Guida al diritto (25/2025)
sulla magistratura penale (separazione delle carriere):
- Alberto Del Noce*, Separazione carriere, passo in avanti verso una maggiore civiltà giuridica (Guida al diritto 25/2025, 12-13, editoriale) [*presidente dell’Unione nazionale delle camere civili]
sulla c.d. legge Brambilla (tutela degli animali):
L 6.6.2025 n. 82 (GU 16.6.25 n. 137, in vigore dal 1 luglio 2025), Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.
- testo della legge (Guida al diritto 25/2025, 16-20)
- modifiche al codice penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 25/2025, 21-24)
- modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 25/2025, 25-27)
- commenti:
- Aldo Natalini, Previste sanzioni amministrative anche per le persone giuridiche (Guida al diritto 25/2025, 28-33) modifiche al codice penale; a pag. 29 il comunicato della Federazione Nazionale Ordine Veterinari sulla riforma]
- Aldo Natalini, Previste sanzioni amministrative anche per le persone giuridiche (Guida al diritto 25/2025, 34-37) [le modifiche al codice di rito]
in tema di appalti (costi sicurezza e mano d’opera)
- Corte cost. 19.6.25 n. 80, pres. Amoroso, red. D’Alberti (Guida al diritto 25/2025, 39-40): L’art. 22, comma 13, LP Bolzano n. 2/2024 – secondo cui in fase di procedura di gara la stazione appaltante richiede al solo concorrente collocatosi primo in graduatoria di indicare il costo della manodopera e del personale nonché gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – è incostituzionale perché contrasto con le disposizioni del codice dei contratti pubblici che prevedono sia la specifica indicazione nell’offerta economica, da parte di tutti i concorrenti, dei costi della manodopera e della sicurezza a pena di esclusione dell’operatore dalla procedura di gara (art. 108, comma 9), sia la verifica a opera della stazione appaltante dell’offerta che appaia anormalmente bassa sulla base di tali indicazioni (art. 110, comma 1).
in tema di immigrazione (ingresso illegale):
- Corte cost. 19.6.25 n. 81, pres. Amoroso, red. Antonini (Guida al diritto 25/2025, 41): Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all’art. 76 Cost., dell’art. 3 DLg 8/2016, nella parte in cui non prevede la depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. (La sentenza precisa che l’omessa depenalizzazione non stravolge la legge di delegazione, come sospettato dal remittente, e non è quindi suscettibile di pregiudicare in radice il progetto del legislatore delegante).
- Corte giust. Ue, Grande sezione, 3.6.25 , causa C.460/23 (Guida al diritto 25/2025, 88 s.m.) (rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Bologna): L’art. 1, par. 1, lett. a), della direttiva 28.11.2002 n. 90 (2002/90/CE) del Consiglio, volta a definire il favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali, letto alla luce degli artt. 7 e 24 nonché dell’art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, va interpretato nel senso che: da un lato, non rientra nei comportamenti illeciti di favoreggiamento dell’ingresso illegale la condotta di una persona che, in violazione del regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, fa entrare nel territorio di uno Stato membro minori cittadini di paesi terzi che l’accompagnano e di cui è effettivamente affidataria e, dall’altro lato, che tali articoli ostano una normativa nazionale che sanziona penalmente una siffatta condotta.
- (commento di) Marina Castellaneta, Il genitore che porta con sé irregolarmente il figlio minore
non “favorisce l’ingresso illegale” (Guida al diritto 25/2025, 88-90)
in tema di contraddittorio procedimentale:
- Cons. giust. amm. Sicilia 1^, 27.5.25 n. 388, pres. Giovagnoli, est. Bottiglieri (Guida al diritto 25/2025, 42): Se è vero che nell’adottare un provvedimento, l’Amministrazione non è tenuta a riportare nelle premesse e nella motivazione il testo integrale delle controdeduzioni del destinatario del provvedimento, essendo sufficiente una valutazione nel loro complesso o per questioni omogenee, senza necessità di disattenderle in maniera analitica, è altresì vero che l’Amministrazione deve valutare attentamente dette controdeduzioni: non può “liquidarle” con formule di mero stile. Il difetto di motivazione sussiste tutte le volte in cui non sia dato comprendere in base a quali dati specifici, fattuali e normativi, sia stata operata la scelta della PA e non sia pertanto possibile ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dall’autorità per giungere alla decisione contestata; dovendo escludersi la ricorrenza del vizio qualora, anche a prescindere dal tenore letterale dell’atto finale, i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni e l’iter motivazionale a sostegno della determinazione assunta (Il CGA ha annullato le sanzioni pecuniarie irrogate per abusi edilizi perché il Comune, nell’adottare i provvedimenti gravati, non aveva in alcun modo confutato, e neanche menzionato, quanto esposto dall’appellante nelle sue note. Detto apporto partecipativo, invece, non poteva non essere vagliato dal Comune e riflettersi in valutazioni da esprimersi nella motivazione dei provvedimenti impugnati)
in materia di professione forense (cancellazione dall’albo):
- Corte cost. 23.5.25 n. 70, pres. Amoroso, red. San Giorgio (Guida al diritto 25/2025, 44 T): L'art. 57 - e in via consequenziale l'art. 17, comma 16 – della L 31.12.2012 n. 247 («Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»), che precludono la cancellazione dall'albo quando sia in corso un procedimento disciplinare, sono incostituzionali per contrasto con gli articoli 2, 3 e 4 Cost.
