sul c.d. decreto “criptoattività”:
DLg 5.9.2024 n. 129 (GU 13.9.24 n. 215, in vigore dal 14 settembre 2024), Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937
- testo del decreto (Guida al diritto 38/2024, 16-37) sotto il titolo: “Cripto-attività, il nostro legislatore adegua il diritto nazionale al regolamento MiCAR”
- mappa del decreto e guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 38/2024, 38-47)
- commento di Francesco Mazzini, Innovazione e stabilità finanziaria tutelano gli investitori dai rischi (Guida al diritto 38/2024, 48-54)
sul primato del diritto eurounitario:
- Corte giust. UE Ue 1^, 26.9.24, causa C-792/22 (Guida al diritto 38/2024, 59): Il giudice nazionale può disapplicare un verdetto della Consulta contrario al diritto Ue. (La Corte d’appello romena aveva chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla compatibilità tra una legge nazionale, come interpretata dalla Corte costituzionale, e il diritto UE in materia di sicurezza dei lavoratori. La Corte di giustizia statuisce che il diritto UE osta alla legge di uno Stato membro che, secondo la sua Corte costituzionale, rende la sentenza di un tribunale amministrativo su un «infortunio sul lavoro» definitiva per il tribunale penale, quando tale legge impedisca ai familiari della vittima di essere ascoltati. Il diritto dell’Unione, infatti, mira a proteggere la sicurezza dei lavoratori e obbliga il datore di lavoro a garantire un ambiente di lavoro sicuro. Rientra nella competenza nazionale determinare le procedure per far valere la responsabilità del datore di lavoro in caso di inadempimento, ma tali procedure non possono ostacolare l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto UE. Nei procedimenti giudiziari il diritto a un ricorso effettivo include il diritto di essere ascoltato. Tale diritto è violato se un organo giurisdizionale adotta una decisione sulla responsabilità civile senza consentire alle parti interessate di presentare i propri argomenti, I giudici nazionali devono potersi astenere dal seguire una decisione della loro Corte costituzionale se tale decisione collide col diritto UE. In tal caso, essi non possono essere oggetto di sanzioni disciplinari)
in tema di condictio indebiti:
- Cons. Stato VII 23.9.24 n. 7712, pres. Contessa, est. Noccelli (Guida al diritto 38/2024, 58): Al di fuori del raggio di disposizioni speciali che, nel campo delle prestazioni retributive, previdenziali e assistenziali, prevedono, nell’ordinamento italiano, l’irripetibilità dell’attribuzione erogata, la Corte costituzionale ha statuito che opera la disciplina generale dell’indebito oggettivo, di cui all’articolo 2033 c.c., secondo la quale chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato e ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. Per le pubbliche amministrazioni la restituzione delle somme indebite erogate al dipendente costituisce operazione doverosa, oggetto, dunque, di attività vincolata: va quindi affermata la natura doverosa della ripetizione. Ciò in quanto la percezione di emolumenti non dovuti impone alla PA l’esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione dell’art. 2033 c.c. anche nei rapporti di lavoro non privatizzati. Ne consegue che, in base alle coordinate ermeneutiche tracciate anche da altri plessi giurisdizionali - dalla Suprema Corte di cassazione fino alla Corte di Conti - l’azione di recupero della PA datrice di lavoro è dovuta a prescindere dalla buona fede del dipendente percettore.
in tema di impiego (licenziamento dei dirigenti):
- Cass. lav. 22.8.24 n. 23031 (Guida al diritto 38/2024, 56): La comprovata “inadeguatezza” del dirigente rispetto al ruolo, ai compiti e alle responsabilità affidategli, non rileva quale mancato raggiungimento di dati obiettivi o risultati aziendali, ma unicamente quale violazione dei doveri legati all’esecuzione della prestazione lavorativa. Tanto costituisce una giusta causa di recesso che legittima il licenziamento.
in tema di danno (da perdita di chance):
- Cass. lav. 23.9.24 n. 25442 (Guida al diritto 38/2024, 56): Il risarcimento del danno da c.d. perdita di chance non segue automaticamente a una procedura concorsuale illegittima (nella specie, selezione di dirigenti PA), ma va individuato nella sussistenza di elevate probabilità di esito vittorioso della selezione, la cui prova, anche presuntiva, non può essere integrata dall’esistenza di probabilità tutte pari tra i vari concorrenti alla selezione di conseguire il risultato atteso, occorrendo che si dimostri il nesso di causalità tra l’inadempimento datoriale e il suddetto danno in termini prossimi alla certezza.
