Urbanistica e appalti (5/2025)
in tema di
concessioni autostradali:
- Giovanni Balocco e Giovanna Scaccheri, Riordino delle concessioni autostradali: bisogna che tutto cambi perché nulla cambi? (Urban. e appalti 5/2025, 541-547)
in tema di
appalti
(illeciti professionali):
- Maria Gabriella Laratta, L’AGCM nel Codice dei contratti: concetti indeterminati e illeciti professionali (Urban. e appalti 5/2025, 548-555)
in tema di
appalti (errori materiali - soccorso istruttorio - motivazione del punteggio):
- Cons. Stato VII, 20.6.25 n. 5392, pres. Lipari, est. Morgantini (Urban. e appalti 5/2025, 556 T): 1. Il requisito dell’esperienza “nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”, previsto dall’art. 93, comma 2, DLg 36/2023, deve essere correttamente inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle professionalità tecnico-settoriali implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’amministrazione, alle quali quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali e organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere. 2. Il caso dell’errore materiale è espressamente previsto dall’art. 101, comma 4, DLg 36/2023, secondo cui, fino al giorno fissato per la loro apertura, l’operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l’anonimato. Se l’errore materiale consente la richiesta di rettifica, logicamente consente anche il soccorso istruttorio quando le specifiche circostanze del caso concreto lo fanno ritenere probabile. 3. Il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura di gara, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare l’offerta in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici. 4. Nell’ambito di una procedura di gara ad evidenza pubblica, la valutazione delle offerte tecniche rappresenta l’espressione di un’ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, qualora non risultino inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta. Per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto.
- (commento di) Roberto Musone, La composizione della commissione giudicatrice e il soccorso istruttorio correttivo nell’interpretazione sostanzialista del Consiglio di Stato (Urban. e appalti 5/2025, 560-592)
sul
contributo ANAC:
- Ad. plen. 9.6.25 n. 6, pres. Maruotti, est. Lopilato (Urban. e appalti 5/2025, 593 T): L’art. 1, comma 67, L 23.12.2005 n. 266, richiamato dall’art. 213 del Codice dei contratti pubblici del 2016 (e anche dall’art. 222 del Codice dei contratti pubblici del 2023), va interpretato nel senso che, fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all’Autorità nazionale anticorruzione, vi è il divieto legale di esaminare l’offerta dell’operatore economico e, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile.
- (commento critico di) Valerio Bello, Condizioni “intrinseche” ed “estrinseche” di partecipazione alla gara in un recente arresto creativo dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Urban. e appalti 5/2025, 598-601)
in tema di
appalti
(cause di esclusione di natura tributaria):
- Cons. Stato IV 2.5.25 n. 3744, pres. Gambato Spisani, est. Carrano (Urban. e appalti 5/2025, 602 T): In mancanza della notifica di una cartella di pagamento deve escludersi la sussistenza di una violazione grave non definitivamente accertata. L’omessa dichiarazione della decadenza dalla rateizzazione non figura tra le fattispecie tipizzate di grave illecito professionale (art. 98, DLg 36/2023), da intendersi “in modo tassativo” (art. 95, comma 1, lett. e, DLg 36/2023), né può ritenersi, in mancanza di adeguati mezzi di prova, che tale omissione costituisca di per sé un tentativo di “influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante” (art. 98, comma 2, lett. b, DLg 36/2023). Deve ritenersi infondata la censura secondo cui l’omissione dichiarativa di una circostanza comunque idonea a incidere sull’integrità e sull’affidabilità del concorrente costituirebbe un’ipotesi di grave illecito professionale a prescindere dalle specifiche cause escludenti disciplinate dal nuovo codice. Si tratta, infatti, di una censura che non tiene conto del principio di tassatività delle fattispecie di grave illecito professionale, che costituisce uno specifico tratto innovativo del nuovo codice dei contratti pubblici rispetto alla disciplina previgente (art. 80, comma 5, lett. c, DLg 80/2016).
- (commento di) Alessandra Amore, Violazioni fiscali non definitivamente accertate: la notifica della cartella di pagamento è condizione necessaria per la configurazione della causa di esclusione non automatica (Urban. e appalti 5/2025, 605-613)
in tema di
paesaggio (tutela del paesaggio ed energie rinnovabili):
- TAR Roma 3^, 13.5.25 n. 9155, pres. Stanizzi, est. Biffaro (Urban. e appalti 5/2025, 614 T): 1. Non esiste la condizione di controinteressato di una pubblica amministrazione (nel caso di specie una Regione), in quanto non c’è un interesse qualificato alla conservazione degli effetti del provvedimento impugnato in capo alle Regioni, anche perché esse partecipano al procedimento amministrativo non quali portatrici di interessi legittimi, ma piuttosto avvalendosi di prerogative attinenti alla loro funzione pubblica. 2. L’interesse ad agire, distinto dall’interesse legittimo in senso sostanziale al conseguimento del bene della vita, va individuato in relazione alla domanda proposta in giudizio (alias sulla base dell’attività assertoria del ricorrente) e attiene alle condizioni dell’azione, consistendo nella previa valutazione se la situazione giuridica soggettiva affermata possa aver subito una lesione e se al ricorrente possa derivare un’utilità effettiva dall’annullamento dell’atto impugnato. 3. I ricorsi collettivi hanno in comune il contenuto del provvedimento impugnato e l’interesse sostanziale fatto valere in giudizio, ma non l’interesse a ricorrere, inteso come condizione processuale, per cui, dichiarato il ricorso inammissibile per alcuni ricorrenti, permane l’interesse alla decisione per gli altri. 4. L’intervenuta abrogazione in corso di causa del parametro di legittimità, evocato dal ricorrente per censurare il provvedimento impugnato, impone al giudice di prendere in considerazione il vigente e mutato assetto normativo, per stabilire se un eventuale annullamento per violazione della disposizione normativa abrogata possa poi formare oggetto di un cogente vincolo conformativo per le amministrazioni resistenti, all’atto del futuro riesercizio del potere. 5. Nell’individuazione delle aree idonee e non idonee, ai sensi dell’art. 20, comma 1, DLg 199/2021, il principio di massima diffusione degli impianti FER deve essere sempre coniugato con altri valori ordinamentali di pari rango, quali quelli della tutela dell’ambiente e del paesaggio, presi espressamente in considerazione dal legislatore nazionale con le previsioni della legge delega n. 53/2021.
