sul c.d. DL infrazioni (procedure di infrazione europee):
DL 16.9.2024 n. 131 (GU 16.9.24 n. 217, in vigore dal settembre 2024), Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano
- testo del decreto (Guida al diritto 37/2024, 24-33) sotto il titolo: Procedure d’infrazione, con un decreto legge si superano le inadempienze
- modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 37/2024, 34-38)
- guida alla lettura (mappa del testo) a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 37/2024, 39-44) sotto il titolo: “L’obiettivo è quello di chiudere 16 violazioni di norme Ue” (tra cui quelle relative alle concessioni c.d. balneari, al trattamento previdenziale dei magistrati onorari, alle garanzie difensive per i minori sotto procedimento penale, ai controlli su strada, all’abuso di contratti a tempo determinato, ecc.)
- commenti:
--- Marina Castellaneta, Legge comunitaria insufficiente per rispettare gli obblighi europei (Guida al diritto 37/2024, 45-48) [le novità]
--- Marcello Clarich e Andrea Nardi, Concessioni prorogate al 2027, una vicenda forse al capolinea (Guida al diritto 37/2024, 49-53) [Le norme sul demanio marittimo mirano a tutelare i piccoli operatori del settore (cioè probabilmente quasi tutti, considerata la dimensione media degli stabilimenti balneari). Non è chiaro perché il canone non costituisca un elemento di valutazione delle offerte, secondo quanto accade di regola nelle procedure di gara]
--- Carmelo Minnella, Eccezione avere notizie dall’indagato anche senza la presenza del difensore (Guida al diritto 37/2024, 54-59) [Le novità sul codice di rito. La decretazione d’urgenza (l’anno scorso il DL 69/2023) sta diventando lo strumento abituale per “stoppare” le procedure euro-unitarie. Solo in circostanze eccezionali e nella fase che precede il processo, gli Stati possono derogare temporaneamente all’applicazione dei diritti verso l’indagato. Non sono utilizzabili nella fase procedimentale, le dichiarazioni spontanee che l'indagato in stato di libertà abbia reso alla polizia giudiziaria]
--- Aldo Natalini, Valutazione sanitaria immediata per i minorenni arrestati (Guida al diritto 37/2024, 60-66) [processo penale minorile: i diritti fondamentali dei minori; le garanzie procedurali; il diritto a un esame medico per il minore privato della libertà]
sul processo telematico (specifiche tecniche):
Provvedimento 7.8.2024, prot. 4292, del Ministero della giustizia – Dipartimento per l’innovazione tecnologica – Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (in vigore dal 30 settembre 2024), avente ad oggetto: “Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24”
- testo del provvedimento (Guida al diritto 37/2024, 67-82) [gestore della PEC del Ministero della giustizia; infrastrutture informatiche; identificazione informatica; portale dei servizi telematici; registro degli indirizzi elettronici; indirizzi PEC di privati e PPAA; trattamento dati personali; fascicolo informatico; formato di atti e documenti informatici; trasmissione di atti tramite portale informatico; comunicazioni e notificazioni telematiche; rilascio di copie di atti e documenti; sicurezza del sistema; pagamenti telematici) [art. 31, comma 2: Dalla data di entrata in vigore del provvedimento (30 settembre 2024) cessano di trovare applicazione le specifiche tecniche adottate con provvedimento 16 aprile 2014, e successive modifiche, del Direttore generale DGSIA]
- commento di Aldo Natalini, Deposito degli allegati nel fascicolo, producibili i file in qualunque formato (Guida al diritto 37/2024, 83-89) [L’adozione delle nuove specifiche tecniche si è resa necessaria dopo la revisione dei codici di rito varata dalla riforma Cartabia; prevista per la prima volta la possibilità di iscrizione nel Re.G.Ind.E. dei domicili digitali anche degli enti privati; il deposito di atti ed allegati in “busta telematica”, ossia un file in formato MIME che riporta tutti i dati per l’elaborazione da parte del sistema ricevente; le funzionalità del sistema “PagoPA” messe a disposizione nel “Pst” (art. 30 del decreto)]
sulla responsabilità della PA (danni da provvedimento illegittimo - colpa della PA):
- Cons. Stato IV-quater, 11.9.24 n. 7528, pres. Lopilato, est. Carrno (Guida al diritto 37/2024, 94): Ai fini dell’accertamento della responsabilità, perché si configuri la colpa dell’amministrazione occorre avere riguardo al carattere e al contenuto della regola di azione violata: se la stessa è chiara, univoca, cogente, in caso di sua violazione si dovrà riconoscere la sussistenza dell’elemento psicologico; se invece il canone della condotta amministrativa è ambiguo, equivoco o, comunque, costruito in modo tale da affidare all’autorità pubblica un elevato grado di discrezionalità, la colpa potrà sussistere solo nelle ipotesi in cui il potere sia stato esercitato in palese spregio delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, proporzionalità e ragionevolezza, con la conseguenza che ogni altra violazione del diritto oggettivo resta assorbita nel perimetro dell’errore scusabile, ai sensi dell’art. 5 c.p.
