in tema di
autonomia differenziata:
- Giulio M. Salerno*, La legge sull’autonomia differenziata si colloca sui binari della Costituzione (Guida al diritto 1/2025, 6-8, editoriale). La sentenza 192/2024 della Corte costituzionale e la ricostruzione complessiva dell’assetto costituzionale del nostro regionalismo. [*professore ordinario di diritto costituzionale presso l’Università di Macerata]
in tema di
circolazione (modifiche al codice stradale):
L 25.11.2024 n. 177 [GU 29.11.24 n. 280, in vigore dal 14 dicembre 2024], Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
- testo della legge (Guida al diritto 1/2025, 9-36)
- modifiche al codice della strada (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 1/2025, 37-83)
- guida alla lettura e mappa delle novità principali, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 1/2025, 84-98)
- guida tematica sulle novità della riforma, a cura di Domenico Carola (Guida al diritto 1/2025, 99-109)
- commenti:
- Aldo Natalini, Scompare il nesso causale dal Cds, norma a rischio di illegittimità (Guida al diritto 1/2025, 110-115) [il “diritto penale stradale”]
- Aldo Natalini, Spuntano le aggravanti speciali per l’abbandono di animali in strada (Guida al diritto 1/2025, 116-118) [le modifiche al codice stradale]
sul c.d.
decreto milleproroghe:
DL 27.12.2024 n. 202 [GU 27.12.24 n. 302, in vigore dal 28 dicembre 2024], Disposizioni urgenti in materia di termini normativi
- guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 1/2025, 119-125) sotto il titolo: “Milleproroghe: per Scia e permessi di costruire passa lo slittamento di altri sei mesi” [si prorogano di ulteriori 6 mesi, da 30 mesi a 36, i termini di inizio e ultimazione dei lavori in materia edilizia relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2024]
in tema di
soccorso istruttorio (file vuoto):
- Cons. Stato V 8.11.24 n. 8947, pres. Lotti, est. Santini (Guida al diritto 1/2025, 129): Se è vero che l’interesse pubblico primario è garantire il favor partecipationis quale presupposto di meritocrazia e qualità dei servizi pubblici, è anche vero che si configurano in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza che impongono al concorrente di assolvere gli oneri di cooperazione con la PA: informazioni non reticenti e complete, moduli correttamente compilati, documenti leggibili. Si deduce che il “soccorso istruttorio” da parte della PA va attivato solamente qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili, rispondendo tale scelta amministrativa a un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e lealtà. Su queste basi, inviare online un “file vuoto” è perfettamente equivalente all’invio per disattenzione o trascuratezza di un CD privo di documenti. In altre parole, a nulla vale che il CD sia contenuto in un involucro esterno e completo di copertina con informazioni ovvero che il file sia correttamente denominato: in queste circostanze non è invocabile il soccorso istruttorio perché a ciò osta il primo criterio di selezione, già prima della valutazione di requisiti, offerte e prove: l’autoresponsabilità evidentemente dimostrata dagli altri ma non dal concorrente escluso.
in tema di
professione forense
(società tra avvocati):
- Corte giust. Ue, Grande sezione, 19.12.24, causa C-295/23 (Guida al diritto 1/2025, 130): È legittimo, da parte di uno Stato membro, vietare la partecipazione di investitori puramente finanziari al capitale di una società di avvocati, trattandosi di una restrizione della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali giustificata dall’obiettivo di garantire che gli avvocati possano esercitare la loro professione in modo indipendente e nel rispetto dei loro obblighi professionali e deontologici.
in tema di
donazione
(revoca):
- Cass. 2^, 16.12.24 n. 32682 (Guida al diritto 1/2025, 127): Anche nel caso di convivenza la donazione può essere revocata per ingiuria grave all’onore del donatario. [La SC conferma la revoca della donazione di un appartamento destinato alla convivenza di fatto, a causa dell’ingiuria grave agita dalla donataria in danno del suo compagno, che le aveva donato la casa a sostegno della serietà dell’intento di proseguire la loro relazione personale. La donna, appena ricevuto dal compagno l’immobile, nel quale già abitavano entrambi, lo aveva invitato ad andarsene non appena avesse trovato una nuova sistemazione e una volta dismessa la coabitazione la donna aveva immediatamente condiviso l’appartamento col nuovo compagno con cui aveva una relazione clandestina già al momento della donazione in suo favore. Un comportamento ritenuto, dai giudici di merito e di legittimità, lesivo del decoro e dell’onore del donante per la pregressa infedeltà della propria compagna, che aveva taciuto di avere un’altra parallela relazione sentimentale poi repentinamente esibita socialmente appena il donante aveva lasciato la casa nella piena disponibilità dell’ormai ex compagna. L’offesa all’onore e al decoro della persona è di derivazione penale e - nel caso della donazione - si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, dal comportamento del donatario stesso, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante]
in tema di
locazione:
- Cass. 3^, 16.12.24 n. 32696 (Guida al diritto 1/2025, 127): In caso di nullità del contratto di locazione per difetto di forma scritta e di registrazione, il conduttore ha diritto alla restituzione dei canoni versati (articolo 2033 c.c.). Tuttavia, considerato che comunque il godimento del bene vi è stato, il locatore può eccepire l’arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.): il parametro deve essere la diminuzione patrimoniale effettivamente subita (dal locatore) che non può dunque automaticamente coincidere coi canoni incassati.
sul lavoro di immigrati (assegni familiari):
- Corte giust. Ue 5^, 19.11.24, causa C-664/23 (Guida al diritto 1/2025, 130): Per il riconoscimento degli assegni familiari ai lavoratori stranieri non può essere richiesta la dimostrazione che i figli nati in un Paese terzo siano entrati sul territorio nazionale in maniera legale. Uno Stato membro (nella specie, la Francia) non può operare questa distinzione tra aventi diritto: i cittadini di Paesi terzi, che siano stati ammessi in uno Stato membro per lo svolgimento in modo regolare di un’attività lavorativa, hanno diritto di beneficiare della parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali.
sul
lavoro domestico (colf, orario di lavoro):
- Corte giust. Ue 7^, 19.12.24, causa C-531/23 (Guida al diritto 1/2025, 130): È contraria al diritto Ue un’interpretazione delle disposizioni nazionali che esoneri i datori di lavoro dall’obbligo di istituire un sistema di registrazione-attestazione dell’orario giornaliero di lavoro dei collaboratori domestici; altrimenti tale categoria si vedrebbe privata della possibilità di determinare in modo obiettivo e affidabile il numero di ore di lavoro effettuate e la loro ripartizione nel tempo. Per il settore di lavoro in questione va precisato che, se è possibile prevedere regole particolari in ragione delle specificità di taluni datori di lavoro, come le loro dimensioni, va però effettivamente garantito il fine di computare la durata massima settimanale del lavoro. Le deroghe possono essere previste, ad esempio, per quanto riguarda le ore di lavoro straordinario e il lavoro a tempo parziale, purché esse non svuotino di contenuto la normativa comunitaria.
c.s.
Solo un a mente educata può capire un pensiero diverso dal suo senza necessità di accettarlo (Aristotele)