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Giurisprudenza italiana (5/2024)

Carmine Spadavecchia • 9 luglio 2024

in tema di diritti dell’uomo:

- Cedu 2^, 26.3.24, ric. 38963/18 (Giurispr. it. 5/2024, 1026-1028, annotata da Filippo Pusceddu): Integra una violazione dell’art. 3 della Convenzione la sottoposizione a trattamenti psichiatrici forzati dell’individuo affetto da disabilità intellettive qualora non vi siano evidenti necessità di natura medica in tal senso. 


sulla libertà di informazione (accesso ai documenti interni della Corte costituzionale polacca):

- Cedu 1^, 21.3.24, ric. 10103/20 (Giurispr. it. 5/2024, 1028-1029, annotata da Francesco Marino): Viola la libertà di informazione ex art. 10 Cedu (Convenzione) lo Stato che nega ad una ONG l’accesso ai diari delle riunioni dei giudici della Corte costituzionale. Non viola, invece, tale libertà lo Stato che nega l’accesso ai registri di ingresso e di uscita dal palazzo della Corte, nella misura in cui la legislazione interna non prevedeva l’obbligo di tenere e conservare detti registri.


in materia edilizia (fiscalizzazione dell’abuso):

- Ad. plen. 8.3.24 n. 3, pres. Maruotti, est. Tarantino (Giurispr. it. 5/2024, 1019-1021): (a) Con l’espressione “data di esecuzione dell’abuso”, di cui all’art. 33, comma 2, DPR 380/2001, deve intendersi il momento di realizzazione delle opere abusive; (b) Ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria da determinare ex art. 33, 2° comma, DPR 380/2001, deve procedersi alla determinazione della superficie convenzionale ai sensi dell’art. 13 L 392/1978 e alla determinazione del costo unitario di produzione, sulla base del decreto aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso. Il costo complessivo di produzione, dato dalla moltiplicazione della superficie convenzionale con il costo unitario di produzione, va attualizzato secondo l’indice ISTAT del costo di costruzione.


in materia edilizia (inottemperanza all’ordine di demolizione):

- Ad. plen. 11.10.23 n. 16, pres. Maruotti, est. Tarantino: (Giurispr. it. 5/2024, 1133 solo massima): (a) la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine da esso fissato comporta la perduranza di una situazione contra ius e costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dal precedente ‘primo’ illecito (avente anche rilevanza penale) commesso con la realizzazione delle opere abusive; (b) la mancata ottemperanza - anche da parte del nudo proprietario - all’ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall’art. 31, 3° comma, DPR 380/2001, impone l’emanazione dell’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata formulata l’istanza prevista dall’art. 36 del medesimo DPR o sia stata dedotta e comprovata la non imputabilità dell’inottemperanza; (c) l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, 3° comma, DPR 380/2001, ha natura dichiarativa e comporta, in base alle regole dell’obbligo propter rem, l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione. Qualora per la prima volta sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima (comportando una fattispecie a formazione progressiva); (d)l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione comporta la novazione oggettiva dell’obbligo del responsabile o del suo avente causa di ripristinare la legalità violata, poiché, a seguito dell’acquisto del bene da parte dell’Amministrazione, egli non può più demolire il manufatto abusivo e deve rimborsare all’Amministrazione le spese da essa sostenute per effettuare la demolizione d’ufficio, salva la possibilità che essa consenta anche in seguito che la demolizione venga posta in essere dal privato; (e) la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, DPR 380/2001 non può essere irrogata nei confronti di chi – prima dell’entrata in vigore della L 164/2014 – abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all’ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore. [L’Adunanza plenaria, sotto questo profilo, ha chiarito che rilevano i seguenti tre principi: 1) il principio di irretroattività, desumibile nella materia sanzionatoria dall’art. 1 L 689/1981, oltre che dall’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile; 2) il principio di certezza dei rapporti giuridici, perché chi non ha ottemperato all’ordine di demolizione, facendo decorrere il termine di 90 giorni prima dell’entrata in vigore della L 164/2014, ha compiuto una omissione in un quadro normativo che prevedeva ‘unicamente’ la conseguenza della perdita della proprietà e non anche quella della irrogazione della sanzione pecuniaria; 3) il principio di tipicità ed il principio di coerenza, poiché col decorso del termine di 90 giorni il responsabile non può più demolire il manufatto abusivo, poiché non è più suo, sicché non è più perdurante l’illecito omissivo (in quanto si è ‘consumata’ la fattispecie acquisitiva), e dunque l’applicazione dell’art. 31, comma 4-bis, anche alle ipotesi in cui il termine di 90 giorni era già decorso prima della sua entrata in vigore, comporterebbe l’applicazione di una sanzione per una omissione giuridicamente non più sussistente, essendo preclusa ogni modifica del bene in assenza di ulteriori determinazioni del Comune sulla gestione del bene divenuto ormai suo. 