- (commento di) Eugenio Sacchettini, Una decisione corretta nei principi ma che lascia spazi ad aggiramenti (Guida al diritto 25/2025, 51-55)
in materia edilizia (stato legittimo dell’immobile):
- Cons. giust. amm. Sicilia, 6.6.25 n. 446, pres. de Francisco, rel. Ardizzone (Guida al diritto 25/2025, 78 T, sotto il titolo: Titolo di stato legittimo dopo il Dl “Salva casa”, il Cggars chiarisce sul suo riconoscimento): Alla luce dell'art. 9-bis, comma 1-bis, primo periodo, DPR 6.6.2001, n. 380, come novellato dal DL 29.5.2024 n. 69 – L 24.7.2024 n. 105, lo stato legittimo dell'immobile può alternativamente ricavarsi dal titolo abilitativo che ha previsto la costruzione (o la regolarizzazione in sanatoria) o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio totale, più tutti i titoli successivi per interventi parziali. Tale nuova disciplina, nell'ampliare i mezzi di prova dello «stato legittimo dell'immobile» (da intendersi quale condizione permanente delle preesistenze edilizie) può applicarsi anche alle ordinanze di demolizione adottate prima della sua entrata in vigore.
- (commento di) Davide Ponte, Prima costruzione o ultimi interventi elementi necessari per la conformità (Guida al diritto 25/2025, 82-86)
in materia urbanistica:
- Cass. 2^, 14.5.25 n. 12927 (Guida al diritto 25/2025, 56 solo massima, annotata da Mario Piselli): Le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile e hanno, pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria), sicché spetta al giudice, in virtù del principio iura novit curia, acquisirne conoscenza d'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte.
in materia penale (aggravante mafiosa):
- Cass. pen. 2^, 28.5.25 n. 19878 (Guida al diritto 25/2025, 64 T): Ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 c.p., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune.
- (commento di) Giuseppe Amato, Anche senza una reale “associazione” l’aggravante può sussistere lo stesso (Guida al diritto 25/2025, 66-68)
in materia penale (reati informatici):
- Cass. pen. 5^, 20.6.25 n. 23158 (Guida al diritto 25/2025, 41): È configurabile l’aggravante ex art. 615-ter, co. 2, n. 3, c.p. nel caso di modifica della password d’accesso alla casella di posta elettronica e delle credenziali di recupero della medesima, determinandosi l’alterazione di una componente essenziale del sistema informatico che lo rende temporaneamente inidoneo al funzionamento. Se è vero che la modifica della password non impedisce, tramite un procedimento di recupero delle credenziali, di accedere nuovamente alla casella di posta elettronica, tuttavia essa è oggettivamente idonea per un lasso di tempo più o meno ampio a impedire all’utente titolare della casella di farvi nuovamente accesso nell’immediatezza del reato. (Nel caso specifico la piattaforma aziendale è risultata bloccata per tutti gli utenti dal 13 dicembre 2018 al 16 aprile 2019, data in cui la disabilitazione è stata scoperta ed invertita ad opera dei tecnici di una società di consulenza esterna, con ingenti costi a carico dell’azienda)
c.s.
La cronaca, questa microstoria, è la materia prima del giornalismo. Anche tutto il resto che c'è su un giornale - o quasi tutto - è giornalismo. Ma la cronaca, ossia il fatto, ne è la vera essenza. (Egisto Corradi, inviato di guerra, 21/11/1978)