in tema di concessione di servizi e appalto pubblico di servizi (criteri distintivi):
- Cass. SSUU 27.8.24 n. 23155 (Giurispr. it. 11/2024, 2279-2281): Si configura un appalto di pubblico servizio, anche in base al diritto unionale, quando il corrispettivo è pagato direttamente dall’Amministrazione al prestatore del servizio, il quale, conseguentemente, non ne sopporta il rischio legato alla gestione, a differenza del concessionario di servizi, il quale trae la propria remunerazione dai proventi ricavati dagli utenti. (La SC afferma la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia relativa alla fase esecutiva dell’appalto del servizio di refezione scolastica e di supporto ai servizi ausiliari dei nidi d’infanzia comunali, in cui l’Amministrazione comunale si era impegnata a pagare direttamente oltre la metà del corrispettivo complessivo stimato).
in tema di accordi ex art. 11 legge 241/90:
- Cons. Stato IV 5.9.24 n. 7435, pres. Carbone, est. Santise (Giurispr. it. 11/2024, 2289-2291): Ai sensi dell’art 11 L. 241/1990, agli accordi amministrativi trovano applicazione – ove non diversamente previsto – i principi generali del codice civile in materia di obbligazioni e contratti. Fra i principi in questione deve senz’altro annoverarsi il generale canone dell’interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.), al quale va riconosciuta valenza generale e non soltanto sussidiaria rispetto agli altri canoni ermeneutici (fra cui il criterio teleologico, quello della comune volontà delle parti e quello di interpretazione letterale). (Nella fattispecie, il CdS conferma l’annullamento del provvedimento comunale che aveva respinto l’istanza di adozione del Piano Urbanistico Attuativo, con valenza di permesso di costruire, presentata dalla società interessata).
in tema di sanzioni amministrative:
- Cons. Stato VI 12.9.24 n. 7540, pres. Volpe, est. Toschei (Giurispr. it. 11/2024, 2288-9): Nell’esercizio della propria potestà sanzionatoria, non è preclusa a un’Autorità amministrativa indipendente la possibilità di contestare a un operatore la reiterazione di una condotta già in precedenza fatta oggetto di sanzione, neppure nel caso in cui il precedente provvedimento sanzionatorio sia stato medio tempore impugnato dinanzi al GA e il relativo contenzioso non risulti ancora definito al momento di irrogazione della (seconda) sanzione.
in tema di provvedimento amministrativo (incompetenza):
- CGA Sicilia, 20.9.24 n. 715, pres. De Francisco, est. La Ganga (Giurispr. it. 11/2024, 2287-8): Come da giurisprudenza prevalente, la categoria delle cc.dd. illegittimità non invalidanti di cui all’art. 21-octies L 241/1990 resta relegato alle ipotesi di violazione delle norme sul procedimento e sulla forma degli atti, con la conseguenza che la medesima categoria non è invocabile in caso di provvedimento amministrativo viziato per incompetenza relativa.
in tema di inquinamento (bonifica siti inquinati):
- Cons. Stato IV 28.8.24 n. 7274, pres. Lopilato, est. Fratamico (Giurispr. it. 11/2024, 2291-2): L’applicazione del principio di matrice UE “chi inquina, paga” (Dir. 2008/98/CE) comporta che al proprietario di un’area oggetto di contaminazione possano essere imposti gli obblighi di messa in sicurezza e di bonifica solo previa dimostrazione della riferibilità del fatto al proprietario dell’area (dimostrazione che non può essere desunta in via presuntiva dalla sola relazione con la res).
in tema di concessioni autostradali:
- TAR Aosta, 8.1.24 n. 3, pres. La Guardia, est. Caporali (Giurispr. it. 11/2024, 2440 s.m.): L’art. 13 DL 162/2019, che ha differito il termine per l’adeguamento delle tariffe autostradali sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alla nuova disciplina introdotta dalle delibere nn. 16 e 77/2019 adottate dall’Autorità di regolazione dei trasporti, non ha alcun effetto di azzeramento degli aggiornamenti tariffari delle concessionarie autostradali, ma si è limitato a dilatare i termini per l’approvazione dei piani, con l’unico scopo di consentire che detto aggiornamento avvenga in conformità al nuovo meccanismo introdotto dalle delibere ART.
