sulla
professione forense (specializzazione):
- Franco Scarpelli*, Avvocati specialisti, dalle nuove scuole qualità professionale con valore legale (Guida al diritto 41/2024, 13-15): editoriale a margine del convegno annuale dell’AGI - Associazione giuslavoristi italiani tenutosi a Roma il 3 ottobre 2024 [*ordinario di Diritto del lavoro nell’Università do Milano Bicocca, avvocato]
sul Dlgs crisi d’impresa (terzo correttivo - commenti - testo e mappa pubblicati in Guida al diritto n. 40/2024):
DLg 13.9.2024 n. 136 (GU 27.9.24 n. 227, in vigore dal 28 settembre 2024), Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14
- Laura Biarella (a cura di), Linee di credito bancarie, con il terzo correttivo introdotti nuovi paletti per la revoca dei fidi
(Guida al diritto 41/2024, 17)
- Tommaso Nigro, Prededuzione, resta il tetto del 25% ma i professionisti ampliano i crediti (Guida al diritto 41/2024, 18-22) [ambito di applicazione]
- Nicola Graziano, Composizione: porte aperte per legge anche alle imprese insolventi (Guida al diritto 41/2024, 23-27) [composizione negoziata: l’accesso]
- Nicola Graziano, Per l’esperto scatta l’obbligo di documentare l’attività svolta (Guida al diritto 41/2024, 28-30) [composizione negoziata: gli attori]
- Nicola Graziano, Per la sistemazione dei crediti fiscali la chance dell’accordo con le Entrate (Guida al diritto 41/2024, 31-34) [composizione negoziata: il tribunale]
- Livia De Gennaro, Competenza tribunale specializzato per società con requisiti dimensionali (Guida al diritto 41/2024, 35-40) [disciplina processuale]
- Tommaso Nigro, “Cram-down”, omologazione accordi con dissenso del creditore pubblico (Guida al diritto 41/2024, 41-) [transazione fiscale] (Guida al diritto 41/2024, 41-45)
- Nicola Graziano, Revoca sentenza di omologazione, l’Occ è legittimato a richiederla (Guida al diritto 41/2024, 46-52) [la crisi da sovraindebitamento]
- Tommaso Nigro, L’intervento punta ad armonizzare la struttura dei diversi concordati (Guida al diritto 41/2024, 53-61) [il concordato preventivo]
- Livia De Gennaro, Crisi d’impresa: solo l’amministratore può gestire pienamente lo “stato” (Guida al diritto 41/2024, 62-64) [la procedura]
- Tommaso Nigro, Novità per la figura del curatore: debutta l’idoneità professionale (Guida al diritto 41/2024, 65-73) [il curatore]
- Livia De Gennaro, Requisiti rigidi per avere il beneficio, la disciplina può essere migliorata (Guida al diritto 41/2024, 74-78) [l’istituto dell’esdebitazione: l’esdebitazione ordinaria (che fa seguito a una procedura concorsuale di tipo liquidatorio) e l’esdebitazione del debitore incapiente (in cui tale caratteristica è assente)]
- Livia De Gennaro, Imprese appartenenti a un gruppo “unite” nella transazione con l’erario (Guida al diritto 41/2024, 79-82) [gruppi di imprese: il concordato di gruppo]
- Nicola Graziano, Soggetti con funzione di controllo nominati dall’autorità giudiziaria (Guida al diritto 41/2024, 83-84) [altri istituti: curatore, commissario giudiziale, liquidatore]
in tema di
sicurezza sul lavoro:
- Cons. Stato I, 24.6.24 n. 814 (parere su ricorso straordinario), pres. Poli, est. Vaccaro (Guida al diritto 41/2024, 88): In tema di sicurezza lavoro, nella PA la delega è valida solo se è rigorosamente rispettata la disciplina speciale Va pertanto accolto il ricorso con cui l’ufficiale contesta la violazione del TU sulla salute e sicurezza sul lavoro (che prevede condizioni precise per il conferimento della delega in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dal datore di lavoro ai soli soggetti portatori delle qualità stabilite dalla speciale normativa), stante l’assenza, in capo all’ufficiale medesimo, di qualsivoglia delega, men che meno di quella inerente l’obbligo di verifica del green pass tramite l’apposita applicazione “Verifica C19” e correlati adempimenti connessi all’acquisizione delle informazioni necessarie tramite il sistema “Green pass 50+” reso disponibile dall’INPS secondo le previste procedure di accreditamento.
