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Riviste, diritto e aggiornamento

a cura di Carmine Spadavecchia


*Il riferimento alle riviste ha il solo scopo di segnalazione dei contenuti, e il lavoro dell'autore carattere meramente compilativo


Autore: Carmine Spadavecchia 28 marzo 2025
in tema di contratti pubblici (equo compenso): - Antonino Ripepi (a cura di), Equo compenso e contratti pubblici: una relazione in divenire (Giurispr. it. 2/2025, 431-437). Il contratto giurisprudenziale sul rapporto tra L 49/2023 e DLg 36/2023: separazione o compatibilità? in tema di affidamenti in house (servizio idrico integrato): - Cass. SSUU 8.7.24 n. 18623 (Giurispr. it. 2/2025, 385 T): Il servizio idrico integrato può essere affidato dall’autorità d’ambito competente ad una società in house purché l’assetto organizzativo di detto gestore rispetti i requisiti richiesti per il controllo analogo congiunto da parte di tutti gli enti locali ricompresi nell’Autorità d’ambito e per l’attività prevalente. Ai fini del controllo analogo congiunto non è tuttavia necessario che tutti gli enti locali detengano una quota di partecipazione nella società in house. Ciò che rileva è che il controllo analogo congiunto sia assicurato dall’esterno della società, attraverso gli organi dell’ente d’ambito, ai quali devono partecipare tutti i Comuni compresi nell’ambito stesso, anche se non partecipano al capitale sociale della società. Quanto al requisito dello svolgimento da parte del soggetto affidatario dell’attività prevalente a vantaggio dell’amministrazione aggiudicatrice o delle amministrazioni aggiudicatrici che lo controllano, nel caso nel caso di controllo analogo congiunto, esso si considera soddisfatto laddove l’impresa eserciti la parte essenziale delle proprie attività con tali enti complessivamente considerati e non con l’uno o con l’altro dei medesimi. - (commento di) Sara Richetto, Affidamenti in-house e controllo analogo congiunto da parte degli enti affidanti (Giurispr. it. 2/2025, 386-391) in tema di affidamenti in house (trasporto pubblico locale): - Cons. Stato VI, 10.12.24 n. 9928 (ordinanza), pres. Montedoro, rel. Vitale, (Giurispr. it. 2/2025, 254-6): Vanno rimessi alla Corte di giustizia Ue: due quesiti pregiudiziali circa i rapporti fra il tema degli affidamenti in house e l’ambito del Trasporto Pubblico Locale (TPL), secondo il Regolamento (CE) n. 1370/2007: (a) se sia possibile procedere all’affidamento diretto in house anche senza trasferimento del rischio operativo sostanziale; (b) se sia possibile procedere all’affidamento in house anche senza una motivazione rafforzata sul “fallimento del mercato” e il vantaggio comparativo connesso alla scelta del modello di delegazione interorganica. in tema di appalti (revoca): - Cons. Stato V 13.9.24 n. 7571, pres. Lotti, est. Caminiti (Giurispr. it. 2/2025, 391 s.m.): 1. Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 32, 3º comma, DLg 50/2016 per la sottoscrizione del contratto non è rimesso alla totale disponibilità dell’Amministrazione, altrimenti finendo per vincolare sine die l’affidatario alla sottoscrizione e così snaturando la ratio della norma, che mira a presidiare anche l’interesse dell’impresa nell’organizzazione dei propri processi produttivi. 2. I principi di risultato e di fiducia, seppur positivizzati solo dagli artt. 1 e 2 DLg 36/2023, sono riferibili anche a fattispecie soggette alla normativa pregressa, perché immanenti nell’ordinamento e tra loro avvinti inestricabilmente. - (nota di) Ignazio Pagani, Revoca d’appalto per mancata copertura e lesione dei principi di risultato e fiducia (Giurispr. it. 2/2025, 392-4) in tema di accesso : - Cons. Stato IV 25.11.24 n. 9470, pres. Neri, est. Conforti (Giurispr. it. 2/2025, 257-8): Vi sono ipotesi in cui le domande di accesso (nelle diverse forme dell’accesso documentale, dell’accesso civico generalizzato e dell’accesso alle informazioni ambientali) risultano talmente sproporzionate e “massive” da non risultare più ragionevolmente finalizzate alla tutela di specifiche situazioni giuridiche, travalicando i limiti dell’abuso del diritto. in materia edilizia (confisca): - Corte cost. 3.10.24 n. 160, pres. Barbera, est. Navarretta (Giurispr. it. 2/2025, 379 solo massima): L’art. 7, 3º comma, L 47/ 1985 è incostituzionale, per violazione degli artt. 3, 24 e 42 Cost. (irragionevolezza e sproporzionata lesione del diritto di proprietà e di difesa del creditore ipotecario), nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire. In via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 L 87/1953, è incostituzionale l’art. 31, 3º comma, primo e secondo periodo, DPR 380/ 2001, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione. - (commento di) Mario Esposito, Confisca edilizia e caducazione dell’ipoteca: un caso di eccesso di potere interpretativo (Giurispr. it. 2/2025, 379-385) in tema di giurisdizione (responsabilità della PA): - Cons. Stato IV 25.11.24 n. 9467, pres. Neri, est. Santise (Giurispr. it. 2/2025, 259-260): Spettano alla giurisdizione del GA (e non a quella del GO) le controversie risarcitorie nelle quali si faccia questione della responsabilità della PA derivante della lesione del legittimo affidamento ingenerato nei confronti del privato per effetto di un atto amministrativo favorevole ma in seguito rivelatosi illegittimo. Non appare condivisibile l’opposto orientamento delle Sezioni unite (le quali affermano, per le medesime ipotesi, la giurisdizione del GO, atteso che i principi di correttezza e buona fede non inciderebbero - almeno in modo diretto - sull’esercizio del potere amministrativo). in tema di revocazione : - Cons. Stato VII 6.12.24 n. 9773, pres. Contessa, est. Rotondano (Giurispr. it. 2/2025, 256-7): L’omessa pronuncia da parte del giudice su una domanda o un’eccezione espressamente proposta in giudizio dalle parti può concretare un errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395 n. 4), c.p.c. (e dell’art. 106 c.p.a.). Tuttavia, per rilevare ai fini revocatori, la questione non delibata deve risultare astrattamente determinante ai fini della decisione e non deve essere stata in alcun modo esaminata (neppure in modo implicito) dal giudice nella sua decisione. in tema di prevenzione antimafia (guida senza patente): - Corte cost. 2.7.24 n. 116, pres. Barbera, est. Amoroso (Giurispr. it. 2/2025, 395 s.m.): L’art. 73 DLg 6.9.2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 13 agosto 2010, n. 136), è incostituzionale, per violazione dei principi di offensività e ragionevolezza, nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che – sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida – si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada - (commento di) Vittorio Cama, Strada facendo: l’ultima tappa della Consulta sulla guida senza patente del prevenuto (Giurispr. it. 2/2025, 395-403) in tema di famiglia (convivenza more uxorio): - Cass. 1^, 2.1.25 n. 28 (Giurispr. it. 2/2025, 278 T): Le unioni di fatto sono un diffuso fenomeno sociale, che trova tutela nell’art. 2 Cost., e sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell’altro, che possono concretizzarsi in attività di assistenza materiale e di contribuzione economica prestata non solo nel corso del rapporto di convivenza, ma anche nel periodo successivo alla cessazione dello stesso e che possono configurarsi, avuto riguardo alle specificità del caso concreto, come adempimento di un’obbligazione naturale ai sensi dell’art. 2034 c.c., ove siano ricorrenti gli ulteriori requisiti della proporzionalità, spontaneità e adeguatezza. Il vincolo solidaristico e affettivo che trae origine dalla pregressa unione di fatto trova rispondenza nel mutato contesto valoriale di riferimento e si pone in lineare rapporto con la valutazione corrente nella società, stante l’affermazione, progressivamente sempre più estesa, di una concezione pluralistica della famiglia. - (commento di) Luigi Balestra, Cessazione della convivenza more uxorio, doveri morali e obbligazioni naturali (Giurispr. it. 2/2025, 279-282) in tema di obbligazioni (cessione del credito): - Cass. 2^ 29.3.24 n. 8579 (Giurispr. it. 2/2025, 288 s.m.): In caso di inadempimento del debitore ceduto, l’azione di risoluzione non spetta al cessionario del credito sebbene al cedente in quanto titolare del negozio costitutivo del diritto trasferito. - (commento critico di) Luca Crotti, La spettanza dell’azione di risoluzione per inadempimento post cessione del credito (Giurispr. it. 2/2025, 288-291) in tema di trasporto aereo : - Corte giust. Ue 9^, 16.5.24, causa C-405/23 (Giurispr. it. 2/2025, 271 solo massima): La carenza di personale addetto alle operazioni di carico dei bagagli negli aerei può configurare una “circostanza eccezionale2 ai sensi dell’art. 5, par. 3, Reg. CE 261/ 2004, tuttavia spetta al vettore che opera il volo soggetto a ritardo dimostrare che tale circostanza non si sarebbe comunque potuta evitare anche se avesse adottato tutte le misure del caso e che ha attuato rimedi adeguati alla situazione in grado di ovviare alle conseguenze della medesima circostanza. - (commento di) Valerio Brizzolari, Volo aereo in ritardo e carenza di personale addetto ai bagagli (Giurispr. it. 2/2025, 271-278) in tema di ricusazione (incompatibilità del giudice per “precognizione” della res iudicanda) - Cass. SSUU 10.4.24 n. 9611 (Giurispr. it. 2/2025, 312 T): Nel procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal DLg 149/2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, 1° comma, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa. - (commento di) Camilla Scalvini, L’autore della proposta ex art. 380-bis c.p.c. può partecipare alla decisione del ricorso (Giurispr. it. 2/2025, 314-322) in tema di overruling (penale): - Cass. Pen. 6^, 26.3-16.7.24 n. 28594 (Giurispr. it. 2/2025, 403 s.m.): Costituisce causa di esclusione della colpevolezza il mutamento di giurisprudenza in malam partem, nel caso in cui l’imputato, al momento del fatto, poteva fare affidamento su una regola stabilizzata, enunciata dalle Sezioni unite, che escludeva la rilevanza penale della condotta e non vi erano segnali, concreti e specifici, che inducessero a prevedere che, in futuro, le stesse Sezioni unite avrebbero attribuito rilievo a quella condotta, rivedendo il precedente orientamento in senso peggiorativo. - (commento di) Vincenzo Maiello, L’overruling sfavorevole tra tipo e colpevolezza (Giurispr. it. 2/2025, 403-409) in tema di AI (intelligenza artificiale): - Enrico Gabrielli e Ugo Ruffolo (a cura di), AI Act: gli effetti settoriali (Giurispr. it. 2/2025, 438-468) --- Artificial Intelligence Act e AI generativa, di Ugo Ruffolo (438) --- La decisione giudiziaria nell’AI Act, di Antonio Punzi (448) --- L’AI Act: gestione del rischio e tutela dei diritti, di Cesare Pinelli (452) --- IA e consenso informato: reciproci condizionamenti e implicazioni giuridiche, di Carlotta De Menech (457) --- La tutela del consumatore “profilato”: obblighi informativi e asimmetrie negoziali, di Andrea Amidei (461) c.s. Guerre e pace - Odia la contesa, odia la tracotanza (Periandro di Corinto, VII-VI sec. a. C.) - "Cosa si può fare per promuovere la pace nel mondo?" "Vai a casa e rispetta chi hai vicino. Dialogando" (Madre Teresa di Calcutta) - La pace inizia con un sorriso, anche a chi non vuoi sorridere (Madre Teresa di Calcutta) - Quando tace la storia grida la geografia. Se si dimenticano le lezioni della storia, la geografia trasforma i confini in trincee (Mons. Giulio Dellavite, nel Giorno della Memoria, a proposito dei 60 conflitti dichiarati, in corso nel mondo) - Chi sogna la pace chiudendo le caserme si prepari alla guerra (Gabriele Barberis, giornalista)
Autore: Carmine Spadavecchia 20 marzo 2025
sul danno biologico (la TUN nazionale): DPR 13.1.2025 n. 12 [GU 18.2.25 n. 40, s.o. 4], Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - testo del DPR 12/2025 (Guida al diritto 8/2025, 15-17) sotto il titolo: Macrolesioni: operativa dal 5 marzo la Tabella nazionale a “punto variabile” - Allegato I al DPR 12/2025 - Coefficienti moltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e morale (Guida al diritto 8/2025, 23-24) [nuova TUN nazionale – macropermanenti - coefficienti di base] - Allegato II al DPR 12/2025 - Tabella unica nazionale del valore da attribuire a ogni singolo punto di invalidità (comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso) (Guida al diritto 8/2025, 25-) [nuova TUN nazionale – macropermanenti - danno biologico in rapporto all’età] - Allegato II al DPR 12/2025 - Tabelle 1-2A-2B- 2C (Guida al diritto 8/2025, 55) [nuova TUN nazionale – macropermanenti – l’autonomia della componente morale] - Tabella con i nuovi importi elaborata in base al DM 16.7.2024 del Ministero delle imprese e del made in Italy (GU 25.7.2024 n. 173), recante “Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - Anno 2024” (Guida al diritto 8/2025, 20-22, sotto il titolo “Per le lesioni fino al 9% vale il Dm di luglio 2024”) [la nuova TUN nazionale - micropermanenti] - commenti: - Giovanni Comandé*, La Tun diventa diritto vigente, la sfida è la “personalizzazione” (Guida al diritto 8/2025, 12-14, editoriale). Dopo una lunga stagione giurisprudenziale, con il DPR 13.1.2025 n. 12 la Tabella per le c.d. micro-permanenti diventa legge [*ordinario di diritto privato comparato presso l’Università Sant’Anna di Pisa] - Maurizio Hazan e Marco Rodolfi, Calcolo delle liquidazioni più facile con il vademecum degli allegati (Guida al diritto 8/2025, 18-19) [nuova TUN nazionale - istruzioni] - Maurizio Hazan e Marco Rodolfi, Un passaggio verso l’uniformità che chiude l’epoca degli squilibri (Guida al diritto 8/2025, 56-62) [nuova TUN nazionale - le novità. Il DLg 209/2005 poneva le basi programmatiche per realizzare uno schema che regolasse su base nazionale la liquidazione del danno per la compromissione del bene salute. L’approvazione della tabella è una grande (seppur tardiva) conquista di civiltà giuridica, che pone fine a discutibili e annosi campanilismi giurisprudenziali. La chiarezza delle nuove regole liquidative dovrebbe migliorare le relazioni tra l’impresa assicurativa e i danneggiati, assolvendo a finalità di deflazione del contenzioso. In sede processuale il metodo tabellare di legge mira a ridurre il perimetro della discrezionalità valutativa dei giudici. L’esercizio di bilanciamento deve tener conto anche della sostenibilità del sistema assicurativo e dei benefici che quest’ultimo accorda al danneggiato] - Marco Ridolfi, Valori percentuali affini a “Milano” che assicurano importi più omogenei (Guida al diritto 8/2025, 63-73) [nuova TUN nazionale - analisi delle tabelle. La scelta del Legislatore è stata fatta per creare armonia tra il punto 9 (microlesione) e il punto 10 (macrolesione) così da conferire più continuità alla curva risarcitoria. Rispetto alle tabelle milanesi cambia solo la redistribuzione dei valori dei risarcimenti per i singoli punti di invalidità così che gli stessi siano conformi ai criteri della norma primaria. La tabella riduce i margini di discrezionalità nella quantificazione monetaria del danno e diminuisce l’incertezza sui risarcimenti] in materia edilizia (pertinenze): - Cons. Stato VII 21.1.25 n. 402, pres. Franconiero, est. Zeuli (Guida al diritto 8/2025, 78): Quando non risulti autorizzata in situ alcuna opera principale, legittimamente edificata, non possono dirsi sussistenti opere pertinenziali a essa riferite. Ciò che deve sussistere è un oggettivo nesso che non consenta altro che la destinazione della cosa pertinenziale a un uso servente durevole, sussistendo altresì una dimensione ridotta e modesta del manufatto, rispetto alla cosa principale cui essa inerisce. in tema di concessioni “balneari” : - TAR Liguria 1^, 19.2.25 n. 183, pres. Caruso, est. Felleti (Guida al diritto 8/2025, 78): Sulla base del quadro regolatorio attualmente vigente, in forza delle sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18 del 2021, recepite dall’art. 3 L 118/2022, le concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative, beneficiarie di plurime proroghe ex lege, hanno cessato i loro effetti in data 31 dicembre 2023, sicché le nuove assegnazioni devono avvenire mediante selezioni imparziali e trasparenti tra i potenziali candidati, ai sensi dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein) e dell’art. 49 TFUE. Secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’art. 12, comma 6-sexies, DL 198/2022 - L 14/2023, che ha posticipato al 31 dicembre 2024 la scadenza delle concessioni, va disapplicato per contrasto con la direttiva Bolkestein. Non solo, la disapplicazione investe oggi anche l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), DL 131/2024 - L 166/2024, che ha differito al 30 settembre 2027 il termine finale di durata dei titoli concessori. [Il Tar boccia il ricorso di tre stabilimenti balneari nel comune di Zoagli, in provincia di Genova, contro la delibera di Giunta che aveva confermato la scadenza delle concessioni al 31 dicembre del 2023, dando il via alle gare previste dalla direttiva Bolkenstein. La proroga delle concessioni fino al 2027 non è valida; né esiste un “accordo” scritto in merito con la Commissione, che comunque non potrebbe prevalere sul diktat della Corte Ue] in materia antitrust : - Corte giust. Ue 5^, 13.2.25, causa C-393/23 (Guida al diritto 8/2025, 104 solo massima) (rinvio pregiudiziale dalla Corte suprema dei Paesi Bassi): L'art. 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 non osta a che, in caso di domande volte a far sì che una società madre e la sua società figlia siano condannate in solido a risarcire il danno subito a causa della commissione, da parte della società figlia, di un'infrazione alle regole di concorrenza, il giudice del domicilio della società madre investito di tali domande si fondi, per stabilire la propria competenza internazionale, sulla presunzione secondo cui, quando una società madre detiene direttamente o indirettamente la totalità o la quasi totalità del capitale di una società figlia che ha commesso un'infrazione alle regole di concorrenza, essa esercita un'influenza determinante su tale società figlia, purché i convenuti non siano privati della possibilità di avvalersi di indizi probatori che suggeriscano che tale società madre non deteneva direttamente o indirettamente la totalità o la quasi totalità del capitale di detta società figlia oppure che tale presunzione dovrebbe comunque essere confutata. - (commento di) Marina Castellaneta, Violazione della concorrenza, decide il giudice dello Stato della società madre (Guida al diritto 8/2025, 104-107) in tema di energia (imposta su extraprofitti): - Corte cost. 20.2.25 n. 21, pres. Amoroso, red. Antonini - Pitruzzella (Guida al diritto 8/2025, 78): Va rimessa alla Corte di giustizia Ue l’imposta sugli “extraprofitti” varata nel 2022. [La legge 197/2022 ha introdotto una misura equivalente al contributo di solidarietà temporaneo previsto dal Regolamento (UE) 2022/1854, relativo a un intervento di emergenza per far fronte all’impennata dei prezzi dell’energia, con livelli mai raggiunti, registrata tra la fine del 2021 e durante il 2022. Tale Regolamento circoscrive il contributo di solidarietà alle sole imprese o stabili organizzazioni che generano almeno il 75% del loro fatturato da attività economiche nel settore dell’estrazione, della raffinazione del petrolio o della fabbricazione di prodotti di cokeria, lasciando. E lascia gli Stati membri liberi di adottare misure equivalenti. La Consulta osserva che tale legge ha sottoposto a imposizione gli extraprofitti congiunturali di una serie di soggetti non presi in considerazione dal Regolamento. In particolare, i produttori e rivenditori di energia elettrica, i distributori, rivenditori di prodotti petroliferi, i rivenditori di gas metano e gas naturale, coloro che importano energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi e che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea. Riservata al merito la valutazione della legittimità costituzionale delle disposizioni censurate in relazione ai parametri “interni” di cui agli artt. 3 e 53 Cost. la Consulta decide, in via pregiudiziale, di interrogare la Corte di giustizia sulla compatibilità con il diritto dell’UE di tale estensione della platea dei soggetti passivi del contributo, da valutarsi anche alla luce della natura eccezionale del potere esercitato dall’UE, della generale competenza degli Stati membri in materia di imposizione fiscale diretta, delle finalità perseguite dal regolamento, nonché dei margini di attuazione da esso lasciati agli stessi Stati membri e delle peculiarità del contesto energetico nazionale] in materia tributaria : - Cass. trib. 14.2.25 n. 3800 (Guida al diritto 8/2025, 75): L’art. 21-bis Dlgs 74/2000 (introdotto con l’art. 1 DLg 87/2024, poi recepito nell’art. 119 Tu giustizia tributaria), in base al quale la sentenza penale dibattimentale di assoluzione, con le formule perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, nel processo tributario, ha efficacia di giudicato quanto ai fatti materiali: «si riferisce, alla luce di una interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali, esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all’accertamento dell’imposta, rispetto alla quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli altri elementi di prova introdotti nel giudizio. in materia tributaria (IMU al 50%): - Cass. trib. 19.2.25 n. 4305 (Guida al diritto 8/2025, 75): In tema di Imu, la riduzione della base imponibile nella misura del 50%, che l’art. 13, comma 3, lettera a), DL 6.12.2011 n. 201 - L 22.12.2011 n. 214, riconosce per i fabbricati di interesse storico o artistico soggetti alla “dichiarazione di interesse culturale” ai sensi degli artt. 10 e 13 DLg 22.1.2004 n. 42, non si applica ai fabbricati soggetti alle sole prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell’art. 45 DLg 22.1.2004 n. 42, per la materiale vicinanza o adiacenza a terreni o fabbricati dichiarati di interesse culturale, trattandosi di disposizione insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica per l’eccezionalità dell’agevolazione concessa in relazione al valore culturale dell’immobile. in materia tributaria (ICI su immobili della Chiesa a uso misto): - Corte cost. 20.2.25 n. 20, pres. Amoroso, red. Petitti (Guida al diritto 8/2025, 76): La questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera i), DLg 504/1992, sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte con riferimento al regime ICI - quindi per le annualità anteriori al 2012 - riguardante gli immobili ecclesiastici a “uso misto” (in parte religioso e in parte commerciale), sul presupposto che essa non avrebbe consentito lo «scorporo delle superfici», in base alla loro effettiva destinazione, e che tale omissione, determinando la tassazione anche delle porzioni immobiliari destinate ad attività di culto, avrebbe comportato la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'Accordo di revisione del Concordato lateranense che esclude ogni imposizione tributaria per le attività religiose degli enti ecclesiastici, è inammissibile. (La Corte costituzionale ha giudicato inadeguata la ricostruzione del quadro normativo operata dal rimettente e inesatta l’individuazione del parametro effettuata dal medesimo). c.s. Apriamo le istorie e vedremo che le leggi, che pur sono o dovrebbero essere patti di uomini liberi, non sono state per lo più che lo stromento delle passioni di alcuni pochi, o nate da una fortuita e passeggera necessità (Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, Introduzione)
Autore: Carmine Spadavecchia 13 marzo 2025
in tema di cybersecurity : - Gualtiero Roveda* e Andrea Sirotti Gaudenzi**, Cybersecurity, con le prossime scadenze piena esecuzione alla nuova normativa (Guida al diritto 7/2025, 12-14). Un intervento normativo "forte" come la direttiva NIS 2 (direttiva 2022/2555 del 14.12.2022), recepita con il decreto legislativo 4.9.2024 n. 138 (entrato in vigore il 16 ottobre 2024), rafforza il quadro delle disposizioni in ambito di cybersicurezza, che con le prossime scadenze diventeranno pienamente esecutive. [*avvocato, giornalista pubblicista; **membro del Senato Accademico dell'Accademia Universitaria degli Studi Giuridici Europe]. in tema di pensioni (“raffreddamento” della rivalutazione) - Corte cost. 14.2.25 n. 19, pres. Amoroso, red. Sciarrone Alibrandi (Guida al diritto 7/2025, 30): Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti in relazione al meccanismo legislativo della rivalutazione: meccanismo non irragionevole perché salvaguarda integralmente le pensioni di più modesta entità e, per un periodo limitato, riduce progressivamente la percentuale di indicizzazione di tutte le altre al crescere degli importi dei trattamenti, in ragione della maggiore resistenza delle pensioni più elevate rispetto agli effetti dell’inflazione. Le scelte del legislatore risultano coerenti con le finalità di politica economica, chiaramente emergenti dai lavori preparatori e legittimamente perseguite, volte a contrastare anche gli effetti di una improvvisa spinta inflazionistica incidente soprattutto sulle classi sociali meno abbienti. Delle perdite subite dalle pensioni non integralmente rivalutate, del resto, il legislatore potrà tenere conto in caso di eventuali future manovre sull’indicizzazione dei medesimi trattamenti. in tema di occupazione legittima (indennità): - Cass. 1^, 20 dicembre 2024 n. 33867 (Guida al diritto 7/2025, 59 s.m., annotata da Mario Piselli): In tema di determinazione dell'indennità di occupazione legittima di terreni agricoli, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del criterio del valore agricolo medio (Vam), la stima deve essere effettuata in base al criterio del valore venale pieno, con la possibilità di dimostrare che il fondo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, sia suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, tale da attribuire allo stesso una valutazione di mercato che rispecchi possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria. (Fattispecie relativa all'occupazione di un'area destinata ad attrezzature sportive, campi da gioco e attrezzature varie) in materia antitrust : - Corte giust. Ue 2^, 30.1.25, causa C-510/23 (Guida al diritto 7/2025, 102 s.m.) (rinvio pregiudiziale con ord.za TAR Lazio 2.8.23, in causa Trenitalia / Agcm / Federconsumatori): Gli articoli 11 e 13 della direttiva 11.5.2005 n. 29 (2005/29/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali"), letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, nell'ambito di un procedimento diretto all'accertamento di una pratica commerciale sleale condotto da un'autorità nazionale responsabile dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, da un lato, impone a tale autorità di avviare la fase istruttoria in contraddittorio del procedimento, mediante la comunicazione degli addebiti all'impresa interessata, entro un termine di 90 giorni a decorrere dal momento in cui essa viene a conoscenza degli elementi essenziali dell'asserita violazione, potendo questi ultimi esaurirsi nella prima segnalazione dell'illecito, e, dall'altro, sanziona l'inosservanza di tale termine con l'annullamento integrale del provvedimento finale di detta autorità in esito alla procedura d'infrazione, nonché con la decadenza dal potere di quest'ultima di avviare una nuova procedura d'infrazione riguardante la stessa pratica. - (commento di) Federico Muzzati, Pratiche commerciali scorrette: fase istruttoria con contraddittorio nel termine di 90 giorni (Guida al diritto 7/2025, 102-106). L’Agcm, in data 19 luglio 2017, adottava un provvedimento sanzionatorio del valore di 5.000.000,00 di euro. Il Tar del Lazio si è chiesto se lo stretto e rigido termine decadenziale di avvio dell’istruttoria si ponga in contrasto con le previsioni europee. La pronuncia mira a rendere più efficace l’armamentario giuridico previsto dalla disciplina antitrust. in tema di atto amministrativo (implicito): - Cons. Stato IV 14.1.25 n. 237, pres. Neri, est. Furno (Guida al diritto 7/2025, 31): Il cosiddetto “provvedimento implicito” e una speciale tipologia di provvedimento della PA che ricorre quando quest’ultima, pur non adottando formalmente la propria decisione, ne determini univocamente i contenuti sostanziali attraverso un particolare comportamento ovvero gestendo fasi istruttorie a cui sensatamente non può essere data altra lettura, intenzione o volontà che non sia quella di corrispondente provvedimento formale, tuttavia non adottato. In altre parole, si è presenza di un «provvedimento amministrativo implicito» quando emerge senza perplessità e in modo inequivoco un collegamento tra l’atto adottato o la condotta tenuta dall’Amministrazione e la determinazione che da questi si pretende di ricavare, onde quest’ultima sia l’unica conseguenza ragionevolmente possibile della presupposta manifestazione di volontà. in tema di equo compenso (equo ribasso): - Cons. Stato III 27.1.25 n. 594, presidente De Nictolis, rel. Cerroni (Guida al diritto 7/2025, 90 T): 1. La nullità delle clausole dei contratti pubblici che prevedono un compenso non equo va sussunta nella figura delle nullità di protezione a legittimazione relativa. 2. In tema di gara pubblica per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, la nozione di equo compenso di cui alla L 49/2023, applicabile alla contrattualistica pubblica, deve essere riformulata più perspicuamente in termini di equo ribasso, nozione frutto dell'esegesi coordinata tra corrispettivo equo e proporzionato posto a base di gara e minimum inderogabile evincibile dal range di flessibilità del compenso liquidabile in ragione della complessità della prestazione dedotta nell'affidamento. - (commento di) Davide Ponte, I chiarimenti di Palazzo Spada su parcelle e nuovo codice appalti (Guida al diritto 7/2025, 97-100). La nullità di protezione coniata dalla disciplina sull’equo compenso opera solo a vantaggio del professionista contraente debole e non di terzi competitori. La fonte dell’equo compenso individua il minimum corrispettivo inderogabile e la fonte contrattuale individua il corrispettivo equo da porre a base di gara. in tema di accesso (onere di notifica a controinteressati): - TAR Salerno 8.1.25 n. 5, pres. Russo, est. Saracino (Guida al diritto 7/2025, 31-32): L’Amministrazione deve valutare l’esistenza di controinteressati ai sensi del Regolamento generale sulla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, per il quale la PA cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Se, nel procedimento avviato dall’istanza di accesso ai documenti, l’A. individua un controinteressato, a quel soggetto dovrà essere notificato l’eventuale ricorso proposto dall’istante avverso il rifiuto all’accesso adottato dall’A. ovvero avverso il silenzio. Per converso, nel caso in cui l’A. non abbia in sede procedimentale individuato alcun controinteressato, l’istante non sarà onerato a notificare il ricorso, a pena di inammissibilità, ad alcun controinteressato. in tema di matrimonio : - Cass. 1^, 5.2.25 n. 2929 (Guida al diritto 7/2025, 29): A norma dell’art. 8, 6 comma, L 25.3.1985 n. 121, attuativa degli Accordi di modifica dei Patti lateranensi intervenuti tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede nel 1984, la trascrizione tardiva del matrimonio canonico può avvenire a condizione che la relativa domanda sia proposta dai coniugi o anche da uno solo di essi, purché l’altro ne sia a conoscenza e non si opponga. Tale consenso, tuttavia, deve essere attuale; pertanto, come non è consentito procedere alla trascrizione tardiva dopo la morte di uno dei coniugi, così l’attualità del consenso non può ritenersi integrata dalla raccomandata inviata al domicilio dell’altro coniuge scomparso. in tema di filiazione (assegno di mantenimento del figlio maggiorenne): - Cass. 1^, 10.2.25 n. 3329 (Guida al diritto 7/2025, 29): In tema di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, l’adempimento del relativo obbligo è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 337-ter e 337-septies c.c., non potendo applicarsi la disciplina prevista dall’art. 443 c.c. per l’adempimento delle obbligazioni alimentari, diverse per finalità e contenuto, con la conseguenza che la decisione di accogliere e mantenere il figlio in casa non può integrare una modalità alternativa di adempimento dell’obbligazione che può scegliere unilateralmente il genitore obbligato, costituendo, semmai, un elemento da valutare, ove esistente, ai fini della quantificazione dell’assegno ai sensi dell’art. 337-ter, comma 4, cc.. Ai fini della determinazione del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve tenersi conto delle condizioni di vita del figlio durante la convivenza dei genitori e deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni tra i genitori, richiede una valutazione comparata delle consistenze di entrambi. in tema di servitù (coattiva): - Cass. SSUU 27.1.25 n. 1900 (Guida al diritto 7/2025, 34 T): L'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso deve essere promossa, nella ipotesi in cui si fronteggino più fondi tra quello intercluso e la via pubblica, avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, nei confronti di tutti i proprietari di tali fondi, poiché una tale azione dà vita a un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto. Lo stesso principio vale per le ipotesi contemplate degli artt. 1051, comma 3 e 1052 c.c. In mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice il processo dovrà essere dichiarato estinto secondo le regole del processo civile, senza che ne derivi il rigetto della domanda. - (commento di) Mario Finocchiaro, Senza l’aggiunta del contraddittorio il processo va dichiarato estinto (Guida al diritto 7/2025, 43-46) in tema di assicurazioni (polizza postuma decennale): - Cass. 3^, 27.1.25 n. 1909 (Guida al diritto 7/2025, 47 T): L'art. 4 Dlg 20.6.2005 n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210) determina la fattispecie di assicurazione dei danni nei fabbricati da costruire per conto di chi spetta, in forza della quale l'acquirente, terzo assicurato, risulta legittimato a far valere i propri diritti direttamente nei confronti dell'assicuratore. - (commento di) Eugenio Sacchettini, Acquirente danneggiato, legittimato all’azione diretta contro la Compagnia (Guida al diritto 7/2025, 54-58). La normativa è intervenuta nella giungla degli acquisti “su carta” degli immobili da costruire, irta di pericoli e soprattutto di trappole tese da "palazzinari" senza scrupoli. La polizza deve essere stipulata dal costruttore “a beneficio dell’acquirente” sotto sanzione di nullità seppur “relativa” del contratto. La nozione di acquirente comprende non solo chi acquista la proprietà, ma anche chi stipula un contratto simile all'acquisto. in materia penale (sospensione condizionale della pena): - Corte cost., 19.12.24 n. 208, pres. Amoroso; red. Viganò (Guida al diritto 7/2025, 79 T, sotto il titolo “Giudizio abbreviato, la rinuncia a impugnare apre alla sospensione condizionale della pena”): È incostituzionale l'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. – e conseguentemente l'art. 676, comma 3-bis, c.p.p. – nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici. - (commento di) Carmelo Minnella, Più spazi alla rivisitazione delle valutazioni implicite (Guida al diritto 7/2025, 77-83). Per effetto della riforma Cartabia il condannato che non impugna la condanna, che non superi i due anni, può ottenere la condizionale e la non menzione della pena nel casellario giudiziale. Sembra superato per i giudici delle leggi il problema della natura “eccezionale” del potere del giudice dell’esecuzione di applicare la sospensione condizionale. in tema di processo penale telematico (deposito telematico): - Cass. pen. 3^, 16.12.24-23.1.25 n. 2815 (Guida al diritto 7/2025,15 T, sotto il titolo “Depositi telematici da parte del Pm: tra malfunzionamenti e impugnazioni via Pec“): Le modalità di presentazione dell'atto di impugnazione mediante Pec sono state introdotte, per le sole parti private, durante il periodo dell'emergenza sanitaria; dette modalità, sono state successivamente prorogate e mai espressamente estesa anche al pubblico ministero la facoltà di depositare l'atto di impugnazione a mezzo Pec e la giurisprudenza ha rimarcato come l'asimmetria delle disposizioni normative in questione, emesse nella fase emergenziale, era sostanzialmente dipesa dall'impossibilità, per gli uffici della procura, di sottoscrivere digitalmente l'atto di impugnazione. - Cass. pen. 4^, 17.10.24- 30.1.25 n. 3824 (Guida al diritto 7/2025, 18 T, sotto il titolo: Richiesta archiviazione contro ignoti “seriali” in formato cartaceo, non abnorme lo stop del Gip): Non è abnorme il provvedimento con cui il Gip dichiara inammissibile la richiesta di archiviazione cumulativa relativa ai c.d. ignoti "seriali", ritenendone irrituale il deposito in modalità analogica (ovvero in cancelleria) anziché telematica (tramite la piattaforma APP), e la conseguente restituzione degli atti al pubblico ministero, in quanto, stante la sua natura e l'essere privo di delibazione sul merito della richiesta, non è completamente avulso dal sistema processuale, essendo previsto da diverse disposizioni, anche nel segmento procedimentale che origina nella richiesta di archiviazione. - (commento di) Carmelo Minnella, Sulle anomalie del sistema Ppt si apre il contrasto sui controlli (Guida al diritto 7/2025, 21-27). Nella disciplina sul malfunzionamento dei sistemi informatici manca qualsivoglia potere di controllo giurisdizionale del giudice, in quanto spettante al Procuratore della Repubblica. Il provvedimento del procuratore della Repubblica che accerta il malfunzionamento presenta indubbie caratteristiche di atto amministrativo. La sentenza n. 3824/25 apre un contrasto in seno alle sezioni semplici della Suprema corte. c.s. Le idee non si rifiutano, germinano nella società, poi pensatori e artisti le esprimono (Lucio Fontana)
Autore: Carmine Spadavecchia 10 marzo 2025
in tema di retroattività (della legge civile): - Corte cost. 23.4.24 n. 70, pres. Barbera, rel. Sciarrone Alibrandi (Giurispr. it. 1/2025, 35 solo massima): Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, 257° comma, secondo periodo, L 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha introdotto, in via retroattiva, nuovi e più gravosi criteri di computo degli indennizzi per le occupazioni illegittime di aree demaniali marittime, qualora siano state realizzate anche opere abusive inamovibili. L’intervento innovativo retroattivo è infatti fondato su interessi, quali la valorizzazione economica dei beni demaniali, la tutela del paesaggio e dell’ambiente marino, che prevalgono rispetto all’affidamento dei destinatari della disposizione. - (commento di) Tommaso Sica, Retroattività della legge civile: note a margine di una recente pronuncia della Consulta (Giurispr. it. 1/2025, 35-42) in tema di giurisdizione (rinvio al giudice d’appello e translatio iudicii): - Cass. SSUU 4.9.24 n. 23712 (Giurispr. it. 1/2025, 61 T): In tema di giurisdizione, a seguito dell’abrogazione dell’art. 353 c.p.c., nel caso in cui la sentenza del giudice amministrativo di appello che abbia ritenuto esistente la giurisdizione del giudice amministrativo sia cassata in ragione dell’accertata giurisdizione del giudice ordinario, il giudizio deve essere riassunto davanti al giudice ordinario di appello, e non avanti a quello di primo grado. - (nota critica di) Claudio Consolo e Federica Godio, Rinvio ex art. 383 c.p.c. VS translatio iudicii: due concetti da non sovrapporre (Giurispr. it. 1/2025, 62-64) in tema di processo amministrativo (intervento volontario): - Ad. plen. 29.10.24, n. 15, pres. Maruotti, est. Simeoli (Giurispr. it. 1/2025, 19-21): In ordine ai presupposti e alle condizioni per ammettere l’intervento volontario in giudizio nel rito amministrativo (art. 28 c.p.a.), nella duplice declinazione dell’intervento adesivo-dipendente e dell’intervento litisconsortile, va chiarito che: (a) è inammissibile l’intervento volontario in giudizio (art. 28 c.p.a.) da parte di un soggetto qualificabile come co-interessato rispetto all’impugnazione principale il quale sia, tuttavia, nel frattempo decaduto dall’impugnativa; (b) è inammissibile l’intervento volontario in un giudizio di impugnazione da parte di un soggetto che abbia contestualmente impugnato i medesimi atti amministrativi dinanzi ad altro giudice, con giudizio allo stato pendente in tema di processo amministrativo (nullità della sentenza e annullamento con rinvio): - Ad. plen. 20.11.24 n. 16, pres. Maruotti, est. De Nictolis (Giurispr. it. 1/2025, 18-19): È nulla la sentenza di primo grado che abbia dichiarato inammissibile il ricorso con palese errore nell’individuazione della legittimazione e dell’interesse al ricorso. [L’Ad. plen. torna sulla questione (già esaminata con le sentenze 10 e 11 del 2018) dell’individuazione delle ipotesi di annullamento con rinvio della sentenza di primo grado ex art. 105 c.p.a.: pur non operando il revirement richiesto dal CGARS - il quale chiedeva di ampliare le richiamate ipotesi includendovi anche l’errata declaratoria di inammissibilità del ricorso – perviene in sostanza alla medesima conclusione) in tema di giurisdizione (azione di risarcimento danni): - Cons. Stato II 20.11.24 n. 9333 pres. Poli, rel. Addesso (Giurispr. it. 1/2025, 17-18): Non è devoluta alla giurisdizione del GA la controversia risarcitoria che tragga origine da una vicenda e da un rapporto di diritto pubblico (in particolare: dall’annullamento in sede giurisdizionale di un atto regolatorio di un’Autorità indipendente) ma che sia stata proposta da un soggetto privato nei confronti di un altro soggetto privato. in tema di contratti pubblici (termine per impugnare l’aggiudicazione): - Cons. Stato V 18.10.24 n. 8352, pres. Caringella, rel. Maggio (Giurispr. it. 1/2025, 21-22): In base alla nuova formulazione dell’art. 120 c.p.a. introdotta dal Codice dei contratti pubblici del 2023, il termine – dimidiato – di 30 giorni per la proposizione dell’impugnativa decorre in via ordinaria dalla comunicazione dell’aggiudicazione di cui all’art. 90 del nuovo Codice. Tuttavia, nelle ipotesi in cui – come nel caso in esame – la stazione appaltante non abbia tempestivamente provveduto a fornire tale comunicazione, il dies a quo per l’impugnativa decorre dal (diverso e successivo) momento in cui gli atti relativi all’offerta infine risultata aggiudicataria sono stati concretamente posti a disposizione degli altri concorrenti. in tema di appalti (gara telematica): - Cons. Stato VII 1.7.24 n. 5789, pres. Contessa, est. Marzano (Giurispr. it. 1/2025, 146 solo massima): L’eccessiva rigidità della piattaforma informatica approntata per la presentazione delle offerte, unita all’eccessivo formalismo con cui la stazione appaltante gestisca la gara, nella sostanza frustra i principi del risultato e della fiducia, oggi codificati al DLgg 36/2023. È pertanto illegittima l’esclusione di un concorrente che, essendosi attivato tempestivamente per caricare l’offerta su piattaforma telematica con una capienza di caricamento insufficiente rispetto alle dimensioni dell’offerta richiesta e avendolo segnalato alla stazione appaltante, entro il termine di scadenza abbia poi caricato sulla piattaforma un’offerta incompleta e abbia inviato l’offerta integrale mediante pec. - (commento di) Alessandro Mazza, Il difficile equilibrio tra i principi di risultato, legalità, concorrenza e autoresponsabilità. (Giurispr. it. 1/2025, 146-152) in tema di appalti (verdi): - Cons. Stato 27.5.24 n. 4701, pres. Corradino, est. Tulumello (Giurispr. it. 1/2025, 152 s.m.): Nell’attuale quadro normativo, soprattutto per effetto delle direttive di seconda e terza generazione, il contratto di appalto non è soltanto un mezzo che consente all’Amministrazione di procurarsi beni o di erogare servizi alla collettività, ma – per utilizzare categorie civilistiche – uno “strumento a plurimo impiego” funzionale all’attuazione di politiche pubbliche ulteriori rispetto all’oggetto negoziale immediato: in altre parole, uno strumento – plurifunzionale – di politiche economiche e sociali, con conseguenti ricadute sulla causa del provvedimento di scelta del contraente. - (commento di) Roberto Caranta, Il Consiglio di Stato tiene dritta la barra sugli appalti verdi (Giurispr. it. 1/2025, ) (Giurispr. it. 1/2025, 153-156) La sentenza afferma la continuità nella disciplina degli appalti verdi tra vecchio e nuovo Codice dei contratti pubblici. in tema di concessioni (modifiche senza gara - Ponte Morandi): - Corte giust. Ue 5^, 7.11.24, causa C-683/22, Adusbef c/ Presidenza del Consiglio dei ministri e a. (Giurispr. it. 1/2025, 25-27, annotata da Giuseppe Fransoni): 1. L’art. 43 della direttiva 2014/23/UE non osta a una disciplina nazionale che consente la modificazione senza gara di una concessione, purché questa rientri nelle ipotesi tassative contenute nella norma e l’Amministrazione motivi la sua scelta. 2. L’art. 43 della direttiva non osta a una normativa nazionale che consente all’Amministrazione, nei casi di modifica di una concessione senza gara, di non rinnovare la valutazione di affidabilità del concessionario. in tema di commercio (tutela dei consumatori): - Corte giust. Ue 5^, 14.11.24, causa C-464/22, Compass Banca SpA c/ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Giurispr. it. 1/2025, 22-25, annotata da Oriana Balsamo): 1. Una pratica commerciale di “incorniciamento”, oggetto del procedimento principale, non costituisce né una pratica “in ogni caso aggressiva” né una pratica commerciale “in ogni caso sleale”, così come tassativamente disciplinate nell’Allegato I alla Dir. 2005/29. Tale pratica non rientra in alcuna delle due categorie di pratiche commerciali sleali previste ai sensi dell’art. 5, ossia le pratiche commerciali “aggressive” di cui agli artt. 8 e 9 e le pratiche commerciali “ingannevoli” di cui agli artt. 6 e 7. 2. La normativa nazionale può consentire all’autorità amministrativa di imporre un periodo di riflessione tra la stipula di un contratto di finanziamento e un contratto assicurativo previsti nell’ambito di una vendita abbinata, purché siano soddisfatte due condizioni. In primo luogo, l’autorità deve accertare il carattere aggressivo della pratica secondo i criteri stabiliti dalla Dir. 2005/29. In secondo luogo, tale misura deve rappresentare un rimedio di extrema ratio, da adottare esclusivamente quando non siano disponibili strumenti alternativi meno restrittivi della libertà di impresa e della libertà di prestazione dei servizi del professionista. in tema di contratto (clausola atipica): - Cass. 2^, 20.3.24 n. 7447 (Giurispr. it. 1/2025, 56 T): Il giudizio di meritevolezza di una clausola atipica, ex art. 1322, 2° comma, c.c., non può avere ad oggetto l’equilibrio complessivo tra i contrapposti interessi privati qualora le prestazioni reciproche conservino un contenuto lecito e risulti con chiarezza la ragione che induce le parti allo scambio delle prestazioni. (Nella specie, la SC ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato nulla, in quanto priva di causa per il forte squilibrio dell’assetto negoziale, la clausola, apposta ad un contratto di compravendita immobiliare, che obbligava i venditori al pagamento di una penale giornaliera nel caso di ritardo nella consegna delle opere relative al giardino pertinenziale a prescindere dalla circostanza che il ritardo fosse stato determinato da motivi indipendenti dalla loro volontà). - (commento di) Enrico Minervini, La meritevolezza della clausola atipica (Giurispr. it. 1/2025, 57-60) in tema di contratto (clausola di stile): - Cass. 2^, 4.4.24 n. 8940 (Giurispr. it. 1/2025, 52 T): In tema di contratti, il giudice di merito, anche a fronte di una clausola estremamente generica ed indeterminata, deve comunque presumere che sia stata oggetto della volontà negoziale, sicché deve interpretarla in relazione al contesto (art. 1363 c.c.) per consentire alla stessa di avere qualche effetto (art. 1367 c.c.) e, solo se la vaghezza e la genericità siano tali da rendere impossibile attribuire ad essa un qualsivoglia rilievo nell’ambito dell’indagine volta ad accertare la sussistenza ed il contenuto dei requisiti del contratto (art. 1325 c.c.), ovvero siano tali da far ritenere che la pattuizione in esame non sia mai concretamente entrata nella sfera della effettiva consapevolezza e volontà dei contraenti, può negare ad essa efficacia qualificandola come clausola di “stile”. - (nota di) Gianluca Sicchiero, Efficacia delle c.d. clausole “di stile” (Giurispr. it. 1/2025, 54-55) in tema di famiglia e impresa : - Luigi Balestra (a cura di), Famiglia e impresa al cospetto del passaggio generazionale (Giurispr. it. 1/2025, 208-238) --- Amministrazione e transizione generazionale, Luigi Salamone (208) --- Le operazioni straordinarie e il passaggio generazionale dell’impresa, Giovanni Capo (212) --- Holding e “casseforti” di famiglia, Sabrina Masturzi (217) --- La collazione di azienda, Ugo Minneci (223) --- Patto di famiglia, Maria Novella Bugetti (226) --- Donazione e testamento nel passaggio generazionale di imprese, Giuseppe Giorgi (230) --- La fiscalità del passaggio generazionale delle società di mero godimento, Cecilia Benzi (234) --- Il passaggio generazionale, la pianificazione ereditaria e il trust, Diletta Giunchedi (236) in tema di delitti contro la PA : - Cass. SSUU pen. 29.2-15.5.24 n. 19357 (Giurispr. it. 1/2025, 169 s.m.): In tema di delitti contro la PA, non sussiste continuità normativa tra il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis c.p., come modificato dall’art. 1, 1° comma, lett. t), L 9.1.2019 n. 3, ed il reato di millantato credito “corruttivo” di cui all’art. 346, comma secondo, c.p., abrogato dall’art. 1, 1° comma, lett. s), L 3/2019 cit., le cui condotte potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa, in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito “corruttivo”, purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice. - (commento di) Vincenzo Mongillo, Millantato credito e traffico di influenze illecite dalle Sezioni unite alla legge Nordio: un tramonto parallelo? (Giurispr. it. 1/2025, 169-). La sentenza decreta di fatto la fine della millenaria figura della venditio fumi, con qualche problematico residuo di tipicità nel perimetro della truffa, la cui ipotesi base è, però, punita meno severamente ed è procedibile a querela. c.s. Mente - Le persone tranquille hanno le menti più rumorose (Stephen William Hawking, astrofisico) - La mente agitata trova problemi in tutto. La mente calma trova soluzioni a tutto. - La libertà è una conquista personale. I muri sono solo nella nostra mente. (Mogol) - La letteratura può cambiare il cuore e la mente del singolo, non la società. (Colson Whitehead) - Sondando i segreti della nostra mente si scoprono i segreti di ogni altra. (Ralph Waldo Emerson)
Autore: Carmine Spadavecchia 1 marzo 2025
in materia penale : - Caterina Malavenda*, Presunzione di innocenza, un totem con “effetto boomerang” sui media (Guida al diritto 6/2025, 12-14, editoriale) [*avvocato del Foro di Lodi ed esperta di diritto dell’informazione] in materia di concorrenza : L 16.12.2024 n. 193 [GU 17.12.24 n. 295, in vigore dal 18 dicembre 2024], Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 - testo della legge (Guida al diritto 6/2025, 15-42) sotto il titolo “Legge concorrenza 2023, per le concessioni autostradali passa la gara e lo stop agli automatismi” - commenti: - Marcello Clarich, Una riforma delle concessioni in linea con le indicazioni europee (Guida al diritto 6/2025, 43-44) [novità] - Giuliano Fonderico, Ampliati gli affidamenti con gara ma con spazio anche all’in-house (Guida al diritto 6/2025, 45-47) [modelli organizzativi e affidamenti] - Giuseppe Urbano, Se c’è inadempimento del gestore più garanzie per il concedente (Guida al diritto 6/2025, 48-51) [contratto di concessione] - Claudio Guccione e Maria Ferrante, Con gli accantonamenti nei Fondi passa la “regia unica” sulle tariffe (Guida al diritto 6/2025, 52-54) [tariffe e investimenti] - Andrea Nardi, Prodotti confezionati: se c’è taglio della quantità va informato il cliente (Guida al diritto 6/2025, 55-57) [tutela del consumatore] - Alessandro Enrico Basilico, Rc auto: per le “scatole nere” necessaria l’interoperabilità (Guida al diritto 6/2025, 58-60) [assicurazioni] - Francesco Guarracino, Bollette: sì alle “tutele graduali” se è l’opzione più vantaggiosa (Guida al diritto 6/2025, 61-62) [energia e clienti vulnerabili] - Alessandro Enrico Basilico, Taxi e Ncc, nessuna riforma organica ma solo più sanzioni verso gli abusivi (Guida al diritto 6/2025, 63-64) [trasporti pubblici e privati] - Valeria Ianniello, Consolidata la liberalizzazione” di gazebo o verande amovibili (Guida al diritto 6/2025, 65-68) [spazi e aree pubbliche] - Veronica Madonna, Start-up innovative: dopo 12 anni nuove regole su requisiti e incentivi (Guida al diritto 6/2025, 69-71) [società e imprese] - Anna Marcantonio, Regole e finanziamenti del Ssn secondo i criteri della competitività (Guida al diritto 6/2025, 72-74) [prestazioni sanitarie] - Veronica Madonna, Buoni pasto: tetto massimo al 5% per le commissioni degli esercenti (Guida al diritto 6/2025, 75-77) [società e imprese] in tema di autonomia differenziata (no referendum): - Corte cost. 7.2.25 n. 10, pres. Amoroso, red. D’Alberti (Guida al diritto 6/2025, 82): L’oggetto e la finalità del quesito referendario non risultano chiari. Il quesito ha come oggetto l’abrogazione della legge 26.6.2024 n. 86 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione),), come risultante a seguito della sentenza n. 192/2024 della Corte costituzionale. Tale sentenza ha profondamente inciso sull’architettura essenziale della legge, avendo dichiarato incostituzionali molteplici disposizioni della stessa e l’illegittimità consequenziale di altre disposizioni, fornendo anche l’interpretazione costituzionalmente orientata di ulteriori disposizioni. La sentenza n. 192 ha comportato il trasversale ridimensionamento dell’oggetto dei possibili trasferimenti alle regioni (solo specifiche funzioni e non già materie), nonché la paralisi dell’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti diritti civili o sociali. Pertanto a oggi non c’è modo di determinare i LEP. Ne consegue che risulta oscuro l’oggetto del quesito (che originariamente riguardava la legge n. 86 e ora riguarda quel che resta della stessa legge a seguito delle numerose e complesse modifiche apportate dalla sentenza n. 192), il che pregiudica la possibilità di una scelta libera e consapevole da parte dell’elettore, garantita dalla Costituzione. Il quesito è inoltre privo di chiarezza quanto alla sua finalità. in materia di immigrazione (permesso di soggiorno): - Cons. Stato III 16.1.25 n. 333, pres. Corradino, est. Marra (Guida al diritto 6/2025, 82): La buona fede, declinata nella prospettiva del cittadino che entra in contatto col potere autoritativo, diviene la quarta «e», quella della “empatia” accanto ai consolidati canoni di efficacia, efficienza ed economicità della pubblica amministrazione. Un simile obiettivo risulterebbe vanificato ove si ritenesse che l’autorità competente, pur avendo attivato il soccorso istruttorio, non abbia il dovere di reiterare la notifica della richiesta di integrazione documentale a seguito di un unico tentativo risultato vano. Tanto più l’obbligo di reiterare la notifica si impone se, come nel caso esaminato, vi sono fondati motivi di ritenere sussistenti i requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno. Su queste basi, non merita di essere condivisa la sentenza di primo grado nella parte in cui non valorizza un obbligo di buona fede gravante sulla PA, che, nel caso di specie, si sostanziava nell’obbligo dell’autorità competente di reiterare la richiesta di integrazione documentale, ove la prima notifica non fosse andata a buon fine. Peraltro, i doveri di correttezza e buona fede risultano ancor più imprescindibili se si considera la delicatezza dell’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno, in relazione alla quale vengono in gioco interessi e diritti fondamentali della persona umana. in tema di inquinamento (Terra dei Fuochi): - Cedu 1^, 30.1.25, ric. 51567/14 e altri (Guida al diritto 6/2025, 112 s.m.): L'inerzia dello Stato che, a fronte di un rischio reale e accertabile, non adotta misure preventive idonee e necessarie a impedire e a combattere il grave inquinamento causato dallo sversamento, dall'interramento e dalla combustione dei rifiuti comporta una violazione del diritto alla vita. L'assenza di misure adeguate e la mancata informazione agli abitanti di quelle zone hanno costituito una violazione della Convenzione causando conseguenze negative sui ricorrenti. Lo Stato deve adottare entro due anni le misure generali per riqualificare quei territori e permettere l'esercizio del diritto alla vita. - (commento di) Marina Castellaneta, Terra dei fuochi, la Corte dell’Uomo condanna l’Italia perché non assicura il diritto alla vita (Guida al diritto 6/2025, 112-114) in tema di domicilio digitale : - Cass. 1^, 22.1.25 n. 1615 (Guida al diritto 6/2025, 84 T, sotto il titolo: “Pec professionale” utilizzabile anche per notificare atti estranei alla propria attività): In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti a essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto. - (commento di) Carmelo Minnella, L’atto si considera perfezionato con la ricevuta di avvenuta consegna (Guida al diritto 6/2025, 87-91). Prima della notifica occorre verificare se l'indirizzo Pec “professionale” sia stato mantenuto anche come domicilio digitale “privato”. Resta il dubbio delle conseguenze della notifica qualora, in caso di differenza tra Pec professionale e quella personale, la notifica venga effettuata nella prima. in tema di estradizione : - Corte di Appello di Roma, 21.1.25 n. 11 (ord.za) (Guida al diritto 6/2025, 108-109 s.m., annotata): In tema di richiesta di consegna avanzata nei confronti di soggetto colpito da mandato di arresto internazionale dalla Corte penale internazionale (Cpi), la legge 237/2012 – che recepisce, nell'ordinamento italiano, lo statuto istitutivo della Cpi di cui alla L 232/1999 - non prevede, diversamente dalla disciplina estradizionale ex art. 716 c.p.p., la possibilità dell'arresto d'iniziativa da parte della polizia giudiziaria dei soggetti attinti da mandato di arresto internazionale, ma prescrive una procedura speciale analiticamente scandita in tutti i suoi adempimenti relativi allo status libertatis della persona dall'art. 11 per i casi in cui la richiesta di consegna da parte della Cpi sia già pervenuta e dall'art. 14 per i casi in cui tale richiesta non sia ancora pervenuta ma la Corte stessa faccia richiesta di applicazione provvisoria della misura cautelare; trattasi di procedura speciale che prescrive - ex art. 2, comma 1, L 237/2012 - una prodromica e irrinunciabile interlocuzione tra Ministro della giustizia e Procura generale presso la Corte d'appello di Roma e la successiva trasmissione degli atti dal Ministro della giustizia alla suddetta Procura generale; in assenza di tali doverosi adempimenti, non è possibile applicare il disposto generale di cui all'art. 716 c..p., in ossequio al principio secondo cui ubi lex voluit dixit. Ne consegue che, in difetto delle condizioni per la convalida dell'arresto provvisorio effettuato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, va dichiarato il non luogo a provvedere sullo stesso, in quanto irrituale, non essendo previsto dalla L 237/2012 e, in mancanza di richiesta di applicazione di misura cautelare da parte del Procuratore generale di Roma per mancata trasmissione degli atti della Cpi di competenza ministeriale, va ordinata l'immediata scarcerazione della persona richiesta in consegna. (Nella fattispecie, si trattava del mandato di arresto internazionale emesso il 18 gennaio 2025 dalla Corte penale internazionale, Prima camera preliminare, a carico di Najeem Osema Almasri Habish, per crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi nella prigione di Mitiga, in Libia, dal 15 febbraio 2011 e in particolare oltraggio alla dignità umana, stupro, violenza sessuale, omicidio, tortura, trattamento crudele ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera c, nn. 1 e 2, lettera 3, n. 6, in danno di vittime detenute per motivi di carattere religioso, in quanto cristiane o atee, ideologico, perché omosessuali o comunque perché asseritamente responsabili di atteggiamenti d'opposizione ai membri delle Forze speciali di deterrenza, di cui faceva parte di generale libico Elmasry). c.s. Diritto e religione - Il diritto senza la fede degenera in mero legalismo, la fede senza diritto degenera in mera religiosità - Il divorzio tra diritto e religione rischia di condannare l'Occidente al declino (Harold J. Berman, giurista USA, da "L'interazione tra diritto e religione")

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Autore: Carmine Spadavecchia 28 marzo 2025
in tema di contratti pubblici (equo compenso): - Antonino Ripepi (a cura di), Equo compenso e contratti pubblici: una relazione in divenire (Giurispr. it. 2/2025, 431-437). Il contratto giurisprudenziale sul rapporto tra L 49/2023 e DLg 36/2023: separazione o compatibilità? in tema di affidamenti in house (servizio idrico integrato): - Cass. SSUU 8.7.24 n. 18623 (Giurispr. it. 2/2025, 385 T): Il servizio idrico integrato può essere affidato dall’autorità d’ambito competente ad una società in house purché l’assetto organizzativo di detto gestore rispetti i requisiti richiesti per il controllo analogo congiunto da parte di tutti gli enti locali ricompresi nell’Autorità d’ambito e per l’attività prevalente. Ai fini del controllo analogo congiunto non è tuttavia necessario che tutti gli enti locali detengano una quota di partecipazione nella società in house. Ciò che rileva è che il controllo analogo congiunto sia assicurato dall’esterno della società, attraverso gli organi dell’ente d’ambito, ai quali devono partecipare tutti i Comuni compresi nell’ambito stesso, anche se non partecipano al capitale sociale della società. Quanto al requisito dello svolgimento da parte del soggetto affidatario dell’attività prevalente a vantaggio dell’amministrazione aggiudicatrice o delle amministrazioni aggiudicatrici che lo controllano, nel caso nel caso di controllo analogo congiunto, esso si considera soddisfatto laddove l’impresa eserciti la parte essenziale delle proprie attività con tali enti complessivamente considerati e non con l’uno o con l’altro dei medesimi. - (commento di) Sara Richetto, Affidamenti in-house e controllo analogo congiunto da parte degli enti affidanti (Giurispr. it. 2/2025, 386-391) in tema di affidamenti in house (trasporto pubblico locale): - Cons. Stato VI, 10.12.24 n. 9928 (ordinanza), pres. Montedoro, rel. Vitale, (Giurispr. it. 2/2025, 254-6): Vanno rimessi alla Corte di giustizia Ue: due quesiti pregiudiziali circa i rapporti fra il tema degli affidamenti in house e l’ambito del Trasporto Pubblico Locale (TPL), secondo il Regolamento (CE) n. 1370/2007: (a) se sia possibile procedere all’affidamento diretto in house anche senza trasferimento del rischio operativo sostanziale; (b) se sia possibile procedere all’affidamento in house anche senza una motivazione rafforzata sul “fallimento del mercato” e il vantaggio comparativo connesso alla scelta del modello di delegazione interorganica. in tema di appalti (revoca): - Cons. Stato V 13.9.24 n. 7571, pres. Lotti, est. Caminiti (Giurispr. it. 2/2025, 391 s.m.): 1. Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 32, 3º comma, DLg 50/2016 per la sottoscrizione del contratto non è rimesso alla totale disponibilità dell’Amministrazione, altrimenti finendo per vincolare sine die l’affidatario alla sottoscrizione e così snaturando la ratio della norma, che mira a presidiare anche l’interesse dell’impresa nell’organizzazione dei propri processi produttivi. 2. I principi di risultato e di fiducia, seppur positivizzati solo dagli artt. 1 e 2 DLg 36/2023, sono riferibili anche a fattispecie soggette alla normativa pregressa, perché immanenti nell’ordinamento e tra loro avvinti inestricabilmente. - (nota di) Ignazio Pagani, Revoca d’appalto per mancata copertura e lesione dei principi di risultato e fiducia (Giurispr. it. 2/2025, 392-4) in tema di accesso : - Cons. Stato IV 25.11.24 n. 9470, pres. Neri, est. Conforti (Giurispr. it. 2/2025, 257-8): Vi sono ipotesi in cui le domande di accesso (nelle diverse forme dell’accesso documentale, dell’accesso civico generalizzato e dell’accesso alle informazioni ambientali) risultano talmente sproporzionate e “massive” da non risultare più ragionevolmente finalizzate alla tutela di specifiche situazioni giuridiche, travalicando i limiti dell’abuso del diritto. in materia edilizia (confisca): - Corte cost. 3.10.24 n. 160, pres. Barbera, est. Navarretta (Giurispr. it. 2/2025, 379 solo massima): L’art. 7, 3º comma, L 47/ 1985 è incostituzionale, per violazione degli artt. 3, 24 e 42 Cost. (irragionevolezza e sproporzionata lesione del diritto di proprietà e di difesa del creditore ipotecario), nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire. In via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 L 87/1953, è incostituzionale l’art. 31, 3º comma, primo e secondo periodo, DPR 380/ 2001, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione. - (commento di) Mario Esposito, Confisca edilizia e caducazione dell’ipoteca: un caso di eccesso di potere interpretativo (Giurispr. it. 2/2025, 379-385) in tema di giurisdizione (responsabilità della PA): - Cons. Stato IV 25.11.24 n. 9467, pres. Neri, est. Santise (Giurispr. it. 2/2025, 259-260): Spettano alla giurisdizione del GA (e non a quella del GO) le controversie risarcitorie nelle quali si faccia questione della responsabilità della PA derivante della lesione del legittimo affidamento ingenerato nei confronti del privato per effetto di un atto amministrativo favorevole ma in seguito rivelatosi illegittimo. Non appare condivisibile l’opposto orientamento delle Sezioni unite (le quali affermano, per le medesime ipotesi, la giurisdizione del GO, atteso che i principi di correttezza e buona fede non inciderebbero - almeno in modo diretto - sull’esercizio del potere amministrativo). in tema di revocazione : - Cons. Stato VII 6.12.24 n. 9773, pres. Contessa, est. Rotondano (Giurispr. it. 2/2025, 256-7): L’omessa pronuncia da parte del giudice su una domanda o un’eccezione espressamente proposta in giudizio dalle parti può concretare un errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395 n. 4), c.p.c. (e dell’art. 106 c.p.a.). Tuttavia, per rilevare ai fini revocatori, la questione non delibata deve risultare astrattamente determinante ai fini della decisione e non deve essere stata in alcun modo esaminata (neppure in modo implicito) dal giudice nella sua decisione. in tema di prevenzione antimafia (guida senza patente): - Corte cost. 2.7.24 n. 116, pres. Barbera, est. Amoroso (Giurispr. it. 2/2025, 395 s.m.): L’art. 73 DLg 6.9.2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 13 agosto 2010, n. 136), è incostituzionale, per violazione dei principi di offensività e ragionevolezza, nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che – sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida – si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada - (commento di) Vittorio Cama, Strada facendo: l’ultima tappa della Consulta sulla guida senza patente del prevenuto (Giurispr. it. 2/2025, 395-403) in tema di famiglia (convivenza more uxorio): - Cass. 1^, 2.1.25 n. 28 (Giurispr. it. 2/2025, 278 T): Le unioni di fatto sono un diffuso fenomeno sociale, che trova tutela nell’art. 2 Cost., e sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell’altro, che possono concretizzarsi in attività di assistenza materiale e di contribuzione economica prestata non solo nel corso del rapporto di convivenza, ma anche nel periodo successivo alla cessazione dello stesso e che possono configurarsi, avuto riguardo alle specificità del caso concreto, come adempimento di un’obbligazione naturale ai sensi dell’art. 2034 c.c., ove siano ricorrenti gli ulteriori requisiti della proporzionalità, spontaneità e adeguatezza. Il vincolo solidaristico e affettivo che trae origine dalla pregressa unione di fatto trova rispondenza nel mutato contesto valoriale di riferimento e si pone in lineare rapporto con la valutazione corrente nella società, stante l’affermazione, progressivamente sempre più estesa, di una concezione pluralistica della famiglia. - (commento di) Luigi Balestra, Cessazione della convivenza more uxorio, doveri morali e obbligazioni naturali (Giurispr. it. 2/2025, 279-282) in tema di obbligazioni (cessione del credito): - Cass. 2^ 29.3.24 n. 8579 (Giurispr. it. 2/2025, 288 s.m.): In caso di inadempimento del debitore ceduto, l’azione di risoluzione non spetta al cessionario del credito sebbene al cedente in quanto titolare del negozio costitutivo del diritto trasferito. - (commento critico di) Luca Crotti, La spettanza dell’azione di risoluzione per inadempimento post cessione del credito (Giurispr. it. 2/2025, 288-291) in tema di trasporto aereo : - Corte giust. Ue 9^, 16.5.24, causa C-405/23 (Giurispr. it. 2/2025, 271 solo massima): La carenza di personale addetto alle operazioni di carico dei bagagli negli aerei può configurare una “circostanza eccezionale2 ai sensi dell’art. 5, par. 3, Reg. CE 261/ 2004, tuttavia spetta al vettore che opera il volo soggetto a ritardo dimostrare che tale circostanza non si sarebbe comunque potuta evitare anche se avesse adottato tutte le misure del caso e che ha attuato rimedi adeguati alla situazione in grado di ovviare alle conseguenze della medesima circostanza. - (commento di) Valerio Brizzolari, Volo aereo in ritardo e carenza di personale addetto ai bagagli (Giurispr. it. 2/2025, 271-278) in tema di ricusazione (incompatibilità del giudice per “precognizione” della res iudicanda) - Cass. SSUU 10.4.24 n. 9611 (Giurispr. it. 2/2025, 312 T): Nel procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal DLg 149/2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, 1° comma, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa. - (commento di) Camilla Scalvini, L’autore della proposta ex art. 380-bis c.p.c. può partecipare alla decisione del ricorso (Giurispr. it. 2/2025, 314-322) in tema di overruling (penale): - Cass. Pen. 6^, 26.3-16.7.24 n. 28594 (Giurispr. it. 2/2025, 403 s.m.): Costituisce causa di esclusione della colpevolezza il mutamento di giurisprudenza in malam partem, nel caso in cui l’imputato, al momento del fatto, poteva fare affidamento su una regola stabilizzata, enunciata dalle Sezioni unite, che escludeva la rilevanza penale della condotta e non vi erano segnali, concreti e specifici, che inducessero a prevedere che, in futuro, le stesse Sezioni unite avrebbero attribuito rilievo a quella condotta, rivedendo il precedente orientamento in senso peggiorativo. - (commento di) Vincenzo Maiello, L’overruling sfavorevole tra tipo e colpevolezza (Giurispr. it. 2/2025, 403-409) in tema di AI (intelligenza artificiale): - Enrico Gabrielli e Ugo Ruffolo (a cura di), AI Act: gli effetti settoriali (Giurispr. it. 2/2025, 438-468) --- Artificial Intelligence Act e AI generativa, di Ugo Ruffolo (438) --- La decisione giudiziaria nell’AI Act, di Antonio Punzi (448) --- L’AI Act: gestione del rischio e tutela dei diritti, di Cesare Pinelli (452) --- IA e consenso informato: reciproci condizionamenti e implicazioni giuridiche, di Carlotta De Menech (457) --- La tutela del consumatore “profilato”: obblighi informativi e asimmetrie negoziali, di Andrea Amidei (461) c.s. Guerre e pace - Odia la contesa, odia la tracotanza (Periandro di Corinto, VII-VI sec. a. C.) - "Cosa si può fare per promuovere la pace nel mondo?" "Vai a casa e rispetta chi hai vicino. Dialogando" (Madre Teresa di Calcutta) - La pace inizia con un sorriso, anche a chi non vuoi sorridere (Madre Teresa di Calcutta) - Quando tace la storia grida la geografia. Se si dimenticano le lezioni della storia, la geografia trasforma i confini in trincee (Mons. Giulio Dellavite, nel Giorno della Memoria, a proposito dei 60 conflitti dichiarati, in corso nel mondo) - Chi sogna la pace chiudendo le caserme si prepari alla guerra (Gabriele Barberis, giornalista)
Autore: Carmine Spadavecchia 20 marzo 2025
sul danno biologico (la TUN nazionale): DPR 13.1.2025 n. 12 [GU 18.2.25 n. 40, s.o. 4], Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - testo del DPR 12/2025 (Guida al diritto 8/2025, 15-17) sotto il titolo: Macrolesioni: operativa dal 5 marzo la Tabella nazionale a “punto variabile” - Allegato I al DPR 12/2025 - Coefficienti moltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e morale (Guida al diritto 8/2025, 23-24) [nuova TUN nazionale – macropermanenti - coefficienti di base] - Allegato II al DPR 12/2025 - Tabella unica nazionale del valore da attribuire a ogni singolo punto di invalidità (comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso) (Guida al diritto 8/2025, 25-) [nuova TUN nazionale – macropermanenti - danno biologico in rapporto all’età] - Allegato II al DPR 12/2025 - Tabelle 1-2A-2B- 2C (Guida al diritto 8/2025, 55) [nuova TUN nazionale – macropermanenti – l’autonomia della componente morale] - Tabella con i nuovi importi elaborata in base al DM 16.7.2024 del Ministero delle imprese e del made in Italy (GU 25.7.2024 n. 173), recante “Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - Anno 2024” (Guida al diritto 8/2025, 20-22, sotto il titolo “Per le lesioni fino al 9% vale il Dm di luglio 2024”) [la nuova TUN nazionale - micropermanenti] - commenti: - Giovanni Comandé*, La Tun diventa diritto vigente, la sfida è la “personalizzazione” (Guida al diritto 8/2025, 12-14, editoriale). Dopo una lunga stagione giurisprudenziale, con il DPR 13.1.2025 n. 12 la Tabella per le c.d. micro-permanenti diventa legge [*ordinario di diritto privato comparato presso l’Università Sant’Anna di Pisa] - Maurizio Hazan e Marco Rodolfi, Calcolo delle liquidazioni più facile con il vademecum degli allegati (Guida al diritto 8/2025, 18-19) [nuova TUN nazionale - istruzioni] - Maurizio Hazan e Marco Rodolfi, Un passaggio verso l’uniformità che chiude l’epoca degli squilibri (Guida al diritto 8/2025, 56-62) [nuova TUN nazionale - le novità. Il DLg 209/2005 poneva le basi programmatiche per realizzare uno schema che regolasse su base nazionale la liquidazione del danno per la compromissione del bene salute. L’approvazione della tabella è una grande (seppur tardiva) conquista di civiltà giuridica, che pone fine a discutibili e annosi campanilismi giurisprudenziali. La chiarezza delle nuove regole liquidative dovrebbe migliorare le relazioni tra l’impresa assicurativa e i danneggiati, assolvendo a finalità di deflazione del contenzioso. In sede processuale il metodo tabellare di legge mira a ridurre il perimetro della discrezionalità valutativa dei giudici. L’esercizio di bilanciamento deve tener conto anche della sostenibilità del sistema assicurativo e dei benefici che quest’ultimo accorda al danneggiato] - Marco Ridolfi, Valori percentuali affini a “Milano” che assicurano importi più omogenei (Guida al diritto 8/2025, 63-73) [nuova TUN nazionale - analisi delle tabelle. La scelta del Legislatore è stata fatta per creare armonia tra il punto 9 (microlesione) e il punto 10 (macrolesione) così da conferire più continuità alla curva risarcitoria. Rispetto alle tabelle milanesi cambia solo la redistribuzione dei valori dei risarcimenti per i singoli punti di invalidità così che gli stessi siano conformi ai criteri della norma primaria. La tabella riduce i margini di discrezionalità nella quantificazione monetaria del danno e diminuisce l’incertezza sui risarcimenti] in materia edilizia (pertinenze): - Cons. Stato VII 21.1.25 n. 402, pres. Franconiero, est. Zeuli (Guida al diritto 8/2025, 78): Quando non risulti autorizzata in situ alcuna opera principale, legittimamente edificata, non possono dirsi sussistenti opere pertinenziali a essa riferite. Ciò che deve sussistere è un oggettivo nesso che non consenta altro che la destinazione della cosa pertinenziale a un uso servente durevole, sussistendo altresì una dimensione ridotta e modesta del manufatto, rispetto alla cosa principale cui essa inerisce. in tema di concessioni “balneari” : - TAR Liguria 1^, 19.2.25 n. 183, pres. Caruso, est. Felleti (Guida al diritto 8/2025, 78): Sulla base del quadro regolatorio attualmente vigente, in forza delle sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18 del 2021, recepite dall’art. 3 L 118/2022, le concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative, beneficiarie di plurime proroghe ex lege, hanno cessato i loro effetti in data 31 dicembre 2023, sicché le nuove assegnazioni devono avvenire mediante selezioni imparziali e trasparenti tra i potenziali candidati, ai sensi dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein) e dell’art. 49 TFUE. Secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’art. 12, comma 6-sexies, DL 198/2022 - L 14/2023, che ha posticipato al 31 dicembre 2024 la scadenza delle concessioni, va disapplicato per contrasto con la direttiva Bolkestein. Non solo, la disapplicazione investe oggi anche l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), DL 131/2024 - L 166/2024, che ha differito al 30 settembre 2027 il termine finale di durata dei titoli concessori. [Il Tar boccia il ricorso di tre stabilimenti balneari nel comune di Zoagli, in provincia di Genova, contro la delibera di Giunta che aveva confermato la scadenza delle concessioni al 31 dicembre del 2023, dando il via alle gare previste dalla direttiva Bolkenstein. La proroga delle concessioni fino al 2027 non è valida; né esiste un “accordo” scritto in merito con la Commissione, che comunque non potrebbe prevalere sul diktat della Corte Ue] in materia antitrust : - Corte giust. Ue 5^, 13.2.25, causa C-393/23 (Guida al diritto 8/2025, 104 solo massima) (rinvio pregiudiziale dalla Corte suprema dei Paesi Bassi): L'art. 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 non osta a che, in caso di domande volte a far sì che una società madre e la sua società figlia siano condannate in solido a risarcire il danno subito a causa della commissione, da parte della società figlia, di un'infrazione alle regole di concorrenza, il giudice del domicilio della società madre investito di tali domande si fondi, per stabilire la propria competenza internazionale, sulla presunzione secondo cui, quando una società madre detiene direttamente o indirettamente la totalità o la quasi totalità del capitale di una società figlia che ha commesso un'infrazione alle regole di concorrenza, essa esercita un'influenza determinante su tale società figlia, purché i convenuti non siano privati della possibilità di avvalersi di indizi probatori che suggeriscano che tale società madre non deteneva direttamente o indirettamente la totalità o la quasi totalità del capitale di detta società figlia oppure che tale presunzione dovrebbe comunque essere confutata. - (commento di) Marina Castellaneta, Violazione della concorrenza, decide il giudice dello Stato della società madre (Guida al diritto 8/2025, 104-107) in tema di energia (imposta su extraprofitti): - Corte cost. 20.2.25 n. 21, pres. Amoroso, red. Antonini - Pitruzzella (Guida al diritto 8/2025, 78): Va rimessa alla Corte di giustizia Ue l’imposta sugli “extraprofitti” varata nel 2022. [La legge 197/2022 ha introdotto una misura equivalente al contributo di solidarietà temporaneo previsto dal Regolamento (UE) 2022/1854, relativo a un intervento di emergenza per far fronte all’impennata dei prezzi dell’energia, con livelli mai raggiunti, registrata tra la fine del 2021 e durante il 2022. Tale Regolamento circoscrive il contributo di solidarietà alle sole imprese o stabili organizzazioni che generano almeno il 75% del loro fatturato da attività economiche nel settore dell’estrazione, della raffinazione del petrolio o della fabbricazione di prodotti di cokeria, lasciando. E lascia gli Stati membri liberi di adottare misure equivalenti. La Consulta osserva che tale legge ha sottoposto a imposizione gli extraprofitti congiunturali di una serie di soggetti non presi in considerazione dal Regolamento. In particolare, i produttori e rivenditori di energia elettrica, i distributori, rivenditori di prodotti petroliferi, i rivenditori di gas metano e gas naturale, coloro che importano energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi e che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea. Riservata al merito la valutazione della legittimità costituzionale delle disposizioni censurate in relazione ai parametri “interni” di cui agli artt. 3 e 53 Cost. la Consulta decide, in via pregiudiziale, di interrogare la Corte di giustizia sulla compatibilità con il diritto dell’UE di tale estensione della platea dei soggetti passivi del contributo, da valutarsi anche alla luce della natura eccezionale del potere esercitato dall’UE, della generale competenza degli Stati membri in materia di imposizione fiscale diretta, delle finalità perseguite dal regolamento, nonché dei margini di attuazione da esso lasciati agli stessi Stati membri e delle peculiarità del contesto energetico nazionale] in materia tributaria : - Cass. trib. 14.2.25 n. 3800 (Guida al diritto 8/2025, 75): L’art. 21-bis Dlgs 74/2000 (introdotto con l’art. 1 DLg 87/2024, poi recepito nell’art. 119 Tu giustizia tributaria), in base al quale la sentenza penale dibattimentale di assoluzione, con le formule perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, nel processo tributario, ha efficacia di giudicato quanto ai fatti materiali: «si riferisce, alla luce di una interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali, esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all’accertamento dell’imposta, rispetto alla quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli altri elementi di prova introdotti nel giudizio. in materia tributaria (IMU al 50%): - Cass. trib. 19.2.25 n. 4305 (Guida al diritto 8/2025, 75): In tema di Imu, la riduzione della base imponibile nella misura del 50%, che l’art. 13, comma 3, lettera a), DL 6.12.2011 n. 201 - L 22.12.2011 n. 214, riconosce per i fabbricati di interesse storico o artistico soggetti alla “dichiarazione di interesse culturale” ai sensi degli artt. 10 e 13 DLg 22.1.2004 n. 42, non si applica ai fabbricati soggetti alle sole prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell’art. 45 DLg 22.1.2004 n. 42, per la materiale vicinanza o adiacenza a terreni o fabbricati dichiarati di interesse culturale, trattandosi di disposizione insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica per l’eccezionalità dell’agevolazione concessa in relazione al valore culturale dell’immobile. in materia tributaria (ICI su immobili della Chiesa a uso misto): - Corte cost. 20.2.25 n. 20, pres. Amoroso, red. Petitti (Guida al diritto 8/2025, 76): La questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera i), DLg 504/1992, sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte con riferimento al regime ICI - quindi per le annualità anteriori al 2012 - riguardante gli immobili ecclesiastici a “uso misto” (in parte religioso e in parte commerciale), sul presupposto che essa non avrebbe consentito lo «scorporo delle superfici», in base alla loro effettiva destinazione, e che tale omissione, determinando la tassazione anche delle porzioni immobiliari destinate ad attività di culto, avrebbe comportato la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'Accordo di revisione del Concordato lateranense che esclude ogni imposizione tributaria per le attività religiose degli enti ecclesiastici, è inammissibile. (La Corte costituzionale ha giudicato inadeguata la ricostruzione del quadro normativo operata dal rimettente e inesatta l’individuazione del parametro effettuata dal medesimo). c.s. Apriamo le istorie e vedremo che le leggi, che pur sono o dovrebbero essere patti di uomini liberi, non sono state per lo più che lo stromento delle passioni di alcuni pochi, o nate da una fortuita e passeggera necessità (Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, Introduzione)
Autore: Carmine Spadavecchia 13 marzo 2025
in tema di cybersecurity : - Gualtiero Roveda* e Andrea Sirotti Gaudenzi**, Cybersecurity, con le prossime scadenze piena esecuzione alla nuova normativa (Guida al diritto 7/2025, 12-14). Un intervento normativo "forte" come la direttiva NIS 2 (direttiva 2022/2555 del 14.12.2022), recepita con il decreto legislativo 4.9.2024 n. 138 (entrato in vigore il 16 ottobre 2024), rafforza il quadro delle disposizioni in ambito di cybersicurezza, che con le prossime scadenze diventeranno pienamente esecutive. [*avvocato, giornalista pubblicista; **membro del Senato Accademico dell'Accademia Universitaria degli Studi Giuridici Europe]. in tema di pensioni (“raffreddamento” della rivalutazione) - Corte cost. 14.2.25 n. 19, pres. Amoroso, red. Sciarrone Alibrandi (Guida al diritto 7/2025, 30): Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti in relazione al meccanismo legislativo della rivalutazione: meccanismo non irragionevole perché salvaguarda integralmente le pensioni di più modesta entità e, per un periodo limitato, riduce progressivamente la percentuale di indicizzazione di tutte le altre al crescere degli importi dei trattamenti, in ragione della maggiore resistenza delle pensioni più elevate rispetto agli effetti dell’inflazione. Le scelte del legislatore risultano coerenti con le finalità di politica economica, chiaramente emergenti dai lavori preparatori e legittimamente perseguite, volte a contrastare anche gli effetti di una improvvisa spinta inflazionistica incidente soprattutto sulle classi sociali meno abbienti. Delle perdite subite dalle pensioni non integralmente rivalutate, del resto, il legislatore potrà tenere conto in caso di eventuali future manovre sull’indicizzazione dei medesimi trattamenti. in tema di occupazione legittima (indennità): - Cass. 1^, 20 dicembre 2024 n. 33867 (Guida al diritto 7/2025, 59 s.m., annotata da Mario Piselli): In tema di determinazione dell'indennità di occupazione legittima di terreni agricoli, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del criterio del valore agricolo medio (Vam), la stima deve essere effettuata in base al criterio del valore venale pieno, con la possibilità di dimostrare che il fondo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, sia suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, tale da attribuire allo stesso una valutazione di mercato che rispecchi possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria. (Fattispecie relativa all'occupazione di un'area destinata ad attrezzature sportive, campi da gioco e attrezzature varie) in materia antitrust : - Corte giust. Ue 2^, 30.1.25, causa C-510/23 (Guida al diritto 7/2025, 102 s.m.) (rinvio pregiudiziale con ord.za TAR Lazio 2.8.23, in causa Trenitalia / Agcm / Federconsumatori): Gli articoli 11 e 13 della direttiva 11.5.2005 n. 29 (2005/29/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali"), letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, nell'ambito di un procedimento diretto all'accertamento di una pratica commerciale sleale condotto da un'autorità nazionale responsabile dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, da un lato, impone a tale autorità di avviare la fase istruttoria in contraddittorio del procedimento, mediante la comunicazione degli addebiti all'impresa interessata, entro un termine di 90 giorni a decorrere dal momento in cui essa viene a conoscenza degli elementi essenziali dell'asserita violazione, potendo questi ultimi esaurirsi nella prima segnalazione dell'illecito, e, dall'altro, sanziona l'inosservanza di tale termine con l'annullamento integrale del provvedimento finale di detta autorità in esito alla procedura d'infrazione, nonché con la decadenza dal potere di quest'ultima di avviare una nuova procedura d'infrazione riguardante la stessa pratica. - (commento di) Federico Muzzati, Pratiche commerciali scorrette: fase istruttoria con contraddittorio nel termine di 90 giorni (Guida al diritto 7/2025, 102-106). L’Agcm, in data 19 luglio 2017, adottava un provvedimento sanzionatorio del valore di 5.000.000,00 di euro. Il Tar del Lazio si è chiesto se lo stretto e rigido termine decadenziale di avvio dell’istruttoria si ponga in contrasto con le previsioni europee. La pronuncia mira a rendere più efficace l’armamentario giuridico previsto dalla disciplina antitrust. in tema di atto amministrativo (implicito): - Cons. Stato IV 14.1.25 n. 237, pres. Neri, est. Furno (Guida al diritto 7/2025, 31): Il cosiddetto “provvedimento implicito” e una speciale tipologia di provvedimento della PA che ricorre quando quest’ultima, pur non adottando formalmente la propria decisione, ne determini univocamente i contenuti sostanziali attraverso un particolare comportamento ovvero gestendo fasi istruttorie a cui sensatamente non può essere data altra lettura, intenzione o volontà che non sia quella di corrispondente provvedimento formale, tuttavia non adottato. In altre parole, si è presenza di un «provvedimento amministrativo implicito» quando emerge senza perplessità e in modo inequivoco un collegamento tra l’atto adottato o la condotta tenuta dall’Amministrazione e la determinazione che da questi si pretende di ricavare, onde quest’ultima sia l’unica conseguenza ragionevolmente possibile della presupposta manifestazione di volontà. in tema di equo compenso (equo ribasso): - Cons. Stato III 27.1.25 n. 594, presidente De Nictolis, rel. Cerroni (Guida al diritto 7/2025, 90 T): 1. La nullità delle clausole dei contratti pubblici che prevedono un compenso non equo va sussunta nella figura delle nullità di protezione a legittimazione relativa. 2. In tema di gara pubblica per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, la nozione di equo compenso di cui alla L 49/2023, applicabile alla contrattualistica pubblica, deve essere riformulata più perspicuamente in termini di equo ribasso, nozione frutto dell'esegesi coordinata tra corrispettivo equo e proporzionato posto a base di gara e minimum inderogabile evincibile dal range di flessibilità del compenso liquidabile in ragione della complessità della prestazione dedotta nell'affidamento. - (commento di) Davide Ponte, I chiarimenti di Palazzo Spada su parcelle e nuovo codice appalti (Guida al diritto 7/2025, 97-100). La nullità di protezione coniata dalla disciplina sull’equo compenso opera solo a vantaggio del professionista contraente debole e non di terzi competitori. La fonte dell’equo compenso individua il minimum corrispettivo inderogabile e la fonte contrattuale individua il corrispettivo equo da porre a base di gara. in tema di accesso (onere di notifica a controinteressati): - TAR Salerno 8.1.25 n. 5, pres. Russo, est. Saracino (Guida al diritto 7/2025, 31-32): L’Amministrazione deve valutare l’esistenza di controinteressati ai sensi del Regolamento generale sulla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, per il quale la PA cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Se, nel procedimento avviato dall’istanza di accesso ai documenti, l’A. individua un controinteressato, a quel soggetto dovrà essere notificato l’eventuale ricorso proposto dall’istante avverso il rifiuto all’accesso adottato dall’A. ovvero avverso il silenzio. Per converso, nel caso in cui l’A. non abbia in sede procedimentale individuato alcun controinteressato, l’istante non sarà onerato a notificare il ricorso, a pena di inammissibilità, ad alcun controinteressato. in tema di matrimonio : - Cass. 1^, 5.2.25 n. 2929 (Guida al diritto 7/2025, 29): A norma dell’art. 8, 6 comma, L 25.3.1985 n. 121, attuativa degli Accordi di modifica dei Patti lateranensi intervenuti tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede nel 1984, la trascrizione tardiva del matrimonio canonico può avvenire a condizione che la relativa domanda sia proposta dai coniugi o anche da uno solo di essi, purché l’altro ne sia a conoscenza e non si opponga. Tale consenso, tuttavia, deve essere attuale; pertanto, come non è consentito procedere alla trascrizione tardiva dopo la morte di uno dei coniugi, così l’attualità del consenso non può ritenersi integrata dalla raccomandata inviata al domicilio dell’altro coniuge scomparso. in tema di filiazione (assegno di mantenimento del figlio maggiorenne): - Cass. 1^, 10.2.25 n. 3329 (Guida al diritto 7/2025, 29): In tema di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, l’adempimento del relativo obbligo è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 337-ter e 337-septies c.c., non potendo applicarsi la disciplina prevista dall’art. 443 c.c. per l’adempimento delle obbligazioni alimentari, diverse per finalità e contenuto, con la conseguenza che la decisione di accogliere e mantenere il figlio in casa non può integrare una modalità alternativa di adempimento dell’obbligazione che può scegliere unilateralmente il genitore obbligato, costituendo, semmai, un elemento da valutare, ove esistente, ai fini della quantificazione dell’assegno ai sensi dell’art. 337-ter, comma 4, cc.. Ai fini della determinazione del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve tenersi conto delle condizioni di vita del figlio durante la convivenza dei genitori e deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni tra i genitori, richiede una valutazione comparata delle consistenze di entrambi. in tema di servitù (coattiva): - Cass. SSUU 27.1.25 n. 1900 (Guida al diritto 7/2025, 34 T): L'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso deve essere promossa, nella ipotesi in cui si fronteggino più fondi tra quello intercluso e la via pubblica, avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, nei confronti di tutti i proprietari di tali fondi, poiché una tale azione dà vita a un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto. Lo stesso principio vale per le ipotesi contemplate degli artt. 1051, comma 3 e 1052 c.c. In mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice il processo dovrà essere dichiarato estinto secondo le regole del processo civile, senza che ne derivi il rigetto della domanda. - (commento di) Mario Finocchiaro, Senza l’aggiunta del contraddittorio il processo va dichiarato estinto (Guida al diritto 7/2025, 43-46) in tema di assicurazioni (polizza postuma decennale): - Cass. 3^, 27.1.25 n. 1909 (Guida al diritto 7/2025, 47 T): L'art. 4 Dlg 20.6.2005 n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210) determina la fattispecie di assicurazione dei danni nei fabbricati da costruire per conto di chi spetta, in forza della quale l'acquirente, terzo assicurato, risulta legittimato a far valere i propri diritti direttamente nei confronti dell'assicuratore. - (commento di) Eugenio Sacchettini, Acquirente danneggiato, legittimato all’azione diretta contro la Compagnia (Guida al diritto 7/2025, 54-58). La normativa è intervenuta nella giungla degli acquisti “su carta” degli immobili da costruire, irta di pericoli e soprattutto di trappole tese da "palazzinari" senza scrupoli. La polizza deve essere stipulata dal costruttore “a beneficio dell’acquirente” sotto sanzione di nullità seppur “relativa” del contratto. La nozione di acquirente comprende non solo chi acquista la proprietà, ma anche chi stipula un contratto simile all'acquisto. in materia penale (sospensione condizionale della pena): - Corte cost., 19.12.24 n. 208, pres. Amoroso; red. Viganò (Guida al diritto 7/2025, 79 T, sotto il titolo “Giudizio abbreviato, la rinuncia a impugnare apre alla sospensione condizionale della pena”): È incostituzionale l'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. – e conseguentemente l'art. 676, comma 3-bis, c.p.p. – nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici. - (commento di) Carmelo Minnella, Più spazi alla rivisitazione delle valutazioni implicite (Guida al diritto 7/2025, 77-83). Per effetto della riforma Cartabia il condannato che non impugna la condanna, che non superi i due anni, può ottenere la condizionale e la non menzione della pena nel casellario giudiziale. Sembra superato per i giudici delle leggi il problema della natura “eccezionale” del potere del giudice dell’esecuzione di applicare la sospensione condizionale. in tema di processo penale telematico (deposito telematico): - Cass. pen. 3^, 16.12.24-23.1.25 n. 2815 (Guida al diritto 7/2025,15 T, sotto il titolo “Depositi telematici da parte del Pm: tra malfunzionamenti e impugnazioni via Pec“): Le modalità di presentazione dell'atto di impugnazione mediante Pec sono state introdotte, per le sole parti private, durante il periodo dell'emergenza sanitaria; dette modalità, sono state successivamente prorogate e mai espressamente estesa anche al pubblico ministero la facoltà di depositare l'atto di impugnazione a mezzo Pec e la giurisprudenza ha rimarcato come l'asimmetria delle disposizioni normative in questione, emesse nella fase emergenziale, era sostanzialmente dipesa dall'impossibilità, per gli uffici della procura, di sottoscrivere digitalmente l'atto di impugnazione. - Cass. pen. 4^, 17.10.24- 30.1.25 n. 3824 (Guida al diritto 7/2025, 18 T, sotto il titolo: Richiesta archiviazione contro ignoti “seriali” in formato cartaceo, non abnorme lo stop del Gip): Non è abnorme il provvedimento con cui il Gip dichiara inammissibile la richiesta di archiviazione cumulativa relativa ai c.d. ignoti "seriali", ritenendone irrituale il deposito in modalità analogica (ovvero in cancelleria) anziché telematica (tramite la piattaforma APP), e la conseguente restituzione degli atti al pubblico ministero, in quanto, stante la sua natura e l'essere privo di delibazione sul merito della richiesta, non è completamente avulso dal sistema processuale, essendo previsto da diverse disposizioni, anche nel segmento procedimentale che origina nella richiesta di archiviazione. - (commento di) Carmelo Minnella, Sulle anomalie del sistema Ppt si apre il contrasto sui controlli (Guida al diritto 7/2025, 21-27). Nella disciplina sul malfunzionamento dei sistemi informatici manca qualsivoglia potere di controllo giurisdizionale del giudice, in quanto spettante al Procuratore della Repubblica. Il provvedimento del procuratore della Repubblica che accerta il malfunzionamento presenta indubbie caratteristiche di atto amministrativo. La sentenza n. 3824/25 apre un contrasto in seno alle sezioni semplici della Suprema corte. c.s. Le idee non si rifiutano, germinano nella società, poi pensatori e artisti le esprimono (Lucio Fontana)
Autore: Carmine Spadavecchia 10 marzo 2025
in tema di retroattività (della legge civile): - Corte cost. 23.4.24 n. 70, pres. Barbera, rel. Sciarrone Alibrandi (Giurispr. it. 1/2025, 35 solo massima): Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, 257° comma, secondo periodo, L 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha introdotto, in via retroattiva, nuovi e più gravosi criteri di computo degli indennizzi per le occupazioni illegittime di aree demaniali marittime, qualora siano state realizzate anche opere abusive inamovibili. L’intervento innovativo retroattivo è infatti fondato su interessi, quali la valorizzazione economica dei beni demaniali, la tutela del paesaggio e dell’ambiente marino, che prevalgono rispetto all’affidamento dei destinatari della disposizione. - (commento di) Tommaso Sica, Retroattività della legge civile: note a margine di una recente pronuncia della Consulta (Giurispr. it. 1/2025, 35-42) in tema di giurisdizione (rinvio al giudice d’appello e translatio iudicii): - Cass. SSUU 4.9.24 n. 23712 (Giurispr. it. 1/2025, 61 T): In tema di giurisdizione, a seguito dell’abrogazione dell’art. 353 c.p.c., nel caso in cui la sentenza del giudice amministrativo di appello che abbia ritenuto esistente la giurisdizione del giudice amministrativo sia cassata in ragione dell’accertata giurisdizione del giudice ordinario, il giudizio deve essere riassunto davanti al giudice ordinario di appello, e non avanti a quello di primo grado. - (nota critica di) Claudio Consolo e Federica Godio, Rinvio ex art. 383 c.p.c. VS translatio iudicii: due concetti da non sovrapporre (Giurispr. it. 1/2025, 62-64) in tema di processo amministrativo (intervento volontario): - Ad. plen. 29.10.24, n. 15, pres. Maruotti, est. Simeoli (Giurispr. it. 1/2025, 19-21): In ordine ai presupposti e alle condizioni per ammettere l’intervento volontario in giudizio nel rito amministrativo (art. 28 c.p.a.), nella duplice declinazione dell’intervento adesivo-dipendente e dell’intervento litisconsortile, va chiarito che: (a) è inammissibile l’intervento volontario in giudizio (art. 28 c.p.a.) da parte di un soggetto qualificabile come co-interessato rispetto all’impugnazione principale il quale sia, tuttavia, nel frattempo decaduto dall’impugnativa; (b) è inammissibile l’intervento volontario in un giudizio di impugnazione da parte di un soggetto che abbia contestualmente impugnato i medesimi atti amministrativi dinanzi ad altro giudice, con giudizio allo stato pendente in tema di processo amministrativo (nullità della sentenza e annullamento con rinvio): - Ad. plen. 20.11.24 n. 16, pres. Maruotti, est. De Nictolis (Giurispr. it. 1/2025, 18-19): È nulla la sentenza di primo grado che abbia dichiarato inammissibile il ricorso con palese errore nell’individuazione della legittimazione e dell’interesse al ricorso. [L’Ad. plen. torna sulla questione (già esaminata con le sentenze 10 e 11 del 2018) dell’individuazione delle ipotesi di annullamento con rinvio della sentenza di primo grado ex art. 105 c.p.a.: pur non operando il revirement richiesto dal CGARS - il quale chiedeva di ampliare le richiamate ipotesi includendovi anche l’errata declaratoria di inammissibilità del ricorso – perviene in sostanza alla medesima conclusione) in tema di giurisdizione (azione di risarcimento danni): - Cons. Stato II 20.11.24 n. 9333 pres. Poli, rel. Addesso (Giurispr. it. 1/2025, 17-18): Non è devoluta alla giurisdizione del GA la controversia risarcitoria che tragga origine da una vicenda e da un rapporto di diritto pubblico (in particolare: dall’annullamento in sede giurisdizionale di un atto regolatorio di un’Autorità indipendente) ma che sia stata proposta da un soggetto privato nei confronti di un altro soggetto privato. in tema di contratti pubblici (termine per impugnare l’aggiudicazione): - Cons. Stato V 18.10.24 n. 8352, pres. Caringella, rel. Maggio (Giurispr. it. 1/2025, 21-22): In base alla nuova formulazione dell’art. 120 c.p.a. introdotta dal Codice dei contratti pubblici del 2023, il termine – dimidiato – di 30 giorni per la proposizione dell’impugnativa decorre in via ordinaria dalla comunicazione dell’aggiudicazione di cui all’art. 90 del nuovo Codice. Tuttavia, nelle ipotesi in cui – come nel caso in esame – la stazione appaltante non abbia tempestivamente provveduto a fornire tale comunicazione, il dies a quo per l’impugnativa decorre dal (diverso e successivo) momento in cui gli atti relativi all’offerta infine risultata aggiudicataria sono stati concretamente posti a disposizione degli altri concorrenti. in tema di appalti (gara telematica): - Cons. Stato VII 1.7.24 n. 5789, pres. Contessa, est. Marzano (Giurispr. it. 1/2025, 146 solo massima): L’eccessiva rigidità della piattaforma informatica approntata per la presentazione delle offerte, unita all’eccessivo formalismo con cui la stazione appaltante gestisca la gara, nella sostanza frustra i principi del risultato e della fiducia, oggi codificati al DLgg 36/2023. È pertanto illegittima l’esclusione di un concorrente che, essendosi attivato tempestivamente per caricare l’offerta su piattaforma telematica con una capienza di caricamento insufficiente rispetto alle dimensioni dell’offerta richiesta e avendolo segnalato alla stazione appaltante, entro il termine di scadenza abbia poi caricato sulla piattaforma un’offerta incompleta e abbia inviato l’offerta integrale mediante pec. - (commento di) Alessandro Mazza, Il difficile equilibrio tra i principi di risultato, legalità, concorrenza e autoresponsabilità. (Giurispr. it. 1/2025, 146-152) in tema di appalti (verdi): - Cons. Stato 27.5.24 n. 4701, pres. Corradino, est. Tulumello (Giurispr. it. 1/2025, 152 s.m.): Nell’attuale quadro normativo, soprattutto per effetto delle direttive di seconda e terza generazione, il contratto di appalto non è soltanto un mezzo che consente all’Amministrazione di procurarsi beni o di erogare servizi alla collettività, ma – per utilizzare categorie civilistiche – uno “strumento a plurimo impiego” funzionale all’attuazione di politiche pubbliche ulteriori rispetto all’oggetto negoziale immediato: in altre parole, uno strumento – plurifunzionale – di politiche economiche e sociali, con conseguenti ricadute sulla causa del provvedimento di scelta del contraente. - (commento di) Roberto Caranta, Il Consiglio di Stato tiene dritta la barra sugli appalti verdi (Giurispr. it. 1/2025, ) (Giurispr. it. 1/2025, 153-156) La sentenza afferma la continuità nella disciplina degli appalti verdi tra vecchio e nuovo Codice dei contratti pubblici. in tema di concessioni (modifiche senza gara - Ponte Morandi): - Corte giust. Ue 5^, 7.11.24, causa C-683/22, Adusbef c/ Presidenza del Consiglio dei ministri e a. (Giurispr. it. 1/2025, 25-27, annotata da Giuseppe Fransoni): 1. L’art. 43 della direttiva 2014/23/UE non osta a una disciplina nazionale che consente la modificazione senza gara di una concessione, purché questa rientri nelle ipotesi tassative contenute nella norma e l’Amministrazione motivi la sua scelta. 2. L’art. 43 della direttiva non osta a una normativa nazionale che consente all’Amministrazione, nei casi di modifica di una concessione senza gara, di non rinnovare la valutazione di affidabilità del concessionario. in tema di commercio (tutela dei consumatori): - Corte giust. Ue 5^, 14.11.24, causa C-464/22, Compass Banca SpA c/ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Giurispr. it. 1/2025, 22-25, annotata da Oriana Balsamo): 1. Una pratica commerciale di “incorniciamento”, oggetto del procedimento principale, non costituisce né una pratica “in ogni caso aggressiva” né una pratica commerciale “in ogni caso sleale”, così come tassativamente disciplinate nell’Allegato I alla Dir. 2005/29. Tale pratica non rientra in alcuna delle due categorie di pratiche commerciali sleali previste ai sensi dell’art. 5, ossia le pratiche commerciali “aggressive” di cui agli artt. 8 e 9 e le pratiche commerciali “ingannevoli” di cui agli artt. 6 e 7. 2. La normativa nazionale può consentire all’autorità amministrativa di imporre un periodo di riflessione tra la stipula di un contratto di finanziamento e un contratto assicurativo previsti nell’ambito di una vendita abbinata, purché siano soddisfatte due condizioni. In primo luogo, l’autorità deve accertare il carattere aggressivo della pratica secondo i criteri stabiliti dalla Dir. 2005/29. In secondo luogo, tale misura deve rappresentare un rimedio di extrema ratio, da adottare esclusivamente quando non siano disponibili strumenti alternativi meno restrittivi della libertà di impresa e della libertà di prestazione dei servizi del professionista. in tema di contratto (clausola atipica): - Cass. 2^, 20.3.24 n. 7447 (Giurispr. it. 1/2025, 56 T): Il giudizio di meritevolezza di una clausola atipica, ex art. 1322, 2° comma, c.c., non può avere ad oggetto l’equilibrio complessivo tra i contrapposti interessi privati qualora le prestazioni reciproche conservino un contenuto lecito e risulti con chiarezza la ragione che induce le parti allo scambio delle prestazioni. (Nella specie, la SC ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato nulla, in quanto priva di causa per il forte squilibrio dell’assetto negoziale, la clausola, apposta ad un contratto di compravendita immobiliare, che obbligava i venditori al pagamento di una penale giornaliera nel caso di ritardo nella consegna delle opere relative al giardino pertinenziale a prescindere dalla circostanza che il ritardo fosse stato determinato da motivi indipendenti dalla loro volontà). - (commento di) Enrico Minervini, La meritevolezza della clausola atipica (Giurispr. it. 1/2025, 57-60) in tema di contratto (clausola di stile): - Cass. 2^, 4.4.24 n. 8940 (Giurispr. it. 1/2025, 52 T): In tema di contratti, il giudice di merito, anche a fronte di una clausola estremamente generica ed indeterminata, deve comunque presumere che sia stata oggetto della volontà negoziale, sicché deve interpretarla in relazione al contesto (art. 1363 c.c.) per consentire alla stessa di avere qualche effetto (art. 1367 c.c.) e, solo se la vaghezza e la genericità siano tali da rendere impossibile attribuire ad essa un qualsivoglia rilievo nell’ambito dell’indagine volta ad accertare la sussistenza ed il contenuto dei requisiti del contratto (art. 1325 c.c.), ovvero siano tali da far ritenere che la pattuizione in esame non sia mai concretamente entrata nella sfera della effettiva consapevolezza e volontà dei contraenti, può negare ad essa efficacia qualificandola come clausola di “stile”. - (nota di) Gianluca Sicchiero, Efficacia delle c.d. clausole “di stile” (Giurispr. it. 1/2025, 54-55) in tema di famiglia e impresa : - Luigi Balestra (a cura di), Famiglia e impresa al cospetto del passaggio generazionale (Giurispr. it. 1/2025, 208-238) --- Amministrazione e transizione generazionale, Luigi Salamone (208) --- Le operazioni straordinarie e il passaggio generazionale dell’impresa, Giovanni Capo (212) --- Holding e “casseforti” di famiglia, Sabrina Masturzi (217) --- La collazione di azienda, Ugo Minneci (223) --- Patto di famiglia, Maria Novella Bugetti (226) --- Donazione e testamento nel passaggio generazionale di imprese, Giuseppe Giorgi (230) --- La fiscalità del passaggio generazionale delle società di mero godimento, Cecilia Benzi (234) --- Il passaggio generazionale, la pianificazione ereditaria e il trust, Diletta Giunchedi (236) in tema di delitti contro la PA : - Cass. SSUU pen. 29.2-15.5.24 n. 19357 (Giurispr. it. 1/2025, 169 s.m.): In tema di delitti contro la PA, non sussiste continuità normativa tra il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis c.p., come modificato dall’art. 1, 1° comma, lett. t), L 9.1.2019 n. 3, ed il reato di millantato credito “corruttivo” di cui all’art. 346, comma secondo, c.p., abrogato dall’art. 1, 1° comma, lett. s), L 3/2019 cit., le cui condotte potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa, in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito “corruttivo”, purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice. - (commento di) Vincenzo Mongillo, Millantato credito e traffico di influenze illecite dalle Sezioni unite alla legge Nordio: un tramonto parallelo? (Giurispr. it. 1/2025, 169-). La sentenza decreta di fatto la fine della millenaria figura della venditio fumi, con qualche problematico residuo di tipicità nel perimetro della truffa, la cui ipotesi base è, però, punita meno severamente ed è procedibile a querela. c.s. Mente - Le persone tranquille hanno le menti più rumorose (Stephen William Hawking, astrofisico) - La mente agitata trova problemi in tutto. La mente calma trova soluzioni a tutto. - La libertà è una conquista personale. I muri sono solo nella nostra mente. (Mogol) - La letteratura può cambiare il cuore e la mente del singolo, non la società. (Colson Whitehead) - Sondando i segreti della nostra mente si scoprono i segreti di ogni altra. (Ralph Waldo Emerson)
Autore: Carmine Spadavecchia 1 marzo 2025
in materia penale : - Caterina Malavenda*, Presunzione di innocenza, un totem con “effetto boomerang” sui media (Guida al diritto 6/2025, 12-14, editoriale) [*avvocato del Foro di Lodi ed esperta di diritto dell’informazione] in materia di concorrenza : L 16.12.2024 n. 193 [GU 17.12.24 n. 295, in vigore dal 18 dicembre 2024], Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 - testo della legge (Guida al diritto 6/2025, 15-42) sotto il titolo “Legge concorrenza 2023, per le concessioni autostradali passa la gara e lo stop agli automatismi” - commenti: - Marcello Clarich, Una riforma delle concessioni in linea con le indicazioni europee (Guida al diritto 6/2025, 43-44) [novità] - Giuliano Fonderico, Ampliati gli affidamenti con gara ma con spazio anche all’in-house (Guida al diritto 6/2025, 45-47) [modelli organizzativi e affidamenti] - Giuseppe Urbano, Se c’è inadempimento del gestore più garanzie per il concedente (Guida al diritto 6/2025, 48-51) [contratto di concessione] - Claudio Guccione e Maria Ferrante, Con gli accantonamenti nei Fondi passa la “regia unica” sulle tariffe (Guida al diritto 6/2025, 52-54) [tariffe e investimenti] - Andrea Nardi, Prodotti confezionati: se c’è taglio della quantità va informato il cliente (Guida al diritto 6/2025, 55-57) [tutela del consumatore] - Alessandro Enrico Basilico, Rc auto: per le “scatole nere” necessaria l’interoperabilità (Guida al diritto 6/2025, 58-60) [assicurazioni] - Francesco Guarracino, Bollette: sì alle “tutele graduali” se è l’opzione più vantaggiosa (Guida al diritto 6/2025, 61-62) [energia e clienti vulnerabili] - Alessandro Enrico Basilico, Taxi e Ncc, nessuna riforma organica ma solo più sanzioni verso gli abusivi (Guida al diritto 6/2025, 63-64) [trasporti pubblici e privati] - Valeria Ianniello, Consolidata la liberalizzazione” di gazebo o verande amovibili (Guida al diritto 6/2025, 65-68) [spazi e aree pubbliche] - Veronica Madonna, Start-up innovative: dopo 12 anni nuove regole su requisiti e incentivi (Guida al diritto 6/2025, 69-71) [società e imprese] - Anna Marcantonio, Regole e finanziamenti del Ssn secondo i criteri della competitività (Guida al diritto 6/2025, 72-74) [prestazioni sanitarie] - Veronica Madonna, Buoni pasto: tetto massimo al 5% per le commissioni degli esercenti (Guida al diritto 6/2025, 75-77) [società e imprese] in tema di autonomia differenziata (no referendum): - Corte cost. 7.2.25 n. 10, pres. Amoroso, red. D’Alberti (Guida al diritto 6/2025, 82): L’oggetto e la finalità del quesito referendario non risultano chiari. Il quesito ha come oggetto l’abrogazione della legge 26.6.2024 n. 86 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione),), come risultante a seguito della sentenza n. 192/2024 della Corte costituzionale. Tale sentenza ha profondamente inciso sull’architettura essenziale della legge, avendo dichiarato incostituzionali molteplici disposizioni della stessa e l’illegittimità consequenziale di altre disposizioni, fornendo anche l’interpretazione costituzionalmente orientata di ulteriori disposizioni. La sentenza n. 192 ha comportato il trasversale ridimensionamento dell’oggetto dei possibili trasferimenti alle regioni (solo specifiche funzioni e non già materie), nonché la paralisi dell’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti diritti civili o sociali. Pertanto a oggi non c’è modo di determinare i LEP. Ne consegue che risulta oscuro l’oggetto del quesito (che originariamente riguardava la legge n. 86 e ora riguarda quel che resta della stessa legge a seguito delle numerose e complesse modifiche apportate dalla sentenza n. 192), il che pregiudica la possibilità di una scelta libera e consapevole da parte dell’elettore, garantita dalla Costituzione. Il quesito è inoltre privo di chiarezza quanto alla sua finalità. in materia di immigrazione (permesso di soggiorno): - Cons. Stato III 16.1.25 n. 333, pres. Corradino, est. Marra (Guida al diritto 6/2025, 82): La buona fede, declinata nella prospettiva del cittadino che entra in contatto col potere autoritativo, diviene la quarta «e», quella della “empatia” accanto ai consolidati canoni di efficacia, efficienza ed economicità della pubblica amministrazione. Un simile obiettivo risulterebbe vanificato ove si ritenesse che l’autorità competente, pur avendo attivato il soccorso istruttorio, non abbia il dovere di reiterare la notifica della richiesta di integrazione documentale a seguito di un unico tentativo risultato vano. Tanto più l’obbligo di reiterare la notifica si impone se, come nel caso esaminato, vi sono fondati motivi di ritenere sussistenti i requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno. Su queste basi, non merita di essere condivisa la sentenza di primo grado nella parte in cui non valorizza un obbligo di buona fede gravante sulla PA, che, nel caso di specie, si sostanziava nell’obbligo dell’autorità competente di reiterare la richiesta di integrazione documentale, ove la prima notifica non fosse andata a buon fine. Peraltro, i doveri di correttezza e buona fede risultano ancor più imprescindibili se si considera la delicatezza dell’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno, in relazione alla quale vengono in gioco interessi e diritti fondamentali della persona umana. in tema di inquinamento (Terra dei Fuochi): - Cedu 1^, 30.1.25, ric. 51567/14 e altri (Guida al diritto 6/2025, 112 s.m.): L'inerzia dello Stato che, a fronte di un rischio reale e accertabile, non adotta misure preventive idonee e necessarie a impedire e a combattere il grave inquinamento causato dallo sversamento, dall'interramento e dalla combustione dei rifiuti comporta una violazione del diritto alla vita. L'assenza di misure adeguate e la mancata informazione agli abitanti di quelle zone hanno costituito una violazione della Convenzione causando conseguenze negative sui ricorrenti. Lo Stato deve adottare entro due anni le misure generali per riqualificare quei territori e permettere l'esercizio del diritto alla vita. - (commento di) Marina Castellaneta, Terra dei fuochi, la Corte dell’Uomo condanna l’Italia perché non assicura il diritto alla vita (Guida al diritto 6/2025, 112-114) in tema di domicilio digitale : - Cass. 1^, 22.1.25 n. 1615 (Guida al diritto 6/2025, 84 T, sotto il titolo: “Pec professionale” utilizzabile anche per notificare atti estranei alla propria attività): In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti a essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto. - (commento di) Carmelo Minnella, L’atto si considera perfezionato con la ricevuta di avvenuta consegna (Guida al diritto 6/2025, 87-91). Prima della notifica occorre verificare se l'indirizzo Pec “professionale” sia stato mantenuto anche come domicilio digitale “privato”. Resta il dubbio delle conseguenze della notifica qualora, in caso di differenza tra Pec professionale e quella personale, la notifica venga effettuata nella prima. in tema di estradizione : - Corte di Appello di Roma, 21.1.25 n. 11 (ord.za) (Guida al diritto 6/2025, 108-109 s.m., annotata): In tema di richiesta di consegna avanzata nei confronti di soggetto colpito da mandato di arresto internazionale dalla Corte penale internazionale (Cpi), la legge 237/2012 – che recepisce, nell'ordinamento italiano, lo statuto istitutivo della Cpi di cui alla L 232/1999 - non prevede, diversamente dalla disciplina estradizionale ex art. 716 c.p.p., la possibilità dell'arresto d'iniziativa da parte della polizia giudiziaria dei soggetti attinti da mandato di arresto internazionale, ma prescrive una procedura speciale analiticamente scandita in tutti i suoi adempimenti relativi allo status libertatis della persona dall'art. 11 per i casi in cui la richiesta di consegna da parte della Cpi sia già pervenuta e dall'art. 14 per i casi in cui tale richiesta non sia ancora pervenuta ma la Corte stessa faccia richiesta di applicazione provvisoria della misura cautelare; trattasi di procedura speciale che prescrive - ex art. 2, comma 1, L 237/2012 - una prodromica e irrinunciabile interlocuzione tra Ministro della giustizia e Procura generale presso la Corte d'appello di Roma e la successiva trasmissione degli atti dal Ministro della giustizia alla suddetta Procura generale; in assenza di tali doverosi adempimenti, non è possibile applicare il disposto generale di cui all'art. 716 c..p., in ossequio al principio secondo cui ubi lex voluit dixit. Ne consegue che, in difetto delle condizioni per la convalida dell'arresto provvisorio effettuato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, va dichiarato il non luogo a provvedere sullo stesso, in quanto irrituale, non essendo previsto dalla L 237/2012 e, in mancanza di richiesta di applicazione di misura cautelare da parte del Procuratore generale di Roma per mancata trasmissione degli atti della Cpi di competenza ministeriale, va ordinata l'immediata scarcerazione della persona richiesta in consegna. (Nella fattispecie, si trattava del mandato di arresto internazionale emesso il 18 gennaio 2025 dalla Corte penale internazionale, Prima camera preliminare, a carico di Najeem Osema Almasri Habish, per crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi nella prigione di Mitiga, in Libia, dal 15 febbraio 2011 e in particolare oltraggio alla dignità umana, stupro, violenza sessuale, omicidio, tortura, trattamento crudele ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera c, nn. 1 e 2, lettera 3, n. 6, in danno di vittime detenute per motivi di carattere religioso, in quanto cristiane o atee, ideologico, perché omosessuali o comunque perché asseritamente responsabili di atteggiamenti d'opposizione ai membri delle Forze speciali di deterrenza, di cui faceva parte di generale libico Elmasry). c.s. Diritto e religione - Il diritto senza la fede degenera in mero legalismo, la fede senza diritto degenera in mera religiosità - Il divorzio tra diritto e religione rischia di condannare l'Occidente al declino (Harold J. Berman, giurista USA, da "L'interazione tra diritto e religione")
Autore: Carmine Spadavecchia 17 febbraio 2025
sulla giustizia amministrativa (bilancio 2024): - Marcello Clarich*, Consiglio di Stato, più cause definite e ruolo centrale a tutela della legalità (Guida al diritto 5/2025, 10-15, editoriale). Sulla relazione svolta dal presidente del Consiglio di Stato, Luigi Maruotti, il 3 febbraio 2025 in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario [*ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università di Roma La Sapienza] sul DL giustizia : DL 29.11.2024 n. 178 - L 23.1.2025 n. 4 [t.c. GU 24.1.25 n. 19], Misure urgenti in materia di giustizia - testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 5/2025, 17-25) - guida alla lettura e mappa delle novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 5/2025, 26-29) NB – Il testo e la guida alla lettura del decreto sono pubblicati in Guida al diritto 48/2024.  in tema di appalti (prelazione e project financing): - Cons. Stato V 25.11.24 n. 9449, pres. De Nictolis, rel. Molinaro(Guida al diritto 5/2025, 86 T): Va rimessa alla Corte di giustizia Ue la seguente questione pregiudiziale: se i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi di cui agli artt. 49 e 56 Tfue, nonché la direttiva n. 2014/23/UE, interpretati alla luce dei principi di proporzionalità, buona amministrazione ed efficienza, e l'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, per il caso in cui la Corte lo ritenga applicabile, osti alla disciplina nazionale della prelazione, contenuta nell'art. 183, comma 15, DLg 50/2016. - (commento di) Marcello Clarich e Andrea Nardi, Una decisione che può segnare la fine del modello del “project financing” (Guida al diritto 5/2025, 91-94) in tema di paesaggio (tutela paesistica): - TAR Palermo 3^, 4.12.24 n. 3330, pres. Valenti, est. Bonfiglio (Guida al diritto 5/2025, 33): L’indennità pecuniaria prevista dall’art.167, comma 5, DLg 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ha natura sanzionatoria, sicché la relativa obbligazione si trasmette agli eredi, non essendo applicabile la disciplina dettata dalla L 689/1981. (Il Tar ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui un Comune, nell’esitare favorevolmente la richiesta del titolo edilizio in sanatoria di un fabbricato assoggettato a vincolo paesaggistico, ne aveva subordinato il rilascio al pagamento dell’anzidetta indennità da parte degli eredi). in tema di ambiente (Terra dei Fuochi): - Cedu 1^, 30.1.25, Cannavacciuolo e aa. c/ Italia n. (Guida al diritto 5/2025, 34): L’Italia deve introdurre senza indugio misure generali in grado di affrontare in modo adeguato il fenomeno dell’inquinamento. Sussiste un rischio per la vita «sufficientemente grave, reale e accertabile», che può essere qualificato come “imminente”, mentre non vi sono prove sufficienti di una risposta sistematica, coordinata e completa da parte delle autorità nell’affrontare la situazione della «Terra dei Fuochi». (Secondo la Corte i progressi nel valutare l’impatto dell’inquinamento sono stati lenti, quando occorreva celerità. Lo Stato non è riuscito a dimostrare di aver preso tutte le azioni penali necessarie per combattere lo smaltimento illegale di rifiuti nell’area della Terra dei Fuochi. Data l’ampiezza, la complessità e la gravità della situazione, era necessaria una strategia di comunicazione completa e accessibile, per informare il pubblico in modo proattivo sui rischi potenziali o reali per la salute e sulle azioni intraprese per gestire tali rischi: il che non è stato fatto, anzi, alcune informazioni sono state coperte per lunghi periodi dal segreto di Stato. La sentenza concerne i ricorsi di 41 individui e cinque associazioni. La Cedu ha deciso di accettare in parte le obiezioni del governo e ha rigettato i ricorsi delle associazioni e di numerosi individui. I giudici ritengono che le associazioni non siano “direttamente interessate” da presunte violazioni derivanti da un pericolo per la salute dovuto all’esposizione al fenomeno dell’inquinamento, e che mancano della legittimazione ad agire per conto dei loro membri. Per quanto attiene invece agli individui, per alcuni non ci sono prove sufficienti che loro i parenti vivessero in aree interessate dal fenomeno dell’inquinamento). in materia antitrust (azioni collettive): - Corte giust. Ue, Sezione Grande, 28.1.25, causa C.253/23 (Guida al diritto 5/2025, 34): In caso di diritto al risarcimento del danno causato da un’intesa anticoncorrenziale, può costituire violazione del diritto Ue una normativa nazionale che impedisca un’azione di recupero collettiva. La violazione si realizza sicuramente quando la mancata previsione in un dato settore di un’altra azione collettiva che raggruppi le pretese individuali dei soggetti danneggiati si accompagni alla circostanza che l’esercizio di un’azione individuale per il risarcimento del danno si riveli impossibile o eccessivamente difficile, violando, di conseguenza, il principio di effettività dei rimedi giurisdizionali. (La Corte ricorda che il diritto UE conferisce a tutti i soggetti danneggiati da una violazione del diritto della concorrenza il diritto di chiedere il pieno risarcimento del danno. Un’azione per il risarcimento del danno può essere proposta sia direttamente dalla persona che beneficia di tale diritto, sia da un terzo al quale tale diritto è stato ceduto. Tuttavia, il diritto dell’Unione non definisce le modalità di esercizio: spetta, quindi, a ciascuno Stato membro stabilirle nel rispetto del principio di effettività. Il giudice nazionale è tenuto a verificare se l’interpretazione del diritto interno che vieta il risarcimento dei danni causati da un’intesa attraverso un’azione collettiva soddisfi il requisito di effettività). in materia antitrust (termini del procedimento sanzionatorio) - Corte giust. Ue 2^, 30.1.25, cause C-510/23 e C-511/23 (Guida al diritto 5/2025, 34): Gli artt. 11 e 13 della direttiva 2005/29/CE ostano a una normativa nazionale che, nell’ambito di un procedimento diretto all’accertamento di una pratica commerciale sleale, da un lato, impone di avviare la fase istruttoria in contraddittorio del procedimento entro un termine di 90 giorni dalla conoscenza degli elementi essenziali della violazione, e, dall’altro, ne sanziona l’inosservanza con l’annullamento integrale del provvedimento finale, nonché con la decadenza dal potere di avviare una nuova procedura d’infrazione riguardante la stessa pratica. (Per la giurisprudenza del Consiglio di Stato - afferma il Tar Lazio quale giudice rimettente - i procedimenti condotti dall’Agcm in materia di tutela dei consumatori sono soggetti al rispetto dell’art. 14 L 689/81 in forza del quale l’Autorità, a pena di decadenza dal suo potere sanzionatorio, è tenuta ad avviare la fase istruttoria entro tre mesi. Per i giudici di Lussemburgo tale previsione comporta un rischio sistemico di impunità e di lesione all’indipendenza dell’autorità garante). in tema di trasporto aereo : - Corte giust. Ue 8^, 16.1.25, causa C-516/23 (Guida al diritto 5/2025, 96 solo massima): L'art. 3, par. 3, regolamento n. 261/2004 va interpretato nel senso che un passeggero non viaggia gratuitamente quando, per effettuare la propria prenotazione, abbia dovuto pagare esclusivamente tasse sul trasporto aereo e diritti. L'art. 8, par. 1, lett. c), va interpretato nel senso che esso non richiede, ai fini della sua applicazione, l'esistenza di un nesso temporale tra il volo cancellato e il volo di riavviamento desiderato da un passeggero, potendo un siffatto riavviamento verso la destinazione finale essere richiesto in condizioni di trasporto comparabili a una data successiva, a seconda delle disponibilità di posti. - (commento di) Marina Castellaneta, Ritardi vettore aereo, risarciti i passeggeri anche se del biglietto hanno pagato unicamente le tasse (Guida al diritto 5/2025, 96-98) in tema di famiglia (accordi patrimoniali tra coniugi): - Cass. 1^, 28.1.25 n. 1985 (Guida al diritto 5/2025, 32): In materia di patti stipulati tra ex coniugi l’accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti in occasione di un giudizio di separazione o di divorzio, ed estraneo all’oggetto del giudizio di divorzio (status, assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli, casa coniugale), seppure avente causa nella crisi coniugale, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto neppure al giudice per l’omologazione. (Nella specie, si trattava di accordo stipulato tra ex coniugi, al momento della separazione e del successivo divorzio, al fine di disciplinare le questioni patrimoniali insorte nella coppia) sulla responsabilità civile del medico : - Corte cost. 7.11.24 n. 177, pres. Barbera, red. Modugno (Guida al diritto 5/2025, 60 T, sotto il titolo “Errori medici, l’assicurazione non va citata nei processi penali”): In riferimento agli artt. 3, comma 1, e 24 Cost., sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24/2017, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. L'art. 12 L 24/2017, infatti, consente al danneggiato di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore, ma ciò solo quando si tratti dell'impresa che assicura la struttura sanitaria o il medico libero professionista, non, invece, nei confronti dell'assicuratore del medico "strutturato", per l'ovvia ragione che la polizza che quest'ultimo è obbligato a stipulare copre debiti del medico legati ad azioni, quali quelle di rivalsa, che si collocano a valle dell'esperimento (vittorioso) dell'azione risarcitoria da parte del danneggiato e non i debiti per i danni per il cui risarcimento si chiede la manleva. - (commento di) Filippo Martini e Maurizio Hazan, Nessuna azione diretta verso polizze a tutela di professionisti “strutturati” (Guida al diritto 5/2025, 63-66) [Il caso sottoposto alla Consulta riguardava un ausiliario della struttura, accusato di aver omesso doverosi controlli e diagnosi nel periodo successivo a un intervento chirurgico] in tema di decreto ingiuntivo (opposizione): - Cass. SSUU 15.10.24 n. 26727 (Guida al diritto 5/2025, 36 T): Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione dell’originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione. - (commento di) Mario Piselli, Azioni ammesse perché rapportate al medesimo interesse originario (Guida al diritto 5/2025, 48-50) in tema di corruzione : - Cass. 2.7-17.10.24 n. 38143 (Guida al diritto 5/2025, 67 T, sotto il titolo “Corruzione, va provato il nesso causale tra la dazione e l’atto d’ufficio”): 1. Ai fini dell'accertamento del reato di corruzione propria [art. 319 c.p.], nelle ipotesi in cui la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale risulti contabilizzata e documentata, è necessaria la prova del pactum sceleris intervenuto tra soggetto corruttore e pubblico ufficiale corrotto, nel senso che deve essere dimostrato che il compimento dell'atto, contrario ai doveri di ufficio, è stato la "causa" della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo quindi sufficiente a tali fini la mera circostanza della intervenuta dazione di utilità. Il reato è, dunque, configurabile a condizione che sussista un "rapporto sinallagmatico" tra il compimento dell'atto d'ufficio e la promessa o ricezione di un'utilità, la cui dazione deve rappresentare l'adempimento del patto corruttivo, non potendo invece assumere rilievo ove derivi dagli stretti rapporti personali preesistenti tra il pubblico agente ed il privato. In questa prospettiva, la prova della dazione indebita di una utilità in favore del pubblico ufficiale, ben può costituire un indizio, sul piano logico, ma non anche, da solo, la prova della finalizzazione della stessa al comportamento antidoveroso del pubblico ufficiale, essendo necessario valutare tale elemento unitamente ad altre circostanze di fatto acquisite nel processo. 2. Il reato di corruzione per l'esercizio della funzione pubblica [art. 318 Cp] si differenzia da quello di corruzione propria [art. 319 c.p.], in quanto ha natura di reato di pericolo, sanzionando la presa in carico, da parte del pubblico funzionario, di un interesse privato dietro una dazione o promessa indebita, senza che sia necessaria l'individuazione del compimento di uno specifico atto d'ufficio. Per la configurabilità della corruzione propria, invece, è necessario dimostrare non solo la dazione indebita dal privato al pubblico ufficiale, bensì anche la finalizzazione di tale erogazione all'impegno di un futuro comportamento contrario ai doveri di ufficio ovvero alla remunerazione di un già attuato comportamento contrario ai doveri d'ufficio da parte del soggetto munito di qualifica pubblicistica. 3. In tema di corruzione, la mera accettazione da parte del pubblico agente di un'indebita utilità a fronte del compimento di un atto discrezionale non integra necessariamente il reato di corruzione propria [art. 319 c.p.], dovendosi verificare, in concreto, se l'esercizio dell'attività sia stato condizionato dalla "presa in carico" dell'interesse del privato corruttore, comportando una violazione delle norme attinenti a modi, contenuti o tempi dei provvedimenti da assumere e delle decisioni da adottare, ovvero se l'interesse perseguito sia ugualmente sussumibile nell'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, nel qual caso la condotta integra il meno grave reato di corruzione per l'esercizio della funzione [art. 318 c.p.]. - (commento di) Giuseppe Amato, La “proporzione” tra le prestazioni è considerato un requisito implicito (Guida al diritto 5/2025, 77-79). La corruzione è un accordo sinallagmatico tra pubblico ufficiale e privato avente a oggetto il mercimonio su un atto dell'ufficio. c.s. Lavoro Per ancora molte generazioni l'istinto del vecchio Adamo rimarrà così forte in noi che avremo bisogno di un qualche lavoro per essere soddisfatti [James McGill Buchanan Jr. (1919-2013), economista statunitense, Nobel 1986 per l'economia. sull'etica del lavoro (lavorare è bene, oziare no), contrapposta alla visione di chi intende il lavoro come schiavitù e ne profetizza la fine]
Autore: Carmine Spadavecchia 10 febbraio 2025
sull’ anno giudiziario 2024 : - Marcello Clarich* e Giuseppe Urbano**, Anno giudiziario: crescono i diritti e si amplifica il ruolo del giudice (Guida al diritto 4/2025, 12-19, editoriale). Commento alla relazione della Presidente della Corte di cassazione in occasione della cerimonia di apertura dell’anno giudiziario svoltasi a Roma il 24 gennaio scorso [*Professore ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università di Roma La Sapienza; **Avvocato del Foro di Roma] sul DDL magistrati (separazione delle carriere): - Giovanni Verde*, Separazione carriere: le discrasie che limitano una discussa riforma (Guida al diritto 4/2025, 20-26). Commento a margine della relazione presentata al Parlamento il 22 gennaio 2025 dal Ministro della giustizia Carlo Nordio sull’amministrazione della giustizia nel 2024 [*Professore emerito di Diritto e procedura civile presso l’Università Luiss-Guido Carli di Roma] sulle novità legislative e sull’ attività delle Corti superiori nel 2024: - Laura Biarella, Un 2024 all’insegna dei correttivi in vista del debutto dell’AI Act (Guida al diritto 4/2025, 27-28) - Laura Biarella, Civile “sotto stress” normativo e giudici alla rincorsa dei vuoti (Guida al diritto 4/2025, 29-31) [l’andamento del civile: l’adeguamento del codice al processo telematico; le pronunce in materia di lavoro (reintegra del lavoratore a seguito di licenziamento non espressamente nullo), adozione di maggiorenni, notifica via Pec (secondo avviso in caso di casella piena)] - Laura Biarella, Penale, eclissi per l’abuso d’ufficio nell’attesa di un possibile ritorno (Guida al diritto 4/2025, 32) [l’andamento del penale: le pronunce in tema di suicidio assistito, concorso nel traffico di stupefacenti, revoca della sospensione condizionale della pena, estorsione, ordine di indagine europeo] - Laura Biarella, In “zona Cesarini” arrivano il Cds e le integrazioni al codice appalti (Guida al diritto 4/2025, 36-38) [l’andamento dell’amministrativo: il correttivo al codice appalti e le integrazioni al codice stradale; le pronunce in tema di trasporto Ncc (incostituzionalità del blocco delle licenze), demanio marittimo (indennizzi per occupazioni abusive), annullamento d’ufficio (termine massimo)] - Laura Biarella, Cedu boccia e condanna l’Italia per la gestione dei diritti d’autore (Guida al diritto 4/2025, 39-42) [l’andamento del comunitario: le pronunce della Corte di giustizia e della Cedu in tema di gestione dei diritti d’autore (bocciata la legge italiana che vieta l’attività di intermediazione a soggetti stranieri), vittime dell’amianto (prescrizione dell’azione risarcitoria), prove penali (richiesta con OIE, Ordine di indagine europeo, di intercettazioni raccolte in altro Stato membro), asilo (nozione di Paese sicuro)] in tema di arbitro assicurativo : DM 6.11.2024 n. 215 del Ministero delle imprese e del Made in Italy [GU 9.1.25 n. 6, in vigore dal 24 gennaio 2025], Regolamento concernente la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione, nonché dei criteri di composizione dell'organo decidente e della natura delle controversie trattate dai sistemi di cui all'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche. - testo del decreto (Guida al diritto 4/2025, 43-49) - commento di Marco Marinaro, Completata la triade dei sistemi stragiudiziali di tipo decisorio (Guida al diritto 4/2025, 50-55) [le novità] [L’Abf (Arbitro bancario finanziario) ha iniziato a operare sin dal 15 ottobre 2009; l’Acf (Arbitro delle controversie finanziarie) ha iniziato la sua attività dal 9 gennaio 2017] in materia edilizia (confisca e diritto d’ipoteca): - Corte cost. 3.10.24 n. 160, pres. Barbera, red. Navarretta (Guida al diritto 4/2025, 62 T): L’art. 7, terzo comma, Legge 47/1985 sull'acquisizione di diritto al patrimonio del comune delle opere abusive e dell'area di sedime, e in via consequenziale l'art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, DPR 6.6.2001 n. 380, sono incostituzionali nella parte in cui non fanno salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire. - (commento di) Eugenio Sacchettini, Una decisione che lascia dubbi pratici sulla sorte delle garanzie ipotecarie (Guida al diritto 4/2025, 69-73) [Nel caso di acquisizione dell’abusivismo al patrimonio comunale si tratta di “confisca urbanistica” a carattere sanzionatorio. L’esecuzione del creditore ipotecario può essere iniziata e proseguita nei confronti del patrimonio disponibile del comune o dei suoi aventi causa. Ma come?] in tema di autonomia differenziata (delle regioni): - Corte cost. 20.1.25 (comunicato) (Guida al diritto 4/2025, 60): La richiesta di referendum abrogativo relativo alla c.d. legge sull’autonomia differenziata delle Regioni (Legge 86/2024), come risultante dalla sentenza n. 192/2024 della stessa Corte, è inammissibile. L’oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari, il che pregiudica la possibilità di scelta consapevole da parte dell’elettore. Il referendum verrebbe ad avere una portata che ne altera la funzione, risolvendosi in una scelta sull’autonomia differenziata, come tale, e in definitiva sull’art. 116, terzo comma, Cost., che non può essere oggetto di referendum abrogativo, ma solo eventualmente di una revisione costituzionale. sulla competenza del TAR Lazio (in materia di giochi pubblici): - Corte cost. 24.1.25 n. 5 (Guida al diritto 4/2025, 60) (q.l.c. sollevata dal TAR Piemonte): La competenza unica del Tar Lazio sui provvedimenti dell’agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di giochi pubblici. con vincita in denaro è legittima. La previsione, di cui alla prima parte della lettera q-quater) dell’art. 135 c.p.a., non contrasta con gli artt. 3, 25, primo comma, 76 e 125 Cost. (La Corte ha ritenuto che la concentrazione, presso un unico Tar, delle controversie afferenti agli atti dell’Agenzia non determina un irragionevole stravolgimento degli ordinari criteri di riparto della competenza in materia di giustizia amministrativa). sul canone RAI : - Cons. Stato VI 10.1.25 n. 151, pres. Volpe, est. Pascuzzi (Guida al diritto 4/2025, 59-60): Non esiste un diritto della RAI ad ottenere un canone che consenta di coprire a priori tutti i costi preventivati. Il canone non può essere considerato un corrispettivo concepito in una logica strettamente sinallagmatica. Il provvedimento con cui viene fissato l’ammontare del canone RAI ha natura di atto amministrativo generale attuativo di norme impositive di tributi. Come previsto dall’art. 3 della legge 241/1990, per gli atti a contenuto generale non è richiesta una specifica motivazione. È tuttavia necessario che l’ammontare del contributo dovuto all’Autorità venga definito sulla base di criteri proporzionati, obiettivi e trasparenti. (La Rai sosteneva che: il canone è un corrispettivo tra concedente e concessionaria; l’entità del canone non può costituire una variabile indipendente nella complessiva gestione del servizio; il canone è una imposta di scopo il cui ammontare è definito in virtù di criteri predeterminati; il Ministero ha il dovere di determinare la misura del canone in modo tale da garantire la copertura dei costi. In sostanza la RAI pretendeva di essere titolare di un vero e proprio diritto a ottenere un canone pari ai costi che avrebbe dovuto “prevedibilmente” sostenere nell’anno di riferimento: dovendo essa assicurare le fondamentali funzioni del servizio pubblico e sostenerne i relativi costi, il Ministero non poteva far altro che fissare il canone nella misura utile e necessaria a coprire detti costi, quali essi fossero. Il CdS non ha condiviso tale impostazione, obiettando che, se la RAI preventivasse di sostenere costi altissimi, il Ministero non avrebbe altra scelta che aumentare il canone, anche a dispetto del bisogno di contenere l’espansione della spesa pubblica] su atti politici e di alta amministrazione : - Tar Sicilia 1^, 16.10.24 n. 2877, pres. Cappellano, est. Mulieri (Guida al diritto 4/2025, 104 T): L'atto di alta amministrazione che si caratterizza per la scelta strategica di obiettivi e di allocazione delle risorse, riservata agli organi di vertice politico, soggiace a un sindacato giurisdizionale di natura estrinseca e formale, per accedere al quale occorre che si configurino le condizioni dell'azione processuale. Tale sindacato si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell'inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non si estende all'esame diretto e all'autonoma valutazione del materiale tendente a dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti. (Nel caso in esame il Tar ha ritenuto legittima la deliberazione della giunta regionale avente a oggetto la riqualificazione dell'edilizia sanitaria, rappresentando l'esercizio di un potere organizzativo dell'amministrazione che ha la finalità di realizzare un obiettivo di risparmio di spesa dell'erario e di riqualificazione degli immobili dismessi) - (commento di) Giulia Pernice, Atti di alta amministrazione giudicabili solo per illogicità formali e sostanziali (Guida al diritto 4/2025, 107-110) in tema di matrimonio : - Cedu 5^, 23.1.25, ric. 13805/21 (Guida al diritto 4/2025, 112 solo massima): Contrasta con la Cedu (Convenzione), in particolare con l'art. 8 sul rispetto della vita privata, la pronuncia giudiziale di addebito della fine del matrimonio al coniuge per avere rifiutato di intrattenere rapporti intimi con il partner ed è stato ritenuto perciò responsabile di non aver adempiuto il suo dovere coniugale. - (commento di) Giuseppe Buffone, Pronuncia di divorzio, l’addebito di colpa per il rifiuto a rapporti sessuali è contrario alla Cedu (Guida al diritto 4/2025, 112-114). Per la Corte il dovere coniugale, previsto nell’ordinamento giuridico interno, non tiene conto del consenso ai rapporti sessuali. La norma sotto la lente dei giudici di Strasburgo è quella francese (applicata dalla Corte d’appello di Versailles), che, similmente all’ordinamento italiano, prevede in capo ai coniugi l’obbligo della condivisione della vita sessuale, ricollegando conseguenze giuridiche alla sua violazione (art. 242 codice civile Francia: “Il divorzio può essere chiesto da uno dei coniugi quando sono imputabili al coniuge fatti che costituiscono una grave o ripetuta violazione dei doveri e degli obblighi del matrimonio e rendono intollerabile la continuazione della convivenza). in tema di accordi matrimoniali : - Cass. 1^, 20.1.25 n. 1324 (Guida al diritto 4/2025, 67): È pacifica la natura contrattuale delle pattuizioni di carattere patrimoniale contenute nell’accordo di separazione o divorzio, come pure nell’ambito della convivenza more uxorio, tra cui rientrano sicuramente i trasferimenti immobiliari, con la conseguenza che alle stesse si applica la normativa riguardante la disciplina generale del contratto. L’ammissibilità di questo tipo di pattuizioni si ricollega al generale riconoscimento dell’autonomia privata che non dovrebbe trovare limitazioni nemmeno in un ambito delicato come quello degli accordi relativi alla crisi familiare. Il contratto è ormai riconosciuto stilema concettuale del diritto di famiglia e referente regolativo idoneo a occupare spazi presidiati dalla legge e dal giudice. Trova, così, spazio la categoria del contratto della patologia familiare, quale strumento preordinato ad amministrare la fase disgregativa della coppia. sull’ azione di arricchimento indebito (contratto della PA nullo per difetto di forma): - Cass. 3^, 20.1.25 n. 1284 (ord.za) (Guida al diritto 4/2025, 57): Va rimesso alle Sezioni Unite di valutare: 1) se, in riferimento al principio affermato da Cass. SSUU n. 33954/2023, avuto riguardo alla residualità dell’azione di arricchimento senza causa ex art. 2042 c.c. e ove non risulti opportuna la definizione della nozione di “giusta causa” in carenza della quale è data l’azione in parola, l’ipotesi di nullità del contratto della PA per difetto di forma scritta rientri o meno nelle cause di nullità per violazione di norme imperative o per contrarietà all’ordine pubblico, ostative all’ammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c.; 2) se, in riferimento al suddetto principio, il giudizio sull’ammissibilità dell’azione possa essere declinato diversamente, in caso di declaratoria di nullità del contratto per difetto di forma scritta, qualora, come nella specie, il soggetto “impoverito” sia la stessa PA e non la sua controparte privata; 3) se, sempre in riferimento al suddetto principio, ove al quesito di cui sub 1) si risponda nel senso dell’ammissibilità dell’azione, abbia rilievo la circostanza che il contratto dichiarato nullo abbia a oggetto prestazioni di dare, stante quanto previsto - quale possibile azione alternativa, offerta dall’ordinamento già sul piano astratto - dagli artt. 2033 ss. c.c. in tema di ripetizione d’indebito oggettivo. (Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest’ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall’illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico. La SC sottolinea la singolarità del caso di specie, in cui a esercitare l’azione ex art. 2041 c.c. non è il privato nei confronti della PA ma viceversa, il che è inusuale posto che è normalmente essa è soggetto convenuto. Nella specie, si è verificata un’omissione principalmente imputabile all’ente pubblico: il Comune, richiesto della fornitura, non ha stipulato un contratto scritto, ma ha erogato comunque il servizio, così violando la disciplina imperativa, posta a tutela sia dell’ente, che della collettività). in tema di responsabilità amministrativa degli enti : - Cass. pen. 4^, 23.5-15.10.24 n. 37751 (Guida al diritto 4/2025, 88 T): 1. In tema di responsabilità amministrativa degli enti, è abnorme il provvedimento con cio il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell'archiviazione nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto, abbia disposto l'imputazione coatta nei confronti dell'ente, per il quale il pubblico ministero aveva provveduto all'archiviazione secondo la disciplina dettata dall'art. 58 DLg 231/2001. 2. In tema di responsabilità amministrativa degli enti, pur se non è concettualmente prevista la formale riapertura delle indagini (art. 414 c.p.p.), stante la peculiare disciplina dell'archiviazione che attribuisce al PM un potere di archiviazione diretta, deve escludersi la irretrattabilità del provvedimento di archiviazione adottato dal PM, giacché è ben possibile che, su sollecitazione dell'interessato ovvero anche di ufficio, il PM, re melius perpensa, revochi, con apposito provvedimento, il decreto di archiviazione e decida di proseguire le indagini preliminari. Infatti, né la lettera, né la ratio del sistema predisposto dal DLg 231/2001 inibiscono un "ripensamento" e, quindi, la possibilità di riapertura delle indagini di ufficio e di un successivo esercizio dell'azione motu proprio da parte del medesimo organo. - (commento di) Giuseppe Amato, Bocciata l’imputazione coatta estranea ai poteri del giudice (Guida al diritto 4/2025, 92-95). Il Dlgs 231/2001 prevede un sistema senza spazi di intervento al Gip. Al PM che intende archiviare è attribuito un potere di archiviazione diretta, con il solo controllo gerarchico del procuratore generale presso la corte di appello. Non vi è il vaglio del giudice, bensì il controllo del solo procuratore generale, il quale, ove dissenta, può contestare l’illecito in via autonoma, sostanzialmente avocando gli atti. c.s. Non coniugava l'imperfetto (Dino Buzzati, titolo geniale su un matrimonio sciolto dalla Sacra Rota per impotentia coeundi)
Autore: Carmine Spadavecchia 7 febbraio 2025
in tema di contratti pubblici (obbligo di rinegoziazione ): - Giovanni Balocco e Giovanna Scaccheri, L’obbligo di rinegoziazione nel nuovo Codice nel rispetto dei principi costituzionali? (Urban. e appalti 6/2024, 713-721). Il nuovo codice dei contratti pubblici formalizza il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, stabilendo l’obbligo di procedere alla rinegoziazione del contratto in caso di sopravvenienze impreviste tali da incidere significativamente sul sinallagma. La violazione di siffatto dovere prevede l’intervento del giudice in sostituzione del mancato accordo tra le parti. Questa disciplina non sembra rispettare le garanzie costituzionali poste a tutela dell’autodeterminazione negoziale delle parti e della separazione tra i poteri dello Stato, che vieta ai giudici di sostituirsi all’Esecutivo nel compimento di scelte rimesse all’esercizio della discrezionalità amministrativa. in tema di appalti ( qualificazione stazioni appaltanti ): - Barbara Mameli, Qualificazione e principi per superare l’automatismo e garantire efficienza di mercato (Urban. e appalti 6/2024, 722-731). Le novità introdotte con il nuovo Codice appalti (DLg 36/2023) nel sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, in tema di appalti (segretezza dell’offerta) : - CS VII 1.7. 24 n. 5789, pres. Contessa, est. Marzano (Urban. e appalti 6/2024,754 T): 1. Il principio di segretezza delle offerte, di cui è espressione il divieto di commistione tra offerta economica e offerta tecnica, non va inteso in senso assoluto, dovendosi invero verificare in concreto se vi sia stata commistione tra elementi dell’offerta tecnica ed economica. 2. I principi del risultato e della fiducia, applicabili anche alle procedure di gara indette nella vigenza del precedente codice dei contratti in quanto principi aventi valenza ricognitiva di canoni generali immanenti dell’ordinamento, funzionalizzano l’esercizio della discrezionalità amministrativa verso il miglior risultato possibile ed ostano pertanto ad una gestione della procedura di gara improntata ad eccessivo formalismo ed eccessiva rigidità della piattaforma informatica. 3. Non può parlarsi di provvedimento “plurimotivato” allorché in esso si richiama, quale motivazione ulteriore, una motivazione per relationem che in realtà manca in radice, per la mancanza dei requisiti minimi per cui possa integrarsi il rinvio (nella specie il TAR aveva tratto un’ulteriore motivazione, in realtà mancante - relativa alla presunta incompletezza dell’offerta - dalla relazione del RUP il cui contenuto non era stato riversato né richiamato nel provvedimento impugnato, se non limitatamente all’affermazione che il RUP condivideva il parere dell’Avvocatura di Stato circa l’asserita violazione del principio di segretezza delle offerte). - (commento di) Margherita Armitrano Zingale, Una lettura del principio di segretezza delle offerte alla luce dei principi del risultato e della fiducia: riverberi operativi sull’esercizio della discrezionalità amministrativa (Urban. e appalti 6/2024, 758-763) in tema di appalti (criteri ambientali minimi) : - Cons. Stato III 27.5.24 n. 4701, pres. Corradino, est. Tulumello (Urban. e appalti 6/2024, 764 T): 1. Non vi è un onere d’immediata impugnazione del bando di gara che si assuma illegittimo per violazione della disciplina in materia di criteri ambientali minimi (c.a.m.), la quale comunque non influisce sulla possibilità di formulare un’offerta. 2. L’obbligo d’inserire nei documenti di gara le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei c.a.m. non è soddisfatto mediante rinvio ai decreti ministeriali che li disciplinano, né opera alcuna eterointegrazione del bando, dovendo piuttosto la stazione appaltante declinare tali criteri nella lex specialis in modo da conformare gli obblighi negoziali al perseguimento degli obiettivi di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile che l’Amministrazione è tenuta a perseguire (anche) mediante il contratto. - (commento di) Alessandro Enrico Basilico, Le funzioni della contrattazione pubblica e il ruolo del giudice amministrativo alla luce dell’obbligo di rispettare i c.a.m. (Urban. e appalti 6/2024, 770-777) in tema di equo compenso (nei contratti pubblici) : - TAR Reggio Calabria 1^, 25.7.24 n. 483, pres. Criscenti, est. Romeo (Urban. e appalti 6/2024, 795 T): 1. Il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta quale sede in cui valutare l’incidenza in concreto del ribasso offerto sulla voce “compenso” e, allo stesso tempo, sulle soglie “minime” stabilite dalle pertinenti previsioni ministeriali costituisce un presidio idoneo per scongiurare che le prestazioni professionali siano rese a prezzi incongrui. 2. L’attivazione del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, in luogo del meccanismo dell’eterointegrazione della lex specialis di gara, oltre a responsabilizzare i singoli concorrenti sull’entità del ribasso praticabile sulla voce “compenso”, appare idonea a neutralizzare il rischio di una possibile alterazione della procedura stessa, precludendo in nuce l’eventuale attivazione dello strumento ripristinatorio del sinallagma contrattuale apprestato in sede civile con la nullità di protezione. 3. Va esclusa l’operatività della L 49/2023 nell’ambito delle contrattazioni soggette alle regole dell’evidenza pubblica, dal momento che i contratti pubblici aventi ad oggetto la prestazione di servizi di ingegneria e architettura sono normalmente riconducibili al contratto d’appalto ex art. 1655 c.c. e non al contratto di prestazione d’opera intellettuale disciplinato dall’art. 2230 c.c. - (commento di) Marinella Galletto e Chiara Pagliaroli, Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura ed equo compenso: alla ricerca di una convivenza equilibrata (Urban. e appalti 6/2024, 799-812) in materia di demanio marittimo (accordi quadro): - TAR Catania 3^, 30.7.24 n. 2767, pres. Lento, est. Fichera (Urban. e appalti 6/2024, 778 T): 1. Le note di disdetta di un accordo quadro per pretesa nullità della clausola che ne disponeva il rinnovo automatico dopo il primo quadriennio, sottoscritte dal Capo dell’Ufficio Affari Legali e Contenzioso dell’Agenzia Industrie Difesa, hanno valore di atti di gestione e, come tali, sono legittimamente assunti dal Capo di una struttura incardinata nella Direzione Generale e a cui possono attribuirsi poteri amministrativi di natura gestoria, in coerenza con quanto previsto dagli artt. 139 e 140 DPR 90/2010. 2. Gli accordi quadro stipulati da un’amministrazione autonoma (nella specie, Agenzia Industrie Difesa), tramite procedure ad evidenza pubblica, per prestazioni di cantieristica navale consistenti nella manutenzione ordinaria, straordinaria e per la trasformazione di imbarcazioni e navi da diporto da realizzare nell’Arsenale Militare di Messina, hanno valore di contratti normativi, prefigurando le condizioni generali dei servizi di cantieristica per imbarcazioni e navi da diporto, che l’operatore economico richiederà all’Amministrazione presso l’Unità Produttiva di Messina. 3. L’accordo quadro stipulato tra Amministrazione e operatore economico ha valenza di accordo bilaterale realizzato tra un soggetto pubblico e un soggetto privato, che si colloca al di fuori delle concessioni demaniali e, in particolare, al di fuori delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, non rientrando nelle categorie di cui alle lettere da a) ad f) dell’art. 1, comma 1, DL 400/1993 e come tale ad esso non sono applicabili i principi statuiti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza n. 458/2016 e dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenze n. 17 e n. 18/2021, in materia di divieto di proroga automatica delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative. 4. Le argomentazioni prospettate in giudizio dall’Amministrazione resistente per giustificare le decisioni assunte sono inammissibili in quanto espresse in violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione in sede processuale. - (commento di) Mauro Giovannelli, Accordi quadro e concessioni demaniali marittime: un caso emblematico (Urban. e appalti 6/2024, 783-794) in tema di inquinamento (nuovi inquinanti - PFAS): - TAR Veneto 4^, 27.5.24 n. 1192 - pres. Raiola, est. Avino (Urban. e appalti 6/2024, 813 T): 1. L’art. 242 del DLgg 152/2006 impone al responsabile dell’inquinamento l’obbligo di comunicare alle autorità competenti gli eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito; in forza del principio di precauzione tale obbligo sussiste anche in relazione a sostanze per le quali non siano state determinate le concentrazioni soglia di contaminazione, purché ne sia nota la probabile pericolosità per l’ambiente e la salute umana. 2. Ai sensi dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del DLg 152/2006 sussiste l’obbligo di determinare le concentrazioni soglia di contaminazione in relazione a tutte le matrici ambientali anche con riguardo a sostanze non comprese nelle tabelle ivi riportate applicando in via analogica le concentrazioni soglia di contaminazione dettate per la sostanza tossicologicamente più affine. 3. La condotta omissiva consistente nella mancata comunicazione alle autorità competenti degli eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito, anche in relazione a sostanze per le quali non siano state determinate le concentrazioni soglia di contaminazione, purché ne sia nota la probabile pericolosità per l’ambiente e la salute umana, assume un’efficienza causale rispetto all’aggravamento della contaminazione, secondo il criterio del “più probabile che non”. - (commento di) Claudio Vivani, Disciplina dei siti contaminati e “nuovi inquinanti”: il caso delle PFAS (Urban. e appalti 6/2024, 823-834) in materia edilizia ( decadenza del titolo edilizio e sorte delle opere eseguite medio tempore): - Ad. Plen., 30.7.24 n. 14, res. Cirillo, est. Santoleri (Urban. e appalti 6/2024, 732 T) In caso di realizzazione, prima della decadenza del permesso di costruire, di opere non completate, occorre distinguere a seconda se le opere incomplete siano autonome e funzionali oppure no: - nel caso di costruzioni prive dei suddetti requisiti di autonomia e funzionalità, il comune deve disporne la demolizione e la riduzione in pristino ai sensi dell’art. 31 DPR 380/2001 (Tue, testo unico edilizia), in quanto eseguite in totale difformità rispetto al permesso di costruire; - qualora il permesso di costruire abbia previsto la realizzazione di una pluralità di costruzioni funzionalmente autonome che siano rispondenti al permesso di costruire considerando il titolo edificatorio in modo frazionato, gli immobili edificati - ferma restando l’esigenza di verificare se siano state realizzate le opere di urbanizzazione e ferma restando la necessità che esse siano comunque realizzate - devono intendersi supportati da un titolo idoneo, anche se i manufatti realizzati non siano totalmente completati, ma - in quanto caratterizzati da tutti gli elementi costitutivi ed essenziali - necessitino solo di opere minori che non richiedono il rilascio di un nuovo permesso di costruire; - qualora invece, le opere incomplete, ma funzionalmente autonome, presentino difformità non qualificabili come gravi, l’Amministrazione potrà adottare la sanzione recata dall’art. 34 Tue; - è fatta salva la possibilità per la parte interessata, ove ne sussistano tutti i presupposti, di ottenere un titolo che consenta di conservare l’esistente e di chiedere l’accertamento di conformità di cui all’art. 36 Tue nel caso di opere “minori” (quanto a perimetro, volumi, altezze) rispetto a quelle assentite, in modo da dotare il manufatto - di per sé funzionale e fruibile - di un titolo idoneo, quanto alla sua regolarità urbanistica. - (commento di) Roberto Musone, La disciplina giuridica applicabile alle opere parzialmente eseguite in virtù di un titolo edilizio decaduto e non oggetto di intervento di completamento in virtù di un nuovo titolo edilizio (Urban. e appalti 6/2024, 736-753) in materia edilizia ( SCIA - false dichiarazioni): - Cassazione Penale, Sez. III, 19 settembre 2024, n. 35109 (Urban. e appalti 6/2024, 841-2): L’art. 19, comma 6, L 241/1990, costituisce norma speciale rispetto a quella prevista dall’art. 76 DPR 445/2000 con la conseguenza che le false dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni a corredo della segnalazione certificata di inizio attività alternativa al (o sostitutiva del) permesso di costruire sono penalmente rilevanti e punibili ai sensi dell’art. 483 c.p.  in materia edilizia (case mobili) : - Cass. pen. 3^, 2810.24 n. 39593 (Urban. e appalti 6/2024, 835-6): Le “case mobili” (nella specie, all’interno di un campeggio), ove stabilmente e permanentemente ancorate al terreno mediante vere e proprie opere di urbanizzazione primaria, sono insuscettibili di essere comprese nel novero di quelle sottratte dalla legislazione statale e regionale al regime del permesso di costruire. in materia edilizia (centro commerciale e insieme di esercizi commerciali) : - Cass. pen. 3^, 3.10.24 n. 36929 (Urban. e appalti 6/2024, 836-7): Al fine di individuare il titolo abilitativo necessario, perché più strutture siano qualificabili come un unico complesso aggregato, due presupposti convergenti e contestuali devono essere soddisfatti: uno materiale e l’altro funzionale. Quanto al presupposto materiale, le strutture devono essere collegate materialmente tra loro, consentendo ai consumatori di accedere con facilità dall’una all’altra attraverso percorsi dedicati, diversi dalla mera transitabilità pubblica ordinariamente assicurata alla collettività. Con riferimento al presupposto funzionale, occorre che si verifichi una comunanza di gestione, relativamente agli spazi e locali accessori alla vendita nonché ai servizi all’utenza e agli spazi pertinenziali. c.s. La città è luogo di scambio: di merci, desideri, parole, culture, emozioni, ricordi. L'opposto della città non è la campagna, che è fertile, ma il deserto, che genera mostri. (Carlo e Renzo Piano, “Atlantide. Viaggio alla ricerca della bellezza”)
Autore: Carmine Spadavecchia 5 febbraio 2025
in tema di previdenza forense : - Marcello Clarich* e Giuseppe Urbano**, Previdenza privata, restano in attività il 77% degli avvocati andati in pensione (Guida al diritto 3/2025, 12-14, editoriale). I pensionati in attività sono circa il 77%: non è chiaro quale sarà l’impatto del nuovo assetto previdenziale rispetto alla tendenza storicizzata della continuità lavorativa dei professionisti pensionati [*ordinario di diritto amministrativo preso la Sapienza Università di Roma; **Giuseppe Urbano, Avvocato del Foro di Roma] sul c.d. collegato lavoro : L 13.12.2024 n. 203 [GU 28.12.24 n. 303, in vigore dal 12 gennaio 2025], Disposizioni in materia di lavoro. - testo della legge (Guida al diritto 3/2025, 15-29) - commenti: --- Francesco Maria Ciampi, Visita fiscale superati i 60 giorni, obbligatoria se lo decide il medico (Guida al diritto 3/2025, 30-31) [le novità] --- Francesco Maria Ciampi, Passa alle direzioni regionali Inail il ricorso sui premi assicurativi (Guida al diritto 3/2025, 32-33) [le norme sugli infortuni] --- Francesco Maria Ciampi, In merito all’attività prestata in Cig prevale l’indirizzo della Cassazione (Guida al diritto 3/2025, 34) [nuove regole Cig] --- Francesco Maria Ciampi, Avvocati: sospesi i termini tributari per motivi di salute dei figli minorenni (Guida al diritto 3/2025, 35) [adempimenti dei professionisti] --- Francesco Maria Ciampi, Contratti misti: derogato il divieto di applicazione del regime forfettario (Guida al diritto 3/2025, 36-43) [contratti di lavoro] --- Francesco Maria Ciampi, Notifica ricorso presso la struttura della circoscrizione dei ricorrenti (Guida al diritto 3/2025, 44-49) [contributi e conciliazione] in tema di asilo : - Cass. SSUU 15.1.25 n. 935 (Guida al diritto 3/2025, 53): Nel procedimento di impugnazione delle decisioni di trasferimento dei richiedenti asilo (ex art. 27 Regolamento UE 26.6.2013 n. 604, nonché ex art. 3 DLg 28.1.2008 n.25 e s.m.i. nonché ex art. 3, lett. e-bis DL 17.2.2017 n. 13 - L 13.4.2017 n. 46), il giudice adito non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non-refoulement al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento verso tale Stato membro, o in conseguenza di questo, sulla base di divergenze di opinioni in relazione all’interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale, a meno che non constati l’esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. (La SC accoglie il ricorso del Ministero dell’interno, afferma il principio di diritto alla luce della sentenza della Corte Ue del 30 novembre 2023, pone limiti precisi nella valutazione del rischio di violazione del principio di “non refoulement” da parte del giudice nazionale; cassa di conseguenza il decreto impugnato con rinvio della causa al Tribunale in diversa composizione) in tema di autotutela (limiti temporali): - Cons. Stato II 3.1.25 n. 29, pres. Sabbato, est Altavista (Guida al diritto 3/2025, ): Il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, per ragioni di interesse pubblico, entro dodici mesi dall’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, tenendo conto degli interessi dei destinatari, dei controinteressati, e dello stesso organo che lo ha emanato. In base al principio del legittimo affidamento, tuttavia, tale stringente limite temporale per l’esercizio del potere di autotutela trova applicazione solo se il comportamento della stessa parte interessata, nel corso del procedimento di formazione dell’atto, non abbia “indotto in errore” l’Amministrazione distorcendo la realtà fattuale o comunque determinando una non veritiera percezione della realtà e della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge. In tali circostanze l’ordinamento non può tollerare lo sviamento del pubblico interesse imputabile alla prospettazione della parte interessata, per cui non può trovare applicazione il limite temporale oltre il quale è impedita la rimozione del provvedimento ampliativo della sfera giuridica del destinatario. sulla perdita di chance : - Cons. Stato VII 23.12.24 n. 10324, pres. Chieppa, est. Marzano (Guida al diritto 3/2025, 54): In tema di perdita di chance la condanna della PA a rivedere la propria decisione può essere sufficiente per ristorare il danneggiato, non essendo sempre possibile il tradizionale risarcimento monetario: in altre parole la mera “speranza” non è risarcibile perché a ben vedere neppure è accertabile. Non vi è una percentuale di probabilità da dover essere superata e allo stesso tempo non si possono risarcire mere possibilità non significative. Una cosa è la determinazione del nesso causale tra comportamento e danno, nel qual caso vale la regola del “più probabile che non”, altro è stabilire i criteri di valutazione della rilevanza di un pregiudizio che, pur essendo cagionato anch’esso dal comportamento altrui, è tuttavia incerto nella sua concreta verificazione. Pertanto, il risarcimento è escluso quando l’interesse riceva tutela idonea già con l’accoglimento dell’azione di annullamento con vincolo per l’amministrazione a decidere nuovamente senza esaurimento della discrezionalità a essa spettante. in tema di processo amministrativo (rinvio al giudice di primo grado): - Ad. plen. 20.11.24 n. 16, pres. Maruotti, est. De Nictolis, (Guida al diritto 3/2025, 90 T): L'art. 105, comma 1, c.p.a. nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell'escludere la legittimazione o l'interesse del ricorrente. - (commento di) Marcello Clarich e Valeria Petrella, Prevale il principio del doppio grado per un’ampia tutela giurisdizionale (Guida al diritto 3/2025, 98-101). La questione è connessa a quella dell’effetto devolutivo della sentenza, in base al quale le questioni trattate nel giudizio di primo grado riemergono nel giudizio di appello. L’art. 105 c.p.a. realizza un’ipotesi di bilanciamento tra il modello del doppio grado di merito pieno e le evenienze pratiche che possono presentarsi. La sentenza si sofferma sul problema del coordinamento con le disposizioni del c.p.c., rilevando che la norma del c.p.a. prevede un novero di ipotesi di regressione più ampia. in tema di processo amministrativo (sentenza breve in assenza di contraddittorio): - Cons. Stato II 8.11.24 n. 8933, pres. Simeoli, est. Guarracino (Guida al diritto 3/2025, 55): Va annullata la sentenza in forma semplificata se una delle parti non è comparsa in camera di consiglio. (Il TAR aveva respinto il ricorso contro due ordinanze di demolizione adottate da un Comune per presunte opere abusive e il provvedimento di rigetto dell’istanza di applicazione della sanzione pecuniaria alternativa, definendo la causa nel merito all’esito della camera di consiglio in assenza del difensore della parte ricorrente. La sentenza ha definito il giudizio senza che la parte soccombente fosse sentita o altrimenti avvisata, non essendo comparsa all’udienza camerale e non avendone, in precedenza, avuto formale comunicazione o notizia, il che avrebbe consentito di decidere solo sull’istanza cautelare. In tali circostanze, non è stato garantito il diritto di difesa e il diritto al contraddittorio dell’appellante) in tema di competenza giurisdizionale : - Corte giust. Ue 4^, 14.11.24, causa C-197/23, su ricorso della Corte di appello di Varsavia (Guida al diritto 3/2025, ): L'art. 19, par. 1, secondo comma, Tue, letto alla luce dell'art. 2 Tue e dell'art. 47 della Carta, osta a una disposizione nazionale che impedisce in ogni caso al giudice d'appello di verificare se la riassegnazione di una causa al collegio giudicante che ha statuito su quest'ultima in primo grado non sia avvenuta in violazione delle norme nazionali relative alla riassegnazione delle cause nell'ambito degli organi giurisdizionali. - (commento di) Maina Castellaneta, No alla norma interna che vieta in appello di esaminare i criteri di assegnazione usati nel primo grado (Guida al diritto 3/2025, 104-106) in tema di processo civile (impugnazioni): - Cass. 3^, 28.8.24 n. 23253 (Guida al diritto 3/2025, 58 T): La sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso le sentenze del giudice dichiaratosi incompetente, sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente le spese processuali - essendo l'impugnazione proponibile in quanto, benché l'art. 42 c.p.c. sembri escludere un'impugnazione diversa dal regolamento di competenza, in siffatta ipotesi manca il presupposto per la esperibilità di questo mezzo -, sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione lamenti l'erroneità della statuizione sulle spese. - (commento di) Mario Finocchiaro, Un appello ad hoc contro le pronunce del giudice dichiaratosi incompetente (Guida al diritto 3/2025, 60-62) c.s. Sentenze brevi e letture brevissime - Dopo aver fatto un corso di lettura veloce, ho letto tutto 'Guerra e pace’ in un'ora. Parlava della Russia. (Woody Allen)
Autore: Carmine Spadavecchia 30 gennaio 2025
