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Guida al diritto (27/2024)

Carmine Spadavecchia • 25 luglio 2024

in tema di concessioni “balneari” (in Sicilia):

- Corte cost. 24.6.24 n. 109 (Guida al diritto 27/2024, 38): Le norme della Regione Sicilia impugnate dal Governo perpetuano, limitatamente al territorio siciliano, il sistema delle proroghe automatiche delle concessioni, più volte giudicato illegittimo dalla Corte di giustizia dell’UE e oggetto di disapplicazione da parte della giurisprudenza amministrativa. Le norme contrastano con l’art. 12 della direttiva Bolkestein, e quindi con l’art. 117, comma 1, della Carta costituzionale. Il differimento dei termini previsto nelle norme impugnate non si riferisce alla vera e propria proroga delle concessioni demaniali fino al 2033, che trova origine nella legge regionale n. 24/2019, ma solo alla presentazione delle domande di rinnovo: la rinnovazione pure della possibilità di presentazione delle domande finisce con l’incidere sul regime di durata dei rapporti in corso, perpetuandone il mantenimento, e quindi rafforza, in contrasto con i principi del diritto Ue sulla concorrenza, la barriera in entrata per nuovi operatori economici potenzialmente interessati alla utilizzazione, a fini imprenditoriali, delle aree del demanio marittimo.



in tema di ambiente (Ilva: produzione da sospendere se genera rischi per la salute): 

- Corte giust. Ue, Grande sezione, 25.6.24, causa C-626/22 (Guida al diritto 27/2024, 39): Sussiste uno stretto collegamento tra protezione dell’ambiente e protezione della salute umana, che costituiscono obiettivi chiave del diritto UE, garantiti nella Carta dei diritti fondamentali UE; la direttiva “emissioni” contribuisce al conseguimento di tali obiettivi e alla salvaguardia del diritto di vivere in un ambiente atto a garantire la salute e il benessere. (Il Tribunale di Milano ha chiesto alla Corte di giustizia se la normativa italiana e le norme derogatorie speciali applicabili all’acciaieria Ilva, al fine di garantirne la continuità, siano in contrasto con la direttiva. Il Governo italiano ha fatto rilevare che la direttiva non contiene alcun riferimento alla valutazione del danno sanitario. La Corte Ue ha bocciato tale lettura affermando che la nozione di «inquinamento» ai sensi della direttiva “emissioni” include sia i danni all’ambiente sia quelli alla salute umana. Pertanto, la valutazione dell’impatto dell’attività di un’installazione come l’acciaieria Ilva su tali due aspetti deve costituire atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame dell’autorizzazione all’esercizio. Contrariamente a quanto sostenuto dall’Ilva e dal Governo italiano, il procedimento di riesame non può limitarsi a fissare valori limite per le sostanze inquinanti la cui emissione era prevedibile. Occorre tener conto anche delle emissioni effettivamente generate dall’installazione nel corso del suo esercizio e relative ad altre sostanze inquinanti. In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione all’esercizio dell’installazione, il gestore deve adottare immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità della sua installazione a tali condizioni nel più breve tempo possibile. In caso di pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana, il termine per applicare le misure di protezione previste dall’autorizzazione all’esercizio non può essere prorogato ripetutamente e l’esercizio dell’installazione deve essere sospeso). 



in tema di accesso (a pareri legali):

- TAR Lazio 1^-ter, 5.6.24 n. 11472, pres. Arzillo, est. Vergine (Guida al diritto 27/2024, 39): Con riferimento all’ostensibilità dei pareri legali resi dall’Avvocatura dello Stato in favore dell’Amministrazione, va applicato il principio generale di salvaguardia della strategia processuale della parte, che sia essa un privato o una amministrazione pubblica; e che, per certo, non è tenuta a rivelare ad alcun soggetto e, tanto meno, al proprio contraddittore, attuale o potenziale gli argomenti in base ai quali intende confutare le pretese avversarie. I pareri resi dall’Avvocatura dello Stato costituiscono esplicazione di attività di consulenza legale sia in fase precontenziosa che contenziosa, per cui i pareri resi all’Amministrazione richiedente, ogniqualvolta siano espressi in riferimento a problematiche inerenti a una questione suscettibile di esitare in un giudizio o comunque in un procedimento di tipo contenzioso, individuano una sfera di esercizio di funzioni di consulenza giuridico-legale propria e esclusiva dell’Avvocatura dello Stato, nel quadro di un rapporto che è connotato, non diversamente da quello tra cliente e professionista del libero foro, da aspetti di riservatezza e di segreto professionale. La giustificazione del diniego sta quindi nella naturale riservatezza che deve essere assicurata alle strategie sostanziali e processuali dell’Amministrazione che abbia sollecitato il parere in questione. 


in tema di appalti (certificazioni di qualità di organismi stranieri):

