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Giurisprudenza italiana (7/2024)

Carmine Spadavecchia • 4 settembre 2024

in tema di giurisdizione (liquidazione compensi agli ausiliari del giudice):

- Ad. plen., 6.5.24 n. 10, pres. Maruotti, est. Noccelli, Autoritò di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) / Aimag S.p.a. (Giurispr. it. 7/2024, 1519-1520): La giurisdizione sui giudizi di impugnazione avverso gli atti con cui il GA liquida i compensi degli ausiliari (in particolare: CTU e verificatori) spetta al GO, secondo la previsione dell’art. 170 TU sulle spese di giustizia (DPR 115/2002). Non può, al contrario, affermarsi la sussistenza di una sorta di “ontologica e immanente” competenza a conoscere dei giudizi di opposizione in capo al medesimo plesso giurisdizionale che ha conosciuto del merito della controversia. 


in tema di ricorso straordinario (trasposizione in s.g.):

- Cons. Stato VII 2.5.24 n. 3987, pres. Contessa, est. Sestini (Giurispr. it. 7/2024, 1520-1): La facoltà processuale di richiedere la trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario (DPR 1199/1971, art. 10) va riconosciuta non solo al soggetto qualificabile come “controinteressato” in senso tecnico, bensì anche al soggetto qualificabile come “co-interessato”. In tali casi, tuttavia (al fine di evitare possibili forme di abuso del processo connesse all’esercizio del potere di opposizione) la possibilità di chiedere la trasposizione può essere chiesta soltanto entro il medesimo termine entro il quale sarebbe proponibile l’azione in via ordinaria dinanzi al Giudice amministrativo. 


in materia di edilizia (impugnazione di titoli edilizi):

- Cons. Stato VII, 14.12.23 n. 10845, pres. Di Carlo, est. Bruno (Giurispr. it. 7/2024, 1634 solo massima): In tema di impugnazione dei titoli edilizi le esigenze di tutela vanno contemperate con l’esigenza di assicurare stabilità e certezza agli atti amministrativi, non potendo gli stessi rimanere sine die soggetti a impugnativa, né consentire che il privato confinante, attraverso l’utilizzo ad libitum dello strumento dell’accesso, possa decidere di impugnare i relativi atti in qualsiasi momento. Il principio della certezza delle situazioni giuridiche, particolarmente avvertito in relazione al rilascio dei titoli edilizi, comporta che non si possa lasciare il soggetto titolare nell’incertezza circa la sorte del proprio titolo oltre una ragionevole misura, considerato che l’annullamento a distanza di molto tempo finirebbe per rendere ancor più grave il pregiudizio patito, rispetto ad opere edilizie da tempo edificate e che si confidava di poter continuare a mantenere. Come chiarito dalla giurisprudenza di questo Consiglio, il vicino che intenda avversare un intervento edilizio ha il preciso onere di attivarsi tempestivamente secondo i canoni di buona fede in senso oggettivo, senza differire, in assenza di una valida ragione, l’impugnativa del relativo titolo alla fine dei lavori, quando ciò non sia oggettivamente necessario ai fini impugnatori. Deve aggiungersi che in tema di impugnazione dei titoli edilizi rilasciati in favore di terzi, il principio di trasparenza sostanzia e rende effettiva la tutela del terzo attraverso il diritto alla piena conoscenza della documentazione amministrativa, ma tale diritto rimane uno strumento che il terzo ha l’onere di attivare non appena abbia contezza od anche il ragionevole sospetto che l’attività materiale pregiudizievole, che si compie sotto i suoi occhi, sia sorretta da un titolo amministrativo abilitante, non conosciuto o non conosciuto sufficientemente. Ne deriva che il dies a quo per il computo del termine di impugnazione del permesso di costruire in sanatoria non può ragionevolmente decorrere dall’accesso agli atti amministrativi, ponendosi la prospettazione della parte appellante in stridente contrasto con i doveri di correttezza e buona fede, con esposizione del titolo edilizio alla possibilità di impugnazione per un tempo indefinito o, comunque, ingiustificatamente dilatato. 

