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Guida al diritto (25/2024)

Carmine Spadavecchia • 18 luglio 2024

sulla legge contro il bullismo:

L 17.5.2024 n. 70 [GU 30.5.24 n. 125, in vigore dal 14 giugno 2024], Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

- testo della legge (Guida al diritto 25/2024, 24-32)

- commenti:

- Paolo Russo e Gianmarco Torrigiani, Un testo bipartisan improntato su prevenzione e rieducazione (Guida al diritto 25/2024, 33-36) [novità]

- Paolo Russo e Gianmarco Torrigiani, Misure in tema di disagio giovanile: circolari, linee guida e “Dl Caivano” (Guida al diritto 25/2024, 37-40) [evoluzione normativa]

- Paolo Russo e Gianmarco Più forte l’impegno in tutte le scuole, i dirigenti devono supervisionare (Guida al diritto 25/2024, 41-44) [principi generali: la legge 70/2024 e le sue ricadute sugli istituti scolastici]

- Paolo Russo e Gianmarco Torrigiani, Nuove regole coercitive non penali senza età minima né specifica dei casi 

(Guida al diritto 25/2024, 45-48) [la prevenzione]


sul c.d. decreto Priolo (impianti strategici):

- Corte cost. 13.6.24 n. 105, pres. Barbera, red. Viganò (Guida al diritto 25/2024, 52): L’art. 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo, delle Norme di attuazione del c.p.p., come introdotto dal cd. “decreto Priolo” (art. 6, DL 2/2023, Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale, convertito, con modificazioni, nella legge n. 17/2023) è incostituzionale nella parte in cui non prevede che le misure ivi indicate si applichino per un periodo di tempo non superiore a 36 mesi. (La questione concerneva una norma contenuta nel DL 2/2023, che autorizza il Governo, in caso di sequestro di impianti necessari ad assicurare la continuità produttiva di stabilimenti di interesse strategico nazionale, ad adottare “misure di bilanciamento” che consentano di salvaguardare la salute e l’ambiente senza sacrificare gli interessi economici nazionale e la salvaguardia dell’occupazione. La Corte costituzionale ha osservato che una lettura della normativa sottoposta al suo esame conferma che, una volta adottate le misure in questione, il giudice che ha disposto il sequestro è tenuto ad autorizzare la prosecuzione dell’attività degli impianti, senza poter rimettere in discussione le scelte del Governo. Nel vagliare la legittimità costituzionale di questo meccanismo, la Corte ha ricordato che la riforma costituzionale del 2022 ha attribuito espresso e autonomo rilievo, nel nuovo testo dell’art. 9, alla tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Tenendo conto di queste indicazioni del legislatore costituzionale, da un lato la Corte ha ritenuto non incompatibile con la Costituzione la previsione della possibilità per il Governo di dettare direttamente, in una situazione di crisi e in via provvisoria, misure conformi alla legislazione vigente, che consentano di assicurare continuità produttiva a uno stabilimento di interesse strategico nazionale, contenendo il più possibile i rischi per l’ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori). 



in tema di insindacabilità parlamentare (opinioni insindacabili anche se espresse sui social):

- Corte cost. 10.6.24 n. 104, pres. Barbera, red. Patroni Griffi (Guida al diritto 25/2024, 50): L’insindacabilità delle opinioni ex art. 68, comma 1, Cost., intende garantire alle Camere che i parlamentari possano svolgere nel modo più libero la rappresentanza della Nazione delineata dall’art. 67 Cost. Escludendo ogni forma di responsabilità giuridica, la Costituzione pone una deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione, tanto più delicata poiché l’opinione espressa dal parlamentare può collidere con beni della persona (onore, reputazione, dignità) qualificati come inviolabili. In ragione del necessario contemperamento degli interessi in gioco, la Costituzione non protegge qualsivoglia opinione, ma soltanto quella resa nell’esercizio della funzione parlamentare, indipendentemente dal luogo in cui essa venga espressa. Anche a opinioni non connesse ad atti parlamentari può essere applicato l’art. 68, comma 1, Cost., quando sia evidente e qualificato il nesso con l’esercizio della funzione parlamentare. Deve trattarsi non di opinioni politiche che può esprimere ogni cittadino nei limiti di cui all’art. 21 Cost., ma funzionali all’esercizio del mandato parlamentare e della rappresentanza della Nazione. (La Corte ha ritenuto che la Camera dei deputati abbia correttamente valutato che le dichiarazioni del deputato fossero espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Esse erano funzionali a rappresentare, nella prospettiva del deputato, interessi generali, come d’altronde testimoniato dalla contestuale presentazione dell’interrogazione parlamentare, del tutto corrispondente nel suo significato, al di là della fisiologica diversità delle modalità espressive, alle affermazioni rese nel video pubblicato su Facebook). 