- (commento di) Giovanni Balocco e Giovanna Scaccheri, L’insostenibile leggerezza del Decreto Milleproroghe tra il mancato adeguamento tariffario e l’approvazione dei PEF (Giurispr. it. 11/2024, 2440-2446)
in tema di cambiamenti climatici (giurisdizione):
- Trib. Roma 2^, 26.2.24 n. 3552, giud. Canonaco (Giurispr. it. 11/2024, 2322 T, 2430 solo massime, 2344 solo massima): 1. L’interesse alla riduzione delle emissioni climalteranti da parte dello Stato non rientra nel novero degli interessi soggettivi giuridicamente tutelati, in quanto le decisioni relative alle modalità e ai tempi di gestione del fenomeno del cambiamento climatico antropogenico – che comportano valutazioni discrezionali di ordine socio-economico e in termini di costi-benefici nei più vari settori della vita della collettività umana – rientrano nella sfera di attribuzione degli organi politici e non sono sindacabili dal giudice ordinario. 2. Deve escludersi qualsiasi diritto soggettivo dei cittadini al corretto esercizio del potere legislativo e non è configurabile la responsabilità del c.d. Stato-legislatore fuori dai casi di violazione del diritto dell’Unione Europea. 3. Non può ritenersi sussistente una obbligazione dello Stato (di natura civile coercibile da parte del singolo) di ridurre le emissioni climalteranti. 4. Il difetto assoluto di giurisdizione è configurabile quando manca nell’ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l’interesse dedotto in giudizio e se la domanda non risulta conoscibile, né in astratto, né in concreto, da alcun giudice. Sussiste pertanto il difetto assoluto di giurisdizione in relazione alla domanda risarcitoria ricollegata alla titolarità di un diritto soggettivo al clima che sia diretta in concreto a chiedere, quale petitum sostanziale, al giudice un sindacato sulle modalità di esercizio delle potestà normative statali previste dalla Costituzione, che nel loro complesso sono espressione della politica nazionale in materia di lotta al cambiamento climatico. 5. Le domande volte ad annullare provvedimenti normativi di carattere primario e secondario attuativi di scelte politiche per il raggiungimento degli obiettivi assunti a livello internazionale ed europeo si pongono in contrasto con il principio di separazione dei poteri e pertanto sono inammissibili per difetto assoluto di giurisdizione (nella specie, le domande erano volte ad accertare la responsabilità dello Stato e la sua condanna ex art. 2058, 1° comma, c.c., all’adozione di ogni necessaria iniziativa per l’abbattimento, entro il 2030, delle emissioni nazionali artificiali di CO2-eq nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990). 6. Rientrano nella giurisdizione amministrativa le controversie, anche di natura risarcitoria, relative a comportamenti materiali riconducibili – ancorché solo mediatamente – al concreto esercizio di un potere autoritativo; appartiene pertanto alla giurisdizione amministrativa la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalle asserite carenze degli atti amministrativi statali adottati per il contrasto al cambiamento climatico sotto il profilo della adeguatezza, coerenza e ragionevolezza rispetto a tale obiettivo.
- (commento di) Massimo D’Auria, La separazione dei poteri è un lusso che possiamo ancora permetterci? (Giurispr. it. 11/2024, 2326-2334)
- (commento di) Claudio Viviani, Climate Change Litigation: la risposta dei Giudici italiani nel caso del Giudizio Universale (Giurispr. it. 11/2024, 2431-2440)
in tema di vigilanza prudenziale della BCE sugli enti creditizi:
- Corte giust. Ue 4^, 19.9.24, cause riunite C-512/22 P e C-513/22 P, Fininvest c. BCE e a., B. c. BCE e a. (Giurispr. it. 11/2024, 2292-2294, annotata da Francesco Marino): Va annullata la sentenza del Tribunale Ue 11.5.22 (causa T- 913/16, Fininvest e B. c/ BCE), che aveva respinto il ricorso di Fininvest e S.B. per ottenere l’annullamento della decisione della Banca Centrale Europea di opporsi all’acquisizione da parte dei ricorrenti di una partecipazione qualificata nel capitale sociale di Banca Mediolanum. (La Corte annulla anche la decisione 25.10.2016 della BCE e condanna la BCE a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dai ricorrenti, relative tanto al procedimento di primo grado quanto a quello di impugnazione)
in tema di e-mail e PEC:
- Cass. 3^, 21.5.24 n. 14046 (Giurispr. it. 11/2024, 2302 T): 1. L’e-mail è un documento informatico sottoscritto con firma elettronica “semplice”, a cui si applica l’art. 20, comma 1-bis, DLg 82/2005 nella parte in cui prevede la libera valutabilità del giudice in base alle caratteristiche oggettive del documento, sia per quanto concerne l’idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta, sia per stabilire se sia una prova idonea. 2. Con riferimento al valore probatorio, qualora il messaggio non sia contestato nella provenienza o nel contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate. In caso di contestazione, il giudice non può espungere il documento dalle prove utilizzabili, dovendolo valutare insieme a tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità.
