Guida al diritto (15/2025)

Carmine Spadavecchia • 15 maggio 2025

in tema di intercettazioni:

L 31.3.2025 n. 47 [GU 9.4.25 n. 83, in vigore dal 24 aprile 2025], Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione

- testo della legge (Guida al diritto 15/2025, 15-16)

- commento di Giuseppe Amato, La regola sulla restrizione dei tempi non danneggia l’iter investigativo (Guida al diritto 15/2025, 17-21)


in tema di società (responsabilità dei sindaci):

L 14.3.2025 n. 35 [GU 28.3.25 n. 73, in vigore dal 12 aprile 2025], Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale.

- testo della legge (Guida al diritto 15/2025, 22-23) 

- commenti:

- Emanuele Cervio, Circoscritta l’entità del risarcimento in caso di violazione dei propri doveri (Guida al diritto 15/2025, 24-28) 

- Emanuele Cervio, Modificata in maniera integrale la responsabilità concorrente (Guida al diritto 15/2025, 29-31)

- Emanuele Cervio, Termine quinquennale di prescrizione dal deposito della relazione di bilancio (Guida al diritto 15/2025, 32-35) 


sul danno catastrofale:

DL 31,3,2025 n. 39 [GU 31.3.25 n. 75, in vigore dal 31 marzo 2025], Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali

- testo del decreto-legge (Guida al diritto 15/2025, 36)

- commento di Francesca Colombo, Tempo in più per confrontare offerte e risolvere le complessità operative (Guida al diritto 15/2025, 37-41). Tre le tipologie di eventi da assicurare: frana, sisma, alluvione, esondazione e inondazione 


sul contributo unificato:

Circolare 24 marzo 2025, m_dg.DAG.24/03/2025.0060633.U, del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, avente ad oggetto “Nuove disposizioni sull’omesso pagamento del contributo unificato, art. 14, comma 3.1, d.P.R. n. 115/2002”

- testo della circolare (Guida al diritto 15/2025, 42-43) sotto il titolo “Contributo unificato, via Arenula conferma che l’omesso pagamento ferma l’iscrizione a ruolo”

- commento di Eugenio Sacchettini, Chiarito il compito del cancelliere nell’accettazione e nel rifiuto dell’atto (Guida al diritto 15/2025, 44-46)


sul patto di quota lite:

- Cass. 3^, 9 aprile 2025 n. 9359 (Guida al diritto 15/2025, 49): Il patto di quota lite è illegittimo, ma non inficia il rapporto giuridico tra cliente e avvocato. La relazione tra i due soggetti continua a essere valida anche con la stipula dell’accordo e in caso di sconfitta il legale ha comunque diritto a essere retribuito secondo le normali tariffe forensi. (Una signora incaricava un legale di difenderla in una controversia. L’accordo tra i due era nel senso che, ove la “lite” avesse avuto esito positivo, il difensore avrebbe avuto diritto al 40% della somma ottenuta dalla parte. Viceversa, il difensore non avrebbe avuto diritto ad alcunché in caso di esito negativo, così come in caso di recesso della cliente per una qualche giusta causa. La causa era persa, ma, nonostante ciò, il difensore agiva in giudizio per ottenere il pagamento del compenso, sul presupposto che il patto di quota lite fosse nullo e che si dovessero applicare le normali tariffe forensi. Il Tribunale accoglieva la domanda ravvisando nell’accordo costituisse un patto di quota lite vietato dalla legge, con conseguenza applicabilità delle regole sul compenso del difensore)



in tema di immigrazione (convalida del trattenimento: procedura):

- Corte cost. 10.4.25 n. 39, pres. Amoroso, red. San Giorgio (Guida al diritto 15/2025, 50): Il novellato art. 14, comma 6, TU immigrazione ha stabilito che nel giudizio di cassazione sulla convalida del trattenimento - ora proponibile nelle forme del giudizio penale, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), c.p.p. - si osservano le norme relative alla procedura consensuale in materia di mandato d’arresto europeo dettate dal secondo e dal quarto periodo dell’art. 22, comma 5-bis, L 69/2009. Ai sensi di quest’ultima disposizione, la Corte di cassazione, nel termine di 7 giorni dalla ricezione degli atti, giudica in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza l’intervento delle parti e deposita la decisione con la contestuale motivazione a conclusione dell’udienza. La nuova disciplina, nella parte in cui estende al giudizio di legittimità sulla convalida del trattenimento un modello processuale - quale è, appunto, la procedura in materia di mandato d’arresto europeo consensuale - strutturalmente inidoneo ad assicurare alle parti un momento di confronto dialettico scritto o orale, sconfina nella manifesta irragionevolezza. L’inadeguatezza del rito delineato dalla novella deriva dalla eterogeneità, oggettiva e funzionale, tra il giudizio in materia di mandato d’arresto europeo consensuale, per il quale la procedura in questione è stata concepita, e il giudizio concernente la convalida del trattenimento dello straniero, al quale la stessa procedura è stata estesa. La particolare speditezza e semplificazione del procedimento in materia di mandato d’arresto europeo consensuale si giustifica, oltre che in ragione della garanzia dell’habeas corpus e della necessità di concludere la procedura di consegna entro i termini imposti dalla decisione quadro 2002/584/GAI, anche perché, per effetto del consenso prestato dall’interessato, l’oggetto del controllo giudiziale è più limitato. Per converso, il giudizio di legittimità sulla convalida del trattenimento è caratterizzato dalla contrapposizione delle parti e può estendersi alla verifica di profili che eccedono la regolarità dell’adozione della misura restrittiva in sé considerata. [La Corte ha individuato nella disciplina procedurale sul mandato d’arresto europeo ordinario (art. 22, commi 3 e 4, L 69/2005) il dato normativo utile alla ricostruzione del frammento precettivo rimosso]


