sul c.d.
decreto riscossione:
DLg 29.7.2024 n. 110 [GU 7.8.24 n. 184, in vigore dall’8 agosto 2024], Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione
- testo del decreto (Guida al diritto 36/2024, 16-30)
- commenti:
--- Nicola Graziano, Discarico automatico: al “mittente” le cartelle non riscosse dopo 5 anni (Guida al diritto 36/2024, 31-36) [le novità]
--- Nicola Graziano, Impugnazione dell’estratto di ruolo, ampliate le ipotesi di legittimazione (Guida al diritto 36/2024, 37-39) [gli atti impugnabili]
--- Nicola Graziano, Tasse non pagate: per il debitore scattano le rate fino a dieci anni (Guida al diritto 36/2024, 40-43) [le altre disposizioni]
in tema di
professione forense (praticanti):
- Cass. SSUU 17.7.24 n. 19726 (Guida al diritto 36/2024, 50 T): La richiesta d’iscrizione al registro dei praticanti avvocati non può essere rigettata per carenza del requisito della condotta irreprensibile di cui alla lett. h) dell’art. 17 L 31.12.2012 n. 247, ove nei confronti del richiedente risultino elevate imputazioni non ancora definite, dovendosi invece verificare se l’accertamento penale abbia raggiunto un certo stadio di affidabilità, corrispondente almeno a quanto derivante da una condanna non definitiva.
- (commento di) Eugenio Sacchettini, Va provato se l’accertamento penale ha acquisito una certa affidabilità (Guida al diritto 36/2024, 57-60) [Il requisito della “irreprensibilità” sostituisce quello, che suonerebbe ormai risibile, di “condotta specchiatissima e illibata" recato dalla precedente legge professionale n. 36/1934; ma lo stesso requisito dell’irreprensibilità diviene evanescente nel bilanciamento dei vicendevoli interessi e diritti tutelati dall’ordinamento]
in tema di
silenzio della PA:
- TAR Palermo 1^, 3.9.24 n. 2499, pres. Veneziano, est. Mulieri (Guida al diritto 36/2024, 92 T): L'obbligo di provvedere sull'istanza di un privato sussiste, in capo alla PA, non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e, ai sensi dell'art. 2 legge 241/1990, allorché ragioni di giustizia e di equità ovvero rapporti esistenti tra amministrazioni e amministrati impongano l'adozione di un provvedimento e, quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione, soprattutto al fine di consentire all'interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni. Inoltre, in presenza di una formale istanza, l'Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte; il Legislatore, infatti, ha imposto alla PA di rispondere in ogni caso alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici; ne consegue che, anche in assenza di un formale procedimento e di una norma che espressamente lo preveda, l'Amministrazione ha l'obbligo (quale che sia il contenuto della relativa decisione) di provvedere sull'istanza non pretestuosa né abnorme del privato.
- (commento di) Davide Ponte, La generalizzazione dell’obbligo di chiudere il procedimento (Guida al diritto 36/2024, 94-97)
in
materia scolastica (bocciature):
- TAR Puglia, Sezioni unite, 5.9.24 n. 965, pres. est. Ciliberti (Guida al diritto 36/2024, 48): Il mancato preavviso in ordine all’esito infausto dell’anno scolastico, la mancata attivazione dei corsi di recupero, alcuni errori procedurali insieme all’incongruenza tra i voti rilevabili dal registro elettronico e il giudizio espresso nello scrutinio finale determinano, complessivamente, l’illegittimità della bocciatura. (Quanto poi al numero di assenze, secondo il TAR la scuola non avrebbe tenuto conto dei motivi di salute, adeguatamente certificati dai genitori, e in particolare del fatto che la ragazza era rimasta incinta ed era affetta da una “iperemesi gravidica” che le aveva imposto l’astensione dalle attività ginnico-sportive e alcuni giorni di riposo).
