in tema di giustizia civile:
- Mauro Bove*, Giustizia civile: correttivi alla Cartabia, riforme inutili che generano confusione (Guida al diritto 43/2024, 12-15, editoriale) [*ordinario di diritto processuale civile presso l’Università di Perugia]
sul c.d. DLg successioni (imposta):
DLg 18.9.2024 n. 139 [GU 2.10.24 n. 231, in vigore dal 3 ottobre 2024], Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA
- testo del decreto (Guida al diritto 43/2024, 17-41) sotto il titolo: “Dlgs successioni: liquidazione del tributo a carico del contribuente e solo controlli all’Agenzia”
- modifiche al DLg 31.10.1990 n. 346, Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (innovazioni in grassetto) (Guida al diritto 43/2024, 42-57)
- commenti:
--- Giuseppe Maria Cipolla, Modifiche in vigore dal 1° gennaio 2025 per “calibrare” i nuovi adempimenti (Guida al diritto 43/2024, 58-61) [le novità]
--- Katia Guarini, “Registrazione” informatizzata per esigenze di digitalizzazione (Guida al diritto 43/2024, 62-64) [imposta di registro]
--- Stefano Piccioli, Trapasso generazionale, no imposta se l’erede già possiede il controllo (Guida al diritto 43/2024, 65-66) [imposta di successione e donazione]
--- Stefano Piccioli, Mantenuto il coacervo donativo sulle franchigie di esenzione (Guida al diritto 43/2024, 67-69) [imposta di successione e donazione]
--- Katia Guarini, Separato dai “vincoli di destinazione” l’istituto assume autonomia giuridica (Guida al diritto 43/2024, 70-72) [modifiche al trust]
--- Antonio Iorio, Non si versa alla formazione dell’atto ma va corrisposta con il “Modello F24” (Guida al diritto 43/2024, 73-75) [imposta di bollo]
--- Antonio Iorio, Trascrizioni senza cedere proprietà, l’imposizione diventa fissa a 200 euro (Guida al diritto 43/2024, 76-80) [imposte ipotecarie e catastali]
in materia (di organizzazione) scolastica:
- Corte cost. 28.10.24 n. 168, pres. Barbera, est. D’Alberti (Guida al diritto 43/2024, 85): Ferma restando la competenza delle regioni a definire il tipo e l’ubicazione delle istituzioni scolastiche e a istituire nuovi plessi ovvero ad aggregare quelli esistenti, tenendo anche conto delle peculiari esigenze di ciascun territorio, la riforma statale impone tuttavia alle regioni di rispettare il contingente di dirigenti scolastici e amministrativi determinato tramite Dm. Pertanto, la legge n. 2/2024 della Regione Sardegna, nel porsi l’obiettivo di mantenere tutte le autonomie scolastiche esistenti, a prescindere dal contingente dirigenziale definito dallo Stato, contrasta con l’art. 117, comma 2, lettera n), Cost., che attribuisce alla competenza legislativa statale esclusiva la materia «norme generali sull’istruzione». La legge regionale viola il principio della necessaria corrispondenza tra dirigenti assegnati alle regioni e istituzioni scolastiche presenti sul territorio. La disposizione contrasta pure con la lett. g) del comma 2 dell’art. 117 Cost., in quanto, come esplicitato dalla sentenza n. 223/2023, la determinazione del contingente scolastico riguarda personale inserito nel pubblico impiego statale.
in tema di inquinamento acustico:
- Cons. Stato V 2.10.24 n. 7913, pres. Caringella, est. Fantini (Guida al diritto 43/2024, 86) (appello TAR Lombardia 4^, 14.3.2023 n. 634): Una location per feste rumorose non è un “affitto breve”, ma deve essere qualificata come infrastruttura avente alla sua base un’attività ricreativa che, nella misura in cui può essere fonte di inquinamento acustico, è soggetta alla legge 447/1995, che definisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico. [La Società appellante sosteneva tra l’altro trattarsi di mera locazione turistica breve a terzi, in coerenza con la comunicazione effettuata al portale Suap, senza che ciò comportasse la necessità di richiedere una preventiva verifica dell’inquinamento acustico. Eccezione smentita però da accertamenti e dalla relazione tecnica effettuata da Polizia municipale e Carabinieri forestali, che evidenziavano lo svolgimento sistematico, all’interno della struttura, di attività ricreativa ripetuta nel tempo (circa venti eventi nel 2022 e circa venticinque nel 2023) con immissioni acustiche che superano gli standard normativi, tali da determinare un mutamento di destinazione da residenziale a turistico ricettiva].
in tema di vincoli edilizi e paesaggistici:
- Cons. Stato V 23.10.24 n. 8474, pres. Sabatino, est. Perrelli (Guida al diritto 43/2024, 86): Il Comune può imporre per i dehors sul mare il vincolo paesaggistico e l’adeguamento estetico. L’Ente comunale ha infatti un potere di pianificazione a valenza estetica, urbanistico-edilizia e paesaggistica afferente al tessuto urbano, dal cui ambito non possono rimanere escluse le aree demaniali ricomprese nel territorio di riferimento, senza che ciò implichi alcuna interferenza con la validità ed efficacia delle concessioni demaniali. Poiché compete al Comune di rilasciare i titoli edilizi e paesaggistici per la realizzazione delle strutture in questione sul territorio comunale, allo stesso compete anche il potere di approvare un regolamento di carattere generale che ne disciplini le caratteristiche, per rendere più snello il procedimento autorizzatorio e conformarle in un’ottica di sicurezza urbana, nell’accezione più moderna di miglioramento della vivibilità cittadina. Nella specie, il regolamento comunale impugnato non ha imposto la rimozione delle strutture ubicate all’esterno degli esercizi di ristorazione ma ne ha esclusivamente previsto, entro un congruo termine, l’adeguamento alle nuove prescrizioni nell’esercizio del potere conformativo che è di competenza dell’Amministrazione e che non lede alcun legittimo affidamento, atteso che si tratta di titoli relativi a strutture stagionali assoggettati alle sopravvenienze di disciplina volti a contemperare l’esercizio dell’attività economica privata con la tutela dei valori della cosiddetta “sicurezza urbana”.
