trattamento tributario): - Cass. trib. 7.11.23 n. 30983 (Guida al diritto 44/2023, 79): La clausola penale, da un lato, ha lo scopo di sostenere l’esatto adempimento delle obbligazioni originate dal contratto nel quale è contenuta, e pertanto non ha una causa “propria” e distinta, ma ha una funzione servente e rafforzativa intrinseca al contratto in cui è inserita; d’altro canto, non può evidentemente sopravvivere in autonomia rispetto al contratto cui accede. In altre parole, per sua inscindibile funzione e intrinseca natura, la penale è da considerare unitariamente rispetto al contratto che la contempla, in quanto prestabilisce e specifica, per il caso di eventuale inadempimento, l’obbligo risarcitorio che è altrimenti regolato dalla legge. La prestazione prefigurata nella caparra e tutte le altre prestazioni originate dal contratto sono riconducibili a un’unica causa, dato che il legislatore ha concesso alle parti di un contratto di inserire la predeterminazione del danno risarcibile direttamente nel contenuto del contratto. In sostanza, non potendosi affermare che la penale e le altre clausole inserite nel contratto siano rette da cause diverse e separabili, ne consegue che devono considerarsi tutte derivanti, per loro intrinseca natura, le une dalle altre, e quindi tassabili solo limitatamente a quella che dà luogo all’imposizione più onerosa. sui servizi dell’informazione : - Corte giust. Ue 2^, 9.11.23, causa C-376/22 (Guida al diritto 44/2023, 82): Obiettivo della direttiva 8.6.2000 n. 31 2000/31/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sul commercio elettronico) è quello di creare un quadro normativo per garantire la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra gli Stati membri, eliminando gli ostacoli rappresentati dai diversi regimi nazionali applicabili a tali servizi grazie al principio del controllo dello Stato membro d’origine; a meno che esigenze di ordine pubblico, tutela della sanità pubblica, pubblica sicurezza o tutela dei consumatori impongano agli Stati membri diversi dallo Stato membro d’origine del servizio in questione di adottare provvedimento restrittivi. Tuttavia gli Stati membri diversi dallo Stato membro d’origine del servizio in questione non possono adottare provvedimenti di carattere generale e astratto applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di una categoria di servizi della società dell’informazione. Con “indistintamente” si intendono i prestatori stabiliti in tale Stato membro e i prestatori stabiliti in altri Stati membri. Infatti, la possibilità per questi Stati membri di adottare obblighi generali ed astratti metterebbe in discussione il principio del controllo dello Stato membro d’origine del servizio interessato sul quale si basa la direttiva. Nel caso specifico, se lo Stato membro di destinazione (Austria) fosse autorizzato ad adottare tali regole, sconfinerebbe nella competenza normativa dello Stato membro d’origine (Irlanda), minando la fiducia reciproca tra Stati membri e contravvenendo la principio del riconoscimento reciproco. Inoltre, le piattaforme interessate sarebbero soggette a normative diverse, il che violerebbe anche la libera prestazione dei servizi e quindi il buon funzionamento del mercato interno. (Di conseguenza, Google non deve predisporre meccanismi di verifica sui contenuti illeciti imposti da un altro Paese). in procedura civile (consulenza tecnica preventiva): - Corte cost. 10.11.23 n. 202, pres. Barbera, red. Amoroso (Guida al diritto 44/2023, 79): Contro il rigetto del ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo per la composizione della lite (come previsto, ad esempio, in via preliminare in ambito sanitario o per i sinistri stradali) è utilizzabile lo strumento del reclamo. (Ricordando l’impulso dato dalla riforma Cartabia ai sistemi di Adr e comunque alle esigenze di sfoltimento del processo, la Corte ha dichiarato incostituzionali gli artt. 669-quatuordecies e 695 c.p.c., nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall’art. 669-terdecies c.p.c., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del CTP ai fini della composizione della lite, di cui all’art. 696-bis dello stesso codice) in procedura civile (compensazione spese): - Cass. 3^, 8.11.23 n. 31130 (Guida al diritto 44/2023, 79): In nessun caso è consentito eccepire la compensazione, né propria, né c.d. impropria, in sede di opposizione all’esecuzione, quando le reciproche pretese delle parti derivano dal medesimo titolo esecutivo giudiziale, che le ha tenute distinte emettendo separate condanne reciproche, perché esse sono state ritenute comunque non suscettibili di reciproca elisione in sede di cognizione. In tal caso, è possibile e necessario impugnare la sentenza costituente titolo esecutivo per ottenere, in sede di cognizione, il riconoscimento della compensazione c.d. tecnica ovvero (ove manchino i presupposti di questa) l’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite, con definitiva condanna, quindi, di una sola delle parti al pagamento della differenza dovuta a favore dell’altra. c.s. - Navigare necesse est, vivere non necesse (Plutarco, "Vita di Pompeo": Pompeo parla ai soldati che rifiutano di affrontare il mare in tempesta per portare a Roma il grano delle province) - Necessario è navigare / Non necessario è vivere (D’Annunzio, da "Maia. Laus Vitae", a proposito di Ulisse)
Autore: Carmine Spadavecchia 3 dicembre 2023
in tema di transizione ecologica (piano industriale Green Deal): - Edoardo Chiti, Il sistema amministrativo italiano alla prova del Green Deal (Giornale dir. amm. 5/2023, 573-577) - Barbara Lilla Boschetti, Il Piano per la net-zero age e l’Inflation Reduction Act: UE v. USA? (Giornale dir. amm. 5/2023, 589-601) in tema di concorsi pubblici : - Benedetto Cimino, Il contenzioso sulle prove preselettive nei concorsi pubblici (Giornale dir. amm. 5/2023, 578-588) sulla finanziaria 2023 e il decreto lavoro : - L 29.12.2022 n. 197, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 [ripubblicata in GU 16.1.23 n. 12, s.o. 3] [in vigore dal 1° gennaio 2023, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 160, 161, 162, 163, 164, 165, 544, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 781, 782, 783, 784, 833, 894 e 895 dell'art. 1 che entrano in vigore il 29/12/2022] - DL 4.5.2023 n. 48 - L 3.7.2023 n. 85, Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. - Hilde Caroli Casavola, Il congedo del Reddito di cittadinanza e il passaggio al Welfare condizionale (Giornale dir. amm. 5/2023, 603-617) [Rispetto alla prima impostazione del reddito di cittadinanza, il nuovo sistema, centrato sull’assegno di inclusione, viene interamente ricalibrato in termini di welfare condizionale, in cui le prestazioni sociali sono rigorosamente subordinate a requisiti stringenti o a comportamenti “responsabili” o “virtuosi” dei beneficiari] in tema di inquinamento (violazione direttive sulla qualità dell’aria): - Corte giust. UE, Grande sezione, 22.12.22, causa C-61/21 - J.P. c. Ministre de la Transition écologique e Premier ministre (Giornale dir. amm. 5/2023, 619 solo massima): 1. La responsabilità dello Stato per violazione degli obblighi derivanti da una direttiva può essere fatta valere dai soggetti lesi in presenza di tre condizioni: che la norma violata sia preordinata a conferire loro diritti; che la violazione sia sufficientemente qualificata; che esista un nesso casuale diretto tra violazione della norma e danno subito. 2. Gli obblighi derivanti dalle direttive sulla qualità dell’aria, pur abbastanza chiari quanto al risultato che gli Stati devono assicurare, perseguono un obiettivo generale di protezione della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso e non contengono alcuna attribuzione esplicita o implicita di diritti in capo ai singoli. Non esiste perciò un diritto al risarcimento nei confronti dello Stato per i danni causati da violazioni nell’attuazione delle direttive sulla qualità dell’aria ad esso imputabili. s - (commento di) Monica Delsignore, Il giudice europeo e il risarcimento del danno per inquinamento dell’aria (Giornale dir. amm. 5/2023, 619-620) sulle concessioni demaniali marittime (c.d. concessioni balneari): - Corte giust. UE 3^, 20.4.23, causa C-348/22, AGCM c. Comune di Ginosa (Giornale dir. amm. 5/2023, 629 s.m.): Le concessioni di occupazione delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente ma debbono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente. I giudici e le autorità amministrative nazionali sono tenuti a disapplicare le disposizioni nazionali non conformi con il diritto dell’Unione europea. - (commento di) Edoardo Chiti, Le concessioni demaniali marittime e la Corte di Giustizia (Giornale dir. amm. 5/2023, 629-637) - Cons. Stato VI, 1.3.23 n. 2192, pres. De Felice - Est. Maggio, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato c. Comune di M. e altri (Giornale dir. amm. 5/2023, 638 s.m.): 1. Neppure il c.d. milleproroghe può fornire idonea base legale a provvedimenti di proroga delle concessioni balneari scadute. 2. La legittimazione processuale dell’AGCM, attribuita ex lege non è contraria alla connotazione soggettiva del processo amministrativo sancita dall’art. 103 Cost., in ragione del carattere circoscritto della legittimazione in questione e della sua stretta strumentalità alla tutela dell’esclusivo valore della concorrenza, la cui protezione rappresenta la ragion d’essere dell’Autorità nel panorama istituzionale. 3. I provvedimenti di proroga, benché riproduttivi del contenuto di leggi provvedimento, sono impugnabili dal momento che esprimono un preciso (per quanto illegittimo) contenuto decisorio, avente ad oggetto la scelta di accordare una “precedenza” alla norma nazionale che dispone la proroga dei titoli piuttosto che all’art. 12 della direttiva Bolkestein. - (commento di) Mauro Renna e Annalaura Giannelli, Concessioni balneari: l’onda lunga della disapplicazione raggiunge anche il milleproroghe (Giornale dir. amm. 5/2023, 638-646) in tema di ASN ( abilitazione scientifica nazionale ) (sindacato giurisdizionale): - Cons. Stato VII, 251.23 n. 870, pres. Contessa, est. Fratamico (Giornale dir. amm. 5/2023, 647 s.m.): Il diniego di abilitazione scientifica nazionale è legittimo se nella motivazione la commissione giudicatrice valuta di qualità non elevata le pubblicazioni con argomentazioni che non appaiono affette da manifesta illogicità o palesi incongruenze. Spetta al ricorrente l’onere di mettere seriamente in dubbio l’attendibilità tecnico-scientifica della valutazione, dal momento che in presenza di opinioni difformi tutte plausibili il giudice deve dare prevalenza all’organo amministrativo che è stato investito formalmente della funzione. - (commento di) Fabio Giglioni, Il giudizio sulle valutazioni tecniche delle commissioni di abilitazione scientifica nazionale (Giornale dir. amm. 5/2023, 647-655) in tema di tutela paesaggistica (sindacato giurisdizionale): - Cons. Stato VI, 5.12.22 n. 10624, pres. Volpe, est. Simeoli (Giornale dir. amm. 5/2023, 657 s.m.): 1. A differenza delle scelte politico-amministrative (c.d. discrezionalità amministrativa) - dove il sindacato giurisdizionale è incentrato sulla “ragionevole” ponderazione degli interessi, pubblici e privati, non previamente selezionati e graduati dalle norme - le valutazioni dei fatti complessi richiedenti particolari competenze (c.d. discrezionalità tecnica) vanno vagliate al lume del diverso e più severo parametro della “attendibilità” tecnico- scientifica. 2. Anche nei casi in cui il giudice non è chiamato a definire la fattispecie sostanziale, non si può comunque riconoscere un ambito di valutazioni “riservate” alla PA non attingibile integralmente dal sindacato giurisdizionale. La tutela giurisdizionale, per essere effettiva e rispettosa della garanzia della parità delle armi, deve consentire al giudice un controllo penetrante in tutte le fattispecie sottoposte alla sua attenzione.dd - (commento di) Anna Pirri Valentini, Attività amministrativa e sindacato giurisdizionale nella tutela del paesaggio (Giornale dir. amm. 5/2023, 657-667) in materia antitrust : - TAR Lazio 1^, 13.6.23 n. 10044, pres. Amodio, est. Viggiano, Poste Italiane spa / Agcm (Giornale dir. amm. 5/2023, 669 s.m.): 1. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha il potere di accertare l’abuso di dipendenza economica anche al di fuori dell’esistenza di un rapporto di sub-fornitura tra le parti. 2. Il tempo entro il quale l’AGCM può avviare l’istruttoria per verificare la sussistenza dell’illecito è di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 28 L 24.11.1981 n. 689). L’abuso di dipendenza economica è una situazione dinamica che non si esaurisce istantaneamente, per cui dà luogo ad un illecito di natura permanente. l co 3. L’accertamento della situazione di dipendenza economica, da parte dell’AGCM, richiede un’adeguata istruttoria, fondata su indizi precisi ed univoci e sulla completa valutazione degli indizi discordanti. 4. La monocommittenza, se riferita ad una società appartenente ad un gruppo, non può costituire indizio di dipendenza economica se non caratterizza l’attività dell’intero gruppo di imprese. 5. L’art. 1, comma 6, lett. c), n. 11, L 31.7.1997 n. 249, che demanda all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom) l’espressione di un parere obbligatorio nelle ipotesi di violazioni antitrust indagate dall’AGCM, non può applicarsi analogicamente ai procedimenti per abuso di dipendenza economica aventi rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, di cui all’art. 9, comma 3-bis, L 192/1998. Tuttavia, in tali procedimenti l’AGCM, a fini di completezza istruttoria, deve acquisire il parere dell’AGCom come parere facoltativo. s 6. Lo squilibrio di diritti ed obblighi, rilevante ai fini dell’accertamento dell’abuso di dipendenza economica, non sussiste con riferimento a clausole contrattuali che non attribuiscono ad una delle parti un potere arbitrario, bensì un potere esercitabile solo in caso di sussistenza di specifiche ragioni di efficienza organizzativa o produttiva. 7. La rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, di cui all’art. 9, comma 3-bis, L 192/1998, non può dirsi accertata per il solo fatto che una certa condotta abbia determinato l’esclusione di un’impresa dal mercato, ma richiede l’accertamento di un pregiudizio alla concorrenza effettiva nell’intero mercato di riferimento. - (commento di) Mario Libertini, La prima decisione sui provvedimenti dell’AGCM contro gli abusi di dipendenza economica rilevanti per la concorrenza ed il mercato (Giornale dir. amm. 5/2023, 669-675) [Il TAR annulla il provvedimento con cui l’AGCM aveva sanzionato Poste Italiane per abuso di dipendenza economica nei confronti di Soluzioni S.r.l., attiva nel servizio di recapito e raccolta corrispondenza] sulla tutela dell’ambiente (principio DNSH): - TAR Firenze 3^, 23.12.22 n. 1509, pres. Di Santo, est. Grauso (Giornale dir. amm. 5/2023, 676 s.m.): Il consumo di suolo derivante dall’attività edilizia di nuova costruzione non costituisce violazione del principio Do no significant harm (DNSH) se non si pone in contrasto con gli obiettivi ambientali elencati all’art. 17 del Reg. UE 2020/852 ed è, a tal fine, in linea con criteri di vaglio tecnico stabiliti nella relativa regolamentazione delegata della Commissione europea. - (commento di) Ilaria Costanzo, La valutazione di conformità al principio Do No Significant Harm (DNSH) (Giornale dir. amm. 5/2023, 676-) [Il principio DNSH è posto dal legislatore europeo quale condizione per l’ammissione a finanziamento delle misure proposte dagli Stati membri nei propri Piani di ripresa e resilienza. Nella specie, si trattava della realizzazione - con i fondi del Pnrr e ad iniziativa del Comune di Figline e Incisa Valdarno, confermata dalla Città metropolitana di Firenze - di una nuova piscina pubblica in una porzione dell’area attualmente occupata dal Parco Urbano “Carlo Alberto dalla Chiesa”, con contestuale riqualificazione di aree da destinare a verde pubblico] in tema di IA (intelligenza artificiale, trattamento dati e sicurezza pubblica): - Bundersverfassungsgericht, I Senato (Presidente Stephan Harbarth), 16.2.23 - 1 BvR 1547/ 19, 1 BvR 2634/20 (Giornale dir. amm. 5/2023, 685 s.m.): Il trattamento dei dati in archivio mediante strumenti di analisi o di valutazione automatizzata costituisce un’interferenza con il diritto all’autodeterminazione informativa (art. 1, comma 1, in combinato disposto con l’art. 1, comma 1, Legge Fondamentale) di tutte le persone i cui dati vengono elaborati. Perché il trattamento automatizzato sia compatibile con la Legge Fondamentale il legislatore deve predefinire con legge gli elementi essenziali per delimitare la tipologia e il volume dei dati, nonché i metodi di elaborazione degli stessi, tenuto conto della natura del bene giuridico da tutelare e del pericolo da prevenire. - (commento di) Marianna Merler, La Corte costituzionale tedesca si pronuncia sul trattamento automatizzato dei dati in contesti di polizia (Giornale dir. amm. 5/2023, 685-694) [Al vaglio della Corte due leggi - legge dell’Assia sulla sicurezza. e l’ordine pubblico, legge di Amburgo sul trattamento dei dati di polizia – legittimanti il ricorso delle forze di polizia a tecniche di analisi e valutazione automatizzata di dati, ossia a programmi di polizia predittiva finalizzati a individuare possibili connessioni tra persone, organizzazioni, luoghi e cose, ed eventuali relazioni di questi con la criminalità]. c.s. - La storia è la memoria di un popolo, e senza una memoria l'uomo è ridotto al rango di animale inferiore (Malcolm X) (memento per chi vuole cancellare ogni traccia di fascismo, compresi i toponimi, tipo Cervinia) - Solo conoscere il passato ci può salvare dal male [Vittorio Macioce, da un articolo su Harry Potter) - Se si cancella il passato non si capisce più il presente (Matteo Sacchi, da un articolo su "Il padrone del mondo", di Robert Hugh Benson)
Autore: Carmine Spadavecchia 25 novembre 2023
sul ddl costituzionale per l’elezione diretta del Presidente del consiglio: - Giulio M. Salerno, Quella forma di “premierato all’italiana” che rischia di diventare una battaglia (Guida al diritto 43/2023, 12-15 editoriale) [*professore di diritto costituzionale presso l’Università di Macerata] in tema di sanità (indennizzo per danno da vaccinazione): - Corte cost. 26.9.23 n. 181, pres. Sciarra, est. Navarretta (Guida al diritto 43/2023, 24 T) L’art. 1, comma 1, L 25.2.1992 n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) è incostituzionale nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla stessa legge, a favore di chi abbia riportato lesioni o infermità da cui sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica a causa della vaccinazione contro il contagio da HPV (papilloma virus). [Secondo la Corte l’esclusione è contraria: all’art. 2 Cost, perché lede il principio di solidarietà; all’art. 3, perché pregiudica irragionevolmente chi spontaneamente si attiene alla condotta raccomandata dall’autorità sanitaria per la salute della collettività; all’art. 32, perché priva di ogni tutela il diritto alla salute di chi si è sottoposto al vaccino (anche) nell’interesse della collettività. Rileva la Corte come il vaccino anti-HPV sia entrato nel 2017 tra i livelli essenziali di assistenza stabiliti da un Dpcm, accompagnato da una prolungata e diffusa campagna di informazione e di raccomandazione da parte delle autorità sanitarie pubbliche] - (commento di) Pietro Martinengo e Filippo Martini, La somministrazione “consigliata” ha sempre un effetto collettivo (Guida al diritto 43/2023, 28-33) [nel riquadro a pag. 33 il principio espresso in materia da Corte giust. Ue 2^, 21.6.17, causa C-621/15, sulla questione pregiudiziale, posta dalla Cour de cassation francese, relativa all’onere della prova del nesso causale tra difetto del vaccino e danno] in tema di paesaggio (vincolo paesaggistico): - Cons. Stato IV 2.10.23 n. 8610, pres. Neri, rel. Furno (Guida al diritto 43/2023, 82 T, stralcio): L’istituto del silenzio assenso orizzontale è applicabile anche al parere della Soprintendenza coinvolta nella conferenza di servizi. L’art. 17-bis legge 241/1990 può essere applicato ai procedimenti caratterizzati da una fase decisoria pluristrutturata e, dunque, nei casi in cui l’atto da acquisire abbia valenza co-decisoria. In tal caso si assicura il giusto bilanciamento tra esigenze di semplificazione e di celerità dell’azione amministrativa ed esigenze di tutela degli interessi pubblici che possono trovare concreta valorizzazione da parte dell’amministrazione procedente in luogo dell’amministrazione rimasta inerte. A tale bilanciamento non si sottraggono gli interessi sensibili, la cui tutela rafforzata non viene pregiudicata dall’operatività degli istituti di semplificazione di cui agli artt. 14-bis e 17-bis legge 241/1990. Sul piano degli effetti, l’affermazione del principio di diritto di cui sopra comporta il superamento del silenzio devolutivo. Da ciò consegue che l’eventuale parere tardivo reso dalla Soprintendenza, e in generale le determinazioni rese una volta maturato il termine nell’ambito della conferenza di servizi e nell’ambito dell’istituto di cui all’art. 17-bis, è irrilevante e privo di effetti in quanto con la formazione del silenzio assenso viene meno la competenza dell’autorità tutoria. - (commento di) Giulia Pernice, Il silenzio assenso di tipo orizzontale tutela i “diritti” di chi dialoga con la Pa (Guida al diritto 43/2023, 97-101) in tema di privacy : - Corte giust. Ue 1^, 26.10.23, causa C-307/22 (Guida al diritto 43/2023, 104 s.m.): L’interessato ha diritto ad ottenere a titolo gratuito una prima copia dei suoi dati personali oggetto di trattamento senza essere tenuto a indicare i motivi della richiesta. Una normativa nazionale, adottata prima dell’entrata in vigore del regolamento 2016/279, non può imporre all’interessato il pagamento delle spese di una prima copia dei suoi dati personali oggetto di tale trattamento. Il titolare di trattamento deve consegnare all’interessato una riproduzione fedele e intellegibile dell’insieme di tali dati, compresa la copia integrale dei documenti inclusi della sua cartella medica per consentire all’interessato di verificarne l’esattezza e la completezza nonché per garantirne l’intellegibilità. Per quanto riguarda i dati relativi alla salute dell’interessato, tale diritto include in ogni caso quello di ottenere una copia dei dati della sua cartella medica contenente informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati al medesimo. (Questione sollevata dalla Corte federale di giustizia tedesca nel caso in cui una paziente contestava di dover pagare alcunché per la propria cartella medica, di cui aveva chiesto copia alla sua dentista per farne valere la responsabilità per errori che essa avrebbe commesso nel prestarle le cure. La Corte ha statuito che la dentista deve essere considerata titolare del trattamento dei dati personali del paziente, e come tale è tenuta a fornirgli gratuitamente una copia dei suoi dati) - (commento di) Marina Castellaneta, Il paziente ha diritto a ottenere gratis la prima copia completa della cartella clinica senza indicare i motivi (Guida al diritto 43/2023, 104-106) in tema di commercio : - TAR Napoli 3^, 25.10.23 n. 5817, pres. Pappalardo, est. Cavallo (Guida al diritto 43/2023, 20): La delibera del Comune di Napoli che prevede una disciplina ad hoc per un’unica via, San Gregorio Armeno, vietando l’apertura di qualsiasi nuovo esercizio commerciale che non sia di produzione e vendita di prodotti legati all’arte presepiale, è legittima, per cui, sebbene «Scaturchio» e «San Gregorio Armeno» siano due “istituzioni“ della tradizione napoletana entrambe degne di tutela, la prima attiene al settore della pasticceria e non può avere un’attività nella via dedicata ai presepi. in tema di trasporti (manutenzione autoveicoli): - Corte giust. Ue 8^, 5.10.23, causa C-296/22 (Guida al diritto 43/2023, 20-21, sotto il titolo “Automobili, la diagnostica di bordo deve essere accessibile alle officine indipendenti”): L’art. 61, par. 1 e 4. del Regolamento 2018/258, in combinato disposto con l’allegato X, osta a che un costruttore di automobili subordini l’accesso degli operatori indipendenti alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo nonché alle informazioni OBD, compreso l’accesso in modalità di scrittura a tali informazioni, a condizioni diverse da quelle stabilite da detto regolamento. L’obbligo per i costruttori di veicoli di consentire un accesso senza restrizioni, standardizzato e non discriminatorio, alle informazioni OBD e a quelle sulla riparazione e manutenzione del veicolo comprende infatti l’obbligo di consentire agli operatori indipendenti di elaborare e sfruttare tali informazioni senza essere soggetti a condizioni diverse da quelle stabilite dal regolamento. Se il costruttore potesse subordinare l’accesso a tali informazioni a condizioni ulteriori e diverse (ad esempio, un collegamento via internet dell’attrezzatura diagnostica a un server designato dal costruttore, o una previa registrazione degli operatori presso il costruttore), si rischierebbe di diminuire il numero di riparatori indipendenti in grado di accedere a tali informazioni, e dunque di ridurre l’offerta ai consumatori e la concorrenza sul mercato dei servizi; al limite, il costruttore che potesse limitare a suo piacimento l’accesso al flusso diretto di dati del veicolo potrebbe porre condizioni tali da renderlo in pratica impossibile. in tema di condominio (impugnazione di delibere assemblea condominiale): - Cass. 2^, 2.10.23 n. 27772 (Guida al diritto 43/2023, 44 T): In tema di assemblea condominiale, la delega che un proprietario dell’immobile fa all’altro per partecipare all’assemblea e il fatto che quest’ultimo abbia votato a favore di una delibera o, comunque, non abbia manifestato il suo dissenso prima della votazione su un punto non compreso nell’ordine del giorno, non pregiudica l’impugnazione della delibera da parte del proprietario delegante. - (commento di) Mario Piselli, La delega conferita può solo riferirsi a lavori presenti nella convocazione (Guida al diritto 43/2023, 49-50) [Se una unità immobiliare condominiale appartiene a più persone queste hanno diritto in assemblea a un solo rappresentata] in tema di condominio (responsabilità dell’amministratore): - Cass. 2^, 24.10.23 n. 29511 (Guida al diritto 43/2023, 51 solo massima, annotata da Mario Piselli): L’amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l’irregolare conferimento dei rifiuti all’interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all’interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi o commissivi; non si può fondare tale responsabilità neanche sul disposto dell’art.6 legge 689/1981, avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale. in tema di contratto preliminare : - Cass. 2^, 5.9.23 n. 25869 (Guida al diritto 43/2023, 18): L’inadempimento del promissario acquirente all’obbligo di acquistare l’immobile comporta il permanere in capo al promittente venditore degli obblighi tributari afferenti all’immobile, come l’IMU, il cui pagamento determina un danno economico riconducibile direttamente alla violazione contrattuale di controparte, tenuta pertanto al relativo risarcimento. (Sentenza annotata criticamente, sul rilievo che se la risoluzione del contratto, ancorché per inadempimento di una delle parti, ha effetto retroattivo, l’immobile non è mai uscito dal patrimonio del promittente venditore, il quale è e rimane proprietario, e dunque debitore dell’imposta in quanto tale, e non a causa di una condotta della controparte in violazione del preliminare) in tema di notifica via PEC : - Cass. lav. 30.10.23 n. 30082 (Guida al diritto 43/2023, 17): Nella notificazione a mezzo PEC qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, soggetto notificato, oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda di fatto illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non l’inesistenza della notificazione. sui termini processual i: - TAR Lazio 5^-ter, 20.10.23 n. 15508, pres. di Nezza, est. Tonnara (Guida al diritto 43/2023, 20, sotto il titolo “PNRR, per perdere il finanziamento basta un secondo”): L’ultimo istante di un termine fissato alle ore 12:00 è il compimento del sessantesimo secondo successivo allo scoccare delle 11:59. Poiché infatti un minuto è composto di 60 secondi, le. ore 12:00 scoccano quando sono interamente decorsi i sessanta secondi che separano il minuto precedente dall’altro; i secondi successivi, invece, appartengono già a una diversa finestra temporale, che è quella che concorre a formare il minuto che segue. Non fa alcuna differenza indicare che il termine scade alle 12, oppure alle 12:00, o ancora alle 12:00:00, trattandosi dal punto di vista matematico di valori assolutamente identici, giacché la mancata indicazione delle frazioni successive all’unità di misura presa a riferimento significa che la successiva sottomisura è pari a zero. in tema di processo tributario (impugnabilità dell’estratto del ruolo): - Corte cost. 17.10.23 n. 190, pres. Sciarra, red. Antonini (Guida al diritto 43/1012, 34 T): In tema di riscossione, e in particolare di mancata previsione di una norma che esclude l’immediata impugnabilità del ruolo/cartella di pagamento, limitandola alle sole ipotesi in cui l’iscrizione a ruolo determini dei particolari pregiudizi espressamente previsti, vanno dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, DPR 29.9.1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), così come modificato dall'art. 3-bis DL 21.10.2021 n. 146 - L 17.12.2021 n. 215 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, in vigore dal 21 dicembre 2021), in vigore dal 21 dicembre 2021 [Secondo la Corte, le q.l.c. volte a denunciare la violazione del diritto di difesa e del principio di uguaglianza sono inammissibili perché il rimedio al vulnus riscontrato richiede un intervento normativo di sistema implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore. Tale risultato può essere infatti ottenuto intervenendo in più direzioni non alternative, da un lato estendendo con i criteri ritenuti opportuni la possibilità di una tutela “anticipata” a determinate fattispecie ulteriori e analoghe a quelle previste dalla norma censurata, dall’altro agendo in radice, ossia sulle patologie che ancora permangono nel sistema italiano della riscossione, e che attengono sia al passato (dove anche per cause storiche si è accumulata una consistente massa di crediti ormai evidentemente prescritti), sia al futuro (perché il sistema dovrà essere strutturato in modo che tale fenomeno non si ripeta, evitando in particolare il. danno di gravi falle nell’adempimento del dovere tributario). Di qui, stante l’indefettibile esigenza di superare la grave vulnerabilità e inefficienza, anche con riferimento al sistema delle notifiche, che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, il pressante auspicio che il Governo dia attuazione ai principi e ai criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione contenuti nella delega conferitagli dalla legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale)]. - (commento di) Nicola Graziano, Un sistema troppo vulnerabile che il legislatore deve modificare (Guida al diritto 43/2023, 40-43) in materia penale (circostanze): - Corte cost. 30.10.23 n. 197, pres. Sciarra, red. Viganò (Guida al diritto 43/2023, 18): Anche nei processi per omicidio di un familiare o convivente il giudice deve avere la possibilità di valutare caso per caso se diminuire la pena in presenza della circostanza attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche: è pertanto incostituzionale l’art. 577 ultimo comma c.p., introdotto dalla legge 69/2019 (c.d. codice rosso), che vietava eccezionalmente al giudice di dichiarare prevalenti le due attenuanti rispetto all’aggravante dei rapporti familiari tra autore e vittima dell’omicidio. Il divieto posto dalla norma censurata integra una violazione dei principi di parità di trattamento, proporzionalità e individuazione della pena (artt. 3 e 27 Cost.), imponendo al giudice di applicare la stessa pena (ergastolo o, in alternativa, reclusione non inferiore a 21 anni) sia ai più efferati casi di femminicidio, sia a casi come quelli oggetto dei procedimenti principali, caratterizzati da significativi elementi che diminuiscono la colpevolezza degli imputati, e nei quali una pena così severa risulterebbe manifestamente sproporzionata. in materia penale (furto): - Cass. SSUU pen. 25.5-12.10.23 n. 41570 (Guida al diritto 43/2023, 62 T): In tema di furto, il fine del profitto integrante il dolo specifico del reato non ha necessario riferimento alla volontà di trarre un’utilità economica dal bene sottratto, potendo anche esulare dal soddisfacimento di un bisogno strettamente patrimoniale e, pertanto, rispondere a una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta. (Nella specie, è stato respinto il ricorso avverso la sentenza di condanna che aveva ravvisato il furto a carico dell’imputato per avere sottratto il telefono cellulare alla persona offesa, dopo che quest’ultima aveva richiesto, utilizzando lo stesso apparecchio, dopo un litigio, l’intervento dei carabinieri, ritenendosi che la finalità perseguita dall’autore fosse di ritorsione e di dispetto. Per la Cassazione, il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è il patrimonio, che va protetto da qualunque forma di aggressione. Rientrano nel patrimonio tutti i vantaggi tratti dal semplice uso del bene. Nel furto, è profitto qualunque vantaggio anche non patrimoniale: il profitto rilevante è infatti quello che deriva dal possesso penalisticamente inteso, ossia dalla conservazione e dal godimento del bene. Se è vero che ciò riduce la funzione delimitatrice del dolo specifico, si tratta di un risultato pienamente coerente con la volontà del legislatore) - (commento di) Maria Cristina Campagnoli, L’obiettivo del dolo può rispondere. auna finalità di dispetto o di vendetta (Guida al diritto 43/2023, 64-68) in materia penale (narcotraffico): - Cass. pen. 4^, 15.6-11.9.23 n. 37067 (Guida al diritto 43/2023, 69 T): Può ravvisarsi un sodalizio criminale dedito al narcotraffico in presenza di un vincolo durevole che accomuni il fornitore di droga e gli spacciatori acquirenti che in via continuativa la ricevano per immetterla nel mercato del consumo, purché sussista la reciproca consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato assicura l’operatività dell’associazione (in sintesi, sussiste il vincolo associativo se tutti sono consapevoli di partecipare al sodalizio) [seguono altre massime] - (commento di) Giuseppe Amato, Anche se ci sono interessi diversi si giustifica il sodalizio criminale (Guida al diritto 43/2023, 73-76) c.s. Chi ha i piedi ben piantati per terra raggiunge con la testa il cielo (Mehmet, protagonista del romanzo "Il palazzo delle lacrime", di Şebnem İşigüzel, scrittrice turca)
Autore: Carmine Spadavecchia 19 novembre 2023
in tema di appalti (revisione prezzi - giurisdizione): - Cons. Stato III 13.7.23 n. 6847, pres. Greco, est. Carpentieri (Giurispr. it. 10/2023, 2012): Le controversie aventi ad oggetto la pretesa di un’impresa alla revisione dei prezzi contrattuali ex art. 106 DLg 50/2016, per circostanze intervenute nel corso della fase di esecuzione di un contratto pubblico di appalto, spettano alla giurisdizione esclusiva del GA, conformemente alla previsione di cui all’art. 133, 1° comma, lett. e2), c.p.a. Nella vigenza del DLg 50/ 2016, il riconoscimento della revisione dei prezzi contrattuali aveva carattere soltanto facoltativo, non sussistendo in capo alla PA un generale dovere di ammettere il riequilibrio delle prestazioni contrattuali (contrariamente a quanto stabilito nell’art. 60 DLg 36/2023, attualmente vigente) in tema di concessioni : - Cons. Stato VI 14.3.23 n. 2644 (Giurispr. it. 10/2023, 2173 s.m.): La giurisprudenza amministrativa include tra i casi di contestazione immediata dell’atto indittivo di una gara l’ipotesi del titolare di una posizione contrattuale incompatibile con la gara stessa. Di fronte alla scelta di affidare il contratto mediante una procedura ad evidenza pubblica viene, infatti, immediatamente pregiudicato l’interesse ad una proroga del precedente rapporto, per cui il relativo titolare è posto di fronte all’alternativa di partecipare alla nuova gara o impugnarla immediatamente. - (nota di) Francesco Vagnucci, Il rapporto tra proroga ex lege di una concessione e affidamento mediante gara (Giurispr. it. 10/2023, 2173-4) in tema di concorso (obbligo di motivazione): - Cons. Stato VII, 23.6.23 n. 6216, pres. Franconiero, est. Zeuli (Giurispr. it. 10/2023, 2015): È manifestamente infondata la q.l.c. dell’art. 1, 5° comma, DLg 160/2006 il quale, nel disciplinare lo svolgimento del concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria, e in particolare la valutazione degli elaborati, stabilisce che l’insufficienza è adeguatamente motivata attraverso il ricorso alla sola formula “non idoneo”. Il Giudice amministrativo può ricorrere ad elementi di carattere estrinseco al fine di ricostruire le ragioni sottese al giudizio di non idoneità e può sottoporre tali ragioni alle ordinarie forme di vaglio sull’esercizio della discrezionalità tecnica. in tema di danno ambientale (inquinamento e bonifica): - Cass. SSUU 1.2.23 n. 3077 (Giurispr. it. 10/2023, 2036 T): 1. Non è dato rinvenire nel codice dell’ambiente alcun obbligo del proprietario, che non sia responsabile dell’inquinamento, ad adottare misure di messa in sicurezza di emergenza, né tale obbligo può desumersi dalla previsione normativa in materia di misure di prevenzione, finalizzate a contrastare, nell’immediato, un evento di potenziale contaminazione. 2. L’obbligo di riparazione del danno ambientale non può prescindere dal contributo causale della produzione del pregiudizio o della minaccia di danno. Va esclusa l’esistenza di un obbligo di riparazione in capo al soggetto non responsabile, titolare di diritti dominicali (cd. responsabilità da posizione). - (commento di) Marisa Meli, Ancora sul principio chi inquina paga e sull’obbligo di bonifica del proprietario incolpevole (Giurispr. it. 10/2023, 2045-2052) in tema di danni (da crimini) di guerra: - Corte cost. 21.7.23 n. 159, pres. Sciarra, red. Amoroso (Giurispr. it. 10/2023, 2073 s.m.): Anche per le procedure esecutive fondate su sentenze di condanna di Stati esteri per crimini di guerra e contro l’umanità, vige la norma consuetudinaria generalmente riconosciuta che riconosce l’immunità (ristretta) degli Stati esteri in relazione ai beni aventi destinazione pubblicistica. L’estinzione del diritto all’esecuzione forzata stabilita dall’art. 43 DL 36/2022 costituisce una norma speciale ed eccezionale perché compensata dalla tutela introdotta con l’istituzione del Fondo “ristori”, di importo pari alle somme liquidate con sentenze passate in giudicato. (Nella specie, si trattava di esecuzione forzata nei confronti dei beni appartenenti alla Repubblica Federale di Germania sul territorio italiano per crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, sulla base di una sentenza di condanna passata in giudicato. All’istituzione, da parte dello Stato italiano, di apposito Fondo di ristoro cui rivalersi entro un termine decadenziale, ad esclusivo vantaggio dei cittadini italiani, conseguono l’impossibilità di esercitare l'azione esecutiva e l’estinzione di quelle in corso. La Corte ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità dell’art. 43, comma 3, DL 30.4.2022 n. 36 - L 29.6.2022 n. 79, sollevata per irragionevolezza, violazione del diritto alla effettività della tutela giurisdizionale, del principio di uguaglianza tra stati sovrani e di parità tra le parti processuali). - (commento di) Francesco Salerno, Il contenzioso italo-tedesco dopo la sentenza n. 159/2023 della Corte costituzionale (Giurispr. it. 10/2023, 2073-2082) in tema di sciopero (nei servizi pubblici essenziali): - Cons. Stato VI 1.3.23 n. 2216, pres. Simonetti, est. Toschei (Giurispr. it. 10/2023, 2158 s.m.): L’ampia discrezionalità decisionale di cui gode la Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con particolare riguardo all’esercizio del potere di regolamentazione provvisoria del periodo di rarefazione oggettiva tra gli scioperi nel settore del trasporto pubblico locale, deve essere esercitata con particolare cautela e attenzione, assumendo decisioni che siano il frutto di una accurata istruttoria e di una motivazione puntuale, affinché sia possibile verificare la proporzionalità delle misure adottate rispetto all’interesse pubblico che si intende salvaguardare. - (commento di) Alessandro Riccobono, Regolamentazione provvisoria dello sciopero e sindacato sulle delibere della Commissione di Garanzia (Giurispr. it. 10/2023, 2158-2165) [Il CdS annulla la delibera di regolamentazione provvisoria con cui la Commissione di garanzia aveva aumentato da dieci a venti giorni la durata dell’intervallo di rarefazione oggettiva nel trasporto pubblico locale. Il commento affronta il problema dei limiti al controllo giurisdizionale sulle valutazioni di discrezionalità tecnica delle autorità indipendenti] in materia edilizia : - Cass. pen. 3^, 13.4-3.5.23 n. 18268 (Giurispr. it. 10/2023, 2175 T): Il reato di costruzione abusiva [art. 44 lett. b) TU edilizia] si consuma nel momento in cui l’immobile risulta ultimato, seppure attraverso la realizzazione di interventi “minori”, quali opere di rifinitura. Qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria. - (commento di) Sofia Braschi, Natura giuridica e consumazione del reato di costruzione abusiva (Giurispr. it. 10/2023, 2176-2180) su occupazione usurpativa e usucapione : - Cass. 2^, 28.6.23 n. 18445 (Giurispr. it. 10/2023, 1997-9): L’occupazione usurpativa di un fondo da parte della PA è compatibile con l’usucapione del fondo medesimo da parte dell’ente occupante, in quanto la totale assenza dei presupposti di esercizio del potere ablativo, che connota detta occupazione, lascia intatta la facoltà del proprietario di rivendicare il bene, col limite di diritto comune dell’intervenuta usucapione; non rileva, in senso contrario, la facoltà di acquisizione sanante ex art. 42-bis DPR 327/2001, essendo l’acquisto postumo del diritto di proprietà logicamente incompatibile con l’intervenuto acquisto retroattivo del medesimo diritto a titolo di usucapione. in tema di processo amministrativo : - Ad. plen. 22.3.23 n. 11, pres. Frattini, est. Lopilato (Giurispr. it. 10/2023, 2166 solo massime): 1. La restituzione del giudizio ex art. 99, 4° comma, c.p.a. consente alla sezione deferente di decidere la controversia sotto tutti i profili non esaminati dall’Adunanza plenaria, il cui principio di diritto non può essere posto in contestazione nel corso del medesimo giudizio. 2. Il deferimento di una questione all’Adunanza plenaria, ai sensi dell’art. 99 c.p.a., è possibile solo nei casi tassativamente previsti: i) di un contrasto interpretativo; ii) della necessità di risolvere una questione di massima di particolare rilevanza; iii) della non condivisione da parte della Sezione del principio di diritto già espresso dall’Adunanza plenaria in un altro giudizio. 3. La restituzione degli atti ex art. 99, 1° comma, c.p.a. si impone qualora la Sezione abbia deferito all’Adunanza plenaria questioni concernenti l’applicazione e l’interpretazione del principio di diritto già in precedenza affermato dalla stessa con valenza nomofilattica. - (commento di) Giovanni Fabio Licata, In tema di rilevanza del principio di diritto enunciato dall’Adunanza plenaria (Giurispr. it. 10/2023, 2166-2173) in tema di processo amministrativo (giudizio di ottemperanza): - Ad. plen. 11.8.23 n. 15 (ord.za), pres. Maruotti, rel. Franconiero (Giurispr. it. 10/2023, 2011): Spetta al T.A.R. (e non al Consiglio di Stato) la competenza a giudicare su un ricorso di ottemperanza (artt. 112-115 c.p.a.) relativo a una sentenza di appello che conferma la sentenza di primo grado con il medesimo contenuto dispositivo e conformativo della medesima. in tema di processo amministrativo (telematico): - Cons. Stato IV 5.7.23 n. 6573, pres. Poli, est. Monteferrante (Giurispr. it. 10/2023, 2014): Per i ricorsi ancora pendenti in primo grado alla data del 1° gennaio 2017 (data di acquisto di efficacia del c.d. PAT, processo amministrativo telematico), il termine “breve” per l’impugnativa della sentenza di primo grado (art. 92, 1° comma, c.p.a.) non decorre dalla notifica della sentenza presso il domicilio legale del difensore desumibile dal ReGindE [Registro Generale degli Indirizzi Elettronici], bensì - secondo la disciplina pregressa - dalla data della notifica presso la segreteria del TAR, nel caso in cui il difensore non abbia eletto un diverso domicilio. sulle sentenze di inammissibilità e di merito: - Cass. 4^, 29.9.22 n. 28364 (Giurispr. it. 10/2023, 2094 T): Ove il giudice, pur avendo dichiarato il ricorso inammissibile, anche in dispositivo, abbia proceduto al suo esame nel merito, esprimendosi, con motivazione diffusa, nel senso della infondatezza, è ammissibile l’impugnazione della motivazione concernente sia l’inammissibilità che il merito; ne consegue che in sede di legittimità, nonostante l’accoglimento della doglianza concernente l’inammissibilità, il motivo attinente al merito va comunque esaminato e non può reputarsi assorbito. - Cass. 4^, 29.9.22 n. 28364 (Giurispr. it. 10/2023, 2094 T): Ove il giudice di appello statuisca l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., il rilievo dell’inammissibilità spiega effetto sul dispositivo e integra la ratio della decisione, sì che se alla dichiarazione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. segua una dichiarazione di infondatezza nel merito del gravame stesso, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale la parte impugni la sola statuizione in rito. - (commento di) Paola Chiara Ruggieri, Pericolose derive in punto di contestuale rigetto, in rito e in merito, dell’impugnazione (Giurispr. it. 10/2023, 2095-2099) [Con una sentenza 20.2.07 n. 3840 le SU avevano statuito che quando il giudice dichiara inammissibile l’impugnazione, qualsiasi ultronea statuizione nel merito successiva alla declaratoria di rigetto in rito è inefficace e quindi non impugnabile] in tema di PMA (procreazione medicalmente assistita): - Cost. 24.7.23 n. 161, pres. Sciarra, red. Antonini (Giurispr. it. 10/2023, 2028 s.m.): 1. Il venir meno, successivamente alla fecondazione dell’ovulo, dei requisiti soggettivi di accesso alla procreazione medicalmente assistita non determina l’inefficacia sopravvenuta del consenso in precedenza prestato alla procreazione stessa. 2. L’irrevocabilità del consenso, una volta intervenuta la fecondazione dell’ovulo, all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita non può tradursi nell’impianto dell’embrione contro la volontà della donna. 3. Il divieto di revoca, dopo la fecondazione, del consenso prestato dall’uomo alla procreazione medicalmente assistita, esprime un bilanciamento dei contrapposti interessi costituzionali coinvolti che non è irragionevole. - (commento di) Francesco Colella, La non irragionevolezza della irrevocabilità del consenso dell’uomo alla PMA resiste alla prova dei mutamenti del quadro normativo e della sopravvenuta crisi della coppia (Giurispr. it. 10/2023, 2028-2036) in materia di lavoro : - Enrica De Marco (a cura di), Retribuzione e premialità del lavoro (Giurispr. it. 10/2023, 2205-2211) [rassegna di giurisprudenza su: giusta retribuzione, fonti collettive di diverso livello o settore, discriminazione e parità retributiva tra uomo e donna, superminimi, retribuzione di risultato, natura giuridica dell’indennità di mensa e dei buoni pasto] in tema di privacy : - Stefano Pagliarini (a cura di), GDPR e consumerizzazione dei dati personali (Giurispr. it. 10/2023, 2212-2270) [ossia l’interferenza (e la mancata armonizzazione) tra data protection e disciplina a tutela dei consumatori (disciplina “consumeristica”) soprattutto nella vendita di contenuti e servizi digitali] --- L’interferenza ascosa tra GDPR e diritto dei consumatori: appunti per una tassonomia, Stefano Pagliantini (2212) --- Trattamento dei dati personali tra legittimo interesse e regole sulla fornitura di contenuti e servizi digitali, Chiara Angiolini (2222) --- Il vizio di armonizzazione dei c.d. obblighi di protezione della Dir. 2019/770/UE, Giulia Bazzoni (2236) --- Contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali: scioglimento, restituzioni e obbligazioni post-contrattuali, Giuseppe Versaci (2244) --- L’illecito trattamento dei dati come difetto di conformità del contenuto digitale, Martina D’Onofrio (2253) --- La revoca del consenso e le ripercussioni sul contratto di fornitura di contenuti e servizi digitali, Carolina Magli (2260) in tema di atti persecutori : - Cedu 1^, 22.6.23, ric. 10794/12, Giuliano Germano c / Italia (Giurispr. it. 10/2023, 2024-7, con annotazione critica di Andrea Uroni, che segnala un regresso rispetto alla tutela prevista dalla Convenzione di Istanbul, ossia la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica): Il presunto stalker, accusato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p., ha diritto di partecipare al procedimento che mette capo all’ammonimento del Questore ex art. 8 DL 23.2.2009 n. 11, salvo comprovate ragioni di urgenza. (La Corte condanna l’Italia per violazione dell’art. 8 della Convenzione - che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare - nel suo versante procedurale, per avere escluso il ricorrente dalla partecipazione al procedimento amministrativo senza comprovate ragioni di urgenza e in assenza di un effettivo controllo giurisdizionale del provvedimento) in materia penale (pena illegale e pena illegittima): - Cass. SSUU 14.7.22-12.1.23 (Giurispr. it. 10/2023, 2180 T): La pena determinata a seguito dell’erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e segg., nonché 65 e 71 e segg., c.p., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge. - (commento di) Francesca Rocchi, Illegalità vs illegittimità della pena: una controversa dicotomia nello statuto della pena concordata (Giurispr. it. 10/2023, 2182-9) c.s. Parole - La prima condizione perché un ordine politico sia stabile è la messa a punto delle parole: le cose devono essere chiamate per quello che sono, non per quello che non sono (Confucio) - Transigere con le parole significa transigere con l'errore (Proudhon) [citazioni in esergo a “I poteri del Parlamento europeo”, di Andrea Chiti-Batelli, Giuffré 1981]
