Guida al diritto (36/2025)
sulla
riforma della giustizia:
- Giovanni Verde*, Riforma della Giustizia, l’ossessione delle nomine e del nuovo ruolo del Csm (Guida al diritto 36/2025, 10-16, editoriale) [*professore emerito presso l'Università «Luiss-Guido Carli» di Roma]
in tema di
piattaforme digitali (contributi per la vigilanza):
- Trib. Ue 1^ ampliata, 10.9.25, cause T-55/24 e T- 58/24 (Guida al diritto 36/2025, 21): La metodologia di calcolo del numero mensile medio di utenti dei servizi delle grandi piattaforme o motori di ricerca su Internet è alla base della fissazione del contributo dovuto a copertura dei costi dell’attività di vigilanza della Commissione sui servizi medesimi e va stabilita dall’Esecutivo di Bruxelles attraverso un atto normativo delegato relativo al regolamento europeo sui servizi digitali, e non attraverso individuali atti di esecuzione come quelli indirizzati alle società proprietarie di Facebook, Instagram e Tik Tok. (Adito da Meta Platforms e Tiktok Thecnology, il Tribunale Ue ha annullato i singoli atti di esecuzione in base ai quali la Commissione europea aveva fissato il contributo annuale a carico delle società per i tre servizi digitali più noti nella rete. Infatti, per quanto negli atti di esecuzione venisse illustrato il metodo di calcolo utilizzato globalmente il tribunale rileva l’errore normativo della Commissione per non averlo esposto e adottato con il dovuto atto delegato in attuazione delle prescrizioni del Regolamento Ue sui servizi digitali. Il Tribunale ha sospeso gli effetti della propria decisione di annullamento contro gli atti di esecuzione in cui erroneamente veniva illustrato dalla Commissione il metodo di calcolo comune del numero mensile medio dei destinatari del servizio cosiddetto “NMDA”).
sul danno in materia
edilizia:
- Cons. Stato IV 5.8.25 n. 6930, pres. Neri, rel. Arrivi (Guida al diritto 36/2025, 76 T): Nei casi in cui la lesione discenda da una illegittimità provvedimentale accertata solo sul piano dei vizi non sostanziali e, quindi senza il riconoscimento della fondatezza della pretesa sostanziale, il danno può essere riconosciuto soltanto all'esito della riedizione dell'azione amministrativa che, se esercitabile, consente di formulare il giudizio di spettanza del bene della vita. La scelta riservata alla PA va preservata al contempo anche nel risarcimento del danno da perdita di chance nel quale il giudizio di spettanza del bene della vita assume ruolo centrale affinché tale posta risarcitoria non venga utilizzata come escamotage per superare il riesercizio del potere pubblico. (Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha ritenuto che non spetta il risarcimento del danno da illegittimo rigetto della proposta di variante urbanistica, qualora l'annullamento sia dovuto a difetto di motivazione, risultando il comune libero di riesercitare il potere e l'occasione non definitivamente persa, sicché non spetta neanche il danno da perdita di chance).
