Tribunale Ordinario di Brescia – Prima Sezione Penale – sentenza n. 2911/2023 depositata il 3 luglio del 2023 / Corte di Appello di Brescia – sentenza n. 406/2024 depositata il 24 maggio 2024
IL CASO E LA DECISIONE
Un autorevole componente del CSM, già co-protagonista di un'importante pagina investigativa degli anni '90, viene a conoscenza di alcuni fatti di rilievo penale su un collega di "corrente" seduto accanto a lui nei banchi dell'Autogoverno.
La notizia, comprensiva della copia-stralcio di alcuni verbali secretati di sommarie informazioni testimoniali, riguarda la costituzione di una presunta loggia massonica e gli viene fornita direttamente dal pubblico ministero contitolare, insieme ad altro suo collega, dell'indagine penale afferente a tali fatti.
Il P.M. in questione, incardinato presso la Procura della Repubblica di Milano, era addivenuto infine a rivelare il segreto di ufficio su impulso dell'autorevole componente del CSM, e nella convinzione che i vertici della sua Procura stessero cercando di rallentare o comunque di depotenziare l'indagine.
Acquisita la copia dei verbali di interesse, il membro dell'Organo di Autogoverno aveva cominciato a divulgarne il contenuto o comunque a renderli disponibili alla letture di terzi estranei all'indagine, tra cui colleghi del CSM, le sue collaboratrici di ufficio e un importante parlamentare.
Il tutto al dichiarato fine di sbloccare l'indagine, mettere in guardia le Istituzioni dal sospetto comportamento di suoi autorevoli rappresentanti e riportare l'attività investigativa nei "binari della legalità".
Tuttavia, la diffusione incontrollata di notizie afferenti a un procedimento penale ancora in corso, oltre ad averne depotenziato la necessaria riservatezza (spesso e volentieri corollario dell'efficacia dell'indagine) aveva anche fatto emergere che a diffondere tali notizie fossero stati l'autorevole componente del CSM e prima ancora il sostituto procuratore contitolare delle indagini, che venivano pertanto indagati per il reato di cui all'art. 326 c.p..
Con particolare riferimento alla posizione del primo (giudicato separatamente), il capo di imputazione successivamente formulato nei suo confronti metteva in evidenza la commissione di una condotta consistente nell'avere consegnato, in alcuni casi, copia degli atti del procedimento penale de quo, e di avere riferito, in altri casi, il contenuto delle dichiarazioni contenute neimedesimi atti, il tutto sempre in assenza di una ragione ufficiale, in violazione dell’obbligo di segretezza e al di fuori di una formale procedura.
Sia il Tribunale di primo grado che la Corte di appello hanno ritenuto l’accusa fondata, con conseguente condanna dell’imputato a una pena di complessivi 1 anno e 3 mesi di reclusione, accertato il vincolo di continuazione tra le molteplici condotte di rivelazione del segreto di ufficio contestate.
In particolare, i Giudici bresciani hanno respinto la tesi della difesa dell’imputato, secondo cui il segreto investigativo non sarebbe opponibile al C.S.M., e, per ciò stesso, al singolo consigliere dell’Organo di Autogoverno, e secondo cui i terzi, a cui la notizia eventualmente coperta da segreto di ufficio era stata riferita, sarebbero stati soggetti autorizzati a loro volta a riceverla per i loro fini istituzionali.
Secondo il Giudice penale adito, invece, quanto al primo profilo, né il singolo Consigliere né il CSM nella sua interezza avrebbero accesso incondizionato e immediato agli atti di indagine, dal momento che:
- da un lato, l’ultima circolare in materia emanata dal Consiglio prevede che le notizie di reato, nonché tutti gli altri fatti e circostanze concernenti magistrati che possono avere rilevanza rispetto alle competenze dell’Organo di Autogoverno, vengano comunicate dai Procuratori generali e dai Procuratori della Repubblica con plico riservato al Comitato di Presidenza dello stesso CSM, salvo che non si ritenga di ritardare od omettere la comunicazione per esigenze investigative o per la tutela dei terzi;
- dall’altro, anche a voler opinare la possibilità che sia il singolo pubblico ministero che procede a potere opporre il segreto investigativo, con ciò implicitamente ammettendo la sua rinuncia a tale opposizione nel caso di divulgazione al Consigliere del CSM, nel caso di specie il soggetto che ha rivelato le notizie coperte da segreto di ufficio era contitolare con altro P.M. delle indagini, e avrebbe dovuto dunque ottenere il consenso alla divulgazione dal suo collega.