in tema di mediazione civile (telematica): DLg 27.12.2024 n. 216 [GU 10.1.25 n. 7, in vigore dal 25 gennaio 2025] Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. - testo del decreto (Guida al diritto 2/2025, 13-23) - commento di Marco Marinaro, Non necessario l’accordo delle parti per la partecipazione da remoto (Guida al diritto 2/2025, 24-32) sulla legge di bilancio : L 30.12.2024 n. 207 [ripubblicata GU 20.1.25 n. 15, s.o. 2, in vigore dal 1 gennaio 2025], Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 - testo (Guida al diritto 2/2025, 33-39) - guida alla lettura e mappa (a cura di Laura Biarella) (Guida al diritto 2/2025, 40-48). La legge modifica, tra l’altro: la disciplina del contributo unificato; le norme di attuazione del c.p.a. in tema di contributo unificato e di criteri per la chiarezza e sinteticità degli atti di parte; il TU spese di giustizia; le norme in materia di equa riparazione. - commenti: - Eugenio Sacchettini, Un sistema di pagamento delle spese che non assicura la certezza dell’iter (Guida al diritto 2/2025, 49-53) [le novità] - Carmelo Minnella, Ppt: per le trasmissioni telematiche no calcolo del diritto di copia a pagina (Guida al diritto 2/2025, 54-57) [le spese di giustizia: i diritti di copia] sul DM giustizia (processo penale telematico): DM 27.12.2024 n. 206 [GU 30.12.24 n. 304, in vigore dal 30 dicembre 2024] Ministero della giustizia, Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico - testo del decreto (Guida al diritto 2/2025, 58-59) - commenti: --- Carmelo Minnella, Avvocati: deposito esclusivo al Pdp per Procura, sezione Gip e Tribunale (Guida al diritto 2/2025, 60-67) [le novità – Pdp = portale deposito atti penali] --- Carmelo Minnella, Ai difensori resta l’utilizzo della Pec e il nodo dei malfunzionamenti (Guida al diritto 2/2025, 68-73) [le attività degli avvocati] --- Carmelo Minnella, Stop all’obbligo solo tramite APP: il sistema ha ancora troppi difetti (Guida al diritto 2/2025, 74-77) [le attività dei magistrati] su presunzione di innocenza e diritto di difesa : DLg 10.12.2024 n. 198 [GU 23.12.24 n. 300, in vigore dal dicembre 2024], Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali - testo del decreto (Guida al diritto 2/2025, 78-79) sotto il titolo: “Prevale la presunzione di innocenza: non sarà più pubblicabile l’ordinanza cautelare” - commento di Giuseppe Amato, Un intervento normativo condivisibile che vuole superare prassi non corrette (Guida al diritto 2/2025, 80-84) [le novità - Il Dlgs n. 198 attua la delega non in modo rigorosamente testuale, in quanto estende il divieto di pubblicazione, al di là delle ordinanze di “custodia cautelare”, a tutte le ordinanze cautelari (non solo la custodia in carcere e gli arresti domiciliari, ma anche i divieti di avvicinamento o l’obbligo di dimora e le misure interdittive); l’AG deve limitare i riferimenti alla colpevolezza dell’indagato alle sole indicazioni per soddisfare i requisiti di legge per l’adozione del provvedimento] in tema di asilo (Paesi sicuri): - Marina Castellaneta*, “Paesi sicuri”, con le nuove regole Ue margini di discrezionalità più limitati (Guida al diritto 2/2025, 10-12editoriale). La Corte di giustizia deciderà il 25 febbraio prossimo 14 rinvii pregiudiziali sulla nozione di “Paesi sicuri”. Il 12 giugno 2026 saranno applicabili i regolamenti Ue 14.5.2024 n. 1348 (che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione) e n. 1347/2024 (sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta) [*professore ordinario di Diritto internazionale presso l’Università di Bari “Aldo Moro”, Dipartimento di Giurisprudenza] in tema di illecito disciplinare (nel pubblico impiego): - Cons. Stato VII 23.12.24 n. 10323, pres. Contessa, est. De Berardinis (Guida al diritto 2/2025, 89): Condividere un meme diffamatorio su Facebook non significa approvarne il contenuto: per avere rilievo penale o disciplinare, e ingenerare la correlativa responsabilità, occorrono elementi di segno positivo (come l’apposizione, sull’altrui messaggio, di un “like”), da cui si possa desumere la “condivisione”, intesa come approvazione, ossia come esplicita e inequivocabile manifestazione di apprezzamento del messaggio pubblicato sui profili social. [Nel caso di specie, pur rilevando il carattere sgradevole e grossolano del messaggio veicolato dal meme contestato (che non si limitava a una legittima critica politica rivolta alla Vicepresidente degli Stati Uniti d’America, ma conteneva un giudizio offensivo per le ragazze sulle modalità da seguire per fare carriera politica), il CdS ha rilevato che il messaggio era stato condiviso dall’inquisito sulla propria bacheca Facebook senza alcun commento approvativo. Cionondimeno il CdS ha confermato la sentenza 12.6.23 del TAR Milano - che aveva respinto il ricorso del docente avverso la sospensione per un mese dalle funzioni di professore universitario e da ogni altro incarico accademico, nonché dalla relativa retribuzione, inflittagli dall’Università degli Studi di Milano - per essere il docente venuto meno a un dovere di diligenza che era tenuto a osservare, quello, cioè, di controllare il contenuto del messaggio pubblicato onde verificarne eventuali significati ingiuriosi, diffamatori o altrimenti lesivi per i terzi: dovere che incombe in via generale su ogni soggetto che si avvalga dei canali “social” per pubblicare contenuti propri o altrui, e tanto più incombeva sul docente, alla luce del ruolo da lui rivestito] in tema di procedimento amministrativo (garanzie di partecipazione anche per atti vincolati): - Cons. Stato III 7.11.24 n. 8908, pres. De Nictolis, est. Cerroni (Guida al diritto 2/2025, 89): La disciplina dei vizi non invalidanti esclude l’annullabilità dei provvedimenti amministrativi adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti se, per la natura vincolata del provvedimento, risulti palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato e aggiunge che, indipendentemente dalla sua natura vincolata, il provvedimento non sarebbe annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto provvedimentale non avrebbe potuto esser diverso da quello in concreto adottato. Tuttavia, in alcuni casi può sussistere una “fallacia” ricostruttiva in tale costrutto normativo o almeno non ne va data una lettura rigida e sempre o in ogni caso valida. A ben vedere, il confronto procedimentale con l’interessato può risultare necessario e persino imprescindibile, agli effetti della legittimità del provvedimento, anche nelle ipotesi di provvedimenti vincolati, allorquando l’apporto partecipativo sia utile per giungere a un accertamento dei presupposti di fatto del provvedimento stesso che richieda un’istruttoria ad hoc. E milita in favore di una ricostruzione più meditata e vigile della fattispecie anche la tematica del rapporto tra natura vincolata del provvedimento amministrativo e garanzie partecipative, poiché siffatta natura vincolata non vale a esimere sic et simpliciter dall’osservanza delle garanzie partecipative, a partire proprio dalla comunicazione di avvio del procedimento, se si verte in situazioni peculiari e giuridicamente complesse. in tema di accesso : - TAR Lazio 2^-bis, 26.11.24 n. 21164, pres. Morabito, est. Licheri (Guida al diritto 2/2025, 88): Gli eredi della vittima di un grave incidente stradale hanno diritto a copia delle videoregistrazioni stradali non potendosi obiettare contrapposti interessi di riservatezza dei dati. Il rapporto tra l’accesso difensivo e gli strumenti di acquisizione probatoria previsti dai codici di rito civile e penale va ricostruito in termini di complementarietà e nell’ottica di un percorso di progressivo ampliamento delle tutele del cittadino. Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, ciò che conta è la dimostrazione della concreta necessità difensiva con i documenti oggetto di richiesta di esibizione. in tema di privacy (identità di genere): - Corte giust. Ue 1^, 9.1.25, causa C-394/23 (Guida al diritto 2/2025, 90): L’indicazione del genere sessuale della persona che acquista un titolo di trasporto tramite l’appellativo signora o signore (se non anche altro) è dato personale che non è necessario allo svolgimento del servizio acquistato e non risulta indispensabile neanche per la personalizzazione di comunicazioni commerciali da parte dell’impresa di trasporto. In base alle norme del regolamento europeo sulla privacy (Rgdp) è infatti illegittima la raccolta di dati relativi all’identità di genere del cliente nell’ambito del trasporto ferroviario, anche per la finalità legittima perseguita dalle imprese di settore ai fini di una personalizzazione delle comunicazioni commerciali. (In sintesi, l’indicazione dell’identità di genere del consumatore non è un dato necessario per l’acquisto di un titolo di trasporto e non è indispensabile per la comunicazione commerciale sul mercato) in tema di matrimonio (ius in corpus): - Cass. 3^, 5.11.24 n. 28390 (Guida al diritto 2/2025, 102-3 s.m., annotata da Mario Piselli): Non rappresenta fatto costitutivo di responsabilità risarcitoria l’omessa comunicazione da parte di uno dei due coniugi, prima della celebrazione del matrimonio, dello stato psichico di concreta incertezza circa la permanenza del vincolo matrimoniale e della scelta di contrarre matrimonio con la riserva mentale di sperimentare la possibilità che il detto vincolo non si dissolva. [In nota: Come già affermato dalla SC (n. 18853/11), nel vigente diritto di famiglia, contrassegnato dal diritto di ciascun coniuge, a prescindere dalla volontà o da colpe dell'altro, di separarsi e divorziare, in attuazione di un diritto individuale di libertà riconducibile all’art. 2 Cost., ciascun coniuge può legittimamente far cessare il proprio obbligo di fedeltà proponendo domanda di separazione ovvero, ove ne sussistano i presupposti, direttamente di divorzio. Col matrimonio, infatti, secondo la concezione normativamente sancita del legislatore, i coniugi non si concedono un irrevocabile, reciproco ed esclusivo ius in corpus - da intendersi come comprensivo della correlativa sfera affettiva - valevole per tutta la vita, al quale possa corrispondere un "diritto inviolabile" di ognuno nei confronti dell'altro, potendo far cessare ciascuno i doveri relativi in ogni momento con un atto unilaterale di volontà espresso nelle forme di legge. Si tratta del diritto strettamente personale e irrinunciabile, riconosciuto ai coniugi dall'ordinamento italiano, di far cessare gli stessi effetti civili, in attuazione di un diritto individuale di libertà riconducibile all'art. 2 Cost.] in tema di demanio marittimo : - Cass. 1^, 5.8.24 n. 22103 (Guida al diritto 2/2025, 92 T, sotto il titolo: “Edifici sulla scogliera con affaccio verso il mare, non rientrano nel demanio marittimo”): Non può esser ritenuta demaniale la striscia a contatto con il mare, di pertinenza di edifici costruiti sugli scogli, avente caratteristiche ab origine estranee alla nozione di demanialità marittima, quali l'altezza dal livello del mare e l’impossibilità di essere raggiunta dalle mareggiate. - (commento di) Eugenio Sacchettini, Usucapione sullo sconfinamento, le parti torneranno davanti ai giudici (Guida al diritto 2/2025, 99-101) in tema di immissioni acustiche (da traffico autostradale): - Cass. 3^, 10.1.25 n. 631 (Guida al diritto 2/2025, 87): In tema di immissioni acustiche provenienti da circolazione stradale, va comunque tenuto conto dell’art. 844 c.c., che detta una regola concepita per risolvere i conflitti di interesse tra usi diversi di unità immobiliari contigue ove le immissioni superino la normale tollerabilità; solo in caso di svolgimento di attività produttive è consentita l’elevazione della soglia di tollerabilità, sempre che non venga in gioco il diritto fondamentale alla salute, da considerarsi valore comunque prevalente rispetto a qualsiasi esigenza della produzione, in quanto funzionale al diritto a una normale qualità della vita. (La SC rigetta il ricorso della società contro la decisione di appello che, oltre a confermare l’obbligo di posizionare barriere fonassorbenti e di risarcire il danno esistenziale già riconosciuti dal giudice di primo grado, aveva imposto alla società autostradale anche un indennizzo per il deprezzamento dell’immobile. In materia di rumore prodotto dal traffico veicolare, o comunque da attività connesse ai trasporti o alla produzione, la SC è sempre pervenuta alla conclusione che, in tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità, sia nella vigenza del DPR 142/2008 evocato dalla difesa, sia dall’entrata in vigore dell’art. 6-ter DL 208/2008, ma da ciò non può derivare una portata derogatoria e limitativa dell’art. 844 c.c. fino al punto di escludere l’accertamento “in concreto” del superamento del limite della normale tollerabilità) sulla responsabilità penale degli enti : - Cass. pen. 3^, 10.7-10.10.24 n. 37237 (Guida al diritto 2/2025, 112 T, sotto il titolo “La mancata punibilità per fatto lieve non può essere applicata all’ente”): La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell'ente per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione prevista dal DLg 8.6.2001 n. 231, in considerazione della differenza esistente tra i due tipi di responsabilità e della natura autonoma della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere il reato presupposto. Tale autonomia esclude che l'eventuale applicazione all'agente della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto impedisca di applicare all'ente la sanzione amministrativa, dovendo egualmente il giudice procedere all'autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso. (Nella specie, la SC ha annullato con rinvio la pronuncia assolutoria per tenuità del fatto emessa nei confronti di una società impegnata nella gestione di un centro di raccolta rifiuti, cui era stato ascritto l'illecito amministrativo di cui all'art. 25-undecies DLgg 231/2001). - (commento di) Giuseppe Amato, L’addebito a suo carico presuppone una verifica senza automatismi (Guida al diritto 2/2025, 115-118). c.s. Esse est percipi = essere ed essere percepiti sono la stessa cosa [George Berkeley (1685-1753), spesso citato nel senso che il giudice debba non solo essere ma anche apparire imparziale]
Autore: Carmine Spadavecchia 25 gennaio 2025
i n tema di asilo (nozione di “Paese sicuro”) - Corte giust. Ue, Grande sezione, 4.10.24, causa C-406/22 (Giurispr. it. 12/2024, 2549-2552, annotata da Francesco Marino): 1. Un Paese terzo non cessa di soddisfare i criteri che gli consentono di essere designato “paese di origine sicuro”, ai sensi dell’art. 37 Direttiva 2013/32/UE, per il solo fatto che esso si avvale del diritto di deroga previsto all’art. 15 della Cedu (Convenzione). 2. L’art. 37 Dir. 2013/32 osta a che un Paese terzo possa essere designato come “paese di origine sicuro” allorché talune parti del suo territorio non soddisfano le condizioni sostanziali di siffatta designazione. 3. Quando un giudice è investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale, presentata da richiedenti provenienti da un Paese terzo designato come “paese di origine sicuro”, questi deve rilevare una violazione delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, anche se tale violazione non è espressamente fatta valere a sostegno del ricorso. in tema di sanità (consenso informato): - Cedu, Grande Camera, 17.9.24, ric. 15541/20, P.M. c/ Spagna (Giurispr. it. 12/2024, 2552-3, annotata da David Durisotto): L’autorizzazione del giudice a procedere a un trattamento sanitario in situazioni di emergenza, presa a seguito di un procedimento decisionale inficiato dalla mancata trasmissione al giudice di informazioni essenziali che attestino la volontà del paziente di non essere sottoposto a trattamenti trasfusionali per motivazioni religiose, va ritenuta contrastante con l’art. 8 Cedu (violazione del diritto al rispetto della vita privata), interpretato alla luce dell’art. 9 Cedu (libertà di pensiero, di coscienza, di religione). in materia edilizia (ordine di demolizione): - Cedu 1^, 12.9.24, ric. 35780/18, C.L. c/ Italia (Giurispr. it. 12/2024, 2553-5): L’ordine di demolizione di una costruzione abusiva emessa dal giudice penale in seguito alla condanna per un reato in materia edilizia è una misura ripristinatoria, in quanto mira a ripristinare il sito al suo stato precedente, e non punitiva. Pertanto, non costituisce una pena ai sensi dell’art. 7 Cedu e non è soggetta al termine di prescrizione. in tema di cittadinanza : - Cass. SSUU 23.9.24 n. 25398 (Giurispr. it. 12/2024, 2529-2532): Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo per le controversie in materia di acquisto della cittadinanza italiana, ex art. 5 e segg., L 91/1992, non assumono rilievo le disposizioni processuali di cui al DL 13/2017, attributive della competenza: in caso di acquisto della cittadinanza italiana iuris communicatione, il diritto soggettivo a conseguire la cittadinanza spettante al coniuge straniero (o apolide) di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell’esercizio, da parte della PA, del potere discrezionale di valutare l’esistenza di motivi, inerenti alla sicurezza della Repubblica, ostativi a detto acquisto, di talché sussiste la giurisdizione ordinaria ogni qualvolta il diniego sia giustificato dalla mancanza dei requisiti oggettivi prescritti dalle disposizioni in esame, mentre sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, allorquando la cittadinanza venga invece rifiutata proprio per l’esistenza di motivi inerenti alla pubblica sicurezza. in tema di contratti pubblici (principio del risultato): - Cons. Stato III 26.3.24 n. 2866, pres. Corradino, est. Tulumello (Giurispr. it. 12/2024, 2662 s.m.): 1. L’introduzione nel bando di gara del parametro del risultato di cui all’art. 1 DLg 36/2023 esplicita e conferma il carattere immanente al sistema della c.d. “amministrazione di risultato” riconducibile al principio del buon andamento della PA già operante prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici. Di conseguenza, il profilo causale del singolo provvedimento si deve analizzare alla luce del collegamento che lo lega strettamente alla complessa vicenda amministrativa, nell’ottica del risultato perseguito, di volta in volta, dalla PA. 2. Il parametro del risultato nella disciplina dell’attività svolta dalla PA non va esaminato ponendo tale parametro in posizione antagonista rispetto al principio di legalità rispetto al quale potrebbe realizzare una potenziale frizione. Al contrario, come pure è stato efficacemente sostenuto successivamente all’entrata in vigore del menzionato DLg 36/2023, il risultato concorre ad integrare il paradigma normativo del provvedimento e dunque ad ampliare il perimetro del sindacato giurisdizionale piuttosto che diminuirlo, spostando nell’area della legittimità, e quindi della giustiziabilità, opzioni e scelte della stazione appaltante che sinora si pensava riguardassero il merito e fossero come tali insindacabili. - (commento di) Luigi Cameriero, Il principio del risultato nel prisma discrezionale dell’operazione amministrativa (Giurispr. it. 12/2024, 2662-2668) in tema di appalti (ATI - incremento del quinto): - Cons. Stato V 7.3.24 n. 2227, pres. De Nictolis, est. Perotti (Giurispr. it. 12/2024, 2668 s.m.): Vanno necessariamente disapplicati i limiti puramente quantitativi (quale quello in esame) alla partecipazione alle procedure di gara imposti ai raggruppamenti di tipo orizzontale dall’art. 92, 2° comma, DPR 207/ 2010 (nella parte in cui dispone che “[...] per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento”) nonché dall’ultimo capoverso del 2° comma dell’art. 61 del medesimo DPR 207/2010, laddove “nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2”. Analogamente va disapplicata la disposizione di cui al- l’art. 2, 2° comma, dell’allegato II.12 al predetto DPR 207/2010, nella parte in cui stabilisce che “[...] la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 30, comma 2”. - (nota di) Antonino Ripepi, Incremento del quinto e disapplicazione dei divieti imposti all’impresa mandataria (Giurispr. it. 12/2024, 2669-2671) in tema di soccorso istruttorio : - Cons. Stato V 9.9.24 n. 7496, pres. Lotti, est. Rovelli (Giurispr. it. 12/2024, 2548-9): 1. In ordine al regime temporale di efficacia di cui al nuovo Codice dei contratti pubblici (DLg 31.3. 2023 n. 36), gli appalti finanziati in tutto o in parte dal PNRR indetti dopo il 1 luglio 2023 non applicano in modo integrale il previgente DLg 50/ 2016, ma solo le singole disposizioni di esso espressamente richiamate dal DL 77/2021 (secondo quanto previsto dalla disposizione intertemporale di cui all’art. 225, 8° comma del Codice). 2. Il beneficio del c.d. soccorso istruttorio (DLg 50/2016, art. 83, 9° comma) non può essere ammesso al fine di consentire la sostituzione del progettista indicato dal concorrente in sede di domanda di partecipazione alla gara (in particolare, nelle ipotesi in cui tale sostituzione determini una “modifica sostanziale” dell’offerta). in tema di trasporto marittimo : - Cons. Stato V 17.10.24 n. 8318, pres. De Nictolis, est. Fasano (Giurispr. it. 12/2024, 2543-5): In base al pertinente quadro normativo sovranazionale e unionale, spetta unicamente allo Stato di bandiera di un’imbarcazione l’esercizio dei poteri di controllo circa il possesso delle certificazioni e le condizioni generali dell’imbarcazione. Le Autorità dello Stato di approdo possono esercitare unicamente compiti di natura sussidiaria, non potendo riqualificare la nave in modo diverso da quanto fatto dalle Autorità del Paese di bandiera. [Il CdS accoglie l’appello proposto dalla Sea Eye A.V. e, in riforma della sentenza di primo grado, annulla il provvedimento con cui la locale Autorità marittima aveva riqualificato l’imbarcazione “Alan Kurdi” (riconosciuta in Germania come nave da carico) e ne aveva conseguentemente disposto il fermo] in tema di responsabilità precontrattuale della PA : - Cons. Stato V 13.9.24 n. 7574, pres. Lotti, est. Fantini (Giurispr. it. 12/2024, 2546-8): Va ribadito, sulla base di consolidati orientamenti, che, nella sua declinazione amministrativa, la responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione si configura quale responsabilità da comportamento scorretto e non quale conseguenza di un provvedimento illegittimo. Ne consegue che non rileva, ai fini dell’ammissibilità di un’azione volta al ristoro del danno da responsabilità precontrattuale a carico della PA, la mancata previa proposizione di un’azione in sede giudiziaria finalizzata all’annullamento degli atti e dei provvedimenti in cui si è concretata la condotta contra bonam fidem dell’A. in tema di class action : - Cons. Stato III 20.9.24 n. 7704, pres. Corradino, est. Fedullo (Giurispr. it. 12/2024, 2545-6): Va ribadito, in conformità a taluni precedenti giurisprudenziali, che, ai fini del ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici (c.d. class action collettiva ai sensi del DLg 198/2009), la legittimazione e l’interesse al ricorso possono essere riconosciuti anche a prescindere dagli effetti circa l’interesse sostanziale finale sul quale incide l’azione amministrativa, il che palesa l’assoluta peculiarità sistematica della c.d. azione di classe. Le misure organizzative di carattere correttivo eventualmente adottate dalla PA successivamente alla proposizione della class action collettiva possono essere prese in considerazione ai fini della decisione, ma pur sempre nell’ambito di una valutazione complessiva volta a contrastare fenomeni di diffusa e generalizzata mala gestio amministrativa. in tema di impresa familiare (convivenza more uxorio): - Corte cost. 25.7.24 n. 148, pres. Barbera, red. Amoroso (Giurispr. it. 12/2024, 2557 se 2628, solo massima): Sono incostituzionali: l’art. 230-bis, 3° comma, c.c., nella parte in cui non prevede come familiare – oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo – anche il “convivente di fatto” e come impresa familiare quella cui collabora anche il “convivente di fatto”; l’art. 230-ter c.c., che – nell’attribuire allo stesso una tutela ridotta, non comprensiva del riconoscimento del lavoro nella famiglia, del diritto al mantenimento, nonché dei diritti partecipativi nella gestione dell’impresa familiare – comporta un ingiustificato e discriminatorio abbassamento di protezione. - (commento di) Luigi Balestra, L’impresa familiare apre, infine, la porta d’ingresso principale al convivente more uxorio (Giurispr. it. 12/2024, 2557-2561) - (commento di) Massimo D’Auria, L’impresa familiare e incostituzionalità dell’art. 230-ter c.c. (Giurispr. it. 12/2024, 2562-2571) - (commento di) Giulio Quadri, Impresa familiare e convivenza: arriva la dichiarazione di illegittimità costituzionale (Giurispr. it. 12/2024, 2639-2646) N.B. – La questione - sollevata da Cass. SSUU 18.1.24 n. 1900 (Giurispr. it. 12/2024, 2639 s.m.) – era stata rimessa alle Sezioni unite da Cass. lav. 24.1.23 n. 2121 (Giurispr. it. 6/2023, 1358 T) (Guida al diritto 5/2023, 37), con ordinanza commentata da Matilde D’Ottavio, Il lavoro del convivente di fatto: tra principio di legalità e interpretazione retrospettiva (Giurispr. it. 6/2023, 1361-1367) in tema di mutuo : - Cass. SSUU 29.5.24 n. 15130 (Giurispr. it. 12/2024, 2571 T): In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto ne ́ per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. - (commento di) Roberto Natoli, Le Sezioni Unite “salvano” i mutui a tasso fisso con ammortamento “alla francese” (Giurispr. it. 12/2024, 2574-2582) in tema di indebito arricchimento : - Cass. 4^, 18.3.24 n. 7178 (Giurispr. it. 12/2024, 2646 T): L’ideatore di un software (nella specie, un medico di continuità assistenziale) che abbia eseguito la sua prestazione sulla base di un contratto concluso con una PA nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione, ove chieda alla stessa PA di essere remunerato per l’attività svolta in suo favore, può proporre l’azione di ingiustificato arricchimento. Il giudice ha il potere di determinare in via equitativa il relativo indennizzo, il quale non può coincidere con il compenso che comunemente sarebbe stato corrisposto per la detta prestazione, ma deve ristorare la diminuzione patrimoniale subita dall’autore dell’opera e, quindi, i costi ed esborsi sopportati e il sacrificio di tempo, di energie mentali e fisiche del detto autore, al netto della percentuale di guadagno. - (commento di) Matteo Turrin, Nullità dell’incarico di lavoro autonomo e azione di ingiustificato arricchimento (Giurispr. it. 12/2024, 2650-7) in tema di pegno : - Vito Amendolagine (a cura di), Il pegno rotativo nella giurisprudenza (Giurispr. it. 12/2024, 2704-2710). L’evoluzione giurisprudenziale del pegno rotativo, istituto gemmato dalla prassi bancaria che consiste nella sostituzione della cosa gravata dalla garanzia via via che il rapporto procede nel tempo. sulla c.d. legge Capitali : L 5.3.2024 n. 21 [GU 12.3.24 n. 60, in vigore dal 27 marzo 2024], Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti - Mia Callegari ed Eva R. Desana (a cura di), La Legge Capitali e la riforma dei mercati (I parte) (Giurispr. it. 12/2024, 2711-2776) --- Premessa, Mia Callegari ed Eva R. Desana (Giurispr. it. 12/2024, 2711) III – Misure relative alla corporate governance --- L’intervento nelle assemblee di s.p.a quotate tramite rappresentante designato (art. 11), Paolo Rainelli (Giurispr. it. 12/2024, 2712) --- Rappresentante designato, autonomia statutaria e diritto di recesso (art. 11), Francesco Mosetto (Giurispr. it. 12/2024, 2718) --- Le riunioni collegiali a distanza: Legge Capitali trampolino o capolinea? (art. 11), Paolo-Maria Smirne (Giurispr. it. 12/2024, 2720) --- La lista del consiglio di amministrazione nelle società per azioni quotate (art. 12), Maurizio Irrera (Giurispr. it. 12/2024, 2722) --- La nuova disciplina del voto plurimo (art. 13), Irene Pollastro (Giurispr. it. 12/2024, 2731) --- La nuova disciplina del voto maggiorato (art. 14), Irene Pollastro (Giurispr. it. 12/2024, 2734) IV – Sistema sanzionatorio Consob --- Le casse di previdenza come controparti qualificate (art. 15), Lavinia Palombo (Giurispr. it. 12/2024, 2738) --- La semplificazione della disciplina delle Sicav e Sicaf eterogestite (art. 16), Cecilia Benedetta Magliona (Giurispr. it. 12/2024, 2742) --- Rappresentanza per l’esercizio dei diritti di voto in assemblea inerenti agli strumenti finanziari gestiti (art. 17), Giulia Garesio (Giurispr. it. 12/2024, 2743) --- L’innalzamento delle soglie di attivo richieste per le Banche popolari (art. 18), Maria Di Sarli (Giurispr. it. 12/2024, 2746) V – Delega --- La delega per la “riforma organica” tra pluralismo normativo e contraddizioni (art. 19), Luca Boggio (Giurispr. it. 12/2024, 2747) --- La responsabilità della Consob (art. 20), Fabrizio Sudiero (Giurispr. it. 12/2024, 2754) --- Le novità in tema di incompatibilità nelle Autorità di vigilanza finanziaria (art. 21), Monica Menini (Giurispr. it. 12/2024, 2760) --- Il rafforzamento delle misure di contrasto all’abusivismo finanziario sul web (art. 22), Alessia Di Donato e Andrea Fenoglio (Giurispr. it. 12/2024, 2762) --- Gli impegni vincolanti tra logiche deflattive e dubbi applicativi (art. 23), Toti S. Musumeci e Elodie M. Musumeci (Giurispr. it. 12/2024, 2766) --- L’estensione (transitoria) del beneficio di esercitare attività di consulenza (art. 24), Danilo Ionadi (Giurispr. it. 12/2024, 2768) --- Le misure in materia di educazione finanziaria della Legge Capitali (art. 25), Alessia Di Donato e Andrea Fenoglio (Giurispr. it. 12/2024, 2770) --- Le modifiche alla disciplina del patrimonio destinato (art. 26), Luca Vernero (Giurispr. it. 12/2024, 2773) in materia penale (concorso di persone nel reato): - Cass. SSU pen. 14.12.23-11.7.24 n. 27727 (Giurispr. it. 12/2024, 2672 s.m.): In tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente, il reato di cui all'articolo 73, comma 1, ovvero comma 4, DPR 9.10.1990 n. 309 e nei confronti di altro concorrente il reato di cui all'articolo 73, comma 5, del medesimo DPR. - (commento di) Gian Paolo Demuro, Il difficile cammino verso la differenziazione dei titoli di responsabilità tra i concorrenti (Giurispr. it. 12/2024, 2672-2680) N.B. – Sentenza già segnalata col commento di Giuseppe Amato, Lieve entità solo ad alcuni sulla base di mezzi, modalità o fatti dell’azione (Guida al diritto 30/2024, 96-100) c.s. Fumo - Sono la pipa di uno scrittore (Charles Baudelaire, flâneur e fumatore accanito) - Il fumo è l'ultimo vizio che la gente senza niente rifiuta di rifiutarsi (George Orwell, da "Senza un soldo a Parigi e Londra") - Amore non è altro che un faro di notte che fende la nebbia …. Amore è una sigaretta col filtro ficcata in bocca e accesa dalla parte sbagliata (Charles Bukowski da "On Love", raccolta di poesie) - Strano Paese il nostro!!! Colpisce i venditori di sigarette, ma premia i venditori di fumo! (Indro Montanelli)
Autore: Carmine Spadavecchia 20 gennaio 2025
in tema di autonomia differenziata : - Giulio M. Salerno*, La legge sull’autonomia differenziata si colloca sui binari della Costituzione (Guida al diritto 1/2025, 6-8, editoriale). La sentenza 192/2024 della Corte costituzionale e la ricostruzione complessiva dell’assetto costituzionale del nostro regionalismo. [*professore ordinario di diritto costituzionale presso l’Università di Macerata] in tema di circolazione (modifiche al codice stradale): L 25.11.2024 n. 177 [GU 29.11.24 n. 280, in vigore dal 14 dicembre 2024], Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - testo della legge (Guida al diritto 1/2025, 9-36) - modifiche al codice della strada (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 1/2025, 37-83) - guida alla lettura e mappa delle novità principali, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 1/2025, 84-98) - guida tematica sulle novità della riforma, a cura di Domenico Carola (Guida al diritto 1/2025, 99-109) - commenti: - Aldo Natalini, Scompare il nesso causale dal Cds, norma a rischio di illegittimità (Guida al diritto 1/2025, 110-115) [il “diritto penale stradale”] - Aldo Natalini, Spuntano le aggravanti speciali per l’abbandono di animali in strada (Guida al diritto 1/2025, 116-118) [le modifiche al codice stradale] sul c.d. decreto milleproroghe : DL 27.12.2024 n. 202 [GU 27.12.24 n. 302, in vigore dal 28 dicembre 2024], Disposizioni urgenti in materia di termini normativi - guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 1/2025, 119-125) sotto il titolo: “Milleproroghe: per Scia e permessi di costruire passa lo slittamento di altri sei mesi” [si prorogano di ulteriori 6 mesi, da 30 mesi a 36, i termini di inizio e ultimazione dei lavori in materia edilizia relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2024] in tema di soccorso istruttorio (file vuoto): - Cons. Stato V 8.11.24 n. 8947, pres. Lotti, est. Santini (Guida al diritto 1/2025, 129): Se è vero che l’interesse pubblico primario è garantire il favor partecipationis quale presupposto di meritocrazia e qualità dei servizi pubblici, è anche vero che si configurano in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza che impongono al concorrente di assolvere gli oneri di cooperazione con la PA: informazioni non reticenti e complete, moduli correttamente compilati, documenti leggibili. Si deduce che il “soccorso istruttorio” da parte della PA va attivato solamente qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili, rispondendo tale scelta amministrativa a un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e lealtà. Su queste basi, inviare online un “file vuoto” è perfettamente equivalente all’invio per disattenzione o trascuratezza di un CD privo di documenti. In altre parole, a nulla vale che il CD sia contenuto in un involucro esterno e completo di copertina con informazioni ovvero che il file sia correttamente denominato: in queste circostanze non è invocabile il soccorso istruttorio perché a ciò osta il primo criterio di selezione, già prima della valutazione di requisiti, offerte e prove: l’autoresponsabilità evidentemente dimostrata dagli altri ma non dal concorrente escluso. in tema di professione forense (società tra avvocati): - Corte giust. Ue, Grande sezione, 19.12.24, causa C-295/23 (Guida al diritto 1/2025, 130): È legittimo, da parte di uno Stato membro, vietare la partecipazione di investitori puramente finanziari al capitale di una società di avvocati, trattandosi di una restrizione della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali giustificata dall’obiettivo di garantire che gli avvocati possano esercitare la loro professione in modo indipendente e nel rispetto dei loro obblighi professionali e deontologici. in tema di donazione (revoca): - Cass. 2^, 16.12.24 n. 32682 (Guida al diritto 1/2025, 127): Anche nel caso di convivenza la donazione può essere revocata per ingiuria grave all’onore del donatario. [La SC conferma la revoca della donazione di un appartamento destinato alla convivenza di fatto, a causa dell’ingiuria grave agita dalla donataria in danno del suo compagno, che le aveva donato la casa a sostegno della serietà dell’intento di proseguire la loro relazione personale. La donna, appena ricevuto dal compagno l’immobile, nel quale già abitavano entrambi, lo aveva invitato ad andarsene non appena avesse trovato una nuova sistemazione e una volta dismessa la coabitazione la donna aveva immediatamente condiviso l’appartamento col nuovo compagno con cui aveva una relazione clandestina già al momento della donazione in suo favore. Un comportamento ritenuto, dai giudici di merito e di legittimità, lesivo del decoro e dell’onore del donante per la pregressa infedeltà della propria compagna, che aveva taciuto di avere un’altra parallela relazione sentimentale poi repentinamente esibita socialmente appena il donante aveva lasciato la casa nella piena disponibilità dell’ormai ex compagna. L’offesa all’onore e al decoro della persona è di derivazione penale e - nel caso della donazione - si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, dal comportamento del donatario stesso, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante] in tema di locazione : - Cass. 3^, 16.12.24 n. 32696 (Guida al diritto 1/2025, 127): In caso di nullità del contratto di locazione per difetto di forma scritta e di registrazione, il conduttore ha diritto alla restituzione dei canoni versati (articolo 2033 c.c.). Tuttavia, considerato che comunque il godimento del bene vi è stato, il locatore può eccepire l’arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.): il parametro deve essere la diminuzione patrimoniale effettivamente subita (dal locatore) che non può dunque automaticamente coincidere coi canoni incassati. sul lavoro di immigrati ( assegni familiari ): - Corte giust. Ue 5^, 19.11.24, causa C-664/23 (Guida al diritto 1/2025, 130): Per il riconoscimento degli assegni familiari ai lavoratori stranieri non può essere richiesta la dimostrazione che i figli nati in un Paese terzo siano entrati sul territorio nazionale in maniera legale. Uno Stato membro (nella specie, la Francia) non può operare questa distinzione tra aventi diritto: i cittadini di Paesi terzi, che siano stati ammessi in uno Stato membro per lo svolgimento in modo regolare di un’attività lavorativa, hanno diritto di beneficiare della parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali. sul lavoro domestico (colf, orario di lavoro): - Corte giust. Ue 7^, 19.12.24, causa C-531/23 (Guida al diritto 1/2025, 130): È contraria al diritto Ue un’interpretazione delle disposizioni nazionali che esoneri i datori di lavoro dall’obbligo di istituire un sistema di registrazione-attestazione dell’orario giornaliero di lavoro dei collaboratori domestici; altrimenti tale categoria si vedrebbe privata della possibilità di determinare in modo obiettivo e affidabile il numero di ore di lavoro effettuate e la loro ripartizione nel tempo. Per il settore di lavoro in questione va precisato che, se è possibile prevedere regole particolari in ragione delle specificità di taluni datori di lavoro, come le loro dimensioni, va però effettivamente garantito il fine di computare la durata massima settimanale del lavoro. Le deroghe possono essere previste, ad esempio, per quanto riguarda le ore di lavoro straordinario e il lavoro a tempo parziale, purché esse non svuotino di contenuto la normativa comunitaria. c.s. Solo un a mente educata può capire un pensiero diverso dal suo senza necessità di accettarlo (Aristotele)
Autore: Carmine Spadavecchia 16 gennaio 2025
in tema di transizione digitale : - Luisa Torchia, Pubblica amministrazione e transizione digitale (Giornale dir. amm. 6/2024, 729-735). La questione di fondo: come adattare tutele e garanzie previste per il potere amministrativo tradizionale al potere amministrativo algoritmico. in tema di transizione ecologica : - Edoardo Chiti, Pubblica amministrazione e transizione ecologica (Giornale dir. amm. 6/2024, 736-744) in tema di transizione energetica : - Eugenio Bruti Liberati, Transizione energetica e politiche pubbliche (Giornale dir. amm. 6/2024, 745-758) sulle trasformazioni sociali (nell’ultimo trentennio): - Hilde Caroli Casarola, Pubblica amministrazione e trasformazioni sociali (Giornale dir. amm. 6/2024, 759-772) in tema di ESG (Environment, Social, Governance): - Bernardo Giorgio Mattarella, Pubblica amministrazione e fattori ESG (Giornale dir. amm. 6/2024, 773-780) sulla (trasformazione della) giustizia amministrativa : - Marcello Clarich, Pubblica amministrazione e trasformazioni della giustizia amministrativa (Giornale dir. amm. 6/2024, 781-792). L’evoluzione della giustizia amministrativa nell’ultimo trentennio e le criticità la cui soluzione richiederebbe anche modifiche costituzionali. sulle relazioni tra sistema politico e diritto amministrativo : - Giulio Napolitano, Diritto amministrativo e transizioni del sistema politico italiano (Giornale dir. amm. 6/2024, 793-796). Ipotesi di lavori sulle relazioni fra trasformazioni del sistema politico e mutamento del diritto amministrativo nell’ultimo trentennio in Italia. sul diritto amministrativo della Ue : - Giulio Vesperini, Il diritto amministrativo europeo e le trasformazioni istituzionali dell’Unione europea (Giornale dir. amm. 6/2024, 797-806) sul diritto amministrativo globale : - Lorenzo Casini, Il diritto amministrativo oltre lo Stato (Giornale dir. amm. 6/2024, 807-817) in tema di PA e transizioni globali: - Sabino Cassese, La pubblica amministrazione dinanzi alle transizioni (Giornale dir. amm. 6/2024, 818-820). I cambiamenti globali e la bassa capacità di adattamento degli apparati amministrativi, che non sono “macchine” o “meccanismi”, ma “organismi”. sullo Stato di diritto in Europa (e la valutazione dell’Italia): - Federico Fabbrini e Niels Kirst, La Relazione sullo Stato di diritto 2024 e l’Italia (Giornale dir. amm. 6/2024, 823-826, editoriale) sulla legittimazione ad agire : - Marco Macchia, Legittimazione attiva e funzione amministrativa (Giornale dir. amm. 6/2024, 827-833) sull’ esercizio del potere sostitutivo : - Cons. Stato II, 13.5.24 n. 4278, pres. Saltelli, est. Manzione (PA c/ Comune di Cortina D’Ampezzo) (Giornale dir. amm. 6/2024, 834 solo massima): Il segretario comunale non ha competenza a intervenire in via sostitutiva con un provvedimento di annullamento in autotutela al di fuori dei presupposti fissati dall’art. 2, comma 9-ter, L 241/1990. Tale potere sussiste e può essere concretamente esercitato solo se espressamente previsto e nei limiti e con le forme previste dalla legge, a maggior ragione ove, come nel caso di specie, l’Amministrazione pretenda di utilizzarlo in deroga alla regola generale che individua nel soggetto che ha la competenza ad adottare un atto l’organo preposto a rivalutarne la legittimità (principio del contrarius actus). - (commento di) Claudia Tubertini, L’esercizio del potere sostitutivo da parte del segretario comunale (Giornale dir. amm. 6/2024, 834-841) sui concorsi universitari (scorrimento delle graduatorie): - TAR Bologna 1^, 22.4. 24 n. 277, pres. Carpentieri, est. Falferi (Giornale dir. amm. 6/2024, 843 s.m.): Il principio del favor per lo scorrimento delle graduatorie, rispetto all’indizione di una nuova procedura concorsuale, si applica anche ai concorsi per professori e ricercatori universitari stante la portata generale della disciplina di cui all’art. 35, comma 5-ter, DLg 165/2001 e la non previsione di una deroga nella disciplina di settore. - (commento di) Rosaria Morgante, Lo scorrimento delle graduatorie nei concorsi universitari (Giornale dir. amm. 6/2024, 843-852) c.s. I portatori di torce si fanno luce gli uni con gli altri (Platone, citato per sostenere che è solo grazie al lavoro di tutti i ricercatori che la scienza progredisce)
Autore: Carmine Spadavecchia 15 gennaio 2025
in tema di immigrazione : - Ennio Codini*, Immigrazione: un modo di far leggi che porta a norme poco organiche (Guida al diritto 49-50/2024, 6-8, editoriale). La necessità di una revisione organica delle leggi Turco-Napolitano e Bossi-Fini (ingresso per lavoro) integrate con quella sull’asilo. Il contenzioso immigrazione e l’arretrato patologico in corte d’appello. La confluenza di un decreto-legge in un altro in sede di conversione (“decreto flussi” n. 145/2024 e “decreto Paesi sicuri” n. 158/2024): un metodo anomalo e controverso. [*professore associato di diritto pubblico presso l’Università Cattolica di Milano] sul c.d. correttivo Cartabia (4^ puntata): DLg 31.10.2024 n. 164 [GU 11.11.24 n. 264, in vigore dal 26 novembre 2024], Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata - guida alla lettura e mappa delle novità, a cura di Laura Biarella) (Guida al diritto 49-50/2024, 9-27), sotto il titolo: “Ricorso per cassazione e processo esecutivo: restyling nel segno della semplificazione” - commenti: - Giuseppe Finocchiaro, Rinvio pregiudiziale: un appeal confermato dalla giurisprudenza (Guida al diritto 49-50/2024, 28-30) [ricorso per cassazione] - Giuseppe Finocchiaro, Ricorso incidentale, si rischia un “buco nero” per cause scindibili (Guida al diritto 49-50/2024, 31-32) - Giuseppe Finocchiaro, Procedimento accelerato, non serve la procura speciale (Guida al diritto 49-50/2024, 33-40) - Giuseppe Finocchiaro, Revocazione entro 60 giorni dalla decisione della Cedua (Guida al diritto 49-50/2024, 41-42) - Giuseppe Finocchiaro, Atti preliminari all’esecuzione, passa solo la modalità digitale (Guida al diritto 49-50/2024, 43-45) [esecuzione forzata] - Giuseppe Finocchiaro, Senza l’iscrizione al ruolo inefficace il pignoramento (Guida al diritto 49-50/2024, 46-49) - Giuseppe Finocchiaro, Misure coercitive a tempo limitato solo in pendenza dell’esecuzione (Guida al diritto 49-50/2024, 50-52) - Giuseppe Finocchiaro, Opposizioni: corsia preferenziale per la modalità semplificata (Guida al diritto 49-50/2024, 53-54) - Giuseppe Finocchiaro, Disco verde al professionista iscritto in altro circondario (Guida al diritto 49-50/2024, 55-56) - Giuseppe Finocchiaro, Prontuario per la redazione degli atti: chiarezza e sinteticità criteri base (Guida al diritto 49-50/2024, 58-61). Vademecum per i ricorsi nel contesto normativo del DM Giustizia 7.8.2023 n. 110 [GU 11.8.23 n. 187, in vigore dal 26 agosto 2023, applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 1 settembre 2023], Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile - Giuseppe Finocchiaro, Norme di dettaglio a tutto campo sull’impianto generale del rito (Guida al diritto 49-50/2024, 62-65) [ambito di applicazione del DM Giustizia 7.8.2023 n. 110: si applica nei processi avanti i giudici ordinari e tributari (eccezion fatta per gli schemi informatici del processo tributario, che nei processi avanti alle Corti di giustizia tributaria sono disciplinati dal DM Economia e finanze 21.4.2023), mentre NON si applica nei processi dinanzi ai giudici amministrativi e contabili] - Giuseppe Finocchiaro, Maggiore specificità negli elementi evita il rischio delle contraddizioni (Guida al diritto 49-50/2024, 66-77) [le tecniche di redazione degli atti di parte e della sentenza] - Giuseppe Finocchiaro, Un numero massimo di caratteri per un contenuto chiaro ed efficace (Guida al diritto 49-50/2024, 78-82) [i limiti dimensionali] in tema di maternità surrogata : L 4.11.2024 n. 169 [GU 18.11.24 n. 270, in vigore dal 3 dicembre 2024], Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano - testo della legge (Guida al diritto 49-50/2024, 84-85) sotto il titolo “Gestazione per altri è reato universale, estesi oltre frontiera i divieti della maternità surrogata” - commento di Aldo Natalini, Una legge manifesto che vuole colpire il fenomeno del “turismo procreativo” (Guida al diritto 49-50/2024, 86-93) [le novità: il trattamento sanzionatorio è rimasto immutato, essendosi inciso solamente sul regime di perseguibilità, d’ora in poi territorialmente incondizionata, donde l’etichetta di “reato universale”; la novella non incide sul diverso aspetto della trascrizione degli atti di nascita da maternità surrogata redatti all’estero, sulla disciplina civilistica e sull’annesso regime penalistico] [giurisprudenza di riferimento, costituzionale e di legittimità] sul DL sicurezza operatori sanitari : - DL 1.10.2024 n. 137 - L 18.11.2024 n. 171, Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria - testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 49-50/2024, 95-) sotto il titolo: Aggressioni ai sanitari, confermate le norme su arresto in flagranza e anche “in differita” - commento di Aldo Natalini, Se c’è danneggiamento alle strutture basta solo la citazione diretta del Pm (Guida al diritto 49-50/2024, 99-100) [NB - testo del decreto-legge e relativi commenti in Guida al diritto 39/2024] in materia elettorale (mandati dei sindaci): - Corte cost. 10.12.24 n. 196, pres. est. (Guida al diritto 49-50/2024, 105-6): Sono infondate le questioni di costituzionalità, proposte dalla Regione Liguria, verso l’art. 4, comma 1, DL 7/2024, che ha modificato l’art. 51, comma 2, Tuel, prevedendo: che per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non vi sia alcun limite ai mandati; che per i sindaci dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti il limite di mandati consecutivi sia pari a tre; che per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti resti fermo il limite di due mandati consecutivi. La previsione del numero massimo dei mandati consecutivi è scelta normativa idonea a bilanciare l’elezione diretta del sindaco con l’effettiva par condicio tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali. Il punto di equilibrio tra tali contrapposti interessi costituzionali deve essere fissato dal legislatore ed è sindacabile solo se manifestamente irragionevole. L’attuale art. 51, comma 2, Tuel, pone limiti diversi ai mandati consecutivi secondo una logica graduale, sul presupposto che tra le classi di comuni nei quali si articola l’attuale disciplina vi siano rilevanti differenze, in ordine agli interessi economici e sociali che fanno capo agli stessi. È esercizio non manifestamente irragionevole della discrezionalità legislativa, che intende realizzare un equo contemperamento tra i principi costituzionali che vengono in considerazione. in materia edilizia (ordine di demolizione): - Cass. pen. 3^, 11.12.24 n. 45425 (Guida al diritto 49-50/2024, 105): L’ordine di demolizione si inserisce in un complesso articolato normativo di ripristino del territorio comprensivo della confisca, sviluppato con varietà di iniziative tutte comunque dirette alla funzione di riassetto del territorio e della legalità urbanistica violata, rispetto al quale la stretta correlazione, sul piano funzionale, dei due predetti rimedi, non può che portare a riconoscere ad entrambi il carattere di misure amministrative ripristinatorie e non di pena. [La SC ribadisce che il diritto all’abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all’art. 8 Cedu (Convenzione), non è tutelato in termini assoluti, ma è contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l’ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell’ambiente, che giustificano, secondo i criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo, sempre che tale provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo scopo che la normativa edilizia intende perseguire, rappresentato dal ripristino dello status preesistente del territorio. L’AG, nel dare esecuzione all’ordine di demolizione di un immobile abusivo costituente l’unica abitazione familiare, è tenuta a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza della Cedu (Corte), a condizione che chi intenda avvalersene si faccia carico di allegare, in modo puntuale, i fatti addotti a sostegno del suo rispetto. Tali fatti non possono dipendere dall’inerzia del ricorrente ovvero dalla volontà sua o del destinatario dell’ordine, non potendo il condannato lucrare sul tempo inutilmente trascorso dalla data di irrevocabilità della sentenza, posto che l’ingiunzione a demolire trova causa proprio dalla sua inerzia] sulla indennità dei consiglieri (delle città metropolitane): - Corte cost. 13.12.24 n. 198, pres. est. (Guida al diritto 49-50/2024, 10-6): É incostituzionale l’art. 3, commi 1 e 2, LR Sardegna n. 17/2023, che introduce un’indennità in favore dei consiglieri delle città metropolitane. La gratuità delle funzioni rimesse agli amministratori della città metropolitana costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, che la legge dello Stato ha stabilito per preservare l’equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni pubbliche e che, per ragioni volte a garantire l’unità economica della Repubblica, vincola anche le Regioni a statuto speciale, come la Sardegna. [Il Governo aveva denunciato l’aumento della spesa a carico del bilancio regionale e il contrasto con le previsioni della legge nazionale (art. 1, comma 24, L56/2014) che impongono la gratuità dell’incarico]. in tema di filiazione (obbligo di mantenimento): - Cass. 1^, 9.12.24 n. 31564 (Guida al diritto 49-50/2024, 107): Se emerge un percorso di vita del figlio caratterizzato da mancanza d’iniziativa e d’impegno verso un obiettivo prescelto, l’obbligo di mantenimento perdura solo se vengono puntualmente allegati e provati suoi ostacoli personali al raggiungimento dell’autosufficienza economico-reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico. (Nella specie, la SC ha rigettato il ricorso di una madre e del figlio ultratrentenne contro l’ex marito che aveva ottenuto dal giudice la revoca dei suoi obblighi di mantenimento in considerazione del fatto che il figlio aveva maturato sette anni fuori corso, senza concludere neanche il percorso triennale di laurea, nel momento in cui il padre aveva iniziato a non pagare più la quota assegnatagli delle tasse universitarie, mentre aveva continuato a versare i 600 euro per il suo mantenimento, poi anch’esso revocato dal giudice) in tema di successione ereditaria (minori): - Cass. SSUU 6.12.24 n. 31310 (Guida al diritto 49-50/2024, 108): L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, fatta dal legale rappresentante del minore senza la successiva redazione del medesimo, attribuisce al minore la qualità di erede, consentendogli però solo di redigere l’inventario nel termine di legge per poter beneficiare della responsabilità per i pesi ereditari nei limiti di quanto ricevuto, ma non consente al minore di rinunciare all’eredità entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età. in tema di lavoro (malattia): - Cass. lav., 29.11.24 n. 30722 (Guida al diritto 49-50/2024, 107): Il licenziamento di un lavoratore, dipendente da un’azienda di trasporti, perché visto cantare a un piano bar in un giorno ‘coperto’ da certificato medico, è illegittimo in quanto il lavoratore, nel rispetto delle fasce orarie previste per le visite fiscali, può svolgere altre attività, anche ricreative, come cantare a un piano bar; ciò tanto più considerando la patologia del lavoratore, affetto da forte stato d’ansia, giacché l’impegno in attività ricreative non configura in sé un comportamento incompatibile con la dichiarata condizione depressiva, anzi può giovare alla guarigione. in tema di circolazione stradale (guida in stato di ebbrezza): - Cass. pen. 4^, 9.12.24 n. 44976 (Guida al diritto 49-50/2024, 105): In caso di guida in stato di ebbrezza non può essere disposta la revoca della patente se non si è verificato un sinistro. [L’accertamento di cui all’art. 186, comma 2, lettera c), cod. strad. consente solo la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni, ovvero il raddoppio della durata della sanzione se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, ma l’esclusione dell’aggravante (incidente stradale) prevista dal comma 2-bis dello stesso art. 186 non consente di applicare la sanzione accessoria della revoca della patente di guida] c.s. "Con quale desiderio Lei entra nell'anno nuovo?" “Col desiderio di essere risparmiato da domande del genere" [Karl Krauss (1874-1936), da "Detti e contraddetti", ed. Adelphi 1972]
Autore: Carmine Spadavecchia 9 gennaio 2025
in tema di IA (Intelligenza Artificiale): - Mariangela Di Biase*, Giustizia e IA, serve un equilibrio tra innovazione e tradizione (Guida al diritto 48/2024, 6-8, editoriale) [*vicepresidente dell’AIGA-Associazione italiana giovani avvocati] sul c.d. correttivo Cartabia (procedura civile) (3^puntata): DLg 31.10.2024 n. 164 [GU 11.11.24 n. 264, in vigore dal 26 novembre 2024], Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. - mappa e guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 48/2024, 10-28). Le norme del correttivo su processo del lavoro, procedimenti speciali, processo telematico civile e leggi speciali. - commenti: - Francesco Maria Ciampi, Licenziamento: in caso di reintegra sì ai termini ridotti fino alla metà (Guida al diritto 48/2024, 29-34) [processo del lavoro: la definitiva eliminazione del cosiddetto “rito Fornero”, sostituito con una nuova disciplina, introdotta dai nuovi artt. 441-bis e seguenti c.p.c.] - Eugenio Sacchettini, Decreto ingiuntivo: si allarga la platea delle prove scritte alle fatture fiscali (Guida al diritto 48/2024, 35-41) [i procedimenti speciali] - Alberto Barbazza, Per gli ordini di protezione familiari risolto il coordinamento normativo (Guida al diritto 48/2024, 42-44) [gli interventi sul diritto di famiglia: trasferiti dal codice civile al codice di procedura penale gli articoli in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari; la novella introduce la possibilità per il pubblico ministero di impugnare la sentenza con cui è stato pronunciato il divorzio] - Alberto Barbazza, Nuovo rito unificato ampliato alle liti sui danni endofamiliari (Guida al diritto 48/2024, 45-55) [gli interventi sul diritto di famiglia: i giudizi di scioglimento della comunione legale tra i coniugi sono sottratti all'applicazione del rito unificato e trattati come quelli di scioglimento della comunione ordinaria ed ereditaria] - Alberto Barbazza, D’ora in poi l’eventuale collocatario darà indicazioni ai servizi sociali (Guida al diritto 48/2024, 56-59) [le modifiche alle leggi speciali sul diritto di famiglia: legge 898/1970 (divorzio), RD 12/1941 (ordinamento giudiziario), legge 184/1983 (adozioni), legge 154/2001 (misure contro la violenza nelle relazioni familiari), Dpr 115/2002 (TU spese di giustizia), Dlgs 150/2011 (semplificazione dei riti civili) - Carmelo Minnella, Udienza cartolare, pubblicazione e comunicazione della sentenza (Guida al diritto 48/2024, 60-66) [novità in tema di Pct-processo civile telematico] - Carmelo Minnella, Notifiche telematiche: ancora gravosi gli incombenti a carico degli avvocati (Guida al diritto 48/2024, 67-74) [notifiche telematiche] - Carmelo Minnella, Domicilio digitale luogo principale per le successive notificazioni (Guida al diritto 48/2024, 75-79) [Pct e procedimenti di cognizione: eliminati redazione e deposito della nota di iscrizione a ruolo, in quanto atto non avente una reale funzione all’interno del processo e non più necessario con l’avvento del telematico] - Carmelo Minnella, Circoscritte le ipotesi di deroga quando i sistemi non funzionano (Guida al diritto 48/2024, 80-86) [deposito telematico: il malfunzionamento del sistema deve essere attestato dalla direzione generale per i servizi informativi automatizzati, solo così il presidente del tribunale può autorizzare il deposito cartaceo] sul DL giustizia : DL 29.11.2024 n. 178 [GU 29.11.24 n. 280, in vigore dal 30 novembre 2024]. Misure urgenti in materia di giustizia - testo del decreto (Guida al diritto 48/2024, 87-95) sotto il titolo “Rafforzati gli strumenti a tutela delle vittime di violenza di genere e atti persecutori” - mappa e guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 48/2024, 96-101) in tema di accesso : - TAR Catania 5^, 28.10.24 n. 3505, pres. Barone, est. Rizzo (Guida al diritto 48/2024, 105): L’avvocato che fa un esposto contro un collega può vedere il fascicolo del procedimento disciplinare ove la connessione oggettiva tra i procedimenti a carico del ricorrente (che impugna il diniego di accesso) e quelli a carico dei controinteressati denoti la funzionalità e la strumentalità dell’istanza di accesso presentata rispetto alle specifiche esigenze difensive del ricorrente, il cui interesse concreto, diretto e attuale all’ostensione degli atti è pertanto meritevole di tutela. [Nella specie, il Consiglio Distrettuale di Disciplina, con un primo provvedimento non definitivo, aveva riconosciuto come fondato l’interesse difensivo dedotto dal ricorrente a supporto della propria istanza, in considerazione del fatto che i procedimenti a carico del medesimo riguardavano fatti e circostanze correlati a quelli concernenti il fascicolo aperto nei riguardi dei controinteressati. Solo successivamente, avvedutosi del difetto di contraddittorio, il Consiglio Distrettuale di Disciplina, aveva sospeso il proprio atto di accoglimento per poi ribaltarlo, contestando, non tanto il difetto di allegazione dell’interesse difensivo, quanto la mancata prova dell’attualità dello stesso, e cioè dell’attuale stato dei procedimenti a carico del ricorrente. Il TAR ha ritenuto illegittimo il diniego di accesso] in tema di gare pubbliche (affidamento del festival di Sanremo): - TAR Liguria 1^, 5.12.24 n. 843, pres. Caruso, est. Miniussi (Guida al diritto 48/2024, 105): Lasciando fuori l’edizione del 2025, che si svolgerà come previsto, il Comune di Sanremo non potrà più procedere all’affidamento diretto del Festival di Sanremo alla RAI, ma dovrà procedere a una gara che veda l’apertura agli operatori del settore (decisione sul ricorso presentato dai vertici dei discografici italiani in merito all’organizzazione del Festival nella Città di Sanremo). in tema di istruzione (alunno disabile): - TAR Brescia, 2^, 16.10.24 n. 815, pres. Pedron, est. Cappelli (Guida al diritto 48/2024, 105): Per l’alunno disabile un anno in più di scuola materna on viola l’obbligo scolastico. [Basandosi sull’interpretazione della normativa e delle note ministeriali vigenti in materia, e sulla carenza istruttoria da parte dell’Amministrazione scolastica, il TAR accoglie il ricorso dei genitori di un minore disabile, annulla il provvedimento che rigetta la richiesta di trattenimento nella scuola dell’infanzia per un altro anno e conferma la legittimità della deroga procrastinando l’inserimento alle elementari. Secondo il TAR non si è in presenza di una violazione dell’obbligo scolastico ove i genitori del minore disabile chiedano la permanenza del figlio presso la scuola dell’infanzia per consentirgli di ottenere i prerequisiti necessari ad accedere al livello superiore. A tal proposito, il Collegio riconosce che il conseguimento di detti presupposti costituisce garanzia di effettività del diritto allo studio e che la deroga in esame, per la sua eccezionalità, richiede di essere interpretata in maniera rigida] in tema di spesa sanitaria : - Corte cost. 6.12.24 n. 195, pres. Barbera. red. Antonini (Guida al diritto 48/2024, 106): 1. Sono infondate le questioni riguardanti la legittimità della misura, le modalità e la durata del concorso delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica, stabilite dalla legge di bilancio 2024 (L 30.12.2023 n. 213) nelle more della nuova governance economica europea, che, peraltro, mostrano la volontà del legislatore statale di non far gravare il suddetto contributo sulle spese relative alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, e alla missione 13, Tutela della salute. (La sentenza sollecita il legislatore a «scongiurare l’adozione di “tagli al buio”», ad «acquisire adeguati elementi istruttori sulla sostenibilità dell’importo del contributo da parte degli enti ai quali viene richiesto» e a non trascurare, per garantire maggiore effettività al principio di leale collaborazione, il coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all’art. 5 L 5.5.2009 n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale). 2. L’art. 1, comma 527, quinto periodo, della legge di bilancio per il 2024, è incostituzionale nella parte in cui non esclude dalle risorse che è possibile ridurre, a seguito del mancato versamento del contributo dovuto da parte delle regioni, quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia e, in particolare, della tutela della salute. Ciò in quanto, «nemmeno nel caso in cui la regione non abbia versato la propria quota del contributo alla finanza pubblica, lo Stato può “rispondere” tagliando risorse destinate alla spesa costituzionalmente necessaria, tra cui quella sanitaria – già, peraltro, in grave sofferenza per effetto delle precedenti stagioni di arditi tagli lineari – dovendo quindi agire su altri versanti che non rivestono il medesimo carattere»: il diritto alla salute, infatti, coinvolgendo primarie esigenze della persona umana, non può essere sacrificato fintanto che esistono risorse che il decisore politico ha la disponibilità di utilizzare per altri impieghi che non rivestono la medesima priorità. 3. L’art. 1, comma 557, L 213/2023 è incostituzionale nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, diretto a individuare i criteri e le modalità di riparto, nonché il sistema di monitoraggio dell’impiego delle somme, del «Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare», sia adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. in tema di minori (affidamento esclusivo): - Cass. 1^, 11.10.24 n. 26517 (Guida al diritto 48/2024, 103): In materia di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale a cui deve attenersi il giudice è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata. Pertanto, la scelta dell’affidamento ad un solo dei genitori, da effettuare in base all’interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull’affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli. Conseguenza di questa impostazione è che, nell’adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l’affidamento “super esclusivo” del figlio a un genitore, all’esito dell’accertamento di inidoneità genitoriale dell’altro, per fragilità psicologica e alta conflittualità), non occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l’interesse superiore del minore. in tema di prove (accertamenti amministrativi): - Cass. lav. 5.12.24 n. 31191 (Guida al diritto 48/2024, 103-104): L’accertamento amministrativo costituisce materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che può, pertanto, valutarne l’importanza ai fini della prova, ma mai attribuire a esso valore di prova legale. [I giudici di appello, consapevoli di un contrasto giurisprudenziale in relazione all’efficacia probatoria del verbale della commissione medica, hanno aderito all’insegnamento di Cass. 28262/2017, in base al quale occorre procedere, in giudizio, all’accertamento di tutte le condizioni per l’indennizzo. Espletata pertanto una consulenza medico legale e richiamato il principio causalistico del «più probabile che non», i giudici di merito hanno correttamente fondato il decisum sulla base degli esiti della consulenza tecnica d’ufficio e concluso per l’insussistenza del nesso di causalità tra vaccino e malattia, essendo emerso il collegamento tra patologia artritica acuta e malattia in termini di mera possibilità]. in tema di spese di giustizia nel processo tributario (contributo unificato): - Cass. trib. 22.10.24 n. 27296 (Guida al diritto 48/2024, 103): 1. L’art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 è inapplicabile al giudizio tributario d’appello, mancando una norma come quella contenuta nell’ art. 261 DPR 115/2002, che, in materia di contributo unificato, prevede, con specifico riferimento al processo tributario, che: «al ricorso per cassazione e al relativo processo si applica la disciplina prevista dal presente testo unico per il processo civile» (ex multis, Cass. n. 30217/2021), mentre è applicabile al giudizio tributario dinanzi al giudice di legittimità, stante la «unicità» della disciplina del giudizio di cassazione, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 62, comma 2, codice del processo tributario (Cass. SSUU n. 34851/2023); 2. Il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per l’ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione principale, non ha natura tributaria ma assolve la funzione di ristorare l’amministrazione della Giustizia dall’aver essa dovuto impegnare le limitate risorse dell’apparato giudiziario nella decisione di una impugnazione non meritevole di accoglimento (Cass: SSUU n. 20621/2023; Cass. 5^, n. 91075/2024). in procedura penale : - Cass. SSUU pen. 3.12.24 n. 44060 (Guida al diritto 48/2024, 104): Nel caso in cui l’imputato, nei confronti del quale sia stata emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, divenuta inefficace per il proscioglimento pronunciato all’esito del giudizio di primo grado, venga successivamente sottoposto, ai sensi dell’art. 300, comma 5, c.p.p., a nuova applicazione della custodia in carcere, il rimedio che egli può esperire per impugnare la relativa ordinanza è quello dell’istanza di riesame ex art. 309 c.p.p. e non dunque l’appello cautelare. c.s. I poteri dello Stato non devono essere moltiplicati oltre necessità (Karl Popper, La società aperta e i suoi nemici)
Autore: Carmine Spadavecchia 1 gennaio 2025
in tema di IA (intelligenza artificiale): - Marcello Clarich* e Giuseppe Urbano**, Intelligenza artificiale: quella sfida che gli avvocati non possono subire (Guida al diritto 47/2024, 6-9, editoriale). Commento a margine di due rapporti che si sono occupati recentemente di IA e delle implicazioni degli algoritmi sulle professioni: il Rapporto sull’Avvocatura realizzato nel maggio 2004 in collaborazione tra Cassa Forense e Censis, e il rapporto presentato al Cnel da Confprofessioni il 12 novembre 2004. [*ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università di Roma La Sapienza; ** avvocato del Foro di Roma] in tema di circolazione stradale : L 25.11.2024 n. 177 [GU 29.11.24 n. 280, in vigore dal 14 dicembre 2024], Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - mappa e guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 47/2024, 85-101) sulla nullità della sentenza (nel processo amministrativo)): - Ad. plen. 20.11.24 n. 16, pres. Maruotti, est. De Nictolis (Guida al diritto 47/2024, 106): L’art. 105, comma 1, c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la legittimazione o l’interesse del ricorrente. [La Plenaria amplia i casi di rimessione al giudice di primo grado (la cui decisione sia dichiarata nulla a seguito di impugnazione) oltre le ipotesi esplicitamente previste dall’art. 105, comma 1, c.p.a.] in tema di pubblicità sulle strade : - Cons. Stato VII 19.11.24 n. 9252, pres. Contessa, est. Noccelli (Guida al diritto 47/2024, 106): Se per un verso l’Amministrazione può in ogni caso, con una valutazione basata su un potere di natura tecnico-discrezionale, constatare la pericolosità e vietare la realizzazione o il mantenimento di manufatti che incidano sulla sicurezza della circolazione (come i cartelli pubblicitari a bordo strada, se di dimensioni e caratteristiche tali da poter distrarre i conducenti), per altro verso le motivazioni di un diniego d’istallazione devono essere supportate da elementi concreti che valgano a chiarirne le ragioni effettive, quali ad esempio le dimensioni del manufatto o le caratteristiche dell’area in cui andrebbe collocato. Diversamente non è possibile ricostruire l’iter logico-giuridico in base al quale la PA è pervenuta alla sua adozione, e quindi verificare la correttezza del potere esercitato e consentire al destinatario del diniego la difesa delle proprie ragioni: il che vanifica sia il principio costituzionale del buon andamento della PA, sia la possibilità di tutela dei propri diritti da parte dell’interessato. in tema di immigrazione (espulsione dello straniero): - Cass. pen. 1^, 26.11.24 n. 43082 (Guida al diritto 47/2024, 104): L’espulsione dello straniero a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, prevista dall’art. 16, comma 5, DLg 25.7.1998 n. 286 (TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), non può essere disposta, al pari di ogni altra forma di espulsione di natura penale, quando tale misura si risolva in un’ingerenza nella vita privata e familiare dell’interessato, vietata dall’art. 8 della Cedu (Convenzione europea diritti dell’uomo), come interpretato dalla Corte di Strasburgo. E ciò anche dopo l’approvazione del DL 10.3.2023 n. 20 – L 5.5.2023 n. 50, al cui art. 7 si deve, tra l’altro, la riscrittura dell’art. 19, comma 1.1, Dlgs 286/1998 e l’abrogazione del suo terzo e quarto periodo. (No all’espulsione prevista dal “DL Cutro” quando lo straniero è integrato) sulla “riedizione” del potere amministrativo : - TAR Milano 4^, 26.10.24 n. 2903, pres. Nunziata, est. Cattaneo (Guida al diritto 47/2024, 105-6) (ottemperanza a sentenza TAR Milano 4^, 21.2.24 n. 483, Associazione culturale Assalam c/ Comune di Cantù): La PA, dopo aver subito l’annullamento di un proprio atto, può rinnovarlo una sola volta, e quindi deve riesaminare l’affare nella sua interezza, sollevando, una volta per tutte, tutte le questioni che ritenga rilevanti, senza potere in seguito tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione ai profili non ancora esaminati. Il principio del one shot temperato è finalizzato a evitare che l’Amministrazione possa riprovvedere per un numero infinito di volte a ogni annullamento giurisdizionale. Ciò comporta che è dovere della stessa PA riesaminare una seconda volta l’affare nella sua interezza, sollevando tutte le questioni rilevanti, con definitiva preclusione (per l’avvenire, e, in sostanza, per una terza volta) di tornare a decidere sfavorevolmente per il privato. Tale principio costituisce il bilanciamento tra due opposte esigenze: la garanzia di inesauribilità del potere di amministrazione attiva e la portata cogente del giudicato di annullamento con i suoi effetti conformativi. Nell’applicazione di tale principio non si deve di regola tener conto del riesame amministrativo avvenuto in ottemperanza di provvedimenti cautelari volti a consentire “temporaneamente” l’esercizio di attività in precedenza autorizzate. sull’ assegno di divorzio : - Cass. 1^, 27.11.24 n. 30537 (Guida al diritto 47/2024, 103): I cardini dell’assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile o goduto durante il matrimonio (come, invece, avviene per l’assegno in favore del coniuge separato), dovendo il giudice procedere all’esame della presenza di redditi adeguati (e della possibilità di procurarseli) in base ai parametri di cui all’art. 5, comma 6, prima parte, L 898/1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo- compensativa, di detto assegno. Ai fini della corretta quantificazione dell’assegno divorzile, è necessario superare la presunzione del carattere gratuito della prestazione lavorativa in ambito familiare e considerare l’attività svolta come fondamentale alla formazione del reddito familiare in costanza di matrimonio. sul c.d. correttivo Cartabia (procedura civile): DLg 31.10.2024 n. 164 [GU 11.11.24 n. 264, in vigore dal 26 novembre 2024], Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata - mappa e guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 47/2024, 10-29). Il correttivo si iscrive nel quadro degli impegni assunti col Pnrr e mira alla speditezza del processo civile. - commenti: - Giuseppe Finocchiaro, Nell’attesa della mediazione civile il “Correttivo” si misura con i giudici (Guida al diritto 47/2024, 30-31) [le disposizioni generali] - Giuseppe Finocchiaro, Anticipato alla fase preliminare il rilievo dell’incompetenza (Guida al diritto 47/2024, 32-36) - Giuseppe Finocchiaro, Chiarezza e sinteticità degli atti resta una scommessa per i legali (Guida al diritto 47/2024, 37-40) - Giuseppe Finocchiaro, Corsia preferenziale per note scritte e collegamenti mediante audiovisivi (Guida al diritto 47/2024, 41-44) [disposizioni generali: le udienze] - Giuseppe Finocchiaro, Sul difetto di rappresentanza la giurisprudenza fa passi avanti (Guida al diritto 47/2024, 45-47) [le disposizioni generali] - Giuseppe Finocchiaro, Verifiche preliminari: restyling nel segno dello snellimento (Guida al diritto 47/2024, 48-50) [il processo ordinario di cognizione] - Giuseppe Finocchiaro, Il principio del contraddittorio resta un presidio necessario (Guida al diritto 47/2024, 51-55) [il processo ordinario e la Consulta] - Giuseppe Finocchiaro, Al giudice il controllo di tutto l’iter per approdare alla prima udienza (Guida al diritto 47/2024, 56-60) [il processo ordinario di cognizione] - Giuseppe Finocchiaro, L’opzione per il semplificato non chiude la strada all’ordinario (Guida al diritto 47/2024, 61-64) - Giuseppe Finocchiaro, Così l’anticipo della contumacia può creare uno pseudo-processo (Guida al diritto 47/2024, 65-69) - Giuseppe Buffone, Ritocchi al rito semplificato per conquistare un nuovo appeal (Guida al diritto 47/2024, 70-74) [il rito semplificato] - Eugenio Sacchettini, L’attore si costituisce con il ricorso e scatta il pagamento del contributo (Guida al diritto 47/2024, 75-78) [il procedimento davanti al Giudice di pace] - Giuseppe Finocchiaro, Consigliere istruttore e collegio, chiariti i loro ruoli e rapporti (Guida al diritto 47/2024, 79-84) [le impugnazioni in appello] in tema di oneri processuali : - Cass. lav. 27.11.24 n. 30515 (Guida al diritto 47/2024, 103): l’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal DL 269/2003 - L 326/2003, laddove richiede che la parte che versi nelle condizioni reddituali per beneficiare dell’esonero dagli oneri processuali in caso di soccombenza renda apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, va interpretato nel senso che tale dichiarazione deve essere formulata col ricorso introduttivo di primo grado ed esplica la sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nei gradi successivi. L’evoluzione delle condizioni non è però indifferente, cosicché l’interessato deve dichiarare le variazioni che facciano venir meno le condizioni di esonero e, all’opposto, ove tali condizioni si concretizzino nel prosieguo del giudizio, può rendere, anche nei gradi successivi, apposita dichiarazione. Le modifiche apportate all’art. 152 disp. att. c.p.c. dal DL 269/2003 non hanno imposto all’interessato di formulare la dichiarazione sostitutiva secondo uno schema predeterminato; né è richiesto che venga allegata una separata dichiarazione reddituale, purché la dichiarazione sostitutiva possegga i connotati necessari (sottoscrizione, data certa, impegno a comunicare variazioni). c.s. Uno degli effetti peggiori dell'ideologia è la disumanizzazione dell'altro, che cessa di essere un soggetto umano, ossia un individuo con diritti inviolabili (Carlo Lottieri)
Autore: Carmine Spadavecchia 23 dicembre 2024
sulle libere professioni : - Marcello Clarich* e Giuseppe Urbano**, I numeri sui liberi professionisti tracciano un quadro in chiaro scuro (Guida al diritto 46/2024, 4-7, editoriale). Analisi del rapporto sulle professioni ordinistiche e non ordinistiche presentato il 12 novembre scorso al Cnel da Confprofessioni: la fotografia di Ordini e Collegi, i redditi medi delle categorie, il divario tra i sessi. [*ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università di Roma La Sapienza; ** avvocato del Foro di Roma] - sul c.d. correttivo Cartabia (civile): DLg 31.10.2024 n. 164 [GU 11.11.24 n. 264, in vigore dal 26 novembre 2024], Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata - testo del decreto (Guida al diritto 46/2024, 8-31) - modifiche al codice di procedura civile (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 46/2024, 32-97) - modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 46/2024, 98-112) in tema di partiti politici : - Corte giust. Ue, Grande sezione, 19.11.24, causa C-808/21 (Guida al diritto 46/2024, 114): Circa l’estensione dei diritti politici dei cittadini dell’Unione negli altri stati membri, va chiarito che negare a coloro che risiedono in uno Stato membro, senza esserne cittadini, il diritto di divenire membri di un partito politico, viola il diritto dell’Unione. in tema di concorsi (distinzione tra sessi): - Corte cost. 19.11.24 n. 181, pres. Barbera, red. Pitruzzella (Guida al diritto 46/2024, 114): L’art. 44, commi da 7 a 11, Dlgs 95/2017, l’allegata Tabella 37 e la Tabella A, allegata al DLg 443/1992, sono incostituzionali nella parte in cui distinguono secondo il genere, in dotazione organica, i posti da mettere a concorso nella qualifica di ispettore del Corpo di Polizia penitenziaria. in tema di autopubbliche (conducenti taxi e Ncc): - Corte cost. 21.11.24 n. 183, pres. Barbera, red. Sciarrone Alibrandi (Guida al diritto 46/2024, 114): L’art. 6, comma 1, lettera i), LR Umbria 17/1994, è incostituzionale laddove prevede il requisito «di essere residente in uno dei Comuni della Regione Umbria» come necessario al fine dell’iscrizione nel ruolo dei conducenti per il servizio di taxi e per quello di noleggio di veicoli con conducente. in tema di autotutela (fiscale): - Cass. SSUU 21.11.24 n. 30051 (Guida al diritto 46/2024, 113): Se non è trascorso il termine di decadenza per l’accertamento, l’Amministrazione può annullare per vizi formali e sostanziali l’atto impositivo ed emetterne uno nuovo più oneroso per il contribuente. La differenza tra autotutela e accertamento integrativo, che ugualmente porta all’emissione di un nuovo atto, è la seguente: nel primo caso (autotutela) l’atto originario in quanto viziato viene sostituito da uno nuovo «sulla base degli stessi elementi già considerati; nel secondo caso (accertamento integrativo) il primo atto è valido ma, alla luce della «sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi», viene successivamente affiancato da una nuova pretesa per lo stesso tributo e periodo. in tema di circolazione stradale : - Cass. 21.11.24 n. 30048 (Guida al diritto 46/2024, 113): Un’infrazione con l’auto (sosta dinnanzi ai cassonetti della spazzatura) può risultare sanzionabile sia dalla determinazione comunale sia dal codice della strada. E l’agente accertatore può emettere la multa sia con riferimento al provvedimento amministrativo (da 50 a 300 euro) che al Cds (da 42 a 173 euro), purché non ci sia un bis in idem. (Nel caso concreto poiché la sanzione era pari a 120 euro questa era in entrambi i casi legittima, nell’an e nel quantum, e, pertanto, non contestabile) in tema di sanità (spesa sanitaria, strutture accreditate e funzioni “non tariffabili”): - Cons. Stato V 21.10.24 n. 8430, pres. Caputo, rel. Manzione (Guida al diritto 46/2024, 114): In ambito sanitario l’inderogabilità dei vincoli di razionalizzazione e di programmazione sottesi al riconoscimento della remunerazione alle strutture accreditate è tale per cui qualunque maggiorazione della quota a funzione rispetto a quella individuata dal provvedimento di ripartizione, che non sia riassorbibile nello stesso mediante la redistribuzione delle quote individualmente assegnate, implicherebbe il manifestarsi di un disavanzo d’esercizio, al quale si dovrebbe far fronte con ulteriore e diversa copertura finanziaria. in tema di matrimonio : - Cass. 3^, 5 novembre 2024 n. 28390 (Guida al diritto 46/2024, 113): La riserva mentale circa la concreta possibilità della dissoluzione del matrimonio è improduttiva di effetti per l’ordinamento italiano, sia dal lato del coniuge portatore della riserva, che non può avvantaggiarsene fino a conseguire la nullità del matrimonio (in conformità alla generale irrilevanza della riserva mentale in materiale negoziale), sia dal lato dell’altro coniuge, che non è titolare di un interesse meritevole di tutela risarcitoria per l’ordinamento, per avere fatto affidamento sulla mancanza di quella riserva. in procedura civile (revocazione): - Cass. SSUU 18.11.24 n. 29569 (Guida al diritto 46/2024, 113): Il combinato disposto dell’art. 391-bis e dell’art. 395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l’errore di diritto, sostanziale o processuale, e l’errore di giudizio o di valutazione. c.s. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli (Vangelo Mt 5,10, citato da Piero Sansonetti, giornalista, nella polemica sulla istituzione della giornata per le vittime di errori giudiziari)
Autore: Carmine Spadavecchia 19 dicembre 2024
in tema di concessione di servizi e appalto pubblico di servizi (criteri distintivi): - Cass. SSUU 27.8.24 n. 23155 (Giurispr. it. 11/2024, 2279-2281): Si configura un appalto di pubblico servizio, anche in base al diritto unionale, quando il corrispettivo è pagato direttamente dall’Amministrazione al prestatore del servizio, il quale, conseguentemente, non ne sopporta il rischio legato alla gestione, a differenza del concessionario di servizi, il quale trae la propria remunerazione dai proventi ricavati dagli utenti. (La SC afferma la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia relativa alla fase esecutiva dell’appalto del servizio di refezione scolastica e di supporto ai servizi ausiliari dei nidi d’infanzia comunali, in cui l’Amministrazione comunale si era impegnata a pagare direttamente oltre la metà del corrispettivo complessivo stimato). in tema di accordi ex art. 11 legge 241/90 : - Cons. Stato IV 5.9.24 n. 7435, pres. Carbone, est. Santise (Giurispr. it. 11/2024, 2289-2291): Ai sensi dell’art 11 L. 241/1990, agli accordi amministrativi trovano applicazione – ove non diversamente previsto – i principi generali del codice civile in materia di obbligazioni e contratti. Fra i principi in questione deve senz’altro annoverarsi il generale canone dell’interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.), al quale va riconosciuta valenza generale e non soltanto sussidiaria rispetto agli altri canoni ermeneutici (fra cui il criterio teleologico, quello della comune volontà delle parti e quello di interpretazione letterale). (Nella fattispecie, il CdS conferma l’annullamento del provvedimento comunale che aveva respinto l’istanza di adozione del Piano Urbanistico Attuativo, con valenza di permesso di costruire, presentata dalla società interessata). in tema di sanzioni amministrative : - Cons. Stato VI 12.9.24 n. 7540, pres. Volpe, est. Toschei (Giurispr. it. 11/2024, 2288-9): Nell’esercizio della propria potestà sanzionatoria, non è preclusa a un’Autorità amministrativa indipendente la possibilità di contestare a un operatore la reiterazione di una condotta già in precedenza fatta oggetto di sanzione, neppure nel caso in cui il precedente provvedimento sanzionatorio sia stato medio tempore impugnato dinanzi al GA e il relativo contenzioso non risulti ancora definito al momento di irrogazione della (seconda) sanzione. in tema di provvedimento amministrativo (incompetenza): - CGA Sicilia, 20.9.24 n. 715, pres. De Francisco, est. La Ganga (Giurispr. it. 11/2024, 2287-8): Come da giurisprudenza prevalente, la categoria delle cc.dd. illegittimità non invalidanti di cui all’art. 21-octies L 241/1990 resta relegato alle ipotesi di violazione delle norme sul procedimento e sulla forma degli atti, con la conseguenza che la medesima categoria non è invocabile in caso di provvedimento amministrativo viziato per incompetenza relativa. in tema di inquinamento (bonifica siti inquinati): - Cons. Stato IV 28.8.24 n. 7274, pres. Lopilato, est. Fratamico (Giurispr. it. 11/2024, 2291-2): L’applicazione del principio di matrice UE “chi inquina, paga” (Dir. 2008/98/CE) comporta che al proprietario di un’area oggetto di contaminazione possano essere imposti gli obblighi di messa in sicurezza e di bonifica solo previa dimostrazione della riferibilità del fatto al proprietario dell’area (dimostrazione che non può essere desunta in via presuntiva dalla sola relazione con la res). in tema di concessioni autostradali : - TAR Aosta, 8.1.24 n. 3, pres. La Guardia, est. Caporali (Giurispr. it. 11/2024, 2440 s.m.): L’art. 13 DL 162/2019, che ha differito il termine per l’adeguamento delle tariffe autostradali sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alla nuova disciplina introdotta dalle delibere nn. 16 e 77/2019 adottate dall’Autorità di regolazione dei trasporti, non ha alcun effetto di azzeramento degli aggiornamenti tariffari delle concessionarie autostradali, ma si è limitato a dilatare i termini per l’approvazione dei piani, con l’unico scopo di consentire che detto aggiornamento avvenga in conformità al nuovo meccanismo introdotto dalle delibere ART. - (commento di) Giovanni Balocco e Giovanna Scaccheri, L’insostenibile leggerezza del Decreto Milleproroghe tra il mancato adeguamento tariffario e l’approvazione dei PEF (Giurispr. it. 11/2024, 2440-2446) in tema di cambiamenti climatici (giurisdizione): - Trib. Roma 2^, 26.2.24 n. 3552, giud. Canonaco (Giurispr. it. 11/2024, 2322 T, 2430 solo massime, 2344 solo massima): 1. L’interesse alla riduzione delle emissioni climalteranti da parte dello Stato non rientra nel novero degli interessi soggettivi giuridicamente tutelati, in quanto le decisioni relative alle modalità e ai tempi di gestione del fenomeno del cambiamento climatico antropogenico – che comportano valutazioni discrezionali di ordine socio-economico e in termini di costi-benefici nei più vari settori della vita della collettività umana – rientrano nella sfera di attribuzione degli organi politici e non sono sindacabili dal giudice ordinario. 2. Deve escludersi qualsiasi diritto soggettivo dei cittadini al corretto esercizio del potere legislativo e non è configurabile la responsabilità del c.d. Stato-legislatore fuori dai casi di violazione del diritto dell’Unione Europea. 3. Non può ritenersi sussistente una obbligazione dello Stato (di natura civile coercibile da parte del singolo) di ridurre le emissioni climalteranti. 4. Il difetto assoluto di giurisdizione è configurabile quando manca nell’ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l’interesse dedotto in giudizio e se la domanda non risulta conoscibile, né in astratto, né in concreto, da alcun giudice. Sussiste pertanto il difetto assoluto di giurisdizione in relazione alla domanda risarcitoria ricollegata alla titolarità di un diritto soggettivo al clima che sia diretta in concreto a chiedere, quale petitum sostanziale, al giudice un sindacato sulle modalità di esercizio delle potestà normative statali previste dalla Costituzione, che nel loro complesso sono espressione della politica nazionale in materia di lotta al cambiamento climatico. 5. Le domande volte ad annullare provvedimenti normativi di carattere primario e secondario attuativi di scelte politiche per il raggiungimento degli obiettivi assunti a livello internazionale ed europeo si pongono in contrasto con il principio di separazione dei poteri e pertanto sono inammissibili per difetto assoluto di giurisdizione (nella specie, le domande erano volte ad accertare la responsabilità dello Stato e la sua condanna ex art. 2058, 1° comma, c.c., all’adozione di ogni necessaria iniziativa per l’abbattimento, entro il 2030, delle emissioni nazionali artificiali di CO2-eq nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990). 6. Rientrano nella giurisdizione amministrativa le controversie, anche di natura risarcitoria, relative a comportamenti materiali riconducibili – ancorché solo mediatamente – al concreto esercizio di un potere autoritativo; appartiene pertanto alla giurisdizione amministrativa la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalle asserite carenze degli atti amministrativi statali adottati per il contrasto al cambiamento climatico sotto il profilo della adeguatezza, coerenza e ragionevolezza rispetto a tale obiettivo. - (commento di) Massimo D’Auria, La separazione dei poteri è un lusso che possiamo ancora permetterci? (Giurispr. it. 11/2024, 2326-2334) - (commento di) Claudio Viviani, Climate Change Litigation: la risposta dei Giudici italiani nel caso del Giudizio Universale (Giurispr. it. 11/2024, 2431-2440) in tema di vigilanza prudenziale della BCE sugli enti creditizi: - Corte giust. Ue 4^, 19.9.24, cause riunite C-512/22 P e C-513/22 P, Fininvest c. BCE e a., B. c. BCE e a. (Giurispr. it. 11/2024, 2292-2294, annotata da Francesco Marino): Va annullata la sentenza del Tribunale Ue 11.5.22 (causa T- 913/16, Fininvest e B. c/ BCE), che aveva respinto il ricorso di Fininvest e S.B. per ottenere l’annullamento della decisione della Banca Centrale Europea di opporsi all’acquisizione da parte dei ricorrenti di una partecipazione qualificata nel capitale sociale di Banca Mediolanum. (La Corte annulla anche la decisione 25.10.2016 della BCE e condanna la BCE a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dai ricorrenti, relative tanto al procedimento di primo grado quanto a quello di impugnazione) in tema di e-mail e PEC : - Cass. 3^, 21.5.24 n. 14046 (Giurispr. it. 11/2024, 2302 T): 1. L’e-mail è un documento informatico sottoscritto con firma elettronica “semplice”, a cui si applica l’art. 20, comma 1-bis, DLg 82/2005 nella parte in cui prevede la libera valutabilità del giudice in base alle caratteristiche oggettive del documento, sia per quanto concerne l’idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta, sia per stabilire se sia una prova idonea. 2. Con riferimento al valore probatorio, qualora il messaggio non sia contestato nella provenienza o nel contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate. In caso di contestazione, il giudice non può espungere il documento dalle prove utilizzabili, dovendolo valutare insieme a tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità. - Cass. 1^, 15.4.24 n. 10091 (Giurispr. it. 11/2024, 2303 T): La posta elettronica certificata dimostra l’invio e la ricezione del messaggio, ma non garantisce il contenuto del documento allegato, con riferimento a paternità dell’autore, contenuto e data certa. - (commento di) Giulia Travan, Documento informatico e processo: valore probatorio e forma scritta di e-mail, pec e allegati (Giurispr. it. 11/2024, 2304-8) sulla Legge Capitali : L 5.3.2024 n. 21 [GU 12.3.24 n. 60, in vigore dal 27 marzo 2024], Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. - Mia Callegari ed Eva R. Desana (a cura di), La Legge Capitali e la riforma dei mercati (I parte) (Giurispr. it. 11/2024, 2480-2522) --- Dalla Riforma Draghi alla Legge Capitali, di Mia Callegari ed Eva R. Desana (2480) --- I punti cardine della riforma, di Paolo Montalenti (2483) --- Misure diversificate volte a favorire l’accesso delle società al mercato dei capitali. --- Offerta fuori sede e auto-collocamento effettuato da società quotate (art. 1), di Davide Vitale (2487) --- L’innalzamento della soglia di capitalizzazione delle PMI quotate: ragioni dell’innovazione e (primi) problemi di coordinamento (art. 2), di Riccardo Russo (2488) --- La dematerializzazione delle quote di s.r.l. (art. 3), di Ilaria Capelli (2491) --- Dematerializzazione delle quote di s.r.l. PMI: diritti sociali e libro soci (art. 3), di Elena Fregonara (2494) --- Note conclusive (e sparse) a margine dell’art. 3 della Legge Capitali (art. 3), di Tilde Cavaliere (2496) II - Riforma della disciplina sugli emittenti strumenti finanziari diffuse --- Gli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante (art. 4), di Barbara Petrazzini (2500) --- La riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi (art. 4), di Francesca Bichiri (2503) --- IAS/IFSR per gli emittenti strumenti finanziari negoziati sugli MTF (art. 5), di Maria Di Sarli (2505) --- L’abrogazione del potere discrezionale della Consob sul ripristino del flottante (art. 6), di Giulia Garesio (2508) --- Modifiche in materia di limiti all’emissione di obbligazioni da parte di s.p.a. (art. 7), di Eugenio Sabino (2510) --- I titoli di debito di s.r.l. riservati agli investitori professionali (art. 7), di Francesca Prenestini (2513) --- La semplificazione delle procedure di ammissione alla quotazione (art. 8), di Veronica Filippi (2516) --- La disciplina di approvazione del prospetto e la responsabilità del collocatore (art. 9), di Marta Favaretto (2518) --- Abrogato l’obbligo di comunicazione delle operazioni degli azionisti di controllo (art. 10), di Leonardo Musumeci (2520) c.s. Maestri Gli insegnanti ideali sono quelli che si offrono come ponti verso la conoscenza e invitano i loro studenti a servirsi di loro per compiere la traversata; poi, a traversata compiuta, si ritirano soddisfatti, incoraggiandoli a fabbricarsi da soli ponti nuovi (Nikos Kazantzakis (1883-1957)
Autore: Carmine Spadavecchia 11 dicembre 2024
sul processo civile (“correttivo Cartabia”) DLg 31.10.2024 n. 164 [GU 11.11.24 n. 264, in vigore dal 26 novembre 2024], Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata - Francesco Paolo Luiso*, Riforma Cartabia: sui passaggi di rito luci e ombre del “Correttivo civile” (Guida al diritto 45/2024, 10-12, editoriale) [*presidente dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile] in tema di cibersicurezza : DLg 4.9.2024 n. 138 [GU 1.10.24 n. 230, in vigore dal 16 ottobre 2024], Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148. - testo del decreto (Guida al diritto 45/2024, 14-54) - commenti: - Alberto Cisterna, Un valido approccio sistemico ma resta il nodo delle risorse (Guida al diritto 45/2024, 55-58) [novità] - Alberto Cisterna, Contro gli abusi e accessi illegali uno strumento per tutelare i diritti (Guida al diritto 45/2024, 59-63) [disposizioni generali] - Alberto Cisterna, Prevenzione e lotta alle violazioni, il ruolo chiave dell’Agenzia nazionale (Guida al diritto 45/2024, 64-67) [governance del sistema] - Alberto Cisterna, Nasce una nuova Rete europea per il contrasto strategico (Guida al diritto 45/2024, 68-69) [cooperazione tra gli Stati] - Alberto Cisterna, Amministrazione e imprese private alleate contro gli attacchi ostili (Guida al diritto 45/2024, 70-74) [nuove procedure] - Alberto Cisterna, Sanzioni severe contro gli illeciti per l’inosservanza delle regole (Guida al diritto 45/2024, 75-80) [vigilanza e pene pecuniarie] - Alberto Cisterna, Uno scudo a difesa dalle minacce a regime dal 1° gennaio 2026 (Guida al diritto 45/2024,81-83) [disposizioni finali] sull’ autonomia differenziata delle regioni : - Corte cost. 14.11.24 (comunicato) (Guida al diritto 45/2024, 88): L’art. 116, comma 3, Cost., che disciplina l’attribuzione alle regioni ordinarie di forme e condizioni particolari di autonomia, va interpretato nel contesto della forma di Stato italiana. Essa riconosce, insieme al ruolo fondamentale delle regioni e alla possibilità che esse ottengano forme particolari di autonomia, i principi dell’unità della Repubblica, della solidarietà tra le regioni, dell’eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, dell’equilibrio di bilancio. La distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo, in attuazione dell’art. 116, comma 3, non deve corrispondere all’esigenza di un riparto di potere tra i diversi segmenti del sistema politico, ma deve avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla Costituzione. A tal fine, è il principio costituzionale di sussidiarietà che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni. In questo quadro, l’autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare l’efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini. (La Corte, nell’esaminare i ricorsi delle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, le difese del Presidente del Consiglio dei ministri e gli atti di intervento ad opponendum delle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto, ha ravvisato alcuni profili di incostituzionalità della legge) sul computo dei termini (scadenza): - Cons. Stato VI 25.10.24 n. 8546, pres. Simonetti, est. Lamberti (Guida al diritto 45/2024, 87): Secondo i normali canoni cognitivi, ogni minuto finisca allo scoccare del primo secondo del minuto successivo: passato il primo secondo dell’ora e minuto stabilito non può essere ammessa alcuna istanza, e ciò vale per tutte le gare. Pertanto, quale che sia la formulazione utilizzata dal bando, il limite di tempo ivi indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato nel secondo successivo a quello dello scoccare del minuto indicato. Né, inoltre, può ragionevolmente dubitarsi che l’indicazione delle 12:00 equivalesse alle 12:00:00. Allorquando si indica un numero intero, in questo caso ore e minuti, privo di frazioni, queste sono da intendersi pari a zero. Una simile ricostruzione risulta conforme ai principi di equità e buona amministrazione, e a quelli obiettività ed equilibrio indicati dalla normativa comunitaria, sottraendo una fase particolarmente delicata, quale quella della tempestività delle domande di partecipazione ad una selezione pubblica, a qualsiasi forma di discrezionalità da parte dell’ente che ha emanato il bando. Per il computo della scadenza del termine di partecipazione determinato dal bando, la fine del giorno considerato non è integrata fino a che non sia consumato l’ultimo dei 86.400 secondi che compongono il giorno: il che avviene nell’esatto momento in cui scatta il secondo immediatamente successivo. Il giorno termina alle ore 23:59:59, mentre quello immediatamente seguente segnerà le ore “00:00:00”. Come è pacifico che l’ultimo istante del giorno coincide col compimento del sessantesimo secondo successivo alle ore 23:59, nel senso che decorsi i sessanta secondi dallo scoccare del minuto 59, i successivi secondi appartengono già al nuovo giorno e concorrono al compimento del primo minuto del giorno successivo a quello preso a riferimento; allo stesso modo il minuto “zero” di una qualsiasi ora - nella vicenda le ore 12:00 - è composto dai precedenti sessanta secondi e dunque, quando indicato quale termine finale, rinviene il suo ultimo istante nel sessantesimo secondo successivo al minuto “59” che lo precede. in tema di accesso (pareri legali): - TAR Lazio 2^, 25.10.24 n. 18678, pres. Riccio, est. Tecchia (Guida al diritto 45/2024, 87): I pareri legali sottratti all’accesso sono quelli che attengono alle tesi difensive relative a un procedimento giurisdizionale quando vengono redatti dopo che è già iniziata una controversia giurisdizionale o a una fase precontenziosa o a una lite potenziale che definiscono o delineano la strategia difensiva o la futura condotta processuale piiù conveniente per l’Amministrazione, da assumere nella controversia giurisdizionale già instaurata o nella futura, eventuale e probabile lite giudiziaria, che il soggetto attiverà. Devono viceversa ritenersi ostensibili i pareri legali che, anche per effetto di un richiamo esplicito nel provvedimento finale, rappresentano un passaggio procedimentale istruttorio di un procedimento amministrativo in corso e, una volta acquisiti dall’Amministrazione, vengono a innestarsi nell’iter procedimentale, assumendo la configurazione di atti endoprocedimentali e quindi elementi che condizionano le scelte dell’Amministrazione. in tema di contratti (contratto presupposto): - Cass. 2^, 11.11.24 n. 28895 (Guida al diritto 45/2024, 85): Quando l’esistenza d’un contratto venga in rilievo quale presupposto per l’esercizio di diritti nei confronti di terzi, e quel contratto venga dichiarato risolto con una pronuncia costitutiva ex art. 1453 c.c., gli effetti della risoluzione nei confronti dei terzi si devono considerare avvenuti nel momento dell’inadempimento dedotto a fondamento della domanda di risoluzione. Da quel momento, pertanto, cessa l’obbligazione del terzo il cui presupposto giuridico era l’esistenza del contratto risolto. in tema di privacy (procedimenti sanzionatori): - Cass. 1^, 11.11.24 n. 28920 (Guida al diritto 45/2024, 85): In tema di protezione dei dati personali, l’art. 18 DLg 10.8.2018 n. 101 [Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)] ha introdotto un meccanismo di risoluzione agevolata dei procedimenti sanzionatori per violazione degli artt. 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, DLg 196/2003 non ancora conclusi alla data di sua entrata in vigore, tale per cui, in ipotesi di loro mancata definizione e di omessa presentazione di “nuove memorie difensive”, il titolo si cristallizza nel verbale di contestazione, ove lo stesso contenga tutti gli elementi necessari a individuare una ben determinata pretesa sanzionatoria. Ne consegue che: a) il dies a quo del termine per proporre opposizione, ex artt. 152 DLg 196/2003 cit. e 10, comma 3, DLg 150/2011, va individuato nell’ultimo momento utile per produrre le memorie suddette ai sensi del comma 4 del medesimo articolo; b) la cartella di pagamento che sia successivamente notificata costituisce non il primo atto teso a far valere la pretesa patrimoniale, bensì proprio l’atto della riscossione, la quale è consentita mediante il ruolo, stante la definitività del titolo a monte; c) al trasgressore che non si sia avvalso, nei termini sanciti dall’art. 18, rispettivamente commi 1 e 4, DLg 101/2018, della facoltà di pagamento della sanzione in misura ridotta, né abbia prodotto “nuove memorie difensive”, è precluso il rimedio della c.d. opposizione recuperatoria, potendo egli impugnare la cartella suddetta solo per vizi suoi propri. [L’art. 18 DLg 101/2018, che ha recepito il regolamento europeo generale sulla protezione dei dati personali, ha stabilito un regime di definizione agevolata dei procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore (19 settembre 2018) instaurati dal Garante nazionale per violazioni della privacy. Il meccanismo prevede la conversione delle contestazioni e delle relative sanzioni indicate in veri e propri atti ingiuntivi, che non richiedevano una rinnovata notificazione, poiché dall’entrata in vigore il trasgressore poteva optare entro 90 giorni per il pagamento in forma ridotta, pari a due quinti del minimo o per la presentazione di memorie che determinavano l’obbligo di notificazione di un nuovo provvedimento da parte del Garante che ne avesse tenuto conto. In mancanza di pagamento in misura ridotta, l’atto con cui sono stati notificati gli estremi della violazione, o l’atto di contestazione immediata assumono valore di ordinanza-ingiunzione senza ulteriore notificazione. Se non si è avvalso della possibilità di pagare in forma ridotta o di presentare memorie difensive, il contravventore è tenuto a corrispondere gli importi indicati negli atti a lui notificati entro 60 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento in misura ridotta] in tema di marchi : - Trib. Ue 2^, 13.11.24, causa T-82/24, Administration of the State Border Guard Service of Ukraine c/ EUIPO (Guida al diritto 45/2024, 88): La frase “Russian warship, go f**k yourself”, in russo e in inglese, ampiamente impiegata e diffusa dai media, subito dopo la sua prima utilizzazione, per testimoniare sostegno all’Ucraina, e divenuta rapidamente simbolo della lotta dell’Ucraina contro l’aggressione russa, non è un segno figurativo che possa essere registrato come marchio dell’Unione europea. Tale frase è stata utilizzata in contesto politico ripetutamente e con l’obiettivo di esprimere e promuovere il sostegno all’Ucraina. Tuttavia, un segno non è in grado di svolgere la funzione essenziale di un marchio se il consumatore medio non percepisce, in sua presenza, l’indicazione dell’origine del prodotto o del servizio, bensì unicamente un messaggio politico. La frase in questione è stata fortemente utilizzata in un contesto non commerciale (l’aggressione russa) e sarà necessariamente e strettissimamente associata a tale contesto e a quel momento storico recente, ben noto al consumatore medio dell’UE. Non sarà quindi percepita dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti e dei servizi da essa designati. in tema di spese processuali (correzione di errore materiale): - Cass. SSUU 14.11.24 n. 29432 (Guida al diritto 45/2024, 86): Nel procedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287-288 e 391-bisc.p.c., in quanto di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcun caso una situazione di soccombenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 91 c.p.c., neppure nella ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, opponga resistenza all’istanza. c.s. A un mondo complicato non si risponde con la banalizzazione, gli slogan, le prese di posizione ideologiche. La risposta è un'altra: studiare, studiare, studiare. Prima di parlare, studia. (Beppe Sala, sindaco di Milano)
Autore: Carmine Spadavecchia 5 dicembre 2024
in tema di giustizia amministrativa : - Patrizio Leozappa*, Nel Cpga gli avvocati amministrativisti per un sistema giustizia più efficiente (Guida al diritto 44/2024, 10-12, editoriale) [*segretario e membro del Consiglio direttivo dell’Unaa - Unione nazionale avvocati amministrativisti] sul DL lavoro : DL 28.10.2024 n. 160 [GU 28.10.24 n. 253, in vigore dal 2 novembre 2024], Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - testo del decreto (Guida al diritto 44/2024, 13-20) - commento di Francesco Maria Ciampi, Per un’efficace lotta al sommerso necessari parametri condivisi (Guida al diritto 44/2024, 21-23) in tema di concessioni autostradali (Ponte Morandi): - Corte giust. Ue 5^, 7.11.24, causa C-683/22 (Guida al diritto 44/2024, 28): Un contratto di concessione può essere modificato senza indire una nuova procedura di aggiudicazione, ove siano soddisfatte le condizioni previste dalla direttiva sull’aggiudicazione dei contratti di concessione e ne vengano esposti i motivi, la cui valutazione concreta è rimessa al giudice nazionale. Il pagamento di una compensazione non è una modifica “sostanziale” che obbliga alla nuova procedura ed è anche possibile un cambio in corsa della compagine azionaria se non si modifica la concessione. Un inadempimento contrattuale, come quello relativo agli obblighi di sicurezza, non è un elemento imprevedibile che autorizzi di per sé la modifica di una concessione senza indire una nuova procedura. (Il TAR Lazio, investitone dall’Adusbef, aveva rimesso alla Corte di giustizia la questione se, a seguito del crollo del Ponte Morandi, fosse legittima la modifica della concessione autostradale di Aspi avvenuta senza organizzare una nuova procedura di aggiudicazione e senza una valutazione di affidabilità del concessionario, che si era reso autore di un grave inadempimento) in tema di atto amministrativo (firma): - Cons. Stato V 10.10.24 n. 8141, pres. Lotti, rel. Santini (Guida al diritto 44/2024, 27-28): In omaggio al più generale principio di correttezza e buona fede cui devono essere improntati tutti i rapporti tra PA e cittadino, non solo la “non leggibilità” della firma, ma anche la stessa autografia della sottoscrizione non possono costituire requisiti di validità dell’atto amministrativo, ove concorrano elementi testuali (indicazione dell’ente competente, qualifica, ufficio di appartenenza del funzionario che ha adottato la determinazione, emergenti anche dal complesso dei documenti che lo accompagnano) che permettono di individuare la sua sicura provenienza. In altre parole, l’atto amministrativo esiste come tale quando i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano “comunque” di ritenerne la certa provenienza dall’amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve esserne l’autore, salva la facoltà dell’interessato di chiedere al giudice l’accertamento dell’effettiva provenienza dell’atto stesso dal soggetto regolarmente autorizzato a firmarlo. in tema di annullamento d’ufficio (termine): - Cons. Stato IV 16.10.24 n. 8296, pres. Montedoro, rel. Gallone (Guida al diritto 44/2024, 98 T): È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21-nonies, comma 1, legge 241/1990, per violazione degli artt. 3, comma 1, 9, comma 2, 97, comma 1 e comma 2 e 117 comma 1, Cost. e, con riferimento ai beni culturali, degli artt. 1, lett. b) e d), e 5 lett. a) e c) della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società firmata a Faro il 27 ottobre 2005 e ratificata dall'Italia con L 1.10.2020 n. 133, nella parte in cui prevede il rispetto di un limite temporale fisso di dodici mesi per l'adozione del provvedimento di annullamento d'ufficio anche a fronte di un provvedimento autorizzativo incidente su un interesse sensibile e di rango costituzionale. - (commento di) Marcello Clarich e Valeria Petrella, Una barriera temporale preordinata contraria al criterio del bilanciamento (Guida al diritto 44/2024, 103-106) in tema di impiego pubblico (assenteismo): - Corte dei conti Cagliari, 10.9.24 n. 145 (Guida al diritto 44/2024, 27): Il dipendente assenteista è tenuto a risarcire il danno patrimoniale e all’immagine della PA anche se ha svolto ore di lavoro in eccesso. Una diversa soluzione sarebbe in contrasto col DLg 165/2001 che ha previsto sanzioni disciplinari (articolo 55-quater) e penali (articolo 55-quinquies) nelle ipotesi in cui il dipendente attesti falsamente la propria presenza in servizio, stabilendo che il medesimo dipendente è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d’immagine. in tema di quote latte : - Cass. 1^, 13.8.24 n. 22827 (Guida al diritto 44/2024, 48 T): Nella contribuzione PAC spettante agli allevatori il prelievo supplementare per eccedenza nella produzione quota-latte configura un'atipica compensazione impropria e viene conseguentemente conteggiato coll'accertamento contabile nell'unico rapporto del dare e avere. - (commento di) Eugenio Sacchettini, Il calcolo avviene con accertamento nell’unico rapporto “del dare e avere” (Guida al diritto 44/2024, 53-56) in tema di immigrazione : - Trib. Catania, Sez. immigr., 4.11.24, pres. Escher (Guida al diritto 44/2024, 57 T): Nella determinazione di un Paese di origine sicuro ai sensi della direttiva 2013/32/Ue il giudice nazionale deve tenere conto delle sentenze interpretative della Corte di giustizia dell'Unione europea che vincolano il giudice nazionale anche se appartenente ad altro Stato membro rispetto a quello che ha proposto il rinvio pregiudiziale. Di conseguenza, poiché il giudice interno è tenuto a effettuare una valutazione del Paese di origine sicuro alla luce dei parametri fissati dal diritto Ue che prevale sul diritto interno, in presenza di effetti diretti della direttiva e dei rischi di insicurezza in un Paese classificato dal legislatore nazionale come sicuro, il tribunale interno è tenuto a disapplicare il diritto interno contrastante. - (commento di) Marina Castellaneta, Designazione “paese sicuro”, la verifica va fatta dal giudice (Guida al diritto 44/2024, 62-67). La ricostruzione giuridica della vicenda: la sentenza della Corte giust. Ue, Grande sezione, 4 ottobre 2024, causa C-406/22; i decreti 18/10/2024 del Tribunale civile di Roma, Sezione XVIII, in composizione monocratica; il DL 23 ottobre 2024 n. 158, art. 1 (in vigore dal 24 ottobre 2024); le successive ordinanze di rimessione alla Corte di giustizia Ue dei Tribunali di Bologna, Catania, Roma. in tema di processo telematico civile (notifica via Pec): - Cass. SSUU 5.11.24 n. 28452 (Guida al diritto 44/2024, 25 e 30 T, sotto il titolo: Notifica avvocato via Pec: serve un secondo invio se c’è l’avviso di “casella piena”): Nel regime antecedente alla novella recata dal DLg 149/2022, la notificazione a mezzo Pec eseguita dall’avvocato ai sensi dell’art. 3-bis L 53/1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell’ipotesi di saturazione della casella di Pec con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (cosiddetta “RdAC”). Ne consegue che il notificante, per evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e seguenti c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo Pec. - (commento di) Carmelo Minnella, L’iter si perfeziona con la ricevuta di accettazione della prima email (Guida al diritto 44/2024, 40-47) in tema di indennizzo alle vittime di reati : - Corte giust. Ue 5^, 7.11.24, causa C-126/23 (Guida al diritto 44/2024, 28): L’esclusione automatica di taluni familiari della vittima di un omicidio non garantisce in sé la previsione di un indennizzo «equo ed adeguato», in quanto occorre tenere conto, oltre che della progressione del grado del vincolo familiare, anche di altri elementi: quali l’“entità del danno subito” dai familiari esclusi dal sistema in base alla categoria di familiare rivestita. La direttiva impone agli Stati membri di istituire un sistema di indennizzo destinato a ricomprendere non solo le persone che hanno esse stesse subito reati intenzionali violenti in qualità di vittime dirette, ma anche i loro familiari “stretti”, quando subiscono, di riflesso, le conseguenze di tali reati in qualità di vittime indirette. La direttiva impone agli Stati membri l’obbligo di istituire un sistema di ristoro delle vittime di reati intenzionali violenti che garantisca un indennizzo equo e adeguato. E tali previsioni - pur essendo affidate al potere discrezionale degli Stati membri - impongono che questi non possono limitarsi a un indennizzo puramente simbolico o manifestamente insufficiente rispetto alla gravità, per le vittime anche indirette, delle conseguenze del reato commesso. Il contributo deve compensare, in misura adeguata, le sofferenze alle quali le vittime sono state esposte, per contribuire al ristoro del danno materiale e morale subito. Inoltre, se il sistema nazionale prevede un indennizzo forfettario, la misura degli indennizzi deve essere sufficientemente dettagliata, così da evitare che l’indennizzo previsto per un tipo di violenza possa rivelarsi manifestamente insufficiente. (Sul caso italiano, la Corte rileva che un regime nazionale che escluda automaticamente taluni familiari dal beneficio di qualsiasi indennizzo per la presenza di altri familiari - senza tenere conto di altre situazioni di fatto - non rispetta i canoni del diritto Ue. Non sono quindi da pretermettere, ma da valorizzare, circostanze, quali le conseguenze materiali derivanti, per taluni familiari, dalla morte per omicidio della vittima: come il fatto che essi erano a carico della persona deceduta o coabitassero con essa. La loro esclusione dovuta alla presenza di altri familiari è quindi illegittima perché non assicura un «indennizzo equo ed adeguato»). in tema di vaccinazioni (danni da vaccino facoltativo): - Cass. 3^, 7.11.24 n. 28691 (Guida al diritto 44/2024, 25): Pur avendo la Corte d’appello riconosciuto un deficit informativo in capo alla Asl sui rischi di eventuali reazioni fisiche conseguenti all’esecuzione della vaccinazione, non vi è prova di nesso causale tra somministrazione del vaccino e problemi fisici e psicofisici di lì a poco manifestati a carico del minore, problemi riconducibili allo spettro dell’autismo, da ritenersi privo di connessione causale con la somministrazione di vaccini sulla base delle più accreditate ricerche scientifiche. in materia penale (sospensione condizionale della pena): - Cass. pen. SSUU 30.5-1.10.24 n. 36460 (Guida al diritto 44/2024, 76 T): È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, quarto comma, c.p., in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello di appello, a cui il punto non sia stato devoluto con l'impugnazione. - (commento di) Carmelo Minnella, Beneficio legittimo in sede esecutiva se non c’è l’impugnazione specifica (Guida al diritto 44/2024, 86-91) c.s. Oggi il vero scandalo è chiamare le cose con il loro nome (Vitaliano Trevisan, regista teatrale)
Autore: Carmine Spadavecchia 4 dicembre 2024
in materia edilizia (opere parzialmente realizzate in base a permesso di costruire scaduto): - Ad. plen. 30.7.24 n. 14, pres. Maruotti, est. Santoleri (Giurispr. it. 10/2024, 2036): Il regime edilizio applicabile agli interventi edilizi (solo parzialmente) realizzati sulla base di un titolo edilizio in seguito decaduto nell’efficacia varia secondo una casistica applicativa che deve fondarsi sul criterio distintivo della sussistenza o meno del carattere di autonomia funzionale dell’opus comunque realizzato sulla base del titolo scaduto. Laddove tale carattere sussista l’opera (o meglio, la parte di essa) comunque realizzata non potrà essere demolita o ridotta in pristino, mentre in caso contrario non potrà essere evitata la conseguenza ripristinatoria (dovendosi ritenere l’opus realizzato in totale difformità rispetto al titolo). in tema di sopravvenienze : - Cons. Stato IV 30.7.24 n. 6848, pres. Mastrandrea, rel. Santise (Giurispr. it. 10/2024, 2035): Le sopravvenienze – sia di fatto che di diritto – rilevano e devono essere tenute in debito conto dall’Amministrazione procedente, durante la fase procedimentale che va dalla presentazione dell’istanza fino all’emanazione del provvedimento conclusivo. A fortiori, le stesse sono destinate ad operare in relazione ad istanze non ancora presentate al momento della loro adozione. [La sentenza conferma la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso avverso gli atti - regionale e comunale - che per effetto di ius superveniens regionale avevano sospeso gli effetti della concessione già stipulata, all’esito di una procedura ad evidenza pubblica, per la costruzione e gestione del nuovo cimitero comunale (e di un impianto di cremazione) in regime di project financing] in tema di appalti : - TAR Reggio Calabria 1^, 8.2.24 n. 119, pres. Criscenti, est. Mazzulla (Giurispr. it. 10/2024, 2169 s.m.): L’art. 41, comma 14, DLg 36/2023, contiene il riferimento a due concetti distinti non sovrapponibili ovvero “l’importo posto a base di gara”, nell’individuare il quale la stazione appaltante deve prevedere anche il c.d. costo della manodopera, e l’“importo assoggettato al ribasso”, dal quale, invece, i costi della manodopera devono essere scorporati. Tale previsione normativa vieta, quindi, che i costi della manodopera, pur rientrando nel più generale “importo posto a base di asta”, siano inclusi nel c.d. importo assoggettato al ribasso ovvero nell’importo sul quale dovrà essere applicato il ribasso percentuale offerto dal concorrente e ciò all’evidente fine di non sottostimare le retribuzioni da erogare ai lavoratori “applicati” nell’esecuzione delle commesse pubbliche. - (commento di) Luigi Cameriero, Criticità e prospettive sul ribasso dei costi della manodopera nel nuovo codice appalti (Giurispr. it. 10/2024, 2170-4) in tema di responsabilità della PA (per danni da atto legittimo): - Cons. Stato IV 20.6.24 n. 5514, pres. Lopilato, rel. Marotta (Giurispr. it. 10/2024, 2040): Può sussistere una responsabilità risarcitoria della PA ove essa, nella stipula e nell’esecuzione di un accordo sostitutivo ai sensi dell’art. 11 L 241/1990, abbia agito in violazione dei generali canoni di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla materia de qua in virtù del rinvio contenuto al 2° comma del medesimo art. 11. In tali ipotesi non osta alla sussistenza di una condotta contra ius, foriera di un danno risarcibile, il fatto che il pregiudizio sia stato in concreto determinato da atti e provvedimenti amministrativi sotto ogni aspetto legittimi. [La sentenza respinge i motivi di appello finalizzati all’annullamento degli (sfavorevoli) atti di pianificazione territoriale, ma dichiara - nei limiti del c.d. interesse negativo - la responsabilità risarcitoria del Comune per violazione dei generali canoni di correttezza e buona fede). in tema di responsabilità della PA (per danni da rimozione di atto favorevole illegittimo): - TAR Catania 1^, 21.12.23 n. 3879, pres. Savasta, es. Barone (Giurispr. it. 10/2024, 2175 s.m.): Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione sulla domanda di risarcimento dei danni da ritiro di un provvedimento favorevole [illegittimo]. Infatti, la situazione giuridica soggettiva che si sostiene essere stata lesa non è identificabile nell’interesse legittimo al conseguimento dell’aggiudicazione o in quello al corretto esercizio dei poteri di autotutela, bensì nell’affidamento destato nella complessiva attività serbata dalla stazione appaltante, che, in un primo momento, aveva disposto, sebbene illegittimamente, il bene della vita richiesto per poi legittimamente rivedere le proprie determinazioni, provvedendo in autotutela al ritiro dell’aggiudicazione. - (commento di) Andrea Gandino, Lesione dell’affidamento: spunti per un nuovo confronto tra le magistrature superiori (Giurispr. it. 10/2024, 2175-2181). Posizioni diametralmente opposte della Cassazione (SSUU) e del Consiglio di Stato (Ad. plen.) in ordine alla spettanza delle controversie risarcitorie per lesione dell’affidamento incolpevole a seguito di rimozione, in via giurisdizionale o di autotutela, del provvedimento favorevole illegittimo, anche in relazione alle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. in tema di responsabilità erariale : - Cost. 16.7.24 n. 132, pres. Barbera, red. Pitruzzella (Giurispr. it. 10/2024, 2166 solo massima): Sono in parte inammissibili, in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 2, DL 16.7.2020 n. 76, convertito in L 11.9.2020 n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), stante la temporaneità della norma che esclude la rilevanza della colpa grave nelle fattispecie di responsabilità erariale in ragione del particolare contesto storico (emergenza da Covid-19) in cui la norma ha visto la luce. (La norma, in tema di responsabilità amministrativa e contabile, detta una disciplina provvisoria dell’azione di responsabilità, prorogata fino al 31 dicembre 2024, limitando la responsabilità ai casi di condotte commissive dolose). - (commento di) Luigi Balestra, Per un ripensamento della responsabilità erariale e, più in generale, delle funzioni della Corte dei conti (Giurispr. it. 10/2024, 2166-2169). La sentenza, consapevole del fenomeno della c.d. paura della firma, invita il legislatore ad intervenire facendosi promotore di una riforma complessiva della responsabilità amministrativa, fornendo a tal fine una serie di suggerimenti. N.B. – Sentenza già segnalata con il commento di Marcello Clarich, Varie le misure da mettere in campo contro il rischio dell’“overdeterrence” (Guida al diritto 39/2024, 109-110) [I risarcimenti ai quali sono condannati i funzionari pubblici sono talvolta di importi elevatissimi, del tutto sproporzionati rispetto ai redditi e al patrimonio personale. La questione di costituzionalità era stata sollevata dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Campania nell’intento di ripristinare la regola ordinaria della colpa grave] in tema di leggi-provvedimento (a sanatoria): - Cedu 1^ (comitato), 20.6.24, ric. 312/17, O. c/ Italia (Giurispr. it. 10/2024, 2045-7, annotata da Francesco De Santis di Nicola): L’intervento normativo volto a sanare l’illegittimità di un atto amministrativo, già acclarata dal giudice, e a dirimere il contenzioso a favore dell’Amministrazione viola l’art. 6 Cedu (diritto al giusto processo) e l’art. 1, Protocollo n. 1 (protezione della proprietà). Anche in caso di annullamento della norma da parte della Corte costituzionale, persiste la qualità di vittima della violazione (ex art. 34 Cedu) in capo al ricorrente che non abbia ottenuto tutela risarcitoria per il periodo di vigenza della norma. in tema di ambiente (caso Ilva): - Corte giust. Ue, Grande Sezione, 25.6.24, causa C.626/22 (Giurispr. it. 10/2024, 2041-3, annotata da Alessandra Donati): La direttiva 24.11.2010 n. 75 (2010/75/Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), va interpretata nel senso che, per un’installazione come l’Ilva: (a) la valutazione preventiva degli effetti ambientali e sanitari è conditio sine qua non per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività e per il suo riesame; (b) la determinazione dei valori limite di emissione di tale installazione deve comprendere l’indicazione di tutte le fonti possibili di inquinamento, incluse quelle che non erano state considerate nell’autorizzazione iniziale ma che sono scientificamente note come nocive; (c) in caso di pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana, il termine per applicare le misure di protezione previste dall’autorizzazione all’esercizio di tale installazione non può essere prorogato ripetutamente e le sue attività devono essere sospese. in tema di impiego pubblico (prescrizione crediti di lavoro): - SSUU 28.12.23 n. 36197 (Giurispr. it. 10/2024, 2158 T): La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, quanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l’inconfigurabilità di un metus. Nell’ipotesi di rapporto a tempo determinato, ciò vale anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego. - (commento di) Giovanna Pistore, Metus del lavoratore e prescrizione dei crediti nel pubblico impiego contrattualizzato (Giurispr. it. 10/2024, 2159-2165) in tema di asilo : - Cass. SSUU 8.2.24 n. 3563 (Giurispr. it. 10/2024, 2108 T): Alla luce del contesto di fatto e delle rilevanti previsioni nazionali ed europee, va rimesso alla Corte di giustizia Ue, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 Tfue, il seguente quesito: se gli artt. 8 e 9 della Direttiva 26 giugno 2013 n. 33 (2013/33/UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, tenuto conto altresì dei fini desumibili dai suoi considerando 15 e 20, ostino a una normativa di diritto interno che contempli, quale misura alternativa al trattenimento del richiedente (il quale non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente), la prestazione di una garanzia finanziaria il cui ammontare è stabilito in misura fissa (nell’importo in unica soluzione determinato per l’anno 2023 in euro 4.938,00, da versare individualmente, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa) anziché in misura variabile, senza consentire alcun adattamento dell’importo alla situazione individuale del richiedente, né la possibilità di costituire la garanzia stessa mediante intervento di terzi, sia pure nell’ambito di forme di solidarietà familiare, così imponendo modalità suscettibili di ostacolare la fruizione della misura alternativa da parte di chi non disponga di risorse adeguate, nonché precludendo la adozione di una decisione motivata che esamini e valuti caso per caso la ragionevolezza e la proporzionalità di una siffatta misura in relazione alla situazione del richiedente medesimo. - T. Catania, Sez. immigr., 29.9.23, r.g 10460/23, Giudice Apostolico (Giurispr. it. 10/2024, 2107 T): Va negata la convalida del provvedimento con cui è stato disposto il trattenimento del richiedente la protezione internazionale proveniente da un paese di origine sicuro, poiché sottoposto a procedura di frontiera ma senza alcuna previa determinazione circa l’applicabilità della procedura accelerata da parte dell’autorità accertante, senza che il provvedimento valuti e motivi in alcun modo necessarietà e proporzionalità della misura, ovvero di misure alternative, e senza che la procedura di frontiera possa trovare applicazione ai sensi dell’art. 43 Dir. 2013/33/UE, non essendosi svolto il procedimento presso il luogo di effettivo sbarco/frontiera; illegittimità motivata, altresì, attesa la contrarietà al diritto unionale della normativa applicabile, segnatamente: delle modifiche apportate al DLg 142/2015, art. 6-bis, dalla L 50/2023, relativamente ai modi del trattenimento nonché alla garanzia prevista quale misura alternativa al primo; nonché del DM 14.9.2023, che ha definito importo e caratteristiche della medesima garanzia. - (commento di) Alessandro Fabbri, Garanzie procedurali e trattenimento di richiedenti la protezione internazionale provenienti da paesi di origine sicuri (Giurispr. it. 10/2024, 2110-2120) in tema di processo amministrativo (sospensione per pregiudizialità): - Cons. Stato V 26.6.24 n. 5657, pres. Caringella, rel. Barreca (Giurispr. it. 10/2024, 2038): Il GA non ha obbligo di sospensione del processo laddove il giudizio pregiudicante sia stato definito con sentenza, anche non passata in giudicato, e contro la quale penda comunque un mezzo di impugnazione straordinario (quale l’opposizione di terzo). In tal caso, il Giudice potrà definire autonomamente il giudizio senza che operi il vincolo della pregiudizialità. in tema di adozione : - Corte cost. 28.9.23 n. 183, pres. Sciarra, est. Navarretta (Giurispr. it. 10/2024, 2048 solo massima): Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 117, 1° comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 Cedu e agli artt. 3, 20, 3° comma, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo – dell’art. 27, 3° comma, L 184/1983, nella parte in cui esclude la valutazione in concreto del preminente interesse del minore a mantenere rapporti, secondo le modalità stabilite in via giudiziale, con componenti della famiglia di origine entro il quarto grado di parentela, poiché la norma non contempla un divieto assoluto di preservare relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d’origine del minore, ove vi sia un interesse concreto del minore alla loro conservazione. - (commento di) Alessandra Spangaro, L’adozione duttile, in nome del miglior interesse del minore (Giurispr. it. 10/2024, 2048-2056). Pur dichiarando infondata la questione di costituzionalità, la sentenza riusce ad apportare una innovazione di non poco momento alla disciplina dell’adozione piena, avallando la c.d. adozione “aperta” che, associandosi a quella “mite”, fondata sull’art. 44 L. adoz., delinea una linea di convergenza dei modelli adottivi verso una sempre più spiccata duttilità, in nome del migliore interesse del minore alla “continuità affettiva”. sull’assegno di divorzio : - Enrico Al Mureden e Maria Novella Bugetti (a cura di), L’assegno divorzile tra diritto vivente e prospettive de iure condendo (Giurispr. it. 10/2024, 2221-2268) --- Introduzione, di Enrico Al Mureden e Maria Novella Bugetti (2221) --- La solidarietà postconiugale e il paradosso della funzione esclusivamente compensativa, di Mirzia Bianca (2222) --- La funzione perequativa dell’assegno: collante dell’istituto e cortocircuiti logici, di Alberto Barbazza (2226) --- Assegno di divorzio e nuova convivenza a due anni dalle Sez. un. n. 32198/2021, di Maria Novella Bugetti (2233) --- Assegno divorzile e autonomia privata, di Carlo Rimini (2239) --- La liquidazione una tantum: da ipotesi residuale a soluzione auspicabile, di Claudia Irti (2245) --- La solidarietà post-coniugale nelle famiglie ricomposte, di Enrico Al Mureden, (2250) --- Le nuove regole processuali avvicinano separazione e divorzio, Filippo Danovi (2259) - Cass. 3^, 16.7.24 n. 19584 (Giurispr. it. 10/2024, 2017-8): In tema di iscrizione di ipoteca giudiziale, l’art. 2818, 2° comma, c.c. pone un principio di tassatività dei provvedimenti giudiziali diversi dalla sentenza idonei a consentire l’iscrizione della predetta garanzia reale, con la conseguenza che l’assegnazione di un assegno divorzile non può essere garantita da una iscrizione fondata su di un titolo diverso da quello previsto dall’art. 8, 2* comma, L 898/1970, applicabile ratione temporis. (La SC cassa con rinvio la decisione impugnata, stabilendo che l’assegno attribuito in corso di giudizio divorzile non può essere tutelato da una iscrizione ipotecaria fondata su precedente decreto di omologazione degli accordi di separazione consensuale, in quanto l’assegno di mantenimento ivi previsto, avendo durata triennale, era già stato integralmente adempiuto dal coniuge obbligato). in materia di successioni : - Cass. 2^, 11.1.24 n. 1149 (Giurispr. it. 10/2024, 2056 T): 1. La volontà testamentaria non ha il potere di determinare un’istituzione di erede che prescinda da un preciso rapporto con l’universalità di beni del testatore o con una quota di esso, con la conseguenza che, sempre che la chiamata venga in universam rem o pro quota, si ha istituzione di erede quali che siano i termini, anche se impropri, usati dal testatore e anche nell’eventualità che parte dell’asse sia destinata a legati. 2. Al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima non occorre che la scheda testamentaria usi formule sacramentali, potendo l’intenzione del testatore essere desunta anche dal suo contenuto complessivo attraverso un’opportuna indagine interpretativa da cui risulti tale intenzione, senza che possano essere considerati elementi estrinseci al testamento se non espressamente richiamati nell’atto stesso. - Cass. 2^, 18.10.23 n. 28962 (Giurispr. it. 10/2024, 2058 T): 1. Il lascito dell’usufrutto generale non costituisce istituzione di erede, ma ha natura di legato. 2. La volontà del testatore di tacitare il legittimario con un legato non deve esprimersi attraverso formule tipiche o con l’uso dell’espressione “legato in sostituzione”, essendo necessario ma anche sufficiente che risulti l’intenzione di soddisfarlo interamente mediante l’attribuzione patrimoniale oggetto del legato in quanto essenzialmente qualificato dalla volontà negativa di escludere il legittimario dall’eredità, manifestata mediante l’istituzione ex asse di altre persone. 3. Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, la scelta che si pone al legittimario non è fra l’abbandono della disponibile e l’esercizio dell’azione di riduzione, ma fra l’esecuzione delle disposizioni testamentarie e l’abbandono della disponibile, che gli consente di avere la legittima in proprietà, non potendo esperire l’azione di riduzione. [cautela sociniana] - (commento di) Gianluca Sicchiero, Attribuzione di usufrutto e istituzione di erede (Giurispr. it. 10/2024, 2062-2070) Il contrasto tra giurisprudenza e dottrina circa la possibilità di istituire un erede mediante attribuzione di usufrutto generale - (commento di) Gianluca Sicchiero, Attribuzione di usufrutto e istituzione di erede (Giurispr. it. 10/2024, 2062-2070) in procedura civile (rinvio pregiudiziale): - Giulia Fiorucci (a cura di), Rinvio pregiudiziale: il nuovo art. 24-bis c.p.p. (Giurispr. it. 10/2024, 2215-2220). L’istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione (meglio qualificabile come giudizio di rimessione) mira ad assicurare una decisione immutabile sulla competenza per territorio degli organi giurisdizionali al fine di evitare una gravosa regressione del giudizio e, a volte, la perdita di attività processuale a seguito della erronea attribuzione di competenza. in procedura civile (art. 171-bis c.p.c.): - Corte cost. 3.6.24 n. 96, pres. Modugno, est. Amoroso (Giurispr. it. 10/2024, 2092 s.m.): 1. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 171-bis c.p.c. sollevate in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. 2. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 171-bis c.p.c. per contrasto col principio costituzionale del contraddittorio, a condizione che l’art. 171-bis c.p.c. venga interpretato nel senso che, se emerga l’esigenza di discutere previamente con le parti le questioni di rito contemplate da detta norma, il giudice abbia la facoltà di provvedere, nell’esercizio del suo potere di direzione del processo, a fissare un’udienza ad hoc prima di pronunciare il decreto. 3. L’art. 171-bisc.p.c. va interpretato nel senso che, quando il decreto ivi previsto sia stato pronunciato senza previa interlocuzione con le parti, ciascuna di esse può sempre richiedere al giudice la fissazione di un’udienza ad hoc per ottenerne la revoca o la modificazione. Ove poi una tale udienza non sia stata fissata dal giudice, il decreto può esser revocato o modificato all’udienza di cui all’art. 183, e la parte richiedente non potrà esser in alcun modo sanzionata per non avere nel frattempo ottemperato al decreto, nemmeno in ipotesi di sua conferma. - (nota di) Claudio Consolo, L’interpretazione adeguatrice dell’art. 171-bis c.p.c. secondo la Corte costituzionale (Giurispr. it. 10/2024, 2092-2102) c.s. Sviluppo significa liberazione dai "viluppi", cioè dai lacci fisici e culturali che incatenano l'uomo alla sua condizione (Federico Caffè, economista, sul tema liberismo versus statalismo)
Autore: Carmine Spadavecchia 28 novembre 2024
sul c.d. DL Salva-Casa : - Calogero Commandatore, Preesistenze edilizie e stato legittimo. Le questioni irrisolte del decreto “Salva Casa” (Urban. e appalti 5/2024, 620-630). Anche dopo il c.d. decreto Salva Casa (DL 29.5.2024 n. 69 convertito in L 24.7.2024 n. 105) resta sostanzialmente invariato il problema dell’accertamento dello stato legittimo delle preesistenze edilizie. Manca una riforma complessiva e strutturale, in quanto il decreto si limita a modifiche marginali sull’art. 9-bis, comma 1-bis, DPR 380/2001 e prevede una limitata rilevanza della certificazione di agibilità o abitabilità per le parziali difformità ex art. 34-ter, DPR 380/2001. A fronte della necessità di “rigenerare” la normativa edilizia che trova ancora la sua ratio in un sistema normativo ormai obsoleto – il TU dell’edilizia, risalente ad oltre vent’anni fa, ha natura mista e costituisce un compendio di norme legislative e regolamentari ormai risalenti e stratificate – il legislatore consuma le scarse risorse umane e materiali della PA in una imponente attività amministrativa rivolta al passato, che si attarda a ricostruire un inattuale stato legittimo dell’immobile anziché rivolgersi verso il futuro. Per giunta, s differenza dell’ordinamento francese (in cui esiste un termine oltre il quale lo stato legittimo dell’immobile non è più contestabile), nel nostro non esiste un lasso di tempo (neppure il termine decennale di cui all’art. 39 DPR 380/2001) trascorso il quale il titolo abilitativo edilizio si consolida definitivamente e si cristallizza, acquisendo una definitiva stabilità. - Matteo Gnes, Le semplificazioni della normativa edilizia stabilite dal D.L. “Salva Casa” (Urban. e appalti 5/2024, 631-640) - Teodosio Pafundi, Il D.L. n. 69/2024 Salva Casa e le principali modifiche al Testo Unico dell’edilizia (Urban. e appalti 5/2024, 641-653) in tema di concessioni : - Azzurra Deodato, Il contratto di concessione: il “rischio operativo” e la revisione dell’equilibrio contrattuale (Urban. e appalti 5/2024, 611-619). Il trasferimento del c.d. rischio “operativo” o “di gestione” in capo all’operatore economico cui è affidata la realizzazione e la gestione di un’opera o l’erogazione di un servizio - tratto saliente del contratto di concessione, così come di ogni forma di PPP (partenariato pubblico-privato) – non può essere inteso che con riferimento al solo rischio “moderato”, ciò al fine di assicurare la conservazione dell’equilibrio economico e finanziario dell’operazione realizzata. A fronte di eventi straordinari e imprevedibili che alterino tale equilibrio, le parti possono ricorrere alla “revisione”, un rimedio manutentivo che diverge dai tradizionali rimedi di natura caducatoria previsti dal codice civile per far fronte a squilibri del sinallagma. in tema di appalti ( requisiti di gara : regolarità fiscale): - Ad. plen. 24.4.24 n. 7, pres. Maruotti, est. Maggio (Urban. e appalti 5/2024, 654 T): 1. In una procedura di gara, in caso di contemporanea applicazione, non sussiste alcun contrasto tra il principio giurisprudenziale secondo cui le certificazioni relative alla regolarità contributiva e tributaria delle imprese partecipanti rilasciate dagli enti certificatori preposti si impongono alle stazioni appaltanti che non possono in alcun modo sindacarne il contenuto e il principio giurisprudenziale secondo cui l’effettivo possesso dei requisiti di ammissione si impone ai concorrenti a partire dall’atto di presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica e fino alla completa esecuzione del contratto. 2. Il partecipante è obbligato ad informare tempestivamente e senza alcun filtro preventivo l’Amministrazione di ogni sopravvenienza idonea ad incidere sul requisito della regolarità fiscale in forza della generale previsione dell’art. 1, comma 2-bis, L 241/1990. 3. L’Amministrazione, a sua volta, è tenuta a eseguire gli accertamenti previsti sul possesso del requisito della regolarità fiscale durante l’intero periodo indicato come rilevante, per come si desume dall’art. 80, comma 6, DLg 50/2016. 4. Il concorrente che impugna l’aggiudicazione può sempre dimostrare, con qualunque mezzo idoneo allo scopo, sia che l’aggiudicatario fosse privo, ab origine, della regolarità fiscale, sia che egli abbia perso quest’ultima in corso di gara. 5. Comporta il difetto della regolarità fiscale ai sensi dell’art. 80, comma 4, DLg 50/2016, il debito definitivamente accertato dell’aggiudicataria nei confronti del Segretariato generale della giustizia amministrativa per omesso versamento del contributo unificato o delle conseguenti sanzioni pecuniarie applicate per il ritardato pagamento. - (commento di) Giovanni Carlo Figuera, Brevi note sul possesso del requisito della regolarità fiscale (Urban. e appalti 5/2024, 659-665) in tema di appalti (sottosoglia) : - Antonio Avino, La disciplina dei contratti di importo inferiore alle soglie europee alla luce dei pareri del MIT e dei provvedimenti dell’ANAC (Urban. e appalti 5/2024, 581-599) I principi normativi in materia – in particolare il principio di rotazione – nel regime dettato dal nuovo codice degli appalti e delle concessioni (DLg 36/2023), nato con l’ambizione di disciplinare la materia con modalità autoapplicativa, senza cioè dover attendere ulteriori provvedimenti (ad, es. le Linee Guida dell’ANAC) in tema di appalti (cause di esclusione ): - Giovanni Francesco Nicodemo, Principio di tassatività delle clausole di esclusione e discrezionalità amministrativa: l’approccio del D.Lgs. n. 36/2023 (Urban. e appalti 5/2024, 600-610). Il principio di tassatività delle clausole di esclusione (mitigato dalla discrezionalità amministrativa per la cura di interessi specifici) e il principio del favor partecipationis. in tema di appalti (requisiti di partecipazione - requisiti SOA - principio di continuità) : - TAR Roma 4^-ter, 15.5.24 n. 9614, pres. Sabatino, est. Perotti (Urban. e appalti 5/2024, 666 T): L’onere di mantenere la continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione grava sull’operatore economico per l’intera durata del proprio rapporto con l’Amministrazione appaltante, sicché, per tutti i concorrenti, permane sino all’aggiudicazione e alla sottoscrizione del contratto da parte dell’affidatario. Il principio deve tuttavia leggersi e applicarsi in coerenza con altri, concorrenti e di rango non subordinato, quali quelli di ragionevolezza e proporzionalità, sicché la discontinuità nel possesso di un requisito non è valida causa d’esclusione dalla gara quando, per la ridotta durata dell’interruzione o per altre ragioni non lesive della par condicio rispetto alle imprese non aggiudicatarie, essa non abbia determinato una lesione dell’esigenza amministrativa di interloquire con contraenti affidabili e qualificati. - (commento di) Ignazio Pagani, Il temperamento del principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche (Urban. e appalti 5/2024, 668-674) in tema di contratti pubblici (equo compenso) : - TAR Roma 5^-ter, 30.4.24 n. 8580, pres. di Nezza, est. Tonnara (Urban. e appalti 5/2024, 675 T): 1. In riferimento alle caratteristiche del sub-procedimento di verifica di anomalia dell’offerta di cui all’art. 110 DLg 36/2023, si possono predicare gli stessi esiti raggiunti dalla giurisprudenza sul previgente art. 97 DLg 50/2016, stante la sostanziale coincidenza delle previsioni in tema di verifica di congruità. 2. La disciplina dell’equo compenso introdotta dalla L 49/2023 non è incompatibile con il diritto eurounitario, né con il Codice dei contratti pubblici, né ancora con l’art. 108, comma 2 del medesimo DLg 36/2023. - (commento di) Alessandro Licci Marini, Profili di compatibilità della disciplina dell’equo compenso con la normativa sui contratti pubblici (Urban. e appalti 5/2024, 680-689) in tema di responsabilità precontrattuale della PA (giurisdizione): - Cass. SSUU 29.2.24 n. 5441 (Urban. e appalti 5/2024, 690 T): La domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, proposta da una stazione appaltante nei confronti del soggetto affidatario di lavori o servizi pubblici, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di richiesta afferente non alla fase pubblicistica della gara ma a quella prodromica, nella quale si lamenta la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza. - (commento di) Stefano Calvetti, Danno da mancata stipula del contratto: la domanda va proposta al giudice ordinario. Ma sarà ancora così (nuovo art. 124 c.p.a.)? (Urban. e appalti 5/2024, 691-696) in materia edilizia (normativa emergenziale Covid-19) : - Cass. pen. 3^, 30.7.24 n. 31129 (Urban. e appalti 5/2024, 698): In materia edilizia, le previsioni normative contenute nella normativa emergenziale anticovid-19 (DL 137/2020, art. 9-ter, comma 5) che non subordinano ad autorizzazione paesaggistica la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività, fanno espresso riferimento a strutture “intrinsecamente” ovvero strutturalmente amovibili. Ne consegue che si richiede, per l’applicabilità di tali deroghe, un carattere delle opere molto stringente ed essenziale, connesso all’evidenza della facile amovibilità strutturale. in materia edilizia (rapporti tra giudizio penale e giudicato amministrativo) : - Cass. pen. 3^, 6.8.24 n. 31967 (Urban. e appalti 5/2024, 702-3): Il giudicato amministrativo è solo tendenzialmente vincolante per il giudice penale, trattandosi di un giudizio fra parti, soggetto al principio della domanda e agli oneri di allegazione e produzione propri di tale tipo di giudizi, che quindi non può vincolare il giudice penale, che deve valutario a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, c.p.p., ai fini della prova del fatto accertato. in materia edilizia (ne bis in idem) : - Cass. pen. 4^, 29.7.24 n. 30934 (Urban. e appalti 5/2024, 703-4): In tema di reati edilizi, ove l’imputazione (ed il conseguente giudicato) abbia avuto riguardo non tanto (e non soltanto) alla (parziale) realizzazione di un’opera contestata come avvenuta in assenza del necessario permesso di costruire, quanto al fatto assorbente e qualificante la stessa illiceità/liceità della condotta - che l’opera fosse assoggettata a quel titolo edilizio (piuttosto che, ad es., a semplice s.c.i.a.), ovvero il titolo rilasciato fosse da ritenersi mancante perché tamquam non esset (ad es. per, inefficacia, illiceità, macroscopica illegittimità), il giudicato assolutorio formatosi sulla porzione di condotta omissiva che integra il reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), DPR 380/2001 (vale a dire aver eseguito lavori “in assenza” del necessario permesso a costruire) è da ritenersi preclusivo della possibilità di un nuovo esercizio dell’azione penale quand’anche la porzione di condotta commissiva necessaria per l’integrazione del reato (vale a dire l’esecuzione di lavori) sia diversa ed ulteriore, sempreché, beninteso, riconducibile al titolo edilizio già oggetto di definitiva valutazione. in materia edilizia (sedi di enti del Terzo settore) : - Cass. pen. 3^, 18.6.2024 n. 24077 (Urban. e appalti 5/2024, 701-2): In materia edilizia, la previsione dell’art. 71, comma 1, DLg 3.7.2017 n. 117 (in forza del quale “le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”), intende favorire e promuovere le attività private di interesse pubblico, riconoscendo una sorta di “compatibilità ex lege” delle sedi e dei locali di questi enti con qualsiasi zona omogenea del piano regolatore e con qualsiasi destinazione d’uso. Ciò, tuttavia, non consente di affermare l’esistenza di una deroga generalizzata alle altre disposizioni in materia edilizia, con particolare riferimento ai titoli abilitativi ed alla disciplina in tema di sicurezza e di sanità, dunque evidentemente da rispettare. in materia edilizia ( PTTR ): - Cass. pen. 3^, 19.7. 24 n. 29344 (Urban. e appalti 5/2024, 700): In materia edilizia, la ratio delle norme di salvaguardia del PPTR (Piano paesistico territoriale regionale) risponde alla necessità di anticipare la tutela, apprestata dal piano regolatore al bene sottoposto al vincolo, ad un momento antecedente alla definitiva approvazione del piano medesimo, così precludendo l’effettuazione di qualsivoglia intervento che vi si ponga in contrasto, ivi compreso l’avvio di lavori subordinatamente alla presentazione della SCIA in quelle ipotesi in cui sia necessario un vero e proprio permesso di costruire. in materia edilizia (totale assenza di titolo abilitativo) : - Cass. pen. 3^, 29.7.24 n. 30951 (Urban. e appalti 5/2024, 699-700): In materia edilizia, a fronte dell’assentita realizzazione - con concessione edilizia - di un intervento di demolizione e ricostruzione, la creazione di un manufatto completamente diverso dà luogo ad un’opera definibile come realizzata in totale assenza di titolo abilitativo, atteso che in materia di edilizia, si ha difformità totale della concessione quando la diversità concerna l’intera opera e sia accompagnata da trasformazioni tipologiche e planovolumetriche di tale entità da costituire uno stravolgimento complessivo dell’originario progetto, non più riferibile all’immobile realizzato. c.s. Le idee che hanno conseguenze enormi sono idee semplici (Lev Tolstoj)
Autore: Carmine Spadavecchia 28 novembre 2024
in tema di giustizia civile : - Mauro Bove*, Giustizia civile: correttivi alla Cartabia, riforme inutili che generano confusione (Guida al diritto 43/2024, 12-15, editoriale) [*ordinario di diritto processuale civile presso l’Università di Perugia] sul c.d. DLg successioni (imposta): DLg 18.9.2024 n. 139 [GU 2.10.24 n. 231, in vigore dal 3 ottobre 2024], Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA - testo del decreto (Guida al diritto 43/2024, 17-41) sotto il titolo: “Dlgs successioni: liquidazione del tributo a carico del contribuente e solo controlli all’Agenzia” - modifiche al DLg 31.10.1990 n. 346, Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (innovazioni in grassetto) (Guida al diritto 43/2024, 42-57) - commenti: --- Giuseppe Maria Cipolla, Modifiche in vigore dal 1° gennaio 2025 per “calibrare” i nuovi adempimenti (Guida al diritto 43/2024, 58-61) [le novità] --- Katia Guarini, “Registrazione” informatizzata per esigenze di digitalizzazione (Guida al diritto 43/2024, 62-64) [imposta di registro] --- Stefano Piccioli, Trapasso generazionale, no imposta se l’erede già possiede il controllo (Guida al diritto 43/2024, 65-66) [imposta di successione e donazione] --- Stefano Piccioli, Mantenuto il coacervo donativo sulle franchigie di esenzione (Guida al diritto 43/2024, 67-69) [imposta di successione e donazione] --- Katia Guarini, Separato dai “vincoli di destinazione” l’istituto assume autonomia giuridica (Guida al diritto 43/2024, 70-72) [modifiche al trust] --- Antonio Iorio, Non si versa alla formazione dell’atto ma va corrisposta con il “Modello F24” (Guida al diritto 43/2024, 73-75) [imposta di bollo] --- Antonio Iorio, Trascrizioni senza cedere proprietà, l’imposizione diventa fissa a 200 euro (Guida al diritto 43/2024, 76-80) [imposte ipotecarie e catastali] in materia (di organizzazione) scolastica : - Corte cost. 28.10.24 n. 168, pres. Barbera, est. D’Alberti (Guida al diritto 43/2024, 85): Ferma restando la competenza delle regioni a definire il tipo e l’ubicazione delle istituzioni scolastiche e a istituire nuovi plessi ovvero ad aggregare quelli esistenti, tenendo anche conto delle peculiari esigenze di ciascun territorio, la riforma statale impone tuttavia alle regioni di rispettare il contingente di dirigenti scolastici e amministrativi determinato tramite Dm. Pertanto, la legge n. 2/2024 della Regione Sardegna, nel porsi l’obiettivo di mantenere tutte le autonomie scolastiche esistenti, a prescindere dal contingente dirigenziale definito dallo Stato, contrasta con l’art. 117, comma 2, lettera n), Cost., che attribuisce alla competenza legislativa statale esclusiva la materia «norme generali sull’istruzione». La legge regionale viola il principio della necessaria corrispondenza tra dirigenti assegnati alle regioni e istituzioni scolastiche presenti sul territorio. La disposizione contrasta pure con la lett. g) del comma 2 dell’art. 117 Cost., in quanto, come esplicitato dalla sentenza n. 223/2023, la determinazione del contingente scolastico riguarda personale inserito nel pubblico impiego statale. in tema di inquinamento acustico : - Cons. Stato V 2.10.24 n. 7913, pres. Caringella, est. Fantini (Guida al diritto 43/2024, 86) (appello TAR Lombardia 4^, 14.3.2023 n. 634): Una location per feste rumorose non è un “affitto breve”, ma deve essere qualificata come infrastruttura avente alla sua base un’attività ricreativa che, nella misura in cui può essere fonte di inquinamento acustico, è soggetta alla legge 447/1995, che definisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico. [La Società appellante sosteneva tra l’altro trattarsi di mera locazione turistica breve a terzi, in coerenza con la comunicazione effettuata al portale Suap, senza che ciò comportasse la necessità di richiedere una preventiva verifica dell’inquinamento acustico. Eccezione smentita però da accertamenti e dalla relazione tecnica effettuata da Polizia municipale e Carabinieri forestali, che evidenziavano lo svolgimento sistematico, all’interno della struttura, di attività ricreativa ripetuta nel tempo (circa venti eventi nel 2022 e circa venticinque nel 2023) con immissioni acustiche che superano gli standard normativi, tali da determinare un mutamento di destinazione da residenziale a turistico ricettiva]. in tema di vincoli edilizi e paesaggistici : - Cons. Stato V 23.10.24 n. 8474, pres. Sabatino, est. Perrelli (Guida al diritto 43/2024, 86): Il Comune può imporre per i dehors sul mare il vincolo paesaggistico e l’adeguamento estetico. L’Ente comunale ha infatti un potere di pianificazione a valenza estetica, urbanistico-edilizia e paesaggistica afferente al tessuto urbano, dal cui ambito non possono rimanere escluse le aree demaniali ricomprese nel territorio di riferimento, senza che ciò implichi alcuna interferenza con la validità ed efficacia delle concessioni demaniali. Poiché compete al Comune di rilasciare i titoli edilizi e paesaggistici per la realizzazione delle strutture in questione sul territorio comunale, allo stesso compete anche il potere di approvare un regolamento di carattere generale che ne disciplini le caratteristiche, per rendere più snello il procedimento autorizzatorio e conformarle in un’ottica di sicurezza urbana, nell’accezione più moderna di miglioramento della vivibilità cittadina. Nella specie, il regolamento comunale impugnato non ha imposto la rimozione delle strutture ubicate all’esterno degli esercizi di ristorazione ma ne ha esclusivamente previsto, entro un congruo termine, l’adeguamento alle nuove prescrizioni nell’esercizio del potere conformativo che è di competenza dell’Amministrazione e che non lede alcun legittimo affidamento, atteso che si tratta di titoli relativi a strutture stagionali assoggettati alle sopravvenienze di disciplina volti a contemperare l’esercizio dell’attività economica privata con la tutela dei valori della cosiddetta “sicurezza urbana”. in materia edilizia (nuova costruzione e ricostruzione): - TAR Marche 2^, 18.10.24 n. 809, pres. Ianigro, est. Ruiu (Guida al diritto 43/2024, 85): I criteri che connotano le due diverse ipotesi edilizie di ricostruzione e nuova costruzione sono stati oggetto di novella normativa col DLg 301/2002 che ha di fatto comportato un ampliamento della categoria della demolizione e ricostruzione: proprio perché non vi è più il limite della “fedele ricostruzione”, si richiede la conservazione delle caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente nel senso che debbono essere presenti gli elementi discretivi, in particolare per quanto riguarda i volumi. Per cui si può parlare di mera ristrutturazione edilizia, senza sconfinare in una nuova costruzione, solo se l’opera edilizia garantisce la conservazione delle caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente ormai demolito. Gli elementi distintivi dell’opera preesistente che vanno rispettati, per poter asserire che l’intervento sia una ristrutturazione sono quindi la sagoma, le superfici e i volumi del manufatto demolito. in tema di trattamento dati (Facebook): - Corte giust. Ue 4^, 4.10.24, causa C-446/21 (Guida al diritto 43/2024, 86): Come già statuito dalla Corte, alla luce del principio di minimizzazione dei dati, il titolare del trattamento non può procedere, in modo generalizzato e indifferenziato, alla raccolta di dati personali e non deve raccogliere dati che non siano strettamente necessari rispetto alle finalità del trattamento. [“Meta Platforms Ireland” - meglio conosciuta con la precedente denominazione “Facebook” - varca le aule giudiziarie della Corte di giustizia Ue in una controversia che la vede contrapposta a un noto avvocato e attivista austriaco salito agli onori delle cronache per le continue campagne contro Meta, sin dal 2011 quando per la prima volta presentò una serie di reclami al Garante privacy irlandese denunciando le violazioni di dati personali commesse dall’allora Facebook. In questa causa l’avvocato sostiene che Meta tratti illecitamente dati personali, anche appartenenti a categorie particolari, al fine di indirizzare pubblicità personalizzata agli utenti del social network Facebook, lamentando la circostanza che i dati personali sarebbero raccolti, aggregati, analizzati e trattati a fini di pubblicità mirata, senza distinzione basata sulla natura di tali dati] in tema di fondo patrimoniale : - Cass. 1^, 28.10.24 n. 27792 (Guida al diritto 43/2024, 83): La costituzione del fondo patrimoniale (art. 167 c.c.) è funzionale a far fronte ai bisogni della famiglia, intesi come esigenze di vita dei suoi componenti considerate anche con una certa ampiezza, ricomprendendo cioè in esse, oltre alle esigenze primarie attinenti alla vita della famiglia (mantenimento, abitazione, educazione della prole e dei componenti il nucleo, cure mediche, ecc.), in conformità col potere di indirizzo della vita familiare in capo ai coniugi, pure i bisogni relativi allo sviluppo stesso della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa. Quindi, lo strumento deve rispondere e soddisfare questa funzione economico-sociale che il legislatore ha inteso attribuirgli. Ex art. 167 c.c., il fondo patrimoniale viene costituito da ciascuno o da ambedue i coniugi, ovvero anche da un terzo, destinando determinati beni mobili o immobili «a far fronte ai bisogni della famiglia. Ove la costituzione sia effettuata da un terzo con atto tra vivi, è necessaria l’accettazione da parte dei coniugi. in tema di arricchimento indebito : - Cass. 3^, 28.10.24 n. 27753 (Guida al diritto 43/2024, 83): L’indebito arricchimento della PA è provato dal dato oggettivo della prestazione resa. É irrilevante, di per sé sola considerata, l’utilità della prestazione espletata, sicché, eccepitane la carenza da parte della convenuta, l’attore non è onerato dal dover provare la sua sussistenza. (Il giudice di merito aveva dato ragione al Comune - che si era opposto all’ingiunzione di remunerare la società subentrata alla ditta individuale nei lavori del cantiere - in quanto l’ente aveva disconosciuto di aver ricevuto un vantaggio patrimoniale dall’attività della ricorrente. La SC ha annullato la decisione rinviando a diverso giudice per verificare l’effettivo depauperamento del privato e la circostanza che si sia eventualmente trattato di “arricchimento imposto”). c.s. - Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendo (Aristotele) - Non basta fare le cose, bisogna farle bene (Mons. Giulio Dellavite, dall'Homo Faber all'Homo Habilis) - La vita è un lungo cammino dove sei maestro e studente. A volte insegni, ogni giorno impari
Autore: Carmine Spadavecchia 28 novembre 2024
sul c.d. decreto omnibus : DL 9.8.2024 n. 113 - L 7.10.2024 n. 143 [GU 8.10.24 n. 235], Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. - testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 42/2024, 88-90) sotto il titolo: “Violazioni tributarie, la conversione prevede un ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022” - commenti: - Laura Ambrosi e Antonio Iorio, Sanzioni accessorie, soglie a metà per chi non aderisce al concordato (Guida al diritto 42/2024, 91-96) [le violazioni tributarie] - Andrea Sirotti Gaudenzi, Pirateria online, operatori sanzionati se non segnalano subito le violazioni (Guida al diritto 42/2024, 97-101) [la proprietà intellettuale] sui DL immigrazione e asilo : DL 11.10.2024 n. 145 [GU 11.10.24 n. 239, in vigore dall’11 ottobre 2024], Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. DL 23.10.2024 n. 158 [GU 23.10.24 n. 249, in vigore dal 24 ottobre 2024], Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale - testo del DL 145 (Guida al diritto 42/2024, 13-49) sotto il titolo: “Contratto di soggiorno: niente presenza fisica allo Sportello unico del lavoratore straniero” - testo del DL 158 (Guida al diritto 42/2024, 50-53) sotto il titolo: “Paesi sicuri, aggiornato l’elenco e ritorna la competenza al giudice di appello” - commenti: --- Marco Noci, I datori hanno l’obbligo di inviare domanda e certificato di alloggio (Guida al diritto 42/2024, 54-58) [le novità] --- Aldo Natalini, Permesso di soggiorno speciale allo straniero vittima di caporalato (Guida al diritto 42/2024, 59-64) [misure amministrative] --- Aldo Natalini, Al via il rito monocratico con reclamo davanti alle Sezioni specializzate (Guida al diritto 42/2024, 65-69) [le norme processuali: nello specchietto a pag. 67, riepilogo della competenza per materia delle sezioni specializzate per l’immigrazione] in tema di immigrazione : - Corte giust. Ue, Grande sezione, 4.10.24, causa C-406/22, rinvio pregiudiziale dalla Corte regionale di Brno (Cz) (Guida al diritto 42/2024, 70 T): 1. L'art. 37 della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, in combinato disposto con l'allegato I della stessa direttiva, osta a che un paese terzo possa essere designato come paese di origine sicuro allorché talune parti del suo territorio non soddisfano le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I di detta direttiva. 2. L'art. 46, par. 3, letto alla luce dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, va interpretato nel senso che quando un giudice è investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale esaminata nell'ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paese di origine sicuro, conformemente all'art. 37 di tale direttiva, tale giudice, nell'ambito dell'esame completo ed ex nunc imposto dal suddetto art. 46, par. 3, deve rilevare, sulla base degli elementi del fascicolo nonché di quelli portati a sua conoscenza nel corso del procedimento dinanzi ad esso, una violazione delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I di detta direttiva, anche se tale violazione non è espressamente fatta valere a sostegno di tale ricorso. - (commento di) Marina Castellaneta, Non ammesse designazioni parziali se manca la certezza sulle violenze (Guida al diritto 42/2024, 82-87) [a pag. 9, il testo dell’art. 9 (Atti di persecuzione) della direttiva 13.12.2011 n. 95 (95/2011) del Parlamento europeo e del Consiglio (Norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta), abrogata dall’art. 41 Regolamento Ue 14.05.2024 n. 1347 con decorrenza dal 12.06.2026] in tema di immigrazione : - Giulio Maria Salerno*, Stop alla gestione dei migranti in Albania, la questione di diritto passa alla Corte Ue (Guida al diritto 42/2024, 10-12, editoriale) [*ordinario di diritto costituzionale e pubblico presso l'Università di Macerata] in tema di appalti (operatori di Paesi terzi): - Corte giust. Ue, Grande sezione, 22.10.24, causa C-652/22 (Guida al diritto 42/2024, 105-6): In assenza di un accordo internazionale concluso tra l’UE e un paese terzo in materia di appalti pubblici, gli operatori economici di detto paese terzo non possono avvalersi delle disposizioni della direttiva 2014/25/Ue (sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali) per richiedere di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico nell’Unione su un piano di parità rispetto agli offerenti degli Stati membri o dei Paesi terzi vincolati da un siffatto accordo. Alla luce della competenza esclusiva dell’Unione nel settore della politica commerciale comune, alle autorità nazionali non è consentito applicare, agli operatori economici di paesi terzi che non hanno concluso un siffatto accordo internazionale con l’Unione, le disposizioni nazionali che recepiscono le norme contenute in tale direttiva. sulla dicatio ad patriam : - Cass. 1^, 25.9.24 n. 25638 (Guida al diritto 42/2024, solo massima, annotata da Mario Piselli): La dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, postula che il proprietario, con un comportamento anche non intenzionalmente diretto a dare vita al predetto diritto, metta volontariamente il proprio bene a disposizione della collettività, con carattere di continuità e non di mera precarietà e tolleranza, assoggettandolo al relativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune dei membri della collettività considerati uti cives e ciò indipendentemente non solo dai motivi per cui tale comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima, ma anche dal decorso di un congruo periodo di tempo o dall'esistenza di un atto negoziale o un provvedimento ablativo. in tema di accesso (archivi storici): - Tar Veneto 1^, 2.10.24 n. 2292, pres. Pasanisi, est. Ramon (Guida al diritto 42/2024, 105): I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili 40 anni dopo la loro data. Il termine è di 70 anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. Anteriormente al decorso dei termini indicati i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi evidentemente bilanciando esigenze di trasparenza e di privacy. In base alle norme eurounitarie e nazionali emerge la necessità di un contemperamento tra diritto di accesso agli archivi ed esigenze di riservatezza dei dati trattati, secondo i principi di proporzionalità e minimizzazione, i quali non escludono l’ostensibilità degli atti in relazione alle finalità di ricerca storica, compresi gli indici decennali, ma la subordinano a condizioni e limiti la cui sussistenza deve essere valutata dall’Amministrazione, trasferendo sull’interessato, ove l’accesso sia consentito, l’onere di utilizzare e custodire i dati acquisiti con responsabilità. in tema di diritto d’autore (opere straniere delle arti applicate): - Corte giust. Ue 1^, 24 ottobre 2024, causa C-227/23, su rinvio pregiudiziale dalla Corte suprema dei Paesi Bassi (Guida al diritto 42/2024, 106): Nell’ambito di applicazione della direttiva 22.5.2001 n. 29 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva 2001/29 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione), gli Stati membri non sono più competenti ad attuare le disposizioni pertinenti della Convenzione di Berna. Pertanto essi non sono più liberi di applicare, alle opere delle arti applicate originarie dei Paesi terzi, la clausola di reciprocità sostanziale, contenuta nella Convenzione di Berna, che protegge tali opere soltanto in forza di un regime speciale, quando il legislatore dell’Unione non ha previsto una tale limitazione. Una situazione in cui una società rivendica una tutela in forza del diritto d’autore di un oggetto delle arti applicate commercializzato in uno Stato membro rientra nell’ambito di applicazione materiale del diritto dell’Unione, purché un siffatto oggetto possa essere qualificato come «opera» ai sensi della direttiva 2001/29. Tale direttiva ha preso in considerazione tutte le opere per le quali viene richiesta la tutela nel territorio dell’Unione, senza alcun riferimento a criteri relativi al Paese d’origine di tali opere o alla cittadinanza dei loro autori. in materia antitrust (abuso di posizione dominante - caso Intel): - Corte giust. Ue 5^, 24 ottobre 2024, causa C-240/23 (Guida al diritto 42/2024, 106): Nel 2009 la Commissione Ue irrogava un’ammenda a Intel, produttore di microprocessori con sede negli USA, ritenendo che avesse abusato della sua posizione dominante sul mercato dei microprocessori, per la concessione di sconti di fedeltà ai suoi clienti nonché a un distributore di computer fissi. Nel 2014 il Tribunale respingeva il ricorso di Intel contro la Commissione. La Corte di giustizia annullava con rinvio la prima decisione del Tribunale. Su rinvio, il Tribunale annullava parzialmente la decisione della Commissione e integralmente l’ammenda. Anche questa seconda decisione del Tribunale veniva impugnata dalla Commissione, la quale sosteneva che il controllo esercitato dal Tribunale sulle valutazioni della Commissione relative al test del concorrente altrettanto efficiente (as efficient competitor test) fosse viziato da irregolarità procedurali, errori di diritto e snaturamento degli elementi di prova. La Corte di giustizia ha respinto tutti i motivi dedotti dall’Esecutivo Ue. Per quanto riguarda il test del concorrente altrettanto efficiente, la Corte conferma che spetta al Tribunale esaminare qualsiasi argomento diretto a mettere in discussione le valutazioni della Commissione e idoneo a invalidare le conclusioni cui è giunta al termine di tale test. Tali argomenti possono vertere sulla compatibilità delle valutazioni della Commissione coi principi che disciplinano il test del concorrente altrettanto efficiente, quanto sul valore probatorio degli elementi di ordine fattuale sui quali essa si è basata. La Corte conferma che non spetta al Tribunale verificare se il dispositivo della decisione della Commissione possa essere giustificato sulla base di un ragionamento privo degli errori da esso constatati, quando tale ragionamento non è formulato in modo coerente nella decisione. in tema di circolazione stradale (RC auto): - Cass. 3^, 7.10.24 n. 26161 (Guida al diritto 42/2024, 103-104): In capo all’assicurato-danneggiante non opera la copertura assicurativa obbligatoria per la Rca soltanto nei casi in cui il veicolo sia stato utilizzato in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso dalla disciplina di cui all’art. 2054 c.c. e alla disciplina posta dal Codice delle assicurazioni private. Per tali devono intendersi, esemplificativamente, gli usi del veicolo non come mezzo di trasporto e gli usi anomali, cioé non conformi alle caratteristiche dei veicoli ed alla loro funzione abituale. Solo detta interpretazione estensiva della nozione di “circolazione” su “aree... equiparate” alle “strade di uso pubblico” di cui all’art. 122 Codice assicurazioni, risulta, secondo la decisione in esame, oltre che costituzionalmente orientata, conforme al diritto dell’Ue come interpretato dalla Corte di Giustizia. in tema di spese processuali (compensazione): - Cons. Stato VI 1.10.24 n. 7874, pres. Montedoro, est. Toschei (Guida al diritto 42/2024, 105): In un giudizio che veda la PA soccombente, è viziata la decisione di primo grado di compensare le spese processuali che non poggi su alcun elemento contenuto nel fascicolo del giudizio né su altra riflessione giuridica; la decisione non può trovare giustificazione neppure nella mancata costituzione dell’Agenzia delle entrate, pena la violazione dell’art. 92, comma 2 c.p.c., richiamato dall’art. 26 c.p.a., secondo cui è possibile compensare le spese di lite soltanto se vi sia stata soccombenza reciproca tra le parti, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. La compensazione delle spese di giudizio è rilevante per il ricorrente vittorioso per poter ripetere i costi patiti per il pagamento del contributo unificato, posto che tale contributo è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente ai sensi dell’articolo 13, comma 6-bis, DPR 115/2002. c.s. Mediocrity is not worth the trip [una vita mediocre non merita di essere vissuta] (Sergio Marchionne)
Autore: Carmine Spadavecchia 18 novembre 2024
sulla professione forense (specializzazione): - Franco Scarpelli*, Avvocati specialisti, dalle nuove scuole qualità professionale con valore legale (Guida al diritto 41/2024, 13-15): editoriale a margine del convegno annuale dell’AGI - Associazione giuslavoristi italiani tenutosi a Roma il 3 ottobre 2024 [*ordinario di Diritto del lavoro nell’Università do Milano Bicocca, avvocato] sul Dlgs crisi d’impresa (terzo correttivo - commenti - testo e mappa pubblicati in Guida al diritto n. 40/2024): DLg 13.9.2024 n. 136 (GU 27.9.24 n. 227, in vigore dal 28 settembre 2024), Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 - Laura Biarella (a cura di), Linee di credito bancarie, con il terzo correttivo introdotti nuovi paletti per la revoca dei fidi (Guida al diritto 41/2024, 17) - Tommaso Nigro, Prededuzione, resta il tetto del 25% ma i professionisti ampliano i crediti (Guida al diritto 41/2024, 18-22) [ambito di applicazione] - Nicola Graziano, Composizione: porte aperte per legge anche alle imprese insolventi (Guida al diritto 41/2024, 23-27) [composizione negoziata: l’accesso] - Nicola Graziano, Per l’esperto scatta l’obbligo di documentare l’attività svolta (Guida al diritto 41/2024, 28-30) [composizione negoziata: gli attori] - Nicola Graziano, Per la sistemazione dei crediti fiscali la chance dell’accordo con le Entrate (Guida al diritto 41/2024, 31-34) [composizione negoziata: il tribunale] - Livia De Gennaro, Competenza tribunale specializzato per società con requisiti dimensionali (Guida al diritto 41/2024, 35-40) [disciplina processuale] - Tommaso Nigro, “Cram-down”, omologazione accordi con dissenso del creditore pubblico (Guida al diritto 41/2024, 41-) [transazione fiscale] (Guida al diritto 41/2024, 41-45) - Nicola Graziano, Revoca sentenza di omologazione, l’Occ è legittimato a richiederla (Guida al diritto 41/2024, 46-52) [la crisi da sovraindebitamento] - Tommaso Nigro, L’intervento punta ad armonizzare la struttura dei diversi concordati (Guida al diritto 41/2024, 53-61) [il concordato preventivo] - Livia De Gennaro, Crisi d’impresa: solo l’amministratore può gestire pienamente lo “stato” (Guida al diritto 41/2024, 62-64) [la procedura] - Tommaso Nigro, Novità per la figura del curatore: debutta l’idoneità professionale (Guida al diritto 41/2024, 65-73) [il curatore] - Livia De Gennaro, Requisiti rigidi per avere il beneficio, la disciplina può essere migliorata (Guida al diritto 41/2024, 74-78) [l’istituto dell’esdebitazione: l’esdebitazione ordinaria (che fa seguito a una procedura concorsuale di tipo liquidatorio) e l’esdebitazione del debitore incapiente (in cui tale caratteristica è assente)] - Livia De Gennaro, Imprese appartenenti a un gruppo “unite” nella transazione con l’erario (Guida al diritto 41/2024, 79-82) [gruppi di imprese: il concordato di gruppo] - Nicola Graziano, Soggetti con funzione di controllo nominati dall’autorità giudiziaria (Guida al diritto 41/2024, 83-84) [altri istituti: curatore, commissario giudiziale, liquidatore] in tema di sicurezza sul lavoro : - Cons. Stato I, 24.6.24 n. 814 (parere su ricorso straordinario), pres. Poli, est. Vaccaro (Guida al diritto 41/2024, 88): In tema di sicurezza lavoro, nella PA la delega è valida solo se è rigorosamente rispettata la disciplina speciale Va pertanto accolto il ricorso con cui l’ufficiale contesta la violazione del TU sulla salute e sicurezza sul lavoro (che prevede condizioni precise per il conferimento della delega in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dal datore di lavoro ai soli soggetti portatori delle qualità stabilite dalla speciale normativa), stante l’assenza, in capo all’ufficiale medesimo, di qualsivoglia delega, men che meno di quella inerente l’obbligo di verifica del green pass tramite l’apposita applicazione “Verifica C19” e correlati adempimenti connessi all’acquisizione delle informazioni necessarie tramite il sistema “Green pass 50+” reso disponibile dall’INPS secondo le previste procedure di accreditamento. in tema di appalti : - Cons. Stato III, 11.10.24 n. 8171, pres. est. (Guida al diritto 41/2024, 88): Nelle gare pubbliche, l’annullamento di un lotto travolge l’intero bando: non si deve condurre una valutazione caso per caso della natura unitaria o non della procedura di gara, in quanto, per un verso, il bando ha natura di atto amministrativo generale e il suo annullamento produce effetti erga omnes; per l’altro, la suddivisione in lotti non esclude la natura unitaria della gara, avendo tale suddivisione solo una funzione pro-concorrenziale, estranea - quando non in conflitto - con l’interesse al risultato che l’Amministrazione si propone di soddisfare attraverso il contratto, la cui causa negoziale si coglie solo avendo riguardo all’intera operazione amministrativa e contrattuale. in tema di class action : - Cons. Stato III 20.9.24 n. 7704, pres. Corradino, est. Fedullo (Guida al diritto 41/2024, 89): Di fronte a gravi inefficienze della PA e per ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, gli utenti possono rivolgersi al giudice amministrativo se dalle lentezze e pastoie burocratiche derivi una lesione diretta, concreta e attuale dei propri interessi, per violazione di termini e per mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori. La class action non è preordinata alla tutela dell’interesse del singolo promotore del procedimento alla definizione tempestiva dello stesso, ma dell’interesse, comune a tutti i soggetti coinvolti in analoghe procedure amministrative e, per questo, diffuso nel relativo ambito comunitario o categoriale, alla correzione di una distorsione propria della “funzione” che si estrinseca nel singolo procedimento ma che in esso non si esaurisce. Interesse che, proprio perché assume carattere omogeneo, indipendentemente dal numero e dalla specifica posizione procedimentale dei soggetti che ne sono portatori, è legittimamente azionato dalle relative associazioni rappresentative. (Fattispecie in tema di procedure per emersione dal lavoro irregolare) in tema di circolazione stradale : - Cass. 1^, 23.7.24 n. 20293 (Guida al diritto 41/2024, 86): Le delibere comunali sulle aree di sosta richiedono una analitica motivazione: gli enti locali devono specificamente motivare le esigenze particolari che possono legittimare limiti alla proporzione tra aree a sosta gratuita e aree a pagamento. In caso di contestazioni giudiziarie, il Comune ha l’onere di fornire la prova delle valutazioni effettuate, senza limitarsi a richiamare la generica previsione di legge sulla proporzione tra aree. sui medici specializzandi : - Cass. SSUU 14.10.24 n. 26603 (Guida al diritto 41/2024, 86): Non hanno diritto a ottenere dallo Stato italiano il risarcimento del danno, per tardiva attuazione delle direttive comunitarie, i medici che hanno iniziato prima del 1991 una specializzazione non contemplata dalle norme comunitarie non recepite nei tempi dovuti. Inoltre, non scatta il diritto al ristoro della mancata retribuzione se non si trattava di specializzazioni contemplate dalle direttive o di specializzazioni di cui non era stata dimostrata l’“equipollenza di fatto”. Si tratta infatti di specifica allegazione che non può mancare nella domanda attorea di risarcimento del danno. Quindi non ha alcuna rilevanza che la specializzazione conseguita sia stata, in seguito, inclusa tra quelle qualificate “conformi alle norme delle Comunità economiche europee” dal DM 31.10.1991 adottato per conformare in ritardo l’ordinamento italiano nella specifica materia. sui diritti del consumatore (rimborso anticipato del mutuo - spese da restituire): - Corte giust. Ue 3^, 17.10.24, causa C-76/22 (Guida al diritto 41/2024, 89): Il creditore di un credito immobiliare deve fornire al consumatore informazioni precontrattuali sulla ripartizione dei costi, in funzione del loro carattere ricorrente o meno. E in assenza di informazioni che consentano di stabilire se i costi dipendano o meno dalla durata del contratto, essi devono essere considerati come tali e devono poter formare oggetto, in caso di rimborso anticipato, di una riduzione. Nel caso specifico non risulta che la banca abbia fornito alla consumatrice questo genere di informazioni per quanto riguarda la commissione. E allora, il giudice nazionale deve ritenere che anche tale commissione sia coperta dal diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito. Il consumatore non può essere penalizzato dalla mancanza di informazioni che il creditore è obbligato a fornirgli. Inoltre, il fatto che un costo sia stato pagato dal consumatore una tantum al momento della conclusione del contratto non significa necessariamente che tale costo sia indipendente dalla durata del contratto e che, pertanto, non possa essere restituito parzialmente. Il diritto UE non impone un metodo di calcolo specifico per determinare l’importo della riduzione del costo totale del credito; spetta al giudice nazionale pronunciarsi su questo punto utilizzando un metodo che garantisca un’elevata protezione dei consumatori. sul diritto d’autore (tutela giuridica dei programmi per elaboratore): - Corte giust. Ue 1^, 17.10.24, causa C-159/23 (Guida al diritto 41/2024, 89-90): Non viola la proprietà intellettuale il software che sfrutta la memoria Ram di un programma. [Sony, che commercializza PlayStation e i giochi per tali consolle, aveva agito in giudizio contro un’altra società tedesca che distribuisce software e un dispositivo compatibili con la PlayStation offrendo all’utilizzatore la possibilità di impiegare opzioni di gioco non previste da parte di Sony. Questa riteneva che i prodotti informatici commercializzati dalla società tedesca avessero l’effetto di modificare i propri software su cui è basato il videogioco, da cui la lamentata violazione del suo diritto esclusivo di autorizzare siffatte modifiche e la richiesta di risarcimento del danno. Il giudice tedesco ha chiesto alla Corte di giustizia la corretta e uniforme interpretazione della direttiva relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, facendo rilevare - in sede di rinvio pregiudiziale - che il software “modificativo” viene installato direttamente dall’utilizzatore sulla propria consolle e che esso va in esecuzione contemporaneamente al software di gioco. Quindi non vengono modificati o riprodotti il codice oggetto, il codice sorgente, la struttura interna e neanche l’organizzazione del software originale oggetto di tutela. Il programma “incriminato” si limita a modificare il contenuto delle variabili temporaneamente inserite dai videogiochi nella memoria Ram della consolle e che vengono utilizzate durante l’esecuzione: pertanto, il videogioco viene eseguito sulla base di tali variabili dal contenuto modificato. Per la Corte UE non rientra nell’ambito della tutela conferita dalla direttiva il contenuto di tali dati variabili inseriti da un programma per elaboratore nella memoria Ram di un elaboratore e utilizzati da detto programma durante la sua esecuzione. Ciò vale nei limiti in cui questo contenuto immesso non consenta la riproduzione o la realizzazione del programma in una fase successiva. La direttiva tutela solo la creazione intellettuale quale si riflette nel testo del codice sorgente e del codice oggetto del programma per elaboratore; non tutela invece le funzionalità del programma né gli elementi mediante i quali gli utilizzatori sfruttano tali funzionalità, sempre che questi ultimi non consentano una riproduzione o una realizzazione di detto programma in una fase successiva] in materia tributaria (agevolazioni prima casa - esenzione Ici - dimora abituale dei “familiari”): - Cass. SSUU 15.10.24 n. 26744 e 26776 (ord.ze) (Guida al diritto 41/2024, 87): È rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 8, comma 2, DLg 30.12.1992 n. 504, come modificato dall’art. 1 comma 173, lett. b) L 27.12.2006 n. 296, per contrasto con gli articoli 3, 29, 31 e 53, primo comma Cost., nella parte in cui, nel subordinare il godimento da parte del soggetto passivo dell’agevolazione all’essere l’immobile adibito ad abitazione principale «intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica», stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente». in tema di successioni (interpretazione del testamento): - Cass. 2^, 17.10.24 n. 26951 (Guida al diritto 41/2024, 87): Le norme sull’interpretazione del testamento, improntate alla necessità di rispettare massimamente la volontà del testatore, richiedono di non affidarsi a una lettura troppo “tecnica” del testamento, ma di andare oltre il significato letterale delle espressioni adoperate e di valorizzare, riconoscendo all’interprete ampia libertà d’indagine, una valutazione globale della volontà del de cuius, tenendo conto di elementi di carattere sia testuale che extratestuale, come la cultura, la mentalità e l’ambiente di vita del testatore medesimo. [Nella specie, il Tribunale aveva escluso dalla ripartizione testamentaria la sorte capitale, e l’aveva assoggettata alle regole della successione legittima, giudicando che fosse più aderente alla volontà della defunta che la divisione dei soli interessi avvenisse secondo i dettami di cui all’atto di ultima volontà, mentre il capitale dovesse dividersi in base alle regole della successione legittima: ciò perché “in nessuna parte del testamento si fa(ceva) espressa menzione delle modalità mediante le quali procedere alla divisione tra i coeredi della sorte capitale, si parla sempre e soltanto degli interessi”. L’appellante, viceversa, rappresentava l’esigenza di una diversa lettura delle schede testamentarie che tenesse conto, per un verso, del particolare rapporto, anche lavorativo, che lo legava alla de cuius, come emergente dagli stessi lasciti in suo favore, e, per altro verso, della modesta cultura di quest’ultima, che avrebbe imposto di tener conto delle espressioni usate non secondo il loro significato tecnico, ma secondo quello che l’autrice aveva voluto ad esse attribuire. Per la SC una siffatta censura rispetta i principi affermati dalle Sezioni unite (n. 27199/2017) dal momento che l’appellante ha enucleato “le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e con essi le relative doglianze, tutte incentrate sulla erroneità della lettura delle schede testamentarie effettuata alla stregua del solo dato letterale, senza alcuna ricerca altresì della volontà della testatrice per il tramite dei dati extratestuali, tratti dai suoi rapporti col nipote, come evincibili dalle stesse disposizioni di ultima volontà, e dal suo livello culturale”. Pertanto, ritenuto il quantum appellatum “esaurientemente circoscritto”, la SC ha accolto il ricorso con rinvio alla Corte d’appello]. in tema di processo digitale (firma elettronica): - Corte giust. Ue 10^, 17.10.24, causa C-302/23 (Guida al diritto 41/2024, 112 s.m.): L'art. 2, par. 1 e 3, nonché l'art. 25, par. 1, del regolamento n. 910/2014 non ostano a una normativa nazionale in forza della quale un atto processuale può essere depositato presso un organo giurisdizionale, per via elettronica, e firmato elettronicamente, solo qualora tale organo giurisdizionale disponga di un sistema informatico adeguato e il deposito sia effettuato per mezzo di tale sistema. - (commento di) Marina Castellaneta, Atti processuali, sì alla firma elettronica se il tribunale ha un sistema informatico adeguato (Guida al diritto 41/2024, 112-114) c.s. Ora so che la perfezione è essere imperfetto (Jannik Sinner, tennista)