Autore: Carmine Spadavecchia 15 novembre 2023
sulla giustizia civile : - Angelo Cianciarella*, Organizzazione e tecnologie salveranno la giustizia civile dall’eccesso statistico (Guida al diritto 42/2023, 10-13, editoriale). Le disparità territoriali mostrano che a fare la differenza sono le capacità manageriali dei capi degli uffici e i nuovi strumenti di analisi. Occorre non sprecare l’occasione del Pnrr e valorizzare l’ufficio del processo [*giornalista specializzato in materie giuridiche] sul danno biologico : DM 16.10.2023 Ministero delle imprese e del made in Italy (GU 21.10.23 n. 247), Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - anno 2023 - testo del decreto (Guida al diritto 42/2023, 14) sotto il titolo Micropermanenti: la “mano pesante” dell’inflazione fa crescere i ristori - tabella aggiornata delle micropermanenti (Guida al diritto 42/2023, 15-17) - commento di Marco Ridolfi, Quel “paradosso” sui ristori Rca che cambia gli equilibri nel sistema (Guida al diritto 42/2023, 18-20). Il punto base per l’1% di postumi permanenti di danno biologico è aumentato a € 939,78. Il valore giornaliero per invalidità temporanea assoluta è fissato a € 54,80. Per la prima volta le tabelle di legge nazionali per le micropermanenti superano gli importi delle Tabelle milanesi. in tema di silenzio assenso (orizzontale): - Cons. Stato IV 2.10.23 n. 8610, pres. Neri, est. Furno (Guida al diritto 42/2023, 25): La ratio del silenzio assenso orizzontale è da rinvenirsi nella volontà del legislatore di stigmatizzare l’inerzia della PA al punto da ricollegare al silenzio della medesima la più grave delle sanzioni o il più efficace dei rimedi, ossia l’equiparazione del silenzio all’assenso con conseguente perdita del potere di dissentire e di impedire la conclusione del procedimento. La stessa ratio decidendi è applicabile alla conferenza di servizi, avendo la Corte costituzionale statuito (sent. 246/2018) che l’art. 17-bis legge 241/1990 trova applicazione anche quando occorre convocare la conferenza di servizi, in quanto il silenzio assenso ivi previsto opera sempre (anche se sono previsti assensi di più amministrazioni) e, se si forma, previene la necessità di convocare la conferenza. La recente introduzione del comma 8-bis all’art. 2 legge 241/1990 ha sancito il definitivo superamento dell’indirizzo giurisprudenziale contrario all’applicazione del silenzio assenso orizzontale al parere paesaggistico, prevedendo che le determinazioni tardive sono irrilevanti in quanto prive di effetti nei confronti dell’autorità competente. Ciò comporta l’appianamento del contrasto sorto in seno alla giurisprudenza amministrativa e, pertanto, la teoria del silenzio devolutivo non può più trovare spazio nell’ordinamento a seguito delle recenti modifiche legislative. in materia fiscale (affitti brevi e sostituto d’imposta) - Cons. Stato IV 24.10.23 n. 9188, pres. Lopilato, est. Lamberti (Guida al diritto 42/2023, 25): I portali di prenotazione on line sono sostituti di imposta, quindi devono riscuotere e versare allo Stato la cedolare secca sugli affitti brevi. [Il CdS prende atto della decisione della Corte di giustizia Ue 22.12.22 (causa C-83/21, Airbnb Ireland e Airbnb Payments UK) la quale ha chiarito in argomento che il diritto dell’Unione non osta né all’obbligo di raccogliere informazioni né alla ritenuta d’imposta previsti da un regime fiscale nazionale, mentre l’obbligo di designare un rappresentante fiscale costituisce una restrizione sproporzionata alla libera prestazione dei servizi) N.B. – Più specificamente, la sentenza della Corte di giustizia Ue 22.12.22, causa C-83/21 (Guida al diritto 1/2023, 48) - emessa sulla questione proposta in via pregiudiziale da Cons. Stato IV 18.9.19 n. 6219, pres. Forlenza, est. Lamberti (Giurispr. it. 12/2019, 2586-7) - ha stabilito che l’imposizione di raccolta e comunicazione alle autorità fiscali dei dati relativi ai contratti di locazione stipulati a seguito di intermediazione immobiliare riguarda tutti i terzi, indipendentemente dal fatto che si tratti di persone fisiche o giuridiche, siano o meno queste ultime residenti o stabilite in detto territorio e sia che intervengano tramite strumenti digitali ovvero con altre modalità di contatto. Anche l’obbligo di ritenuta dell’imposta alla fonte si impone tanto ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare stabiliti in uno Stato membro diverso dall’Italia, quanto alle imprese che hanno ivi stabilimento. La Corte ha esaminato la legittimità delle misure solo alla luce del divieto di restrizione alla libera prestazione di servizi all’interno dell’Ue, escludendo che detti oneri vietino, ostacolino o rendano meno attraente l’esercizio della libera prestazione dei servizi. in tema di privacy : - Corte giust. Ue 1^, 26-10-23 n, causa C-307/22 (Guida al diritto 42/2023, 26): Il RGPD sancisce il diritto del paziente di ottenere una prima copia della sua cartella medica senza che, in linea di principio, ciò comporti spese. Il titolare del trattamento può esigere un pagamento solo se il paziente ha già ottenuto gratuitamente una prima copia dei suoi dati e ne fa nuovamente richiesta. Il paziente non è tenuto a motivare la propria richiesta. Le norme nazionali non possono porre a carico del paziente le spese della prima copia della sua cartella medica, nemmeno per tutelare gli interessi economici dei professionisti sanitari. Il paziente ha diritto di ottenere una copia integrale dei documenti contenuti nella sua cartella medica, se ciò è necessario per la comprensione dei dati personali contenuti in tali documenti. Tale diritto comprende i dati della cartella medica contenenti informazioni quali le diagnosi, gli esiti degli esami, i pareri dei medici curanti, nonché eventuali terapie o interventi praticati. (Questione sollevata dalla Corte federale di giustizia tedesca nel caso in cui una paziente contestava di dover pagare alcunché per la propria cartella medica, di cui aveva chiesto copia alla sua dentista per farne valere la responsabilità per errori che essa avrebbe commesso nel prestarle le cure. La Corte ha statuito che la dentista deve essere considerata titolare del trattamento dei dati personali del paziente, e come tale è tenuta a fornirgli gratuitamente una copia dei suoi dati) sulla revoca della patente : - Cost. 27.10.23 n. 194 (Guida al diritto 42/2023, 26): Nell’impianto sanzionatorio del reato di guida in stato di ebbrezza vi è una progressione crescente, graduata sulla base del tasso alcolemico, con la previsione della sospensione della patente di guida per un periodo di durata via via più estesa. Al culmine di questa progressione vi è la condotta più grave di tutte, per la quale è prevista la revoca della patente: quella di chi si mette alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, in una condizione tale da compromettere il controllo dell’autovettura e provocare un incidente stradale. Ciò costituisce comportamento altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone, anche quando l’indicente stradale non provochi lesioni alle persone o il loro decesso. La revoca della patente non costituisce dunque un automatismo indifferenziato, bensì una misura coerente con la finalità preventiva della sanzione, perché evita che si crei una situazione di pericolo per un congruo periodo di tempo. Essa persegue una finalità deterrente, perché sollecita una maggiore consapevolezza della gravità del comportamento, ed ha una funzione rieducativa, perché impone al condannato di sostenere nuovamente l’esame che lo abilita alla guida, attivando un processo virtuoso di correzione tramite un’utile formazione finalizzata alla prevenzione. sul processo amministrativo : - Cons. Stato 5^, 11.9.23 n. 8265, pres. De Nictolis, rel. Grasso (Guida al diritto 42/2023, 92 T): L’errore di fatto, idoneo a legittimare la domanda di revocazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395 comma 1 n. 4 c.p.c., è configurabile nell’attività preliminare del giudice relativa alla lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento, apprezzamento, interpretazione e valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del suo convincimento, che può prefigurare esclusivamente un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione, la quale altrimenti si trasformerebbe in un grado ulteriore del giudizio. Per essere concretamente rilevante è necessario che esso: 1) derivi da una semplice, errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo con ciò come comprovato un fatto documentalmente escluso od obiettivamente inesistente; 2) sia accertabile e riscontrabile con immediatezza; 3) attenga a un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; 4) sussista un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la statuizione contenuta in sentenza. Conseguentemente l’errore di fatto revocatorio è configurabile laddove il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo e non in un mero difetto di motivazione della decisione. - (commento di) Davide Ponte, Un orientamento che dà rilievo alle omissioni molto importanti (Guida al diritto 42/2023, 98-101) sul patrocinio a spese dello Stato : - Cass. pen. 6^, 5.10.23 n. 40477 (Guida al diritto 42/2023, 25): In tema di patrocinio a spese dello Stato è legittimo il rigetto dell’ammissione al beneficio richiesto da chi abbia già riportato condanna irrevocabile per un reato commesso in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ove il provvedimento di rigetto sia fondato sulla presunzione di superamento dei limiti di reddito previsti dalla disciplina del 2002 circa le condizioni di ammissione al beneficio e sulla mancata allegazione, da parte del richiedente, di concreti elementi di fatto idonei a superarla. in tema di famiglia (separazione e divorzio): - Cass. 1^, 16.10.23 n. 28727 (Guida al diritto 42/2023, 28 T, sotto il titolo: Crisi familiare, la Cassazione dice sì al divorzio veloce tramite unico accordo): In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c. è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. - (commento di) Valeria Cianciolo, Le ricadute sul piano sostanziale del cumulo delle due domande (Guida al diritto 42/2023, 37-41). Il problema delle sopravvenienze che possono snaturare la prospettiva in base a cui i provvedimenti sono stati assunti all’origine. No al recesso unilaterale dagli accordi stipulati. La distinzione tra diritti disponibili (come quelli economici) e diritti indisponibili (come quelli riguardanti i minori). N.B.- Sentenza già segnalata in Guida al diritto 41/2023, 52: Al fine di velocizzare i tempi necessari per giungere al divorzio, l’art. 473-bis.49 c.p.c. prevede la possibilità di proporre contemporaneamente il giudizio di separazione giudiziale e il giudizio di divorzio: negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande connesse, il che garantisce un’economia dei tempi processuali. La relazione illustrativa al DLg 149/22 ne ravvisa la ratio in un “risparmio di energie processuali”, tenuto conto che tra le domande conseguenti proponibili dalla parte in caso di separazione giudiziale o di divorzio contenzioso molte sono tra loro perfettamente corrispondenti e sovrapponibili, e altre, pur distinte, necessitano di analoghi accertamenti istruttori. La proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e di divorzio consente alle parti, a fronte dell’irreversibilità della crisi matrimoniale, di trovare in un’unica sede un accordo complessivo, sulle condizioni sia della separazione sia del divorzio, e di concentrare in un ricorso unico l’esito della negoziazione sulle modalità di gestione complessiva della crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro, nonché i rapporti tra ciascuno di essi e i figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti. in tema di condominio : - Trib. Latina 2^, 22.6.23 n. 1463, giudice Gabrielli (Guida al diritto 42/2023, 50 T): La validità della convocazione per l’assemblea condominiale trasmessa a uno dei coniugi comproprietari di una unità immobiliare può evincersi anche dall’avviso dato all’altro comproprietario qualora ricorrano circostanze presuntive tali da far ritenere che un coniuge abbia reso edotto l’altro della convocazione (nella specie, trattandosi di coniugi comproprietari di un appartamento, conviventi in pieno accordo e senza contrasto di interessi, è stato ritenuto presumibile che l’invito notificato a uno di essi fosse stato portato a conoscenza anche dell’altro) - (commento di) Fulvio Pironti, Un orientamento non aderente alle norme di condominio riformate (Guida al diritto 42/2023, 54-57). L’orientamento cui si rifà la sentenza cozza contro l’inderogabilità dell’art. 1136 c.c. in tema di comodato : - Cass. 3^, 29.9.23 n. 27634 (Guida al diritto 42/2023, 42 T): Ove spossa presumersi che il comodante abbia concesso al comodatario di abitare gratuitamente un immobile per soddisfare le esigenze di famiglia, non. potrà ottenerne il rilascio ad nutum ex art. 1810 c.c. neppure se esso si trovi occupato dalla sola ex moglie del comodatario, collocataria dei figli, e neppure, ex art. 1809 c.c., ove ne abbia bisogno, qualora lo stato di bisogno non fosse imprevedibile all’instaurazione del rapporto. - (commento di) Eugenio Sacchettini, L’esigenza futura di disporre del bene era prevedibile e andava “blindata” (Guida al diritto 42/2023, 46-49) in tema di trasporto aereo : - Corte giust. Ue 8^, 26.10.23, causa C-238/22 (Guida al diritto 42/2023, 26 e 104 s.m.): L’art. 4, par. 3, del Regolamento n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato in combinato disposto con l’art. 2, lett. j), del regolamento n. 261/2004, va interpretato nel senso che un vettore aereo operativo, che abbia informato in anticipo un passeggero del fatto che rifiuterà di imbarcarlo su un volo per il quale tale passeggero, non consenziente, dispone di una prenotazione confermata, deve versare una compensazione pecuniaria a detto passeggero anche se non si presenta all’imbarco alle condizioni stabilite dall’art. 3, par. 2, di tale regolamento, ciò in quanto in tale situazione l’obbligo di presentarsi all’accettazione sarebbe una formalità inutile. L’art. 5, par. 1, lett. c), i), del Regolamento n. 261/2004 va interpretato nel senso che l’eccezione al diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di cancellazione di un volo non disciplina la situazione in cui un passeggero sia stato informato, almeno due settimane prima dell’orario di partenza del volo previsto, del fatto che il vettore aereo operativo rifiuterà di trasportarlo, cosicché tale passeggero, non consenziente, deve beneficiare del diritto a compensazione pecuniaria per negato imbarco previsto dall’art. 4 di tale regolamento: non vi è infatti ragione di applicare al negato imbarco la regola, prevista unicamente per le cancellazioni del volo, secondo cui i vettori aerei sono esonerati dall’obbligo di versare ai passeggeri una compensazione pecuniaria se li informano della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto. - (commento di) Martina Castellaneta, Se il vettore avverte sul negato imbarco e il passeggero non si presenta va comunque risarcito (Guida al diritto 42/2023,104-106) in tema di fallimento (rapporti col sequestro): - Cass. SSUU 6.9.23 n. 40797 (Guida al diritto 42/2023, 70 T): L’avvio della procedura fallimentare non osta all’adozione o alla permanenza, se già disposto, dei provvedimenti di sequestro preventivo finalizzato alla confisca relativa ai reati tributari. (Dopo un’attenta ricostruzione della cornice normativa, per le SSUU i beni attratti alla massa fallimentare non sono appartenenti a persona estranea al reato e il sequestro preventivo prevale sul fallimento) - (commento di) Carmelo Minnella, L’indagato non è privato dell’immobile ma subisce il suo spossessamento (Guida al diritto 42/2023, 79-83). Sono le norme del codice antimafia e del codice sulle crisi d’impresa a prevedere la prevalenza della misura cautelare sul vincolo derivante dalla procedura fallimentare. Decisiva la distinzione, rinvenibile anche nella legge fallimentare, tra spossessamento ed espropriazione dei beni del fallito. in materia penale : - Corte cost. 11.7.23 n. 141, pres. Sciarra, rd. Viganò (Guida al diritto 42/2023, 84 solo massima): L’art. 69 comma 4 c.p. è incostituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 c.p. sull’aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99 comma 4 c.p. (nella specie, si trattava di un imputato recidivo reiterato rinviato a giudizio per rapina) - (commento di) Aldo Natalini, Illegittimo il divieto di prevalenza dell’attenuante comune sull’aggravante della recidiva reiterata (Guida al diritto 42/2023, 84-86). Per la Corte elidere l’”effetto calmierante” finisce col costringere il giudice ad applicare una pena sproporzionata per eccesso. - Cass. SSUU 25.5-12.10.23 n. 41570 (Guida al diritto 42/2023, 87 s.m., annotata): Nel delitto di furto il fine del profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall’autore (nella specie, è stato respinto il ricorso avverso la sentenza di condanna che aveva ravvisato il furto a carico dell’imputato per avere sottratto il telefono cellulare alla persona offesa, dopo che quest’ultima aveva richiesto, utilizzando lo stesso apparecchio, dopo un litigio, l’intervento dei carabinieri, ritenendosi che la finalità perseguita dall’autore fosse di ritorsione e di dispetto). in tema di tortura (caso Regeni): - Corte cost. 26.10.23 n. 192 (Guida al diritto 42/2023, 24): L’art. 42°-bis comma 3 c.p. è incostituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante atti di tortura definiti dall’art. 1, comma 1, Convenzione di New York contro la tortura, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato. è impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell’imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa. La paralisi sine die del processo per i delitti di tortura commessi da agenti pubblici, quale deriverebbe dall’impossibilità di notificare personalmente all’imputato gli atti di avvio del processo a causa della mancata cooperazione dello Stato di appartenenza, non è accettabile per diritto costituzionale interno, europeo e internazionale. Essa si risolve nella creazione di una immunità de facto che offende i diritti inviolabili della vittima (art. 2 Cost.), il principio di ragionevolezza (art. 34 Cost.) e gli standard di tutela dei diritti umani, recepiti e promossi dalla Convenzione di New York (art. 117, comma 1, Cost.). c.s. Censura e divieti sono le stampelle cui si appoggia la cattiva politica (Şebnem İşigüzel, scrittrice turca)
Autore: Carmine Spadavecchia 10 novembre 2023
editoriale: - Sabino Cassese, Diritto pubblico e diritto privato: gli incerti confini (Giornale dir. amm. 4/2023, 433-435) sulla capacità amministrativa : - Fabrizio di Mascio e Alessandro Natalini, La capacità amministrativa e il PNRR (Giornale dir. amm. 4/2023, 436-444) Sebbene la Commissione europea abbia introdotto nell’ultimo decennio molteplici strumenti di supporto alle politiche nazionali di costruzione della capacità amministrativa, anche a livello internazionale manca un quadro coerente di concetti e indicatori capaci di rilevare i progressi conseguiti in questo ambito. Il governo Draghi ha avviato iniziative di costruzione della capacità amministrativa incluse nel PNRR senza un chiaro progetto e senza contare su strutture in grado di rilevare i bisogni, definire gli indirizzi strategici, identificare priorità e valutare i risultati degli interventi. Questo deficit non è stato finora sanato dal governo Meloni, che ha lanciato una vasta campagna di reclutamento di personale senza aver prima portato a termine la revisione dell’impianto complessivo del PNRR. - Marco Bevilacqua, L’Osservatorio nazionale sulla capacità amministrativa (Giornale dir. amm. 4/2023, 454-462) sul PNRR (nuovo modello di governance): - Marco Macchia, L’amministrazione del PNRR: un cambio di paradigma? (Giornale dir. amm. 4/2023, 445-453) sul golden power : - Aldo Sandulli, Esercizio dei poteri speciali e sorte dell’impresa strategica (Giornale dir. amm. 4/2023, 463-467) Analisi critica dell’art. 2 DL 187/2022, volto a completare e perfezionare la disciplina nazionale sul golden power: l’articolo prevede che le aziende che abbiamo subito gli effetti dell’esercizio di poteri speciali governativi possano usufruire di plurime misure di sostegno pubblico. Lati positivi e profili di criticità della disposizione. Tra questi ultimi, i potenziali effetti disfunzionali sul mercato che possono derivare dalle misure di intervento pubblico in economia, adottate per far fronte alle recenti crisi. Il caso della tecnologia 5G. sul codice etico : DPR 13.6.2023 n. 81 [GU 29.6.23 n. 150, in vigore dal 14 luglio 2023), Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». - Francesco Midiri, La correttezza dei dipendenti pubblici in ambiente digitale (Giornale dir. amm. 4/2023, 469-477) Le modifiche al Codice di comportamento, che introducono canoni di correttezza “digitale”, si espongono a una duplice critica: non contengono né una “tipizzazione” delle condotte (che rimarrà giurisprudenziale), né una “pedagogia” sulla correttezza digitale.c in materia di servizi pubblici locali : DLg 23.12.2022 n. 201 (GU 30.12.22 n. 304, in vigore dal 31 dicembre 2022), Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. - Alfredo Moliterni, Le nuove regole dei servizi pubblici locali (Giornale dir. amm. 4/2023, 478-498) in tema di accesso (ai documenti legislativi europei): - Trib. Ue 10^ ampliata, 25.1.23, causa T-163/21 (Giornale dir. amm. 4/2023, 499 solo massima): In base al Trattato FUE e alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni può essere soggetto a limiti e condizioni, stabiliti mediante regolamenti, anche per quanto riguarda l’accesso ai documenti legislativi. Le istituzioni possono negare l’accesso per evitare un pregiudizio grave al processo legislativo in corso: tuttavia, tale pregiudizio non può dipendere dal rischio di pressioni esterne analoghe a quelle che un qualsiasi membro di un organo legislativo, che presenti un emendamento di un progetto di legge, possa ragionevolmente aspettarsi dal pubblico. Allo stesso modo, l’accesso non può essere negato in conseguenza del carattere provvisorio delle proposte avanzate nei documenti: le proposte sono, per loro natura, fatte per essere discusse e l’opinione pubblica è in grado di comprendere che il loro contenuto possa essere modificato. d - (commento di) Ippolito Piazza, Un altro passo verso la trasparenza del processo legislativo europeo (Giornale dir. amm. 4/2023, 499-507) in tema di sanzioni amministrative : - Corte cost. 10.3.23 n. 40, pres. Sciarra, red. Modugno (Giornale dir. amm. 4/2023, 80 s.m.): Una sanzione amministrativa fissa - senza un minimo e un massimo edittale - non è conforme a Costituzione se fa riferimento a violazioni di diversa natura e gravità. (Nel valutare la costituzionalità di una sanzione amministrativa nel campo delle produzioni alimentari a denominazione d’origine, la Consulta, censurando la mancanza di un minimo edittale, applica il principio di proporzionalità e il principio di ragionevolezza, individuando essa stessa, tramite una pronuncia creativa, la misura minima del provvedimento afflittivo. La decisione, che sopperisce a una mancanza del legislatore sostituendosi a quest’ultimo, viene giustificata tramite l’analogia con il settore dell’agricoltura biologica). - (commento di) Dario Bevilacqua, Sanzioni amministrative e parametri costituzionali (Giornale dir. amm. 4/2023, 508-515) in tema di beni culturali (tutela dei beni culturali materiali e immateriali): - Ad. plen. 13.2.23 n. 5, pres. Maruotti, est. Rotondano, L’Originale Alfredo all’Augusteo s.r.l. c/ Ministero della cultura (Giornale dir. amm. 4/2023, 517 s.m.): Il vincolo di destinazione d’uso è uno strumento di tutela del bene culturale che deve ritenersi generalmente ammesso dalla legislazione di settore e che è riconducibile ai poteri di cui è titolare il Ministero della cultura, occorrendo però l’intermediazione del potere amministrativo e una valutazione motivata in relazione alle peculiarità concrete, all’esito di un’adeguata istruttoria. Va ribadito che il vincolo di destinazione non deve, comunque, imporre alcun obbligo di esercizio o prosecuzione dell’attività commerciale e imprenditoriale, né attribuire una “riserva di attività” in favore di un determinato gestore, al quale non può essere attribuita una sorta di “rendita di posizione”. - (commento di) Giovanni Botto, Tutelare il valore culturale immateriale: il vincolo di destinazione d’uso (Giornale dir. amm. 4/2023, 517-528) [la nozione dinamica e moderna di bene culturale fatta propria dalla Plenaria, che ricostruisce il rapporto intercorrente tra la normativa nazionale e quella convenzionale Unesco (Convenzione Unesco del 17 ottobre 2003)] NdR - La fattispecie riguarda l’attività di ristorazione all’insegna “Il Vero Alfredo”, esercitata sin dal 1950 all’interno del complesso immobiliare sito in Roma, Piazza Augusto Imperatore, incluso nell’ampia opera di sistemazione urbanistica della piazza realizzata tra il 1937 e il 1942 su progetto dell’architetto Vittorio Morpurgo). In argomento vengono enunciati i seguenti principi di diritto: ai sensi degli artt. 7-bis, 10, comma 3, lettera d), 18, comma 1, 20, comma 1, 21, comma 4, e 29, comma 2, del Codice n. 42 del 2004, il “vincolo di destinazione d’uso del bene culturale” può essere imposto (a) quando il provvedimento risulti funzionale alla conservazione dell’integrità materiale della cosa o dei suoi caratteri storici o artistici, sulla base di una adeguata motivazione da cui risulti l’esigenza di prevenire situazioni di rischio per la conservazione dell’integrità materiale del bene culturale o del valore immateriale nello stesso incorporato; (b) a tutela di beni che sono espressione di identità culturale collettiva, non solo per disporne la conservazione sotto il profilo materiale, ma anche per consentire che perduri nel tempo la condivisione e la trasmissione della manifestazione culturale immateriale, di cui la cosa contribuisce a costituirne la testimonianza. (Dopo aver enunciato tali principi la Plenaria non ritiene la causa matura per la decisione e restituisce pertanto gli atti alla Sezione rimettente) in materia antitrust (programmi di clemenza nei procedimenti sanzionatori) - Cons. Stato VI 2.2.23 n. 1159, pres. Montedoro, est. Ponte (Giornale dir. amm. 4/2023, 529 s.m.): 1. L’accertamento di un’intesa in violazione dell’art. 101 TFUE non richiede la prova documentale, poiché la volontà convergente delle imprese volta alla restrizione della concorrenza può essere provata attraverso qualsivoglia congruo mezzo: in particolare, la prova della pratica vietata oltre che documentale può essere indiziaria, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti. 2. Se la prova della concertazione non si basa esclusivamente sulla percezione d’un parallelismo di comportamenti tra le imprese colluse, ma sull’istruttoria dell’AGCM da cui emerga che le pratiche commerciali siano il frutto di una concertazione e d’uno scambio di informazioni concrete tra le imprese (in relazione alle quali vi siano ragionevoli indizi di una pratica concordata anti-concorrenziale), grava sulle imprese l’onere di fornire una diversa e ragionevole spiegazione lecita delle loro condotte e dei loro contatti (nel caso di specie l’accertamento dell’AGCM si era basato sulle dichiarazioni dei leniency applicants [c.d. collaboranti] e sulla dimostrazione dell’esistenza di una molteplicità di riunioni e contatti a livelli di progressivo dettaglio, tra i vertici aziendali ovvero tra rappresentanti commerciali e direttori commerciali delle imprese). - (commento di) Pasquale Cerbo, Il valore probatorio delle dichiarazioni rese nell’ambito dei programmi di clemenza dell’AGCM (Giornale dir. amm. 4/2023, 529-537) in tema di università (responsabilità disciplinare dei docenti universitari): - Cons. Stato VII 18.1.23 n. 629, pres. Lipari, est. Marotta (Giornale dir. amm. 4/2023, 539 s.m.): È legittimo il provvedimento sanzionatorio che dispone la sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per la durata di quattro mesi nei confronti di un ricercatore che non abbia svolto le ore di didattica integrativa previste dalla legge, così come specificate nel Regolamento di Ateneo, e che non abbia svolto una significativa attività di produzione scientifica in un arco temporale considerevole. . (commento di) Michele Leggio, Responsabilità disciplinare e obblighi di ricerca e insegnamento: il “rendimento accademico” dei docenti universitari (Giornale dir. amm. 4/2023, 539-548) in tema di università (incarichi esterni a professori universitari): - Cons. Stato I 23.11.22 n. 262, parere su ricorso straordinario al Capo dello Stato (Giornale dir. amm. 4/2023, 559 s.m.): Sulla base delle norme di legge in materia, e in particolare dell’art. 6, comma 10, L 240/2010, e delle conformi disposizioni regolamentari dell’ateneo interessato, si deve pacificamente ritenere che ai docenti in regime di impegno a tempo pieno sia consentito svolgere compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro. L’assunzione dell’incarico è subordinata alla preventiva autorizzazione del rettore, da rilasciarsi solo dopo aver accertato che l’incarico stesso sia compatibile con le attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall’università al richiedente e l’assenza di una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi, con l’ateneo. (Nella specie, il CdS ha ritenuto illegittimo il provvedimento con cui l’Università La Sapienza ha negato a un professore universitario a tempo pieno l’autorizzazione ad assumere la presidenza della Fondazione Bordoni) - (commento di) Giulio Vesperini, Gli incarichi esterni ai professori universitari a tempo pieno (Giornale dir. amm. 4/2023, 559-563) in tema di atto amministrativo (lesività e impugnabilità): - Cons. Stato VI 2212.22 n. 11200, pres. Lotti, rel. Fasano (Giornale dir. amm. 4/2023, 549 s.m.): Le deliberazioni dell’ANAC, che contengono vincoli puntuali sulla successiva attività dei soggetti vigilati, in capo ai quali non residuano facoltà di modulazione quanto al contenuto e all’estensione, rappresentano provvedimenti lesivi nei confronti dei quali va garantita la tutela del diritto di difesa del destinatario. La lesività, pertanto, non deve essere valutata in astratto o sulla base dell’inquadramento dogmatico del provvedimento, dovendosi rilevare gli effetti conformativi che lo stesso produce, nell’immediato, nei confronti dei soggetti a cui è indirizzato. [Si tratta di un provvedimento emesso dall’Anas nei confronti del Comune di Milano e della Metropolitana Milanese in relazione a varianti in corso d’opera riguardanti la strada Zara-Expo nell’ambito dei lavori per Expo 2015] i - (commento di) Edoardo Giardino, Impugnabilità del provvedimento e rilevanza degli effetti conformativi (Giornale dir. amm. 4/2023, 549-557) c.s. Non c'è sciagura più grande delle donne che somigliano agli uomini (Şebnem İşigüzel, scrittrice turca, sulle donne che giustificano e condividono la mentalità maschile che le vuole umiliate e sottomesse a causa del proprio genere)
Autore: Carmine Spadavecchia 6 novembre 2023
sul c.d. decreto immigrazione : DL 5.10.2023 n. 133 (GU 5.10.23 n. 233, in vigore dal 6 ottobre 2023), Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno - testo del decreto legge (Guida al diritto 41/2023, 13-27) sotto il titolo: Contrasto irregolari, accoglienza e sicurezza: le direttrici del nuovo decreto immigrazione - commenti: - Aldo Natalini, Lungo-soggiornanti, espulsioni veloci se sono pericolosi per l’ordine pubblico (Guida al diritto 41/2023, 28-31) [le norme amministrative] - Aldo Natalini, Domande reiterate sull’aereo: d’ora in poi provvede il questore (Guida al diritto 41/2023, 32-34) [novità sulla protezione internazionale: l’art. 3 riguarda il caso in cui la domanda reiterata è presentata “sulla scaletta” del vettore, al solo scopo di eludere o rinviare il rimpatrio] - Marco Noci, Msna anche in centri per adulti, ma separati e per un tempo limitato (Guida al diritto 41/2023, 35-37) [visti e minori stranieri non accompagnati (Msna)] sul c.d. decreto Mezzogiorno : DL 19.9.2023 n. 124 (GU 19.9.23 n. 219, in vigore dal 20 settembre 2023), Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione - testo del decreto legge (Guida al diritto 41/2023, 38-40) sotto il titolo: Con il decreto legge “Mezzogiorno e Coesione” il trattenimento nei Cpr diventa fino a 18 mesi - commenti: - Aldo Natalini, Hotspot e “prima accoglienza” saranno opere di difesa militare (Guida al diritto 41/2023, 41-45) [le norme sugli stranieri; cronistoria degli interventi normativi sui tempi di durata massima del trattenimento nei Cpr; comparazione tra termini massimi di trattenimento e percentuale di rimpatriati; il trattenimento secondo la direttiva “rimpatri”; i rilievi del Garante delle persone detenute] sul decreto giustizia : DL L 10.8.2023 n. 105 - L 9.10.2023 n. 137, Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. - commento di Alberto Cisterna, Attività undercover: quel difficile incontro con il contrasto alla mafia (Guida al diritto 41/2023, 46-50) [la cooperazione tra Agenzia e Procura nazionale e la cornice in cui si colloca] N.B. Vedansi in Guida al diritto 40/2023, 14-51: il testo del decreto convertito in legge, le appendici con le modifiche al codice penale e di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte), la guida alla lettura a cura di Laura Biarella. in materia di rifiuti (emergenza in Campania): - Cedu 1^, 19.10.23, ric. 35648/10 (Guida al diritto 41/2023, 112 solo massima): L’assenza di rimedi predisposti dalle autorità nazionali in grado di arginare l’emergenza rifiuti in Campania è una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare di coloro che abitano nella zona inquinata. La mancata adozione, da parte dello Stato, di misure volte ad evitare un inquinamento ambientale provocato dall’accumulo di rifiuti dimostra l’assenza della diligenza dovuta e procura una violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che assicura il rispetto della vita privata. Gli Stati, per realizzare l’indicato diritto, hanno obblighi positivi e sono tenuti ad adottare una regolamentazione che si adatti alla specificità di queste attività, valutando il rischio che potrebbe derivarne e agendo in tempi rapidi. - (commento di) Marina Castellaneta, Emergenza rifiuti in Campania, Italia condannata per non aver predisposto rimedi (Guida al diritto 41/2023, 112-114) [15 anni di stato di emergenza (1994-2009) per mancato smaltimento di rifiuti con pericoli per la salute: la Corte afferma il diritto di vivere in un ambiente salubre se l’inquinamento incide sui diritti convenzionali] in tema di processo amministrativo (principio di sinteticità): - Cons. Stato IV 13.10.23 n. 8928, pres. Mastandrea, rel. Monteferrante (Guida al diritto 41/2023, 55 e 104 T): Se il ricorso introduttivo del giudizio d’appello supera i limiti dimensionali stabiliti – in applicazione dell’art. 13-ter, comma 1, dell’allegato II al c.p.a. – con decreto 22.12 2016 del Presidente del Consiglio di Stato (che prevede, per i ricorsi ordinari, il limite massimo di 70.000 caratteri, al netto dell’epigrafe, delle conclusioni, della premessa riassuntiva,, degli spazi e delle ulteriori parti indicate), il giudice non è tenuto a esaminare la parte eccedente; pertanto, laddove il numero massimo di caratteri consentiti risulti utilizzato ed esaurito prima dell’articolazione dei motivi di appello, che quindi il Collegio non è tenuto a esaminare, l’appello va dichiarato inammissibile, con questione rilevabile d’ufficio. - (commento di) Davide Ponte, “Sinteticità”, essenza del nuovo rito processuale amministrativo (Guida al diritto 41/2023, 107-110) [la sinteticità è una dote che non si può pretendere da chi non ce l’ha, ma può essere acquisita e migliorata con l’esercizio] in tema di famiglia (separazione e divorzio): - Cass. 1^, 16.10.23 n. 28727 (Guida al diritto 41/2023, 52): Al fine di velocizzare i tempi necessari per giungere al divorzio, l’art. 473-bis.49 c.p.c. prevede la possibilità di proporre contemporaneamente il giudizio di separazione giudiziale e il giudizio di divorzio: negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande connesse, il che garantisce un’economia dei tempi processuali. La relazione illustrativa al DLg 149/22 ne ravvisa la ratio in un “risparmio di energie processuali”, tenuto conto che tra le domande conseguenti proponibili dalla parte in caso di separazione giudiziale o di divorzio contenzioso molte sono tra loro perfettamente corrispondenti e sovrapponibili, e altre, pur distinte, necessitano di analoghi accertamenti istruttori. La proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e di divorzio consente alle parti, a fronte dell’irreversibilità della crisi matrimoniale, di trovare in un’unica sede un accordo complessivo, sulle condizioni sia della separazione sia del divorzio, e di concentrare in un ricorso unico l’esito della negoziazione sulle modalità di gestione complessiva della crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro, nonché i rapporti tra ciascuno di essi e i figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti. in tema di condominio : - Antonio Scarpa*, Sospensione delibere condominiali, la riforma risulta un’opera mal riuscita (Guida al diritto 41/2023, 10-12, editoriale) L’impugnazione delle delibere condominiali in seguito alla c.d. riforma Cartabia [*magistrato presso la Corte di cassazione] in tema di lavoro (nero): - Cons. Stato III 27.7.23 n. 7383 (e non IV 27.7.23 n. 8928), pres. Torsello, est. Marra (Guida al diritto 41/2023, 55-56): Data la generale valenza della definizione di lavoratore in nero come “qualsiasi lavoratore sconosciuto alla p.a.”, dato l’obbligo di dare preventiva comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro alle autorità competenti, e data la funzione dell’attestazione di distacco (“il modello A1 serve a certificare la legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore nei casi in cui svolga attività lavorativa in uno o più Stati che applicano la regolamentazione UE, come nell’ipotesi di trasferta o di distacco”), in mancanza di detta documentazione il lavoratore straniero impiegato in attività di training aziendale risulta irregolare agli occhi dell’ispettorato del lavoro (il che legittima la sospensione dell’attività per un ristoratore che contravvenga a tali regole, ove nel locale italiano siano momentaneamente presenti in trasferta lavoratori stranieri assunti presso le sedi estere). in materia di lavoro (salario giusto): - Cass. lav. 2.10.23 n. 27711 (Guida al diritto 41/2023, 58 T, sotto il titolo “Salario giusto”: il giudice disapplica il contratto collettivo sotto soglia costituzionale): 1. Nell’attuazione dell’art. 36 Cost. il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata. 2. Ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe. 3. Nell’opera di verifica della retribuzione minima adeguata ex art. 36 Cost. il giudice, nell’ambito dei propri poteri ex art. 2099 comma 2 c.p.c., può fare altresì riferimento, all’occorrenza, a indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 19.10.2022 n. 2041. (Principi enunciati in motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.) - (commento di) Cristina Petrucci, Auspicabile un intervento risolutivo per contrastare il lavoro “povero” (Guida al diritto 41/2023, 69-74) [lavoro e formazione: il documento approvato a maggioranza dall’Assemblea del Cnel il 12 ottobre 2023; le ultime tendenze in giurisprudenza; il fenomeno del “lavoro povero” (ovvero della “povertà nonostante il lavoro”) e le sue cause] in tema di lavoro (discriminazioni retributive): - Corte giust. Ue 1^, 19.10.23, causa C-660/20 (Guida al diritto 41/2023, 56): Se i lavoratori svolgono nell’ambito del loro orario “normale” parziale le stesse mansioni di chi lavora sulla base del tempo pieno, non sussiste più una valida giustificazione alla fissazione di una soglia unica uguale per tutte le categorie di dipendenti. Infatti, a parità di mansioni, andrebbe al contrario applicata ai lavoratori part time una soglia “proporzionale” all’orario di lavoro parziale fissato nel contratto di lavoro. In definitiva, una misura fissa identica per tutti di ore di lavoro aggiuntive retribuite con una voce supplementare determina di fatto la vanificazione della base contrattuale di un lavoro part time e la lesione del diritto a una parità di trattamento tra lavoro parziale e tempo pieno. in materia di sequestro probatorio : - Cass. SSUU penali, 19.1-27.7.23 n. 32938 (Guida al diritto 41/2023, 86 T): Il provvedimento del giudice dell’udienza preliminare di rigetto della richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio non è impugnabile dall’interessato. - (commento di) Aldo Natalini, Possibile reiterare la richiesta nelle successive fasi del giudizio (Guida al diritto 41/2023, 94-97) c.s. Non nego niente, ma dubito di tutto (Lord Byron)
Autore: Carmine Spadavecchia 6 novembre 2023