- TAR Catania 4.6.24 n. 2096, pre. Lento, rel. Fichera (Guida al diritto 27/2024, 72 T): La certificazione rilasciata da un organismo straniero accreditato dall'ente unico nazionale di accreditamento di un altro Stato europeo, firmatario dell'accordo EA MLA, qual è l'ente britannico UKAS, equivale alle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati dagli enti nazionali degli Stati membri. Presupposto per la legittimità di tali atti risiede nella positiva valutazione inter pares prevista dall'art. 10 del Regolamento (CE) 9.7.2008 n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, la quale comporta l'accettazione dagli altri firmatari come equivalente al proprio sistema di accreditamento. Resta fermo che i requisiti di partecipazione vanno letti alla luce del principio del favor partecipationis. Sul piano valutativo, le scelte dell'Amministrazione aggiudicatrice devono ispirarsi ai principi immanenti nel sistema, tra i quali rilevano il principio della fiducia e il principio del risultato. Il primo si fonda sulla funzionalizzazione della gara pubblica, la quale deve realizzare lo scopo sotteso nel modo più rispondente agli interessi della collettività. Il secondo invece tende a garantire la disciplina di settore da una assoluta tutela della concorrenza e del mercato che non guardi all'oggetto principale.

- (commento di) Giulia Pernice, La posizione del Tar Sicilia è coerente con il criterio del favor partecipationis (Guida al diritto 27/2024, 91-93)




in tema di trasporto aereo:

- Corte giust. Ue 8^, 13.6.24, causa C-411/23 (Guida al diritto 27/2024, 96 solo massima): 1. L'art. 5, par. 3, del regolamento 261/2004 va interpretato nel senso che l'individuazione di un vizio occulto di progettazione del motore dell'aeromobile che deve effettuare un volo rientra nella nozione di "circostanze eccezionali", ai sensi di tale disposizione, anche qualora il vettore aereo fosse stato informato dell'esistenza di un vizio del genere dal produttore del motore vari mesi prima del volo di cui trattasi. 2. Un vettore aereo può, a titolo di "tutte le misure del caso" che è tenuto ad attuare al fine di evitare il verificarsi e le conseguenze di una "circostanza eccezionale", ai sensi di tale disposizione, come l'individuazione di un vizio occulto di progettazione del motore di uno dei suoi aeromobili, adottare una misura preventiva consistente nel mantenere in riserva una flotta di aeromobili sostitutivi, a condizione che tale misura resti tecnicamente ed economicamente realizzabile in considerazione delle capacità del vettore nel momento rilevante. 

- (commento di) Marina Castellaneta, Vizio occulto di progettazione è evento eccezionale, il vettore non compensa il ritardo prolungato (Guida al diritto 27/2024, 96-98)


in tema di condominio:

- Antonio Scarpa*, Il regolamento di condominio e la sua ragione determinante (Guida al diritto 27/2024, 12-14, editoriale) [*magistrato presso la Corte di cassazione]

- Cass. 14.6.24 n. 16654 (Guida al diritto 27/2024, 42 T): L'azione di annullamento delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, disciplinata dall'art. 1137 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di condomino dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, determinando, di regola, la perdita di tale status il conseguente venir meno dell'interesse ad agire dell'istante a ottenere giudizialmente una caducazione o una modifica della portata organizzativa della delibera impugnata; la perdita della qualità di condomino può lasciar sopravvivere l'interesse ad agire solo quando l'attore vanti un diritto in relazione alla sua passata partecipazione al condominio e tale diritto dipenda dall'accertamento della legittimità della delibera presa allorché egli era ancora condomino, ovvero quando tale delibera incida tuttora in via derivata sul suo patrimonio.

- (commento di) Mario Piselli, Nessuna restituzione delle somme se il soggetto rimane “senza titoli” (Guida al diritto 26/2024, 45-46)



in procedura civile (nuovo processo di cognizione - verifiche preliminari):

- Corte cost. 3.6.24 n. 96, pres. Modugno, red. Amoroso (Guida al diritto 26/2024, 16 stralcio):

1. I confini del potere legislativo delegato risultano complessivamente dalla determinazione dell'oggetto e dei principi e criteri direttivi, unitariamente considerati: in particolare, la norma espressa dall'art. 171-bis c.p.c. è riconducibile al criterio di delega di cui all'art. 1, comma 5, lettera i), L 206/2021, che demanda al Governo l'introduzione di norme funzionali ad «adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai principi di cui alle lettere da c) a g)», costituendone un naturale sviluppo in quanto coessenziale alla realizzazione del meccanismo del deposito delle memorie prima dell'udienza ed essendo volta a realizzare il generale canone della concentrazione processuale sancito dalla lettera a) del medesimo art. 1, comma 5, della legge delega, perché orientata a ridurre le ipotesi di regressione del giudizio dopo il deposito delle memorie integrative. 

