in tema di asilo (nozione di “Paese sicuro”)
- Corte giust. Ue, Grande sezione, 4.10.24, causa C-406/22 (Giurispr. it. 12/2024, 2549-2552, annotata da Francesco Marino): 1. Un Paese terzo non cessa di soddisfare i criteri che gli consentono di essere designato “paese di origine sicuro”, ai sensi dell’art. 37 Direttiva 2013/32/UE, per il solo fatto che esso si avvale del diritto di deroga previsto all’art. 15 della Cedu (Convenzione). 2. L’art. 37 Dir. 2013/32 osta a che un Paese terzo possa essere designato come “paese di origine sicuro” allorché talune parti del suo territorio non soddisfano le condizioni sostanziali di siffatta designazione. 3. Quando un giudice è investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale, presentata da richiedenti provenienti da un Paese terzo designato come “paese di origine sicuro”, questi deve rilevare una violazione delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, anche se tale violazione non è espressamente fatta valere a sostegno del ricorso.
in tema di sanità (consenso informato):
- Cedu, Grande Camera, 17.9.24, ric. 15541/20, P.M. c/ Spagna (Giurispr. it. 12/2024, 2552-3, annotata da David Durisotto): L’autorizzazione del giudice a procedere a un trattamento sanitario in situazioni di emergenza, presa a seguito di un procedimento decisionale inficiato dalla mancata trasmissione al giudice di informazioni essenziali che attestino la volontà del paziente di non essere sottoposto a trattamenti trasfusionali per motivazioni religiose, va ritenuta contrastante con l’art. 8 Cedu (violazione del diritto al rispetto della vita privata), interpretato alla luce dell’art. 9 Cedu (libertà di pensiero, di coscienza, di religione).
in materia edilizia (ordine di demolizione):
- Cedu 1^, 12.9.24, ric. 35780/18, C.L. c/ Italia (Giurispr. it. 12/2024, 2553-5): L’ordine di demolizione di una costruzione abusiva emessa dal giudice penale in seguito alla condanna per un reato in materia edilizia è una misura ripristinatoria, in quanto mira a ripristinare il sito al suo stato precedente, e non punitiva. Pertanto, non costituisce una pena ai sensi dell’art. 7 Cedu e non è soggetta al termine di prescrizione.
in tema di cittadinanza:
- Cass. SSUU 23.9.24 n. 25398 (Giurispr. it. 12/2024, 2529-2532): Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo per le controversie in materia di acquisto della cittadinanza italiana, ex art. 5 e segg., L 91/1992, non assumono rilievo le disposizioni processuali di cui al DL 13/2017, attributive della competenza: in caso di acquisto della cittadinanza italiana iuris communicatione, il diritto soggettivo a conseguire la cittadinanza spettante al coniuge straniero (o apolide) di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell’esercizio, da parte della PA, del potere discrezionale di valutare l’esistenza di motivi, inerenti alla sicurezza della Repubblica, ostativi a detto acquisto, di talché sussiste la giurisdizione ordinaria ogni qualvolta il diniego sia giustificato dalla mancanza dei requisiti oggettivi prescritti dalle disposizioni in esame, mentre sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, allorquando la cittadinanza venga invece rifiutata proprio per l’esistenza di motivi inerenti alla pubblica sicurezza.
in tema di contratti pubblici (principio del risultato):
- Cons. Stato III 26.3.24 n. 2866, pres. Corradino, est. Tulumello (Giurispr. it. 12/2024, 2662 s.m.): 1. L’introduzione nel bando di gara del parametro del risultato di cui all’art. 1 DLg 36/2023 esplicita e conferma il carattere immanente al sistema della c.d. “amministrazione di risultato” riconducibile al principio del buon andamento della PA già operante prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici. Di conseguenza, il profilo causale del singolo provvedimento si deve analizzare alla luce del collegamento che lo lega strettamente alla complessa vicenda amministrativa, nell’ottica del risultato perseguito, di volta in volta, dalla PA. 2. Il parametro del risultato nella disciplina dell’attività svolta dalla PA non va esaminato ponendo tale parametro in posizione antagonista rispetto al principio di legalità rispetto al quale potrebbe realizzare una potenziale frizione. Al contrario, come pure è stato efficacemente sostenuto successivamente all’entrata in vigore del menzionato DLg 36/2023, il risultato concorre ad integrare il paradigma normativo del provvedimento e dunque ad ampliare il perimetro del sindacato giurisdizionale piuttosto che diminuirlo, spostando nell’area della legittimità, e quindi della giustiziabilità, opzioni e scelte della stazione appaltante che sinora si pensava riguardassero il merito e fossero come tali insindacabili.
