sul c.d.
decreto carceri:
DL 4.7.2024 n. 92 - L 8.8.2024 n. 112, Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.
- Francesco Petrelli*, Quella falsa percezione del carcere che blocca ogni vera progettualità (Guida al diritto 35/2024, 12-14, editoriale) [*presidente dell’Unione camere penali italiane]
sul
danno biologico (lesioni micropermanenti):
DM 16.7.2024 Ministero delle imprese e del made in Italy (GU 25.7.24 n. 173), Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - Anno 2024.
- testo del decreto (Guida al diritto 35/2024, 16-17)
- tabelle (Guida al diritto 35/2024, 18-20)
- commento di Marco Ridolfi, Con l’aumento delle differenze Milano scalza la Tabella nazionale (Guida al diritto 35/2024, 21-23)
sul c.d.
decreto crediti deteriorati:
DLg 30.7.2024 n. 116 (GU 13.8.24 n. 189, in vigore dal 14 agosto 2024), Recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE.
- testo del decreto (Guida al diritto 35/2024, 24-35) sotto il titolo: “Recepita la direttiva Smd, passa la liberalizzazione per la cessione nella Ue di crediti non performing”
- commento di Francesco Mazzini, Con l’aumento della competizione favorito l’ingresso di nuovi player (Guida al diritto 35/2024, 36-44)
sulla
responsabilità della PA (risarcimento danni):
- Cons. Stato IV 20.6.24 n. 55154 (Guida al diritto 35/2024, 90 T): Va condannata al risarcimento dei danni per violazione dei principi di buona fede e correttezza, nei limiti dell'interesse negativo commisurato alle spese effettivamente sostenute (compensi professionali, oneri per la bonifica dell'area, per la presentazione di istanze amministrative e per la redazione di elaborati tecnici), l'amministrazione comunale che, essendo addivenuta alla stipula di apposito accordo con il privato, imponendo obblighi ben precisi, anche di natura economica, abbia ingenerato un legittimo affidamento in ordine alla possibilità di realizzare un impianto di trattamento dei rifiuti che la successiva e prevedibile attività di pianificazione urbanistica territoriale, sebbene legittima, ha reso irrealizzabile. (Nella fattispecie, intervenuto l’accordo tra un comune e una società per la realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti all'interno di un complesso immobiliare ex industriale, era stata successivamente approvata, ad opera dell’unione di comuni, una variante normativa da recepirsi all'interno dei singoli strumenti urbanistici degli enti locali interessati, che, con riferimento alle aree a destinazione industriale, vietava la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti in prossimità di siti Unesco e di altri elementi naturali di pregio, con ciò precludendo la realizzazione del progetto imprenditoriale).
- (commento di) Davide Ponte, Riconosciuta la responsabilità il giudice “limita” la quantificazione (Guida al diritto 35/2024, 98-102)
in tema di
vaccinazioni obbligatorie:
- Cedu 1^, 29.8.24, ric. 24622/2024 (Guida al diritto 35/2024, 49): L’obbligo o il dovere di vaccinarsi imposto dallo Stato con misure dirette o indirette per assicurarne il rispetto può costituire un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata (art. 8 della Convenzione europea), ma gli Stati hanno ampio margine di apprezzamento nel disporre misure necessarie per spingere la popolazione alla vaccinazione. (Nel Paese in causa, la normativa interna indicava il vaccino come volontario e non obbligatorio. La Cedu condivide tale qualificazione tenendo conto che la norma non prevedeva sanzioni o multe, né stabiliva conseguenze automatiche nel caso di scelta di non vaccinarsi, ma prevedeva solo che la mancata vaccinazione potesse avere conseguenze per tutelare i più vulnerabili. Le misure erano proporzionali e di varia natura per evitare contatti col pubblico e causare la diffusione del virus. Solo in caso di impossibilità dal punto di vista dell’organizzazione lavorativa circa lo svolgimento di altre funzioni, era prevista la riassegnazione ad altri servizi. In caso di mancata accettazione di questi incarichi si poteva arrivare alla sospensione dallo stipendio, come nel caso esaminato. Secondo la Corte tali misure non sono sanzioni “mascherate”, ma misure proporzionali e temporanee, necessarie tenendo conto che gli Stati hanno l’obbligo di salvaguardare vite umane e tutelare la salute delle persone. Nessuna prova, poi, di conseguenze sul benessere emotivo ed economico dei ricorrenti. Pertanto, la Corte ha escluso la violazione dell’articolo 8)