in tema di appalti ( affidamento diretto ): - Saverio Fata, Il regime giuridico dell’affidamento diretto di servizi e forniture ed il principio di rotazione (Urban. e appalti 5/2023, 541-545) sul nuovo codice appalti ( requisiti : cumulo alla rinfusa): - Salvatore Esposito, Sull’ammissibilità del cumulo alla rinfusa: tra interpretazione giudiziale e autentica nel nuovo codice dei contratti pubblici (Urban. e appalti 5/2023, 546-560) in tema di appalti ( clausole di revisione contrattuale in caso di sopravvenienze): - Giovanni Francesco Nicodemo, Il principio della conservazione dell’equilibrio contrattuale negli appalti pubblici (Urban. e appalti 5/2023, 561-571) in tema di appalti ( aggiudicazione ): - TAR Milano 4^, 2.5.23 n. 1041, pres. Nunziata, est. Papi (Urban. e appalti 5/2023, 608 T): È legittima l’aggiudicazione di una gara di appalto disposta in favore di una ditta che ha omesso di effettuare il versamento del contributo ANAC e che, successivamente, su invito formale della PA appaltante, e, in particolare, a seguito del soccorso istruttorio accordato dall’A., ha prodotto l’attestazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC, a nulla rilevando che il medesimo contributo sia stato pagato alcune ore dopo l’avvenuta scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte; in tal caso, il soccorso istruttorio risulta pienamente ammissibile e correttamente attivato dalla PA. i - (commento di) Augusto di Cagno, Omesso pagamento del contributo ANAC e ammissibilità del soccorso istruttorio (Urban. e appalti 5/2023, 611-618) in tema di appalti ( bando e autonomia negoziale ): - TAR Catania 2^, 26.4.23 n. 1366, pres. est. Burzichelli (Urban. e appalti 5/2023, 634 T): È ammessa la possibilità di stipulare un contratto che abbia un contenuto diverso rispetto alla legge di gara, poiché, una volta conclusa la fase amministrativa preordinata alla scelta del contraente, disciplinata dalle regole dell’evidenza pubblica, il rapporto tra appaltatore e Amministrazione committente è assoggettato esclusivamente alle condizioni risultanti dal contratto sottoscritto dalle parti. In questa prospettiva, pertanto, il bando di gara può essere definitivamente superato, per effetto dell’esaurimento della sua funzione, dal successivo accordo, in quanto nei contratti della PA conclusi all’esito di procedimenti ad evidenza pubblica la stipulazione non costituisce una mera riproduzione o ripetizione del negozio già formatosi per effetto dell’aggiudicazione e può quindi introdurre indicazioni integrative, volte a precisare aspetti anche rilevanti del rapporto. Tuttavia, il contratto non può introdurre modifiche effettivamente sostanziali, tanto nel caso in cui le nuove condizioni siano più favorevoli all’aggiudicatario, quanto nel caso in cui esse risultino più gravose, ma, qualora queste venissero accettate, sarebbero pienamente vincolanti. n t - (commento di) Federico Muzzati, Immodificabilità della convenzione concessoria e primazia della lex specialis. Un nuovo canone ermeneutico? (Urban. e appalti 5/2023, 635-640) in tema di appalti ( illeciti professionali ): - TAR Torino 2^, 28.4.23 n. 134, pres. Bellucci, est. Caccamo (Urban. e appalti 5/2023, 627, stralcio): Il consorzio stabile che intenda partecipare ad una gara d’appalto tramite una delle aziende della propria compagine è tenuto a designarla quale esecutrice all’atto dell’offerta. Solo in capo a questa, e non anche rispetto alle altre consorziate estranee alla gara, la stazione appaltante dovrà valutare la sussistenza di gravi illeciti professionali e stabilire, se riscontrati e qualora idonei a pregiudicarne l’affidabilità e l’integrità, l’esclusione dalla gara del consorzio stabile cui essa appartiene. - (commento di) Giovanni Mangialardi e Francesco Manzini, Sulla rilevanza del grave illecito professionale della consorziata esterna al contratto di appalto (Urban. e appalti 5/2023, 627-633) [Il grave illecito professionale, segnatamente l’applicazione di una penale nell’ambito di un precedente contratto, commesso da consorziata estranea a gara d’appalto in cui questa non è stata designata quale esecutrice, non integra motivo di esclusione dalla gara del consorzio stabile cui la medesima consorziata appartiene]m in tema di concessioni “balneari” : - Axel Conte e Andrea Castelli, Concessioni demaniali marittime e risarcibilità del danno per mancata attuazione delle Direttive UE: una possibilità? (Urban. e appalti 5/2023, 572-577) in tema di interessi diffusi (legittimazione ad agire): - Cons. Stato IV 11.4.23 n. 3639, pres. Mastandrea, est. Marotta, De Francesco Costruzioni s.r.l. c/ Comitato “Termoli No Tunnel” (Urban. e appalti 5/2023, 578 T): La legittimazione ad agire delle Associazioni ambientaliste non può essere limitata alle sole ipotesi normativa- mente previste (artt. 13 e 18, L 8.7.1986 n. 349; artt. 309 e 310, DLg 3.4.2006 n. 152). I Comitati spontanei e/o le Associazioni di cittadini sono legittimati ad agire in giudizio nei confronti di provvedimenti amministrativi ritenuti lesivi di interessi di carattere collettivo, pur in presenza di specifica previsione di legge, qualora concorrano le seguenti condizioni: a) una previsione statutaria del Comitato o della Associazione che qualifichi questo obiettivo di protezione come compito istituzionale dell’Ente; b) consistenza organizzativa (del Comitato o dell’Associazione) con adeguata rappresentatività e collegamento stabile con il territorio ove detti soggetti svolgono l’attività di tutela degli interessi collettivi; c) il Comitato o la Associazione devono dimostrare di aver svolto la propria attività per le finalità statutarie per un certo arco temporale e non debbono essere stati costituiti al solo scopo di procedere all’impugnazione di singoli atti e provvedimenti (cfr. CS IV 22.3.2018 n. 1838; V 2.10.2014 n. 4928; V 22.3.12 n. 1640). a - (commento di) Roberto Poppi, La legittimazione ad agire di comitati spontanei e/o associazioni a protezione dell’ambiente (e non) (Urban. e appalti 5/2023, 580-588) [il criterio del c.d. doppio binario] in tema di professione forense (incarichi difensivi ed equo compenso): - Cons. Stato V 28.2.23 n. 2084, pres. Lotti, est. Caminiti (Urban. e appalti 5/2023, 589 T): È illegittimo il provvedimento (nella specie, determinazione del responsabile del settore competente) con cui un Comune ha conferito ad un avvocato del libero foro l’incarico di patrocinio e assistenza legale dell’Amministrazione comunale in un giudizio proposto dinanzi al TAR, ove detto conferimento e/o la scelta del professionista siano stati disposti a seguito della richiesta di tre preventivi ad altrettanti professionisti, secondo il criterio del prezzo più basso, senza previa determinazione di alcun criterio valutativo dell’offerta. Deve quindi ritenersi, in primo luogo, che la scelta del professionista non sia stata ancorata alla predeterminazione di alcun criterio, né preceduta da alcuna procedimentalizzazione in grado di assicurare nel contempo l’imparzialità e il buon andamento di cui all’art. 97 Cost., oltre che la trasparenza dell’agere amministrativo e il rispetto del principio di buona fede e, in secondo luogo, che la scelta del professionista, pur essendo stata prevista la corresponsione di un compenso, sia avvenuta avuto riguardo al solo criterio del prezzo più basso, senza previo accertamento del rispetto dell’equo compenso, atto a tutelare non sola la categoria forense da fenomeni anticoncorrenziali, ma anche ad assicurare la qualità della prestazione. - (commento di) Massimiliano Mangano, L’equo compenso degli avvocati tra decoro, qualità delle prestazioni e concorrenza nel mercato legale (Urban. e appalti 5/2023, 591-607) [Breve storia del compenso degli avvocati: dal decreto di Francesco I, Re delle Due Sicilie, al Codice civile del 1942; incarico difensivo e differenza con i servizi legali dell’allegato II DLg 17.3.1995 n. 157; dal DL 233/2006 (c.d. Decreto Bersani) al DL 148/2017 sull’equo compenso. La Corte di giustizia Ue e i compensi professionali. La sentenza in commento: il “mercato legale” italiano all’attenzione del Consiglio di Stato. L’equo compenso dopo la L 21.4.2023 n. 49] in materia edilizia (titoli abilitativi - piena conoscenza): - TAR Lecce 1^, 12.5.23 n. 555, pres. Pasca, est. Giancaspro (Urban. e appalti 5/2023, 619 T): La prova in giudizio data dall’Amministrazione resistente o dalla parte controinteressata dell’avvenuta collocazione ed esposizione al pubblico, presso il cantiere di lavoro, del cartello contenente gli estremi descrittivi del permesso costruire, ai sensi del disposto dell’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 20 DPR 380/2001, costituisce un fatto presuntivo da cui è possibile desumere la piena conoscenza del titolo edilizio, e ciò in quanto il cartello consenta ai terzi interessati ad impugnarlo di essere informati degli estremi del titolo edilizio, del relativo oggetto e degli eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla realizzazione del progetto. - (commento di) Giovanni Carlo Figuera, La cartellonistica di cantiere quale fattispecie giurisprudenziale presuntiva di conoscenza del titolo edilizio (Urban. e appalti 5/2023, 620-626) in materia edilizia (acquisizione dell’opera abusiva): - Cass. pen. 3^, 20.6.23 n. 26507 (Urban. e appalti 5/2023, 658-9): Sottraendo l’opera abusiva al suo normale destino di demolizione previsto per legge, la delibera comunale che dichiara l’esistenza di un interesse pubblico prevalente sul ripristino dell’assetto urbanistico violato non può fondarsi su valutazioni di carattere generale riguardanti genericamente più edifici, ma deve dare conto delle specifiche esigenze che giustificano la scelta di conservazione del singolo manufatto, precisamente individuato, dovendosi ulteriormente precisare come non possano sopperire all’esigenza di una specifica determinazione meri richiami a disposizioni normative, ad altri provvedimenti o a valutazioni di ordine economico, inerenti al costo delle spese di demolizione, in quanto la natura eccezionale della deliberazione richiede che il mantenimento dell’opera abusiva sia giustificato dalla sussistenza di esigenze specifiche, individuate sulla base di dati obiettivi riferiti al singolo caso all’esito di adeguata istruttoria. in materia edilizia (ordine di demolizione e diritto alla casa): - Cass. pen. 3^, 18.5.23 n. 21200 (Urban. e appalti 5/2023, 664): In tema di sospensione dell’ordine di demolizione, la mera circostanza che un immobile abusivo, destinatario di ordine di demolizione contenuto in una sentenza irrevocabile, sia abitato da un nucleo familiare in precarie condizioni economiche, non è sufficiente per bloccare l’esecuzione dell’ordine demolitorio. Ed invero, sul piano del rispetto del c.d. principio di proporzionalità, il giudice è comunque tenuto a considerare la reiterazione (e il consolidamento) dell’illecito nel tempo, la gravità degli illeciti (per dimensione), la consapevolezza di tale gravità, la natura degli interessi gravanti sull’area, la ulteriore trasformazione dell’immobile per ospitarvi un ulteriore nucleo famigliare. giu in materia edilizia (opere precarie, opere stagionali) - Cass. pen. 3^, 30.5.23 n. 23528 (Urban. e appalti 5/2023, 660): Al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto, l’asserita precarietà dello stesso non può essere desunta dal suo carattere stagionale, ma deve ricollegarsi, a mente di quanto previsto dal DPR 380/2001, art. 6, comma 2, lett. b), come emendato dall’art. 5, comma 1, DL 40/2010 - L 73/2010) alla circostanza che l’opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, e a essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione. in materia edilizia (abusi su pregresso abuso): - Cass. pen. 3^, 7.6.23 n. 24355 (Urban. e appalti 5/2023, 659): In materia edilizia, gli interventi edilizi ulteriori, che interessino manufatti abusivi, ripetono le caratteristiche di illegittimità dall’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente e ciò anche quando detti interventi (ulteriori e successivi) siano riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche. In altri termini, si realizza, in questi casi, una nuova e autonoma condotta criminosa per cui il contributo morale e/o materiale prestato per l’esecuzione di lavori su immobile originariamente abusivo integra le fattispecie di reato, di volta in volta, configurabili, con la conseguenza che l’intervento su una costruzione abusiva, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce ripresa dell’attività criminosa originaria integrante un nuovo reato identico a quello precedente e non attività irrilevante sotto il profilo penale. sulla SCIA (interpretazione secondo buona fede): - TRGA Trento, 7.3.23 n. 30, pres. Rocco, est. Polidori (Urban. e appalti 5/2023, 641 T): La S.C.I.A. non si configura come un’istanza di parte per l’avvio di un procedimento amministrativo, bensì come una dichiarazione di volontà privata, con la quale l’interessato segnala all’Amministrazione l’intenzione di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge. Pertanto, nell’interpretazione di una S.C.I.A. trovano applicazione, oltre al criterio letterale, anche gli altri criteri ermeneutici previsti dal codice civile, ivi compreso quello dell’interpretazione secondo buona fede. Depone in questa direzione anche l’art. 1, comma 2-bis, legge 241/1990; disposizione che non si presta ad essere interpretata nel senso che l’obbligo di agire secondo buona fede incombe soltanto sull’Amministrazione. Pertanto, anche nel rapporto tra segnalante e Amministrazione, titolare del potere di controllo sulla segnalazione, deve trovare applicazione il generale principio di buona fede e correttezza. - (commento dei) Alessandro Ricci Marini, La rilevanza della buona fede nell’interpretazione della SCIA (Urban. e appalti 5/2023, 649-656) c.s. Quaerendo invenietis (cercate e troverete) (motto latino - inserito da J.S. Bach nell'Offerta musicale - che richiama l'esortazione evangelica all'impegno nella ricerca della verità del sapere)
Autore: Carmine Spadavecchia 30 ottobre 2023
in tema di giustizia (riforma): - Antonio de Notaristefani*, Giustizia: sì alla revisione del Pnrr per vincere la nuova sfida dei diritti (Guida al diritto 40/2023, 10-12, editoriale) [*Presidente dell’Unione Nazionale delle Camere Civili - Uncc] sul DL giustizia : DL L 10.8.2023 n. 105 - L 9.10.2023 n. 137, Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. - testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 40/2023, 14-29) sotto il titolo: Convertito il decreto sulle intercettazioni, nuova stretta sul riuso in altri fascicoli - appendice con le modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 40/2023, 30-38) - appendice con le modifiche al codice penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 40/2023, 39-42) - guida alla lettura a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 40/2023, 43-51) sotto il titolo: Il restyling parlamentare porta in dote altre norme [dai 13 articoli del decreto legge ai 17 della conversione; alle pagg. 46- 51 la mappa delle novità principali] - commenti: - Giuseppe Amato, Nozione di criminalità organizzata: un chiarimento per escludere dubbi (Guida al diritto 40/2023, 52-54) [le norme sulle intercettazioni] - Giuseppe Amato, Più controllo del Procuratore sulle registrazioni rilevanti (Guida al diritto 40/2023, 55-60) [le norme sulle intercettazioni: il ricorso al trojan] - Giuseppe Amato, Obbligo di notazione del costo delle captazioni sul foglio notizie (Guida al diritto 40/2023, 61-63) [le norme sulle intercettazioni] - Aldo Natalini, Incendi boschivi, passa l’estensione alle zone di interfaccia urbano-rurale (Guida al diritto 40/2023, 64-67) [le norme penali] - Aldo Natalini, Uccisione dell’orso bruno marsicano, spunta l’inutile intervento populista (Guida al diritto 40/2023, 68-70) [norme penali e diritto penale populistico-simbolico: l’(inutile) reato di nuovo conio ad animalem privilegia l’orso bruno marsicano rispetto a qualunque altro orso] - Aldo Natalini, Giro di vite sui delitti ambientali, nuove aggravanti per gli eco-reati (Guida al diritto 40/2023, 71-75) [norme penali: coniate due aggravanti ad effetto speciale annesse ai reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale; responsabilità penale per il proprietario che abbandona un veicolo da rottamare in un parcheggio pubblico] - Aldo Natalini, Turbativa d’asta e intestazione fittizia entrano nel catalogo del decreto 231 (Guida al diritto 40/2023, 76-77) [responsabilità degli enti] sull’ omicidio nautico : L 26.9.2023 n. 138 (in vigore dal 25 ottobre 2023), Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche - testo della legge (Guida al diritto 40/2023, 79-86) - commento di Aldo Natalini, Un’estensione all’ambito marittimo che colma una lacuna legislativa (Guida al diritto 40/2023, 87-91) in tema di privacy : - Cass. 1^, 10.10.23 n. 28358 (Guida al diritto 40/2023, 95): In un sistema che miri a costituire una piattaforma web, col relativo archivio informatico, al fine di elaborare profili reputazionali di persone fisiche e giuridiche, in modo da contrastare fenomeni basati sulla creazione di profili artefatti o inveritieri e calcolare invece, in maniera imparziale, il rating reputazionale dei soggetti censiti, consentendo a terzi una verifica di reale credibilità, il “libero e specifico consenso” dell’aspirante associato richiede che egli sia in grado di conoscere l’algoritmo, inteso come procedimento affidabile per ottenere un certo risultato o risolvere un certo problema, che venga descritto all’utente in modo non ambiguo e in maniera dettagliata, come capace di condurre ai risultato in un tempo finito. in materia antitrust (servizi postali): - TAR Lazio 4^, 28.9.23 n. 14370, pres. Politi, est. Scali (Guida al diritto 40/2023, 96): L’accostamento fatto dal Legislatore tra servizio universale e onere di adempiere alla richiesta di informazioni dell’Agcom non limita l’applicazione di tali obblighi al solo operatore universale; la corretta intenzione del Legislatore comunitario, espressa all’art. 9 della direttiva 97/67/Ce, a seguito delle modifiche introdotte dalla direttiva 2008/6/Ce, e individuata in base all’interpretazione espressa dalla Corte Ue, attribuisce alle Autorità nazionali di regolamentazione il compito di disciplinare non solo i servizi che rientrano nell’ambito del servizio universale, ma anche le attività di tutti i fornitori dei servizi postali, ossia tutte le aziende che operano nel settore postale (come i corrieri espressi) e non soltanto il fornitore del servizio universale. in tema di trasporto (ferroviario): - Cass. 3^, 9.10.23 n. 28244 (Guida al diritto 40/2023, 94): La normativa nazionale e comunitaria in tema di tutela cui è tenuto il prestatore del servizio di trasporto ferroviario è volta ad assicurare forme di indennizzo per le ipotesi di cancellazione o interruzione o ritardo nel servizio, ma non anche ad impedire che, ove ne ricorrano i presupposti, sia accolta la domanda giudiziale di risarcimento di ulteriori pregiudizi tutelati e lesi. (Nella specie, Trenitalia è stata condannata a risarcire il danne esistenziale per un travagliato maxiritardo di 23 ore in quanto i bollettini metereologici erano stati sufficientemente chiari da dover indurre l’esercente il servizio di trasporto ferroviario a predisporre con precauzionale diligenza misure organizzative di assistenza volte ad alleviare la carenza di cibo, riscaldamento e riposo). in tema di assistenza (disabili): - TAR Reggio Calabria, 5.10.23 n. 748, pres. Criscenti, est. Mazzulla (Guida al diritto 40/2023, 96): In base all’art. 14 L 328/2000 il comune, d’intesa con l’azienda sanitaria locale, deve predisporre, su richiesta dell’interessato, il piano di supporto alla persona che comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione, il “piano educativo individualizzato” fatto dalla scuola, i servizi alla persona (in forma diretta o accreditata) con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie al superamento delle condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Va pertanto riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale patito dai genitori e dal figlio disabile in conseguenza della mancata risposta alla richiesta di predisporre, in favore del minore riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità (ex art. 3, comma 3, L 104/1992), il cosiddetto “progetto individuale di vita”. (Il TAR ha condannato il Comune a pagare 500 euro a ciascun genitore e 1000 euro alla figlia per il danno non patrimoniale subito) in tema di circolazione stradale (assicurazione RC): - Corte giust. Ue 5^, 12.10.23, causa C-286/22 (Guida al diritto 40/2023, 97): Solo automobili e motocicli sono veicoli in base alla loro capacità di raggiungere velocità implicanti rischi per l’integrità e la vita delle persone a differenza di un mezzo che può raggiungere al massimo i 20 km/h. Pertanto, le bici a pedalata assistita vanno escluse dall’obbligo assicurativo contro la responsabilità civile. Inoltre, per la direttiva 2009/103Ce (assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli e controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità), il ciclista rientrerebbe nella nozione del diritto belga di utente debole della strada, con la conseguenza che sussiste un diritto automatico al risarcimento. (A breve entreranno in vigore più precise definizioni di veicolo coinvolto nella circolazione stradale: la nozione di “veicolo” sarà modificata dal 23 dicembre 2023, quando sarà applicabile la nuova direttiva 2021/2118/Ue, che modifica quella del 2009: per la nuova normativa “veicolo” è “qualsiasi autoveicolo azionato esclusivamente da una forza meccanica”, con ulteriori specifiche precisazioni in merito a peso e velocità del mezzo) in tema di condominio : - Cass. 2^, 8.9.23 n. 26185 (Guida al diritto 40/2023, 100-101 s.m., annotata da Mario Piselli): Il diritto potestativo di ciascun condomino di abdicare dall’uso dell’impianto comune di riscaldamento, affinché possa costituirsi un impianto autonomo, opera sempre che l’interessato provi che dal distacco deriverà una effettiva proporzionale riduzione delle spese di esercizio e non si verificherà un pregiudizio del regolare funzionamento dell’impianto centrale stesso: segnatamente ,che da tale disattivazione non derivi né un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, né uno squilibrio termico dell’intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio. in tema di licenziamento disciplinare (codici etici): - Cass. 11.10.23 n. 28378 (Guida al diritto 40/2023, 95): I codici deontologici di cui al DLg 196/2003 hanno natura normativa e pertanto possono e devono essere individuati e applicati anche d’ufficio dal giudice (iura novit curia); la violazione di detti codici deontologici può essere fatta valere con ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e determina l’inutilizzabilità dei dati così raccolti; l’inutilizzabilità dei dati raccolti in violazione dei codici deontologici di cui al DLg 196/2003, nel periodo anteriore alla novella introdotta dal DLg 101/2018, è da intendersi come ‘assoluta’, quindi rilevante in sede sia processuale sia extraprocessuale; tale inutilizzabilità ‘assoluta’ determina l’impossibilità sia per il datore di lavoro di porli a fondamento di una contestazione disciplinare e poi produrli in giudizio come mezzo di prova, sia per il giudice di merito di porli a fondamento della sua decisione. c.s. Siamo tutti uguali davanti alla legge, ma non davanti agli incaricati di applicarla (Stanislaw Lec, 1909-1966)
Autore: Carmine Spadavecchia 23 ottobre 2023
sulla proroga di termini : DL 29.9.2023 n. 132 [GU 29.9.23 n. 228], Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e fiscali - guida alla lettura e mappa delle principali novità a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 39/2023, 26-30, sotto il titolo: Prorogati i termini normativi e fiscali: focus su prima casa, cripto-attività e scuola) in tema di immigrazione : DM 14.9.2023 Ministero dell’interno [GU 21.9.23 n. 221] (Guida al diritto 39/2023, 18-19), Indicazione dell'importo e delle modalità di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero durante lo svolgimento della procedura per l'accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato. - Trib. Catania Sez. immigrazione, 29.9.23 (ord.za), giudice Apostolico (Guida al diritto 39/2023, 15 T, sotto il titolo: La provenienza da un Paese sicuro non fa scattare il divieto di ingresso in Italia): Non può essere convalidato il provvedimento con cui il Questore dispone il trattenimento di un richiedente protezione internazionale – richiesta giustificata per questioni essenzialmente economiche e per minacce ricevute da alcuni creditori – qualora detto richiedente, proveniente da un paese designato di origine sicura, non abbia consegnato il passaporto o altro documento in corso di validità e prestato idonea garanzia finanziaria secondo le disposizioni del decreto ministeriale 14 settembre 2023. - (commento di) Ennio Codini, Una decisione di difficile lettura che chiama in causa il legislatore (Guida al diritto 39/2023, 20-24) in tema di accesso : - TAR Sardegna 1^, 21.9.23 n. 667, pres. est. Buricelli (Guida al diritto 39/2023, 35): Gli enti pubblici titolari di dati reddituali (nella specie, estratto conto retributivo o altri documenti da cui risultino eventuali rapporti lavorativi) devono consentire l’accesso alla relativa documentazione, se l’istanza di accesso è motivata dall’esigenza di verificare le condizioni economiche dei soggetti nei confronti dei quali si vanti una pretesa, ove tale conoscenza sia necessaria per la difesa degli interessi del soggetto coinvolto in giudizio e siano assenti interessi antagonisti assistiti da particolari esigenze di riserbo o comunque meritevoli di maggior protezione. L’accesso difensivo ai documenti contenenti dati reddituali, patrimoniali o finanziari presenti nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può esser esercitato indipendentemente dai poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia, ben potendo il privato ricorrere agli ordinari strumenti offerti dalla legge sul procedimento amministrativo e sull’accesso agli atti per ottenere gli stessi dati che il giudice potrebbe intimare all’Amministrazione di consegnare. Ciò in quanto tra accesso difensivo e metodi di acquisizione probatoria previsti dal c.p.c. v’è un rapporto di complementarietà. L’accesso difensivo ha una duplica natura giuridica, sostanziale e processuale: quella sostanziale dipende dall’essere, l’accesso, una situazione strumentale per la tutela di una situazione giuridica finale; quella processuale consiste nel fatto che il legislatore ha voluto fornire di azione la pretesa di conoscenza, rendendo effettivo e, a sua volta, giuridicamente tutelabile e giustiziabile, l’eventuale illegittimo diniego o silenzio. in tema di appalti : - TAR Napoli 1^, 20.9.23 n. 5155, pres. Salamone, est. De Falco (Guida al diritto 39/2023, 35): Indipendentemente dalla clausola sociale che impone il generico riassorbimento del personale dell’appaltatore uscente, e in aggiunta e a completamento di essa, l’ente pubblico che indice una gara può prevedere un punteggio ulteriore a tutela dei lavoratori che subentrino al precedente appaltatore. Infatti, mentre l’operatività della clausola sociale generica resta subordinata all’organizzazione dell’impresa subentrante (che potrebbe dimostrare di non avere bisogno di tutti i lavoratori precedentemente in servizio), il punteggio premiale favorisce gli operatori economici che garantiscono maggiore continuità ai dipendenti, ossia il riassorbimento di un maggior numero di risorse umane provenienti dal contraente uscente, mantenendo le condizioni e i trattamenti contrattuali già goduti. Tale punteggio premiale è legittimo perché non intacca né la libertà di concorrenza, né la parità di trattamento tra le imprese in gara. in tema di trasferimento d’ufficio (magistrati): - TAR Lazio 1^, 28.9.23 n. 14336, pres. est. Petrucciani (Guida al diritto 39/2023, 35): Ai fini del trasferimento d’ufficio di magistrati il CSM deve non tanto provare che i fatti addebitati hanno provocato un concreto vulnus al prestigio dell’ordine giudiziario, quanto piuttosto verificare se essi siano idonei a mettere semplicemente in pericolo la reputazione della funzione in parola; e cioè se essi, secondo la comune esperienza, possano veicolare nell’ambiente esterno la ‘percezione’ sfavorevole circa l’indipendenza e l’obiettività del magistrato nell’assolvere il proprio (esemplare) ruolo. sulle concessioni balneari : - Marcello Clarich*, Concessioni spiagge, soluzione lontana e resta il rischio della sanzione europea (Guida al diritto 39/2023, 12-13, editoriale) [*ordinario di Diritto amministrativo presso La Sapienza Università di Roma] sugli effetti della incostituzionalità (sorte del provvedimento amministrativo): - Cons. Stato III 6.9.23 n. 8188, pres. Greco, est. Santoleri (Guida al diritto 39/2023, 90 T, sotto il titolo: Legge cancellata perché incostituzionale, chi ha avuto vantaggi continua a goderne): Nell’ambito dei provvedimenti amministrativi annullati a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme applicate, occorre tenere in considerazione i criteri elaborati dalla Corte di giustizia dell’Ue a tutela dell’affidamento generato nel privato. Se su un piano generale vige l’equiparazione quoad effectum al sopravvenire di una nuova norma di legge a effetto abrogativo, l’efficacia ex tunc della sentenza della Corte costituzionale si deve qualificare come retroattività impropria. Ciò in quanto l’effetto ex tunc della declaratoria di incostituzionalità è limitato ai rapporti ancora pendenti, facendo salvi i cosiddetti “rapporti esauriti”, anche alla luce dei parametri elaborati dalla Corte di giustizia Ue a tutela dell’affidamento generato nel privato. Tra questi occorre infatti che risponda allo scopo di interesse generale evitare che, una volta che una norma di legge sia dichiarata incostituzionale, chi abbia ottenuto vantaggi economici, sulla base di quella norma, continui a goderne sine die. A supporto del sacrificio richiesto al privato occorre che l’ordinamento predisponga strumenti a tutela dell’affidamento di chi abbia ottenuto un titolo poi annullato perché illegittimo. Nell’ambito di questi si individua l’esercizio del potere conformativo degli effetti dell’annullamento da parte del giudice o, ancora, la possibilità per il destinatario del provvedimento annullato di far valere il proprio legittimo affidamento con l’azione risarcitoria. Guardando al piano della configurabilità di una responsabilità della PA che applica una legge poi dichiarata illegittima, si deve escludere la colpa di quest’ultima quando la norma è pienamente vigente nel momento di adozione del provvedimento, ricorrendo l’esimente dell’errore scusabile. Allo stesso modo si deve escludere anche la configurabilità di una colpa del legislatore, perché la giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato sono concordi nel ritenere che non esiste un diritto soggettivo dei cittadini al corretto esercizio del potere legislativo, e ciò alla luce della libertà della funzione politica legislativa sancita dagli artt. 68, comma 1, e 122, comma 4, della Costituzione. - (commento di) Giulia Pernice, Nella ricostruzione degli effetti no alla colpa della Pa e ai ristori (Guida al diritto 39/2023, 98-101) [la responsabilità prevista in tema di rapporti tra norme nazionali e comunitarie non può essere adattata al rapporto tra legislazione nazionale e regionale] in tema di beni culturali (diritto d’autore): - Trib. Firenze, 20.4.23, giudice Donnarumma (Guida al diritto 39/2023, 50 T, sotto il titolo: David di Michelangelo, la “copia” non autorizzata apre la strada al ristoro): Il codice dei beni culturali (DLg n. 42/2001) prevede che la riproduzione dei beni culturali debba essere autorizzata. L’assenza di consenso all’utilizzo dell’immagine del bene culturale, quindi, non può che costituire un illecito. Anche i beni culturali godono di un diritto all’immagine che – se leso – dà origine a un obbligo risarcitorio, che consente di configurare anche il risarcimento dei danni non patrimoniali, in considerazione dei valori costituzionali espressi dalla disciplina della protezione e della valorizzazione del patrimonio culturale nazionale. - (commento di) Andrea Sirotti Gaudenzi, Con la riproduzione vietata si ledono i valori costituzionali (Guida al diritto 39/2023, 59-64) in tema di vaccinazioni (Covid-19): - Corte cost. 5.10.23 n. 185 (GU 41) pres. Sciarra, red. Patroni Griffi (Guida al diritto 39/2023, 34): Benché non fosse l’unica strada perseguibile, la scelta legislativa, operata in fase emergenziale, di imporre l’obbligo della vaccinazione anti-Covid, a pena della sospensione, per categorie professionali individuate per legge (come gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario diversi dagli operatori sanitari), senza alcuna verifica rispetto alle tipologie di svolgimento della professione, non è irragionevole, garantendo celerità e certezza nell’individuazione dei soggetti chiave per il contrasto alla pandemia e permettendo una tempestiva e uniforme attuazione dell’obbligo vaccinale. [La Corte ha giudicato in parte inammissibili, in parte infondate le. questioni di costituzionalità dell’art. 4 DL 1.4.2021 n. 44, - L 28.5.2021 n. 76 (come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), DL 26.11.2021 n. 172 – L 21.1.2022 n. 3). sollevate dal Tribunale di Genova nel ricorso di un chimico, direttore di un laboratorio di analisi anti-inquinamento, che lamentava l’estensione dell’obbligo anche alla sua categoria, solo nominalmente (e per legge) rientrante tra le professioni sanitarie]. [Vedasi pure la coeva, analoga sentenza 5.10.23 n. 186, relativa agli obblighi vaccinali per il personale svolgente la propria attività lavorativa, a qualsiasi titolo e con qualsiasi modalità, nelle strutture di cui all'art. 8-ter DLg 502/1992 (nella specie, dipendente di azienda socio sanitaria territoriale)] sull’ amministrazione di sostegno : - Cass. 1^, 2.10.23 n. 27691 (Guida al diritto 39/2023, 38 T): Chi è sottoposto ad amministrazione di sostegno è pienamente capace in relazione agli atti per i quali non è prevista una specifica incapacità, e la sua condizione giuridica è differenziata da quella dell’interdetto, cosicché ne deve essere tenta distinta la posizione, salvo nel caso in cui il giudice non compia una valutazione ad hoc in ordine alla necessità di assimilarne la tutela. Il divieto di contrarre matrimonio previsto dall’art. 85 c.c. per l’interdetto non trova generale applicazione nei confronti del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, ma può essere disposto dal giudice tutelare solo in circostanze di eccezionale gravità, quando sia conforme all’interesse dell’amministrato. - (commento di) Valeria Cianciolo, Il divieto di matrimonio all’interdetto non va esteso in modo automatico (Guida al diritto 39/2023, 44-49) in materia di famiglia (assegno di divorzio) - Cass. 1^, 4.10.23 n. 27945 (Guida al diritto 39/2023, 33): Ai fini dell’attribuzione dell’assegno di divorzio il giudice deve valutare il “sacrificio professionale” per dedicarsi alla famiglia. Non è però necessario che tale sacrificio si sostanzi in un abbandono totale del lavoro, né che il patrimonio familiare sia incrementato esclusivamente grazie al contributo del coniuge ‘casalingo’. Né tantomeno rilevano le motivazioni che hanno spinto il coniuge a mettere la vita lavorativa in secondo piano. (La SC accoglie il ricorso di una donna che, dopo aver lasciato il posto nell’azienda di famiglia, in seguito alla separazione dal marito era rimasta senza assegno) in tema di obbligazioni pecuniarie : - Cass. 3^, 20.9.23 n. 26901 (Guida al diritto 39/2023, 33): La buona fede del debitore non può essere presa in considerazione per stabilire se il termine del pagamento sia stato rispettato: infatti, in tema di obbligazioni pecuniarie, se effettuate in banca, ciò che rileva ai fini del perfezionamento del pagamento è quando la somma sia materialmente disponibile al creditore, e non quando il debitore abbia inoltrato l’ordine di bonifico. Pertanto, il ritardo nel pagamento da parte del debitore è indipendente dalla sua buona fede o meno, e la clausola penale, in questa fattispecie, può essere attivata dal creditore, fermo restando che essa, se risulta troppo onerosa in rapporto all’obbligazione in essere, può essere ridotta dal giudice valutando gli interessi in gioco. sui diritti del consumatore (garanzia commerciale): - Corte giust. Ue 3^,28.9.23, causa C-133/22 (Guida al diritto 39/2023, 104 solo massima): L’art. 2, punto 16, della direttiva 2011/83/Ue sui diritti dei consumatori va interpretato nel senso che la nozione di “garanzia commerciale” include, a titolo di “qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciat[o] nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto”, l’impegno preso dal garante nei confronti del consumatore, vertente su circostanze inerenti alla persona di quest’ultimo, quali la sua soddisfazione, rispetto al bene acquistato, lasciata alla sua valutazione personale, senza che, per attivare detta garanzia, l’esistenza di tali circostanze debba essere valutata oggettivamente. - (commento di) Marina Castellaneta, “Soddisfatto o rimborsato”, formula che rientra nella nozione di garanzia commerciale secondo le norme Ue (Guida al diritto 39/2023, 104-106) sui diritti del consumatore (abbonamenti on line): - Corte giust. Ue 7^, 6.10.23, causa C-565/22 (Guida al diritto 39/2023, 31): Il diritto del consumatore di recedere da un contratto a distanza, nel caso della sottoscrizione di un abbonamento che comporta un periodo iniziale gratuito e che, in assenza di risoluzione, è rinnovato automaticamente, è in linea di principio garantito una sola volta. Tuttavia, se al momento della sottoscrizione dell’abbonamento il consumatore non è stato informato in maniera chiara, esplicita e comprensibile che dopo il periodo iniziale gratuito l’abbonamento diventa a pagamento, egli disporrà di un nuovo diritto di recesso dopo tale periodo. (Fattispecie: una società gestisce piattaforme di apprendimento on line destinate agli studenti: al momento della prima sottoscrizione, l’abbonamento può essere testato gratuitamente per 30 giorni e può essere risolto in qualsiasi momento durante tale periodo, ma alla scadenza dei 30 giorni diventa a pagamento e, quando scade senza essere stato risolto, è rinnovato automaticamente per una durata determinata. Al momento della sottoscrizione dell’abbonamento a distanza la società informa i consumatori del diritto di recesso. Una società austriaca per la tutela dei consumatori ritiene che il consumatore disponga del diritto di recesso non solo rispetto alla sottoscrizione di un abbonamento di prova gratuito di 30 giorni, ma anche rispetto alla trasformazione di tale abbonamento in abbonamento a pagamento e al suo rinnovo e chiede alla Corte di interpretare la direttiva sui diritti dei consumatori) in tema di circolazione stradale (sospensione della patente): - Cass. pen. 6^, 2.10.23 n. 39705 (Guida al diritto 39/2023, 34): In materia di sinistri stradali, l’art. 222, commi 1 e 2, cod. stradale prevede che, se da una violazione delle norme del codice stradale deriva una lesione colposa, si applica la sospensione della patente di guida da 15 giorni a 3 mesi, anche in caso di colpa lieve. [Nella specie, l’imputato, di cui era stata accertata la responsabilità ex art. 141 cod. str. per avere perso il controllo dell’auto cagionando un incidente stradale con lesioni personali colpose guaribili in tre giorni (art. 590 c.p.) era stato condannato a 500 euro di multa, con sospensione della patente di guida per 20 giorni e risarcimento danni per 1.000 euro in favore della parte civile] sulla riforma Cartabia (penale) - Cass. pen. 1^, 4.7-6.9.23 n. 36885 (Guida al diritto 39/2023, 76 T): Il condannato a pena detentiva superiore a quattro anni - all’esito di un procedimento pendente davanti alla Corte di cassazione alla data dell’1 novembre 2022, originariamente prevista per l’entrata in vigore del DLg 10.10.2022 n. 150, ma non a quella del 30 dicembre 2022, stabilita dall’art. 99-bis dello stesso decreto legislativo - non può presentare al giudice dell’esecuzione istanza di applicazione delle pene sostitutive di cui all’art. 20-bis c.p., ai sensi dell’art. 95, seconda parte, del DLg 150/2022, entro trenta giorni dall’irrevocabilità della sentenza. - (commento di) Carmelo Minnella, Il differimento della lex mitior nuoce al condannato a pena breve (Guida al diritto 39/2023, 78-84) c.s. Il mondo è l'opera di un Dio in delirio (Gustave Flaubert, "La tentazione di Sant'Antonio”)
Autore: Carmine Spadavecchia 23 ottobre 2023
in tema di sport : - Giulio M. Salerno*, Il valore dello sport diventerà costituzionale, un esempio di mini-riforma condivisa (Guida al diritto 38/2023, 12-14, editoriale) [*professore di Diritto costituzionale presso l’Università di Macerata] - Corte cost. 29.9.23 n. 184, pres. Sciarra, red. De Pretis (Guida al diritto 38/2023, 52): Il divieto definitivo e irreversibile, per chi ha già svolto tre mandati, di ricoprire cariche direttive nelle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate (art. 16, comma 2, ult. periodo, DLg 23.7.1999 n. 242, sul riordino del CONI, come sostituito dall’art. 2, comma 1, L 11.1.2018 n. 8) è incostituzionale perché contrasta col principio di proporzionalità. sulla delega fiscale : L 9.8.2023 n. 111 (GU 14.8.23 n. 189, in vigore dal 29 agosto 2023), Delega al Governo per la riforma fiscale. - guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 38/2023, 15-26) sotto il titolo: Delega fiscale, il Governo si impegna a potenziare l’informatizzazione della giustizia tributaria (la mappa delle principali novità alle pagg. 18-28) sul codice etico : DPR 13.6.2023 n. 81 (GU 29.6.23 n. 150, in vigore dal 14 luglio 2023) Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». - testo del decreto (Guida al diritto 38/2023, 26-29) - commento di Nicola Graziano, Alla prova dei fatti l’applicazione e il nodo libertà d’espressione (Guida al diritto 38/2023, 30-34) sul vaccino-HPV : - Corte cost. 26.9.23 n. 181, pres. Sciarra, red. Navarretta (Guida al diritto 38/2023, 49): L’art. 1, comma 1, L 25.2.1992 n. 210 è incostituzionale nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla stessa legge, a favore di chi abbia riportato lesioni o infermità da cui sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica a causa della vaccinazione anti-HPV (papilloma virus). L’esclusione è infatti contraria: all’art. 2 Cost, perché lede il principio di solidarietà; all’art. 3, perché pregiudica irragionevolmente chi spontaneamente si attiene alla condotta raccomandata dall’autorità sanitaria per la salute della collettività; all’art. 32, perché priva di ogni tutela il diritto alla salute di chi si è sottoposto al vaccino (anche) nell’interesse della collettività. (Rileva la Corte come il vaccino anti-HPV sia entrato nel 2017 tra i livelli essenziali di assistenza stabiliti da un Dpcm, accompagnato da una prolungata e diffusa campagna di informazione e di raccomandazione da parte delle autorità sanitarie pubbliche) in tema di appalti (organismo di diritto pubblico): - Cons. Stato V 26.9.23 n. 8542, pres. Sabatino, rel. Rovelli (Guida al diritto 38/2023, 52): In base all’art. 3, lett. d), DLg 50/2016 tre sono le condizioni perché un soggetto possa qualificarsi come organismo di diritto pubblico ai fini dell’applicazione della normativa sui contratti pubblici: che sia dotato di personalità giuridica, che sia sottoposto a influenza pubblica dominante e che sia istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale. In base a questi parametri, il Casinò di Venezia non può definirsi organismo di diritto pubblico, con la conseguenza che in caso di liti sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. in tema di beni culturali (vincolo su opere d’arte): - Cons. Stato VI 30.8.23 n. 8074 (Guida al diritto 38/2023, 51): Sono legittimi l’annullamento in autotutela di un certificato di libera circolazione rilasciato dall’ufficio esportazioni ai fini della definitiva uscita del bene dall’Italia (certificato illegittimo per il tassello mancante della verifica di interesse, imposta dall’art. 65 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, DLg 22.1.2004 n. 42) e il provvedimento di apposizione del vincolo; pienamente valida pure la nota che impone il rientro immediato in Italia dell’opera (di Salvador Dalì) affidata a una casa d’aste (londinese). (L’opera in questione appartiene a una persona giuridica privata senza fini di lucro, cioè uno dei soggetti indicati dall’art. 10 comma 1 del Codice; proveniente da un artista non più vivente, l’opera era stata realizzata settant’anni prima del momento di presentazione dell’istanza volta ad ottenere l’attestato di libera circolazione, ma non era stata sottoposta al procedimento di verifica dell’interesse culturale al momento in cui era stata consegnata all’estero). in tema di accesso : - TAR Bari, 7.9.23 n. 1110, pres. Ciliberti, est. Blanda (Guida al diritto 38/2023, 52): Il genitore di un alunno è legittimato, senza necessità di specifica motivazione, ad accedere a tutta la documentazione scolastica compresa nel fascicolo personale dell’alunno (verifiche, scrutini, registri degli insegnanti, verbali dei consigli di classe, ecc.), al fine di conoscerne l’andamento scolastico, ancorché gli incartamenti siano di mole considerevole o implichino attività di ricerca negli archivi dell’Amministrazione, essendo evidente il suo interesse, differenziato da quella del comune cittadino, a conoscere l’attività svolta al riguardo dai pubblici poteri. (Il TAR ha riconosciuto al genitore di un alunno autistico il diritto di accedere anche ai piani educativi individuali, alle relazioni delle educatrici, alla documentazione medica; nella domanda di accesso la ricorrente aveva prospettato l’esigenza di ogni informazione utile al fine di sostenere la richiesta di prosecuzione del percorso didattico del minore). sulla translatio iudicii : - Cons. giust. amm. regione siciliana, 27.7.23 n. 648, pres. de Francisco, rel. Chiné (Guida al diritto 38/2023, 90 T): Nelle ipotesi di translatio iudicii conseguente a una pronuncia declinatoria di difetto di giurisdizione, non è configurabile una violazione del giudicato in terno formatosi dinanzi al plesso giudiziale che declina la giurisdizione. Ne consegue che il giudice amministrativo non è vincolato al giudicato implicito formatosi nell’ambito del giudizio ordinario in quanto il giudizio dinanzi a questo instaurato non rappresenta prosecuzione di un unico giudizio, fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali previsti alle condizioni di legge. L’inesistenza di un unico giudizio articolato dinnanzi a plessi giurisdizionali diversi consente, inoltre, al giudice davanti al quale è proposta l’azione di sindacare sulle condizioni richieste per esercitare l’azione processuale, non risultando pertanto vincolato né a precedenti giudicati interni formatisi sulla legittimazione attiva né a mutamenti legislativi nel frattempo sopravvenuti secondo quanto disposto dall’art. 5 c.p.c. e dall’art. 39 c.p.a. - (commento di) Giulia Pernice, No al rilievo del giudicato implicito nel rito riproposto dinnanzi al Ga (Guida al diritto 38/2023, 98-101) in tema di maternità surrogata : - Cedu 1^, 31.8.23, ric. 47196/21, Sabato c/ Italia (Guida al diritto 38/2023, 104 s.m.): Gli Stati possono vietare la maternità surrogata, ma devono consentire il riconoscimento della genitorialità se ciò è nell’interesse superiore del minore al fine di garantire il rispetto della vita privata e familiare. Nel caso in cui il riconoscimento sia richiesto dal padre biologico, le autorità sono tenute ad adottare decisioni rapide tenendo conto del diritto della minore all’identità. In tal caso il rifiuto alla trascrizione è contrario alla Convenzione. Se il no alla trascrizione viene opposto anche all’altro genitore, ossia alla madre intenzionale, ma vi sono forme come il ricorso all’adozione che permettono la costituzione del rapporto genitoriale, non vi è violazione della Convenzione. - (commento di) Marina Castellaneta, La Corte di Strasburgo condanna l’Italia: violati i diritti del figlio nato da maternità surrogata (Guida al diritto 38/2023, 104-106) [il fatto che la minore fosse stata privata della sua identità e per di più apolide mostra che le autorità nazionali non hanno rispettato la diligenza eccezionale richiesta nel caso in questione] sulla promessa di vendita (di beni in comunione): - Cass. 2^, 29.8.23 n. 25396 (Guida al diritto 38/2023, 61 T): La promessa di vendita di un immobile oggetto di comunione ha come contenuto un’obbligazione indivisibile, cosicché l’adempimento o l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre devono essere richiesti nei confronti di tutti i promittenti venditori, configurandosi un’ipotesi di litisconsorzio necessario, attesa l’impossibilità che gli effetti del contratto non concluso si producano nei confronti di alcuni soltanto dei soggetti del preliminare. - (commento di) Mario Piselli, Adempimento ed esecuzione stipula, devono essere coinvolti tutti gli eredi (Guida al diritto 38/2023, 64-65) in tema di locazioni : - Cass. 3^, 28.6.23 n. 18470 (Guida al diritto 38/2023, 54 T): In tema di locazioni, il risarcimento dei danni per vizi della cosa locata di cui all’art. 1578, comma 2, c.c. non è un rimedio autonomo in favore del conduttore rispetto a quelli previsti dal comma 1. La domanda di risarcimento, infatti, non è concepibile autonomamente rispetto alla domanda di risoluzione o di riduzione del canone; essa, in particolare, ma si può solo aggiungere a queste a fronte di un vizio esistente al momento della consegna o anche sopravvenuto. - (commento di) Mario Finocchiaro, La domanda si può solo aggiungere a quella di risoluzione o di diminuzione (Guida al diritto 38/2023, 56-60) [in tema di locazione immobiliare, le immissioni derivanti da immobili vicini non sono idonee a integrare vizio della cosa locata; in caso di affitto di automobile, il locatore è tenuto a rimborsare al conduttore i danni derivati dal difettoso funzionamento delle parti meccaniche] in materia bancaria : - Cass. 3^, 28.9.23 n. 27579 (Guida al diritto 38/2023, 50): La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione di concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e di consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente a un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e dal dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore. La scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell’assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione (posta raccomandata o assicurata) e di strumenti di pagamento ben più moderni (bonifico bancario o pagamento elettronico), si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell’individuazione della causa dell’evento dannoso. sulle spese processuali (lite temeraria nel ricorso per cassazione): - Cass. SSUU 25.9.23 n. 27195 (Guida al diritto 38/2023, 49): L’art. 380-bis c.p.c., come sostituito dall’art. 3, comma 28, lett. g), DLg 10.10.2022 n. 149 (c.d. riforma Cartabia civile, in vigore dal 18 ottobre 2022), contiene, per il caso che il ricorso per cassazione venga deciso in conformità alla sintetica proposta di definizione formulata anticipatamente dal Primo Presidente (nel senso della inammissibilità, improcedibilità, manifesta infondatezza del giudizio), una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, comma 3, c.p.c.) e di una ulteriore somma non inferiore a 500 e non superiore a 5.000 euro (art. 96, comma 4), codificando così una ipotesi di abuso del processo da iscrivere nel generale divieto di lite temeraria nel sistema processuale. (Nella specie, il ricorso al Presidente della Repubblica per l’annullamento della Cila presentata da una s.r.l. per la realizzazione di un lucernario sul tetto di un edificio condominiale era stato respinto dal TAR; il CdS aveva confermato la sentenza e dichiarato inammissibile il successivo ricorso per revocazione, avverso il quale le ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione, chiedendo con apposita istanza la definizione del giudizio ex art. 380-bis, 2° comma, c.p.c., benché la Prima Presidente avesse proposto la definizione del ricorso come inammissibile ai sensi del 1° comma dello stesso art. 380-bis novellato) in materia penale (sospensione condizionale della pena): - Cass. SSUU 27.4-27.7.32939 (Guida al diritto 38/2023, 76 T): Il giudice può subordinare, a norma dell’art. 165 c.p.c., il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, nonché all’adempimento dell’obbligo di restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato solo a condizione che nel giudizio vi sia costituzione di parte civile. - (commento di) Aldo Natalini, Le sezioni Unite risolvono il contrasto sulla liceità degli obblighi riparatori (Guida al diritto 38/2023, 81-84) in tema di terrorismo (on line): DLg 24.7.2023 n. 107 (GU 11.8.23 n. 187, in vigore dal 26 agosto 2023), Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici on-line. - testo del decreto (Guida al diritto 38/2023, 35-38) sotto il titolo Terrorismo on line: ordine di rimozione dei contenuti pericolosi e più compiti per la Pnaa [Pnaa = Procura nazionale antimafia e antiterrorismo] - commento di Alberto Cisterna, Un modello di contrasto efficace anche per le altre minacce in rete (Guida al diritto 38/2023, 39-47) c.s. Terrorismo e Intelligence - Manuale dell’agente segreto - Nella lotta al terrorismo ci sono cose che non si devono fare. Se si fanno, non si devono dire. E se si dicono, si devono negare .* - L'odio è un sentimento che ci è sconosciuto. La crudeltà è contagiosa. L'odio è contagioso. La fede è contagiosa. La stupidità è contagiosa. Noi dobbiamo badare a non infettarci .* - Uccidere non è un gesto così estremo se si ha piena nozione di chi si sta uccidendo .* - Un assassinio. Nient'altro che un assassinio ** *da “Tomàs Nevinson”, romanzo di Javier Marìas, dove l'autore si chiede fin dove è lecito spingersi contro il terrorismo. **da “I Tre Moschettieri”, di Alexandre Dumas: Athos, conte de la Fère, spiega a D'Artagnan come si è liberato della moglie "Milady", angelo rivelatasi demonio.
