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Giurisprudenza italiana (10/2024)

Carmine Spadavecchia • 4 dicembre 2024

in materia edilizia (opere parzialmente realizzate in base a permesso di costruire scaduto):

- Ad. plen. 30.7.24 n. 14, pres. Maruotti, est. Santoleri (Giurispr. it. 10/2024, 2036): Il regime edilizio applicabile agli interventi edilizi (solo parzialmente) realizzati sulla base di un titolo edilizio in seguito decaduto nell’efficacia varia secondo una casistica applicativa che deve fondarsi sul criterio distintivo della sussistenza o meno del carattere di autonomia funzionale dell’opus comunque realizzato sulla base del titolo scaduto. Laddove tale carattere sussista l’opera (o meglio, la parte di essa) comunque realizzata non potrà essere demolita o ridotta in pristino, mentre in caso contrario non potrà essere evitata la conseguenza ripristinatoria (dovendosi ritenere l’opus realizzato in totale difformità rispetto al titolo).


in tema di sopravvenienze:

- Cons. Stato IV 30.7.24 n. 6848, pres. Mastrandrea, rel. Santise (Giurispr. it. 10/2024, 2035): Le sopravvenienze – sia di fatto che di diritto – rilevano e devono essere tenute in debito conto dall’Amministrazione procedente, durante la fase procedimentale che va dalla presentazione dell’istanza fino all’emanazione del provvedimento conclusivo. A fortiori, le stesse sono destinate ad operare in relazione ad istanze non ancora presentate al momento della loro adozione. [La sentenza conferma la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso avverso gli atti - regionale e comunale - che per effetto di ius superveniens regionale avevano sospeso gli effetti della concessione già stipulata, all’esito di una procedura ad evidenza pubblica, per la costruzione e gestione del nuovo cimitero comunale (e di un impianto di cremazione) in regime di project financing] 


in tema di appalti:

- TAR Reggio Calabria 1^, 8.2.24 n. 119, pres. Criscenti, est. Mazzulla (Giurispr. it. 10/2024, 2169 s.m.): L’art. 41, comma 14, DLg 36/2023, contiene il riferimento a due concetti distinti non sovrapponibili ovvero “l’importo posto a base di gara”, nell’individuare il quale la stazione appaltante deve prevedere anche il c.d. costo della manodopera, e l’“importo assoggettato al ribasso”, dal quale, invece, i costi della manodopera devono essere scorporati. Tale previsione normativa vieta, quindi, che i costi della manodopera, pur rientrando nel più generale “importo posto a base di asta”, siano inclusi nel c.d. importo assoggettato al ribasso ovvero nell’importo sul quale dovrà essere applicato il ribasso percentuale offerto dal concorrente e ciò all’evidente fine di non sottostimare le retribuzioni da erogare ai lavoratori “applicati” nell’esecuzione delle commesse pubbliche.

- (commento di) Luigi Cameriero, Criticità e prospettive sul ribasso dei costi della manodopera nel nuovo codice appalti (Giurispr. it. 10/2024, 2170-4)


in tema di responsabilità della PA (per danni da atto legittimo):

- Cons. Stato IV 20.6.24 n. 5514, pres. Lopilato, rel. Marotta (Giurispr. it. 10/2024, 2040): Può sussistere una responsabilità risarcitoria della PA ove essa, nella stipula e nell’esecuzione di un accordo sostitutivo ai sensi dell’art. 11 L 241/1990, abbia agito in violazione dei generali canoni di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla materia de qua in virtù del rinvio contenuto al 2° comma del medesimo art. 11. In tali ipotesi non osta alla sussistenza di una condotta contra ius, foriera di un danno risarcibile, il fatto che il pregiudizio sia stato in concreto determinato da atti e provvedimenti amministrativi sotto ogni aspetto legittimi. [La sentenza respinge i motivi di appello finalizzati all’annullamento degli (sfavorevoli) atti di pianificazione territoriale, ma dichiara - nei limiti del c.d. interesse negativo - la responsabilità risarcitoria del Comune per violazione dei generali canoni di correttezza e buona fede).


