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Giurisprudenza italiana (6/2024)

Carmine Spadavecchia • 11 agosto 2024

sul ne bis in idem (in materia antitrust):

- Cons. Stato VI 22.3.24 n. 2791, pres. Simonetti, est. Cordì (Giurispr. it. 6/2024, 1274-1275): Pur dovendosi aderire alle statuizioni in materia della Corte di giustizia (la quale ha chiarito che, in talune ipotesi, i provvedimenti dell’AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette possono integrare sanzioni di carattere sostanzialmente penale, con conseguente applicazione del divieto di bis in idem), tale divieto è destinato ad operare a determinate condizioni restrittive (coincidenza delle violazioni contestate, coincidenza dei fatti materiali, ecc.), che non ricorrono nel caso di specie. (Il CdS respinge l’appello di Volkswagen Group Italia s.p.a. e conferma pertanto l’efficacia della sanzione pecuniaria irrogata al gruppo per violazione della disciplina unionale e nazionale in materia di pratiche commerciali scorrette)


in tema di appalti:

- TAR Bari 3^, 1.2.24 n. 123, pres. Adamo, est. Dibello (Giurispr. it. 6/2024, 1414 s.m.): 1. Negli appalti pubblici è ammissibile il ricorso al meccanismo del c.d. cumulo alla rinfusa, e cioè alla possibilità normativamente sancita, in caso di consorzio stabile, di cumulare i requisiti di partecipazione così come posseduti dal consorzio e dalle singole imprese consorziate, in chiave pro-concorrenziale. 2. Nelle gare d’appalto, il principio di tassatività delle cause di esclusione, di cui all’art. 83, 8° comma, DLg 50/2016, importa che le prescrizioni a pena di esclusione ulteriori rispetto a quelle previste dal codice e da altre disposizioni di legge vigenti sono comunque nulle; e detto stigma di nullità è tale per cui la clausola in tal senso viziata è da intendersi come “non apposta” a tutti gli effetti di legge, quindi inefficace e tamquam non esset, senza alcun onere di doverla impugnare, dovendosi semmai impugnare gli atti conseguenti che ne facciano applicazione. 3. La Stazione appaltante ha l’obbligo di motivare in concreto e analiticamente il giudizio di inaffidabilità dell’operatore economico. Il mero richiamo a precedenti risoluzioni contrattuali non sorretto da autonome valutazioni della stazione appaltante sulla rilevanza dell’illecito professionale in punto di integrità dell’operatore economico non è idoneo a sancire la carenza di affidabilità e professionalità. 

- (nota di) Marco Briccarello, Esclusione dalla gara: quanti problemi in una sola fattispecie (Giurispr. it. 6/2024, 14141416)


in tema di pubblico impiego (comando e distacco):

- Cass. 4^, 151.24 n. 1471 (Giurispr. it. 6/2024, 1389 T): 1. In tema di pubblico impiego privatizzato, ricorre l’istituto, di natura straordinaria, del comando quando il pubblico impiegato, titolare di un posto di ruolo presso una PA, viene temporaneamente destinato a prestare servizio presso differente A. o diverso ente pubblico per esigenze esclusive di detta A. o di tale ente, determinandosi una dissociazione fra titolarità del rapporto d’ufficio, che resta immutata, ed esercizio dei poteri di gestione, cui consegue una modifica del c.d. rapporto di servizio, atteso che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell’A. di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera. 2. In tema di pubblico impiego privatizzato, nelle ipotesi, di cui all’art. 70, 12° comma, DLg 165/2001, di personale comandato, fuori ruolo o in altra analoga posizione, gli oneri economici conseguenti alle prestazioni rese da tale personale gravano sull’A. di appartenenza, che è il soggetto passivamente legittimato nei giudizi concernenti detti oneri, anche se correlati allo svolgimento di mansioni superiori o a casi di demansionamento. 3. In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora, come nel caso previsto dall’art. 23-bis, 7° comma, DLg 165/2001, le Amministrazioni di cui all’art. 1, 2° comma, DLg 165/2001, dispongano, per singoli progetti di interesse specifico dell’A. e con il consenso dell’interessato, l’assegnazione temporanea di loro personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private sulla base di intese tra le parti, ricorre un’ipotesi di comando caratterizzata, rispetto alla figura generale, dal fatto di essere finalizzata a realizzare quantomeno un interesse della PA comandante (Nella specie, la SC ha affermato che l’assegnazione di un dipendente da parte della datrice Enea alla Sogin S.p.A. - sulla base di una convenzione fra i due enti, stipulata per la messa in sicurezza, lo smantellamento e la bonifica degli impianti di produzione del combustibile nucleare di proprietà della medesima Enea - integra un’ipotesi di comando, caratterizzata, diversamente dalla regola generale, dall’esecuzione nell’interesse dell’A. di appartenenza). 