in tema di immigrazione (espulsione alternativa alla detenzione):

- Cass. pen. 1^, 7.4.25 n. 13514 (Guida al diritto 15/2025, 50): Pur dopo l’approvazione del c.d. DL Cutro (DL 10.3.2023 n. 20 - L 5.5.2023 n. 50), al cui art. 7 si deve, tra l’altro, la riscrittura dell’art. 19, comma 1.1, DLg 286/1998 e l’abrogazione del suo terzo e quarto periodo - l’espulsione dello straniero a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, prevista dall’art. 16, comma 5, DLg cit., non può essere disposta, al pari di ogni altra forma di espulsione di natura penale, quando tale misura si risolva in un’ingerenza nella vita privata e familiare dell’interessato, vietata dall’art. 8 della Cedu (convenzione), come interpretato dalla Corte di Strasburgo” (n. 43082/2024). Nonostante le finalità di revisione della disciplina sull’immigrazione esposte nella Relazione illustrativa del DL Cutro, è da escludere infatti che quest’ultimo abbia la forza e il significato di scongiurare l’applicazione di norme e principi di valore sovraordinato - che avevano cittadinanza nell’ordinamento a prescindere dalla formale vigenza delle norme soppresse - e quindi di limitare l’incondizionata osservanza, nel diritto interno, degli obblighi nascenti dall’art. 8 della Convenzione. (La SC accoglie il ricorso di un cittadino del Senegal arrivato in Italia da bambino e con forti legami familiari nel Paese, contro l’ordinanza di espulsione, alternativa alla detenzione, emessa dal Tribunale di sorveglianza). 


in tema di elezioni regionali (divieto del terzo mandato):

- Corte cost. 9.4.25 (comunicato in Guida al diritto 15/2025, 51): L’art. 1 LR Campania n. 16/2024, dopo avere previsto che non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi, ha tuttavia stabilito che, «[a]i fini dell’applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge». Con tale ultimo inciso, il legislatore campano ha reso inapplicabile, per la prossima tornata elettorale, il principio del divieto del terzo mandato consecutivo posto dal legislatore statale con L 165/2004, così violando l’art. 122, primo comma, Cost., che attribuisce al legislatore regionale il compito di disciplinare, tra l’altro, le ipotesi di ineleggibilità del Presidente della Giunta regionale nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. Il divieto del terzo mandato consecutivo opera per tutte le Regioni ordinarie, dal momento in cui esse hanno adottato una qualsiasi legge in materia elettorale, nel contesto di una scelta statutaria a favore dell’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale. 


sull’affido di minori:

- Marino Maglietta*, In arrivo un rilancio delle norme per l’affidamento condiviso dei figli (Guida al diritto 15/2025, 12-13, editoriale) [*docente nel Dipartimento di diritto privato presso l’Università di Milano]


in tema di successione ereditaria:

- Corte giust. Ue 9^, 27.3.25, causa C-57/24 (Guida al diritto 15/2025, 104 s.m.): L’art. 13 del regolamento n. 650/2012 va interpretato nel senso che gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui risiede abitualmente una persona che rifiuta l’applicazione nei propri confronti delle conseguenze giuridiche dell’omessa dichiarazione, entro il termine prescritto, di rinuncia all’eredità non sono competenti a convalidare un tale rifiuto.

- (commento di) Marina Castellaneta, Nessun obbligo per i giudici dello Stato in cui l’erede risiede di convalidare la rinuncia tardiva all’eredità (Guida al diritto 15/2025, 104-106) 


in tema di processo tributario (prove in appello):

- Corte cost. 27.3.25 n. 36, pres Amoroso, red. San Giorgio (Guida al diritto 15/2025, 54 T): In tema di processo tributario, sono incostituzionali, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 58, comma 3, DLg 31.12.1992 n. 546, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera bb), DLg 30.12.2023 n. 220, di riforma del processo tributario, nella parte in cui fa divieto assoluto alle parti di depositare per la prima volta in appello le deleghe, le procure e gli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti notificati, e l’art. 4, comma 2, Dlgs 223/2020, nella parte in cui prescrive che le modifiche operate dal citato articolo 1, comma 1, lettera bb), si applicano ai giudizi tributari instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

