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Guida al diritto (44/2024)

Carmine Spadavecchia • 5 dicembre 2024

in tema di giustizia amministrativa:

- Patrizio Leozappa*, Nel Cpga gli avvocati amministrativisti per un sistema giustizia più efficiente (Guida al diritto 44/2024, 10-12, editoriale) [*segretario e membro del Consiglio direttivo dell’Unaa - Unione nazionale avvocati amministrativisti]


sul DL lavoro:

DL 28.10.2024 n. 160 [GU 28.10.24 n. 253, in vigore dal 2 novembre 2024], Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

- testo del decreto (Guida al diritto 44/2024, 13-20)

- commento di Francesco Maria Ciampi, Per un’efficace lotta al sommerso necessari parametri condivisi (Guida al diritto 44/2024, 21-23)


in tema di concessioni autostradali (Ponte Morandi):

- Corte giust. Ue 5^, 7.11.24, causa C-683/22 (Guida al diritto 44/2024, 28): Un contratto di concessione può essere modificato senza indire una nuova procedura di aggiudicazione, ove siano soddisfatte le condizioni previste dalla direttiva sull’aggiudicazione dei contratti di concessione e ne vengano esposti i motivi, la cui valutazione concreta è rimessa al giudice nazionale. Il pagamento di una compensazione non è una modifica “sostanziale” che obbliga alla nuova procedura ed è anche possibile un cambio in corsa della compagine azionaria se non si modifica la concessione. Un inadempimento contrattuale, come quello relativo agli obblighi di sicurezza, non è un elemento imprevedibile che autorizzi di per sé la modifica di una concessione senza indire una nuova procedura. (Il TAR Lazio, investitone dall’Adusbef, aveva rimesso alla Corte di giustizia la questione se, a seguito del crollo del Ponte Morandi, fosse legittima la modifica della concessione autostradale di Aspi avvenuta senza organizzare una nuova procedura di aggiudicazione e senza una valutazione di affidabilità del concessionario, che si era reso autore di un grave inadempimento)


in tema di
atto amministrativo (firma):

- Cons. Stato V 10.10.24 n. 8141, pres. Lotti, rel. Santini (Guida al diritto 44/2024, 27-28): In omaggio al più generale principio di correttezza e buona fede cui devono essere improntati tutti i rapporti tra PA e cittadino, non solo la “non leggibilità” della firma, ma anche la stessa autografia della sottoscrizione non possono costituire requisiti di validità dell’atto amministrativo, ove concorrano elementi testuali (indicazione dell’ente competente, qualifica, ufficio di appartenenza del funzionario che ha adottato la determinazione, emergenti anche dal complesso dei documenti che lo accompagnano) che permettono di individuare la sua sicura provenienza. In altre parole, l’atto amministrativo esiste come tale quando i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano “comunque” di ritenerne la certa provenienza dall’amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve esserne l’autore, salva la facoltà dell’interessato di chiedere al giudice l’accertamento dell’effettiva provenienza dell’atto stesso dal soggetto regolarmente autorizzato a firmarlo. 



in tema di annullamento d’ufficio (termine):

- Cons. Stato IV 16.10.24 n. 8296, pres. Montedoro, rel. Gallone (Guida al diritto 44/2024, 98 T): È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21-nonies, comma 1, legge 241/1990, per violazione degli artt. 3, comma 1, 9, comma 2, 97, comma 1 e comma 2 e 117 comma 1, Cost. e, con riferimento ai beni culturali, degli artt. 1, lett. b) e d), e 5 lett. a) e c) della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società firmata a Faro il 27 ottobre 2005 e ratificata dall'Italia con L 1.10.2020 n. 133, nella parte in cui prevede il rispetto di un limite temporale fisso di dodici mesi per l'adozione del provvedimento di annullamento d'ufficio anche a fronte di un provvedimento autorizzativo incidente su un interesse sensibile e di rango costituzionale.

- (commento di) Marcello Clarich e Valeria Petrella, Una barriera temporale preordinata contraria al criterio del bilanciamento (Guida al diritto 44/2024, 103-106)


in tema di impiego pubblico (assenteismo):

- Corte dei conti Cagliari, 10.9.24 n. 145 (Guida al diritto 44/2024, 27): Il dipendente assenteista è tenuto a risarcire il danno patrimoniale e all’immagine della PA anche se ha svolto ore di lavoro in eccesso. Una diversa soluzione sarebbe in contrasto col DLg 165/2001 che ha previsto sanzioni disciplinari (articolo 55-quater) e penali (articolo 55-quinquies) nelle ipotesi in cui il dipendente attesti falsamente la propria presenza in servizio, stabilendo che il medesimo dipendente è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d’immagine. 


in tema di quote latte:

- Cass. 1^, 13.8.24 n. 22827 (Guida al diritto 44/2024, 48 T): Nella contribuzione PAC spettante agli allevatori il prelievo supplementare per eccedenza nella produzione quota-latte configura un'atipica compensazione impropria e viene conseguentemente conteggiato coll'accertamento contabile nell'unico rapporto del dare e avere.

