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Guida al diritto (29/2024)

Carmine Spadavecchia • 11 agosto 2024

in materia informatica (cybersicurezza e reati informatici):

L 28.6.2024 n. 90 [GU 2.7.24 n. 153, in vigore dal 17 luglio 2024], Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici.

- testo della legge (Guida al diritto 29/2024, 10-30) 

- modifiche al codice penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 29/2024, 31-39) 

- modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 29/2024, 40-43) 

- guida alla lettura e mappa delle novità principali, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 29/2024, 44-53) 

- commenti:

--- Alberto Cisterna, Sulla “qualità” delle segnalazioni si gioca l’efficacia del contrasto (Guida al diritto 29/2024, 54-55) [le novità]

--- Alberto Cisterna, Il Centro nazionale di crittografia sarà un presidio della riservatezza (Guida al diritto 29/2024, 56-63) [la rete e gli attori del sistema]

--- Alberto Cisterna, Per l’accesso abusivo ai sistemi il carcere raddoppia a dieci anni (Guida al diritto 29/2024, 64-67) [modifiche al codice penale]

--- Alberto Cisterna, Su circostanze attenuanti e aggravanti rebus nella selva delle figure di reato (Guida al diritto 29/2024, 68-71) [modifiche al codice penale]

--- Alberto Cisterna, Dalle intercettazioni alle banche dati, tutti i nodi del rapporto Pnaa-Agenzia (Guida al diritto 29/2024, 72-75) [norme di coordinamento]


sul decreto carceri:

DL 4.7.2024 n. 92 [GU 4.7.24 n. 155, in vigore dal 5 luglio 2024], Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.

- testo del decreto (Guida al diritto 29/2024, 76-83) 

- modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 29/2024, 84-91)

- commenti:

- Fabio Fiorentin, Un impianto inadeguato agli obiettivi da rafforzare in sede di conversione (Guida al diritto 29/2024, 92-94)

- Fabio Fiorentin, Liberazione anticipata: iter contorto che può rallentare gli uffici giudiziari (Guida al diritto 29/2024, 95-100) [procedure di esecuzione: a pag. 97, specchietto sull’affollamento delle strutture penitenziarie]

- Fabio Fiorentin, Strutture residenziali di accoglienza, necessaria una calibratura regionale (Guida al diritto 29/2024, 101-103) [misure anti-affollamento]

- Fabio Fiorentin, Rito semplificato per i “liberi sospesi”, un’idea valida che però va migliorata (Guida al diritto 29/2024, 104-107) [modifiche procedurali: a pag. 105, specchietto con la posizione giuridica dei detenuti regione per regione]

- Giuseppe Amato, Con la nuova fattispecie di peculato dubbi su sistematicità e utilità (Guida al diritto 29/2024, 108-111) [modifiche al codice penale]

- Luca Villa, Rinvio del Tribunale per la famiglia, una scelta necessaria “anti paralisi” (Guida al diritto 29/2024, 112-118) [giustizia minorile]


in tema di concessioni demaniali:

- Corte giust. Ue 3^, 11.7.24, causa C-598/22 (Guida al diritto 29/2024, 122): L’art. 49 Tfue non osta a una legge nazionale che preveda, alla scadenza di una concessione per l’occupazione del demanio pubblico, salva diversa pattuizione nell’atto concluso tra Stato e privato, che il concessionario sia tenuto a cedere, immediatamente, gratuitamente e senza indennizzo, le opere non amovibili da questi realizzate sull’area concessa, pure in caso di rinnovo della concessione. L’acquisizione gratuita delle opere inamovibili dall’area demaniale, che scatta alla scadenza del rapporto persino nel caso che la concessione venga rinnovata con lo stesso concessionario, non contrasta con la libertà di stabilimento. 



in tema di stato civile (cognome):