in tema di
circolazione stradale (videosorveglianza e privacy):
- TAR Brescia 2^, 29.7.24 n. 671, pres. Pedron, est. Rossetti (Guida al diritto 36/2024, 47): In caso di sinistro stradale, le immagini registrate e conservate in sistemi di videosorveglianza urbana rientrano nella nozione di documento amministrativo. Le immagini consentono di ricostruire la dinamica del sinistro, incidendo, per tale via, nel giudizio azionabile per l’accertamento della relativa responsabilità. Sussiste il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta dall’interessato alla verità dei fatti e la situazione finale che l’istante intende tutelare. Tuttavia, dalle registrazioni tramite il sistema di videosorveglianza possono venire in rilievo anche dati sensibili e comunque dati di soggetti “terzi” estranei alla vicenda. La fattispecie va disciplinata alla luce del principio di temporaneità della conservazione dei dati sensibili: la pretesa all’acquisizione delle immagini pubbliche di videosorveglianza è legittima e possibile quando avviene coordinando le esigenze difensive, poste a base di chi ne invochi l’ostensione, con la necessità di salvaguardare il vincolo di temporaneità che deve connotare la conservazione dei dati personali. (Nella fattispecie, la ricorrente, alla guida dell’auto, veniva urtata all’incrocio da un’autovettura condotta dal controinteressato, il quale, secondo la ricorrente, era passato con semaforo rosso. Le parti coinvolte sottoscrivevano il modulo di constatazione amichevole di sinistro dal quale non risultava però che il controinteressato avesse attraversato col semaforo rosso. Il giorno seguente, la ricorrente chiedeva alla Polizia Locale del Comune di accertare la dinamica dei fatti, anche visionando le immagini della videosorveglianza dell’incrocio, per accertare la responsabilità della controparte. La richiesta veniva verbalizzata, ma la compagnia assicurativa del proprietario dell’autovettura prestata alla ricorrente, in ragione della sottoscritta constatazione amichevole e della mancanza di altri elementi, liquidava al proprio assicurato solo parte del danno subito all’autoveicolo. La ricorrente presentava istanza di accesso ai filmati della videosorveglianza. Il TAR ha respinto il ricorso in quanto l’istanza di accesso risultava proposta ad oltre quattro mesi di distanza dal sinistro, benché le divergenti ricostruzioni in merito alla dinamica di quest’ultimo fossero evidenti già nell’immediatezza dell’evento).
in materia
antitrust:
- Corte giust. Ue, Grande sezione, 10.9.24, causa C-48/22 P (Guida al diritto 36/2024, 48): Il diritto dell’Unione sanziona non l’esistenza stessa di una posizione dominante, bensì soltanto lo sfruttamento abusivo di quest’ultima. Non si può ritenere, in generale, che un’impresa dominante che applichi ai propri prodotti o ai propri servizi un trattamento più favorevole di quello che essa accorda a quelli dei suoi concorrenti tenga, indipendentemente dalle circostanze del caso di specie, un comportamento che si discosta dalla concorrenza basata sui meriti. [Nel caso di specie, tuttavia, avendo il Tribunale Ue constatato che effettivamente, alla luce delle caratteristiche del mercato e delle circostanze specifiche del caso in esame, il comportamento di Google era discriminatorio e non rientrava nell’ambito della concorrenza basata sui meriti, la Corte ha respinto l’impugnazione, confermando la multa di 2,4 mld a Google (parzialmente in solido con Alphabet) per abuso posizione dominante]
sulla
responsabilità delle istituzioni della UE (competenza giurisdizionale):
- Corte giust. Ue, Grande sezione, 10.9.24, cause riunite C-29/22 e C-44/22 P (Guida al diritto 36/2024, 48): La Corte di giustizia chiarisce l’ambito della competenza giurisdizionale dei giudici Ue su atti od omissioni delle istituzioni, e in particolare degli organismi che realizzano la politica estera e di sicurezza comune dell’UE (Pesc). In tale ambito il Tribunale UE è competente a giudicare in materia di ricorsi e domande di risarcimento per responsabilità extracontrattuale in caso di violazioni dei diritti umani come garantiti dalla Carta fondamentale e dalla Cedu: ciò quando si tratti di giudicare non scelte squisitamente politiche o strategiche, ma la legittimità o l’interpretazione di atti od omissioni che non si ricolleghino direttamente a tale politica. (In ambedue le cause decise i ricorrenti contestavano alcune scelte “amministrative” operate dai vertici Eulex, la missione europea varata per garantire l’instaurazione dello Stato di diritto in Kosovo che aveva intrapreso la strada dell’indipendenza e del suo riconoscimento internazionale inizialmente sotto l’egida Onu).