in tema di responsabilità della PA (per danni da rimozione di atto favorevole illegittimo):

- TAR Catania 1^, 21.12.23 n. 3879, pres. Savasta, es. Barone (Giurispr. it. 10/2024, 2175 s.m.): Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione sulla domanda di risarcimento dei danni da ritiro di un provvedimento favorevole [illegittimo]. Infatti, la situazione giuridica soggettiva che si sostiene essere stata lesa non è identificabile nell’interesse legittimo al conseguimento dell’aggiudicazione o in quello al corretto esercizio dei poteri di autotutela, bensì nell’affidamento destato nella complessiva attività serbata dalla stazione appaltante, che, in un primo momento, aveva disposto, sebbene illegittimamente, il bene della vita richiesto per poi legittimamente rivedere le proprie determinazioni, provvedendo in autotutela al ritiro dell’aggiudicazione. 

- (commento di) Andrea Gandino, Lesione dell’affidamento: spunti per un nuovo confronto tra le magistrature superiori (Giurispr. it. 10/2024, 2175-2181). Posizioni diametralmente opposte della Cassazione (SSUU) e del Consiglio di Stato (Ad. plen.) in ordine alla spettanza delle controversie risarcitorie per lesione dell’affidamento incolpevole a seguito di rimozione, in via giurisdizionale o di autotutela, del provvedimento favorevole illegittimo, anche in relazione alle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 


in tema di responsabilità erariale:

- Cost. 16.7.24 n. 132, pres. Barbera, red. Pitruzzella (Giurispr. it. 10/2024, 2166 solo massima): Sono in parte inammissibili, in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 2, DL 16.7.2020 n. 76, convertito in L 11.9.2020 n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), stante la temporaneità della norma che esclude la rilevanza della colpa grave nelle fattispecie di responsabilità erariale in ragione del particolare contesto storico (emergenza da Covid-19) in cui la norma ha visto la luce. (La norma, in tema di responsabilità amministrativa e contabile, detta una disciplina provvisoria dell’azione di responsabilità, prorogata fino al 31 dicembre 2024, limitando la responsabilità ai casi di condotte commissive dolose).

- (commento di) Luigi Balestra, Per un ripensamento della responsabilità erariale e, più in generale, delle funzioni della Corte dei conti (Giurispr. it. 10/2024, 2166-2169). La sentenza, consapevole del fenomeno della c.d. paura della firma, invita il legislatore ad intervenire facendosi promotore di una riforma complessiva della responsabilità amministrativa, fornendo a tal fine una serie di suggerimenti.

N.B. – Sentenza già segnalata con il commento di Marcello Clarich, Varie le misure da mettere in campo contro il rischio dell’“overdeterrence” (Guida al diritto 39/2024, 109-110) [I risarcimenti ai quali sono condannati i funzionari pubblici sono talvolta di importi elevatissimi, del tutto sproporzionati rispetto ai redditi e al patrimonio personale. La questione di costituzionalità era stata sollevata dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Campania nell’intento di ripristinare la regola ordinaria della colpa grave]


in tema di leggi-provvedimento (a sanatoria):

- Cedu 1^ (comitato), 20.6.24, ric. 312/17, O. c/ Italia (Giurispr. it. 10/2024, 2045-7, annotata da Francesco De Santis di Nicola): L’intervento normativo volto a sanare l’illegittimità di un atto amministrativo, già acclarata dal giudice, e a dirimere il contenzioso a favore dell’Amministrazione viola l’art. 6 Cedu (diritto al giusto processo) e l’art. 1, Protocollo n. 1 (protezione della proprietà). Anche in caso di annullamento della norma da parte della Corte costituzionale, persiste la qualità di vittima della violazione (ex art. 34 Cedu) in capo al ricorrente che non abbia ottenuto tutela risarcitoria per il periodo di vigenza della norma. 


in tema di ambiente (caso Ilva):

