sul
DL sicurezza operatori sanitari:
DL 1.10.2024 n. 137 (GU 1.10.24 n. 230, in vigore dal 2 ottobre 2024), Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria.
- testo del decreto (Guida al diritto 39/2024, 16-18)
- commenti:
- Aldo Natalini, Spunta il danneggiamento aggravato per chi compromette le strutture (Guida al diritto 39/2024, 19-24) [modifiche al codice penale: ennesimo intervento di stampo penalistico - il quarto in quattro anni - a tutela del settore sanitario, che conferma l’illusorietà della vocazione general-preventiva, dimostrata dalla stessa sequenza storica degli interventi repressivi, che non hanno impedito la recrudescenza di atti di violenza verso medici e paramedici;
- Aldo Natalini, Utilizzabili i video anche da cellulare per l’adozione della misura personale (Guida al diritto 39/2024, 25-30) [modifiche al codice di procedura penale: arresto in flagranza e arresto differito (genesi temporanea e stabilizzazione dell’arresto ritardato)]
sul
Dlg sostanze tossiche:
DLg 4.9.2024 n. 135 (GU 26.9.24 n. 226, in vigore dall’11 ottobre 2024), Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
- testo del decreto (Guida al diritto 39/2024, 32-50)
- mappa e guida alla lettura a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 39/2024, 51-55)
in tema di
abusi edilizi (ipoteca su immobile abusivo):
- Corte cost. 3.10.24 n. 160, pres. Barbera, red. (Guida al diritto 39/2024, 59-): È incostituzionale l’art. 7, comma 3, L 47/1985, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire. In via conseguenziale, va dichiarato incostituzionale anche l’art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, DPR 380/2001, norma subentrata alla precedente con identico contenuto precettivo. (Le citate disposizioni erano state interpretate dalla Corte di cassazione e dal Consiglio di Stato nel senso di attribuire alla confisca edilizia la qualifica di acquisto a titolo originario, cui consegue, in mancanza di una diversa previsione di legge, l’estinzione di «eventuali ipoteche, pesi e vincoli preesistenti». La Corte costituzionale, preso atto di tale interpretazione, ha ritenuto irragionevole e sproporzionato che non sia fatto salvo il diritto di ipoteca, ove il creditore titolare di tale garanzia reale non sia responsabile dell’abuso edilizio. In tal caso, infatti, il creditore non è tenuto a rispondere della mancata demolizione dell’immobile abusivo, vale a dire dell’illecito al quale consegue la sanzione della confisca. Pertanto, l’estinzione del diritto di ipoteca finisce per far subire al creditore ipotecario l’effetto sanzionatorio di un illecito commesso da altri. La Corte rileva che la tutela del credito ipotecario non sacrifica l’interesse al rispetto della normativa urbanistico-edilizia. Tale tutela si realizza tramite l’espropriazione forzata e, se l’immobile oggetto della vendita forzata è abusivo, l’aggiudicatario deve comunque o sanare l’abuso o demolirlo. Infine, la Corte reputa sproporzionato il sacrificio imposto al creditore, non responsabile dell’abuso, attraverso l’estinzione del diritto di ipoteca, in quanto al creditore residuerebbero in tal caso rimedi inesigibili o inadeguati a compensare il pregiudizio ingiustificatamente comminato)
in tema di
vincoli (vincolo archeologico):
- Cass. 1^, 9.9.24 n. 24122 (Guida al diritto 39/2024, 69 solo massima, annotata da Mario Piselli): Il vincolo di inedificabilità di un'area archeologica non può ritenersi sempre assoluto in astratto, potendosi ipotizzare un'attività edificatoria che non pregiudichi la conservazione dei reperti archeologici esistenti sull'area, fermo restando che il giudice di merito, con apprezzamento in fatto incensurabile in cassazione, può ritenere il vincolo assoluto in concreto, quando l'interesse archeologico non rimanga circoscritto ad alcuni dei ritrovamenti, ma si correli al luogo nel suo complesso integrando un parco archeologico, inteso quale sede di una pluralità di reperti testimonianti uno specifico assetto storico di insediamento.