in materia edilizia (nuova costruzione e ricostruzione):
- TAR Marche 2^, 18.10.24 n. 809, pres. Ianigro, est. Ruiu (Guida al diritto 43/2024, 85): I criteri che connotano le due diverse ipotesi edilizie di ricostruzione e nuova costruzione sono stati oggetto di novella normativa col DLg 301/2002 che ha di fatto comportato un ampliamento della categoria della demolizione e ricostruzione: proprio perché non vi è più il limite della “fedele ricostruzione”, si richiede la conservazione delle caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente nel senso che debbono essere presenti gli elementi discretivi, in particolare per quanto riguarda i volumi. Per cui si può parlare di mera ristrutturazione edilizia, senza sconfinare in una nuova costruzione, solo se l’opera edilizia garantisce la conservazione delle caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente ormai demolito. Gli elementi distintivi dell’opera preesistente che vanno rispettati, per poter asserire che l’intervento sia una ristrutturazione sono quindi la sagoma, le superfici e i volumi del manufatto demolito.
in tema di trattamento dati (Facebook):
- Corte giust. Ue 4^, 4.10.24, causa C-446/21 (Guida al diritto 43/2024, 86): Come già statuito dalla Corte, alla luce del principio di minimizzazione dei dati, il titolare del trattamento non può procedere, in modo generalizzato e indifferenziato, alla raccolta di dati personali e non deve raccogliere dati che non siano strettamente necessari rispetto alle finalità del trattamento. [“Meta Platforms Ireland” - meglio conosciuta con la precedente denominazione “Facebook” - varca le aule giudiziarie della Corte di giustizia Ue in una controversia che la vede contrapposta a un noto avvocato e attivista austriaco salito agli onori delle cronache per le continue campagne contro Meta, sin dal 2011 quando per la prima volta presentò una serie di reclami al Garante privacy irlandese denunciando le violazioni di dati personali commesse dall’allora Facebook. In questa causa l’avvocato sostiene che Meta tratti illecitamente dati personali, anche appartenenti a categorie particolari, al fine di indirizzare pubblicità personalizzata agli utenti del social network Facebook, lamentando la circostanza che i dati personali sarebbero raccolti, aggregati, analizzati e trattati a fini di pubblicità mirata, senza distinzione basata sulla natura di tali dati]
in tema di fondo patrimoniale:
- Cass. 1^, 28.10.24 n. 27792 (Guida al diritto 43/2024, 83): La costituzione del fondo patrimoniale (art. 167 c.c.) è funzionale a far fronte ai bisogni della famiglia, intesi come esigenze di vita dei suoi componenti considerate anche con una certa ampiezza, ricomprendendo cioè in esse, oltre alle esigenze primarie attinenti alla vita della famiglia (mantenimento, abitazione, educazione della prole e dei componenti il nucleo, cure mediche, ecc.), in conformità col potere di indirizzo della vita familiare in capo ai coniugi, pure i bisogni relativi allo sviluppo stesso della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa. Quindi, lo strumento deve rispondere e soddisfare questa funzione economico-sociale che il legislatore ha inteso attribuirgli. Ex art. 167 c.c., il fondo patrimoniale viene costituito da ciascuno o da ambedue i coniugi, ovvero anche da un terzo, destinando determinati beni mobili o immobili «a far fronte ai bisogni della famiglia. Ove la costituzione sia effettuata da un terzo con atto tra vivi, è necessaria l’accettazione da parte dei coniugi.
in tema di arricchimento indebito:
- Cass. 3^, 28.10.24 n. 27753 (Guida al diritto 43/2024, 83): L’indebito arricchimento della PA è provato dal dato oggettivo della prestazione resa. É irrilevante, di per sé sola considerata, l’utilità della prestazione espletata, sicché, eccepitane la carenza da parte della convenuta, l’attore non è onerato dal dover provare la sua sussistenza. (Il giudice di merito aveva dato ragione al Comune - che si era opposto all’ingiunzione di remunerare la società subentrata alla ditta individuale nei lavori del cantiere - in quanto l’ente aveva disconosciuto di aver ricevuto un vantaggio patrimoniale dall’attività della ricorrente. La SC ha annullato la decisione rinviando a diverso giudice per verificare l’effettivo depauperamento del privato e la circostanza che si sia eventualmente trattato di “arricchimento imposto”).
c.s.
- Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendo (Aristotele)
- Non basta fare le cose, bisogna farle bene (Mons. Giulio Dellavite, dall'Homo Faber all'Homo Habilis)
- La vita è un lungo cammino dove sei maestro e studente. A volte insegni, ogni giorno impari