in materia penale:
- Caterina Malavenda*, Presunzione di innocenza, un totem con “effetto boomerang” sui media (Guida al diritto 6/2025, 12-14, editoriale) [*avvocato del Foro di Lodi ed esperta di diritto dell’informazione]
in materia di concorrenza:
L 16.12.2024 n. 193 [GU 17.12.24 n. 295, in vigore dal 18 dicembre 2024], Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023
- testo della legge (Guida al diritto 6/2025, 15-42) sotto il titolo “Legge concorrenza 2023, per le concessioni autostradali passa la gara e lo stop agli automatismi”
- commenti:
- Marcello Clarich, Una riforma delle concessioni in linea con le indicazioni europee (Guida al diritto 6/2025, 43-44) [novità]
- Giuliano Fonderico, Ampliati gli affidamenti con gara ma con spazio anche all’in-house (Guida al diritto 6/2025, 45-47) [modelli organizzativi e affidamenti]
- Giuseppe Urbano, Se c’è inadempimento del gestore più garanzie per il concedente (Guida al diritto 6/2025, 48-51) [contratto di concessione]
- Claudio Guccione e Maria Ferrante, Con gli accantonamenti nei Fondi passa la “regia unica” sulle tariffe (Guida al diritto 6/2025, 52-54) [tariffe e investimenti]
- Andrea Nardi, Prodotti confezionati: se c’è taglio della quantità va informato il cliente (Guida al diritto 6/2025, 55-57) [tutela del consumatore]
- Alessandro Enrico Basilico, Rc auto: per le “scatole nere” necessaria l’interoperabilità (Guida al diritto 6/2025, 58-60) [assicurazioni]
- Francesco Guarracino, Bollette: sì alle “tutele graduali” se è l’opzione più vantaggiosa (Guida al diritto 6/2025, 61-62) [energia e clienti vulnerabili]
- Alessandro Enrico Basilico, Taxi e Ncc, nessuna riforma organica ma solo più sanzioni verso gli abusivi (Guida al diritto 6/2025, 63-64) [trasporti pubblici e privati]
- Valeria Ianniello, Consolidata la liberalizzazione” di gazebo o verande amovibili (Guida al diritto 6/2025, 65-68) [spazi e aree pubbliche]
- Veronica Madonna, Start-up innovative: dopo 12 anni nuove regole su requisiti e incentivi (Guida al diritto 6/2025, 69-71) [società e imprese]
- Anna Marcantonio, Regole e finanziamenti del Ssn secondo i criteri della competitività (Guida al diritto 6/2025, 72-74) [prestazioni sanitarie]
- Veronica Madonna, Buoni pasto: tetto massimo al 5% per le commissioni degli esercenti (Guida al diritto 6/2025, 75-77) [società e imprese]
in tema di autonomia differenziata (no referendum):
- Corte cost. 7.2.25 n. 10, pres. Amoroso, red. D’Alberti (Guida al diritto 6/2025, 82): L’oggetto e la finalità del quesito referendario non risultano chiari. Il quesito ha come oggetto l’abrogazione della legge 26.6.2024 n. 86 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione),), come risultante a seguito della sentenza n. 192/2024 della Corte costituzionale. Tale sentenza ha profondamente inciso sull’architettura essenziale della legge, avendo dichiarato incostituzionali molteplici disposizioni della stessa e l’illegittimità consequenziale di altre disposizioni, fornendo anche l’interpretazione costituzionalmente orientata di ulteriori disposizioni. La sentenza n. 192 ha comportato il trasversale ridimensionamento dell’oggetto dei possibili trasferimenti alle regioni (solo specifiche funzioni e non già materie), nonché la paralisi dell’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti diritti civili o sociali. Pertanto a oggi non c’è modo di determinare i LEP. Ne consegue che risulta oscuro l’oggetto del quesito (che originariamente riguardava la legge n. 86 e ora riguarda quel che resta della stessa legge a seguito delle numerose e complesse modifiche apportate dalla sentenza n. 192), il che pregiudica la possibilità di una scelta libera e consapevole da parte dell’elettore, garantita dalla Costituzione. Il quesito è inoltre privo di chiarezza quanto alla sua finalità.
in materia di immigrazione (permesso di soggiorno):
- Cons. Stato III 16.1.25 n. 333, pres. Corradino, est. Marra (Guida al diritto 6/2025, 82): La buona fede, declinata nella prospettiva del cittadino che entra in contatto col potere autoritativo, diviene la quarta «e», quella della “empatia” accanto ai consolidati canoni di efficacia, efficienza ed economicità della pubblica amministrazione. Un simile obiettivo risulterebbe vanificato ove si ritenesse che l’autorità competente, pur avendo attivato il soccorso istruttorio, non abbia il dovere di reiterare la notifica della richiesta di integrazione documentale a seguito di un unico tentativo risultato vano. Tanto più l’obbligo di reiterare la notifica si impone se, come nel caso esaminato, vi sono fondati motivi di ritenere sussistenti i requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno. Su queste basi, non merita di essere condivisa la sentenza di primo grado nella parte in cui non valorizza un obbligo di buona fede gravante sulla PA, che, nel caso di specie, si sostanziava nell’obbligo dell’autorità competente di reiterare la richiesta di integrazione documentale, ove la prima notifica non fosse andata a buon fine. Peraltro, i doveri di correttezza e buona fede risultano ancor più imprescindibili se si considera la delicatezza dell’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno, in relazione alla quale vengono in gioco interessi e diritti fondamentali della persona umana.