- (commento di) Giuseppe Franchina, L’impugnazione di un permesso di costruire in sanatoria, è sottoposta al canone della buona fede, essendo onere del ricorrente agire tempestivamente (dies a quo) rispetto alla percezione della lesione della propria posizione giuridica (Giurispr. it. 7/2024, 1634-1639)


in tema di appalti (requisiti):

- Ad. plen. 24.4.24 n. 7, pres. Maruotti, est. Maggio (Giurispr. it. 7/2024, 1522-3): Ai fini della partecipazione alle pubbliche gare di appalto il principio della continuità nel possesso dei requisiti cc.dd. di ordine soggettivo comporta che tali requisiti (come quelli di regolarità fiscale e contributiva) debbano essere posseduti da ciascun concorrente nel corso dell’intera procedura di gara (i.e.: a partire dalla presentazione dell’offerta e fino alla stipula del contratto). Spetta pertanto alla stazione appaltante il potere di verificare in qualunque momento la persistente sussistenza di tali requisiti e grava, correlativamente, in capo al concorrente l’onere di rappresentare in modo leale e veritiero all’Amministrazione qualunque circostanza potenzialmente idonea ad incidere sulla continuità nel possesso di tali requisiti. 


in tema di appalti (Pnrr):

- TAR Roma 2^-bis, 3.1.24 n. 134, pres. Morabito, rel. Francavilla (Giurispr. it. 7/2024, 1640 s.m.): 1. Il DLg 31.3.2023 n. 36, si applica alle procedure di affidamento di contratti finanziati in tutto o in parte attraverso il PNRR o il PNC il cui bando è stato pubblicato dopo il 1 luglio 2023 (data in cui le disposizioni del nuovo Codice acquistano efficacia). Dunque le norme emergenziali in materia di affidamenti PNRR (in modo particolare il DL 16.7.2020 n. 76), nonostante prevedano deroghe al DLg 18.4.2016 n. 50, vanno applicate al nuovo Codice. È invece da escludere l’ultrattività degli istituti del vecchio Codice così come derogato dalla stessa normativa emergenziale. 2. Nelle ipotesi di appalto integrato, la sostituzione del progettista “indicato” da parte dell’operatore economico è in astratto ammissibile esclusivamente nella fase del soccorso istruttorio e non in quelle successive. La sostituzione è comunque vietata nei casi in cui determina una modifica sostanziale dell’offerta. 

- (nota di) Andrea Ferrante, Tra risultato e certezza: agli appalti PNRR si applica il nuovo Codice dei contratti (Giurispr. it. 7/2024, 1640-3) 


in tema di accesso:

- Tar Veneto 3^, 18.12.23 n. 1903, pres. Farina, est. Nasini (Giurispr. it. 7/2024, 1643 s.m.): 1. In ambito di accesso documentale non sussiste diritto all’ostensione di documenti formati dallo stesso soggetto istante o di documenti indicati in maniera generica e/o di cui non venga data prova della loro esistenza, essendo la P.A. tenuta a consentire l’accesso con riguardo ai soli documenti specifici, in presenza di legittimo interesse del richiedente, già formati o esistenti, senza che ciò comporti per la PA l’obbligo di compiere attività di ricerca e di elaborazione per risalire al documento di cui viene chiesta l’ostensione. 2. L’istanza di ostensione presentata con riferimento a tutti i dati e le informazioni detenute dalla PA in relazione ad un fatto specifico non può essere accolta. Non sono accessibili, infatti, le informazioni detenute dalla PA, che non rivestano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto in materia di accesso ai dai personali, ex art. 15 GPDR, da parte della persona a cui i dati stessi si riferiscono. 3. È legittimo il diritto di accesso concernente i file digitali (nello specifico fotografie e messaggi di posta elettronica certificata) rientrando gli stessi nella nozione di documento amministrativo, di cui la PA è tenuta all’ostensione, in presenza di legittimo interesse vantato dal richiedente, specie laddove tali documenti digitali siano stati espressamente richiamati nonché posti alla base del provvedimento amministrativo e siano già stati forniti, in copia analogica, al richiedente. 

- (commento di) Silvia Ingegnatti, Diritto di accesso a documento nativo digitale è soddisfatto dall’ostensione della mera copia analogica? (Giurispr. it. 7/2024, 1643-1651)


in tema di beni culturali:

- Cedu 1^, 2.5.24, ric. 35271/19, J. Paul Getty Trust e aa. c/ Italia (Giurispr. it. 7/2024, 1527-9, annotata da Alessandro Chechi): Il provvedimento di confisca emesso dalle autorità italiane al fine di recuperare l’“Atleta vittorioso” (scultura acquistata dal J.P. Getty Trust nel 1977, in seguito alla sua illecita esportazione dal territorio italiano), non viola il diritto del Trust al godimento dei suoi beni, come garantito dall’art. 1, Protocollo n. 1, della Cedu (convenzione)


in tema di servitù (parcheggio):

- Cass. SSUU 13.2.24 n. 3925 (Giurispr. it. 7/2024, 1530 T): In tema di servitù, lo schema previsto dall’art. 1027 c.c. non preclude la costituzione, mediante convenzione, di servitù avente ad oggetto il parcheggio di un veicolo sul fondo altrui purché, in base all’esame del titolo e ad una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti essere stata attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione e sempre che sussistano i requisiti del diritto reale e in particolare la localizzazione. 

