sul processo civile (“correttivo Cartabia”)
DLg 31.10.2024 n. 164 [GU 11.11.24 n. 264, in vigore dal 26 novembre 2024], Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata
- Francesco Paolo Luiso*, Riforma Cartabia: sui passaggi di rito luci e ombre del “Correttivo civile” (Guida al diritto 45/2024, 10-12, editoriale) [*presidente dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile]
in tema di cibersicurezza:
DLg 4.9.2024 n. 138 [GU 1.10.24 n. 230, in vigore dal 16 ottobre 2024], Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148.
- testo del decreto (Guida al diritto 45/2024, 14-54)
- commenti:
- Alberto Cisterna, Un valido approccio sistemico ma resta il nodo delle risorse (Guida al diritto 45/2024, 55-58) [novità]
- Alberto Cisterna, Contro gli abusi e accessi illegali uno strumento per tutelare i diritti (Guida al diritto 45/2024, 59-63) [disposizioni generali]
- Alberto Cisterna, Prevenzione e lotta alle violazioni, il ruolo chiave dell’Agenzia nazionale (Guida al diritto 45/2024, 64-67) [governance del sistema]
- Alberto Cisterna, Nasce una nuova Rete europea per il contrasto strategico (Guida al diritto 45/2024, 68-69) [cooperazione tra gli Stati]
- Alberto Cisterna, Amministrazione e imprese private alleate contro gli attacchi ostili (Guida al diritto 45/2024, 70-74) [nuove procedure]
- Alberto Cisterna, Sanzioni severe contro gli illeciti per l’inosservanza delle regole (Guida al diritto 45/2024, 75-80) [vigilanza e pene pecuniarie]
- Alberto Cisterna, Uno scudo a difesa dalle minacce a regime dal 1° gennaio 2026 (Guida al diritto 45/2024,81-83) [disposizioni finali]
sull’autonomia differenziata delle regioni:
- Corte cost. 14.11.24 (comunicato) (Guida al diritto 45/2024, 88): L’art. 116, comma 3, Cost., che disciplina l’attribuzione alle regioni ordinarie di forme e condizioni particolari di autonomia, va interpretato nel contesto della forma di Stato italiana. Essa riconosce, insieme al ruolo fondamentale delle regioni e alla possibilità che esse ottengano forme particolari di autonomia, i principi dell’unità della Repubblica, della solidarietà tra le regioni, dell’eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, dell’equilibrio di bilancio. La distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo, in attuazione dell’art. 116, comma 3, non deve corrispondere all’esigenza di un riparto di potere tra i diversi segmenti del sistema politico, ma deve avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla Costituzione. A tal fine, è il principio costituzionale di sussidiarietà che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni. In questo quadro, l’autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare l’efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini. (La Corte, nell’esaminare i ricorsi delle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, le difese del Presidente del Consiglio dei ministri e gli atti di intervento ad opponendum delle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto, ha ravvisato alcuni profili di incostituzionalità della legge)
sul computo dei termini (scadenza):
- Cons. Stato VI 25.10.24 n. 8546, pres. Simonetti, est. Lamberti (Guida al diritto 45/2024, 87): Secondo i normali canoni cognitivi, ogni minuto finisca allo scoccare del primo secondo del minuto successivo: passato il primo secondo dell’ora e minuto stabilito non può essere ammessa alcuna istanza, e ciò vale per tutte le gare. Pertanto, quale che sia la formulazione utilizzata dal bando, il limite di tempo ivi indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato nel secondo successivo a quello dello scoccare del minuto indicato. Né, inoltre, può ragionevolmente dubitarsi che l’indicazione delle 12:00 equivalesse alle 12:00:00. Allorquando si indica un numero intero, in questo caso ore e minuti, privo di frazioni, queste sono da intendersi pari a zero. Una simile ricostruzione risulta conforme ai principi di equità e buona amministrazione, e a quelli obiettività ed equilibrio indicati dalla normativa comunitaria, sottraendo una fase particolarmente delicata, quale quella della tempestività delle domande di partecipazione ad una selezione pubblica, a qualsiasi forma di discrezionalità da parte dell’ente che ha emanato il bando. Per il computo della scadenza del termine di partecipazione determinato dal bando, la fine del giorno considerato non è integrata fino a che non sia consumato l’ultimo dei 86.400 secondi che compongono il giorno: il che avviene nell’esatto momento in cui scatta il secondo immediatamente successivo. Il giorno termina alle ore 23:59:59, mentre quello immediatamente seguente segnerà le ore “00:00:00”. Come è pacifico che l’ultimo istante del giorno coincide col compimento del sessantesimo secondo successivo alle ore 23:59, nel senso che decorsi i sessanta secondi dallo scoccare del minuto 59, i successivi secondi appartengono già al nuovo giorno e concorrono al compimento del primo minuto del giorno successivo a quello preso a riferimento; allo stesso modo il minuto “zero” di una qualsiasi ora - nella vicenda le ore 12:00 - è composto dai precedenti sessanta secondi e dunque, quando indicato quale termine finale, rinviene il suo ultimo istante nel sessantesimo secondo successivo al minuto “59” che lo precede.
in tema di accesso (pareri legali):
- TAR Lazio 2^, 25.10.24 n. 18678, pres. Riccio, est. Tecchia (Guida al diritto 45/2024, 87): I pareri legali sottratti all’accesso sono quelli che attengono alle tesi difensive relative a un procedimento giurisdizionale quando vengono redatti dopo che è già iniziata una controversia giurisdizionale o a una fase precontenziosa o a una lite potenziale che definiscono o delineano la strategia difensiva o la futura condotta processuale piiù conveniente per l’Amministrazione, da assumere nella controversia giurisdizionale già instaurata o nella futura, eventuale e probabile lite giudiziaria, che il soggetto attiverà. Devono viceversa ritenersi ostensibili i pareri legali che, anche per effetto di un richiamo esplicito nel provvedimento finale, rappresentano un passaggio procedimentale istruttorio di un procedimento amministrativo in corso e, una volta acquisiti dall’Amministrazione, vengono a innestarsi nell’iter procedimentale, assumendo la configurazione di atti endoprocedimentali e quindi elementi che condizionano le scelte dell’Amministrazione.