in tema di asilo (donne che vogliono la parità):

- Corte giust. Ue, Grande sezione, 11.6.24, causa C-646/21 (Guida al diritto 25/2024, 54): Le donne, di qualsiasi età, che si identificano nel valore della parità con gli uomini, a seguito di un soggiorno in uno Stato membro, possono essere considerate come facenti parte di un «determinato gruppo sociale» passibile di «persecuzione» e dunque idonee al riconoscimento dello status di rifugiato. Se il richiedente protezione internazionale è un minore, le autorità nazionali devono tenere conto del suo interesse superiore nell’ambito di un esame individuale relativo alla fondatezza della sua domanda di protezione internazionale. Inoltre, per valutare una domanda di protezione internazionale fondata su un motivo di persecuzione quale «l’appartenenza a un determinato gruppo sociale», può essere preso in considerazione un soggiorno di lunga durata in uno Stato membro, soprattutto quando coincide con un periodo nel corso del quale il minore richiedente ha forgiato la propria identità.



in tema di asilo (fuga da Gaza):

- Corte giust. Ue 4^, 13.6.24, causa C-563/22 (Guida al diritto 25/2024, 54): Nell’ipotesi in cui il giudice bulgaro dovesse concludere che, in considerazione delle condizioni generali di vita esistenti nella Striscia di Gaza al momento in cui esso statuisce, la protezione o l’assistenza dell’UNRWA in tale settore della sua zona operativa dev’essere considerata come cessata nei confronti delle due richiedenti di cui trattasi, a esse dovrebbe essere riconosciuto in via automatica lo status di rifugiato. Tuttavia, tale status dev’essere loro negato se rientrino nell’ambito di applicazione di uno degli altri motivi di esclusione previsti dalla direttiva qualifiche. L’assistenza o la protezione dell’UNRWA deve essere considerata come cessata nei confronti del richiedente quando, per qualsiasi motivo, tale agenzia non è più in grado di garantire ad alcun apolide di origine palestinese, che soggiorni nel settore della zona operativa di tale agenzia in cui tale richiedente aveva la dimora abituale, condizioni di vita degne o condizioni di sicurezza minime. (La Corte rileva che tanto le condizioni di vita nella Striscia di Gaza quanto la capacità dell’UNRWA di adempiere la missione a essa affidata hanno subito un deterioramento senza precedenti a causa delle conseguenze degli eventi del 7 ottobre 2023). 


in tema di avvocature pubbliche (compensi oltre il tetto):

- Cons. Stato V 21.5.24 n. 4489, pres. Lotti, rel. Urso (Guida al diritto 25/2024, 92 T): La norma regolamentare con cui il comune dispone, in materia di compensi agli avvocati del comune stesso, che "i compensi maturati che eccedono il tetto annuale non possono essere liquidati nell'annualità successiva" va interpretata nel senso che essa esclude la possibilità di differire a tutti gli anni successivi la corresponsione dei compensi non erogabili nell'anno di pertinenza per il superamento dei limiti annuali, e non nel senso letterale della esclusione della liquidazione nella sola annualità ‘successiva' a quella di maturazione del relativo credito. Infatti, la norma regolamentare va letta alla luce della norma primaria di cui all'articolo 9 DL 90/2014, la cui ratio è quella di contenere la spesa pubblica; finalità che resterebbe frustrata se le erogazioni eccedenti il tetto fossero semplicemente differite ad annualità successive.

