Guida al diritto (12/2025)

Carmine Spadavecchia • 17 aprile 2025

sul codice appalti:

- Giorgio Pagliari* e Oberdan Forlenza**, Codice appalti: convegni e sito internet per creare insieme “una casa comune” (Guida al diritto 12/2025, 12-14, editoriale) [*già professore ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università degli studi di Parma; **presidente di sezione del Consiglio di Stato]


sul c.d. decreto PA:

DL 14.3.2025 n. 25 [GU 14.3.25 n. 61, in vigore dal 15 marzo 2025], Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni 

- testo del decreto (Guida al diritto 12/2025, 15-32, stralcio) sotto il titolo: Decreto Pa, per i giovani nuovi concorsi

con posti riservati e stabilizzazione

- commento di Oberdan Forlenza, Dirigenza di seconda fascia, arrivano le selezioni nazionali (Guida al diritto 12/2025, 33-37)

sul reddito di cittadinanza (requisito della residenza):

- Corte cost. 20.3.25 n. 31, pres. Amoroso, red. Antonini (Guida al diritto 12/2025, 39): L’art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), DL 28.1.2019 n. 4 _ L 28.3.2019 n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), è incostituzionale nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni». La questione prospettata in via principale dal giudice rimettente - che porterebbe, in sostanza, ad annullare completamente, ai fini del reddito di cittadinanza, il requisito di radicamento territoriale in base alla residenza, rendendo sufficiente solo quello, per i cittadini degli Stati membri, del diritto di soggiorno - non può essere accolta. Non trattandosi di una prestazione meramente assistenziale, un requisito di radicamento territoriale non determina, di per sé, una violazione del divieto di discriminazione indiretta e delle relative disposizioni del diritto dell’Unione, che pure vengono in considerazione nella questione in esame. Per quanto un tale requisito ponga di fatto il cittadino italiano in una posizione più favorevole, «non di meno la discriminazione indiretta ben può ritenersi giustificata quando sussistono ragioni che la rendono necessaria e proporzionata», come affermato dalla stessa Corte di giustizia in più occasioni. 


sulla interpretazione della legge:

- Cass. 3^, 6.2.25 n. 2959 (Guida al diritto 12/2025, 44 T): In tema di interpretazione congiunta di atti normativi e di atti statutari, il giudice deve procedere dapprima a una analisi del singolo atto, secondo un procedimento intellettivo di tipo analitico-atomistico volto alla corretta individuazione del suo intrinseco significato, e poi a una interpretazione di tipo olistico, e cioè fondata sul complessivo esame, connesso e congiunto sul piano logico e giuridico, di tutti gli atti sottoposti al suo giudizio, onde pervenire a una soluzione coerente con il portato finale di tale, complesso procedimento interpretativo.

- (commento di) Giuseppe Finocchiaro, La Cassazione chiarisce l’iter logico per interpretare i documenti statutari (Guida al diritto 12/2025, 48-52)


in tema di incompetenza:

- Cons. Stato IV 12.2.25 n. 1171, pres. Lopilato, est. Furno (Guida al diritto 12/2025, 42): Un organo cade nella disfunzione chiamata incompetenza quando compie un atto che sarebbe legalmente valido solo se compiuto da un altro organo dello stesso o di altro ente pubblico. Deriva che un atto è viziato da incompetenza quando è compiuto da un organo diverso da quello a cui per legge è riservato il potere di compiere validamente atti di quel tipo; mentre esorbita dall’area della incompetenza l’esercizio di un potere che la legge non attribuisce ad alcuna autorità amministrativa. In linea con tali considerazioni, se il giudice negasse l’annullamento, perché convinto che l’autorità competente non avrebbe potuto agire diversamente da come ha agito l’organo ritenuto incompetente, finirebbe col sostituirsi all’autorità competente, esprimendo una valutazione che solo a questa spetta.


in tema di responsabilità della PA (colpa):