- (commento di) Giulio Quadri, Comando, distacco e assegnazione temporanea nella P.A.: un puzzle da ricomporre (Giurispr. it. 6/2024, 1394-1399). Il comando classico; il c.d. “distacco di diritto pubblico” e differenze con il distacco privatistico; Le ipotesi di assegnazione temporanea nei più recenti interventi legislativi.


sull’annullamento delle sentenze del CdS per motivi di giurisdizione:

- Cass. SSUU 23.11.23 n. 32559 (Giurispr. it. 6/2024, 1403 T): Costituisce motivo inerente alla giurisdizione, deducibile avverso una sentenza del Consiglio di Stato sub specie di diniego ovvero rifiuto della tutela giurisdizionale, quello con cui si denuncia che il giudice amministrativo ha dichiarato inammissibile l’intervento da parte di enti portatori di un interesse collettivo e di enti territoriali in astratto, ossia senza esaminare in concreto il contenuto dei loro statuti ovvero senza valutare la loro concreta capacità di farsi portatori degli interessi della collettività di riferimento. 

- (commento di) Paolo Patrito, Tra error in procedendo ed eccesso di potere giurisdizionale: vecchi e nuovi orientamenti Paolo Patrito (Giurispr. it. 6/2024, 1404-1412) 

N.B.- La SC annulla la sentenza n. 18/2021 dell’Adunanza Plenaria in tema di concessioni demaniali marittime. Preliminarmente, si sofferma sulla legittimazione a proporre ricorso dell’interventore ad adiuvandum quando la parte adiuvata non abbia impugnato la sentenza sfavorevole. In seguito, superando un suo precedente orientamento, sancisce la ricorribilità per cassazione delle pronunce dell’Adunanza Plenaria anche quando queste si limitino ad enunciare i principi di diritto, senza presentare dunque carattere decisorio. Infine, accoglie il primo motivo di ricorso, con cui si censurava la statuizione di inammissibilità degli interventi, qualificandolo quale questione di giurisdizione e non quale error in procedendo, pertanto sindacabile ex art. 111, ult. comma, Cost.

Sentenza già segnalata con i commenti di:

- Francesca Saveria Pellegrino Le Sezioni Unite riaccendono il conflitto sui limiti del sindacato ex art. 111, comma 8, Cost.? (Giornale dir. amm. 1/2024, 77-87).

- Roberta Tiscini, Cass. civ., Sez. un., 23 novembre 2023, n. 32559 e i motivi inerenti alla giurisdizione (Giurispr. it. 4/2024, 830-6)

- Claudio Consolo, Il ritorno del vento maestrale di Randstad in foggia estivale (Giurispr. it. 4/2024, 837-840)


sulle concessioni c.d. balneari:

- Cons. Stato VII 19.3.24 n. 2679, pres. Lipari, rel. Bruno (Giurispr. it. 6/2024, 1277-1279): Vanno confermati i principi di diritto espressi con le sentenze dell’Ad. plen. nn. 17/2022 e 18/2022 e, quindi, l’illegittimità de iure communitario (per violazione del principio della libera circolazione di cui all’art. 49 Tfue) dell’indistinta proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo. Non osta in alcun modo a tale conferma l’annullamento, da parte della Cassazione, della (sola) sentenza n. 18/2022 dell’Ad. plen. (annullamento disposto, peraltro, per ragioni di fatto processuali, che in alcun modo incidono sulla correttezza dei principi di diritto espressi). 