Infine, con riferimento al secondo profilo (rivelazione del segreto soltanto a soggetti “istituzionalmente competenti”), la tesi difensiva era smentita de plano dal fatto che a conoscere la documentazione illegittimamente acquisita – ivi compresa la notizia afferente alla asserita esistenza della loggia massonica e all’identità dei soggetti che ne sarebbero stati coinvolti - erano state anche le collaboratrici amministrative dell’imputato.
LA PUNIBILITA' DEL REATO COMMESSO DALL'ISTIGATORE
La Corte di Cassazione ha costantemente affermato, anche a Sezioni Unite, che ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 326 c.p. - con riferimento alla rivelazione di notizie d'ufficio attinenti a procedimenti in fase di indagini - non è necessaria la prova dell'esistenza di un effettivo pregiudizio per le investigazioni, atteso che il delitto in questione è reato di pericolo concreto posto a tutela del buon andamento della amministrazione, che si intende leso allorché la divulgazione della notizia sia anche soltanto suscettibile di arrecare pregiudizio a questa o ad un terzo. La S.C. ha anche precisato che, quando è la legge a prevedere l'obbligo del segreto in relazione a un determinato atto, il reato sussiste senza che possa sorgere questione circa l'esistenza o la potenzialità del pregiudizio richiesto, poiché la fonte normativa - nel caso di specie l’art. 329 c.p.p. - ha già effettuato la valutazione ex ante dell’esistenza del pericolo, ritenendola conseguente alla violazione dell'obbligo del segreto.
D’altra parte, in tale ultima disposizione, convivono due possibili fasi coperte dal segreto d’indagine: la prima, prevista dal primo comma, secondo cui gli atti investigativi sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza; la seconda, prevista dal terzo comma, secondo cui il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato l’obbligo di segreto per singoli atti.
Quanto al concorso dell’extraneus nel reato di cui all’art. 326 c.p. – fattispecie esaminata dai due Collegi che se ne sono occupati nel caso in commento -, questa ipotesi si realizza quando vi è la divulgazione della notizia segreta – riferitagli come tale – da parte del percettore della notizia stessa, dal momento che si realizza così una condotta ulteriore rispetto a quella dell’originario propalatore.
Ne consegue che, se pure la condotta dell’intraneus si consuma nel momento in cui svela all’extraneus la notizia riservata, la condotta di quest’ultimo non costituisce un post factum non punibile ma determina la realizzazione di altra e ulteriore condotta di rivelazione, distinta da quella dell’originario autore del reato.
D’altra parte, per integrare tale ulteriore condotta penalmente rilevante, è necessario che l’extraneus non si sia limitato a ricevere la notizia, ma abbia istigato o indotto il pubblico ufficiale ad attuare la rivelazione.
Non sussiste dunque la necessità di costruire l’ipotesi accusatoria secondo lo schema dell’autorità mediata ai sensi dell’art. 48 c.p. per punire l’extraneus a titolo di concorso nel reato di rivelazione del segreto di ufficio, posto che è sufficiente che questi, dopo avere agevolato la rivelazione del segreto da parte del suo depositario, ne abbia disvelato il contenuto a terzi.
Rileva inoltre l’intervenuta assoluzione del concorrente intraneus per la stessa rivelazione, ma soltanto qualora tale assoluzione avvenga per insussistenza del fatto, e non per carenza dell’elemento soggettivo, come avvenuto nell'ipotesi del Pubblico ministero che aveva propolato gli atti segreti al Consigliere del CSM.
Invero, vale al riguardo il principio di diritto secondo cui l’assoluzione per difetto dell’elemento soggettivo in capo al concorrente intraneo nel reato proprio non esclude di per sé la responsabilità del concorrente “estraneo”, che resta punibile, tra l’altro, in tutti i casi in cui la carenza dell’elemento soggettivo riguardi solo il depositario originario del segreto e non sia quindi a lui estensibile.
Nel caso della sentenza in commento, la formula assolutoria adottata per il Pubblico ministero rivelatore del segreto avrebbe dunque operato esclusivamente sul piano personale, dal momento che la mancanza di colpevolezza era stata ancorata all’affidamento in buona fede alla prospettazione proveniente dall’autorevole componente del C.S.M. dell’epoca, secondo cui quest’ultimo, per il ruolo ricoperto, era pienamente autorizzato a ricevere notizie “segrete”, e all’inverosimiglianza – quanto meno per il propolatore – della circostanza che il destinatario delle sue rivelazioni non avrebbe poi a sua volta mantenuto il segreto, riferendo al contrario la notizia e consegnando gli atti ad altri soggetti terzi.