Autore: Carmine Spadavecchia 13 ottobre 2023
in tema di minori (decreto legge “Caivano”): DL 15.9.2023 n. 123 (GU 15.9.13 n. 216, in vigore dal 16 settembre 2023) Misure urgenti …………………… - testo del decreto (Guida al diritto 37/2023, 12-32) sotto il titolo: Decreto legge “Caivano”, lotta alle baby gang e scatta l’obbligo del parental control - mappa delle novità e guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 37/2023, 33-42) sotto il titolo: “Daspo urbano per elevare la percezione di sicurezza” - commenti: - Giorgio Spangher*, Processo minorile: serve un equilibrio che assicuri un contrasto ma anche tutele (Guida al diritto 37/2023, 10-11, editoriale) [*professore emerito di Diritto processuale penale presso l’Università di Roma La Sapienza] - Alberto Cisterna, Forze di polizia dotate di strumenti finora adoperati solo in altri settori (Guida al diritto 37/2023, 43-46) [le misure su sicurezza pubblica e città] - Alberto Cisterna, Avviso orale anche ai soggetti che hanno compiuto quattordici anni (Guida al diritto 37/2023, 47-49) [le modifiche al codice antimafia] - Aldo Natalini, Stretta sulla criminalità dei ragazzi, esigenze cautelari per pericolo fuga (Guida al diritto 37/2023, 49-55) [le modifiche sostanziali e processuali] - Aldo Natalini, Omessa istruzione elementare, reato contro l’assistenza familiare (Guida al diritto 37/2023, 56-64) [le norme penali, la normativa extrapenale di riferimento sull’obbligo scolastico e (specchietto a pag. 63) l’istruzione parentale (homeschooling)] - Aldo Natalini, Fino a due anni di carcere ai genitori se non c’è la presenza scolastica (Guida al diritto 37/2023, 65-68) [le norme penali] - Aldo Natalini, Messa alla prova su input del Pm per il reinserimento del minore (Guida al diritto 37/2023, 69-74) [le modifiche al Cpp minorile: il percorso di rieducazione del minore e l’istituto inedito della “diversione” (dall’americano diversion], una sorta di messa alla prova minorile, a iniziativa del PM, che comporta la sospensione del processo e l’estinzione del reato una volta constatato l’esito positivo del percorso di reinserimento e rieducazione del minorenne] - Riccardo Sciaudone, Una serie di misure specifiche per uno “spazio digitale” più sicuro (Guida al diritto 37/2023, 75-78) [il parental control: le statistiche dicono che il 90% dei ragazzi non parla con i genitori di ciò che vede o dice su internet] - Riccardo Sciaudone, Un approccio strutturato “pubblico” sull’uso dei servizi di comunicazione (Guida al diritto 37/2023, 79-81) [le disposizioni in ambito digitale; l’alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori] in tema di giurisdizione (opere pubbliche): - Cass. SSUU 29.8.23 n. 25427 (Guida al diritto 37/2023, 90 solo massima, annotata da Mario Piselli): La controversia relativa alla fase di esecuzione di una convenzione avente ad oggetto la costruzione e la gestione di un’opera pubblica spetta al giudice ordinario, la cui giurisdizione in materia di indennità, canoni ed altri corrispettivi si estende alle questioni inerenti all’adempimento e all’inadempimento della concessione nonché alle relative conseguenze risarcitorie, vertendosi nell’ambito di un rapporto paritetico, fatta eccezione per l’ipotesi in cui la PA eserciti poteri autoritativi. in tema di stato civile (cognome): - Cons. Stato III 19.8.23 n. 8422, pres. Corradino, est. Santoleri (Guida al diritto 37/2023, 88): Deve ritenersi fondata la richiesta di una figlia di cambiare il proprio cognome prendendo quello della madre, sull’assunto che il padre dopo il divorzio non si era più preoccupato del suo sostentamento né aveva mostrato interesse a instaurare con lei un rapporto di tipo affettivo. [La ragazza aveva chiesto di assumere il cognome della madre per onorare l’impegno e la forza con cui la figura materna aveva saputo compensare un vuoto e una ferita. Nel respingere l’appello con cui il TAR ha annullato il diniego della PA, il CdS ha rilevato che, se è vero che non esiste un diritto di scelta del proprio nome e che siamo di fronte a un interesse legittimo, l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale (la sentenza n. 131/2022 ha dichiarato illegittime tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome paterno) e delle Corti europee è passata da un approccio teso ad assumere il cognome come segno distintivo della famiglia a un processo di valorizzazione del diritto all’identità personale. Nella specie, v’è quanto basta per accogliere le ragioni poste a sostegno della domanda, in quanto serie e ponderate, dal momento per la richiedente il cambio di cognome costituisce lo strumento per recidere un legame solo di forma impostole dalla legge, che negli anni ha pesato sulla sua condizione personale, in quanto del tutto estraneo alla sua identità] in tema di patrocinio legale (rimborso spese): - Cons. Stato II 22.8.23 n. 7917, pres. Sabbato, est. Guarracino (Guida al diritto 37/2023, 87): Ai fini del rimborso delle spese di patrocinio legale spettanti a un dipendente pubblico - titolare perciò solo di un interesse legittimo - l’Amministrazione ha un peculiare potere valutativo con riferimento all’an e al quantum, dovendo verificare la sussistenza in concreto dei presupposti per il rimborso, nonché la congruità delle spese, previo parere obbligatorio e vincolante dell’Avvocatura di Stato. Tale atto consultivo, proprio in ragione della sua natura tecnico-discrezionale, non deve attenersi all’importo preteso dal difensore o a quello liquidato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati (rilevante nel rapporto difensore-assistito), ma deve valutare quali siano state le effettive necessità difensive, e in quanto tale è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità per errore di fatto, illogicità, incoerenza , irrazionalità, carenza di motivazione, o per violazione delle norme di settore. (Nella specie il CdS ha annullato la sentenza del TAR che, accolta parzialmente la richiesta di rimborso di un luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, aveva quantificato in via complessiva ed equitativa il rimborso nella misura di 20.000 Euro, statuendo che, una volta accertato l’an debeatur, il TAR si sarebbe dovuto limitare a rimettere la quantificazione del dovuto all’Amministrazione perché vi procedesse con l’ausilio dell’Avvocatura dello Stato) in tema di concorso : - TAR Lazio 1^, 19.9.23 n. 13885, pres. Amodio, est. Petrucciani (Guida al diritto 37/2023, 87-88): Spetta esclusivamente alla commissione esaminatrice la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi: a meno che non ricorra l’ipotesi (rara) dell’errore logico, non è consentito al giudice di legittimità sovrapporre alle determinazioni della commissione il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale e il livello di conoscenze ed esperienze acquisite nella materia. Pertanto, salvo sviste macroscopiche della commissione, sono irrilevanti i pareri pro veritate prodotti dall’aspirante magistrato bocciato che si rivolga a “luminari” di comprovata fama per mettere in discussione il giudizio negativo della commissione. in tema di alloggi turistici in multiproprietà (legge applicabile): - Corte giust. Ue 14.9.23, causa C-821/21 (Guida al diritto 37/2023, 88): In un contratto transnazionale sui diritti di multiproprietà per alloggi turistici è possibile inserire una clausola sulla legge applicabile includendola nelle condizioni generali di contratto, ma solo se il consumatore è informato del fatto che devono essere applicate, in ogni caso, le norme imperative della legge del Paese nel quale ha la residenza abituale. Circa l’individuazione della legge applicabile, è vero che il regolamento Roma I lascia spazio alla volontà delle parti, ma nel caso di contratti conclusi da consumatori va assicurata la tutela speciale prevista nel regolamento per la parte debole del contratto. Pertanto la clausola di scelta contenuta nelle condizioni generali del contratto di vendita non oggetto di negoziato individuale va considerata abusiva se induce in errore il consumatore e se non chiarisce che è possibile applicare un’altra legge: il consumatore deve essere informato della protezione assicurata dalle disposizioni imperative della legge che sarebbe applicabile se non vi fosse la clausola di scelta. in tema di adozione : - Cass. 1^, 19.9.23 n. 26791 (Guida al diritto 37/2023, 85): In tema di adozione, il quadro normativo del nostro Paese non consente di superare lo schema che delinea in due procedimenti ben delineati e definiti quello dell’adozione legittimante e quello dell’adozione c.d. mite, con conseguente impossibilità di un passaggio endoprocedimentale tra l’una e l’altra procedura ed altrettanto evidente. impossibilità di una “conversione” della domanda volta alla dichiarazione di adozione legittimante in quella di adozione “mite”. L’adozione “mite” consente la costituzione di un vincolo di affiliazione giuridica che si sovrappone a quello di sangue senza estinguere il rapporto tra minore e famiglia d’origine, mentre l’adozione “legittimante” costituisce l’extrema ratio cui può pervenirsi soltanto nel caso in cui la conservazione di tali rapporti si pone in contrasto con l’interesse del minore. in tema di filiazione (obblighi di mantenimento): - Cass. 1^, 20.9.23 n. 26875 (Guida al diritto 37/2023, 84): Riguardo al mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l’onere di provare le condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell’ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, questa circostanza è già idonea a fondare il diritto al mantenimento. Viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio di autoresponsabilità, è particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che giustificano il mancato conseguimento di un’autonoma collocazione lavorativa. Inoltre, i principi della funzione educativa del mantenimento e dell’autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l’estensione dell’obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un’occupazione, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel “figlio adulto” l’attesa ad ogni costo di un’occupazione equivalente a quella desiderata. E sempre gli stessi principi (funzione educativa del mantenimento e dell’autoresponsabilità) circoscrivono l’obbligo per il tempo mediamente necessario al reperimento di un’occupazione, tenuto conto del dovere del figlio di ricercare un lavoro contemperando fra di loro, ove si verifichi tale evenienza, il bisogno di particolari attenzioni o cure del genitore convivente con i doveri verso se stesso, la propria vita e la propria indipendenza economica, potendo tale necessità unicamente giustificare, dopo la maggiore età, meri ritardi nel conseguire la propria autonomia economico-lavorativa, ma mai costituire, nel “figlio adulto”, tanto più tenuto ad attivarsi, ragione della completa elisione dei doveri verso se stesso, anche in vista della propria vita futura. in materia penale (edilizia): - Cass. pen. 3^, 28.6-26.7.23 n. 32454 (Guida al diritto 37/2023, 102 s.m., annotata): L’operatività della messa alla prova nei reati edilizi, formalmente compresi nella cornice edittale che consente l’applicazione dell’istituto, richiede la necessaria eliminazione delle conseguenze dannose dei reati in questione ovvero la preventiva e spontanea demolizione dell’abuso edilizio, o, comunque, la sua riconduzione alla legalità urbanistica, ove ricorrano i presupposti per la sanatoria, ciò dovendosi desumere dall’art. 168-bis c.p. c.p., laddove il legislatore ha inteso assegnare rilievo prioritari alla “eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato” c.s. A volte avere poche idee ma possedere il linguaggio per esprimerle è molto meglio che averne molte e non essere in grado di raccontarle (Luca Goldoni, da un’intervista del 2009 sull’arte del giornalismo)
Autore: Carmine Spadavecchia 6 ottobre 2023
sul codice dei contratti pubblici : - Mariano Protto (a cura di), Il nuovo Codice dei contratti pubblici (Giurispr. it. 8-9/2023, 1949-1992) --- Il (terzo) nuovo Codice dei contratti pubblici, Mariano Protto (1949) --- I principi nel nuovo Codice dei contratti pubblici, artt. 1-12, Roberto Caranta (1950) --- I requisiti di partecipazione nel nuovo Codice dei contratti pubblici, Stefano Colombari (1960) --- La disciplina delle concessioni affidate senza gara, Giovanni Balocco (1969) --- Il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, Mario E. Comba (1975) --- Il nuovo “rito appalti” e il parere di precontenzioso dell’Anac, Paolo Patrito (1983) in materia disciplinare (militare): - Cons. Stato II, 6.6.23 n. 5566, pres. Castriota Scanderbeg, est. Sabbato (Giurispr. it. 8-9/2023, 1777-9): 1. In tema di rapporti fra azione penale e procedimento disciplinare a fronte delle medesime condotte, l’obbligo di sospendere il procedimento disciplinare nelle more della definizione del procedimento in sede penale è derogabile nei soli casi eccezionali previsti dall’art. 1393 C.O.M. (cod. ord. militare). Ove sia avviata l’azione penale, infatti, il procedimento disciplinare può essere avviato o proseguito solo se ricorre una delle seguenti condizioni: a) si tratti di una delle trasgressioni “di maggiore gravità punibili con la consegna di rigore di cui all’articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all’articolo 1357”; b) non si verta in un caso di “particolare complessità dell’accertamento del fatto”; c) l’autorità competente “disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare”. 2. Il militare gode, al pari di ogni altro cittadino, del diritto di espressione di cui all’art. 21 Cost. Tale diritto però, nel caso dei militari (così come di altre particolari categorie di impiegati pubblici), non può essere riconosciuto in modo incondizionato ben potendo essere modulato al fine di conseguire ulteriori e concomitanti obiettivi di interesse pubblico, come la tutela della esistenza, della integrità, dell’unità, dell’indipendenza, della pace e della difesa militare e civile dello Stato, ovvero la salvaguardia del prestigio delle istituzioni militari). in tema di sanzioni amministrative (antitrust): - Cons. Stato VI, 2.2.23 n. 1159, pres. Montedoro, est. Ponte (Giurispr. it. 8-9/2023, 1903 solo massima): L’istituto penalistico della continuazione, pur non direttamente applicabile alle sanzioni antitrust, deve comunque orientare la determinazione in concreto della pena pecuniaria da parte dell’AGCM, laddove ciò si renda necessario per il rispetto del principio di proporzionalità della sanzione. - (commento di) Giuseppe Carmine Pinelli, Principio di proporzionalità e mitigazione del rigore del cumulo materiale nelle sanzioni AGCM (Giurispr. it. 8-9/2023, 1903-8) in tema di pubblico impiego (bando, graduatoria, diritto all’assunzione): - Trib. Palermo lav., 12.1.23 n. 42 (Giurispr. it. 8-9/2023, 1897 T): Il bando di concorso per l’accesso ad un pubblico impiego configura lex specialis vincolante per l’Amministrazione che lo ha emesso e l’approvazione della graduatoria definitiva configura diritto all’assunzione in capo al candidato di una procedura concorsuale, posto che in materia di pubblico impiego, il bando di concorso per l’assunzione di personale ha duplice natura: quella di provvedimento amministrativo e di atto negoziale (offerta al pubblico) vincolante nei confronti dei partecipanti al concorso e della stessa PA. Con l’approvazione della graduatoria si esaurisce l’ambito riservato al procedimento amministrativo e alla propria attività autoritativa, subentrando una fase in cui i comportamenti dell’amministrazione vanno ricondotti all’ambito privatistico, espressione del potere negoziale della PA, da valutarsi alla stregua dei principi civilistici in ordine all’inadempimento delle obbligazioni. - (commento di) Giuseppe Zarrella, Il diritto all’assunzione del vincitore di concorso e le responsabilità della PA (Giurispr. it. 8-9/2023, 1890-1902) in tema di pubblico impiego (blocco contrattazione collettiva): - CA Palermo lav. 12.1.23 n. 1200 (Giurispr. it. 8-9/2023, 1889 T): I dipendenti delle PA non possono avanzare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti dell’Aran o della Presidenza del Consiglio dei Ministri che abbia come presupposto il blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego disposto per il periodo 2011-2015. - (commento di) Carola Berti, Ancora sugli effetti del blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego (Giurispr. it. 8-9/2023, 1891-7) in tema di pubblico impiego (whistleblowing): - Cass. lav. 31.3.23 n. 9148 (Giurispr. it. 8-9/2023, 1883 T): La normativa di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, ex art. 54-bis DLg 165/2001, come introdotto dalla L 190/ 2012 (c.d. whistleblowing), salvaguarda il lavoratore da reazioni ritorsive dirette e indirette provocate dalla sua denuncia e dall’applicazione di sanzioni disciplinari ad essa conseguenti, ma non istituisce un’esimente generalizzata per tutte le violazioni disciplinari che il dipendente, da solo o in concorso con altri, abbia commesso, al più potendosi valorizzare - ai fini della scelta della sanzione da irrogare - il suo ravvedimento operoso e l’attività collaborativa svolta nella fase di accertamento dei fatti. - (commento di) Stefano Maria Corso, La protezione riservata a chi segnala violazioni nel contesto lavorativo non si applica alla segnalazione di illeciti propri (Giurispr. it. 8-9/2023, 1884-8) in tema di processo amministrativo (sospensione sentenze del CdS): - Cons. Stato VI, 6.6.23 n. 2284, pres. est. Montedoro (Giurispr. it. 8-9/2023, 1779-1880): Ove una sentenza del Consiglio di Stato venga impugnata per difetto di giurisdizione (ex art. 111, ult. comma, Cost.), la sospensione della sentenza da parte dello stesso Consiglio di Stato (ex art. 111 c.p.a.) con decreto presidenziale monocratico (art. 56 c.p.a.) può essere disposta solo nei casi di “estrema” gravità ed urgenza, che non è espressione completamente sovrapponibile a quella di “eccezionale gravità ed urgenza”, ma è da intendersi come “eccezionalità estrema”, che non consente la dilazione fino alla camera di consiglio della decisione sulla cautela. in tema di processo amministrativo (principio di sinteticità): - Cons. giust. amm. Sicilia, 22.5.23 n. 350, pres. De Francisco, est. Caleca (Giurispr. it. 8-9/2023, 1781-2): Il superamento del numero massimo dei caratteri fissato dall’art. 13 delle disp. att. c.p.a. non produce quale effetto una mera facoltà per il Giudice di esaminare (ovvero di non esaminare) le pagine ulteriori rispetto a quelle incluse entro il richiamato limite dimensionale. Al contrario, tale superamento (in quanto idoneo a determinare un insanabile contrasto con il generale principio codicistico della sinteticità) determina in modo ineluttabile l’inammissibilità del ricorso nel suo complesso. in tema di processo amministrativo (class action e legittimazione ad agire): - Cons. Stato V,22.5.23 n. 5031, pres. Franconiero, est. Fasano (Giurispr. it. 8-9/2023, 1780-1): Ai fini della proposizione della c.d. class actionpubblica (D.Lgs. n. 198/2009), il generale presupposto processuale della legittimazione ad agire va verificato in concreto anche in relazione alle associazioni e ai comitati che agiscono a tutela degli interessi di utenti e consumatori, non potendo ritenersi che - ai fini della proposizione della relativa azione - tali organismi siano dotati di una sorta di legittimazione ex lege. sul processo comunitario : - Corte giust. Ue 4^, 17.5.23, causa C-176/22 (Giurispr. it. 8-9/2023, annotata da Massimo F. Orzan): Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia, ove venga sottoposta alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ex art. 267 Tfue il giudice nazionale che sospende il procedimento principale può proseguirlo al solo fine di porre in essere solo quegli atti che esulano dalla domanda pregiudiziale e che non gli impediranno di potersi conformare alla sentenza pregiudiziale adottata dalla Corte. sull’ amministrazione di sostegno : - Vito Amendolagine (a cura di), Evoluzioni giurisprudenziali sull’Amministrazione di sostegno (Giurispr. it. 8-9/2023, 1940-1948) in tema di testamento : - Cass. IV-2, 25.1.23 n. 2270 (Giurispr. it. 8-9/2023, 1840 T): L’impugnativa di un testamento per una causa di nullità, stante l’unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, impone il litisconsorzio necessario nei confronti di tutti gli eredi legittimi, atteso che l’eventuale accoglimento della domanda porterebbe alla dichiarazione di invalidità del testamento ed alla conseguente apertura della successione legittima. - (nota di) Marcello Stella, Impugnative testamentarie e latitudine del contraddittorio (Giurispr. it. 8-9/2023, 1840-3) in tema di contratto (meritevolezza): - Cass. SSUU 23.2.23 n. 5657 (Giurispr. it. 8-9/2023, 1790 T): 1. Il giudizio di “immeritevolezza” di cui all’art. 1322, 2º comma, c.c. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, e non alla sua convenienza, né alla sua chiarezza, né alla sua aleatorietà. 2. La clausola inserita in un contratto di leasing, la quale preveda che: a) la misura del canone vari in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera; b) l’importo mensile del canone resti nominalmente invariato, e i rapporti di dare/avere tra le parti dipendenti dalle suddette fluttuazioni siano regolati a parte; non è un patto immeritevole ex art. 1322 c.c., né costituisce uno “strumento finanziario derivato” implicito, e la relativa pattuizione non è soggetta alle previsioni del DLg 58/1998. - (commento di) Enrico Minervini, Profili della meritevolezza del contratto (Giurispr. it. 8-9/2023, 1795-1799) - (commento di) Fabrizio Piraino, Su causa e meritevolezza, muovendo dal leasing indicizzato a un doppio parametro (Giurispr. it. 8-9/2023, 1799-1807) - (commento di) Giulia Travan, Meritevolezza ed equilibrio contrattuale, un binomio che non funziona (Giurispr. it. 8-9/2023, 1807-1812) - (commento di) Federico Pistelli, La lunga via del debito indicizzato: tra derivati impliciti, clausole-valore e negozi per relationem (Giurispr. it. 8-9/2023, 1813-1820) in tema di circolazione stradale (RC - tutela del terzo trasportato): - Cass. SSUU 30.11.22 n. 35318 (Giurispr. it. 8-9/2023, 1820 T): 1. L’azione diretta prevista dall’art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito. 2. La tutela rafforzata riconosciuta dall’art. 141 cod. ass. al trasportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile. 3. Nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l’azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall’art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile. - (nota di) Adelaide Russo, La tutela del terzo trasportato (Giurispr. it. 8-9/2023, 1821-1825) in tema di prove (vicinanza della prova): - Cass. 3^, 22.4.22 n. 12910 (Giurispr. it. 8-9/2023, 1852 T): Il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola di cui all’art. 2697 c.c. (che impone all’attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte), ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all’attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova. - (commento di) Gian Marco Sacchetto, L’onere della “vicinanza” della prova (Giurispr. it. 8-9/2023, 1853-7) sull’ abuso del processo : - Cedu 1^, 16.5.23, ric. 2394/22 e altri 18 ricorsi, Ferrara c/ Italia (Giurispr. it. 8-9/2023, 1788-9, annotata da Francesco De Santis di Nicola): Integra abuso del processo la condotta dell’avvocato che (a), nel procedere a esecuzione forzata sulla base di provvedimenti ex lege n. 89/2001 (legge Pinto), adotti diverse strategie al solo fine di incrementare il numero dei pignoramenti presso terzi, delle ordinanze di assegnazione e, conseguentemente, l’importo di spese ed onorari a carico dello Stato, delle quali ottiene l’attribuzione in quanto antistatario, per poi (b) dolersi innanzi alla Corte di Strasburgo della mancata esecuzione di tali ordinanze di assegnazione. c.s. La mancanza di disciplina è peggio della mancanza di cultura (Kant)
Autore: Carmine Spadavecchia 29 settembre 2023
in tema di appalti (rotazione): - TAR Reggio Calabria 31.7.23 n. 649, pres. Criscenti, est. De Col (Guida al diritto 36/2023, 106 T): Nelle procedure ristrette di cui all’art. 61 DLg 50/2016, in particolare per contratti sopra soglia, non può essere applicato il principio di rotazione atteso che esso trova applicazione solo negli appalti sotto soglia e nelle procedure negoziate senza la previa pubblicazione del bando; è pertanto illegittima l’esclusione di un’impresa da una procedura ristretta, motivata in base all’applicazione del predetto principio di rotazione. - (commento di) Davide Ponte, Obiettivo evitare rendite di posizione nei confronti del gestore uscente (Guida al diritto 36/2023, 110-113) in tema di accesso (videosorveglianza): - TAR Marche 2^, 4.9.23 n. 538, pres. Ianigro, est. Ruiu (Guida al diritto 36/2023, 71): Il diritto di accesso agli atti costituisce principio generale dell’attività amministrativa e attiene ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Le immagini registrate dalle apparecchiature pubbliche della videosorveglianza urbana sono un “documento amministrativo” accessibile a chi ha legittimazione e interesse a richiederlo. [Il ricorrente, coinvolto in un incidente nel quale aveva riportato lesioni, aveva chiesto di accedere al file video allegato come supporto multimediale al fascicolo del sinistro predisposto dalla Polizia locale, che anche sulla base di esso aveva ricostruito l’accaduto in assenza di testimoni oculari. L’istanza era stata respinta sulla base di un parere del Data Protection Officer in ottemperanza alla disciplina prevista dal Regolamento Ue 2016/679, dal Codice in materia di protezione dei dati personali e da un provvedimento dell’Autorità garante della privacy. Il TAR ha ritenuto che non ostano all’accesso né il parere del Data Protection Officer, né il Regolamento comunale sulla videosorveglianza: sia perché non è chiaro quale sarebbe la “competente autorità giudiziaria” che dovrebbe autorizzare l’accesso ai dati detenuti dal Comune; sia perché, in ogni caso, la fonte del diritto di accesso è la legge dello Stato (artt. 22 ss. legge 241/1990 e artt. 59 e 60 DLg 196/2003), da ritenersi prevalente sulla disciplina del regolamento locale] in materia scolastica (sanzioni disciplinari): - TAR Brescia 2^, 28.8.23 n. 679, pres. Massari, est. Rossetti (Guida al diritto 36/2023, 71): Non basta un iter giustificativo-formale incompleto per annullare la sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza irrogata dalla dirigente scolastica a una studentessa per violazione del divieto di fumo a scuola e per avere tenuto un comportamento scorretto e irrispettoso delle regole di civile convivenza. (I genitori della ragazza avevano impugnato la sanzione contestando la correttezza del procedimento disciplinare al cui esito era stata deliberata la sospensione e il successivo iter di “revisione” dinanzi all’Organo di garanzia, che l’aveva confermata) in materia di famiglia (affidamento) - Marino Maglietta*, Affidamento condiviso, nel nuovo Ddl tutti i problemi della famiglia in crisi (Guida al diritto 36/2023, 12-13, editoriale) [*ricercatore nel Dipartimento di diritto privato dell’Università statale di Milano] in tema di condominio : - Corte d’appello Palermo 2^, 11.4.23 n. 588 (Guida al diritto 36/2023, 74 T): La scala e l’androne, essendo elementi strutturali necessari all’edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere alla copertura dell’edificio, conservano la qualità di parti comuni, come indicato dall’art. 1117 c.c. anche nei riguardi di condomini proprietari di locali con accesso diretto dalla strada, i quali ne fruiscono quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell’edificio. - (commento di) Fulvio Pironti, Considerata la rilevante questione urge intervento delle Sezioni unite (Guida al diritto 36/2023, 76-80) in tema di contratti turistici : - Corte giust. Ue 2^, 14.9.23, causa C-83/22 (Guida al diritto 36/2023, 72): Se si ritiene che il viaggiatore abbia ignorato l’esistenza del suo diritto di risoluzione in quanto non informato al riguardo dal suo operatore turistico, il giudice è tenuto d’ufficio a fornire tale informazione al viaggiatore che agisca in sede giurisdizionale, con conseguente possibilità per quest’ultimo di far valere tale diritto nel procedimento giurisdizionale azionato. Tuttavia, nell’ambito di tale esame d’ufficio, il giudice non è tenuto anche a risolvere motu proprio il contratto di pacchetto turistico, spettando al viaggiatore decidere se far valere o meno tale diritto dinanzi al giudice o esercitarlo direttamente. in materia di lavoro : - Cass. lav. 12.9.23 n. 26343 (Guida al diritto 36/2023, 69): Il diritto del lavoratore che assiste un disabile grave di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio (art. 33, comma 5, L 104/1992, nel testo modificato dalla L 53/2000 e dalla L 183/2010) va interpretato nel senso che tale diritto può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell’assunzione, anche nel corso del rapporto di lavoro, come si desume sia dal tenore letterale della norma, sia dalla funzione solidaristica della disciplina posta a tutela e a garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap, diritti previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con la L 18/2009. Il diritto non si configura peraltro come assoluto e illimitato, in quanto l’inciso “ove possibile” postula un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto. in tema di pensione di invalidità : - Corte giust. Ue 1^, 14.9.23, causa C-113/22 (Guida al diritto 36/2023, 72): Quando una discriminazione contraria al diritto Ue sia stata constatata, e finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, i giudici nazionali e le autorità amministrative nazionali sono tenuti a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, dando immediata applicazione all’interpretazione fornita dalla Ue, senza attendere che la norma discriminatoria sia eliminata dal legislatore. Ma se, per ottenere il riconoscimento del proprio diritto, il cittadino è obbligato a superare il rifiuto amministrativo attraverso il ricorso giurisdizionale, a lui va riconosciuto un ulteriore indennizzo per le spese di giustizia e legali sostenute. (La Corte aveva già bocciato come discriminatorio, nel 2019, il riconoscimento alla sola madre, e non anche al padre, in presenza di due figli, della maggiorazione di trattamento della pensione di invalidità) in procedura civile (sentenza digitale): - Cass. 3^, 14.9.23 n. 26597 (Guida al diritto 36/2023, 69): Per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all’originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l’attestazione di cancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema; altrimenti sarebbe impossibile per la Cassazione verificare se e quando il provvedimento impugnato sia venuto effettivamente ad esistenza e quale sia il suo numero identificativo. [Nella specie, il ricorso è stato dichiarato improcedibile in quanto l’unica copia della sentenza impugnata prodotta in forma cartacea era priva di tali dati (data di pubblicazione e numero identificativo attestati dalla cancelleria); mancavano anche l’attestazione della provenienza del documento dal fascicolo informatico e l’attestazione di conformità all’originale informatico, nonché l’attestazione di conformità all’originale della copia della sentenza notificata alla ricorrente, con relativa relata di notifica, ai fini della decorrenza del termine breve] in tema di CTU (albo consulenti): DM 4.8.2023 n. 109 [GU 11.8.23 n. 187, avv. rett. GU 4.9.23 n. 206, in vigore dal 26 agosto 2023], Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2. - testo del decreto (Guida al diritto 36/2023, 30-60) sotto il titolo “Albo consulenti: in scena anche gli esperti iscritti alle associazioni professionali non protette” - commento di Eugenio Sacchettini, Numero degli incarichi sotto controllo contro le assegnazioni ai “soliti noti” (Guida al diritto 36/2023, 61-66). L’accesso all’albo dei Ctu anche per le professioni non organizzate (non protette) è l’aspetto più innovativo e denso di criticità: l’esperto deve essere iscritto alla camera di commercio, ma l’autentica novità è il richiamo all’adesione a una delle associazioni professionali di cui alla L 14.1.2013 n. 4, recante Disposizioni in materia di professioni non organizzate. sul c.d. codice rosso (restyling): L 8.9.2023 n. 122 [GU 15.9.23 n. 216, in vigore dal 30 settembre 2023], Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere - testo della legge (Guida al diritto 36/2023, 14-16) sotto il titolo “Violenza di genere: senza escussione vittime scatta la revoca dell’assegnazione” [NB: si tratta della revoca dell’assegnazione del procedimento al magistrato designato che, ove si proceda per i delitti di violenza domestica o di genere, non rispetti il termine di 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato per acquisire informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza] - commenti: --- Giuseppe Amato, Intervento sicuramente apprezzabile ma non centra l’obiettivo perseguito (Guida al diritto 36/2023, 17-22). La legge non basta se gli uffici non vengono dotati di adeguati strumenti informatici che consentano il “controllo” del procuratore. --- Giuseppe Amato, Il supporto dell’informatizzazione necessario per garantire il controllo (Guida al diritto 36/2023, 23-29) in tema di ne bis in idem : - Corte giust. Ue 1^, 14.9.23, causa C-27/22 (Guida al diritto 36/2023, 72): Il principio ne bis in idem si applica anche alle sanzioni irrogate per pratiche commerciali sleali qualificate come sanzioni amministrative di natura penale. Va pertanto escluso che possa essere avviato o proseguito un procedimento penale per gli stessi fatti qualora esista una decisione definitiva, anche successiva. [La Corte nega all’Agcm (autorità antitrust italiana) la possibilità di irrogare una sanzione di 5 milioni di euro a Volkswagen per il dieselgate avendo la casa automobilistica saldato il suo debito con la giustizia comunitaria pagando la ben più cospicua sanzione di 1 miliardo di euro in Germania in seguito all’azione promossa dalla Procura di Braunschweig per illeciti amministrativi collegati all’installazione di un software che alterava la misura delle emissioni nelle auto commercializzate dal 2009] c.s. Censura - Ecco il paradosso: la cara (in tutti i sensi) carta stampata garantisce il pluralismo; il digitale, che doveva emanciparci, aiuta la repressione (Camillo Langone, sulla censura del nudo e l’emarginazione dei pittori di nudo nei social in nome del politicamente corretto) - Possiamo vantarci. I nostri antenati ci hanno messo secoli a superare il moralismo bigotto e il puritanesimo. A noi sono bastati trent'anni per riportarli al potere, e per giunta li chiamiamo "progresso" (idem c.s.) - Soltanto oggi, indegna diserzione, a un artista è chiesto di essere moralmente integro (Davide Brullo, a proposito di Paul Verlaine e dei “poeti maledetti” censurati in nome del politicamente corretto)
Autore: Carmine Spadavecchia 25 settembre 2023
sulla proprietà industriale (restyling del codice): L 24.7.2023 n. 102 [GU 8.8.23 n. 184, in vigore dal 23 agosto 2023], Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - testo della legge (Guida al diritto 35/2023, 15-31) sotto il titolo: Cambia il codice della proprietà industriale, denominazioni d’origine a tutela rafforzata - guida alla lettura e mappa delle novità principali (a cura di Laura Biarella) (Guida al diritto 35/2023, 32-37) - commenti: --- Andrea Sirotti Gaudenzi, Brevetto italiano e titolo europeo: è coesistenza tra i due strumenti (Guida al diritto 35/2023, 38-43) [le norme brevettuali: è consentita la tutela contemporanea della stessa invenzione tramite brevetto nazionale e brevetto europeo o unitario] --- Andrea Sirotti Gaudenzi, Forte la spinta all’affermazione della digitalizzazione nel settore (Guida al diritto 35/2023, 44-47) [presentazione domande e iter titoli] sul c.d. decreto PA 2 : DL 22.6.2023 n. 75 - L 10.8.2023 n. 112, Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. - guida alla lettura e mappa delle novità principali (a cura di Laura Biarella) (Guida al diritto 35/2023, 48-56) sotto il titolo: È legge il Dl “Pa-bis”, dall’organizzazione del Giubileo 2025 alla nuova elezione del Cnf sul c.d. decreto salva-infrazioni : DL 13.6.2023 n. 69 - L 10.8.2023 n. 103, Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. - guida alla lettura e mappa delle novità principali (a cura di Laura Biarella) (Guida al diritto 35/2023, 57-63), sotto il titolo: Decreto “salva-infrazioni”, convertiti i 39 articoli per assicurare un veloce ingresso delle direttive Ue in tema di pubblico impiego : - Cons. Stato II 10.8.23 n. 7725, pres. Frigida, est. Manzione (Guida al diritto 35/2023, 68-69): La garanzia di parità nell’accudimento dei figli, evitando che esso gravi esclusivamente su quello tra i genitori che ha la possibilità “fisica” di prendersene cura – in linea di massima, e per connaturale impostazione del sistema, la donna – non può trovare effettiva esplicazione se il nucleo familiare è diviso e distante per esigenze lavorative dei genitori: e ciò a valere per tutti i figli e non solo per il primogenito ovvero per quello in funzione del quale sia stato già utilizzato l’istituto de quo. La creazione di una dimensione familiare equilibrata e ispirata all’eguaglianza di genere in senso sostanziale, superando il modello del cosiddetto male breadwinner, oramai inadeguato anche sotto il profilo economico, costituisce infatti un modo per garantire anche indirettamente maggiori probabilità per la madre di accedere o conservare un lavoro extradomestico. Da qui la necessità, anche sotto tale profilo, di non limitare a un solo figlio ogni misura che consenta il possibile affiancamento alla stessa del padre del minore. in tema di pubblico impiego : - Cass. lav. 5^, 4.9.23 n. 25659 Guida al diritto 35/2023, 67): In tema di pubblico impiego privatizzato, l’affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e simili a lavoratori dipendenti dalla stazione appaltante in mancanza di stanziamenti previsti per la realizzazione dell’opera cui gli incarichi si riferiscono, se pure impedisce il sorgere del diritto al compenso incentivante ai sensi dell’art. 18 L 109/1994 (all’epoca vigente), tuttavia non fa venir meno il diritto del lavoratore alla retribuzione aggiuntiva per lo svolgimento oltre il debito orario di tali prestazioni di lavoro, (retribuzione) corrispondente – in mancanza di altri parametri – alla misura propria del lavoro straordinario secondo la contrattazione collettiva tempo per tempo vigente, in quanto il consenso datoriale, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l’applicabilità dell’art. 2126 c.c. in relazione all’art. 2108 c.c. in tema di accesso : - Cons. Stato VII 8.8.23 n. 7695, pres. Chieppa, est. Franconiero (Guida al diritto 35/2023, 69): Riguardo al diritto del magistrato di avere accesso agli atti del procedimento disciplinare nonostante l’avvenuta archiviazione dello stesso, l’interesse alla visione degli atti è fondato sul bisogno, giuridicamente tutelato, del pubblico dipendente, di conoscere gli atti su cui questi (i decreti di archiviazione) sono stati emessi. Diversamente opinando, non potrebbe considerarsi legittimo neppure l’accesso al provvedimento stesso di archiviazione (accesso che nella vicenda era stato invece concesso dalla stessa Procura generale appellante). (Per il CdS è errata la prospettiva degli appellanti che contestavano l’interesse del ricorrente ad accedere ai documenti richiamati nei decreti di archiviazione assumendo che il magistrato avrebbe dovuto precisare nell’istanza uno specifico interesse alla lettura del carteggio, come a dire che a seguito dell’archiviazione disposta nella c.d. fase preistruttoria non si potrebbe mai ritenere aperto alcun procedimento disciplinare) in tema di cittadinanza : - Corte giust. Ue, Grande sezione, 5.9.23, causa C-689/21 (Guida al diritto 35/2023, 70): Rientra nella competenza di ogni Stato membro definire le condizioni per l’acquisto e la perdita della cittadinanza, ma quando la perdita della cittadinanza comporta la perdita dello status di cittadino dell’Unione il diritto Ue, e in particolare il principio di proporzionalità, devono essere rispettati. Il diritto Ue non osta, in linea di principio, alla normativa di uno Stato membro secondo cui i suoi cittadini, nati al di fuori del suo territorio e che non vi abbiano mai risieduto e che non vi abbiano soggiornato in condizioni che mostrino un collegamento effettivo con tale Stato membro, perdono ipso iure la cittadinanza di tale Stato membro all’età di 22 anni, il che comporta, per coloro che non sono anche cittadini di altro Stato membro, la perdita dello status di cittadino Ue e dei diritti connessi. Una siffatta normativa è compatibile col diritto Ue se soddisfa le seguenti condizioni: > le persone interessate devono avere la possibilità di presentare, entro un termine ragionevole, una domanda di mantenimento o di riacquisto retroattivo della cittadinanza, domanda che le autorità competenti devono esaminare valutando la proporzionalità delle conseguenze della perdita della cittadinanza e dello status di cittadino Ue sotto il profilo del diritto Ue; >> il termine per presentare la domanda deve protrarsi, per un periodo ragionevole, oltre la data in cui l’interessato compie l’età di cui trattasi, e può iniziare a decorrere solo a condizione che le autorità abbiano debitamente informato la persona della perdita della cittadinanza o dell’imminenza di tale perdita , nonché del suo diritto di domandare, entro tale termine, il mantenimento o il riacquisto retroattivo della cittadinanza; in mancanza, le autorità devono essere in grado di effettuare un siffatto esame, incidentalmente, in occasione di una richiesta, da parte dell’interessato, di un documento di viaggio o di ogni altro documento che ne attesti la cittadinanza. in tema di immigrazione (visto di ingresso in Stati Ue e reciprocità): - Corte giust. Ue, Grande sezione, 5.9.23, causa C-137/21, Cavallotti c/ Italia (Guida al diritto 35/2023, 69-70): La Commissione non è automaticamente obbligata a sospendere l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini dello Stato terzo interessato che invece lo introduce per le persone provenienti dall’Ue. [La Corte decide negativamente il “ricorso per carenza” proposto dal Parlamento europeo contro la Commissione per far dichiarare che la Commissione avrebbe dovuto sospendere temporaneamente l’esenzione dall’obbligo di visto per brevi soggiorni per i cittadini degli Stati Uniti poiché tale Paese imponeva ai cittadini bulgari, croati, ciprioti e rumeni l’obbligo di visto. La regola per cui i cittadini di un determinato Paese terzo necessitano di un visto per attraversare le frontiere esterne di uno Stato membro è prevista in maniera uniforme in tutta l’Ue. Il Legislatore Ue (Parlamento e Consiglio) ha adottato un regolamento che fissa l’elenco dei Paesi terzi i cui cittadini necessitano di un visto e di quelli per cui è prevista invece l’esenzione. La questione di reciprocità va valutata nel caso in cui un Paese terzo, i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto, decida di imporre tale obbligo ai cittadini di uno o più Stati membri. In tale situazione il regime Ue prevede un iter in più fasi fondato sul meccanismo di reciprocità che consenta risposte solidali a livello unionale. Alla Commissione sono delegate diverse iniziative in materia, quali la sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto. Nel caso concreto era in questione l’esenzione dal visto per i cittadini statunitensi a fronte dell’obbligo previsto per l’ingresso negli USA dei cittadini bulgari, croati, ciprioti e romeni. Il Parlamento aveva rinnovato a ottobre l’invito alla. Commissione a sospendere temporaneamente l’esenzione, ritenendo che l’esecutivo di Bruxelles avesse l’obbligo di procedere in tal senso per mancanza di reciprocità. La Commissione, al contrario, non ha ritenuto opportuno sospendere in quel momento l’esenzione in considerazione dei rischi che tale decisione avrebbe potuto comportare a livello politico ed economico. Di qui il ricorso del Parlamento alla Corte di giustizia contro la “carenza” imputata alla Commissione. La Corte ritiene che la Commissione non sia obbligata a sospendere automaticamente l’esenzione perché dispone al riguardo di un margine di discrezionalità politica, da esercitare in base a tre criteri: > l’esito delle misure adottate dallo Stato membro interessato per garantire l’esenzione dall’obbligo del visto col Paese terzo; > gli interventi effettuati presso le autorità del Paese terzo in ambito politico, economico e commerciale ai fini della reintroduzione o dell’introduzione dell’esenzione dall’obbligo del visto per tutti i cittadini degli Stati membri; > le conseguenze della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per tutti i cittadini degli Stati membri]. in tema di respingimento (Frontex): - Trib. Ue 6.9.23, causa T-600/21 (Guida al diritto 35/2023, 70): I compiti affidati a Frontex sono totalmente operativi in esecuzione di scelte non proprie, ma provenienti dagli Stati membri e dagli organi unionali dotati di poteri decisori su diritti fondamentali anche in ambito internazionale. Frontex non è pertanto responsabile dei danni subiti da rifugiati per violazione del diritto di asilo nell’Ue. (I rifugiati siriani respinti da Grecia e Turchia si erano rivolti all’organo interno di Frontex che garantisce i diritti fondamentali delle persone lamentando il mancato ottenimento della protezione internazionale cui avevano diritto per essere fuggiti dal proprio Paese teatro di azioni di guerra e di persecuzioni personali) sul danno da perdita di chance : - Cass. 3^, 5.9.23 n. 25910 (Guida al diritto 35/2023, 67): Il danno da chance perduta consiste non nella perdita di un vantaggio, economico e/o non economico, che sia certo ed attuale, ma nella perdita della concreta possibilità di conseguire un vantaggio sperato. Chi agisce per il risarcimento del danno da perdita di chance è tenuto ad allegare e provare l’esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni ed eventualmente ricorrendo anche al calcolo delle probabilità. (Fattispecie relativa al danno subito da una “ragazza immagine” per un intervento estetico non riuscito). sulla magistratura onoraria : - Corte cost. 27.7.23 n. 166, pres. Sciarra, red. San Giorgio (Guida al diritto 35/2023, 72 T): L’art. 21, comma 2, DLg 13.7.2017 n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016 n. 57) è incostituzionale nella parte in cui prevede, al primo periodo, che «[i]l magistrato onorario è dispensato, anche d’ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi» anziché «[i]l magistrato onorario è dispensato, anche d’ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l’esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi». - (commento di) Eugenio Sacchettini, Il ricorso a una sentenza additiva corregge il tiro della legge delega (Guida al diritto 35/2023, 75-77) sulla professione forense : - Angelo Ciancarella*, L’avvocato specialista è una realtà, ma su iter e titolo si deve lavorare (Guida al diritto 35/2023, 12-14, editoriale). Il Cnf conferisce i primi titoli di “specialista” agli avvocati che hanno superato la prova orale. Il titolo di specialista si consegue o iscrivendosi a una scuola di Alta formazione o dimostrando la “comprovata esperienza”. Riflessioni su due punti: il percorso per diventare (e restare) avvocati; l’iter contorto e fiscale per acquisire (e mantenere) il titolo di specialista [*giornalista specializzato nel settore giuridico] in tema di competenza nel processo civile (delibere condominiali): - Cass. 2^, 4.9.23 n. 25721 (Guida al diritto 35/2023, 67): Pur se funzionali al rispetto della garanzia del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), le questioni sulla competenza devono risolversi in limine litis, in modo snello, allo stato degli atti e sulla base di una cognizione sommaria; pertanto la cognizione in tema di competenza deve potersi appuntare su aspetti di semplice, quasi automatica, determinazione. Al fine di individuare il giudice competente per valore in materia di impugnazione di una delibera assembleare, ove si tratti di domanda proposta da un condomino che contesta l’an e il quantum della quota dei partecipazione alle spese condominiali che la delibera gli attribuisce, è più semplice e automatico determinare il valore della causa in base all’intero ammontare della somma oggetto della delibera, piuttosto che in base alla quota di spesa contestata dall’attore, altrimenti si corre il rischio che, per risolvere la questione della competenza in limine litis, si finisca per anticipare l’accertamento di merito relativo al se le quote sono effettivamente dovute e in che misura. In altri termini, per individuare il giudice competente, la parte contestata del rapporto obbligatorio finisce con l’identificarsi con la delibera di spesa nel suo complesso, mentre ai fini del merito la contestazione si appunta sulle singole quote di spesa chiamate in causa dal condomino impugnante. (Nella specie, la questione di merito affrontata dal Tribunale era se una certa spesa fosse già stata deliberata da una precedente assemblea di condominio) in materia penale (abuso d’ufficio): - Cass. pen. 1^, 7.9.23 n. 36917 (Guida al diritto 35/2023, 68): Integra il reato di abuso d’ufficio l’aver partecipato all’aggiudicazione di un appalto il cui bando era stato concordato dal pubblico ufficiale con l’effettivo aggiudicatario, in quanto viene fatto proprio l’interesse del privato da parte di chi è tenuto a un comportamento imparziale. La violazione non viene meno in tal caso neanche alla luce della riforma del reato di abuso d’ufficio, il che impedisce di chiedere la revoca della sentenza che ha prosciolto l’imputato per intervenuta prescrizione. (La SC conferma la decisione del giudice dell’esecuzione che aveva respinto l’istanza di revoca della sentenza per abolitio criminis). in materia penitenziaria : - Corte cost. 26.5.23 n. 105, pres. Sciarra, red. Zanon (Guida al diritto 35/2023, 88 T, sotto il titolo: Vetro divisorio per colloqui con minori, il giudice di sorveglianza può cambiare le modalità): Sono infondate, nei sensi di cui in motivazione, le. q.l.c. dell’art. 48-bis, comma 2-quater, L 26.7.1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario), sollevate in riferimento agli artt. 3, 27 terzo comma, 31 e 117 primo comma Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con L 27.5.1991 n. 176, e all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. - (commento di) Fabio Fiorentin, Confermato il potere discrezionale dell’amministrazione penitenziaria (Guida al diritto 35/2023, 94-100) [a pag. 95 riquadro su: I colloqui visivi dei detenuti sottoposti al regime del “41-bis”] c.s. È necessario unirsi, non per stare uniti, ma per fare qualcosa insieme (Goethe)
Autore: Carmine Spadavecchia 18 settembre 2023
in materia penale : - Giorgio Spangher*, Riforma Nordio: tutti i dubbi legati alla procedura cautelare (Guida al diritto 34/2023,12-13, editoriale) [*professore emerito di Diritto processuale civile] in procedura civile (format degli atti giudiziari): DM 7.8.2023 n. 110 Ministero della giustizia [GU 11.8.23 n. 187, in vigore dal 26 agosto 2023], Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile - testo del decreto (Guida al diritto 34/2023, 14-16) sotto il titolo: “Per le cause civili iscritte dal 1° settembre al via i criteri di redazione e i limiti dimensionali” - commento di Aldo Natalini, Può scattare la condanna alle spese se l’atto sfora il format prescritto (Guida al diritto 34/2023, 17-24). L’attuazione del principio di sinteticità (a pag. 19 “La sinteticità nel processo amministrativo e contabile”; a pag. 21 “La giurisprudenza amministrativa sulla sinteticità degli atti e sulla sua violazione”) in tema di mediazione civile (i DM Giustizia): -DM 1.8.2023 Ministero della giustizia [GU 7.8.23 n. 183], Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita - testo del decreto (Guida al diritto 34/2023, 25-32) sotto il titolo: “Mediazione civile e negoziazione assistita: via libera all’accesso ai crediti d’imposta” - DM 1.8.2023 Ministero della giustizia [GU 7.8.23 n. 183], Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell'onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. - testo del decreto (Guida al diritto 34/2023, 33-38) sotto il titolo: “Riconosciuto il patrocinio a spese dello Stato anche per i sistemi alternativi ai giudizi” - commento di Marco Marinaro, Procedure semplificate e digitalizzate per consentire rapidità ed efficienza (Guida al diritto 34/2023, 39-45). Manca l’ultimo tassello della complessa riforma della mediazione, e cioè il decreto interministeriale, in corso di adozione, relativo alla procedura e ai suoi costi. Sulla possibilità per il giudice di liquidare il compenso all’avvocato in caso di raggiungimento dell’accordo di mediazione è intervenuta la Corte costituzionale, statuendo (sent. 10/2022) che il patrocinio a spese dello Stato va garantito ai non abbienti anche nel procedimento di mediazione obbligatoria conclusa con esito positivo, trattandosi di spesa necessaria per assicurare l’effettività dell’inviolabile diritto al processo e alla difesa. in tema di giustizia riparativa (restorative justice): DM 25.7.2023 n. 97 [GU 27.7.23 n. 174, in vigore dall’11 agosto 2023], Regolamento relativo alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte dei Centri per la giustizia riparativa, ai sensi dell'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari - testo del decreto (Guida al diritto 34/2023, 46-58) sotto il titolo: “Centri per la giustizia riparativa, varate le regole sul trattamento dei dati” - commento di Aldo Natalini, Un ventaglio di interventi riformatori con rilevanti implicazioni sulla privacy (Guida al diitto 34/2023, 59-65). A pag. 61 riquadro su “La giustizia riparativa in pillole” in tema di privacy (diritto all’oblio): - Cedu, Grande camera, 4.7.23, ric. 57292/16, Hurbain c/ Belgio (Guida al diritto 34/2023, 104 solo massima): La misura decisa dai giudici nazionali, che impone l’anonimizzazione di un articolo di stampa contenuto …. - (commento di) Marina Castellaneta, Diritto all’oblio se la notizia non riguarda una persona pubblica, sì oscuramento articolo archiviato on line (Guida al diritto 34/2023, 104-106) in tema di interdittiva antimafia : - Cedu 1^, 28.8.23, ric. 29614/16, Cavallotti vs/ Italia (provvedimento interlocutorio) (Guida al diritto 34/2023, 71-72): Non è chiaro come nel 2001 possa essere stata disposta la confisca di patrimoni sulla base di un mero sospetto, tanto più se vi è stata assoluzione dall’accusa di associazione di stampo mafioso. [Il DL 6.11.2021 n. 152, convertito in L 29.12.2021 n. 233 ((Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose)) ha innovato la materia: le interdittive antimafia, se non derivano da una sicurezza assoluta di contaminazione, devono essere precedute da un periodo di “prevenzione collaborativa”, che per 6 o 12 mesi sottopone l’impresa a verifiche contabili e amministrative da parte del prefetto. Tale controllo prefettizio si affianca al controllo (amministrazione giudiziaria) già spettante al giudice penale: ambedue i meccanismi di vigilanza consentono la prosecuzione dell’attività aziendale, scongiurando i rischi di una interdittiva che implichi la decapitazione dell’impresa e l’espulsione dal mercato dei contratti. Dal 2021 è dunque mutato il rapporto tra giudici e imprenditoria considerata a rischio: si è passati da un regime severo di interdittiva (ispirato alla logica degli indizi e dei provvedimenti immediati) a un regime più articolato di collaborazione (similmente a quanto ci si aspetta con l’entrata in vigore della riforma tributaria, legge 111/2023), che si affida a un controllo sul rischio di contaminazione, confidando anche su metodi di intelligenza artificiale. Appartengono dunque al passato le confische generate da pericoli di infiltrazione e agevolazione alla mafia che oggi sarebbero possibili solo dopo un articolato periodo di controllo] In tema di concorso : - TAR Roma 1^-quater, 24.7.23 n. 12394, pres. Anastasi, est. Lauro (Guida al diritto 34/2023, 71): Il bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto per l’accesso al pubblico impiego, va interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato della PA, obbligata ad applicarle senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l’A. si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura elettiva sul trasferimento dei magistrati (per incompatibilità ambientale) - TAR Roma 1^, 5.8.23 n. 13144, pres. Savo Amodio, est. Tropiano (Guida al diritto 34/2023, 71): Il magistrato è trasferibile per incompatibilità ambientale solo se è in pericolo l’immagine di imparzialità e indipendenza. (Nella specie, un magistrato, presidente di sezione presso un tribunale, era stato trasferito d’ufficio dal CSM ad altro tribunale, con funzioni di giudice, per incompatibilità con l’esercizio delle funzioni giudiziarie nel circondario di provenienza, in quanto accusato di avere informato un terzo, che gliene aveva fatto richiesta, sullo stato di tre cause e sulla verosimile tempistica di deposito dei relativi provvedimenti. Secondo il TAR si trattava di notizie agevolmente ricavabili dal pubblico registro di cancelleria e, quanto ai prevedibili tempi di deposito dei provvedimenti da parte dell’estensore, oggetto di normale conoscenza da parte dei magistrati. Tali informazioni, insuscettibili di costituire elementi denotanti la ritenuta perdita di imparzialità e indipendenza posta a base del trasferimento impugnato, erano state date nel corso di conversazioni in cui l’interessato si era limitato a chiedere notizie sullo stato dei procedimenti, senza che ciò avesse suscitato alcuna forma di intervento o di pressione del ricorrente sui colleghi d’ufficio che avevano in trattazione i relativi fascicoli. Dunque, ad avviso del TAR, i fatti contestati non erano di per sé oggettivamente di pregnanza tale da ingenerare un inaccettabile clamor fori mettendo in pericolo la credibilità della funzione giudiziaria. in tema di maternità surrogata : - Cedu 31.8.23, C. vs/ Italia (Guida al diritto 34/2023, 72): In base all’art. 8 della Convenzione il diritto interno deve prevedere la possibilità di riconoscimento del rapporto giuridico tra un bambino nato tramite accordo di maternità surrogata all’estero e il padre intenzionale, se questi è il padre biologico. Il diritto alla vita familiare e privata di una bambina viene violato laddove venga impedito il riconoscimento legale del rapporto di filiazione col padre biologico, facendo di lei un’apolide. (Nella specie, la bambina era nata nel 2019 in Ucraina con ricorso alla maternità surrogata. Il padre biologico e la madre intenzionale, entrambi cittadini italiani, vistisi rifiutare dagli uffici dell’anagrafe e dai tribunali italiani il riconoscimento legale del legame con la bimba, hanno portato il caso alla Corte di Strasburgo, che ha condannato l’Italia a versare alla bimba 15.000 euro per danni morali) in tema di contratto preliminare : - Cass. 2^, 29.8.23 n. 25396 (Guida al diritto 34/2023, 68-69): Se è vero che l’obbligazione di trasferire la proprietà di un immobile oggetto di comunione, considerata come un unicum inscindibile, con la pattuizione di un solo prezzo, dà luogo all’indivisibilità dell’obbligazione, è altrettanto vero che da tale affermazione non si può derivare l’irrilevanza della mancanza di compartecipazione di un coerede all’atto, stante la natura obbligatoria del preliminare e l’estensione al suo adempimento, tramite l’esecuzione dell’obbligo a contrarre, della disciplina delle obbligazioni solidali. La prestazione di trasferire la proprietà di un bene in comproprietà non ha infatti natura solidale ma collettiva, non potendo operare il principio stabilito dall’art. 1292 c.c. secondo cui ciascuno degli obbligati in solido può adempiere per intero e l’adempimento dell’uno libera gli altri, atteso che i promittenti sono in grado di manifestare il consenso relativo alla propria quota e non quello concernente le quote spettanti agli altri (Cass. 2613/2021). La domanda di adempimento va dunque rivolta nei confronti di tutti i promittenti venditori, determinando un litisconsorzio necessario, che si genera nei confronti di tutti gli eredi anche quando, promosso il giudizio ex art. 2932 c.c. per l’esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre, sopravvenga il decesso di uno dei promittenti venditori, trattandosi di cause inscindibili (Cass. 8225/2011) sul patrocinio gratuito (in tema di amministratore di sostegno): - Corte cost. 27.7.23 n. 167, pres. Sciarra, red. Dan Giorgio (Guida al diritto 34/2023, 74 T): Sono incostituzionali, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 145 comma 1, e in via consequenziale i commi 2 e 3 per la fase successiva, del DPR 30.5.2002 n. 115 [TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)] nella parte in cui non prevede che anche nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero le spettanze dell’ausiliario del magistrato siano anticipate dall’erario. - (commento di) Eugenio Sacchettini, Ogni professionista deve contare su un compenso certo e sicuro (Guida al diritto 34/2023, 78-80) in materia tributaria (ricorso cumulativo): - Cass. trib. 31.8.23 n. 25549 (Guida al diritto 34/2023, 70): Nel processo tributario non v’è alcuna disposizione espressa in ordine al cumulo di ricorsi e pertanto opera il rinvio generale al codice di procedura civile (art. 1, comma 2, DLg 546/1992). L’art. 103 c.p.c. contempla al riguardo, quali presupposti del cumulo, la «connessione per l’oggetto o per il titolo», ovvero la circostanza che la decisione dipenda totalmente o parzialmente dalla risoluzione di questioni identiche. Ove si tratti di istanze di rimborso e non di atti impositivi, l’identità della questione giuridica sottesa è di per sé sufficiente per l’ammissibilità del ricorso cumulativo, in quanto compatibile con l’art. 103 c.p.c. (Nella specie, si trattava di ricorso cumulativo presentato da numerosi contribuenti avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulle rispettive istanze di rimborso relative alla spettanza dell’esenzione prevista dalla normativa speciale introdotta per le zone della Sicilia colpite dal sisma del 1990. Il giudice di prime cure, con decisione confermata in appello, dichiarava inammissibile il ricorso perché nel processo tributario l’atto “cumulativo” deve riguardare fatti storici identici. In Cassazione gli interessati hanno denunciato la violazione dell’art. 103 c.p.c. in quanto applicabile al processo tributario) in tema di giurisdizione (manutenzione autostradale): - Cass. SSUU 29.8.23 n. 25427 (Guida al diritto 34/2023, 69): La controversia relativa alla fase di esecuzione di una convenzione avente ad oggetto la costruzione e la gestione di un’opera pubblica spetta al giudice ordinario, la cui giurisdizione in materia di indennità, canoni ed altri corrispettivi si estende alle questioni inerenti all’adempimento e all’inadempimento della concessione, nonché alle relative conseguenze risarcitorie, vertendosi nell’ambito di un rapporto paritetico. Nulla questio, infatti, se si discute della concessione, o comunque di atti e provvedimenti in cui l’Amministrazione esercita poteri autoritativi, ma ogni volta che si entri nel territorio contrattuale - e cioè nel luogo dell’esecuzione e dell’esatto adempimento delle obbligazioni, terreno di parità di posizioni tra le parti - giudice naturale è quello ordinario civile. (La SC non condivide la tesi sostenuta dal TAR Piemonte, secondo cui la controversia attinente alla gestione della rete autostradale deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del GA avendo ad oggetto una concessione di pubblico servizio e non riguardando indennità, canoni ed altri corrispettivi, ma investendo la verifica dell’azione autoritativa della PA sull’intera economia del rapporto concessorio) sui reati di sesso (sex crimes): - Trib. Roma 5^ pen., 6.7.23, pres. Bonaventura (Guida al diritto 34/2023, 92 T): In tema di violenza sessuale, sebbene l’eventuale natura scherzosa dell’atto non escluda in astratto l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 609-bis c.p., si opta per una pronuncia assolutoria qualora le modalità dell’azione lascino un ampio margine di dubbio sulla volontarietà della violazione della libertà sessuale della persona offesa ove dal tempo minimo di sfioramento e dalla dinamica appaia verosimile l’essersi attivato un movimento ulteriore, accidentale e non confacente all’intento iniziale del soggetto agente. (Fatto commesso da un bidello in danno di una studentessa minorenne) - (commento di) Selene Pascasi, L’incertezza dell’elemento soggettivo motiva la decisione dei giudici (Guida al diritto 34/2023, 95-98) [N.B. - la sentenza è stata appellata dalla Procura di Roma] c.s. Relativismo culturale - Il velo non può essere un "valore" europeo se a Teheran, in nome dell'Islam, non portarlo significa rischiare 74 frustate (Fausto Biloslavo, giornalista, a proposito del divieto di abaya nelle scuole francesi) - Il diritto al velo sarebbe difendibile se per le donne fosse un diritto; il fatto è che al 99 per cento è un obbligo (a proposito del divieto di abaya nelle scuole francesi) - Un PM chiede l’assoluzione, “per fatto culturale”, di un marito islamico, imputato di avere tiranneggiato la moglie in nome della sua religione. Qual è la “cultura” di questo PM?