in tema di
appalti:
- Cons. Stato III, 11.10.24 n. 8171, pres. est. (Guida al diritto 41/2024, 88): Nelle gare pubbliche, l’annullamento di un lotto travolge l’intero bando: non si deve condurre una valutazione caso per caso della natura unitaria o non della procedura di gara, in quanto, per un verso, il bando ha natura di atto amministrativo generale e il suo annullamento produce effetti erga omnes; per l’altro, la suddivisione in lotti non esclude la natura unitaria della gara, avendo tale suddivisione solo una funzione pro-concorrenziale, estranea - quando non in conflitto - con l’interesse al risultato che l’Amministrazione si propone di soddisfare attraverso il contratto, la cui causa negoziale si coglie solo avendo riguardo all’intera operazione amministrativa e contrattuale.
in tema di
class action:
- Cons. Stato III 20.9.24 n. 7704, pres. Corradino, est. Fedullo (Guida al diritto 41/2024, 89): Di fronte a gravi inefficienze della PA e per ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, gli utenti possono rivolgersi al giudice amministrativo se dalle lentezze e pastoie burocratiche derivi una lesione diretta, concreta e attuale dei propri interessi, per violazione di termini e per mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori. La class action non è preordinata alla tutela dell’interesse del singolo promotore del procedimento alla definizione tempestiva dello stesso, ma dell’interesse, comune a tutti i soggetti coinvolti in analoghe procedure amministrative e, per questo, diffuso nel relativo ambito comunitario o categoriale, alla correzione di una distorsione propria della “funzione” che si estrinseca nel singolo procedimento ma che in esso non si esaurisce. Interesse che, proprio perché assume carattere omogeneo, indipendentemente dal numero e dalla specifica posizione procedimentale dei soggetti che ne sono portatori, è legittimamente azionato dalle relative associazioni rappresentative. (Fattispecie in tema di procedure per emersione dal lavoro irregolare)
in tema di
circolazione stradale:
- Cass. 1^, 23.7.24 n. 20293 (Guida al diritto 41/2024, 86): Le delibere comunali sulle aree di sosta richiedono una analitica motivazione: gli enti locali devono specificamente motivare le esigenze particolari che possono legittimare limiti alla proporzione tra aree a sosta gratuita e aree a pagamento. In caso di contestazioni giudiziarie, il Comune ha l’onere di fornire la prova delle valutazioni effettuate, senza limitarsi a richiamare la generica previsione di legge sulla proporzione tra aree.
sui
medici specializzandi:
- Cass. SSUU 14.10.24 n. 26603 (Guida al diritto 41/2024, 86): Non hanno diritto a ottenere dallo Stato italiano il risarcimento del danno, per tardiva attuazione delle direttive comunitarie, i medici che hanno iniziato prima del 1991 una specializzazione non contemplata dalle norme comunitarie non recepite nei tempi dovuti. Inoltre, non scatta il diritto al ristoro della mancata retribuzione se non si trattava di specializzazioni contemplate dalle direttive o di specializzazioni di cui non era stata dimostrata l’“equipollenza di fatto”. Si tratta infatti di specifica allegazione che non può mancare nella domanda attorea di risarcimento del danno. Quindi non ha alcuna rilevanza che la specializzazione conseguita sia stata, in seguito, inclusa tra quelle qualificate “conformi alle norme delle Comunità economiche europee” dal DM 31.10.1991 adottato per conformare in ritardo l’ordinamento italiano nella specifica materia.