in tema di processo amministrativo (sospensione impropria del processo):

- Ad. plen. 22.3.24 n. 4, pres. Maruotti, est. De Nictolis (Giurispr. it. 6/2024, 1275-1277): L’Adunanza plenaria chiarisce i presupposti sistematici e applicativi dell’istituto della c.d. sospensione impropria del giudizio amministrativo distinguendo, in particolare, le ipotesi di sospensione impropria in senso lato (disposta in un giudizio diverso da quello in cui la questione pregiudiziale è stata posta principaliter) e di sospensione impropria in senso stretto (disposta nel medesimo giudizio nel quale è stata sollevata la questione di costituzionalità o di diritto UE); chiarisce inoltre quali siano i termini e le modalità per la riassunzione del giudizio una volta che la questione pregiudiziale sia stata risolta nel (diverso) giudizio in cui è stata proposta.


in tema di processo amministrativo (accesso al fascicolo informatico):

- Ad. plen. 12.4.24 n. 5, pres. Maruotti, est. Simeoli (Giurispr. it. 6/2024, 1272-1274): L’art. 17 del decreto 28.7.2021 del Presidente del Consiglio di Stato è legittimo per la parte in cui consente di autorizzare l’accesso al fascicolo informatico della causa da parte di un soggetto non costituito ma che intende intervenirvi: tale previsione non risulta in contrasto con il principio della riserva di legge che opera nella materia processuale.


in tema di processo amministrativo (specificità dei motivi):

- Cons. giust. amm. 22.1.24 n. 52, pres. Giovagnoli, est. Mazzamuto (Giurispr. it. 6/2024, 1412 solo massima): Ai fini della valutazione dell’ammissibilità dei motivi di ricorso, con particolare riferimento ai motivi e/o censure cc.dd. al buio, rileva la “specificità” della doglianza in quanto l’art. 40 c.p.a. impone, a pena di inammissibilità, l’indicazione dei “motivi specifici su cui si fonda il ricorso”. Soltanto qualora la doglianza originaria, oltre che ipotetica, risulti generica, lo strumento dei motivi aggiunti è imprescindibile, mentre la doglianza è ammissibile nel caso in cui, invece, la censura sia ipotetica ma specifica, restando questione riservata al merito, che l’ipotesi trovi o meno successivo riscontro. 

- (nota di) Luca Pavia, Contenuto dei motivi del ricorso (Giurispr. it. 6/2024, 1413-4) 


in tema di
usi civici:

- Corte cost. 15.6.23 n. 119, pres. Sciarra, red. Navarretta (Giurispr. it. 6/2024, 1289 s.m.): L’art. 3, 3° comma, L 168/2017, è incostituzionale, per violazione degli artt. 3 e 42, 2° comma, Cost., nella parte in cui, riferendosi ai beni indicati dall’art. 3, 1° comma, non esclude dal regime della inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati. Tale disciplina, volta a definire il modo di essere della proprietà terriera nella sua relazione con interessi generali, risulta invero affetta da illogicità e intrinseca irragionevolezza, oltre che da sproporzione, rispetto all’obiettivo prefissato, in quanto, nella fase antecedente alla liquidazione degli usi civici, le ragioni di salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, attratte nella funzione sociale, si realizzano semplicemente preservando la piena tutela degli usi civici, istanza che non è minimamente intaccata dalla circolazione della proprietà privata gravata da quelli non ancora liquidati. 

