sulla
dirigenza pubblica:
- Sabino Cassese, Vent’anni dopo: i dirigenti pubblici sono ancora sull’isola che non c’è (Giornale dir. amm. 5/2024, 581-583)
sulle
società pubbliche:
- Sveva Del Gatto, Le società pubbliche tra obiettivi di razionalizzazione e prospettive di rilancio (Giornale dir. amm. 5/2024, 584-593). Analisi del “Rapporto sulle partecipazioni delle pubbliche amministrazioni” pubblicato dal MEF (si tratta del rapporto sull’assetto complessivo delle società in cui le Amministrazioni detengono partecipazioni, dirette o indirette, ai sensi dell’art. 20 del TSUPP - Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica)
sulla
governance economica Ue:
- Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2024 relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio - in G.U.U.E., serie L, 30 aprile 2024
- Regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio del 29 aprile 2024 recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi - in G.U.U.E., serie L, 30 aprile 2024
- Direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio del 29 aprile 2024 recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri - in G.U.U.E., serie L, 30 aprile 2024
- (commento di) Rita Perez, Il Patto di stabilità e crescita e le nuove regole fiscali dell’Unione (Giornale dir. amm. 5/2024, 594-). Dopo la pandemia e la conseguente crisi finanziaria, che hanno determinato la sospensione del rispetto, da parte degli Stati, dei parametri finanziari europei, la Commissione europea ha proposto una riforma del Patto di stabilità e crescita (PSC) adottato nel 1997 con il Trattato di Amsterdam, alla quale l’Ecofin, nel maggio 2024, ha apportato alcune correzioni. Nella riforma, che attribuisce particolare attenzione alle nuove regole fiscali dell’Unione, sono carenti gli interventi per la crescita.
- (commento di) Alessandro Villa, Il regolamento sul “braccio preventivo”: questioni antiche e recenti aperture (Giornale dir. amm. 5/2024, 600-606). Durante la negoziazione che ha portato al nuovo Patto di stabilità e crescita, i c.d. Paesi frugali, fermamente a favore dei criteri e delle regole del libero mercato e delle politiche di austerity, si sono dimostrati poco propensi a ridisegnare in modo strutturale le regole che hanno contraddistinto, negli anni, il governo dell’eurozona.
- (commento di) Giustino Lo Conte, Il regolamento sul “braccio correttivo”, tra conferme e innovazioni (Giornale dir. amm. 5/2024, 606-611). Per quanto riguarda il braccio correttivo, la riforma non modifica la procedura per disavanzi eccessivi (PDE) basata sul disavanzo, mentre rafforza quella basata sul criterio del debito pubblico.
- (commento di) Giustino Lo Conte, La Direttiva sui requisiti per i Quadri di bilancio: analisi e prospettive di riforma nell’Unione europea (Giornale dir. amm. 5/2024, 611-621). La Direttiva UE 1265/2024, che modifica la Dir. 2011/85/UE e i quadri di bilancio degli Stati membri, delinea un’architettura integrata per l’esercizio di una sorveglianza macro fiscale basata su tre pilastri chiave: la sostenibilità del debito, la promozione di una crescita sostenibile attraverso nuovi parametri di rendicontazione, e il rafforzamento delle istituzioni finanziarie indipendenti.
sulla (attuazione della)
direttiva appalti:
- Corte giustizia UE, Grande Sezione, 21.12.23, causa C-66/22, Infraestruturas de Portugal c. Toscca (Giornale dir. amm. 5/2024, 623, solo massime):
L’art. 57, par. 4, comma 1, Dir. 2014/24/UE obbliga gli Stati membri a recepire nel proprio diritto nazionale tutti i motivi di esclusione facoltativi elencati in tale disposizione, pur potendo gli Stati membri alternativamente prevedere la facoltà o l’obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare tali motivi.
L’art. 80, par. 1, comma 1, Dir. 2014/25/UE comporta l’obbligo per gli Stati membri di prevedere, nelle procedure rientranti nell’ambito di applicazione di tale direttiva, la possibilità per gli enti aggiudicatori di includere i motivi di esclusione elencati all’art. 57, par. 4, Dir. 2014/24/UE tra i criteri oggettivi di esclusione, ovvero di stabilire, a norma del terzo comma, l’obbligo degli enti aggiudicatori di includere detti motivi.