sul
vizio di incompetenza (in tema di condoni e sanatorie):
- Cons. giust. amm. Sicilia, 20.9.24 n. 715, pres. de Francisco, est. La Ganga (Guida al diritto 39/2024, 61): Il vizio di incompetenza, quanto meno relativa, non è passibile di dequotazione e di conseguente sanatoria; e ciò a prescindere dal fatto che si verta in ambito di interessi forti o meno. All’opposto, detto vizio non è ascrivibile a quelli cui si possa riferire la previsione dell’art. 21-octies della legge 241/1990. Inaccettabile corollario della tesi dell’automatica sanabilità ex art. 21-octies del vizio di incompetenza sarebbe l’assunto per cui, un provvedimento, purché sostanzialmente “giusto”, possa essere adottato da qualsiasi organo, relegandosi ad assoluta irrilevanza il riparto legale delle competenze tra gli organi amministrativi. Se così fosse, l’art. 21-octies diverrebbe strumento di palese e assoluta inciviltà giuridica. (Nella fattispecie, era stato impugnato il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico avverso la nota con la quale il Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana aveva rigettato l’istanza di rilascio del nulla osta in sanatoria riguardante le opere realizzate. Il Tar aveva accolto il ricorso annullando il provvedimento della Soprintendenza sul rilievo che il Comune era l’unico ente legittimato a decidere sulla sanatoria edilizia. La sentenza era stata motivata sulla necessità di garantire la coerenza procedurale e il rispetto delle competenze attribuite agli Enti dalla normativa regionale: solo il Comune aveva il potere di decidere sull’istanza di condono senza che la Soprintendenza potesse autonomamente esercitare poteri di autotutela esecutiva, potendo essa, tutt’al più, sollecitare il Comune a esercitare il potere di autotutela in caso di parere omesso o travisato. Il CGA ha confermato la sentenza condividendo la tesi secondo cui la Soprintendenza non poteva legittimamente esercitare - e men che mai in sede di autotutela - poteri non suoi, bensì attribuiti dalla legge al Comune competente).
in tema di
sanzioni amministrative:
- Cass. 2^, 11.9.24 n. 24370 (Guida al diritto 39/2024, 69 s.m., annotata da Mario Piselli): In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione ovvero nel confermare la determinazione già operata dall’Autorità irrogante, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta.
in tema di
danno erariale:
- Corte cost. 16.7.24 n. 132 (Guida al diritto 39/2024, 94 T): Sono in parte inammissibili, in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 2, DL 16.7.2020 n. 76 - L 11.9.2020 n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), che in tema di responsabilità amministrativa e contabile detta una disciplina provvisoria dell’azione di responsabilità, connessa all'emergenza COVID-19, prorogata fino al 31 dicembre 2024, limitando la responsabilità ai casi di condotte commissive dolose.
- (commento di) Marcello Clarich, Varie le misure da mettere in campo contro il rischio dell’“overdeterrence” (Guida al diritto 39/2024, 109-110) [I risarcimenti ai quali sono condannati i funzionari pubblici sono talvolta di importi elevatissimi, del tutto sproporzionati rispetto ai redditi e al patrimonio personale. Nell’intento di ripristinare la regola ordinaria della colpa grave la sezione giurisdizionale della Regione Campania ha sollevato questione di costituzionalità del Dl 76/2020]
sul
danno non patrimoniale:
- Cons. Stato III 17.9.24 n. 7604 (Guida al diritto 39/2024, 60-61): Il danno non patrimoniale è risarcibile: a) quando derivi da un fatto illecito integrante gli estremi di un reato; b) nelle ipotesi espressamente previste dalla legge; c) quando sia stato leso un diritto della persona costituzionalmente garantito. Sul versante giurisprudenziale il danno non patrimoniale è stato definito come quello determinato dalla lesione di quegli interessi inerenti alla persona non connotati da una rilevanza economica. Per la disciplina di diritto civile e comune il danno non patrimoniale deve essere risarcito esclusivamente nei casi determinati dalla legge. Si afferma, al riguardo, che il danno non patrimoniale è “tipico”. E ciò sta a significare che sono per l’appunto tipiche le condizioni richieste dalla legge per poter accogliere la pretesa risarcitoria. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha avuto modo di spiegare che la categoria del danno non patrimoniale attiene alle ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da una rilevanza economica o da valore scambio ed aventi natura composita, articolandosi in una serie di aspetti o voci con funzione meramente descrittiva: danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno biologico. Pertanto, laddove essi ricorrano cumulativamente occorre tenerne conto in sede di liquidazione del danno, in modo unitario, per evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando l’obbligo per il giudice di considerare tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso tramite la personalizzazione della liquidazione.