in tema di
concentrazione tra imprese:
- Corte giust. Ue, Grande sezione, 3.9.24, cause riunite C- 611/22 P e C-625/22 P (Guida al diritto 35/2024, 49): La Commissione europea non è competente a esaminare i progetti di concentrazione tra imprese, su sollecitazione delle Autorità antitrust nazionali, anche quando queste operazioni riguardino operatori economici stranieri i cui fatturati europei non superano le soglie rilevanti ai fini dell’applicazione del regolamento Ue sulle concentrazioni e quando tali Authority non abbiano in base alla loro legislazione nazionale alcuna competenza sulla questione. La Commissione non è autorizzata a incoraggiare o accettare il rinvio a essa di progetti di concentrazione - non aventi dimensione europea - da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza, ove quest’ultime non siano competenti a esaminare tali progetti ai sensi della propria legislazione nazionale. (La Corte definisce il perimetro di competenza della Commissione europea in materia di concentrazioni. Nel caso della concentrazione tra Illumina e Grail la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale e le decisioni della Commissione che aveva accolto alcune domande di autorità nazionali garanti della concorrenza mirate a sottoporre al suo esame il progetto di concentrazione).
in tema di
contratto:
- Cass. 1^, 19.6.24 n. 16856 (Guida al diritto 35/2024, 59-60 s.m., annotata da Mario Piselli): La sentenza di accertamento della risoluzione di un contratto ad esecuzione continuata per recesso unilaterale di una parte, ai sensi dell'art. 1373 c.c., non preclude la pronuncia, in un successivo e distinto giudizio, di una sentenza di accoglimento della domanda, avente contenuto e presupposti diversi, di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento anteriormente verificatosi: tale pronuncia, avendo carattere costitutivo ma efficacia retroattiva al momento dell'inadempimento, prevale, infatti, rispetto alle altre cause di risoluzione del medesimo rapporto contrattuale per la priorità nel tempo dell'operatività dei suoi effetti.
in tema di
ricorso per cassazione:
- Cass. 1^, 8.4.24 n. 9211 (Guida al diritto 35/2024, 52 T): In tema di ricorso per cassazione, il mancato esame di un documento (nella specie, la ricevuta di notificazione della domanda introduttiva) può essere denunciato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., quando il documento non esaminato offra la prova di fatti, primari o secondari, che siano stati oggetto della controversia, come decisa dal giudice, e che si rivelino decisivi, essendo il loro esame in grado di determinare un diverso esito della vertenza. (Principio di diritto enunciato ex art. 384, comma 1)
- (commento critico di) Giuseppe Finocchiaro, Un’ordinanza che solleva molti dubbi sull’attribuzione del motivo di appello (Guida al diritto 35/2024, 55-58)
in tema di
terrorismo:
- Cass. pen. 6^, 11.7-20.8.24 n. 32712 (Guida al diritto 35/2024, 70 T): 1. In tema di atti di terrorismo rivolti contro uno Stato estero, la fattispecie di cui all'art. 270-bis, comma 3, c.p. comprende anche le condotte violente, finalizzate a intimidire la popolazione civile realizzate in territori illegittimamente occupati e al di fuori dei confini nazionali riconosciuti dall'ordinamento internazionale. (Fattispecie relativa al gruppo "Brigata Tulkarem", associazione aderente alla cellula madre delle "Brigate dei Martiri di Al Aqsa"). 2. In tema di associazioni con finalità di terrorismo internazionale, la natura di associazione terroristica si ricava non solo dall'inclusione dell'organizzazione negli elenchi (cosiddette black list) di associazioni terroristiche stilati dagli organismi sovranazionali, ma anche dalla disamina del concreto manifestarsi dell'organizzazione stessa alla stregua degli indici descrittivi fattuali indicati dall'art. 270-sexies c.p., con la conseguenza che il dato dell'inserimento, isolatamente considerato, non è autosufficiente per fondarvi la gravità indiziaria, salvo restando che lo stesso ben può essere valorizzato, unitamente ad ulteriori e diverse emergenze processuali, per accertare la finalità di terrorismo.