in tema di contratti (contratto presupposto):
- Cass. 2^, 11.11.24 n. 28895 (Guida al diritto 45/2024, 85): Quando l’esistenza d’un contratto venga in rilievo quale presupposto per l’esercizio di diritti nei confronti di terzi, e quel contratto venga dichiarato risolto con una pronuncia costitutiva ex art. 1453 c.c., gli effetti della risoluzione nei confronti dei terzi si devono considerare avvenuti nel momento dell’inadempimento dedotto a fondamento della domanda di risoluzione. Da quel momento, pertanto, cessa l’obbligazione del terzo il cui presupposto giuridico era l’esistenza del contratto risolto.
in tema di privacy (procedimenti sanzionatori):
- Cass. 1^, 11.11.24 n. 28920 (Guida al diritto 45/2024, 85): In tema di protezione dei dati personali, l’art. 18 DLg 10.8.2018 n. 101 [Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)] ha introdotto un meccanismo di risoluzione agevolata dei procedimenti sanzionatori per violazione degli artt. 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, DLg 196/2003 non ancora conclusi alla data di sua entrata in vigore, tale per cui, in ipotesi di loro mancata definizione e di omessa presentazione di “nuove memorie difensive”, il titolo si cristallizza nel verbale di contestazione, ove lo stesso contenga tutti gli elementi necessari a individuare una ben determinata pretesa sanzionatoria. Ne consegue che: a) il dies a quo del termine per proporre opposizione, ex artt. 152 DLg 196/2003 cit. e 10, comma 3, DLg 150/2011, va individuato nell’ultimo momento utile per produrre le memorie suddette ai sensi del comma 4 del medesimo articolo; b) la cartella di pagamento che sia successivamente notificata costituisce non il primo atto teso a far valere la pretesa patrimoniale, bensì proprio l’atto della riscossione, la quale è consentita mediante il ruolo, stante la definitività del titolo a monte; c) al trasgressore che non si sia avvalso, nei termini sanciti dall’art. 18, rispettivamente commi 1 e 4, DLg 101/2018, della facoltà di pagamento della sanzione in misura ridotta, né abbia prodotto “nuove memorie difensive”, è precluso il rimedio della c.d. opposizione recuperatoria, potendo egli impugnare la cartella suddetta solo per vizi suoi propri. [L’art. 18 DLg 101/2018, che ha recepito il regolamento europeo generale sulla protezione dei dati personali, ha stabilito un regime di definizione agevolata dei procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore (19 settembre 2018) instaurati dal Garante nazionale per violazioni della privacy. Il meccanismo prevede la conversione delle contestazioni e delle relative sanzioni indicate in veri e propri atti ingiuntivi, che non richiedevano una rinnovata notificazione, poiché dall’entrata in vigore il trasgressore poteva optare entro 90 giorni per il pagamento in forma ridotta, pari a due quinti del minimo o per la presentazione di memorie che determinavano l’obbligo di notificazione di un nuovo provvedimento da parte del Garante che ne avesse tenuto conto. In mancanza di pagamento in misura ridotta, l’atto con cui sono stati notificati gli estremi della violazione, o l’atto di contestazione immediata assumono valore di ordinanza-ingiunzione senza ulteriore notificazione. Se non si è avvalso della possibilità di pagare in forma ridotta o di presentare memorie difensive, il contravventore è tenuto a corrispondere gli importi indicati negli atti a lui notificati entro 60 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento in misura ridotta]
in tema di marchi:
- Trib. Ue 2^, 13.11.24, causa T-82/24, Administration of the State Border Guard Service of Ukraine c/ EUIPO (Guida al diritto 45/2024, 88): La frase “Russian warship, go f**k yourself”, in russo e in inglese, ampiamente impiegata e diffusa dai media, subito dopo la sua prima utilizzazione, per testimoniare sostegno all’Ucraina, e divenuta rapidamente simbolo della lotta dell’Ucraina contro l’aggressione russa, non è un segno figurativo che possa essere registrato come marchio dell’Unione europea. Tale frase è stata utilizzata in contesto politico ripetutamente e con l’obiettivo di esprimere e promuovere il sostegno all’Ucraina. Tuttavia, un segno non è in grado di svolgere la funzione essenziale di un marchio se il consumatore medio non percepisce, in sua presenza, l’indicazione dell’origine del prodotto o del servizio, bensì unicamente un messaggio politico. La frase in questione è stata fortemente utilizzata in un contesto non commerciale (l’aggressione russa) e sarà necessariamente e strettissimamente associata a tale contesto e a quel momento storico recente, ben noto al consumatore medio dell’UE. Non sarà quindi percepita dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti e dei servizi da essa designati.
in tema di spese processuali (correzione di errore materiale):
- Cass. SSUU 14.11.24 n. 29432 (Guida al diritto 45/2024, 86): Nel procedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287-288 e 391-bisc.p.c., in quanto di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcun caso una situazione di soccombenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 91 c.p.c., neppure nella ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, opponga resistenza all’istanza.
c.s.
A un mondo complicato non si risponde con la banalizzazione, gli slogan, le prese di posizione ideologiche. La risposta è un'altra: studiare, studiare, studiare. Prima di parlare, studia. (Beppe Sala, sindaco di Milano)