Autore: Carmine Spadavecchia 14 novembre 2024
sul decreto legislativo crisi d’impresa (terzo correttivo): DLg 13.9.2024 n. 136 (GU 27.9.24 n. 227, in vigore dal 28 settembre 2024), Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 - testo del decreto legislativo n. 136/2024 (Guida al diritto 40/2024, 9-42) - testo modificato del decreto legislativo n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) (Guida al diritto 40/2024,43-107) - mappa del correttivo e guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 40/2024, 108-119) in tema di appalti (direttiva servizi): - Corte cost. 7.10.24 n. 161 (ord.za), pres. Barbera, red. Navarretta (Guida al diritto 40/2024, 122): Va rimessa alla Corte di giustizia Ue la questione relativa all’applicabilità della c.d. direttiva servizi (direttiva 2006/123/CE) al settore delle concessioni per piccole derivazioni idroelettriche. (In attesa della decisione, la Corte costituzionale ha sospeso il giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso l’art. 3 LR Emilia-Romagna 28.12.2023 n. 17).  in tema di accesso (segreto professionale): - Cons. Stato VII 19.9.24 n. 7658, pres. Lipari, est. Zeuli (Guida al diritto 40/2024, 122): AI fini dell’accesso non può omettersi di considerare un tratto fondamentale della funzione e delle attività professionali dello psicologo: il quale interviene terapeuticamente, non solo con riferimento ad un singolo assistito, ma anche nei confronti di gruppi ristretti di individui (nella specie, si trattava di terapie somministrate ad adolescenti). In questa dimensione, il segreto professionale riacquista tutta la sua significatività: esso non è posto solo a tutela degli assistiti, ma anche della libertà di scienza, che, nell’esercizio dell’attività professionale, deve essere garantita ai prestatori d’opera intellettuale (art. 2239 c.c. e art. 33 comma 1 Cost.). È evidente, infatti, che se non si garantisse la riservatezza delle valutazioni, dei giudizi e delle opinioni espresse dallo psicologo nel corso dell’attività professionale, quella libertà potrebbe essere seriamente compromessa. (Nella specie, a tutela del segreto professionale è stato negato l’accesso alla relazione della psicologa relativa ad episodi di bullismo in classe) sulla concessione di beni pubblici : - Cons. Stato II 19.9.24 n. 7687, pres. Caputo, est. Basilico (Guida al diritto 40/2024, 122): La concessione di spazi pubblici è espressione di una potestà ampiamente discrezionale, sia nelle scelte sia nella definizione di tempi, modi e condizioni dell’occupazione. La circostanza che il Comune possa approvare o abbia emanato un regolamento in materia non esclude l’adozione di atti d’indirizzo, col solo limite che questi siano rispettosi del primo e delle altre fonti sovraordinate: emerge infatti dalla disciplina una generale competenza della Giunta all’adozione di atti d’indirizzo rispetto alla concreta gestione amministrativa, finanziaria e tecnica demandata ai dirigenti. Pertanto, non si può dubitare né del potere del Comune di stabilire criteri per l’occupazione di spazi pubblici, né della competenza della Giunta a emanare atti d’indirizzo in merito. Nella concessione di aree pubbliche, è legittima la delibera che obbliga a dichiarare il ripudio del fascismo. sulla responsabilità della PA : - Cons. Stato V 13.9.24 n. 7574, pres. Lotti, est. Fantini (Guida al diritto 40/2024, 122): La PA deve rispettare non solo le regole di diritto pubblico ma anche quelle di lealtà e correttezza. Nei rapporti di diritto amministrativo è infatti configurabile un affidamento del privato sul legittimo esercizio del potere e sull’operato della PA conforme ai principi di correttezza e buona fede, fonte per quest’ultima di responsabilità non solo in relazione a comportamenti contrari ai canoni di origine civilistica, ma anche per il caso di provvedimento favorevole annullato su ricorso di terzi. in tema di separazione giudiziale (accordi patrimoniali lesivi dei terzi): - Cass. 3^, 7.10.24 n. 26127 (Guida al diritto 40/2024, 121): L’accordo di separazione costituisce un atto di natura negoziale rispetto al quale il provvedimento di omologazione si atteggia a mera condizione sospensiva di efficacia: avendo la funzione circoscritta di verificare che la convenzione sia compatibile con le norme cogenti e i principi di ordine pubblico. Considerato che pattuizioni relative tra le altre cose a beni immobili possono rivelarsi lesive dell’interesse dei creditori, nessun ostacolo testuale o logico-giuridico si frappone alla loro impugnazione tramite revocatoria, tanto ordinaria che fallimentare. in materia tributaria (agevolazioni prima casa): - Cass. trib. 11.9.24 n.24387 (Guida al diritto 40/2024, 121): Il contribuente che abbia acquistato un’abitazione con l’agevolazione “prima casa”, l’abbia poi apportata in un trust e acquisti un’altra abitazione non è “impossidente” e, pertanto, non può di nuovo avvalersi dell’agevolazione “prima casa” stipulando quest’ultima compravendita. sulla riforma del processo penale : - Francesco Petrelli*, Congresso Ucpi, riformare il processo partendo dalla separazione delle carriere (Guida al diritto 40/2024, 6-7, editoriale). Il Congresso straordinario dell’UCPI tenutosi a Reggio Calabria il 4-6 ottobre 2024, “Separare e riformare - La forza delle nostre idee per una giustizia nuova": non è possibile riformare il processo e recuperare il modello accusatorio senza toccare l'organizzazione costituzionale della magistratura separando le carriere dei magistrati. Dopo la riforma del 1999, che ha inserito la terzietà del giudice all’interno dell’art. 111 Cost., il giudice deve essere non soltanto imparziale rispetto all'oggetto del giudizio, ma anche terzo rispetto alle parti. [*presidente dell'Unione delle camere penali italiane] c.s. Verità - Il contrario di una verità è un’altra verità (pensiero pascaliano) - Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable [la verità qualche volta può non essere verosimile] (Nicolas Boileau, poeta parnassiano) - Una verità parziale è un errore, bisogna cercare una verità complessa (Edgar Morin, inventore del "pensiero complesso", da "La mia Parigi, i miei ricordi") - La verità a volte fa orrore, ma è sempre preferibile alla menzogna (Vittorio Feltri, su una confessione choc in un caso di cronaca nera) - Coscienza è capacità di verità e obbedienza nei confronti della verità, che si mostra all'uomo che cerca col cuore aperto (Papa Benedetto XVI) - Dire solo e sempre la verità a volte può essere egoista [Amélie Nothomb, scrittrice belga]
Autore: Carmine Spadavecchia 14 novembre 2024
sulla dirigenza pubblica : - Sabino Cassese, Vent’anni dopo: i dirigenti pubblici sono ancora sull’isola che non c’è (Giornale dir. amm. 5/2024, 581-583) sulle società pubbliche : - Sveva Del Gatto, Le società pubbliche tra obiettivi di razionalizzazione e prospettive di rilancio (Giornale dir. amm. 5/2024, 584-593). Analisi del “Rapporto sulle partecipazioni delle pubbliche amministrazioni” pubblicato dal MEF (si tratta del rapporto sull’assetto complessivo delle società in cui le Amministrazioni detengono partecipazioni, dirette o indirette, ai sensi dell’art. 20 del TSUPP - Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica) sulla governance economica Ue : - Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2024 relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio - in G.U.U.E., serie L, 30 aprile 2024 - Regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio del 29 aprile 2024 recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi - in G.U.U.E., serie L, 30 aprile 2024 - Direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio del 29 aprile 2024 recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri - in G.U.U.E., serie L, 30 aprile 2024 - (commento di) Rita Perez, Il Patto di stabilità e crescita e le nuove regole fiscali dell’Unione (Giornale dir. amm. 5/2024, 594-). Dopo la pandemia e la conseguente crisi finanziaria, che hanno determinato la sospensione del rispetto, da parte degli Stati, dei parametri finanziari europei, la Commissione europea ha proposto una riforma del Patto di stabilità e crescita (PSC) adottato nel 1997 con il Trattato di Amsterdam, alla quale l’Ecofin, nel maggio 2024, ha apportato alcune correzioni. Nella riforma, che attribuisce particolare attenzione alle nuove regole fiscali dell’Unione, sono carenti gli interventi per la crescita. - (commento di) Alessandro Villa, Il regolamento sul “braccio preventivo”: questioni antiche e recenti aperture (Giornale dir. amm. 5/2024, 600-606). Durante la negoziazione che ha portato al nuovo Patto di stabilità e crescita, i c.d. Paesi frugali, fermamente a favore dei criteri e delle regole del libero mercato e delle politiche di austerity, si sono dimostrati poco propensi a ridisegnare in modo strutturale le regole che hanno contraddistinto, negli anni, il governo dell’eurozona. - (commento di) Giustino Lo Conte, Il regolamento sul “braccio correttivo”, tra conferme e innovazioni (Giornale dir. amm. 5/2024, 606-611). Per quanto riguarda il braccio correttivo, la riforma non modifica la procedura per disavanzi eccessivi (PDE) basata sul disavanzo, mentre rafforza quella basata sul criterio del debito pubblico. - (commento di) Giustino Lo Conte, La Direttiva sui requisiti per i Quadri di bilancio: analisi e prospettive di riforma nell’Unione europea (Giornale dir. amm. 5/2024, 611-621). La Direttiva UE 1265/2024, che modifica la Dir. 2011/85/UE e i quadri di bilancio degli Stati membri, delinea un’architettura integrata per l’esercizio di una sorveglianza macro fiscale basata su tre pilastri chiave: la sostenibilità del debito, la promozione di una crescita sostenibile attraverso nuovi parametri di rendicontazione, e il rafforzamento delle istituzioni finanziarie indipendenti. sulla (attuazione della) direttiva appalti : - Corte giustizia UE, Grande Sezione, 21.12.23, causa C-66/22, Infraestruturas de Portugal c. Toscca (Giornale dir. amm. 5/2024, 623, solo massime): L’art. 57, par. 4, comma 1, Dir. 2014/24/UE obbliga gli Stati membri a recepire nel proprio diritto nazionale tutti i motivi di esclusione facoltativi elencati in tale disposizione, pur potendo gli Stati membri alternativamente prevedere la facoltà o l’obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare tali motivi. L’art. 80, par. 1, comma 1, Dir. 2014/25/UE comporta l’obbligo per gli Stati membri di prevedere, nelle procedure rientranti nell’ambito di applicazione di tale direttiva, la possibilità per gli enti aggiudicatori di includere i motivi di esclusione elencati all’art. 57, par. 4, Dir. 2014/24/UE tra i criteri oggettivi di esclusione, ovvero di stabilire, a norma del terzo comma, l’obbligo degli enti aggiudicatori di includere detti motivi. È incompatibile con l’art. 57, par. 4, comma 1, lett. d), Dir. 2014/24/UE una normativa nazionale che impedisca all’amministrazione aggiudicatrice, in assenza di una decisione dell’autorità nazionale garante per la concorrenza, di escludere l’operatore economico, laddove disponga di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che, anteriormente alla procedura di aggiudicazione, ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza. L’art. 57, par. 4, comma 1, lett. d), Dir. 2014/24/UE va interpretato, alla luce del principio di proporzionalità, nel senso che esso osta a una normativa nazionale che vincoli l’amministrazione aggiudicatrice a conformare la valutazione dell’integrità e dell’affidabilità di un offerente alle conclusioni di una decisione dell’autorità nazionale garante della concorrenza che ne dispone l’interdizione dalle procedure di aggiudicazione di appalti, pregiudicando il potere discrezionale di cui deve godere l’amministrazione aggiudicatrice e, in sostanza, affidando alla sola autorità garante il potere di decidere circa l’esclusione di operatori economici dalle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici a causa di violazioni delle norme in materia di concorrenza. - (commento di) Luca Alessandria, La discrezionalità del legislatore e dell’amministrazione nell’attuazione della direttiva appalti (Giornale dir. amm. 5/2024, 623-638). Revirement sui motivi di esclusione facoltativa: nel non facile intento di individuare un punto di equilibrio soddisfacente tra obblighi di fonte sovranazionale e prerogative degli Stati membri nella disciplina eurounitaria dei contratti pubblici, la sentenza ribadisce la piena discrezionalità dell’Amministrazione aggiudicatrice nell’applicare la causa di esclusione relativa alla commissione di illeciti anticoncorrenziali da parte dell’operatore economico, in tema di privacy (data protection e competenza legislativa): - Corte cost. 23.4.24 n. 69, pres. Barbera, red. Navarretta (Giornale dir. amm. 5/2024, 639 s.m.): L’art. 3 LR Puglia 15.6.2023 n. 13 - che rendeva obbligatoria, per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture private di carattere sanitario, sociosanitario e socioassistenziale, l’installazione di sistemi di videosorveglianza, introducendo, correlativamente, regole in materia di protezione dei dati personali - è incostituzionale per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 2, Cost. Nell’esercizio della competenza fissata nell’art. 16 Tfue (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), l’UE detta una complessa disciplina in materia di trattamento dei dati personali, che trova completamento e integrazione nelle fonti nazionali. A fronte della complessità e ampiezza dei profili implicati nel trattamento dei dati personali, che richiedono delicati bilanciamenti fra diritti spesso di rango inviolabile, l’intervento della Regione vìola i vincoli derivanti dall’UE e invade la competenza legislativa esclusiva spettante allo Stato, in quanto si sovrappone con proprie previsioni autonome e con un rinvio selettivo al delicato intreccio di fonti dettate dall’Unione europea e dallo Stato. Infatti, non spetta alla Regione operare una selezione di fonti e di regole chiamate a disciplinare questa complessa e delicata materia perché, in questo modo, essa non solo si sovrappone alle normative eurounitaria e statale, travalicando le proprie competenze, ma effettua un’arbitraria scelta normativa che equivale a qualificare come vincolanti le sole regole individuate dal legislatore regionale e non anche le altre. - (commento di) Francesco Midiri, Il ruolo delle regioni nella disciplina della protezione dei dati personali (Giornale dir. amm. 5/2024, 639-647) in tema di trasporto pubblico locale non di linea, servizi innovativi e sharing economy: - Corte cost., 7.3.24 n. 36 - Pres. Barbera (Giornale dir. amm. 5/2024, 649 s.m.): Non è fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo, in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. e), Cost., di un articolo di legge regionale (nella specie, Calabria) che consente ai Comuni di autorizzare - in via sperimentale - forme innovative di servizio all’utenza su richiesta dei titolari di licenza taxi. La disposizione impugnata non annovera tra i suoi destinatari coloro che esercitano il servizio di NCC ricalcando così, nelle sue linee essenziali, la normativa statale, e si colloca dunque nell’alveo della competenza regionale residuale nella materia del trasporto pubblico locale. Il ricorso non risulta fondato neppure con riferimento al supposto divieto di svolgere servizi innovativi in capo alle imprese autorizzate al servizio di NCC. Tali vincoli, per essere legittimi, dovrebbero infatti essere funzionali alla tutela di uno specifico interesse pubblico, adeguati e proporzionati rispetto allo scopo da perseguire. Non è il caso di previsioni che impediscano agli NCC di erogare servizi innovativi. Di tali normative va assicurata una corretta interpretazione, in quanto un divieto generalizzato mancherebbe di qualsiasi giustificazione razionale e configurerebbe una misura protezionistica a favore di una determinata categoria di imprese, pregiudicando la libertà di iniziativa economica privata e il benessere dei cittadini. In un contesto in cui si rilevano notevoli difficoltà nel soddisfare in modo efficiente la domanda di trasporto locale non di linea e in cui l’incontro tra la domanda e l’offerta si avvale anche delle applicazioni su internet, i cittadini tendono a rivolgersi in maniera indifferenziata a taxi e NCC i cui servizi confluiscono in un unico mercato. - (commento di) Nicoletta Rangone, Servizi innovativi e benessere dei cittadini nel trasporto non di linea (Giornale dir. amm. 5/2024, 649-656). La sentenza riporta l’attenzione sull’inadeguato inquadramento regolamentare del trasporto non di linea, a fronte delle innumerevoli possibilità derivanti dall’innovazione tecnologica e dalla ricchezza dei dati a disposizione. La Corte apre ad una tutela dei cittadini che porta la domanda di mobilità a confluire in un unico mercato e riconosce un ruolo centrale all’innovazione. Tale lettura risulta in contrasto con il processo di riforma in atto, che resiste all’innovazione nella mobilità e ignora la domanda dei cittadini. in tema di autorizzazione paesaggistica : - Cons. Stato III 26.4.24 n. 3780, pres. Caputo, est. Sestini (Giornale dir. amm. 5/2024, 657 s.m.): 1. La realizzazione di un’importante opera architettonica di complessiva riqualificazione di un centro urbano precedentemente degradato, anche se ascrivibile in primo luogo all’interesse economico che ha motivato il finanziamento privato delle nuove opere edilizie e diversamente valutabile quanto al soggettivo apprezzamento estetico, non rappresenta una violazione dei vincoli di tutela e non apporta una effettiva degradazione del contesto paesaggistico. 2. È da ritenersi legittima, sotto il profilo della ponderazione e comparazione dei diversi profili d’interesse pubblico coinvolti, la valutazione dell’Ente democraticamente esponenziale della Comunità locale che, non irragionevolmente, ha ritenuto prevalenti le esigenze di sistemazione e modernizzazione dell’habitat urbano rispetto alla preservazione di contesti tradizionali oramai compromessi. - (commento di) Anna Pirri Valentini, La disciplina dell’autorizzazione paesaggistica all’insorgere di nuovi interessi pubblici (Giornale dir. amm. 5/2024, 657-668). La sentenza dichiara in parte inammissibile, in parte improcedibile e in parte infondato il ricorso proposto da Italia Nostra Onlus per la riforma della sentenza TAR Salerno n. 1420/ 2019 in ordine alla realizzazione del compendio immobiliare “Crescent” sito nel Comune di Salerno. sul principio del risultato : Cons. Stato III 26.3.24 n. 2866, pres. Corradino, est. Tulumello (Giornale dir. amm. 5/2024, 669 s.m.): Il profilo “causale” del singolo provvedimento deve essere interpretato in coerenza con la complessiva vicenda amministrativa (la c.d. “operazione”) da cui origina e nell’ottica del “risultato” della stessa. In particolare, il risultato non va inteso quale valore antagonista rispetto alla legalità amministrativa, concorrendo a integrare il paradigma normativo e, di riflesso, ad ampliare il sindacato giurisdizionale: il che fa transitare nell’area della legittimità, e quindi della giustiziabilità, opzioni e scelte sinora ritenute insindacabili in quanto attinenti al “merito amministrativo”. - (commento di) Stefano Vaccari, Principio del risultato e legalità amministrativa (Giornale dir. amm. 5/2024, 669-680). La “positivizzazione” del principio del risultato: mera formula linguistica o precetto giuridicamente innovativo? sul trasferimento di sedi farmaceutiche : - Cons. Stato VI 13.3.24 n. 2450, pres. Greco, est. Tomaiuoli (Giornale dir. amm. 5/2024, 681 s.m.): La libertà di trasferimento del farmacista all’interno della propria zona di competenza non è incondizionata, perché il suo esercizio è soggetto all’autorizzazione dell’autorità competente: la quale è chiamata a verificare che il locale indicato per il trasferimento della farmacia sia situato in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona, vantando un significativo grado di discrezionalità nella decisione. - (commento di) Gabriele Torelli, L’autorizzazione del Comune al trasferimento della farmacia nella medesima zona di competenza (Giornale dir. amm. 5/2024, 681-688) in tema di asilo : - Cass. SS.UU. 29.4.24 n. 11399 (Giornale dir. amm. 5/2024, 689 s.m.): 1. Il rinvio pregiudiziale di cui all’art. 163 c.p.c., in presenza di tutte le condizioni previste dalla disposizione, può riguardare questioni di diritto che sorgono anche nei procedimenti cautelari ante o in corso di causa. 2. In caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza, emesso dalla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nei confronti di un soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo qualora la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra un’ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In caso contrario, ossia laddove la procedura accelerata non sia stata osservata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della commissione territoriale. - (commento di) Edoardo Giardino, Protezione internazionale, rinvio pregiudiziale e legalità procedimentale (Giornale dir. amm. 5/2024, 689-697) in tema di co-progettazione (partenariato collaborativo): - TAR Liguria 1^, 3.5.24 n. 310, pres. Caruso, est. Felleti (Giornale dir. amm. 5/2024, 699 s.m.): 1. L’attivazione di una procedura di partenariato collaborativo in forma di co-progettazione, ai sensi dell’art. 55 DLg 117/2017, non esime l’Amministrazione procedente dall’obbligo di un’adeguata motivazione circa il ricorso ad uno schema organizzativo che si pone come alternativo a quello fondato sulla concorrenza. Siffatta motivazione deve evidenziare, con riguardo a ciascuna singola vicenda oggetto di considerazione, i profili di preferenza di tale procedura rispetto ad un’ordinaria gara d’appalto. 2. L’affidamento dei servizi sociali ricade nel perimetro applicativo delle disposizioni in tema di contratti pubblici nella misura in cui l’Amministrazione corrisponda al prestatore dell’attività di interesse generale un corrispettivo o, comunque, una qualsivoglia forma di remunerazione. Le procedure di cui al codice del Terzo settore (DLg 117/2017) non rientrano nel campo di applicazione del codice dei contratti pubblici quando l’organismo del Terzo settore svolga il servizio in forma gratuita, trattandosi di un fenomeno non economico che è strutturalmente fuori dalle logiche del mercato. - (commento di) Emiliano Frediani, Il buon governo della co-progettazione (Giornale dir. amm. 5/2024, 699-709) in tema di istruzione (dottorato di ricerca e abilitazione all’insegnamento: - TAR Roma 3^-bis, 11.12.23 n. 18571, pres. Sapone, est. Tuccillo (Giornale dir. amm. 5/2024, 711 s.m.): Il requisito dell’abilitazione all’insegnamento, in ragione della sua elevata specificità e dell’importanza che riveste, non è in alcun modo surrogabile, quale requisito di accesso ai concorsi per le scuole secondarie, di primo e secondo grado. In assenza di una chiara ed espressa disposizione di legge in senso contrario il titolo di dottore di ricerca non è ad esso equiparabile. - (commento di) Monica Cocconi, La differenza ontologica fra i percorsi formativi del dottorato di ricerca e quelli abilitanti all’insegnamento nella scuola (Giornale dir. amm. 5/2024, 711-719) c.s. I nternet, Google, e-mail, tutto comunica, e tuttavia non ci si riesce a comprendere di più. Tutto è cambiato e nulla è cambiato (Edgar Morin, da “La mia Parigi, i miei ricordi", 2013, pag. 206)
Autore: Carmine Spadavecchia 8 novembre 2024
sul DL sicurezza operatori sanitari : DL 1.10.2024 n. 137 (GU 1.10.24 n. 230, in vigore dal 2 ottobre 2024), Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. - testo del decreto (Guida al diritto 39/2024, 16-18) - commenti: - Aldo Natalini, Spunta il danneggiamento aggravato per chi compromette le strutture (Guida al diritto 39/2024, 19-24) [modifiche al codice penale: ennesimo intervento di stampo penalistico - il quarto in quattro anni - a tutela del settore sanitario, che conferma l’illusorietà della vocazione general-preventiva, dimostrata dalla stessa sequenza storica degli interventi repressivi, che non hanno impedito la recrudescenza di atti di violenza verso medici e paramedici; - Aldo Natalini, Utilizzabili i video anche da cellulare per l’adozione della misura personale (Guida al diritto 39/2024, 25-30) [modifiche al codice di procedura penale: arresto in flagranza e arresto differito (genesi temporanea e stabilizzazione dell’arresto ritardato)] sul Dlg sostanze tossiche : DLg 4.9.2024 n. 135 (GU 26.9.24 n. 226, in vigore dall’11 ottobre 2024), Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. - testo del decreto (Guida al diritto 39/2024, 32-50) - mappa e guida alla lettura a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 39/2024, 51-55) in tema di abusi edilizi (ipoteca su immobile abusivo): - Corte cost. 3.10.24 n. 160, pres. Barbera, red. (Guida al diritto 39/2024, 59-): È incostituzionale l’art. 7, comma 3, L 47/1985, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire. In via conseguenziale, va dichiarato incostituzionale anche l’art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, DPR 380/2001, norma subentrata alla precedente con identico contenuto precettivo. (Le citate disposizioni erano state interpretate dalla Corte di cassazione e dal Consiglio di Stato nel senso di attribuire alla confisca edilizia la qualifica di acquisto a titolo originario, cui consegue, in mancanza di una diversa previsione di legge, l’estinzione di «eventuali ipoteche, pesi e vincoli preesistenti». La Corte costituzionale, preso atto di tale interpretazione, ha ritenuto irragionevole e sproporzionato che non sia fatto salvo il diritto di ipoteca, ove il creditore titolare di tale garanzia reale non sia responsabile dell’abuso edilizio. In tal caso, infatti, il creditore non è tenuto a rispondere della mancata demolizione dell’immobile abusivo, vale a dire dell’illecito al quale consegue la sanzione della confisca. Pertanto, l’estinzione del diritto di ipoteca finisce per far subire al creditore ipotecario l’effetto sanzionatorio di un illecito commesso da altri. La Corte rileva che la tutela del credito ipotecario non sacrifica l’interesse al rispetto della normativa urbanistico-edilizia. Tale tutela si realizza tramite l’espropriazione forzata e, se l’immobile oggetto della vendita forzata è abusivo, l’aggiudicatario deve comunque o sanare l’abuso o demolirlo. Infine, la Corte reputa sproporzionato il sacrificio imposto al creditore, non responsabile dell’abuso, attraverso l’estinzione del diritto di ipoteca, in quanto al creditore residuerebbero in tal caso rimedi inesigibili o inadeguati a compensare il pregiudizio ingiustificatamente comminato) in tema di vincoli (vincolo archeologico): - Cass. 1^, 9.9.24 n. 24122 (Guida al diritto 39/2024, 69 solo massima, annotata da Mario Piselli): Il vincolo di inedificabilità di un'area archeologica non può ritenersi sempre assoluto in astratto, potendosi ipotizzare un'attività edificatoria che non pregiudichi la conservazione dei reperti archeologici esistenti sull'area, fermo restando che il giudice di merito, con apprezzamento in fatto incensurabile in cassazione, può ritenere il vincolo assoluto in concreto, quando l'interesse archeologico non rimanga circoscritto ad alcuni dei ritrovamenti, ma si correli al luogo nel suo complesso integrando un parco archeologico, inteso quale sede di una pluralità di reperti testimonianti uno specifico assetto storico di insediamento. sul vizio di incompetenza (in tema di condoni e sanatorie): - Cons. giust. amm. Sicilia, 20.9.24 n. 715, pres. de Francisco, est. La Ganga (Guida al diritto 39/2024, 61): Il vizio di incompetenza, quanto meno relativa, non è passibile di dequotazione e di conseguente sanatoria; e ciò a prescindere dal fatto che si verta in ambito di interessi forti o meno. All’opposto, detto vizio non è ascrivibile a quelli cui si possa riferire la previsione dell’art. 21-octies della legge 241/1990. Inaccettabile corollario della tesi dell’automatica sanabilità ex art. 21-octies del vizio di incompetenza sarebbe l’assunto per cui, un provvedimento, purché sostanzialmente “giusto”, possa essere adottato da qualsiasi organo, relegandosi ad assoluta irrilevanza il riparto legale delle competenze tra gli organi amministrativi. Se così fosse, l’art. 21-octies diverrebbe strumento di palese e assoluta inciviltà giuridica. (Nella fattispecie, era stato impugnato il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico avverso la nota con la quale il Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana aveva rigettato l’istanza di rilascio del nulla osta in sanatoria riguardante le opere realizzate. Il Tar aveva accolto il ricorso annullando il provvedimento della Soprintendenza sul rilievo che il Comune era l’unico ente legittimato a decidere sulla sanatoria edilizia. La sentenza era stata motivata sulla necessità di garantire la coerenza procedurale e il rispetto delle competenze attribuite agli Enti dalla normativa regionale: solo il Comune aveva il potere di decidere sull’istanza di condono senza che la Soprintendenza potesse autonomamente esercitare poteri di autotutela esecutiva, potendo essa, tutt’al più, sollecitare il Comune a esercitare il potere di autotutela in caso di parere omesso o travisato. Il CGA ha confermato la sentenza condividendo la tesi secondo cui la Soprintendenza non poteva legittimamente esercitare - e men che mai in sede di autotutela - poteri non suoi, bensì attribuiti dalla legge al Comune competente). in tema di sanzioni amministrative : - Cass. 2^, 11.9.24 n. 24370 (Guida al diritto 39/2024, 69 s.m., annotata da Mario Piselli): In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione ovvero nel confermare la determinazione già operata dall’Autorità irrogante, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta. in tema di danno erariale : - Corte cost. 16.7.24 n. 132 (Guida al diritto 39/2024, 94 T): Sono in parte inammissibili, in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 2, DL 16.7.2020 n. 76 - L 11.9.2020 n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), che in tema di responsabilità amministrativa e contabile detta una disciplina provvisoria dell’azione di responsabilità, connessa all'emergenza COVID-19, prorogata fino al 31 dicembre 2024, limitando la responsabilità ai casi di condotte commissive dolose. - (commento di) Marcello Clarich, Varie le misure da mettere in campo contro il rischio dell’“overdeterrence” (Guida al diritto 39/2024, 109-110) [I risarcimenti ai quali sono condannati i funzionari pubblici sono talvolta di importi elevatissimi, del tutto sproporzionati rispetto ai redditi e al patrimonio personale. Nell’intento di ripristinare la regola ordinaria della colpa grave la sezione giurisdizionale della Regione Campania ha sollevato questione di costituzionalità del Dl 76/2020] sul danno non patrimoniale : - Cons. Stato III 17.9.24 n. 7604 (Guida al diritto 39/2024, 60-61): Il danno non patrimoniale è risarcibile: a) quando derivi da un fatto illecito integrante gli estremi di un reato; b) nelle ipotesi espressamente previste dalla legge; c) quando sia stato leso un diritto della persona costituzionalmente garantito. Sul versante giurisprudenziale il danno non patrimoniale è stato definito come quello determinato dalla lesione di quegli interessi inerenti alla persona non connotati da una rilevanza economica. Per la disciplina di diritto civile e comune il danno non patrimoniale deve essere risarcito esclusivamente nei casi determinati dalla legge. Si afferma, al riguardo, che il danno non patrimoniale è “tipico”. E ciò sta a significare che sono per l’appunto tipiche le condizioni richieste dalla legge per poter accogliere la pretesa risarcitoria. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha avuto modo di spiegare che la categoria del danno non patrimoniale attiene alle ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da una rilevanza economica o da valore scambio ed aventi natura composita, articolandosi in una serie di aspetti o voci con funzione meramente descrittiva: danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno biologico. Pertanto, laddove essi ricorrano cumulativamente occorre tenerne conto in sede di liquidazione del danno, in modo unitario, per evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando l’obbligo per il giudice di considerare tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso tramite la personalizzazione della liquidazione. sul diritto di difesa : - Trib. Ue, Grande Sezione, 2.10.24, causa T-797/22 (Guida al diritto 39/2024, 61 e 112 solo massima): Il diritto fondamentale di avere accesso a un avvocato e di beneficiare della sua consulenza, sancito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, che assicura il diritto a un ricorso effettivo, deve essere riconosciuto solo se esiste un collegamento con un procedimento giurisdizionale, indipendentemente dal fatto che tale procedimento sia già stato avviato o che possa essere prevenuto o anticipato, sulla base di elementi tangibili, nella fase di valutazione, da parte dell'avvocato, della situazione giuridica del suo cliente. Pertanto, sono compatibili con la Carta e con le regole sullo Stato di diritto misure proporzionali che vietano servizi di consulenza giuridica nei confronti di determinati enti stabiliti in Russia. (Alcuni ordini professionali sostenevano che il divieto di fornire servizi di consulenza giuridica violasse l’art. 47 della Carta, in quanto avrebbe compromesso il diritto di difesa e di agire in giudizio che deve essere garantito a ogni persona fisica e giuridica. Il Tribunale Ue ha respinto il ricorso affermando una nozione più ristretta del diritto di accesso a un avvocato e di beneficiare della sua consulenza. L’attività di consulenza, in materia non contenziosa, nei casi in cui si sia in un “contesto privo di un collegamento con un procedimento giurisdizionale”, è al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto a un ricorso effettivo). - (commento di) Marina Castellaneta, In linea con le regole sullo stato di diritto le misure che vietano la consulenza giuridica verso alcuni enti russi (Guida al diritto 39/2024, 112-114) [Il divieto di consulenza giuridica è previsto solo nel caso di servizi forniti al governo russo o a persone giuridiche non verso persone fisiche] in tema di privacy : - Corte giust. Ue 4^, 4.10.24, causa C-446/21 (Guida al diritto 39/2024, 62): Il principio della «minimizzazione dei dati», stabilito dal RGPD (Regolamento generale protezione dati), osta a che l’insieme dei dati personali che un responsabile del trattamento, come il gestore di una piattaforma di social network online, abbia ottenuto dall’interessato o da terzi e che siano stati raccolti sia su tale piattaforma che al di fuori di essa, siano aggregati, analizzati ed elaborati ai fini di pubblicità mirata, senza limitazione temporale e senza distinzione basata sulla natura di tali dati. Il fatto che una persona abbia reso manifestamente pubblico un dato riguardante il suo orientamento sessuale comporta che possa essere oggetto di trattamento, nel rispetto delle disposizioni del RGPD. Tuttavia, tale circostanza non autorizza, di per sé, il trattamento di altri dati personali relativi all’orientamento sessuale di tale persona. Pertanto, non autorizza il gestore di una piattaforma social a trattare altri dati relativi all’orientamento sessuale ottenuti a partire da applicazioni e siti Internet di partner terzi, per proporre pubblicità personalizzata. (In sintesi: Facebook non può usare dati personali per pubblicità mirata senza limiti) in tema di sport (vincoli di ingaggio): - Corte giust. Ue 2^, 4.10.24, causa C-650/22 (Guida al diritto 39/2024, 62): Sono contrarie, nel loro insieme, al diritto dell’Unione, in quanto ostacolano la libera circolazione dei calciatori professionisti e anticoncorrenziali, le norme della FIFA sui trasferimenti internazionali, contenute nel «Regolamento sullo status e i trasferimenti dei calciatori», applicabili, tra l’altro, nel caso in cui un club ritenga che uno dei suoi giocatori abbia risolto il suo contratto di lavoro senza «giusta causa» prima del termine. In casi del genere, il calciatore e qualsiasi club che intenda ingaggiarlo sono responsabili in solido. Inoltre, il nuovo club è passibile di una sanzione sportiva consistente nel divieto di ingaggiare nuovi giocatori. Infine, la federazione nazionale da cui dipende il club di provenienza del giocatore deve negare il rilascio di un certificato internazionale di trasferimento alla federazione presso la quale è iscritto il nuovo club finché tra il club di provenienza e il giocatore è pendente una controversia in merito alla risoluzione del contratto. (Nella specie, un ex calciatore professionista stabilito in Francia contestava dinanzi ai giudici belgi alcune delle norme adottate dalla FIFA, sostenendo che avevano ostacolato il suo ingaggio da parte di un club di calcio belga. La Corte Ue ha dichiarato che l’insieme di tali norme è contrario al diritto dell’Unione. Da un lato, infatti, esse sono tali da ostacolare la libera circolazione dei calciatori professionisti che vogliano far evolvere la loro attività andando a lavorare per un nuovo club, stabilito nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione. Anche se è vero che restrizioni possono essere giustificate dall’obiettivo di garantire la regolarità delle competizioni tra club, mantenendo un certo grado di stabilità nell’organico, tuttavia, nel caso di specie, le norme, fatta salva la verifica da parte della Cour d’appel de Mons, sembrano spingersi, sotto molti aspetti, oltre quanto necessario per il perseguimento di tale obiettivo. D’altro canto, circa il diritto della concorrenza, le norme controverse hanno, secondo la Corte, lo scopo di restringere, se non addirittura di impedire, la concorrenza transfrontaliera che potrebbero farsi tutti i club di calcio professionistici stabiliti nell’UE ingaggiando unilateralmente giocatori contrattualmente legati a un altro club o giocatori il cui contratto sia stato asseritamente risolto senza giusta causa. La Corte ricorda che le norme che restringono in modo generalizzato la concorrenza sono assimilabili a un accordo di non sollecitazione). in tema di mediazione civile : - Marco Marinaro, Mediazione civile, si va verso l’approvazione dei “correttivi”, (Guida al diritto 39/2024, 12-14) [*docente di Giustizia sostenibile e Adr presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università Luiss-Guido Carli di Roma] sulla magistratura onoraria (divieto di partecipazione a giudizi): - Cass. pen. 6^, 10-25.9.24 n. 35857 (Guida al diritto 39/2024, 80 T): Il divieto di destinazione del giudice onorario di pace a comporre collegi che giudicano i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p., introdotto dall'art. 407 DLg 116/2017, determina una limitazione alla capacità del giudice ai sensi dell'art. 33, comma 1, c.p.p., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., in relazione all'art. 178, comma 1, lettera a), c.p.p., insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. In definitiva, l'art. 12 Dlgs 116/2017, come risulta dalla formulazione letterale e dalla sua valenza sistematica, non preclude al giudice onorario la sola pronuncia di provvedimenti definitori in relazione ai procedimenti per i reati indicati dall'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p., ma anche la stessa partecipazione ai collegi del tribunale di tali processi. - (commento di) Alberto Cisterna, La Cassazione estende la nullità ad atti non decisori e reati connessi (Guida al diritto 39/2024, 83-86) c.s. Vincoli e svincoli - Sviluppo significa liberazione dai "viluppi", cioè dai lacci fisici e culturali che incatenano l'uomo alla sua condizione (Federico Caffè, economista, sul tema liberismo versus statalismo)
Autore: Carmine Spadavecchia 7 novembre 2024
sul c.d. decreto “criptoattività” : DLg 5.9.2024 n. 129 (GU 13.9.24 n. 215, in vigore dal 14 settembre 2024), Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 - testo del decreto (Guida al diritto 38/2024, 16-37) sotto il titolo: “Cripto-attività, il nostro legislatore adegua il diritto nazionale al regolamento MiCAR” - mappa del decreto e guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 38/2024, 38-47) - commento di Francesco Mazzini, Innovazione e stabilità finanziaria tutelano gli investitori dai rischi (Guida al diritto 38/2024, 48-54) sul primato del diritto eurounitario : - Corte giust. UE Ue 1^, 26.9.24, causa C-792/22 (Guida al diritto 38/2024, 59): Il giudice nazionale può disapplicare un verdetto della Consulta contrario al diritto Ue. (La Corte d’appello romena aveva chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla compatibilità tra una legge nazionale, come interpretata dalla Corte costituzionale, e il diritto UE in materia di sicurezza dei lavoratori. La Corte di giustizia statuisce che il diritto UE osta alla legge di uno Stato membro che, secondo la sua Corte costituzionale, rende la sentenza di un tribunale amministrativo su un «infortunio sul lavoro» definitiva per il tribunale penale, quando tale legge impedisca ai familiari della vittima di essere ascoltati. Il diritto dell’Unione, infatti, mira a proteggere la sicurezza dei lavoratori e obbliga il datore di lavoro a garantire un ambiente di lavoro sicuro. Rientra nella competenza nazionale determinare le procedure per far valere la responsabilità del datore di lavoro in caso di inadempimento, ma tali procedure non possono ostacolare l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto UE. Nei procedimenti giudiziari il diritto a un ricorso effettivo include il diritto di essere ascoltato. Tale diritto è violato se un organo giurisdizionale adotta una decisione sulla responsabilità civile senza consentire alle parti interessate di presentare i propri argomenti, I giudici nazionali devono potersi astenere dal seguire una decisione della loro Corte costituzionale se tale decisione collide col diritto UE. In tal caso, essi non possono essere oggetto di sanzioni disciplinari) in tema di condictio indebiti : - Cons. Stato VII 23.9.24 n. 7712, pres. Contessa, est. Noccelli (Guida al diritto 38/2024, 58): Al di fuori del raggio di disposizioni speciali che, nel campo delle prestazioni retributive, previdenziali e assistenziali, prevedono, nell’ordinamento italiano, l’irripetibilità dell’attribuzione erogata, la Corte costituzionale ha statuito che opera la disciplina generale dell’indebito oggettivo, di cui all’articolo 2033 c.c., secondo la quale chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato e ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. Per le pubbliche amministrazioni la restituzione delle somme indebite erogate al dipendente costituisce operazione doverosa, oggetto, dunque, di attività vincolata: va quindi affermata la natura doverosa della ripetizione. Ciò in quanto la percezione di emolumenti non dovuti impone alla PA l’esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione dell’art. 2033 c.c. anche nei rapporti di lavoro non privatizzati. Ne consegue che, in base alle coordinate ermeneutiche tracciate anche da altri plessi giurisdizionali - dalla Suprema Corte di cassazione fino alla Corte di Conti - l’azione di recupero della PA datrice di lavoro è dovuta a prescindere dalla buona fede del dipendente percettore. in tema di impiego (licenziamento dei dirigenti): - Cass. lav. 22.8.24 n. 23031 (Guida al diritto 38/2024, 56): La comprovata “inadeguatezza” del dirigente rispetto al ruolo, ai compiti e alle responsabilità affidategli, non rileva quale mancato raggiungimento di dati obiettivi o risultati aziendali, ma unicamente quale violazione dei doveri legati all’esecuzione della prestazione lavorativa. Tanto costituisce una giusta causa di recesso che legittima il licenziamento. in tema di danno (da perdita di chance): - Cass. lav. 23.9.24 n. 25442 (Guida al diritto 38/2024, 56): Il risarcimento del danno da c.d. perdita di chance non segue automaticamente a una procedura concorsuale illegittima (nella specie, selezione di dirigenti PA), ma va individuato nella sussistenza di elevate probabilità di esito vittorioso della selezione, la cui prova, anche presuntiva, non può essere integrata dall’esistenza di probabilità tutte pari tra i vari concorrenti alla selezione di conseguire il risultato atteso, occorrendo che si dimostri il nesso di causalità tra l’inadempimento datoriale e il suddetto danno in termini prossimi alla certezza. in tema di status (sesso: cambiamento di sesso e terzo genere): - Corte cost. 27.7.24 n. 143, pres. Barbera, red. Petitti (Guida al diritto 38/2024, 62 T, sotto il titolo: “No della Consulta al terzo genere, la materia va regolamentata dal legislatore”): Poiché va escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, DLg 150/2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. - (commento di) Giuseppe Finocchiaro*, Rettifica del sesso tra diritto e realtà in un necessario rapporto di scambio (Guida al diritto 38/2024, 12-14, editoriale) [*professore di Diritto processuale civile presso l’Università di Brescia] - (commento di) Valeria Cianciolo, È irragionevole imporre l’obbligo di autorizzare l’intervento chirurgico (Guida al diritto 38/2024, 71-75): la sentenza affronta un tema nuovo: l’identità di genere non binaria. in tema di segreto professionale (consulenza legale): - Corte giust. Ue 2^, 26.9.24, causa C-432/23 (Guida al diritto 38/2024, 59): Una corretta interpretazione del rapporto tra direttiva 15.2.2011 n. 16 del Consiglio (direttiva 2011/16, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale) e diritto alla confidenzialità delle informazioni impone di leggere l’art. 7 della Carta alla luce dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che riconosce una tutela rafforzata alle comunicazioni tra avvocati e clienti. La tutela della confidenzialità delle informazioni comprende non solo l’attività di difesa, ma anche la consulenza legale, inclusa quella in materia fiscale e societaria. Gli avvocati hanno un ruolo fondamentale in una società democratica, ossia l’assistenza ai propri clienti che non devono temere l’ingerenza nelle comunicazioni con l’avvocato. Questo vale per ogni settore, e anche quando il legale agisce tramite una società, fornendo servizi professionali. È vero che non si tratta di prerogative assolute e che in passato la stessa Corte ha ammesso che talune richieste non pregiudicano il contenuto essenziale del diritto al rispetto della segretezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti, ma un eventuale limite a questo diritto è ammissibile solo se l’incidenza è limitata e solo a seguito dell’autorizzazione del cliente. Per l’effetto, se l’Amministrazione tributaria ordina la trasmissione di informazioni detenute dal legale, relative alla costituzione di strutture societarie di investimento, si verifica, anche nei casi di esigenze di natura fiscale, una violazione dell’art. 7 della Carta incompatibile con la tutela rafforzata di cui gode il legale anche nell’attività di consulenza. (La vicenda aveva al centro l’Ordine degli avvocati di Lussemburgo e l’Amministrazione tributaria, che aveva trasmesso un’ingiunzione a una società di consulenza su richiesta dell’autorità spagnola, relativa ai servizi forniti a una società di diritto spagnolo). in tema di privacy (violazioni): - Corte giust. Ue 1^, 26.9.24, causa C-768/21 (Guida al diritto 38/2024, ) In caso di accertamento di una violazione di dati personali, l’autorità di controllo non è tenuta ad adottare una misura correttiva, in particolare l’irrogazione di una sanzione amministrativa, qualora ciò non sia necessario al fine di porre rimedio alla carenza rilevata e garantire il pieno rispetto del RGPD. Ciò potrebbe verificarsi, in particolare, se il titolare del trattamento, non appena ne sia venuto a conoscenza, abbia adottato le misure necessarie affinché detta violazione cessi e non si ripeta. Il RGPD lascia all’autorità di controllo un margine di discrezionalità quanto al modo in cui essa deve porre rimedio all’inadeguatezza constatata. Tale margine è limitato dalla necessità di garantire un livello coerente ed elevato di protezione dei dati personali mediante un’applicazione rigorosa del RGPD. (Nella fattispecie, spetta al giudice tedesco verificare se il commissario per la protezione dei dati abbia rispettato tali limiti). in tema di turismo (contratti di viaggio - giudice competente): - Corte giust. Ue 2^, 29.7.24, causa C-774/22 (Guida al diritto 38/2024, 104 s.m.): L'art. 18 del regolamento n. 1215/2012 va interpretato nel senso che stabilisce la competenza sia internazionale sia territoriale del giudice dello Stato membro nella cui circoscrizione è domiciliato il consumatore, qualora tale giudice sia investito da detto consumatore di una controversia tra quest'ultimo e un organizzatore di viaggi a seguito della conclusione di un contratto di pacchetto turistico, e qualora tali due contraenti siano entrambi domiciliati in detto Stato membro, ma la destinazione del viaggio sia all'estero. - (commento di) Marina Castellaneta, Contratti di viaggi, competenza territoriale e internazionale anche se le parti sono dello stesso Stato (Guida al diritto 38/2024, 104-106) c.s. Quelli che più mi piacerebbe frequentare sono tutti morti prima della nascita di Cristo (Alessandro Giuli, Ministro della cultura)
Autore: Carmine Spadavecchia 30 ottobre 2024
in materia edilizia : - Ad. plen. 8.3.24 n. 4, pres. Maruotti, est. Tarantino (Giurispr. it. 8-9/2024, 1929 s.m.): 1. Nella quantificazione della sanzione pecuniaria applicabile secondo l’art. 33, 2° comma, DPR 6.6.2001, n. 380 in caso di ristrutturazione abusiva non suscettibile di demolizione, si deve procedere all’individuazione della superficie convenzionale ai sensi dell’art. 13 L 392/1978 e alla successiva determinazione del costo unitario di produzione, sulla base del decreto ministeriale più vicino alla data di esecuzione dell’abuso. Il valore complessivo di produzione, derivante dalla moltiplicazione della superficie convenzionale per il costo unitario di produzione, va quindi attualizzato secondo l’indice ISTAT del costo di costruzione sino al momento della comminatoria della misura pecuniaria. Tale valore attualizzato va poi raddoppiato. 2. L’espressione “data di esecuzione dell’abuso” contenuta nell’art. 33, 2° comma, DPR 380/2001 è riferita al momento di realizzazione delle opere abusive e il valore riferito a tale data è poi sottoposto a rivalutazione, secondo il metodo indicato dall’Adunanza plenaria. - (commento di) Emanuele Boscolo, Misure pecuniarie alternative alla demolizione: natura giuridica e obbligo di attualizzazione (Giurispr. it. 8-9/2024, 1930-1934) in tema di confisca urbanistica (bene ipotecato): - Cass. SSUU 8.1.24 n. 583 (Giurispr. it. 8-9/2024, 1826 T): E` rilevante e non manifestamente infondata – in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 117, 1° comma, Cost., nonché all’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 della CEDU – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, 3° comma, L 47/1985 e dell’art. 31, 3° comma, DPR 380/2001, nella parte in cui non prevedono – in caso di iscrizione di ipoteca giudiziale sul terreno sul quale sia stato costruito un immobile abusivo, successivamente acquisito gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune – la permanenza dell’ipoteca sul terreno a garanzia del creditore ipotecario. - (commento di) Samuele Tomasi, Sull’acquisizione gratuita del bene abusivo realizzato su terreno gia` ipotecato (Giurispr. it. 8-9/2024, 1829-1838) sulla responsabilità dell’hosting provider : - Cons. Stato VI 11.6.24 n. 5235 (ord.za), pres. Montedoro, est. Vitale (Giurispr. it. 8-9/2024, 1796-7): Vanno rimessi alla Corte di giustizia dell’UE due quesiti in tema di responsabilità dell’hosting provider per gli illeciti commessi da un soggetto qualificabile come content creator: in primo luogo occorre stabilire se all’attività dell’hosting provider trovi applicazione il regime “agevolato” di responsabilità di cui all’art. 14 della Direttiva e-commerce (Dir. 2000/31/CE); in secondo luogo occorre stabilire se a un fornitore di servizi informativi quale YouTube (Google) possa essere riconosciuto il regime di sostanziale esenzione riservato agli hosting providers di carattere meramente “passivo”. in tema di concessioni c.d. balneari : - Cons. Stato VII 20.5.24 n. 4480, pres. Chieppa, rel. Noccelli (Giurispr. it. 8-9/2024, 1799-1800): Le conclusioni cui era già pervenuta nel 2021 l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in punto di disapplicazione delle disposizioni di legge nazionale che dispongono una proroga generalizzata della durata delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo restano valide nonostante la sopravvenienza (nel periodo 2022-2023) di alcune ulteriori leggi, peraltro di contenuto analogo. Le medesime conclusioni non mutano neppure a seguito dell’intervenuto annullamento ad opera delle Sezioni unite della Cassazione di una delle richiamate decisioni dell’Adunanza plenaria. sulla responsabilità extracontrattuale delle istituzioni UE : - Trib. UE 10^, 5.6.24, causa T-134/21, Malacalza Investimenti Srl e Malacalza c. Banca Centrale Europea (Giurispr. it. 8/2024,1802-5, annotata da Francesco Marino): Premesso che solo una violazione grave e manifesta del proprio potere discrezionale da parte di un’istituzione può far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, una responsabilità della BCE a tale titolo esige la prova che essa abbia violato, in modo grave e manifesto, abusando del potere discrezionale riconosciutole, una norma di diritto dell’Unione che conferisce diritti agli individui. Inoltre, al fine di preservare l’azione della BCE, consentendole di agire nell’interesse generale, senza il timore che le proprie azioni siano poste in discussione anche in caso di colpa lieve o di mera irregolarità, la responsabilità extracontrattuale della BCE nell’ambito della vigilanza prudenziale va limitata ai soli casi di violazioni commesse con dolo o colpa grave. (Nella fattispecie, il Tribunale era chiamato a pronunciarsi su una richiesta di condanna della Banca Centrale Europea al risarcimento dei danni per presunti comportamenti illeciti tenuti nell’esercizio della sua funzione di vigilanza prudenziale su Banca Carige S.p.A., tra il 2014 e il 2019). in tema di ricorso straordinario : - Ad. plen. 7.5.24 n. 11, pres. Torsello, est. Simeoli (Giurispr. it. 8-9/2024, 1800-1802): La natura giuridica del ricorso straordinario al Capo dello Stato è quella di rimedio “giustiziale”, alternativo a quello giurisdizionale, del quale condivide soltanto alcuni tratti strutturali e funzionali. Alla figura in esame, tuttavia, non può essere riconosciuta natura pleno iure giurisdizionale. Da ciò consegue che il vizio che caratterizza il decreto decisorio il quale sia stato adottato nonostante l’intervenuta trasposizione in sede giurisdizionale sia quello (di carattere amministrativo) della nullità, poiché si tratta di una decisione adottata in astratta e totale carenza di potere per violazione del principio di alternatività dei rimedi. in tema di allineamento stipendiale : - Ad. plen. 24.5.24 n. 12, pres. Torsello, est. Simeoli (Giurispr. it. 8-9/2024, 1797-9): Una pronuncia di carattere processuale resa dalla Consulta (la quale abbia dichiarato inammissibile una q.l.c. in ragione della ritenuta, radicale inammissibilità del giudizio a quo) non vincola in assoluto il Giudice rimettente, il quale potrà comunque decidere la causa senza essere vincolato dal fumus di inammissibilità del ricorso individuato dalla Corte. Resta però fermo che, in tal caso, il giudice a quo sarà costretto a fare applicazione della norma di legge della cui legittimità costituzionale aveva dubitato (nel caso di specie, la L 388/2000). E, nel caso in esame, l’applicazione di quella disposizione di legge (che, oltretutto, ha già superato per due volte nel corso del tempo - 2005, 2018 - il vaglio di costituzionalità) rende impossibile l’accoglimento del proposto ricorso per ottemperanza. [Fattispecie in tema di allineamento stipendiale dei magistrati disciplinato dalla L 425/1984: la Plenaria dichiara infondati i ricorsi per ottemperanza proposti dai magistrati amministrativi interessati alla pretesa esecuzione dei (favorevoli) decreti presidenziali decisori del settembre del 1999] in tema di processo amministrativo (correzione di errori materiali): - Ad. plen. 17.6.23 n. 13 (decreto), pres. Torsello, est. Simeoli (Giurispr. it. 8-9/2024, 1795): Ai sensi del combinato disposto dell’art. 391-bisc.p.c. e dell’art. 39, primo comma, c.p.a., è possibile procedere ex officio alla correzione di un errore materiale contenuto in una decisione dello stesso Consiglio di Stato, nonostante l’assenza di una richiesta di parte in tal senso, ovvero di una disposizione nell’ambito del Codice del rito amministrativo che tale possibilità di correzione ex officio espressamente ammetta. in tema di donazione : Cass. 3^, 19.2.24 n. 4357 (Giurispr. it. 8-9/2024, 1813 T): Nonostante la trascrizione della donazione con la relativa clausola, è inopponibile all’aggiudicatario il modo o onere, che attribuisce ai donanti il diritto personale di godere di una parte dell’immobile donato per tutta la loro vita naturale. - (commento di) Alessandro Ciatti Calmi, L’inopponibilità ai terzi del diritto dei donanti a godere per tutta la loro vita del bene donato (Giurispr. it. 8-9/2024, 1815-8) in tema di collegamento negoziale : - Cass. 2^, 10.10.23 n. 28324 (Giurispr. it. 8-9/2024, 1838 solo massima): Al fine di accertare il collegamento negoziale tra più contratti l’interpretazione deve considerare la volontà delle parti in relazione agli interessi manifestati nell’ambito dell’attività contrattuale nella sua complessità, non potendo prescindere dal legame funzionale tra i singoli atti negoziali nella prospettiva più generale dell’operazione economica perseguita. La interdipendenza funzionale di diversi atti negoziali causalmente collegati in vista della realizzazione di una finalità pratica comune determina una reciproca interdipendenza anche nella loro regolamentazione cosicché le vicende di ciascuno dei singoli contratti si ripercuotono sugli altri condizionandone la validità e l’efficacia. - (commento di) Francesca Cristiani, Collegamento contrattuale e operazione economica unitaria: interpretazione ed effetti (Giurispr. it. 8-9/2024, 1838-1844) in tema di intermediazione immobiliare : - Vito Amendolagine (a cura di), Responsabilità dell’agente immobiliare nella compravendita (Giurispr. it. 8-9/2024, 1966-1973) [rassegna di giurisprudenza] in tema di giusto processo (diritto di accesso a un tribunale): - Cedu 1^, 23.5.24, ricorsi riuniti n. 37943/17, 54009/18 e 20655/19, P. e altri c/ Italia (Giurispr. it. 8/2024,1807-1810, annotata da Valeria Garau): La dichiarazione di improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito, entro i termini previsti dalla legge, della relazione di notificazione della sentenza impugnata, in quanto misura adeguata ai fini perseguiti dalla Corte di cassazione, non viola il diritto di accesso a un tribunale ex art. 6, 1° comma, Cedu (convenzione). Invece, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito, entro i termini previsti dalla legge, dell’attestazione di conformità della copia cartacea della relazione di notificazione della sentenza impugnata, in considerazione della specifica fase di transizione dal procedimento cartaceo al procedimento telematico, eccedendo il fine di garantire la certezza del diritto e la buona amministrazione della giustizia, viola il diritto di accesso a un tribunale ex art. 6, 1° comma, Cedu. in tema di suicidio assistito : - Cedu 1^, 13.6.24, ric. 32312/23, D. K. c/ Ungheria (Giurispr. it. 8-9/2024, 1805-7, annotate da Alessandra Pisu): La legislazione ungherese che criminalizza il suicidio medicalmente assistito non viola la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Invero, nell’ambito delle questioni etico-giuridiche sollevate dal ricorrente gli Stati dispongono di un ampio margine di apprezzamento e l’equilibrio tra gli interessi in conflitto realizzato dalle autorità e dalla legislazione ungherese – che criminalizza ogni forma di aiuto al suicidio e l’eutanasia – non ha comportato nel caso di specie alcuna violazione né del diritto al rispetto della vita privata (art. 8), nella declinazione dell’autodeterminazione individuale nelle scelte di fine vita, né del divieto di discriminazione (art. 14) sanciti dalla Convenzione. Irricevibili poi, in quanto manifestamente infondate, le doglianze mosse ex artt. 3 (proibizione della tortura) e 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione) della Convenzione. [La legislazione ungherese – pur ammettendo, in base al principio del consenso informato in ambito medico, il diritto al rifiuto e all’interruzione di trattamenti di sostegno vitale (Refusal or Withdrawal of life-sustaining Interventions, RWI) – non riconosce il diritto dei pazienti affetti da gravi patologie ad esito infausto di decidere quando e come porre fine alla propria esistenza avvalendosi dell’assistenza medica alla morte volontaria nelle forme, integranti fattispecie di reato, dell’aiuto al suicidio e dell’eutanasia (Physician-Assisted Dying, PAD)]. sulla riforma Cartabia (penale): - Gian Marco Baccar (a cura di), Riforma penale “Cartabia”: le novità del Decreto correttivo n. 31/2024 (Giurispr. it. 8-9/2024, 1974-2014) --- Uno sguardo d’insieme al decreto “correttivo” 19 marzo 2024, n. 31, di Dario Guidi (1974) --- Correttivi in materia di pene sostitutive ai sensi del D.Lgs. n. 31/2024, di Susanna Schiavone (1983) --- Un nuovo sistema bifasico?, di Antonella Marandola (1988) --- Le modifiche alla disciplina del processo in assenza, di Matilde Perruccio (1990) --- Le novità sui procedimenti speciali: punti fermi e questioni aperte, di Floriana Antonella De Giovanni (1994) --- Pene sostitutive e rinnovato meccanismo di sentencing, di Lorenzo Bigazzi (2001) --- La disciplina transitoria in materia di presentazione dell’atto di impugnazione, di Sonia Tognazzi (2007) --- Primi correttivi in tema di giustizia riparativa, di Valentina Bonini (2009) --- La sanificazione di alcuni difetti formali e di coordinamento, di Gian Marco Baccari (2012) in tema di giornalismo (diffamazione a mezzo stampa): - Cass. 3^, 5.6.24 n. 15755 (Giurispr. it. 8-9/2024, 1811 T): In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel c.d. giornalismo d’inchiesta – in cui i fatti, esposti nel rispetto del criterio della verità, possono essere analizzati, interpretati e posti in correlazione tra loro, col contributo di originalità proprio dell’approfondimento giornalistico – il giornalista è scriminato allorché rimanga chiaro, all’interno dell’articolo, quali sono i fatti obiettivi e quale la loro lettura e valutazione, cosicché non sia alterata la percezione del lettore. - (nota di) Francesco Antonio Genovese, I fatti distinti dalle opinioni: giornalismo anglosassone e scriminate d’inchiesta (Giurispr. it. 8-9/2024, 1812-3) c.s. Giornalismo - C'è da avere più paura di tre giornali ostili che di mille baionette (Napoleone) - Non avere un pensiero e saperlo esprimere. È questo che fa di qualcuno un giornalista (Karl Kraus, 1874-1936) - Un vero giornalista spiega benissimo quello che non sa (Leo Longanesi, 1905-1957) - Non ci sono soggetti minori nel giornalismo, ci sono solo cattivi giornalisti (Jean Cau, 1925-1983, giornalista fuoriclasse, che scriveva di tutto e di tutti) - Non ho mai lavorato, perché ho sempre fatto ciò che amavo (Tiziano Terzani, 1938-2004, giornalista) - A volte avere poche idee ma possedere il linguaggio per esprimerle è molto meglio che averne molte e non essere in grado di esporle (Luca Goldoni, da un’intervista del 2009 sull’arte del giornalismo)
Autore: Carmine Spadavecchia 18 ottobre 2024
sul c.d. DL infrazioni (procedure di infrazione europee): DL 16.9.2024 n. 131 (GU 16.9.24 n. 217, in vigore dal settembre 2024), Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano - testo del decreto (Guida al diritto 37/2024, 24-33) sotto il titolo: Procedure d’infrazione, con un decreto legge si superano le inadempienze - modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 37/2024, 34-38) - guida alla lettura (mappa del testo) a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 37/2024, 39-44) sotto il titolo: “L’obiettivo è quello di chiudere 16 violazioni di norme Ue” (tra cui quelle relative alle concessioni c.d. balneari, al trattamento previdenziale dei magistrati onorari, alle garanzie difensive per i minori sotto procedimento penale, ai controlli su strada, all’abuso di contratti a tempo determinato, ecc.) - commenti: --- Marina Castellaneta, Legge comunitaria insufficiente per rispettare gli obblighi europei (Guida al diritto 37/2024, 45-48) [le novità] --- Marcello Clarich e Andrea Nardi, Concessioni prorogate al 2027, una vicenda forse al capolinea (Guida al diritto 37/2024, 49-53) [Le norme sul demanio marittimo mirano a tutelare i piccoli operatori del settore (cioè probabilmente quasi tutti, considerata la dimensione media degli stabilimenti balneari). Non è chiaro perché il canone non costituisca un elemento di valutazione delle offerte, secondo quanto accade di regola nelle procedure di gara] --- Carmelo Minnella, Eccezione avere notizie dall’indagato anche senza la presenza del difensore (Guida al diritto 37/2024, 54-59) [Le novità sul codice di rito. La decretazione d’urgenza (l’anno scorso il DL 69/2023) sta diventando lo strumento abituale per “stoppare” le procedure euro-unitarie. Solo in circostanze eccezionali e nella fase che precede il processo, gli Stati possono derogare temporaneamente all’applicazione dei diritti verso l’indagato. Non sono utilizzabili nella fase procedimentale, le dichiarazioni spontanee che l'indagato in stato di libertà abbia reso alla polizia giudiziaria] --- Aldo Natalini, Valutazione sanitaria immediata per i minorenni arrestati (Guida al diritto 37/2024, 60-66) [processo penale minorile: i diritti fondamentali dei minori; le garanzie procedurali; il diritto a un esame medico per il minore privato della libertà] sul processo telematico (specifiche tecniche): Provvedimento 7.8.2024, prot. 4292, del Ministero della giustizia – Dipartimento per l’innovazione tecnologica – Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (in vigore dal 30 settembre 2024), avente ad oggetto: “Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24” - testo del provvedimento (Guida al diritto 37/2024, 67-82) [gestore della PEC del Ministero della giustizia; infrastrutture informatiche; identificazione informatica; portale dei servizi telematici; registro degli indirizzi elettronici; indirizzi PEC di privati e PPAA; trattamento dati personali; fascicolo informatico; formato di atti e documenti informatici; trasmissione di atti tramite portale informatico; comunicazioni e notificazioni telematiche; rilascio di copie di atti e documenti; sicurezza del sistema; pagamenti telematici) [art. 31, comma 2: Dalla data di entrata in vigore del provvedimento (30 settembre 2024) cessano di trovare applicazione le specifiche tecniche adottate con provvedimento 16 aprile 2014, e successive modifiche, del Direttore generale DGSIA] - commento di Aldo Natalini, Deposito degli allegati nel fascicolo, producibili i file in qualunque formato (Guida al diritto 37/2024, 83-89) [L’adozione delle nuove specifiche tecniche si è resa necessaria dopo la revisione dei codici di rito varata dalla riforma Cartabia; prevista per la prima volta la possibilità di iscrizione nel Re.G.Ind.E. dei domicili digitali anche degli enti privati; il deposito di atti ed allegati in “busta telematica”, ossia un file in formato MIME che riporta tutti i dati per l’elaborazione da parte del sistema ricevente; le funzionalità del sistema “PagoPA” messe a disposizione nel “Pst” (art. 30 del decreto)] sulla responsabilità della PA (danni da provvedimento illegittimo - colpa della PA): - Cons. Stato IV-quater, 11.9.24 n. 7528, pres. Lopilato, est. Carrno (Guida al diritto 37/2024, 94): Ai fini dell’accertamento della responsabilità, perché si configuri la colpa dell’amministrazione occorre avere riguardo al carattere e al contenuto della regola di azione violata: se la stessa è chiara, univoca, cogente, in caso di sua violazione si dovrà riconoscere la sussistenza dell’elemento psicologico; se invece il canone della condotta amministrativa è ambiguo, equivoco o, comunque, costruito in modo tale da affidare all’autorità pubblica un elevato grado di discrezionalità, la colpa potrà sussistere solo nelle ipotesi in cui il potere sia stato esercitato in palese spregio delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, proporzionalità e ragionevolezza, con la conseguenza che ogni altra violazione del diritto oggettivo resta assorbita nel perimetro dell’errore scusabile, ai sensi dell’art. 5 c.p. in tema di silenzio assenso : - TAR Palermo 4^, 6.9.24 n. 2506, pres. Bruno, est. La Malfa (Guida al diritto 37/2024, 94): A seguito della riforma Madia del 2015, il “silenzio assenso” (art. 17-bis L. 241/1990) è applicabile anche quando nel processo decisionale pubblico è coinvolta un’Amministrazione preposta alla cura di interessi sensibili, come la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali. E ciò anche nel caso in cui la richiesta di parere sia arrivata tramite una semplice e-mail, e non utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata. Non vi è alcuno obbligo di utilizzo della Pec tra le PA, come desumibile dagli artt. 47 e 48 DLg 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale). in tema di soccorso istruttorio (selezioni pubbliche): - TAR Lazio 2^, 30.7.24 n. 15436, pres. Monica, est. Vigliotti (Guida al diritto 37/2024, 93): Considerato che la corretta selezione dei dipendenti pubblici ha importanza cruciale per il buon andamento della pubblica amministrazione, il soccorso istruttorio va attivato ogniqualvolta sia possibile, diversamente il danno è all’interesse pubblico. In quest’ottica, il limite all’attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione, ovvero di un titolo valutabile, poiché consentire a un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri in violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza richiesta, il soccorso istruttorio va attivato se dalla documentazione presentata dal concorrente residuino margini di incertezza facilmente superabili, rispondendo tale scelta amministrativa a un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirato a buona fede e correttezza. (Nella fattispecie, la ricorrente aveva omesso di dichiarare, nella domanda di partecipazione, i periodi di servizio resi alle dipendenze di altre amministrazioni, ma aveva dichiarato quale data della prima nomina nella pubblica amministrazione il 6 settembre 1999, anteriore alla sua assunzione presso il Ministero. Questo dato presupponeva il possesso di una pregressa esperienza professionale presso altre amministrazioni; circostanza, peraltro, ben nota all’Amministrazione, come deducibile dal fatto che tale elemento era già stato inserito dal sistema nel relativo format poi utilizzato dalla candidata in sede di compilazione e invio della domanda. In tali circostanze ricorre non una carenza totale di allegazione del requisito, ma soltanto parziale, per cui sussistono i presupposti per attivare il potere-dovere di soccorso istruttorio). in materia edilizia (distanze): - Cass. 2^, 5.8.24 n. 21991 (Guida al diritto 37/2024, 98, solo massima, annotata da Mario Piselli): Le norme dei regolamenti edilizi che stabiliscono le distanze tra le costruzioni, e di esse dal confine, sono volte non solo ad evitare la formazione di intercapedini nocive tra edifici frontistanti, ma anche a tutelare l'assetto urbanistico di una data zona e la densità edificatoria in relazione all'ambiente, sicché, ai fini del rispetto di tali norme, rileva la distanza in sé, a prescindere dal fatto che le costruzioni si fronteggino e dall'esistenza di un dislivello tra i fondi su cui esse insistono. in tema di unioni civili (assegno): - Cass. 1^, 179.24 n. 24930 (Guida al diritto 37/2024, 91 solo massima): In caso di unioni civili si applica l’art. 5, comma 6, L 898/1970, richiamato dall’art. 25 della L. 76/2016. per cui il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore dell’ex partner - cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa - richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex partner istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto. in tema di concorrenza (Booking.com, prenotazione alberghiera): - Corte giust. Ue 2^, 19.9.24, causa C-264/23 (Guida al diritto 37/2024, 94-95 s.m.): La fornitura di servizi di prenotazione alberghiera online da parte di piattaforme come Booking.com ha prodotto un effetto neutro se non addirittura positivo, sulla concorrenza. In tal modo infatti, per un verso, si consente ai consumatori di accedere a un’ampia gamma di offerte e di confrontarle in modo semplice e rapido; per l’altro, si permette agli alberghi di acquisire una maggiore visibilità. Non è invece dimostrato che le clausole di parità, sia ampia che ristretta, della tariffa siano, da una parte, oggettivamente necessarie e, dall’altra, proporzionate rispetto all’obiettivo. Infatti, le clausole di parità ampia, oltre a ridurre la concorrenza tra le varie piattaforme di prenotazione alberghiera, comportano rischi di espulsione delle piccole piattaforme e delle nuove piattaforme dal mercato. Lo stesso vale per le clausole di parità ristretta. Per quanto esse generino, prima facie, un effetto restrittivo della concorrenza inferiore e mirino a scongiurare il rischio di parassitismo, non risulta che siano oggettivamente necessarie per garantire la redditività della piattaforma di prenotazione alberghiera. (I vincoli ai prezzi degli hotel potrebbero minare la concorrenza) in tema di concorrenza (clausole abusive - caso Google “AdSense for Search”: - Trib. Ue 8.9.24, causa T-334/19 (Guida al diritto 37/2024, 94): Il Tribunale Ue annulla la “multa” da 1,5mld inflitta della Commissione a Google per “AdSense for Search” [*]. Pur confermando la maggior parte delle conclusioni della Commissione, il Tribunale conclude che vi sono stati errori nella valutazione della durata delle clausole in questione, nonché del mercato coperto dalle stesse nel 2016, e di conseguenza annulla integralmente la decisione della Commissione stessa. Secondo il Tribunale, la Commissione non ha dimostrato che le tre clausole costituissero ciascuna un abuso di posizione dominante e nel loro insieme una violazione unica e continuata dell’articolo 102 Tfue. Non ha dimostrato che le clausole in questione fossero idonee a dissuadere gli editori dall’approvvigionarsi presso i concorrenti di Google o che fossero idonee a impedire ai concorrenti di accedere a una parte significativa del mercato dell’intermediazione pubblicitaria nello Spazio economico europeo (SEE). Per il Tribunale, la Commissione non ha preso in considerazione tutte le circostanze rilevanti. Molti dei GSA cui erano stati soggetti gli editori avevano una durata di soli pochi anni, anche se poi erano stati rinnovati. La Commissione si è limitata a tenere conto della durata cumulativa dei GSA, senza verificare se gli editori avessero avuto la possibilità di rifornirsi presso i concorrenti di Google. Inoltre, non ha dimostrato che tali clausole avrebbero potuto produrre un effetto di preclusione, in ragione della loro copertura, nel 2016, in assenza di dati specificamente attinenti a tale anno. Né ha dimostrato che le clausole avessero, da un lato, scoraggiato l’innovazione, dall’altro aiutato Google a rafforzare la sua posizione dominante; né infine che avessero danneggiato i consumatori. [*AdSense for Search (AFS) is a Google product that lets you enhance your site with Google Search and Shopping ads and earn additional revenue. AdSense for Search is part of the AdSense family of products. You can use AdSense for Search in addition to AdSense for Content and monetize both your search results pages and your site's content] in materia penitenziaria : - Vittorio Manes*, Carceri e umanità delle pene, oggi un principio disabitato (Guida al diritto 37/2024, 22-23, editoriale) [*ordinario di Diritto penale nell'Università di Bologna e Direttore di "Diritto di difesa" - rivista dell'Unione delle Camere penali italiane] c.s. Un ecologismo senza l'uomo è una partita persa, oltre che innaturale (Guido Castelli., senatore e commissario straordinario per la ricostruzione dell'Italia centrale, contro la Nature Restauration Law votata dal Consiglio Ue a Lussemburgo: la legge impone agli Stati membri di adottare misure per restituire alla natura almeno il 20% delle aree terrestri della Ue entro il 2030. Il senatore si batte. contro la biomassa non gestita, cioè il nuovo bosco "selvaggio" visto come fattore moltiplicatore di effetti disastrosi)
Autore: Carmine Spadavecchia 14 ottobre 2024
in tema di concessioni balneari : - Alberigo Martino, Le concessioni balneari: tra (in)certezza del diritto e arte del procrastinare (Urban. e appalti 4/2024, 441-455) in tema di finanza di progetto : - Giuseppe Manfredi, Note su finanza di progetto, concessioni, partenariato (Urban. e appalti 4/2024, 457-464) Il problema dei confini tra finanza di progetto e concessioni è sorto perché il legislatore, con una serie di disposizioni equivoche, ha voluto enfatizzare il ruolo del partenariato pubblico-privato, e soprattutto quello della finanza di progetto, ritenuta uno strumento particolarmente attrattivo per gli investitori privati. In realtà il ricorso alla collaborazione volontaria dei privati per realizzare interventi di pubblico interesse non è una novità, dato che in passato collaborazioni di questo genere erano molto diffuse, e anch’esse non scevre di inconvenienti. Il Codice dei contratti pubblici del 2023 ha dettato una disciplina del partenariato pubblico-privato più precisa di quelle precedenti, e dunque ha definitivamente risolto la questione del rapporto tra le figure in discorso. sul contratto di sponsorizzazione pubblica : - Azzurra Deodato, Il contratto di sponsorizzazione pubblica: natura giuridica e garanzia della concorrenza nella scelta dello sponsor privato (Urban. e appalti 4/2024, 465-472) Il contratto di sponsorizzazione pubblica è un contratto atipico n forza del quale uno sponsor privato si obbliga a finanziare ovvero a progettare e realizzare, a proprie cure e spese, un intervento pubblico a fronte di obbligazioni di natura promozionale assunte dalla PA. È dubbio che tale contratto possa essere qualificato, sul piano contabile, come contratto “attivo” legittimamente sottratto all’obbligo della gara nella scelta dello sponsor. Lo sponsor, infatti, può conseguire dalla sponsorizzazione cospicui vantaggi economici, anche indiretti. Sebbene la normativa europea in materia di affidamento di contratti pubblici non tenga in considerazione la figura contrattuale de qua, gli interpreti si chiedono se la scarna disciplina dell’istituto posta dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31.3. 2023 n. 36) rappresenti un vulnus alla tutela della concorrenza. in tema di responsabilità precontrattuale : - Vincenzo Neri, La tutela dell’affidamento (Urban. e appalti 4/2024, 473-479). Natura giuridica e forme dell’affidamento; riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo; distinzione tra lesione dell’affidamento nel settore contrattuale della PA e lesione dell’affidamento nell’attività procedimentale e provvedimentale della PA. in tema di appalti (aggiudicazione - termine di impugnativa) : - Cons. Stato V 2.4.24 n. 3008, pres. Sabatino, est. Fantini (Urban. e appalti 4/2024, 481 T): Nel caso di comportamenti ostruzionistici o non collaborativi sull’istanza di accesso ex art. 76, comma 2, DLg 50/2016 (come quando ad esempio la stazione appaltante evade l’istanza successivamente al termine di quindici giorni dalla ricezione, e sempre che la stessa sia stata presentata tempestivamente), il termine per impugnare non inizia a decorrere se non dal momento dell’ostensione della documentazione richiesta, trattandosi di vizi conoscibili solo in esito all’accesso, e non si applica il meccanismo della dilazione temporale di complessivi quarantacinque giorni dalla pubblicazione degli atti di gara, ma si rinnova, piuttosto, il termine di trenta giorni decorrente dall’effettiva ostensione dei documenti di gara richiesti. - (commento di) Roberto Musone, Il termine di impugnazione dell’aggiudicazione in presenza di condotte ostruzionistiche della stazione appaltante nell’evasione dell’istanza di accesso agli atti di gara (Urban. e appalti 4/2024, 483-502) in tema di appalti (RTI - raggruppamento temporaneo di imprese) : - TAR Parma 1^, 17.4.24 n. 88, pres. Caso, est. Luperto (Urban. e appalti 4/2024, 537 T): 1. L’art. 30, comma 2, dell’allegato II.12 al DLg 31.3.2023 n. 36 va interpretato secondo le coordinate ermeneutiche tracciate dalla sentenza n. 6/2019 dell’Adunanza Plenaria con riferimento all’art. 92 DPR 5 ottobre 2010, n. 207. Tale norma ribadisce, in primis, la piena disponibilità in capo alle imprese aggregate in RTI di stabilire la quota di partecipazione al raggruppamento, fermo restando il limite della conciliabilità della quota di partecipazione con i requisiti di qualificazione posseduti dal singolo operatore economico, nonché la facoltà di modifica della quota di esecuzione dei lavori indicata in sede di offerta ma con l’autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. 2. La facoltà di individuare liberamente la quota di partecipazione a un raggruppamento temporaneo e quella di disporre la modifica interna della quota di esecuzione dei lavori trovano quale limite invalicabile la necessaria concordia tra le quote di partecipazione e di esecuzione e i requisiti di qualificazione posseduti dal singolo operatore, non potendo il singolo consorziato assumere una quota di esecuzione dei lavori in misura superiore alla qualificazione posseduta. La ratio legis è quella di garantire la coerenza della partecipazione del singolo operatore economico che, ancorché consorziato, potrà operare all’interno del raggruppamento in base e nei limiti dei requisiti di qualificazione posseduti. - (commento di) Roberto Cippitani e Alessandro Formica, Quote di partecipazione al raggruppamento e il “limite invalicabile” dei requisiti di qualificazione (Urban. e appalti 4/2024, 544-556). Nella specie era in questione la legittimità dell’esclusione dalla gara di un raggruppamento temporaneo, dovuta alla circostanza che la mandataria aveva indicato nell’offerta, per la categoria prevalente, una quota di partecipazione al raggruppamento e una quota di esecuzione superiore alla qualificazione dalla medesima posseduta. in tema di appalti (CCNL applicabili – equivalenza) : - TAR Brescia 2^, 12.3.24 n. 89, pres. Massari, est. Pedron (Urban. e appalti 4/2024, 557 T): L’art. 11 DLg 36/2023 determina una limitazione della libertà di organizzazione aziendale e non può essere interpretato in senso eccessivamente restrittivo, dovendosi evitare di introdurre freni non necessari alla concorrenza ed al principio di massima partecipazione. In presenza di più CCNL applicabili ed oggetto di dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell’art. 11 DLg 36/2023, la stazione appaltante deve svolgere le opportune valutazioni in modo separato, per ciascuno di questi contratti collettivi, con la precisazione che non è necessaria la sola parità di retribuzione, in quanto tale condizione sarebbe equivalente all’imposizione di un CCNL unico. – (commento di) Antonio Giacalone, Equivalenza delle tutele nei CCNL (Urban. e appalti 4/2024, 559-565) L’art. 11 DLg 36/2023 ha riaperto una questione già oggetto di ampi dibattiti per via di alcune criticità applicative, prima fra tutte la necessaria applicazione del CCNL di riferimento al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, lasciando agli operatori economici la possibilità di indicare un CCNL differente da quello previsto dagli atti di gara, dichiarandone l’equivalenza. La questione implica l’esigenza di individuare i parametri che possano permettere l’equiparazione tra il CCNL indicato dagli atti di gara e quello eventualmente indicato dall’operatore economico. in tema di inquinamento (bonifica) - Cons. Stato IV 2.2.24 n. 1110, pres. Neri, est. Furno (Urban. e appalti 4/2024, 503 T): Il proprietario non responsabile dell’inquinamento, qualora abbia spontaneamente adottato misure di prevenzione e di messa in sicurezza è tenuto a portare a compimento gli interventi avviati o comunque a proseguirli finché l’Amministrazione non sia in grado di far subentrare l’autore dell’inquinamento. In questo caso, infatti, la fonte dell’obbligazione del proprietario incolpevole va rinvenuta nell’istituto della gestione di affari non rappresentativa. - (commento di) Rosario Carrano, Gli obblighi del proprietario non responsabile dell’inquinamento: il caso della gestione di affari altrui (Urban. e appalti 4/2024, 506-515) in tema di servitù (ad uso pubblico): - TAR Milano 4^, 19.4.24 n. 1183, pres. Nunziata, est. Cattaneo (Urban. e appalti 4/2024, 527 T): Affinché possa ritenersi valida la costituzione di una servitù di passaggio ad uso pubblico, vuoi mediante il ricorso alla dicatio ad patriam, vuoi mediante usucapione, devono essere forniti e comprovati i presupposti per la loro configurabilità. Per la dicatio ad patriam, i presupposti consistono nel comportamento tenuto dal proprietario del fondo di porre volontariamente, in modo univoco e con carattere di continuità, un proprio bene a favore della collettività uti cives. Per l’usucapione, i presupposti consistono nella prova del termine ventennale dell’interversio possessionis, decurtato dell’eventuale periodo di occupazione illegittima maturato. - (commento di) Silvia Ingegnatti, Dicatio ad patriam, usucapione e occupazione illegittima sono compatibili? (Urban. e appalti 4/2024, 528-536). Nella specie la PA, dopo aver occupato d’urgenza un’area privata per la realizzazione di una strada comunale, si era rifiutata di adottare un provvedimento di acquisizione sanante, ex art. 42-bis DPR 327/2001, ritenendo che, sulla scorta del possesso prolungato e ininterrotto per oltre quarant’anni, vi fossero gli estremi per ritenere che si fosse costituita una servitù ad uso pubblico in virtù dell’istituto della dicatio ad patriam o, in subordine, in virtù di usucapione. La sentenza affronta anche la questione del riparto di giurisdizione, ove oggetto della domanda non sia la rivendica della proprietà dell’area, ma la sussistenza dei presupposti per l’acquisizione sanante. in materia edilizia (compatibilità paesaggistica - accertamento postumo) : - Cons. Stato VII 31.12.23 n. 11390, pres. est. Contessa (Urban. e appalti 4/2024, 517 T): La modifica e ridistribuzione funzionale dei volumi esistenti, non configurandosi né come manutenzione straordinaria, né come restauro conservativo, ma rientrando nell’ambito della ristrutturazione edilizia non possono essere ricondotti nell’alveo dell’art. 167, comma 4, lett. a) e c), DLg 22.1.2004 n. 42, qualora, pur rimanendo invariato il volume, sia stata creata una superficie utile, con ciò precludendo la possibilità dell’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica. - (commento di) Calogero Commandatore, La percepibilità dell’intervento edilizio e la sua (ir-)rilevanza paesaggistica (Urban. e appalti 4/2024, 519-526) in materia edilizia (opere precarie) : - Cass. pen. 3^, 18.4.24 n. 16175 (Urban. e appalti 4/2024, 567): In materia edilizia, per definire un immobile precario, tanto da non richiedere il rilascio di un titolo abilitativo, è necessario ravvisare l’obiettiva ed intrinseca destinazione a un uso temporaneo per specifiche esigenze contingenti, non rilevando che esso sia realizzato con materiali non abitualmente utilizzati per costruzioni stabili. Ne consegue che non può essere qualificata come precaria un’opera che si presenti di notevole consistenza, anche alla luce della funzione commerciale da essa assolta. - Cass. pen. 3^, 28.5.24 n. 20844 (Urban. e appalti 4/2024, 567-8): In materia edilizia, la mera collocazione di un’opera su ruote non la sottrae di per sé al regime penalistico e non esclude la configurabilità del reato di abusivismo edilizio, atteso che ciò che rileva per escludere la precarietà di un’opera non è la sua apposizione su ruote ma la sua stabile collocazione, che ben può derivare dalla forza di gravità che impone l’inserimento dell’opera sul terreno. in materia edilizia (ordine di demolizione) : - Cass. pen. 3^, 7.5.24 n. 17809 (Urban. e appalti 4/2024,571-2): In tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione ha come destinatario non solo il condannato responsabile dell’abuso, ma anche l’attuale proprietario del bene rimasto estraneo al processo penale, salva la facoltà del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa; la prospettazione che la demolizione potrà essere eseguita d’ufficio a spese e a carico dell’attuale proprietario del bene non costituisce causa di nullità dell’ingiunzione. in materia edilizia (mutamento di destinazione) : - Cass. pen. 3^, 18.4.24 n. 16167 (Urban. e appalti 4/2024, 572): In tema di reati edilizi, la modifica della destinazione d’uso integrante un’ipotesi di reato edilizio si realizza in tutti i suoi elementi nel momento in cui viene data all’immobile una destinazione diversa da quella consentita, sebbene gli effetti perdurino nel tempo con il permanere della condotta illecita; ne segue che il momento consumativo del reato di mutamento della destinazione di uso di un immobile coincide o con la data di stipula dell’atto negoziale, qualora la trasformazione della destinazione dell’immobile avvenga mediante un atto negoziale o con il compimento di lavori necessari ad attuare il mutamento stesso. c.s. La libertà è meglio dell'uguaglianza: se la libertà va perduta, tra i non liberi non c'è nemmeno uguaglianza (Karl Popper, "La società aperta e i suoi nemici")
Autore: Carmine Spadavecchia 14 ottobre 2024
sul c.d. decreto riscossione : DLg 29.7.2024 n. 110 [GU 7.8.24 n. 184, in vigore dall’8 agosto 2024], Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione - testo del decreto (Guida al diritto 36/2024, 16-30) - commenti: --- Nicola Graziano, Discarico automatico: al “mittente” le cartelle non riscosse dopo 5 anni (Guida al diritto 36/2024, 31-36) [le novità] --- Nicola Graziano, Impugnazione dell’estratto di ruolo, ampliate le ipotesi di legittimazione (Guida al diritto 36/2024, 37-39) [gli atti impugnabili] --- Nicola Graziano, Tasse non pagate: per il debitore scattano le rate fino a dieci anni (Guida al diritto 36/2024, 40-43) [le altre disposizioni] in tema di professione forense (praticanti): - Cass. SSUU 17.7.24 n. 19726 (Guida al diritto 36/2024, 50 T): La richiesta d’iscrizione al registro dei praticanti avvocati non può essere rigettata per carenza del requisito della condotta irreprensibile di cui alla lett. h) dell’art. 17 L 31.12.2012 n. 247, ove nei confronti del richiedente risultino elevate imputazioni non ancora definite, dovendosi invece verificare se l’accertamento penale abbia raggiunto un certo stadio di affidabilità, corrispondente almeno a quanto derivante da una condanna non definitiva. - (commento di) Eugenio Sacchettini, Va provato se l’accertamento penale ha acquisito una certa affidabilità (Guida al diritto 36/2024, 57-60) [Il requisito della “irreprensibilità” sostituisce quello, che suonerebbe ormai risibile, di “condotta specchiatissima e illibata" recato dalla precedente legge professionale n. 36/1934; ma lo stesso requisito dell’irreprensibilità diviene evanescente nel bilanciamento dei vicendevoli interessi e diritti tutelati dall’ordinamento] in tema di silenzio della PA : - TAR Palermo 1^, 3.9.24 n. 2499, pres. Veneziano, est. Mulieri (Guida al diritto 36/2024, 92 T): L'obbligo di provvedere sull'istanza di un privato sussiste, in capo alla PA, non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e, ai sensi dell'art. 2 legge 241/1990, allorché ragioni di giustizia e di equità ovvero rapporti esistenti tra amministrazioni e amministrati impongano l'adozione di un provvedimento e, quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione, soprattutto al fine di consentire all'interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni. Inoltre, in presenza di una formale istanza, l'Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte; il Legislatore, infatti, ha imposto alla PA di rispondere in ogni caso alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici; ne consegue che, anche in assenza di un formale procedimento e di una norma che espressamente lo preveda, l'Amministrazione ha l'obbligo (quale che sia il contenuto della relativa decisione) di provvedere sull'istanza non pretestuosa né abnorme del privato. - (commento di) Davide Ponte, La generalizzazione dell’obbligo di chiudere il procedimento (Guida al diritto 36/2024, 94-97) in materia scolastica (bocciature): - TAR Puglia, Sezioni unite, 5.9.24 n. 965, pres. est. Ciliberti (Guida al diritto 36/2024, 48): Il mancato preavviso in ordine all’esito infausto dell’anno scolastico, la mancata attivazione dei corsi di recupero, alcuni errori procedurali insieme all’incongruenza tra i voti rilevabili dal registro elettronico e il giudizio espresso nello scrutinio finale determinano, complessivamente, l’illegittimità della bocciatura. (Quanto poi al numero di assenze, secondo il TAR la scuola non avrebbe tenuto conto dei motivi di salute, adeguatamente certificati dai genitori, e in particolare del fatto che la ragazza era rimasta incinta ed era affetta da una “iperemesi gravidica” che le aveva imposto l’astensione dalle attività ginnico-sportive e alcuni giorni di riposo). in tema di circolazione stradale (videosorveglianza e privacy): - TAR Brescia 2^, 29.7.24 n. 671, pres. Pedron, est. Rossetti (Guida al diritto 36/2024, 47): In caso di sinistro stradale, le immagini registrate e conservate in sistemi di videosorveglianza urbana rientrano nella nozione di documento amministrativo. Le immagini consentono di ricostruire la dinamica del sinistro, incidendo, per tale via, nel giudizio azionabile per l’accertamento della relativa responsabilità. Sussiste il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta dall’interessato alla verità dei fatti e la situazione finale che l’istante intende tutelare. Tuttavia, dalle registrazioni tramite il sistema di videosorveglianza possono venire in rilievo anche dati sensibili e comunque dati di soggetti “terzi” estranei alla vicenda. La fattispecie va disciplinata alla luce del principio di temporaneità della conservazione dei dati sensibili: la pretesa all’acquisizione delle immagini pubbliche di videosorveglianza è legittima e possibile quando avviene coordinando le esigenze difensive, poste a base di chi ne invochi l’ostensione, con la necessità di salvaguardare il vincolo di temporaneità che deve connotare la conservazione dei dati personali. (Nella fattispecie, la ricorrente, alla guida dell’auto, veniva urtata all’incrocio da un’autovettura condotta dal controinteressato, il quale, secondo la ricorrente, era passato con semaforo rosso. Le parti coinvolte sottoscrivevano il modulo di constatazione amichevole di sinistro dal quale non risultava però che il controinteressato avesse attraversato col semaforo rosso. Il giorno seguente, la ricorrente chiedeva alla Polizia Locale del Comune di accertare la dinamica dei fatti, anche visionando le immagini della videosorveglianza dell’incrocio, per accertare la responsabilità della controparte. La richiesta veniva verbalizzata, ma la compagnia assicurativa del proprietario dell’autovettura prestata alla ricorrente, in ragione della sottoscritta constatazione amichevole e della mancanza di altri elementi, liquidava al proprio assicurato solo parte del danno subito all’autoveicolo. La ricorrente presentava istanza di accesso ai filmati della videosorveglianza. Il TAR ha respinto il ricorso in quanto l’istanza di accesso risultava proposta ad oltre quattro mesi di distanza dal sinistro, benché le divergenti ricostruzioni in merito alla dinamica di quest’ultimo fossero evidenti già nell’immediatezza dell’evento). in materia antitrust : - Corte giust. Ue, Grande sezione, 10.9.24, causa C-48/22 P (Guida al diritto 36/2024, 48): Il diritto dell’Unione sanziona non l’esistenza stessa di una posizione dominante, bensì soltanto lo sfruttamento abusivo di quest’ultima. Non si può ritenere, in generale, che un’impresa dominante che applichi ai propri prodotti o ai propri servizi un trattamento più favorevole di quello che essa accorda a quelli dei suoi concorrenti tenga, indipendentemente dalle circostanze del caso di specie, un comportamento che si discosta dalla concorrenza basata sui meriti. [Nel caso di specie, tuttavia, avendo il Tribunale Ue constatato che effettivamente, alla luce delle caratteristiche del mercato e delle circostanze specifiche del caso in esame, il comportamento di Google era discriminatorio e non rientrava nell’ambito della concorrenza basata sui meriti, la Corte ha respinto l’impugnazione, confermando la multa di 2,4 mld a Google (parzialmente in solido con Alphabet) per abuso posizione dominante] sulla responsabilità delle istituzioni della UE (competenza giurisdizionale): - Corte giust. Ue, Grande sezione, 10.9.24, cause riunite C-29/22 e C-44/22 P (Guida al diritto 36/2024, 48): La Corte di giustizia chiarisce l’ambito della competenza giurisdizionale dei giudici Ue su atti od omissioni delle istituzioni, e in particolare degli organismi che realizzano la politica estera e di sicurezza comune dell’UE (Pesc). In tale ambito il Tribunale UE è competente a giudicare in materia di ricorsi e domande di risarcimento per responsabilità extracontrattuale in caso di violazioni dei diritti umani come garantiti dalla Carta fondamentale e dalla Cedu: ciò quando si tratti di giudicare non scelte squisitamente politiche o strategiche, ma la legittimità o l’interpretazione di atti od omissioni che non si ricolleghino direttamente a tale politica. (In ambedue le cause decise i ricorrenti contestavano alcune scelte “amministrative” operate dai vertici Eulex, la missione europea varata per garantire l’instaurazione dello Stato di diritto in Kosovo che aveva intrapreso la strada dell’indipendenza e del suo riconoscimento internazionale inizialmente sotto l’egida Onu). in tema di usucapione : - Cass. 2^, 5.8.24 n. 22032 (Guida al diritto 36/2024, 61 s.m., annotata da Mario Piselli): Fermo il principio secondo il quale, in tema di possesso ad usucapionem, con il rinvio fatto dall'art. 1165 c.c. all'art. 2943 c.c. la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi, sicché non è consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti, tali atti, aventi natura ricuperatoria o demolitoria, possono consistere anche in domande giudiziali accessorie rispetto ad altre, rivolte ad autorità giudiziaria anche diversa dal giudice civile, purché dotata della necessaria potestas. [In nota: Premesso il principio pacifico secondo il quale è ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem, la Corte statuisce che la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti. Pertanto, il titolare del diritto reale offeso dall'esercizio del possesso altrui, per procurarsi l'effetto interruttivo, deve esercitare un'azione giudiziaria, pur frammista ad altre, diretta a far cessare il dominio di fatto esercitato dal terzo] in tema di peculato (notaio): - Cass. pen. 6^, 23.5-5.9.24 n. 33856 (Guida al diritto 36/2024, 74 T): 1. La qualifica di pubblico ufficiale spetta al notaio non solo nell'esercizio del suo potere certificativo in senso stretto, ma in tutta la sua complessa attività, disciplinata da norme di diritto pubblico (legge notarile) e diretta alla formazione di atti pubblici (negozi giuridici notarili), ivi compresa l'attività di adempimento dell'obbligazione tributaria, come il versamento da parte del notaio di somme affidate da clienti, destinate al pagamento dell'imposta di registro in relazione agli atti rogati. (Nella fattispecie è stato ravvisato il peculato a carico del notaio che risultava essersi appropriato delle somme versategli dai clienti a titolo di imposte). 2. In tema di peculato per ritardato versamento, il reato non si perfeziona allo spirare del termine per adempiere del pubblico ufficiale, ma allorquando emerga senza dubbio, dalle caratteristiche del fatto, che si è realizzata l'interversione del titolo del possesso, ovvero che il concessionario ha agito uti dominus (nella specie, è stato rigettato il ricorso avverso una sentenza di condanna pronunciata a carico di un notaio che aveva omesso di versare le somme versategli dai clienti a titolo di imposte di registro, evidenziandosi come la corte di appello avesse non incongruamente ritenuto integrata l'interversio possessionis delle somme affidate all'imputato dai clienti non già per effetto della mera scadenza del termine di legge di trenta giorni dal rogito per corrispondere l'imposta di registro, ma in ragione della consapevole appropriazione delle stesse da parte del ricorrente, valorizzando in proposito il fatto che il conto corrente del notaio dedicato a tale incombente per legge era risultato sistematicamente incapiente e l'ulteriore dimostrata circostanza dell'utilizzo delle somme versate sul conto dedicato per finalità diverse da quelle per le quali erano state ricevute). - (commento di) Giuseppe Amato, Sussiste il delitto quando si realizza l’interversione del titolo del possesso (Guida al diritto 36/2024, 81-83) sul tema carceri : - Alberto Cisterna*, Il “monopolio mediatico” della pena travolge i principi costituzionali (Guida al diritto 36/2024, 12-15, editoriale) [*presidente di sezione presso il Tribunale di Roma] [Uno dei pilastri della politica sanzionatoria è che la commisurazione delle pene si deve riferire alla gravità del reato e al divario tra lo stato di libertà del soggetto e la sua carcerazione. Ma il nostro legislatore negli ultimi due decenni ha percorso la sola via dell'inasprimento punitivo, dell'upgrading sanzionatorio, delle nuove incriminazioni. La convinzione che la vendetta e la punizione possano competere al singolo cittadino, alla vittima, ha guadagnato spazi impensabili. L’intollerabilità della situazione nelle celle di molti carcerari è sopportata e supportata dalla latente convinzione che, in fondo, “se la sono cercata”. Sanzioni di per sé gravose diventano intollerabili nel sovraffollamento e nell’assenza di adeguati servizi]  c.s. Gli ostacoli non bloccano la strada, a volte indicano la strada (massima zen)
Autore: Carmine Spadavecchia 4 ottobre 2024
sul c.d. decreto carceri : DL 4.7.2024 n. 92 - L 8.8.2024 n. 112, Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia. - Francesco Petrelli*, Quella falsa percezione del carcere che blocca ogni vera progettualità (Guida al diritto 35/2024, 12-14, editoriale) [*presidente dell’Unione camere penali italiane] sul danno biologico (lesioni micropermanenti): DM 16.7.2024 Ministero delle imprese e del made in Italy (GU 25.7.24 n. 173), Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - Anno 2024. - testo del decreto (Guida al diritto 35/2024, 16-17) - tabelle (Guida al diritto 35/2024, 18-20) - commento di Marco Ridolfi, Con l’aumento delle differenze Milano scalza la Tabella nazionale (Guida al diritto 35/2024, 21-23) sul c.d. decreto crediti deteriorati : DLg 30.7.2024 n. 116 (GU 13.8.24 n. 189, in vigore dal 14 agosto 2024), Recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE. - testo del decreto (Guida al diritto 35/2024, 24-35) sotto il titolo: “Recepita la direttiva Smd, passa la liberalizzazione per la cessione nella Ue di crediti non performing” - commento di Francesco Mazzini, Con l’aumento della competizione favorito l’ingresso di nuovi player (Guida al diritto 35/2024, 36-44) sulla responsabilità della PA (risarcimento danni): - Cons. Stato IV 20.6.24 n. 55154 (Guida al diritto 35/2024, 90 T): Va condannata al risarcimento dei danni per violazione dei principi di buona fede e correttezza, nei limiti dell'interesse negativo commisurato alle spese effettivamente sostenute (compensi professionali, oneri per la bonifica dell'area, per la presentazione di istanze amministrative e per la redazione di elaborati tecnici), l'amministrazione comunale che, essendo addivenuta alla stipula di apposito accordo con il privato, imponendo obblighi ben precisi, anche di natura economica, abbia ingenerato un legittimo affidamento in ordine alla possibilità di realizzare un impianto di trattamento dei rifiuti che la successiva e prevedibile attività di pianificazione urbanistica territoriale, sebbene legittima, ha reso irrealizzabile. (Nella fattispecie, intervenuto l’accordo tra un comune e una società per la realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti all'interno di un complesso immobiliare ex industriale, era stata successivamente approvata, ad opera dell’unione di comuni, una variante normativa da recepirsi all'interno dei singoli strumenti urbanistici degli enti locali interessati, che, con riferimento alle aree a destinazione industriale, vietava la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti in prossimità di siti Unesco e di altri elementi naturali di pregio, con ciò precludendo la realizzazione del progetto imprenditoriale). - (commento di) Davide Ponte, Riconosciuta la responsabilità il giudice “limita” la quantificazione (Guida al diritto 35/2024, 98-102) in tema di vaccinazioni obbligatorie : - Cedu 1^, 29.8.24, ric. 24622/2024 (Guida al diritto 35/2024, 49): L’obbligo o il dovere di vaccinarsi imposto dallo Stato con misure dirette o indirette per assicurarne il rispetto può costituire un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata (art. 8 della Convenzione europea), ma gli Stati hanno ampio margine di apprezzamento nel disporre misure necessarie per spingere la popolazione alla vaccinazione. (Nel Paese in causa, la normativa interna indicava il vaccino come volontario e non obbligatorio. La Cedu condivide tale qualificazione tenendo conto che la norma non prevedeva sanzioni o multe, né stabiliva conseguenze automatiche nel caso di scelta di non vaccinarsi, ma prevedeva solo che la mancata vaccinazione potesse avere conseguenze per tutelare i più vulnerabili. Le misure erano proporzionali e di varia natura per evitare contatti col pubblico e causare la diffusione del virus. Solo in caso di impossibilità dal punto di vista dell’organizzazione lavorativa circa lo svolgimento di altre funzioni, era prevista la riassegnazione ad altri servizi. In caso di mancata accettazione di questi incarichi si poteva arrivare alla sospensione dallo stipendio, come nel caso esaminato. Secondo la Corte tali misure non sono sanzioni “mascherate”, ma misure proporzionali e temporanee, necessarie tenendo conto che gli Stati hanno l’obbligo di salvaguardare vite umane e tutelare la salute delle persone. Nessuna prova, poi, di conseguenze sul benessere emotivo ed economico dei ricorrenti. Pertanto, la Corte ha escluso la violazione dell’articolo 8) in tema di concentrazione tra imprese : - Corte giust. Ue, Grande sezione, 3.9.24, cause riunite C- 611/22 P e C-625/22 P (Guida al diritto 35/2024, 49): La Commissione europea non è competente a esaminare i progetti di concentrazione tra imprese, su sollecitazione delle Autorità antitrust nazionali, anche quando queste operazioni riguardino operatori economici stranieri i cui fatturati europei non superano le soglie rilevanti ai fini dell’applicazione del regolamento Ue sulle concentrazioni e quando tali Authority non abbiano in base alla loro legislazione nazionale alcuna competenza sulla questione. La Commissione non è autorizzata a incoraggiare o accettare il rinvio a essa di progetti di concentrazione - non aventi dimensione europea - da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza, ove quest’ultime non siano competenti a esaminare tali progetti ai sensi della propria legislazione nazionale. (La Corte definisce il perimetro di competenza della Commissione europea in materia di concentrazioni. Nel caso della concentrazione tra Illumina e Grail la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale e le decisioni della Commissione che aveva accolto alcune domande di autorità nazionali garanti della concorrenza mirate a sottoporre al suo esame il progetto di concentrazione). in tema di contratto : - Cass. 1^, 19.6.24 n. 16856 (Guida al diritto 35/2024, 59-60 s.m., annotata da Mario Piselli): La sentenza di accertamento della risoluzione di un contratto ad esecuzione continuata per recesso unilaterale di una parte, ai sensi dell'art. 1373 c.c., non preclude la pronuncia, in un successivo e distinto giudizio, di una sentenza di accoglimento della domanda, avente contenuto e presupposti diversi, di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento anteriormente verificatosi: tale pronuncia, avendo carattere costitutivo ma efficacia retroattiva al momento dell'inadempimento, prevale, infatti, rispetto alle altre cause di risoluzione del medesimo rapporto contrattuale per la priorità nel tempo dell'operatività dei suoi effetti. in tema di ricorso per cassazione : - Cass. 1^, 8.4.24 n. 9211 (Guida al diritto 35/2024, 52 T): In tema di ricorso per cassazione, il mancato esame di un documento (nella specie, la ricevuta di notificazione della domanda introduttiva) può essere denunciato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., quando il documento non esaminato offra la prova di fatti, primari o secondari, che siano stati oggetto della controversia, come decisa dal giudice, e che si rivelino decisivi, essendo il loro esame in grado di determinare un diverso esito della vertenza. (Principio di diritto enunciato ex art. 384, comma 1) - (commento critico di) Giuseppe Finocchiaro, Un’ordinanza che solleva molti dubbi sull’attribuzione del motivo di appello (Guida al diritto 35/2024, 55-58) in tema di terrorismo : - Cass. pen. 6^, 11.7-20.8.24 n. 32712 (Guida al diritto 35/2024, 70 T): 1. In tema di atti di terrorismo rivolti contro uno Stato estero, la fattispecie di cui all'art. 270-bis, comma 3, c.p. comprende anche le condotte violente, finalizzate a intimidire la popolazione civile realizzate in territori illegittimamente occupati e al di fuori dei confini nazionali riconosciuti dall'ordinamento internazionale. (Fattispecie relativa al gruppo "Brigata Tulkarem", associazione aderente alla cellula madre delle "Brigate dei Martiri di Al Aqsa"). 2. In tema di associazioni con finalità di terrorismo internazionale, la natura di associazione terroristica si ricava non solo dall'inclusione dell'organizzazione negli elenchi (cosiddette black list) di associazioni terroristiche stilati dagli organismi sovranazionali, ma anche dalla disamina del concreto manifestarsi dell'organizzazione stessa alla stregua degli indici descrittivi fattuali indicati dall'art. 270-sexies c.p., con la conseguenza che il dato dell'inserimento, isolatamente considerato, non è autosufficiente per fondarvi la gravità indiziaria, salvo restando che lo stesso ben può essere valorizzato, unitamente ad ulteriori e diverse emergenze processuali, per accertare la finalità di terrorismo. - (commento di) Aldo Natalini, Criterio guida per configurare il reato è la finalità della condotta imputata (Guida al diritto 35/2024, 76-81) [La SC boccia il ricorso di un cittadino palestinese in custodia in carcere indiziato di essere un esponente del “Gruppo di Risposta rapida” denominato “Brigata Tulkarem”. Le condotte ascritte all’indagato possono ritenersi compiute ai danni dello Stato israeliano, pur se destinate a essere commesse al di fuori del suo territorio. A pag. 78 la giurisprudenza di riferimento sui reati di terrorismo.] in tema di processo penale (videoconferenza): - Corte giust. Ue 1^, 4.7.24, causa C-760/22 (Guida al diritto 35/2024, 104 s.m.): L'art. 8, par. 1, della direttiva 2016/343 non osta a che un imputato possa, su sua espressa richiesta, partecipare alle udienze del proprio processo mediante videoconferenza, dovendo peraltro essere garantito il diritto a un equo processo. Nell'ammettere tale possibilità, l'imputato ha diritto a comunicare con il proprio avvocato senza che sia messa a repentaglio la confidenzialità delle comunicazioni. - (commento di) Marina Castellaneta, Videoconferenza ed equo processo sono compatibili, ma i colloqui con i legali devono restare riservati (Guida al diritto 35/2024, 104-106) sulla difesa dei minori (nel processo): - Corte giust. Ue 3^, 5.9.24, causa C-603/22 (Guida al diritto 35/2024, 49): I minori indagati o imputati devono avere la possibilità di essere assistiti da un difensore, se del caso, nominato d’ufficio. A tale obbligo deve ottemperarsi prima del primo interrogatorio da parte della polizia o di qualsiasi altra autorità di contrasto o giudiziaria e, al più tardi, nel corso di quest’ultimo. Se compiono 18 anni durante il procedimento, i diritti conferiti ai minori devono perdurare “allorché ciò è appropriato alla luce di tutte le circostanze della fattispecie, compresa la maturità e la vulnerabilità delle persone di cui trattasi”. I minori devono essere informati dei loro diritti processuali il più rapidamente possibile, al più tardi, prima del primo interrogatorio. Tali informazioni devono essere comunicate in modo semplice e accessibile, adeguato alle loro necessità specifiche. Un documento standard, destinato agli adulti, non soddisfa detti requisiti. Per quanto riguarda le prove incriminanti tratte da dichiarazioni rese in violazione di tali diritti, la normativa UE non impone di prevedere la possibilità per il giudice nazionale di dichiarare inammissibili prove del genere; tuttavia, il giudice deve poter verificare il rispetto di tali diritti e trarre tutte le conseguenze derivanti dalla loro violazione, in particolare relativamente al valore probatorio delle prove in questione. c.s. Carceri Il carcere è quella detestabile soluzione di cui, tuttavia, non si saprebbe fare a meno (Michel Foucault, «Sorvegliare e punire. Nascita della prigione», Einaudi, Torino 1976, p. 252, citato nell’editoriale di Francesco Petrelli)
Autore: Carmine Spadavecchia 30 settembre 2024
sul c.d. DL infrastrutture : DL 29.6.2024 n. 89 - L 8.8.2024 n. 120, Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport - testo del decreto (Guida al diritto 34/2024, 14-16) - guida alla lettura e mappa delle principali novità a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 34/2024, 17-23) sotto il titolo: “Giudizio di cassazione: per la trattazione orale e motivi aggiunti termini più ridotti” [le principali novità: concessioni autostradali, commissari straordinari, modifiche al codice di procedura penale, abolizione del vincolo sportivo degli atleti] in tema di mediazione civile : DM 9.8.2024 (GU 10.8.24 n. 187) del Ministero della giustizia, Modifica dei termini previsti dagli articoli 42, comma 1, e 43, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia del 24 ottobre 2023, n. 150. [I termini di cui all'articolo 42, comma 1, ultima parte, e all'articolo 43, comma 1, del DM giustizia 24 ottobre 2023 n. 150, per l'adeguamento ai requisiti di iscrizione, sono differiti al 31 gennaio 2025] - testo del decreto (Guida al diritto 34/2024, 24) - commento di Marco Marinaro, Uno slittamento necessario in attesa della stabilizzazione (Guida al diritto 34/2024, 25-26) in tema di autonoleggio con conducente (NCC): - Corte cost. 19.7.24 n. 137, pres. Barbera, red. Antonini (Guida al diritto 34/2024, 98 T): È incostituzionale l'art. 10-bis, comma 6, DL 14.12.2018 n. 135 - L 11.2.2019 n. 12 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), nella parte in cui prevede che «fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante», in quanto la previsione configura una barriera irragionevole e non proporzionale all'ingresso dei nuovi operatori nel mercato, che si pone in contrasto con l'art. 3 Cost. Detto divieto non configura un bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti, tale da giustificare la limitazione all'iniziativa economica privata di cui all'art. 41, commi 1 e 2, Cost. La previsione osta anche alla configurazione di un mercato libero e concorrenziale, interesse primario perseguito dall'ordinamento europeo così violando l'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 49 Tfue. - (commento di) Giulia Pernice, Una sospensione sine die contraria alla concorrenza e al libero mercato (Guida al diritto 34/2024, 103-106) in tema di pubblico impiego (giurisdizione sulle procedure di stabilizzazione): - TAR Marche 2^, 3.8.24 n. 714 pres. Ianigro, est. Ruiu (Guida al diritto 34/2024, 32): Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro espressamente elencati nel TU del pubblico impiego, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro. Tale assunto trova conferma nel medesimo TU anche nella parte in cui stabilisce che restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure selettive per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Questa disciplina va interpretata in modo restrittivo, secondo un orientamento che nei più attuali filoni giurisprudenziali attribuisce alla giurisdizione del GA le controversie strettamente collegate allo svolgimento della procedura concorsuale. Pertanto, conclusasi la fase selettiva vera e propria, le controversie non riguardanti direttamente lo svolgimento della predetta valutazione sono da considerare come specificamente mirate all’ottenimento del posto di lavoro, il cosiddetto diritto all’assunzione, che il TU sul pubblico impiego attribuisce alla cognizione del giudice ordinario. In questa fase, infatti, muta il rapporto tra candidato e Amministrazione procedente, sicché il primo, anche se pretenda dall’A. un certo comportamento e ne vada a censurare l’operato, com’è accaduto nella vicenda, di fatto non sta più agendo a tutela di un interesse legittimo, ma di un diritto soggettivo maturato all’esito dell’espletamento della prova di concorso. in tema di contratto preliminare : - Cass. 8.7.24 n. 18545 (Guida al diritto 34/2024, 29): La sostanziale identità del bene oggetto del trasferimento costituisce elemento indispensabile di collegamento tra contratto preliminare e contratto definitivo, con la conseguenza che, in tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, ai sensi dell’art. 2932 c.cc, la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso - dovendo necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche – non può avere a oggetto un appartamento o più appartamenti scelti dal promissario acquirente diversi da quelli contemplati nel preliminare come oggetto del futuro trasferimento e posti su un piano diverso dell’erigendo edificio. in tema di responsabilità medica : - Cass. 3^, 30.7.24 n. 21362 (Guida al diritto 34/2024, 28): Il paziente che rifiuta il ricovero libera da responsabilità il medico solo se è informato. (Ferma restando la necessità di verificare se, e in che termini, un ricovero tempestivo avrebbe o meno consentito un diverso esito della patologia, nella fattispecie la SC ha ritenuto che a fronte dell’errore di diagnosi inizialmente commesso, la paziente non fosse in grado di comprendere se il mancato ricovero potesse o meno esporla al rischio di ulteriori e gravi peggioramenti di salute. Oltre che la tempestività, secondo la SC, conta il modo dell’informazione: nel senso che una comunicazione ben gestita corrobora quell’alleanza terapeutica che lega il medico al paziente e spesso consente di superare – anche con la forza di una vicinanza umana prima che professionale – le eventuali criticità che un percorso sanitario può talvolta riservare) in tema di suicidio assistito : - Corte cost. 18.7.24 n.135, pres. Barbera, red. Modugno, Viganò (Guida al diritto 34/2024, 59 T): In tema di suicidio assistito, sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., come modificato dalla sentenza costituzionale n. 242/2019, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione agli art. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal GIP del Tribunale ordinario di Firenze, nella parte in cui subordina la non punibilità di chi agevola l'altrui suicidio alla condizione che l'aiuto sia prestato a una persona «tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale». (In motivazione, la Corte ha precisato che la sud- detta nozione include anche procedure - quali, ad esempio, l'evacuazione manuale, l'inserimento di cateteri o l'aspirazione del muco dalle vie bronchiali - normalmente compiute da personale sanitario, ma che possono essere apprese anche da familiari o "caregiver" che assistono il paziente, sempre che la loro interruzione determini prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo). In tema di giudizio incidentale di legittimità costituzionale, la partecipazione di soggetti estranei è ammissibile soltanto quando si tratti di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio a quo, tale dovendosi ritenere, nella sede giudiziaria in cui si discute della legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., quello coinvolgente la vita stessa degli intervenienti, nei cui confronti occorre assicurare piena tutela al diritto di difesa nella sua essenziale dimensione di effettività, consentendo di far valere i loro argomenti a sostegno dell'illegittimità della norma censurata. (Fattispecie relativa ad atto di intervento di due soggetti nei confronti dei quali le competenti Aziende sanitarie hanno respinto la richiesta di verifica delle condizioni di accesso al suicidio assistito). - (commento di) Aldo Natalini, Una decisione che di fatto “allarga” il trattamento di sostegno vitale (Guida al diritto 34/2024, 81-88) in tema di abuso d’ufficio : - Alberto Cisterna*, Abuso d’ufficio: “gioie e dolori” di una abrogazione avventata (Guida al diritto 34/2024, 10-13, editoriale) [*presidente di sezione presso il Tribunale di Roma] c.s. L'ideologia è la veste che si mette sulla realtà per falsificarla a proprio vantaggio (Marx)
Autore: Carmine Spadavecchia 22 settembre 2024
sul c.d. DL carceri : - DL 4.7.2024 n. 92 - L 8.8.2024 n. 112, Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia. - testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 32-33/2024, 8-22) sotto il titolo: “Per il sovraffollamento penitenziario liberazione anticipata e più personale”  - modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 32-33/2024, 23-31)  - modifiche al codice penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 32-33/2024, 32-34) - guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 32-33/2024, 35-44) (personale degli istituti penitenziari; sanità penitenziaria; liberazione anticipata; giustizia riparativa; reinserimento sociale dei detenuti; ecc.) - commenti: --- Fabio Fiorentin, Conversione “blindata” che non incide sul necessario aumento degli organici (Guida al diritto 32-33/2024, 45-46) [le novità]  --- Fabio Fiorentin, Per ammodernare le strutture, “scende in campo il Commissario” (Guida al diritto 32-33/2024, 47-48) [edilizia penitenziaria: la fotografia del sovraffollamento] --- Fabio Fiorentin, Domiciliari a ultrasettantenni: necessari protocolli operativi (Guida al diritto 32-33/2024, 49-52) [procedure di esecuzione] -- Fabio Fiorentin, Applicazione liberazione anticipata: rompicapo senza norma transitoria (Guida al diritto 32-33/2024, 53-54) [procedure di esecuzione] -- Fabio Fiorentin, Misure alternative: spazio a housing e volontariato per uscire dal carcere (Guida al diritto 32-33/2024, 55-56) [procedure di esecuzione] -- Fabio Fiorentin, Liste di attesa per ingresso in Rems, le modifiche lasciano nodi irrisolti (Guida al diritto 32-33/2024, 57-58) [procedure di esecuzione] --- Giuseppe Amato, Dubbi sulla portata applicativa del nuovo peculato per distrazione (Guida al diritto 32-33/2024, 59-63) [i reati contro la PA: il nuovo art. 314-bis c.p., che ha introdotto una nuova fattispecie di peculato, rubricato: «indebita destinazione di denaro o cose mobili»]  sulla c.d. “legge Nordio” : L 9.8.2024 n. 114 [GU 10.8.24 n. 187, in vigore dal 25 agosto 2024], Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare - testo della legge (Guida al diritto 32-33/2024, 64-70) sotto il titolo: “Legge Nordio: sparisce l’abuso d’ufficio, rivista la disciplina sulle intercettazioni” - modifiche al codice penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 32-33/2024, 71-74) - modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 32-33/2024, 75-90) - guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 32-33/2024, 91-97) [abuso d’ufficio; traffico di influenze illecite; modifiche all’ordinamento giudiziario; modifiche al codice dell’ordinamento militare; ecc.] - commenti: --- Giuseppe Amato, Abolito il reato, tutela in bilico contro l’azione illecita intenzionale (Guida al diritto 32-33/2024, 98-107) [abuso d’ufficio: scopo dell’abrogazione; il nuovo peculato per distrazione] - Giuseppe Amato, Il rafforzamento della “protezione” delle comunicazioni del difensore (Guida al diritto 32-33/2024, 108-109) [attività difensiva: si estende il divieto all’acquisizione di ogni forma di comunicazione intercorsa tra l’imputato e il proprio difensore; la conversazione inutilizzabile non solo va interrotta subito, giusta la norma introdotta, ma non va in ogni caso verbalizzata] - Giuseppe Amato, Intercettazioni: aumenta la privacy dei soggetti diversi dalle parti (Guida al diritto 32-33/2024, 110-113) [indagini preliminari: per ridurre ulteriormente il rischio di indebite propalazioni, delle intercettazioni non rilevanti non si fa alcuna menzione nei verbali; la verbalizzazione delle intercettazioni non deve riguardare espressioni che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti]  in materia di sanità (attività libero-professionale intramoenia): - Corte cost. 29.7.24 n. 153, pres. Barbera, red. Sciarrone Alibrandi (Guida al diritto 32-33/2024, 117-118): In materia di tutela della salute è vincolante per tutte le Regioni il principio che vieta ai medici che abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo con il SSN, e ai quali è dunque consentito svolgere attività libero professionale solo intramoenia, di svolgere l’ALPI presso strutture sanitarie private accreditate. Infatti, anche allorquando è stata transitoriamente introdotta, in considerazione della carenza degli spazi disponibili, la possibilità di un’ALPI “allargata” e si è consentito al direttore generale di assumere specifiche iniziative per reperire fuori dall’azienda spazi sostitutivi, includendovi anche gli studi professionali privati, è stata sempre ribadita l’espressa esclusione delle strutture sanitarie private accreditate.  in materia edilizia (mancata ultimazione lavori): - Ad. plen. 30.7.24 n. 14, pres. Maruotti, est. Santoleri (Guida al diritto 32-33/2024, 118): In ipotesi di realizzazione, prima della decadenza del permesso di costruire, di opere non completate, occorre distinguere a seconda se le opere incomplete siano autonome e funzionali oppure no:  › nel caso di costruzioni prive dei suddetti requisiti di autonomia e funzionalità, il Comune deve disporne la demolizione e la riduzione in pristino ai sensi dell’art. 31 DPR 380/2001, in quanto eseguite in totale difformità rispetto al permesso di costruire; › qualora il permesso di costruire abbia previsto la realizzazione di una pluralità di costruzioni funzionalmente autonome (ad esempio villette) che siano rispondenti al permesso di costruire considerando il titolo edificatorio in modo frazionato, gli immobili edificati - ferma restando l’esigenza di verificare se siano state realizzate le opere di urbanizzazione e ferma restando la necessità che esse siano comunque realizzate - devono intendersi supportati da un titolo idoneo, anche se i manufatti realizzati non siano totalmente completati, ma - in quanto caratterizzati da tutti gli elementi costitutivi ed essenziali - necessitino solo di opere minori che non richiedono il rilascio di un nuovo permesso di costruire; › qualora invece, le opere incomplete, ma funzionalmente autonome, presentino difformità non qualificabili come gravi, l’Amministrazione potrà adottare la sanzione recata dall’art. 34 del TU; › è fatta salva la possibilità per la parte interessata, ove ne sussistano tutti i presupposti, di ottenere un titolo che consenta di conservare l’esistente e di chiedere l’accertamento di conformità ex art. 36 TU nel caso di opere “minori” (quanto a perimetro, volumi, altezze) rispetto a quelle assentite, in modo da dotare il manufatto - di per sé funzionale e fruibile - di un titolo idoneo, quanto alla sua regolarità urbanistica.  in tema di appalti : - Cons. Stato VII 1.7.24 n. 5789, pres. Contessa, est. Marzano (Guida al diritto 32-33/2024, 118): L’invio dell’offerta tecnica attraverso WeTransfer non legittima l’esclusione del concorrente dalla gara per violazione del principio di segretezza delle offerte. Militano in tal senso l’art. 1 (principio del risultato) e l’art. 2 (principio della fiducia) DLg 36/2023 secondo cui le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto con la massima tempestività e il rapporto tra la PA e gli operatori economici si fonda sul principio della reciproca fiducia. (Il CdS riforma la pronuncia con cui il Tar aveva respinto il ricorso contro il provvedimento con cui un’Università aveva escluso un operatore economico da una gara d’appalto per aver tramesso l’offerta tecnica utilizzando il servizio WeTransfer).  in tema di concessioni balneari (proroga automatica): - TAR Catania 3^, 30.7.24 n. 2767, pres. Lento, est. Fichera (Guida al diritto 32-33/2024, 121): Da quanto statuito con sentenze nn. 17 e 18 del 2021 dell’Adunanza plenaria – secondo cui «Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 Tfue e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/Ce, con la conseguenza che tali norme non devono essere applicate né dai giudici né dalla PA» - discende che devono essere disapplicate le “norme legislative nazionali” che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime e che le concessioni demaniali marittime incise da tale statuizione sono quelle che hanno “finalità turistico-ricreative” (cfr. anche Tar Calabria n. 862/2022). Tale principio dell’Adunanza plenaria non può essere richiamato a giustificazione della tesi della nullità di una clausola di rinnovo automatico racchiusa in un accordo quadro, non essendo quest’ultimo una “norma legislativa” che regolamenta il rinnovo delle concessioni ed essendo un accordo bilaterale, tra un soggetto pubblico e un soggetto privato, che si colloca all’esterno del perimetro delle concessioni demaniali.  in tema di cittadinanza : - TAR Roma 5^-bis, 11.7.24 n. 14125, pres. Rizzetto, est. Giudice (Guida al diritto 32-33/2024, 118): Il legame familiare, per la sua natura ed intensità, induce a ritenere, secondo la logica del “più probabile che non”, che l’interessato possa agevolare comportamenti scorretti di alcuni componenti del proprio nucleo familiare. Quando il diniego opposto dall’Amministrazione trova fondamento in motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, si giustifica la “anticipazione” della soglia di prevenzione e di tutela dell’interesse alla sicurezza dello Stato, al fine di assicurare una tutela efficace nel campo del contrasto di attività che possano minare l’integrità della Repubblica. (Fattispecie concernente il diniego di cittadinanza a un soggetto legato affettivamente a un terrorista)  in tema di immigrazione (ingressi per studio): - Corte giust. Ue 5^, 29.7.24, causa C-14/23 (Guida al diritto 32-33/2024, 122): Anche quando non abbia correttamente trasposto nel proprio ordinamento la direttiva 2016/801/Ue (sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari), che prevede la facoltà dello Stato membro di respingere una domanda di autorizzazione abusiva, lo Stato membro può rifiutare l’autorizzazione di soggiorno sul territorio dell’Unione europea per motivi di studio se la domanda dello straniero costituisce di fatto un abuso del diritto da lui astrattamente invocabile: ciò in quanto il divieto di pratiche abusive costituisce un principio generale del diritto UE, sicché la sua applicazione non è subordinata a un’esigenza di trasposizione.   in tema di caccia : - Corte giust. Ue 1^, 29.7.24, causa C-436/22 (Guida al diritto 32-33/2024, 122): Il lupo non può essere designato come una specie di cui è autorizzata la caccia in una parte del territorio di uno Stato membro quando il suo stato di conservazione a livello nazionale è insoddisfacente. Il fatto che una specie animale possa formare oggetto di misure di gestione non implica che il suo stato di conservazione sia soddisfacente. Lo scopo di tali misure deve essere quello di mantenere o ripristinare la specie interessata in uno stato di conservazione soddisfacente. Pertanto, se tali misure includano norme riguardanti la caccia, esse sono destinate a limitarla e non ad estenderla. Ove risulti necessario, la caccia può quindi anche essere vietata. Inoltre, una decisione che autorizza la caccia di una specie deve essere giustificata e fondata sui dati di sorveglianza dello stato di conservazione di tale specie. Per di più, tale sorveglianza deve essere oggetto di un’attenzione specifica se la specie sia considerata, in generale, una specie di interesse comunitario. Le valutazioni dello stato di conservazione di una specie e dell’opportunità di adottare misure di gestione devono essere effettuate tenendo conto della relazione elaborata dagli Stati membri ogni sei anni ai sensi della direttiva nonché dei più recenti dati scientifici, ottenuti grazie alla sorveglianza da essi svolta. Tali valutazioni devono essere effettuate non solo a livello locale, ma anche a livello della regione biogeografica, o ancora a livello transfrontaliero. Quando una specie animale si trova in uno stato di conservazione insoddisfacente, le autorità competenti devono adottare misure al fine di migliorare lo stato di conservazione della specie interessata, in modo tale che le popolazioni di quest’ultima raggiungano in futuro uno stato di conservazione soddisfacente duraturo. In tale contesto, provvedimenti di protezione, quali la restrizione o il divieto della caccia, possono essere necessari se sussista un’incertezza quanto ai rischi esistenti per il mantenimento di una specie in uno stato di conservazione soddisfacente (principio di precauzione).   (In sintesi, una regione non può autorizzare la caccia del lupo se la specie è a rischio nella nazione)   in tema di condominio (il decreto c.d. “Salva-casa”): - Antonio Scarpa*, Decreto “Salva casa”: quelle ricadute poco scontate sui rapporti condominiali (Guida al diritto 32-33/2024, 6-7, editoriale)  c.s.  Paesaggio  Il vero fascismo è il Potere della civiltà dei costumi che sta distruggendo l'Italia (Pier Paolo Pasolini, sullo sfregio al paesaggio italiano martoriato da costruzioni distruttive, oggi pale eoliche e campi fotovoltaici)        
Autore: Carmine Spadavecchia 9 settembre 2024
sul c.d. DL salvacasa : DL 29.5.2024 n. 69 - L 24.7.2024 n. 105 [testo coordinato in GU 27.7.24 n. 175], Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica - testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 31/2024, 16-28) - guida alla lettura (e mappa delle novità), a cura di Aldo Natalini (Guida al diritto 31/2024, 29-34) sotto il titolo: Nuova sanatoria su abusi paesaggistici, superato il requisito della “doppia conformità”. Sempre consentito il recupero abitativo dei sottotetti - commenti: --- Aldo Natalini, Vepa escluse se vi è uso pubblico Liberalizzate le tende bioclimatiche (Guida al diritto 31/2024, 35-37). [norme sull’edilizia libera] [Vepa =vetrate panoramiche scorrevoli] --- Aldo Natalini, Stato legittimo “differenziato” per parti comuni e singole case (Guida al diritto 31/2024, 38-42) [norme di semplificazione] --- Aldo Natalini, Sì al recupero abitativo dei sottotetti con le leggi regionali più favorevoli (Guida al diritto 31/2024, 43-46) [norme di sanatoria] --- Aldo Natalini, I cambi d’uso saranno più facilitati anche se realizzati con o senza opere (Guida al diritto 31/2024, 47-50) [norme sulle lievi difformità] --- Aldo Natalini, Tolleranze costruttive fino al 6% per lavori entro il 24 maggio 2024 (Guida al diritto 31/2024, 51-56) [norme sulle lievi difformità] --- Aldo Natalini, Per l’abitabilità dei monolocali bastano 20mq per una persona (Guida al diritto 31/2024, 57-61) [norme igienico-sanitarie] --- Aldo Natalini, Varianti in corso d’opera ante 1977: basta la Scia per regolarizzare l’abuso (Guida al diritto 31/2024, 62-66) [norme di sanatoria] --- Aldo Natalini, Doppia conformità “disgiunta” anche per le variazioni essenziali (Guida al diritto 31/2024, 67-74) [norme di sanatoria] --- Aldo Natalini, Più tempo per l’ordine a demolire: fino a 240 giorni per motivi di salute (Guida al diritto 31/2024, 75-77) [altre modifiche al Tue] in tema di giurisdizione (contenzioso sanitario): - TAR Latina 2^, 21.6.24 n. 451, pres. est Soricelli (Guida al diritto 31/2024, 82): Il GA difetta di giurisdizione sul ricorso di una ASL contro la nota di un Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Lazio che comunicato a una casa di cura accreditata l’avvio del procedimento di recupero di somme relative a “prestazioni di assistenza ospedaliera non concordate”, invitando la stessa ad “emettere una nota di credito corrispondente agli importi da recuperare”. in tema di appalti (equo compenso): - TAR Salerno 2^, 16.7.24 n. 1494, pres. Durante, est Di Popolo (Guida al diritto 31/2024, 82): Il sistema dei contratti pubblici risponde a una logica proconcorrenziale, che appare incompatibile con la fissazione di minimi tariffari rigidi e immodificabili, pertanto, la normativa sull’equo compenso non è applicabile a tali contratti in maniera automatica, potendo tuttalpiù costituire un riferimento per le stazioni appaltanti ai fini di verificare la congruità dei corrispettivi in sede di eventuale verifica di anomalia dell’offerta. La conseguenza è che la normativa sull’equo compenso non può eterointegrare il disciplinare di gara che non ne preveda l’applicazione, considerato che il meccanismo dell’eterointegrazione è ammesso in casi eccezionali a fronte di norme di natura chiaramente imperativa. In definitiva, il sistema dei contratti pubblici è ontologicamente incompatibile con la normativa sull’equo compenso che vorrebbe imporre in maniera astratta e generalizzata tariffe minime e inderogabili per le prestazioni professionali affidate con contratti di appalto. in materia di scuola (voto con lode): - TAR Milano 5^, 4.6.24 n. 1694, pres. Dongiovanni, est. Bini (Guida al diritto 31/2024, 82): La decisione di non assegnare la lode non deve essere motivata, e per altro verso, la determinazione della Commissione è caratterizzata da ampia discrezionalità e non è suscettibile di sindacato intrinseco da parte del giudice; può quindi essere censurata solo nei limiti della possibile emersione di una manifesta illogicità o di un travisamento dei fatti posti a base della determinazione in contestazione. Ottenere il massimo dei voti, anche riconoscendo che il candidato ha dimostrato capacità critica, ha saputo rielaborare i contenuti acquisiti, ha svolto una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita, non implica per ciò stesso il riconoscimento della brillantezza culturale richiesta per la lode. in tema di stato civile (rettificazione di sesso): - Corte cost. 23.7.24 n. 143, pres. Barbera, red. Petitti (Guida al diritto 31/2024, 80): Pur dovendosi riconoscere l’esistenza di un tema di “dignità sociale” e di “tutela della salute” vanno dichiarate inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Bolzano sulla possibilità di prevedere, con un intervento della Corte, un “terzo genere”, oltre a quello maschile e femminile, in quanto materia che per “l’impatto generale” sul sistema normativo non può che essere oggetto di un intervento del Legislatore. Peraltro, è irragionevole la necessità di una autorizzazione da parte del tribunale all’intervento chirurgico quando la transizione è già compiuta, per esempio attraverso un trattamento ormonale e un percorso psicologico. in tema di impresa familiare : - Corte cost. 25.7.24 n. 148, pres. Barbera, red. Amoroso (Guida al diritto 31/2024, 81): L’art. 230-bis, terzo comma, c.c. è incostituzionale nella parte in cui non prevede come familiare - oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo - anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto». In via consequenziale, va dichiarato incostituzionale l’art. 230-ter c.c., che, introdotto dalla L 76/2016 (cosiddetta legge Cirinnà), riconosceva al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta. in tema di separazione consensuale (accordi essenziali e accordio collaterali): - Cass. 1^, 22.7.24 n. 20034 (Guida al diritto 31/2024, 80-81): In tema di separazione consensuale, per distinguere i patti che integrano il contenuto eventuale degli accordi da quelli che costituiscono il contenuto essenziale - i quali non sono suscettibili di modifica o revoca ex art. 710 c.p.c. né possono essere sostituiti dalle condizioni conseguenti al divorzio, ma sono negozi autonomi, che regolano i reciproci rapporti dei coniugi ai sensi dell’articolo 1372 c.c. - l’interprete è chiamato a indagare la comune intenzione delle parti, accertando se si tratti di patti che hanno nella separazione una mera occasione, e non la loro causa concreta, facendo uso dei canoni interpretativi forniti dall’articolo 1362 e ss. c.c., secondo i quali il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate. in tema di condominio : - Antonio Scarpa*, Parti comuni e “proprietà esclusive”, una distinzione forse anacronistica (Guida al diritto 31/2024, 12-14, editoriale). La distinzione fra parti comuni e unità immobiliari di proprietà esclusiva alla luce degli interventi di riqualificazione edilizia e di riclassificazione energetica. [*magistrato presso la Corte di cassazione] in tema di gratuito patrocinio : - Cass. pen. 4^, 23.7.24 n. 30047 (Guida al diritto 31/2024, 81): L’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal cittadino straniero comunitario, non residente in Italia, non necessita dell’allegazione del codice fiscale italiano. (La SC accoglie con rinvio il ricorso di un cittadino rumeno contro l’ordinanza del Tribunale di Roma che aveva confermato il diniego del patrocinio a spese dello Stato, in quanto il richiedente aveva indicato unicamente il codice fiscale della Romania e la residenza all’estero) c.s. Scuola Se pensate che l'istruzione sia costosa, provate con l'ignoranza (Roberto Ignazio Ippolito, insegnante)
Autore: Carmine Spadavecchia 4 settembre 2024
in tema di giurisdizione (liquidazione compensi agli ausiliari del giudice): - Ad. plen., 6.5.24 n. 10, pres. Maruotti, est. Noccelli, Autoritò di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) / Aimag S.p.a. (Giurispr. it. 7/2024, 1519-1520): La giurisdizione sui giudizi di impugnazione avverso gli atti con cui il GA liquida i compensi degli ausiliari (in particolare: CTU e verificatori) spetta al GO, secondo la previsione dell’art. 170 TU sulle spese di giustizia (DPR 115/2002). Non può, al contrario, affermarsi la sussistenza di una sorta di “ontologica e immanente” competenza a conoscere dei giudizi di opposizione in capo al medesimo plesso giurisdizionale che ha conosciuto del merito della controversia. in tema di ricorso straordinario (trasposizione in s.g.): - Cons. Stato VII 2.5.24 n. 3987, pres. Contessa, est. Sestini (Giurispr. it. 7/2024, 1520-1): La facoltà processuale di richiedere la trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario (DPR 1199/1971, art. 10) va riconosciuta non solo al soggetto qualificabile come “controinteressato” in senso tecnico, bensì anche al soggetto qualificabile come “co-interessato”. In tali casi, tuttavia (al fine di evitare possibili forme di abuso del processo connesse all’esercizio del potere di opposizione) la possibilità di chiedere la trasposizione può essere chiesta soltanto entro il medesimo termine entro il quale sarebbe proponibile l’azione in via ordinaria dinanzi al Giudice amministrativo. in materia di edilizia (impugnazione di titoli edilizi): - Cons. Stato VII, 14.12.23 n. 10845, pres. Di Carlo, est. Bruno (Giurispr. it. 7/2024, 1634 solo massima): In tema di impugnazione dei titoli edilizi le esigenze di tutela vanno contemperate con l’esigenza di assicurare stabilità e certezza agli atti amministrativi, non potendo gli stessi rimanere sine die soggetti a impugnativa, né consentire che il privato confinante, attraverso l’utilizzo ad libitum dello strumento dell’accesso, possa decidere di impugnare i relativi atti in qualsiasi momento. Il principio della certezza delle situazioni giuridiche, particolarmente avvertito in relazione al rilascio dei titoli edilizi, comporta che non si possa lasciare il soggetto titolare nell’incertezza circa la sorte del proprio titolo oltre una ragionevole misura, considerato che l’annullamento a distanza di molto tempo finirebbe per rendere ancor più grave il pregiudizio patito, rispetto ad opere edilizie da tempo edificate e che si confidava di poter continuare a mantenere. Come chiarito dalla giurisprudenza di questo Consiglio, il vicino che intenda avversare un intervento edilizio ha il preciso onere di attivarsi tempestivamente secondo i canoni di buona fede in senso oggettivo, senza differire, in assenza di una valida ragione, l’impugnativa del relativo titolo alla fine dei lavori, quando ciò non sia oggettivamente necessario ai fini impugnatori. Deve aggiungersi che in tema di impugnazione dei titoli edilizi rilasciati in favore di terzi, il principio di trasparenza sostanzia e rende effettiva la tutela del terzo attraverso il diritto alla piena conoscenza della documentazione amministrativa, ma tale diritto rimane uno strumento che il terzo ha l’onere di attivare non appena abbia contezza od anche il ragionevole sospetto che l’attività materiale pregiudizievole, che si compie sotto i suoi occhi, sia sorretta da un titolo amministrativo abilitante, non conosciuto o non conosciuto sufficientemente. Ne deriva che il dies a quo per il computo del termine di impugnazione del permesso di costruire in sanatoria non può ragionevolmente decorrere dall’accesso agli atti amministrativi, ponendosi la prospettazione della parte appellante in stridente contrasto con i doveri di correttezza e buona fede, con esposizione del titolo edilizio alla possibilità di impugnazione per un tempo indefinito o, comunque, ingiustificatamente dilatato. - (commento di) Giuseppe Franchina, L’impugnazione di un permesso di costruire in sanatoria, è sottoposta al canone della buona fede, essendo onere del ricorrente agire tempestivamente (dies a quo) rispetto alla percezione della lesione della propria posizione giuridica (Giurispr. it. 7/2024, 1634-1639) in tema di appalti (requisiti): - Ad. plen. 24.4.24 n. 7, pres. Maruotti, est. Maggio (Giurispr. it. 7/2024, 1522-3): Ai fini della partecipazione alle pubbliche gare di appalto il principio della continuità nel possesso dei requisiti cc.dd. di ordine soggettivo comporta che tali requisiti (come quelli di regolarità fiscale e contributiva) debbano essere posseduti da ciascun concorrente nel corso dell’intera procedura di gara (i.e.: a partire dalla presentazione dell’offerta e fino alla stipula del contratto). Spetta pertanto alla stazione appaltante il potere di verificare in qualunque momento la persistente sussistenza di tali requisiti e grava, correlativamente, in capo al concorrente l’onere di rappresentare in modo leale e veritiero all’Amministrazione qualunque circostanza potenzialmente idonea ad incidere sulla continuità nel possesso di tali requisiti. in tema di appalti (Pnrr): - TAR Roma 2^-bis, 3.1.24 n. 134, pres. Morabito, rel. Francavilla (Giurispr. it. 7/2024, 1640 s.m.): 1. Il DLg 31.3.2023 n. 36, si applica alle procedure di affidamento di contratti finanziati in tutto o in parte attraverso il PNRR o il PNC il cui bando è stato pubblicato dopo il 1 luglio 2023 (data in cui le disposizioni del nuovo Codice acquistano efficacia). Dunque le norme emergenziali in materia di affidamenti PNRR (in modo particolare il DL 16.7.2020 n. 76), nonostante prevedano deroghe al DLg 18.4.2016 n. 50, vanno applicate al nuovo Codice. È invece da escludere l’ultrattività degli istituti del vecchio Codice così come derogato dalla stessa normativa emergenziale. 2. Nelle ipotesi di appalto integrato, la sostituzione del progettista “indicato” da parte dell’operatore economico è in astratto ammissibile esclusivamente nella fase del soccorso istruttorio e non in quelle successive. La sostituzione è comunque vietata nei casi in cui determina una modifica sostanziale dell’offerta. - (nota di) Andrea Ferrante, Tra risultato e certezza: agli appalti PNRR si applica il nuovo Codice dei contratti (Giurispr. it. 7/2024, 1640-3) in tema di accesso : - Tar Veneto 3^, 18.12.23 n. 1903, pres. Farina, est. Nasini (Giurispr. it. 7/2024, 1643 s.m.): 1. In ambito di accesso documentale non sussiste diritto all’ostensione di documenti formati dallo stesso soggetto istante o di documenti indicati in maniera generica e/o di cui non venga data prova della loro esistenza, essendo la P.A. tenuta a consentire l’accesso con riguardo ai soli documenti specifici, in presenza di legittimo interesse del richiedente, già formati o esistenti, senza che ciò comporti per la PA l’obbligo di compiere attività di ricerca e di elaborazione per risalire al documento di cui viene chiesta l’ostensione. 2. L’istanza di ostensione presentata con riferimento a tutti i dati e le informazioni detenute dalla PA in relazione ad un fatto specifico non può essere accolta. Non sono accessibili, infatti, le informazioni detenute dalla PA, che non rivestano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto in materia di accesso ai dai personali, ex art. 15 GPDR, da parte della persona a cui i dati stessi si riferiscono. 3. È legittimo il diritto di accesso concernente i file digitali (nello specifico fotografie e messaggi di posta elettronica certificata) rientrando gli stessi nella nozione di documento amministrativo, di cui la PA è tenuta all’ostensione, in presenza di legittimo interesse vantato dal richiedente, specie laddove tali documenti digitali siano stati espressamente richiamati nonché posti alla base del provvedimento amministrativo e siano già stati forniti, in copia analogica, al richiedente. - (commento di) Silvia Ingegnatti, Diritto di accesso a documento nativo digitale è soddisfatto dall’ostensione della mera copia analogica? (Giurispr. it. 7/2024, 1643-1651) in tema di beni culturali : - Cedu 1^, 2.5.24, ric. 35271/19, J. Paul Getty Trust e aa. c/ Italia (Giurispr. it. 7/2024, 1527-9, annotata da Alessandro Chechi): Il provvedimento di confisca emesso dalle autorità italiane al fine di recuperare l’“Atleta vittorioso” (scultura acquistata dal J.P. Getty Trust nel 1977, in seguito alla sua illecita esportazione dal territorio italiano), non viola il diritto del Trust al godimento dei suoi beni, come garantito dall’art. 1, Protocollo n. 1, della Cedu (convenzione) in tema di servitù (parcheggio): - Cass. SSUU 13.2.24 n. 3925 (Giurispr. it. 7/2024, 1530 T): In tema di servitù, lo schema previsto dall’art. 1027 c.c. non preclude la costituzione, mediante convenzione, di servitù avente ad oggetto il parcheggio di un veicolo sul fondo altrui purché, in base all’esame del titolo e ad una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti essere stata attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione e sempre che sussistano i requisiti del diritto reale e in particolare la localizzazione. - (Francesco Mezzanotte), L’utilità prediale della facoltà di parcheggio (Giurispr. it. 7/2024, 1531-6). La servitù, quale diritto reale tipico nella struttura, ma ampiamente conformabile sotto il profilo contenutistico. in tema di simulazione : - Cass. 2^, 24.11.23 n. 32724 (Giurispr. it. 7/2024, 1536 T): In tema di contratto, l’affermazione per cui l’accertamento della simulazione costituisce oggetto dell’indagine di fatto riservata al giudice di merito, e come tale non è censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, presuppone che si dia atto della riconduzione del programma negoziale concreto allo schema legale astratto prefigurato dall’art. 1414 c.c. - (commento di) Carlo Rimini, I patti in vista del divorzio e l’odore di zolfo che anticipa l’arrivo del demonio (Giurispr. it. 7/2024, 1539-1547). La SC esclude che sia ravvisabile la simulazione in una fattispecie in cui il giudice di merito aveva viceversa ritenuto nulla una cessione di quote sociali sul presupposto che essa dissimulasse un patto in vista di una futura separazione e di un futuro divorzio fra la cedente e l’amministratore della società cessionaria. in materia di lavoro (c.d. decreto trasparenza*): - Paola Ferrari (a cura di), Trasparenza e rapporti di lavoro dopo il D.Lgs. n. 104 del 2022 (Giurispr. it. 7/2024, 1693-1776) --- Decreto trasparenza e rapporti di lavoro: uno sguardo d’insieme, Paola Ferrari (1693) --- Il campo di applicazione del D.Lgs. n. 104/2022, Alessandro Boscati (1700) --- Le informazioni sul rapporto di lavoro e le modalità di comunicazione, Anna Zilli (1712) --- Trasparenza e sistemi decisionali o di monitoraggio (integralmente) automatizzati, Marco Biasi (1725) --- Condizioni di lavoro e prescrizioni minime, Carmela Garofalo (1732) --- Misure di tutela e sistema sanzionatorio nel D.Lgs. n. 104/2022, Emanuela Fiata (1751) --- Decreto trasparenza e conoscibilità delle “fonti” collettive, Giovanni Piglialarmi (1759) --- Trasparenza nei rapporti di lavoro e contrattazione collettiva, Michele Tiraboschi (1770) * Il DLg 27.6.2022 n. 104, attuativo della L 22.4.2021 n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020) recepisce nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili. Tale Direttiva, nell’abrogare la precedente 91/533/CEE attuata nell’ordinamento interno dal DLg 152/1997, prevede il rafforzamento (qualitativo e quantitativo) dei diritti di informazione e l’introduzione di prescrizioni volte a garantire diritti minimi per un ampio numero di prestatori. in materia di lavoro (ferie non godute): - Corte giust. Ue 1^, 18.1.24, causa C-218/22 (Giurispr. it. 7/2024, 1621 s.m. ): L’art. 7 della Direttiva 4.11.2003 n. 88 (2003/88/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà. (Principio enunciato dalla sentenza annotata) - (commento di) Federico D’Addio, Viola il diritto UE il divieto di monetizzazione delle ferie in caso di dimissioni (Giurispr. it. 7/2024, 1621-5) in tema di arbitrato estero: - Marcello Stella (a cura di), Opposizione al riconoscimento di lodi esteri (Giurispr. it. 7/2024, 1682-1692) Dottrina e giurisprudenza sulla opposizione al riconoscimento di lodi stranieri nel nostro ordinamento (artt. 839-840 c.p.c.), tenuto conto anche della giurisprudenza straniera, stante la matrice internazionale della disciplina di trasposizione della Convenzione. New York e l’esigenza di omogeneità a tutela dello ius litigatoris dei compromittenti internazionali. in tema di consulenza tecnica (preventiva): - Corte cost. 10.11.23 n. 202, pres. Barbera, red. Amoroso (Giurispr. it. 7/2024, 1570 s.m.): Sono incostituzionali gli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c. nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall’art. 669-terdecies, avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all’art. 696-bis del medesimo codice. - (commento di) Lucilla Galanti, Una nuova estensione del reclamo cautelare: il rigetto del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. (Giurispr. it. 7/2024, 1570-1578) N.B. – Sentenza già segnalata con il commento di Eugenio Sacchettini, Un divieto illegittimo sotto i profili di ragionevolezza ed eguaglianza (Guida al diritto 48/2023, 41-43) in tema di mediazione obbligatoria (domanda riconvenzionale): - Cass. SSUU 7.2.24 n. 3452 (Giurispr. it. 7/2024, 1581 s.m.): La condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 DLg 28/2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile. - (commento di) Mauro Bove, Mediazione obbligatoria e domanda riconvenzionale (Giurispr. it. 7/2024, 1582-7) N.B. – Sentenza già segnalata con il commento di Mario Piselli, Un chiarimento delle Sezioni Unite che preserva le finalità dell’istituto (Guida al diritto 10/2024, 52-54) in materia penale (concorso nel reato: caso Cerciello Rega): - Cass. pen. 1^, 15.3-22.11.23 n. 46921 (Giurispr. it. 7/2024, 1664 s.m.): 1. In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non esime il giudice di merito dall’obbligo di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall’art. 110 c.p., con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà. 2. In tema di concorso anomalo ex art. 116 c.p., ai fini dell’affermazione della responsabilità per il reato diverso commesso dal compartecipe, è necessaria la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l’evento diverso, nel senso che quest’ultimo deve essere oggetto di possibile rappresentazione in quanto logico sviluppo, secondo l’ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, fermo restando che la prognosi postuma sulla prevedibilità del diverso reato commesso dal concorrente va effettuata in concreto, valutando la personalità dell’imputato e le circostanze ambientali nelle quali l’azione si è svolta. - (commento di) Vincenzo Mongillo, Condotte di partecipazione atipica e concorso anomalo. Il caso Cerciello Rega (Giurispr. it. 7/2024, 1664-1671) [il caso del vicebrigadiere accoltellato da due statunitensi] in tema di privacy (data retention): - Corte di giust. Ue, Grande Sezione, 30.4.24, causa C-178/22 (Giurispr. it. 7/2024, 1523-5, annotata da Francesco Marino): L’art. 15, par. 1, Dir. 2002/58/CE (relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), letto alla luce degli artt. 7, 8 e 11 nonché dell’art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non osta a una normativa nazionale (nella specie, art. 132, 3° comma, DLg 30.6.2023 n. 196, Codice della privacy) che impone al giudice nazionale di autorizzare l’accesso di un’autorità inquirente in ambito penale ai dati conservati dai fornitori di servizi di comunicazione, qualora i reati per cui si procede siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni. Tuttavia, tale normativa deve prevedere che l’accesso sia concesso dal giudice allorché sussistano sufficienti indizi di tali reati, i dati richiesti siano rilevanti per l’accertamento dei fatti e lo stesso giudice disponga della possibilità di negare tale accesso, laddove sia richiesto nell’ambito di un’indagine vertente su un reato manifestamente non grave, alla luce delle condizioni esistenti nello Stato membro interessato. in tema di intercettazioni telefoniche (controllo giurisdizionale): - Cedu 1^, 23.5.24, causa 2507/19 (Giurispr. it. 7/2024, 1525-7, annotata da Tobia Collà Ruvolo): L’ordinamento italiano non prevede garanzie adeguate ed efficaci per proteggere dal rischio di abusi le persone sottoposte a misure d’intercettazione che, non essendo sospettate di essere coinvolte nella commissione di un delitto, rimangono estranee al procedimento. Stante tale vulnus legislativo, le decisioni assunte dall’autorità giudiziaria in tema d’intercettazioni non soddisfano il requisito di “necessarietà [della misura] in una società democratica”. in materia penitenziaria (detenzione domiciliare): - Corte cost. 8.11.23 n. 219, pres. Barbera, red. Viganò (Giurispr. it. 7/2024, 1672 solo massima): L’art. 47-ter, 1° comma, lett. b), ord. pen., introdotto nel nostro ordinamento al fine di meglio tutelare il rapporto madre-figlio, risulta costituzionalmente legittimo nella misura in cui non lede il superiore interesse del minore e il principio della bigenitorialità, posto che la disciplina della detenzione domiciliare ordinaria garantisce al minore il rapporto con almeno uno dei genitori. (La Corte, definito il concetto di bigenitorialità e il suo fondamento costituzionale e internazionale, chiarisce che il best interest of the child può - rectius deve - essere oggetto di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente tutelati rilevanti nel caso concreto). - (commento critico di) Andrea Conti, La lettura costituzionale della detenzione domiciliare ordinaria (Giurispr. it. 7/2024, -1672-1681) c.s.  Dubbi - Il dubbio è la vita della mente e dello spirito (Eric-Emmanuel Schmitt) - Il dubbio è la madre della verità…. Davanti al dubbio, meglio esitare (David Lagercrantz, scrittore svedese, da "Memoria", spy story) - Non stancarsi mai di rimettere in questione tutto (Benjamin Fondane, da D. Gascoyne, "Incontri con Benjamin Fondane", Aragno 1921) - Ogni problema ha tre soluzioni: la mia, la tua e quella giusta (proverbio orientale)
Autore: Carmine Spadavecchia 30 agosto 2024
sull’ autonomia regionale differenziata : L 26.6.2024 n. 86 [GU 28.6.24 n. 150, in vigore dal luglio 2024], Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione  - testo della legge (Guida al diritto 30/2024, 15-20)  - guida alla lettura a mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 30/2024, 21-28)  - commento di Marcello Clarich* e Giuliano Fonderico**, Prima del regionalismo differenziato un piano sui rapporti centro-periferia (Guida al diritto 30/2024, 12-14, editoriale) [*ordinario di Diritto amministrativo all’Università di Roma La Sapienza; **associato di diritto amministrativo all’Università Ca’ Foscari di Venezia]  in materia edilizia (abusi: doppia conformità): - Corte cost. 15.7.24 n. 125, pres. Barbera, red. D’Alberti (Guida al diritto 30/2024, 116): Il requisito della “doppia conformità” riveste un’importanza cruciale nell’ordinamento italiano, mirando ad assicurare, sull’intero territorio nazionale, l’uniformità delle condizioni per ricondurre a legittimità gli abusi edilizi: ciò a tutela dell’effettività della disciplina urbanistica ed edilizia e, quindi, indipendentemente dalla concreta estensione del fenomeno dell’abusivismo nei singoli contesti territoriali. Tale requisito deve trovare applicazione sia in relazione alle regioni a statuto ordinario, sia in relazione alle regioni a statuto speciale. Anche alla luce delle recenti modifiche di semplificazione della disciplina statale apportate dal DL 69/2024 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), va ribadito che spetta allo Stato il compito di stabilire, a tutela dell’effettività della disciplina urbanistica ed edilizia su tutto il territorio nazionale, i casi ove il requisito della “doppia conformità” debba trovare necessaria applicazione ai fini del rilascio del permesso in sanatoria, e i casi in cui possano ammettersi circoscritte limitazioni alla sua concreta operatività.    in materia di avvocature pubbliche (obbligo di “strisciare” il badge): - Cons. Stato VII, 3.t.24 n. 5878, pres. Franconiero, est. De Carlo (Guida al diritto 30/2024, 33): La circolare del coordinatore degli affari generali e del personale della Giunta regionale che estende il meccanismo della rilevazione automatica delle presenze indistintamente a tutto il personale dipendente, compresi gli avvocati, non realizza un’ingerenza gerarchica nell’esercizio intrinseco della prestazione d’opera intellettuale propria della professione forense, e cioè nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente, ma sottopone l’attività a forme di controllo estrinseco, doverose e coerenti con la partecipazione dell’ufficio dell’avvocato dell’ente pubblico all’organizzazione amministrativa dell’ente stesso. (Gli avvocati regionali avevano impugnato la circolare ritenendo l’obbligo di utilizzo del badge incompatibile con l’indipendenza e l’autonomia professionale proprie della qualifica dell’avvocato. Per il giudice di primo grado gli avvocati pubblici sono tenuti ad attestare in proprio, attraverso l’autocertificazione e sotto personale responsabilità, lo svolgimento della propria attività lavorativa, non solo per garantire l’autonomia professionale ma anche per tener conto che assai spesso la loro attività si svolge fuori delle sedi dell’ente. Di diverso avviso il CdS, che non ravvisa alcuna incompatibilità con le caratteristiche di autonomia nella conduzione professionale dell’ufficio di avvocatura).  in tema di incarichi pubblici : - Cass. 1^, 18.7.24 n. 19823 (Guida al diritto 30/2024, 32): I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza, e in caso d’inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’ente erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’Amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato a incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi; salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento.  in tema di responsabilità amministrativa : - Corte cost. 16.7.24 n. 132, pres. Barbera, red. Pitruzzella (Guida al diritto 30/2024, 33-34): Sono in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Campania, nei confronti dell’art. 21, comma 2, DL 76/2020 - L 120/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), che per le sole condotte commissive esclude fino al 31 dicembre 2024 la responsabilità amministrativa per colpa grave dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti Nel valutare la proporzionalità dell’intervento legislativo, non si può prescindere invero dal rilievo che la disposizione censurata ha origine da un contesto eccezionale (pandemia da Covid-19), ha natura temporanea e ha comunque un oggetto delimitato, riguardando solo le condotte commissive e non quelle “inerti” ed “omissive”. Il regime ordinario non potrà invece limitare al solo dolo la responsabilità amministrativa. (In vista dell’imminente scadenza temporale dell’ultima proroga della disposizione censurata, la Corte sollecita il legislatore al varo di una complessiva riforma della responsabilità amministrativa, al fine di ristabilire una coerenza tra la sua disciplina e le strutturali trasformazioni del modello di amministrazione e del contesto istituzionale, giuridico e sociale in cui essa opera)  in tema di autotrasporto (blocco licenze NCC): - Corte cost. 19.7.24 n. 137, pres. Barbera, red. Antonini (Guida al diritto 30/2024, ): L’art. 10-bis, comma 6, DL 135/2018, che congelava la possibilità di rilasciare licenze fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale di taxi e noleggi con conducente, è incostituzionale: il blocco generale ai nuovi candidati al servizio di noleggio con conducente, in un Paese contraddistinto da una grave carenza di tutti i servizi pubblici di trasporto non di linea a partire dai taxi, si è tradotta un’ulteriore posizione di privilegio degli operatori già presenti - che agiscono in una situazione in cui la domanda è ampiamente superiore all’offerta - e che ha causato, in modo sproporzionato, un grave pregiudizio all’interesse della cittadinanza e dell’intera collettività. [Il decreto sul registro - che i vari Governi succedutisi in questi anni hanno omesso di realizzare - è stato adottato in pendenza del giudizio costituzionale: ma prima di entrare in campo ha bisogno di 180 giorni in cui completare il confronto cogli enti territoriali, in una procedura che non esclude ulteriori ritardi]  in tema di vaccini anti-Covid 19 : - Trib. Ue 5^, 17.7.24, cause T-689/21 e T-761/21 (Guida al diritto 30/2024, 34): Circa le clausole dei contratti di acquisto di vaccini anti Covid-19 relative all’indennizzo delle imprese farmaceutiche da parte degli Stati membri per eventuali risarcimenti che esse dovrebbero pagare in caso di difetto dei loro vaccini, va chiarito che il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto e la responsabilità non può essere soppressa o limitata, verso il danneggiato, da una clausola esonerativa o limitativa di responsabilità ai sensi della direttiva 85/374 (ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi). Ma nessuna disposizione della direttiva 85/374 vieta a un terzo di rimborsare gli importi pagati a titolo di risarcimento da un produttore a causa della difettosità del suo prodotto. Nel caso concreto della pandemia, la previsione di clausole sull’indennizzo dei produttori mira a compensare i rischi corsi dalle imprese farmaceutiche connessi all’emergenza, cioè l’abbreviazione del termine di messa a punto dei vaccini perorata dagli stessi Stati UE: circostanza, questa, che era di dominio pubblico. [Accogliendo parzialmente due ricorsi, il Tribunale Ue boccia la Commissione sui contratti di acquisto di vaccini anti Covid-19, precisando che l’errore della Commissione è stato di non aver dimostrato che un accesso più ampio a tali clausole avrebbe effettivamente arrecato pregiudizio agli interessi commerciali delle imprese coinvolte]  in tema di suicidio assistito : - Corte cost. 18.7.24 n. 135, pres. Barbera, red. Modugno - Viganò (Guida al diritto 30/2024,33): Nella perdurante assenza di una legge che regoli la materia, i requisiti per l’accesso al suicidio assistito restano quelli stabiliti dalla sentenza n. 242/2019, compresa la dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, il cui significato deve però essere correttamente interpretato in conformità alla ratio sottostante a quella sentenza. Tutti i requisiti: › irreversibilità della patologia, › presenza di sofferenze fisiche o psicologiche, che il paziente reputa intollerabili, › dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, › capacità del paziente di prendere decisioni libere e consapevoli, devono essere accertati dal SSN con le modalità procedurali stabilite in quella sentenza. (Sono pertanto infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP di Firenze sull’articolo 580 c.p., miranti a estendere l’area della non punibità del suicidio assistito oltre i confini stabiliti dalla Corte con la precedente sentenza del 2019).  in materia di lavoro (Jobs Act: reintegra attenuata):  - Corte cost. 16.7.24 n. 128, pres. Barbera, red. Amoroso (Guida al diritto 30/2024, 31-32 e 36 T): L’art. 3, comma 2, Dlgs 4.3.2015 n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), noto come Jobs Act, è incostituzionale laddove non prevede la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo annullato per insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro (ossia nel caso in cui risulti falsa, cioè non vera, la decisione organizzativa che comporta la soppressione del posto di lavoro), restando esclusa la reintegrazione quando invece sia violato l’obbligo di repêchage (obbligo di ricollocamento).  - Corte cost. 16.7.24 n. 129, pres. Barbera, red. Amoroso (Guida al diritto 30/2024, 48 T): Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, Dlgs 4.3.2015 n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), dovendosi la norma leggere alla luce di una interpretazione adeguatrice, nel senso che in caso di licenziamento disciplinare illegittimo la reintegra può essere disposta solo per le infrazioni “tipizzate” dal codice disciplinare che ad esse (e solo ad esse) ricolleghi la sanzione conservativa, mentre non opera in tutti gli altri casi di sanzioni correlate a infrazioni disciplinari identificate in base a espressioni generali.  - (commento di) Francesco Maria Ciampi, Obiettivo delle sentenze è equiparare le ammende per esoneri ingiustificati (Guida al diritto 30/2024, 59-62)   c.s.  Elogio dell’ozio  - Un giorno felice è un giorno in cui posso restare pigro (Roland Barthes)   
Autore: Carmine Spadavecchia 30 agosto 2024