- (commento di) Giulia Pernice, Giudizio di spettanza del “bene vita” alla base della valutazione del danno (Guida al diritto 36/2025, 82-85)
in materia di
istruzione:
- Tar Venezia 4^, 8.9.25 n. 1530, pres. Raiola, est. Zampicinini (Guida al diritto 36/2025, 20-21): La bocciatura per cattiva condotta dell’alunno “plusdotato” è illegittima. [Il Tar accoglie il ricorso di due genitori che avevano impugnato il provvedimento di esclusione del figlio tredicenne lamentando la mancata attivazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) e l’assenza di insufficienze. La decisione rileva: che l’alunno aveva presentato difficoltà comportamentali già dall’anno precedente; che nell’anno in questione, a seguito di una serie di colloqui con la dirigente scolastica, il ragazzo aveva iniziato un percorso terapeutico con due psicologhe (una della ULSS e di un del centro specializzato) al termine del quale gli veniva diagnosticata una plusdotazione cognitiva: QI elevato con immaturità comportamentale che porta il ragazzo a “comportamenti disturbanti per la lezione”. Veniva perciò richiesta reiteratamente dai genitori, l’attivazione di un BES (Bisogni educativi speciali) con redazione di un PDP, che tuttavia la scuola non predisponeva, ritenendo la documentazione incompleta perché priva del dato numerico del QI. La scuola dovrà decidere nuovamente sull’ammissione alla classe successiva tenendo in considerazione: a) il fatto che il minore ha riportato la sufficienza in tutte le materie con voti anche alti in alcune discipline; b) che la non ammissione alla classe successiva di un soggetto plusdotato, in assenza di insufficienze da recuperare, genererebbe, come conseguenza, la ripetizione da parte dell’alunno dell’anno già svolto e, quindi, degli argomenti già trattati (ed appresi), acuendo la condizione di “noia” causativa dei comportamenti devianti, con il rischio concreto che la bocciatura amplifichi le condotte stigmatizzate, il tutto senza risolvere le problematiche di apprendimento dell’alunno, il che porterebbe, in buona sostanza, la scuola a tradire la sua mission].
in tema di
asilo (nozione di “Paese sicuro”):
- Corte giust. Ue, Grande sezione, 1.8.25, cause riunite C-758/24 e C-759/24 (Guida al diritto 36/2025, 86 solo massima): L’art. 37 della direttiva 2013/32 osta a che uno Stato membro designi come paese di origine sicuro un paese terzo che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I della direttiva. Uno Stato membro può designare paesi terzi quali paesi di origine sicuri mediante un atto legislativo, a condizione che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale vertente sul rispetto delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I a detta direttiva, da parte di qualsiasi giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione concernente una domanda di protezione internazionale, esaminata nell’ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paesi di origine sicuri. Lo Stato membro, che designa un paese terzo come paese di origine sicuro, deve garantire un accesso sufficiente e adeguato alle fonti di informazione di cui all’art. 37, par. 3, sulle quali si fonda tale designazione, accesso che deve, da un lato, consentire al richiedente protezione internazionale interessato, originario di tale paese terzo, di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente e, dall’altro, consentire a quest’ultimo di esercitare il proprio sindacato su una decisione concernente la domanda di protezione internazionale.
- (commento di) Marina Castellaneta, Paesi terzi sicuri, se la protezione viene respinta va sempre garantita la tutela giurisdizionale (Guida al diritto 36/2025, 86-90)
in tema di
famiglia (danno da perdita della bigenitorialità):
- Cass. 1^, 7.9.25 n. 24719 (Guida al diritto 36/2025, 18): Il padre assente deve risarcire il danno per la perdita della bigenitorialità. La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole può integrare infatti gli estremi dell’illecito civile, quando causi la lesione di diritti costituzionalmente protetti: e fra questi indubbiamente rientra il diritto alla bigenitorialità, diritto costituzionale, rafforzato dall’art. 24 della Cedu e dalle Convenzioni di New York del 20 novembre 1989. Se è vero che il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. deve essere allegato e provato anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c. c., tale principio va bilanciato con la notoria circostanza che la lesione da perdita della bigenitorialità realizzata attraverso la consapevole sottrazione ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio costituisce di per sé un fatto noto, dal quale poter desumere un’alterazione della vita del figlio, che comporta scelte ed opportunità diverse da quelle altrimenti compiute. Il consapevole disinteresse dimostrato dal genitore nei confronti del figlio, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determina notoriamente un vulnus, dalle conseguenze di entità rimarchevole ed anche, purtroppo, ineliminabili, a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella carta costituzionale (in particolare, artt. 2 e 30 Cost.), e altre norme, un elevato grado di riconoscimento e di tutela. Quanto alla liquidazione del danno da illecito endofamiliare, la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che i parametri adottati nel distretto per la perdita parentale costituiscono indici da assumere in via meramente analogica e con l’applicazione di correttivi che ne giustificano la liquidazione in via meramente equitativa. Pertanto, il criterio tabellare può rappresentare un punto di riferimento nella liquidazione del danno in via analogica ed essere assunto nella soglia minima peraltro non attualizzata al momento della decisione (Cass. 34982/2022).
