sul
codice dei contratti:
- Luigi Carbone, Il Codice dei contratti pubblici: un anno di applicazione (Giornale dir. amm. 4/2024, 441-447)
in tema di
ambiente (cambiamento climatico, transizione ecologica, tutela consumatori, disciplina antitrust):
- Dario Bevilacqua, Il greenwashing e la tutela dei consumatori (Giornale dir. amm. 4/2024, 448-456). L’articolo trae spunto da una recente sentenza della Corte di Amsterdam che, adita da un’associazione di cittadini olandesi, ha statuito che la compagnia aerea KLM-Air France ha dato vita a una pratica ingannevole per avere utilizzato una campagna pubblicitaria, denominata “Fly Responsibly” o “Fly Sustainable”, volta a dare l’impressione che i propri voli fossero climaticamente sostenibili.
sulla
transizione energetica:
- Sandra Antoniazzi, La transizione energetica all’idrogeno da fonti rinnovabili (Giornale dir. amm. 4/2024, 457-470)
in tema di
concorsi pubblici:
- Nicola Niglio, Le novità in materia di composizione delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici (Giornale dir. amm. 4/2024, 471-478). L’obbligo di comporre le commissioni di concorso esclusivamente con esperti di comprovata competenza (art. 8, comma 1, DLg 29/ 1993; art. 3, comma 21, L 537/1993). Le recenti sentenze Cons. Stato VII 25.1.24 n. 777 e TAR Lecce 2^, 6.2.24 n. 181.
sulla
responsabilità delle istituzioni Ue:
- Corte giust. UE, Grande Sezione, 5.3.24, cause C-755/21 P (Giornale dir. amm. 4/2024, 479 solo massima): Per far sorgere la responsabilità solidale di Europol o dello Stato membro interessato, e al fine di permettere alla persona fisica interessata di ottenere il risarcimento integrale del danno subito o dinanzi al giudice dell’Unione o dinanzi al giudice nazionale, a titolo dell’art. 50, par. 1, Reg. 2016/794, è sufficiente che tale persona dimostri che, in occasione di una cooperazione tra Europol e lo Stato membro interessato a titolo di tale regolamento, è stato effettuato un trattamento illecito di informazioni che le ha causato un danno, senza che sia necessario che tale persona dimostri in aggiunta a quale delle due entità in questione tale trattamento illecito è imputabile.
- (commento di) Roberto Caranta, La responsabilità “solidale” di Europol per la divulgazione di dati sensibili (Giornale dir. amm. 4/2024, 479-484). La Corte ribalta la sentenza del Tribunale, ritenendo che Europol sia solidalmente responsabile con l’autorità nazionale che abbia illegittimamente divulgato informazioni sensibili trasmessele da Europol, indipendentemente dal fatto che Europol stessa abbia messo in atto le misure tecniche ed organizzative appropriate per proteggere i dati personali contro qualsiasi forma di trattamento non autorizzato. Tale responsabilità copre il danno morale che si dimostri causalmente collegato con la divulgazione.
sulla
conferenza di servizi:
- Consiglio di Giustizia amministrativa Sicilia, Sez. giur., 4 marzo 2024, n. 172, pres. Giovagnoli, est. Francola, Min. difesa c. Comune di Niscemi (Giornale dir. amm. 4/2024, 499 s.m.): 1. Deve ritenersi operante nell’ambito della conferenza di servizi simultanea o “sincrona” il medesimo limite già previsto nell’ambito della conferenza di servizi semplificata o “a-sincrona”, con conseguente estensione in via ermeneutica in coda all’ultimo periodo dell’art. 14-ter, comma 7, legge 241/1990 della clausola di esclusione (“Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimento espressi”) prevista dall’art. 14-bis, comma 4, legge 241/1990, a siffatto esito pervenendosi mediante la disapplicazione dell’art. 14 disp. prel. c.c. per rilevato contrasto con l’art. 4 TUE. 2. Non può, però, ritenersi che la condotta omissiva dell’autorità preposta all’adozione di un provvedimento che il diritto dell’Unione Europea vuole sia formalizzato in modo espresso possa, di per sé, determinare l’arresto della conferenza di cervizi decisoria simultanea, dovendosi anche salvaguardare il principio di buon andamento della PA di cui all’art. 97 Cost. al quale sono ispirati tutti gli istituti di semplificazione amministrativa. Pertanto, sia nel caso di silenzio sia nel caso di astensione dalla partecipazione ai lavori si impone l’esigenza di ascrivere un significato alla condotta omissiva serbata dalle Autorità amministrative interpellate, interpretando in senso costituzionalmente orientato, l’art. 14-ter, comma 7, legge 241/1990 onde pervenire alla conclusione che il suddetto comportamento, se non può valere quale atto di assenso, debba assumere nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni la diversa valenza di un dissenso, ossia di un diniego totale alla conclusione positiva dei lavori della conferenza di servizi decisoria simultanea o “sincrona”.
