sul c.d. decreto omnibus:
DL 9.8.2024 n. 113 - L 7.10.2024 n. 143 [GU 8.10.24 n. 235], Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.
- testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 42/2024, 88-90) sotto il titolo: “Violazioni tributarie, la conversione prevede un ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022”
- commenti:
- Laura Ambrosi e Antonio Iorio, Sanzioni accessorie, soglie a metà per chi non aderisce al concordato (Guida al diritto 42/2024, 91-96) [le violazioni tributarie]
- Andrea Sirotti Gaudenzi, Pirateria online, operatori sanzionati se non segnalano subito le violazioni (Guida al diritto 42/2024, 97-101) [la proprietà intellettuale]
sui DL immigrazione e asilo:
DL 11.10.2024 n. 145 [GU 11.10.24 n. 239, in vigore dall’11 ottobre 2024], Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.
DL 23.10.2024 n. 158 [GU 23.10.24 n. 249, in vigore dal 24 ottobre 2024], Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale
- testo del DL 145 (Guida al diritto 42/2024, 13-49) sotto il titolo: “Contratto di soggiorno: niente presenza fisica allo Sportello unico del lavoratore straniero”
- testo del DL 158 (Guida al diritto 42/2024, 50-53) sotto il titolo: “Paesi sicuri, aggiornato l’elenco e ritorna la competenza al giudice di appello”
- commenti:
--- Marco Noci, I datori hanno l’obbligo di inviare domanda e certificato di alloggio (Guida al diritto 42/2024, 54-58) [le novità]
--- Aldo Natalini, Permesso di soggiorno speciale allo straniero vittima di caporalato (Guida al diritto 42/2024, 59-64) [misure amministrative]
--- Aldo Natalini, Al via il rito monocratico con reclamo davanti alle Sezioni specializzate (Guida al diritto 42/2024, 65-69) [le norme processuali: nello specchietto a pag. 67, riepilogo della competenza per materia delle sezioni specializzate per l’immigrazione]
in tema di immigrazione:
- Corte giust. Ue, Grande sezione, 4.10.24, causa C-406/22, rinvio pregiudiziale dalla Corte regionale di Brno (Cz) (Guida al diritto 42/2024, 70 T): 1. L'art. 37 della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, in combinato disposto con l'allegato I della stessa direttiva, osta a che un paese terzo possa essere designato come paese di origine sicuro allorché talune parti del suo territorio non soddisfano le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I di detta direttiva. 2. L'art. 46, par. 3, letto alla luce dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, va interpretato nel senso che quando un giudice è investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale esaminata nell'ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paese di origine sicuro, conformemente all'art. 37 di tale direttiva, tale giudice, nell'ambito dell'esame completo ed ex nunc imposto dal suddetto art. 46, par. 3, deve rilevare, sulla base degli elementi del fascicolo nonché di quelli portati a sua conoscenza nel corso del procedimento dinanzi ad esso, una violazione delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I di detta direttiva, anche se tale violazione non è espressamente fatta valere a sostegno di tale ricorso.
- (commento di) Marina Castellaneta, Non ammesse designazioni parziali se manca la certezza sulle violenze (Guida al diritto 42/2024, 82-87) [a pag. 9, il testo dell’art. 9 (Atti di persecuzione) della direttiva 13.12.2011 n. 95 (95/2011) del Parlamento europeo e del Consiglio (Norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta), abrogata dall’art. 41 Regolamento Ue 14.05.2024 n. 1347 con decorrenza dal 12.06.2026]
in tema di immigrazione:
- Giulio Maria Salerno*, Stop alla gestione dei migranti in Albania, la questione di diritto passa alla Corte Ue (Guida al diritto 42/2024, 10-12, editoriale) [*ordinario di diritto costituzionale e pubblico presso l'Università di Macerata]
in tema di appalti (operatori di Paesi terzi):
- Corte giust. Ue, Grande sezione, 22.10.24, causa C-652/22 (Guida al diritto 42/2024, 105-6): In assenza di un accordo internazionale concluso tra l’UE e un paese terzo in materia di appalti pubblici, gli operatori economici di detto paese terzo non possono avvalersi delle disposizioni della direttiva 2014/25/Ue (sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali) per richiedere di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico nell’Unione su un piano di parità rispetto agli offerenti degli Stati membri o dei Paesi terzi vincolati da un siffatto accordo. Alla luce della competenza esclusiva dell’Unione nel settore della politica commerciale comune, alle autorità nazionali non è consentito applicare, agli operatori economici di paesi terzi che non hanno concluso un siffatto accordo internazionale con l’Unione, le disposizioni nazionali che recepiscono le norme contenute in tale direttiva.