- (commento critico di) Mauro Giovannelli e Luca Giagnoni, Aree idonee e non idonee per impianti a fonti rinnovabili: tra disciplina nazionale e direttive eurounitarie (Urban. e appalti 5/2025, 624-642)
in tema di
appalti (accesso agli atti e anonimato dei concorrenti):
- TAR Marche 1^, 28.3.25 n. 227, pres. Anastasi, est. Capitanio (Urban. e appalti 5/2025, 643 T):
In qualsiasi appalto di servizi - o anche di forniture che preveda consegne periodiche - il gestore uscente gode di vantaggi di fatto rispetto a tutti gli altri competitors, sia in termini di conoscenza dei dettagli dell’appalto (il che gli consente di formulare un’offerta tecnica sempre più affinata e/o un’offerta economica più “informata”), sia in termini di possibile individuazione dei concorrenti che parteciperanno alla nuova gara. Ma questi sono per l’appunto vantaggi di fatto non eliminabili (in quanto l’unico modo per eliderne qualsiasi potenziale rilevanza consisterebbe nel divieto per il gestore uscente di partecipare alla nuova gara e persino di assumere la veste di subappaltatore del nuovo gestore) e non addebitabili alla stazione appaltante, la quale deve solo fare in modo che questi vantaggi non siano in qualche modo prodotti dalle modalità di redazione e pubblicazione degli atti indittivi. Con riguardo al sopralluogo, dunque, il RU. o il funzionario a ciò delegato, nei casi in cui la presenza del gestore uscente sia in qualche modo necessitata, devono fare in modo che l’O.E. interessato non riveli il proprio nominativo al gestore uscente e, soprattutto, una volta ultimati i sopralluoghi non devono rivelare i nominativi delle imprese che hanno svolto i sopralluoghi stessi.
- (commento di) Lucia Antonella Bongiorno, L’anonimato dei concorrenti: un equilibrio “precario” tra accesso agli atti e attività di sopralluogo (Urban. e appalti 5/2025, 646-659)
sugli
atti di alta amministrazione:
- TAR Palermo 1^, 16.10.24 n. 2877, pres. Cappellano, est. Mulieri (Urban. e appalti 5/2025, 660 T): È legittima la deliberazione di giunta regionale avente ad oggetto la riqualificazione dell’edilizia sanitaria dismessa e l’acquisizione in comodato gratuito di immobili: essa costituisce infatti un legittimo esercizio del potere organizzativo dell’amministrazione, finalizzato a realizzare un obiettivo di risparmio di spesa per l’erario derivante dalla dismissione di fitti passivi e di riqualificazione degli immobili dismessi attraverso il finanziamento, diretto o indiretto, di opere di ristrutturazione e adeguamento edilizio. Trattandosi di atto di alta amministrazione, di scelta strategica di obiettivi e di allocazione delle risorse riservata agli organi di vertice politico regionali, esso soggiace ad un sindacato giurisdizionale di natura estrinseca e formale limitato alla sola individuazione di manifeste illogicità formali e sostanziali che non si estende all’esame diretto e all’autonoma valutazione del materiale tendente a dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti.
- (commento di) Paola Mancini, Profili critici del sindacato giurisdizionale sugli atti di alta amministrazione (Urban. e appalti 5/2025, 662-667)
in materia
edilizia:
- Cass. pen. 3^, 21.7.25 n. 26620 (Urban. e appalti 5/2025, 668): In materia edilizia, la realizzazione di interventi edilizi con caratteristiche volumetriche e altimetriche superiori ai limiti previsti dall’art. 41-quinquies, comma 6, L 1150/1942, impone il previo ricorso a strumenti urbanistici attuativi, quali piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, anche in presenza di aree già urbanizzate.
- Cass. pen. 3^, 8.7.25 n. 24980 (Urban. e appalti 5/2025, 668-9): In materia edilizia, non è sanabile ai sensi dell’art. 36 DPR 380/2001 l’opera abusiva realizzata in area vincolata, priva di autorizzazione paesaggistica, né è idonea a estinguere il reato la richiesta di permesso in sanatoria subordinata alla demolizione o al ripristino di parti dell’opera. La doppia conformità deve riguardare tanto la disciplina urbanistica quanto quella edilizia.
- Cass. pen. 3^, 16.6.25 n. 22480 (Urban. e appalti 5/2025, 671): In tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione impartito dal giudice penale costituisce misura amministrativa di natura reale e ripristinatoria, che conserva efficacia anche nei confronti di soggetti terzi non responsabili dell’abuso. La sua revoca è ammissibile solo in presenza di provvedimenti amministrativi assolutamente incompatibili. Non è legittimato a presentare istanza di condono il promissario acquirente privo di una relazione qualificata con il bene. Il principio di proporzionalità può incidere sull’esecuzione dell’ordine, ma non ne determina la revoca definitiva.
c.s.
È meglio patire una ingiustizia che commetterla (Socrate)