sui
Ddl giustizia:
- Francesco Petrelli e Rinaldo Romanelli*, Ddl costituzionali, inutili gli “anatemi” il tema è quale futuro per la Giustizia (Guida al diritto 28/2024, 12-14, editoriale). Ciò che il Csm NON è: non è organo di autogoverno, non è organo politico, non fa parte dell’ordine giudiziario, non lo rappresenta. [*presidente e segretario dell'Unione camere penali italiane]
sul
DLg sanzioni tributarie:
DLg 14.6.2024 n. 87 [GU 28.6.24 n. 150, in vigore dal 29 giugno 2024], Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111.
- testo del decreto (Guida al diritto 28/2024, 16-47)
- commenti:
--- Nicola Graziano, Maggiori certezze sulla definizione di crediti non spettanti o inesistenti (Guida al diritto 28/2024, 48-53) [le novità: per crediti inesistenti si intendono quelli per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi indicati nella disciplina normativa di riferimento]
--- Nicola Graziano, Per le violazioni delle società l’imputazione diventa diretta (Guida al diritto 28/2024, 54-57) [i “cardini” della revisione]
sul
DL infrastrutture:
DL 29.6.2024 n. 89 [GU 29.6.24 n. 151, in vigore dal 30 giugno 2024], Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport
- testo del decreto (Guida al diritto 28/2024, 58-64)
- appendice con le modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 28/2024, 65-67)
- guida alla lettura e mappa delle novità principali a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 28/2024, 66-73) sotto il titolo “L’intervento del legislatore sul ricorso in Cassazione, la trattazione cartolare diventerà la regola”
- commento di Carmelo Minnella, Una semplificazione necessaria per evitare incertezze applicative (Guida al diritto 28/2024, 74-80)
sui
benefici alle vittime del terrorismo e della criminalità:
- Corte cost. 4.7.24 n. 122, pres. Barbera, red. Pitruzzella (Guida al diritto 28/2024, 84): L’art. 2-quinquies, comma 1, lettera a), DL 2.10.2008 n. 151 (Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all’immigrazione clandestina), inserito dalla legge di conversione 28.11.2008 n. 186, e successivamente modificato dall’art. 2, comma 21, L 15.7.2009 n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), è incostituzionale limitatamente alle parole «parente o affine entro il quarto grado». (In tale disciplina erano esclusi dai benefici «coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l’applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale)
in tema di
concorsi (valutazione delle prove):
- TAR Roma 1^-quater, 24.6.24 n. 12753, pres. Anastasi, est. Caminiti (Guida al diritto 28/2024, 85): Il giudizio della Commissione in materia di prove concorsuali comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attenendo alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile sul piano della legittimità per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, e tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione. Pertanto, il sindacato nei confronti degli atti di correzione delle prove è limitato al riscontro di palesi errori di fatto e di giudizio da parte della Commissione, che lascino intravedere il lampante travisamento dei fatti sui quali il giudizio è stato svolto, oppure la manifesta illogicità o irragionevolezza del compimento di questa attività. Consegue che il giudice non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell’organo valutatore e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione d’esame, se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della abnormità logica, vizio la cui sostanza non può comunque essere confusa con l’adeguatezza della motivazione. Il giudizio di legittimità non può trasmodare in un rifacimento, a opera dell’adito organo di giustizia amministrativa, del giudizio espresso dalla Commissione di valutazione concorsuale, con conseguente sostituzione alla stessa; per cui deve ritenersi infondata una censura che miri unicamente a proporre una diversa valutazione dell’elaborato, atteso che, in tal modo, verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimità dell’operato della Commissione medesima una - preclusa - cognizione del merito della questione. (Il Tar osserva che la ricorrente con le proprie argomentazioni aveva fissato il proprio giudizio valutativo - positivo - “sovrapponendolo” a quello della Commissione concorsuale, espressione di discrezionalità tecnica nella valutazione della prova scritta).