in tema di status (sesso: cambiamento di sesso e terzo genere):
- Corte cost. 27.7.24 n. 143, pres. Barbera, red. Petitti (Guida al diritto 38/2024, 62 T, sotto il titolo: “No della Consulta al terzo genere, la materia va regolamentata dal legislatore”): Poiché va escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, DLg 150/2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
- (commento di) Giuseppe Finocchiaro*, Rettifica del sesso tra diritto e realtà in un necessario rapporto di scambio (Guida al diritto 38/2024, 12-14, editoriale) [*professore di Diritto processuale civile presso l’Università di Brescia]
- (commento di) Valeria Cianciolo, È irragionevole imporre l’obbligo di autorizzare l’intervento chirurgico (Guida al diritto 38/2024, 71-75): la sentenza affronta un tema nuovo: l’identità di genere non binaria.
in tema di segreto professionale (consulenza legale):
- Corte giust. Ue 2^, 26.9.24, causa C-432/23 (Guida al diritto 38/2024, 59): Una corretta interpretazione del rapporto tra direttiva 15.2.2011 n. 16 del Consiglio (direttiva 2011/16, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale) e diritto alla confidenzialità delle informazioni impone di leggere l’art. 7 della Carta alla luce dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che riconosce una tutela rafforzata alle comunicazioni tra avvocati e clienti. La tutela della confidenzialità delle informazioni comprende non solo l’attività di difesa, ma anche la consulenza legale, inclusa quella in materia fiscale e societaria. Gli avvocati hanno un ruolo fondamentale in una società democratica, ossia l’assistenza ai propri clienti che non devono temere l’ingerenza nelle comunicazioni con l’avvocato. Questo vale per ogni settore, e anche quando il legale agisce tramite una società, fornendo servizi professionali. È vero che non si tratta di prerogative assolute e che in passato la stessa Corte ha ammesso che talune richieste non pregiudicano il contenuto essenziale del diritto al rispetto della segretezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti, ma un eventuale limite a questo diritto è ammissibile solo se l’incidenza è limitata e solo a seguito dell’autorizzazione del cliente. Per l’effetto, se l’Amministrazione tributaria ordina la trasmissione di informazioni detenute dal legale, relative alla costituzione di strutture societarie di investimento, si verifica, anche nei casi di esigenze di natura fiscale, una violazione dell’art. 7 della Carta incompatibile con la tutela rafforzata di cui gode il legale anche nell’attività di consulenza. (La vicenda aveva al centro l’Ordine degli avvocati di Lussemburgo e l’Amministrazione tributaria, che aveva trasmesso un’ingiunzione a una società di consulenza su richiesta dell’autorità spagnola, relativa ai servizi forniti a una società di diritto spagnolo).
in tema di privacy (violazioni):
- Corte giust. Ue 1^, 26.9.24, causa C-768/21 (Guida al diritto 38/2024, ) In caso di accertamento di una violazione di dati personali, l’autorità di controllo non è tenuta ad adottare una misura correttiva, in particolare l’irrogazione di una sanzione amministrativa, qualora ciò non sia necessario al fine di porre rimedio alla carenza rilevata e garantire il pieno rispetto del RGPD. Ciò potrebbe verificarsi, in particolare, se il titolare del trattamento, non appena ne sia venuto a conoscenza, abbia adottato le misure necessarie affinché detta violazione cessi e non si ripeta. Il RGPD lascia all’autorità di controllo un margine di discrezionalità quanto al modo in cui essa deve porre rimedio all’inadeguatezza constatata. Tale margine è limitato dalla necessità di garantire un livello coerente ed elevato di protezione dei dati personali mediante un’applicazione rigorosa del RGPD. (Nella fattispecie, spetta al giudice tedesco verificare se il commissario per la protezione dei dati abbia rispettato tali limiti).
in tema di turismo (contratti di viaggio - giudice competente):
- Corte giust. Ue 2^, 29.7.24, causa C-774/22 (Guida al diritto 38/2024, 104 s.m.): L'art. 18 del regolamento n. 1215/2012 va interpretato nel senso che stabilisce la competenza sia internazionale sia territoriale del giudice dello Stato membro nella cui circoscrizione è domiciliato il consumatore, qualora tale giudice sia investito da detto consumatore di una controversia tra quest'ultimo e un organizzatore di viaggi a seguito della conclusione di un contratto di pacchetto turistico, e qualora tali due contraenti siano entrambi domiciliati in detto Stato membro, ma la destinazione del viaggio sia all'estero.
- (commento di) Marina Castellaneta, Contratti di viaggi, competenza territoriale e internazionale anche se le parti sono dello stesso Stato (Guida al diritto 38/2024, 104-106)
c.s.
Quelli che più mi piacerebbe frequentare sono tutti morti prima della nascita di Cristo (Alessandro Giuli, Ministro della cultura)