- Cass. 1^, 15.4.24 n. 10091 (Giurispr. it. 11/2024, 2303 T): La posta elettronica certificata dimostra l’invio e la ricezione del messaggio, ma non garantisce il contenuto del documento allegato, con riferimento a paternità dell’autore, contenuto e data certa.
- (commento di) Giulia Travan, Documento informatico e processo: valore probatorio e forma scritta di e-mail, pec e allegati (Giurispr. it. 11/2024, 2304-8)
sulla Legge Capitali:
L 5.3.2024 n. 21 [GU 12.3.24 n. 60, in vigore dal 27 marzo 2024], Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti.
- Mia Callegari ed Eva R. Desana (a cura di), La Legge Capitali e la riforma dei mercati (I parte) (Giurispr. it. 11/2024, 2480-2522)
--- Dalla Riforma Draghi alla Legge Capitali, di Mia Callegari ed Eva R. Desana (2480)
--- I punti cardine della riforma, di Paolo Montalenti (2483)
--- Misure diversificate volte a favorire l’accesso delle società al mercato dei capitali.
--- Offerta fuori sede e auto-collocamento effettuato da società quotate (art. 1), di Davide Vitale (2487)
--- L’innalzamento della soglia di capitalizzazione delle PMI quotate: ragioni dell’innovazione e (primi) problemi di coordinamento (art. 2), di Riccardo Russo (2488)
--- La dematerializzazione delle quote di s.r.l. (art. 3), di Ilaria Capelli (2491)
--- Dematerializzazione delle quote di s.r.l. PMI: diritti sociali e libro soci (art. 3), di Elena Fregonara (2494)
--- Note conclusive (e sparse) a margine dell’art. 3 della Legge Capitali (art. 3), di Tilde Cavaliere (2496)
II - Riforma della disciplina sugli emittenti strumenti finanziari diffuse
--- Gli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante (art. 4), di Barbara Petrazzini (2500)
--- La riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi (art. 4), di Francesca Bichiri (2503)
--- IAS/IFSR per gli emittenti strumenti finanziari negoziati sugli MTF (art. 5), di Maria Di Sarli (2505)
--- L’abrogazione del potere discrezionale della Consob sul ripristino del flottante (art. 6), di Giulia Garesio (2508)
--- Modifiche in materia di limiti all’emissione di obbligazioni da parte di s.p.a. (art. 7), di Eugenio Sabino (2510)
--- I titoli di debito di s.r.l. riservati agli investitori professionali (art. 7), di Francesca Prenestini (2513)
--- La semplificazione delle procedure di ammissione alla quotazione (art. 8), di Veronica Filippi (2516)
--- La disciplina di approvazione del prospetto e la responsabilità del collocatore (art. 9), di Marta Favaretto (2518)
--- Abrogato l’obbligo di comunicazione delle operazioni degli azionisti di controllo (art. 10), di
Leonardo Musumeci (2520)
c.s.
Maestri
Gli insegnanti ideali sono quelli che si offrono come ponti verso la conoscenza e invitano i loro studenti a servirsi di loro per compiere la traversata; poi, a traversata compiuta, si ritirano soddisfatti, incoraggiandoli a fabbricarsi da soli ponti nuovi (Nikos Kazantzakis (1883-1957)