- (Francesco Mezzanotte), L’utilità prediale della facoltà di parcheggio (Giurispr. it. 7/2024, 1531-6). La servitù, quale diritto reale tipico nella struttura, ma ampiamente conformabile sotto il profilo contenutistico. 


in tema di simulazione:

- Cass. 2^, 24.11.23 n. 32724 (Giurispr. it. 7/2024, 1536 T): In tema di contratto, l’affermazione per cui l’accertamento della simulazione costituisce oggetto dell’indagine di fatto riservata al giudice di merito, e come tale non è censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, presuppone che si dia atto della riconduzione del programma negoziale concreto allo schema legale astratto prefigurato dall’art. 1414 c.c. 

- (commento di) Carlo Rimini, I patti in vista del divorzio e l’odore di zolfo che anticipa l’arrivo del demonio (Giurispr. it. 7/2024, 1539-1547). La SC esclude che sia ravvisabile la simulazione in una fattispecie in cui il giudice di merito aveva viceversa ritenuto nulla una cessione di quote sociali sul presupposto che essa dissimulasse un patto in vista di una futura separazione e di un futuro divorzio fra la cedente e l’amministratore della società cessionaria. 


in materia di lavoro (c.d. decreto trasparenza*):

- Paola Ferrari (a cura di), Trasparenza e rapporti di lavoro dopo il D.Lgs. n. 104 del 2022 (Giurispr. it. 7/2024, 1693-1776) 

--- Decreto trasparenza e rapporti di lavoro: uno sguardo d’insieme, Paola Ferrari (1693)

--- Il campo di applicazione del D.Lgs. n. 104/2022, Alessandro Boscati (1700)

--- Le informazioni sul rapporto di lavoro e le modalità di comunicazione, Anna Zilli (1712)

--- Trasparenza e sistemi decisionali o di monitoraggio (integralmente) automatizzati, Marco Biasi (1725) 

--- Condizioni di lavoro e prescrizioni minime, Carmela Garofalo (1732) 

--- Misure di tutela e sistema sanzionatorio nel D.Lgs. n. 104/2022, Emanuela Fiata (1751) 

--- Decreto trasparenza e conoscibilità delle “fonti” collettive, Giovanni Piglialarmi (1759) 

--- Trasparenza nei rapporti di lavoro e contrattazione collettiva, Michele Tiraboschi (1770) 

* Il DLg 27.6.2022 n. 104, attuativo della L 22.4.2021 n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020) recepisce nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili. Tale Direttiva, nell’abrogare la precedente 91/533/CEE attuata nell’ordinamento interno dal DLg 152/1997, prevede il rafforzamento (qualitativo e quantitativo) dei diritti di informazione e l’introduzione di prescrizioni volte a garantire diritti minimi per un ampio numero di prestatori.


in materia di lavoro (ferie non godute):

- Corte giust. Ue 1^, 18.1.24, causa C-218/22 (Giurispr. it. 7/2024, 1621 s.m. ): L’art. 7 della Direttiva 4.11.2003 n. 88 (2003/88/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà. (Principio enunciato dalla sentenza annotata)

- (commento di) Federico D’Addio, Viola il diritto UE il divieto di monetizzazione delle ferie in caso di dimissioni (Giurispr. it. 7/2024, 1621-5) 


in tema di arbitrato estero:

- Marcello Stella (a cura di), Opposizione al riconoscimento di lodi esteri (Giurispr. it. 7/2024, 1682-1692) 

Dottrina e giurisprudenza sulla opposizione al riconoscimento di lodi stranieri nel nostro ordinamento (artt. 839-840 c.p.c.), tenuto conto anche della giurisprudenza straniera, stante la matrice internazionale della disciplina di trasposizione della Convenzione. New York e l’esigenza di omogeneità a tutela dello ius litigatoris dei compromittenti internazionali. 


in tema di consulenza tecnica (preventiva):

- Corte cost. 10.11.23 n. 202, pres. Barbera, red. Amoroso (Giurispr. it. 7/2024, 1570 s.m.): Sono incostituzionali gli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c. nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall’art. 669-terdecies, avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all’art. 696-bis del medesimo codice. 

- (commento di) Lucilla Galanti, Una nuova estensione del reclamo cautelare: il rigetto del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. (Giurispr. it. 7/2024, 1570-1578) 

N.B. – Sentenza già segnalata con il commento di Eugenio Sacchettini, Un divieto illegittimo sotto i profili di ragionevolezza ed eguaglianza (Guida al diritto 48/2023, 41-43)


in tema di mediazione obbligatoria (domanda riconvenzionale): 

- Cass. SSUU 7.2.24 n. 3452 (Giurispr. it. 7/2024, 1581 s.m.): La condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 DLg 28/2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile. 