Autore: Carmine Spadavecchia 10 settembre 2023
sul c.d. decreto giustizia : DL L 10.8.2023 n. 105 [GU 10.8.23 n. 186, in vigore dall’11 agosto 2023], Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. - testo del decreto-legge (Guida al diritto 32-33/2023, 13-21) sotto il titolo: “Decreto intercettazioni: verso la banca dati infradistrettuale per migliorare il sistema” - (commento di) Giuseppe Amato, Un intervento forse non necessario che spettava alle sezioni Unite (Guida al diritto 32-33/2023, 22-25) [a pag. 25 tabella con tipologia e numero degli “ascolti” nel 2021] - (commento di) Giuseppe Amato, Nuove infrastrutture digitali per colmare i deficit degli archivi (Guida al diritto 32-33/2023, 26-29) [a pag. 27 tabella con i dati sull’uso di trojan nel 2021; a pag. 29 tabella di confronto con i dati di altri Paesi] - (commento di) Valeria Cianciolo, Ascolto minore: fino al 31 dicembre possibile delega al giudice ordinario (Guida al diritto 32-33/2023, 30-32) [le norme sul processo minorile] - (commento di) Aldo Natalini, Sì all’esonero dal corso di formazione per aspirare agli incarichi direttivi (Guida al diritto 32-33/2023, 33-36) [le norme sui magistrati] - (commento di) Aldo Natalini, Incendi boschivi: passa l’aggravante per chi agisce con finalità di profitto (Guida al diritto 32-33/2023, 37-41) [le modifiche al codice penale] - (commento di) Aldo Natalini, Covid-19: aboliti isolamento e autosorveglianza sanitaria (Guida al diritto 32-33/2023, 42-43) [le nuove norme sanitarie] in tema di i mpiego pubblico : - Corte cost. 30.6.23 n. 133, pres. Sciarra, red. D’Alberti (Guida al diritto 32-33/2023, 50 T, stralcio, sotto il titolo: Autorità portuali: sì alle norme sui passaggi non dirigenziali di carriera): Non è fondata la questione di costituzionalità degli artt. 6, comma 2, e 10, comma 6, L 28.1.1994 n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), nel testo anteriore alle modifiche apportate dal DLg 4.8.2016 n. 169 (Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124): pertanto, non è irragionevole l’applicazione dell’art. 2103 c.c. – consentita dalla legge 84/1994 – in caso di passaggio a qualifica superiore non dirigenziale del personale delle Autorità portuali, essendo la scelta operata dal legislatore del 1994 (di regolare questi rapporti di lavoro secondo modelli propri del diritto privato) giustificata dal perseguimento del buon andamento e dell’efficienza dell’amministrazione di dette Autorità. - (commento di) Cristina Petrucci, Quelle difficoltà dei sistemi ibridi nel governo del personale (Guida al diritto 32-33/2023, 55-). V'è da chiedersi se le conclusioni della Corte possano avere un impatto nell’ambito delle società a partecipazione pubblica, anch’esse soggette a un regime normativo ibrido. L’accoglimento di una tesi pan o liberal-privatistica dovrebbe fare i conti con i principi a suo tempo affermati dalla stessa Corte costituzionale con sentenza n. 466/1993, in quanto la progressione verticale indiscriminata senza osservanza di procedure selettive potrebbe violare uno dei principi cardine per le società a partecipazione pubblica. in tema di appalti : - Cons. Stato III 23.6.23 n. 6208, pres. Greco, rel. Fedullo (Guida al diritto 32-33/2023, 98 T): Il vizio di eccesso di potere di un provvedimento di revoca degli atti di una procedura di gara non può provarsi attraverso la difesa, effettuata dall’A. in giudizio, egli atti revocati. Rileva infatti la diversità tra il soggetto che gode del ministero difensivo e l’organo di amministrazione, ove solo quest’ultimo può esercitare il potere discrezionale di cui all’art. 21-quinquies legge 241/1990 finalizzato a contemperare l’assetto provvedimentale con le mutate esigenze sociali. Alla luce del concorso tra azione di annullamento e azione di risarcimento, la revoca degli atti di gara, se risulta legittima, interrompe il nesso causale tra l’annullamento degli atti di aggiudicazione precedentemente adottati e i danni subiti dal soggetto escluso dall’aggiudicazione. La situazione giuridica tutelabile che si identifica con l’interesse giuridico pretensivo al conseguimento dell’aggiudicazione risulta paralizzata per effetto del provvedimento di revoca del procedimento di gara, non potendo dunque fondare un’azione risarcitoria finalizzata al ristoro dei danni da mancata aggiudicazione. - (commento di) Giulia Pernice, L’azione amministrativa si adegua alle nuove priorità in campo sanitario (Guida al diritto 32-33/2023, 111-116) in tema di accesso civico : - TAR Roma 3^-quater, 17.7.23 n. 12013, pres. Quiligotti, est. Ferrazzoli (Guida al diritto 32-33/2023, 47): È legittima la richiesta di un avvocato al Ministero della salute volta a conoscere il numero dei soggetti deceduti nei 14 giorni successivi alla somministrazione della prima dose di vaccino anti Covid-19, qualunque fosse la causa del decesso, non necessariamente riconducibile, dunque, alla vaccinazione. (La richiesta era fondata sull’assunto che le informazioni richieste, incrociate con dati statistici, avrebbero potuto dare indicazioni concrete sulle morti “sospette”, ossia sugli effetti nocivi eventualmente scaturiti dalla discussa vaccinazione de qua) sull’ insegnamento della religione cattolica (diritto all’esonero): - TAR Toscana 4^, 28.7.23 n. 792, pres. Di Santo, est. Papi (Guida al diritto 32-33/2023, 47-38): L’insegnamento della religione cattolica incide sulla libertà religiosa degli studenti, in quanto non ha portata esclusivamente culturale, ma presenta una connotazione nettamente “confessionale”, dovendo essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata. Ne consegue che l’introduzione di limiti all’esercizio della scelta di avvalersi o non avvalersi di tale insegnamento conduce a una compressione della libertà religiosa, diritto assoluto e inviolabile della persona. Poiché il diritto di opzione in parola non è limitabile, esso non può essere assoggettato ad alcuna barriera temporale di carattere decadenziale attraverso circolari o provvedimenti amministrativi del Ministero o del singolo dirigente scolastico. Tali determinazioni possono certamente prevedere termini di carattere organizzativo, funzionali al buon andamento del plesso scolastico (è al momento dell’iscrizione che di norma studenti e genitori esercitano il diritto di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica, senza che tale scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione), ma agli stessi termini va necessariamente attribuito un valore esclusivamente ordinatorio. Come tali, essi sono derogabili e non possono limitare il diritto di preferenza dello studente, il quale potrà sempre esprimere la propria volontà di non proseguire più la fruizione dell’insegnamento. E ciò è vincolante per la scuola, anche dopo la scadenza della data ultima fissata per l’iscrizione al nuovo anno, e persino nel corso dell’anno, per il suo prosieguo, così come è rilevante per la scuola, consequenzialmente, la volontà di fruire di educazione alternativa. sulla libertà di espressione dei giudici : - Cedu 10^, 18.7.23, ric. 26360/19 (Guida al diritto 32-33/2023, 48): Il diritto alla libertà di espressione, garantito dall’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, si estende anche alla sfera professionale in generale e va riconosciuto anche a funzionari pubblici e magistrati. Gli Stati sono tenuti a riconoscere, anche nei procedimenti disciplinari, le garanzie procedurali proprie del processo equo e ad assicurare il rispetto del principio di proporzionalità sotto il profilo sanzionatorio. Poteri troppo ampi riconosciuti al Csm sono incompatibili con la Convenzione. (Nella specie, un giudice aveva diffuso alla stampa la sua opinione dissenziente su un caso di diffamazione nei confronti del presidente del Parlamento. La sentenza a e l’opinione dissenziente erano state lette in pubblica udienza, ma non pubblicate integralmente. Il magistrato, contattato da un giornalista, aveva illustrato il suo punto di vista. L’articolo era stato pubblicato e il Consiglio superiore della magistratura moldavo aveva chiesto al Presidente della Repubblica la rimozione del magistrato dalle sue funzioni. La Cedu, adita dal giudice, gli ha dato ragione, delineando i criteri da seguire per assicurare un giusto bilanciamento tra libertà di espressione e obblighi di riservatezza. Se è vero che va garantita l’imparzialità e l’autorevolezza del potere giudiziario, assicurata dalla discrezione che deve condurre le autorità giudiziarie a non utilizzare la stampa finanche nei casi di provocazione, e che l’ingerenza nel diritto alla libertà di espressione era prevista dalla legge e perseguiva un fine legittimo, l’ingerenza - secondo la Cedu - è stata sproporzionata per avere compromesso del tutto il diritto alla libertà di espressione spettante anche ai giudici. Inoltre, benché fosse stato assicurato il ricorso alla Corte di cassazione, quest’ultima si era limitata a verificare la competenza del Csm. Sul fronte della sanzione, infine, era stata applicata quella più elevata che comportava la cessazione della carriera in magistratura, senza tener conto del fatto che il giudice era in servizio da 18 anni con buoni risultati e non era mai stato destinatario di sanzioni disciplinari) in tema di privacy (diritto all’anonimato): - Cass. trib. 23.8.23 n. 25173 (Guida al diritto 32-33/2023, 46): Sul diritto all’anonimato delle parti in giudizio e dei soggetti interessati alla riproduzione di provvedimenti giurisdizionali, c’è stato un cambio di rotta dal 2011: il DL 201/2011 - L 214/2021 (c.d. decreto Salva Italia) ha eliminato il riferimento, anche, alla persona giuridica. Riveste dunque la qualità di interessato, legittimato a presentare istanza di anonimizzazione delle generalità e degli altri dati identificativi, solamente la persona fisica, che può proporla in presenza di motivi legittimi, da intendersi come motivi opportuni. Diversamente sarebbe (come statuito da Cass. 22561/21) se fossero in discussione l’onore e la reputazione del contribuente per attività illecite o per condotte elusive: in questo caso vi sarebbe un motivo giustificato per oscurare la sentenza tributaria. Per quanto riguarda i motivi opportuni o legittimi la via da seguire è quella di un bilanciamento tra gli interessi in gioco, ossia tra l’esigenza di riservatezza del singolo e quella di pubblicità della sentenza, nel rispetto del principio costituzionale dell’amministrazione della giustizia, esercitata nel nome del popolo italiano. Nessun dubbio quando nella sentenza vi sono dati sensibili come disegnati dal Codice della privacy, dallo stato di salute alla vita sessuale. Nelle vicende di particolare delicatezza, è necessario guardare alle eventuali conseguenze negative sui vari aspetti della vita sociale e di relazione dell’interessato, dalla famiglia al lavoro: contraccolpi in grado di incidere pesantemente sul diritto alla riservatezza del singolo. in tema di condominio : - Antonio Scarpa*, Dieci anni di riforma del condominio tra delusioni, certezze e speranze future (Guida al diritto 32-33/2023, 10-12, editoriale). Riflessioni nel decennale della legge 220/2012, entrata in vigore il 18 giugno 2012 [*magistrato presso la Corte di cassazione] - Corte d’appello di Palermo 2^, 17.5.23 (Guida al diritto 32-33/2023 59 T): È ammissibile il ricorso volto alla revoca giudiziale dell’amministratore di condominio il cui mandato sia scaduto e continui a espletare le funzioni in regime di proroga. Egli è tenuto a svolgere i propri compiti e a osservarne i doveri, sicché deve essere sempre consentito un controllo giudiziale circa il suo operato a favore delle minoranze o di singoli condòmini dissenzienti. - (commento di) Fulvio Pironti, Norme e giurisprudenza eliminano il concetto alla base dell’istituto (Guida al diritto 32-33/2023, 61-64) in materia notarile (responsabilità del notaio): - Cass. 3^, 3.8.23 n. 23718 (Guida al diritto 32-33/2023, 45): La funzione ontologicamente e ineludibilmente ibrida del notaio – da un lato quella pubblica, dall’altro quella contrattuale – ispessisce il contenuto degli obblighi che egli assume nei confronti delle parti di cui rogita il negozio, rendendoli veri e propri obblighi di protezione, che si estendono persino ai soggetti terzi rispetto al contratto d’opera professionale. Costituiscono sine dubio obbligo del notaio le attività di controllo sulla libertà del bene oggetto di compravendita, trattandosi ictu oculi di aspetti tecnici che le parti non sono idonee a verificare con la stessa perizia efficiente che compete al notaio. Questi obblighi di controllo non avrebbero alcun reale concreto contenuto, e tantomeno una qualche utilità, se la dichiarazione delle parti fosse idonea a esonerare il notaio da responsabilità in caso di errori o insufficienze nelle relative attività. (In sintesi, il notaio è responsabile se non informa l’acquirente dell’entità dell’ipoteca) sulla motivazione della sentenza : - Cons. Stato IV 26.7.23 n. 7336, pres. Mastandrea, est. Fratamico (Guida al diritto 32-33/2023, 48): In tema di motivazione della sentenza, i riferimenti normativi principali risiedono nei precetti costituzionali secondo cui tutti. i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. La sentenza deve quindi contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con riferimenti a precedenti conformi. Devono essere esposte, in ordine, le questioni discusse e decise dal collegio e indicate le norme di legge e i principi applicati. L’ordinamento attribuisce alla motivazione della sentenza la funzione essenziale di fondamento di legittimità dell’azione giurisdizionale, in quanto strumento di comprensione delle modalità di esercizio di tale potere e, conseguentemente, per il suo controllo. sulla procura alle liti (in cassazione): - Cass. 1^, 23.6.23 n. 18086 (Guida al diritto 32-33/2023, 46): La nullità della procura alle liti non è qualificata dalla legge come assoluta e insanabile, né determina inesistenza dell’atto introduttivo del giudizio, con la conseguenza, da un lato, che quest’ultimo è idoneo a introdurre il processo e ad attivare il potere-dovere del giudice di decidere, dall’altro, che la sentenza (atto conclusivo del processo) è nulla per carenza di un presupposto processuale per la valida costituzione del processo, ma non inesistente, ed è perciò suscettibile di passaggio in giudicato in caso di mancata tempestiva impugnazione. Pertanto, ove la nullità non sia stata fatta valere in sede di impugnazione, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante la preclusione derivante dal principio di cui all’art. 161 c.p.c., secondo cui tutti i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione. in tema di spese processuali (compensazione): - Cass. 2^, 1.8.23 n. 23392 (Guida al diritto 32-33/2023, 45): Stante la nuova formulazione dell’art. 92 c.p.c. (come modificato dal DL 132/2024 e interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza 77/2018), che vincola la compensazione delle spese di lite alla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, tali ragioni non sono ravvisabili nella presenza in atti della prova del titolo di responsabilità contestato alla ricorrente, e quindi della condotta illecita oggetto di accertamento (nella specie, l’essersi posta alla guida dell’autovettura di sua proprietà nonostante il fermo amministrativo del veicolo), laddove il giudizio di opposizione sia stato deciso in ragione della tardiva notificazione del verbale di contestazione. (La SC accoglie il ricorso dell’automobilista che lamentava la compensazione delle spese quando il verbale di accertamento dell’infrazione era arrivato fuori tempo massimo). in tema di perizia giurata stragiudiziale: - Cass. pen. 5^, 4.8.23 n. 34414 (Guida al diritto 32-33/2023, 46): La perizia giurata stragiudiziale. introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 5 RD 9.10.1922 n. 1366, è un istituto al quale più volte il legislatore ha fatto ricorso nel delegare al cittadino quelle funzioni di accertamento, una volta riservate alla PA, aventi ad oggetto presupposti di fatto essenziali, connessi all’esercizio di diritti soggettivi e di interessi legittimi. Ne deriva che se la falsa attestazione riguarda circostanze di fatto oggetto di percezione diretta, e non valutazioni conseguenti all’utilizzazione di regole d’esperienza, è ravvisabile, nei suoi aspetti oggettivi, l’ipotesi delittuosa prevista dall’art. 483 c.p., atteso che la formula del giuramento prestato al cancelliere attribuisce al contenuto della perizia, nella parte relativa all’attestazione di fatti oggettivi, l’efficacia probatoria conseguente alla natura pubblicistica dell’atto. in materia penale (caso Cospito): - Corte cost. 12.5.23 n. 94, pres. Sciarra, red. Amoroso (Guida al diritto 32-33/2023, 74 T): È incostituzionale l’art. 69, comma 4, c.p., per contrasto con gli artt. 3, 25, comma 2, e 27 Cost. nella parte in cui, relativamente ai delitti puniti con la pena edittale dell’ergastolo (nella specie, prevista dal reato di “strage politica” ex art. 285 c.p.), prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti (nella specie, quella di lieve entità del fatto di cui all’art. 311 c.p.) sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, c.p. - (commento di) Aldo Natalini, La pena dell’ergastolo è possibile ma non più “fissa” e “indefettibile” (Guida al diritto 32-33/2023, 86-90) c.s. Verità imposte - Il pensiero unico è una dittatura, e il politicamente corretto una nuova forma di totalitarismo. - Se c'è una banalità del male (Hannah Arendt), oggi siamo di fronte a una banalità del bene: che qualcuno pretenderebbe di conoscere una volta per tutte e imporre a tutti. (Carlo Lottieri) - La verità non va confusa con l'opinione della maggioranza (Jean Cocteau). E tanto meno con la verità di Stato.
Autore: Carmine Spadavecchia 2 settembre 2023
sulla libertà di espressione (hate speech): - Cedu, Grande Camera, 15.5.23, ricorso n. 45581/15, S. c/ Francia (Giurispr. it. 7/2023, 1515-7, annotata da Silvia Usala): Non lede il diritto alla libertà di espressione (art. 10 della Convenzione) la condanna di un politico francese per il reato di incitamento all’odio o alla violenza per motivi religiosi, a seguito della mancata tempestiva rimozione di alcuni commenti pubblicati da terzi sul suo profilo Facebook. sulla libertà di espressione (social network): - Tribunale Varese 1^, 2.8.22 n. 1181/2022 (Giurispr. it. 7/2023, 1542 T): Non ha natura di per sé vessatoria la clausola che, in un contratto tra utente-consumatore e piattaforma avente a oggetto erogazione di servizi di social networking, consenta alla seconda l’adozione di misure quali la rimozione di un contenuto e la sospensione dell’account dell’utente a fronte della pubblicazione di post ritenuti veicolanti disinformazione in materia di vaccinazioni anti-Covid-19, non comportando essa un eccessivo squilibrio tra diritti e obblighi del consumatore. In tale contesto, la valutazione della vessatorietà della clausola presuppone un bilanciamento tra il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost., che non è assoluto, e altri diritti costituzionalmente rilevanti, tra cui anche la salute pubblica. - (commento di) Andrea Amidei, Il vaglio di validità delle clausole contrattuali di content moderation online (Giurispr. it. 7/2023, 1543-1550) sul rapporto tra libertà di espressione (e stampa) e diritto alla reputazione : - Cedu 2^, 30.5.23, ric. 45066/17, Mesic c/ Croazia (Giurispr. it. 7/2023, 1512-5, con annotazione critica di Pietro Pustorino, ad avviso del quale la sentenza rafforzerebbe eccessivamente la protezione della libertà di stampa riducendo il perimetro di tutela del diritto alla reputazione, in contrasto tra l’altro con la posizione della nostra Corte costituzionale): Nel bilanciamento tra diritti contrapposti – il diritto alla reputazione, protetto dall’art. 8 della Convenzione (in quanto rientrante nel diritto alla vita privata) e la libertà di espressione tutelata dall’art. 10 – deve ritenersi che non superi il cd. limite esterno della libertà d’espressione, e in particolare della libertà di stampa, la pubblicazione on line di un articolo giornalistico nel quale si riporti una vicenda giudiziaria, avvenuta in un Paese terzo, riguardante, ma solo indirettamente (in quanto non imputato), l’ex presidente della Croazia, e avente ad oggetto un caso di corruzione per la vendita di beni militari all’esercito croato, con conseguente pregiudizio per il diritto alla reputazione dell’individuo medesimo. sulle guarentigie della magistratura (caso turco): - Cedu 12^, 6.6.23, ric. 63029/19, Pelivan c/ Turchia (Giurispr. it. 7/2023, 1511-2, annotata da Ester Ferriello): Un magistrato che esercita una funzione di rappresentanza sindacale può avvalersi della sua libertà di espressione per criticare pubblicamente modifiche costituzionali aventi implicazioni politiche. [Secondo i giudici di Strasburgo la ricorrente, come rappresentante sindacale, aveva tanto il diritto, quanto il dovere di esprimere le proprie opinioni su una revisione costituzionale possibilmente foriera di un impatto negativo sulla magistratura e sull’indipendenza del sistema giudiziario. La Corte ha ritenuto altresì che la sanzione disciplinare irrogata abbia interferito con la libertà di espressione della ricorrente tutelata dall’art. 10 della Convenzione, e che, nel bilanciamento dei valori (tra il diritto della ricorrente alla libertà di espressione e l’obbligo di riservatezza impostole in quanto giudice), tale sanzione non potesse ritenersi legittima neppure ai sensi del secondo paragrafo dell’art. 10, non potendo considerarsi “necessaria in una società democratica”] in tema di spoils system : - Corte cost. 23.2.23 n. 26, pres. Sciarra, red. Antonini (Giurispr. it. 7/2023, 1621 s.m.): È incostituzionale, per violazione dell’art. 97, secondo comma, Cost., l’art. 15, comma 5, secondo periodo, LR Calabria 11/2004, che prevede la decadenza automatica dagli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo delle aziende sanitarie regionali in casi di cessazione, per revoca, decadenza, dimissioni o qualsiasi altra causa, del direttore generale. La norma viola il principio del buon andamento dell’azione amministrativa in quanto il rischio cui l’ente è esposto – un periodo di discontinuità gestionale in cui il vacuum riguardi i tre direttori preposti al suo governo – stride con l’esigenza di continuità dell’azione amministrativa. La stessa, inoltre, non ancorando tale interruzione a ragioni legate alle modalità di svolgimento delle funzioni dei citati direttori, pretermette anche la possibilità di una valutazione qualitativa del loro operato comportando, così, una discontinuità della gestione priva di motivata giustificazione. - (commento di) Maria Cristina Cataudella, La continuità dell’azione amministrativa quale limite all’estensione dello spoils system (Giurispr. it. 7/2023, 1621-4) [Non è un caso di spoils system in senso tecnico] in tema di sanzioni amministrative : - Cons. Stato VI 12.1.23 n. 419, pres. Pannone, est. Pascuzzi (Giurispr. it. 7/2023, 1635 s.m.): 1. L’art. 3 L 24.11.1981 n. 689, nell’escludere l’imputabilità dell’illecito amministrativo a titolo di responsabilità oggettiva, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, la colpa dovendosi ritenere positivamente dimostrata se la condotta rilevante ai fini della sanzione integra violazione di precise disposizioni normative. 2. A fronte di una norma che individui precisi obblighi informativi a carico dei soggetti che gestiscono fondi pensione, sussiste la responsabilità del consiglio d’amministrazione per non aver previsto una corretta impostazione organizzativa della società, cui si aggiunge la responsabilità del collegio sindacale per culpa in vigilando in relazione all’adeguatezza dell’assetto organizzativo. - (commento di) Emanuele Traversa, La “colpa d’organizzazione”: le sanzioni amministrative della Covip nella longevity economy (Giurispr. it. 7/2023, 1635-1643) [Tra le attribuzioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione rientra l’elaborazione di statistiche nel settore della previdenza complementare, cui corrispondono obblighi informativi da parte dei gestori dei fondi stessi] in tema di appalti (avvalimento): - Stefano Colombari, Avvalimento: un istituto multiforme (Giurispr. it. 7/2023, 1686-1698) [rassegna di giurisprudenza] in tema di appalti (requisiti di partecipazione alla gara) - TAR Bologna 2^, 24.1.23 n. 39, pres. Di Benedetto, est. Umberto (Giurispr. it. 7/2023, 1643 s.m.): Le comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate hanno natura endoprocedimentale, facoltativa e non definitiva. Ciò nonostante, possono dimostrare la sussistenza di violazioni fiscali “gravi”, seppur nella categoria di quelle “non definitivamente accertate”, agli effetti espulsivi previsti dal codice dei contratti pubblici. - (nota di) Paolo Randazzo, Rilevanza degli avvisi bonari ai fini dell’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto (Giurispr. it. 7/2023, 1643-1645) in tema di misure antimafia : - Cass. pen. 1^, 23.11.22-11.4.23 n. 15156 (Giurispr. it. 7/2023, 1647 s.m.): 1. - In presenza di una richiesta di ammissione al controllo giudiziario formulata, ex art. 34-bis, 6° comma, DLg 159/2011, da impresa destinataria di informazione antimafia interdittiva, il Tribunale della prevenzione deve procedere a una autonoma valutazione dei requisiti cui l’art. 34-bis, 1° comma, àncora l’applicazione dell’istituto: a) l’esistenza di una relazione tra l’impresa ed i soggetti portatori di pericolosità; b) l’occasionalità delle forme di agevolazione tra la prima e l’attività dei secondi; c) la prognosi favorevole in termini di “efficacia” del controllo a scongiurare il pericolo concreto di infiltrazioni. In tale momento la giurisdizionalità piena del sistema della prevenzione esclude che il Tribunale possa – sul punto dell’esistenza o meno della relazione sub a) – considerare intangibili le valutazioni espresse dall’organo di prevenzione amministrativa. 2. - In relazione all’art. 34-bis, DLg 159/2011, l’esistenza di una agevolazione occasionale – fuori dalla peculiare ipotesi della convivenza – non può trarsi dal solo dato “formale” del rapporto parentale o della relazione esistente tra titolare dell’attività economica e soggetti pericolosi, in assenza di specifici riscontri oggettivi e ulteriori che indichino come l’impresa in questione abbia effettivamente, per quanto sporadicamente, favorito l’attività illecita di uno o più soggetti portatori di pericolosità ai sensi del Codice antimafia. - (commento di) Emanuele Birritteri, accertamento dell’infiltrazione criminale nell’ente e controllo giudiziario “volontario” (Giurispr. it. 7/2023, 1647-1655) N.B. – Sentenza già segnalata, nei seguenti termini, in Guida al diritto 19/2023, 52: L’imprenditore colpito da interdittiva antimafia emessa dal Prefetto, dopo avere impugnato il provvedimento prefettizio davanti al TAR può chiedere al Tribunale sezione misure di prevenzione di proseguire la sua attività sottoponendosi a controllo giudiziario ex art. 34-bis DLg 152/2011 (codice antimafia). L’istituto, introdotto con la legge di riforma 17.10.2017 n. 161, e ormai oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali, comporta, come ha affermato Cass. 9122/2021, una moderna “messa alla prova aziendale” per una tutela recuperatoria contro le infiltrazioni mafiose. Il controllo giudiziario delle aziende può essere disposto dal Tribunale anche d’ufficio, per un tempo non inferiore a 1 anno e non superiore a 3, quando l’agevolazione ai soggetti pericolosi sia occasionale e sussistano circostanze di fatto da cui desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l’attività. in tema di danno ambientale (giurisdizione): - Cass. SSUU 23.2.23 n. 5668 (Giurispr. it. 7/2023, 1551 T): Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno alla salute avanzata nei confronti della PA qualora sia dedotta l’omessa adozione degli opportuni provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento, in quanto l’azione si basa sulla tutela del fondamentale diritto alla salute che, non tollerando compressioni neppure da parte dei pubblici poteri, ha sempre natura di diritto soggettivo, non degradabile ad interesse legittimo. (Nella specie, regolando un conflitto negativo sollevato dal giudice amministrativo, la SC ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e cassato il provvedimento del tribunale di Milano, il quale, ritenendo che la domanda riguardasse il mancato esercizio, da parte del Comune e della Regione, dei poteri amministrativi finalizzati alla tutela dei cittadini dall’inquinamento atmosferico, l’aveva declinata). - (nota di) Sibilla Alunni, Danno ambientale e riparto di giurisdizione (Giurispr. it. 7/2023, 1552-6) in tema di processo amministrativo (deferimento all’Adunanza plenaria): - Ad. plen. 26.4.23 n. 14, pres. Maruotti, est. Simeoli (Giurispr. it. 7/2023, 1508-9): Il deferimento di una questione all’Adunanza plenaria ex art. 99 c.p.a. presuppone l’esaustività dell’esposizione dei motivi e la rilevanza della questione ai fini del decidere. L’Adunanza plenaria non può esaminare una questione di diritto che, pur se astrattamente fondata, non potrebbe comunque essere posta a fondamento della decisione di appello (ad esempio, perché sul relativo punto di diritto si sia formato il c.d. giudicato interno) in tema di processo amministrativo (questioni di costituzionalità): - Cons. Stato IV 4.5.23 n. 4523, pres. Poli, est. Loria (Giurispr. it. 7/2023, 1504-5): Nel processo amministrativo, sebbene il giudice di appello possa sollevare anche ex officio una q.l.c. (laddove rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata), tale possibilità resta però confinata all’ambito delle questioni che presentino un’effettiva rilevanza ai fini del decidere alla luce del principio dispositivo e della concreta articolazione dei motivi di ricorso. Non è quindi possibile sollevare q.l.c. in relazioni ad aspetti che, pur se astrattamente fondati, non possono essere presi in considerazione dal giudice (ad es., a supporto di un motivo di ricorso non ritualmente sollevato in primo grado, stante il divieto di nova in appello). in tema di processo amministrativo (interruzione e riassunzione del processo): - Cons. Stato VII 2.5.23 n. 4398, pres. Contessa, est. De Berardinis (Giurispr. it. 7/2023, 1505-6): In tema di interruzione del processo amministrativo (art. 80 c.p.a.), la nullità della notifica dell’atto di riassunzione non determini inevitabilmente l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, 2° comma, lett. a), c.p.a., atteso che la ritualità della riassunzione va determinata in relazione al deposito di tale atto, e non alla sua notifica. sulla esecuzione del giudicato amministrativo : - Cons. Stato, Sez. V 27.4.23 n. 4244, pres. De Nictolis, est. Rovelli (Giurispr. it. 7/2023, 1506-7): Gli obblighi conformativi che ricadono in capo all’Amministrazione a seguito di un giudicato amministrativo di annullamento (e i correlati poteri del giudice dell’ottemperanza) variano a seconda del contenuto concreto della sentenza di cognizione, cioè alla sua tipologia e ai motivi accolti. Con specifico riguardo ai poteri esercitabili dall’ANAC in materia di conflitti di interesse, il riesercizio di tali poteri a seguito di una decisione di annullamento (adottata per carenza di istruttoria) non può che tradursi nell’adozione di una più approfondita e adeguata istruttoria, senza travalicare i limiti dei poteri demandati all’ANAC in subiecta materia. in tema di successione (trust): - Cass. 2^, 17.2.23 n. 5073 (Giurispr. it. 7/2023, 1535 T): Il “trust inter vivos” con effetti post mortem deve essere qualificato come donazione indiretta, rientrante, in quanto tale, nella categoria delle liberalità non donative ai sensi dell’art. 809 c.c., poiché l’attribuzione ai beneficiari del patrimonio che ne costituisce la dotazione avviene per atto del trustee a cui il disponente aveva trasferito la proprietà, sicché l’avvenuta fuoriuscita del trust fund dal patrimonio di quest’ultimo quando era ancora in vita esclude la natura mortis causa dell’operazione, nella quale l’evento morte rappresenta il mero termine o condizione dell’attribuzione, senza penetrare nella giustificazione causale della stessa. (La Cassazione ha ribadito che l’unico rimedio concesso ai legittimari asseritamente lesi dal trust è l’azione di riduzione e non l’azione di nullità, statuendo altresì su chi debba considerarsi legittimato passivo all’azione di riduzione). - (commento di) Marta Cenini, Validità del trust discrezionale di famiglia in funzione successoria e rimedi per i legittimari (Giurispr. it. 7/2023, 1536-1542) in tema di arricchimento senza causa (sussidiarietà dell’azione): - Cass. 3^, 20.2.23 n. 5222 (Giurispr. it. 7/2023, 1530 T): Alla luce dell’art. 2042 c.c. e di precedenti tra loro contrastanti, è dubbio che l’azione di arricchimento senza causa debba reputarsi impedita se subordinata a un’azione di responsabilità precontrattuale risultata infondata nel merito: la questione va rimessa pertanto al Primo Presidente, perché valuti l’opportunità d’investirne le Sezioni unite. [La questione riguarda l’interpretazione della regola della sussidiarietà prescritta dall’art. 2042 c.c. e, in particolare, la correttezza dell’orientamento giurisprudenziale che individua tale presupposto dell’azione ex art. 2041 c.c. nella mancanza di un’azione tipica – intesa come assenza di un’azione derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, non già come carenza di un’iniziativa processuale anche solo ipoteticamente esperibile – e che, di conseguenza, ritiene ammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento anche quando l’azione teoricamente spettante all’impoverito è prevista da clausole generali (come in caso di risarcimento per responsabilità precontrattuale)]. - (commento di) Donato Carusi, Buone notizie dalla Cassazione: l’interpretazione dell’art. 2042 c.c. verso l’esame delle Sezioni unite (Giurispr. it. 7/2023, 1531-3) - (commento di) Cristiano Cicero, Sulla sussidiarietà “in astratto” dell’azione di arricchimento senza causa (Giurispr. it. 7/2023, 1533-4) in tema di fallimento (codice della crisi): - Marina Spiotta (a cura di), Codice della crisi tra novità e dubbi (ir)risolti (II parte) (Giurispr. it. 7/2023, 1699-1754) --- La composizione negoziata compie un anno: breve itinerario fra le prime applicazioni, di Stefano Ambrosini (1699) --- L’affitto di azienda preesistente nel codice della crisi, Francesco Fimmanò (1707) --- La (presunta) sopravvivenza della rinegoziazione emergenziale, Andrea Jonathan Pagano (1718) --- Ineluttabilità del piccolo fallimento per l’imprenditore cancellato?, Alessandro Monteverde (1722) --- L’accertamento dei rapporti societari irregolari, di fatto e anomali, Fabrizio Sudiero (1727) --- Governance e insolvenza delle imprese ETS: figli e figliastri?, Guido Bonfante (1741) --- Le azioni del Curatore e quelle esperibili dalle corrispondenti figure, Marina Spiotta (1747) c.s. Mi oppongo alla violenza perché, quando sembra produrre il bene, è un bene temporaneo; mentre il male che fa è permanente (Gandhi)
Autore: Carmine Spdavecchia 28 agosto 2023
in tema di partenariato pubblico-privato : - Matteo Baldi, L’esecuzione delle concessioni e la finanza di progetto (Urban. e appalti 4/2023, 401-428) in tema di autonomie locali (poteri di governo del territorio e decisioni “superlocali”): - Sandro Amorosino, La “compressione” del governo del territorio tra infrastrutture strategiche, energie rinnovabili e tutela del paesaggio (Urban. e appalti 4/2023, 429-432) in tema di concessioni demaniali (proroga automatica): - TAR Salerno 3^, 30.3.23 n. 725, pres. Russo, eest. Di Martino (Urban. e appalti 4/2023, 466 T): Sulla base di quanto affermato dall’Adunanza Plenaria con le sentenze 9.11.21 n. 17 e n. 18, non solo i commi 682 e 683 dell’art. 1, L 30.12.2018 n. 145, ma anche la nuova norma contenuta nell’art. 10-quater, comma 3, DL 29.12.2022 n. 198 (che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere) si pone in frontale contrasto con la disciplina di cui all’art. 12 della Direttiva 123/2006/CE e va conseguentemente disapplicata da qualunque organo dello Stato. - (commento di) Carlo Carrera, L’illegittimità eurounitaria della recente proroga delle concessioni balneari (art. 10-quater, comma 3, D.L. n. 198/2022) (Urban. e appalti 4/2023, 467-472) in tema di appalti (organizzazioni di volontariato e clausola sociale): - TAR Napoli 5^, 2.5.23 n. 2621, pres. Abruzzese, est. Maffei (Urban. e appalti 4/2023, 433 T): La clausola sociale non impone alle organizzazioni di volontariato affidatarie del servizio di trasposto sanitario di emergenza e urgenza l’integrale riassorbimento di tutti i lavoratori dipendenti dell’appaltatore uscente, essendo tenute solo ad assumere prioritariamente gli stessi addetti che operavano alle dipendenze di questo e a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con la propria organizzazione. L’impegno al rispetto delle condizioni contrattuali e retributive previste in favore del personale già impiegato nell’appalto (c.d. clausola sociale) va assolto in sede di esecuzione del contratto e non in sede di partecipazione alla gara, dovendo qualificarsi la clausola sociale non come requisito di partecipazione ma come modalità di esecuzione del servizio. Le organizzazioni di volontariato devono avvalersi in modo predominante delle prestazioni dei volontari, potendo assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo solo in via marginale, vale a dire nei limiti esclusivamente necessari al loro regolare funzionamento. La marginalità della propria attività commerciale - volta, cioè, all’offerta dei beni e servizi sul mercato - costituisce, infatti, espressione del principio generale del diritto comunitario di divieto di abuso del diritto. Nelle procedure ad evidenza pubblica regolate dal DLg 117/2017 (Codice del terzo settore) deve escludersi qualsiasi forma di remunerazione, anche indiretta, dei fattori produttivi (lavoro, capitale), potendo ammettersi unicamente il rimborso delle spese documentate, vive, correnti e non di investimento, incontrate dall’ente, ovvero dei costi variabili, fissi e durevoli nel tempo necessari per fornire le prestazioni. - (commento di) Roberto Musone, Clausola sociale e assenza di onerosità della convenzione di affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza (Urban. e appalti 4/2023, 438-465) in tema di appalti (suddivisione in lotti e vincolo di aggiudicazione): - TAR Napoli 1^, 1.3.23 n. 1331, pres. Salamone, est. De Falco (Urban. e appalti 4/2023, 473 T): È legittima la deroga alla previsione pro-concorrenziale del c.d. vincolo di aggiudicazione per consentire all’Amministrazione di aggiudicare la procedura. [Il TAR Campania ammette l’applicazione della deroga al vincolo di aggiudicazione prevista nella lex specialis di gara nel caso in cui rimanga un solo offerente a seguito dell’esclusione dei partecipanti, avvenuta ad opera della stazione appaltante o a seguito di pronunce giurisdizionali. Tale applicazione dell’istituto (alternativa all’annullamento dell’intera procedura di gara) consentirebbe una maggiore tutela dell’interesse pubblico all’aggiudicazione della commessa, che il commento seguente mette in rapporto con gli obiettivi di tutela della concorrenza e massima partecipazione che animano la normativa in materia, nazionale e unionale]u - (commento di) Sara Vitali, Il c.d. vincolo di aggiudicazione: tra l’apertura del mercato e l’interesse pubblico alla realizzazione dell’appalto (Urban. e appalti 4/2023, 474-482) in tema di PNRR : - TAR Bari 3^, 23.11.22 n. 1576, pres. Ciliberti, est. Cocomile (Urban. e appalti 4/2023, 483 T) (parzialmente riformata da Cons. Stato IV 2.5.23 n. 4445, pres. Spisani, est. Monteferrante): 1. Nei giudizi inerenti procedure amministrative che riguardino a vario titolo interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR il Giudice, al fine dell’adozione delle misure cautelari richieste, deve valutare e dar conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR, tenuto anche conto dell’effettivo stato di avanzamento dei relativi interventi. 2. Lo stato embrionale della progettazione di opere riferibili al PNRR così come il mancato avvio dei relativi lavori non esclude ma, semmai, conferma la sussistenza, nell’ambito della comparazione dei contrapposti interessi, di un grave pregiudizio che potrebbe conseguire per l’Amministrazione dall’adozione di provvedimenti cautelari di sospensione dell’efficacia degli atti amministrativi adottati, in quanto una tale evenienza inciderebbe sul raggiungimento degli obiettivi del Piano, sul rispetto delle tempistiche previste e, conseguentemente, sulla possibilità di fruizione dei relativi finanziamenti. - (commento di) Giacomo Muraca, PNRR: il nuovo ruolo del Giudice amministrativo e la lettura funzionalmente orientata del periculum nella adozione delle misure cautelari (Urban. e appalti 4/2023, 499-512) La recente vicenda riguardante la realizzazione del nuovo nodo ferroviario di Bari e le alterne pronunce in merito adottate dal TAR Bari e dal Consiglio di Stato costituiscono l’occasione per analizzare i risvolti della disciplina processuale introdotta dal DL 77/2021 e dal DL 68/2022 relativamente ai giudizi inerenti alle procedure amministrative che riguardino, a vario titolo, interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR. in tema di illecito erariale (dolo eventuale): - Corte Conti, Sez. giurisd. Sicilia, 22.3.23 n. 147, pres. Maneggio, rel. Grasso (Urban. e appalti 4/2023, 513 T): 1. È ben configurabile in materia di responsabilità amministrativa l’elemento soggettivo del dolo eventuale, quale consapevolezza in capo all’agente del possibile danno erariale conseguente alla condotta, desumibile dal giudice in forza delle circostanze dell’azione. 2. Pur a seguito della novella recata dall’art. 21 DL 76/2020, il grado probatorio dell’elemento soggettivo doloso richiesto alla Procura erariale è retto dal canone del “più probabile che non” in ragione della natura prettamente patrimoniale a prevalente funzione risarcitoria-recuperatoria della responsabilità amministrativa, cui restano estranei i principi processualpenalistici. - (commento di) Enrico Amante, Ancora sul dolo eventuale nella responsabilità amministrativa (Urban. e appalti 4/2023, 517-523). I principali orientamenti giurisprudenziali in tema di elemento soggettivo dell’illecito amministrativo, con particolare riferimento al dolo dell’agente, codificato dall’art. 1 L 20/1994, innovato con l’art. 21 DL 76/2020: Si approfondisce il tema del dolo eventuale (e del relativo accertamento giurisdizionale per mezzo dei c.d. indicatori rilevanti), quale stato “tipico” della responsabilità erariale non gravemente colposa. in materia edilizia (misure di salvaguardia): - Cass. pen. 3^, 19.5.23 n. 21476 (Urban. e appalti 4/2023, 524-5): Ai sensi dell’art. 12, comma 3, DPR 380/2001, ove “scattino” le c.d. “misure di salvaguardia” lo Sportello Unico dell’edilizia comunale è tenuto a sospendere la pratica di rilascio del permesso di costruire, procedendo alla verifica della c.d. “doppia conformità”, e a valutare definitivamente la relativa richiesta di rilascio concernente l’intervento edilizio solo successivamente all’entrata in vigore del nuovo piano di governo del territorio (PGT). u in materia edilizia (“fiscalizzazione” dell’abuso): - Cass. pen. 3^, 27.4.23 n. 17422 (Urban. e appalti 4/2023, 529): In tema di illeciti edilizi, la disciplina prevista dall’art. 34, comma 2, DPR 6.6.2001 n. 380 trova applicazione, in via esclusiva, per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, e non equivale a una “sanatoria” dell’abuso edilizio, in quanto non integra una regolarizzazione dell’illecito e non autorizza il completamento delle opere realizzate. in materia edilizia (acquisizione dell’immobile abusivo): - Cass. pen. 3^, 27.4.23 n. 17418 (Urban. e appalti 4/2023, 529-530): La notifica dell’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione ha solo funzione certificativa dell’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà, sicché l’eventuale omessa notifica di tale provvedimento non incide sull’effetto acquisitivo al patrimonio del Comune, che si produce ipso facto decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni fissato per la demolizione dell’immobile abusivo. in materia edilizia (demolizione immobile abusivo caduto in successione): - Cass. pen. 3^, 17.4.23 n. 16141 (Urban. e appalti 4/2023, 530-1): In tema di esecuzione penale, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, anche nell’ipotesi di acquisto dell’immobile per successione a causa di morte, conserva la sua efficacia nei confronti dell’erede del condannato, stante la preminenza dell’interesse paesaggistico e urbanistico, alla cui tutela è preordinato il provvedimento amministrativo emesso dal giudice penale, rispetto a quello privatistico, alla conservazione del manufatto, dell’avente causa del condannato. [L’immobile abusivo fa parte dell’asse ereditario e obbliga gli eredi del de cuius condannato a eseguirne la demolizione]o in materia edilizia (ordine di demolizione - usufruttuario): - Cass. pen. 3^, 3.5.23 n. 18269 (Urban. e appalti 4/2023, 528-9): Se la decisione di subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell’opera abusiva e alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi risulta corretta nei confronti del proprietario dell’immobile abusivo, in quanto soggetto avente la disponibilità giuridica e di fatto dello stesso, analogamente non può dirsi per chi abbia su tale immobile solo l’usufrutto, essendo questi privo di qualsiasi diritto sull’immobile e pertanto impossibilitato a intervenire per la sua demolizione, oltre che per la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. [L’usufruttuario di un immobile abusivo non rientra tra i legittimi destinatari dell’ordine di demolizione] c.s. Globalismi - Non si sa se sia peggio l'ignoranza globale dei secoli bui o la credulità globale dei tempi nostri, inquinati da media e fake news; probabilmente sono la stessa cosa, l'una figlia dell'altra. - Più insopportabile del riscaldamento globale è l'eco-terrorismo globale: l'unico la cui origine antropica è indiscutibile.