sul codice dei contratti : - Luigi Carbone, Il Codice dei contratti pubblici: un anno di applicazione (Giornale dir. amm. 4/2024, 441-447)  in tema di ambiente (cambiamento climatico, transizione ecologica, tutela consumatori, disciplina antitrust): - Dario Bevilacqua, Il greenwashing e la tutela dei consumatori (Giornale dir. amm. 4/2024, 448-456). L’articolo trae spunto da una recente sentenza della Corte di Amsterdam che, adita da un’associazione di cittadini olandesi, ha statuito che la compagnia aerea KLM-Air France ha dato vita a una pratica ingannevole per avere utilizzato una campagna pubblicitaria, denominata “Fly Responsibly” o “Fly Sustainable”, volta a dare l’impressione che i propri voli fossero climaticamente sostenibili.  sulla transizione energetica : - Sandra Antoniazzi, La transizione energetica all’idrogeno da fonti rinnovabili (Giornale dir. amm. 4/2024, 457-470)  in tema di concorsi pubblici : - Nicola Niglio, Le novità in materia di composizione delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici (Giornale dir. amm. 4/2024, 471-478). L’obbligo di comporre le commissioni di concorso esclusivamente con esperti di comprovata competenza (art. 8, comma 1, DLg 29/ 1993; art. 3, comma 21, L 537/1993). Le recenti sentenze Cons. Stato VII 25.1.24 n. 777 e TAR Lecce 2^, 6.2.24 n. 181.  sulla responsabilità delle istituzioni Ue : - Corte giust. UE, Grande Sezione, 5.3.24, cause C-755/21 P (Giornale dir. amm. 4/2024, 479 solo massima): Per far sorgere la responsabilità solidale di Europol o dello Stato membro interessato, e al fine di permettere alla persona fisica interessata di ottenere il risarcimento integrale del danno subito o dinanzi al giudice dell’Unione o dinanzi al giudice nazionale, a titolo dell’art. 50, par. 1, Reg. 2016/794, è sufficiente che tale persona dimostri che, in occasione di una cooperazione tra Europol e lo Stato membro interessato a titolo di tale regolamento, è stato effettuato un trattamento illecito di informazioni che le ha causato un danno, senza che sia necessario che tale persona dimostri in aggiunta a quale delle due entità in questione tale trattamento illecito è imputabile. - (commento di) Roberto Caranta, La responsabilità “solidale” di Europol per la divulgazione di dati sensibili (Giornale dir. amm. 4/2024, 479-484). La Corte ribalta la sentenza del Tribunale, ritenendo che Europol sia solidalmente responsabile con l’autorità nazionale che abbia illegittimamente divulgato informazioni sensibili trasmessele da Europol, indipendentemente dal fatto che Europol stessa abbia messo in atto le misure tecniche ed organizzative appropriate per proteggere i dati personali contro qualsiasi forma di trattamento non autorizzato. Tale responsabilità copre il danno morale che si dimostri causalmente collegato con la divulgazione.  sulla conferenza di servizi : - Consiglio di Giustizia amministrativa Sicilia, Sez. giur., 4 marzo 2024, n. 172, pres. Giovagnoli, est. Francola, Min. difesa c. Comune di Niscemi (Giornale dir. amm. 4/2024, 499 s.m.): 1. Deve ritenersi operante nell’ambito della conferenza di servizi simultanea o “sincrona” il medesimo limite già previsto nell’ambito della conferenza di servizi semplificata o “a-sincrona”, con conseguente estensione in via ermeneutica in coda all’ultimo periodo dell’art. 14-ter, comma 7, legge 241/1990 della clausola di esclusione (“Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimento espressi”) prevista dall’art. 14-bis, comma 4, legge 241/1990, a siffatto esito pervenendosi mediante la disapplicazione dell’art. 14 disp. prel. c.c. per rilevato contrasto con l’art. 4 TUE. 2. Non può, però, ritenersi che la condotta omissiva dell’autorità preposta all’adozione di un provvedimento che il diritto dell’Unione Europea vuole sia formalizzato in modo espresso possa, di per sé, determinare l’arresto della conferenza di cervizi decisoria simultanea, dovendosi anche salvaguardare il principio di buon andamento della PA di cui all’art. 97 Cost. al quale sono ispirati tutti gli istituti di semplificazione amministrativa. Pertanto, sia nel caso di silenzio sia nel caso di astensione dalla partecipazione ai lavori si impone l’esigenza di ascrivere un significato alla condotta omissiva serbata dalle Autorità amministrative interpellate, interpretando in senso costituzionalmente orientato, l’art. 14-ter, comma 7, legge 241/1990 onde pervenire alla conclusione che il suddetto comportamento, se non può valere quale atto di assenso, debba assumere nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni la diversa valenza di un dissenso, ossia di un diniego totale alla conclusione positiva dei lavori della conferenza di servizi decisoria simultanea o “sincrona”. - (commento di) Valentina Falco, Il silenzio delle amministrazioni nell’ambito della Conferenza di Servizi (Giornale dir. amm. 4/2024, 499-510)  in materia demaniale (valli da pesca): - Cons. Stato VII, 9.1.24 n. 320, pres. Lipari, est. De Bernardinis (Giornale dir. amm. 4/2024, 511 s.m.): Quanto alla natura demaniale o meno delle valli da pesca della Laguna di Venezia, è il legislatore a essersi fatto carico, a monte, dei relativi dubbi e ad aver deciso di scioglierli attraverso un procedimento di ricognizione ad hoc, imponendo alla PA di portarlo a compimento.  - (commento di) Fulvio Cortese, Valli da pesca alla riscossa: ultimi fuochi o nuovi orizzonti? (Giornale dir. amm. 4/2024, 511-515)  in tema di università (concorsi): - Cons. Stato VII 2.1.24 n. 41, pres. Contessa, est. Noccelli (Giornale dir. amm. 4/2024, 517 s.m.): Gli atti delle pubbliche amministrazioni tutte, incluse le Università, devono essere redatti in lingua italiana e ciò non può non valere, specularmente, anche per gli atti e i documenti presentati dai candidati per la partecipazione alla procedura selettiva dell’Università, eccezion fatta per le pubblicazioni.  - (commento di) Mirian Carani, La redazione in inglese degli allegati alla domanda può determinare l’esclusione dal concorso? (Giornale dir. amm. 4/2024, 517-526)  in tema di università (reclutamento di ricercatori): - TAR Toscana 4^, 2.1.24 n. 10, pres. Giani, est. Ricchiuto (Giornale dir. amm. 4/2024, 537 s.m.): Deve essere qualificata come compatibile con gli obblighi derivanti dalla Dir. 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato e con la Costituzione la disciplina del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari (con particolare riferimento ai ricercatori di tipo “A”). È altresì esclusa per i ricercatori universitari l’applicazione dell’art. 20, D.Lgs. n. 75/2017 in forza del quale sono stabilite procedure transitorie di stabilizzazione a tempo indeterminato del personale delle pubbliche ammini- strazioni con contratti a tempo determinato di durata complessiva di almeno un triennio. - (commento di) Salvatore Milazzo, Le procedure di stabilizzazione dei dipendenti pubblici non si applicano ai ricercatori universitari a tempo determinato (Giornale dir. amm. 4/2024, 537-548)  in tema di provvedimento amministrativo (canone di buona fede): - Cons. Stato VI, 22.11.23 n. 9986, pres. Simonetti, est. La Greca (Giornale dir. amm. 4/2024, 527 s.m.): Il canone di buona fede - previsto dall’art. 1, comma 2-bis, legge 241/1990 - impone alla PA di tutelare gli interessi della controparte nei limiti della normale esigibilità. Il mancato rispetto di detto principio incide sulla legittimità del provvedimento amministrativo elevandosi a regola di validità oltre che di responsabilità. (Fattispecie in tema di concessione di contributi pubblici). - (commento d) Antonio Mandara, La buona fede come parametro di validità del provvedimento amministrativo (Giornale dir. amm. 4/2024, 527-536)  in tema di appalti (società miste): - TAR Roma 2^-bis, 28.11.23 n. 17846, pres. Morabito, est. Francavilla (Giornale dir. amm. 4/2024, 549 s.m.): Le società a capitale misto pubblico e privato disciplinate dall’art. 17 DLg 19.8.2016 n. 175 debbono espletare in via esclusiva il servizio per il cui affidamento sono state costituite e, pertanto, non possono partecipare alle gare indette da altre Amministrazioni anche se relative a servizi similari. - (commento critico di) Jacopo Bercelli, Il divieto di partecipare a gare imposto alle società miste (Giornale dir. amm. 4/2024, 549-560)  in tema di energia (fonti rinnovabili): Gestore dei servizi energetici - Regolamento per la classificazione delle violazioni e per la definizione delle percentuali di decurtazione applicabili nell’ambito dell’attività di controllo su impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in esercizio (pubblicato dal Gestore dei servizi energetici sul proprio sito istituzionale il 22 dicembre 2023) - (commento di Aldo Pardi, Il Gestore dei servizi energetici e la decurtazione degli incentivi (Giornale dir. amm. 4/2024, 561-570). L’atto individua le fattispecie in cui il Gse dispone la decadenza dagli incentivi e tipizza le fattispecie che danno invece luogo a decurtazione dell’incentivo economico, definendo la relativa percentuale. Il commento esamina: la cornice normativa e la natura giuridica dell’atto; le coordinate interpretative elaborate dalla giurisprudenza amministrativa relative all’applicazione della decurtazione; le ipotesi di decadenza e di decurtazione previste, a confronto con la precedente prassi del Gse e con alcune soluzioni giurisprudenziali.  in tema di sport (federazioni sportive internazionali - caso Superleague): - Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 2112.23, causa C-333/21, European Superleague Company (Giornale dir. amm. 4/2024, 485 s.m.): 1. L’adozione e l’applicazione da parte di associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo, che esercitano in parallelo diverse attività economiche legate all’organizzazione di competizioni, di norme che subordinano alla loro previa autorizzazione l’istituzione da parte di un’impresa terza di una nuova competizione tra club professionistici sul territorio dell’Unione e che controllano, a pena di sanzioni, la partecipazione dei club e dei giocatori a tale competizione, senza che predetti poteri siano disciplinati da criteri sostanziali e da modalità procedurali atti a garantirne il carattere trasparente, oggettivo, non discriminatorio e proporzionato, costituiscono una decisione di associazioni di imprese che ha per oggetto di impedire la concorrenza ai sensi dell’art. 101(1) Tfue e un abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 102 Tfue - salvo sia dimostrato, mediante argomenti ed elementi di prova convincenti, che sono soddisfatti tutti i requisiti richiesti affinché tali norme possano beneficiare di un’esenzione ai sensi dell’art. 101(3) TFUE ed essere considerate giustificate alla luce dell’art. 102 Tfue - nonché una restrizione alla libera prestazione dei servizi di cui all’art. 56 TFUE. 2. Gli artt. 101 e 102 Tfue vanno interpretati nel senso che: (a) non ostano all’adozione da parte di associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo, le quali esercitano in parallelo diverse attività economiche legate all’organizzazione di competizioni, di norme che attribuiscano a tali associazioni la titolarità originaria di tutti i diritti derivanti dalle competizioni rientranti nella loro “giurisdizione”, purché tali norme si riferiscano unicamente alle competizioni organizzate dalle suddette associazioni e non anche a quelle che potrebbero essere organizzate da soggetti terzi; (b) ostano a siffatte norme laddove queste attribuiscano alle predette associazioni una competenza esclusiva in materia di modalità di sfruttamento dei diritti relativi alle competizioni da esse organizzate, salvo sia dimostrato, mediante argomenti ed elementi di prova convincenti, che sono soddisfatti tutti i requisiti richiesti affinché tali norme possano beneficiare di un’esenzione ai sensi dell’art. 101(3) Tfue ed essere considerate giustificate alla luce dell’art. 102 Tfue. - (commento di) Tommaso Mazzetti di Pietralata, Lo sport e la concorrenza: il caso Superlega (Giornale dir. amm. 4/2024, 486-497)  c.s.  Football  - Il calcio non è una questione di vita o di morte. È qualcosa di molto più importante (Bill Shankly, citato dall'Avvocato Generale della Corte di giustizia Ue nella causa tra Arsenal FC e Matthew Reed, venditore di merchandising non ufficiale nei paraggi dello stadio di Highsbury)     
Autore: Carmine Spadavecchia 19 agosto 2024
in tema di ricorso straordinario al Capo dello Stato : - Cons. Stato I 22.1.24 n. 50, pres. Poli, est. Ciuffetti (parere) (Urban. e appalti 3/2024, 359 T): 1. Il dovere di sinteticità degli atti di parte, disciplinato dagli art. 3, comma 2, c.p.a. e 13-ter disp. att. c.p.a. risulta applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e pertanto risulta inammissibile un ricorso che non rispetti il limite dimensionale previsto dal DPCS 22.12.2016 n. 167 ed in cui la formulazione dei motivi risulti essere contenuta nelle pagine del gravame eccedenti il suddetto limite dimensionale. 2. Il superamento dei limiti dimensionali degli atti di parte è una questione di rito afferente all’ordine pubblico processuale, stabilito in funzione dell’interesse pubblico all’ordinato, efficiente e celere svolgimento dei giudizi ed è rilevabile d’ufficio a prescindere da eccezioni di parte.in - (commento di) Alessandra Dapas e Luigi Viola, Il principio di sinteticità conquista anche il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica? (Urban. e appalti 3/2024, 360-367) in tema di contratti pubblici (commissioni giudicatrici): - Federico Muzzati, Un breve sguardo al ruolo delle Commissioni giudicatrici nel rinnovato sistema codicistico (Urban. e appalti 3/2024, 293-301). Il nuovo ruolo del RUP in tema di sport (affidamento diretto di impianti sportivi): - Axel Conte, L’affidamento diretto degli impianti sportivi: un bilanciamento complesso (Urban. e appalti 3/2024, 302-306). Il cambio di paradigma operato dal DLg 28.2.2021 n. 38. in tema di partenariato pubblico-privato : - Massimo Ricchi, Struttura e semantica del PPP: le concessioni e la finanza di progetto nel nuovo Codice, il D.Lgs. n. 36/2023 (Urban. e appalti 3/2024, 307-326) sulle concessioni c.d. balneari : - Cass. SSUU 23.11.23 n. 32559 (Urban. e appalti 3/2024, 327 T): 1. L’interventore adesivo nel giudizio ammnistrativo celebrato dinanzi al Consiglio di Stato non ha autonoma legittimazione ad impugnare, mediante ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost. per motivi inerenti alla giurisdizione, la sentenza resa ad esito di esso laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole, salvo che l’impugnazione proposta dall’interventore sia limitata alle questioni specificamente attinenti all’ammissibilità e alla qualificazione dell’intervento medesimo. 2. È ammissibile la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost. per motivi inerenti alla giurisdizione anche avverso una sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che non abbia definito il merito del giudizio ma si sia limitata, ai sensi dell’art. 99, comma 4, c.p.a., ad enunciare il principio di diritto ed a restituire per il resto il giudizio alla sezione deferente, in quanto sussiste un’incondizionata ricorribilità per cassazione dei provvedimenti giurisdizionali aventi forma di sentenza, senza necessità di ulteriore scrutinio sulla loro portata decisoria. 3. Costituisce motivo inerente alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., deducibile a mezzo di ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato sotto forma di diniego ovvero rifiuto della tutela giurisdizionale (e non mero error in procedendo), quello con cui si denuncia che il giudice amministrativo ha dichiarato, in via pregiudiziale, l’inammissibilità dell’intervento spiegato dinanzi a sé da parte di un ente portatore di un interesse collettivo o di un ente territoriale, senza esaminare in concreto il contenuto dei loro statuti o valutare la loro concreta capacità di farsi portatori degli interessi della collettività di riferimento, in quanto trattasi di questione connessa al rango dell’interesse legittimo sostanziale fatto valere dagli interventori e siffatta pronuncia del giudice amministrativo ha l’effetto di degradare tale posizione giuridica subiettiva a interesse di mero fatto non giustiziabile. tem - (commento di) Roberto Musone, La ricorribilità per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione delle pronunce nomofilattiche dell’Adunanza Plenaria (Urban. e appalti 3/2024, 335-357) N.B. - Sentenza già segnalata con i commenti di: - Francesca Saveria Pellegrino Le Sezioni Unite riaccendono il conflitto sui limiti del sindacato ex art. 111, comma 8, Cost.? (Giornale dir. amm. 1/2024, 77-87) - Roberta Tiscini, Cass. civ., Sez. un., 23 novembre 2023, n. 32559 e i motivi inerenti alla giurisdizione (Giurispr. it. 4/2024, 830-6) - Claudio Consolo, Il ritorno del vento maestrale di Randstad in foggia estivale (Giurispr. it. 4/2024, 837-840) - Paolo Patrito, Tra error in procedendo ed eccesso di potere giurisdizionale: vecchi e nuovi orientamenti Paolo Patrito (Giurispr. it. 6/2024, 1404-1412) in tema di inquinamento (bonifica): - Cons. Stato IV 18.12.23 n. 10962, pres. Lopilato, est. Martino (Urban. e appalti 3/2024, 368 T): L’Amministrazione non può imporre al proprietario di un’area inquinata, che non sia l’autore dell’inquinamento, l’obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica, di cui all’art. 240, comma 1, lett. m) e p), DLg 152/2006, in quanto gli effetti a carico del proprietario “incolpevole” restano limitati a quanto espressamente previsto dall’art. 253 del medesimo decreto legislativo in tema di oneri reali e privilegi speciali immobiliari. - (commento di) Massimiliano Mangano, Messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati: il revirement del Consiglio di Stato sulla distinzione tra misure di messa in sicurezza e misure di prevenzione (Urban. e appalti 3/2024, 370-382) in tema di risarcimento danni : - Cons. Stato III, 6.9.23 n. 8188, pres. R. Greco, rel. S. Santoleri (Urban. e appalti 3/2024, 383 T): 1. Fino alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale non sussiste alcuna colpa in capo all’apparato amministrativo regionale, ricorrendo palesemente un’ipotesi di “errore scusabile”, ai sensi della costante giurisprudenza in materia, secondo cui non sussiste la colpa della PA in caso di applicazione di una norma successivamente dichiarata incostituzionale. 2. La giurisprudenza ha evidenziato dei principi in relazione all’insussistenza di responsabilità derivante dall’attività legislativa, ricordando che la Corte di cassazione ha costantemente ribadito che “a fronte della libertà della funzione politica legislativa, ex art. 68 Cost., comma 1, art. 122 Cost., comma 4, non è ravvisabile un’ingiustizia che possa qualificare il danno allegato in termini di illecito, e arrivare a fondare il diritto al suo risarcimento”.a - (commento di) Cecilia De Luca, Sulla responsabilità della P.A. a seguito di norma dichiarata incostituzionale (Urban. e appalti 3/2024, 387-401). Rapporti tra ordinamento interno e ordinamento Ue. La responsabilità dello Stato per violazione del diritto Ue. in tema di soccorso istruttorio (appalti PNRR): - TAR Perugia 1^, 23.12.23 n. 758, pres. Ungari, est. De Grazia (Urban. e appalti 3/2024, 403 T): Posto che nei c.d. appalti PNRR, per le parti non espressamente regolamentate dalla normativa derogatoria, si applica il DLg 36/2023, la stazione appaltante, rilevata l’insufficienza dei servizi dichiarati a soddisfare il requisito di qualificazione professionale, prima di disporre l’esclusione dell’operatore economico, deve attivare il soccorso istruttorio, trattandosi di profilo riguardante la qualificazione tecnica e professionale, e non il contenuto dell’offerta tecnica o di quella economica. - (commento di) Antonio Giacalone, Normativa applicabile agli appalti PNRR e l’effetto utile dell’offerta come limite al soccorso istruttorio (Urban. e appalti 3/2024, 407-411) in tema di giurisdizione (sulla rinegoziazione delle concessioni di servizi pubblici): - TAR Milano 4^, 18.12.24 n. 3068, pres. Nunziata, est. Caccamo, Chef Express S.p.a. c. Azienda Socio-Sanitaria dei Sette Laghi (Urban. e appalti 3/2024, 413 T): Sussiste in capo all’Amministrazione l’obbligo di provvedere in ordine all’istanza avanzata dalla società concessionaria del servizio bar, minimarket e rivendita di giornali nell’area di un Ospedale, volta ad ottenere la rinegoziazione della convenzione/contratto e, in particolare, la revisione in diminuzione del canone concessorio, ove a fondamento dell’istanza la medesima società abbia evidenziato che l’attività svolta ha subito una significativa riduzione dei flussi di clientela a causa delle misure di contenimento per contrastare la diffusione del virus Covid-19. In presenza di una formale domanda di parte l’A. è tenuta a concludere il procedimento, anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile. In caso di inerzia, sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo. - (commento di) Gabriele Agati, Il silenzio-inadempimento in materia di rinegoziazione delle concessioni di pubblici servizi e riparto di giurisdizione (Urban. e appalti 3/2024, 416-421). Il TAR Milano torna a pronunciarsi sul tema del riparto di giurisdizione nel caso di controversie inerenti alla rinegoziazione delle concessioni di servizi pubblici, confermando la sussistenza della giurisdizione del GA secondo l’orientamento prevalente nella giurisprudenza amministrativa, laddove alcune pronunce delle Sezioni Unite, altrettanto recenti, hanno raggiunto, in casi analoghi, conclusioni diametralmente opposte. in materia edilizia (fiscalizzazione degli abusi): - Cass. pen. 3^, 9.4.24 n. 14645 (Urban. e appalti 3/2024, 423): In tema di reati edilizi, la possibilità di non eseguire la demolizione qualora possa derivarne pregiudizio per la porzione di fabbricato non abusiva, secondo la procedura di c.d. fiscalizzazione di cui all’art. 34 DPR 380/2001, riguarda le sole ipotesi di parziale difformità (al netto del limite di tolleranza individuato dall’ultimo comma dell’articolo citato, abrogato dall’art. 10, comma 1, lett. o), DL 16.7.2020 n. 76 - L. 11.9.2020 n. 120) fra quanto oggetto del permesso a costruire e quanto invece realizzato, rimanendo invece esclusa nel caso in cui le opere eseguite siano del tutto sprovviste del necessario assenso amministrativo. in materia edilizia (permesso di costruire in deroga): - Cass. pen. 3^, 9.4.24 n. 14644 (Urban. e appalti 3/2024, 423-4): In tema di reati edilizi, la realizzazione di un edificio per civile abitazione ed attività commerciali, pur se inserito in un complessivo intervento programmato di project financing, non è assentibile con permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 14 DPR 6.6.2001 n. 380, posto che tale procedura ha natura eccezionale ed è consentita per il solo perseguimento di interessi pubblici, donde l’illegittimità di tale provvedimento abilitativo. i in materia edilizia (lottizzazione abusiva): - Cass. pen. 6^, 5.4.24 n. 14013 (Urban. e appalti 3/2024, 427-8): Integra il reato di lottizzazione abusiva l’artificioso frazionamento di un parco fotovoltaico, di potenza complessiva di 3 MW, in tre distinti impianti tra loro contigui, ciascuno di potenza elettrica nominale di poco inferiore ad 1 MW, con modalità elusive dei limiti di potenza nominali consentiti, e della finalizzazione di tale operazione di spacchettamento a far conseguire alle società titolari degli impianti, attraverso la procedura semplificata della denuncia di inizio attività ex artt. 22 e 23, DPR 380/2001, il titolo abilitativo necessario ai fini dell’erogazione degli incentivi del c.d. Conto Energia. in materia edilizia (permesso di costruire): - Cass. pen. 3^, 21.2.24 n. 7538 (Urban. e appalti 3/2024, 425): In tema di reati edilizi, è soggetta a permesso di costruire l’esecuzione di interventi finalizzati a realizzare un piazzale in calcestruzzo, in quanto tale attività determina una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio. ri in materia penale (buona fede): - Cass. pen. 4^, 8.4.24 n. 14077 (Urban. e appalti 3/2024, 426-7): La buona fede, che esclude nei reati contravvenzionali l’elemento soggettivo, ben può essere determinata da un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento dell’autorità amministrativa deputata alla tutela dell’interesse protetto dalla norma, idoneo a determinare nel soggetto agente uno scusabile convincimento della liceità della condotta. Tuttavia, tale principio va valutato alla luce della gerarchia delle fonti di normazione e della conoscenza delle stesse che può derivare dal ruolo ricoperto dai soggetti interessati. c.s. Sport - “Sport?” “No, no, io sono per l'atrofia” (Woody Allen) - "Come ha fatto a restare in salute fino a novant'anni, grasso, bevendo e fumando sigari?" "No sport" (Winston Churchill)
Autore: Carmine Spadavecchia 11 agosto 2024
in materia informatica (cybersicurezza e reati informatici): L 28.6.2024 n. 90 [GU 2.7.24 n. 153, in vigore dal 17 luglio 2024], Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici. - testo della legge (Guida al diritto 29/2024, 10-30) - modifiche al codice penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 29/2024, 31-39) - modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 29/2024, 40-43) - guida alla lettura e mappa delle novità principali, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 29/2024, 44-53) - commenti: --- Alberto Cisterna, Sulla “qualità” delle segnalazioni si gioca l’efficacia del contrasto (Guida al diritto 29/2024, 54-55) [le novità] --- Alberto Cisterna, Il Centro nazionale di crittografia sarà un presidio della riservatezza (Guida al diritto 29/2024, 56-63) [la rete e gli attori del sistema] --- Alberto Cisterna, Per l’accesso abusivo ai sistemi il carcere raddoppia a dieci anni (Guida al diritto 29/2024, 64-67) [modifiche al codice penale] --- Alberto Cisterna, Su circostanze attenuanti e aggravanti rebus nella selva delle figure di reato (Guida al diritto 29/2024, 68-71) [modifiche al codice penale] --- Alberto Cisterna, Dalle intercettazioni alle banche dati, tutti i nodi del rapporto Pnaa-Agenzia (Guida al diritto 29/2024, 72-75) [norme di coordinamento] sul decreto carceri : DL 4.7.2024 n. 92 [GU 4.7.24 n. 155, in vigore dal 5 luglio 2024], Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia. - testo del decreto (Guida al diritto 29/2024, 76-83) - modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 29/2024, 84-91) - commenti: - Fabio Fiorentin, Un impianto inadeguato agli obiettivi da rafforzare in sede di conversione (Guida al diritto 29/2024, 92-94) - Fabio Fiorentin, Liberazione anticipata: iter contorto che può rallentare gli uffici giudiziari (Guida al diritto 29/2024, 95-100) [procedure di esecuzione: a pag. 97, specchietto sull’affollamento delle strutture penitenziarie] - Fabio Fiorentin, Strutture residenziali di accoglienza, necessaria una calibratura regionale (Guida al diritto 29/2024, 101-103) [misure anti-affollamento] - Fabio Fiorentin, Rito semplificato per i “liberi sospesi”, un’idea valida che però va migliorata (Guida al diritto 29/2024, 104-107) [modifiche procedurali: a pag. 105, specchietto con la posizione giuridica dei detenuti regione per regione] - Giuseppe Amato, Con la nuova fattispecie di peculato dubbi su sistematicità e utilità (Guida al diritto 29/2024, 108-111) [modifiche al codice penale] - Luca Villa, Rinvio del Tribunale per la famiglia, una scelta necessaria “anti paralisi” (Guida al diritto 29/2024, 112-118) [giustizia minorile] in tema di concessioni demaniali : - Corte giust. Ue 3^, 11.7.24, causa C-598/22 (Guida al diritto 29/2024, 122): L’art. 49 Tfue non osta a una legge nazionale che preveda, alla scadenza di una concessione per l’occupazione del demanio pubblico, salva diversa pattuizione nell’atto concluso tra Stato e privato, che il concessionario sia tenuto a cedere, immediatamente, gratuitamente e senza indennizzo, le opere non amovibili da questi realizzate sull’area concessa, pure in caso di rinnovo della concessione. L’acquisizione gratuita delle opere inamovibili dall’area demaniale, che scatta alla scadenza del rapporto persino nel caso che la concessione venga rinnovata con lo stesso concessionario, non contrasta con la libertà di stabilimento. in tema di stato civile (cognome): - Cons. Stato III 8.7.24 n. 6000, pres. D’Angelo, est. Di Raimondo (Guida al diritto 29/2024, 122): La “ragazza madre” che decide di cambiare il cognome del figlio minore depennando il cognome del padre naturale sostituendolo col proprio deve necessariamente rivolgersi al Tribunale per i minorenni, non al Prefetto. L’interesse di un minore a vedere accolta la domanda di cambiamento del cognome impone di ritenere che l’istanza debba presentarsi al Tribunale nel contesto di un procedimento che garantisca la piena tutela degli effettivi interessi del minore. in materia di commercio (attività liberalizzate e non): - TAR Roma 2^ Stralcio, 10.6.24 n. 11786, pres. est. Riccio (Guida al diritto 29/2024, 121-122): Ai fini della distinzione fra attività liberalizzata e non liberalizzata, l’art. 3, comma I, lett. F-bis) del Decreto Bersani 2, nel liberalizzare il consumo sul posto negli esercizi di vicinato, si incentra sulla ricorrenza del “servizio assistito”, e fa riferimento all’utilizzo dei locali e delle dotazioni strutturali aziendali. Nel confronto tra interpretazione letterale (criterio oggettivo) e interpretazione funzionale (criterio soggettivo) di “servizio assistito”, va preferita quest’ultima, più rispondente alle mutevoli esigenze del mercato e del consumatore. Il criterio funzionale impone una valutazione globale delle risorse umane e materiali messe a disposizione della clientela, rilevanti sotto il profilo disciplinare, commerciale e urbanistico. In applicazione di tale criterio, posto che la società ricorrente ha i titoli richiesti per l’esercizio dell’attività (liberalizzata) di consumo sul posto, che non include il servizio assistito, il provvedimento impugnato va annullato per eccesso di potere in quanto lesivo della libertà di concorrenza in condizioni di parità e del corretto funzionamento del mercato. in tema di affitti brevi (turistici): - TAR Firenze 1^, 10.7.24 n. 858, pres. est. Pupilella (Guida al diritto 29/2024, 122): Il divieto del Comune di Firenze di iscrivere nuovi affitti turistici brevi nell’area Unesco del centro storico della città non è più valido. Il Comune ha inserito il divieto di affitti brevi nella variante al regolamento urbanistico, poi l’ha abbandonato quando si è trattato di mettere a punto il nuovo piano operativo, e al contempo ha sostenuto che quella misura era valida fino all’entrata in vigore definitiva del piano: nel quale la disciplina sarebbe stata comunque re-inserita in un secondo tempo. La pianificazione urbanistica richiede scelte univoche e non tollera la coesistenza di regole contraddittorie, la cui composizione finirebbe per restare affidata a criteri arbitrari e incerti “riallineamenti” futuri. Va quindi applicato il consueto criterio della successione nel tempo: l’approvazione del piano operativo, che non contiene lo stop alle locazioni turistiche, fa decadere la norma prima adottata con la variante al regolamento urbanistico. Ne consegue l’improcedibilità dei ricorsi. in tema di divorzio (accordi “a latere” e revisione dell’assegno divorzile): - Cass. 1^, 10 luglio 2024 n. 18843 (Guida al diritto 29/2024, 121): Per accordi «a latere» si intendono le pattuizioni che i coniugi stipulano a causa della separazione o del divorzio, senza che il loro contenuto venga trasfuso nell’omologa o nella sentenza. È possibile che le parti, oltre agli accordi di divorzio congiunto, concludano accordi estranei all’oggetto del procedimento, come trasferimenti di beni immobiliari o transazioni. Trattandosi di veri e propri contratti, si sottraggono alla valutazione del giudice nel giudizio di revisione (art. 9 L 898/1970), salvo che per la loro considerazione ai fini della determinazione delle condizioni economiche delle parti. Sono contratti estranei all’oggetto del giudizio di divorzio (status, assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli, casa coniugale), seppure aventi causa nella crisi coniugale, e dunque sono impugnabili secondo le regole ordinarie, ma certamente non rivedibili in sé, ai sensi dell’art. 9 L 898/1970. Altre considerazioni vanno fatte per le pattuizioni che sebbene contenute in un patto aggiunto e contestuale all’accordo di divorzio congiunto, siano, tuttavia, strettamente connesse a questo, per volontà delle parti, e non abbiano ad oggetto diritti indisponibili, o in contrasto con norme inderogabili. La permanenza del diritto all’assegno divorzile, in relazione alla componente perequativo-compensativa, deve essere verificata e quantificata, pure tenendo conto della pattuizione a latere. in tema di immissioni (spettacoli estivi - decibel eccessivi) - Cass. 3^, 9.7. 24 n. 18676 (Guida al diritto 29/2024, 120): Anche un ente pubblico è soggetto all’obbligo di non provocare immissioni rumorose ed è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati (nella specie, proprietari di seconde case), cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannato al risarcimento del danno, così come al facere necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono - di per sé - atti autoritativi e discrezionali, bensì un’attività materiale soggetta al principio del neminem laedere (Cass. 14209/ 2023). Non rileva il fatto che il regolamento comunale abbia innalzato la soglia per le manifestazioni a 70 decibel: i limiti posti dai singoli regolamenti sono puramente indicativi in quanto anche immissioni che rientrano in quei limiti possono considerarsi intollerabili nella situazione concreta, posto che la tollerabilità è, per l’appunto, da valutarsi tenendo conto dei luoghi, degli orari, delle caratteristiche della zona e delle abitudini degli abitanti (Cass. 28201/2018), cosa che il consulente ha fatto. Né si può sostenere che non sia stato preso in alcuna considerazione l’interesse pubblico allo svolgimento di tali manifestazioni, dal momento che la Corte d’appello ha tenuto conto dell’interesse pubblico ed ha correttamente osservato che non può giustificare il sacrificio del diritto del privato oltre la normale tollerabilità. in tema di lavoro (licenziamento ritorsivo): - Cass. lav. 8.7.24 n. 18547 (Guida al diritto 29/2024, 120): Il licenziamento motivato dall’esigenza di trasformazione del part time in full time o viceversa va ritenuto ingiustificato alla luce dell’art. 8, 1 comma, DLg 81/2015; mentre il licenziamento intimato a seguito del rifiuto del part time va considerato ritorsivo in quanto mosso dall’esclusivo e determinante fine di eludere il divieto di cui all’art. 8 DLg 81/2015 attraverso una ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore, che attribuisce al licenziamento il connotato della vendetta. Al licenziamento ritorsivo, in quanto riconducibile ad un caso di nullità del recesso previsto dell’art. 1345 c.c., si applica la tutela reintegratoria stabilita dall’art. 2 DLg 23/2015 dichiarato incostituzionale (Cost. 22/2024) limitatamente alla parola «espressamente». sul danno non patrimoniale (tabelle): - Giovanni Comandè*, Tabelle Milano, quegli aggiornamenti che rischiano di creare altre storture (Guida al diritto 29/2024, 8-9, editoriale) [*professore ordinario di diritto pubblico comparato presso la Scuola superiore Sant'Anna] in materia penale : - Cass. pen. 4^, 8.7.24 n. 26798 (Guida al diritto 29/2024, 121): Il parcometro non è espressamente indicato come bene destinato a pubblico servizio. [La SC assolve dopo 9 anni un soggetto che aveva tentato di rubare 1,10 euro: reato che la CdA aveva considerato aggravato sul presupposto che il “colpo”, tra l’altro non riuscito, fosse stato messo in atto su un bene destinato a servizio di pubblica utilità. Vero è che l’aggravante, dopo l’entrata in vigore del DLg 150/2022, è tra le eccezioni che consentono di procedere d’ufficio, ma la pubblica accusa non l’aveva mai contestata. Per la Corte territoriale, ciò non era necessario, essendo l’aggravante “insita” nel fatto, ma la SC ha smontato la tesi] c.s. La cosiddetta cultura progressista è in realtà la peggior forma di oscurantismo contemporaneo [Brendan O’Neill, da "Il manifesto di un eretico. Storia dell'indicibile" (2023): l'attacco al linguaggio e alla libertà di esprimersi come si crede è uno dei più tremendi attacchi mai portati alla libertà]
Autore: Carmine Spadavecchia 11 agosto 2024
sul ne bis in idem (in materia antitrust): - Cons. Stato VI 22.3.24 n. 2791, pres. Simonetti, est. Cordì (Giurispr. it. 6/2024, 1274-1275): Pur dovendosi aderire alle statuizioni in materia della Corte di giustizia (la quale ha chiarito che, in talune ipotesi, i provvedimenti dell’AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette possono integrare sanzioni di carattere sostanzialmente penale, con conseguente applicazione del divieto di bis in idem), tale divieto è destinato ad operare a determinate condizioni restrittive (coincidenza delle violazioni contestate, coincidenza dei fatti materiali, ecc.), che non ricorrono nel caso di specie. (Il CdS respinge l’appello di Volkswagen Group Italia s.p.a. e conferma pertanto l’efficacia della sanzione pecuniaria irrogata al gruppo per violazione della disciplina unionale e nazionale in materia di pratiche commerciali scorrette) in tema di appalti : - TAR Bari 3^, 1.2.24 n. 123, pres. Adamo, est. Dibello (Giurispr. it. 6/2024, 1414 s.m.): 1. Negli appalti pubblici è ammissibile il ricorso al meccanismo del c.d. cumulo alla rinfusa, e cioè alla possibilità normativamente sancita, in caso di consorzio stabile, di cumulare i requisiti di partecipazione così come posseduti dal consorzio e dalle singole imprese consorziate, in chiave pro-concorrenziale. 2. Nelle gare d’appalto, il principio di tassatività delle cause di esclusione, di cui all’art. 83, 8° comma, DLg 50/2016, importa che le prescrizioni a pena di esclusione ulteriori rispetto a quelle previste dal codice e da altre disposizioni di legge vigenti sono comunque nulle; e detto stigma di nullità è tale per cui la clausola in tal senso viziata è da intendersi come “non apposta” a tutti gli effetti di legge, quindi inefficace e tamquam non esset, senza alcun onere di doverla impugnare, dovendosi semmai impugnare gli atti conseguenti che ne facciano applicazione. 3. La Stazione appaltante ha l’obbligo di motivare in concreto e analiticamente il giudizio di inaffidabilità dell’operatore economico. Il mero richiamo a precedenti risoluzioni contrattuali non sorretto da autonome valutazioni della stazione appaltante sulla rilevanza dell’illecito professionale in punto di integrità dell’operatore economico non è idoneo a sancire la carenza di affidabilità e professionalità. - (nota di) Marco Briccarello, Esclusione dalla gara: quanti problemi in una sola fattispecie (Giurispr. it. 6/2024, 14141416) in tema di pubblico impiego (comando e distacco): - Cass. 4^, 151.24 n. 1471 (Giurispr. it. 6/2024, 1389 T): 1. In tema di pubblico impiego privatizzato, ricorre l’istituto, di natura straordinaria, del comando quando il pubblico impiegato, titolare di un posto di ruolo presso una PA, viene temporaneamente destinato a prestare servizio presso differente A. o diverso ente pubblico per esigenze esclusive di detta A. o di tale ente, determinandosi una dissociazione fra titolarità del rapporto d’ufficio, che resta immutata, ed esercizio dei poteri di gestione, cui consegue una modifica del c.d. rapporto di servizio, atteso che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell’A. di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera. 2. In tema di pubblico impiego privatizzato, nelle ipotesi, di cui all’art. 70, 12° comma, DLg 165/2001, di personale comandato, fuori ruolo o in altra analoga posizione, gli oneri economici conseguenti alle prestazioni rese da tale personale gravano sull’A. di appartenenza, che è il soggetto passivamente legittimato nei giudizi concernenti detti oneri, anche se correlati allo svolgimento di mansioni superiori o a casi di demansionamento. 3. In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora, come nel caso previsto dall’art. 23-bis, 7° comma, DLg 165/2001, le Amministrazioni di cui all’art. 1, 2° comma, DLg 165/2001, dispongano, per singoli progetti di interesse specifico dell’A. e con il consenso dell’interessato, l’assegnazione temporanea di loro personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private sulla base di intese tra le parti, ricorre un’ipotesi di comando caratterizzata, rispetto alla figura generale, dal fatto di essere finalizzata a realizzare quantomeno un interesse della PA comandante (Nella specie, la SC ha affermato che l’assegnazione di un dipendente da parte della datrice Enea alla Sogin S.p.A. - sulla base di una convenzione fra i due enti, stipulata per la messa in sicurezza, lo smantellamento e la bonifica degli impianti di produzione del combustibile nucleare di proprietà della medesima Enea - integra un’ipotesi di comando, caratterizzata, diversamente dalla regola generale, dall’esecuzione nell’interesse dell’A. di appartenenza). - (commento di) Giulio Quadri, Comando, distacco e assegnazione temporanea nella P.A.: un puzzle da ricomporre (Giurispr. it. 6/2024, 1394-1399). Il comando classico; il c.d. “distacco di diritto pubblico” e differenze con il distacco privatistico; Le ipotesi di assegnazione temporanea nei più recenti interventi legislativi. sull’annullamento delle sentenze del CdS per motivi di giurisdizione : - Cass. SSUU 23.11.23 n. 32559 (Giurispr. it. 6/2024, 1403 T): Costituisce motivo inerente alla giurisdizione, deducibile avverso una sentenza del Consiglio di Stato sub specie di diniego ovvero rifiuto della tutela giurisdizionale, quello con cui si denuncia che il giudice amministrativo ha dichiarato inammissibile l’intervento da parte di enti portatori di un interesse collettivo e di enti territoriali in astratto, ossia senza esaminare in concreto il contenuto dei loro statuti ovvero senza valutare la loro concreta capacità di farsi portatori degli interessi della collettività di riferimento. - (commento di) Paolo Patrito, Tra error in procedendo ed eccesso di potere giurisdizionale: vecchi e nuovi orientamenti Paolo Patrito (Giurispr. it. 6/2024, 1404-1412) N.B.- La SC annulla la sentenza n. 18/2021 dell’Adunanza Plenaria in tema di concessioni demaniali marittime. Preliminarmente, si sofferma sulla legittimazione a proporre ricorso dell’interventore ad adiuvandum quando la parte adiuvata non abbia impugnato la sentenza sfavorevole. In seguito, superando un suo precedente orientamento, sancisce la ricorribilità per cassazione delle pronunce dell’Adunanza Plenaria anche quando queste si limitino ad enunciare i principi di diritto, senza presentare dunque carattere decisorio. Infine, accoglie il primo motivo di ricorso, con cui si censurava la statuizione di inammissibilità degli interventi, qualificandolo quale questione di giurisdizione e non quale error in procedendo, pertanto sindacabile ex art. 111, ult. comma, Cost. Sentenza già segnalata con i commenti di: - Francesca Saveria Pellegrino Le Sezioni Unite riaccendono il conflitto sui limiti del sindacato ex art. 111, comma 8, Cost.? (Giornale dir. amm. 1/2024, 77-87). - Roberta Tiscini, Cass. civ., Sez. un., 23 novembre 2023, n. 32559 e i motivi inerenti alla giurisdizione (Giurispr. it. 4/2024, 830-6) - Claudio Consolo, Il ritorno del vento maestrale di Randstad in foggia estivale (Giurispr. it. 4/2024, 837-840) sulle concessioni c.d. balneari : - Cons. Stato VII 19.3.24 n. 2679, pres. Lipari, rel. Bruno (Giurispr. it. 6/2024, 1277-1279): Vanno confermati i principi di diritto espressi con le sentenze dell’Ad. plen. nn. 17/2022 e 18/2022 e, quindi, l’illegittimità de iure communitario (per violazione del principio della libera circolazione di cui all’art. 49 Tfue) dell’indistinta proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo. Non osta in alcun modo a tale conferma l’annullamento, da parte della Cassazione, della (sola) sentenza n. 18/2022 dell’Ad. plen. (annullamento disposto, peraltro, per ragioni di fatto processuali, che in alcun modo incidono sulla correttezza dei principi di diritto espressi). in tema di processo amministrativo (sospensione impropria del processo): - Ad. plen. 22.3.24 n. 4, pres. Maruotti, est. De Nictolis (Giurispr. it. 6/2024, 1275-1277): L’Adunanza plenaria chiarisce i presupposti sistematici e applicativi dell’istituto della c.d. sospensione impropria del giudizio amministrativo distinguendo, in particolare, le ipotesi di sospensione impropria in senso lato (disposta in un giudizio diverso da quello in cui la questione pregiudiziale è stata posta principaliter) e di sospensione impropria in senso stretto (disposta nel medesimo giudizio nel quale è stata sollevata la questione di costituzionalità o di diritto UE); chiarisce inoltre quali siano i termini e le modalità per la riassunzione del giudizio una volta che la questione pregiudiziale sia stata risolta nel (diverso) giudizio in cui è stata proposta. in tema di processo amministrativo (accesso al fascicolo informatico): - Ad. plen. 12.4.24 n. 5, pres. Maruotti, est. Simeoli (Giurispr. it. 6/2024, 1272-1274): L’art. 17 del decreto 28.7.2021 del Presidente del Consiglio di Stato è legittimo per la parte in cui consente di autorizzare l’accesso al fascicolo informatico della causa da parte di un soggetto non costituito ma che intende intervenirvi: tale previsione non risulta in contrasto con il principio della riserva di legge che opera nella materia processuale. in tema di processo amministrativo (specificità dei motivi): - Cons. giust. amm. 22.1.24 n. 52, pres. Giovagnoli, est. Mazzamuto (Giurispr. it. 6/2024, 1412 solo massima): Ai fini della valutazione dell’ammissibilità dei motivi di ricorso, con particolare riferimento ai motivi e/o censure cc.dd. al buio, rileva la “specificità” della doglianza in quanto l’art. 40 c.p.a. impone, a pena di inammissibilità, l’indicazione dei “motivi specifici su cui si fonda il ricorso”. Soltanto qualora la doglianza originaria, oltre che ipotetica, risulti generica, lo strumento dei motivi aggiunti è imprescindibile, mentre la doglianza è ammissibile nel caso in cui, invece, la censura sia ipotetica ma specifica, restando questione riservata al merito, che l’ipotesi trovi o meno successivo riscontro. - (nota di) Luca Pavia, Contenuto dei motivi del ricorso (Giurispr. it. 6/2024, 1413-4) in tema di usi civici : - Corte cost. 15.6.23 n. 119, pres. Sciarra, red. Navarretta (Giurispr. it. 6/2024, 1289 s.m.): L’art. 3, 3° comma, L 168/2017, è incostituzionale, per violazione degli artt. 3 e 42, 2° comma, Cost., nella parte in cui, riferendosi ai beni indicati dall’art. 3, 1° comma, non esclude dal regime della inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati. Tale disciplina, volta a definire il modo di essere della proprietà terriera nella sua relazione con interessi generali, risulta invero affetta da illogicità e intrinseca irragionevolezza, oltre che da sproporzione, rispetto all’obiettivo prefissato, in quanto, nella fase antecedente alla liquidazione degli usi civici, le ragioni di salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, attratte nella funzione sociale, si realizzano semplicemente preservando la piena tutela degli usi civici, istanza che non è minimamente intaccata dalla circolazione della proprietà privata gravata da quelli non ancora liquidati. - (commento di) Rocco Alessio Albanese, Lo statuto costituzionale dei beni collettivi tra usi civici e circolazione della proprietà (Giurispr. it. 6/2024, 1289-1295) N.B. – Sentenza già segnalata con i commenti di: - Eugenio Sacchettini, Un’assai approfondita esegesi spazza via gli ostacoli al mercato (Guida al diritto 28/2023, 66-68) Giuseppe Werther Romagno, L’incostituzionalità dell’art. 3, 3° comma, L 168/2017 e i riflessi sul regime giuridico delle terre di proprietà privata gravate da usi civici (Giurispr. it. 2/2024, 275-280) in tema di immissioni : - Cass. 3^, 23.5.23 n. 14209 (Giurispr. it. 6/2024, 1316 T): La PA, in quanto tenuta ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni – e, quindi, il principio del neminem laedere – è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al facere necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono, di per sé, atti autoritativi e discrezionali, bensì un’attività materiale soggetta al richiamato principio del neminem laedere. - (commento di) Andrea Pisani Tedesco, Immissioni da movida selvaggia: l’argine della Cassazione, niente favor per la P.A. (Giurispr. it. 6/2024, 1318-1331) in tema di lavoro (retribuzione): - Giulia Colombo (a cura di), Adeguata e sufficiente: la retribuzione “giusta” nella giurisprudenza (Giurispr. it. 6/2024, 1450-1459). I più recenti orientamenti in materia di retribuzione, con particolare riferimento al contratto collettivo, “parametro” utilizzabile dal giudice per individuare il c.d. “salario minimo costituzionale”. In particolare: il trattamento economico del socio lavoratore di cooperativa; l’individuazione del minimale contributivo; gli appalti pubblici in cui è la legge stessa a rinviare al CCNL di categoria, stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, per la determinazione della “giusta” retribuzione. in tema di arricchimento senza causa : - Cass. SSUU 5.12.23 n. 33954 (Giurispr. it. 6/2024, 1332 T): Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, sulla legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l’esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall’illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico. - (commento critico di) Alberto Ronco, Sulla residualità dell’azione di arricchimento senza causa (o meglio, del sotteso diritto soggettivo) (Giurispr. it. 3/2024, 1334- N.B. – Sentenza già segnalata con il commento di Paolo Gallo, La sussidiarietà dell’azione di arricchimento: il punto delle Sezioni unite (Giurispr. it. 3/2024, 530-537) in tema di mediazione civile : - Trib. Verona 24.11.23, GU Vaccari (Giurispr. it. 6/2024, 1360 T): L’obbligatorietà della mediazione di cui all’art. 5 DLg 4.3.2010 n. 28 genera costi ingenti e va pertanto disapplicata in quanto in contrasto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. - (commento di) Matteo Lupano, La disciplina della mediazione obbligatoria va disapplicata? (Giurispr. it. 6/2024, 1361-1365). Analisi critica del provvedimento che disapplica la disciplina dell’obbligatorietà della mediazione, ritenuta in contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea in quanto fonte di costi significativi per le parti. Vengono individuati i parametri utilizzabili per determinare se i costi della mediazione sono o meno ingenti e si mettono in luce le differenze esistenti tra i costi della mediazione vera e propria e quelli per l’assistenza obbligatoria del difensore, sottolineando l’inopportunità della disposizione introdotta a quest’ultimo riguardo nel 2013, confermata dalla riforma Cartabia. in tema di sport : - Mariano Protto (a cura di), Un nuovo diritto per lo sport (Giurispr. it. 6/2024, 1460-1498) --- Dalla Costituzione alla Superlega: l’irresistibile ascesa giuridica dello sport, Mariano Protto (1460) --- L’autonomia disciplinare del diritto sportivo, Mariano Protto (1461) --- La riforma dello sport: l’impatto sulle persone fisiche, Daniele Perrucca (1468) --- La riforma dello sport: impatto sulle persone giuridiche, Domenico Filosa (1473) --- Il rapporto tra norme sportive speciali e generali, Paco D’Onofrio (1480) --- Lo sport sotto la lente del diritto unionale: dalla Superlega all’arbitrato sportivo, Aniello Merone (1485) c.s. Il nostro mondo ha sempre più diritti, sempre meno principi e ancor meno doveri (Carlo Tartarolo, sull'inflazione o ipertrofia dei diritti)
Autore: Carmine Spadavecchia 26 luglio 2024
sui Ddl giustizia : - Francesco Petrelli e Rinaldo Romanelli*, Ddl costituzionali, inutili gli “anatemi” il tema è quale futuro per la Giustizia (Guida al diritto 28/2024, 12-14, editoriale). Ciò che il Csm NON è: non è organo di autogoverno, non è organo politico, non fa parte dell’ordine giudiziario, non lo rappresenta. [*presidente e segretario dell'Unione camere penali italiane] sul DLg sanzioni tributarie : DLg 14.6.2024 n. 87 [GU 28.6.24 n. 150, in vigore dal 29 giugno 2024], Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111. - testo del decreto (Guida al diritto 28/2024, 16-47) - commenti: --- Nicola Graziano, Maggiori certezze sulla definizione di crediti non spettanti o inesistenti (Guida al diritto 28/2024, 48-53) [le novità: per crediti inesistenti si intendono quelli per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi indicati nella disciplina normativa di riferimento] --- Nicola Graziano, Per le violazioni delle società l’imputazione diventa diretta (Guida al diritto 28/2024, 54-57) [i “cardini” della revisione] sul DL infrastrutture : DL 29.6.2024 n. 89 [GU 29.6.24 n. 151, in vigore dal 30 giugno 2024], Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport - testo del decreto (Guida al diritto 28/2024, 58-64) - appendice con le modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 28/2024, 65-67) - guida alla lettura e mappa delle novità principali a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 28/2024, 66-73) sotto il titolo “L’intervento del legislatore sul ricorso in Cassazione, la trattazione cartolare diventerà la regola” - commento di Carmelo Minnella, Una semplificazione necessaria per evitare incertezze applicative (Guida al diritto 28/2024, 74-80) sui benefici alle vittime del terrorismo e della criminalità : - Corte cost. 4.7.24 n. 122, pres. Barbera, red. Pitruzzella (Guida al diritto 28/2024, 84): L’art. 2-quinquies, comma 1, lettera a), DL 2.10.2008 n. 151 (Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all’immigrazione clandestina), inserito dalla legge di conversione 28.11.2008 n. 186, e successivamente modificato dall’art. 2, comma 21, L 15.7.2009 n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), è incostituzionale limitatamente alle parole «parente o affine entro il quarto grado». (In tale disciplina erano esclusi dai benefici «coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l’applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale) in tema di concorsi (valutazione delle prove): - TAR Roma 1^-quater, 24.6.24 n. 12753, pres. Anastasi, est. Caminiti (Guida al diritto 28/2024, 85): Il giudizio della Commissione in materia di prove concorsuali comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attenendo alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile sul piano della legittimità per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, e tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione. Pertanto, il sindacato nei confronti degli atti di correzione delle prove è limitato al riscontro di palesi errori di fatto e di giudizio da parte della Commissione, che lascino intravedere il lampante travisamento dei fatti sui quali il giudizio è stato svolto, oppure la manifesta illogicità o irragionevolezza del compimento di questa attività. Consegue che il giudice non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell’organo valutatore e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione d’esame, se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della abnormità logica, vizio la cui sostanza non può comunque essere confusa con l’adeguatezza della motivazione. Il giudizio di legittimità non può trasmodare in un rifacimento, a opera dell’adito organo di giustizia amministrativa, del giudizio espresso dalla Commissione di valutazione concorsuale, con conseguente sostituzione alla stessa; per cui deve ritenersi infondata una censura che miri unicamente a proporre una diversa valutazione dell’elaborato, atteso che, in tal modo, verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimità dell’operato della Commissione medesima una - preclusa - cognizione del merito della questione. (Il Tar osserva che la ricorrente con le proprie argomentazioni aveva fissato il proprio giudizio valutativo - positivo - “sovrapponendolo” a quello della Commissione concorsuale, espressione di discrezionalità tecnica nella valutazione della prova scritta). in tema di accesso (segretezza): - TAR Palermo 4^, 14.6.24 n. 1616, pres. Bruno, est. La Malfa (Guida al diritto 28/2024, 85): La legge 241/90 ha sottratto all’accesso determinati documenti, rispetto ai quali la ponderazione tra contrapposti interessi è compiuta in astratto dal legislatore, a beneficio del superiore interesse pubblico alla segretezza. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall’ordinamento. Il TU in materia di ordinamento militare riconduce nell’ambito dei segreti sottratti all’accesso i documenti relativi alla struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento, e munizionamento tecnico dei reparti dell’Arma dei carabinieri. Deve escludersi che l’interesse difensivo sia in grado di prevalere su ogni ipotesi di esclusione dall’accesso, comprese le fattispecie connesse alla riservatezza delle informazioni pubbliche. Va proposta un’interpretazione della disciplina che si compone di peculiari aspetti che sanciscono la prevalenza dell’accesso difensivo, ma che vanno interpretati sulla base della disciplina che, occupandosi di attenuarne la portata con riferimento ad alcune categorie di dati personali - i dati sensibili, i dati giudiziari e i dati sensibilissimi - non circoscrive l’applicazione dell’esclusione solo a tali categorie d’informazioni. Per altro verso, nella prospettiva storico-teleologica, deve osservarsi che il carattere incondizionato della prevalenza dell’accesso difensivo darebbe luogo a conclusioni irragionevoli, finendo per tutelare la riservatezza delle informazioni private e personali in misura maggiore rispetto alla riservatezza delle informazioni pubbliche, che sarebbero cedevoli rispetto all’accesso difensivo indipendentemente da ogni concreto bilanciamento tra opposti interessi e senza tener conto del dominante rilievo e della portata dell’interesse pubblico sotteso alle ipotesi legislativamente prevista di esclusione. Su tali presupposti, l’interesse del ricorrente a contestare il trasferimento non può che essere recessivo rispetto al prevalente interesse dello Stato alla tutela dell’ordine pubblico e alla repressione della criminalità alla base del segreto. E neppure rileva che l’Amministrazione abbia consentito la visione dei documenti, negandone solamente il rilascio di copia, considerato che oggetto del giudizio sull’accesso non è la valutazione della legittimità del diniego, ma la verifica della sussistenza dei requisiti di legittimazione all’ostensione. in tema di strade (proprietà pubblica o privata): - Cass. SSUU 20.6.24 n. 17104 (Guida al diritto 28/2024, 89 solo massima, annotata da Mario Piselli): L'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un'azione negatoria di servitù; ne consegue che la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada, o riguardante l'esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, dei privati o della PA, e ciò anche ove la domanda abbia formalmente ad oggetto l'annullamento dei provvedimenti di classificazione della strada, atteso che il petitum sostanziale, non essendo diretto a sindacare un provvedimento autoritativo della Pa, ha, in realtà, natura di accertamento petitorio. sulla class action (in tema di mutui ipotecari): - Corte giust. Ue 4^, 4.7.24, causa C-450/22 (Guida al diritto 28/2024, 86): In merito all’ammissibilità di una class action sulla trasparenza del “tasso minimo” nei mutui ipotecari, nulla nella direttiva di settore indica che il controllo giurisdizionale di trasparenza sia escluso nell’ambito di un’azione collettiva, esso deve semplicemente essere adattato alle peculiarità delle azioni collettive e concentrarsi sulle pratiche contrattuali e precontrattuali standard del professionista. Nel caso di specie, la prima delle due condizioni è soddisfatta: l’azione è diretta contro professionisti di uno stesso settore economico, gli enti creditizi. Ma anche la seconda condizione pare soddisfatta considerato che le clausole «di tasso minimo» sembrano simili. Mentre il solo fatto che i contratti siano stati conclusi in momenti diversi o in vigenza di normative diverse non esclude tale somiglianza. (La Corte suprema spagnola – cui gli enti creditizi avevano presentato ricorso - dubitava sulla possibilità di procedere, nell’ambito di un procedimento collettivo, a un controllo della trasparenza delle clausole «di tasso minimo», evidenziando al contempo la difficoltà di utilizzare il criterio del consumatore medio per procedere al controllo, considerate le diverse categorie di consumatori coinvolti. La Corte di giustizia ha risposto nei termini di cui sopra, evidenziando come sia proprio l’eterogeneità del pubblico a rendere necessario il ricorso alla figura del consumatore medio, la cui percezione globale è rilevante ai fini del controllo di trasparenza. Poiché tuttavia tale percezione può essersi modificata, la Corte suprema spagnola dovrà verificare se il crollo dei tassi di interesse caratteristico degli anni 2000 o la pronuncia della sua sentenza del 9 maggio 2013, che constata l’assenza di trasparenza delle clausole «di tasso minimo», abbiano potuto determinare un cambiamento, nel corso del tempo, del livello di attenzione e di informazione del consumatore medio al momento della conclusione di un contratto di mutuo ipotecario) c.s. Uomo libero, sempre amerai il mare (titolo di un libro del navigatore bretone Olivier de Kersauson de Pennendreff , tratto da un verso di Baudelaire, Le fleurs du mal, Paris 1857)
Autore: Carmine Spadavecchia 25 luglio 2024
in tema di concessioni “balneari” (in Sicilia): - Corte cost. 24.6.24 n. 109 (Guida al diritto 27/2024, 38): Le norme della Regione Sicilia impugnate dal Governo perpetuano, limitatamente al territorio siciliano, il sistema delle proroghe automatiche delle concessioni, più volte giudicato illegittimo dalla Corte di giustizia dell’UE e oggetto di disapplicazione da parte della giurisprudenza amministrativa. Le norme contrastano con l’art. 12 della direttiva Bolkestein, e quindi con l’art. 117, comma 1, della Carta costituzionale. Il differimento dei termini previsto nelle norme impugnate non si riferisce alla vera e propria proroga delle concessioni demaniali fino al 2033, che trova origine nella legge regionale n. 24/2019, ma solo alla presentazione delle domande di rinnovo: la rinnovazione pure della possibilità di presentazione delle domande finisce con l’incidere sul regime di durata dei rapporti in corso, perpetuandone il mantenimento, e quindi rafforza, in contrasto con i principi del diritto Ue sulla concorrenza, la barriera in entrata per nuovi operatori economici potenzialmente interessati alla utilizzazione, a fini imprenditoriali, delle aree del demanio marittimo.  in tema di ambiente (Ilva: produzione da sospendere se genera rischi per la salute): - Corte giust. Ue, Grande sezione, 25.6.24, causa C-626/22 (Guida al diritto 27/2024, 39): Sussiste uno stretto collegamento tra protezione dell’ambiente e protezione della salute umana, che costituiscono obiettivi chiave del diritto UE, garantiti nella Carta dei diritti fondamentali UE; la direttiva “emissioni” contribuisce al conseguimento di tali obiettivi e alla salvaguardia del diritto di vivere in un ambiente atto a garantire la salute e il benessere. (Il Tribunale di Milano ha chiesto alla Corte di giustizia se la normativa italiana e le norme derogatorie speciali applicabili all’acciaieria Ilva, al fine di garantirne la continuità, siano in contrasto con la direttiva. Il Governo italiano ha fatto rilevare che la direttiva non contiene alcun riferimento alla valutazione del danno sanitario. La Corte Ue ha bocciato tale lettura affermando che la nozione di «inquinamento» ai sensi della direttiva “emissioni” include sia i danni all’ambiente sia quelli alla salute umana. Pertanto, la valutazione dell’impatto dell’attività di un’installazione come l’acciaieria Ilva su tali due aspetti deve costituire atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame dell’autorizzazione all’esercizio. Contrariamente a quanto sostenuto dall’Ilva e dal Governo italiano, il procedimento di riesame non può limitarsi a fissare valori limite per le sostanze inquinanti la cui emissione era prevedibile. Occorre tener conto anche delle emissioni effettivamente generate dall’installazione nel corso del suo esercizio e relative ad altre sostanze inquinanti. In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione all’esercizio dell’installazione, il gestore deve adottare immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità della sua installazione a tali condizioni nel più breve tempo possibile. In caso di pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana, il termine per applicare le misure di protezione previste dall’autorizzazione all’esercizio non può essere prorogato ripetutamente e l’esercizio dell’installazione deve essere sospeso).  in tema di accesso (a pareri legali): - TAR Lazio 1^-ter, 5.6.24 n. 11472, pres. Arzillo, est. Vergine (Guida al diritto 27/2024, 39): Con riferimento all’ostensibilità dei pareri legali resi dall’Avvocatura dello Stato in favore dell’Amministrazione, va applicato il principio generale di salvaguardia della strategia processuale della parte, che sia essa un privato o una amministrazione pubblica; e che, per certo, non è tenuta a rivelare ad alcun soggetto e, tanto meno, al proprio contraddittore, attuale o potenziale gli argomenti in base ai quali intende confutare le pretese avversarie. I pareri resi dall’Avvocatura dello Stato costituiscono esplicazione di attività di consulenza legale sia in fase precontenziosa che contenziosa, per cui i pareri resi all’Amministrazione richiedente, ogniqualvolta siano espressi in riferimento a problematiche inerenti a una questione suscettibile di esitare in un giudizio o comunque in un procedimento di tipo contenzioso, individuano una sfera di esercizio di funzioni di consulenza giuridico-legale propria e esclusiva dell’Avvocatura dello Stato, nel quadro di un rapporto che è connotato, non diversamente da quello tra cliente e professionista del libero foro, da aspetti di riservatezza e di segreto professionale. La giustificazione del diniego sta quindi nella naturale riservatezza che deve essere assicurata alle strategie sostanziali e processuali dell’Amministrazione che abbia sollecitato il parere in questione. in tema di appalti (certificazioni di qualità di organismi stranieri): - TAR Catania 4.6.24 n. 2096, pre. Lento, rel. Fichera (Guida al diritto 27/2024, 72 T): La certificazione rilasciata da un organismo straniero accreditato dall'ente unico nazionale di accreditamento di un altro Stato europeo, firmatario dell'accordo EA MLA, qual è l'ente britannico UKAS, equivale alle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati dagli enti nazionali degli Stati membri. Presupposto per la legittimità di tali atti risiede nella positiva valutazione inter pares prevista dall'art. 10 del Regolamento (CE) 9.7.2008 n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, la quale comporta l'accettazione dagli altri firmatari come equivalente al proprio sistema di accreditamento. Resta fermo che i requisiti di partecipazione vanno letti alla luce del principio del favor partecipationis. Sul piano valutativo, le scelte dell'Amministrazione aggiudicatrice devono ispirarsi ai principi immanenti nel sistema, tra i quali rilevano il principio della fiducia e il principio del risultato. Il primo si fonda sulla funzionalizzazione della gara pubblica, la quale deve realizzare lo scopo sotteso nel modo più rispondente agli interessi della collettività. Il secondo invece tende a garantire la disciplina di settore da una assoluta tutela della concorrenza e del mercato che non guardi all'oggetto principale.  - (commento di) Giulia Pernice, La posizione del Tar Sicilia è coerente con il criterio del favor partecipationis (Guida al diritto 27/2024, 91-93)  in tema di trasporto aereo : - Corte giust. Ue 8^, 13.6.24, causa C-411/23 (Guida al diritto 27/2024, 96 solo massima): 1. L'art. 5, par. 3, del regolamento 261/2004 va interpretato nel senso che l'individuazione di un vizio occulto di progettazione del motore dell'aeromobile che deve effettuare un volo rientra nella nozione di "circostanze eccezionali", ai sensi di tale disposizione, anche qualora il vettore aereo fosse stato informato dell'esistenza di un vizio del genere dal produttore del motore vari mesi prima del volo di cui trattasi. 2. Un vettore aereo può, a titolo di "tutte le misure del caso" che è tenuto ad attuare al fine di evitare il verificarsi e le conseguenze di una "circostanza eccezionale", ai sensi di tale disposizione, come l'individuazione di un vizio occulto di progettazione del motore di uno dei suoi aeromobili, adottare una misura preventiva consistente nel mantenere in riserva una flotta di aeromobili sostitutivi, a condizione che tale misura resti tecnicamente ed economicamente realizzabile in considerazione delle capacità del vettore nel momento rilevante. - (commento di) Marina Castellaneta, Vizio occulto di progettazione è evento eccezionale, il vettore non compensa il ritardo prolungato (Guida al diritto 27/2024, 96-98) in tema di condominio : - Antonio Scarpa*, Il regolamento di condominio e la sua ragione determinante (Guida al diritto 27/2024, 12-14, editoriale) [*magistrato presso la Corte di cassazione] - Cass. 14.6.24 n. 16654 (Guida al diritto 27/2024, 42 T): L'azione di annullamento delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, disciplinata dall'art. 1137 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di condomino dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, determinando, di regola, la perdita di tale status il conseguente venir meno dell'interesse ad agire dell'istante a ottenere giudizialmente una caducazione o una modifica della portata organizzativa della delibera impugnata; la perdita della qualità di condomino può lasciar sopravvivere l'interesse ad agire solo quando l'attore vanti un diritto in relazione alla sua passata partecipazione al condominio e tale diritto dipenda dall'accertamento della legittimità della delibera presa allorché egli era ancora condomino, ovvero quando tale delibera incida tuttora in via derivata sul suo patrimonio. - (commento di) Mario Piselli, Nessuna restituzione delle somme se il soggetto rimane “senza titoli” (Guida al diritto 26/2024, 45-46)  in procedura civile (nuovo processo di cognizione - verifiche preliminari): - Corte cost. 3.6.24 n. 96, pres. Modugno, red. Amoroso (Guida al diritto 26/2024, 16 stralcio): 1. I confini del potere legislativo delegato risultano complessivamente dalla determinazione dell'oggetto e dei principi e criteri direttivi, unitariamente considerati: in particolare, la norma espressa dall'art. 171-bis c.p.c. è riconducibile al criterio di delega di cui all'art. 1, comma 5, lettera i), L 206/2021, che demanda al Governo l'introduzione di norme funzionali ad «adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai principi di cui alle lettere da c) a g)», costituendone un naturale sviluppo in quanto coessenziale alla realizzazione del meccanismo del deposito delle memorie prima dell'udienza ed essendo volta a realizzare il generale canone della concentrazione processuale sancito dalla lettera a) del medesimo art. 1, comma 5, della legge delega, perché orientata a ridurre le ipotesi di regressione del giudizio dopo il deposito delle memorie integrative.  2. Non è fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di costituzionalità dell'art. 171-bis, comma 1, c.p.c. nella parte in cui stabilisce un differente trattamento per le questioni, pur tutte rilevabili d'ufficio, che possono esitare in provvedimenti ordinatori del giudice emanati con il decreto di fissazione dell'udienza e tutte le altre, che devono solo essere indicate alle parti (e non sono anche decise) nel medesimo decreto: tale diversa regola processuale è giustificata, da un lato, dalle differenti conseguenze che l'assunzione dei provvedimenti volti alla corretta instaurazione del contraddittorio (nei confronti delle parti in causa o di altre cui è necessario estendere lo stesso) ovvero alla sanatoria di vizi degli atti introduttivi e il rilievo d'ufficio di altre questioni ad opera dell'autorità giudiziaria, hanno sui tempi di svolgimento del giudizio, sui quali sono suscettibili di incidere, dilatandoli, solo i primi, comportando, di regola, un differimento dell'udienza di trattazione, dall'altro lato, dalla circostanza che le verifiche preliminari relative alla regolarità delle notifiche e alla rappresentanza in giudizio si correlano a questioni "liquide" (con un basso tasso di controvertibilità) mentre le altre questioni rilevabili d'ufficio non sono tipizzate e sono maggiormente controvertibili tra le parti. 3. Non è fondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di costituzionalità dell'articolo 171-bis c.p.c., nella parte in cui prevede l'emanazione, con decreto, di provvedimenti di carattere interlocutorio fuori udienza e senza alcun contraddittorio preventivo con le parti: l'art. 171-bis, infatti, nonostante imponga che il giudice, sin dal decreto di fissazione dell'udienza, indichi alle parti le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, in modo che le parti siano sollecitate a sviluppare la propria posizione su di esse già nelle memorie di cui al successivo art. 171-ter, non esclude che il giudice - vuoi prima, vuoi dopo l'emanazione del decreto, vuoi d'ufficio, vuoi su richiesta di parte - abbia il potere discrezionale di fissare (eventualmente nelle più agili forme consentite dai collegamenti audiovisivi) un'udienza ad hoc, con eventuale differimento o fissazione di una nuova udienza di comparizione, che non comporta né preclusioni né decadenze per le parti, determinando i punti su cui essa deve svolgersi, fermo restando che, in difetto della fissazione di questa nuova udienza, nell'udienza di trattazione il giudice è tenuto in ogni caso a discutere con le parti circa la legittimità dei provvedimenti ordinatori emessi con il decreto di fissazione dell'udienza, i quali sono, pertanto, suscettibili di essere confermati, modificati o revocati. Ove una parte solleciti il giudice a fissare un'udienza anticipata al fine di realizzare il contraddittorio su una questione di rito, rilevata d'ufficio dal giudice stesso e decisa con decreto, l'ordinanza di conferma adottata nell'udienza di prima comparizione non comporta preclusioni o decadenze per la parte stessa ove quest'ultima non abbia posto in essere l'attività processuale prescritta con decreto. - (commento di) Giuseppe Finocchiaro, La Consulta precede il correttivo, sue indicazioni saranno rilevanti (Guida al diritto 27/2024, 25-29) - (commento di) Giuseppe Finocchiaro, Al giudice istruttore il potere-dovere della “direzione del procedimento” (Guida al diritto 27/2024, 30-33)  N.B. – Questione sollevata dal Tribunale di Verona 1^, 22.9.23 (Giurispr. it. 5/2024, 1080 T), con ordinanza commentata da Diego Volpino, Il nuovo art. 171-bis c.p.c. censurato di incostituzionalità (Giurispr. it. 5/2024, 1084-1087)  in materia penale (perquisizione – riforma Cartabia): - Cass. pen. 1^, 12.3-21.6.24 n. 24786 (Guida al diritto 27/2024, 58 T): Nell'esercizio del potere di controllo sulla perquisizione non seguita da sequestro (cfr. art. 252-bis e 352, comma 4-bis, c.p.p., rispettivamente in caso di decreto di perquisizione emesso dal PM e di perquisizione eseguita d'iniziativa dalla polizia giudiziaria), il giudice deve valutare se la perquisizione fosse o meno legittima, e quindi, ove si tratti di perquisizione ad iniziativa della polizia giudiziaria, deve avere riguardo ai presupposti dell'attività consacrati nel verbale di perquisizione, piuttosto che al tenore, in sé e per sé, del decreto del PM che l'abbia convalidata, che è atto ex post, avente preliminare funzione di verifica e garanzia, inidoneo tuttavia a svolgere una funzione vicaria di presupposti ab origine mancanti e a sanare l'eventuale relativa patologia processuale. - (commento di) Giuseppe Amato, Un puntale vademecum della Corte sul contenuto del controllo giudiziale (Guida al diritto 27/2024, 61-64). Con la previsione dell’istituto dell’opposizione, si è corrisposto alla sentenza Cedu del 2018 che ha condannato l'Italia per violazione dell'articolo 8 della Convenzione   c.s.   Nella stagione del silenzio, pianta i semi dell'urlo. (Jasmin Mirage, blogger e scrittrice iraniana, resistente al regime degli ayatollah, scomparsa)
Autore: Carmine Spadavecchia 18 luglio 2024
in tema di elettorato passivo : - Corte cost. 18.6.24 n. 107 (Guida al diritto 26/2024, 36-37): L’art. 64, comma 4, DLg 267/2000 (TU delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) è incostituzionale nella parte in cui prevede l’incompatibilità per gli affini entro il terzo grado del sindaco, o del presidente della Giunta provinciale, a far parte della relativa Giunta, e a essere nominati rappresentanti del comune o della provincia, ove il rapporto di coniugio dal quale il vincolo di affinità è stato determinato sia cessato. Poiché nelle varie situazioni previste dall’ordinamento lo status di affine può, di volta in volta, produrre effetti di attribuzione o di limitazione di un diritto, cui corrisponde di volta in volta un bilanciamento operato dal legislatore, le censure sulla legittimità delle norme in contestazione devono essere portate direttamente alla disciplina specialistica di settore. Ciò posto, la norma in questione contrasta con l’art. 51 Cost. che disciplina il diritto di elettorato passivo, da ricondurre alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall’art. 2 Cost., e in relazione al quale le cause di incompatibilità sono conformi a Costituzione solo nella misura in cui non introducano differenze di trattamento tra categorie omogenee di soggetti che non siano manifestamente irragionevoli e sproporzionate. in tema di appalti (cooptazione): - TAR Salerno 11.6.24 n. 1267, pres. Mezzacapo, est. Esposito (Guida al diritto 26/2024, 96 T): In sede di gara d'appalto, l'istituto della cooptazione consente al concorrente, in via eccezionale e derogatoria, di indicare come esecutrice dei lavori, nel limite del 20 per cento dell'importo complessivo dell'affidamento, un'impresa priva dei requisiti di qualificazione prescritti dalla lex specialis ma in possesso di una qualificazione corrispondente, se non alla categoria, all'importo dei lavori a essa riservati; l'impresa cooptata non è quindi tenuta a dimostrare il possesso degli specifici requisiti di qualificazione richiesti dal bando o dalla lettera di invito (che devono essere invece posseduti dall'impresa o dalle imprese concorrenti), purché qualificata in altra o altre categorie per un ammontare complessivo almeno pari alla propria quota di lavori. Si tratta di una forma speciale di cooperazione nell'esecuzione dell'appalto, che ha l'obiettivo di offrire a imprese non totalmente prive di qualificazione, in quanto già qualificate in relazione a categorie diverse e per importi complessivamente utili, l'opportunità di maturare i requisiti necessari a conseguire l'attestazione SOA per ulteriori categorie di lavori. Stante la ratio sottesa, va ammesso il ricorso alla cooptazione anche da parte dei consorzi stabili e da parte di ogni concorrente, quale che sia la forma di partecipazione prescelta. - (commento di) Davide Ponte, In linea con la visione codicistica valorizzato l’accesso al mercato (Guida al diritto 26/2024, 99-102) sulle circolari amministrative : - TAR Lazio 3^-bis, 6.6.24 n. 11520, pres. Raganella, est Tuccillo (Guida al diritto 26/2024, 38-39): Alle circolari amministrative va attribuita natura di atti meramente interni della PA, i quali, contenendo istruzioni, ordini di servizio, direttive impartite dalle autorità amministrative centrali o gerarchicamente superiori agli enti o organi periferici o subordinati, esauriscono la loro portata ed efficacia giuridica nei rapporti tra i suddetti organismi e i loro funzionari. Le circolari amministrative non possono spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all’Amministrazione, né acquistare efficacia vincolante per quest’ultima, essendo destinate solo a esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti. La circolare non vincola gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla, senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall’ufficio possa essere ritenuto illegittimo “per violazione della circolare”. In tali circostanze, se la (interpretazione contenuta nella) circolare è errata, l’atto emanato sarà legittimo perché conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare è corretta, l’atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge. La circolare non vincola persino l’autorità che l’ha emanata, che resta libera di modificare, correggere o anche disattendere l’interpretazione già adottata. (Il Tar rileva che le norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze d’istruzione prevedono che i “maturandi” esterni debbano presentare domanda di ammissione agli esami presso l’USR territorialmente competente, che provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio. Una circolare del Ministero dell’istruzione del 2021 precisa che i candidati esterni possono indicare nell’istanza di partecipazione al massimo 3 opzioni riferite alle istituzioni scolastiche presso cui chiedono di sostenere le prove, aggiungendo che tali opzioni non solo vincolanti per gli Uffici scolastici regionali, che verificano l’omogeneità della distribuzione territoriale. Nel caso di specie, la discrezionalità dell’USR nell’assegnare la sede di esame alla candidata privatista presso una sede diversa da quelle opzionate non poggia su adeguata motivazione, non fornendo alcuna giustificazione in merito a tale decisione, che è dunque illegittima per non aver fornito la necessaria dimostrazione che l’assegnazione in uno degli istituti prescelti dal candidato avrebbe determinato la violazione del criterio dell’omogeneità della distribuzione territoriale). in tema di soccorso istruttorio nelle procedure concorsuali (autoresponsabilità del candidato): - TAR Lazio 5^-bis, 3.6.24 n. 11268, pres. Rizzetto, est. Verico (Guida al diritto 26/2024, 38-39): L’istituto del soccorso istruttorio non è attivabile quando il privato abbia commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione. Ciò in base a un generale principio di diligenza che, soprattutto nei concorsi di massa, assume un significato ancor più importante, dovendosi assicurare parità di opportunità, nonché massima accelerazione possibile nelle procedure. Nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio, previsto dall’art. 6, comma 1, lettera b), legge 241/1990, non può essere invocato come parametro di legittimità dell’azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono a quest’ultimo di assolvere gli oneri minimi di cooperazione: quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti. In presenza di una previsione rigorosa del bando e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente, l’invito all’integrazione costituirebbe una palese violazione dell’equità procedurale, che verrebbe vulnerato da una sostanziale e illegittima rimessione in termini. in tema di asilo : - Corte giust. Ue, Grande sezione, 18.6.24, causa C-352/22 (Guida al diritto 26/2024, 39): Il riconoscimento dello status di rifugiato in Italia osta all’estradizione dell’interessato verso il Paese d’origine da cui è fuggito; e, non avendo le autorità italiane revocato tale status, l’estradizione va rifiutata. Una tale estradizione equivarrebbe, in realtà, a porre fine a detto status. (Nello sciogliere il dubbio del giudice tedesco, la Corte UE ha chiarito che l’autorità competente in Germania deve, conformemente al principio di “leale cooperazione”, mettersi in contatto con l’autorità italiana che ha riconosciuto lo status di rifugiato. E se, a seguito di tale contatto, l’autorità italiana revoca lo status di rifugiato, l’autorità tedesca deve poi giungere essa stessa alla conclusione che l’interessato non ha, o non ha più, la qualità di rifugiato. Inoltre, deve assicurarsi che non esista alcun serio rischio che, in caso di estradizione, l’interessato sia sottoposto in Turchia alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti). in tema di asilo : - Corte giust. Ue, Grande sezione, 18.6.24, causa C-753/22 (Guida al diritto 26/2024, 40): Gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere automaticamente le decisioni di riconoscimento dello status di rifugiato adottate da un altro Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia farlo. La Germania non si è avvalsa di tale facoltà. In tali circostanze, se l’autorità competente non può respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale di un richiedente al quale un altro Stato membro abbia già concesso tale protezione, a causa di un serio rischio per il richiedente di essere sottoposto, in quest’altro Stato membro, a un trattamento inumano o degradante, essa deve procedere a un nuovo esame individuale, completo e aggiornato delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato. Nell’ambito di tale esame, l’autorità deve comunque tenere pienamente conto della decisione dell’altro Stato membro di concedere la protezione internazionale al richiedente e degli elementi a sostegno di tale decisione. A tal fine, essa deve avviare, nel più breve tempo possibile, uno scambio di informazioni con l’autorità che l’ha adottata. Se il richiedente soddisfa le condizioni per essere considerato rifugiato, l’autorità deve riconoscergli tale status senza disporre di un potere discrezionale. in tema di stato civile (rettifica per cambio sesso): - Corte cost. 22.4.24 n. n. 66, pres. Barbera, est. San Giorgio (Guida al diritto 26/2024, 16 T): 1. Fondati sugli articoli, rispettivamente, 29 e 2 della Costituzione, il matrimonio e l'unione civile tra persone dello stesso sesso sono istituti distinti, caratterizzati da significative differenze in tema di: - costituzione del vincolo (per la quale solo il matrimonio e non l'unione civile, deve, in generale, essere preceduto dalle pubblicazioni, cui segue la possibilità di opposizione preventiva); - accesso al vincolo (laddove per il matrimonio sono richiesti 16 anni in presenza di autorizzazione del tribunale per i minorenni, per l'unione civile è necessaria la maggiore età); - scioglimento del vincolo (lo scioglimento dell'unione civile contempla forme più agili e di attenuato formalismo rispetto al matrimonio ed accentuata accelerazione dei relativi effetti, senza prevedere una situazione intermedia quale la separazione personale). 2. L'art. 1, comma 26, L 20.5.2016 n. 76, è incostituzionale nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell'unione civile senza prevedere, laddove l'attore e l'altra parte dell'unione rappresentino personalmente e congiuntamente al giudice, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, l'intenzione di contrarre matrimonio, che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione. 3. L’art. 70-octies, comma 5, DPR 3.11.2000 n. 396 è incostituzionale nella parte in cui non prevede che l'ufficiale dello stato civile competente, ricevuta la comunicazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, proceda ad annotare, se disposta dal giudice, la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento dell'unione civile fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione. - (commento di) Giuseppe Finocchiaro, Altro passo verso l’uguaglianza tra famiglie eterosessuali e omo (Guida al diritto 26/2024, 22-28) - (commento di) Giuseppe Finocchiaro, Subito una integrazione normativa per evitare le incertezze applicative (Guida al diritto 26/2024, 29-34) in tema di filiazione : - Corte cost. 4.6.24 n. 99, pres. Barbera, red. D’Alberti (Guida al diritto 26/2024, 42 T): L'articolo 42-bis, comma 1, Dlgs 26.3.2001 n. 151, nel consentire l'assegnazione temporanea del dipendente pubblico solo a una sede che si trova nella provincia o regione in cui lavora l'altro genitore, non assicura una tutela adeguata in favore di quei nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano in regioni diverse da quelle in cui è stata fissata la residenza familiare: situazione che, nella realtà, è divenuta sempre meno rara. Va pertanto dichiarato incostituzionale l'art. 42-bis, comma 1, Dlgs 151/2001, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto "ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa", anziché "ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa". - (commento di) Valeria Cianciolo, Con il via libera al riavvicinamento più tutele a unità del nucleo e minori (Guida al diritto 26/2024, 46-50) in tema di contratti on line : - Corte giust. Ue 5^, 30.5.24, causa C-400/22 (Guida al diritto 26/2024, 104 solo massima): L'art. 8, par. 2, secondo comma, della direttiva 2011/83 va interpretato nel senso che, nel caso dei contratti a distanza conclusi mediante siti Internet, l'obbligo gravante sul professionista di garantire che il consumatore, quando inoltra il suo ordine, accetti espressamente l'obbligo di pagamento, si applica anche quando il consumatore è tenuto a pagare a tale professionista il corrispettivo a titolo oneroso solo dopo la realizzazione di un'ulteriore condizione. - (commento di) Marina Castellaneta, Contratti via Internet: consenso con un clic sempre trasparente, devono essere evidenti i pagamenti previsti (Guida al diritto 26/2024, 104-106) sulla magistratura penale (separazione delle carriere): - Salvatore Casciaro*, Separazione carriere: quella riforma che mortifica i diritti dei cittadini (Guida al diritto 26/2024, 12-14, editoriale) [*segretario generale dell’ANM - Associazione nazionale magistrati] in materia penale ( reati contro la PA ): - Cass. SSUU 29.2-15.5.24 n. 19357 (Guida al diritto 26/2024, 70 T): In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, non sussiste continuità normativa tra il reato di traffico di influenze illecite di cui all'articolo 346-bis c.p., come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera t), L 9.1.2019 n. 3, e il reato di millantato credito "corruttivo" di cui all'art. 346, comma 2, c.p., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge n. 3 citata, le cui condotte potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa, in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito "corruttivo", purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice. - (commento di) Aldo Natalini, L’assenza della specialità unilaterale esclude la continuità normativa (Guida al diritto 26/2024, 82-88) in materia penale ( reati edilizi - ordine penale di demolizione): - Cass. pen. 3^, 18.6.24 n. 24084 (Guida al diritto 26/2024, 38): Ogni questione concernente la demolizione del manufatto abusivo va trattata nelle forme ex art. 666 c.p.p. che, contro la decisione del giudice dell’esecuzione, non prevede l’opposizione con integrazione del contraddittorio, ma direttamente la ricorribilità per cassazione. (Il PM ricorrente aveva emanato un’ingiunzione a demolire e, contro la decisione contraria adottata dal giudice dell’esecuzione a conferma della precedente decisione di merito, riteneva di fare opposizione dinanzi al medesimo giudice e non di doverne impugnare la decisione direttamente con ricorso per cassazione. La SC ha respinto il ricorso della Procura, escludendo la sanzione accessoria della demolizione dai casi previsti dall’art. 676 c.p.p., considerati tassativi. Tutte le questioni relative alla sanzione accessoria in esame sono da leggersi come attinenti al titolo esecutivo che promana dalla decisione di merito, e vanno trattate col regime procedurale ex articolo 666 c.p.p., che esclude l’opposizione davanti al giudice dell’esecuzione prevedendo la diretta ricorribilità per cassazione). in materia penale ( reati edilizi ): - Cass. pen. 3^, 18.6.24 n. 24066 (Guida al diritto 26/2024, 38): Va confermato l’ordine di demolizione totale del manufatto abusivo inizialmente contestato, comprensivo anche di tutte le opere successive a esso annesse e sulle quali si riverbera l’iniziale illegalità dell’opera originaria a cui accedono, ove il Comune non deliberi l’acquisizione gratuita del manufatto abusivo (Il ricorrente contestava la legittimità dell’ingiunzione a demolire poiché il GA aveva condannato l’ente comunale a definire i criteri di assegnazione degli immobili abusivi il che, secondo il ricorrente, faceva presupporre la futura decisione dell’ente di non procedere alla demolizione del manufatto che gli veniva contestato in quanto abusivo. La SC rileva che la determinazione del Tar rivolta al Comune riguardava la fissazione di criteri generali, con la successiva predisposizione di un bando per l’assegnazione, e non lo specifico manufatto oggetto del ricorso. Rimaneva impregiudicata quindi la possibilità dell’ente di procedere alla demolizione, in quanto non si era creata quell’incompatibilità dell’ordine di demolizione che si verifica quando l’ente territoriale delibera di procedere all’acquisizione gratuita del manufatto abusivo). c.s. Non muovere causa a un giudice, perché giudicheranno in suo favore secondo il suo parere (dal Libro del Siracide, 8, 14)
Autore: Carmine Spadavecchia 18 luglio 2024
sulla legge contro il bullismo : L 17.5.2024 n. 70 [GU 30.5.24 n. 125, in vigore dal 14 giugno 2024], Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. - testo della legge (Guida al diritto 25/2024, 24-32) - commenti: - Paolo Russo e Gianmarco Torrigiani, Un testo bipartisan improntato su prevenzione e rieducazione (Guida al diritto 25/2024, 33-36) [novità] - Paolo Russo e Gianmarco Torrigiani, Misure in tema di disagio giovanile: circolari, linee guida e “Dl Caivano” (Guida al diritto 25/2024, 37-40) [evoluzione normativa] - Paolo Russo e Gianmarco Più forte l’impegno in tutte le scuole, i dirigenti devono supervisionare (Guida al diritto 25/2024, 41-44) [principi generali: la legge 70/2024 e le sue ricadute sugli istituti scolastici] - Paolo Russo e Gianmarco Torrigiani, Nuove regole coercitive non penali senza età minima né specifica dei casi (Guida al diritto 25/2024, 45-48) [la prevenzione] sul c.d. decreto Priolo (impianti strategici): - Corte cost. 13.6.24 n. 105, pres. Barbera, red. Viganò (Guida al diritto 25/2024, 52): L’art. 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo, delle Norme di attuazione del c.p.p., come introdotto dal cd. “decreto Priolo” (art. 6, DL 2/2023, Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale, convertito, con modificazioni, nella legge n. 17/2023) è incostituzionale nella parte in cui non prevede che le misure ivi indicate si applichino per un periodo di tempo non superiore a 36 mesi. (La questione concerneva una norma contenuta nel DL 2/2023, che autorizza il Governo, in caso di sequestro di impianti necessari ad assicurare la continuità produttiva di stabilimenti di interesse strategico nazionale, ad adottare “misure di bilanciamento” che consentano di salvaguardare la salute e l’ambiente senza sacrificare gli interessi economici nazionale e la salvaguardia dell’occupazione. La Corte costituzionale ha osservato che una lettura della normativa sottoposta al suo esame conferma che, una volta adottate le misure in questione, il giudice che ha disposto il sequestro è tenuto ad autorizzare la prosecuzione dell’attività degli impianti, senza poter rimettere in discussione le scelte del Governo. Nel vagliare la legittimità costituzionale di questo meccanismo, la Corte ha ricordato che la riforma costituzionale del 2022 ha attribuito espresso e autonomo rilievo, nel nuovo testo dell’art. 9, alla tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Tenendo conto di queste indicazioni del legislatore costituzionale, da un lato la Corte ha ritenuto non incompatibile con la Costituzione la previsione della possibilità per il Governo di dettare direttamente, in una situazione di crisi e in via provvisoria, misure conformi alla legislazione vigente, che consentano di assicurare continuità produttiva a uno stabilimento di interesse strategico nazionale, contenendo il più possibile i rischi per l’ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori). in tema di insindacabilità parlamentare (opinioni insindacabili anche se espresse sui social): - Corte cost. 10.6.24 n. 104, pres. Barbera, red. Patroni Griffi (Guida al diritto 25/2024, 50): L’insindacabilità delle opinioni ex art. 68, comma 1, Cost., intende garantire alle Camere che i parlamentari possano svolgere nel modo più libero la rappresentanza della Nazione delineata dall’art. 67 Cost. Escludendo ogni forma di responsabilità giuridica, la Costituzione pone una deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione, tanto più delicata poiché l’opinione espressa dal parlamentare può collidere con beni della persona (onore, reputazione, dignità) qualificati come inviolabili. In ragione del necessario contemperamento degli interessi in gioco, la Costituzione non protegge qualsivoglia opinione, ma soltanto quella resa nell’esercizio della funzione parlamentare, indipendentemente dal luogo in cui essa venga espressa. Anche a opinioni non connesse ad atti parlamentari può essere applicato l’art. 68, comma 1, Cost., quando sia evidente e qualificato il nesso con l’esercizio della funzione parlamentare. Deve trattarsi non di opinioni politiche che può esprimere ogni cittadino nei limiti di cui all’art. 21 Cost., ma funzionali all’esercizio del mandato parlamentare e della rappresentanza della Nazione. (La Corte ha ritenuto che la Camera dei deputati abbia correttamente valutato che le dichiarazioni del deputato fossero espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Esse erano funzionali a rappresentare, nella prospettiva del deputato, interessi generali, come d’altronde testimoniato dalla contestuale presentazione dell’interrogazione parlamentare, del tutto corrispondente nel suo significato, al di là della fisiologica diversità delle modalità espressive, alle affermazioni rese nel video pubblicato su Facebook). in tema di asilo (donne che vogliono la parità): - Corte giust. Ue, Grande sezione, 11.6.24, causa C-646/21 (Guida al diritto 25/2024, 54): Le donne, di qualsiasi età, che si identificano nel valore della parità con gli uomini, a seguito di un soggiorno in uno Stato membro, possono essere considerate come facenti parte di un «determinato gruppo sociale» passibile di «persecuzione» e dunque idonee al riconoscimento dello status di rifugiato. Se il richiedente protezione internazionale è un minore, le autorità nazionali devono tenere conto del suo interesse superiore nell’ambito di un esame individuale relativo alla fondatezza della sua domanda di protezione internazionale. Inoltre, per valutare una domanda di protezione internazionale fondata su un motivo di persecuzione quale «l’appartenenza a un determinato gruppo sociale», può essere preso in considerazione un soggiorno di lunga durata in uno Stato membro, soprattutto quando coincide con un periodo nel corso del quale il minore richiedente ha forgiato la propria identità. in tema di asilo (fuga da Gaza): - Corte giust. Ue 4^, 13.6.24, causa C-563/22 (Guida al diritto 25/2024, 54): Nell’ipotesi in cui il giudice bulgaro dovesse concludere che, in considerazione delle condizioni generali di vita esistenti nella Striscia di Gaza al momento in cui esso statuisce, la protezione o l’assistenza dell’UNRWA in tale settore della sua zona operativa dev’essere considerata come cessata nei confronti delle due richiedenti di cui trattasi, a esse dovrebbe essere riconosciuto in via automatica lo status di rifugiato. Tuttavia, tale status dev’essere loro negato se rientrino nell’ambito di applicazione di uno degli altri motivi di esclusione previsti dalla direttiva qualifiche. L’assistenza o la protezione dell’UNRWA deve essere considerata come cessata nei confronti del richiedente quando, per qualsiasi motivo, tale agenzia non è più in grado di garantire ad alcun apolide di origine palestinese, che soggiorni nel settore della zona operativa di tale agenzia in cui tale richiedente aveva la dimora abituale, condizioni di vita degne o condizioni di sicurezza minime. (La Corte rileva che tanto le condizioni di vita nella Striscia di Gaza quanto la capacità dell’UNRWA di adempiere la missione a essa affidata hanno subito un deterioramento senza precedenti a causa delle conseguenze degli eventi del 7 ottobre 2023). in tema di avvocature pubbliche (compensi oltre il tetto): - Cons. Stato V 21.5.24 n. 4489, pres. Lotti, rel. Urso (Guida al diritto 25/2024, 92 T): La norma regolamentare con cui il comune dispone, in materia di compensi agli avvocati del comune stesso, che "i compensi maturati che eccedono il tetto annuale non possono essere liquidati nell'annualità successiva" va interpretata nel senso che essa esclude la possibilità di differire a tutti gli anni successivi la corresponsione dei compensi non erogabili nell'anno di pertinenza per il superamento dei limiti annuali, e non nel senso letterale della esclusione della liquidazione nella sola annualità ‘successiva' a quella di maturazione del relativo credito. Infatti, la norma regolamentare va letta alla luce della norma primaria di cui all'articolo 9 DL 90/2014, la cui ratio è quella di contenere la spesa pubblica; finalità che resterebbe frustrata se le erogazioni eccedenti il tetto fossero semplicemente differite ad annualità successive. - (commento di) Davide Ponte, Contenimento della spesa pubblica e non il suo differimento temporale (Guida al diritto 25/2024, 95-98) in tema di accesso (agli atti dei procedimenti disciplinari di magistrati): - Cons. Stato IV 2.5.24 n. 4014, pres. Neri, est. Monteferrante (Guida al diritto 25/2024, 53): In base alla disciplina sui procedimenti disciplinari dei magistrati, può essere data notizia dell’esercizio dell’azione disciplinare solo al Ministro della Giustizia, al CSM e all’incolpato, ma non al denunciante. Analogamente, il provvedimento di archiviazione, con cui può essere definitiva la fase pre-disciplinare, è comunicato al solo Ministro della Giustizia che, se dissente, può esercitare l’azione disciplinare. Discende che il terzo denunciante, poiché non menzionato tra i legittimati ad avere notizia dell’avvio del procedimento o copia del provvedimento di conclusione della fase pre-disciplinare, non ha titolo neppure per avere copia degli atti istruttori relativi a tale fase di verifica preliminare. Ciò in quanto il legislatore, nel bilanciamento degli interessi, ha ritenuto la sua posizione recessiva rispetto alle esigenze di riservatezza previste a tutela della indipendenza degli appartenenti all’ordine giudiziario, per i quali il doveroso rispetto delle regole di deontologia e correttezza professionale è assicurato, nell’ambito del rapporto di servizio, da parte degli organi a ciò preposti dalla legge, sebbene con modalità tali da garantirne il massimo riserbo, anche a fronte di esigenze di carattere difensivo opposte motivatamente da soggetti terzi. Il legislatore è stato indotto a configurare tale procedimento secondo paradigmi di carattere giurisdizionale per la specifica esigenza di tutelare, in forme più adeguate, interessi e situazioni connessi allo statuto di indipendenza della magistratura. Anche sotto altra prospettiva è dirimente, nel senso della natura giurisdizionale anziché amministrativa anche degli atti di indagine, quanto previsto dalla disciplina sugli illeciti disciplinari dei magistrati, sulle relative sanzioni e sulla procedura per la loro applicabilità. Secondo tale disciplina, per le attività di indagine si osservano, in quanto compatibili, le norme del c.p.p. Rinvio che nella sua portata onnicomprensiva ricomprende indiscutibilmente anche le sommarie indagini preliminari prodromiche alla decisione sull’avvio dell’azione disciplinare, oltre al provvedimento di archiviazione che ne segna la conclusione. Peraltro, non può logicamente ammettersi una cesura tra la fase necessaria, ante incolpazione, e la successiva fase eventuale, post incolpazione, tale da determinare una differente applicabilità della disciplina in materia di accesso. in materia scolastica (esami di maturità – assegnazione dei punti “premio”): - Cons. Stato VII 31.5.24 n. 4921, pres. Taormina, est. Morgantini (Guida al diritto 25/2024, 53-54): La regola generale è la mancata spettanza del punteggio integrativo, mentre il suo riconoscimento costituisce un’eccezionale facoltà attribuita alla commissione in relazione a speciali qualità dimostrate dal candidato durante il corso di studi o all’esame final. La disciplina di riferimento, recante le “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, è contenuta nel DLg 62/2017. La norma di apertura individua l’oggetto e le finalità della valutazione, la quale, in generale, si incentra sull’andamento e sui risultati formativi e mira al miglioramento delle capacità dello studente e allo sviluppo della sua identità. Il comma seguente sottolinea la necessaria coerenza della valutazione con l’offerta formativa e lascia agli insegnanti ampia autonomia, la quale però deve essere esercitata secondo i parametri e i metodi stabiliti dal collegio docenti e riportati nel piano triennale. Stante il valore premiale, eccezionale ed eventuale del punteggio integrativo, diversamente dalla decisione di assegnare tali punti ulteriori, la non assegnazione non necessita di alcuna motivazione. Quanto ai criteri indicati nell’ordinanza ministeriale, essi costituiscono, per la commissione che intende attribuire allo studente il punteggio integrativo, “principi ispiratori” dai quali essa non può discostarsi. In altre parole, non sussiste alcun automatismo, restando la commissione libera di decidere se applicare o meno l’integrazione della votazione, tuttavia, una volta deciso in senso affermativo, essa dovrà applicare detti parametri. La lettura testuale delle norme interessate, che evidenzia la stretta correlazione fra il punteggio integrativo e le singole qualità del candidato, porta altresì a escludere la natura comparativa dell’esame di Stato e a eliminare ogni dubbio in merito ad una possibile disparità di trattamento fra i maturandi. sull’ amministrazione di sostegno : - Cass. 1^. 10.6.24 n. 16052 (Guida al diritto 25/2024, 51): Se la persona poi sottoposta all’amministrazione di sostegno, anteriormente all’apertura di tale procedura, abbia rilasciato una procura generale o speciale, con questo atto, fondato sulla capacità di liberamente disporre dei propri diritti, essa ha bensì espresso la volontà di affidare la gestione dei suoi interessi, in tutto o in parte, al procuratore. Ma se poi sia nominato un amministratore di sostegno e gli siano conferiti poteri di rappresentanza, la procura di data anteriore si estingue se riguarda tutti quegli atti per cui sono estese al beneficiario dell’amministrazione di sostegno le stesse limitazioni imposte alla persona interdetta o inabilitata, dato che viene meno il presupposto sul quale la procura si fonda e, cioè, la piena capacità di esercitare quei diritti e di disporne. Risulta evidente che nessuna procura volontaria può continuare ad avere effetto nel momento in cui si limita la capacità di agire del soggetto che l’ha rilasciata. sull’ assegno di divorzio (sospensione dei termini nel giudizio di revisione): - Cass. SSUU 13.5.24 n. 12946 (Guida al diritto 25/2024, 56 T): Ai giudizi e ai procedimenti di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio nei quali si discuta del contributo di mantenimento o dell'assegno divorzile nelle varie forme resta applicabile la disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo che non sia stato emesso il decreto di riconoscimento dell'urgenza della controversia sul presupposto che la sua ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti. Ciò in ragione della diversità tra cause di separazione e divorzio nelle quali si discuta dell'assegno di mantenimento e quelle relative ad alimenti rientranti nell'elenco tassativo dei casi in cui l'urgenza viene considerata implicita, data la necessità dello stato di indigenza o bisogno di cui all'articolo 438 c.c. - (commento di) Valeria Cianciolo, Niente “stop” se c’è il decreto che riconosce l’urgenza della lite (Guida al diritto 25/2024, 61-65) in tema di contratti (nullità parziale): - Cass. 2^, 26.4.24 n. 11188 (Guida al diritto 25/2024, 66 solo massima, annotata da Mario Piselli): In tema di contratti, agli effetti della disposizione contenuta nell'articolo 1419 c.c. sulla nullità parziale, la prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte affetta da nullità, con conseguente estensione della invalidità all'intero contratto, deve essere fornita all'interessato ed è necessario, al riguardo, un apprezzamento in ordine alla volontà delle parti quale obiettivamente ricostruibile sulla base del concreto regolamento di interessi, rimesso al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente e razionalmente motivato. sul danno biologico (restyling delle tabelle di Milano 2024): - Marco Rodolfi, Danno biologico: crescita a Milano del 16% per i ristori alla persona (Guida al diritto 25/2024, 16-23). Commento sulle «Tabelle milanesi relative alla liquidazione del danno non patrimoniale» e sulla «Tabella per la capitalizzazione anticipata di una rendita» rivalutate secondo gli indici Istat costo-vita alla data del 1° gennaio 2024, secondo quanto deciso all’unanimità, in data 21 maggio 2024 dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, su proposta del “Gruppo danno alla persona”. Rivalutati del 17,9 % i parametri di liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa. Raffronto tra le tabelle meneghine e quelle della capitale (pagg. 20-23). in tema di mediazione civile : - Marco Marinaro*, Mediazione civile: esiti in crescita dopo il restyling della “Cartabia” (Guida al diritto 25/2024, 12-15, editoriale). Riflessione sui dati relativi alle procedure di mediazione civile [*docente di Giustizia sostenibile e Adr presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università «Luiss-Guido Carli» di Roma] in tema di intercettazioni (caso Contrada): - Cedu 1^, 23.5.24, ric. 2507/19 (Guida al diritto 25/2024, 100 s.m.): La mancata possibilità, per un individuo non indagato e non imputato, sottoposto a intercettazioni telefoniche in un procedimento penale in cui non è coinvolto, di agire in sede giurisdizionale e far verificare la legittimità del provvedimento è una violazione dell'art. 8 della Convenzione europea che assicura il diritto al rispetto della vita privata. Un sistema che non prevede per i soggetti non coinvolti nel procedimento penale una notificazione del deposito delle registrazioni è incompatibile con la Convenzione poiché non è sufficiente consentire che la persona non direttamente coinvolta nel procedimento possa chiedere a un tribunale di distruggere i dati se non necessari per il proseguimento del procedimento. È richiesto, infatti, ai fini della conformità alla Convenzione, che il giudice sia tenuto a controllare la legittimità e la necessità della decisione con la quale è ordinata l'intercettazione. (Secondo la Corte di Strasburgo l’Italia non ha un quadro legislativo adeguato ai diritti convenzionali verso individui intercettati a loro insaputa senza peraltro essere indagati o imputati: la legge italiana deve dunque prevedere il diritto di accesso agli atti e un controllo giurisdizionale sui provvedimenti di intercettazione che colpiscono le persone che non sono parti dei procedimenti penali) - (commento di) Marina Castellaneta, Caso Contrada, Italia condannata per mancanza di tutele verso gli intercettati non indagati o imputati (Guida al diritto 25/2024, 100-103) - (commento di) Giorgio Spangher, Servono modifiche al codice di rito per dare le corrette informazioni (Guida al diritto 25/2024, 104-105) [le ricadute: dopo la sentenza Cedu si tratterà di intervenire sull’art. 268, comma 6, c.p.p. e prevedere un meccanismo di cancellazione degli atti] in materia penale (arresto): - Cass. pen. 6^, 14.3-3.5.24 n. 17667 (Guida al diritto 25/2024, 80 T): In sede di convalida dell'arresto, il giudice, verificata l'osservanza dei termini stabiliti agli articoli 386, comma 3, e 390, comma 1, c.p.p., deve valutare l'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli articoli 380 e 381 Cpp, in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell'indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento. - (commento di) Giuseppe Amato, Controllo incentrato su elementi noti e non verso gli indizi di colpevolezza (Guida al diritto 25/2024, 82-) c.s. La parola ai lettori Scrive Riccardo Maino (che ringraziamo per la segnalazione) : “ In calce alla rassegna relativa a Guida al diritto, n. 24/2024 viene citata una frase di Pirandello, indicandola come tratta da “Il fu Mattia Pascal”, come erroneamente riportato in vari siti internet. La frase in oggetto in realtà è contenuta in una lettera del 10 ottobre 1921 all’amico Ugo Ojetti: “La vita, o si vive o si scrive. Io non l’ho mai vissuta, se non scrivendola. Altri pensano a darmi alimento e cura. Ora non ho più nessuno. I miei due ragazzi sono, purtroppo, come me: hanno anch’essi il baco nostro, con la disgrazia di voler fare proprio sul serio: e l’uno, il maggiore, scrive, e l’altro è avviato alla pittura. […] Del primo avrai forse letto sulla Tribuna e sull’Idea Nazionale qualche articolo. Si firma Stefano Landi per non mettere nella letteratura il guajo d’un altro Pirandello. Ma ha un suo modo parti[co]lare di vedere e rappresentare la vita, che non ha niente da vedere col mio ”. [1] [1] Luigi Pirandello, Carteggi inediti con Ojetti, Albertini, Orvieto, Novaro, De Gubernatis, De Filippo, a cura di Sarah Zappulla Muscarà, Roma, Bulzoni, 1980, p. 82 (così in www.pirandelloweb.com).
Autore: Carmine Spadavecchia 17 luglio 2024
sulle società partecipate : - Giulio Vesperini, Le società partecipate dai poteri pubblici (Giornale dir. amm. 3/2024, 301-307) in tema di organizzazione della PA (incarichi dirigenziali): - Benedetto Cimino, Il riordino dei ministeri “per finalità di spoils system” (Giornale dir. amm. 3/2024, 308-319). Lo spoils system si attua oggi principalmente tramite processi di riorganizzazione degli uffici, a cui consegue la decadenza degli incarichi dirigenziali: ne emerge un modello di patronato politico diffuso sulle nomine che, rispetto al passato, è più pervasivo e più difficile da individuare e da contrastare. in tema di ambiente (cambiamento climatico): - Stefano Nespor, PNACC: come l’Italia affronta il cambiamento climatico (Giornale dir. amm. 3/2024, 320-325). Il Piano Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, approvato a distanza di nove anni dalla Strategia nazionale del 2015, avrebbe dovuto indicare le misure da realizzare per contenere gli effetti del cambiamento climatico e quelle già in corso di realizzazione, specificandone costi e finanziamenti. L’articolo descrive il procedimento che ha condotto all’approvazione del Piano, i suoi contenuti e i suoi limiti. in tema di energia (agrivoltaica): - Francesca Romana D’Amico, L’energia rinnovabile da impianti agrivoltaici (Giornale dir. amm. 3/2024, 326-338). Riflessione sul rapporto fra ambiente e paesaggio nelle procedure di insediamento degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili. sulle tecnologie strategiche in Europa: Regolamento UE 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 [GUCE 29.2.24, serie L], Regolamento che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP) e modifica la Dir. 2003/87/ CE e i Reg. 2021/1058/UE, 2021/1056/UE, 2021/1057/UE, 1303/2013/UE, 223/2014/UE, 2021/1060/UE, 2021/523/UE, 2021/695/UE, 2021/697/UE e 2021/241/UE - Gianluca Sgueo, Il Regolamento UE 2024/795 e la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (Giornale dir. amm. 3/2024, 339-345) Le tre criticità del tessuto imprenditoriale europeo. Gli obiettivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP): mobilitare risorse per gli investimenti critici in tecnologie strategiche, preservando condizioni di parità nel mercato interno e promuovendo la coesione e una distribuzione geografica equilibrata dei progetti finanziati; sostenere la competitività del sistema industriale, supportare lo sviluppo del mercato interno e imprimere un cambio di rotta rispetto all’approvvigionamento delle tecnologie critiche. Le quattro tecnologie critiche del Regolamento STEP. Il marchio di sovranità. Le incognite, di natura politica e tecnica che attendono l’attuazione del Regolamento e, in generale, la capacità dell’Unione di crescere e innovare. sull’ impiego nella PA (forme di flessibilità): DM 21.12.2023 del Ministro per la Pubblica amministrazione e del Ministro dell’Università [GU 22.1.24 n. 17], Determinazione dei criteri e delle procedure per il reclutamento, con contratto a tempo determinato di apprendistato, di giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati sul portale InPA - (commento di) Claudia Ciccodicola, I contratti di apprendistato e di formazione e lavoro nella P.A. (Giornale dir. amm. 3/2024, 346-350) In base al decreto – attuativo dell’art. 3-ter DL 44/2023 – le PPAA potranno, fino al 31 dicembre 2026, assumere giovani con contratto a tempo determinato di apprendistato (CA) o di formazione lavoro (CFL), da inquadrare nell’area funzionari ed eventualmente da stabilizzare al termine dell’esperienza. La misura suscita qualche dubbio: il termine apprendistato evoca una disciplina privatistica ben precisa, dichiarata espressamente inapplicabile e non sostituita da una disciplina speciale altrettanto puntuale; preoccupa, inoltre, la prospettiva di una successiva stabilizzazione del rapporto di impiego sulla base di una mera valutazione del servizio prestato, e dunque in assenza di un solido ancoraggio normativo. D’altro canto, il richiamo alla normativa generale sui concorsi pubblici e la previsione di un processo di selezione a monte piuttosto articolato - prova scritta, valutazione dei titoli e prova orale - sembrano rassicurare sul carattere meritocratico di questa porta (temporanea) di accesso al lavoro pubblico. in tema di privacy (dati personali, titolare del trattamento, poteri sanzionatori): Corte giust. UE, Grande Sezione, 5.12.23, causa C-683/21 (Giornale dir. amm. 3/2024, 351 solo massima): 1. Un ente che conferisce a un’impresa l’incarico di sviluppare un’applicazione informatica e che, in tale contesto, ha partecipato alla determinazione delle finalità e dei mezzi del trattamento dei dati personali svolto tramite tale applicazione può essere qualificato come titolare del trattamento, anche se non ha compiuto direttamente operazioni di trattamento di tali dati, a meno che l’ente si sia espressamente opposto al trattamento. 2. Una sanzione amministrativa pecuniaria può essere irrogata al titolare del trattamento solo se ha commesso, con dolo o colpa, una violazione. Tale sanzione può essere inflitta in relazione a operazioni su dati personali effettuate per suo conto da un responsabile del trattamento, a meno che, nell’ambito di tali operazioni, il responsabile abbia agito in modo tale da non poter ragionevolmente ritenere che il titolare abbia a ciò acconsentito. - (commento di) Simone Franca, Il regime del trattamento di dati personali: persistenti incertezze e nuovi capisaldi (Giornale dir. amm. 3/2024, 351-360) in tema di trasporto aereo (prezzi dei biglietti e poteri dell’Antitrust): - Cons. Stato I 291.1.24 n. 61, parere (Giornale dir. amm. 3/2024, 361 s.m.): L’art. 1, commi 5 e 6, DL 10.8.2023 n. 104 convertito in L 9.10.2023 n. 136 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), va interpretato nel senso che i poteri, ivi previsti, operino senza restrizioni di ordine settoriale o merceologico, per tutti i settori per i quali l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia inteso attivare, ricorrendone presupposti e condizioni, i propri poteri di indagine conoscitiva. - (commento di) Mario Libertini, L’introduzione in Italia del “New Competition Tool” (all’insaputa del legislatore) (Giornale dir. amm. 3/2024, 361-370) Il Consiglio di Stato si esprime sul contestato DL 104/2023, pensato per arginare aumenti ingiustificati dei prezzi dei voli, e, in base a una interpretazione sistematica, fondata su un bilanciamento tra valori costituzionali e non sull’intenzione del legislatore storico, ne interpreta il comma 5 dell’art. 1 nel senso di consentire all’Autorità antitrust di adottare strumenti correttivi di mercati inefficienti, anche in assenza di specifici illeciti quali cartelli o abusi di posizione dominante (i c.d. “New Competition Tool” già presenti in altri Paesi europei). in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica (noleggio monopattini): - Cons. Stato V 3.11.23 n. 9541, pres. Lotti, est. Manca (Giornale dir. amm. 3/2024, 371 s.m.): In materia di servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating, di cui all’art. 1, comma 75-ter, L 160/2019, la natura autorizzatoria del titolo necessario ai fini del loro esercizio ne esclude la qualificazione in termini di servizio pubblico locale in senso soggettivo rendendo inapplicabile alle relative procedure di selezione dei soggetti abilitati ad operare sul mercato la disciplina sui contratti pubblici. - (commento di) Eugenio Fidelbo, L’istituzione di servizio pubblico locale in una recente pronuncia del Consiglio di Stato (Giornale dir. amm. 3/2024, 371-381) Il CdS nega l’applicazione della disciplina sui contratti pubblici alle procedure di selezione indette da un comune per l’esercizio dell’attività di noleggio in condivisione di dispositivi per la micromobilità elettrica, sulla base della sua non configurabilità quale servizio pubblico. Chiarita la compatibilità tra regimi autorizzatori e servizio pubblico, il contributo si sofferma sulla disciplina dell’istituzione del servizio, come da ultimo delineata dal DLg 201/2022, tentando di distinguerla dalla più risalente categoria dell’assunzione. in tema di contratti pubblici (giurisdizione - organismo di diritto pubblico - impresa pubblica): - Cons. Stato V 2710.23 n. 9279, pres. De Nictolis, est. Fasano (Giornale dir. amm. 3/2024, 382 s.m.): Va devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia in materia di affidamento del servizio di realizzazione di campagne pubblicitarie per le società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, a seguito di procedura di selezione del contraente indetta da Ferservizi S.p.a. Lo svolgimento di una gara per l’affidamento di tale servizio non è difatti imposto, in via eteronoma, dal Codice dei contratti pubblici, non potendo essere ricondotta la società affidante tra gli organismi di diritto pubblico; né l’appalto de quo rientra tra quelli strumentali al core business del “settore speciale” dei trasporti ferroviari, benché la predetta società possa essere annoverata tra le imprese pubbliche. - (commento di) Andrea Nardone, L’ applicazione del Codice dei contratti pubblici nei settori speciali (Giornale dir. amm. 3/2024, 382-393) in materia edilizia (inottemperanza all’ordine di demolizione): - Ad. plen. 11.10.23 n. 16, pres. Maruotti, est. Tarantino (Giornale dir. amm. 3/2024, 395 solo massime): (a) la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine da esso fissato comporta la perduranza di una situazione contra ius e costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dal precedente ‘primo’ illecito (avente anche rilevanza penale) commesso con la realizzazione delle opere abusive; (b) la mancata ottemperanza - anche da parte del nudo proprietario - all’ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall’art. 31, 3° comma, DPR 380/2001, impone l’emanazione dell’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata formulata l’istanza prevista dall’art. 36 del medesimo DPR o sia stata dedotta e comprovata la non imputabilità dell’inottemperanza; (c) l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, 3° comma, DPR 380/2001, ha natura dichiarativa e comporta, in base alle regole dell’obbligo propter rem, l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione. Qualora per la prima volta sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima (comportando una fattispecie a formazione progressiva); (d)l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione comporta la novazione oggettiva dell’obbligo del responsabile o del suo avente causa di ripristinare la legalità violata, poiché, a seguito dell’acquisto del bene da parte dell’Amministrazione, egli non può più demolire il manufatto abusivo e deve rimborsare all’Amministrazione le spese da essa sostenute per effettuare la demolizione d’ufficio, salva la possibilità che essa consenta anche in seguito che la demolizione venga posta in essere dal privato; (e) la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, DPR 380/2001 non può essere irrogata nei confronti di chi – prima dell’entrata in vigore della L 164/2014 – abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all’ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore. - (commento di) Edoardo Giardino, L’inottemperanza all’ordinanza di demolizione e i suoi effetti (Giornale dir. amm. 3/2024, 395-403) in tema di professione forense (specializzazioni forensi): - TAR Roma 1^, 3.1.24 n. 189, pres. Amodio, est. Tropiano (Giornale dir. amm. 3/2024, 404 s.m.): È viziato da eccesso di potere il decreto ministeriale che modifica la disciplina (secondaria) relativa al conseguimento e mantenimento del titolo di avvocato specialista nella parte in cui esclude che il diritto commerciale sia qualificabile quale settore primario di specializzazione. L’inclusione tra i c.d. indirizzi rinnega infatti la risalente tradizione scientifica di tale partizione del diritto, nonché il suo carattere “generalista”, contenendo quest’ultima finanche alcune delle materie inserite tra i settori di specializzazione. - (commento di) Vincenzo Donativi e Davide De Filippis, La specializzazione forense in diritto commerciale (Giornale dir. amm. 3/2024, 404-409) sull’ interesse a ricorrere (avverso provvedimenti Agcom): - T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 28 novembre 2023, n. 17781, pres. Amodio, est. Ugo (Giornale dir. amm. 3/2024, 410 s.m.): L’impugnazione del provvedimento di chiusura dell’istruttoria con impegni, adottato dall’AGCM ai sensi dell’art. 14-ter, comma 1, L 10.10.1990 n. 287, è inammissibile per carenza di interesse ove l’eventuale accoglimento del ricorso comporti per la ricorrente una utilità meramente indiretta e ipotetica, in quanto non direttamente derivante dall’annullamento dell’atto e dipendente da circostanze che fuoriescono dalla sua sfera di controllo, richiedendosi piuttosto una utilità concreta e diretta. - (commento di) Elena Vittoria Pizzetti, L’interesse a ricorrere avverso i provvedimenti di impegni adottati dall’AGCM (Giornale dir. amm. 3/2024, 410-417) sull’ Autorità di Vigilanza finanziaria : JC 2023 17, 25 October 2023, Joint European Supervisory Authorities’(ESAs) criteria on supervisory independence - (commento di) Andrea Magliari, L’indipendenza delle autorità di vigilanza finanziaria: le esigenze di uniformazione e l'uso (improprio) della soft law (Giornale dir. amm. 3/2024, 419-431) Analisi critica del documento non vincolante, adottato dal Comitato congiunto delle tre Autorità europee di vigilanza finanziaria (ESAs), contenente una serie di criteri e requisiti di indipendenza cui le autorità di vigilanza nazionali devono conformarsi. Lo status di indipendenza delle agenzie europee e delle amministrazioni nazionali facenti parte del sistema, come dispositivo funzionale ad assicurare piena e coerente applicazione del diritto dell’Unione e massima uniformazione delle prassi di vigilanza nel mercato unico dei servizi finanziari. Perplessità sul fatto che il vincolo dell’indipendenza “a tutto tondo” posto in capo alle autorità nazionali scaturisce non già da una disposizione di diritto derivato, bensì da un atto di soft law, adottato dalle stesse Agenzie europee. In tal modo, il vincolo conformativo sugli assetti organizzativi e istituzionali interni agli ordinamenti nazionali viene a discendere da un atto praeter legem che, anticipando i possibili esiti di un processo legislativo in corso, finisce per bypassare le forme e le procedure tipiche di un ordinamento ispirato ai principi democratici e della rule of law. c.s. Non dimenticate la vostra stirpe, il vostro passato, studiate quanto riguarda i vostri nonni e antenati, adoperatevi a rafforzarne la memoria [Pavel Florenskij (1882-1937), "Vi penso sempre …", lettere dal gulag]
Autore: Carmine Spadavecchia 9 luglio 2024
in tema di diritti dell’uomo : - Cedu 2^, 26.3.24, ric. 38963/18 (Giurispr. it. 5/2024, 1026-1028, annotata da Filippo Pusceddu): Integra una violazione dell’art. 3 della Convenzione la sottoposizione a trattamenti psichiatrici forzati dell’individuo affetto da disabilità intellettive qualora non vi siano evidenti necessità di natura medica in tal senso. sulla libertà di informazione (accesso ai documenti interni della Corte costituzionale polacca): - Cedu 1^, 21.3.24, ric. 10103/20 (Giurispr. it. 5/2024, 1028-1029, annotata da Francesco Marino): Viola la libertà di informazione ex art. 10 Cedu (Convenzione) lo Stato che nega ad una ONG l’accesso ai diari delle riunioni dei giudici della Corte costituzionale. Non viola, invece, tale libertà lo Stato che nega l’accesso ai registri di ingresso e di uscita dal palazzo della Corte, nella misura in cui la legislazione interna non prevedeva l’obbligo di tenere e conservare detti registri. in materia edilizia (fiscalizzazione dell’abuso): - Ad. plen. 8.3.24 n. 3, pres. Maruotti, est. Tarantino (Giurispr. it. 5/2024, 1019-1021): (a) Con l’espressione “data di esecuzione dell’abuso”, di cui all’art. 33, comma 2, DPR 380/2001, deve intendersi il momento di realizzazione delle opere abusive; (b) Ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria da determinare ex art. 33, 2° comma, DPR 380/2001, deve procedersi alla determinazione della superficie convenzionale ai sensi dell’art. 13 L 392/1978 e alla determinazione del costo unitario di produzione, sulla base del decreto aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso. Il costo complessivo di produzione, dato dalla moltiplicazione della superficie convenzionale con il costo unitario di produzione, va attualizzato secondo l’indice ISTAT del costo di costruzione. in materia edilizia (inottemperanza all’ordine di demolizione): - Ad. plen. 11.10.23 n. 16, pres. Maruotti, est. Tarantino: (Giurispr. it. 5/2024, 1133 solo massima): (a) la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine da esso fissato comporta la perduranza di una situazione contra ius e costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dal precedente ‘primo’ illecito (avente anche rilevanza penale) commesso con la realizzazione delle opere abusive; (b) la mancata ottemperanza - anche da parte del nudo proprietario - all’ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall’art. 31, 3° comma, DPR 380/2001, impone l’emanazione dell’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata formulata l’istanza prevista dall’art. 36 del medesimo DPR o sia stata dedotta e comprovata la non imputabilità dell’inottemperanza; (c) l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, 3° comma, DPR 380/2001, ha natura dichiarativa e comporta, in base alle regole dell’obbligo propter rem, l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione. Qualora per la prima volta sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima (comportando una fattispecie a formazione progressiva); (d)l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione comporta la novazione oggettiva dell’obbligo del responsabile o del suo avente causa di ripristinare la legalità violata, poiché, a seguito dell’acquisto del bene da parte dell’Amministrazione, egli non può più demolire il manufatto abusivo e deve rimborsare all’Amministrazione le spese da essa sostenute per effettuare la demolizione d’ufficio, salva la possibilità che essa consenta anche in seguito che la demolizione venga posta in essere dal privato; (e) la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, DPR 380/2001 non può essere irrogata nei confronti di chi – prima dell’entrata in vigore della L 164/2014 – abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all’ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore. [L’Adunanza plenaria, sotto questo profilo, ha chiarito che rilevano i seguenti tre principi: 1) il principio di irretroattività, desumibile nella materia sanzionatoria dall’art. 1 L 689/1981, oltre che dall’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile; 2) il principio di certezza dei rapporti giuridici, perché chi non ha ottemperato all’ordine di demolizione, facendo decorrere il termine di 90 giorni prima dell’entrata in vigore della L 164/2014, ha compiuto una omissione in un quadro normativo che prevedeva ‘unicamente’ la conseguenza della perdita della proprietà e non anche quella della irrogazione della sanzione pecuniaria; 3) il principio di tipicità ed il principio di coerenza, poiché col decorso del termine di 90 giorni il responsabile non può più demolire il manufatto abusivo, poiché non è più suo, sicché non è più perdurante l’illecito omissivo (in quanto si è ‘consumata’ la fattispecie acquisitiva), e dunque l’applicazione dell’art. 31, comma 4-bis, anche alle ipotesi in cui il termine di 90 giorni era già decorso prima della sua entrata in vigore, comporterebbe l’applicazione di una sanzione per una omissione giuridicamente non più sussistente, essendo preclusa ogni modifica del bene in assenza di ulteriori determinazioni del Comune sulla gestione del bene divenuto ormai suo. - (commento di) Giovanni F. Nicodemo, Abusi edilizi e potere conformativo della P.A.: nessuno spazio per la conservazione? (Giurispr. it. 5/2024, 1134-1138) in tema di ricorso straordinario (legittimazione alla trasposizione in s.g.): - Cons. Stato III 13.3.24 n. 2454, pres. Greco, est. D’Angelo (Giurispr. it. 5/2024, 1018-1019): Stante il principio di prevalenza del rimedio giurisdizionale su quelli giustiziali, la facoltà di chiedere la trasposizione è demandata a tutte le parti coinvolte (ivi comprese le parti pubbliche). La prevalenza riconosciuta dal legislatore al rimedio giurisdizionale non viola i canoni costituzionali di pienezza ed effettività del rimedio giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.). in tema di Authority (potere di regolazione e principio di legalità): - Cons. Stato II 7.3.24 n. 2255, pres. est. Simeoli (Giurispr. it. 5/2024, 1021-1022): Sul tema dei rapporti (sempre delicati) fra salvaguardia del principio di legalità in materia amministrativa (anche per quanto riguarda l’esercizio dell’attività di regolazione da parte delle AAI) e riconoscimento in favore delle Authorities di adeguati margini di autonomia decisionale e regolatoria, va sottoposto a revisione critica l’orientamento (affermatosi in anni recenti) secondo cui l’esercizio del potere di regolazione demandato alle Autorità Amministrative Indipendenti, laddove si traduca in un’attenuazione del principio di legalità in senso formale, potrebbe in qualche modo essere giustificato attraverso forme di rafforzamento del principio di legalità in senso procedimentale, in particolare, attraverso forme di consultazione pubblica. [Su tale base Il CdS annulla la Delibera ARERA 363/2021 che ha approvato il modello tariffario rifiuti (“MTR2”) per il periodo regolatorio 2022-2025] in tema di soccorso istruttorio : - Cons. Stato V 12.2.24 n. 1372, pres. Sabatino, est. Quadri (Giurispr. it. 5/2024, 1022-1024): Il beneficio del c.d. soccorso istruttorio (da ultimo disciplinato dal DLg 36/2023, art. 101, 1° comma), mirando ad individuare un adeguato punto di equilibrio fra il principio del favor partecipationis e quello della par condicio competitorum, può essere utilizzato al solo fine di integrare e chiarire una dichiarazione resa ai fini della partecipazione alla gara di appalto e non già al diverso fine di rettificare o sostituire tale dichiarazione. in tema di contratti della PA (revisione condizioni contrattuali): - TAR Milano 4^, 18.12.23 n. 3068, pres. Nunziata, est. Caccamo (Giurispr. it. 5/2024, 1138 s.m.): 1. Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, 1° comma, lett. c), c.p.a., in quanto afferente alla materia dei pubblici servizi e relativa a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, la controversia avente ad oggetto il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di revisione delle condizioni contrattuali formulata dal concessionario a causa della riduzione di fatturato conseguente alle misure restrittive imposte per fronteggiare il Covid-19. 2. Sussiste in capo ad una ASL l’obbligo di provvedere su un’istanza di revisione delle condizioni contrattuali formulata dal concessionario a causa della riduzione di fatturato conseguente alle misure restrittive imposte per fronteggiare il Covid-19. In presenza di una formale domanda di parte l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento, anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, qualora l’istanza sia formulata in relazione ad una situazione soggettiva protetta. - (nota di) Filippo Bucchi, Istanza di revisione contrattuale per Covid-19 e obbligo della P.A. di provvedere (Giurispr. it. 5/2024, 1139-1141) in tema di stato civile (modifica del cognome): - Cons. Stato III 19.9.23 n. 8422, pres. Corradino, est. Santoleri (Giurispr. it. 5/2024, 1046 s.m.): È carente di motivazione il provvedimento con cui il prefetto, senza addurre specifiche esigenze di interesse pubblico, respinge la richiesta di modifica del cognome avanzata da una figlia che, volendo recidere ogni rapporto formale con un padre da sempre assente e inadempiente ai propri doveri, chieda di portare il solo cognome della madre. - (commento di) Luciano Olivero, Il Consiglio di Stato e la modifica del cognome tra interesse legittimo e diritto soggettivo (Giurispr. it. 5/2024, 1046-1049) sull’ assegno di divorzio (convivenza prematrimoniale): - Cass. SSUU 18.12.23 n. 35385 (Giurispr. it. 5/2024, 1030 T): In tema di divorzio, ai fini dell’attribuzione e della quantificazione, ai sensi dell’art. 5, comma 6, L 898/1970), dell’assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale avente i caratteri della stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase “di fatto” di quella medesima unione e la fase “giuridica” del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale; per verificare il contributo fornito, dal richiedente l’assegno, alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorre vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato dopo il divorzio. (Nella specie, la SC ha cassato la sentenza di merito disponendo che nella rivalutazione delle condizioni per l’attribuzione dell’assegno divorzile debba essere computato anche il periodo di sette anni di convivenza prematrimoniale, durante il quale alla coppia era nato un figlio e uno dei due futuri coniugi aveva maturato un reddito da lavoro di importo economico assai rilevante). - Cass. SSUU 27.12.23 n. 35969 (Giurispr. it. 5/2024, 1031 T): In caso di scioglimento dell’unione civile, la durata del rapporto, prevista dall’art. 5, sesto comma, L 898/1970, richiamato dall’art. 1, 25° comma, L 76/2016, quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all’assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli, si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell’unione, ancorché lo stesso si sia svolto in tutto o in parte in epoca anteriore all’entrata in vigore della L 76 cit.. - commento di Claudia Irti, “Convivenza prematrimoniale’’ (e preunionale): una nuova fattispecie di convivenza? (Giurispr. it. 5/2024, 1033-1038) in tema di contratto preliminare (preliminare del preliminare): - Trib. Venezia, Sez. Imprese, 6.6.23 n. 996 (Giurispr. it. 5/2024, 1049 T): La lettera di intenti con la quale le parti individuano un termine per la sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita di partecipazioni sociali, nonché del successivo definitivo, va qualificata come contratto preliminare di preliminare. La validità di tale contratto va accertata, alla luce dell’insegnamento delle Sezioni unite, avuto riguardo alla meritevolezza dell’interesse delle parti di procedimentalizzare l’operazione. La violazione di tale accordo è idonea a fondare una responsabilità contrattuale della parte cui è imputabile. (Nella fattispecie il Tribunale ha riconosciuto il diritto della parte di trattenere la somma versata dall’altra a garanzia degli impegni contrattuali rivenienti dalla lettera di intenti, poi non onorati). - (commento di) Luca Trabacca, Lettera di intenti e preliminare “aperto” di cessione di partecipazioni sociali (Giurispr. it. 5/2024, 1051-1057) in tema di contratto preliminare : - Cass. 2^, 5.3.24 n. 5961 (Giurispr. it. 5/2024, 1003-4): In tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto ai sensi dell’art. 2932 c.c., la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso deve necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche. [La SC conferma la sentenza di merito che ha respinto la domanda ex art 2932 c.c. in ragione dell’insufficiente indicazione nel preliminare degli estremi del contratto di mutuo (piano di ammortamento contenente i ratei con le relative scadenze e i pagamenti eseguiti) nel quale il promissario acquirente avrebbe dovuto subentrare] in tema di condominio (controllo giudiziale delle delibere assembleari): - Cass. 2^, 16.5.23 n. 7615 (Giurispr. it. 5/2024, 1042 T): Il giudice del merito – avanti al quale si lamenti l’eccessività, la sproporzione e l’irragionevolezza della determinazione assembleare sul compenso dovuto all’amministratore – deve verificare, sulla base delle allegazioni e dei mezzi di prova offerti dalle parti, se la delibera persegua effettivamente l’interesse della compagine condominiale o se viceversa miri a realizzare finalità a questa estranee, essendo ispirata dall’intento di produrre vantaggi per l’amministratore in carica, arrecando pregiudizio ai condomini stessi. - (commento di) Alessandro Ciatti Caimi, L’ambito del sindacato giudiziario sulle delibere condominiali (Giurispr. it. 5/2024, 1043-1045) in tema di lavoro (ferie e indennità sostitutiva): - Corte giust. Ue 1^, 18.1.24, causa C-218/22 (Giurispr. it. 5/2024, 1024-1026, annotata da Francesco Marino): L’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’orario di lavoro, e l’art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ostano a una normativa nazionale che vieta di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite non godute, qualora tale lavoratore ponga fine volontariamente al rapporto di lavoro e non dimostri di non aver goduto delle ferie nel corso del rapporto di lavoro per cause indipendenti dalla sua volontà. in tema di avvocature pubbliche : - Cass. 2^, 10.10.23 n. 28349 (Giurispr. it. 5/2024, T): L’avvocato dipendente di ente pubblico, il quale intenda ottenere il pagamento di compensi riferiti all’attività di difesa in giudizio svolta a favore di quest’ultimo in esecuzione del contratto di lavoro, chiede il riconoscimento di voce retributiva e non agisce nei confronti del proprio cliente, con conseguente competenza per materia del giudice del lavoro. - (commento di) Dino Buoncriostiani, Contestazione del profilo giuridico del credito azionato e competenza (Giurispr. it. 5/2024, 1059-1063) in materia penale (dolo eventuale): - Simona Raffaele (a cura di), La permanente inafferrabilità del dolo eventuale (Giurispr. it. 5/2024, 1180-1189). La sentenza Thyssen, il caso del naufragio della Costa Concordia, i fatti di Brandizzo e altra casistica varia. in tema di sostenibilità (fattori ESG*): - Paolo Montalenti (a cura di), Impresa e sostenibilità (Giurispr. it. 5/2024, 1190-1252) --- Impresa, sostenibilità e fattori ESG: profili generali, di Paolo Montalenti (1190) --- Fattori ESG: profili costituzionali e riflessi applicativi diretti, di Stefano A. Cerrato e Claudia Sartoretti (1201) --- Sostenibilità, supply chain e intelligenza artificiale, di Mia Callegari (1211) --- Sostenibilità ed equilibrio di genere, di Eva Desana (1219) --- Sostenibilità socio ambientale e sostenibilità finanziaria nella prospettiva delle P.M.I., di Oreste Cagnasso (1229) --- Sostenibilità e responsabilità degli amministratori, di Luca Boggio e Maurizio Pinto (1235) *ESG sta per Environmental, Social and Governance e indica un rating e specificamente il rating di sostenibilità che esprime l'impatto ambientale, sociale e di governance di una impresa o di una organizzazione che opera sul mercato. c.s. Conoscere per deliberare (Luigi Einaudi)
Autore: Carmine Spadavecchia 1 luglio 2024
sulle regioni : - Sabino Cassese, Regioni e professioni artigiane. Per un bilancio dell’esperienza regionale (Giornale dir. amm. 2/2024, 153-155, editoriale) sulla identità di genere (in ambito universitario): - Alessandra Pioggia, La carriera alias: identità accademica e genere (Giornale dir. amm. 2/2024, 156-167). La possibilità - per chi affronta un percorso di transizione di genere o comunque non si riconosce nel genere assegnato - di svolgere il percorso di studi identificandosi con un nome diverso da quello anagrafico. sulla legge di bilancio : L 30.12.2023 n. 213 [GU 30.12.23 n. 303, s.o. 40, ripubblicata in GU 18.1.24 n. 14, in vigore dal 1 gennaio 2024], Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 - Rita Perez, Il bilancio per il 2024: i limitati contenuti della manovra (Giornale dir. amm. 2/2024, 169-174) - Giustino Lo Conte, Organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni (Giornale dir. amm. 2/2024, 175-180) - Federica Marconi, Politiche sociali, incentivi e sostegno alle attività aziendali (Giornale dir. amm. 2/2024, 180-185) - Massimo Macrì, Gli investimenti infrastrutturali (Giornale dir. amm. 2/2024, 185-194) - Alessandra Villa, La riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (Giornale dir. amm. 2/2024, 194-198) - Alessandra Villa, L’istruzione (Giornale dir. amm. 2/2024, 198-200) sul c.d. decreto Mezzogiorno (e coesione): DL 19.9.2023 n. 124 - L 13.11.2023 n. 162, Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione - Gian Paolo Manzella, Vantaggi e rischi della ZES Unica (Giornale dir. amm. 2/2024, 201-211). Il passaggio dalle otto “Zone Economiche Speciali” esistenti nel Mezzogiorno alla “ZES Unica”, comprendente l’intero territorio meridionale. in tema di diritto dell’uomo (processo): - Cedu 5^, 9.11.23, ric. 72173/17, Legros e altri c/ Francia (Giornale dir. amm. 2/2024, 229 s.m.): Non confligge con il diritto a un processo equo, sub specie di diritto di accesso al giudice, l’introduzione in via pretoria, da parte del Consiglio di Stato francese, del termine di un anno, in luogo di quello ordinario di due mesi, per l’impugnazione delle decisioni amministrative sprovviste di indicazioni circa i mezzi e i termini di ricorso, per le quali la legge prevede, invece, espressamente l’impugnabilità sine die. Confligge, invece, con tale diritto, nonché con il diritto al rispetto dei propri beni, l’applicazione retroattiva di tale termine ai giudizi in corso introdotti con ricorsi antecedenti al revirement giurisprudenziale che ha introdotto il termine. - (commento di) Marco Pacini, Cedu e giurisprudenza creativa del Consiglio di Stato francese (Giornale dir. amm. 2/2024, 229-234) sull’ accesso all’impiego pubblico : DPR 13.6.2023 n. 82 [GU 29.6.23 n. 150, in vigore dal 14 luglio 2023], Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. - Marco Magri, Il nuovo regolamento sull’accesso agli impieghi pubblici (Giornale dir. amm. 2/2024, 212-228). Il DPR 82/2023 ha aggiornato il DPR 487/1994 sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, con lo scopo di completare la riforma della disciplina delle assunzioni prevista dal PNRR e di riordinare (trattandosi di regolamento di delegificazione) l’intera normativa di fonte primaria in materia di concorsi pubblici. in tema di rifiuti (legge regionale e competenze amministrative): - Corte cost. 4.1.24 n. 2, pres. Barbera, red. San Giorgio (Giornale dir. amm. 2/2024, 235 s.m.): È illegittima - per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. s), Cost. - la delega di funzioni amministrative attribuita dalla Regione Lazio alle Province in una materia di competenza legislativa esclusivamente statale. (La decisione, che persegue le finalità di mantenere unitaria la disciplina amministrativa su un settore di rilevanza nazionale, si rifà al criterio di sussidiarietà e adeguatezza di cui all’art. 118 Cost. e mira a garantire il rispetto del principio di legalità, rimarcando i limiti che la Costituzione impone alle amministrazioni, siano esse centrali o del territorio). - (commento di) Dario Bevilacqua, Le competenze amministrative sul territorio (Giornale dir. amm. 2/2024, 235-242) in materia di sanità (principio di precauzione e canone di proporzionalità in tema di sicurezza alimentare): - Cons. Stato III, 26.10.23 n. 9265, pres. Greco, est. Pescatore (Giornale dir. amm. 2/2024, ): Nelle ipotesi in cui non sia possibile raggiungere un adeguato livello di certezza scientifica, soprattutto per mancanza di conoscenze nella specifica materia, resta fermo l’approccio precauzionale che nella sicurezza sanitaria assume un peculiare spessore, nel bilanciamento con gli interessi economici, per la natura fondamentale del diritto in gioco. - (commento di) Monica Cocconi, I presupposti e il perimetro del principio di precauzione e la tutela della salute (Giornale dir. amm. 2/2024, 243-251) (La fattispecie riguardava l’uso improprio di pesticidi nel processo di stagionatura di prosciutti) in tema di contratti pubblici (finanza di progetto): - Cons. Stato V, 24.10.23 n. 9210, pres. De Nictolis, est. Rovelli (Giornale dir. amm. 2/2024, 253 s.m.): 1. Il meccanismo della prelazione, da sempre, ha costituito il tentativo del legislatore di trovare un equilibrio fra due valori in contrasto: da un lato, quello di incentivare la massima partecipazione dei privati sin dalla prima fase di individuazione della proposta da porre a base della successiva gara per l’aggiudicazione della concessione, riconoscendo un vantaggio competitivo al promotore, e dall’altro, quello di garantire il rispetto dei principi della massima concorrenza e della parità di trattamento. La soluzione individuata con la previsione del riconoscimento di un diritto di prelazione non era, né può essere oggi, la previsione di un’indebita posizione di vantaggio anticoncorrenziale, ma quella di prevedere un beneficio premiale conseguente all’esito di una procedura competitiva. 2. L’art. 183 comma 15 DLg 50/2016 risponde alle esigenze sopra illustrate. Tanto è vero che il promotore può divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle “medesime condizioni” offerte dall’aggiudicatario. “Medesime” non significa “equivalenti”. “Medesime” significa “stesse condizioni”. L’espressione normativa richiama un concetto di assoluta identità, e non il ben diverso concetto di “equivalenza” di derivazione eurounitaria, utilizzato in altre disposizioni del codice dei contratti pubblici. - (commento di) Livia Lorenzoni, L’esercizio del diritto di prelazione da parte del promotore nella finanza di progetto (Giornale dir. amm. 2/2024, 253-263) in tema di università (abilitazione scientifica nazionale): - TAR Roma 3^-bis, 14.11.23 n. 17050, pres. Raganella, est. Tuccillo (Giornale dir. amm. 2/2024, 264 s.m.): Lo svolgimento del referaggio e l’inserimento degli articoli in rivista risponde a obiettivi differenti rispetto a quelli oggetto dell’abilitazione scientifica nazionale, con la conseguenza che, in presenza di adeguata motivazione, il giudizio della Commissione sulle pubblicazioni non può essere condizionato dall’esito positivo del referaggio ai fini dell’edizione di un lavoro all’interno di una rivista, pur se la collocazione editoriale può svolgere un ruolo per scopi diversi. - (commento di) Melania D’Angelosante, Valutazione della ricerca scientifica in sede concorsuale o abilitativa e potere decisionale (Giornale dir. amm. 2/2024, 264-271) in tema di università (carica di rettore ed elettorato passivo): - T.A.R. Marche, Sez. I, 5 ottobre 2023, n. 604, pres. Daniele, est. Capitanio (Giornale dir. amm. 2/2024, 272 s.m.): 1. L’art. 2, comma 1, lett. d), L 240/2010 stabilisce che la carica di rettore di durata pari a sei anni, oltre a non essere rinnovabile, è unica, significando così che è precluso a un ex rettore candidarsi nuovamente per il medesimo ufficio presso lo stesso ateneo anche nel caso si tratti di secondo mandato non consecutivo. 2. Il decano non è un organo universitario e, pertanto, può esclusivamente esercitare le competenze attribuite dalla legge, eventualmente dettagliate dagli statuti universitari. Le funzioni amministrative di carattere generale sono esercitate dal direttore generale. - (commento di) Fabio Giglioni, La (non) rinnovabilità della carica di rettore (Giornale dir. amm. 2/2024, 272-277) in tema di soccorso istruttorio : - Raffaele Fragale, L’evoluzione del soccorso istruttorio: la disciplina del nuovo Codice Appalti (Giornale dir. amm. 2/2024, 278-284) Le tappe dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale del soccorso istruttorio, fino alla recente disciplina contenuta nell’art. 101 del nuovo Codice dei contratti pubblici (DLg 36/2023). Ratio dell’istituto e fondamento europeo. Il quadro normativo di diritto UE e i conformi principi espressi dalla Corte di Giustizia. L’evoluzione giurisprudenziale. Il soccorso processuale, la rettifica d’ufficio e il soccorso procedimentale. in tema di servizi pubblici locali (Roma Capitale): Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale - Relazione annuale 2022-2023, Volume I, L’attività dell’Agenzia e l’indagine sulla qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, Roma, 2023 - (commento di) Luca Megale, I servizi pubblici locali di Roma: qualità e controllo (Giornale dir. amm. 2/2024, 285-290) c.s. Vero pensatore è colui la cui opera vieta di pensare come prima si pensava (Dominique Venner, saggista, storico e militare francese, 1935-2013
Autore: Carmine Spadavecchia 1 luglio 2024
in tema di AI (intelligenza artificiale): - Andrea Sirotti Gaudenzi*, Consiglio Unione e Comitato ministri Ue, derby per il primo testo mondiale sull’AI (Guida al diritto 24/2024, 12-18, editoriale). Il “derby “tra istituzioni europee per definire il primo testo mondiale sull’intelligenza artificiale: la Convenzione quadro approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e il “semaforo verde” del Consiglio dell’Unione al regolamento “AI Act”. [*avvocato Forlì-Cesena e Membro del Senato accademico dell'Accademia Universitaria di Studi Giuridici Europei - Roma] sul c.d. decreto “salva casa” : - DL 29.5.2024 n. 69 (GU 29.5.24 n. 124, in vigore dal 30 maggio 2024), Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica - testo del decreto (Guida al diritto 24/2024, 19-28) - guida alla lettura e mappa delle novità a cura di Aldo Natalini (Guida al diritto 24/2024, 29-31) - commenti: --- Aldo Natalini, Provvedimento già in vigore in attesa degli emendamenti (Guida al diritto 24/2024, 32-38) [le misure di semplificazione] --- Aldo Natalini, Nessun titolo per pergotende e vetrate panoramiche nei portici (Guida al diritto 24/2024, 39-45) [le norme sull’edilizia libera] --- Aldo Natalini, Per lo stato legittimo dell’immobile basta l’ultimo titolo anche a sanatoria (Guida al diritto 24/2024, 46-51) [le norme di semplificazione] --- Aldo Natalini, Cambi di destinazione d’uso snelliti, consentiti purché siano senza opere (Guida al diritto 24/2024, 52-55) [le norme sulle lievi difformità] --- Aldo Natalini, Tolleranze più “generose”: fino al 5% ma solo per il passato (Guida al diritto 24/2024, 56-61) [le norme sulle lievi difformità] --- Aldo Natalini, Sanatoria light per gli abusi minori con doppia conformità “disgiunta” (Guida al diritto 24/2024, 62-70) [le difformità parziali: una rivoluzione che “attacca” direttamente l’istituto generale della sanatoria edilizia; il superamento del principio di “doppia conformità”] --- Antonio Scarpa, Sulla commerciabilità degli immobili conseguenze effettive poco probabili (Guida al diritto 24/2024, 71-74) [i profili civilistici] in tema di appalti (risarcimento danni da illegittima esclusione): - Corte giust. Ue 5^, 6.6.24, causa C-574/22 (Guida al diritto 24/2024, 79-80): La direttiva impone agli Stati membri di accordare un risarcimento ai soggetti lesi da una violazione del diritto UE in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Dunque, in mancanza di indicazioni che distinguano differenti categorie di danno, la direttiva riguarda qualsiasi tipo di danno subìto, compreso quello derivante dalla perdita dell’opportunità di partecipare alla aggiudicazione di un appalto. Se è vero che un danno può risultare dal mancato ottenimento di un appalto pubblico e concretizzarsi in un lucro cessante, è altresì possibile che l’offerente che sia stato illegittimamente escluso subisca un danno distinto, corrispondente all’opportunità perduta di partecipare alla procedura di aggiudicazione di cui trattasi ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto. Per l’effetto, la direttiva osta a una normativa o a una prassi nazionale che non ammette per principio la possibilità di indennizzare un offerente illegittimamente escluso da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per il danno subito a causa della perdita dell’opportunità di partecipare a tale procedura ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto. in tema di danno ambientale : - Cons. Stato VI 14.5.24 n. 4298, pres. Simonetti, est. Mathà (Guida al diritto 24/2024, 78-79): Il principio generale di diritto europeo che regola la materia della responsabilità per danno ambientale è il principio “chi inquina paga”, espresso dal primo considerando della direttiva n. 2008/98/CE ed applicato, da ultimo, anche alla materia fallimentare. Le coordinate disegnate dal legislatore europeo e recepite dal legislatore interno si basano su criteri estremamente precisi, chiari e rigorosi nell’attribuzione della responsabilità per danno ambientale. Innanzitutto, il quadro giuridico europeo, risultante dai principi generali del Trattato e dal diritto derivato, non esige lo stretto accertamento dell’elemento psicologico e del nesso di causalità fra la condotta di detenzione del rifiuto in ragione della disponibilità dell’area e il rischio ambientale dell’inquinamento. La normativa nazionale va interpretata in chiave europea e in maniera compatibile con canoni di assoluto rigore a tutela dell’ambiente. La tutela dell’ambiente va incentrata intorno al fondamentale cardine della responsabilità del proprietario in chiave dinamica, nel senso cioè di ritenere responsabile degli oneri di bonifica e di riduzione in pristino anche il soggetto non direttamente responsabile della produzione del rifiuto, il quale sia tuttavia divenuto proprietario e detentore dell’area o del sito in cui è presente, per esservi stato in precedenza depositato, stoccato o anche semplicemente abbandonato, il rifiuto in questione. in tema di impiego pubblico : - Corte cost. 4.6.24 n. 99, pres. Barbera, red. D’Alberti (Guida al diritto 24/2024, 77): L’art. 42-bis, comma 1, DLg 151/2001 (TU tutela e sostegno della maternità e della paternità) è incostituzionale nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a 3 anni di età, possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa», anziché «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa». Il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici che siano genitori di figli minori di 3 anni, proponendosi di favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primissimi anni di vita dei figli nel caso in cui i genitori si trovino a vivere separati per esigenze lavorative, è preordinato alla realizzazione dell’obiettivo costituzionale di sostegno e promozione della famiglia, dell’infanzia e della parità dei genitori nell’accudire i figli. Alla luce di una simile ratio dell’istituto, non risulta ragionevole, e quindi in contrasto con l’art. 3 Cost., consentire il trasferimento temporaneo solo nella provincia o regione in cui lavora l’altro genitore: una simile limitazione non assicura una tutela adeguata in favore di quei nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano in regioni diverse da quelle in cui è stata fissata la residenza familiare. in tema di incompatibilità (divieto di incarichi consecutivi per gli amministratori di partecipate): - Corte cost. 4.6.24 n. 98, pres. Barbera, red. San Giorgio (Guida al diritto 24/2024, 78): Il DLg 39/2013 è incostituzionale per eccesso di delega (rispetto alla L 190/2012), in quanto la delega ha circoscritto la non conferibilità degli incarichi amministrativi di vertice solo alle ipotesi di provenienza politica del nominato, cioè solo ai casi in cui costui abbia svolto, nell’anno precedente, incarichi di natura politica. Tali non sono gli incarichi di amministratore di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, che la legge di delega non ha incluso tra le posizioni di provenienza ostative. Le disposizioni del DLg 39/2013 avrebbero dovuto prediligere un’interpretazione restrittiva delle cause di inconferibilità che si mantenesse entro i binari indicati dalla legge di delega. Esse invece hanno incluso, tra le ragioni di inconferibilità di nuovi incarichi, l’esercizio di pregresse esperienze di natura non politica, anche mediante l’introduzione della definizione di «componenti di organi di indirizzo politico» (art. 1, comma 2, lett. f, DLg 39/2013), che, in modo improprio, si riferisce anche alle persone che abbiano preso parte a organi privi di rilevanza politica, quali, per quanto in questa sede interessa, quelli di indirizzo «di enti di diritto privato in controllo pubblico». In tal modo si è operata una commistione tra incarichi politici e incarichi di mera gestione amministrativo-aziendale, che devono invece essere tenuti distinti. in tema di accesso : - TAR Milano 5^, 26.4.24 n. 1262, pres. Dongiovanni, est. Nicastro (Guida al diritto 24/2024, 78): In riferimento ai principi applicabili al provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio, per ottenere l’accesso a un documento in possesso dell’Amministrazione occorre che il richiedente sia titolare di una situazione giuridicamente tutelata e a questo collegata, che, nel caso di pratiche edilizie di altro soggetto, ben può identificarsi con la proprietà di un immobile confinante con quello interessato dall’intervento, dunque con la vicinitas, e che sussista un interesse all’ostensione, nei termini della strumentalità alla tutela della situazione soggettiva che fonda la legittimazione. (Nella fattispecie, il Tar ha ravvisato i presupposti per l’accesso stante l’evidenza della situazione giuridica fatta valere dalla parte ricorrente, titolare di un concreto e attuale interesse sostanziale, strumentale, peraltro, al diritto di difesa costituzionalmente rilevante, in relazione ai documenti richiesti, alla luce della vicinitas tra la proprietà del condominio e il dehors cui i documenti oggetto d’accesso si riferivano, tutti i documenti oggetto di istanza di ostensione essendo rilevanti ai fini della tutela giuridica degli interessi del Condominio, cui il dehors è adiacente) in tema di giurisdizione (prestazioni d’opera intellettuale: la competenza è individuata dal domicilio del cliente “comunitario”): - Cass. SSUU 3.6.24 n. 15364 (Guida al diritto 24/2024, 76): Qualora un consumatore, convenuto in giudizio da un professionista, si sia costituito in giudizio ed abbia eccepito tempestivamente la carenza di giurisdizione del giudice adito invocando la sua qualità di consumatore ed il suo domicilio in altro Stato membro, non è necessario che egli deduca espressamente ed immediatamente nelle sue difese l’eccezione relativa al fatto “che le attività del professionista siano dirette, con qualsiasi mezzo, presso lo Stato del suo domicilio” di cui all’art. 17, comma 1, lett. c), Regolamento. UE 1215/2012, dovendo il giudice esaminare la propria competenza internazionale in base agli elementi di prova risultanti oggettivamente dal fascicolo, ivi incluse le prove costituende, che devono essere ammesse, onde assicurare una verifica circa la ricorrenza degli elementi che fondano la competenza in favore della giurisdizione del luogo di domicilio del consumatore. (In questo senso, osserva la Corte, dalla missiva in data 7/2/2011, indirizzata alla ricorrente dai professionisti, si ricava che il loro numero di telefono risulta sempre preceduto dal prefisso internazionale, e che la sigla ‘I’ precede il codice di avviamento postale”. Quanto al contenuto della missiva, poi, “nella stessa si riferisce che i mittenti rappresentano “.... alcune migliaia di clienti in Italia, quasi tutti provenienti dalla Germania”. Pertanto, “il solo contenuto della citata missiva del 7/2/2011, con il riferimento all’elevato numero di clienti provenienti dalla Germania, offre la prova tranquillante dell’indirizzamento all’estero dell’attività dei professionisti, e consente, unitamente agli altri elementi indiziari, di affermare la giurisdizione del giudice tedesco). c.s. Il segreto della vita è non provare mai emozioni sconvenienti (Oscar Wilde) La vita o si vive o si scrive, io non l'ho mai vissuta, se non scrivendola (Luigi Pirandello, "Il fu Mattia Pascal") Vivete la vita, tenetevi a distanza di sicurezza dagli stagni della disperazione (Thomas Kemeny)
Autore: Carmine Spadavecchia 21 giugno 2024
sulle riforme in corso ( magistratura e premierato ): - Giulio M. Salerno*, Carriere magistrati e “premierato”, due riforme con un destino collegato (Guida al diritto 23/2024, 12-14, editoriale). Difficile ritenere che il modello per come al momento prospettato sia "anti-democratico" o lesivo dei canoni fondamentalissimi dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura. La separazione tra i magistrati è applicata in quasi tutti gli Stati europei ed è coerente con l’impianto accusatorio del sistema processuale penale. [*ordinario di Diritto processuale e pubblico presso l’Università di Macerata] sul decreto autovelox : DM 11.4.2024 Min. infrastrutture e trasporti [GU 28.5.2024 n. 123], Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto-legge 285 del 1992. - testo del decreto (Guida al diritto 23/2024, 15-23) - commenti: --- Domenico Carola, Sull’uso dei misuratori di velocità resta aperta l’incognita delle multe (Guida al diritto 23/2024, 24-28) [le novità] --- Domenico Carola, Solo per “rilevamenti a distanza”, no alla contestazione immediata (Guida al diritto 23/2024, 29-31) [applicazione e definizioni generali] --- Domenico Carola, Dalla collocazione all’impiego delle postazioni fisse e mobili (Guida al diritto 23/2024, 32-37) [modalità di utilizzo degli strumenti] sul superbonus : DL 29.3.2024 n. 39 - L 23.5.2024 n. 67, Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria - Laura Biarella, Superbonus, spese sostenute nel 2024 spalmate in dieci anni e non più in quattro (Guida al diritto 23/2024, 39-46). [guida alla lettura e mappa delle novità principali] sulle avvocature pubbliche (tetto annuale ai compensi professionali): - Cons. Stato V 21.5.24 n. 4489, pres. Lotti, est. Urso (Guida al diritto 23/2024, 51): L’art. 9, comma 6, DL 24.6.2014 n. 90 – L 11.8.2014 n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) prevede che, in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ai dipendenti sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti di uno stanziamento che non può superare quello relativo all’anno 2013. Dispone il comma 7 che tali compensi possono essere corrisposti in modo da attribuire a ogni avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. Questa disciplina ha la specifica finalità di contenere la spesa pubblica in relazione all’ammontare dei compensi professionali corrisposti dalle PA agli avvocati loro dipendenti in correlazione alle attività professionali rese nel difenderle in giudizio. In tale prospettiva, la regola del tetto è di ordine non solo temporale, cioè inerente al quando del pagamento, ma si riferisce alla stessa “corresponsione” come possibilità di ricevere l’erogazione delle somme, proprio perché la ratio risiede nel contenimento della spesa pubblica, non già nel suo differimento. Talché le previsioni impugnate escludono la possibilità di differire a tutti gli anni successivi la corresponsione dei compensi non erogabili nell’anno di pertinenza per il superamento dei limiti annuali. (Il CdS riforma la sentenza del TAR secondo cui la previsione impugnata consentirebbe di corrispondere le somme nelle annualità successive) in tema di ambiente (degrado di un sito di importanza comunitaria) - Cons. Stato IV 30.4.24 n. 3945, pres. Carbone, est. Martino (Guida al diritto 23/2024, 90 T): Nel caso di accertato stato di degrado di un sito di interesse comunitario/zona speciale di conservazione, a seguito di un'istanza-diffida da parte degli enti esponenziali di interessi legittimi collettivi relativi alla tutela dell'ambiente per l'adozione di misure volte ad evitare tale degrado, le Amministrazioni competenti hanno l'obbligo di provvedere, anche ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2 della direttiva habitat, con autonome e ulteriori "opportune misure". Pertanto, esse non possono limitarsi a documentare l'adozione di provvedimenti contenenti misure di conservazione, ma debbono dimostrare di aver adottato atti contenenti misure "proattive" e "opportune", ovvero "non formali" e, dunque, "effettive" "efficaci" e "adeguate", con effetti misurabili, tali da invertire efficacemente il trend attuale, e quindi specificamente indirizzate a prevenire e contrastare il progressivo deterioramento del sito, ovvero ad assicurare il ripristino delle caratteristiche ecologiche esistenti al momento della sua designazione quale sito di importanza comunitaria. Nel caso di mancata risposta nei sopra indicati termini è ammessa ed è fondata l'azione avverso il silenzio inadempimento ex art. 117 c.p.a. Il contenuto delle misure di prevenzione e di contrasto al degrado degli habitat protetti è di natura tecnico-discrezionale, ma la previsione contenuta nell'art. 6, paragrafo 2, della direttiva habitat, circa la necessità che le misure siano "opportune", ovvero efficaci e adeguate, riduce il margine discrezionale degli Stati membri e limita le eventuali facoltà regolamentari o decisionali delle autorità nazionali relativamente alla individuazione dei mezzi da impiegare e alle scelte tecniche da operare nell'ambito delle dette "opportune misure". L'adeguatezza delle misure e, quindi, l'efficacia dell'adempimento, dovranno essere misurate in concreto, ex post, in termini di effettiva riduzione dei fenomeni indicatori del degrado. Nel caso in esame, l'istanza di che trattasi, con la quale le Associazioni Clientearth Aisbl e Lega Italiana Protezione Uccelli - Lipu Odv chiedevano l'adempimento dell'obbligo di adozione delle opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali presenti nel bacino del lago di Vico, si inserisce in un quadro di articolate iniziative, procedimentali e giurisdizionali, avanzate dalle medesime associazioni appellanti, a seguito delle quali sono già intervenute la sentenze del Cons. Stato IV 12.10.2023 n. 8897 (che ha accertato l'obbligo della Regione Lazio di esercitare i propri poteri sostituivi, ai sensi dell'art. 152 DLg. 152/2006, al fine di assicurare l'avvio delle azioni preventive e correttive per contrastare il fenomeno della proliferazione delle alghe nel lago di Vico), nonché la sentenza del TAR Lazio 5^, 3.2.23 n. 1926 (che ha accertato l'obbligo di provvedere della Regione Lazio in ordine alla designazione di una zona vulnerabile ai nitrati, corrispondente all'intero bacino idrografico del lago di Vico, ai sensi della direttiva 91/676/CEE). - (commento di) Alfredo Moliterni, Giudici amministrativi a presidio dell’effettiva protezione ambientale (Guida al diritto 23/2024, 97-101) sulla decadenza dalla carica di consigliere comunale (per assenza ingiustificata): - TAR Napoli 1^, 9.5.24 n. 3021, pres. Salamone, est. De Falco (Guida al diritto 23/2024, 50-51): 1. L’astensionismo non preventivamente comunicato e addotto solo in seguito costituisce legittima causa di decadenza in quanto genera difficoltà di funzionamento dell’organo collegiale e viola “l’impegno assunto con il corpo elettorale. 2. Affinché l’assenza dalle sedute possa assumere la connotazione di protesta politica occorre che il comportamento e il significato di protesta che il consigliere comunale intende annettervi siano in qualche modo esternati al Consiglio o resi pubblici in concomitanza alla estrema manifestazione di dissenso, di cui la diserzione delle sedute costituisce espressione, fermo restando che le circostanze da cui consegue la decadenza vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore al fine di evitare un uso distorto dell’istituto come strumento di discriminazione delle minoranze. 3. La decadenza dalla carica di consigliere comunale per assenza ingiustificata è legittima, se la giustificazione addotta dall’interessato sia relegata alla sfera mentale soggettiva di colui che la adduce, così da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza del motivo. (La ricorrente sosteneva che le assenze erano dovute sia a motivi di lavoro che “per marcare politicamente il proprio disappunto e dissenso rispetto a una gestione della cosa pubblica considerata errata ed impropria”, evidenziando altresì che la formale contestazione degli addebiti sarebbe avvenuta a distanza di oltre un anno dall’ultima assenza. L’Ente locale aveva ribattuto che la motivazione politica delle assenze quale lotta politico-amministrativa non è contemplata quale causa di giustificazione dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e che le giustificazioni della ricorrente erano state manifestate in maniera pubblica solo dopo tre assenze consecutive dal Consiglio e dunque dopo la maturazione della decadenza, senza considerare, poi, che anche sotto il profilo delle esigenze lavorative, parte ricorrente poteva fruire di permessi lavorativi per prendere parte alle sedute del Consiglio). in tema di contratto preliminare (sorte del preliminare in caso di sopravvenuto esproprio): - Cass. 2^, 15.5.24 n. 13435 (Guida al diritto 23/2024, 54 T):Una modifica urbanistica con la previsione di un vincolo preordinato all'esproprio intervenuta successivamente alla stipula del contratto preliminare abilita la parte acquirente a chiedere la risoluzione del contratto per il venir meno della causa in concreto ovvero dell'istituto della presupposizione qualora si accerti che l'acquisto del terreno si fondava sull'attuale assetto urbanistico del bene promesso in vendita che ne consentiva una potenziale modifica da destinazione agricola ad area edificabile in quanto, successivamente alla stipula del contratto si è determinato oggettivamente un ulteriore e imprevedibile limite alla potenziale sua edificabilità, col rischio di una futura perdita dello stesso diritto di proprietà su parte del terreno promesso in vendita. - (commento di) Mario Piselli, Effettuata una specifica applicazione dell’istituto della “presupposizione” (Guida al diritto 23/2024, 62-64) in tema di indebito arricchimento : - Cass. 3^, 27.5.24 n. 14735 (Guida al diritto 23/2024, 48): In caso di esercizio dell’azione ex art. 2041 c.c. nei confronti della PA, l’attore è tenuto a provare unicamente il proprio depauperamento e, con esso, il contestuale arricchimento dell’A., avendo quest’ultima l’onere di eccepire e provare il rifiuto dell’arricchimento o l’impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza”. [La SC accoglie il ricorso di due professionisti contro la sentenza del giudice d’appello che aveva erroneamente addossato ai ricorrenti l’onere della prova dell’indebito arricchimento sotto il profilo del rifiuto o dell’inconsapevolezza della Regione convenuta] in tema di e-commerce : - Corte giust. Ue 2^, 30.5.24, cause riunite C-662/22 e C-667/22, causa C- 663/22, cause riunite C- 664/22 e C-666/22, causa C-665/22 (Guida al diritto 23/2024, 52): Per la direttiva sul commercio elettronico spetta allo Stato membro di origine del fornitore di servizi della società dell’informazione disciplinare l’erogazione di tali prestazioni. Gli Stati membri di destinazione sono tenuti al rispetto del principio di reciproco riconoscimento, e non devono, salvo eccezioni, limitare la libera prestazione di tali servizi. Il diritto UE vieta misure come quelle previste dall’Italia: la quale non può imporre a fornitori di tali servizi stabiliti in altri Stati membri obblighi supplementari che, pur essendo richiesti per l’esercizio di detti servizi nel territorio nazionale, non sono previsti nello Stato membro in cui gli operatori sono stabiliti. Tali obblighi non rientrano tra le eccezioni consentite dalla direttiva sul commercio elettronico. sull’ acquisto di servizi on line : - Corte giust. Ue 5^, 30.5.24, causa C-400/22 (Guida al diritto 23/2024, 51-52): Il consumatore deve specificatamente essere informato del fatto che, se inoltra on line un ordine per ricevere un servizio, col click scatta anche l’obbligo di pagamento. Sussiste lo stesso diritto a essere edotti dell’impegno assunto verso il prestatore anche quando il pagamento sia dovuto solo al verificarsi di una data condizione. È quindi necessario che il prestatore di servizi specifichi quando l’inoltro dell’ordine fa scattare l’impegno contrattuale al pagamento. In mancanza di specifica il consumatore non è vincolato all’adempimento che può comunque successivamente confermare. In dettaglio, circa la questione se il requisito di apporre sul pulsante da cliccare una dicitura espressa relativa al conseguente obbligo di pagare il prestatore sia applicabile anche quando l’obbligo viene in essere solo al verificarsi di una data condizione e non con il semplice inoltro, va precisato che il professionista è ugualmente vincolato e deve perciò informare, in conformità ai requisiti previsti dalla direttiva, il consumatore, prima dell’inoltro dell’ordine su Internet, del fatto che egli si sottopone con tale ordine a un obbligo di pagamento. Tale obbligo del professionista vige quindi “indipendentemente” dalla questione se l’obbligo di pagamento sia incondizionato oppure se quest’ultimo sia tenuto a pagare il professionista solo dopo l’ulteriore realizzazione di una condizione come il raggiungimento dei propri diritti affidati alla realizzazione di un’attività professionale - andata a buon fine - da parte del prestatore. Per cui se il professionista non ha adempiuto all’obbligo d’informazione il consumatore non è vincolato dall’ordine inoltrato. Nulla impedisce, tuttavia, al consumatore di dare successiva conferma al proprio ordine. in procedura civile (rinvio pregiudiziale in cassazione): - Cass. SSUU 29.5.24 n. 15130 (Guida al diritto 23/2024, 49): In tema di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., l’ordinanza di rinvio emessa dal giudice di merito senza avere sentito le parti sul proposito di investire la Corte di cassazione, in violazione del primo comma dell’art. 363-bis (il giudice «sentite le parti costituite» può disporre il rinvio), non è automaticamente nulla né rende di per sé inammissibile il rinvio, potendo il contraddittorio preventivo essere recuperato nella fase dinanzi alla Corte di cassazione con le memorie in vista della pubblica udienza e con la discussione orale dinanzi alla Corte; all’esito di tali attività l’ammissibilità del rinvio, già valutata dal Primo Presidente prima facie, potrà avere conferma se il Collegio riterrà che sussistono le condizioni oggettive previste dalla medesima disposizione (natura esclusivamente di diritto della questione, novità e necessità della stessa ai fini della definizione del giudizio, gravi difficoltà interpretative, ripetibilità della questione in numerosi giudizi) o smentita, nel qual caso il rinvio sarà dichiarato inammissibile. Questa soluzione è anche in sintonia con la norma di chiusura del sistema delle nullità (l’art. 162, comma 1, c.p.c: «Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti») che lungi dal correlare la nullità all’impossibilità giuridica di produzione di effetti dell’atto nullo, ammette al contrario la correlazione della prima con la possibilità giuridica dell’atto (nullo), al fine di favorirne il raggiungimento dello scopo, ove possibile, mediante una regola di autorettificazione del processo orientata a favorire la statuizione di merito. in tema di intercettazion i : - Corte giust. Ue 30.4.24, causa C-670/22 (Guida al diritto 23/2024, 104 s.m.): In tema di telecomunicazioni cifrate l'art. 31 della direttiva 2014/41 (direttiva Ue 3.4.2014 n. 41 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’ordine europeo di indagine penale) va interpretato nel senso che una misura connessa all'infiltrazione in apparecchi terminali, diretta a estrarre dati relativi al traffico, all'ubicazione e alle comunicazioni di un servizio di comunicazione basato su Internet, costituisce un'"intercettazione di telecomunicazioni", ai sensi di tale articolo, che deve essere notificata all'autorità a tal fine designata dallo Stato membro sul cui territorio si trova la persona sottoposta all'intercettazione. Nel caso in cui lo Stato membro di intercettazione non sia in grado di identificare l'autorità competente dello Stato membro notificato, tale notifica può essere inviata a qualsiasi autorità dello Stato membro notificato che lo Stato membro di intercettazione ritenga idonea a tal fine. - (commento di) Alberto Cisterna, Caso EncroChat, la Corte di giustizia si pronuncia sull’utilizzo di prove nei procedimenti penali (Guida al diritto 23/2024, 104-109). Della questione pregiudiziale la Corte è stata investita in un procedimento innescato da due denunce per reati di furto di cellulare. Gli indagati usavano “criptofonini anti-intercettazione” da intendersi come smartphone che impiegano un hardware standard. in procedura penale : - Corte cost. 23.5.24 n. 93, pres. Barbera, red. Modugno (Guida al diritto 23/2024, 76 T): L'art. 34, comma 2, c.p.p., è incostituzionale, per violazione dell'art. 111 comma 2 Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a decidere sull'opposizione all'archiviazione per particolare tenuità del fatto del giudice persona fisica che, nel rigettare la richiesta di decreto penale di condanna, abbia già espresso il proprio convincimento in ordine alla sussistenza della suddetta causa di esclusione della punibilità, - (commento di) Aldo Natalini, Un nuovo intervento della Consulta che amplia le situazioni di garanzia (Guida al diritto 23/2024, 80-82) c.s.