- (commento di) Mauro Bove, Mediazione obbligatoria e domanda riconvenzionale (Giurispr. it. 7/2024, 1582-7) 

N.B. – Sentenza già segnalata con il commento di Mario Piselli, Un chiarimento delle Sezioni Unite che preserva le finalità dell’istituto (Guida al diritto 10/2024, 52-54)


in materia penale (concorso nel reato: caso Cerciello Rega):

- Cass. pen. 1^, 15.3-22.11.23 n. 46921 (Giurispr. it. 7/2024, 1664 s.m.): 1. In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non esime il giudice di merito dall’obbligo di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall’art. 110 c.p., con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà. 2. In tema di concorso anomalo ex art. 116 c.p., ai fini dell’affermazione della responsabilità per il reato diverso commesso dal compartecipe, è necessaria la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l’evento diverso, nel senso che quest’ultimo deve essere oggetto di possibile rappresentazione in quanto logico sviluppo, secondo l’ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, fermo restando che la prognosi postuma sulla prevedibilità del diverso reato commesso dal concorrente va effettuata in concreto, valutando la personalità dell’imputato e le circostanze ambientali nelle quali l’azione si è svolta. 

- (commento di) Vincenzo Mongillo, Condotte di partecipazione atipica e concorso anomalo. Il caso Cerciello Rega (Giurispr. it. 7/2024, 1664-1671) [il caso del vicebrigadiere accoltellato da due statunitensi]


in tema di privacy (data retention):

- Corte di giust. Ue, Grande Sezione, 30.4.24, causa C-178/22 (Giurispr. it. 7/2024, 1523-5, annotata da Francesco Marino): L’art. 15, par. 1, Dir. 2002/58/CE (relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), letto alla luce degli artt. 7, 8 e 11 nonché dell’art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non osta a una normativa nazionale (nella specie, art. 132, 3° comma, DLg 30.6.2023 n. 196, Codice della privacy) che impone al giudice nazionale di autorizzare l’accesso di un’autorità inquirente in ambito penale ai dati conservati dai fornitori di servizi di comunicazione, qualora i reati per cui si procede siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni. Tuttavia, tale normativa deve prevedere che l’accesso sia concesso dal giudice allorché sussistano sufficienti indizi di tali reati, i dati richiesti siano rilevanti per l’accertamento dei fatti e lo stesso giudice disponga della possibilità di negare tale accesso, laddove sia richiesto nell’ambito di un’indagine vertente su un reato manifestamente non grave, alla luce delle condizioni esistenti nello Stato membro interessato. 


in tema di intercettazioni telefoniche (controllo giurisdizionale):

- Cedu 1^, 23.5.24, causa 2507/19 (Giurispr. it. 7/2024, 1525-7, annotata da Tobia Collà Ruvolo): L’ordinamento italiano non prevede garanzie adeguate ed efficaci per proteggere dal rischio di abusi le persone sottoposte a misure d’intercettazione che, non essendo sospettate di essere coinvolte nella commissione di un delitto, rimangono estranee al procedimento. Stante tale vulnus legislativo, le decisioni assunte dall’autorità giudiziaria in tema d’intercettazioni non soddisfano il requisito di “necessarietà [della misura] in una società democratica”. 


in materia penitenziaria (detenzione domiciliare):

- Corte cost. 8.11.23 n. 219, pres. Barbera, red. Viganò (Giurispr. it. 7/2024, 1672 solo massima): L’art. 47-ter, 1° comma, lett. b), ord. pen., introdotto nel nostro ordinamento al fine di meglio tutelare il rapporto madre-figlio, risulta costituzionalmente legittimo nella misura in cui non lede il superiore interesse del minore e il principio della bigenitorialità, posto che la disciplina della detenzione domiciliare ordinaria garantisce al minore il rapporto con almeno uno dei genitori. (La Corte, definito il concetto di bigenitorialità e il suo fondamento costituzionale e internazionale, chiarisce che il best interest of the child può - rectius deve - essere oggetto di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente tutelati rilevanti nel caso concreto).

- (commento critico di) Andrea Conti, La lettura costituzionale della detenzione domiciliare ordinaria (Giurispr. it. 7/2024, -1672-1681)


 

c.s. 



 

Dubbi

- Il dubbio è la vita della mente e dello spirito (Eric-Emmanuel Schmitt)

- Il dubbio è la madre della verità…. Davanti al dubbio, meglio esitare (David Lagercrantz, scrittore svedese, da "Memoria", spy story)

- Non stancarsi mai di rimettere in questione tutto (Benjamin Fondane, da D. Gascoyne, "Incontri con Benjamin Fondane", Aragno 1921)

- Ogni problema ha tre soluzioni: la mia, la tua e quella giusta (proverbio orientale)


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