in tema di silenzio assenso:
- TAR Palermo 4^, 6.9.24 n. 2506, pres. Bruno, est. La Malfa (Guida al diritto 37/2024, 94): A seguito della riforma Madia del 2015, il “silenzio assenso” (art. 17-bis L. 241/1990) è applicabile anche quando nel processo decisionale pubblico è coinvolta un’Amministrazione preposta alla cura di interessi sensibili, come la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali. E ciò anche nel caso in cui la richiesta di parere sia arrivata tramite una semplice e-mail, e non utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata. Non vi è alcuno obbligo di utilizzo della Pec tra le PA, come desumibile dagli artt. 47 e 48 DLg 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale).
in tema di soccorso istruttorio (selezioni pubbliche):
- TAR Lazio 2^, 30.7.24 n. 15436, pres. Monica, est. Vigliotti (Guida al diritto 37/2024, 93): Considerato che la corretta selezione dei dipendenti pubblici ha importanza cruciale per il buon andamento della pubblica amministrazione, il soccorso istruttorio va attivato ogniqualvolta sia possibile, diversamente il danno è all’interesse pubblico. In quest’ottica, il limite all’attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione, ovvero di un titolo valutabile, poiché consentire a un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri in violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza richiesta, il soccorso istruttorio va attivato se dalla documentazione presentata dal concorrente residuino margini di incertezza facilmente superabili, rispondendo tale scelta amministrativa a un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirato a buona fede e correttezza. (Nella fattispecie, la ricorrente aveva omesso di dichiarare, nella domanda di partecipazione, i periodi di servizio resi alle dipendenze di altre amministrazioni, ma aveva dichiarato quale data della prima nomina nella pubblica amministrazione il 6 settembre 1999, anteriore alla sua assunzione presso il Ministero. Questo dato presupponeva il possesso di una pregressa esperienza professionale presso altre amministrazioni; circostanza, peraltro, ben nota all’Amministrazione, come deducibile dal fatto che tale elemento era già stato inserito dal sistema nel relativo format poi utilizzato dalla candidata in sede di compilazione e invio della domanda. In tali circostanze ricorre non una carenza totale di allegazione del requisito, ma soltanto parziale, per cui sussistono i presupposti per attivare il potere-dovere di soccorso istruttorio).
in materia edilizia (distanze):
- Cass. 2^, 5.8.24 n. 21991 (Guida al diritto 37/2024, 98, solo massima, annotata da Mario Piselli): Le norme dei regolamenti edilizi che stabiliscono le distanze tra le costruzioni, e di esse dal confine, sono volte non solo ad evitare la formazione di intercapedini nocive tra edifici frontistanti, ma anche a tutelare l'assetto urbanistico di una data zona e la densità edificatoria in relazione all'ambiente, sicché, ai fini del rispetto di tali norme, rileva la distanza in sé, a prescindere dal fatto che le costruzioni si fronteggino e dall'esistenza di un dislivello tra i fondi su cui esse insistono.
in tema di unioni civili (assegno):
- Cass. 1^, 179.24 n. 24930 (Guida al diritto 37/2024, 91 solo massima): In caso di unioni civili si applica l’art. 5, comma 6, L 898/1970, richiamato dall’art. 25 della L. 76/2016. per cui il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore dell’ex partner - cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa - richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex partner istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.
