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Giornale di diritto amministrativo (2/2024)

Carmine Spadavecchia • lug 01, 2024

sulle regioni:

- Sabino Cassese, Regioni e professioni artigiane. Per un bilancio dell’esperienza regionale (Giornale dir. amm. 2/2024, 153-155, editoriale)


sulla identità di genere (in ambito universitario):

- Alessandra Pioggia, La carriera alias: identità accademica e genere (Giornale dir. amm. 2/2024, 156-167). 

La possibilità - per chi affronta un percorso di transizione di genere o comunque non si riconosce nel genere assegnato - di svolgere il percorso di studi identificandosi con un nome diverso da quello anagrafico.


sulla legge di bilancio:

L 30.12.2023 n. 213 [GU 30.12.23 n. 303, s.o. 40, ripubblicata in GU 18.1.24 n. 14, in vigore dal 1 gennaio 2024], Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

- Rita Perez, Il bilancio per il 2024: i limitati contenuti della manovra (Giornale dir. amm. 2/2024, 169-174)

- Giustino Lo Conte, Organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni (Giornale dir. amm. 2/2024, 175-180)

- Federica Marconi, Politiche sociali, incentivi e sostegno alle attività aziendali (Giornale dir. amm. 2/2024, 180-185) 

- Massimo Macrì, Gli investimenti infrastrutturali (Giornale dir. amm. 2/2024, 185-194) 

- Alessandra Villa, La riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (Giornale dir. amm. 2/2024, 194-198) 

- Alessandra Villa, L’istruzione (Giornale dir. amm. 2/2024, 198-200)


sul c.d. decreto Mezzogiorno (e coesione):

DL 19.9.2023 n. 124 - L 13.11.2023 n. 162, Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione

- Gian Paolo Manzella, Vantaggi e rischi della ZES Unica (Giornale dir. amm. 2/2024, 201-211). Il passaggio dalle otto “Zone Economiche Speciali” esistenti nel Mezzogiorno alla “ZES Unica”, comprendente l’intero territorio meridionale.


in tema di diritto dell’uomo (processo):

- Cedu 5^, 9.11.23, ric. 72173/17, Legros e altri c/ Francia (Giornale dir. amm. 2/2024, 229 s.m.): Non confligge con il diritto a un processo equo, sub specie di diritto di accesso al giudice, l’introduzione in via pretoria, da parte del Consiglio di Stato francese, del termine di un anno, in luogo di quello ordinario di due mesi, per l’impugnazione delle decisioni amministrative sprovviste di indicazioni circa i mezzi e i termini di ricorso, per le quali la legge prevede, invece, espressamente l’impugnabilità sine die. Confligge, invece, con tale diritto, nonché con il diritto al rispetto dei propri beni, l’applicazione retroattiva di tale termine ai giudizi in corso introdotti con ricorsi antecedenti al revirement giurisprudenziale che ha introdotto il termine.

- (commento di) Marco Pacini, Cedu e giurisprudenza creativa del Consiglio di Stato francese (Giornale dir. amm. 2/2024, 229-234)


sull’accesso all’impiego pubblico:

DPR 13.6.2023 n. 82 [GU 29.6.23 n. 150, in vigore dal 14 luglio 2023], Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

- Marco Magri, Il nuovo regolamento sull’accesso agli impieghi pubblici (Giornale dir. amm. 2/2024, 212-228). 

Il DPR 82/2023 ha aggiornato il DPR 487/1994 sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, con lo scopo di completare la riforma della disciplina delle assunzioni prevista dal PNRR e di riordinare (trattandosi di regolamento di delegificazione) l’intera normativa di fonte primaria in materia di concorsi pubblici. 


in tema di rifiuti (legge regionale e competenze amministrative):

- Corte cost. 4.1.24 n. 2, pres. Barbera, red. San Giorgio (Giornale dir. amm. 2/2024, 235 s.m.): È illegittima - per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. s), Cost. - la delega di funzioni amministrative attribuita dalla Regione Lazio alle Province in una materia di competenza legislativa esclusivamente statale. (La decisione, che persegue le finalità di mantenere unitaria la disciplina amministrativa su un settore di rilevanza nazionale, si rifà al criterio di sussidiarietà e adeguatezza di cui all’art. 118 Cost. e mira a garantire il rispetto del principio di legalità, rimarcando i limiti che la Costituzione impone alle amministrazioni, siano esse centrali o del territorio). 

- (commento di) Dario Bevilacqua, Le competenze amministrative sul territorio (Giornale dir. amm. 2/2024, 235-242)


in materia di sanità (principio di precauzione e canone di proporzionalità in tema di sicurezza alimentare):

- Cons. Stato III, 26.10.23 n. 9265, pres. Greco, est. Pescatore (Giornale dir. amm. 2/2024, ): Nelle ipotesi in cui non sia possibile raggiungere un adeguato livello di certezza scientifica, soprattutto per mancanza di conoscenze nella specifica materia, resta fermo l’approccio precauzionale che nella sicurezza sanitaria assume un peculiare spessore, nel bilanciamento con gli interessi economici, per la natura fondamentale del diritto in gioco.