- (commento di) Valentina Falco, Il silenzio delle amministrazioni nell’ambito della Conferenza di Servizi (Giornale dir. amm. 4/2024, 499-510)
in
materia demaniale
(valli da pesca):
- Cons. Stato VII, 9.1.24 n. 320, pres. Lipari, est. De Bernardinis (Giornale dir. amm. 4/2024, 511 s.m.): Quanto alla natura demaniale o meno delle valli da pesca della Laguna di Venezia, è il legislatore a essersi fatto carico, a monte, dei relativi dubbi e ad aver deciso di scioglierli attraverso un procedimento di ricognizione ad hoc, imponendo alla PA di portarlo a compimento.
- (commento di) Fulvio Cortese, Valli da pesca alla riscossa: ultimi fuochi o nuovi orizzonti? (Giornale dir. amm. 4/2024, 511-515)
in tema di
università (concorsi):
- Cons. Stato VII 2.1.24 n. 41, pres. Contessa, est. Noccelli (Giornale dir. amm. 4/2024, 517 s.m.): Gli atti delle pubbliche amministrazioni tutte, incluse le Università, devono essere redatti in lingua italiana e ciò non può non valere, specularmente, anche per gli atti e i documenti presentati dai candidati per la partecipazione alla procedura selettiva dell’Università, eccezion fatta per le pubblicazioni.
- (commento di) Mirian Carani, La redazione in inglese degli allegati alla domanda può determinare l’esclusione dal concorso? (Giornale dir. amm. 4/2024, 517-526)
in tema di
università (reclutamento di ricercatori):
- TAR Toscana 4^, 2.1.24 n. 10, pres. Giani, est. Ricchiuto (Giornale dir. amm. 4/2024, 537 s.m.): Deve essere qualificata come compatibile con gli obblighi derivanti dalla Dir. 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato e con la Costituzione la disciplina del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari (con particolare riferimento ai ricercatori di tipo “A”). È altresì esclusa per i ricercatori universitari l’applicazione dell’art. 20, D.Lgs. n. 75/2017 in forza del quale sono stabilite procedure transitorie di stabilizzazione a tempo indeterminato del personale delle pubbliche ammini- strazioni con contratti a tempo determinato di durata complessiva di almeno un triennio.
- (commento di) Salvatore Milazzo, Le procedure di stabilizzazione dei dipendenti pubblici non si applicano ai ricercatori universitari a tempo determinato (Giornale dir. amm. 4/2024, 537-548)
in tema di
provvedimento amministrativo (canone di buona fede):
- Cons. Stato VI, 22.11.23 n. 9986, pres. Simonetti, est. La Greca (Giornale dir. amm. 4/2024, 527 s.m.): Il canone di buona fede - previsto dall’art. 1, comma 2-bis, legge 241/1990 - impone alla PA di tutelare gli interessi della controparte nei limiti della normale esigibilità. Il mancato rispetto di detto principio incide sulla legittimità del provvedimento amministrativo elevandosi a regola di validità oltre che di responsabilità. (Fattispecie in tema di concessione di contributi pubblici).
- (commento d) Antonio Mandara, La buona fede come parametro di validità del provvedimento amministrativo (Giornale dir. amm. 4/2024, 527-536)
in tema di
appalti (società miste):
- TAR Roma 2^-bis, 28.11.23 n. 17846, pres. Morabito, est. Francavilla (Giornale dir. amm. 4/2024, 549 s.m.): Le società a capitale misto pubblico e privato disciplinate dall’art. 17 DLg 19.8.2016 n. 175 debbono espletare in via esclusiva il servizio per il cui affidamento sono state costituite e, pertanto, non possono partecipare alle gare indette da altre Amministrazioni anche se relative a servizi similari.