- (commento di) Rocco Alessio Albanese, Lo statuto costituzionale dei beni collettivi tra usi civici e circolazione della proprietà (Giurispr. it. 6/2024, 1289-1295) 

N.B. – Sentenza già segnalata con i commenti di:

- Eugenio Sacchettini, Un’assai approfondita esegesi spazza via gli ostacoli al mercato (Guida al diritto 28/2023, 66-68) 

Giuseppe Werther Romagno, L’incostituzionalità dell’art. 3, 3° comma, L 168/2017 e i riflessi sul regime giuridico delle terre di proprietà privata gravate da usi civici (Giurispr. it. 2/2024, 275-280) 


in tema di immissioni:

- Cass. 3^, 23.5.23 n. 14209 (Giurispr. it. 6/2024, 1316 T): La PA, in quanto tenuta ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni – e, quindi, il principio del neminem laedere – è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al facere necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono, di per sé, atti autoritativi e discrezionali, bensì un’attività materiale soggetta al richiamato principio del neminem laedere. 

- (commento di) Andrea Pisani Tedesco, Immissioni da movida selvaggia: l’argine della Cassazione, niente favor per la P.A. (Giurispr. it. 6/2024, 1318-1331) 


in tema di lavoro (retribuzione):

- Giulia Colombo (a cura di), Adeguata e sufficiente: la retribuzione “giusta” nella giurisprudenza (Giurispr. it. 6/2024, 1450-1459). I più recenti orientamenti in materia di retribuzione, con particolare riferimento al contratto collettivo, “parametro” utilizzabile dal giudice per individuare il c.d. “salario minimo costituzionale”. In particolare: il trattamento economico del socio lavoratore di cooperativa; l’individuazione del minimale contributivo; gli appalti pubblici in cui è la legge stessa a rinviare al CCNL di categoria, stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, per la determinazione della “giusta” retribuzione. 


in tema di arricchimento senza causa:

- Cass. SSUU 5.12.23 n. 33954 (Giurispr. it. 6/2024, 1332 T): Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, sulla legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l’esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall’illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico. 

- (commento critico di) Alberto Ronco, Sulla residualità dell’azione di arricchimento senza causa (o meglio, del sotteso diritto soggettivo) (Giurispr. it. 3/2024, 1334-

N.B. – Sentenza già segnalata con il commento di Paolo Gallo, La sussidiarietà dell’azione di arricchimento: il punto delle Sezioni unite (Giurispr. it. 3/2024, 530-537) 


in tema di mediazione civile:

- Trib. Verona 24.11.23, GU Vaccari (Giurispr. it. 6/2024, 1360 T): L’obbligatorietà della mediazione di cui all’art. 5 DLg 4.3.2010 n. 28 genera costi ingenti e va pertanto disapplicata in quanto in contrasto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. 

- (commento di) Matteo Lupano, La disciplina della mediazione obbligatoria va disapplicata? (Giurispr. it. 6/2024, 1361-1365). Analisi critica del provvedimento che disapplica la disciplina dell’obbligatorietà della mediazione, ritenuta in contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea in quanto fonte di costi significativi per le parti. Vengono individuati i parametri utilizzabili per determinare se i costi della mediazione sono o meno ingenti e si mettono in luce le differenze esistenti tra i costi della mediazione vera e propria e quelli per l’assistenza obbligatoria del difensore, sottolineando l’inopportunità della disposizione introdotta a quest’ultimo riguardo nel 2013, confermata dalla riforma Cartabia. 


in tema di sport:

- Mariano Protto (a cura di), Un nuovo diritto per lo sport (Giurispr. it. 6/2024, 1460-1498) 

--- Dalla Costituzione alla Superlega: l’irresistibile ascesa giuridica dello sport, Mariano Protto (1460)

--- L’autonomia disciplinare del diritto sportivo, Mariano Protto (1461)

--- La riforma dello sport: l’impatto sulle persone fisiche, Daniele Perrucca (1468)

--- La riforma dello sport: impatto sulle persone giuridiche, Domenico Filosa (1473)

--- Il rapporto tra norme sportive speciali e generali, Paco D’Onofrio (1480)

--- Lo sport sotto la lente del diritto unionale: dalla Superlega all’arbitrato sportivo, Aniello Merone (1485)


 

c.s. 


 

Il nostro mondo ha sempre più diritti, sempre meno principi e ancor meno doveri (Carlo Tartarolo, sull'inflazione o ipertrofia dei diritti)

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