in tema di
usucapione:
- Cass. 2^, 5.8.24 n. 22032 (Guida al diritto 36/2024, 61 s.m., annotata da Mario Piselli): Fermo il principio secondo il quale, in tema di possesso ad usucapionem, con il rinvio fatto dall'art. 1165 c.c. all'art. 2943 c.c. la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi, sicché non è consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti, tali atti, aventi natura ricuperatoria o demolitoria, possono consistere anche in domande giudiziali accessorie rispetto ad altre, rivolte ad autorità giudiziaria anche diversa dal giudice civile, purché dotata della necessaria potestas. [In nota: Premesso il principio pacifico secondo il quale è ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem, la Corte statuisce che la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti. Pertanto, il titolare del diritto reale offeso dall'esercizio del possesso altrui, per procurarsi l'effetto interruttivo, deve esercitare un'azione giudiziaria, pur frammista ad altre, diretta a far cessare il dominio di fatto esercitato dal terzo]
in tema di
peculato (notaio):
- Cass. pen. 6^, 23.5-5.9.24 n. 33856 (Guida al diritto 36/2024, 74 T): 1. La qualifica di pubblico ufficiale spetta al notaio non solo nell'esercizio del suo potere certificativo in senso stretto, ma in tutta la sua complessa attività, disciplinata da norme di diritto pubblico (legge notarile) e diretta alla formazione di atti pubblici (negozi giuridici notarili), ivi compresa l'attività di adempimento dell'obbligazione tributaria, come il versamento da parte del notaio di somme affidate da clienti, destinate al pagamento dell'imposta di registro in relazione agli atti rogati. (Nella fattispecie è stato ravvisato il peculato a carico del notaio che risultava essersi appropriato delle somme versategli dai clienti a titolo di imposte). 2. In tema di peculato per ritardato versamento, il reato non si perfeziona allo spirare del termine per adempiere del pubblico ufficiale, ma allorquando emerga senza dubbio, dalle caratteristiche del fatto, che si è realizzata l'interversione del titolo del possesso, ovvero che il concessionario ha agito uti dominus (nella specie, è stato rigettato il ricorso avverso una sentenza di condanna pronunciata a carico di un notaio che aveva omesso di versare le somme versategli dai clienti a titolo di imposte di registro, evidenziandosi come la corte di appello avesse non incongruamente ritenuto integrata l'interversio possessionis delle somme affidate all'imputato dai clienti non già per effetto della mera scadenza del termine di legge di trenta giorni dal rogito per corrispondere l'imposta di registro, ma in ragione della consapevole appropriazione delle stesse da parte del ricorrente, valorizzando in proposito il fatto che il conto corrente del notaio dedicato a tale incombente per legge era risultato sistematicamente incapiente e l'ulteriore dimostrata circostanza dell'utilizzo delle somme versate sul conto dedicato per finalità diverse da quelle per le quali erano state ricevute).
- (commento di) Giuseppe Amato, Sussiste il delitto quando si realizza l’interversione del titolo del possesso (Guida al diritto 36/2024, 81-83)
sul
tema carceri:
- Alberto Cisterna*, Il “monopolio mediatico” della pena travolge i principi costituzionali (Guida al diritto 36/2024, 12-15, editoriale) [*presidente di sezione presso il Tribunale di Roma]
[Uno dei pilastri della politica sanzionatoria è che la commisurazione delle pene si deve riferire alla gravità del reato e al divario tra lo stato di libertà del soggetto e la sua carcerazione. Ma il nostro legislatore negli ultimi due decenni ha percorso la sola via dell'inasprimento punitivo, dell'upgrading sanzionatorio, delle nuove incriminazioni. La convinzione che la vendetta e la punizione possano competere al singolo cittadino, alla vittima, ha guadagnato spazi impensabili. L’intollerabilità della situazione nelle celle di molti carcerari è sopportata e supportata dalla latente convinzione che, in fondo, “se la sono cercata”. Sanzioni di per sé gravose diventano intollerabili nel sovraffollamento e nell’assenza di adeguati servizi]
c.s.
Gli ostacoli non bloccano la strada, a volte indicano la strada (massima zen)