- (commento di) Giovanni F. Nicodemo, Abusi edilizi e potere conformativo della P.A.: nessuno spazio per la conservazione? (Giurispr. it. 5/2024, 1134-1138) 


in tema di ricorso straordinario (legittimazione alla trasposizione in s.g.):

- Cons. Stato III 13.3.24 n. 2454, pres. Greco, est. D’Angelo (Giurispr. it. 5/2024, 1018-1019): Stante il principio di prevalenza del rimedio giurisdizionale su quelli giustiziali, la facoltà di chiedere la trasposizione è demandata a tutte le parti coinvolte (ivi comprese le parti pubbliche). La prevalenza riconosciuta dal legislatore al rimedio giurisdizionale non viola i canoni costituzionali di pienezza ed effettività del rimedio giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.). 


in tema di Authority (potere di regolazione e principio di legalità):

- Cons. Stato II 7.3.24 n. 2255, pres. est. Simeoli (Giurispr. it. 5/2024, 1021-1022): Sul tema dei rapporti (sempre delicati) fra salvaguardia del principio di legalità in materia amministrativa (anche per quanto riguarda l’esercizio dell’attività di regolazione da parte delle AAI) e riconoscimento in favore delle Authorities di adeguati margini di autonomia decisionale e regolatoria, va sottoposto a revisione critica l’orientamento (affermatosi in anni recenti) secondo cui l’esercizio del potere di regolazione demandato alle Autorità Amministrative Indipendenti, laddove si traduca in un’attenuazione del principio di legalità in senso formale, potrebbe in qualche modo essere giustificato attraverso forme di rafforzamento del principio di legalità in senso procedimentale, in particolare, attraverso forme di consultazione pubblica. [Su tale base Il CdS annulla la Delibera ARERA 363/2021 che ha approvato il modello tariffario rifiuti (“MTR2”) per il periodo regolatorio 2022-2025]


in tema di soccorso istruttorio:

- Cons. Stato V 12.2.24 n. 1372, pres. Sabatino, est. Quadri (Giurispr. it. 5/2024, 1022-1024): Il beneficio del c.d. soccorso istruttorio (da ultimo disciplinato dal DLg 36/2023, art. 101, 1° comma), mirando ad individuare un adeguato punto di equilibrio fra il principio del favor partecipationis e quello della par condicio competitorum, può essere utilizzato al solo fine di integrare e chiarire una dichiarazione resa ai fini della partecipazione alla gara di appalto e non già al diverso fine di rettificare o sostituire tale dichiarazione. 


in tema di contratti della PA (revisione condizioni contrattuali):

- TAR Milano 4^, 18.12.23 n. 3068, pres. Nunziata, est. Caccamo (Giurispr. it. 5/2024, 1138 s.m.): 1. Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, 1° comma, lett. c), c.p.a., in quanto afferente alla materia dei pubblici servizi e relativa a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, la controversia avente ad oggetto il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di revisione delle condizioni contrattuali formulata dal concessionario a causa della riduzione di fatturato conseguente alle misure restrittive imposte per fronteggiare il Covid-19. 2. Sussiste in capo ad una ASL l’obbligo di provvedere su un’istanza di revisione delle condizioni contrattuali formulata dal concessionario a causa della riduzione di fatturato conseguente alle misure restrittive imposte per fronteggiare il Covid-19. In presenza di una formale domanda di parte l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento, anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, qualora l’istanza sia formulata in relazione ad una situazione soggettiva protetta. 