- (commento di) Luigi Cameriero, Il principio del risultato nel prisma discrezionale dell’operazione amministrativa (Giurispr. it. 12/2024, 2662-2668)
in tema di appalti (ATI - incremento del quinto):
- Cons. Stato V 7.3.24 n. 2227, pres. De Nictolis, est. Perotti (Giurispr. it. 12/2024, 2668 s.m.): Vanno necessariamente disapplicati i limiti puramente quantitativi (quale quello in esame) alla partecipazione alle procedure di gara imposti ai raggruppamenti di tipo orizzontale dall’art. 92, 2° comma, DPR 207/ 2010 (nella parte in cui dispone che “[...] per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento”) nonché dall’ultimo capoverso del 2° comma dell’art. 61 del medesimo DPR 207/2010, laddove “nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2”. Analogamente va disapplicata la disposizione di cui al- l’art. 2, 2° comma, dell’allegato II.12 al predetto DPR 207/2010, nella parte in cui stabilisce che “[...] la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 30, comma 2”.
- (nota di) Antonino Ripepi, Incremento del quinto e disapplicazione dei divieti imposti all’impresa mandataria (Giurispr. it. 12/2024, 2669-2671)
in tema di soccorso istruttorio:
- Cons. Stato V 9.9.24 n. 7496, pres. Lotti, est. Rovelli (Giurispr. it. 12/2024, 2548-9): 1. In ordine al regime temporale di efficacia di cui al nuovo Codice dei contratti pubblici (DLg 31.3. 2023 n. 36), gli appalti finanziati in tutto o in parte dal PNRR indetti dopo il 1 luglio 2023 non applicano in modo integrale il previgente DLg 50/ 2016, ma solo le singole disposizioni di esso espressamente richiamate dal DL 77/2021 (secondo quanto previsto dalla disposizione intertemporale di cui all’art. 225, 8° comma del Codice). 2. Il beneficio del c.d. soccorso istruttorio (DLg 50/2016, art. 83, 9° comma) non può essere ammesso al fine di consentire la sostituzione del progettista indicato dal concorrente in sede di domanda di partecipazione alla gara (in particolare, nelle ipotesi in cui tale sostituzione determini una “modifica sostanziale” dell’offerta).
in tema di trasporto marittimo:
- Cons. Stato V 17.10.24 n. 8318, pres. De Nictolis, est. Fasano (Giurispr. it. 12/2024, 2543-5): In base al pertinente quadro normativo sovranazionale e unionale, spetta unicamente allo Stato di bandiera di un’imbarcazione l’esercizio dei poteri di controllo circa il possesso delle certificazioni e le condizioni generali dell’imbarcazione. Le Autorità dello Stato di approdo possono esercitare unicamente compiti di natura sussidiaria, non potendo riqualificare la nave in modo diverso da quanto fatto dalle Autorità del Paese di bandiera. [Il CdS accoglie l’appello proposto dalla Sea Eye A.V. e, in riforma della sentenza di primo grado, annulla il provvedimento con cui la locale Autorità marittima aveva riqualificato l’imbarcazione “Alan Kurdi” (riconosciuta in Germania come nave da carico) e ne aveva conseguentemente disposto il fermo]
in tema di responsabilità precontrattuale della PA:
- Cons. Stato V 13.9.24 n. 7574, pres. Lotti, est. Fantini (Giurispr. it. 12/2024, 2546-8): Va ribadito, sulla base di consolidati orientamenti, che, nella sua declinazione amministrativa, la responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione si configura quale responsabilità da comportamento scorretto e non quale conseguenza di un provvedimento illegittimo. Ne consegue che non rileva, ai fini dell’ammissibilità di un’azione volta al ristoro del danno da responsabilità precontrattuale a carico della PA, la mancata previa proposizione di un’azione in sede giudiziaria finalizzata all’annullamento degli atti e dei provvedimenti in cui si è concretata la condotta contra bonam fidem dell’A.