in tema di inquinamento (Terra dei Fuochi):
- Cedu 1^, 30.1.25, ric. 51567/14 e altri (Guida al diritto 6/2025, 112 s.m.): L'inerzia dello Stato che, a fronte di un rischio reale e accertabile, non adotta misure preventive idonee e necessarie a impedire e a combattere il grave inquinamento causato dallo sversamento, dall'interramento e dalla combustione dei rifiuti comporta una violazione del diritto alla vita. L'assenza di misure adeguate e la mancata informazione agli abitanti di quelle zone hanno costituito una violazione della Convenzione causando conseguenze negative sui ricorrenti. Lo Stato deve adottare entro due anni le misure generali per riqualificare quei territori e permettere l'esercizio del diritto alla vita.
- (commento di) Marina Castellaneta, Terra dei fuochi, la Corte dell’Uomo condanna l’Italia perché non assicura il diritto alla vita (Guida al diritto 6/2025, 112-114)
in tema di domicilio digitale:
- Cass. 1^, 22.1.25 n. 1615 (Guida al diritto 6/2025, 84 T, sotto il titolo: “Pec professionale” utilizzabile anche
per notificare atti estranei alla propria attività): In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti a essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto.
- (commento di) Carmelo Minnella, L’atto si considera perfezionato con la ricevuta di avvenuta consegna (Guida al diritto 6/2025, 87-91). Prima della notifica occorre verificare se l'indirizzo Pec “professionale” sia stato mantenuto anche come domicilio digitale “privato”. Resta il dubbio delle conseguenze della notifica qualora, in caso di differenza tra Pec professionale e quella personale, la notifica venga effettuata nella prima.
in tema di estradizione:
- Corte di Appello di Roma, 21.1.25 n. 11 (ord.za) (Guida al diritto 6/2025, 108-109 s.m., annotata): In tema di richiesta di consegna avanzata nei confronti di soggetto colpito da mandato di arresto internazionale dalla Corte penale internazionale (Cpi), la legge 237/2012 – che recepisce, nell'ordinamento italiano, lo statuto istitutivo della Cpi di cui alla L 232/1999 - non prevede, diversamente dalla disciplina estradizionale ex art. 716 c.p.p., la possibilità dell'arresto d'iniziativa da parte della polizia giudiziaria dei soggetti attinti da mandato di arresto internazionale, ma prescrive una procedura speciale analiticamente scandita in tutti i suoi adempimenti relativi allo status libertatis della persona dall'art. 11 per i casi in cui la richiesta di consegna da parte della Cpi sia già pervenuta e dall'art. 14 per i casi in cui tale richiesta non sia ancora pervenuta ma la Corte stessa faccia richiesta di applicazione provvisoria della misura cautelare; trattasi di procedura speciale che prescrive - ex art. 2, comma 1, L 237/2012 - una prodromica e irrinunciabile interlocuzione tra Ministro della giustizia e Procura generale presso la Corte d'appello di Roma e la successiva trasmissione degli atti dal Ministro della giustizia alla suddetta Procura generale; in assenza di tali doverosi adempimenti, non è possibile applicare il disposto generale di cui all'art. 716 c..p., in ossequio al principio secondo cui ubi lex voluit dixit. Ne consegue che, in difetto delle condizioni per la convalida dell'arresto provvisorio effettuato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, va dichiarato il non luogo a provvedere sullo stesso, in quanto irrituale, non essendo previsto dalla L 237/2012 e, in mancanza di richiesta di applicazione di misura cautelare da parte del Procuratore generale di Roma per mancata trasmissione degli atti della Cpi di competenza ministeriale, va ordinata l'immediata scarcerazione della persona richiesta in consegna. (Nella fattispecie, si trattava del mandato di arresto internazionale emesso il 18 gennaio 2025 dalla Corte penale internazionale, Prima camera preliminare, a carico di Najeem Osema Almasri Habish, per crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi nella prigione di Mitiga, in Libia, dal 15 febbraio 2011 e in particolare oltraggio alla dignità umana, stupro, violenza sessuale, omicidio, tortura, trattamento crudele ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera c, nn. 1 e 2, lettera 3, n. 6, in danno di vittime detenute per motivi di carattere religioso, in quanto cristiane o atee, ideologico, perché omosessuali o comunque perché asseritamente responsabili di atteggiamenti d'opposizione ai membri delle Forze speciali di deterrenza, di cui faceva parte di generale libico Elmasry).
c.s.
Diritto e religione
- Il diritto senza la fede degenera in mero legalismo, la fede senza diritto degenera in mera religiosità
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Il divorzio tra diritto e religione rischia di condannare l'Occidente al declino
(Harold J. Berman, giurista USA, da "L'interazione tra diritto e religione")