in tema di
condominio (natura del ballatoio nelle case di ringhiera):
- Corte d’appello di Messina 2^, 20.7.25 n. 599 (Guida al diritto 36/2025, 32 T): In tema di condominio negli edifici, nelle cosiddette «case a ringhiera» il ballatoio che, per caratteristiche strutturali e funzionali, è destinato all'accesso esclusivo di un numero limitato di alloggi (nella specie, tre) configura una parte comune in regime di «condominio parziale» ex art. 1123, comma 3, c.c. Tale qualificazione non comporta la nascita di un soggetto autonomo distinto dal condominio generale, né incide sulla legittimazione passiva di quest'ultimo (e dell'amministratore) nelle azioni aventi a oggetto l'obbligo manutentivo o risarcitorio dei danni derivanti dalla cosa comune.
- (commento di) Fulvio Pironti, La domanda giudiziale per il ripristino va presentata all’intero condominio (Guida al diritto 36/2025, 36-40)
in tema di
locazioni:
- Cass. 3^, 21.8.25 n. 23655 (Guida al diritto 36/2025, 24 T): Qualora sia stipulata per una durata inferiore a quella legale una locazione di immobile destinato all'esercizio di una delle attività previste dall'art. 27 L 392/1978, il contratto, ove sorga controversia, potrà essere ritenuto conforme al modello legale "locazione non abitativa transitoria", e quindi sottratto alla sanzione della nullità ex art. 79 e alla eterointegrazione ex art. 1339 c.c., a condizione che la transitorietà sia espressamente enunciata, con specifico riferimento alle ragioni che la determinano, in modo da consentirne la verifica in sede giudiziale, e sempreché risulti che le ragioni dedotte siano di natura tale da giustificare la sottrazione del rapporto al regime ordinario, e cioè siano ragioni oggettive che escludano esigenze di stabilità.
- (commento di) Mario Piselli, Necessario un controllo del giudice sulla natura dell’attività esercitata (Guida al diritto 36/2025, 30-31)
in tema di
lavoro (assistenza a disabili):
- Corte giust. Ue 1^, 11.9.25, causa C-38/24 (Guida al diritto 36/2025, 21): Il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità (Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) si estende anche a un lavoratore che ne è vittima a causa dell’assistenza che fornisce a suo figlio, affetto da disabilità. Come risulta dalla sentenza Coleman (C-303/06) la direttiva mira a combattere ogni forma di discriminazione fondata sull’handicap. Le relative disposizioni devono essere lette alla luce del principio di non discriminazione, del rispetto dei diritti dei minori e del diritto all’integrazione delle persone disabili previsti dalla Cedu, in combinato disposto con le disposizioni della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Dal complesso di tali atti risulta che, per salvaguardare i diritti delle persone disabili, in particolare di minori, il principio generale di non discriminazione riguarda la discriminazione indiretta «per associazione» fondata sull’handicap affinché la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro sia garantita anche ai loro genitori, e questi ultimi non subiscano un trattamento sfavorevole sul loro posto di lavoro a causa della situazione dei loro figli. Per garantire l’uguaglianza tra i lavoratori, il datore di lavoro è tenuto ad adottare soluzioni ragionevoli idonee a consentire l’assistenza necessaria ai figli disabili, con solo limite del carattere sproporzionato che tale onere potrebbe comportare per il datore di lavoro. Il giudice nazionale dovrà verificare che, nella causa specifica, la domanda del lavoratore non costituisca un onere del genere. (Un’operatrice di stazione aveva chiesto a più riprese al datore di lavoro di essere assegnata a un posto di lavoro a orario fisso, stante la necessità di occuparsi del figlio, affetto da una grave disabilità e da invalidità totale. Il datore di lavoro, a titolo provvisorio, le aveva accordato alcuni accomodamenti, rifiutandosi però di renderli permanenti. L’operatrice ha contestato il rifiuto dinanzi ai giudici italiani)