- Cons. Stato III 27.1.25 n. 594, pres. De Nictolis, est. Cerroni (Guida al diritto 12/2025, 42): In materia di responsabilità civile della PA l’azione di risarcimento in forma specifica e per equivalente sono due rimedi in rapporto di concorso alternativo, diretti all’attuazione dell’unico diritto alla reintegrazione della sfera giuridica lesa che trova la sua fonte nella medesima fattispecie di illecito. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (art. 2043 c.c.); in particolare, ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria è necessario che ricorrano tutti gli elementi costitutivi della relativa fattispecie. Occorre: › che si sia verificato un danno, non ipotetico e futuro, ma attuale e concreto; › che l’evento dannoso, lesivo di una situazione giuridica meritevole di tutela, sia addebitabile all’Amministrazione, ovvero, che sia a quest’ultima imputabile quale conseguenza immediata e diretta del proprio operato, tradottosi in atti o comportamenti comunque illegittimi (nesso di causalità); › che sussista l’elemento soggettivo, in particolare della colpa che, una volta accertata l’illegittimità del danno, può essere esclusa dalla PA unicamente comprovando di essere incorsa in un errore scusabile. Deve, quindi, riconoscersi che l’esistenza di un danno, e la riferibilità dello stesso sul piano eziologico all’agire illegittimo della PA, non siano elementi sufficienti a configurare la responsabilità aquiliana essendo, altresì, necessario che venga accertata la sussistenza dell’elemento soggettivo costituendo l’illegittimità dell’atto solo un indice della colpa della PA. 



in tema di salute (trasfusioni da non vaccinati):

- Cass. 1^, 3.2.25 n. 2549 (Guida al diritto 12/2025, 53 T, sotto il titolo: “Richiesta di trasfusioni da donatori non vaccinati, l’interesse del minore supera la scelta religiosa”): La richiesta di trasfusioni da donatori non vaccinati è una scelta di coscienza religiosa basata su un'interpretazione dottrinale individuale. Tuttavia, siffatta scelta non può essere imposta a un minore senza previa valutazione attenta dei suoi diritti e interessi, che sono autonomi rispetto alla famiglia: questi possono coincidere con quelli familiari o divergere, tuttavia il giudice deve garantirne il rispetto alla luce del preminente interesse del minore. Nel contrasto tra l'opinione dei genitori e quella dei medici in conformità all'art. 12 della Convenzione di New York, occorre individuare il miglior interesse del minore che nel caso in esame era la tutela della sua salute. Il paziente non può esigere che un trattamento sanitario venga effettuato in modo contrario alla deontologia professionale e ai protocolli sanitari esistenti, poiché questo interferisce con la sfera di autodeterminazione del medico. Il medico ha il dovere di seguire le migliori pratiche cliniche e i protocolli stabiliti per garantire la sicurezza e l'efficacia delle cure, anche contro la volontà condizionata del paziente o dei rappresentanti legali.

- (commento di) Valeria Cianciolo, Il trattamento sanitario va effettuato secondo la deontologia e i protocolli (Guida al diritto 12/2025, 61-68) 


in tema di usucapione (atti interruttivi):

- Cass. 3^, 6.3.25 n. 5920 (Guida al diritto 12/2025, 69 s.m., annotata da Mario Piselli): La domanda giudiziale di divisione è idonea ad interrompere il termine per l'usucapione nei confronti del comunista che abbia il possesso esclusivo di uno dei beni comuni, poiché l'azione ha quale finalità ultima la trasformazione di un diritto ad una quota ideale su uno o più beni comuni in un diritto di proprietà esclusiva su singoli beni ed è, quindi, potenzialmente estesa a ottenere la proprietà esclusiva (e quindi il conseguente rilascio) di uno dei beni oggetto di comunione, compresi quelli che eventualmente si trovino nel possesso esclusivo di uno o più comunisti. 


in tema di trasporto aereo:

- Corte giust. Ue 7^, 6.3.25, causa C-20/24 (Guida al diritto 12/2025, 104 s.m.): L’art. 2, lett. g), e l’art. 3, par.2, lett. a), del regolamento n. 261/2004 vanno interpretati nel senso che la carta d’imbarco può costituire un titolo che attesta che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall’operatore turistico, cosicché si può ritenere che il passeggero in possesso di tale carta possieda una “prenotazione confermata” per il volo di cui trattasi, in una situazione in cui non venga dimostrata alcuna particolare circostanza anomala. L’art. 3, par. 3, del regolamento va interpretato nel senso che non si può ritenere che il passeggero viaggi gratuitamente o a una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico, ai sensi di tale disposizione, quando, da una parte, l’operatore turistico paga il prezzo del volo al vettore aereo operativo conformemente alle condizioni di mercato e, dall’altra, il prezzo del viaggio “tutto compreso” è pagato a tale operatore non da detto passeggero, ma da un terzo. Spetta a tale vettore aereo dimostrare, secondo le modalità previste dal diritto nazionale, che detto passeggero ha viaggiato gratuitamente o ad una tariffa ridotta. 