- Corte giust. Ue, Grande Sezione, 25.6.24, causa C.626/22 (Giurispr. it. 10/2024, 2041-3, annotata da Alessandra Donati): La direttiva 24.11.2010 n. 75 (2010/75/Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), va interpretata nel senso che, per un’installazione come l’Ilva: (a) la valutazione preventiva degli effetti ambientali e sanitari è conditio sine qua non per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività e per il suo riesame; (b) la determinazione dei valori limite di emissione di tale installazione deve comprendere l’indicazione di tutte le fonti possibili di inquinamento, incluse quelle che non erano state considerate nell’autorizzazione iniziale ma che sono scientificamente note come nocive; (c) in caso di pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana, il termine per applicare le misure di protezione previste dall’autorizzazione all’esercizio di tale installazione non può essere prorogato ripetutamente e le sue attività devono essere sospese. 


in tema di impiego pubblico (prescrizione crediti di lavoro):

- SSUU 28.12.23 n. 36197 (Giurispr. it. 10/2024, 2158 T): La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, quanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l’inconfigurabilità di un metus. Nell’ipotesi di rapporto a tempo determinato, ciò vale anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego. 

- (commento di) Giovanna Pistore, Metus del lavoratore e prescrizione dei crediti nel pubblico impiego contrattualizzato (Giurispr. it. 10/2024, 2159-2165) 


in tema di asilo:

- Cass. SSUU 8.2.24 n. 3563 (Giurispr. it. 10/2024, 2108 T): Alla luce del contesto di fatto e delle rilevanti previsioni nazionali ed europee, va rimesso alla Corte di giustizia Ue, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 Tfue, il seguente quesito: se gli artt. 8 e 9 della Direttiva 26 giugno 2013 n. 33 (2013/33/UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, tenuto conto altresì dei fini desumibili dai suoi considerando 15 e 20, ostino a una normativa di diritto interno che contempli, quale misura alternativa al trattenimento del richiedente (il quale non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente), la prestazione di una garanzia finanziaria il cui ammontare è stabilito in misura fissa (nell’importo in unica soluzione determinato per l’anno 2023 in euro 4.938,00, da versare individualmente, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa) anziché in misura variabile, senza consentire alcun adattamento dell’importo alla situazione individuale del richiedente, né la possibilità di costituire la garanzia stessa mediante intervento di terzi, sia pure nell’ambito di forme di solidarietà familiare, così imponendo modalità suscettibili di ostacolare la fruizione della misura alternativa da parte di chi non disponga di risorse adeguate, nonché precludendo la adozione di una decisione motivata che esamini e valuti caso per caso la ragionevolezza e la proporzionalità di una siffatta misura in relazione alla situazione del richiedente medesimo.

- T. Catania, Sez. immigr., 29.9.23, r.g 10460/23, Giudice Apostolico (Giurispr. it. 10/2024, 2107 T): Va negata la convalida del provvedimento con cui è stato disposto il trattenimento del richiedente la protezione internazionale proveniente da un paese di origine sicuro, poiché sottoposto a procedura di frontiera ma senza alcuna previa determinazione circa l’applicabilità della procedura accelerata da parte dell’autorità accertante, senza che il provvedimento valuti e motivi in alcun modo necessarietà e proporzionalità della misura, ovvero di misure alternative, e senza che la procedura di frontiera possa trovare applicazione ai sensi dell’art. 43 Dir. 2013/33/UE, non essendosi svolto il procedimento presso il luogo di effettivo sbarco/frontiera; illegittimità motivata, altresì, attesa la contrarietà al diritto unionale della normativa applicabile, segnatamente: delle modifiche apportate al DLg 142/2015, art. 6-bis, dalla L 50/2023, relativamente ai modi del trattenimento nonché alla garanzia prevista quale misura alternativa al primo; nonché del DM 14.9.2023, che ha definito importo e caratteristiche della medesima garanzia.