sulla dicatio ad patriam:
- Cass. 1^, 25.9.24 n. 25638 (Guida al diritto 42/2024, solo massima, annotata da Mario Piselli): La dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, postula che il proprietario, con un comportamento anche non intenzionalmente diretto a dare vita al predetto diritto, metta volontariamente il proprio bene a disposizione della collettività, con carattere di continuità e non di mera precarietà e tolleranza, assoggettandolo al relativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune dei membri della collettività considerati uti cives e ciò indipendentemente non solo dai motivi per cui tale comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima, ma anche dal decorso di un congruo periodo di tempo o dall'esistenza di un atto negoziale o un provvedimento ablativo.
in tema di accesso (archivi storici):
- Tar Veneto 1^, 2.10.24 n. 2292, pres. Pasanisi, est. Ramon (Guida al diritto 42/2024, 105): I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili 40 anni dopo la loro data. Il termine è di 70 anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. Anteriormente al decorso dei termini indicati i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi evidentemente bilanciando esigenze di trasparenza e di privacy. In base alle norme eurounitarie e nazionali emerge la necessità di un contemperamento tra diritto di accesso agli archivi ed esigenze di riservatezza dei dati trattati, secondo i principi di proporzionalità e minimizzazione, i quali non escludono l’ostensibilità degli atti in relazione alle finalità di ricerca storica, compresi gli indici decennali, ma la subordinano a condizioni e limiti la cui sussistenza deve essere valutata dall’Amministrazione, trasferendo sull’interessato, ove l’accesso sia consentito, l’onere di utilizzare e custodire i dati acquisiti con responsabilità.
in tema di diritto d’autore (opere straniere delle arti applicate):
- Corte giust. Ue 1^, 24 ottobre 2024, causa C-227/23, su rinvio pregiudiziale dalla Corte suprema dei Paesi Bassi (Guida al diritto 42/2024, 106): Nell’ambito di applicazione della direttiva 22.5.2001 n. 29 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva 2001/29 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione), gli Stati membri non sono più competenti ad attuare le disposizioni pertinenti della Convenzione di Berna. Pertanto essi non sono più liberi di applicare, alle opere delle arti applicate originarie dei Paesi terzi, la clausola di reciprocità sostanziale, contenuta nella Convenzione di Berna, che protegge tali opere soltanto in forza di un regime speciale, quando il legislatore dell’Unione non ha previsto una tale limitazione. Una situazione in cui una società rivendica una tutela in forza del diritto d’autore di un oggetto delle arti applicate commercializzato in uno Stato membro rientra nell’ambito di applicazione materiale del diritto dell’Unione, purché un siffatto oggetto possa essere qualificato come «opera» ai sensi della direttiva 2001/29. Tale direttiva ha preso in considerazione tutte le opere per le quali viene richiesta la tutela nel territorio dell’Unione, senza alcun riferimento a criteri relativi al Paese d’origine di tali opere o alla cittadinanza dei loro autori.