sul
diritto di difesa:
- Trib. Ue, Grande Sezione, 2.10.24, causa T-797/22 (Guida al diritto 39/2024, 61 e 112 solo massima): Il diritto fondamentale di avere accesso a un avvocato e di beneficiare della sua consulenza, sancito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, che assicura il diritto a un ricorso effettivo, deve essere riconosciuto solo se esiste un collegamento con un procedimento giurisdizionale, indipendentemente dal fatto che tale procedimento sia già stato avviato o che possa essere prevenuto o anticipato, sulla base di elementi tangibili, nella fase di valutazione, da parte dell'avvocato, della situazione giuridica del suo cliente. Pertanto, sono compatibili con la Carta e con le regole sullo Stato di diritto misure proporzionali che vietano servizi di consulenza giuridica nei confronti di determinati enti stabiliti in Russia. (Alcuni ordini professionali sostenevano che il divieto di fornire servizi di consulenza giuridica violasse l’art. 47 della Carta, in quanto avrebbe compromesso il diritto di difesa e di agire in giudizio che deve essere garantito a ogni persona fisica e giuridica. Il Tribunale Ue ha respinto il ricorso affermando una nozione più ristretta del diritto di accesso a un avvocato e di beneficiare della sua consulenza. L’attività di consulenza, in materia non contenziosa, nei casi in cui si sia in un “contesto privo di un collegamento con un procedimento giurisdizionale”, è al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto a un ricorso effettivo).
- (commento di) Marina Castellaneta, In linea con le regole sullo stato di diritto le misure che vietano la consulenza giuridica verso alcuni enti russi (Guida al diritto 39/2024, 112-114) [Il divieto di consulenza giuridica è previsto solo nel caso di servizi forniti al governo russo o a persone giuridiche non verso persone fisiche]
in tema di
privacy:
- Corte giust. Ue 4^, 4.10.24, causa C-446/21 (Guida al diritto 39/2024, 62): Il principio della «minimizzazione dei dati», stabilito dal RGPD (Regolamento generale protezione dati), osta a che l’insieme dei dati personali che un responsabile del trattamento, come il gestore di una piattaforma di social network online, abbia ottenuto dall’interessato o da terzi e che siano stati raccolti sia su tale piattaforma che al di fuori di essa, siano aggregati, analizzati ed elaborati ai fini di pubblicità mirata, senza limitazione temporale e senza distinzione basata sulla natura di tali dati. Il fatto che una persona abbia reso manifestamente pubblico un dato riguardante il suo orientamento sessuale comporta che possa essere oggetto di trattamento, nel rispetto delle disposizioni del RGPD. Tuttavia, tale circostanza non autorizza, di per sé, il trattamento di altri dati personali relativi all’orientamento sessuale di tale persona. Pertanto, non autorizza il gestore di una piattaforma social a trattare altri dati relativi all’orientamento sessuale ottenuti a partire da applicazioni e siti Internet di partner terzi, per proporre pubblicità personalizzata. (In sintesi: Facebook non può usare dati personali per pubblicità mirata senza limiti)
in tema di
sport (vincoli di ingaggio):
