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Guida al diritto (24/2024)

Carmine Spadavecchia • lug 01, 2024

in tema di AI (intelligenza artificiale):

- Andrea Sirotti Gaudenzi*, Consiglio Unione e Comitato ministri Ue, derby per il primo testo mondiale sull’AI (Guida al diritto 24/2024, 12-18, editoriale). Il “derby “tra istituzioni europee per definire il primo testo mondiale sull’intelligenza artificiale: la Convenzione quadro approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e il “semaforo verde” del Consiglio dell’Unione al regolamento “AI Act”. [*avvocato Forlì-Cesena e Membro del Senato accademico dell'Accademia Universitaria di Studi Giuridici Europei - Roma]


sul c.d. decreto “salva casa”:

- DL 29.5.2024 n. 69 (GU 29.5.24 n. 124, in vigore dal 30 maggio 2024), Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica

- testo del decreto (Guida al diritto 24/2024, 19-28)

- guida alla lettura e mappa delle novità a cura di Aldo Natalini (Guida al diritto 24/2024, 29-31)

- commenti:

--- Aldo Natalini, Provvedimento già in vigore in attesa degli emendamenti (Guida al diritto 24/2024, 32-38) [le misure di semplificazione]

--- Aldo Natalini, Nessun titolo per pergotende e vetrate panoramiche nei portici (Guida al diritto 24/2024, 39-45) [le norme sull’edilizia libera]

--- Aldo Natalini, Per lo stato legittimo dell’immobile basta l’ultimo titolo anche a sanatoria (Guida al diritto 24/2024, 46-51) [le norme di semplificazione]

--- Aldo Natalini, Cambi di destinazione d’uso snelliti, consentiti purché siano senza opere (Guida al diritto 24/2024, 52-55) [le norme sulle lievi difformità]

--- Aldo Natalini, Tolleranze più “generose”: fino al 5% ma solo per il passato (Guida al diritto 24/2024, 56-61) [le norme sulle lievi difformità]

--- Aldo Natalini, Sanatoria light per gli abusi minori con doppia conformità “disgiunta” (Guida al diritto 24/2024, 62-70) [le difformità parziali: una rivoluzione che “attacca” direttamente l’istituto generale della sanatoria edilizia; il superamento del principio di “doppia conformità”]

--- Antonio Scarpa, Sulla commerciabilità degli immobili conseguenze effettive poco probabili (Guida al diritto 24/2024, 71-74) [i profili civilistici] 


in tema di appalti (risarcimento danni da illegittima esclusione):

- Corte giust. Ue 5^, 6.6.24, causa C-574/22 (Guida al diritto 24/2024, 79-80): La direttiva impone agli Stati membri di accordare un risarcimento ai soggetti lesi da una violazione del diritto UE in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Dunque, in mancanza di indicazioni che distinguano differenti categorie di danno, la direttiva riguarda qualsiasi tipo di danno subìto, compreso quello derivante dalla perdita dell’opportunità di partecipare alla aggiudicazione di un appalto. Se è vero che un danno può risultare dal mancato ottenimento di un appalto pubblico e concretizzarsi in un lucro cessante, è altresì possibile che l’offerente che sia stato illegittimamente escluso subisca un danno distinto, corrispondente all’opportunità perduta di partecipare alla procedura di aggiudicazione di cui trattasi ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto. Per l’effetto, la direttiva osta a una normativa o a una prassi nazionale che non ammette per principio la possibilità di indennizzare un offerente illegittimamente escluso da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per il danno subito a causa della perdita dell’opportunità di partecipare a tale procedura ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto. 


in tema di danno ambientale

- Cons. Stato VI 14.5.24 n. 4298, pres. Simonetti, est. Mathà (Guida al diritto 24/2024, 78-79): Il principio generale di diritto europeo che regola la materia della responsabilità per danno ambientale è il principio “chi inquina paga”, espresso dal primo considerando della direttiva n. 2008/98/CE ed applicato, da ultimo, anche alla materia fallimentare. Le coordinate disegnate dal legislatore europeo e recepite dal legislatore interno si basano su criteri estremamente precisi, chiari e rigorosi nell’attribuzione della responsabilità per danno ambientale. Innanzitutto, il quadro giuridico europeo, risultante dai principi generali del Trattato e dal diritto derivato, non esige lo stretto accertamento dell’elemento psicologico e del nesso di causalità fra la condotta di detenzione del rifiuto in ragione della disponibilità dell’area e il rischio ambientale dell’inquinamento. La normativa nazionale va interpretata in chiave europea e in maniera compatibile con canoni di assoluto rigore a tutela dell’ambiente. La tutela dell’ambiente va incentrata intorno al fondamentale cardine della responsabilità del proprietario in chiave dinamica, nel senso cioè di ritenere responsabile degli oneri di bonifica e di riduzione in pristino anche il soggetto non direttamente responsabile della produzione del rifiuto, il quale sia tuttavia divenuto proprietario e detentore dell’area o del sito in cui è presente, per esservi stato in precedenza depositato, stoccato o anche semplicemente abbandonato, il rifiuto in questione. 


in tema di impiego pubblico:

- Corte cost. 4.6.24 n. 99, pres. Barbera, red. D’Alberti (Guida al diritto 24/2024, 77): L’art. 42-bis, comma 1, DLg 151/2001 (TU tutela e sostegno della maternità e della paternità) è incostituzionale nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a 3 anni di età, possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa», anziché «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa». Il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici che siano genitori di figli minori di 3 anni, proponendosi di favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primissimi anni di vita dei figli nel caso in cui i genitori si trovino a vivere separati per esigenze lavorative, è preordinato alla realizzazione dell’obiettivo costituzionale di sostegno e promozione della famiglia, dell’infanzia e della parità dei genitori nell’accudire i figli. Alla luce di una simile ratio dell’istituto, non risulta ragionevole, e quindi in contrasto con l’art. 3 Cost., consentire il trasferimento temporaneo solo nella provincia o regione in cui lavora l’altro genitore: una simile limitazione non assicura una tutela adeguata in favore di quei nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano in regioni diverse da quelle in cui è stata fissata la residenza familiare.


in tema di incompatibilità (divieto di incarichi consecutivi per gli amministratori di partecipate):

- Corte cost. 4.6.24 n. 98, pres. Barbera, red. San Giorgio (Guida al diritto 24/2024, 78): Il DLg 39/2013 è incostituzionale per eccesso di delega (rispetto alla L 190/2012), in quanto la delega ha circoscritto la non conferibilità degli incarichi amministrativi di vertice solo alle ipotesi di provenienza politica del nominato, cioè solo ai casi in cui costui abbia svolto, nell’anno precedente, incarichi di natura politica. Tali non sono gli incarichi di amministratore di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, che la legge di delega non ha incluso tra le posizioni di provenienza ostative. Le disposizioni del DLg 39/2013 avrebbero dovuto prediligere un’interpretazione restrittiva delle cause di inconferibilità che si mantenesse entro i binari indicati dalla legge di delega. Esse invece hanno incluso, tra le ragioni di inconferibilità di nuovi incarichi, l’esercizio di pregresse esperienze di natura non politica, anche mediante l’introduzione della definizione di «componenti di organi di indirizzo politico» (art. 1, comma 2, lett. f, DLg 39/2013), che, in modo improprio, si riferisce anche alle persone che abbiano preso parte a organi privi di rilevanza politica, quali, per quanto in questa sede interessa, quelli di indirizzo «di enti di diritto privato in controllo pubblico». In tal modo si è operata una commistione tra incarichi politici e incarichi di mera gestione amministrativo-aziendale, che devono invece essere tenuti distinti. 


in tema di accesso:

- TAR Milano 5^, 26.4.24 n. 1262, pres. Dongiovanni, est. Nicastro (Guida al diritto 24/2024, 78): In riferimento ai principi applicabili al provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio, per ottenere l’accesso a un documento in possesso dell’Amministrazione occorre che il richiedente sia titolare di una situazione giuridicamente tutelata e a questo collegata, che, nel caso di pratiche edilizie di altro soggetto, ben può identificarsi con la proprietà di un immobile confinante con quello interessato dall’intervento, dunque con la vicinitas, e che sussista un interesse all’ostensione, nei termini della strumentalità alla tutela della situazione soggettiva che fonda la legittimazione. (Nella fattispecie, il Tar ha ravvisato i presupposti per l’accesso stante l’evidenza della situazione giuridica fatta valere dalla parte ricorrente, titolare di un concreto e attuale interesse sostanziale, strumentale, peraltro, al diritto di difesa costituzionalmente rilevante, in relazione ai documenti richiesti, alla luce della vicinitas tra la proprietà del condominio e il dehors cui i documenti oggetto d’accesso si riferivano, tutti i documenti oggetto di istanza di ostensione essendo rilevanti ai fini della tutela giuridica degli interessi del Condominio, cui il dehors è adiacente)


in tema di giurisdizione (prestazioni d’opera intellettuale: la competenza è individuata dal domicilio del cliente “comunitario”):

- Cass. SSUU 3.6.24 n. 15364 (Guida al diritto 24/2024, 76): Qualora un consumatore, convenuto in giudizio da un professionista, si sia costituito in giudizio ed abbia eccepito tempestivamente la carenza di giurisdizione del giudice adito invocando la sua qualità di consumatore ed il suo domicilio in altro Stato membro, non è necessario che egli deduca espressamente ed immediatamente nelle sue difese l’eccezione relativa al fatto “che le attività del professionista siano dirette, con qualsiasi mezzo, presso lo Stato del suo domicilio” di cui all’art. 17, comma 1, lett. c), Regolamento. UE 1215/2012, dovendo il giudice esaminare la propria competenza internazionale in base agli elementi di prova risultanti oggettivamente dal fascicolo, ivi incluse le prove costituende, che devono essere ammesse, onde assicurare una verifica circa la ricorrenza degli elementi che fondano la competenza in favore della giurisdizione del luogo di domicilio del consumatore. (In questo senso, osserva la Corte, dalla missiva in data 7/2/2011, indirizzata alla ricorrente dai professionisti, si ricava che il loro numero di telefono risulta sempre preceduto dal prefisso internazionale, e che la sigla ‘I’ precede il codice di avviamento postale”. Quanto al contenuto della missiva, poi, “nella stessa si riferisce che i mittenti rappresentano “.... alcune migliaia di clienti in Italia, quasi tutti provenienti dalla Germania”. Pertanto, “il solo contenuto della citata missiva del 7/2/2011, con il riferimento all’elevato numero di clienti provenienti dalla Germania, offre la prova tranquillante dell’indirizzamento all’estero dell’attività dei professionisti, e consente, unitamente agli altri elementi indiziari, di affermare la giurisdizione del giudice tedesco). 



 

c.s.


 

Il segreto della vita è non provare mai emozioni sconvenienti (Oscar Wilde)

La vita o si vive o si scrive, io non l'ho mai vissuta, se non scrivendola (Luigi Pirandello, "Il fu Mattia Pascal")

Vivete la vita, tenetevi a distanza di sicurezza dagli stagni della disperazione (Thomas Kemeny)


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