- (commento di) Davide Ponte, Contenimento della spesa pubblica e non il suo differimento temporale (Guida al diritto 25/2024, 95-98) 


in tema di accesso (agli atti dei procedimenti disciplinari di magistrati):

- Cons. Stato IV 2.5.24 n. 4014, pres. Neri, est. Monteferrante (Guida al diritto 25/2024, 53): In base alla disciplina sui procedimenti disciplinari dei magistrati, può essere data notizia dell’esercizio dell’azione disciplinare solo al Ministro della Giustizia, al CSM e all’incolpato, ma non al denunciante. Analogamente, il provvedimento di archiviazione, con cui può essere definitiva la fase pre-disciplinare, è comunicato al solo Ministro della Giustizia che, se dissente, può esercitare l’azione disciplinare. Discende che il terzo denunciante, poiché non menzionato tra i legittimati ad avere notizia dell’avvio del procedimento o copia del provvedimento di conclusione della fase pre-disciplinare, non ha titolo neppure per avere copia degli atti istruttori relativi a tale fase di verifica preliminare. Ciò in quanto il legislatore, nel bilanciamento degli interessi, ha ritenuto la sua posizione recessiva rispetto alle esigenze di riservatezza previste a tutela della indipendenza degli appartenenti all’ordine giudiziario, per i quali il doveroso rispetto delle regole di deontologia e correttezza professionale è assicurato, nell’ambito del rapporto di servizio, da parte degli organi a ciò preposti dalla legge, sebbene con modalità tali da garantirne il massimo riserbo, anche a fronte di esigenze di carattere difensivo opposte motivatamente da soggetti terzi. Il legislatore è stato indotto a configurare tale procedimento secondo paradigmi di carattere giurisdizionale per la specifica esigenza di tutelare, in forme più adeguate, interessi e situazioni connessi allo statuto di indipendenza della magistratura. Anche sotto altra prospettiva è dirimente, nel senso della natura giurisdizionale anziché amministrativa anche degli atti di indagine, quanto previsto dalla disciplina sugli illeciti disciplinari dei magistrati, sulle relative sanzioni e sulla procedura per la loro applicabilità. Secondo tale disciplina, per le attività di indagine si osservano, in quanto compatibili, le norme del c.p.p. Rinvio che nella sua portata onnicomprensiva ricomprende indiscutibilmente anche le sommarie indagini preliminari prodromiche alla decisione sull’avvio dell’azione disciplinare, oltre al provvedimento di archiviazione che ne segna la conclusione. Peraltro, non può logicamente ammettersi una cesura tra la fase necessaria, ante incolpazione, e la successiva fase eventuale, post incolpazione, tale da determinare una differente applicabilità della disciplina in materia di accesso. 


in materia scolastica (esami di maturità – assegnazione dei punti “premio”):

- Cons. Stato VII 31.5.24 n. 4921, pres. Taormina, est. Morgantini (Guida al diritto 25/2024, 53-54): La regola generale è la mancata spettanza del punteggio integrativo, mentre il suo riconoscimento costituisce un’eccezionale facoltà attribuita alla commissione in relazione a speciali qualità dimostrate dal candidato durante il corso di studi o all’esame final. La disciplina di riferimento, recante le “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, è contenuta nel DLg 62/2017. La norma di apertura individua l’oggetto e le finalità della valutazione, la quale, in generale, si incentra sull’andamento e sui risultati formativi e mira al miglioramento delle capacità dello studente e allo sviluppo della sua identità. Il comma seguente sottolinea la necessaria coerenza della valutazione con l’offerta formativa e lascia agli insegnanti ampia autonomia, la quale però deve essere esercitata secondo i parametri e i metodi stabiliti dal collegio docenti e riportati nel piano triennale. Stante il valore premiale, eccezionale ed eventuale del punteggio integrativo, diversamente dalla decisione di assegnare tali punti ulteriori, la non assegnazione non necessita di alcuna motivazione. Quanto ai criteri indicati nell’ordinanza ministeriale, essi costituiscono, per la commissione che intende attribuire allo studente il punteggio integrativo, “principi ispiratori” dai quali essa non può discostarsi. In altre parole, non sussiste alcun automatismo, restando la commissione libera di decidere se applicare o meno l’integrazione della votazione, tuttavia, una volta deciso in senso affermativo, essa dovrà applicare detti parametri. La lettura testuale delle norme interessate, che evidenzia la stretta correlazione fra il punteggio integrativo e le singole qualità del candidato, porta altresì a escludere la natura comparativa dell’esame di Stato e a eliminare ogni dubbio in merito ad una possibile disparità di trattamento fra i maturandi.