Autore: Carmine Spadavecchia 21 giugno 2024
in tema di opere pubbliche (localizzazione): - Sandro Amorosino, La localizzazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico nel Codice dei contratti (Urban. e appalti 2/2024, 153-159) Per la localizzazione delle opere pubbliche - spesso problematica perché in contrasto con le previsioni dei piani urbanistici vigenti - il Codice dei contratti ha previsto una nuova procedura, estesa anche alle opere private di interesse pubblico (ad esempio: un approdo turistico). Il “luogo giuridico” della decisione è la conferenza di servizi: le Amministrazioni dissenzienti - anche quelle preposte alla tutela di interessi costituzionalizzati come l’ambiente, la sanità o il paesaggio - hanno il dovere di esprimere un “dissenso costruttivo”, indicando le modifiche ragionevoli e indispensabili del progetto. in tema di appalti : - Chiara Falvo e Leila Kentache, L’estensione soggettiva del vincolo di aggiudicazione dei lotti negli appalti pubblici: evoluzione giurisprudenziale e legislativa (Urban. e appalti 2/2024, 160-170) Il vincolo di aggiudicazione nell’ambito della suddivisione in lotti degli appalti pubblici; la ratio e la contestualizzazione dell’istituto nel diritto europeo, la sua estensione soggettiva in presenza di rapporti societari, le sue modalità operative, il complesso bilanciamento di interessi che richiede, oggetto di giurisprudenza non sempre omogenea. I principali orientamenti del Consiglio di Stato sul tema e la disciplina prevista dal nuovo Codice degli appalti (DLg 36/2023). in tema di appalti ( intervento sostitutivo della stazione appaltante ): - Nunzio-Attilio Toscano, Intervento sostitutivo della stazione appaltante e ordine di soddisfazione dei creditori (Urban. e appalti 2/2024, 171-175) in tema di appalti ( esternalizzazione ): - Giovanni Balocco e Giovanna Scaccheri, L’obbligo di esternalizzazione per le concessioni originariamente affidate senza gara (Urban. e appalti 2/2024, 176-185) Ratio, genesi ed evoluzione della misura, imposta dal previgente codice degli appalti (art. 177 DLg 50/2016) agli affidatari di concessioni originariamente sottratte a procedure concorrenziali e riproposto dalla nuova norma del DLg 36/2023. La dichiarazione di incostituzionalità dell’obbligo (Corte cost. 23.11.21 n. 218), i suoi effetti in riferimento all’arco temporale di vigenza del DLg 50/2016 e del precedente DLg 163/2006 e le conseguenze sulla rimodulazione del vincolo ad opera del nuovo legislatore. sul PNRR : - Marco Lunardelli, Dal PNRR come “corpus normativo” speciale al nuovo codice dei contratti pubblici: continuità e innovazioni (Urban. e appalti 2/2024, 186-201) La valenza non solo procedurale ma anche sostanziale, del PNRR italiano; il carattere speciale, rispetto al nuovo codice dei contratti pubblici, della legislazione nazionale sui procedimenti per la realizzazione delle opere finanziate dal PNRR e di quelle a esse assimilate. in tema di appalti ( il RUP ): - Marcello Bolognesi, Il responsabile unico del progetto nel Codice dei contratti pubblici n. 36/2023 (Urban. e appalti 2/2024, 202-208) L’evoluzione del RUP da Responsabile Unico del Procedimento a Responsabile Unico del Progetto: il RUP come Project Manager, regista delle varie fasi dell’intervento pubblico, dalla programmazione all’esecuzione. sugli appalti di servizi pubblici : - Cons. Stato IV 11.12.23 n. 10675, pres. Neri, est Lopilato (Urban. e appalti 2/2024, 209 T): Le prestazioni svolte dall’intermediario terzo costituiscono attività di subappalto quando esse avrebbero dovuto essere realizzate dall’appaltatore e devono ritenersi parte dell’esecuzione delle prestazioni oggetto delle obbligazioni assunte con la stipulazione del contratto d’appalto. Comunque tali prestazioni costituiscono subappalto se superano i limiti quantitativi posti dall’art. 105, comma 2, DLg 50/2016. Il provvedimento amministrativo ex art. 21-octies, L. n. 241/1990 non è annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, qualora l’Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. In ogni modo l’Amministrazione è gravata dell’onere di tale dimostrazione solo quando la parte abbia adempiuto all’onere di indicare gli elementi che avrebbe introdotto nel procedimento se avesse ricevuto la comunicazione omessa. Le censure rivolte all’atto di revoca della prima aggiudicazione non incidono sul successivo atto di aggiudicazione disposto dalla stazione appaltante, in quanto tale aggiudicazione non può essere illegittima per vizi derivati e non sono stati fatti valere vizi propri, né si è dedotto l’interesse a proporli. - (commento di) Mauro Giovannelli, Subappalto e subcontratto per prestazioni accessorie (Urban. e appalti 2/2024, 212-220) in tema di contratti pubblici ( varianti contrattuali - giurisdizione ): - Cons. Stato III 11.7.23 n. 6707, pres. Greco, est. Santoleri (Urban. e appalti 2/2024, 233 T): La contestazione sulla sussistenza dei presupposti per la modifica del contratto ricade nel contenzioso sulle procedure di affidamento, di spettanza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto, laddove non sussistano i requisiti per la modifica del contratto ex art. 106 DLg 18.4.2016, n. 50, l’Amministrazione ha illegittimamente proceduto ad un affidamento diretto. Qualora si faccia valere (da parte di soggetto titolare di una posizione differenziata) la illegittimità del ricorso alla trattativa privata nella scelta del contraente, per contrarietà a norme che avrebbero richiesto il ricorso a procedimenti di evidenza pubblica, trattandosi della legittimità dell’esercizio del potere pubblico, la posizione del privato è di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. Quando la scelta dell’Amministrazione è stata assunta nella fase precedente alla stipulazione del contratto, nella quale opera la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la controversia relativa alla legittimità di tale decisione non può ricadere nella giurisdizione del giudice ordinario. Quando il secondo classificato (ma anche qualsiasi altra impresa del settore) impugna una modifica contrattuale assumendone l’insussistenza delle condizioni di legge, fa valere nella sostanza il proprio interesse “concorrenziale” di operatore economico del settore a partecipare alla gara che l’Amministrazione avrebbe dovuto indire a causa dell’insussistenza delle condizioni della modifica. Benché l’art. 106 DLg 50/2016 si riferisca alle modifiche concordate “in corso di esecuzione” del contratto di appalto, principi di economicità ed efficienza al di là della lettera della norma, impongono di interpretarla come applicabile anche allorché le condizioni da essa prevista si verifichino nel lasso di tempo intercorrente tra l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto di appalto. Sussiste variante sostanziale quando vi sia “la variazione della natura generale dell’appalto, sostituendo i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell’appalto con qualcosa di diverso”, oppure quando vi sia “un cambiamento sostanziale del tipo di appalto poiché, in una situazione di questo genere, è possibile presumere un’influenza ipotetica sul risultato”. A mente dell’art. 106 DLg 50/2016 e della giurisprudenza amministrativa consolidata, le circostanze sopravvenute addotte a fondamento del provvedimento di variazione contrattuale non devono essere imprevedibili al momento della stipula del contratto, ma al momento dell’indizione della gara di appalto originaria. - (commento di) Alberto Di Mario, Le modifiche dei contratti pubblici prima della loro stipulazione nell’ottica eurounitaria (Urban. e appalti 2/2024, 240-246) Le modifiche ammesse dalla giurisprudenza nel caso in cui tra aggiudicazione e stipulazione del contratto intervengano sopravvenienze che alterano in misura significativa l’equilibrio contrattuale, sia che si tratti di varianti unilaterali in corso d’opera che di rinegoziazione dell’aggiudicazione a favore dell’aggiudicatario, con il limite del divieto di varianti “sostanziali”. I termini della questione alla luce della giurisprudenza e della Direttiva n. 2014/24/UE in materia di appalti, con uno sguardo anche al nuovo codice dei contratti pubblici. in tema di appalti ( requisiti di capacità tecnica e professionale – “avvalimento esperienziale”): - TAR Firenze 1^,15.11.23 n. 1048, pres. Pupilella, est. Grauso (Urban. e appalti 2/2024, 255 stralcio): Il modello della società di progetto non è confinato al solo impiego nelle procedure di project financing, ma, avendo carattere generale, ben può essere utilizzato in ogni procedura ad evidenza pubblica. È, pertanto, legittimo da parte di un concorrente, ai fini della partecipazione ad una gara, rivendicare il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, avvalendosi anche dell’esperienza professionale maturata mediante la costituzione di una società di progetto, stante l’affidamento diretto e la diretta imputazione ai soci dell’attività da quest’ultima espletata. - (commento di) Silvia Ingegnatti, Requisiti di capacità tecnico-professionale e società di progetto (Urban. e appalti 2/2024, 256-264). L’avvalimento “esperienziale” acquisito tramite la società di progetto (oggi, società di scopo). in tema di concessioni (revisione prezzi: giurisdizione): - TAR Milano 1^, 23.10.23 n. 2407, pres. Vinciguerra, est. Gatti (Urban. e appalti 2/2024, 265 T): La ratio insita nell’art. 27 DL 17.5.2022 n.50, emanato per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi sopportati dai concessionari, esclude che la sua applicazione sia subordinata alle modalità operative di esecuzione dei lavori, discriminando tra coloro che li realizzano in proprio o per il tramite dei propri soci se costituiti in società di progetto, rispetto a chi decida invece di affidarli a terzi. Tale interpretazione è coerente con la disciplina dettata dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al DLg 36/2023, che per quanto non applicabile ratione temporis, all’art. 9, introduce il “principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale”, stabilendo che “se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali”. [Per questa fattispecie di revisione prezzi, affidata alla discrezionalità della PA, Il TAR afferma la giurisdizione del GA, e non del GO] - (commento di) Claudio Guccione, L’aggiornamento dei prezzi delle concessioni (Urban. e appalti 2/2024, 267-274). in tema di risarcimento danni (da ritiro di un provvedimento: giurisdizione): - TAR Catania 1^, 21.12.23 n. 3879, pres. Savasta, est. Barone (Urban. e appalti 2/2024, 247 T): L’azione risarcitoria qualificata quale domanda di risarcimento danni da ritiro di un provvedimento favorevole rientra nella giurisdizione del GO e non in quella del GA, sottendendo una situazione giuridica soggettiva di diritto soggettivo rinvenibile nell’affidamento destato nella complessiva attività serbata dalla Stazione appaltante, che, in un primo momento, aveva disposto, sebbene illegittimamente, il bene della vita richiesto per poi legittimamente rivedere le proprie determinazioni, provvedendo in autotutela al ritiro dell’aggiudicazione. - (commento di) Margherita Amitrano Zingale, Risarcimento per danno da ritiro del provvedimento favorevole: un contrasto da risolvere nell’ottica del principio di effettività della tutela (Urban. e appalti 2/2024, 248-254) La sentenza è espressione di un orientamento interno alla giustizia amministrativa che si pone in aperto contrasto con le statuizioni dell’Adunanza Plenaria n. 20/2021 ed in adesione a quanto sancito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione in punto di giurisdizione. in materia edilizia ( abusi ): - Cons. Stato VI, 30.11.23, n. 10335, pres. Tarantino, est. Ravasio (Urban. e appalti 2/2024, 221 T): Un Comune non può soprassedere a sanzionare degli abusi edilizi addivenendo ad accordi stipulati ai sensi dell’art. 11 legge 241/1990, trattandosi di materia della quale i Comuni non hanno la disponibilità. - (commento di) Stefano Calvetti, Abusi edilizi, legittimo affidamento e accordi ex art. 11, L. n. 241/1990 (Urban. e appalti 2/2024, 224-231) [Fattispecie relativa a chiosco e dehors realizzati nell’ambito di una autorizzazione / concessione per il commercio su area pubblica] in materia edilizia (piscina mobile) : - Cass. pen. 3^, 20.12.23 n. 50773 (Urban. e appalti 2/2024, 276-7): In tema di edilizia, l’installazione di una piscina mobile e non interrata sul terreno di pertinenza di un’abitazione richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire nel caso in cui difetti il requisito della soddisfazione di esigenze meramente temporanee, atteso che la precarietà di un manufatto non dipende dai materiali utilizzati o dal suo sistema di ancoraggio al suolo, bensì dall’uso al quale il manufatto stesso è destinato, né potendo ritenersi la stessa intrinsecamente destinata ad uso precario e temporaneo per la sua destinazione funzionale. in materia edilizia ( sanatoria ): - Cass. pen. 3^, 1.12.23 n. 47909 (Urban. e appalti 2/2024, 279): La sanatoria prevista dall’art. 37 DPR 6.6.2001 n. 380 può essere richiesta unicamente per gli interventi edilizi, realizzati in assenza o in difformità della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), previsti dall’art. 22, commi 1 e 2, DPR cit. Ne consegue che detta sanatoria non è estensibile agli interventi edilizi, di cui al comma 01 dell’art. 23 d.P.R. citato, per i quali la SCIA si pone quale titolo abilitativo alternativo al permesso di costruire (c.d. Super Scia), applicandosi in tale ultima ipotesi la sanatoria mediante procedura di accertamento di conformità di cui all’art. 36 del medesimo DPR, come espressamente previsto dal comma 1 della predetta disposizione; ciò sia a regime e sia per i fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore del DLg 222/2016 in ordine ai quali, per la realizzazione dell’intervento edilizio, era richiesto il permesso di costruire o la Super Dia, in alternativa a detto permesso, vuoi per la continuità normativa tra i predetti istituti e vuoi per la continuità normativa quanto alle procedure sananti di cui agli artt. 36 e 37 DPR 380/2001. c.s. Il vero mistero del mondo è il visibile, non l’invisibile (Oscar Wilde)
Autore: Carmine Spadavecchia 16 giugno 2024
sulla libertà di espressione (diritto alla reputazione e diffamazione): - cfr. Cedu 1^, 16.5.24, ric. 15076/71 (Guida al diritto 22/2024, 102 s.m.): Nel caso di limiti al diritto alla libertà di espressione, necessari per tutelare il diritto alla reputazione, va effettuata una diversa valutazione a seconda dei casi in cui sia lesa la reputazione della persona fisica rispetto a quella giuridica. Inoltre, salvo in casi limitati, l'azione di un ente comunale, che esercita un potere pubblico, avviata in sede giudiziaria nei confronti di un cittadino che manifesta il diritto alla libertà di espressione costituisce una restrizione incompatibile con i diritti convenzionali tenendo conto che non persegue un fine legittimo. (Nella specie, un cittadino ungherese era stato condannato per diffamazione per avere duramente criticato su Facebook la vendita di un edificio decisa dal Comune di Tata a un prezzo ritenuto eccessivo). - (commento di) Marina Castellaneta, Critiche su Facebook verso un ente pubblico, stop alla diffamazione a tutela della libertà di espressione (Guida al diritto 22/2024, 102-104)   in tema di demanio marittimo (occupazione abusiva): - Corte cost. 23.4.24 n. 70, pres. Barbera, red. Sciarrone Alibrandi (Guida al diritto 22/2024, 24 T): La norma innovativa recata dall'art. 1, comma 257 secondo periodo, L 27.12.2006 n. 296, nel parametrare l'indennizzo per una cabina residenziale inamovibile nel demanio marittimo ai valori di mercato, non contrasta con le disposizioni recate dalla Costituzione.  - (commento di) Eugenio Sacchettini, Respinti i profili di incostituzionalità anche sull’irretroattività della novella (Guida al diritto 22/2024, 29-32)  in tema di demanio marittimo (concessioni balneari): - Cons. Stato VII 20.5.24 n. 4480 e 4481, pres. Chieppa, est. Noccelli (Guida al diritto 22/2024, 20-21): Vanno ribaditi due principi, vincolanti non solo per ogni giudice nazionale ma anche per tutte le autorità amministrative, comprese quelle comunali: a) le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assegnare le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, devono applicare l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, costituendo la procedura competitiva, in questa materia, la regola, salvo che non risulti, sulla base di una adeguata istruttoria e alla luce di una esaustiva motivazione, che la risorsa naturale della costa destinabile a tale di tipo di concessioni non sia scarsa; b) anche quando non ritengano applicabile l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, esse devono comunque applicare l’art. 49 del Tfue e procedere all’indizione della gara, laddove la concessione presenti un interesse transfrontaliero certo, da presumersi finché non venga accertato che la concessione difetti di tale interesse, sulla scorta di una valutazione completa della singola concessione. Pertanto, l’obbligo di applicare l’art. 12 della Direttiva. 2006/123/CE o l’art. 49 del Tfue potrebbe ritenersi insussistente soltanto in assenza di entrambe tali imprescindibili condizioni: la scarsità della risorsa e l’interesse transfrontaliero della concessione. Esito piuttosto improbabile tenuto anche conto dell’importanza e della potenzialità economica del patrimonio costiero nazionale. Va inoltre ribadito che non vi è una legittima aspettativa al rinnovo e dunque il precedente concessionario va posto sullo stesso piano di qualsiasi altro soggetto richiedente. In conclusione, anche nelle eccezionali ipotesi di risorsa non scarsa e di contestuale assenza dell’interesse transfrontaliero certo, da provarsi in modo rigoroso, il diritto nazionale impone in ogni caso di procedere con procedura selettiva comparativa ispirata ai fondamentali principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza e preclude l’affidamento o la proroga della concessione in via diretta ai concessionari uscenti.  in tema di gioco d’azzardo (differenza tra servizi informativi e pubblicità): - Cons. Stato VI 14.5.24 n. 4297, pres. Simonetti, est. Caponigro (Guida al diritto 22/2024, 21-22): Le Linee Guida sulle modalità attuative del Decreto Dignità, predisposte dall’Agcom, intervengono sulle definizioni di “pubblicità” e di “pubblicità indiretta”. Per la delibera 132/2019 la pubblicità consiste in una comunicazione divulgata dietro corrispettivo, per promuovere la fornitura a pagamento di beni o servizi, con l’obiettivo di persuadere il destinatario all’acquisto. Quanto ai mezzi di realizzazione dei messaggi pubblicitari vietati, l’art. 9 indica eventi sportivi o culturali, trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa, ogni forma di pubblicazione, affissioni, strumenti informatici, inclusi i social network. La preoccupazione del legislatore nei confronti di questi ultimi particolari strumenti di divulgazione è più che comprensibile, essendo ben nota la loro capacità, spesso incontrollabile, di raggiungere un enorme numero di destinatari. (Nella fattispecie, si trattava di attività di informazione comparativa, svolta dalla società appellante su diverse piattaforme virtuali mediante collegamenti ipertestuali, fra le quali una pagina internet, a sua volta priva di messaggi promozionali, ma contenente semplici informative inerenti altre applicazioni di gioco on line. La società appellante aveva denunciato l’automaticità e la mancata commisurazione della sanzione alla condotta per violazione dei principi di proporzionalità e di personalità. Pur non pronunciandosi espressamente su quest’ultimo punto, il CdS ha annullato il provvedimento impugnato ritenendo lecita la condotta della società appellante. Dopo avere preso in esame le caratteristiche dei messaggi diffusi dalla S.r.l., comparandole con le definizioni di “pubblicità” e di “pubblicità indiretta” contenute nella delibera Agcom n. 132/2019, il CdS ha concluso per la loro riconducibilità nell’ambito dei “servizi informativi” comparativi di cui al punto 5 delle Linee guida, non qualificabili come messaggi pubblicitari vietati, se non ingannevoli e rispettosi dei limiti della continenza e della trasparenza)  in tema di accesso : - TAR Salerno 1^, 22.4.24 n. 876, pres. Mezzacapo, est. Esposito (Guida al diritto 22/2024, 21): È inammissibile il ricorso in materia di accesso agli atti nella parte in cui il ricorrente pretende l’accesso a documentazione ulteriore rispetto a quella richiesta con l’istanza di accesso amministrativa originaria. Infatti, il giudizio in materia di accesso, pur attenendo al complessivo rapporto tra l’istante e l’Amministrazione, è circoscritto nel suo oggetto dalla richiesta ostensiva già formulata, in quanto espressione dell’esercizio del diritto alla conoscenza degli atti pubblici e presupposto necessario per l’instaurazione del rapporto. Pertanto, il soggetto che fa valere il diritto alla visione o alla copia, non può pretendere in sede giurisdizionale documenti ulteriori rispetto a quelli già richiesti in sede amministrativa, ma deve indicare in maniera precisa, sin dal primo contatto con l’A., i documenti di cui chiede ostensione, in modo di consentire a quest’ultima di valutare la pretesa e di assumere le determinazioni conseguenti; e poi al giudice di sindacarne la legittimità. Ne consegue che il vaglio da compiere in sede giurisdizionale incontra il limite dei documenti domandati, in quanto, già astrattamente, la configurabilità del diritto di accesso si correla proprio al singolo e specifico documento.  in materia edilizia (impianti radio e legittimazione all’impugnativa):  - TAR Firenze 1^, 14.5.24 n. 555, pres. Pupilella, est. Viola (Guida al diritto 22/2024, 94 T): In materia di controversie in ordine al rilascio di titoli abilitativi per l'installazione di stazioni radio base di cui al Dlgs 259/2003, il criterio della c.d. vicinitas non può automaticamente radicare le condizioni dell'azione. In questo senso, ai fini della legittimazione e dell'interesse ad agire o a resistere non è sufficiente la mera circostanza della prossimità dell'opera infrastrutturale all'area interessata, dovendo essere per contro fornita la prova concreta del pregiudizio derivante dagli atti impugnati alla sfera giuridica dei soggetti residenti o proprietari degli immobili insistenti in detta zona.  - (commento di) Giulia Pernice, Per l’interesse a ricorrere serve un pregiudizio concreto (Guida al diritto 22/2024, 98-100)  in tema di pubblico impiego (ferie): - Cass. lav. 21.5.24 n. 14083 (Guida al diritto 22/2024, 19): Nel pubblico impiego privatizzato, il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo che il lavoratore godesse effettivamente del periodo di congedo e, quindi, di averlo inutilmente invitato a usufruirne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle dette ferie e alla indennità sostitutiva; pertanto, non è idonea a fare ritenere assolto tale onere la comunicazione con la quale la PA chieda al dipendente di consumare siffatte ferie genericamente prima della cessazione del rapporto di impiego e non entro una data specificamente indicata, senza riportare l’avviso menzionato e subordinando, comunque, l’utilizzo del congedo in questione alle sue esigenze organizzative.  in tema di condominio : - Antonio Scarpa*, Amministrazione condominiale senza adeguato controllo giudiziale (Guida al diritto 22/2024, 12-16, editoriale). I “mali” del condominio, le aporie della riforma del 2012, gli strumenti anacronistici di controllo esterno sulla mala gestio dell’amministratore, la comparazione con i più evoluti istituti di diritto societario [*magistrato presso la Corte di cassazione]  sulla pensione di riversibilità (intrasmissibilità agli eredi): - Cass. lav. 22.5.24 n. 14287 (Guida al diritto 22/2024, 19): La pensione di reversibilità spettante a un genitore non può essere ulteriormente attribuita ai superstiti di quest’ultimo. Se così non fosse, si innescherebbe una catena potenzialmente infinita, poiché il diritto dei superstiti alla reversibilità è un diritto che spetta a ciascuno di essi, in ragione dei propri rapporti col defunto titolare di pensione diretta ed in relazione alle condizioni in cui si trovano alla morte di questi, senza che sia in alcun modo prevista l’ulteriore trasmissibilità di tale diritto. In tema di pensione ai superstiti, a norma dell’art. 22 L 903/1965, il diritto alla pensione di riversibilità spetta, alla morte del pensionato o dell’assicurato, iure proprio, a ciascuno dei soggetti individuati dalla citata norma, in ragione dei rapporti con il defunto e in relazione alla situazione in cui si trova al momento del decesso di questo; deve pertanto escludersi che sia prevista la trasmissibilità del diritto a pensione di reversibilità e, in particolare, deve escludersi che, alla morte del titolare di pensione di reversibilità, detta pensione venga ulteriormente attribuita ai superstiti di questo.  in tema di proprietà intellettuale (privativa per ritrovati vegetali): - Cass. 1^, 9.4.24 n. 9429 (Guida al diritto 22/2024, 33 T): In tema di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, è nulla, per contrarietà all'ordine pubblico, stante la violazione dell'art. 13, punti 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, nell'interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia, la clausola contrattuale che attribuisca al titolare dei diritti di proprietà intellettuale sui cultivar brevettati anche il potere di individuare i soggetti ai quali soltanto spetterà la distribuzione dei frutti ottenuti dal produttore precedentemente autorizzato all'utilizzo dei costituenti varietali della varietà protetta da cui quei frutti siano stati prodotti, ove questi ultimi siano inutilizzabili come materiale di moltiplicazione (principio enunciato in motivazione, ex 384 c.p.c., in una controversia che opponeva un’impresa pugliese alla Sun World International LLC, leader mondiale nel creare nuove varietà di uva senza semi). - (commento di) Gualtiero Roveda e Andrea Sirotti Gaudenzi, Per i giudici il produttore è libero di scegliere i canali distributivi (Guida al diritto 22/2024, 48-54). La licenza d’uso del vitigno non prevede il passaggio di proprietà della pianta che rimane di proprietà del breeder per tutto il periodo del contratto; Il selezionatore non può impedire la coltivazione di piantoni prima della concessione della privativa e neppure vietare la commercializzazione dei frutti; una volta autorizzato l’uso dei costituenti varietali, il titolare del brevetto perde ogni potere dispositivo sul “materiale del raccolto”)  in tema di ingiunzioni (a carico di un debitore domiciliato in altro Paese Ue): - Corte giust. Ue 4^, 16.5.24, causa C-22/23 (Guida al diritto 22/2024, 22): La nozione di domicilio presente nel regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I bis), è essenziale, poiché tale criterio opera come titolo di giurisdizione generale per stabilire la competenza internazionale e va interpretata in linea con l’art. 4, che vieta discriminazioni sulla base della cittadinanza. Per determinare il domicilio di una persona, ogni Stato membro deve fare riferimento al proprio ordinamento, secondo l’art. 62 che rinvia alla legge nazionale dello Stato membro, le cui autorità giurisdizionali siano state adite per determinare se una parte abbia il domicilio nel territorio di tale Stato membro. A patto, però, che tale rinvio non pregiudichi l’effetto utile dell’atto dell’UE portando a una sostituzione del criterio del domicilio. Pertanto, se uno Stato membro dispone che ogni cittadino dello Stato si considera domiciliato in quel Paese, dando in sostanza rilievo a un primo domicilio, per quanto fittizio, è evidente una violazione del diritto UE. Il cittadino dello Stato, infatti, deve poter registrare l’indirizzo completo acquisito in un altro Paese Ue senza che lo Stato della cittadinanza colleghi direttamente il primo indirizzo registrato, che potrebbe essere anche superato da uno successivo, alla determinazione del domicilio. In caso contrario si avrebbe l’effetto di sostituire il criterio del domicilio a quello della cittadinanza. Pertanto, il giudice nazionale non può essere ritenuto competente a emettere l’ingiunzione di pagamento se il convenuto/debitore ha il domicilio in un altro Stato Ue. Ciò pure nei casi in cui l’ordinamento nazionale dia rilievo all’indirizzo permanente nello Stato della cittadinanza. [Una società aveva chiesto al Tribunale di Sofia un’ingiunzione di pagamento a carico di un cittadino bulgaro, per mancato versamento dell’importo per il consumo di energia termica in un appartamento. Il giudice nazionale, dubitando della possibilità di emettere l’ingiunzione, dal momento che il debitore aveva già comunicato la sua residenza in altro Stato Ue, ha sollevato una questione pregiudiziale sulla quale la Corte, chiarita l’applicazione del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I bis), ha deciso come sopra]  in materia penale (rapina di lieve entità): - Corte cost. 13.5.24 n. 86, pres. Barbera, red. Petitti (Guida al diritto 22/2024, 66 T): L'articolo 628, secondo comma, c.p., è incostituzionale nella parte in cui non prevede che la pena comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. In via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 L 11.3.1953 n. 87, l'incostituzionalità va estesa all'art. 628, primo comma, c.p., nella parte in cui non prevede che la pena comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. - (commento di) Carmelo Minnella, Introdotta la “valvola di sicurezza” anche per questo tipo di delitti (Guida al diritto 22/2024, 71-76)  in materia penitenziaria (illegittimità di regimi carcerari più severi per detenuti non pericolosi): - Corte cost. 13.5.24 n. 86, pres. Barbera, red. Viganò (Guida al diritto 22/2024, 77 T): L'art. 2-quinquies, comma 1, DL 30.4.2020 n. 28 - L 25.6.2020 n. 70 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19) è incostituzionale nella parte in cui non prevede, al terzo periodo, dopo le parole «Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,», le parole «per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto,». - (commento di) Fabio Fiorentin, Ampliata la possibilità di effettuare colloqui telefonici con i propri affetti (Guida al diritto 22/2024, 82-86)   c.s.   Indifferenza  - Non c'è sulla terra nulla di più terrificante dell'indifferenza verso un essere umano (Vasilij Grossman, Berdiçev, Ucraina 1905 - Mosca 1964, da "Il popolo è immortale", ed. Adelphi) - L'opposto dell'amore non è l'odio, è l'indifferenza (The opposite of life isn't hate, but apathy) (Amanda Nguyen, Founder and CEO of “Rise”, a civil rights non profit organization) - Il peccato mortale è l'indifferenza (Marisa Sfondrini) - L’indifferenza è assoluta nel regno minerale, possibile in quello animale, e preoccupante tra gli uomini (Mogol)    
Autore: Carmine Spadavecchia 10 giugno 2024
sulla magistratura : - Alberto Cisterna*, Magistrati: la necessaria via del dialogo per evitare i contraccolpi della riforma (Guida al diritto 21/2024, 12-15, editoriale, a margine del 36° Congresso Nazionale dell’ANM - Associazione nazionale magistrati) [*presidente di sezione presso il Tribunale di Roma] sul c.d. decreto coesione : DL 7.5.2024 n. 60 (GU 7.5.24 n. 105, in vigore dall’8 maggio 2024), Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione - testo del decreto (Guida al diritto 21/2024, 17-39) - mappa del decreto e guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 21/2024, 40-49) - commento di Alessandro Sacrestano, Studi legali in crescita dimensionale grazie all’aiuto di agevolazioni mirate (Guida al diritto 21/2024, 50-53) sull’ avvocatura del parastato (quote onorari e Tfr): - Corte cost. 26.4.24 n. 73, pres. Barbera, red. San Giorgio (Guida al diritto 21/2024, 62 T): Non contrasta con gli art. 3 e 36 Cost. il diritto vivente sorto dall'interpretazione dell'art. 13 L 20.3.1975 n. 70 che esclude dal computo dell'indennità di fine servizio degli avvocati dipendenti degli enti pubblici non economici le indennità percepite dalle parti soccombenti (cosiddette "propine") trattandosi di accessori aleatori non facenti parte della retribuzione tabellare. - (commento di) Eugenio Sacchettini, Una ricostruzione poco convincente che dimentica questa figura di legali (Guida al diritto 21/2024, 72-76) in tema di immigrazione (mancata depenalizzazione dell’ingresso illegale): - Corte cost. 14.5.24 n. 88, pres. Barbera, red. Antonini (Guida al diritto 21/2024, 59): L’art. 1, comma 4, DLg 15.1.2016 n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), nella parte in cui stabilisce che il precedente comma 1 non si applichi ai reati di cui al DLg 25.7.1998 n. 286 (TU sull’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), non viola l’art. 76 Cost. laddove include tra i reati non depenalizzati quello di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (punito con la sola pena pecuniaria dell’ammenda). Infatti la legge n. 67/2014, che ha delegato il Governo a depenalizzare i reati puniti con la sola pena pecuniaria, al fine di selezionare i reati che avrebbero dovuto essere depenalizzati ha utilizzato due criteri: quello della depenalizzazione “cieca”, che prevede la trasformazione in illeciti amministrativi dei reati puniti con la pena pecuniaria, a eccezione di quelli riconducibili ad alcune materie, e quello della depenalizzazione nominativa, che prevede la medesima trasformazione per taluni reati specificamente individuati. Il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato è compreso tra questi ultimi, con la conseguenza che, il censurato art. 1, comma 4, DLg. 8/2016, laddove stabilisce che la «disposizione del comma 1 non si applica ai reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», non si pone in contrasto con il principio direttivo attinente alla depenalizzazione “cieca”, evocato dal rimettente come norma interposta. in tema di appalti (cauzione provvisoria): - Cons. Stato V 18.4.24 n. 3530, pres. De Nictolis, rel. Fantini (Guida al diritto 21/2024, 104 T): È rimessa alla Corte di giustizia Ue, ex art. 267 Tfue, la seguente questione pregiudiziale: «se gli artt. 16, 49, 50 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'art. 4, Protocollo 7, della Cedua (Convenzione europea dei diritti dell'uomo), l'art. 6 Tue, i principi di proporzionalità, concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi di cui agli artt. 49, 50, 54 e 56 Tfue, ostino a norme interne (artt. 38, comma 1, lett. i, 48 e 75 DLg 163/2006) che prevedono l'applicazione dell'incameramento della cauzione provvisoria, quale conseguenza automatica dell'esclusione di un operatore economico da una procedura di affidamento di un contratto pubblico di lavori, altresì a prescindere dalla circostanza che lo stesso sia o meno risultato aggiudicatario della gara». - (commento di) Giulia Pernice, Riconoscere un prelievo anticipato rischia di intaccare i principi di equità (Guida al diritto 21/2024, 107-109) in tema di concorso (scorrimento della graduatoria): - Cons. Stato VII 29.4.24 n. 3855, pres. Taormina, est. Castorina (Guida al diritto 21/2024, ): Il cosiddetto “idoneo non vincitore” in un concorso pubblico vanta una posizione non di “diritto al posto”, ma di “mera aspettativa” all’assunzione, atteso che l’Amministrazione conserva un’ampia discrezionalità e ha la semplice facoltà, non l’obbligo, di procedere allo scorrimento della graduatoria, potendo ritenere non prioritaria la copertura del posto, ovvero, del pari, ravvisare ragioni nel senso dell’espletamento di un nuovo concorso, o ancora, persino, della soppressione del posto. L’opzione fra scorrimento della graduatoria valida e nuova procedura concorsuale suppone la determinazione della modalità di copertura dei posti che meglio persegua gli interessi pubblici presidiati dall’art. 97 Cost. La preferenza della procedura di scorrimento delle graduatorie concorsuali rispetto all’indizione di un nuovo concorso recede, infatti, in presenza di valide e motivate ragioni di pubblico interesse che depongono in senso contrario. in tema di filiazione (minori - scelta della scuola): - Cass. 1^, 16.6.24 n. 13570 (Guida al diritto 21/2024, 58): Il contrasto sulla scuola dei figli, tra genitori legalmente separati, entrambi esercenti la responsabilità genitoriale, va risolto tutelando il preminente interesse dei minori a una crescita sana ed equilibrata, che può ben essere fondata sull’esigenza, in una fase esistenziale già caratterizzata dalle difficoltà conseguenti alla separazione dei genitori, di non introdurre fratture e discontinuità ulteriori, come facilmente conseguenti alla frequentazione di una nuova scuola, assicurando ai figli minori la continuità ambientale nel campo in cui si svolge propriamente la loro sfera sociale ed educativa. In caso di contrasto su scelte rilevanti, il giudice è chiamato, in via del tutto eccezionale, a ingerirsi nella vita privata della famiglia tenendo conto esclusivamente del superiore interesse, morale e materiale, del minore a una crescita sana ed equilibrata. Con la conseguenza che il conflitto sulla scuola primaria e dell’infanzia, pubblica o privata, presso cui iscrivere il figlio, va risolto verificando non solo la potenziale offerta formativa, l’adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l’assolvimento dell’onere di spesa da parte del genitore che propugna la scelta onerosa ma, innanzitutto, la rispondenza al concreto interesse del minore, in considerazione dell’età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell’istituto scolastico rispetto all’abitazione del bambino, onde consentirgli di avviare e/o incrementare rapporti sociali e amicali di frequentazione extrascolastica, creando una sua sfera sociale, e di garantirgli congrui tempi di percorrenza e di mezzi per l’accesso a scuola e il rientro alla propria abitazione. in tema di contratto preliminare (e sopraggiunto esproprio): - Cass. 2^, 15.5.24 n. 13435 (Guida al diritto 21/2024, 58): Il contratto preliminare ha la funzione di impegnare i contraenti alla futura stipula del contratto definitivo, alle condizioni e nei termini convenuti nel contratto preliminare: tuttavia, non si tratta solo dell’obbligo di stipulare un contratto definitivo corrispondente a quanto pattuito nel preliminare ma anche di trasferire all’acquirente un bene avente caratteristiche coincidenti con quelle pattuite, in modo espresso o implicito, nel preliminare. Se nella giurisprudenza di legittimità il principio di presupposizione è stato affermato in relazione a preliminari che prefiguravano il trasferimento di aree edificabili poi divenute inedificabili in conseguenza di variazioni degli strumenti urbanistici comunali, a maggior ragione il principio è riferibile a un caso ancor più rilevante», e cioè in relazione alla sopravvenienza di un vincolo di esproprio, il quale può addirittura comportare, in tutto o in parte, la perdita della proprietà del terreno oggetto del contratto preliminare. in materia di atti inter vivos (regolarità edilizia): - Cass. 2^, 8.3.24 n. 6377 (Guida al diritto 21/2024, 77 s.m., annotata da Mario Piselli): Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall’art. 46, comma 1, DPR 380/2001 (già art. 17 L 47/1985) e dall’art. 40, comma 2, L 47/1985, per gli atti tra vivi aventi a oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria. in tema di trasporto (aereo): - Corte giust Ue 9^, 16.5.24, causa C-405/23 (Guida al diritto 21/2024, 60 e 112 solo massima): L'art. 5, par. 3, regolamento Ue 11.2.2004 n. 261 (261/2004) del Consiglio va interpretato nel senso che il fatto che il personale del gestore aeroportuale addetto alle operazioni di carico dei bagagli negli aerei è in numero insufficiente può configurare una "circostanza eccezionale" ai sensi di tale disposizione. Tuttavia, per poter essere esonerato dal proprio obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri previsto all'art. 7 di detto regolamento, il vettore aereo il cui volo abbia subito un ritardo prolungato (ossia oltre tre ore) a causa di una siffatta circostanza eccezionale è tenuto a dimostrare che tale circostanza non si sarebbe comunque potuta evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso e che ha attuato misure adeguate alla situazione in grado di ovviare alle conseguenze di questa. (Si è in presenza di una “circostanza eccezionale” quando l’evento, in primo luogo, non è, né per sua natura né per la sua origine, inerente al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea, e, in secondo luogo, sfugge all’effettivo controllo di questa). - (commento di) Marina Castellaneta, Compagnie aeree “giustificate” se hanno dei ritardi per carenza di personale dedicato ai bagagli (Guida al diritto 21/2024, 112-114) in tema di lavoro transfrontaliero : - Corte giust. Ue 3^, 16.5.24, causa C-27/23 (Guida al diritto 21/2024, 60): Scatta un’illegittima discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza se una normativa nazionale prevede che i lavoratori non residenti non possano, a differenza di quelli residenti, percepire un vantaggio sociale per i minori collocati in affidamento giudiziario presso il proprio nucleo familiare con domicilio legale e residenza effettiva e continuativa. La circostanza che la decisione di collocamento in affidamento provenga da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro diverso da quello ospitante del lavoratore interessato non ha alcuna incidenza sulla questione. in procedura civile (assegno di divorzio: sospensione feriale per il giudizio di revisione): - Cass. SSUU 13.5.24 n. 12946 (Guida al diritto 21/2024, 56-57): 1. Come statuito con ordinanza n. 18044/2023, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali (artt. 1 e 3, L 742/1969). Tali cause sono ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie. 2. Poiché l’assegno divorzile non si può equiparare all’assegno alimentare, diverse essendo natura e finalità dei due tipi di assegno, in nessuna delle controversie concernenti l’assegno divorzile può trovare applicazione l’esclusione dalla sospensione dei termini durante il periodo feriale prevista dall’art. 3 L 742/1969, in relazione all’art. 92, comma 1, dell’ordinamento giudiziario, riguardo alle cause relative agli alimenti. 3. Non cambiano il quadro in tema di obbligazioni alimentari né il Regolamento CE 18.12.2008 n. 4/2009 del Consiglio, né il DL 18/2020 - L 27/2020, adottato in periodo Covid. Il regolamento (CE) n. 4/2009 ha come fine quello di istituire specifiche norme procedurali comuni per semplificare e accelerare la composizione delle cause transfrontaliere riguardanti in particolare i crediti alimentari. Ne deriva che le relative previsioni non incidono affatto sulle modalità con le quali le legislazioni dei singoli Stati (e tra queste la legislazione nazionale italiana) abbiano ritenuto - e ritengano - di disciplinare gli istituti di riferimento sul piano dei presupposti, degli effetti e delle modalità di tutela. Il regolamento viene in considerazione solo ove si discuta del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni o della competenza in materia di obbligazioni alimentari; ed è quindi ininfluente rispetto alla disciplina della sospensione dei termini feriali quanto ai giudizi di diritto interno, per i quali l’art. 92 ord. giud. permette comunque di dichiarare urgente, e dunque sottratta alla sospensione feriale, la singola causa a fronte di un grave pregiudizio. 4. Quanto alla norma sull’emergenza Covid-19, va respinta la lettura secondo cui essa sottrarrebbe entrambe le fattispecie alla sospensione dei termini processuali stabilendo per le due tipologie di accertamento (concernenti l’alimentare puro e l’alimentare da mantenimento da valere nell’ambito familiare) una trattazione in sede giurisdizionale destinata a operare anche durante la sospensione feriale e pur in un periodo segnato dalla necessità di contenimento del rischio pandemico. Questa tesi va bocciata perché il testo dell’art. 92, parlando di cause “relative ad alimenti”, sottende un rinvio alla prestazione alimentare strettamente intesa, quella di cui agli artt. 433 e seg. cod. civ., sicché un simile rinvio può ritenersi refrattario a qualunque fraintendimento. Mentre la normativa emergenziale che effettivamente ha sostituito l’originaria formulazione, contemplante le “cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti”, con la frase “cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all’assegno di mantenimento, agli alimenti e all’assegno divorzile”, ha natura transitoria: essa era indirizzata a stabilire quali fossero, in relazione all’andamento dei contagi, le eccezioni alla regola di sospensione generalizzata dell’attività giudiziaria. Si è trattato dunque di una normativa specifica e a termine, la cui specialità certifica che essa non ha avuto alcun effetto per ciò che riguarda l’esegesi degli artt. 3 L 742/1967 e 92 ord. giud. in procedura penale (appello cautelare – prove nuove): - Cass. SSUU 12.4.24 n. 15403 (Guida al diritto 21/2024, 96 T): Nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 c.p.p., possono essere prodotti dalle parti elementi probatori "nuovi" nel rispetto del principio del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto di appello. - (commento di) Aldo Natalini, Facoltà concessa all’imputato e anche al pubblico ministero (Guida al diritto 21/2024, 91-95) c.s. Se nel riassetto mondiale in corso l'alternativa è il modello zarista o quello che opprime le donne dietro al velo, allora io sono molto filo-occidentale e dico: teniamoci stretto l'Occidente che è l’unico sistema capace di autocriticarsi, da dentro (Brunello Mantelli, storico, docente universitario)
Autore: Carmine Spadavecchia 4 giugno 2024
decreto PNRR : DL 2.3.2024 n. 19 - L 29.4.2024 n. 56, Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 20/2024, 10-66) - appendice con le modifiche al codice di procedura civile (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 20/2024, 67-69) appendice con le modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 20/2024, 70) - guida alla lettura e mappa delle principali novità a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 20/2024, 71-81)  - commenti: --- Nicola Graziano, Reclutamento al dicastero Giustizia, domande presentabili per più uffici (Guida al diritto 20/2024, 82-84) [giustizia e personale]  --- Nicola Graziano, Premi e incarichi extradistretto per abbattere i ritardi nel civile (Guida al diritto 20/2024, 85-87) [arretrato e applicazione magistrati] --- Nicola Graziano, Rito tributario, taglio dei tempi e giudici più professionalizzati (Guida al diritto 20/2024, 88-90) [norme sulla giustizia tributaria]  --- Nicola Graziano, Il casellario giudiziale si trasforma in una “base dati” di livello nazionale (Guida al diritto 20/2024, 91-92) [modifiche al TU sul casellario] --- Nicola Graziano, Lavoro sommerso: sanzioni severe, ma anche ricompense per i regolari (Guida al diritto 20/2024, 93-95) [norme sul lavoro] --- Francesco Maria Ciampi, Cantieri, obbligo dal 1° ottobre 2024 di una patente con 30 crediti iniziali (Guida al diritto 20/2024, 96-100) [norme contro il lavoro irregolare] --- Giuseppe Finocchiaro, Una nuova notificazione “ibrida” esercitabile da avvocati autorizzati (Guida al diritto 20/2024, 101-105) [novità in materia processuale: una nuova forma ibrida di notificazione, metà cartacea e metà digitale  in tema di parcheggi pubblici (parcheggi pubblici temporanei e v.i.a.):  - Corte cost. 10.5.24 n. 82, pres. red. (Guida al diritto 20/2024, 110): Non spetta alle regioni (nella specie, la Puglia) decidere quali siano i presupposti e le condizioni che determinano l’esclusione dalle verifiche di impatto ambientale. Simili interventi, infatti, alterano il punto di equilibrio fissato dallo Stato tra l’esigenza di semplificazione e di accelerazione del procedimento amministrativo, da un lato, e la speciale tutela che deve essere riservata al bene ambiente, d’altro lato. Punto di equilibrio che corrisponde anche a uno standard di tutela dell’ambiente, in quanto tale non derogabile da parte delle legislazioni regionali. [Secondo la Corte il legislatore regionale, introducendo una deroga all’art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, che prevede la necessità dell’autorizzazione paesaggistica. si è sostituito al legislatore statale, cui spetta, per giurisprudenza costituzionale, determinare presupposti e caratteristiche di tale autorizzazione, delle eventuali esenzioni e delle semplificazioni della procedura, in ragione della diversa incidenza delle opere sul valore intangibile dell’ambiente. Anche l’esclusione dalle procedure di valutazione ambientale viola l’art. 117, comma 2, lettera s), Cost., giacché, non prevedendo alcun limite alla capienza dei parcheggi, la disposizione regionale ne consentirebbe la realizzazione per più di 500 posti auto, in contrasto con il punto 7, lettera b), dell’Allegato IV alla Parte II del codice dell’ambiente, che assoggetta i parcheggi di tali dimensioni, a prescindere dalla loro natura temporanea o stabile, alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale].  in tema di farmaci (medicinali e superamento del prezzo medio europeo): - Corte cost. 6.5.24 n. 77 pres. Barbera, red. Patroni Griffi (Guida al diritto 20/2024, 109-110): Sono incostituzionali i commi 1 e 2 dell’art. 36 L 449/1997 in quanto asseritamente tesi a fornire l’interpretazione autentica dell’art. 8 comma 12 L 537/1993, che ha introdotto un regime di sorveglianza dei prezzi dei medicinali, ma in realtà volti a incidere su giudizi di cui era parte la PA al fine di condizionarne l’esito, anche con riferimento ai collegati profili risarcitori. [Col citato comma 12 si prevedeva un intervento da parte dell’autorità preposta in caso di superamento della cosiddetta «media europea» dei prezzi dei medicinali, assumendo come parametro di riferimento il concetto del «prezzo medio europeo», la cui determinazione era rimessa al CIPE. Quest’ultimo, con deliberazione 25 febbraio 1994, disponeva che il prezzo medio europeo venisse determinato prendendo a riferimento i prezzi praticati da soli 4 paesi europei e che la media fosse calcolata utilizzando i tassi di conversione basati sulla parità del potere di acquisto delle varie monete, come determinati annualmente dallo stesso CIPE. Tale deliberazione veniva poi annullata dal Consiglio di Stato (sent. 118/1997) ritenendo illegittimo il criterio di determinazione del prezzo sulla base dei prezzi praticati in soli quattro paesi e con riferimento a un tasso di conversione diverso dal tasso di cambio ufficiale],  sulla previdenza forense : - Marcello Clarich*, Cassa Forense, dal bilancio consuntivo uno stimolo al dibattito sull’avvocatura (Guida al diritto 20/2024, 7-9, editoriale). A margine del Rapporto Censis-Cassa forense: flessione degli iscritti alla Cassa, disomogeneità territoriale, femminilizzazione della professione, sostanziale stabilità dei redditi medi annui [*ordinario di diritto amministrativo presso l’Università di Roma La Sapienza]  sul processo comunitario : - Corte giust. Ue, Grande sezione,7.5.24, causa C-115/22 (Guida al diritto 20/2024, 112 solo massima): Per formulare un quesito pregiudiziale d'interpretazione, l'organo nazionale deve essere qualificato come giurisdizione in base ai parametri stabiliti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. In particolare, va accertata l'origine legale dell'organismo giurisdizionale, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, l'instaurazione del contraddittorio nel suo procedimento, l'applicazione di norme giuridiche e l'indispensabile carattere dell'indipendenza. Una commissione arbitrale i cui membri sono nominati dal Governo e alla quale non è garantita l'inamovibilità non può essere qualificata come organo giurisdizionale e non può, quindi, effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.  - (commento di) Marina Castellaneta, Commissione arbitrale competente in materia di lotta contro il doping non è un organo di giurisdizione nazionale (Guida al diritto 20/2024, 112-114)   in materia penale (pene sostitutive: detenzione domiciliare): - Corte cost. 10.5.24 n. 84, pres. Barbera, red. Viganò (Guida al diritto 20/2024, 109): La riforma del 2022 (riforma Cartabia) mira a rivitalizzare le pene sostitutive delle detenzioni di breve durata, i cui effetti desocializzanti sono da tempo noti, specie nel contesto di significativo sovraffollamento in cui versano le carceri italiane. Le pene sostitutive sono ispirate al principio secondo cui il sacrificio della libertà personale va contenuto entro il minimo necessario, oltre che alla necessaria finalità rieducativa della pena sancita dall’art. 27 Cost. Inoltre, la loro previsione incentiva l’imputato a definire il processo con un rito semplificato, e in particolare col patteggiamento: il che contribuisce ad alleggerire i carichi del sistema penale, in funzione dell’obiettivo di assicurare a tutti tempi più contenuti di definizione dei processi. Le pene sostitutive garantiscono risposte certe, rapide ed effettive al reato, ancorché alternative al carcere, dal momento che sono immediatamente esecutive non appena la sentenza di condanna passa in giudicato. E ciò a differenza di quanto accade rispetto alle pene detentive di durata non superiore a 4 anni, che restano di regola sospese anche per vari anni, sino a che il tribunale di sorveglianza non decida sulla richiesta del condannato di essere ammesso a una misura alternativa alla detenzione. Con la conseguenza che circa 90.000 persone in Italia sono oggi “liberi sospesi”: e cioè condannati in via definitiva, che però non sono sottoposti allo stato ad alcuna misura restrittiva, in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza. La disciplina della pena sostitutiva della detenzione domiciliare risponde a questi obiettivi generali della legge delega, che prescriveva al Governo di mutuare la disciplina prevista, in fase esecutiva, per l’omonima misura alternativa della detenzione domiciliare, ma soltanto “in quanto compatibile” con tali obiettivi. La previsione, da parte del legislatore della riforma, di un più favorevole regime del limite minimo di permanenza nel domicilio (almeno 12 ore al giorno), così come di un’ampia possibilità di uscire dal domicilio stesso in relazione a “comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale di lavoro o di salute”, è coerente con la spiccata funzionalità rieducativa di questa pena sostitutiva, che prevede uno specifico programma di trattamento elaborato dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, che prende in carico il condannato. Ciò appare conforme all’idea, alla base della riforma, di una “pena-programma” caratterizzata da elasticità nei contenuti, funzionale all’individualizzazione del trattamento sanzionatorio, in modo da garantire la risocializzazione del condannato e, assieme, una più efficace tutela della collettività.   c.s.  Non è sempre facile essere un testimone, senza poter fare nulla se non registrare la sofferenza intorno a sé (Robert Capa, L'opera 1932-.1954, mostra al Museo Diocesano)   
Autore: Carmine Spadavecchia 29 maggio 2024
in tema di diritti umani (discriminazione per motivi razziali): - Cedu 3^, 20.2.24, ric. 43868/18 e 25883/21, Wa Baile c. Svizzera (Giurispr. it. 4/2024, 781-2, annotata da Francesco Marino): Viola il divieto di discriminazione ex art. 14 Cedu (convenzione) in combinato disposto con l’art. 8, lo Stato che ometta di indagare se motivi discriminatori, basati sulla profilazione razziale, abbiano avuto un ruolo nel controllo di identità disposto nei confronti di un individuo dalla pelle scura e non adduca prove idonee a dimostrare la natura non discriminatoria dello stesso. Viola inoltre il diritto ad un ricorso effettivo ex art 13 Cedu lo Stato che non preveda rimedi effettivi mediante i quali un individuo possa far valere la pretesa di aver subito un trattamento discriminatorio a motivo del colore della propria pelle. sulla libertà di espressione (magistrati): - Cedu 4^, 20.2.24, ric. 16915/21, Danilet c/ Romania (Giurispr. it. 4/2024, 782-4, annotata da Filippo Pusceddu): È illegittima la limitazione del diritto alla libertà di espressione dei magistrati, ex art. 10, 2° comma, Cedu (convenzione), qualora essa avvenga nei confronti di dibattiti aventi ad oggetto questioni di interesse generale; in particolare, è necessario effettuare un corretto bilanciamento degli interessi tra la necessità di tutelare l’imparzialità e il prestigio della magistratura e il diritto dei magistrati a contribuire nel dibattito pubblico su questioni di interesse generale. in tema di privacy : - Corte giust Ue 3^, 4.5.23, causa C-300/21 (Giurispr. it. 4/2024, 809 s.m.): L’art. 82, par. 1, Reg. (UE) 2016/679 va interpretato nel senso che: la mera violazione delle disposizioni di tale regolamento non è sufficiente per conferire un diritto al risarcimento del danno; osta a una norma o una prassi nazionale che subordina il risarcimento di un danno immateriale, ai sensi di tale disposizione, alla condizione che il danno subito dall’interessato abbia raggiunto un certo grado di gravità; ai fini della determinazione dell’importo del risarcimento dovuto in base al diritto al risarcimento sancito da tale articolo, i giudici nazionali devono applicare le norme interne di ciascuno Stato membro relative all’entità del risarcimento pecuniario, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività del diritto dell’Unione. - (commento di) Vincenzo Rossi, Violazione dell’art. 82 GDPR: risarcimento del danno da illecito trattamento di dati (Giurispr. it. 4/2024, 809-15) sul diritto all’oblio : - Cass. 3^, 1.3.23 n. 6116 (Giurispr. it. 4/2024, 815 T): La persistenza nel sito web di una testata giornalistica della risalente notizia del coinvolgimento di un soggetto in un procedimento penale - pubblicata nell’esercizio legittimo del diritto di cronaca, ma non aggiornata con i dati relativi all’esito di tale procedimento - non integra, di per sé, un illecito idoneo a generare una pretesa risarcitoria. Tuttavia, il soggetto cui la notizia si riferisce ha diritto di attivarsi per chiederne l’aggiornamento o la rimozione, con la conseguenza che l’ingiustificato rifiuto o ritardo da parte del titolare del sito è idoneo a comportare il risarcimento del danno patito successivamente alla richiesta (fermo l’onere di allegazione e prova del pregiudizio da parte dell’interessato). - (commento di) Alessandra Spangaro, Il mosaico oblio va completandosi con gli aspetti risarcitori (Giurispr. it. 4/2024, 817-822) in tema di concessioni demaniali marittime (c.d. balneari): - Corte giust. Ue 3^, 20.4.23, causa C-348/22, AGCM / Comune di Ginosa e aa. (Giurispr. it. 4/2024, 684 solo massime) [questioni pregiudiziali sollevate da TAR Lecce 11.5.22 n. 743 in contrapposizione alla prevalente giurisprudenza amministrativa ed europea (sent. Promoimpresa)]: 1. L’abrogazione delle disposizioni nazionali di proroga automatica delle concessioni non può sovvertire la presunzione di rilevanza che si riconnette alle questioni pregiudiziali sottoposte dal giudice del rinvio alla Corte, non apparendo in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta sia priva di rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale o che il problema sia di natura ipotetica. Ne consegue la ricevibilità della questione. 2. L’art. 12, par. 1 e 2, Dir. 12.12.2006 n. 123 (2006/123/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva Bolkestein), relativa ai servizi nel mercato interno, va interpretato nel senso che non si applica unicamente alle concessioni di occupazione del demanio marittimo che presentano un interesse transfrontaliero certo. 3. L’art. 12, par. 1, Dir. 2006/123 va interpretato nel senso che non osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, sulla base di un’analisi del territorio costiero del comune in questione. 4. La Dir. 2006/123 è stata validamente approvata in applicazione degli artt. 47, par. 2, prima e terza frase, e 55 TCE. 5. L’art. 12, par. 1 e 2, Dir. 2006/123 va interpretato nel senso che l’obbligo, per gli Stati membri, di applicare un procedimento di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere considerati disposizioni produttive di effetti diretti. 6. L’art. 288, 3° comma, Tfue va interpretato nel senso che: la valutazione dell’effetto diretto connesso all’obbligo e al divieto previsti dall’art. 12, par. 1 e 2, Dir. 2006/123 e l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie incombono sui giudici nazionali e sulle autorità amministrative, comprese quelle comunali. 7. Atteso che la controversia di cui trattasi nel procedimento principale riguarda la proroga delle concessioni e non già la questione del diritto, in capo a un concessionario, di ottenere, alla scadenza della concessione, un qualsivoglia compenso per le opere inamovibili che esso abbia costruito sul terreno affidatogli in concessione e non avendo quindi il giudice del rinvio esposto gli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la situazione di cui trattasi nel procedimento principale, la Corte si trova nell’impossibilità di fornire una risposta utile alla relativa questione, che deve quindi essere dichiarata irricevibile-inammissibile. - (commento di) Daniele Granara, Le concessioni balneari al vaglio della Corte di giustizia dell’Unione Europea (Giurispr. it. 4/2024, 885-890). Irrisolto il problema della disciplina relativa alle opere inamovibili. N.B. – Sentenza già segnalata con il commento di commento di Marcello Clarich e Giuliano Fonderico, Concessioni balneari: no rinnovo automatico per le spiagge italiane e spazio a gare imparziali e trasparenti (Guida al diritto 17/2023, 96-98) in tema di leggi interpretative : - Cons. Stato VI 8.2.24 n. 1280 (ord), pres. Montedoro, est. Vitale (Giurispr. it. 4/2024, 772-3): È dubbia la costituzionalità di due disposizioni di legge, adottate fra il 2018 e il 2023, che mirando a “legificare” alcune previsioni regolamentari già fatte oggetto di annullamento da parte del Giudice amministrativo, non paiono conformi ai limiti posti dalla giurisprudenza costituzionale al (legittimo) esercizio del potere di adottare disposizioni con valenza interpretativa o, più in generale, retroattiva. in tema di accesso : - Cons. Stato IV 2.2.24 n. 1117, pres. De Neri, est. Furno (Giurispr. it. 4/2024, 774-5): Va ribadita la profonda diversità (normativa e di ratio) che distingue la generale figura dell’accesso agli atti amministrativi (artt. 22 segg. legge 241/1990) e la peculiare figura dell’accesso civico generalizzato di cui al DLg 33/2013. Conseguentemente, il fatto che sia inutilmente decorso il termine per impugnare in giudizio il diniego di accesso ai sensi della citata legge 241 non preclude di per sé la proposizione di un’autonoma richiesta di accesso civico generalizzato. Inoltre, anche i vincoli e limiti legali all’esperimento delle due tipologie di accesso documentale sono diversi e rispondono a logiche differenziate. in tema di silenzio-assenso : - Cons. Stato VII 2.2.24 n. 1093, pres. Lipari, est. Di Carlo (Giurispr. it. 4/2024, 775-6): L’istituto del c.d. silenzio-assenso orizzontale di cui all’art. 17-bis della legge 241/1990 trova applicazione anche a fronte di procedimenti nell’ambito dei quali venga in rilievo l’espressione di giudizio da parte di Amministrazioni alle quali (come nel caso delle Soprintendenze) è demandata la cura di valori costituzionali cc.dd. “sensibili” quale il paesaggio. in tema di appalti (discrezionalità tecnica): - TAR Catania 3^, 7.2.24 n. 478, pres. Lento, est. Fichera (Giurispr. it. 4/2024, 890 s.m.): L’ampliamento dei poteri valutativi in capo alla Stazione appaltante non implica che la medesima possa compiere scelte manifestamente illogiche o irragionevoli, ove queste ultime, come accaduto nella gara in oggetto, determinino il rischio di non ottenere il miglior risultato possibile, e, quindi, di ledere l’interesse pubblico sotteso all’indizione di una procedura di affidamento. (Nella specie: la stazione appaltante, decidendo di aggiudicare l’appalto in favore delle due società controinteressate sulla base di una valutazione fondata sul maggior ribasso praticato dalla stessa, ha disatteso ogni potenziale verifica in ordine ai presidi di qualità ed efficienza del servizio che quest’ultima è chiamata a svolgere). - (nota di) Antonino Ripepi, Principio della fiducia ed estensione del sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo (Giurispr. it. 4/2024, 890-893) sulla responsabilità da contatto sociale : - Cass. 1^, 862.24 n. 3350 (Giurispr. it. 4/2024, 754-6): La responsabilità contrattuale da contatto sociale, che, alla stregua dell’art. 1173 c.c., è ascrivibile all’operato delle autorità di vigilanza per il fatto commesso dal proprio dipendente o dal proprio funzionario allorché, per la posizione di protezione rispettivamente rivestita, siano in condizione di adottare le misure preventive necessarie ad evitare la consumazione dell’illecito, postula che il danno sia derivato da una precisa regola di condotta che, quantunque avente portata generale, sia indirizzata verso quei soli soggetti che, in relazione al contesto sociale di riferimento e al contatto determinato in quel contesto, siano individuabili come portatori di uno specifico interesse meritevole di tutela. (La SC ha escluso che gli organi di controllo di un istituto di mutualità in dissesto, quali il Mise o Confcooperative, la Banca d’Italia e il Ministero per lo sviluppo economico, siano venuti meno ad un obbligo di protezione specifica nei confronti dei titolari di libretti e certificati di deposito emessi dal medesimo istituto, in quanto gli scopi da ciascuno di essi perseguiti mirano a tutelare interessi riguardanti la generalità dei consociati e non quelli specifici dei reclamanti, tutelabili, in difetto del presupposto del contatto sociale, solo nell’ambito del neminem laedere ex art. 2043 c.c.). in tema di usi civici : - Cass. SSUU 10.5.23 n. 12570 (Giurispr. it. 4/2024, 800 T): I diritti di uso civico gravanti su beni collettivi non possono essere posti nel nulla (ovvero considerati implicitamente estinti) per effetto di un decreto di espropriazione per pubblica utilità, poiché la loro natura giuridica assimilabile a quella demaniale lo impedisce, essendo perciò necessario, per l’attuazione di una siffatta forma di espropriazione, un formale provvedimento di sdemanializzazione, la cui mancanza rende invalido il decreto espropriativo che implichi l’estinzione di eventuali usi civici di questo tipo ed il correlato trasferimento dei relativi diritti sull’indennità di espropriazione. - (commento di) Luigi Alfonso Vitolo, Gli usi civici e il decreto di esproprio: un’occasione per ripensare ad un antico istituto guardando al futuro (Giurispr. it. 4/2024, 801-9) in tema di processo amministrativo : - Cons. Stato V 9.2.24 n. 1337, pres. De Nictolis, est. Rotondano (Giurispr. it. 4/2024, 771-2): Circa la portata applicativa dell’art. 8 c.p.a. (secondo cui il G.A., nelle materie diverse da quelle di giurisdizione esclusiva, conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali, relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale), va confermato il carattere eccezionale della cognitio incidentale in materia di diritti, che non può essere effettuata laddove - come nel caso in esame (riguardante una eccezione processuale avente ad oggetto l’intervenuta usucapione di un bene immobile) - la stessa non risulti determinante ai fini del decidere. in tema di giurisdizione (sentenze del Consiglio di Stato): - Cass. SSUU 23.11.23 n. 32559 (Giurispr. it. 4/2024, 827T): È ammissibile, ai sensi dell’art. 111, 8° comma, Cost., il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Consiglio di Stato, estromettendo dal giudizio dinanzi a sé gli enti esponenziali titolari di interessi legittimi collettivi incisi dal provvedimento amministrativo impugnato in prime cure, preclude ad essi la tutela giurisdizionale di loro posizioni giuridiche sostanziali qualificate. - (commento di) Roberta Tiscini, Cass. civ., Sez. un., 23 novembre 2023, n. 32559 e i motivi inerenti alla giurisdizione (Giurispr. it. 4/2024, 830-6) - (commento di) Claudio Consolo, Il ritorno del vento maestrale di Randstad in foggia estivale (Giurispr. it. 4/2024, 837-840) N.B. – Sentenza già segnalata con il commento di Francesca Saveria Pellegrino Le Sezioni Unite riaccendono il conflitto sui limiti del sindacato ex art. 111, comma 8, Cost.? (Giornale dir. amm. 1/2024, 77-87). La SC annulla la sentenza n. 18/2021 dell’Adunanza Plenaria in tema di concessioni demaniali marittime. Preliminarmente, si sofferma sulla legittimazione a proporre ricorso dell’interventore ad adiuvandum quando la parte adiuvata non abbia impugnato la sentenza sfavorevole. In seguito, superando un suo precedente orientamento, sancisce la ricorribilità per cassazione delle pronunce dell’Adunanza Plenaria anche quando queste si limitino ad enunciare i principi di diritto, senza presentare dunque carattere decisorio. Infine, accoglie il primo motivo di ricorso, con cui si censurava la statuizione di inammissibilità degli interventi, qualificandolo quale questione di giurisdizione e non quale error in procedendo, pertanto sindacabile ex art. 111, ult. comma, Cost. in tema di società : - Tilde Cavaliere (a cura di), L’amministrazione della S.R.L. (Giurispr. it. 4/2024, 943-958): rassegna di giurisprudenza. in tema di c.t.u. : - Corte cost. 10.11.23 n. 202, pres. Barbera, red. Amoroso (Giurispr. it. 4/2024, 823 s.m.): Sono incostituzionali gli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c., nella parte in cui non consentono di utilizzare lo strumento del reclamo, previsto dall’art. 669-terdecies c.p.c., avverso il provvedimento che rigetta (anche per ragioni di inammissibilità) il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite di cui all’art. 696-bis del medesimo codice. - (commento di) Alberto A. Romano, Reclamabile l’ordinanza di rigetto del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. (Giurispr. it. 4/2024,823-7) sul c.d. codice rosso : L 24.11.2023 n. 168 [GU 24.11.23 n. 275, in vigore dal 9 dicembre 2023], Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. (art. 2: modifiche al codice delle leggi antimafia antimafia e delle misure di prevenzione, DLg 6.9.2011 n. 159): - Antonella Marandola e Lucia Risicato (a cura di), Le recenti modifiche al “Codice rosso”: un autentico rafforzamento della tutela delle vittime? (Giurispr. it. 4/2024, 959-998) --- Pregi e limiti del “Codice Rosso”, di Antonella Marandola e Lucia Risicato (959) --- Il potenziamento delle misure di prevenzione applicate dall’autorità giudiziaria, Marco Cocco (961) --- Novità in materia precautelare e cautelare e nuovi obblighi informativi, di Natalia Rombi (967) --- L’accelerazione delle richieste cautelari e specializzazione dei magistrati, di Antonella Marandola (973) --- È populismo penale? Il contrasto alla violenza di genere nelle società punitive, di Roberto Cornelli (980) --- Il rafforzamento della tutela delle persone vulnerabili e l’eterogenesi dei fini, di Marco Pierdonati (989) in materia penale (processo in assenza - caso Regeni): - Corte cost. 26.10.23 n. 192, pres. Sciarra, red. Petitti (Giurispr. it. 4/2024, 922 s.m.): L’art. 420-bis, 3° comma, c.p.p. – così come modificato dal DLg 10.10.22 n. 150 – è incostituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall’art. 1, 1° comma, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con L 3.11.1988 n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell’imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa. - (commento di) Andrea Conti, I disequilibri sistematici della Corte costituzionale: il “caso Regeni” (Giurispr. it. 4/2024, 922-935) in materia penale (circostanze del reato - modalità di computo): - Cass. pen. 2^, 3.10-16.11.2023 n. 46211 (Giurispr. it. 4/2024, 894 T): L’attenuante di cui all’art. 648-bis, 4° comma, c.p. [attenuante speciale del riciclaggio] in considerazione della littera e della ratio legis, è applicabile nel solo caso in cui la pena prevista in astratto per il reato presupposto – comprensiva delle circostanze aggravanti che siano state riconosciute sussistenti, indipendentemente da un eventuale bilanciamento, all’esito di un giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato ovvero all’esito di un giudizio incidentale compiuto dal giudice del riciclaggio – sia inferiore nel massimo a cinque anni di reclusione. - (commento di) Lorenzo Pellegrini, Le variabili geometrie della disciplina del computo delle circostanze per l’individuazione dei limiti edittali di pena (Giurispr. it. 4/2024, 896-905) in materia penale (cumulo di pene): - Cass. SSUU pen. 15.12.22-14.7.23 n. 20 (Giurispr. it. 4/2024,913 T): In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, che abbia richiesto l’applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 c.p. per il superamento della soglia massima di anni trenta di reclusione e che ricomprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, lo scioglimento del cumulo a detti fini va effettuato avendo riguardo alla pena relativa al reato ostativo nella sua entità originaria. - (commento di) Roberto Borgogno, Criteri di scioglimento del cumulo di pene temperato riferibile in parte a reati ostativi (Giurispr. it. 4/2024, 915-921) c.s. Non mi interessano le dissacrazioni: questa è una moda che odio. Io voglio riconsacrare le cose (Pier Paolo Pasolini)
Autore: Carmine Spadavecchia 23 maggio 2024
in tema di AI (Intelligenza Artificiale): - Andrea Sirotti Gaudenzi*, Intelligenza artificiale: le regole giuste per evitare utilizzazioni distorte (Guida al diritto 19/2024, 12-16, editoriale) [*avvocato del Foro Forlì-Cesena; membro del Senato accademico dell’Accademia Universitaria degli Studi Giuridici Europei, Roma] sulle concessioni “balneari” : - Cons. Stato VII 30.4.24 n. 3940, pres. Lipari, est. Noccella (Guida al diritto 19/2024, 18 T): È improcedibile per carenza di interesse alla decisione il ricorso per l'annullamento degli atti relativi all'estensione temporale delle concessioni demaniali marittime, adottati sulla base di una normativa successivamente superata da nuove disposizioni nazionali e rispettose del diritto europeo. In particolare, l'intervento di una legge che disciplina il regime di proroga, nel rispetto dei principi in materia di concorrenza, consente di ricondurre la nuova normativa nell'alveo delle "leggi provvedimento". Nel caso di specie tale natura è stata riconosciuta alla legge 5.8.2022 n. 118 che ha individuato quale termine ultimo di estensione temporale delle concessioni in essere al 31 dicembre 2023, così derivando un effetto regolatore automatico e indipendente rispetto a qualsiasi comportamento attuativo dell'Amministrazione. - (commento di) Giulia Pernice, Sì alla natura di legge provvedimento ed estensione del termine a fine 2023 (Guida al diritto 19/2024, 22-25) in tema di stato civile (nome): - TAR Venezia 1^, 8.4.24 n. 661, pres. Pasanisi, est. Bardino (Guida al diritto 19/2024, 31): La mancata previsione della possibilità per la madre di attribuire al figlio anche il proprio cognome, nonché per il figlio di essere identificato anche col cognome della madre, pregiudica il diritto all’individualità e, nel contempo, dà luogo a una irragionevole disparità di trattamento tra i genitori, che si pone in insanabile contrasto coi corollari desumibili dall’art. 2 Cost., oltre che dall’art. 8 della Cedu (convenzione). Alla stregua della valutazione della normativa e dei principi espressi dalla Cedu (corte) e dalla Corte costituzionale, risulta erroneo l’assunto prefettizio circa l’indispensabilità dell’assenso di entrambi i genitori. in tema di edilizia residenziale pubblica (alloggi): - Cass. 27.3.24 n. 9675 (Guida al diritto 19/2024, 44 T): Il contratto di compravendita avente a oggetto alloggio di edilizia economica e popolare deve osservare l’intera disciplina della vigente convenzione comunale Peep, e in particolare il prezzo massimo garantito di vendita, con conseguente sostituzione automatica della clausola difforme. - (commento di) Eugenio Sacchettini, La clausola con prezzo maggiorato va sostituita da quella convenzionale (Guida al diritto 19/2024, 51-56). L’ordinanza affronta anche il tema dell’autosufficienza del ricorso (per il che dichiara inammissibili due motivi); l’articolo si sofferma anche “sull’altro corno del dilemma”, ossia il principio di sinteticità (la cui violazione, realizzabile anche mediante la tecnica dell’assemblaggio, ossia del copia-incolla, ha reso inammissibili ricorsi sovrabbondanti, sia nel processo civile sia nel processo amministrativo). in materia di diritto societario (comunitario): - Corte giust. Ue 3^, 25.4.24, causa C-276/22 (Guida al diritto 19/2024, 104 s.m.) (questione proposta dalla Corte di cassazione italiana): Gli artt. 49 e 54 del Tfue ostano alla normativa di uno Stato membro che prevede, in via generale, l'applicazione del suo diritto nazionale agli atti di gestione di una società stabilita in un altro Stato membro ma che svolge la parte principale delle sue attività nel primo Stato membro. Malgrado la libertà degli Stati di individuare il criterio di collegamento proprio delle norme di diritto internazionale privato, le regole interne non devono portare a un'applicazione di una legge che restringe la libertà di stabilimento per il solo fatto che l'attività principale è svolta nello stesso Stato. - (commento di) Marina Castellaneta, Se la società è stabilita in uno Stato membro ma opera in Italia non è vincolata dalla legge italiana (Guida al diritto 19/2024, 104-106) in tema di privacy (indirizzi IP): - Corte giust. Ue, Grande sezione, 30.4.24, causa C-470/21 (Guida al diritto 19/2024, 31-32): La conservazione generalizzata e indifferenziata di indirizzi IP non costituisce necessariamente una grave ingerenza nei diritti fondamentali. Una conservazione di questo tipo è autorizzata allorché la normativa nazionale impone modalità di conservazione che garantiscano una separazione effettivamente stagna delle diverse categorie di dati personali, escludendo così che possano essere tratte conclusioni precise sulla vita privata dell’interessato. Il diritto Ue non vieta che una normativa nazionale autorizzi l’autorità pubblica competente, al solo scopo di identificare la persona sospettata di aver commesso un reato, ad accedere ai dati relativi all’identità civile corrispondenti a un indirizzo IP, a patto che siano conservati separatamente e in maniera effettivamente stagna dai fornitori di accesso a Internet. Gli Stati UE devono tuttavia garantire che tale accesso non consenta di trarre conclusioni precise sulla vita privata dei titolari degli indirizzi IP. Ciò implica che la normativa nazionale deve vietare agli agenti che dispongono di tale accesso: - di divulgare informazioni sul contenuto degli archivi consultati, - di effettuare un tracciamento del percorso di navigazione a partire dagli indirizzi IP - di utilizzare tali indirizzi a fini diversi dall’identificazione dei loro titolari per l’adozione di eventuali misure repressive.  in tema di privacy (furto del cellulare e accesso ai tabulati telefonici): - Corte giust. Ue, Grande sezione, 30.4.24, causa C-178/22 (Guida al diritto 19/2024, 31): L’ingerenza nei diritti fondamentali causata dall’accesso ai tabulati telefonici può essere qualificata come grave e dunque può essere concessa soltanto per i dati di persone sospettate di essere implicate in reati gravi. Mentre è irrilevante che i dati «non siano quelli dei proprietari dei telefoni cellulari in questione, bensì quelli delle persone che hanno comunicato tra loro utilizzando tali telefoni dopo i presunti furti. Infatti, la direttiva 2002/58 tutela tutte le comunicazioni effettuate dagli utenti della rete e l’«utente» è «qualsiasi persona fisica che utilizzi un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata». Di conseguenza, poiché simili ingerenze possono essere considerate gravi, esse possono essere giustificate solo dagli obiettivi di lotta contro le forme gravi di criminalità o di prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica. Anche se spetta agli Stati membri definire i «reati gravi», essi non possono snaturarne la nozione e, per estensione, quella di «grave criminalità», includendovi reati che manifestamente non sono gravi. Invece, non appare eccessivamente bassa la soglia fissata con riferimento alla pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni. Né la fissazione di una soglia è necessariamente contraria al principio di proporzionalità. Tuttavia, per un verso, è necessario che per autorizzare l’accesso ci sia un controllo preventivo del giudice; per altro verso, il giudice deve poter rifiutare o limitare l’accesso se constati che l’ingerenza nei diritti fondamentali è grave, mentre “manifestamente” non lo è il reato da perseguire che, alla luce delle condizioni sociali esistenti nello Stato membro interessato, non rientra nella grave criminalità. Il giudice deve garantire un giusto equilibrio tra, da un lato, gli interessi legittimi connessi alle esigenze dell’indagine nell’ambito della lotta alla criminalità e, dall’altro, i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali delle persone i cui dati sono interessati dall’accesso. in tema di confisca : - Cass. SSUU pen. 26.10.23-23.2.24 n. 8052 (Guida al diritto 19/2024, 70 T): Il divieto probatorio previsto dall’articolo 240-bis, comma 1, c.p. - introdotto dall’art. 31 L 17.10.2017 n. 161 - di giustificare la legittima provenienza dei beni oggetto della confisca cosiddetta “allargata” (o del sequestro ad essa finalizzato), sul presupposto che il danaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, vale anche per i beni acquistati prima della sua entrata in vigore, ad eccezione di quelli acquisiti nel periodo compreso tra il 29 maggio 2014 (data della pronunzia delle Sezioni unite n. 33451/2014, Repaci) e il 19 novembre 2017 (data di entrata in vigore della legge n. 161/2017). - (commento di) Aldo Natalini, Il tempus regit actum viene mitigato per esigenze di affidamento del reo (Guida al diritto 19/2024, 82-89). La questione affrontata dalla Suprema corte è essenzialmente quella di diritto intertemporale relativa alla misura patrimoniale della confisca “allargata” (o “estesa”, o “per sproporzione”), che si risolve in una misura di sicurezza sia pure “atipica” avente una funzione anche dissuasiva, collocandosi su una “linea di confine” con la funzione repressiva propria della misura di sicurezza patrimoniale. La sentenza ha il pregio di contemperare la retroattività incondizionata del divieto probatorio con il diritto di difesa. in tema di “ codice rosso ” (arresto in flagranza differita): - Cass. pen. 6^, 20.3-19.4.24 n. 16668 (Guida al diritto 19/2024, 30 e 90 T): In sede di convalida dell'arresto in flagranza differita [nello specifico, per il reato di maltrattamenti in famiglia], il giudice, verificata l'osservanza del termine di cui all'articolo 382-bis c.p.p., deve valutare l'operato della polizia giudiziaria, secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi conosciuti e della documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga la ipotizzabilità del reato di cui all'art. 572 c.p. e il fatto documentato, attribuibile alla persona arrestata, risulti non isolato ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti o in altro modo lesivi. - (commento di) Giuseppe Amato, Un istituto dall’applicazione definita, così la vittima di abusi è più tutelata (Guida al diritto 19/2024, 94-97) c.s. La semplicità è la più grande forma di sofisticazione (Steve Jobs)
Autore: Carmine Spadavecchia 17 maggio 2024
sul CCE ( codice delle comunicazioni elettroniche ): DLg 24.3.2024 n. 48 [GU 13.4.24 n. 87, in vigore dal 28 aprile 2024], Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche - mappa e guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 18/2024, 15-21) sotto il titolo: “Telefonate ripetute e moleste al consumatore: sanzione da 50mila a 1 milione di euro” in tema di servizi audiovisivi : DLg 25.3.2024 n. 50 [GU 17.4.24 n. 90, in vigore dal 2 maggio 2024], Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE - mappa e guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 18/2024, 22-28) sotto il titolo: “Testo unico servizi di media audiovisivi, interventi per allinearsi al mercato europeo” sul ne bis in idem : - Cons. Stato VI 22.3.24 n. 2791, pres. Simonetti, est. Cordì (Guida al diritto 18/2024, 78 T, sotto il titolo: Sanzioni amministrative, una rilettura del “ne bis in idem” in ambito europeo): È vietato un cumulo tanto di procedimenti quanto di sanzioni aventi natura penale ai sensi dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea per gli stessi fatti e nei confronti di una stessa persona. Quando vengono in rilievo provvedimenti penali stranieri, assume importanza dirimente la natura definitiva assunta da un provvedimento dell'Autorità straniera anche se acquisita dopo l'irrogazione della sanzione amministrativa da parte dell'Autorità nazionale o una volta già iniziato il procedimento amministrativo. In punto di caducazione dei provvedimenti amministrativi di natura sostanzialmente penale, rimangono estranei dall'ambito di applicazione del principio del ne bis in idem europeo le parti dei provvedimenti amministrativi conseguenti all'esercizio di poteri diversi da quello sanzionatorio da parte dell'Autorità. Così, anche qualora la decisione di un'Autorità giurisdizionale straniera divenga definitiva prima del provvedimento già adottato dall'Agcm, ma non ancora definitivo in quanto sub iudice, l'applicazione del principio del ne bis in idem non potrà, comunque, invalidare le parti di tale provvedimento che costituiscono esercizio di un potere diverso da quello sanzionatorio. Allo stesso modo, qualora una decisione definitiva di un'Autorità giurisdizionale straniera intervenga prima dell'avvio o della conclusione del procedimento dell'Agcm, all'Autorità non dovrebbe essere, comunque, precluso né l'avvio o né la conclusione di tale procedimento per l'esercizio di un potere diverso da quello sanzionatorio. - (commento di) Giulia Pernice, Estranei al principio i provvedimenti derivanti da azioni non sanzionatorie (Guida al diritto 18/2024, 92-97). La sanzione irrogata riguardava l’installazione di un sistema di ricircolo dei gas di scarico contrario alla normativa comunitaria sulle omologazioni dei veicoli. La sanzione irrogata dall’Agcm ha finalità punitiva e repressiva, e dunque presenta natura sostanzialmente penale. sul danno da ritardo : - Cons. Stato IV 12.4.24 n. 3375, pres. Neri, est. Rotondo (Guida al diritto 18/2024, 33): Il mero superamento del termine per la conclusione del procedimento non integra piena prova del danno da ritardo. Al fine di affermare la responsabilità della PA per il ritardo e, più in generale, per la cattiva gestione del procedimento, occorre che il danneggiato provi: la violazione dei termini procedimentali; il dolo o la colpa dell’Amministrazione procedente; il danno ingiusto, inteso come lesione dell’interesse legittimo al rispetto dei termini; il nesso di causalità materiale o strutturale; sul piano delle conseguenze, poi, il fatto lesivo deve essere collegato da un nesso causa/effetto ai pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati dal ricorrente. in tema di asilo : - TAR Milano 3^, 5.3.24 n. 625 (ord), pres. Bignami, est. Fornataro (Guida al diritto 18/2024, 33-34): Va sollevata la seguente questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea: se l’art. 20 della direttiva UE 2013 n. 33, nonché i principi enucleati dalla Corte di Giustizia con le sentenze 12.11.19 (causa C-233/2018) e 1.8.22 (causa C- 422/2021), nella parte in cui escludono che l’Amministrazione dello Stato membro possa disporre la revoca sanzionatoria delle misure di accoglienza qualora tale determinazione abbia l’effetto di esporre a pregiudizio le esigenze elementari di vita del cittadino straniero richiedente la protezione internazionale e della sua famiglia, ostino a una normativa nazionale che permette, a seguito di motivato giudizio individuale, relativo anche alla necessità e proporzionalità della misura, la revoca della accoglienza per ragioni non sanzionatorie, ma a causa della sopravvenuta carenza dei presupposti di ammissione alla stessa e, in particolare, in ragione del rifiuto da parte del cittadino straniero, sulla base di motivi che non attengono alla soddisfazione dei bisogni fondamentali di vita e alla tutela della dignità umana, di aderire al trasferimento presso un altro Centro di accoglienza, individuato dall’A. per oggettive esigenze organizzative e tale da garantire, sotto la responsabilità dell’A. stessa, la conservazione di condizioni materiali di accoglienza equivalenti a quelle fruite nel Centro di provenienza, qualora il rifiuto al trasferimento e il conseguente provvedimento di revoca pongano lo straniero nella situazione di non potere fronteggiare esigenze elementari di vita personali e familiari. in tema di privacy : - Corte cost. 23.4.24 n. 69, pres. Barbera, red. Navarretta (Guida al diritto 18/2024, 31): L’art. 3 3 LR Puglia n. 13/2023 è incostituzionale, per contrasto con l’art. 117, comma 1 e 2, Costituzione. L’Ue, nell’esercizio della competenza fissata nell’art. 16 del Tfue (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), detta una complessa disciplina in materia di trattamento dei dati personali, che trova completamento e integrazione nelle fonti nazionali. La Regione non può regolare autonomamente la materia, né operare una selezione di fonti e di previsioni, «che, all’interno dell’articolato plesso normativo contemplato sia dall’Unione europea sia dal legislatore statale, sono chiamate a disciplinare questa complessa e delicata materia», poiché in tal modo non solo si sovrappone alle normative eurounitaria e statale, travalicando le proprie competenze, ma oltretutto effettua una scelta arbitraria, il cui contenuto precettivo equivale a ritenere vincolanti le sole regole individuate dal legislatore regionale e non anche le altre, dettate dall’Ue e dal legislatore statale. in tema di avvocature pubbliche (avvocati del parastato) - Corte cost. 26.4.24 n. 73, pres. Barbera, red. San Giorgio (Guida al diritto 18/2024, 32): Nel rapporto di lavoro non contrattualizzato, in cui spetta alla discrezionalità del legislatore individuare, nel rispetto delle garanzie sancite dalla Costituzione, la base retributiva delle singole indennità di fine servizio e la relativa misura, la conformità ai principi espressi dall’articolo 36 Cost. deve ritenersi osservata ove tali indennità esprimano, in proporzione, il trattamento economico fondamentale, che include componenti spettanti in modo fisso e continuativo (stipendio tabellare, incrementi dipendenti dall’anzianità di servizio, assegno per il nucleo familiare, oggi assegno unico). La “quota onorari” costituisce un’attribuzione di carattere non fisso, ma accessorio e variabile, che non può essere ricompresa nel trattamento economico fondamentale, aggiungendosi alla retribuzione riconosciuta ai legali del parastato, in ragione del loro status di pubblici dipendenti. in tema di permesso di soggiorno : - Corte giust. Ue 1^, 25.4.24, cause riunite C-420/22 e C-528/22 (Guida al diritto 18/2024, 34): Le autorità di uno Stato membro non possono revocare un permesso di soggiorno o negarne il rilascio a un familiare di un cittadino Ue senza valutare preliminarmente se esiste un rapporto di dipendenza tra tale familiare e il cittadino dell’Unione, che obbligherebbe quest’ultimo a lasciare il territorio Ue per accompagnare il suo familiare in un paese terzo. Inoltre, il diritto Ue è contrario a una normativa che impone alle autorità nazionali di revocare un permesso di soggiorno o di negarne il rilascio a un familiare di un cittadino Ue per motivi di sicurezza nazionale fondati su un parere non motivato di un organo speciale, senza peraltro che tali autorità possano esaminare attentamente le circostanze individuali pertinenti e la proporzionalità della loro decisione. È illegittima una legge nazionale che impedisce di comunicare al familiare di un cittadino Ue, al quale, sulla base di informazioni riservate, sia stato ritirato un permesso di soggiorno o ne sia stato negato il rilascio, almeno il contenuto essenziale dei motivi su cui si basano tali decisioni e, in ogni caso, che impedisce di utilizzare simili informazioni ai fini dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali. sul cambio di sesso : - Corte cost. 22.4.24 n. 66, pres. Barbera, red. San Giorgio (Guida al diritto 18/2024, 30): L’art. 1, comma 26, L 76/2016 (sulle unioni civili) è incostituzionale nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell’unione civile senza prevedere, laddove il richiedente la rettificazione e l’altra parte dell’unione rappresentino personalmente e congiuntamente al giudice, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, l’intenzione di contrarre matrimonio, che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione. Avuto riguardo alle differenze già evidenziate tra unione civile e matrimonio, il rimedio a tale situazione non può essere quello di omologare le due situazioni, estendendo al caso di scioglimento della prima l’effetto di automatica trasformazione in matrimonio che l’art. 1, comma 27, L 76/2016 prevede nel caso di passaggio dal secondo alla prima. Il rimedio deve, invece, consistere nella sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo per il tempo necessario affinché le parti celebrino il matrimonio, sempre che esse abbiano manifestato tale volontà davanti al giudice durante il giudizio di rettificazione del sesso, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, analogamente a quanto prevede per i coniugi nell’ipotesi inversa, l’art. 31, comma 4-bis, Dlgs 150/2011. La durata di tale sospensione va individuata in 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione, termine mutuato dall’art. 99, che prevede lo stesso termine per la celebrazione del matrimonio, con decorrenza dalle pubblicazioni. Consegue che l’ufficiale dello stato civile, ricevuta la comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione del sesso con la dichiarazione del giudice relativa alla sospensione degli effetti dello scioglimento del vincolo, deve procedere alla relativa annotazione. Va altresì dichiarato incostituzionale l’art. 70-octies, comma 5, DPR 396/2000 sull’ordinamento dello stato civile, per la mancata previsione di tale incombenza. in tema di adozione : - Cass. 1^, 16.4.24 n. 10278 (Guida al diritto 18/2024, 31-32): Nell’ordinamento coesistono anche modelli di filiazione adottiva caratterizzati dalla partecipazione dei genitori biologici, poiché, in applicazione dell’art. 27, comma 3, L 184/1983, vengono a essere recisi, nel caso di adozione, esclusivamente i legami giuridici, e non necessariamente anche quelli di natura socio affettiva con la famiglia di origine. In materia di adozione legittimante, la sussistenza dell’interesse del minore a conservare il legame affettivo con la famiglia di origine non necessariamente comporta l’esclusione dello stato di adottabilità, dovendo ugualmente adottarsi la statuizione ai sensi dell’art. 18 L 184/1983 in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, fermo restando che, in applicazione dell’art. 19 della legge sull’adozione, il giudice, chiamato ad adottare tutti i provvedimenti nell’interesse del minore, in questo caso, può, e anzi deve, prevedere tempi e modi che consentano a quest’ultimo di mantenere il rapporto affettivo coi familiari biologici. sul falsus procurator : - Cass. 10.4.24 n. 9679 (Guida al diritto 18/2024, 36 T): L'azione che un contraente, il quale abbia confidato senza colpa nell'efficacia del contratto, può esperire contro il rappresentante senza poteri della controparte, a norma dell'art. 1398 cc., al fine di essere risarcito del danno sofferto (spese, dispendio di attività etc.) non coincide con l'azione che il medesimo contraente può eventualmente proporre, indipendentemente dal suo atteggiamento psicologico nella conclusione del contratto, per il recupero di beni o somme che il falsus procurator o altri abbiano senza titolo acquisito, in forza del negozio inefficace. L'esperimento di una delle suddette azioni non è di ostacolo alla proposizione dell'altra. - (commento di) Mario Piselli, Un’azione illegittima che determina inefficacia del contratto e indennizzo (Guida al diritto 18/2024, 41-42) in materia di condominio : - Antonio Scarpa*, Assemblee condominio, anacronistico il dogma della partecipazione personale (Guida al diritto 18/2024, 12-14, editoriale) [*magistrato presso la Corte di cassazione] in tema di condominio : - Trib. Firenze 2^, 20.11.23 n. 3395, giudice Bonacchi (Guida al diritto 18/2024, 43 T): L'obbligo di consegnare i documenti richiesti dai singoli condòmini sussiste soltanto con riferimento alla attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 9, c.c. Al contrario, nessun analogo obbligo di consegna è previsto dalla legge relativamente alla documentazione contabile e tantomeno con riferimento ad altro tipo di carteggio (nella specie, polizza assicurativa dell'edificio) quanto piuttosto quello di renderla disponibile informando il condomino che ne faccia richiesta del luogo e tempo di accesso ai fini della estrazione delle copie a cura e spese del richiedente. - (commento di) Fulvio Pironti, Per il giudice la polizza dell’edificio va solamente “resa disponibile” (Guida al diritto 18/2024, 45-49) in tema di diritti d’autore (gestione): - Corte giust. Ue 5^, 21.3.24 n., causa C-10/22 (Guida al diritto 18/2024, 100 s.m.) (questione pregiudiziale proposta dal Tribunale di Roma): L'art. 56 Tfue non permette alla normativa di uno Stato membro di escludere in modo generale e assoluto la possibilità per le entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare i loro servizi di gestione dei diritti d'autore. Anche se la direttiva 26.2.2014 n. 26 (2014/26/Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio prevede un quadro che favorisce gli organismi di gestione collettiva, non è ragionevole né proporzionato escludere l'attività degli enti di gestione indipendenti operanti in Paesi membri dall'attività di intermediazione dei diritti d'autore in Italia. - (commento di) Andrea Sirotti Gaudenzi, Diritto d’autore, illegittimo vietare a un soggetto straniero l’attività d’intermediazione (Guida al diritto 18/2024, 100-106) in materia penale : - Corte cost. 22.3.24 n. 46, pres. Barbera, red. Viganò (Guida al diritto 18/2024, 66 T, sotto il titolo “Illogico aumentare la pena detentiva minima per l’appropriazione indebita”): L'art. 646, comma 1, c.p., come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera u), L 9.1.19 n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), è incostituzionale nella parte in cui prevede la pena della reclusione "da due a cinque anni" anziché "fino a cinque anni". - (commento di) Giuseppe Amato, Sanzioni irragionevoli, no della Corte sulle scelte legislative del Parlamento (Guida al diritto 18/2024, 70-72) c.s. Occorre vaccinarsi contro le idee pericolose, soprattutto una, quella che è stata la religione rovinosa del Novecento: cambiare il mondo, cambiare l'umanità. (Diego Gabutti, “Evasioni”)
Autore: Carmine Spadavecchia 11 maggio 2024
in tema di intelligenza artificiale : - Francesco Greco*, Giustizia: con l’intelligenza artificiale necessario governare il cambiamento (Guida al diritto 17/2024, 10-12, editoriale). Intervento a margine del primo appuntamento del “G7 delle Avvocature” svoltosi a Roma, nell’Aula Magna della Pontifica Università della Santa Croce, sul tema “L'Intelligenza Artificiale e valori democratici: etica, innovazione tecnologica e tutela dei diritti della persona” [*presidente del Consiglio nazionale forense] in merito al fuori ruolo dei magistrati : DLg 28.3.2024 n. 45 [GU 6.4.24 n. 81, in vigore dal 21 aprile 2024], Disposizioni per il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71 - testo del decreto (Guida al diritto 17/2024, 13-18) - commento di Nicola Graziano, Obbligo di relazione sull’incarico da parte dell’amministrazione (Guida al diritto 17/2024, 19-27)  in tema di asilo : - Corte giust. Ue 2^,18.4.24, causa C-359/22 (Guida al diritto 17/2024, 96 solo massima): L'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (che assicura il diritto a un ricorso effettivo) non è applicabile a una situazione in cui un richiedente protezione internazionale, che sia oggetto di una decisione di trasferimento, abbia chiesto allo Stato membro che ha adottato la suddetta decisione di esercitare il suo potere discrezionale ai sensi dell'art. 17, par. 1, del regolamento Dublino III o abbia proposto un ricorso giurisdizionale avverso la risposta fornita a tale domanda. La disposizione della Carta non osta, a maggior ragione, a che uno Stato membro dia esecuzione, in tali circostanze, a una decisione di trasferimento prima che si sia statuito su detta domanda o su un ricorso avverso la risposta fornita a detta domanda. L'art. 29, par. 1, primo comma, del regolamento Dublino III va interpretato nel senso che il termine di sei mesi per procedere al trasferimento del richiedente protezione internazionale, previsto da tale disposizione, decorre dall'accettazione, da parte di un altro Stato membro, della richiesta di presa o di ripresa in carico della persona interessata, o dalla decisione definitiva sul ricorso o sulla revisione avverso una decisione di trasferimento, quando l'effetto sospensivo è concesso in conformità all'art. 27, par. 3, di tale regolamento, e non dalla data della decisione definitiva relativa a un ricorso proposto avverso la decisione dello Stato membro richiedente, presa successivamente all'adozione della decisione di trasferimento, di non avvalersi della clausola discrezionale di cui all'art. 17, par. 1, per esaminare la domanda di protezione internazionale.  - (commento di) Marina Castellaneta, Domanda di asilo, uno Stato membro non competente ha facoltà e non obbligo di decidere sull’istanza (Guida al diritto 17/2024, 96-98)  in tema di processo amministrativo (accesso del terzo non costituito al fascicolo digitale): - Ad. plen. 12.4.24 n. 5, pres. Maruotti, rel. Simeoli (Guida al diritto 17/2024, 86 T): L'art. 17, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021, che consente l'accesso al fascicolo digitale, previa autorizzazione del giudice, a coloro che intendano intervenire volontariamente nel processo, non si pone in contrasto con la disciplina primaria, non alterando i presupposti e le condizioni dell'istituto processuale dell'intervento, i quali restano disciplinati dagli artt. 28, 50, 51, 97, 102, comma 2, 109, comma 2, c.p.a.; la facoltà di accesso al fascicolo, infatti, è funzionale al diritto di difesa, perché consentire al terzo unicamente la possibilità di intervenire «al buio» - oltre che non rispondere a canoni deflattivi e di ordinato svolgimento del contenzioso - si tradurrebbe in una ingiustificata ed eccessiva restrizione del diritto di difesa di chi aspira a conoscere gli atti di un processo in cui non è stato evocato. Inoltre, la norma in questione non viola la disciplina in materia di protezione dei dati personali, atteso che, in base al diritto dell'Unione europea, il divieto di trattamento non opera se «è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali».  - (commento di) Davide Ponte, Valutazione ragionevole e coerente a ogni trasparenza imposta alla Pa (Guida al diritto 17/2024, 90-93)  in tema di processo amministrativo (legittimazione all’impugnativa): - Cons. Stato V 18.3.24 n. 2606, pres. De Nictolis, est. Quadri (Guida al diritto 17/2024, 31): Ove l’appellante sia soggetto giuridico diverso da quello direttamente leso - nell’eventualità di fondatezza dell’azione - dal provvedimento amministrativo impugnato, l’appello è inammissibile per carenza di legittimazione attiva, in quanto l’azione si tradurrebbe in una sorta di “azione surrogatoria” non ammissibile nell’ambito del giudizio amministrativo. (Nel caso di specie la banca ricorrente era priva di qualsiasi diritto o interesse legittimo nei confronti del Comune, essendo titolare di una mera aspettativa all’erogazione del contributo a favore della società fallita. L’appellante avrebbe dovuto agire in sede civile nei confronti del fallimento della società, dal momento che il credito della banca era solo nei confronti della società poi fallita e non del Comune. L’unica azione spettante alla banca era quindi l’insinuazione al passivo fallimentare mediante proposizione della domanda per l’accertamento del credito vantato, anche in considerazione del divieto, posto dall’art. 51 LF, in base al quale, dal giorno della dichiarazione di fallimento, nessuna azione individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento. Il diritto di credito nei confronti del fallimento non equivale a diritto di credito nei confronti del Comune, in quanto la sola causa impeditiva pagamento era proprio l’intervenuto fallimento della società e non, come dedotto dalla banca, la revoca dei provvedimenti amministrativi)  in tema di condominio : - Cass. 19.3.24 n. 7258 (Guida al diritto 17/2024, 34 T): Ove sia domandato l'annullamento di una delibera condominiale per inosservanza dei criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge, costituisce domanda nuova quella con cui si richieda (nella specie, in grado d'appello) l'annullamento della medesima delibera per altra ragione attinente alla violazione di una convenzione di deroga a tali criteri, come quella approvata con regolamento condominiale contrattuale. - (commento di) Mario Finocchiaro, Domanda nuova e inammissibile se nullità è chiesta per altre ragioni (Guida al diritto 17/2024, 37-42)   in tema di danno non patrimoniale : - TAR Torino 3^, 9.4.24 n. 353, pres. Perna, est. Lico (Guida al diritto 17/2024, 32): La circostanza di essere stato sottoposto ad accertamenti psichiatrici finalizzati a valutare l’idoneità al servizio in ragione della presunta omosessualità del ricorrente è idonea a cagionare un danno non patrimoniale, sotto forma di sofferenza morale, per essere stata messa in dubbio l’idoneità del dipendente allo svolgimento delle proprie mansioni in ragione di quello che si presumeva fosse il suo orientamento sessuale, veicolando l’idea per cui l’omosessualità potesse essere ritenuta un disturbo della personalità. Ciò a cui si ricollega l’esistenza del danno è la condotta consistita nell’aver attribuito al dipendente uno stato di salute tale da rendere necessario un accertamento psichiatrico, notoriamente connotato da un grado di “invasività” non trascurabile, in particolar modo nei casi in cui tale accertamento attenga a una sfera strettamente personale quale quella dell’orientamento sessuale.  in tema di circolazione stradale (autovelox): - Cass. 2^, 18.4.24 n. 9749 e 10505 (Guida al diritto 17/2024, 30): Vanno distinti i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al ministero per lo sviluppo economico, mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa, ha anche natura necessariamente tecnica proprio per garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico. L’art. 45, comma 6, cod. str. non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione, al contrario, distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale.  in materia tributaria (IMU): - Corte cost. 18.4.24 n. 60 (Guida al diritto 17/2024, 30): L’art. 9, comma 1, Dlgs 23/2011, nel testo applicabile ratione temporis, è incostituzionale nella parte in cui non prevede che non siano soggetti all’imposta municipale propria, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, comma 2, o 633 c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.   in tema di fallimento : - Cass. 1^, 4.1.24 n. 204 (Guida al diritto 17/2024, 43 T, sotto il titolo “Per dichiarare il fallimento di una supersocietà, serve riscontrare un’autonoma insolvenza”): sul fallimento di una supersocietà, ossia di una società di fatto tra una o più persone fisiche e una o più società di persone o di capitali - (commento di) Nicola Graziano, Divisione patrimonio soci e società, un tema ancora con molte incertezze (Guida al diritto 17/2024, 52-55)  in materia penale (saluto romano): - Cass. SSUU pen. 17.4.24 n.16153 (Guida al diritto 17/2024, 31): La condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione consistente nella risposta alla “chiamata del presente” e nel cosiddetto “saluto romano”, rituali entrambi evocativi della gestualità propria del disciolto partito fascista, integra il delitto previsto dall’art. 5 L 20.6.1952 n. 645, ove, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idonea a integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. Tale condotta può integrare anche il delitto, di pericolo presunto, previsto dall’art. 2, comma 1, DL 122/1993 – L 205/1993, ove tenuto conto del significativo contesto fattuale complessivo, la stessa sia espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 604-bis, comma 2, c.p. Si tratta infatti di due reati distinti, disciplinati da norme diverse, e che tutelano beni diversi ma che si compiono entrambi attraverso la partecipazione a pubbliche riunioni: le prime nei modi usuali del disciolto partito fascista; le seconde in quelli propri di movimenti, gruppi o associazioni aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza. Sicché a un nucleo comune si affianca un elemento di sicura differenziazione». Tra i due delitti non sussiste rapporto di specialità ed essi possono concorrere sia materialmente che formalmente in presenza dei presupposti di legge.  in tema di estradizione : - Cons. Stato III, 4.4.24 n. 3095 (Guida al diritto 17/2024, 32): Il decreto di estradizione non ha, a differenza degli atti di stipula e adesione a Trattati o Convenzioni in materia, natura di atto politico, trattandosi di una determinazione, sia pure latamente discrezionale, che non coinvolge immediatamente interessi superiori dello Stato, ma provvede su un oggetto specifico e circoscritto, disponendo in modo diretto e immediato di interessi essenzialmente individuali. Pertanto, trattandosi di atto di alta amministrazione esso è sindacabile da parte del giudice amministrativo, ma all’interno di due limiti, potendo detto sindacato riguardare i soli aspetti del provvedimento che siano discrezionali e quindi lesivi di interessi legittimi, non sussistendo in materia alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva, ma non potendo comunque investire direttamente il merito di una scelta che l’ordinamento configura come latamente discrezionale. Rimane quindi doverosamente precluso al GA ogni tipo di accertamento che si traduca nel riesame di provvedimenti giurisdizionali adottati dal Giudice penale trattandosi di questioni concernenti lo status libertatis e comunque posizioni di diritto soggettivo coinvolte e vulnerate dalla procedura di estradizione.  in procedura penale (giudice di pace, condotte riparatorie ed estinzione del reato): - Corte cost. 21.3.24 n. 45, pres. Barbera, red. Amoroso (Guida al diritto 17/2024, 70 T): L'art. 35, comma 1, DLg 28.8.2000 n. 274 è incostituzionale nella parte in cui stabilisce che, al fine dell'estinzione del reato, le condotte riparatorie debbano essere realizzate «prima dell'udienza di comparizione», anziché «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento». - (commento di) Carmelo Minnella, Un riallineamento necessario per ampliare gli orizzonti deflattivi (Guida al diritto 17/2024, 76-80)  c.s.  Autovelox  - La Germania ha la metà degli autovelox che ha l'Italia, ma sulle strade tedesche muoiono 31 persone su un milione, in Italia 48   
Autore: Carmine Spadavecchia 3 maggio 2024
sulla professione forense : - Marcello Clarich*, Apertura anno giudiziario, dal Cnf tutto il disagio di un’intera categoria (Guida al diritto 16/2024, 12-14, editoriale). Commento sulla relazione presentata dal Presidente del CNF in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario 2024 [*ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università La Sapienza di Roma] - Cass. SSUU 11.4.24 nn. 9749 e 9755(Guida al diritto 16/2024, 58 s.m): Con riguardo al divieto di terzo mandato consecutivo previsto per le elezioni dei Consigli degli ordini forensi, si deve tener conto anche della consiliatura non terminata per le dimissioni, motivate da ragioni personali, del consigliere. Seguendo la medesima ratio, se la consiliatura successiva è durata meno di due anni, il non avervi partecipato non vale come interruzione (sent. 9755). In merito all’elezione del Consiglio di disciplina, hanno chiarito che il limite dei 2/3 delle preferenze è una regola derogabile ove sussista la necessità di destinare le preferenze ai due generi (sent. 9749) sul DLg carriere magistrati : DLg 28.3.2024 n. 44 [GU 6.4.24 n. 81, in vigore dal 21 aprile 2024], Attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. - testo del decreto (Guida al diritto 16/2024, 16-39) - commenti: ---Alberto Cisterna, Il potere di autogoverno del Csm e la futura riforma del premierato (Guida al diritto 16/2024, 40-41) [gli scenari] --- Alberto Cisterna, Valutazione psico-attitudinale e il nodo dell’eccesso di delega (Guida al diritto 16/2024, 42-44) [il concorso in magistratura] --- Alberto Cisterna, Nasce il nuovo fascicolo della toga: quel rebus sulla tenuta della pagella (Guida al diritto 16/2024, 45-50) [la valutazione del magistrato] --- Alberto Cisterna, Dirigenza giudiziaria e Cassazione, margini di discrezionalità più rigidi (Guida al diritto 16/2024, 51-55) [le carriere direttive e semidirettive] in tema di accesso : - Cons. Stato II 8.2.24 n. 1295, pres. Saltelli, est. De Carlo (Guida al diritto 16/2024, 60): Il carattere collettivo e sindacale della richiesta di accesso non è sufficiente da solo a radicare un interesse valido e giuridicamente rilevante in capo al sindacato richiedente, se la richiesta configura una forma di controllo generalizzato sulla PA, quest’ultima costituendo un insuperabile limite all’accesso. L’accesso a determinati documenti richiede che sussista un interesse diretto a tutelare specifici interessi che devono essere indicati preventivamente. Se è vero che la PA detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel relativo giudizio di accesso non possono svolgere ex ante alcuna valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività dei documenti richiesti su un eventuale giudizio instaurato o instaurando, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive; è altrettanto vero che le finalità dell’accesso devono essere dedotte e rappresentate dalla parte istante in modo puntuale e specifico nell’istanza di ostensione e suffragate con idonea documentazione. E ciò pure allo scopo di consentire all’A. detentrice del documento il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta di astratta pertinenza con la situazione finale controversa, dovendosi escludere la sufficienza di un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente o ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento passa attraverso uno scrupoloso vaglio circa il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione controversa. Ai fini dell’accesso agli atti difensivi è necessario che sussista una strumentalità fra accessibilità dei documenti amministrativi ed esigenze di tutela, che si traduce in un onere aggravato sul piano probatorio, poiché spetta alla parte interessata l’onere di dimostrare che il documento al quale intende accedere è necessario per la cura o la difesa dei propri interessi. in tema di autotutela possessoria (su beni pubblici indisponibili): - Cons. Stato VII 30.3.24 n. 2980, pres. Chieppa, est. Marzano (Guida al diritto 16/2024, 60): In caso di occupazione abusiva di un bene appartenente al patrimonio indisponibile, l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 823 c.c., può esercitare il potere di autotutela possessoria, emanando un’ordinanza di rilascio. Milita in tal senso l’art. 828, comma 2, stesso codice (“I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano”) nonché l’orientamento secondo cui il mancato esercizio del potere di autotutela potrebbe ingenerare un affidamento ‘legittimo’ in presenza di una situazione connotata da evidente abusività in tema di servitù militari : - TAR Puglia 3^, 1.3.24 n. 253, pres. Adamo, est. Dibello (Guida al diritto 16/2024, 60): Anche dopo la scadenza dei vincoli derivanti da una servitù militare permane in capo all’Amministrazione militare la facoltà di imporre nuovamente limitazioni al diritto di proprietà su aree vicine ad opere ed installazioni militari in presenza di una perdurante necessità delle stesse. (La sentenza sottolinea anche un aspetto procedurale, evidenziando l’applicabilità alla fattispecie concreta del comma II dell’art. 21-octies della legge 241/1990, che esclude l’annullabilità di un atto amministrativo il cui contenuto non sarebbe stato diverso da quello effettivamente emanato) in tema di diritti umani (cambiamenti climatici): - Cedu, Grande camera, 9.4.24, ric. 53600/20 (Guida al diritto 16/2024, 108 s.m.): La mancata adozione di misure idonee a impedire il surriscaldamento globale e gli effetti negativi dei cambiamenti climatici costituisce una violazione dell'art. 8 della Convenzione che assicura il diritto al rispetto della vita privata in quanto compromette il benessere degli individui. Un'associazione ambientalista ha diritto ad agire dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo se dimostra, con specifico riguardo ai cambiamenti climatici, di agire per conto dei suoi membri perché il criterio dello status di vittima non deve essere applicato in modo rigido, meccanico e inflessibile, ma considerato in modo evolutivo, alla luce delle condizioni della società contemporanea. (Alla luce della relazione causale tra le azioni e/o le omissioni dello Stato sul cambiamento climatico e i danni, o il rischio di danni, che colpiscono gli individui, la Corte ha accertato la violazione dell'art. 8 che comprende il diritto degli individui a una protezione efficace da parte delle autorità statali dai gravi effetti negativi del cambiamento climatico sulla loro vita, salute, benessere e qualità della vita, nonché dell'art. 6, a causa dell'impossibilità di accedere ai tribunali nazionali) - (commento di) Marina Castellaneta, I cambiamenti climatici e il loro impatto sui diritti umani, si apre la strada ai ricorsi davanti a Strasburgo (Guida al diritto 16/2024, 108-113). Una sentenza storica che ha al centro questioni senza precedenti, mai sollevate dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo. in tema di asilo (status di rifugiato e “fluidità” sessuale): - Cass. 1^, 8.4.24 n. 9290 (Guida al diritto 16/2024, 57): Le dichiarazioni del richiedente asilo sul proprio orientamento sessuale devono essere sottoposte al vaglio di verosimiglianza dal giudice secondo i criteri procedimentali di cui all’art. 3 DLg 251/2007, tenendo altresì conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati e devono essere comparate con COI aggiornate e pertinenti, in quanto possono essere da sole sufficienti a dimostrare l’appartenenza ad un gruppo sociale a rischio persecutorio (Cass. n. 20385/2020). Inoltre, il giudice di merito è tenuto a valutare la credibilità delle dichiarazioni in modo complessivo ed unitario sulla scorta di tutti gli elementi probatori acquisiti (Cass. n. 6107/2022). Infine, la valutazione del rischio in caso di rimpatrio può sorgere anche in un momento successivo alla partenza, dando così luogo ad una esigenza di protezione sur place. in materia elettorale (discriminazione di genere): - Cass. 1^, 9.4.24 n. 9428 (Guida al diritto 16/2024, 58): Il diritto di voto è autonomamente regolato, senza alcun vincolo o condizione, dall’art. 57 DPR 361/1957 (il quale stabilisce al primo comma che «Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell’ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d’identità o altro documento d’identificazione … »), in modo che la prospettazione circa la prassi dell’incolonnamento in fila per genere, in attesa dell’accesso alle urne, di cui i ricorrenti si dolgono, appare riconducibile ad una impropria evenienza fattuale, e non già a una disposizione normativa della cui legittimità costituzionale si possa dubitare. Le norme dedotte e la lamentata distinzione per appartenenza di genere concernono esclusivamente l’esecuzione e lo svolgimento delle attività di carattere amministrativo propedeutiche all’esercizio del diritto di voto, realizzate mediante la predisposizione e l’aggiornamento delle liste elettorali, ma non incidono sull’esercizio del diritto di voto che è oggetto della tutela richiesta. In definitiva, non è chiaro in quale modo la suddivisione cartolare degli elettori a seconda del genere potrebbe conculcare tale diritto in capo ai soggetti che non si riconoscano né nel genere maschile, né in quello femminile, posto che nessun pregiudizio sul diritto di voto può ipotizzarsi o è previsto da una qualche norma quale conseguenza della suddetta mancata immedesimazione di genere. Parimenti, il senso di disagio e di imbarazzo lamentato dai ricorrenti nel corso delle operazioni elettorali non si vede a quale previsione normativa sia ricollegabile, visto che lo svolgimento di tali operazioni, che ben potrebbe essere diversamente organizzato, non prevede in alcun modo una ostensione o distinzione, fisica o visibile, degli elettori in base al genere risultante dalle liste elettorali. in tema di fideiussione : - Cass. 3^, 12.3.24 n. 6532 (Guida al diritto 16/2024, 62 T): Nel caso in cui il fideiussore abbia provveduto al saldo o abbia eseguito una prestazione in solutum o abbia opposto in compensazione un proprio credito o abbia ricevuto, grazie ad una donazione indiretta, la remissione del debito a suo esclusivo vantaggio ciò comporta l'estinzione della obbligazione garantita e, venuta meno questa, anche l'estinzione della fideiussione. - (commento di) Mario Piselli, Un principio ribadito dalla Cassazione ma che nel merito resta controverso (Guida al diritto 16/2024, 65-66) in materia fiscale (Ecobonus): - cfr. Cass. trib. 21.3.24 n. 7657 (Guida al diritto 16/2024, 57-58): In tema di Ecobonus, il termine per l’invio dei dati all’Enea non è perentorio. Dal tenore dell’art. 4 DM 19.2.2007 non si può desumere una comminatoria di decadenza in ragione dell’espressione adoperata (secondo cui i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono ‘tenuti’ a trasmettere all’ENEA i dati relativi ai lavori eseguiti). L’espressione non è sufficiente infatti a determinare un’ipotesi di decadenza, che deve tassativamente evincersi quanto meno in via d’interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l’adempimento è prescritto. Se il controllo dell’A. finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione, deve riguardare la dimostrazione che le spese siano state effettivamente sostenute (e nella fattispecie vi è stata tempestiva comunicazione dell’inizio dei lavori), la comunicazione all’ENEA, invece, ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione del risparmio energetico: finalità più puntualmente esplicitata, in sede di normativa di rango primario, dal successivo art. 16, comma 2-bis. (Nella specie, l’Agente per la riscossione aveva emesso una cartella di pagamento con la richiesta di versare oltre 5mila euro stante il disconoscimento della detrazione d’imposta, ai fini Irpef, in relazione a spese concernenti la riqualificazione energetica di un fabbricato sostenute nel 2008, per via della mancata trasmissione all’ENEA, nel termine previsto dalla fine dei lavori, della prescritta comunicazione dei dati descrittivi dell’intervento eseguito). in procedura penale (competenza penale del giudice di pace per le lesioni personali lievi): - Cass. SSUU pen. 14.12.23-28.3.24 n. 12759 (Guida al diritto 16/2024, 82T): Appartiene al giudice di pace, dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'articolo 2, comma 1, DLg 10.10.2022 n. 150, la competenza per materia in ordine al delitto di lesione personale, nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall'ordinamento. - (commento di) Carmelo Minnella, La pena diventa illegale e rilevabile anche se il ricorso è inammissibile (Guida al diritto 16/2024, 95-101). La c.d. riforma Cartabia opera un capovolgimento, quanto al regime di procedibilità, del rapporto regola/eccezione, nel senso che la punibilità a querela diventa la regola. c.s. Etica e tecnologia - Non tutto ciò che è tecnicamente possibile è eticamente lecito (Robert Oppenheimer) - Questi anni in cui viviamo, i più intensamente segnati dallo sviluppo tecnico di tutta la storia umana, sono i più vuoti (1930) (José Ortega y Gasset, Madrid 1883-1955, filosofo e sociologo spagnolo)
Autore: Carmine Spadavecchia 30 aprile 2024
sull’attività della Corte di giustizia Ue : - Marina Castellaneta*, Tra Corte Ue e organi nazionali il dialogo è sempre più continuo (Guida al diritto 15/2024, 10-12) [*professore ordinario Diritto internazionale - Dipartimento di giurisprudenza presso l’Università degli studi di Bari Aldo Moro] sul c.d. decreto ex Ilva : DL 18.1.2024 n. 4 - L 15.3.2024 n. 28, Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico. - testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 15/2024, 14-24) - guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 15/2024, 25-31) - commenti: --- Francesco Mazzini, Dalla presentazione dell’istanza stop avvio composizione negoziata (Guida al diritto 15/2024, 32-37) [le novità --- Francesco Mazzini, Cigs concessa o solo da autorizzare, prosegue senza nessuna interruzione (Guida al diritto 15/2024, 38-40) [le tutele ai lavoratori] --- Francesco Mazzini, Aggregazioni e tutele occupazionali, previsti incentivi e razionalizzazioni (Guida al diritto 15/2024, 41-44) [le misure sull’insolvenza] in materia edilizia : - Cass. pen. 3^, 6-22.3.24 n. 11999 (Guida al diritto 15/2024, 87 s.m., annotata): La realizzazione di un campo di padel costituisce intervento che, per le sue caratteristiche complessive, connotate per l'installazione su apposita superficie, funzionale alla peculiare attività sportiva, di carpenteria e lastre di vetro perimetrali, incide sul territorio in termini di modifica del medesimo, e come tale rientra nel novero degli "interventi di nuova costruzione" necessitanti di permesso di costruire [artt. 3, comma 1, lettera e), e 10, comma 1, lettera a), DPR 6.6.2001 n. 380). in tema di class action : - TAR Milano 5^, 3.4.24 n. 998, pres. Dongiovanni, rel. Nicastro (Guida al diritto 15/2024, 92 T): È inammissibile, per mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 1 DLg 198/2009, la c.d. class action amministrativa tramite un ricorso giurisdizionale tendente a ottenere la condanna della PA al ripristino del corretto svolgimento della funzione amministrativa, nel caso in cui parte ricorrente non abbia dimostrato che, nella fattispecie, ricorra effettivamente una ipotesi di "violazione di standard qualitativi ed economici" ex art. 1, comma 1, DLg. 198/2009 cit., ai fini della esperibilità della c.d. class action pubblica (o azione correttiva) e, in particolare, ove parte ricorrente contesti la sola "violazione dei termini" di legge per la costituzione e il funzionamento dei Consultori Familiari. - (commento di) Giulia Pernice, Mancanza degli standard qualitativi, stop alla richiesta di azione collettiva (Guida al diritto 15/2024, 98-102) sul diritto al nome : - Cass. 1^, 4.4.424 n. 8955 (Guida al diritto 15/2024, 46-47): Il diritto al nome è, per definizione, personalissimo, sicché il singolo può ben chiederne tutela, in via ordinaria, senza che debbano, coevamente, chiedere la medesima tutela i suoi congiunti, portatori del medesimo cognome. Come tale, il diritto alla cognomizzazione e la tutela di questo diritto sono riservati a tutti coloro che discendono dal comune avo, cui è stato riconosciuto il titolo nobiliare e ciascuno di loro può chiaramente agire singolarmente con un giudizio ordinario di cognizione, e dunque, se lo desidera e se ve ne sono i presupposti, previsti dalla XIV disposizione transitoria della Costituzione («I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome»), è libero di agire in giudizio, come, d’altronde, altri, nelle medesime condizioni e con le stesse prerogative, sono liberi di rimanere inerti. Né, questi altri, possono avere alcuna voce in capitolo nel giudizio promosso dal loro congiunto. (Nel riconoscere il diritto dei ricorrenti ad aggiungere il predicato nobiliare «di ...», contestualmente ordinando ai competenti Ufficiali dello Stato civile di procedere alle relative annotazioni a margine dei rispettivi atti di nascita, la SC ha ribadito che i predicati di titoli nobiliari fanno parte del nome, e soltanto come parte (il cognome appunto) di esso valgono (sono cioè validi ed efficaci) nell’ordinamento. Una incorporazione sancita in ossequio al principio di eguaglianza, per cui il predicato medesimo, nell’ordinamento giuridico italiano, non può valere di più, in quanto tale, di quel che valgono le ordinarie parti del nome e, più specificamente, del cognome ordinario (art. 6, comma 2, c.c.). Ciò per non frustrare l’equilibrata ratio emergente dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 14 Cost: da un lato, l’abolizione giuridica - mediante il non riconoscimento dei titoli nobiliari - di privilegi derivanti dalla nascita o dall’appartenenza a una determinata classe sociale; dall’altro, la riaffermazione del valore del nome come fondamentale diritto inerente alla identità della persona in quanto tale, con la conseguente assimilazione, quanto a valore giuridico, del predicato di titolo nobiliare cognomizzato al nome, e, quindi, di entrambi sul piano della tutela giurisdizionale). in tema di responsabilità medica : - Cass. pen. 6^, 17.1-15.3.24 n. 11085 (Guida al diritto 15/2024, 78 T): Integra il delitto di rifiuto di atti di ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che, pur richiesto, decida di non eseguire l'intervento domiciliare urgente per accertarsi delle effettive condizioni di salute del paziente, nonostante gli venga prospettata una sintomatologia grave. - (commento di) Giuseppe Amato, Valutazione sindacabile dal giudice ma dopo un’attenta motivazione (Guida al diritto 15/2024, 81-86) in tema di trasporto aereo (cancellazione volo): - Corte giust. Ue 3^, 21.3.24, causa C-76/23 (Guida al diritto 15/2024, 104 s.m.): L'art. 7, par. 3, del regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con l'art. 8, par. 1, lett. a), di tale regolamento e alla luce del considerando 20, va interpretato nel senso che, in caso di cancellazione di un volo da parte del vettore aereo operativo, si ritiene che il passeggero abbia espresso il proprio "accordo firmato" per il rimborso del biglietto sotto forma di un buono di viaggio quando ha compilato un modulo online sul sito internet di tale vettore aereo, con il quale ha optato per una siffatta modalità di rimborso, con esclusione di un rimborso sotto forma di una somma di denaro. È necessario, però, che il passeggero sia stato in grado di effettuare una scelta efficace e informata e, pertanto, di fornire un consenso informato al rimborso del suo biglietto sotto forma di un buono di viaggio anziché sotto forma di una somma di denaro, il che presuppone che il vettore aereo abbia fornito, in modo leale, un'informazione chiara e completa sulle diverse modalità di rimborso che erano a disposizione del passeggero. - (commento di) Giulia Pernice, Cancellazione volo, il passeggero deve dare il consenso sul rimborso in modalità “buono viaggio” (Guida al diritto 15/2024, 104-106) in tema di fallimento (vendita stipulata dal curatore subentrato al preliminare stipulato dal fallito): - Cass. SSUU 19.3.24 n. 7337 (Guida al diritto 15/2024, 52 T): Nel sistema della legge fallimentare l'art. 108, 2° comma, prevede il potere purgativo del giudice delegato in stretta ed esclusiva consonanza con l'espletamento della liquidazione concorsuale dell'attivo disciplinata nella Sezione II del Capo VI secondo le alternative indicate nell'art. 107, perché in essa il curatore esercita la funzione di legge secondo il parametro di legalità dettato nell'interesse esclusivo del ceto creditorio mediante gli appositi procedimenti destinati al fine; mentre è da escludere che la norma possa essere applicata - e il potere purgativo esercitato dal giudice delegato - nei diversi casi in cui il curatore agisca nell'ambito dell'art. 72, ultimo comma, LF quale semplice sostituto del fallito, nell'adempimento di obblighi contrattuali da questo assunti con un preliminare di vendita. - (commento di) Fabio Valenza, Le Sezioni Unite risolvono il conflitto, si tratta di un’alienazione negoziale (Guida al diritto 15/2024, 62-67) c.s. Il male non cresce mai così bene come quando nasce da un'ideologia (Luigi Mascheroni)
Autore: Carmine Spadavecchia 28 aprile 2024
giustizia costituzionale : - Giulio M. Salerno*, Un ruolo della Corte costituzionale sempre più etico-sociale ed europeo (Guida al diritto 14/2024, 10-12, editoriale). Editoriale a margine della relazione del presidente della Corte costituzionale Augusto Barbera sulla giustizia costituzionale nel 2023 [*professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università di Macerata] in materia scolastica (tutela del personale contro le aggressioni): L 4.3.2024 n. 25 [GU 15.3.24 n. 63, in vigore dal 30 marzo 2024], Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico - testo della legge (Guida al diritto 14/2024, 13-14) - modifiche al codice penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 14/2024, 15-17) - commenti: - Tullio Padovani, Quella “aspirina” delle aggravanti che intossica il diritto penale (Guida al diritto 14/2024, 18-20). Il ruggito del topo: qualche pillola di diritto penale di labile potenza farmacologica. Maggiore severità verso i responsabili dell’educazione del minore e il pessimo esempio che la loro condotta violenta o oltraggiosa comunica al figlio o al pupillo - Aldo Natalini, Inutile “giro di vite” per fatti commessi in danno al personale della scuola (Guida al diritto 14/2024, 21-27). Le nuove circostanze aggravanti: la legge ricalca un vizio cronico, quello dell’(ab)uso simbolico, compulsivo e ipertrofico delle circostanze aggravanti. L’inutilità della novella discende dal fatto che per la giurisprudenza il personale scolastico riveste già la qualifica di pubblico ufficiale. Le novelle all’art. 61 c.p. dal 2008 al 2024. sul c.d. correttivo alla riforma Cartabia (seconda parte*): L 4.3.2024 n. 25 [GU 15.3.24 n. 63, in vigore dal 30 marzo 2024], Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. - mappa delle novità, a cura di Aldo Natalini (Guida al diritto 14/2024, 28-29) - commenti: - Aldo Natalini, Alimenti: iter estintivo limitato ai reati puniti con l’ammenda (Guida al diritto 14/2024, 30-32) [interventi nella legislazione speciale] - Fabio Fiorentin, Necessario l’assenso dell’imputato per la sostituzione della pena (Guida al diritto 14/2024, 33-34) [pene sostitutive] - Aldo Natalini, Accusato assente poi prosciolto, stop prescrizione durante ricerche (Guida al diritto 14/2024, 35-36) [disciplina transitoria] *La prima parte dell’analisi è stata pubblicata sul n. 13/2024 di Guida al diritto in materia disciplinare (magistrati): - Corte cost. 28.3.24 n. 51, pres. Barbera, red. Viganò (Guida al diritto 14/2024, 41): L’art. 12, comma 5, DLg 23.2.2006 n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1, lett. f), della legge 25 luglio 2005, n. 150) è incostituzionale limitatamente alle parole «o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’articolo 168 dello stesso Codice». [la norma dichiarata incostituzionale prevedeva la rimozione automatica del magistrato in caso di pena detentiva] in tema di “ daspo urbano ”: - Cost. 25.3.24 n. 47, pres. Barbera, red. Modugno (Guida al diritto 14/2024, 40): L’art. 10, comma 2, DL 20.2. 2017 n. 14 - L 18.4.2017 n. 48) va interpretata in senso diverso da quello ipotizzato dal giudice a quo e tale da escludere il prospettato contrasto con gli artt. 3, 16 e 117, c. 1, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 2 del Protocollo n. 4 alla Cedu). Infatti la norma in questione, nel subordinare la misura alla sussistenza di un possibile pericolo per la sicurezza, non fa riferimento alla «sicurezza urbana» quale definita dall’articolo 4 del decreto Minniti (concetto più ampio di quello contemplato dall’art. 16 Cost. quale ragione di possibili limitazioni alla libertà di circolazione, in quanto comprensivo anche del mero «decoro urbano»). Il termine «sicurezza» va inteso invece nel senso - coerente con la natura di misura di prevenzione atipica dell’istituto e in linea, altresì, con il dettato costituzionale - di garanzia della libertà dei cittadini di svolgere le loro lecite attività al riparo da condotte criminose. Affinché il divieto di accesso sia legittimamente disposto occorre, quindi, che vi sia un concreto pericolo di commissione di reati: pericolo che, in base alla lettera della norma, deve essere rivelato «dalla condotta tenuta» dal destinatario. Ciò esclude anche l’asserita violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.), nonché quella della garanzia convenzionale della libertà di circolazione (art. 2 Protocollo n. 4 alla Cedu), sotto il profilo della carenza di precisione della norma nell’individuazione dei presupposti della misura: carenza non riscontrabile neanche in rapporto alla descrizione delle condotte alla cui reiterazione quest’ultima è annessa. in tema di circolazione stradale (fermo amministrativo): - Corte cost. 28.3.24 n. 52, pres. Barbera, red. Pitruzzella (Guida al diritto 14/2024, 40): L’art. 214, comma 8, del codice della strada, modificato dal cd. DL Sicurezza Salvini [art. 23-bis, comma 1, lett. b), DL 4.10.2018 n. 113] è incostituzionale nella parte in cui dispone che «si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo», anziché «può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo». (La Corte ribadisce le conclusioni già raggiunte con riferimento all’art. 213, comma 8, codice della strada: anche l’art. 214, comma 8 presenta gli stessi vizi di quella relativa al veicolo sequestrato, imponendo in modo rigido la revoca della patente del custode e impedendo di valutare, da un lato, la gravità della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico e, dall’altro lato, le ripercussioni che la revoca della patente ha sulla vita del custode). in tema di concessione demaniale : - Cass. 2^, 23.2.24 n. 4914 (Guida al diritto 14/2024, 59 T, sotto il titolo “Chiosco in spiaggia: dopo la sanatoria no all’acquisto automatico dell’area interessata”): Qualora, in assenza di qualsiasi concessione, sia realizzato, da un privato, un manufatto su un'area demaniale (nella specie chiosco su area del demanio marittimo) e lo stesso - ai sensi dell'art. 32, comma 5, L 47/1985 - venga regolarizzato, deve escludersi che in applicazione della circolare n. 412 del 1985, del Ministero delle Finanze (e dell'art. 934 c.c.), il privato acquisti la proprietà superficiaria del manufatto. In una tale fattispecie, infatti, è onere del giudice del merito verificare se, tenendo conto della natura dell'area interessata dall'attività edilizia e dalla consistenza di quest'ultima, la stessa possa essere ritenuta rientrante nella normale utilizzazione dello spazio oggetto di causa, o meno. Nel primo caso, la posizione del soggetto che ha realizzato il manufatto, o ne ha comunque la disponibilità, deve essere configurata in termini di diritto personale di godimento, mentre nel secondo caso, per effetto del positivo completamento dell'iter di sanatoria di cui al ricordato art. 32 L 47/1985 cit., la stessa merita di essere apprezzata in termini di proprietà superficiaria. - (commento di) Mario Finocchiaro, Il giudice verifica se l’attività edilizia rientra nella proprietà superficiaria (Guida al diritto 14/2024, 63-65) in tema di giochi e scommesse : - Cons. Stato V 6.3.24, pres. De Nictolis, rel. Caminiti (Guida al diritto 14/2024, 90 T): La concentrazione delle ore in cui è consentito il gioco lecito nella tarda serata e nella notte - con il connesso divieto di gioco dalle 7,00 alle 19,00 - è contrario al principio di proporzionalità, poiché tale decisione non è idonea rispetto all'obiettivo perseguito, di lotta ai fenomeni della ludopatia, e non è adeguata poiché tale divieto finisce con incidere sfavorevolmente sui soli titolari delle tabaccherie non titolari di bar o di sale giochi, tenuti a rispettare un orario diurno di apertura, comportando una drastica limitazione dell'orario di funzionamento, determinando altresì una disparità di trattamento nei confronti di questi ultimi che sono stati legittimamente autorizzati con il rilascio della licenza ex art. 110 Tulps. - (commento di) Davide Ponte, Concentrare le giocate in notturna non è ragionevole né proporzionale (Guida al diritto 14/2024, 98-102) in tema di responsabilità (per colpa) della PA : - Cons. Stato V 2.2.24 n. 1087, pres. De Nictolis, rel. Rotondano (Guida al diritto 14/2024, 41-42): La responsabilità della PA può ritenersi accertata quando, tenuto conto del comportamento complessivo degli organi intervenuti nel procedimento, la violazione risulti grave e commessa in un contesto di condizioni di fatto e in una cornice di riferimento normativo e giuridico tale da dimostrare la disattenzione o l’incapacità dell’organo nell’assunzione del provvedimento viziato. Perché si configuri la colpa dell’A., occorre avere riguardo al carattere ed al contenuto della regola di azione violata: se la stessa è chiara, univoca, cogente, in caso di sua violazione, si dovrà riconoscere la sussistenza dell’elemento psicologico. Al contrario, se il canone della condotta amministrativa è ambiguo, equivoco o, comunque, costruito in modo tale da affidare all’autorità pubblica un elevato grado di discrezionalità, la colpa potrà sussistere solo nelle ipotesi in cui il potere è stato esercitato in palese spregio delle menzionate regole di imparzialità, correttezza e buona fede, proporzionalità e ragionevolezza. Ne consegue che ogni altra violazione del diritto oggettivo resta assorbita nel perimetro dell’errore scusabile, ai sensi dell’art. 5 c.p. Infatti, se è vero che in sede di giudizio per il risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo illegittimo il privato danneggiato può limitarsi a invocare l’illegittimità dell’atto quale indice presuntivo della colpa, restando a carico dell’A. l’onere di dimostrare di essere incorsa in un errore scusabile, è anche vero che la presunzione di colpa dell’A. può operare solo nelle ipotesi di violazioni commesse in un contesto di circostanze e in un panorama di riferimento, giuridico e fattuale, tale da concretizzarne la negligenza, cioè l’aver agito intenzionalmente ovvero in spregio alle regole di correttezza, imparzialità e buona fede nell’assunzione del provvedimento viziato, con ciò violando il paradigma costituzionale. in tema di donazione indiretta : - Cass. trib. 20.3.24 n. 7442 (Guida al diritto 14/2024, 44 T, sotto il titolo: Donazione indiretta, deve essere tassata solo se si “confessa” in un accertamento): In tema di imposta sulle donazioni, l'articolo 56-bis, comma 1, Dlgs 31.10.1990 n. 346, va interpretato nel senso che le liberalità diverse dalle donazioni, ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato a un impoverimento (del donante) senza l'adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall'articolo 769 c.c, e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta (con l’aliquota dell’8%) - pur essendo esenti dall’obbligo della registrazione - in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti (€ 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, € 100.000 per fratelli e sorelle, € 1.500.000 per persone portatrici di handicap). (principio enunciato in motivazione, ex art. 384 c.p.c.) In tema di imposta sulle donazioni, la dichiarazione prevista dall'articolo 56-bis, comma 1, lett. a), DLgs 31.10.1990 n. 346, al fine dell'accertamento e della sottoposizione all'imposta delle liberalità diverse dalle donazioni (nella specie, di una donazione informale avente ad oggetto il trasferimento, mediante bonifico bancario dal conto corrente del donante al conto corrente del donatario, di attività finanziarie detenute all'estero), può provenire, oltre che dal donatario, anche dal donante e può essere rappresentata anche dall'istanza volta ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria ed il rientro dei capitali detenuti all'estero, quando la donazione abbia avuto ad oggetto le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, spontaneamente emerse per volontà dell'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, DL 28.6.1990 n. 167 - L 4.8.1990 n. 227. (principio enunciato in motivazione ex art. 384 c.p.c.) - (commento di) Angelo Busani, Il “semplice” bonifico genitore-figlio non è di per sé sottoposto a prelievo (Guida al diritto 14/2024, 54-58) in tema di condominio : - Trib. Bergamo 4^, 31.10.23 n. 2319 (Guida al diritto 14/2024, 66 T, sotto il titolo “Il Tribunale di Bergamo sconfessa le Sezioni Unite: necessaria l’unanimità per approvare i millesimi): In tema di condominio, la formazione, modifica, rettifica e revisione delle tabelle millesimali non richiede l'approvazione della maggioranza qualificata di cui all'articolo 1136, comma 2, c.cc, ma il consenso unanime dei condòmini espresso in seduta totalitaria come prescritto dall'art. 69 disp. att. c.c. come rinnovellato dalla L 220/2012. Pertanto è annullabile la delibera assembleare che le abbia approvate a maggioranza. - (commento di) Fulvio Pironti, Annullabile la delibera assembleare che le ha votate a maggioranza (Guida al diritto 14/2024, 69-71) in tema di giurisdizione e competenza ( riconoscimento di decisioni di altri Stati ): - Corte giust. Ue 1^, 21.3.24, causa C-90/22 (Guida al diritto 14/2024, 104 solo massima) (questione pregiudiziale proposta dalla Corte suprema della Lituania): L'art. 45, par. 1, lett. a), e lett. e), punto ii), del regolamento (UE) 12.12.2012 n. 1215 (1215/2012) del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, va interpretato nel senso che non consente a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di negare il riconoscimento della decisione di un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con la motivazione che quest'ultima autorità giurisdizionale si è dichiarata competente a statuire su un'azione proposta in forza di un contratto di trasporto internazionale, in violazione di un accordo attributivo di competenza, ai sensi dell'art. 25 di detto regolamento, facente parte di tale contratto. - (commento di) Marina Castellaneta, Anche senza accordo sul Foro competente possibile riconoscere una decisione in un altro Stato (Guida al diritto 14/2024, 104-106) in tema di circolazione stradale : - Cass. pen. 4^, 25.3.24 n. 12178 (Guida al diritto 14/2024, 41): In tema di guida in stato di ebbrezza, la polizia giudiziaria non ha l’obbligo di dare avviso del compimento dell’atto irripetibile al difensore di fiducia dell’interessato (ex art. 356 c.p.p.), né ha l’obbligo incondizionato di attendere l’arrivo sul luogo del difensore di fiducia avvisato dall’interessato per il compimento dell’alcoltest, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile, il cui esito può essere compromesso col passare del tempo. L’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore (ex art. 114 disp. att. c.p.p.) va rivolto al conducente del veicolo solo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test. Tali avvisi, infatti, non devono essere dati al conducente all’atto del compimento di accertamenti preliminari e meramente esplorativi. in materia penale (pena naturale): - Corte cost. 25.3.24 n. 48, pres. Barbera, red. Petitti (Guida al diritto 14/2024, 40): L’istituto della pena naturale, pur noto in alcuni ordinamenti europei, non appartiene alla tradizione normativa italiana (Su una imputazione per omicidio colposo, con violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, a carico di uno zio per la morte del nipote suo dipendente, il Tribunale aveva denunciato la violazione dei principi costituzionali di necessità, proporzionalità e umanità della pena, non prevedendo la norma censurata - art. 529 c.p.p. - che il giudice possa emettere sentenza di non doversi procedere quando l’autore del reato abbia patito, per la morte del familiare da lui stesso causata, una sofferenza, una pena naturale tale da rendere inutile ogni ulteriore sanzione. La Corte ha escluso la sussistenza di un vincolo costituzionale che esiga l’introduzione della pena naturale secondo la richiesta del Tribunale, ritenuta eccessivamente ampia sotto tre distinti aspetti, ognuno dei quali sufficiente ad inficiarne la fondatezza: nel riferimento generico alla colpa, senza alcuna distinzione tra le sue varie declinazioni, che possono viceversa corrispondere a ipotesi molto diverse tra loro sotto il profilo criminologico e della protezione dei beni; per il rimando alla troppo larga nozione di prossimo congiunto che, secondo la definizione ex art. 307 c.p. si estende ben oltre la famiglia nucleare; per l’oggetto stesso dell’addizione, non essendovi ragioni costituzionali in base alle quali la pena naturale da omicidio colposo del prossimo congiunto debba integrare una causa di non procedibilità, anziché, in thesi, un’esimente di carattere sostanziale, ovvero ancora una circostanza attenuante soggettiva). in tema di prescrizione (penale): - Cass. pen. 3^, 12.1-19.2.24 n. 7245 (Guida al diritto 14/2024, 80 T, sotto il titolo: Prescrizione: “favor rei” se c’è incertezza assoluta sulla data in cui è stato commesso il reato): In tema di cause di estinzione del reato, il principio del favor rei, in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale va fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato, opera solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche attraverso deduzioni logiche. (Fattispecie in tema di ricettazione, in cui la Corte ha ritenuto il reato commesso in prossimità dell'epoca di accertamento, basandosi sulla mancanza di convenienza economica dell'agente a detenere a lungo, prima di porli in vendita, oltre 1.200 supporti audiovisivi abusivamente duplicati, nonché sulla rapida obsolescenza commerciale di tal genere di prodotto). - (commento di) Aldo Natalini, Spetta all’imputato fornire indizi sulla retrodatazione del delitto (Guida al diritto 14/2024, 83-84) c.s. La pena di morte è il suicidio della civiltà (Vittorio Feltri, a proposito di Kenneth Smith, giustiziato in Alabama per soffocamento con l'azoto)
Autore: Carmine Spadavecchia 28 aprile 2024
in tema di contratti pubblici (esclusione dalla gara): - Stefano Colombari (a cura di), L’esclusione dalle gare pubbliche: una misura residuale? (Giurispr. it. 3/2024, 742-752) [principio di tassatività; principio di eterointegrazione; cause di esclusione implicite; cause di esclusione automatica e non automatica; mancato pagamento del contributo all’Anac; socio unico persona giuridica; falsa dichiarazione; offerta tecnica priva dei requisiti essenziali; il sopralluogo; l’offerta anomala; nullità delle cause di esclusione atipiche; soccorso istruttorio e soccorso procedimentale; il self clearing (ravvedimento operoso che rimuove una causa di esclusione già verificatasi); i criteri del nuovo codice; principio del risultato; regolarità fiscale, regolarità contributiva; illecito professionale grave; principio di tassatività e requisiti speciali di partecipazione] in tema di appalti (avvalimento): - TAR Salerno 1^, 30.1.24 n. 315 (Giurispr. it. 3/2024, 691 T): L’art. 104, 4° comma, DLg 36/2023, applicabile anche all’avvalimento premiale, prevede che “L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta (...). L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante: (...) b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture”. Tale norma, applicabile agli appalti di servizi, prevede che anche nell’avvalimento premiale l’ausiliaria disponga dei requisiti previsti dall’art. 100 DLg 36/2023, tra i quali vi è l’idoneità professionale. - (nota di) Irene Grossi, Avvalimento premiale: i requisiti dell’ausiliaria alla luce del nuovo CCP (Giurispr. it. 3/2024, 691-694) in tema di autoannullamento (competenza): - Cons. Stato V, 29.12.23 n. 11307, pres. Sestini, est. Manzione (Giurispr. it. 3/2024, 520-1): La competenza all’adozione di un provvedimento di autoannullamento spetta al medesimo plesso amministrativo che ha adottato l’atto illegittimo (principio del c.d. contrarius actus), principio che non trova eccezione neppure nelle ipotesi in cui il vizio di illegittimità che induce ad agire in autotutela sia quello dell’incompetenza. Neppure in tali ipotesi può ritenersi che la competenza all’adozione del provvedimento di ritiro possa essere riconosciuta a un plesso diverso da quello che ha operato in prima battura (e ciò anche nel caso in cui si intenda demandare l’adozione del provvedimento di secondo grado al plesso ordinariamente competente). in tema di concessioni demaniali marittime (c.d. balneari - proroga): - Cons. Stato VI, 27.12.23 n. 11200, pres. Simonetti, est. Cordì (Giurispr. it. 3/2024, 521-2): Le statuizioni rese dalla sentenza Ad. plen n. 17/2021 (in punto di radicale inefficacia delle proroghe di concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo disposte in contrasto con il diritto UE) continuano a trovare piena applicazione, a ciò non ostando l’intervenuto annullamento, ad opera delle Sezioni unite della Cassazione, della coeva decisione dell’Ad. plen n. 18/2021, che aveva enunciato principi del tutto analoghi. A differenza della seconda di tali decisioni, infatti, la sentenza n. 17/2021 non è stata fatta oggetto di impugnativa e le sue statuizioni risultano pienamente valide ed efficaci. in materia urbanistica : - Cons. Stato IV 18.12.23 n. 10976, pres. Neri, st. Conforti (Coima SGR s.p.a. c/ Comune di Milano): Pur ribadendosi l’amplissima discrezionalità di cui i Comuni godono in tema di pianificazione urbanistica delle diverse porzioni del territorio comunale, deve ritenersi che l’esercizio di tale discrezionalità incontri specifici limiti e modulazioni nelle ipotesi in cui il medesimo Ente abbia ingenerato in una controparte privata, con propri atti, un legittimo affidamento in ordine a un determinato - e più favorevole - assetto urbanistico di una determinata area. (Il CdS accoglie l’appello di Coima SGR contro TAR Milano 2^ 22.9.22 n. 2044 e annulla la scelta di Piano inerente l’area del c.d. Pirellino, pur facendo salva ogni altra determinazione dell’Ente in termini pianificatori). in tema di ottemperanza (impugnativa atti Commissario ad acta): - Cons. Stato III 8.1.24 n. 254, pres. Greco, est. Pescatore (Giurispr. it. 3/2024, 518-9): Il termine di sessanta giorni fissato dall’art. 114, 6° comma c.p.a. per l’impugnativa degli atti del Commissario ad acta nei giudizi di esecuzione trova applicazione anche per l’impugnativa avverso gli atti del Commissario nominato ai sensi degli artt. 31 e 117 per l’ipotesi di inadempimento dell’A. Conseguentemente, non trova applicazione, a tali fini, il diverso termine (annuale) per l’impugnativa del silenzio inadempimento in quanto tale, per come fissato dall’art. 31, 2° comma c.p.a. in tema di gare e concorsi pubblici (turbata libertà degli incanti): - Cass. pen. 6^, 24.5-18.9.23 n. 38127 (Giurispr. it. 3/2024, 695 T): La lettera dell’art. 353 c.p., nel fare riferimento alla “gara nei pubblici incanti e nelle licitazioni private”, restringe l’area di tutela e delimita il perimetro operativo della fattispecie alle sole procedure indette per la cessione di un bene ovvero per l’affidamento all’esterno dell’esecuzione di un’opera o della gestione di un servizio. L’attività d’interpretazione trova un limite nel significato letterale delle espressioni utilizzate dal legislatore e, pertanto, l’operatività dell’art. 353 c.p. non può essere estesa alle turbative dei concorsi per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni. - (commento di) Vincenzo Maiello, Turbata libertà degli incanti, concorsi pubblici e divieto di analogia in malam partem (Giurispr. it. 3/2024, 696-700) in materia di sport (Super League): - Corte giust. Ue, Grande Sezione, 21.12.23, causa C-333/21 (Giurispr. it. 3/2024, 524-6, annotata da Irene Stigliano): Il comunicato congiunto della FIFA e della UEFA recante minaccia di sanzioni nei confronti dei club e dei giocatori i quali volessero partecipare alla Super League - nuova competizione calcistica su scala europea, la prima al di fuori della UEFA, per la cui realizzazione è stata istituita, su iniziativa di un gruppo di noti club calcistici professionistici europei siti, in particolare, in Spagna, Italia e Regno Unito, la European Super League Company (ESLC), ente privato spagnolo - integra una violazione degli articoli 101 e 102 del Trattato (abuso di posizione dominante), cosi come le norme approvate, a monte, da FIFA e UEFA che prevedono la previa approvazione da parte di queste, a pena di sanzioni, di competizioni calcistiche. Tali norme costituiscono un ostacolo alla libera prestazione dei servizi garantita dall’art. 56 del Trattato, in quanto tendono non solo ad ostacolare le diverse attività economiche interessate, ma anche ad impedirle del tutto. (La Corte sottolinea la natura di enti privati delle Federazioni calcistiche FIFA e UEFA, chiarendo che le stesse, pur godendo di indubbia posizione dominante sui relativi mercati, non hanno alcun tipo di monopolio sugli stessi) sul diritto all’immagine : - Cass. 3^, 27.12.23 n. 36106 (Giurispr. it. 3/2024, 500-502): Lo scopo culturale – che, ai sensi dell’art. 97, L 633/1941 (legge sul diritto d’autore), legittima l’esposizione dell’immagine altrui anche in mancanza del consenso dell’interessato – consiste in una finalità di puro interesse generale, come tale priva di risvolti lucrativi e personali. [La SC conferma la sentenza di merito che ha ritenuto legittima l’esposizione dell’immagine di un famoso ex calciatore (G.R. detto Gianni), nell’ambito di una mostra allestita all’interno dello stadio di Milano, sul presupposto che essa non aveva finalità lucrative, bensì culturali e didattiche, mirando a celebrare la gloria dei campioni del passato e a farne conoscere le gesta anche ai più giovani] sul diritto all’anonimato della madre : - Cedu 30.1.24, ric. 18843/20, Cherrier c/ Francia (Giurispr. it. 3/2024, 526-7, annotata da Francesco Miriano): Il rifiuto delle autorità francesi nazionali di fornire all’adottato informazioni sull’identità della madre biologica non viola l’art. 8 della Convenzione (diritto alla vita privata e familiare) in materia di successione (testamento - vincolo di destinazione): - Cass. 2^, 2.8.23 n. 23616 (Giurispr. it. 3/2024, 545 T): L’attribuzione patrimoniale testamentaria di un bene con vincolo perpetuo di destinazione imposto dal disponente con clausola modale, è nulla per violazione dell’art. 1379 c.c., risultando eccessivamente compromesso il diritto di proprietà dell’onerato, i cui poteri dispositivi sul bene – destinato a circolare, a pena di inadempimento, con il medesimo vincolo – risultano sostanzialmente sterilizzati sine die. (In applicazione del principio, la SC ha ritenuto valido, perché predeterminato nel tempo, il vincolo di attribuzione testamentaria della proprietà di un immobile in favore di un Comune, alla condizione di mantenimento per almeno sessant’anni della destinazione del complesso immobiliare a uso di piscina e di palestra per la collettività). - (commento di) Roberto Calvo, Il vincolo testamentario di destinazione e il dilemma intorno alla disciplina applicabile (Giurispr. it. 3/2024, 548-553) in materia di successione (rinuncia del legittimario all’eredità): - Cass. 2^, 11.5.23 n. 12813 (Giurispr. it. 3/2024, 557 T): Ai sensi dell’art. 552 il legittimario che rinuncia all’eredità ha diritto di ritenere le donazioni o di conseguire i legati a lui fatti, anche nel caso in cui operi la rappresentazione, senza che i beni oggetto dei legati o delle donazioni si trasmettano ai rappresentanti, fermo restando però l’onere di questi ultimi di dover imputare le stesse disposizioni alla quota di legittima nella quale subentrano iure repraesentationis. - (commento di) Luca Ballerini, Rappresentazione e donazioni in conto ricevute dal legittimario rinunziante all’eredità (Giurispr. it. 3/2024, 558-564) in materia di successione (obbligo di donare): - Cass. 2^, 28.3.23 n. 8733 (Giurispr. it. 3/2024, 564 T): È nulla la condizione testamentaria che prevede l’obbligo per il soggetto istituito di donare un proprio bene, in quanto del tutto incompatibile con il requisito essenziale della donazione che è quello della spontaneità dell’attribuzione. La nullità della clausola che impone all’istituito l’obbligo di donare non si estende all’intero testamento ove non risulti che la volontà di arricchire un terzo mediante la clausola nulla, che deve emergere dal testamento e non anche da elementi estrinseci alla scheda, fosse stato l’unico motivo che aveva indotto il de cuius a testare. - (commento di) Gianluca Sicchiero, Una tesi sulla validità di condizioni testamentarie coartanti (Giurispr. it. 3/2024, 566-571) in tema di donazione (clausola di premorienza del donante): - Cass. 2^, 13.12.23 n. 34858 (Giurispr. it. 3/2024, 511-4): La donazione con clausola sospensiva di premorienza del donante produce effetti immediati e concerne singoli beni valutati dai contraenti nella loro consistenza ed oggettività al momento del perfezionamento, con conseguente attualità dell’attribuzione la cui efficacia è solo differita alla morte; pertanto, la violazione del divieto dei patti successori può derivare solo dalla persistenza di un residuo potere dispositivo del donante, tale da minare l’irrevocabilità della disposizione e la sua immediata efficacia vincolante, e non dalla maggior o minore probabilità del verificarsi dell’evento condizionante. (La SC conferma la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la nullità di una donazione di quote societarie con clausola di premorienza del donante realizzata da un soggetto in fase di malattia terminale al quale restavano solo pochi mesi di vita). in tema di proprietà : - Vito Amendolagine (a cura di), Le azioni a difesa della proprietà e del possesso (Giurispr. it. 3/2024, 733-741) giurisdizione: azioni petitorie e azioni possessorie, giudizio petitorio e possessorio; revindica, legittimazione e regime probatorio; actio negatoria servitutis; regolamento di confini; usucapione; azioni possessorie e procedimenti possessori; azioni nunciatorie e risarcimento del danno) in tema di arricchimento senza causa : - Cass. SSUU 5.12.23 n. 33954 (Giurispr. it. 3/2024, 529 T): Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l’esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall’illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico. - (commento di) Paolo Gallo, La sussidiarietà dell’azione di arricchimento: il punto delle Sezioni unite (Giurispr. it. 3/2024, 530-537) in procedura civile (litispendenza internazionale - caso Agnelli): - Trib. Torino 2^, 12.4.23 (ord), pres. Demaria, est. Aloj, causa M.A.D.P. (avv. Trevisan) – P.D.P., A.D.P., T.D.P., S.D.P. (avv. Trevisan) / J.P.J.E., L.E.E., G.E. (avv.ti Barcellona, Re) / U.v.G. (avv.ti De Nova, Chiesa) (Giurispr. it. 3/2024, 616 T): 1. La nozione di “contestations (...) déjà pendantes devant une juridiction de l’autre Etat” (contestazioni già pendenti davanti un tribunale dell’altro Stato), contenuta nell’art. 8 della Convenzione italo-svizzera 3 gennaio 1933, va interpretata come facente riferimento a cause: intercorrenti tra i medesimi soggetti, eventualmente con posizioni processuali diverse; aventi il medesimo oggetto, ossia volte all’affermazione o alla negazione della spettanza del medesimo bene della vita, pur non essendo necessaria la coincidenza dei petita immediati; aventi il medesimo titolo, ossia fondate sul medesimo rapporto contrattuale o sul medesimo titolo giuridico (sulla base di questa premessa, il Tribunale di Torino ha escluso l’applicazione dell’art. 8 della Convenzione, ritenendo che il processo innanzi a lui proposto non fosse soggettivamente e oggettivamente identico a quelli precedentemente iniziati in Svizzera, nei quali non erano state coinvolte tutte le parti del giudizio italiano, né erano state avanzate tutte le domande cumulate in quest’ultimo). 2. Per disporre la sospensione facoltativa del processo italiano ex art. 7, 3° comma, L 218/1995, il giudice deve anzitutto stabilire la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità con un altro procedimento pendente all’estero, effettuare poi una valutazione prognostica circa la possibilità della sentenza straniera di spiegare effetto in Italia e, infine, verificare l’opportunità della sospensione del giudizio (il Tribunale di Torino ha sospeso il processo innanzi a lui pendente in forza dell’art. 7, 3° comma, L 218/1995, ritenendo sussistenti tutti i presupposti applicativi della norma e, in particolare, il rapporto di pregiudizialità, poiché le cause proposte in Italia erano talune identiche ed altre dipendenti rispetto a quelle dedotte nei processi svizzeri). - (commento critico di) Luca Penasa, Litispendenza e pregiudizialità internazionali in un tormentato caso italo-svizzero di parallel litigation in materia successoria (Giurispr. it. 3/2024, 619-634) c.s. Etica e moralismo Distinguerei le persone morali dai moralisti, perché molti di coloro che parlano di etica, a furia di discuterne, non hanno poi il tempo di praticarla (Giulio Andreotti)
Autore: Carmine Spadavecchia 18 aprile 2024
in tema di concessioni balneari : - Giannangelo Marchegiani, Le vicissitudini delle concessioni balneari e la precarietà della loro situazione (Urban. e appalti 1/2024, 5-18) in tema di illeciti professionali (codice appalti e obblighi dichiarativi): - Fausto Gaspari, Cosa resterà dell’art. 80? Prime riflessioni attorno alla tassatività dei gravi illeciti professionali di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023 (Urban. e appalti 1/2024, 19-33) in tema di partenariato pubblico-privato : - Silvia Fasano, Partenariato sociale, cessione di immobili in cambio di opere, servizi globali e contraente generale (Urban. e appalti 1/2024, 35-48) in tema di ottemperanza (all’ordine di demolizione): - Ad. plen. 11.10.23 n. 16, pres. Maruotti, est. Tarantino (Urban. e appalti 1/2024, 49 T): La mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine da esso fissato comporta la perduranza di una situazione contra ius e costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dal precedente illecito - avente anche rilevanza penale - commesso con la realizzazione delle opere abusive. La mancata ottemperanza - anche da parte del nudo proprietario – all’ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall’art. 31, comma 3, DPR 380/2001, impone l’emanazione dell’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata formulata l’istanza prevista dall’art. 36 del medesimo DPR o sia stata dedotta e comprovata la non imputabilità dell’inottemperanza. L’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, DPR 380/2001, ha natura dichiarativa e comporta - in base alle regole dell’obbligo propter rem - l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione. Qualora per la prima volta sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima (comportando una fattispecie a formazione progressiva). L’inottemperanza all’ordinanza di demolizione comporta la novazione oggettiva dell’obbligo del responsabile o del suo avente causa di ripristinare la legalità violata, poiché, a seguito dell’acquisto del bene da parte dell’Amministrazione, egli non può più demolire il manufatto abusivo e deve rimborsare all’Amministrazione le spese da essa sostenute per effettuare la demolizione d’ufficio, salva la possibilità che essa consenta anche in seguito che la demolizione venga posta in essere dal privato. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, DPR 380/2001 non può essere irrogata nei confronti di chi - prima dell’entrata in vigore della L 16/del 2014 - abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all’ordine di demolizione, pur se l’inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore. - (commento di) Calogero Commandatore, Il sistema sanzionatorio dell’illecito edilizio all’esame dell’Adunanza plenaria (Urban. e appalti 1/2024, 61-69). Il sistema di repressione e reazione agli abusi edilizi delineato dalla Plenaria; le sue persistenti criticità, anche alla luce del principio di proporzionalità; i nodi irrisolti dalla Plenaria. in tema di contratti pubblici (organismo di diritto pubblico - Casinò di Venezia): - Cons. Stato V 26.9.23 n. 8542, pres. Sabatino, est. Rovelli (Urban. e appalti 1/2024, 71 T): Tre sono le condizioni perché possa parlarsi di “organismo di diritto pubblico” ai fini dell’applicazione della normativa sui contratti pubblici: deve trattarsi di un soggetto dotato di personalità giuridica; sottoposto ad influenza pubblica dominante; istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale. Si tratta di una tipologia di amministrazione fondata su parametri oggettivi, ossia sulla tipologia delle attività esercitate e sulla natura delle stesse. I requisiti in questione non sono tra loro alternativi, ma devono essere posseduti cumulativamente e sono valutati dal giudice caso per caso. - (commento di) Alessandro Ricci Marini, La nozione di organismo di diritto pubblico, fra giurisprudenza e nuovo Codice dei Contratti Pubblici (Urban. e appalti 1/2024, 77-86) sulla rinuncia al procedimento amministrativo : - Cons. Stato VII, pres. Chieppa, est. Francola (Urban. e appalti 1/2024, 87 T): Sebbene gli interessi legittimi, in quanto ontologicamente collegati all’esercizio del potere pubblico, costituiscano posizioni tendenzialmente indisponibili, è ammissibile la rinuncia ad uno specifico atto che costituisca estrinsecazione ed esercizio dell’interesse legittimo, come l’istanza di avvio di un procedimento amministrativo, in quanto la rinuncia ad una delle molteplici facoltà riconosciute al titolare di un interesse legittimo non costituisce rinuncia all’interesse legittimo stesso. Mentre la rinuncia al diritto autorizzato non consente più all’interessato l’esercizio di quella specifica attività, neanche qualora intendesse chiedere in futuro una nuova autorizzazione, poiché l’effetto dismissivo conseguente coinvolge il diritto stesso considerato nella sua interezza, la rinuncia all’autorizzazione non implica anche la rinuncia al diritto autorizzato, essendo soltanto limitata al provvedimento amministrativo, per cui l’interessato conserva la facoltà di richiedere in futuro una nuova autorizzazione per l’esercizio del suo diritto. Così come è ammissibile la rinuncia ad un’autorizzazione già rilasciata, in quanto provvedimento ampliativo della sfera giuridica dell’interessato, deve simmetricamente ritenersi possibile rinunciare anche ad un procedimento intrapreso su istanza di parte per il rilascio di un’autorizzazione richiesta ma ancora non concessa, rientrando nella facoltà dell’istante rinunciarvi con un atto espresso prima che l’Amministrazione si sia pronunciata sulla stessa. Nei procedimenti ad istanza di parte, la rinuncia all’istanza costituisce un’ipotesi di manifesta improcedibilità della domanda, che obbliga l’A. a concludere il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata ai sensi dell’art. 2, comma 1, secondo periodo, L 241/1990. La decadenza di cui all’art. 75, comma 1, DPR. 445/2000 è un caso precipuo d’autotutela doverosa, senza che tale norma, per la cui applicazione si prescinde dalla condizione soggettiva del dichiarante, lasci alcun margine di discrezionalità all’A. procedente. Posto che la reiterazione di un’istanza procedimentale incontra il limite del precedente diniego non impugnato nei termini, il rigetto dell’istanza originaria legittima l’A. a non intraprendere alcuna attività istruttoria sulla seconda istanza solo se identica alla prima, mentre laddove essa presenti un quid novi l’A. è tenuta a riesaminare la domanda pronunciandosi all’esito di una nuova e rinnovata istruttoria procedimentale. Allorché la rinuncia ad un procedimento in corso sia propedeutica ad evitare l’applicazione del divieto di concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni previste per un periodo di due anni, stabilito dall’art. 75, comma 1-bis, DPR 445/2000, la futura riproposizione dell’istanza è inammissibile, costituendo condotta integrante un abuso procedimentale, violativa, come tale, dei principi di collaborazione, legalmente tipizzati. L’art. 75, comma 1-bis, DPR 445/2000, è applicabile soltanto in ordine ai procedimenti intrapresi o pendenti alla data della sua entrata in vigore e non anche ai procedimenti amministrativi antecedentemente definiti, non essendone possibile un’applicazione retroattiva. - (commento di) Roberto Musone, La rinunciabilità al procedimento amministrativo ad istanza di parte e i limiti alla reiterabilità dell’istanza (Urban. e appalti 1/2024, 94-112). La rinunciabilità all’interesse legittimo (elaborazione dottrinale e giurisprudenziale) e alle singole facoltà dell’interesse legittimo. in tema di accesso : - Cons. Stato III 3.5.23 n. 4465, pres. Ungari, est. D’Angelo (Urban. e appalti 1/2024, 113 T): 1. Ferma restando la particolare natura degli atti posti a base dell’istruttoria relativa alle interdittive antimafia e la loro tendenziale segretezza, l’inibizione all’accesso non può essere fondata solo sul generico richiamo a norme di legge. Il diniego avrebbe dovuto fondarsi su una specifica motivazione in ordine alla prevalenza delle esigenze di sicurezza pubblica derivanti dalle attività e dalle acquisizioni istruttorie poste in essere dall’Amministrazione. 2. In relazione agli atti istruttori “a monte” dell’interdittiva antimafia, l’accesso va effettivamente escluso per tutte le parti della documentazione in possesso dell’A. coperte da segreto istruttorio, in quanto afferente a indagini preliminari o procedimenti penali in corso, oppure se e nella misura in cui coinvolga, a qualunque titolo, terzi soggetti interessati dalle informative di polizia di sicurezza, ovvero, ancora, ove possano essere addotti specifici motivi ostativi riconducibili ad imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti in corso di svolgimento di polizia di sicurezza e di contrasto alla delinquenza organizzata. 3. Il diniego di accesso fondato sull’interesse alla riservatezza ovvero su ragioni di segretezza deve essere congruamente motivato per potersi ritenere prevalente sul diritto alla difesa del richiedente, riconosciuto in sede giurisdizionale o procedimentale dai principi costituzionali (artt. 24, 97,111 e 113 Cost.), nonché dalle disposizioni della Cedu (art. 6) e dalla Cdfue (art. 47), diritto che comunque deve essere garantito. - (commento di= Roberto Cippitani, La sicurezza come motivo di esclusione dal diritto di accesso ai documenti amministrativi (Urban. e appalti 1/2024, 114-123) in materia edilizia (doppia conformità e sanatoria giurisprudenziale impropria): - Cass. pen. 3^, 31.10.23 n. 43823 (Urban. e appalti 1/2024, 141-3): Essendo illegittimi i provvedimenti di sanatoria “atipica” che prescindono dal requisito della doppia conformità, il giudice penale non può attribuire ad essi alcun effetto, non soltanto con riguardo all’estinzione del reato urbanistico, ma pure rispetto alla non irrogazione dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva previsto dall’art. 31, comma 9, T.U.E., ovvero alla revoca dello stesso qualora il provvedimento amministrativo contra legem sia stato eventualmente emanato dopo il passaggio in giudicato della sentenza. in materia edilizia (ordine di demolizione – principio di proporzionalità): - Cass. pen. 4^, 7.11.23 n. 44653 (Urban. e appalti 1/2024, 136): Se è ben vero che il giudice, nel dare attuazione all’ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze della Cedu, è tuttavia altrettanto indubbio che i fatti addotti a sostegno del rispetto del principio di proporzionalità - che non possono dipendere dall’inerzia o dalla volontà del destinatario - devono essere allegati (e accertati) in modo rigoroso, dovendosene far carico (quantomeno sul piano dell’allegazione) chi intende avvalersene per paralizzare il ripristino di un ordine violato, né il tempo trascorso dalla sentenza di condanna può legittimare alcun affidamento nell’inerzia dei pubblici poteri. in materia edilizia ( edilizia libera ): - Cass. pen. 3^, 17.10.23 n. 42243 (Urban. e appalti 1/2024, 137-8): In tema di reati edilizi, non rientra nella categoria degli interventi di edilizia libera, di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), DPR 6.6.2001 n. 380, l’installazione di barriere in cemento del tipo “new jersey”, non avendo le stesse natura di elementi di arredo, sicché tale condotta, se posta in essere in assenza del permesso di costruire, integra la contravvenzione di cui all’art. 44 DPR cit., in quanto comporta una stabile alterazione dell’assetto urbanistico dell’area di riferimento. - Cass. pen. 3^, 17.10.23 n. 42238 (Urban. e appalti 1/2024, 138-9): La gettata di cemento eseguita in area sottoposta a vincolo paesaggistico non può esser qualificata come intervento di edilizia libera, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-ter), DPR 380/2001 (opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati) laddove l’opera non presenti carattere contingente, temporaneo e movibile, ma - per struttura ed estensione - modifichi visibilmente l’assetto urbanistico del territorio. sull’ intervento in giudizio (chiamata in garanzia nel processo amministrativo): -TRGA Trento 3.10.23 n. 147 (ord), pres. Rocco, est. Polidori (Urban. e appalti 1/2024, 125 T): Nel processo amministrativo, quantomeno laddove si tratti di controversie che abbiano a oggetto diritti soggettivi rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, l’istanza di autorizzazione dell’Amministrazione intimata a chiamare in causa il terzo garante è disciplinata, per effetto del rinvio esterno di cui all’art. 39, comma 1, c.p.a., dagli artt. 106, 167 e 269 c.p.c., con la conseguenza che l’istanza stessa dev’essere depositata entro un termine decadenziale coincidente con quello di sessanta giorni previsto dall’art. 46 c.p.a. per la costituzione delle parti intimate, in quanto le esigenze di garanzia del contraddittorio impongono di anticipare il più possibile la sua corretta e integrale costituzione, ai fini di tutela non solo della controparte, ma anche dello stesso chiamato. - (commento di) Alessandra Dapas e Luigi Viola, Difficoltà (ed equivoci) dei trapianti giuridici: il caso della chiamata in garanzia nel processo amministrativo (Urban. e appalti 1/2024, 128-135) c.s. L'uomo è un animale sociale (Aristotele). Quello che litiga sui social, spargendo odio puro, assoluto, disinteressato, inutile, contagioso, è un animale e basta (Luigi Mascheroni)