- (commento di) Aldo Natalini, Criterio guida per configurare il reato è la finalità della condotta imputata (Guida al diritto 35/2024, 76-81) [La SC boccia il ricorso di un cittadino palestinese in custodia in carcere indiziato di essere un esponente del “Gruppo di Risposta rapida” denominato “Brigata Tulkarem”. Le condotte ascritte all’indagato possono ritenersi compiute ai danni dello Stato israeliano, pur se destinate a essere commesse al di fuori del suo territorio. A pag. 78 la giurisprudenza di riferimento sui reati di terrorismo.]
in tema di
processo penale (videoconferenza):
- Corte giust. Ue 1^, 4.7.24, causa C-760/22 (Guida al diritto 35/2024, 104 s.m.): L'art. 8, par. 1, della direttiva 2016/343 non osta a che un imputato possa, su sua espressa richiesta, partecipare alle udienze del proprio processo mediante videoconferenza, dovendo peraltro essere garantito il diritto a un equo processo. Nell'ammettere tale possibilità, l'imputato ha diritto a comunicare con il proprio avvocato senza che sia messa a repentaglio la confidenzialità delle comunicazioni.
- (commento di) Marina Castellaneta, Videoconferenza ed equo processo sono compatibili, ma i colloqui con i legali devono restare riservati (Guida al diritto 35/2024, 104-106)
sulla
difesa dei minori
(nel processo):
- Corte giust. Ue 3^, 5.9.24, causa C-603/22 (Guida al diritto 35/2024, 49): I minori indagati o imputati devono avere la possibilità di essere assistiti da un difensore, se del caso, nominato d’ufficio. A tale obbligo deve ottemperarsi prima del primo interrogatorio da parte della polizia o di qualsiasi altra autorità di contrasto o giudiziaria e, al più tardi, nel corso di quest’ultimo. Se compiono 18 anni durante il procedimento, i diritti conferiti ai minori devono perdurare “allorché ciò è appropriato alla luce di tutte le circostanze della fattispecie, compresa la maturità e la vulnerabilità delle persone di cui trattasi”. I minori devono essere informati dei loro diritti processuali il più rapidamente possibile, al più tardi, prima del primo interrogatorio. Tali informazioni devono essere comunicate in modo semplice e accessibile, adeguato alle loro necessità specifiche. Un documento standard, destinato agli adulti, non soddisfa detti requisiti. Per quanto riguarda le prove incriminanti tratte da dichiarazioni rese in violazione di tali diritti, la normativa UE non impone di prevedere la possibilità per il giudice nazionale di dichiarare inammissibili prove del genere; tuttavia, il giudice deve poter verificare il rispetto di tali diritti e trarre tutte le conseguenze derivanti dalla loro violazione, in particolare relativamente al valore probatorio delle prove in questione.
c.s.
Carceri
Il carcere è quella detestabile soluzione di cui, tuttavia, non si saprebbe fare a meno (Michel Foucault, «Sorvegliare e punire. Nascita della prigione», Einaudi, Torino 1976, p. 252, citato nell’editoriale di Francesco Petrelli)