in materia antitrust (abuso di posizione dominante - caso Intel):
- Corte giust. Ue 5^, 24 ottobre 2024, causa C-240/23 (Guida al diritto 42/2024, 106): Nel 2009 la Commissione Ue irrogava un’ammenda a Intel, produttore di microprocessori con sede negli USA, ritenendo che avesse abusato della sua posizione dominante sul mercato dei microprocessori, per la concessione di sconti di fedeltà ai suoi clienti nonché a un distributore di computer fissi. Nel 2014 il Tribunale respingeva il ricorso di Intel contro la Commissione. La Corte di giustizia annullava con rinvio la prima decisione del Tribunale. Su rinvio, il Tribunale annullava parzialmente la decisione della Commissione e integralmente l’ammenda. Anche questa seconda decisione del Tribunale veniva impugnata dalla Commissione, la quale sosteneva che il controllo esercitato dal Tribunale sulle valutazioni della Commissione relative al test del concorrente altrettanto efficiente (as efficient competitor test) fosse viziato da irregolarità procedurali, errori di diritto e snaturamento degli elementi di prova. La Corte di giustizia ha respinto tutti i motivi dedotti dall’Esecutivo Ue. Per quanto riguarda il test del concorrente altrettanto efficiente, la Corte conferma che spetta al Tribunale esaminare qualsiasi argomento diretto a mettere in discussione le valutazioni della Commissione e idoneo a invalidare le conclusioni cui è giunta al termine di tale test. Tali argomenti possono vertere sulla compatibilità delle valutazioni della Commissione coi principi che disciplinano il test del concorrente altrettanto efficiente, quanto sul valore probatorio degli elementi di ordine fattuale sui quali essa si è basata. La Corte conferma che non spetta al Tribunale verificare se il dispositivo della decisione della Commissione possa essere giustificato sulla base di un ragionamento privo degli errori da esso constatati, quando tale ragionamento non è formulato in modo coerente nella decisione.
in tema di circolazione stradale (RC auto):
- Cass. 3^, 7.10.24 n. 26161 (Guida al diritto 42/2024, 103-104): In capo all’assicurato-danneggiante non opera la copertura assicurativa obbligatoria per la Rca soltanto nei casi in cui il veicolo sia stato utilizzato in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso dalla disciplina di cui all’art. 2054 c.c. e alla disciplina posta dal Codice delle assicurazioni private. Per tali devono intendersi, esemplificativamente, gli usi del veicolo non come mezzo di trasporto e gli usi anomali, cioé non conformi alle caratteristiche dei veicoli ed alla loro funzione abituale. Solo detta interpretazione estensiva della nozione di “circolazione” su “aree... equiparate” alle “strade di uso pubblico” di cui all’art. 122 Codice assicurazioni, risulta, secondo la decisione in esame, oltre che costituzionalmente orientata, conforme al diritto dell’Ue come interpretato dalla Corte di Giustizia.
in tema di spese processuali (compensazione):
- Cons. Stato VI 1.10.24 n. 7874, pres. Montedoro, est. Toschei (Guida al diritto 42/2024, 105): In un giudizio che veda la PA soccombente, è viziata la decisione di primo grado di compensare le spese processuali che non poggi su alcun elemento contenuto nel fascicolo del giudizio né su altra riflessione giuridica; la decisione non può trovare giustificazione neppure nella mancata costituzione dell’Agenzia delle entrate, pena la violazione dell’art. 92, comma 2 c.p.c., richiamato dall’art. 26 c.p.a., secondo cui è possibile compensare le spese di lite soltanto se vi sia stata soccombenza reciproca tra le parti, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. La compensazione delle spese di giudizio è rilevante per il ricorrente vittorioso per poter ripetere i costi patiti per il pagamento del contributo unificato, posto che tale contributo è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente ai sensi dell’articolo 13, comma 6-bis, DPR 115/2002.
c.s.
Mediocrity is not worth the trip [una vita mediocre non merita di essere vissuta] (Sergio Marchionne)