- Cons. Stato III 8.7.24 n. 6000, pres. D’Angelo, est. Di Raimondo (Guida al diritto 29/2024, 122): La “ragazza madre” che decide di cambiare il cognome del figlio minore depennando il cognome del padre naturale sostituendolo col proprio deve necessariamente rivolgersi al Tribunale per i minorenni, non al Prefetto. L’interesse di un minore a vedere accolta la domanda di cambiamento del cognome impone di ritenere che l’istanza debba presentarsi al Tribunale nel contesto di un procedimento che garantisca la piena tutela degli effettivi interessi del minore. 


in materia di commercio (attività liberalizzate e non):

- TAR Roma 2^ Stralcio, 10.6.24 n. 11786, pres. est. Riccio (Guida al diritto 29/2024, 121-122): Ai fini della distinzione fra attività liberalizzata e non liberalizzata, l’art. 3, comma I, lett. F-bis) del Decreto Bersani 2, nel liberalizzare il consumo sul posto negli esercizi di vicinato, si incentra sulla ricorrenza del “servizio assistito”, e fa riferimento all’utilizzo dei locali e delle dotazioni strutturali aziendali. Nel confronto tra interpretazione letterale (criterio oggettivo) e interpretazione funzionale (criterio soggettivo) di “servizio assistito”, va preferita quest’ultima, più rispondente alle mutevoli esigenze del mercato e del consumatore. Il criterio funzionale impone una valutazione globale delle risorse umane e materiali messe a disposizione della clientela, rilevanti sotto il profilo disciplinare, commerciale e urbanistico. In applicazione di tale criterio, posto che la società ricorrente ha i titoli richiesti per l’esercizio dell’attività (liberalizzata) di consumo sul posto, che non include il servizio assistito, il provvedimento impugnato va annullato per eccesso di potere in quanto lesivo della libertà di concorrenza in condizioni di parità e del corretto funzionamento del mercato.



in tema di affitti brevi (turistici):

- TAR Firenze 1^, 10.7.24 n. 858, pres. est. Pupilella (Guida al diritto 29/2024, 122): Il divieto del Comune di Firenze di iscrivere nuovi affitti turistici brevi nell’area Unesco del centro storico della città non è più valido. Il Comune ha inserito il divieto di affitti brevi nella variante al regolamento urbanistico, poi l’ha abbandonato quando si è trattato di mettere a punto il nuovo piano operativo, e al contempo ha sostenuto che quella misura era valida fino all’entrata in vigore definitiva del piano: nel quale la disciplina sarebbe stata comunque re-inserita in un secondo tempo. La pianificazione urbanistica richiede scelte univoche e non tollera la coesistenza di regole contraddittorie, la cui composizione finirebbe per restare affidata a criteri arbitrari e incerti “riallineamenti” futuri. Va quindi applicato il consueto criterio della successione nel tempo: l’approvazione del piano operativo, che non contiene lo stop alle locazioni turistiche, fa decadere la norma prima adottata con la variante al regolamento urbanistico. Ne consegue l’improcedibilità dei ricorsi.


in tema di divorzio (accordi “a latere” e revisione dell’assegno divorzile): 

- Cass. 1^, 10 luglio 2024 n. 18843 (Guida al diritto 29/2024, 121): Per accordi «a latere» si intendono le pattuizioni che i coniugi stipulano a causa della separazione o del divorzio, senza che il loro contenuto venga trasfuso nell’omologa o nella sentenza. È possibile che le parti, oltre agli accordi di divorzio congiunto, concludano accordi estranei all’oggetto del procedimento, come trasferimenti di beni immobiliari o transazioni. Trattandosi di veri e propri contratti, si sottraggono alla valutazione del giudice nel giudizio di revisione (art. 9 L 898/1970), salvo che per la loro considerazione ai fini della determinazione delle condizioni economiche delle parti. Sono contratti estranei all’oggetto del giudizio di divorzio (status, assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli, casa coniugale), seppure aventi causa nella crisi coniugale, e dunque sono impugnabili secondo le regole ordinarie, ma certamente non rivedibili in sé, ai sensi dell’art. 9 L 898/1970. Altre considerazioni vanno fatte per le pattuizioni che sebbene contenute in un patto aggiunto e contestuale all’accordo di divorzio congiunto, siano, tuttavia, strettamente connesse a questo, per volontà delle parti, e non abbiano ad oggetto diritti indisponibili, o in contrasto con norme inderogabili. La permanenza del diritto all’assegno divorzile, in relazione alla componente perequativo-compensativa, deve essere verificata e quantificata, pure tenendo conto della pattuizione a latere. 