Autore: Carmine Spadavecchia 15 aprile 2024
sul c.d. correttivo alla riforma Cartabia penale : DLg 19.3.2024 n. 31 [GU 20.3.24 n. 67] [in vigore dal 4 aprile 2024] Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari - testo del decreto (Guida al diritto 13/2024, 12-20) - modifiche al codice penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 13/2024, 20-21) - modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 13/2024, 22-49) - modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 13/2024, 50-51) - mappa con le principali novità del decreto, a cura di Aldo Natalini (Guida al diritto 13/2024, 52-55) - commenti: - Giorgio Spangher*, Il correttivo alla Riforma Cartabia apre la “partita” delle garanzie (Guida al diritto 13/2024, 8-11, editoriale) [*professore emerito di diritto e procedura penale presso l’Università di Roma La Sapienza] - Aldo Natalini, Lesioni personali ai sanitari sono procedibili d’ufficio (Guida al diritto 13/2024, 56-58) [modifiche al codice penale: la procedibilità] - Giuseppe Amato, Archiviazione: per la bontà dell’accusa vale ora la “prognosi di condanna” (Guida al diritto 13/2024, 59-66) [modifiche al c.p.p.: le indagini] - Giuseppe Amato, Stop tempi morti nelle investigazioni, interventi coordinati di giudice e Pg (Guida al diritto 13/2024, 67-78) [modifiche al Cpp: le indagini] - Giuseppe Amato, Avocazione: la difficile “quadra” del controllo del Pg sul Pm (Guida al diritto 13/2024, 79-89) [modifiche al Cpp: le indagini] - Carmelo Minnella, Partecipazione udienza a distanza, tagliato il termine dei tre giorni (Guida al diritto 13/2024, 90-93) [modifiche al c.p.p.: il processo telematico] - Aldo Natalini, Se domicilio eletto è inidoneo atto introduttivo al difensore (Guida al diritto 13/2024, 94-96) [modifiche al c.p.p.: le notifiche]i - Aldo Natalini, Udienza fissa di prosecuzione, da settembre spostata a ottobre (Guida al diritto 13/2024, 97-98) [modifiche al c.p.p.: processo in assenza] - Renato Bricchetti, Abbreviato: sconto anche d’ufficio se la sentenza non viene impugnata (Guida al diritto 13/2024, 99-102) [modifiche al c.p.p.: i riti alternativi] - Aldo Natalini, Le scadenze di fase sono sospese se la predibattimentale è rinviata (Guida al diritto 13/2024, 103-104) [modifiche al c.p.p.: rito monocratico] - Fabio Fiorentin, Consenso imputato, gioie e dolori bypassando la fase di sentencing (Guida al diritto 13/2024, 105-109) [modifiche al c.p.p.: le pene sostitutive] - Fabio Fiorentin, Quella “colpa” della restorative justice bollata dalla visione “reocentrica” (Guida al diritto 13/2024, 110-112) [modifiche al c.p.p.: la giustizia riparativa] - Carmelo Minnella, Citazione in appello: necessario che ci sia l’avviso a comparire (Guida al diritto 13/2024, 113-119) [modifiche al c.p.p.: il giudizio di appello] - Carmelo Minnella, Con il Pg che deposita in appello superato il deficit d’assenza del Pdp (Guida al diritto 13/2024,120-123) [norme transitorie]  in tema di accesso : - Cons. Stato III 12.2.24 n. 1366, pres. Caputo, est. Ponte (Guida al diritto 13/2024, 129): L’esame dei documenti deve essere senza costi. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. Il diritto di accesso consta infatti di due momenti: quello dell’esame e quello dell’estrazione di copia degli atti. L’esame dei documenti deve essere gratuito, mentre l’estrazione di copia è subordinata alla corresponsione dei diritti di segreteria. Dopo aver formulato l’istanza di accesso gli interessati hanno diritto di verificare che gli atti messi a disposizione dall’Amministrazione coincidano con quanto di loro interesse; svolta tale verifica, e circoscritta la documentazione che intendono acquisire, essi devono corrispondere i predetti diritti di segreteria. Gli oneri conseguenti all’esercizio di tale diritto, per la parte che eccede il mero costo di riproduzione, vanno quindi, finanziati attraverso la fiscalità, in tema di bollo e di diritti di segreteria e di visura, al pari di quanto avviene per gli altri diritti correlati al funzionamento del meccanismo democratico. Pertanto va escluso che possa istituirsi una specifica e nuova tassa extra ordinem come avvenuto nel caso di specie, in cui la tariffa di 20 o 35 euro per la visione delle pratiche era asseritamente finalizzata a coprire i costi delle attività di ricerca e messa a disposizione della documentazione agli interessati. La previsione impugnata è illegittima sia laddove prevede un costo per la visione, in diretto contrasto col principio predetto, sia laddove introduce una somma autonoma e distinta, per lo svolgimento di un’attività, in termini di tassa di ricerca, rispetto alle vigenti disposizioni in tema di bollo e di diritti di segreteria e di visura. È evidente che l’incremento delle attività connesse all’attuazione del principio di trasparenza abbia dei costi in termini di tempo e di risorse organizzative, in campo di politica economica; le relative conseguenze non possono però essere individuate con modalità scollegate dalla normativa di principio che regola l’esercizio di un diritto, quale quello di accesso, posto a garanzia del cittadino nei confronti dell’attività autoritativa.  in tema di emersione del lavoro irregolare : - Corte cost. 19.3.24 n. 43, pres. Barbera, red. Navarretta (Guida al diritto 13/2024, 126-7): L’art. 103, comma 10, lettera c), DL19.5.2020 n. 34 – L 17.7.2020 n. 77 è incostituzionale nella parte in cui include fra i reati che comportano l’automatica esclusione dalla procedura di emersione del lavoro irregolare la previa condanna per il cosiddetto “piccolo spaccio”. Quest’ultimo è definito dal legislatore come illecito di ridotta offensività e rientra fra i reati per i quali opera l’arresto facoltativo in flagranza, vale a dire la regola utilizzata dal legislatore (art. 103, comma 10, lettera d), Dl 34/2020) per richiamare reati di minore gravità, ai quali non viene applicato il citato automatismo. La condanna per il reato in questione non costituisce indice univoco di persistente pericolosità tale da giustificare l’esclusione automatica del lavoratore dalla procedura di emersione. Ben può accadere, infatti, che il lavoratore straniero, tenuto conto del tempo trascorso dalla condanna, dell’espiazione della pena, dell’eventuale percorso rieducativo seguito, della condotta tenuta successivamente e di altri possibili indici probatori, non rappresenti più un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza. L’automatismo non è dunque coerente con la stessa finalità della legge introdotta nel corso dell’emergenza pandemica e «ispirata all’istanza di favorire l’integrazione lavorativa e sociale di persone che con il proprio lavoro avevano contribuito, spesso in condizioni di carenza di tutele, [...] ad apportare significativi benefici alla comunità dei consociati nel contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19». Di conseguenza, all’ipotesi del lavoratore che in passato ha riportato una condanna per il reato di piccolo spaccio si applica la previsione che lo esclude dalle procedure di emersione del lavoro irregolare solo se la PA accerta in concreto la sua attuale pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato (art. 103, comma 10, lettera d), DL 34/2020). a d  in tema di documento d’identità (impronte digitali) - Corte giust. Ue, Grande sezione, 21.3.24, causa C-61/22 (Guida al diritto 13/2024, 129): La decisione della Corte UE, nell’avallare come legittima l’imposizione del dato identificativo di due impronte digitali, ha contemporaneamente rilevato l’invalidità del regolamento Ue che prevede tale obbligo, in quanto fondato su una base giuridica errata, vale a dire su un articolo del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea diverso da quello che sarebbe stato corretto. Il Parlamento europeo e il Consiglio lo hanno infatti adottato sul fondamento dell’art. 21, par. 2, Tfue, relativo al diritto dei cittadini europei di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, mentre la corretta base giuridica è la disposizione più specifica dell’art. 77, par. 3, dello stesso Tfue che riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e, più precisamente, le politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione. L’applicazione della disposizione corretta prevede, in effetti, una procedura legislativa speciale e, in particolare, l’unanimità in seno al Consiglio, laddove il regolamento del 2019 è stato applicato con la procedura ordinaria, che non prevede l’unanimità in seno al Consiglio. Per arginare gli effetti immediati dell’annullamento la Corte ha stabilito di mantenere l’efficacia del regolamento invalido fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole e al più tardi il 31 dicembre 2026, di un nuovo regolamento, fondato sulla base giuridica idonea. in tema di diritti d’autore (gestione): - Corte giust. Ue 5^, 21.3.24, causa C-10/22 (Guida al diritto 13/2024, 130): La normativa nazionale costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi nella misura in cui non consente alle entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare in Italia i loro servizi di gestione dei diritti d’autore. Sebbene tale restrizione possa in linea di principio essere giustificata dall’imperativo consistente nel tutelare i diritti di proprietà intellettuale, essa non è proporzionata poiché preclude in modo generale e assoluto a qualsiasi entità di gestione indipendente stabilita in un altro Stato membro di svolgere la sua attività nel mercato di cui trattasi. Misure meno lesive della libera prestazione dei servizi consentirebbero di conseguire l’obiettivo perseguito, ma allo stato attuale rileva che la normativa italiana non è compatibile col diritto UE.  in tema di donazioni indirette : - Cass. trib. 20.3.24 n. 7442 (Guida al diritto 13/2024, 128): Le norme in tema di donazione indiretta contenute nel TU 346/1990 non sono implicitamente abrogate, ma sono pienamente vigenti. Le donazioni indirette non possono che essere tassate nelle ipotesi specificamente previste dalla legge, vale a dire: in caso di loro volontaria registrazione da parte del contribuente oppure in caso di “confessione” (se di valore imponibile superiore a un milione) nell’ambito di un procedimento di accertamento tributario (si pensi al contribuente che sia chiamato a giustificare un tenore di vita non confacente con il suo reddito). Non sussiste l’obbligo di registrazione di una donazione indiretta se essa non risulta da un atto soggetto alla registrazione.  in materia di lavoro : - Corte cost. 19.3.24 n. 44, pres. Barbera, red. Amoroso (Guida al diritto 13/2024, 126): Deve ritenersi in sintonia con la legge di delega la disciplina per i lavoratori che erano sì già in servizio al 7 marzo 2015, ma che a quella data non beneficiavano della tutela reintegratoria perché non era integrato il requisito occupazionale previsto dai commi 8 e 9 dell’art. 18 e quindi a essi trovava applicazione solo la tutela indennitaria di cui alla L 604/1966. Il legislatore delegato, nell’esercizio del suo potere di completamento del quadro della disciplina, poteva regolare anche la posizione dei dipendenti di piccole aziende, per i quali non c’era un regime di tutela reintegratoria ex art. 18 da conservare, e ciò poteva fare tenendo conto dello «scopo» della delega e del bilanciamento voluto dal legislatore delegante (la non regressione della tutela reintegratoria di chi, essendo già in servizio, l’avesse alla data dell’entrata in vigore della nuova disciplina). In tal modo, da una parte non c’è stata una regressione in peius per tali lavoratori in quanto la tutela del decreto legislativo è, comunque, più favorevole del regime della legge n. 604/1966, ad essi applicabile in precedenza, prima del superamento della soglia occupazionale. D’altra parte, è soddisfatto lo «scopo» della delega nel senso che, se invece fosse stata consentita l’acquisizione ex novo del regime di tutela dell’art. 18, ciò avrebbe potuto rappresentare una remora, per il datore di lavoro, a fare nuove assunzioni, proprio quelle assunzioni che invece il legislatore delegante voleva incentivare. Quindi non è violata la legge-delega, sotto questo profilo, e pertanto ai lavoratori di piccole imprese, assunti prima dell’entrata in vigore dello decreto legislativo, non si applica l’art. 18 dello statuto dei lavoratori, bensì il regime di tutela del licenziamento individuale illegittimo, previsto per i contratti a tutela crescente, nel caso in cui il datore di lavoro abbia superato la soglia dimensionale di quindici lavoratori occupati nell’unità produttiva in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del decreto stesso. in t ema di tra sporto aereo ( rimborso biglietti e consenso informato): - Corte giust. Ue 3^, 21.3.24, causa C-76/23 (Guida al diritto 13/2024, 130): Va appurato dal giudice nazionale se nella compilazione del modulo per richiedere il rimborso del biglietto aereo la clausola sottoscritta sia stata offerta al contraente in maniera non “subdola” al punto di mancare la consapevolezza di stare effettuando una scelta rispetto alla modalità di soddisfazione di un proprio diritto. Solo in tal caso la clausola sarà opponibile anche al terzo che vanti il rimborso, dopo averne acquisito il titolo dall’iniziale avente diritto. (Nel caso in esame, il passeggero, che aveva poi ceduto il proprio diritto a un terzo, aveva già accettato il rimborso del biglietto sotto forma di buono di viaggio, avendo compilato un modulo sul sito Internet del vettore aereo con contemporanea rinuncia alla restituzione sotto forma di somma di denaro. Per la Corte tale modalità è legittima se il vettore aereo ha fatto in modo che il passeggero fosse posto nella condizione di essere chiaramente informato delle modalità di rimborso e di stare indicando una propria scelta)  sulla legittimazione a ricorrere ( vicinitas ): - Cass. SSUU 19.3.24 n. 7326 (Guida al diritto 13/2024, 127): La legittimazione dei proprietari d’immobili o dei residenti in un’area interessata da un intervento idraulico a impugnare atti amministrativi incidenti sull’ambiente (in quanto opere relative ad acque pubbliche) può fondarsi anche sul solo requisito della vicinitas, il quale costituisce elemento di differenziazione di interessi qualificati allorché l’attività conformativa dell’A. incida in un determinato ambito geografico, modificandone l’assetto nelle sue caratteristiche non soltanto urbanistiche, ma anche paesaggistiche, ecologiche e di salubrità e venga nel contempo denunziata come foriera di rischi per la salute, senza che occorra la prova puntuale della concreta pericolosità dell’opera, né la ricerca di un soggetto collettivo che assuma la titolarità della corrispondente situazione giuridica. Il pregiudizio può riguardare beni quali la salute, il paesaggio e l’ambiente, quest’ultimo eretto a bene costituzionalmente protetto dalla legge costituzionale n. 1/2022, la quale, aggiungendo un terzo comma all’articolo 9 della Carta, stabilisce che la Repubblica tutela «l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni». Si tratta, come chiarito dalla Consulta, di «valori costituzionali primari» «insuscettibili di subordinazione ad ogni altro valore costituzionalmente tutelato, ivi compresi quelli economici».   c.s.   - Sì, ve l’ho detto, qui a Parigi prima impiccano un uomo e poi gli fanno il processo (Molière, 1622-1673) - La funzione della giustizia non è dimostrare un'innocenza: è, in caso di innocenza, non procedere inutilmente, e dunque fermarsi prima, praticamente subito (Filippo Facci, giornalista, sull’assoluzione di Piero Fassino, ex sindaco di Torino, dopo un processo durato quindici anni)   
Autore: Carmine Spadavecchia 12 aprile 2024
in tema di giustizia amministrativa : - Marcello Clarich*, L’eccessiva centralità del Tar Lazio esige una seria revisione legislativa (Guida al diritto 12/2024, 10-11, editoriale). Commento a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario al TAR del Lazio [*professore ordinario di diritto amministrativo presso l’Università di Roma La Sapienza] sul c.d. decreto legge PNRR : DL 2.3.2024 n. 19 (GU 2.3.24 n. 52, avv. rett. GU 5.3.24 n. 5, in vigore dal 2 marzo 2024), Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - mappa del decreto a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 12/2024, 12-22) sotto il titolo “Decreto legge Pnrr: arriva la stabilizzazione nell’Upp e il concorso in deroga per i magistrati tributari”. - commenti: - Giuseppe Finocchiaro, Nuovi pignoramenti di crediti al via dal 2 marzo 2024 (Guida al diritto 12/2024, 23-29) [esecuzione civile] - Giuseppe Finocchiaro, Maggiore partecipazione del terzo nel procedimento di espropriazione (Guida al diritto 12/2024, 30-33) [esecuzione civile] - Aldo Natalini, Fornitura illecita di manodopera, torna il reato con le sanzioni penali (Guida al diritto 12/2024,34-39) [lavoro e formazione: il dilagante fenomeno della somministrazione abusiva di personale e le nuove sanzioni per interposizione illecita di manodopera] in tema di autotutela : - Cons. Stato VI 27.2.24 n. 1926, pres. Volpe, rel. Caponigro (Guida al diritto 12/2024, 94 T): Ai sensi dell'art. 21-nonies L 7.8.1990 n. 241, l'esercizio del potere di autotutela deve essere subordinato alla presenza delle condizioni di cui al primo comma, meritevoli di un'interpretazione rigida: la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico, l'esercizio entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti e la valorizzazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Con riferimento al regime temporale, occorre avere riguardo sia al succedersi di modifiche legislative nel tempo, che non devono portare all'erronea individuazione del dies a quo nel momento dell'adozione dell'atto di primo grado bensì nel momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, sia alle ipotesi derogatorie di cui al comma 2-bis dell'art. 21-nonies. In particolare, il differimento del termine di cui al primo comma può trovare una valida e compiuta giustificazione soltanto nelle ipotesi di impossibilità dell'Amministrazione di svolgere un accertamento sulle rappresentazioni e dichiarazioni del privato e determinarsi così a favore o meno della spettanza del bene della vita. In assenza di un comportamento diligente dell'Amministrazione, invece, il potere di annullamento d'ufficio non può considerarsi legittimamente esercitato. - (commento di) Giulia Pernice, Senza un’azione diligente della Pa l’annullamento d’ufficio è illegittimo (Guida al diritto 12/2024, 98-101) in tema di spese legali (ricorso straordinario e contributo unificato - giurisdizione): - Cons. Stato I 24.1.24 n. 135 (parere), pres. Poli, est. Menichelli (Guida al diritto 12/2024, 44): In base alla disciplina dettata dagli articoli 8 e segg. DPR 1199/1971, elemento strutturale del ricorso straordinario - per il quale non è imposta l’assistenza mdi un legale - è la sua gratuità in senso bidirezionale, ovvero che nessuna parte è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in caso di soccombenza, né quella pubblica né quella privata (di fatto una situazione di piena parità tra soggetto pubblico e privato coinvolti). Quindi le spese del ricorso straordinario non sono rivendicabili al momento della definizione della causa col riconoscimento dei relativi importi dalla parte soccombente a favore di quella vittoriosa. Quanto al costo sostenuto per il contributo unificato, invece, il concetto di soccombenza assume rilievo ai fini di chi sia tenuto a sopportarne il peso. Per cui il soggetto passivo del contributo unificato va individuato nella parte soccombente nella causa e non in quella che lo abbia anticipato. Il contributo unificato è in realtà un’obbligazione ex lege a importo predeterminato, ossia una prestazione pecuniaria dovuta anche nel silenzio della decisione sul punto. Tanto che deve essere in ogni caso automaticamente rimborsata dal soccombente al vincitore che l’abbia dovuta anticipare. La pretesa di vedersi risarcire i danni a seguito dell’annullamento dell’atto ammnistrativo rimosso con lo strumento straordinario è un’azione autonoma da promuovere entro 120 giorni dall’accoglimento del ricorso, cioè dalla definitività della sentenza. Sussiste la giurisdizione del giudice tributario su tutte le questioni inerenti i presupposti, la base imponibile e le aliquote, risultando impossibile, per il giudice procedente, intervenire su qualsivoglia aspetto liquidatorio di una obbligazione ex lege di natura tributaria, salva la individuazione della parte soccombente (soggetto passivo del tributo) tenuta al rimborso. in tema di privacy : - Corte giust. Ue 5^, 14.3.24, causa C-46/23 (Guida al diritto 12/2024, 44): L’autorità di controllo di uno Stato membro può ordinare la cancellazione di dati trattati illecitamente - se una simile misura è necessaria per adempiere il suo compito consistente nel vigilare sul pieno rispetto del RGPD - anche d’ufficio, vale a dire anche in assenza di una previa richiesta dell’interessato a ciò finalizzata: ciò in quanto esigere la specifica richiesta dell’interessato consentirebbe al responsabile del trattamento di conservare i dati e di continuare a trattarli illecitamente. L’autorità di controllo di uno Stato membro può ordinare la cancellazione di dati personali trattati illecitamente sia se provengono direttamente dall’interessato sia se provengono da altra fonte. in tema di circolazione stradale (RC auto): - Cass. 3^, 10.1.24 n. 1044 (Guida al diritto 12/2024, 46 T, sotto il titolo: “Sinistro stradale con un solo veicolo, per il terzo trasportato si applica l’azione diretta”): In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art. 141 DLg 209/2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo caso fortuito, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione. Ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 DLg 209/2005 che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito. - (commento di Mario Finocchiaro, Il vettore ha l’onere di dimostrare di avere evitato in tutti i modi il danno (Guida al diritto 12/2024, 48-52) [Finalità della norma è impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro; l'art. 141 Dlgs 209/2005, che consente al terzo trasportato di agire verso l'assicurazione, non si applica ai sinistri verificatisi prima della sua entrata in vigore; la norma è applicabile anche nel caso di sinistro che veda coinvolti due veicoli di cui uno rimasto non identificato; la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l’effetto di alcol è idonea a integrare una corresponsabilità del danneggiato] in materia penale (prescrizione e non colpevolezza): - Corte cost. 11.3.24 n. 41, pres. Barbera, est. Viganò (Guida al diritto 12/2024, 74 T, sotto il titolo “Indagini, niente rinuncia alla prescrizione ma servono rimedi contro i giudizi di colpevolezza”): Sono infondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di costituzionalità dell'art. 411, comma 1-bis, c.p.p., sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, commi secondo e terzo, Cost.. - (commento di) Carmelo Minnella, Serve un equilibrio tra sistema penale ed esigenze di tutela dell’indagato (Guida al diritto 12/2024, 82-88). La scelta di avvalersi della prescrizione non può comportare per l’indagato la perdita del diritto a non essere pubblicamente additato come colpevole. Anche la persona sottoposta a indagini è titolare di un diritto, di rango costituzionale, a rinunciare alla prescrizione. Colpisce che non venga indicato, tra i parametri costituzionali di possibile contrasto, l’art. 27, comma 2, sulla presunzione di non colpevolezza. La giurisprudenza ha perso l’occasione per promuovere esegesi che valorizzassero la presunzione di non colpevolezza in uno stadio precedente del processo. in tema di trasporto (risoluzione del contratto di viaggio): - Corte giust. Ue 2^, 29.2.24, causa C-584/22 (Guida al diritto 12/2024, 104 s.m.): L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 va interpretato nel senso che, per determinare se si siano verificate “circostanze inevitabili e straordinarie”, che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, si deve tenere conto unicamente della situazione esistente alla data in cui il viaggiatore ha risolto il suo contratto di viaggio, non rilevando gli accadimenti successivi. La risoluzione del contratto senza spese va assicurata se nel momento della risoluzione vi erano circostanze straordinarie, senza che abbiano incidenza le misure prese da uno Stato per la trasformazione da epidemia a pandemia. - (commento di) Marina Castellaneta, Risoluzione senza spese del contratto di viaggio se al momento della recessione ci sono fatti straordinari (Guida al diritto 12/2024, 104-106) c.s. Oicofobia. Malattia dello spirito, propria dello stadio adolescenziale, oggi patologia intellettuale collettiva, che consiste nella compulsiva esigenza di denigrare i costumi, la cultura, le istituzioni identificabili come nostri (Roger Scruton)
Autore: Carmine Spadavecchia 7 aprile 2024
sul riconoscimento di titoli esteri (per l’abilitazione all’insegnamento): - Ad. plen. 4.12.23 n. 17, pres. Maruotti, est. Franconiero (Giurispr. it. 2/2024, 265): 1. L’ottemperanza di sentenze definitive dell’Adunanza plenaria rimaste ineseguite spetta alla stessa Adunanza plenaria (e non alla sezione semplice che abbia rimesso la questione all’organo nomofilattico). 2. Il massivo contenzioso concernente migliaia di insegnanti che hanno ottenuto titoli di formazione in altri Paesi dell’UE, di cui viene chiesto il riconoscimento in Italia, non pone solo questioni di ordine giuridico, ma richiede l’adozione di misure di carattere organizzativo per una pronta e razionale soluzione. (L’ordinanza dispone che il Capo del Dipartimento ministeriale deputato alla valutazione in concreto dei titoli esteri per cui è causa riferisca sull’adozione delle misure di razionalizzazione e di semplificazione rese necessarie dalla decisione della stessa Ad. plen. n. 18/2022. Solo a valle dei chiarimenti in tal modo forniti il ricorso per ottemperanza potrà essere definito) in materia disciplinare (Polizia di Stato): - Cons. Stato II 28.11.23 n. 10177, pres. Castriota Scanderbeg, est. Frigida (Giurispr. it. 2/2024, 266): In ragione della peculiarità dello status rivestito, gli operatori della Polizia di Stato subiscono necessariamente (sia pure nei limiti della Costituzione) talune limitazioni nell’esercizio dei diritti di libertà, dovendo sempre e comunque conformare la propria condotta - anche nella sfera privata - a canoni di particolare contegno e riservatezza. Non è conforme a tali canoni di continenza e prudenza la condotta dell’operatore il quale - sia pure al di fuori del servizio e nell’ambito della propria vita privata - tenga comportamenti idonei a compromettere il decoro della funzione, oltretutto trascurando le cautele necessarie ad evitare che tali condotte assumano una particolare rilevanza nel contesto di riferimento. [Nella specie, il CdS conferma la sentenza di primo grado e pertanto la legittimità della sanzione (deplorazione) irrogata a un operatore di P.S. incolpato in sede disciplinare di avere diffuso o consentito la diffusione tramite WhatsApp di proprie immagini di nudo ritratte nel corso di una competizione sportiva di corsa notturna nella neve svoltasi all’estero] in tema di commercio on line (divieto di bagarinaggio): - Cons. Stato VI 5.12.23 n. 10510, pres. Montedoro, est. Ponte (Giurispr. it. 2/2024, 263): In tema di vendita di biglietti online per eventi sportivi o di spettacolo, anche in base alle indicazioni fornite nel corso del 2023 dalla Corte di Giustizia, la disciplina in tema di c.d. commercio elettronico (Dir. 2000/31/CE) non risulta applicabile a una società avente sede in un Paese extra UE. Pertanto, la disciplina UE non può costituire parametro di legittimità di disposizioni nazionali (come quelle sul divieto di “bagarinaggio online”, ossia il divieto ex lege di curare o intermediare in forma professionale la rivendita di biglietti: art. 1, comma 545, e ss. L 232/2006) laddove si tratti dell’applicazione di tale disciplina nei confronti di una società extra UE. Di conseguenza, può trovare piena applicazione in tali ipotesi la richiamata disciplina nazionale, senza che rilevi la distinzione (pure rilevante ai sensi del diritto UE) fra hosting provider c.d. attivo e passivo. (Con questa sentenza - emessa a valle di un rinvio pregiudiziale dichiarato irricevibile dalla Corte del Lussemburgo - il CdS respinge il ricorso dell’appellante e conferma la legittimità della sanzione irrogata da AGCom per violazione della normativa nazionale in tema di contrasto del c.d. “bagarinaggio online”) in tema di contratti pubblici (casellario informatico): - TAR Roma 1^-quater 30.11.23 n. 17979, pres. Anastasi, est. Lauro (Giurispr. it. 2/2024, 402 s.m.): È illegittima l’annotazione, nel casellario informatico degli operatori economici dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, della risoluzione contrattuale per gravi inadempimenti ex art. 213, 10° comma, DLg 50/2016 nei confronti di un socio di una società cooperativa laddove l’inadempimento non sia addebitabile al predetto socio, tenuto conto che l’annotazione al Casellario informatico da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione deve avere ad oggetto notizie ritenute “utili”, nonché veritiere e complete, in osservanza ai principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa. - (nota di) Mariano Protto, Plurisoggettività e responsabilità nei contratti pubblici (Giurispr. it. 2/2024, 402-404) in tema di libertà religiosa (limiti): - Cons. Stato III 20.11.23 n. 9897, pres. Torsello, est. Carpentieri (Giurispr. it. 2/2024, 267): Non è illegittimo un decreto ministeriale che disponga l’inclusione di una determinata sostanza (“Ayahuasca”) nell’elenco delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all’Allegato I al DPR 309/1990, non ostando a tale inclusione il fatto che la sostanza in questione venga utilizzata per la preparazione di una bevanda consumata a scopo rituale nell’ambito di una professione di matrice cristiana. La determinazione tecnico-scientifica sottesa a tale inclusione non può considerarsi vietata alla luce dei generali limiti al vaglio in sede giurisdizionale di tale tipologia di determinazioni. Il diritto alla libertà religiosa (art. 8 Cost.) può essere legittimamente modulato laddove il suo esercizio sia idoneo a porsi in contrasto con altri principi di carattere costituzionale (ad es. il diritto alla salute). in tema di libertà religiosa (velo islamico): - Corte giust. Ue, Grande sezione, 28.11.23, causa C-148/22 (Giurispr. it. 2/2024, 270): La volontà di un’amministrazione comunale di istituire un ambiente amministrativo totalmente neutro può giustificare, ai sensi dell’art. 2, par. 2, lett. b), Direttiva 27.11.2000 n. 78 (2000/78/CE ) del Consiglio, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, l’adozione di una norma interna che vieta al personale, in maniera generale e indiscriminata, di indossare sul luogo di lavoro qualsiasi segno che riveli convinzioni personali, in particolare filosofiche o religiose (velo islamico). Tale disposizione deve però essere idonea, necessaria e proporzionata rispetto al contesto dell’amministrazione e deve tenere conto dei diversi diritti e interessi in gioco. sul divieto di sciopero (per i dipendenti pubblici): - Cedu, Grande camera, 14.12.23, ric. 59433/18, 59477/18, 59481/18 e 59494/18 (Giurispr. it. 2/2024, 270 annotata da Simone Auriemma): Non viola la libertà di associazione di cui all’art. 11 CEDU il divieto di sciopero per i pubblici dipendenti (previsto dall’ordinamento tedesco) e il conseguente apparato disciplinare previsto a carico di coloro - compresi gli insegnanti in possesso di tale status - che non lo rispettino, purché siano previste delle contromisure che consentano comunque ai medesimi dipendenti pubblici e ai loro sindacati di difendere efficacemente i loro interessi e di esercitare la libertà sindacale. sul diritto di aborto : - Cedu 1^, 14.12.23, ric. 40119/21 (Giurispr. it. 2/2024, 272, annotata da Ester Ferriello): Viola l’art. 8 Cedu (diritto alla vita privata e familiare), e costituisce un’ingerenza arbitraria e non “prevista dalla legge” ai sensi del suo 2° comma, la sentenza della Corte costituzionale di uno Stato la cui composizione non sia rispettosa dei criteri previsti dal principio dello Stato di diritto, e che, in caso di anomalie genetiche del feto, costringa una donna a recarsi all’estero per abortire. (Nella specie, sentenza 22.10.20 della Corte costituzionale della Polonia) in tema di usi civici : - Corte cost. 15.6.23 n. 119, pres. Sciarra, red. Navarretta (Giurispr. it. 2/2024, 275 solo massima): L’art. 3, comma 3, L 20.11.2017 n. 168 (Norme in materia di domini collettivi) è incostituzionale, per violazione degli artt. 3 e 42 Cost. (irragionevolezza intrinseca e irragionevole compressione del diritto di proprietà privata), laddove non esclude dal regime dell’inalienabilità le terre di proprietà privata sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati. - (commento di) Giuseppe Werther Romagno, L’incostituzionalità dell’art. 3, 3° comma, L 168/2017 e i riflessi sul regime giuridico delle terre di proprietà privata gravate da usi civici (Giurispr. it. 2/2024, 275-280) N.B. - Sentenza già segnalata con il commento di Eugenio Sacchettini, Un’assai approfondita esegesi spazza via gli ostacoli al mercato (Guida al diritto 28/2023, 66-68) in tema di vaccinazioni obbligatorie (indennizzo): - Corte cost. 6.3.23 n. 35, pres. Sciarra, red. San Giorgio (Giurispr. it. 2/2024, 281 s.m.): L’effettività del diritto alla provvidenza dei soggetti danneggiati da vaccinazioni impone di far decorrere il termine perentorio di tre anni per la presentazione della domanda, fissato dall’art. 3, 1° comma, L 210/1992, dal momento in cui l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza dell’indennizzabilità del danno. Prima di tale momento, infatti, non è possibile che il diritto venga fatto valere, ai sensi del principio desumibile dall’art. 2935 c.c. - (commento di) Nicolò Cevolani, La decadenza dall’indennizzo per danno da vaccino nelle nuove fattispecie ammesse (Giurispr. it. 2/2024, 281-287) in tema di contratti (collegamento negoziale): - Cass. 2^, 10.10.23 n. 28324 (Giurispr. it. 2/2024, 287 T): 1. L’esegesi di una pluralità di contratti, al fine di verificarne il loro collegamento, deve considerare la volontà dichiarata dalle parti alla stregua degli interessi dalle stesse perseguiti nella complessiva operazione contrattuale, considerando il legame funzionale delle singole operazioni negoziali e la prospettiva più generale dell’operazione economica perseguita. 2. La fattispecie del collegamento funzionale fra più negozi, fenomeno che incide direttamente sulla causa dell’operazione contrattuale che viene posta in essere, risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria, nei suoi aspetti generali non dà luogo ad un autonomo e nuovo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. 3. Ai fini della qualificazione giuridica di una situazione negoziale, per accertare l’esistenza, l’entità, la natura, le modalità e le conseguenze di un collegamento funzionale tra negozi realizzato dalle parti occorre un accertamento del giudice di merito che passi attraverso l’interpretazione della volontà contrattuale e che, se condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità. - (commento di) Cecilia De Luca, Collegamento funzionale fra negozi e “operazione economica” (Giurispr. it. 2/2024, 290-294) in tema di locazione (stipulata dalla PA): - Cass. 3^, 5.12.23 n. 34010 (Giurispr. it. 2/2024, 248): Ai contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di locatori, è applicabile la disciplina dettata dagli artt. 28 e 29 L 392/1978, in quanto in base a tali norme, a differenza dell’ipotesi regolata dall’art. 1597 c.c., la protrazione del rapporto, anche alle scadenze successive alla prima, non costituisce l’effetto di una tacita manifestazione di volontà – successiva alla stipulazione del contratto e presunta in virtù di un comportamento concludente – ma deriva direttamente dalla legge; ne consegue che il contratto dovrà intendersi automaticamente rinnovato in mancanza di tempestiva disdetta, la quale inoltre, alla prima scadenza, potrà ritenersi idonea a impedire la rinnovazione solo se esercitata per uno dei motivi di cui all’art. 29 con le modalità e i termini ivi previsti. (La SC cassa la sentenza che, in ragione della natura pubblica dell’ente locatore, ha escluso la rinnovazione automatica del contratto di locazione e ha dichiarato nulla per contrasto con norma imperativa la clausola che prevedeva l’obbligo per la parte privata di restituzione dell’immobile alla scadenza dei nove anni). in tema di responsabilità civile (in rapporto all’irresponsabilità penale): - Cass. 3^, 7.3.23 n. 6726 (Giurispr. it. 2/2024, 294 T): Il giudice, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., è tenuto ad accertare l’illecito civile e non a riprendere il percorso di accertamento penale con l’unica differenza dell’applicazione di un rito diverso. - (commento di) Mario Renna, Irrilevanza penale e autonomia dell’illecito civile (Giurispr. it. 2/2024, 296-300) in tema di prove (giuramento decisorio): - Cass. SSUU 29.8.23 n. 25442 (Giurispr. it. 2/2024, 307 T): In tema di accertamento del passivo fallimentare, qualora, in sede di controversia insorta per il rigetto della ammissione di un credito, maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell’art. 2956, comma 1, n. 2, c.c., sia eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento. - (commento di) Sara Barone, Chi eccepisce, giuri. Se non sa o non può sapere, si astenga dall’eccezione (Giurispr. it. 2/2024, 308-312). Se il curatore fallimentare eccepisce la prescrizione presuntiva, per superare la presunzione di estinzione dell’obbligazione il creditore dispone di un unico mezzo di prova contraria, il deferimento al curatore del giuramento decisorio. Premesso che si tratta di un giuramento de scientia, piuttosto che de veritate, la sentenza respinge l’opposto prevalente orientamento che interpretava l’art. 2960 c.c. nel senso di assimilare la dichiarazione di non sapere a giuramento prestato. in materia penale (cooperazione omissiva in omicidio colposo): - Cass. pen. 4^, 3.5-29.8.23 n. 35895 (Giurispr. it. 2/2024, 422 T): In tema di omicidio colposo, allorquando l’obbligo di impedire l’evento ricada su più persone, che debbano intervenire od intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra evento letale e condotta omissiva o commissiva di uno dei soggetti titolari di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento di un altro garante, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell’art. 41, 1° comma, c.p. - (commento di) Lucia Risicato, La cooperazione omissiva dei genitori nell’omicidio colposo commesso dal medico omeopata (Giurispr. it. 2/2024, 424-427). La SC conferma la condanna a titolo di cooperazione mediante omissione in omicidio colposo a carico di due genitori per non aver impedito, in concorso col medico omeopata (giudicato separatamente), il decesso del figlio minore causato da un’imponente otite batterica. I genitori del fanciullo, pur in presenza di un quadro clinico e sintomatologico ingravescente a causa della palese inefficacia delle cure omeopatiche, avevano per negligenza e imprudenza omesso di consultare un pediatra o di rivolgersi a una struttura ospedaliera per la tempestiva somministrazione della terapia antibiotica che avrebbe attendibilmente scongiurato l’evento letale. sulla responsabilità da reato degli ent i: - Cass. pen. 5^, 2.3-19.5.23 n. 21640 (Giurispr. it. 2/2024, 413 s.m.): In tema di responsabilità delle persone giuridiche per i reati commessi dai soggetti apicali, ai fini del giudizio di idoneità del modello di organizzazione e gestione adottato, il giudice è chiamato ad adottare il criterio epistemico-valutativo della cd. “prognosi postuma”, proprio della imputazione della responsabilità per colpa: deve cioé idealmente collocarsi nel momento in cui l’illecito è stato commesso e verificare se il “comportamento alternativo lecito”, ossia l’osservanza del modello organizzativo virtuoso, per come esso è stato attuato in concreto, avrebbe eliminato o ridotto il pericolo di verificazione di illeciti della stessa specie di quello verificatosi, non richiedendosi una valutazione della ‘‘compliance’’ alle regole cautelari di tipo globale. (La SC precisa che il giudice deve operare una verifica in concreto dell’adeguatezza del modello di organizzazione, gestione e controllo e deve quindi verificare se il reato della persona fisica sia la concretizzazione del rischio che la regola cautelare organizzativa violata mirava ad evitare o, quantomeno, tendeva a rendere minimo; ovvero deve accertare che, se il modello “idoneo” fosse stato rispettato, l’evento non si sarebbe verificato). - (commento di) Rossella Sabia, Non c’è responsabilità (corporativa) senza colpa (di organizzazione). La Cassazione ribadisce la metodologia di accertamento delineata nel caso Impregilo bis (Giurispr. it. 2/2024, 413-422) in tema di estradizione : - Cass. pen. 4^, 1.3-17.5.23 n. 21125 (Giurispr. it. 2/2024, 428 T): In tema di estradizione per l’estero, ove la richiesta sia avanzata dalla Repubblica Popolare Cinese, sussiste il rischio concreto, evidenziato dalla Cedu 6.10.22, Liu c. Polonia, di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, in quanto plurime ed affidabili fonti internazionali, danno atto di sistematiche violazioni dei diritti umani e del tollerato ricorso a forme di tortura, nonché della sostanziale impossibilità, da parte di istituzioni ed organizzazioni indipendenti, di verificare le effettive condizioni dei soggetti ristretti nei centri di detenzione. - (commento di) Gianmarco Bondi, L’estradizione verso la Cina non può essere concessa per il rischio di trattamenti inumani e degradanti: l’inizio di una nuova fase? (Giurispr. it. 2/2024, 429-434). La sentenza rappresenta la prima applicazione nell’ordinamento italiano dei principi di diritto affermati nella decisione della Cedu 6.10/22, ricorso n. 37610/18, Liu c/ Polonia, e innova il metodo per l’accertamento del rischio di violazione dell’art. 3 della Convenzione nei procedimenti estradizionali. sui servizi digitali (social media): Enrico Gabrielli e Ugo Ruffolo (a cura di), Piattaforme e content moderation (Giurispr. it. 2/2024, 441-498) - Introduzione, di Enrico Gabrielli e Ugo Ruffolo (441) - Piattaforme e content moderation negoziale, di Ugo Ruffolo (442) - Poteri e diritti nelle piattaforme. Problemi di una prospettiva costituzionale, di Cesare Pinelli (452) - Governance condivisa: la regolazione dei contenuti in rete oltre la separazione tra pubblico e privato, di Antonio Punzi (457) - Il Digital Services Act e la costituzionalizzazione dello spazio digitale europeo, di Federico Casolari (462) - Vecchi e nuovi problemi in tema di motori di ricerca, tra oblio e informazione, di Andrea Amidei (466) - Piattaforme, A.I. generativa e libertà di (formazione e) manifestazione del pensiero. Il caso ChatGPT, di Ugo Ruffolo (472) - Disinformazione online, intelligenza artificiale e ruolo dell’autoregolamentazione, di Marilu Capparelli (480) - La tutela del diritto d’autore online tra responsabilità e libertà di espressione, di Andrea Amidei (483) - Fake news e disinformazione, di Barbara Grazzini (491) c.s. - La curiosità è insubordinazione allo stato più puro (Vladimir Nabokov) (citato da Azar Nafisi, scrittrice iraniana, sui pericoli che la ricerca della verità comporta nei regimi totalitari) - Ogni sistema totalitario si basa sulla menzogna. Invece il romanzo vive di verità ed è per questo che diventa pericoloso per il regime [Azar Nafisi, scrittrice iraniana, da un'intervista sul saggio "Leggere pericolosamente")
Autore: Carmine Spadavecchia 25 marzo 2024
in tema di social media (influencer): - Caterina Malavenda*, Agcom e Governo impegnati a regolare le attività economiche degli influencer (Guida al diritto 11/2024, 10-12, editoriale) .Linee guida dell’Agcom e disegno di legge sulla beneficenza collegata a iniziative commerciali. L’influencer marketing tra i temi prioritari della Commissione europea [avvocato del Foro di Lodi esperta in diritto dell’informazione] sul c.d. dlg accertamento : DLg 12.2.2024 n. 13 [GU 21.2.24 n. 43] [in vigore dal 22 febbraio 2024] Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale - testo del decreto (Guida al diritto 11/2024, 14-41) - commenti: - Nicola Graziano, Maggiore l’ambito di applicazione del principio del contraddittorio (Guida al diritto 11/2024, 42-44) [novità] - Nicola Graziano, Per le verifiche invito a comparire insieme allo schema di procedimento (Guida al diritto 11/2024, 45-48) [concordato preventivo] - Nicola Graziano, Mini riforma delle notificazioni, regola generale è l’invio digitale (Guida al diritto 11/2024, 49-50) [notificazioni] - Nicola Graziano, Per l’adempimento spontaneo aumentano le analisi del rischio (Guida al diritto 11/2024, 51-52) [analisi del rischio] sul DM polizze sanitarie (a copertura del rischio clinico): DM 15.12.2023 n. 232 [GU 1.3.24 n. 51] [in vigore dal 16 marzo 2024] Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. - testo del decreto (Guida al diritto 11/2024, 53-58) - commenti: - Filippo Martini, Sull’adeguamento delle polizze il dubbio dei tempi molto stretti (Guida al diritto 11/2024, 59-61) - Filippo Martini, Doppio binario per aziende sanitarie: scelta tra assicurazione o ritenzione (Guida al diritto 11/2024, 62-63) [la garanzia assicurativa] sul c.d. milleproroghe : - DL 30.12.2023 n. 215 [GU 30.12.23 n. 303] [in vigore dal 31 dicembre 2023] - L 23.2.2024 n. 18 [GU 28.2.24 n. 49] [in vigore dal 29 febbraio 2024] Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. - testo (stralcio) e mappa del provvedimento, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 11/2024, 64-77) [tra l’altro: si differisce di un anno l’entrata in vigore della nuova disciplina dell’esame di Stato per la professione di avvocato; si proroga di un anno la disciplina transitoria dell’iscrizione all’albo per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori] in tema di accesso (chiamata al 118): - TAR Lecce 2^, 5.2.24 n. 171, pres. Mangia, est. Dello Preite (Guida al diritto 11/2024, 82-83): La tutela della pretesa ostensiva azionata dalla società assicuratrice non può, vertendosi in tema di dati sensibili, estendersi indiscriminatamente a ogni elemento contenuto nella richiesta telefonica al 118. In un’ottica di equo contemperamento dei contrapposti interessi e in ossequio al principio di proporzionalità e di minimizzazione, la situazione giuridica cui l’accesso è funzionale è pienamente soddisfatta quando sono esibiti i documenti nella parte in cui contengono la mera ricostruzione dei fatti. La valutazione dell’attività dei privati e degli operatori del 118 è infatti effettuabile dall’interessato sulla base del nucleo fattuale. Tale strumentalità è invece da escludere per quanto attiene a quelle parti del documento in forma di registrazione afferenti a elementi estranei ai fatti ovvero relativi a eventuali dati identificativi di soggetti terzi e, dunque, non ostensibili per ragioni di privacy. In tali circostanze grava in capo all’Azienda sanitaria la puntuale e motivata individuazione delle parti da oscurare.: ciò in quanto l’esigenza di tutelare il diritto di una parte e la pretesa ostensiva che ne è strumento, si arresta ove ha inizio quella di preservare le ragioni di terzi estranei. Per cui la meritevolezza dell’interesse conoscitivo a fini difensivi viene meno quando contrasta una posizione parimenti da garantire. Ne deriva la legittimazione all’accesso da parte della società assicuratrice nei limiti in cui ciò non vada a ledere la riservatezza di soggetti estranei alla vicenda, ovvero contenga dati sensibili o elementi estranei al sinistro. (Su tali premesse il TAR ha condannato l’A. coinvolta all’ostensione del file audio previo oscuramento delle parti della documentazione pretesa estranee all’oggetto della richiesta risarcitoria e contenenti dati identificativi, sensibili e non pertinenti) in tema di carta d’identità (per l’espatrio): - Corte giust. Ue 1^, 22.2.24, causa C-491/21 (Guida al diritto 11/2024, 104 s.m.): L’art. 21 Tfue e l’art. 45, par. 1, della Carta, letto e interpretato in combinato disposto con l’art. 4, par. 3, della direttiva 2004/38, ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale a un cittadino dell’Unione, che abbia la nazionalità di tale Stato membro e che abbia esercitato il proprio diritto di libera circolazione e soggiorno in altro Stato membro, è negato il rilascio di una carta d’identità che possa valere come documento valido per l’espatrio all’interno dell’Unione, per il solo motivo che egli ha stabilito il proprio domicilio nel territorio di tale altro Stato membro. - (commento di) Marina Castellaneta, Sì alla carta d’identità valida per l’espatrio al cittadino che ha il domicilio in altro Paese Ue (Guida al diritto 11/2024, 104-106) in tema di separazione e divorzio : - Cass. 1^, 19.2.24 n. 4328 (Guida al diritto 11/2024, 80): Quando ricorre la precondizione di una rilevante disparità della situazione economico patrimoniale, l’assegno divorzile può essere riconosciuto, a prescindere dalla concordata rinuncia a occasioni professionali, anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare, la quale (salvo prova contraria) esprime una scelta comune, anche se tacita compiuta nei fatti dai coniugi. (Il criterio della “scelta condivisa tacita” segna un passo ulteriore nell’evoluzione interpretativa dei criteri per l’attribuzione dell’assegno all’interno del “nuovo corso” inaugurato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18287/2018, che ha fissato la centralità della valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, tenendo conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto al contributo, attribuendo così all’assegno divorzile una funzione non solo assistenziale ma anche compensativa e perequativa, in attuazione del principio costituzionale di solidarietà) in tema di diffamazione (tramite social): - Cass. 3^, 4.3.24 n. 5701 (Guida al diritto 11/2024, 80): Ove ci siano state più comunicazioni, tutte indirizzate a un singolo destinatario, l’elemento oggettivo della diffamazione, integrato dalla diffusività della condotta denigratoria, potrebbe sussistere solo nell’ipotesi in cui l’agente, pur comunicando direttamente con un’unica persona, esprima la volontà o ponga comunque in essere un comportamento tale da provocare l’ulteriore diffusione del contenuto diffamatorio da parte del destinatario. Il particolare strumento di comunicazione usato (messaggi inviati su canale Facebook privato), pur prestandosi per le sue caratteristiche intrinseche a facilitare la diffusione delle comunicazioni, non fa tuttavia presumere in capo al mittente l’accettazione del rischio di diffusione, perché ciò finirebbe per ribaltare impropriamente sul mittente di un messaggio a destinatario unico la prova di non aver voluto l’ulteriore diffusione del messaggio, addebitandogliene le conseguenze ove essa integri un obiettivo discredito della persona di cui si parla. in tema di privacy : - Corte giust. Ue, Grande sezione, 5.3.24, causa C-755/21 (Guida al diritto 11/2024, 83): Il trattamento illecito di dati, rappresentato dalla divulgazione a persone non autorizzate di dati relativi a conversazioni intime del ricorrente con un’altra persona, rese accessibili alla stampa, viola il diritto al rispetto della vita privata e familiare e alla riservatezza delle comunicazioni, con conseguente danno all’onore e alla reputazione, per il che va riconosciuto il danno morale e il relativo risarcimento (a fronte di una richiesta di 100.000 euro, la Corte ha riconosciuto per il danno morale subito un ristori di 20.000 euro). Per fondare la responsabilità solidale tra le due entità coinvolte, l’interessato (persona fisica) deve soltanto dimostrare che in occasione di una cooperazione tra Europol e Stato membro interessato è stato effettuato un trattamento illecito di dati che gli ha recato danno, non dovendo in tale prima fase dimostrare anche a quale di queste due entità il trattamento asseritamente illecito sia imputabile (la Corte ha annullato la decisione del Tribunale Ue sul caso in esame). in materia fiscale : - Corte giust. Ue 3^, 7.3.24, causa C-341/22 (Guida al diritto 11/2024, 83): La normativa fiscale italiana è illegittima nella parte in cui vieta alle società non operative la compensazione del credito Iva: la deduzione può essere negata solo in caso di frode o di abuso, ma non perché l’azienda non ha raggiunto una determinata soglia di reddito, poiché tale previsione è estranea alla direttiva Ue. La nozione di “soggetto passivo” comprende chiunque eserciti un’attività economica, indipendentemente dagli scopi o dai risultati di tale attività. La nozione di “attività economica” comprende tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, agricole e quelle delle professioni liberali o assimilate. Di conseguenza, il diritto dei soggetti passivi di detrarre l’Iva dovuta o assolta costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’Iva. Non si può privare della qualità di soggetto passivo dell’Iva una persona che, nel corso di un determinato periodo imponibile, effettui operazioni il cui valore non raggiunga una soglia fissata da una legislazione nazionale. Inoltre, nessuna disposizione della direttiva Iva subordina il diritto a detrazione all’esigenza che l’importo delle operazioni assoggettate ad Iva, realizzate a valle da un soggetto passivo nel corso di un determinato periodo, debba raggiungere una determinata soglia. È perciò contraria al diritto Ue una normativa nazionale che privi il soggetto passivo del diritto a detrazione dell’Iva pagata a monte in ragione dell’importo delle operazioni soggette ad Iva realizzate a valle, considerato insufficiente. Eventuali frodi o abusi, idonei a giustificare il diniego di deduzione, devono essere provati dall’A. fiscale, non essendo sufficiente desumerli per presunzioni da una certa soglia di entrata. c.s. I veri secoli bui sono questi ultimi (Massimo Fini)
Autore: Carmine Spadavecchia 22 marzo 2024
in tema di risarcimento danni (schema di Tun = tabella unica nazionale): - Filippo Martini*, Macrolesioni: dopo lo stop del CdS necessarie soluzioni non ideologiche (Guida al diritto 10/2024, 12-16, editoriale). Alt del Consiglio di Stato (adunanza consultiva del 13 febbraio 2024) alla Tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire ad ogni punto di invalidità tra dieci e cento punti [*avvocato del Foro di Milano, esperto in tematiche di responsabilità e risarcimento] in tema di circolazione stradale : DPR 21.12.2023 n. 229 (GU 14.2.24 n. 37, in vigore dal 29 febbraio 2024), Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli. - testo del decreto (Guida al diritto 10/2024, 18-21) - commento di Domenico Carola, Un apprezzabile intervento normativo che pone fine a dispute interpretative (Guida al diritto 10/2024, 22-25) - Cons. Stato III 19.2.24 n. 1592, pres. Greco, est. Marra (Guida al diritto 10/2024, 31-32): La disciplina della circolazione stradale appartiene alla competenza dello Stato in quanto strumentale alla tutela di un interesse, qual è quello alla sicurezza delle persone, che trascende l’ambito strettamente locale e postula una regolamentazione unitaria. Spetta dunque allo Stato anche la disciplina delle sanzioni, mentre la natura degli interessi oggetto di tutela giustifica che, in sede locale, sia stato attribuito al prefetto un ruolo di coordinamento e anche di controllo sull’esercizio della funzione strumentale a garantire la sicurezza della circolazione da parte degli apparati amministrativi degli enti locali, anche se attivato, in via eventuale, su ricorso della parte. Pertanto, sino a quando non sia esaurito il potere del prefetto, in capo all’Amministrazione locale non è configurabile una posizione soggettiva, diritto soggettivo o interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, applicandosi il principio in forza del quale non è ammissibile che un organo di amministrazione attiva insorga avverso le statuizioni degli organi preposti al controllo o alla revisione del suo operato, evocandoli in giudizio e ponendosi in opposizione a esso. - Cons. Stato V 26.2.24 n. 1884, pres. De Nictolis, est. Molinaro (Guida al diritto 10/2024, 31-32): Il Comune ha competenza a conformare la zona a traffico limitato tramite l’imposizione di un divieto di circolazione limitato nel tempo, nello spazio e nel contenuto (quanto ai veicoli coinvolti e alle deroghe previste). (Il CdS riforma la sentenza con cui il TAR Milano aveva annullato i provvedimenti comunali del 2023 che, al fine di prevenire incidenti mortali di pedoni e ciclisti, avevano disposto limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti nell’area urbana della città, consentendo la circolazione senza limiti temporali e spaziali ai mezzi pesanti dotati di dispositivi di rilevamento della presenza di pedoni e ciclisti negli angoli morti e degli adesivi che ne segnalano la presenza. Il Comune aveva adottato tali provvedimenti facendo uso dei poteri conferitigli dall’art. 7, comma 9, DLg 285/1992 e basati sul generale assetto ordinamentale degli enti locali, senza ingerirsi in aspetti che esulano dalla propria competenza: le linee guida approvate dal Comune precisavano che “le apparecchiature di rilevamento della presenza di pedoni e ciclisti dovranno essere omologate e conformi alla normativa vigente, anche europea, applicabile”). in tema di inquinamento : - Cons. Stato IV 2.2.24 n. 1110, pres. Neri, rel. Furno (Guida al diritto 10/2024, 88 T): Il proprietario non responsabile dell’inquinamento è tenuto ad adottare le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza, non anche le misure di messa in sicurezza definitiva, gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale. Laddove il proprietario incolpevole abbia spontaneamente attivato tali interventi, egli deve portarli a compimento, configurandosi in tal caso l’obbligo di provvedere che trova una propria fonte nell’istituto della gestione di affari altrui non rappresentativa. - (commento di) Giulia Pernice, Gestione d’affari non rappresentativa supera il principio “chi inquina paga” (Guida al diritto 10/2024, 95-98) in tema di farmaci : - Corte giust. Ue 2^, 29.2.24, causa C-606/21 (Guida al diritto 10/2024, 32): L’art. 85-quater della direttiva 6.11.2001 n. 83 (2001/83/Ce) del Parlamento europeo e del Consiglio, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, va interpretato nel senso che se il prestatore di servizi non possiede la qualifica di farmacista, procedendo egli stesso alla vendita di medicinali non soggetti a prescrizione, lo Stato membro di stabilimento ha facoltà di vietargli la fornitura di tale servizio. Al contrario, se il prestatore si limiti, mediante una prestazione “propria e distinta dalla vendita”, a mettere in contatto venditori e clienti, gli Stati membri non potranno opporre il divieto in quanto la società che offre il servizio partecipa al commercio elettronico e l’assenza della qualifica di farmacista non rileva. Se è vero che gli Stati membri sono gli unici a determinare le persone autorizzate e legittimate a vendere a distanza al pubblico medicinali non soggetti a prescrizione medica, essi devono anche provvedere affinché essi siano acquistabili mediante i servizi della società dell’informazione e un tale servizio non può essere vietato per i medicinali non soggetti a prescrizione. in tema di immigrazione (asilo): - Corte giust. Ue 3^, 20.2.24, causa C-222/22 (Guida al diritto 10/2024, 32): Qualsiasi domanda reiterata di asilo deve essere valutata individualmente: la c.d. direttiva “qualifiche” non consente di presumere che qualsiasi domanda reiterata basata su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la sua partenza deal Paese d’origine derivi da un’intenzione abusiva e di strumentalizzazione della procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Pertanto, se l’interessato dimostra in modo credibile di essersi convertito “per intima convinzione” e di praticare attivamente la nuova religione, ciò esclude l’esistenza di un’intenzione abusiva e di strumentalizzazione della procedura. Se il richiedente soddisfa le condizioni previste dalla direttiva per essere qualificato come rifugiato, tale status deve essergli riconosciuto. Per contro, se vengono accertate un’intenzione abusiva e una strumentalizzazione della procedura, lo status di rifugiato può essere negato anche quando l’interessato ha ragione di temere persecuzioni nel suo Paese d’origine, come conseguenza delle circostanze che egli stesso ha determinato. Egli conserva tuttavia, in tale ipotesi, la qualità di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra. In tal caso, deve beneficiare della protezione garantita da tale convenzione, che vieta in particolare l’espulsione o il respingimento verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo, segnatamente della sua religione. sul diritto all’oblio : - Cass. 3^, 1.2.24 n. 3013 (Guida al diritto 10/2024, 28): Il diritto fondamentale all’oblio può subire una compressione, a favore del diritto di cronaca, solo in presenza di certi presupposti: interesse pubblico dell’immagine o della notizia; interesse effettivo e attuale alla sua diffusione; notorietà del rappresentato, informazione vera, diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo e scevra da insinuazioni o considerazioni personali; rispetto del diritto di replica dell’interessato. (In base a tali considerazioni la Corte di merito aveva riconosciuto la responsabilità della testata e l’indubbio pregiudizio arrecato, ma aveva negato il ristoro per mancata prova del danno. In ragione di tale discordanza la SC ha accolto il ricorso sollecitando il riesame del caso alla luce di una più attenta applicazione dei principi di cui sopra). in tema di pubblico impiego (assunzione di disabili): - Cass lav. 26.2.24 n. 5048 (Guida al diritto 10/2024, 28): Spetta al lavoratore iscritto nelle liste di avviamento obbligatorio e risultato idoneo al collocamento la tutela costitutiva ex art. 63 DLg 165/2001, dovendosi solo valutare, con accertamento di fatto riservato al giudice di merito, se siano o meno praticabili “ragionevoli accomodamenti”, nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva 2000/78/Ce, per rendere concretamente compatibile l’ambiente lavorativo con le limitazioni funzionali del lavoratore disabile. [La sentenza di appello aveva ritenuto di non poter imporre, ex art. 2932 c.c., l’assunzione del lavoratore disabile da parte dell’azienda ospedaliera in quanto la CTU aveva affermato l’inidoneità del lavoratore al contatto con gli ammalati anche per la sua stessa tutela personale. La SC boccia l’assunto della sentenza annullata secondo cui competerebbe al solo datore di lavoro ogni valutazione circa l’utilità economica e organizzativa di avvalersi di un operatore socio sanitario che non può fare uso di strumentazione e non può avere contatto con gli ammalati, statuendo che il giudice di merito può valutare la misura dell’accomodamento in quanto si tratta dell’interazione tra una persona individuata anche con le sue limitazioni funzionali e lo specifico ambiente di lavoro. Si tratta di un giudizio in concreto che non ammette generalizzazioni: la regola della ragionevolezza ne è il criterio guida in base al principio fondamentale della solidarietà sociale. La SC rinvia la decisione al giudice di merito chiarendo che, data per assodata l’idoneità del ricorrente al lavoro per cui è stato avviato, in base alla L 68/1999, si deve verificare se, in presenza di tutti gli elementi essenziali predeterminati del rapporto (mansioni, retribuzione, qualifica) si possa procedere alla costituzione del rapporto di pubblico impiego tenendo conto degli esiti della CTU] in tema di comodato : - Cass. 2^, 29.2.24 n. 5371 (Guida al diritto 10/2024, 29): Il comodatario, che al fine di utilizzare la cosa debba affrontare spese di manutenzione straordinaria, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può pretenderne il rimborso dal comodante. [Dopo aver richiamato l’art. 1808 c.c. (“Spese per l’uso della cosa e spese straordinarie. Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti”), la SC ha rilevato che nel caso di specie le spese straordinarie non erano rimborsabili perché dettate unicamente dalla volontà del comodatario di apportare particolari migliorie all’immobile] in tema di licenziamento (reintegrazione): - Corte cost. 22.2.24 n. 22, pres. Barbera, red. Amoroso (Guida al diritto 10/2024, 34 solo massima): L’art. 2, comma 1, DLg 4.3.2015 n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) è incostituzionale limitatamente alla parola «espressamente». (Fattispecie: destituzione per motivi disciplinari di un lavoratore autoferrotranviario assunto dopo l’entrata in vigore del DLg 23/2015; dedotta nullità del procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 53.e 54 dell’Allegato A al RD 148 del 1931) Nella legge delega, il criterio direttivo aveva segnato il perimetro della tutela reintegratoria del lavoratore nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, escludendola, in negativo, per i licenziamenti “economici”, e prevedendola in positivo, nei casi di licenziamenti nulli, discriminatori, e di specifiche ipotesi di licenziamento disciplinare. Il testuale riferimento ai “licenziamenti nulli”, contenuto nel criterio direttivo, non prevedeva la distinzione tra nullità espresse e nullità non espresse, ma contemplava una distinzione solo per i licenziamenti disciplinari ingiustificati. Il legislatore delegato, al contrario, ha introdotto una distinzione non solo per questi ultimi, ma anche nell’ambito dei casi di nullità previsti dalla legge, differenziando secondo il carattere espresso (e quindi testuale), o no, della nullità. Inoltre, prevedendo la tutela reintegratoria solo nei casi di nullità espressa, ha lasciato prive di specifica disciplina le fattispecie “escluse”, ossia quelle di licenziamenti nulli sì, per violazione di norme imperative, ma privi della espressa sanzione della nullità, così dettando una disciplina incompleta e incoerente rispetto al disegno del legislatore delegante. Ne consegue che il regime del licenziamento nullo è lo stesso sia che nella disposizione imperativa violata ricorra l’espressa sanzione della nullità, sia che ciò non sia testualmente previsto, sempre che risulti prescritto un divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti. - (commento di) Francesca Maria Ciampi, Jobs Act: sì a reintegra del lavoratore anche in presenza di licenziamenti non espressamente nulli (Guida al diritto 10/2024, 34-43) in tema di mediazione (domanda riconvenzionale): - Cass. SSUU 7.2.24 n. 3452 (Guida al diritto 10/2024, 44 T, sotto il titolo “In presenza di domande riconvenzionali non c’è obbligo di nuova mediazione”): La condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 DLg 28/2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti e al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile (principio enunciato dalle Sezioni Unite su rinvio pregiudiziale operato dal giudice di merito ex art. 363-bis c.p.c.) Data la finalità deflattiva dell’istituto, la mancata sottoposizione della riconvenzionale (non eccentrica) alla condizione della mediazione obbligatoria si spiega col fatto che essa è stata già esperita dall’attore, senza esito positivo, prima del processo o nel termine concesso dal giudice, onde la condizione di procedibilità è soddisfatta e la lite pende ormai davanti a un giudice, che ne resta investito. Una volta infatti che la domanda principale sia stata regolarmente proposta dopo che la mediazione abbia già fallito l’obiettivo, una nuova mediazione obbligatoria relativa alla domanda riconvenzionale non realizzerebbe, in ogni caso, il fine di operare un «filtro» al processo. Nel caso, invece, di una riconvenzionale c.d. eccentrica alla lite, che dunque allarga l’oggetto del giudizio, a escludere la condizione di procedibilità concorrono il principio della certezza del diritto, che si oppone alla causazione di ulteriore contenzioso sul punto, e quello della ragionevole durata del processo. - (commento di) Mario Piselli, Un chiarimento delle Sezioni Unite che preserva le finalità dell’istituto (Guida al diritto 10/2024, 52-54) in tema di esecuzione penale : - Cass. SSUU pen. 28.9.23-16.2.23 n. 7029 (Guida al diritto 10/2024, 66 T, sotto il titolo: “Esecuzione penale: spetta al giudice considerare la pena più grave inflitta in fase di cognizione”): 1. Ai sensi dell’art. 187 disp. att. c.p.p. il giudice dell’esecuzione deve considerare come “pena più grave inflitta”, che identifica la “violazione più grave”, quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione come indicata nel dispositivo si sentenza. 2. Ai sensi degli artt. 671 c.p.p r 187 disp. att. c.p.p., in caso di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, tra cui sia compreso un delitto punito con la pena dell’ergastolo per il quale il giudice della cognizione abbia applicato la pena di anni trenta di reclusione per effetto della diminuente di un terzo ex art. 442, comma 2, terzo periodo, c.p.p. (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019), il giudice dell’esecuzione deve considerare come “pena più grave inflitta che identifica la “violazione più grave” quella conseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato. - (commento di) Carmelo Minnella, Nel computo della continuazione non si può partire dall’ergastolo (Guida al diritto 10/2024, 76-81). c.s. C'è una sola cosa più insidiosa della censura: l'autocensura. Cioè il controllo preventivo che una persona esercita su se stessa per conformarsi al pensiero che pensa dominante (Francesco M. Del Vigo)
Autore: Carmine Spadavecchia 18 marzo 2024
sullo spazio amministrativo europeo : - Edoardo Chiti e Giulio Napolitano, Il rafforzamento dello spazio amministrativo europeo (Giornale dir. amm. 1/2024, 5-10, editoriale) in tema di Recovery and Resilience Facility : - Nicola Lupo, Un “metodo di governo” nuovo e destinato a durare: l’attuazione dei PNRR e il divieto di reversal (Giornale dir. amm. 1/2024, 11-18) Commento al Rapporto pubblicato il 19 settembre 2023 dalla Commissione Europea, sullo “stato di avanzamento” relativo all’attuazione del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza nei 27 Stati membri dell’Unione, in particolare dopo l’adozione del “pacchetto REPowerEU”, con una serie di chiarimenti in merito alla definizione e agli effetti del c.d. divieto di “reversal” di milestone e target già raggiunti. Secondo l’Autore, si sta diffondendo un nuovo e proficuo “metodo di governo”, incentrato su piani nazionali di performance - contenenti riforme e investimenti - progettati, rivisti e attuati attraverso un dialogo continuo tra la Commissione europea, da un lato, e le istituzioni governative di ciascuno Stato membro, dall’altro. in tema di ADR ( Alternative Dispute Resolution = risoluzione amministrativa delle controversie) - Marco Macchia, Alla ricerca di esperti... Rimedi alternativi ed esecuzione dell’appalto (Giornale dir. amm. 1/2024, 19-28). Il CCT La centralità della fase esecutiva nel nuovo codice. Il CCT (Collegio consultivo tecnico) in tema di golden power : - Rosaria Morgante, L’autorità di controllo sugli investimenti esteri diretti: profili organizzativi (Giornale dir. amm. 1/2024, 29-43) Analisi comparata delle strutture amministrative preposte all’attività propedeutica all’esercizio del golden power da parte del Governo. Le novità introdotte dall’esecutivo Draghi col DL 21.3.2022 n. 21 e il Dpcm 1.8.2022. in tema di sport : - Alessandro E: Basilico, Il riconoscimento costituzionale del valore dello sport (Giornale dir. amm. 1/2024, 54-64) La LC 26.9.2023 n. 1 ha modificato l’art. 33 Cost. introducendovi il riconoscimento del valore dello sport. La nuova norma non dovrebbe incidere sull’assetto consolidato dei rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, ma comporta comunque un impegno dei pubblici poteri a sostegno dell’attività sportiva e rafforza i caratteri distintivi della Costituzione italiana, tra cui il principio personalista e quello pluralista. sul lavoro sportivo : - Maria Paola Monaco, Il lavoratore sportivo: definizioni e tipologie contrattuali alla luce della riforma (Giornale dir. amm. 1/2024, 45-53). La riforma introdotta dal DLg 28.2.2021 n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo) mira a sistematizzare il rapporto di lavoro nel settore sportivo in modo organico e paritario, creando crea una disciplina del rapporto di lavoro “variabile” che tiene conto della natura subordinata, autonoma o parasubordinata della prestazione, nonché del contesto in cui si svolge l’attività sportiva (professionistico, dilettantistico, volontario). Il discrimen fra ciò che sta nell’area del lavoro e ciò che ne sta al di fuori non ruota più intorno alla distinzione fra dilettanti e professionisti il cui sinallagma contrattuale è uguale, ma fra lavoratore sportivo e “volontario”, ossia una figura che si pone fuori dal perimetro del diritto del lavoro in ragione della causa solidaristico-sociale che contraddistingue la prestazione. sulla concessione di beni pubblici : DLg 26.7.2023 n. 106 (GU 10.8.23 n. 186, in vigore dal 25 agosto 2023), Attuazione della delega di cui all'articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici. - Andrea Nardone, La mappatura delle concessioni di beni: il Siconbep (Giornale dir. amm. 1/2024, 65-75) Il sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici (Siconbep), costituito in attuazione della delega contenuta nella legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, intende realizzare una migliore consapevolezza degli impieghi del cospicuo patrimonio pubblico, dotando il Ministero dell’economia e delle finanze di una nuova base conoscitiva per l’attuazione di politiche di valorizzazione. Il limite e il rischio di tale indagine è quello di ridursi ad adempimento strumentale alla determinazione del carattere della scarsità delle risorse naturali, col fine di neutralizzare l’applicazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. in tema di sindacato della Cassazione sulle sentenze del. Consiglio di Stato: - Cass. SSUU 23.11.23 n. 32559 (Giornale dir. amm. 1/2024, 77 solo massima): Integra “motivo di giurisdizione” nella forma del rifiuto della tutela giurisdizionale la censura volta a contestare una decisione del giudice amministrativo che abbia dichiarato inammissibile l’intervento di enti esponenziali senza valutare in concreto il contenuto dei loro statuti e la loro concreta capacità di farsi portatori di interessi della collettività di riferimento. Il profilo rientra tra le questioni di giurisdizione, in quanto connesso alla qualificazione quale interesse legittimo o meno della posizione fatta valere dagli interventori. La statuizione di inammissibilità degli interventi assunta dal giudice amministrativo ha l’effetto di degradare la posizione giuridica degli interventori a interesse di mero fatto, negandone la tutelabilità. - (commento di) Francesca Saveria Pellegrino Le Sezioni Unite riaccendono il conflitto sui limiti del sindacato ex art. 111, comma 8, Cost.? (Giornale dir. amm. 1/2024, 77-87). La SC annulla la sentenza n. 18/2021 dell’Adunanza Plenaria in tema di concessioni demaniali marittime. Preliminarmente, si sofferma sulla legittimazione a proporre ricorso dell’interventore ad adiuvandum quando la parte adiuvata non abbia impugnato la sentenza sfavorevole. In seguito, superando un suo precedente orientamento, sancisce la ricorribilità per cassazione delle pronunce dell’Adunanza Plenaria anche quando queste si limitino ad enunciare i principi di diritto, senza presentare dunque carattere decisorio. Infine, accoglie il primo motivo di ricorso, con cui si censurava la statuizione di inammissibilità degli interventi, qualificandolo quale questione di giurisdizione e non quale error in procedendo, pertanto sindacabile ex art. 111, ult. comma, Cost. sui provvedimenti sanzionatori delle Autorità indipendenti : - Cons. Stato V 16.6.23 n. 5969, pres. Lotti, est. Caminiti, XY Organismo di Attestazione S.p.A. c. ANAC (Giornale dir. amm. 1/2024, 88 s.m.): 1. Deve essere garantito il pieno contraddittorio con l’interessato in ogni fase del procedimento amministrativo sanzionatorio curato dall’ANAC, essendo differente la finalità di quello previsto nella fase di avvio del procedimento ex art. 40 del Regolamento da quella cui è invece preordinato il contraddittorio c.d. rafforzato disciplinato dal successivo art. 42, per l’ipotesi in cui l’Authority ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione della sanzione, che non può quindi essere pretermesso pena l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio finale. 2. In materia di sanzioni amministrative il termine fissato per la conclusione del procedimento e l’adozione del provvedimento finale ha natura perentoria a prescindere da una espressa qualificazione in tal senso nella legge o nel regolamento che lo preveda, configurandosi come illegittimo il provvedimento sanzionatorio adottato oltre la sua scadenza. - (commento di) Andrea Camarda, Garanzia del contraddittorio e natura dei termini nei procedimenti sanzionatori dell’ANAC (Giornale dir. amm. 1/2024, 88-95) in tema di appalti (procedure di gara): - Cons. Stato IV, 20.4.23 n. 4014, pres. Neri, est. Furno (Giornale dir. amm. 1/2024, 96 s.m.): Dal principio di proporzionalità deriva (...) il corollario della c.d. strumentalità delle forme ad un interesse sostanziale dell’Amministrazione (...) che di recente è stato codificato, mediante l’icastica formula del principio del risultato, dall’art. 1 del nuovo codice degli appalti di cui al DLg 31.3.2023 n. 36 (...). Ciò non significa (...) disapplicare i principi (o alcuni dei principi) dei trattati eurounitari che regolano i contratti pubblici, ma semplicemente bilanciarli diversamente in fattispecie che, come quella qui in esame, sono annoverabili tra quelle di minore impatto concorrenziale. Siffatti principi vanno ragionevolmente bilanciati e attuati secondo diverse graduazioni, dato che l’attuazione massima di tutti i principi coinvolti è solitamente impedita dal fatto che essi sono spesso incompatibili fra loro. - (commento di) Maurizio Cafagno, Funzioni delle gare e principi nel nuovo Codice dei contratti pubblici. Dalla giustapposizione al bilanciamento (Giornale dir. amm. 1/2024, 96-106) in tema di LEA (livelli essenziali di assistenza): - TAR Brescia 1^, 9.10.23 n. 731, pres. Gabbricci, est. Limongelli (Giornale dir. amm. 1/2024, 107 s.m.): Livelli essenziali delle prestazioni quale strumento di tutela dei diritti dei cittadini contro scelte della dirigenza politica che potrebbe avere più interesse a occupare posti che a garantire servizi, in questo caso sanitari, adeguati. - (commento di) Lorenzi Saltari, Le risorse per i LEA possono servire alla creazione di posti di professore straordinario? (Giornale dir. amm. 1/2024, 107-111). Il TAR lascia mani libere al potere politico nel distogliere risorse finanziarie dalle prestazioni sanitarie essenziali e nel conferire incarichi di vertice nella sanità in modo diretto al di fuori del principio meritocratico. in tema di disabili : - TAR Reggio Calabria 5.10.23 n. (748, pres. Criscenti, est. Mazzulla Giornale dir. amm. 1/2024, 113 s.m.): In caso di inerzia dell’amministrazione comunale nel dare risposta all’istanza di predisposizione del progetto individuale per le persone disabili di cui all’art. 14 L 328/2000, potendosi dimostrare la spettanza del bene della vita con essa richiesto, deve essere accolta l’istanza risarcitoria dei genitori per il danno da ritardo, sub specie di danno non patrimoniale patito tanto dagli stessi quanto dalla minore con disabilità.a - (commento di) Marco Bombardelli, Il progetto individuale per le persone disabili e il danno da ritardo nella sua adozione (Giornale dir. amm. 1/2024, 113-124) in tema di energie rinnovabili e ambiente : - Dario Bevilacqua, La dialettica tra la promozione delle energie rinnovabili e la tutela di altri beni ambientali (Giornale dir. amm. 1/2024, 125-133). Panoramica giurisprudenziale sul conflitto tra le politiche che promuovono la decarbonizzazione e la conversione dell’approvvigionamento energetico alle energie rinnovabili e quelle a protezione di altri interessi concorrenti, ma di natura ambientale, come la tutela del suolo, il paesaggio e l’agricoltura biologica o di qualità. in tema di IA (intelligenza artificiale): October 30, 2023, Executive order 14110, Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence - (commento di) Enrico Carloni, Il sentiero si fa camminando: la strategia statunitense per intelligenze artificiali sicure ed affidabili (Giornale dir. amm. 1/2024, 135-143). La recente regolazione statunitense contenuta nell’Executive order del Presidente Biden risponde all’esigenza di regolare l’intelligenza artificiale, promuovendone l’utilizzo ma al contempo contenendone i rischi. Attraverso un impianto essenzialmente organizzativo, di governance, di processo, che si articola per vie settoriali, il provvedimento prospetta un ampio ventaglio di azioni di governo chiamate a dispiegarsi nel corso dei prossimi mesi. L’accelerazione statunitense appare legata sia alla volontà di anticipare la regolazione europea, sia alla necessità di governare un fenomeno impressionante per potenzialità e per rapidità di evoluzione. c.s. Patologie giudiziarie Un provvedimento di archiviazione per prescrizione del reato, che presenti la persona come colpevole, lede i suoi diritti fondamentali (Corte costituzionale, 24.1.2024 n. 41)
Autore: Carmine Spadavecchia 11 marzo 2024
in tema di patrimonio archeologico : - Cons. Stato VI 5.1.24 n. 207, pres. Montedoro, est. Ravasio (Guida al diritto 9/2024, 46): La ratio delle norme dettate dal TU 42/2004 a tutela dei beni culturali risiede nell’interesse pubblico alla conservazione e trasmissione alle future generazioni del patrimonio culturale italiano, appartenente anche a privati. Il che spiega perché la disciplina dei beni culturali preveda deroghe e limiti alla proprietà privata, mediante l’imposizione di vincoli (diretti e indiretti) che ne limitano modifica e alterazione di prospettiva. Per la stessa ragione, in deroga alla normativa sul ritrovamento di un tesoro (che appartiene al proprietario del fondo ex art. 932 c.c.), la legge attribuisce allo Stato la proprietà dei beni rinvenuti in terreni privati (art. 91 TU 42/2004). In questa prospettiva va interpretata restrittivamente la norma (art. 92 TU cit.) che prevede l’assegnazione di un premio al proprietario del fondo in cui siano stati rinvenuti reperti archeologici o artistici. Il premio non è dovuto a prescindere dal comportamento del proprietario, ma solo quando questi dimostri di avere collaborato fattivamente a reperire i beni, segnalando ad esempio piccoli oggetti ritrovati o la conformazione peculiare del terreno indicativa di emergenze archeologiche e altri elementi rivelatori della presenza di reperti nel sottosuolo. [L’art. 92 cit. prevede che il Ministero della cultura corrisponda un premio, in denaro, o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate o credito di imposta, fino a un quarto del valore delle cose ritrovate, al proprietario dell’immobile in cui è avvenuto il ritrovamento; se poi il proprietario ha anche scoperto materialmente la cosa (altrimenti il premio spetta anche a chi ha eseguito i lavori di scavo), ha diritto a un premio maggiore, fino alla metà del valore delle cose ritrovate. Nella specie, i proprietari del fondo in cui era stato rinvenuto un criptoportico di una città antica avevano chiesto il premio alla Soprintendenza, che l’aveva rifiutato - con un diniego che il CdS ha ritenuto legittimo – sul rilievo che non si trattasse di scoperta fortuita, perché l’area era già nota per l’interesse archeologico, tanto che l’immobile era stato vincolato, e non vi era stato, da parte dei proprietari, alcun apprezzabile comportamento collaborativo utile al ritrovamento] sul diritto all’immagine : - Cass. 3^, 1.2.24 n. 2978 (Guida al diritto 9/2024, 44): Il diritto all’immagine ha un duplice contenuto: positivo (tutela l’interesse della persona ad apparire in pubblico nella misura in cui abbia interesse a farlo, con il correlato sfruttamento dell’immagine dietro corrispettivo) e negativo (tutela l’interesse della persona a che la sua immagine non venga diffusa o esposta in pubblico).In relazione al contenuto negativo, le norme del codice civile e della legge sul diritto d’autore vanno integrate col Codice in materia di protezione dei dati personali (DLg 196/2003), per cui, nel bilanciamento tra tutela dell’immagine della persona e dell’interesse pubblico alla sua diffusione, assume un peso maggiore l’esigenza di protezione della sfera privata, specialmente quando si tratta di minori. Il video diffuso dai media che coinvolga persone riprese di nascosto è legittimo perché espressione del diritto di cronaca quando, oltre a rispettare la legge e il codice deontologico dei giornalisti, sia effettivamente teso a soddisfare l’interesse pubblico a conoscere le fattezze dei protagonisti dell’episodio narrato. Deve trattarsi di una divulgazione essenziale per la completezza e correttezza dell’informazione fornita (Cass. 18006/2018) (Nella specie, la SC ha ritenuto corretta la soluzione del Tribunale perché ricorreva una delle tassative ipotesi in cui la pubblicazione dell’immagine della persona è consentita dalla legge a prescindere dal suo consenso, stante l’interesse pubblico alla notizia dell’arresto di un latitante e tenuto conto che il minorenne era stato ripreso del tutto casualmente senza intento di renderlo identificabile o riconoscibile) in tema di comunicazioni elettroniche (responsabilità di Facebook quale “hosting provider”): - TAR Lazio 4^, 24.1.24 n. 1393, pres. Politi, est. Bianchi (Guida al diritto 9/2024, 86 T): Va esente da responsabilità – in relazione ai contenuti memorizzati da terzi sulla rete – il fornitore di servizi di hosting che non è a conoscenza delle attività illecite che avvengono tramite i propri servizi, sempre che, non appena conosciuti tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso, e ciò anche ove dotato di un sistema di controllo automatizzato; la responsabilità del provider non è infatti ravvisabile per il solo fatto che il software contempli l’astratta possibilità, in un numero limitato di casi, di sottoporre una singola inserzione a revisione umana, dovendo tale circostanza essere, al contrario, allegata e dimostrata in concreto per poter ritenere in giudizio che il provider si sia venuto a trovare in una condizione di effettiva conoscenza dell’inserzione illecita idonea a giustificare un addebito a suo carico a titolo di concorso nella commissione dell’illecito altrui. - (commento di) Davide Ponte, Il mero controllo automatizzato esonera il gestore da responsabilità (Guida al diritto 9/2024, 90-94). La sentenza ha escluso che il sistema di controllo attivato da Facebook sia tale da rendere la piattaforma hosting provider attivo. in tema di pubblicità televisiva (sanzioni Agcom): - TAR Lazio 4^, 6.2.24 n. 2255, pres. Politi, est. Fanizza (Guida al diritto 9/2024, 47): Se per i fornitori di servizi di media audiovisivi il ricorso alla citazione o esibizione visiva dei social network può apparire, oggi, necessario per fidelizzare l’audience tv e offrire forme di interazione verso la televisione, però al contempo la libertà editoriale non può essere strumentalizzata e utilizzata come cortina, dietro la quale celare occulti fini pubblicitari. Nella fattispecie, la valenza pubblicitaria del messaggio è desumibile dal fatto che nel corso della trasmissione del programma televisivo è stato ripetutamente citato un solo social network, con reiterati riferimenti al profilo del conduttore, omettendo ogni accenno alle numerose alternative disponibili sul mercato, vale a dire ogni citazione di altri servizi informatici on line dello stesso genere forniti da imprese concorrenti, e finendo così per stimolare la fruizione del solo social network citato. Il che costituisce elemento presuntivo idoneo a indicare il carattere pubblicitario di quanto messo in onda. in tema di impiego (situazioni “stressogene” e diritto alla salute): - Cass. 16.2.24 n. 4279 (Guida al diritto 9/2024, 50 T): Nell’ambito del pubblico impiego, in una causa avviata dal lavoratore per lamentare un danno da dequalificazione professionale, il lavoratore ha l’onere di allegare le mansioni effettivamente svolte, nonché il comparto di appartenenza e il proprio livello di inquadramento, mentre è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile, per verificare la fondatezza o meno dell’assunto secondo cui l’attività non sarebbe coerente con l’inquadramento formale. In caso di accertata insussistenza dell’ipotesi di mobbing in ambito lavorativo, il giudice del merito deve comunque accertare se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda, sussista un’ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza. e la tecnica, erano possibili e necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore; su quest’ultimo grava l’onere della prova del danno e del nesso causale tra ambiente di lavoro e danno, mentre grava sul datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le misure necessarie. - (commento di) Cristina Petrucci, Il giudice in assenza di mobbing deve valutare i “danni da straining” (Guida al diritto 9/2024, 53-56) in tema di lavoro (licenziamento - Jobs Act): - Corte cost. 22.2.24 n. 22, pres. Barbera, red. Amoroso (Guida al diritto 9/2024, 45): Nella legge delega, il criterio direttivo aveva segnato il perimetro della tutela reintegratoria del lavoratore nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, escludendola, in negativo, per i licenziamenti “economici”, e prevedendola in positivo, nei casi di licenziamenti nulli, discriminatori, e di specifiche ipotesi di licenziamento disciplinare. Il testuale riferimento ai “licenziamenti nulli”, contenuto nel criterio direttivo, non prevedeva la distinzione tra nullità espresse e nullità non espresse, ma contemplava una distinzione solo per i licenziamenti disciplinari ingiustificati. Il legislatore delegato, al contrario, ha introdotto una distinzione non solo per questi ultimi, ma anche nell’ambito dei casi di nullità previsti dalla legge, differenziando secondo il carattere espresso (e quindi testuale), o no, della nullità. Inoltre, prevedendo la tutela reintegratoria solo nei casi di nullità espressa, ha lasciato prive di specifica disciplina le fattispecie “escluse”, ossia quelle di licenziamenti nulli sì, per violazione di norme imperative, ma privi della espressa sanzione della nullità, così dettando una disciplina incompleta e incoerente rispetto al disegno del legislatore delegante. Pertanto l’art. 2, comma 1, DLg 4.3.2015 n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) va dichiarato incostituzionale limitatamente alla parola «espressamente». Ne consegue che il regime del licenziamento nullo è lo stesso sia che nella disposizione imperativa violata ricorra l’espressa sanzione della nullità, sia che ciò non sia testualmente previsto, sempre che risulti prescritto un divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti. in tema di documenti di identità : - Corte di giustizia Ue Grande sezione, 22.2.24, causa C-491/21 (Guida al diritto 9/2024, 48): Il diniego di rilascio di una carta d’identità per il solo motivo che l’interessato non è domiciliato in Romania costituisce una restrizione del diritto di circolare e soggiornare liberamente all’interno dell’Unione nei confronti dei cittadini rumeni domiciliati in altro Stato membro. (Nella normativa rumena è ravvisabile una disparità di trattamento tra cittadini rumeni domiciliati all’estero e quelli domiciliati in Romania: i primi hanno solo il passaporto come documento valido per l’espatrio, mentre i secondi possono avere carta d’identità e passaporto. Non si può imporre come requisito l’indicazione di un domicilio nello Stato che prevede, oltre il passaporto, il rilascio di un documento di identità valido come titolo di viaggio, perché una tale regola non trova giustificazione né nella necessità di dare valore probatorio all’indirizzo del domicilio indicato sulla carta d’identità, né nell’efficacia dell’identificazione e della verifica di tale indirizzo da parte dell’Amministrazione nazionale competente). in tema di competenza giurisdizionale : - Corte giust. Ue 9^, 22.2.24, causa C-81/23 (Guida al diritto 9/2024, 96 solo massima): L’art. 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 va interpretato nel senso che, nel caso in cui un veicolo, asseritamente equipaggiato dal suo costruttore, in un primo Stato membro, con un dispositivo illegale che riduce l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni, abbia costituito oggetto di un contratto di vendita concluso in un secondo Stato membro e sia stato consegnato all’acquirente in un terzo Stato membro, il luogo di concretizzazione del danno si colloca in quest’ultimo Stato membro - (commento di) Marina Castellaneta, La Corte Ue chiarisce quando il luogo in cui si concretizza il danno è quello della consegna (Guida al diritto 9/2024, 96-98) in tema di prova testimoniale : - Cass 1^, 6.2.24 n. 3361 (Guida al diritto 9/2024, 44): L’incapacità a deporre prevista dall’art. 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale attuale e concreto che lo coinvolge nel rapporto controverso alla stregua dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo invece rilevanza l’interesse di fatto a un determinato esito del processo. (Nella specie la SC non ha ravvisato, nel giudizio di un figlio contro il padre, l’interesse personale della madre, perché le istanze risarcitorie del figlio in danno del padre mai avrebbero potuto legittimare la madre a partecipare al giudizio). Diversamente, l’analisi dell’attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (precisione e completezza delle dichiarazioni, possibili contraddizioni) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione anche alla luce dell’eventuale interesse a un determinato esito della lite). sulla legge di delegazione europea 2022-2023: L 21.2.2024 n. 15 (GU 24.2.24 n. 46, in vigore dal 10 marzo 2024), Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023 - testo della legge (Guida al diritto 9/2024, 16-27) sotto il titolo “Presunzione d’innocenza”, non sarà pubblicabile sulla carta stampata l’ordinanza cautelare” - guida alla lettura (e mappa delle principali novità) a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 9/2024, 28-35) - commento di Giuseppe Amato, Alla ricerca di un difficile equilibrio tra informazione e riservatezza (Guida al diritto 9/2024, 36-42) [presunzione d’innocenza e diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali] in materia penale (Ddl Nordio): - Giorgio Spangher*, Il Ddl Nordio diviso tra luci e ombre, dal tema della garanzia all’applicabilità (Guida al diritto 9/2024, 12-14, editoriale) [*professore emerito di diritto e procedura penale presso l’Università di Roma La Sapienza]. Analisi del Ddl recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice di ordinamento militare” c.s. - In ogni utopista si agita un totalitario assetato di sangue (Karl Popper, "La società aperta e i suoi nemici") - Liberalismo non è altro che il rispetto della individualità degli altri (Fernando Pessoa)
Autore: Carmine Spadavecchia 2 marzo 2024
in tema di accesso agli atti : - TAR Emilia-Romagna 2^, 31.1.24 n. 70, pres. Di Benedetto, est. Tagliasacchi (Guida al diritto 8/2024, 90 T): È legittimo il diniego di accesso agli atti volto a conoscere il nominativo del terzo che, con un atto di segnalazione o denuncia comunque denominato, ha sollecitato l’attivazione dei poteri di controllo e di verifica da parte della PA, il cui esito ha condotto all’adozione di un atto sfavorevole al destinatario. La segnalazione, infatti, rimane estranea al procedimento e l’eventuale conoscenza della stessa e del suo autore non risponde a un rapporto di strumentalità con l’atto finale adottato. In tale ipotesi, infatti, la pretesa di conoscere il nominativo del segnalante assume un carattere emulativo che l’ordinamento non tutela. - (commento di) Giulia Pernice, A presidio della corretta trasparenza il vaglio del nesso di strumentalità (Guida al diritto 8/2024, 92-94) sull’ amministrazione di sostegno : - Cass. 1^, 12.2.24 n. 3751 (Guida al diritto 8/2024, 48): L’art. 410 c.c., nella parte in cui impone all’amministratore di sostegno di informare il beneficiario circa gli atti da compiere e, in caso di dissenso, anche il giudice tutelare, dimostra come, in ogni caso, l’opinione del beneficiario debba essere tenuta in considerazione, pur se ne venga limitata la capacità. Limitare la capacità nella minor misura possibile significa pertanto non solo selezionare specificamente gli atti che il beneficiario non può compiere, ma altresì preservare, anche con riferimento a questi atti, il diritto del beneficiario di esprimere la propria opinione e di partecipare, nella misura in cui la sua condizione lo consente, alla formazione delle decisioni che lo riguardano. in tema di filiazione : cfr. Cass. lav. 23.1.24 n. 2259 (Guida al diritto 8/2024, 49): Riguardo al contributo di mantenimento per la figlia maggiorenne, compete al giudice di merito: a) verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di autoresponsabilità che incombono sul figlio; b) modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio di proporzionalità; c) stabilire il contenuto e la durata dell’obbligo di mantenimento. L’età è un parametro importante di riferimento e la valutazione va condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all’età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato col raggiungimento della maggiore età. In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, e verte sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro; di conseguenza, se il figlio è neo maggiorenne e prosegua nell’ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il ‘figlio adulto’, in ragione del principio di autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che giustifichino il mancato conseguimento di un’autonoma collocazione lavorativa (Cass. 26875/2023). in tema di donazione : - Cass. 2^, 10.1.24 n. 982 (Guida al diritto 8/2024, 54 T): Il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario, realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica a esecuzione diretta, soggetta alla forma dell’atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzata non tramite un’operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un’intermediazione gestoria dell’ente creditizio. - (commento di) Mario Piselli, Una decisione della Suprema corte che fa il punto sugli atti di liberalità (Guida al diritto 8/2024, 59-62) - Cass. 2^, 12.2.24 n .3811 (Guida al diritto 8/2024, 49): AI fini della revocazione o meno della donazione, l’“ingiuria grave” è una formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali, che trovino riconoscimento nel succedersi della legislazione; giocoforza, per l’interprete, prendere in considerazione il complesso dei valori giuridici attuali dell’ordinamento, non potendosi semplicemente adeguare a un clima culturale diffuso. Talvolta la SC invoca la lesione dell’“immagine sociale del donante”, laddove l’ingiuria grave e continuata nei suoi confronti venga ravvisata nella divulgazione, nell’ambiente lavorativo, della relazione adulterina intrattenuta dalla moglie (donataria), e fatta oggetto di pettegolezzo divertito, e di scherno per il marito, deriso e compatito per il tradimento. Evidente il richiamo al diritto inviolabile all’identità personale, che, assieme al diritto all’onore e alla reputazione e al diritto alla riservatezza, tratteggiano il poliedrico diritto alla dignità umana, nel sistema delineato dall’art. 2 Cost. e dall’art. 8 Cedu, a salvaguardia della vita privata. Solo in questa prospettiva, la revocazione della donazione diviene un mezzo di tutela di un’obbligazione di riconoscenza gravante sul donatario, a presidio di un diritto assoluto della personalità del donante. in tema di danni da amianto : - Cedu 13.2.24, ric. 4976/20 (Guida al diritto 8/2024, 96 s.m.): Il termine di prescrizione per l’azione di risarcimento dei danni subiti dall’esposizione all’amianto non inizia a decorrere dal momento in cui cessa l’esposizione, perché è necessario considerare il momento in cui il danneggiato ha conoscenza della violazione. Lo scopo della prescrizione persegue un fine legittimo quale la certezza del diritto, ma a condizione che venga seguito il principio di proporzionalità, consentendo l’azione giudiziaria a coloro che subiscono gli effetti dell’esposizione dopo molti anni, a partire dal momento in cui hanno consapevolezza della malattia. - (commento di) Azione di risarcimento danni da amianto, la prescrizione non decorre da quando cessa l’esposizione (Guida al diritto 8/2024, 96-98) sul danno non patrimoniale (Tun =Tabella Unica Nazionale pero il risarcimento del danno non patrimoniale): - Giovanni Comandé*, Tun, l’adozione definitiva è un traguardo nonostante i dubbi sulla scala dei valori (Guida al diritto 8/2024, 12-14) [*ordinario di diritto privato comparato presso l’Università Sant’Anna di Pisa] - Roberto Parziale, Tabella nazionale sulle “macrolesioni”: così gli importi sacrificano i casi gravi (Guida al diritto 8/2024, 15-20) [lo schema di DPR sulle liquidazioni: scelte orientate in prevalenza a contenere i costi] - Roberto Parziale, Sui valori del danno morale i coefficienti vanno in tilt (Guida al diritto 8/2024, 21-24) - Roberto Parziale, Un’operazione sulle nuove cifre che è a rischio incostituzionalità (Guida al diritto 8/2024, 25-27) [senza i criteri medico-legali, ritenuti necessari anche dalla Cassazione, c’è il rischio che i nuovi parametri restino sulla carta] su Eurojust (Agenzia europea): DLg 23.11.2023 n. 182 [GU 9.12.23 n. 287, in vigore dal 24 dicembre 2023), Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (EUROJUST) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio - testo del decreto (Guida al diritto 8/2024, 35-39) - commento di Giuseppe Buffone, Iter per designare i membri nazionali, ora solo incarichi a magistrati in ruolo (Guida al diritto 8/2024, 40-46) [nascita e finalità di Eurojust; la normativa; la struttura italiana; i poteri del membro nazionale] in tema di sequestro (penale) informatico : - Cass. pen. 4.10-15.12.23 n. 50009 (Guida al diritto 8/2024,76 T): In tema di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, l’estrazione di copia integrale dei dati in essi contenuti realizza solo una copia-mezzo, che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede. (La SC precisa che il PM è tenuto a predisporre un’adeguata organizzazione per compiere tale selezione nel più breve tempo possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano sequestrati a persone estranee al reato, e provvedere, all’esito, alla restituzione della copia integrale agli aventi diritto). - (commento di) Alberto Cisterna, Dettato un decalogo che chiarisce tutte le modalità di copia dei device (Guida al diritto 8/2024, 79-83) [la “copia forense integrale”: cos’è, a cosa serve, quali ne sono i limiti di utilizzo] in tema di giustizia riparativa (mediatori): DM 15.12.2023 Ministero della giustizia [GU 15.1.24 n. 11], Modifica dei requisiti soggettivi di inserimento nell'elenco nonché delle cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di mediatore esperto in giustizia riparativa, ed altresì del termine di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco, di cui al decreto 9 giugno 2023, recante: «Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività». - testo del decreto (Guida al diritto 8/2024, 29-30) sotto il titolo “Riforma Cartabia: meno incompatibilità per iscriversi all’elenco dei mediatori penali” - commento di Aldo Natalini, Sì alla presentazione delle domande dopo il varo del modello rettificato (Guida al diritto 8/2024, 31-33) c.s. In Italia la regola che funziona meglio è la deroga. Le eccezioni sono sempre meglio delle norme. L'anarchia vince sull'ordine. (Luigi Mascheroni)
Autore: Carmine Spadavecchia 2 marzo 2024
sulla c.d. legge eco-vandali : L 22.1.2024 n. 6 (GU 24.1.24 n. 19, in vigore dall’8 febbraio 2024), Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale. - testo della legge (Guida al diritto 7/2024, 33-34) sotto il titolo Norma anti-attivisti: nuovo reato per chi imbratta le teche nei musei - commenti: - Aldo Natalini, Il doppio binario sanzionatorio rafforza il contrasto agli illeciti (Guida al diritto 7/2024, 35-39). La depenalizzazione privilegia la sanzione amministrativa, irrogabile tramite le prefetture - Aldo Natalini, Spazio a una fattispecie delittuosa tagliata su casi di cronaca giudiziaria (Guida al diritto 7/2024, 40-44) in materia di professione forense (tariffe minime): - Corte giust. Ue 2^, 25.1.24 n. C-438/22 (Guida al diritto 7/2024, 13 T e 49, su questione pregiudiziale sollevata dalla Bulgaria): La determinazione degli importi degli onorari minimi per gli avvocati, decisa da un’organizzazione di categoria di professionisti, è contraria alle regole Ue di libera concorrenza e non vi sono obiettivi che possano giustificarla perché la predeterminazione obbligatoria determina una grave violazione della libera concorrenza che produce danni ed effetti negativi sui consumatori. Il giudice nazionale è tenuto a disapplicare le norme interne contrarie al diritto Ue in tutti i casi in cui non può procedere all’interpretazione conforme. [Secondo la Corte, l’art. 101 Tfue è applicabile nei casi in cui un’associazione di categoria determina le tariffe senza un intervento statale. L’art. 101 vieta accordi di associazioni di imprese, pure tramite pratiche concordate, che in via generale hanno l’effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno. Sono incompatibili gli accordi che fissano direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita. Ai fini dell’applicazione della norma, è inutile sia richiedere ulteriori prove circa gli effetti concreti sul mercato (perché detti accordi determinano in via generale una riduzione della produzione e aumenti dei prezzi, dando luogo a una cattiva allocazione delle risorse a detrimento dei consumatori), sia invocare il perseguimento di uno o più obiettivi legittimi (perché le indicate misure rivelano un grado sufficiente di dannosità della libera concorrenza a prescindere dal livello a cui è fissato il prezzo minimo)] - (commento di) Marina Castellaneta, Se le cifre riflettono il mercato vanno comunque disapplicate (Guida al diritto 7/2024, 22-24) - (commento di) Eugenio Sacchettini, La decisione dei giudici europei apre la partita sull’equo indennizzo (Guida al diritto 7/2024, 25-32) in tema di concessioni (“balneari”) : - Cons. Stato VI 27.12.23 n. 11200, pres. Simonetti, est. Cordì (Guida al diritto 7/2024, 96 T): I principi enunciati dall’Adunanza plenaria con sentenza 9.11.21 n. 17 sono tutt’ora validi dato che, a differenza della sentenza n. 18/2021, annullata per diniego di giurisdizione da SSUU 23.11.23 n. 32559, quest’ultima non risulta essere stata impugnata. Ne consegue che, alla luce di tali principi, le proroghe delle concessioni disposte dai comuni risultano tamquam non essent. Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 Tfue e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/Ce; tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla PA. Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla PA deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo agli attuali concessionari; non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della PA in quanto l’effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata; la non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non essent, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla PA o l’esistenza di un giudicato. - (commento di) Davide Ponte, Concessioni, le regole sono chiare ma la situazione resta ancora incerta (Guida al diritto 7/2024, 101-105). Incertezza cronica e dialogo tra sordi. La peculiarità reiteratamente invocata contro i principi giuridici europei “non ha mai fatto breccia nei gelidi cuori europei”. “Il corto circuito avviato a tutela dei concessionari è inestricabile, con buona pace delle effettive possibilità di investimento per qualsiasi operatore interessato al settore turistico”. in tema di concessioni (canone): - Cons. Stato VII 5.1.24 n. 204 e n. 215, pres. Contessa, est. Castorina (Guida al diritto 7/2024, 49): Il canone concessorio è una prestazione imposta ai sensi dell’art. 23 Cost. che non ha tuttavia natura tributaria né può essere considerato come mero canone locatizio, poiché alla sua struttura e quantificazione concorre la specifica destinazione all’interesse pubblico impressa al bene demaniale. Tale destinazione impone che la determinazione del canone sia la più idonea al perseguimento dei fini di interesse pubblico che si ritengono meritevoli di soddisfazione. in tema di immigrazione (asilo): - Cass. SSUU (Guida al diritto 7/2024, 49-50): Va rimesso alla Corte di Giustizia Ue il seguente quesito: se gli artt. 8 e 9 della direttiva 26.6.2013 n. 33 (2013/33/Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, tenuto conto altresì dei fini desumibili dai suoi considerando 15 e 20, ostino a una normativa di diritto interno che contempli, quale misura alternativa al trattenimento del richiedente (il quale non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente), la prestazione di una garanzia finanziaria il cui ammontare è stabilito in misura fissa (nell’importo in unica soluzione determinato per l’anno 2023 in € 4.938,00, da versare individualmente, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa) anziché in misura variabile, senza consentire alcun adattamento dell’importo alla situazione individuale del richiedente, né la possibilità di costituire la garanzia stessa mediante intervento di terzi, così imponendo modalità suscettibili di ostacolare la fruizione della misura alternativa da parte di chi non disponga di risorse adeguate, nonché precludendo l’adozione di una decisione motivata che esamini e valuti caso per caso la ragionevolezza e la proporzionalità di una siffatta misura in rapporto alla situazione del richiedente. in tema di aiuti di Stato (caso KLM): - Trib. Ue 7^, 7.2.24, causa T-146/22, promossa da Ryanair (Guida al diritto 7/2024, 49) L’aiuto di Stato olandese alla KLM, approvato dalla Commissione, costituito dalla prestazione di una garanzia su prestito bancario, al fine di garantire temporaneamente sufficienti liquidità alla compagnia aerea, è illegittimo, in quanto KLM e le sue filiali non sono beneficiarie esclusive degli aiuti: la Commissione infatti ha erroneamente omesso di individuare i reali beneficiari del sostegno finanziario, che sono in effetti anche altre società del gruppo Air France-Klm (la holding Air Franc-Klm ed Air France), anch’esse in condizioni di usufruire della garanzia prestata e dei vantaggi che ne derivano. in tema di adozione : - Corte cost. 18.1.24 n. 5, pres. Barbera, rel. San Giorgio (Guida al diritto 7/2024, 52 T): L’art. 291, comma 1, c.c. è incostituzionale nella parte in cui, per l’adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l’intervallo di età di diciotto anni tra adottante e adottando. - (commento di) Mario Finocchiaro, Una decisione della Consulta sulla scia dei giudici ordinati (Guida al diritto 7/2024, 58-65) in tema di donazione : - Cass. 2^, 6.2.24 n. 3352 (Guida al diritto 7/2024, 47): La disposizione del donante secondo la quale la donazione è eseguita in conto di disponibile con dispensa dall’imputazione, seppure contenuta nella donazione, costituisce negozio di ultima volontà, come tale revocabile dal suo autore. La successiva revoca della dispensa da imputazione, così come la dispensa dall’imputazione ex art. 564 comma 2 c.c., deve essere espressa e l’attribuzione per testamento della disponibile ad altro erede non comporta annullamento della precedente dispensa dall’imputazione della donazione ai sensi dell’art. 682 c.c. nel caso in cui le disposizioni siano di fatto compatibili in quanto il valore della donazione con dispensa dall’imputazione sia inferiore a quello della disponibile. in tema di contratto (fattura): - Cass. 2^, 8.2.24 n. 3581 (Guida al diritto 7/2024, 47): La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell’emittente che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulta accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Con la conseguenza che l’annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire prova scritta tra imprenditori dell’esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine a un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria (ex art. 2720 c.c.) in tema di locazione (affitti turistici): - Antonio Scarpa*, Riforma affitti turistici, poca tutela per la convivenza condominiale (Guida al diritto 7/2024, 10-12, editoriale). L’art. 13-terDL 18.10.2023 n. 145 - L 15.12.2023 n. 191 ha introdotto la disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico ricettive e del codice identificativo nazionale, con finalità prevalentemente di contrasto all’evasione fiscale, ma senza alcun cambiamento sotto il profilo civilistico, con il rischio di compromettere, per il moltiplicarsi degli immobili adibiti a tali destinazioni, l’ordinata convivenza condominiale [*consigliere di cassazione] in tema di impugnazioni : - Cass. 3^, 9.1.24 n. 817 (Guida al diritto 7/2024, 46): Ove la copia della sentenza impugnata con ricorso per cassazione sia priva della data di pubblicazione, e non risulti altra copia depositata dal controricorrente o alcuna certificazione circa la data di pubblicazione, non resta che fare riferimento, ai fini della verifica di tempestività dell’impugnazione, alla data di deliberazione della sentenza. (In base a questo principio la SC ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato il 3 dicembre contro una sentenza deliberata il 14 aprile 2021) in materia penitenziaria : - Corte cost. 26.1.24 n. 10, pres. Barbera, red. Petitti (Guida al diritto 7/2024, 76 T): L’art. 18 L 26.7.1975 n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) è incostituzionale nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie. - (commento di) Fabio Fiorentin, L’effettiva applicazione del diritto fa a pugni con le carenze strutturali (Guida al diritto 7/2024, 83-90) c.s. Leggi inutili - Ogni legge che non derivi dall’assoluta necessità è tirannica (Aldo Canovari, parafrasando Montesquieu) - Ogni provvedimento normativo, non solo quando detta regole, divieti, sanzioni, ma anche quando introduce benefici, provvidenze, esenzioni, condoni, amnistie … si risolve sempre nella restrizione di spazi di libertà di molti, e nell’aggressione al loro patrimonio: quindi in una pena. (Aldo Canovari)
Autore: Carmine Spadavecchia 24 febbraio 2024
sulla giustizia amministrativa : - Marcello Clarich*, La giustizia amministrativa non sfigura, ma esistono spazi di miglioramento (Guida al diritto 6/2024, 10-13, editoriale). Commento a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario presso il Consiglio di Stato [*ordinario di Diritto amministrativo all’Università di Roma La Sapienza] sul processo tributario : DLg 7.12.2023 n. 220 (GU 3.1.24 n. 2, in vigore dal 4 gennaio 2024), Disposizioni in materia di contenzioso tributario - testo del decreto (Guida al diritto 6/2024, 14-18) sotto il titolo “Processo tributario: con il potenziamento della conciliazione si punta alla deflazione” - appendice con il testo aggiornato (modifiche in neretto) del DLg 31.12.1992 n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) (Guida al diritto 6/2024, 19-38) - commenti: - Nicola Graziano, Spinta sulla semplificazione del rito per superare le attuali criticità (Guida al diritto 6/2024, 39-40) - Nicola Graziano, Non passa la soccombenza se le prove sono sopravvenute (Guida al diritto 6/2024, 41-43). Compensazione delle spese se la parte è vittoriosa in base a documenti decisivi prodotti solo in corso di giudizio. La Regione convenuta può stare in giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari nonché mediante i funzionari - Nicola Graziano, Udienza con il «doppio binario», remoto o in presenza a scelta (Guida al diritto 6/2024, 43-47). Se la scelta delle parti al riguardo è diversa, si privilegia l’udienza in presenza, ferma la possibilità di discutere da remoto per chi lo ha chiesto. Motivazione semplificata in caso di manifesta fondatezza, infondatezza, inammissibilità, improcedibilità. - Nicola Graziano, Definita l’autotutela obbligatoria, sempre impugnabile il diniego (Guida al diritto 6/2024, 48-51). L’art. 10-quater di nuovo conio, sul potere di autotutela obbligatoria, va coordinato con lo Statuto del contribuente. sullo Statuto del contribuente : DLg 7.12.2023 n. 219 (GU 3.1.24 n. 2), Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente - testo del decreto (Guida al diritto 6/2024, 52-61) sotto il titolo: Modificato lo statuto del contribuente, tra le novità l’obbligo del contraddittorio - commenti: - Nicola Graziano, Applicazione generale della novella, enti locali alla sfida della trasparenza (Guida al diritto 6/2024, 62-63). Lo Statuto si applica a tutti i soggetti del rapporto tributario, e dunque anche all’Amministrazione finanziaria, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. Le presunzioni legali non si applicano retroattivamente. - Nicola Graziano, Sì alla prevenzione di giudizi inutili con una piena collaborazione (Guida al diritto 6/2024, 64-67). Il principio della leale collaborazione e del giusto procedimento. La motivazione dell’atto adottato in esito al contraddittorio deve dar conto delle osservazioni del contribuente. Regole temporali certe sull’obbligo di conservazione degli atti. - Nicola Graziano, Annullamento degli atti: binari certi anche senza una istanza di parte (Guida al diritto 6/2024, 68-69). Il potere di autotutela - Nicola Graziano, Niente “patologie” per l’accertamento con regole organiche sull’invalidità (Guida al diritto 6/2024, 70-72). Le ipotesi di invalidità. - Nicola Graziano, Il “restyling” profondo dell’interpello aiuta nell’interpretazione dei casi (Guida al diritto 6/2024, 73-75). Il dialogo con il contribuente: la risposta scritta e motivata vincola ogni organo dell’Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza. - Nicola Graziano, Nasce il Garante nazionale, vanno “in soffitta” 21 authority (Guida al diritto 6/2024, 76). Le garanzie per il contribuente: il garante, organo monocratico, nominato dal Ministro dell’economia tra i soggetti tratti dalle categorie professionali, avrà sede in Roma. in tema di porto d’armi : - Cons. Stato III 22.1.24 n. 651 (Guida al diritto 6/2024, 81): L’Autorità di P.S. ha l’onere di valutare i casi in cui è possibile accordare l’uso delle armi per difesa personale, ancorando tale valutazione alla sussistenza di un effettivo ‘bisogno’ dell’interessato di proteggersi da una situazione di pericolo. A tal fine essa è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo per l’incolumità personale dell’istante che giustifica il dimostrato bisogno dell’arma e che deve essere ricavato da circostanze di fatto specifiche e attuali, non potendo essere desunto tout court né dalla tipologia di attività svolta dal richiedente, né tantomeno dalla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali del richiedente in tema di immigrazione (ricongiungimento): - Corte giust. Ue, Grande sezione, 30.1.24, causa 560/20 (Guida al diritto 6/2024, 82): Un rifugiato minore non accompagnato, diventato maggiorenne durante la procedura relativa alla domanda di ricongiungimento familiare coi suoi genitori, ha comunque diritto al ricongiungimento, trattandosi di un diritto che non può essere subordinato alla maggiore o minore celerità nel trattamento della domanda. (Secondo la Corte, né dal rifugiato minorenne, né dai suoi genitori si può esigere che dispongano per se stessi, e per la sorella gravemente malata, di un alloggio sufficientemente grande, di risorse sufficienti, e di un’assicurazione contro le malattie: è infatti impossibile, a un rifugiato minore non accompagnato, soddisfare tali condizioni; parimenti è difficile per i genitori del minore soddisfare tali condizioni prima di avere raggiunto il figlio. Pertanto, subordinare a tali condizioni la possibilità di ricongiungimento familiare per i rifugiati minori non accompagnati equivarrebbe a privarli del diritto al ricongiungimento) in tema di privacy : - Corte giust. Ue, Grande sezione, 30.1.24, causa 118/22 (Guida al diritto 6/2024, 82): I dati personali conservati nel registro di polizia in Bulgaria sono le impronte digitali, una fotografia, un prelievo a fini di profilazione del DNA; il registro contiene anche informazioni sui reati commessi dall’interessato e le condanne relative. Queste “notizie” sono indispensabili per verificare se l’interessato è coinvolto in reati diversi da quello per cui è stato condannato con decisione definitiva; tuttavia, non tutti i condannati presentano lo stesso grado di rischio di essere coinvolti in altri delitti, che giustifichi un periodo uniforme di conservazione dei dati che li riguardano. Fattori quali la natura e la gravità del reato commesso o l’assenza di recidiva possono infatti denotare che il pericolo rappresentato dal condannato non necessariamente giustifica la conservazione nel registro id polizia, fino al suo decesso, dei dati che la riguardano. Un termine di tal genere è adeguato solo in circostanze particolari, per cui il diritto Ue esige che la normativa nazionale preveda l’obbligo, per il titolare del trattamento, di verificare periodicamente se tale conservazione sia ancora necessaria e riconosce all’interessato il diritto alla cancellazione di tali dati ove tale necessità venga meno. in materia penale (abuso d’ufficio): - Cass. pen. 6^, 3.10.23-18.1.24 n. 2314 (Guida al diritto 6/2024, 94-95 s.m.): In tema di abuso d’ufficio, in seguito alla riforma dell’art. 323 c.p. realizzata con DL 16.7.2020 n. 76 – L 11.9.2020 n. 120, è stata esclusa la rilevanza della violazione di norme contenute in “regolamenti”, giacché il reato può essere integrato solo dalla violazione di “specifiche” regole di condotta “previste dalla legge o da atti aventi forza di legge”, cioè da fonti primarie. Poiché deve quindi trattarsi di norme primarie “specifiche”, cioè formulate in termini completi e puntuali, potrebbe ammettersi la rilevanza anche della violazione di norme regolamentari, attraverso il fenomeno della eterointegrazione o violazione mediata di norme di legge, ma solo laddove questa eterointegrazione della fonte secondaria si risolva solo in una specificazione tecnica di un precetto comportamentale già compiutamente definito nella norma primaria. (Su tali premesse, in una fattispecie in cui erano contestate le modalità di svolgimento di un concorso pubblico per l’assunzione di dirigenti sanitari, la SC ha annullato senza rinvio la condanna per il reato di abuso d’ufficio basata sulla violazione del DPR 10.12.1997 n. 483, contenente il regolamento sulla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, che disciplina compiutamente la materia e, in particolare, le modalità di espletamento della prova scritta, sul rilievo che la normativa primaria di riferimento era costituita invece dal DLg 30.12.1992 n. 502, relativo al riordino della disciplina sanitaria, il cui art. 15, comma 7, prevedeva una disposizione di legge sostanzialmente in bianco, siccome contenente un rinvio integrale alla normativa regolamentare: per l’effetto, secondo la Corte, era da escludere la rilevanza, neppure come norma interposta “integrativa”, della violazione della norma regolamentare posta a base della condanna). c.s. Chi mente all'avvocato è un cretino che dirà la verità al giudice [Alberto Camon, penalista, a proposito del film "I bassifondi di San Francisco" (1949)]
Autore: Carmine Spadavecchia 17 febbraio 2024
in tema di accesso (atti inesistenti o non posseduti): - Cons. Stato V 8.11.23 n. 9622, pres. Lotti, est. Rovelli (Giurispr. it. 1/2024, 25-26): Il diritto di accesso può essere esercitato in relazione ad atti amministrativi specifici e determinati, che siano nell’effettiva disponibilità dell’Amministrazione e che non richiedano, per essere resi disponibili, ulteriori attività di indagine o di elaborazione. Grava sul privato richiedente l’onere della prova in ordine alla sussistenza o alla disponibilità degli atti che la P.A. dichiari, al contrario, essere insussistenti ovvero non nella sua disponibilità. in tema di concessioni (gioco del Bingo): - Cons. Stato VII 16.11.23 n. 9843, pres. Contessa, est. Di Carlo (Giurispr. it. 1/2024, 24-25): Le questioni sottoposte alla Corte del Lussemburgo nel novembre del 2022 in ordine ai canoni di proroga tecnica a carico dei concessionari del gioco del Bingo presentano un interesse transfrontaliero certo sia ai fini dell’applicazione degli artt. 26, 49, 56 e 63 del Trattato di Roma, sia ai fini dell’applicazione della Dir. 2014/23/UE (c.d. Direttiva concessioni). Ciò rende ricevibile la questione per rinvio pregiudiziale già sottoposta al vaglio dei Giudici del Lussemburgo, i quali sono quindi chiamati a risolvere in modo conclusivo il rinvio pregiudiziale relativo alle modalità di determinazione del canone di proroga tecnica da versare obbligatoriamente per le concessioni scadute in attesa dell’attribuzione con gara delle nuove concessioni (L 147/2013, art. 1, 636º comma). in tema di appalti ( project financing ): - Cons. Stato V 27.10.23 n. 9298, pres. Lotti, est. Rovelli (Giurispr. it. 1/2024, 27-28): 1. Lo speciale “rito appalti” (art. 120 c.p.a.), con la sua accentuata accelerazione processuale, non può trovare applicazione nell’ambito delle fasi di una procedura di project financing che precedono la messa a gara del progetto dichiarato come di pubblica utilità. 2. In base alle generali regole in tema di riparto di competenze negli Enti locali, spetta al Consiglio comunale (e non alla Giunta) la competenza ad adottare le varianti agli atti di pianificazione urbanistica locale che si rendono necessarie al fine di realizzare un intervento di finanza di progetto. in tema di appalti (requisiti di partecipazione e di esecuzione): - Cons. Stato III 26.10.23 n. 9255, pres. Greco, est. Ferrari (Giurispr. it. 1/2024, 28-29): Al fine di distinguere fra i requisiti di partecipazione alla gara di cui agli artt. 80 e segg. DLg 50/2016 (la cui carenza impedisce in radice la valutazione dell’offerta) e i requisiti di esecuzione ai sensi dell’art. 100 del medesimo decreto (la cui carenza condiziona la stipula del contratto) occorre fare riferimento alle specifiche previsioni della lex specialis di gara e interpretarle alla luce della pertinente giurisprudenza UE e nazionale. in tema di appalti (soccorso istruttorio): - Cons. Stato V 21.8.23 n. 7870, pres. Sabatino, est. Grasso (Giurispr. it. 1/2024, 163 solo massima): Si possono emendare mediante soccorso istruttorio le carenze o le irregolarità che attengano alla allegazione dei requisiti di ordine generale, mentre non sono soccorribili quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale, in quanto atte a strutturare il contenuto dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara. - (commento di) Andrea Gandino, Il soccorso istruttorio nel D.Lgs. n. 36/2023: verso il definitivo abbandono del formalismo? (Giurispr. it. 1/2024, 163-168) in tema di appalti (“cumulo alla rinfusa”): - Cons. Stato V 21.8.23 n. 7870, pres. Sabatino, est. Grasso (Giurispr. it. 1/2024, 163 solo massima): 1. E` legittima l’aggiudicazione di un appalto a favore di un consorzio stabile che si sia avvalso del c.d. cumulo alla rinfusa per soddisfare i requisiti di partecipazione alla gara, non potendo l’applicazione dell’istituto del c.d. cumulo alla rinfusa essere condizionata dalla scelta del consorzio stabile di servirsi, ai fini della partecipazione alla gara, dei requisiti delle singole imprese consorziate, siano esse state designate o meno all’esecuzione del contratto; con conseguente piena legittimità del consorzio stabile di integrare i requisiti richiesti dalla lex specialis della gara mediante quelli posseduti dalle proprie consorziate non esecutrici. 2. L’art. 225, 13º comma, secondo periodo, DLg 36/2023, consente ai consorzi stabili di poter fare ricorso in modo generalizzato al c.d. cumulo alla rinfusa, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione alla gara. Tale disposizione, avendo natura di norma di interpretazione autentica, è fornita ex se di efficacia retroattiva e, come tale, è sottratta al regime di efficacia differita, riguardante altre disposizioni del Codice dei contratti pubblici, disciplinando la stessa, in via transitoria, l’istituto del c.d. cumulo alla rinfusa. 3. La valutazione circa l’anomalia dell’offerta rientra nell’attività discrezionale della PA, di cui la stessa è titolare per il conseguimento e per la cura dell’interesse pubblico a lei affidato dalla legge e, come tale, questa valutazione sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che la stessa non sia manifestatamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti. - (commento di) Silvia Ingegnatti, Sull’ammissibilità del ricorso al cumulo alla rinfusa negli appalti pubblici (Giurispr. it. 1/2024, 169-175) in tema di beni culturali (vincolo): - Trib. Roma 3^, 4.4.23, rel. Messina, Antico Caffè Greco (Giurispr. it. 1/2024, 85 T): L’eventuale mancata autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali non già al rilascio dei locali (circostanza non prescrivibile, né prevista, da alcuna normativa), bensì alla rimozione, dall’immobile ove sono allocati, di beni di interesse storico, artistico, archeologico o etnografico non comporta l’ineseguibilità e improcedibilità dell’esecuzione per rilascio di cui all’art. 608 c.p.c., ma determina unicamente la consegna dell’immobile con tutto il suo corredo di beni con conseguente infondatezza dell’opposizione all’esecuzione proposta dal conduttore ai sensi dell’art. 615 c.p.c. Soccorrono al riguardo le norme di cui agli artt. 1592 e 1593 c.c. circa le addizioni non separabili, con il solo correttivo che rimarrebbe esclusa la facoltà di scelta del locatore di ritenerle o meno. Trib. Roma 3^, 4.4.23, rel. Messina, Antico Caffè Greco (Giurispr. it. 1/2024, 85 T) - (commento critico di) Diana D’Alberti, Tra Storia e Diritto: il Caffè Greco e il suo (inscindibile) compendio di arredi in cerca di proprietario (Giurispr. it. 1/2024, 87-94) in tema di impiego pubblico (Polizia di Stato): - Ad. plen. 29.3.23 n. 12 (Giurispr. it. 1/2024, 157 s.m.): L’inidoneità attitudinale sopravvenuta non rientra nelle previsioni di cui all’art. 1 DPR 339/1982 e di conseguenza non dà luogo al passaggio del dipendente della Forza di Polizia ad altrui ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato, ma è causa di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 129 TU impiegati civili dello Stato. - (commento di) Sebastiano Castellucci, La cessazione dal servizio del personale della Polizia di Stato per inidoneità attitudinale (Giurispr. it. 1/2024, 157-162). L’accertamento negativo delle qualità attitudinali impedisce che il rapporto di lavoro del personale della Polizia di Stato possa proseguire presso altri ruoli della stessa o di altre amministrazioni pubbliche, a differenza di quanto accade quando viene a mancare l’idoneità psicofisica. in tema di impiego pubblico (trasferimento d’azienda): - Cass. 4^ lav., 8.2.23 n. 3747 (Giurispr. it. 1/2024, 149 T): In tema di trasferimento o conferimento di attività da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici o privati, al personale trasferito è applicabile la tutela prevista dall’art. 2112 c.c., dovendosi escludere, in forza del richiamo di cui all’art. 31 DLg 165/2001, che la stessa richieda una vicenda traslativa di un’azienda in senso tecnico – purché il passaggio dei dipendenti sia effettivo – senza che ciò comporti garanzia di continuità del rapporto di lavoro dall’amministrazione pubblica al nuovo soggetto giuridico. - (commento di) Antonio Federici, Trasferimento di attività pubbliche e tutele giuslavoristiche: il rinvio includente all’art. 2112 c.c. (Giurispr. it. 1/2024, 152-156) in tema di impiego pubblico (mansioni): - Cass. lav 10.3.23 n. 7209 (Giurispr. it. 1/2024, 142 T): Il conferimento di una posizione organizzativa (nella specie, presso l’Agenzia delle entrate) non comporta l’inquadramento in una nuova categoria contrattuale, ma unicamente l’attribuzione di una posizione di responsabilità, con correlato beneficio economico, sicché la revoca di tale posizione non costituisce demansionamento e non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 52 DLg 30.3.2001 n. 165. - (commento di) Emanuela Fiata, La revoca di una posizione organizzativa non configura un demansionamento (Giurispr. it. 1/2024, 14144-148) in tema di circolazione (autonoleggio con conducente): - Cass. 2^, 2.11.23 n. 30372 (Giurispr. it. 1/2024, 4-7): In tema di sanzioni amministrative, nel caso di servizio pubblico non in linea a mezzo natanti in forza di autorizzazioni per noleggio con conducente, le limitazioni al transito nella ZTL del Canal Grande di Venezia, previste esclusivamente per i titolari di licenza NCC rilasciata da Comune diverso da quello di Venezia, sono ammissibili a condizione che non si risolvano in un sostanziale divieto di accesso, rientrando nella legittima discrezionalità amministrativa le riduzioni orarie di circolazione. in tema di diritto d’autore (parodia): - Cass. 1^, 30.12.23 n. 38165 (Giurispr. it. 1/2024, 109 T): In tema di diritto d’autore, la parodia costituisce un atto umoristico o canzonatorio che si caratterizza per evocare un’opera, o anche un personaggio di fantasia, attuata con finalità satiriche, umoristiche, comunque critiche, e non richiede un proprio carattere originale diverso dalla presenza di percettibili differenze rispetto all’opera o al personaggio che sono parodiati. La parodia deve rispettare un giusto equilibrio tra i diritti del soggetto che abbia titolo allo sfruttamento dell’opera, o del personaggio, e la libertà di espressione dell’autore della parodia stessa; in tal senso, la ripresa dei contenuti protetti può giustificarsi nei limiti connaturati al fine parodistico e sempre che la parodia non rechi pregiudizio agli interessi del titolare dell’opera o del personaggio originali. - (commento di) Carlo Eligio Mezzetti, Qui rido io: la parodia tra diritto d’autore e libertà di espressione (Giurispr. it. 1/2024, 112-121). La libertà di parodia costituisce una dimensione non secondaria della libertà di pensiero e d’espressione. Benché non codificata in Italia nella legge sul diritto d’autore, essa è riconosciuta dalla giurisprudenza sin dal caso D’Annunzio/Scarpetta che si risolse in una seminale sentenza del Tribunale di Napoli (fu il primo processo per diritto d’autor in Italia). Là i rispettivi consulenti tecnici di parte furono Cotroneo e Croce, qui non si dibatte di temi così elevati, come il diritto della cultura ‘bassa’ rispetto a quella ‘alta’, ma di una semplice pubblicità televisiva (lo spot di un’acqua minerale gasata); eppure è stata, per la Suprema Corte, l’occasione per compiere interessanti puntualizzazioni, così come per l’autore, commentando la sentenza, di compiere un excursus sulla giurisprudenza europea e nazionale circa le libere utilizzazioni nel campo della proprietà intellettuale. Eduardo Scarpetta ebbe in vita grande successo, tanto da costruirsi una bella villa al Vomero sulla cui facciata campeggiava la scritta: Qui rido io, perché là “andava e stava in grazia ‘e Dio”. Ma nonostante la schiacciante vittoria giudiziaria, all’esito del procedimento penale promosso da D’Annunzio non calcò mai più le scene. in tema di adozione (riconoscimento sentenze straniere): - Cass. SSUU 26.6.23 n.18199 (Giurispr. it. 1/2024, 63 T): In tema di riconoscimento dell’efficacia della sentenza straniera di affidamento dei minori, qualora trovi applicazione la Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 1996 in base all’art. 42 L 31.5.1995 n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), le condizioni sostanziali di riconoscimento delle misure di protezione dei minori disposte dalla giurisdizione straniera risultano fissate dall’art. 23 di detta Convenzione e non dall’art. 64 L 218/1995, mentre il procedimento del riconoscimento innanzi al giudice italiano resta disciplinato, come previsto dall’art. 24 della medesima Convenzione, dalla legge italiana (principio affermato in relazione al riconoscimento in Italia dell’efficacia di una sentenza estera, emessa in uno stato non appartenente all’Unione europea, relativa all’affidamento dei figli minori e pronunciate in un giudizio nel quale la parte convenuta, pur ritualmente costituitasi innanzi al giudice straniero, non aveva in quella sede sollevato alcuna eccezione circa la carenza della competenza giurisdizionale del giudice adito). - (nota di) Luca Penasa, Le Sez. un. omettono di pronunciarsi su una questione circa la competenza internazionale indiretta del giudice straniero (Giurispr. it. 1/2024, 65-69) in tema di testamento : - Cass. 2^, 31.10.23 n. 30237 (Giurispr. it. 1/2024, 7-8): Nel testamento olografo l’omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l’annullabilità; l’apposizione di questa ad opera di terzi, invece, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l’autografia stessa dell’atto, senza che rilevi l’importanza dell’alterazione. Peraltro, l’intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce al negozio mortis causa di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del de cuius. Sì che va confermata la sentenza di merito che ha ritenuto che la data apposta da un terzo integri una nullità di carattere formale, suscettibile di conferma ex art. 590 c.c., tenuto conto che l’erede legittimo aveva dato volontaria e consapevole esecuzione al testamento, consegnando ai legatari i beni immobili che la testatrice gli aveva lasciato. in tema di demanio (patrimonio indisponibile): - Cass. 2^, 25.10.23 n. 29560 (Giurispr. it. 1/2024, 9-10): I beni pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile, la cui destinazione all’uso pubblico deriva da una determinazione legislativa, non perdono il loro carattere per declassificazione tacita dovuta alla semplice circostanza della sospensione dell’uso per lunghissimo tempo. (La SC conferma la sentenza della Corte d’appello che ha qualificato patrimonio indisponibile l’area, inizialmente appartenuta all’ente Opera Nazionale Maternità e Infanzia, vincolata dalla legge, che aveva trasferito il detto patrimonio al comune, allo svolgimento di funzioni relative agli asili nido e ai consultori comunali). in tema di diritti reali (servitù di antenna): - Cass. 2^, 8.11.23 n. 31101 (Giurispr. it. 1/2024, 1-2): In tema di servitù di passaggio di antenna a favore di radioamatore, il diritto all’installazione dell’impianto sulla proprietà esclusiva altrui deriva direttamente dall’art. 21 Cost., di talché, nei casi in cui quest’ultimo non possa utilizzare spazi propri o comuni vi è l’obbligo, da parte dei proprietari di un immobile, di consentire la collocazione di antenne sulle porzioni in loro dominio esclusivo, senza diritto all’indennizzo e senza previa autorizzazione scritta, ma nei limiti del rispetto dei diritti proprietari, ai sensi dell’art. 91, 3º comma, 92, 7º comma, e 209, 2º comma, DLg 259/2003. in tema di diritti reali (livelli): - Cass. 2^, 6.11.23 n. 30823 (Giurispr. it. 1/2024, 2-4): Il c.d. “livello” ha natura di diritto reale di godimento su bene altrui, assimilabile all’enfiteusi, sicché la sua esistenza va accertata mediante il titolo costitutivo del diritto o l’atto di ricognizione, mentre è da escludersi la rilevanza dei dati catastali. in materia di contratti (nullità): - Sibilla Alunni (a cura di), Nullità di protezione e rilievo officioso del giudice (Giurispr. it. 1/2024, 203-210): rassegna di giurisprudenza in diritto civile (rimedi): - Fabrizio Piraino, La categoria del rimedio nel sistema del diritto civile a partire dagli studi di Enrico Gabrielli (Giurispr. it. 1/2024, 211-244) in materia penale : - Cass. SSUU pen. 27.4-27.7.23 n. 32939 (Giurispr. it. 1/2024, 176 T): Il giudice può subordinare, a norma dell’art. 165 c.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, nonché all’obbligo della restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato, solo a condizione che nel giudizio vi sia stata costituzione di parte civile. - (commento di) Marco Venturoli, Sospensione condizionale della pena e obblighi riparatori al vaglio delle Sezioni unite (Giurispr. it. 1/2024, 177-182) in procedura penale : - Corte cost. 27.7.23 n. 170, pres. Sciarra, red. Modugno (Giurispr. it. 1/2024, 195 s.m.): La corrispondenza non scade più in documentazione, neppure una volta che abbia raggiunto il recapito del destinatario. - (commento di) Marco Tullio Morcella, Ed ora, come si può apprendere la corrispondenza archiviata? (Giurispr. it. 1/2024, 195-197). La Corte costituzionale ha stabilito - a proposito delle mail e delle chat whatsapp del parlamentare Renzi - che la corrispondenza archiviata in un dispositivo elettronico può formare oggetto di sequestro, ma nell’ordinamento non vi è traccia di previsioni che corroborino l’assunto. c.s. Minorità - Minorità è l'incapacità di servirsi della propria intelligenza senza la guida di un altro. Sapere Aude! Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza (Immanuel Kant, da Che cos'è l'illuminismo?) - È tipico delle dittature presentare lo stato di minorità come qualcosa di positivo e auspicabile. Perché, in effetti, per il potere lo è. (Eleonora Barbieri)
Autore: Carmine Spadavecchia 14 febbraio 2024
sulla giustizia (a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario svoltasi il 25 gennaio 2024 presso la Corte di cassazione) - Marcello Clarich*, Anno giudiziario: ottimismo nell’aria, ma per la giustizia c’è ancora da fare (Guida al diritto 5/2024, 10-11, editoriale) [*professore ordinario di Diritto amministrativo presso La Sapienza Università di Roma] - Giorgio Spangher*, Per il cronoprogramma Nordio necessaria una spinta propulsiva (Guida al diritto 5/2024, 12-13) [il cantiere delle riforme] [*professore emerito di Diritto e procedura penale presso La Sapienza Università di Roma] - Angelo Ciancarella, I settori civile e penale stanno meglio ma sulle statistiche rischio confusione (Guida al diritto 5/2024, 14-20) [il bilancio: flussi e tempi dei procedimenti giudiziari] in tema di appalti (servizi di trasposto in emergenza): - Cons. Stato III 8.1.24 n. 249, pres. Greco, rel. Pescatore (Guida al diritto 5/2024, 84 T): Il servizio previsto dall’art. 57 DLg 117/2017 (codice del terzo settore) non deve necessariamente limitarsi ai soli infermi, ben potendo porsi la necessità che ad essere trasportato, in situazioni di emergenza. e urgenza, per operare sul luogo di intervento, sia il personale sanitario (medico o infermiere) munito degli adeguati mezzi di soccorso. Le automediche, in quanto funzionali a espletare il servizio di trasporto sanitario in situazioni di emergenza e urgenza, sono mezzi di soccorso sanitario a tutti gli effetti, con funzioni anche di supporto al servizio effettuato tramite ambulanze e in grado di far pervenire prontamente e direttamente, sul luogo dell’evento, l’equipe sanitaria necessaria, con le necessarie specifiche competenze rispetto all’emergenza da fronteggiare e con la relativa attrezzatura medica. La prevista modalità di rimborso non implica che tutte le spese richieste siano perciò solo riconoscibili, dovendosi comunque superare, in maniera congiunta, il vaglio astratto di ammissibilità e il vaglio concreto di effettività. Il relativo modello derogatorio dell’affidamento può essere scelto dalle stazioni appaltanti in via prioritaria, senza che ciò comporti un obbligo effettivo di utilizzo di tale modalità selettiva, potendo anche in alternativa optarsi per il ricorso al mercato. L’onere motivazionale, a carico dell’Amministrazione, sussiste allorché si decida di ricorrere alle ordinarie procedure di affidamento in luogo di quella legalmente definita prioritaria. - (commento di) Davide Ponte, Affidamento del servizio ambulanze, Pa libera di non ricorrere al mercato (Guida al diritto 5/2024, 90-93). Il modulo derogatorio dell’affidamento alle organizzazioni di volontariato può essere scelto dalle stazioni appaltanti “in via prioritaria” in tema di telecomunicazioni : - TAR Lazio 4^, 22.1.24 n. 1227, pres. Politi, est. Grauso (Guida al diritto 5/2024, 25-26): La delibera Agcom n. 390/2021 è valida nella parte in cui, modificando il Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, ha allargato i soggetti abilitati includendovi esclusivamente i dottori commercialisti e gli esperti contabili, ma lasciando fuori gli altri soggetti qualificatisi come esperti di diritto delle telecomunicazioni. I requisiti fissati per i soggetti accreditati non sono irragionevoli, né meramente formalistici, avendo l’Agcom chiarito, nella contestata delibera, le ragioni della scelta di includere anche dottori commercialisti ed esperti contabili, al pari degli avvocati, tra i soggetti accreditati sulla piattaforma ConciliaWeb (ciò in virtù del ruolo professionale svolto e dell’esperienza della categoria in materia di risoluzione alternative delle controversie), escludendo altre categorie, attesa la delicatezza della funzione di intermediazione svolta, in assenza delle garanzie offerte dall’appartenenza a un ordine professionale, indipendentemente dall’eventuale formazione o esperienza maturata in materia. [Il TAR respinge il ricorso di alcuni “giuristi” che lamentavano di essere stati esclusi benché si occupassero da anni di diritto delle telecomunicazioni, e in particolare della risoluzione stragiudiziale delle controversie sorte con gli operatori, quando bastava presentare istanza di conciliazione presso l’Agcom e presso i c.d. Corecom (comitati regionali per le comunicazioni, istituiti presso i consigli regionali) senza necessità di iscrizione ad alcuna associazione, registro o albo professionale] in tema di auto pubbliche : - Corte cost. 23.1.24 n. 8, pres. Barbera, red. Antonini (Guida al diritto 5/2024, 25): La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da allegare alla domanda di ammissione all’esame di idoneità all’esercizio del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente non deve attestare l’assenza di carichi pendenti (su questione sollevata dal CdS, la Corte dichiara incostituzionale una norma regionale - art. 8, comma 3, LR Puglia n. 14/1996 - che lo richiedeva). Ciò in quanto si impedirebbe la partecipazione all’esame in virtù della mera pendenza di un qualsiasi carico penale: ogni ipotesi di reato prevista dalla legislazione, una volta oggetto di imputazione, finirebbe infatti per produrre tale effetto ostativo. Il vulnus al principio di proporzionalità che ne deriva discende da un macroscopico difetto, in concreto, di una connessione razionale tra il mezzo predisposto dal legislatore pugliese e il fine perseguito, perché la disposizione censurata finirebbe per intercettare, con effetto ostativo, una vastissima gamma di possibili violazioni alla normativa penale che nulla hanno a che fare con l’affidabilità dei soggetti che ambiscono a essere ammessi all’esame in questione. Ogni ipotesi di reato, infatti, contrassegnando la persona con un “abnorme stigma sociale”, impedirebbe la possibilità di svolgere un’attività lavorativa come quella in oggetto. La preclusione, inoltre, sorge per effetto della mera pendenza del carico penale, e quindi sin dal momento dell’assunzione della qualità di imputato; mentre il presupposto di operatività per gli effetti extrapenali è che l’accertamento della responsabilità penale sia stato oggetto di un primo vaglio giudiziario, in modo da ravvisare “un nesso affidabile”. in tema di trasporto aereo : - Corte giust. Ue 3^, 25.1.24, causa C-474-22 (Guida al diritto 5/2024, 96 s.m.): L’art. 3, par. 2, lett. a), del regolamento 261/2004 va interpretato nel senso che, per beneficiare della compensazione pecuniaria di cui all’art. 5, par. 1, e all’art. 7, par. 1, di tale regolamento in caso di ritardo prolungato del volo, ossia un ritardo di tre ore o più rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo, un passeggero del trasporto aereo deve essersi presentato in tempo utile all’accettazione o, se si è già registrato online, deve essersi presentato in tempo utile all’aeroporto presso un rappresentante del vettore aereo operativo. Il danno individuale può essere compensato con un “risarcimento supplementare” disciplinato dall’art. 12 del regolamento n. 261/2004, il quale presuppone che la domanda sia fondata sul diritto nazionale o sul diritto internazionale. - (commento di) Marina Castellaneta, Volo in ritardo, tracciato il confine tra indennizzo pecuniario e ristoro supplementare per danni individuali (Guida al diritto 5/2024, 96-98). Solo chi si presenta all’accettazione o in aeroporto subisce i disagi della permanenza con probabile danno. La perdita di tempo non è un danno generato dal ritardo, ma costituisce un disagio, al pari degli altri inerenti alle situazioni di negato imbarco. in tema di famiglia (provvedimenti de potestate): - Cass. SSUU 25.7.23 n. 22423 (Guida al diritto 5/2024, 30 T): I provvedimenti c.d. de potestate adottati dal tribunale ordinario, quando competente ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c. nel corso dei giudizi aventi ad oggetto la separazione o lo scioglimento (o la cessazione degli effetti civili) del matrimonio, nel sistema normativo antecedente il DLg 149/2022 (art. 473-bis.24, commi 2 e 5 c.p.c.), non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimenti temporanei incidenti su diritti soggettivi (in tal senso decisori) ma non definitivi, in quanto privi di attitudine al giudicato seppure rebus sic stantibus, essendo destinati a essere assorbiti nella sentenza conclusiva del grado di giudizio e, comunque, revocabili o modificabili in ogni tempo per una nuova e diversa valutazione delle circostanze di fatto preesistenti o per il sopravvenire di circostanze nuove. - (commento di) Alberto Barbazza, Un orientamento granitico destinato a essere confinato e a cambiare rotta (Guida al diritto 5/2024, 36-40). La pronuncia della SC riguarda i provvedimenti de potestate adottati prima della riforma Cartabia (DLg 149/2022), ossia quelli instaurati prima del 1° marzo 2023. in tema di divisione (transattiva): - Cass. 2^, 22.12.23 n. 35829 (Guida al diritto 5/2024, 41 solo massima, annotata da Mario Piselli): Il discrimen tra divisione transattiva, rescindibile ex art. 464 primo comma c.c., e transazione divisoria, non rescindibile ex art. 764 secondo comma c.c., né annullabile per errore ex art. 1969 c.c., non è costituito dalla natura transattiva di una controversia divisionale, ricorrente in entrambi i negozi, m, bensì dall’esistenza , nella prima e non nella seconda, di proporzionalità tra le attribuzioni patrimoniali e le quote di ciascuno dei partecipanti alla comunione. in tema di lavoro (licenziamenti collettivi): - Corte cost. 22.1.24 n. 7, pres. Barbera, red. Amoroso (Guida al diritto 5/2024, 23): 1. Considerando anche i lavori parlamentari e la finalità complessiva perseguita dal Jobs Act, il riferimento contenuto nella legge delega (L 10.12.2014 n. 183) ai “licenziamenti economici” deve ritenersi riguardare sia quelli individuali per giustificato motivo oggettivo, sia quelli collettivi, per cui va escluso che vi sia, sotto questo profilo, una violazione - da parte del DLg 4.3.2015 n. 23 - dei criteri direttivi della legge delega. [La legge delega aveva escluso, per il “licenziamenti economici” di lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti (dal 7 marzo 2015), la possibilità di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico, e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato]. 2. Neppure sussiste violazione del principio di eguaglianza per il fatto che i lavoratori “anziani” (quelli assunti fino al 7 marzo 2015) conservano la più favorevole disciplina precedente, e quindi la reintegrazione nel posto di lavoro, mentre ai lavoratori “giovani” (assunti dopo tale data) si applica la nuova disciplina, giacché il riferimento temporale alla data di assunzione consente di differenziare le situazioni: la nuova disciplina dei licenziamenti è infatti orientata a incentivare l’occupazione e a superare il precariato, essa è pertanto prevista solo per i “giovani” lavoratori e il legislatore non era tenuto, sul piano costituzionale, a renderla applicabile anche a chi era già in servizio. 3. Infine, non può ritenersi inadeguata la tutela indennitaria: al lavoratore illegittimamente licenziato all’esito di una procedura di riduzione del personale spetta un’indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari al numero di mensilità, dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, determinato dal giudice in base ai criteri indicati dalla Consulta (n. 194/2018) in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità. (La Corte segnala al legislatore che la materia, frutto di interventi normativi stratificati, non può che essere rivista in termini complessivi, che investano sia i criteri distintivi tra i regimi applicabili ai diversi datori di lavoro, sia la funzione dissuasiva dei rimedi previsti per le disparate fattispecie) in tema di lavoro (proroghe contratti a tempo determinato della CRI): - Corte giust. Ue 6^, 25.1.24, causa C-389/22 (Guida al diritto 5/2024, 26): L’accordo quadro del 1999 sul lavoro a tempo determinato si applica al rapporto instaurato tra il personale del corpo militare della Croce rossa italiana in servizio temporaneo e quest’ultima, a condizione che tale rapporto venga qualificato dal giudice nazionale come “contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi”. In tale ipotesi sarebbe illegittima una previsione nazionale che consentisse la proroga o il rinnovo nel corso di più anni e senza soluzione di continuità se tale normativa non prevedesse alcuna misura per evitare e/o sanzionare un utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato successivi. (Al centro della vicenda, trattata dal Consiglio di Stato, la legittimità o meno della mancata stabilizzazione dei rapporti di servizio con conseguente disparità di trattamento degli agenti in servizio temporaneo. Spetterà al giudice italiano valutare la proroga reiterata e continua del personale del Corpo militare della CRI in servizio temporaneo impugnata dagli appartenenti a tale categoria di lavoratori) in materia di marchi (mattoncini Lego): - Trib. Ue 24.1.24, causa T-537/22 (Guida al diritto 5/2024, 26): Alla società danese Lego spetta, all’interno dell’Ue, la protezione del disegno o modello del suo mattoncino da gioco, poiché questo beneficia di una eccezione specifica prevista dal diritto Ue che consente di proteggere i sistemi modulari che presentano caratteri di novità e individualità. [La società danese gode della protezione dal 2010. Nel 2019, su domanda di una società tedesca (Delta Sport Handelskontor) l’Euipo (Ufficio dell’Unione europea per la protezione intellettuale) annullava la protezione ritenendo che tutte le caratteristiche dell’aspetto del mattoncino Lego fossero imposte unicamente dalla sua funzione tecnica, ossia quella di consentire l’assemblaggio con altri mattoncini da gioco e lo smontaggio. Nel 2021 il Tribunale Ue annullava la decisione dell’Euipo che di conseguenza respingeva la domanda della società tedesca. Quest’ultima adiva nuovamente il Tribunale Ue, che respingeva la domanda constatando che un disegno o modello è dichiarato nullo solo nel caso in cui tutte le sue caratteristiche siano escluse dalla protezione: ciò che non poteva dirsi nel caso di specie, dal momento che alcuni argomenti della società attrice riguardavano una sola caratteristica tra le diverse prese in considerazione dall’Euipo e che la società stessa non aveva fornito elementi volti a dimostrare che il disegno o modello del mattoncino da gioco non soddisfa i requisiti della novità e individualità necessari per beneficiare dell’eccezione prevista dal diritto Ue a tutela dei sistemi modulari] in materia penale (prova penale - trattativa Stato-mafia): - Cass. pen. 6^, 27.4-10.11.23 n. 45506 (Guida al diritto 5/2024, 54 T, stralcio, sotto il titolo “Trattativa Stato-mafia, per la Suprema corte le prove vanno ancorate alla valutazione in diritto, con nota in epigrafe di Alberto Cisterna sul pericolo di pre-giudizi creati dai mezzi di comunicazione di massa e condizionanti il verdetto dei giudici): La SC si sofferma sulla valutazione delle prove indiziarie e sul principio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”. - (commento di) Alberto Cisterna, Un passo indietro sul metodo storico che impone rigore giuridico sui fatti (Guida al diritto 5/2024, 67-70). La sentenza va letta come un ritorno alla specificità del metodo giuridico che non conosce scorciatoie valutative. in materia penale (recidiva): - Cass. SSUUU penali, 30.3-25.7.23 n. 32318 (Guida al diritto 5/2024, 71 solo massima): Ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice. - (commento di) Aldo Natalini, Recidiva reiterata anche in assenza di recidiva semplice (Guida al diritto 5/2024, 71-77 c.s. Difficile governare una popolazione intelligente. Ragion per cui la maggior parte dei governi promuove un'educazione alla stupidità [Alberto Manguel (Buenos Aires, 1948), scrittore argentino naturalizzato canadese, autore di “Con Borges” e di “Una storia della lettura”]
Autore: Carmine Spadavecchia 9 febbraio 2024
in tema di appalti (cause di esclusione) : - Alessandra Amore, Il valore ostativo della sentenza di condanna nella procedura di gara d’appalto: “mascheramento” di una pena accessoria? (Urban. e appalti 6/2023, 673-679) I profili oscuri relativi all’efficacia temporale della portata escludente della sentenza di condanna dalla gara di appalto, nelle ipotesi in cui il giudice penale non abbia fissato la pena accessoria dell’incapacità di contrarre con la PA (art. 96, commi 8 e 9, DLg 31.3.2023 n. 36, rubricato “Disciplina dell’esclusione”). Dubbi di (in)costituzionalità. in tema di partenariato pubblico-privato : - Matteo Baldi e Silvia Fasano, Società di scopo, locazione finanziaria, contratto di disponibilità e le altre forme di partenariato (Urban. e appalti 6/2023, 681-706) La finanza di progetto e le forme di partenariato pubblico-privato. La nuova veste della società di progetto evoluta in società di scopo e altre forme di partenariato assimilabili alle figure della concessione di costruzione e gestione e alla finanza di progetto. La locazione finanziaria, il contratto di disponibilità, i contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica. in tema di appalti ( stazioni appaltanti ): - Marcello Bolognesi, Le stazioni appaltanti nel nuovo Codice dei contratti pubblici (Urban. e appalti 6/2023, 707-711). L’ipertrofia delle stazioni appaltanti nel vecchio codice e le misure del nuovo codice finalizzate alla loro riduzione numerica. La centralizzazione delle committenze. in tema di appalti (trasparenza e digitalizzazione) : - Claudia Marchese, I percorsi intrecciati della trasparenza e della digitalizzazione nel Codice dei contratti pubblici (Urban. e appalti 6/2023, 712-718) in tema di appalti (project financing ad iniziativa privata): - Cons. Stato V 24.8.23 n. 7927, pres. Caringella, est. Fasano (Urban. e appalti 6/2023, 727 T): 1. L’errata stima, nel bando, del valore della concessione, inficia la legittimità della gara tale da giustificare l’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione, posto che da un lato, l’art. 167 DLg 50/2016 è chiaro nell’indicare le voci che concorrono ad individuare tale valore e, dall’altro, l’erronea indicazione pregiudica la formulazione di un’offerta corretta, completa, consapevole e ponderata da parte della platea degli operatori economici salvo che per il promotore ex art. 183, comma 15, DLg 50/2016 il quale, in ragione della proposta presentata, si avvantaggia di un’asimmetria informativa in ordine al reale valore della concessione. s 2. È irrilevante ai fini della legittimità dei provvedimenti impugnati la duplice loro qualificazione come di “revoca e annullamento” posto che uno stesso elemento fattuale può contemporaneamente rappresentare motivo di illegittimità del provvedimento e ragione di inopportunità dello stesso. (Nella specie, l’erronea indicazione del valore della concessione, oltre a inficiare la legittimità della gara e giustificare l’esercizio del potere di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies, legge 241/1990 (annullamento d’ufficio), è altresì presupposto idoneo a consentire l’esercizio del potere di revoca di cui all’art. 21-quinquies, legge 241/1990 in particolare sub specie di ius poenitendi - id est, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario - essendo la proposta presentata ai sensi dell’art. 183, comma 15, DLg 50/2016 non più rispondente all’interesse pubblico e quindi da rimuoversi dal piano triennale delle opere pubbliche). - (commento di) Margherita Amitrano Zingale, Un peculiare esercizio del potere di autotutela in materia di project financing ad iniziativa privata (Urban. e appalti 6/2023, 732-738) sulla concessione di servizi (rinegoziazione): - Cons. Stato VII 24.7.23 n. 7200, pres. Giovagnoli, est. Castorina (Urban. e appalti 6/2023, 751 T): Nelle concessioni di servizi, caratterizzate dal trasferimento in capo all’affidatario del “rischio operativo” - che, quando si appunta sul lato della domanda, comporta l’eventualità di non recuperare investimenti e costi sostenuti - la sopravvenienza di eventi imprevedibili e non imputabili al concessionario che alterino l’equilibrio economico-finanziario del rapporto, come la pandemia da Covid-19, non comporta il diritto del gestore di ottenere una revisione delle condizioni, ma implica unicamente l’obbligo per le parti di avviare trattative per una loro rinegoziazione, fermo restando che, in mancanza di tale accordo, ciascuna di esse può recedere dal contratto. - (commento di) Alessandro Enrico Basilico, Rischio operativo e sopravvenienze nei contratti di concessione: quali spazi per riequilibrare il rapporto? (Urban. e appalti 6/2023, 753-760). [Nel ritenere sostanzialmente legittimo il diniego di proroga del rapporto di concessione di un bar interno a un istituto scolastico, chiesto dal concessionario per un periodo pari a quello in cui, pur essendo aperta la scuola, era stato vietato l’accesso al locale quale misura di contenimento della pandemia da Covid-19, il CdS ha argomentato come l’art. 165, DLg 50/2016, pur prevedendo la rinegoziazione del contratto in caso di eventi imprevedibili, non configura un diritto del privato a ottenere una modifica della convenzione che ripristini le originarie condizioni di equilibrio economico-finanziario. Secondo l’Autore, alcuni passaggi argomentativi della pronuncia sembrano sminuire la portata del principio di buona fede quale fondamento della rinegoziazione, il quale impegna le parti a trattare tenendo conto dei reciproci interessi e consente di ritenere illegittimo un irragionevole diniego di riequilibrio del rapporto. Tale prospettiva, già sostenibile sotto la disciplina previgente, è rafforzata dal nuovo codice dei contratti pubblici, che sancisce i principi generali di buona fede e di conservazione dell’equilibrio contrattuale] in tema di appalti (aggiornamento prezzario) : - TAR Cagliari 1^, 16.8.23 n. 624, pres. Buricelli, est. Bonetto (Urban. e appalti 6/2023, 769 T): È illegittima, per carenza di istruttoria, la delibera di approvazione dell’aggiornamento del prezzario regionale dei lavori pubblici, ove l’aggiornamento (nel caso di specie con riguardo al prezzo delle palancole) sia stato disposto sulla base dei soli dati trasmessi dall’ufficio statistica della Presidenza della Regione, senza procedere a verificare la congruità di tali dati sia mediante il confronto diretto con i produttori e fornitori dei beni, il cui prezzo è oggetto di aggiornamento, che mediante il raffronto comparativo con i prezzari in uso presso altre regioni. - (commento di) Silvia Ingegnatti, I criteri per l’aggiornamento dei prezzari nei pubblici appalti (Urban. e appalti 6/2023, 770-777) in tema di appalti (offerta economicamente più vantaggiosa) : - TAR Roma, 5.7.23 n. 12438, pres. Morabito, est. Francavilla (Urban. e appalti 6/2023, 779 T): Premesso che l’individuazione delle modalità di attribuzione del punteggio nell’offerta economicamente più vantaggiosa è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di palesi illogicità o travisamento dei fatti, l’utilizzazione di una formula, quale quella c.d. “proporzionale inversa”, può essere giustificata dall’esigenza della stazione appaltante di valorizzare maggiormente i profili qualitativi dell’offerta ed evitare ribassi eccessivi che possano compromettere la qualità del servizio. - (commento di) Antonio Giacalone, La possibile ragionevolezza della formula proporzionale inversa (Urban. e appalti 6/2023, 783-788) in tema di giurisdizione : - Cons. Stato V 12.7.23 n. 6824, pres. De Nictolis, est. Grasso (Urban. e appalti 6/2023, 761 T): Con riguardo al contratto di locazione di beni immobili è lecito dubitare che le relative controversie (beninteso, relativamente alle “procedure di affidamento” ed agli altri profili riguardanti “attività amministrative”) rientrino nell’ambito dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a., che prefigura una ipotesi, di stretta interpretazione, di giurisdizione esclusiva: ma, in ogni caso, è arduo sottrarre alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo una attività correlata all’operato di soggetti comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo. ta - (commento di) Stefano Calvetti, Controversie in tema di locazione di beni immobili e giurisdizione (Urban. e appalti 6/2023, 763-768) In tema di locazione di immobili per soddisfare esigenze della PA (contratti “passivi”), i giudici di appello riformano la decisione di prime cure - che aveva invece affermato la giurisdizione del giudice ordinario - valorizzando i principi che, in ogni caso, devono essere osservati dalla PA, quindi anche in caso di procedure finalizzate all’individuazione di beni immobili da utilizzare in locazione. in tema di paesaggio (silenzio-assenso) - Cons. Stato VI 16.8.23 n. 7774, pres. De Felice, est. Caponigro (Urban. e appalti 6/2023, 739 T): L’istanza idonea a far decorrere il termine per la formazione del silenzio assenso è solo ed esclusivamente quella corredata dalla dichiarazione di sussistenza dei presupposti e requisiti di legge previsti e, quindi, quella corredata dalla documentazione necessaria al corretto espletamento dell’attività istruttoria da parte dell’Amministrazione. m - (commento di) Calogero Commandatore, Le trappole delle semplificazioni: il silenzio-assenso (Urban. e appalti 6/2023, 742-749) in materia edilizia (dehors) : - Sandro Amorosino, La complicata disciplina dei dehors di ristoranti e bar su strade e piazze pubbliche Urban. e appalti 6/2023, 719-726) Il regime giuridico dei dehors e le interrelazioni multiple tra diverse discipline: concessione dei suoli pubblici, edilizia, urbanistica, tutela dei beni culturali e del paesaggio, regolamentazione del commercio nelle aree urbane più delicate. in materia edilizia (condono) : - Cass. pen. 3^, 4.9.23 n. 36580 (Urban. e appalti 6/2023, 790-1): In tema di condono edilizio, ammettere lavori - sia pur di demolizione - che modifichino il manufatto abusivo, alterandone significativamente la struttura e riducendone la volumetria, al fine di rendere sanabile, dopo la scadenza del termine finale stabilito dalla legge per la condonabilità delle opere, costituisce un indebito aggiramento della disciplina legale, poiché sposta arbitrariamente in avanti nel tempo il termine finale previsto dalla legge per ottenere il condono edilizio, addirittura legittimando ulteriori interventi abusivi. in materia edilizia (condono paesaggistico) : - Cass. pen. 3^, 4.9.23 n. 36580 (Urban. e appalti 6/2023, 791-2): In tema di condono edilizio relativo ad interventi abusivi in zona vincolata, l’art. 146 DLg 42/2004 regola il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica preventiva rispetto ad interventi sui beni oggetto della speciale protezione. L’iter ivi delineato può semmai estendersi al rilascio delle autorizzazioni in sanatoria previste dallo stesso DLg 42/2004 e, in via analogica e soltanto in quanto applicabile, agli altri casi di sanatoria previsti da diverse disposizioni di legge. Tale disciplina, però, certamente non vale in toto laddove esista una disciplina speciale di maggior rigore, quale quella prevista dalla legge sul condono edilizio, ossia la L 23.12.1994 n. 724. Pertanto, il parere della soprintendenza sull’istanza di condono ex lege 724/1994 non ha valore di assenso, ma di rifiuto, impugnabile in sede amministrativa. in materia edilizia (acquisizione alternativa alla demolizione) : - Cass. pen.3^, 4.9.23 n. 36579 (Urban. e appalti 6/2023, 792-3): In materia edilizia, a fronte di una delibera consiliare dell’A. comunale che attesti l’esistenza di prevalenti interessi pubblici rispetto al ripristino dell’assetto urbanistico violato, il giudice dell’esecuzione ha il potere di sindacare la delibera di acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio comunale, e ciò in considerazione della natura eccezionale di una simile situazione rispetto alla demolizione, la quale ordinariamente consegue all’accertamento dell’abuso edilizio, il che impone anche un’interpretazione particolarmente restrittiva circa la sussistenza dei presupposti che legittimano la deliberazione medesima. in materia edilizia (sanatoria giurisprudenziale ): - Cass. pen. 3^, 29.8.23 n. 36026 (Urban. e appalti 6/2023,793-4): È inammissibile in sede penale la c.d. sanatoria giurisprudenziale (o impropria). (La SC esamina la possibile rilevanza “penalistica” della c.d. “sanatoria giurisprudenziale” o “impropria”, che consiste nel riconoscimento della legittimità di opere originariamente abusive che, solo dopo la loro realizzazione, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica. Il Tribunale aveva rigettato l’incidente di esecuzione proposto da una donna, condannata, con sentenza irrevocabile, per abusi edilizi, finalizzato ad ottenere la revoca dell’ingiunzione demolitoria. Avverso il provvedimento l’interessata proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che il manufatto investito dall’ordine di demolizione era stato oggetto di domanda di concessione in sanatoria inoltrata ai sensi della L 724/1994 e non ancora definita dal Comune, e che nessun fondamento aveva la previsione del suo rigetto ad opera del G.E. Evidenziava al riguardo che la delibera della Giunta Comunale prodotta aveva dato un indirizzo specifico in ordine alla variante del piano regolatore in relazione all’area di ubicazione dell’immobile, onde non poteva ritenersene la natura sommaria con cui era stata qualificata dal provvedimento in esame, essendo al contrario logicamente prevedibile che proprio in forza della suddetta delibera la domanda sarebbe stata accolta). in materia edilizia (volumetria locali interrati) : - Cass. pen. 3^, 28.8.23 n. 35850 (Urban. e appalti 6/2023, 794-5): In tema di attività edilizia, pure i locali interrati devono essere computati ai fini volumetrici, perché detto calcolo va effettuato, salvo che non viga un’espressa disposizione contraria, con riferimento all’opera in ogni suo elemento, ivi compresi gli ambienti seminterrati e interrati funzionalmente asserviti, giacché nel concetto di costruzione rientra ogni intervento edilizio che abbia rilevanza urbanistica, in quanto incide sull’assetto del territorio e aumenta il c.d. carico urbanistico e tali sono anche i piani interrati cioè sottostanti al livello stradale. in materia edilizia (box pertinenziali) : - Cass. pen. 3^, 28.8.23 n. 35848 (Urban. e appalti 6/2023, 795-6): In materia edilizia, la realizzazione di un garage a servizio di un edificio preesistente è sottoposta al regime autorizzativo di maggior favore di cui all’art. 9 L 24.3.1989 n. 122 soltanto nel caso in cui ricorrano tutti i presupposti previsti da detta normativa, dovendosi in particolare ritenere che la deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti vigenti riguarda esclusivamente i box pertinenziali realizzati nel sottosuolo ovvero al piano terreno di preesistenti fabbricati. c.s. In Italia la regola che funziona meglio è la deroga (Luigi Mascheroni)