- (commento di) Aldo Natalini, Deleghe e atti sulla rappresentanza: cade la norma che ne vieta il deposito (Guida al diritto 15/2025, 65-70) 


in tema di difesa legale (conflitto di interessi):

- Cass. 3^, 19.3.25 n. 7369 (Guida al diritto 15/2025, 71 solo massima, annotata da Mario Piselli): La situazione di conflitto di interessi tra parti patrocina- te dallo stesso difensore configura un vizio inficiante non il contenuto dell’atto di impugnazione bensì (e in radice) lo stesso ius postulandi, ovvero il presupposto di natura processuale per l’esercizio dell’azione o del potere di impugnazione. Sicché tale vizio, per un verso, non richiede la necessaria eccezione della controparte, ma è rilevabile di ufficio dal giudice; d’altro canto, cagiona la inammissibilità dell’azione (o dell’impugnazione), non la nullità dell’atto di esercizio di essa ed è quindi insuscettibile di essere sanata, secondo i meccanismi predisposti per le ipotesi di nullità. 


sul “codice rosso” (incidente probatorio):

- SSUU pen. 12.12.24-18.3.25 n. 10869 (Guida al diritto 15/2025, 82 T): È viziato da abnormità ed è, quindi, ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il giudice rigetti la richiesta di incidente probatorio, avente a oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, c.p.p., motivato con riferimento alla insussistenza della vulnerabilità della persona offesa o della non rinviabilità della prova, trattandosi di presupposti la cui esistenza è presunta per legge. (La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del giudice, qualificandola come viziata - per inosservanza della disposizione citata - da abnormità strutturale, per carenza di potere in concreto, perché espressione di una "deviazione" rispetto al "modello" previsto dalla legge: il GIP aveva, infatti, rigettato la richiesta di ammissione di un incidente probatorio finalizzato ad assumere la deposizione testimoniale della compagna convivente dell'indagato e persona offesa del reato di maltrattamenti in famiglia, valorizzando dati fattuali asseritamente idonei a dimostrare la non vulnerabilità della vittima di quel delitto; tale decisione era stata adottata senza il rispetto della relativa presunzione di legge vigente in tale materia). 

- (commento di) Giuseppe Amato, Il giudice deve accogliere la richiesta, pena l’abnormità del suo rigetto (Guida al diritto 15/2025, 93-98). Le SSUU disattendono l’orientamento giurisprudenziale prevalente, che escludeva per il giudice l’obbligo di disporre l’incidente probatorio. Con la disposizione di cui all’art. 392, comma 1-bis, c.p.p., il legislatore ha inteso evitare i fenomeni di “vittimizzazione secondaria”. Il riconoscimento dello status di vittima vulnerabile, connesso alla tipologia del reato per il quale si procede, costituisce il presupposto di ammissione dell'incidente probatorio 


sulla Procura europea (soggezione degli atti della Procura a controllo giurisdizionale):

- Corte giust. Ue, Sezione Grande, 8.4.25, causa C-292/23 (Guida al diritto 15/2025, 51): Gli atti procedurali della Procura europea che possono incidere sulla situazione giuridica delle persone che li contestano devono poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale. Il controllo non deve obbligatoriamente assumere la forma di un ricorso diretto, ma deve comunque comportare una verifica del rispetto dei diritti e delle libertà dell’interessato. La Procura europea è un organo indipendente dell’UE incaricato di individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Essa è organizzata a due livelli: uno centrale, composto dall’ufficio centrale, situato nella sede della Procura europea, a Lussemburgo, e uno decentrato, composto dai procuratori europei delegati aventi sede negli Stati membri. Spetta al giudice nazionale competente determinare, dopo un esame concreto e specifico, se la citazione di testimoni sia tale da incidere sulla situazione giuridica delle persone che sono oggetto dell’indagine. Se così è, la citazione deve essere soggetta al controllo del giudice. Ciò non significa necessariamente che il controllo debba farsi mediante un ricorso diretto e specifico. Esso può anche essere effettuato in via incidentale a condizione che il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale nonché la presunzione di innocenza e i diritti della difesa siano garantiti. Tuttavia, quando è previsto un ricorso diretto per contestare direttamente una decisione analoga delle autorità nazionali, la stessa possibilità deve sussistere per gli atti della Procura europea. 



c.s.


 


Scienza e religione (Albert Einstein, da "Religione e scienza", New York Times Magazine, novembre 1930)

- La scienza senza la religione è zoppa, la religione senza la scienza è cieca.

- Il sentimento religioso cosmico è la spinta più forte e nobile verso la ricerca scientifica.

- Nella nostra epoca così materialista, gli scienziati sono i soli uomini profondamente religiosi.

- Se non avessi avuto una fede assoluta nell'armonia della creazione, non avrei cercato per trent'anni si esprimerla in una formula matematica.