in tema di class action:
- Cons. Stato III 20.9.24 n. 7704, pres. Corradino, est. Fedullo (Giurispr. it. 12/2024, 2545-6): Va ribadito, in conformità a taluni precedenti giurisprudenziali, che, ai fini del ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici (c.d. class action collettiva ai sensi del DLg 198/2009), la legittimazione e l’interesse al ricorso possono essere riconosciuti anche a prescindere dagli effetti circa l’interesse sostanziale finale sul quale incide l’azione amministrativa, il che palesa l’assoluta peculiarità sistematica della c.d. azione di classe. Le misure organizzative di carattere correttivo eventualmente adottate dalla PA successivamente alla proposizione della class action collettiva possono essere prese in considerazione ai fini della decisione, ma pur sempre nell’ambito di una valutazione complessiva volta a contrastare fenomeni di diffusa e generalizzata mala gestio amministrativa.
in tema di impresa familiare (convivenza more uxorio):
- Corte cost. 25.7.24 n. 148, pres. Barbera, red. Amoroso (Giurispr. it. 12/2024, 2557 se 2628, solo massima): Sono incostituzionali: l’art. 230-bis, 3° comma, c.c., nella parte in cui non prevede come familiare – oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo – anche il “convivente di fatto” e come impresa familiare quella cui collabora anche il “convivente di fatto”; l’art. 230-ter c.c., che – nell’attribuire allo stesso una tutela ridotta, non comprensiva del riconoscimento del lavoro nella famiglia, del diritto al mantenimento, nonché dei diritti partecipativi nella gestione dell’impresa familiare – comporta un ingiustificato e discriminatorio abbassamento di protezione.
- (commento di) Luigi Balestra, L’impresa familiare apre, infine, la porta d’ingresso principale al convivente more uxorio (Giurispr. it. 12/2024, 2557-2561)
- (commento di) Massimo D’Auria, L’impresa familiare e incostituzionalità dell’art. 230-ter c.c. (Giurispr. it. 12/2024, 2562-2571)
- (commento di) Giulio Quadri, Impresa familiare e convivenza: arriva la dichiarazione di illegittimità costituzionale (Giurispr. it. 12/2024, 2639-2646)
N.B. – La questione - sollevata da Cass. SSUU 18.1.24 n. 1900 (Giurispr. it. 12/2024, 2639 s.m.) – era stata rimessa alle Sezioni unite da Cass. lav. 24.1.23 n. 2121 (Giurispr. it. 6/2023, 1358 T) (Guida al diritto 5/2023, 37), con ordinanza commentata da Matilde D’Ottavio, Il lavoro del convivente di fatto: tra principio di legalità e interpretazione retrospettiva (Giurispr. it. 6/2023, 1361-1367)
in tema di mutuo:
- Cass. SSUU 29.5.24 n. 15130 (Giurispr. it. 12/2024, 2571 T): In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto ne ́ per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
- (commento di) Roberto Natoli, Le Sezioni Unite “salvano” i mutui a tasso fisso con ammortamento “alla francese” (Giurispr. it. 12/2024, 2574-2582)
in tema di indebito arricchimento:
- Cass. 4^, 18.3.24 n. 7178 (Giurispr. it. 12/2024, 2646 T): L’ideatore di un software (nella specie, un medico di continuità assistenziale) che abbia eseguito la sua prestazione sulla base di un contratto concluso con una PA nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione, ove chieda alla stessa PA di essere remunerato per l’attività svolta in suo favore, può proporre l’azione di ingiustificato arricchimento. Il giudice ha il potere di determinare in via equitativa il relativo indennizzo, il quale non può coincidere con il compenso che comunemente sarebbe stato corrisposto per la detta prestazione, ma deve ristorare la diminuzione patrimoniale subita dall’autore dell’opera e, quindi, i costi ed esborsi sopportati e il sacrificio di tempo, di energie mentali e fisiche del detto autore, al netto della percentuale di guadagno.
- (commento di) Matteo Turrin, Nullità dell’incarico di lavoro autonomo e azione di ingiustificato arricchimento (Giurispr. it. 12/2024, 2650-7)
in tema di pegno:
- Vito Amendolagine (a cura di), Il pegno rotativo nella giurisprudenza (Giurispr. it. 12/2024, 2704-2710). L’evoluzione giurisprudenziale del pegno rotativo, istituto gemmato dalla prassi bancaria che consiste nella sostituzione della cosa gravata dalla garanzia via via che il rapporto procede nel tempo.
