LA SOSPENSIONE IMPROPRIA DEL PROCESSO SI DISTINGUE IN:
- SOSPENSIONE IMPROPRIA IN SENSO STRETTO, OVVERO DISPOSTA NEL GIUDIZIO IN CUI VIENE SOLLEVATA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA’ O QUESTIONE PREGIUDIZIALE EUROUNITARIA;
- SOSPENSIONE IMPROPRIA IN SENSO LATO, OVVERO DISPOSTA, IN UN DATO GIUDIZIO, NELLE MORE DELLA SOLUZIONE, IN UN DIVERSO GIUDIZIO, DI UN INCIDENTE DI COSTITUZIONALITA’, O DI UNA PREGIUDIZIALE EUROUNITARIA, O DI UNA RIMESSIONE ALL’ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO; TALE TIPO DI SOSPENSIONE COSTITUISCE ANCH’ESSA UNA SOSPENSIONE NECESSARIA AI SENSI DELL’ART. 295 C.P.C., PER LA DEFINIZIONE DI UNA QUESTIONE AVENTE CARATTERE PREGIUDIZIALE, AVUTO RIGUARDO ALLA PORTATA “NORMATIVA” DELLE DECISIONI DI CORTE COSTITUZIONALE E CORTE DI GIUSTIZIA, E AL VALORE DI PRECEDENTE PARZIALMENTE VINCOLANTE DELLE PRONUNCE DELL’ADUNANZA PLENARIA.
QUANTO ALLA SOSPENSIONE IMPROPRIA IN SENSO LATO, LA STESSA VA ADOTTATA PREVIO CONTRADDITTORIO AI SENSI DELL’ART. 73 COMMA 3 C.P.A. E PUO’ ESSERE ANCHE CONSEGUITA A SEGUITO DI ACCORDO DELLE PARTI EX ART. 296 C.P.C.; IN TALE ULTIMO CASO, INOLTRE, E’ POSSIBILE DISPORRE LA SOSPENSIONE ANCHE ALLORCHE’ LA QUESTIONE RILEVANTE NEL GIUDIZIO DE QUO SIA ANALOGA, MA NON IDENTICA, A QUELLA GIA’ PENDENTE DAVANTI LA CORTE COSTITUZIONALE, LA CGUE E LA PLENARIA, NEL RISPETTO DEI RELATIVI PRESUPPOSTI NORMATIVI, E TENENDO CONTO CHE IL TERMINE MASSIMO DI DURATA DELLA SOSPENSIONE EX ART. 296 C.P.C. NON DEVE CONSIDERARSI PERENTORIO E VA MODULATO CASO PER CASO SULLA SCORTA DI UNA VALUTAZIONE PROGNOSTICA CIRCA IL TEMPO NECESSARIO PER LA DEFINIZIONE DELLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE PENDENTE IN UN DIVERSO GIUDIZIO.
L’UTILITA’ PRATICA DELLA SOSPENSIONE IMPROPRIA IN SENSO LATO QUALE ALTERNATIVA ALLA SOSPENSIONE IMPROPRIA IN SENSO STRETTO O A UNA ULTERIORE ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL’ADUNANZA PLENARIA SI BASA SUI PRINCIPI DI ECONOMIA PROCESSUALE E DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO.
LE ESIGENZE SOTTESE A TALI PRONCIPI POSSONO ESSERE SODDISFATTE ANCHE A MEZZO DEL RINVIO DEL’UDIENZA A DATA FISSA O DELLA CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO, NEL RIGOROSO RISPETTO DEI RELATIVI PRESUPPOSTI NORMATIVI.
QUALORA CON LA SOSPENSIONE NON SIA STATA FISSATA LA DATA DELLA NUOVA UDIENZA – COME AVVIENE NORMALMENTE PER QUELLA EX ART. 295 C.P.C. – LE PARTI HANNO L’ONERE DI PRESENTARE ISTANZA DI FISSAZIONE DI UDIENZA AL FINE DELLA PROSECUZIONE DEL PROCESSO AI SENSI DELL’ART. 80, COMMA 1, C.P.A. – CON TERMINE, QUELLO DI NOVANTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELL’ATTO CHE FA VENIR MENO LA CAUSA DI SOSPENSIONE, DA CONSIDERARSI DI NATURA PERENTORIA, ANCHE OVE SI TRADUCA, NELL’INERZIA DELLE PARTI, IN UN OSTACOLO DI FATTO ALL’APPLICAZIONE DEL DIRITTO EUROUNITARIO -, MENTRE NEL CASO DELLA CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO IL PROCESSO PROSEGUE SE LA PARTE PRESENTA ISTANZA DI FISSAZIONE DI UDIENZA ENTRO IL TERMINE DI PERENZIONE ORDINARIA. (Adunanza Plenaria n. 4 del 2024).
