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Guida al diritto (32-33/2024)

Carmine Spadavecchia • 22 settembre 2024

sul c.d. DL carceri:

- DL 4.7.2024 n. 92 - L 8.8.2024 n. 112, Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.

- testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 32-33/2024, 8-22) sotto il titolo: “Per il sovraffollamento penitenziario liberazione anticipata e più personale”



- modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 32-33/2024, 23-31) 

- modifiche al codice penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 32-33/2024, 32-34)

- guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 32-33/2024, 35-44) (personale degli istituti penitenziari; sanità penitenziaria; liberazione anticipata; giustizia riparativa; reinserimento sociale dei detenuti; ecc.)

- commenti:

--- Fabio Fiorentin, Conversione “blindata” che non incide sul necessario aumento degli organici (Guida al diritto 32-33/2024, 45-46) [le novità] 

--- Fabio Fiorentin, Per ammodernare le strutture, “scende in campo il Commissario” (Guida al diritto 32-33/2024, 47-48) [edilizia penitenziaria: la fotografia del sovraffollamento]

--- Fabio Fiorentin, Domiciliari a ultrasettantenni: necessari protocolli operativi (Guida al diritto 32-33/2024, 49-52) [procedure di esecuzione]

-- Fabio Fiorentin, Applicazione liberazione anticipata: rompicapo senza norma transitoria (Guida al diritto 32-33/2024, 53-54) [procedure di esecuzione]

-- Fabio Fiorentin, Misure alternative: spazio a housing e volontariato per uscire dal carcere (Guida al diritto 32-33/2024, 55-56) [procedure di esecuzione]

-- Fabio Fiorentin, Liste di attesa per ingresso in Rems, le modifiche lasciano nodi irrisolti (Guida al diritto 32-33/2024, 57-58) [procedure di esecuzione]

--- Giuseppe Amato, Dubbi sulla portata applicativa del nuovo peculato per distrazione (Guida al diritto 32-33/2024, 59-63) [i reati contro la PA: il nuovo art. 314-bis c.p., che ha introdotto una nuova fattispecie di peculato, rubricato: «indebita destinazione di denaro o cose mobili»]



sulla c.d.“legge Nordio”:

L 9.8.2024 n. 114 [GU 10.8.24 n. 187, in vigore dal 25 agosto 2024], Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

- testo della legge (Guida al diritto 32-33/2024, 64-70) sotto il titolo: “Legge Nordio: sparisce l’abuso d’ufficio, rivista la disciplina sulle intercettazioni”

- modifiche al codice penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 32-33/2024, 71-74)

- modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 32-33/2024, 75-90)

- guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 32-33/2024, 91-97) [abuso d’ufficio; traffico di influenze illecite; modifiche all’ordinamento giudiziario; modifiche al codice dell’ordinamento militare; ecc.]

- commenti:

--- Giuseppe Amato, Abolito il reato, tutela in bilico contro l’azione illecita intenzionale (Guida al diritto 32-33/2024, 98-107) [abuso d’ufficio: scopo dell’abrogazione; il nuovo peculato per distrazione]

- Giuseppe Amato, Il rafforzamento della “protezione” delle comunicazioni del difensore (Guida al diritto 32-33/2024, 108-109) [attività difensiva: si estende il divieto all’acquisizione di ogni forma di comunicazione intercorsa tra l’imputato e il proprio difensore; la conversazione inutilizzabile non solo va interrotta subito, giusta la norma introdotta, ma non va in ogni caso verbalizzata]

- Giuseppe Amato, Intercettazioni: aumenta la privacy dei soggetti diversi dalle parti (Guida al diritto 32-33/2024, 110-113) [indagini preliminari: per ridurre ulteriormente il rischio di indebite propalazioni, delle intercettazioni non rilevanti non si fa alcuna menzione nei verbali; la verbalizzazione delle intercettazioni non deve riguardare espressioni che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti]



in materia di sanità(attività libero-professionale intramoenia):