in tema di immissioni (spettacoli estivi - decibel eccessivi)

- Cass. 3^, 9.7. 24 n. 18676 (Guida al diritto 29/2024, 120): Anche un ente pubblico è soggetto all’obbligo di non provocare immissioni rumorose ed è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati (nella specie, proprietari di seconde case), cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannato al risarcimento del danno, così come al facere necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono - di per sé - atti autoritativi e discrezionali, bensì un’attività materiale soggetta al principio del neminem laedere (Cass. 14209/ 2023). Non rileva il fatto che il regolamento comunale abbia innalzato la soglia per le manifestazioni a 70 decibel: i limiti posti dai singoli regolamenti sono puramente indicativi in quanto anche immissioni che rientrano in quei limiti possono considerarsi intollerabili nella situazione concreta, posto che la tollerabilità è, per l’appunto, da valutarsi tenendo conto dei luoghi, degli orari, delle caratteristiche della zona e delle abitudini degli abitanti (Cass. 28201/2018), cosa che il consulente ha fatto. Né si può sostenere che non sia stato preso in alcuna considerazione l’interesse pubblico allo svolgimento di tali manifestazioni, dal momento che la Corte d’appello ha tenuto conto dell’interesse pubblico ed ha correttamente osservato che non può giustificare il sacrificio del diritto del privato oltre la normale tollerabilità. 


in tema di lavoro (licenziamento ritorsivo):

- Cass. lav. 8.7.24 n. 18547 (Guida al diritto 29/2024, 120): Il licenziamento motivato dall’esigenza di trasformazione del part time in full time o viceversa va ritenuto ingiustificato alla luce dell’art. 8, 1 comma, DLg 81/2015; mentre il licenziamento intimato a seguito del rifiuto del part time va considerato ritorsivo in quanto mosso dall’esclusivo e determinante fine di eludere il divieto di cui all’art. 8 DLg 81/2015 attraverso una ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore, che attribuisce al licenziamento il connotato della vendetta. Al licenziamento ritorsivo, in quanto riconducibile ad un caso di nullità del recesso previsto dell’art. 1345 c.c., si applica la tutela reintegratoria stabilita dall’art. 2 DLg 23/2015 dichiarato incostituzionale (Cost. 22/2024) limitatamente alla parola «espressamente».


sul danno non patrimoniale (tabelle):

- Giovanni Comandè*, Tabelle Milano, quegli aggiornamenti che rischiano di creare altre storture (Guida al diritto 29/2024, 8-9, editoriale) [*professore ordinario di diritto pubblico comparato presso la Scuola superiore Sant'Anna]


in materia penale:

- Cass. pen. 4^, 8.7.24 n. 26798 (Guida al diritto 29/2024, 121): Il parcometro non è espressamente indicato come bene destinato a pubblico servizio. [La SC assolve dopo 9 anni un soggetto che aveva tentato di rubare 1,10 euro: reato che la CdA aveva considerato aggravato sul presupposto che il “colpo”, tra l’altro non riuscito, fosse stato messo in atto su un bene destinato a servizio di pubblica utilità. Vero è che l’aggravante, dopo l’entrata in vigore del DLg 150/2022, è tra le eccezioni che consentono di procedere d’ufficio, ma la pubblica accusa non l’aveva mai contestata. Per la Corte territoriale, ciò non era necessario, essendo l’aggravante “insita” nel fatto, ma la SC ha smontato la tesi]



 

c.s. 


 


La cosiddetta cultura progressista è in realtà la peggior forma di oscurantismo contemporaneo [Brendan O’Neill, da "Il manifesto di un eretico. Storia dell'indicibile" (2023): l'attacco al linguaggio e alla libertà di esprimersi come si crede è uno dei più tremendi attacchi mai portati alla libertà]


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