Guida al diritto (42/2025)
sulla
riforma della giustizia (separazione delle carriere):
- Carlo Foglieni*, con la collaborazione di Elisa Davanzo e Giuseppe Murone, “Separare per Unire”: una riforma da accogliere con assoluto favore (Guida al diritto 42/2025, 12-14, editoriale) [*presidente dell’Associazione italiana giovani avvocati]
- Giorgio Spangher**, Progetto di revisione costituzionale nel solco della tutela dei diritti (Guida al diritto 42/2025, 15-18, editoriale) [**professore emerito presso l’Università di Roma La Sapienza]
- Manifesto dell’AIGA (Associazione italiana giovani avvocati) sulla separazione delle carriere – Roma, 22 ottobre 2025 (Guida al diritto 42/2025, 19-25): le ragioni del “sì” alla separazione delle carriere della magistratura (giudicante e requirente), dal giusto processo all’assetto costituzionale
sulla
responsabilità della PA (per danno tumorale da uranio impoverito):
- Ad. plen. 7.10.25 n. 15, pres. Maruotti, est. Franconiero (Guida al diritto 42/2025, 86 T): Nell'accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti a uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all'estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull'Amministrazione l'onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia.
- (commento di) Davide Ponte, La dipendenza da causa di servizio viene considerata accertata ex lege (Guida al diritto 42/2025, 92-94)
in tema di
impianti agrivoltaici:
- TAR Veneto 4^, 2.10.25 n. 1775, pres. Raiola, est. Avino (Guida al diritto 42/2025, 30): I divieti comunali per impianti agrivoltaici nelle aree agricole di pregio violano l’art. 20, commi 1, 6 e 8, DLg 199/2021, in quanto introducono un regime discriminatorio per le aree agricole di pregio, escludendo in modo generalizzato gli impianti fotovoltaici, anche quelli agrivoltaici, che invece la LR Veneto n. 17/2022 riconosce come compatibili con l’uso agricolo in quanto riducono il consumo di suolo e mantengono la coltivazione. La LR Veneto n. 17/2022, infatti, non vieta in modo assoluto gli impianti FER nelle aree agricole di pregio, ma introduce solo una presunzione relativa di non idoneità, superabile con valutazioni caso per caso. (Nella specie, il Comune aveva imposto i divieti senza motivazione né istruttoria, ignorando la natura agrivoltaica dei progetti, compatibile con l’attività agricola e il minor consumo di suolo. Il TAR ha annullato di conseguenza i divieti, riconoscendo il silenzio-assenso sui titoli abilitativi degli impianti).
in tema di
divorzio (pensione e trattamento di fine servizio):
- Cass. 1^, 1.9.25 n. 24289 (Guida al diritto 42/2025, 48 T): 1. In tema di collocamento in pensione anticipata secondo la cosiddetta "Quota 100", il diritto alla percezione dell'indennità di fine servizio sorge, come di regola, con la cessazione del rapporto di lavoro, ma il pagamento viene ex lege differito al momento in cui il lavoratore avrebbe conseguito il collocamento in pensione in base alla disciplina ordinaria, con la conseguenza che l'ex coniuge divorziato, che percepisce l'assegno divorzile e non è passato a nuove nozze, acquista il diritto ad ottenere la quota detta indennità, ai sensi dell'art. 12-bis L 898/1970, con la cessazione del rapporto di lavoro dell'altro, fermo restando che costituisce condizione dell'azione l'effettiva percezione da parte di quest'ultimo della menzionata indennità. 2. In tema di divorzio, il diritto alla quota dell'indennità di fine servizio, spettante ai sensi dell'art. 12-bis L898/1970 ha carattere patrimoniale e può essere azionato dagli eredi dell'ex coniuge titolare dell'assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze, ove il decesso dell'avente diritto intervenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell'ex coniuge obbligato, anche quando il pagamento da parte del datore di lavoro-pubblica amministrazione sia ex lege previsto, per ragioni di equilibrio di bilancio pubblico, in un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e intervenga dopo la proposizione della domanda, poiché, trattandosi di condizione dell'azione, è sufficiente che tale pagamento preceda la decisione.
- (commento di) Valeria Cianciolo, L’indennità ha natura patrimoniale, entra nell’attivo dell’asse ereditario (Guida al diritto 42/2025, 56-59)
in tema di
occupazioni abusive:
- Cass. 3^, 28 agosto 2025 n. 24053 (Guida al diritto 42/2025, 32 T): Nell'ordinamento di uno Stato di diritto, l'obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali è incondizionato, con la conseguenza che l'inadempimento di tale obbligo, protratto oltre il tempo ragionevolmente necessario ad approntare i mezzi che tale esecuzione richieda, costituisce fatto che, di per sé stesso, è fonte di responsabilità della PA obbligata, senza necessità per il soggetto danneggiato di provare il dolo o la colpa in capo al personale che di volta in volta è intervenuto.