sul
ne bis in idem:
- Corte giust. Ue 1^, 11.9.25, causa C-802/23 (Guida al diritto 36/2025, 22): Spetta alla Corte centrale spagnola determinare se i fatti oggetto del procedimento penale instaurato di fronte a essa a partire dalla consegna della persona imputata siano gli stessi giudicati in via definitiva dai giudici francesi. La nozione di «medesimi fatti» comprende i fatti contestati a una persona nell’ambito di un procedimento penale promosso in uno Stato membro per atti terroristici se tale persona sia già stata condannata in un altro Stato membro, a causa dei medesimi atti, per la sua partecipazione a un’associazione terroristica finalizzata alla preparazione di un attentato. La pena comminata [recte, irrogata, NdR] nel primo Stato fa scattare il divieto di ne bis in idem se questa è stata eseguita, se è in corso di esecuzione o se non è più eseguibile in base al diritto dello Stato che l’ha comminata [recte, irrogata]. In caso diverso il principio di non essere giudicati due volte per lo stesso fatto non opererebbe. (La Corte centrale spagnola aveva rilevato come le azioni giudiziarie promosse in Spagna fossero attinenti ai medesimi fatti oggetto delle sentenze di condanna francesi, il che faceva emergere un caso di bis in idem, donde il rimpallo tra Corte suprema spagnola e Corte centrale che ha deciso il rinvio pregiudiziale alla Corte Ue).
in
procedura penale (querela):
- Corte cost. 24.7.25 n. 123, pres. Amoroso, red. Viganò (Guida al diritto 36/2025, 50 T, sotto il titolo “Se il delitto connesso diventa procedibile a querela lo è anche il reato di stalking”): L’art. 85, comma 2-ter, DLg 10.10.2022 n. 150, in quanto richiamato dall’art. 9 DLg 19.3.2024 n. 31, è incostituzionale nella parte in cui prevede che si continua a procedere d’ufficio per il delitto previsto dall’art. 612-bis c.p. connesso con il delitto di cui all’art. 635, secondo comma, numero 1), c.p. commesso, prima della data di entrata in vigore del medesimo DLg 31/2024, su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, e nella parte in cui non prevede che, relativamente al suddetto delitto di cui all’art. 612-bis c.p., i termini previsti dall’articolo 85, commi 1 e 2, DLg150/2022 decorrano dalla data della pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale.
- (commento di) Carmelo Minnella, Proposta e acquisizione di querela, i termini partono dal 30 luglio 2025 (Guida al diritto 36/2025, 56-61). Il caso giunto alla Consulta nasce da un processo verso un uomo chiamato a rispondere del delitto di atti persecutori nella forma aggravata e di danneggiamento aggravato. Nelle more della decisione della Consulta è intervenuto il legislatore che ha previsto la perseguibilità a querela della persona offesa.
in
procedura penale (esecuzione):
- Cass. pen. 1^, 5.8.25 n. 28584 (Guida al diritto 36/2025, 62 T): Nella fase dell’esecuzione penale, l’istanza di sospensione delle pene accessorie temporanee non può essere valutata in modo autonomo e disgiunto bensì, alla luce del tenore letterale dell’art. 51-quater, L 26.7.1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario), dovrà essere delibata dal Tribunale di sorveglianza congiuntamente alla concessione di una misura alternativa alla detenzione. Ogni altra questione deve essere devoluta al Giudice dell’esecuzione.
- (commento di) Fabio Fiorentin, La Corte esclude la competenza del giudice di sorveglianza (Guida al diritto 36/2025, 64-68)
c.s.
Intellettuali
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L'unico buon intellettuale, forse, è quello che sa non prendersi troppo sul serio (Carlo Marsonet)
- Non riesco a immaginare una prospettiva meno attraente di una società composta da intellettuali (Christopher Lasch)