in tema di
accesso (segretezza):
- TAR Palermo 4^, 14.6.24 n. 1616, pres. Bruno, est. La Malfa (Guida al diritto 28/2024, 85): La legge 241/90 ha sottratto all’accesso determinati documenti, rispetto ai quali la ponderazione tra contrapposti interessi è compiuta in astratto dal legislatore, a beneficio del superiore interesse pubblico alla segretezza. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall’ordinamento. Il TU in materia di ordinamento militare riconduce nell’ambito dei segreti sottratti all’accesso i documenti relativi alla struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento, e munizionamento tecnico dei reparti dell’Arma dei carabinieri. Deve escludersi che l’interesse difensivo sia in grado di prevalere su ogni ipotesi di esclusione dall’accesso, comprese le fattispecie connesse alla riservatezza delle informazioni pubbliche. Va proposta un’interpretazione della disciplina che si compone di peculiari aspetti che sanciscono la prevalenza dell’accesso difensivo, ma che vanno interpretati sulla base della disciplina che, occupandosi di attenuarne la portata con riferimento ad alcune categorie di dati personali - i dati sensibili, i dati giudiziari e i dati sensibilissimi - non circoscrive l’applicazione dell’esclusione solo a tali categorie d’informazioni. Per altro verso, nella prospettiva storico-teleologica, deve osservarsi che il carattere incondizionato della prevalenza dell’accesso difensivo darebbe luogo a conclusioni irragionevoli, finendo per tutelare la riservatezza delle informazioni private e personali in misura maggiore rispetto alla riservatezza delle informazioni pubbliche, che sarebbero cedevoli rispetto all’accesso difensivo indipendentemente da ogni concreto bilanciamento tra opposti interessi e senza tener conto del dominante rilievo e della portata dell’interesse pubblico sotteso alle ipotesi legislativamente prevista di esclusione. Su tali presupposti, l’interesse del ricorrente a contestare il trasferimento non può che essere recessivo rispetto al prevalente interesse dello Stato alla tutela dell’ordine pubblico e alla repressione della criminalità alla base del segreto. E neppure rileva che l’Amministrazione abbia consentito la visione dei documenti, negandone solamente il rilascio di copia, considerato che oggetto del giudizio sull’accesso non è la valutazione della legittimità del diniego, ma la verifica della sussistenza dei requisiti di legittimazione all’ostensione.
in tema di strade (proprietà pubblica o privata):
- Cass. SSUU 20.6.24 n. 17104 (Guida al diritto 28/2024, 89 solo massima, annotata da Mario Piselli): L'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un'azione negatoria di servitù; ne consegue che la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada, o riguardante l'esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, dei privati o della PA, e ciò anche ove la domanda abbia formalmente ad oggetto l'annullamento dei provvedimenti di classificazione della strada, atteso che il petitum sostanziale, non essendo diretto a sindacare un provvedimento autoritativo della Pa, ha, in realtà, natura di accertamento petitorio.
sulla
class action (in tema di mutui ipotecari):
- Corte giust. Ue 4^, 4.7.24, causa C-450/22 (Guida al diritto 28/2024, 86): In merito all’ammissibilità di una class action sulla trasparenza del “tasso minimo” nei mutui ipotecari, nulla nella direttiva di settore indica che il controllo giurisdizionale di trasparenza sia escluso nell’ambito di un’azione collettiva, esso deve semplicemente essere adattato alle peculiarità delle azioni collettive e concentrarsi sulle pratiche contrattuali e precontrattuali standard del professionista. Nel caso di specie, la prima delle due condizioni è soddisfatta: l’azione è diretta contro professionisti di uno stesso settore economico, gli enti creditizi. Ma anche la seconda condizione pare soddisfatta considerato che le clausole «di tasso minimo» sembrano simili. Mentre il solo fatto che i contratti siano stati conclusi in momenti diversi o in vigenza di normative diverse non esclude tale somiglianza. (La Corte suprema spagnola – cui gli enti creditizi avevano presentato ricorso - dubitava sulla possibilità di procedere, nell’ambito di un procedimento collettivo, a un controllo della trasparenza delle clausole «di tasso minimo», evidenziando al contempo la difficoltà di utilizzare il criterio del consumatore medio per procedere al controllo, considerate le diverse categorie di consumatori coinvolti. La Corte di giustizia ha risposto nei termini di cui sopra, evidenziando come sia proprio l’eterogeneità del pubblico a rendere necessario il ricorso alla figura del consumatore medio, la cui percezione globale è rilevante ai fini del controllo di trasparenza. Poiché tuttavia tale percezione può essersi modificata, la Corte suprema spagnola dovrà verificare se il crollo dei tassi di interesse caratteristico degli anni 2000 o la pronuncia della sua sentenza del 9 maggio 2013, che constata l’assenza di trasparenza delle clausole «di tasso minimo», abbiano potuto determinare un cambiamento, nel corso del tempo, del livello di attenzione e di informazione del consumatore medio al momento della conclusione di un contratto di mutuo ipotecario)
c.s.
Uomo libero, sempre amerai il mare (titolo di un libro del navigatore bretone Olivier de Kersauson de Pennendreff , tratto da un verso di Baudelaire, Le fleurs du mal, Paris 1857)