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Giornale di diritto amministrativo (3/2024)

Carmine Spadavecchia • 17 luglio 2024

sulle società partecipate:

- Giulio Vesperini, Le società partecipate dai poteri pubblici (Giornale dir. amm. 3/2024, 301-307) 


in tema di organizzazione della PA (incarichi dirigenziali):

- Benedetto Cimino, Il riordino dei ministeri “per finalità di spoils system” (Giornale dir. amm. 3/2024, 308-319). 

Lo spoils system si attua oggi principalmente tramite processi di riorganizzazione degli uffici, a cui consegue la decadenza degli incarichi dirigenziali: ne emerge un modello di patronato politico diffuso sulle nomine che, rispetto al passato, è più pervasivo e più difficile da individuare e da contrastare. 


in tema di ambiente (cambiamento climatico):

- Stefano Nespor, PNACC: come l’Italia affronta il cambiamento climatico (Giornale dir. amm. 3/2024, 320-325). 

Il Piano Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, approvato a distanza di nove anni dalla Strategia nazionale del 2015, avrebbe dovuto indicare le misure da realizzare per contenere gli effetti del cambiamento climatico e quelle già in corso di realizzazione, specificandone costi e finanziamenti. L’articolo descrive il procedimento che ha condotto all’approvazione del Piano, i suoi contenuti e i suoi limiti.


in tema di energia (agrivoltaica):

- Francesca Romana D’Amico, L’energia rinnovabile da impianti agrivoltaici (Giornale dir. amm. 3/2024, 326-338). 

Riflessione sul rapporto fra ambiente e paesaggio nelle procedure di insediamento degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili.


sulle tecnologie strategiche in Europa:

Regolamento UE 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 [GUCE 29.2.24, serie L], Regolamento che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP) e modifica la Dir. 2003/87/ CE e i Reg. 2021/1058/UE, 2021/1056/UE, 2021/1057/UE, 1303/2013/UE, 223/2014/UE, 2021/1060/UE, 2021/523/UE, 2021/695/UE, 2021/697/UE e 2021/241/UE

- Gianluca Sgueo, Il Regolamento UE 2024/795 e la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (Giornale dir. amm. 3/2024, 339-345) 

Le tre criticità del tessuto imprenditoriale europeo. Gli obiettivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP): mobilitare risorse per gli investimenti critici in tecnologie strategiche, preservando condizioni di parità nel mercato interno e promuovendo la coesione e una distribuzione geografica equilibrata dei progetti finanziati; sostenere la competitività del sistema industriale, supportare lo sviluppo del mercato interno e imprimere un cambio di rotta rispetto all’approvvigionamento delle tecnologie critiche. Le quattro tecnologie critiche del Regolamento STEP. Il marchio di sovranità. Le incognite, di natura politica e tecnica che attendono l’attuazione del Regolamento e, in generale, la capacità dell’Unione di crescere e innovare. 



sull’impiego nella PA (forme di flessibilità):

DM 21.12.2023 del Ministro per la Pubblica amministrazione e del Ministro dell’Università [GU 22.1.24 n. 17], Determinazione dei criteri e delle procedure per il reclutamento, con contratto a tempo determinato di apprendistato, di giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati sul portale InPA

- (commento di) Claudia Ciccodicola, I contratti di apprendistato e di formazione e lavoro nella P.A. (Giornale dir. amm. 3/2024, 346-350)

In base al decreto – attuativo dell’art. 3-ter DL 44/2023 – le PPAA potranno, fino al 31 dicembre 2026, assumere giovani con contratto a tempo determinato di apprendistato (CA) o di formazione lavoro (CFL), da inquadrare nell’area funzionari ed eventualmente da stabilizzare al termine dell’esperienza. La misura suscita qualche dubbio: il termine apprendistato evoca una disciplina privatistica ben precisa, dichiarata espressamente inapplicabile e non sostituita da una disciplina speciale altrettanto puntuale; preoccupa, inoltre, la prospettiva di una successiva stabilizzazione del rapporto di impiego sulla base di una mera valutazione del servizio prestato, e dunque in assenza di un solido ancoraggio normativo. D’altro canto, il richiamo alla normativa generale sui concorsi pubblici e la previsione di un processo di selezione a monte piuttosto articolato - prova scritta, valutazione dei titoli e prova orale - sembrano rassicurare sul carattere meritocratico di questa porta (temporanea) di accesso al lavoro pubblico. 


in tema di privacy (dati personali, titolare del trattamento, poteri sanzionatori):

Corte giust. UE, Grande Sezione, 5.12.23, causa C-683/21 (Giornale dir. amm. 3/2024, 351 solo massima): 1. Un ente che conferisce a un’impresa l’incarico di sviluppare un’applicazione informatica e che, in tale contesto, ha partecipato alla determinazione delle finalità e dei mezzi del trattamento dei dati personali svolto tramite tale applicazione può essere qualificato come titolare del trattamento, anche se non ha compiuto direttamente operazioni di trattamento di tali dati, a meno che l’ente si sia espressamente opposto al trattamento. 2. Una sanzione amministrativa pecuniaria può essere irrogata al titolare del trattamento solo se ha commesso, con dolo o colpa, una violazione. Tale sanzione può essere inflitta in relazione a operazioni su dati personali effettuate per suo conto da un responsabile del trattamento, a meno che, nell’ambito di tali operazioni, il responsabile abbia agito in modo tale da non poter ragionevolmente ritenere che il titolare abbia a ciò acconsentito.