Autore: Carmine Spadavecchia 25 agosto 2023
sul nuovo codice dei contratti pubblici (DLg 31.3.2023 n. 36): - Giulio Napolitano, Buona l’ultima? La terza codificazione del diritto dei contratti pubblici alla prova dei risultati (Giornale dir. amm. 3/2023, 285-286, editoriale). La stabilità che dovrebbe caratterizzare ogni codice degno di questo nome sembra un miraggio. Squilli di tromba annunciano il terzo codice dei contratti pubblici in 17 anni, dopo il testo del 2006 (basato sulla concorrenza per il mercato) e quello del 2016 (basato sulla prevenzione della corruzione e la tutela della legalità). La visione di fondo e l’impianto del nuovo codice. Pari dignità tra appalto di lavori e appalto di servizi. Disciplina separata e autosufficiente pe i settori speciali e la cooperazione pubblico/provato. La mancanza di una revisione coerente del sistema di governo dei contratti pubblici, tuttora imperniato sull’Autorità nazionale anticorruzione (che ha nel suo codice genetico il contrasto alla corruzione nel nome della legalità), si presenta come uno dei maggiori ostacoli al successo del terzo Codice, nato nel segno del raggiungimento del risultato (cui è logicamente preordinata la funzione di committenza pubblica), della fiducia e dell’accesso al mercato. - Giulio Napolitano, Il nuovo Codice dei contratti pubblici: i principi generali (Giornale dir. amm. 3/2023, 287-301) La triade dei principi fondamentali: risultato, fiducia, accesso al mercato. I principi-guida per l’Amministrazione (autonomia organizzativa e contrattuale) e i principi-garanzia per gli operatori (legittimo affidamento, conservazione dell’equilibrio contrattuale, tutele sociali) - Paolo Clarizia, La digitalizzazione (Giornale dir. amm. 3/2023, 302-310) Le principali novità del Codice dei contratti pubblici in tema di digitalizzazione. L’obbligo di utilizzo delle piattaforme telematiche per la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Il nuovo regime, sostanziale e processuale, del diritto d’accesso. - Massimo Nunziata, Le stazioni appaltanti e il RUP (Giornale dir. amm. 3/2023, 311-316) - Arturo Cancrini, La programmazione e la progettazione (Giornale dir. amm. 3/2023, 317-324) La programmazione triennale. La localizzazione delle opere di interesse statale. Le infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale. L’istituto del dibattito pubblico. I livelli di progettazione e la verifica della progettazione. La digitalizzazione. L’appalto integrato. - Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, Le procedure di scelta del contraente e la selezione delle offerte (Giornale dir. amm. 3/2023, 325-331) Analogie e differenze di impostazione tra il Codice del 2016 e il terzo Codice. Le offerte inammissibili. La procedura aperta e la procedura ristretta. La procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e il partenariato per l’innovazione. La procedura negoziata senza pubblicazione di un bando. La selezione delle offerte. Criteri di aggiudicazione. Offerte anomale. - Elio Leonetti, Gli operatori economici e i requisiti di partecipazione (Giornale dir. amm. 3/2023, 332-338) - Valerio Bontempi, L’esecuzione del contratto (Giornale dir. amm. 3/2023,339-344) La direzione dei lavori (o dell’esecuzione). Le attività di controllo e di collaudo (o verifica di conformità). Le garanzie definitive. Il subappalto e il c.d. subappalto a cascata. Modifica dei contratti in corso di esecuzione. - Edoardo Giardino, Gli affidamenti sotto soglia (Giornale dir. amm. 3/2023, 345-357) - Alfredo Vitale, Gli appalti nei settori speciali (Giornale dir. amm. 3/2023, 358-363) La disciplina del grave illecito professionale nell’ambito delle c.d. procedure regolamentate di cui all’art. 169 del nuovo Codice. - Lavinia Zanghi Buffi, Il partenariato pubblico-privato: le concessioni e la finanza di progetto (Giornale dir. amm. 3/2023, 364-371) Gli aspetti innovativi del terzo Codice in materia. Tra questi, le novità intervenute con riferimento alla fase di programmazione e di valutazione di progetti, nonché quelle relative, da un lato, al contratto che costituisce il “cuore” del PPP, la concessione, e, dall’altro, alla finanza di progetto, che, nella sistematica del nuovo Codice, costituisce un sotto-tipo del primo. - Raffaele Fragale, Le tutele (Giornale dir. amm. 3/2023, 372-377) Gli strumenti di tutela giurisdizionale e i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale: analisi delle novità in un’ottica comparata rispetto al precedente Codice e al Codice del processo amministrativo. - Giulio Napolitano, Il governo debole e asimmetrico dei contratti pubblici (Giornale dir. amm. 3/2023,378-384) in tema di università (reclutamento dei professori): - Tar Brescia 1^, 27.12.22 n. 1369, pres. Gabbricci, est. Limongelli (Giornale dir. amm. 3/2023, 385 solo massima): L’art. 18, comma 1, lett. a), L 240/2010, pur nella sua asciutta formulazione, pone la regola secondo cui i criteri di selezione dei candidati alla copertura dei posti di professore universitario devono essere individuati esclusivamente facendo riferimento alle materie e alle funzioni che caratterizzano i singoli settori scientifico-disciplinari a loro volta individuati, in attuazione dell’art. 15, primo comma, della stessa L 240/2010, da un apposito decreto ministeriale. - (commento di) Giulio Rivellini, Il reclutamento dei professori universitari e la codifica dei saperi (Giornale dir. amm. 3/2023, 385-394) in tema di poteri speciali (golden power): - TAR Roma 1^, 6.9.22 n. 11508, pres. Amodio, est. Petrucciani (Giornale dir. amm. 3/2023, 395 s.m.): La disciplina dei poteri speciali, riformata con il DL 21/2012 è pienamente compatibile con le norme europee in tema di libera circolazione dei capitali (art. 64 TFUE) e libertà di stabilimento (art. 49 TFUE). In linea con quanto indicato dalla Commissione europea, la normativa citata risulta sufficientemente specifica e determinata nell’individuazione dei settori di rilevanza strategica con riferimento ai quali trovano applicazione l’obbligo di notifica e i poteri speciali in capo all’Amministrazione statale. su L’annullamento sopravvenuto della determinazione della Consob, richiamata tra i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali, non inficia la validità della comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale provvedimento è stato adottato all’esito di un procedimento del tutto autonomo e connotato da una approfondita analisi. Oltre ciò, l’annullamento successivo in sede giudiziale non si è basato su una valutazione nel merito, ma su un deficit di partecipazione al procedimento da parte dell’Autorità. l - (commento di) Tommaso DI Prospero, Golden power tra compatibilità sovranazionale e parallelismi d’intervento pubblico (Giornale dir. amm. 3/2023, 395-402). Il TAR respinge il ricorso di Vivendi contro il provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri che comunicava, ai sensi della disciplina del c.d. “golden power”, la sussistenza dell’obbligo di notifica relativo alle operazioni di acquisto di partecipazioni significative da parte della ricorrente in Tim. in tema di AI (intelligenza artificiale): - Provvedimenti 30.3.23 n. 112 e 11.4.23 n. 114 del Garante per la protezione dei dati personali (omissis) - (commento di) Luca Megale, Il Garante della privacy contro ChatGPT: quale ruolo per le autorità pubbliche nel bilanciare sostegno all’innovazione e tutela dei diritti? (Giornale dir. amm. 3/2023, 403-413) [ChatGPT è un sistema di intelligenza artificiale generativa di proprietà di OpenAI. Gli interventi del garante mettono in luce l’inadeguatezza di una regolazione obsoleta – il Regolamento europeo generale sulla protezione dati (RGPD) – che contribuisce all’ineffettività dei provvedimenti rispetto agli obiettivi perseguiti] su un caso di arbitrato internazionale : - Rockhopper Italia S.p.a., Rockhopper Mediterranean Ltd, and Rockhopper exploration Plc vs. Italian Republic, ICSID Case No. ARB/17/14 (Giornale dir. amm. 3/2023): L’award dell’Arbitro costituito come Investor State Dispute Settlement (ISDS), ai sensi della disciplina di cui alla Convenzione dell’International centre for settlement of investment disputes – ICSID, condanna l’Italia a risarcire la Compagnia Rockhopper per la violazione degli artt. 10 e 13 dell’International Energy Chart, giacché, interrompendo un procedimento complesso per la concessione di permessi di estrazione di idrocarburi nel mar Adriatico per ragioni di tutela ambientale, lo Stato italiano ha violato il principio del legittimo affidamento e posto in essere una decisione espropriativa, cui consegue un indennizzo a carico dello stato e a favore dell’impresa investitrice. - (commento di) Dario Bevilacqua, Le decisioni degli Arbitri internazionali e i principi della giustizia amministrativa (Giornale dir. amm. 3/2023, 414-423) L’Autore approfondisce alcune problematiche sulla legittimazione degli stessi organismi arbitrali, che non offrono le medesime garanzie di un tribunale precostituito, sollevando dubbi sull’imparzialità della decisione finale e sulla loro effettiva indipendenza e terzietà. Il sistema di aggiudicazione preso in esame non soddisfa i principi di giustizia amministrativa e appare in conflitto con la rule of law. c.s. Noi e il fisco - Il fisco non deve essere amico dei contribuenti (Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia delle Entrate) - Che i contribuenti combattano una diuturna, incessante battaglia contro il fisco è cosa risaputa, ed è nella coscienza di tutti che la frode fiscale non potrà essere davvero considerata alla stregua degli altri reati finché le leggi tributarie rimarranno, quali sono, vessatorie e pesantissime, e finché le sottili arti della frode rimarranno l'unica arma di difesa del contribuente contro le esorbitanze del fisco (Luigi Einaudi, 1907)
Autore: Carmine Spadavecchia 22 agosto 2023
sul diritto d’autore (legge antipirateria): L 14.7.2023 n. 93 [GU 24.7.23 n. 171, in vigore dall’8 agosto 2023], Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. - testo della legge (Guida al diritto 31/2023, 16-24) sotto il titolo: “Diritto d’autore: all’Agcom i nuovi poteri per bloccare la diffusione abusiva su tutte le piattaforme” - guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 31/2023, 25-30). sotto il titolo: “Film ed eventi sportivi: sì al blocco dello streaming” (mappa delle principali novità alle pagg. 27~30) - commento di Andrea Sirotti Gaudenzi, Per la riproduzione illegale on line: da sei mesi a tre anni di reclusione (Guida al diritto 31/2023, 31-35) in tema di sicurezza sul lavoro : L 8.6.2023 n. 84 [GU 3.7.23 n. 153, in vigore dal 4 luglio 2023], Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006 - testo della legge (Guida al diritto 31/2023, 36-44) sotto il titolo: “L’Italia ratifica le due convenzioni Oil su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” - commento di Francesco Maria Ciampi, Con l’ingresso di norme internazionali viene rafforzato il quadro delle tutele (Guida al diritto 31/2023, 45-48) in tema di appalti (varianti contrattuali): - Cons. Stato III 11.7.23 n. 6797, pres. Greco, est. Santoleri (Guida al diritto 31/2023, 54): Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), DLg 50/2016, la variante contrattuale è ammessa al ricorrere dei seguenti specifici presupposti: - la sopravvenienza di circostanze impreviste e imprevedibili per la PA aggiudicatrice; - la mancata alterazione della natura generale del contratto; - l’eventuale aumento del prezzo nei limiti del 50% del valore del contratto iniziale. La variante non deve sostanziarsi in una modificazione radicale del contratto, cioè in un’alterazione radicale rispetto alla natura generale dello stesso, con conseguente elusione della disciplina prevista dal Codice degli appalti. [Il CdS ha respinto la tesi del TAR - secondo cui le prestazioni aggiuntive autorizzate avevano alterato l’equilibrio economico del contratto in favore dell’aggiudicatario - essendo indimostrato che se tali lavori di adeguamento fossero stati previsti nella gara d’appalto originaria il contratto avrebbe potuto essere aggiudicato a diverso offerente. Inoltre, in dissenso dal TAR (secondo cui le ragioni addotte a sostegno della variante contrattuale impugnata non sarebbero state impreviste e imprevedibili, essendo già note prima della stipula del contratto di appalto), il CdS ha pure statuito che le circostanze sopravvenute non devono essere imprevedibili al momento della stipula del contratto, ma al momento dell’indizione della gara d’appalto originaria] in tema di beni culturali (vincolo): - Cons. Stato VI 10.7.23 n. 6752, pres. Volpe, est. Gallone (Guida al diritto 31/2023, 102 T): È legittimo il vincolo di destinazione d’uso imposto a un bene culturale alla luce dell’espressione di identità culturale collettiva di cui rappresenta concreta testimonianza, trovando tale potere base legislativa nel DLg 42/2004, con particolare riferimento all’art. 7-bis. Il riconoscimento della dimensione culturale immateriale meritevole di tutela deve avvenire attraverso un onere di motivazione rafforzato da cui emerga il rispetto del principio di proporzionalità. - (commento di) Giulia Pernice, Dimensione culturale immateriale tutelata con motivazione rafforzata (Guida al diritto 31/2023, 112-114). La dimensione immateriale del patrimonio culturale ha cominciato ad assumere una propria individualità con la Convenzione Unesco del 2008. in materia edilizia (reati): - Cass. pen. 3^, 26.7.23 n. 32454 (Guida al diritto 31/2023, 54): Il beneficio della messa alla prova – la cui concessione è rimessa al potere discrezionale del giudice - richiede una serie di condotte riparatorie, compreso lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ma è prioritaria l’eliminazione dei danni, elemento che non è superato dal successo della messa alla prova. (La SC ha annullato con rinvio l’ordinanza di messa alla prova e la sentenza impugnate dal PM per la parte in cui concedevano agli imputati la possibilità di evitare processo e condanna in cambio dello svolgimento di lavori socialmente utili, senza stabilire “condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, che nella specie apparivano necessarie tenuto conto degli illeciti edilizi di costruzione abusiva”). in tema di PMA (procreazione medicalmente assistita): - Corte cost. 24.7.23 n. 161, pres. Sciarra, red. Antonini (Guida al diritto 31/2023, 51 e 56 stralcio): Sono inammissibili le questioni di costituzionalità dell’art. 6, comma 3, ultimo periodo, L 19.2.2004 n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) nella parte in cui non prevede, dopo la fecondazione dell’ovulo, la revoca del consenso, da parte del partner maschile, alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. (La norma rende possibile, per effetto della. crioconservazione, la richiesta di impianto degli embrioni a distanza di tempo, anche quando l’originario progetto di coppia sia venuto meno. Il Tribunale di Roma aveva denunciato la mancata previsione, dopo la fecondazione dell’ovulo, di un termine per la revoca del consenso dell’uomo, riferito al momento della richiesta di trasferimento dell’embrione. La Corte ha evidenziato che l’irrevocabilità del consenso è funzionale alla salvaguardia di preminenti interessi, incentrati sull’aspettativa di maternità della donna, che si è prestata a un investimento fisico ed emotivo in virtù dell’affidamento in lei determinato dal consenso dell’uomo al comune progetto genitoriale) - (commento di) Valeria Cianciolo, La funzione del partner maschile è diversa nel processo riproduttivo (Guida al diritto 31/2023, 65-68) in tema di ricorso per cassazione (procura): - Cass. 3^, 13.7.23 n. 20176 (Guida al diritto 31/2023, 69 T): Va rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: quando il ricorso per cassazione è in formato nativo digitale, la costituzione avviene in modalità telematica, e la procura difensiva del tutto generica sia invece redatta, sottoscritta e autenticata su distinto supporto cartaceo, come va inteso il requisito della “specialità” della procura in cassazione? - (commento di) Carmelo Minnella, Sull’estensione della “specialità” la Corte ha già tracciato la strada (Guida al diritto 31/2023, 75-80) in materia penale (Ddl Nordio): - Giorgio Spangher*, Ddl Nordio, riforma circoscritta e mirata ma l’iter di approvazione sarà difficile (Guida al diritto 31/2023, 12-14, editoriale) [*professore emerito di diritto e procedura penale presso la Sapienza Università di Roma] c.s. Libertà è non chiedere nulla, non aspettarsi nulla, non dipendere da nulla (Ayn Rand)
Autore: Carmine Spadavecchia 11 agosto 2023
sul c.d. decreto lavoro : DL 4.5.2023 n. 48 - L 3.7.2023 n. 85, Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. - testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 30/2023, 22-50) sotto il titolo: Il Dl “lavoro” è legge, dall’assegno di inclusione agli iter semplificati per le assunzioni - guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 30/2023, 51-60) con la mappa delle principali novità [assegno di inclusione, beneficiari e controlli; offerte di lavoro; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; lavoro occasionale; ecc.] - commenti: - Francesco Maria Ciampi, Un necessario intervento d’urgenza carente in termini di sistematicità (Guida al diritto 30/2023, 61-66) in tema di accesso : - TAR Cagliari 2^, 29.5.23 n. 370, pres. Lensi, est. Serra (Guida al diritto 30/2023, 72): La legittimazione all’accesso postula la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, riferibile alla persona dell’istante-ricorrente, la cui cura esige la conoscenza dei documenti richiesti. Non ha titolo all’accesso che si fa portatore di un interesse generale, eventualmente presidiato da norme penali che non contemplano la posizione del generico denunciante, e la cui protezione spetta all’Autorità giudiziaria la quale, nell’esercizio delle proprie prerogative, ben potrà conoscere gli atti in questione. (Nella specie il TAR ha negato l’accesso a chi vantava la mera posizione giuridica di “esponente” – cioè autore di un esposto – alla Procura della Repubblica, sulla cui base era stato avviato un procedimento penale in una fattispecie che non presentava alcuna interferenza con la sua sfera giuridica) in tema di gratuito patrocinio : - Cass. SSUU 17.7.23 n. 20501 (Guida al diritto 30/2023, 69): Stante la forte analogia rispetto a quanto statuito in tema di liquidazione dei compensi, va ribadita la giurisdizione del giudice ordinario anche nel caso in cui ad essere impugnato non sia un provvedimento di liquidazione dei compensi, ma il provvedimento a monte che abbia negato o concesso l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rinvenendosi le medesime ragioni che sorreggono la soluzione raggiunta per il primo. (Durante un giudizio il ricorrente aveva presentato alla Commissione competente presso il TAR istanza di ammissione al beneficio, che era stata respinta. Reiterata la richiesta, il TAR l’aveva dichiarata inammissibile. Lo straniero aveva presentato opposizione al Tribunale che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che dovesse pronunciarsi lo stesso giudice che aveva emesso il provvedimento opposto. Riassunto il giudizio davanti al TAR quest’ultimo aveva sollevato conflitto negativo di giurisdizione. La SC ha escluso che si sia al cospetto di un provvedimento di carattere giurisdizionale, destinato a rimanere, in sede di impugnazione, nell’alveo dello stesso plesso giurisdizionale cui appartiene l’organo che lo ha emesso; ai fini della giurisdizione, deve guardarsi alla consistenza della situazione giuridica dedotta in giudizio, che nella fattispecie non può che deporre per la giurisdizione dell’AGO) - Cons. Stato III 13.6.23 n. 6837, pres. Greco, est. Fedullo (decr. coll.) (Guida al diritto 30/2023, 72): Il “magistrato competente per il giudizio”, ai sensi dell’art. 126 comma 3 DPR 115/2002, anche con riferimento al giudizio cautelare di appello, non può che identificarsi col giudice di primo grado, dinanzi al quale pende il giudizio di merito, tale dovendo necessariamente intendersi il giudizio e non essendo comunque contemplata dal legislatore un’ammissione, provvisoria o definitiva, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, i cui effetti siano circoscritti al giudizio cautelare. in tema di vaccinazioni (obbligo vaccinale): - Corte giust. Ue 2^, 13.7.23, causa C-765/21, questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Padova (Guida al diritto 30/2023, 103 solo massima): Il giudice nazionale, nel sottoporre una questione pregiudiziale con la quale mette in discussione la validità delle autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate di un vaccino e dubita della validità di tali autorizzazioni in rapporto all’obbligo vaccinale contro la pandemia da Covid-19, deve fornire tutti gli elementi necessari previsti dall’art. 94 del regolamento di procedura della Corte. In caso contrario il ricorso va dichiarato irricevibile. Anche con riguardo alle questioni collegate alla libera circolazione, l’autorità nazionale è tenuta a indicare l’elemento di transnazionalità che viene in rilievo. Resta fermo il diritto degli Stati membri di determinare la propria politica sanitaria, anche nei casi in cui l’autorizzazione all’immissione in commercio si basi su un regolamento Ue. (Nella specie, il giudizio a quo riguardava la sospensione dal lavoro di una dipendente che si era rifiutata di adempiere agli obblighi vaccinali. L’art. 94 del regolamento di procedura della Corte richiede che la decisione di rinvio pregiudiziale illustri i motivi che hanno indotto il giudice di rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui al procedimento principale) - (commento di) Marina Castellaneta, Obbligo vaccinale per i sanitari, la Corte Ue non si esprime sulla sospensione dal lavoro (Guida al diritto 30/2023, 103-106) in tema di divisione ereditaria : - Cass. 2^, 4.7.23 n. 18823 (Guida al diritto 30/2023, 82 s.m., annotata da Mario Piselli): In tema di divisione ereditaria, l’istituto della collazione, che, in presenza di donazioni (dirette o indirette) fatte in vita dal de cujus e salva apposita dispensa di quest’ultimo, impone il conferimento del bene che ne è oggetto in natura o per imputazione, ha la finalità di assicurare l’equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti nella formazione della massa ereditaria, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraverso la sommatoria del relictum e del donatum al momento dell’apertura della successione, sicché il relativo obbligo sorge automaticamente in seguito ad essa, senza necessità di proporre espressa domanda da parte del condividente, essendo a tal fine sufficiente che sia chiesta la divisine del patrimonio relitto e che sia menzionata, in esso, l’esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione. Tuttavia, in caso di donazione indiretta, è pregiudiziale all’obbligo di collazione la proposizione della domanda di accertamento dell’esistenza della stessa. - Cass. 2^, 4.7.23 n. 18823 (Guida al diritto 30/2023, 82-83 s.m., annotata da Mario Piselli): Al fine di ravvisare presuntivamente la sussistenza di plurime donazioni di somme di denaro fatte dalla madre alla figlia convivente, soggette all’obbligo di collazione ereditaria e alla riduzione a tutela della quota di riserva degli altri legittimari, tratte dalla differenza tra i redditi percepiti dalla de cuius durante il periodo di convivenza e le spese ritenute adeguate alle condizioni di vita della stessa, occorre considerare altresì in che misura tali elargizioni potessero essere giustificate dall’adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale, e dunque accertare che ogni dazione fosse stata posta in essere esclusivamente per spirito di liberalità. sul contratto di parcheggio : - Cass. 2^, 27.6.23 n. 18277 (Guida al diritto 30/2023, 69-70): Il contratto atipico di parcheggio a pagamento va ricondotto nello schema tipico del deposito, con conseguente obbligazione di custodia del mezzo in capo al gestore. Anche in presenza di clausole di esonero da responsabilità del gestore, questi è tenuto a utilizzare per ogni tipologia di attività lavorativa esercitata una diligenza specifica, che nel caso di specie si traduce appunto in una obbligazione di custodia del mezzo. (Il proprietario di un’autovettura, rubata in un parcheggio a pagamento presso l’aeroporto, aveva citato in giudizio la società di gestione del parcheggio chiedendo il risarcimento del danno derivante dal furto della macchina di notevole valore. I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo che il contratto di parcheggio a pagamento si configurasse come contratto senza obblighi di custodia da parte del gestore, esente da responsabilità per lo smarrimento. La SC ha ribaltato il verdetto) in tema di equa riparazione (legge Pinto): - Corte cost. 13.7.23 n. 142, pres. Sciarra, red. Zanon (Guida al diritto 30/2023, 74 T): L'art. 2, comma 1, L 24.3.2001 n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile) è incostituzionale nella parte in cui prevede l'inammissibilità della domanda di equa riparazione nel caso di mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all'art. 1-ter, comma 6, della medesima legge (rimedio preventivo consistente - nei giudizi davanti alla Corte di cassazione - nel deposito, a pena d'inammissibilità, di un'istanza di accelerazione nei termini prescritti) - (commento di) Eugenio Sacchettini, Un istituto non toccato dalla Cartabia che ha avuto una scarsa applicazione (Guida al diritto 30/2023, 78-81) in tema di intercettazioni : - Cass. pen. 1^, 1.3-16.5.23 n. 20859 (Guida al diritto 30/2023, 91 T): Nel caso di utilizzo a fini investigativi del cosiddetto Gps [global positioning system], se lo stesso viene collocato nel territorio italiano su veicolo o altra cosa che successivamente si sposta all’estero, l’utilizzazione dei risultati del tracciamento degli spostamenti avvenuti all’estero non necessita di rogatoria internazionale (nella specie, l’apparecchio era stato allocato su un natante di cui erano stati ricostruiti anche gli spostamenti avvenuti fuori dalle acque nazionali). - (commento di) Alberto Cisterna, Acquisizione del materiale probatorio legittimo anche senza atto giudiziario (Guida al diritto 30/2023,95-98) in tema di processo penale (portale del processo penale): - Giuseppe Belcastro*, Deposito telematico, tanti rischi ma è un’occasione da non perdere (Guida al diritto 30/2023, 10-12, editoriale). Il portale del processo penale telematico: natura e funzione [vicepresidente della Camera Penale di Roma e responsabile dell’Osservatorio informazione giudiziaria dell’Unione delle Camere Penali Italiane] - DM 18.7.2023 [GU 18.7.23 n. 166], Integrazione al decreto 4 luglio 2023, recante: «Portale deposito atti penali» - Avvio fase di sperimentazione - Circolare 25.7.2023 n. 5299.E del Ministero della giustizia – Dipartimento degli affari di giustizia. Oggetto: D.M. 18 luglio 2023. Modalità deposito atti nel processo penale - testo del decreto (Guida al diritto 30/2023, 13) sotto il titolo: “Atti processo penale, rinviato a fine anno l’obbligo «esclusivo» della consegna on line” - testo della circolare interpretativa (Guida al diritto 30/2023, 14) sotto il titolo: “Via Arenula rilancia lo strumento della Pec” - commenti: - Carmelo Minnella, Si apre la fase sperimentale per il Pdp: «doppio binario» per tutto il 2023 (Guida al diritto 30/2023, 15-21) c.s. In politica e in medicina chi promette troppo non può essere altro che un ciarlatano (Karl Popper, "La società aperta e i suoi nemici")
Autore: Carmine Spadavecchia 8 agosto 2023
in tema di AI (intelligenza artificiale): - Pasquale Liberatore*, AI nell’attività degli studi professionali: tra opportunità, etica e tecnodiritto (Guida al diritto 29/2023, 10-13, editoriale); Sette modi concreti per applicare l’AI nella professione forense. [*professore di Informatica giuridica presso l’Università Unimarconi] sul c.d. DL enti pubblici : DL 10.5.2023 n. 51 - L 3.7.2023 n. 87 [GU 5.7.23 n. 155], Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale - testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 29/2023, 15-28) - guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 29/2023, 29-40) sotto il titolo: “Esame forense: resta la disciplina speciale”. [la mappa delle principali novità alle pagg. 37~40] in tema di appalti : - TAR Campania 1^, 5.7.23 n. 4011, pres. Palliggiano, rel. De Falco (Guida al diritto 29/2023, 92 T): La regola del possesso ininterrotto dei requisiti di partecipazione trova applicazione anche nell’ipotesi in cui – successivamente alla presentazione dell’offerta – sia intervenuto un contratto d’affitto di un ramo d’azienda, sicché l’irregolarità fiscale riscontrata nei confronti della cedente refluisce inevitabilmente nella posizione della cessionaria subentrata in corso di procedura, determinandone l’esclusione ex art. 4 DLg 50/2016. - (commento di) Davide Ponte, Necessario l’elemento fiduciario dal momento genetico del contratto (Guida al diritto 29/2023, 98-102) in materia edilizia (distanze): - Cass. 2^, 13.6.23 n. 16782 (Guida al diritto 29/2023, 62-63 s.m., annotata da Mario Piselli): La disciplina delle distanze delle costruzioni si osserva anche nei rapporti tra condomini di un edificio purché sia compatibile con la disciplina relativa alle cose comuni, che quindi prevale in ipotesi di contrasto, determinando l’inapplicabilità delle norme sulle distanze. (Vertenza riguardante il decoro architettonico di un edificio alterato da opere modificative) in materia di concorso (valutazione delle prove d’esame): - Cons. Stato VII 23.6.23 n. 6216, pres. Franconiero, est. Zeuli (Guida al diritto 29/2023, 46): Nell’esercizio del potere valutativo - pur connotato da discrezionalità tecnica, e dunque non sindacabile in sede giurisdizionale - mentre è legittimo, e anche ragionevole, in considerazione del tenore della traccia, valorizzare gli elaborati concorsuali che meglio approfondiscono alcuni istituti, non è legittimo fondare un giudizio secco di inidoneità assegnando valore dirimente esclusivo alla mancata trattazione di argomenti che non erano richiesti dalla traccia, sebbene astrattamente idonei a essere valorizzati in termini di mero punteggio. in tema di rifiuti : - TAR Catania 2^, 21.6.23 n. 1925, pres. Burzichelli, est. Accolla (Guida al diritto 29/2023, 46): Sono legittime le prescrizioni del Comune di Messina concernenti le modalità di raccolta dei rifiuti con la collaborazione dei residenti. (I condòmini lamentavano l’imposizione di gravi oneri a loro carico essendo richiesta l’esposizione esterna dei carrellati per la raccolta, cui doveva seguire la loro ricollocazione nell’androne degli stabili, cosa che li avrebbe costretti a rivolgersi a ditte specializzate con conseguente aumento dei costi di gestione e degli oneri condominiali. Contestavano inoltre il posizionamento dei contenitori, in particolare quello dell’umido e l’accatastamento dei sacchetti contenenti la frazione secca accanto al portone d’ingresso, in contrasto, a loro avviso, con basilari regole igienico-sanitarie. Secondo il TAR nessun rischio igienico sanitario può essere genericamente evocato senza comprovare il danno prodotto; quanto al posizionamento dei carrellati la critica al Comune di non avere valutato la creazione di apposite isole ecologiche non tiene conte della pur incontestata scarsità di spazi per soluzioni alternative che caratterizza il centro storico per la sua peculiare conformazione; a questo proposito deve ritenersi insussistente la denunciata disparità di trattamento rispetto ad aree periferiche della città, ove le diverse misure di raccolta adottate trovano giustificazione nella diversa configurazione dei luoghi) in tema di soccorso istruttorio (cittadinanza): - TAR Roma 5-bis, 30.5.23 n. 9201, pres. est. Rizzetto (Guida al diritto 29/2023, 46): Il soccorso istruttorio è espressamente previsto dalla disciplina in materia di concessione della cittadinanza italiana: in caso di incompletezza o di irregolarità della domanda o della relativa documentazione, entro trenta giorni l’autorità deve invitare il richiedente. a integrarla o regolarizzarla; se la nuova documentazione prodotta è a sua volta irregolare, l’istanza va dichiarata inammissibile. Tuttavia, il soccorso istruttorio è volto a sanare esclusivamente irregolarità o carenze formali dell’istanza o dell’incartamento, e non può essere invocato per sopperire alla carenza di condizioni o requisiti sostanziali che devono essere già rispettivamente soddisfatte o maturati al momento della presentazione della domanda. in tema di capacità (amministratore id sostegno): - Cedu 1^, 6.7.23, ric. 46412/21, Calvi e C.G. c/ Italia (Guida al diritto 29/2023, 104 s.m.): Gli Stati sono tenuti ad assicurare che nell’adozione di misure di sostegno ad adulti vulnerabili sia considerata la volontà del soggetto interessato. La nomina di un amministratore di sostegno e la collocazione in una residenza sanitaria assistita, senza possibilità di contatti con familiari e amici, se non autorizzati dall’amministratore di sostegno, costituisce violazione del diritto al rispetto della vita privata. - (commento di) Marina Castellaneta, Amministratore id sostegno, “bocciata” la norma italiana che viola la volontà dell’adulto vulnerabile (Guida al diritto 29/2023,104-106) N.B. – Sentenza già segnalata. (Nella specie, la sorella di un anziano aveva chiesto la nomina di un amministratore di sostegno per il fratello che, sebbene in grado di badare a sé stesso, agiva con troppa prodigalità. Veniva nominato un amministratore di sostegno. Collocato in una Rsa, l’anziano aveva chiesto di tornare a casa. Poiché la vicenda era stata al centro del programma televisivo “Le iene”, il GT aveva accolto la richiesta dell’amministratore di sostegno di vietare gli incontri con terzi. Tra ricorso e sostituzioni di amministratori di sostegno la vicenda è approdata a Strasburgo. La Corte ha appurato che la nomina era avvenuta senza che fosse constatata una compromissione delle facoltà mentali dell’adulto, ed era basata solo su un indebolimento fisico e mentale e sulla eccessiva prodigalità. L’uomo era stato collocato in una Rsa contro la sua volontà, e la sua richiesta di rientrare a casa non era stata presa in considerazione. Non erano stati considerati tutti i fattori per valutare la proporzionalità della misura e ridurre il rischio di arbitrarietà. Le autorità giudiziarie avevano bensì svolto una valutazione approfondita, ma non erano state adottate misure in grado di permettere il mantenimento delle relazioni sociali, né era stato facilitato il ritorno a casa. In conclusione, secondo la Corte l’Italia ha violato l’art. 8 per non avere conciliato la necessità di protezione con il rispetto della dignità e dell’autodeterminazione dell’individuo e non ha assicurato garanzie effettive nel procedimento nazionale per prevenire gli abusi, come richiesto dalle regole internazionali sui diritti umani). in materia di famiglia (separazione coniugale): - Cass. 1^, 10.7.23 n. 19502 (Guida al diritto 29/2023, 43-44): Il mutamento di fede religiosa, e la conseguente partecipazione effettiva alle pratiche collettive del nuovo culto, configurandosi come esercizio dei diritti garantiti dall’art. 19 Cost., non possono costituire di per sé ragione di addebito della separazione, a meno che l’adesione al nuovo credo religioso non si traduca in comportamenti incompatibili con i concorrenti doveri dei coniugi, ossia con gli obblighi di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell’interesse della famiglia a cui ciascuno dei coniugi è tenuto ex art. 143, comma 2, c.c. n tema di condominio : - Trib. Roma 5^, 31.5.23 n. 8590, Giudice De Palo (Guida al diritto 29/2023, 55 T): 1. - È affetta da nullità la clausola inserita nei rogiti di compravendita con la quale il costruttore-venditore si riserva il diritto di nominare il primo amministratore di condominio. 2. - È viziata da nullità la nomina del primo amministratore ove manchi la specificazione dell’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività che avrebbe prestato. - (commento di) Fulvio Pironti, Investitura nella gestione del bene che comprime l’autonomia delle parti (Guida al diritto 29/2023, 57-61). Altra clausola presente nei rogiti preconfezionati dal costruttore-venditore è quella che lo esonera dal pagamento delle spese condominiali relative a cespiti invenduti: clausola nulla perché vessatoria, quindi contraria al Codice del consumo. - Cass. 2^, 30.5.23 n. 15222 (Guida al diritto 29/2023, 44): Le restrizioni alle facoltà inerenti al godimento della proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio, volte a vietare lo svolgimento di determinate attività, costituiscono servitù reciproche che devono essere approvate con il consenso di tutti i condomini ed enunciate nel regolamento in modo chiaro ed esplicito: sia mediante elencazione delle attività vietate, sia con riferimento ai pregiudizi che si ha intenzione di evitare. In mancanza di ciò, non si può desumere che esista un divieto. (La SC ha ribaltato le sentenze di merito che avevano validato la delibera condominiale in merito al divieto, fatto a un condomino, di destinare l’unità immobiliare di sua proprietà ad asilo nido, ludoteca e centro per famiglie e bambini. La delibera riteneva che tali attività fossero in contrasto con una clausola del regolamento che vietava di “destinare gli appartamenti e gli altri enti dello stabile a uso diverso da quello figurante nel rogito di acquisto”, nonché di destinare. gli alloggi a “scuole di musica, di canto, di ballo e pensioni”) in tema di esecuzione forzata : - Cass. 3^, 7.6.23 n. 16005 (Guida al diritto 29/2023, 50 T): Nel pignoramento presso terzi la dichiarazione del terzo non può essere considerata alla stregua di una qualsivoglia comunicazione comunque effettuata: o viene effettuata a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo pec, mentre qualora venga effettuata con mezzi diversi o comunque non idonei a dimostrare immediatamente e incontestabilmente l’esistenza e il contenuto della dichiarazione, essa è da considerarsi tamquam non esset, con conseguente necessità di procedere ai sensi dell’art. 548, comma 2, c.p.c. In tal caso è necessario che il giudice dell’esecuzione fissi apposita udienza e, se il terzo non si presenta a rendere la dichiarazione, il credito pignorato si ha per non contestato. - (commento di) Mario Piselli, Solo la raccomandata o l’invio via Pec sono garanzia di un iter “impeccabile” (Guida al diritto 29/2023, 53-54) in tema di giurisdizione (compravendita internazionale): - Cass. SSUU 2.5.23 n. 11346 (Guida al diritto 29/2023, 43): Nei contratti di compravendita internazionale, ai fini della giurisdizione, per determinare il luogo di consegna il giudice deve tenere conto di tutti i termini e tutte le clausole rilevanti del contratto, ivi compresi eventualmente gli icoterms*, purché idonei a consentire la chiara identificazione di tale luogo. [Nel caso esaminato, rilevato che le parti avevano inserito la dicitura “EXW Italy”, sia sulle fatture emesse dalla ricorrente, sia negli ordini provenienti dall’acquirente, le SU hanno ritenuto la giurisdizione del giudice italiano, a discapito di quello francese, perché le parti, secondo la Corte, avevano pattuito con efficacia vincolante la consegna della merce fornita presso i locali del venditore, siti in Italia. L’ordinanza consegna al giudice di merito un nuovo paradigma in materia, ma allo stesso tempo chiama le imprese a sottoporre a revisione le proprie condizioni generali di vendita: nella prassi commerciale infatti le clausole “ex works” sono utilizzate principalmente quali strumenti standard per ripartire i costi di trasporto e individuare il momento del passaggio del rischio, non quale criterio per la determinazione (indiretta) della giurisdizione] * Icoterms = International Commercial Terms: termini predefiniti e codificati, pubblicati dalla International Chamber of Commerce (ICC), usati per definire i termini di pagamento nella compravendita di merci. in materia penale (tenuità del fatto): - Cass. pen. 3^, 24.5-28.6.23 n. 28031 (Guida al diritto 29/2023, 74 T, sotto il titolo “Riforma Cartabia e fatto di particolare tenuità: conta anche la condotta successiva al reato”): In sede di applicazione dell’art. 131-bis c.p., concernente la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, dopo la modifica ampliativa introdotta dal DLg 150/2022, la “condotta susseguente al reato” è diventata uno – ma non certamente l’unico, né il principale – degli elementi che il giudice è chiamato ad apprezzare ai fini della valutazione della gravità dell’offesa. A tale riguardo, nel caso in cui oggetto della contestazione sia il reato di omesso versamento Iva, tra le condotte susseguenti rilevanti può rientrare l’adempimento dell’obbligo tributario mediante l’integrale pagamento del debito erariale secondo il piano di rateizzazione concordato con il fisco (condotta anzi che, ove intervenuta “prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado”, avrebbe certamente consentito l’applicabilità dell’altra speciale causa di non punibilità prevista dall’art. 13 , comma 1, DLg 74/2000) - (commento di) Giuseppe Amato, Con l’imporsi delle azioni susseguenti spetta al giudice vagliare più elementi (Guida al diritto 29/2023, 79-85) c.s. Cancel culture - La cancel culture è solo licenza di uccidere la letteratura (Matteo Sacchi, a proposito della revisione dei libri di Ian Fleming su James Bond) - Chi insiste affinché la letteratura diventi inoffensiva lavora in realtà per rendere la vita invivibile (Mario Vargas Llosa) - Cambiare il linguaggio nei libri di Roald Dahl cambia la storia così com'era e crea una storia falsa. Dobbiamo conoscere il passato, comprese le parti offensive. È così che evitiamo di ripetere l'offesa. Dobbiamo conoscerlo per cambiarlo, piuttosto che riscriverlo per eliminarlo (Azar Nafisi, iraniana) - Censura e divieti sono le stampelle cui si appoggia la cattiva politica (Sebnem Isigüzel, scrittrice turca) - Il politicamente corretto non è che censura, mascherata da virtù (Edward St Aubyn, scrittore e giornalista britannico)
Autore: Carmine Spadavecchia 5 agosto 2023
in tema di espropriazione : - Cass. SSUU 12.1.23 n. 651 (Giurispr. it. 6/2023, 1257 s.m.): Nelle controversie soggette ratione temporis al TU 327/2001, l’esecuzione del decreto di esproprio, con l’immissione in possesso del beneficiario dell’espropriazione, mediante redazione di apposito verbale nel termine perentorio di due anni (art. 24, comma 1) costituisce condizione sospensiva di efficacia del decreto di esproprio, con la conseguenza che tale decreto, se non tempestivamente eseguito, diventa inefficace e la proprietà del bene si riespande immediatamente in capo al proprietario, perdendo rilevanza la questione dell’usucapione, fatto salvo il potere dell’autorità espropriante di emanare una nuova dichiarazione di pubblica utilità entro i successivi tre anni (art. 24, 7° comma), cui dovrà seguire l’emissione di un nuovo decreto di esproprio, eseguibile entro l’ulteriore termine di due anni di cui all’art. 24, 1° comma; nel caso in cui il decreto di esproprio sia tempestivamente eseguito, con la tempestiva redazione del verbale di immissione in possesso, ma il precedente proprietario o un terzo continuino ad occupare o utilizzare il bene, si realizza una situazione di mero fatto non configurabile come possesso utile ai fini dell’usucapione. Nelle controversie soggette al regime normativo antecedente all’entrata in vigore del TU 327/2001, nelle quali la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta prima del 30 giugno 2003, nel caso in cui al decreto di esproprio validamente emesso – che è idoneo a far acquisire al beneficiario dell’espropriazione la proprietà piena del bene e ad escludere qualsiasi situazione di fatto e di diritto con essa incompatibile – non sia seguita l’immissione in possesso, la notifica o la conoscenza effettiva del decreto comportano la perdita dell’animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto sul bene – se egli continui ad occuparlo – si configura come una mera detenzione, con la conseguenza che la configurabilità di un nuovo periodo possessorio, invocabile a suo favore ad usucapionem, necessita di un atto di interversio possessionis da esercitare in partecipata contrapposizione al nuovo proprietario, dal quale sia consentito desumere che egli abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio. Resta fermo il diritto dell’espropriato di chiedere la retrocessione totale o parziale del bene - (commento critico di) Alessandra Quarta, Effetti del decreto di esproprio e situazioni possessorie. L’ultima parola della Cassazione (Giurispr. it. 6/2023, 1258-1263) - (commento di) Vito Amendolagine, Le Sezioni unite sull’usucapibilità di un bene espropriato per pubblica utilità (Giurispr. it. 6/2023, 1263-1273) in tema di impiego pubblico (polizia di Stato): - Ad. plen., 29.3.23 n. 12, pres. Maruotti, rel. Di Matteo (Giurispr. it. 6/2023, 1243-5): L’inidoneità attitudinale sopravvenuta non rientra nelle previsioni di cui all’art. 1 DPR 339/1982 (che riguarda il diverso caso di sopravvenuta inidoneità al servizio per motivi di salute) e di conseguenza non dà luogo al passaggio del dipendente della Forza di Polizia ad altrui ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato, ma è causa di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 129 TU impiegati civili dello Stato. Il dubbio di costituzionalità di tale disciplina, come pure di eventuale contrarietà al diritto euro-unitario, è manifestamente infondato. in materia edilizia (distanze legali): - Cass. 2^, 30.3.23 n. 8987 (Giurispr. it. 6/2023, 1232-4): La potestà legislativa delle regioni è limitata alla materia dell’assetto del territorio (Corte cost. 41/2017, 231/2016). La disciplina delle distanze fra costruzioni, che trova la sua collocazione nel codice civile, e in particolare negli artt. 873 e 875, attiene in via primaria e diretta ai rapporti tra proprietari di fondi finitimi: essa pertanto rientra nella materia dell’ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, il che rende illegittima l’eventuale previsione contenuta in una legge regionale che deroghi alla disciplina statale delle distanze tra fabbricati al di fuori dell’ambito della competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio. In tale ottica, quindi, l’intervento derogatorio del legislatore regionale è consentito solo allorquando i fabbricati insistono su di un territorio che può avere specifiche caratteristiche rispetto ad altri, per ragioni naturali e storiche; con la conseguenza che la disciplina che li riguarda, e in particolare quella dei loro rapporti nel territorio stesso, esorbita dai limiti propri dei rapporti interprivati e tocca anche interessi pubblici, la cui cura è affidata anche alle Regioni perché attratta all’ambito di competenza concorrente del governo del territorio. In base all’art. 9 DM 1444/1968 - dotato di particolare efficacia precettiva e inderogabile, in quanto richiamato dall’art. 41-quinquies L 17.8.1942 n. 1150, e come poi disposto dall’art. 2-bis TUE (DPR 6.6.2001 n. 380), è legittima la previsione regionale di distanze in deroga a quelle stabilite dalla normativa statale solo se inserite in strumenti urbanistici funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio. Di conseguenza, deve reputarsi legittima la previsione regionale di distanze in deroga a quelle stabilite dalla normativa statale, solo “nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche”, e quindi se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio poiché a loro legittimità è strettamente connessa agli assetti urbanistici generali e quindi al governo del territorio, non, invece, ai rapporti tra edifici confinanti isolatamente considerati. in materia edilizia (demolizione): - Cons. Stato VI 17.3.23 n. 2769, pres. Simonetti, est. Ravasio (Giurispr. it. 6/2023, 1380 s.m.): È legittima l’ordinanza di rimozione di opere abusive diretta al nudo proprietario, dovendosi considerare che questi si trova in una condizione giuridica che gli consente di attivarsi per recuperare il pieno godimento dell’immobile e provvedere direttamente alla rimozione delle opere abusivamente realizzate, potendo, in particolare in caso di opposizione dell’usufruttuario, agire in giudizio a tale scopo. - (nota di) Paolo Patrito, Ordinanza di demolizione dell’immobile abusivo e legittimazione passiva del nudo proprietario (Giurispr. it. 6/2023,1380-1383) in tema di strade (regime giuridico): - Cass. 2^, 3.4.23 n. 9157 (Giurispr. it. 6/2023, 1231-2) In linea di principio, per quanto concerne le strade, il regime della proprietà non può che essere quello generale di cui all’art. 840 c.c., con estensione usque ad sideras et ad inferos della relativa proprietà, da nulla risultando che alla proprietà pubblica si applichi, sul punto, un regime diverso da quello della proprietà privata (Cass. 3882/1985). Rimane tuttavia fermo che l’art. 840 c.c. si riferisce al sottosuolo, nel significato comune della parola, che indica lo strato sottostante alla superficie del terreno, ossia la zona esistente in profondità al di sotto dell’area superficiale del piano di campagna (Cass. 6587/1986; 632/1983). La nozione, quindi, non comprende l’area di sedime sottostante una strada pubblica in corrispondenza di un ponte o di un viadotto. In questo caso, qualora la proprietà pubblica del suolo non risulti positivamente, si tratta di stabilire se sia operante la presunzione iuris tantum di demanialità delle aree accessorie alle strade pubbliche, quali pertinenze stradali (cfr. quanto all’area di sedime sottostante a un viadotto autostradale e alla zona immediatamente contigua, Cons. Stato n. 905/1991). Secondo consolidati principi giurisprudenziali, tale presunzione, che dottrina e giurisprudenza desumono dall’art. 22 L 2248/1865, opera tradizionalmente sulla base di due presupposti. Il primo di natura spaziale: occorre che l’area che si vorrebbe demaniale sia contigua o quantomeno comunicante con la strada pubblica (Cass. 4975/2007). Il secondo di natura funzionale, nel senso che, in più, occorre che integri la funzione viaria (Cass. 8876/2011; Cass. 238/2004). In presenza di tali presupposti sorge una presunzione iuris tantum di demanialità dell’area, come tale vincibile dal privato. sul danno causato dalla PA (giurisdizione): - Cass. SSUU 13.4.23 n. 9837 (Giurispr. it. 6/2023, 1227-7): La domanda proposta da uno studente nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, per il risarcimento del danno psichico subito a seguito dell’esclusione, in virtù di formali provvedimenti del consiglio di classe e del dirigente scolastico, dalla partecipazione a una gita scolastica, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo. sul danno arrecato dalla PA : - Cons. Stato VII 27.3.23 n. 3094, pres. Lipari, est. Francola (Giurispr. it. 6/2023, 1245-6): Come statuito da Ad. plen. 8/2022, per procedere all’accertamento dell’illegittimità degli atti adottati dalla PA è sufficiente che il soggetto che si dichiara leso alleghi un interesse ai fini risarcitori (art. 34, 3° comma, c.p.a.), anche laddove sia stato emanato un provvedimento successivo a lui favorevole che faccia venir meno l’interesse all’annullamento. Va altresì confermato il carattere extracontrattuale della responsabilità da attività illegittima della PA (non potendo configurarsi un rapporto obbligatorio nell’ambito di un procedimento amministrativo: Ad. plen. 7/2021), con le conseguenze che ne derivano in punto di quantificazione del danno e di identificazione del nesso causale. [Nella specie, si denunciava come illegittimo l’operato di un istituto scolastico per non avere articolato le prove d’esame in modo compatibile con le particolari condizioni di un minore. Il CdS ha per un verso rilevato come mancasse la prova del nesso di causalità fra operato dell’A. ed evento dannoso (i.e.: il mancato superamento, in prima battuta, dell’esame di Stato), in quanto la mancata presentazione del minore alla prima sessione di esame, per scelta dei genitori, non consentiva di stabilire ex post se, attraverso una diversa modalità di espletamento, lo stesso avrebbe potuto superare la prova stessa. Per altro verso ha ritenuto non provata una condotta amministrativa colposa: ciò in quanto il dirigente scolastico aveva in più occasioni tentato di prospettare modalità di svolgimento della prova di esame compatibili con la situazione del minore, ricevendo soltanto rifiuti ovvero proposte alternative di svolgimento non praticabili sulla base della disciplina di settore] in tema di processo amministrativo (rimessioni alla Plenaria): - Ad. plen. 19.4.23 n. 13, pres. Maruotti est. Neri (Giurispr. it. 6/2023, 1241-2): Laddove l’ordinanza di rimessione proponga quesiti all’Adunanza plenaria senza avere preventivamente vagliato i diversi motivi del ricorso per revocazione (motivi, questi ultimi, da cui, nel caso di specie, avrebbe dovuto cominciare l’esame del ricorso per revocazione, perché l’eventuale accoglimento di uno, o di entrambi, avrebbe reso superflua la pronuncia sul primo motivo di ricorso dal quale è scaturita la rimessione all’Adunanza plenaria), si rende necessaria la restituzione degli atti alla sezione competente affinché esamini prioritariamente tali motivi. (In sintesi, la questione nascente da un contrasto giurisprudenziale non va deferita all’Ad. plen. laddove il giudizio possa essere definito aliunde) (Fattispecie relativa a un provvedimento di esclusione dalla gara per la gestione di tratte autostradali) in tema di processo amministrativo (revocazione): - Cons. Stato III 13.4.23 n. 3756, pres. Greco, est. Marra (Giurispr. it. 6/2023, 1242-3): Il mancato esame di un motivo di ricorso già assorbito dalla decisione di primo grado e riproposto in appello con semplice memoria ex art. 101, 2° comma, c.p.a. può essere addotto quale errore di fatto revocatorio ex art. 106 c.p.a. in tema di processo amministrativo (legittimazione a ricorrere): - Corte giust. Ue 10^, 9.2.23, causa C-53/22 (Giurispr. it. 6/2023, 1374, solo massima): L’art. 1, par. 3, Direttiva 89/665 non osta alla normativa di uno Stato membro che non consente a un operatore, al quale sia impedito di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per il motivo che non soddisfa una delle condizioni di partecipazione previste dal bando di gara di cui trattasi, e il cui ricorso contro l’inclusione di tale condizione in detto bando di gara sia stato respinto con una decisione passata in giudicato, di contestare il rifiuto dell’amministrazione aggiudicatrice interessata di annullare la decisione di aggiudicazione di tale appalto pubblico a seguito della conferma, con decisione giurisdizionale, che tanto l’aggiudicatario quanto tutti gli altri offerenti avevano partecipato a un accordo costitutivo di una violazione delle regole di concorrenza nello stesso settore interessato dalla procedura di aggiudicazione di detto appalto pubblico. - (commento di) Luigi Tarantino, Corte di giustizia e Consiglio di Stato sulla legittimazione a ricorrere: un dialogo complicato (Giurispr. it. 6/2023, 1374-1380) in tema di locazione (avviamento): - Cass. 3^, 21.7.22 n. 22826 (Giurispr. it. 6/2023, 1281 T): In tema di locazione di immobile ad uso non abitativo, la clausola contenente la rinuncia preventiva, da parte del conduttore, all’indennità di avviamento è nulla, ancorché sia stata pattuita a fronte della riduzione del canone, ai sensi dell’art. 79 L 392/1978, potendo il medesimo conduttore rinunciare alla detta indennità solo successivamente alla conclusione del contratto, quando può escludersi che si trovi in quella posizione di debolezza alla cui tutela la richiamata disciplina è preordinata. - (commento critico di) Francesco Trifone, Ancora in tema di negoziabilità dell’avviamento commerciale nella locazione (Giurispr. it. 6/2023, 1282-1285) in tema di prescrizione : - Cass. 3^, 13.4.23 n. 9883 (Giurispr. it. 6/2023, 1224-5): Se il fatto illecito è considerato dalla legge come reato, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nello stesso termine di prescrizione del reato se quest’ultimo si prescrive in un termine superiore ai cinque anni, mentre si prescrive in cinque anni se per il reato è stabilito un termine uguale o inferiore, nel qual caso il termine di prescrizione dell’azione civile decorre dalla data di consumazione del reato e non assumono rilievo eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato, essendo ontologicamente diversi l’illecito civile e quello penale (SU 1479/1997). Gli istituti della sospensione e dell’interruzione della prescrizione relativi all’illecito penale si applicano solo nel caso di azione civile esercitata e conclusa in sede penale, non di azione volta in sede civile (ancorché preceduta dalla costituzione di parte civile nel processo penale (CP 38773/2011) in tema di fallimento (società a partecipazione pubblica): - Cass. 1^, 28.3.23 n. 8794 (Giurispr. it. 6/2023, 1234-6): Le società di capitali a totale partecipazione pubblica che esercitano attività commerciale sono assoggettabili a fallimento anche se affidatarie di servizi d’interesse pubblico o se gestiscano beni di natura demaniale; non è appropriato, come argomento contrario, il riferimento alla figura dell’organismo di diritto pubblico, che è stata introdotta dalla normativa comunitaria e interna in tema di appalti pubblici con la specifica finalità di individuare i soggetti, anche diversi dalle Pubbliche Amministrazioni, tenuti, nella scelta del contraente, all’applicazione delle regole di evidenza pubblica; con particolare riguardo alle società in house, e non per conferire a detti organismi uno statuto societario diverso da quello civilistico comune. (Fattispecie relativa alla Viareggio Patrimonio s.r.l. n liquidazione, interamente partecipata dal Comune di Viareggio) in tema di fallimento (dalla legge fallimentare al codice della crisi): - Marina Spiotta (a cura di), Codice della crisi: tra novità e dubbi (ir)risolti (I parte) (Giurispr. it. 6/2023, 1425-1484) --- Un labirinto di Cnosso chiamato Codice della crisi. Quale via per il moderno Teseo?, Marina Spiotta (1425) --- La nuova configurazione del Codice della crisi e gli interessi protetti, Alberto Jorio (1429) --- Le nuove clausole generali nel Codice della crisi, Paolo Montalenti (1434) --- L’accesso agli strumenti di regolazione della crisi: alcuni profili problematici, Oreste Cagnasso (1438) --- Assetti organizzativi, amministrativi e contabili in cerca di contenuto, Giulia Garesio (1443) --- Misure protettive e cautelari: riflessioni sulla strumentalità nei diversi contesti procedimentali, Luca Boggio (1450) --- CNC e concordato semplificato: dal presupposto (oggettivo) alla prospettiva (liquidativa), Luca Jeantet (1469) --- Enti locali e transazione fiscale. L’ultima chimera alla prova del cram down, Andrea Jonathan Pagano (1477) --- Considerazioni in tema di composizione negoziata e imprese minori, Riccardo Russo (1480) in tema di abuso d’ufficio : - Lorenzo Pellegrini (a cura di) Abuso d’ufficio e diritto vivente (Giurispr. it. 6/2023, 1414-1424) c.s. Q.I. Stupidità è insistere sempre (Albert Camus) La curiosità è l’anima degli intelligenti (Goethe)
Autore: Carmine Spadavecchia 28 luglio 2023
in tema di usi civici : - Cost. 15.6.23 n. 119, pres. Sciarra, red. Navarretta (Guida al diritto 28/2023, 60 T): L’art. 3, comma 3, L 20.11.2017 n. 168 (Norme in materia di domini collettivi) è incostituzionale, per violazione degli artt. 3 e 42 Cost. (irragionevolezza intrinseca e irragionevole compressione del diritto di proprietà privata), laddove non esclude dal regime dell’inalienabilità le terre di proprietà privata sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati. - (commento di) Eugenio Sacchettini, Un’assai approfondita esegesi spazza via gli ostacoli al mercato (Guida al diritto 28/2023, 66-68) in tema di accesso : - TAR Bari 2^, 29.5.23 n. 824, pres. Ciliberti, est. Ieva (Guida al diritto 28/2023, 55-56): Non sono ammissibili accessi “esplorativi” effettuati quasi alla stregua di una “ispezione” finalizzata a verificare la legittimità e l’efficienza dell’azione dell’organo coinvolto. Il diritto all’ostensione non può essere invocato quando l’interessato non chieda di esibire documenti di cui sia certa l’esistenza. L’accesso agli atti, anche se strumentale all’esercizio del diritto di difesa, deve essere pur sempre sorretto da un interesse conoscitivo personale, attuale e concreto: il suo esercizio non può perseguire finalità emulative, né avere puro, generico carattere perlustrativo. (Nella specie, si trattava del diniego di accesso agli atti opposto a un avvocato dal Consiglio distrettuale di disciplina presso l’Ordine degli avvocati: l’istante lamentava l’illegittimità del rifiuto di fornire informazioni inerenti a procedimenti disciplinari pendenti riguardanti altro avvocato; a fondamento del diniego il Consiglio di disciplina aveva dedotto sia la genericità e il tenore esplorativo dell’istanza, sia l’assenza di alcun interesse diretto, concreto e attuale e del nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e le esigenze difensive vantate) in tema di capacità (amministratore di sostegno): - Cedu 3^, 4.7.23, ric. 46412/21 (Guida al diritto 28/2023, 56-57): Anche se la nomina di un amministratore id sostegno persegue uno scopo legittimo, quale la protezione dell’interessato, una misura così grave deve essere riservata a circostanze eccezionali e attuata senza ingerenze nel diritto al rispetto della vita privata. Gli Stati godono bensì di un margine di valutazione, poiché hanno un contatto diretto con gli interessati, ma il margine è ristretto «quando il diritto in questione è cruciale per l’effettivo godimento dei diritti essenziali». Qualsiasi misura di protezione nei confronti di una persona in grado di esprimere la propria volontà deve rispecchiare il più possibile tale volontà. (Nella specie, la sorella di un anziano aveva chiesto la nomina di un amministratore di sostegno per il fratello che, sebbene in grado di badare a sé stesso, agiva con troppa prodigalità. Veniva nominato un amministratore di sostegno. Collocato in una Rsa, l’anziano aveva chiesto di tornare a casa. Poiché la vicenda era stata al centro del programma televisivo “Le iene”, il GT aveva accolto la richiesta dell’amministratore di sostegno di vietare gli incontri con terzi. Tra ricorso e sostituzioni di amministratori di sostegno la vicenda è approdata a Strasburgo. La Corte ha appurato che la nomina era avvenuta senza che fosse constatata una compromissione delle facoltà mentali dell’adulto, ed era basata solo su un indebolimento fisico e mentale e sulla eccessiva prodigalità. L’uomo era stato collocato in una Rsa contro la sua volontà, e la sua richiesta di rientrare a casa non era stata presa in considerazione. Non erano stati considerati tutti i fattori per valutare la proporzionalità della misura e ridurre il rischio di arbitrarietà. Le autorità giudiziarie avevano bensì svolto una valutazione approfondita, ma non erano state adottate misure in grado di permettere il mantenimento delle relazioni sociali, né era stato facilitato il ritorno a casa. In conclusione, secondo la Corte l’Italia ha violato l’art. 8 per non avere conciliato la necessità di protezione con il rispetto della dignità e dell’autodeterminazione dell’individuo e non ha assicurato garanzie effettive nel procedimento nazionale per prevenire gli abusi, come richiesto dalle regole internazionali sui diritti umani). in tema di donazione : - Cass. 2^, 4.7.23 n. 18814 (Guida al diritto 28/2023, 54): La convivenza della figlia con la madre è elemento fondamentale di discrimine tra donazione e conferimenti vicendevoli. I versamenti di denaro effettuati durante la convivenza non devono pertanto essere valorizzati come donazioni, ma al contrario escludono la nascita di una donazione, dato che gli apporti tra conviventi non rappresentano donazioni ma semplici conferimenti che escludono una possibile lesione della quota legittima degli eredi. (in sintesi, le somme elargite in vita da madre a figlia non entrano nell’eredità) in tema di donazione indiretta : - Cass. trib. 16.6.23 n. 17424 (Guida al diritto 28/2023, 55): L’analisi della natura e del fondamento dell’art. 1, comma 4-bis, DLg 31.10.1990 n. 346 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) palesano come il contribuente (donatario-compratore) non sia tenuto a indicare nell’atto di compravendita di “volersi avvalere” dell’esclusione prevista da detta norma, la quale, proprio in quanto recante una esclusione d’imposta, è incentrata solo sul dato dell’obiettivo collegamento tra liberalità e trasferimento di diritti immobiliari o di aziende assoggettabile a imposta proporzionale di registro o a Iva. Ove tale collegamento risulti, si è automaticamente in presenza di una fattispecie esclusa dal campo di applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni. Quando il legislatore tributario ritiene essenziale che il contribuente, per fruire di un beneficio, non solo possieda i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma, ma li dichiari anche apertamente nell’atto pubblico, ne impone espressamente l’enunciazione. [Art. 1 comma 4. L'imposta non si applica nei casi di donazione o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile. Art. 1, comma 4-bis. Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto] in tema di trasporto aereo : - Corte giust. Ue 3^, 6.7.23, causa C-510/21 (Guida al diritto 28/2023, 56 e 96 s.m.): L’art. 17, par. 1, della Convenzione di Montreal va interpretato nel senso che la somministrazione, a bordo di un aeromobile, di cure di primo soccorso inadeguate a un passeggero, che hanno comportato un aggravamento delle lesioni personali causate da un «evento»», ai sensi di tale disposizione, deve essere considerata ricompresa in tale evento. (Nella specie, durante un volo Austrian Airlines una caffettiera contenente caffè caldo cadeva da un carrello di ristorazione ustionando un passeggero. Venivano prestate cure di primo soccorso. Il passeggero adiva i giudici austriaci per il risarcimento di tutti i danni futuri conseguenti all’aggravamento delle ustioni dovuto all’inadeguatezza delle cure ricevute a bordo dell’aereo). - (commento di) Marina Castellaneta, Responsabile il vettore per cure di primo soccorso inadeguate, ma la prescrizione è di due anni e non di tre (Guida al diritto 28/2023, 96-98) in tema di professione forense : - Tatiana Biagioni*, Alta formazione e specializzazioni per il rilancio della professione (Guida al diritto 28/2023, 10-11, editoriale). La scuola di alta formazione in diritto del lavoro, sindacale e della previdenza “Luca Boneschi” [*presidente dell’associazione Avvocati giuslavoristi italiani] in tema di gratuito patrocinio (reddito): - Cass. 2^, 26.6.23 n. 18134 (Guida al diritto 28/2023, 54): Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, devono considerarsi “familiari” non solo coloro che sono legati all’istante da vincoli di consanguineità o comunque giuridici, ma anche quanti convivono con lui e contribuiscono al ménage familiare. Nello stesso senso dispone del resto il consolidato orientamento di legittimità che ritiene vadano computati anche i redditi del convivente more uxorio (ex multis, Cass. 4975/2022), in linea con la significativa evoluzione sociale, normativa e giurisprudenziale, che ha portato al riconoscimento della famiglia di fatto quale situazione avente rilevanza giuridica. sulla riforma Cartabia (processo civile): DLg 10.10.2022 n. 149 [GU 17.10.22 n. 243, s.o. 38], Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata - (commento di) Giuseppe Finocchiaro, Dal 30 giugno 2023 il “terzo blocco” della riforma Cartabia del rito civile (Guida al diritto 28/2023, 46-51) [il diritto transitorio: lo stato di attuazione della novella (tabella pagg. 48-49)] in materia penale (diritto al silenzio): - Corte cost. 5.6.2023 n. 111, pres. Sciarra, est. Viganò (Guida al diritto 28/2023, 80 T, sotto il titolo: “L’imputato deve sapere che può non rispondere alle domande su condizioni personali”): L’art. 64, comma 3, c.p.p. è incostituzionale nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all’art. 21 delle norme di attuazione del c.p.p. L’art. 495, comma 1, c.p. è incostituzionale nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell’art. 21 delle norme di attuazione del c.p.p. senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all’art. 64, comma 3, c.p.p., abbiano reso false dichiarazioni. Non sono fondate le ulteriori questioni di legittimità costituzionale dell’art. 495 c.p. sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - (commento) di Giuseppe Amato, Dalla Consulta un rilevante indirizzo sull’estensione del “diritto al silenzio” (Guida al diritto 28/2023, 87-89) sul processo penale telematico : DM 4.7.2023 Ministero della giustizia [GU 5.7.23 n. 155], Portale deposito atti penali (PDP)*. - testo del DM 4.7.2023 (Guida al diritto 28/2023, 13-16) - commento di Aldo Natalini, Salgono a centotre gli atti obbligatori, Ppt alla ricerca della sperimentazione (Guida al diritto 28/2023, 17-22) [le novità - l’accelerazione del processo telematico consentirebbe all’avvocatura di depositare atti nativi digitali e documenti senza necessità di accedere agli uffici giudiziari, con significativi risparmi di tempo e spese; si temono però falle nella messa a punto dell’architettura informatica che deve sorreggere il Ppt; sarebbe preferibile un debutto su larga scala preceduto da una fase di sperimentazione in cui non sia esclusivo l’uso del canale digitale] *NdR - successivamente integrato dal DM 18.7.2023 Ministero della giustizia [GU 18.7.23 n. 166], Integrazione al decreto 4 luglio 2023, recante: «Portale deposito atti penali» - Avvio fase di sperimentazione. in tema di giustizia riparativa (restorative justice): DM 9.6.2023 Ministero della giustizia [GU 5.7.23 n. 155], Disciplina delle forme e dei tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì della prova conclusiva della stessa. DM 9.6.2023 Ministero della giustizia [GU 5.7.23 n. 155], Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività. - testo del decreto sulla disciplina della formazione (Guida al diritto 28/2023, 23-29) sotto il titolo: “Dal 30 giugno 2023 anche per gli avvocati l’opportunità di diventare mediatori nel penale” - testo del decreto istitutivo dell’elenco di mediatori esperti in giustizia riparativa (Guida al diritto 28/2023, 30-38) sotto il titolo: “Per i legali scatta l’incompatibilità nel distretto di corte d’appello” - (commento di) Aldo Natalini, Varati i decreti attuativi della Cartabia, parte la scommessa della “riparazione” (Guida al diritto 28/2023, 39-44) [figura e ruolo del mediatore] c.s. Genitori e figli Rimpiango i Genitori di una volta, quelli che un "sì" era un "sì" e un "no" era un "no". Quelli che ti insegnavano che non si può avere tutto e si può stare bene lo stesso. Quelli che ti spiegavano che un signore si vede dal comportamento e non da ciò che possiede. Quelli che non davano ai figli ciò che volevano, ma solo ciò di cui avevano bisogno o ciò che sapevano meritarsi. Quelli che non li viziavano, ma li preparavano alla vita. Allora, da figlio, la chiamavo severità. Oggi so che era educazione.