Autore: Carmine Spadavecchia 2 febbraio 2024
sul Ddl stampa : - Caterina Malavenda*, Ddl sulla stampa, senza modifiche l’informazione sarà un po' meno libera (Guida al diritto 4/2024, 10-12, editoriale): commento al Ddl volto a modificare la legge sulla stampa e il codice di procedura penale in materia di diffamazione [*avvocato del Foro di Lodi ed esperta in Diritto dell’informazione] sullo schema di DPR per le liquidazioni del danno non patrimoniale : - Maurizio Hazan, Filippo Martini e Marco Ridolfi, Tabella nazionale sulle “macrolesioni”: riparte il sogno dei risarcimenti unici (Guida al diritto 4/2024, 13-20). Il regolamento sulla Tun (tabella unica nazionale), volto ad arginare la discrezionalità eccessiva nella liquidazione, approda al Consiglio di Stato per il parere, ma mancano all’appello i criteri medico-legali. sulla tutela del made in Italy : L 17.12.2023 n. 206 [GU 27.12.23 n. 300, [ripubblicata GU 15.1.24 n. 11, in vigore dall’11 gennaio 2024), Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. - testo della legge (Guida al diritto 4/2024, 21-35) sotto il titolo «Legge sul Made in Italy: uno “scudo” ampio a difesa delle produzioni e opere del Bel Paese» - guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 4/2024, 36-40sotto il titolo: “Una novella organica diretta alla promozione di eccellenze alimentari e bellezze storiche”). Giornata nazionale del made in Italy (15 aprile) - commenti: - Vincenzo Franceschelli, Nella valorizzazione del prodotto il nodo del contesto internazionale (Guida al diritto 4/2024, 41-46). Incertezze su natura e significato di “made in Italy”: se sia una denominazione d’origine, un marchio o segno di qualità, un marchio “collettivo”, o se rientri in una fattispecie di reato nel quadro della lotta alla contraffazione. Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città identitarie per la valorizzazione delle produzioni agricole di pregio. - Andrea Sirotti Gaudenzi, Se c’è la chiusura dei marchi storici scatta la cessione al Mimit (Guida al diritto 4/2024, 47-50) [proprietà intellettuale] - Andrea Sirotti Gaudenzi, Per startup innovative con i requisiti prevista una sezione speciale ad hocv (Guida al diritto 4/2024, 51-55) [norme per cultura e opere digitali: introdotta la nozione di “imprese culturali e e creative” che possono fregiarsi dell’indicazione ICC] - Gualtiero Raveda, Contrassegno dell’origine italiana presidio contro la falsificazione (Guida al diritto 4/2024, 56-59) [la tutela dei prodotti: il Capo I è dedicato ai prodotti a indicazione geografica protetta non agroalimentari; per i prodotti agroalimentari è sempre valida la normativa recentemente varata da Bruxelles] - Marco Tupponi, Spazio al blockchain e “metaverso” nuove tecnologie in soccorso (Guida al diritto 4/2024, 60-63) [tracciabilità e internet: la tecnologia blockchain permette la tracciabilità, la certificazione e la valorizzazione della filiera dei prodotti e del made in Italy; all’interno della blockchain si possono registrare tutte le transazioni che avvengono tra i diversi partecipanti, da monte a valle della filiera produttiva] - Aldo Natalini, Dop e Igp agroalimentari contraffatti, estese le operazioni sotto copertura (Guida al diritto 4/2024, 64-69) [le modifiche al codice di rito: lotta alla contraffazione] - Aldo Natalini, Beni industriali con segni mendaci, mini restyling per il delitto di vendita (Guida al diritto 4/2024, 70-72) [le norme penali: la formazione specialistica dei magistrati in materia di contraffazione] in materia di concorrenza (notai): - Corte giust. Ue 1^, 18.1.24, causa C-128/21, su questione pregiudiziale posta dalla Corte di Lituania (Guida al diritto 4/2024, 96 s.m.): I notai stabiliti in uno Stato membro devono essere considerati “imprese”, nello svolgimento di attività consistenti nell’approvazione di operazioni ipotecarie, apposizione di formule esecutive, predisposizione di atti notarili, elaborazione di progetti di operazioni, consultazioni, prestazione di servizi tecnici e convalida di atti di permuta, in quanto tali attività non si ricollegano all’esercizio di prerogative dei pubblici poteri. Di conseguenza, alle decisioni di un Consiglio notarile, che va qualificato come associazione di imprese, va applicato l’art. 101 (del Trattato sul funzionamento dell’Ue). Pertanto, le norme che uniformano il modo in cui i notai di uno Stato membro calcolano l’importo degli onorari fatturati per lo svolgimento di talune delle loro attività, adottate da un’organizzazione professionale quale il Consiglio del Notariato di tale Stato membro, costituiscono decisioni di un’associazione di imprese, vietate in quanto restrizioni della concorrenza “per oggetto”. L’infrazione per l’indicata violazione deve essere inflitta (? rectius, imputata, NdR) all’associazione di imprese e non alle imprese componenti dell’organo direttivo di tale associazione, qualora tali imprese non siano coautori di tale infrazione. - (commento di) Marina Castellaneta, Il Consiglio notarile è un’associazione d’imprese e come tale se commette infrazioni risponde della sanzione (Guida al diritto 4/2024, 96-98) in tema di ambiente (accesso alla giustizia): - Corte giust. Ue 4^, 11.1.24, causa C-252/22 (Guida al diritto 4/2024, 78): Gli Stati non sono tenuti a introdurre una categoria di actio popularis nell’ordinamento interno, permettendo a qualsiasi soggetto di impugnare un atto in materia ambientale. Pertanto, nel caso in cui il ricorso sia presentato da una società professionale di avvocati, l’ordinamento interno può prevedere limitazioni al diritto di accesso alla giustizia, circoscrivendolo ai soli casi in cui sia dimostrato un «interesse legittimo privato», ossia quando l’associazione possa subire gli effetti negativi derivanti da tale atto. Tale limitazione è compatibile con la Convenzione di Aarhus, perché non limita l’oggetto dl ricorso, ma solo l’accesso ad alcune categorie di membri del pubblico. (La Corte chiarisce la portata dell’art. 9, par. 3, della Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico nei processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale. in tema di asilo : - Corte giust. Ue, Grande sezione, 16.1.24, causa C-621/21 (Guida al diritto 4/2024, 78): Le donne, nel loro insieme, possono essere considerate come appartenenti a un gruppo sociale in base alla direttiva 2011/95, e beneficiare di conseguenza dello status di rifugiato, qualora siano soddisfatte le condizioni previste: il requisito si verifica quando, nel loro Paese d’origine, sono esposte, a causa del loro sesso, a violenze fisiche o mentali, incluse le violenze sessuali e domestiche. Qualora le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato non siano soddisfatte, esse possono beneficiare dello status di protezione sussidiaria, in particolare se corrono il rischio di essere uccise o di subire violenze. (La Corte fa il punto sulla condizione della donna e gli strumenti di tutela internazionali predisposti a tutela dei diritti fondamentali delle persone). in tema di privacy : - Corte giust. Ue, Grande sezione, 16.1.1.24, causa C-33/22 (Guida al diritto 4/2024, 78): Una commissione d’inchiesta istituita dal Parlamento di uno Stato membro nell’esercizio del suo potere di controllo sul potere esecutivo deve, di regola, rispettare il regolamento generale sulla protezione dei dati. E qualora vi sia, in tale Stato membro, un’unica autorità di controllo, quest’ultima è, in via di principio, competente a controllare l’osservanza del Rgpd da parte della commissione d’inchiesta. Ma nel caso in cui la commissione d’inchiesta eserciti un’attività volta, in quanto tale, a salvaguardare la sicurezza nazionale, essa non è soggetta né al Rgpd né al controllo dell’authority nazionale per la privacy. in materia di energia (extraprofitti): - TAR Lazio 2^-ter, 16.1.24 n. 767, pres. Mezzacapo, est. Mariani (Guida al diritto 4/2024, 77): Va rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità del contributo sugli exraprofitti imposto alle aziende energetiche, che appare in contrasto sia con il Regolamento Ue n. 1854/2022 (in quanto posto a carico anche di soggetti diversi da quelli testualmente indicati a livello europeo, escludendosi per converso le imprese che svolgono attività di estrazione del petrolio invece contemplate a livello sovranazionale), sia con gli artt. 3 e 53 Cost. (in quanto, avendo il contributo natura tributaria, si ravvisano sospette criticità nelle disposizioni che fissano i criteri di calcolo della base imponibile del contributo, in quelle che precisano cosa debba intendersi per ‘effettivi extraprofitti’ come presupposto del contributo e in quelle che prevedono la non deducibilità del contributo, lasciando così intravvedere una ‘doppia tassazione’). [Osserva il TAR che la finalità dell’art. 1, commi 115-119, L 29.12.2022 n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) era quella di introdurre, per l’anno 2023, una misura nazionale equivalente al contributo temporaneo istituito ai sensi del regolamento (Ue) 2022/1854, quale intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia, ossia un contributo di solidarietà volto a contrastare l’inflazione generale nella zona euro e il rallentamento della crescita economica nell’Unione dovuto pure all’aumento netto die prezzi dell’energia. L’Italia ha imposto il contributo a soggetti non previsti a livello europeo, omettendo invece di adottare la misura sovranazionale specifica per il settore estrattivo e di raffineria, nonostante le cogenti previsioni del regolamento europeo e la fissazione di un apposito termine] in tema di impiego pubblico : - Cass. 4^, 15.1.24 n. 1471 (Guida al diritto 4/2024, 76): Nel pubblico impiego, in presenza di un comando ex art. 23-bis, comma 7, DLg 165/2001, l’onere economico per l’esecuzione del rapporto del dipendente comandato va posto a carico dell’ente nell’interesse del quale l’attività è svolta, ossia quello di appartenenza del dipendente (per esempio, nell’eventualità che il lavoratore abbia svolto presso il comandatario mansioni superiori, ma anche qualora sia stato demansionato). A carico della PA di appartenenza permangono il potere direttivo e l’onere di vigilare sull’esecuzione del rapporto. Si tratta della specifica ipotesi di assegnazione temporanea di personale presso altre PA o imprese private, che tuttavia è ancora un comando (visto che il dipendente viene fatto traslare da un’Amministrazione all’altra, quando non presso un soggetto privato) ma si differenzia dal comando classico in quanto: a) occorre un protocollo d’intesa tra le parti (ossia le PA coinvolte e la PA o un’impresa privata); b) richiede l’esistenza di specifici progetti di interesse specifico dell’Amministrazione (comandante ma anche comandataria). in tema di adozione : - Corte cost. 18.1.24 n. 5, pres. Barbera, est. San Giorgio (Guida al diritto 4/2024, 76): L'art. 291, primo comma, c.c. è incostituzionale nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando. Nell’attuale conformazione dell’istituto (adozione del maggiorenne) è infatti palese l’irragionevolezza di una regola sul divario di età priva di un margine di flessibilità, poiché destinata a entrare in frizione, nell’assolutezza della previsione, con il diritto costituzionale inviolabile all’identità personale (art. 2 Cost.). (La Corte individua il punto di equilibrio tra la regola del divario di età fissata dal codice civile e il diritto all’identità della persona, anche nelle formazioni in cui esprime e forma la sua personalità, nell’accertamento rimesso al giudice, che caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, individuati nella nuova funzionalità dell’istituto, provvederà a valutare se esistono motivi meritevoli che consentono di derogare alla previsione del codice nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua; l’intervallo ordinario di 18 anni continua a valere quale regola generale che richiama la necessità di conservare una ragionevole limitazione del divario esistente in natura tra genitore e figlio) in tema di integrazione del contratto (compravendita e posto auto): - Cass. 2^, 15.1.24 n. 1436 (Guida al diritto 4/2024, 75-76): In tema di diritti derivanti dall’integrazione ope legis del contratto di compravendita di immobili ad uso abitativo, il riconoscimento, da parte del giudice, del diritto di assegnazione dei posti auto presenti nell’edificio non esclude quello del venditore a ottenere il pagamento del corrispettivo. A ciò non è di impedimento che la domanda per ottenere l’integrazione del prezzo non sia stata posta nella stessa causa in cui veniva disposta l’integrazione automatica del contratto di compravendita non contemplante il posto auto. La sostituzione automatica della clausola che riservi al venditore la proprietà esclusiva dell’area destinata a parcheggio con la norma imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d’uso a favore dell’acquirente di unità immobiliari comprese nell’edificio attribuisce al venditore, a integrazione dell’originario prezzo della compravendita, il diritto al corrispettivo del diritto d’uso sull’area medesima, che ha la funzione di riequilibrare le posizioni contrattuali. Il diritto dell’alienante al corrispettivo “riequilibrativo” non sorge in via automatica dall’applicazione della norma imperativa, ma è oggetto di autonoma domanda dell’avente diritto. A meno che il giudice del rinvio non accerti la prescrizione del diritto di chiedere l’esecuzione della prestazione, andrà stabilita la misura dell’integrazione relativa al corrispettivo del diritto d’uso sull’area destinata a parcheggio. A tale domanda autonoma non sono di ostacolo la precedente pronuncia di nullità del contratto stipulato e la conseguente integrazione ope legis: si tratta di facoltà pienamente legittima riconosciuta alla parte che non l’abbia esercitata nel medesimo processo avviato dalle controparti. (La SC annulla la pronuncia di merito che tale facoltà aveva disconosciuto). in tema di giudicato : - Cass. 3^, 28.12.23 n. 36258 (Guida al diritto 4/2024, 80 solo massima, annotata da Mario Piselli): Colui che afferma il passaggio in giudicato di una decisione resa in un altro giudizio deve dimostrare l’avvenuta formazione del giudicato. Non è sufficiente a tale scopo la produzione della sentenza, essendo necessario che la sentenza sia corredata di idonea certificazione dalla quale risulti che non è soggetta a impugnazione, non potendosi ritenere né che la mancata contestazione di controparte sull’affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere di quest’ultima dimostrare il secondo elemento dell’unica fattispecie costituente il giudicato (sentenza non impugnabile). in materia penale (atti persecutori): - Cass. pen. 5^, 8.9-13.12.23 n. 49658 (Guida al diritto 4/2024, 90 s.m. annotata): In tema di atti persecutori, ai fini della configurabilità del perdurante e grave stato d’ansia, non è richiesto l’accertamento di uno stato patologico, ma è sufficiente che gli atti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612-bis c.p. non costitisce una duplicazione di quella di cui all’art. 582 c.p., il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica. c.s. Nessun pasto è gratis [Milton Friedman (1912-2006), Nobel 1976 per l'economia]
Autore: Carmine Spadavecchia 29 gennaio 2024
sulla professione forense : - Mario Scialla*, Ocf al “tavolo” unitario dell’Avvocatura per portare ossigeno alla professione (Guida al diritto 3/2024, 10-12, editoriale) [*coordinatore dell’Organismo congressuale forense] sulla RC auto : DLg 22.11.2023 n. 184 (GU 13.12.23 n. 290, in vigore dal 28 dicembre 2023), Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità - testo del decreto (Guida al diritto 3/2024, 13-26) - commento di Marco Ridolfi, Riscrittura della normativa in linea con gli approdi giurisprudenziali (Guida al diritto 3/2024, 27-34) La nuova normativa si applica dal 23 dicembre 2023. sul processo telematico : DM 29.12.2023 n. 217 Ministero della giustizia [GU 30.12.23 n. 303, in vigore dal 14 gennaio 2024] [e.c. GU 10.1.24 n. 7] [avviso di rettifica in GU 15.1.24 n. 11], Regolamento recante: «Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44» - Carmelo Minnella (a cura di), Ripristinate nel civile le notifiche per via telematica eseguire dagli avvocati (Guida al diritto 3/2024, 35-36). Con l’avviso di rettifica gli avvocati possono esperire le notifiche in proprio a mezzo Pec. sul bilancio di previsione 2024: L 30.12.2023 n. 213 (GU 30.12.23 n. 303, s.o. 40, ripubblicato in GU 18.1.24 n. 14, in vigore dal 1 gennaio 2024) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 - guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 3/2024, 37-46) sotto il titolo: Per giustizia riparativa e magistratura onoraria una spinta verso soluzioni ad hoc sul c.d. decreto legge “anticipi” : DL 18.10.2023 n. 145 - L15.12.2023 n. 191 [GU 16.12.23 n. 293], Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. - guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella, sotto il titolo: Locazioni turistiche, sanzioni e banche dati per il nuovo codice anti-sommerso (Guida al diritto 3/2024, 47-53). Costituito all’origine da 24 articoli, dopo la conversione il decreto consta di 55 articoli. Introdotto il Cin (codice identificativo nazionale) per le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a locazioni per finalità turistiche. in materia edilizia (responsabilità della PA): - Cons. Stato VI 17.11.23 n. 9879, pres. Simonetti, est. Maggio (Guida al diritto 3/2024, 58): Ancorché ridotta ai sensi dell’art. 1227 primo comma c.c., sussiste la responsabilità risarcitoria del comune che annulli un permesso di costruire che non poteva essere rilasciato in presenza di vincoli, anche se la parte privata, per mezzo del proprio progettista, ne abbia erroneamente attestata l’inesistenza. (Il CdS riforma parzialmente la pronuncia del TAR secondo cui la corresponsabilità della parte privata osterebbe alla condanna del comune al risarcimento). in tema di giurisdizione (organismo di diritto pubblico): - Cons. Stato V 27.10.23 n. 9279, pres. De Nictolis, est. Fasano (Guida al diritto 3/2024, 58): Ai fini del riparto di giurisdizione, la qualificazione di un soggetto alla stregua dell’ampia nozione (sostanzialistica), di matrice eurounitaria, di organismo di diritto pubblico – nozione che nell’ordinamento domestico ha trovato cittadinanza ex art. 3, comma 1, lett. d) DLg 50/2016 (vigente ratione temporis al momento dello svolgimento della procedura di cui trattasi) – comporta, nel caso in esame, riguardante la Federconsorzi s.p.a., la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto ciò che rileva non è la mera forma societaria rivestita dall’Ente, o il suo nomen identificativo, seppur di stampo apparentemente pubblicistico, bensì la finalità teleologica concretamente perseguita, essendo evidente che, nel caso di specie, non venisse soddisfatto alcun interesse di tipo generale in forma non commerciale o industriale, così com’è altrettanto lapalissiano che non si potesse inquadrare la procedura de qua nell’ambito dei cosiddetti “settori speciali”, poiché essa riguardava attività promozionali e pubblicitarie (e non il trasporto ferroviario stricto sensu considerato). sulla espropriazione per pubblica utilità: - Cass. 1^, 10.1.24 n. 952 (Guida al diritto 3/2024, 56): In tema di espropriazione per pubblica utilità, la c.d. occupazione acquisitiva o accessione invertita, che si verifica quando alla dichiarazione di pubblica utilità non segue il decreto di esproprio, è illegittima al pari della c.d. occupazione usurpativa, in cui invece detta dichiarazione manca del tutto, ravvisandosi in entrambi i casi un illecito a carattere permanente, inidoneo a comportare l’acquisizione autoritativa alla mano pubblica del bene occupato. Tale illecito cessa in caso di rinunzia del proprietario al suo diritto, e tale rinuncia è implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente. Il danno va ristorato con riferimento al valore del bene al momento della domanda, che segna appunto la perdita della proprietà; la somma risultante, trattandosi di debito di valore, è soggetta a rivalutazione monetaria sino alla data della sentenza; resta ferma la possibilità di riconoscere sulla medesima somma rivalutata, quale lucro cessante, gli interessi decorrenti dalla data del fatto illecito, computati con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, per effetto dei prescelti indici di valutazione. in tema di appalti (principio del risultato e principio di fiducia): - Tar Catania 3^, 12.12.23 n. 3738, pres. Lento, est. Fichera (Guida al diritto 3/2024, 100 T): Il principio del risultato, codificato dal DLg n. 36/2023, costituisce “criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale” e comporta che l’Amministrazione debba tendere al miglior risultato possibile, in “difesa” dell’interesse pubblico per il quale viene prevista una procedura di affidamento; tale obiettivo viene raggiunto anche selezionando operatori che dimostrino, fin dalle prime fasi della gara, diligenza e professionalità, quali “sintomi” di una affidabilità che su di essi dovrà essere riposta nel momento in cui, una volta aggiudicatari, eseguiranno il servizio oggetto di affidamento. Il principio della fiducia, codificato dal DLg n. 36/2023, è finalizzato a valorizzare l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici e comporta che ogni stazione appaltante sia tenuta a svolgere le gare non solo rispettando la legalità formale, ma tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare un’opera pubblica (o ad acquisire servizi e forniture) nel modo più rispondente agli interessi della collettività: è un principio che amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della PA ma che non può tradursi nella legittimazione di scelte discrezionali che tradiscono l’interesse pubblico sotteso a una gara, le quali, invece, dovrebbero in ogni caso tendere al suo miglior soddisfacimento. Non si tratta, peraltro, di una fiducia unilaterale e incondizionata: la disposizione precisa infatti che la fiducia è reciproca e investe, quindi, anche gli operatori economici che partecipano alle gare. È legata a doppio filo a legalità, trasparenza e correttezza, rappresentando, sotto questo profilo, una versione evoluta del principio di presunzione di legittimità dell’azione amministrativa. - (commento di) Davide Ponte, Obiettivo e fiducia, i due nuovi criteri valorizzati dai giudici del Tar Sicilia (Guida al diritto 3/2024, 106-110) in tema di privacy : - Corte giust. Ue 3^, 21,12,23, causa C-667/21 (Guida al diritto 3/2024, 112 s.m.): L’eccezione al divieto di trattare dati sanitari opera anche nelle situazioni in cui un organismo di controllo medico tratta dati relativi alla salute di uno dei suoi dipendenti in qualità non di datore di lavoro, bensì di servizio medico. In materia di risarcimento, l’art. 82, par. 1, del regolamento 2016/679 va interpretato nel senso che il diritto al risarcimento previsto da tale disposizione svolge una funzione compensativa, finalizzata a consentire di compensare integralmente il danno concretamente subito a causa della violazione di tale regolamento, e non ina funzione dissuasiva o punitiva. L’art. 82, inoltre, da un lato, determina la responsabilità del titolare del trattamento in presenza della colpa di quest’ultimo, che è presunta a meno che egli dimostri che il fatto che ha causato il danno non gli è in alcun modo imputabile, e, dall’altro, non richiede che il grado di tale colpa sia preso in considerazione nel calcolare l’importo del risarcimento del danno riconosciuto a titolo di danne immateriale in base a tale disposizione. - (commento di) Marina Castellaneta, Per la Corte Ue alcuni dati personali di natura sanitaria possono essere oggetto di trattamento (Guida al diritto 3/2024, 112-114) in tema di impiego pubblico (retribuzioni): - Corte cost. 11.1.24 n. 4, pres. Barbera, red. D’Alberti (Guida al diritto 3/2024, 56): È incostituzionale l’art. 51, comma 3, L 23.12.2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), intervenuto, in via retroattiva, per escludere l’operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993, a fronte di un orientamento giurisprudenziale che stava riconoscendo a tali dipendenti il diritto di ottenere il menzionato beneficio economico dalle Amministrazioni di appartenenza. Nel caso in esame non emerge, né dai lavori preparatori, né dalle relazioni tecnica e illustrativa, alcuna ragione giustificatrice dell’intervento legislativo retroattivo all’infuori dell’esigenza di assicurare un risparmio di spesa pubblica, in considerazione di orientamenti giurisprudenziali che stavano riconoscendo tutela alle pretese economiche dei dipendenti. Di qui l’illegittimità costituzionale della norma per violazione dei principi della certezza del diritto e dell’equo processo di cui agli artt. 3, 111 commi 1 e 2, 117 comma 1 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 Cedu (convenzione). (La sentenza ribadisce e rafforza la costruzione di una “solida sinergia” fra principi costituzionali interni e principi della Cedu e fra Corte costituzionale e Corte di Strasburgo nell’ottica di una “integrazione reciproca”). sulla maternità d’intenzione : - Cass. 1^, 8.1.24 n. 511 (Guida al diritto 3/2024, 55-56): Ove la madre biologica, cittadina americana, abbia partorito il figlio in Italia (nella specie, in Toscana nel 2016) l’atto di nascita viene formato in Italia, e dunque si applica la legge italiana che vieta il ricorso al c.d. utero in affitto (art. 5 L 19.2.2004 n. 40, che viete l’eterologa a coppie omossessuali): ciò osta alla “trascrizione del figlio” nato con tale pratica ancorché la decisione di uno Stato americano (nella specie, il Wisconsin) abbia riconosciuto la genitorialità anche alla compagna della madre naturale. Altro è infatti la trascrizione di un atto di nascita formato all’estero, altro la formazione di un atto di nascita in Italia. [Su ricorso di un Comune e del Viminale, la SC ha cassato il decreto della Corte d’appello che, applicando l’art. 33 L 31.5.1995 n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) aveva aggirato le norme interne che vietano il ricorso all’utero in affitto invocando la sentenza n. 23319 del 2021 della Cassazione, secondo cui è legittima la trascrizione in Italia dell’atto di nascita formato all’estero di un minore figlio di madre intenzionale italiana e di madre biologica straniera non essendo contrario all’ordine pubblico internazionale il riconoscimento di un rapporto di filiazione in assenza di legame biologico quando la madre intenzionale abbia prestato consenso all’impiego da parte della “partner” di tecniche di procreazione medicalmente assistita anche se tali tecniche non sono consentite dal nostro ordinamento] in tema di successioni : - Cass. 2^, 28.11.23 n. 33011 (Guida al diritto 3/2024, 60 T): L’attribuzione da parte del testatore del solo usufrutto – ancorché generale – sul patrimonio relitto non conferisce al beneficiario la qualità di erede, perché egli non succede in tal caso nell’universum ius del de cuius. Al riguardo è irrilevante che accanto all’usufrutto generale sia assegnata la piena proprietà di alcuni beni, ancorché indicati per categorie e non in maniera specifica, atteso che una tale attribuzione non è idonea a determinare una institutio ex re certa ex art. 588 c.c. - (commento di) Mario Finocchiaro, Il beneficiario non succede in “universum ius del de cuius” (Guida al diritto 3/2024, 69-74). Il beneficiario non acquista la qualità di erede e pertanto non sussiste nei suoi confronti litisconsorzio necessario in sede di giudizio di divisione tra coeredi. L’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale se il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni. Per la configurabilità del legato in sostituzione di legittima occorre risulti l’inequivoca volontà del de cuius di tacitare il legittimario con l’attribuzione di determinati beni. Il lascito dell’usufrutto e della nuda proprietà dello stesso bene a persone diverse non integra gli estremi della sostituzione fedecommissoria. sulla transazione (in materia di successione ereditaria): - Cass. 2^, 5.1.24 n. 366 (Guida al diritto 3/2024, 56): La transazione firmata da Tizia, intercorsa a definizione del giudizio di scioglimento della comunione sui beni ereditari del padre, se intesa quale preventiva rinuncia all’esercizio dell’azione di riduzione sull’eredità della madre Caia (ancora in vita al momento della transazione), contrasta con i divieti di legge. La dichiarazione abdicativa contenuta nella transazione va pertanto intesa come riferita unicamente alla successione del padre, posto che, estendendosene gli effetti anche alle questioni afferenti alla successione di Caia, tale accordo sarebbe affetto dalla nullità di cui al combinato disposto degli artt. 458 e 557 c.c. Tizia, infatti, ha acquistato il diritto e l’interesse all’esercizio dell’azione di riduzione solo dopo la morte della genitrice, mentre era del tutto carente di legittimazione ad agire all’epoca della transazione, quando la madre era ancora in vita, e dunque essa (Tizia) non poteva disporre di un diritto che ancora non le competeva. sulla responsabilità per danni dell’Unione europea : - Corte giust. Ue 4^, 11.1.24, causa C-122/22 (Guida al diritto 3/2024, 58): Ai fini del risarcimento danni, la responsabilità extra contrattuale della Ue presuppone una violazione sufficientemente qualificata del diritto europeo. (Nella specie, la Dyson, casa produttrice di aspirapolveri, si è vista respingere la domanda di risarcimento danni fondata sulle lamentate conseguenze anticoncorrenziali discendenti da una norma regolamentare sulla prova energetica delle aspirapolveri adottata dalla Commissione Ue ad integrazione della direttiva 2010/30/Ue relativa al consumo dei prodotti connessi all’energia e relativa etichettatura. In effetti, la norma del regolamento delegato 665/2013/Ue era stata annullata dai giudici europei perché la Commissione non aveva rispettato il perimetro del test cui sottoporre i prodotti, avendo previsto una prova di raffronto sul consumo energetico da effettuare, per gli apparecchi con sacchetto, a contenitore vuoto. Dyson aveva fatto utilmente rilevare come la migliore prestazione energetica del proprio prodotto privo di raccoglitore in carta del materiale raccolto era maggiormente rilevabile confrontando la sua prestazione a fronte di quella di altri tipi quando questi lavoravano col sacchetto già in parte riempito. Nonostante l’annullamento della norma, da cui Dyson faceva discendere il danno che assumeva di avere illegittimamente sofferto, la Corte ha ritenuto di non ravvisare il presupposto di una responsabilità extracontrattuale della Commissione) in tema di intercettazioni : - Cass. pen. 2^, 28.9-28.11.23 n. 47643 (Guida al diritto 3/2024, 84 T, sotto il titolo: Criminalità organizzata, retroattiva la norma “estiva” sulle intercettazioni): L’intervento normativo contenuto nell’art. 1 DL 10.8.2023 n. 105 - L 9.10.23 n. 137, laddove si definisce la nozione normativa di “criminalità organizzata”, nello specifico rilevante per l’applicazione della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni di cui all’art. 13 DL 13.5.1991 n. 152 - L 12.7.1991 n. 203, non ha carattere innovativo rispetto al preesistente dato normativo, trattandosi di disposizione avente contenuto interpretativo, e pertanto di carattere retroattivo. - (commento di) Giuseppe Amato, Una disposizione normativa di natura solo interpretativa (Guida al diritto 3/2024, 90-93) c.s. Economia Curare il disavanzo fiscale aumentando le tasse equivale a curare la bronchite di qualcuno sparandogli (Murray Rothbard, New York 1926-1995, economista USA, ideatore dell'anarco-capitalismo)
Autore: Carmine Spadavecchia 25 gennaio 2024
in tema di impiego pubblico : - Benedetto Cimino, Il pubblico impiego stretto tra le aggressioni sindacali e l’invadenza della politica (Giornale dir. amm. 6/2023, 705-708, editoriale) - Valerio Talamo, La carriera nel lavoro pubblico privatizzato dopo il Decreto Reclutamento (Giornale dir. amm. 6/2023, 709-723) in materia di servizi digitali (Digital Services Act): - Sveva Del Gatto, Il Digital Services Act: un’introduzione (Giornale dir. amm. 6/2023, 724-729): il 17 febbraio 2023 diventano applicabili a tutti gli operatori le norme contenute nel Digital Services Act [DSA - Reg.olamento UE 19.10.2022 n. 2065 (2022/2065)] del Parlamento europeo e del Consiglio], entrato in vigore il 16 novembre 2022. - Giusella Finocchiaro, Responsabilità delle piattaforme e tutela dei consumatori (Giornale dir. amm. 6/2023, 730-736): dalla direttiva 2000/31CE sul commercio elettronico al Digital Services Act - Erik Longo, Libertà di informazione e lotta alla disinformazione nel Digital Services Act (Giornale dir. amm. 6/2023, 737-745) - Gianluca Sgueo, L’architettura istituzionale del Digital Services Act (Giornale dir. amm. 6/2023, 746-752): la governance e il coordinamento tra Commissione (che ha funzioni di supervisione e sanzione delle piattaforme digitali e dei motori di ricerca di grandi dimensioni) e autorità nazionali (con funzioni di assistenza tecnica e controllo delle piattaforme e dei motori di ricerca di minori dimensioni) in merito al ponte sullo Stretto : - Stefano Vaccari, Il “ponte sullo Stretto di Messina”: profili giuridici (Giornale dir. amm. 6/2023, 753-762): l’iter normativo, progettuale e realizzativo dalle origini a oggi sul reclutamento della dirigenza : - Corte cost. 11.5.2023 n. 92, pres. Sciarra, est. D’Alberti (Giornale dir. amm. 6/2023, 763 solo massima): La Regione Siciliana, anche nelle materie in cui è titolare di una potestà legislativa esclusiva - quali quelle concernenti l’“ordinamento degli uffici” o lo “stato giuridico ed economico” del personale (art. 14, comma 1, lett. p e q, dello statuto speciale) - è tenuta ad esercitare le relative competenze “nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato” e, quindi, a maggior ragione, nel rispetto del principio di buon andamento di cui all’art. 97, comma 2, Cost. Il principio di buon andamento - che costituisce il cardine della vita amministrativa e, quindi, la condizione dello svolgimento ordinato della vita sociale - comporta che, con riguardo alla organizzazione degli uffici e al loro funzionamento, la disciplina si debba ispirare ad un criterio di congruenza e di non arbitrarietà rispetto al fine che si vuol perseguire; ne consegue l’obbligo, in relazione alle scelte discrezionali che riguardano l’assunzione del personale, di prendere in esame le necessità concrete dell’amministrazione. Il contenuto dell’art. 97, comma 2, Cost. va collegato con quello successivo, ai sensi del quale nell’ordinamento degli uffici devono essere determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari; tali previsioni sono state considerate dal Costituente come condizioni per assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, ravvisandovi i mezzi per raggiungere una razionale, predeterminata e stabile distribuzione di compiti. Pertanto, il contenuto precettivo dell’art. 97 Cost. esclude che possano istituirsi uffici a cui si assegni un proprio personale senza determinarne, ad un tempo, l’ordinamento e specificarne le attribuzioni. [La Corte dichiara incostituzionale una disposizione della Regione siciliana che prevede l’assunzione di trecento unità di personale dirigenziale da distaccare presso gli enti locali allo scopo di potenziare gli uffici dell’amministrazione locale coinvolti nei processi di spesa relativi al piano nazionale di ripresa e resilienza] - (commento di) Riccardo Ursi, Le scelte legislative in tema di potenziamento della capacità amministrativa (Giornale dir. amm. 6/2023, 763-769). in tema di docenza universitaria (reclutamento): - Cons. Stato VII 5.4.23 n. 3519, pres. Lipari, est. Valentini (Giornale dir. amm. 6/2023, 771 s.m.): La procedura di chiamata dei professori di prima fascia di cui all’art. 24, comma 6, L 240/2010 presuppone quali unici requisiti di ammissione l’appartenenza all’Università che bandisce il concorso e il possesso dell’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale oggetto della selezione. Contrariamente a quanto previsto per la procedura di stabilizzazione dei ricercatori universitari di cui all’art. 24, comma 5, non può essere viceversa richiesta l’afferenza al settore scientifico disciplinare del posto da ricoprire, pena un’irragionevole compressione del principio di pubblicità del concorso. - (commento di) Barbara Gagliardi, Il principio di “massima concorsualità” nel reclutamento dei professori universitari (Giornale dir. amm. 6/2023, 771-778). Salva l’ipotesi di stabilizzazione dei ricercatori a tempo determinato, vi sono due soli modelli di reclutamento dei professori universitari: il concorso (aperto al pubblico o interno), da cui è indissociabile la comparazione tra i candidati, e la chiamata intuitu personae, circoscritta agli studiosi di “chiara fama” e alle altre poche ipotesi individuate dalla legge. in tema di docenza universitaria (ASN=Abilitazione scientifica nazionale): - TAR Roma 3^-bis, 2.5.23 n. 7380, pres. Raganella, est. Profili (Giornale dir. amm. 6/2023, 809 s.m.): L’art. 4, lett. a), DM 120/2016 recante “Criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche” prevede espressamente che la coerenza delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati debba essere vagliata alla luce non soltanto delle tematiche del settore concorsuale di interesse, ma anche di materie interdisciplinari ad esso pertinenti. Di conseguenza, la motivazione contenuta nel giudizio finale per l’ottenimento dell’abilitazione scientifica, ove statuisca in merito alla incoerenza dei lavori presentati rispetto al settore concorsuale di riferimento, deve essere in grado di far comprendere quali siano le ragioni per cui, in concreto, gli argomenti trattati esulino in nuce dal settore concorsuale, non potendo rientrare nell’ambito delle materie interdisciplinari ad esso connesse. - (commento di) Federica Benaroio, Abilitazione scientifica nazionale e pubblicazioni interdisciplinari (Giornale dir. amm. 6/2023, 809-815) - Valerio Bontempi, La recente giurisprudenza sui concorsi universitari e sull’Abilitazione scientifica (Giornale dir. amm. 6/2023, 816-819). Itinerari di giurisprudenza: il rapporto tra Commissione di concorso e Consiglio di Dipartimento nell’ambito di una procedura di chiamata (art. 18, comma 1, L 240/2010); il requisito dell’aver ricoperto, per almeno un triennio, una posizione accademica equipollente presso un ateneo straniero nell’ambito di una chiamata diretta (art. 1, comma 9, L 230/2005); il giudizio su titoli e pubblicazioni scientifiche espresso dalla Commissione ai fini dell’attribuzione dell’ASN. in materia edilizia (autotutela e SCIA): - Cons. Stato II 7.3.23 n. 2371, pres. Lipari, est. Valentini (Giornale dir. amm. 6/2023, 779 s.m.): L’autotutela, ex art. 19, comma 4, L 241/1990, si diversifica per così dire sul piano ontologico dal modello generale declinato dall’art. 21-nonies, cui pure rinvia, innanzitutto per il fatto che non incide su un precedente provvedimento amministrativo, connotandosi pertanto per conseguire a un procedimento di primo e non di secondo grado, tanto da indurre la dottrina a rivederne finanche la qualificazione definitoria. Differentemente dal modello generale, l’Amministrazione ha l’obbligo di rispondere, sicché la discrezionalità risulta relegata alla verifica in concreto della sussistenza o meno dei presupposti di cui all’art. 21-nonies. - (commento di) Alessandra Mattoscio, L’autotutela e la SCIA edilizia (Giornale dir. amm. 6/2023, 779-787) in tema di appalti (revisione prezzi): - Cons. Stato IV 31.10.22 n. 9426, pres. Poli, est. Conforti; Cons. Stato IV 9.1.23 n. 278, pres. Poli, est. Gambato Spisani Conforti (Giornale dir. amm. 6/2023, 779 s.m.): A fronte di un’istanza, formulata dall’appaltatore, di adeguamento del corrispettivo dei servizi da svolgere ed in carenza di un’espressa clausola di revisione dei prezzi, si applica la lett. a), e non la lett. c), dell’art. 106 Codice dei contratti pubblici, il quale, al comma 1, scandisce i casi di modifica dei contratti di appalto, nei settori ordinari e nei settori speciali, senza una nuova procedura di affidamento. La compensazione di cui all’art. 1, DL 162/2008 va calcolata non in base ad una astratta comparazione dei prezzi ma in base agli effettivi maggiori costi sopportati dall’appaltatore, atteso che la norma è intesa non a riconoscere una sorta di finanziamento a fondo perduto, come sarebbe se la compensazione venisse riconosciuta a prescindere da un pregiudizio concreto subito dall’appaltatore, ma a ristorare quest’ultimo da perdite effettivamente subite; pertanto, non spetta al responsabile di procedimento rimediare ad eventuali carenze della domanda e attivarsi per richiedere all’impresa la documentazione necessaria, atteso che è solo l’impresa interessata ad ottenere la compensazione a poter sapere quale sia la documentazione idonea a sostenere la relativa richiesta. - (commento di) Giuseppe Sferrazzo, La revisione prezzi nel sistema dei contratti pubblici (Giornale dir. amm. 6/2023, 788-798) sulla competenza del CGARS : - Ad. plen. 13.9.22 n. 13, pres. Maruotti, est. Veltri (Giornale dir. amm. 6/2023, 799 s.m.): 1. L’art. 10, comma 5, DLg 373/2003 si riferisce ai conflitti di competenza positivi e negativi, reali e virtuali. La mera pendenza di due procedimenti identici, in assenza di provvedimenti che costituiscano invasione della sfera di competenza riservata degli uffici giudiziari, non costituisce, tuttavia, un’ipotesi di conflitto. 2. Se il TAR Sicilia declina la propria competenza indicando la competenza di altro TAR, il relativo regolamento di competenza va proposto dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, come sezione competente del Consiglio di Stato. - (commento di) Lucrezia Magli, Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia: una questione spinosa? (Giornale dir. amm. 6/2023, 799-807) c.s. Lezioni Sto ancora imparando (Michelangelo, a 87 anni) Si ripaga male un maestro se si resta sempre e solo l’allievo (Zarathustra)
Autore: Carmine Spadavecchia 25 gennaio 2024
sul c.d. decreto sequestri e confische : DLg 7.12.2023 n. 203 (GU 22.12.23 n. 298, in vigore dal 6 gennaio 2024), Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. - testo del decreto (Guida al diritto 2/2024, 13-19) sotto il titolo: “L’Italia si adegua alle regole europee sul riconoscimento di sequestro e confisca” - modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 2/2024, 20-22) - commento di Giuseppe Amato, Emissione ed esecuzione degli atti garantite dal certificato standard (Guida al diritto 2/2024, 23-26) [per l’esecuzione vale il principio della doppia punibilità: i fatti devono essere previsti come reato dalla legge italiana] sul DL milleproroghe : - DL 30.12.2023 n. 215 (GU 30.12.23 n. 303, in vigore dal 31 dicembre 2023), Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. - mappa e guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 2/2024, 28-36) sul processo telematico : DM 29.12.2023 n. 217 Ministero della giustizia (GU 30.12.23 n. 303, in vigore dal 14 gennaio 2024), Regolamento recante: «Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44» - Giuseppe Amato, Processo penale telematico limitato alle archiviazioni (Guida al diritto 2/2024, 38-43) [l’obbligo del deposito telematico è previsto, ma da subito temporalmente spostato al 31 dicembre 2024] panoramica della giurisprudenza 2023 , a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 2/2024, 45): per ogni settore le cinque sentenze più significative dell’anno: - giurisprudenza civile (Guida al diritto 2/2024, 46-49) --- incostituzionalità della norma che prevede l'inammissibilità della domanda di equa riparazione in caso di omesso deposito di un'istanza di accelerazione: Corte cost. 13.7.23 n. 142 --- diritto al risarcimento per danno da straining anche in caso di condotta isolata, ma “stressogena”, posta in essere dal datore di lavoro: Cass. lav. 19.10.23 n. 29101 --- computabilità della convivenza prematrimoniale ai fini dell’assegno di divorzio: Cass. SSUU 18.12.23 n. 35385 --- difetto di legittimazione dell’amministrat ore nelle controversie condominiali in cui siano costituiti tutti i condòmini: Cass. 2^, 10.1.23 n. 342 --- presunzione di responsabilità del vettore aereo per i danni da ritardo dei voli: Cass. 3^, 17.4.23 n. 10178 - giurisprudenza penale (Guida al diritto 2/2024, 50-55) --- applicazione della lex mitior durante la vacatio legis: Cass. pen. 2^, 19.1.23 n. 2100 --- applicazione agli enti della regola che impone il proscioglimento della persona fisica in assenza di ragionevole previsione di condanna: GUP Trib. Milano, ord.za 15.1.23 --- necessità di motivare il rinvio pregiudiziale alla Cassazione della questione di competenza per territorio: Cass. pen. 1^, 12.4-15.5.23 n. 20612 --- rilevanza della condotta successiva al reato ai fini della non punibilità per tenuità del fatto: Cass. pen. 3^, 24.5-28.6.23 n. 28031 --- inapplicabilità della pena sostitutiva in caso di differimento di entrata in vigore della lex mitior: Cass. pen. 1^, 6.9.23 n. 36885 - giurisprudenza amministrativa (Guida al diritto 2/2024, 56-61) --- principio di sinteticità in appello: Cons. Stato IV 13.10.23 n. 9828 --- silenzio assenso orizzontale: Cons. Stato IV 2.10.23 n. 8610 --- sindacato giurisdizionale sul vincolo culturale: Cons. Stato VI 9.5.23 n. 4686 --- limiti al risarcimento per perdita di chance: Cons. Stato II 12.5.23 n. 4800 --- giurisdizione amministrativa sul danno all’immagine (se derivante da un atto amministrativo impugnato): Cons. Stato III 18.4.23 n. 3896 - giurisprudenza delle Corti europee (Guida al diritto 2/2024, 62-67) --- diritto di autodeterminazione dell’adulto vulnerabile sottoposto ad amministrazione di sostegno: Cedu 1^, 6.7.23, ric. 46412/21 --- diritto al riconoscimento del legame di filiazione tra padre biologico e figlia nata da maternità surrogata all’estero: Cedu 1^, 31.8.23, ric. 47196/21 --- diritto alla tutela della salute da inquinamento ambientale: Cedu 1^, 19.10.23, ric. 35648/10 (emergenza rifiuti in Campania) --- diritto alla prima copia completa della cartella clinica: Corte giust. Ue 1^, 26.10.23, causa C-307/22 --- concessioni balneari, divieto di rinnovo automatico (direttiva Bolkenstein): Corte giust. Ue 3^, 20.4.23, causa C-348/22 sulla professione forense : - TAR Lazio 1^, 3.1.24 n. 189, pres. Savo Amodio, rel. Tropiano, Associazione “Orizzonti del Diritto Commerciale” e Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale c/ Ministero della giustizia (Guida al diritto 2/2024, 100 T, sotto il titolo: Nuova bocciatura per le specializzazioni, il diritto commerciale va nei “settori primari”): In sede di regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, è illegittima la scelta ministeriale di non includere il diritto commerciale tra i “settori primari” di specializzazione, relegandolo a semplice “indirizzo” del “settore” civile; è altresì illegittima la scelta di non tenere conto dei corsi universitari in giurisprudenza o scienze giuridiche, dai quali già poteva desumersi una scala gerarchica degli insegnamenti, che non poteva non essere considerata in sede di individuazione dei settori primari di specializzazione dell’avvocato. - (editoriale di) Angelo Cianciarella*, Le specializzazioni forensi inciampano su diritto commerciale e concorrenza (Guida al diritto 2/2024, 10-11): le sentenze del TAR Lazio (n. 188/2024 e n. 189/2024) di parziale annullamento del DM Giustizia 163/2020 (correttivo del DM 144/2015) [*giornalista specializzato in materie giuridiche] - (commento di) Davide Ponte, La stroncatura potrebbe allargarsi e rallentare il percorso attuativo (Guida al diritto 2/2024, 105-109) in tema di accesso (a informazioni concernenti beni culturali): - TAR Lazio 2^-quater 28.12.23 n. 19889, pres. Scala, est. Santoro Cayro (Guida al diritto 2/2024, 71): L’accesso civico generalizzato è uno strumento astrattamente azionabile per accertare se e come il Ministero della cultura abbia valutato il pregio artistico di un bene, ad esempio nel momento in cui si richieda per detto bene il rilascio di un attestato di libera esportazione: in tal caso l’accesso rappresenta lo strumento accordato al quisque de populo per verificare il perseguimento della funzione di salvaguardia del patrimonio culturale della nazione. Ma tale istituto non può essere utilizzato per aggirare le condizioni e i limiti che il Codice dei beni culturali pone alla conoscibilità e alla consultazione di dati appartenenti al patrimonio informativo del Ministero, a tutela di interessi preminenti che attengono alla sicurezza del bene e alla riservatezza del soggetto titolare. Nello stesso senso dispone il quadro normativo sovranazionale in materia di protezione dei dati personali. [Il TAR annulla il provvedimento del Ministero dei beni culturali che, su istanza formulata ex DLg 33/2013, accordava a un giornalista RAI, per la trasmissione Report, l’accesso civico generalizzato all’elenco delle opere d’arte appartenute a Gianni Agnelli e pervenute in successione agli eredi (John, Lapo e Ginevra Elkann) che si opponevano all’accesso a tutela della propria sfera di riservatezza; il TAR ha stigmatizzato tra l’altro l’impronta “soggettivistica”, anziché oggettiva della richiesta, non proporzionata allo scopo tipico dell’istituto] in materia edilizia : - CGARS Sezioni riunite, 7.12.23 n. 472 (parere su ricorso straordinario), pres. Carlotti, est. Martines (Guida al diritto 2/2024, 72): L’interesse dell’acquirente in buona fede alla stabilità e alla certezza dei titoli abilitativi è prioritario nel caso in cui l’A. sia rimasta colpevolmente inerte omettendo di esercitare i poteri di verifica e inibitori onde scongiurare la formazione di titoli edilizi. Trascorso infatti il termine fissato dall’art. 21-nonies della legge 241/1990, si consuma il potere di annullamento d’ufficio e i titoli edilizi diventano intangibili, anche in considerazione della colpa grave del comune e dell’affidamento ragionevole dell’acquirente in buona fede. Nel bilanciamento tra interesse pubblico alla rimozione dell’atto illegittimo e tutela dell’affidamento dei destinatari circa la certezza e la stabilità degli effetti giuridici prodotti dal provvedimento la ricerca del giusto equilibrio induce a considerare preminente l’interesse del privato alla stabilità del bene della vita acquisito, tutte le volte in cui vi sia stato un comportamento gravemente colposo della PA. in tema di lavoro pubblico (prescrizione): - Cass. SSUU 28.12.23 n. 36197 (Guida al diritto 2/2024, 69): La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – sia in caso di rapporto a tempo indeterminato, sia di rapporto a tempo determinato, come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento della loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l’inconfigurabilità di un metus. Nelle ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela. in tema di lavoro pubblico (giurisdizione): - TAR Lazio 5^, 27.11.23 n. 17673, pres. Spagnoletti, est. Elefante (Guida al diritto 2/2024, 72): In tema di pubblico impiego privatizzato (lavoro pubblico) la giurisdizione del GO è la regola, quella del GA è l’eccezione. La giurisdizione si determina in base alla domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto di giurisdizione, non alla prospettazione delle parti, bensì al petitum sostanziale, da identificare non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si richiede al giudice, quanto soprattutto in funzione della causa petendi, ossia la natura della posizione giuridica dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati. Occorre valutare se sia contestata la legittimità di un atto di macro-organizzazione. e se l’asserita lesione della posizione giuridica soggettiva sia direttamente riferibile a tale atto. Al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, è devoluta la cognizione di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali, la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti, che, ove rilevanti ai fini della decisione, il giudice disapplica, se illegittimi (fattispecie relativa alla scelta della sede per assistere un disabile). in tema di famiglia (obbligo di fedeltà): - Cass. 1^, 18.12.23 n. 35296 (Guida al diritto 2/2024,69): La violazione dell’obbligo di fedeltà può assumere rilievo anche in assenza della prova specifica di una relazione sessuale extraconiugale intrapresa da un coniuge, essendo sufficiente l’esternazione di comportamenti tali da ledere il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi, ferendo la sensibilità e la dignità di colui o colei che subisce gli effetti di quel comportamento (Cass. 1^, n. 9472/99). [Premesso che l’art. 143, comma 2, c.c. individua tra gli obblighi discendenti dal matrimonio quello alla reciproca fedeltà, assieme ai doveri di assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione, la SC osserva come con la riforma del diritto di famiglia del 1975 l’obbligo di fedeltà sia stato collocato al primo posto, e nondimeno il legislatore non offra una precisa definizione della nozione di fedeltà, affidandosi quindi all’evoluzione interpretativa del concetto. Da un lato, v’è chi resta ancorato a una definizione essenziale per la quale il dovere di fedeltà consiste nell’obbligo per i coniugi di astenersi da relazioni e atti sessuali extraconiugali. Dall’altra, si offre un’interpretazione evolutiva, in considerazione del costume sociale, per la quale la fedeltà coniugale è svincolata dalla sfera meramente sessuale, in un’ottica estensiva volta a includere in modo più comprensivo l’impegno di devozione rispetto a ogni ambito della vita familiare, in una prospettiva che si avvicina all’ambito della lealtà e dell’assistenza morale e materiale. Tale seconda accezione pare confermata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 1^, n. 15557/08), secondo cui l’obbligo di fedeltà è “un impegno globale di devozione che presuppone una comunione spirituale tra i coniugi volta a garantire e consolidare l’armonia interna fra loro: in tale ambito, la fedeltà sessuale è solo un aspetto, anche se assai rilevante”. In altri termini, il concetto di fedeltà è mutato nel tempo, passando da strumento di garanzia e certezza legale sulla paternità dei figli avuti dalla moglie in costanza di matrimonio a elemento che rappresenta la lealtà e il rispetto della persona con cui si è scelto di condividere la vita (Vadalà, “Obbligo di fedeltà, in Il nuovo diritto di famiglia”, a cura di Cagnazzo - Preite - Tagliaferri, I, Milano, 2015, 478). Questo percorso evolutivo del concetto di fedeltà non è stato inserito dal legislatore nella disciplina delle unioni civili (art. 1, comma 1, L 20.5.2016 n. 76), ciò che lo rende quindi una caratteristica esclusiva del matrimonio] in tema di unioni civili : - Cass. SSUU 27.12.23 n. 35969 (Guida al diritto 2/2024,70): In caso di scioglimento dell’unione civile, la durata del rapporto, prevista dall’art. 5, comma 6, L 898/1970 (legge sul divorzio), richiamato dall’art. 1, comma 25, L 20.5.2016 n. 76 (legge su unioni civili e convivenze), quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per riconoscere il diritto all’assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli, si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell’unione, ancorché lo stesso si sia svolto in tutto o in parte in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge del 2016. in tema di compensazione : - Cass. 1^, 3.11.23 n. 30677 (Guida al diritto 2/2024, 74 T): La compensazione legale opera di diritto, su eccezione di parte, e deve avere ad oggetto due contrapposti crediti certi, liquidi, omogenei ed esigibili, quali desumibili dai rispettivi titoli costitutivi. Qualora manchi il requisito della liquidità del controcredito, ma il giudice ritenga l’eccezione di facile e pronta liquidabilità, può essere dichiarata la compensazione fino alla concorrenza della parte del controcredito riconosciuto esistente e può essere sospesa cautelativamente la condanna per il credito principale fino all’accertamento e liquidazione del controcredito. Per la compensazione legale è richiesto che i due crediti contrapposti siano certi, liquidi ed esigibili prima del giudizio, mentre per quella giudiziale il credito opposto in compensazione non è liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo, purché sia di facile e pronta liquidazione. Qualora, infine, manchi del tutto il requisito della certezza l’eccezione di compensazione non è in alcun modo proponibile. - (commento di) Mario Piselli, Ribaditi i principi di diritto validi per “conguaglio” legale e giudiziale (Guida al diritto 2/2024, 78-79) in materia penale (circostanze - stupefacenti) - Corte cost. 9.11.23 n. 201, pres. Barbera, red. Viganò (Guida al diritto 2/2024, s.m.): È incostituzionale l’art. 69, comma 4, c.p., per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 74, comma 7, DPR 309/1990 (collaborazione post delictum) sulla aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma 4, c.p. - (commento di) Aldo Natalini, Narcotraffico: illecito il divieto di prevalenza dell’attenuante della collaborazione sulla recidiva reiterata (Guida al diritto 2/2024, 90-94) [nuova pronuncia demolitoria (la quarta in sei mesi) sul divieto di prevalenza di circostanze attenuanti] in procedura penale (MAE = mandato di arresto europeo): - Corte giust. Ue Grande sezione, 21.12.23, causa C-261/22, questione pregiudiziale posta dalla Corte di cassazione italiana (Guida al diritto 2/2024, 112 s.m.): L’art. 1, par. 2 e 3, della decisione quadro 2002/584, letto alla luce dell’art. 7 e dell’art. 24, par. 2 e 3, della Carta, osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuti la consegna della persona oggetto di un mandato d’arresto europeo per il motivo che tale persona è madre di minori in tenera età con lei conviventi, a meno che, in primo luogo, tale autorità disponga di elementi atti a dimostrare la sussistenza di un rischio concreto di violazione del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare di tale persona, garantito dall’art. 7 della Carta, e dell’interesse superiore di detti minori, quale tutelato dall’art. 24, par. 2 e 3 della Carta, a causa di carenze sistemiche o generalizzate in ordine alle condizioni di detenzione delle madri di minori in tenera età e di cura dei minori nello Stato membro emittente, e che, in secondo luogo, sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che, tenuto conto della loro situazione personale, gli interessati corrano detto rischio a causa di tali condizioni. - (commento di) Marina Castellaneta: Convivenza con figli minori, Mae legittimo se il provvedimento non viola la vita privata (Guida al diritto 2/2024, 112-114 s.m.) c.s. Alla fine sono le idee, quelle giuste, a muovere il mondo (Ludwig von Mises) La dittatura del pensiero giusto è la peggiore (Luigi Mascheroni)
Autore: Carmine Spadavecchia 13 gennaio 2024
in materia elettorale : - cfr. Cass. 1^, 13.10.23 n. 28542 (Giurispr. it. 12/2023, 2541): In tema di elettorato passivo, l’art. 69 DLg 267/2000 (c.d. ‘T.U.E.L) prevede un procedimento in più fasi, ciascuna scandita da termini perentori, prima di giungere alla dichiarazione di decadenza del consigliere dell’ente locale in seguito al verificarsi di una causa di incompatibilità con la carica pubblica, con la conseguenza che, scaduti i dieci giorni dall’invito a rimuoverla ed intervenuta la dichiarazione di decadenza, è irrilevante qualsiasi atto o fatto che ponga fine alla situazione di incompatibilità. in materia edilizia : - Ad. plen. 11.10.23 n. 16, pres. Maruotti, est. Tarantino (Giurispr. it. 12/2023, 2563): In caso di inottemperanza alle ordinanze comunali di demolizione di manufatti abusivi: i) l’acquisizione al patrimonio del comune dei manufatti abusivi per effetto dell’infruttuoso decorso del termine di 90 giorni assegnato per la demolizione si verifica in modo automatico; ii) l’inottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine legale, comportando l’automatica perdita del diritto di proprietà, costituisce un illecito ad effetti permanenti e comporta la novazione oggettiva del relativo obbligo (che si trasforma in obbligo di rifondere all’amministrazione le spese sostenute per la demolizione); iii) la sanzione pecuniaria per inottemperanza di cui al DPR 380/2001, art. 31, comma 4º-bis, non può essere irrogata nei confronti di chi, alla data di entrata in vigore di tale disposizione, avesse già fatto decorrere in modo infruttuoso il termine per la rimozione degli abusi. in tema di silenzio-assenso : - Cons. Stato IV 2.10.23 n. 8610, pres. Neri, est. Furno (Giurispr. it. 12/2023, 2565): L’istituto del c.d. silenzio-assenso orizzontale di cui all’art. 17-bis, legge 241/1990 non trova applicazione unicamente nel caso di procedimenti che vedono la sola partecipazione di amministrazioni pubbliche, ma anche nei procedimenti ad iniziativa di soggetti privati che utilizzano il modulo della conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e segg. legge 241/1990. Tale conclusione resta valida anche nel caso in cui debba essere acquisito l’avviso di amministrazioni preposte alla tutela di “valori sensibili” quali l’ambiente o il paesaggio. in tema di energia : - Cons. Stato IV 11.9.23 n., 8258, pres. Lopilato, est. Monteferrante (Giurispr. it. 12/2023, 2701 solo massima): Le valutazioni demandate all’amministrazione nell’istruttoria preordinata alla localizzazione di un impianto agrivoltaico differiscono da quelle relative ad un impianto fotovoltaico. L’agrivoltaico si connota per non determinare consumo di suolo e per la compatibilità con la prosecuzione delle attività agricole. L’insediamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è favorito da norme orientate alla ricerca di un ragionevole bilanciamento tra valori costituzionali in potenziale conflitto quali il paesaggio e l’ambiente, secondo uno schema comunque retto dal principio della massima diffusione degli impianti per garantire il rispetto dei vincoli sovranazionali. - (commento di) Emanuele Boscolo, Agricoltura e produzione di energia: l’agrivoltaico di fronte al Consiglio di Stato (Giurispr. it. 12/2023, 2701-2708) sulle concessioni balneari : - Cons. Stato VI, 1.3.23 n. 2192, pres. De Felice, est. Maggio, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato c. Comune di M. e altri (Giornale dir. amm. 5/2023, 638 s.m.): 1. La facoltà del giudice di procedere alla sospensione impropria del giudizio fa capo ad un potere ampiamente discrezionale che trova la propria giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali e va contemperato col disposto dell’art. 73, comma 1º-bis, c.p.a. il quale stabilisce, espressamente, che il rinvio della trattazione della causa può essere disposto solo per casi eccezionali. Pertanto, quando il giudizio può essere, comunque, definito, indipendentemente dalla decisione della questione pregiudiziale sollevata in una diversa causa, non c’è spazio per la sospensione impropria, la quale, ove accordata, comporterebbe una violazione del principio di ragionevole durata del processo, fissato dall’art. 111, 2º comma, Cost., il quale assume particolare rilievo nel processo amministrativo in cui vengono in gioco interessi pubblici. 2. La legittimazione di AGCM “ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato”, ai sensi dell’art. 21-bis, L 287/1990, delinea un ordinario potere di azione, riconducibile alla giurisdizione di tipo soggettivo, riferito ad un’Autorità pubblica e operante soltanto in ordine agli atti amministrativi che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato. La norma non introduce un generalizzato controllo di legittimità, bensì un potere di iniziativa che, integrando quelli conoscitivi e consultivi già attribuiti all’Autorità garante dagli artt. 21 e segg. L 287/1990, risulta finalizzato a contribuire a una più completa tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato. 3. Non sussiste l’obbligo per i giudici di ultima istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, quando la questione controversa sia stata già oggetto di interpretazione da parte della Corte di giustizia e gli argomenti invocati per superare l’interpretazione già resa dal giudice europeo non appaiano idonei a indurre ragionevoli dubbi. 4. L’art. 12 Direttiva. 2006/123/CE, laddove sancisce il divieto di proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, è norma self executing e quindi immediatamente applicabile nell’ordinamento interno, con la conseguenza che le disposizioni legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle suddette concessioni sono con essa in contrasto e pertanto, non devono essere applicate. 5. Sulla base di quanto affermato dall’Adunanza plenaria (sentenze nn. 17/2021 e 18/2021), non solo i commi 682 e 683 dell’art. 1 L 145/2018, ma anche la nuova norma contenuta nell’art. 10-quater, 3º comma, DL 29.12.2022 n. 198 - L 24.2.2023 n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all’art. 12 Direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato. - (commento di) Daniele Granara, Le concessioni balneari tra le Corti e il Legislatore: dialogo o monologhi? (Giurispr. it. 12/2023, 2710-2715) N.B. - Sentenza già segnalata con il commento di Mauro Renna e Annalaura Giannelli, Concessioni balneari: l’onda lunga della disapplicazione raggiunge anche il milleproroghe (Giornale dir. amm. 5/2023, 638-646) in tema di concessioni : - Cons. Stato VII 19.10.23 n. 9104, pres. Chieppa, est. Franconiero (Giurispr. it. 12/2023, 2561): La c.d. direttiva Bolkestein (n. 123/2006) sui servizi nel mercato interno, laddove pone il generale divieto di prorogare senza alcuna procedura di evidenza pubblica le concessioni di servizi, trova applicazione anche nel settore del commercio ambulante su aree pubbliche (così come ha trovato applicazione nel settore delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico, secondo quanto chiarito dalle sentenze Ad. plen. n. 17/2021 e n. 18/2021). Pertanto, l’operatore pubblico nazionale ha il potere/dovere di disapplicare le disposizioni di diritto interno le quali - in violazione di tale direttiva - abbiano disposto la proroga ex lege di tali concessioni in assenza di procedure squisitamente concorrenziali. sul ricorso straordinario : - Cons. giust. amm. Sicilia 9.10.23 n. 656, pres. Taormina, est. La Ganga (Giurispr. it. 12/2023, 2564): Per effetto della sentenza n. 63/2023 della Corte costituzionale - la quale ha dichiarato incostituzionale (per violazione degli articoli 3 e 24 Cost.) la normativa regionale siciliana che consentiva nel (solo) ambito di quella regione di mantenere il carattere sostanzialmente amministrativo del ricorso straordinario (mentre, all’indomani della novella di cui alla L 69/2009, nel resto del territorio nazionale quel rimedio ha ormai assunto una valenza sostanzialmente giurisdizionale) – va annullato il decreto decisorio del presidente della regione che, applicando la normativa incostituzionale, si era discostato dal parere del CGARS. in tema di successioni (testamento di soggetto fragile): - Cass. 6^, 17.10.22 n. 30424 (Giurispr. it. 12/2023, 2601 T): La disposizione testamentaria può dirsi effetto di dolo, ai sensi dell’art. 624, 1° comma, c.c., allorché vi sia prova dell’uso di mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all’età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito del testatore, siano stati idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale non si sarebbe spontaneamente indirizzata; l’idoneità dei mezzi usati deve essere valutata con criteri di larghezza nei casi in cui il testatore, affetto da malattie senili che causano debolezze decisionali e affievolimenti della “consapevolezza affettiva”, sia più facilmente predisposto a subire l’influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorrono la maggior parte delle sue giornate. - (commento di) Cristiano Cicero, Il testamento della persona vulnerabile (Giurispr. it. 12/2023, 2602-6 sull’assegno di divorzio : - Cass. 1^, 30.1.23 n. 2684 (Giurispr. it. 12/2023, 2593 T): 1. In tema di assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell’attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa. A tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge. 2. Non è di per sé giustificato il contegno del coniuge percepiente l’assegno divorzile di rifiuto di una proposta lavorativa seria ed esigibile, ancorché inidonea a garantire introiti pari a quelli dell’assegno e formulata solo nel corso del procedimento di revisione, purché oggetto di pieno contradditorio fra le parti. - (commento di) Maria Novella Bugetti, Il difficile bilanciamento tra libertà, autoresponsabilità e protezione del coniuge economicamente più debole nella determinazione dell’assegno di divorzio (Giurispr. it. 12/2023, 2596-2601) in tema di responsabilità precontrattuale : - Cass. 2^, 6.2.23 n. 3503 (Giurispr. it. 12/2023, 2583 T): In tema di responsabilità precontrattuale, qualora il danno derivi dalla conclusione di un contratto valido ed efficace ma sconveniente, il risarcimento deve essere ragguagliato al minore vantaggio o al maggiore aggravio economico determinato dal contegno sleale di una delle parti, restando irrilevante che la violazione del dovere di buona fede sia intervenuta cronologicamente a valle e non a monte della conclusione del contratto, salvo la prova di ulteriori danni che risultino collegati a tale comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto. - (commento di) Elisa Colletti, Responsabilità contrattuale da contratto valido: come, quando, perché? (Giurispr. it. 12/2023, 2585-2593) in tema di arricchimento senza causa : - Cass. 3^, 5.5.23 n. 13203 (Giurispr. it. 12/2023, 2578 T): La sentenza che abbia dichiarato l’inesistenza del con- tratto, se in negativo esclude che l’avente diritto possa nuovamente esercitare l’azione contrattuale, in positivo accerta la sussistenza del presupposto della sussidiarietà (cioè dell’indisponibilità di un rimedio alternativo a quello contrattuale), che deve ricorrere per l’esperibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento: in tal caso, l’azione ex art. 2041 c.c. è proponibile proprio in quanto il danneggiato, non esistendo il contratto, ha a disposizione soltanto detta azione per far valere il suo diritto all’indennizzo per il pregiudizio subito. - (commento di) Paolo Gallo, In che senso l’azione di arricchimento può essere ancora considerata sussidiaria? (Giurispr. it. 12/2023, 2579-2584) in tema di prove (screenshot): - Cass. SSUU 27.4.23 n. 11197 (Giurispr. it. 12/2023, 2623 T): In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale ex art. 234 c.p.p. e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all’acquisizione di corrispondenza di cui all’art. 254 c.p.p. - (commento di) Gina Gioia, Il valore probatorio dello screenshot tra processo civile e processo penale (Giurispr. it. 12/2023, 2625-2632) sul principio ne bis in idem : - Corte d’appello di Milano 1^, 25.7.23 n. 2461 (Giurispr. it. 12/2023, 2632 T): Nel caso in cui l’ordinanza di archiviazione sia resa all’esito di un’istruttoria approfondita e possa, quindi, considerarsi un provvedimento definitivo, permanendo, peraltro, l’assenza di nuove prove, si configura un’ipotesi di applicazione del ne bis in idem sostanziale quale diritto umano fondamentale riconosciuto nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia. - (commento di) Bruno Nascimbene ed Erika Colombo, Ne bis in idem: diritto fondamentale operante anche in caso di archiviazione penale (Giurispr. it. 12/2023, 2634-2644) [la Corte d’appello, chiamata a valutare la fondatezza di una sanzione amministrativa irrogata dalla Consob, a fronte di un provvedimento penale (seppur non irrevocabile) favorevole all’indagato, si è occupata di esaminare un’ipotesi di “doppio binario” sanzionatorio alla luce del ne bis in idem; e, valorizzando la “portata sostanziale” di tale principio, alla luce della giurisprudenza della Cedu e della Corte di giustizia, ne ha rimarcato la portata di “diritto umano fondamentale” e ne ha ammesso l’operatività anche in presenza di un provvedimento di archiviazione penale] in tema di energia : Luigi Balestra (a cura di), Le comunità energetiche (Giurispr. it. 12/2023, 2749-2786) - Il nomos delle comunità energetiche: tra Stato, mercato e comune, Loris Di Cerbo (2749) - Le Comunità di Energia Rinnovabile: i diversi modelli organizzativi, Marisa Meli (2761) - Proprietà e soggettività delle comunità energetiche: profili privatistici, Luigi Balestra (2772) - I contratti di godimento per lo sviluppo delle comunità energetiche, Francesca Bartolini (2781) c.s. Chi dice di voler ripulire il linguaggio, in realtà cerca di censurarlo [Ricky Gervais, comico inglese, dallo show Armageddon, uscito su Netflix il 25/12/2023]
Autore: Carmine Spadavecchia 12 gennaio 2024
sul c.d. oblio oncologico : L 7.12.2023 n. 193 (GU 18.12.23 n. 294, in vigore dal 2 gennaio 2024), Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche - testo della legge (Guida al diritto 1/2024, 35-38) sotto il titolo: Diritto oblio oncologico, dopo il “periodo sospetto” nessuna indagine sulla passata patologia - commento di Eugenio Sacchettini, Una legge “working in progress” a cui serve altra regolamentazione (Guida al diritto 1/2024, 39-43) in tema di privacy (trattamento dati): - Cass. 1^, 18.12.23 n. 35256 (Guida al diritto 1/2024, 100): Il trattamento di dati personali effettuato da un soggetto incaricato dal titolare, ma in assenza di formale investitura nel ruolo di responsabile o sub-responsabile, è illecito. L’obbligo di designazione è infatti insormontabile e, se non adempiuto, non consente alcun trattamento di dati personali da parte di un soggetto che non abbia assunto il ruolo formale specificato dal Regolamento privacy, come aggiornato dal nuovo Rgpd comunitario tramite il DLg 101/2018 (in vigore da settembre 2018). L’esistenza di obblighi contrattuali di natura privatistica tra la società sanzionata e la committente non vale a giustificare un trattamento effettuato senza il rispetto delle previsioni regolamentari: nessuna pattuizione contrattuale fra le parti consente infatti di aggirare gli obblighi di legge e avallare condotte contra legem. (La SC ha confermato la sanzione pecuniaria irrogata dal Garante Privacy con decreto ingiuntivo opposto da una Società che gestiva dati personali relativi all’uso di parcometri su committenza di altra Spa, responsabile formale del trattamento. Fino ad aprile 2019 la Società ricorrente non era stata designata come sub-responsabile, figura - questa - prevista anche prima dell’entrata in vigore del Regolamento). Correttamente, inoltre, il Garante ha considerato la targa automobilistica a tutti gli effetti un dato personale, giacché la tutela della privacy si estende a tutti quei dati che, se anche non direttamente identificativi, consentono l’identificazione indiretta di un soggetto (la ricorrente sosteneva l’irrilevanza della nomina del sub-responsabile prevista dall’art. 28 del Regolamento, in quanto la targa consentirebbe solo di individuare il proprietario del veicolo, ma non di identificare l’effettivo conducente o i suoi personali spostamenti, tesi smentita dalla Cassazione). in tema di comunione legale tra coniugi (alloggi e.r.p.): - Cass. 2^ 6.11.23 n. 30825 (Guida al diritto 1/2024, 106 solo massima, annotata da Mario Piselli): In tema di assegnazione di alloggi di cooperative edilizie a contributo statale, il momento determinante dell’acquisto della titolarità dell’immobile da parte del singolo socio, onde stabilire se il bene ricada o meno nella comunione legale tra coniugi, è quello della stipula del contratto di trasferimento del diritto dominicale (contestuale alla convenzione di mutuo individuale), poiché solo con la conclusione di tale negozio il socio acquista, irrevocabilmente, la proprietà dell’alloggio (assumendo, nel contempo, la veste di mutuatario dell’ente erogatore), mentre la semplice qualità di socio, e la correlativa “prenotazione”, in tale veste, dell’alloggio, si pongono come vicende riconducibili soltanto a diritti di credito nei confronti della cooperativa, inidonei, come tali, a formare oggetto della “communio incidens” familiare. sull’ assegno di divorzio (in caso di convivenza prematrimoniale) - Cass. 18.12,23 n. 35385 (Guida al diritto 1/2024, 100): Ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno divorzile (ex art. 5, comma 6, L 898/1970), avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale avente i caratteri della stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase “di fatto” di quella medesima unione e la fase “giuridica” del vincolo matrimoniale, va computata anche la convivenza prematrimoniale; per verificare il contributo fornito, dal richiedente l’assegno, alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi occorre vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato dopo il divorzio. in tema di adozione (estera e internazionale) e di cittadinanza: - Cass. 1^, 19.12.23 n. 35437 (Guida al diritto 1/2024, 101): Ove ricorrano le condizioni per il riconoscimento della sentenza di adozione straniera, ex art. 41, comma 1, L 184/1983 (recte, Legge 218/1985), la mancanza di vincolo coniugale tra gli adottandi non si traduce in una manifesta contrarietà all'ordine pubblico, ostativa al suddetto riconoscimento automatico degli effetti della sentenza straniera nel nostro ordinamento, anche a prescindere e dall'accertamento in concreto della piena rispondenza del provvedimento giudiziale straniero all'interesse della minore. [Nella specie, una coppia di cittadini italiani, munita anche di cittadinanza statunitense, residente in California, non sposata ma convivente da molti anni, aveva adottato una minore negli Stati Uniti. Il provvedimento, emesso dal Distretto giudiziario di una contea del Texas, non era stato trascritto in Italia dall’Ufficiale di stato civile in quanto ritenuto in contrasto con alcune disposizioni della legge n. 218/95. La Corte di appello di Milano aveva respinto il ricorso della coppia sul rilievo che, poiché gli adottanti, oltre che cittadini statunitensi, erano anche italiani, ai sensi dell’articolo 41 L 218/95 andavano applicate le leggi speciali in materia di adozione dei minori, con la conseguenza che l’adozione non poteva essere riconosciuta in quanto compiuta da cittadini italiani e non stranieri. La SC ha annullato la sentenza, ravvisando nella fattispecie un caso di adozione estera, e non di adozione internazionale, sulla base dei seguenti rilievi. L’adozione internazionale è disciplinata dalla legge n. 184/1983 come modificata dalla Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993, ratificata dalla L 31.12.1998 n. 476. Nel caso in esame la minore è cittadina statunitense adottata da cittadini italiani, ma anche statunitensi, residenti negli Stati Uniti. L’adozione ottenuta negli Usa è, quindi, anche ai sensi della Convenzione, un’adozione estera e non un’adozione internazionale, ragion per cui va applicato l’art. 41 della legge n. 218/95 (riconoscimenti di provvedimenti stranieri in materia di adozione). L’’applicazione della Convenzione dell’Aja e della disciplina interna (legge n. 184/1993) va esclusa perché non si è in presenza di un’adozione internazionale, non si è verificato “uno sradicamento del minore dallo Stato di origine” e quell’adozione non può essere equiparata alle adozioni di comodo, ottenute da uno Stato straniero al fine di aggirare la più rigorosa disciplina interna. Inoltre, i genitori avevano ottenuto la cittadinanza statunitense e risiedevano in California. Sul fronte della cittadinanza e dell’applicazione dell’art. 19 - in base al quale nel caso di doppia cittadinanza tra cui quella italiana quest’ultima prevale - la SC ritiene che l’art. 19 non ha la funzione di identificare il tipo di adozione (se interna o straniera o internazionale), ma solo quello di stabilire quale sia la legge applicabile ai soggetti dotati di doppia cittadinanza, fra cui quella italiana. Inoltre, la doppia cittadinanza, tra cui quella italiana, non può essere considerata motivo per una disciplina deteriore dei richiedenti, rispetto a un provvedimento che venisse domandato da una coppia di cittadinanza non italiana. Quanto al profilo dell’ordine pubblico, si potrebbe obiettare che la coppia non era sposata ma convivente e l’art. 6 L 184/1983 stabilisce che solo le coppie sposate possono accedere alle adozioni. Questo profilo per la Suprema Corte è tuttavia “superato” dall’obbligo di garantire il principio del preminente interesse del minore e, quindi, il rispetto del suo diritto all’identità e alla stabilità delle relazioni affettive, relazionali e familiari, nonché del principio della parità di trattamento tra tutti i figli, nati all’estero e fuori del matrimonio o adottivi, che trova la sua fonte costituzionale negli art. 3 e 31 Cost e che è stato inverato dalla recente riforma della filiazione. A ciò si aggiunga che va considerata la genitorialità sociale. Ciò esclude che vi sia contrarietà con i principi di ordine pubblico internazionale] NdR – Riferimenti normativi - L 4 maggio 1983 n. 184, Diritto del minore ad una famiglia (già Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori) - Legge 31.12.1995 n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Art. 41 (Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione) 1. I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66. 2. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori. in tema di sport (Superlega): - Corte giust. Ue 21.12.23, causa C-333/21 (Guida al diritto 1/2024, 104): La FIFA e la UEFA sono associazioni di diritto privato con sede in Svizzera, il cui obiettivo è promuovere e definire il quadro per il calcio a livello mondiale ed europeo. Esse hanno adottato norme che conferiscono loro il potere di approvare le competizioni calcistiche interclub in Europa e di sfruttare i diritti mediatici relativi a tali competizioni. Ma l’organizzazione di competizioni calcistiche e lo sfruttamento di diritti mediatici devono rispettare le regole della concorrenza e le libertà di movimento, mentre i poteri della FIFA e della UEFA non sono trasparenti, oggettivi, proporzionati e non discriminatori. FIFA e UEFA stanno quindi abusando di una posizione dominante, e le loro norme in materia di approvazione, controllo e sanzioni vanno considerate, in quanto arbitrarie, come restrizioni ingiustificate alla libera prestazione di servizi. Ciò non significa che il progetto della Superlega debba essere necessariamente approvato, ma le norme FIFA e UEFA relative allo sfruttamento dei diritti mediatici sono tali da arrecare danno ai club calcistici europei, a tutte le società operanti nei mercati dei media e, in ultima analisi, ai consumatori e ai telespettatori, impedendo loro di godere di nuovi concorsi potenzialmente innovativi e interessanti. (Nel 2021, 12 club europei avevano annunciato il loro accordo per lanciare il progetto Superlega in concorrenza con la Champions League. Di fronte alle proteste e alla minaccia di sanzioni da parte di Uefa e Fifa, 9 club avevano fatto retromarcia immediata, seguiti a distanza dalla Juventus, ultima a rinunciare nel luglio 2022. Restavano solo Real Madrid e Barcellona, unite nella Società di Superlega Europea - ESLC, che portavano il caso davanti al tribunale commerciale di Madrid, il quale ha deferito la questione alla Corte di Lussemburgo). in tema di CTU : - Corte cost. 21.12.23 n. 222, pres. Barbera, red. San Giorgio (Guida al diritto 1/2024, 102): L’art. 696-bis, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile è incostituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui dopo le parole «da fatto illecito» non prevede «o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico». La norma censurata, infatti, ammettendo la consulenza tecnica preventiva per i soli crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obblighi di fonte contrattuale o da fatto illecito, e non anche per tutti i diritti di credito derivanti da ogni altro atto. o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico, secondo l’indicazione fornita dall’art. 1173 c.c., dà luogo a una differenziazione priva di ragionevole giustificazione e alla violazione, in danno dei titolari dei crediti esclusi, della garanzia ex art. 24 Cost., cui non osta l’ampia discrezionalità del legislatore in ambito processuale, pure affermata più volte dalla Corte. sul DM giustizia relativo al processo telematico : DM 29.12.2023 n. 217 Ministero della giustizia (GU 30.12.23 n. 303, in vigore dal 14 gennaio 2024), Regolamento recante: «Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44» - testo del decreto (Guida al diritto 1/2024, 14-26) sotto il titolo: Per le regole tecniche della riforma Cartabia norme operative dal 15 gennaio prossimo - commenti di: - Carmelo Minnella, Fascicolo: inserimento automatico degli atti con aggravio per i giudici (Guida al diritto 1/2024, 27-29) [il perimetro applicativo del Regolamento comprende anche il processo civile telematico] - Carmelo Minnella, Deposito esclusivo con il Pdp attraverso scansioni temporali (Guida al diritto 1/2024, 30-33) [le novità sul Ppt (processo penale telematico); le scansioni temporali per il passaggio all’utilizzo esclusivo del deposito al portale dei servizi telematici penali (PdP), e il conseguente abbandono degli altri canali (cartaceo e Pec) che restano ratione temporis applicabili] sulla riforma Cartabia (penale): - Giorgio Spangher*, Un anno di riforma Cartabia penale, resta il nodo delle impugnazioni (Guida al diritto 1/2024, 10-12, editoriale) [*professore emerito di diritto e procedura penale presso “La Sapienza” Università di Roma] - Aldo Natalini, Tenuità del fatto e Map [NdR: messa alla prova]: applicabili anche ai fatti prima del DLgs n. 150 (Guida al diritto 1/2024, 45-51) [le cause estintive: i principi di diritto più rilevanti nello specchietto a pag. 48 e ss.] - Aldo Natalini, Lesioni lievi procedibili a querela, è competente il giudice di pace (Guida al diritto 1/2024, 52-60) [le condizioni di procedibilità: i principi di diritto più rilevanti nello specchietto a pag. 56 e ss.] - Carmelo Minnella, Impugnazioni: l’annosa “quaestio” delle disposizioni transitorie (Guida al diritto 1/2024, 61-65) [le impugnazioni penali/1] - Carmelo Minnella, Contrasti sull’applicazione degli oneri all’ingresso del giudizio di Cassazione (Guida al diritto 1/2024, 66-78) [le impugnazioni penali/2: i principi di diritto più rilevanti nello specchietto a pag. 71e ss.] - Carmelo Minnella, Pene sostitutive, ridisegnato il loro perimetro applicativo (Guida al diritto 1/2024, 79-84) [le pene sostitutive/1] - Carmelo Minnella, In appello resta incerto il termine per la richiesta di pene sostitutive (Guida al diritto 1/2024, 85-97) [le pene sostitutive/2: la fotografia delle pene sostitutive nello specchietto a pag. 89; i principi di diritto più rilevanti nello specchietto a pag. 91 e ss.] c.s. Pensiero dell’Epifania Il potere teme sempre ciò che non controlla (a proposito di Erode, ansioso di sapere dove fosse il Bambino)
Autore: Carmine Spadavecchia 5 gennaio 2024
sulla professione forense : - Angelo Ciancarella*, Un tavolo per l’avvocatura di domani ma il menù ricorda troppo quello di ieri (Guida al diritto 49-50/2023, 12-14, editoriale): commento a margine della “sessione ulteriore” del Congresso nazionale forense, svoltai a Roma il 15-16 dicembre 2023 [*giornalista specializzato nel settore giuridico] in tema di immigrazione : DL 5.10.2023 n. 133 - L 1.12.2023 n. 176, Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno - testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 49-50/2023, 16-41) sotto il titolo “Stretta sulle regole del gratuito patrocinio, se la domanda è reiterata decide ora il questore. - guida alla lettura (mappa del provvedimento), a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 49-50/2023, 42-49) N.B.: testo del decreto legge e commenti in Guida al diritto 41/2023, 13-37. in tema di immigrazione : DLg 18.10.23 n. 152 (GU 2.11.23 n. 256, in vigore dal 17 novembre 2023), Attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio. - testo del decreto (Guida al diritto 49-50/2023, 50-53) sotto il titolo: Carta europea “Blu Eu”, ampliata la platea degli ingressi in Italia per lavori qualificati - commento di Marco Noci, La riforma modifica il permesso in uno strumento efficace e flessibile (Guida al diritto 49-50/2023, 54-58) in tema di asilo : - Corte giust. Ue 2^, 23.11.23, causa C-614/22 (Guida al diritto 49-50/2023, 64): La direttiva 2011/95 non prevede l’estensione a titolo derivato dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai familiari di una persona che gode di tale status, i quali non soddisfino individualmente le condizioni per il riconoscimento di detto status. Gli artt. 20 e 23 della direttiva vanno interpretati infatti nel senso che non impongono agli Stati membri di riconoscere a un genitore familiare di un minore che gode dello status di rifugiato in uno Stato membro il diritto di beneficiare della protezione internazionale in tale Stato membro. Uno Stato membro potrebbe comunque andare oltre detto limite, concedendo una tutela “a titolo derivato”, ma si tratta pur sempre di una facoltà (che il Belgio, nella fattispecie, non ha esercitato). in materia edilizia : - Cons. Stato VI 17.11.23 n. 9879, pres. Simonetti, rel. Maggio (Guida al diritto 49-50/2023, 102 T): Sussiste la responsabilità risarcitoria del comune che annulla in autotutela un permesso di costruire che non poteva essere rilasciato, ancorché ridotta ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., qualora per un verso il comune con colpevole negligenza non si avveda di un vincolo autostradale che risultava dagli atti; e per altro verso la parte privata, per mezzo del proprio progettista, attesti erroneamente l’inesistenza di vincoli. - (commento di) Davide Ponte, Corresponsabile il privato che attesta la mancanza di vincoli a edificare (Guida al diritto 49-50/2023, 105-109) in tema di appalti : - TAR Lecce 2^, 20.11.23 n. 1296, pres. Mangia, est. Dello Preite (Guida al diritto 49-50/2023, 62): In materia di gare pubbliche, le certificazioni relative alla regolarità contributiva e tributaria delle imprese partecipanti, emanate dagli organi preposti, si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne e valutarne il contenuto, non residuando in capo a loro alcun margine discrezionale di apprezzamento sul contenuto o sui presupposti. Il concordato volto all’estinzione di debiti tributari pregressi alla partecipazione a una procedura a evidenza pubblica, per poter neutralizzare la causa di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, Dlg 50/2016 deve prevedere l’impegno a estinguere per intero la pendenza fiscale, mentre, per converso, in ogni altra circostanza la stazione appaltante dovrà procedere all’esclusione dell’operatore economico. in tema di appalti : - TAR Genova 1^, 15.11.23 n. 935, pres. Caruso, est. Miniussi (Guida al diritto 49-50/2023, 63): Il supporto alla riscossione dei tributi e di tutte le entrate è per legge riservato ad operatori che devono essere preventivamente abilitati all’esercizio di tale attività ai sensi dell’art. 52 DLg 446/1997 e dell’art. 1, comma 806, L 160/2019, il quale stabilisce, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali, l’iscrizione obbligatoria in una sezione separata dell’albo di cui all’art. 53 DLg 446/1997. Tali soggetti, per espressa previsione normativa, devono essere dotati di un capitale sociale definito per legge in misure minime a seconda delle dimensioni demografiche dell’Ente. (Il TAR ha ritenuto illegittima la lex specialis che riservava ai soli avvocati la partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di supporto al recupero coattivo delle sanzioni pecuniarie per verbali di violazione e ordinanze-ingiunzione elevati dal corpo di polizia municipale di un comune). in tema di usucapione : - Cass. 2^, 30.11.23 n. 33453 (Guida al diritto 49-50/2023, 72-73 s.m., annotata da Mario Piselli): Il semplice godimento della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è di per sé idoneo a far ritenere lo stato di fatto funzionale all’esercizio del possesso ad usucapionem, poiché ben potrebbe trattarsi della conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte degli altri compossessori; è dunque necessario, ai fini dell’usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa attraverso un’attività apertamente e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l’onere della relativa prova su chi invoca l’avvenuta usucapione del bene. in tema di privacy : - Corte giust. Ue 3^, 14.12.23, causa C-340/21 (Guida al diritto 49-50/2023, 64): In caso di divulgazione non autorizzata di dati personali, o di accesso non autorizzato a tali dati, i giudici non possono dedurre da questo solo fatto che le misure di sicurezza adottate dal titolare del trattamento non fossero adeguate, ma devono esaminare l’adeguatezza di tali misure in concreto., ed è al titolare del trattamento che incombe di provare tale adeguatezza. Nell’ipotesi in cui la divulgazione non autorizzata di dati personali, o l’accesso non autorizzato a tali dati, siano stati commessi da terzi (criminali informatici), il titolare del trattamento può essere tenuto a risarcire un danno, salvo che riesca a dimostrare che tale danno non gli è in alcun modo imputabile. Il timore di un potenziale utilizzo abusivo dei propri dati personali da parte di terzi, che una persona nutre a seguito di una violazione del Rgpd (Regolamento generale protezione dati) può di per sé costituire un «danno immateriale» risarcibile. in tema di condominio : - Cass. 3^, 7.12.23 n. 34370 (Guida al diritto 49-50/2023, 61): Il ristoro dei danni da infiltrazione d’acqua (dovuti, nella specie, alla realizzazione di opere edilizie illegittime incidenti sul tetto condominiale eseguite nel 1997, ma manifestatisi nel 2005) non spetta a chi era proprietario nel passato, ma al nuovo condomino che ha patito concretamente le conseguenze del danno (e che, nella specie, aveva acquistato l’appartamento nel 2004). in tema di lavoro (ferie): - Corte giust. Ue 1^, 14.12.23, causa C-206/22 (Guida al diritto 49-50/2023, 64): Il diritto dell’Ue non esige che i giorni di ferie annuali retribuite durante i quali il lavoratore non è malato, ma collocato in quarantena a causa di un contatto con una persona infetta da un virus, debbano essere recuperati. Le ferie annuali retribuite mirano infatti a consentire al lavoratore di riposarsi dall’esecuzione delle mansioni attribuitegli secondo il suo contratto di lavoro e di beneficiare di un periodo per rilassarsi e ricrearsi. A differenza di una malattia, un periodo di quarantena non impedisce di per sé la realizzazione di tale finalità. Pertanto il datore di lavoro non è tenuto a compensare gli svantaggi derivanti da un evento imprevedibile come la messa in quarantena, che potrebbe impedire al dipendente di approfittare pienamente e come desidera del suo diritto annuale alle ferie retribuite. in tema di lavoro (sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro sommerso): - Cons. Stato II 19.5.23 n. 4991, pres. Saltelli, est. Sestini (Guida al diritto 49-50/2023, 63-64): Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14 DLg 9.4.2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) è revocabile da parte dell’autorità che lo ha emanato in caso di regolarizzazione dei lavoratori, di accertato ripristino delle condizioni di lavoro o di pagamento di una somma aggiuntiva, salva comunque l’applicazione di sanzioni penali, civili, amministrative. La Circolare ministeriale n. 33/2009 distingue nettamente gli effetti della sospensione ex art. 14 sotto il profilo spaziale e temporale. Sotto il primo profilo, l’art. 14 circoscrive l’efficacia del provvedimento all’unità produttiva in cui si sono verificate le violazioni. Sotto il secondo profilo, si limita a sancire che gli effetti sospensivi decorrono dalle ore 12 del giorno successivo, oppure, qualora il lavoro non possa essere interrotto, dalla cessazione dell’attività in corso, senza nulla prevedere in ordine al termine finale del provvedimento. Ora, poiché obiettivo della norma è impedire nuove e più gravi conseguenze per la salute e la sicurezza dei lavoratori fino alla verifica della completa regolarizzazione della loro situazione lavorativa, la mancata previsione di un termine finale non può integrare violazione del principio di proporzionalità che governa ogni sistema sanzionatorio: i valori della salute e della sicurezza dei lavoratori si pongono infatti al di sopra di ogni requisito/presupposto “tecnico”, sicché assoluta prevalenza va data alla funzione di contrasto la lavoro sommerso, quale possibile fonte di pericolo per l’incolumità dei prestatori d’opera. in materia fiscale (crediti non spettanti e crediti inesistenti): - Cass. SSUU 11.12.23 n. 34419 (Guida al diritto 49-50/2023, 60): Il termine decadenziale lungo riguarda solo i crediti inesistenti, intendendosi per tali quelli che rispondono contemporaneamente a due requisiti: 1) il credito in tutto o in parte è il risultato di un’artificiosa rappresentazione, o è del tutto carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge, o, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; 2) l’inesistenza non è riscontrabile con i controlli ex artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972. Ove sussista il primo di detti requisiti, ma l’inesistenza sia riscontrabile con controllo formale o automatizzato, si applicano i termini ordinari di accertamento, trattandosi di credito non spettante. (Dalla pronuncia emerge quanto sia sfavorevole al contribuente la norma del decreto delegato sulle procedure di accertamento che anche per i crediti non spettanti ha previsto l’applicazione dei termini decadenziali lunghi al pari dei crediti inesistenti. La norma, peraltro, riguarda il futuro, mentre per il passato il contribuente resta tutelato da questa pronuncia). in procedura civile : - Cass. 2^, 7.11.23 n. 30969 (Guida al diritto 49-50/2023, 66 T): Qualora il giudice di secondo grado dichiari la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e deciderla nel merito, in quanto le ipotesi di rimessione del giudizio al primo giudice sono tassative e non estensibili analogicamente; tuttavia, prima di introitare la causa in decisione, è imprescindibile che il giudice d’appello non soltanto disponga la rinnovazione degli atti nulli, ma dovrà consentire alla parte – rimasta senza sua colpa contumace nel giudizio di primo grado – di svolgere tutte quelle attività che, a causa della nullità di detto giudizio, le sono state precluse (pur avendone chiesto l’ammissione), non potendo trovare applicazione il divieto dello jus novorum in tutti i casi in cui il processo di primo grado non si sia legittimamente svolto. (La SC ha accolto il ricorso con rinvio perché il giudice di secondo grado non aveva accordato all’appellante i termini richiesti) - (commento di) Eugenio Sacchettini, Primo grado non lecitamente svolto, nessun divieto allo “jus novorum” (Guida al diritto 49-50/2023, 69-71) in materia penale (abuso d’ufficio): - Cass. pen. 6^, 22.6-4.10.23 n. 40428 (Guida al diritto 49-50/2023, 86 T): L’ingiustizia del vantaggio o del danno assume un ruolo di rilievo all’interno della fattispecie di reato dell’abuso d’ufficio, in quanto rappresenta la nota di disvalore che caratterizza. e differenzia l’ambito degli abusi penalmente rilevanti dal mero illecito amministrativo. Accertata, dunque, la violazione della norma di legge o la mancata astensione, è proprio l’ingiustizia del risultato conseguito ad attribuire rilevanza penale alla condotta dell’agente: l’aggettivo “ingiusto”, espressamente richiesto dalla norma incriminatrice, postula la necessità che alla condotta abusiva si aggiunga un vantaggio perseguito dall’agente ovvero un danno cagionato che sia contra legem, nel senso che il risultato economico dell’azione deve essere tale da violare una norma dell’ordinamento diversa da quella incriminatrice (cosiddetta “doppia ingiustizia”). (La SC precisa che il profilo dell’ingiustizia non può essere desunto implicitamente dall’illegittimità della condotta, in quanto il requisito della doppia ingiustizia presuppone l’autonoma valutazione degli elementi costitutivi del reato) - (commento di) Giuseppe Amato, Indicazioni utili della Suprema corte sulla rilevanza della raccomandazione (Guida al diritto 49-50/2023, 90-93) in procedura penale (equità del processo - intercettazioni): - Cedu 2^, 28.11.23, ric. 2551/18 (Guida al diritto 49-50/2023, 112 solo massima): Non si configura violazione della presunzione di innocenza nei casi in cui il presidente della Corte suprema sia sentito come testimone nel momento in cui non fa parte del collegio giudicante e i magistrati componenti del collegio non si trovano in una posizione di subordinazione rispetto al presidente della corte. La pubblicazione sui media di intercettazioni telefoniche riguardanti il procedimento in corso non costituisce una violazione dell’equità del processo e della presunzione d’innocenza in particolare perché i giudici togati, in quanto professionisti altamente qualificati, non sono certo influenzati da articoli di stampa o rumours. - (commento di) Marina Castellaneta, Rendere pubbliche le intercettazioni su un procedimento in corso non viola sempre il principio di equità (Guida al diritto 49-50/2023, 112-114) c.s. Intelligenza artificiale - Il cervello umano non è una macchina digitale, ma (almeno prevalentemente) analogica. - If a machine is expected to be infallible, it cannot also be intelligent (Alan Turing) [da una macchina ci si aspetta che sia infallibile, non anche che sia intelligente]
Autore: Carmine Spadavecchia 1 gennaio 2024
in tema di diritti umani : - Fausto Pocar*, Dichiarazione dei diritti umani, 75 anni di principi da proiettare verso il futuro (Guida al diritto 48/2023, 12-14, editoriale) [*professore emerito di Diritto internazionale presso l’Università di Milano] sul DL proroghe : DL 29.9.2023 n. 132 - L 27.11.2023 n. 170, Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali - Laura Biarella, guida alla lettura e mappa delle novità (Guida al diritto 48/2023, 16-26) sotto il titolo “Dai crimini di guerra al lavoro agile dei fragili, tutte le proroghe fissate dalla nuova legge” [fra l’altro, modifiche al codice dei contratti pubblici] NB – Per la guida alla lettura del decreto-legge (a cura di Laura Biarella), vedasi Guida al diritto 39/2023, 26-30, sotto il titolo: Prorogati i termini normativi e fiscali: focus su prima casa, cripto-attività e scuola, in tema di sanità (danni da emotrasfusione): - Cons. Stato III 30.10.23 n. 9308, pres. rel. Greco (Guida al diritto 48/2023, 94 T): Nella definizione delle controversie da emotrasfusioni attraverso il modulo transattivo l’Amministrazione deve compiere una valutazione discrezionale con riguardo alla specifica vicenda e alle esigenze del danneggiato da emotrasfusioni, tenendo conto non solo delle sue esigenze patrimoniali, ma anche delle sopravvenienze costituite dalla definizione medio tempore del giudizio civile con condanna generica della stessa Amministrazione, unitamente al suo interesse a chiudere immediatamente il contenzioso. Nell’esitare l’istanza di accesso al modulo transattivo, non risultano ostativi i termini di cui all’art. 5, comma 1, lettere a) e b), del DM 4.5.2012, i quali si limitano a definire un arco temporale entro il quale la domanda di adesione alla procedura transattiva può essere presentata. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno, invece, rileva laddove sia intervenuta una sentenza accertativa della prescrizione. - (commento di) Giulia Pernice, Rapporti con la fonte regolamentare, si va verso un altro intervento plenario (Guida al diritto 48/2023, 98-101) in tema di permesso di soggiorno : - TAR Reggio Calabria 6.11.23 n. 818, pres. Mazzulla, est. De Col (Guida al diritto 48/2023, 30): La scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non osta alla possibilità di ottenere la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Diversamente, si violerebbe l’art. 24, comma 10, Tui (testo unico immigrazione), ai sensi del quale le uniche condizioni per la conversione del permesso di soggiorno sono la capienza delle quote periodicamente fissate con Dpcm, l’avvenuta assunzione del cittadino extracomunitario per almeno 3 mesi in occasione dell’ingresso autorizzato per lavoro stagionale e l’effettività del nuovo rapporto di lavoro. [Il TAR ha annullato il provvedimento con cui la Prefettura aveva revocato il nulla osta alla conversione di un permesso di soggiorno sul rilievo che al momento della domanda di conversione il permesso di soggiorno era scaduto. Secondo il TAR: a) non v’è alcuna indicazione legislativa dalla quale desumere che, ai fini della conversione del titolo di soggiorno, occorra presentare un titolo in corso di validità, di modo che l’interessato deve solo dimostrare di avere i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno, ossia un contratto di lavoro che assicuri mezzi di sostentamento adeguati, l’inequivoca volontà di integrarsi nel territorio e nel tessuto sociale, nonché l’esito favorevole del procedimento per l’attribuzione della quota di conversione del titolo; b) il termine di 60 giorni ex art. 5, comma 4, Tui per il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno non ha natura perentoria ma sollecitatoria, in quanto non contempla sanzione in caso di mancato rispetto del temine medesimo, e d’altronde le disposizioni di natura preclusiva sono di stretta interpretazione e non possono quindi, in mancanza di esplicito richiamo, essere applicate per analogia; 3) l’art. 5, comma 4, Tui esclude il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno quando si tratti di irregolarità amministrativa sanabile, sicché l’A., nel valutare la domanda del lavoratore extracomunitario, deve accoglierla se ricorrono tutti i requisiti sostanziali che assicurano la regolarità del soggiorno, indipendentemente da ogni irregolarità pregressa e da ogni carenza formale. sul ricorso cumulativo (in tema di silenzi su accesso civico): - TAR Trieste 1^, 28.10.23 n. 333, pres. Modica de Mohac, est. Sinigoi (Guida al diritto 48/2023, 31): Il ricorso cumulativo, analogamente a quello collettivo, è un’eccezione, come tale da interpretarsi restrittivamente. La regola generale secondo cui con un ricorso è impugnabile un solo provvedimento può essere derogata nelle sole ipotesi in cui la cognizione, nel medesimo giudizio, della legittimità di più provvedimenti sia imposta dall’esigenza di concentrare in un’unica analisi l’apprezzamento della correttezza dell’azione amministrativa, e solo quando questa viene censurata nella sua complessità per profili che ne inficiano trasversalmente le diverse, ma connesse, sequenze di atti. È pertanto necessario, perché sia ammissibile un ricorso cumulativo avverso distinti provvedimenti, che gli stessi siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo, seppur inteso nella sua più ampia attitudine semantica, e che con il gravame vengano dedotti vizi che colpiscono, nella medesima misura, i diversi atti impugnati, di modo che la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell’attività provvedimentale contestata dal ricorrente e che non residui quindi alcun margine di differenza nell’apprezzamento della legittimità dei singoli provvedimenti congiuntamente gravati. [Nella specie, nonostante l’identità di contenuto delle corrispondenti istanze di accesso civico generalizzato, volte a conoscere la marca dei test in vitro utilizzati per la verifica dei campioni di rilevamento del virus SARS COV-2, il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso cumulativo avverso i susseguenti “silenzi” tenuti da plurimi soggetti pubblici e privati (aziende sanitarie, cliniche sanitarie, laboratori di analisi), evocati in giudizio assieme, al di fuori di qualsiasi connessione procedimentale e funzionale] in tema di equo compenso : - TAR Milano 2^, 29.11.23 n. 2852, pres. Russo, est. Cozzi (Guida al diritto 48/2023, 31): In base alla norma sull’equo compenso, gli Ordini professionali, quali enti esponenziali della categoria, hanno interesse, per verificare la conformità alle norme che presiedono all’attività professionale e alla sua remunerazione nel rispetto della legge n. 49/2023, alla visione di un accordo di litigation funding, dato che esso pone il problema della scelta dei difensori e della loro successiva remunerazione da parte della società benefit cessionaria. [NB - Litigation funding è un contratto atipico aleatorio, di derivazione anglosassone, in cui un soggetto acquisisce dai propri clienti i diritti che questi ultimi intendono far valere in giudizio (c.d. res litigiosa) e assume i costi per la successiva gestione del contenzioso. Questo schema negoziale, finalizzato a favorire l’accesso alla tutela giurisdizionale, è oggetto di una proposta di direttiva nell’ambito dell’Unione Europea. Il caso di specie riguardava appunto un accordo-quadro fra un’Associazione di comuni e una società, riconducibile al suddetto contratto atipico, connotato dalla cessione dei diritti da parte degli enti locali alla società benefit, tenuta alla gestione del contenzioso scegliendo i professionisti all’uopo dedicati] in tema di discriminazione (nell’accesso all’impiego): - Corte cost. 4.12.23 n. 211 (Guida al diritto 48/2023, 28): È incostituzionale la norma che, nel consentire alle vincitrici del concorso a vice-ispettore della polizia penitenziaria, assenti al corso di formazione a causa della maternità, di partecipare al corso immediatamente successivo (attivato, nella specie, a distanza di dodici anni), posticipa l’immissione in ruolo alla conclusione di detto corso successivo, anziché retrodatarla alla stessa data degli altri vincitori del medesimo concorso: ciò comporta infatti una ingiustificata disparità di trattamento per le donne in ragione della maternità, in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 31 e 37 Cost., determinando ritardo nella progressione in carriera e definitiva perdita di chance, con il rischio di compromettere il tempestivo accesso delle donne all’impiego e di disincentivare la partecipazione al concorso e persino la scelta della maternità. in tema di discriminazione (per età): - Corte giust. Ue 7.12.23, causa C-518/22 (Guida al diritto 48/2023, 32): L’imposizione di un requisito di età nella selezione per ottenere l’impiego (nella specie, assistente di disabili) può essere giustificata alla luce del diritto all’autodeterminazione della persona interessata (nella specie, disabile). Nel bilanciamento tra interesse del prestatore di servizi e interesse a una prestazione idonea al proprio caso personale espresso dall’assistito disabile, va considerato infatti che la preferenza per una certa fascia di età espressa dal disabile rispetta il suo diritto di autodeterminazione. La normativa tedesca, tra l’altro, impone espressamente di soddisfare i desideri individuali dei disabili nell’ambito della fornitura dei servizi di assistenza personale: ciò in quanto gli interessati devono essere in grado di scegliere come, dove e con chi vivere, e in tale contesto sembra ragionevole aspettarsi che un assistente personale della stessa fascia di età del disabile si integri più facilmente nell’ambiente personale, sociale e universitario di quest’ultimo. in tema di privacy (violazioni del Rgpd - Regolamento generale protezione dati): - Corte giust. Ue, Grande sezione, 5.12.23, cause C-683/21 e C-807/21 (Guida al diritto 48/2023, 32): Si può infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del Rgpd a un titolare del trattamento dei dati solo se detta violazione sia stata commessa in modo illecito, ossia dolosamente o colposamente. L’illecito si verifica ogni volta che il titolare del trattamento non poteva ignorare l’illiceità del suo comportamento, a prescindere dal fatto che abbia avuto o meno cognizione dell’infrazione. Se il titolare del trattamento è una persona giuridica, non occorre che la violazione sia stata commessa da un suo organo amministratore o che quest’organo ne abbia avuto conoscenza: una persona giuridica è responsabile sia delle violazioni commesse dai suoi rappresentanti, direttori o amministratori, sia da quelle commesse da chiunque agisca nel quadro della sua attività commerciale o per suo conto. La Corte precisa le condizioni in presenza delle quali le autorità nazionali di controllo possono infliggere una sanzione amministrativa per violazione del Rgpd: l’imposizione di una sanzione siffatta presuppone un comportamento illecito, ossia una violazione commessa in modo doloso o colposo; se il destinatario della sanzione pecuniaria è parte di un gruppo di società, il calcolo dell’ammenda deve basarsi sul fatturato dell’intero gruppo; e l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a una persona giuridica nella sua qualità di titolare del trattamento non può essere subordinata alla previa constatazione che detta violazione è stata commessa da una persona fisica identificata. Al titolare del trattamento può essere inflitta una sanzione pecuniaria anche per operazioni effettuate da un subappaltatore, nei limiti in cui tali operazioni possano essere imputate al titolare del trattamento. in tema di privacy (informazioni commerciali, scoring finanziario ed esdebitazione): - Corte giust. Ue 7.12.23, causa C-518/22 (Guida al diritto 48/2023, 32): 1. Lo scoring va considerato come “processo decisionale automatizzato”, vietato in linea di principio dal Rgpd (Regolamento generale protezione dati) se i clienti della società che tratta i dati gli attribuiscono un ruolo determinante nell’ambito della concessione di crediti. Spetta peraltro al tribunale amministrativo valutare se la legge federale tedesca sulla protezione dei dati contenga un’eccezione valida al divieto, conforme al Rgpd; in caso affermativo, dovrà verificare se siano soddisfatte le condizioni generali previste dal Rgpd ((Nella specie, cittadini tedeschi contestavano il rifiuto del Garante per la protezione dei dati di agire contro alcune attività di una società privata fornitrice di informazioni commerciali soprattutto alle banche). 2. Riguardo la concessione di una esdebitazione, è contrario al Rgpd il fatto che agenzie private conservino tali dati più a lungo del registro pubblico dei fallimenti. L’esdebitazione riveste importanza esistenziale per l’interessato, avendo lo scopo di consentirgli di partecipare nuovamente alla vita economica; e tali informazioni sono utilizzate come fattore negativo nelle valutazioni di solvibilità della persona interessata. Dunque, nei limiti in cui la conservazione dei dati è illecita, come è oltre i sei mesi, l’interessato ha diritto a che siano cancellati e l’agenzia è tenuta a cancellarli senza ritardo ingiustificato. 3. Per quanto riguarda la conservazione parallela delle medesime informazioni da parte della società privata durante i sei mesi, spetta al tribunale amministrativo ponderare gli interessi in gioco al fine di valutarne la liceità; e se concludesse che la conservazione dei dati è lecita, l’interessato avrà comunque la possibilità di opporsi al trattamento dei suoi dati e chiederne la cancellazione, a meno che la società non dimostri l’esistenza di legittimi motivi cogenti. 4. Infine, i giudici nazionali devono poter esercitare un controllo completo su ogni decisione giuridicamente vincolante dell’autorità di controllo. sulla compensazione (in sede di esecuzione civile): . Cass. 3^, 8.11.23 n. 31130 (Guida al diritto 48/2023, 44 T): Non è consentito, in nessun caso, eccepire la compensazione, né propria, né cosiddetta “impropria”, quando le reciproche pretese delle parti derivano dal medesimo titolo esecutivo giudiziale, che le ha ritenute distinte emettendo separate condanne reciproche, perché esse sono state comunque ritenute non suscettibili di reciproca elisione in sede di cognizione; è, in tal caso, possibile e necessario impugnare la sentenza costituente titolo esecutivo per ottenere, in sede di cognizione, il riconoscimento della compensazione cosiddetta tecnica ovvero l’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite, in caso di difetto dei presupposti di quest’ultima, con definitiva condanna, quindi, di una sola delle parti al pagamento della differenza dovuta in favore dell’altra. - (commento di) Mario Piselli, Niente azione con più pretese ma serve impugnare la sentenza (Guida al diritto 48/2023, 48-49) in tema di mutuo (credito al consumo garantito da ipoteca sull’abitazione familiare): - Corte giust. Ue 4^, 9.11.23, causa C-598/21 (Guida al diritto 48/2023, 104 s.m.): La direttiva 93/13, letta alla luce degli artt. 7 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, osta a una normativa nazionale in forza della quale il controllo giurisdizionale del carattere abusivo di una clausola di scadenza anticipata contenuta in un contratto di credito al consumo non tiene conto del carattere proporzionato della facoltà lasciata al professionista di esercitare il diritto che gli deriva da tale clausola, alla luce di criteri connessi. In particolare, dovrà considerare l’entità dell’inadempimento del consumatore ai suoi obblighi contrattuali, quali l’importo delle rate che non sono state onorate rispetto all’importo totale del credito e alla durata del contratto, nonché la possibilità che l’applicazione di tale clausola comporti che il professionista possa procedere al recupero delle somme dovute in forza di detta clausola mediante la vendita, al di fuori di qualsiasi procedimento giudiziario, dell’abitazione familiare del consumatore. - (commento di) Marina Castellaneta, Mutuo con garanzia per abitazione familiare, abusiva la clausola su scadenza anticipata che prevede la vendita (Guida al diritto 48/2023, 104-106) in tema di straining : - Cass. lav. 19.10.23 n. 29101 (Guida al diritto 48/2023, 50): Nelle ipotesi in cui il lavoratore chiede il risarcimento del danno all’integrità psico-fisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro di natura asseritamente persecutoria, il giudice è tenuto a valutare se le condotte denunciate, pur non essendo accomunate da un intento “ritorsivo”, possono essere considerate vessatorie e mortificanti per il lavoratore e, come tali, ascrivibili a responsabilità del datore di lavoro. - (commento di) Maria Cristina Compagnoli, Il via al risarcimento per il lavoratore prescinde dall’intento persecutorio (Guida al diritto 48/2023, 53-59) [i confini tra mobbing e straining] in tema di arricchimento senza causa : - Cass. SSUU 5.12.23 n. 33954 (Guida al diritto 48/2023, 29): Per evitare elusioni della norma, è precluso l’esercizio dell’azione di arricchimento ove l’azione suscettibile di proposizione in via principale sia andata persa per un comportamento imputabile all’impoverito, e quindi (nei casi più frequenti) per prescrizione e decadenza. Si deve infatti distinguere tra le ipotesi in cui il rigetto deriva dal riconoscimento della carenza ab origine dei presupposti fondanti la domanda c.d. principale da quelli in cui derivi dall’inerzia dell’impoverito o dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava la difesa di un suo interesse. Ad esempio, se la domanda principale è correlata a una pretesa scaturente da un contratto di cui si lamenta l’esecuzione in maniera difforme da quanto pattuito, chiedendosi il ristoro del pregiudizio subito e si accerta che il contratto era affetto da nullità, lo spostamento contrattuale si palesa privo di una giusta causa e legittima quindi la proposizione, anche in via subordinata nel medesimo giudizio, dell’azione di arricchimento. Se viceversa il rigetto sia derivato dalla mancata prova da parte del contraente del danno derivante dall’altrui condotta inadempiente, la domanda di arricchimento resta preclusa in ragione della clausola di cui all’art. 2042 c.c. Si deve dunque distinguere in merito alle ragioni del rigetto e il giudice al quale è proposta da domanda di arricchimento deve verificare se sia stata riscontrata una carenza originaria del diverso titolo fondante la domanda c.d. principale. in tema di ATP (accertamento tecnico preventivo): - Corte cost. 10.11.23 n. 202, pres. Barbera, red. Amoroso (Guida al diritto 48/2023, 34 T): Sono incostituzionali gli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c. nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo previsto dall’art. 669-terdecies c.p.c. avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all’art. 696-bis del medesimo codice. - (commento di) Eugenio Sacchettini, Un divieto illegittimo sotto i profili di ragionevolezza ed eguaglianza (Guida al diritto 48/2023, 41-43) in materia penale (attenuanti per l’omicidio in ambito familiare): - Corte cost. 31.10.23 n. 197, pres. Sciarra, red. Viganò (Guida al diritto 48/2023, 72 T): In tema di concorso di circostanze è illegittimo l’art. 577, 3° comma, c.p. nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, n. 2) e 62-bis del codice penale. - (commento di) Alberto Cisterna, Il drastico limite di calibrare la pena non è per la Consulta giustificabile (Guida al diritto 48/2023, 81-86) [l’errore del legislatore nell’approccio al tema della violenza domestica con le misure dettate dal c.d. codice rosso, che hanno privato di densità “tecnica” e “umana” l’apprezzamento giurisdizionale] c.s. Cultura woke “ Credo di essere woke, ma credo che la parola sia cambiata. Se significasse ancora quello che significava, ovvero essere consapevoli dei privilegi, cercare di aumentare l’uguaglianza e ridurre l’oppressione o combattere il razzismo, il sessismo, l’omofobia … sì, sono decisamente woke. Ma se ora woke significa essere dei prepotenti puritani e autoritari che fanno licenziare la gente per oneste opinioni o fatti, allora no, non lo sono ” (Ricky Gervais, comico inglese, nello show Armageddon su Netflix, 25/12/2023)
Autore: Carmine Spadavecchia 24 dicembre 2023
sulla professione forense (a margine del Congresso forense, alla sua XXXV sessione, svoltosi a Roma il 15-16 dicembre 2023): - Francesco Greco*, Dal Congresso forense tavolo unitario che ridefinisca l’Avvocatura del futuro (Guida al diritto 47/2023, 12-14, editoriale) [*presidente del Consiglio nazionale forense] - Paolo Nesta*, Una priorità rivedere modalità e forme dell’esercizio della professione legale (Guida al diritto 47/2023, 15) [*presidente dell’Ordine degli avvocati di Roma] - Marisa Annunziata*, A braccetto previdenza e welfare per diradare le nubi sulla categoria (Guida al diritto 47/2023, 16-20) [le fotografie della categoria, degli iscritti alla cassa, dei redditi, del volume d’affari] [*consigliere di amministrazione della Cassa forense] in tema di anagrafe nazionale : DM 6.10.2023 Ministero dell’interno (GU 22.11.23 n. 273), Aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (di seguito ANPR), al fine di consentire agli avvocati iscritti nel relativo albo o elenco di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di richiedere, per finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite l'ANPR - testo del decreto (Guida al diritto 47/2023, 51-56) sotto il titolo: “Anagrafe nazionale, sì alla consultazione dei certificati anche per gli avvocati” - commento di Eugenio Sacchettini, Un ausilio importante per i legali con la realtà delle poche risorse (Guida al diritto 47/2023, 57-61) in tema di magistratura onoraria : - TAR Lazio 1^, 6.11.23 n. 16392, pres. Antonino Savo Amodio, est. F.M. Tropiano (Guida al diritto 47/2023, 65): Ai fini della conferma del magistrato onorario, particolare rilievo va attribuito, da una parte, al giudizio sul merito, dall’altra parte, alla perdurante sussistenza dei prerequisiti dell’indipendenza, dell’imparzialità e dell’equilibrio. I magistrati onorari devono assolvere degnamente e soddisfare con assiduità e impegno le esigenze di servizio, garantendo professionalità, credibilità e indipendenza. (Nella specie, il TAR ha ritenuta corretta la decisione del CSM che ha valorizzato le condotte disciplinarmente rilevanti commesse dall’istante, pur precedenti all’entrata in vigore del DLg 31.5.2016 n. 92, ma decisive ai fini del giudizio) in tema di leggi-provvedimento : - TAR Veneto 4^, 14.11.23 n. 1629, pres. Raiola, est. Mielli (Guida al diritto 47/2023, 65): È inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto dinanzi al TAR contro una legge provvedimento, perché le leggi provvedimento sono sindacabili solo nell’ambito del giudizio di costituzionalità e possono essere oggetto di censura solo attraverso l’interpositio dell’impugnazione degli atti applicativi (cfr. CdS IV 22.3.21 n. 2409). (Nella specie, un Comune aveva proposto ricorso al TAR contro il Piano faunistico regionale approvato con una legge della Regione, deducendone l’incostituzionalità). sulle ordinanze di necessità : - TAR Sicilia 3^, 7.11.23 n. 3239, pres. rel. Passarelli Di Napoli (Guida al diritto 47/2023, 92 T): È illegittima, per difetto dei presupposti di eccezionalità e imprevedibilità del pericolo, un’ordinanza sindacale contingibile e urgente, ex artt. 50 e 54 DLg 267/2000, con la quale il sindaco, sulla base di segnalazioni delle Forze dell’ordine operanti nel territorio comunale, all’asserito fine di fronteggiare situazioni di pericolo e per la tutela della sicurezza pubblica, della quiete pubblica e del pubblico decoro, dispone lo spegnimento immediato dei distributori automatici installati nel centro urbano su pubblica via o all’interno di immobili, dalle 22.00 alle ore 6.00, per un determinato arco di tempo. - (commento di) Davide Ponte, Esempio di necessaria delimitazione dell’azione amministrativa regolatoria (Guida al diritto 47/2023, 94-97) in tema di accesso : - TAR Salerno 3^, 17.10.23 n. 2325, pres. Russo, est. Polimeno (Guida al diritto 47/2023, 67): L’ampia portata della regola di accesso agli atti rappresenta l’applicazione del principio di trasparenza che governa i rapporti tra PA e cittadini. Se il principio di trasparenza cede innanzi all’esigenza di salvaguardare l’interesse protetto dalla normativa speciale sul segreto, il “segreto” che preclude l’accesso ai documenti pubblici non deve costituire la mera riaffermazione del tramontato principio della “ragion di Stato” o, sul piano professionale, dell’inviolabilità del rapporto tra difensore e assistito. Il discrimine tra ostensibilità o meno dei pareri legali va ravvisato in relazione alla finalità che l’A. persegue con la richiesta di parere. Se il parere è stato acquisito in relazione alla fase istruttoria del procedimento amministrativo, il diniego di accesso è illegittimo; se è stato acquisito in relazione a una lite già in atto o a una fase evidentemente precontenziosa o di lite potenziale al fine di definire la futura strategia difensiva dell’A., l’ostensione è legittimamente negata. in tema di libertà religiosa : - Corte giust. Ue, Grande sezione, 28.11.23, causa C-148/22 (Guida al diritto 47/2023, 66): La politica di rigorosa neutralità imposta da una pubblica amministrazione ai suoi dipendenti al fine di creare al suo interno un ambiente amministrativo totalmente neutro può essere ritenuta obiettivamente giustificata da una finalità legittima. Altrettanto giustificata sarebbe la scelta a favore di una politica che consenta, in maniera generale e indiscriminata, di indossare segni visibili di convinzioni, in particolare filosofiche o religiose, anche nei contatti con gli utenti, o l’introduzione di un divieto di indossare siffatti segni limitati alle situazioni che implicano contatti del genere. Ogni Stato membro, e ogni ente parastatale nell’ambito delle sue competenze, dispone di un margine di discrezionalità nella concezione della neutralità del servizio pubblico che intende promuovere sul luogo di lavoro, a seconda del suo proprio contesto. Tale finalità deve essere perseguita in modo coerente e sistematico, e le misure adottate per conseguirla devono essere limitate allo stretto necessario. (Nella specie, la dipendente di un comune belga con funzione di responsabile di un ufficio senza contatto con gli utenti denunciava la violazione della libertà di religione e la discriminazione subita per avere il comune, dapprima, vietato a lei di indossare il velo islamico sul luogo di lavoro, e poco dopo modificato il regolamento di lavoro, nel senso di richiedere ai propri dipendenti, compresi quelli non a contatto con gli utenti, di osservare una rigorosa neutralità, vietando ogni forma di proselitismo e non consentendo di indossare segni vistosi della propria appartenenza ideologica o religiosa) in tema di compravendita (e contestuale costituzione di servitù): - Cass. 2^, 16.10.23 n. 28694 (Guida al diritto 47/2023, 68 T, sotto il titolo: Costituzione di servitù in una compravendita immobiliare, distinte le note di trascrizione): Qualora il contratto di compravendita di un fondo contenga una ulteriore convenzione, costitutiva di un diritto di servitù in favore dell’immobile alienato e a carico di altro fondo di proprietà del venditore, agli effetti dell’art. 17, comma 3, L 52/1985, è necessario presentare distinte note di trascrizione per il negozio di trasferimento della proprietà e per la convenzione di costituzione della servitù, né rileva, ai fini dell’opponibilità della servitù a terzi, la menzione del relativo titolo contrattuale nel “riquadro D” della nota di trascrizione della vendita, trattandosi di inesattezza che introduce incertezza sul rapporto giuridico a sui si riferisce l’atto. (La SC cassa con rinvio la sentenza impugnata) - (commento di) Mario Finocchiaro, Stretta sulle formalità, non basta la sola annotazione nel «quadro D» (Guida al diritto 47/2023, 73-75) [questione nuova sulla quale non risultano precedenti in termini] sul danno non patrimoniale (tabelle romane del danno biologico): Tribunale di Roma – Tabelle per la valutazione del danno biologico – Roma 20 novembre 2023 - Filippo Martini e Maurizio Hazan, Roma adegua gli importi ma tra incoerenze e forum shopping ristori senza uniformità (Guida al diritto 47/2023, 21-25) [le novità: a pag. 23 le differenze tra le sedi giudiziarie di Roma e Milano; il campanilismo tabellare che induce incertezza e disorientamento tra gli operatori] - Marco Rodolfi, Aggiornamento rapido dei valori monetari, cifre capitoline sul podio (Guida al diritto 47/2023, 26-28) [i criteri di liquidazione: le novità sostanziali riguardano il danno morale soggettivo, il danno parentale, il danno catastrofale e il danno da morte per stessa causa; il Tribunale di Roma cerca di attuare quanto statuito da Cass. 27.9.21 n. 26118 sul “rischio latente”] - Gioacchino Cartabellotta e Luca Steffano, Microlesioni, più gap con la tabella nazionale (Guida al diritto 47/2023, 29-32) [tavola di comparazione tra tabelle milanesi, romane e nazionali per le c.d. microlesioni] - Gioacchino Cartabellotta e Luca Steffano, Macrolesioni, Al confronto ristori milanesi in perdita (Guida al diritto 47/2023, 33-39) [tavola di comparazione tra tabelle milanesi, romane e nazionali per le c.d. macrolesioni] - Gioacchino Cartabellotta e Luca Steffano, Macrolesioni, Superstiti, si impennano tutte le compensazioni (Guida al diritto 47/2023, 40-42) [esempi di calcolo in casi di perdita di genitore/figlio/coniuge] - Gioacchino Cartabellotta e Luca Steffano, Sulle lesioni terminali è un “testa a testa” (Guida al diritto 47/2023, 43-45) [esempi di calcolo per il danno non patrimoniale c.d. terminale o catastrofale] - Marco Rodolfi, Poca chiarezza sul fronte degli orientamenti (Guida al diritto 47/2023, 46-50) [la prassi applicativa] in tema di pensione (insegnanti precari): - Corte giust. Ue 1^, 30.11.23, causa C-270/22 (Guida al diritto 47/2023, 66): La ricostruzione dell’anzianità a fini pensionistici degli insegnanti precari stabilizzati con contratto a tempo indeterminato non consente di escludere i giorni effettivamente lavorati nella vita professionale in base a regole che li tengono in considerazione solo parzialmente. (La Corte boccia le regole Inps che limitano il riconoscimento di tutti i giorni effettivamente lavorati ai fini del calcolo del trattamento pensionistico di anzianità, non avendo lo Stato italiano prospettato reali esigenze concrete di tale disciplina) in tema di marchi : - Trib. Ue 2^, 29.11.23, causa T-19/22 (Guida al diritto 47/2023, 66): In generale un marchio Ue registrato non può essere dichiarato nullo se, per l’uso che ne è stato fatto, ha acquisito carattere distintivo dopo la registrazione. (Nella specie, Piaggio ha presentato a Euipo diversi elementi di prova pertinenti, quali sondaggi di opinione, dati relativi al volume di vendite, la presenza della «Vespa» al Moma (Museum of Modern Art) di New York, l’utilizzo dello scooter in film di fama mondiale (come “Vacanze romane”), la presenza di club Vespa in numerosi Stati membri: tutti elementi che, secondo il Tribunale, testimoniano il carattere iconico della «Vespa» e quindi la sua riconoscibilità globale nell’intera Ue; pertanto l’Euipo ha errato nell’annullare la registrazione del marchio, avendo omesso di valutare correttamente tali elementi di prova della sua distintività) c.s. Social media Whatsapp (e simili): il linguaggio minimo genera il pensiero minimo. Peccato, perché tra i geroglifici e gli emoticon molto era stato fatto (Valeria Braghieri, giornalista)
Autore: Carmine Spadavecchia 15 dicembre 2023
sulla responsabilità della PA per danni da illecito (legge incostituzionale): - Cons. Stato III 6.9.23 n. 8188, pres. Greco, est. Santoleri (Giurispr. it. 11/2023, 2292-4): Laddove una disposizione di legge attributiva per taluno di vantaggi (in specie, economici) sia dichiarata incostituzionale, non spetta il ristoro del danno da lesione del legittimo affidamento in favore di colui che sia stato inizialmente avvantaggiato da tale disposizione. Non è configurabile in via generale una forma di responsabilità per fatto illecito del Legislatore, non essendo predicabile il canone dell’ingiustizia a fronte dell’esercizio di un’attività (quella legislativa, appunto) libera per definizione nei fini (mentre sono del tutto eccezionali e residuali le ipotesi di risarcimento del danno per fatto del Legislatore nel caso di norme in contrasto con il diritto UE). sulla responsabilità della PA per danni da illecito (concorso del fatto colposo del danneggiato): - Cons. Stato IV 4.9.23 n 8149, pres. Carbone, est. Marotta (Giurispr. it. 11/2023, 2294-5): Premesso che, in tema di responsabilità della PA per fatto illecito dannoso, opera anche in ambito amministrativo il principio di cui all’art. 1227 c.c. (nella declinazione di cui all’art. 30 c.p.a., secondo cui va escluso il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza), il canone dell’“ordinaria diligenza” va parametrato valutando quale sia in concreto la condotta esigibile in capo a un soggetto mediamente diligente, in particolare per quanto riguarda l’esperimento di uno specifico strumento di tutela in sede giudiziaria. sulla responsabilità della PA per danni da illecito (omissione di atti dovuti): - Cons. Stato IV 3.8.23 n 7503, pres. Carbone, est. Furno (Giurispr. it. 11/2023, 2297-8): Sussiste una responsabilità risarcitoria in capo alla PA che abbia illegittimamente omesso di esercitare un’attività doverosa (il cui esercizio avrebbe evitato a un cittadino di subire un danno patrimoniale). In tal caso, la giurisdizione risarcitoria spetta al GA, posto che, ai sensi dell’art. 7 c.p.a., essa sussiste tanto a fronte di violazioni di interessi legittimi, tanto – nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva – a fronte di violazioni di diritti soggettivi). in tema di soccorso istruttorio (funzione e latitudine): - Cons. Stato V 21.8.23 n 7870, pres. Sabatino, est. G. Grasso (Giurispr. it. 11/2023, 2295-7): 1. Nell’ambito delle pubbliche gare lo strumento del soccorso istruttorio (già disciplinato dall’art. 83, 9° comma, DLg. 50/2016 e da ultimo regolato dall’art. 101 DLg 36/2023), inteso quale “direttiva antiformalistica” per l’azione dei soggetti pubblici ed equiparati, può assolvere diverse tipologie di funzioni. Vi sono infatti: - un soccorso di carattere integrativo e completivo di dichiarazioni già rese ai fini della gara; – un soccorso di tipo sanante (volto anche a rimediare ad omissioni ed inesattezze commesse in fase dichiarativa); – un soccorso istruttorio in senso stretto (volto a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sulle dichiarazioni già rese ai fini della gara); – un soccorso c.d. correttivo (volto a consentire al concorrente di correggere errori nelle dichiarazioni che ne possano inficiare materialmente il contenuto). 2. Il soccorso istruttorio può arrivare a supplire a carenze relative alla formulazione dell’offerta tecnica o di quella economica (nel senso che sono sanabili le carenze - per omissione e/o per irregolarità - della documentazione c.d. amministrativa), ma non può mai modificare il contenuto sostanziale dell’offerta senza entrare in conflitto col superiore principio della parità dei concorrenti. In altri termini, si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla (allegazione) dei requisiti di ordine generale (in quanto riferiti soggettivamente all’operatore economico in quanto tale), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara). in tema di appalti (convenzioni Consip): - Cons. Stato V 15.3.23 n. 2728, pres. De Nictolis, rel. Santini (Giurispr. it. 11/2023, 2447 solo massime): 1. L’aggiudicazione di un appalto Consip è sufficiente a radicare in capo all’operatore economico un interesse diretto ed attuale all’eliminazione di bandi autonomi. Infatti, la semplice pendenza di un procedimento ad evidenza pubblica, avente ad oggetto il medesimo bene della vita conseguito a seguito di aggiudicazione della gara CONSIP, ha effetti direttamente lesivi sulla posizione dell’aggiudicataria, indipendentemente dall’adozione del provvedimento finale di quel procedimento. Ciò considerato che, nel momento in cui indice la gara autonoma, la stazione appaltante ha già valutato la convenienza di tale procedura rispetto alle Convenzioni Consip, effettuando una comparazione dei prezzi. Non è, invece, necessaria alcuna ulteriore valutazione dei costi ex post (ossia all’esito della procedura di gara autonoma), pena la violazione di fondamentali principi di economicità dell’azione amministrativa e di divieto di aggravio del procedimento. Per tali ragioni, l’indizione in sé della gara deve formare oggetto di immediata impugnazione, a pena di irricevibilità del gravame. - (commento di) Federica Baricalla, Appalti Consip e l’onere di immediata impugnazione dei bandi autonomi (Giurispr. it. 11/2023, 2447-2452) in tema di beni culturali (tutela immagine): - Trib. Fi 21.4.23, Giudice Donnarumma (Giurispr. it. 11/2023, 2411 T): 1. L’ordinamento giuridico italiano riconosce il diritto all’immagine dei beni culturali. Pertanto, la riproduzione non autorizzata dell’immagine di un bene culturale, con finalità commerciali, determina la lesione del diritto all’immagine del bene stesso, tutelabile innanzi all’autorità giudiziaria. 2. La riproduzione non autorizzata dell’immagine del bene culturale ed il mancato versamento del relativo corrispettivo comportano il risarcimento sia del danno patrimoniale che non patrimoniale. - (nota di) Marco Venturello, La tutela dell’immagine dei beni culturali (Giurispr. it. 11/2023, 2415-7) N.B. – Sentenza già segnalata con il commento di Andrea Sirotti Gaudenzi, Con la riproduzione vietata si ledono i valori costituzionali (Guida al diritto 39/2023, 59-64) sul processo amministrativo telematico: - Cons. Stato IV 16.2.23 n. 6573, pres. Poli, est. Monteferrante (Giurispr. it. 11/2023, 2452 s.m.): In tema di processo amministrativo telematico e di elezione di domicilio da parte di una PA, è valida la notifica effettuata alla PA presso la Segreteria del TAR competente per territorio, in luogo del domicilio digitale dell’avvocato presso la quale la stessa era domiciliata (circostanza non indicata all’interno dell’atto), con la conseguenza che è tardivo l’atto di impugnazione della sentenza effettuato oltre il termine perentorio di 60 giorni previsto. - (nota di) Domenico Filosa, Il Consiglio di Stato su domicilio digitale e disciplina del processo amministrativo telematico (Giurispr. it. 11/2023, 2452-2455) in tema. di privacy (diritto all’oblio): - Cass. 1^, 24.11.22 n. 34658 (Giurispr. it. 11/2023, 2327 T) In tema di trattamento dei dati personali, la tutela spettante all’interessato, strettamente connessa ai diritti alla riservatezza e all’identità personale e preordinata a garantirne la dignità personale dell’individuo, ai sensi dell’art. 3, 1° comma e dell’art. 2 Cost., che si esprime nel cosiddetto “diritto all’oblio”, consente, in conformità al diritto dell’Unione Europea, alle autorità italiane, ossia al Garante per la protezione dei dati personali e al giudice, di ordinare al gestore di un motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni, anche extra Europee, del suddetto motore, previo bilanciamento tra il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e il diritto alla libertà d’informazione, da operarsi secondo gli standard di protezione dell’ordinamento italiano. - (commento di) Andrea Lestini, La portata del diritto alla deindicizzazione (Giurispr. it. 11/2023, 2328-2334) N.B. Sentenza già segnalata con il commento di Marcello Stella, Caching provider e tutela inibitoria: la Cassazione ammette la deindicizzazione globale (Giurispr. it. 4/2023, 828-833) in tema di cittadinanza : - Cass. SSUU 24.8.22 n. 25317 e 25318 (Giurispr. it. 11/2023, 2358 T): 1. La cittadinanza italiana è uno status di natura permanente, imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo e che si acquista a titolo originario. Chi vuol far valere il proprio diritto alla cittadinanza, deve dare prova unicamente dei fatti costitutivi di tale diritto, mentre grava sulla controparte l’onere di dimostrare l’esistenza di fatti interruttivi alla linea di trasmissione dello status. Ai sensi dell’art. 11, n. 2/1865, c.c., la cittadinanza si perde per rinuncia, purché volontaria ed esplicita, consistente in un atto libero e spontaneo diretto all’acquisto di una cittadinanza straniera. Una rinuncia tacita – desumibile da un’accettazione tacita di una cittadinanza straniera imposta a mezzo di un provvedimento generale di naturalizzazione – non è idonea a determinare la perdita della cittadinanza italiana. 2. Ai sensi dell’art. 11, n. 3/1865, c.c., e dell’art. 8, n. 3, L 555/1912, la cittadinanza si perde qualora un individuo abbia accettato di svolgere un ‘‘impiego da un governo estero’’ strettamente inteso, esercitando pubbliche funzioni all’estero in base ad obblighi di gerarchia e fedeltà nei confronti di uno Stato straniero. - (commento di) Giovanni Bonato, La Grande Naturalizzazione brasiliana non causò la perdita della cittadinanza italiana (Giurispr. it. 11/2023, 2361-2371) - (commento di) Claudio Consolo, Le conclusioni del giudizio e i risvolti dell’onere della prova (Giurispr. it. 11/2023, 2371-4) N.B. – Sentenza già segnalata con il commento di Valeria Cianciolo, Uno Stato con un atto di imperio non può toccare diritti fondamentali (Guida al diritto 37/2022, 56-62) in tema di maternità surrogata : - Cass. SSUU 30.12.22 n. 38162 (Giurispr. it. 11/2023, 2320 solo massima): Poiché la pratica della maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, non è automaticamente trascrivibile il provvedimento giudiziario straniero, e a fortiori l’originario atto di nascita, che indichi quale genitore del bambino il genitore d’intenzione, che insieme al padre biologico ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della lex loci. Nondimeno, anche il bambino nato da maternità surrogata ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale. L’ineludibile esigenza di assicurare al bambino nato da maternità surrogata gli stessi diritti degli altri bambini nati in condizioni diverse è garantita attraverso l’adozione in casi particolari ex art. 44, primo comma, lett. d), L 184/1983. Allo stato dell’evoluzione dell’ordinamento, l’adozione rappresenta lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello status di figlio, al legame di fatto con il partner del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita. - (commento di) Gabriele Salvi, Ancora un no (forse definitivo) delle Sezioni unite alla trascrizione a seguito di gestazione per altri (Giurispr. it. 11/2023, 2320-2326) N.B. - Sentenza già segnalata con i commenti di Valeria Cianciolo: Diritto al riconoscimento del bimbo tramite l’adozione in casi particolari (Guida al diritto 4/2023, 64-68); Una decisione della Cassazione che condanna La Gpa e tutela i minori (Guida al diritto 4/2023, 69-74) sulla vendita di immobili da costruire (fideiussione): - Cass. 2^, 8.2.23 n. 3817 (Giurispr. it. 11/2023, 2305 T): La domanda di nullità del contratto preliminare di vendita di immobili da costruire, per mancato rilascio della garanzia fideiussoria ex art. 2 DLg 122/ 2005, non può essere accolta, per violazione della clausola di buona fede oggettiva e per carenza di interesse ad agire, allorché sia proposta dopo l’ultimazione dei lavori e senza che nelle more si sia manifestata l’insolvenza del promittente venditore ovvero che risulti altrimenti pregiudicato l’interesse del promissario acquirente, alla cui tutela è preposta la nullità di protezione prevista dalla norma in esame. - (commento di) Matteo Ambrosoli, Nullità per mancato rilascio di fideiussione nella vendita di immobili da costruire (Giurispr. it. 11/2023, 2306-2313) [disciplina delle invalidità di protezione; obbligo di buona fede e divieto di abuso del diritto come limiti alla protezione del contraente debole, in caso di violazioni che non pregiudicano in maniera sostanziale l’interesse protetto dalla norma] in tema di (contratti finalizzati alla) elusione fiscale: - Cass. 2^, 2.2.23 n. 3170 (Giurispr. it. 11/2023, 2313 T): Non è qualificabile in termini di nullità civilistica il contratto stipulato al fine di eludere la normativa fiscale, in quanto le conseguenze di un comportamento fiscalmente elusivo trovano di per sé, nel sistema fiscale, un apparato sanzionatorio. - (commento di) Carolina Magli, Riflessi civilistici dell’elusione fiscale (Giurispr. it. 11/2023, 2315-2320). La SC aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo cui gli atti negoziali compiuti dal contribuente a fini antielusivi per beneficiare di un trattamento fiscale più vantaggioso, salvo diversa disposizione di legge, non sono nulli, ma l’Amministrazione finanziaria ha il potere di riqualificarli prescindendo dalla volontà concretamente manifestata dalle stesse per assoggettarli ad un trattamento fiscale meno favorevole di quello altrimenti applicabile. in tema di lavoro : - Valerio Maio e Federico Maria Putaturo Donati (a cura di), Diritto del lavoro e prescrizione (Giurispr. it. 11/2023, 2505-2540) --- La cassazione e la decorrenza delle prescrizioni in materia di lavoro, rilievi sistematici, Valerio Maio (2505) --- La prescrizione dei crediti di lavoro e la corte di cassazione, Francesco Santoni (2509) --- Portata e limiti dell’imprescrittibilità dei diritti retributivi, Emilio Balletti (2512) --- Sulla decorrenza delle prescrizioni presuntive: requiem aeternam dona eis, Federico Maria Putaturo Donati (2517) --- La decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro nel pubblico impiego, Emanuela Fiata (2520) --- Rinnovata forza espansiva della reintegrazione e prescrizione dei crediti di lavoro, Laura Foglia (2526) --- Il cantiere ancora aperto della prescrizione nel rapporto di lavoro: l’estinzione dei diritti maturati tra il 2007 ed il 2012; la stabilità negoziale, Marco Menicucci (2531) in tema di prove (capacità di testimoniare): - Cass. SSUU 6.4.23 n. 9456 (Giurispr. it. 11/2023, 2351 T): 1. L’incapacità a testimoniare di cui all’art. 246 c.p.c. non è rilevabile d’ufficio, sicché la stessa va eccepita dalla parte prima dell’ammissione del mezzo; in difetto, l’eccezione rimane definitivamente preclusa. 2. Ove la testimonianza del teste incapace, nonostante l’eccezione preventiva di parte, sia stata comunque assunta, la stessa è affetta da nullità relativa, che va dunque eccepita nella prima istanza o difesa successiva, ovvero all’esito della medesima udienza in cui avviene l’escussione o, in caso di assenza della parte interessata a far valere la nullità, nell’udienza immediatamente successiva. Ove, tuttavia, l’interessato sia incolpevolmente inconsapevole delle ragioni di incapacità del teste, l’eccezione va svolta nella prima difesa successiva all’acquisita conoscenza della nullità della testimonianza. 3. L’eccezione di nullità della testimonianza assunta nonostante l’incapacità del teste (pur ritualmente eccepita prima dell’escussione e reiterata nella prima istanza o difesa successiva a quella) deve essere ulteriormente ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, in difetto dovendosi ritenere implicitamente rinunciata. - (commento critico di) Valentina Capasso, Le Sezioni unite e la nullità supersanabile della testimonianza resa da teste incapace (Giurispr. it. 11/2023, 2353-8) in tema di consulenza tecnica : - Cass. SSUU 28.2.22 n. 6500 (Giurispr. it. 11/2023, 2385 T): 1. L’accertamento di fatti diversi da quelli principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, o l’acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente tecnico nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio, è fonte di nullità relativa. 2. In materia di esame contabile, il consulente d’ufficio, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio, può acquisire, indipendentemente dall’allegazione di parte, i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti, anche diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. - (commento di) Pasqualina Farina, Le Sezioni unite e i vizi della consulenza tecnica d’ufficio (Giurispr. it. 11/2023, 2386-2393) N.B. – Sentenza già segnalata con commenti di: - Mauro De Filippis, Ctu, il consulente nominato dal giudice può accertare i fatti per rispondere ai quesiti, ma non quelli principali (Guida al diritto 12/2022, 19-24). Con una sentenza di 50 pagine la SC, alla luce dei principi esposti, rigetta il ricorso per acquiescenza della parte. - Mario Finocchiaro, Le sezioni Unite colgono l’occasione per un’ampia ricostruzione dell’istituto (Guida al diritto 12/2022, 25-27). Le SU riscrivono l’istituto prendendo le mosse dal codice di rito del 1865, evidenziandone le differenze rispetto al codice del 1942. - Ferruccio Auletta, L’istruzione probatoria mediante consulente tecnico: la Corte profert de thesauro suo nova et vetera (Giurispr. it. 10/2022, 2138-2141). Parto gemellare delle Sezioni unite sull’ampiezza dei poteri del CTU e sulla natura della patologia che infici il risultato della sua attività. in tema di diffamazione : - Cass. 3^, 18.8.23 n. 24818 (Giurispr. it. 11/2023, 2285-6): In tema di scritti diffamatori pubblicati su un blog, il blogger è responsabile per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell’altrui reputazione e consente l’ulteriore diffusione dei commenti diffamatori. (Fattispecie relativa a frasi diffamatorie pubblicate, da un soggetto terzo, sul blog del ricorrente nel dicembre del 2006, conosciute dal danneggiato nel 2011 e rimosse dal titolare del detto blog solo nel novembre del 2012). c.s. L'autentico pensiero scientifico è impotente di fronte all'universo (Franco Battiato, “23 coppie di cromosomi”)
Autore: Carmine Spadavecchia 10 dicembre 2023
sulla violenza verso le donne [il restyling del c.d. “codice rosso” (L 19.7.2019 n. 69)]: L 24.11.2023 n. 168 [GU 24.11.23 n. 275, in vigore dal 9 dicembre 2023], Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. - testo della legge (Guida al diritto 46/2023, 13-24) - appendice con le modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 46/2023, 25-38): - appendice con le modifiche al codice penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 46/2023, 39-42) - guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 46/2023, 43-52) (mappa delle novità alle pagg. 45-52) - commenti: - Aldo Natalini, Ammonimento per gli autori dei “reati-spia” e denuncia d’ufficio (Guida al diritto 46/2023, 53-58) [novità] - Giuseppe Amato, Una corsia accelerata e preferenziale per le fattispecie più gravi (Guida al diritto 46/2023, 59-62) [criteri di priorità] - Giuseppe Amato, Sul tema delle priorità nelle Procure serve una legge per i criteri generali (Guida al diritto 46/2023, 63-68) [criteri di priorità] - Aldo Natalini, Carcere in caso di manomissione del braccialetto elettronico (Guida al diritto 46/2023, 69-75) [modifiche al Cpp] - Giuseppe Amato, Violazione atti cautelari “attenuati”: rimediata un’incoerenza normativa (Guida al diritto 46/2023, 76-77) [misure cautelari] - Giuseppe Amato, Strumenti cautelari d’urgenza, arresto differito e via dalla casa (Guida al diritto 46/2023, 78-82) [misure precautelari] - Aldo Natalini, Condizionale per il condannato solo con i corsi di recupero (Guida al diritto 46/2023, 83-87) [le norme penali: i percorsi di recupero secondo la Convenzione di Istanbul] sulle c.d. concessioni “balneari” : - Cass. SSUU 23.11.23 n. 32559, pres. Cirillo o D’Ascola, est. Lamorgese (cassa con rinvio Ad. plen. 9.11.21 n. 18) (Guida al diritto 46/2023, 93) [Con sentenza 9.11.21 n. 18 l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato aveva affermato la contrarietà al diritto comunitario delle proroghe delle concessioni demaniali marittime, Le Sezioni unite hanno annullato la sentenza per diniego di giurisdizione affrontando, in limine, alcune questioni in tema di ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, u.c., Cost., ed affermando che costituisce “motivo di giurisdizione”, deducibile avverso una sentenza del Consiglio di Stato sotto forma di diniego ovvero rifiuto della tutela giurisdizionale, quello con cui si denuncia che il giudice amministrativo ha dichiarato, in via pregiudiziale, l’inammissibilità dell’intervento, spiegato dinanzi a sé da parte di un ente portatore di un interesse collettivo o di un ente territoriale, senza esaminare in concreto il contenuto dei loro statuti ovvero senza valutare la loro concreta capacità di farsi portatori degli interessi della collettività di riferimento. La SC ha rimesso al Consiglio di Stato le questioni di merito nella pienezza del contraddittorio, anche alla luce delle novità legislative nel frattempo intervenute. A complicare il quadro normativo, infatti, concorre la norma approvata nell’agosto 2022 che ha tradotto in legge quanto statuito dai giudici amministrativi. La L 5.8.2022 n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) ha infatti abrogato la proroga al 2033 imponendo lo svolgimento delle gare per le concessioni balneari entro il 31 dicembre 2023] 1. Sussiste, un’incondizionata ricorribilità per cassazione dei provvedimenti giurisdizionali aventi forma di sentenza, senza necessità di ulteriore scrutinio sulla loro portata decisoria; non è consentito neppure al legislatore ordinario far dipendere la ricorribilità per cassazione delle «sentenze» del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi dell’articolo 111, comma 8, Cost., con l’effetto di limitarla, a seconda della composizione dell’organo decidente (sezione semplice o A.P.) (SSUU n. 22423/2023). Sicché, è affetta dal vizio di eccesso di potere sotto il profilo dell’arretramento della giurisdizione rispetto ad una materia devoluta alla cognizione giurisdizionale del giudice amministrativo, la sentenza che neghi o rifiuti la tutela giurisdizionale sulla base di valutazioni che, negando in astratto la legittimazione degli enti ricorrenti a intervenire nel processo, conducono a negare anche la giustiziabiltà degli interessi collettivi (legittimi) da essi rappresentati, relegandoli in sostanza al rango di interessi di fatto. 2. Nella giurisprudenza amministrativa, la legittimazione ad agire coincide con la titolarità di una posizione qualificabile come interesse legittimo, anche quando si tratti di interessi (legittimi) collettivi di determinate collettività e categorie, soggettivizzate in enti associativi esponenziali, legittimati ad agire e intervenire in giudizio. E allora, se la posizione soggettiva fatta valere ha consistenza di interesse legittimo, il giudice amministrativo, essendo fornito della giurisdizione, è tenuto ad esercitarla, incorrendo altrimenti in diniego o rifiuto della giurisdizione, vizi censurabili dalle Sezioni Unite, ai sensi dell’articolo 111, comma 8, Cost. Attiene, per contro, al merito della controversia devoluta al giudice amministrativo, cioè alla fondatezza della domanda, ogni questione concernente l’idoneità di una norma di diritto – per come applicata in concreto – a tutelare l’interesse dedotto dalla parte in giudizio. [Nel caso in esame, è stata omessa qualsiasi valutazione degli statuti delle associazioni ricorrenti (SIB e ASSONAT), i cui interventi sono stati globalmente dichiarati inammissibili, con conseguente loro estromissione dal giudizio, al pari degli interventi di altre associazioni ed enti eterogenei, anche istituzionali, come la Regione Abruzzo, non già all’esito di una verifica negativa in concreto delle condizioni di ammissibilità dei loro interventi, ma come effetto di un aprioristico diniego di giustiziabilità dell’interesse collettivo proprio delle stesse associazioni ed enti]. 3. L’interventore adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole, salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell’intervento. La predetta deroga al principio («salvo che…») è stata applicata con riferimento a sentenze del Consiglio di Stato impugnate ex articolo 111, comma 8, Costituzione e giustificata dalle Sezioni Unite (n. 31266/2019) in senso collimante con «la costante giurisprudenza del giudice amministrativo» secondo la quale il soggetto interveniente ad adiuvandum […] non è legittimato a proporre appello in via principale e autonoma «salvo che non abbia un proprio interesse direttamente riferibile alla sua posizione, come nel caso in cui sia stata negata la legittimazione all’intervento o sia stata emessa nei suoi confronti la condanna alle spese giudiziali. Pertanto, per autorizzare l’intervento di un’associazione esponenziale di interessi collettivi occorre un interesse concreto ed attuale (imputabile alla stessa associazione) alla rimozione degli effetti pregiudizievoli prodotti dal provvedimento controverso. Non a caso, in base a un orientamento del tutto consolidato, nel processo amministrativo l’intervento ad adiuvandum o ad opponendum può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale. sui consorzi di sviluppo industriale : - TAR Cagliari 2^, 19.10.23 n. 779 (Guida al diritto 46/2023, 92): I consorzi industriali provinciali hanno chiara matrice pubblicistica, in quanto svolgono prevalentemente funzioni strumentali alla produzione di beni e servizi che si estrinsecano sostanzialmente nell’esercizio di poteri autoritativi di organizzazione e gestione del territorio di riferimento. Pur non potendosi escludere in assoluto per detti consorzi la possibilità di svolgere attività d’impresa, va rilevata la prevalenza dei poteri pubblici loro conferiti, inerenti la pianificazione industriale, e in questo senso “strumentali” al settore imprenditoriale (cfr. Cass. SSUU 781/1999, secondo cui la qualificazione di ente pubblico economico non modifica la struttura e/o i compiti dei consorzi di sviluppo industriali, i quali “continuano a svolgere funzioni pubblicistiche di interesse generale, prevalenti rispetto alle eventuali attività di tipo imprenditoriale”; il TAR ha rigettato il ricorso del Consorzio industriale perché la sua auto-qualificazione come ente pubblico economico non comporta l’automatica qualificazione dello stesso in termini di impresa) in tema di concorso : - TAR Liguria 2^, 27.10.23 n. 885 (Guida al diritto 46/2023, 92-93): Costituisce un irragionevole aggravio del procedimento, ed è perciò illegittima, la clausola del bando di concorso che prevede che la domanda di partecipazione debba essere presentata “tramite procedura telematica” e successivamente consegnata brevi manu oppure inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, pena l’esclusione del candidato. Una clausola siffatta contrasta con l’art. 1 della legge 241/1990, e specificamente sia con il comma 2 (secondo cui la PA non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria), sia con il comma 2-bis (secondo cui i rapporti tra cittadino e PA sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede). (Fattispecie relativa a concorso indetto da un ente ospedaliero per un posto di dirigente medico, disciplina radiodiagnostica) in tema di condominio : - Cass. 2^, 24.10.23 n. 29504 (Guida al diritto 46/2023, 96 solo massima, annotata da Mario Piselli): In ipotesi di deliberazione assembleare volta ad autorizzare l’esercizio di un’azione o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere, di fronte al particolare oggetto della lite, in base ai contrapposti interessi, non sussiste neppure il diritto del singolo condomino a partecipare all’assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandarne l’annullamento, essendo egli portatore unicamente di un interesse in conflitto con quello rimesso alla gestione collegiale. sulla distinzione tra locazione e contratto alberghiero (ai fini della giurisdizione): - Corte giust. Ue 4^, 16.11.23, causa C-497/22 (Guida al diritto 46/2023,93): Non si può ravvisare una locazione laddove nel prezzo globale siano incluse una serie di prestazioni proprie di un complesso alberghiero (nella specie, il contratto concluso tra il privato e il professionista del turismo non prevedeva solo l’utilizzo dell’immobile, ma anche la prestazione di servizi, inclusa l’accoglienza sul posto, la fornitura di biancheria, la pulizia finale). Pur se la pulizia finale non è di per sé elemento determinante (anche se in via generale nei contratti di locazione la pulizia finale spetta al conduttore alla scadenza del contratto), per stabilire se ricorra o no una locazione occorre una valutazione complessiva: tra gli elementi da considerare, il servizio di accoglienza, di prenotazione, la qualità dell’organizzazione del soggiorno, la fornitura di alloggio in un villaggio turistico comprendente strutture ricettive standardizzate che formano un insieme omogeneo. L’esclusione della locazione è determinante ai fini della giurisdizione, perché la competenza non spetterà al giudice del luogo in cui si trova l’immobile, ma, in base al titolo generale di giurisdizione, al giudice dello Stato membro in cui ha domicilio il convenuto. in tema di professione forense : - Carlo Fogliani*, Aiga, inderogabile il compenso minimo per ritrovare l’orgoglio della professione (Guida al diritto 46/2023, 10-11) [*presidente dell’Associazione italiana giovani avvocati, eletto il 18 novembre dall’assemblea del XXVII Congresso dell’Aiga a Bari] in tema di notifica via PEC : - Cass. 3^ 21.11.23 n. 32287 (Guida al diritto 46/2023, 90): Va rimessa alle Sezioni unite la questione se sia valida la notifica via Pec rifiutata dal sistema con la dicitura “casella piena” c.s. Nichilismo non è non credere a nulla, ma credere a tutto (Joseph Ratzinger)
Autore: Carmine Spadavecchia 4 dicembre 2023
sul c.d. DL Caivano : DL 15.9.2023 n. 123 - L 13.11.2023 n. 159 [GU 14.11.23 n. 266], Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. - testo del decreto (Guida al diritto 45/2023, 14-37) - mappa del provvedimento (guida alla lettura) a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 45/2023, 38-45) sotto il titolo “Il restyling parlamentare porta in dote altre norme”: dai 16 articoli del decreto legge ai 25 della conversione - commenti: - Alberto Cisterna, Un nuovo assetto del contrasto che potrebbe incrinare il sistema (Guida al diritto 45/2023, 44-47) [le novità: partecipazione del procuratore dei minorenni nei protocolli di prevenzione; le norme di sostegno al settore scuola] - Giuseppe Amato, Stupefacenti: fino a cinque anni anche per i fatti di lieve entità (Guida al diritto 45/2023, 48-52) [pene per droga e porto d’armi] - Alberto Cisterna, Tribunale minori: sì alla competenza nell’applicazione dell’avviso orale (Guida al diritto 45/2023, 53-54) [modifiche al codice antimafia] - Aldo Natalini, Messa alla prova “anticipata”, ora è diventata facoltativa (Guida al diritto 45/2023, 55-60) [modifiche al c.p.p. minorile] - Aldo Natalini, Ventunenni con “caratura” criminale trasferibili in un carcere per adulti (Guida al diritto 45/2023, 61-62) [gli istituti penali] - Aldo Natalini, Serve l’ammonimento del sindaco prima che scatti il nuovo reato (Guida al diritto 45/2023, 63-67) [le norme penali: l’inosservanza dell’obbligo scolastico] - Riccardo Sciaudone, Per accedere ai siti pornografici va verificata la maggiore età (Guida al diritto 45/2023, 68-69) [il parental control] in tema di appalti pubblici : - Cons. Stato V 9.11.23 n. 9628, pres. Caringella, est. Rotondano (Guida al diritto 45/2023, 73-74): Il sistema di accreditamento gestito dagli organismi firmatari dell’accordo EA MLA (European cooperation Multilateral Agreement), che abbiano positivamente superato la valutazione inter partes (ex art. 10 Regolamento 765/2008), è accettato dagli altri firmatari come equivalente del proprio sistema di accreditamento. Non occorre sottoporre la questione alla Corte Ue, considerato che, dall’esame complessivo della normativa eurounitaria e interna, si può ritenere in maniera adeguatamente chiara che la sottoscrizione degli accordi EA MLA, per lo specifico settore del certificato richiesto ai fini della partecipazione alla gara d’appalto, abiliti l’Ente unico nazionale di un Paese europeo a fornire il servizio di accreditamento degli enti di certificazione in modi equivalente agli organismi nazionali degli Stati membri (la c.d. teoria dell’atto chiaro, di cui alla sentenza 6.10.21, C-561/19, della Corte di giustizia Ue, Grande Sezione, esime dal rinvio pregiudiziale quando la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi). Pertanto, le certificazioni di qualità rilasciate da organismi stranieri accreditati dall’Ente unico nazionale di accreditamento di un altro Stato europeo, firmatario dell’accordo EA MLA, qual è l’ente britannico UKAS, sono equivalenti alle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati degli enti nazionali degli Stati membri. L’opposta conclusione potrebbe contrastare con l’art. 87 del codice, col Regolamento CE 765/2008 e con i principi di concorrenza, non discriminazione e mutuo riconoscimento. in tema di privacy : - Corte giust Ue 5^, 16.11.23, causa C-333/22 (Guida al diritto 45/2023, 76): Il diritto Ue impone agli Stati di prevedere che la persona interessata dal trattamento dei suoi dati possa impugnare la decisione dell’autorità di controllo qualora quest’ultima eserciti i diritti di detta persona con riguardo al trattamento di cui trattasi. Informando l’interessato dell’esito delle verifiche, l’autorità di controllo competente adotta una decisione giuridicamente vincolante che deve poter essere oggetto di ricorso. Solo in questo modo l’interessato può infatti contestare la valutazione compiuta dall’autorità di controllo sulla legittimità del trattamento dei dati e sulla decisione di esercitare o meno i poteri correttivi. (Nella specie, invocando il diritto di accesso ai propri dati, un cittadino belga si era rivolto all’Organo di controllo delle informazioni di polizia, il quale lo aveva informato che egli disponeva soltanto di un accesso indiretto e che l’organo stesso avrebbe verificato la legittimità del trattamento dei suoi dati. Al termine della verifica, come consentito dalla legge belga, l’organo si era limitato a rispondergli di avere eseguito le verifiche necessarie. A questo punto l’interessato proponeva ricorso giurisdizionale al giudice di primo grado, il quale si dichiarava incompetente per materia. Adita dal cittadino e dalla Ligue des droits humaines, la Corte d’appello di Bruxelles aveva chiesto alla Corte di giustizia di esprimersi al riguardo) sulle azioni di nunciazione (giurisdizione): - Cass. 2^, 26.9.23 n. 27387 (Guida al diritto 45/2023, 76 solo massima, annotata da Mario Piselli): In tema di azioni di nunciazione nei confronti della PA, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora l’attore denunci attività materiali dell’A. che possano recare pregiudizio a beni di cui egli si assume proprietario o possessore e, in relazione al petitum sostanziale della sottostante pretesa di merito, la domanda risulti diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo e non si lamenti l’emissione di atti o provvedimenti ricollegabili all’esercizio di poteri discrezionali spettanti alla PA. in tema di locazioni (atto giuridico e interpretazione): - Cass. 3^, 11.7.23 n. 19626 (Guida al diritto 45/2023, 71): A norma dell’art. 1577, comma 2, c.c., quando la cosa locata ha bisogno di riparazioni che non sono a carico del conduttore e queste sono urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente purché ne dia avviso contemporaneamente al locatore. L’avviso, lungi dall’avere natura negoziale, è piuttosto un atto giuridico in senso stretto. Poiché il tratto caratteristico di tali atti consiste nel fatto che i loro effetti si producono indipendentemente dalla volontà del soggetto, essendo stabiliti direttamente dalla legge, si deve concludere che nell’ermeneusi del loro contenuto ciò che rileva non è tanto l’intento dell’autore, quanto la riconoscibilità del medesimo, donde la conseguente inutilizzabilità dei criteri dettati per l’interpretazione dei contratti ex art. 1362 c.c., calibrati essenzialmente sulla volontà dell’agente, e la pertinenza, invece, degli elementi obiettivi di riconoscibilità dell’atto. sulla professione notarile (trasferimento di impresa): - Corte giust. Ue 4^, 16.11.23, cause riunite C-583/21 e C-586/21 (Guida al diritto 45/2023, 74): Il cambiamento del titolare di uno studio notarile va equiparato a un cambiamento di imprenditore, ipotesi in cui la direttiva protegge i lavoratori tramite il mantenimento dei loro diritti; e ciò indipendentemente dal fatto che i notai spagnoli divengano titolari dui uno studio notarile a causa della loro nomina da parte dello Stato. Inoltre, il cambiamento del titolare non comporta necessariamente cambiamento di identità dello studio notarile, e la conservazione di tale identità costituisce appunto il criterio decisivo. L’attività di uno studio notarile si fonda essenzialmente sulla sua mano d’opera, sicché esso può conservare la propria identità al termine del suo trasferimento se una parte essenziale del personale sia rilevata dal nuovo titolare. (il che è quanto alla Corte sembra ravvisabile nel caso di specie, in cui il nuovo notaio esercita la stessa attività del predecessore, ha rilevato una parte essenziale del personale impiegato da quest’ultimo nonché i mezzi materiali e i locali dello studio, diventando depositario dei documenti ivi archiviati; fermo restando che spetta al giudice madrileno stabilire se ciò si è effettivamente verificato) sul processo penale : - Giorgio Spangher*, Processo penale: tentativi di riforma che rischiano di alterare gli equilibri (Guida al diritto 45/2023, 10-12, editoriale) [*professore emerito di diritto e procedura penale presso La Sapienza Università di Roma] in tema di procedura penale : - Cass. pen. 6^, 27-4-10.11.23 n. 45506 (Guida al diritto 45/2023, 88-89 annotata): La regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio (c.d. regola hard: art. 533, comma 1, c.p.p.) impone al giudice di condannare l’imputato alla sola condizione che le prove acquisite nel contraddittorio fra le parti lascino fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili, ma la cui realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze probatorie, ponendosi in ultima analisi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. In questa ottica, è precluso fondare la condanna dell’imputato esclusivamente sulla “consistente verosimiglianza” o sulla “forte possibilità” della ricostruzione adottata, in quanto queste evenienze non confinano nell’ambito dell’irragionevolezza le ipotesi ricostruttive alternative emerse nella dialettica processuale; dall’altro, sempre ai fini della condanna, il giudice è obbligato a sottoporre, nella valutazione delle prove, l’ipotesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ipotesi ricostruttive antagoniste prospettate dalla difesa, accertando l’eventuale esistenza di spiegazioni alternative di un determinato fatto compatibili con le prove assunte ed esplicitando razionalmente i motivi per i quali tali ipotesi ricostruttive del fatto non siano ritenute ragionevoli. - Corte giust. Ue 4^, 9.11.23, causa C-175/22 (Guida al diritto 45/2023, 96 s.m.): L’art. 6, par. 6, della direttiva 2012/13/Ue sul diritto all’informazione nei procedimenti penali va interpretato nel senso che un giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale può adottare una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversa da quella adottata dal pubblico ministero a condizione che l’imputato sia informato tempestivamente della nuova qualificazione prospettata in un momento e in condizioni che gli consentano di predisporre efficacemente la propria difesa. Priva di rilievo è la circostanza che la nuova qualificazione non determini l’applicazione di una pena più severa rispetto al reato per il quale la persona era inizialmente perseguita. Gli artt. 3 e 7 della direttive 2016/342 non ostano a una normativa nazionale che consente a un giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale di adottare, di propria iniziativa o su proposta dell’imputato, una qualificazione giuridica de i fatti contestati diversa da quella adottata inizialmente dal PM, purché tale giudice abbia tempestivamente informato l’imputato della nuova qualificazione prospettata, in un momento e a condizioni che gli hanno consentito di predisporre efficacemente la propria difesa, e abbia quindi offerto a tale persona la possibilità di esercitare i diritto della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione alla nuova qualificazione adottata. - (commento di) Marina Castellaneta, Il giudice può riqualificare i fatti del reato solo se informa presto l’interessato (Guida al diritto 45/2023, 96-98) c.s. I guasti peggiori alla nostra esistenza sono prodotti dalla disinformazione, se non dalla mistificazione della realtà. C'è sempre una massa di gente che tarda troppo ad accorgersi di essere stata volutamente, scientemente, scientificamente manipolata. Ieri, come oggi, come domani.