sui
diritti del consumatore (rimborso anticipato del mutuo - spese da restituire):
- Corte giust. Ue 3^, 17.10.24, causa C-76/22 (Guida al diritto 41/2024, 89): Il creditore di un credito immobiliare deve fornire al consumatore informazioni precontrattuali sulla ripartizione dei costi, in funzione del loro carattere ricorrente o meno. E in assenza di informazioni che consentano di stabilire se i costi dipendano o meno dalla durata del contratto, essi devono essere considerati come tali e devono poter formare oggetto, in caso di rimborso anticipato, di una riduzione. Nel caso specifico non risulta che la banca abbia fornito alla consumatrice questo genere di informazioni per quanto riguarda la commissione. E allora, il giudice nazionale deve ritenere che anche tale commissione sia coperta dal diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito. Il consumatore non può essere penalizzato dalla mancanza di informazioni che il creditore è obbligato a fornirgli. Inoltre, il fatto che un costo sia stato pagato dal consumatore una tantum al momento della conclusione del contratto non significa necessariamente che tale costo sia indipendente dalla durata del contratto e che, pertanto, non possa essere restituito parzialmente. Il diritto UE non impone un metodo di calcolo specifico per determinare l’importo della riduzione del costo totale del credito; spetta al giudice nazionale pronunciarsi su questo punto utilizzando un metodo che garantisca un’elevata protezione dei consumatori.
sul
diritto d’autore (tutela giuridica dei programmi per elaboratore):
- Corte giust. Ue 1^, 17.10.24, causa C-159/23 (Guida al diritto 41/2024, 89-90): Non viola la proprietà intellettuale il software che sfrutta la memoria Ram di un programma. [Sony, che commercializza PlayStation e i giochi per tali consolle, aveva agito in giudizio contro un’altra società tedesca che distribuisce software e un dispositivo compatibili con la PlayStation offrendo all’utilizzatore la possibilità di impiegare opzioni di gioco non previste da parte di Sony. Questa riteneva che i prodotti informatici commercializzati dalla società tedesca avessero l’effetto di modificare i propri software su cui è basato il videogioco, da cui la lamentata violazione del suo diritto esclusivo di autorizzare siffatte modifiche e la richiesta di risarcimento del danno. Il giudice tedesco ha chiesto alla Corte di giustizia la corretta e uniforme interpretazione della direttiva relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, facendo rilevare - in sede di rinvio pregiudiziale - che il software “modificativo” viene installato direttamente dall’utilizzatore sulla propria consolle e che esso va in esecuzione contemporaneamente al software di gioco. Quindi non vengono modificati o riprodotti il codice oggetto, il codice sorgente, la struttura interna e neanche l’organizzazione del software originale oggetto di tutela. Il programma “incriminato” si limita a modificare il contenuto delle variabili temporaneamente inserite dai videogiochi nella memoria Ram della consolle e che vengono utilizzate durante l’esecuzione: pertanto, il videogioco viene eseguito sulla base di tali variabili dal contenuto modificato. Per la Corte UE non rientra nell’ambito della tutela conferita dalla direttiva il contenuto di tali dati variabili inseriti da un programma per elaboratore nella memoria Ram di un elaboratore e utilizzati da detto programma durante la sua esecuzione. Ciò vale nei limiti in cui questo contenuto immesso non consenta la riproduzione o la realizzazione del programma in una fase successiva. La direttiva tutela solo la creazione intellettuale quale si riflette nel testo del codice sorgente e del codice oggetto del programma per elaboratore; non tutela invece le funzionalità del programma né gli elementi mediante i quali gli utilizzatori sfruttano tali funzionalità, sempre che questi ultimi non consentano una riproduzione o una realizzazione di detto programma in una fase successiva]
in materia
tributaria (agevolazioni prima casa - esenzione Ici - dimora abituale dei “familiari”):
- Cass. SSUU 15.10.24 n. 26744 e 26776 (ord.ze) (Guida al diritto 41/2024, 87): È rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 8, comma 2, DLg 30.12.1992 n. 504, come modificato dall’art. 1 comma 173, lett. b) L 27.12.2006 n. 296, per contrasto con gli articoli 3, 29, 31 e 53, primo comma Cost., nella parte in cui, nel subordinare il godimento da parte del soggetto passivo dell’agevolazione all’essere l’immobile adibito ad abitazione principale «intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica», stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente».