- (nota di) Filippo Bucchi, Istanza di revisione contrattuale per Covid-19 e obbligo della P.A. di provvedere (Giurispr. it. 5/2024, 1139-1141)


in tema di stato civile (modifica del cognome):

- Cons. Stato III 19.9.23 n. 8422, pres. Corradino, est. Santoleri (Giurispr. it. 5/2024, 1046 s.m.): È carente di motivazione il provvedimento con cui il prefetto, senza addurre specifiche esigenze di interesse pubblico, respinge la richiesta di modifica del cognome avanzata da una figlia che, volendo recidere ogni rapporto formale con un padre da sempre assente e inadempiente ai propri doveri, chieda di portare il solo cognome della madre.

- (commento di) Luciano Olivero, Il Consiglio di Stato e la modifica del cognome tra interesse legittimo e diritto soggettivo (Giurispr. it. 5/2024, 1046-1049) 


sull’assegno di divorzio (convivenza prematrimoniale):

- Cass. SSUU 18.12.23 n. 35385 (Giurispr. it. 5/2024, 1030 T): In tema di divorzio, ai fini dell’attribuzione e della quantificazione, ai sensi dell’art. 5, comma 6, L 898/1970), dell’assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale avente i caratteri della stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase “di fatto” di quella medesima unione e la fase “giuridica” del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale; per verificare il contributo fornito, dal richiedente l’assegno, alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorre vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato dopo il divorzio. (Nella specie, la SC ha cassato la sentenza di merito disponendo che nella rivalutazione delle condizioni per l’attribuzione dell’assegno divorzile debba essere computato anche il periodo di sette anni di convivenza prematrimoniale, durante il quale alla coppia era nato un figlio e uno dei due futuri coniugi aveva maturato un reddito da lavoro di importo economico assai rilevante). 

- Cass. SSUU 27.12.23 n. 35969 (Giurispr. it. 5/2024, 1031 T): In caso di scioglimento dell’unione civile, la durata del rapporto, prevista dall’art. 5, sesto comma, L 898/1970, richiamato dall’art. 1, 25° comma, L 76/2016, quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all’assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli, si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell’unione, ancorché lo stesso si sia svolto in tutto o in parte in epoca anteriore all’entrata in vigore della L 76 cit.. 

- commento di Claudia Irti, “Convivenza prematrimoniale’’ (e preunionale): una nuova fattispecie di convivenza? (Giurispr. it. 5/2024, 1033-1038) 


in tema di contratto preliminare (preliminare del preliminare):

- Trib. Venezia, Sez. Imprese, 6.6.23 n. 996 (Giurispr. it. 5/2024, 1049 T): La lettera di intenti con la quale le parti individuano un termine per la sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita di partecipazioni sociali, nonché del successivo definitivo, va qualificata come contratto preliminare di preliminare. La validità di tale contratto va accertata, alla luce dell’insegnamento delle Sezioni unite, avuto riguardo alla meritevolezza dell’interesse delle parti di procedimentalizzare l’operazione. La violazione di tale accordo è idonea a fondare una responsabilità contrattuale della parte cui è imputabile. (Nella fattispecie il Tribunale ha riconosciuto il diritto della parte di trattenere la somma versata dall’altra a garanzia degli impegni contrattuali rivenienti dalla lettera di intenti, poi non onorati). 