Autore: Carmine Spadavecchia 21 luglio 2023
sul partenariato pubblico-privato : - Matteo Baldi, Partenariato pubblico-privato e concessioni (Urban. e appalti 3/2023, 285-298). Il partenariato nel nuovo codice appalti - Fabrizia Rumma, Procedura di gara, contratti misti e affidamenti dei concessionari (Urban. e appalti 3/2023, 299-312) sulle concessioni demaniali (proroga): - Enrico Amante, La responsabilità amministrativa per omessa disapplicazione delle previsioni di proroga delle concessioni demaniali (Urban. e appalti 3/2023, 313-318) in tema di accesso : - Lucia Antonella Bongiorno, La Plenaria n. 4/2022: un’ulteriore conferma della portata dell’istituto dell’accesso agli atti (Urban. e appalti 3/2023, 319-329) AP 14.3.22 n. 4, pres. Frattini, est. Veltri: Ai sensi dell’art. 26, comma 5, DPR 29.9.1073 n. 602, il concessionario della riscossione (nella specie, Equitalia) ha l’obbligo di conservare la copia della cartella di pagamento, anche quando si sia avvalso delle modalità semplificate di diretta notificazione della stessa. a mezzo di raccomandata postale. Qualora il contribuente richieda la copia della cartella di pagamento e questa non sia concretamente disponibile, il concessionario non si libera dell’obbligo di ostensione attraverso il rilascio del mero estratto di ruolo, ma deve rilasciare un’attestazione che dia atto dell’inesistenza della cartella, avendo cura di spiegarne le ragioni. (Alla base della controversia vi era l’incompleto riscontro fornito dall’agente della riscossione alla richiesta di un cittadino avente ad oggetto diciotto cartelle di pagamento) sul termine di conclusione del procedimento : - Cons. Stato V 22.12.22 n. 11200, pres. Lotti, est. Fasano (Urban. e appalti 3/2023, 331 T): La regola della natura ordinaria dei termini procedimentali non espressamente qualificati come perentori non è applicabile ai procedimenti che conducono all’adozione di provvedimenti lesivi o sanzionatori, come si è chiaramente nella specie rilevato. Rispetto ai procedimenti che conducono a conseguenze pregiudizievoli, i termini sono sempre perentori, a prescindere da un’espressa qualificazione normativa dei relativi provvedimenti, essendo la perentorietà imposta dal principio di effettività del diritto di difesa e dal principio di certezza dei rapporti giuridici. L’esercizio di una potestà amministrativa che ha conseguenze pregiudizievoli, di qualsiasi natura, e a prescindere da una espressa qualificazione in tal senso nella legge o nel regolamento che la preveda, non può restare esposta sine die all’inerzia dell’autorità preposta, essendo assimilabile all’esercizio di una attività sanzionatoria, sicché va condiviso l’indirizzo espresso da questa Sezione che ha ritenuto, in più occasioni, argomentando analogamente, la perentorietà del termine per la conclusione del procedimento di natura sostanzialmente sanzionatoria (CdS V 30.7.2018 n. 4657; V 23.6.22 n. 5189). - (commento di) Maximilian Denicolò, La perentorietà del termine di conclusione del procedimento quale regola generale? (Urban. e appalti 3/2023, 336-345) in tema di energie rinnovabili (di fonte eolica): - Cons. Stato VI 23.9.22 n. 8167, pres. Volpe, est. Simeoli (Urban. e appalti 3/2023, 346 T): Negli ordinamenti democratici e pluralisti si richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. Così come per i “diritti” (sentenza Corte cost. 85/2013), anche per gli “interessi” di rango costituzionale (vieppiù quando assegnati alla cura di corpi amministrativi diversi) va ribadito che a nessuno di essi la Costituzione garantisce una prevalenza assoluta sugli altri. La loro tutela deve essere “sistemica” e perseguita in un rapporto di integrazione reciproca. La primarietà di valori come la tutela del patrimonio culturale o dell’ambiente implica che gli stessi non possano essere intera- mente sacrificati al cospetto di altri interessi (ancorché costituzionalmente tutelati) e che di essi si tenga necessariamente conto nei complessi processi decisionali pubblici, ma non ne legittima una concezione “tota- lizzante” come fossero posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, necessariamente mobile e dinamico, deve essere ricercato - dal legislatore nella statuizione delle norme, dall’Amministrazione in sede procedimentale, e dal giudice in sede di controllo - secondo principi di proporzionalità e di ragionevolezza. In virtù del principio di integrazione delle tutele - riconosciuto, sia a livello europeo (art. 11 TFUE), sia nazionale (art. 3-quater, DLg 152/2006, sia pure con una formulazione ellittica che lo sottintende) - le esigenze di tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle altre pertinenti politiche pubbliche, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. Il principio si impone non solo nei rapporti tra ambiente e attività produttive - rispetto al quale la recente legge di riforma costituzionale 11.2.2022 n. 1, nell’accostare dialetticamente la tutela dell’ambiente con il valore dell’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), segna il superamento del bilanciamento tra valori contrapposti all’insegna di una nuova assiologia compositiva - ma anche al fine di individuare un adeguato equilibrio tra ambiente e patrimonio culturale, nel senso che l’esigenza di tutelare il secondo deve integrarsi con la necessità di preservare il primo. Se il principio di proporzionalità rappresenta il criterio alla stregua del quale mediare e comporre il potenziale conflitto tra i due valori costituzionali all’interno di un quadro argomentativo razionale, il principio di integrazione costituisce la direttiva di metodo. La piena integrazione tra le varie discipline incidenti sull’uso del territorio che richiede di abbandonare il modello delle “tutele parallele” degli interessi differenziati che radicalizzano il conflitto tra i diversi soggetti chiamati ad intervenire nei processi decisionali. l - (commento di) Claudio Viviani, Ambiente, clima e patrimonio culturale: un approccio giurisprudenziale innovativo (Urban. e appalti 3/2023, 351-360) N.B. Sentenza già segnalata, commentata da Davide Ponte (Transizione ecologica, pari valore rispetto alla difesa paesaggistica: Guida al diritto 40/2022, 23-27), massimata in Guida al diritto come segue (40/2022, 15 T): L’interesse pubblico alla tutela del patrimonio culturale, in relazione al vincolo indiretto, non ha il peso e l’urgenza per sacrificare interamente l’interesse ambientale indifferibile della transizione ecologica, la quale comporta la trasformazione del sistema produttivo in un modello più sostenibile che renda meno dannosi per l’ambiente la produzione di energia, la produzione industriale e, in generale, lo stile di vita delle persone. La posizione ‘totalizzante’ così espressa dall’Amministrazione dei beni culturali si pone in contrasto con l’indirizzo politico europeo (Direttiva CEE n. 2001/77) e nazionale (DLg 29.12.2003 n. 387), che riconosce agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili importanza fondamentale, dichiarandoli opere di pubblico interesse proprio ai fini di tutela dell’ambiente. L’Amministrazione, in sede di esercizio e riedizione del potere, deve ricercare non già il totale sacrificio dell’uso produttivo di energia pulita delle aree contigue alle aree vincolate (nella specie, croci votive), secondo una logica meramente inibitoria, bensì una soluzione comparativa e dialettica tra le esigenze dello sviluppo sostenibile e quelle afferenti al paesaggio culturale. in tema di appalti (fallimento dell’aggiudicatario): - TAR Roma 4^, 11.4.23 n. 6227, pres. Politi, est. Scali (Urban. e appalti 3/2023, 361 T): L’eliminazione della possibilità per l’impresa fallita di “partecipare a procedure di affidamento”, introdotta dalle modifiche all’art. 110 del codice dei contratti pubblici dal DL 32/2019, manifesta la chiara volontà del legislatore (sottesa alla suddetta modifica) di escludere che un’impresa fallita, benché aggiudicataria, possa stipulare un contratto pubblico di appalto. La previsione degli artt. 110, comma 3, codice contratti pubblici e 104, comma 7, LF secondo i quali l’impresa fallita può essere autorizzata alla esecuzione dei contratti già stipulati esclude che l’impresa fallita possa stipulare il contratto con la conseguenza che il fallimento dopo l’aggiudicazione comporta la decadenza dell’aggiudicazione. - (commento di) Alberto Di Mario, Gli effetti del fallimento dell’impresa dopo l’aggiudicazione (Urban. e appalti 3/2023, 363-367) in tema di appalti (cause di esclusione): - TAR Roma 3^, 6.4.23 n. 5944, pres. Graziano, est. Biffaro (Urban. e appalti 3/2023, 369 T): In tema di partecipazione alle gare di appalto, e, in particolare, di obblighi dichiarativi dei concorrenti, riguardanti precedenti gravi illeciti professionali ex art. 80, DLg 50/2016, deve ritenersi che sussista in capo al concorrente che ha partecipato ad una gara d’appalto di servizi l’obbligo di rendere, nei confronti della PA, la dichiarazione in ordine ai provvedimenti di esclusione del proprio socio unico, persona giuridica, ancorché cessato dalla carica, da una gara per il medesimo servizio presso altre PPAA, ove tale provvedimento di esclusone discenda dal fatto che esso risulta correlato ad una sottostante vicenda di carattere penale che, anche in ragione della non completa documentazione in atti, può essere compiutamente apprezzata ai fini del giudizio di affidabilità professionale unicamente dalla PA appaltante; e ciò sia dal punto di vista sostanziale sia da quello temporale. Non sussiste, invece, l’obbligo dichiarativo di precedenti esclusioni, in quanto irrilevanti e, pertanto, non integranti gli estremi dell’illecito professionale, nel caso in cui si tratti di esclusioni riguardanti soggetti diversi dal socio unico della società interessata cessato dalla carica, anche annullate dal giudice amministrativo e di esclusioni derivanti da asserita irregolarità fiscale connessa alla revoca di un credito di imposta, annullati dal GA con sentenze passate in giudicato. - (commento di) Calogero Commandatore, Le clausole di esclusione dalle gare pubbliche: tra tassatività e interpretazione estensiva (Urban. e appalti 3/2023, 370-375). Gli obblighi dichiarativi nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica con riferimento agli illeciti professionali commessi dal socio unico-persona giuridica dell’operatore partecipante alla gara. in materia edilizia (demolizione ed esigenze abitative) e di processo amministrativo (ragione più liquida): - TAR Roma 2^-stralcio, 13.2. 23 n. 2465, pres. Gatto Costantino, est. Tecchia (Urban. e appalti 3/2023, 376 T): 1. In base al principio della ragione più liquida, il giudice può risolvere la controversia rigettando nel merito o nel rito il ricorso, derogando al rigido ordine di esame delle questioni, purché a monte sussistano la giurisdizione e la competenza del giudice, non sia inciso il diritto di difesa del controinteressato e vi sia un’effettiva accelerazione nella definizione della lite. 2. Nel bilanciamento tra interesse pubblico a ripristinare l’ordine giuridico violato attraverso l’esecuzione dell’ordine di demolizione dell’immobile abusivo ed il diritto costituzionale all’abitazione, il principio-cardine cui deve attenersi l’Amministrazione è dato dal principio di proporzionalità. 3. Il sindacato di proporzionalità dell’ordine di demolizione richiede la concomitanza di specifici presupposti, quali: un’attività di concreta esecuzione di sentenze e/o provvedimenti recanti l’ordine a demolire e la destinazione dell’immobile abusivo alle esigenze abitative primarie del responsabile dell’illecito. 4. Sul test di proporzionalità incidono peraltro - secondo la recente giurisprudenza della Corte Edu - non solo le condizioni personali del destinatario del provvedimento ablatorio ma anche il tempo intercorrente tra la definitività delle decisioni giudiziarie di cognizione e l’attivazione del procedimento di esecuzione. 5. La piena consapevolezza del responsabile dell’abuso in ordine alla natura abusiva del manufatto e l’ampio margine temporale di cui avrebbe potuto avvalersi per rimediare all’abuso edilizio comportano la prevalenza dell’interesse pubblico alla tutela del territorio, nel bilanciamento con il diritto all’abitazione. - (commento di) Margherita Amitrano Zingale, Declinazione del criterio della “ragione più liquida” nel processo amministrativo ed operatività del c.d. test di proporzionalità in sede di repressione dell’abusivismo edilizio (Urban. e appalti 3/2023, 380-383) in materia edilizia (permesso annullato e accertamento di conformità): - Cass. pen. 3^, 21.3.2023 n. 11783 (Urban. e appalti 3/2023, 385-6): La disciplina dettata dall’art. 38, DPR 6.6.2001 n. 380 con riferimento agli interventi eseguiti in base a permesso annullato si pone in rapporto di eterogeneità con quella dettata dall’art. 36 del medesimo decreto in tema di accertamento di conformità, posto che il tenore letterale della locuzione “in caso di annullamento del permesso di costruire”, con cui si apre il comma 1, impone di ritenere che, nell’ambito applicativo dell’art. 38, rientrino le sole fattispecie in cui l’intervento edilizio sia stato realizzato in forza di un titolo abilitativo all’uopo precedentemente richiesto da un soggetto che abbia confidato sulla sua legittimità, ma che ne abbia successivamente subito l’annullamento. in materia edilizia (sanatoria paesaggistica): - Cass. pen. 3^, 10.2.23 n. 5750 (Urban. e appalti 3/2023, 386): In tema di sanatoria edilizia, tra gli interventi che il legislatore non consente di qualificare neppure ex post - cioè alla luce della concreta valutazione del loro effettivo impatto - come compatibili con l’ambiente, è inclusa la creazione di “superfici utili”. Ne consegue che non è sanabile paesaggisticamente l’intervento edilizio consistente nella realizzazione di terrazzini con tettoia, trattandosi di intervento che comporta la creazione di superfici utili. in materia edilizia (terzo condono): - Cass. pen. 3^, 8.2.23 n. 5457 (Urban. e appalti 3/2023, 391-2): In tema di sanatoria edilizia, le opere abusivamente realizzate su aree “successivamente” sottoposte a vincolo sono suscettibili di sanatoria anche nel caso di abusi diversi da quelli di cui ai nn. 4, 5 e 6 di cui all’allegato 1 al DL 269/2003, ossia concernenti opere di restauro e risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria, ma solo se le costruzioni siano sostanzialmente conformi agli strumenti urbanistici, perché le difformità consistano in quelle analiticamente elencate dall’art. 32 L 47/1985, e successive modificazioni, e, quindi, esclusivamente se attengano: a) alla disciplina antisismica e possano essere però successivamente collaudate; b) ovvero a norme urbanistiche che prevedano la destinazione ad edifici o spazi pubblici, e non contrastino, però, con le previsioni di varianti di recupero di cui al Capo III della L 47/1985; c) ovvero alle norme sulle distanze minime di rispetto stradale in materia di edificazione fuori dei centri urbani, e non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico. c.s. Integralismi L'estremismo verde ci lascerà "al verde" (Salvatore Di Bartolo, "Overgreen. L'altra faccia della rivoluzione verde", saggio sugli effetti nefasti di un ecologismo radicale)
Autore: Carmine Spadavecchia 21 luglio 2023
sul c.d. decreto-legge “Pa 2” : DL 22.6.2023 n. 75 [GU 22.6.23 n. 144, in vigore dal 23 giugno 2023], Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. - stralcio-mappa a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 27/2023, 13-18) sotto il titolo Decreto legge “Pa2”: rinvio dell’operatività del processo cartolare alle impugnazioni penali [lavoratori socialmente utili; piano oncologico nazionale e attuazione del registro dei tumori; accesso alla magistratura; Scuola superiore della magistratura; disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione; processi sportivi; vincolo sportivo; Giubileo 2025 Chiesa cattolica] - commento di Aldo Natalini, Ancora sei mesi di “rito-Covid” in attesa del processo telematico (Guida al diritto 27/2023, 19-24) [processo telematico penale] sul c.d. decreto PA : - DL 22.4.2023 n. 44 - L 21.6.2023 n. 74, Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. - stralcio-mappa a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 27/2023, 25-35) sotto il titolo: Convertito il “decreto Pa”, sul fronte giustizia si rafforzano quei tribunali che saranno soppressi [incarichi dirigenziali per l’attuazione del Pnrr; assunzioni presso PA; riserva di posti nei concorsi pubblici per i volontari del servizio civile; scudo erariale; concorsi pubblici; monitoraggio delle riforme per la PA; stabilizzazione di personale presso gli EPT; misure per l’assunzione di giovani nella PA; esperti per la sicurezza; costo materiali opere pubbliche; istituzione del Dipartimento della giustizia tributaria presso il MEF; sostituzione del termine “razza” con il termine “nazionalità” negli atti e documenti della PA in tema di diritti d’autore : - Cass. 1^, 23.5.23 n. 14117 (Guida al diritto 27/2023, 44 T): I diritti d’autore e i diritti connessi coesistono sull’opera cinematografica. L’art. 45 L 633/1941, nel prevedere che al produttore spetti l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica, detta una presunzione che vale fino a prova contraria, presupponendo che il produttore si assicuri preventivamente dagli autori i diritti di sfruttamento cinematografico dell’opera per tutta la durata del diritto di utilizzazione economica spettante all’autore. Ciò comporta che i diritti di sfruttamento economico dell’opera, anche se esercitati dal produttore, abbiano una durata pari a settant’anni dalla morte dell’ultimo dei coautori dell’opera cinematografica, secondo le indicazioni offerte dall’art. 44 Lda, che individua quattro categorie (autore del soggetto, autore della sceneggiatura, autore della musica e direttore artistico) - (commento di) Andrea Sirotti Gaudenzi, La pellicola «47 morto che parla» non è in regime di pubblico dominio (Guida al diritto 27/2023, 51-56) [«47 morto che parla» è una celebre commedia di Petrolini la cui trasposizione cinematografica deve il successo all’interpretazione del principe de Curtis, in arte Totò. Sentenza e commento trattano le posizioni giuridiche che la L 633/1941 attribuisce al produttore, per una sorta di fictio che equipara la sua posizione a quella degli autori, dai quali il produttore deve preventivamente acquisire i diritti di sfruttamento cinematografico dell’opera] in materia edilizia : - TAR Sardegna 2^, 26.6.23 n. 462, pres. Lensi, rel. Plaisant (Guida al diritto 27/2023, 88 T): La realizzazione di un campo da padel non rientra tra gli interventi di edilizia libera e necessita del permesso di costruire , implicando una modificazione permanente del territorio legata all’utilizzo del calcestruzzo per l’installazione delle quattro pareti di confine, a differenza di quanto accade, ad esempio, per i campi da calcio o da tennis, che comportano soltanto operazioni di livellamento del terreno incapaci di mutare le sue caratteristiche, senza l’intervento di materiali artificiali di costruzione. - (commento di) Davide Ponte, La modifica permanente del territorio esclude l’intervento di edilizia libera (Guida al diritto 27/2023, 90-93). Come l’incapacità di pianificare abbia scaricato a valle, sul versante attuativo edilizio, problematiche rimaste irrisolte a livello urbanistico in materia di telefonia cellulare : - Cons. Stato VI 19.6.23 n. 6006, pres. Montedoro, est. Cordì (Guida al diritto 27/2023, 41): Va annullata la sanzione inflitta a Samsung dall’Agcom per l’aggiornamento software del sistema operativo su Note4, causa presunta di malfunzionamenti, non essendovi prova alcuna della obsolescenza programmata volta a indurre i consumatori a sostituire i Note4 con modelli Samsung più recenti. [Il provvedimento dell’Autorità si fonda sulla ritenuta incidenza dell’aggiornamento “Marshmallow” sulla maggior parte dei Note4, che in seguito al download dell’aggiornamento avrebbero subito una significativa riduzione delle prestazioni tecniche dovuta al maggiore sforzo imposto al sistema hardware dagli incrementi di richieste derivanti dal firmware. In sintesi, secondo l’Autorità vi sarebbe stato un piano di obsolescenza programmata dei dispositivi Note4, realizzato tramite la sostanziale “imposizione” dii un aggiornamento finalizzato ad alterarne le prestazioni, seguito da una politica di assistenza volutamente inadeguata volta a indurre l’acquisto di un nuovo modello. Secondo il CdS, invece, l’Autorità non ha effettuato alcuna verifica tecnica, né dimostrato che l’aggiornamento avesse realmente causato guasti al Note4 (la cui stragrande maggioranza non ne aveva mai avuto alcuno), né si era coordinata con la rete europea di Autorità di protezione dei consumatori per appurare le conseguenze dell’aggiornamento negli altri paesi (essendo i Note4 venduti su scala globale), né aveva audito Apple che aveva sviluppato l’aggiornamento]. in tema di famiglia (piani genitoriali): - Marino Maglietta*, Piani genitoriali: impostazione, somministrazione e valutazione (Guida al diritto 27/2023, 10-11, editoriale). Genitori separati e affidamento condiviso dei figli. [*docente presso l’Università statale di Milano e presidente dell’Associazione “Crescere Insieme”] in tema di vendita : - Corte giust. Ue 3^, 29.6.23, causa C-543/21 (Guida al diritto 27/2023, 96 solo massima): L’art. 2, lett. a), della direttiva 98/6 relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori va interpretato nel senso che la nozione di “prezzo di vendita”, prevista da tale disposizione, non include l’importo della cauzione che il consumatore è tenuto a versare all’atto dell’acquisto di prodotti confezionati in contenitori “a rendere”. Di conseguenza, l’importo della cauzione deve essere indicato in aggiunta al prezzo del prodotto, senza che l’indicato costo sia incluso nell’importo totale. - (commento di) Marina Castellaneta, Prodotti confezionati a rendere, nella nozione di prezzo di vendita non è inclusa la cauzione (Guida al diritto 27/2023, 96-98). Corretto indicare separatamente la cauzione rispetto al prezzo di vendita per evitare che il consumatore proceda a raffronti inesatti. c.s. Ideologie Le Idee sono sempre un parto del diavolo, dal momento che nella Storia non ne è mai esistita una che non si sia macchiata di sangue da capo a piedi (Thomas Mann, "Resoconto parigino", 1926, pag. 118)
Autore: Carmine Spadavecchia 14 luglio 2023
sulle riforme penali in corso: - Caterina Malavenda*, Su abuso d’ufficio e intercettazioni interventi irragionevoli e poco utili (Guida al diritto 26/2023, 10-12, editoriale) [*avvocato del Foro di Lodi, esperta in diritto dell’informazione] sul c.d. DL salva infrazioni : DL 13.6.2023 n. 69 [GU 13.6.23 n. 136, in vigore dal 14 giugno 2023], Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. - testo del decreto-legge (Guida al diritto 26/2023, 13-30) - mappa del decreto (guida alla lettura), a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 26/2023, 31-36): il DL mira a chiudere 7 casi di pre-infrazione e 8 procedure di infrazione sollevate a carico dell’Italia dalla Commissione Ue. - commenti: --- Marina Castellaneta, Minori: no passaporto ai genitori se c’è rischio di fuga dagli obblighi (Guida al diritto 26/2023, 37-40) in tema di beni culturali : - Cons. Stato VI 9.5.23 n. 4686, pres. Simonetti, rel. Ponte (Guida al diritto 26/2023, 92 T): Nell’ambito del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell’autorizzazione per la circolazione di un’opera di interesse culturale, quest’ultimo viene in rilievo come fatto mediato dalla valutazione della PA. Ne consegue che il giudice non può svolgere un accertamento diretto su tale valutazione, ma deve svolgere un sindacato rispondente alle regole di plausibilità della scienza e della tecnica applicate dall’A. nello specifico settore di riferimento. - (commento di) Giulia Pernice, Al giudice nessun esame diretto ma solo sull’attendibilità tecnica (Guida al diritto 26/2023, 96-98). Il peculiare potere esercitato in questo settore contribuisce a individuare i più stringenti limiti del sindacato amministrativo. Il giudizio di valore espresso dall’A. deve risultare, con onere della prova a carico dell’interessato, scientificamente inaccettabile. in tema di impiego pubblico : - Cass. lav. 22.6.23 n. 17897 (Guida al diritto 26/2023, 44): In seguito alla contrattualizzazione del rapporto di impiego del personale scolastico, spetta al dirigente il potere di dispensare dal servizio un insegnante per incapacità didattica. Tale provvedimento non ha carattere disciplinare né sanzionatorio, giacché non discende da comportamenti colpevoli dell’insegnante, non implica una sua responsabilità, né postula un giudizio di proporzionalità, limitandosi a constatare l’oggettiva inidoneità a svolgere la funzione. Né rileva che l’insegnante abbia superato il periodo di prova, ben potendo l’incapacità didattica sopravvenire a esso nel corso degli anni successivi. in tema di accesso : - TAR Lazio 1^-quater, 31.5.23 n. 9249 (Guida al diritto 26/2023, 45): In tema di accesso ai pareri legali, il discrimine tra ostensibilità o meno va correlato alla finalità che l’Amministrazione persegue con la richiesta del parere: se il parere è stato acquisito in relazione alla fase istruttoria del procedimento amministrativo, il diniego di accesso è illegittimo; è invece legittimo, se acquisito in rapporto a una lite già in atto o a una fase precontenziosa o a una lite potenziale, al fine di definire la futura strategia difensiva dell’A., la quale non è tenuta a rivelare ad alcuno, tanto meno al proprio contraddittore, attuale o potenziale, gli argomenti in base ai quali intende contestare le pretese avversarie. (Nella specie, il TAR ha ritenuto illegittimo il diniego opposto da Anac ad alcuni funzionari che intendevano accedere, per esigenze di tutela, anche giurisdizionale, al parere richiesto da Anac all’Avvocatura dello Stato in relazione a una vertenza sul corretto inquadramento del personale Anac) in tema di maternità surrogata : - Cedu 1^, 22.6.23, ric. 10810/20 e 59054/19 (Guida al diritto 26/2023, 46): È legittimo il rifiuto opposto dalle autorità italiane di trascrivere nei registri anagrafici i certificati di nascita esteri di bambini legalmente concepiti in altri Stati. Tale veto non lede l’art. 8 della Convenzione europea sul diritto al rispetto della vita privata e familiare. Legittimamente l’Italia prevede il ricorso all’adozione in casi particolari come istituto idoneo a riconoscere i legami familiari del bambino nato col cosiddetto utero in affitto, scoraggiando tale pratica vietata dal diritto interno. (Si legge nella pronuncia che i ricorrenti - coppie omosessuali ed eterosessuali - hanno creato una famiglia ricorrendo alla gestazione per altri, pur sapendo che il diritto italiano la vieta: le difficoltà pratiche che essi possono incontrare a causa del mancato riconoscimento nel diritto italiano di un legame tra bambini e padre d’intenzione non vanno oltre il limite imposto dal rispetto della vita privata e familiare). in tema di famiglia (separazione consensuale - omologazione): - Cass. 1^, 5.6.23 n. 15697 (Guida al diritto 26/2023, 44): Il decreto di omologazione della separazione consensuale ha lo scopo di dare efficacia definitiva alle condizioni previste nel ricorso fatto di comune accordo tra le parti. L’omologa di separazione è a tutti gli effetti un titolo esecutivo, tale che, in caso di inadempimento da parte di uno dei coniugi, l’altro può agire in via esecutiva per ottenere le proprie ragioni. L’accordo tra i coniugi rappresenta l’elemento cardine e il provvedimento di omologazione è unicamente diretto a conferirgli efficacia dall’esterno, assumendo la funzione di condizione successiva della produzione di effetti delle pattuizioni stipulate tra i coniugi. L’accordo omologato deve farsi rientrare tra i titoli esecutivi di cui all’art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c. in tema di servitù : - Cass. 2^, 26.4.23 n. 10916 (Guida al diritto 26/2023, 44): La prescrizione di una servitù di non edificare, che inizia a decorrere dalla sua violazione (nella specie, mediante costruzione di un tunnel), non è interrotta dalla demolizione dell’opera realizzata, seguita dalla sua ricostruzione, ove la demolizione non risulti effetto dello ius prohibendi da parte del titolare della servitù, bensì libera scelta del titolare del fondo servente. in tema di assicurazione (clausole claims-made) - Cass. 3^, 11.4.23 n. 9616 (Guida al diritto 26/2023, 48 T): Il giudice che dichiara la nullità di una clausola del contratto ai sensi dell’art. 1419, comma 2, c.c. deve indicare la norma imperativa con la quale sostituire la clausola dichiarata nulla. (Fattispecie relativa a clausola claims made apposta a un contratto di assicurazione per la responsabilità civile) - (commento di) Marco Rodolfi, Tra autonomia contrattuale e i limiti previsti dal legislatore (Guida al diritto 26/2023, 56-59). La SC ripropone i principi fondamentali in tema di clausole claims made, chiarendo le possibili conseguenze di una declaratoria di nullità. in tema di diritti fondamentali : - Corte giust. Ue, Grande sezione, 22-6-23, causa C-660/21 (Guida al diritto 26/2023, 46): In materia di protezione dei diritti fondamentali, il diritto Ue non impedisce che al giudice nazionale sia imposto il divieto di rilevare d’ufficio la violazione dell’obbligo di informare prontamente una persona indagata in merito al suo diritto di restare in silenzio. Ciò tuttavia a condizione che l’indagato non sia stato privato della possibilità concreta ed effettiva di avvalersi di un avvocato (compreso il gratuito patrocinio) e del diritto, esercitabile personalmente o tramite il difensore, di accedere al proprio fascicolo e far rilevare la violazione subita entro un temine ragionevole. L’obbligo delle autorità di notificare prontamente il diritto di restare in silenzio è stato previsto nel diritto Ue dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2012/13/Ue sul diritto all’informazione nei procedimenti penali. in tema di impugnazioni penali : - Cass. SSUU penali, 23.2-22.5.23 n. 21716 (Guida al diritto 26/2023, 70 T): La legittimazione del procuratore generale a proporre appello avverso le sentenze di primo grado a seguito di acquiescenza del procuratore della Repubblica consegue alle intese o alle altre forme di coordinamento richieste dall’art. 166-bis delle disp. att. c.p.p. che impongono al procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni del procuratore della Repubblica in merito all’impugnazione della sentenza. In tema di legittimazione del procuratore generale a proporre appello avverso le sentenze di primo grado, l’acquiescenza del procuratore della Repubblica al provvedimento (art. 593-bis, comma 2, c.p.p.) non è riferibile anche al pubblico ministero che abbia presentato le conclusioni nel giudizio di primo grado. In assenza delle condizioni per presentare appello ai sensi dell’art. 593-bis, comma 2, c.p.p., il procuratore generale non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione ex art. 569 c.p.p., né ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, comma 2, e 608 c.p.p. - (commento di) Giuseppe Amato, Essenziale l’intesa tra gli uffici con regole di facile comunicazione (Guida al diritto 26/2023, 81-84) c.s. L’(in)utilità del sapere Le scuole non sono aziende. Oggi si fa credere ai ragazzi che devono studiare per imparare un mestiere. Invece, il compito di un buon docente è far capire che occorre studiare per diventare migliori. Poi chi diventa migliore potrà anche guadagnare dei soldi. Ma formare giovani per il mercato non può essere la finalità. (Nuccio Ordine, “L’utilità dell’inutile”)
Autore: Carmine Spadavecchia 12 luglio 2023
sull’ abuso d’ufficio : - Alberto Cisterna*, Via l’abuso d’ufficio, una svolta radicale che modifica l’assetto dei poteri italiani (Guida al diritto 25/2023, 10-11, editoriale). Difficile prevedere gli sviluppi di questa abrogazione: certo acquisisce un’importanza centrale la magistratura amministrativa [presidente di sezione presso il Tribunale di Roma] sul c.d. decreto bollette : DL 30.3.2023 n. 34 - L 26.5.2023 n. 56, Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. - testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 25/2023, 12-18) - commento di Aldo Natalini, Startup innovative sulle rinnovabili, credito d’imposta fino a 200mila euro (Guida al diritto 25/2023, 19-22) [misure fiscali e penali] sulla Procura europea : DLg 4.5.2023 n. 54 [GU 19.5.23 n. 116, in vigore dal 3 giugno 2023], Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO». - testo del decreto (Guida al diritto 25/2023, 23-24) - commento di Aldo Natalini, Una normativa che aumenta le tutele operativa entro la fine di quest’anno (Guida al diritto 25/2023, 25-26) [le novità - EPPO è l’organo addetto a condurre indagini, esercitare l’azione penale e partecipare ai processi relativi ai reati commessi in danno degli interessi finanziari dell’Unione europea di cui alla c.d. direttiva Pif (direttiva Ue n. 1371/2017), recepita con DLg 75/2020] sul c.d. decreto FinTech : DL 17.3.2023 n. 25 - L 10.5.2023 n. 52, Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech - testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 25/2023, 27-41) - commento di Francesco Mazzini, L’Italia si adegua al “Pilot regime” e semplifica le attività d’investimento (Guida al diritto 25/2023, 42-46) in tema di società partecipate : - Cost. 5.6.23 n. 110, pres. Sciarra, red. Viganò (Guida al diritto 25/2023, 49): L’art. 14, comma 5, Tusp (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) mira a porre stringenti limiti ai trasferimenti che le Amministrazioni pubbliche possono effettuare a favore delle società partecipate. La norma, nel quadro dei principi fondamentali stabiliti dal Tusp in materia di coordinamento della finanza, rientra tra quelle che, tendendo alla riduzione del costo della pubblica amministrazione (c.d. spending review), pongono misure finalizzate alla previsione e al contenimento delle spese delle società a controllo pubblico (cfr. Cost. 194/2020, punto 13.1 diritto). (Nella specie, la Corte ha dichiarato incostituzionale, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 14, comma 5, TUSP, l'art. 4 LR Molise n. 8/2022, che autorizzava uno stanziamento di 100.000 euro, individuandone la relativa copertura nel bilancio regionale, per completare la procedura di scioglimento della società Sviluppo della Montagna molisana spa. Secondo la Corte, il trasferimento straordinario ivi previsto, in assenza di qualsivoglia prevalente interesse pubblico idoneo a giustificarlo, contrasta con l'evocato parametro interposto, che pone un generale divieto di "soccorso finanziario" delle società partecipate da parte degli enti pubblici e che, secondo la giustizia contabile, vale, a maggior ragione, ove disposto senza un comprovato interesse generale a favore di partecipate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio, quale espressione di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica) in tema di permesso di soggiorno (rinnovo): - CGARS, 5.6.23 n. 379, pres. Taormina, est. Mazzamuto (Guida al diritto 25/2023, 51): Il possesso di un reddito minimo corrispondente all’assegno sociale (al di fuori delle ipotesi in cui sia richiesto espressamente dalla legge, e cioè i casi di permesso di soggiorno CE e i casi di ricongiungimento familiare) rappresenta un criterio orientativo di valutazione e non un parametro rigido la cui mancanza osti automaticamente al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, dovendo tenersi conto delle varie circostanze che di fatto concorrono a consentire il sostentamento dell’immigrato. Neppure l’alternarsi tra occupazione e disoccupazione può di per sé inficiare le capacità reddituali. Anzi, nei limiti del periodo consentito di attesa di rioccupazione chi ha dimostrato in passato di poter ottenere una legittima occupazione può ritenersi di regola in grado di reperirne una nuova. La valutazione della PA circa il possesso del requisito di un reddito minimo per il sostentamento non può limitarsi a una mera ricognizione della sussistenza di redditi adeguati nei periodi pregressi, ma deve risolversi anche in un giudizio prognostico che tenga conto delle occasioni lavorative favorevoli, soprattutto nelle more dell’adozione del rigetto e delle prospettive di integrazione del lavoratore straniero nel tessuto socio-economico dell’area in cui risiede. (Nella specie, l’A. non aveva tenuto conto dell’integrazione documentale acquisita nel corso del procedimento e della Certificazione unica che indicava per l’anno precedente il possesso di un certo reddito, né delle potenzialità dell’attività lavorativa avviata). in tema di permesso di soggiorno (emersione lavoro irregolare): - TAR Salerno 3^, 6.6.23 n. 1307, pres. Russo, rel. Bello (Guida al diritto 25/2023, 51): Il procedimento avviato con l’istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare nell’interesse di un cittadino straniero deve essere chiuso nel termine di 180 giorni. E una volta concluso il peculiare procedimento previsto dall’art. 103 DL 19.5.2020 n. 34 - L 17.7.2022 n. 77 non v’è motivo di escludere l’applicazione delle regole ordinarie in materia di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato previste dal DLg 25.7.1998 n. 286 (TU immigrazione). Infatti, la disciplina speciale per l’emersione del lavoro irregolare mira a consentire allo straniero di ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato previa effettuazione da parte della Questura delle medesime verifiche previste per tutte le altre ipotesi disciplinate dal regime ordinario, senza alcuna deroga del regime ordinario derivante dall’iter di emersione. In tale sistema esiste uno scarto temporale tra la presentazione del kit presso l’Ufficio postale e il ricevimento della domanda da parte dell’Ufficio competente, necessariamente coincidente con il giorno della convocazione in questura per la dovuta identificazione, ossia il dies a quo entro cui va data risposta alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno, essendo ragionevole far decorrer il termine per il compimento dell’attività istruttoria non da un momento antecedente rispetto a quello in cui l’A. può in concreto esercitare la funzione accertativa cui è chiamata. (Nella specie, il ricorrente aveva chiesto accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dall’A. sulla sua richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato fondata sulla positiva definizione di un’istanza di emersione del lavoro irregolare) sul giudizio di ottemperanza : - Cons. Stato II 12.5.23 n. 4800, pres. rel. Simeoli (Guida al diritto 25/2023, 92 T): Nel sistema della giustizia amministrativa, l’esecuzione si atteggia alla stregua di una cognizione integrata, allorché, in presenza di una sentenza di annullamento inidonea a dettare una compiuta disciplina del rapporto tra amministrazione e cittadino sostitutiva dell’atto annullato, il giudizio di ottemperanza, ricorrendone i presupposti, sia chiamato a completare la cognizione mediante l’individuazione del contenuto della prestazione o attività cui è tenuta l’A. L’attuazione del risultato pratico del processo, in questo caso, non postula una rigida scomposizione per fasi, essendo possibile che la tutela giurisdizionale si sviluppi attraverso una successione continuata di attività che vanno dall’accertamento della pretesa sino alla soddisfazione della stessa. Le misure sollecitatorie e surrogatorie delle sentenze esecutive e del giudicato, in un’ottica accelerativa e semplificativa, possono essere disposte già con la sentenza che definisce la fase di cognizione, a fronte di un’ulteriore, specifica e autonoma domanda, che sarà necessaria soltanto per la dichiarazione di nullità e inefficacia di atti sopravvenuti adottati in violazione o elusione del giudicato, oppure per l’eventuale determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo satisfattivo che non sia stato possibile definire già in sede di cognizione. Nel processo civile, invece, la contestazione del diritto di procedere a esecuzione forzata richiede sempre l’instaurazione di un autonomo giudizio di cognizione, che costituisce un incidente di esecuzione. - (commento di) Davide Ponte, L’evoluzione del rito amministrativo, dall’effetto demolitorio al reintegro (Guida al diritto 25/2023, 101-105) sull’ assegno di divorzio : - Cass. 1^, 5.5.23 n. 11832 (Guida al diritto 25/2023, 72-73 s.m., annotata da Mario Piselli): Il riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull’esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che costituisce solo una precondizione fattuale per l’applicazione dei parametri di cui all’art. 5, comma 6, della legge 898/1970 - essendo invece necessaria un’indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all’attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali in tema di fallimento : - Cass. SSUU (Guida al diritto 25/2023, 54 T, sotto il titolo “Terzo datore di ipoteca fallito: esclusa per il creditore garantito la verifica del passivo”): I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito: (a) non possono, anche dopo le modifiche introdotte dal DLg 5/2006 e dal DLg 169/2007, avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al Titolo II, capo V, della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito, né soggetti che agiscono per la restituzione o la rivendica di beni acquisiti al fallimento; (b) possono intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell’attivo per richiedere di partecipare ala distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che siano stati ipotecati o pignorati. Avverso il piano di riparto del curatore che escluda o includa (in tutto o in parte) il diritto del titolare della nuda prelazione alla distribuzione delle somme [ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che siano stati ipotecati o pignorati per credito non del fallito], il creditore ipotecario o pignoratizio, e rispettivamente gli altri creditori interessati al riparto del ricavato della vendita del bene possono proporre reclamo a norma dell’art. 110, comma 3, LF. Il reclamo può avere ad oggetto l’esistenza, la validità e l’opponibilità al fallimento della garanzia reale, avendo anche riguardo alla sua revocabilità, oltre che l’an e il quantum del debito garantito. Tale accertamento non richiede la partecipazione al giudizio del debitore la cui obbligazione è garantita da ipoteca o da pegno e ha un valore endo-concorsuale, essendo, come tale, non opponibile al detto debitore, restato estraneo al procedimento fallimentare, in sede di riparto. - (commento di) Nicola Graziano, Per le procedure prima del Codice resta la ripartizione dell’attivo (Guida al diritto 25/2023, 66-71). La lettura delle norme esistenti proposta dalle Sezioni unite corrisponde all’interpretazione prevalente in giurisprudenza. La scelta delle Sezioni Unite, diversa rispetto al Codice della crisi (che contiene un “dirompente elemento di novità”), vale per tutte le procedure aperte prima del 15 luglio 2022. sui termini processuali : - Cass. lav. 16.6.23 n. 17280 (Guida al diritto 25/2023, 49): Con la novella del 2005 il sabato è rimasto giorno lavorativo a ogni effetto, ad eccezione del compimento di atti processuali “fuori dell’udienza”, per i quali è stato eccezionalmente equiparato al giorno festivo. Dunque, il sostantivo “sabato” adoperato dal legislatore non equivale a “giorno prefestivo”: la ratio legis non è quella di dettare un regime generale per i giorni prefestivi, ossia per qualunque giorno che cada subito prima di un giorno festivo, bensì quella di limitare il compimento di atti processuali “fuori dell’udienza” a cinque giorni alla settimana. Ne consegue che il termine cadente di venerdì va rispettato, a nulla rilevando il fatto, del tutto occasionale, che il sabato successivo sia un giorno festivo. sul ruolo del pubblico ministero (in fase di indagini preliminari): - Cass. pen. 5^, 27.1-12.5.23 n. 20365 (Guida al diritto 25/2023, 88 s.m., annotata): Il pubblico ministero, quale garante della legalità della fase delle indagini preliminari, a fronte del sospetto di falsità o di reticenza della persona escussa ai sensi dell’art. 362 c.p.p., può ammonirla dell’obbligo di rispondere secondo verità, ma certamente non può mai, per vincerne la resistenza, rappresentare la detenzione in carcere come conseguenza immediata e inevitabile, rimessa alla volontà dello stesso PM, del rifiuto di fornire le risposte desiderate alle domande. Una simile rappresentazione sarebbe infatti illegittima ove si consideri che l’esito in tal modo paventato, come conseguenza certa della falsità o della reticenza attribuita alla persona escussa, non è giustificato da nessuna disposizione normativa, in quanto, rispetto al pur ipotizzabile reato di cui all’art. 371-bis c.p., l’art. 381, comma 4-bis, c.p.p. prevede espressamente che “non è consentito l’arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal PM per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle”. (Nella fattispecie, è stato dichiaro inammissibile il ricorso avverso la sentenza che aveva ravvisato il reato di tentata violenza privata a carico di due magistrati del pubblico ministero, cui era stato contestato di avere, nel corso delle escussioni di alcune persone informate sui fatti, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringerle a rendere dichiarazioni che si ritenevano coerenti con le investigazioni, con modalità intimidatorie e violenze verbali, in particolare rappresentando che, diversamente, sarebbero state immediatamente arrestate). c.s. Riscaldamento globale e cambiamenti climatici: nihil novi sub sole. “Si abbatterono sul Veneto, sulla Liguria e su altre regioni italiane piogge torrenziali; dal tempo di Noè non si ricordava un diluvio simile; i campi e i poderi si trasformarono in pantani, e uomini e animali morirono in gran numero” (Paolo Diacono, 720-799) “Tale fu la violenza della piena, che gli antichi edifici crollarono e persino i granai della Chiesa furono travolti” (Gregorio di Tours, 538-594, sulla piena del Tevere nel 589, cui seguì una terribile epidemia di peste)
Autore: Carmine Spadavecchia 2 luglio 2023