sulla c.d. legge Capitali:
L 5.3.2024 n. 21 [GU 12.3.24 n. 60, in vigore dal 27 marzo 2024], Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti
- Mia Callegari ed Eva R. Desana (a cura di), La Legge Capitali e la riforma dei mercati (I parte) (Giurispr. it. 12/2024, 2711-2776)
--- Premessa, Mia Callegari ed Eva R. Desana (Giurispr. it. 12/2024, 2711)
III – Misure relative alla corporate governance
--- L’intervento nelle assemblee di s.p.a quotate tramite rappresentante designato (art. 11), Paolo Rainelli (Giurispr. it. 12/2024, 2712)
--- Rappresentante designato, autonomia statutaria e diritto di recesso (art. 11), Francesco Mosetto (Giurispr. it. 12/2024, 2718)
--- Le riunioni collegiali a distanza: Legge Capitali trampolino o capolinea? (art. 11), Paolo-Maria Smirne (Giurispr. it. 12/2024, 2720)
--- La lista del consiglio di amministrazione nelle società per azioni quotate (art. 12), Maurizio Irrera (Giurispr. it. 12/2024, 2722)
--- La nuova disciplina del voto plurimo (art. 13), Irene Pollastro (Giurispr. it. 12/2024, 2731)
--- La nuova disciplina del voto maggiorato (art. 14), Irene Pollastro (Giurispr. it. 12/2024, 2734)
IV – Sistema sanzionatorio Consob
--- Le casse di previdenza come controparti qualificate (art. 15), Lavinia Palombo (Giurispr. it. 12/2024, 2738)
--- La semplificazione della disciplina delle Sicav e Sicaf eterogestite (art. 16), Cecilia Benedetta Magliona (Giurispr. it. 12/2024, 2742)
--- Rappresentanza per l’esercizio dei diritti di voto in assemblea inerenti agli strumenti finanziari gestiti (art. 17), Giulia Garesio (Giurispr. it. 12/2024, 2743)
--- L’innalzamento delle soglie di attivo richieste per le Banche popolari (art. 18), Maria Di Sarli (Giurispr. it. 12/2024, 2746)
V – Delega
--- La delega per la “riforma organica” tra pluralismo normativo e contraddizioni (art. 19), Luca Boggio (Giurispr. it. 12/2024, 2747)
--- La responsabilità della Consob (art. 20), Fabrizio Sudiero (Giurispr. it. 12/2024, 2754)
--- Le novità in tema di incompatibilità nelle Autorità di vigilanza finanziaria (art. 21), Monica Menini (Giurispr. it. 12/2024, 2760)
--- Il rafforzamento delle misure di contrasto all’abusivismo finanziario sul web (art. 22), Alessia Di Donato e Andrea Fenoglio (Giurispr. it. 12/2024, 2762)
--- Gli impegni vincolanti tra logiche deflattive e dubbi applicativi (art. 23), Toti S. Musumeci e Elodie M. Musumeci (Giurispr. it. 12/2024, 2766)
--- L’estensione (transitoria) del beneficio di esercitare attività di consulenza (art. 24), Danilo Ionadi (Giurispr. it. 12/2024, 2768)
--- Le misure in materia di educazione finanziaria della Legge Capitali (art. 25), Alessia Di Donato e Andrea Fenoglio (Giurispr. it. 12/2024, 2770)
--- Le modifiche alla disciplina del patrimonio destinato (art. 26), Luca Vernero (Giurispr. it. 12/2024, 2773)
in materia penale (concorso di persone nel reato):
- Cass. SSU pen. 14.12.23-11.7.24 n. 27727 (Giurispr. it. 12/2024, 2672 s.m.): In tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente, il reato di cui all'articolo 73, comma 1, ovvero comma 4, DPR 9.10.1990 n. 309 e nei confronti di altro concorrente il reato di cui all'articolo 73, comma 5, del medesimo DPR.
- (commento di) Gian Paolo Demuro, Il difficile cammino verso la differenziazione dei titoli di responsabilità tra i concorrenti (Giurispr. it. 12/2024, 2672-2680)
N.B. – Sentenza già segnalata col commento di Giuseppe Amato, Lieve entità solo ad alcuni sulla base di mezzi, modalità o fatti dell’azione (Guida al diritto 30/2024, 96-100)
c.s.
Fumo
- Sono la pipa di uno scrittore (Charles Baudelaire, flâneur e fumatore accanito)
- Il fumo è l'ultimo vizio che la gente senza niente rifiuta di rifiutarsi (George Orwell, da "Senza un soldo a Parigi e Londra")
- Amore non è altro che un faro di notte che fende la nebbia …. Amore è una sigaretta col filtro ficcata in bocca e accesa dalla parte sbagliata (Charles Bukowski da "On Love", raccolta di poesie)
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Strano Paese il nostro!!! Colpisce i venditori di sigarette, ma premia i venditori di fumo! (Indro Montanelli)