Autore: Carmine Spadavecchia 4 dicembre 2023
sul danno biologico : - Giovanni Comandé*, Quando è l’inflazione a “legiferare sui modelli di responsabilità civile (Guida al diritto 44/2023, 10-12 editoriale) [*professore di diritto pubblico comparato presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa] in tema di mediazione civile (regolamento): DM 24.10.2023 n. 150 Ministero della giustizia [GU 31.10.23 n. 255, in vigore dal 15 novembre 2023], Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. - testo del decreto (Guida al diritto 44/2023, 13-42) - commenti: - Marco Marinaro, Requisiti rafforzati e più formazione: “operazione qualità” per gli organismi (Guida al diritto 44/2023, 43-44) [le novità] - Marco Marinaro, Sospensione da sei a dodici mesi se si usano nomi ed emblemi pubblici (Guida al diritto 44/2023, 45-49) [requisiti ed obblighi] - Marco Marinaro, Laurea magistrale e formazione: i nuovi requisiti per i mediatori (Guida al diritto 44/2023, 50-51) [la preparazione degli operatori] - Marco Marinaro, Sezione speciale per gli organismi deputati alle liti dei consumatori (Guida al diritto 44/2023, 52-53) [organismi ed enti] - Marco Marinaro, Se il primo incontro va a buon fine spese ridotte per i contendenti (Guida al diritto 44/2023, 54-56) [costi della procedura] - Marco Marinaro, Scatta con il regime transitorio la corsa alla regolarizzazione (Guida al diritto 44/2023, 57-59) [iscrizioni e diritto intertemporale] in tema di mediazione familiare : DM 27.10.2023 n. 151 Ministero della giustizia [GU 31.10.23 n. 255, in vigore dal 15 novembre 2023], Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare. - testo del decreto (Guida al diritto 44/2023, 60-69) - commento di Alberto Barbazza, Più formazione e costi determinati: la nuova figura in cerca di soluzioni (Guida al diritto 44/2023, 70-75) [le novità] in tema di appalti e concessioni (impugnazione immediata del bando): - Cons. Stato III 6.10.23 n. 8718, pres. Greco, est. Carpentieri (Guida al diritto 44/2023, 81): È ammissibile l’impugnazione immediata del bando volta a contestare l’errata configurazione economico-giuridica del rapporto (concessione di servizi anziché appalto di servizi, nella forma del leasing operativo) e l’assoluta insostenibilità economica della base d’asta proposta (laddove le condizioni di non sostenibilità economica siano oggettivamente impeditive della partecipazione, e tali dunque da integrare “clausole escludenti”), poiché incidenti direttamente, con assoluta e soggettiva certezza, sull’interesse delle imprese di settore, in quanto preclusive, per ragioni oggettive e non di normale alea contrattuale, di un’utile partecipazione alla gara. in tema di immigrazione (silenzio inadempimento della PA): - TAR Milano 3^, 6.10.23 n. 2224, pres. Bignami, est. Corrado (Guida al diritto 44/2023, 81): La Prefettura deve provvedere sulla domanda di accesso alle misure di accoglienza entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione/notificazione della sentenza; in caso di inottemperanza viene nominato un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva, salva l’applicazione dell’art. 2, comma 8, legge 241/90, a mente del quale «le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione sono trasmesse in via telematica alla Corte dei conti», ai fini del procedimento di responsabilità erariale. sulla clausola penale (trattamento tributario): - Cass. trib. 7.11.23 n. 30983 (Guida al diritto 44/2023, 79): La clausola penale, da un lato, ha lo scopo di sostenere l’esatto adempimento delle obbligazioni originate dal contratto nel quale è contenuta, e pertanto non ha una causa “propria” e distinta, ma ha una funzione servente e rafforzativa intrinseca al contratto in cui è inserita; d’altro canto, non può evidentemente sopravvivere in autonomia rispetto al contratto cui accede. In altre parole, per sua inscindibile funzione e intrinseca natura, la penale è da considerare unitariamente rispetto al contratto che la contempla, in quanto prestabilisce e specifica, per il caso di eventuale inadempimento, l’obbligo risarcitorio che è altrimenti regolato dalla legge. La prestazione prefigurata nella caparra e tutte le altre prestazioni originate dal contratto sono riconducibili a un’unica causa, dato che il legislatore ha concesso alle parti di un contratto di inserire la predeterminazione del danno risarcibile direttamente nel contenuto del contratto. In sostanza, non potendosi affermare che la penale e le altre clausole inserite nel contratto siano rette da cause diverse e separabili, ne consegue che devono considerarsi tutte derivanti, per loro intrinseca natura, le une dalle altre, e quindi tassabili solo limitatamente a quella che dà luogo all’imposizione più onerosa. sui servizi dell’informazione : - Corte giust. Ue 2^, 9.11.23, causa C-376/22 (Guida al diritto 44/2023, 82): Obiettivo della direttiva 8.6.2000 n. 31 2000/31/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sul commercio elettronico) è quello di creare un quadro normativo per garantire la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra gli Stati membri, eliminando gli ostacoli rappresentati dai diversi regimi nazionali applicabili a tali servizi grazie al principio del controllo dello Stato membro d’origine; a meno che esigenze di ordine pubblico, tutela della sanità pubblica, pubblica sicurezza o tutela dei consumatori impongano agli Stati membri diversi dallo Stato membro d’origine del servizio in questione di adottare provvedimento restrittivi. Tuttavia gli Stati membri diversi dallo Stato membro d’origine del servizio in questione non possono adottare provvedimenti di carattere generale e astratto applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di una categoria di servizi della società dell’informazione. Con “indistintamente” si intendono i prestatori stabiliti in tale Stato membro e i prestatori stabiliti in altri Stati membri. Infatti, la possibilità per questi Stati membri di adottare obblighi generali ed astratti metterebbe in discussione il principio del controllo dello Stato membro d’origine del servizio interessato sul quale si basa la direttiva. Nel caso specifico, se lo Stato membro di destinazione (Austria) fosse autorizzato ad adottare tali regole, sconfinerebbe nella competenza normativa dello Stato membro d’origine (Irlanda), minando la fiducia reciproca tra Stati membri e contravvenendo la principio del riconoscimento reciproco. Inoltre, le piattaforme interessate sarebbero soggette a normative diverse, il che violerebbe anche la libera prestazione dei servizi e quindi il buon funzionamento del mercato interno. (Di conseguenza, Google non deve predisporre meccanismi di verifica sui contenuti illeciti imposti da un altro Paese). in procedura civile (consulenza tecnica preventiva): - Corte cost. 10.11.23 n. 202, pres. Barbera, red. Amoroso (Guida al diritto 44/2023, 79): Contro il rigetto del ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo per la composizione della lite (come previsto, ad esempio, in via preliminare in ambito sanitario o per i sinistri stradali) è utilizzabile lo strumento del reclamo. (Ricordando l’impulso dato dalla riforma Cartabia ai sistemi di Adr e comunque alle esigenze di sfoltimento del processo, la Corte ha dichiarato incostituzionali gli artt. 669-quatuordecies e 695 c.p.c., nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall’art. 669-terdecies c.p.c., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del CTP ai fini della composizione della lite, di cui all’art. 696-bis dello stesso codice) in procedura civile (compensazione spese): - Cass. 3^, 8.11.23 n. 31130 (Guida al diritto 44/2023, 79): In nessun caso è consentito eccepire la compensazione, né propria, né c.d. impropria, in sede di opposizione all’esecuzione, quando le reciproche pretese delle parti derivano dal medesimo titolo esecutivo giudiziale, che le ha tenute distinte emettendo separate condanne reciproche, perché esse sono state ritenute comunque non suscettibili di reciproca elisione in sede di cognizione. In tal caso, è possibile e necessario impugnare la sentenza costituente titolo esecutivo per ottenere, in sede di cognizione, il riconoscimento della compensazione c.d. tecnica ovvero (ove manchino i presupposti di questa) l’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite, con definitiva condanna, quindi, di una sola delle parti al pagamento della differenza dovuta a favore dell’altra. c.s. - Navigare necesse est, vivere non necesse (Plutarco, "Vita di Pompeo": Pompeo parla ai soldati che rifiutano di affrontare il mare in tempesta per portare a Roma il grano delle province) - Necessario è navigare / Non necessario è vivere (D’Annunzio, da "Maia. Laus Vitae", a proposito di Ulisse)
Autore: Carmine Spadavecchia 3 dicembre 2023
in tema di transizione ecologica (piano industriale Green Deal): - Edoardo Chiti, Il sistema amministrativo italiano alla prova del Green Deal (Giornale dir. amm. 5/2023, 573-577) - Barbara Lilla Boschetti, Il Piano per la net-zero age e l’Inflation Reduction Act: UE v. USA? (Giornale dir. amm. 5/2023, 589-601) in tema di concorsi pubblici : - Benedetto Cimino, Il contenzioso sulle prove preselettive nei concorsi pubblici (Giornale dir. amm. 5/2023, 578-588) sulla finanziaria 2023 e il decreto lavoro : - L 29.12.2022 n. 197, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 [ripubblicata in GU 16.1.23 n. 12, s.o. 3] [in vigore dal 1° gennaio 2023, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 160, 161, 162, 163, 164, 165, 544, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 781, 782, 783, 784, 833, 894 e 895 dell'art. 1 che entrano in vigore il 29/12/2022] - DL 4.5.2023 n. 48 - L 3.7.2023 n. 85, Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. - Hilde Caroli Casavola, Il congedo del Reddito di cittadinanza e il passaggio al Welfare condizionale (Giornale dir. amm. 5/2023, 603-617) [Rispetto alla prima impostazione del reddito di cittadinanza, il nuovo sistema, centrato sull’assegno di inclusione, viene interamente ricalibrato in termini di welfare condizionale, in cui le prestazioni sociali sono rigorosamente subordinate a requisiti stringenti o a comportamenti “responsabili” o “virtuosi” dei beneficiari] in tema di inquinamento (violazione direttive sulla qualità dell’aria): - Corte giust. UE, Grande sezione, 22.12.22, causa C-61/21 - J.P. c. Ministre de la Transition écologique e Premier ministre (Giornale dir. amm. 5/2023, 619 solo massima): 1. La responsabilità dello Stato per violazione degli obblighi derivanti da una direttiva può essere fatta valere dai soggetti lesi in presenza di tre condizioni: che la norma violata sia preordinata a conferire loro diritti; che la violazione sia sufficientemente qualificata; che esista un nesso casuale diretto tra violazione della norma e danno subito. 2. Gli obblighi derivanti dalle direttive sulla qualità dell’aria, pur abbastanza chiari quanto al risultato che gli Stati devono assicurare, perseguono un obiettivo generale di protezione della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso e non contengono alcuna attribuzione esplicita o implicita di diritti in capo ai singoli. Non esiste perciò un diritto al risarcimento nei confronti dello Stato per i danni causati da violazioni nell’attuazione delle direttive sulla qualità dell’aria ad esso imputabili. s - (commento di) Monica Delsignore, Il giudice europeo e il risarcimento del danno per inquinamento dell’aria (Giornale dir. amm. 5/2023, 619-620) sulle concessioni demaniali marittime (c.d. concessioni balneari): - Corte giust. UE 3^, 20.4.23, causa C-348/22, AGCM c. Comune di Ginosa (Giornale dir. amm. 5/2023, 629 s.m.): Le concessioni di occupazione delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente ma debbono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente. I giudici e le autorità amministrative nazionali sono tenuti a disapplicare le disposizioni nazionali non conformi con il diritto dell’Unione europea. - (commento di) Edoardo Chiti, Le concessioni demaniali marittime e la Corte di Giustizia (Giornale dir. amm. 5/2023, 629-637) - Cons. Stato VI, 1.3.23 n. 2192, pres. De Felice - Est. Maggio, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato c. Comune di M. e altri (Giornale dir. amm. 5/2023, 638 s.m.): 1. Neppure il c.d. milleproroghe può fornire idonea base legale a provvedimenti di proroga delle concessioni balneari scadute. 2. La legittimazione processuale dell’AGCM, attribuita ex lege non è contraria alla connotazione soggettiva del processo amministrativo sancita dall’art. 103 Cost., in ragione del carattere circoscritto della legittimazione in questione e della sua stretta strumentalità alla tutela dell’esclusivo valore della concorrenza, la cui protezione rappresenta la ragion d’essere dell’Autorità nel panorama istituzionale. 3. I provvedimenti di proroga, benché riproduttivi del contenuto di leggi provvedimento, sono impugnabili dal momento che esprimono un preciso (per quanto illegittimo) contenuto decisorio, avente ad oggetto la scelta di accordare una “precedenza” alla norma nazionale che dispone la proroga dei titoli piuttosto che all’art. 12 della direttiva Bolkestein. - (commento di) Mauro Renna e Annalaura Giannelli, Concessioni balneari: l’onda lunga della disapplicazione raggiunge anche il milleproroghe (Giornale dir. amm. 5/2023, 638-646) in tema di ASN ( abilitazione scientifica nazionale ) (sindacato giurisdizionale): - Cons. Stato VII, 251.23 n. 870, pres. Contessa, est. Fratamico (Giornale dir. amm. 5/2023, 647 s.m.): Il diniego di abilitazione scientifica nazionale è legittimo se nella motivazione la commissione giudicatrice valuta di qualità non elevata le pubblicazioni con argomentazioni che non appaiono affette da manifesta illogicità o palesi incongruenze. Spetta al ricorrente l’onere di mettere seriamente in dubbio l’attendibilità tecnico-scientifica della valutazione, dal momento che in presenza di opinioni difformi tutte plausibili il giudice deve dare prevalenza all’organo amministrativo che è stato investito formalmente della funzione. - (commento di) Fabio Giglioni, Il giudizio sulle valutazioni tecniche delle commissioni di abilitazione scientifica nazionale (Giornale dir. amm. 5/2023, 647-655) in tema di tutela paesaggistica (sindacato giurisdizionale): - Cons. Stato VI, 5.12.22 n. 10624, pres. Volpe, est. Simeoli (Giornale dir. amm. 5/2023, 657 s.m.): 1. A differenza delle scelte politico-amministrative (c.d. discrezionalità amministrativa) - dove il sindacato giurisdizionale è incentrato sulla “ragionevole” ponderazione degli interessi, pubblici e privati, non previamente selezionati e graduati dalle norme - le valutazioni dei fatti complessi richiedenti particolari competenze (c.d. discrezionalità tecnica) vanno vagliate al lume del diverso e più severo parametro della “attendibilità” tecnico- scientifica. 2. Anche nei casi in cui il giudice non è chiamato a definire la fattispecie sostanziale, non si può comunque riconoscere un ambito di valutazioni “riservate” alla PA non attingibile integralmente dal sindacato giurisdizionale. La tutela giurisdizionale, per essere effettiva e rispettosa della garanzia della parità delle armi, deve consentire al giudice un controllo penetrante in tutte le fattispecie sottoposte alla sua attenzione.dd - (commento di) Anna Pirri Valentini, Attività amministrativa e sindacato giurisdizionale nella tutela del paesaggio (Giornale dir. amm. 5/2023, 657-667) in materia antitrust : - TAR Lazio 1^, 13.6.23 n. 10044, pres. Amodio, est. Viggiano, Poste Italiane spa / Agcm (Giornale dir. amm. 5/2023, 669 s.m.): 1. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha il potere di accertare l’abuso di dipendenza economica anche al di fuori dell’esistenza di un rapporto di sub-fornitura tra le parti. 2. Il tempo entro il quale l’AGCM può avviare l’istruttoria per verificare la sussistenza dell’illecito è di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 28 L 24.11.1981 n. 689). L’abuso di dipendenza economica è una situazione dinamica che non si esaurisce istantaneamente, per cui dà luogo ad un illecito di natura permanente. l co 3. L’accertamento della situazione di dipendenza economica, da parte dell’AGCM, richiede un’adeguata istruttoria, fondata su indizi precisi ed univoci e sulla completa valutazione degli indizi discordanti. 4. La monocommittenza, se riferita ad una società appartenente ad un gruppo, non può costituire indizio di dipendenza economica se non caratterizza l’attività dell’intero gruppo di imprese. 5. L’art. 1, comma 6, lett. c), n. 11, L 31.7.1997 n. 249, che demanda all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom) l’espressione di un parere obbligatorio nelle ipotesi di violazioni antitrust indagate dall’AGCM, non può applicarsi analogicamente ai procedimenti per abuso di dipendenza economica aventi rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, di cui all’art. 9, comma 3-bis, L 192/1998. Tuttavia, in tali procedimenti l’AGCM, a fini di completezza istruttoria, deve acquisire il parere dell’AGCom come parere facoltativo. s 6. Lo squilibrio di diritti ed obblighi, rilevante ai fini dell’accertamento dell’abuso di dipendenza economica, non sussiste con riferimento a clausole contrattuali che non attribuiscono ad una delle parti un potere arbitrario, bensì un potere esercitabile solo in caso di sussistenza di specifiche ragioni di efficienza organizzativa o produttiva. 7. La rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, di cui all’art. 9, comma 3-bis, L 192/1998, non può dirsi accertata per il solo fatto che una certa condotta abbia determinato l’esclusione di un’impresa dal mercato, ma richiede l’accertamento di un pregiudizio alla concorrenza effettiva nell’intero mercato di riferimento. - (commento di) Mario Libertini, La prima decisione sui provvedimenti dell’AGCM contro gli abusi di dipendenza economica rilevanti per la concorrenza ed il mercato (Giornale dir. amm. 5/2023, 669-675) [Il TAR annulla il provvedimento con cui l’AGCM aveva sanzionato Poste Italiane per abuso di dipendenza economica nei confronti di Soluzioni S.r.l., attiva nel servizio di recapito e raccolta corrispondenza] sulla tutela dell’ambiente (principio DNSH): - TAR Firenze 3^, 23.12.22 n. 1509, pres. Di Santo, est. Grauso (Giornale dir. amm. 5/2023, 676 s.m.): Il consumo di suolo derivante dall’attività edilizia di nuova costruzione non costituisce violazione del principio Do no significant harm (DNSH) se non si pone in contrasto con gli obiettivi ambientali elencati all’art. 17 del Reg. UE 2020/852 ed è, a tal fine, in linea con criteri di vaglio tecnico stabiliti nella relativa regolamentazione delegata della Commissione europea. - (commento di) Ilaria Costanzo, La valutazione di conformità al principio Do No Significant Harm (DNSH) (Giornale dir. amm. 5/2023, 676-) [Il principio DNSH è posto dal legislatore europeo quale condizione per l’ammissione a finanziamento delle misure proposte dagli Stati membri nei propri Piani di ripresa e resilienza. Nella specie, si trattava della realizzazione - con i fondi del Pnrr e ad iniziativa del Comune di Figline e Incisa Valdarno, confermata dalla Città metropolitana di Firenze - di una nuova piscina pubblica in una porzione dell’area attualmente occupata dal Parco Urbano “Carlo Alberto dalla Chiesa”, con contestuale riqualificazione di aree da destinare a verde pubblico] in tema di IA (intelligenza artificiale, trattamento dati e sicurezza pubblica): - Bundersverfassungsgericht, I Senato (Presidente Stephan Harbarth), 16.2.23 - 1 BvR 1547/ 19, 1 BvR 2634/20 (Giornale dir. amm. 5/2023, 685 s.m.): Il trattamento dei dati in archivio mediante strumenti di analisi o di valutazione automatizzata costituisce un’interferenza con il diritto all’autodeterminazione informativa (art. 1, comma 1, in combinato disposto con l’art. 1, comma 1, Legge Fondamentale) di tutte le persone i cui dati vengono elaborati. Perché il trattamento automatizzato sia compatibile con la Legge Fondamentale il legislatore deve predefinire con legge gli elementi essenziali per delimitare la tipologia e il volume dei dati, nonché i metodi di elaborazione degli stessi, tenuto conto della natura del bene giuridico da tutelare e del pericolo da prevenire. - (commento di) Marianna Merler, La Corte costituzionale tedesca si pronuncia sul trattamento automatizzato dei dati in contesti di polizia (Giornale dir. amm. 5/2023, 685-694) [Al vaglio della Corte due leggi - legge dell’Assia sulla sicurezza. e l’ordine pubblico, legge di Amburgo sul trattamento dei dati di polizia – legittimanti il ricorso delle forze di polizia a tecniche di analisi e valutazione automatizzata di dati, ossia a programmi di polizia predittiva finalizzati a individuare possibili connessioni tra persone, organizzazioni, luoghi e cose, ed eventuali relazioni di questi con la criminalità]. c.s. - La storia è la memoria di un popolo, e senza una memoria l'uomo è ridotto al rango di animale inferiore (Malcolm X) (memento per chi vuole cancellare ogni traccia di fascismo, compresi i toponimi, tipo Cervinia) - Solo conoscere il passato ci può salvare dal male [Vittorio Macioce, da un articolo su Harry Potter) - Se si cancella il passato non si capisce più il presente (Matteo Sacchi, da un articolo su "Il padrone del mondo", di Robert Hugh Benson)
Autore: Carmine Spadavecchia 25 novembre 2023
sul ddl costituzionale per l’elezione diretta del Presidente del consiglio: - Giulio M. Salerno, Quella forma di “premierato all’italiana” che rischia di diventare una battaglia (Guida al diritto 43/2023, 12-15 editoriale) [*professore di diritto costituzionale presso l’Università di Macerata] in tema di sanità (indennizzo per danno da vaccinazione): - Corte cost. 26.9.23 n. 181, pres. Sciarra, est. Navarretta (Guida al diritto 43/2023, 24 T) L’art. 1, comma 1, L 25.2.1992 n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) è incostituzionale nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla stessa legge, a favore di chi abbia riportato lesioni o infermità da cui sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica a causa della vaccinazione contro il contagio da HPV (papilloma virus). [Secondo la Corte l’esclusione è contraria: all’art. 2 Cost, perché lede il principio di solidarietà; all’art. 3, perché pregiudica irragionevolmente chi spontaneamente si attiene alla condotta raccomandata dall’autorità sanitaria per la salute della collettività; all’art. 32, perché priva di ogni tutela il diritto alla salute di chi si è sottoposto al vaccino (anche) nell’interesse della collettività. Rileva la Corte come il vaccino anti-HPV sia entrato nel 2017 tra i livelli essenziali di assistenza stabiliti da un Dpcm, accompagnato da una prolungata e diffusa campagna di informazione e di raccomandazione da parte delle autorità sanitarie pubbliche] - (commento di) Pietro Martinengo e Filippo Martini, La somministrazione “consigliata” ha sempre un effetto collettivo (Guida al diritto 43/2023, 28-33) [nel riquadro a pag. 33 il principio espresso in materia da Corte giust. Ue 2^, 21.6.17, causa C-621/15, sulla questione pregiudiziale, posta dalla Cour de cassation francese, relativa all’onere della prova del nesso causale tra difetto del vaccino e danno] in tema di paesaggio (vincolo paesaggistico): - Cons. Stato IV 2.10.23 n. 8610, pres. Neri, rel. Furno (Guida al diritto 43/2023, 82 T, stralcio): L’istituto del silenzio assenso orizzontale è applicabile anche al parere della Soprintendenza coinvolta nella conferenza di servizi. L’art. 17-bis legge 241/1990 può essere applicato ai procedimenti caratterizzati da una fase decisoria pluristrutturata e, dunque, nei casi in cui l’atto da acquisire abbia valenza co-decisoria. In tal caso si assicura il giusto bilanciamento tra esigenze di semplificazione e di celerità dell’azione amministrativa ed esigenze di tutela degli interessi pubblici che possono trovare concreta valorizzazione da parte dell’amministrazione procedente in luogo dell’amministrazione rimasta inerte. A tale bilanciamento non si sottraggono gli interessi sensibili, la cui tutela rafforzata non viene pregiudicata dall’operatività degli istituti di semplificazione di cui agli artt. 14-bis e 17-bis legge 241/1990. Sul piano degli effetti, l’affermazione del principio di diritto di cui sopra comporta il superamento del silenzio devolutivo. Da ciò consegue che l’eventuale parere tardivo reso dalla Soprintendenza, e in generale le determinazioni rese una volta maturato il termine nell’ambito della conferenza di servizi e nell’ambito dell’istituto di cui all’art. 17-bis, è irrilevante e privo di effetti in quanto con la formazione del silenzio assenso viene meno la competenza dell’autorità tutoria. - (commento di) Giulia Pernice, Il silenzio assenso di tipo orizzontale tutela i “diritti” di chi dialoga con la Pa (Guida al diritto 43/2023, 97-101) in tema di privacy : - Corte giust. Ue 1^, 26.10.23, causa C-307/22 (Guida al diritto 43/2023, 104 s.m.): L’interessato ha diritto ad ottenere a titolo gratuito una prima copia dei suoi dati personali oggetto di trattamento senza essere tenuto a indicare i motivi della richiesta. Una normativa nazionale, adottata prima dell’entrata in vigore del regolamento 2016/279, non può imporre all’interessato il pagamento delle spese di una prima copia dei suoi dati personali oggetto di tale trattamento. Il titolare di trattamento deve consegnare all’interessato una riproduzione fedele e intellegibile dell’insieme di tali dati, compresa la copia integrale dei documenti inclusi della sua cartella medica per consentire all’interessato di verificarne l’esattezza e la completezza nonché per garantirne l’intellegibilità. Per quanto riguarda i dati relativi alla salute dell’interessato, tale diritto include in ogni caso quello di ottenere una copia dei dati della sua cartella medica contenente informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati al medesimo. (Questione sollevata dalla Corte federale di giustizia tedesca nel caso in cui una paziente contestava di dover pagare alcunché per la propria cartella medica, di cui aveva chiesto copia alla sua dentista per farne valere la responsabilità per errori che essa avrebbe commesso nel prestarle le cure. La Corte ha statuito che la dentista deve essere considerata titolare del trattamento dei dati personali del paziente, e come tale è tenuta a fornirgli gratuitamente una copia dei suoi dati) - (commento di) Marina Castellaneta, Il paziente ha diritto a ottenere gratis la prima copia completa della cartella clinica senza indicare i motivi (Guida al diritto 43/2023, 104-106) in tema di commercio : - TAR Napoli 3^, 25.10.23 n. 5817, pres. Pappalardo, est. Cavallo (Guida al diritto 43/2023, 20): La delibera del Comune di Napoli che prevede una disciplina ad hoc per un’unica via, San Gregorio Armeno, vietando l’apertura di qualsiasi nuovo esercizio commerciale che non sia di produzione e vendita di prodotti legati all’arte presepiale, è legittima, per cui, sebbene «Scaturchio» e «San Gregorio Armeno» siano due “istituzioni“ della tradizione napoletana entrambe degne di tutela, la prima attiene al settore della pasticceria e non può avere un’attività nella via dedicata ai presepi. in tema di trasporti (manutenzione autoveicoli): - Corte giust. Ue 8^, 5.10.23, causa C-296/22 (Guida al diritto 43/2023, 20-21, sotto il titolo “Automobili, la diagnostica di bordo deve essere accessibile alle officine indipendenti”): L’art. 61, par. 1 e 4. del Regolamento 2018/258, in combinato disposto con l’allegato X, osta a che un costruttore di automobili subordini l’accesso degli operatori indipendenti alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo nonché alle informazioni OBD, compreso l’accesso in modalità di scrittura a tali informazioni, a condizioni diverse da quelle stabilite da detto regolamento. L’obbligo per i costruttori di veicoli di consentire un accesso senza restrizioni, standardizzato e non discriminatorio, alle informazioni OBD e a quelle sulla riparazione e manutenzione del veicolo comprende infatti l’obbligo di consentire agli operatori indipendenti di elaborare e sfruttare tali informazioni senza essere soggetti a condizioni diverse da quelle stabilite dal regolamento. Se il costruttore potesse subordinare l’accesso a tali informazioni a condizioni ulteriori e diverse (ad esempio, un collegamento via internet dell’attrezzatura diagnostica a un server designato dal costruttore, o una previa registrazione degli operatori presso il costruttore), si rischierebbe di diminuire il numero di riparatori indipendenti in grado di accedere a tali informazioni, e dunque di ridurre l’offerta ai consumatori e la concorrenza sul mercato dei servizi; al limite, il costruttore che potesse limitare a suo piacimento l’accesso al flusso diretto di dati del veicolo potrebbe porre condizioni tali da renderlo in pratica impossibile. in tema di condominio (impugnazione di delibere assemblea condominiale): - Cass. 2^, 2.10.23 n. 27772 (Guida al diritto 43/2023, 44 T): In tema di assemblea condominiale, la delega che un proprietario dell’immobile fa all’altro per partecipare all’assemblea e il fatto che quest’ultimo abbia votato a favore di una delibera o, comunque, non abbia manifestato il suo dissenso prima della votazione su un punto non compreso nell’ordine del giorno, non pregiudica l’impugnazione della delibera da parte del proprietario delegante. - (commento di) Mario Piselli, La delega conferita può solo riferirsi a lavori presenti nella convocazione (Guida al diritto 43/2023, 49-50) [Se una unità immobiliare condominiale appartiene a più persone queste hanno diritto in assemblea a un solo rappresentata] in tema di condominio (responsabilità dell’amministratore): - Cass. 2^, 24.10.23 n. 29511 (Guida al diritto 43/2023, 51 solo massima, annotata da Mario Piselli): L’amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l’irregolare conferimento dei rifiuti all’interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all’interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi o commissivi; non si può fondare tale responsabilità neanche sul disposto dell’art.6 legge 689/1981, avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale. in tema di contratto preliminare : - Cass. 2^, 5.9.23 n. 25869 (Guida al diritto 43/2023, 18): L’inadempimento del promissario acquirente all’obbligo di acquistare l’immobile comporta il permanere in capo al promittente venditore degli obblighi tributari afferenti all’immobile, come l’IMU, il cui pagamento determina un danno economico riconducibile direttamente alla violazione contrattuale di controparte, tenuta pertanto al relativo risarcimento. (Sentenza annotata criticamente, sul rilievo che se la risoluzione del contratto, ancorché per inadempimento di una delle parti, ha effetto retroattivo, l’immobile non è mai uscito dal patrimonio del promittente venditore, il quale è e rimane proprietario, e dunque debitore dell’imposta in quanto tale, e non a causa di una condotta della controparte in violazione del preliminare) in tema di notifica via PEC : - Cass. lav. 30.10.23 n. 30082 (Guida al diritto 43/2023, 17): Nella notificazione a mezzo PEC qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, soggetto notificato, oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda di fatto illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non l’inesistenza della notificazione. sui termini processual i: - TAR Lazio 5^-ter, 20.10.23 n. 15508, pres. di Nezza, est. Tonnara (Guida al diritto 43/2023, 20, sotto il titolo “PNRR, per perdere il finanziamento basta un secondo”): L’ultimo istante di un termine fissato alle ore 12:00 è il compimento del sessantesimo secondo successivo allo scoccare delle 11:59. Poiché infatti un minuto è composto di 60 secondi, le. ore 12:00 scoccano quando sono interamente decorsi i sessanta secondi che separano il minuto precedente dall’altro; i secondi successivi, invece, appartengono già a una diversa finestra temporale, che è quella che concorre a formare il minuto che segue. Non fa alcuna differenza indicare che il termine scade alle 12, oppure alle 12:00, o ancora alle 12:00:00, trattandosi dal punto di vista matematico di valori assolutamente identici, giacché la mancata indicazione delle frazioni successive all’unità di misura presa a riferimento significa che la successiva sottomisura è pari a zero. in tema di processo tributario (impugnabilità dell’estratto del ruolo): - Corte cost. 17.10.23 n. 190, pres. Sciarra, red. Antonini (Guida al diritto 43/1012, 34 T): In tema di riscossione, e in particolare di mancata previsione di una norma che esclude l’immediata impugnabilità del ruolo/cartella di pagamento, limitandola alle sole ipotesi in cui l’iscrizione a ruolo determini dei particolari pregiudizi espressamente previsti, vanno dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, DPR 29.9.1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), così come modificato dall'art. 3-bis DL 21.10.2021 n. 146 - L 17.12.2021 n. 215 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, in vigore dal 21 dicembre 2021), in vigore dal 21 dicembre 2021 [Secondo la Corte, le q.l.c. volte a denunciare la violazione del diritto di difesa e del principio di uguaglianza sono inammissibili perché il rimedio al vulnus riscontrato richiede un intervento normativo di sistema implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore. Tale risultato può essere infatti ottenuto intervenendo in più direzioni non alternative, da un lato estendendo con i criteri ritenuti opportuni la possibilità di una tutela “anticipata” a determinate fattispecie ulteriori e analoghe a quelle previste dalla norma censurata, dall’altro agendo in radice, ossia sulle patologie che ancora permangono nel sistema italiano della riscossione, e che attengono sia al passato (dove anche per cause storiche si è accumulata una consistente massa di crediti ormai evidentemente prescritti), sia al futuro (perché il sistema dovrà essere strutturato in modo che tale fenomeno non si ripeta, evitando in particolare il. danno di gravi falle nell’adempimento del dovere tributario). Di qui, stante l’indefettibile esigenza di superare la grave vulnerabilità e inefficienza, anche con riferimento al sistema delle notifiche, che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, il pressante auspicio che il Governo dia attuazione ai principi e ai criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione contenuti nella delega conferitagli dalla legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale)]. - (commento di) Nicola Graziano, Un sistema troppo vulnerabile che il legislatore deve modificare (Guida al diritto 43/2023, 40-43) in materia penale (circostanze): - Corte cost. 30.10.23 n. 197, pres. Sciarra, red. Viganò (Guida al diritto 43/2023, 18): Anche nei processi per omicidio di un familiare o convivente il giudice deve avere la possibilità di valutare caso per caso se diminuire la pena in presenza della circostanza attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche: è pertanto incostituzionale l’art. 577 ultimo comma c.p., introdotto dalla legge 69/2019 (c.d. codice rosso), che vietava eccezionalmente al giudice di dichiarare prevalenti le due attenuanti rispetto all’aggravante dei rapporti familiari tra autore e vittima dell’omicidio. Il divieto posto dalla norma censurata integra una violazione dei principi di parità di trattamento, proporzionalità e individuazione della pena (artt. 3 e 27 Cost.), imponendo al giudice di applicare la stessa pena (ergastolo o, in alternativa, reclusione non inferiore a 21 anni) sia ai più efferati casi di femminicidio, sia a casi come quelli oggetto dei procedimenti principali, caratterizzati da significativi elementi che diminuiscono la colpevolezza degli imputati, e nei quali una pena così severa risulterebbe manifestamente sproporzionata. in materia penale (furto): - Cass. SSUU pen. 25.5-12.10.23 n. 41570 (Guida al diritto 43/2023, 62 T): In tema di furto, il fine del profitto integrante il dolo specifico del reato non ha necessario riferimento alla volontà di trarre un’utilità economica dal bene sottratto, potendo anche esulare dal soddisfacimento di un bisogno strettamente patrimoniale e, pertanto, rispondere a una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta. (Nella specie, è stato respinto il ricorso avverso la sentenza di condanna che aveva ravvisato il furto a carico dell’imputato per avere sottratto il telefono cellulare alla persona offesa, dopo che quest’ultima aveva richiesto, utilizzando lo stesso apparecchio, dopo un litigio, l’intervento dei carabinieri, ritenendosi che la finalità perseguita dall’autore fosse di ritorsione e di dispetto. Per la Cassazione, il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è il patrimonio, che va protetto da qualunque forma di aggressione. Rientrano nel patrimonio tutti i vantaggi tratti dal semplice uso del bene. Nel furto, è profitto qualunque vantaggio anche non patrimoniale: il profitto rilevante è infatti quello che deriva dal possesso penalisticamente inteso, ossia dalla conservazione e dal godimento del bene. Se è vero che ciò riduce la funzione delimitatrice del dolo specifico, si tratta di un risultato pienamente coerente con la volontà del legislatore) - (commento di) Maria Cristina Campagnoli, L’obiettivo del dolo può rispondere. auna finalità di dispetto o di vendetta (Guida al diritto 43/2023, 64-68) in materia penale (narcotraffico): - Cass. pen. 4^, 15.6-11.9.23 n. 37067 (Guida al diritto 43/2023, 69 T): Può ravvisarsi un sodalizio criminale dedito al narcotraffico in presenza di un vincolo durevole che accomuni il fornitore di droga e gli spacciatori acquirenti che in via continuativa la ricevano per immetterla nel mercato del consumo, purché sussista la reciproca consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato assicura l’operatività dell’associazione (in sintesi, sussiste il vincolo associativo se tutti sono consapevoli di partecipare al sodalizio) [seguono altre massime] - (commento di) Giuseppe Amato, Anche se ci sono interessi diversi si giustifica il sodalizio criminale (Guida al diritto 43/2023, 73-76) c.s. Chi ha i piedi ben piantati per terra raggiunge con la testa il cielo (Mehmet, protagonista del romanzo "Il palazzo delle lacrime", di Şebnem İşigüzel, scrittrice turca)
Autore: Carmine Spadavecchia 19 novembre 2023
in tema di appalti (revisione prezzi - giurisdizione): - Cons. Stato III 13.7.23 n. 6847, pres. Greco, est. Carpentieri (Giurispr. it. 10/2023, 2012): Le controversie aventi ad oggetto la pretesa di un’impresa alla revisione dei prezzi contrattuali ex art. 106 DLg 50/2016, per circostanze intervenute nel corso della fase di esecuzione di un contratto pubblico di appalto, spettano alla giurisdizione esclusiva del GA, conformemente alla previsione di cui all’art. 133, 1° comma, lett. e2), c.p.a. Nella vigenza del DLg 50/ 2016, il riconoscimento della revisione dei prezzi contrattuali aveva carattere soltanto facoltativo, non sussistendo in capo alla PA un generale dovere di ammettere il riequilibrio delle prestazioni contrattuali (contrariamente a quanto stabilito nell’art. 60 DLg 36/2023, attualmente vigente) in tema di concessioni : - Cons. Stato VI 14.3.23 n. 2644 (Giurispr. it. 10/2023, 2173 s.m.): La giurisprudenza amministrativa include tra i casi di contestazione immediata dell’atto indittivo di una gara l’ipotesi del titolare di una posizione contrattuale incompatibile con la gara stessa. Di fronte alla scelta di affidare il contratto mediante una procedura ad evidenza pubblica viene, infatti, immediatamente pregiudicato l’interesse ad una proroga del precedente rapporto, per cui il relativo titolare è posto di fronte all’alternativa di partecipare alla nuova gara o impugnarla immediatamente. - (nota di) Francesco Vagnucci, Il rapporto tra proroga ex lege di una concessione e affidamento mediante gara (Giurispr. it. 10/2023, 2173-4) in tema di concorso (obbligo di motivazione): - Cons. Stato VII, 23.6.23 n. 6216, pres. Franconiero, est. Zeuli (Giurispr. it. 10/2023, 2015): È manifestamente infondata la q.l.c. dell’art. 1, 5° comma, DLg 160/2006 il quale, nel disciplinare lo svolgimento del concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria, e in particolare la valutazione degli elaborati, stabilisce che l’insufficienza è adeguatamente motivata attraverso il ricorso alla sola formula “non idoneo”. Il Giudice amministrativo può ricorrere ad elementi di carattere estrinseco al fine di ricostruire le ragioni sottese al giudizio di non idoneità e può sottoporre tali ragioni alle ordinarie forme di vaglio sull’esercizio della discrezionalità tecnica. in tema di danno ambientale (inquinamento e bonifica): - Cass. SSUU 1.2.23 n. 3077 (Giurispr. it. 10/2023, 2036 T): 1. Non è dato rinvenire nel codice dell’ambiente alcun obbligo del proprietario, che non sia responsabile dell’inquinamento, ad adottare misure di messa in sicurezza di emergenza, né tale obbligo può desumersi dalla previsione normativa in materia di misure di prevenzione, finalizzate a contrastare, nell’immediato, un evento di potenziale contaminazione. 2. L’obbligo di riparazione del danno ambientale non può prescindere dal contributo causale della produzione del pregiudizio o della minaccia di danno. Va esclusa l’esistenza di un obbligo di riparazione in capo al soggetto non responsabile, titolare di diritti dominicali (cd. responsabilità da posizione). - (commento di) Marisa Meli, Ancora sul principio chi inquina paga e sull’obbligo di bonifica del proprietario incolpevole (Giurispr. it. 10/2023, 2045-2052) in tema di danni (da crimini) di guerra: - Corte cost. 21.7.23 n. 159, pres. Sciarra, red. Amoroso (Giurispr. it. 10/2023, 2073 s.m.): Anche per le procedure esecutive fondate su sentenze di condanna di Stati esteri per crimini di guerra e contro l’umanità, vige la norma consuetudinaria generalmente riconosciuta che riconosce l’immunità (ristretta) degli Stati esteri in relazione ai beni aventi destinazione pubblicistica. L’estinzione del diritto all’esecuzione forzata stabilita dall’art. 43 DL 36/2022 costituisce una norma speciale ed eccezionale perché compensata dalla tutela introdotta con l’istituzione del Fondo “ristori”, di importo pari alle somme liquidate con sentenze passate in giudicato. (Nella specie, si trattava di esecuzione forzata nei confronti dei beni appartenenti alla Repubblica Federale di Germania sul territorio italiano per crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, sulla base di una sentenza di condanna passata in giudicato. All’istituzione, da parte dello Stato italiano, di apposito Fondo di ristoro cui rivalersi entro un termine decadenziale, ad esclusivo vantaggio dei cittadini italiani, conseguono l’impossibilità di esercitare l'azione esecutiva e l’estinzione di quelle in corso. La Corte ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità dell’art. 43, comma 3, DL 30.4.2022 n. 36 - L 29.6.2022 n. 79, sollevata per irragionevolezza, violazione del diritto alla effettività della tutela giurisdizionale, del principio di uguaglianza tra stati sovrani e di parità tra le parti processuali). - (commento di) Francesco Salerno, Il contenzioso italo-tedesco dopo la sentenza n. 159/2023 della Corte costituzionale (Giurispr. it. 10/2023, 2073-2082) in tema di sciopero (nei servizi pubblici essenziali): - Cons. Stato VI 1.3.23 n. 2216, pres. Simonetti, est. Toschei (Giurispr. it. 10/2023, 2158 s.m.): L’ampia discrezionalità decisionale di cui gode la Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con particolare riguardo all’esercizio del potere di regolamentazione provvisoria del periodo di rarefazione oggettiva tra gli scioperi nel settore del trasporto pubblico locale, deve essere esercitata con particolare cautela e attenzione, assumendo decisioni che siano il frutto di una accurata istruttoria e di una motivazione puntuale, affinché sia possibile verificare la proporzionalità delle misure adottate rispetto all’interesse pubblico che si intende salvaguardare. - (commento di) Alessandro Riccobono, Regolamentazione provvisoria dello sciopero e sindacato sulle delibere della Commissione di Garanzia (Giurispr. it. 10/2023, 2158-2165) [Il CdS annulla la delibera di regolamentazione provvisoria con cui la Commissione di garanzia aveva aumentato da dieci a venti giorni la durata dell’intervallo di rarefazione oggettiva nel trasporto pubblico locale. Il commento affronta il problema dei limiti al controllo giurisdizionale sulle valutazioni di discrezionalità tecnica delle autorità indipendenti] in materia edilizia : - Cass. pen. 3^, 13.4-3.5.23 n. 18268 (Giurispr. it. 10/2023, 2175 T): Il reato di costruzione abusiva [art. 44 lett. b) TU edilizia] si consuma nel momento in cui l’immobile risulta ultimato, seppure attraverso la realizzazione di interventi “minori”, quali opere di rifinitura. Qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria. - (commento di) Sofia Braschi, Natura giuridica e consumazione del reato di costruzione abusiva (Giurispr. it. 10/2023, 2176-2180) su occupazione usurpativa e usucapione : - Cass. 2^, 28.6.23 n. 18445 (Giurispr. it. 10/2023, 1997-9): L’occupazione usurpativa di un fondo da parte della PA è compatibile con l’usucapione del fondo medesimo da parte dell’ente occupante, in quanto la totale assenza dei presupposti di esercizio del potere ablativo, che connota detta occupazione, lascia intatta la facoltà del proprietario di rivendicare il bene, col limite di diritto comune dell’intervenuta usucapione; non rileva, in senso contrario, la facoltà di acquisizione sanante ex art. 42-bis DPR 327/2001, essendo l’acquisto postumo del diritto di proprietà logicamente incompatibile con l’intervenuto acquisto retroattivo del medesimo diritto a titolo di usucapione. in tema di processo amministrativo : - Ad. plen. 22.3.23 n. 11, pres. Frattini, est. Lopilato (Giurispr. it. 10/2023, 2166 solo massime): 1. La restituzione del giudizio ex art. 99, 4° comma, c.p.a. consente alla sezione deferente di decidere la controversia sotto tutti i profili non esaminati dall’Adunanza plenaria, il cui principio di diritto non può essere posto in contestazione nel corso del medesimo giudizio. 2. Il deferimento di una questione all’Adunanza plenaria, ai sensi dell’art. 99 c.p.a., è possibile solo nei casi tassativamente previsti: i) di un contrasto interpretativo; ii) della necessità di risolvere una questione di massima di particolare rilevanza; iii) della non condivisione da parte della Sezione del principio di diritto già espresso dall’Adunanza plenaria in un altro giudizio. 3. La restituzione degli atti ex art. 99, 1° comma, c.p.a. si impone qualora la Sezione abbia deferito all’Adunanza plenaria questioni concernenti l’applicazione e l’interpretazione del principio di diritto già in precedenza affermato dalla stessa con valenza nomofilattica. - (commento di) Giovanni Fabio Licata, In tema di rilevanza del principio di diritto enunciato dall’Adunanza plenaria (Giurispr. it. 10/2023, 2166-2173) in tema di processo amministrativo (giudizio di ottemperanza): - Ad. plen. 11.8.23 n. 15 (ord.za), pres. Maruotti, rel. Franconiero (Giurispr. it. 10/2023, 2011): Spetta al T.A.R. (e non al Consiglio di Stato) la competenza a giudicare su un ricorso di ottemperanza (artt. 112-115 c.p.a.) relativo a una sentenza di appello che conferma la sentenza di primo grado con il medesimo contenuto dispositivo e conformativo della medesima. in tema di processo amministrativo (telematico): - Cons. Stato IV 5.7.23 n. 6573, pres. Poli, est. Monteferrante (Giurispr. it. 10/2023, 2014): Per i ricorsi ancora pendenti in primo grado alla data del 1° gennaio 2017 (data di acquisto di efficacia del c.d. PAT, processo amministrativo telematico), il termine “breve” per l’impugnativa della sentenza di primo grado (art. 92, 1° comma, c.p.a.) non decorre dalla notifica della sentenza presso il domicilio legale del difensore desumibile dal ReGindE [Registro Generale degli Indirizzi Elettronici], bensì - secondo la disciplina pregressa - dalla data della notifica presso la segreteria del TAR, nel caso in cui il difensore non abbia eletto un diverso domicilio. sulle sentenze di inammissibilità e di merito: - Cass. 4^, 29.9.22 n. 28364 (Giurispr. it. 10/2023, 2094 T): Ove il giudice, pur avendo dichiarato il ricorso inammissibile, anche in dispositivo, abbia proceduto al suo esame nel merito, esprimendosi, con motivazione diffusa, nel senso della infondatezza, è ammissibile l’impugnazione della motivazione concernente sia l’inammissibilità che il merito; ne consegue che in sede di legittimità, nonostante l’accoglimento della doglianza concernente l’inammissibilità, il motivo attinente al merito va comunque esaminato e non può reputarsi assorbito. - Cass. 4^, 29.9.22 n. 28364 (Giurispr. it. 10/2023, 2094 T): Ove il giudice di appello statuisca l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., il rilievo dell’inammissibilità spiega effetto sul dispositivo e integra la ratio della decisione, sì che se alla dichiarazione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. segua una dichiarazione di infondatezza nel merito del gravame stesso, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale la parte impugni la sola statuizione in rito. - (commento di) Paola Chiara Ruggieri, Pericolose derive in punto di contestuale rigetto, in rito e in merito, dell’impugnazione (Giurispr. it. 10/2023, 2095-2099) [Con una sentenza 20.2.07 n. 3840 le SU avevano statuito che quando il giudice dichiara inammissibile l’impugnazione, qualsiasi ultronea statuizione nel merito successiva alla declaratoria di rigetto in rito è inefficace e quindi non impugnabile] in tema di PMA (procreazione medicalmente assistita): - Cost. 24.7.23 n. 161, pres. Sciarra, red. Antonini (Giurispr. it. 10/2023, 2028 s.m.): 1. Il venir meno, successivamente alla fecondazione dell’ovulo, dei requisiti soggettivi di accesso alla procreazione medicalmente assistita non determina l’inefficacia sopravvenuta del consenso in precedenza prestato alla procreazione stessa. 2. L’irrevocabilità del consenso, una volta intervenuta la fecondazione dell’ovulo, all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita non può tradursi nell’impianto dell’embrione contro la volontà della donna. 3. Il divieto di revoca, dopo la fecondazione, del consenso prestato dall’uomo alla procreazione medicalmente assistita, esprime un bilanciamento dei contrapposti interessi costituzionali coinvolti che non è irragionevole. - (commento di) Francesco Colella, La non irragionevolezza della irrevocabilità del consenso dell’uomo alla PMA resiste alla prova dei mutamenti del quadro normativo e della sopravvenuta crisi della coppia (Giurispr. it. 10/2023, 2028-2036) in materia di lavoro : - Enrica De Marco (a cura di), Retribuzione e premialità del lavoro (Giurispr. it. 10/2023, 2205-2211) [rassegna di giurisprudenza su: giusta retribuzione, fonti collettive di diverso livello o settore, discriminazione e parità retributiva tra uomo e donna, superminimi, retribuzione di risultato, natura giuridica dell’indennità di mensa e dei buoni pasto] in tema di privacy : - Stefano Pagliarini (a cura di), GDPR e consumerizzazione dei dati personali (Giurispr. it. 10/2023, 2212-2270) [ossia l’interferenza (e la mancata armonizzazione) tra data protection e disciplina a tutela dei consumatori (disciplina “consumeristica”) soprattutto nella vendita di contenuti e servizi digitali] --- L’interferenza ascosa tra GDPR e diritto dei consumatori: appunti per una tassonomia, Stefano Pagliantini (2212) --- Trattamento dei dati personali tra legittimo interesse e regole sulla fornitura di contenuti e servizi digitali, Chiara Angiolini (2222) --- Il vizio di armonizzazione dei c.d. obblighi di protezione della Dir. 2019/770/UE, Giulia Bazzoni (2236) --- Contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali: scioglimento, restituzioni e obbligazioni post-contrattuali, Giuseppe Versaci (2244) --- L’illecito trattamento dei dati come difetto di conformità del contenuto digitale, Martina D’Onofrio (2253) --- La revoca del consenso e le ripercussioni sul contratto di fornitura di contenuti e servizi digitali, Carolina Magli (2260) in tema di atti persecutori : - Cedu 1^, 22.6.23, ric. 10794/12, Giuliano Germano c / Italia (Giurispr. it. 10/2023, 2024-7, con annotazione critica di Andrea Uroni, che segnala un regresso rispetto alla tutela prevista dalla Convenzione di Istanbul, ossia la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica): Il presunto stalker, accusato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p., ha diritto di partecipare al procedimento che mette capo all’ammonimento del Questore ex art. 8 DL 23.2.2009 n. 11, salvo comprovate ragioni di urgenza. (La Corte condanna l’Italia per violazione dell’art. 8 della Convenzione - che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare - nel suo versante procedurale, per avere escluso il ricorrente dalla partecipazione al procedimento amministrativo senza comprovate ragioni di urgenza e in assenza di un effettivo controllo giurisdizionale del provvedimento) in materia penale (pena illegale e pena illegittima): - Cass. SSUU 14.7.22-12.1.23 (Giurispr. it. 10/2023, 2180 T): La pena determinata a seguito dell’erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e segg., nonché 65 e 71 e segg., c.p., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge. - (commento di) Francesca Rocchi, Illegalità vs illegittimità della pena: una controversa dicotomia nello statuto della pena concordata (Giurispr. it. 10/2023, 2182-9) c.s. Parole - La prima condizione perché un ordine politico sia stabile è la messa a punto delle parole: le cose devono essere chiamate per quello che sono, non per quello che non sono (Confucio) - Transigere con le parole significa transigere con l'errore (Proudhon) [citazioni in esergo a “I poteri del Parlamento europeo”, di Andrea Chiti-Batelli, Giuffré 1981]
Autore: Carmine Spadavecchia 15 novembre 2023
sulla giustizia civile : - Angelo Cianciarella*, Organizzazione e tecnologie salveranno la giustizia civile dall’eccesso statistico (Guida al diritto 42/2023, 10-13, editoriale). Le disparità territoriali mostrano che a fare la differenza sono le capacità manageriali dei capi degli uffici e i nuovi strumenti di analisi. Occorre non sprecare l’occasione del Pnrr e valorizzare l’ufficio del processo [*giornalista specializzato in materie giuridiche] sul danno biologico : DM 16.10.2023 Ministero delle imprese e del made in Italy (GU 21.10.23 n. 247), Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - anno 2023 - testo del decreto (Guida al diritto 42/2023, 14) sotto il titolo Micropermanenti: la “mano pesante” dell’inflazione fa crescere i ristori - tabella aggiornata delle micropermanenti (Guida al diritto 42/2023, 15-17) - commento di Marco Ridolfi, Quel “paradosso” sui ristori Rca che cambia gli equilibri nel sistema (Guida al diritto 42/2023, 18-20). Il punto base per l’1% di postumi permanenti di danno biologico è aumentato a € 939,78. Il valore giornaliero per invalidità temporanea assoluta è fissato a € 54,80. Per la prima volta le tabelle di legge nazionali per le micropermanenti superano gli importi delle Tabelle milanesi. in tema di silenzio assenso (orizzontale): - Cons. Stato IV 2.10.23 n. 8610, pres. Neri, est. Furno (Guida al diritto 42/2023, 25): La ratio del silenzio assenso orizzontale è da rinvenirsi nella volontà del legislatore di stigmatizzare l’inerzia della PA al punto da ricollegare al silenzio della medesima la più grave delle sanzioni o il più efficace dei rimedi, ossia l’equiparazione del silenzio all’assenso con conseguente perdita del potere di dissentire e di impedire la conclusione del procedimento. La stessa ratio decidendi è applicabile alla conferenza di servizi, avendo la Corte costituzionale statuito (sent. 246/2018) che l’art. 17-bis legge 241/1990 trova applicazione anche quando occorre convocare la conferenza di servizi, in quanto il silenzio assenso ivi previsto opera sempre (anche se sono previsti assensi di più amministrazioni) e, se si forma, previene la necessità di convocare la conferenza. La recente introduzione del comma 8-bis all’art. 2 legge 241/1990 ha sancito il definitivo superamento dell’indirizzo giurisprudenziale contrario all’applicazione del silenzio assenso orizzontale al parere paesaggistico, prevedendo che le determinazioni tardive sono irrilevanti in quanto prive di effetti nei confronti dell’autorità competente. Ciò comporta l’appianamento del contrasto sorto in seno alla giurisprudenza amministrativa e, pertanto, la teoria del silenzio devolutivo non può più trovare spazio nell’ordinamento a seguito delle recenti modifiche legislative. in materia fiscale (affitti brevi e sostituto d’imposta) - Cons. Stato IV 24.10.23 n. 9188, pres. Lopilato, est. Lamberti (Guida al diritto 42/2023, 25): I portali di prenotazione on line sono sostituti di imposta, quindi devono riscuotere e versare allo Stato la cedolare secca sugli affitti brevi. [Il CdS prende atto della decisione della Corte di giustizia Ue 22.12.22 (causa C-83/21, Airbnb Ireland e Airbnb Payments UK) la quale ha chiarito in argomento che il diritto dell’Unione non osta né all’obbligo di raccogliere informazioni né alla ritenuta d’imposta previsti da un regime fiscale nazionale, mentre l’obbligo di designare un rappresentante fiscale costituisce una restrizione sproporzionata alla libera prestazione dei servizi) N.B. – Più specificamente, la sentenza della Corte di giustizia Ue 22.12.22, causa C-83/21 (Guida al diritto 1/2023, 48) - emessa sulla questione proposta in via pregiudiziale da Cons. Stato IV 18.9.19 n. 6219, pres. Forlenza, est. Lamberti (Giurispr. it. 12/2019, 2586-7) - ha stabilito che l’imposizione di raccolta e comunicazione alle autorità fiscali dei dati relativi ai contratti di locazione stipulati a seguito di intermediazione immobiliare riguarda tutti i terzi, indipendentemente dal fatto che si tratti di persone fisiche o giuridiche, siano o meno queste ultime residenti o stabilite in detto territorio e sia che intervengano tramite strumenti digitali ovvero con altre modalità di contatto. Anche l’obbligo di ritenuta dell’imposta alla fonte si impone tanto ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare stabiliti in uno Stato membro diverso dall’Italia, quanto alle imprese che hanno ivi stabilimento. La Corte ha esaminato la legittimità delle misure solo alla luce del divieto di restrizione alla libera prestazione di servizi all’interno dell’Ue, escludendo che detti oneri vietino, ostacolino o rendano meno attraente l’esercizio della libera prestazione dei servizi. in tema di privacy : - Corte giust. Ue 1^, 26-10-23 n, causa C-307/22 (Guida al diritto 42/2023, 26): Il RGPD sancisce il diritto del paziente di ottenere una prima copia della sua cartella medica senza che, in linea di principio, ciò comporti spese. Il titolare del trattamento può esigere un pagamento solo se il paziente ha già ottenuto gratuitamente una prima copia dei suoi dati e ne fa nuovamente richiesta. Il paziente non è tenuto a motivare la propria richiesta. Le norme nazionali non possono porre a carico del paziente le spese della prima copia della sua cartella medica, nemmeno per tutelare gli interessi economici dei professionisti sanitari. Il paziente ha diritto di ottenere una copia integrale dei documenti contenuti nella sua cartella medica, se ciò è necessario per la comprensione dei dati personali contenuti in tali documenti. Tale diritto comprende i dati della cartella medica contenenti informazioni quali le diagnosi, gli esiti degli esami, i pareri dei medici curanti, nonché eventuali terapie o interventi praticati. (Questione sollevata dalla Corte federale di giustizia tedesca nel caso in cui una paziente contestava di dover pagare alcunché per la propria cartella medica, di cui aveva chiesto copia alla sua dentista per farne valere la responsabilità per errori che essa avrebbe commesso nel prestarle le cure. La Corte ha statuito che la dentista deve essere considerata titolare del trattamento dei dati personali del paziente, e come tale è tenuta a fornirgli gratuitamente una copia dei suoi dati) sulla revoca della patente : - Cost. 27.10.23 n. 194 (Guida al diritto 42/2023, 26): Nell’impianto sanzionatorio del reato di guida in stato di ebbrezza vi è una progressione crescente, graduata sulla base del tasso alcolemico, con la previsione della sospensione della patente di guida per un periodo di durata via via più estesa. Al culmine di questa progressione vi è la condotta più grave di tutte, per la quale è prevista la revoca della patente: quella di chi si mette alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, in una condizione tale da compromettere il controllo dell’autovettura e provocare un incidente stradale. Ciò costituisce comportamento altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone, anche quando l’indicente stradale non provochi lesioni alle persone o il loro decesso. La revoca della patente non costituisce dunque un automatismo indifferenziato, bensì una misura coerente con la finalità preventiva della sanzione, perché evita che si crei una situazione di pericolo per un congruo periodo di tempo. Essa persegue una finalità deterrente, perché sollecita una maggiore consapevolezza della gravità del comportamento, ed ha una funzione rieducativa, perché impone al condannato di sostenere nuovamente l’esame che lo abilita alla guida, attivando un processo virtuoso di correzione tramite un’utile formazione finalizzata alla prevenzione. sul processo amministrativo : - Cons. Stato 5^, 11.9.23 n. 8265, pres. De Nictolis, rel. Grasso (Guida al diritto 42/2023, 92 T): L’errore di fatto, idoneo a legittimare la domanda di revocazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395 comma 1 n. 4 c.p.c., è configurabile nell’attività preliminare del giudice relativa alla lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento, apprezzamento, interpretazione e valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del suo convincimento, che può prefigurare esclusivamente un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione, la quale altrimenti si trasformerebbe in un grado ulteriore del giudizio. Per essere concretamente rilevante è necessario che esso: 1) derivi da una semplice, errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo con ciò come comprovato un fatto documentalmente escluso od obiettivamente inesistente; 2) sia accertabile e riscontrabile con immediatezza; 3) attenga a un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; 4) sussista un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la statuizione contenuta in sentenza. Conseguentemente l’errore di fatto revocatorio è configurabile laddove il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo e non in un mero difetto di motivazione della decisione. - (commento di) Davide Ponte, Un orientamento che dà rilievo alle omissioni molto importanti (Guida al diritto 42/2023, 98-101) sul patrocinio a spese dello Stato : - Cass. pen. 6^, 5.10.23 n. 40477 (Guida al diritto 42/2023, 25): In tema di patrocinio a spese dello Stato è legittimo il rigetto dell’ammissione al beneficio richiesto da chi abbia già riportato condanna irrevocabile per un reato commesso in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ove il provvedimento di rigetto sia fondato sulla presunzione di superamento dei limiti di reddito previsti dalla disciplina del 2002 circa le condizioni di ammissione al beneficio e sulla mancata allegazione, da parte del richiedente, di concreti elementi di fatto idonei a superarla. in tema di famiglia (separazione e divorzio): - Cass. 1^, 16.10.23 n. 28727 (Guida al diritto 42/2023, 28 T, sotto il titolo: Crisi familiare, la Cassazione dice sì al divorzio veloce tramite unico accordo): In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c. è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. - (commento di) Valeria Cianciolo, Le ricadute sul piano sostanziale del cumulo delle due domande (Guida al diritto 42/2023, 37-41). Il problema delle sopravvenienze che possono snaturare la prospettiva in base a cui i provvedimenti sono stati assunti all’origine. No al recesso unilaterale dagli accordi stipulati. La distinzione tra diritti disponibili (come quelli economici) e diritti indisponibili (come quelli riguardanti i minori). N.B.- Sentenza già segnalata in Guida al diritto 41/2023, 52: Al fine di velocizzare i tempi necessari per giungere al divorzio, l’art. 473-bis.49 c.p.c. prevede la possibilità di proporre contemporaneamente il giudizio di separazione giudiziale e il giudizio di divorzio: negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande connesse, il che garantisce un’economia dei tempi processuali. La relazione illustrativa al DLg 149/22 ne ravvisa la ratio in un “risparmio di energie processuali”, tenuto conto che tra le domande conseguenti proponibili dalla parte in caso di separazione giudiziale o di divorzio contenzioso molte sono tra loro perfettamente corrispondenti e sovrapponibili, e altre, pur distinte, necessitano di analoghi accertamenti istruttori. La proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e di divorzio consente alle parti, a fronte dell’irreversibilità della crisi matrimoniale, di trovare in un’unica sede un accordo complessivo, sulle condizioni sia della separazione sia del divorzio, e di concentrare in un ricorso unico l’esito della negoziazione sulle modalità di gestione complessiva della crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro, nonché i rapporti tra ciascuno di essi e i figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti. in tema di condominio : - Trib. Latina 2^, 22.6.23 n. 1463, giudice Gabrielli (Guida al diritto 42/2023, 50 T): La validità della convocazione per l’assemblea condominiale trasmessa a uno dei coniugi comproprietari di una unità immobiliare può evincersi anche dall’avviso dato all’altro comproprietario qualora ricorrano circostanze presuntive tali da far ritenere che un coniuge abbia reso edotto l’altro della convocazione (nella specie, trattandosi di coniugi comproprietari di un appartamento, conviventi in pieno accordo e senza contrasto di interessi, è stato ritenuto presumibile che l’invito notificato a uno di essi fosse stato portato a conoscenza anche dell’altro) - (commento di) Fulvio Pironti, Un orientamento non aderente alle norme di condominio riformate (Guida al diritto 42/2023, 54-57). L’orientamento cui si rifà la sentenza cozza contro l’inderogabilità dell’art. 1136 c.c. in tema di comodato : - Cass. 3^, 29.9.23 n. 27634 (Guida al diritto 42/2023, 42 T): Ove spossa presumersi che il comodante abbia concesso al comodatario di abitare gratuitamente un immobile per soddisfare le esigenze di famiglia, non. potrà ottenerne il rilascio ad nutum ex art. 1810 c.c. neppure se esso si trovi occupato dalla sola ex moglie del comodatario, collocataria dei figli, e neppure, ex art. 1809 c.c., ove ne abbia bisogno, qualora lo stato di bisogno non fosse imprevedibile all’instaurazione del rapporto. - (commento di) Eugenio Sacchettini, L’esigenza futura di disporre del bene era prevedibile e andava “blindata” (Guida al diritto 42/2023, 46-49) in tema di trasporto aereo : - Corte giust. Ue 8^, 26.10.23, causa C-238/22 (Guida al diritto 42/2023, 26 e 104 s.m.): L’art. 4, par. 3, del Regolamento n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato in combinato disposto con l’art. 2, lett. j), del regolamento n. 261/2004, va interpretato nel senso che un vettore aereo operativo, che abbia informato in anticipo un passeggero del fatto che rifiuterà di imbarcarlo su un volo per il quale tale passeggero, non consenziente, dispone di una prenotazione confermata, deve versare una compensazione pecuniaria a detto passeggero anche se non si presenta all’imbarco alle condizioni stabilite dall’art. 3, par. 2, di tale regolamento, ciò in quanto in tale situazione l’obbligo di presentarsi all’accettazione sarebbe una formalità inutile. L’art. 5, par. 1, lett. c), i), del Regolamento n. 261/2004 va interpretato nel senso che l’eccezione al diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di cancellazione di un volo non disciplina la situazione in cui un passeggero sia stato informato, almeno due settimane prima dell’orario di partenza del volo previsto, del fatto che il vettore aereo operativo rifiuterà di trasportarlo, cosicché tale passeggero, non consenziente, deve beneficiare del diritto a compensazione pecuniaria per negato imbarco previsto dall’art. 4 di tale regolamento: non vi è infatti ragione di applicare al negato imbarco la regola, prevista unicamente per le cancellazioni del volo, secondo cui i vettori aerei sono esonerati dall’obbligo di versare ai passeggeri una compensazione pecuniaria se li informano della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto. - (commento di) Martina Castellaneta, Se il vettore avverte sul negato imbarco e il passeggero non si presenta va comunque risarcito (Guida al diritto 42/2023,104-106) in tema di fallimento (rapporti col sequestro): - Cass. SSUU 6.9.23 n. 40797 (Guida al diritto 42/2023, 70 T): L’avvio della procedura fallimentare non osta all’adozione o alla permanenza, se già disposto, dei provvedimenti di sequestro preventivo finalizzato alla confisca relativa ai reati tributari. (Dopo un’attenta ricostruzione della cornice normativa, per le SSUU i beni attratti alla massa fallimentare non sono appartenenti a persona estranea al reato e il sequestro preventivo prevale sul fallimento) - (commento di) Carmelo Minnella, L’indagato non è privato dell’immobile ma subisce il suo spossessamento (Guida al diritto 42/2023, 79-83). Sono le norme del codice antimafia e del codice sulle crisi d’impresa a prevedere la prevalenza della misura cautelare sul vincolo derivante dalla procedura fallimentare. Decisiva la distinzione, rinvenibile anche nella legge fallimentare, tra spossessamento ed espropriazione dei beni del fallito. in materia penale : - Corte cost. 11.7.23 n. 141, pres. Sciarra, rd. Viganò (Guida al diritto 42/2023, 84 solo massima): L’art. 69 comma 4 c.p. è incostituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 c.p. sull’aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99 comma 4 c.p. (nella specie, si trattava di un imputato recidivo reiterato rinviato a giudizio per rapina) - (commento di) Aldo Natalini, Illegittimo il divieto di prevalenza dell’attenuante comune sull’aggravante della recidiva reiterata (Guida al diritto 42/2023, 84-86). Per la Corte elidere l’”effetto calmierante” finisce col costringere il giudice ad applicare una pena sproporzionata per eccesso. - Cass. SSUU 25.5-12.10.23 n. 41570 (Guida al diritto 42/2023, 87 s.m., annotata): Nel delitto di furto il fine del profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall’autore (nella specie, è stato respinto il ricorso avverso la sentenza di condanna che aveva ravvisato il furto a carico dell’imputato per avere sottratto il telefono cellulare alla persona offesa, dopo che quest’ultima aveva richiesto, utilizzando lo stesso apparecchio, dopo un litigio, l’intervento dei carabinieri, ritenendosi che la finalità perseguita dall’autore fosse di ritorsione e di dispetto). in tema di tortura (caso Regeni): - Corte cost. 26.10.23 n. 192 (Guida al diritto 42/2023, 24): L’art. 42°-bis comma 3 c.p. è incostituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante atti di tortura definiti dall’art. 1, comma 1, Convenzione di New York contro la tortura, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato. è impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell’imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa. La paralisi sine die del processo per i delitti di tortura commessi da agenti pubblici, quale deriverebbe dall’impossibilità di notificare personalmente all’imputato gli atti di avvio del processo a causa della mancata cooperazione dello Stato di appartenenza, non è accettabile per diritto costituzionale interno, europeo e internazionale. Essa si risolve nella creazione di una immunità de facto che offende i diritti inviolabili della vittima (art. 2 Cost.), il principio di ragionevolezza (art. 34 Cost.) e gli standard di tutela dei diritti umani, recepiti e promossi dalla Convenzione di New York (art. 117, comma 1, Cost.). c.s. Censura e divieti sono le stampelle cui si appoggia la cattiva politica (Şebnem İşigüzel, scrittrice turca)
Autore: Carmine Spadavecchia 10 novembre 2023
editoriale: - Sabino Cassese, Diritto pubblico e diritto privato: gli incerti confini (Giornale dir. amm. 4/2023, 433-435) sulla capacità amministrativa : - Fabrizio di Mascio e Alessandro Natalini, La capacità amministrativa e il PNRR (Giornale dir. amm. 4/2023, 436-444) Sebbene la Commissione europea abbia introdotto nell’ultimo decennio molteplici strumenti di supporto alle politiche nazionali di costruzione della capacità amministrativa, anche a livello internazionale manca un quadro coerente di concetti e indicatori capaci di rilevare i progressi conseguiti in questo ambito. Il governo Draghi ha avviato iniziative di costruzione della capacità amministrativa incluse nel PNRR senza un chiaro progetto e senza contare su strutture in grado di rilevare i bisogni, definire gli indirizzi strategici, identificare priorità e valutare i risultati degli interventi. Questo deficit non è stato finora sanato dal governo Meloni, che ha lanciato una vasta campagna di reclutamento di personale senza aver prima portato a termine la revisione dell’impianto complessivo del PNRR. - Marco Bevilacqua, L’Osservatorio nazionale sulla capacità amministrativa (Giornale dir. amm. 4/2023, 454-462) sul PNRR (nuovo modello di governance): - Marco Macchia, L’amministrazione del PNRR: un cambio di paradigma? (Giornale dir. amm. 4/2023, 445-453) sul golden power : - Aldo Sandulli, Esercizio dei poteri speciali e sorte dell’impresa strategica (Giornale dir. amm. 4/2023, 463-467) Analisi critica dell’art. 2 DL 187/2022, volto a completare e perfezionare la disciplina nazionale sul golden power: l’articolo prevede che le aziende che abbiamo subito gli effetti dell’esercizio di poteri speciali governativi possano usufruire di plurime misure di sostegno pubblico. Lati positivi e profili di criticità della disposizione. Tra questi ultimi, i potenziali effetti disfunzionali sul mercato che possono derivare dalle misure di intervento pubblico in economia, adottate per far fronte alle recenti crisi. Il caso della tecnologia 5G. sul codice etico : DPR 13.6.2023 n. 81 [GU 29.6.23 n. 150, in vigore dal 14 luglio 2023), Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». - Francesco Midiri, La correttezza dei dipendenti pubblici in ambiente digitale (Giornale dir. amm. 4/2023, 469-477) Le modifiche al Codice di comportamento, che introducono canoni di correttezza “digitale”, si espongono a una duplice critica: non contengono né una “tipizzazione” delle condotte (che rimarrà giurisprudenziale), né una “pedagogia” sulla correttezza digitale.c in materia di servizi pubblici locali : DLg 23.12.2022 n. 201 (GU 30.12.22 n. 304, in vigore dal 31 dicembre 2022), Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. - Alfredo Moliterni, Le nuove regole dei servizi pubblici locali (Giornale dir. amm. 4/2023, 478-498) in tema di accesso (ai documenti legislativi europei): - Trib. Ue 10^ ampliata, 25.1.23, causa T-163/21 (Giornale dir. amm. 4/2023, 499 solo massima): In base al Trattato FUE e alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni può essere soggetto a limiti e condizioni, stabiliti mediante regolamenti, anche per quanto riguarda l’accesso ai documenti legislativi. Le istituzioni possono negare l’accesso per evitare un pregiudizio grave al processo legislativo in corso: tuttavia, tale pregiudizio non può dipendere dal rischio di pressioni esterne analoghe a quelle che un qualsiasi membro di un organo legislativo, che presenti un emendamento di un progetto di legge, possa ragionevolmente aspettarsi dal pubblico. Allo stesso modo, l’accesso non può essere negato in conseguenza del carattere provvisorio delle proposte avanzate nei documenti: le proposte sono, per loro natura, fatte per essere discusse e l’opinione pubblica è in grado di comprendere che il loro contenuto possa essere modificato. d - (commento di) Ippolito Piazza, Un altro passo verso la trasparenza del processo legislativo europeo (Giornale dir. amm. 4/2023, 499-507) in tema di sanzioni amministrative : - Corte cost. 10.3.23 n. 40, pres. Sciarra, red. Modugno (Giornale dir. amm. 4/2023, 80 s.m.): Una sanzione amministrativa fissa - senza un minimo e un massimo edittale - non è conforme a Costituzione se fa riferimento a violazioni di diversa natura e gravità. (Nel valutare la costituzionalità di una sanzione amministrativa nel campo delle produzioni alimentari a denominazione d’origine, la Consulta, censurando la mancanza di un minimo edittale, applica il principio di proporzionalità e il principio di ragionevolezza, individuando essa stessa, tramite una pronuncia creativa, la misura minima del provvedimento afflittivo. La decisione, che sopperisce a una mancanza del legislatore sostituendosi a quest’ultimo, viene giustificata tramite l’analogia con il settore dell’agricoltura biologica). - (commento di) Dario Bevilacqua, Sanzioni amministrative e parametri costituzionali (Giornale dir. amm. 4/2023, 508-515) in tema di beni culturali (tutela dei beni culturali materiali e immateriali): - Ad. plen. 13.2.23 n. 5, pres. Maruotti, est. Rotondano, L’Originale Alfredo all’Augusteo s.r.l. c/ Ministero della cultura (Giornale dir. amm. 4/2023, 517 s.m.): Il vincolo di destinazione d’uso è uno strumento di tutela del bene culturale che deve ritenersi generalmente ammesso dalla legislazione di settore e che è riconducibile ai poteri di cui è titolare il Ministero della cultura, occorrendo però l’intermediazione del potere amministrativo e una valutazione motivata in relazione alle peculiarità concrete, all’esito di un’adeguata istruttoria. Va ribadito che il vincolo di destinazione non deve, comunque, imporre alcun obbligo di esercizio o prosecuzione dell’attività commerciale e imprenditoriale, né attribuire una “riserva di attività” in favore di un determinato gestore, al quale non può essere attribuita una sorta di “rendita di posizione”. - (commento di) Giovanni Botto, Tutelare il valore culturale immateriale: il vincolo di destinazione d’uso (Giornale dir. amm. 4/2023, 517-528) [la nozione dinamica e moderna di bene culturale fatta propria dalla Plenaria, che ricostruisce il rapporto intercorrente tra la normativa nazionale e quella convenzionale Unesco (Convenzione Unesco del 17 ottobre 2003)] NdR - La fattispecie riguarda l’attività di ristorazione all’insegna “Il Vero Alfredo”, esercitata sin dal 1950 all’interno del complesso immobiliare sito in Roma, Piazza Augusto Imperatore, incluso nell’ampia opera di sistemazione urbanistica della piazza realizzata tra il 1937 e il 1942 su progetto dell’architetto Vittorio Morpurgo). In argomento vengono enunciati i seguenti principi di diritto: ai sensi degli artt. 7-bis, 10, comma 3, lettera d), 18, comma 1, 20, comma 1, 21, comma 4, e 29, comma 2, del Codice n. 42 del 2004, il “vincolo di destinazione d’uso del bene culturale” può essere imposto (a) quando il provvedimento risulti funzionale alla conservazione dell’integrità materiale della cosa o dei suoi caratteri storici o artistici, sulla base di una adeguata motivazione da cui risulti l’esigenza di prevenire situazioni di rischio per la conservazione dell’integrità materiale del bene culturale o del valore immateriale nello stesso incorporato; (b) a tutela di beni che sono espressione di identità culturale collettiva, non solo per disporne la conservazione sotto il profilo materiale, ma anche per consentire che perduri nel tempo la condivisione e la trasmissione della manifestazione culturale immateriale, di cui la cosa contribuisce a costituirne la testimonianza. (Dopo aver enunciato tali principi la Plenaria non ritiene la causa matura per la decisione e restituisce pertanto gli atti alla Sezione rimettente) in materia antitrust (programmi di clemenza nei procedimenti sanzionatori) - Cons. Stato VI 2.2.23 n. 1159, pres. Montedoro, est. Ponte (Giornale dir. amm. 4/2023, 529 s.m.): 1. L’accertamento di un’intesa in violazione dell’art. 101 TFUE non richiede la prova documentale, poiché la volontà convergente delle imprese volta alla restrizione della concorrenza può essere provata attraverso qualsivoglia congruo mezzo: in particolare, la prova della pratica vietata oltre che documentale può essere indiziaria, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti. 2. Se la prova della concertazione non si basa esclusivamente sulla percezione d’un parallelismo di comportamenti tra le imprese colluse, ma sull’istruttoria dell’AGCM da cui emerga che le pratiche commerciali siano il frutto di una concertazione e d’uno scambio di informazioni concrete tra le imprese (in relazione alle quali vi siano ragionevoli indizi di una pratica concordata anti-concorrenziale), grava sulle imprese l’onere di fornire una diversa e ragionevole spiegazione lecita delle loro condotte e dei loro contatti (nel caso di specie l’accertamento dell’AGCM si era basato sulle dichiarazioni dei leniency applicants [c.d. collaboranti] e sulla dimostrazione dell’esistenza di una molteplicità di riunioni e contatti a livelli di progressivo dettaglio, tra i vertici aziendali ovvero tra rappresentanti commerciali e direttori commerciali delle imprese). - (commento di) Pasquale Cerbo, Il valore probatorio delle dichiarazioni rese nell’ambito dei programmi di clemenza dell’AGCM (Giornale dir. amm. 4/2023, 529-537) in tema di università (responsabilità disciplinare dei docenti universitari): - Cons. Stato VII 18.1.23 n. 629, pres. Lipari, est. Marotta (Giornale dir. amm. 4/2023, 539 s.m.): È legittimo il provvedimento sanzionatorio che dispone la sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per la durata di quattro mesi nei confronti di un ricercatore che non abbia svolto le ore di didattica integrativa previste dalla legge, così come specificate nel Regolamento di Ateneo, e che non abbia svolto una significativa attività di produzione scientifica in un arco temporale considerevole. . (commento di) Michele Leggio, Responsabilità disciplinare e obblighi di ricerca e insegnamento: il “rendimento accademico” dei docenti universitari (Giornale dir. amm. 4/2023, 539-548) in tema di università (incarichi esterni a professori universitari): - Cons. Stato I 23.11.22 n. 262, parere su ricorso straordinario al Capo dello Stato (Giornale dir. amm. 4/2023, 559 s.m.): Sulla base delle norme di legge in materia, e in particolare dell’art. 6, comma 10, L 240/2010, e delle conformi disposizioni regolamentari dell’ateneo interessato, si deve pacificamente ritenere che ai docenti in regime di impegno a tempo pieno sia consentito svolgere compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro. L’assunzione dell’incarico è subordinata alla preventiva autorizzazione del rettore, da rilasciarsi solo dopo aver accertato che l’incarico stesso sia compatibile con le attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall’università al richiedente e l’assenza di una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi, con l’ateneo. (Nella specie, il CdS ha ritenuto illegittimo il provvedimento con cui l’Università La Sapienza ha negato a un professore universitario a tempo pieno l’autorizzazione ad assumere la presidenza della Fondazione Bordoni) - (commento di) Giulio Vesperini, Gli incarichi esterni ai professori universitari a tempo pieno (Giornale dir. amm. 4/2023, 559-563) in tema di atto amministrativo (lesività e impugnabilità): - Cons. Stato VI 2212.22 n. 11200, pres. Lotti, rel. Fasano (Giornale dir. amm. 4/2023, 549 s.m.): Le deliberazioni dell’ANAC, che contengono vincoli puntuali sulla successiva attività dei soggetti vigilati, in capo ai quali non residuano facoltà di modulazione quanto al contenuto e all’estensione, rappresentano provvedimenti lesivi nei confronti dei quali va garantita la tutela del diritto di difesa del destinatario. La lesività, pertanto, non deve essere valutata in astratto o sulla base dell’inquadramento dogmatico del provvedimento, dovendosi rilevare gli effetti conformativi che lo stesso produce, nell’immediato, nei confronti dei soggetti a cui è indirizzato. [Si tratta di un provvedimento emesso dall’Anas nei confronti del Comune di Milano e della Metropolitana Milanese in relazione a varianti in corso d’opera riguardanti la strada Zara-Expo nell’ambito dei lavori per Expo 2015] i - (commento di) Edoardo Giardino, Impugnabilità del provvedimento e rilevanza degli effetti conformativi (Giornale dir. amm. 4/2023, 549-557) c.s. Non c'è sciagura più grande delle donne che somigliano agli uomini (Şebnem İşigüzel, scrittrice turca, sulle donne che giustificano e condividono la mentalità maschile che le vuole umiliate e sottomesse a causa del proprio genere)
Autore: Carmine Spadavecchia 6 novembre 2023
sul c.d. decreto immigrazione : DL 5.10.2023 n. 133 (GU 5.10.23 n. 233, in vigore dal 6 ottobre 2023), Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno - testo del decreto legge (Guida al diritto 41/2023, 13-27) sotto il titolo: Contrasto irregolari, accoglienza e sicurezza: le direttrici del nuovo decreto immigrazione - commenti: - Aldo Natalini, Lungo-soggiornanti, espulsioni veloci se sono pericolosi per l’ordine pubblico (Guida al diritto 41/2023, 28-31) [le norme amministrative] - Aldo Natalini, Domande reiterate sull’aereo: d’ora in poi provvede il questore (Guida al diritto 41/2023, 32-34) [novità sulla protezione internazionale: l’art. 3 riguarda il caso in cui la domanda reiterata è presentata “sulla scaletta” del vettore, al solo scopo di eludere o rinviare il rimpatrio] - Marco Noci, Msna anche in centri per adulti, ma separati e per un tempo limitato (Guida al diritto 41/2023, 35-37) [visti e minori stranieri non accompagnati (Msna)] sul c.d. decreto Mezzogiorno : DL 19.9.2023 n. 124 (GU 19.9.23 n. 219, in vigore dal 20 settembre 2023), Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione - testo del decreto legge (Guida al diritto 41/2023, 38-40) sotto il titolo: Con il decreto legge “Mezzogiorno e Coesione” il trattenimento nei Cpr diventa fino a 18 mesi - commenti: - Aldo Natalini, Hotspot e “prima accoglienza” saranno opere di difesa militare (Guida al diritto 41/2023, 41-45) [le norme sugli stranieri; cronistoria degli interventi normativi sui tempi di durata massima del trattenimento nei Cpr; comparazione tra termini massimi di trattenimento e percentuale di rimpatriati; il trattenimento secondo la direttiva “rimpatri”; i rilievi del Garante delle persone detenute] sul decreto giustizia : DL L 10.8.2023 n. 105 - L 9.10.2023 n. 137, Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. - commento di Alberto Cisterna, Attività undercover: quel difficile incontro con il contrasto alla mafia (Guida al diritto 41/2023, 46-50) [la cooperazione tra Agenzia e Procura nazionale e la cornice in cui si colloca] N.B. Vedansi in Guida al diritto 40/2023, 14-51: il testo del decreto convertito in legge, le appendici con le modifiche al codice penale e di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte), la guida alla lettura a cura di Laura Biarella. in materia di rifiuti (emergenza in Campania): - Cedu 1^, 19.10.23, ric. 35648/10 (Guida al diritto 41/2023, 112 solo massima): L’assenza di rimedi predisposti dalle autorità nazionali in grado di arginare l’emergenza rifiuti in Campania è una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare di coloro che abitano nella zona inquinata. La mancata adozione, da parte dello Stato, di misure volte ad evitare un inquinamento ambientale provocato dall’accumulo di rifiuti dimostra l’assenza della diligenza dovuta e procura una violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che assicura il rispetto della vita privata. Gli Stati, per realizzare l’indicato diritto, hanno obblighi positivi e sono tenuti ad adottare una regolamentazione che si adatti alla specificità di queste attività, valutando il rischio che potrebbe derivarne e agendo in tempi rapidi. - (commento di) Marina Castellaneta, Emergenza rifiuti in Campania, Italia condannata per non aver predisposto rimedi (Guida al diritto 41/2023, 112-114) [15 anni di stato di emergenza (1994-2009) per mancato smaltimento di rifiuti con pericoli per la salute: la Corte afferma il diritto di vivere in un ambiente salubre se l’inquinamento incide sui diritti convenzionali] in tema di processo amministrativo (principio di sinteticità): - Cons. Stato IV 13.10.23 n. 8928, pres. Mastandrea, rel. Monteferrante (Guida al diritto 41/2023, 55 e 104 T): Se il ricorso introduttivo del giudizio d’appello supera i limiti dimensionali stabiliti – in applicazione dell’art. 13-ter, comma 1, dell’allegato II al c.p.a. – con decreto 22.12 2016 del Presidente del Consiglio di Stato (che prevede, per i ricorsi ordinari, il limite massimo di 70.000 caratteri, al netto dell’epigrafe, delle conclusioni, della premessa riassuntiva,, degli spazi e delle ulteriori parti indicate), il giudice non è tenuto a esaminare la parte eccedente; pertanto, laddove il numero massimo di caratteri consentiti risulti utilizzato ed esaurito prima dell’articolazione dei motivi di appello, che quindi il Collegio non è tenuto a esaminare, l’appello va dichiarato inammissibile, con questione rilevabile d’ufficio. - (commento di) Davide Ponte, “Sinteticità”, essenza del nuovo rito processuale amministrativo (Guida al diritto 41/2023, 107-110) [la sinteticità è una dote che non si può pretendere da chi non ce l’ha, ma può essere acquisita e migliorata con l’esercizio] in tema di famiglia (separazione e divorzio): - Cass. 1^, 16.10.23 n. 28727 (Guida al diritto 41/2023, 52): Al fine di velocizzare i tempi necessari per giungere al divorzio, l’art. 473-bis.49 c.p.c. prevede la possibilità di proporre contemporaneamente il giudizio di separazione giudiziale e il giudizio di divorzio: negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande connesse, il che garantisce un’economia dei tempi processuali. La relazione illustrativa al DLg 149/22 ne ravvisa la ratio in un “risparmio di energie processuali”, tenuto conto che tra le domande conseguenti proponibili dalla parte in caso di separazione giudiziale o di divorzio contenzioso molte sono tra loro perfettamente corrispondenti e sovrapponibili, e altre, pur distinte, necessitano di analoghi accertamenti istruttori. La proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e di divorzio consente alle parti, a fronte dell’irreversibilità della crisi matrimoniale, di trovare in un’unica sede un accordo complessivo, sulle condizioni sia della separazione sia del divorzio, e di concentrare in un ricorso unico l’esito della negoziazione sulle modalità di gestione complessiva della crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro, nonché i rapporti tra ciascuno di essi e i figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti. in tema di condominio : - Antonio Scarpa*, Sospensione delibere condominiali, la riforma risulta un’opera mal riuscita (Guida al diritto 41/2023, 10-12, editoriale) L’impugnazione delle delibere condominiali in seguito alla c.d. riforma Cartabia [*magistrato presso la Corte di cassazione] in tema di lavoro (nero): - Cons. Stato III 27.7.23 n. 7383 (e non IV 27.7.23 n. 8928), pres. Torsello, est. Marra (Guida al diritto 41/2023, 55-56): Data la generale valenza della definizione di lavoratore in nero come “qualsiasi lavoratore sconosciuto alla p.a.”, dato l’obbligo di dare preventiva comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro alle autorità competenti, e data la funzione dell’attestazione di distacco (“il modello A1 serve a certificare la legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore nei casi in cui svolga attività lavorativa in uno o più Stati che applicano la regolamentazione UE, come nell’ipotesi di trasferta o di distacco”), in mancanza di detta documentazione il lavoratore straniero impiegato in attività di training aziendale risulta irregolare agli occhi dell’ispettorato del lavoro (il che legittima la sospensione dell’attività per un ristoratore che contravvenga a tali regole, ove nel locale italiano siano momentaneamente presenti in trasferta lavoratori stranieri assunti presso le sedi estere). in materia di lavoro (salario giusto): - Cass. lav. 2.10.23 n. 27711 (Guida al diritto 41/2023, 58 T, sotto il titolo “Salario giusto”: il giudice disapplica il contratto collettivo sotto soglia costituzionale): 1. Nell’attuazione dell’art. 36 Cost. il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata. 2. Ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe. 3. Nell’opera di verifica della retribuzione minima adeguata ex art. 36 Cost. il giudice, nell’ambito dei propri poteri ex art. 2099 comma 2 c.p.c., può fare altresì riferimento, all’occorrenza, a indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 19.10.2022 n. 2041. (Principi enunciati in motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.) - (commento di) Cristina Petrucci, Auspicabile un intervento risolutivo per contrastare il lavoro “povero” (Guida al diritto 41/2023, 69-74) [lavoro e formazione: il documento approvato a maggioranza dall’Assemblea del Cnel il 12 ottobre 2023; le ultime tendenze in giurisprudenza; il fenomeno del “lavoro povero” (ovvero della “povertà nonostante il lavoro”) e le sue cause] in tema di lavoro (discriminazioni retributive): - Corte giust. Ue 1^, 19.10.23, causa C-660/20 (Guida al diritto 41/2023, 56): Se i lavoratori svolgono nell’ambito del loro orario “normale” parziale le stesse mansioni di chi lavora sulla base del tempo pieno, non sussiste più una valida giustificazione alla fissazione di una soglia unica uguale per tutte le categorie di dipendenti. Infatti, a parità di mansioni, andrebbe al contrario applicata ai lavoratori part time una soglia “proporzionale” all’orario di lavoro parziale fissato nel contratto di lavoro. In definitiva, una misura fissa identica per tutti di ore di lavoro aggiuntive retribuite con una voce supplementare determina di fatto la vanificazione della base contrattuale di un lavoro part time e la lesione del diritto a una parità di trattamento tra lavoro parziale e tempo pieno. in materia di sequestro probatorio : - Cass. SSUU penali, 19.1-27.7.23 n. 32938 (Guida al diritto 41/2023, 86 T): Il provvedimento del giudice dell’udienza preliminare di rigetto della richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio non è impugnabile dall’interessato. - (commento di) Aldo Natalini, Possibile reiterare la richiesta nelle successive fasi del giudizio (Guida al diritto 41/2023, 94-97) c.s. Non nego niente, ma dubito di tutto (Lord Byron)
Autore: Carmine Spadavecchia 6 novembre 2023
in tema di appalti ( affidamento diretto ): - Saverio Fata, Il regime giuridico dell’affidamento diretto di servizi e forniture ed il principio di rotazione (Urban. e appalti 5/2023, 541-545) sul nuovo codice appalti ( requisiti : cumulo alla rinfusa): - Salvatore Esposito, Sull’ammissibilità del cumulo alla rinfusa: tra interpretazione giudiziale e autentica nel nuovo codice dei contratti pubblici (Urban. e appalti 5/2023, 546-560) in tema di appalti ( clausole di revisione contrattuale in caso di sopravvenienze): - Giovanni Francesco Nicodemo, Il principio della conservazione dell’equilibrio contrattuale negli appalti pubblici (Urban. e appalti 5/2023, 561-571) in tema di appalti ( aggiudicazione ): - TAR Milano 4^, 2.5.23 n. 1041, pres. Nunziata, est. Papi (Urban. e appalti 5/2023, 608 T): È legittima l’aggiudicazione di una gara di appalto disposta in favore di una ditta che ha omesso di effettuare il versamento del contributo ANAC e che, successivamente, su invito formale della PA appaltante, e, in particolare, a seguito del soccorso istruttorio accordato dall’A., ha prodotto l’attestazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC, a nulla rilevando che il medesimo contributo sia stato pagato alcune ore dopo l’avvenuta scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte; in tal caso, il soccorso istruttorio risulta pienamente ammissibile e correttamente attivato dalla PA. i - (commento di) Augusto di Cagno, Omesso pagamento del contributo ANAC e ammissibilità del soccorso istruttorio (Urban. e appalti 5/2023, 611-618) in tema di appalti ( bando e autonomia negoziale ): - TAR Catania 2^, 26.4.23 n. 1366, pres. est. Burzichelli (Urban. e appalti 5/2023, 634 T): È ammessa la possibilità di stipulare un contratto che abbia un contenuto diverso rispetto alla legge di gara, poiché, una volta conclusa la fase amministrativa preordinata alla scelta del contraente, disciplinata dalle regole dell’evidenza pubblica, il rapporto tra appaltatore e Amministrazione committente è assoggettato esclusivamente alle condizioni risultanti dal contratto sottoscritto dalle parti. In questa prospettiva, pertanto, il bando di gara può essere definitivamente superato, per effetto dell’esaurimento della sua funzione, dal successivo accordo, in quanto nei contratti della PA conclusi all’esito di procedimenti ad evidenza pubblica la stipulazione non costituisce una mera riproduzione o ripetizione del negozio già formatosi per effetto dell’aggiudicazione e può quindi introdurre indicazioni integrative, volte a precisare aspetti anche rilevanti del rapporto. Tuttavia, il contratto non può introdurre modifiche effettivamente sostanziali, tanto nel caso in cui le nuove condizioni siano più favorevoli all’aggiudicatario, quanto nel caso in cui esse risultino più gravose, ma, qualora queste venissero accettate, sarebbero pienamente vincolanti. n t - (commento di) Federico Muzzati, Immodificabilità della convenzione concessoria e primazia della lex specialis. Un nuovo canone ermeneutico? (Urban. e appalti 5/2023, 635-640) in tema di appalti ( illeciti professionali ): - TAR Torino 2^, 28.4.23 n. 134, pres. Bellucci, est. Caccamo (Urban. e appalti 5/2023, 627, stralcio): Il consorzio stabile che intenda partecipare ad una gara d’appalto tramite una delle aziende della propria compagine è tenuto a designarla quale esecutrice all’atto dell’offerta. Solo in capo a questa, e non anche rispetto alle altre consorziate estranee alla gara, la stazione appaltante dovrà valutare la sussistenza di gravi illeciti professionali e stabilire, se riscontrati e qualora idonei a pregiudicarne l’affidabilità e l’integrità, l’esclusione dalla gara del consorzio stabile cui essa appartiene. - (commento di) Giovanni Mangialardi e Francesco Manzini, Sulla rilevanza del grave illecito professionale della consorziata esterna al contratto di appalto (Urban. e appalti 5/2023, 627-633) [Il grave illecito professionale, segnatamente l’applicazione di una penale nell’ambito di un precedente contratto, commesso da consorziata estranea a gara d’appalto in cui questa non è stata designata quale esecutrice, non integra motivo di esclusione dalla gara del consorzio stabile cui la medesima consorziata appartiene]m in tema di concessioni “balneari” : - Axel Conte e Andrea Castelli, Concessioni demaniali marittime e risarcibilità del danno per mancata attuazione delle Direttive UE: una possibilità? (Urban. e appalti 5/2023, 572-577) in tema di interessi diffusi (legittimazione ad agire): - Cons. Stato IV 11.4.23 n. 3639, pres. Mastandrea, est. Marotta, De Francesco Costruzioni s.r.l. c/ Comitato “Termoli No Tunnel” (Urban. e appalti 5/2023, 578 T): La legittimazione ad agire delle Associazioni ambientaliste non può essere limitata alle sole ipotesi normativa- mente previste (artt. 13 e 18, L 8.7.1986 n. 349; artt. 309 e 310, DLg 3.4.2006 n. 152). I Comitati spontanei e/o le Associazioni di cittadini sono legittimati ad agire in giudizio nei confronti di provvedimenti amministrativi ritenuti lesivi di interessi di carattere collettivo, pur in presenza di specifica previsione di legge, qualora concorrano le seguenti condizioni: a) una previsione statutaria del Comitato o della Associazione che qualifichi questo obiettivo di protezione come compito istituzionale dell’Ente; b) consistenza organizzativa (del Comitato o dell’Associazione) con adeguata rappresentatività e collegamento stabile con il territorio ove detti soggetti svolgono l’attività di tutela degli interessi collettivi; c) il Comitato o la Associazione devono dimostrare di aver svolto la propria attività per le finalità statutarie per un certo arco temporale e non debbono essere stati costituiti al solo scopo di procedere all’impugnazione di singoli atti e provvedimenti (cfr. CS IV 22.3.2018 n. 1838; V 2.10.2014 n. 4928; V 22.3.12 n. 1640). a - (commento di) Roberto Poppi, La legittimazione ad agire di comitati spontanei e/o associazioni a protezione dell’ambiente (e non) (Urban. e appalti 5/2023, 580-588) [il criterio del c.d. doppio binario] in tema di professione forense (incarichi difensivi ed equo compenso): - Cons. Stato V 28.2.23 n. 2084, pres. Lotti, est. Caminiti (Urban. e appalti 5/2023, 589 T): È illegittimo il provvedimento (nella specie, determinazione del responsabile del settore competente) con cui un Comune ha conferito ad un avvocato del libero foro l’incarico di patrocinio e assistenza legale dell’Amministrazione comunale in un giudizio proposto dinanzi al TAR, ove detto conferimento e/o la scelta del professionista siano stati disposti a seguito della richiesta di tre preventivi ad altrettanti professionisti, secondo il criterio del prezzo più basso, senza previa determinazione di alcun criterio valutativo dell’offerta. Deve quindi ritenersi, in primo luogo, che la scelta del professionista non sia stata ancorata alla predeterminazione di alcun criterio, né preceduta da alcuna procedimentalizzazione in grado di assicurare nel contempo l’imparzialità e il buon andamento di cui all’art. 97 Cost., oltre che la trasparenza dell’agere amministrativo e il rispetto del principio di buona fede e, in secondo luogo, che la scelta del professionista, pur essendo stata prevista la corresponsione di un compenso, sia avvenuta avuto riguardo al solo criterio del prezzo più basso, senza previo accertamento del rispetto dell’equo compenso, atto a tutelare non sola la categoria forense da fenomeni anticoncorrenziali, ma anche ad assicurare la qualità della prestazione. - (commento di) Massimiliano Mangano, L’equo compenso degli avvocati tra decoro, qualità delle prestazioni e concorrenza nel mercato legale (Urban. e appalti 5/2023, 591-607) [Breve storia del compenso degli avvocati: dal decreto di Francesco I, Re delle Due Sicilie, al Codice civile del 1942; incarico difensivo e differenza con i servizi legali dell’allegato II DLg 17.3.1995 n. 157; dal DL 233/2006 (c.d. Decreto Bersani) al DL 148/2017 sull’equo compenso. La Corte di giustizia Ue e i compensi professionali. La sentenza in commento: il “mercato legale” italiano all’attenzione del Consiglio di Stato. L’equo compenso dopo la L 21.4.2023 n. 49] in materia edilizia (titoli abilitativi - piena conoscenza): - TAR Lecce 1^, 12.5.23 n. 555, pres. Pasca, est. Giancaspro (Urban. e appalti 5/2023, 619 T): La prova in giudizio data dall’Amministrazione resistente o dalla parte controinteressata dell’avvenuta collocazione ed esposizione al pubblico, presso il cantiere di lavoro, del cartello contenente gli estremi descrittivi del permesso costruire, ai sensi del disposto dell’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 20 DPR 380/2001, costituisce un fatto presuntivo da cui è possibile desumere la piena conoscenza del titolo edilizio, e ciò in quanto il cartello consenta ai terzi interessati ad impugnarlo di essere informati degli estremi del titolo edilizio, del relativo oggetto e degli eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla realizzazione del progetto. - (commento di) Giovanni Carlo Figuera, La cartellonistica di cantiere quale fattispecie giurisprudenziale presuntiva di conoscenza del titolo edilizio (Urban. e appalti 5/2023, 620-626) in materia edilizia (acquisizione dell’opera abusiva): - Cass. pen. 3^, 20.6.23 n. 26507 (Urban. e appalti 5/2023, 658-9): Sottraendo l’opera abusiva al suo normale destino di demolizione previsto per legge, la delibera comunale che dichiara l’esistenza di un interesse pubblico prevalente sul ripristino dell’assetto urbanistico violato non può fondarsi su valutazioni di carattere generale riguardanti genericamente più edifici, ma deve dare conto delle specifiche esigenze che giustificano la scelta di conservazione del singolo manufatto, precisamente individuato, dovendosi ulteriormente precisare come non possano sopperire all’esigenza di una specifica determinazione meri richiami a disposizioni normative, ad altri provvedimenti o a valutazioni di ordine economico, inerenti al costo delle spese di demolizione, in quanto la natura eccezionale della deliberazione richiede che il mantenimento dell’opera abusiva sia giustificato dalla sussistenza di esigenze specifiche, individuate sulla base di dati obiettivi riferiti al singolo caso all’esito di adeguata istruttoria. in materia edilizia (ordine di demolizione e diritto alla casa): - Cass. pen. 3^, 18.5.23 n. 21200 (Urban. e appalti 5/2023, 664): In tema di sospensione dell’ordine di demolizione, la mera circostanza che un immobile abusivo, destinatario di ordine di demolizione contenuto in una sentenza irrevocabile, sia abitato da un nucleo familiare in precarie condizioni economiche, non è sufficiente per bloccare l’esecuzione dell’ordine demolitorio. Ed invero, sul piano del rispetto del c.d. principio di proporzionalità, il giudice è comunque tenuto a considerare la reiterazione (e il consolidamento) dell’illecito nel tempo, la gravità degli illeciti (per dimensione), la consapevolezza di tale gravità, la natura degli interessi gravanti sull’area, la ulteriore trasformazione dell’immobile per ospitarvi un ulteriore nucleo famigliare. giu in materia edilizia (opere precarie, opere stagionali) - Cass. pen. 3^, 30.5.23 n. 23528 (Urban. e appalti 5/2023, 660): Al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto, l’asserita precarietà dello stesso non può essere desunta dal suo carattere stagionale, ma deve ricollegarsi, a mente di quanto previsto dal DPR 380/2001, art. 6, comma 2, lett. b), come emendato dall’art. 5, comma 1, DL 40/2010 - L 73/2010) alla circostanza che l’opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, e a essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione. in materia edilizia (abusi su pregresso abuso): - Cass. pen. 3^, 7.6.23 n. 24355 (Urban. e appalti 5/2023, 659): In materia edilizia, gli interventi edilizi ulteriori, che interessino manufatti abusivi, ripetono le caratteristiche di illegittimità dall’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente e ciò anche quando detti interventi (ulteriori e successivi) siano riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche. In altri termini, si realizza, in questi casi, una nuova e autonoma condotta criminosa per cui il contributo morale e/o materiale prestato per l’esecuzione di lavori su immobile originariamente abusivo integra le fattispecie di reato, di volta in volta, configurabili, con la conseguenza che l’intervento su una costruzione abusiva, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce ripresa dell’attività criminosa originaria integrante un nuovo reato identico a quello precedente e non attività irrilevante sotto il profilo penale. sulla SCIA (interpretazione secondo buona fede): - TRGA Trento, 7.3.23 n. 30, pres. Rocco, est. Polidori (Urban. e appalti 5/2023, 641 T): La S.C.I.A. non si configura come un’istanza di parte per l’avvio di un procedimento amministrativo, bensì come una dichiarazione di volontà privata, con la quale l’interessato segnala all’Amministrazione l’intenzione di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge. Pertanto, nell’interpretazione di una S.C.I.A. trovano applicazione, oltre al criterio letterale, anche gli altri criteri ermeneutici previsti dal codice civile, ivi compreso quello dell’interpretazione secondo buona fede. Depone in questa direzione anche l’art. 1, comma 2-bis, legge 241/1990; disposizione che non si presta ad essere interpretata nel senso che l’obbligo di agire secondo buona fede incombe soltanto sull’Amministrazione. Pertanto, anche nel rapporto tra segnalante e Amministrazione, titolare del potere di controllo sulla segnalazione, deve trovare applicazione il generale principio di buona fede e correttezza. - (commento dei) Alessandro Ricci Marini, La rilevanza della buona fede nell’interpretazione della SCIA (Urban. e appalti 5/2023, 649-656) c.s. Quaerendo invenietis (cercate e troverete) (motto latino - inserito da J.S. Bach nell'Offerta musicale - che richiama l'esortazione evangelica all'impegno nella ricerca della verità del sapere)
Autore: Carmine Spadavecchia 30 ottobre 2023
in tema di giustizia (riforma): - Antonio de Notaristefani*, Giustizia: sì alla revisione del Pnrr per vincere la nuova sfida dei diritti (Guida al diritto 40/2023, 10-12, editoriale) [*Presidente dell’Unione Nazionale delle Camere Civili - Uncc] sul DL giustizia : DL L 10.8.2023 n. 105 - L 9.10.2023 n. 137, Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. - testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 40/2023, 14-29) sotto il titolo: Convertito il decreto sulle intercettazioni, nuova stretta sul riuso in altri fascicoli - appendice con le modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 40/2023, 30-38) - appendice con le modifiche al codice penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 40/2023, 39-42) - guida alla lettura a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 40/2023, 43-51) sotto il titolo: Il restyling parlamentare porta in dote altre norme [dai 13 articoli del decreto legge ai 17 della conversione; alle pagg. 46- 51 la mappa delle novità principali] - commenti: - Giuseppe Amato, Nozione di criminalità organizzata: un chiarimento per escludere dubbi (Guida al diritto 40/2023, 52-54) [le norme sulle intercettazioni] - Giuseppe Amato, Più controllo del Procuratore sulle registrazioni rilevanti (Guida al diritto 40/2023, 55-60) [le norme sulle intercettazioni: il ricorso al trojan] - Giuseppe Amato, Obbligo di notazione del costo delle captazioni sul foglio notizie (Guida al diritto 40/2023, 61-63) [le norme sulle intercettazioni] - Aldo Natalini, Incendi boschivi, passa l’estensione alle zone di interfaccia urbano-rurale (Guida al diritto 40/2023, 64-67) [le norme penali] - Aldo Natalini, Uccisione dell’orso bruno marsicano, spunta l’inutile intervento populista (Guida al diritto 40/2023, 68-70) [norme penali e diritto penale populistico-simbolico: l’(inutile) reato di nuovo conio ad animalem privilegia l’orso bruno marsicano rispetto a qualunque altro orso] - Aldo Natalini, Giro di vite sui delitti ambientali, nuove aggravanti per gli eco-reati (Guida al diritto 40/2023, 71-75) [norme penali: coniate due aggravanti ad effetto speciale annesse ai reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale; responsabilità penale per il proprietario che abbandona un veicolo da rottamare in un parcheggio pubblico] - Aldo Natalini, Turbativa d’asta e intestazione fittizia entrano nel catalogo del decreto 231 (Guida al diritto 40/2023, 76-77) [responsabilità degli enti] sull’ omicidio nautico : L 26.9.2023 n. 138 (in vigore dal 25 ottobre 2023), Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche - testo della legge (Guida al diritto 40/2023, 79-86) - commento di Aldo Natalini, Un’estensione all’ambito marittimo che colma una lacuna legislativa (Guida al diritto 40/2023, 87-91) in tema di privacy : - Cass. 1^, 10.10.23 n. 28358 (Guida al diritto 40/2023, 95): In un sistema che miri a costituire una piattaforma web, col relativo archivio informatico, al fine di elaborare profili reputazionali di persone fisiche e giuridiche, in modo da contrastare fenomeni basati sulla creazione di profili artefatti o inveritieri e calcolare invece, in maniera imparziale, il rating reputazionale dei soggetti censiti, consentendo a terzi una verifica di reale credibilità, il “libero e specifico consenso” dell’aspirante associato richiede che egli sia in grado di conoscere l’algoritmo, inteso come procedimento affidabile per ottenere un certo risultato o risolvere un certo problema, che venga descritto all’utente in modo non ambiguo e in maniera dettagliata, come capace di condurre ai risultato in un tempo finito. in materia antitrust (servizi postali): - TAR Lazio 4^, 28.9.23 n. 14370, pres. Politi, est. Scali (Guida al diritto 40/2023, 96): L’accostamento fatto dal Legislatore tra servizio universale e onere di adempiere alla richiesta di informazioni dell’Agcom non limita l’applicazione di tali obblighi al solo operatore universale; la corretta intenzione del Legislatore comunitario, espressa all’art. 9 della direttiva 97/67/Ce, a seguito delle modifiche introdotte dalla direttiva 2008/6/Ce, e individuata in base all’interpretazione espressa dalla Corte Ue, attribuisce alle Autorità nazionali di regolamentazione il compito di disciplinare non solo i servizi che rientrano nell’ambito del servizio universale, ma anche le attività di tutti i fornitori dei servizi postali, ossia tutte le aziende che operano nel settore postale (come i corrieri espressi) e non soltanto il fornitore del servizio universale. in tema di trasporto (ferroviario): - Cass. 3^, 9.10.23 n. 28244 (Guida al diritto 40/2023, 94): La normativa nazionale e comunitaria in tema di tutela cui è tenuto il prestatore del servizio di trasporto ferroviario è volta ad assicurare forme di indennizzo per le ipotesi di cancellazione o interruzione o ritardo nel servizio, ma non anche ad impedire che, ove ne ricorrano i presupposti, sia accolta la domanda giudiziale di risarcimento di ulteriori pregiudizi tutelati e lesi. (Nella specie, Trenitalia è stata condannata a risarcire il danne esistenziale per un travagliato maxiritardo di 23 ore in quanto i bollettini metereologici erano stati sufficientemente chiari da dover indurre l’esercente il servizio di trasporto ferroviario a predisporre con precauzionale diligenza misure organizzative di assistenza volte ad alleviare la carenza di cibo, riscaldamento e riposo). in tema di assistenza (disabili): - TAR Reggio Calabria, 5.10.23 n. 748, pres. Criscenti, est. Mazzulla (Guida al diritto 40/2023, 96): In base all’art. 14 L 328/2000 il comune, d’intesa con l’azienda sanitaria locale, deve predisporre, su richiesta dell’interessato, il piano di supporto alla persona che comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione, il “piano educativo individualizzato” fatto dalla scuola, i servizi alla persona (in forma diretta o accreditata) con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie al superamento delle condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Va pertanto riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale patito dai genitori e dal figlio disabile in conseguenza della mancata risposta alla richiesta di predisporre, in favore del minore riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità (ex art. 3, comma 3, L 104/1992), il cosiddetto “progetto individuale di vita”. (Il TAR ha condannato il Comune a pagare 500 euro a ciascun genitore e 1000 euro alla figlia per il danno non patrimoniale subito) in tema di circolazione stradale (assicurazione RC): - Corte giust. Ue 5^, 12.10.23, causa C-286/22 (Guida al diritto 40/2023, 97): Solo automobili e motocicli sono veicoli in base alla loro capacità di raggiungere velocità implicanti rischi per l’integrità e la vita delle persone a differenza di un mezzo che può raggiungere al massimo i 20 km/h. Pertanto, le bici a pedalata assistita vanno escluse dall’obbligo assicurativo contro la responsabilità civile. Inoltre, per la direttiva 2009/103Ce (assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli e controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità), il ciclista rientrerebbe nella nozione del diritto belga di utente debole della strada, con la conseguenza che sussiste un diritto automatico al risarcimento. (A breve entreranno in vigore più precise definizioni di veicolo coinvolto nella circolazione stradale: la nozione di “veicolo” sarà modificata dal 23 dicembre 2023, quando sarà applicabile la nuova direttiva 2021/2118/Ue, che modifica quella del 2009: per la nuova normativa “veicolo” è “qualsiasi autoveicolo azionato esclusivamente da una forza meccanica”, con ulteriori specifiche precisazioni in merito a peso e velocità del mezzo) in tema di condominio : - Cass. 2^, 8.9.23 n. 26185 (Guida al diritto 40/2023, 100-101 s.m., annotata da Mario Piselli): Il diritto potestativo di ciascun condomino di abdicare dall’uso dell’impianto comune di riscaldamento, affinché possa costituirsi un impianto autonomo, opera sempre che l’interessato provi che dal distacco deriverà una effettiva proporzionale riduzione delle spese di esercizio e non si verificherà un pregiudizio del regolare funzionamento dell’impianto centrale stesso: segnatamente ,che da tale disattivazione non derivi né un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, né uno squilibrio termico dell’intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio. in tema di licenziamento disciplinare (codici etici): - Cass. 11.10.23 n. 28378 (Guida al diritto 40/2023, 95): I codici deontologici di cui al DLg 196/2003 hanno natura normativa e pertanto possono e devono essere individuati e applicati anche d’ufficio dal giudice (iura novit curia); la violazione di detti codici deontologici può essere fatta valere con ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e determina l’inutilizzabilità dei dati così raccolti; l’inutilizzabilità dei dati raccolti in violazione dei codici deontologici di cui al DLg 196/2003, nel periodo anteriore alla novella introdotta dal DLg 101/2018, è da intendersi come ‘assoluta’, quindi rilevante in sede sia processuale sia extraprocessuale; tale inutilizzabilità ‘assoluta’ determina l’impossibilità sia per il datore di lavoro di porli a fondamento di una contestazione disciplinare e poi produrli in giudizio come mezzo di prova, sia per il giudice di merito di porli a fondamento della sua decisione. c.s. Siamo tutti uguali davanti alla legge, ma non davanti agli incaricati di applicarla (Stanislaw Lec, 1909-1966)
Autore: Carmine Spadavecchia 23 ottobre 2023
sulla proroga di termini : DL 29.9.2023 n. 132 [GU 29.9.23 n. 228], Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e fiscali - guida alla lettura e mappa delle principali novità a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 39/2023, 26-30, sotto il titolo: Prorogati i termini normativi e fiscali: focus su prima casa, cripto-attività e scuola) in tema di immigrazione : DM 14.9.2023 Ministero dell’interno [GU 21.9.23 n. 221] (Guida al diritto 39/2023, 18-19), Indicazione dell'importo e delle modalità di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero durante lo svolgimento della procedura per l'accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato. - Trib. Catania Sez. immigrazione, 29.9.23 (ord.za), giudice Apostolico (Guida al diritto 39/2023, 15 T, sotto il titolo: La provenienza da un Paese sicuro non fa scattare il divieto di ingresso in Italia): Non può essere convalidato il provvedimento con cui il Questore dispone il trattenimento di un richiedente protezione internazionale – richiesta giustificata per questioni essenzialmente economiche e per minacce ricevute da alcuni creditori – qualora detto richiedente, proveniente da un paese designato di origine sicura, non abbia consegnato il passaporto o altro documento in corso di validità e prestato idonea garanzia finanziaria secondo le disposizioni del decreto ministeriale 14 settembre 2023. - (commento di) Ennio Codini, Una decisione di difficile lettura che chiama in causa il legislatore (Guida al diritto 39/2023, 20-24) in tema di accesso : - TAR Sardegna 1^, 21.9.23 n. 667, pres. est. Buricelli (Guida al diritto 39/2023, 35): Gli enti pubblici titolari di dati reddituali (nella specie, estratto conto retributivo o altri documenti da cui risultino eventuali rapporti lavorativi) devono consentire l’accesso alla relativa documentazione, se l’istanza di accesso è motivata dall’esigenza di verificare le condizioni economiche dei soggetti nei confronti dei quali si vanti una pretesa, ove tale conoscenza sia necessaria per la difesa degli interessi del soggetto coinvolto in giudizio e siano assenti interessi antagonisti assistiti da particolari esigenze di riserbo o comunque meritevoli di maggior protezione. L’accesso difensivo ai documenti contenenti dati reddituali, patrimoniali o finanziari presenti nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può esser esercitato indipendentemente dai poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia, ben potendo il privato ricorrere agli ordinari strumenti offerti dalla legge sul procedimento amministrativo e sull’accesso agli atti per ottenere gli stessi dati che il giudice potrebbe intimare all’Amministrazione di consegnare. Ciò in quanto tra accesso difensivo e metodi di acquisizione probatoria previsti dal c.p.c. v’è un rapporto di complementarietà. L’accesso difensivo ha una duplica natura giuridica, sostanziale e processuale: quella sostanziale dipende dall’essere, l’accesso, una situazione strumentale per la tutela di una situazione giuridica finale; quella processuale consiste nel fatto che il legislatore ha voluto fornire di azione la pretesa di conoscenza, rendendo effettivo e, a sua volta, giuridicamente tutelabile e giustiziabile, l’eventuale illegittimo diniego o silenzio. in tema di appalti : - TAR Napoli 1^, 20.9.23 n. 5155, pres. Salamone, est. De Falco (Guida al diritto 39/2023, 35): Indipendentemente dalla clausola sociale che impone il generico riassorbimento del personale dell’appaltatore uscente, e in aggiunta e a completamento di essa, l’ente pubblico che indice una gara può prevedere un punteggio ulteriore a tutela dei lavoratori che subentrino al precedente appaltatore. Infatti, mentre l’operatività della clausola sociale generica resta subordinata all’organizzazione dell’impresa subentrante (che potrebbe dimostrare di non avere bisogno di tutti i lavoratori precedentemente in servizio), il punteggio premiale favorisce gli operatori economici che garantiscono maggiore continuità ai dipendenti, ossia il riassorbimento di un maggior numero di risorse umane provenienti dal contraente uscente, mantenendo le condizioni e i trattamenti contrattuali già goduti. Tale punteggio premiale è legittimo perché non intacca né la libertà di concorrenza, né la parità di trattamento tra le imprese in gara. in tema di trasferimento d’ufficio (magistrati): - TAR Lazio 1^, 28.9.23 n. 14336, pres. est. Petrucciani (Guida al diritto 39/2023, 35): Ai fini del trasferimento d’ufficio di magistrati il CSM deve non tanto provare che i fatti addebitati hanno provocato un concreto vulnus al prestigio dell’ordine giudiziario, quanto piuttosto verificare se essi siano idonei a mettere semplicemente in pericolo la reputazione della funzione in parola; e cioè se essi, secondo la comune esperienza, possano veicolare nell’ambiente esterno la ‘percezione’ sfavorevole circa l’indipendenza e l’obiettività del magistrato nell’assolvere il proprio (esemplare) ruolo. sulle concessioni balneari : - Marcello Clarich*, Concessioni spiagge, soluzione lontana e resta il rischio della sanzione europea (Guida al diritto 39/2023, 12-13, editoriale) [*ordinario di Diritto amministrativo presso La Sapienza Università di Roma] sugli effetti della incostituzionalità (sorte del provvedimento amministrativo): - Cons. Stato III 6.9.23 n. 8188, pres. Greco, est. Santoleri (Guida al diritto 39/2023, 90 T, sotto il titolo: Legge cancellata perché incostituzionale, chi ha avuto vantaggi continua a goderne): Nell’ambito dei provvedimenti amministrativi annullati a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme applicate, occorre tenere in considerazione i criteri elaborati dalla Corte di giustizia dell’Ue a tutela dell’affidamento generato nel privato. Se su un piano generale vige l’equiparazione quoad effectum al sopravvenire di una nuova norma di legge a effetto abrogativo, l’efficacia ex tunc della sentenza della Corte costituzionale si deve qualificare come retroattività impropria. Ciò in quanto l’effetto ex tunc della declaratoria di incostituzionalità è limitato ai rapporti ancora pendenti, facendo salvi i cosiddetti “rapporti esauriti”, anche alla luce dei parametri elaborati dalla Corte di giustizia Ue a tutela dell’affidamento generato nel privato. Tra questi occorre infatti che risponda allo scopo di interesse generale evitare che, una volta che una norma di legge sia dichiarata incostituzionale, chi abbia ottenuto vantaggi economici, sulla base di quella norma, continui a goderne sine die. A supporto del sacrificio richiesto al privato occorre che l’ordinamento predisponga strumenti a tutela dell’affidamento di chi abbia ottenuto un titolo poi annullato perché illegittimo. Nell’ambito di questi si individua l’esercizio del potere conformativo degli effetti dell’annullamento da parte del giudice o, ancora, la possibilità per il destinatario del provvedimento annullato di far valere il proprio legittimo affidamento con l’azione risarcitoria. Guardando al piano della configurabilità di una responsabilità della PA che applica una legge poi dichiarata illegittima, si deve escludere la colpa di quest’ultima quando la norma è pienamente vigente nel momento di adozione del provvedimento, ricorrendo l’esimente dell’errore scusabile. Allo stesso modo si deve escludere anche la configurabilità di una colpa del legislatore, perché la giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato sono concordi nel ritenere che non esiste un diritto soggettivo dei cittadini al corretto esercizio del potere legislativo, e ciò alla luce della libertà della funzione politica legislativa sancita dagli artt. 68, comma 1, e 122, comma 4, della Costituzione. - (commento di) Giulia Pernice, Nella ricostruzione degli effetti no alla colpa della Pa e ai ristori (Guida al diritto 39/2023, 98-101) [la responsabilità prevista in tema di rapporti tra norme nazionali e comunitarie non può essere adattata al rapporto tra legislazione nazionale e regionale] in tema di beni culturali (diritto d’autore): - Trib. Firenze, 20.4.23, giudice Donnarumma (Guida al diritto 39/2023, 50 T, sotto il titolo: David di Michelangelo, la “copia” non autorizzata apre la strada al ristoro): Il codice dei beni culturali (DLg n. 42/2001) prevede che la riproduzione dei beni culturali debba essere autorizzata. L’assenza di consenso all’utilizzo dell’immagine del bene culturale, quindi, non può che costituire un illecito. Anche i beni culturali godono di un diritto all’immagine che – se leso – dà origine a un obbligo risarcitorio, che consente di configurare anche il risarcimento dei danni non patrimoniali, in considerazione dei valori costituzionali espressi dalla disciplina della protezione e della valorizzazione del patrimonio culturale nazionale. - (commento di) Andrea Sirotti Gaudenzi, Con la riproduzione vietata si ledono i valori costituzionali (Guida al diritto 39/2023, 59-64) in tema di vaccinazioni (Covid-19): - Corte cost. 5.10.23 n. 185 (GU 41) pres. Sciarra, red. Patroni Griffi (Guida al diritto 39/2023, 34): Benché non fosse l’unica strada perseguibile, la scelta legislativa, operata in fase emergenziale, di imporre l’obbligo della vaccinazione anti-Covid, a pena della sospensione, per categorie professionali individuate per legge (come gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario diversi dagli operatori sanitari), senza alcuna verifica rispetto alle tipologie di svolgimento della professione, non è irragionevole, garantendo celerità e certezza nell’individuazione dei soggetti chiave per il contrasto alla pandemia e permettendo una tempestiva e uniforme attuazione dell’obbligo vaccinale. [La Corte ha giudicato in parte inammissibili, in parte infondate le. questioni di costituzionalità dell’art. 4 DL 1.4.2021 n. 44, - L 28.5.2021 n. 76 (come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), DL 26.11.2021 n. 172 – L 21.1.2022 n. 3). sollevate dal Tribunale di Genova nel ricorso di un chimico, direttore di un laboratorio di analisi anti-inquinamento, che lamentava l’estensione dell’obbligo anche alla sua categoria, solo nominalmente (e per legge) rientrante tra le professioni sanitarie]. [Vedasi pure la coeva, analoga sentenza 5.10.23 n. 186, relativa agli obblighi vaccinali per il personale svolgente la propria attività lavorativa, a qualsiasi titolo e con qualsiasi modalità, nelle strutture di cui all'art. 8-ter DLg 502/1992 (nella specie, dipendente di azienda socio sanitaria territoriale)] sull’ amministrazione di sostegno : - Cass. 1^, 2.10.23 n. 27691 (Guida al diritto 39/2023, 38 T): Chi è sottoposto ad amministrazione di sostegno è pienamente capace in relazione agli atti per i quali non è prevista una specifica incapacità, e la sua condizione giuridica è differenziata da quella dell’interdetto, cosicché ne deve essere tenta distinta la posizione, salvo nel caso in cui il giudice non compia una valutazione ad hoc in ordine alla necessità di assimilarne la tutela. Il divieto di contrarre matrimonio previsto dall’art. 85 c.c. per l’interdetto non trova generale applicazione nei confronti del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, ma può essere disposto dal giudice tutelare solo in circostanze di eccezionale gravità, quando sia conforme all’interesse dell’amministrato. - (commento di) Valeria Cianciolo, Il divieto di matrimonio all’interdetto non va esteso in modo automatico (Guida al diritto 39/2023, 44-49) in materia di famiglia (assegno di divorzio) - Cass. 1^, 4.10.23 n. 27945 (Guida al diritto 39/2023, 33): Ai fini dell’attribuzione dell’assegno di divorzio il giudice deve valutare il “sacrificio professionale” per dedicarsi alla famiglia. Non è però necessario che tale sacrificio si sostanzi in un abbandono totale del lavoro, né che il patrimonio familiare sia incrementato esclusivamente grazie al contributo del coniuge ‘casalingo’. Né tantomeno rilevano le motivazioni che hanno spinto il coniuge a mettere la vita lavorativa in secondo piano. (La SC accoglie il ricorso di una donna che, dopo aver lasciato il posto nell’azienda di famiglia, in seguito alla separazione dal marito era rimasta senza assegno) in tema di obbligazioni pecuniarie : - Cass. 3^, 20.9.23 n. 26901 (Guida al diritto 39/2023, 33): La buona fede del debitore non può essere presa in considerazione per stabilire se il termine del pagamento sia stato rispettato: infatti, in tema di obbligazioni pecuniarie, se effettuate in banca, ciò che rileva ai fini del perfezionamento del pagamento è quando la somma sia materialmente disponibile al creditore, e non quando il debitore abbia inoltrato l’ordine di bonifico. Pertanto, il ritardo nel pagamento da parte del debitore è indipendente dalla sua buona fede o meno, e la clausola penale, in questa fattispecie, può essere attivata dal creditore, fermo restando che essa, se risulta troppo onerosa in rapporto all’obbligazione in essere, può essere ridotta dal giudice valutando gli interessi in gioco. sui diritti del consumatore (garanzia commerciale): - Corte giust. Ue 3^,28.9.23, causa C-133/22 (Guida al diritto 39/2023, 104 solo massima): L’art. 2, punto 16, della direttiva 2011/83/Ue sui diritti dei consumatori va interpretato nel senso che la nozione di “garanzia commerciale” include, a titolo di “qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciat[o] nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto”, l’impegno preso dal garante nei confronti del consumatore, vertente su circostanze inerenti alla persona di quest’ultimo, quali la sua soddisfazione, rispetto al bene acquistato, lasciata alla sua valutazione personale, senza che, per attivare detta garanzia, l’esistenza di tali circostanze debba essere valutata oggettivamente. - (commento di) Marina Castellaneta, “Soddisfatto o rimborsato”, formula che rientra nella nozione di garanzia commerciale secondo le norme Ue (Guida al diritto 39/2023, 104-106) sui diritti del consumatore (abbonamenti on line): - Corte giust. Ue 7^, 6.10.23, causa C-565/22 (Guida al diritto 39/2023, 31): Il diritto del consumatore di recedere da un contratto a distanza, nel caso della sottoscrizione di un abbonamento che comporta un periodo iniziale gratuito e che, in assenza di risoluzione, è rinnovato automaticamente, è in linea di principio garantito una sola volta. Tuttavia, se al momento della sottoscrizione dell’abbonamento il consumatore non è stato informato in maniera chiara, esplicita e comprensibile che dopo il periodo iniziale gratuito l’abbonamento diventa a pagamento, egli disporrà di un nuovo diritto di recesso dopo tale periodo. (Fattispecie: una società gestisce piattaforme di apprendimento on line destinate agli studenti: al momento della prima sottoscrizione, l’abbonamento può essere testato gratuitamente per 30 giorni e può essere risolto in qualsiasi momento durante tale periodo, ma alla scadenza dei 30 giorni diventa a pagamento e, quando scade senza essere stato risolto, è rinnovato automaticamente per una durata determinata. Al momento della sottoscrizione dell’abbonamento a distanza la società informa i consumatori del diritto di recesso. Una società austriaca per la tutela dei consumatori ritiene che il consumatore disponga del diritto di recesso non solo rispetto alla sottoscrizione di un abbonamento di prova gratuito di 30 giorni, ma anche rispetto alla trasformazione di tale abbonamento in abbonamento a pagamento e al suo rinnovo e chiede alla Corte di interpretare la direttiva sui diritti dei consumatori) in tema di circolazione stradale (sospensione della patente): - Cass. pen. 6^, 2.10.23 n. 39705 (Guida al diritto 39/2023, 34): In materia di sinistri stradali, l’art. 222, commi 1 e 2, cod. stradale prevede che, se da una violazione delle norme del codice stradale deriva una lesione colposa, si applica la sospensione della patente di guida da 15 giorni a 3 mesi, anche in caso di colpa lieve. [Nella specie, l’imputato, di cui era stata accertata la responsabilità ex art. 141 cod. str. per avere perso il controllo dell’auto cagionando un incidente stradale con lesioni personali colpose guaribili in tre giorni (art. 590 c.p.) era stato condannato a 500 euro di multa, con sospensione della patente di guida per 20 giorni e risarcimento danni per 1.000 euro in favore della parte civile] sulla riforma Cartabia (penale) - Cass. pen. 1^, 4.7-6.9.23 n. 36885 (Guida al diritto 39/2023, 76 T): Il condannato a pena detentiva superiore a quattro anni - all’esito di un procedimento pendente davanti alla Corte di cassazione alla data dell’1 novembre 2022, originariamente prevista per l’entrata in vigore del DLg 10.10.2022 n. 150, ma non a quella del 30 dicembre 2022, stabilita dall’art. 99-bis dello stesso decreto legislativo - non può presentare al giudice dell’esecuzione istanza di applicazione delle pene sostitutive di cui all’art. 20-bis c.p., ai sensi dell’art. 95, seconda parte, del DLg 150/2022, entro trenta giorni dall’irrevocabilità della sentenza. - (commento di) Carmelo Minnella, Il differimento della lex mitior nuoce al condannato a pena breve (Guida al diritto 39/2023, 78-84) c.s. Il mondo è l'opera di un Dio in delirio (Gustave Flaubert, "La tentazione di Sant'Antonio”)
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