È incompatibile con l’art. 57, par. 4, comma 1, lett. d), Dir. 2014/24/UE una normativa nazionale che impedisca all’amministrazione aggiudicatrice, in assenza di una decisione dell’autorità nazionale garante per la concorrenza, di escludere l’operatore economico, laddove disponga di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che, anteriormente alla procedura di aggiudicazione, ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.
L’art. 57, par. 4, comma 1, lett. d), Dir. 2014/24/UE va interpretato, alla luce del principio di proporzionalità, nel senso che esso osta a una normativa nazionale che vincoli l’amministrazione aggiudicatrice a conformare la valutazione dell’integrità e dell’affidabilità di un offerente alle conclusioni di una decisione dell’autorità nazionale garante della concorrenza che ne dispone l’interdizione dalle procedure di aggiudicazione di appalti, pregiudicando il potere discrezionale di cui deve godere l’amministrazione aggiudicatrice e, in sostanza, affidando alla sola autorità garante il potere di decidere circa l’esclusione di operatori economici dalle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici a causa di violazioni delle norme in materia di concorrenza.
- (commento di) Luca Alessandria, La discrezionalità del legislatore e dell’amministrazione nell’attuazione della direttiva appalti (Giornale dir. amm. 5/2024, 623-638). Revirement sui motivi di esclusione facoltativa: nel non facile intento di individuare un punto di equilibrio soddisfacente tra obblighi di fonte sovranazionale e prerogative degli Stati membri nella disciplina eurounitaria dei contratti pubblici, la sentenza ribadisce la piena discrezionalità dell’Amministrazione aggiudicatrice nell’applicare la causa di esclusione relativa alla commissione di illeciti anticoncorrenziali da parte dell’operatore economico,
in tema di
privacy
(data protection e competenza legislativa):
- Corte cost. 23.4.24 n. 69, pres. Barbera, red. Navarretta (Giornale dir. amm. 5/2024, 639 s.m.): L’art. 3 LR Puglia 15.6.2023 n. 13 - che rendeva obbligatoria, per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture private di carattere sanitario, sociosanitario e socioassistenziale, l’installazione di sistemi di videosorveglianza, introducendo, correlativamente, regole in materia di protezione dei dati personali - è incostituzionale per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 2, Cost. Nell’esercizio della competenza fissata nell’art. 16 Tfue (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), l’UE detta una complessa disciplina in materia di trattamento dei dati personali, che trova completamento e integrazione nelle fonti nazionali. A fronte della complessità e ampiezza dei profili implicati nel trattamento dei dati personali, che richiedono delicati bilanciamenti fra diritti spesso di rango inviolabile, l’intervento della Regione vìola i vincoli derivanti dall’UE e invade la competenza legislativa esclusiva spettante allo Stato, in quanto si sovrappone con proprie previsioni autonome e con un rinvio selettivo al delicato intreccio di fonti dettate dall’Unione europea e dallo Stato. Infatti, non spetta alla Regione operare una selezione di fonti e di regole chiamate a disciplinare questa complessa e delicata materia perché, in questo modo, essa non solo si sovrappone alle normative eurounitaria e statale, travalicando le proprie competenze, ma effettua un’arbitraria scelta normativa che equivale a qualificare come vincolanti le sole regole individuate dal legislatore regionale e non anche le altre.