- (commento di) Monica Cocconi, I presupposti e il perimetro del principio di precauzione e la tutela della salute (Giornale dir. amm. 2/2024, 243-251) (La fattispecie riguardava l’uso improprio di pesticidi nel processo di stagionatura di prosciutti)


in tema di contratti pubblici (finanza di progetto): 

- Cons. Stato V, 24.10.23 n. 9210, pres. De Nictolis, est. Rovelli (Giornale dir. amm. 2/2024, 253 s.m.): 1. Il meccanismo della prelazione, da sempre, ha costituito il tentativo del legislatore di trovare un equilibrio fra due valori in contrasto: da un lato, quello di incentivare la massima partecipazione dei privati sin dalla prima fase di individuazione della proposta da porre a base della successiva gara per l’aggiudicazione della concessione, riconoscendo un vantaggio competitivo al promotore, e dall’altro, quello di garantire il rispetto dei principi della massima concorrenza e della parità di trattamento. La soluzione individuata con la previsione del riconoscimento di un diritto di prelazione non era, né può essere oggi, la previsione di un’indebita posizione di vantaggio anticoncorrenziale, ma quella di prevedere un beneficio premiale conseguente all’esito di una procedura competitiva. 2. L’art. 183 comma 15 DLg 50/2016 risponde alle esigenze sopra illustrate. Tanto è vero che il promotore può divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle “medesime condizioni” offerte dall’aggiudicatario. “Medesime” non significa “equivalenti”. “Medesime” significa “stesse condizioni”. L’espressione normativa richiama un concetto di assoluta identità, e non il ben diverso concetto di “equivalenza” di derivazione eurounitaria, utilizzato in altre disposizioni del codice dei contratti pubblici.

- (commento di) Livia Lorenzoni, L’esercizio del diritto di prelazione da parte del promotore nella finanza di progetto (Giornale dir. amm. 2/2024, 253-263) 


in tema di università (abilitazione scientifica nazionale):

- TAR Roma 3^-bis, 14.11.23 n. 17050, pres. Raganella, est. Tuccillo (Giornale dir. amm. 2/2024, 264 s.m.): Lo svolgimento del referaggio e l’inserimento degli articoli in rivista risponde a obiettivi differenti rispetto a quelli oggetto dell’abilitazione scientifica nazionale, con la conseguenza che, in presenza di adeguata motivazione, il giudizio della Commissione sulle pubblicazioni non può essere condizionato dall’esito positivo del referaggio ai fini dell’edizione di un lavoro all’interno di una rivista, pur se la collocazione editoriale può svolgere un ruolo per scopi diversi. 

- (commento di) Melania D’Angelosante, Valutazione della ricerca scientifica in sede concorsuale o abilitativa e potere decisionale (Giornale dir. amm. 2/2024, 264-271)


in tema di università (carica di rettore ed elettorato passivo):

- T.A.R. Marche, Sez. I, 5 ottobre 2023, n. 604, pres. Daniele, est. Capitanio (Giornale dir. amm. 2/2024, 272 s.m.): 1. L’art. 2, comma 1, lett. d), L 240/2010 stabilisce che la carica di rettore di durata pari a sei anni, oltre a non essere rinnovabile, è unica, significando così che è precluso a un ex rettore candidarsi nuovamente per il medesimo ufficio presso lo stesso ateneo anche nel caso si tratti di secondo mandato non consecutivo. 2. Il decano non è un organo universitario e, pertanto, può esclusivamente esercitare le competenze attribuite dalla legge, eventualmente dettagliate dagli statuti universitari. Le funzioni amministrative di carattere generale sono esercitate dal direttore generale. 

- (commento di) Fabio Giglioni, La (non) rinnovabilità della carica di rettore (Giornale dir. amm. 2/2024, 272-277)


in tema di soccorso istruttorio:

- Raffaele Fragale, L’evoluzione del soccorso istruttorio: la disciplina del nuovo Codice Appalti (Giornale dir. amm. 2/2024, 278-284)

Le tappe dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale del soccorso istruttorio, fino alla recente disciplina contenuta nell’art. 101 del nuovo Codice dei contratti pubblici (DLg 36/2023). Ratio dell’istituto e fondamento europeo. Il quadro normativo di diritto UE e i conformi principi espressi dalla Corte di Giustizia. L’evoluzione giurisprudenziale. Il soccorso processuale, la rettifica d’ufficio e il soccorso procedimentale.


in tema di servizi pubblici locali (Roma Capitale):

Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale - Relazione annuale 2022-2023, Volume I, L’attività dell’Agenzia e l’indagine sulla qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, Roma, 2023 

- (commento di) Luca Megale, I servizi pubblici locali di Roma: qualità e controllo (Giornale dir. amm. 2/2024, 285-290)


 

c.s.


 

Vero pensatore è colui la cui opera vieta di pensare come prima si pensava (Dominique Venner, saggista, storico e militare francese, 1935-2013


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