- (commento di) Alessandro Fabbri, Garanzie procedurali e trattenimento di richiedenti la protezione internazionale provenienti da paesi di origine sicuri (Giurispr. it. 10/2024, 2110-2120)


in tema di processo amministrativo (sospensione per pregiudizialità):

- Cons. Stato V 26.6.24 n. 5657, pres. Caringella, rel. Barreca (Giurispr. it. 10/2024, 2038): Il GA non ha obbligo di sospensione del processo laddove il giudizio pregiudicante sia stato definito con sentenza, anche non passata in giudicato, e contro la quale penda comunque un mezzo di impugnazione straordinario (quale l’opposizione di terzo). In tal caso, il Giudice potrà definire autonomamente il giudizio senza che operi il vincolo della pregiudizialità.


in tema di adozione:

- Corte cost. 28.9.23 n. 183, pres. Sciarra, est. Navarretta (Giurispr. it. 10/2024, 2048 solo massima): Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 117, 1° comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 Cedu e agli artt. 3, 20, 3° comma, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo – dell’art. 27, 3° comma, L 184/1983, nella parte in cui esclude la valutazione in concreto del preminente interesse del minore a mantenere rapporti, secondo le modalità stabilite in via giudiziale, con componenti della famiglia di origine entro il quarto grado di parentela, poiché la norma non contempla un divieto assoluto di preservare relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d’origine del minore, ove vi sia un interesse concreto del minore alla loro conservazione. 

- (commento di) Alessandra Spangaro, L’adozione duttile, in nome del miglior interesse del minore (Giurispr. it. 10/2024, 2048-2056). Pur dichiarando infondata la questione di costituzionalità, la sentenza riusce ad apportare una innovazione di non poco momento alla disciplina dell’adozione piena, avallando la c.d. adozione “aperta” che, associandosi a quella “mite”, fondata sull’art. 44 L. adoz., delinea una linea di convergenza dei modelli adottivi verso una sempre più spiccata duttilità, in nome del migliore interesse del minore alla “continuità affettiva”.


sull’assegno di divorzio:

- Enrico Al Mureden e Maria Novella Bugetti (a cura di), L’assegno divorzile tra diritto vivente e prospettive de iure condendo (Giurispr. it. 10/2024, 2221-2268) 

--- Introduzione, di Enrico Al Mureden e Maria Novella Bugetti (2221)

--- La solidarietà postconiugale e il paradosso della funzione esclusivamente compensativa, di Mirzia Bianca (2222)

--- La funzione perequativa dell’assegno: collante dell’istituto e cortocircuiti logici, di Alberto Barbazza (2226)

--- Assegno di divorzio e nuova convivenza a due anni dalle Sez. un. n. 32198/2021, di Maria Novella Bugetti (2233)

--- Assegno divorzile e autonomia privata, di Carlo Rimini (2239)

--- La liquidazione una tantum: da ipotesi residuale a soluzione auspicabile, di Claudia Irti (2245)

--- La solidarietà post-coniugale nelle famiglie ricomposte, di Enrico Al Mureden, (2250)

--- Le nuove regole processuali avvicinano separazione e divorzio, Filippo Danovi (2259)

- Cass. 3^, 16.7.24 n. 19584 (Giurispr. it. 10/2024, 2017-8): In tema di iscrizione di ipoteca giudiziale, l’art. 2818, 2° comma, c.c. pone un principio di tassatività dei provvedimenti giudiziali diversi dalla sentenza idonei a consentire l’iscrizione della predetta garanzia reale, con la conseguenza che l’assegnazione di un assegno divorzile non può essere garantita da una iscrizione fondata su di un titolo diverso da quello previsto dall’art. 8, 2* comma, L 898/1970, applicabile ratione temporis. (La SC cassa con rinvio la decisione impugnata, stabilendo che l’assegno attribuito in corso di giudizio divorzile non può essere tutelato da una iscrizione ipotecaria fondata su precedente decreto di omologazione degli accordi di separazione consensuale, in quanto l’assegno di mantenimento ivi previsto, avendo durata triennale, era già stato integralmente adempiuto dal coniuge obbligato).


in materia di successioni:

- Cass. 2^, 11.1.24 n. 1149 (Giurispr. it. 10/2024, 2056 T): 1. La volontà testamentaria non ha il potere di determinare un’istituzione di erede che prescinda da un preciso rapporto con l’universalità di beni del testatore o con una quota di esso, con la conseguenza che, sempre che la chiamata venga in universam rem o pro quota, si ha istituzione di erede quali che siano i termini, anche se impropri, usati dal testatore e anche nell’eventualità che parte dell’asse sia destinata a legati. 2. Al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima non occorre che la scheda testamentaria usi formule sacramentali, potendo l’intenzione del testatore essere desunta anche dal suo contenuto complessivo attraverso un’opportuna indagine interpretativa da cui risulti tale intenzione, senza che possano essere considerati elementi estrinseci al testamento se non espressamente richiamati nell’atto stesso.