- (commento di) Francesco Midiri, Il ruolo delle regioni nella disciplina della protezione dei dati personali (Giornale dir. amm. 5/2024, 639-647)
in tema di
trasporto pubblico locale non di linea, servizi innovativi e sharing economy:
- Corte cost., 7.3.24 n. 36 - Pres. Barbera (Giornale dir. amm. 5/2024, 649 s.m.): Non è fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo, in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. e), Cost., di un articolo di legge regionale (nella specie, Calabria) che consente ai Comuni di autorizzare - in via sperimentale - forme innovative di servizio all’utenza su richiesta dei titolari di licenza taxi. La disposizione impugnata non annovera tra i suoi destinatari coloro che esercitano il servizio di NCC ricalcando così, nelle sue linee essenziali, la normativa statale, e si colloca dunque nell’alveo della competenza regionale residuale nella materia del trasporto pubblico locale. Il ricorso non risulta fondato neppure con riferimento al supposto divieto di svolgere servizi innovativi in capo alle imprese autorizzate al servizio di NCC. Tali vincoli, per essere legittimi, dovrebbero infatti essere funzionali alla tutela di uno specifico interesse pubblico, adeguati e proporzionati rispetto allo scopo da perseguire. Non è il caso di previsioni che impediscano agli NCC di erogare servizi innovativi. Di tali normative va assicurata una corretta interpretazione, in quanto un divieto generalizzato mancherebbe di qualsiasi giustificazione razionale e configurerebbe una misura protezionistica a favore di una determinata categoria di imprese, pregiudicando la libertà di iniziativa economica privata e il benessere dei cittadini. In un contesto in cui si rilevano notevoli difficoltà nel soddisfare in modo efficiente la domanda di trasporto locale non di linea e in cui l’incontro tra la domanda e l’offerta si avvale anche delle applicazioni su internet, i cittadini tendono a rivolgersi in maniera indifferenziata a taxi e NCC i cui servizi confluiscono in un unico mercato.
- (commento di) Nicoletta Rangone, Servizi innovativi e benessere dei cittadini nel trasporto non di linea (Giornale dir. amm. 5/2024, 649-656). La sentenza riporta l’attenzione sull’inadeguato inquadramento regolamentare del trasporto non di linea, a fronte delle innumerevoli possibilità derivanti dall’innovazione tecnologica e dalla ricchezza dei dati a disposizione. La Corte apre ad una tutela dei cittadini che porta la domanda di mobilità a confluire in un unico mercato e riconosce un ruolo centrale all’innovazione. Tale lettura risulta in contrasto con il processo di riforma in atto, che resiste all’innovazione nella mobilità e ignora la domanda dei cittadini.
in tema di
autorizzazione paesaggistica:
- Cons. Stato III 26.4.24 n. 3780, pres. Caputo, est. Sestini (Giornale dir. amm. 5/2024, 657 s.m.): 1. La realizzazione di un’importante opera architettonica di complessiva riqualificazione di un centro urbano precedentemente degradato, anche se ascrivibile in primo luogo all’interesse economico che ha motivato il finanziamento privato delle nuove opere edilizie e diversamente valutabile quanto al soggettivo apprezzamento estetico, non rappresenta una violazione dei vincoli di tutela e non apporta una effettiva degradazione del contesto paesaggistico. 2. È da ritenersi legittima, sotto il profilo della ponderazione e comparazione dei diversi profili d’interesse pubblico coinvolti, la valutazione dell’Ente democraticamente esponenziale della Comunità locale che, non irragionevolmente, ha ritenuto prevalenti le esigenze di sistemazione e modernizzazione dell’habitat urbano rispetto alla preservazione di contesti tradizionali oramai compromessi.
- (commento di) Anna Pirri Valentini, La disciplina dell’autorizzazione paesaggistica all’insorgere di nuovi interessi pubblici (Giornale dir. amm. 5/2024, 657-668). La sentenza dichiara in parte inammissibile, in parte improcedibile e in parte infondato il ricorso proposto da Italia Nostra Onlus per la riforma della sentenza TAR Salerno n. 1420/ 2019 in ordine alla realizzazione del compendio immobiliare “Crescent” sito nel Comune di Salerno.
sul
principio del risultato:
Cons. Stato III 26.3.24 n. 2866, pres. Corradino, est. Tulumello (Giornale dir. amm. 5/2024, 669 s.m.): Il profilo “causale” del singolo provvedimento deve essere interpretato in coerenza con la complessiva vicenda amministrativa (la c.d. “operazione”) da cui origina e nell’ottica del “risultato” della stessa. In particolare, il risultato non va inteso quale valore antagonista rispetto alla legalità amministrativa, concorrendo a integrare il paradigma normativo e, di riflesso, ad ampliare il sindacato giurisdizionale: il che fa transitare nell’area della legittimità, e quindi della giustiziabilità, opzioni e scelte sinora ritenute insindacabili in quanto attinenti al “merito amministrativo”.