- (commento di) Simone Franca, Il regime del trattamento di dati personali: persistenti incertezze e nuovi capisaldi (Giornale dir. amm. 3/2024, 351-360)


in tema di trasporto aereo (prezzi dei biglietti e poteri dell’Antitrust):

- Cons. Stato I 291.1.24 n. 61, parere (Giornale dir. amm. 3/2024, 361 s.m.): L’art. 1, commi 5 e 6, DL 10.8.2023 n. 104 convertito in L 9.10.2023 n. 136 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), va interpretato nel senso che i poteri, ivi previsti, operino senza restrizioni di ordine settoriale o merceologico, per tutti i settori per i quali l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia inteso attivare, ricorrendone presupposti e condizioni, i propri poteri di indagine conoscitiva. 

- (commento di) Mario Libertini, L’introduzione in Italia del “New Competition Tool” (all’insaputa del legislatore) (Giornale dir. amm. 3/2024, 361-370) 

Il Consiglio di Stato si esprime sul contestato DL 104/2023, pensato per arginare aumenti ingiustificati dei prezzi dei voli, e, in base a una interpretazione sistematica, fondata su un bilanciamento tra valori costituzionali e non sull’intenzione del legislatore storico, ne interpreta il comma 5 dell’art. 1 nel senso di consentire all’Autorità antitrust di adottare strumenti correttivi di mercati inefficienti, anche in assenza di specifici illeciti quali cartelli o abusi di posizione dominante (i c.d. “New Competition Tool” già presenti in altri Paesi europei). 


in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica (noleggio monopattini):

- Cons. Stato V 3.11.23 n. 9541, pres. Lotti, est. Manca (Giornale dir. amm. 3/2024, 371 s.m.): In materia di servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating, di cui all’art. 1, comma 75-ter, L 160/2019, la natura autorizzatoria del titolo necessario ai fini del loro esercizio ne esclude la qualificazione in termini di servizio pubblico locale in senso soggettivo rendendo inapplicabile alle relative procedure di selezione dei soggetti abilitati ad operare sul mercato la disciplina sui contratti pubblici. 

- (commento di) Eugenio Fidelbo, L’istituzione di servizio pubblico locale in una recente pronuncia del Consiglio di Stato (Giornale dir. amm. 3/2024, 371-381) 

Il CdS nega l’applicazione della disciplina sui contratti pubblici alle procedure di selezione indette da un comune per l’esercizio dell’attività di noleggio in condivisione di dispositivi per la micromobilità elettrica, sulla base della sua non configurabilità quale servizio pubblico. Chiarita la compatibilità tra regimi autorizzatori e servizio pubblico, il contributo si sofferma sulla disciplina dell’istituzione del servizio, come da ultimo delineata dal DLg 201/2022, tentando di distinguerla dalla più risalente categoria dell’assunzione.


in tema di contratti pubblici (giurisdizione - organismo di diritto pubblico - impresa pubblica):

- Cons. Stato V 2710.23 n. 9279, pres. De Nictolis, est. Fasano (Giornale dir. amm. 3/2024, 382 s.m.): Va devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia in materia di affidamento del servizio di realizzazione di campagne pubblicitarie per le società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, a seguito di procedura di selezione del contraente indetta da Ferservizi S.p.a. Lo svolgimento di una gara per l’affidamento di tale servizio non è difatti imposto, in via eteronoma, dal Codice dei contratti pubblici, non potendo essere ricondotta la società affidante tra gli organismi di diritto pubblico; né l’appalto de quo rientra tra quelli strumentali al core business del “settore speciale” dei trasporti ferroviari, benché la predetta società possa essere annoverata tra le imprese pubbliche.