- (commento critico di) Jacopo Bercelli, Il divieto di partecipare a gare imposto alle società miste (Giornale dir. amm. 4/2024, 549-560)
in tema di
energia (fonti rinnovabili):
Gestore dei servizi energetici - Regolamento per la classificazione delle violazioni e per la definizione delle percentuali di decurtazione applicabili nell’ambito dell’attività di controllo su impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in esercizio (pubblicato dal Gestore dei servizi energetici sul proprio sito istituzionale il 22 dicembre 2023)
- (commento di Aldo Pardi, Il Gestore dei servizi energetici e la decurtazione degli incentivi (Giornale dir. amm. 4/2024, 561-570). L’atto individua le fattispecie in cui il Gse dispone la decadenza dagli incentivi e tipizza le fattispecie che danno invece luogo a decurtazione dell’incentivo economico, definendo la relativa percentuale. Il commento esamina: la cornice normativa e la natura giuridica dell’atto; le coordinate interpretative elaborate dalla giurisprudenza amministrativa relative all’applicazione della decurtazione; le ipotesi di decadenza e di decurtazione previste, a confronto con la precedente prassi del Gse e con alcune soluzioni giurisprudenziali.
in tema di
sport (federazioni sportive internazionali - caso Superleague):
- Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 2112.23, causa C-333/21, European Superleague Company (Giornale dir. amm. 4/2024, 485 s.m.): 1. L’adozione e l’applicazione da parte di associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo, che esercitano in parallelo diverse attività economiche legate all’organizzazione di competizioni, di norme che subordinano alla loro previa autorizzazione l’istituzione da parte di un’impresa terza di una nuova competizione tra club professionistici sul territorio dell’Unione e che controllano, a pena di sanzioni, la partecipazione dei club e dei giocatori a tale competizione, senza che predetti poteri siano disciplinati da criteri sostanziali e da modalità procedurali atti a garantirne il carattere trasparente, oggettivo, non discriminatorio e proporzionato, costituiscono una decisione di associazioni di imprese che ha per oggetto di impedire la concorrenza ai sensi dell’art. 101(1) Tfue e un abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 102 Tfue - salvo sia dimostrato, mediante argomenti ed elementi di prova convincenti, che sono soddisfatti tutti i requisiti richiesti affinché tali norme possano beneficiare di un’esenzione ai sensi dell’art. 101(3) TFUE ed essere considerate giustificate alla luce dell’art. 102 Tfue - nonché una restrizione alla libera prestazione dei servizi di cui all’art. 56 TFUE. 2. Gli artt. 101 e 102 Tfue vanno interpretati nel senso che: (a) non ostano all’adozione da parte di associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo, le quali esercitano in parallelo diverse attività economiche legate all’organizzazione di competizioni, di norme che attribuiscano a tali associazioni la titolarità originaria di tutti i diritti derivanti dalle competizioni rientranti nella loro “giurisdizione”, purché tali norme si riferiscano unicamente alle competizioni organizzate dalle suddette associazioni e non anche a quelle che potrebbero essere organizzate da soggetti terzi; (b) ostano a siffatte norme laddove queste attribuiscano alle predette associazioni una competenza esclusiva in materia di modalità di sfruttamento dei diritti relativi alle competizioni da esse organizzate, salvo sia dimostrato, mediante argomenti ed elementi di prova convincenti, che sono soddisfatti tutti i requisiti richiesti affinché tali norme possano beneficiare di un’esenzione ai sensi dell’art. 101(3) Tfue ed essere considerate giustificate alla luce dell’art. 102 Tfue.
- (commento di) Tommaso Mazzetti di Pietralata, Lo sport e la concorrenza: il caso Superlega (Giornale dir. amm. 4/2024, 486-497)
c.s.
Football
- Il calcio non è una questione di vita o di morte. È qualcosa di molto più importante (Bill Shankly, citato dall'Avvocato Generale della Corte di giustizia Ue nella causa tra Arsenal FC e Matthew Reed, venditore di merchandising non ufficiale nei paraggi dello stadio di Highsbury)