sulla formulazione delle leggi : - Corte cost. 5.6.23 n. 110, pres. Sciarra, est. Viganò (Guida al diritto 24/2023, 52): Una legge radicalmente oscura è incompatibile con la Costituzione (Una norma di legge della Regione Molise prevedeva l’ammissibilità di “interventi” non meglio precisati all’interno di “fasce di rispetto” contenute nelle “aree di piano”, senza precisare a quali piani facesse riferimento; per giunta, si prevedeva l’ammissibilità di tali interventi “previa V.A. per il tematismo che ha prodotto la fascia di rispetto”, espressione che la Corte ha giudicato incomprensibile, anche perché nelle proprie difese la Regione aveva assegnato all’acronimo “V.A.” due significati diversi (“valutazione ambientale” e “verifica di ammissibilità”), tanto più che la norma in questione non si inseriva in alcuna legge preesistente, restando per così dire “sospesa nel vuoto”, il che vanificava qualsiasi tentativo di interpretazione alla luce di uno specifico contesto di riferimento. in tema di accesso : - TAR Toscana 1^, 11.5.23 n. 463, pres. Pupilella, est. Ricchiuto (Guida al diritto 24/2023, 52): L’interessato ha diritto di ottenere dall’Amministrazione copia anche degli atti interni o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa, tra i quali rientrano anche gli atti di procedimenti non ancora conclusi. Sussiste l’interesse ad acquisire gli atti relativi a un procedimento disciplinare anche laddove il procedimento disciplinare al cui avvio il corredo documentale era funzionale non risulti essere stato avviato, stante l’interesse del dipendente. a conoscere gli atti amministrativi su cui la richiesta disciplinare è fondata, allo scopo di tutelare i propri interessi giuridicamente rilevanti e di regolare la propria condotta, senza che la divulgazione resti preclusa da esigenze di tutela della riservatezza. Pertanto l’accesso va consentito relativamente a tutti gli atti, anche quelli relativi alla fase preliminare del procedimento disciplinare, tutti gli atti essendo soggetti al principio inderogabile della trasparenza che connota l’intera attività della PA: anche dalla loro lettura possono infatti evincersi le ragioni che hanno orientato l’agire dell’Amministrazione stessa. in tema di appalti : - Corte giust. Ue 3^, 8.6.23, causa C-545/21 (Guida al diritto 24/2023, 53): La nozione di irregolarità che autorizza il recupero di somme già erogate (nella specie, dal MIT in favore di Anas) è applicabile anche in assenza di una sentenza di condanna penale e in mancanza di prove circa l’illegalità dell’aggiudicazione. L’esistenza di una irregolarità presuppone tre elementi: una violazione del diritto Ue, un’azione od omissione di un operatore economico all’origine di tale violazione, un pregiudizio attuale o potenziale provocato al bilancio Ue. La nozione di irregolarità comprende comportamenti che possono essere qualificati come atti di corruzione praticati nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad oggetto la realizzazione di lavori cofinanziati da un fondo strutturale Ue e per i quali sia stata avviata una procedura amministrativa o giudiziaria, anche quando non è provato che tali comportamenti abbiano avuto una incidenza reale sulla proceduta di selezione dell’offerente e che non è stata constatata alcuna incidenza effettiva sul bilancio Ue. Il principio di parità di trattamento degli offerenti esige che gli operatori economici interessati a un appalto pubblico dispongano delle stesse opportunità nella formulazione delle offerte e possano conoscere esattamente i vincoli procedurali, sicuri del fatto che gli stessi requisiti valgano per tutti i concorrenti; inoltre gli offerenti devono trovarsi su un piano di parità sia al momento in cui preparano le loro offerte, sia al momento in cui queste sono valutate dalle amministrazioni aggiudicatrici. (Nella specie, nel contesto di una commessa su lavori di ammodernamento di un tronco stradale, il MIT aveva disposto il recupero delle somme già erogate a favore di Anas, dichiarando non dovuto, perché spesa irregolare, il residuo importo non ancora erogato. All’origine della decisione del MIT c’erano indagini penali che mettevano in luce l’esistenza di un sistema corruttivo coinvolgente funzionari di Anas, tra i quali due membri della commissione aggiudicatrice dei lavori. Dagli elementi a disposizione dei giudici europei è emerso che, tenuto conto delle accuse di atti di corruzione diretti a influire sul procedimento decisionale di aggiudicazione dell’appalto pubblico del tronco stradale, non si poteva escludere che taluni membri della commissione di gara dell’Anas avessero favorito uno degli offerenti e discriminato i suoi concorrenti, violando così i principi di trasparenza e di parità di trattamento degli offerenti). in tema di diritti umani : - Corte cost. 5.6.23 n. 111, pres. Sciarra, est. Viganò (Guida al diritto 24/2023, 51): La Costituzione e le norme internazionali che tutelano i diritti umani consentono di imporre a chi è sospettato di avere commesso un reato l’obbligo di indicare all’autorità che procede le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita), ma non di fornire ulteriori informazioni di carattere personale, non avendo l’indagato o l’imputato dovere alcuno di collaborare con le indagini e il processo a proprio carico. Per garantire a questo diritto una tutela effettiva occorre dare all’indagato e all’imputato un esplicito avvertimento circa la facoltà di non rispondere anche a queste domande; e la sua punibilità va esclusa nel caso in cui egli risponda il falso, ove non sia stato debitamente informato di questa sua facoltà. in tema di danno all’immagine : - Cons. Stato III 18.4.23 n. 3896, pres. Corradino, est. Tulumello (Guida al diritto 24/2023, 94 T): Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, e non quella del giudice ordinario, nella vicenda in cui una società, concessionaria di un servizio comunale, impugna la nomina della commissione straordinaria per la governance provvisoria dell’ente per infiltrazioni della criminalità organizzata, nella parte in cui tale provvedimento attribuisce alla concessionaria medesima forme di contatto con la criminalità organizzata. Sebbene la ricorrente abbia di mira l’accertamento della lesione del diritto all’immagine, ai fini risarcitori, l’asserito danno non risulta riconducibile a un mero comportamento, bensì rappresenta la conseguenza, anche se indiretta, dell’esercizio del potere amministrativo. (Il TAR aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario) - (commento di) Laura Biarella, La situazione giuridica del ricorrente ha natura di “interesse legittimo” (Guida al diritto 24/2023, 98-101) sul risarcimento del danno alla persona : Tribunale di Milano - Osservatorio sulla giustizia civile - Tabella del danno permanente alla persona per il futuro - Milano, 25 maggio 2023 – Capitalizzazione anticipata di una rendita – Relazione illustrativa – Istruzioni e casi pratici - Allegati - Tabella maschi e tabella femmine (Guida al diritto 24/2023, 14-43) - (commento di) Giovanni Comandé*, Il puzzle del risarcimento, da Milano altro tassello in un mare di incertezze (Guida al diritto 24/2023, 10-13, editoriale). Il ruolo di supplenza svolto in materia, in assenza di interventi normativi, dalla giurisprudenza, e in ispecie dall’Osservatorio milanese sulla giustizia civile [*professore ordinario di Diritto privato comparato presso l’Università Sant’Anna di Pisa] - (commento di) Marco Ridolfi e Filippo Martini, Capitalizzazione rendita, un calcolo aggiornato e facilmente applicabile (Guida al diritto 24/2023, 44-48). L’inadeguatezza degli strumenti sino ad oggi utilizzati dagli operatori del diritto ha spinto l’Osservatorio ad adottare queste tabelle. in materia di turismo : - Corte giust Ue 2^, 86.23, causa C-407/21 (Guida al diritto 24/2023, 104 s.m.): L’art. 12, par. 2 e 3, della Direttiva 2015/2302 va interpretato nel senso che, qualora, a seguito della risoluzione di un contratto di pacchetto turistico dovuta alla pandemia, l’organizzatore del pacchetto sia tenuto, in forza di tale disposizione, a rimborsare integralmente al viaggiatore interessato i pagamenti effettuati per detto pacchetto, per tale rimborso si intende unicamente una restituzione di detti pagamenti sotto forma di una somma di denaro. L’art. 12, in combinato disposto con l’art. 4 di tale direttiva, osta a una normativa nazionale in forza della quale gli organizzatori di pacchetti turistici sono temporaneamente esentati, nel contesto dello scoppio di una crisi sanitaria mondiale che impedisce l’esecuzione dei contratti di pacchetto turistico. dal loro obbligo di rimborsare integralmente ai viaggiatori colpiti, entro 14 giorni dalla risoluzione di un contratto, i pagamenti effettuati per il contratto risolto, e ciò anche laddove una siffatta normativa miri ad evitare che la solvibilità di tali organizzatori di viaggi sia compromessa al punto da mettere a repentaglio la loro sussistenza a causa del numero considerevole di richieste di rimborso attese, e quindi miri a preservare la sopravvivenza del settore interessato. - (commento di) Marina Castellaneta, Pacchetto turistico, in caso di risoluzione del contratto il viaggio va rimborsato con una somma di denaro (Guida al diritto 24/2023, 104-106). in tema di ricusazione : - Cass. pen. VI 7.6.23 n. 24624 (Guida al diritto 24/2023, 52): La dichiarazione di ricusazione è atto “personalissimo” della parte; per presentare la relativa istanza il difensore deve essere munito di procura speciale o mandato specifico, in mancanza di che l’istanza è inammissibile. (Nella specie, l’istanza di ricusazione era stata proposta in ragione del fatto che il giudicante dell’imputato assistito da difensore di fiducia aveva querelato quest’ultimo e il suo coniuge. La SC ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’imputato sia perché quest’ultimo non rivestiva il ruolo di soccombente a fronte dell’ordinanza della Corte d’appello che aveva respinto l’istanza di ricusazione presentata in proprio dal difensore sin dall’inizio e fino al ricorso in sede di legittimità, sia perché l’istanza di ricusazione presentata e dichiarata inammissibile in sede di merito non era assistita da procura speciale rilasciata dall’imputato). in tema di notificazione (via email): - Cass. lav. 31.5.23 n. 15345 (Guida al diritto 24/2023, 50): La notificazione non può essere considerata inesistente se si è verificata accettazione dell’atto da parte del gestore della posta elettronica ordinaria, in quanto ciò fa presumere il successivo transito telematico dei dati trasmessi al destinatario. Vero è che non sono conoscibili gli esiti di tale transito in termini di contenuto, leggibilità o concreta lettura da parte del destinatario; ma non essendoci riscontro della totale assenza di transito dei dati telematici non si può neanche affermarne l’inesistenza. Di qui la nullità (e non l’inesistenza) della notificazione, in quanto l’iter errato con consente il perfezionamento della notifica, che coincide con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna, la sola che permette di avere prova del fatto che l’atto sia pervenuto completo, leggibile e nei termini. In effetti, l’invio dell’atto di impugnazione su una e-mail ordinaria manca di quel corredo di certezza della comunicazione che consente alla notificazione di generare il proprio effetto utile di avvenuto tempestivo adempimento (anche se poi la mail non sia stata in concreto letta) come al contrario avviene quando sia inviata all’indirizzo di posta certificata del destinatario. c.s. Potere « L’aspirazione a comandare, l’ossessione del potere, è, a tutti i livelli, una forma di pazzia. Mangia l’anima, la stravolge, la rende falsa. Anche se si aspira al potere “a fin di bene”, soprattutto se si aspira al potere “a fin di bene”. La tentazione del potere è la più diabolica che possa essere tesa all’uomo, se Satana osò proporla perfino a Cristo. Con lui non riuscì, ma riesce con i suoi vicari » (Papa Celestino V, in “L’avventura di un povero cristiano”, di Ignazio Silone, Premio Campiello 1968)
Autore: Carmine Spadavecchia 2 luglio 2023
in tema di appalti (garanzia provvisoria): - Ad. plen. 26.4.22 n. 7, pres. Frattini, est. Lopilato (Giurispr. it. 5/2023, 1140, solo massima): È consentita l’escussione della garanzia provvisoria quando la mancata sottoscrizione del contratto derivi da un fatto imputabile all’aggiudicatario e non anche al concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione in quanto l’art. 93, 6° comma, DLg 18.4.2016 n. 50 delinea un sistema di garanzie che si riferisce al solo periodo compreso tra l’aggiudicazione ed il contratto e non anche al periodo compreso tra la proposta di aggiudicazione e l’aggiudicazione. [L’art. 93, comma 6, DLg 1.4.2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici), prevede che la “garanzia provvisoria” a corredo dell’offerta «copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario»] - (nota di) Hebert d’Herin, L’escussione della garanzia provvisoria al vaglio dell’Adunanza plenaria (Giurispr. it. 5/2023, 1140-1143) in tema di DURC (dichiarazione unica regolarità contributiva): - T. lav. Spezia, 18.7.22, Giudice Panico (Giurispr. it. 5/2023, 1129 T): 1. - Il giudizio di accertamento circa la regolarità contributiva, intrapreso per il mancato rilascio del c.d. DURC, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario al quale è, tuttavia precluso emanare una pronuncia di condanna dell’ente previdenziale alla consegna dello stesso, sia pure in presenza di una richiesta in tal senso del privato, stante il divieto posto dall’art. 4 L 2248/1865, allegato E. Nelle situazioni di oggettiva incertezza giuridica, in presenza di un effettivo interesse della parte istante alla sua rimozione – qualora sussistano fumus boni iuris della domanda e periculum in mora rispetto a beni dipendenti dall’accertamento – è ammissibile, pure in sede di urgenza, l’emissione di un provvedimento accertativo, fermo restando che quest’ultimo ha efficacia limitata al rilascio del DURC e, quindi, non funge da anticipato accertamento pieno di regolarità contributiva. 2. - L’art. 3, 2° comma, lett. b), DM.30.1.2015 – che impone il rilascio del DURC ogniqualvolta vi sia un’ipotesi, legislativamente prevista, di sospensione dei pagamenti – va applicato anche in caso di domanda di concordato preventivo o in bianco con riserva di presentazione della proposta ex art. 161, 6° comma, LF in quanto in tale fattispecie opera il divieto di procedere al pagamento dei crediti antecedenti (art. 168 LF), ivi inclusi i crediti contributivi non soddisfatti degli Enti previdenziali. In tale ipotesi, pertanto, non opera l’art. 5 DM. 30.1.2015, applicabile solo alla diversa fattispecie di concordato in continuità di cui all’art. 186-bis LF, ma con la pubblicazione dell’istanza di concordato nel Registro delle Imprese ancorché avanzata con riserva di presentazione del piano (e finché il termine concesso per il deposito non sia spirato) sussiste il presupposto normativo per ritenere “regolare” l’azienda e quindi dovrà essere rilasciare il DURC. - (commento di) Federico D’Addio, Diritto al rilascio del DURC anche in caso di domanda di concordato preventivo (Giurispr. it. 5/2023, 1131-5) Il DURC e le sue funzioni. Il DURC e le procedure concorsuali sulle concessioni demaniali marittime (proroga): - Cons. Stato VI 1.3.23 n. 2192, pres. De Felice, est. Maggio (Giurispr. it. 5/2023, 998-999): In applicazione coerente delle statuizioni emesse dall’Adunanza Plenaria (sentenze 17 e 18/2021) va confermato il contrasto fra la normativa italiana che ha disposto la proroga automatica fino al 2033 delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative (L 145/2018, art. 682, segg.) e le pertinenti previsioni del diritto UE primario (art. 49 Tfue) e derivato (art. 12 della Direttiva Bolkestein n. 2006/123/CE). Tali disposizioni, pertanto, non devono essere applicate né dalla PA né dai giudici nazionali e gli atti amministrativi che ne fanno applicazione devono essere considerati illegittimi. sulla SCIA (segnalazione certificata inizio attività): - Cons. Stato II 7.3.23 n. 2371, pres. Simeoli, est. Manzione (Giurispr. it. 5/2023, 1136 s.m.): 1. Nel giudizio di ottemperanza conseguente ad una sentenza di primo grado, confermata in appello, al fine di incardinare la competenza in capo al giudice di prime cure ovvero al Consiglio di Stato, l’art. 113 c.p.a. richiede che la sentenza abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo, tuttavia poiché la sentenza d’appello si caratterizzata sempre per avere un quid pluris rispetto al primo grado, occorre valutare la sussistenza di una modifica sostanziale del dictum giudiziario quale ricavabile dalla sentenza di primo grado. 2. Il combinato disposto dei commi 3, 4, 6-bis e 6-ter dell’art. 19 legge 241/1990 riconosce in capo al- l’Amministrazione due distinte modalità di intervento in caso di SCIA. illegittima: il primo potere è disciplinato dal 3° comma e prevede che entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione del privato l’A. è tenuta a verificare la correttezza della stessa e nel caso utilizzare i poteri inibitori, repressivi e conformativi ad essa assegnati. Il secondo potere è disciplinato dal 4° comma e prevede che l’A. possa annullare d’ufficio il titolo già formatosi, al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 21-novies. 3. Il comma 6-ter dell’art. 19 legge 241/1990 esclude espressamente la possibilità per il terzo di impugnare direttamente la segnalazione certificata, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività, riconoscendogli esclusivamente il potere di sollecitare l’A. all’esercizio delle verifiche di propria competenza. Tale sollecito, se effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione, impone all’A. di provvedere ai sensi del 3° comma, mentre se tardivo obbliga l’A. ad attivarsi ed emanare il provvedimento di cui al 4° comma. 4. Il 4° comma dell’art. 19 legge 241/1990 delinea una fattispecie di annullamento in autotutela sui generis. Infatti, l’A. a seguito della sollecitazione del terzo controinteressato, non solo è tenuta a procedere, ma anche a riscontrare tale istanza per mezzo di un provvedimento espresso. Talché la discrezionalità di tale istituto si risolve solamente nella verifica della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 21-novies. 5. In caso di nuovo provvedimento di diniego in autotutela in sede di riedizione del potere, conseguente a sen- tenza, in un’ottica di doverosa maggior garanzia procedurale volta ad assicurare il doppio grado di giudizio, il giudice competente a conoscere della questione non è il Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza, bensì il giudice di prime cure che dovrà valutare nel merito la legittimità del provvedimento adottato. Ai sensi dell’art. 32, 2° comma, c.p.a., in tal caso, il giudice muta il rito, previa rimessione degli atti al giudice di prime cure. - (nota di) Roberto Damonte e Riccardo Ettore Minucci, SCIA, La tutela del terzo e il dovere di provvedere della P.A. (Giurispr. it. 5/2023, 1136-1140) in tema di impiego pubblico (conversione del rapporto a termine): - Cass. lav. 20.10.22 n. 31036 (Giurispr. it. 5/2023, 1123 T): Il diritto di precedenza alla trasformazione del rapporto da part-time a full-time per i lavoratori assunti presso le pubbliche amministrazioni non è un diritto assoluto, ma si configura in presenza di determinati presupposti tra cui vi rientra l’equivalenza delle mansioni. In particolare, la procedura assunzionale deve riferirsi all’espletamento di mansioni uguali o equivalenti a quelle proprie del rapporto a tempo parziale. - (commento di) Paola Maria Rebecca Conoscitore, Il diritto di precedenza alla trasformazione del rapporto da part-time a full-time nel lavoro pubblico (Giurispr. it. 5/2023, 1125-9). Con l’ordinanza in commento la SC ribadisce i principi affermati da SU n. 27440/2017. sul CGA Sicilia : - Ad. plen. 14.3.23 n. 9, pres. Maruotti, rel. Pannone (Giurispr. it. 5/2023, 997.998): Ai sensi del DLg 272/2003, le due Sezioni del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) di Palermo costituiscono altrettante Sezioni del Consiglio Stato, aventi competenza funzionale per gli appelli avverso le sentenze del TAR Sicilia (Palermo e Catania). Laddove un appello avverso sentenza del TAR Sicilia sia stato erroneamente proposto dinanzi al Consiglio di Stato, quest’ultimo deve dichiarare la propria incompetenza al fine di consentire alle parti la riassunzione del giudizio dinanzi al CGARS. sulla rimessione alla Plenaria : - Ad. plen. 22.3.23 n. 11, pres. Maruotti, est. Lopilato (Giurispr. it. 5/2023, 995): (a) L’art. 99 c.p.a. consente alla Sezione rimettente, in sede di rinvio, di decidere la controversia sotto tutti i profili non esaminati dall’Adunanza plenaria, il cui principio di diritto non può però essere posto in contestazione nel corso del medesimo giudizio; (b) i quesiti sollevati nel caso in esame con l’ulteriore ordinanza di rimessione non possono essere esaminati, in quanto non rientrano in nessuna delle ipotesi previste dall’art. 99 c.p.a. (La Plenaria restituisce gli atti al CGARS rimettente senza prendere posizione sui quesiti formulati e stabilisce che non vi è luogo a provvedere sugli stessi) in tema di ricorso collettivo : . Cons. Stato IV 21.2.23 n. 1775 (Giurispr. it. 5/2023, 999-1000): Va ribadito, in base all’orientamento consolidato in materia, che nel processo amministrativo è possibile la proposizione di un ricorso collettivo alla duplice condizione che sussista l’identità delle posizioni sostanziali dedotte in giudizio e che non emergano posizioni di conflitto di interesse fra le parti ricorrenti. sul rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia : - Cedu 3^, 14.3.23, ric. 57378/18 (Giurispr. it. 5/2023, 1006-7, annotate da Valeria Casillo): Integra violazione del diritto a un processo equo (art. 6 Cedu) il rifiuto immotivato della Corte di Cassazione greca di esaminare una domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue. L’accertamento della violazione comporta la necessità di riaprire il procedimento interno come misura necessaria al ripristino dello status quo ante, in tema di condictio indebiti : - Corte cost. 27.1.23 n. 8, pres. Sciarra, est. Navarretta (Giurispr. it. 5/2023, 1026 s.m.): Non è incostituzionale, in riferimento agli artt. 11 e 117, 1° comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Cedu, l’omessa previsione - da parte dell’art. 2033 c.c. - dell’irripetibilità dell’indebito previdenziale non pensionistico, qualora le somme erogate siano state percepite in buona fede e la condotta dell’ente erogatore abbia ingenerato nel percettore un legittimo affidamento circa la loro spettanza. - (commento di) Stefano Pagliantini, Il pragmatismo di Enrico di Navarra: l’inesigibilità restitutoria nel canone della Corte costituzionale (Giurispr. it. 5/2023, 1027-1034). Il “colpo d’ala” della Corte: la tutela dell’accipiens non trova ostacolo nell’art. 2033 c.c., perché è assicurata dall’art. 2126 c.c., che governa la condictio indebiti in materia giuslavoristica con un principio di settore speciale, sottraendola alla normativa generale del codice civile. in tema di danni (obblighi di protezione): - Cass. 3^, 19.5.22 n. 16224 (Giurispr. it. 5/2023, 1034 T): L’interesse del cliente di un supermercato a conservare la propria integrità fisica dinanzi al fatto dannoso che può verificarsi all’interno dei locali dello stesso è un interesse che riceve tutela nella vita di relazione a prescindere dall’acquisto delle merci ivi poste in vendita, e la cui lesione costituisce danno ingiusto risarcibile a titolo di responsabilità extracontrattuale. Precisamente, allorché il danno sia cagionato dalle cose che si trovano all’interno dei locali del supermercato, si integra, nel concorso di tutti gli altri elementi costitutivi, l’ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2051 c.c., con conseguente obbligo risarcitorio in capo al custode delle cose medesime (fattispecie relativa alla richiesta di risarcimento del danno da schiacciamento nelle porte automatiche di un supermercato). - (commento di) Andrea Giocondi, Les deracineès: ovvero, gli spaesati obblighi di protezione (Giurispr. it. 5/2023, 1036-1043) in tema di impresa : - Luigi Balestra (a cura di) L’impresa familiare (Giurispr. it. 5/2023, 1172-1177). L’istituto introdotto dalla riforma del diritto di famiglia (L 19.5.1975 n. 151): finalità e disciplina residuale; presupposti e costituzione; diritti dei collaboratori; comunione tacita familiare. in tema di spese giudiziali : - Cass. SSUU 31.10.22 n. 32061 (Giurispr. it. 5/2023, 1072 T): In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c. - (commento critico di) Matteo Lupano, Dalle Sezioni Unite passi indietro in tema di soccombenza reciproca (Giurispr. it. 5/2023, 1075-1079) in tema di giudicato (sulla giurisdizione): - Cass SSUU 15.11.22 n. 33606 (Giurispr. it. 5/2023, 1068 T): Il passaggio in cosa giudicata di una pronuncia del giudice ordinario ovvero del giudice amministrativo recante statuizioni sul merito di una pretesa attinente ad un determinato rapporto estende i suoi effetti al presupposto della sussistenza della giurisdizione del giudice adito su tale rapporto, indipendentemente dal fatto che essa sia stata, o meno, oggetto di esplicita declaratoria; sicché osta a che la giurisdizione di quel giudice possa essere contestata in successive controversie fra le stesse parti riguardanti il medesimo titolo. - (nota di) Beatrice Zuffi, La fuorviante ma pervicace corrente giurisprudenziale sull’efficacia vincolante esterna dell’implicito riconoscimento della giurisdizione nelle sentenze di merito (Giurispr. it. 5/2023, 1069-1072) sulla riforma Cartabia ( processo penale ): Fabio Alonzi, Luigi Ludovici, Giorgio Spangher (a cura di), Riforma Cartabia: modifiche strutturali al processo penale (Giurispr. it. 5/2023, 1178-1222) - Nuovi scenari e nuove responsabilità nel processo penale riformato, Fabio Alonzi, Luigi Ludovici e Giorgio Spangher (1178) - La c.d. remote justice nella riforma Cartabia, Benedetta Galgani (1179) - Videoregistrazioni e collegamenti da remoto, Donatella Curtotti (1183) - Progressi e criticità nel nuovo assetto delle notificazioni, Guido Colaiacovo (1186) - Notizia di reato: priorità, struttura, iscrizione e controlli, Katia La Regina (1188) - I tempi e gli esiti delle indagini preliminari, Luigi Ludovici (1190) - I ritocchi in tema di udienza preliminare, Arturo Capone (1194) - I procedimenti speciali, Paola Spagnolo (1196) - L’assenza secondo la legge Cartabia, Fabio Alonzi (1199) - I rimedi a favore dell’imputato e del condannato giudicato in assenza, Elena Valentini (1202) - Giudizio di primo grado, Roberta Aprati (1205) - Citazione diretta a giudizio: rivoluzioni che potrebbero portare frutto, Serena Quattrocolo (1206) - Le disposizioni generali sulle impugnazioni e l’appello, Mitja Gialuz (1209) - Ritocchi al rito in cassazione e rimedi per le condanne della Corte europea, Hervé Belluta (1211) - Gli interventi di dettaglio nel quadro della fase esecutiva, Daniele Vicoli (1214) - Nuove sinergie tra giustizia riparativa e procedimento penale, Elisa Lorenzetto (1217) - I profili di diritto intertemporale e transitorio, Jacopo Della Torre (1221) c.s. Ubi ordo deficit, nulla virtus sufficit (Dove manca l'ordine nessuna virtù sopravvive) [iscrizione sulla porta della sacrestia a Palazzo San Giorgio, ora sede dell'Autorità portuale di Genova, olim Banco San Giorgio, che custodiva il tesoro della Repubblica di Genova]
Autore: Carmine Spadavecchia 23 giugno 2023
sul CSM : - Giovanni Verde*, Csm, quella finta lotta alle correnti con le nomine a sorteggio dei togati (Guida al diritto 23/2023, 10-14). Sul disegno di legge n. 154 relativo alle modalità di elezione dei componenti togati del Csm [*professore emerito di Diritto e procedura civile presso l’Università “Luiss-Guido Carli” di Roma] sull’ emergenza alluvione : DL 1.6.2023 n. 61 [GU 1.6.23 n. 127, in vigore dal 2 giugno 2023], Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 - stralcio del decreto-legge (Guida al diritto 23/2023, 33-39), con la mappa delle principali novità a cura di Laura Biarella. in tema di chance : - Cons. Stato II 12.5.23 n. 4800, pres. est. Simeoli (Guida al diritto 23/2023, 45): La chance è una figura elaborata al fine di traslare sul versante del danno ingiusto un problema di causalità incerta: quello cioè della fattispecie in cui non sia possibile accertare se un determinato esito vantaggioso si sarebbe o meno verificato senza l’ingerenza illecita del danneggiante. Mentre nel diritto privato le ipotesi più ricorrenti riguardano la responsabilità medica, nel campo del diritto amministrativo la lesione della chance viene invocata soprattutto per riconoscere uno sbocco di tutela, sia pure per equivalente, a quelle aspettative andate irrimediabilmente deluse a seguito dell’illegittimo espletamento ovvero del mancato espletamento di un procedimento amministrativo in carico a un ente pubblico. Poiché l’esigenza giurisdizionale è quella di riconoscere all’interessato il controvalore della possibilità di vedersi aggiudicato un determinato vantaggio, l’obiettivo del giudizio di responsabilità deve coerentemente consistere nell’accertamento del nesso causale tra la condotta antigiuridica del danneggiante e l’evento lesivo consistente nella perdita della possibilità del danneggiato. La tecnica probabilistica va quindi impiegata non per accertare l’esistenza della chance come bene a sé stante, bensì per misurare un modo equitativo il valore economico della stessa in sede di liquidazione della somma risarcibile. In ogni caso, per scongiurare azioni bagatellari o emulative, il giudice deve disconoscere l’esistenza di un danno risarcibile nel caso in cui le probabilità perdute si attestino a un livello del tutto insignificante. in materia di antimafia : - Cons. giust. amm. regione siciliana, 15.5.23 n. 149, pres. de Francisco, rel. Caleca (Guida al diritto 23/2023, 90 T): Il richiamo alla sentenza di patteggiamento non può fondare la legittimità del provvedimento adottato dal Prefetto che si risolva in una informazione interdittiva o in una comunicazione antimafia. In relazione all’informazione interdittiva, integra il vizio di carenza di motivazione il mero richiamo alla sentenza di patteggiamento in considerazione del novellato art. 445 c.p.p., comma 1-bis, alla luce del quale la sentenza in esame non può avere efficacia extrapenale, non risultando idonea a integrare il quadro indiziario di infiltrazione mafiosa. In relazione alla comunicazione antimafia, la sentenza di patteggiamento relativa a uno dei reati ostativi di cui all’art. 67, comma 8, del Codice antimafia non può ritenersi equiparata alla sentenza di condanna. Ciò in quanto la consolidata natura della normativa antimafia, come esclusivamente preventiva e non punitiva, include quest’ultima nell’ambito di applicazione del nuovo art. 445, secondo periodo del comma 1-bis, c.p.p. che priva di efficacia le disposizioni diverse da quelle penali che equiparano la sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna. - (commento di) Giulia Pernice, Ridotti gli effetti extrapenali, si rafforza l’onere di motivazione (Guida al diritto 23/2023, 92-94) in tema di condominio : - CA Messina 21.12.22 n. 847 (Guida al diritto 23/2023, 54 T): La conferma non è altro che una nuova nomina per cui gli stessi presupposti di validità (e dunque gli stessi quorum) occorrenti per la nomina dell’amministratore devono valere anche per la sua riconferma in carica, avendo le due delibere contenuto ed effetti giuridici eguali e differendo solo per la circostanza di continuità del rapporto fiduciario, assente in caso di nomina. La disposizione dell’art. 1136, comma 4, c.c., per la quale la delibera avente ad oggetto la nomina o revoca dell’amministratore richiede la maggioranza qualificata di cui al comma 2, è applicabile anche alla delibera di conferma dell’amministratore (voto favorevole della maggioranza dei condòmini intervenuti all’assemblea che rappresenti la metà del valore dell’edificio) - (commento critico di) Fulvio Pironti, Senza un intervento legislativo è da rivedere l’indirizzo prevalente (Guida al diritto 23/2023, 56-61) in tema di assicurazione sulla vita : - Cass. 3^ 27.4.23 n. 11101 (Guida al diritto 23/2023, 48 T): L’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto allo stipulante opera iure hereditatis, e non iure proprio, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto. - (commento di) Mario Piselli, Una decisione che consolida i recenti arresti delle sezioni Unite (Guida al diritto 23/2023, 51-53) in tema di trasporto aereo : - Corte giust. Ue 3^, 11.5.23, cause riunite da C-156/22 a C-158/22 (Guida al diritto 23/2023, 96 solo massima): L’art. 5, par. 3, del regolamento n. 261/2004 va interpretato nel senso che l’assenza inaspettata, dovuta a malattia o decesso, di un membro dell’equipaggio indispensabile per assicurare il volo, come è il caso del copilota, intervenuta poco prima della partenza prevista di tale volo, non rientra nella nozione di “circostanze eccezionali” ai sensi di tale disposizione. - (commento di) Marina Castellaneta, Ritardo del volo, malattia o morte del copilota poco prima del decollo non è fatto eccezionale (Guida al diritto 23/2023, 96-98) in tema di arricchimento senza causa : - Cass. 1^, 28.4.23 n. 11243 (Guida al diritto 23/2023, 62 solo massima, annotata da Mario Piselli): In materia di ingiustificato arricchimento trovano applicazione i principi sanciti dagli artt. 1226 e 2056 c.cv. in relazione alla liquidazione del danno in via equitativa, sussistendo il dovere del giudice di procedere anche d’ufficio alla liquidazione equitativa dei danni di cui riconosca l’esistenza, tanto nell’ipotesi in cui sia completamente mancata la prova del loro ammontare, a causa dell’impossibilità di fornire congrui e idonei elementi al riguardo, quanto nell’ipotesi in cui, pur essendosi svolta attività processuale per fornire tali elementi, per la notevole difficoltà di una precisa quantificazione, non siano stati ritenuti di sicura efficacia. in materia penale : L 24.5.2023 n. 60 [GU 1.6.23 n. 127, in vigore dal 16 giugno 2023], Norme in materia di procedibilità d’ufficio e di arresto in flagranza - testo della legge (Guida al diritto 23/2023, 16-17) - modifiche al codice penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 23/2023, 18-19) - modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 23/2023, 20-26) - commento di Giuseppe Amato, Un ripensamento normativo giusto che lascia però nodi interpretativi (Guida al diritto 23/2023, 27-31) [le novità] in materia penale (messa alla prova): - Cass. SSUU 27.10.22-6.4.23 n. 14840 (Guida al diritto 23/2023, 70 T, stralcio): L’istituto dell’ammissione alla prova di cui all’art. 168-bis c.p. non trova applicazione con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti di cui al DLg 231/2001. - (commento di) Giuseppe Amato, Istituto inesportabile calibrato sulla persona fisica dell’imputato (Guida al diritto 23/2023, 78-82). La disciplina è stata modellata per l’imputato e la sua rieducazione e non può essere traslata a una persona giuridica priva di sostrato psicofisico. c.s. Dieci nemici non possono fare a un uomo il male che può fare a se stesso (antico detto yiddish)
Autore: Carmine Spadavecchia 19 giugno 2023
sul nuovo codice appalti (DLg 31.3.2023 n. 36): - Luca R. Perfetti, L’avvio di un dibattito sul nuovo Codice dei contratti pubblici (Urban. e appalti 2/2023, 145-146) - Vinicio Fasciani, Il motore finanziario per far funzionare l’auto degli appalti pubblici (Urban. e appalti 2/2023, 147-148) - Giovanni Balocco, Le concessioni autostradali: una questione aperta, problematiche da risolvere in un’ottica evolutiva (Urban. e appalti 2/2023, 149-157) - Umberto Baldi ed Erica Anna Lisa Delbarba, Commento al nuovo codice appalti (Urban. e appalti 2/2023, 158-159) - Claudio Maria Oriolo, Prime riflessioni sul nuovo Codice dei contratti per i settori speciali: la suddivisione in lotti come possibile caso di attuazione dei principi codificati (Urban. e appalti 2/2023, 160-165) - Direzione Affari Legali A2A, Osservazioni sparse sul nuovo Codice dei contratti pubblici (Urban. e appalti 2/2023, 166-168) - Barbara Fiorucci, Il nuovo Codice dei contratti pubblici dal punto di vista del mondo dei Servizi (Urban. e appalti 2/2023, 169-173) - Pasquale Addesso e Leonardo Miconi, Affidamenti diretti: la rilevanza penale è definitivamente preclusa? (Urban. e appalti 2/2023, 175-193). Le novità. Disciplina sotto soglia e disciplina sopra soglia. Rotazione e territorialità. Timing della procedura. Criterio di aggiudicazione. Collegio consultivo tecnico. Responsabilità degli amministratori. Affidamento diretto. Ricadute penali: turbative e abuso d’ufficio. - Angelo Ascani, La partecipazione dello Stato nei fondi venture capital (Urban. e appalti 2/2023, 194-197). Definizione di venture capital. Normativa nazionale. Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Test dell’operatore in un’economia di mercato. Conclusioni. in tema di appalti (gara): - Ad. plen 14.12.22 n. 16, pres. Maruotti, est. Noccelli (Urban. e appalti 2/2023, 216 T): 1. In materia di contratti pubblici ai Commissari di gara, nella valutazione delle offerte tecniche, è demandato il compito di esprimere individualmente una preferenza o coefficiente numerico, potendo sì confrontarsi tra loro prima dell’attribuzione del punteggio ma nei limiti in cui ciò non si traduca in una surrettizia introduzione del principio di collegialità. 2. A fronte di una scarna disciplina normativa e di quanto suggerito dalle Linee Guida Anac n. 2/2016, la Stazione appaltante può discrezionalmente individuare il criterio di attribuzione dei punteggi per i profili di natura qualitativa secondo il metodo dell’attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile tra zero e uno da parte di ciascun commissario ovvero secondo il metodo del “confronto a coppie”. 3. Il metodo dell’attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile tra zero e uno da parte di ciascun commissario, comporta che ogni commissario attribuisca un punteggio a ciascuna offerta adeguatamente motivando le ragioni di tale attribuzione, in correlazione ai criteri presenti nel bando di gara, onerandosi la Stazione appaltante di indicare i profili oggetto di valutazione in modo analitico e concreto; invece il metodo del “confronto a coppie” comporta l’attribuzione del punteggio sulla base di un confronto fondato sulle preferenze espresse da ciascun commissario a ciascun progetto rispetto a tutti gli altri secondo i parametri contenuti nei documenti di gara. 4. Il metodo del “confronto a coppie”, ritenuto adatto alle gare con presenza di numerose offerte, può essere impiegato secondo la metodologia “semplice o del confronto triangolare” ovvero con la metodologia AHP, quest’ultima preferibile perché riduce il rischio di giudizi “inconsistenti” per violazione della proprietà transitiva. 5. Il metodo del “confronto a coppie” si caratterizza per una struttura bifasica in cui aduna prima fase di valutazione individuale segue una seconda fase di valutazione collegiale. Ne consegue che l’assegnazione di punteggi tutti o per la maggior parte identici e non differenziati da parte di tutti i commissari annulla l’individualità della valutazione, svilendo la funzione del metodo, che è quella di selezionare l’offerta migliore in termini strettamente relativi, basata cioè sull’attribuzione di punteggi espressione delle preferenze soggettive dei commissari. 6. Il metodo del “confronto a coppie” proprio per la sua struttura, se correttamente applicato, comporta una significativa limitazione del sindacato giurisdizionale, fatto salvo il suo uso incongruo e distorto, che è onere della parte interessata allegare e dimostrare. In questo senso, l’espressione delle medesime preferenze da parte di ciascun commissario inficia il giudizio tecnico ed agevola l’onere probatorio della parte poiché non può ritenersi fisiologica espressione di un giudizio individuale e individualizzato essendo statisticamente impossibile che più individui esprimano sempre e invariabilmente il medesimo grado di preferenza, nell’ambito di un giudizio comparativo tra due entità e con riferimento a plurimi e svariati sub-criteri di valutazione. 7. I principi espressi dall’orientamento giurisprudenziale sinora maggioritario, per cui “l’insussistenza di differenziazioni tra i punteggi attribuiti dai vari commissari non costituisce sicuro indice di condizionamento” e secondo cui “vanno distinte l’ipotesi di voto collegiale (non consentita) da quella di un insieme di singoli voti coincidenti”, possono continuare a trovare applicazione solo con riferimento al metodo dell’attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile tra zero e uno da parte di ciascun commissario nei casi in cui il bando (o capitolato) abbia previsto l’attribuzione discrezionale del suddetto coefficiente variabile. 8. I principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 16/2022 con riguardo al diritto dei contratti pubblici e dalle Linee Guida Anac di riferimento [n. 2/2016] non trovano applicazione alla diversa materia dei concorsi pubblici e del pubblico impiego, valendo in questi ambiti il diverso principio per cui la votazione finale costituisce la piena estrinsecazione delle conclusioni cui è pervenuta la commissione all’esito dell’esame complessivo della posizione dei singoli candidati e come tale è intesa quale risultante della sintesi delle valutazioni espresse nei giudizi individuali. - (commento di) Margherita Amitrano Zingale, Metodo del “confronto a coppie” nelle procedure di gara: i principi espressi dalla Plenaria riducono i tradizionali limiti posti al sindacato giurisdizionale del g.a. sulle valutazioni della Commissione giudicatrice? (Urban. e appalti 2/2023, 226-230) in tema di appalti (aggiudicazione): - Cons. Stato III 21.10.22 n. 9003, pres. Greco, est. Tulumello (Urban. e appalti 2/2023, 231 T): La stazione appaltante che introduca un vincolo di aggiudicazione ex art. 51, comma 3, D Lg 18.4.2016 n. 50 può discrezionalmente estenderlo alle imprese collegate, non essendo necessaria un’espressa previsione della legge di gara per esercitare tale facoltà di estensione che è ricavabile dal sistema. - (commento di) Federica Santomauro, Vincolo di aggiudicazione e imprese collegate (Urban. e appalti 2/2023, 235-244) in tema di occupazione sine titulo : - Cass. SSUU 15.11.22 n. 33645 (Urban. e appalti 2/2023, 198 T): 1. Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. 2. Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. 3. Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell’occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. - (commento di) Roberto Cippitani e Alessandra Langella, La rilevanza del danno-evento nell’attuale applicazione della responsabilità civile (Urban. e appalti 2/2023, 206-215) Riguardo al danno da occupazione illegittima di immobile, e in particolare sulla questione se il danno da occupazione sine titulo debba o meno considerarsi in re ipsa, le SU propongono un punto di mediazione tendente a comporre i diversi approcci della Sezione Seconda (favorevole ad ammettere la risarcibilità del danno in sé), e della Sezione Terza (orientata a ritenere necessaria la dimostrazione della perdita subita). In pratica, le SU aprono alla risarcibilità del danno in re ipsa per occupazione illegittima dal momento che quest’ultima incide di per sé, intaccandolo, sul diritto di godimento del proprietario e da ciò consegue che quel danno può essere presunto in ragione delle particolari caratteristiche dell’evento dal quale origina. Ma, e in ciò sta la “moderazione” tra i due orientamenti, non si consente di prescindere da un danno-conseguenza. sulle occupazioni illegittime della PA : - TAR Basilicata 1^, 16.12.22 n. 844, pres. Donadono, est. Nappi (Urban. e appalti 2/2023, 252 T): Essendo ormai stato espunto dall’ordinamento giuridico l’istituto dell’occupazione acquisitiva, dalla illegittimità dell’occupazione del bene del privato posta in essere dalla PA discende de planol’obbligo di restituzione, previa riduzione allo stato di fatto esistente al momento dell’apprensione, restando salva la possibilità per l’Amministrazione di attivarsi ai sensi dell’art. 42-bis DPR 327/2001, nonché la responsabilità aquiliana da atto illecito da determinarsi (art. 34, comma 4, c.p.a.) con valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., nell’interesse del cinque per cento annuo sul valore venale dei beni, determinato al momento attuale, in linea con il parametro fatto proprio dal legislatore con il cit. art. 42-bis, comma 3, DPR 327/2001, suscettibile di applicazione analogica in quanto espressione di un principio generale. - (commento di) Riccardo Artaria, Le occupazioni illegittime della P.A. nella giurisprudenza successiva alla Plenaria del 2020 (Urban. e appalti 2/2023, 254-261) in tema di appalti (offerte anomale): - TAR Napoli 1^, 1.12.22 n. 7510 (Urban. e appalti 2/2023, 262 T): In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, ogni operatore può fornire i preventivi richiesti ai propri fornitori sui prezzi dei materiali indicati in offerta al fine di comprovarne la certezza ed affidabilità. Il raffronto tra i prezzi previsti dai diversi fornitori, quand’anche molto diversi tra loro, non influisce sul giudizio di attendibilità, in quanto la determinazione di tali prezzi è anche il risultato di peculiari rapporti commerciali tra fornitore e cliente, il quale può spuntare condizioni particolarmente favorevoli non replicabili con altri imprenditori. - (commento di) Luciana Battarino, L’oggetto delle giustificazioni e la verifica “globale e sintetica” dell’anomalia dell’offerta (Urban. e appalti 2/2023, 264-267) in materia edilizia (titoli abilitativi, danno da ritardo): - TAR Napoli 2^, 30.1.23 n. 670, pres. est. Maddalena (Urban. e appalti 2/2023, 245 T): È infondata la pretesa della parte di essere risarcita per la mancata applicazione di una legge incostituzionale a causa del ritardo della PA nella conclusione del procedimento, in quanto il vantaggio, che essa si duole di non aver ottenuto, sarebbe stato comunque un vantaggio contra Costitutionem, pertanto non tutelabile in via risarcitoria. - (commento di) Stefano Calvetti, Inerzia della P.A. e ius superveniens “sfavorevole”: risarcimento dei danni “da ritardo”? (Urban. e appalti 2/2023, 247-251). L’impatto che le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale possono avere sull’esito di un procedimento amministrativo in itinere. in materia edilizia (ristrutturazione): - Cass. pen 3^, 18.1.23 n. 1670 (Urban. e appalti 2/2023, 270): Nel definire gli “interventi di ristrutturazione edilizia”, la normativa attuale (art. 3, lett. d, DPR 6.6.2001 n. 380) non prescinde, né potrebbe, dalla necessità che venga conservato l’immobile preesistente, del quale deve essere comunque garantito il recupero e, allo stesso modo, la ristrutturazione dei manufatti crollati o demoliti è possibile al solo fine del loro “ripristino”, termine quest’ultimo dal significato univoco nella parte in cui esclude la mera demolizione a vantaggio di un edificio diverso. in materia edilizia (legittimazione a richiedere titoli edilizi): - Cass. pen. 3^, 27.1.23 n. 3476 (Urban. e appalti 2/2023, 268): In caso di pluralità di proprietari del medesimo immobile, la domanda di rilascio di titolo edilizio - sia esso o meno titolo in sanatoria di interventi già realizzati - deve necessariamente provenire congiuntamente da tutti i soggetti vantanti un diritto di proprietà sull’immobile, potendosi ritenere d’altra parte legittimato alla presentazione della domanda il singolo comproprietario solo ed esclusivamente nel caso in cui la situazione di fatto relativa al bene consenta di supporre l’esistenza di una sorta di pactum fiduciaeintercorrente tra i vari comproprietari. in materia edilizia (autorizzazione paesaggistica postuma): - Cass. pen. 3^, 25.1.23 n. 3258 (Urban. e appalti 2/2023, 272): Il rilascio postumo dell’autorizzazione paesaggistica al di fuori dei limiti in cui essa è consentita ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5, DLg 22.1.2004 n. 42, non consente la sanatoria urbanistica ex art. 36 DPR 6.6.2001 n. 380, e non produce alcun effetto estintivo dei reati edilizi né preclude l’emissione dell’ordine di rimessione in pristino dell’immobile abusivo edificato in zona vincolata. in tema di concessioni “balneari” (proroga): - Cass. pen. 3^, 10.1.23 n. 404 (Urban. e appalti 2/2023, 270): In tema di occupazione abusiva dei beni del demanio marittimo, la proroga “a tempo” dell’efficacia delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, introdotta dall’art. 3, comma 3, L. 5.8.2022 n. 118, non si applica alle concessioni scadute prima del 27 agosto 2022, data di entrata in vigore della normativa. c.s. La vita dei morti sta nella memoria dei vivi (Cicerone)
Autore: Carmine Spadavecchia 15 giugno 2023
sulla professione forense : - Angelo Ciancarella*, Il sismografo dell’avvocatura registra le oscillazioni ma trascura il terremoto (Guida al diritto 22/2023, 6-9, editoriale). Il Rapporto Censis 2023 e l’intelligenza artificiale [*giornalista ed esperto in materie giuridiche e della professione forense] in tema di class action : DLg 10.3.2023 n. 28 [GU 23.3.23 n. 70, in vigore dal 7 aprile 2023], Attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE - testo della Direttiva (Ue) 2020/1828 (Guida al diritto 22/2023, 36-56) sotto il titolo: “Dalla direttiva fondante, una guida nell’analisi” - testo del decreto legislativo n. 28/2023 (Guida al diritto 22/2023, 10-21) sotto il titolo: “Nuova class action senza confini per i consumatori degli Stati dell’Unione” - relazione illustrativa (Guida al diritto 22/2023, 22-34) avente ad oggetto: Schema di decreto di recepimento della direttiva (Ue) 2020/1828, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020 relativa alle Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE - commenti: - Giuseppe Finocchiaro, Un recepimento a tratti carente che lascia ampi spazi all’esegesi (Guida al diritto 22/2023, 58-64) [le novità; il ritardo del legislatore italiano nel recepire la direttiva (che doveva entrare in vigore il 25 dicembre 2022, mentre il DLg entra in vigore il 7 aprile 2023, ma troverà applicazione dal 25 giugno 2023] - Giuseppe Finocchiaro, Superato il sistema dell’opt-in: si va senza necessità di adesione (Guida al diritto 22/2023, 65-70) [i soggetti legittimati] [si passa al sistema dell’opt-out che prevede la produzione automatica degli effetti del provvedimento conclusivo del procedimento collettivo nella sfera giuridica di ciascuno dei membri della classe, il che assicura la maggior tutela possibile ai consumatori interessati] [gli enti legittimati possono promuovere l’azione rappresentativa senza bisogno di mandato dei consumatori interessati - Giuseppe Finocchiaro, Il rito “semplificato di cognizione” è il modello processuale prevalente (Guida al diritto 22/2023, 71-76) [il procedimento in generale] - Giuseppe Finocchiaro, Lo “scoglio” dell’ammissibilità anche sui provvedimenti inibitori (Guida al diritto 22/2023, 77-80) [il procedimento in generale] - Giuseppe Finocchiaro, La nuova azione compensativa sulla falsariga di istituti esistenti (Guida al diritto 22/2023, 81-83) [i provvedimenti compensativi] - Giuseppe Finocchiaro, La sentenza di accoglimento diventa a contenuto variabile (Guida al diritto 22/2023, 84-90) [i provvedimenti compensativi] - Giuseppe Finocchiaro, Le “inibitorie” con fase preliminare esaltano le differenze nelle scelte (Guida al diritto 22/2023, 91-96) [i provvedimenti inibitori] - Giuseppe Finocchiaro, Quell’innesto difficile della novella con le altre tutele giurisdizionali (Guida al diritto 22/2023, 97-100) [i rapporti tra le procedure: non è agevole comprendere il rapporto tra le azioni rappresentative e gli altri rimedi giudiziali previsto dall’ordinamento giuridico nazionale; le azioni rappresentative del c.d.c. (codice del consumo) e quelle collettive, in particolare di classe, disciplinate dal c.p.c, appartengono a due distinte tipologie; ove ricorrano i presupposti applicativi sia delle azioni rappresentative, sia delle azioni collettive, gli enti legittimati debbono e possono proporre soltanto le prime] sulla responsabilità dei magistrati : - Corte dei conti, Liguria, 9.5.23 n. 43 (Guida al diritto 22/2023, 105): Sebbene nella fattispecie debba qualificarsi come gravemente colposa la condotta di un magistrato che ritardi la definizione del giudizio, sussistono i presupposti per l’equo esercizio del potere riduttivo dell’addebito in ragione del titolo subiettivo della responsabilità del magistrato coinvolto con particolare riguardo al verosimile carico di lavoro presso l’ufficio di appartenenza. in tema di v.i.a. (valutazione di impatto ambientale): - Corte giust. Ue 2^, 25.5.23, causa C-575/21 (Guida al diritto 22/2023, 106): La direttiva 2011/92, concernente la valutazione di impatto ambientale (v.i.a.) di determinati progetti pubblici e privati, osta a una normativa nazionale che subordina la v.i.a. di “progetti di riassetto urbano” al superamento delle soglie di occupazione di una superficie (nella specie, per i “progetti di riassetto urbano” la normativa austriaca subordina la v.i.a. al superamento delle soglie di occupazione fissate in almeno 15 ettari di superficie e 150.000 mq di superficie lorda di pavimento). Se uno Stato membro ricorre a soglie-limite per valutare la necessità di procedere a v.i.a., è necessario prendere in considerazione elementi quali l’ubicazione dei progetti e prevedere diverse soglie-limite in funzione della natura concreta dei progetti da realizzare; ciò a maggior ragione quando il progetto sia localizzato nella zona centrale di un sito classificato come patrimonio mondiale Unesco (centro storico di Vienna), il che rende il criterio dell’ubicazione particolarmente pertinente. (Nella specie, l’impresa incaricata dei lavori aveva chiesto al Comune il rilascio del titolo abilitativo, e, nel silenzio del Comune, aveva adito il Tribunale amministrativo di Vienna chiedendo al giudice il rilascio del permesso di costruire sulla premessa che nessuna v.i.a. fosse necessaria a in base al diritto austriaco) in tema di aiuti di Stato (nel settore del trasporto aereo): - Trib. Ue 10^, 24.5.28, causa T-268/21 (Guida al diritto 22/2023, 105): Va annullato il nullaosta Ue alla misura di aiuto accordata dalla Repubblica italiana sotto forma di sovvenzioni a compagnie aeree titolari di licenza italiana, mediante un fondo di compensazione di 130 milioni di euro, al fine di ovviare ai danni dovuti alle restrizioni di viaggio e ad altre misure di confinamento adottate durante il lockdown conseguente alla pandemia Covid-19. Ciò in quanto la Commissione, senza avviare il procedimento di indagine formale di cui all’art. 108, par. 2, Tfue, ha deciso di non sollevare obiezioni alla misura in questione con la motivazione che essa era compatibile con il mercato interno, senza verificare se essa fosse contraria ad altre norme Ue diverse da quelle relative agli aiuti di Stato. In particolare la Commissione ha omesso di appurare l’eventuale violazione del principio di libera prestazione di servizi all’interno dell’Unione, dato che l’erogazione presupponeva che le compagnie operanti in Italia rispettassero il c.d. “requisito del trattamento retributivo minimo” fissato per i dipendenti dei vettori beneficiari (per beneficiare della misura le compagnie aeree dovevano infatti applicare ai loro dipendenti con base di servizio in Italia, nonché ai dipendenti di imprese terze partecipanti alle loro attività, un trattamento retributivo pari o superiore a quello minimo stabilito dal contratto collettivo nazionale applicabile al settore del trasporto aereo, concluso dalle organizzazioni datoriali e sindacali considerate come le più rappresentative a livello nazionale) in tema di immissioni (rumori molesti): - Cass. 3^, 23.5.23 n. 14209 (Guida al diritto 22/2023, 103): La PA è tenuta a osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni e, quindi, il principio del neminem laedere, potendo essere condannata sia al risarcimento del danno (artt. 2043 e 2059 c.c.) patito dal privato in conseguenza di immissioni nocive che abbiano comportato la lesione di quei diritti, sia la condanna a un facere al fine di riportare le immissioni al di sotto della soglia di tollerabilità, non rivestendo tale domanda, di per sé, scelte e atti autoritativi, ma, per l’appunto, un’attività soggetta al principio del neminem laedere. Ne consegue la legittimazione passiva del Comune rispetto alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, la quale non postula alcun intervento del giudice ordinario di conformazione del pubblico potere, e dunque non incide sul perimetro dei limiti interni della relativa giurisdizione ma richiede soltanto la verifica della violazione da parte della PA del principio del neminem laedere e dunque della sua responsabilità o meno ai sensi dell’art. 2043 c.c. per essere incorsa – con l’inosservanza delle regole tecniche e dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni – in una condotta connotata dalla c.d. colpa generica, determinativa di un danno ingiusto per il privato. c.s. Siamo brevi, il mondo è sovraffollato di parole (Stanislaw Jerzy Lec)
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