Il 23 febbraio 2020 il Governo emana un decreto-legge in cui autorizza il Presidente del Consiglio ad adottare misure di contenimento per evitare la diffusione del COVID-19.
Lo stesso giorno, il Presidente del Consiglio chiude nella famigerata zona rossa Vò Euganeo, Codogno e dintorni, mentre il Ministro della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia, chiude in Lombardia scuole, musei e cinema, ma non i ristoranti.
Restano aperti al pubblico anche i bar e tutti gli altri locali, ma soltanto dalle sei del mattino alle sei del pomeriggio.
Il 27 febbraio 2020, il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti corre a Milano per fare un aperitivo anti-panico, raccogliendo l’appello del Sindaco Sala “a non fermarsi”.
Il 10 marzo successivo tutta l’Italia diventa zona rossa con un DPCM.
Il resto è storia, anche se ancora non sono condivise e accettate da tutti le ragioni di quella “storia”, e forse non lo saranno mai.
Di certo, un virus ci ha tenuti in ostaggio per un paio di anni, tra restrizioni alla libertà personale, obblighi di vaccinazione, mascherine e divieti vari.
Parimenti, alcuni soggetti istituzionali hanno tentato o stanno tentando di fare luce su quello che è realmente accaduto.
L’indagine penale avviata dalla Procura della Repubblica di Bergamo per il reato di epidemia colposa è finita con una doppia archiviazione, sia da parte del Tribunale dei Ministri che da parte del Gip, mentre il 18 settembre 2024 si è costituita in Parlamento la Commissione bicamerale d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria SARS-COV-2.
Questa Commissione ha il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne la prontezza, l'efficacia e la resilienza, anche al fine di fare fronte a una possibile futura nuova pandemia di analoga portata e gravità.
Da notare che la Commissione “procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria”, ai sensi dell’art. 82 della Costituzione, così come richiamato dagli artt. 1 e 4 della legge istitutiva (L. n. 22 del 2024).
Vedremo che cosa ne uscirà.
Nel frattempo, però, un primo colpo è stato battuto dal Governo su alcune delle conseguenze giuridiche (multe per inadempimento degli obblighi vaccinali) ancora attuali della pandemia.
L’art. 21, comma 5, del d.l. n. 202 del 2024 (“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, anche noto come “decreto milleproroghe”), decreto in corso di conversione, ha infatti così disposto: “I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l'Agenzia delle entrate-Riscossione trasmette in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Tradotto: la sanzione amministrativa pecuniaria di cento euro che era stata prevista nel 2021 per l’inosservanza dell'obbligo vaccinale è stata cancellata dal nostro ordinamento, salvo che la relativa somma non sia stata già versata all’erario.
Conseguentemente, solo chi ha già pagato resta effettivamente e definitivamente colpito dalla “multa”.
Nel commentare questa decisione, Ferruccio de Bortoli – che non può di certo essere annoverato tra gli “estremisti” del nostro giornalismo – si è così espresso: “Con la scandalosa idea di cancellare le multe a carico di chi non ottemperò l’obbligo di vaccinazione siamo entrati definitivamente nell’era in cui la sanzione, quando c’è, è ormai solamente la trappola degli allocchi. Tra ripetuti condoni, rottamazioni generose, stralci di varia natura, è ormai appurato che chi non rispetta un obbligo di legge, specialmente in materia fiscale, ha sempre una via d’uscita”. [1]
Amen per i legalitari.
Sotto altro fronte, uno dei più fervidi sostenitori delle misure di contenimento anti-covid, il Pres. della Regione Campania Vincenzo De Luca, è stato condannato dalla Corte dei Conti a risarcire il danno erariale causato alla stessa Regione da lui presieduta con riferimento all’istituzione del green pass “ante litteram”.
La vicenda risale al 2021. Il buon De Luca si era mosso prima del legislatore nazionale e aveva creato la c.d. smart card regionale, al fine di consentire l’attestazione, da parte dei cittadini campani, della loro avvenuta vaccinazione.
In seguito, una volta introdotte in tutta Italia, con il d.l. n. 52 del 21 aprile 2021, le c.d. certificazioni verdi covid-19 (poi divenute green pass base e green pass rafforzato), lo stesso Presidente della Giunta regionale della Campania, con ordinanza del 6 maggio 2021, si “era affrettato” ad attribuire alla sua smart card caratteristiche sostanzialmente “corrispondenti” al green pass, al fine di giustificare la successiva adozione di particolari linee guida e direttive per disciplinarne l’uso e la circolazione.
Tuttavia, pare che la Sezione Giurisdizionale Campania della Corte dei Conti che si è pronunciata sul caso abbia ritenuto che, a partire da una certa data in poi, la produzione di separate certificazioni regionali, in quanto inutile duplicato del green pass nazionale, avrebbe causato un danno erariale rilevante alla Regione Campania, con conseguente condanna del governatore a risarcire tale danno, per una somma quantificata in circa 600 mila euro. [2]
D’altra parte, a fronte di un green pass ormai a pieno regime, il 6 agosto 2021 il Presidente De Luca aveva emesso un’ulteriore ordinanza per dare mandato alle Aziende sanitarie campane di “accelerare la consegna ai cittadini vaccinati con seconda dose della smart card di Regione Campania, per l’accesso alla attestazione di effettuata e valida vaccinazione, in formato digitale, e la relativa esibizione, anche in sostituzione della certificazione verde COVID-19 del Ministero della Salute, laddove non ancora rilasciata per problematiche tecniche”.