in tema di
successioni (interpretazione del testamento):
- Cass. 2^, 17.10.24 n. 26951 (Guida al diritto 41/2024, 87): Le norme sull’interpretazione del testamento, improntate alla necessità di rispettare massimamente la volontà del testatore, richiedono di non affidarsi a una lettura troppo “tecnica” del testamento, ma di andare oltre il significato letterale delle espressioni adoperate e di valorizzare, riconoscendo all’interprete ampia libertà d’indagine, una valutazione globale della volontà del de cuius, tenendo conto di elementi di carattere sia testuale che extratestuale, come la cultura, la mentalità e l’ambiente di vita del testatore medesimo. [Nella specie, il Tribunale aveva escluso dalla ripartizione testamentaria la sorte capitale, e l’aveva assoggettata alle regole della successione legittima, giudicando che fosse più aderente alla volontà della defunta che la divisione dei soli interessi avvenisse secondo i dettami di cui all’atto di ultima volontà, mentre il capitale dovesse dividersi in base alle regole della successione legittima: ciò perché “in nessuna parte del testamento si fa(ceva) espressa menzione delle modalità mediante le quali procedere alla divisione tra i coeredi della sorte capitale, si parla sempre e soltanto degli interessi”. L’appellante, viceversa, rappresentava l’esigenza di una diversa lettura delle schede testamentarie che tenesse conto, per un verso, del particolare rapporto, anche lavorativo, che lo legava alla de cuius, come emergente dagli stessi lasciti in suo favore, e, per altro verso, della modesta cultura di quest’ultima, che avrebbe imposto di tener conto delle espressioni usate non secondo il loro significato tecnico, ma secondo quello che l’autrice aveva voluto ad esse attribuire. Per la SC una siffatta censura rispetta i principi affermati dalle Sezioni unite (n. 27199/2017) dal momento che l’appellante ha enucleato “le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e con essi le relative doglianze, tutte incentrate sulla erroneità della lettura delle schede testamentarie effettuata alla stregua del solo dato letterale, senza alcuna ricerca altresì della volontà della testatrice per il tramite dei dati extratestuali, tratti dai suoi rapporti col nipote, come evincibili dalle stesse disposizioni di ultima volontà, e dal suo livello culturale”. Pertanto, ritenuto il quantum appellatum “esaurientemente circoscritto”, la SC ha accolto il ricorso con rinvio alla Corte d’appello].
in tema di
processo digitale (firma elettronica):
- Corte giust. Ue 10^, 17.10.24, causa C-302/23 (Guida al diritto 41/2024, 112 s.m.): L'art. 2, par. 1 e 3, nonché l'art. 25, par. 1, del regolamento n. 910/2014 non ostano a una normativa nazionale in forza della quale un atto processuale può essere depositato presso un organo giurisdizionale, per via elettronica, e firmato elettronicamente, solo qualora tale organo giurisdizionale disponga di un sistema informatico adeguato e il deposito sia effettuato per mezzo di tale sistema.
- (commento di) Marina Castellaneta, Atti processuali, sì alla firma elettronica se il tribunale ha un sistema informatico adeguato (Guida al diritto 41/2024, 112-114)
c.s.
Ora so che la perfezione è essere imperfetto (Jannik Sinner, tennista)