- (commento di) Eugenio Sacchettini, Pa obbligata a dare attuazione all’atto giudiziario esecutivo (Guida al diritto 42/2025, 43-47). Sancito il principio “senza se e senza ma” con riferimento al provvedimento giudiziario esecutivo di rilascio di una casa. L’obbligo di darvi esecuzione, senza discrezionalità, a mezzo della forza pubblica, è incondizionato e il suo inadempimento protratto per molto tempo è fonte di responsabilità della PA. Per il colpevole ritardo della Pa è stata confermata la condanna del Ministero dell’Interno al pagamento della somma di ben € 183.383,51.
in materia di
turismo (pacchetti turistici e vacanze “da incubo”):
- Corte giust. Ue 10^, 23.10.25, causa C-469/24 (Guida al diritto 42/2025, 30 e 96 solo massima): L’art. 14, par. 3, lettera b), della direttiva 2015/2302 osta a una disposizione del diritto nazionale che prevede che, qualora il difetto di conformità dei servizi di un pacchetto turistico sia imputabile a un terzo estraneo alla fornitura di tali servizi e sia imprevedibile o inevitabile, l’organizzatore di viaggi deve dimostrare che il difetto di conformità è dovuto a colpa del terzo al fine di potersi esimere dalla sua responsabilità nei confronti del viaggiatore. Anche se un viaggiatore ha usufruito di una parte dei servizi forniti da un organizzatore di viaggi, l’adeguata riduzione di prezzo alla quale tale viaggiatore ha diritto in caso di difetto di conformità di tali servizi può corrispondere a un rimborso integrale del prezzo del pacchetto turistico di cui trattasi qualora tale difetto di conformità sia di gravità tale, tenuto conto del suo oggetto, da rendere il pacchetto turistico oggettivamente privo di interesse per detto viaggiatore. Il diritto a un’adeguata riduzione di prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato il difetto di conformità e il diritto al risarcimento per qualunque danno subito in conseguenza di un difetto di conformità hanno lo scopo di ristabilire l’equilibrio contrattuale tra gli organizzatori di viaggi e i viaggiatori e non di sanzionare tali organizzatori. L’art. 3, punto 12, della direttiva va interpretato nel senso che le situazioni risultanti dall’adozione di atti di esercizio del potere pubblico, quali la demolizione di un’infrastruttura turistica in esecuzione di una decisione di un’autorità pubblica, non rientrano nella nozione di “circostanze inevitabili e straordinarie”, ai sensi di tale disposizione, qualora tali atti siano stati adottati a seguito di un procedimento che ha consentito agli interessati, quali l’organizzatore di viaggi di cui trattasi o i suoi eventuali fornitori di servizi turistici, di averne conoscenza in tempo utile prima della loro esecuzione. [Due viaggiatori polacchi erano partiti per un soggiorno «tutto compreso» in un hotel a cinque stelle in Albania. Il giorno successivo al loro arrivo erano stati svegliati dal rumore dei lavori di demolizione delle piscine dell’hotel, ordinati dalle autorità albanesi. I lavori erano proseguiti per quattro giorni, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, al termine le piscine, la passeggiata lungomare e la banchina erano completamente demolite. I viaggiatori hanno anche dovuto attendere a lungo in coda per avere i pasti, peraltro non sufficienti per tutti gli ospiti]
- (commento di) Marina Castellaneta, Vacanza da incubo, rimborso integrale anche se alcuni servizi del “pacchetto” sono stati forniti (Guida al diritto 42/2025, 96-98)
in
materia fiscale (contestazione della copia fotostatica della cartella esattoriale):
- Cass. trib. 23 ottobre 2025 n. 28162 (Guida al diritto 42/2025, 27-28): In tema di notifica della cartella di pagamento, se l’agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all’originale (ai sensi dell’art. 2719 c.c.) ha l’onere di specificare le ragioni dell’asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento. Ove il disconoscimento sia sufficientemente specifico, il giudice, che escluda, in concreto, l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso. Infine, in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, DPR 602/1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa.
c.s.
Non basta spegnere una norma per cambiare un costume (Fabio Roia, magistrato, dal saggio di Ilaria Ramoni e Fabio Roia, "Mai più cosa vostra", a proposito del patriarcato come cultura di dominio sopravvissuta all'abolizione del capo famiglia con legge del 1975)