Con la conseguenza che non è bastato al Presidente De Luca, per esimersi da responsabilità, nemmeno il cosiddetto “scudo erariale”, come introdotto dal governo Conte con l’art. 21, comma 2 del d.l. n. 76 del 2020, secondo cui “la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta“, dal momento che la sua insistenza e pervicacia nel dare seguito alla fornitura di smart card – anche quando queste ormai andavano a giacere inutilizzate nelle singole strutture sanitarie – avrebbe connotato la sua condotta come intenzionale.
Amen per i cultori dell’efficienza a tutti i costi. [3]
Ultimo ma certamente non meno importante fronte è quello della regolazione giuridica delle conseguenze economiche della pandemia.
Dopo il c.d. decreto rilancio (d.l. n. 34 del 2020), che tanti problemi ha provocato introducendo i bonus edilizi all’italiana [4], e l’avvio del Piano nazionale di ripresa e resilienza – che pure alcune tensioni ordinamentali ha creato nel rapporto tra tutela dei diritti e obiettivi da raggiungere [5]-, ecco che spunta una proposta di legge interpretativa in materia urbanistico-edilizia.
In realtà questa proposta nulla avrebbe a che fare con gli “strascichi” della pandemia, se non fosse che nasce dalla necessità di salvare quella città, Milano, che più di ogni altra era stata colpita duramente dalla diffusione del virus e che più di ogni altra, come da tradizione, aveva reagito prontamente e fattivamente alla crisi economica derivata dalle restrizioni adottate per il contenimento della propagazione del contagio.
E infatti il disegno di legge è noto ufficiosamente con il nome di “salva Milano” [6].
Ma per quale motivo deve essere salvata Milano? Le ragioni sono due, una è più tecnica ed è contenuta espressamente nella proposta di legge, l’altra è più politica e attiene al capitolo di alcune inchieste giudiziarie nate intorno a paventati abusi edilizi.
Dal punto di vista normativo, la questione posta al centro della nuova norma da adottare – al momento il disegno di legge è fermo al Senato dopo l’approvazione della Camera – è l’interpretazione del primo comma dell’articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
Tali disposizioni, secondo il disegno di legge in corso di esame, dovrebbero essere interpretate “nel senso che l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei casi di edificazione di nuovi immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati, di sostituzione, previa demolizione, di edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati e di interventi su edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati, che determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti” (ovvero volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, e altezze superiori a metri 25).
E ciò, sempre che non vi sia “un interesse pubblico concreto e attuale al rispetto dei predetti limiti di altezza, accertato dall'amministrazione competente con provvedimento motivato”, oppure una previsione espressa di previa adozione di piano attuativo negli strumenti urbanistici.
Dal punto di vista politico, l’urgenza del provvedere nasce dalla necessità di favorire un’applicazione retroattiva e riduttiva delle citate norme – ipotizzando che sia davvero in atto quel contrasto giurisprudenziale posto alla base dell’intervento del legislatore –, in modo da depotenziare le indagini della Procura della Repubblica di Milano (e i relativi esiti dibattimentali) sui presunti abusi commessi in città con l’assenso del Comune ad opere edilizie imponenti (edifici oltre i 25 metri di altezza) e del tutto difformi dalle costruzioni preesistenti – grattacieli al posto di fabbricati di uno o due piani, per intenderci -, avviate senza approvazione di piano attuativo e senza il rilascio del prescritto permesso di soggiorno. [7]
Amen per l'equilibrio del "carico urbanistico" nelle nostre città? Vedremo.
Nel frattempo, resta l’amara sensazione di essere passati sotto le forche caudine della pandemia senza avere eliminato nessuno dei nostri proverbiali (ed endemici) difetti, e avendone forse aggiunti di nuovi.
[1] Questo è il link da cui è possibile accedere all'articolo integrale di De Bortoli, dal titolo "Le parole di Ruffini e il premio fiscale ai "fessi" che pagano tutto": https://www.corriere.it/frammenti-ferruccio-de-bortoli/24_dicembre_13/le-parole-di-ruffini-e-il-premio-fiscale-ai-fessi-che-pagano-tutto-b218e939-26c9-4a13-8964-69e8b8564xlk.shtml
[2] E' quanto si è appreso da vari organi di stampa, pur in assenza, allo stato, della disponibilità di un testo ufficiale della sentenza cui si fa riferimento. Vedi sul punto, ad es.: https://www.ansa.it/campania/notizie/2024/12/20/card-anti-covid-la-corte-dei-conti-condanna-de-luca_2550f6c8-5280-4edf-88ae-8cf9c5401064.html
[3] Non a caso, il Presidente De Luca ha parlato di "reato di efficienza"
[4] Si può trovare un approfondimento sul tema dei bonus in questo sito al seguente link: https://www.primogrado.com/panzerotti-e-boosterine
[5] Si veda, a mero titolo di esempio, il contributo apparso al seguente link: https://www.ildirittoamministrativo.it/Pnrr-risvolti-sul-processo-amministrativo-aspetti-problematici/ted903
[6] Si riporta di seguito un link su cui è reperibile il disegno di legge in questione: https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2024/12/dl-interpretazione-autentica-ateria-urbanistica-testo-a-fronte-versioni-commissione-ambiente-leg.19.pdl_.camera.1987_A.19PDL0116030.pdf
[7] Per un approfondimento sulle contestazioni penali afferenti ai paventati abusi edilizi commessi recentemente nella città di Milano con la "complicità" dell'amministrazione comunale si rinvia al seguente contributo apparso su questo sito: https://www.primogrado.com/abuso-edilizio-e-interpretazione-della-normativa-vigente-ad-opera-del-comune