- (commento di) Luca Trabacca, Lettera di intenti e preliminare “aperto” di cessione di partecipazioni sociali (Giurispr. it. 5/2024, 1051-1057)


in tema di contratto preliminare:

- Cass. 2^, 5.3.24 n. 5961 (Giurispr. it. 5/2024, 1003-4): In tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto ai sensi dell’art. 2932 c.c., la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso deve necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche. [La SC conferma la sentenza di merito che ha respinto la domanda ex art 2932 c.c. in ragione dell’insufficiente indicazione nel preliminare degli estremi del contratto di mutuo (piano di ammortamento contenente i ratei con le relative scadenze e i pagamenti eseguiti) nel quale il promissario acquirente avrebbe dovuto subentrare]


in tema di condominio (controllo giudiziale delle delibere assembleari):

- Cass. 2^, 16.5.23 n. 7615 (Giurispr. it. 5/2024, 1042 T): Il giudice del merito – avanti al quale si lamenti l’eccessività, la sproporzione e l’irragionevolezza della determinazione assembleare sul compenso dovuto all’amministratore – deve verificare, sulla base delle allegazioni e dei mezzi di prova offerti dalle parti, se la delibera persegua effettivamente l’interesse della compagine condominiale o se viceversa miri a realizzare finalità a questa estranee, essendo ispirata dall’intento di produrre vantaggi per l’amministratore in carica, arrecando pregiudizio ai condomini stessi. 

- (commento di) Alessandro Ciatti Caimi, L’ambito del sindacato giudiziario sulle delibere condominiali (Giurispr. it. 5/2024, 1043-1045) 


in tema di lavoro (ferie e indennità sostitutiva):

- Corte giust. Ue 1^, 18.1.24, causa C-218/22 (Giurispr. it. 5/2024, 1024-1026, annotata da Francesco Marino): L’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’orario di lavoro, e l’art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ostano a una normativa nazionale che vieta di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite non godute, qualora tale lavoratore ponga fine volontariamente al rapporto di lavoro e non dimostri di non aver goduto delle ferie nel corso del rapporto di lavoro per cause indipendenti dalla sua volontà. 


in tema di avvocature pubbliche:

- Cass. 2^, 10.10.23 n. 28349 (Giurispr. it. 5/2024, T): L’avvocato dipendente di ente pubblico, il quale intenda ottenere il pagamento di compensi riferiti all’attività di difesa in giudizio svolta a favore di quest’ultimo in esecuzione del contratto di lavoro, chiede il riconoscimento di voce retributiva e non agisce nei confronti del proprio cliente, con conseguente competenza per materia del giudice del lavoro. 

- (commento di) Dino Buoncriostiani, Contestazione del profilo giuridico del credito azionato e competenza (Giurispr. it. 5/2024, 1059-1063)


in materia penale (dolo eventuale):

- Simona Raffaele (a cura di), La permanente inafferrabilità del dolo eventuale (Giurispr. it. 5/2024, 1180-1189).

La sentenza Thyssen, il caso del naufragio della Costa Concordia, i fatti di Brandizzo e altra casistica varia.


in tema di sostenibilità (fattori ESG*):

- Paolo Montalenti (a cura di), Impresa e sostenibilità (Giurispr. it. 5/2024, 1190-1252)

--- Impresa, sostenibilità e fattori ESG: profili generali, di Paolo Montalenti (1190)

--- Fattori ESG: profili costituzionali e riflessi applicativi diretti, di Stefano A. Cerrato e Claudia Sartoretti (1201)

--- Sostenibilità, supply chain e intelligenza artificiale, di Mia Callegari (1211)

--- Sostenibilità ed equilibrio di genere, di Eva Desana (1219)

--- Sostenibilità socio ambientale e sostenibilità finanziaria nella prospettiva delle P.M.I., di Oreste Cagnasso (1229)

--- Sostenibilità e responsabilità degli amministratori, di Luca Boggio e Maurizio Pinto (1235)

*ESG sta per Environmental, Social and Governance e indica un rating e specificamente il rating di sostenibilità che esprime l'impatto ambientale, sociale e di governance di una impresa o di una organizzazione che opera sul mercato.


 


c.s.


 


Conoscere per deliberare (Luigi Einaudi)


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