in tema di concorrenza (Booking.com, prenotazione alberghiera):
- Corte giust. Ue 2^, 19.9.24, causa C-264/23 (Guida al diritto 37/2024, 94-95 s.m.): La fornitura di servizi di prenotazione alberghiera online da parte di piattaforme come Booking.com ha prodotto un effetto neutro se non addirittura positivo, sulla concorrenza. In tal modo infatti, per un verso, si consente ai consumatori di accedere a un’ampia gamma di offerte e di confrontarle in modo semplice e rapido; per l’altro, si permette agli alberghi di acquisire una maggiore visibilità. Non è invece dimostrato che le clausole di parità, sia ampia che ristretta, della tariffa siano, da una parte, oggettivamente necessarie e, dall’altra, proporzionate rispetto all’obiettivo. Infatti, le clausole di parità ampia, oltre a ridurre la concorrenza tra le varie piattaforme di prenotazione alberghiera, comportano rischi di espulsione delle piccole piattaforme e delle nuove piattaforme dal mercato. Lo stesso vale per le clausole di parità ristretta. Per quanto esse generino, prima facie, un effetto restrittivo della concorrenza inferiore e mirino a scongiurare il rischio di parassitismo, non risulta che siano oggettivamente necessarie per garantire la redditività della piattaforma di prenotazione alberghiera. (I vincoli ai prezzi degli hotel potrebbero minare la concorrenza)
in tema di concorrenza (clausole abusive - caso Google “AdSense for Search”:
- Trib. Ue 8.9.24, causa T-334/19 (Guida al diritto 37/2024, 94): Il Tribunale Ue annulla la “multa” da 1,5mld inflitta della Commissione a Google per “AdSense for Search” [*]. Pur confermando la maggior parte delle conclusioni della Commissione, il Tribunale conclude che vi sono stati errori nella valutazione della durata delle clausole in questione, nonché del mercato coperto dalle stesse nel 2016, e di conseguenza annulla integralmente la decisione della Commissione stessa. Secondo il Tribunale, la Commissione non ha dimostrato che le tre clausole costituissero ciascuna un abuso di posizione dominante e nel loro insieme una violazione unica e continuata dell’articolo 102 Tfue. Non ha dimostrato che le clausole in questione fossero idonee a dissuadere gli editori dall’approvvigionarsi presso i concorrenti di Google o che fossero idonee a impedire ai concorrenti di accedere a una parte significativa del mercato dell’intermediazione pubblicitaria nello Spazio economico europeo (SEE). Per il Tribunale, la Commissione non ha preso in considerazione tutte le circostanze rilevanti. Molti dei GSA cui erano stati soggetti gli editori avevano una durata di soli pochi anni, anche se poi erano stati rinnovati. La Commissione si è limitata a tenere conto della durata cumulativa dei GSA, senza verificare se gli editori avessero avuto la possibilità di rifornirsi presso i concorrenti di Google. Inoltre, non ha dimostrato che tali clausole avrebbero potuto produrre un effetto di preclusione, in ragione della loro copertura, nel 2016, in assenza di dati specificamente attinenti a tale anno. Né ha dimostrato che le clausole avessero, da un lato, scoraggiato l’innovazione, dall’altro aiutato Google a rafforzare la sua posizione dominante; né infine che avessero danneggiato i consumatori.
[*AdSense for Search (AFS) is a Google product that lets you enhance your site with Google Search and Shopping ads and earn additional revenue. AdSense for Search is part of the AdSense family of products. You can use AdSense for Search in addition to AdSense for Content and monetize both your search results pages and your site's content]
in materia penitenziaria:
- Vittorio Manes*, Carceri e umanità delle pene, oggi un principio disabitato (Guida al diritto 37/2024, 22-23, editoriale) [*ordinario di Diritto penale nell'Università di Bologna e Direttore di "Diritto di difesa" - rivista dell'Unione delle Camere penali italiane]
c.s.
Un ecologismo senza l'uomo è una partita persa, oltre che innaturale
(Guido Castelli., senatore e commissario straordinario per la ricostruzione dell'Italia centrale, contro la Nature Restauration Law votata dal Consiglio Ue a Lussemburgo: la legge impone agli Stati membri di adottare misure per restituire alla natura almeno il 20% delle aree terrestri della Ue entro il 2030. Il senatore si batte. contro la biomassa non gestita, cioè il nuovo bosco "selvaggio" visto come fattore moltiplicatore di effetti disastrosi)