SPETTA AL GIUDICE CIVILE LA GIURISDIZIONE CON RIFERIMENTO ALL’OPPOSIZIONE PROPOSTA DALL’AUSILIARIO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO RISPETTO ALLA LIQUIDAZIONE DA QUEST’ULTIMO EFFETTUATA, PERCHE’ IL RELATIVO GIUDIZIO – COME NEL CASO DELL’OPPOSIZIONE DEL DIFENSORE DELLA PARTE AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – HA CARATTERE CIVILISTICO, HA AD OGGETTO DIRITTI SOGGETTIVI DI NATURA PATRIMONIALE E VERTE INTORNO ALLA SPETTANZA, NELL’AN E NEL QUANTUM, DEI COMPENSI AL PROFESSIONISTA PER LE PRESTAZIONI RESE COME AUSILIARIO, SENZA CHE SI POSSA ISTITUIRE NEL RIPARTO DELLA GIURISDIZIONE UNA CONNESSIONE ONTOLOGICA TRA IL CONTENZIOSO VOLTO AL RECUPERO DEL COMPENSO PROFESSIONALE E LA CONTROVERSIA DI BASE.
INVERO, LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AGLI AUSILIARI DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO NON HA UNA STRUTTURA BIFASICA, DI MODO CHE NON E’ SOSTENIBILE RITENERE CHE LA FASE (EVENTUALE) DI OPPOSIZIONE DEBBA SVOLGERSI SEMPRE DINANZI ALLO STESSO GIUDICE NATURALE DELLA PRIMA FASE, IN QUANTO FUNZIONALMENTE E INTIMAMENTE COLLEGATA ALLA PRIMA. (Adunanza Plenaria n. 10 del 2024).
La liquidazione del compenso al verificatore, ai sensi dell’art. 66, comma 4, c.p.a., o al consulente tecnico d’ufficio, ai sensi dell’art. 67, comma 5, c.p.a. (che richiama l’art. 66, comma 4, primo e terzo periodo), deve essere effettuata con separato decreto dal Presidente del Collegio, mentre spetta alla sentenza che definisce il giudizio regolare l’onere economico del mezzo istruttorio, ponendolo a carico secondo l’esito del giudizio, in base alla soccombenza, di una o di alcune o di tutte le parti.
La circostanza che la liquidazione del compenso venga decisa in sentenza anziché con decreto non muta né la natura della liquidazione, che non ha il contenuto decisorio proprio della sentenza, né il regime dei rimedi contro essa esperibili.
La relativa decisione non costituisce, quindi, un autonomo capo della sentenza di merito (ai sensi dell’art. 329, comma secondo, c.p.c.), ma va considerata come se fosse stata emessa secondo la forma prescritta e, di conseguenza, il mezzo di impugnazione esperibile avverso la stessa resta in ogni caso quello suo proprio.
Questo strumento, nell’ordinamento processuale della giustizia amministrativa, non è l’opposizione di terzo di cui all’art. 108 c.p.a., solo perché tale liquidazione è stata erroneamente decisa con sentenza, ma l’opposizione di cui agli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile a tutte le giurisdizioni e, in particolare, anche al processo amministrativo.
Tale opposizione introduce un nuovo e autonomo giudizio e non è una seconda “fase” accessoria al giudizio in cui è stata effettuata la liquidazione.