Copia di Guida al diritto (37/2025)
in tema di
giustizia:
- Marco Fabri*, Giustizia e Pnrr: un’occasione persa per un sistema giudiziario più efficiente (Guida al diritto 37/2025, 10-16, editoriale) [*dirigente di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr)]
in materia
edilizia (pergotenda):
- Cass. pen. 3^, 22.8.25 n. 29638 (Guida al diritto 37/2025, 56 T): In tema di reati edilizi, non rientra nella nozione di “pergotenda”, assoggettato al regime di edilizia libera di cui all’art. 6, comma 1, lett. b-ter), DPR 6.6.2001 n. 380, come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. a), DL 29.5.2024 n. 69 - L 24.7.2024 n. 105, l’istallazione sul terrazzo di pertinenza dell’abitazione principale di una struttura dotata di sistema di scorrimento in materiale plastico, la quale, lungi dal limitarsi a consentire solo una migliore fruizione dello spazio esterno, determini la creazione di un nuovo volume abitabile, con chiusura totale di due pareti, con una copertura di plastica spessa e con l’utilizzo di pilastrini di dimensioni non trascurabili, avendo ciò determinato il mutamento della destinazione d’uso del terrazzo e ciò a prescindere dalla presenza o meno anche della cucina in muratura.
- (commento di) Aldo Natalini, Sulla legalità delle strutture amovibili la Suprema corte si allinea alla Ga (Guida al diritto 37/2025, 60-64)
in tema di
farmaci (deblistering):
- Cons. Stato I, 2.9.25 n. 992 (parere su ricorso straordinario), pres. Garofoli, est. Lega (Guida al diritto 37/2025, 82 T): In mancanza di specifico divieto e della previsione di atti autorizzativi, deve ritenersi consentita, nel rispetto delle norme di buona fabbricazione e delle cautele prescritte negli atti di regolamentazione eventualmente adottati dalle regioni, l'attività di deblistering, consistente nello spacchettamento dei farmaci dalle confezioni originali, senza alcun frazionamento del principio attivo, e nel successivo riconfezionamento in blister personalizzati per ciascun paziente e nella quantità prevista dalla prescrizione del medico curante (con la conseguenza che il paziente non riceve più plurime scatole, ma più appropriatamente il blister assemblato, con un confezionamento ad personam), trattandosi di attività coerente con i principi dell'aderenza terapeutica e della personalizzazione del servizio di distribuzione dei farmaci.
- (commento di) Davide Ponte, Il confezionamento ad personam è in linea con l’aderenza terapeutica (Guida al diritto 37/2025, 90-93)
in tema di
filiazione (congedo di paternità):
- Corte cost. 21.7.25 n. 115, pres. Amoroso, rel. San Giorgio (Guida al diritto 37/2025, 26 T): È in costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 27-bis Dlgs 26.3.2001 n. 151, come inserito dall'art. 2, comma 1, lettera c), Dlgs 30.6.2022 n. 105, nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.
- (commento di) Valeria Cianciolo, Nell’accesso ai diritti di genitorialità nessuna disparità fondata sul sesso (Guida al diritto 37/2025, 31-34)
in tema di
responsabilità civile (furto da ponteggio):
- Cass. 3^, 12.9.25 n. 25122 (Guida al diritto 37/2025, 19 e 35 T): È dotata di efficienza causale rispetto alla consumazione di un furto in appartamento, non costituendo semplice occasione dello stesso, la condotta posta in essere dall'esecutore di lavori edili sullo stabile condominiale che abbia installato ponteggi privi di idonee misure volte a impedire il loro uso anomalo. [In primo grado, il tribunale aveva riconosciuto alla ricorrente un risarcimento di 21mila euro (con un concorso di colpa della danneggiata del 25%). La Corte di appello aveva ribaltato la sentenza escludendo la responsabilità dell’impresa sul presupposto che il ponteggio era illuminato, aveva una gabbia scale per l’accesso chiusa al piano terra da un cancello con un lucchetto, aveva al lato di ogni piano delle reti elettrosaldate nonché due mantovane sempre con la funzione di impedire l’accesso a terzi: elementi ritenuti “sufficienti ad impedire l’uso anomalo del ponteggio da parte di terzi”. Per la SC, invece, accertato che l’ingresso dei ladri avvenne accedendo al ponteggio attraverso un finestrone del vano scala condominiale, la pretesa di “degradare” il ponteggio a semplice “occasione agevolatrice del passaggio furtivo”, viola i principi in tema di nesso causale, nonché, specificamente, quelli concernenti la responsabilità ex art. 2043 c.c. degli esecutori di opere edili, in relazione ai furti perpetrati avvalendosi delle impalcature installate per la realizzazione delle stesse. Nel caso specifico, il passaggio attraverso il finestrone del vano scala “non esaurisce affatto, ma semmai innesca, la serie causale destinata a concludersi con la penetrazione dei ladri nell’immobile di proprietà esclusiva ..., dal momento che proprio l’utilizzazione delle impalcature ha consentito il successivo accesso al suo appartamento”].