- (commento di) Marina Castellaneta, Ristoro per ritardo voli, spetta al vettore dimostrare che il passeggero ha viaggiato gratis (Guida al diritto 12/2025, 104-106)


in tema di revocazione (per contrarietà alla Cedu):

- Cass. 3^, 17.3.25 n. 7128 (Guida al diritto 12/2025, 39): La revocazione per contrarietà alla Cedu di una sentenza passata in giudicato va esclusa quanto la domanda “abbia avuto ad oggetto già essa stessa una tutela meramente risarcitoria o, comunque, per equivalente”, e ciò anche se il diritto oggetto della sentenza “sia un diritto fondamentale della persona, ma non di stato”. L’oggetto della tutela revocatoria copre esclusivamente le violazioni che abbiano pregiudicato il “diritto al riconoscimento di un determinato status personale, cioè si siano risolte nella negazione totale o parziale di esso, o anche nel tardivo riconoscimento dello status alla persona, con una compromissione insuscettibile di riparazione solo per equivalente, ovvero ancora i casi in cui vi sia stata erronea attribuzione di uno status personale oggettivamente pregiudizievole secondo l’ordinamento o tardivo disconoscimento di esso e la compromissione derivatane per la persona non sia rimediabile con la sola riparazione per equivalente”. Non è possibile, invece, interpretare l’art. 391-quater c.p.c. nel senso per cui la nuova ipotesi di revocazione possa invocarsi in tutti i casi in cui la violazione commessa dallo Stato mediante la sentenza passata in giudicato, il cui contenuto sia stato dichiarato contrario alla Convenzione, abbia leso, genericamente, diritti personali o, addirittura, tutti i casi in cui la lesione abbia, in generale, avuto ad oggetto diritti fondamentali non patrimoniali, quand’anche gli stessi presupponessero o derivassero da un determinato status personale. (Lettura restrittiva dell’articolo 391-quater c.p.c. introdotto dalla riforma Cartabia: la revocazione per conformarsi alle decisioni della Cedua opera solo per le questioni di status)


in tema di mediazione civile:

- TAR Lazio 1^, 17.3.25 n. 5489, pres. Politi, est. Tropiano (Guida al diritto 12/2025, 94 T): Le previsioni normative contestate sono coerenti con lo spirito della riforma della mediazione ed immuni da vizi di incostituzionalità, siccome improntate a un generale rafforzamento dell'istituto e, correlativamente, della professionalità dei mediatori. In particolare, va respinta la censura relativa alla violazione della direttiva 2008/52/Ce e dell'art. 47 della Carta di Nizza, posto che non risulta in alcun modo impedito alle parti processuali il diritto di accesso al sistema giudiziario. Deve essere disattesa anche la censura di illegittimità costituzionale dell'art. 5 DLg 28/2010 (come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera d, Dlgs 149/2022), e di risulta di illegittimità derivata del decreto ministeriale gravato per quanto attiene alla lamentata gravosità dei costi di mediazione, con riveniente pregiudizio del principio di uguaglianza (tra cittadini con maggiori e minori capacità economiche) e del diritto di difesa. Egualmente va respinta l'ulteriore censura con la quale si lamenta l'illegittimità costituzionale dell'art. 15-bis Dlgs 28/2010, come inserito dall'art. 7, comma 1, lettera t), Dlgs 149/2022, nella parte in cui subordina il gratuito patrocinio alla condizione che sia raggiunto l'accordo di conciliazione. Pertanto, nessun dubbio di costituzionalità può essere rinvenuto nelle previsioni contestate ed alcuna illegittimità ricorre nel decreto ministeriale gravato. Né vi è luogo per accedere alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, posto che la nuova conformazione dell'istituto risponde alle esigenze professate dalla normativa unionale, nella convinzione che esso possa fornire una soluzione conveniente e rapida per comporre le controversie in materia civile e commerciale. 

- (commento di) Marco Marinaro, Una disciplina dei costi in linea con il rafforzamento dell’istituto (Guida al diritto 12/2025, 98-102)


 


c.s.


 


Il principal fondamento della moralità di un individuo e di un popolo è la stima costante e profonda che fa di se stesso. (Giacomo Leopardi)