L’art. 79, comma 1, c.p.a., dispone che “la sospensione del processo è disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell’Unione europea”, limitandosi, laddove non vi sia incidente di falso, ad operare un triplice rinvio, di tipo mobile, al c.p.c., alle altre leggi, e al diritto eurounitario.
Sono così recepiti i seguenti casi di sospensione del processo contemplati dal c.p.c.:
- la sospensione necessaria di cui all’art. 295 c.p.c., in ragione della necessità della previa risoluzione di una “controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa”;
- la sospensione facoltativa di cui all’art. 296 c.p.c., “su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi (…) per un periodo non superiore a tre mesi” e con fissazione dell’ “udienza per la prosecuzione del processo”;
- la sospensione facoltativa di cui all’art. 337, secondo comma, c.p.c., quando in un processo è invocata l’autorità di una sentenza che è oggetto di impugnazione;
- la sospensione discrezionale di cui all’art. 367, primo comma, c.p.c., in pendenza del regolamento preventivo di giurisdizione;
- la sospensione necessaria in pendenza di un regolamento di competenza ai sensi dell’art. 48 c.p.c.
Quanto ai casi di sospensione previsti “dalle altre leggi”, un rilievo specifico ha l’art. 23 della legge 11.3.1953 n. 87, sulla rimessione alla Corte costituzionale, da parte di un giudice, di una questione di legittimità costituzionale, con contestuale sospensione del giudizio a quo.
Quanto al richiamo del diritto eurounitario operato dall’art. 79, comma 1, c.p.a., il par. 25 delle Raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea ai giudici nazionali (2019/C 380/01), in connessione con il rinvio pregiudiziale alla CGUE previsto dall’art. 267 TFUE, dispone che il giudizio a quo venga sospeso.
I casi di sospensione del processo sono tassativi, poiché la sospensione determina una potenziale lesione del principio di ordine costituzionale della ragionevole durata del processo, oggi sancito per il processo amministrativo dall’art. 2, comma 2, c.p.a.
La sospensione del giudizio può dirsi necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., soltanto quando la previa definizione di “un’altra” controversia civile, penale o amministrativa pendente davanti ad altro giudice, sia imposta da un’espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico - giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato; la “pregiudizialità” può concernere, d’altra parte, oltre che “cause”, anche “questioni”, ove si consideri l’ampia formulazione letterale dell’art. 295 c.p.c. che fa riferimento a “una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”. L’espressione “controversia” può ritenersi riferita non solo ad una causa autonoma pregiudiziale, ma anche a una questione pregiudiziale sorta nella causa de quo. È quanto accade nel caso di rimessione, in un dato giudizio, di una questione alla Corte costituzionale, alla CGUE, questione che, in quel giudizio, ha appunto portata “pregiudiziale”, vale a dire nel caso della sospensione impropria “in senso stretto”. E’ dunque da ritenersi che la c.d. sospensione impropria “in senso stretto” disposta nel giudizio de quo in cui viene sollevata questione di legittimità costituzionale o questione pregiudiziale eurounitaria (e prevista da fonti normative puntuali, sopra enunciate), sia da qualificare come una species della sospensione necessaria di cui all’art. 295 c.p.c.
Stesso discorso vale per la sospensione impropria in senso lato, la quale, per come si atteggia nella prassi applicativa, non può essere considerata una sospensione facoltativa praeter o contra legem, frutto di giurisprudenza creativa, ma deve essere qualificata come una species della c.d. sospensione impropria “in senso stretto” normata espressamente dall’art. 23, l. 11.3.1953 n. 87, e dal par. 25 delle Raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea ai giudici nazionali (2019/C 380/01). Sicché va anche essa ricondotta all’art. 295 c.p.c., al pari della sospensione impropria “in senso stretto”, fintanto che venga disposta per la rilevanza, nel giudizio de quo, della medesima questione già pendente davanti la Corte costituzionale o la CGUE.
Posto che una volta che il processo sia stato sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c. è necessario formulare istanza di prosecuzione del processo, il termine entro cui presentare tale istanza è sempre da considerarsi perentorio – sulla base della formulazione letterale della norma e in base al canone dell’interpretazione sistematica – e questo anche ove si traduca, nell’inerzia delle parti, in un ostacolo di fatto all’applicazione del diritto eurounitario, dal momento che il diritto eurounitario riconosce l’autonomia processuale degli Stati membri a condizione del rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, e non impedisce la previsione di termini processuali perentori, purché proporzionati e non discriminatori.
D’altra parte, alla luce della giurisprudenza eurounitaria, il termine di cui all’art. 80, comma 1, c.p.a. è da considerarsi proporzionato e non discriminatorio, né la complessiva disciplina contenuta nell’art. 80 c.p.a. può essere definita come ambigua.