- Corte giust. Ue 2^, 4.10.24, causa C-650/22 (Guida al diritto 39/2024, 62): Sono contrarie, nel loro insieme, al diritto dell’Unione, in quanto ostacolano la libera circolazione dei calciatori professionisti e anticoncorrenziali, le norme della FIFA sui trasferimenti internazionali, contenute nel «Regolamento sullo status e i trasferimenti dei calciatori», applicabili, tra l’altro, nel caso in cui un club ritenga che uno dei suoi giocatori abbia risolto il suo contratto di lavoro senza «giusta causa» prima del termine. In casi del genere, il calciatore e qualsiasi club che intenda ingaggiarlo sono responsabili in solido. Inoltre, il nuovo club è passibile di una sanzione sportiva consistente nel divieto di ingaggiare nuovi giocatori. Infine, la federazione nazionale da cui dipende il club di provenienza del giocatore deve negare il rilascio di un certificato internazionale di trasferimento alla federazione presso la quale è iscritto il nuovo club finché tra il club di provenienza e il giocatore è pendente una controversia in merito alla risoluzione del contratto. (Nella specie, un ex calciatore professionista stabilito in Francia contestava dinanzi ai giudici belgi alcune delle norme adottate dalla FIFA, sostenendo che avevano ostacolato il suo ingaggio da parte di un club di calcio belga. La Corte Ue ha dichiarato che l’insieme di tali norme è contrario al diritto dell’Unione. Da un lato, infatti, esse sono tali da ostacolare la libera circolazione dei calciatori professionisti che vogliano far evolvere la loro attività andando a lavorare per un nuovo club, stabilito nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione. Anche se è vero che restrizioni possono essere giustificate dall’obiettivo di garantire la regolarità delle competizioni tra club, mantenendo un certo grado di stabilità nell’organico, tuttavia, nel caso di specie, le norme, fatta salva la verifica da parte della Cour d’appel de Mons, sembrano spingersi, sotto molti aspetti, oltre quanto necessario per il perseguimento di tale obiettivo. D’altro canto, circa il diritto della concorrenza, le norme controverse hanno, secondo la Corte, lo scopo di restringere, se non addirittura di impedire, la concorrenza transfrontaliera che potrebbero farsi tutti i club di calcio professionistici stabiliti nell’UE ingaggiando unilateralmente giocatori contrattualmente legati a un altro club o giocatori il cui contratto sia stato asseritamente risolto senza giusta causa. La Corte ricorda che le norme che restringono in modo generalizzato la concorrenza sono assimilabili a un accordo di non sollecitazione).
in tema di
mediazione civile:
- Marco Marinaro, Mediazione civile, si va verso l’approvazione dei “correttivi”, (Guida al diritto 39/2024, 12-14) [*docente di Giustizia sostenibile e Adr presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università Luiss-Guido Carli di Roma]
sulla
magistratura onoraria (divieto di partecipazione a giudizi):
- Cass. pen. 6^, 10-25.9.24 n. 35857 (Guida al diritto 39/2024, 80 T): Il divieto di destinazione del giudice onorario di pace a comporre collegi che giudicano i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p., introdotto dall'art. 407 DLg 116/2017, determina una limitazione alla capacità del giudice ai sensi dell'art. 33, comma 1, c.p.p., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., in relazione all'art. 178, comma 1, lettera a), c.p.p., insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. In definitiva, l'art. 12 Dlgs 116/2017, come risulta dalla formulazione letterale e dalla sua valenza sistematica, non preclude al giudice onorario la sola pronuncia di provvedimenti definitori in relazione ai procedimenti per i reati indicati dall'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p., ma anche la stessa partecipazione ai collegi del tribunale di tali processi.
- (commento di) Alberto Cisterna, La Cassazione estende la nullità ad atti non decisori e reati connessi (Guida al diritto 39/2024, 83-86)
c.s.
Vincoli e svincoli
- Sviluppo significa liberazione dai "viluppi", cioè dai lacci fisici e culturali che incatenano l'uomo alla sua condizione (Federico Caffè, economista, sul tema liberismo versus statalismo)