- (commento di) Stefano Vaccari, Principio del risultato e legalità amministrativa (Giornale dir. amm. 5/2024, 669-680). La “positivizzazione” del principio del risultato: mera formula linguistica o precetto giuridicamente innovativo?
sul
trasferimento di sedi farmaceutiche:
- Cons. Stato VI 13.3.24 n. 2450, pres. Greco, est. Tomaiuoli (Giornale dir. amm. 5/2024, 681 s.m.): La libertà di trasferimento del farmacista all’interno della propria zona di competenza non è incondizionata, perché il suo esercizio è soggetto all’autorizzazione dell’autorità competente: la quale è chiamata a verificare che il locale indicato per il trasferimento della farmacia sia situato in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona, vantando un significativo grado di discrezionalità nella decisione.
- (commento di) Gabriele Torelli, L’autorizzazione del Comune al trasferimento della farmacia nella medesima zona di competenza (Giornale dir. amm. 5/2024, 681-688)
in tema di
asilo:
- Cass. SS.UU. 29.4.24 n. 11399 (Giornale dir. amm. 5/2024, 689 s.m.): 1. Il rinvio pregiudiziale di cui all’art. 163 c.p.c., in presenza di tutte le condizioni previste dalla disposizione, può riguardare questioni di diritto che sorgono anche nei procedimenti cautelari ante o in corso di causa. 2. In caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza, emesso dalla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nei confronti di un soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo qualora la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra un’ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In caso contrario, ossia laddove la procedura accelerata non sia stata osservata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della commissione territoriale.
- (commento di) Edoardo Giardino, Protezione internazionale, rinvio pregiudiziale e legalità procedimentale (Giornale dir. amm. 5/2024, 689-697)
in tema di
co-progettazione (partenariato collaborativo):
- TAR Liguria 1^, 3.5.24 n. 310, pres. Caruso, est. Felleti (Giornale dir. amm. 5/2024, 699 s.m.): 1. L’attivazione di una procedura di partenariato collaborativo in forma di co-progettazione, ai sensi dell’art. 55 DLg 117/2017, non esime l’Amministrazione procedente dall’obbligo di un’adeguata motivazione circa il ricorso ad uno schema organizzativo che si pone come alternativo a quello fondato sulla concorrenza. Siffatta motivazione deve evidenziare, con riguardo a ciascuna singola vicenda oggetto di considerazione, i profili di preferenza di tale procedura rispetto ad un’ordinaria gara d’appalto. 2. L’affidamento dei servizi sociali ricade nel perimetro applicativo delle disposizioni in tema di contratti pubblici nella misura in cui l’Amministrazione corrisponda al prestatore dell’attività di interesse generale un corrispettivo o, comunque, una qualsivoglia forma di remunerazione. Le procedure di cui al codice del Terzo settore (DLg 117/2017) non rientrano nel campo di applicazione del codice dei contratti pubblici quando l’organismo del Terzo settore svolga il servizio in forma gratuita, trattandosi di un fenomeno non economico che è strutturalmente fuori dalle logiche del mercato.
- (commento di) Emiliano Frediani, Il buon governo della co-progettazione (Giornale dir. amm. 5/2024, 699-709)
in tema di
istruzione (dottorato di ricerca e abilitazione all’insegnamento:
- TAR Roma 3^-bis, 11.12.23 n. 18571, pres. Sapone, est. Tuccillo (Giornale dir. amm. 5/2024, 711 s.m.): Il requisito dell’abilitazione all’insegnamento, in ragione della sua elevata specificità e dell’importanza che riveste, non è in alcun modo surrogabile, quale requisito di accesso ai concorsi per le scuole secondarie, di primo e secondo grado. In assenza di una chiara ed espressa disposizione di legge in senso contrario il titolo di dottore di ricerca non è ad esso equiparabile.
- (commento di) Monica Cocconi, La differenza ontologica fra i percorsi formativi del dottorato di ricerca e quelli abilitanti all’insegnamento nella scuola (Giornale dir. amm. 5/2024, 711-719)
c.s.
Internet, Google, e-mail, tutto comunica, e tuttavia non ci si riesce a comprendere di più. Tutto è cambiato e nulla è cambiato (Edgar Morin, da “La mia Parigi, i miei ricordi", 2013, pag. 206)