- Corte cost. 29.7.24 n. 153, pres. Barbera, red. Sciarrone Alibrandi (Guida al diritto 32-33/2024, 117-118): In materia di tutela della salute è vincolante per tutte le Regioni il principio che vieta ai medici che abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo con il SSN, e ai quali è dunque consentito svolgere attività libero professionale solo intramoenia, di svolgere l’ALPI presso strutture sanitarie private accreditate. Infatti, anche allorquando è stata transitoriamente introdotta, in considerazione della carenza degli spazi disponibili, la possibilità di un’ALPI “allargata” e si è consentito al direttore generale di assumere specifiche iniziative per reperire fuori dall’azienda spazi sostitutivi, includendovi anche gli studi professionali privati, è stata sempre ribadita l’espressa esclusione delle strutture sanitarie private accreditate.



in materia edilizia(mancata ultimazione lavori):

- Ad. plen. 30.7.24 n. 14, pres. Maruotti, est. Santoleri (Guida al diritto 32-33/2024, 118): In ipotesi di realizzazione, prima della decadenza del permesso di costruire, di opere non completate, occorre distinguere a seconda se le opere incomplete siano autonome e funzionali oppure no: 

› nel caso di costruzioni prive dei suddetti requisiti di autonomia e funzionalità, il Comune deve disporne la demolizione e la riduzione in pristino ai sensi dell’art. 31 DPR 380/2001, in quanto eseguite in totale difformità rispetto al permesso di costruire;

› qualora il permesso di costruire abbia previsto la realizzazione di una pluralità di costruzioni funzionalmente autonome (ad esempio villette) che siano rispondenti al permesso di costruire considerando il titolo edificatorio in modo frazionato, gli immobili edificati - ferma restando l’esigenza di verificare se siano state realizzate le opere di urbanizzazione e ferma restando la necessità che esse siano comunque realizzate - devono intendersi supportati da un titolo idoneo, anche se i manufatti realizzati non siano totalmente completati, ma - in quanto caratterizzati da tutti gli elementi costitutivi ed essenziali - necessitino solo di opere minori che non richiedono il rilascio di un nuovo permesso di costruire;

› qualora invece, le opere incomplete, ma funzionalmente autonome, presentino difformità non qualificabili come gravi, l’Amministrazione potrà adottare la sanzione recata dall’art. 34 del TU;

› è fatta salva la possibilità per la parte interessata, ove ne sussistano tutti i presupposti, di ottenere un titolo che consenta di conservare l’esistente e di chiedere l’accertamento di conformità ex art. 36 TU nel caso di opere “minori” (quanto a perimetro, volumi, altezze) rispetto a quelle assentite, in modo da dotare il manufatto - di per sé funzionale e fruibile - di un titolo idoneo, quanto alla sua regolarità urbanistica.



in tema di appalti:

- Cons. Stato VII 1.7.24 n. 5789, pres. Contessa, est. Marzano (Guida al diritto 32-33/2024, 118): L’invio dell’offerta tecnica attraverso WeTransfer non legittima l’esclusione del concorrente dalla gara per violazione del principio di segretezza delle offerte. Militano in tal senso l’art. 1 (principio del risultato) e l’art. 2 (principio della fiducia) DLg 36/2023 secondo cui le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto con la massima tempestività e il rapporto tra la PA e gli operatori economici si fonda sul principio della reciproca fiducia. (Il CdS riforma la pronuncia con cui il Tar aveva respinto il ricorso contro il provvedimento con cui un’Università aveva escluso un operatore economico da una gara d’appalto per aver tramesso l’offerta tecnica utilizzando il servizio WeTransfer).



in tema di concessioni balneari(proroga automatica):

- TAR Catania 3^, 30.7.24 n. 2767, pres. Lento, est. Fichera (Guida al diritto 32-33/2024, 121): Da quanto statuito con sentenze nn. 17 e 18 del 2021 dell’Adunanza plenaria – secondo cui «Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 Tfue e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/Ce, con la conseguenza che tali norme non devono essere applicate né dai giudici né dalla PA» - discende che devono essere disapplicate le “norme legislative nazionali” che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime e che le concessioni demaniali marittime incise da tale statuizione sono quelle che hanno “finalità turistico-ricreative” (cfr. anche Tar Calabria n. 862/2022). Tale principio dell’Adunanza plenaria non può essere richiamato a giustificazione della tesi della nullità di una clausola di rinnovo automatico racchiusa in un accordo quadro, non essendo quest’ultimo una “norma legislativa” che regolamenta il rinnovo delle concessioni ed essendo un accordo bilaterale, tra un soggetto pubblico e un soggetto privato, che si colloca all’esterno del perimetro delle concessioni demaniali. 