sull’amministrazione di sostegno:

- Cass. 1^. 10.6.24 n. 16052 (Guida al diritto 25/2024, 51): Se la persona poi sottoposta all’amministrazione di sostegno, anteriormente all’apertura di tale procedura, abbia rilasciato una procura generale o speciale, con questo atto, fondato sulla capacità di liberamente disporre dei propri diritti, essa ha bensì espresso la volontà di affidare la gestione dei suoi interessi, in tutto o in parte, al procuratore. Ma se poi sia nominato un amministratore di sostegno e gli siano conferiti poteri di rappresentanza, la procura di data anteriore si estingue se riguarda tutti quegli atti per cui sono estese al beneficiario dell’amministrazione di sostegno le stesse limitazioni imposte alla persona interdetta o inabilitata, dato che viene meno il presupposto sul quale la procura si fonda e, cioè, la piena capacità di esercitare quei diritti e di disporne. Risulta evidente che nessuna procura volontaria può continuare ad avere effetto nel momento in cui si limita la capacità di agire del soggetto che l’ha rilasciata. 


sull’assegno di divorzio (sospensione dei termini nel giudizio di revisione):

- Cass. SSUU 13.5.24 n. 12946 (Guida al diritto 25/2024, 56 T): Ai giudizi e ai procedimenti di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio nei quali si discuta del contributo di mantenimento o dell'assegno divorzile nelle varie forme resta applicabile la disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo che non sia stato emesso il decreto di riconoscimento dell'urgenza della controversia sul presupposto che la sua ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti. Ciò in ragione della diversità tra cause di separazione e divorzio nelle quali si discuta dell'assegno di mantenimento e quelle relative ad alimenti rientranti nell'elenco tassativo dei casi in cui l'urgenza viene considerata implicita, data la necessità dello stato di indigenza o bisogno di cui all'articolo 438 c.c.

- (commento di) Valeria Cianciolo, Niente “stop” se c’è il decreto che riconosce l’urgenza della lite (Guida al diritto 25/2024, 61-65)



in tema di contratti (nullità parziale):

- Cass. 2^, 26.4.24 n. 11188 (Guida al diritto 25/2024, 66 solo massima, annotata da Mario Piselli): In tema di contratti, agli effetti della disposizione contenuta nell'articolo 1419 c.c. sulla nullità parziale, la prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte affetta da nullità, con conseguente estensione della invalidità all'intero contratto, deve essere fornita all'interessato ed è necessario, al riguardo, un apprezzamento in ordine alla volontà delle parti quale obiettivamente ricostruibile sulla base del concreto regolamento di interessi, rimesso al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente e razionalmente motivato. 



sul danno biologico (restyling delle tabelle di Milano 2024):

- Marco Rodolfi, Danno biologico: crescita a Milano del 16% per i ristori alla persona (Guida al diritto 25/2024, 16-23). Commento sulle «Tabelle milanesi relative alla liquidazione del danno non patrimoniale» e sulla «Tabella per la capitalizzazione anticipata di una rendita» rivalutate secondo gli indici Istat costo-vita alla data del 1° gennaio 2024, secondo quanto deciso all’unanimità, in data 21 maggio 2024 dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, su proposta del “Gruppo danno alla persona”. Rivalutati del 17,9 % i parametri di liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa. Raffronto tra le tabelle meneghine e quelle della capitale (pagg. 20-23).


in tema di mediazione civile:

- Marco Marinaro*, Mediazione civile: esiti in crescita dopo il restyling della “Cartabia” (Guida al diritto 25/2024, 12-15, editoriale). Riflessione sui dati relativi alle procedure di mediazione civile [*docente di Giustizia sostenibile e Adr presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università «Luiss-Guido Carli» di Roma]


in tema di intercettazioni (caso Contrada):

- Cedu 1^, 23.5.24, ric. 2507/19 (Guida al diritto 25/2024, 100 s.m.): La mancata possibilità, per un individuo non indagato e non imputato, sottoposto a intercettazioni telefoniche in un procedimento penale in cui non è coinvolto, di agire in sede giurisdizionale e far verificare la legittimità del provvedimento è una violazione dell'art. 8 della Convenzione europea che assicura il diritto al rispetto della vita privata. Un sistema che non prevede per i soggetti non coinvolti nel procedimento penale una notificazione del deposito delle registrazioni è incompatibile con la Convenzione poiché non è sufficiente consentire che la persona non direttamente coinvolta nel procedimento possa chiedere a un tribunale di distruggere i dati se non necessari per il proseguimento del procedimento. È richiesto, infatti, ai fini della conformità alla Convenzione, che il giudice sia tenuto a controllare la legittimità e la necessità della decisione con la quale è ordinata l'intercettazione. (Secondo la Corte di Strasburgo l’Italia non ha un quadro legislativo adeguato ai diritti convenzionali verso individui intercettati a loro insaputa senza peraltro essere indagati o imputati: la legge italiana deve dunque prevedere il diritto di accesso agli atti e un controllo giurisdizionale sui provvedimenti di intercettazione che colpiscono le persone che non sono parti dei procedimenti penali)

- (commento di) Marina Castellaneta, Caso Contrada, Italia condannata per mancanza di tutele verso gli intercettati non indagati o imputati (Guida al diritto 25/2024, 100-103)

- (commento di) Giorgio Spangher, Servono modifiche al codice di rito per dare le corrette informazioni (Guida al diritto 25/2024, 104-105) [le ricadute: dopo la sentenza Cedu si tratterà di intervenire sull’art. 268, comma 6, c.p.p. e prevedere un meccanismo di cancellazione degli atti]



in materia penale (arresto):

- Cass. pen. 6^, 14.3-3.5.24 n. 17667 (Guida al diritto 25/2024, 80 T): In sede di convalida dell'arresto, il giudice, verificata l'osservanza dei termini stabiliti agli articoli 386, comma 3, e 390, comma 1, c.p.p., deve valutare l'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli articoli 380 e 381 Cpp, in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell'indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento.

- (commento di) Giuseppe Amato, Controllo incentrato su elementi noti e non verso gli indizi di colpevolezza (Guida al diritto 25/2024, 82-) 


 


c.s.


 

La parola ai lettori

Scrive Riccardo Maino (che ringraziamo per la segnalazione)

In calce alla rassegna relativa a Guida al diritto, n. 24/2024 viene citata una frase di Pirandello, indicandola come tratta da “Il fu Mattia Pascal”, come erroneamente riportato in vari siti internet. La frase in oggetto in realtà è contenuta in una lettera del 10 ottobre 1921 all’amico Ugo Ojetti: “La vita, o si vive o si scrive. Io non l’ho mai vissuta, se non scrivendola. Altri pensano a darmi alimento e cura. Ora non ho più nessuno. I miei due ragazzi sono, purtroppo, come me: hanno anch’essi il baco nostro, con la disgrazia di voler fare proprio sul serio: e l’uno, il maggiore, scrive, e l’altro è avviato alla pittura. […] Del primo avrai forse letto sulla Tribuna e sull’Idea Nazionale qualche articolo. Si firma Stefano Landi per non mettere nella letteratura il guajo d’un altro Pirandello. Ma ha un suo modo parti[co]lare di vedere e rappresentare la vita, che non ha niente da vedere col mio”. [1]


[1] Luigi Pirandello, Carteggi inediti con Ojetti, Albertini, Orvieto, Novaro, De Gubernatis, De Filippo, a cura di Sarah Zappulla Muscarà, Roma, Bulzoni, 1980, p. 82 (così in www.pirandelloweb.com).


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