I CERTIFICATI RILASCIATI DALLE AUTORITA’ FISCALI COMPETENTI, IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ FISCALE O CONTRIBUTIVA DEL CONCORRENTE, HANNO NATURA DI DICHIARAZIONI DI SCIENZA E SI COLLOCANO TRA GLI ATTI DI CERTIFICAZIONE O DI ATTESTAZIONE FACENTI PROVA FINO A QUERELA DI FALSO.
ESSI SI IMPONGONO ALLA STAZIONE APPALTANTE, SOTTO IL PROFILO PROBATORIO, E LA ESONERANO DA ULTERIORI ACCERTAMENTI.
NON SI CONTRAPPONE A TALE ORIENTAMENTO, LA TESI SECONDO CUI E’ NECESSARIO, SOTTO IL PROFILO DEL REGIME SOSTANZIALE DEI REQUISITI DI AMMISSIONE PREVISTI DALLA LEX SPECIALIS, CHE TALI REQUISITI SIANO POSSEDUTI DAL CONCORRENTE A PARTIRE DAL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SINO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO E POI ANCORA FINO ALL’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE.
AD OGNI MODO, INDIPENDENTEMENTE DALLE VERIFICHE COMPIUTE DALLA STAZIONE APPALTANTE, IL CONCORRENTE CHE IMPUGNA L’AGGIUDICAZIONE PUO’ SEMPRE DIMOSTRARE, CON QUALUNQUE MEZZO IDONEO ALLO SCOPO, O CHE L’AGGIUDICATARIO FOSSE PRIVO FIN DAL PRINCIPIO DEL REQUISITO DELLA REGOLARITA’ FISCALE O CHE ABBIA PERSO TALE ULTIMO REQUISITO IN CORSO DI GARa (Adunanza Plenaria n. 7 del 2024).
Il concorrente che partecipa a una procedura a evidenza pubblica deve possedere, continuativamente, i necessari requisiti di ammissione e ha l’onere di dichiarare, sin dalla presentazione dell’offerta, l’eventuale carenza di uno qualunque dei requisiti e di informare, tempestivamente, la stazione appaltante di qualsivoglia sopravvenienza tale da privarlo degli stessi.
L’art. 85, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 – norma applicabile alla fattispecie esaminata dall'Adunanza Plenaria ratione temporis - dispone che il concorrente, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, autodichiari, attraverso il documento di gara unico europeo (DGUE), l’assenza di cause di esclusione di cui al precedente art. 80.
Pur se l’art. 85 non prevede espressamente il dovere di comunicare alla stazione appaltante le eventuali cause di esclusione dalla gara verificatesi in un momento successivo alla presentazione dell’offerta, il relativo onere dichiarativo deve ricollegarsi alla necessità, sancita dall’art. 1, comma 2-bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241, che: “I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione (siano) improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede”.
Tale disposizione, infatti, ha posto un principio generale sull’attività amministrativa e si estende indubbiamente anche allo specifico settore dei contratti pubblici.
D’altra parte, dal momento che i requisiti di partecipazione devono sussistere per tutta la durata della gara e sino alla stipula del contratto (e poi ancora fino all’adempimento delle obbligazioni contrattuali), discende, de plano, il dovere della stazione appaltante di compiere i relativi accertamenti con riguardo all’intero periodo.
La regola si desume anche dall’art. 80, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, il quale stabilisce che: “Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5”.
A tal fine, con specifico riguardo al requisito concernente l’assenza di debiti tributari, la certificazione rilasciata dall’amministrazione fiscale competente (Agenzie delle Entrate o eventualmente altra amministrazione titolare di poteri impositivi), ai sensi dell’art. 86, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, deve coprire l’intero lasso temporale rilevante, ovvero quello che va dal momento di presentazione dell’offerta sino alla stipula del contratto.