- (commento di) Fulvio Pironti, Nesso causale escluso in presenza di tutte le misure di sicurezza (Guida al diritto 37/2025, 40-44)
in tema di
lavoro (lavoratore che assiste disabile):
- Corte giust. Ue 1^, 11.9.25, causa C-38/24 (Guida al diritto 37/2025, 96 solo massima) (rinvio pregiudiziale della Corte di cassazione, ord.za 17.1.24): La direttiva 2000/78 va interpretata nel senso che il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si applica a un lavoratore che non sia egli stesso disabile, ma che sia oggetto di una siffatta discriminazione a causa dell'assistenza che fornisce al figlio affetto da disabilità. L'art. 5 della direttiva 2000/78, letto alla luce degli artt. 24 e 26 della Carta nonché dell'art. 2 e dell'art. 7 della Convenzione dell'ONU, va interpretato nel senso che un datore di lavoro è tenuto, per garantire il rispetto del principio di uguaglianza dei lavoratori e del divieto di discriminazione indiretta di cui all'art. 2, par. 2, lett. b), di tale direttiva, ad adottare soluzioni ragionevoli, ai sensi dell'art. 5 di detta direttiva, nei confronti di un lavoratore che, senza essere egli stesso disabile, fornisca al figlio affetto da una disabilità l'assistenza che consente a quest'ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono, purché tali soluzioni non impongano a detto datore di lavoro un onere sproporzionato.
- (commento di) Marina Castellaneta, Tutele effettive, divieto di discriminazione valido anche
per la lavoratrice con figlio disabile (Guida al diritto 37/2025, 96-98)
in tema di
buoni pasto nella PA:
- Cass. lav. 17.9.25 n. 25525 (Guida al diritto 37/2025, 20): In tema di pubblico impiego privatizzato l’attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all’effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto a un intervallo non lavorato. [Per la ricorrente Asp (azienda sanitaria provinciale), la Corte territoriale avrebbe errato nell’estendere il diritto alla mensa/pausa indistintamente a tutti i lavoratori la cui prestazione lavorativa superi le sei ore giornaliere senza tener conto della differenza tra i dipendenti turnisti che erogano attività continuativa e dipendenti non turnisti che possono interrompere la prestazione lavorativa per effettuare una pausa. Per la SC, invece, la Corte territoriale ha rettamente interpretato la disposizione contrattuale di cui all’art. 29 del contratto integrativo del 2001 riconoscendo il collegamento del diritto alla mensa alla fruizione di un intervallo di lavoro, risultando tale collegamento operato anche in sede legislativa ove l’intervallo è previsto per la consumazione del pasto ed è collocato oltre il limite delle sei ore di lavoro, a prescindere dalla natura turnista o meno dell’orario lavorativo. Di qui la conferma della sentenza impugnata che riconosce la fruizione del ticket mensa per il periodo di cui è causa relativamente ai turni lavorativi eccedenti le sei ore].
in tema di
ottemperanza:
- TAR Brescia 2^, 18.8.25 n. 767, pres. Pedron, est. Marchiò (Guida al diritto 37/2025, 23): La PA deve eseguire le sentenze anche se ha il bilancio in rosso. Con la riforma del processo civile di cui al Dlgs 149/2022 non è più previsto che per iniziare l’esecuzione forzata sia necessario far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma è prescritto semplicemente che la sentenza sia stata rilasciata in copia conforme all’originale. In tali circostanze può essere emesso uno speciale ordine di pagamento informatico che le amministrazioni statali devono utilizzare per eseguire i pagamenti di somme dovute in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali con efficacia esecutiva, qualora non sussista la necessaria disponibilità sul capitolo di bilancio. Lo speciale ordine di pagamento informatico, che deve essere firmato digitalmente, consente alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché ai funzionari delegati, limitatamente ai capitoli gestiti del bilancio statale, di procedere all’effettuazione del pagamento registrandolo in conto sospeso, in attesa della regolarizzazione contabile che avviene non appena si rendono disponibili le indispensabili risorse sul relativo capitolo. [La sentenza del giudice del lavoro, oggetto della domanda di ottemperanza, era passata in giudicato. Risultava decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (termine previsto dalla disciplina a mente della quale le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione, completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo)].
in tema di
gratuito patrocinio:
- Cass. 12.9.25 n. 30574 (Guida al diritto 37/2025, 21): La situazione di chi domandi il gratuito patrocinio in base all’innalzamento della soglia di reddito per l’ammissione calcolata per ogni familiare “a carico” non è equiparabile a quella in cui il richiedente per tale innalzamento intenda far valere la pluralità di processi nei suoi confronti. Non vi è alcuna violazione di diritti fondamentali nella lamentata mancata equiparazione in quanto [la pluralità di processi] non è qualificabile come elemento reddituale pari a un costo deducibile.
c.s.
Al di sopra del dettato letterale della norma scritta, chi amministra la giustizia è personalmente vincolato a più elevati criteri oggettivi e di verità, e non può rinunciare a cercare sempre quella “certezza sostanziale” del diritto, che si trova “nella sostanza interiore dei principi della legge” [G. Capograssi, La certezza del diritto nell’ordinamento canonico, “Ephemerides iuris canonici” 5, 1949, 2: citato da S.E. Mons. Juan Ignacio Arrieta - Segretario del Dicastero per i Testi Legislativi (Dicasterium de Legum Textibus) - nella Lectio «Iustitia imago Dei: l’Operatore di giustizia, strumento di speranza», 20 settembre 2025]