in tema di cittadinanza:

- TAR Roma 5^-bis, 11.7.24 n. 14125, pres. Rizzetto, est. Giudice (Guida al diritto 32-33/2024, 118): Il legame familiare, per la sua natura ed intensità, induce a ritenere, secondo la logica del “più probabile che non”, che l’interessato possa agevolare comportamenti scorretti di alcuni componenti del proprio nucleo familiare. Quando il diniego opposto dall’Amministrazione trova fondamento in motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, si giustifica la “anticipazione” della soglia di prevenzione e di tutela dell’interesse alla sicurezza dello Stato, al fine di assicurare una tutela efficace nel campo del contrasto di attività che possano minare l’integrità della Repubblica. (Fattispecie concernente il diniego di cittadinanza a un soggetto legato affettivamente a un terrorista)



in tema di immigrazione(ingressi per studio):

- Corte giust. Ue 5^, 29.7.24, causa C-14/23 (Guida al diritto 32-33/2024, 122): Anche quando non abbia correttamente trasposto nel proprio ordinamento la direttiva 2016/801/Ue (sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari), che prevede la facoltà dello Stato membro di respingere una domanda di autorizzazione abusiva, lo Stato membro può rifiutare l’autorizzazione di soggiorno sul territorio dell’Unione europea per motivi di studio se la domanda dello straniero costituisce di fatto un abuso del diritto da lui astrattamente invocabile: ciò in quanto il divieto di pratiche abusive costituisce un principio generale del diritto UE, sicché la sua applicazione non è subordinata a un’esigenza di trasposizione.





in tema di caccia:

- Corte giust. Ue 1^, 29.7.24, causa C-436/22 (Guida al diritto 32-33/2024, 122): Il lupo non può essere designato come una specie di cui è autorizzata la caccia in una parte del territorio di uno Stato membro quando il suo stato di conservazione a livello nazionale è insoddisfacente. Il fatto che una specie animale possa formare oggetto di misure di gestione non implica che il suo stato di conservazione sia soddisfacente. Lo scopo di tali misure deve essere quello di mantenere o ripristinare la specie interessata in uno stato di conservazione soddisfacente. Pertanto, se tali misure includano norme riguardanti la caccia, esse sono destinate a limitarla e non ad estenderla. Ove risulti necessario, la caccia può quindi anche essere vietata. Inoltre, una decisione che autorizza la caccia di una specie deve essere giustificata e fondata sui dati di sorveglianza dello stato di conservazione di tale specie. Per di più, tale sorveglianza deve essere oggetto di un’attenzione specifica se la specie sia considerata, in generale, una specie di interesse comunitario. Le valutazioni dello stato di conservazione di una specie e dell’opportunità di adottare misure di gestione devono essere effettuate tenendo conto della relazione elaborata dagli Stati membri ogni sei anni ai sensi della direttiva nonché dei più recenti dati scientifici, ottenuti grazie alla sorveglianza da essi svolta. Tali valutazioni devono essere effettuate non solo a livello locale, ma anche a livello della regione biogeografica, o ancora a livello transfrontaliero. Quando una specie animale si trova in uno stato di conservazione insoddisfacente, le autorità competenti devono adottare misure al fine di migliorare lo stato di conservazione della specie interessata, in modo tale che le popolazioni di quest’ultima raggiungano in futuro uno stato di conservazione soddisfacente duraturo. In tale contesto, provvedimenti di protezione, quali la restrizione o il divieto della caccia, possono essere necessari se sussista un’incertezza quanto ai rischi esistenti per il mantenimento di una specie in uno stato di conservazione soddisfacente (principio di precauzione). 




(In sintesi, una regione non può autorizzare la caccia del lupo se la specie è a rischio nella nazione)






in tema di condominio(il decreto c.d. “Salva-casa”):

- Antonio Scarpa*, Decreto “Salva casa”: quelle ricadute poco scontate sui rapporti condominiali (Guida al diritto 32-33/2024, 6-7, editoriale) 



 

c.s.



 

Paesaggio

Il vero fascismo è il Potere della civiltà dei costumi che sta distruggendo l'Italia(Pier Paolo Pasolini, sullo sfregio al paesaggio italiano martoriato da costruzioni distruttive, oggi pale eoliche e campi fotovoltaici)









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