L’ART. 33, COMMA 2, DEL D.P.R. n. 380/2001 SANCISCE – NEI CASI IVI PREVISTI – L’IRROGAZIONE DI UNA “SANZIONE PECUNIARIA PARI AL DOPPIO DELL’AUMENTO DEL VALORE DELL’IMMOBILE, CONSEGUENTE ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE, DETERMINATO, CON RIFERIMENTO ALLA DATA DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI, IN BASE AI CRITERI PREVISTI DALLA LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, E CON RIFERIMENTO ALL’ULTIMO COSTO DI PRODUZIONE DETERMINATO CON DECRETO MINISTERIALE, AGGIORNATO ALLA DATA DI ESECUZIONE DELL’ABUSO, SULLA BASE DELL’INDICE ISTAT DEL COSTO DI COSTRUZIONE”.
LA CORRETTA INTERPRETAZIONE DI TALE NORMA E’ NEL SENSO CHE VA INDICIZZATO NON L’IMPORTO INDICATO NEL DECRETO MINISTERIALE, MA QUELLO AGGIORNATO ALLA DATA DI ESECUZIONE DELL’ABUSO. QUESTA SOLUZIONE, DA UN LATO, CONSENTE DI SPECIFICARE QUALE DEVE ESSERE IL DECRETO MINISTERIALE DA UTILIZZARE, DALL’ALTRO SPIEGA PERCHE’ NELLA FRASE UTILIZZATA DALLA NORMA VI SIA UNA VIRGOLA DOPO IL TERMINE “ABUSO”.
POSTO POI CHE, QUANTO ALLA LOCUZIONE “DATA DI ESECUZIONE DELL’ABUSO”, RILEVA IL SUO DATO TESTUALE, NE DERIVA CHE, AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA DA APPLICARE EX ART. 33, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 380 DEL 2001, DEVE PROCEDERSI ALLA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE CONVENZIONALE AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA LEGGE N. 392/1978 ED ALLA DETERMINAZIONE DEL COSTO UNITARIO DI PRODUZIONE, SULLA BASE DEL DECRETO MINISTERIALE AGGIORNATO ALLA DATA DI ESECUZIONE DELL’ABUSO.
SUCCESSIVAMENTE, IL COSTO COMPLESSIVO DI PRODUZIONE, DATO DALLA MOLTIPLICAZIONE DELLA SUPERFICIE CONVENZIONALE CON IL COSTO UNITARIO DI PRODUZIONE, DEVE ESSERE ATTUALIZZATO SECONDO L’INDICE ISTAT DEL COSTO DI COSTRUZIONE. (Adunanze Plenarie n. 1, 2 e 3 del 2024).
Il comma 2 dell’art. 33 del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere interpretato in due modi.
In particolare, l’ultimo costo di produzione, per una prima interpretazione, va determinato secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale e poi il relativo importo va aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione; per una alternativa interpretazione, va determinato con riferimento all’ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, e l’importo così ottenuto va incrementato sulla base dell’indice ISTAT del costo di costruzione.
Questa seconda lettura – che valorizza la virgola che segue la parola “abuso” – rileva che il termine ‘aggiornato’ fa riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con il decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso, ossia al decreto ministeriale emesso in prossimità all’esecuzione dell’abuso.
Resta inoltre da capire cosa si intenda per “data di esecuzione dell’abuso”, e se tale data coincida con il momento in cui sono ultimati i lavori edilizi abusivi, con il momento in cui l’abuso è accertato da parte dell’amministrazione, con il momento in cui l’abuso è autodichiarato da parte dell’interessato o addirittura con il momento in cui è irrogata la sanzione pecuniaria.
Secondo l’Adunanza Plenaria, tale data coincide con il momento di realizzazione delle opere abusive, in quanto, nel contemperare gli interessi in conflitto, il legislatore ha disposto che la sanzione pecuniaria in concreto erogata tenga conto dell’unico valore significativo per la definizione del caso concreto, e non di quello inferiore e risalente al passato, non più ancorato all’effettivo valore del bene.