2. Non è fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di costituzionalità dell'art. 171-bis, comma 1, c.p.c. nella parte in cui stabilisce un differente trattamento per le questioni, pur tutte rilevabili d'ufficio, che possono esitare in provvedimenti ordinatori del giudice emanati con il decreto di fissazione dell'udienza e tutte le altre, che devono solo essere indicate alle parti (e non sono anche decise) nel medesimo decreto: tale diversa regola processuale è giustificata, da un lato, dalle differenti conseguenze che l'assunzione dei provvedimenti volti alla corretta instaurazione del contraddittorio (nei confronti delle parti in causa o di altre cui è necessario estendere lo stesso) ovvero alla sanatoria di vizi degli atti introduttivi e il rilievo d'ufficio di altre questioni ad opera dell'autorità giudiziaria, hanno sui tempi di svolgimento del giudizio, sui quali sono suscettibili di incidere, dilatandoli, solo i primi, comportando, di regola, un differimento dell'udienza di trattazione, dall'altro lato, dalla circostanza che le verifiche preliminari relative alla regolarità delle notifiche e alla rappresentanza in giudizio si correlano a questioni "liquide" (con un basso tasso di controvertibilità) mentre le altre questioni rilevabili d'ufficio non sono tipizzate e sono maggiormente controvertibili tra le parti. 

3. Non è fondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di costituzionalità dell'articolo 171-bis c.p.c., nella parte in cui prevede l'emanazione, con decreto, di provvedimenti di carattere interlocutorio fuori udienza e senza alcun contraddittorio preventivo con le parti: l'art. 171-bis, infatti, nonostante imponga che il giudice, sin dal decreto di fissazione dell'udienza, indichi alle parti le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, in modo che le parti siano sollecitate a sviluppare la propria posizione su di esse già nelle memorie di cui al successivo art. 171-ter, non esclude che il giudice - vuoi prima, vuoi dopo l'emanazione del decreto, vuoi d'ufficio, vuoi su richiesta di parte - abbia il potere discrezionale di fissare (eventualmente nelle più agili forme consentite dai collegamenti audiovisivi) un'udienza ad hoc, con eventuale differimento o fissazione di una nuova udienza di comparizione, che non comporta né preclusioni né decadenze per le parti, determinando i punti su cui essa deve svolgersi, fermo restando che, in difetto della fissazione di questa nuova udienza, nell'udienza di trattazione il giudice è tenuto in ogni caso a discutere con le parti circa la legittimità dei provvedimenti ordinatori emessi con il decreto di fissazione dell'udienza, i quali sono, pertanto, suscettibili di essere confermati, modificati o revocati. Ove una parte solleciti il giudice a fissare un'udienza anticipata al fine di realizzare il contraddittorio su una questione di rito, rilevata d'ufficio dal giudice stesso e decisa con decreto, l'ordinanza di conferma adottata nell'udienza di prima comparizione non comporta preclusioni o decadenze per la parte stessa ove quest'ultima non abbia posto in essere l'attività processuale prescritta con decreto. 

- (commento di) Giuseppe Finocchiaro, La Consulta precede il correttivo, sue indicazioni saranno rilevanti (Guida al diritto 27/2024, 25-29) 

- (commento di) Giuseppe Finocchiaro, Al giudice istruttore il potere-dovere della “direzione del procedimento” (Guida al diritto 27/2024, 30-33) 

N.B. – Questione sollevata dal Tribunale di Verona 1^, 22.9.23 (Giurispr. it. 5/2024, 1080 T), con ordinanza commentata da Diego Volpino, Il nuovo art. 171-bis c.p.c. censurato di incostituzionalità (Giurispr. it. 5/2024, 1084-1087) 



in materia penale (perquisizione – riforma Cartabia):

- Cass. pen. 1^, 12.3-21.6.24 n. 24786 (Guida al diritto 27/2024, 58 T): Nell'esercizio del potere di controllo sulla perquisizione non seguita da sequestro (cfr. art. 252-bis e 352, comma 4-bis, c.p.p., rispettivamente in caso di decreto di perquisizione emesso dal PM e di perquisizione eseguita d'iniziativa dalla polizia giudiziaria), il giudice deve valutare se la perquisizione fosse o meno legittima, e quindi, ove si tratti di perquisizione ad iniziativa della polizia giudiziaria, deve avere riguardo ai presupposti dell'attività consacrati nel verbale di perquisizione, piuttosto che al tenore, in sé e per sé, del decreto del PM che l'abbia convalidata, che è atto ex post, avente preliminare funzione di verifica e garanzia, inidoneo tuttavia a svolgere una funzione vicaria di presupposti ab origine mancanti e a sanare l'eventuale relativa patologia processuale.

- (commento di) Giuseppe Amato, Un puntale vademecum della Corte sul contenuto del controllo giudiziale (Guida al diritto 27/2024, 61-64). Con la previsione dell’istituto dell’opposizione, si è corrisposto alla sentenza Cedu del 2018 che ha condannato l'Italia per violazione dell'articolo 8 della Convenzione 




 



c.s.



 



Nella stagione del silenzio, pianta i semi dell'urlo. (Jasmin Mirage, blogger e scrittrice iraniana, resistente al regime degli ayatollah, scomparsa)


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