- (commento di) Andrea Nardone, L’ applicazione del Codice dei contratti pubblici nei settori speciali (Giornale dir. amm. 3/2024, 382-393)


in materia edilizia (inottemperanza all’ordine di demolizione):

- Ad. plen. 11.10.23 n. 16, pres. Maruotti, est. Tarantino (Giornale dir. amm. 3/2024, 395 solo massime): (a) la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine da esso fissato comporta la perduranza di una situazione contra ius e costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dal precedente ‘primo’ illecito (avente anche rilevanza penale) commesso con la realizzazione delle opere abusive; (b) la mancata ottemperanza - anche da parte del nudo proprietario - all’ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall’art. 31, 3° comma, DPR 380/2001, impone l’emanazione dell’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata formulata l’istanza prevista dall’art. 36 del medesimo DPR o sia stata dedotta e comprovata la non imputabilità dell’inottemperanza; (c) l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, 3° comma, DPR 380/2001, ha natura dichiarativa e comporta, in base alle regole dell’obbligo propter rem, l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione. Qualora per la prima volta sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima (comportando una fattispecie a formazione progressiva); (d)l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione comporta la novazione oggettiva dell’obbligo del responsabile o del suo avente causa di ripristinare la legalità violata, poiché, a seguito dell’acquisto del bene da parte dell’Amministrazione, egli non può più demolire il manufatto abusivo e deve rimborsare all’Amministrazione le spese da essa sostenute per effettuare la demolizione d’ufficio, salva la possibilità che essa consenta anche in seguito che la demolizione venga posta in essere dal privato; (e) la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, DPR 380/2001 non può essere irrogata nei confronti di chi – prima dell’entrata in vigore della L 164/2014 – abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all’ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore.

- (commento di) Edoardo Giardino, L’inottemperanza all’ordinanza di demolizione e i suoi effetti (Giornale dir. amm. 3/2024, 395-403)


in tema di professione forense (specializzazioni forensi):

- TAR Roma 1^, 3.1.24 n. 189, pres. Amodio, est. Tropiano (Giornale dir. amm. 3/2024, 404 s.m.): È viziato da eccesso di potere il decreto ministeriale che modifica la disciplina (secondaria) relativa al conseguimento e mantenimento del titolo di avvocato specialista nella parte in cui esclude che il diritto commerciale sia qualificabile quale settore primario di specializzazione. L’inclusione tra i c.d. indirizzi rinnega infatti la risalente tradizione scientifica di tale partizione del diritto, nonché il suo carattere “generalista”, contenendo quest’ultima finanche alcune delle materie inserite tra i settori di specializzazione.

- (commento di) Vincenzo Donativi e Davide De Filippis, La specializzazione forense in diritto commerciale (Giornale dir. amm. 3/2024, 404-409)


sull’interesse a ricorrere (avverso provvedimenti Agcom):

- T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 28 novembre 2023, n. 17781, pres. Amodio, est. Ugo (Giornale dir. amm. 3/2024, 410 s.m.): L’impugnazione del provvedimento di chiusura dell’istruttoria con impegni, adottato dall’AGCM ai sensi dell’art. 14-ter, comma 1, L 10.10.1990 n. 287, è inammissibile per carenza di interesse ove l’eventuale accoglimento del ricorso comporti per la ricorrente una utilità meramente indiretta e ipotetica, in quanto non direttamente derivante dall’annullamento dell’atto e dipendente da circostanze che fuoriescono dalla sua sfera di controllo, richiedendosi piuttosto una utilità concreta e diretta.

- (commento di) Elena Vittoria Pizzetti, L’interesse a ricorrere avverso i provvedimenti di impegni adottati dall’AGCM (Giornale dir. amm. 3/2024, 410-417) 


sull’Autorità di Vigilanza finanziaria:

JC 2023 17, 25 October 2023, Joint European Supervisory Authorities’(ESAs) criteria on supervisory independence 

- (commento di) Andrea Magliari, L’indipendenza delle autorità di vigilanza finanziaria: le esigenze di uniformazione e l'uso (improprio) della soft law (Giornale dir. amm. 3/2024, 419-431) 

Analisi critica del documento non vincolante, adottato dal Comitato congiunto delle tre Autorità europee di vigilanza finanziaria (ESAs), contenente una serie di criteri e requisiti di indipendenza cui le autorità di vigilanza nazionali devono conformarsi. Lo status di indipendenza delle agenzie europee e delle amministrazioni nazionali facenti parte del sistema, come dispositivo funzionale ad assicurare piena e coerente applicazione del diritto dell’Unione e massima uniformazione delle prassi di vigilanza nel mercato unico dei servizi finanziari. Perplessità sul fatto che il vincolo dell’indipendenza “a tutto tondo” posto in capo alle autorità nazionali scaturisce non già da una disposizione di diritto derivato, bensì da un atto di soft law, adottato dalle stesse Agenzie europee. In tal modo, il vincolo conformativo sugli assetti organizzativi e istituzionali interni agli ordinamenti nazionali viene a discendere da un atto praeter legem che, anticipando i possibili esiti di un processo legislativo in corso, finisce per bypassare le forme e le procedure tipiche di un ordinamento ispirato ai principi democratici e della rule of law. 


 

c.s.


 

Non dimenticate la vostra stirpe, il vostro passato, studiate quanto riguarda i vostri nonni e antenati, adoperatevi a rafforzarne la memoria [Pavel Florenskij (1882-1937), "Vi penso sempre …", lettere dal gulag]


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