- (commento di) Eugenio Sacchettini, Il calcolo avviene con accertamento nell’unico rapporto “del dare e avere” (Guida al diritto 44/2024, 53-56) 


in tema di immigrazione:

- Trib. Catania, Sez. immigr., 4.11.24, pres. Escher (Guida al diritto 44/2024, 57 T): Nella determinazione di un Paese di origine sicuro ai sensi della direttiva 2013/32/Ue il giudice nazionale deve tenere conto delle sentenze interpretative della Corte di giustizia dell'Unione europea che vincolano il giudice nazionale anche se appartenente ad altro Stato membro rispetto a quello che ha proposto il rinvio pregiudiziale. Di conseguenza, poiché il giudice interno è tenuto a effettuare una valutazione del Paese di origine sicuro alla luce dei parametri fissati dal diritto Ue che prevale sul diritto interno, in presenza di effetti diretti della direttiva e dei rischi di insicurezza in un Paese classificato dal legislatore nazionale come sicuro, il tribunale interno è tenuto a disapplicare il diritto interno contrastante. 

- (commento di) Marina Castellaneta, Designazione “paese sicuro”, la verifica va fatta dal giudice (Guida al diritto 44/2024, 62-67). La ricostruzione giuridica della vicenda: la sentenza della Corte giust. Ue, Grande sezione, 4 ottobre 2024, causa C-406/22; i decreti 18/10/2024 del Tribunale civile di Roma, Sezione XVIII, in composizione monocratica; il DL 23 ottobre 2024 n. 158, art. 1 (in vigore dal 24 ottobre 2024); le successive ordinanze di rimessione alla Corte di giustizia Ue dei Tribunali di Bologna, Catania, Roma.


in tema di processo telematico civile (notifica via Pec):

- Cass. SSUU 5.11.24 n. 28452 (Guida al diritto 44/2024, 25 e 30 T, sotto il titolo: Notifica avvocato via Pec: serve un secondo invio se c’è l’avviso di “casella piena”): Nel regime antecedente alla novella recata dal DLg 149/2022, la notificazione a mezzo Pec eseguita dall’avvocato ai sensi dell’art. 3-bis L 53/1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell’ipotesi di saturazione della casella di Pec con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (cosiddetta “RdAC”). Ne consegue che il notificante, per evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e seguenti c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo Pec. 

- (commento di) Carmelo Minnella, L’iter si perfeziona con la ricevuta di accettazione della prima email (Guida al diritto 44/2024, 40-47)


in tema di indennizzo alle vittime di reati:

- Corte giust. Ue 5^, 7.11.24, causa C-126/23 (Guida al diritto 44/2024, 28): L’esclusione automatica di taluni familiari della vittima di un omicidio non garantisce in sé la previsione di un indennizzo «equo ed adeguato», in quanto occorre tenere conto, oltre che della progressione del grado del vincolo familiare, anche di altri elementi: quali l’“entità del danno subito” dai familiari esclusi dal sistema in base alla categoria di familiare rivestita. La direttiva impone agli Stati membri di istituire un sistema di indennizzo destinato a ricomprendere non solo le persone che hanno esse stesse subito reati intenzionali violenti in qualità di vittime dirette, ma anche i loro familiari “stretti”, quando subiscono, di riflesso, le conseguenze di tali reati in qualità di vittime indirette. La direttiva impone agli Stati membri l’obbligo di istituire un sistema di ristoro delle vittime di reati intenzionali violenti che garantisca un indennizzo equo e adeguato. E tali previsioni - pur essendo affidate al potere discrezionale degli Stati membri - impongono che questi non possono limitarsi a un indennizzo puramente simbolico o manifestamente insufficiente rispetto alla gravità, per le vittime anche indirette, delle conseguenze del reato commesso. Il contributo deve compensare, in misura adeguata, le sofferenze alle quali le vittime sono state esposte, per contribuire al ristoro del danno materiale e morale subito. Inoltre, se il sistema nazionale prevede un indennizzo forfettario, la misura degli indennizzi deve essere sufficientemente dettagliata, così da evitare che l’indennizzo previsto per un tipo di violenza possa rivelarsi manifestamente insufficiente. (Sul caso italiano, la Corte rileva che un regime nazionale che escluda automaticamente taluni familiari dal beneficio di qualsiasi indennizzo per la presenza di altri familiari - senza tenere conto di altre situazioni di fatto - non rispetta i canoni del diritto Ue. Non sono quindi da pretermettere, ma da valorizzare, circostanze, quali le conseguenze materiali derivanti, per taluni familiari, dalla morte per omicidio della vittima: come il fatto che essi erano a carico della persona deceduta o coabitassero con essa. La loro esclusione dovuta alla presenza di altri familiari è quindi illegittima perché non assicura un «indennizzo equo ed adeguato»).


in tema di vaccinazioni (danni da vaccino facoltativo):

- Cass. 3^, 7.11.24 n. 28691 (Guida al diritto 44/2024, 25): Pur avendo la Corte d’appello riconosciuto un deficit informativo in capo alla Asl sui rischi di eventuali reazioni fisiche conseguenti all’esecuzione della vaccinazione, non vi è prova di nesso causale tra somministrazione del vaccino e problemi fisici e psicofisici di lì a poco manifestati a carico del minore, problemi riconducibili allo spettro dell’autismo, da ritenersi privo di connessione causale con la somministrazione di vaccini sulla base delle più accreditate ricerche scientifiche.


in materia penale (sospensione condizionale della pena):

- Cass. pen. SSUU 30.5-1.10.24 n. 36460 (Guida al diritto 44/2024, 76 T): È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, quarto comma, c.p., in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello di appello, a cui il punto non sia stato devoluto con l'impugnazione.

- (commento di) Carmelo Minnella, Beneficio legittimo in sede esecutiva se non c’è l’impugnazione specifica (Guida al diritto 44/2024, 86-91)




c.s. 


 


Oggi il vero scandalo è chiamare le cose con il loro nome (Vitaliano Trevisan, regista teatrale)


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