Guida al diritto (41/2025)
sulla magistratura (magistrati a “distanza”):
- Marco Fabri*, Applicazione a distanza dei magistrati, la giustizia italiana dimentica la qualità (Guida al diritto 41/2025, 10-13, editoriale) [*dirigente di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr)
sul c.d. DL giustizia:
DL 8.8.2025 n. 117 - L 3.10.2025 n. 148 [GU 7.10.25 n. 233], Misure urgenti in materia di giustizia.
- testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 41/2025, 14-14)
- modifiche al codice di procedura civile (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 41/2025, 41-42)
- guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 41/2025, 43-48)
- commento di Alberto Cisterna, Un tentativo per ricomporre la forbice tra sistema giudiziario e piano del Pnrr (Guida al diritto 41/2025, 49-52)
N.B. – Si segnala l’art. 7-bis, recante “Modifiche al codice del processo amministrativo in materia di giurisdizione esclusiva sui provvedimenti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e altre disposizioni per agevolare l'adempimento spontaneo dei provvedimenti medesimi”
sulla legge delega "salari":
L 26.9.2025 n. 144 [GU 3.10.25 n. 230, in vigore dal 18 ottobre 2025], Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione. (25G00152)
- testo della legge (Guida al diritto 41/2025, 53-55)
. commento di Francesco Maria Ciampi, Pesa il nodo della rappresentanza sulla proliferazione di Ccnl “pirata” (Guida al diritto 41/2025, 56-62). L’intervento legislativo archivia la strada del salario minimo orario per legge, perché secondo il Governo imporre una soglia fissa rischia di distorcere l’equilibrio del mercato. La normativa non si applica ai dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di cui al DLgg 165/2001 che sono tutelati da regole specifiche.
sul "caso Todde" (presidente Regione Sardegna):
- Corte cost. 15.10.25 n. 148, pres. Amoroso, red. San Giorgio (Guida al diritto 41/2025, 66-67): Non spetta allo Stato affermare, nella motivazione dell’ordinanza impugnata, che «si impone la decadenza dalla carica del candidato eletto» e, per l’effetto, di disporre «la trasmissione della presente ordinanza/ingiunzione al Presidente del Consiglio Regionale per quanto di competenza in ordine all’adozione del provvedimento di decadenza di Todde Alessandra dalla carica di Presidente della Regione Sardegna». Ciò in quanto i Collegi regionali di garanzia elettorale, istituiti dalla L 515/1993 per esercitare il controllo sulle spese della campagna elettorale dei candidati per le elezioni politiche dei due rami del Parlamento - controllo poi esteso dalla L 43/1995 alla elezione dei Consigli regionali nelle Regioni a statuto ordinario - sono organi dello Stato che operano in condizioni di indipendenza per garantire la genuinità e l’autenticità del formarsi della volontà del corpo elettorale, in una con la libertà di voto degli elettori. Il sistema di controllo, affidato a tali organi, è operante anche nella Regione Sardegna per effetto di una scelta del legislatore regionale statutario il quale, con l’art. 22 L 1/2013, ha stabilito di rinviare, per quanto riguarda la disciplina delle cause di ineleggibilità concernenti le cariche elettive regionali, alle leggi statali. Ciò premesso, le pur gravi fattispecie contestate alla Presidente eletta (tra le quali, la mancata nomina di un «mandatario elettorale», avente il compito di raccogliere i fondi della campagna elettorale, e la produzione una dichiarazione sulle spese sostenute, con relativo rendiconto, caratterizzata da diverse non conformità rispetto alle previsioni di legge) non sono riconducibili a quelle che, in modo esplicito, la L 515/1993 ha selezionato come ipotesi di ineleggibilità e, quindi, di decadenza. Nell’imporre la decadenza al Consiglio regionale, sulla base dei fatti così accertati, il Collegio di garanzia elettorale ha, pertanto, esorbitato dai propri poteri, cagionando una menomazione delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla Regione Sardegna. Resta impregiudicata la questione relativa alla possibilità di riqualificazione dei fatti, che è rimessa al giudice civile, competente per il giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione. (L’ordinanza-ingiunzione impugnata, ora da intendersi depurata dal contenuto che ridondava in turbativa dell’autonomia regionale costituzionalmente protetta, ha formato oggetto del giudizio civile promosso dalla Todde dinanzi al Tribunale di Cagliari, che l’ha confermata, quanto alla sanzione pecuniaria irrogata, con sentenza 28.5.25 n. 848).
in tema di famiglia (figlio di coppia gay nato da maternità surrogata):
- Cedu 1^, 9.10.25 n. 42247/23 (Guida al diritto 41/2025, 88 solo massima): Nei casi in cui uno Stato ammetta la possibilità di ricorrere a strumenti, come l'adozione in casi particolari, in grado di assicurare il riconoscimento di un rapporto familiare tra genitore d'intenzione e minore nato da maternità surrogata all'estero da una coppia dello stesso sesso, non si configura una violazione dell'art. 8 che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Nel considerare che su questioni etiche e sensibili gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento, l'annullamento disposto dalle autorità nazionali della registrazione nei registri di stato civile dell'indicazione della madre intenzionale non costituisce una violazione della Convenzione se, all'esito di una valutazione globale, sono predisposti strumenti differenti che non impediscano il rapporto familiare e che portino al riconoscimento della genitorialità.
- (commento di) Marina Castellaneta, Figlio da coppia gay, con “adozione particolare” possibile cancellare dal registro civile la madre intenzionale (Guida al diritto 41/2025, 88 solo massima)
in tema di servizio pubblico (raccolta del risparmio):
- SSUU pen. 16.10.25 n. 34036 (Guida al diritto 41/2025, 66): La raccolta del risparmio postale, effettuata da Poste Italiane per conto della Cassa Depositi e Prestiti, costituisce prestazione di un pubblico servizio, e l’operatore di Poste Italiane addetto alla vendita e gestione dei prodotti del risparmio postale riveste la qualifica di “pubblico agente”, in quanto la raccolta del risparmio postale è regolata da norme di diritto pubblico e finalizzata al perseguimento di interessi pubblici, come la gestione di risorse destinate a finalità di interesse economico generale. Pertanto, in caso di appropriazione indebita di somme o prodotti del risparmio postale da parte di un operatore di Poste Italiane, si configura il reato di peculato, e non quello di appropriazione indebita o truffa, poiché il dipendente ha il possesso e la disponibilità delle somme per ragione del suo servizio e agisce per fini personali. Il delitto di peculato, infatti, per la sua configurabilità, richiede: a) la sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio in capo al soggetto agente; b) il «possesso o comunque la disponibilità» di denaro o altra cosa mobile da parte del pubblico agente «per ragione del suo ufficio o del servizio»; c) l’appropriazione, da parte del medesimo, del denaro o della cosa mobile di cui ha il possesso o la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio”.
c.s.
La virtù è più contagiosa del vizio, a condizione che sia raccontata (Aristotele)