- Cass. 2^, 18.10.23 n. 28962 (Giurispr. it. 10/2024, 2058 T): 1. Il lascito dell’usufrutto generale non costituisce istituzione di erede, ma ha natura di legato. 2. La volontà del testatore di tacitare il legittimario con un legato non deve esprimersi attraverso formule tipiche o con l’uso dell’espressione “legato in sostituzione”, essendo necessario ma anche sufficiente che risulti l’intenzione di soddisfarlo interamente mediante l’attribuzione patrimoniale oggetto del legato in quanto essenzialmente qualificato dalla volontà negativa di escludere il legittimario dall’eredità, manifestata mediante l’istituzione ex asse di altre persone. 3. Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, la scelta che si pone al legittimario non è fra l’abbandono della disponibile e l’esercizio dell’azione di riduzione, ma fra l’esecuzione delle disposizioni testamentarie e l’abbandono della disponibile, che gli consente di avere la legittima in proprietà, non potendo esperire l’azione di riduzione. [cautela sociniana]

- (commento di) Gianluca Sicchiero, Attribuzione di usufrutto e istituzione di erede (Giurispr. it. 10/2024, 2062-2070) Il contrasto tra giurisprudenza e dottrina circa la possibilità di istituire un erede mediante attribuzione di usufrutto generale

- (commento di) Gianluca Sicchiero, Attribuzione di usufrutto e istituzione di erede (Giurispr. it. 10/2024, 2062-2070) 


in procedura civile (rinvio pregiudiziale):

- Giulia Fiorucci (a cura di), Rinvio pregiudiziale: il nuovo art. 24-bis c.p.p. (Giurispr. it. 10/2024, 2215-2220). L’istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione (meglio qualificabile come giudizio di rimessione) mira ad assicurare una decisione immutabile sulla competenza per territorio degli organi giurisdizionali al fine di evitare una gravosa regressione del giudizio e, a volte, la perdita di attività processuale a seguito della erronea attribuzione di competenza.


in procedura civile (art. 171-bis c.p.c.):

- Corte cost. 3.6.24 n. 96, pres. Modugno, est. Amoroso (Giurispr. it. 10/2024, 2092 s.m.): 1. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 171-bis c.p.c. sollevate in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. 2. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 171-bis c.p.c. per contrasto col principio costituzionale del contraddittorio, a condizione che l’art. 171-bis c.p.c. venga interpretato nel senso che, se emerga l’esigenza di discutere previamente con le parti le questioni di rito contemplate da detta norma, il giudice abbia la facoltà di provvedere, nell’esercizio del suo potere di direzione del processo, a fissare un’udienza ad hoc prima di pronunciare il decreto. 3. L’art. 171-bisc.p.c. va interpretato nel senso che, quando il decreto ivi previsto sia stato pronunciato senza previa interlocuzione con le parti, ciascuna di esse può sempre richiedere al giudice la fissazione di un’udienza ad hoc per ottenerne la revoca o la modificazione. Ove poi una tale udienza non sia stata fissata dal giudice, il decreto può esser revocato o modificato all’udienza di cui all’art. 183, e la parte richiedente non potrà esser in alcun modo sanzionata per non avere nel frattempo ottemperato al decreto, nemmeno in ipotesi di sua conferma. 

- (nota di) Claudio Consolo, L’interpretazione adeguatrice dell’art. 171-bis c.p.c. secondo la Corte costituzionale (Giurispr. it. 10/2024, 2092-2102) 


 

c.s.


 

Sviluppo significa liberazione dai "viluppi", cioè dai lacci fisici e culturali che incatenano l'uomo alla sua condizione (Federico Caffè, economista, sul tema liberismo versus statalismo)


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